ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 241 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
29.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 241/1 |
DECISIONE (UE) 2023/2079 DEL CONSIGLIO
del 18 settembre 2023
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone relativo ad alcune disposizioni degli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell’Unione europea e il Giappone
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità alla decisione (UE) 2023/362 del Consiglio (2), l’accordo tra l’Unione europea e il Giappone relativo ad alcune disposizioni degli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell’Unione europea e il Giappone («accordo») è stato firmato in data 20 febbraio 2023, con riserva della sua conclusione in data successiva. |
(2) |
L’obiettivo dell’accordo è rendere conformi al diritto dell’Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra 13 Stati membri e il Giappone. |
(3) |
È opportuno approvare l’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo tra l’Unione europea e il Giappone relativo ad alcune disposizioni degli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell’Unione europea e il Giappone è approvato a nome dell’Unione (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista dall’articolo 6, paragrafo 1 dell’accordo (4).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
L. PLANAS PUCHADES
(1) Approvazione dell'11 luglio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione (UE) 2023/362 del Consiglio, del 14 febbraio 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone relativo ad alcune disposizioni degli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell’Unione europea e il Giappone (GU L 50 del 17.2.2023, pag. 1).
(3) Cfr. la pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.
29.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 241/2 |
ACCORDO tra l'Unione europea e il Giappone relativo ad alcune disposizioni degli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Giappone
L'UNIONE EUROPEA e il GIAPPONE,
CONSTATANDO che, a norma del diritto dell'Unione europea, i vettori aerei in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea hanno diritto a un accesso non discriminatorio alle rotte tra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi,
VISTI gli accordi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi che prevedono la possibilità che tali paesi terzi e i loro cittadini acquisiscano la proprietà e il controllo di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità al diritto dell'Unione europea;
RICONOSCENDO che la conformità tra il diritto dell'Unione europea e alcune disposizioni degli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Giappone fornirà una solida base giuridica per i servizi aerei tra l'Unione europea e il Giappone, preserverà la continuità di tali servizi e contribuirà all'ulteriore sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea e il Giappone nel settore del trasporto aereo; e
CONSTATANDO che con il presente accordo non si intende incidere sull'interpretazione delle disposizioni dei vigenti accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Giappone in materia di diritti di traffico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) |
"parte contraente": una parte contraente del presente accordo; |
b) |
"Stato membro": uno Stato membro dell’Unione europea; e |
c) |
"parte": una parte contraente del pertinente accordo sui servizi aerei concluso tra uno Stato membro e il Giappone, elencato nell'allegato I. |
Articolo 2
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano al posto delle corrispondenti disposizioni elencate nell'allegato II-A.
2. |
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Articolo 3
1. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.
2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1, in ciascuna delle disposizioni elencate nell'allegato IV contemplate dal pertinente accordo di cui all'allegato I, i riferimenti alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti anche alle compagnie aeree di tale Stato membro che non sono designate dallo Stato membro stesso.
Articolo 4
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 5
1. Ciascuna parte contraente può chiedere in qualsiasi momento che si tengano consultazioni con l'altra parte contraente ai fini della modifica del presente accordo. Tali consultazioni iniziano entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale richiesta.
2. Il presente accordo può essere modificato mediante accordo tra le parti contraenti e le modifiche entrano in vigore secondo le modalità descritte all'articolo 6 del presente accordo.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, le modifiche riguardanti unicamente gli allegati possono essere effettuate mediante scambio di note diplomatiche tra l'Unione europea e il governo del Giappone, conformemente alle rispettive procedure interne applicabili.
Articolo 6
1. Ciascuna parte contraente invia all'altra parte contraente, per via diplomatica, la notifica che conferma l'avvenuto espletamento delle proprie procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della notifica di cui sopra.
3. La notifica all'Unione europea conformemente al presente articolo è ricevuta dal segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Articolo 7
1. In caso di denuncia di un accordo di cui all'allegato I, le disposizioni del presente accordo cessano di applicarsi a tale accordo a decorrere dalla data della denuncia. I riferimenti all'accordo denunciato contenuti nel presente accordo sono considerati nulli a decorrere da tale data.
2. La denuncia di tutti gli accordi elencati nell'allegato I comporta l'estinzione del presente accordo alla data in cui è denunciato l'ultimo accordo.
Articolo 8
1. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e giapponese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
2. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo della lingua in cui il presente accordo è stato negoziato.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.
ALLEGATO I
Elenco degli accordi di cui agli articoli 1, 3 e 7 del presente accordo
Gli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e il Giappone, nella versione eventualmente modificata, in vigore alla data della firma del presente accordo sono i seguenti:
— |
accordo sui servizi aerei tra la Repubblica d'Austria e il Giappone, fatto a Vienna il 7 marzo 1989 ("accordo Austria-Giappone"); |
— |
accordo sui servizi aerei tra il Belgio e il Giappone, fatto a Tokyo il 20 giugno 1959 ("accordo Belgio-Giappone"); |
— |
accordo sui servizi aerei tra la Danimarca e il Giappone, fatto a Copenaghen il 26 febbraio 1953 ("accordo Danimarca-Giappone"); |
— |
accordo sui servizi aerei tra la Repubblica di Finlandia e il Giappone, fatto a Helsinki il 23 dicembre 1980 ("accordo Finlandia-Giappone"); |
— |
accordo sui servizi aerei tra la Francia e il Giappone, fatto a Parigi il 17 gennaio 1956 ("accordo Francia-Giappone"); |
— |
accordo sui servizi aerei tra la Repubblica federale di Germania e il Giappone, fatto a Bonn il 18 gennaio 1961 ("accordo Germania-Giappone"); |
— |
accordo sui servizi aerei tra il Regno di Grecia e il Giappone, fatto ad Atene il 12 gennaio 1973 ("accordo Grecia-Giappone"); |
— |
accordo sui servizi aerei tra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo del Giappone, fatto a Budapest il 23 febbraio 1994 ("accordo Ungheria-Giappone"); |
— |
accordo sui servizi aerei tra l'Italia e il Giappone, fatto a Tokyo il 31 gennaio 1962 ("accordo Italia-Giappone"); |
— |
accordo sui servizi aerei tra il Regno dei Paesi Bassi e il Giappone, fatto all'Aia il 17 febbraio 1953 ("accordo Paesi Bassi-Giappone"); |
— |
accordo sui servizi aerei tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo del Giappone, fatto a Tokyo il 7 dicembre 1994 ("accordo Polonia-Giappone"); |
— |
accordo sui servizi aerei tra la Spagna e il Giappone, fatto a Madrid il 18 marzo 1980 ("accordo Spagna-Giappone"); e |
— |
accordo sui servizi aerei tra la Svezia e il Giappone, fatto a Stoccolma il 20 febbraio 1953 ("accordo Svezia-Giappone"). |
ALLEGATO II-A
Elenco delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo
— |
Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Austria-Giappone; |
— |
articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo Belgio-Giappone; |
— |
articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Danimarca-Giappone; |
— |
articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Finlandia-Giappone; |
— |
articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo Francia-Giappone; |
— |
articolo 3, paragrafo 4, e articolo 4, seconda frase, dell'accordo Germania-Giappone; |
— |
articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Grecia-Giappone; |
— |
articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Ungheria-Giappone; |
— |
articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo Italia-Giappone; |
— |
articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Paesi Bassi-Giappone; |
— |
articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Polonia-Giappone; |
— |
articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo Spagna-Giappone; |
— |
articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Svezia-Giappone. |
ALLEGATO II-B
Elenco delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo
— |
Articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell'accordo Austria-Giappone; |
— |
articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Belgio-Giappone; |
— |
articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo Danimarca-Giappone; |
— |
articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell'accordo Finlandia-Giappone; |
— |
articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Francia-Giappone; |
— |
articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo Germania-Giappone; |
— |
articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Grecia-Giappone; |
— |
articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell'accordo Ungheria-Giappone; |
— |
articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Italia-Giappone; |
— |
articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo Paesi Bassi-Giappone; |
— |
articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell'accordo Polonia-Giappone; |
— |
articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Spagna-Giappone; |
— |
articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo Svezia-Giappone. |
ALLEGATO III
Elenco degli Stati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo
— |
Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); |
— |
Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); |
— |
Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo); |
— |
Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo sul trasporto aereo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera). |
ALLEGATO IV
Elenco delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente accordo
— |
Articolo 4, paragrafo 1, articolo 5 e articolo 13, paragrafi 3 e 4, dell'accordo Austria-Giappone; |
— |
articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'accordo Belgio-Giappone; |
— |
articolo 6, paragrafi 1 e 2, e articolo 8 dell'accordo Danimarca-Giappone; |
— |
articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5 dell'accordo Finlandia-Giappone; |
— |
articolo 5, paragrafi 1 e 2, e articolo 7 dell'accordo Francia-Giappone; |
— |
articoli 5 e 6 dell'accordo Germania-Giappone; |
— |
articolo 4, paragrafo 1, articolo 5 e articolo 13, paragrafi 3 e 4, dell'accordo Ungheria-Giappone; |
— |
articolo 6, paragrafi 1 e 2, e articolo 8 dell'accordo Paesi Bassi-Giappone; |
— |
articolo 4, paragrafo 1, articolo 5 e articolo 13, paragrafi 3 e 4, dell'accordo Polonia-Giappone; |
— |
articolo 6, paragrafi 1 e 2, e articolo 8 dell'accordo Svezia-Giappone. |
REGOLAMENTI
29.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 241/13 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/2080 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2023
che modifica il regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (1) fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2023/194, fissa un totale ammissibile di catture («TAC») provvisorio per l’acciuga nelle sottozone 9 e 10 del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare («CIEM») e nelle acque dell’Unione della divisione 34.1.1 del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale («Copace») per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2023, in attesa che il CIEM pubblichi il suo parere scientifico per il periodo dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024 e consente la prosecuzione della pesca di tale stock. A seguito della pubblicazione di tale parere del CIEM il 21 giugno 2023, è opportuno fissare il TAC definitivo per il periodo dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024 al livello di 20 555 tonnellate conformemente al suddetto parere. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/194. |
(4) |
Vista l’urgenza di evitare interruzioni delle attività di pesca, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(5) |
Il TAC per l’acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della divisione Copace 34.1.1 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2023. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione risultano aumentate dalla modifica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2023/194
L’allegato IA del regolamento (UE) 2023/194 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ
(1) Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).
ALLEGATO
Nell’allegato IA, parte A, del regolamento (UE) 2023/194, la seconda tabella è sostituita dalla seguente:
«Specie: |
Acciuga Engraulis encrasicolus |
Zona: |
9 and 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) |
||
Spagna |
|
9 831 |
(1) |
TAC precauzionale |
|
Portogallo |
|
10 724 |
(1) |
||
Unione |
|
20 555 |
(1) |
||
|
|
|
|
||
TAC |
|
20 555 |
(1) |
||
(1) |
Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024.». |
29.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 241/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2081 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2023
che attua il regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1), in particolare l'articolo 1, punto 33,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento UE) n. 833/2014 (2) che concerne misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. |
(2) |
Il 23 giugno 2023 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2023/1214, che ha modificato il regolamento (UE) n. 833/2014 e ha introdotto ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione nell'Unione, o dirette all'Unione, di taluni organi di informazione di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2023/1214. A norma dell'articolo 1, punto 33, del regolamento (UE) 2023/1214, l'applicabilità di tali misure nei confronti di uno o più di detti organi di informazione è soggetta all'adozione di atti di esecuzione da parte del Consiglio. |
(3) |
Dopo aver esaminato i rispettivi casi, il Consiglio ha concluso che le misure di cui all’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o ottobre 2023 nei confronti di tutte le entità di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2023/1214, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le misure restrittive di cui all'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2023 nei confronti di tutte le entità di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2023/1214.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ
(1) GU L 159I del 23.6.2023, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).
29.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 241/18 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/2082 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2023
che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti bandiera portoghese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2023. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo da parte di navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2023. |
(3) |
È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2023 al Portogallo per lo stock di tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
10/TQ194 |
Stato membro |
Portogallo |
Stock |
BFT/AE45WM (incluse condizioni speciali per: BFT/*641, BFT/*643, BFT/*8301, BFT/*8302, BFT/*8303F) |
Specie |
Tonno rosso (Thunnus thynnus) |
Zona |
Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo |
Data di chiusura |
22 agosto 2023 |
29.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 241/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2083 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2023
che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Prima di acquistare contratti di credito deteriorati, i potenziali acquirenti dovrebbero avere accesso a informazioni granulari a livello di singolo contratto di credito, riguardanti il contratto di credito deteriorato stesso, la controparte, le garanzie reali, le garanzie, le procedure legali e di esecuzione e la cronologia dei recuperi e dei rimborsi antecedenti. La standardizzazione di tali informazioni mediante modelli, campi di dati, definizioni e caratteristiche comuni dovrebbe agevolare la vendita di contratti di credito deteriorati sui mercati secondari e ridurre le barriere all'ingresso dei piccoli enti creditizi e dei piccoli investitori che desiderano concludere operazioni relative a contratti di credito deteriorati. |
(2) |
Gli enti creditizi dovrebbero utilizzare modelli di dati sulle operazioni per i contratti di credito deteriorati quando vendono o trasferiscono contratti di credito deteriorati che sono inclusi in un portafoglio di vendita o trasferimento, al fine di fornire ai potenziali acquirenti tutte le informazioni necessarie che consentano loro di determinare correttamente il valore dei diritti del creditore derivanti dal contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, e la probabilità di recupero del valore. L'applicazione di tali modelli di dati ai contratti di credito ridurrebbe inoltre le asimmetrie informative tra i potenziali acquirenti e i venditori dei contratti di credito, contribuendo in tal modo allo sviluppo di un mercato secondario funzionante nell'Unione. Gli enti creditizi dovrebbero utilizzare i modelli per le vendite o i trasferimenti di quei contratti di credito che comportano il cambiamento del finanziatore ufficiale del contratto di credito in questione. |
(3) |
Al fine di fornire ai potenziali acquirenti tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione informata, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare modelli di dati sulle operazioni per i trasferimenti di contratti di credito deteriorati, compresi i trasferimenti ad altri enti creditizi. I modelli di dati dovrebbero essere proporzionati alla natura e all'entità dei crediti e dei portafogli creditizi. L'obbligo dovrebbe pertanto applicarsi unicamente ai trasferimenti di contratti di credito deteriorati e non dovrebbe riguardare le operazioni complesse in cui contratti di credito deteriorati sono inclusi come parte di tali operazioni. Gli enti creditizi non dovrebbero utilizzare tali modelli in caso di operazioni complesse, quando sono venduti o trasferiti altri tipi di contratti, tra cui credit default swap, total return swap e altri contratti derivati, contratti assicurativi e contratti di sub-partecipazione in relazione a contratti di credito deteriorati, o per i trasferimenti di contratti di credito deteriorati in forza dei predetti contratti. |
(4) |
Per lo stesso motivo gli enti creditizi non dovrebbero utilizzare i modelli di dati sulle operazioni per i contratti di credito né per vendite o trasferimenti di valori mobiliari, di derivati o di altri strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), per operazioni di finanziamento tramite titoli diverse dai finanziamenti con margini, quali definiti all'articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), né per operazioni di leasing finanziario o altre operazioni di leasing di beni mobili o immobili che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), né tanto meno per la vendita o il trasferimento di diritti derivanti da tali strumenti, operazioni o leasing. |
(5) |
Al fine di ridurre al minimo i costi di elaborazione per gli enti creditizi e gli acquirenti di crediti, come stabilito all'articolo 16, paragrafo 4, lettera d), della direttiva (UE) 2021/2167, gli enti creditizi non dovrebbero utilizzare i modelli di dati sulle operazioni per le cessioni di contratti di credito deteriorati mediante cartolarizzazione laddove si applichi il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la comunicazione delle relative informazioni sia disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione (6) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione (7). |
(6) |
Per lo stesso motivo gli enti creditizi non dovrebbero utilizzare i modelli di dati sulle operazioni per i crediti deteriorati quando la vendita di tali crediti fa parte di vendite di succursali, di aree di attività o di vendite di portafogli dei clienti non limitate ai crediti deteriorati e ai trasferimenti di tali crediti nell'ambito di un'operazione di ristrutturazione in corso dell'ente creditizio che vende nel quadro di procedure di insolvenza, risoluzione o liquidazione. |
(7) |
Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, i modelli di dati sulle operazioni per i contratti di credito deteriorati dovrebbero richiedere informazioni diverse a seconda della natura e dell'entità dei contratti di credito deteriorati e dovrebbero specificare i campi di dati che devono essere compilati o specificare i casi in cui la compilazione di determinati campi di dati non è obbligatoria. Per lo stesso motivo gli enti creditizi non dovrebbero essere obbligati a compilare tutti i campi di dati dei modelli di dati sulle operazioni per tutte le operazioni. Tali operazioni dovrebbero comportare la vendita o il trasferimento di: 1) un unico contratto di credito deteriorato, 2) diversi contratti di credito deteriorati collegati a un unico debitore, 3) contratti di credito deteriorati che fanno parte di linee di credito sindacate, 4) contratti di credito deteriorati collegati a un debitore domiciliato al di fuori dell'Unione, 5) contratti di credito deteriorati che sono stati acquisiti da un soggetto che non è un ente creditizio, in quanto in tali circostanze gli enti creditizi potrebbero non disporre di tutte le informazioni necessarie per completare tutti i campi di dati, 6) contratti di credito deteriorati conclusi con persone fisiche, nei casi in cui tali operazioni riguardano contratti di credito non garantiti di importo ridotto che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE. Lo stesso approccio dovrebbe applicarsi in caso di vendita o trasferimento di contratti di credito deteriorati tra enti creditizi appartenenti allo stesso gruppo. |
(8) |
Per consentire ai potenziali acquirenti di contratti di credito deteriorati di esercitare la due diligence finanziaria e di valutare i contratti di credito deteriorati prima di concludere un'operazione di compravendita e di impegnarsi rispetto a un prezzo specifico, gli enti creditizi dovrebbero fornire ai potenziali acquirenti tutte le informazioni necessarie in una fase sufficientemente precoce del processo di vendita. Tuttavia, tenuto conto del livello di dettaglio di tali informazioni e delle relative implicazioni in termini di riservatezza, gli enti creditizi dovrebbero fornire tali informazioni solo ai potenziali acquirenti che sono seriamente interessati ad acquistare i contratti di credito deteriorati in questione. Per motivi di protezione dei dati, gli enti creditizi dovrebbero essere autorizzati a fornire dati personali solo nei casi in cui sia necessario individuare le persone i cui contratti di credito sono deteriorati. Al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento di esecuzione si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
(9) |
Le informazioni necessarie ai potenziali acquirenti di contratti di credito deteriorati per esercitare la due diligence finanziaria ed effettuare la valutazione di tali contratti di credito possono contenere elementi che gli enti creditizi considerano riservati sulla base di obblighi giuridici di riservatezza o sulla base di considerazioni commerciali. Gli enti creditizi dovrebbero pertanto determinare quali campi di dati debbano essere considerati riservati e dovrebbero fare in modo che tutte le informazioni riservate siano condivise attraverso canali sicuri e solo dopo la conclusione di adeguati accordi di riservatezza tra l'ente creditizio e il potenziale acquirente. Tali canali sicuri possono consistere in sale dati virtuali elettroniche, istituite dagli enti creditizi per consentire ai potenziali acquirenti l'accesso alle informazioni necessarie. Gli enti creditizi dovrebbero provvedere affinché tali sale dati virtuali soddisfino le norme settoriali applicabili in materia di riservatezza e di sicurezza dei dati. |
(10) |
Per facilitare lo scambio di informazioni gli enti creditizi dovrebbero fornire le informazioni in formato elettronico e leggibile meccanicamente, a meno che gli enti creditizi e i potenziali acquirenti convengano diversamente. Qualora gli enti creditizi utilizzino piattaforme d'asta elettroniche o piattaforme per le operazioni elettroniche per organizzare il processo di vendita o trasferimento di contratti di credito deteriorati, tali piattaforme possono stabilire requisiti specifici per quanto riguarda il formato elettronico e leggibile meccanicamente. |
(11) |
Nell'ambito della negoziazione dell'operazione di vendita o trasferimento, gli enti creditizi possono concordare con i potenziali acquirenti di fornire informazioni aggiuntive sui contratti di credito deteriorati rispetto a quanto richiesto dai modelli di dati. A tal fine i modelli dovrebbero essere concepiti in modo da consentire di disporre di campi di dati aggiuntivi. Tali informazioni aggiuntive non dovrebbero di norma contenere dati personali aggiuntivi, nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati e della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. |
(12) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche sul progetto di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). |
(13) |
Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato sul presente regolamento di esecuzione e ha formulato il suo parere il 25 luglio 2023, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle vendite e ai trasferimenti da parte di enti creditizi stabiliti nell'Unione di contratti di credito classificati come esposizioni deteriorate a norma dell'articolo 47 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) che tali enti creditizi detengono nel loro portafoglio bancario anziché nel loro portafoglio di negoziazione quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 86), del regolamento (UE) n. 575/2013 e che soddisfano i criteri temporali di cui all'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2021/2167.
2. Il presente regolamento non si applica a:
a) |
vendite di contratti di credito deteriorati come parte di vendite di succursali, di aree di attività o vendite di portafogli dei clienti che non sono limitate ai contratti di credito deteriorati e ai trasferimenti di contratti di credito deteriorati nell'ambito di un'operazione di ristrutturazione in corso dell'ente creditizio che vende nel quadro di procedure di insolvenza, risoluzione o liquidazione; |
b) |
vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati mediante cartolarizzazione laddove si applichi il regolamento (UE) 2017/2402 e la comunicazione delle relative informazioni sia disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2020/1224 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225; |
c) |
vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati in forza di credit default swap, total return swap e altri contratti derivati, contratti di assicurazione e contratti di sub-partecipazione; |
d) |
vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati in forza di un contratto di garanzia finanziaria come definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) o di un'operazione che sarebbe un'operazione di finanziamento tramite titoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 139), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1) |
«acquirente»: un acquirente di crediti o un ente creditizio che riceve un contratto di credito deteriorato nell'ambito di un'operazione con un altro ente creditizio; |
(2) |
«controparte»: il debitore o il fornitore della protezione in relazione al contratto di credito deteriorato venduto o trasferito; |
(3) |
«fornitore della protezione»: il fornitore della protezione quale definito all'articolo 1, punto 13), del regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (13); |
(4) |
«data limite»: la data di riferimento per la comunicazione di informazioni da parte degli enti creditizi; |
(5) |
«contratto di credito deteriorato»: un contratto di credito ai sensi dell'articolo 3, punto 13), della direttiva (UE) 2021/2167, classificato come esposizione deteriorata conformemente all'articolo 47 bis, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
Articolo 3
Informazioni che devono essere fornite dagli enti creditizi
1. Per ciascun contratto di credito gli enti creditizi forniscono ai potenziali acquirenti le informazioni seguenti:
a) |
controparte, come indicato nel modello 1 dell'allegato I; |
b) |
contratto di credito, come indicato nel modello 3 dell'allegato I; |
c) |
garanzie reali, garanzie e azioni esecutive, come indicato nel modello 4.1 dell'allegato I; |
d) |
garanzia ipotecaria, come indicato al modello 4.2 dell'allegato I; |
e) |
cronologia della riscossione dei rimborsi, di cui al modello 5 dell'allegato I. |
2. Gli enti creditizi forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 conformemente ai criteri e alle definizioni stabiliti nel glossario dei dati di cui all'allegato II e alle istruzioni di cui all'allegato III.
3. Per fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, gli enti creditizi utilizzano la tabella delle relazioni di cui al modello 2 dell'allegato I, che indica le relazioni tra i campi di dati.
Articolo 4
Granularità, completezza e accuratezza delle informazioni
1. Gli enti creditizi forniscono informazioni per tutti i campi di dati contrassegnati come obbligatori nel glossario dei dati di cui all'allegato II, a meno che tali campi di dati siano non applicabili in base ai criteri specificati nelle istruzioni di cui all'allegato III e ad eccezione delle informazioni riguardanti tutte le operazioni seguenti:
a) |
vendite o trasferimenti di un unico contratto di credito deteriorato o di contratti di credito deteriorati a un unico debitore; |
b) |
vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati che costituiscono linee di credito sindacate o che ne fanno parte; |
c) |
vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati in cui il debitore non è domiciliato nell'Unione o non ha una sede legale nell'Unione; |
d) |
vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati da parte di un ente creditizio a un'impresa appartenente allo stesso gruppo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 138), del regolamento (UE) n. 575/2013; |
e) |
vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati che l'ente creditizio ha precedentemente acquisito da un soggetto diverso da un ente creditizio stabilito nell'Unione e soggetto ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013; |
f) |
vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati non garantiti in cui il debitore è una persona fisica e nel caso in cui tali contratti di credito non rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE. |
2. Gli enti creditizi si adoperano in misura ragionevole per fornire le informazioni per i campi di dati non contrassegnati come obbligatori nel glossario dei dati di cui all'allegato II, fatta eccezione per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f).
Articolo 5
Procedure operative per la comunicazione delle informazioni
1. Gli enti creditizi forniscono ai potenziali acquirenti le informazioni specificate all'articolo 3 prima della conclusione di un contratto per la vendita o il trasferimento di un contratto di credito deteriorato, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2, lettera b).
2. Gli enti creditizi forniscono ai potenziali acquirenti le informazioni di cui all'articolo 3 in forma elettronica e leggibile meccanicamente, salvo diverso accordo tra l'ente creditizio e il potenziale acquirente.
Articolo 6
Trattamento dei dati personali e delle informazioni riservate
1. Nel fornire le informazioni di cui all'articolo 3, gli enti creditizi individuano le informazioni che devono essere considerate riservate a norma del diritto dell'Unione applicabile in materia di riservatezza dei dati o di segreto bancario, o in base al proprio regolamento interno o alle pratiche di mercato, e garantiscono un'adeguata protezione di tali informazioni conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di riservatezza dei dati o di segreto bancario.
2. Prima di fornire le informazioni di cui all'articolo 3, gli enti creditizi e i potenziali acquirenti:
a) |
concludono accordi di riservatezza redatti in conformità del diritto dell'Unione applicabile; |
b) |
condividono i dati personali prima della conclusione di un contratto per il trasferimento o la vendita di contratti di credito deteriorati solo nella misura necessaria. |
3. Per fornire le informazioni di cui all'articolo 3, gli enti creditizi utilizzano canali sicuri, comprese sale dati virtuali o mezzi elettronici analoghi.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 438 dell'8.12.2021, pag. 1.
(2) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(3) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).
(4) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
(5) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).
(6) Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 1).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e i moduli standardizzati per la messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e della SSPE (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 217).
(8) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(10) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(11) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(12) Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).
(13) Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).
ALLEGATO I
Modello 1: Controparte
Indice |
Campo di dati |
1,00 |
Identificativo del gruppo di controparti |
1,01 |
Nome del gruppo di controparti |
1,02 |
Identificativo della controparte |
1,03 |
Nome della controparte |
1,04 |
Attività economica |
1,05 |
Ruolo della controparte |
1,06 |
Tipo giuridico della controparte |
1,07 |
Data di nascita |
1,08 |
Residenza della controparte |
1,09 |
Controparte deceduta |
1,10 |
Identificativo nazionale (imprese) |
1,11 |
Identificativo nazionale (persone fisiche) |
1,12 |
Fonte dell'identificativo nazionale |
1,13 |
Identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI) |
1,14 |
Indirizzo della controparte |
1,15 |
Città della controparte |
1,16 |
Codice postale della controparte |
1,17 |
Paese della controparte |
1,18 |
Disponibilità dell'indirizzo e-mail |
1,19 |
Disponibilità del numero di telefono |
1,20 |
Data dell'ultimo contatto |
1,21 |
Data dell'ultimo bilancio annuale |
1,22 |
Valuta del bilancio |
1,23 |
Immobilizzazioni |
1,24 |
Attività correnti |
1,25 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
1,26 |
Totale attività |
1,27 |
Totale passività |
1,28 |
Debito totale |
1,29 |
Fatturato annuo |
1,30 |
EBIT annuale |
1,31 |
Denominazione della procedura di insolvenza/ristrutturazione |
1,32 |
Stato del procedimento legale |
1,33 |
Descrizione di altri provvedimenti giudiziari |
1 ,xx |
|
Modello 2.1: Relazione debitore - credito
Indice |
2,00 |
2,01 |
Campo di dati |
Identificativo della controparte |
Identificativo del credito |
|
|
|
Modello 2.2: Relazione mutuo ipotecario - protezione:
Indice |
2,01 |
2,02 |
2,03 |
Campo di dati |
Identificativo del credito |
Identificativo del mutuo ipotecario |
Identificativo della protezione |
Modello 2.3: Relazione credito diverso da mutuo ipotecario - protezione (garanzie reali, garanzie)
Indice |
2,01 |
2,03 |
Campo di dati |
Identificativo del credito |
Identificativo della protezione |
|
|
|
Modello 2.4: Rapporto garante - garanzia
Indice |
2,00 |
2,03 |
Campo di dati |
Identificativo della controparte |
Identificativo della protezione |
|
|
|
Modello 3: Credito
Indice |
Campo di dati |
3,00 |
Data limite |
3,01 |
Identificativo del credito |
3,02 |
Data di creazione |
3,03 |
Diritto applicabile al contratto di credito |
3,04 |
Controparti cointestatarie |
3,05 |
Classe di attività |
3,06 |
Tipo di strumento |
3,07 |
Data di scadenza legale finale |
3,08 |
Valuta |
3,09 |
Capitale |
3,10 |
Interessi maturati |
3,11 |
Altri saldi |
3,12 |
Saldo legale |
3,13 |
Giorni di scaduto |
3,14 |
Tasso di interesse |
3,15 |
Tipo di tasso di interesse |
3,16 |
Descrizione del tipo di tasso di interesse |
3,17 |
Margine/spread sul tasso di interesse |
3,18 |
Tasso di riferimento |
3,19 |
Frequenza di rideterminazione del tasso di interesse |
3,20 |
Frequenza di pagamento |
3,21 |
Data dell'ultimo pagamento |
3,22 |
Importo dell'ultimo pagamento |
3,23 |
Data dello stato di default dello strumento |
3,24 |
Stato giuridico del credito |
3,25 |
Data di avvio del procedimento legale |
3,26 |
Fase di avanzamento del procedimento legale |
3,27 |
Competenza giurisdizionale |
3,28 |
Data di ottenimento dell'ordine di immissione in possesso |
3,29 |
Data del termine di prescrizione |
3,30 |
Credito sindacato |
3,31 |
Quota sindacata |
3,32 |
Cartolarizzato |
3,33 |
Contratto di leasing |
3,34 |
Data di inizio del leasing |
3,35 |
Data di fine del leasing |
3,36 |
Opzione di risoluzione del leasing |
3,37 |
Tipo di leasing |
3,38 |
Misura di concessione |
3,39 |
Tipo di misura di concessione |
3,40 |
Data di fine della misura di concessione |
3,41 |
Descrizione delle misure di concessione |
3,42 |
Remissione del debito |
3,43 |
Numero di misure di concessione storiche |
3 ,xx |
|
Modello 4.1: Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive
Indice |
Campo di dati |
4,00 |
Identificativo della protezione |
4,01 |
Tipo di beni immobili |
4,02 |
Tipo di beni mobili, altre garanzie reali e garanzie |
4,03 |
Indirizzo del bene immobile |
4,04 |
Città del bene immobile |
4,05 |
Codice postale del bene immobile |
4,06 |
Paese del bene immobile |
4,07 |
Numero identificativo catastale del bene immobile costituito a garanzia reale |
4,08 |
Identificativo catastale |
4,09 |
Grado del privilegio |
4,10 |
Credito di rango superiore |
4,11 |
Numero di registro degli atti |
4,12 |
Anno di costruzione |
4,13 |
Superficie dell'edificio (M2) |
4,14 |
Superficie del terreno (M2) |
4,15 |
Completamento del bene immobile |
4,16 |
Classe dell'attestato di prestazione energetica |
4,17 |
Tipo di occupazione |
4,18 |
Valuta della garanzia reale e della garanzia |
4,19 |
Importo dell'ultima valutazione interna |
4,20 |
Data dell'ultima valutazione interna |
4,21 |
Tipo di importo della perizia per l'ultima valutazione interna |
4,22 |
Tipo di ultima valutazione interna |
4,23 |
Importo dell'ultima valutazione esterna |
4,24 |
Data dell'ultima valutazione esterna |
4,25 |
Tipo di importo della perizia per l'ultima valutazione esterna |
4,26 |
Tipo di ultima valutazione esterna |
4,27 |
Importo della garanzia finanziaria |
4,28 |
Codice ISIN |
4,29 |
Stato dell'esecuzione |
4,30 |
Stato dell'esecuzione dal punto di vista di terzi |
4,31 |
Competenza giurisdizionale |
4,32 |
Valuta di esecuzione |
4,33 |
Indicatore di esecuzione |
4,34 |
Importo della perizia giudiziaria |
4,35 |
Data della perizia giudiziaria |
4,36 |
Importo giacente sul conto della procedura (Cash in court) |
4,37 |
Prezzo di vendita concordato |
4,38 |
Data della successiva asta |
4,39 |
Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per la successiva asta |
4,40 |
Data dell'ultima asta |
4,41 |
Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per l'ultima asta |
4,42 |
Numero di aste non andate a buon fine |
4 ,xx |
|
Modello 4.2: Garanzia ipotecaria
NUOVO Indice |
Campo di dati |
4,43 |
Identificativo del mutuo ipotecario |
4,44 |
Importo del mutuo ipotecario |
4,45 |
Grado del privilegio |
4,46 |
Credito di rango superiore |
4,47 |
Numero di registro degli atti |
4 ,xx |
|
Modello 5: Cronologia della riscossione dei rimborsi
Indice |
Prima della data limite |
|||||||||||||
Campo di dati |
|
Mese 1 |
Mese 2 |
Mese 3 |
Mese 4 |
Mese 5 |
Mese 6 |
Mese 7 |
Mese 8 |
Mese 9 |
Mese 10 |
Mese 11 |
Mese 12 |
|
5,00 |
Identificativo del credito |
|
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5,01 |
Tipo di recupero |
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5,02 |
Nome dell'agente di recupero esterno |
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5,03 |
Cronologia dei rimborsi totali |
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5,04 |
Cronologia dei rimborsi — da vendite di garanzie reali |
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5 .xx |
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Indice |
Prima della data limite |
|||||||||||||
Campo di dati |
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Mese 13 |
Mese 14 |
Mese 15 |
Mese 16 |
Mese 17 |
Mese 18 |
Mese 19 |
Mese 20 |
Mese 21 |
Mese 22 |
Mese 23 |
Mese 24 |
|
5,00 |
Identificativo del credito |
|
|
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5,01 |
Tipo di recupero |
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5,02 |
Nome dell'agente di recupero esterno |
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5,03 |
Cronologia dei rimborsi totali |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
5,04 |
Cronologia dei rimborsi — da vendite di garanzie reali |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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5 .xx |
|
|
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Indice |
Prima della data limite |
|||||||||||||
Campo di dati |
|
Mese 25 |
Mese 26 |
Mese 27 |
Mese 28 |
Mese 29 |
Mese 30 |
Mese 31 |
Mese 32 |
Mese 33 |
Mese 34 |
Mese 35 |
Mese 36 |
|
5,00 |
Identificativo del credito |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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5,01 |
Tipo di recupero |
|
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5,02 |
Nome dell'agente di recupero esterno |
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
5,03 |
Cronologia dei rimborsi totali |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
5,04 |
Cronologia dei rimborsi — da vendite di garanzie reali |
|
|
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|
|
|
|
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|
5 .xx |
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ALLEGATO II
Indice |
Modello |
Campo di dati |
Tipo di debitore |
Tipo di credito |
Descrizione |
Campi di dati obbligatori |
Tipo di campo |
ESMA (RTS 2020/1224) |
ANACREDIT (AnaCredit Reporting Manual di cui al regolamento BCE/2016/13) |
FINREP (ITS 2021/451) |
CRR |
IAS/IFRS |
||||||||||||||||||||||||||||
1,00 |
Controparte |
Identificativo del gruppo di controparti |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascun gruppo di controparti. Laddove il gruppo di controparti è definito come un gruppo di controparti connesse. Laddove un gruppo potrebbe essere costituito solo da una controparte autonoma o da più controparti. Ciascun gruppo di controparti dovrebbe avere un identificativo del gruppo di controparti. |
Obbligatorio |
Alfanumerico |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,01 |
Controparte |
Nome del gruppo di controparti |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Nome utilizzato per indicare il gruppo di controparti. |
Obbligatorio |
Alfanumerico |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,02 |
Controparte |
Identificativo della controparte |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascuna controparte. Ciascuna controparte deve avere un identificativo alla data limite. Tale valore non può essere utilizzato come identificativo per un'altra controparte. |
Obbligatorio |
Alfanumerico |
|
2.2.3; 12.4.1 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,03 |
Controparte |
Nome della controparte |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Denominazione giuridica completa della controparte. |
Obbligatorio |
Alfanumerico |
|
12,1 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,04 |
Controparte |
Attività economica |
Impresa |
Applicabile a tutti |
Classificazione della controparte impresa in base alla sua attività economica, ai sensi della classificazione statistica NACE revisione 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006. |
Obbligatorio |
Scelta compilata utilizzando la classificazione NACE con codici NACE di livello due, tre o quattro in conformità del regolamento (CE) n. 1893/2006. |
|
12.4.15 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,05 |
Controparte |
Ruolo della controparte |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Ruolo della controparte ("fornitore della protezione", "debitore"). |
Obbligatorio |
Scelta:
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,06 |
Controparte |
Tipo giuridico della controparte |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Tipo della controparte disaggregato per settore come definito nell'allegato V del regolamento (UE) 2021/451 ("Società non finanziarie — PMI"; "Società non finanziarie — diverse dalle PMI"; "Famiglie"). |
Obbligatorio |
Scelta:
|
|
|
Allegato V, parte 1, punto 5, lettera i); punto 42, lettere e) e f) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,07 |
Controparte |
Data di nascita |
Persona fisica |
Applicabile a tutti |
Data di nascita della controparte persona fisica. |
|
gg/mm/aaaa |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,08 |
Controparte |
Residenza della controparte |
Persona fisica |
Applicabile a tutti |
Indicare se la residenza della controparte persona fisica si trova nello stesso paese dell'ente. |
Obbligatorio |
Booleano (Sì o No). |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,09 |
Controparte |
Controparte deceduta |
Persona fisica |
Applicabile a tutti |
Indicare se la controparte persona fisica è deceduta. |
|
Booleano (Sì o No). |
Allegato X.NPEL9 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,10 |
Controparte |
Identificativo nazionale |
Impresa |
Applicabile a tutti |
Codice di identificazione comunemente utilizzato che consente l'identificazione inequivocabile della controparte all'interno del suo paese di residenza. |
Obbligatorio |
Alfanumerico |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,11 |
Controparte |
Identificativo nazionale |
Persona fisica |
Applicabile a tutti |
Codice di identificazione comunemente utilizzato che consente l'identificazione inequivocabile della controparte all'interno del suo paese di residenza. |
|
Alfanumerico |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,12 |
Controparte |
Fonte dell'identificativo nazionale |
Impresa |
Applicabile a tutti |
Nome dello specifico ufficio di registrazione nazionale che rilascia l'identificativo nazionale della controparte. |
Obbligatorio |
Alfanumerico |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,13 |
Controparte |
Identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI) |
Impresa |
Applicabile a tutti |
Identificativo della persona giuridica della controparte assegnato conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione. |
|
Scelta compilata utilizzando la norma ISO 17442. |
|
12.4.2 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,14 |
Controparte |
Indirizzo della controparte |
Impresa |
Applicabile a tutti |
Indirizzo postale della controparte, compreso il numero civico. |
Obbligatorio |
Alfanumerico |
|
12.4.8 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,15 |
Controparte |
Città della controparte |
Impresa |
Applicabile a tutti |
Città o località della controparte. |
Obbligatorio |
Alfanumerico |
|
12.4.9 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,16 |
Controparte |
Codice postale della controparte |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Codice postale della controparte. |
Obbligatorio |
Alfanumerico |
|
12.4.10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,17 |
Controparte |
Paese della controparte |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Paese della controparte. |
Obbligatorio |
Scelta compilata utilizzando il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese. |
|
12.4.12 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,18 |
Controparte |
Disponibilità dell'indirizzo e-mail |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Indicatore che specifica se l'ente dispone di un indirizzo di posta elettronica della controparte. |
|
Booleano (Sì o No). |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,19 |
Controparte |
Disponibilità del numero di telefono |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Indicatore che specifica se l'ente dispone di un numero di telefono (cellulare o fisso) della controparte. |
|
Booleano (Sì o No). |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,20 |
Controparte |
Data dell'ultimo contatto |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
La data più recente di contatto con la controparte, avvenuto utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione orale o scritta (lettera, recupero tramite contatto telefonico, posta elettronica) e a condizione che la controparte abbia risposto. |
|
gg/mm/aaaa |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,21 |
Controparte |
Data dell'ultimo bilancio annuale |
Impresa |
Applicabile a tutti |
Data dell'ultimo bilancio disponibile. |
|
gg/mm/aaaa |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,22 |
Controparte |
Valuta del bilancio |
Impresa |
Applicabile a tutti |
Valuta in cui è espresso l'ultimo bilancio disponibile. |
|
Scelta compilata utilizzando i codici valuta ISO 4217. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,23 |
Controparte |
Immobilizzazioni |
Impresa |
Applicabile a tutti |
Valore contabile delle immobilizzazioni della controparte impresa in base all'ultimo bilancio disponibile. Laddove le "immobilizzazioni" sono definite, in base al principio contabile IAS 16 (Immobili, impianti e macchinari) o secondo altri principi contabili analoghi, come i beni che sono utilizzati per l'attività aziendale, viene loro attribuito un valore e hanno un'utilità economica superiore a un anno. |
|
Numero |
|
|
|
|
IAS 16, par. 6 |
||||||||||||||||||||||||||||
1,24 |
Controparte |
Attività correnti |
Impresa |
Applicabile a tutti |
Valore contabile delle attività correnti della controparte impresa, esclusi disponibilità liquide e mezzi equivalenti, come da ultimo bilancio disponibile. Laddove le "attività correnti" sono attività definite, secondo il principio contabile IAS 1, paragrafo 60, o secondo altri principi contabili analoghi, come attività che si prevede siano realizzate nel normale svolgimento del ciclo operativo dell'entità, possedute principalmente con la finalità di essere negoziate e si prevede siano realizzate entro 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. |
|
Numero |
|
|
|
|
IAS 1, par. 60; IAS 1, par. 66 |
||||||||||||||||||||||||||||
1,25 |
Controparte |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
Impresa |
Applicabile a tutti |
Valore contabile delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti della controparte impresa come da ultimo bilancio disponibile. Laddove "disponibilità liquide e mezzi equivalenti" sono definiti, secondo il principio contabile IAS 7 o secondo altri principi contabili analoghi, come investimenti a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un rischio irrilevante di variazione del loro valore. |
|
Numero |
|
|
|
|
IAS 7, par. 6 |
||||||||||||||||||||||||||||
1,26 |
Controparte |
Totale attività |
Impresa |
Applicabile a tutti |
Valore contabile delle attività totali della controparte impresa, come definite dal principio contabile applicabile, come da ultimo bilancio disponibile. |
|
Numero |
|
|
|
|
IAS 1, par. 9, lettera a) e IG 6 |
||||||||||||||||||||||||||||
1,27 |
Controparte |
Totale passività |
Impresa |
Applicabile a tutti |
Valore contabile delle passività totali della controparte impresa, come definite dal principio contabile applicabile, come da ultimo bilancio disponibile. |
|
Numero |
|
|
|
|
IAS 1, par. 9, lettera b) e IG 6 |
||||||||||||||||||||||||||||
1,28 |
Controparte |
Debito totale |
Impresa |
Applicabile a tutti |
Valore contabile del debito totale della controparte impresa ai sensi del principio contabile IAS 32, paragrafo 11, (passività finanziarie) o di un analogo principio contabile applicabile, come da ultimo bilancio disponibile. Si riferisce a tutti gli accordi di finanziamento formali e scritti, quali finanziamenti passivi a breve termine e a lungo termine e debiti per titoli obbligazionari in base agli ultimi bilanci disponibili. |
|
Numero |
|
|
|
|
IAS 32, par. 11 |
||||||||||||||||||||||||||||
1,29 |
Controparte |
Fatturato annuo |
Impresa |
Applicabile a tutti |
Il volume annuo delle vendite al netto di sconti e imposte sulle vendite della controparte ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Equivalente al concetto di "fatturato complessivo annuale" di cui all'articolo 153, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
|
Numero |
|
12.4.22 |
|
Art. 153, par. 4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,30 |
Controparte |
EBIT annuale |
Impresa |
Applicabile a tutti |
Importo degli utili annuali al lordo di interessi e imposte (EBIT) generati dalla controparte impresa in base all'ultimo bilancio disponibile. |
|
Numero |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,31 |
Controparte |
Denominazione della procedura di insolvenza/ristrutturazione |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Nome dell'eventuale procedura di insolvenza o di ristrutturazione a cui la controparte è soggetta. |
Obbligatorio |
La scelta dipende dal paese. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,32 |
Controparte |
Stato del procedimento legale |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Categorie che descrivono lo stato giuridico di una controparte in relazione alla sua solvibilità sulla base del quadro giuridico nazionale. L'ente deve trasporre i valori elencati nella colonna "Tipo di campo" adeguandoli al quadro giuridico nazionale. |
Obbligatorio |
|
|
12.4.16 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1,33 |
Controparte |
Descrizione di altri provvedimenti giudiziari |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Descrizione dello stato del procedimento legale quando nel campo di dati "Stato del procedimento legale" è stato selezionato "Altri provvedimenti giudiziari". |
|
Alfanumerico |
|
12.4.16 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
1 ,xx |
Controparte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
2,00 |
Relazione |
Identificativo della controparte |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascuna controparte. Ciascuna controparte deve avere un identificativo alla data limite. Tale valore non può essere utilizzato come identificativo per un'altra controparte. |
Obbligatorio |
Alfanumerico |
|
2.2.3; 12.4.1 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
2,01 |
Relazione |
Identificativo del credito |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascun credito nell'ambito di un unico contratto di credito. Ciascun credito deve avere un identificativo del credito alla data limite. Tale valore non può essere utilizzato come identificativo del credito per altri crediti nell'ambito dello stesso contratto di credito o di un diverso contratto di credito. |
Obbligatorio |
Alfanumerico |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
2,02 |
Relazione |
Identificativo del mutuo ipotecario |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Identificativo interno dell'ente per l'accordo di mutuo ipotecario. |
Obbligatorio |
Alfanumerico |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
2,03 |
Relazione |
Identificativo della protezione |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascuna protezione utilizzata per garantire il credito (garanzia reale o garanzia). Ciascuna protezione deve avere un identificativo della protezione alla data limite. Questo valore non può essere utilizzato come identificativo di altre protezioni. Laddove le categorie di garanzie reali e garanzie sono quelle definite nel modello F 13.01 di cui agli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. |
Obbligatorio |
Alfanumerico |
|
2.2.6 |
Allegato III e allegato IV, F 13.01 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3,00 |
Credito |
Data limite |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Data di riferimento dei dati inclusi nei modelli dell'ABE per i crediti deteriorati. In generale, se non altrimenti specificato nella descrizione del campo, i dati si riferiscono alla data limite. |
Obbligatorio |
gg/mm/aaaa |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3,01 |
Credito |
Identificativo del credito |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascun credito nell'ambito di un unico contratto di credito. Ciascun credito deve avere un identificativo del credito alla data limite. Tale valore non può essere utilizzato come identificativo del credito per altri crediti nell'ambito dello stesso contratto di credito o di un diverso contratto di credito. |
Obbligatorio |
Alfanumerico |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3,02 |
Credito |
Data di creazione |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
La data di inizio del rapporto contrattuale, ossia la data in cui l'accordo contrattuale è divenuto vincolante per tutte le parti. |
Obbligatorio |
gg/mm/aaaa |
|
3.4.4 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3,03 |
Credito |
Diritto applicabile al contratto di credito |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
L'ordinamento che disciplina il contratto di credito. Non corrisponde necessariamente al paese in cui è stato stipulato inizialmente il contratto di credito. |
Obbligatorio |
Scelta compilata utilizzando la norma ISO 3166 ALPHA-2. |
Allegato X.NPEL 23 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3,04 |
Credito |
Controparti cointestatarie |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Numero di controparti che sono debitrici in solido nell'ambito del contratto di credito. Sono responsabili in solido dei pagamenti al creditore derivanti dal contratto di credito. |
Obbligatorio |
Scelta:
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3,05 |
Credito |
Classe di attività |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Classe di attività del credito secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione. |
Obbligatorio |
Scelta:
|
Articolo 2, paragrafo 1. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3,06 |
Credito |
Tipo di strumento |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Classificazione del credito in base al tipo di clausole contrattuali concordate tra le parti. |
Obbligatorio |
Scelta compilata in base alla segmentazione del venditore. Di seguito una proposta di elenco:
|
|
3.4.1 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3,07 |
Credito |
Data di scadenza legale finale |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Data di scadenza contrattuale del credito alla data limite, tenendo conto di eventuali accordi che modificano i contratti iniziali, comprese le misure di concessione. Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto. |
|
gg/mm/aaaa |
|
3.4.6 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3,08 |
Credito |
Valuta |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Valuta di denominazione del credito, conformemente alla norma ISO 4217. |
Obbligatorio |
Scelta compilata utilizzando i codici valuta ISO 4217. |
|
3.4.3 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3,09 |
Credito |
Capitale |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Importo del capitale in essere rilevato in bilancio alla data limite. Il numero non comprende gli importi rilevati nei campi "Interessi maturati" e "Altri saldi". |
Obbligatorio |
Numero |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3,10 |
Credito |
Interessi maturati |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
L'importo degli interessi maturati su prestiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) alla data limite. Conformemente al principio generale di contabilità basato sulla competenza, gli interessi maturati su strumenti dovrebbero essere iscritti in bilancio dal momento in cui decorrono (vale a dire sulla base della competenza) piuttosto che dal momento in cui sono realmente realizzati (vale a dire sulla base del principio di cassa). |
Obbligatorio |
Numero |
|
4.4.11 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3,11 |
Credito |
Altri saldi |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Importo totale degli altri importi in essere rilevati in bilancio alla data limite. Il numero dovrebbe includere altri oneri, commissioni, spese e altri importi in essere non rilevati nel campo "Capitale" o "Interessi maturati". |
Obbligatorio |
Numero |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3,12 |
Credito |
Saldo legale |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Importo totale del credito, comprese tutte le esposizioni in bilancio (escluse eventuali remissioni del debito), le esposizioni fuori bilancio e gli interessi di mora, che il creditore ha il diritto di ricevere dal debitore alla data limite. |
Obbligatorio |
Numero |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3,13 |
Credito |
Giorni di scaduto |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Numero corrente di giorni di scaduto del credito alla data limite. In caso di crediti deteriorati non scaduti, il numero è pari a zero. Il credito è "scaduto" quando soddisfa i criteri di cui all'allegato V, parte 2, punto 96, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. |
Obbligatorio |
Numero |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3,14 |
Credito |
Tasso di interesse |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Tasso annualizzato concordato (annualised agreed rate) o tasso di interesse definito in senso stretto (narrowly defined interest rate) in conformità del regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34). È applicabile alla data limite, che tiene conto di eventuali misure di concessione correnti. Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto. |
|
Percentuale |
|
4.4.1 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
3,15 |
Credito |
Tipo di tasso di interesse |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Classificazione dei crediti in base al tasso base per stabilire il tasso di interesse per ciascun periodo di pagamento. È applicabile alla data limite, che tiene conto di eventuali misure di concessione correnti. Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto. |
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Scelta:
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3.4.8 |
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3,16 |
Credito |
Descrizione del tipo di tasso di interesse |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Descrizione del tipo di tasso di interesse, se nel campo "Tipo di tasso di interesse" è selezionato "misto". Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto. |
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Alfanumerico |
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3,17 |
Credito |
Margine/spread sul tasso di interesse |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Margine o spread (espresso in percentuale) da aggiungere al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso di interesse in punti base. È applicabile alla data limite, che tiene conto di eventuali misure di concessione correnti accordate. Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto. |
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Percentuale |
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3.4.12 |
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3,18 |
Credito |
Tasso di riferimento |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Tasso di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso di interesse effettivo. Combinazione del valore del tasso di riferimento e del valore della scadenza, applicabile alla data limite se nel campo "Tipo di tasso di interesse" è selezionato "variabile". Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto. |
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Alfanumerico |
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3,19 |
Credito |
Frequenza di rideterminazione del tasso di interesse |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Frequenza di rideterminazione del tasso di interesse dopo l'eventuale periodo iniziale di tasso fisso. È applicabile alla data limite, che tiene conto di eventuali misure di concessione correnti. Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto. |
|
Scelta:
|
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3.4.9 |
|
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3,20 |
Credito |
Frequenza di pagamento |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Frequenza dei pagamenti dovuti, in capitale o interessi, ossia il numero di mesi intercorrenti tra i pagamenti. Si basa sul contratto di credito in vigore alla data limite, che tiene conto di eventuali misure di concessione correnti. Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto. |
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Scelta:
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3.4.16 |
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3,21 |
Credito |
Data dell'ultimo pagamento |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Data in cui è stato effettuato l'ultimo pagamento. |
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gg/mm/aaaa |
Allegato X.NPEL 30. |
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3,22 |
Credito |
Importo dell'ultimo pagamento |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Importo dell'ultimo pagamento. |
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Numero |
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3,23 |
Credito |
Data dello stato di default dello strumento |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
La data in cui si ritiene che si sia verificato lo stato di default. Laddove lo stato di default è inteso ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR). In caso di crediti deteriorati che non sono in stato di default, questo campo di dati non è popolato. |
Obbligatorio |
gg/mm/aaaa |
|
4.4.5 |
|
Definizione di default ai sensi dell'articolo 178 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
3,24 |
Credito |
Stato giuridico del credito |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Indicazione dello stato giuridico del credito alla data limite. |
Obbligatorio |
Scelta:
|
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3,25 |
Credito |
Data di avvio del procedimento legale |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
La data di avvio del procedimento legale. Questa data deve essere la data pertinente più recente prima della data limite e deve essere segnalata solo se il campo "Stato giuridico del credito" ha il valore "procedimento legale". |
Obbligatorio |
gg/mm/aaaa |
|
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|
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3,26 |
Credito |
Fase di avanzamento del procedimento legale |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
È un'indicazione dello stato di avanzamento della procedura legale pertinente in esito al completamento delle diverse fasi della procedura legale per ciascun credito garantito o non garantito. Di seguito sono elencate le azioni legali generiche e standard presenti nei vari paesi. Si tratta di un elenco non esaustivo di azioni legali e pertanto l'ente dovrebbe valutare l'eventualità di aggiungere ulteriori azioni legali a quelle standard e generiche dell'elenco. È consentito selezionare più fasi, se del caso:
Questo campo di dati deve essere popolato solo se il campo "Stato giuridico del credito" ha il valore "procedimento legale". |
Obbligatorio |
Alfanumerico |
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3,27 |
Credito |
Competenza giurisdizionale |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Sede dell'organo giurisdizionale competente per il caso. Questo campo è obbligatorio solo quando è stata avviata una causa giudiziaria. |
Obbligatorio |
Scelta compilata utilizzando la norma ISO 3166 ALPHA-2. |
Allegato X.NPEL20 |
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3,28 |
Credito |
Data di ottenimento dell'ordine di immissione in possesso |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Data in cui l'organo giurisdizionale ha disposto l'immissione in possesso. Questo campo è obbligatorio solo quando l'organo giurisdizionale ha emesso un ordine di immissione in possesso. |
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gg/mm/aaaa |
Allegato X.NPEL21 |
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3,29 |
Credito |
Data del termine di prescrizione |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Data in cui il credito scade e non è possibile avviare un procedimento legale. Questo campo è obbligatorio solo quando è applicabile ai sensi della legge che disciplina il contratto di credito e allo stato giuridico del credito. |
Obbligatorio |
gg/mm/aaaa |
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3,30 |
Credito |
Credito sindacato |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Indicatore che specifica se il credito è erogato da un sindacato o da un consorzio di due o più enti creditizi. Ciò significa che nel caso di un credito sindacato l'ente detiene meno del 100 % del credito totale. |
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Booleano (Sì o No). |
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3,31 |
Credito |
Quota sindacata |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Percentuale della quota detenuta dall'ente. Da compilare se nel campo "Credito sindacato" è selezionato "Sì". |
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Percentuale |
Allegato X.NPEL 31 |
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3,32 |
Credito |
Cartolarizzato |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Indicatore che specifica se il credito è stato cartolarizzato o incluso in un pool di obbligazioni garantite. |
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Booleano (Sì o No). |
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3,33 |
Credito |
Contratto di leasing |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Indicatore che specifica se il contratto di credito contiene un leasing. |
Obbligatorio |
Booleano (Sì o No). |
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IFRS 16, par. 9 |
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3,34 |
Credito |
Data di inizio del leasing |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Data di inizio del leasing in corso se nel campo "Contratto di leasing" è selezionato "sì". |
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gg/mm/aaaa |
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3,35 |
Credito |
Data di fine del leasing |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Data di scadenza del leasing corrente se nel campo "Contratto di leasing" è selezionato "sì". |
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gg/mm/aaaa |
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3,36 |
Credito |
Opzione di risoluzione del leasing |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Dettagli su eventuali clausole di risoluzione del contratto di leasing se nel campo "Contratto di leasing" è selezionato "sì". |
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Alfanumerico |
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3,37 |
Credito |
Tipo di leasing |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Tipo di contratto di leasing con la controparte se nel campo "Contratto di leasing" è selezionato "sì". |
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Scelta:
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3,38 |
Credito |
Misura di concessione |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Indicatore che specifica se misure di concessione sono attualmente applicate al credito alla data limite. |
Obbligatorio |
Booleano (Sì o No). |
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Articolo 47 ter |
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3,39 |
Credito |
Tipo di misura di concessione |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Tipi di misure di concessione definiti conformemente ai criteri e alle definizioni di cui all'allegato V, parte 2, punti 357 e 358 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. Applicabile se nel campo "Misura di concessione" è selezionato "sì". È consentita una scelta multipla. |
Obbligatorio |
Scelta:
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Allegato V, parte 2, punti 357 e 358. |
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3,40 |
Credito |
Data di fine della misura di concessione |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Data in cui termina l'attuale misura di concessione applicabile. Applicabile se nel campo "Misura di concessione" è selezionato "sì". In caso di molteplici misure di concessione, è presa in considerazione la data di fine più recente delle misure di concessione. |
Obbligatorio |
gg/mm/aaaa |
Allegato X.NPEL 41 |
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3,41 |
Credito |
Descrizione delle misure di concessione |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Ulteriori osservazioni/dettagli sulle misure di concessione, compresa la descrizione di eventuali clausole di cessazione della concessione e di molteplici misure di concessione applicate al credito. Applicabile se nel campo "Misura di concessione" è selezionato "sì". |
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Alfanumerico |
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3,42 |
Credito |
Remissione del debito |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Valore contabile lordo del credito oggetto di parziale remissione nel quadro della misura di concessione corrente, ivi compresa la remissione di capitale delle agenzie di recupero esterne, alla data limite. Laddove la remissione del debito si riferisce a una cancellazione parziale del credito da parte dell'ente attribuibile alla decadenza del diritto di recuperarlo per vie legali, come specificato nell'allegato V, parte 2, punto 358, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. Il valore contabile lordo è definito ai sensi dell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. Applicabile quando nel campo "Tipo di concessione" è selezionata la categoria e) remissione del debito. |
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Numero |
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Allegato V, parte 1, punto 34 e parte 2, punto 358 |
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3,43 |
Credito |
Numero di misure di concessione storiche |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Il numero di concessioni verificatesi negli ultimi due anni. Applicabile se nel campo "Misura di concessione" è selezionato "sì". |
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Numero |
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3 ,xx |
Credito |
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4,00 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Identificativo della protezione |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascuna protezione utilizzata per garantire il credito (garanzia reale o garanzia). Ciascuna protezione deve avere un identificativo della protezione alla data limite. Questo valore non può essere utilizzato come identificativo di altre protezioni. Laddove le categorie di garanzie reali e garanzie sono quelle definite nel modello F 13.01 di cui agli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. |
Obbligatorio |
Alfanumerico |
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2.2.6 |
Allegati III e IV. F 13.01 |
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4,01 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Tipo di beni immobili |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Tipo di garanzie reali immobiliari. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari. |
Obbligatorio |
Scelta:
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4,02 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Tipo di beni mobili, altre garanzie reali e garanzie |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Tipo di beni mobili, altre garanzie reali e garanzie. Applicabile alle garanzie reali (diverse dai beni immobili) e alle garanzie. |
Obbligatorio |
Scelta compilata in base alla segmentazione del venditore. Di seguito una proposta di elenco:
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4,03 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Indirizzo del bene immobile |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Indirizzo stradale in cui è situato il bene immobile, compresi l'appartamento/l'edificio, il numero o il nome. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari. |
Obbligatorio |
Alfanumerico |
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4,04 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Città del bene immobile |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Città in cui si trova il bene immobile. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari. |
Obbligatorio |
Scelta compilata utilizzando UN/LOCODE. |
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4,05 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Codice postale del bene immobile |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Codice postale del luogo in cui è situato il bene immobile. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari, a meno che non esista un codice postale per i terreni o simili. |
Obbligatorio |
Alfanumerico |
|
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4,06 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Paese del bene immobile |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Regione o paese in cui è ubicato il bene immobile costituito a garanzia reale. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari. |
Obbligatorio |
Scelta effettuata utilizzando la norma ISO 3166 ALPHA-2 della regione o del paese in cui è ubicata la garanzia reale. |
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4,07 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Numero identificativo catastale del bene immobile costituito a garanzia reale |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Il numero di identificazione con il quale il bene immobile costituito a garanzia reale è registrato nel catasto. |
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Alfanumerico |
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4,08 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Identificativo catastale |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Il nome e/o il codice di identificazione del registro ufficiale (catasto) che presenta informazioni su proprietà, confini e sul valore del bene immobile (garanzia reale). |
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Alfanumerico |
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4,09 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Grado del privilegio |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
La posizione di rango più elevata detenuta dall'ente in relazione alla garanzia reale diversa dalla garanzia ipotecaria, che determina l'ordine in cui la legge riconosce i crediti dell'ente rispetto alla garanzia reale in caso di escussione. Nel caso in cui il credito sia assistito da una garanzia reale su cui gravano più privilegi, in questo campo è segnalato il credito più elevato detenuto dall'ente. Applicabile se il privilegio è iscritto sulla garanzia reale nel registro degli atti ufficiali. Nel caso delle garanzie ipotecarie, questo campo non è compilato in questo modello ma nel modello 4.2: Garanzia ipotecaria. |
Obbligatorio |
Numero |
|
|
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4,10 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Credito di rango superiore |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
L'importo che i creditori di rango superiore/titolari di privilegi di primo grado hanno il diritto di ricevere prima dell'ente in caso di escussione di una garanzia reale diversa dalla garanzia ipotecaria. Lo scopo di questo campo è fornire un'indicazione della misura in cui l'ente sarà in grado di recuperare il debito residuo dalla garanzia reale in sede di escussione dopo che i privilegi di primo grado sono stati interamente soddisfatti. Applicabile se l'ente non vanta il privilegio di grado più elevato in relazione alla garanzia reale. Nel caso delle garanzie ipotecarie, questo campo non è compilato in questo modello ma nel modello 4.2: Garanzia ipotecaria. |
Obbligatorio |
Numero |
|
|
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4,11 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Numero di registro degli atti |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Numero di registrazione con il quale il privilegio dell'ente rispetto a una garanzia reale diversa dalla garanzia ipotecaria è iscritto nel registro degli atti ufficiali. Applicabile se l'ente vanta un privilegio sulla garanzia reale. Nel caso delle garanzie ipotecarie, questo campo non è compilato in questo modello ma nel modello 4.2: Garanzia ipotecaria. |
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Alfanumerico |
|
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4,12 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Anno di costruzione |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Anno di costruzione del bene costituito a garanzia reale. |
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4,13 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Superficie dell'edificio (M2) |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Superficie dell'edificio (metri quadrati) del bene immobile. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari. |
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Numero |
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4,14 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Superficie del terreno (M2) |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Area del terreno che circonda il bene immobile (metri quadrati). Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari. |
|
Numero |
|
|
|
|
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4,15 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Completamento del bene immobile |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Indicatore per stabilire se la costruzione del bene immobile è completata. |
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Booleano (Sì o No). |
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4,16 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Classe dell'attestato di prestazione energetica |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Per le garanzie reali immobiliari, il valore indicato nell'attestato di prestazione energetica quale definito nella direttiva UE sull'efficienza energetica del 2012. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari. |
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Scelta:
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4,17 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Tipo di occupazione |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Tipo di occupazione dei beni immobili a garanzia reale. Se l'immobile ha un uso misto, può essere classificato in base all'uso prevalente (ad esempio in base alla superficie dedicata a ciascun uso). Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari. |
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Scelta:
|
|
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4,18 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Valuta della garanzia reale e della garanzia |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Valuta in cui sono espressi la valutazione e i flussi di cassa relativi alla garanzia reale o alla garanzia. Applicabile a tutti i tipi di garanzie reali (beni immobili e mobili) e di garanzie. |
Obbligatorio |
Campo compilato utilizzando i codici valuta ISO 4217. |
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4,19 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Importo dell'ultima valutazione interna |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Il valore della garanzia reale come stabilito per il tipo di garanzia reale pertinente, secondo il metodo di valutazione interna scelto, nell'ultima valutazione effettuata prima o alla data limite. Tale valore riflette il valore della garanzia reale, senza considerare alcuno scarto di garanzia (regolamentare). Questo campo di dati è obbligatorio quando l'ente ha effettuato una valutazione interna recente prima o alla data limite. |
Obbligatorio |
Numero |
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||
4,20 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Data dell'ultima valutazione interna |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Data in cui è stata eseguita l'ultima valutazione interna prima o alla data limite segnalata nel campo "Importo della valutazione interna più recente". Applicabile quando l'ente ha effettuato una valutazione interna recente prima o alla data limite. |
Obbligatorio |
gg/mm/aaaa |
|
|
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|
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||||||||||||||||||||||||||||
4,21 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Tipo di importo della perizia per l'ultima valutazione interna |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Il tipo di importo della perizia applicato per l'ultima valutazione interna della garanzia reale: valore di mercato, valore contabile, valore di liquidazione, altro. Il valore di mercato è il prezzo atteso di trasferimento della garanzia reale tra un venditore e un acquirente consenzienti e informati. Il valore di liquidazione è il valore atteso della garanzia reale in caso di liquidazione, presumibilmente in perdita (perché non vi è tempo sufficiente per vendere sul mercato libero). Il valore contabile è il valore della garanzia reale determinato con riferimento a una caratteristica intrinseca, come il costo, il saldo del capitale o l'importo che un terzo è contrattualmente obbligato a pagare per acquistarla, regolarla o estinguerla. Il tipo di importo della perizia è integrato anche da informazioni sul metodo applicato per la valutazione nel campo "Tipo di ultima valutazione interna". Applicabile quando l'ente ha effettuato una valutazione interna prima o alla data limite. |
Obbligatorio |
Scelta:
|
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||||||||||||||||||||||||||||
4,22 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Tipo di ultima valutazione interna |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Tipo dell'ultima valutazione interna della garanzia reale segnalata nel campo "Importo dell'ultima valutazione interna". Applicabile quando l'ente ha effettuato una valutazione interna prima o alla data limite. |
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Scelta compilata in base alla segmentazione del venditore. Di seguito una proposta di elenco:
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4,23 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Importo dell'ultima valutazione esterna |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Il valore della garanzia reale stabilito per il tipo di garanzia reale pertinente, secondo il metodo di valutazione esterna scelto, nell'ultima valutazione effettuata prima o alla data limite. Tale valore riflette il valore della garanzia reale, senza considerare alcuno scarto di garanzia (regolamentare). Questo campo di dati è obbligatorio quando l'ente ha chiesto di recente una valutazione esterna prima o alla data limite. |
Obbligatorio |
Numero |
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||||||||||||||||||||||||||||
4,24 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Data dell'ultima valutazione esterna |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Data in cui è stata eseguita l'ultima valutazione esterna prima o alla data limite segnalata nel campo "Importo della valutazione esterna più recente". Applicabile quando l'ente ha chiesto di recente una valutazione esterna, effettuata prima o alla data limite. |
Obbligatorio |
gg/mm/aaaa |
|
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||||||||||||||||||||||||||||
4,25 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Tipo di importo della perizia per l'ultima valutazione esterna |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Il tipo di importo della perizia applicato per l'ultima valutazione esterna della garanzia reale: valore di mercato, valore contabile, valore di liquidazione, altro. Il valore di mercato è il prezzo atteso di trasferimento della garanzia reale tra un venditore e un acquirente consenzienti e informati. Il valore di liquidazione è il valore atteso della garanzia reale in caso di liquidazione, presumibilmente in perdita (perché non vi è tempo sufficiente per vendere sul mercato libero). Il valore contabile è il valore della garanzia reale determinato con riferimento a una caratteristica intrinseca, come il costo, il saldo del capitale o l'importo che un terzo è contrattualmente obbligato a pagare per acquistarla, regolarla o estinguerla. Il tipo di importo della perizia è integrato anche da informazioni sul metodo applicato per la valutazione nel campo "Tipo di ultima valutazione esterna". Applicabile quando l'ente ha effettuato una valutazione esterna prima o alla data limite. |
Obbligatorio |
Scelta:
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
4,26 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Tipo di ultima valutazione esterna |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Tipo dell'ultima valutazione esterna della garanzia reale segnalata nel campo "Importo dell'ultima valutazione esterna". Applicabile quando l'ente ha effettuato una valutazione esterna prima o alla data limite. |
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Scelta:
|
|
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4,27 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Importo della garanzia finanziaria |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
L'importo massimo della garanzia che può essere considerato, come definito all'allegato V, parte 2, punto 119, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, ossia per le garanzie finanziarie ricevute; l'"importo massimo della garanzia che può essere considerato" è l'importo massimo che il garante dovrebbe pagare in caso di escussione della garanzia. Applicabile quando nel campo "Tipo di beni mobili, altre garanzie reali e garanzie" è selezionato "Garanzie finanziarie". |
Obbligatorio |
Numero |
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Allegato V, parte 2, punto 119 |
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4,28 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Codice ISIN |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Numero ISIN in base ai dati ISIN Holdings. Applicabile quando nel campo "Tipo di beni mobili, altre garanzie reali e garanzie" è selezionato "Strumenti di capitale e titoli di debito". |
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Numero |
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4,29 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Stato dell'esecuzione |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Indica se alla data limite la garanzia reale è oggetto di una procedura di esecuzione. Applicabile a tutti i tipi di garanzie reali (beni immobili e mobili). |
Obbligatorio |
Booleano (Sì o No). |
Allegato X.NPEC 7 |
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4,30 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Stato dell'esecuzione dal punto di vista di terzi |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Indica l'eventuale adozione di misure di escussione della garanzia reale da parte di altri creditori garantiti alla data limite. Applicabile a tutti i tipi di garanzie reali (beni immobili e mobili) |
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Booleano (Sì o No). |
Allegato X.NPEC 8 |
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4,31 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Competenza giurisdizionale |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Paese dell'organo giurisdizionale competente della procedura di esecuzione. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì". |
Obbligatorio |
Scelta compilata utilizzando la norma ISO 3166 ALPHA-2. |
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4,32 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Valuta di esecuzione |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Valuta in cui sono espressi gli elementi relativi all'esecuzione. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì". |
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Scelta compilata utilizzando i codici valuta ISO 4217. |
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4,33 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Indicatore di esecuzione |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Indica se la procedura di esecuzione è stata avviata dalla controparte impresa o dalla controparte persona fisica. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì". |
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Booleano (Sì o No). |
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4,34 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Importo della perizia giudiziaria |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Importo della perizia giudiziaria della garanzia reale. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì". |
Obbligatorio |
Numero |
Allegato X.NPEC 12 |
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4,35 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Data della perizia giudiziaria |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
La data in cui è stata effettuata la perizia giudiziaria. Applicabile se è stata effettuata una perizia da parte di un organo giurisdizionale, quando nel campo "Stato dell'esecuzione" è stato selezionato "sì". |
Obbligatorio |
gg/mm/aaaa |
Allegato X.NPEC 13 |
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4,36 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Importo giacente sul conto della procedura (Cash in court) |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Contante derivante dalla vendita dei beni giacente in tribunale in attesa di essere versato all'ente. |
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Numero |
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4,37 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Prezzo di vendita concordato |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Prezzo concordato per la cessione della garanzia reale. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì". |
Obbligatorio |
Numero |
Allegato X.NPEC 19 |
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4,38 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Data della successiva asta |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Data della successiva asta prevista per la vendita della garanzia reale. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì". |
Obbligatorio |
gg/mm/aaaa |
Allegato X.NPEC 23 |
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4,39 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per la successiva asta |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per la successiva asta. L'importo è il prezzo minimo richiesto dall'organo giurisdizionale. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì". |
Obbligatorio |
Numero |
Allegato X.NPEC 24 |
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4,40 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Data dell'ultima asta |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Data dell'ultima asta per la vendita della garanzia reale. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì". |
Obbligatorio |
gg/mm/aaaa |
Allegato X.NPEC 25 |
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4,41 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per l'ultima asta |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per l'ultima asta. È il prezzo minimo richiesto dall'organo giurisdizionale. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì". |
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Numero |
Allegato X.NPEC 26 |
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4,42 |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
Numero di aste non andate a buon fine |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Il numero delle aste precedenti per la vendita della garanzia reale non andate a buon fine. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì". |
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Numero |
Allegato X.NPEC 27 |
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4 ,xx |
Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive |
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4,43 |
Garanzia ipotecaria |
Identificativo del mutuo ipotecario |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Identificativo interno dell'ente per l'accordo di mutuo ipotecario. |
Obbligatorio |
Alfanumerico |
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4,44 |
Garanzia ipotecaria |
Importo del mutuo ipotecario |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
L'importo massimo (compresi eventuali provvigioni, spese e gravami sui beni immobili) che l'ente ha il diritto di ricevere in caso di pignoramento del bene immobile che funge da garanzia reale per l'ipoteca, come iscritto nel registro degli atti ufficiali. Applicabile se è stato costituito un privilegio ipotecario sulla garanzia reale. |
Obbligatorio |
Numero |
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4,45 |
Garanzia ipotecaria |
Grado del privilegio |
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Credito garantito |
La posizione di rango più elevata detenuta dall'ente in relazione alla garanzia reale, che determina l'ordine in cui la legge riconosce i crediti dell'ente rispetto alla garanzia reale in caso di escussione. Nel caso in cui il credito sia assistito da una garanzia reale su cui gravano più privilegi, in questo campo è segnalato il credito più elevato detenuto dall'ente. Applicabile se un privilegio ipotecario è iscritto sulla garanzia reale nel registro degli atti ufficiali. |
Obbligatorio |
Numero |
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4,46 |
Garanzia ipotecaria |
Credito di rango superiore |
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Credito garantito |
L'importo che i creditori di rango superiore/titolari di privilegi di primo grado hanno il diritto di ricevere prima dell'ente in caso di escussione della garanzia reale. Lo scopo di questo campo è fornire un'indicazione della misura in cui l'ente sarà in grado di recuperare il debito residuo dalla garanzia reale in sede di escussione dopo che i privilegi di primo grado sono stati interamente soddisfatti. Applicabile se l'ente non vanta il grado massimo di privilegio ipotecario in relazione alla garanzia reale. |
Obbligatorio |
Numero |
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4,47 |
Garanzia ipotecaria |
Numero di registro degli atti |
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Credito garantito |
Numero di registrazione con il quale il privilegio ipotecario dell'ente rispetto alla garanzia reale è iscritto nel registro degli atti ufficiali. Applicabile se l'ente vanta un privilegio ipotecario sulla garanzia reale. |
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Alfanumerico |
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4 ,xx |
Garanzia ipotecaria |
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5,00 |
Cronologia della riscossione dei rimborsi |
Identificativo del credito |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascun credito nell'ambito di un unico contratto di credito. Ciascun credito deve avere un identificativo del credito alla data limite. Tale valore non può essere utilizzato come identificativo del credito per altri crediti nell'ambito dello stesso contratto di credito o di un diverso contratto di credito. |
Obbligatorio |
Alfanumerico |
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5,01 |
Cronologia della riscossione dei rimborsi |
Tipo di recupero |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Indicare se le riscossioni dei rimborsi sono avvenute internamente o tramite agenzie di recupero esterne. |
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Scelta:
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5,02 |
Cronologia della riscossione dei rimborsi |
Nome dell'agente di recupero esterno |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Nome dell'agente di recupero esterno. Il campo è obbligatorio solo in caso di recupero esterno. |
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Alfanumerico |
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5,03 |
Cronologia della riscossione dei rimborsi |
Cronologia dei rimborsi totali |
Applicabile a tutti |
Applicabile a tutti |
Gli importi totali dei rimborsi ricevuti dall'ente almeno per gli ultimi trentasei mesi dalla data limite, indipendentemente dalla fonte del rimborso, comprese le riscossioni da parte di agenzie di recupero esterne. Laddove gli importi sono aggregati per mese e presentati in colonne separate. |
Obbligatorio |
Numero |
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5,04 |
Cronologia della riscossione dei rimborsi |
Cronologia dei rimborsi — da vendite di garanzie reali |
Applicabile a tutti |
Credito garantito |
Importi di rimborso effettuati mediante cessione delle garanzie reali almeno negli ultimi trentasei mesi dalla data limite. Laddove gli importi sono aggregati per mese e presentati in colonne separate. |
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Numero |
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5 ,xx |
Cronologia della riscossione dei rimborsi |
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ALLEGATO III
Istruzioni per la compilazione dei modelli per le informazioni sui singoli crediti
Il presente allegato III contiene istruzioni per l'uso dei modelli di dati per i crediti deteriorati di cui all'allegato I e del glossario dei dati di cui all'allegato II. Le istruzioni si articolano in due parti. La parte 1 contiene istruzioni di carattere generale comprendenti i riferimenti, le convenzioni applicabili ai modelli e una spiegazione su come utilizzare il glossario dei dati. La parte 2 fornisce istruzioni specifiche in relazione ai modelli di dati.
PARTE 1
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. RIFERIMENTI
Per i modelli di dati relativi ai crediti deteriorati e per il glossario dei dati, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2, si applicano le definizioni e le abbreviazioni indicate in appresso:
a) |
"credito": nei modelli di dati questo termine è utilizzato convenzionalmente per riferirsi ai "contratti di credito" quali definiti all'articolo 3, punto 13), della direttiva (UE) 2021/2167; |
b) |
"credito garantito": credito per il quale è stata costituita una garanzia reale o sono state ricevute garanzie finanziarie, compresa la parte non garantita di un'esposizione parzialmente coperta o parzialmente garantita; |
c) |
"immobile non residenziale": un immobile che produce reddito, esistente o in fase di realizzazione, esclusi gli immobili di edilizia popolare e gli immobili di proprietà degli utenti finali, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019; |
d) |
"immobile residenziale": un immobile disponibile a fini abitativi (compresi abitazioni o immobili acquistati a fini locativi) acquistato, costruito o rinnovato da una famiglia e che non è classificato come immobile non residenziale, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019; |
e) |
"IAS" o "IFRS": International Accounting Standards come definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
f) |
"FINREP": i modelli per le informazioni finanziarie di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione; |
g) |
"ANACREDIT": la banca dati comune relativa ai dati granulari analitici sul credito di cui al regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea. |
2. GLOSSARIO DEI DATI
Il glossario dei dati, che è parte integrante dei modelli di dati, contiene tutte le informazioni sui campi di dati da fornire nei modelli di dati per i crediti deteriorati. Tali informazioni consentono agli enti creditizi e ai potenziali acquirenti di comprendere in che modo utilizzare/compilare ciascun campo di dati, nonché l'applicabilità di ciascun campo in relazione tanto al tipo di debitore quanto al tipo di credito. Il glossario dei dati contiene anche riferimenti agli atti giuridici dell'UE che utilizzano campi di dati simili.
Tramite il glossario dei dati gli enti creditizi sono in grado di individuare i dati disponibili internamente ai fini della valutazione delle operazioni relative ai crediti deteriorati e di confrontarli con il glossario dei dati. Nello specifico, il glossario dei dati contiene un elenco di tutti i campi di dati inclusi nei modelli di dati per i crediti deteriorati con le relative specifiche, tra cui:
a) |
il numero indice per ciascun campo di dati; |
b) |
l'etichetta di ciascun campo di dati; |
c) |
una descrizione delle informazioni che dovrebbero essere fornite in ciascun campo di dati; |
d) |
il tipo di debitore cui si applica ciascun campo di dati, che comprende imprese, persone fisiche o entrambi; |
e) |
il tipo di credito cui ciascun campo di dati è applicabile, che comprende i crediti garantiti oppure tutti i crediti (garantiti e non garantiti); |
f) |
quali campi di dati sono contrassegnati come "obbligatori"; |
g) |
il tipo di campo, che può essere uno dei seguenti: "booleano", "scelta", "data (gg/mm/aaaa)", "alfanumerico", "percentuale" e "numero"; |
h) |
i riferimenti agli atti giuridici dell'UE che utilizzano campi di dati simili. |
3. CONVENZIONI
Salvo indicazione contraria, nella colonna "descrizione" del glossario dei dati gli enti creditizi compilano tutti i campi di dati con i dati alla data limite.
Nel glossario dei dati la colonna "tipo di campo" indica la scelta degli attributi di formato per i campi "booleano", "scelta", "alfanumerico", "numero", "percentuale" e "data". Tuttavia le parti coinvolte nell'operazione possono convenire di utilizzare attributi di formato diversi.
Se il tipo di campo è "booleano", la scelta è "Sì" o "No".
Se il tipo di campo è "scelta", gli enti creditizi selezionano da un elenco l'opzione applicabile al campo di dati. Nel campo di scelta deve essere inserito il nome completo dell'opzione prescelta. Ad esempio, se il campo di scelta è "a) persona fisica", l'ente creditizio inserisce "persona fisica" nel modello di dati.
Se il tipo di campo è "alfanumerico", gli enti creditizi inseriscono testo libero in tale campo di dati. Il testo libero può consistere di simboli alfabetici e numerici o di una sequenza finita di caratteri.
Se il tipo di campo è "numero", gli enti creditizi inseriscono un numero espresso con due decimali. Salvo indicazione contraria del glossario dei dati, tutti i valori numerici sono espressi in cifre positive. Inoltre, se del caso, gli enti creditizi forniscono gli importi nella propria valuta.
Se il tipo di campo è "percentuale", gli enti creditizi inseriscono una percentuale espressa sotto forma di rapporto con due decimali.
Se il tipo di campo è "data", gli enti creditizi utilizzano il formato "gg/mm/aaaa".
4. CAMPI DI DATI OBBLIGATORI E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Gli enti creditizi comunicano un valore per tutti i campi di dati contrassegnati nel glossario dei dati come obbligatori, tranne nel caso in cui tali dati non siano pertinenti per i criteri di sottoscrizione specificati nella descrizione del campo di dati o non siano pertinenti in relazione al tipo di debitore o al tipo di credito.
Per i campi di dati non contrassegnati come obbligatori nel glossario dei dati, gli enti creditizi si adoperano in misura ragionevole per fornire informazioni. Tuttavia, se tali dati non sono disponibili nel formato del modello, gli enti creditizi possono fornirli in un formato diverso o non fornire affatto tali dati.
Gli enti creditizi che concordano con un potenziale acquirente di fornire più informazioni di quelle richieste dal presente regolamento utilizzando il formato del modello aggiungono righe specificandone l'indice (1.xx.1; 3.xx; 4.xx; 5.xx) nel modello in questione e nel glossario dei dati. Per tali informazioni aggiuntive gli enti creditizi possono utilizzare come riferimento i modelli di dati dell'ABE sulle operazioni relative ai crediti deteriorati, versione 1.1 del 2018. Tali informazioni aggiuntive non dovrebbero di norma contenere dati personali aggiuntivi, nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati e della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
PARTE 2
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
1. CONTROPARTE (modello 1)
Il modello 1 fornisce le informazioni necessarie per identificare la controparte che può assumere il ruolo di "debitore" o "fornitore della protezione" in relazione ai diversi contratti di credito. La controparte può, a sua volta, essere una persona fisica o un'impresa. Se la controparte è un'impresa, può far parte o meno di un gruppo di controparti. Il modello 1 riguarda inoltre alcune informazioni relative alle procedure di insolvenza o di ristrutturazione cui la controparte è soggetta. Gli enti creditizi forniscono ulteriori informazioni su eventuali procedimenti legali riguardanti uno specifico credito segnalato nel modello 3.
Gli enti creditizi forniscono le informazioni richieste dal modello 1 conformemente alle specifiche stabilite nel glossario dei dati di cui all'allegato II. Il modello 1 è collegato agli altri modelli mediante l'uso dell'identificativo della controparte, che è anche incluso nel modello 2. Gli enti creditizi possono fornire informazioni aggiuntive conformemente alla parte 1, "Istruzioni generali", sezione 4.
2. RELAZIONI (modelli 2.1; 2.2; 2.3; 2.4)
Il modello 2 mette in relazione il modello 1 con gli altri modelli utilizzando identificativi univoci applicati ad ogni controparte, credito, garanzia ipotecaria e protezione. Ai fini dell'identificazione del credito deteriorato oggetto di un'operazione di vendita o di trasferimento, gli enti creditizi specificano tali identificativi alla data limite.
Il modello 2.1 mostra la relazione tra debitori e crediti. A un debitore possono fare capo più crediti che sono identificati dai relativi identificativi del credito. A sua volta un credito può avere una o più controparti.
Il modello 2.2 mostra la relazione tra mutui ipotecari e protezioni (garanzie reali, garanzie). Un atto ipotecario può riguardare la costituzione di una o più garanzie reali, che a loro volta si riferiscono a uno o più crediti. D'altro canto, una garanzia reale può riferirsi a uno o più atti ipotecari.
Il modello 2.3 mostra la relazione tra crediti diversi dai mutui ipotecari e protezioni (garanzie reali, garanzie). Un credito può avere più garanzie reali e una garanzia reale può essere collegata a più crediti.
Il modello 2.4 mostra le relazioni tra la garanzia ricevuta e il corrispondente fornitore della protezione.
Gli enti creditizi forniscono le informazioni richieste dal modello 2 conformemente alle specifiche stabilite nel glossario dei dati di cui all'allegato II.
3. CREDITO (modello 3)
Il modello 3 fornisce informazioni sull'accordo contrattuale relativo al credito, compresi contratti di leasing e misure di concessione accordate. Inoltre il modello 3 contiene informazioni su eventuali procedimenti legali inerenti al credito, compresi, ad esempio, lo stato giuridico, lo stato di avanzamento del procedimento legale e la data di avvio del procedimento legale.
Gli enti creditizi forniscono le informazioni richieste dal modello 3 conformemente alle specifiche stabilite nel glossario dei dati di cui all'allegato II. Il modello 3 è collegato agli altri modelli mediante l'uso dell'identificativo del credito, che è anche incluso nel modello 2. Gli enti creditizi possono fornire informazioni aggiuntive conformemente alla parte 1 "Istruzioni generali", sezione 4.
4. GARANZIE REALI, GARANZIE E AZIONI ESECUTIVE (modelli 4.1; 4.2)
Il modello 4.1 fornisce informazioni sulle garanzie reali, comprese le garanzie reali immobiliari e mobiliari, e sulle garanzie che garantiscono un credito. Inoltre il modello contiene informazioni pertinenti su eventuali procedure di esecuzione applicabili.
Gli enti creditizi che sono locatari di un contratto di leasing forniscono informazioni sulle attività di leasing (ossia le attività consistenti nel diritto di utilizzo) rilevate nel loro bilancio conformemente ai principi contabili applicabili.
Gli enti creditizi forniscono inoltre il valore stimato più recente di eventuali garanzie reali prima o alla data limite. Il valore stimato più recente può essere calcolato internamente dall'ente creditizio o da un valutatore esterno. Gli enti creditizi forniscono l'ultima valutazione (interna o esterna), quando disponibile. Quando sono disponibili valutazioni sia interne che esterne, gli enti creditizi possono fornire al potenziale acquirente entrambi i valori con le relative date di valutazione.
In caso di garanzie ipotecarie, gli enti creditizi forniscono le informazioni relative a "importo del mutuo ipotecario", "grado del privilegio" e "credito di rango superiore" nel modello 4.2.
Gli enti creditizi forniscono le informazioni richieste dal modello 4 conformemente alle specifiche stabilite nel glossario dei dati di cui all'allegato II. I modelli 4.1 e 4.2 sono collegati agli altri modelli mediante l'uso dell'identificativo della protezione e dell'identificativo del mutuo ipotecario, che sono anche inclusi nel modello 2. Gli enti creditizi possono fornire informazioni aggiuntive conformemente alla parte 1 "Istruzioni generali", sezione 4.
5. CRONOLOGIA DELLA RISCOSSIONE DEI RIMBORSI (modello 5)
Il modello 5 fornisce informazioni sui dati storici relativi al rimborso di ciascun credito prima della data limite, compreso il caso in cui l'ente creditizio si sia avvalso di un agente di recupero esterno.
Gli enti creditizi aggregano il totale degli importi storici dei rimborsi mensili e presentano tali importi in colonne separate, coprendo un periodo minimo di 36 mesi prima della data limite.
Gli enti creditizi forniscono le informazioni richieste dal modello 5 conformemente alle specifiche stabilite nel glossario dei dati di cui all'allegato II. Il modello 5 è collegato agli altri modelli mediante l'uso dell'identificativo del credito, che è incluso anche nei modelli 2 e 3. Gli enti creditizi possono fornire informazioni aggiuntive conformemente alla parte 1 "Istruzioni generali", sezione 4. Gli enti creditizi possono fornire serie temporali più lunghe prima della data limite.
29.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 241/64 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2084 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2023
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell’Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
(4) |
Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. |
(5) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nella provincia di Alberta, confermato l’11 settembre 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(6) |
Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame sull’isola di Lewis, Scozia, confermato il 25 agosto 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(7) |
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nello stato del New Jersey, confermato il 15 settembre 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(8) |
A seguito della comparsa di questi recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza di HPAI e limitarne la diffusione. |
(9) |
Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. |
(10) |
Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, sia opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da tali zone. |
(11) |
Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito informazioni aggiornate alla Commissione sulla situazione epidemiologica nel loro territorio per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità - situazione che aveva determinato la sospensione dell’ingresso nell’Unione di determinati prodotti, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
(12) |
In particolare, il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica in relazione a tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nella contea di Aberdeen e sull’isola di Lewis in Scozia, confermati il 9 luglio 2023 e l’8 agosto 2023. |
(13) |
Gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica nel loro territorio in relazione a due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nello stato del New Jersey, confermati il 12 aprile 2023 e il 17 aprile 2023. |
(14) |
Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da esso adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai della malattia, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all’attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati nel loro territorio. |
(15) |
La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e dagli Stati Uniti e ritiene che i due paesi interessati abbiano fornito garanzie adeguate che la situazione della sanità animale all’origine delle sospensioni non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale all’interno dell’Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito e degli Stati Uniti interessate dalla sospensione dell’ingresso nell’Unione. |
(16) |
È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. |
(17) |
Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità ed evitare gravi perturbazioni degli scambi con il Regno Unito e gli Stati Uniti, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. |
(18) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
1) |
l’allegato V è così modificato:
|
2) |
nell’allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:
|
29.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 241/70 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2085 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2023
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95. |
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 14 10 |
Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati |
219,7 |
24 |
BR |
(1) Nomenclatura stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2).
29.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 241/73 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/2086 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2023
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso dell’aceto tamponato come conservante e regolatore dell’acidità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 14,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(3) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, l’elenco dell’Unione degli additivi alimentari e le specifiche degli additivi alimentari possono essere aggiornati o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata. |
(4) |
Nel marzo 2021 è stata presentata alla Commissione una domanda di autorizzazione dell’uso dell’aceto tamponato come conservante e regolatore dell’acidità in un’ampia gamma di categorie di alimenti. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. |
(5) |
Nel parere pubblicato il 1 o luglio 2022 (4) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha valutato la sicurezza dell’uso proposto dell’aceto tamponato come additivo alimentare. Poiché l’acido acetico e i suoi sali sono i costituenti principali dell’aceto tamponato, l’Autorità ha fatto riferimento alla sua precedente valutazione, effettuata nel 2013, dell’acido acetico come sostanza attiva antiparassitaria (5), nella quale ha concluso che non si ritiene necessario stabilire un valore per l’assunzione giornaliera ammissibile per l’acido acetico. Tale conclusione è raggiunta per le sostanze che pongono problemi di sicurezza molto ridotti e solo qualora esistano informazioni affidabili sull’esposizione e sulla tossicità e in caso di bassa probabilità di effetti nocivi sulla salute umana in dosi che non provocano squilibri nutrizionali negli animali (6). Tenendo conto della valutazione dell’acido acetico effettuata nel 2013 e del fatto che l’aceto tamponato si dissocia nell’anione acetico, un costituente naturale della dieta umana e del corpo umano sui cui effetti biologici esiste un’ampia raccolta di dati, l’Autorità ha valutato la sicurezza dell’aceto tamponato senza dati biologici o tossicologici ottenuti con tale additivo alimentare e ha concluso che non sussistono preoccupazioni per la sicurezza derivanti dall’uso dell’aceto tamponato come additivo alimentare ai livelli di uso massimi proposti. |
(6) |
L’allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 1333/2008 definisce tutti i gruppi di additivi. La parte C, gruppo I, elenca gli additivi alimentari, ad eccezione dei coloranti e degli edulcoranti, per cui non è necessario esprimere l’assunzione giornaliera ammissibile con un valore numerico e il cui uso in numerosi alimenti è autorizzato in base al principio «quantum satis» quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera h), di tale regolamento. L’esito della valutazione della sicurezza dell’aceto tamponato ne consente l’inclusione nell’allegato II, parte C, gruppo I, del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(7) |
L’aceto tamponato è un prodotto liquido o essiccato preparato aggiungendo idrossido di sodio/di potassio (E 524-525) e carbonati di sodio/di potassio (E 500-501) all’aceto, il quale è conforme alla norma europea EN 13188:2000 ed è ottenuto esclusivamente da una fonte di origine agricola (ad eccezione del legno/della cellulosa) mediante doppia fermentazione (alcolica e acetica). L’aceto tamponato è destinato a essere utilizzato in alternativa ad altri conservanti o regolatori dell’acidità autorizzati, in particolare all’acido acetico e ai suoi sali (E 260-263). L’azione tampone aumenta il pH e consente l’uso della sostanza come conservante o regolatore dell’acidità in molte categorie di alimenti senza incidere sulla qualità di questi ultimi. |
(8) |
È pertanto opportuno autorizzare l’uso dell’aceto tamponato come additivo alimentare e assegnare a tale additivo il numero E 267. |
(9) |
Le specifiche dell’aceto tamponato (E 267) dovrebbero essere inserite nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, in quanto tale additivo è incluso per la prima volta nell’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).
(4) EFSA Journal 2022;20(7):7351.
(5) EFSA Journal 2013;11(1):3060.
(6) EFSA Journal 2014;12(6):3697. Dichiarazione sul quadro concettuale per la valutazione del rischio di determinati additivi alimentari sottoposti a nuova valutazione a norma del regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione.
ALLEGATO I
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
a) |
nella parte B, al punto 3, «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 263, Acetato di calcio, è inserita la nuova voce seguente:
|
b) |
nella parte C, gruppo I, dopo la voce relativa all’additivo E 263, Acetato di calcio, è inserita la voce relativa all’additivo E 267:
|
c) |
la parte E è così modificata:
|
ALLEGATO II
Nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 263 ACETATO DI CALCIO è inserita la nuova voce seguente:
«E 267 ACETO TAMPONATO |
|
Sinonimi |
Aceto tamponato (liquido); aceto tamponato (in polvere) |
Definizione |
L’aceto tamponato è un prodotto liquido o essiccato preparato aggiungendo agenti tamponanti all’aceto. Gli agenti tamponanti utilizzati sono idrossido di sodio/di potassio (E 524-525) e carbonati di sodio/di potassio (E 500-501). L’aceto è conforme alla norma europea EN 13188:2000 ed è ottenuto esclusivamente da una fonte di origine agricola (ad eccezione del legno/della cellulosa) mediante doppia fermentazione (alcolica e acetica). I costituenti principali dell’aceto tamponato sono l’acido acetico e i suoi sali. |
Tenore |
Liquido: 15-40 % (p/p) di acido acetico equivalente |
Polvere: 55-75 % (p/p) di acido acetico equivalente |
|
Dal 2 al 20 % (p/p) di acido acetico libero |
|
Descrizione |
Liquido: liquido viscoso da incolore a marrone |
Polvere: polvere cristallina da bianca a color crema |
|
Identificazione |
Liquido: pH 4,75-7,5 |
Polvere: pH 4,75-6,75 (soluzione acquosa al 10 %) |
|
Purezza |
|
Cationi |
Liquido: non più del 10 % di sodio e del 30 % di potassio |
Polvere: non più del 30 % di sodio e del 40 % di potassio |
|
Acqua |
Polvere: non più del 18 % (metodo di Karl Fischer) |
Etanolo |
Non più dello 0,5 % p/p |
Arsenico |
Non più di 0,05 mg/kg |
Piombo |
Non più di 0,05 mg/kg |
Cadmio |
Non più di 0,05 mg/kg |
Mercurio |
Non più di 0,05 mg/kg». |
29.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 241/78 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2087 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2023
che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Lysoform IPA Surface» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 novembre 2022 la società Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione (2), una domanda di autorizzazione per la stessa famiglia di biocidi, di cui all’articolo 1 di quest’ultimo regolamento, denominata «Lysoform IPA Surface», dei tipi di prodotto 2 e 4, quali descritti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi («registro») con il numero BC-DP082158-26. La domanda recava anche il numero di domanda relativo alla corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Lyso IPA Surface Disinfection», registrata nel registro con il numero BC-GX025200-35. |
(2) |
Il principio attivo contenuto nella stessa famiglia di biocidi «Lysoform IPA Surface» è il propan-2-olo, che è inserito nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i tipi di prodotto 2 e 4. |
(3) |
Il 31 marzo 2023 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (3) e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Lysoform IPA Surface», conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. |
(4) |
Nel parere si conclude che le differenze proposte tra la stessa famiglia di biocidi e la corrispondente famiglia di biocidi di riferimento sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (4) e che, sulla base della valutazione della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Lyso IPA Surface Disinfection» e subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, la stessa famiglia di biocidi soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 6, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(5) |
Il 31 marzo 2023 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, in conformità all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(6) |
La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene quindi opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per la stessa famiglia di biocidi «Lysoform IPA Surface». |
(7) |
La data di scadenza della presente autorizzazione corrisponde alla data di scadenza della famiglia di biocidi di riferimento «Lyso IPA Surface Disinfection». |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alla società Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e per l’uso della stessa famiglia di biocidi «Lysoform IPA Surface» con il numero di autorizzazione EU-0030790-0000 conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell’allegato.
L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 19 ottobre 2023 al 30 novembre 2030.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4).
(3) Parere dell’ECHA del 31 marzo 2023 sull’autorizzazione dell’Unione per il biocida «Lysoform IPA Surface», https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4).
ALLEGATO
Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi
Lysoform IPA Surface
Tipo di prodotto 2 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali (disinfettanti)
Tipo di prodotto 4 - Settore dell’alimentazione umana e animale (disinfettanti)
Numero di autorizzazione: EU-0030790-0000
Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0030790-0000
PARTE I
INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO
1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
1.1. Nome della famiglia
Nome |
Lysoform IPA Surface |
1.2. Tipo/i di prodotto
Tipo/i di prodotto |
Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali Tipo di prodotto 04 - Settore dell’alimentazione umana e animale |
1.3. Titolare dell’autorizzazione
Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione |
Nome |
Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH |
Indirizzo |
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin Germania |
|
Numero di autorizzazione |
EU-0030790-0000 |
|
Numero dell’approvazione del R4BP |
EU-0030790-0000 |
|
Data di rilascio dell’autorizzazione |
19 ottobre 2023 |
|
Data di scadenza dell’autorizzazione |
30 novembre 2030 |
1.4. Fabbricante/i dei biocidi
Nome del fabbricante |
Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH |
Indirizzo del fabbricante |
Kaiser-Wilhelm-Straße 133, 12247 Berlino Germania |
Ubicazione dei siti produttivi |
Kaiser-Wilhelm-Straße 133, 12247 Berlino Germania |
Nome del fabbricante |
Imeco |
Indirizzo del fabbricante |
Boschstr. 5, 63768 Hösbach Germania |
Ubicazione dei siti produttivi |
Boschstr. 5, 63768 Hösbach Germania Neue Straße 2-4, 09471 Köningswalde Germania |
Nome del fabbricante |
A.F.P. GmbH |
Indirizzo del fabbricante |
Otto Brenner Straße 16, 21337 Lüneburg Germania |
Ubicazione dei siti produttivi |
Otto Brenner Straße 16, 21337 Lüneburg Germania |
Nome del fabbricante |
Sterisol AB |
Indirizzo del fabbricante |
Kronoängsgatan 3, 592 23 Vadstena Svezia |
Ubicazione dei siti produttivi |
Kronoängsgatan 3, 592 23 Vadstena Svezia |
Nome del fabbricante |
WHR GmbH |
Indirizzo del fabbricante |
Am Galgenturm 2, 97638 Mellrichstadt Germania |
Ubicazione dei siti produttivi |
Am Galgenturm 2, 97638 Mellrichstadt Germania |
Nome del fabbricante |
Hygan GmbH | Srl |
Indirizzo del fabbricante |
Meucci-Str. 5, 39055 Leifers | Laives (BZ) Italia |
Ubicazione dei siti produttivi |
Meucci-Str. 5, 39055 Leifers | Laives (BZ) Italia |
Nome del fabbricante |
Laboratoire Sarbec SA |
Indirizzo del fabbricante |
10 rue du Vertuquet, 59960 Neuville-en-Ferrain Francia |
Ubicazione dei siti produttivi |
10 rue du Vertuquet, 59960 Neuville-en-Ferrain Francia |
Nome del fabbricante |
Dr. Schumacher GmbH |
Indirizzo del fabbricante |
Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld Germania |
Ubicazione dei siti produttivi |
Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld Germania Jeleniogórska 12, 59-800 Lubań Polonia |
1.5. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i
Principio attivo |
Propan-2-olo |
Nome del fabbricante |
Ineos Solvents Germany GmbH (ex Sasol) |
Indirizzo del fabbricante |
Römerstraße 733, 47443 Moers Germania |
Ubicazione dei siti produttivi |
Römerstraße 733, 47443 Moers Germania Shamrockstr. 88, 44643 Herne Germania |
Principio attivo |
Propan-2-olo |
Nome del fabbricante |
Shell Chemicals Europe B.V. |
Indirizzo del fabbricante |
Postbus 2334, 3000 CH Rotterdam Paesi Bassi |
Ubicazione dei siti produttivi |
Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, 3196 KK Rotterdam-Pernis Paesi Bassi |
2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
|
Min |
Max |
|||||
Propan-2-olo |
|
Principio attivo |
67-63-0 |
200-661-7 |
63,1 |
63,1 |
2.2. Tipo/i di formulazione
Formulazione/i |
Altro liquido (AL), pronto all’uso Altro liquido (AL), pronto all’uso, salviette impregnate con formula disinfettante |
PARTE II
INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO - META SPC(S)
META SPC 1
1. META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
1.1. Meta SPC 1 identificativo
Identificativo |
Superficid® |
1.2. Suffisso del numero di autorizzazione
Numero |
1-1 |
1.3. Tipo/i di prodotto
Tipo/i di prodotto |
Tipo di prodotto 04 - Settore dell’alimentazione umana e animale Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali |
2. META SPC 1 COMPOSIZIONE
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 1
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
|
Min |
Max |
|||||
Propan-2-olo |
|
Principio attivo |
67-63-0 |
200-661-7 |
63,1 |
63,1 |
2.2. Tipo(i) di formulazione del meta SPC 1
Formulazione/i |
Altro liquido (AL), pronto all’uso |
3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1
Indicazioni di pericolo |
Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. |
Consigli di prudenza |
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente. Utilizzare impianti elettrici/di illuminazione/di ventilazione a prova di esplosione. Utilizzare utensili antiscintillamento. Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche. Evitare di respirare i vapori. Evitare di respirare gli aerosol. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Indossare occhiali protettivi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Se l’irritazione degli occhi persiste:Consultare un medico. Se l’irritazione degli occhi persiste:Consultare un medico. In caso di incendio:Utilizzare schiuma resistente all’alcol, biossido di carbonio o nebbia d’acqua per estinguere. Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto in/il recipiente in un impianto autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti. |
4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 1
4.1. Descrizione dell’uso
Tabella 1
Uso # 1 – disinfezione delle superfici - applicazione a spruzzo
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali |
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
- |
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Nome scientifico: Batteri Nome comune: - Fase di sviluppo: - Nome scientifico: Lievito Nome comune: - Fase di sviluppo: - |
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso Disinfezione di superfici pulite non porose come piccole aree di lavoro in ambienti medicali e non medicali oltre a superfici in camere bianche (classe A/B) |
Metodi di applicazione |
Metodo: Applicazione a spruzzo Descrizione dettagliata: Il prodotto verrà nebulizzato direttamente sulla superficie. |
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Tasso di domanda: Pronto all’uso. Non applicare più di 25 ml/m2. Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: - |
Categoria/e di utilizzatori |
Industriale Utilizzatore professionale |
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Bottiglia: 125-1 000 ml materiale dell’imballaggio: HDPE Materiale tappo a scatto: PP; Nebulizzatore di nebbia sottile: sistema complesso (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acciaio inossidabile); Testina di nebulizzazione: sistema complesso (PP, PE, POM, olio sintetico, olio siliconico) |
4.1.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Nebulizzare il prodotto pronto all’uso sulle superfici e lasciare agire per almeno 1 minuto a temperatura ambiente (20 ± 2 °C).
4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Per la procedura di riempimento prendere in considerazione la seguente misura di mitigazione del rischio, a meno che possa essere sostituita da misure tecniche e/o organizzative: Usare occhiali di protezione durante la manipolazione del prodotto.
4.1.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Consultare le indicazioni generali di utilizzo.
4.1.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
4.1.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare le indicazioni generali di utilizzo.
4.2. Descrizione dell’uso
Tabella 2
Uso # 2 – disinfezione delle superfici - strofinatura
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali |
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
- |
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Nome scientifico: Batteri Nome comune: - Fase di sviluppo: - Nome scientifico: Lievito Nome comune: - Fase di sviluppo: - |
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso Disinfezione di superfici pulite non porose come piccole aree di lavoro in ambienti medicali e non medicali oltre a superfici in camere bianche (classe A/B) |
Metodi di applicazione |
Metodo: Strofinatura Descrizione dettagliata: Il prodotto viene applicato su un panno versandolo, nebulizzandolo o per immersione e la superficie viene poi passata con cura con il panno imbevuto (panno umido). |
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Tasso di domanda: Pronto all’uso. Non applicare più di 25 ml/m2. Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: - |
Categoria/e di utilizzatori |
Industriale Utilizzatore professionale |
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Bottiglia: 125-1 000 ml materiale dell’imballaggio: HDPE Materiale tappo a scatto: PP Nebulizzatore di nebbia sottile: sistema complesso (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acciaio inossidabile); Testina di nebulizzazione: sistema complesso (PP, PE, POM, olio sintetico, olio siliconico) Contenitore: 5-30 l materiale dell’imballaggio: HDPE materiale chiusura: HDPE |
4.2.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Applicare il prodotto pronto all’uso su un panno versandolo, nebulizzandolo o per immersione e passare la superficie con cura con il panno imbevuto (panno umido). Lasciare agire per almeno 5 minuti a temperatura ambiente (20 ± 2 °C).
4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Per la procedura di riempimento prendere in considerazione la seguente misura di mitigazione del rischio, a meno che possa essere sostituita da misure tecniche e/o organizzative: Usare occhiali di protezione durante la manipolazione del prodotto.
4.2.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Consultare le indicazioni generali di utilizzo.
4.2.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
4.2.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare le indicazioni generali di utilizzo.
4.3. Descrizione dell’uso
Tabella 3
Uso # 3 – disinfezione delle superfici a contatto con alimenti e mangimi - applicazione a spruzzo
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 04 - Settore dell’alimentazione umana e animale |
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
- |
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Nome scientifico: Batteri Nome comune: - Fase di sviluppo: - Nome scientifico: Lievito Nome comune: - Fase di sviluppo: - Nome scientifico: Virus Nome comune: - Fase di sviluppo: - |
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso Disinfezione di superfici non porose pulite di cucine e nell’industria alimentare comprese camere bianche (classe A/B) |
Metodi di applicazione |
Metodo: A spruzzo Descrizione dettagliata: Il prodotto verrà nebulizzato direttamente sulla superficie. |
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Tasso di domanda: Pronto all’uso. Non applicare più di 25 ml/m2. Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: - |
Categoria/e di utilizzatori |
Industriale Utilizzatore professionale |
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Bottiglia: 125-1 000 ml materiale dell’imballaggio: HDPE Materiale tappo a scatto: PP Nebulizzatore di nebbia sottile: sistema complesso (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acciaio inossidabile) Testina di nebulizzazione: sistema complesso (PP, PE, POM, olio sintetico, olio siliconico) |
4.3.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Nebulizzare il prodotto pronto all’uso sulla superficie e lasciare agire a temperatura ambiente (20 ± 2 °C) per almeno 1 minuto (attività battericida e fermenticida) o 2 minuti (attività virucida).
4.3.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Per la disinfezione dei macchinari di lavorazione alimentare e la procedura di riempimento prendere in considerazione la seguente misura di mitigazione del rischio, a meno che possa essere sostituita da misure tecniche e/o organizzative: Usare occhiali di protezione durante la manipolazione del prodotto.
4.3.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Consultare le indicazioni generali di utilizzo.
4.3.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
4.3.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare le indicazioni generali di utilizzo.
4.4. Descrizione dell’uso
Tabella 4
Uso # 4 – disinfezione delle superfici a contatto con alimenti e mangimi - strofinatura
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 04 - Settore dell’alimentazione umana e animale |
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
- |
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Nome scientifico: Batteri Nome comune: - Fase di sviluppo: - Nome scientifico: Lievito Nome comune: - Fase di sviluppo: - Nome scientifico: Virus Nome comune: - Fase di sviluppo: - |
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso Disinfezione di superfici non porose pulite di cucine e nell’industria alimentare comprese camere bianche (classe A/B) |
Metodi di applicazione |
Metodo: Strofinatura Descrizione dettagliata: Il prodotto viene applicato su un panno versandolo, nebulizzandolo o per immersione e la superficie viene poi passata con cura con il panno imbevuto (panno umido). |
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Tasso di domanda: Pronto all’uso. Non applicare più di 25 ml/m2. Diluizione (%): - Numero e tempi di applicazione: - |
Categoria/e di utilizzatori |
Industriale Utilizzatore professionale |
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Bottiglia: 125-1 000 ml materiale dell’imballaggio: HDPE Materiale tappo a scatto: PP Nebulizzatore di nebbia sottile: sistema complesso (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acciaio inossidabile) Testina di nebulizzazione: sistema complesso (PP, PE, POM, olio sintetico, olio siliconico) Contenitore: 5-30 l materiale dell’imballaggio: HDPE materiale chiusura: HDPE |
4.4.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
Applicare il prodotto pronto all’uso su un panno versandolo, nebulizzandolo o per immersione e passare la superficie con cura con il panno imbevuto (panno umido). Lasciare agire per almeno 5 minuti a temperatura ambiente (20 ± 2 °C).
4.4.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
Per la disinfezione dei macchinari di lavorazione alimentare e la procedura di riempimento prendere in considerazione la seguente misura di mitigazione del rischio, a meno che possa essere sostituita da misure tecniche e/o organizzative: Usare occhiali di protezione durante la manipolazione del prodotto.
4.4.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Consultare le indicazioni generali di utilizzo.
4.4.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
4.4.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
Consultare le indicazioni generali di utilizzo.
5. ISTRUZIONI GENERALI D’USO (1) DEL META SPC 1
5.1. Istruzioni d’uso
Pulire la superficie con attenzione prima dell’uso.
Rimuovere l’acqua in eccesso dalla superficie prima della disinfezione, ove appropriato.
Non applicare più di 25 ml/m2.
Assicurarsi di inumidire completamente le superfici.
Le salviette usate devono essere smaltite in un contenitore chiuso.
5.2. Misure di mitigazione del rischio
Il prodotto deve essere applicato solo per la disinfezione di piccole superfici.
Garantire una ventilazione adeguata onde evitare la formazione di atmosfere pericolose.
Evitare il contatto con gli occhi.
Per il riempimento, applicare un imbuto.
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
Mantenere bambini e animali domestici lontano dagli ambienti in cui avviene la disinfezione. Fornire ventilazione adeguata prima che bambini e animali domestici entrino negli ambienti trattati. Questa precauzione non si applica alle camere di pazienti ospedalizzati.
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
Primo soccorso:
In caso di incidente: contattare un centro antiveleni o un medico.
IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
In caso di contatto con la pelle: lavare c