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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2023/2501 |
10.11.2023 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2501 DEL CONSIGLIO
del 9 novembre 2023
che attua il regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l’articolo 21, paragrafi 2 e 6,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44. |
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(2) |
A norma dell’articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/44, il Consiglio ha riesaminato l’elenco delle persone ed entità designate di cui all’allegato III di tale regolamento. |
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(3) |
Il Consiglio ritiene che le voci relative a due persone e a una entità dovrebbero essere soppresse e che sia opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di tutte le altre persone ed entità indicate negli elenchi di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/44. Inoltre dovrebbero essere aggiornate le informazioni identificative relative a una persona. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/44, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
N. CALVIÑO SANTAMARÍA
ALLEGATO
Il regolamento (UE) 2016/44 è così modificato:
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1) |
nell’allegato III («Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 2»), la sezione A («Persone») è così modificata:
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2) |
nell’allegato III («Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 2»), sezione B («Entità»), la voce 16 relativa a Baroque Investments Limited è soppressa. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2501/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)