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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/2793 |
31.10.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2793 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2024
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di un'indicazione geografica nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione [«Chistorra de Navarra/Txistorra de Navarra/Nafarroako Txistorra» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la domanda di registrazione dell'indicazione geografica «Chistorra de Navarra/Txistorra de Navarra/Nafarroako Txistorra», presentata dalla Spagna e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3). |
(2) |
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento. |
(3) |
È pertanto opportuno iscrivere l'indicazione geografica «Chistorra de Navarra/Txistorra de Navarra/Nafarroako Txistorra» nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'indicazione geografica «Chistorra de Navarra/Txistorra de Navarra/Nafarroako Txistorra» (IGP) è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2024
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj.
(2) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj).
(3) GU C, C/2024/4269, 2.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4269/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2793/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)