European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/23

7.3.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/23 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2024

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la sorveglianza dei servizi di assistenza a terra e delle organizzazioni che li forniscono

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 14, lettera d), l’articolo 62, paragrafo 15, lettere a), b) e c), e l’articolo 72, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/1139 stabilisce i requisiti essenziali per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra e le organizzazioni che li forniscono negli aeroporti rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento, nonché disposizioni per la sorveglianza da parte delle autorità nazionali competenti di tali organizzazioni e dei servizi di assistenza a terra forniti negli aeroporti dell’Unione rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

(2)

Al fine di garantire un livello elevato di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione e in linea con il principio di sussidiarietà, il presente regolamento dovrebbe rispecchiare lo stato dell’arte e le migliori prassi nel settore dell’assistenza a terra. Dovrebbe altresì tenere conto degli standard e delle norme raccomandate dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (International Civil Aviation Organization – ICAO) applicabili e dell’esperienza acquisita a livello mondiale in materia di operazioni di assistenza a terra, nonché del progresso scientifico e tecnico nel settore dell’assistenza a terra. Inoltre, al fine di garantire un livello adeguato di sorveglianza delle organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra, le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero essere proporzionate, adeguate al rischio in materia di sicurezza delle attività di assistenza a terra e alla prestazione di sicurezza delle organizzazioni di assistenza a terra e dovrebbero altresì prevedere la flessibilità necessaria per definirne la conformità.

(3)

I requisiti di cui al presente regolamento dovrebbero garantire che gli Stati membri svolgano una sorveglianza armonizzata e coerente delle organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell’Unione. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe fornire il quadro per l’elaborazione e l’attuazione da parte delle autorità competenti di un sistema di gestione che comprenda i processi, la formazione e la qualifica del personale, nonché le procedure per la sorveglianza e, in particolare, per la sorveglianza cooperativa delle organizzazioni di assistenza a terra che si rendono necessari.

(4)

Al fine di garantire che la sorveglianza delle organizzazioni di assistenza a terra dichiaranti sia eseguita in modo competente e corretto e che i risultati della sorveglianza siano utilizzati in maniera adeguata per migliorare la sicurezza delle organizzazioni soggette a sorveglianza, le autorità nazionali competenti dovrebbero garantire che gli ispettori che svolgono attività di sorveglianza siano adeguatamente formati e qualificati e dispongano delle competenze e dell’esperienza adeguate per valutare la prestazione di sicurezza delle organizzazioni di assistenza a terra soggette alla loro sorveglianza.

(5)

Al fine di consentire un uso efficiente delle risorse delle autorità competenti nello svolgimento delle attività di sorveglianza e di incoraggiare l’armonizzazione dei processi operativi e delle procedure di assistenza a terra mediante l’uso volontario di standard di settore, il presente regolamento dovrebbe consentire agli Stati membri di valutare congiuntamente la conformità degli standard del settore agli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2025/20 della Commissione (2).

(6)

Le attività di sorveglianza relative alla verifica del rispetto da parte delle organizzazioni di assistenza a terra di tutti i requisiti applicabili e conformi alla dichiarazione presentata dovrebbero essere applicate in maniera coerente e per tutto il periodo stabilito nel presente regolamento. Le autorità competenti dovrebbero a tal fine elaborare e attuare un programma di sorveglianza per garantire che l’ambito della sorveglianza sia coperto integralmente, come previsto.

(7)

Per garantire l’attuazione di una sorveglianza basata sui rischi, il programma di sorveglianza dovrebbe basarsi in parte sui dati sulla sicurezza raccolti presso le organizzazioni di assistenza a terra, cosicché le autorità competenti possano avvalersi di un quadro completo del livello di sicurezza per ciascuna organizzazione di assistenza a terra soggetta a sorveglianza. Le segnalazioni sulla sicurezza dovrebbero garantire informazioni affidabili e sufficienti per consentire un’analisi accurata della sicurezza.

(8)

Al fine di garantire che gli obblighi di segnalazione delle organizzazioni di assistenza a terra contribuiscano a migliorare la sicurezza delle operazioni di assistenza a terra, il presente regolamento dovrebbe istituire un quadro che consenta alle autorità competenti di fornire un riscontro diretto e coerente in merito agli eventi di assistenza a terra segnalati direttamente alle organizzazioni di assistenza a terra; ciò dovrebbe essere reso possibile, tra l’altro, attraverso il processo di sorveglianza.

(9)

Le misure di regolamentazione dovrebbero dare la priorità alla cooperazione tra le autorità nazionali competenti nel contesto della sorveglianza delle organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra in aeroporti situati in più di uno Stato membro, al fine di migliorare l’utilizzo delle risorse ed evitare la duplicazione del lavoro e della sorveglianza. Le autorità nazionali competenti coinvolte nella sorveglianza di organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra in aeroporti situati in più di uno Stato membro dovrebbero condividere le informazioni necessarie ai fini di una sorveglianza efficiente e armonizzata. Un buon coordinamento dell’intero processo e la condivisione dei compiti di sorveglianza tra gli Stati membri interessati sono essenziali al fine di garantire una sorveglianza cooperativa efficace. In tal senso, le autorità nazionali competenti coinvolte nel processo di sorveglianza cooperativa dovrebbero fare affidamento su norme chiare che definiscano i loro compiti e disporre degli strumenti adeguati per condividere tra loro i risultati delle attività di sorveglianza svolte negli aeroporti soggetti alla loro sorveglianza e presso il luogo principale delle attività delle organizzazioni di assistenza a terra, a partire dal quale tali organizzazioni esercitano il controllo e applicano il sistema di gestione in tutti i loro siti di attività.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 01/2024 (3), emesso dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia») in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(11)

È necessario concedere alle autorità competenti tempo sufficiente per attuare il nuovo quadro normativo in seguito all’entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza l’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata al 27 marzo 2028.

(12)

I requisiti stabiliti nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’applicazione delle norme comuni di sicurezza nel settore dell’aviazione civile, istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate sull’attribuzione delle competenze delle autorità nazionali competenti per la sorveglianza dei servizi di assistenza a terra e delle organizzazioni che forniscono tali servizi, così come norme concernenti lo scambio di informazioni, la qualifica del personale e i sistemi amministrativi e di gestione di tali autorità competenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)

«sorveglianza cooperativa»: un processo di sorveglianza coordinato che coinvolge più di un’autorità competente per sorvegliare un’organizzazione fornitrice di servizi di assistenza a terra in aeroporti soggetti alla giurisdizione di più di un’autorità competente o situati in più di uno Stato membro; le autorità competenti stabiliscono i loro compiti individuali, condividono i dati e le informazioni pertinenti per la sorveglianza, promuovono la cooperazione per garantire una sorveglianza uniforme e un uso efficiente delle risorse anche evitando duplicazioni di compiti, audit e ispezioni;

(2)

«audit»: procedura sistematica, indipendente e documentata per l’ottenimento di prove oggettive e la valutazione obiettiva delle stesse al fine di determinare in che misura i requisiti siano rispettati; gli audit possono comprendere delle ispezioni;

(3)

«ispezione»: nel contesto della sorveglianza e del monitoraggio della conformità, una valutazione della conformità indipendente e documentata, mediante osservazione e giudizio, accompagnata, se del caso, da misurazioni, prove o calibrature, al fine di verificare la conformità ai requisiti applicabili; un’ispezione può far parte di un audit, ma può anche essere condotta al di fuori del normale piano di audit, in particolare per verificare la chiusura di un determinato rilievo;

Articolo 3

Obblighi principali degli Stati membri

1.   Ciascuno Stato membro designa al suo interno una o più autorità competenti dotate dei poteri e delle competenze necessari per lo svolgimento dei compiti di sorveglianza e di applicazione delle norme concernenti le organizzazioni di assistenza a terra che operano negli aeroporti rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139.

2.   Le autorità nazionali competenti sono soggette agli obblighi seguenti, descritti in dettaglio nell’allegato del presente regolamento:

a)

ricevere le dichiarazioni delle organizzazioni che svolgono servizi di assistenza a terra negli aeroporti soggetti alla loro giurisdizione;

b)

svolgere le attività di sorveglianza relative a dette organizzazioni di assistenza a terra;

c)

garantire che il personale addetto alla sorveglianza dell’assistenza a terra sia debitamente formato e qualificato e disponga di competenze adeguate, e fare in modo che dette competenze siano mantenute;

d)

contribuire all’attuazione di una sorveglianza cooperativa efficace;

e)

adottare o avviare, ove opportuno, misure atte a garantire l’applicazione delle norme.

3.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano delle risorse e capacità necessarie per ottemperare ai loro obblighi a norma del presente regolamento.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.

Articolo 4

Sorveglianza

1.   Qualora designi più di un’autorità competente, uno Stato membro stabilisce le competenze e la relativa portata geografica per ciascuna autorità competente.

Tra tali autorità è istituito un coordinamento al fine di assicurare una sorveglianza efficace di tutte le attività di assistenza a terra e delle organizzazioni che le svolgono nell’ambito dei rispettivi mandati.

2.   Gli Stati membri assicurano che il personale delle autorità competenti non svolga attività di sorveglianza quando ciò potrebbe tradursi direttamente o indirettamente in un conflitto di interessi.

3.   Il personale autorizzato dall’autorità competente a svolgere attività di sorveglianza è abilitato a svolgere i compiti seguenti:

a)

esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente ai fini dello svolgimento dei compiti di sorveglianza;

b)

prelevare copie o estratti di detti registri, dati, procedure e altro materiale;

c)

chiedere chiarimenti a voce in loco, se necessario;

d)

accedere a locali, siti operativi o altre aree e mezzi di trasporto pertinenti;

e)

effettuare audit, indagini, prove, esercitazioni, valutazioni, ispezioni; e

f)

adottare o avviare, ove opportuno, misure atte a garantire l’applicazione delle norme.

Se necessario, gli Stati membri autorizzano il personale a svolgere compiti aggiuntivi ai fini delle attività di sorveglianza.

4.   Se un’organizzazione di assistenza a terra rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione (4) e lo Stato membro interessato ha designato un soggetto indipendente e autonomo incaricato di assolvere il ruolo e le competenze assegnati all’autorità competente per il controllo della conformità a detto regolamento, sono stabilite misure di coordinamento tra tale soggetto e l’autorità nazionale competente designata a norma del presente regolamento, al fine di garantire una sorveglianza efficace di tutti i requisiti che l’organizzazione di assistenza a terra deve soddisfare.

5.   Gli Stati membri elaborano e attuano le misure atte a garantire l’applicazione delle norme di cui all’articolo 62, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2018/1139.

Articolo 5

Sostegno dell’Agenzia volto ad agevolare la sorveglianza cooperativa

L’Agenzia agevola l’attuazione efficace degli obblighi di sorveglianza cooperativa da parte degli Stati membri, al fine di consentire l’accesso sicuro alle informazioni e alla documentazione pertinenti e il loro scambio sicuro tra le autorità competenti, necessari ai fini dello svolgimento dei loro compiti relativi alla sorveglianza e all’applicazione delle norme conformemente al presente regolamento.

Articolo 6

Disposizioni transitorie

In deroga al punto ARGH.OVS.305, lettera c), le autorità competenti effettuano almeno una sorveglianza approfondita di tutte le organizzazioni dichiaranti nel loro Stato membro al più tardi entro il 27 marzo 2030.

Nell’elaborazione del proprio piano di sorveglianza l’autorità competente tiene conto dell’esperienza operativa precedente di un’organizzazione.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 27 marzo 2028.

3.   I punti seguenti si applicano a decorrere dal 27 marzo 2031.

a)

punto ARGH.GEN.125, lettera c);

b)

punto ARGH.GEN.136;

c)

punto ARGH.MGM.200, lettera e);

d)

punto ARGH.MGM.205, lettera e);

e)

punto ARGH.MGM.211;

f)

punto ARGH.OVS.300, lettera f).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2025/20 della Commissione, del 19 dicembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo requisiti per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra e per le organizzazioni che li forniscono (GU L, 2025/20, 7.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/20/oj).

(3)   https://www.easa.europa.eu/it/document-library/opinions/opinion-no-012024.

(4)  Regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione, del 14 luglio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le imprese disciplinate dai regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e che modifica i regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione (GU L 248 del 26.9.2022, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1645/oj).


ALLEGATO

REQUISITI PER LE AUTORITÀ – ASSISTENZA A TERRA

(PARTE ARGH)

CAPO GEN

REQUISITI GENERALI

ARGH.GEN.005   Ambito di applicazione

Il presente allegato stabilisce i requisiti per le autorità competenti e le loro competenze di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4 del presente regolamento ai fini dello svolgimento delle attività di sorveglianza sulle organizzazioni di assistenza a terra e sui servizi di assistenza a terra che esse forniscono in conformità al regolamento delegato (UE) 2025/20 della Commissione.

ARGH.GEN.100   Autorità competente

a)

L’autorità competente per la sorveglianza sulle organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra in un aeroporto rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 deve essere l’autorità designata dallo Stato membro in cui è situato l’aeroporto.

b)

Fatta salva la lettera a), l’autorità competente per il ricevimento della dichiarazione da un unico raggruppamento imprenditoriale di organizzazioni di assistenza a terra o un operatore di aeromobile che effettua l’auto-assistenza che ha il proprio luogo principale delle attività in uno Stato membro e fornisce servizi di assistenza a terra in più di uno Stato membro deve essere l’autorità designata dallo Stato membro nel quale è situato il luogo principale delle attività dell’organizzazione.

La dichiarazione in questione deve essere considera presentata a tutte le autorità competenti interessate se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

1)

in essa figurano informazioni sui servizi di assistenza a terra forniti in tutti gli aeroporti rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 in tutti gli Stati membri in cui l’organizzazione di assistenza a terra eroga servizi;

2)

essa è indirizzata a tutti gli Stati membri interessati attraverso il repertorio di informazioni istituito a norma dell’articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1139.

c)

Una volta presentata, la dichiarazione è valida e riconosciuta in tutti gli Stati membri senza ulteriori requisiti o valutazioni, conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

d)

L’autorità competente per la sorveglianza sulle organizzazioni di cui alla lettera b) deve essere l’autorità designata dallo Stato membro in cui è situato l’aeroporto. La condivisione dei compiti tra le autorità competenti interessate nella sorveglianza su tali organizzazioni deve essere effettuata conformemente al punto ARGH.OVS.330.

ARGH.GEN.115   Documentazione relativa alla sorveglianza

L’autorità competente deve fornire al proprio personale gli atti giuridici, le norme, le regole, le pubblicazioni tecniche e i relativi documenti, così come il materiale di orientamento, pertinenti affinché possa svolgere i propri compiti e ottemperare ai propri obblighi.

ARGH.GEN.120   Metodi di rispondenza

L’Agenzia deve sviluppare metodi accettabili di rispondenza che possono essere utilizzati per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

ARGH.GEN.125   Informazioni da fornire all’Agenzia

a)

Se viene a conoscenza di problemi significativi nell’attuazione, da parte di un’organizzazione di assistenza a terra, del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente deve informare in merito l’Agenzia senza indebito ritardo e in ogni caso entro 30 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza di tali problemi.

b)

Fatto salvo il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente deve fornire quanto prima all’Agenzia le informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza derivanti dalle segnalazioni di eventi registrate nella banca dati nazionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 376/2014.

c)

L’autorità competente deve fornire quanto prima all’Agenzia le informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza derivanti dalle segnalazioni della sicurezza delle informazioni ricevute conformemente al punto IS.D.OR.230 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1645.

ARGH.GEN.135   Reazione immediata a un problema di sicurezza

a)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente deve attuare un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere le informazioni in materia di sicurezza.

b)

L’Agenzia deve attuare un sistema per analizzare tutte le informazioni rilevanti per la sicurezza ricevute e deve trasmettere, senza indebito ritardo, alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, necessarie per reagire tempestivamente a un problema di sicurezza concernente le organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di assistenza a terra soggette al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

c)

Non appena ricevute le informazioni di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente deve adottare le misure adeguate per affrontare il problema di sicurezza.

d)

L’autorità competente deve trasmettere immediatamente le misure adottate conformemente alla lettera c) all’organizzazione di assistenza a terra che è tenuta a rispettarle a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione. L’autorità competente deve inoltre notificare tali misure all’Agenzia e, nel caso in cui fosse necessaria un’azione combinata, alle altre autorità competenti interessate.

e)

Se pertinente, le misure notificate a un’organizzazione di assistenza a terra devono essere notificate anche al gestore aeroportuale presso il cui aeroporto detta organizzazione fornisce i servizi di assistenza a terra oggetto di tali misure.

ARGH.GEN.136   Reazione immediata a un inconveniente o a una vulnerabilità riguardante la sicurezza delle informazioni con un impatto sulla sicurezza aerea

a)

L’autorità competente deve attuare un sistema per la raccolta, l’analisi e la diffusione delle informazioni relative agli inconvenienti e alle vulnerabilità relativi alla sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea segnalati dalle organizzazioni. A tal fine si deve coordinare con eventuali altre pertinenti autorità competenti per la sicurezza delle informazioni o la cibersicurezza all’interno dello Stato membro interessato, per migliorare il coordinamento e la compatibilità dei sistemi di segnalazione.

b)

L’Agenzia deve attuare un sistema per analizzare tutte le pertinenti informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza ricevute conformemente al punto ARGH.GEN.125, lettera c), e deve trasmettere senza indebito ritardo agli Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, necessarie per reagire tempestivamente a un inconveniente o a una vulnerabilità riguardante la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea concernente prodotti, equipaggiamenti, persone od organizzazioni soggetti al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

c)

Al ricevimento delle informazioni di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente deve adottare misure adeguate per affrontare il potenziale impatto dell’inconveniente o della vulnerabilità riguardante la sicurezza delle informazioni sulla sicurezza aerea.

d)

Le misure adottate conformemente alla lettera c) devono essere notificate immediatamente a tutte le persone o organizzazioni tenute a rispettarle a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione. L’autorità competente deve notificare inoltre tali misure all’Agenzia e, nel caso in cui fosse necessaria un’azione combinata, agli altri Stati membri interessati.

CAPO MGM

GESTIONE

ARGH.MGM.200   Sistema di gestione

a)

L’autorità competente deve stabilire, attuare e mantenere un sistema di gestione, che preveda tutti gli elementi seguenti:

1)

politiche e procedure documentate atte a descrivere l’organizzazione, i mezzi e i metodi per conseguire la conformità dell’autorità competente al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione, che devono essere tenute aggiornate e fungono da documenti di lavoro di base all’interno di tale autorità competente per tutti i compiti correlati;

2)

un organico sufficiente, inclusi gli ispettori, per svolgere i propri compiti e per ottemperare ai propri obblighi;

3)

strutture e locali adeguati per svolgere i compiti assegnati;

4)

una funzione atta a monitorare la conformità del sistema di gestione ai requisiti pertinenti e l’adeguatezza delle procedure, comprendente l’istituzione di una procedura di audit interno e di una procedura di gestione dei rischi in materia di sicurezza;

5)

una persona o un gruppo di persone che risponde in ultima istanza all’alta dirigenza dell’autorità competente per la funzione di monitoraggio della conformità.

b)

Per quanto concerne il personale di cui alla lettera a), punto 2), l’autorità competente deve garantire quanto segue:

1)

il personale deve possedere le conoscenze e l’esperienza pertinenti in materia di aviazione ed essere adeguatamente formato e qualificato per lo svolgimento dei compiti assegnati;

2)

gli ispettori devono ricevere una formazione iniziale, una formazione sul posto di lavoro e una formazione periodica al fine di garantire il mantenimento delle loro competenze, in funzione delle loro qualifiche ed esperienze precedenti al momento dell’assunzione delle loro funzioni;

3)

è necessario che l’autorità disponga di un sistema per pianificare la disponibilità del personale, al fine di garantire il corretto espletamento di tutti i compiti.

c)

La funzione di monitoraggio della conformità di cui alla lettera a), punto 4), deve includere un sistema di riscontro sui rilievi dell’audit all’alta dirigenza dell’autorità competente per assicurare la necessaria attuazione delle azioni correttive.

d)

Per ogni settore di attività, incluso il sistema di gestione, l’autorità competente deve designare una o più persone cui è conferita la responsabilità generale della gestione dei compiti di cui alla lettera a).

e)

Oltre ai requisiti di cui alla lettera a), il sistema di gestione istituito e attuato dall’autorità competente deve essere conforme all’allegato I (parte IS.AR) del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione (2) al fine di garantire la corretta gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni che possono avere un impatto sulla sicurezza aerea.

ARGH.MGM.205   Assegnazione di compiti a soggetti qualificati

a)

L’autorità competente può assegnare a soggetti qualificati i compiti relativi alla registrazione di dichiarazioni o alla sorveglianza continua di organizzazioni di assistenza a terra soggette al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

b)

Nell’assegnare tali compiti a un soggetto qualificato, l’autorità competente deve assicurare che:

1)

detta autorità disponga di un sistema per valutare, inizialmente e in maniera continua, se il soggetto qualificato sia conforme o meno all’allegato VI del regolamento (UE) 2018/1139;

2)

il sistema di cui al punto 1) e i risultati delle valutazioni siano documentati;

3)

l’autorità abbia stipulato un accordo documentato con il soggetto qualificato, approvato da entrambe le parti al livello dirigenziale appropriato, che definisca chiaramente:

i)

i compiti che devono essere svolti;

ii)

le dichiarazioni, le segnalazioni e i registri da fornire;

iii)

le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte nello svolgimento di tali compiti;

iv)

la corrispondente copertura di responsabilità;

v)

la protezione delle informazioni acquisite nello svolgimento dei suddetti compiti.

c)

L’autorità competente deve stabilire procedure volte a garantire che tutte le informazioni relative alla presentazione di una dichiarazione da parte di un’organizzazione di assistenza a terra siano comunicate tempestivamente tra l’autorità competente e il soggetto qualificato.

d)

L’autorità competente deve assicurare che la procedura di audit interno e quella di gestione dei rischi per la sicurezza di cui al punto ARGH.MGM.200, lettera a), punto 4), del presente allegato contempli tutti i compiti relativi all’accettazione di dichiarazioni o tutti i compiti di sorveglianza continua svolti per suo conto.

e)

Per quanto concerne la sorveglianza della conformità dell’organizzazione fornitrice di assistenza a terra all’allegato I, norma ORGH.MGM.201, del regolamento delegato (UE) 2025/20, l’autorità competente può assegnare compiti a soggetti qualificati in conformità alla lettera a), o a qualsiasi autorità pertinente competente per la sicurezza delle informazioni o la cibersicurezza nello Stato membro. Nell’assegnare tali compiti, l’autorità competente deve assicurare che:

1)

tutti gli aspetti legati alla sicurezza aerea siano coordinati e presi in considerazione dal soggetto qualificato o dall’autorità pertinente;

2)

i risultati delle attività di sorveglianza svolte dal soggetto qualificato o dall’autorità pertinente siano integrati nei fascicoli complessivi di sorveglianza dell’organizzazione di assistenza a terra;

3)

il proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, istituito in conformità al punto ARGH.MGM.200, lettera e), includa tutti i compiti di sorveglianza continua svolti per suo conto.

ARGH.MGM.210   Modifiche del sistema di gestione

a)

L’autorità competente deve disporre di un sistema per identificare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di ottemperare ai propri obblighi come previsto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione. Tale sistema deve permettere di agire in modo appropriato al fine di assicurare che il sistema di gestione resti adeguato ed efficace.

b)

L’autorità competente deve aggiornare tempestivamente il proprio sistema di gestione per tenere conto delle modifiche del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione.

c)

L’autorità competente deve notificare all’Agenzia le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e ottemperare ai propri obblighi come previsto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione.

ARGH.MGM.211   Modifiche del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni di un’organizzazione di assistenza a terra

a)

Il riesame delle modifiche gestite e notificate all’autorità competente in conformità alla procedura di cui alla norma IS.D.OR.255, lettera a), dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1645, deve essere incluso dall’autorità competente nella sua sorveglianza continua, conformemente ai principi stabiliti al punto ARGH.OVS.300 del presente allegato. Quando si riscontra una non conformità, l’autorità competente deve informare l’organizzazione, richiedere ulteriori modifiche e agire in conformità al punto ARGH.OVS.325 del presente allegato.

b)

Per altre modifiche di cui all’allegato, punto IS.D.OR.255, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/1645, l’autorità competente deve verificare la conformità dell’organizzazione di assistenza a terra ai requisiti applicabili nell’ambito dei compiti di sorveglianza.

ARGH.MGM.215   Archiviazione dei documenti

a)

L’autorità competente deve stabilire un sistema per l’archiviazione dei documenti che assicuri una conservazione adeguata, l’accessibilità e una tracciabilità affidabile per quanto concerne:

1)

le politiche e le procedure documentate del sistema di gestione;

2)

la formazione, la qualifica e l’autorizzazione del personale dell’autorità competente;

3)

se del caso, l’assegnazione dei compiti ai soggetti qualificati, inclusi gli elementi previsti dal punto ARGH.MGM.205, nonché i dettagli dei compiti assegnati;

4)

la procedura di dichiarazione e la sorveglianza continua delle organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di assistenza a terra;

5)

la valutazione e la notifica all’Agenzia dei metodi alternativi di rispondenza proposti dalle organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di assistenza a terra e la valutazione di tali metodi utilizzati dall’autorità competente stessa;

6)

i rilievi, le azioni correttive e la data di chiusura delle azioni, nonché le osservazioni;

7)

le misure atte a garantire l’applicazione delle norme adottate;

8)

le informazioni in materia di sicurezza e le misure di follow-up;

9)

l’utilizzo delle disposizioni di flessibilità di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1139.

b)

L’autorità competente deve conservare un elenco aggiornato di tutte le dichiarazioni da essa ricevute.

c)

I registri di cui alle lettere a) e b) devono essere conservate per un periodo minimo di cinque anni fatta salva la normativa applicabile dell’Unione in materia di protezione dei dati.

CAPO OVS

SORVEGLIANZA E APPLICAZIONE DELLE NORME

ARGH.OVS.300   Sorveglianza

a)

Durante il processo di sorveglianza l’autorità competente deve verificare entrambi gli aspetti seguenti:

1)

il mantenimento della conformità dell’organizzazione di assistenza a terra al regolamento delegato (UE) 2025/20;

2)

l’attuazione di misure di sicurezza appropriate imposte dall’autorità competente in conformità al punto ARGH.GEN.135.

b)

La sorveglianza di cui alla lettera a) deve:

1)

essere sostenuta da documentazione atta a fornire orientamenti al personale dell’autorità competente ai fini dello svolgimento delle loro funzioni;

2)

fornire all’organizzazione di assistenza a terra interessata i risultati della sorveglianza;

3)

essere basata su audit e ispezioni, tra cui le ispezioni a terra e senza preavviso, ove opportuno;

4)

fornire all’autorità competente gli elementi di prova necessari nel caso in cui siano richieste ulteriori azioni, incluse le misure previste al punto ARGH.OVS.325, lettera d).

c)

L’ambito della sorveglianza deve tenere conto dei risultati delle attività di sorveglianza precedenti svolte dall’autorità competente così come delle priorità in materia di sicurezza individuate attraverso il piano europeo per la sicurezza aerea.

d)

L’autorità competente deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute utili per la sorveglianza e per la sorveglianza basata sui rischi, anche per le ispezioni senza preavviso, ove opportuno.

e)

Laddove più di un’autorità sia competente per la sorveglianza della medesima organizzazione, detta sorveglianza deve essere condotta in conformità al punto ARGH.OVS.330.

f)

Per quanto riguarda la sorveglianza relativa alla conformità dell’organizzazione della norma ORGH.MGM.201 di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2025/20, oltre a rispettare le lettere da a) a d) del presente punto, l’autorità competente deve riesaminare qualsiasi esenzione concessa a norma del punto IS.D.OR.200, lettera e), dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1645 a seguito del ciclo di audit di sorveglianza applicabile e ogniqualvolta siano attuate modifiche nell’ambito delle attività dell’organizzazione.

ARGH.OVS.305   Programma di sorveglianza

a)

L’autorità competente deve stabilire e mantenere un programma di sorveglianza che includa le attività di sorveglianza prescritte dal punto ARGH.OVS.300.

b)

Il programma di sorveglianza deve essere elaborato e attuato tenendo conto degli elementi seguenti:

1)

i servizi forniti dall’organizzazione di assistenza a terra;

2)

la complessità dell’organizzazione di assistenza a terra;

3)

i risultati della sorveglianza precedente, se del caso;

4)

la valutazione dei rischi associati ai servizi di assistenza a terra forniti dall’organizzazione di assistenza a terra e la sua esposizione ai rischi;

5)

la prestazione di sicurezza dell’organizzazione di assistenza a terra, se del caso.

c)

L’autorità competente deve applicare un ciclo di pianificazione della sorveglianza non superiore a 48 mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione iniziale. Il programma di sorveglianza e la pianificazione della sorveglianza devono rispecchiare la prestazione di sicurezza dell’organizzazione di assistenza a terra, nonché la sua esposizione ai rischi. Il ciclo di sorveglianza deve prevedere audit e ispezioni, comprese ispezioni senza preavviso, ove opportuno.

d)

Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere prorogato fino a un massimo di 72 mesi nel caso in cui l’autorità competente abbia stabilito che, durante il ciclo di audit precedente:

1)

l’organizzazione di assistenza a terra ha dimostrato l’efficacia del sistema di gestione, che comprende il monitoraggio della conformità, l’individuazione dei pericoli per la sicurezza aerea e la gestione dei rischi associati;

2)

l’organizzazione di assistenza a terra ha dimostrato costantemente di avere il pieno controllo di tutte le modifiche in conformità della norma ORGH.GEN.130 di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2025/20;

3)

non sono stati emessi rilievi di livello 1;

4)

tutte le azioni correttive sono state attuate entro il periodo di tempo accettato o prorogato dall’autorità competente in conformità al punto ARGH.OVS.325, lettera d), del presente allegato.

e)

Il ciclo di sorveglianza può essere ridotto laddove sia dimostrato che la prestazione di sicurezza dell’organizzazione di assistenza a terra è peggiorata o se rischi specifici nelle condizioni locali dell’aeroporto di esercizio richiedono una sorveglianza rafforzata.

f)

Il programma di sorveglianza deve includere la registrazione delle date in cui devono svolgersi audit e ispezioni e delle date di svolgimento effettivo di tali audit e ispezioni.

ARGH.OVS.310   Standard del settore

Ai fini della raccolta, dello scambio e della diffusione delle informazioni pertinenti tra la Commissione, l’Agenzia e le autorità nazionali competenti, l’Agenzia, tenendo conto delle competenze messe a disposizione dagli Stati membri, deve valutare, sulla base di criteri oggettivi, il contenuto degli standard del settore e i relativi aggiornamenti, quando sono utilizzati su base volontaria dalle organizzazioni di assistenza a terra per ottemperare ai loro obblighi relativi alla fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra.

ARGH.OVS.315   Compiti di sorveglianza

a)

L’autorità nazionale competente per la sorveglianza di un’organizzazione fornitrice di servizi di assistenza a terra in aeroporti situati nello Stato membro di detta autorità deve assicurare la verifica degli aspetti seguenti durante un ciclo di sorveglianza:

1)

conformità all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2025/20:

i)

il sistema di gestione dell’organizzazione, compresi la struttura organizzativa, i processi, i programmi e le procedure applicabili all’organizzazione di assistenza a terra nel suo complesso;

ii)

le politiche e i processi in materia di sicurezza, il sistema di gestione della sicurezza, compresa l’individuazione dei pericoli, la valutazione e l’attenuazione dei rischi, compresa l’attenuazione dei rischi per la sicurezza specifici del contesto operativo dell’aeroporto o degli aeroporti soggetti a sorveglianza;

iii)

il processo per le segnalazioni di eventi e sulla sicurezza e le segnalazioni relative ai siti di attività soggetti a sorveglianza;

iv)

la gestione delle modifiche di cui all’allegato I, norma ORGH.GEN.130, del regolamento delegato (UE) 2025/20 e la dichiarazione;

v)

la funzione di monitoraggio della conformità;

vi)

il sistema di archiviazione dei documenti e di documentazione, compreso il manuale per l’assistenza a terra;

vii)

i programmi di formazione per l’assistenza a terra, compresi i registri della formazione;

viii)

il programma di manutenzione delle attrezzature di supporto a terra;

ix)

eventuali altri processi, programmi e procedure organizzativi generali che rientrano nell’ambito di applicazione della dichiarazione dell’organizzazione di assistenza a terra e applicabili a tale organizzazione nel suo complesso;

2)

conformità ai requisiti operativi di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2025/20.

b)

In caso di sorveglianza di un’organizzazione fornitrice di servizi di assistenza a terra in più di uno Stato membro, si devono applicare le disposizioni di cui al punto ARGH.OVS.330.

ARGH.OVS.320   Dichiarazione delle organizzazioni di assistenza a terra

a)

Al ricevimento di una dichiarazione di un’organizzazione di assistenza a terra, l’autorità competente deve accusare il ricevimento o la notifica di modifica, compresa l’assegnazione di un numero di riferimento individuale, e deve verificare che essa contenga tutte le informazioni richieste dalla norma ORGH.DEC.100 e, per la notifica delle modifiche, dalla norma ORGH.GEN.130 di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2025/20. L’autorità competente deve provvedere affinché la dichiarazione sia trasmessa al repertorio di informazioni, conformemente ai termini e alle condizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117 della Commissione (3).

b)

Se la dichiarazione non è debitamente compilata o contiene informazioni non conformi all’allegato I, norma ORGH.DEC.100 e appendice del capo ORGH.DEC, del regolamento delegato (UE) 2025/20, l’autorità competente deve notificare all’organizzazione di assistenza a terra gli elementi mancanti o inesatti e richiedere ulteriori informazioni. Se lo ritiene necessario, l’autorità competente deve effettuare un’ispezione dell’organizzazione di assistenza a terra. Se la non conformità è confermata, l’autorità competente deve prendere le iniziative previste al punto ARGH.OVS.325.

c)

Se la dichiarazione contiene informazioni attestanti che l’organizzazione di assistenza a terra fornisce o intende fornire servizi anche in aeroporti di altri Stati membri, l’autorità competente che riceve la dichiarazione o la notifica di modifica deve garantire che tutte le altre autorità competenti interessate siano informate e abbiano accesso alla dichiarazione, alla notifica di modifica e a tutta la relativa documentazione.

ARGH.OVS.325   Rilievi, osservazioni, azioni correttive e misure atte a garantire l’applicazione delle norme

a)

L’autorità competente deve disporre di un sistema per analizzare i rilievi al fine di determinarne la rilevanza per la sicurezza e per gestirli al fine di:

1)

garantire che sia accertata quanto prima la conformità al regolamento delegato (UE) 2025/20;

2)

prevenirne il ripetersi.

b)

L’autorità competente deve emettere un rilievo di livello 1 qualora rilevi una non conformità significativa rispetto al regolamento delegato (UE) 2025/20 o alla dichiarazione presentata che riduca o comprometta gravemente la sicurezza del volo o quella a terra.

Nello specifico, i rilievi di livello 1 devono comprendere quanto segue:

1)

l’eventuale mancata concessione all’autorità competente dell’accesso alle strutture dell’organizzazione di assistenza a terra conformemente all’allegato I, norma ORGH.GEN.140, del regolamento delegato (UE) 2025/20 durante il normale orario di esercizio e a seguito di due richieste scritte;

2)

ogni prova di uso improprio o fraudolento della dichiarazione;

3)

la mancanza di un dirigente responsabile.

c)

L’autorità competente deve emettere un rilievo di livello 2 qualora rilevi una non conformità rispetto al regolamento delegato (UE) 2025/20 o alla dichiarazione presentata che non è classificata come di livello 1 e che potrebbe ridurre o potenzialmente compromettere la sicurezza del volo o del suolo.

d)

Qualora riscontri, durante le indagini o la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, prove del mancato rispetto da parte dell’organizzazione di assistenza a terra del regolamento delegato (UE) 2025/20 o della dichiarazione presentata conformemente alla norma ORGH.DEC.100 di tale regolamento, l’autorità competente deve:

1)

emettere un rilievo, registrarlo, comunicarlo per iscritto al rappresentante dell’organizzazione di assistenza a terra e stabilire un periodo di tempo ragionevole entro il quale l’organizzazione deve adottare le misure di cui all’allegato I, norma ORGH.GEN.150, del regolamento delegato (UE) 2025/20;

2)

in caso di rilievi di livello 1, se non presenta un’azione correttiva accettabile conformemente all’allegato I, norma ORGH.GEN.150, del regolamento delegato (UE) 2025/20, l’organizzazione di assistenza a terra deve adottare misure immediate e adeguate per limitare o vietare le attività di assistenza a terra interessate dalla non conformità fino a quando non abbia adottato le misure correttive di cui al punto 1); le autorità competenti coinvolte nella sorveglianza dell’organizzazione devono valutare se la mancata chiusura di un rilievo di livello 1 da parte di un’autorità competente incida sulle operazioni negli aeroporti soggetti alla loro sorveglianza e devono adottare le misure appropriate sulla base di tale valutazione;

3)

in caso di rilievi di livello 2:

i)

chiedere che l’organizzazione fornisca un piano di azioni correttive che indichi un periodo di attuazione adeguato alla natura del rilievo che, in ogni caso, non deve inizialmente essere superiore a tre mesi; al termine di tale periodo e in funzione della natura del rilievo, l’autorità competente può prorogare il periodo iniziale previa revisione soddisfacente da parte dell’organizzazione del piano di azioni correttive iniziale in merito al quale aveva espresso il proprio accordo;

ii)

valutare il piano di azioni correttive proposto dall’organizzazione e, se in seguito a tale valutazione conclude che è sufficiente a correggere la o le non conformità, accettarlo.

Se l’organizzazione di assistenza a terra non presenta un piano di azioni correttive accettabile o non esegue detto piano entro il periodo di tempo accettato o prorogato dall’autorità competente, quest’ultima può trasformare il rilievo di livello 2 in un rilievo di livello 1 e adottare le misure di cui al punto 2);

4)

nell’applicare le azioni di cui ai punti 2) e 3), coordinarsi con le altre autorità competenti interessate, se necessario, al fine di garantire che la continuità delle operazioni e la fornitura dei servizi di assistenza a terra nell’aeroporto in questione non siano ostacolate;

5)

adottare tutte le ulteriori misure atte a garantire l’applicazione delle norme necessarie al fine di garantire la chiusura della non conformità e, se del caso, porre rimedio alle sue conseguenze;

6)

registrare tutti i rilievi emessi e, se del caso, le misure atte a garantire l’applicazione delle norme da essa applicate come specificato all’articolo 62, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2018/1139, nonché tutte le azioni correttive e la data di chiusura delle azioni relative a rilievi.

e)

L’autorità competente deve informare il gestore aeroportuale interessato dei rilievi relativi all’organizzazione di assistenza a terra, laddove pertinenti per la sicurezza dell’aeroporto in questione.

f)

Per i casi che non prevedono rilievi di livello 1 o di livello 2, l’autorità competente può emettere osservazioni.

ARGH.OVS.330   Sorveglianza cooperativa

a)

Le autorità competenti per la sorveglianza delle organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra in più di uno Stato membro o in aeroporti soggetti alla sorveglianza di più di un’autorità competente devono cooperare al fine di garantire una sorveglianza efficace ed efficiente di tali organizzazioni e dei loro servizi. Tali autorità competenti devono garantire lo scambio reciproco di informazioni e assistenza ai fini del completamento dei loro compiti e dell’osservanza dei loro obblighi in materia di sorveglianza.

b)

La sorveglianza cooperativa deve riguardare le organizzazioni seguenti aventi il luogo principale delle attività in uno Stato membro e fornitrici di servizi di assistenza a terra in più di uno Stato membro o in aeroporti soggetti alla sorveglianza di più di un’autorità competente:

1)

fornitori indipendenti di servizi di assistenza a terra;

2)

operatori di aeromobile che effettuano l’auto-assistenza che possono far parte o no di un unico raggruppamento di imprese di vettori aerei.

c)

Lo scambio reciproco di informazioni deve riguardare gli elementi seguenti:

1)

le dichiarazioni delle organizzazioni di assistenza a terra e i relativi documenti atti a dimostrare la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione;

2)

i metodi alternativi di rispondenza utilizzati;

3)

le relazioni di audit, i rilievi emessi, le azioni correttive, i piani di azioni correttive, le analisi delle cause profonde e qualsiasi altra informazione sui pertinenti rilievi emessi, sulle azioni di follow-up e sulle eventuali misure atte a garantire l’applicazione delle norme adottate a seguito della sorveglianza;

4)

le informazioni derivanti dalla segnalazione di eventi obbligatoria e volontaria di cui all’allegato I, norma ORGH.GEN.160, del regolamento delegato (UE) 2025/20.

d)

I compiti di sorveglianza di un’organizzazione di assistenza a terra di cui alla lettera b) devono essere assegnati conformemente alle lettere e) ed f).

e)

L’autorità competente dello Stato membro in cui l’organizzazione ha il suo luogo principale delle attività deve verificare tutti gli elementi seguenti elencati negli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2025/20, autonomamente o con il sostegno di una delle altre autorità competenti interessate, procedendo poi a ispezioni delle attività di assistenza a terra svolte negli aeroporti del proprio Stato, al fine di verificare che l’attuazione degli elementi del sistema di gestione dell’organizzazione sia effettuata come documentato tramite:

1)

gli elementi del sistema di gestione dell’organizzazione di cui all’allegato I, norma ORGH.MGM.200, del regolamento delegato (UE) 2025/20 relativi alla struttura organizzativa, ai processi, ai programmi e alle procedure applicabili all’organizzazione di assistenza a terra nel suo complesso;

2)

le politiche e i processi in materia di sicurezza, il sistema di gestione della sicurezza, compresa l’individuazione dei pericoli, la valutazione e l’attenuazione dei rischi, compresa l’attenuazione dei rischi per la sicurezza specifici del contesto operativo dell’aeroporto o degli aeroporti soggetti a sorveglianza;

3)

il processo per le segnalazioni di eventi e le segnalazioni sulla sicurezza, come pure le segnalazioni relative alla fornitura di servizi di assistenza a terra nell’aeroporto o negli aeroporti soggetti a sorveglianza;

4)

la gestione delle modifiche e la dichiarazione;

5)

la funzione di monitoraggio della conformità;

6)

il sistema di archiviazione dei documenti e di documentazione, compreso il manuale per l’assistenza a terra;

7)

i programmi di formazione per l’assistenza a terra, compresi i registri della formazione;

8)

il programma di manutenzione delle attrezzature di supporto a terra;

9)

eventuali altri processi, programmi e procedure organizzativi generali che rientrano nell’ambito di applicazione della dichiarazione dell’organizzazione e applicabili alla stessa nel suo complesso.

f)

Ciascuna autorità competente degli Stati membri nei quali l’organizzazione fornisce servizi di assistenza a terra, diversi dallo Stato membro nel quale è situato il suo luogo principale delle attività, deve sorvegliare la fornitura in sicurezza dei servizi presso i siti di attività nel proprio Stato membro, verificando l’attuazione effettiva degli elementi seguenti:

1)

gli elementi del sistema di gestione dell’organizzazione di cui all’allegato I, norma ORGH.MGM.200, del regolamento delegato (UE) 2025/20, in particolare quelli relativi alle attività dell’organizzazione di assistenza a terra presso il sito di attività soggetto alla sua sorveglianza:

i)

la struttura organizzativa di cui all’allegato I, norma ORGH.MGM.200, lettera b), punto 1), del regolamento delegato (UE) 2025/20 e le attività di assistenza a terra;

ii)

l’individuazione dei pericoli;

iii)

la valutazione e l’attenuazione dei rischi, compresa l’attenuazione dei rischi per la sicurezza specifici per la fornitura di servizi presso i siti di attività soggetti a sorveglianza;

iv)

il contenuto del manuale per l’assistenza a terra, comprese le procedure e le istruzioni degli operatori di aeromobile che operano presso i siti di attività soggetti a sorveglianza, nonché le procedure dei gestori aeroportuali pertinenti;

v)

i registri della formazione e l’attuazione del programma di formazione presso i siti di attività soggetti a sorveglianza;

vi)

il programma di manutenzione delle attrezzature di supporto a terra;

vii)

le segnalazioni di eventi e le segnalazioni interne sulla sicurezza pertinenti per la fornitura di servizi di assistenza a terra presso i siti di attività soggetti a sorveglianza;

2)

i requisiti operativi di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2025/20.

g)

Ciascuna delle autorità competenti di cui alle lettere e) ed f) deve:

1)

concordare con l’organizzazione fornitrice di assistenza a terra il piano di azioni correttive proposto e le azioni correttive volte ad affrontare le non conformità individuate presso il sito di attività soggetto alla sua sorveglianza;

2)

informare tutte le altre autorità competenti interessate in merito alle relazioni di audit e ispezione e alle azioni correttive;

3)

in caso di rilievo di livello 1 emesso nei confronti di un’organizzazione di cui alla lettera b), l’autorità competente che ha emesso il rilievo deve informarne immediatamente le altre autorità competenti interessate. Ciascuna delle autorità competenti per la sorveglianza dell’organizzazione in questione deve valutare se e in quale misura il rilievo riguardi i siti di attività soggetti alla propria sorveglianza. Ciascuna autorità competente deve intraprendere l’azione più idonea che ritiene necessaria al fine di garantire, ove opportuno, la chiusura della non conformità e porre rimedio alle sue conseguenze;

4)

In caso di rilievo di livello 1 emesso in relazione alla mancanza di un dirigente responsabile, l’autorità competente che ha emesso il rilievo deve informarne immediatamente le altre autorità competenti interessate e tutte le autorità in questione devono intraprendere la stessa azione in modo uniforme presso tutti i siti di attività soggetti alla loro sorveglianza. Dette autorità devono adottare tutte le ulteriori misure atte a garantire l’applicazione delle norme necessarie al fine di garantire la chiusura della non conformità e porre rimedio alle sue conseguenze.

h)

Tutte le autorità competenti coinvolte nella sorveglianza di un’organizzazione di cui alla lettera b) devono sostenere l’autorità competente del luogo principale delle attività dell’organizzazione nell’aggiornare periodicamente la valutazione della prestazione di sicurezza dell’organizzazione sulla base delle relazioni sulla sorveglianza dei singoli siti di attività degli altri Stati membri.

i)

Ogni autorità competente per la sorveglianza di un’organizzazione di cui alla lettera b) può sostenere l’autorità competente dello Stato membro in cui l’organizzazione ha il suo luogo principale delle attività nell’esecuzione degli audit o delle ispezioni di cui alla lettera e).

j)

Le autorità competenti interessate devono stabilire procedure per l’attuazione del processo di sorveglianza cooperativa al fine di coprire tutti gli aspetti di cui alle lettere da a) a i).

k)

Le autorità competenti devono utilizzare il repertorio di informazioni istituito a norma dell’articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1139 per accedere ai documenti e alle informazioni di cui alla lettera c).


(1)  Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/376/oj).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le regole per l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi alla gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le organizzazioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011 e (UE) 2015/340 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e per le autorità competenti di cui ai regolamenti (UE) n. 748/2012, (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011, (UE) 2015/340 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 748/2012, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 139/2014, (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/340 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/203/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117 della Commissione, del 12 ottobre 2023, che stabilisce le norme necessarie e i requisiti dettagliati per il funzionamento e la gestione di un repertorio di informazioni ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2117, 13.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2117/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/23/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)