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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2025/23 |
7.3.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/23 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2024
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la sorveglianza dei servizi di assistenza a terra e delle organizzazioni che li forniscono
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 14, lettera d), l’articolo 62, paragrafo 15, lettere a), b) e c), e l’articolo 72, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2018/1139 stabilisce i requisiti essenziali per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra e le organizzazioni che li forniscono negli aeroporti rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento, nonché disposizioni per la sorveglianza da parte delle autorità nazionali competenti di tali organizzazioni e dei servizi di assistenza a terra forniti negli aeroporti dell’Unione rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento. |
(2) |
Al fine di garantire un livello elevato di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione e in linea con il principio di sussidiarietà, il presente regolamento dovrebbe rispecchiare lo stato dell’arte e le migliori prassi nel settore dell’assistenza a terra. Dovrebbe altresì tenere conto degli standard e delle norme raccomandate dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (International Civil Aviation Organization – ICAO) applicabili e dell’esperienza acquisita a livello mondiale in materia di operazioni di assistenza a terra, nonché del progresso scientifico e tecnico nel settore dell’assistenza a terra. Inoltre, al fine di garantire un livello adeguato di sorveglianza delle organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra, le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero essere proporzionate, adeguate al rischio in materia di sicurezza delle attività di assistenza a terra e alla prestazione di sicurezza delle organizzazioni di assistenza a terra e dovrebbero altresì prevedere la flessibilità necessaria per definirne la conformità. |
(3) |
I requisiti di cui al presente regolamento dovrebbero garantire che gli Stati membri svolgano una sorveglianza armonizzata e coerente delle organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell’Unione. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe fornire il quadro per l’elaborazione e l’attuazione da parte delle autorità competenti di un sistema di gestione che comprenda i processi, la formazione e la qualifica del personale, nonché le procedure per la sorveglianza e, in particolare, per la sorveglianza cooperativa delle organizzazioni di assistenza a terra che si rendono necessari. |
(4) |
Al fine di garantire che la sorveglianza delle organizzazioni di assistenza a terra dichiaranti sia eseguita in modo competente e corretto e che i risultati della sorveglianza siano utilizzati in maniera adeguata per migliorare la sicurezza delle organizzazioni soggette a sorveglianza, le autorità nazionali competenti dovrebbero garantire che gli ispettori che svolgono attività di sorveglianza siano adeguatamente formati e qualificati e dispongano delle competenze e dell’esperienza adeguate per valutare la prestazione di sicurezza delle organizzazioni di assistenza a terra soggette alla loro sorveglianza. |
(5) |
Al fine di consentire un uso efficiente delle risorse delle autorità competenti nello svolgimento delle attività di sorveglianza e di incoraggiare l’armonizzazione dei processi operativi e delle procedure di assistenza a terra mediante l’uso volontario di standard di settore, il presente regolamento dovrebbe consentire agli Stati membri di valutare congiuntamente la conformità degli standard del settore agli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2025/20 della Commissione (2). |
(6) |
Le attività di sorveglianza relative alla verifica del rispetto da parte delle organizzazioni di assistenza a terra di tutti i requisiti applicabili e conformi alla dichiarazione presentata dovrebbero essere applicate in maniera coerente e per tutto il periodo stabilito nel presente regolamento. Le autorità competenti dovrebbero a tal fine elaborare e attuare un programma di sorveglianza per garantire che l’ambito della sorveglianza sia coperto integralmente, come previsto. |
(7) |
Per garantire l’attuazione di una sorveglianza basata sui rischi, il programma di sorveglianza dovrebbe basarsi in parte sui dati sulla sicurezza raccolti presso le organizzazioni di assistenza a terra, cosicché le autorità competenti possano avvalersi di un quadro completo del livello di sicurezza per ciascuna organizzazione di assistenza a terra soggetta a sorveglianza. Le segnalazioni sulla sicurezza dovrebbero garantire informazioni affidabili e sufficienti per consentire un’analisi accurata della sicurezza. |
(8) |
Al fine di garantire che gli obblighi di segnalazione delle organizzazioni di assistenza a terra contribuiscano a migliorare la sicurezza delle operazioni di assistenza a terra, il presente regolamento dovrebbe istituire un quadro che consenta alle autorità competenti di fornire un riscontro diretto e coerente in merito agli eventi di assistenza a terra segnalati direttamente alle organizzazioni di assistenza a terra; ciò dovrebbe essere reso possibile, tra l’altro, attraverso il processo di sorveglianza. |
(9) |
Le misure di regolamentazione dovrebbero dare la priorità alla cooperazione tra le autorità nazionali competenti nel contesto della sorveglianza delle organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra in aeroporti situati in più di uno Stato membro, al fine di migliorare l’utilizzo delle risorse ed evitare la duplicazione del lavoro e della sorveglianza. Le autorità nazionali competenti coinvolte nella sorveglianza di organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra in aeroporti situati in più di uno Stato membro dovrebbero condividere le informazioni necessarie ai fini di una sorveglianza efficiente e armonizzata. Un buon coordinamento dell’intero processo e la condivisione dei compiti di sorveglianza tra gli Stati membri interessati sono essenziali al fine di garantire una sorveglianza cooperativa efficace. In tal senso, le autorità nazionali competenti coinvolte nel processo di sorveglianza cooperativa dovrebbero fare affidamento su norme chiare che definiscano i loro compiti e disporre degli strumenti adeguati per condividere tra loro i risultati delle attività di sorveglianza svolte negli aeroporti soggetti alla loro sorveglianza e presso il luogo principale delle attività delle organizzazioni di assistenza a terra, a partire dal quale tali organizzazioni esercitano il controllo e applicano il sistema di gestione in tutti i loro siti di attività. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 01/2024 (3), emesso dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia») in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
(11) |
È necessario concedere alle autorità competenti tempo sufficiente per attuare il nuovo quadro normativo in seguito all’entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza l’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata al 27 marzo 2028. |
(12) |
I requisiti stabiliti nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’applicazione delle norme comuni di sicurezza nel settore dell’aviazione civile, istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate sull’attribuzione delle competenze delle autorità nazionali competenti per la sorveglianza dei servizi di assistenza a terra e delle organizzazioni che forniscono tali servizi, così come norme concernenti lo scambio di informazioni, la qualifica del personale e i sistemi amministrativi e di gestione di tali autorità competenti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1) |
«sorveglianza cooperativa»: un processo di sorveglianza coordinato che coinvolge più di un’autorità competente per sorvegliare un’organizzazione fornitrice di servizi di assistenza a terra in aeroporti soggetti alla giurisdizione di più di un’autorità competente o situati in più di uno Stato membro; le autorità competenti stabiliscono i loro compiti individuali, condividono i dati e le informazioni pertinenti per la sorveglianza, promuovono la cooperazione per garantire una sorveglianza uniforme e un uso efficiente delle risorse anche evitando duplicazioni di compiti, audit e ispezioni; |
(2) |
«audit»: procedura sistematica, indipendente e documentata per l’ottenimento di prove oggettive e la valutazione obiettiva delle stesse al fine di determinare in che misura i requisiti siano rispettati; gli audit possono comprendere delle ispezioni; |
(3) |
«ispezione»: nel contesto della sorveglianza e del monitoraggio della conformità, una valutazione della conformità indipendente e documentata, mediante osservazione e giudizio, accompagnata, se del caso, da misurazioni, prove o calibrature, al fine di verificare la conformità ai requisiti applicabili; un’ispezione può far parte di un audit, ma può anche essere condotta al di fuori del normale piano di audit, in particolare per verificare la chiusura di un determinato rilievo; |
Articolo 3
Obblighi principali degli Stati membri
1. Ciascuno Stato membro designa al suo interno una o più autorità competenti dotate dei poteri e delle competenze necessari per lo svolgimento dei compiti di sorveglianza e di applicazione delle norme concernenti le organizzazioni di assistenza a terra che operano negli aeroporti rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139.
2. Le autorità nazionali competenti sono soggette agli obblighi seguenti, descritti in dettaglio nell’allegato del presente regolamento:
a) |
ricevere le dichiarazioni delle organizzazioni che svolgono servizi di assistenza a terra negli aeroporti soggetti alla loro giurisdizione; |
b) |
svolgere le attività di sorveglianza relative a dette organizzazioni di assistenza a terra; |
c) |
garantire che il personale addetto alla sorveglianza dell’assistenza a terra sia debitamente formato e qualificato e disponga di competenze adeguate, e fare in modo che dette competenze siano mantenute; |
d) |
contribuire all’attuazione di una sorveglianza cooperativa efficace; |
e) |
adottare o avviare, ove opportuno, misure atte a garantire l’applicazione delle norme. |
3. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano delle risorse e capacità necessarie per ottemperare ai loro obblighi a norma del presente regolamento.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.
Articolo 4
Sorveglianza
1. Qualora designi più di un’autorità competente, uno Stato membro stabilisce le competenze e la relativa portata geografica per ciascuna autorità competente.
Tra tali autorità è istituito un coordinamento al fine di assicurare una sorveglianza efficace di tutte le attività di assistenza a terra e delle organizzazioni che le svolgono nell’ambito dei rispettivi mandati.
2. Gli Stati membri assicurano che il personale delle autorità competenti non svolga attività di sorveglianza quando ciò potrebbe tradursi direttamente o indirettamente in un conflitto di interessi.
3. Il personale autorizzato dall’autorità competente a svolgere attività di sorveglianza è abilitato a svolgere i compiti seguenti:
a) |
esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente ai fini dello svolgimento dei compiti di sorveglianza; |
b) |
prelevare copie o estratti di detti registri, dati, procedure e altro materiale; |
c) |
chiedere chiarimenti a voce in loco, se necessario; |
d) |
accedere a locali, siti operativi o altre aree e mezzi di trasporto pertinenti; |
e) |
effettuare audit, indagini, prove, esercitazioni, valutazioni, ispezioni; e |
f) |
adottare o avviare, ove opportuno, misure atte a garantire l’applicazione delle norme. |
Se necessario, gli Stati membri autorizzano il personale a svolgere compiti aggiuntivi ai fini delle attività di sorveglianza.
4. Se un’organizzazione di assistenza a terra rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione (4) e lo Stato membro interessato ha designato un soggetto indipendente e autonomo incaricato di assolvere il ruolo e le competenze assegnati all’autorità competente per il controllo della conformità a detto regolamento, sono stabilite misure di coordinamento tra tale soggetto e l’autorità nazionale competente designata a norma del presente regolamento, al fine di garantire una sorveglianza efficace di tutti i requisiti che l’organizzazione di assistenza a terra deve soddisfare.
5. Gli Stati membri elaborano e attuano le misure atte a garantire l’applicazione delle norme di cui all’articolo 62, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2018/1139.
Articolo 5
Sostegno dell’Agenzia volto ad agevolare la sorveglianza cooperativa
L’Agenzia agevola l’attuazione efficace degli obblighi di sorveglianza cooperativa da parte degli Stati membri, al fine di consentire l’accesso sicuro alle informazioni e alla documentazione pertinenti e il loro scambio sicuro tra le autorità competenti, necessari ai fini dello svolgimento dei loro compiti relativi alla sorveglianza e all’applicazione delle norme conformemente al presente regolamento.
Articolo 6
Disposizioni transitorie
In deroga al punto ARGH.OVS.305, lettera c), le autorità competenti effettuano almeno una sorveglianza approfondita di tutte le organizzazioni dichiaranti nel loro Stato membro al più tardi entro il 27 marzo 2030.
Nell’elaborazione del proprio piano di sorveglianza l’autorità competente tiene conto dell’esperienza operativa precedente di un’organizzazione.
Articolo 7
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 27 marzo 2028.
3. I punti seguenti si applicano a decorrere dal 27 marzo 2031.
a) |
punto ARGH.GEN.125, lettera c); |
b) |
punto ARGH.GEN.136; |
c) |
punto ARGH.MGM.200, lettera e); |
d) |
punto ARGH.MGM.205, lettera e); |
e) |
punto ARGH.MGM.211; |
f) |
punto ARGH.OVS.300, lettera f). |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2025/20 della Commissione, del 19 dicembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo requisiti per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra e per le organizzazioni che li forniscono (GU L, 2025/20, 7.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/20/oj).
(3) https://www.easa.europa.eu/it/document-library/opinions/opinion-no-012024.
(4) Regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione, del 14 luglio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le imprese disciplinate dai regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e che modifica i regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione (GU L 248 del 26.9.2022, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1645/oj).
ALLEGATO
REQUISITI PER LE AUTORITÀ – ASSISTENZA A TERRA
(PARTE ARGH)
CAPO GEN
REQUISITI GENERALI
ARGH.GEN.005 Ambito di applicazione
Il presente allegato stabilisce i requisiti per le autorità competenti e le loro competenze di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4 del presente regolamento ai fini dello svolgimento delle attività di sorveglianza sulle organizzazioni di assistenza a terra e sui servizi di assistenza a terra che esse forniscono in conformità al regolamento delegato (UE) 2025/20 della Commissione.
ARGH.GEN.100 Autorità competente
a) |
L’autorità competente per la sorveglianza sulle organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra in un aeroporto rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 deve essere l’autorità designata dallo Stato membro in cui è situato l’aeroporto. |
b) |
Fatta salva la lettera a), l’autorità competente per il ricevimento della dichiarazione da un unico raggruppamento imprenditoriale di organizzazioni di assistenza a terra o un operatore di aeromobile che effettua l’auto-assistenza che ha il proprio luogo principale delle attività in uno Stato membro e fornisce servizi di assistenza a terra in più di uno Stato membro deve essere l’autorità designata dallo Stato membro nel quale è situato il luogo principale delle attività dell’organizzazione. La dichiarazione in questione deve essere considera presentata a tutte le autorità competenti interessate se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
|
c) |
Una volta presentata, la dichiarazione è valida e riconosciuta in tutti gli Stati membri senza ulteriori requisiti o valutazioni, conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
d) |
L’autorità competente per la sorveglianza sulle organizzazioni di cui alla lettera b) deve essere l’autorità designata dallo Stato membro in cui è situato l’aeroporto. La condivisione dei compiti tra le autorità competenti interessate nella sorveglianza su tali organizzazioni deve essere effettuata conformemente al punto ARGH.OVS.330. |
ARGH.GEN.115 Documentazione relativa alla sorveglianza
L’autorità competente deve fornire al proprio personale gli atti giuridici, le norme, le regole, le pubblicazioni tecniche e i relativi documenti, così come il materiale di orientamento, pertinenti affinché possa svolgere i propri compiti e ottemperare ai propri obblighi.
ARGH.GEN.120 Metodi di rispondenza
L’Agenzia deve sviluppare metodi accettabili di rispondenza che possono essere utilizzati per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.
ARGH.GEN.125 Informazioni da fornire all’Agenzia
a) |
Se viene a conoscenza di problemi significativi nell’attuazione, da parte di un’organizzazione di assistenza a terra, del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente deve informare in merito l’Agenzia senza indebito ritardo e in ogni caso entro 30 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza di tali problemi. |
b) |
Fatto salvo il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente deve fornire quanto prima all’Agenzia le informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza derivanti dalle segnalazioni di eventi registrate nella banca dati nazionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 376/2014. |
c) |
L’autorità competente deve fornire quanto prima all’Agenzia le informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza derivanti dalle segnalazioni della sicurezza delle informazioni ricevute conformemente al punto IS.D.OR.230 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1645. |
ARGH.GEN.135 Reazione immediata a un problema di sicurezza
a) |
Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente deve attuare un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere le informazioni in materia di sicurezza. |
b) |
L’Agenzia deve attuare un sistema per analizzare tutte le informazioni rilevanti per la sicurezza ricevute e deve trasmettere, senza indebito ritardo, alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, necessarie per reagire tempestivamente a un problema di sicurezza concernente le organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di assistenza a terra soggette al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. |
c) |
Non appena ricevute le informazioni di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente deve adottare le misure adeguate per affrontare il problema di sicurezza. |
d) |
L’autorità competente deve trasmettere immediatamente le misure adottate conformemente alla lettera c) all’organizzazione di assistenza a terra che è tenuta a rispettarle a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione. L’autorità competente deve inoltre notificare tali misure all’Agenzia e, nel caso in cui fosse necessaria un’azione combinata, alle altre autorità competenti interessate. |
e) |
Se pertinente, le misure notificate a un’organizzazione di assistenza a terra devono essere notificate anche al gestore aeroportuale presso il cui aeroporto detta organizzazione fornisce i servizi di assistenza a terra oggetto di tali misure. |
ARGH.GEN.136 Reazione immediata a un inconveniente o a una vulnerabilità riguardante la sicurezza delle informazioni con un impatto sulla sicurezza aerea
a) |
L’autorità competente deve attuare un sistema per la raccolta, l’analisi e la diffusione delle informazioni relative agli inconvenienti e alle vulnerabilità relativi alla sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea segnalati dalle organizzazioni. A tal fine si deve coordinare con eventuali altre pertinenti autorità competenti per la sicurezza delle informazioni o la cibersicurezza all’interno dello Stato membro interessato, per migliorare il coordinamento e la compatibilità dei sistemi di segnalazione. |
b) |
L’Agenzia deve attuare un sistema per analizzare tutte le pertinenti informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza ricevute conformemente al punto ARGH.GEN.125, lettera c), e deve trasmettere senza indebito ritardo agli Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, necessarie per reagire tempestivamente a un inconveniente o a una vulnerabilità riguardante la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea concernente prodotti, equipaggiamenti, persone od organizzazioni soggetti al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. |
c) |
Al ricevimento delle informazioni di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente deve adottare misure adeguate per affrontare il potenziale impatto dell’inconveniente o della vulnerabilità riguardante la sicurezza delle informazioni sulla sicurezza aerea. |
d) |
Le misure adottate conformemente alla lettera c) devono essere notificate immediatamente a tutte le persone o organizzazioni tenute a rispettarle a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione. L’autorità competente deve notificare inoltre tali misure all’Agenzia e, nel caso in cui fosse necessaria un’azione combinata, agli altri Stati membri interessati. |
CAPO MGM
GESTIONE
ARGH.MGM.200 Sistema di gestione
a) |
L’autorità competente deve stabilire, attuare e mantenere un sistema di gestione, che preveda tutti gli elementi seguenti:
|
b) |
Per quanto concerne il personale di cui alla lettera a), punto 2), l’autorità competente deve garantire quanto segue:
|
c) |
La funzione di monitoraggio della conformità di cui alla lettera a), punto 4), deve includere un sistema di riscontro sui rilievi dell’audit all’alta dirigenza dell’autorità competente per assicurare la necessaria attuazione delle azioni correttive. |
d) |
Per ogni settore di attività, incluso il sistema di gestione, l’autorità competente deve designare una o più persone cui è conferita la responsabilità generale della gestione dei compiti di cui alla lettera a). |
e) |
Oltre ai requisiti di cui alla lettera a), il sistema di gestione istituito e attuato dall’autorità competente deve essere conforme all’allegato I (parte IS.AR) del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione (2) al fine di garantire la corretta gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni che possono avere un impatto sulla sicurezza aerea. |
ARGH.MGM.205 Assegnazione di compiti a soggetti qualificati
a) |
L’autorità competente può assegnare a soggetti qualificati i compiti relativi alla registrazione di dichiarazioni o alla sorveglianza continua di organizzazioni di assistenza a terra soggette al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. |
b) |
Nell’assegnare tali compiti a un soggetto qualificato, l’autorità competente deve assicurare che:
|
c) |
L’autorità competente deve stabilire procedure volte a garantire che tutte le informazioni relative alla presentazione di una dichiarazione da parte di un’organizzazione di assistenza a terra siano comunicate tempestivamente tra l’autorità competente e il soggetto qualificato. |
d) |
L’autorità competente deve assicurare che la procedura di audit interno e quella di gestione dei rischi per la sicurezza di cui al punto ARGH.MGM.200, lettera a), punto 4), del presente allegato contempli tutti i compiti relativi all’accettazione di dichiarazioni o tutti i compiti di sorveglianza continua svolti per suo conto. |
e) |
Per quanto concerne la sorveglianza della conformità dell’organizzazione fornitrice di assistenza a terra all’allegato I, norma ORGH.MGM.201, del regolamento delegato (UE) 2025/20, l’autorità competente può assegnare compiti a soggetti qualificati in conformità alla lettera a), o a qualsiasi autorità pertinente competente per la sicurezza delle informazioni o la cibersicurezza nello Stato membro. Nell’assegnare tali compiti, l’autorità competente deve assicurare che:
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ARGH.MGM.210 Modifiche del sistema di gestione
a) |
L’autorità competente deve disporre di un sistema per identificare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di ottemperare ai propri obblighi come previsto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione. Tale sistema deve permettere di agire in modo appropriato al fine di assicurare che il sistema di gestione resti adeguato ed efficace. |
b) |
L’autorità competente deve aggiornare tempestivamente il proprio sistema di gestione per tenere conto delle modifiche del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione. |
c) |
L’autorità competente deve notificare all’Agenzia le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e ottemperare ai propri obblighi come previsto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione. |
ARGH.MGM.211 Modifiche del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni di un’organizzazione di assistenza a terra
a) |
Il riesame delle modifiche gestite e notificate all’autorità competente in conformità alla procedura di cui alla norma IS.D.OR.255, lettera a), dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1645, deve essere incluso dall’autorità competente nella sua sorveglianza continua, conformemente ai principi stabiliti al punto ARGH.OVS.300 del presente allegato. Quando si riscontra una non conformità, l’autorità competente deve informare l’organizzazione, richiedere ulteriori modifiche e agire in conformità al punto ARGH.OVS.325 del presente allegato. |
b) |
Per altre modifiche di cui all’allegato, punto IS.D.OR.255, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/1645, l’autorità competente deve verificare la conformità dell’organizzazione di assistenza a terra ai requisiti applicabili nell’ambito dei compiti di sorveglianza. |
ARGH.MGM.215 Archiviazione dei documenti
a) |
L’autorità competente deve stabilire un sistema per l’archiviazione dei documenti che assicuri una conservazione adeguata, l’accessibilità e una tracciabilità affidabile per quanto concerne:
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b) |
L’autorità competente deve conservare un elenco aggiornato di tutte le dichiarazioni da essa ricevute. |
c) |
I registri di cui alle lettere a) e b) devono essere conservate per un periodo minimo di cinque anni fatta salva la normativa applicabile dell’Unione in materia di protezione dei dati. |
CAPO OVS
SORVEGLIANZA E APPLICAZIONE DELLE NORME
ARGH.OVS.300 Sorveglianza
a) |
Durante il processo di sorveglianza l’autorità competente deve verificare entrambi gli aspetti seguenti:
|
b) |
La sorveglianza di cui alla lettera a) deve:
|
c) |
L’ambito della sorveglianza deve tenere conto dei risultati delle attività di sorveglianza precedenti svolte dall’autorità competente così come delle priorità in materia di sicurezza individuate attraverso il piano europeo per la sicurezza aerea. |
d) |
L’autorità competente deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute utili per la sorveglianza e per la sorveglianza basata sui rischi, anche per le ispezioni senza preavviso, ove opportuno. |
e) |
Laddove più di un’autorità sia competente per la sorveglianza della medesima organizzazione, detta sorveglianza deve essere condotta in conformità al punto ARGH.OVS.330. |
f) |
Per quanto riguarda la sorveglianza relativa alla conformità dell’organizzazione della norma ORGH.MGM.201 di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2025/20, oltre a rispettare le lettere da a) a d) del presente punto, l’autorità competente deve riesaminare qualsiasi esenzione concessa a norma del punto IS.D.OR.200, lettera e), dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1645 a seguito del ciclo di audit di sorveglianza applicabile e ogniqualvolta siano attuate modifiche nell’ambito delle attività dell’organizzazione. |
ARGH.OVS.305 Programma di sorveglianza
a) |
L’autorità competente deve stabilire e mantenere un programma di sorveglianza che includa le attività di sorveglianza prescritte dal punto ARGH.OVS.300. |
b) |
Il programma di sorveglianza deve essere elaborato e attuato tenendo conto degli elementi seguenti:
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c) |
L’autorità competente deve applicare un ciclo di pianificazione della sorveglianza non superiore a 48 mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione iniziale. Il programma di sorveglianza e la pianificazione della sorveglianza devono rispecchiare la prestazione di sicurezza dell’organizzazione di assistenza a terra, nonché la sua esposizione ai rischi. Il ciclo di sorveglianza deve prevedere audit e ispezioni, comprese ispezioni senza preavviso, ove opportuno. |
d) |
Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere prorogato fino a un massimo di 72 mesi nel caso in cui l’autorità competente abbia stabilito che, durante il ciclo di audit precedente:
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e) |
Il ciclo di sorveglianza può essere ridotto laddove sia dimostrato che la prestazione di sicurezza dell’organizzazione di assistenza a terra è peggiorata o se rischi specifici nelle condizioni locali dell’aeroporto di esercizio richiedono una sorveglianza rafforzata. |
f) |
Il programma di sorveglianza deve includere la registrazione delle date in cui devono svolgersi audit e ispezioni e delle date di svolgimento effettivo di tali audit e ispezioni. |
ARGH.OVS.310 Standard del settore
Ai fini della raccolta, dello scambio e della diffusione delle informazioni pertinenti tra la Commissione, l’Agenzia e le autorità nazionali competenti, l’Agenzia, tenendo conto delle competenze messe a disposizione dagli Stati membri, deve valutare, sulla base di criteri oggettivi, il contenuto degli standard del settore e i relativi aggiornamenti, quando sono utilizzati su base volontaria dalle organizzazioni di assistenza a terra per ottemperare ai loro obblighi relativi alla fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra.
ARGH.OVS.315 Compiti di sorveglianza
a) |
L’autorità nazionale competente per la sorveglianza di un’organizzazione fornitrice di servizi di assistenza a terra in aeroporti situati nello Stato membro di detta autorità deve assicurare la verifica degli aspetti seguenti durante un ciclo di sorveglianza:
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b) |
In caso di sorveglianza di un’organizzazione fornitrice di servizi di assistenza a terra in più di uno Stato membro, si devono applicare le disposizioni di cui al punto ARGH.OVS.330. |
ARGH.OVS.320 Dichiarazione delle organizzazioni di assistenza a terra
a) |
Al ricevimento di una dichiarazione di un’organizzazione di assistenza a terra, l’autorità competente deve accusare il ricevimento o la notifica di modifica, compresa l’assegnazione di un numero di riferimento individuale, e deve verificare che essa contenga tutte le informazioni richieste dalla norma ORGH.DEC.100 e, per la notifica delle modifiche, dalla norma ORGH.GEN.130 di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2025/20. L’autorità competente deve provvedere affinché la dichiarazione sia trasmessa al repertorio di informazioni, conformemente ai termini e alle condizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117 della Commissione (3). |
b) |
Se la dichiarazione non è debitamente compilata o contiene informazioni non conformi all’allegato I, norma ORGH.DEC.100 e appendice del capo ORGH.DEC, del regolamento delegato (UE) 2025/20, l’autorità competente deve notificare all’organizzazione di assistenza a terra gli elementi mancanti o inesatti e richiedere ulteriori informazioni. Se lo ritiene necessario, l’autorità competente deve effettuare un’ispezione dell’organizzazione di assistenza a terra. Se la non conformità è confermata, l’autorità competente deve prendere le iniziative previste al punto ARGH.OVS.325. |
c) |
Se la dichiarazione contiene informazioni attestanti che l’organizzazione di assistenza a terra fornisce o intende fornire servizi anche in aeroporti di altri Stati membri, l’autorità competente che riceve la dichiarazione o la notifica di modifica deve garantire che tutte le altre autorità competenti interessate siano informate e abbiano accesso alla dichiarazione, alla notifica di modifica e a tutta la relativa documentazione. |
ARGH.OVS.325 Rilievi, osservazioni, azioni correttive e misure atte a garantire l’applicazione delle norme
a) |
L’autorità competente deve disporre di un sistema per analizzare i rilievi al fine di determinarne la rilevanza per la sicurezza e per gestirli al fine di:
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b) |
L’autorità competente deve emettere un rilievo di livello 1 qualora rilevi una non conformità significativa rispetto al regolamento delegato (UE) 2025/20 o alla dichiarazione presentata che riduca o comprometta gravemente la sicurezza del volo o quella a terra. Nello specifico, i rilievi di livello 1 devono comprendere quanto segue:
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c) |
L’autorità competente deve emettere un rilievo di livello 2 qualora rilevi una non conformità rispetto al regolamento delegato (UE) 2025/20 o alla dichiarazione presentata che non è classificata come di livello 1 e che potrebbe ridurre o potenzialmente compromettere la sicurezza del volo o del suolo. |
d) |
Qualora riscontri, durante le indagini o la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, prove del mancato rispetto da parte dell’organizzazione di assistenza a terra del regolamento delegato (UE) 2025/20 o della dichiarazione presentata conformemente alla norma ORGH.DEC.100 di tale regolamento, l’autorità competente deve:
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e) |
L’autorità competente deve informare il gestore aeroportuale interessato dei rilievi relativi all’organizzazione di assistenza a terra, laddove pertinenti per la sicurezza dell’aeroporto in questione. |
f) |
Per i casi che non prevedono rilievi di livello 1 o di livello 2, l’autorità competente può emettere osservazioni. |
ARGH.OVS.330 Sorveglianza cooperativa
a) |
Le autorità competenti per la sorveglianza delle organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra in più di uno Stato membro o in aeroporti soggetti alla sorveglianza di più di un’autorità competente devono cooperare al fine di garantire una sorveglianza efficace ed efficiente di tali organizzazioni e dei loro servizi. Tali autorità competenti devono garantire lo scambio reciproco di informazioni e assistenza ai fini del completamento dei loro compiti e dell’osservanza dei loro obblighi in materia di sorveglianza. |
b) |
La sorveglianza cooperativa deve riguardare le organizzazioni seguenti aventi il luogo principale delle attività in uno Stato membro e fornitrici di servizi di assistenza a terra in più di uno Stato membro o in aeroporti soggetti alla sorveglianza di più di un’autorità competente:
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c) |
Lo scambio reciproco di informazioni deve riguardare gli elementi seguenti:
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d) |
I compiti di sorveglianza di un’organizzazione di assistenza a terra di cui alla lettera b) devono essere assegnati conformemente alle lettere e) ed f). |
e) |
L’autorità competente dello Stato membro in cui l’organizzazione ha il suo luogo principale delle attività deve verificare tutti gli elementi seguenti elencati negli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2025/20, autonomamente o con il sostegno di una delle altre autorità competenti interessate, procedendo poi a ispezioni delle attività di assistenza a terra svolte negli aeroporti del proprio Stato, al fine di verificare che l’attuazione degli elementi del sistema di gestione dell’organizzazione sia effettuata come documentato tramite:
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f) |
Ciascuna autorità competente degli Stati membri nei quali l’organizzazione fornisce servizi di assistenza a terra, diversi dallo Stato membro nel quale è situato il suo luogo principale delle attività, deve sorvegliare la fornitura in sicurezza dei servizi presso i siti di attività nel proprio Stato membro, verificando l’attuazione effettiva degli elementi seguenti:
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g) |
Ciascuna delle autorità competenti di cui alle lettere e) ed f) deve:
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h) |
Tutte le autorità competenti coinvolte nella sorveglianza di un’organizzazione di cui alla lettera b) devono sostenere l’autorità competente del luogo principale delle attività dell’organizzazione nell’aggiornare periodicamente la valutazione della prestazione di sicurezza dell’organizzazione sulla base delle relazioni sulla sorveglianza dei singoli siti di attività degli altri Stati membri. |
i) |
Ogni autorità competente per la sorveglianza di un’organizzazione di cui alla lettera b) può sostenere l’autorità competente dello Stato membro in cui l’organizzazione ha il suo luogo principale delle attività nell’esecuzione degli audit o delle ispezioni di cui alla lettera e). |
j) |
Le autorità competenti interessate devono stabilire procedure per l’attuazione del processo di sorveglianza cooperativa al fine di coprire tutti gli aspetti di cui alle lettere da a) a i). |
k) |
Le autorità competenti devono utilizzare il repertorio di informazioni istituito a norma dell’articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1139 per accedere ai documenti e alle informazioni di cui alla lettera c). |
(1) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/376/oj).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le regole per l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi alla gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le organizzazioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011 e (UE) 2015/340 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e per le autorità competenti di cui ai regolamenti (UE) n. 748/2012, (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011, (UE) 2015/340 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 748/2012, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 139/2014, (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/340 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/203/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117 della Commissione, del 12 ottobre 2023, che stabilisce le norme necessarie e i requisiti dettagliati per il funzionamento e la gestione di un repertorio di informazioni ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2117, 13.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2117/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/23/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)