Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2763 |
8.12.2023 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/2763 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2023
che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2b per i pescherecci battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2023. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2b da parte di pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2023. |
(3) |
È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2023 alla Spagna per lo stock di merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2b di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dai pescherecci suddetti dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
17/TQ194 |
Stato membro |
Spagna |
Stock |
COD/1/2B. |
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
Zona |
Acque delle Isole Svalbard; acque internazionali delle zone 1 e 2b |
Data di chiusura |
11 novembre 2023 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2763/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)