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dell'Unione europea

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Serie L


2024/2022

29.7.2024

DECISIONE DEL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

del 18 luglio 2024

recante modifica del regolamento interno del GEPD del 15 maggio 2020 [2024/2022]

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1) (il «regolamento»), e in particolare l’articolo 54, paragrafo 4, e l’articolo 57, paragrafo 1, lettera q),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento interno del GEPD del 15 maggio 2020 (2) adottato in conformità dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera q), del regolamento, prevede all’articolo 18 una procedura di revisione dei reclami limitata al caso in cui siano presentati nuovi elementi di fatto e argomenti giuridici.

(2)

Tuttavia, l’applicazione della procedura di revisione ha comportato difficoltà pratiche e giuridiche per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nonché per i denuncianti e dovrebbe pertanto essere abolita.

(3)

L’articolo 58, paragrafo 5, del regolamento prevede che l’esercizio da parte del GEPD dei poteri attribuitigli da tale articolo sia soggetto a garanzie adeguate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo, previste dal diritto dell’Unione. Analogamente, l’articolo 66, paragrafi 5 e 6, del regolamento prevede che, prima di adottare decisioni che impongono una sanzione amministrativa pecuniaria, il GEPD debba dare modo all’istituzione o all’organo dell’Unione oggetto del procedimento avviato dallo stesso GEPD di essere sentiti relativamente agli addebiti che muove loro. Per salvaguardare efficacemente il diritto a una buona amministrazione e i diritti della difesa sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («la Carta»), compreso il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima dell’adozione di qualsiasi misura individuale che possa recarle pregiudizio, è quindi importante prevedere nel regolamento interno del GEPD norme chiare sull’esercizio di tali diritti.

(4)

I titolari o i responsabili del trattamento dovrebbero avere la possibilità di esprimere il loro parere prima che il GEPD adotti una decisione che possa recare loro pregiudizio. Pertanto, il regolamento interno del GEPD dovrebbe prevedere che il GEPD elabori una valutazione preliminare e la comunichi al titolare o al responsabile del trattamento oggetto del procedimento avviato dal GEPD prima di adottare una decisione contenente un accertamento di una violazione del regolamento o di qualsiasi altro atto dell’Unione relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte di un’istituzione o di un organo dell’Unione, o quando esercita poteri correttivi a norma del regolamento o, ancora, impone una sanzione amministrativa pecuniaria o, infine, esercita poteri nei confronti dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) o della Procura europea (EPPO).

(5)

I titolari o i responsabili del trattamento dovrebbero avere la possibilità di esprimere il loro parere prima che il GEPD adotti una decisione che possa recare loro pregiudizio. Pertanto, il regolamento interno del GEPD dovrebbe specificare le situazioni in cui il GEPD dovrebbe redigere una valutazione preliminare e quindi comunicarla al titolare o al responsabile del trattamento che è oggetto del procedimento avviato dal GEPD.

(6)

Analogamente, i denuncianti dovrebbero avere la possibilità di esprimere il loro parere prima che il GEPD adotti una decisione che possa recare loro pregiudizio. Pertanto, il regolamento interno del GEPD dovrebbe specificare le situazioni in cui il GEPD dovrebbe redigere una valutazione preliminare e quindi comunicarla al reclamante.

(7)

La valutazione preliminare costituisce una garanzia procedurale essenziale che garantisce il rispetto del diritto di essere ascoltati. Il regolamento interno del GEPD dovrebbe pertanto definire gli elementi che devono figurare in tale valutazione preliminare. Poiché questi elementi differiscono nei casi in cui il GEPD intenda imporre una sanzione amministrativa pecuniaria, il regolamento interno del GEPD dovrebbe definire altresì gli elementi che devono figurare in una valutazione preliminare nei suddetti casi.

(8)

Può essere necessario limitare le informazioni contenute nella valutazione preliminare per tutelare gli interessi di cui al diritto dell’Unione o degli Stati membri. Tali interessi comprendono: la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza o la difesa degli Stati membri; la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione o un rilevante interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale; la sicurezza interna delle istituzioni e degli organi dell’Unione, inclusa quella delle loro reti di comunicazione elettronica; salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari; le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate; una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri; la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui; l’esecuzione delle azioni civili; l’impedimento della compromissione di indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari; l’impedimento della compromissione della prevenzione, dell’indagine, dell’accertamento e del perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali. Altri interessi includono interessi legittimi di riservatezza o di segreto professionale e commerciale. Il regolamento interno del GEPD dovrebbe pertanto includere riferimenti specifici a tali interessi e specificare le informazioni da comunicare al reclamante.

(9)

Dopo la comunicazione della sua valutazione preliminare, al titolare o al responsabile del trattamento e al reclamante dovrebbe essere data la possibilità di presentare osservazioni. Il GEPD dovrebbe pertanto stabilire norme che stabiliscano quando dare al titolare o al responsabile del trattamento, o al reclamante, la possibilità di essere ascoltato ed entro quale tempistica.

(10)

L’accesso al fascicolo fa parte dei diritti di difesa e del diritto a una buona amministrazione sanciti dalla Carta. Tuttavia, una limitazione dell’accesso al fascicolo del GEPD può essere necessaria per tutelare gli interessi di cui al diritto dell’Unione o degli Stati membri e dovrebbe pertanto figurare nel regolamento interno del GEPD.

(11)

Per mantenere un equo processo decisionale, il regolamento interno del GEPD dovrebbe chiarire che qualsiasi decisione del GEPD dovrebbe basarsi unicamente sulle conclusioni e sulle misure in merito alle quali il titolare o il responsabile del trattamento o il reclamante hanno potuto formulare osservazioni, tranne nei casi in cui si applicano le limitazioni necessarie per la tutela degli interessi di cui al diritto dell’Unione o degli Stati membri.

(12)

Al fine di garantire in modo coerente che ogni misura giuridicamente vincolante del GEPD faccia riferimento al diritto a un ricorso effettivo, il regolamento interno del GEPD dovrebbe prevedere che il GEPD informi, nel testo della sua decisione, il titolare o il responsabile del trattamento e il reclamante del loro diritto di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea conformemente all’articolo 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 18 del regolamento interno del GEPD del 15 maggio 2020 è modificato come segue:

«Articolo 18

Valutazione preliminare e diritto di essere ascoltato

1.   Prima dell’adozione di una decisione

a)

che contenga la constatazione di una violazione del regolamento o di qualsiasi altro atto dell’Unione relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte di un’istituzione o di un organismo dell’Unione; oppure

b)

che eserciti i poteri correttivi di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento; oppure

c)

che imponga una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera i), e dell’articolo 66 del regolamento, o a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, lettera l), del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) ; oppure

d)

che eserciti poteri nei confronti dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, lettere da b) a g), j) e k), del regolamento (UE) 2016/794; oppure

e)

che eserciti poteri nei confronti della Procura europea (EPPO) ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, lettere b), d) ed e), del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (*2) , oppure

f)

che eserciti poteri nei confronti dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 3, lettere b), d) ed e), del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) ;

il GEPD redige una valutazione preliminare e la comunica al titolare o al responsabile del trattamento oggetto del procedimento avviato dal GEPD (“il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento”).

2.   Prima di adottare una decisione nei casi in cui il GEPD intenda respingere, in tutto o in parte, un reclamo presentato a norma de

a)

gli articoli 63 e 68 del regolamento; oppure

b)

l’articolo 47 del regolamento (UE) 2016/794; oppure

c)

l’articolo 88 del regolamento (UE) 2017/1939; oppure

d)

l’articolo 43 del regolamento (UE) 2018/1727,

il GEPD redige una valutazione preliminare e la comunica al reclamante.

3.   La valutazione preliminare contiene:

a)

i fatti accertati pertinenti e i riferimenti agli elementi di prova sui quali il GEPD intende basarsi per adottare una decisione;

b)

la valutazione giuridica iniziale dei fatti da parte del GEPD e ogni presunta violazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati; e

c)

eventuali poteri correttivi previsti dal GEPD, previa considerazione di fattori aggravanti o attenuanti.

4.   In deroga al paragrafo 3, nei casi di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), la valutazione preliminare contiene solo gli elementi pertinenti sui quali il GEPD intende basarsi al fine di decidere se imporre una sanzione amministrativa pecuniaria e, in tal caso, per quale importo, tenendo conto degli elementi di cui all’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento.

5.   Nella valutazione preliminare il GEPD può limitare le informazioni fornite al reclamante di cui ai paragrafi 2 e 3, al fine di tutelare uno qualsiasi degli interessi di cui:

a)

all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento; oppure

b)

all’articolo 79, paragrafo 3, all’articolo 81, paragrafo 1, o ancora all’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento; oppure

c)

all’articolo 58, paragrafo 3, all’articolo 60, paragrafo 1, e all’articolo 61, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1939; oppure

d)

qualsiasi altro legittimo interesse di riservatezza o di segreto professionale e commerciale.

In tali casi, il GEPD informa il reclamante quanto meno in merito alla parte o alle parti del reclamo che intende respingere adducendo una giustificazione per l’applicazione di una delle limitazioni di cui al primo comma. Nei casi di limitazione delle informazioni a tutela degli interessi di cui al primo comma, lettere b) e c), il GEPD può omettere informazioni riguardanti la giustificazione per l’applicazione di eventuali limitazioni qualora la fornitura delle suddette informazioni possa recare pregiudizio a tali interessi. In tali casi, il GEPD informa il reclamante a norma dell’articolo 84, paragrafo 3, del regolamento e dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939.

6.   Il GEPD dà al titolare o al responsabile del trattamento e al reclamante la possibilità di essere ascoltato in merito all’accertamento di una violazione del regolamento o di qualsiasi altro atto dell’Unione relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte di un’istituzione o di un organo dell’Unione e/o all’esercizio di poteri correttivi o all’imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria, o qualora il GEPD intenda respingere parzialmente o integralmente un reclamo, a seconda dei casi. Il GEPD fissa un termine entro il quale il titolare o il responsabile del trattamento e il reclamante possono presentare le proprie osservazioni per iscritto, tenendo conto dell’urgenza della questione.

7.   Il GEPD può limitare l’accesso al fascicolo qualora ciò sia necessario al fine di tutelare gli interessi di cui al paragrafo 5 che precede.

8.   Il GEPD basa le proprie decisioni unicamente sulle conclusioni e sulle misure in merito alle quali il titolare o il responsabile del trattamento o il reclamante hanno potuto formulare osservazioni, tranne nei casi in cui si applicano i paragrafi 5 e 7.

9.   Nel testo della propria decisione il GEPD informa il titolare o il responsabile del trattamento e il reclamante del loro diritto di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea a norma dell’articolo 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2024

Per il GEPD

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

Garante europeo della protezione dei dati


(1)   GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  Decisione del Garante europeo della protezione dei dati, del 15 maggio 2020, recante adozione del regolamento interno del GEPD, GU L 204 del 26.6.2020, pag. 49.


ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2024/2022/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)