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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/406 |
25.2.2025 |
DECISIONE (PESC) 2025/406 DEL CONSIGLIO
del 24 febbraio 2025
che modifica la decisione 2013/255/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC (1). |
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(2) |
A seguito della caduta del regime di al-Assad in Siria, nelle conclusioni del 19 dicembre 2024 il Consiglio europeo ha evidenziato l’occasione storica di riunire e ricostruire il paese e sottolineato l’importanza di un processo politico inclusivo e a guida siriana che risponda alle legittime aspirazioni del popolo siriano, in linea con i principi fondamentali della risoluzione 2254 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
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(3) |
Alla luce della caduta del regime di al-Assad, responsabile della repressione violenta della popolazione civile siriana, e a seguito dell’invito del Consiglio europeo alla Commissione e all’altro rappresentante a presentare opzioni per misure volte a sostenere la Siria, il Consiglio ha riesaminato le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC. |
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(4) |
Sulla base di tale riesame e al fine di incoraggiare una transizione inclusiva in Siria e sostenere l’erogazione di assistenza umanitaria, la ripresa economica, la ricostruzione e la stabilizzazione, nonché favorire il rimpatrio dei cittadini siriani con i relativi averi, il Consiglio ritiene opportuno sospendere varie misure restrittive. |
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(5) |
Per garantire l’efficacia delle sospensioni delle misure restrittive, il Consiglio ritiene che sei entità debbano essere soppresse dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. I beni di una di queste entità dovrebbero rimanere congelati. |
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(6) |
A tale riguardo, il Consiglio ritiene inoltre opportuno introdurre determinate esenzioni dal divieto di stabilire relazioni bancarie tra banche siriane e istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri. |
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(7) |
Inoltre, il Consiglio dovrebbe introdurre un’esenzione dal divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Siria di beni di lusso. |
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(8) |
Al fine di intensificare gli sforzi volti all’erogazione di assistenza umanitaria, alla ripresa economica, alla ricostruzione e alla stabilizzazione, il Consiglio dovrebbe eliminare il riferimento a una data di scadenza dell’esenzione umanitaria, come indicato nella decisione (PESC) 2024/1496 del Consiglio (2), che riguarda un’esenzione dalle misure di congelamento dei beni applicabili alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati a norma della decisione 2013/255/PESC e dalle restrizioni che limitano loro la disponibilità di fondi e risorse economiche, a vantaggio di determinate categorie di soggetti. |
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(9) |
Per stabilire se sia opportuno mantenere la sospensione delle misure restrittive in questione e le relative esenzioni il Consiglio seguirà da vicino l’evolversi della situazione in Siria, in particolare riguardo alle preoccupazioni espresse nelle conclusioni del Consiglio europeo del 19 dicembre 2024. |
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(10) |
In tale contesto, il Consiglio rileva che la delimitazione delle zone marittime è questione da affrontare mediante il dialogo e la negoziazione in buona fede, nel totale rispetto del diritto internazionale e in applicazione del principio di relazioni di buon vicinato. Ai fini del costante riesame delle misure restrittive sarà presa nella debita considerazione qualsiasi violazione dei diritti sovrani degli Stati limitrofi compiuta all’interno della rispettiva zona marittima, in conformità del diritto del mare. |
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(11) |
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare determinate misure della presente decisione. |
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(12) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/255/PESC è così modificata:
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1) |
l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Siria di beni di lusso da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio. L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle attività ivi menzionate purché tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni di lusso avvenga per l’uso personale da parte di persone fisiche che si spostano dall’Unione europea o dei familiari diretti che le accompagnano, limitatamente a effetti personali, masserizie o veicoli di loro proprietà non destinati alla vendita in Siria.» |
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2) |
all’articolo 22 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3. I divieti imposti dai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle attività ivi previste, purché queste, comprese le attività accessorie, siano svolte allo scopo di assistere la popolazione siriana tramite l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o per sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali, l’erogazione dei servizi di base o altri scopi civili. 4. I divieti imposti dai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle attività ivi previste, purché queste, comprese le attività accessorie, siano svolte allo scopo di assistere la popolazione siriana tramite la ricostruzione, la stabilizzazione, il ripristino dell’attività economica, la costruzione istituzionale, l’erogazione dei servizi di base o altri scopi civili. 5. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle attività ivi menzionate purché siano svolte in relazione ad attività di cui all’articolo 5, 7 bis, 8, 11, 14, 17 o 25.» |
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3) |
all’articolo 28 è aggiunto il paragrafo seguente: «16. Rimangono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo appartenenti, posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle entità elencate nell’allegato III che sono congelati dal 27 febbraio 2012.» |
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4) |
all’articolo 28 bis, paragrafo 1, i termini «fino al 1o giugno 2025» sono soppressi; |
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5) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 28 ter Le misure di cui ai seguenti articoli sono sospese: articoli 5, 6, 7 bis, 8, 10, 11, 14, 16, 17 e 25.» |
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6) |
l’articolo 29 è sostituito dal seguente: «Articolo 29 Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti a fini di risarcimento o indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione, sanzione o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure contemplate dalla presente decisione, nei confronti delle persone designate o entità elencate negli allegati I, II e III, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Siria, compresi il governo della Siria, i suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tali persone o entità.» |
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7) |
all’articolo 30, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica gli elenchi riportati negli allegati I, II e III.» |
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8) |
l’articolo 31 è sostituito dal seguente: «Articolo 31 1. Gli allegati I, II e III indicano i motivi dell’inserimento delle persone ed entità interessate negli elenchi. 2. Gli allegati I, II e III riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone o entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.» |
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9) |
l’articolo 34 è sostituito dal seguente: «Articolo 34 1. La presente decisione si applica fino al 1o giugno 2025. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti. 2. Fatto salvo l’esito del riesame di cui al paragrafo 1, la proroga delle sospensioni di cui all’articolo 28 ter, per quanto riguarda gli articoli 5, 6, 7 bis, 8, 10, 11, 14, 16, 17 e 25, è riesaminata a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o dell’alto rappresentante con il sostegno della Commissione. 3. Il Consiglio sottolinea l’importanza di prevenire la violazione dei diritti sovrani degli Stati membri all’interno delle rispettive zone marittime, in conformità del diritto del mare. Su richiesta di uno Stati membri, qualsiasi violazione di questo tipo dà immediatamente avvio a una discussione sulla possibilità di annullare l’allentamento delle misure restrittive, nel contesto del riesame costante delle misure restrittive.» |
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10) |
gli allegati sono modificati come indicato nell’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
K. KALLAS
(1) Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/255/oj).
(2) Decisione (PESC) 2024/1496 del Consiglio, del 27 maggio 2024, che modifica la decisione 2013/255/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L, 2024/1496, 28.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1496/oj).
ALLEGATO
1)
All’allegato I della decisione 2013/255/PESC, nella sezione «B. (Entità)» sono soppresse le sei voci seguenti:|
30. |
Industrial Bank; |
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31. |
Popular Credit Bank; |
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32. |
Saving Bank; |
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33. |
Agricultural Cooperative Bank; |
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38. |
Central Bank of Syria; |
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50. |
Syrian Arab Airlines. |
2)
l’allegato seguente è aggiunto come allegato III della decisione 2013/255/PESC:«ALLEGATO III
Elenco delle entità di cui all’articolo 28, paragrafo 16
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell’elenco |
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1. |
Central Bank of Syria |
Sabah Bahrat Square, Damascus, Syria Recapito postale: Altjreda al Maghrebeh Square, Damascus, Syria, P.O. Box: 2254 Tel.: + 961011 - 9985 E-mail: info@cb.gov.sy Sito web: https://www.cb.gov.sy/ |
Fornisce sostegno finanziario al regime siriano. |
27.2.2012». |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/406/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)