European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2409

24.10.2023

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2409 DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2023

che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/55/CE istituisce norme minime per concedere la protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono ritornare nel paese d’origine, e per promuovere l’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi.

(2)

Il 4 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (2).

(3)

A norma della direttiva 2001/55/CE, la protezione temporanea è stata prima richiesta per un periodo iniziale di un anno, fino al 4 marzo 2023, ed è stata automaticamente prorogata di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2024.

(4)

Nel contesto di tale attivazione, gli Stati membri hanno convenuto di non applicare l’articolo 11 della direttiva 2001/55/CE in relazione alle persone che godono della protezione temporanea in un determinato Stato membro, conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382, e che si trasferiscono in un altro Stato membro senza autorizzazione, salvo altrimenti concordato dagli Stati membri su base bilaterale.

(5)

Attualmente nell’Unione si contano circa 4,1 milioni di sfollati che beneficiano della protezione temporanea. La situazione in Ucraina non consente il loro ritorno in tale paese in condizioni sicure e stabili. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni stima, al 25 maggio 2023, a 5,1 milioni il numero di sfollati interni in Ucraina. Più della metà di questi ha riferito di essersi trovata in tale situazione per un anno o più. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha stimato a più di 5 milioni il numero di sfollati interni in Ucraina, e a oltre 17 milioni il numero di persone che necessita di assistenza umanitaria urgente. Nel giugno 2023, in considerazione della situazione corrente in Ucraina, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha ribadito la posizione già adottata sui rientri in Ucraina, con la quale invitava gli Stati a non rimpatriare con la forza i cittadini ucraini e gli ex residenti abituali in Ucraina, compresi quelli la cui domanda di asilo era stata respinta.

(6)

Il numero complessivo di registrazioni di persone che beneficiano della protezione temporanea è rimasto stabile intorno ai 4,1 milioni, con un ridotto numero di persone che riferiscono di essere rientrate in Ucraina su base permanente. Inoltre, il rischio di un futuro afflusso massiccio e sfollamenti di un maggior numero di persone in fuga dall’Ucraina verso l’Unione continua ad esistere a causa dell’instabilità e dell’incertezza della situazione in Ucraina a seguito di azioni ostili da parte della Russia. In molte aree continuano pesanti combattimenti, e permane il rischio di escalation. Questo, combinato con la difficile situazione umanitaria in Ucraina, potrebbe portare a un improvviso e ulteriore aumento degli arrivi nell’Unione che potrebbero raggiungere il livello di un afflusso massiccio. Al tempo stesso rimarrebbe il rischio per il funzionamento efficiente dei sistemi nazionali di asilo qualora la protezione temporanea dovesse cessare entro breve e si verificasse una richiesta di protezione internazionale da parte di tutte queste persone contemporaneamente.

(7)

È improbabile che l’elevato numero di sfollati nell’Unione che beneficiano della protezione temporanea diminuisca finché continuerà la guerra contro l’Ucraina. È pertanto necessario prorogare tale protezione temporanea per affrontare la situazione delle persone che ne beneficiano attualmente nell’Unione o che ne avranno bisogno a partire dal 4 marzo 2024, in quanto ciò prevede la protezione immediata e l’accesso a una serie armonizzata di diritti mantenendo al minimo le formalità in caso di afflusso massiccio nell’Unione. La proroga della protezione temporanea contribuirà inoltre a garantire che i sistemi di asilo degli Stati membri non siano sovraccaricati da un aumento significativo del numero di domande di protezione internazionale che potrebbero essere presentate dalle persone che beneficiano della protezione temporanea fino al 4 marzo 2024 nel caso in cui la protezione temporanea dovesse cessare entro tale data, o dalle persone in fuga dalla guerra in Ucraina che arrivino nell’Unione dopo tale data e prima del 4 marzo 2025.

(8)

Pertanto, considerando che persistono motivi per la concessione della protezione temporanea, tale protezione a favore delle categorie di sfollati di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 dovrebbe essere prorogata fino al 4 marzo 2025.

(9)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(10)

L’Irlanda è vincolata dalla direttiva 2001/55/CE e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione di esecuzione.

(11)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione di esecuzione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La protezione temporanea concessa alle persone sfollate dall’Ucraina di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 è prorogata di un anno fino al 4 marzo 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Luxembourg, il 19 ottobre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ


(1)   GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2409/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)