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dell'Unione europea

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Serie L


2023/2724

6.12.2023

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2724 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2023

che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per quanto riguarda determinati riferimenti ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e la disponibilità di determinati gas puri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di tenere conto degli ultimi aggiornamenti dei regolamenti nn. 9 (2), 41 (3), 63 (4) e 92 (5) della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulle emissioni sonore dei veicoli della categoria L, che comprendono un ampliamento dell’ambito di applicazione delle disposizioni aggiuntive sulle emissioni sonore per rispecchiare più fedelmente il funzionamento urbano ed extraurbano dei motocicli in condizioni reali, è necessario modificare l’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione (6) inserendovi un riferimento alle ultime serie di modifiche di tali regolamenti UNECE.

(2)

Al fine di ridurre l’onere amministrativo per le autorità nazionali e i costruttori, la data di applicazione della serie più recente di modifiche dei regolamenti UNECE nn. 9, 41, 63 e 92 dovrebbe essere allineata all’applicazione dei requisiti Euro 5+ introdotti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/239 della Commissione (7).

(3)

La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina ha perturbato l’approvvigionamento di elio gassoso, che è essenziale per ottenere l’idrogeno purificato necessario per effettuare le prove delle emissioni di gas di scarico. Data la situazione attuale e tenendo conto del fatto che l’azoto è già utilizzato come gas inerte alternativo all’elio sia per i veicoli passeggeri e commerciali leggeri che per i veicoli pesanti, è necessario includere l’azoto nel regolamento delegato (UE) n. 134/2014 in quanto gas opzionale nella miscela per ottenere idrogeno purificato.

(4)

Il regolamento (UE) n. 168/2013 ha fatto un riferimento errato al regolamento UNECE sulle prescrizioni relative al livello sonoro applicabili ai veicoli delle categorie L4e e L6e-A. Tale errore è stato successivamente corretto, ma la modifica corrispondente non è stata introdotta nel regolamento delegato (UE) n. 134/2014. È pertanto opportuno rettificare l’allegato IX, tabella 8-1, di tale regolamento per tenere conto delle modifiche già introdotte nel regolamento (UE) n. 168/2013.

(5)

Vi è un errore in uno dei fattori di potenza utilizzati nell’equazione di cui all’appendice 2.2, punto 3.3, dell’allegato X del regolamento delegato (UE) n. 134/2014. Tale equazione dovrebbe essere identica a quella di cui all’appendice 2.1, punto 3.3, dell’allegato X a tale regolamento. Per motivi di certezza del diritto, tale errore dovrebbe essere corretto.

(6)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 134/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 134/2014

Gli allegati I, II e V del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento delegato (UE) n. 134/2014

Gli allegati VI, IX e X del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non invalida le omologazioni UE rilasciate a veicoli o a sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti entro il DD month YYYY, a meno che le prescrizioni applicabili a tali veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti siano state modificate o siano state aggiunte nuove prescrizioni dal presente regolamento.

2.   Le autorità di omologazione continuano a rilasciare le estensioni delle omologazioni UE di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.

(2)  Regolamento n. 9 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli delle categorie L2, L4 e L5 con riferimento alle emissioni sonore [2018/1704] (GU L 290 del 16.11.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento n. 41 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei ciclomotori per quanto riguarda le emissioni sonore [2023/320] (GU L 43 del 13.2.2023, pag. 14).

(4)  Regolamento n. 63 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli della categoria L1 con riferimento alle emissioni sonore [2018/1705] (GU L 290 del 16.11.2018, pag. 28).

(5)  Regolamento n. 92 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei sistemi di silenziatori dello scarico di ricambio non originali (NORESS) destinati ai veicoli delle categorie L1, L2, L3, L4 e L5 con riferimento alle emissioni sonore [2018/1707] (GU L 290 del 16.11.2018, pag. 162).

(6)  Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l’allegato V (GU L 53 del 21.2.2014, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/239 della Commissione, del 20 febbraio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 per quanto riguarda l’adeguamento dei modelli per le procedure di omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli alle prescrizioni delle norme ambientali Euro 5 e Euro 5+ (GU L 48 del 21.2.2020, pag. 6).


ALLEGATO I

Gli allegati I, II e V del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 sono così modificati:

1.

l’allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Elenco dei regolamenti UNECE di cui all’articolo 4, paragrafo 1

N. regolamento UNECE

Oggetto

Serie di modifiche

Riferimento alla GU

Applicabilità

Obbligatorio per i nuovi tipi

Obbligatorio per i tipi esistenti

9

Emissioni sonore dei motocicli con sidecar e dei tricicli

07

GU L 290 del 16.11.2018, pag. 1.

L2e, L4e, L5e, L6e, L7e

1.1.2024

1.1.2025

41

Emissioni sonore dei motocicli

04

GU L 317 del 14.11.2012, pag. 1.

L3e

1.1.2016

1.1.2017

41

Emissioni sonore dei motocicli

05

GU L 43 del 13.2.2023, pag. 14.

L3e

1.1.2024

1.1.2025

63

Emissioni sonore dei ciclomotori

02

GU L 290 del 16.11.2018, pag. 28.

L1e

1.1.2024

1.1.2025

92

Emissioni sonore dei sistemi di silenziatori dello scarico di ricambio non originali per motocicli, ciclomotori e veicoli a tre ruote

02

GU L 221 dell’8.9.2023, pag. 55

 

1.1.2024

1.1.2025

Nota esplicativa:

l’inclusione di un sistema o di un componente in questo elenco non ne rende obbligatoria l’installazione. Per determinati componenti, tuttavia, altri allegati del presente regolamento recano prescrizioni relative all’installazione obbligatoria.

ALLEGATO II

Gli allegati VI, IX e X del regolamento delegato sono così modificati:

1.

nell’allegato VI, appendice 1, il punto 2.7.6 è sostituito dal seguente:

«2.7.6.

I cambi di marcia devono essere effettuati conformemente alle indicazioni di cui al punto 4.5.5 dell’allegato II. In alternativa si possono applicare le indicazioni fornite dal costruttore ai consumatori se queste sono state approvate dall’autorità di omologazione.»;

2.

nell’allegato IX, la tabella 8-1 è sostituita dalla seguente:

“Tabella 8-1

Sottocategorie di veicoli della categoria L e relativi regolamenti UNECE concernenti le prescrizioni sul livello sonoro

(Sotto)categoria del veicolo

Nome della categoria del veicolo

Procedura di prova applicabile

L1e-A

Bicicletta a pedalata assistita

Regolamento UNECE n. 63

L1e-B

Ciclomotore a due ruote

vmax ≤ 25 km/h

Ciclomotore a due ruote

vmax ≤ 45 km/h

L2e

Ciclomotore a tre ruote

Regolamento UNECE n. 9

L3e

Motociclo a due ruote

Cilindrata ≤ 80 cm3

Regolamento UNECE n. 41

Motociclo a due ruote

80 cm3 <

Cilindrata ≤

175 cm3

Motociclo a due ruote

Cilindrata

> 175 cm3

L4e

Motociclo a due ruote con sidecar

Regolamento UNECE n. 9”;

L5e-A

Triciclo

L5e-B

Triciclo commerciale

L6e-A

Quad da strada leggero

L6e-B

Quadriciclo leggero

L7e-A

Quad da strada pesante

L7e-B

Quad fuoristrada pesante

L7e-C

Quadriciclo pesante

3.

nell’allegato X, appendice 2.2, punto 3.3, l’equazione Ap2.2-2 è sostituita dalla seguente:

«Equazione Ap2.2-2:

Image 1
».

»;

2.

nell’allegato II, il punto 5.2.3.6.1 è sostituito dal seguente:

«5.2.3.6.1.

Gas puri

I seguenti gas puri devono essere disponibili, se necessario, per la taratura e l’uso dell’apparecchiatura:

azoto purificato: (purezza: ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO);

aria sintetica purificata: (purezza: ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO); tenore di ossigeno tra 18 e 21 % del volume;

ossigeno purificato: (purezza > 99,5 % vol. O2);

idrogeno purificato (e miscela contenente elio o azoto): (purezza ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO2, tenore di idrogeno tra 39 e 41 % del volume);

monossido di carbonio: (purezza minima 99,5 %);

propano: (purezza minima 99,5 %).»;

3.

nell’allegato V, appendice 3, punto 4.7.1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

gas combustibile per analizzatore di idrocarburi (40 ± 2 % di idrogeno e il resto elio o azoto con meno di 1 ppm C1 equivalente idrocarburi e meno di 400 ppm CO2);».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2724/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)