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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/882 |
15.5.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/882 DELLA COMMISSIONE
del 14 maggio 2025
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, di determinati organismi di controllo competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi ai fini delle importazioni di prodotti biologici nell’Unione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione (2) contiene l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 come competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi ai fini delle importazioni di prodotti biologici nell’Unione conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), di tale regolamento. |
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(2) |
L’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce i criteri che le autorità di controllo e gli organismi di controllo devono soddisfare per essere riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, di tale regolamento. Il regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione (3) stabilisce gli obblighi procedurali che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono rispettare quando presentano alla Commissione la domanda di riconoscimento costituita da un fascicolo tecnico. |
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(3) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato, in conformità dell’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2021/1698, le domande di riconoscimento presentate da «Bio Latina Certificadora», «Primus Auditing Operations Mexico» e «PT BIOCert Indonesia». Sulla base delle informazioni contenute nei fascicoli tecnici, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere, per una durata indeterminata, tali organismi di controllo per determinate categorie di prodotti in alcuni paesi terzi. |
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(4) |
La Commissione ha anche ricevuto ed esaminato, a norma dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2021/1698, le domande di estensione dell’ambito di applicazione del riconoscimento per alcune categorie di prodotti e per alcuni paesi terzi presentate da «ACO Certification Limited», «ACT Organic Company Limited», «CCPB Srl», «Ecocert SAS», «Mayacert S.A.» e «OneCert International Private Limited». Sulla base delle informazioni contenute nei fascicoli tecnici, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere, per una durata indeterminata, tali organismi di controllo per le categorie di prodotti e i paesi terzi richiesti. |
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(5) |
La Commissione conferma di aver ricevuto la comunicazione di «Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje» dell’intenzione di voler rinunciare volontariamente al riconoscimento. Sulla base di tale comunicazione la Commissione ha concluso che è opportuno rimuovere l’organismo di controllo dall’elenco degli organismi di controllo riconosciuti di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378. |
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(6) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/883 della Commissione (4) ha esteso l’ambito di applicazione del riconoscimento del Giappone, a fini di equivalenza, agli animali vivi o ai prodotti di origine animale non trasformati e a tutti i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, compresi il vino e le bevande alcoliche con ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Giappone o importati in Giappone dall’Unione europea o da paesi terzi i cui metodi di produzione e le misure di controllo sono stati riconosciuti dal Giappone come equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione giapponese, o da paesi terzi attraverso il sistema degli organismi di controllo riconosciuti dal Giappone come competenti a certificare che gli operatori in tali paesi terzi rispettano le norme di produzione biologica del Giappone. Di conseguenza tali categorie di prodotti non devono più essere incluse nell’elenco delle categorie di prodotti delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 e pertanto gli organismi di controllo «Control Union Certifications B.V.», «Ecocert SAS», «Japan Organic and Natural Foods Association» e «Organic Crop Improvement Association International Inc», elencati nell’allegato II di tale regolamento, non sono più competenti a effettuare controlli e a rilasciare certificati biologici per tali categorie di prodotti in Giappone ai fini della loro importazione nell’Unione. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione, del 19 agosto 2021, che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell’Unione e stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1378/oj).
(3) Regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione, del 13 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire (GU L 336 del 23.9.2021, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1698/oj).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/883, del 14 maggio 2025, della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di taluni paesi terzi e di talune autorità e organismi di controllo ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione (GU L, 2025/883, 15.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/883/oj).
ALLEGATO
Nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, il terzo comma è così modificato:
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(1) |
la voce relativa ad ACO Certification Limited è sostituita dalla seguente: «ACO Certification Limited
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'elenco dei paesi terzi e l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell'importazione di prodotti biologici nell’Unione (GU L 465 del 29.12.2021, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2325/oj).»;" |
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(2) |
la voce relativa ad ACT Organic Company Limited è sostituita dalla seguente: «ACT Organic Company Limited
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(3) |
la voce relativa a Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje è soppressa; |
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(4) |
dopo la voce relativa a Bioagricert s.r.l. Unipersonale è inserita la voce seguente: «Bio Latina Certificadora
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(5) |
la voce relativa a CCPB Srl è sostituita dalla seguente: «CCPB Srl
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(6) |
al punto 1 della voce relativa a Control Union Certifications B.V., la riga relativa al Giappone è sostituita dalla seguente:
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(7) |
la voce relativa a Ecocert SAS è sostituita dalla seguente: «Ecocert SAS
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(8) |
alla voce relativa a Japan Organic and Natural Foods Association, la riga relativa al Giappone è sostituita dalla seguente:
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(9) |
la voce relativa a Mayacert SA è sostituita dalla seguente: «Mayacert SA.
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(10) |
la voce relativa a OneCert International Private Limited è sostituita dalla seguente: «ONECERT INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
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(11) |
al punto 1 della voce relativa a Organic Crop Improvement Association International Inc, la riga relativa al Giappone è sostituita dalla seguente:
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(12) |
dopo la voce relativa a ORSER KONTROL VE SERTİFİKASYON ANONİM ŞİRKETİ sono inserite le due voci seguenti: «Primus Auditing Operations Mexico
PT BIOCert Indonesia
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(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'elenco dei paesi terzi e l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell'importazione di prodotti biologici nell’Unione (GU L 465 del 29.12.2021, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2325/oj).»;»
(*2) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/882/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)