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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1267 |
27.6.2025 |
DECISIONE (UE) 2025/1267 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2025
relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica araba d’Egitto
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Le relazioni tra l’Unione e la Repubblica araba d’Egitto («Egitto») si sviluppano nel quadro dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra (2) («accordo di associazione»), in vigore dal 2004. L’Unione e l’Egitto hanno adottato le ultime priorità del partenariato UE-Egitto (2021-2027) in occasione del nono consiglio di associazione UE-Egitto, istituito dall’accordo di associazione del 19 giugno 2022 («priorità del partenariato»). Le priorità del partenariato riconfermano l’obiettivo comune di far fronte alle sfide che interessano sia l’Unione che l’Egitto, di promuovere gli interessi comuni e di garantire la stabilità a lungo termine e lo sviluppo sostenibile su entrambe le sponde del Mediterraneo. L’impegno condiviso a favore dei valori universali della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani continua a puntellare le priorità del partenariato, aspetto che si riflette anche nel programma indicativo pluriennale UE-Egitto per il periodo 2021-2027 («programma indicativo pluriennale UE-Egitto»). |
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(2) |
Le priorità del partenariato rispecchiano l’impegno condiviso dell’Unione e dell’Egitto a rafforzare la cooperazione per sostenere la «Strategia per lo sviluppo sostenibile — Visione 2030» dell’Egitto e la determinazione dell’Unione ad agire per imprimere un nuovo slancio inteso a rafforzare il partenariato con il vicinato meridionale. In particolare, nelle conclusioni del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020, l’Unione ha individuato come priorità strategica un vicinato meridionale democratico, più stabile, più verde e più prospero. L’agenda dell’UE per il Mediterraneo e il relativo piano economico e di investimenti per i vicini meridionali, delineati nella comunicazione congiunta della Commissione e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 9 febbraio 2021, dal titolo «Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale — Una nuova agenda per il Mediterraneo», presentano gli obiettivi dell’Unione, ossia conseguire la resilienza e una ripresa socioeconomica sostenibile e a lungo termine e portare avanti la duplice transizione verde e digitale nella regione. |
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(3) |
Il 17 marzo 2024 l’Egitto e l’Unione hanno deciso congiuntamente di rafforzare le loro relazioni trasformandole in un partenariato strategico e globale, basato sui valori dell’equità e del rispetto e della fiducia reciproci, al fine di rafforzare la stabilità, la pace e la prosperità comuni. |
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(4) |
In linea con le priorità del partenariato, l’Unione e l’Egitto si impegnano a garantire l’assunzione di responsabilità, lo Stato di diritto, il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché la promozione della democrazia, della parità di genere e delle pari opportunità come diritti costituzionali di tutti i loro cittadini. Tali impegni contribuiscono al progresso del partenariato, nonché allo sviluppo sociale ed economico sostenibile, al buon governo e alla stabilità socioeconomica dell’Egitto. Il dialogo rafforzato e costruttivo tra l’Unione e l’Egitto dell’ultimo periodo ha aperto la strada a uno scambio più significativo sulle questioni relative ai diritti umani. Nel quadro dell’accordo di associazione, il sottocomitato «Questioni politiche: diritti umani e democrazia — questioni internazionali e regionali» e il comitato di associazione servono da piattaforma istituzionale per scambiare opinioni su una serie di questioni relative ai diritti umani che l’Unione intende proseguire e sviluppare. Un futuro costante miglioramento della situazione dei diritti umani in Egitto in settori chiave connessi ai diritti civili, politici, economici e sociali e alle libertà fondamentali, regolarmente valutato da entrambi i partner nei consessi bilaterali e internazionali, avrà un impatto positivo sulle relazioni tra l’Unione e l’Egitto. |
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(5) |
L’assistenza all’Egitto è finanziata principalmente attraverso lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale («NDICI — Europa globale») istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La dotazione indicativa dell’Unione per l’Egitto nell’ambito dell’NDICI – Europa globale per il primo periodo (2021-2024) del programma indicativo pluriennale UE-Egitto ammontava a 240 milioni di EUR, che si aggiungono al portafoglio di cooperazione in corso di 1,3 miliardi di EUR e ad altre misure di sostegno al bilancio e di emergenza in risposta alla pandemia di COVID-19 e alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, pari a 307 milioni di EUR. Le priorità del partenariato per il periodo 2021-2027 sono rispecchiate nel programma indicativo pluriennale UE-Egitto, elaborato in stretta consultazione con tutti i portatori di interessi pertinenti, e coprono tre grandi settori: i) economia moderna e sviluppo sociale sostenibili; ii) partenariato in politica estera; iii) rafforzamento della stabilità. L’NDICI — Europa globale sostituisce lo strumento europeo di vicinato, nell’ambito del quale l’assistenza bilaterale dell’Unione all’Egitto per il periodo 2014-2020 ammontava a 756 milioni di EUR. |
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(6) |
L’Unione riconosce il ruolo chiave dell’Egitto per la sicurezza e la stabilità regionali e ha un forte interesse a prevenire un’instabilità economica a breve termine in Egitto che potrebbe avere ripercussioni più ampie e un impatto negativo sul contesto geopolitico. Il terrorismo, la criminalità organizzata, come ad esempio la tratta di esseri umani, la migrazione irregolare, la disinformazione e i conflitti sono minacce comuni per la sicurezza comune e il tessuto sociale delle nazioni su entrambe le sponde del Mediterraneo. L’Unione riconosce il contributo dell’Egitto nell’affrontare tali questioni. Inoltre, la sicurezza energetica costituisce una delle sfide più urgenti per i paesi su entrambe le sponde del Mediterraneo. La cooperazione energetica tra l’Unione e l’Egitto potrebbe non solo offrire una fonte di prosperità economica per la regione, ma anche rafforzare la sicurezza energetica, diversificando l’approvvigionamento energetico e promuovendo la collaborazione regionale. Pertanto, l’Unione e l’Egitto hanno un interesse comune a rafforzare la cooperazione evidenziata nelle priorità del partenariato, nel pieno rispetto del diritto internazionale, compresi i diritti umani e il diritto internazionale umanitario, nonché a promuovere gli interessi condivisi e ad affrontare le sfide comuni. |
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(7) |
Richiamando le sfide geopolitiche globali e regionali, come la crisi umanitaria a Gaza, derivante dalle conseguenze degli attacchi terroristici di Hamas in Israele del 7 ottobre 2023, l’inasprimento delle tensioni nel Corno d’Africa e la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso, come pure la pressione migratoria derivante dal conflitto in Sudan, l’incertezza in Siria, l’instabilità in Libia, il ruolo dell’Egitto in qualità di paese ospitante di un gran numero di rifugiati e migranti e l’importanza strategica dell’Egitto quale paese più grande della regione e pilastro della stabilità per l’intero Medio Oriente, l’Unione si è impegnata a concludere un partenariato strategico e globale con l’Egitto, come indicato nella dichiarazione comune dell’Unione e dell’Egitto firmata al Cairo il 17 marzo 2024 («dichiarazione comune»). |
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L’obiettivo del partenariato strategico e globale con l’Egitto è di elevare le relazioni politiche dell’Unione e dell’Egitto al livello di partenariato strategico e di consentire al paese di svolgere la funzione essenziale di garante della stabilità della regione, del Medio Oriente e del Nord Africa. Tale partenariato si propone di contribuire a sostenere la resilienza macroeconomica dell’Egitto e di consentire l’attuazione di riforme socioeconomiche ambiziose in modo da integrare e rafforzare il processo di riforma previsto dal programma del Fondo monetario internazionale (FMI) per l’Egitto. Come indicato nella dichiarazione comune, il partenariato strategico e globale verterà su un’ampia serie di misure di politica, afferenti a sei pilastri di intervento, vale a dire relazioni politiche, stabilità economica, investimenti e commercio, migrazione, cooperazione in materia di sicurezza e attività di contrasto, demografia e capitale umano. Il partenariato strategico e globale dovrebbe essere sviluppato in linea con iniziative a livello dell’Unione e degli Stati membri. |
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Il partenariato strategico e globale è sostenuto da un pacchetto finanziario di 7,4 miliardi di EUR comprendente un sostegno a breve termine e uno a più lungo termine per il programma di riforme macrofinanziarie e socioeconomiche, nonché da un aumento degli importi disponibili per finanziare gli investimenti in Egitto e un sostegno mirato all’attuazione delle diverse priorità strategiche, che includono tra l’altro le energie rinnovabili e la migrazione. Parte del pacchetto di sostegno è costituita dal pacchetto di assistenza macrofinanziaria dell’Unione per un importo massimo di 5 miliardi di EUR in prestiti, composto da due operazioni di assistenza macrofinanziaria, una a breve termine per un massimo di 1 miliardo di EUR e una normale e più a medio termine per un massimo di 4 miliardi di EUR. Tale pacchetto finanziario include anche strumenti finanziari, quali garanzie e strumenti di finanziamento misto, volti a mobilitare investimenti pubblici e privati con l’obiettivo di generare nuovi consistenti investimenti con un impatto economico positivo che può andare a beneficio di tutti gli egiziani. A ciò si aggiungeranno programmi a sostegno di priorità specifiche nell’ambito del partenariato strategico e globale tramite singoli progetti e assistenza tecnica attuati nell’ambito dell’NDICI — Europa globale. |
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(10) |
L’Egitto si è trovato di fronte a grandi difficoltà sul piano macrofinanziario e la situazione si è notevolmente deteriorata negli ultimi mesi a causa dell’intensificarsi delle pressioni esterne e di un ulteriore aumento del debito pubblico, con il persistere di notevoli rischi di revisione al ribasso per le prospettive economiche. Le ripercussioni della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e le tensioni geopolitiche e i conflitti in Medio Oriente hanno portato al perdurare del deflusso di capitali e a minori entrate in valuta estera, dovute in particolare al brusco calo delle entrate del settore del turismo, dei proventi del canale di Suez e della produzione di gas, in un contesto di volatilità della fiducia degli investitori stranieri. Questi fattori sono particolarmente problematici nel contesto della difficile situazione di bilancio dell’Egitto, caratterizzata da costanti disavanzi di bilancio e da un rapporto debito/PIL elevato e crescente. Nonostante tale difficile contesto esterno, nel 2024 l’Egitto è stato in grado di attuare riforme, come l’unificazione dei tassi di cambio e la realizzazione di progressi nell’inasprimento della politica monetaria, per contribuire a preservare la sua stabilità macroeconomica. |
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(11) |
La situazione economica e finanziaria dell’Egitto è stata sostenuta da diversi programmi di esborso dell’FMI dal 2016. Tali programmi sono un programma triennale di «Extended Fund Facility» di 12 miliardi di USD adottato nel 2016, un’assistenza finanziaria di emergenza di 2,8 miliardi di USD adottata nel 2020 nell’ambito dello strumento di finanziamento rapido, un accordo stand-by della durata di un anno di 5,2 miliardi di USD adottato nel 2020, nonché un programma quadriennale di «Extended Fund Facility» di 3 miliardi di USD adottato nel 2022 e aumentato a 8 miliardi di USD nel 2024. L’Egitto ha compiuto notevoli sforzi di riforma durante la prima parte del dialogo con l’FMI nel periodo 2016-2021. Le riforme hanno contemplato un’importante svalutazione della valuta, accompagnata da riforme di politica monetaria incentrate su un corridoio di inflazione obiettivo. La riforma delle sovvenzioni per i combustibili è stata accompagnata dal significativo rafforzamento di un sistema mirato di trasferimenti sociali. La gestione delle finanze pubbliche è stata rafforzata sviluppando strategie a medio termine di gestione delle entrate e del debito. Le autorità egiziane hanno inoltre iniziato a migliorare la governance delle imprese di proprietà dello Stato. |
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(12) |
Dopo l’adozione di un programma di follow-up dell’FMI nel dicembre 2022, i progressi delle riforme sono stati meno evidenti, sebbene l’Egitto abbia attuato misure volte a garantire parità di condizioni tra imprese pubbliche e private mediante una legge volta ad abolire i privilegi fiscali delle imprese di proprietà dello Stato, anche se con esenzioni dovute a esigenze di sicurezza nazionale, e mediante l’adozione di una politica in materia di proprietà statale volta a ridurre la presenza dello Stato nell’economia, che rimane comunque ampia e distorsiva, nonostante i recenti limitati progressi, e a chiarire le ragioni per cui lo Stato continua a intervenire in alcuni settori strategici. L’Egitto non ha tuttavia rispettato l’impegno di rendere il tasso di cambio della valuta flessibile in modo duraturo nel 2023, il che ha portato a un tasso di cambio ufficiale sostanzialmente stabile e a un consistente mercato valutario parallelo con un tasso di cambio notevolmente deprezzato e molto volatile. Tale frammentazione ha gravato fortemente sugli investimenti esteri e sull’attività delle imprese nazionali. |
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(13) |
L’Egitto ha rinnovato il dialogo con l’FMI all’inizio del 2024, raggiungendo il 6 marzo 2024 un accordo tecnico su un programma rinnovato di «Extended Fund Facility», aumentato a 8 miliardi di USD. Il nuovo programma è stato adottato con una decisione del Consiglio esecutivo dell’FMI il 29 marzo 2024 e mira ad affrontare i seguenti aspetti: i) flessibilità dei tassi di cambio credibile; ii) inasprimento sostenibile della politica monetaria; iii) risanamento di bilancio per preservare la sostenibilità del debito; iv) un nuovo quadro per contenere la spesa per le infrastrutture; v) livelli adeguati di spesa sociale per proteggere i gruppi vulnerabili, anche dall’aumento del costo della vita e dei prezzi dell’energia; vi) attuazione della politica in materia di proprietà statale e riforme volte a garantire condizioni di parità, al fine di promuovere lo sviluppo del settore privato nell’economia. Insieme alla firma dell’accordo tecnico, l’Egitto ha anche reso il tasso di cambio flessibile e innalzato in modo significativo il tasso di riferimento della banca centrale, di 600 punti base, in linea con le priorità del programma dell’FMI. L’accordo tecnico sul quarto riesame del programma di riforma economica dell’Egitto è stato raggiunto nel dicembre 2024 e il Consiglio esecutivo dell’FMI ha completato il riesame nel marzo 2025. |
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(14) |
In considerazione del peggioramento della situazione economica e di prospettive offuscate da notevoli rischi di revisione al ribasso connessi agli shock esterni in corso, il 12 marzo 2024 l’Egitto ha chiesto all’Unione un’assistenza macrofinanziaria complementare. |
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(15) |
In quanto paese interessato dalla politica europea di vicinato, l’Egitto dovrebbe essere considerato ammissibile a ricevere l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. |
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(16) |
L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere uno strumento eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, destinato a coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni dell’Egitto, e dovrebbe sostenere l’attuazione di un programma strategico che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale immediate volte a migliorare la situazione della bilancia dei pagamenti dell’Egitto. |
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(17) |
Dato che la bilancia dei pagamenti egiziana presenta ancora un ingente fabbisogno residuo di finanziamenti esterni, superiore alle risorse fornite dall’FMI e da altre istituzioni multilaterali e partner regionali, l’assistenza macrofinanziaria che l’Unione fornirebbe all’Egitto è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali e congiuntamente al programma dell’FMI, una risposta adeguata alla richiesta dell’Egitto all’Unione di sostenere la stabilizzazione economica del paese. Il pacchetto di assistenza macrofinanziaria dell’Unione da 5 miliardi di EUR, che comprende l’assistenza macrofinanziaria per un massimo di 4 miliardi di EUR contenuta nella presente decisione, mira a sostenere la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro del programma dell’FMI. La prima parte del pacchetto, un prestito di assistenza macrofinanziaria di 1 miliardo di EUR, è stata erogata nel dicembre 2024 dopo una valutazione positiva da parte della Commissione. |
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(18) |
L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe mirare a promuovere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna dell’Egitto, favorendo così lo sviluppo economico e sociale del paese. Promuovendo la stabilità e la prosperità nel suo vicinato, la fornitura di assistenza macrofinanziaria dell’Unione all’Egitto potrebbe anche contribuire alla crescita e alla resilienza economica dell’Unione. |
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(19) |
La determinazione dell’importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe basarsi su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno residuo di finanziamenti esterni dell’Egitto e dovrebbe tenere conto della capacità dell’Egitto di autofinanziarsi con risorse proprie, in particolare con le riserve internazionali di cui dispone. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è parte di uno sforzo internazionale congiunto che integra in modo efficace i programmi e le risorse messi a disposizione dall’FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell’importo dell’assistenza dovrebbe anche tenere conto dei previsti contributi finanziari dei donatori multilaterali e della necessità di garantire un’equa ripartizione degli oneri tra l’Unione e gli altri donatori, nonché della preesistente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell’Unione in Egitto e del valore aggiunto dell’intervento complessivo dell’Unione in Egitto. |
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(20) |
La Commissione dovrebbe garantire che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sia conforme, sotto il profilo giuridico e sostanziale, ai principi e agli obiettivi fondamentali dei vari settori dell’azione esterna, alle misure adottate in relazione a tali settori, nonché alle altre politiche pertinenti dell’Unione e ai valori dell’Unione, quali la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto. |
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(21) |
L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell’Unione nei confronti dell’Egitto. La Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l’intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell’Unione e garantirne la coerenza. |
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(22) |
È opportuno che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sostenga l’impegno dell’Egitto a promuovere i valori condivisi con l’Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo. |
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(23) |
Una condizione preliminare per la concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione all’Egitto dovrebbe essere che l’Egitto continui a compiere passi concreti, credibili e tangibili verso il rispetto di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto, e garantisca il rispetto dei diritti umani. Inoltre, è opportuno che gli obiettivi specifici dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione rafforzino l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche, nonché la governance e la vigilanza del settore finanziario in Egitto e che promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile ed inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi e il risanamento di bilancio. È opportuno che la Commissione e il SEAE monitorino regolarmente il rispetto di tale condizione preliminare e il conseguimento di tali obiettivi specifici. |
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(24) |
Il collegamento tra l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione e gli esborsi regolari nell’ambito del programma dell’FMI, con il suo solido quadro macrofinanziario e una rigorosa analisi della sostenibilità del debito, rassicura in merito alla capacità di rimborso dell’Egitto. Inoltre, per tutelare efficacemente gli interessi finanziari dell’Unione connessi all’assistenza macrofinanziaria da essa erogata, l’Egitto dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa a tale assistenza. La gestione trasparente dei fondi assegnati nell’ambito dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è essenziale. Oltre a ciò, è opportuno che l’accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità egiziane contenga disposizioni che autorizzino l’Ufficio europeo per la lotta antifrode a svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (5), la Commissione e la Corte dei conti a effettuare audit e la Procura europea a esercitare le proprie competenze per quanto riguarda la fornitura di assistenza macrofinanziaria dell’Unione durante e dopo il periodo di disponibilità di tale assistenza. |
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(25) |
L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto autorità di bilancio. |
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(26) |
Gli importi delle dotazioni richieste per l’assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestiti dovrebbero essere coerenti con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale. |
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(27) |
È opportuno che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l’attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi a tale assistenza e fornire loro i documenti pertinenti. |
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(28) |
La relazione annuale sull’attuazione della presente decisione dovrebbe includere informazioni sui progressi concreti, tangibili e credibili compiuti dall’Egitto, volti al rispetto di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani. |
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(29) |
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
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(30) |
L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da stabilire in un protocollo d’intesa («protocollo d’intesa»). Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità egiziane sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma del regolamento (UE) n. 182/2011 si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerato l’impatto potenzialmente rilevante di un’assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d’esame specificata nel regolamento (UE) n. 182/2011 per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell’importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione all’Egitto, si dovrebbe fare ricorso a tale procedura d’esame per l’adozione del protocollo d’intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento di tale assistenza. |
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(31) |
Poiché l’obiettivo della presente decisione, vale a dire coprire il fabbisogno di finanziamenti esterni dell’Egitto, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(32) |
Al fine di consentire la tempestiva fornitura di assistenza macrofinanziaria all’Egitto, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L’Unione mette a disposizione dell’Egitto un’assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestiti per un importo massimo di 4 miliardi di EUR («assistenza macrofinanziaria dell’Unione») al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme nel paese. L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata all’adozione del bilancio dell’Unione per l’anno in questione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti dell’Egitto individuato nel programma dell’FMI.
2. Al fine di finanziare l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, la Commissione ha la facoltà di prendere in prestito, a nome dell’Unione, i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie e di concederli a sua volta in prestito all’Egitto.
3. L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese conclusi tra l’FMI e l’Egitto e ai principi e agli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell’accordo di associazione.
La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a tali istituzioni.
4. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell’entrata in vigore del protocollo d’intesa di cui all’articolo 3, paragrafo 1.
5. Qualora nel corso del periodo di erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione il fabbisogno di finanziamento dell’Egitto diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2, riduce l’importo dell’assistenza, la sospende o la annulla.
Articolo 2
1. La concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata alla condizione preliminare che l’Egitto continui a compiere progressi concreti e credibili tesi al rispetto di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani.
2. La Commissione e il SEAE monitorano il rispetto della condizione preliminare di cui al paragrafo 1 durante l’intero ciclo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (7).
Articolo 3
1. La Commissione concorda con le autorità egiziane, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2, le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie, chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Tali condizioni di politica economica e condizioni finanziarie sono stabilite in un protocollo d’intesa («protocollo d’intesa») comprensivo di un calendario per la loro attuazione. Tali condizioni di politica economica e condizioni finanziarie sono coerenti con gli accordi o con le intese di cui all’articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dall’Egitto con il sostegno dell’FMI.
2. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Egitto, anche ai fini del ricorso all’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell’apertura reciproca dei mercati, anche per le piccole e medie imprese, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo, dello sviluppo sostenibile, del buon governo, nonché di altre priorità della politica esterna dell’Unione. La Commissione controlla regolarmente i progressi compiuti dall’Egitto nel conseguimento di tali obiettivi.
3. Le condizioni finanziarie dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità egiziane in conformità all’articolo 223 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) («regolamento finanziario») («accordo di prestito»).
4. La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, continuino ad essere soddisfatte, verificando anche che le politiche economiche dell’Egitto siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Ai fini di tale verifica la Commissione opera in stretto coordinamento con l’FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.
Articolo 4
1. Alle condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, la Commissione mette a disposizione l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione erogandola in rate. L’importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d’intesa. Una rata può essere erogata in una o più frazioni.
2. Per gli importi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione fornita sotto forma di prestiti è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (UE) 2021/947.
3. La Commissione decide di versare le rate purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
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a) |
la condizione preliminare di cui all’articolo 2, paragrafo 1; |
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b) |
un bilancio costantemente soddisfacente dell’attuazione di un programma strategico che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l’FMI; e |
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c) |
l’attuazione soddisfacente delle condizioni politica economica e delle condizioni finanziarie concordate nel protocollo d’intesa. |
Il versamento della seconda rata non è effettuato, in linea di principio, prima di tre mesi dal versamento della prima rata. Il versamento della terza rata non è effettuato, in linea di principio, prima di tre mesi dal versamento della seconda rata.
4. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. In tali casi comunica senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o dell’annullamento.
5. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogata alla Banca centrale d’Egitto. Alle condizioni concordate nel protocollo d’intesa, tra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, la Banca centrale d’Egitto può trasferire i fondi dell’Unione al ministero egiziano delle Finanze come beneficiario finale.
Articolo 5
1. Al fine di finanziare l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all’articolo 224 del regolamento finanziario.
2. La Commissione conclude un accordo di prestito di cui all’articolo 3, paragrafo 3, per quanto riguarda l’importo di cui all’articolo 1. L’accordo di prestito stabilisce il periodo di disponibilità e le condizioni dettagliate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, anche in relazione ai sistemi di controllo interno. L’Egitto rimborsa il prestito, che è concesso a condizioni che ne consentano il rimborso sul lungo periodo, con l’eventuale applicazione di un periodo di grazia. La durata massima del prestito è di 35 anni.
3. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull’andamento delle operazioni di cui al paragrafo 2.
Articolo 6
1. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è attuata conformemente al regolamento finanziario.
2. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è attuata in regime di gestione diretta.
3. Prima dell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione la Commissione analizza, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell’Egitto che sono pertinenti ai fini dell’assistenza.
Articolo 7
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 8
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente, comprensiva della valutazione dell’attuazione. Tale relazione:
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a) |
esamina i progressi compiuti nell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione; |
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b) |
valuta la situazione e le prospettive economiche dell’Egitto, nonché i progressi compiuti nell’attuazione delle misure di politica di cui all’articolo 3, paragrafo 1; |
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c) |
indica il collegamento tra le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie definite nel protocollo d’intesa, i risultati economici e di bilancio dell’Egitto e le decisioni della Commissione di versare le rate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, delineando nel contempo le misure concrete e credibili adottate per rispettare i meccanismi democratici e lo Stato di diritto e garantire i diritti umani. |
2. Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l’efficienza dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.
Articolo 9
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2025
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
A. SZŁAPKA
(1) Posizione del Parlamento europeo del 18 giugno 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 giugno 2025.
(2) GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39.
(3) Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj).
(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj).
(5) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj).
(6) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(7) Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/427/oj).
(8) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1267/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)