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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/1327

8.7.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1327 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2025

che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 per quanto riguarda l’inclusione delle rose fresche nell’elenco dei prodotti del resto del mondo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l’ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l’Irlanda del Nord (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce norme specifiche riguardanti, tra l’altro, l’ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio destinate all’immissione sul mercato in Irlanda del Nord per il consumatore finale, comprese norme specifiche per le partite di merci al dettaglio del resto del mondo.

(2)

Più specificamente, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce che le merci al dettaglio del resto del mondo costituite da prodotti di origine animale o vegetale o da prodotti composti soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («prodotti del resto del mondo») possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito ed essere immesse sul mercato dell’Irlanda del Nord conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1231 solo nel caso in cui il Regno Unito fornisca prove scritte attestanti che le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009 (3), (UE) 2016/429 (4) e (UE) 2016/2031 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) 2017/625 e agli atti della Commissione adottati a norma di tali regolamenti si applicano a tali prodotti a norma del diritto nazionale del Regno Unito e che tali condizioni di importazione e prescrizioni relative ai controlli ufficiali sono effettivamente attuate dal Regno Unito.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 della Commissione (6) stabilisce nel suo allegato l’elenco, nel quale attualmente figurano merci di origine animale e non animale, dei prodotti del resto del mondo che possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell’Irlanda del Nord.

(4)

Con lettere dell’11 ottobre 2024 e del 28 aprile 2025 il Regno Unito ha fornito le prove scritte attestanti che le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali di cui ai regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 e agli atti della Commissione adottati a norma di tali regolamenti e riguardanti le rose fresche provenienti da tutti i paesi terzi si applicano a norma del suo diritto nazionale e che tali condizioni di importazione e prescrizioni relative ai controlli ufficiali riguardanti le rose fresche sono effettivamente attuate dal Regno Unito dal 26 aprile 2025. È pertanto opportuno modificare l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 per aggiungere tali merci all’elenco dei prodotti del resto del mondo.

(5)

Ai fini della certezza del diritto e per evitare inutili perturbazioni degli scambi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.

(6)

Poiché il Regno Unito ha fornito prove scritte attestanti che le norme di sanità delle piante di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231 sono effettivamente attuate dal 26 aprile 2025 per quanto riguarda le rose fresche e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere da tale data.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 aprile 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 165 del 29.6.2023, pag. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1231/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj).

(3)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj).

(5)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 della Commissione, del 26 settembre 2023, che stabilisce norme per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di determinati prodotti del resto del mondo che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio in provenienza da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell’Irlanda del Nord (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2059/oj).


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059, alla categoria di prodotti «Merci di origine non animale», nella parte «Fiori e boccioli di fiori, recisi» è aggiunto il prodotto seguente:

«10

Rose fresche

0603 11 00

Certificato fitosanitario conforme al modello figurante nell’allegato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante

Tutti i paesi terzi»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1327/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)