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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/1797 |
28.6.2024 |
DECISIONE (UE) 2024/1797 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2024
che modifica la decisione (UE) 2023/2440 per quanto riguarda l’adeguamento della quantità di quote e il trasferimento di quote al Fondo per l’innovazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3 quater, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 3 quater della direttiva 2003/87/CE stabilisce la metodologia per calcolare la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei per l’anno 2024 per i voli all’interno dello Spazio economico europeo e quelli diretti verso la Svizzera e il Regno Unito, che integra il quantitativo di 1 386 051 745 quote stabilito nella decisione (UE) 2023/1575 della Commissione (2). |
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(2) |
La quantità totale di quote a livello dell’Unione da assegnare agli operatori aerei per il 2024 nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE, calcolata in base ai dati disponibili, è pubblicata nella decisione (UE) 2023/2440 della Commissione (3). È necessario aggiornare tale quantità di quote per tenere conto delle ultime informazioni sugli operatori aerei esclusi. |
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(3) |
La direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha modificato la direttiva 2003/87/CE affinché il quantitativo totale di quote da assegnare agli operatori aerei per l’anno 2024 sia basato sull’assegnazione totale di quote agli operatori aerei che nel 2023 svolgevano attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE. Di conseguenza gli operatori aerei che sono stati esclusi per il 2023 non dovrebbero essere presi in considerazione, in quanto nel suddetto anno non hanno svolto alcuna attività di trasporto aereo elencata nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE. Le emissioni del 2023 sono state comunicate entro il 31 marzo 2024. In questo modo è stato possibile calcolare i dati definitivi sulle esclusioni nel 2023. Tenuto conto di questi dati, la quantità totale di quote assegnate agli operatori aerei che nel 2023 svolgevano attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE ammonta a 28 893 755. |
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(4) |
L’articolo 10 bis, paragrafo 8, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE, stabilisce che le quote che non sono state rilasciate agli operatori aerei a causa della cessazione delle loro operazioni e che non sono necessarie per coprire eventuali carenze nelle restituzioni da parte degli stessi devono essere utilizzate per il sostegno all’innovazione attraverso il Fondo per l’innovazione di cui al primo comma del medesimo paragrafo. Conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 8, ottavo comma, il Fondo per l’innovazione può anche sostenere l’elettrificazione del trasporto aereo e le misure volte a ridurre l’impatto climatico globale del settore. Tenuto conto degli operatori aerei che hanno cessato l’attività entro il 31 dicembre 2023, le quote in questione ammontano a 1 988 951. |
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(5) |
A norma dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, il fattore di riduzione lineare è pari a 4,3 % dal 2024 al 2027 e a 4,4 % a partire dal 2028. Nell’applicare la riduzione del 4,3 % nel 2024 rispetto ai livelli del 2023, il fattore di riduzione lineare è stato calcolato sulla base dell’assegnazione avvenuta nell’anno 2020 e ammonta a 1 330 226 quote per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. L’applicazione di tale fattore di riduzione lineare comporta 27 563 529 quote per l’anno 2024. |
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(6) |
Affinché l’assegnazione gratuita agli operatori aerei sia calcolata in conformità dell’articolo 3 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, l’articolo 3 quater, paragrafo 5, della medesima direttiva impone alla Commissione di pubblicare anche il quantitativo di quote che sarebbero state assegnate a titolo gratuito nel 2024 in base alle norme per l’assegnazione gratuita in vigore prima delle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2023/958. Tale quantitativo corrisponde all’85 % della quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei o destinata a integrare il sostegno all’innovazione attraverso il Fondo per l’innovazione istituito dall’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2023/2440, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (UE) 2023/2440 è così modificata:
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(1) |
gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 1 La quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei per il 2024 di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE ammonta a 27 563 529. Articolo 2 La quantità di quote che sarebbero state assegnate a titolo gratuito nel 2024 in base alle norme per l’assegnazione gratuita in vigore prima delle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2023/958 ammonta a 23 429 000.»; |
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(2) |
è inserito il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis Tenuto conto degli operatori aerei che hanno cessato l’attività entro il 31 dicembre 2023, 1 988 951 quote sono trasferite al Fondo per l’innovazione istituito dall’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
(2) Decisione (UE) 2023/1575 della Commissione, del 27 luglio 2023, relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2024 nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE (GU L 192 del 31.7.2023, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1575/oj).
(3) Decisione (UE) 2023/2440 della Commissione, del 27 ottobre 2023, relativa alla quantità totale di quote a livello dell’Unione da assegnare agli operatori aerei per il 2024 nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE (GU L, 2023/2440, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2440/oj).
(4) Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/958/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1797/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)