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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/2692

18.10.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2692 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2024

recante modifica degli allegati I e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l’approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per determinate malattie elencate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 4, secondo comma, e l’articolo 42, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia degli Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), di tale regolamento. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone altresì che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e che la Commissione approvi detti programmi.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/689 (2) della Commissione integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia degli Stati membri o di loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l’approvazione dei programmi di eradicazione degli Stati membri o di loro zone o compartimenti.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (3) stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e l’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti che hanno ottenuto l’approvazione dello status di indenne da malattia, nonché i programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione approvati esistenti. A causa dell’evoluzione della situazione epidemiologica dell’Unione per quanto riguarda determinate malattie elencate, è opportuno modificare gli allegati I e VIII di detto regolamento di esecuzione.

(4)

In primo luogo, per quanto riguarda l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini detenuti, l’11 dicembre 2023 l’Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio primario nella provincia di Alessandria (regione Piemonte), seguito da due focolai secondari nella stessa provincia notificati l’8 gennaio 2024 e il 1o agosto 2024. Poiché l’intera regione Piemonte ha lo status di indenne da malattia ed è elencata nell’allegato I, parte I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, l’approvazione dello status di indenne da malattia per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini detenuti dovrebbe essere ritirata per la provincia di Alessandria nella regione Piemonte e la voce relativa all’Italia in tale elenco dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(5)

In secondo luogo, per quanto riguarda l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV), Cechia, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Austria e Svezia hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di infezione da BTV, sierotipo 3. La comparsa di focolai in Germania è stata notificata per una zona che ha ancora lo status di indenne da tale malattia. L’Austria ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di infezione da BTV, sierotipo 4. Anche l’Italia e la Spagna hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di infezione da BTV, sierotipo 8. I focolai in Italia riguardano la regione Valle d’Aosta mente quelli Spagna riguardano la comunità autonoma della Catalogna, i pressi della provincia di Huesca nella comunità autonoma di Aragona, e la comunità autonoma delle Isole Baleari. Poiché l’intero territorio di Cechia, Lussemburgo e Danimarca, la Germania (ad eccezione dei Bundesländer Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz) e l’intero territorio dell’Austria e della Svezia, la regione Valle d’Aosta in Italia, la comunità autonoma delle Isole Baleari e la comunità autonoma di Aragona in Spagna hanno lo status di indenne da malattia e sono elencati nell’allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, l’approvazione dello status di indenne da malattia per l’infezione da BTV dovrebbe essere ritirata per l’intero territorio di Danimarca, Lussemburgo, Germania come descritto in precedenza, Austria, Svezia, per diverse regioni della Cechia, per la regione Valle d’Aosta in Italia, per la comunità autonoma delle Isole Baleari e per la provincia di Huesca nella comunità autonoma di Aragona, in Spagna. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative a Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Italia, Lussemburgo, Austria e Svezia nel pertinente elenco.

(6)

La Spagna ha inoltre informato la Commissione di aver esteso l’ambito di applicazione territoriale del programma facoltativo di eradicazione per l’infezione da BTV già approvato per le zone elencate nell’allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, con l’aggiunta della comunità autonoma delle Isole Baleari e di una zona comprendente la provincia di Huesca nella comunità autonoma di Aragona. Di conseguenza è opportuno aggiungere tali aree alla voce relativa alla Spagna nell’allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 e approvare la modifica proposta del programma facoltativo di eradicazione per l’infezione da BTV.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj).


ALLEGATO

Gli allegati I e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono così modificati:

1)

nell’allegato I, parte I, capitolo 2, la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Italia

Regione Abruzzo

Regione Basilicata: provincia di Matera

Regione Calabria: province di Catanzaro, Cosenza

Regione Campania: province di Benevento, Napoli, Salerno

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte: province di Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e Città Metropolitana di Torino

Regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino-Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto»;

2)

l’allegato VIII è così modificato:

a)

la parte I è così modificata:

i)

la voce relativa alla Cechia è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Cechia

L’intero territorio della Cechia, ad eccezione di:

regione di Karlovy Vary,

regione di Ústí nad Labem,

regione Boemia Centrale,

regione di Praga,

regione di Pilsen,

regione di Liberec,

regione Boemia Meridionale,

distretti di Pelhřimov, Havlíčkův Brod e Jihlava nella regione di Vysočina,

distretti di Pardubice e Chrudim nella regione di Pardubice,

distretti di Jičín e Hradec Králové nella regione di Hradec Králové»;

ii)

la voce relativa alla Danimarca è soppressa;

iii)

la voce relativa alla Germania è soppressa;

iv)

la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Spagna

Comunidad Autónoma de Aragón Provincia di Zaragoza y Teruel

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: Provincia di Guadalajara

Comunidad Autónoma de Castilla y León, ad eccezione delle aree seguenti:

provincia di Ávila

provincia di Salamanca

Cantalejo, Carbonero El Mayor, Santa María la Real de Nieva, Segovia, Villacastín nella provincia di Segovia

Alcañices, Bermillo de Sayago, Puebla de Sanabria nella provincia di Zamora

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma del País Vasco

Comunidad Autónoma de Valencia: provincia di Castellón e provincia di Valencia»;

v)

la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Italia

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Regione Friuli-Venezia Giulia»;

vi)

la voce relativa al Lussemburgo è soppressa;

vii)

la voce relativa all’Austria è soppressa;

viii)

la voce relativa alla Svezia è soppressa.

b)

la parte II è sostituita dalla seguente:

«PARTE II

Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da BTV

Stato membro

Territorio

Data di approvazione iniziale di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689

Spagna

Comunidad Autónoma de Aragón: Provincia di Huesca

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ad eccezione della provincia di Guadalajara

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Castilla y León:

provincia di Ávila

provincia di Salamanca

Cantalejo, Carbonero El Mayor, Santa María la Real de Nieva, Segovia, Villacastín nella provincia di Segovia

Alcañices, Bermillo de Sayago, Puebla de Sanabria nella provincia di Zamora

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autonoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Valencia: provincia di Alicante

21.2.2022».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2692/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)