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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/1001

27.3.2024

DECISIONE DELEGATA n. 029/24/COL DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

del 23 febbraio 2024

relativa alle misure di emergenza istituite in Norvegia in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, a norma dell'articolo 259, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e degli articoli 21, 39 e 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 [2024/1001]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 3 del protocollo 1,

visto l'atto di cui all'allegato I dell'accordo SEE, capo I, parte 1.1, punto 13:

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), modificato e quale adattato all'accordo SEE tramite gli adattamenti specifici e settoriali di cui all'allegato I dello stesso accordo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1, l'articolo 258, paragrafi 1, 2 e 3, e l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

visto l'atto di cui all'allegato I dell'accordo SEE, capo I, parte 1.1, punto 13e:

Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate («regolamento delegato (UE) 2020/687») (2), modificato e quale adattato all'accordo SEE tramite gli adattamenti specifici e settoriali di cui all'allegato I dello stesso accordo, in particolare gli articoli 21, 39 e 55,

visto l'atto di cui all'allegato I dell'accordo SEE, capo I, parte 1.1, punto 13a:

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate («regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882») (3), quale adattato all'accordo SEE tramite gli adattamenti specifici e settoriali di cui all'allegato I dello stesso accordo, in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato,

quale adattato all'accordo SEE dal protocollo 1 dello stesso accordo, punto 4, lettera d),

considerando quanto segue:

L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili che può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dello Spazio economico europeo (SEE). I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell'HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI è indicata all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2016/429 come malattia elencata soggetta alle norme di prevenzione e controllo delle malattie ivi stabilite. L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 elenca l'HPAI come malattia di categoria A, D ed E quale definita all'articolo 1 dello stesso regolamento.

Ai sensi dell'articolo 259, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, l'Autorità di vigilanza EFTA («Autorità») è tenuta a riesaminare le misure di emergenza prese dalle competenti autorità norvegesi a norma dell'articolo 257, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 258 dello stesso regolamento in caso di focolaio di una delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), compresa l'HPAI («misure norvegesi»). Ai sensi dell'articolo 259, paragrafo 1, lettera c), l'Autorità è tenuta, qualora lo ritenga necessario al fine di evitare ingiustificate perturbazioni dei movimenti di animali e prodotti, ad adottare le misure di emergenza di cui all'articolo 257, paragrafo 1, approvando le misure norvegesi.

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 integra le norme per il controllo delle malattie di categoria A, B e C stabilite dal regolamento (UE) 2016/429, comprese le misure di controllo dell'HPAI. L'articolo 21 di detto regolamento prevede l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza in caso di focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'HPAI. Questa regionalizzazione è applicata in particolare per tutelare lo stato sanitario dei volatili sul resto del territorio della Norvegia prevenendo l'introduzione dell'agente patogeno e garantendo l'individuazione precoce della malattia.

Il 19 febbraio 2024 la Norvegia ha notificato un focolaio confermato di HPAI in uno stabilimento commerciale di pollame che conta 8 000 capi, sito nel comune di Lund, contea di Rogaland (4). Il 20 febbraio 2024 la Norvegia ha aggiornato la notifica in quanto lo stabilimento colpito conta due allevamenti con pollame riproduttore, il che porta a 18 000 il numero totale dei volatili a rischio (5). Le competenti autorità norvegesi hanno adottato le misure di controllo della malattia necessarie ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno al focolaio.

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno del SEE, è necessario definire rapidamente le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite dalla Norvegia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.

L'Autorità ha esaminato le misure di controllo della malattia in collaborazione con la Norvegia e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalle competenti autorità norvegesi si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda in cui è confermato il focolaio di HPAI.

È pertanto opportuno che l'Autorità approvi le zone di protezione e di sorveglianza relative all'HPAI istituite in Norvegia in conformità all'articolo 259, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 ed elencate nell'allegato della presente decisione e la durata delle misure in esse applicabili a norma degli articoli 39 e 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Data l'urgenza della situazione epidemiologica nel SEE per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che la presente decisione abbia effetto il prima possibile.

Il 21 febbraio 2024 l'Autorità, con decisione delegata n. 028/24/COL (documento n. 1437521), ha debitamente presentato al comitato veterinario e fitosanitario EFTA il progetto di decisione a norma dell'articolo 259, paragrafo 1, e dell'articolo 266, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. Il 22 febbraio 2024 il comitato veterinario e fitosanitario EFTA ha espresso parere positivo sul progetto di decisione. Il progetto di decisione è quindi conforme al parere del comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le zone di protezione e di sorveglianza istituite dalla Norvegia a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o in volatili in cattività e la durata delle misure da applicare nelle zone di protezione a norma dell'articolo 39 e nelle zone di sorveglianza a norma dell'articolo 55 dello stesso regolamento delegato sono approvate ed elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Norvegia provvede affinché:

a)

le zone di protezione istituite dalle autorità competenti in conformità all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendano almeno le zone indicate come zone di protezione nella parte A dell'allegato della presente decisione;

b)

le misure da applicare nelle zone di protezione, di cui all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di protezione indicate nella parte A dell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La Norvegia provvede affinché:

a)

le zone di sorveglianza istituite dalle autorità competenti in conformità all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendano almeno le zone indicate come zone di sorveglianza nella parte B dell'allegato della presente decisione;

b)

le misure da applicare nelle zone di sorveglianza, di cui all'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di sorveglianza indicate nella parte B dell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Articolo 5

La presente decisione si applica fino al termine ultimo indicato nell'allegato della presente decisione a decorrere dal quale, in conformità agli articoli 39 o 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687, cessano di essere applicabili le misure di controllo della malattia in una delle zone di protezione o di sorveglianza, secondo il caso.

Articolo 6

La Norvegia è destinataria della presente decisione.

Articolo 7

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2024

Per l'Autorità di vigilanza EFTA, che agisce a norma della decisione di delega n. 130/20/COL:

Árni Páll ÁRNASON

Membro del Collegio responsabile

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

Controfirmataria in qualità di direttrice,

Affari giuridici e amministrativi


(1)  Integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 179/2020 dell'11 dicembre 2020.

(2)  Integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 3/2021 del 5 febbraio 2021.

(3)  Integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 179/2020 dell'11 dicembre 2020.

(4)  Documento n. 1437515.

(5)  Documento n. 1437727.


ALLEGATO

Parte A

Zone di protezione in Norvegia di cui agli articoli 1 e 2

Delimitazione della zona

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Parti dei comuni di Lund e Egersund, contea di Rogaland, ricomprese in un raggio di 3 km dal punto corrispondente alle seguenti coordinate GPS: latitudine 58.54871, longitudine 6.3041.

15.3.2024

Parte B

Zone di sorveglianza in Norvegia di cui agli articoli 1 e 3

Delimitazione della zona

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Parti dei comuni di Lund e Egersund, contea di Rogaland, ricomprese in un raggio di 10 km dal punto corrispondente alle seguenti coordinate GPS: latitudine 58.54871, longitudine 6.3041.

24.3.2024


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2024/1001/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)