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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/2903 |
19.11.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2024/2903 DEL CONSIGLIO
del 18 novembre 2024
che fissa le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2025 e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il Consiglio è tenuto ad adottare le misure relative alla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca devono essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro, per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca. |
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(2) |
A norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013 i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto delle implicazioni biologiche e socioeconomiche e garantendo nel contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché alla luce delle opinioni espresse in sede di consultazione dei portatori di interessi. |
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(3) |
Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, il piano mira a contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP enunciati all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il piano è inteso in particolare a garantire che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield – MSY). Il piano mira inoltre a garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili a lungo termine dal punto di vista ambientale e siano gestite in modo coerente con l’obiettivo di conseguire vantaggi economici, sociali e occupazionali e contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare. Tali obiettivi, ulteriormente specificati all’articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprendono la creazione delle condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi, contribuendo nel contempo a offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici. |
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(4) |
Il 31 maggio 2024 il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato il suo parere annuale sugli stock del Mar Baltico per il 2025. Secondo il CIEM, la stragrande maggioranza delle attività di pesca nel Mar Baltico presenta almeno un certo grado di mescolanza tra gli stock. Tale mescolanza riguarda sia gli stock gestiti da un TAC sia quelli non gestiti da un TAC. Il grado di mescolanza più importante si verifica tra specie pelagiche e specie demersali. |
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(5) |
Per il 2025 il CIEM raccomanda di non effettuare catture di aringa del Baltico occidentale, di merluzzo bianco del Baltico orientale e di salmone delle sottodivisioni CIEM da 22 a 31. Il CIEM raccomanda inoltre livelli di cattura bassi per il merluzzo bianco del Baltico occidentale per il 2025. Pertanto, se i TAC relativi a tali stock fossero fissati ai livelli raccomandati dal CIEM, l’obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante» (choke species). Il merluzzo bianco è oggetto di catture accessorie in tutte le attività di pesca, l’aringa del Baltico occidentale è oggetto di catture accessorie nella pesca mirata dello spratto e il salmone può essere oggetto di catture accessorie in molte attività di pesca. Una situazione di contingente limitante interesserebbe in particolare i pescherecci che pescano pesce piatto e spratto, in quanto li potrebbe costringere a cessare le operazioni di pesca nel 2025 e potrebbe portare a una chiusura prematura di tali attività di pesca. Sulla base dei dati dell’Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, il valore di prima vendita delle catture di passera di mare e spratto consentite entro i limiti dei TAC e previste nella rispettiva zona pertinente è stimato rispettivamente a 19 900 000 EUR e 400 000 EUR. Molte attività di pesca, in particolare la piccola pesca costiera, per specie non gestite da un TAC dovrebbero anch’esse cessare le operazioni di pesca nel 2025. Per raggiungere un equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti determinarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock e tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un’attività di pesca multispecifica rispettando l’MSY, è opportuno mantenere i TAC esclusivamente per le catture accessorie inevitabili di aringa del Baltico occidentale, merluzzo bianco del Baltico orientale, merluzzo bianco del Baltico occidentale e salmone del bacino principale. |
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(6) |
Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, il CIEM raccomanda di non effettuare catture per tale stock nel 2025 per il sesto anno consecutivo. Inoltre, il CIEM ha declassato la propria valutazione a valutazione precauzionale per stock di categoria 3 a causa dei dati limitati e di incoerenze in alcune stime del modello. Tuttavia, il CIEM resta fiducioso riguardo alle tendenze della biomassa dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, che hanno registrato un lieve aumento. La biomassa riproduttiva dello stock rimane tuttavia ben al di sotto del valore di riferimento per la conservazione (Blim), al di sotto del quale la capacità riproduttiva può essere ridotta. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139 e all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è pertanto opportuno mantenere la sospensione della pesca mirata e di altre misure correttive funzionalmente collegate ed estendere il divieto della pesca ricreativa all’intera zona di gestione, ad eccezione delle catture accessorie accidentali nelle sottodivisioni CIEM da 27 a 32. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), del regolamento (UE) n. 1380/2013, anche le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili dovrebbero essere fissate a un livello basso al fine di evitare le conseguenze socioeconomiche che deriverebbero dal fissare a zero le possibilità di pesca. |
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(7) |
Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale, l’anno scorso il CIEM ha declassato il proprio parere a parere precauzionale a causa delle perduranti incertezze nel parere e ha raccomandato livelli di cattura estremamente bassi per il 2024 e il 2025. Inoltre, secondo le stime del CIEM del 2021 lo stock è sceso al di sotto del Blim 15 anni fa e da allora è rimasto al di sotto del Blim, raggiungendo un minimo storico nel 2022. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139 e all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è pertanto opportuno mantenere la sospensione della pesca mirata e di altre misure correttive funzionalmente collegate. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), del regolamento (UE) n. 1380/2013, anche le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili dovrebbero essere fissate a un livello basso al fine di evitare le conseguenze socioeconomiche che deriverebbero dal fissare a zero le possibilità di pesca. |
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(8) |
Per quanto riguarda il salmone nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 31, il CIEM ha mantenuto il parere di non effettuare catture, pur considerando per il 2025 la possibilità di proseguire la pesca costiera estiva mirata a fini commerciali e ricreativi nella zona a nord della latitudine 59o 30’ N (sottodivisioni CIEM da 29 nord a 31) rispetto alla sottodivisione CIEM 31 nel 2024. Il CIEM ha tuttavia ridotto il proprio parere sulle catture perché la sopravvivenza dei giovani salmoni a seguito della smoltificazione è scesa al minimo storico nel 2021 ed è incerta per il 2022, determinando una maggiore incertezza delle previsioni di sviluppo dello stock. Inoltre, la risalita per la riproduzione è diminuita notevolmente dal 2021 e nel 2023 è stata di gran lunga la più bassa delle serie temporali per il fiume con lo stock di salmone più produttivo. Si registra anche una mortalità di salmone selvatico successiva al rilascio nell’ambito della pesca ricreativa del salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa. A norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è pertanto opportuno adeguare la zona di pesca e il livello delle possibilità di pesca rispetto al 2024 in linea con il parere del CIEM e mantenere le misure correttive funzionalmente collegate. |
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(9) |
Il 10 ottobre 2024 il CIEM ha ritirato il suo parere per il salmone del Golfo di Finlandia dichiarando che il parere formulato nel 2023 per la campagna di pesca 2024 è di conseguenza il migliore parere scientifico disponibile. Le possibilità di pesca sono pertanto fissate di conseguenza. |
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(10) |
Al fine di garantire il pieno uso delle possibilità di pesca costiera per il salmone nella sottodivisione CIEM 32, è opportuno mantenere una flessibilità interzonale limitata tra le sottodivisioni CIEM da 22 a 31 e la sottodivisione CIEM 32, introdotta nel 2019. |
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(11) |
Il divieto di pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base e il limite delle catture accessorie al 3 % delle catture combinate di trota di mare e salmone hanno contribuito a ridurre notevolmente il livello, precedentemente elevato, di dichiarazioni inesatte di catture di salmone, in particolare per quanto riguarda le catture di trota di mare. È pertanto opportuno mantenere invariate le restrizioni esistenti per continuare a garantire livelli bassi di dichiarazioni inesatte. |
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(12) |
Le misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco e del salmone e le misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone dovrebbero lasciare impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013. |
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(13) |
Per quanto riguarda l’aringa del Golfo di Botnia, il CIEM ritiene che la biomassa sia aumentata ma rimanga inferiore al valore di riferimento per la conservazione (Btrigger), al di sotto del quale è necessario adottare opportune misure correttive per garantire il rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quelli in grado di produrre l’MSY. Il CIEM osserva inoltre che l’aumento del numero e della taglia degli esemplari più anziani della popolazione sarebbe improbabile se le possibilità di pesca fossero fissate al valore FMSY. Il CIEM rileva infine che lo stock è potenzialmente vulnerabile alla perdita di diversità genetica. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno fissare le possibilità di pesca di conseguenza. |
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(14) |
Per quanto riguarda lo stock di aringa del Baltico occidentale, il CIEM raccomanda di non effettuare catture per tale stock per il settimo anno consecutivo. Il CIEM ha inoltre rivisto al ribasso le stime della biomassa riproduttiva dello stock per gli anni precedenti e stima che la biomassa si attesti ancora solo al 60 % del Blim nel 2024, anche se è aumentata costantemente dal 2020. Anche il reclutamento resta a livelli storicamente bassi e, secondo le previsioni, la biomassa non dovrebbe tornare al di sopra del Blim nel 2026. In tali circostanze, a norma del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno mantenere la sospensione della pesca mirata. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), del regolamento (UE) n. 1380/2013, anche le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili dovrebbero essere fissate a un livello basso al fine di evitare le conseguenze socioeconomiche che deriverebbero dal fissare a zero le possibilità di pesca. |
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(15) |
Per quanto riguarda l’aringa del Baltico centrale, secondo le stime del CIEM lo stock è stato al di sotto del Blim per la maggior parte degli ultimi 30 anni. Per il 2024 il CIEM stima che, a causa del maggiore rapporto peso/età e del forte reclutamento nel 2022, lo stock è aumentato al di sopra del Blim ma è ancora ben al di sotto del Btrigger. Il parere sulle catture prevede un aumento rispetto al 2024, ma il CIEM sottolinea che le stime relative al reclutamento per il 2023 e il 2024 sono incerte. Inoltre la probabilità che lo stock rimanga al di sotto del Btrigger nel 2026 è ancora del 55 % anche in assenza di attività di pesca e nonostante le previsioni positive stimate. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139, è pertanto opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca. |
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(16) |
Per quanto riguarda l’aringa del Golfo di Riga, secondo le stime del CIEM la biomassa è al di sopra del Btrigger e la pressione di pesca è al livello dell’FMSY. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1139, è pertanto opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca. |
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(17) |
Per quanto riguarda la passera di mare, secondo il CIEM la pesca di questa specie ha come cattura accessoria il merluzzo bianco. Inoltre il tasso di rigetto della passera di mare è notevolmente aumentato negli ultimi anni. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1139, è pertanto opportuno tenere conto di tali fattori e fissare di conseguenza le possibilità di pesca per la passera di mare. |
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(18) |
Per quanto riguarda lo spratto, il CIEM ritiene che, sebbene sia ancora al di sopra del Btrigger, la biomassa sia diminuita in modo considerevole a causa del reclutamento storicamente basso dal 2021. Inoltre il CIEM sottolinea che le previsioni si basano su una stima relativa al reclutamento ottimistica e incerta. In aggiunta, nessuno degli scenari di cattura dell’intervallo FMSY garantisce che la probabilità che la biomassa dello stock scenda al di sotto del Blim nel 2026 sia inferiore al 5 %. In tali circostanze, a norma del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno fissare le possibilità di pesca nell’intervallo inferiore dell’FMSY e predisporre – nel periodo della riproduzione – la chiusura delle attività di pesca con attrezzi mobili come misura correttiva complementare funzionalmente collegata alle possibilità di pesca. |
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(19) |
L’utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 33 riguardante la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e l’articolo 34 riguardante la trasmissione alla Commissione dei dati relativi all’esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto opportuno che il presente regolamento specifichi, per gli sbarchi degli stock da esso disciplinati, i codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere tali dati alla Commissione. |
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(20) |
Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4) prevedono una flessibilità interannuale per i contingenti degli stock soggetti sia a TAC precauzionali sia a TAC analitici. A norma dell’articolo 2 di tale regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 e 4, in base alle loro condizioni biologiche. L’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce inoltre un meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all’obbligo di sbarco. Per evitare un’eccessiva flessibilità che comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP, la flessibilità interannuale dei contingenti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e quella di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbero applicarsi cumulativamente. Inoltre la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe essere esclusa, se del caso, a seconda dello stato biologico degli stock. |
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(21) |
La biomassa degli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, merluzzo bianco del Baltico occidentale e aringa del Baltico occidentale è inferiore al Blim. Per tutti questi stock sono consentite, nel 2025, solo le catture accessorie e le attività di pesca a fini scientifici. Pertanto, data la resilienza relativamente bassa dell’ecosistema del Mar Baltico, gli Stati membri che dispongono di una quota di contingenti dei TAC pertinenti si sono impegnati a non applicare a tali stock la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 nel 2025, in modo che in tale anno le catture non superino i TAC pertinenti. Inoltre, a sud della latitudine 59o 30’ N, la biomassa di quasi tutti gli stock fluviali di salmone è al di sotto del limite di riferimento per la produzione di giovani salmoni (Rlim) e in quella zona sono consentite, nel 2025, solo le catture accessorie e le attività di pesca a fini scientifici. Gli Stati membri interessati hanno perciò assunto un impegno analogo per quanto riguarda la flessibilità interannuale per le catture di salmone del bacino principale nel 2025. |
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(22) |
Il 16 e 17 ottobre 2024 l’Unione e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni bilaterali sul TAC per la busbana norvegese nella divisione CIEM 3a (Skagerrak-Kattegat), nelle acque del Regno Unito e dell’Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a (Mare del Nord) per il periodo dal 1o novembre 2024 al 31 ottobre 2025. Alle consultazioni, svoltesi conformemente all’articolo 498, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (5), l’Unione ha partecipato sulla base delle specifiche della sua posizione approvata dal Consiglio il 15 ottobre 2024 a norma dell’articolo 2 della decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio (6). L’Unione e il Regno Unito hanno concordato un TAC sulla base del parere del CIEM per la busbana norvegese nella sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 3a per tale periodo, pubblicato l’11 ottobre 2024. L’esito delle consultazioni è stato riportato in un verbale scritto, firmato il 21 ottobre 2024 dai capi delle delegazioni dell’Unione e del Regno Unito. È pertanto opportuno fissare il TAC per il periodo dal 1o novembre 2024 al 31 ottobre 2025 al livello stabilito in tale verbale scritto. |
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(23) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/257. |
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(24) |
Al fine di evitare un’interruzione delle attività di pesca, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative al Mar Baltico si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2025. Tuttavia, a fini di chiarezza, è opportuno che il presente regolamento si applichi alla busbana norvegese nello Skagerrak-Kattegat e nel Mare del Nord dal 1o novembre 2024 al 31 ottobre 2025, in quanto tale periodo corrisponde alla campagna di pesca della busbana norvegese. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2025 e modifica alcune possibilità di pesca in altre acque fissate dal regolamento (UE) 2024/257.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico.
Si applica inoltre alle attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
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1) |
«sottodivisione»: una sottodivisione del Mar Baltico del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) quale definita nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); |
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2) |
«totale ammissibile di catture» (TAC):
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3) |
«contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo; |
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4) |
«pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi; |
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5) |
«valutazione analitica»: la valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock basata su dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock e su approssimazioni, la cui qualità, secondo un esame scientifico, è sufficiente per poter formulare un parere scientifico; |
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6) |
«TAC analitico»: un TAC per il quale è disponibile una valutazione analitica; |
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7) |
«TAC precauzionale»: un TAC per il quale non è disponibile una valutazione analitica e per il quale è disponibile una valutazione basata sull’approccio precauzionale oppure non è disponibile alcuna valutazione. |
CAPO II
POSSIBILITÀ DI PESCA
Articolo 4
TAC e loro ripartizione
I TAC, i contingenti e, se del caso, le relative misure ad essi funzionalmente collegate sono stabiliti nell’allegato.
Articolo 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
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a) |
gli scambi realizzati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
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b) |
le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; |
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c) |
gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
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d) |
i quantitativi detratti ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o riportati a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
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e) |
le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico ai fini della gestione interannuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96 sono indicati nell’allegato del presente regolamento.
3. Salvo se diversamente specificato nell’allegato del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di tale regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 6
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che possono beneficiare della deroga all’obbligo di imputare le catture al contingente pertinente sono indicati nelle tabelle dei TAC pertinenti nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 7
Chiusure ai fini della protezione del merluzzo bianco in fase riproduttiva
1. Dal 1o maggio al 31 agosto è vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle sottodivisioni 25 e 26.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:
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a) |
operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest’ultima si svolga nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); |
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b) |
pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o attrezzi fissi analoghi nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti; |
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c) |
pescherecci dell’Unione che pescano nella sottodivisione 25 per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm, nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 50 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita. |
3. Dal 15 gennaio al 31 marzo è vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle sottodivisioni 22 e 23 e dal 15 maggio al 15 agosto nella suddivisione 24.
4. Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:
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a) |
operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest’ultima si svolga nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241; |
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b) |
pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o attrezzi fissi analoghi nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti; |
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c) |
pescherecci dell’Unione che pescano nella sottodivisione 24 per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm, nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 40 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita; |
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d) |
pescherecci dell’Unione che pescano molluschi bivalvi con draghe nella sottodivisione 22, nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. |
5. I comandanti dei pescherecci dell’Unione di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), e al paragrafo 4, lettera b), c) o d), provvedono affinché la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro competente.
Articolo 8
Chiusure ai fini della protezione dello spratto in fase riproduttiva nelle sottodivisioni 25, 26, 27, 28.2, 29 e 32
1. Dal 1o maggio al 31 luglio ai pescherecci dell’Unione è vietata la pesca di stock pelagici con attrezzi mobili oltre le 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni 25, 26, 27, 28.2, 29 e a ovest di 24o 00’ E nella sottodivisione 32.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:
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a) |
operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest’ultima si svolga nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241; |
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b) |
pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o attrezzi fissi analoghi. |
Articolo 9
Misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni da 22 a 32
1. La pesca ricreativa del merluzzo bianco è vietata nelle sottodivisioni da 22 a 32. Qualsiasi esemplare di merluzzo bianco catturato accidentalmente è immediatamente rilasciato in mare.
2. In deroga al paragrafo 1, possono essere detenute catture accessorie accidentali di merluzzo bianco nell’ambito della pesca ricreativa di altre specie nelle sottodivisioni da 27 a 32.
Articolo 10
Misure relative alla pesca ricreativa del salmone nelle sottodivisioni da 22 a 31
1. La pesca ricreativa del salmone è vietata nelle sottodivisioni da 22 a 31. Qualsiasi esemplare di salmone catturato accidentalmente è immediatamente rilasciato in mare.
2. In deroga al paragrafo 1, la pesca ricreativa del salmone è autorizzata alle condizioni cumulative seguenti:
|
a) |
non può essere catturato né detenuto più di un esemplare di salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa per pescatore dedito alla pesca ricreativa, al giorno; |
|
b) |
dopo la cattura del primo salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa, il pescatore dedito alla pesca ricreativa deve cessare la pesca del salmone per il resto del giorno; |
|
c) |
tutti gli esemplari di qualsiasi specie ittica detenuti sono sbarcati interi. |
3. In ulteriore deroga al paragrafo 1, la pesca ricreativa del salmone è autorizzata a nord della latitudine 59o 30’ N dal 1o maggio al 31 agosto nelle zone comprese entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base.
4. Il presente articolo lascia impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 11
Misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone nelle sottodivisioni da 22 a 32
1. Ai pescherecci dell’Unione è vietata la pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni da 22 a 32. Nell’ambito della pesca del salmone oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nella sottodivisione 32, le catture accessorie di trota di mare non superano il 3 % delle catture totali di salmone e di trota di mare tenute a bordo in qualsiasi momento o sbarcate al termine di ciascuna bordata di pesca.
2. Nelle sottodivisioni da 22 a 31 è vietata la pesca della trota di mare o del salmone con palangari oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base.
3. Il presente articolo lascia impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 12
Trasmissione dei dati
Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock in applicazione degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato del presente regolamento.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Modifica del regolamento (UE) 2024/257
Nell’allegato IA, parte B, del regolamento (UE) 2024/257, la tabella 122 è sostituita dalla seguente:
|
«Tabella 122 |
||||||
|
Specie: |
Busbana norvegese e catture accessorie connesse |
Zona: |
3a; acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a |
|||
|
Trisopterus esmarkii |
(NOP/2A3A4.) |
|||||
|
Anno |
2024 |
|
2025 |
|
|
TAC analitico |
|
|
|
|
|
|
|
Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 |
|
Danimarca |
8 226 |
(1)(3) |
299,722 |
(5)(6) |
|
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
|
Germania |
2 |
(1)(2)(3) |
0,057 |
(2)(5)(6) |
|
|
|
Paesi Bassi |
6 |
(1)(2)(3) |
0,221 |
(2)(5)(6) |
|
|
|
Unione |
8 234 |
(1)(3) |
300,000 |
(5)(6) |
|
|
|
Regno Unito |
2 058 |
(2)(3) |
100 |
(2)(5)(6) |
|
|
|
TAC |
10 292 |
|
400 |
|
|
|
|
(1) |
Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente. |
|||||
|
(2) |
Questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4. |
|||||
|
(3) |
Può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2023 al 31 ottobre 2024. |
|||||
|
(5) |
Esclusivamente per le catture accessorie. Nell’ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta della busbana norvegese. |
|||||
|
(6) |
Può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2024 al 31 ottobre 2025.» |
|||||
Articolo 14
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 2025. Tuttavia, l’articolo 13 si applica dal 1o novembre 2024 al 31 ottobre 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
NAGY I.
(1) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).
(2) Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1139/oj).
(3) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj).
(4) Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj).
(5) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.
(6) Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1875/oj).
(7) Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/218/oj).
(8) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj).
ALLEGATO
TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL’UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA
Nelle tabelle che seguono figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le misure ad essi funzionalmente collegate.
I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM.
Gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi scientifici delle specie.
Ai fini del presente regolamento è fornita di seguito una tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni.
|
Nome scientifico |
Codice alfa-3 |
Nome comune |
|
Clupea harengus |
HER |
Aringa |
|
Gadus morhua |
COD |
Merluzzo bianco |
|
Pleuronectes platessa |
PLE |
Passera di mare |
|
Salmo salar |
SAL |
Salmone atlantico |
|
Sprattus sprattus |
SPR |
Spratto |
|
Tabella 1 |
||||||
|
Specie: |
Aringa |
Zona: |
Sottodivisioni 30-31 |
|||
|
Clupea harengus |
(HER/30/31.) |
|||||
|
Finlandia |
|
54 476 |
|
TAC analitico |
||
|
Svezia |
|
11 970 |
|
|||
|
Unione |
|
66 446 |
|
|||
|
TAC |
|
66 446 |
|
|||
|
Tabella 2 |
||||||
|
Specie: |
Aringa |
Zona: |
Sottodivisioni 22-24 |
|||
|
Clupea harengus |
(HER/3BC+24) |
|||||
|
Danimarca |
|
110 |
(1) |
TAC analitico |
||
|
Germania |
|
435 |
(1) |
Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||
|
Finlandia |
|
0 |
(1) |
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||
|
Polonia |
|
103 |
(1) |
|||
|
Svezia |
|
140 |
(1) |
|||
|
Unione |
|
788 |
(1) |
|||
|
TAC |
|
788 |
(1) |
|||
|
(1) |
Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono mirare alla cattura dell’aringa, purché tale ricerca si svolga nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241. In deroga al primo paragrafo, la pesca di questo contingente è autorizzata per i pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, lenze a mano, reti a postazione fissa o attrezzatura da jigging. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro competente. |
|||||
|
Tabella 3 |
||||||
|
Specie: |
Aringa |
Zona: |
Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 |
|||
|
Clupea harengus |
(HER/3D-R30) |
|||||
|
Danimarca |
|
1 845 |
|
TAC analitrico |
||
|
Germania |
|
489 |
|
Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||
|
Estonia |
|
9 424 |
|
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||
|
Finlandia |
|
18 395 |
|
|||
|
Lettonia |
|
2 326 |
|
|||
|
Lituania |
|
2 449 |
|
|||
|
Polonia |
|
20 898 |
|
|||
|
Svezia |
|
28 055 |
|
|||
|
Unione |
|
83 881 |
|
|||
|
TAC |
Non pertinente |
|
||||
|
Tabella 4 |
||||||
|
Specie: |
Aringa |
Zona: |
Sottodivisione 28.1 |
|||
|
Clupea harengus |
(HER/03D.RG) |
|||||
|
Estonia |
|
19 227 |
|
TAC analitico |
||
|
Lettonia |
|
22 408 |
|
Si applica l’articolo 6 del presente regolamento. |
||
|
Unione |
|
41 635 |
|
|||
|
TAC |
|
41 635 |
|
|||
|
Tabella 5 |
||||||
|
Specie: |
Merluzzo bianco |
Zona: |
Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-32 |
|||
|
Gadus morhua |
(COD/3DX32.) |
|||||
|
Danimarca |
|
99 |
(1) |
TAC precauzionale |
||
|
Germania |
|
39 |
(1) |
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||
|
Estonia |
|
10 |
(1) |
|||
|
Finlandia |
|
8 |
(1) |
|||
|
Lettonia |
|
37 |
(1) |
|||
|
Lituania |
|
24 |
(1) |
|||
|
Polonia |
|
113 |
(1) |
|||
|
Svezia |
|
100 |
(1) |
|||
|
Unione |
|
430 |
(1) |
|||
|
TAC |
Non pertinente |
|
||||
|
(1) |
Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono mirare alla cattura del merluzzo bianco, purché tale ricerca si svolga nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241. |
|||||
|
Tabella 6 |
||||||
|
Specie: |
Merluzzo bianco |
Zona: |
Sottodivisioni 22-24 |
|||
|
Gadus morhua |
(COD/3BC+24) |
|||||
|
Danimarca |
|
116 |
(1) |
TAC precauzionale |
||
|
Germania |
|
57 |
(1) |
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||
|
Estonia |
|
3 |
(1) |
|||
|
Finlandia |
|
2 |
(1) |
|||
|
Lettonia |
|
10 |
(1) |
|||
|
Lituania |
|
6 |
(1) |
|||
|
Polonia |
|
31 |
(1) |
|||
|
Svezia |
|
41 |
(1) |
|||
|
Unione |
|
266 |
(1) |
|||
|
TAC |
|
266 |
(1) |
|||
|
(1) |
Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono mirare alla cattura del merluzzo bianco, purché tale ricerca si svolga nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241. |
|||||
|
Tabella 7 |
||||||
|
Specie: |
Passera di mare |
Zona: |
Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32 |
|||
|
Pleuronectes platessa |
(PLE/3BCD-C) |
|||||
|
Danimarca |
|
8 105 |
|
TAC analitico |
||
|
Germania |
|
900 |
|
Si applica l’articolo 6 del presente regolamento. |
||
|
Polonia |
|
1 697 |
|
|||
|
Svezia |
|
611 |
|
|||
|
Unione |
|
11 313 |
|
|||
|
TAC |
|
11 313 |
|
|||
|
Tabella 8 |
||||||
|
Specie: |
Salmone atlantico |
Zona: |
Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31 |
|||
|
Salmo salar |
(SAL/3BCD-F) |
|||||
|
Danimarca |
|
7 209 |
(1)(2) |
TAC analitico |
||
|
Germania |
|
802 |
(1)(2) |
Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||
|
Estonia |
|
733 |
(1)(2)(3) |
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||
|
Finlandia |
|
8 989 |
(1)(2) |
|||
|
Lettonia |
|
4 585 |
(1)(2) |
|||
|
Lituania |
|
539 |
(1)(2) |
|||
|
Polonia |
|
2 187 |
(1)(2) |
|||
|
Svezia |
|
9 743 |
(1)(2) |
|||
|
Unione |
|
34 787 |
(1)(2) |
|||
|
TAC |
Non pertinente |
|
||||
|
(1) |
Numero di esemplari- |
|||||
|
(2) |
Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono mirare alla cattura del salmone, purché tale ricerca si svolga nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241. In deroga al primo paragrafo, la pesca di questo contingente è autorizzata per i pescherecci dell’Unione a nord della latitudine 59o 30’ N in zone comprese entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nel periodo dal 1o maggio al 31 agosto. |
|||||
|
(3) |
Condizione speciale: fino a un massimo di 450 esemplari di questo contingente possono essere pescati nelle acque dell’Unione della sottodivisione 32 (SAL/*3D32). |
|||||
|
Tabella 9 |
||||||
|
Specie: |
Salmone atlantico |
Zona: |
Acque dell’Unione della sottodivisione 32 |
|||
|
Salmo salar |
(SAL/3D32.) |
|||||
|
Estonia |
|
1 040 |
(1) |
TAC precauzionale |
||
|
Finlandia |
|
9 104 |
(1) |
|||
|
Unione |
|
10 144 |
(1) |
|||
|
TAC |
Non pertinente |
|
||||
|
(1) |
Numero di esemplari. |
|||||
|
Tabella 10 |
||||||
|
Specie: |
Spratto |
Zona: |
Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32 |
|||
|
Sprattus sprattus |
(SPR/3BCD-C) |
|||||
|
Danimarca |
|
13 761 |
|
TAC analitico |
||
|
Germania |
|
8 718 |
|
Si applica l’articolo 6 del presente regolamento. |
||
|
Estonia |
|
15 979 |
|
|
||
|
Finlandia |
|
7 203 |
|
|||
|
Lettonia |
|
19 299 |
|
|||
|
Lituania |
|
6 981 |
|
|||
|
Polonia |
|
40 957 |
|
|||
|
Svezia |
|
26 602 |
|
|||
|
Unione |
|
139 500 |
|
|||
|
TAC |
Non pertinente |
|
||||
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2903/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)