Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/2571 |
27.9.2024 |
REGOLAMENTO DELEGATO (ue) 2024/2571 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2024
che integra il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2024/1157 stabilisce la procedura di notifica e autorizzazione preventive per le spedizioni di determinati rifiuti, comprese le operazioni intermedie di recupero o smaltimento. |
(2) |
L’articolo 15 di tale regolamento contiene disposizioni specifiche relative alle spedizioni di rifiuti destinati ad operazioni intermedie di recupero e smaltimento. Gli impianti che effettuano i processi successivi di trattamento dei rifiuti, sia intermedi che non intermedi, sono tenuti a informare gli impianti che effettuano le suddette operazioni intermedie del fatto che hanno completato i processi per i quali i rifiuti sono stati loro conferiti. Tale conferma deve assumere la forma di un certificato che dovrebbe essere rilasciato dagli impianti che hanno effettuato il successivo processo di trattamento dei rifiuti. Tramite il certificato, detti impianti devono attestare l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero e intermedia o non intermedia di smaltimento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il certificato attestante l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di smaltimento a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157 figura nell’allegato I del presente regolamento.
2. Le istruzioni specifiche per la compilazione del certificato di cui all’allegato I figurano nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj.
ALLEGATO I
Informazioni da fornire nel certificato attestante l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di smaltimento a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157
Certificato attestante l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di smaltimento a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Telefono: E-mail: |
|||||||||||||||||||||||
Data/date: Tonnellate (Mg): m3: |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Quantitativo preparato per il riutilizzo o riciclato: |
Tonnellate (Mg): m3: |
Codice R: |
|||||||||||||||||||||
Quantitativo recuperato in altro modo: |
Tonnellate (Mg): m3: |
Codice R: |
|||||||||||||||||||||
Quantitativo smaltito: |
Tonnellate (Mg): m3: |
Codice D: |
|||||||||||||||||||||
Nome: Data: Firma: |
(1) Da compilare indicando il numero o i numeri indicati nella casella 2 del documento di movimento che figura nell’allegato I B del regolamento (UE) 2024/1157.
(2) Da compilare in caso di spedizioni all’interno dell’UE e di importazioni nell’UE da paesi terzi.
(3) Da compilare in caso di esportazioni dall’UE verso paesi terzi e di transito nel territorio dell’UE nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.
(4) Aggiungere informazioni più dettagliate se necessario.
ALLEGATO II
Istruzioni per la compilazione del certificato conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157
1.
L’impianto che effettua l’operazione intermedia di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1157 compila le caselle 1 e 2 del certificato e chiede all’impianto che effettua la successiva operazione intermedia o non intermedia di recupero o intermedia o non intermedia di smaltimento di cui all’articolo 15, paragrafo 5, di tale regolamento («impianto successivo») di compilare le altre parti del certificato e presentarlo.
2.
Ogni impianto successivo compila le caselle da 3 a 8 del certificato.
3.
Le caselle 1 e 2 sono compilate indicandovi rispettivamente il numero del documento di notifica corrispondente e il numero del documento o dei documenti di movimento corrispondenti relativi ai rifiuti arrivati nell’impianto intermedio di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1157.
4.
La casella 3 contiene le informazioni sull’impianto successivo.
5.
Le caselle 4, 5 e 6 si riferiscono ai rifiuti in ingresso nell’impianto successivo.
6.
La casella 4 si riferisce ai rifiuti in ingresso nell’impianto successivo. Per identificare i rifiuti è indicato il codice associato ai rifiuti elencati all’allegato IV del regolamento (UE) 2024/1157 o, se del caso, agli allegati III, III A o III B di tale regolamento. Il codice è indicato secondo il sistema adottato nell’ambito della convenzione di Basilea [sottorubrica i)] o, se del caso, il sistema adottato nella decisione OCSE [sottorubrica ii)], l’allegato III A o III B [sottorubrica iii)], l’elenco dei rifiuti stabilito a norma dell’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE [sottorubrica iv)], un sistema nel paese di importazione [sottorubrica v)] o altri sistemi di classificazione pertinenti [sottorubrica vi)]. Per le spedizioni all’interno dell’Unione sono sempre forniti uno o più codici conformemente all’elenco dei rifiuti stabilito a norma dell’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
7.
La casella 5 deve essere compilata indicando la data o le date in cui l’impianto successivo ha ricevuto i rifiuti, il quantitativo in tonnellate (Mg) o, se del caso, il volume in m3 dei rifiuti ricevuti.
8.
Nella casella 6 occorre fornire una descrizione più dettagliata dei rifiuti ricevuti dall’impianto successivo rispetto al codice della casella 4, che rimane più generico.
9.
La casella 7 si riferisce al completamento del trattamento presso l’impianto successivo indicato nella casella 3. Occorre indicare i quantitativi o, se del caso, i volumi di rifiuti recuperati o smaltiti, nonché il relativo codice R e D delle operazioni effettuate.
10.
Nella casella 8, l’impianto successivo indicato nella casella 3 certifica che tutte le informazioni fornite nelle caselle da 3 a 7 sono complete ed esatte e che ha completato il recupero o lo smaltimento dei rifiuti descritti nel certificato.
(1) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2571/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)