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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1761 |
25.6.2024 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1761 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2024
che abroga la decisione 2004/905/CE della Commissione che stabilisce gli orientamenti per la denuncia della pericolosità di generi di consumo alle autorità competenti degli Stati membri da parte di produttori e distributori, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma,
previa consultazione del comitato istituito dalla direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE, qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato presenta per il consumatore rischi incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza, dovrebbero informare immediatamente le autorità competenti, precisando in particolare le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori. |
(2) |
La decisione 2004/905/CE della Commissione (2) fornisce orientamenti operativi riguardo ai principali criteri di notifica e agli aspetti pratici relativi alle notifiche. Tali orientamenti sono volti in particolare ad assistere i produttori e i distributori nell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE. |
(3) |
Il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) introduce nuovi obblighi in virtù dei quali gli operatori economici devono avvalersi del Safety Business Gateway al fine di informare le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione in merito alle misure correttive adottate per rendere il prodotto conforme in modo efficace. Tali misure comprendono, a seconda dei casi, misure di ritiro o di richiamo. |
(4) |
Poiché il regolamento (UE) 2023/988 abroga la direttiva 2001/95/CE a decorrere dalla sua data di applicazione e poiché introduce nuovi obblighi per quanto riguarda le notifiche degli operatori economici, la decisione 2004/905/CE diventerà obsoleta e dovrebbe essere abrogata. |
(5) |
La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data del regolamento (UE) 2023/988, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2004/905/CE è abrogata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 13 dicembre 2024.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/95/oj.
(2) Decisione 2004/905/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, che stabilisce gli orientamenti per la denuncia della pericolosità di generi di consumo alle autorità competenti degli Stati membri da parte di produttori e distributori, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/905/oj).
(3) Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1, ELI:). https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj?locale=it).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1761/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)