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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/544

22.4.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/544 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 90, primo comma, lettera a), e l'articolo 126, paragrafo 3,

visto il regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, del 27 febbraio 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell'Unione (3), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (4) stabilisce tra l'altro modelli di certificati, sotto forma di certificati sanitari o di certificati sanitari/ufficiali, per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale.

(2)

L'articolo 14, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che il certificato sanitario/ufficiale da utilizzare per l'ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna debba corrispondere al modello «OV/CAP-X-NI» di cui all'allegato II, capitolo 4 bis, del medesimo regolamento di esecuzione. Dato che tale modello era applicabile fino al 31 dicembre 2024, è ora opportuno sopprimere la lettera e il modello in questione.

(3)

Inoltre nell'allegato II, capitoli 1 (modello «BOV-X»), 2 (modello «BOV-Y»), 4 (modello «OV/CAP-X»), 5 (modello «OV/CAP-Y»), 7 (modello «SUI-X»), 8 (modello «SUI-Y»), 12 (modello «CAM-CER»), 13 (modello «EQUI-X»), 14 (modello «EQUI-Y»), 22 (modello «BPP»), 23 (modello «BPR»), 29 (modello «SP»), 30 (modello «SR») e 31 (modello «POU-LT20»), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati sanitari o di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri. Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione (5) istituisce l'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda l'applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici. L'attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (6) che figura nei suddetti modelli di certificati dovrebbe pertanto essere modificato al fine di includervi un riferimento a tale elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598. È pertanto necessario modificare di conseguenza tali modelli di certificati.

(4)

Nell'allegato II, capitolo 4 (modello «OV/CAP-X»), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figura il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini. La modifica dell'allegato IX, capitolo E, punto 5, lettera b), e punto 6, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) apportata dal regolamento (UE) 2024/887 della Commissione (8) per quanto riguarda i caprini geneticamente resistenti ai ceppi di scrapie classica dovrebbe riflettersi nel punto II.2.12 del suddetto modello di certificato. È pertanto necessario modificare di conseguenza tale modello di certificato.

(5)

Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, il punto II.1.11.4 del modello di certificato di cui al capitolo 18 (modello «CONFINED-RUM») e il punto II.1.11.5 del modello di certificato di cui al capitolo 21 (modello «CONFINED-HIPPO») dovrebbero essere allineati in modo da rispecchiare le malattie di cui all'articolo 33, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692. I riferimenti all'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis e all'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) dovrebbero quindi essere soppressi dai suddetti punti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali modelli di certificati.

(6)

Nell'allegato II, capitoli 22 (modello «BPP»), 23 (modello «BPR»), 24 (modello «DOC»), 25 (modello «DOR»), 26 (modello «HEP»), 27 (modello «HER»), 29 (modello «SP»), 30 (modello «SR»), 31 (modello «POU-LT20») e 32 (modello «HE-LT20»), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di pollame e ratiti e del relativo materiale germinale. Nei punti pertinenti dei suddetti modelli di certificati dovrebbe essere aggiunta un'opzione di certificazione alternativa per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia di Newcastle per le partite provenienti da zone contrassegnate dall'indicazione «N» nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali modelli di certificati.

(7)

Nell'allegato II, capitoli 48 (modello «OV/CAP-SEM-A-ENTRY») e 50 (modello «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di determinate partite di sperma, ovociti ed embrioni di ovini e caprini. La modifica dell'allegato IX, capitolo H, punto 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 999/2001 apportata dal regolamento (UE) 2024/887 per quanto riguarda i caprini donatori geneticamente resistenti ai ceppi di scrapie classica dovrebbe riflettersi nelle alternative di cui al punto II.4.13.2 del modello «OV/CAP-SEM-A-ENTRY» e nelle alternative di cui al punto II.4.9.2 del modello «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY». È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali modelli di certificati.

(8)

Per ragioni di chiarezza e coerenza delle norme dell'Unione, è opportuno aggiornare i modelli di certificati di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, anche per quanto riguarda i riferimenti, le note e gli elementi strutturali, sostituendoli con i modelli di certificati che figurano nell'allegato del presente regolamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.

(9)

Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale dovute alle modifiche apportate all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dal presente regolamento, è opportuno continuare ad autorizzare l'uso, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dei certificati sanitari o dei certificati sanitari/ufficiali rilasciati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è così modificato:

1)

all'articolo 14, la lettera e) è soppressa;

2)

l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina l'12 febbraio 2026, continua a essere autorizzato, per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale, l'uso di certificati sanitari o di certificati sanitari/ufficiali rilasciati conformemente ai modelli di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, a condizione che i certificati in questione siano stati rilasciati entro l'12 novembre 2025.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

(3)   GU L 116 del 4.5.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/905/oj.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/403/oj).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che istituisce l'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici (GU L, 2024/2598, 7.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2598/oj).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, del 27 febbraio 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell'Unione (GU L 116 del 4.5.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/905/oj).

(7)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/999/oj).

(8)  Regolamento (UE) 2024/887 della Commissione, del 22 marzo 2024, che modifica gli allegati IV, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'alimentazione degli animali, l'immissione sul mercato e l'importazione nell'Unione (GU L, 2024/887, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/887/oj).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

L'allegato II contiene i seguenti modelli di certificati sanitari, di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni per l'ingresso nell'Unione e per il transito attraverso l'Unione:

MODELLO

Ungulati

BOV-X

Capitolo 1: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di bovini

BOV-Y

Capitolo 2: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di bovini destinati alla macellazione

BOV-X-TRANSIT-RU

Capitolo 3: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di bovini destinati al transito attraverso il territorio della Lituania, provenienti dalla regione di Kaliningrad e diretti ad altre parti della Russia

OV/CAP-X

Capitolo 4: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini

OV/CAP-Y

Capitolo 5: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini destinati alla macellazione

ENTRY-EVENTS

Capitolo 6: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di determinati ungulati che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione

SUI-X

Capitolo 7: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di suini e animali della famiglia Tayassuidae

SUI-Y

Capitolo 8: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di suini destinati alla macellazione

RUM

Capitolo 9: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Antilocapridae, Bovidae (diversi da bovini, ovini e caprini), Giraffidae, Moschidae e Tragulidae

RHINO

Capitolo 10: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Tapiridae, Rhinocerotidae ed Elephantidae

HIPPO

Capitolo 11: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di animali della famiglia Hippopotamidae

CAM-CER

Capitolo 12: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di camelidi e cervidi

Equini

EQUI-X

Capitolo 13: modello di certificato sanitario/ufficiale e modello di dichiarazione per l'ingresso nell'Unione di un equino

EQUI-Y

Capitolo 14: modello di certificato sanitario/ufficiale e modello di dichiarazione per l'ingresso nell'Unione di equini destinati alla macellazione

EQUI-RE-ENTRY-30

Capitolo 15: modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione per la reintroduzione nell'Unione di un cavallo registrato destinato a corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 30 giorni

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

Capitolo 16: modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione per la reintroduzione nell'Unione di un cavallo registrato destinato a competizioni dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a manifestazioni equestri organizzate con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale (FEI)

EQUI- RE-ENTRY-90-RACE

Capitolo 17: modello di certificato sanitario e modello di dichiarazione per la reintroduzione nell'Unione di un cavallo registrato destinato a corse dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a particolari corse negli Emirati arabi uniti, in Australia, in Bahrein, in Canada, a Hong Kong, in Giappone, in Qatar, in Arabia Saudita, a Singapore o negli Stati Uniti

Ungulati destinati a uno stabilimento confinato

CONFINED-RUM

Capitolo 18: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione degli animali elencati nell'allegato II, capitolo 18, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato

CONFINED-SUI

Capitolo 19: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione degli animali elencati nell'allegato II, capitolo 19, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato

CONFINED-TRE

Capitolo 20: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione degli animali elencati nell'allegato II, capitolo 20, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato

CONFINED-HIPPO

Capitolo 21: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di animali della famiglia Hippopotamidae provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato

Volatili e relativo materiale germinale

BPP

Capitolo 22: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di pollame riproduttore diverso dai ratiti e di pollame da reddito diverso dai ratiti

BPR

Capitolo 23: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di ratiti riproduttori e di ratiti da reddito

DOC

Capitolo 24: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOR

Capitolo 25: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di pulcini di un giorno di ratiti

HEP

Capitolo 26: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HER

Capitolo 27: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di uova da cova di ratiti

SPF

Capitolo 28: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di uova esenti da organismi patogeni specifici

SP

Capitolo 29: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di pollame, diverso dai ratiti, destinato alla macellazione

SR

Capitolo 30: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di ratiti destinati alla macellazione

POU-LT20

Capitolo 31: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

HE-LT20

Capitolo 32: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

CAPTIVE-BIRDS, OTHER THAN RACING PIGEONS

Capitolo 33: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di volatili in cattività, diversi dai colombi viaggiatori rilasciati immediatamente dopo l'ingresso

RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE

Capitolo 34: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di colombi viaggiatori rilasciati immediatamente dopo l'ingresso

HE-CAPTIVE-BIRDS

Capitolo 35: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di uova da cova di volatili in cattività

Api

QUE

Capitolo 36: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di api mellifere regine

BBEE

Capitolo 37: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di bombi

Cani, gatti e furetti

CANIS-FELIS-FERRETS

Capitolo 38: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di cani, gatti e furetti

Materiale germinale di bovini

BOV-SEM-A-ENTRY

Capitolo 39: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

BOV-SEM-B-ENTRY

Capitolo 40: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

BOV-SEM-C-ENTRY

Capitolo 41: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, prima del 1 o gennaio 2005, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

Capitolo 42: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

Capitolo 43: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli embrioni

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

Capitolo 44: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto gli embrioni

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

Capitolo 45: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio di esportazione, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto gli embrioni

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

Capitolo 46: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:

sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,

riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021,

riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, prima del 1 o gennaio 2005,

ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,

riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE,

riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio di esportazione.

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Capitolo 47: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:

sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,

riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021,

riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, prima del 1 o gennaio 2005,

ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,

riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE,

riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio di esportazione.

Materiale germinale di ovini e caprini

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

Capitolo 48: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

Capitolo 49: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

Capitolo 50: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

Capitolo 51: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

Capitolo 52: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:

sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,

riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,

ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021.

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Capitolo 53: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:

sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,

riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,

ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021.

Materiale germinale di suini

POR-SEM-A-ENTRY

Capitolo 54: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

POR-SEM-B-ENTRY

Capitolo 55: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

Capitolo 56: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

Capitolo 57: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:

sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,

riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,

ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021.

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Capitolo 58: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:

sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,

riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021,

ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021.

Materiale germinale di equini

EQUI-SEM-A-ENTRY

Capitolo 59: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

EQUI-SEM-B-ENTRY

Capitolo 60: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

EQUI-SEM-C-ENTRY

Capitolo 61: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

EQUI-SEM-D-ENTRY

Capitolo 62: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 1° settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

Capitolo 63: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

Capitolo 64: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

Capitolo 65: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

Capitolo 66: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale:

sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,

riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,

riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1 o ottobre 2014,

riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1 o settembre 2010,

ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,

riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1 o ottobre 2014.

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Capitolo 67: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale:

sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione dopo il 20 aprile 2021,

riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,

riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1 o ottobre 2014,

riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1 o settembre 2010,

ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021,

riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021,

riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1 o ottobre 2014.

Materiale germinale di determinate categorie di animali terrestri

GP-CONFINED-ENTRY

Capitolo 68: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di animali terrestri detenuti in stabilimenti confinati, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione

CAPITOLO 1

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI BOVINI (MODELLO “BOV-X”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario/ufficiale per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

☐ Ulteriore detenzione

 

 

 

 

 

 

 

☐ Circo itinerante/esibizione di animali

 

 

☐ Stabilimento di quarantena

☐ Esposizione

 


I.21

☐ Per il transito

I.22

☐ Per il mercato interno

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

I.23

 


I.24

 

I.25

Quantità totale

I.26

 


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Quantità

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato BOV-X

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

(1)[II.1.

Attestato di sanità pubblica (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1.

non hanno ricevuto la somministrazione di:

(a)

stilbeni o tireostatici;

(b)

estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.1.2.

rispettano le garanzie previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “bovini”;

II.1.3.

con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

a)

gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla madre e alla mandria d'origine e non sono:

i)

casi di BSE;

ii)

bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme a casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi e in merito a cui le indagini hanno accertato che hanno consumato gli stessi mangimi potenzialmente contaminati durante il periodo in esame; o

iii)

se i risultati delle indagini di cui al punto ii) non portano a conclusioni certe, bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme a casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi o che sono nati nella stessa mandria dei casi di BSE nei 12 mesi prima o dopo la nascita di questi ultimi;

(1)

[b)

i)

gli animali sono nati e sono stati allevati continuativamente in paesi o loro regioni classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione;

ii)

se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese o nella sua regione interessati, gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, derivati da ruminanti oppure sono nati dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]]

(1) oppure

[b)

i)

il paese o la sua regione di origine degli animali sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

ii)

gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, derivati da ruminanti oppure sono nati dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]]

(1) oppure

[b)

i)

il paese o la sua regione di origine degli animali sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

ii)

la somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è stato effettivamente applicato nel paese o nella sua regione di origine;

iii)

gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, derivati da ruminanti oppure sono nati dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]]

(1) (15)[II.1.a.

Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]

II.2.

Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.2.1.

provengono dalla zona contrassegnata dal codice __-__ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di bovini ed elencata nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.2.2.

sono rimasti in modo continuativo:

(a)

nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e

(b)

nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun bovino né animali di altre specie elencate per le stesse malattie dei bovini;

II.2.3.

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.2.4.

non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

(1)

[II.2.5.

sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;]

(1) oppure

[II.2.5.

sono stati sottoposti a un'unica operazione di raccolta nella zona di origine che soddisfa le seguenti prescrizioni:

a)

l'operazione di raccolta è stata effettuata in uno stabilimento:

(i)

riconosciuto per le operazioni di raccolta di ungulati dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

(ii)

dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio;

(iii)

elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

(iv)

che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

b)

l'operazione di raccolta nel centro di raccolta non è durata più di sei giorni;]

II.2.6.

non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data di carico per la spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

II.2.7.

sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)(3) su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

a)

gli animali non possano uscire o cadere;

b)

possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

c)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.2.8.

sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.9.

non sono stati vaccinati contro:

a)

l'afta epizootica, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini), l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis), l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis; e

b)

l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) con un vaccino vivo negli ultimi 60 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.2.10.

provengono da una zona:

II.2.10.1.

in cui:

(a)

non sono stati segnalati casi di afta epizootica

(1)

[almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) (4) oppure

[dal __/__/____ (gg/mm/aaaa);]

(b)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica;

II.2.10.2.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

II.2.10.3.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley e infezione da Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini) almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e durante tale periodo:

a)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie,

b)

non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;

(1) (5)

[II.2.10.4.

che è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]

(1) oppure

[II.2.10.4.

che è stagionalmente indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)

(1) (6)

[almeno dai 60 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) (6) oppure

[almeno dai 28 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica conformemente all'articolo 9, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]

(1) (6) oppure

[almeno dai 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]

(1) oppure

[II.2.10.4.

che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e gli animali sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e

(1)

[sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

(1) oppure

[sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino;]]

(1) oppure

[II.2.10.4.

che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e

(1)

[la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

(1) oppure

[la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

(1) (7)

[II.2.10.5.

che è indenne da leucosi bovina enzootica;]

(1) oppure

[II.2.10.5.

che non è indenne da leucosi bovina enzootica e non sono stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine degli animali almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e:

[II.2.10.5.1.

gli animali della partita di età superiore a 24 mesi

(1)

[sono stati tenuti in isolamento dagli altri bovini detenuti nello stesso stabilimento prima della data di spedizione degli animali nell'Unione e durante il periodo di isolamento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo;]]

(1) oppure

[sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e tutti i bovini di età superiore a 24 mesi detenuti nello stabilimento di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

(1)[II.2.10.5.2.

gli animali della partita di età inferiore a 24 mesi sono nati da madri che sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

II.2.11.

provengono da uno stabilimento:

II.2.11.1.

registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:

a)

le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento;

b)

i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;

c)

la mortalità nello stabilimento;

II.2.11.2.

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

II.2.11.3.

che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

II.2.11.4.

all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini) e infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa;

(1)

[II.2.11.5.

all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di malattia emorragica epizootica almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) (8) oppure

[II.2.11.5.

situato in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica;]

II.2.11.6.

indenne da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) per quanto riguarda i bovini (9), e

(1) (10)

[situato in una zona indenne dalla malattia in cui non è praticata la vaccinazione contro tale malattia;]

(1) oppure

[gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) oppure

[gli animali hanno un'età inferiore a sei settimane;]

II.2.11.7.

indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda i bovini(9), e

(1)(11)

[situato in una zona indenne dalla malattia in cui non è praticata la vaccinazione contro tale malattia;]

(1) oppure

[gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, nel caso di capi femmine nel periodo del post-parto, la prova è stata effettuata su un campione prelevato almeno 30 giorni dopo la data del parto;]

(1) oppure

[gli animali hanno un'età inferiore a 12 mesi;]

(1) oppure

[gli animali sono castrati;]

II.2.11.8.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la spedizione degli animali nell'Unione;

II.2.11.9.

in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

(1)

[II.2.11.10.

in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) oppure

[II.2.11.10.

in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, qualora siano stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento e gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra come descritto all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;]

(1) (12) [II.2.12.

non sono stati vaccinati contro la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e

(1) (13)

[sono originari di un paese terzo o territorio o di una loro zona indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva;]]

(1) oppure

[sono stati tenuti in quarantena almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro l'herpesvirus bovino (virus intero) di tipo 1 (BoHV-1), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su un campione prelevato negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

(1)(12)[II.2.13.

non sono stati vaccinati contro la diarrea virale bovina, e

(1) (14)

[sono originari di un paese terzo o territorio o di una loro zona indenni da diarrea virale bovina;]]

(1) oppure

[sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'antigene o del genoma del virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, e

(1)

[sono stati tenuti in uno stabilimento di quarantena almeno nei 21 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione.]]]

(1) oppure

[sono femmine gravide e sono stati tenuti in uno stabilimento di quarantena almeno nei 21 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo la data di inizio della quarantena.]]]

(1) oppure

[sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati prima della data della loro spedizione nell'Unione.]]]

(1) oppure

[sono femmine gravide che sono state sottoposte, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati prima della data dell'inseminazione precedente l'attuale gestazione.]]]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di bovini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27

:

“Sistema di identificazione e numero di identificazione”: specificare il mezzo di identificazione e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 o, per le zone contrassegnate dall'indicazione “ID” nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.

(4)

Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “BTV” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “SI-BTV” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(7)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “LEB” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(8)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “SI-EHD” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(9)

Conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(10)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “TB” per i bovini nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(11)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “BRU” per i bovini nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(12)

Applicabile solo se lo Stato membro di destinazione o la Svizzera, conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132), hanno lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per le malattie di cui ai punti II.2.12 e II.2.13 (rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e diarrea virale bovina).

(13)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “IBR” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(14)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “BVD” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(15)

Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 2

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI BOVINI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO “BOV-Y”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario/ufficiale per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

 

 

 

 

 

☐ Macellazione

 

 

 

 

 

 

 

 


I.21

 

I.22

☐ Per il mercato interno

 

 

 

I.23

 


I.24

 

I.25

Quantità totale

I.26

 


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato BOV-Y

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

II.1.

Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1.

non hanno ricevuto la somministrazione di:

(a)

stilbeni o tireostatici;

(b)

estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.1.2.

rispettano le garanzie previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “bovini”;

II.1.3.

con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):

a)

gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla madre e alla mandria d'origine e non sono:

i)

casi di BSE;

ii)

bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme a casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi e in merito a cui le indagini hanno accertato che hanno consumato gli stessi mangimi potenzialmente contaminati durante il periodo in esame, o

iii)

se i risultati delle indagini di cui al punto ii) non portano a conclusioni certe, bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme a casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi o che sono nati nella stessa mandria dei casi di BSE nei 12 mesi prima o dopo la nascita di questi ultimi;

(1)

[b)

i)

gli animali sono nati e sono stati allevati continuativamente in paesi o loro regioni classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione;

ii)

se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese interessato, gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, derivati da ruminanti oppure sono nati dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]

(1) oppure

[b)

i)

il paese o la sua regione di origine degli animali sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

ii)

gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, derivati da ruminanti oppure sono nati dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]

(1) oppure

[b)

i)

il paese o la sua regione di origine degli animali sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

ii)

la somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è stato effettivamente applicato nel paese o nella sua regione di origine;

iii)

gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, derivati da ruminanti oppure sono nati dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE, se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]

(1) (13)[II.1a.

Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]

II.2.

Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.2.1.

provengono dalla zona contrassegnata dal codice __-__ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di bovini destinati alla macellazione ed elencata nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.2.2.

sono destinati alla macellazione nell'Unione;

II.2.3.

sono rimasti in modo continuativo:

a)

nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e

b)

nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun bovino né animali di altre specie elencate per le stesse malattie dei bovini;

II.2.4.

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.2.5.

non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

(1)

[II.2.6.

sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;]

(1) oppure

[II.2.6.

sono stati sottoposti a un'unica operazione di raccolta nella zona di origine che soddisfa le seguenti prescrizioni:

(a)

l'operazione di raccolta è stata effettuata in uno stabilimento:

(i)

riconosciuto per le operazioni di raccolta di ungulati dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

(ii)

dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio;

(iii)

elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

(iv)

che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

(b)

l'operazione di raccolta nel centro di raccolta non è durata più di sei giorni;]

II.2.7.

non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.12 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data di carico per la spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

II.2.8.

sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)(3) su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

a)

gli animali non possano uscire o cadere;

b)

possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

c)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.2.9.

sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.10.

non sono stati vaccinati contro:

(a)

l'afta epizootica, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini), l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis), l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, e

(b)

l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) con un vaccino vivo negli ultimi 60 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.2.11.

provengono da una zona:

II.2.11.1.

in cui:

(a)

non sono stati segnalati casi di afta epizootica

(1)

[almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) (4) oppure

[dal __/__/____ (gg/mm/aaaa);]

(b)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica;

II.2.11.2.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

II.2.11.3.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley e infezione da Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini) almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e durante tale periodo:

a)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie, e

b)

non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;

(1) (5)

[II.2.11.4.

che è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]

(1) oppure

[II.2.11.4.

che è stagionalmente indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)

(1) (6)

[almeno dai 60 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) (6) oppure

[almeno dai 28 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica conformemente all'articolo 9, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]

(1) (6) oppure

[almeno dai 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]

(1) oppure

[II.2.11.4.

che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e gli animali sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e

(1)

[sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

(1) oppure

[sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino;]]

(1) oppure

[II.2.11.4.

che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e

(1)

[la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

(1) oppure

[la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

(1) (7)

[II.2.11.5.

che è indenne da leucosi bovina enzootica;]

(1) oppure

[II.2.11.5.

che non è indenne da leucosi bovina enzootica e non sono stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine degli animali almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e:

[II.2.11.5.1.

gli animali della partita di età superiore a 24 mesi

(1)

[sono stati tenuti in isolamento dagli altri bovini detenuti nello stesso stabilimento prima della data di spedizione nell'Unione e durante il periodo di isolamento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo;]]

(1) oppure

[sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e tutti i bovini di età superiore a 24 mesi detenuti nello stabilimento di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

(1)[II.2.11.5.2.

gli animali della partita di età inferiore a 24 mesi sono nati da madri che sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame di laboratorio per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuato con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

II.2.12.

provengono da uno stabilimento:

II.2.12.1.

registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:

a)

le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento;

b)

i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;

c)

la mortalità nello stabilimento;

II.2.12.2.

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

II.2.12.3.

che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

II.2.12.4.

all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini) e infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa;

(1)

[II.2.12.5.

all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di malattia emorragica epizootica almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) (8) oppure

[II.2.12.5.

situato in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica;]

(1) (9)[II.2.12.6.

indenne da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) per quanto riguarda i bovini;]

(1) (9)[II.2.12.7.

indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda i bovini;]

II.2.12.8.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

II.2.12.9.

in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

(1)

[II.2.12.10.

in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) oppure

[II.2.12.10.

in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, qualora siano stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento, e fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra come descritto all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;]

(1) (10)[II.2.13.

non sono stati vaccinati contro la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e

(1)(11)

[sono originari di un paese terzo o territorio o di una loro zona indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva;]]

(1) oppure

[sono stati tenuti in quarantena almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro l'herpesvirus bovino (virus intero) di tipo 1 (BoHV-1), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su un campione prelevato negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

(1) (10)[II.2.14.

non sono stati vaccinati contro la diarrea virale bovina, e

(1) (12)

[sono originari di un paese terzo o territorio o di una loro zona indenni da diarrea virale bovina;]]

(1) oppure

[sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'antigene o del genoma del virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, e

(1)

[sono stati tenuti in uno stabilimento di quarantena almeno nei 21 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione.]]]

(1) oppure

[sono femmine gravide e sono stati tenuti in uno stabilimento di quarantena almeno nei 21 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo la data di inizio della quarantena.]]]

(1) oppure

[sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati prima della data della loro spedizione nell'Unione.]]]

(1) oppure

[sono femmine gravide che sono state sottoposte, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati prima della data dell'inseminazione precedente l'attuale gestazione.]]]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso di bovini che saranno macellati nell'Unione.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27

:

“Sistema di identificazione e numero di identificazione”: specificare il mezzo di identificazione e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 o, per le zone contrassegnate dall'indicazione “ID” nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.

(4)

Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “BTV” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “SI-BTV” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(7)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “LEB” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(8)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “SI-EHD” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(9)

Conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(10)

Applicabile solo se lo Stato membro di destinazione o la Svizzera, conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132), hanno lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per le malattie di cui ai punti II.2.12 e II.2.13 (rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e diarrea virale bovina).

(11)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “IBR” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(12)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “BVD” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(13)

Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 3

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI BOVINI DESTINATI AL TRANSITO ATTRAVERSO IL TERRITORIO DELLA LITUANIA, PROVENIENTI DALLA REGIONE DI KALININGRAD E DIRETTI AD ALTRE PARTI DELLA RUSSIA (MODELLO “BOV-X-TRANSIT-RU”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I.21

☐ Per il transito

I.22

 

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

I.23

 


I.24

 

I.25

Quantità totale

I.26

 


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato BOV-X-TRANSIT-RU

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

II.1.

Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1.

provengono dalla zona contrassegnata dal codice RU-2 (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per il transito di bovini attraverso l'Unione a condizioni specifiche;

(1)

[II.1.2.

sono originari dell'Unione e sono stati introdotti dall'Unione nella zona contrassegnata dal codice RU-2 il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e a partire da tale data sono stati tenuti in strutture in cui vengono tenuti solo animali originari dell'Unione;]

(1) oppure

[II.1.2.

sono rimasti nella zona contrassegnata dal codice RU-2 dalla nascita, o almeno nei sei mesi precedenti la data della spedizione in Russia attraverso l'Unione e, negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione in Russia attraverso l'Unione, non sono venuti a contatto con animali importati;]

II.1.3.

non sono stati a contatto con animali che non soddisfacevano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al presente certificato sanitario;

II.1.4.

non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.5.

non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.10 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione in Russia attraverso l'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

II.1.6.

sono caricati per la spedizione in Russia attraverso l'Unione il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)(3) su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

a)

gli animali non possano uscire o cadere;

b)

possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

c)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.1.7.

sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione in Russia attraverso l'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.8.

non sono stati vaccinati contro:

a)

l'afta epizootica, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini), e

b)

l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) con un vaccino vivo nei 60 giorni precedenti la data della loro spedizione in Russia attraverso l'Unione;

II.1.9.

provengono dalla zona di cui al punto II.1.1:

II.1.9.1.

in cui:

(a)

non sono stati segnalati casi di afta epizootica

(1)

[almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione in Russia attraverso l'Unione;]

(1) (4) oppure

[dal __/__/____ (gg/mm/aaaa);]

(b)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali in Russia attraverso l'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica;

II.1.9.2.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione in Russia attraverso l'Unione;

II.1.9.3.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley e infezione da Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini) almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione in Russia attraverso l'Unione e durante tale periodo:

(a)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie, e

(b)

non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;

(1) (5)

[II.1.9.4.

che è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]

(1) oppure

[II.1.9.4.

che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e gli animali sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione in Russia attraverso l'Unione, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di spedizione degli animali in Russia attraverso l'Unione;]

II.1.10.

provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11 [dove sono rimasti dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data di spedizione in Russia attraverso l'Unione, e](6):

II.1.10.1.

che, alla data di spedizione degli animali in Russia attraverso l'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

II.1.10.2.

all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali in Russia attraverso l'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini) e infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa;

II.1.10.3.

all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di malattia emorragica epizootica almeno nei 60 giorni precedenti la data di spedizione degli animali in Russia attraverso l'Unione.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27

:

“Sistema di identificazione e numero di identificazione”: specificare il mezzo di identificazione e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 o, per le zone contrassegnate dall'indicazione “ID” nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.1.1 per il transito verso la Russia attraverso l'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro tale transito degli animali in questione da tale zona.

(4)

Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “BTV” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6)

Sopprimere le parole tra parentesi quadre se viene soppressa la seconda opzione relativa al punto II.1.2.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 4

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI OVINI E CAPRINI (MODELLO “OV/CAP-X”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario/ufficiale per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

☐ Ulteriore detenzione

 

 

 

 

 

 

 

☐ Circo itinerante/esibizione di animali

 

 

☐ Stabilimento di quarantena

☐ Esposizione

 


I.21

☐ Per il transito

I.22

☐ Per il mercato interno

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

I.23

 


I.24

Numero totale di colli

I.25

Quantità totale

I.26

Peso netto/peso lordo totale (kg)


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-X

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

(1)[II.1.

Attestato di sanità pubblica (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1.

non hanno ricevuto la somministrazione di:

a)

stilbeni o tireostatici;

b)

estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.1.2.

rispettano le garanzie previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “ovini/caprini”.]

(1) (12)[II.1.a.

Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]

II.2.

Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.2.1.

provengono dalla zona contrassegnata dal codice __-__ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini ed elencata nell'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.2.2.

sono rimasti in modo continuativo:

a)

nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e

b)

nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun ovino o caprino né animali di altre specie elencate per le stesse malattie degli ovini e dei caprini;

II.2.3.

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.2.4.

non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

(1)

[II.2.5.

sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;]

(1) oppure

[II.2.5.

sono stati sottoposti a un'unica operazione di raccolta nella zona di origine che soddisfa le seguenti prescrizioni:

(a)

l'operazione di raccolta è stata effettuata in uno stabilimento:

(i)

riconosciuto per le operazioni di raccolta di ungulati dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

(ii)

dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio;

(iii)

elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

(iv)

che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(b)

l'operazione di raccolta nel centro di raccolta non è durata più di sei giorni;]

II.2.6.

non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data di carico per la spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

II.2.7.

sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)(3) su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

a)

gli animali non possano uscire o cadere;

b)

possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

c)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.2.8.

sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.9.

non sono stati vaccinati contro:

(a)

l'afta epizootica, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, il vaiolo degli ovini e dei caprini, la pleuropolmonite contagiosa caprina, l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis), l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, e

(b)

l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) con un vaccino vivo negli ultimi 60 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.2.10.

provengono da una zona:

II.2.10.1.

in cui:

(a)

non sono stati segnalati casi di afta epizootica

(1)

[almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione;]

(1) (4) oppure

[dal __/__/____ (gg/mm/aaaa);]

(b)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica;

II.2.10.2.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e durante tale periodo:

a)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie, e

b)

non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;

(1)(5)

[II.2.10.3.

che è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]

(1) oppure

[II.2.10.3.

che è stagionalmente indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)

(1) (6)

[almeno dai 60 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

(1) (6) oppure

[almeno dai 28 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica conformemente all'articolo 9, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]]

(1) (6) oppure

[almeno dai 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]]

(1) oppure

[II.2.10.3.

che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e gli animali sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e

(1)

[sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

(1) oppure

[sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino;]]

(1) oppure

[II.2.10.3.

che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e

(1)

[la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

(1) oppure

[la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

II.2.11.

provengono da uno stabilimento:

II.2.11.1.

registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:

a)

le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento;

b)

i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;

c)

la mortalità nello stabilimento;

II.2.11.2.

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

II.2.11.3.

che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

II.2.11.4.

all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina;

(1)

[II.2.11.5.

all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di malattia emorragica epizootica almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) (7) oppure

[II.2.11.5.

situato in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica;]

(1) (8)

[II.2.11.6.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) almeno nei 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) (9) oppure

[II.2.11.6.

sottoposto a sorveglianza per individuare l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei caprini conformemente alle procedure di cui all'allegato II, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione degli animali di cui alla parte I e durante tale periodo:

(a)

nello stabilimento sono stati introdotti solo caprini provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza;

(1)

[b)

non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei caprini detenuti nello stabilimento;]]

(1) oppure

[b)

sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei caprini detenuti nello stabilimento e sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]

(10)II.2.11.7.

indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda gli ovini e i caprini; e

(1) (11)

[in una zona indenne dalla malattia per quanto riguarda gli ovini e i caprini in cui non è praticata la vaccinazione contro tale malattia;]

(1) oppure

[gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692 su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione e, nel caso di capi femmine nel periodo del post-parto, la prova è stata effettuata su un campione prelevato almeno 30 giorni dopo la data del parto;]

(1) oppure

[gli animali hanno un'età inferiore a 6 mesi;]

(1) oppure

[gli animali sono castrati;]

II.2.11.8.

in cui non sono stati segnalati casi di rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

II.2.11.9.

in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

(1)

[II.2.11.10.

in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) oppure

[II.2.11.10.

in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, qualora siano stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento, e fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra come descritto all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;]

(1) (9)[II.2.11.11.

in cui non sono stati segnalati casi di Burkholderia mallei (morva) almeno nei sei mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

II.2.12.

soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda la scrapie classica:

II.2.12.1.

sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)

la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;

(b)

esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;

(c)

gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;

(d)

la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese almeno dai sette anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale;

(1)

[II.2.12.2.

sono destinati alla produzione e sono destinati ad uno Stato membro diverso da uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o da uno Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come dotato di un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie;]

(1) oppure

[II.2.12.2.

sono destinati all'allevamento e sono destinati ad uno Stato membro diverso da uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o da uno Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come dotato di un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie, e

(1)

[provengono da una o più aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

(1) oppure

[si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR o di caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146 e provengono da una o più aziende in cui negli ultimi due anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica.]]

(1) oppure

[II.2.12.2.

sono destinati ad uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o ad uno Stato membro elencato nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come dotato di un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie, e

(1)

[provengono da una o più aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

(1) oppure

[si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR o di caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146 e provengono da una o più aziende in cui negli ultimi due anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica.]]

(1)[II.2.13.

comprendono maschi non castrati di ovini, che sono rimasti per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione in uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di epididimite ovina (Brucella ovis) negli ultimi 12 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'epididimite ovina (Brucella ovis) negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione.]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di ovini e caprini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27

:

“Sistema di identificazione e numero di identificazione”: specificare il mezzo di identificazione e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 o, per le zone contrassegnate dall'indicazione “ID” nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.

(4)

Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “BTV” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “SI-BTV” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(7)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “SI-EHD” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(8)

Solo per gli ovini.

(9)

Solo per i caprini.

(10)

Conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(11)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “BRU” per gli ovini e i caprini nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(12)

Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 5

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI OVINI E CAPRINI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO “OV/CAP-Y”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario/ufficiale per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

 

 

 

 

 

☐ Macellazione

 

 

 

 

 

 

 

 


I.21

 

I.22

☐ Per il mercato interno

 

 

 

I.23

 


I.24

 

I.25

Quantità totale

I.26

 


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato OV/CAP-Y

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

II.1.

Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1.

non hanno ricevuto la somministrazione di:

(a)

stilbeni o tireostatici;

(b)

estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.1.2.

rispettano le garanzie previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “ovini/caprini”.

(1) (11)[II.1a.

Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]

II.2.

Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.2.1.

provengono dalla zona contrassegnata dal codice __-__ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini ed elencata nell'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.2.2.

sono destinati alla macellazione nell'Unione;

II.2.3.

sono rimasti in modo continuativo:

(a)

nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e

(b)

nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun ovino o caprino né animali di altre specie elencate per le stesse malattie degli ovini e dei caprini;

II.2.4.

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.2.5.

non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

(1)

[II.2.6.

sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;]

(1) oppure

[II.2.6.

sono stati sottoposti a un'unica operazione di raccolta nella zona di origine che soddisfa le seguenti prescrizioni:

(a)

l'operazione di raccolta è stata effettuata in uno stabilimento:

(i)

riconosciuto per le operazioni di raccolta di ungulati dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

(ii)

dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio;

(iii)

elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

(iv)

che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

b)

l'operazione di raccolta nel centro di raccolta non è durata più di sei giorni;]

II.2.7.

non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.12 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

II.2.8.

sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)(3) su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

a)

gli animali non possano uscire o cadere;

b)

possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

c)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.2.9.

sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.10.

non sono stati vaccinati contro:

(i)

l'afta epizootica, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, il vaiolo degli ovini e dei caprini, la pleuropolmonite contagiosa caprina, l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis), l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, e

(ii)

l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) con un vaccino vivo negli ultimi 60 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.2.11.

provengono da una zona:

II.2.11.1.

in cui:

(a)

non sono stati segnalati casi di afta epizootica

(1)

[almeno nei 24 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;]

(1)(4) oppure

[dal __/__/____ (gg/mm/aaaa);]

(b)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica;

II.2.11.2.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e durante tale periodo:

a)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie, e

b)

non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;

(1)(5)

[II.2.11.3.

che è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]

(1) oppure

[II.2.11.3.

che è stagionalmente indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)

(1)(6)

[almeno dai 60 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

(1)(6) oppure

[almeno dai 28 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica conformemente all'articolo 9, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]]

(1)(6) oppure

[almeno dai 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]]

(1) oppure

[II.2.11.3.

che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e gli animali sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e

(1)

[sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

(1) oppure

[sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino;]]

(1) oppure

[II.2.11.3.

che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e

(1)

[la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

(1) oppure

[la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

II.2.12.

provengono da uno stabilimento:

II.2.12.1.

registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:

a)

le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento;

b)

i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;

c)

la mortalità nello stabilimento;

II.2.12.2.

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

II.2.12.3.

che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

II.2.12.4.

all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini e pleuropolmonite contagiosa caprina;

(1)

[II.2.12.5.

all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di malattia emorragica epizootica almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) (7) oppure

[II.2.12.5.

situato in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica;]

(1)(8)

[II.2.12.6.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) negli ultimi 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) (9) oppure

[II.2.12.6.

sottoposto a sorveglianza per individuare l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei caprini conformemente alle procedure di cui all'allegato II, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione degli animali di cui alla parte I e durante tale periodo:

(a)

nello stabilimento sono stati introdotti solo caprini provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza;

(1)

[b)

non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei caprini detenuti nello stabilimento;]]

(1) oppure

[b)

sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei caprini detenuti nello stabilimento e sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]

II.2.12.7.

indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda gli ovini e i caprini10;

II.2.12.8.

in cui non sono stati segnalati casi di rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la spedizione degli animali nell'Unione;

II.2.12.9.

in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

(1)

[II.2.12.10.

in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) oppure

[II.2.12.10.

in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, qualora siano stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento, e fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra come descritto all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;]

(1) (9)[II.2.12.11.

in cui non sono stati segnalati casi di Burkholderia mallei (morva) almeno nei sei mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

II.2.13.

sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni per quanto riguarda la scrapie classica:

(a)

la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;

(b)

esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;

(c)

gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;

(d)

la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese almeno dai sette anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale;

(1)[II.2.14.

comprendono maschi non castrati di ovini, che sono rimasti per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la loro spedizione nell'Unione in uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di epididimite ovina (Brucella ovis) negli ultimi 12 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'epididimite ovina (Brucella ovis) negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione.]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso di ovini e caprini che saranno macellati nell'Unione.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27

:

“Sistema di identificazione e numero di identificazione”: specificare il mezzo di identificazione e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 o, per le zone contrassegnate dall'indicazione “ID” nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.

(4)

Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “BTV” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “SI-BTV” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(7)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “SI-EHD” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(8)

Solo per gli ovini.

(9)

Solo per i caprini.

(10)

Conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(11)

Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 6

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI DETERMINATI UNGULATI CHE SONO ORIGINARI DELL'UNIONE E VENGONO MOSSI IN UN PAESE TERZO O TERRITORIO PER PARTECIPARE A EVENTI, ESPOSIZIONI, MOSTRE E SPETTACOLI, PER POI ESSERE MOSSI NUOVAMENTE NELL'UNIONE (MODELLO “ENTRY-EVENTS”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

☐ Ulteriore detenzione

 

 

 


I.21

 

I.22

☐ Per il mercato interno

 

I.23

 


I.24

 

I.25

Quantità totale

I.26

 


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato ENTRY-EVENTS

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

II.1.

Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli ungulati di cui alla parte I:

II.2.1.

sono [bovini](1) [ovini](1) [caprini](1) che sono originari dell'Unione e sono stati mossi il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)(2) per partecipare a un evento, un'esposizione, una mostra o uno spettacolo che si è svolto in uno stabilimento:

(a)

situato nella zona contrassegnata dal codice __-__ (3) (4) che, alla data di spedizione degli animali dall'Unione, era autorizzata per l'ingresso nell'Unione delle specie di animali di tale partita ed elencata di conseguenza nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

(b)

che soddisfa le prescrizioni applicabili alle operazioni di raccolta di ungulati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

(c)

nel quale per tutta la durata dell'evento sono stati detenuti solo bovini, ovini o caprini che, alla data di arrivo nello stabilimento, soddisfacevano tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione previste dalla legislazione dell'Unione;

II.2.2.

sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine nell'Unione allo stabilimento di cui al punto II.2.1 senza passare per un altro stabilimento o per un altro paese terzo o territorio;

II.2.3.

sono caricati per la spedizione diretta nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)(5) su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

(a)

gli animali non possano uscire o cadere;

(b)

possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

(c)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.2.4.

sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.5.

non sono venuti a contatto con altri animali di stato sanitario inferiore dal momento del carico per la spedizione dall'Unione allo stabilimento di cui al punto II.2.1 e per tutta la durata dell'evento fino alla data di carico per la spedizione nell'Unione.

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di determinati ungulati che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione. Il presente certificato sanitario è solo per i paesi terzi o territori o per le loro zone contrassegnati dall'indicazione “EVENTS” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27

:

“Sistema di identificazione e numero di identificazione”: specificare il mezzo di identificazione e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 o, per le zone contrassegnate dall'indicazione “ID” nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

La data di spedizione nell'Unione non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona. Non deve essere anteriore alla data di approvazione dell'evento per il quale l'ungulato viene trasportato.

(3)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(4)

Solo per le zone contrassegnate dall'indicazione “EVENTS” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5)

Data di spedizione per il ritorno nell'Unione: il periodo compreso tra tale data e la data di carico per la spedizione dall'Unione non può superare i 15 giorni.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 7

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI SUINI E ANIMALI DELLA FAMIGLIA TAYASSUIDAE (MODELLO “SUI-X”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario/ufficiale per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

☐ Ulteriore detenzione

 

 

 

 

 

 

 

☐ Circo itinerante/esibizione di animali

 

 

☐ Stabilimento di quarantena

☐ Esposizione

 

 

 

 

 

 


I.21

☐ Per il transito

I.22

☐ Per il mercato interno

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

I.23

 


I.24

 

I.25

Quantità totale

I.26

 


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato SUI-X

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

(1)[II.1.

Attestato di sanità pubblica (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1.

non hanno ricevuto la somministrazione di:

(a)

stilbeni o tireostatici;

(b)

estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.1.2.

rispettano le garanzie previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “suini”;

(1)(2)(10)[II.1.3.

sono suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, oppure non svezzati e di età inferiore a cinque settimane.]]

(1)(11)[II.1.a.

Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]

II.2.

Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.2.1.

provengono dalla zona contrassegnata dal codice __-__ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Suidae e Tayassuidae ed elencata nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.2.2.

sono rimasti in modo continuativo:

a)

nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e

b)

nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun animale delle famiglie Suidae e Tayassuidae né animali di altre specie elencate per le stesse malattie degli animali delle famiglie Suidae e Tayassuidae;

II.2.3.

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.2.4.

non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

(1)

[II.2.5.

sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;]

(1) (3) oppure

[II.2.5.

sono stati sottoposti a un'unica operazione di raccolta nella zona di origine che soddisfa le seguenti prescrizioni:

(a)

l'operazione di raccolta è stata effettuata in uno stabilimento:

(i)

riconosciuto per le operazioni di raccolta di ungulati dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

(ii)

dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio;

(iii)

elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

(iv)

che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(b)

l'operazione di raccolta nel centro di raccolta non è durata più di sei giorni;]

II.2.6.

non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

II.2.7.

sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)(4) su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

a)

gli animali non possano uscire o cadere;

b)

possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

c)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.2.8.

sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.9.

non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica e la peste suina classica;

II.2.10.

provengono da una zona in cui:

II.2.10.1.

non sono stati segnalati casi di afta epizootica

(1)

[almeno nei 24 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;]

(1) (5) oppure

[dal ___/___/____ (gg/mm/aaaa);]

e in cui non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tale malattia;

II.2.10.2.

non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e in cui non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tale malattia;

II.2.10.3.

non sono stati segnalati casi di peste suina classica

(1)

[almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) (6) oppure

[dal ___/___/____ (gg/mm/aaaa), e gli animali della partita sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della peste suina classica effettuata negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

e in cui non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro la peste suina classica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tale malattia;

(1) (7)[II.2.10.4.

non sono stati segnalati casi di peste suina africana almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

II.2.11.

provengono da uno stabilimento:

II.2.11.1.

registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:

a)

le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento;

b)

i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;

c)

la mortalità nello stabilimento;

II.2.11.2.

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

II.2.11.3.

che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

II.2.11.4.

all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, peste suina classica e peste suina africana;

II.2.11.5.

[in cui non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis almeno nei 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e in cui negli ultimi 12 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione

(1)

sono state applicate misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi, anche per quanto riguarda le condizioni di stabulazione e i sistemi di alimentazione, nella misura necessaria ad impedire la trasmissione dell'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis dagli animali selvatici delle specie elencate ai suini detenuti nello stabilimento e sono stati introdotti solo suini provenienti da stabilimenti che applicano misure equivalenti di biosicurezza;]]

(1) oppure

[è stata effettuata una sorveglianza dell'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei suini detenuti nello stabilimento in conformità all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, e durante tale periodo:

(a)

sono stati introdotti solo suini provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza o le misure di biosicurezza, anche per quanto riguarda le condizioni di stabulazione e i sistemi di alimentazione, nella misura necessaria ad impedire la trasmissione dell'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis dagli animali selvatici delle specie elencate ai suini detenuti negli stabilimenti, e

(b)

qualora siano stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei suini detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]]

II.2.11.6.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia di Aujeszky almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

II.2.11.7.

in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

(1) (7)[II.2.11.8.

in cui non sono stati segnalati casi di rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) (8)

[II.2.12. (1)(9)

sono originari di un paese terzo o territorio o di una loro zona indenni da infezione da virus della malattia di Aujeszky.]]

(1) (7) oppure

[soddisfano le seguenti prescrizioni:

a)

non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Aujeszky;

b)

sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per almeno 30 giorni;

c)

sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 7, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 30 giorni di intervallo, l'ultimo dei quali prelevato nei 15 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione.]]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di suini e animali della famiglia Tayassuidae, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27

:

“Sistema di identificazione e numero di identificazione”: specificare il mezzo di identificazione e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 o, per le zone contrassegnate dall'indicazione “ID” nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Possibile solo per i suini.

(4)

La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.

(5)

Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “PSC” nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(7)

Applicabile solo agli ungulati della famiglia Suidae.

(8)

Applicabile solo se lo Stato membro di destinazione o la Svizzera, conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132), hanno lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per la malattia di cui al punto II.2.12 (infezione da virus della malattia di Aujeszky).

(9)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “ADV” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 riconosciute indenni da infezione da virus della malattia di Aujeszky e che soddisfano le prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2020/689.

(10)

Solo per i paesi terzi o i territori elencati all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.

(11)

Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 8

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI SUINI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO “SUI-Y”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario/ufficiale per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

 

 

 

 

 

☐ Macellazione

 

 

 

 

 

 

 

 


I.21

 

I.22

☐ Per il mercato interno

 

 

 

I.23

 


I.24

 

I.25

Quantità totale

I.26

 


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato SUI-Y

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

II.1.

Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1.

non hanno ricevuto la somministrazione di:

(a)

stilbeni o tireostatici;

(b)

estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.1.2.

rispettano le garanzie previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “suini”;

(1)(2)(10)[II.1.3.

sono suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, oppure non svezzati e di età inferiore a cinque settimane.]

(1) (11)[II.1a.

Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]

II.2.

Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.2.1.

provengono dalla zona contrassegnata dal codice __-__ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di suini destinati alla macellazione ed elencata nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.2.2.

sono destinati alla macellazione nell'Unione;

II.2.3.

sono rimasti in modo continuativo:

a)

nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e

b)

nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun suino né animali di altre specie elencate per le stesse malattie dei suini;

II.2.4.

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.2.5.

non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

(1)

[II.2.6.

sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;]

(1) (3) oppure

[II.2.6.

sono stati sottoposti a un'unica operazione di raccolta nella zona di origine che soddisfa le seguenti prescrizioni:

(a)

l'operazione di raccolta è stata effettuata in uno stabilimento:

(i)

riconosciuto per le operazioni di raccolta di ungulati dall'autorità competente del paese terzo o territorio conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

(ii)

dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo o territorio;

(iii)

elencato a tal fine dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

(iv)

che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(b)

l'operazione di raccolta nel centro di raccolta non è durata più di sei giorni;]

II.2.7.

non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.12 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data di spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

II.2.8.

sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)(4) su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

a)

gli animali non possano uscire o cadere;

b)

possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

c)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.2.9.

sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.10.

non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica e la peste suina classica;

II.2.11.

provengono da una zona in cui:

II.2.11.1.

non sono stati segnalati casi di afta epizootica

(1)

[almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) (5) oppure

[dal ___/___/____ (gg/mm/aaaa);]

e in cui non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tale malattia;

II.2.11.2.

non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e in cui non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tale malattia;

II.2.11.3.

non sono stati segnalati casi di peste suina classica

(1)

[almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) (6) oppure

[dal ___/___/____ (gg/mm/aaaa), e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della peste suina classica effettuata negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;]

e in cui non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro la peste suina classica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tale malattia;

(1) (7)[II.2.11.4.

non sono stati segnalati casi di peste suina africana almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

II.2.12.

provengono da uno stabilimento:

II.2.12.1.

registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:

a)

le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento;

b)

i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;

c)

la mortalità nello stabilimento;

II.2.12.2.

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

II.2.12.3.

che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

II.2.12.4.

all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, peste suina classica e peste suina africana;

(1)

[II.2.12.5.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis almeno nei 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e in cui negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione sono state applicate misure di biosicurezza e di riduzione dei rischi, anche per quanto riguarda le condizioni di stabulazione e i sistemi di alimentazione, nella misura necessaria ad impedire la trasmissione dell'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis dagli animali selvatici delle specie elencate ai suini detenuti nello stabilimento e sono stati introdotti solo suini provenienti da stabilimenti che applicano misure equivalenti di biosicurezza;]

(1) oppure

[II.2.12.5.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis almeno nei 42 giorni precedenti la spedizione degli animali nell'Unione e in cui negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione è stata effettuata una sorveglianza dell'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei suini detenuti nello stabilimento in conformità all'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, e durante tale periodo:

a)

sono stati introdotti solo suini provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza o le misure di biosicurezza, anche per quanto riguarda le condizioni di stabulazione e i sistemi di alimentazione, nella misura necessaria ad impedire la trasmissione dell'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis dagli animali selvatici delle specie elencate ai suini detenuti negli stabilimenti, e

b)

qualora siano stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei suini detenuti negli stabilimenti, sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

II.2.12.6.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della malattia di Aujeszky almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

II.2.12.7.

in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

(1) (7)[II.2.12.8.

in cui non sono stati segnalati casi di rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1)(8) [(1) (9)

[II.2.13.

sono originari di un paese terzo o territorio o di una loro zona indenni da infezione da virus della malattia di Aujeszky.]

(1) (7) oppure

[II.2.13.

[soddisfano le seguenti prescrizioni:

a)

non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Aujeszky;

b)

sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per almeno 30 giorni;

c)

sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus intero della malattia di Aujeszky effettuata con il metodo diagnostico di cui all'allegato I, parte 7, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 30 giorni di intervallo, l'ultimo dei quali prelevato nei 15 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione.]]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato ai suini e agli animali della famiglia Tayassuidae che saranno macellati nell'Unione.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27

:

“Sistema di identificazione e numero di identificazione”: specificare il mezzo di identificazione e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 o, per le zone contrassegnate dall'indicazione “ID” nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.

(3)

Possibile solo per i suini.

(4)

La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.

(5)

Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “PSC” nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(7)

Applicabile solo agli ungulati della famiglia Suidae.

(8)

Applicabile solo se lo Stato membro di destinazione o la Svizzera, conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132), hanno lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per la malattia di cui al punto II.2.13 (infezione da virus della malattia di Aujeszky).

(9)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “ADV” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 riconosciute indenni da infezione da virus della malattia di Aujeszky e che soddisfano le prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2020/689.

(10)

Solo per i paesi terzi o i territori elencati all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.

(11)

Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 9

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI DELLE FAMIGLIE ANTILOCAPRIDAE, BOVIDAE (DIVERSI DA BOVINI, OVINI E CAPRINI), GIRAFFIDAE, MOSCHIDAE E TRAGULIDAE (MODELLO “RUM”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario/ufficiale per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

☐ Ulteriore detenzione

 

 

 

 

 

 

 

☐ Circo itinerante/esibizione di animali

 

 

☐ Stabilimento di quarantena

☐ Esposizione

 

 

 

 

 

 


I.21

☐ Per il transito

I.22

☐ Per il mercato interno

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

I.23

 


I.24

 

I.25

Quantità totale

I.26

 


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato RUM

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

(1)[II.1.

Attestato di sanità pubblica (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1.

non hanno ricevuto la somministrazione di:

(a)

stilbeni o tireostatici;

(b)

estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.1.2.

rispettano le garanzie previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “selvaggina selvatica”.]

II.2.

Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.2.1.

provengono dalla zona contrassegnata dal codice __-__ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di ungulati delle famiglie Antilocapridae, Bovidae, Giraffidae, Moschidae e Tragulidae ed elencata nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.2.2.

sono rimasti in modo continuativo:

a)

nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e

b)

nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun ungulato delle famiglie Antilocapridae, Bovidae, Giraffidae, Moschidae e Tragulidae né animali di altre specie elencate per le stesse malattie degli ungulati delle famiglie Antilocapridae, Bovidae, Giraffidae, Moschidae e Tragulidae;

II.2.3.

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.2.4.

non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.5.

sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;

II.2.6.

non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

II.2.7.

sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)(3) su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

a)

gli animali non possano uscire o cadere;

b)

possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

c)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.2.8.

sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.9.

non sono stati vaccinati contro:

a)

l'afta epizootica, l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini), la pleuropolmonite contagiosa caprina, l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis), l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, e:

b)

l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) con un vaccino vivo negli ultimi 60 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.2.10.

provengono da una zona:

II.2.10.1.

in cui:

(a)

non sono stati segnalati casi di afta epizootica

(1)

[almeno nei 24 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;]

(1) (4) oppure

[dal __/__/____ (gg/mm/aaaa);]

(b)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica;

II.2.10.2.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, [infezione da virus della febbre della Rift Valley](1) (5), [infezione da Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)](1) (6) [e pleuropolmonite contagiosa caprina](1) (7) negli ultimi 12 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e durante tale periodo:

(a)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie, e

(b)

non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;

(1)(8)

[II.2.10.3.

che è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]

(1) oppure

[II.2.10.3.

che è stagionalmente indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)

(1) (9)

[almeno dai 60 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;]

(1) (9) oppure

[almeno dai 28 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica conformemente all'articolo 9, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]

(1) (9) oppure

[almeno dai 14 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]

(1) oppure

[II.2.10.3.

che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e gli animali sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e

(1)

[sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data della loro spedizione nell'Unione;]]

(1) oppure

[sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino;]]

(1) oppure

[II.2.10.3.

che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e

(1)

[la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data della loro spedizione nell'Unione;]]

(1) oppure

[la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;]]

II.2.11.

provengono da uno stabilimento:

II.2.11.1.

registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:

(a)

le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento;

(b)

i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;

(c)

la mortalità nello stabilimento;

II.2.11.2.

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

II.2.11.3.

che, alla data della loro spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

II.2.11.4.

all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, [infezione da virus della febbre della Rift Valley,] (1) (5) [infezione da Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini),] (1) (6) [pleuropolmonite contagiosa caprina] (1) (7);

(1)

[II.2.11.5.

all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di malattia emorragica epizootica almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) (10) oppure

[II.2.11.5.

situato in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica;]

II.2.11.6.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) negli animali detenuti di specie elencate almeno nei 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

II.2.11.7.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli animali detenuti di specie elencate almeno nei 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

II.2.11.8.

in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

II.2.11.9.

in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, qualora siano stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento e gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra come descritto nell'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;

(1) (11)[II.2.11.10.

in cui non sono stati segnalati casi di rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione.]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Antilocapridae, Bovidae (diversi da bovini, ovini e caprini), Giraffidae, Moschidae e Tragulidae, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27

:

“Sistema di identificazione e numero di identificazione”: specificare il mezzo di identificazione e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 o, per le zone contrassegnate dall'indicazione “ID” nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.

(4)

Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5)

Non applicabile agli ungulati della famiglia Tragulidae.

(6)

Applicabile solo agli ungulati della specie Syncerus caffer.

(7)

Applicabile solo agli ungulati della specie Gazella spp.

(8)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “BTV” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(9)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “SI-BTV” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(10)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “SI-EHD” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(11)

Applicabile solo agli ungulati della famiglia Bovidae.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 10

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI DELLE FAMIGLIE TAPIRIDAE, RHINOCEROTIDAE ED ELEPHANTIDAE (MODELLO “RHINO”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

☐ Ulteriore detenzione

 

 

 

 

 

 

 

☐ Circo itinerante/esibizione di animali

 

 

☐ Stabilimento di quarantena

☐ Esposizione

 

 

 

 

 

 


I.21

☐ Per il transito

I.22

☐ Per il mercato interno

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

I.23

 


I.24

 

I.25

Quantità totale

I.26

 


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato RHINO

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

II.1.

Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1.

provengono dalla zona contrassegnata dal codice __-__ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Tapiridae, Rhinocerothidae ed Elephantidae ed elencata nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.1.2.

sono rimasti in modo continuativo:

a)

nella zona di cui al punto II.1.1 dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e

b)

nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun animale;

II.1.3.

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.1.4.

non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate e le malattie emergenti;

II.1.5.

sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;

II.1.6.

non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

II.1.7.

sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)(3) su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

a)

gli animali non possano uscire o cadere;

b)

possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

c)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.1.8.

sono stati sottoposti, con esito negativo, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.9.

non sono stati vaccinati contro [l'afta epizootica e](1) (4) l'infezione da virus della febbre della Rift Valley;

II.1.10.

provengono da una zona:

[II.1.10.1.

in cui:

(a)

non sono stati segnalati casi di afta epizootica

(1)

[almeno nei 24 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;]

(1)(5) oppure

[dal __/__/____ (gg/mm/aaaa);]

(b)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica;] (1)(4)

II.1.10.2.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre della Rift Valley almeno nei 12 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e durante tale periodo:

a)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e

b)

non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tale malattia;

II.1.11.

provengono da uno stabilimento:

II.1.11.1.

registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:

a)

le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento;

b)

i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;

c)

la mortalità nello stabilimento;

II.1.11.2.

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

II.1.11.3.

che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

II.1.11.4.

all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: [afta epizootica e](1) (4) infezione da virus della febbre della Rift Valley;

II.1.11.5.

in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione.

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Tapiridae, Rhinocerotidae ed Elephantidae, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27

:

“Sistema di identificazione e numero di identificazione”: specificare il mezzo di identificazione e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 o, per le zone contrassegnate dall'indicazione “ID” nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.1.1 per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.

(4)

Applicabile solo agli animali della famiglia Elephantidae.

(5)

Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 11

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI DELLA FAMIGLIA HIPPOPOTAMIDAE (MODELLO “HIPPO”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

☐ Ulteriore detenzione

 

 

 

 

 

 

 

☐ Circo itinerante/esibizione di animali

 

 

☐ Stabilimento di quarantena

☐ Esposizione

 

 

 

 

 

 


I.21

☐ Per il transito

I.22

☐ Per il mercato interno

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

I.23

 


I.24

 

I.25

Quantità totale

I.26

 


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato HIPPO

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

II.1.

Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1.

provengono dalla zona contrassegnata dal codice __-__ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di animali della famiglia Hippopotamidae ed elencata nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.1.2.

sono rimasti in modo continuativo:

a)

nella zona di cui al punto II.1.1 dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e

b)

nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun animale della famiglia Hippopotamidae né animali di altre specie elencate per le stesse malattie degli animali della famiglia Hippopotamidae;

II.1.3.

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

II.1.4.

non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.5.

sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;

II.1.6.

non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

II.1.7.

sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)(3) su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

a)

gli animali non possano uscire o cadere;

b)

possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

c)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.1.8.

sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.9.

non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica, l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della Rift Valley, l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) e l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis;

II.1.10.

provengono da una zona:

II.1.10.1.

in cui:

a)

non sono stati segnalati casi di afta epizootica

(1)

[almeno nei 24 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) (4) oppure

[dal __/__/____ (gg/mm/aaaa);]

b)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica;

II.1.10.2.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina né di infezione da virus della febbre della Rift Valley almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e durante tale periodo:

a)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie, e

b)

non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;

II.1.11.

provengono da uno stabilimento:

II.1.11.1.

registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:

a)

le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento;

b)

i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;

c)

la mortalità nello stabilimento;

II.1.11.2.

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

II.1.11.3.

che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

II.1.11.4.

all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina e infezione da virus della febbre della Rift Valley;

II.1.11.5.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) negli animali detenuti di specie elencate almeno nei 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

II.1.11.6.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli animali detenuti di specie elencate almeno nei 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

II.1.11.7.

in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

(1)

[II.1.11.8.

in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) oppure

[II.1.11.8.

in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, qualora siano stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento e gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra come descritto all'articolo 9, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento.]

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di animali della famiglia Hippopotamidae, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27

:

“Sistema di identificazione e numero di identificazione”: specificare il mezzo di identificazione e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 o, per le zone contrassegnate dall'indicazione “ID” nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.1.1 per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.

(4)

Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 12

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CAMELIDI E CERVIDI (MODELLO “CAM-CER”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario/ufficiale per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

☐ Ulteriore detenzione

 

 

 

 

 

 

 

☐ Circo itinerante/esibizione di animali

 

 

☐ Stabilimento di quarantena

☐ Esposizione

 

 

 

 

 

 


I.21

☐ Per il transito

I.22

☐ Per il mercato interno

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

I.23

 


I.24

 

I.25

Quantità totale

I.26

 


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato CAM-CER

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

(1)[II.1.

Attestato di sanità pubblica (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1.

non hanno ricevuto la somministrazione di:

(a)

stilbeni o tireostatici;

(b)

estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.1.2.

rispettano le garanzie previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “selvaggina d'allevamento”.]

(1)(10)[II.1a.

Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]

II.2.

Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.2.1.

provengono dalla zona contrassegnata dal codice __-__ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di camelidi e cervidi ed elencata nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.2.2.

sono rimasti in modo continuativo:

a)

nella zona di cui al punto II.2.1 dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e

b)

nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, e in detto stabilimento nel corso di tale periodo non è stato introdotto nessun animale;

II.2.3.

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.2.4.

non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.5.

sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;

II.2.6.

non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.2.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

II.2.7.

sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)(3) su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

a)

gli animali non possano uscire o cadere;

b)

possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

c)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.2.8.

sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.9.

non sono stati vaccinati contro:

(a)

l'afta epizootica, l'infezione da virus della peste bovina, l'infezione da virus della febbre della Rift Valley, l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis), l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis;

(b)

l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) con un vaccino vivo negli ultimi 60 giorni precedenti la loro spedizione nell'Unione;

II.2.10.

provengono da una zona:

II.2.10.1.

in cui:

(a)

non sono stati segnalati casi di afta epizootica

(1)

[almeno nei 24 mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;]

(1) (4) oppure

[dal __/__/____ (gg/mm/aaaa);]

(b)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro l'afta epizootica almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione e nel corso di tale periodo non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro l'afta epizootica;

II.2.10.2.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina, di infezione da virus della febbre della Rift Valley né di infezione da peste dei piccoli ruminanti almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e durante tale periodo:

a)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie, e

b)

non è stato introdotto alcun animale vaccinato contro tali malattie;

(1) (5)

[II.2.10.3.

che è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]

(1) oppure

[II.2.10.3.

che è stagionalmente indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24)

(1) (6)

[almeno dai 60 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) (6) oppure

[almeno dai 28 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica conformemente all'articolo 9, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]]

(1) (6) oppure

[almeno dai 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di ingresso degli animali nella zona stagionalmente indenne;]]

(1) oppure

[II.2.10.3.

che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e gli animali sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino, e

(1)

[sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data della loro spedizione nell'Unione;]]

(1) oppure

[sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di inizio della protezione immunitaria indicata nelle specifiche del vaccino;]]

(1) oppure

[II.2.10.3.

che non è indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e gli animali sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare anticorpi specifici contro tutti i sierotipi (1-24) del virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale zona negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e

(1)

[la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

(1) oppure

[la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di spedizione degli animali nell'Unione e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

II.2.11.

provengono da uno stabilimento:

II.2.11.1.

registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare, per almeno tre anni dopo la data di spedizione degli animali nell'Unione, una documentazione aggiornata contenente informazioni riguardanti:

a)

le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali presenti nello stabilimento;

b)

i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;

c)

la mortalità nello stabilimento;

II.2.11.2.

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

II.2.11.3.

che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

II.2.11.4.

all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della febbre della Rift Valley e infezione da peste dei piccoli ruminanti;

(1)

[II.2.11.5.

all'interno del quale e intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di malattia emorragica epizootica almeno nei due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) (7) oppure

[II.2.11.5.

situato in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica;]

II.2.11.6.

sottoposto a sorveglianza per individuare l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) in animali delle stesse specie di quelli di cui alla parte I conformemente alle procedure di cui all'allegato II, parte 2, punti 1 e 2, o parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione almeno nei 12 mesi precedenti la data di spedizione nell'Unione degli animali di cui alla parte I e durante tale periodo:

a)

nello stabilimento sono stati introdotti solo animali provenienti da stabilimenti che attuano tale sorveglianza;

(1)

[b)

non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) negli animali della stessa specie detenuti nello stabilimento;]

(1) oppure

[b)

sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) negli animali delle stesse specie di quelli di cui alla parte I detenuti nello stabilimento e sono state adottate misure conformemente all'allegato II, parte 2, punto 3, o parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

II.2.11.7.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis in animali delle stesse specie di quelli di cui alla parte I almeno nei 42 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, e gli animali di cui alla parte I sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e, nel caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo la data del parto;

II.2.11.8.

in cui non sono stati segnalati casi di rabbia almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

II.2.11.9.

in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico almeno nei 15 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

II.2.11.10.

in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione e, qualora siano stati segnalati casi della malattia nello stabilimento di origine negli ultimi due anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione, lo stabilimento interessato è rimasto soggetto a restrizioni fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento e gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra come descritto nell'allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;

(1) (8)[II.2.11.11.

in cui, qualora negli ultimi tre anni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione sia stata segnalata un'infezione da Burkholderia mallei (morva), dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti da parte dell'autorità competente fino:

(a)

alla data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti; e

(b)

alla data in cui gli animali rimanenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova effettuata come descritto al capitolo 3.5.11, punto 3.1, del manuale della WOAH per animali terrestri (versione 2015) su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data di abbattimento e distruzione degli animali infetti e la pulizia e la disinfezione dello stabilimento;]

(1) (9)[II.2.12.

sono originari di uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei camelidi almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione.]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di camelidi e cervidi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27

:

“Sistema di identificazione e numero di identificazione”: specificare il mezzo di identificazione e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 o, per le zone contrassegnate dall'indicazione “ID” nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.

(4)

Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 9 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “BTV” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “SI-BTV” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(7)

Per le zone contrassegnate dall'indicazione “SI-EHD” nella colonna 7 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(8)

Applicabile solo agli ungulati della famiglia Camelidae.

(9)

Applicabile solo se lo Stato membro di destinazione o la Svizzera, conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132), hanno lo status di indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei bovini o un programma di eradicazione approvato.

(10)

Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 13

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE E MODELLO DI DICHIARAZIONE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI UN EQUINO (MODELLO “EQUI-X”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario/ufficiale per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

 

 

 

 

 

☐ Ulteriore detenzione

☐ Equino registrato

☐ Cavallo registrato

 

 

 

 

 

 


I.21

Per il transito

I.22

☐ Per il mercato interno

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

I.23

 


I.24

 

I.25

Quantità totale

I.26

 


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato EQUI-X

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

II.   Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1.

l'equino di cui alla parte I:

II.1.1.

non è destinato alla macellazione per il consumo umano né alla macellazione nel quadro dell'eradicazione di malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini, e

(1)

[è un equino registrato come definito all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]

(1) oppure

[è un cavallo registrato come definito all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(1) oppure

[è un equino diverso da un equino registrato o da un cavallo registrato;]

II.1.2.

non ha presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l'esame clinico effettuato il ___/___/____ ((gg/mm/aaaa) (2), data rientrante nelle ultime 24 ore precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione dallo stabilimento registrato o, nel caso di un equino registrato, rientrante nelle ultime 48 ore precedenti la data di spedizione o corrispondente all'ultimo giorno lavorativo prima della stessa;

II.1.3.

soddisfa le prescrizioni di cui ai punti da II.2 a II.5 e, se del caso, al punto II.6 del presente certificato sanitario/ufficiale;

II.1.4.

è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dall'operatore responsabile dell'animale, che è acclusa al presente certificato sanitario/ufficiale.

II.2.

Attestato relativo al paese terzo o territorio o alla loro zona e allo stabilimento di spedizione

II.2.1.

L'equino di cui alla parte I è spedito da … (indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona), un paese terzo o territorio o una loro zona che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono contrassegnati dal codice __-__ (3) e rientrano nel gruppo sanitario … (3);

II.2.2.

l'equino di cui alla parte I proviene da un paese terzo o territorio o da una loro zona in cui non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro la peste equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;

II.2.3.

l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui

(1)

[non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]

(1) oppure

[negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza dell'infezione da Burkholderia mallei (morva) riconosciuto dall'Unione (2), e

(1)

[nello stabilimento di spedizione non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]

(1) oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo la data dell'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(1)

[fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'infezione da Burkholderia mallei (morva) (4) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]]

(1) oppure

[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]]

II.2.4.

l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui

(1)

[non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]

(1) oppure

[negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della surra riconosciuto dall'Unione (2), e

(1)

[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]

(1) oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(1)

[fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4 (4), effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]]

(1) oppure

[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]]

II.2.5.

l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui

(1)

[non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]

(1) oppure

[negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della durina riconosciuto dall'Unione (2), e

(1)

[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]

(1) oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(1)

[fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5 (4), effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]]

(1) oppure

[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]]

II.2.6.

l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui

(1)

[non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]

(1) oppure

[sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(1)

[fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA (4) per l'anemia infettiva equina effettuato su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 90 giorni di intervallo dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]

(1) oppure

[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]

II.2.7.

l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui:

II.2.7.1.

non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia in animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;

II.2.7.2.

non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;

II.2.8.

per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, l'equino di cui alla parte I non è stato a contatto con animali detenuti di specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui ai punti da II.2.2 a II.2.7.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e le prescrizioni di cui al punto II.2.7.2 negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione.

II.3.

Attestato di permanenza e isolamento prima della spedizione nell'Unione

(1)

[II.3.1.

Negli ultimi 40 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, o dalla nascita se di età inferiore a 40 giorni, l'equino di cui alla parte I ha soggiornato in modo continuativo nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona o è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona da uno Stato membro dell'Unione europea o dalla Norvegia;]

(1) oppure

[II.3.1.

Negli ultimi 40 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, o dalla nascita se di età inferiore a 40 giorni, il cavallo registrato di cui alla parte I

(1)

[ha soggiornato in modo continuativo nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona;]

(1) oppure

[è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona in una o più occasioni

(1)

[da uno Stato membro dell'Unione europea o dalla Norvegia;]]]

(1) e/o

[da un paese terzo o territorio o da una loro zona autorizzati per l'ingresso nell'Unione di cavalli registrati, e da cui è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona in condizioni rigorose almeno quanto quelle previste dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso di cavalli registrati da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona direttamente nell'Unione, e che

(1)

[rientrano nello stesso gruppo sanitario … (3) del paese terzo o territorio di spedizione o della loro zona;]]]]

(1) e/o

[rientrano nel gruppo sanitario A, B o C;]]]]

(1) e/o

[sono Emirati arabi uniti, Bahrein, Cina (5) (6), Corea del Sud, Hong Kong, Giappone, Macao o Singapore;]]]]

(1)

[II.3.2.

l'equino di cui alla parte I è spedito da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D o G, e

(1)

[negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, o dall'ingresso da uno Stato membro dell'Unione o dalla Norvegia,

(1)

[è stato tenuto separato dagli altri equini, salvo nel caso di un redo, in uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A.]]]

(1) oppure

[è stato tenuto in isolamento pre-esportazione dagli altri equini, salvo nel caso di un redo, in uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona rientranti nel gruppo sanitario B, C, D o G.]]]

(1) oppure

[è un cavallo registrato che è stato detenuto in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, o dall'ingresso, conformemente al punto II.3.1, da uno Stato membro dell'Unione europea, dalla Norvegia o da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G.]]

(1) (7) oppure

[II.3.2.

l'equino di cui alla parte I è spedito da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario E e

(1)

[negli ultimi 40 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, o dalla nascita se di età inferiore a 40 giorni, o dalla data di ingresso, conformemente al punto II.3.1, da uno Stato membro dell'Unione europea, dalla Norvegia o da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G, è stato tenuto

(1)

[in isolamento in uno stabilimento protetto dai vettori.]]]

(1) oppure

[in uno stabilimento sotto controllo veterinario ufficiale e il paese o territorio di spedizione o la loro zona sono riconosciuti dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) come ufficialmente indenni da peste equina.]]]

(1) oppure

[è un cavallo registrato che negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, o dalla data di ingresso, conformemente al punto II.3.1, da uno Stato membro dell'Unione europea, dalla Norvegia o da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G, è stato detenuto in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale e il paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o la loro zona sono riconosciuti dalla WOAH come ufficialmente indenni da peste equina.]]

(1) (7) oppure

[II.3.2.

il cavallo registrato di cui alla parte I è spedito da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario F, e

(1)

[negli ultimi 40 giorni precedenti la data di spedizione è stato tenuto in isolamento in uno stabilimento protetto dai vettori.]]

(1) oppure

[negli ultimi 14 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione è stato tenuto in isolamento in uno stabilimento protetto dai vettori, all'interno del quale il monitoraggio costante della protezione dai vettori ha comprovato l'assenza di insetti vettori.]]

II.4.

Attestato di vaccinazione e prove sanitarie

(1)

[II.4.1.

L'equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro la peste equina nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona e non esistono informazioni indicanti una precedente vaccinazione;]

(1) oppure

[II.4.1.

L'equino di cui alla parte I è stato vaccinato contro la peste equina più di 12 mesi prima della data della sua spedizione nell'Unione;]

(1) (7) oppure

[II.4.1.

Il cavallo registrato di cui alla parte I è stato vaccinato contro la peste equina non più di 24 mesi e almeno 40 giorni prima della data di introduzione nello stabilimento protetto dai vettori situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona rientranti nel gruppo sanitario F, e tale vaccinazione è consistita in un primo ciclo vaccinale completo contro la peste equina o in una rivaccinazione effettuata entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente, mediante somministrazione, secondo le indicazioni del fabbricante, di un vaccino registrato contro i sierotipi circolanti del virus della peste equina, e l'ultima vaccinazione è stata effettuata il ___/___/____ (gg/mm/aaaa);]

II.4.2.

l'equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 60 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e

(1)

[proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 24 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;]

(1) oppure

[proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi sei mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione e negli ultimi 21 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione dell'animale di cui alla parte I tutti gli equini dello stabilimento sono rimasti clinicamente sani, e

(1)

[l'equino di cui alla parte I è stato protetto da attacchi di insetti vettori in uno stabilimento protetto dai vettori, in cui qualsiasi equino che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana (4); e l'equino di cui alla parte I

(1)

[è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante nel corso di un periodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]]

(1) oppure

[è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana (4) effettuato su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di inizio dell'isolamento nello stabilimento protetto dai vettori;]]]

(1) oppure

[la temperatura corporea dell'equino di cui alla parte I è stata rilevata quotidianamente e non si è manifestato un innalzamento oppure l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, e l'equino di cui alla parte I è stato sottoposto:

(a)

a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana (4), senza un incremento del titolo degli anticorpi, effettuato su coppie di campioni prelevati in due occasioni a 21 giorni di intervallo, il secondo dei quali prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e

(b)

a una reazione a catena della polimerasi trascrittasi inversa (RT-PCR) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana (4) effettuata, con esito negativo, su un campione prelevato nelle ultime 48 ore precedenti la sua spedizione nell'Unione, e

(c)

a protezione dagli attacchi di vettori nel periodo successivo alla data di prelievo del campione fino al carico per la spedizione nell'Unione, mediante l'utilizzo combinato sull'animale di insettifughi e insetticidi omologati e la disinsettazione della stalla e del mezzo per il trasporto dell'animale;]]

(1) (7)

[II.4.3.

l'equino di cui alla parte I è spedito nell'Unione dall'Islanda, certificata ufficialmente indenne da anemia infettiva equina, dove ha soggiornato in modo continuativo sin dalla nascita e non è venuto a contatto con equini introdotti in Islanda da altri paesi terzi o territori;]

(1) oppure

[II.4.3.

l'equino di cui alla parte I è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva equina (4) effettuato su un campione di sangue prelevato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), data rientrante

(1)

[negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;]]

(1) (7) oppure

[negli ultimi 90 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A;]]

(1)[II.4.4.

l'equino di cui alla parte I è spedito da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario B, D o E, dalla Cina o da un paese terzo o territorio in cui sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione ed è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'infezione da Burkholderia mallei (morva) (4) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su un campione di sangue prelevato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;]

(1)[II.4.5.

l'equino di cui alla parte I è un maschio non castrato o una femmina di età superiore ai 270 giorni spedito da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario B, D, E o F, dalla Cina o da un paese terzo o territorio in cui sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione ed è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina (4) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su un campione di sangue prelevato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e l'equino di cui alla parte I non è stato impiegato per la riproduzione nei 30 giorni prima e dopo la data in cui il campione è stato prelevato;]

(1)[II.4.6.

l'equino di cui alla parte I è spedito nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario E, da Bolivia, Brasile, Uruguay o da un paese terzo o territorio in cui sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione ed è stato sottoposto, con esito negativo, a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) (4) con una diluizione del siero di 1:4, effettuato su un campione di sangue prelevato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;]

(1) (7)[II.4.7.

l'equino di cui alla parte I è spedito nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario E e

(3)

[è stato sottoposto a un ELISA indiretto o a un ELISA di blocco per la peste equina (8), effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni di sangue prelevati in due occasioni a 21-30 giorni di intervallo, il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), il secondo dei quali prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione,

(3)

[con esito negativo in ciascun caso.]]]

(3) oppure

[con esito positivo per il primo campione e

(3)

[il secondo campione è stato quindi sottoposto, con esito negativo, a RT-PCR in tempo reale (8).]]]]

(3) oppure

[i due campioni sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto nell'ultima edizione del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri della WOAH con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100%.]]]]

(1) oppure

[è stato sottoposto, con esito negativo, a un ELISA indiretto o a un ELISA di blocco per la peste equina (8), effettuato su un campione di sangue prelevato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), negli ultimi 21 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione e il paese terzo o territorio di spedizione è riconosciuto dalla WOAH come ufficialmente indenne da peste equina.]]

(1) oppure

[è un cavallo registrato non vaccinato contro la peste equina e spedito nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona riconosciuti dalla WOAH come ufficialmente indenni da peste equina.]]

(1) (7)[II.4.8.

l'equino di cui alla parte I è spedito nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario F e

(1)

[è stato sottoposto a un ELISA indiretto o a un ELISA di blocco per la peste equina (8), effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni di sangue prelevati in due occasioni a 21-30 giorni di intervallo, il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), il primo dei quali prelevato non meno di sette giorni dalla data di introduzione nello stabilimento protetto dai vettori, il secondo prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione,

(1)

[con esito negativo in ciascun caso.]]]

(1) oppure

[con esito positivo per il primo campione e

(1)

[il secondo campione è stato quindi sottoposto, con esito negativo, a RT-PCR in tempo reale (8).]]]]

(1) oppure

[i due campioni sono stati sottoposti a un test di neutralizzazione virale quale descritto nell'ultima edizione del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri della WOAH con un incremento del titolo degli anticorpi inferiore o pari al 100%.]]]]

(1) oppure

[è stato sottoposto a un ELISA indiretto o a un ELISA di blocco e a RT-PCR in tempo reale per la peste equina (8) effettuati, con esito negativo in ciascun caso, su un campione di sangue prelevato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), non meno di 28 giorni dopo la data di introduzione nello stabilimento protetto dai vettori e negli ultimi 10 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione.]]

(1) oppure

[è stato sottoposto a RT-PCR in tempo reale per la peste equina (8) effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), non meno di 14 giorni dopo la data di introduzione nello stabilimento protetto dai vettori e non più di 72 ore prima della sua spedizione nell'Unione.]]

II.5.

Attestato sulle condizioni di trasporto

(1) (7)

[II.5.1.

L'equino di cui alla parte I è spedito nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D, E o G e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo direttamente nell'Unione, senza che l'animale sia sottoposto a operazioni di raccolta e senza che venga a contatto con altri equini non conformi a prescrizioni in materia di sanità almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato sanitario/ufficiale;]

(1) (7) oppure

[II.5.1.

L'animale è spedito nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario F e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo direttamente dallo stabilimento protetto dai vettori senza venire a contatto con altri equini non conformi a prescrizioni in materia di sanità almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato sanitario/ufficiale

(1)

[all'aeroporto in condizioni di protezione dai vettori e sono stati presi provvedimenti affinché l'aeromobile sia previamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo o territorio di spedizione;]]

(1) oppure

[a un porto marittimo del paese o territorio in questione o della loro zona in condizioni di protezione dai vettori e sono stati presi provvedimenti per trasportarlo in una nave destinata direttamente a un porto dell'Unione senza scalo in porti di un paese terzo o territorio o di una loro zona non autorizzati per l'ingresso di equini nell'Unione, in locali di stabulazione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo o territorio di spedizione;]]

II.5.2.

sono stati presi e verificati provvedimenti per prevenire qualsiasi contatto con altri equini non conformi a prescrizioni in materia di sanità almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato sanitario/ufficiale nel periodo che va dalla data di certificazione alla data di spedizione dell'animale nell'Unione;

II.5.3.

i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto in cui verrà caricato l'animale sono stati puliti e disinfettati, prima del carico dell'animale per la spedizione nell'Unione, con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo o territorio di spedizione e sono costruiti in modo che feci, urina, lettiera o foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

(1) (9)[II.6.

Attestato di sanità pubblica (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che l'equino di cui alla parte I:

II.6.1.

nel paese terzo o territorio di spedizione della partita nell'Unione non ha ricevuto la somministrazione di:

(a)

sostanze vietate elencate nell'allegato, tabella 2, del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione;

(b)

stilbeni o tireostatici;

(c)

estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.6.2.

rispetta le garanzie previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione ed è stato spedito da un paese terzo o da una sua regione elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e contrassegnati da una “X” per la categoria “equini”.]

(1) (10)[II.6a.

Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che all'animale di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che l'animale è originario di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di un equino, anche quando l'Unione non è la destinazione finale dell'animale.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.6

:

fornire le informazioni relative all'operatore responsabile dell'animale.

Casella I.8

:

indicare il codice del paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.

Casella I.27

:

“Sistema di identificazione”: l'animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, o mediante un metodo alternativo purché esso sia registrato nel documento di identificazione (passaporto) dell'animale secondo quanto previsto all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692. Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo dell'animale. Se l'animale è accompagnato da un passaporto, è necessario indicare il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.

Parte II

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

Il certificato sanitario/ufficiale deve essere rilasciato negli ultimi 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L'ingresso nell'Unione non è consentito qualora l'animale sia stato caricato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione di equini da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Il codice del paese terzo o territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(4)

Prove per morva, surra, durina, anemia infettiva equina ed encefalomielite equina venezuelana descritte dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop.

(5)

La zona del paese terzo o territorio autorizzata per l'ingresso nell'Unione figurante rispettivamente nelle colonne 2 e 5 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6)

Autorizzata solo se il paese terzo o territorio di spedizione rientra nel gruppo sanitario G.

(7)

Le diciture relative unicamente ed esclusivamente a un gruppo sanitario diverso dal gruppo sanitario nel quale rientrano il paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o la loro zona possono essere tralasciate, purché si mantenga la numerazione delle diciture seguenti.

(8)

Prova per la peste equina descritta dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la peste equina: https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios-sanidad-genetica/referencia-ue/.

(9)

Sopprimendo questo punto l'equino, se destinato alla libera pratica conformemente ai regimi doganali di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sarà escluso dalla macellazione per il consumo umano nel documento di identificazione rilasciato conformemente alle norme dell'Unione in materia di sanità animale.

(10)

Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma


Dichiarazione dell'operatore responsabile dell'ingresso nell'Unione della partita di un equino

Identificazione dell'animale(1)

Specie (nome scientifico)

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Sesso

Il sottoscritto, operatore dell'equino sopra descritto, dichiara che:

a)

l'equino

(2)

[è rimasto in … (indicare il nome del paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o della loro zona) almeno nei 40 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione, o dalla nascita, o dall'ingresso da uno Stato membro dell'Unione europea o dalla Norvegia;]

(2) oppure

[è stato introdotto in … (indicare il nome del paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o della loro zona) durante il periodo di permanenza richiesto almeno pari ai 40 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione:

i)

il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) dal/dalla … (indicare il nome del paese terzo o territorio da cui l'equino è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona);

ii)

il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) dal/dalla … (indicare il nome del paese terzo o territorio da cui l'equino è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona);

iii)

il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) dal/dalla … (indicare il nome del paese terzo o territorio da cui l'equino è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona);]

b)

negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione l'equino non è stato a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini;

c)

sono soddisfatte le condizioni di permanenza e di isolamento prima della spedizione nell'Unione applicabili conformemente al punto II.3 del certificato sanitario/ufficiale che accompagna l'animale per il paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o per la loro zona;

d)

sono soddisfatte le condizioni di trasporto applicabili conformemente al punto II.5 del certificato sanitario/ufficiale che accompagna l'animale per il paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o per la loro zona;

e)

sono a conoscenza delle prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione veterinaria per i movimenti di equini da uno Stato membro dell'Unione europea a un altro di cui al regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;

f)

è previsto che l'equino lasci l'Unione europea il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) presso il posto frontaliero di … (indicare il nome e il luogo del posto frontaliero di uscita) o sarà soggetto alle norme in materia di identificazione e registrazione applicabili conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione.

Nome e indirizzo dell'operatore …

Data … (gg/mm/aaaa)

….

(Firma)

(1)

“Sistema di identificazione”: l'animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, o mediante un metodo alternativo purché esso sia registrato nel documento di identificazione (passaporto) dell'animale secondo quanto previsto all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2020/692. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.

Se l'animale è accompagnato da un passaporto, è necessario indicare il numero di quest'ultimo e il nome dell'autorità competente che lo ha convalidato.

“Età”: data di nascita (gg/mm/aaaa).

“Sesso”: (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

(2)

Cancellare la dicitura non pertinente.

CAPITOLO 14

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE E MODELLO DI DICHIARAZIONE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI EQUINI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO “EQUI-Y”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario/ufficiale per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

 

 

 

 

 

☐ Macellazione

 

 

 

 

 

 

 

 


I.21

 

I.22

☐ Per il mercato interno

 

 

 

I.23

 


I.24

 

I.25

Quantità totale

I.26

 


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Quantità

Macello

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

EQUI-Y

Ingresso – Equini destinati alla macellazione

 

 

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

II.   Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1.

gli equini(1) della partita di cui alla parte I:

II.1.1.

sono destinati alla macellazione per il consumo umano e non sono destinati alla macellazione nel quadro dell'eradicazione di malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini;

II.1.2.

non hanno presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l'esame clinico effettuato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) (2), data rientrante nelle ultime 24 ore precedenti la spedizione nell'Unione

(3)

[dallo stabilimento registrato di origine nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona;]

(3) oppure

[dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta di equini dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;]

II.1.3.

soddisfano le prescrizioni di cui ai punti da II.2 a II.6 del presente certificato sanitario/ufficiale, anche in caso di spedizione da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta;

II.1.4.

sono accompagnati da una dichiarazione scritta firmata dall'operatore responsabile della partita di animali, che è acclusa al presente certificato sanitario/ufficiale.

II.2.

Attestato relativo al paese terzo o territorio o alla loro zona e allo stabilimento di spedizione

II.2.1.

Gli equini di cui alla parte I sono spediti da … (indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona), un paese terzo o territorio o una loro zona che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono contrassegnati dal codice __-__ (4) e rientrano nel gruppo sanitario … (4);

II.2.2.

gli equini di cui alla parte I sono spediti da un paese terzo o territorio o da una loro zona in cui non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro la peste equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;

II.2.3.

gli equini di cui alla parte I provengono da uno stabilimento di origine situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui

(3)

[non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]

(3) oppure

[negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza dell'infezione da Burkholderia mallei (morva) riconosciuto dall'Unione (2), e

(3)

[nello stabilimento di origine non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]

(3) oppure

[nello stabilimento di origine sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(3)

[fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'infezione da Burkholderia mallei (morva) (5) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]]

(3) oppure

[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]]

II.2.4.

gli equini di cui alla parte I provengono da uno stabilimento di origine situato in un paese o territorio o in una loro zona in cui

(3)

[non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]

(3) oppure

[negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della surra riconosciuto dall'Unione (2), e

(3)

[nello stabilimento di origine non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]

(3) oppure

[nello stabilimento di origine sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(3)

[fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4 (5), effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]]

(3) oppure

[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]]

II.2.5.

gli equini di cui alla parte I provengono da uno stabilimento di origine situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui

(3)

[non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]

(3) oppure

[negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della durina riconosciuto dall'Unione (2), e

(3)

[nello stabilimento di origine non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]

(3) oppure

[nello stabilimento di origine sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(3)

[fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5 (5), effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]]

(3) oppure

[per almeno 30 giorni dalla data di pulizia e disinfezione dello stabilimento e dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato;]]]

II.2.6.

gli equini di cui alla parte I provengono da uno stabilimento di origine in cui

(3)

[non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]

(3) oppure

[sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(3)

[fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA (5) per l'anemia infettiva equina effettuato su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 90 giorni di intervallo dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]

(3) oppure

[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]

II.2.7.

gli equini di cui alla parte I provengono da uno stabilimento di origine in cui:

II.2.7.1.

non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia in animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;

II.2.7.2.

non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;

II.2.8.

per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore responsabile della partita, gli equini di cui alla parte I non sono stati a contatto con animali detenuti di specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui ai punti da II.2.2 a II.2.7.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e le prescrizioni di cui al punto II.2.7.2 negli ultimi 15 giorni precedenti la spedizione della partita nell'Unione.

II.3.

Attestato di permanenza e isolamento prima della spedizione nell'Unione

II.3.1.

Gli equini di cui alla parte I hanno soggiornato nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona negli ultimi 90 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;

(3)

[II.3.2.

gli equini di cui alla parte I sono spediti da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario A, B, C, D o G e negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dallo stabilimento di origine sono stati tenuti in isolamento pre-esportazione;]

(3) (6) oppure

[II.3.2.

gli equini di cui alla parte I sono spediti da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario E e negli ultimi 40 giorni precedenti la data di spedizione dallo stabilimento di origine sono stati tenuti

(3)

[in isolamento in uno stabilimento protetto dai vettori.]]

(3) oppure

[in uno stabilimento di origine sotto controllo veterinario ufficiale e il paese terzo o territorio di spedizione o la loro zona sono riconosciuti dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) come ufficialmente indenni da peste equina.]]

(3)[II.3.3.

immediatamente prima della spedizione dal paese terzo o territorio di spedizione o dalla loro zona gli equini della partita di cui alla parte I sono stati detenuti nello stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta di cui al punto II.1.2 per non più di sei giorni dopo la data di spedizione dai rispettivi stabilimenti di origine. Nello stabilimento riconosciuto, che soddisfa le prescrizioni per gli stabilimenti di cui al punto II.2, gli animali sono stati tenuti in condizioni atte a proteggere efficacemente il loro stato sanitario e non sono venuti a contatto con equini che non soddisfano le prescrizioni di cui ai punti II.2, II.3.1, II.3.2 e II.4 del presente certificato sanitario/ufficiale.]

II.4.

Attestato di vaccinazione e prove sanitarie

II.4.1.

Gli equini di cui alla parte I non sono stati vaccinati contro la peste equina nel paese o territorio di spedizione o nella loro zona e non esistono informazioni indicanti una precedente vaccinazione;

II.4.2.

gli equini di cui alla parte I non sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 60 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e provengono da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;

(3)

[II.4.3.

gli equini di cui alla parte I sono spediti dall'Islanda, certificata ufficialmente indenne da anemia infettiva equina, dove hanno soggiornato in modo continuativo sin dalla nascita e non sono venuti a contatto con equini introdotti in Islanda da altri paesi terzi o territori;]

(3) oppure

[II.4.3.

gli equini di cui alla parte I sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA per l'anemia infettiva equina (5) effettuato su un campione di sangue prelevato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]

(3)[II.4.4.

gli equini di cui alla parte I sono spediti da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario B, D o E, o da un paese terzo o territorio in cui sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e gli equini sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'infezione da Burkholderia mallei (morva) (5) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su un campione di sangue prelevato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]

(3)[II.4.5.

gli equini di cui alla parte I sono maschi non castrati o femmine di età superiore ai 270 giorni spediti da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario B, D o E, o da un paese terzo in cui sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e gli equini sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina (5) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su un campione di sangue prelevato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]

(3)[II.4.6.

gli equini di cui alla parte I sono spediti da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario E, da Bolivia, Brasile, Uruguay o da un paese terzo o territorio in cui sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e gli equini sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) (5) con una diluizione del siero di 1:4, effettuato su un campione di sangue prelevato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione;]

(3) (6)[II.4.7.

gli equini di cui alla parte I sono spediti nell'Unione da un paese terzo o territorio o da una loro zona rientranti nel gruppo sanitario E e

(3)

[sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, a un ELISA indiretto o a un ELISA di blocco per la peste equina (7), effettuato lo stesso giorno dallo stesso laboratorio su campioni di sangue prelevati in due occasioni a 21-30 giorni di intervallo, il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), il secondo dei quali prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione.]]

(3) oppure

[sono stati sottoposti, con esito negativo, a un ELISA indiretto o a un ELISA di blocco per la peste equina (7), effettuato su un campione di sangue prelevato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), negli ultimi 21 giorni precedenti la data di spedizione della partita nell'Unione e il paese terzo o territorio di spedizione è riconosciuto dalla WOAH come ufficialmente indenne da peste equina.]]

II.5.

Attestato sulle condizioni di trasporto

II.5.1.

Sono stati presi provvedimenti per trasportare la presente partita di animali direttamente nell'Unione, senza che gli animali siano sottoposti, dopo la data di certificazione, a ulteriori operazioni di raccolta al di fuori dell'Unione e senza che vengano a contatto con altri equini non conformi a prescrizioni in materia di sanità almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato sanitario/ufficiale;

II.5.2.

sono stati presi e verificati provvedimenti per prevenire qualsiasi contatto con altri equini non conformi a prescrizioni in materia di sanità almeno equivalenti a quanto esposto nel presente certificato sanitario/ufficiale nel periodo che va dalla data di certificazione alla data di spedizione nell'Unione;

II.5.3.

i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto in cui verranno caricati gli animali sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese terzo o territorio di spedizione della partita nell'Unione e sono costruiti in modo che feci, urina, lettiera o foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

II.6.

Attestato di sanità pubblica

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli equini di cui alla parte I:

II.6.1.

nel paese terzo o territorio di spedizione della partita nell'Unione non hanno ricevuto la somministrazione di:

(a)

sostanze vietate elencate nell'allegato, tabella 2, del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione;

(b)

stilbeni o tireostatici;

(c)

estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.6.2.

rispettano le garanzie previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e sono stati spediti da un paese terzo o da una sua regione elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e contrassegnati da una “X” per la categoria “equini”.]

(3) (8)[II.6a.

Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso di equini che saranno macellati nell'Unione.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.6

:

fornire le informazioni relative all'operatore responsabile della partita.

Casella I.8

:

indicare il codice del paese terzo o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.

Casella I.27

:

“Sistema di identificazione”: gli animali devono essere identificati individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692, che consenta di collegare gli animali al certificato sanitario/ufficiale. Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo degli animali.

Parte II

(1)

La partita può consistere di uno o più equini.

(2)

Il certificato sanitario/ufficiale deve essere rilasciato negli ultimi 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L'ingresso nell'Unione non è consentito qualora gli animali siano stati caricati prima che il paese terzo o territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tali animali, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione di equini da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(4)

Il codice del paese terzo o territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5)

Prove per morva, surra, durina, anemia infettiva equina ed encefalomielite equina venezuelana descritte dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop.

(6)

Le diciture relative unicamente ed esclusivamente a un gruppo sanitario diverso dal gruppo sanitario nel quale rientrano il paese terzo o territorio di spedizione o la loro zona possono essere tralasciate, purché si mantenga la numerazione delle diciture seguenti.

(7)

Prova per la peste equina descritta dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la peste equina: https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios-sanidad-genetica/referencia-ue/.

(8)

Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

Qualifica e titolo

Data

Firma

Timbro

 


Dichiarazione dell'operatore responsabile dell'ingresso nell'Unione della partita degli equini destinati alla macellazione

Identificazione degli animali(1)

Numero totale

Specie (nome scientifico)

Sistema di identificazione

Numero/i di identificazione

Quantità

Il sottoscritto, operatore responsabile della partita di equini destinati alla macellazione sopra descritta, dichiara che:

a)

gli animali sono rimasti nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona almeno nei 90 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

b)

negli ultimi 15 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione gli animali non sono stati a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini;

c)

sono soddisfatte le condizioni di permanenza e di isolamento prima della spedizione nell'Unione applicabili conformemente al punto II.3 del certificato sanitario/ufficiale che accompagna l'animale per il paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o per la loro zona;

d)

sono soddisfatte le condizioni di trasporto applicabili conformemente al punto II.5 del certificato sanitario/ufficiale che accompagna l'animale per il paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o per la loro zona;

e)

gli animali saranno spediti

(2)

[direttamente dallo stabilimento di origine al macello di destinazione senza venire a contatto con altri equini di stato sanitario diverso.]

(2) oppure

[dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta di equini al macello di destinazione senza venire a contatto con altri equini di stato sanitario diverso.]

Nome e indirizzo dell'operatore …

Data … (gg/mm/aaaa)

(Firma)

(1)

“Sistema di identificazione”: gli animali devono essere identificati individualmente mediante uno dei metodi di identificazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, che consenta di collegare gli animali al certificato sanitario/ufficiale. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio auricolare, transponder) e la posizione sul corpo degli animali.

(2)

Cancellare la dicitura non pertinente.

CAPITOLO 15

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO E MODELLO DI DICHIARAZIONE PER LA REINTRODUZIONE NELL'UNIONE DI UN CAVALLO REGISTRATO DESTINATO A CORSE, COMPETIZIONI E MANIFESTAZIONI CULTURALI DOPO UN'ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GIORNI (MODELLO “EQUI-RE-ENTRY-30”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ Cavallo registrato

 

 

 

 

 

 


I.21

 

I.22

 

 

 

 

I.23

☐ Per la reintroduzione


I.24

 

I.25

Quantità totale

I.26

 


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

 

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-30

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

II.   Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1.

l'equino di cui alla parte I:

II.1.1.

è un cavallo registrato come definito all'articolo 2, punto 30), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, non destinato alla macellazione nel quadro dell'eradicazione di una malattia trasmissibile agli equini;

II.1.2.

non ha presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l'esame clinico effettuato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) (1), data rientrante nelle ultime 48 ore precedenti la data della sua spedizione nell'Unione dallo stabilimento registrato o corrispondente all'ultimo giorno lavorativo prima della stessa;

II.1.3.

soddisfa le prescrizioni di cui ai punti da II.2 a II.3 del presente certificato sanitario;

II.1.4.

è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dall'operatore responsabile dell'animale, che è acclusa al presente certificato sanitario.

II.2.

Attestato relativo al paese terzo o territorio o alla loro zona e allo stabilimento di spedizione

II.2.1.

L'equino è spedito da … (indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona), un paese terzo o territorio o una loro zona che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, sono contrassegnati dal codice __-__ (2) e rientrano nel gruppo sanitario … (2);

II.2.2.

l'equino di cui alla parte I proviene da un paese terzo o territorio o da una loro zona in cui non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro la peste equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;

II.2.3.

l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui

(3)

[non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]

(3) oppure

[negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza dell'infezione da Burkholderia mallei (morva) riconosciuto dall'Unione (1), e

(3)

[nello stabilimento di spedizione non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]

(3) oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(3)

[fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'infezione da Burkholderia mallei (morva) (4) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]]

(3) oppure

[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]]

II.2.4.

l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui

(3)

[non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]

(3) oppure

[negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della surra riconosciuto dall'Unione (1), e

(3)

[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]

(3) oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(3)

[fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4 (4), effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]]

(3) oppure

[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]]

II.2.5.

l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui

(3)

[non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]

(3) oppure

[negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale è stato attuato un programma di sorveglianza della durina riconosciuto dall'Unione (1), e

(3)

[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]

(3) oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(3)

[fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5 (4), effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]]

(3) oppure

[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]]

II.2.6.

l'equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 60 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e

(3)

[proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 24 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;]

(3) oppure

[proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi sei mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione e negli ultimi 21 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione dell'animale di cui alla parte I tutti gli equini dello stabilimento sono rimasti clinicamente sani, e

(3)

[l'equino di cui alla parte I è stato protetto da attacchi di insetti vettori in uno stabilimento protetto dai vettori, in cui qualsiasi equino che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana (4); e l'equino di cui alla parte I

(3)

[è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante nel corso di un periodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]]

(3) oppure

[è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana (4) effettuato su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di inizio dell'isolamento nello stabilimento protetto dai vettori;]]]

(3) oppure

[la temperatura corporea dell'equino di cui alla parte I è stata rilevata quotidianamente e non si è manifestato un innalzamento oppure l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, e l'equino di cui alla parte I è stato sottoposto:

a)

a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana (4), senza un incremento del titolo degli anticorpi, effettuato su coppie di campioni prelevati in due occasioni a 21 giorni di intervallo, il secondo dei quali prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e

b)

a una reazione a catena della polimerasi trascrittasi inversa (RT-PCR) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana (4) effettuata, con esito negativo, su un campione prelevato nelle ultime 48 ore precedenti la sua spedizione nell'Unione, e

c)

a protezione dagli attacchi di vettori nel periodo successivo alla data di prelievo del campione fino al carico per la spedizione nell'Unione, mediante l'utilizzo combinato sull'animale di insettifughi e insetticidi omologati e la disinsettazione della stalla e del mezzo per il trasporto dell'animale;]]

II.2.7.

l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui

(3)

[non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]

(3) oppure

[sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(3)

[fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA (4) per l'anemia infettiva equina effettuato su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 90 giorni di intervallo dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]

(3) oppure

[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]

II.2.8.

l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui:

II.2.8.1.

non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia in animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;

II.2.8.2.

non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;

II.2.9.

per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, l'equino di cui alla parte I non è stato a contatto con animali detenuti di specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui ai punti da II.2.2 a II.2.8.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e le prescrizioni di cui al punto II.2.8.2 negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione.

II.3.

Attestato di permanenza e isolamento prima della spedizione nell'Unione

II.3.1.

L'equino di cui alla parte I è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)

(3)

[direttamente dallo Stato membro dell'Unione europea … (indicare il nome dello Stato membro);]

(3) oppure

[dal paese terzo o territorio o dalla loro zona … (indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona) autorizzati per l'ingresso nell'Unione di cavalli registrati, a condizioni rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente certificato sanitario;]

II.3.2.

l'equino di cui alla parte I ha lasciato l'Unione da meno di 30 giorni e da allora non è mai stato in un paese terzo o territorio o in una loro zona (2) di gruppo sanitario diverso dal paese terzo o territorio di spedizione o dalla loro zona, ha soggiornato in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equini di stato sanitario inferiore, salvo durante le corse, le competizioni o le manifestazioni culturali.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.6

:

fornire le informazioni relative all'operatore responsabile dell'animale.

Casella I.8

:

indicare il codice del paese terzo o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.

Casella I.27

:

“Sistema di identificazione”: l'animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei mezzi di identificazione di cui all'allegato III, lettera a), c), e) o g), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, o mediante un metodo alternativo conformemente all'articolo 62 del medesimo regolamento delegato (ad esempio marcatura a caldo), purché sia registrato nel relativo documento di identificazione (passaporto). Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo dell'animale. Indicare il numero del passaporto che accompagna l'animale o, qualora questo non fosse disponibile, il codice unico, e il nome dell'autorità competente che ha convalidato il passaporto.

“Età”: data di nascita (gg/mm/aaaa).

“Sesso”: M = maschio, F = femmina, C = castrato.

Parte II

(1)

Il certificato sanitario deve essere rilasciato negli ultimi 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L'ingresso nell'Unione non è consentito qualora l'animale sia stato caricato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione di equini da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(2)

Il codice del paese terzo o territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(4)

Prove per morva, surra, durina, anemia infettiva equina ed encefalomielite equina venezuelana descritte dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma


Dichiarazione dell'operatore responsabile ai fini della reintroduzione nell'Unione dopo un'esportazione temporanea di un cavallo registrato destinato a corse, competizioni e manifestazioni culturali

Identificazione dell'animale(1)

Specie (nome scientifico)

Equus caballus

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Sesso

Il sottoscritto, operatore responsabile del cavallo registrato sopra descritto, dichiara che:

a)

il cavallo registrato

(2)

[è stato temporaneamente esportato dall'Unione nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), meno di 30 giorni prima della data di rilascio della presente dichiarazione;]

(2) oppure

[è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) da … (indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona da cui il cavallo registrato è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona);]

b)

negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione il cavallo registrato non è stato a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini;

c)

il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere del cavallo registrato vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio;

d)

sono soddisfatte le condizioni di permanenza e di isolamento pre-esportazione applicabili conformemente al punto II.3 del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese terzo o territorio di spedizione o per la loro zona.

Nome e indirizzo dell'operatore …

Data … (gg/mm/aaaa)

(Firma)

(1)

“Sistema di identificazione”: l'animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei mezzi di identificazione di cui all'allegato III, lettera a), c), e) o g), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, o mediante un metodo alternativo conformemente all'articolo 62 del medesimo regolamento delegato, purché sia registrato nel relativo documento di identificazione (passaporto). Specificare il sistema di identificazione (ad esempio tatuaggio, marcatura a caldo, transponder, ecc.) e la posizione sul corpo dell'animale.

Indicare il numero del passaporto che accompagna l'animale o, qualora questo non fosse disponibile, il codice unico, e il nome dell'autorità competente che ha convalidato il passaporto.

“Età”: data di nascita (gg/mm/aaaa).

“Sesso”: (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

(2)

Cancellare la dicitura non pertinente.

CAPITOLO 16

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO E MODELLO DI DICHIARAZIONE PER LA REINTRODUZIONE NELL'UNIONE DI UN CAVALLO REGISTRATO DESTINATO A COMPETIZIONI DOPO UN'ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI DURATA NON SUPERIORE A 90 GIORNI PER PARTECIPARE A MANIFESTAZIONI EQUESTRI ORGANIZZATE CON IL PATROCINIO DELLA FÉDÉRATION EQUESTRE INTERNATIONALE (FEI) (MODELLO “EQUI-RE-ENTRY-90-COMP”)

(Gare di prova preliminari per i Giochi olimpici, Giochi olimpici, Giochi paralimpici, Giochi equestri mondiali/Campionati mondiali, Giochi asiatici, Giochi americani (compresi Giochi panamericani, Giochi sudamericani, Giochi centroamericani e caraibici), il concorso di salto 5* in Messico, negli Stati Uniti e in Cina, il concorso di salto e dressage negli Emirati arabi uniti)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

 

 

☐ Cavallo registrato

 


I.21

 

I.22

 

 

 

 

I.23

☐ Per la reintroduzione


I.24

 

I.25

Quantità totale

I.26

 


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

 

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

II.   Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1.

l'equino di cui alla parte I:

II.1.1.

è un cavallo registrato come definito all'articolo 2, punto 30), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, non destinato alla macellazione nel quadro dell'eradicazione di una malattia trasmissibile agli equini;

II.1.2.

non ha presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l'esame clinico effettuato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) (1), data rientrante nelle ultime 48 ore precedenti la data della sua spedizione dallo stabilimento registrato o corrispondente all'ultimo giorno lavorativo prima della stessa;

II.1.3.

soddisfa le prescrizioni di cui ai punti da II.2 a II.3 del presente certificato sanitario;

II.1.4.

è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dall'operatore responsabile dell'animale, che è acclusa al presente certificato sanitario.

II.2.

Attestato relativo al paese terzo o territorio o alla loro zona e allo stabilimento di spedizione

II.2.1.

L'equino è spedito da … (indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona), un paese terzo o territorio o una loro zona che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, sono contrassegnati dal codice __-__ (2) e rientrano nel gruppo sanitario … (2);

II.2.2.

l'equino di cui alla parte I proviene da un paese terzo o territorio o da una loro zona in cui non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro la peste equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;

II.2.3.

l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui

(3)

[non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]

(3) oppure

[negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza dell'infezione da Burkholderia mallei (morva) riconosciuto dall'Unione (1), e

(3)

[nello stabilimento di spedizione non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]

(3) oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(3)

[fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'infezione da Burkholderia mallei (morva) (4) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]]

(3) oppure

[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]]

II.2.4.

l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui

(3)

[non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]

(3) oppure

[negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della surra riconosciuto dall'Unione (1), e

(3)

[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]

(3) oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(3)

[fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4 (4), effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]]

(3) oppure

[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]]

II.2.5.

l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui

(3)

[non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]

(3) oppure

[negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della durina riconosciuto dall'Unione (1), e

(3)

[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]

(3) oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(3)

[fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5 (4), effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]]

(3) oppure

[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]]

II.2.6.

l'equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 60 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e

(3)

[proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 24 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;]

(3) oppure

[proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi sei mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione e negli ultimi 21 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione dell'animale di cui alla parte I tutti gli equini dello stabilimento sono rimasti clinicamente sani, e

(3)

[l'equino di cui alla parte I è stato protetto da attacchi di insetti vettori in uno stabilimento protetto dai vettori, in cui qualsiasi equino che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana (4); e l'equino di cui alla parte I

(3)

[è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante nel corso di un periodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]]

(3) oppure

[è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana (4) effettuato su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di inizio dell'isolamento nello stabilimento protetto dai vettori;]]]

(3) oppure

[la temperatura corporea dell'equino di cui alla parte I è stata rilevata quotidianamente e non si è manifestato un innalzamento oppure l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, e l'equino di cui alla parte I è stato sottoposto:

a)

a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana (4), senza un incremento del titolo degli anticorpi, effettuato su coppie di campioni prelevati in due occasioni a 21 giorni di intervallo, il secondo dei quali prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e

b)

a una reazione a catena della polimerasi trascrittasi inversa (RT-PCR) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana (4) effettuata, con esito negativo, su un campione prelevato nelle ultime 48 ore precedenti la sua spedizione nell'Unione, e

c)

a protezione dagli attacchi di vettori nel periodo successivo alla data di prelievo del campione fino al carico per la spedizione nell'Unione, mediante l'utilizzo combinato sull'animale di insettifughi e insetticidi omologati e la disinsettazione della stalla e del mezzo per il trasporto dell'animale;]]

II.2.7.

l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui

(3)

[non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]

(3) oppure

[sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(3)

[fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA (4) per l'anemia infettiva equina effettuato su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 90 giorni di intervallo dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]

(3) oppure

[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]

II.2.8.

l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui:

II.2.8.1.

non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia in animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;

II.2.8.2.

non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;

II.2.9.

per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, l'equino di cui alla parte I non è stato a contatto con animali detenuti di specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui ai punti da II.2.2 a II.2.8.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e le prescrizioni di cui al punto II.2.8.2 negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione.

II.3.

Attestato di permanenza e isolamento prima della spedizione nell'Unione

II.3.1.

L'equino di cui alla parte I è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione o nella loro zona il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)

(3)

[direttamente dallo Stato membro dell'Unione europea … (indicare il nome dello Stato membro);]

(3) oppure

[da un paese terzo o territorio o dalla loro zona … (indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona) autorizzati per l'ingresso nell'Unione di equini, a condizioni rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente certificato sanitario;]

II.3.2.

l'equino ha lasciato l'Unione europea

(3)

[da meno di 30 giorni e da allora non è mai stato in un paese terzo o territorio o in una loro zona (1) di gruppo sanitario diverso dal paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione europea o dalla loro zona, ha soggiornato in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equini di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni, e ha partecipato o è stato alloggiato con cavalli che hanno partecipato al concorso di salto (Concours de Saut International 5*)

(3)

[nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico;]

(3) e/o

[negli Stati Uniti;]

(3) oppure

[a Shanghai, Cina;]]

(3) oppure

[da meno di 60 giorni e da allora non è mai stato in un paese terzo o territorio o in una loro zona (1) di gruppo sanitario diverso dal paese terzo o territorio di spedizione o dalla loro zona, ha soggiornato in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equini di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni, e ha partecipato o è stato alloggiato con cavalli che hanno partecipato

(3)

[ai Giochi asiatici a … (indicare il luogo).]]

(3) oppure

[ai Giochi americani (5) a … (indicare il luogo).]]

(3) oppure

[da meno di 90 giorni e da allora non è mai stato in un paese terzo o territorio o in una loro zona (1) di gruppo sanitario diverso dal paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione europea o dalla loro zona, ha soggiornato in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equini di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni, e ha partecipato o è stato alloggiato con cavalli che hanno partecipato

(3)

[a una Gara di prova preliminare per i Giochi olimpici a … (indicare il luogo).]]

(3) oppure

[ai Giochi olimpici a … (indicare il luogo).]]

(3) oppure

[ai Giochi paralimpici a … (indicare il luogo).]]

(3) oppure

[ai Giochi equestri mondiali/Campionati mondiali a … (indicare il luogo).]]

(3) oppure

[al concorso di salto (Concours de Saut International) o di dressage (Concours de Dressage International) negli Emirati arabi uniti.]]

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.6

:

fornire le informazioni relative all'operatore responsabile dell'animale.

Casella I.8

:

indicare il codice del paese terzo o territorio di spedizione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.

Casella I.27

:

“Sistema di identificazione”: l'animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei mezzi di identificazione di cui all'allegato III, lettera a), c), e) o g), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, o mediante un metodo alternativo conformemente all'articolo 62 del medesimo regolamento delegato (ad esempio marcatura a caldo), purché sia registrato nel relativo documento di identificazione (passaporto). Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo dell'animale. Indicare il numero del passaporto che accompagna l'animale o, qualora questo non fosse disponibile, il codice unico, e il nome dell'autorità competente che ha convalidato il passaporto.

“Età”: data di nascita (gg/mm/aaaa).

“Sesso”: M = maschio, F = femmina, C = castrato.

Parte II

(1)

Il certificato sanitario deve essere rilasciato negli ultimi 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L'ingresso nell'Unione non è consentito qualora l'animale sia stato caricato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione di equini da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(2)

Il codice del paese terzo o territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(4)

Prove per morva, surra, durina, anemia infettiva equina ed encefalomielite equina venezuelana descritte dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop.

(5)

Compresi i Giochi panamericani, i Giochi sudamericani e i Giochi centroamericani e caraibici.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma


Dichiarazione dell'operatore responsabile ai fini della reintroduzione nell'Unione dopo un'esportazione temporanea di un cavallo registrato destinato a corse, competizioni e manifestazioni culturali

Identificazione dell'animale(1)

Specie (nome scientifico)

Equus caballus

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Sesso

Il sottoscritto, operatore responsabile del cavallo registrato sopra descritto, dichiara che:

a)

il cavallo registrato

(2)

[è stato temporaneamente esportato dall'Unione nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), meno di 90 giorni prima della data di rilascio della presente dichiarazione;]

(2) oppure

[è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) da … (indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona da cui il cavallo registrato è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona);]

b)

il cavallo registrato è stato temporaneamente esportato dall'Unione per partecipare

(2)

[ai Giochi asiatici a … (indicare il luogo);]

(2) oppure

[ai Giochi americani a … (indicare il luogo);]

(2) oppure

[a una Gara di prova preliminare per i Giochi olimpici a … (indicare il luogo);]

(2) oppure

[ai Giochi olimpici a … (indicare il luogo);]

(2) oppure

[ai Giochi paralimpici a … (indicare il luogo);]

(2) oppure

[ai Giochi equestri mondiali a … (indicare il luogo);]

(2) oppure

[al concorso di salto (Concours de Saut International 5*)

(2)

[nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico,]]

(2) e/o

[negli Stati Uniti,]]

(2) oppure

[a Shanghai, Cina,]]

(2) oppure

[al concorso di salto (Concours de Saut International) o di dressage (Concours de Dressage International) negli Emirati arabi uniti;]

c)

negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione il cavallo registrato non è stato a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini;

d)

il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere del cavallo registrato vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio;

e)

sono soddisfatte le condizioni di permanenza e di isolamento pre-esportazione applicabili conformemente al punto II.3 del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o per la loro zona.

Nome e indirizzo dell'operatore …

Data … (gg/mm/aaaa)

(Firma)

(1)

“Sistema di identificazione”: l'animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei mezzi di identificazione di cui all'allegato III, lettera a), c), e) o g), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, o mediante un metodo alternativo conformemente all'articolo 62 del medesimo regolamento delegato, purché sia registrato nel relativo documento di identificazione (passaporto). Specificare il sistema di identificazione (ad esempio tatuaggio, marcatura a caldo, transponder, ecc.) e la posizione sul corpo dell'animale.

Indicare il numero del passaporto che accompagna l'animale o, qualora questo non fosse disponibile, il codice unico, e il nome dell'autorità competente che ha convalidato il passaporto.

“Età”: data di nascita (gg/mm/aaaa).

“Sesso”: (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

(2)

Cancellare la dicitura non pertinente.

CAPITOLO 17

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO E MODELLO DI DICHIARAZIONE PER LA REINTRODUZIONE NELL'UNIONE DI UN CAVALLO REGISTRATO DESTINATO A CORSE DOPO UN'ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI DURATA NON SUPERIORE A 90 GIORNI PER PARTECIPARE A PARTICOLARI CORSE NEGLI EMIRATI ARABI UNITI, IN AUSTRALIA, IN BAHREIN, IN CANADA, A HONG KONG, IN GIAPPONE, IN QATAR, IN ARABIA SAUDITA, A SINGAPORE O NEGLI STATI UNITI (MODELLO “EQUI-RE-ENTRY-90-RACE”)

(Competizioni internazionali, Dubai Racing World-Cup, Melbourne Cup, Bahrain Turf Series, Hong Kong International Races, Japan Cup e Saudi Cup)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

 

 

☐ Cavallo registrato

 


I.21

 

I.22

 

 

 

 

I.23

☐ Per la reintroduzione


I.24

 

I.25

Quantità totale

I.26

 


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

 

PAESE

Modello di certificato EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

II.   Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1.

l'equino di cui alla parte I:

II.1.1.

è un cavallo registrato come definito all'articolo 2, punto 30), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, non destinato alla macellazione nel quadro dell'eradicazione di una malattia trasmissibile agli equini;

II.1.2.

non ha presentato segni o sintomi delle malattie elencate per gli equini nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione durante l'esame clinico effettuato il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) (1), data rientrante nelle ultime 48 ore precedenti la data della sua spedizione nell'Unione dallo stabilimento registrato o corrispondente all'ultimo giorno lavorativo prima della stessa;

II.1.3.

soddisfa le prescrizioni di cui ai punti da II.2 a II.3 del presente certificato sanitario;

II.1.4.

è accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dall'operatore responsabile dell'animale, che è acclusa al presente certificato sanitario.

II.2.

Attestato relativo al paese terzo o territorio o alla loro zona e allo stabilimento di spedizione

II.2.1.

L'equino è spedito da … (indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona), un paese terzo o territorio o una loro zona che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, sono contrassegnati dal codice __-__ (2) e rientrano nel gruppo sanitario … (2);

II.2.2.

l'equino di cui alla parte I proviene da un paese terzo o territorio o da una loro zona in cui non ci sono state prove cliniche, sierologiche (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologiche della presenza di peste equina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro la peste equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;

II.2.3.

l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui

(3)

[non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]

(3) oppure

[negli ultimi 36 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza dell'infezione da Burkholderia mallei (morva) riconosciuto dall'Unione (1), e

(3)

[nello stabilimento di spedizione non sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]

(3) oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di infezione da Burkholderia mallei (morva) negli ultimi 36 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(3)

[fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'infezione da Burkholderia mallei (morva) (4) con una diluizione del siero di 1:5, effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti;]]]

(3) oppure

[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]]

II.2.4.

l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui

(3)

[non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]

(3) oppure

[negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della surra riconosciuto dall'Unione (1), e

(3)

[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]

(3) oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di surra negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(3)

[fino alla data in cui gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la tripanosomiasi o a un saggio di agglutinazione su carta per la tripanosomiasi (CATT) con una diluizione del siero di 1:4 (4), effettuato su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui l'ultimo animale infetto è stato allontanato dallo stabilimento;]]]

(3) oppure

[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo animale nello stabilimento appartenente a specie elencate è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]]

II.2.5.

l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio o in una loro zona in cui

(3)

[non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]

(3) oppure

[negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione è stato attuato un programma di sorveglianza della durina riconosciuto dall'Unione (1), e

(3)

[nello stabilimento non sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]

(3) oppure

[nello stabilimento sono stati segnalati casi di durina negli ultimi 24 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(3)

[fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento, ad eccezione degli equini maschi castrati, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di fissazione del complemento per la ricerca della durina con una diluizione del siero di 1:5 (4), effettuata su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati, o in cui gli equini maschi infetti interi sono stati sottoposti a castrazione;]]]

(3) oppure

[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]]

II.2.6.

l'equino di cui alla parte I non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 60 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e

(3)

[proviene da uno stabilimento situato in un paese terzo o territorio in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi 24 mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione;]

(3) oppure

[proviene da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di encefalomielite equina venezuelana negli ultimi sei mesi precedenti la data della sua spedizione nell'Unione e negli ultimi 21 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione dell'animale di cui alla parte I tutti gli equini dello stabilimento sono rimasti clinicamente sani, e

(3)

[l'equino di cui alla parte I è stato protetto da attacchi di insetti vettori in uno stabilimento protetto dai vettori, in cui qualsiasi equino che abbia manifestato un innalzamento della temperatura corporea rilevata quotidianamente è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana (4); e l'equino di cui alla parte I

(3)

[è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana mediante un primo ciclo vaccinale completo e rivaccinato secondo le indicazioni del fabbricante nel corso di un periodo non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]]]

(3) oppure

[è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana (4) effettuato su un campione prelevato almeno 14 giorni dopo la data di inizio dell'isolamento nello stabilimento protetto dai vettori;]]]

(3) oppure

[la temperatura corporea dell'equino di cui alla parte I è stata rilevata quotidianamente e non si è manifestato un innalzamento oppure l'animale è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'encefalomielite equina venezuelana, e l'equino di cui alla parte I è stato sottoposto:

a)

a un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana (4), senza un incremento del titolo degli anticorpi, effettuato su coppie di campioni prelevati in due occasioni a 21 giorni di intervallo, il secondo dei quali prelevato negli ultimi 10 giorni precedenti la data della sua spedizione nell'Unione, e

b)

a una reazione a catena della polimerasi trascrittasi inversa (RT-PCR) per la ricerca del genoma del virus dell'encefalomielite equina venezuelana (4) effettuata, con esito negativo, su un campione prelevato nelle ultime 48 ore precedenti la sua spedizione nell'Unione, e

c)

a protezione dagli attacchi di vettori nel periodo successivo alla data di prelievo del campione fino al carico per la spedizione nell'Unione, mediante l'utilizzo combinato sull'animale di insettifughi e insetticidi omologati e la disinsettazione della stalla e del mezzo per il trasporto dell'animale;]]

II.2.7.

l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui

(3)

[non sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;]

(3) oppure

[sono stati segnalati casi di anemia infettiva equina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e dopo l'ultimo focolaio lo stabilimento è rimasto soggetto a restrizioni dei movimenti

(3)

[fino alla data in cui gli equini rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di immunodiffusione in gel di agar (test di AGID o di Coggins) o a un test ELISA (4) per l'anemia infettiva equina effettuato su campioni prelevati in due occasioni ad almeno 90 giorni di intervallo dopo la data in cui gli animali infetti sono stati abbattuti e distrutti o macellati e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]

(3) oppure

[per almeno 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo equino nello stabilimento è stato abbattuto e distrutto o macellato e lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;]]

II.2.8.

l'equino di cui alla parte I proviene da uno stabilimento in cui:

II.2.8.1.

non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia in animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;

II.2.8.2.

non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione;

II.2.9.

per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, l'equino di cui alla parte I non è stato a contatto con animali detenuti di specie elencate che non soddisfacevano le prescrizioni di cui ai punti da II.2.2 a II.2.8.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione e le prescrizioni di cui al punto II.2.8.2 negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione dell'animale nell'Unione.

II.3.

Attestato di permanenza e isolamento prima della spedizione nell'Unione

II.3.1.

L'equino di cui alla parte I è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione europea o nella loro zona il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)

(3)

[direttamente dallo Stato membro dell'Unione europea … (indicare il nome dello Stato membro) per partecipare

(3)

[alla Dubai Racing World-Cup;]]

(3) oppure

[alla Melbourne Cup;]]

(3) oppure

[alla Bahrain Turf Series;]]

(3) oppure

[alle Hong Kong International Races;]]

(3) oppure

[alla Japan Cup;]]

(3) oppure

[alla Saudi Cup;]]

(3) oppure

[a competizioni internazionali in Emirati arabi uniti (3), Australia (3), Bahrein (3), Canada (3), Hong Kong (3), Giappone (3), Qatar (3), Singapore (3), Stati Uniti (3);]]

(3) oppure

[da Emirati arabi uniti (3), Australia (3), Bahrein (3), Canada (3), Hong Kong (3), Giappone (3), Qatar (3), Singapore (3) o Stati Uniti (3) per partecipare a competizioni internazionali nel paese terzo o territorio di spedizione, o dall'Australia (3) per partecipare alla Melbourne Cup;]

II.3.2.

per quanto accertabile e in base alla dichiarazione dell'operatore responsabile del cavallo che accompagna il presente certificato sanitario, l'equino:

(a)

non è stato continuativamente fuori dall'Unione europea per più di 90 giorni, inclusa la data di ritorno prevista conformemente al presente certificato sanitario;

(b)

non è stato al di fuori del paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione europea o, in caso di competizioni internazionali o della Melbourne Cup, al di fuori di Emirati arabi uniti, Australia, Bahrein, Canada, Hong Kong, Giappone, Qatar, Singapore o Stati Uniti;

(c)

ha soggiornato in stabilimenti sotto controllo veterinario ufficiale ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equini di stato sanitario inferiore, salvo durante le corse;

II.3.3.

l'equino è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione europea in condizioni di sanità animale rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente certificato sanitario.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.6

:

fornire le informazioni relative all'operatore responsabile dell'animale.

Casella I.8

:

indicare il codice del paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.

Casella I.27

:

“Sistema di identificazione”: l'animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei mezzi di identificazione di cui all'allegato III, lettera a), c), e) o g), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, o mediante un metodo alternativo conformemente all'articolo 62 del medesimo regolamento delegato (ad esempio marcatura a caldo), purché sia registrato nel relativo documento di identificazione (passaporto). Specificare il sistema di identificazione e la posizione sul corpo dell'animale. Indicare il numero del passaporto che accompagna l'animale o, qualora questo non fosse disponibile, il codice unico, e il nome dell'autorità competente che ha convalidato il passaporto.

“Età”: data di nascita (gg/mm/aaaa).

“Sesso”: M = maschio, F = femmina, C = castrato.

Parte II

(1)

Il certificato sanitario deve essere rilasciato negli ultimi 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.

L'ingresso nell'Unione non è consentito qualora l'animale sia stato caricato prima che il paese terzo o territorio o la loro zona corrispondenti, di cui al punto II.2.1, fossero autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tale animale, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione di equini da tale paese terzo o territorio o dalla loro zona. Verificare le colonne 8 e 9 della tabella figurante nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(2)

Il codice del paese terzo o territorio o della loro zona e il gruppo sanitario figuranti rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della tabella di cui all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(4)

Prove per morva, surra, durina, anemia infettiva equina ed encefalomielite equina venezuelana descritte dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie degli equini diverse dalla peste equina: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma


Dichiarazione dell'operatore responsabile ai fini della reintroduzione nell'Unione dopo un'esportazione temporanea di un cavallo registrato destinato a corse

Identificazione dell'animale(1)

Specie (nome scientifico)

Equus caballus

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Sesso

Il sottoscritto, operatore responsabile del cavallo registrato sopra descritto, dichiara che:

a)

il cavallo registrato

(2)

[è stato temporaneamente esportato dall'Unione nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), meno di 90 giorni prima della data di rilascio della presente dichiarazione;]

(2) oppure

[è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) da … (indicare il nome del paese terzo o territorio o della loro zona da cui il cavallo registrato è stato introdotto nel paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o nella loro zona);]

b)

il cavallo registrato è stato temporaneamente esportato dall'Unione per partecipare

(2)

[alla Dubai Racing World-Cup,]

(2) oppure

[alla Bahrain Turf Series,]

(2) oppure

[alla Melbourne Cup,]

(2) oppure

[alle Hong Kong International Races,]

(2) oppure

[alla Japan Cup,]

(2) oppure

[alla Saudi Cup,]

(2) oppure

[a competizioni internazionali in Emirati arabi uniti (2), Australia (2), Bahrein (2), Canada (2), Hong Kong (2), Giappone (2), Qatar (2), Singapore (2), Stati Uniti (2); o alla Melbourne Cup in Australia(2),]

c)

negli ultimi 15 giorni precedenti la data di spedizione nell'Unione il cavallo registrato non è stato a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equini;

d)

il trasporto verrà effettuato in modo che la salute e il benessere del cavallo registrato vengano protetti efficacemente in tutte le fasi del viaggio;

e)

sono soddisfatte le condizioni di permanenza e di isolamento pre-esportazione applicabili conformemente al punto II.3 del certificato sanitario che accompagna l'animale per il paese terzo o territorio di spedizione nell'Unione o per la loro zona.

Nome e indirizzo dell'operatore …

Data … (gg/mm/aaaa)

(Firma)

(1)

“Sistema di identificazione”: l'animale deve essere identificato individualmente mediante uno dei mezzi di identificazione di cui all'allegato III, lettera a), c), e) o g), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, o mediante un metodo alternativo conformemente all'articolo 62 del medesimo regolamento delegato, purché sia registrato nel relativo documento di identificazione (passaporto). Specificare il sistema di identificazione (ad esempio tatuaggio, marcatura a caldo, transponder, ecc.) e la posizione sul corpo dell'animale.

Indicare il numero del passaporto che accompagna l'animale o, qualora questo non fosse disponibile, il codice unico, e il nome dell'autorità competente che ha convalidato il passaporto.

“Età”: data di nascita (gg/mm/aaaa).

“Sesso”: (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

(2)

Cancellare la dicitura non pertinente.

CAPITOLO 18

(MODELLO “CONFINED-RUM”)

Sezione 1

Elenco di animali provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato contemplati dal modello “CONFINED-RUM” di cui alla sezione 2

Ordine

Famiglia

Generi/specie

Artiodactyla

Antilocapridae

Antilocapra ssp.

Bovidae

Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (compresi Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (compreso Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (compreso Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madoqua ssp., Naemorhedus ssp. (compresi Nemorhaedus e Capricornis), Neotragus ssp., Oreamnos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alcelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (compreso Boocerus).

Camelidae

Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

Cervidae

Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.

Giraffidae

Giraffa ssp., Okapia ssp.

Moschidae

Moschus ssp.

Tragulidae

Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.

Sezione 2

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DEGLI ANIMALI ELENCATI NELL'ALLEGATO II, CAPITOLO 18, SEZIONE 1, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/403 DELLA COMMISSIONE, PROVENIENTI DA E DESTINATI A UNO STABILIMENTO CONFINATO (MODELLO “CONFINED-RUM”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

 

☐ Stabilimento confinato

 

 


I.21

 

I.22

☐ Per il mercato interno

 

 

 

I.23

 


I.24

 

I.25

Quantità totale

I.26

 


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato CONFINED-RUM

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1.

provengono dalla zona contrassegnata dal codice __-__ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae e Tragulidae destinati a stabilimenti confinati, ed elencata nell'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.1.2.

sono rimasti in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla nascita o negli ultimi sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.1.3.

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 30 giorni, e durante il trasporto dallo stabilimento confinato di origine al luogo di spedizione nell'Unione;

II.1.4.

non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.5.

sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;

II.1.6.

non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

II.1.7.

sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)(3) su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

(a)

gli animali non possano uscire o cadere;

(b)

possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

(c)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.1.8.

sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la loro spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.9.

non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica e l'infezione da virus della peste bovina;

(1) [II.1.10.

sono stati vaccinati contro

(1)

[il carbonchio ematico il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) con l'impiego dei seguenti vaccini: …

… (nome dei vaccini impiegati);]]

(1)

[la rabbia il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) con l'impiego dei seguenti vaccini: …

… (nome dei vaccini impiegati);]]

II.1.11.

provengono da uno stabilimento confinato:

II.1.11.1.

riconosciuto dall'autorità competente conformemente alle condizioni di cui all'articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

II.1.11.2.

che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

II.1.11.3.

in cui, negli ultimi sei mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi delle seguenti malattie: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis), infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), [infezione da virus della febbre della Rift Valley,] (1) (4) [infezione da Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini),] (1) (5) [infezione da peste dei piccoli ruminanti,] (1) (6) [vaiolo degli ovini e dei caprini,] (1) (7) [pleuropolmonite contagiosa caprina,] (1) (8) [infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa,] (1) (9) [infezione da Burkholderia mallei (morva),] (1) (10) [rabbia] (1) (11);

II.1.11.4.

in cui, negli ultimi [30 giorni] (1) (12) [180 giorni] (1) (13) precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) né di carbonchio ematico;

II.1.11.5.

intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, [infezione da Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini),] (1) (5) [infezione da peste dei piccoli ruminanti,] (1) (6) [vaiolo degli ovini e dei caprini,] (1) (7) [pleuropolmonite contagiosa caprina,] (1) (8) [infezione da Burkholderia mallei (morva),] (1) (10) [rabbia] (1) (11);

II.1.11.6.

intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), infezione da virus della malattia emorragica epizootica, [infezione da virus della febbre della Rift Valley,] (1) (4) [infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa,] (1) (9);

(1)

[II.1.12.

provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di afta epizootica;]

(1) oppure

[II.1.12.

sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova virologica e a una prova sierologica per la ricerca dell'infezione da virus dell'afta epizootica, effettuate conformemente a una delle prove prescritte per il commercio internazionale, come descritte nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) (manuale della WOAH per animali terrestri), su campioni prelevati negli ultimi 10 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1)

[II.1.13.

provengono da una zona in cui, negli ultimi 48 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre della Rift Valley;]

(1) oppure

[II.1.13.

gli animali:

a)

sono stati tenuti in quarantena in una struttura protetta da vettori nello stabilimento confinato almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

b)

non hanno presentato alcun sintomo di infezione da virus della febbre della Rift Valley almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

c)

sono stati protetti dai vettori durante il trasporto tra la struttura protetta da vettori di cui alla lettera a) e il luogo di carico per la spedizione nell'Unione;

d)

sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di neutralizzazione virale per la ricerca dell'infezione da virus della febbre della Rift Valley conformemente al manuale della WOAH per animali terrestri, effettuata una prima volta su campioni prelevati alla data di inizio del periodo di quarantena e una seconda volta su campioni prelevati a distanza di almeno 42 giorni da tale data e negli ultimi 10 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;]

(1)

[II.1.14.

non sono stati vaccinati contro l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis e provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di tale malattia;]

(1) oppure

[II.1.14.

sono stati sottoposti a una prova come stabilito e prescritto per il commercio internazionale dal manuale della WOAH per animali terrestri, su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) oppure

[II.1.14.

sono maschi castrati di qualsiasi età;]

(1)

[II.1.15.

provengono da una zona in cui, negli ultimi 24 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]

(1)

[II.1.15.

sono stati tenuti in quarantena in una struttura protetta da vettori nello stabilimento confinato almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica conformemente al manuale della WOAH per animali terrestri effettuata almeno 28 giorni dopo la data di introduzione degli animali nello stabilimento confinato;]

(1) oppure

[II.1.15.

sono stati tenuti in quarantena in una struttura protetta da vettori nello stabilimento confinato almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR per la ricerca dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica conformemente al manuale della WOAH per animali terrestri effettuata almeno 14 .giorni dopo la data di introduzione nello stabilimento confinato;]

(1) oppure

[II.1.15.

provengono da una zona stagionalmente indenne e sono stati sottoposti, con esito negativo, durante la stagione indenne, a una prova sierologica per la ricerca dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica conformemente al manuale della WOAH per animali terrestri, effettuata su campioni prelevati almeno 28 giorni dopo la data di introduzione degli animali nello stabilimento confinato;]

(1) oppure

[II.1.15.

provengono da una zona stagionalmente indenne e sono stati sottoposti, con esito negativo, durante la stagione indenne, a una prova PCR per la ricerca dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica conformemente al manuale della WOAH per animali terrestri, effettuata su campioni prelevati almeno 14 giorni dopo la data di introduzione degli animali nello stabilimento confinato;]

II.1.16.

sono stati trattati contro i parassiti interni ed esterni almeno due volte negli ultimi 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione con i seguenti prodotti: …

…. Specificare i principi attivi e le dosi dei prodotti impiegati …

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di animali dai paesi terzi elencati nell'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27

:

“Sistema di identificazione e numero di identificazione”: specificare il mezzo di identificazione e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1 o 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692 o, per le zone contrassegnate dall'indicazione “ID” nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.1.1 per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.

(4)

Non applicabile agli animali della famiglia Tragulidae.

(5)

Applicabile solo a bovini e Syncerus caffer.

(6)

Applicabile solo a ovini, caprini, camelidi e cervidi.

(7)

Applicabile solo a ovini e caprini.

(8)

Applicabile solo a caprini e Gazella ssp.

(9)

Applicabile solo ai bovini.

(10)

Applicabile solo a caprini e camelidi.

(11)

Applicabile solo agli animali della famiglia Bovidae, ai camelidi e ai cervidi.

(12)

Non applicabile ai camelidi.

(13)

Applicabile solo ai camelidi.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 19

(MODELLO “CONFINED-SUI”)

Sezione 1

Elenco di animali provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato contemplati dal modello “CONFINED-SUI” di cui alla sezione 2

Ordine

Famiglia

Generi/specie

Artiodactyla

Suidae

Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.

Tayassuidae

Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

Sezione 2

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DEGLI ANIMALI ELENCATI NELL'ALLEGATO II, CAPITOLO 19, SEZIONE 1, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/403 DELLA COMMISSIONE, PROVENIENTI DA E DESTINATI A UNO STABILIMENTO CONFINATO (MODELLO “CONFINED-SUI”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

 

☐ Stabilimento confinato

 

 


I.21

 

I.22

☐ Per il mercato interno

 

 

 

I.23

 


I.24

 

I.25

Quantità totale

I.26

 


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Quantità

 

 

 

 

 

Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato CONFINED-SUI

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1.

provengono dalla zona contrassegnata dal codice __-__ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Suidae e Tayassuidae destinati a stabilimenti confinati, ed elencata nell'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.1.2.

sono rimasti in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.1.3.

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 30 giorni, e durante il trasporto dallo stabilimento confinato di origine al luogo di spedizione nell'Unione;

II.1.4.

non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.5.

sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;

II.1.6.

non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

II.1.7.

sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) (3) su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

(a)

gli animali non possano uscire o cadere;

(b)

possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

(c)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.1.8.

sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la loro spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.9.

non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica e l'infezione da virus della peste bovina;

(1) [II.1.10.

sono stati vaccinati contro

(1)

[il carbonchio ematico il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) con l'impiego dei seguenti vaccini: …

… (nome dei vaccini impiegati);]

(1)

[la rabbia il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) con l'impiego dei seguenti vaccini: …

… (nome dei vaccini impiegati);]]

II.1.11.

provengono da uno stabilimento confinato:

II.1.11.1.

riconosciuto dall'autorità competente conformemente alle condizioni di cui all'articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

II.1.11.2.

che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

II.1.11.3.

in cui, negli ultimi sei mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi delle seguenti malattie: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, peste suina classica, infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, rabbia [, peste suina africana] (1) (4);

II.1.11.4.

in cui, negli ultimi 30 giorni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) né di carbonchio ematico;

II.1.11.5.

intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate negli ultimi 12 mesi precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione: afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, peste suina classica, rabbia [, peste suina africana] (1) (4);

(1)

[II.1.12.

provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di afta epizootica;]

(1) oppure

[II.1.12.

sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova virologica e a una prova sierologica per la ricerca dell'infezione da virus dell'afta epizootica, effettuate conformemente a una delle prove prescritte per il commercio internazionale, come descritte nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri della WOAH (manuale della WOAH per animali terrestri), su campioni prelevati negli ultimi 10 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1)

[II.1.13.

provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di peste suina classica;]

(1) oppure

[II.1.13.

sono stati sottoposti a una prova virologica e a una prova sierologica per la ricerca della peste suina classica conformemente alla prova prescritta per il commercio internazionale nel manuale della WOAH per animali terrestri, effettuate su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) (4)

[(1) [II.1.14.

provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di peste suina africana;]]

(1) oppure

[II.1.14.

sono stati sottoposti a una prova virologica e a una prova sierologica per la ricerca della peste suina africana conformemente alla prova prescritta per il commercio internazionale nel manuale della WOAH per animali terrestri, effettuate su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

(1)

[II.1.15.

non sono stati vaccinati contro l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis e provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di tale malattia;]

(1) oppure

[II.1.15.

sono stati sottoposti a una prova come stabilito e prescritto per il commercio internazionale dal manuale della WOAH per animali terrestri, su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1) oppure

[II.1.15.

sono maschi castrati di qualsiasi età;]

II.1.16.

sono stati trattati contro i parassiti interni ed esterni almeno due volte negli ultimi 40 giorni precedenti la data della spedizione degli animali nell'Unione con i seguenti prodotti: …. Specificare i principi attivi e le dosi dei prodotti impiegati ….

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di animali dai paesi terzi elencati nell'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27

:

“Sistema di identificazione e numero di identificazione”: specificare il mezzo di identificazione e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1 o 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692 o, per le zone contrassegnate dall'indicazione “ID” nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.1.1 per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.

(4)

Non applicabile agli animali della famiglia Tayassuidae.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 20

(MODELLO “CONFINED-TRE”)

Sezione 1

Elenco di animali provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato contemplati dal modello “CONFINED-TRE” di cui alla sezione 2

Ordine

Famiglia

Generi/specie

Perissodactyla

Tapiridae

Tapirus ssp.

Perissodactyla

Rhinocerotidae

Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.

Proboscidea

Elephantidae

Elephas ssp., Loxodonta ssp.

Sezione 2

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DEGLI ANIMALI ELENCATI NELL'ALLEGATO II, CAPITOLO 20, SEZIONE 1, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/403 DELLA COMMISSIONE, PROVENIENTI DA E DESTINATI A UNO STABILIMENTO CONFINATO (MODELLO “CONFINED-TRE”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

 

☐ Stabilimento confinato

 

 


I.21

 

I.22

☐ Per il mercato interno

 

 

 

I.23

 


I.24

 

I.25

Quantità totale

I.26

 


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Quantità

 

 

 

 

 

Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato CONFINED-TRE

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1.

provengono dalla zona contrassegnata dal codice __-__ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di animali delle famiglie Tapiridae, Rhinocerotidae ed Elephantidae destinati a stabilimenti confinati, ed elencata nell'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.1.2.

sono rimasti in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.1.3.

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 30 giorni, e durante il trasporto dallo stabilimento confinato di origine al luogo di spedizione nell'Unione;

II.1.4.

non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.5.

sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;

II.1.6.

non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

II.1.7.

sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)(3) su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

(a)

gli animali non possano uscire o cadere;

(b)

possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

(c)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.1.8.

sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.9.

non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica e l'infezione da virus della peste bovina;

(1) [II.1.10.

sono stati vaccinati contro

(1)

[il carbonchio ematico il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) con l'impiego dei seguenti vaccini: …

… (nome dei vaccini impiegati);]]

(1)

[la rabbia il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) con l'impiego dei seguenti vaccini: …

… (nome dei vaccini impiegati);]]

II.1.11.

provengono da uno stabilimento confinato:

II.1.11.1.

riconosciuto dall'autorità competente conformemente alle condizioni di cui all'articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

II.1.11.2.

che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

II.1.11.3.

in cui, negli ultimi sei mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi delle seguenti malattie: infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley [, afta epizootica] (1)(4);

II.1.11.4.

in cui, negli ultimi 30 giorni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico;

(1) (4)[II.1.11.5.

intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

II.1.11.6.

intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre della Rift Valley negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

(1) (4)

[(1) [II.1.12.

provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di afta epizootica;]]

(1) oppure

[II.1.12.

sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova virologica e a una prova sierologica per la ricerca dell'infezione da virus dell'afta epizootica, effettuate conformemente a una delle prove prescritte per il commercio internazionale, come descritte nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri della WOAH (manuale della WOAH per animali terrestri), su campioni prelevati negli ultimi 10 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]]

(1)

[II.1.13.

provengono da una zona in cui, negli ultimi 48 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre della Rift Valley;]

(1) oppure

[II.1.13.

gli animali:

a)

sono stati tenuti in quarantena in una struttura protetta da vettori nello stabilimento confinato almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

b)

non hanno presentato alcun sintomo di infezione da virus della febbre della Rift Valley almeno nei 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

c)

sono stati protetti dai vettori durante il trasporto tra la struttura protetta da vettori di cui alla lettera a) e il luogo di carico per la loro spedizione nell'Unione;

d)

sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di neutralizzazione virale per la ricerca dell'infezione da virus della febbre della Rift Valley conformemente al manuale della WOAH per animali terrestri, effettuata una prima volta su campioni prelevati alla data di inizio del periodo di quarantena e una seconda volta su campioni prelevati a distanza di almeno 42 giorni da tale data e negli ultimi 10 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.1.14.

sono stati trattati contro i parassiti interni ed esterni almeno due volte negli ultimi 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione con i seguenti prodotti: …

…. Specificare i principi attivi e le dosi dei prodotti impiegati ….

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di animali dai paesi terzi elencati nell'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27

:

“Sistema di identificazione e numero di identificazione”: specificare il mezzo di identificazione e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1 o 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692 o, per le zone contrassegnate dall'indicazione “ID” nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.1.1 per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.

(4)

Applicabile solo agli animali della famiglia Elephantidae.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 21

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI DELLA FAMIGLIA HIPPOPOTAMIDAE PROVENIENTI DA E DESTINATI A UNO STABILIMENTO CONFINATO (MODELLO “CONFINED-HIPPO”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

 

☐ Stabilimento confinato

 

 


I.21

 

I.22

☐ Per il mercato interno

 

 

 

I.23

 


I.24

 

I.25

Quantità totale

I.26

 


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Quantità

 

 

 

 

 

Numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto/dello stabilimento/del centro

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato CONFINED-HIPPO

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali di cui alla parte I:

II.1.1.

provengono dalla zona contrassegnata dal codice __-__ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di animali della famiglia Hippopotamidae destinati a stabilimenti confinati, ed elencata nell'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;

II.1.2.

sono rimasti in modo continuativo nello stabilimento di origine dalla nascita o almeno nei sei mesi precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

II.1.3.

non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione, o dalla nascita se gli animali hanno un'età inferiore a 30 giorni, e durante il trasporto dallo stabilimento confinato di origine al luogo di spedizione nell'Unione;

II.1.4.

non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.5.

sono stati spediti direttamente dallo stabilimento di origine verso l'Unione senza passare per un altro stabilimento;

II.1.6.

non sono stati scaricati in un luogo che non soddisfa le prescrizioni stabilite al punto II.1.11 tra la data di spedizione dal loro stabilimento di origine e la data della loro spedizione nell'Unione, e durante tale periodo non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore;

II.1.7.

sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)(3) su un mezzo di trasporto previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio e costruito in modo che:

(a)

gli animali non possano uscire o cadere;

(b)

possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti;

(c)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;

II.1.8.

sono stati sottoposti, nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico per la loro spedizione nell'Unione, a un'ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona che non ha individuato segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.9.

non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica e l'infezione da virus della peste bovina;

(1) [II.1.10.

sono stati vaccinati contro

(1)

[il carbonchio ematico il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) con l'impiego dei seguenti vaccini: …

… (nome dei vaccini impiegati);]]

(1)

[la rabbia il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) con l'impiego dei seguenti vaccini: …

… (nome dei vaccini impiegati);]]

II.1.11.

provengono da uno stabilimento confinato:

II.1.11.1.

riconosciuto dall'autorità competente conformemente alle condizioni di cui all'articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

II.1.11.2.

che, alla data di spedizione degli animali nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

II.1.11.3.

in cui, negli ultimi sei mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi delle seguenti malattie:

(a)

afta epizootica,

(b)

infezione da virus della peste bovina,

(c)

infezione da virus della febbre della Rift Valley;

(d)

infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis,

(e)

infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis);

II.1.11.4.

in cui, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) né di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

II.1.11.5.

intorno al quale, in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle seguenti malattie elencate negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione:

(a)

afta epizootica;

(b)

infezione da virus della peste bovina;

II.1.11.6.

intorno al quale, in un raggio di 150 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre della Rift Valley negli ultimi 30 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;

(1)

[II.1.12.

provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di afta epizootica;]

(1) oppure

[II.1.12.

sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova virologica e a una prova sierologica per la ricerca dell'infezione da virus dell'afta epizootica, effettuate conformemente a una delle prove prescritte per il commercio internazionale, come descritte nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri della WOAH (manuale della WOAH per animali terrestri), su campioni prelevati negli ultimi 10 giorni precedenti la data di spedizione degli animali nell'Unione;]

(1)

[II.1.13.

provengono da una zona in cui, negli ultimi 48 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di infezione da virus della febbre della Rift Valley;]

(1) oppure

[II.1.13.

gli animali:

a)

sono stati tenuti in quarantena in una struttura protetta da vettori nello stabilimento confinato almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

b)

non hanno presentato alcun sintomo di infezione da virus della febbre della Rift Valley almeno nei 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;

c)

sono stati protetti dai vettori durante il trasporto tra la struttura protetta da vettori di cui alla lettera a) e il luogo di carico per la spedizione nell'Unione;

d)

sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di neutralizzazione virale per la ricerca dell'infezione da virus della febbre della Rift Valley conformemente al manuale della WOAH per animali terrestri, effettuata una prima volta su campioni prelevati alla data di inizio del periodo di quarantena e una seconda volta su campioni prelevati a distanza di almeno 42 giorni da tale data e negli ultimi 10 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;]

(1)

[II.1.14.

non sono stati vaccinati contro l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis e provengono da una zona in cui, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario, non sono stati segnalati casi di tale malattia;]

(1) oppure

[II.1.14.

sono stati sottoposti a una prova come stabilito e prescritto per il commercio internazionale dal manuale della WOAH per animali terrestri, su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione;]

(1) oppure

[II.1.14.

sono maschi castrati di qualsiasi età;]

II.1.15.

sono stati trattati contro i parassiti interni ed esterni almeno due volte negli ultimi 40 giorni precedenti la data della loro spedizione nell'Unione con i seguenti prodotti: …

…. Specificare i principi attivi e le dosi dei prodotti impiegati ….

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di animali della famiglia Hippopotamidae provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27

:

“Sistema di identificazione e numero di identificazione”: specificare il mezzo di identificazione e i codici di identificazione individuale degli animali conformemente all'articolo 21, paragrafo 1 o 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692 o, per le zone contrassegnate dall'indicazione “ID” nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.1.1 per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione degli animali in questione da tale zona.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 22

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI POLLAME RIPRODUTTORE DIVERSO DAI RATITI E DI POLLAME DA REDDITO DIVERSO DAI RATITI (MODELLO “BPP”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario/ufficiale per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

☐ Ulteriore detenzione

 

 

 


I.21

☐ Per il transito

I.22

☐ Per il mercato interno

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

I.23

 


I.24

Numero totale di colli

I.25

Quantità totale

I.26

Peso netto/peso lordo totale (kg)


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

 

 

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato BPP

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

(3)[II.1.

Attestato di sanità pubblica (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue in merito [al pollame riproduttore (6) diverso dai ratiti] (3) [al pollame da reddito (7) diverso dai ratiti] (3) della partita di cui alla parte I:

(1) (3) [II.1.1.

il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo di origine e detto gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo

Età dei volatili

Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]

Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo (2)

Positivo

Negativo

 

 

 

 

 

Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella, nelle ultime tre settimane precedenti la data di ingresso nell'Unione

(3)

[al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti non sono stati somministrati antimicrobici;]]]

(3) (4) oppure

[al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti sono stati somministrati i seguenti antimicrobici: _____________________________________________________________________;]]]

(1) (3)[II.1.2.

se si tratta di pollame riproduttore, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.1.1 non è stata individuata né la Salmonella Enteritidis né la Salmonella Typhimurium;]]

(3) (5)[II.1.3.

se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia

(3)

[il pollame riproduttore è risultato negativo alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.]]]

(3) oppure

[le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo) sono risultate negative conformemente alle disposizioni della decisione 2004/235/CE della Commissione.]]]

(3) (19)[II.1.a.

Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]

II.2.

Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che [il pollame riproduttore (6) diverso dai ratiti] (3) [il pollame da reddito (7) diverso dai ratiti] (3) della partita di cui alla parte I:

II.2.1.

proviene dalla zona contrassegnata dal codice __-__ (8) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:

a)

è autorizzata ed elencata nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di pollame riproduttore diverso dai ratiti e di pollame da reddito diverso dai ratiti;

b)

applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 37, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

c)

è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(3)

[d)

è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3) (9) oppure

[d)

non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e gli animali provengono da stabilimenti situati in un'area all'interno di tale zona che non è soggetta a restrizioni ufficiali a seguito di un focolaio di tale malattia;]

II.2.2.

proviene dalla zona di cui al punto II.2.1, in cui:

(3)

[a)

non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(3) (10) oppure

[a)

è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3)

[b)

è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3) (11) oppure

[b)

non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili:

(i)

non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

(ii)

provengono da uno o più gruppi che sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus (12) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;

(iii)

sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle due settimane di cui al punto ii);

(iv)

negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con volatili che non soddisfano le condizioni di cui ai punti i) e ii);]

II.2.3.

è rimasto nella zona di cui al punto II.2.1 per un periodo continuativo almeno pari

(3) (13)

[ai tre mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione o dalla data della schiusa delle uova se ha un'età inferiore a tre mesi;]

(3) (14) oppure

[alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione o dalla data della schiusa delle uova se ha un'età inferiore a sei settimane;]

e, qualora sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.2.1, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di pollame riproduttore diverso dai ratiti e di pollame da reddito diverso dai ratiti di cui al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro;

II.2.4.

proviene dallo stabilimento di cui alla casella I.11, riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, e:

(a)

il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;

(b)

che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(c)

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

(d)

che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

(e)

attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

(f)

in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

(g)

in cui

(3)

[non è stata confermata l'infezione da Salmonella Pullorum, S. Gallinarum o S. arizonae negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) oppure

[è stata confermata l'infezione da Salmonella Pullorum, S. Gallinarum o S. arizonae negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e sono state applicate le misure di cui all'articolo 44, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(h)

in cui

(3)

[non è stata confermata la micoplasmosi aviare (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) oppure

[è stata confermata la micoplasmosi aviare (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e sono state applicate le misure di cui all'articolo 44, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

II.2.5.

proviene da un gruppo che:

(a)

non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;

(3)

[b)

non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) oppure

[b)

è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(15)

Identificazione del gruppo

Età dei volatili

Data della vaccinazione

Nome e tipo del ceppo virale usato

Numero di lotto del vaccino

Nome del vaccino

Fabbricante del vaccino

 

 

 

 

 

 

 

]

c)

è stato sottoposto a un programma di sorveglianza delle malattie conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e non è risultato infetto né ha mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione dai seguenti agenti:

(3)

[Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (in caso di Gallus gallus);]

(3) oppure

[Salmonella arizonae [sierogruppo O:18(k)], Salmonella Pullorum e Salmonella Gallinarum, nonché Mycoplasma meleagridis e Mycoplasma gallisepticum (in caso di Meleagris gallopavo);]

(3) oppure

[Salmonella Pullorum e Salmonella Gallinarum (in caso di Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix e Anas spp.);]

d)

è stato sottoposto a ispezione clinica (16) nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.6.

è rimasto nello stabilimento di cui alla casella I.11 dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari

(3) (13)

[alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) (14) oppure

[ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

II.2.7.

non è stato a contatto con altri volatili di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari

(3) (13)

[alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) (14) oppure

[ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

II.2.8.

non è destinato ad essere abbattuto nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.9.

è stato sottoposto a ispezione clinica (16) il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.10.

è caricato per la spedizione nell'Unione in contenitori:

a)

costruiti in modo che:

i)

i volatili non possano uscire o cadere;

ii)

possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti;

iii)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni animali;

b)

che contengono unicamente volatili delle stesse specie e categorie provenienti dal medesimo stabilimento;

c)

che sono

(3)

[contenitori nuovi monouso, progettati a tal fine, destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo;]

(3) oppure

[puliti e disinfettati e asciugati o lasciati asciugare prima del carico della partita;]

d)

che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

e)

che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per il pollame riproduttore e il pollame da reddito;

II.2.11.

è caricato per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) (17) su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.2.10, lettera a), e pulito e disinfettato, prima del carico della partita, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

(3)(18)[II.2.12.

è destinato a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:

a)

non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;

b)

è stato tenuto in isolamento, almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, nello stabilimento di origine o nello stabilimento di quarantena sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, in cui:

i)

nessun volatile è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

ii)

non è entrato nessun altro volatile durante tale periodo;

iii)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione;

c)

è risultato (12) negativo alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza.]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di pollame riproduttore diverso dai ratiti e di pollame da reddito diverso dai ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8

:

indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.27

:

“Descrizione della partita”:

“Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0105 o 0106 39 .

“Categoria”: scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/altri.

Parte II

(1)

Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie Gallus gallus e ai tacchini.

(2)

Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo, indicare come positivo:

(a)

gruppi di pollame riproduttore: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow e Salmonella Infantis;

(b)

gruppi di pollame da reddito: Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium.

(3)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(4)

Compilare se pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.

(5)

Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.

(6)

“Pollame riproduttore”: il pollame di 72 ore o più, destinato alla produzione di uova da cova, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(7)

“Pollame da reddito”: il pollame di 72 ore o più, allevato per la produzione di carne, uova per il consumo o altri prodotti o per il ripopolamento di selvaggina da penna, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(8)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(9)

Solo per le zone contrassegnate dall'indicazione “N” nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(10)

Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione “A” nella colonna 5 della tabella.

(11)

Questa garanzia è richiesta solo per il pollame proveniente da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione “B” nella colonna 5 di tale tabella.

(12)

Le prove devono essere state effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(13)

Applicabile al pollame riproduttore e al pollame da reddito per la produzione di carne, uova per il consumo o altri prodotti.

(14)

Applicabile al pollame da reddito per il ripopolamento di selvaggina da penna.

(15)

Da compilare se i volatili sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.

(16)

L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.

(17)

La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione del pollame in questione da tale zona.

(18)

Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689.

(19)

Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 23

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI RATITI RIPRODUTTORI E DI RATITI DA REDDITO (MODELLO “BPR”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario/ufficiale per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

☐ Ulteriore detenzione

 

 

 


I.21

☐ Per il transito

I.22

☐ Per il mercato interno

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

I.23

☐ Per la reintroduzione


I.24

Numero totale di colli

I.25

Quantità totale

I.26

Peso netto/peso lordo totale (kg)


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato BPR

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

II.1.

Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che [i ratiti riproduttori (1)] (2) [i ratiti da reddito (3)] (2) della partita di cui alla parte I:

II.1.1.

provengono dalla zona contrassegnata dal codice __-__ (4) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:

a)

è autorizzata ed elencata nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di ratiti riproduttori e di ratiti da reddito;

b)

applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 37, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

c)

è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

II.1.2.

provengono dalla zona di cui al punto II.1.1 che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale,

(2)

[è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(2) (5) oppure

non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e gli animali provengono da stabilimenti situati in un'area all'interno di tale zona che non è soggetta a restrizioni ufficiali a seguito di un focolaio di tale malattia;]

(2) (6) oppure

[non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili:

a)

sono stati posti sotto sorveglianza ufficiale almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

b)

sono stati tenuti in completo isolamento durante il periodo di cui alla lettera a), lontano dal contatto diretto o indiretto con altri volatili, in strutture riconosciute dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine a tal fine;

c)

sono stati sottoposti a una prova (7) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle:

i)

effettuata su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ciascun ratite entro 7-10 giorni dalla data in cui i ratiti sono stati posti sotto la sorveglianza ufficiale di cui alla lettera a);

ii)

che non ha riscontrato isolati dei paramyxovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;

iii)

con risultati favorevoli disponibili per tutti i volatili della partita prima della data in cui questi hanno lasciato le strutture di cui alla lettera b) per essere spediti nell'Unione;

d)

provengono da gruppi nei quali la sorveglianza dell'infezione da virus della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi almeno nei sei mesi immediatamente precedenti il carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

II.1.3.

provengono dalla zona di cui al punto II.1.1, in cui:

(2)

[a)

non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(2) (8) oppure

[a)

è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(2)

[b)

è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(2) (9) oppure

[b)

non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili:

(i)

non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

(ii)

provengono da uno o più gruppi che sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus (7) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;

(iii)

sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle due settimane di cui al punto ii);

(iv)

negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii);]

II.1.4.

sono rimasti nella zona di cui al punto II.1.1 per un periodo continuativo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione o dalla data della schiusa delle uova se hanno un'età inferiore a tre mesi e, qualora siano stati introdotti nella zona di cui al punto II.1.1, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di ratiti riproduttori e di ratiti da reddito di cui al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro;

II.1.5.

provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11, riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, e:

(a)

il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;

(b)

che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(c)

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

(d)

che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

(e)

attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

(f)

in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.1.6.

provengono da un gruppo che:

(a)

non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;

(2)

[b)

non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(2) oppure

[b)

è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(10)

Identificazione del gruppo

Età dei volatili

Data della vaccinazione

Nome e tipo del ceppo virale usato

Numero di lotto del vaccino

Nome del vaccino

Fabbricante del vaccino

 

 

 

 

 

 

 

]

c)

è stato sottoposto a ispezione clinica (11) nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.7.

sono rimasti nello stabilimento di cui alla casella I.11 dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.1.8.

non sono stati a contatto con altri volatili di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.1.9.

non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.10.

sono stati sottoposti a ispezione clinica (11) il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.11.

sono caricati per la spedizione nell'Unione in contenitori:

a)

costruiti in modo che:

i)

i volatili non possano uscire o cadere;

ii)

possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti;

iii)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni animali;

b)

che contengono unicamente volatili delle stesse specie e categorie provenienti dal medesimo stabilimento;

c)

che sono

(2)

[contenitori nuovi monouso, progettati a tal fine, destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo;]

(2) oppure

[puliti e disinfettati e asciugati o lasciati asciugare prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

d)

che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

e)

che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per il pollame riproduttore e il pollame da reddito;

II.1.12.

sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) (12) su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.1.11, lettera a), e pulito e disinfettato, prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

(2) (13)[II.1.13.

sono destinati a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:

a)

non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;

b)

sono stati tenuti in isolamento, almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, nello stabilimento di origine o nello stabilimento di quarantena sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, in cui:

i)

nessun volatile è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

ii)

non è entrato nessun altro volatile durante tale periodo;

iii)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione;

c)

sono risultati (7) negativi alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza.]

(2) (14)[II.2.

Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che ai [ratiti riproduttori] (2) [ratiti da reddito] (2) non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di ratiti riproduttori o di ratiti da reddito, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8

:

indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.27

:

“Descrizione della partita”:

“Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0106 39 .

“Sistema di identificazione”: l'animale deve essere identificato individualmente mediante collari o un transponder iniettabile conformemente all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

“Categoria”: scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/altri.

“Numero di identificazione”: indicare il numero di identificazione, che deve includere il codice del paese terzo o territorio di origine conforme alle norme ISO conformemente all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Parte II

(1)

“Ratiti riproduttori”: i ratiti di 72 ore o più, destinati alla produzione di uova da cova, come definiti nel regolamento delegato (UE) 2020/692.

(2)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(3)

“Ratiti da reddito”: i ratiti di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne, uova per il consumo o altri prodotti, come definiti nel regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5)

Solo per le zone contrassegnate dall'indicazione “N” nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6)

Questa garanzia è richiesta solo per le partite provenienti da zone non considerate indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione “C” nella colonna 5 di tale tabella.

(7)

Le prove devono essere state effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(8)

Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione “A” nella colonna 5 di tale tabella.

(9)

Questa garanzia è richiesta solo per il pollame proveniente da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione “B” nella colonna 6 di tale tabella.

(10)

Da compilare se i volatili sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.

(11)

L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.

(12)

La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.1.1 per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione dei ratiti in questione da tale zona.

(13)

Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689.

(14)

Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 24

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PULCINI DI UN GIORNO DIVERSI DAI RATITI (MODELLO “DOC”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario/ufficiale per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

☐ Ulteriore detenzione

 

 

 


I.21

☐ Per il transito

I.22

☐ Per il mercato interno

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

I.23

 


I.24

Numero totale di colli

I.25

Quantità totale

I.26

Peso netto/peso lordo totale (kg)


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

 

 

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato DOC

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

(3)[II.1.

Attestato di sanità pubblica (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue in merito ai pulcini di un giorno (6) diversi dai ratiti della partita di cui alla parte I:

(1) (3)[II.1.1.

il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo (parent) di origine e detto gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo

Età dei volatili

Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]

Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo (2)

Positivo

Negativo

 

 

 

 

 

Le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 sono state applicate ai pulcini di un giorno.

Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella

(3)

[ai pulcini di un giorno non sono stati somministrati antimicrobici (compresa l'iniezione in ovo).]]]

(3) (4) oppure

[ai pulcini di un giorno sono stati somministrati i seguenti antimicrobici (compresa l'iniezione in ovo): _______________________________________________________________________________.]]]

(1) (3)[II.1.2.

Se si tratta di pulcini di un giorno destinati alla riproduzione, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.1.1 non è stata individuata né la Salmonella Enteritidis né la Salmonella Typhimurium.]]

(3) (5)[II.1.3.

Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i pulcini di un giorno destinati a essere introdotti in gruppi di pollame riproduttore o in gruppi di pollame da reddito provengono da gruppi che sono risultati negativi alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.]]

II.2.

Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno (6) diversi dai ratiti della partita di cui alla parte I:

II.2.1.

sono nati nella zona contrassegnata dal codice __-__ (7) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:

a)

è autorizzata ed elencata nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di pulcini di un giorno diversi dai ratiti;

b)

applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 37, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

c)

è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(3)

[d)

è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3)(8) oppure

[d)

non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e gli animali provengono da stabilimenti situati in un'area all'interno di tale zona che non è soggetta a restrizioni ufficiali a seguito di un focolaio di tale malattia;]

II.2.2.

provengono dalla zona di cui al punto II.2.1, in cui:

(3)

[a)

non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(3) (9) oppure

[a)

è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3)

[b)

è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del .regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3) (10) oppure

[b)

non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili:

i)

non sono stati vaccinati con tali vaccini;

ii)

provengono da gruppi che:

1)

non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

2)

sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus (11) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;

3)

sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

4)

negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti 1) e 2);]

iii)

sono nati da uova da cova che non sono state a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto all'incubatoio stesso, con pollame o uova da cova che non soddisfano le prescrizioni di cui al punto ii);]

II.2.3.

provengono dall'incubatoio di cui alla casella I.11, riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, e:

(a)

il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;

(b)

che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(c)

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

(d)

che, al momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

(e)

attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.2.4.

provengono da un gruppo che:

(a)

è rimasto nella zona di cui al punto II.2.1 per un periodo continuativo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno e, qualora il gruppo sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.2.1, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di pollame riproduttore diverso dai ratiti e di pollame da reddito diverso dai ratiti di cui al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro;

(b)

è stato detenuto per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno in uno stabilimento:

(i)

riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

(12)

Nome dello stabilimento

Indirizzo

Numero di riconoscimento

 

 

 

ii)

il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato alla data di spedizione all'incubatoio delle uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno;

iii)

in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno;

iv)

in cui

(3)

[non è stata confermata l'infezione da Salmonella Pullorum, S. Gallinarum o S. arizonae negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) oppure

[è stata confermata l'infezione da Salmonella Pullorum, S. Gallinarum o S. arizonae negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e sono state applicate le misure di cui all'articolo 46, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

v)

in cui

(3)

[non è stata confermata la micoplasmosi aviare (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) oppure

[è stata confermata la micoplasmosi aviare (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e sono state applicate le misure di cui all'articolo 46, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3)

[c)

non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(3) (9) oppure

[c)

è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3)

[d)

non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) oppure

[d)

è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(13)

Identificazione del gruppo

Età dei volatili

Data della vaccinazione

Nome e tipo del ceppo virale usato

Numero di lotto del vaccino

Nome del vaccino

Fabbricante del vaccino

 

 

 

 

 

 

 

]

e)

è stato sottoposto a un programma di sorveglianza delle malattie conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e non è risultato infetto né ha mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione dai seguenti agenti:

(3)

[Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (in caso di Gallus gallus);]

(3) oppure

[Salmonella arizonae [sierogruppo O:18(k)], Salmonella Pullorum e Salmonella Gallinarum, nonché Mycoplasma meleagridis e Mycoplasma gallisepticum (in caso di Meleagris gallopavo);]

(3) oppure

[Salmonella Pullorum e Salmonella Gallinarum (in caso di Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix e Anas spp.);]

II.2.5.

sono nati da uova da cova che:

(a)

soddisfano le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di cui alla parte III, titolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(b)

prima della data di spedizione all'incubatoio, sono state marcate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

(c)

sono state disinfettate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine.

(d)

non sono state a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto all'incubatoio stesso, con pollame o uova da cova di stato sanitario inferiore, volatili in cattività o volatili selvatici;

II.2.6.

sono rimasti:

a)

nel paese terzo o territorio o nella loro zona di cui al punto II.2.1 dalla data della schiusa delle uova;

b)

nello stabilimento di cui alla casella I.11 dalla data della schiusa delle uova;

(14)[II.2.7.

non sono stati a contatto con altri volatili di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa delle uova;]

II.2.8.

non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;

II.2.9.

non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

(14)[II.2.10.

sono nati il ___/___/____ (gg/mm/aaaa);

(14)[II.2.11.

sono stati sottoposti a ispezione clinica (15) il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), nelle 24 ore precedenti il momento del carico della presente partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.12.

sono caricati per la spedizione nell'Unione in contenitori:

a)

costruiti in modo che:

i)

i volatili non possano uscire o cadere;

ii)

possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti;

iii)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni dei volatili;

b)

che contengono unicamente pollame delle stesse specie e categorie proveniente dal medesimo stabilimento;

c)

monouso, puliti e utilizzati per la prima volta;

d)

che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

e)

che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per i pulcini di un giorno;

II.2.13.

sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) (16) su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.2.12, lettera a), e pulito e disinfettato, prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

(3) (17)[II.2.14.

sono destinati a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:

a)

non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;

b)

sono nati da uova da cova provenienti da gruppi che

(3)

[non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]

(3) oppure

[sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]

(3) oppure

[sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi negli ultimi 60 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]

c)

provengono da un incubatoio in cui i metodi di lavoro adottati garantiscono che le uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno siano state incubate in momenti e locali completamente separati rispetto alle uova che non soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera b).]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di pulcini di un giorno diversi dai ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8

:

indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.27

:

“Descrizione della partita”:

“Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0105 o 0106 39 .

“Categoria”: scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/razza ovaiola/polli da carne/altri.

Parte II

(1)

Questa garanzia si applica soltanto ai pulcini di un giorno appartenenti alla specie Gallus gallus e ai tacchini.

(2)

Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo, indicare come positivo:

(a)

gruppi di pollame riproduttore: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow e Salmonella Infantis;

(b)

gruppi di pollame da reddito: Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium.

(3)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(4)

Cancellare se non pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.

(5)

Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.

(6)

“Pulcini di un giorno”: il pollame di meno di 72 ore, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(7)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(8)

Solo per le zone contrassegnate dall'indicazione “N” nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(9)

Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione “A” nella colonna 5 di tale tabella.

(10)

Questa garanzia è richiesta solo per il pollame proveniente da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione “B” nella colonna 5 di tale tabella.

(11)

Le prove devono essere state effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(12)

Indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui il gruppo di origine dei pulcini di un giorno è stato detenuto nelle sei settimane immediatamente precedenti la data di raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno.

(13)

Da compilare se i volatili sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.

(14)

Cancellare se è compilata la parte III “Informazioni sanitarie supplementari”.

(15)

L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.

(16)

La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione dei pulcini di un giorno in questione da tale zona.

(17)

Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

(18) (19) III.

Informazioni sanitarie supplementari relative al numero di riferimento del certificato sanitario/ufficiale (casella I.2.)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

a)

le condizioni sanitarie di cui alla parte II del presente certificato sanitario/ufficiale continuano a essere rispettate;

b)

i pulcini di un giorno di cui al presente certificato sanitario/ufficiale:

i)

sono nati il ___/___/____. (gg/mm/aaaa);

ii)

sono stati sottoposti a ispezione clinica (17) il __/__/__ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

iii)

non sono stati a contatto con altri volatili di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa delle uova.

(18)

Questa parte deve essere utilizzata solo se sono stati cancellati i punti II.2.7, II.2.10 e II.2.11.

(19)

Questa parte può trovarsi in un foglio separato che deve essere allegato alla parte II del certificato sanitario/ufficiale.

(20)

L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 25

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PULCINI DI UN GIORNO DI RATITI (MODELLO “DOR”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

☐ Ulteriore detenzione

 

 

 


I.21

☐ Per il transito

I.22

☐ Per il mercato interno

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

I.23

☐ Per la reintroduzione


I.24

Numero totale di colli

I.25

Quantità totale

I.26

Peso netto/peso lordo totale (kg)


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

 

 

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato DOR

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

II.1.

Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno (1) di ratiti della partita di cui al presente certificato sanitario:

II.1.1.

sono nati nella zona contrassegnata dal codice __-__ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario:

a)

è autorizzata ed elencata nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di pulcini di un giorno di ratiti;

b)

applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 37, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

c)

è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

II.1.2.

provengono dalla zona di cui al punto II.1.1 che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario

(3)

[è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3) (4) oppure

non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e gli animali provengono da stabilimenti situati in un'area all'interno di tale zona che non è soggetta a restrizioni ufficiali a seguito di un focolaio di tale malattia;]

(3) (5) oppure

[non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i pulcini di un giorno della partita provengono da gruppi:

a)

che sono stati posti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale almeno nei 30 giorni precedenti la data di deposizione delle uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno della presente partita;

b)

che sono stati sottoposti a una prova (6) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle:

i)

effettuata su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ciascun ratite entro 7-10 giorni dalla data in cui i ratiti sono stati posti sotto la sorveglianza ufficiale di cui alla lettera a);

ii)

che non ha riscontrato isolati dei paramyxovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;

iii)

con risultati favorevoli disponibili per tutti i volatili prima della data in cui i pulcini di un giorno della presente partita hanno lasciato l'incubatoio per essere spediti nell'Unione;

c)

in cui la sorveglianza dell'infezione da virus della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di carico della presente partita per la spedizione nell'Unione;

d)

che non sono stati a contatto con pollame non conforme alle garanzie di cui alle lettere a), b) e c) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di deposizione e durante il periodo di deposizione delle uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno della presente partita;]

II.1.3.

provengono dalla zona di cui al punto II.1.1, in cui:

(3)

[a)

non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(3) (7) oppure

[a)

è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3)

[b)

è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3) (8) oppure

[b)

non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili:

(i)

non sono stati vaccinati con tali vaccini;

(ii)

provengono da gruppi che:

1)

non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

2)

sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus (6) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;

3)

sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

4)

negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con altri volatili che non soddisfano le condizioni di cui ai punti 1) e 2);

(iii)

sono nati da uova da cova che non sono state a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto all'incubatoio stesso, con pollame o uova da cova che non soddisfano le prescrizioni di cui al punto ii);]

II.1.4.

provengono dall'incubatoio di cui alla casella I.11, riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, e:

(a)

il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;

(b)

che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(c)

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

(d)

che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

(e)

attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.1.5.

provengono da un gruppo che:

(a)

è rimasto nella zona di cui al punto II.1.1 per un periodo continuativo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno della partita e, qualora il gruppo sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.1.1, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di ratiti riproduttori e di ratiti da reddito di cui al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro;

(b)

è stato detenuto per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno della partita in stabilimenti:

(i)

riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

(9)

Nome dello stabilimento

Indirizzo

Numero di riconoscimento

 

 

 

ii)

il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato alla data in cui le uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno della partita sono state spedite all'incubatoio;

iii)

in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno della partita;

(3)

[c)

non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(3) (7) oppure

[c)

è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3)

[d)

non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) oppure

[d)

è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(10)

Identificazione del gruppo

Età dei volatili

Data della vaccinazione

Nome e tipo del ceppo virale usato

Numero di lotto del vaccino

Nome del vaccino

Fabbricante del vaccino

 

 

 

 

 

 

 

]

II.1.6.

sono nati da uova da cova che:

a)

soddisfano le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di cui alla parte III, titolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692;

b)

prima della data di spedizione all'incubatoio, sono state marcate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

(c)

sono state disinfettate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine.

(d)

non sono state a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto all'incubatoio stesso, con pollame o uova da cova di stato sanitario inferiore, volatili in cattività o volatili selvatici;

II.1.7.

sono rimasti:

a)

nella zona di cui al punto II.1.2 dalla data della schiusa delle uova;

b)

nello stabilimento di cui alla casella I.11 dalla data della schiusa delle uova;

II.1.8.

non sono stati a contatto con altri volatili di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa delle uova;

II.1.9.

non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;

II.1.10.

non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.11.

sono nati il ___/___/____ (gg/mm/aaaa);

II.1.12.

sono stati sottoposti a ispezione clinica (11) il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della presente partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.1.13.

sono caricati per la spedizione nell'Unione in contenitori:

a)

costruiti in modo che:

i)

i volatili non possano uscire o cadere;

ii)

possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti;

iii)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni animali;

b)

che contengono unicamente volatili delle stesse specie e categorie provenienti dal medesimo stabilimento;

c)

monouso, puliti e utilizzati per la prima volta;

d)

che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

e)

che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per i pulcini di un giorno;

II.1.14.

sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) (12) su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.1.13, lettera a), e pulito e disinfettato, prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

(3)(13)[II.1.15.

sono destinati a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:

a)

non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;

b)

sono nati da uova da cova provenienti da gruppi che

(3)

[non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]

(3) oppure

[sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]

(3) oppure

[sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova;]

c)

provengono da un incubatoio in cui i metodi di lavoro adottati garantiscono che le uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno della partita siano state incubate in momenti e locali completamente separati rispetto alle uova che non soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera b).]

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di pulcini di un giorno di ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8

:

indicare il codice del paese terzo o territorio o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.27

:

“Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0106 39 .

“Categoria”: scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/altri.

Parte II

(1)

“Pulcini di un giorno”: il pollame di meno di 72 ore, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(4)

Solo per le zone contrassegnate dall'indicazione “N” nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5)

Questa garanzia è richiesta solo per le partite provenienti da zone non considerate indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione “C” nella colonna 5 di tale tabella.

(6)

Le prove devono essere state effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(7)

Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione “A” nella colonna 5 di tale tabella.

(8)

Questa garanzia è richiesta solo per i pulcini di un giorno provenienti da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione “B” nella colonna 5 di tale tabella.

(9)

Indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui il gruppo di origine dei pulcini di un giorno è stato detenuto nelle sei settimane immediatamente precedenti la data di raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno.

(10)

Da compilare se i volatili sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.

(11)

L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.

(12)

La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.1.1 per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione dei pulcini di un giorno in questione da tale zona.

(13)

Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 26

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI UOVA DA COVA DI POLLAME DIVERSO DAI RATITI (MODELLO “HEP”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario/ufficiale per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

 

☐ Materiale germinale

 

 


I.21

☐ Per il transito

I.22

☐ Per il mercato interno

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

I.23

 


I.24

Numero totale di colli

I.25

Quantità totale

I.26

Peso netto/peso lordo totale (kg)


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato HEP

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

(3)[II.1.

Attestato di sanità pubblica (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle uova da cova)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue in merito alle uova da cova (1) di pollame diverso dai ratiti della partita di cui alla parte I:

(3) (15)[II.1.1.

il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo (parent) di origine e detto gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo

Età dei volatili

Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]

Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo (16)

Positivo

Negativo

 

 

 

 

 

]]

(3) (16)[II.1.2.

Nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.1.1 non è stata individuata né la Salmonella Enteritidis né la Salmonella Typhimurium.]]

(3) (17)[II.1.3.

Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, le uova da cova provengono da gruppi che sono risultati negativi alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.]]

II.2.

Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova (1) di pollame diverso dai ratiti della partita di cui alla parte I:

II.2.1.

provengono dalla zona contrassegnata dal codice __-__ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:

a)

è autorizzata ed elencata nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di uova da cova di pollame diverso dai ratiti;

b)

applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 105, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

c)

è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(3)

[d)

è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3) (4) oppure

[d)

non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le uova da cova provengono da stabilimenti situati in un'area all'interno di tale zona che non è soggetta a restrizioni ufficiali a seguito di un focolaio di tale malattia;]

II.2.2.

provengono dalla zona di cui al punto II.2.1, in cui:

(3)

[a)

non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(3) (5) oppure

[a)

è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3)

[b)

è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3) (6) oppure

[b)

non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le uova da cova:

(i)

provengono da gruppi che:

(1)

non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

(2)

sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus (7) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4,

(3)

sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

(4)

negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti 1) e 2);]

(ii)

non sono state a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto all'incubatoio stesso, con pollame o uova da cova che non soddisfano le prescrizioni di cui al punto i);]

II.2.3.

provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11:

(3) (8)

[a)

riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione e il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato alla data di raccolta delle uova da cova;]

(3) (9) oppure

[a)

riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato alla data di raccolta delle uova da cova;]

(b)

che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(c)

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

(d)

che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

(e)

attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.2.4.

provengono da un gruppo che:

(a)

è rimasto nella zona di cui al punto II.2.1 per un periodo continuativo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e, qualora il gruppo sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.2.1, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di pollame riproduttore diverso dai ratiti e di pollame da reddito diverso dai ratiti di cui al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro;

(b)

è stato detenuto per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione in uno stabilimento:

(i)

in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova;

ii)

in cui

(3)

[non è stata confermata l'infezione da Salmonella Pullorum, S. Gallinarum o S. arizonae negli ultimi 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova da cova per la spedizione nell'Unione;]

(3) oppure

[è stata confermata l'infezione da Salmonella Pullorum, S. Gallinarum o S. arizonae negli ultimi 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova da cova per la spedizione nell'Unione e sono state applicate le misure di cui all'articolo 107, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

iii)

in cui

(3)

[non è stata confermata la micoplasmosi aviare (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) negli ultimi 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova da cova per la spedizione nell'Unione;]

(3) oppure

[è stata confermata la micoplasmosi aviare (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) negli ultimi 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova da cova per la spedizione nell'Unione e sono state applicate le misure di cui all'articolo 107, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3) oppure

riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

(10)

Nome dello stabilimento

Indirizzo

Numero di riconoscimento

 

 

 

v)

il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato alla data di raccolta delle uova da cova;

(vi)

attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

vii)

che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

viii)

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

(ix)

che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;]

(3)

[c)

non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(3) (5) oppure

[c)

è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3)

[d)

non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) oppure

[d)

è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(11)

Identificazione del gruppo

Età dei volatili

Data della vaccinazione

Nome e tipo del ceppo virale usato

Numero di lotto del vaccino

Nome del vaccino

Fabbricante del vaccino

 

 

 

 

 

 

 

]

e)

è stato sottoposto a un programma di sorveglianza delle malattie conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e non è risultato infetto né ha mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione dai seguenti agenti:

(3)

[Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (in caso di Gallus gallus);]

(3) oppure

[Salmonella arizonae [sierogruppo O:18(k)], Salmonella Pullorum e Salmonella Gallinarum, nonché Mycoplasma meleagridis e Mycoplasma gallisepticum (in caso di Meleagris gallopavo);]

(3) oppure

[Salmonella Pullorum e Salmonella Gallinarum (in caso di Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix e Anas spp.);]

f)

non è stato a contatto con pollame o uova da cova di stato sanitario inferiore o con volatili in cattività o volatili selvatici per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

g)

non presentava sintomi di malattie trasmissibili alla data di raccolta delle uova da cova;

h)

è stato sottoposto:

(3)

[a ispezione clinica (12) nelle ultime 72 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;]

(3) oppure

[a ispezioni cliniche mensili (12), la più recente delle quali è stata effettuata negli ultimi 31 giorni precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, al fine di individuare i segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, senza presentare sintomi di malattia né elementi che facessero sospettare la presenza di nessuna di tali malattie sulla base di tali ispezioni cliniche, nonché a una valutazione del suo stato sanitario attuale, effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle ultime 72 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione in base alle informazioni aggiornate fornite dall'operatore e ai controlli della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, al fine di individuare i segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti];

II.2.5.

le uova da cova:

(3)

[a)

non sono state vaccinate contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(3) (5) oppure

[a)

sono state vaccinate contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3)

[b)

non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]

(3) oppure

[b)

sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(c)

sono state marcate, utilizzando un inchiostro colorato, con un timbro indicante il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine;

(d)

sono state disinfettate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

II.2.6.

sono state raccolte [il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)] (3) [tra il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)] (3); (13)

II.2.7.

sono caricate per la spedizione nell'Unione in contenitori:

a)

costruiti in modo che le uova da cova non possano cadere;

b)

progettati in modo da consentire la pulizia e la disinfezione;

c)

che contengono unicamente uova da cova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;

d)

che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

e)

che sono

(3)

[monouso, puliti e utilizzati per la prima volta;]

(3) oppure

[puliti e disinfettati prima della data di carico della partita per la spedizione nell'Unione secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;]

f)

che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le uova da cova di pollame;

II.2.8.

sono caricate per la spedizione nell'Unione su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.1.2.7, lettere a) e b), pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ed asciugato o lasciato asciugare immediatamente prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione.

(3)(14)[II.2.9.

sono destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:

a)

non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;

b)

provengono da gruppi che

(3)

[non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.]]

(3) oppure

[sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino inattivato.]]

(3) oppure

[sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova da cova.]]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di uova da cova di pollame diverso dai ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale materiale germinale.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8

:

indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.27

:

“Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 0407 .

“Categoria”: scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/pollastre ovaiole/altri.

Parte II

(1)

“Uova da cova” come definite all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/429.

(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(4)

Solo per le zone contrassegnate dall'indicazione “N” nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5)

Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione “A” nella colonna 5 di tale tabella.

(6)

Questa garanzia è richiesta solo per le uova da cova provenienti da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione “B” nella colonna 5 di tale tabella.

(7)

Le prove devono essere state effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(8)

Non cancellare se le uova da cova sono spedite da un incubatoio.

(9)

Non cancellare se le uova da cova sono spedite dallo stabilimento del gruppo di origine.

(10)

Indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui il gruppo di origine delle uova da cova è stato detenuto nelle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico delle uova da cova per la spedizione nell'Unione.

(11)

Da compilare se i volatili sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.

(12)

L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.

(13)

La data o le date di raccolta non devono essere anteriori alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione, né essere comprese in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione delle uova da cova in questione da tale zona.

(14)

Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a zone dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689.

(15)

Questa garanzia si applica soltanto alle uova da cova appartenenti alla specie Gallus gallus e ai tacchini.

(16)

Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo (parent), indicare come positivo: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow e Salmonella Infantis.

(17)

Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 27

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI UOVA DA COVA DI RATITI (MODELLO “HER”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario/ufficiale per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

 

 

 

 

 

 

☐ Materiale germinale

 

 


I.21

☐ Per il transito

I.22

☐ Per il mercato interno

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

I.23

 


I.24

Numero totale di colli

I.25

Quantità totale

I.26

Peso netto/peso lordo totale (kg)


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato HER

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

II.1.

Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova (1) di ratiti della partita di cui alla parte I:

II.1.1.

provengono dalla zona contrassegnata dal codice __-__ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario:

a)

è autorizzata ed elencata nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di uova da cova di ratiti;

b)

applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 105, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

c)

è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

II.1.2.

provengono dalla zona di cui al punto II.1.1 che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario

(3)

[è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3) (4) oppure

non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le uova da cova provengono da stabilimenti situati in un'area all'interno di tale zona che non è soggetta a restrizioni ufficiali a seguito di un focolaio di tale malattia;]

(3) (5) oppure

[non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le uova da cova provengono da gruppi:

a)

che sono stati posti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale almeno nei 30 giorni precedenti la data di deposizione delle uova da cova della presente partita;

b)

che sono stati sottoposti a una prova (6) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle:

i)

effettuata su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ciascun ratite entro 7-10 giorni dalla data in cui i ratiti sono stati posti sotto la sorveglianza ufficiale di cui alla lettera a);

ii)

che non ha riscontrato isolati dei paramyxovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;

iii)

con risultati favorevoli disponibili per tutti i volatili prima della data in cui le uova da cova sono state caricate per la spedizione nell'Unione;

c)

in cui la sorveglianza dell'infezione da virus della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

d)

che non sono stati tenuti con pollame non conforme alle garanzie di cui alle lettere a), b) e c) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di deposizione e durante il periodo di deposizione delle uova da cova della presente partita;]

II.1.3.

provengono dalla zona di cui al punto II.1.1, in cui:

(3)

[a)

non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(3) (7) oppure

[a)

è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3)

[b)

è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3) (8) oppure

[b)

non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le uova da cova:

i)

provengono da gruppi che:

1)

non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

2)

sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus (6) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;

3)

sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

4)

negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti 1) e 2);]

ii)

non sono state a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto all'incubatoio stesso, con pollame o uova da cova che non soddisfano le prescrizioni di cui al punto i);]

II.1.4.

provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11:

(3) (9)

[a)

riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione e il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato alla data di raccolta delle uova da cova;]

(3) (10) oppure

[a)

riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato alla data di raccolta delle uova da cova;]

(b)

che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(c)

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

(d)

che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

(e)

attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.1.5.

provengono da un gruppo che:

(a)

è rimasto nella zona di cui al punto II.1.1 per un periodo continuativo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e, qualora il gruppo sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.1.1, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di ratiti riproduttori e di ratiti da reddito di cui al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro;

(b)

è stato detenuto per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione in uno stabilimento:

(i)

in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova;

(9)[ii)

riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

(11)

Nome dello stabilimento

Indirizzo

Numero di riconoscimento

 

 

 

iii)

il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato alla data di raccolta delle uova da cova;

iv)

attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

v)

che è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

vi)

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

(vii)

che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;]

(3)

[c)

non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(3) (6) oppure

[c)

è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3)

[d)

non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) oppure

[d)

è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(12)

Identificazione del gruppo

Età dei volatili

Data della vaccinazione

Nome e tipo del ceppo virale usato

Numero di lotto del vaccino

Nome del vaccino

Fabbricante del vaccino

 

 

 

 

 

 

 

]

e)

non è stato a contatto con pollame o uova da cova di stato sanitario inferiore o con volatili in cattività o volatili selvatici per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

f)

non presentava sintomi di malattie trasmissibili al momento della raccolta delle uova da cova;

g)

è stato sottoposto

(3)

[a ispezione clinica (13) nelle ultime 72 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;]

(3) oppure

[a ispezioni cliniche mensili (13), la più recente delle quali è stata effettuata negli ultimi 31 giorni precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, al fine di individuare i segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, senza presentare sintomi di malattia né elementi che facessero sospettare la presenza di nessuna di tali malattie sulla base di tali ispezioni cliniche, nonché a una valutazione del suo stato sanitario attuale, effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle ultime 72 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione in base alle informazioni aggiornate fornite dall'operatore e ai controlli della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, al fine di individuare i segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;]

II.1.6.

le uova da cova:

(3)

[a)

non sono state vaccinate contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(3) (7) oppure

[a)

sono state vaccinate contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3)

[b)

non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]

(3) oppure

[b)

sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(c)

sono state marcate, utilizzando un inchiostro colorato, con un timbro indicante il codice ISO del paese terzo o territorio di origine e il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine;

(d)

sono state disinfettate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

II.1.7.

sono state raccolte [il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)] (3) [tra il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)] (3) (14);

II.1.8.

sono caricate per la spedizione nell'Unione in contenitori:

a)

costruiti in modo che le uova da cova non possano cadere;

b)

progettati in modo da consentire la pulizia e la disinfezione;

c)

che contengono unicamente uova da cova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;

d)

che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

e)

che sono

(3)

[monouso, puliti e utilizzati per la prima volta;]

(3) oppure

[puliti e disinfettati prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese o territorio di origine;]

f)

che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le uova da cova di pollame;

II.1.9.

sono caricate per la spedizione nell'Unione su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.1.8, lettere a) e b), pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ed asciugato o lasciato asciugare immediatamente prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione.

(3) (15)[II.1.10.

sono destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:

a)

non sono state vaccinate contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;

b)

provengono da gruppi che

(3)

[non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.]]

(3) oppure

[sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino inattivato.]]

(3) oppure

[sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova da cova.]]

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di uova da cova di ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale materiale germinale.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8

:

indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.27

:

“Descrizione della partita”:

“Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 0407 .

“Categoria”: scegliere una delle seguenti opzioni: linea pura/riproduttori grandparent/riproduttori parent/altri.

Parte II

(1)

“Uova da cova” come definite all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/429.

(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(4)

Solo per le zone contrassegnate dall'indicazione “N” nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5)

Questa garanzia è richiesta solo per le partite provenienti da zone non considerate indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/689, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione “C” nella colonna 5 di tale tabella.

(6)

Le prove devono essere state effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.

(7)

Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione “A” nella colonna 5 di tale tabella.

(8)

Questa garanzia è richiesta solo per le uova da cova provenienti da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione “B” nella colonna 5 di tale tabella.

(9)

Non cancellare se le uova da cova sono spedite da un incubatoio.

(10)

Non cancellare se le uova da cova sono spedite dallo stabilimento del gruppo di origine.

(11)

Indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui il gruppo di origine delle uova da cova è stato detenuto nelle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione.

(12)

Da compilare se i volatili sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.

(13)

L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.

(14)

La data o le date di raccolta non devono essere anteriori alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.1.1 per l'ingresso nell'Unione, né essere comprese in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione delle uova da cova in questione da tale zona.

(15)

Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 28

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI UOVA ESENTI DA ORGANISMI PATOGENI SPECIFICI (MODELLO “SPF”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

 

 

 

 

 

 

☐ Materiale germinale

 

 

 

 

 

 

 


I.21

☐ Per il transito

I.22

☐ Per il mercato interno

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

I.23

 


I.24

Numero totale di colli

I.25

Quantità totale

I.26

Peso netto/peso lordo totale (kg)


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato SPF

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

II.   Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova esenti da organismi patogeni specifici (1) della partita di cui alla parte I:

II.1.

provengono dalla zona contrassegnata dal codice __-__ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, è autorizzata ed elencata nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di uova esenti da organismi patogeni specifici;

II.2.

provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11, che:

(a)

è sotto il controllo dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

(b)

soddisfa le condizioni descritte nella Farmacopea europea;

(c)

è riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione e il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;

(d)

è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

(e)

alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

II.3.

provengono da un gruppo che:

(a)

è stato detenuto per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane precedenti la data di raccolta delle uova da cova per la spedizione nell'Unione nello stabilimento di cui al punto II.2;

(b)

è esente da organismi patogeni specifici, secondo quanto descritto nella Farmacopea europea, e gli esami clinici richiesti per questo status specifico sono stati favorevoli, compresi gli esiti negativi delle prove per la ricerca dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, dell'infezione da virus della malattia di Newcastle e dell'infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità effettuate negli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova per la spedizione nell'Unione;

(c)

è stato sottoposto a esame clinico almeno una volta alla settimana, secondo quanto descritto nella Farmacopea europea, senza presentare sintomi di malattie né elementi che ne facessero sospettare la presenza;

(d)

non è stato a contatto con pollame di stato sanitario inferiore o con altri volatili almeno nelle sei settimane precedenti la data di raccolta delle uova per la spedizione nell'Unione;

(e)

non presentava sintomi di malattie trasmissibili alla data di raccolta delle uova per la spedizione nell'Unione;

II.4.

le uova:

(a)

sono state marcate, utilizzando un inchiostro colorato, con un timbro indicante il codice ISO del paese terzo o territorio di origine e il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine;

(b)

sono state disinfettate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

II.5.

sono state raccolte [il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)] (3) [tra il ___/___/____ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/____ (gg/mm/aaaa)] (3); (4)

II.6.

sono caricate per la spedizione nell'Unione in contenitori:

a)

costruiti in modo che le uova non possano cadere;

b)

progettati in modo da consentire la pulizia e la disinfezione;

c)

che contengono unicamente uova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;

d)

che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

e)

che sono

(3)

[monouso, puliti e utilizzati per la prima volta;]

(3) oppure

[puliti e disinfettati prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;]

f)

che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le uova esenti da organismi patogeni specifici;

II.7.

sono caricate per la spedizione nell'Unione su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.1.6, lettere a) e b), pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ed asciugato o lasciato asciugare immediatamente prima della data di carico della partita per la spedizione nell'Unione.

Note

Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione uova esenti da organismi patogeni specifici, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8

:

indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.27

:

“Descrizione della partita”:

“Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 0407 .

Parte II

(1)

“Uova esenti da organismi patogeni specifici” come definite all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(4)

La data o le date di raccolta non devono essere anteriori alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.1 per l'ingresso nell'Unione, né essere comprese in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione delle uova in questione da tale zona.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 29

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI POLLAME, DIVERSO DAI RATITI, DESTINATO ALLA MACELLAZIONE (MODELLO “SP”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario/ufficiale per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

☐ Macellazione

 

 

 


I.21

☐ Per il transito

I.22

☐ Per il mercato interno

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

I.23

 


I.24

Numero totale di colli

I.25

Quantità totale

I.26

Peso netto/peso lordo totale (kg)


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

 

 

 

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato SP

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

(3)[II.1.

Attestato di sanità pubblica (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue in merito al pollame, diverso dai ratiti, destinato alla macellazione (1) della partita di cui alla parte I:

II.1.1.

non ha ricevuto la somministrazione di:

(a)

stilbeni o tireostatici;

(b)

estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.1.2.

rispetta le garanzie previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “pollame”.]

(3) (12)[II.1.3.

il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo di origine e detto gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo

Età dei volatili

Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]

Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo (13)

Positivo

Negativo

 

 

 

 

 

Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella

(3)

[al pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti non sono stati somministrati antimicrobici;]]]

(3) (13) oppure

[al pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti sono stati somministrati i seguenti antimicrobici: ____________________________________________________________________.]]]

(3) (15)[II.1.4.

Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, il pollame è stato sottoposto, con esito negativo per le salmonelle, a un test microbiologico per campionatura nell'azienda di origine secondo le procedure di cui alla decisione 95/410/CE a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003.]]

(3) (16)[II.1.a.

Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]

II.2.

Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame destinato alla macellazione (1) diverso dai ratiti della partita di cui alla parte I:

II.2.1.

proviene dalla zona contrassegnata dal codice __-__ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:

a)

è autorizzata ed elencata nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti;

b)

applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 37, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

c)

è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(3)

[d)

è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3) (4) oppure

[d)

non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e gli animali provengono da stabilimenti situati in un'area all'interno di tale zona che non è soggetta a restrizioni ufficiali a seguito di un focolaio di tale malattia;]

II.2.2.

proviene dalla zona di cui al punto II.2.1, in cui:

(3)

[a)

non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(3) (5) oppure

[a)

è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3)

[b)

è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3) (6) oppure

[b)

non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e gli animali:

(i)

non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

(ii)

provengono da uno o più gruppi che sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus (7) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;

(iii)

sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane di cui al punto ii);

(iv)

negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii);]

II.2.3.

è rimasto nella zona di cui al punto II.2.1 per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico per la spedizione nell'Unione o dalla data della schiusa delle uova se ha un'età inferiore a sei settimane e, qualora sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.2.1, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro;

II.2.4

proviene dallo stabilimento di cui alla casella I.11:

(a)

che è registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ed è sotto il controllo della stessa e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(b)

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

(c)

che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

(d)

attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

(e)

in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.2.5.

proviene da un gruppo che:

(a)

non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;

(3)

[b)

non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) oppure

[b)

è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(8)

Identificazione del gruppo

Età dei volatili

Data della vaccinazione

Nome e tipo del ceppo virale usato

Numero di lotto del vaccino

Nome del vaccino

Fabbricante del vaccino

 

 

 

 

 

 

 

]

c)

è stato sottoposto a ispezione clinica (9) nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.6.

è rimasto nello stabilimento di cui alla casella I.11 dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.2.7.

non è stato a contatto con animali di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.2.8.

non è destinato ad essere abbattuto nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.9.

è stato sottoposto a ispezione clinica (9) il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.10.

è caricato per la spedizione nell'Unione in contenitori:

a)

costruiti in modo che:

i)

i volatili non possano uscire o cadere;

ii)

possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti;

iii)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni dei volatili;

b)

che contengono unicamente pollame delle stesse specie e categorie proveniente dal medesimo stabilimento;

c)

che sono

(3)

[contenitori nuovi monouso, progettati a tal fine, destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo;]

(3) oppure

[puliti e disinfettati e asciugati o lasciati asciugare prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

d)

che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

e)

che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti il pollame destinato alla macellazione;

II.2.11.

è caricato per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) (10) su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.2.10, lettera a), e pulito e disinfettato, prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

(3) (11)[II.2.12.

è destinato a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e

(3)

[non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle ed è risultato (7) negativo alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati nel periodo almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza.]]

(3) oppure

[è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle, ma non con un vaccino vivo, negli ultimi 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione ed è risultato negativo a una prova di isolamento del virus (7) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle, effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali o su campioni di feci prelevati da almeno 60 volatili negli ultimi 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione.]]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8

:

indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione.

Casella I.27

:

“Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0105 o 0106 39 .

Parte II

(1)

“Pollame destinato alla macellazione”: il pollame che deve essere trasportato direttamente a un macello, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(4)

Solo per le zone contrassegnate dall'indicazione “N” nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5)

Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione “A” nella colonna 5 di tale tabella.

(6)

Questa garanzia è richiesta solo per il pollame proveniente da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione “B” nella colonna 5 di tale tabella.

(7)

Le prove devono essere state effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(8)

Da compilare se i volatili sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.

(9)

L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.

(10)

La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione del pollame in questione da tale zona.

(11)

Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689.

(12)

Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie Gallus gallus e ai tacchini.

(13)

Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo, indicare come positivo: Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium.

(14)

Compilare se pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.

(15)

Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.

(16)

Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 30

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI RATITI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO “SR”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario/ufficiale per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

 

 

 

 

 

☐ Macellazione

 

 

 


I.21

☐ Per il transito

I.22

☐ Per il mercato interno

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

I.23

 


I.24

Numero totale di colli

I.25

Quantità totale

I.26

Peso netto/peso lordo totale (kg)


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

 

 

 

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato SR

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

(3)[II.1.

Attestato di sanità pubblica (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i ratiti destinati alla macellazione (1) della partita di cui alla parte I:

II.1.1.

non hanno ricevuto la somministrazione di:

(a)

stilbeni o tireostatici;

(b)

estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.1.2.

rispettano le garanzie previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “selvaggina d'allevamento”.]

(3) (13)[II.1.a.

Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]

II.2.

Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i ratiti destinati alla macellazione (1) della partita di cui alla parte I:

II.2.1.

provengono dalla zona contrassegnata dal codice __-__ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:

a)

è autorizzata ed elencata nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di ratiti destinati alla macellazione;

b)

applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 37, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

c)

è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

II.2.2.

provengono dalla zona di cui al punto II.2.1 che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale

(3)

[è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3) (4) oppure

non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e gli animali provengono da stabilimenti situati in un'area all'interno di tale zona che non è soggetta a restrizioni ufficiali a seguito di un focolaio di tale malattia;]

(3) (5) oppure

[non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili:

a)

sono stati posti sotto sorveglianza ufficiale almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

b)

sono stati tenuti in completo isolamento durante il periodo di cui alla lettera a), lontano dal contatto diretto o indiretto con altri volatili, in strutture riconosciute dall'autorità competente del paese o territorio di origine a tal fine;

c)

sono stati sottoposti a una prova (6) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle:

i)

effettuata su tamponi cloacali o su campioni di feci prelevati da ciascun volatile entro 7-10 giorni dalla data in cui i volatili sono stati posti sotto la sorveglianza ufficiale di cui alla lettera a);

ii)

che non ha riscontrato isolati dei paramyxovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;

iii)

con risultati favorevoli disponibili per tutti i volatili della partita prima della data in cui questi hanno lasciato le strutture di cui alla lettera b) per essere spediti nell'Unione;

d)

provengono da gruppi nei quali la sorveglianza dell'infezione da virus della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi almeno nei sei mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

II.2.3.

provengono dalla zona di cui al punto II.2.1, in cui:

(3)

[a)

non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(3) (7) oppure

[a)

è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3)

[b)

è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3) (8) oppure

[b)

non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili:

(i)

non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

(ii)

provengono da uno o più gruppi che sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus (6) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;

(iii)

sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane di cui al punto ii);

(iv)

negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii);]

II.2.4.

sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane immediatamente precedenti la data di carico per la spedizione nell'Unione o dalla data della schiusa delle uova se hanno un'età inferiore a sei settimane e, qualora siano stati introdotti nella zona di cui al punto II.2.1, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di ratiti destinati alla macellazione di cui al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro;

II.2.5.

provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11:

(a)

che è registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ed è sotto il controllo della stessa e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(b)

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

(c)

che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

(d)

attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

(e)

in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.2.6.

provengono da un gruppo che:

(a)

non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;

(3)

[b)

non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) oppure

[b)

è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(9)

Identificazione del gruppo

Età dei volatili

Data della vaccinazione

Nome e tipo del ceppo virale usato

Numero di lotto del vaccino

Nome del vaccino

Fabbricante del vaccino

 

 

 

 

 

 

 

]

c)

è stato sottoposto a ispezione clinica (10) nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.7.

sono rimasti nello stabilimento di cui alla casella I.11 dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.2.8.

non sono stati a contatto con altri volatili di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa delle uova o per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.2.9.

non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.10.

sono stati sottoposti a ispezione clinica (10) il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.11.

sono caricati per la spedizione nell'Unione in contenitori:

a)

costruiti in modo che:

i)

i volatili non possano uscire o cadere;

ii)

possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti;

iii)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni dei volatili;

b)

che contengono unicamente pollame delle stesse specie e categorie proveniente dal medesimo stabilimento;

c)

che sono

(3)

[contenitori nuovi monouso, progettati a tal fine, destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo;]

(3) oppure

[puliti e disinfettati e asciugati o lasciati asciugare prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

d)

che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

e)

che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti il pollame destinato alla macellazione;

II.2.12.

sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) (11) su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.2.11, lettera a), e pulito e disinfettato, prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

(3) (12)[II.2.13.

sono destinati a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e

(3)

[non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle e sono risultati (6) negativi alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza.]]

(3) oppure

[sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle, ma non con un vaccino vivo, negli ultimi 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e sono risultati negativi a una prova di isolamento del virus (6) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle, effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali o su campioni di feci prelevati da almeno 60 volatili negli ultimi 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione.]]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di ratiti destinati alla macellazione, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8

:

indicare il codice del paese terzo o territorio o della loro zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.27

:

“Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 0106 39 .

Parte II

(1)

“Ratiti destinati alla macellazione”: i ratiti che devono essere trasportati direttamente a un macello, come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(2)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(3)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(4)

Solo per le zone contrassegnate dall'indicazione “N” nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5)

Questa garanzia è richiesta solo per le partite provenienti da zone non considerate indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione “C” nella colonna 5 di tale tabella.

(6)

Le prove devono essere state effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(7)

Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione “A” nella colonna 5 di tale tabella.

(8)

Questa garanzia è richiesta solo per i ratiti provenienti da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione “B” nella colonna 5 di tale tabella.

(9)

Da compilare se i volatili sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.

(10)

L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.

(11)

La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione dei ratiti in questione da tale zona.

(12)

Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione.

(13)

Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 31

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MENO DI 20 CAPI DI POLLAME DIVERSI DAI RATITI (MODELLO “POU-LT20”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario/ufficiale per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

☐ Ulteriore detenzione

 

 

 

 

☐ Macellazione

 

 

 


I.21

☐ Per il transito

I.22

☐ Per il mercato interno

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

I.23

 


I.24

Numero totale di colli

I.25

Quantità totale

I.26

Peso netto/peso lordo totale (kg)


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

 

 

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato POU-LT20

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

(2)[II.1.

Attestato di sanità pubblica (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue in merito [al pollame riproduttore (1) diverso dai ratiti] (2) [al pollame da reddito (3) diverso dai ratiti] (2) [al pollame destinato alla macellazione (4) diverso dai ratiti] (2) [ai pulcini di un giorno (5) diversi dai ratiti] (2) della partita di cui alla parte I:

II.1.1.

non ha/hanno ricevuto la somministrazione di:

a)

stilbeni o tireostatici;

b)

estrogeni, androgeni, gestageni o β-agonisti a scopi diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (come definiti nella direttiva 96/22/CE del Consiglio);

II.1.2.

rispetta/rispettano le garanzie previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “pollame”.]

(2) (17)[II.1.3.

il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo di origine e detto gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo

Età dei volatili

Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]

Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo (18)

Positivo

Negativo

 

 

 

 

 

Per ragioni diverse dal programma di controllo della salmonella, nelle ultime tre settimane precedenti la data di carico per la spedizione nell'Unione

(2)

[al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti non sono stati somministrati antimicrobici.]]]

(2) (19) oppure

[al pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti sono stati somministrati i seguenti antimicrobici: _______________________________________________________________.]]]

(2) (17)[II.1.4.

se si tratta di pollame riproduttore, nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.1.3 non è stata individuata né la Salmonella Enteritidis né la Salmonella Typhimurium.]]

(2) (20)[II.1.5.

se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia

(2)

[il pollame riproduttore è risultato negativo alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.]]]

(2) oppure

[le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo) sono risultate negative conformemente alle disposizioni della decisione 2004/235/CE della Commissione.]]]

(2) (21)[II.1.a.

Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli animali)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che agli animali di cui alla parte I non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]

II.2.

Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che [il pollame riproduttore (1) diverso dai ratiti] (2) [il pollame da reddito (3) diverso dai ratiti] (2) [il pollame destinato alla macellazione (4) diverso dai ratiti] (2) [i pulcini di un giorno (5) diversi dai ratiti] (2) della partita di cui alla parte I:

II.2.1.

forma/formano un'unica partita di meno di 20 capi di pollame;

II.2.2.

proviene/provengono dalla zona contrassegnata dal codice __-__ (6) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:

a)

è autorizzata ed elencata nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti;

b)

applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 37, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

c)

è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(2)

[d)

è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(2) (7) oppure

[d)

non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e gli animali provengono da stabilimenti situati in un'area all'interno di tale zona che non è soggetta a restrizioni ufficiali a seguito di un focolaio di tale malattia;]

II.2.3.

proviene/provengono dalla zona di cui al punto II.2.2, in cui:

(2)

[non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(2) (8) oppure

[è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(2)

[II.2.4.

[il pollame riproduttore diverso dai ratiti] (2) [il pollame da reddito diverso dai ratiti] (2) [il pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti] (2):

II.2.4.1.

proviene dalla zona di cui al punto II.2.2, in cui:

(2)

[è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;]

(2) (9) oppure

[non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili:

a)

non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

b)

provengono da uno o più gruppi che sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus (12) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;

(c)

sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane di cui alla lettera b);

d)

negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b);]

II.2.4.2.

è rimasto:

a)

nella zona di cui al punto II.2.2 per un periodo continuativo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione o dalla data della schiusa delle uova se ha un'età inferiore a tre mesi e, qualora sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.2.2, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti di cui al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro;

b)

nello stabilimento di cui alla casella I.11 per un periodo continuativo almeno pari alle tre settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione o dalla data della schiusa delle uova se ha un'età inferiore a tre settimane;

c)

senza venire a contatto con volatili di stato sanitario inferiore per un periodo continuativo almeno pari alle tre settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione o dalla data della schiusa delle uova se ha un'età inferiore a tre settimane;

II.2.4.3.

proviene dallo stabilimento di cui alla casella I.11:

(a)

che è registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ed è sotto il controllo della stessa e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(b)

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

(c)

che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

(d)

attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

(e)

in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.2.4.4.

proviene da un gruppo che:

a)

non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;

(2)

[b)

non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(2) oppure

[b)

è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(10)

Identificazione del gruppo

Età dei volatili

Data della vaccinazione

Nome e tipo del ceppo virale usato

Numero di lotto del vaccino

Nome del vaccino

Fabbricante del vaccino

 

 

 

 

 

 

 

c)

è stato sottoposto a ispezione clinica (11) nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.4.5.

i volatili:

(a)

non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;

(b)

non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

(c)

sono stati sottoposti a ispezione clinica (11) il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

d)

sono risultati negativi a prove sierologiche e/o batteriologiche (12) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e non sono risultati infetti né hanno mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione dai seguenti agenti

(2)

[Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (in caso di Gallus gallus);]

(2) oppure

[Salmonella arizonae [sierogruppo O:18(k)], Salmonella Pullorum e Salmonella Gallinarum, nonché Mycoplasma meleagridis e Mycoplasma gallisepticum (in caso di Meleagris gallopavo);]

(2) oppure

[Salmonella Pullorum e Salmonella Gallinarum (in caso di Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix e Anas spp.);]

II.2.4.6.

è caricato per la spedizione nell'Unione in contenitori:

a)

costruiti in modo che:

i)

i volatili non possano uscire o cadere;

ii)

possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti;

iii)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni dei volatili;

b)

che contengono unicamente volatili delle stesse specie e categorie provenienti dal medesimo stabilimento;

c)

che sono

(2)

[contenitori nuovi monouso, progettati a tal fine, destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo;]

(2) oppure

[puliti e disinfettati e asciugati o lasciati asciugare prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

d)

che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

e)

che recano le informazioni di cui all'allegato XVI del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per [il pollame riproduttore e il pollame da reddito] (2) [il pollame destinato alla macellazione] (2);

II.2.4.7.

è caricato per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) (13) su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.2.4.6, lettera a), previamente pulito e disinfettato con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

(2) (14)[II.2.4.8.

è destinato a uno Stato membro o a una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione:

(2) (15)

[e:

a)

non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;

b)

è stato tenuto in isolamento, almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, nello stabilimento di origine o nello stabilimento di quarantena sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, in cui:

i)

nessun volatile è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

ii)

non è entrato nessun altro volatile durante tale periodo;

iii)

non è stata effettuata alcuna vaccinazione;

c)

è risultato (12) negativo alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza.]]]

(2) (16) oppure

e

(2)

[non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle ed è risultato (12) negativo alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle, effettuate su campioni di sangue prelevati almeno nei 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza;]]]

(2) oppure

[è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle, ma non con un vaccino vivo, negli ultimi 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione ed è risultato negativo a una prova di isolamento del virus (12) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle, effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali o su campioni di feci prelevati da almeno 60 volatili negli ultimi 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione.]]]

(2) oppure

[II.2.4.

i pulcini di un giorno diversi dai ratiti:

II.2.4.1.

provengono dalla zona di cui al punto II.2.2, in cui

(2)

[è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(2) (9) oppure

[non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e i volatili:

a)

non sono stati vaccinati con tali vaccini;

b)

provengono da gruppi che:

i)

non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

ii)

sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus (12) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;

iii)

sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

iv)

negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii);

c)

sono nati da uova da cova che non sono state a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto all'incubatoio stesso, con pollame o uova da cova che non soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera b);]

II.2.4.2.

sono rimasti:

a)

nella zona di cui al punto II.2.2 dalla data della schiusa delle uova;

b)

nello stabilimento di cui alla casella I.11 dalla data della schiusa delle uova;

c)

senza venire a contatto con volatili di stato sanitario inferiore dalla data della schiusa delle uova;

II.2.4.3.

provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11:

(a)

che è registrato dall'autorità competente del paese o territorio di origine ed è sotto il controllo della stessa e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(b)

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

(c)

che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

(d)

attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

(e)

in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.2.4.4.

provengono da un gruppo che:

a)

è rimasto nella zona di cui al punto II.2.2 per un periodo continuativo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e, qualora il gruppo sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.2.2, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di pollame riproduttore diverso dai ratiti e di pollame da reddito diverso dai ratiti di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro;

(b)

è rimasto per un periodo continuativo almeno pari alle tre settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione in uno stabilimento:

i)

che è registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

ii)

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

iii)

che, alla data di spedizione della partita nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

iv)

in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno;

v)

attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

(2)

[c)

non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(2) (8) oppure

[c)

è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(2)

[d)

non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(2) oppure

[d)

è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(10)

Identificazione del gruppo

Età dei volatili

Data della vaccinazione

Nome e tipo del ceppo virale usato

Numero di lotto del vaccino

Nome del vaccino

Fabbricante del vaccino

 

 

 

 

 

 

 

e)

è stato sottoposto a prove sierologiche e/o batteriologiche (12) negli ultimi 90 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con un livello tale da rilevare una prevalenza dell'infezione del 5 % con il 95 % di confidenza e non è risultato infetto né ha mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione dai seguenti agenti

(2)

[Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (in caso di Gallus gallus);]

(2) oppure

[Salmonella arizonae [sierogruppo O:18(k)], Salmonella Pullorum e Salmonella Gallinarum, nonché Mycoplasma meleagridis e Mycoplasma gallisepticum (in caso di Meleagris gallopavo);]

(2) oppure

[Salmonella Pullorum e Salmonella Gallinarum (in caso di Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix e Anas spp.);]

f)

non è stato a contatto con altri volatili di stato sanitario inferiore per un periodo continuativo almeno pari alle tre settimane immediatamente precedenti la data di raccolta delle uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno;

g)

è stato sottoposto a ispezione clinica (11) nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;]

II.2.4.5.

non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;

II.2.4.6.

non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.4.7.

sono stati sottoposti a ispezione clinica (11) il ___/___/____ (gg/mm/aaaa), nelle ultime 24 ore precedenti il momento del carico della partita per la spedizione nell'Unione, senza presentare segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti;

II.2.4.8.

sono nati da uova da cova che, prima della data di incubazione, sono state disinfettate secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

II.2.4.9.

sono caricati per la spedizione nell'Unione in contenitori:

a)

costruiti in modo che:

i)

i volatili non possano uscire o cadere;

ii)

possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti;

iii)

sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni dei volatili;

b)

che contengono unicamente pollame delle stesse specie e categorie proveniente dal medesimo stabilimento;

c)

che sono contenitori nuovi monouso, progettati a tal fine, destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo;

d)

che sono stati chiusi secondo le istruzioni dell'autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

e)

che recano le informazioni di cui all'allegato XVI, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per i pulcini di un giorno;

II.2.4.10.

sono caricati per la spedizione nell'Unione il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) (13) su un mezzo di trasporto costruito conformemente al punto II.2.4.9, lettera a), e pulito e disinfettato, prima del carico della partita per la spedizione nell'Unione, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine;

(2) (14)[II.2.4.11.

sono destinati a uno Stato membro cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e:

a)

non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;

b)

sono nati da uova da cova provenienti da gruppi che

(2)

[non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]

(2) oppure

[sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]

(2) oppure

[sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova da cova;]

c)

provengono da un incubatoio in cui i metodi di lavoro adottati garantiscono che le uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno siano state incubate in momenti e locali completamente separati rispetto alle uova che non soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera b).]

Note

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8

:

indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Casella I.27

:

“Descrizione della partita”:

“Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0105 o 0106 39 .

Parte II

(1)

“Pollame riproduttore”: il pollame di 72 ore o più, destinato alla produzione di uova da cova, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(2)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(3)

“Pollame da reddito”: il pollame di 72 ore o più, allevato per la produzione di carne, uova per il consumo o altri prodotti o per il ripopolamento di selvaggina da penna, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

“Pollame destinato alla macellazione”: il pollame che deve essere trasportato direttamente a un macello, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(5)

“Pulcini di un giorno”: il pollame di meno di 72 ore, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(6)

Il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(7)

Solo per le zone contrassegnate dall'indicazione “N” nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(8)

Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione “A” nella colonna 5 di tale tabella.

(9)

Questa garanzia è richiesta solo per il pollame proveniente da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nella tabella di cui allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione “B” nella colonna 5 di tale tabella.

(10)

Da compilare se i volatili sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle.

(11)

L'ispezione clinica deve essere stata effettuata da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine.

(12)

Le prove devono essere state effettuate su campioni prelevati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo della stessa, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(13)

La data di carico non deve essere anteriore alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.2 per l'ingresso nell'Unione, né essere compresa in un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure di restrizione contro l'ingresso nell'Unione del pollame in questione da tale zona.

(14)

Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a uno Stato membro o una zona dello stesso cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente all'articolo 66 del regolamento delegato (UE) 2020/689.

(15)

Applicabile al pollame riproduttore e al pollame da reddito.

(16)

Applicabile al pollame destinato alla macellazione.

(17)

Questa garanzia si applica soltanto al pollame appartenente alla specie Gallus gallus e ai tacchini.

(18)

Se uno qualsiasi dei risultati è stato positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del gruppo, indicare come positivo:

(a)

gruppi di pollame riproduttore: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow e Salmonella Infantis;

(b)

gruppi di pollame da reddito: Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium.

(19)

Compilare se pertinente: indicare il nome e la sostanza attiva degli antimicrobici utilizzati.

(20)

Cancellare se la partita non è destinata alla Finlandia o alla Svezia.

(21)

Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 32

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MENO DI 20 UOVA DA COVA DI POLLAME DIVERSO DAI RATITI (MODELLO “HE-LT20”)

Parte I:   descrizione della partita

PAESE

Certificato sanitario/ufficiale per l'UE


I.1

Speditore/esportatore

 

I.2

Riferimento del certificato

I.2a

Riferimento IMSOC

 

Nome

 

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario/importatore

 

I.6

Operatore responsabile della partita

 

 

Nome

 

 

Nome

 

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

☐ Aeromobile

☐ Nave

I.17

Documenti di accompagnamento

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Tipo

Codice

 

Identificazione

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

 

 

 

 

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 

I.20

Certificato come o per

 

 

☐ Materiale germinale

 

 


I.21

☐ Per il transito

I.22

☐ Per il mercato interno

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

I.23

 


I.24

Numero totale di colli

I.25

Quantità totale

I.26

Peso netto/peso lordo totale (kg)


I.27

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/Razza/Categoria

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Quantità

 

 

 

 

 

 

Parte II:   certificazione

PAESE

Modello di certificato HE-LT20

 

II.

Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

(3)[II.1.

Attestato di sanità pubblica (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle uova da cova)

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue in merito alle uova da cova (1) di pollame diverso dai ratiti della partita di cui alla parte I:

(3) (13)[II.1.1.

il programma di controllo della salmonella di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2160/2003 e le prescrizioni specifiche per l'impiego di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione sono stati applicati al gruppo (parent) di origine e detto gruppo è stato sottoposto a prova riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica:

Identificazione del gruppo

Età dei volatili

Data dell'ultimo prelievo di campioni dal gruppo per il quale sia noto il risultato delle prove: [gg/mm/aaaa]

Risultato di tutte le prove effettuate nel gruppo (14)

Positivo

Negativo

 

 

 

 

 

]]

(3) (13)[II.1.2.

Nel quadro del programma di controllo di cui al punto II.1.1 non è stata individuata né la Salmonella Enteritidis né la Salmonella Typhimurium.]]

(3) (15)[II.1.3.

Se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, le uova da cova provengono da gruppi che sono risultati negativi alla salmonella conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.]]

II.2.

Attestato di sanità animale

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova (1) di pollame diverso dai ratiti di cui alla parte I:

II.2.1.

formano un'unica partita di meno di 20 uova da cova;

II.2.2.

provengono dalla zona contrassegnata dal codice __-__ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale:

a)

è autorizzata ed elencata nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti;

b)

applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 105, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

c)

è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(3)

[d)

è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3) (4) oppure

[d)

non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e gli animali provengono da stabilimenti situati in un'area all'interno di tale zona che non è soggetta a restrizioni ufficiali a seguito di un focolaio di tale malattia;]

II.2.3.

provengono dalla zona di cui al punto II.2.2, in cui:

(3)

[a)

non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(3) (5) oppure

[a)

è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3)

[b)

è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3) (6) oppure

[b)

non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le uova da cova:

(i)

provengono da gruppi che:

1)

non sono stati vaccinati con tali vaccini almeno nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

2)

sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus (7) per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle effettuata su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo non prima delle due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, e tale prova non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;

3)

sono stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine nelle ultime due settimane precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

4)

negli ultimi 60 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione non sono stati a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti 1) e 2);]

(ii)

non sono state a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto all'incubatoio stesso, con pollame o uova da cova che non soddisfano le prescrizioni di cui al punto i);]

II.2.4.

provengono dallo stabilimento di cui alla casella I.11:

(a)

che è registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(b)

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

(c)

che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

(d)

attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;

II.2.5.

provengono da un gruppo che:

(a)

è rimasto nella zona di cui al punto II.2.2 per un periodo continuativo almeno pari ai tre mesi immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione e, qualora il gruppo sia stato introdotto nella zona di cui al punto II.2.2, l'introduzione è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle per l'ingresso nell'Unione di pollame riproduttore diverso dai ratiti e di pollame da reddito diverso dai ratiti di cui al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2020/692, e in provenienza da un paese terzo o territorio o da una loro zona elencati nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o da uno Stato membro;

(b)

è stato detenuto per un periodo continuativo almeno pari alle tre settimane immediatamente precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione in uno stabilimento:

i)

in cui non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità almeno nei 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova;

(3) (8)[ii)

che è registrato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine ed è sotto il controllo della stessa e dispone di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

iii)

che è oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento;

iv)

che, alla data di carico della partita per la spedizione nell'Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;

v)

attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3)

[c)

non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]

(3) (5) oppure

[c)

è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]

(3)

[d)

non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione;]

(3) oppure

[d)

è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell'Unione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;

(9)

Identificazione del gruppo

Età dei volatili

Data della vaccinazione

Nome e tipo del ceppo virale usato

Numero di lotto del vaccino

Nome del vaccino

Fabbricante del vaccino