European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/2148

7.8.2024

INDIRIZZO (UE) 2024/2148 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 luglio 2024

che modifica l'indirizzo BCE/2011/23 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2024/21)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1 e 3.3, nonché gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In alcuni casi, un'applicazione rigorosa del metodo standard di valutazione per le consistenze in imprese di investimento diretto non quotate, di cui all'allegato III all'indirizzo BCE/2011/23 della Banca centrale europea (2), può comportare distorsioni nella posizione patrimoniale netta sull’estero degli Stati membri. In questi casi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare uno dei metodi di valutazione alternativi stabiliti nella sesta edizione del manuale della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull’estero (Balance of Payments and International Investment Position Manual, BPM6) del Fondo monetario internazionale (3).

(2)

Tali metodi di valutazione alternativi sono stati messi a disposizione degli Stati membri con l'adozione dell'indirizzo BCE/2013/25 della Banca centrale europea (4), ma le disposizioni pertinenti sono state erroneamente soppresse dall'indirizzo (UE) 2020/1554 della Banca centrale europea (BCE/2020/52) (5). È pertanto necessario ripristinare tali disposizioni nell'allegato III dell'indirizzo BCE/2011/23.

(3)

Le modifiche all'allegato III all'indirizzo BCE/2011/23 sono modifiche di natura tecnica che non alterano la disposizione concettuale sottostante agli obblighi di segnalazione dei dati né influiscono sugli oneri di segnalazione degli Stati membri. Tali modifiche possono pertanto essere apportate mediante la procedura di modifica semplificata di cui all'articolo 7 dell'indirizzo BCE/2011/23.

(4)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’Indirizzo BCE/2011/23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’allegato III all’indirizzo BCE/2011/23 è modificato conformemente all’allegato al presente indirizzo.

rticolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1° settembre 2024.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 luglio 2024

Per il Comitato esecutivo della BCE

La Presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)   GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  Indirizzo BCE/2011/23 della Banca centrale europea, del 9 dicembre 2011, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (GU L 065 del 3.3.2012, pag. 1).

(3)  Disponibile all’indirizzo: https://www.imf.org/.

(4)  Indirizzo della Banca centrale europea, del 30 luglio 2013, che modifica l’Indirizzo BCE/2011/23 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2013/25) (GU L 247 del 18.9.2013, pag. 38).

(5)  Indirizzo (UE) 2020/1554 della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2020, che modifica l’indirizzo BCE/2011/23 in relazione alla frequenza della segnalazione alla Banca centrale europea sulla qualità delle statistiche esterne (BCE/2020/52).


ALLEGATO

L’allegato III all’indirizzo BCE/2011/23 è modificato come segue:

1)

la parte 6.1 della sezione C è sostituita dalla seguente:

«6.1.   Investimenti diretti all'estero

Gli investimenti diretti all'estero sono associati ad un soggetto residente in un’economia che esercita il controllo o una significativa influenza sull’amministrazione di un’impresa residente in un’altra economia. Secondo gli standard internazionali (e in particolare il BPM6), la proprietà diretta o indiretta di un potere di voto pari o superiore al 10 % in un’impresa residente in un’economia da parte di un investitore residente in un’altra economia è evidenza di una tale relazione. Sulla base di tale criterio, può sussistere un rapporto di investimento diretto all’estero fra varie imprese collegate, a prescindere che il collegamento si realizzi lungo una o più catene. Esso può estendersi alle società controllate da un’impresa investitrice, alle società controllate da altre società controllate, nonché a quelle collegate all’impresa di investimento diretto. Una volta stabilito l’investimento diretto all’estero, tutti i successivi flussi finanziari ovvero le successive consistenze finanziarie tra i relativi soggetti sono registrati come operazioni o posizioni su investimenti diretti all’estero.

Le azioni e altre partecipazioni includono partecipazioni in filiali così come tutte le partecipazioni nelle società controllate e collegate. Gli utili reinvestiti includono la contropartita della quota di utili, appartenente agli investitori diretti, che non sono stati distribuiti come dividendi da società controllate o collegate, nonché utili di filiali non rimessi all’investitore diretto e registrati alla voce “redditi da capitale” (come indicato nella parte 3.2.3 della Sezione A).

Gli investimenti diretti all’estero in capitale e debito sono ulteriormente disaggregati in base al tipo di relazione tra gli enti e alla direzione dell’investimento. Si possono distinguere tre tipi di relazioni di investimento diretto all'estero:

a)

investimenti diretti degli investitori in imprese di investimento diretto: tale categoria include flussi di investimento (e fondi) dall’investitore diretto alle proprie imprese di investimento diretto (a prescindere dal fatto che esse siano direttamente o indirettamente controllate o influenzate);

b)

Partecipazioni incrociate: tale tipo di relazione copre flussi d’investimento (e fondi) dalle imprese di investimento diretto all’investitore diretto;

c)

Tra imprese “sorelle”: esso copre flussi (e fondi) tra imprese che non si controllano o influenzano vicendevolmente, ma che sono entrambe sotto il controllo o l’influenza del medesimo investitore diretto.

Per quanto riguarda la valutazione delle posizioni su investimenti diretti all'estero, le consistenze quotate in borsa sono valutate ai prezzi di mercato. Al contrario, nel caso delle imprese di investimento diretto non quotate, le consistenze sono valutate sulla base del valore contabile, utilizzando una definizione comune che comprende i seguenti elementi:

i)

capitale versato (escluse le azioni proprie ma compreso il conto premio di emissione);

ii)

tutti i tipi di riserve (compresi i contributi agli investimenti qualora le direttive contabili li considerino riserve societarie);

iii)

profitti non distribuiti al netto delle perdite (compresi i risultati relativi all’anno in corso).

Per le azioni e partecipazioni di capitale in società non quotate, le operazioni registrate nel conto finanziario possono differire dai propri fondi al valore contabile registrato nel PPE. Tali differenze sono registrate come rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo.

Per incrementare la coerenza nella valutazione di attività e passività, laddove il metodo di valutazione di cui sopra può comportare distorsioni nella posizione patrimoniale sull’estero netta degli Stati membri, le azioni e partecipazioni di capitale in imprese d’investimento diretto non quotate possono alternativamente essere valutate dagli Stati membri secondo uno degli ulteriori metodi di valutazione descritti nel paragrafo 7.16 del BPM6, se si verifica almeno uno dei seguenti casi:

almeno un’impresa in una catena di investimento diretto è quotata in un mercato regolamentato, mentre almeno una non lo è e ciò comporta una distorsione significativa nel PPE netto di una società nella catena; in questo caso il prezzo di mercato della società quotata può essere utilizzato come riferimento nella valutazione delle società non quotate collegate; oppure

se si manifestano differenze nell’iscrizione a bilancio dell’avviamento acquisito lungo una catena di imprese di investimento diretto, producendo così una distorsione significativa nel PPE netto del paese in cui la società che si colloca a metà della catena risiede; oppure

se i conti delle imprese in una catena di investimento diretto sono denominati in valute diverse e le fluttuazioni del tasso di cambio producono una distorsione significativa nel PPE netto del paese in cui risiede la società che si colloca a metà della catena.

Se si applica un metodo alternativo per la valutazione delle azioni e delle partecipazioni di capitale in imprese di investimento diretto non quotate, il compilatore della posizione patrimoniale sull’estero — PPE è esortato ad informare il compilatore del paese controparte del metodo alternativo e a cooperare con tale compilatore per minimizzare il rischio di registrazione bilaterale asimmetrica. Tali informazioni dovrebbero essere trasmesse nel SEBC nell’ambito degli accordi esistenti, nonché pubblicate nella pubblicazione della BCE dal titolo “Metodi statistici per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull’estero dell’Unione europea” (come descritto nell’allegato V).

Si raccomanda come best practice che tutti gli Stati membri inizino a compilare investimenti diretti all'estero e utili reinvestiti sulla base dei risultati delle inchieste sugli investimenti diretti all’estero da raccogliere almeno una volta l’anno (*1).

(*1)  Le seguenti procedure, considerate non accettabili, dovrebbero essere abbandonate: i) lasciare la scelta del criterio di valutazione ai soggetti segnalanti (valore di mercato o contabile); ii) l’applicazione di un metodo di accumulazione dei flussi BDP per la compilazione delle consistenze.»."


(*1)  Le seguenti procedure, considerate non accettabili, dovrebbero essere abbandonate: i) lasciare la scelta del criterio di valutazione ai soggetti segnalanti (valore di mercato o contabile); ii) l’applicazione di un metodo di accumulazione dei flussi BDP per la compilazione delle consistenze.».”


ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/2148/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)