Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2775 |
21.12.2023 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2023/2775 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2023
che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giunio 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli obblighi di comunicazione nel settore della contabilità perseguono vari obiettivi. Non si limitano a fornire informazioni agli investitori attivi nei mercati dei capitali, ma forniscono anche un resoconto delle operazioni passate e migliorano il governo societario. È importante razionalizzare tali obblighi per garantire che soddisfino le finalità per le quali erano destinati e per limitare gli oneri amministrativi. |
(2) |
In considerazione dell’elevata inflazione registrata nel 2021 e nel 2022, sono stati rivisti i criteri dimensionali monetari atti a determinare la categoria dimensionale di un’impresa per tenere conto delle conseguenze dell’inflazione. |
(3) |
Secondo dati Eurostat, nell’arco dei circa dieci anni dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2023, l’inflazione cumulata si è attestata al 24,3 % nella zona euro e al 27,2 % nell’intera Unione. |
(4) |
La Commissione ritiene pertanto necessario adeguare le soglie di cui all’articolo 3, paragrafi da 1 a 7, della direttiva 2013/34/UE per tenere conto dell’inflazione, aumentandole del 25 % e arrotondandole per approssimazione. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2013/34/UE. |
(6) |
Per consentire alle imprese o ai gruppi di beneficiare quanto prima delle soglie adeguate, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva dovrebbero applicarsi, al più tardi, agli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva. Gli Stati membri possono consentire alle imprese di applicare tali disposizioni per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2023 o in data successiva. |
(7) |
La Commissione ha consultato il gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari conformemente all’articolo 49, paragrafo 3 bis, della direttiva 2013/34/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2013/34/UE
L’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE è così modificato:
1) |
al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
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2) |
il paragrafo 2 è così modificato:
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3) |
al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
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4) |
al paragrafo 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
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5) |
il paragrafo 5 è così modificato:
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6) |
al paragrafo 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
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7) |
al paragrafo 7, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
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Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 24 dicembre 2024. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.
In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono consentire alle imprese di applicare tali disposizioni per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2023/2775/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)