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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/787

4.3.2024

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/787 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2024

che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del fosfuro di magnesio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1)

Il fosfuro di magnesio è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18. A norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso è pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento alle condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE.

(2)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 28 luglio 2020 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione del fosfuro di magnesio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 («domanda»).

(3)

Il 1o ottobre 2020 l’autorità di valutazione competente della Germania ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

(4)

L’autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

(5)

Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

A norma della decisione di esecuzione (UE) 2021/1285 della Commissione (3), la data di scadenza dell’approvazione del fosfuro di magnesio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 è stata posticipata al 31 luglio 2024 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda.

(7)

Il 20 settembre 2023 l’autorità di valutazione competente ha informato la Commissione in merito alla necessità di un’ulteriore proroga dell’approvazione del fosfuro di magnesio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 al fine di portare a termine la valutazione. L’autorità di valutazione competente prevede di presentare all’Agenzia la relazione di valutazione del rinnovo nel corso del secondo trimestre del 2024.

(8)

Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare ulteriormente la data di scadenza dell’approvazione per un periodo di tempo sufficiente a portare a termine l’esame della domanda. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l’approvazione del fosfuro di magnesio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 gennaio 2026.

(9)

Dopo l’ulteriore posticipo della data di scadenza dell’approvazione, il fosfuro di magnesio rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 alle condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell’approvazione del fosfuro di magnesio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1285 è posticipata al 31 gennaio 2026.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/2022-04-15.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/oj).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1285 della Commissione, del 2 agosto 2021, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del fosfuro di magnesio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1285/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/787/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)