ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 241

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
29 settembre 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2023/2079 del Consiglio, del 18 settembre 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone relativo ad alcune disposizioni degli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell’Unione europea e il Giappone

1

 

*

Accordo tra l'Unione europea e il Giappone relativo ad alcune disposizioni degli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Giappone

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2023/2080 del Consiglio, del 28 settembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2081 del Consiglio, del 28 settembre 2023, che attua il regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

16

 

*

Regolamento (UE) 2023/2082 della Commissione, del 26 settembre 2023, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti bandiera portoghese

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 della Commissione, del 26 settembre 2023, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario ( 1 )

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2084 della Commissione, del 27 settembre 2023, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna ( 1 )

64

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2085 della Commissione, del 27 settembre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

70

 

*

Regolamento (UE) 2023/2086 della Commissione, del 28 settembre 2023, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso dell’aceto tamponato come conservante e regolatore dell’acidità ( 1 )

73

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2087 della Commissione, del 28 settembre 2023, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi Lysoform IPA Surface in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

78

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2088 della Commissione, del 28 settembre 2023, che approva la massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-idrossietossi)etil]-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-[2-idrossietossi]etossi)etil]-N-metilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

99

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2089 della Commissione, del 28 settembre 2023, che approva la massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-idrossietossi)etil)-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-(2-idrossietossi)etossi)etil)-N-metilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

102

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2090 della Commissione, del 28 settembre 2023, che stabilisce norme per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il modello di etichetta fitosanitaria per le piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate e per i macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito per l’immissione sul mercato ( 1 )

106

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2091 della Commissione, del 28 settembre 2023, che stabilisce norme per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi di Solanum tuberosum L. da impianto (tuberi-seme di patate) e per il loro uso in Irlanda del Nord, e il modello di etichetta fitosanitaria per i tuberi-seme di patate ( 1 )

111

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2092 della Commissione, del 28 settembre 2023, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2023

116

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2023/2093 del Consiglio, del 25 settembre 2023, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica federale di Germania

119

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2094 del Consiglio, del 25 settembre 2023, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/485 relativamente alla proroga dell'autorizzazione concessa alla Danimarca di continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

121

 

*

Decisione (PESC) 2023/2095 del Consiglio, del 28 settembre 2023, che modifica la decisione (PESC) 2020/1465 relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (UNVIM)

123

 

*

Decisione (UE) 2023/2096 del Consiglio, del 28 settembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione Commercio istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, per quanto riguarda la modifica dell’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e dell’allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) di tale accordo

125

 

*

Decisione (PESC) 2023/2097 del Consiglio, del 28 settembre 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

141

 

*

Decisione (UE) 2023/2098 del Consiglio, del 28 settembre 2023, relativa alla nomina di un procuratore europeo della Procura europea

142

 

*

Decisione (UE) 2023/2099 della Commissione, del 28 settembre 2023, che conferma la partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) ( 1 )

144

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2100 della Commissione, del 28 settembre 2023, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’ossido di rame (II) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

145

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2101 della Commissione, del 28 settembre 2023, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

147

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

29.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 241/1


DECISIONE (UE) 2023/2079 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2023

relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone relativo ad alcune disposizioni degli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell’Unione europea e il Giappone

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

In conformità alla decisione (UE) 2023/362 del Consiglio (2), l’accordo tra l’Unione europea e il Giappone relativo ad alcune disposizioni degli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell’Unione europea e il Giappone («accordo») è stato firmato in data 20 febbraio 2023, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(2)

L’obiettivo dell’accordo è rendere conformi al diritto dell’Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra 13 Stati membri e il Giappone.

(3)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e il Giappone relativo ad alcune disposizioni degli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell’Unione europea e il Giappone è approvato a nome dell’Unione (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista dall’articolo 6, paragrafo 1 dell’accordo (4).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

L. PLANAS PUCHADES


(1)  Approvazione dell'11 luglio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2023/362 del Consiglio, del 14 febbraio 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone relativo ad alcune disposizioni degli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell’Unione europea e il Giappone (GU L 50 del 17.2.2023, pag. 1).

(3)  Cfr. la pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


29.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 241/2


ACCORDO tra l'Unione europea e il Giappone relativo ad alcune disposizioni degli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Giappone

L'UNIONE EUROPEA e il GIAPPONE,

CONSTATANDO che, a norma del diritto dell'Unione europea, i vettori aerei in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea hanno diritto a un accesso non discriminatorio alle rotte tra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi che prevedono la possibilità che tali paesi terzi e i loro cittadini acquisiscano la proprietà e il controllo di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità al diritto dell'Unione europea;

RICONOSCENDO che la conformità tra il diritto dell'Unione europea e alcune disposizioni degli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Giappone fornirà una solida base giuridica per i servizi aerei tra l'Unione europea e il Giappone, preserverà la continuità di tali servizi e contribuirà all'ulteriore sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea e il Giappone nel settore del trasporto aereo; e

CONSTATANDO che con il presente accordo non si intende incidere sull'interpretazione delle disposizioni dei vigenti accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Giappone in materia di diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

"parte contraente": una parte contraente del presente accordo;

b)

"Stato membro": uno Stato membro dell’Unione europea; e

c)

"parte": una parte contraente del pertinente accordo sui servizi aerei concluso tra uno Stato membro e il Giappone, elencato nell'allegato I.

Articolo 2

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano al posto delle corrispondenti disposizioni elencate nell'allegato II-A.

2.

a)

Ciascuna parte si riserva il diritto di negare o revocare i privilegi, i diritti o l'autorizzazione di cui alle corrispondenti disposizioni elencate nell'allegato II-B nei confronti di una compagnia aerea designata dall'altra parte, o di imporre le condizioni che ritenga necessarie per l'autorizzazione o per l'esercizio dei privilegi o dei diritti da parte della compagnia aerea, ogni volta che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

i)

nel caso di una compagnia aerea designata dalla parte che è uno Stato membro:

A)

la compagnia aerea non è stabilita nel territorio di tale parte o non è in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del diritto dell'Unione europea;

B)

il controllo regolamentare effettivo della compagnia aerea non è esercitato o non è mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo oppure l'autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione;

C)

la partecipazione maggioritaria e il controllo effettivo della compagnia aerea non appartengono a Stati membri o a Stati elencati nell'allegato III, né a cittadini di tali Stati;

D)

la compagnia aerea non ha la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che le ha rilasciato la licenza di esercizio;

E)

la compagnia aerea ha ottenuto un'autorizzazione a operareai sensi di un accordo sui servizi aerei concluso tra il Giappone e un altro Stato membro, e il Giappone può dimostrare che, prestando i servizi concordati nel quadro dell'accordo tra tale parte e il Giappone su una rotta comprendente un punto situato in tale altro Stato membro, la compagnia aerea eluderebbe le restrizioni relative a rotte e capacità imposte da tale accordo; o

F)

la compagnia aerea è titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro e non esiste un accordo sui servizi aerei tra tale Stato membro e il Giappone, e detto Stato membro non ha acconsentito alla prestazione di servizi aerei internazionali da parte di una compagnia aerea giapponese tra tale Stato membro e il Giappone; e

ii)

nel caso di una compagnia aerea designata dal Giappone, una parte sostanziale della proprietà e il controllo effettivo della compagnia aerea non appartengono al Giappone o a cittadini giapponesi.

b)

Nell'esercizio dei diritti di cui al presente paragrafo, e fatti salvi i diritti di cui alla lettera a), punto i), lettere E) e F), del presente paragrafo, il Giappone non opera discriminazioni basate sui criteri della proprietà e del controllo tra le compagnie aeree designate dalla parte che è uno Stato membro la cui partecipazione maggioritaria e il cui controllo effettivo appartengano a Stati membri o a Stati elencati nell'allegato III, oppure a cittadini di tali Stati.

Articolo 3

1.   In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

2.   Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1, in ciascuna delle disposizioni elencate nell'allegato IV contemplate dal pertinente accordo di cui all'allegato I, i riferimenti alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti anche alle compagnie aeree di tale Stato membro che non sono designate dallo Stato membro stesso.

Articolo 4

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 5

1.   Ciascuna parte contraente può chiedere in qualsiasi momento che si tengano consultazioni con l'altra parte contraente ai fini della modifica del presente accordo. Tali consultazioni iniziano entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale richiesta.

2.   Il presente accordo può essere modificato mediante accordo tra le parti contraenti e le modifiche entrano in vigore secondo le modalità descritte all'articolo 6 del presente accordo.

3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, le modifiche riguardanti unicamente gli allegati possono essere effettuate mediante scambio di note diplomatiche tra l'Unione europea e il governo del Giappone, conformemente alle rispettive procedure interne applicabili.

Articolo 6

1.   Ciascuna parte contraente invia all'altra parte contraente, per via diplomatica, la notifica che conferma l'avvenuto espletamento delle proprie procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.

2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della notifica di cui sopra.

3.   La notifica all'Unione europea conformemente al presente articolo è ricevuta dal segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 7

1.   In caso di denuncia di un accordo di cui all'allegato I, le disposizioni del presente accordo cessano di applicarsi a tale accordo a decorrere dalla data della denuncia. I riferimenti all'accordo denunciato contenuti nel presente accordo sono considerati nulli a decorrere da tale data.

2.   La denuncia di tutti gli accordi elencati nell'allegato I comporta l'estinzione del presente accordo alla data in cui è denunciato l'ultimo accordo.

Articolo 8

1.   Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e giapponese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

2.   In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo della lingua in cui il presente accordo è stato negoziato.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

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ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui agli articoli 1, 3 e 7 del presente accordo

Gli accordi sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e il Giappone, nella versione eventualmente modificata, in vigore alla data della firma del presente accordo sono i seguenti:

accordo sui servizi aerei tra la Repubblica d'Austria e il Giappone, fatto a Vienna il 7 marzo 1989 ("accordo Austria-Giappone");

accordo sui servizi aerei tra il Belgio e il Giappone, fatto a Tokyo il 20 giugno 1959 ("accordo Belgio-Giappone");

accordo sui servizi aerei tra la Danimarca e il Giappone, fatto a Copenaghen il 26 febbraio 1953 ("accordo Danimarca-Giappone");

accordo sui servizi aerei tra la Repubblica di Finlandia e il Giappone, fatto a Helsinki il 23 dicembre 1980 ("accordo Finlandia-Giappone");

accordo sui servizi aerei tra la Francia e il Giappone, fatto a Parigi il 17 gennaio 1956 ("accordo Francia-Giappone");

accordo sui servizi aerei tra la Repubblica federale di Germania e il Giappone, fatto a Bonn il 18 gennaio 1961 ("accordo Germania-Giappone");

accordo sui servizi aerei tra il Regno di Grecia e il Giappone, fatto ad Atene il 12 gennaio 1973 ("accordo Grecia-Giappone");

accordo sui servizi aerei tra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo del Giappone, fatto a Budapest il 23 febbraio 1994 ("accordo Ungheria-Giappone");

accordo sui servizi aerei tra l'Italia e il Giappone, fatto a Tokyo il 31 gennaio 1962 ("accordo Italia-Giappone");

accordo sui servizi aerei tra il Regno dei Paesi Bassi e il Giappone, fatto all'Aia il 17 febbraio 1953 ("accordo Paesi Bassi-Giappone");

accordo sui servizi aerei tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo del Giappone, fatto a Tokyo il 7 dicembre 1994 ("accordo Polonia-Giappone");

accordo sui servizi aerei tra la Spagna e il Giappone, fatto a Madrid il 18 marzo 1980 ("accordo Spagna-Giappone"); e

accordo sui servizi aerei tra la Svezia e il Giappone, fatto a Stoccolma il 20 febbraio 1953 ("accordo Svezia-Giappone").


ALLEGATO II-A

Elenco delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo

Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Austria-Giappone;

articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo Belgio-Giappone;

articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Danimarca-Giappone;

articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Finlandia-Giappone;

articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo Francia-Giappone;

articolo 3, paragrafo 4, e articolo 4, seconda frase, dell'accordo Germania-Giappone;

articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Grecia-Giappone;

articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Ungheria-Giappone;

articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo Italia-Giappone;

articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Paesi Bassi-Giappone;

articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Polonia-Giappone;

articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo Spagna-Giappone;

articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo Svezia-Giappone.


ALLEGATO II-B

Elenco delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo

Articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell'accordo Austria-Giappone;

articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Belgio-Giappone;

articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo Danimarca-Giappone;

articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell'accordo Finlandia-Giappone;

articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Francia-Giappone;

articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo Germania-Giappone;

articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Grecia-Giappone;

articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell'accordo Ungheria-Giappone;

articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Italia-Giappone;

articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo Paesi Bassi-Giappone;

articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell'accordo Polonia-Giappone;

articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Spagna-Giappone;

articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo Svezia-Giappone.


ALLEGATO III

Elenco degli Stati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo

Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo sul trasporto aereo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).


ALLEGATO IV

Elenco delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente accordo

Articolo 4, paragrafo 1, articolo 5 e articolo 13, paragrafi 3 e 4, dell'accordo Austria-Giappone;

articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'accordo Belgio-Giappone;

articolo 6, paragrafi 1 e 2, e articolo 8 dell'accordo Danimarca-Giappone;

articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5 dell'accordo Finlandia-Giappone;

articolo 5, paragrafi 1 e 2, e articolo 7 dell'accordo Francia-Giappone;

articoli 5 e 6 dell'accordo Germania-Giappone;

articolo 4, paragrafo 1, articolo 5 e articolo 13, paragrafi 3 e 4, dell'accordo Ungheria-Giappone;

articolo 6, paragrafi 1 e 2, e articolo 8 dell'accordo Paesi Bassi-Giappone;

articolo 4, paragrafo 1, articolo 5 e articolo 13, paragrafi 3 e 4, dell'accordo Polonia-Giappone;

articolo 6, paragrafi 1 e 2, e articolo 8 dell'accordo Svezia-Giappone.


REGOLAMENTI

29.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 241/13


REGOLAMENTO (UE) 2023/2080 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2023

che modifica il regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (1) fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione.

(2)

Il regolamento (UE) 2023/194, fissa un totale ammissibile di catture («TAC») provvisorio per l’acciuga nelle sottozone 9 e 10 del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare («CIEM») e nelle acque dell’Unione della divisione 34.1.1 del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale («Copace») per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2023, in attesa che il CIEM pubblichi il suo parere scientifico per il periodo dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024 e consente la prosecuzione della pesca di tale stock. A seguito della pubblicazione di tale parere del CIEM il 21 giugno 2023, è opportuno fissare il TAC definitivo per il periodo dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024 al livello di 20 555 tonnellate conformemente al suddetto parere.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/194.

(4)

Vista l’urgenza di evitare interruzioni delle attività di pesca, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

Il TAC per l’acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della divisione Copace 34.1.1 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2023. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione risultano aumentate dalla modifica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2023/194

L’allegato IA del regolamento (UE) 2023/194 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ


(1)  Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato IA, parte A, del regolamento (UE) 2023/194, la seconda tabella è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

9 and 10; Acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spagna

 

9 831

(1)

TAC precauzionale

Portogallo

 

10 724

(1)

Unione

 

20 555

(1)

 

 

 

 

TAC

 

20 555

(1)

(1)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024.».


29.9.2023   

IT

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L 241/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2081 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2023

che attua il regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1), in particolare l'articolo 1, punto 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento UE) n. 833/2014 (2) che concerne misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

(2)

Il 23 giugno 2023 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2023/1214, che ha modificato il regolamento (UE) n. 833/2014 e ha introdotto ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione nell'Unione, o dirette all'Unione, di taluni organi di informazione di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2023/1214. A norma dell'articolo 1, punto 33, del regolamento (UE) 2023/1214, l'applicabilità di tali misure nei confronti di uno o più di detti organi di informazione è soggetta all'adozione di atti di esecuzione da parte del Consiglio.

(3)

Dopo aver esaminato i rispettivi casi, il Consiglio ha concluso che le misure di cui all’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o ottobre 2023 nei confronti di tutte le entità di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2023/1214,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure restrittive di cui all'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2023 nei confronti di tutte le entità di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2023/1214.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ


(1)   GU L 159I del 23.6.2023, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).


29.9.2023   

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L 241/18


REGOLAMENTO (UE) 2023/2082 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2023

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2023.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo da parte di navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2023.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2023 al Portogallo per lo stock di tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).


ALLEGATO

N.

10/TQ194

Stato membro

Portogallo

Stock

BFT/AE45WM (incluse condizioni speciali per: BFT/*641, BFT/*643, BFT/*8301, BFT/*8302, BFT/*8303F)

Specie

Tonno rosso (Thunnus thynnus)

Zona

Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo

Data di chiusura

22 agosto 2023


29.9.2023   

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L 241/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2083 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2023

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Prima di acquistare contratti di credito deteriorati, i potenziali acquirenti dovrebbero avere accesso a informazioni granulari a livello di singolo contratto di credito, riguardanti il contratto di credito deteriorato stesso, la controparte, le garanzie reali, le garanzie, le procedure legali e di esecuzione e la cronologia dei recuperi e dei rimborsi antecedenti. La standardizzazione di tali informazioni mediante modelli, campi di dati, definizioni e caratteristiche comuni dovrebbe agevolare la vendita di contratti di credito deteriorati sui mercati secondari e ridurre le barriere all'ingresso dei piccoli enti creditizi e dei piccoli investitori che desiderano concludere operazioni relative a contratti di credito deteriorati.

(2)

Gli enti creditizi dovrebbero utilizzare modelli di dati sulle operazioni per i contratti di credito deteriorati quando vendono o trasferiscono contratti di credito deteriorati che sono inclusi in un portafoglio di vendita o trasferimento, al fine di fornire ai potenziali acquirenti tutte le informazioni necessarie che consentano loro di determinare correttamente il valore dei diritti del creditore derivanti dal contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, e la probabilità di recupero del valore. L'applicazione di tali modelli di dati ai contratti di credito ridurrebbe inoltre le asimmetrie informative tra i potenziali acquirenti e i venditori dei contratti di credito, contribuendo in tal modo allo sviluppo di un mercato secondario funzionante nell'Unione. Gli enti creditizi dovrebbero utilizzare i modelli per le vendite o i trasferimenti di quei contratti di credito che comportano il cambiamento del finanziatore ufficiale del contratto di credito in questione.

(3)

Al fine di fornire ai potenziali acquirenti tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione informata, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare modelli di dati sulle operazioni per i trasferimenti di contratti di credito deteriorati, compresi i trasferimenti ad altri enti creditizi. I modelli di dati dovrebbero essere proporzionati alla natura e all'entità dei crediti e dei portafogli creditizi. L'obbligo dovrebbe pertanto applicarsi unicamente ai trasferimenti di contratti di credito deteriorati e non dovrebbe riguardare le operazioni complesse in cui contratti di credito deteriorati sono inclusi come parte di tali operazioni. Gli enti creditizi non dovrebbero utilizzare tali modelli in caso di operazioni complesse, quando sono venduti o trasferiti altri tipi di contratti, tra cui credit default swap, total return swap e altri contratti derivati, contratti assicurativi e contratti di sub-partecipazione in relazione a contratti di credito deteriorati, o per i trasferimenti di contratti di credito deteriorati in forza dei predetti contratti.

(4)

Per lo stesso motivo gli enti creditizi non dovrebbero utilizzare i modelli di dati sulle operazioni per i contratti di credito né per vendite o trasferimenti di valori mobiliari, di derivati o di altri strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), per operazioni di finanziamento tramite titoli diverse dai finanziamenti con margini, quali definiti all'articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), né per operazioni di leasing finanziario o altre operazioni di leasing di beni mobili o immobili che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), né tanto meno per la vendita o il trasferimento di diritti derivanti da tali strumenti, operazioni o leasing.

(5)

Al fine di ridurre al minimo i costi di elaborazione per gli enti creditizi e gli acquirenti di crediti, come stabilito all'articolo 16, paragrafo 4, lettera d), della direttiva (UE) 2021/2167, gli enti creditizi non dovrebbero utilizzare i modelli di dati sulle operazioni per le cessioni di contratti di credito deteriorati mediante cartolarizzazione laddove si applichi il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la comunicazione delle relative informazioni sia disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione (6) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione (7).

(6)

Per lo stesso motivo gli enti creditizi non dovrebbero utilizzare i modelli di dati sulle operazioni per i crediti deteriorati quando la vendita di tali crediti fa parte di vendite di succursali, di aree di attività o di vendite di portafogli dei clienti non limitate ai crediti deteriorati e ai trasferimenti di tali crediti nell'ambito di un'operazione di ristrutturazione in corso dell'ente creditizio che vende nel quadro di procedure di insolvenza, risoluzione o liquidazione.

(7)

Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, i modelli di dati sulle operazioni per i contratti di credito deteriorati dovrebbero richiedere informazioni diverse a seconda della natura e dell'entità dei contratti di credito deteriorati e dovrebbero specificare i campi di dati che devono essere compilati o specificare i casi in cui la compilazione di determinati campi di dati non è obbligatoria. Per lo stesso motivo gli enti creditizi non dovrebbero essere obbligati a compilare tutti i campi di dati dei modelli di dati sulle operazioni per tutte le operazioni. Tali operazioni dovrebbero comportare la vendita o il trasferimento di: 1) un unico contratto di credito deteriorato, 2) diversi contratti di credito deteriorati collegati a un unico debitore, 3) contratti di credito deteriorati che fanno parte di linee di credito sindacate, 4) contratti di credito deteriorati collegati a un debitore domiciliato al di fuori dell'Unione, 5) contratti di credito deteriorati che sono stati acquisiti da un soggetto che non è un ente creditizio, in quanto in tali circostanze gli enti creditizi potrebbero non disporre di tutte le informazioni necessarie per completare tutti i campi di dati, 6) contratti di credito deteriorati conclusi con persone fisiche, nei casi in cui tali operazioni riguardano contratti di credito non garantiti di importo ridotto che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE. Lo stesso approccio dovrebbe applicarsi in caso di vendita o trasferimento di contratti di credito deteriorati tra enti creditizi appartenenti allo stesso gruppo.

(8)

Per consentire ai potenziali acquirenti di contratti di credito deteriorati di esercitare la due diligence finanziaria e di valutare i contratti di credito deteriorati prima di concludere un'operazione di compravendita e di impegnarsi rispetto a un prezzo specifico, gli enti creditizi dovrebbero fornire ai potenziali acquirenti tutte le informazioni necessarie in una fase sufficientemente precoce del processo di vendita. Tuttavia, tenuto conto del livello di dettaglio di tali informazioni e delle relative implicazioni in termini di riservatezza, gli enti creditizi dovrebbero fornire tali informazioni solo ai potenziali acquirenti che sono seriamente interessati ad acquistare i contratti di credito deteriorati in questione. Per motivi di protezione dei dati, gli enti creditizi dovrebbero essere autorizzati a fornire dati personali solo nei casi in cui sia necessario individuare le persone i cui contratti di credito sono deteriorati. Al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento di esecuzione si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(9)

Le informazioni necessarie ai potenziali acquirenti di contratti di credito deteriorati per esercitare la due diligence finanziaria ed effettuare la valutazione di tali contratti di credito possono contenere elementi che gli enti creditizi considerano riservati sulla base di obblighi giuridici di riservatezza o sulla base di considerazioni commerciali. Gli enti creditizi dovrebbero pertanto determinare quali campi di dati debbano essere considerati riservati e dovrebbero fare in modo che tutte le informazioni riservate siano condivise attraverso canali sicuri e solo dopo la conclusione di adeguati accordi di riservatezza tra l'ente creditizio e il potenziale acquirente. Tali canali sicuri possono consistere in sale dati virtuali elettroniche, istituite dagli enti creditizi per consentire ai potenziali acquirenti l'accesso alle informazioni necessarie. Gli enti creditizi dovrebbero provvedere affinché tali sale dati virtuali soddisfino le norme settoriali applicabili in materia di riservatezza e di sicurezza dei dati.

(10)

Per facilitare lo scambio di informazioni gli enti creditizi dovrebbero fornire le informazioni in formato elettronico e leggibile meccanicamente, a meno che gli enti creditizi e i potenziali acquirenti convengano diversamente. Qualora gli enti creditizi utilizzino piattaforme d'asta elettroniche o piattaforme per le operazioni elettroniche per organizzare il processo di vendita o trasferimento di contratti di credito deteriorati, tali piattaforme possono stabilire requisiti specifici per quanto riguarda il formato elettronico e leggibile meccanicamente.

(11)

Nell'ambito della negoziazione dell'operazione di vendita o trasferimento, gli enti creditizi possono concordare con i potenziali acquirenti di fornire informazioni aggiuntive sui contratti di credito deteriorati rispetto a quanto richiesto dai modelli di dati. A tal fine i modelli dovrebbero essere concepiti in modo da consentire di disporre di campi di dati aggiuntivi. Tali informazioni aggiuntive non dovrebbero di norma contenere dati personali aggiuntivi, nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati e della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

(12)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche sul progetto di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(13)

Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato sul presente regolamento di esecuzione e ha formulato il suo parere il 25 luglio 2023,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle vendite e ai trasferimenti da parte di enti creditizi stabiliti nell'Unione di contratti di credito classificati come esposizioni deteriorate a norma dell'articolo 47 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) che tali enti creditizi detengono nel loro portafoglio bancario anziché nel loro portafoglio di negoziazione quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 86), del regolamento (UE) n. 575/2013 e che soddisfano i criteri temporali di cui all'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2021/2167.

2.   Il presente regolamento non si applica a:

a)

vendite di contratti di credito deteriorati come parte di vendite di succursali, di aree di attività o vendite di portafogli dei clienti che non sono limitate ai contratti di credito deteriorati e ai trasferimenti di contratti di credito deteriorati nell'ambito di un'operazione di ristrutturazione in corso dell'ente creditizio che vende nel quadro di procedure di insolvenza, risoluzione o liquidazione;

b)

vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati mediante cartolarizzazione laddove si applichi il regolamento (UE) 2017/2402 e la comunicazione delle relative informazioni sia disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2020/1224 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225;

c)

vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati in forza di credit default swap, total return swap e altri contratti derivati, contratti di assicurazione e contratti di sub-partecipazione;

d)

vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati in forza di un contratto di garanzia finanziaria come definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) o di un'operazione che sarebbe un'operazione di finanziamento tramite titoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 139), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)

«acquirente»: un acquirente di crediti o un ente creditizio che riceve un contratto di credito deteriorato nell'ambito di un'operazione con un altro ente creditizio;

(2)

«controparte»: il debitore o il fornitore della protezione in relazione al contratto di credito deteriorato venduto o trasferito;

(3)

«fornitore della protezione»: il fornitore della protezione quale definito all'articolo 1, punto 13), del regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (13);

(4)

«data limite»: la data di riferimento per la comunicazione di informazioni da parte degli enti creditizi;

(5)

«contratto di credito deteriorato»: un contratto di credito ai sensi dell'articolo 3, punto 13), della direttiva (UE) 2021/2167, classificato come esposizione deteriorata conformemente all'articolo 47 bis, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 3

Informazioni che devono essere fornite dagli enti creditizi

1.   Per ciascun contratto di credito gli enti creditizi forniscono ai potenziali acquirenti le informazioni seguenti:

a)

controparte, come indicato nel modello 1 dell'allegato I;

b)

contratto di credito, come indicato nel modello 3 dell'allegato I;

c)

garanzie reali, garanzie e azioni esecutive, come indicato nel modello 4.1 dell'allegato I;

d)

garanzia ipotecaria, come indicato al modello 4.2 dell'allegato I;

e)

cronologia della riscossione dei rimborsi, di cui al modello 5 dell'allegato I.

2.   Gli enti creditizi forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 conformemente ai criteri e alle definizioni stabiliti nel glossario dei dati di cui all'allegato II e alle istruzioni di cui all'allegato III.

3.   Per fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, gli enti creditizi utilizzano la tabella delle relazioni di cui al modello 2 dell'allegato I, che indica le relazioni tra i campi di dati.

Articolo 4

Granularità, completezza e accuratezza delle informazioni

1.   Gli enti creditizi forniscono informazioni per tutti i campi di dati contrassegnati come obbligatori nel glossario dei dati di cui all'allegato II, a meno che tali campi di dati siano non applicabili in base ai criteri specificati nelle istruzioni di cui all'allegato III e ad eccezione delle informazioni riguardanti tutte le operazioni seguenti:

a)

vendite o trasferimenti di un unico contratto di credito deteriorato o di contratti di credito deteriorati a un unico debitore;

b)

vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati che costituiscono linee di credito sindacate o che ne fanno parte;

c)

vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati in cui il debitore non è domiciliato nell'Unione o non ha una sede legale nell'Unione;

d)

vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati da parte di un ente creditizio a un'impresa appartenente allo stesso gruppo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 138), del regolamento (UE) n. 575/2013;

e)

vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati che l'ente creditizio ha precedentemente acquisito da un soggetto diverso da un ente creditizio stabilito nell'Unione e soggetto ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013;

f)

vendite o trasferimenti di contratti di credito deteriorati non garantiti in cui il debitore è una persona fisica e nel caso in cui tali contratti di credito non rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE.

2.   Gli enti creditizi si adoperano in misura ragionevole per fornire le informazioni per i campi di dati non contrassegnati come obbligatori nel glossario dei dati di cui all'allegato II, fatta eccezione per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f).

Articolo 5

Procedure operative per la comunicazione delle informazioni

1.   Gli enti creditizi forniscono ai potenziali acquirenti le informazioni specificate all'articolo 3 prima della conclusione di un contratto per la vendita o il trasferimento di un contratto di credito deteriorato, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2, lettera b).

2.   Gli enti creditizi forniscono ai potenziali acquirenti le informazioni di cui all'articolo 3 in forma elettronica e leggibile meccanicamente, salvo diverso accordo tra l'ente creditizio e il potenziale acquirente.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali e delle informazioni riservate

1.   Nel fornire le informazioni di cui all'articolo 3, gli enti creditizi individuano le informazioni che devono essere considerate riservate a norma del diritto dell'Unione applicabile in materia di riservatezza dei dati o di segreto bancario, o in base al proprio regolamento interno o alle pratiche di mercato, e garantiscono un'adeguata protezione di tali informazioni conformemente al diritto dell'Unione applicabile in materia di riservatezza dei dati o di segreto bancario.

2.   Prima di fornire le informazioni di cui all'articolo 3, gli enti creditizi e i potenziali acquirenti:

a)

concludono accordi di riservatezza redatti in conformità del diritto dell'Unione applicabile;

b)

condividono i dati personali prima della conclusione di un contratto per il trasferimento o la vendita di contratti di credito deteriorati solo nella misura necessaria.

3.   Per fornire le informazioni di cui all'articolo 3, gli enti creditizi utilizzano canali sicuri, comprese sale dati virtuali o mezzi elettronici analoghi.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 438 dell'8.12.2021, pag. 1.

(2)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(3)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

(4)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

(5)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e i moduli standardizzati per la messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e della SSPE (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 217).

(8)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(10)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(11)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(12)  Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

(13)  Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).


ALLEGATO I

Modello 1:   Controparte

Indice

Campo di dati

1,00

Identificativo del gruppo di controparti

1,01

Nome del gruppo di controparti

1,02

Identificativo della controparte

1,03

Nome della controparte

1,04

Attività economica

1,05

Ruolo della controparte

1,06

Tipo giuridico della controparte

1,07

Data di nascita

1,08

Residenza della controparte

1,09

Controparte deceduta

1,10

Identificativo nazionale (imprese)

1,11

Identificativo nazionale (persone fisiche)

1,12

Fonte dell'identificativo nazionale

1,13

Identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI)

1,14

Indirizzo della controparte

1,15

Città della controparte

1,16

Codice postale della controparte

1,17

Paese della controparte

1,18

Disponibilità dell'indirizzo e-mail

1,19

Disponibilità del numero di telefono

1,20

Data dell'ultimo contatto

1,21

Data dell'ultimo bilancio annuale

1,22

Valuta del bilancio

1,23

Immobilizzazioni

1,24

Attività correnti

1,25

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

1,26

Totale attività

1,27

Totale passività

1,28

Debito totale

1,29

Fatturato annuo

1,30

EBIT annuale

1,31

Denominazione della procedura di insolvenza/ristrutturazione

1,32

Stato del procedimento legale

1,33

Descrizione di altri provvedimenti giudiziari

1 ,xx

 

Modello 2.1:   Relazione debitore - credito

Indice

2,00

2,01

Campo di dati

Identificativo della controparte

Identificativo del credito

 

 

 

Modello 2.2:   Relazione mutuo ipotecario - protezione:

Indice

2,01

2,02

2,03

Campo di dati

Identificativo del credito

Identificativo del mutuo ipotecario

Identificativo della protezione

Modello 2.3:   Relazione credito diverso da mutuo ipotecario - protezione (garanzie reali, garanzie)

Indice

2,01

2,03

Campo di dati

Identificativo del credito

Identificativo della protezione

 

 

 

Modello 2.4:   Rapporto garante - garanzia

Indice

2,00

2,03

Campo di dati

Identificativo della controparte

Identificativo della protezione

 

 

 

Modello 3:   Credito

Indice

Campo di dati

3,00

Data limite

3,01

Identificativo del credito

3,02

Data di creazione

3,03

Diritto applicabile al contratto di credito

3,04

Controparti cointestatarie

3,05

Classe di attività

3,06

Tipo di strumento

3,07

Data di scadenza legale finale

3,08

Valuta

3,09

Capitale

3,10

Interessi maturati

3,11

Altri saldi

3,12

Saldo legale

3,13

Giorni di scaduto

3,14

Tasso di interesse

3,15

Tipo di tasso di interesse

3,16

Descrizione del tipo di tasso di interesse

3,17

Margine/spread sul tasso di interesse

3,18

Tasso di riferimento

3,19

Frequenza di rideterminazione del tasso di interesse

3,20

Frequenza di pagamento

3,21

Data dell'ultimo pagamento

3,22

Importo dell'ultimo pagamento

3,23

Data dello stato di default dello strumento

3,24

Stato giuridico del credito

3,25

Data di avvio del procedimento legale

3,26

Fase di avanzamento del procedimento legale

3,27

Competenza giurisdizionale

3,28

Data di ottenimento dell'ordine di immissione in possesso

3,29

Data del termine di prescrizione

3,30

Credito sindacato

3,31

Quota sindacata

3,32

Cartolarizzato

3,33

Contratto di leasing

3,34

Data di inizio del leasing

3,35

Data di fine del leasing

3,36

Opzione di risoluzione del leasing

3,37

Tipo di leasing

3,38

Misura di concessione

3,39

Tipo di misura di concessione

3,40

Data di fine della misura di concessione

3,41

Descrizione delle misure di concessione

3,42

Remissione del debito

3,43

Numero di misure di concessione storiche

3 ,xx

 

Modello 4.1:   Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Indice

Campo di dati

4,00

Identificativo della protezione

4,01

Tipo di beni immobili

4,02

Tipo di beni mobili, altre garanzie reali e garanzie

4,03

Indirizzo del bene immobile

4,04

Città del bene immobile

4,05

Codice postale del bene immobile

4,06

Paese del bene immobile

4,07

Numero identificativo catastale del bene immobile costituito a garanzia reale

4,08

Identificativo catastale

4,09

Grado del privilegio

4,10

Credito di rango superiore

4,11

Numero di registro degli atti

4,12

Anno di costruzione

4,13

Superficie dell'edificio (M2)

4,14

Superficie del terreno (M2)

4,15

Completamento del bene immobile

4,16

Classe dell'attestato di prestazione energetica

4,17

Tipo di occupazione

4,18

Valuta della garanzia reale e della garanzia

4,19

Importo dell'ultima valutazione interna

4,20

Data dell'ultima valutazione interna

4,21

Tipo di importo della perizia per l'ultima valutazione interna

4,22

Tipo di ultima valutazione interna

4,23

Importo dell'ultima valutazione esterna

4,24

Data dell'ultima valutazione esterna

4,25

Tipo di importo della perizia per l'ultima valutazione esterna

4,26

Tipo di ultima valutazione esterna

4,27

Importo della garanzia finanziaria

4,28

Codice ISIN

4,29

Stato dell'esecuzione

4,30

Stato dell'esecuzione dal punto di vista di terzi

4,31

Competenza giurisdizionale

4,32

Valuta di esecuzione

4,33

Indicatore di esecuzione

4,34

Importo della perizia giudiziaria

4,35

Data della perizia giudiziaria

4,36

Importo giacente sul conto della procedura (Cash in court)

4,37

Prezzo di vendita concordato

4,38

Data della successiva asta

4,39

Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per la successiva asta

4,40

Data dell'ultima asta

4,41

Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per l'ultima asta

4,42

Numero di aste non andate a buon fine

4 ,xx

 

Modello 4.2:   Garanzia ipotecaria

NUOVO Indice

Campo di dati

4,43

Identificativo del mutuo ipotecario

4,44

Importo del mutuo ipotecario

4,45

Grado del privilegio

4,46

Credito di rango superiore

4,47

Numero di registro degli atti

4 ,xx

 

Modello 5:   Cronologia della riscossione dei rimborsi

Indice

Prima della data limite

Campo di dati

 

Mese 1

Mese 2

Mese 3

Mese 4

Mese 5

Mese 6

Mese 7

Mese 8

Mese 9

Mese 10

Mese 11

Mese 12

5,00

Identificativo del credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,01

Tipo di recupero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,02

Nome dell'agente di recupero esterno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,03

Cronologia dei rimborsi totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,04

Cronologia dei rimborsi — da vendite di garanzie reali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Indice

Prima della data limite

Campo di dati

 

Mese 13

Mese 14

Mese 15

Mese 16

Mese 17

Mese 18

Mese 19

Mese 20

Mese 21

Mese 22

Mese 23

Mese 24

5,00

Identificativo del credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,01

Tipo di recupero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,02

Nome dell'agente di recupero esterno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,03

Cronologia dei rimborsi totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,04

Cronologia dei rimborsi — da vendite di garanzie reali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Indice

Prima della data limite

Campo di dati

 

Mese 25

Mese 26

Mese 27

Mese 28

Mese 29

Mese 30

Mese 31

Mese 32

Mese 33

Mese 34

Mese 35

Mese 36

5,00

Identificativo del credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,01

Tipo di recupero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,02

Nome dell'agente di recupero esterno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,03

Cronologia dei rimborsi totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,04

Cronologia dei rimborsi — da vendite di garanzie reali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO II

Indice

Modello

Campo di dati

Tipo di debitore

Tipo di credito

Descrizione

Campi di dati obbligatori

Tipo di campo

ESMA

(RTS 2020/1224)

ANACREDIT (AnaCredit Reporting Manual di cui al regolamento BCE/2016/13)

FINREP

(ITS 2021/451)

CRR

IAS/IFRS

1,00

Controparte

Identificativo del gruppo di controparti

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascun gruppo di controparti. Laddove il gruppo di controparti è definito come un gruppo di controparti connesse. Laddove un gruppo potrebbe essere costituito solo da una controparte autonoma o da più controparti. Ciascun gruppo di controparti dovrebbe avere un identificativo del gruppo di controparti.

Obbligatorio

Alfanumerico

 

 

 

 

 

1,01

Controparte

Nome del gruppo di controparti

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Nome utilizzato per indicare il gruppo di controparti.

Obbligatorio

Alfanumerico

 

 

 

 

 

1,02

Controparte

Identificativo della controparte

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascuna controparte. Ciascuna controparte deve avere un identificativo alla data limite. Tale valore non può essere utilizzato come identificativo per un'altra controparte.

Obbligatorio

Alfanumerico

 

2.2.3; 12.4.1

 

 

 

1,03

Controparte

Nome della controparte

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Denominazione giuridica completa della controparte.

Obbligatorio

Alfanumerico

 

12,1

 

 

 

1,04

Controparte

Attività economica

Impresa

Applicabile a tutti

Classificazione della controparte impresa in base alla sua attività economica, ai sensi della classificazione statistica NACE revisione 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006.

Obbligatorio

Scelta compilata utilizzando la classificazione NACE con codici NACE di livello due, tre o quattro in conformità del regolamento (CE) n. 1893/2006.

 

12.4.15

 

 

 

1,05

Controparte

Ruolo della controparte

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Ruolo della controparte ("fornitore della protezione", "debitore").

Obbligatorio

Scelta:

a)

fornitore della protezione;

b)

debitore.

 

 

 

 

 

1,06

Controparte

Tipo giuridico della controparte

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Tipo della controparte disaggregato per settore come definito nell'allegato V del regolamento (UE) 2021/451 ("Società non finanziarie — PMI"; "Società non finanziarie — diverse dalle PMI"; "Famiglie").

Obbligatorio

Scelta:

a)

società non finanziarie — PMI;

b)

società non finanziarie — diverse dalle PMI;

c)

famiglie.

 

 

Allegato V, parte 1, punto 5, lettera i); punto 42, lettere e) e f)

 

 

1,07

Controparte

Data di nascita

Persona fisica

Applicabile a tutti

Data di nascita della controparte persona fisica.

 

gg/mm/aaaa

 

 

 

 

 

1,08

Controparte

Residenza della controparte

Persona fisica

Applicabile a tutti

Indicare se la residenza della controparte persona fisica si trova nello stesso paese dell'ente.

Obbligatorio

Booleano (Sì o No).

 

 

 

 

 

1,09

Controparte

Controparte deceduta

Persona fisica

Applicabile a tutti

Indicare se la controparte persona fisica è deceduta.

 

Booleano (Sì o No).

Allegato X.NPEL9

 

 

 

 

1,10

Controparte

Identificativo nazionale

Impresa

Applicabile a tutti

Codice di identificazione comunemente utilizzato che consente l'identificazione inequivocabile della controparte all'interno del suo paese di residenza.

Obbligatorio

Alfanumerico

 

 

 

 

 

1,11

Controparte

Identificativo nazionale

Persona fisica

Applicabile a tutti

Codice di identificazione comunemente utilizzato che consente l'identificazione inequivocabile della controparte all'interno del suo paese di residenza.

 

Alfanumerico

 

 

 

 

 

1,12

Controparte

Fonte dell'identificativo nazionale

Impresa

Applicabile a tutti

Nome dello specifico ufficio di registrazione nazionale che rilascia l'identificativo nazionale della controparte.

Obbligatorio

Alfanumerico

 

 

 

 

 

1,13

Controparte

Identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI)

Impresa

Applicabile a tutti

Identificativo della persona giuridica della controparte assegnato conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione.

 

Scelta compilata utilizzando la norma ISO 17442.

 

12.4.2

 

 

 

1,14

Controparte

Indirizzo della controparte

Impresa

Applicabile a tutti

Indirizzo postale della controparte, compreso il numero civico.

Obbligatorio

Alfanumerico

 

12.4.8

 

 

 

1,15

Controparte

Città della controparte

Impresa

Applicabile a tutti

Città o località della controparte.

Obbligatorio

Alfanumerico

 

12.4.9

 

 

 

1,16

Controparte

Codice postale della controparte

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Codice postale della controparte.

Obbligatorio

Alfanumerico

 

12.4.10

 

 

 

1,17

Controparte

Paese della controparte

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Paese della controparte.

Obbligatorio

Scelta compilata utilizzando il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese.

 

12.4.12

 

 

 

1,18

Controparte

Disponibilità dell'indirizzo e-mail

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Indicatore che specifica se l'ente dispone di un indirizzo di posta elettronica della controparte.

 

Booleano (Sì o No).

 

 

 

 

 

1,19

Controparte

Disponibilità del numero di telefono

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Indicatore che specifica se l'ente dispone di un numero di telefono (cellulare o fisso) della controparte.

 

Booleano (Sì o No).

 

 

 

 

 

1,20

Controparte

Data dell'ultimo contatto

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

La data più recente di contatto con la controparte, avvenuto utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione orale o scritta (lettera, recupero tramite contatto telefonico, posta elettronica) e a condizione che la controparte abbia risposto.

 

gg/mm/aaaa

 

 

 

 

 

1,21

Controparte

Data dell'ultimo bilancio annuale

Impresa

Applicabile a tutti

Data dell'ultimo bilancio disponibile.

 

gg/mm/aaaa

 

 

 

 

 

1,22

Controparte

Valuta del bilancio

Impresa

Applicabile a tutti

Valuta in cui è espresso l'ultimo bilancio disponibile.

 

Scelta compilata utilizzando i codici valuta ISO 4217.

 

 

 

 

 

1,23

Controparte

Immobilizzazioni

Impresa

Applicabile a tutti

Valore contabile delle immobilizzazioni della controparte impresa in base all'ultimo bilancio disponibile. Laddove le "immobilizzazioni" sono definite, in base al principio contabile IAS 16 (Immobili, impianti e macchinari) o secondo altri principi contabili analoghi, come i beni che sono utilizzati per l'attività aziendale, viene loro attribuito un valore e hanno un'utilità economica superiore a un anno.

 

Numero

 

 

 

 

IAS 16, par. 6

1,24

Controparte

Attività correnti

Impresa

Applicabile a tutti

Valore contabile delle attività correnti della controparte impresa, esclusi disponibilità liquide e mezzi equivalenti, come da ultimo bilancio disponibile. Laddove le "attività correnti" sono attività definite, secondo il principio contabile IAS 1, paragrafo 60, o secondo altri principi contabili analoghi, come attività che si prevede siano realizzate nel normale svolgimento del ciclo operativo dell'entità, possedute principalmente con la finalità di essere negoziate e si prevede siano realizzate entro 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

 

Numero

 

 

 

 

IAS 1, par. 60; IAS 1, par. 66

1,25

Controparte

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Impresa

Applicabile a tutti

Valore contabile delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti della controparte impresa come da ultimo bilancio disponibile. Laddove "disponibilità liquide e mezzi equivalenti" sono definiti, secondo il principio contabile IAS 7 o secondo altri principi contabili analoghi, come investimenti a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un rischio irrilevante di variazione del loro valore.

 

Numero

 

 

 

 

IAS 7, par. 6

1,26

Controparte

Totale attività

Impresa

Applicabile a tutti

Valore contabile delle attività totali della controparte impresa, come definite dal principio contabile applicabile, come da ultimo bilancio disponibile.

 

Numero

 

 

 

 

IAS 1, par. 9, lettera a) e IG 6

1,27

Controparte

Totale passività

Impresa

Applicabile a tutti

Valore contabile delle passività totali della controparte impresa, come definite dal principio contabile applicabile, come da ultimo bilancio disponibile.

 

Numero

 

 

 

 

IAS 1, par. 9, lettera b) e IG 6

1,28

Controparte

Debito totale

Impresa

Applicabile a tutti

Valore contabile del debito totale della controparte impresa ai sensi del principio contabile IAS 32, paragrafo 11, (passività finanziarie) o di un analogo principio contabile applicabile, come da ultimo bilancio disponibile. Si riferisce a tutti gli accordi di finanziamento formali e scritti, quali finanziamenti passivi a breve termine e a lungo termine e debiti per titoli obbligazionari in base agli ultimi bilanci disponibili.

 

Numero

 

 

 

 

IAS 32, par. 11

1,29

Controparte

Fatturato annuo

Impresa

Applicabile a tutti

Il volume annuo delle vendite al netto di sconti e imposte sulle vendite della controparte ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Equivalente al concetto di "fatturato complessivo annuale" di cui all'articolo 153, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

 

Numero

 

12.4.22

 

Art. 153, par. 4

 

1,30

Controparte

EBIT annuale

Impresa

Applicabile a tutti

Importo degli utili annuali al lordo di interessi e imposte (EBIT) generati dalla controparte impresa in base all'ultimo bilancio disponibile.

 

Numero

 

 

 

 

 

1,31

Controparte

Denominazione della procedura di insolvenza/ristrutturazione

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Nome dell'eventuale procedura di insolvenza o di ristrutturazione a cui la controparte è soggetta.

Obbligatorio

La scelta dipende dal paese.

 

 

 

 

 

1,32

Controparte

Stato del procedimento legale

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Categorie che descrivono lo stato giuridico di una controparte in relazione alla sua solvibilità sulla base del quadro giuridico nazionale.

L'ente deve trasporre i valori elencati nella colonna "Tipo di campo" adeguandoli al quadro giuridico nazionale.

Obbligatorio

a)

Nessuna azione legale;

b)

in regime di amministrazione controllata, curatela fallimentare o provvedimenti analoghi;

c)

fallimento/insolvenza;

d)

altri provvedimenti giudiziari.

 

12.4.16

 

 

 

1,33

Controparte

Descrizione di altri provvedimenti giudiziari

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Descrizione dello stato del procedimento legale quando nel campo di dati "Stato del procedimento legale" è stato selezionato "Altri provvedimenti giudiziari".

 

Alfanumerico

 

12.4.16

 

 

 

1 ,xx

Controparte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00

Relazione

Identificativo della controparte

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascuna controparte. Ciascuna controparte deve avere un identificativo alla data limite. Tale valore non può essere utilizzato come identificativo per un'altra controparte.

Obbligatorio

Alfanumerico

 

2.2.3; 12.4.1

 

 

 

2,01

Relazione

Identificativo del credito

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascun credito nell'ambito di un unico contratto di credito. Ciascun credito deve avere un identificativo del credito alla data limite. Tale valore non può essere utilizzato come identificativo del credito per altri crediti nell'ambito dello stesso contratto di credito o di un diverso contratto di credito.

Obbligatorio

Alfanumerico

 

 

 

 

 

2,02

Relazione

Identificativo del mutuo ipotecario

Applicabile a tutti

Credito garantito

Identificativo interno dell'ente per l'accordo di mutuo ipotecario.

Obbligatorio

Alfanumerico

 

 

 

 

 

2,03

Relazione

Identificativo della protezione

Applicabile a tutti

Credito garantito

Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascuna protezione utilizzata per garantire il credito (garanzia reale o garanzia). Ciascuna protezione deve avere un identificativo della protezione alla data limite. Questo valore non può essere utilizzato come identificativo di altre protezioni. Laddove le categorie di garanzie reali e garanzie sono quelle definite nel modello F 13.01 di cui agli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

Obbligatorio

Alfanumerico

 

2.2.6

Allegato III e allegato IV, F 13.01

 

 

3,00

Credito

Data limite

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Data di riferimento dei dati inclusi nei modelli dell'ABE per i crediti deteriorati. In generale, se non altrimenti specificato nella descrizione del campo, i dati si riferiscono alla data limite.

Obbligatorio

gg/mm/aaaa

 

 

 

 

 

3,01

Credito

Identificativo del credito

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascun credito nell'ambito di un unico contratto di credito. Ciascun credito deve avere un identificativo del credito alla data limite. Tale valore non può essere utilizzato come identificativo del credito per altri crediti nell'ambito dello stesso contratto di credito o di un diverso contratto di credito.

Obbligatorio

Alfanumerico

 

 

 

 

 

3,02

Credito

Data di creazione

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

La data di inizio del rapporto contrattuale, ossia la data in cui l'accordo contrattuale è divenuto vincolante per tutte le parti.

Obbligatorio

gg/mm/aaaa

 

3.4.4

 

 

 

3,03

Credito

Diritto applicabile al contratto di credito

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

L'ordinamento che disciplina il contratto di credito. Non corrisponde necessariamente al paese in cui è stato stipulato inizialmente il contratto di credito.

Obbligatorio

Scelta compilata utilizzando la norma ISO 3166 ALPHA-2.

Allegato X.NPEL 23

 

 

 

 

3,04

Credito

Controparti cointestatarie

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Numero di controparti che sono debitrici in solido nell'ambito del contratto di credito. Sono responsabili in solido dei pagamenti al creditore derivanti dal contratto di credito.

Obbligatorio

Scelta:

a)

nessuna controparte cointestataria;

b)

due controparti;

c)

più di due controparti.

 

 

 

 

 

3,05

Credito

Classe di attività

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Classe di attività del credito secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione.

Obbligatorio

Scelta:

a)

immobile residenziale,

b)

immobile non residenziale,

c)

impresa,

d)

automobile,

e)

consumatori,

f)

carte di credito,

g)

leasing,

h)

altro

Articolo 2, paragrafo 1.

 

 

 

 

3,06

Credito

Tipo di strumento

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Classificazione del credito in base al tipo di clausole contrattuali concordate tra le parti.

Obbligatorio

Scelta compilata in base alla segmentazione del venditore. Di seguito una proposta di elenco:

a)

depositi diversi dalle operazioni di acquisto con patto di rivendita;

b)

scoperti di conto;

c)

debiti da carte di credito;

d)

crediti rotativi diversi dagli scoperti di conto corrente e dai debiti da carte di credito;

e)

linee di credito diverse dal credito rotativo;

f)

operazioni di acquisto con patto di rivendita;

g)

crediti commerciali;

h)

leasing finanziario;

i)

altri crediti.

 

3.4.1

 

 

 

3,07

Credito

Data di scadenza legale finale

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Data di scadenza contrattuale del credito alla data limite, tenendo conto di eventuali accordi che modificano i contratti iniziali, comprese le misure di concessione. Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto.

 

gg/mm/aaaa

 

3.4.6

 

 

 

3,08

Credito

Valuta

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Valuta di denominazione del credito, conformemente alla norma ISO 4217.

Obbligatorio

Scelta compilata utilizzando i codici valuta ISO 4217.

 

3.4.3

 

 

 

3,09

Credito

Capitale

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Importo del capitale in essere rilevato in bilancio alla data limite. Il numero non comprende gli importi rilevati nei campi "Interessi maturati" e "Altri saldi".

Obbligatorio

Numero

 

 

 

 

 

3,10

Credito

Interessi maturati

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

L'importo degli interessi maturati su prestiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) alla data limite. Conformemente al principio generale di contabilità basato sulla competenza, gli interessi maturati su strumenti dovrebbero essere iscritti in bilancio dal momento in cui decorrono (vale a dire sulla base della competenza) piuttosto che dal momento in cui sono realmente realizzati (vale a dire sulla base del principio di cassa).

Obbligatorio

Numero

 

4.4.11

 

 

 

3,11

Credito

Altri saldi

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Importo totale degli altri importi in essere rilevati in bilancio alla data limite. Il numero dovrebbe includere altri oneri, commissioni, spese e altri importi in essere non rilevati nel campo "Capitale" o "Interessi maturati".

Obbligatorio

Numero

 

 

 

 

 

3,12

Credito

Saldo legale

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Importo totale del credito, comprese tutte le esposizioni in bilancio (escluse eventuali remissioni del debito), le esposizioni fuori bilancio e gli interessi di mora, che il creditore ha il diritto di ricevere dal debitore alla data limite.

Obbligatorio

Numero

 

 

 

 

 

3,13

Credito

Giorni di scaduto

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Numero corrente di giorni di scaduto del credito alla data limite. In caso di crediti deteriorati non scaduti, il numero è pari a zero. Il credito è "scaduto" quando soddisfa i criteri di cui all'allegato V, parte 2, punto 96, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

Obbligatorio

Numero

 

 

 

 

 

3,14

Credito

Tasso di interesse

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Tasso annualizzato concordato (annualised agreed rate) o tasso di interesse definito in senso stretto (narrowly defined interest rate) in conformità del regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34). È applicabile alla data limite, che tiene conto di eventuali misure di concessione correnti. Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto.

 

Percentuale

 

4.4.1

 

 

 

3,15

Credito

Tipo di tasso di interesse

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Classificazione dei crediti in base al tasso base per stabilire il tasso di interesse per ciascun periodo di pagamento. È applicabile alla data limite, che tiene conto di eventuali misure di concessione correnti. Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto.

 

Scelta:

a)

fisso;

b)

variabile;

c)

misto.

 

3.4.8

 

 

 

3,16

Credito

Descrizione del tipo di tasso di interesse

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Descrizione del tipo di tasso di interesse, se nel campo "Tipo di tasso di interesse" è selezionato "misto". Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto.

 

Alfanumerico

 

 

 

 

 

3,17

Credito

Margine/spread sul tasso di interesse

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Margine o spread (espresso in percentuale) da aggiungere al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso di interesse in punti base. È applicabile alla data limite, che tiene conto di eventuali misure di concessione correnti accordate. Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto.

 

Percentuale

 

3.4.12

 

 

 

3,18

Credito

Tasso di riferimento

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Tasso di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso di interesse effettivo.

Combinazione del valore del tasso di riferimento e del valore della scadenza, applicabile alla data limite se nel campo "Tipo di tasso di interesse" è selezionato "variabile". Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto.

 

Alfanumerico

 

 

 

 

 

3,19

Credito

Frequenza di rideterminazione del tasso di interesse

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Frequenza di rideterminazione del tasso di interesse dopo l'eventuale periodo iniziale di tasso fisso.

È applicabile alla data limite, che tiene conto di eventuali misure di concessione correnti. Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto.

 

Scelta:

a)

non rideterminabile

b)

giornaliera (overnight)

c)

mensile

d)

trimestrale

e)

semestrale

f)

annuale

g)

a discrezione del creditore

h)

altra frequenza

 

3.4.9

 

 

 

3,20

Credito

Frequenza di pagamento

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Frequenza dei pagamenti dovuti, in capitale o interessi, ossia il numero di mesi intercorrenti tra i pagamenti.

Si basa sul contratto di credito in vigore alla data limite, che tiene conto di eventuali misure di concessione correnti. Questo campo di dati è obbligatorio solo se il campo "Giorni di scaduto" è inferiore o uguale a 365 giorni di scaduto.

 

Scelta:

a)

mensile

b)

trimestrale

c)

semestrale

d)

annuale

e)

bullet

f)

a cedola zero

g)

altro

 

3.4.16

 

 

 

3,21

Credito

Data dell'ultimo pagamento

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Data in cui è stato effettuato l'ultimo pagamento.

 

gg/mm/aaaa

Allegato X.NPEL 30.

 

 

 

 

3,22

Credito

Importo dell'ultimo pagamento

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Importo dell'ultimo pagamento.

 

Numero

 

 

 

 

 

3,23

Credito

Data dello stato di default dello strumento

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

La data in cui si ritiene che si sia verificato lo stato di default. Laddove lo stato di default è inteso ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR). In caso di crediti deteriorati che non sono in stato di default, questo campo di dati non è popolato.

Obbligatorio

gg/mm/aaaa

 

4.4.5

 

Definizione di default ai sensi dell'articolo 178

 

3,24

Credito

Stato giuridico del credito

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Indicazione dello stato giuridico del credito alla data limite.

Obbligatorio

Scelta:

a)

risoluzione extragiudiziale;

b)

procedimento legale;

c)

nessuna azione legale o "extragiudiziale".

 

 

 

 

 

3,25

Credito

Data di avvio del procedimento

legale

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

La data di avvio del procedimento legale. Questa data deve essere la data pertinente più recente prima della data limite e deve essere segnalata solo se il campo "Stato giuridico del credito" ha il valore "procedimento legale".

Obbligatorio

gg/mm/aaaa

 

 

 

 

 

3,26

Credito

Fase di avanzamento del procedimento legale

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

È un'indicazione dello stato di avanzamento della procedura legale pertinente in esito al completamento delle diverse fasi della procedura legale per ciascun credito garantito o non garantito. Di seguito sono elencate le azioni legali generiche e standard presenti nei vari paesi. Si tratta di un elenco non esaustivo di azioni legali e pertanto l'ente dovrebbe valutare l'eventualità di aggiungere ulteriori azioni legali a quelle standard e generiche dell'elenco. È consentito selezionare più fasi, se del caso:

a)

fase iniziale;

b)

il venditore ha presentato una prova del credito;

c)

è stata notificata l'intenzione di vendere attività garantite;

d)

è stata effettuata una distribuzione al venditore;

e)

è stata notificata la fine della procedura.

Questo campo di dati deve essere popolato solo se il campo "Stato giuridico del credito" ha il valore "procedimento legale".

Obbligatorio

Alfanumerico

 

 

 

 

 

3,27

Credito

Competenza giurisdizionale

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Sede dell'organo giurisdizionale competente per il caso. Questo campo è obbligatorio solo quando è stata avviata una causa giudiziaria.

Obbligatorio

Scelta compilata utilizzando la norma ISO 3166 ALPHA-2.

Allegato X.NPEL20

 

 

 

 

3,28

Credito

Data di ottenimento dell'ordine di immissione in possesso

Applicabile a tutti

Credito garantito

Data in cui l'organo giurisdizionale ha disposto l'immissione in possesso. Questo campo è obbligatorio solo quando l'organo giurisdizionale ha emesso un ordine di immissione in possesso.

 

gg/mm/aaaa

Allegato X.NPEL21

 

 

 

 

3,29

Credito

Data del termine di prescrizione

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Data in cui il credito scade e non è possibile avviare un procedimento legale. Questo campo è obbligatorio solo quando è applicabile ai sensi della legge che disciplina il contratto di credito e allo stato giuridico del credito.

Obbligatorio

gg/mm/aaaa

 

 

 

 

 

3,30

Credito

Credito sindacato

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Indicatore che specifica se il credito è erogato da un sindacato o da un consorzio di due o più enti creditizi. Ciò significa che nel caso di un credito sindacato l'ente detiene meno del 100 % del credito totale.

 

Booleano (Sì o No).

 

 

 

 

 

3,31

Credito

Quota sindacata

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Percentuale della quota detenuta dall'ente. Da compilare se nel campo "Credito sindacato" è selezionato "Sì".

 

Percentuale

Allegato X.NPEL 31

 

 

 

 

3,32

Credito

Cartolarizzato

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Indicatore che specifica se il credito è stato cartolarizzato o incluso in un pool di obbligazioni garantite.

 

Booleano (Sì o No).

 

 

 

 

 

3,33

Credito

Contratto di leasing

Applicabile a tutti

Credito garantito

Indicatore che specifica se il contratto di credito contiene un leasing.

Obbligatorio

Booleano (Sì o No).

 

 

 

 

IFRS 16, par. 9

3,34

Credito

Data di inizio del leasing

Applicabile a tutti

Credito garantito

Data di inizio del leasing in corso se nel campo "Contratto di leasing" è selezionato "sì".

 

gg/mm/aaaa

 

 

 

 

 

3,35

Credito

Data di fine del leasing

Applicabile a tutti

Credito garantito

Data di scadenza del leasing corrente se nel campo "Contratto di leasing" è selezionato "sì".

 

gg/mm/aaaa

 

 

 

 

 

3,36

Credito

Opzione di risoluzione del leasing

Applicabile a tutti

Credito garantito

Dettagli su eventuali clausole di risoluzione del contratto di leasing se nel campo "Contratto di leasing" è selezionato "sì".

 

Alfanumerico

 

 

 

 

 

3,37

Credito

Tipo di leasing

Applicabile a tutti

Credito garantito

Tipo di contratto di leasing con la controparte se nel campo "Contratto di leasing" è selezionato "sì".

 

Scelta:

a)

Triple Net (il locatario paga l'importo del canone di locazione di base più i costi operativi, comprese le imposte sugli immobili, le assicurazioni, la manutenzione e le riparazioni);

b)

locazione net net (il locatario paga l'importo del canone di locazione di base, le imposte sugli immobili e i premi assicurativi).

 

 

 

 

 

3,38

Credito

Misura di concessione

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Indicatore che specifica se misure di concessione sono attualmente applicate al credito alla data limite.

Obbligatorio

Booleano (Sì o No).

 

 

 

Articolo 47 ter

 

3,39

Credito

Tipo di misura di concessione

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Tipi di misure di concessione definiti conformemente ai criteri e alle definizioni di cui all'allegato V, parte 2, punti 357 e 358 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. Applicabile se nel campo "Misura di concessione" è selezionato "sì". È consentita una scelta multipla.

Obbligatorio

Scelta:

a)

periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti;

b)

riduzione del tasso di interesse;

c)

estensione della durata/scadenza;

d)

rimodulazione dei pagamenti;

e)

remissione del debito;

f)

debt asset swaps;

g)

altre misure di concessione.

 

 

Allegato V, parte 2, punti 357 e 358.

 

 

3,40

Credito

Data di fine della misura di concessione

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Data in cui termina l'attuale misura di concessione applicabile. Applicabile se nel campo "Misura di concessione" è selezionato "sì". In caso di molteplici misure di concessione, è presa in considerazione la data di fine più recente delle misure di concessione.

Obbligatorio

gg/mm/aaaa

Allegato X.NPEL 41

 

 

 

 

3,41

Credito

Descrizione delle misure di concessione

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Ulteriori osservazioni/dettagli sulle misure di concessione, compresa la descrizione di eventuali clausole di cessazione della concessione e di molteplici misure di concessione applicate al credito. Applicabile se nel campo "Misura di concessione" è selezionato "sì".

 

Alfanumerico

 

 

 

 

 

3,42

Credito

Remissione del debito

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Valore contabile lordo del credito oggetto di parziale remissione nel quadro della misura di concessione corrente, ivi compresa la remissione di capitale delle agenzie di recupero esterne, alla data limite. Laddove la remissione del debito si riferisce a una cancellazione parziale del credito da parte dell'ente attribuibile alla decadenza del diritto di recuperarlo per vie legali, come specificato nell'allegato V, parte 2, punto 358, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. Il valore contabile lordo è definito ai sensi dell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. Applicabile quando nel campo "Tipo di concessione" è selezionata la categoria e) remissione del debito.

 

Numero

 

 

Allegato V, parte 1, punto 34 e parte 2, punto 358

 

 

3,43

Credito

Numero di misure di concessione storiche

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Il numero di concessioni verificatesi negli ultimi due anni. Applicabile se nel campo "Misura di concessione" è selezionato "sì".

 

Numero

 

 

 

 

 

3 ,xx

Credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,00

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Identificativo della protezione

Applicabile a tutti

Credito garantito

Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascuna protezione utilizzata per garantire il credito (garanzia reale o garanzia). Ciascuna protezione deve avere un identificativo della protezione alla data limite. Questo valore non può essere utilizzato come identificativo di altre protezioni. Laddove le categorie di garanzie reali e garanzie sono quelle definite nel modello F 13.01 di cui agli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

Obbligatorio

Alfanumerico

 

2.2.6

Allegati III e IV. F 13.01

 

 

4,01

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Tipo di beni immobili

Applicabile a tutti

Credito garantito

Tipo di garanzie reali immobiliari. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari.

Obbligatorio

Scelta:

a)

ufficio

b)

commercio al dettaglio

c)

industriale

d)

residenziale

e)

altro

 

 

 

 

 

4,02

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Tipo di beni mobili, altre garanzie reali e garanzie

Applicabile a tutti

Credito garantito

Tipo di beni mobili, altre garanzie reali e garanzie. Applicabile alle garanzie reali (diverse dai beni immobili) e alle garanzie.

Obbligatorio

Scelta compilata in base alla segmentazione del venditore. Di seguito una proposta di elenco:

a)

autoveicoli

b)

veicoli industriali e commerciali (compresi autocarri, veicoli ferroviari, ecc.)

c)

veicoli nautici e navi (compresi i veicoli nautici da diporto)

d)

aeromobili

e)

apparecchiature industriali (comprese macchine utensili e attrezzatura energetica e floating charge)

f)

attrezzature per ufficio

g)

attrezzature mediche

h)

merci e scorte (beni e prodotti dell'impresa pronti per la vendita, nonché le materie prime utilizzate per produrli)

i)

altre garanzie reali materiali

j)

strumenti di capitale e titoli di debito

k)

garanzie finanziarie

l)

polizze di assicurazione vita costituite in garanzia

m)

oro, biglietti, monete e depositi

n)

altre garanzie reali

 

 

 

 

 

4,03

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Indirizzo del bene immobile

Applicabile a tutti

Credito garantito

Indirizzo stradale in cui è situato il bene immobile, compresi l'appartamento/l'edificio, il numero o il nome. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari.

Obbligatorio

Alfanumerico

 

 

 

 

 

4,04

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Città del bene immobile

Applicabile a tutti

Credito garantito

Città in cui si trova il bene immobile. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari.

Obbligatorio

Scelta compilata utilizzando UN/LOCODE.

 

 

 

 

 

4,05

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Codice postale del bene immobile

Applicabile a tutti

Credito garantito

Codice postale del luogo in cui è situato il bene immobile. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari, a meno che non esista un codice postale per i terreni o simili.

Obbligatorio

Alfanumerico

 

 

 

 

 

4,06

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Paese del bene immobile

Applicabile a tutti

Credito garantito

Regione o paese in cui è ubicato il bene immobile costituito a garanzia reale. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari.

Obbligatorio

Scelta effettuata utilizzando la norma ISO 3166 ALPHA-2 della regione o del paese in cui è ubicata la garanzia reale.

 

 

 

 

 

4,07

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Numero identificativo catastale del bene immobile costituito a garanzia reale

Applicabile a tutti

Credito garantito

Il numero di identificazione con il quale il bene immobile costituito a garanzia reale è registrato nel catasto.

 

Alfanumerico

 

 

 

 

 

4,08

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Identificativo catastale

Applicabile a tutti

Credito garantito

Il nome e/o il codice di identificazione del registro ufficiale (catasto) che presenta informazioni su proprietà, confini e sul valore del bene immobile (garanzia reale).

 

Alfanumerico

 

 

 

 

 

4,09

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Grado del privilegio

Applicabile a tutti

Credito garantito

La posizione di rango più elevata detenuta dall'ente in relazione alla garanzia reale diversa dalla garanzia ipotecaria, che determina l'ordine in cui la legge riconosce i crediti dell'ente rispetto alla garanzia reale in caso di escussione. Nel caso in cui il credito sia assistito da una garanzia reale su cui gravano più privilegi, in questo campo è segnalato il credito più elevato detenuto dall'ente.

Applicabile se il privilegio è iscritto sulla garanzia reale nel registro degli atti ufficiali.

Nel caso delle garanzie ipotecarie, questo campo non è compilato in questo modello ma nel modello 4.2: Garanzia ipotecaria.

Obbligatorio

Numero

 

 

 

 

 

4,10

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Credito di rango superiore

Applicabile a tutti

Credito garantito

L'importo che i creditori di rango superiore/titolari di privilegi di primo grado hanno il diritto di ricevere prima dell'ente in caso di escussione di una garanzia reale diversa dalla garanzia ipotecaria. Lo scopo di questo campo è fornire un'indicazione della misura in cui l'ente sarà in grado di recuperare il debito residuo dalla garanzia reale in sede di escussione dopo che i privilegi di primo grado sono stati interamente soddisfatti.

Applicabile se l'ente non vanta il privilegio di grado più elevato in relazione alla garanzia reale.

Nel caso delle garanzie ipotecarie, questo campo non è compilato in questo modello ma nel modello 4.2: Garanzia ipotecaria.

Obbligatorio

Numero

 

 

 

 

 

4,11

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Numero di registro degli atti

Applicabile a tutti

Credito garantito

Numero di registrazione con il quale il privilegio dell'ente rispetto a una garanzia reale diversa dalla garanzia ipotecaria è iscritto nel registro degli atti ufficiali.

Applicabile se l'ente vanta un privilegio sulla garanzia reale.

Nel caso delle garanzie ipotecarie, questo campo non è compilato in questo modello ma nel modello 4.2: Garanzia ipotecaria.

 

Alfanumerico

 

 

 

 

 

4,12

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Anno di costruzione

Applicabile a tutti

Credito garantito

Anno di costruzione del bene costituito a garanzia reale.

 

 

 

 

 

 

 

4,13

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Superficie dell'edificio (M2)

Applicabile a tutti

Credito garantito

Superficie dell'edificio (metri quadrati) del bene immobile. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari.

 

Numero

 

 

 

 

 

4,14

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Superficie del terreno (M2)

Applicabile a tutti

Credito garantito

Area del terreno che circonda il bene immobile (metri quadrati). Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari.

 

Numero

 

 

 

 

 

4,15

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Completamento del bene immobile

Applicabile a tutti

Credito garantito

Indicatore per stabilire se la costruzione del bene immobile è completata.

 

Booleano (Sì o No).

 

 

 

 

 

4,16

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Classe dell'attestato di prestazione energetica

Applicabile a tutti

Credito garantito

Per le garanzie reali immobiliari, il valore indicato nell'attestato di prestazione energetica quale definito nella direttiva UE sull'efficienza energetica del 2012. Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari.

 

Scelta:

a)

A;

b)

B;

c)

C;

d)

D;

e)

E;

f)

F;

g)

G.

 

 

 

 

 

4,17

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Tipo di occupazione

Applicabile a tutti

Credito garantito

Tipo di occupazione dei beni immobili a garanzia reale.

Se l'immobile ha un uso misto, può essere classificato in base all'uso prevalente (ad esempio in base alla superficie dedicata a ciascun uso).

Applicabile a tutte le garanzie reali immobiliari.

 

Scelta:

a)

ad uso del proprietario;

b)

in locazione;

c)

altro.

 

 

 

 

 

4,18

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Valuta della garanzia reale e della garanzia

Applicabile a tutti

Credito garantito

Valuta in cui sono espressi la valutazione e i flussi di cassa relativi alla garanzia reale o alla garanzia. Applicabile a tutti i tipi di garanzie reali (beni immobili e mobili) e di garanzie.

Obbligatorio

Campo compilato utilizzando i codici valuta ISO 4217.

 

 

 

 

 

4,19

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Importo dell'ultima valutazione interna

Applicabile a tutti

Credito garantito

Il valore della garanzia reale come stabilito per il tipo di garanzia reale pertinente, secondo il metodo di valutazione interna scelto, nell'ultima valutazione effettuata prima o alla data limite. Tale valore riflette il valore della garanzia reale, senza considerare alcuno scarto di garanzia (regolamentare). Questo campo di dati è obbligatorio quando l'ente ha effettuato una valutazione interna recente prima o alla data limite.

Obbligatorio

Numero

 

 

 

 

 

4,20

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Data dell'ultima valutazione interna

Applicabile a tutti

Credito garantito

Data in cui è stata eseguita l'ultima valutazione interna prima o alla data limite segnalata nel campo "Importo della valutazione interna più recente".

Applicabile quando l'ente ha effettuato una valutazione interna recente prima o alla data limite.

Obbligatorio

gg/mm/aaaa

 

 

 

 

 

4,21

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Tipo di importo della perizia per l'ultima valutazione interna

Applicabile a tutti

Credito garantito

Il tipo di importo della perizia applicato per l'ultima valutazione interna della garanzia reale: valore di mercato, valore contabile, valore di liquidazione, altro.

Il valore di mercato è il prezzo atteso di trasferimento della garanzia reale tra un venditore e un acquirente consenzienti e informati.

Il valore di liquidazione è il valore atteso della garanzia reale in caso di liquidazione, presumibilmente in perdita (perché non vi è tempo sufficiente per vendere sul mercato libero).

Il valore contabile è il valore della garanzia reale determinato con riferimento a una caratteristica intrinseca, come il costo, il saldo del capitale o l'importo che un terzo è contrattualmente obbligato a pagare per acquistarla, regolarla o estinguerla.

Il tipo di importo della perizia è integrato anche da informazioni sul metodo applicato per la valutazione nel campo "Tipo di ultima valutazione interna".

Applicabile quando l'ente ha effettuato una valutazione interna prima o alla data limite.

Obbligatorio

Scelta:

a)

valore di mercato,

b)

valore di liquidazione,

c)

valore contabile,

d)

altro

 

 

 

 

 

4,22

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Tipo di ultima valutazione interna

Applicabile a tutti

Credito garantito

Tipo dell'ultima valutazione interna della garanzia reale segnalata nel campo "Importo dell'ultima valutazione interna". Applicabile quando l'ente ha effettuato una valutazione interna prima o alla data limite.

 

Scelta compilata in base alla segmentazione del venditore. Di seguito una proposta di elenco:

a)

perizia completa;

b)

controllo dall'esterno;

c)

modello di valutazione automatico;

d)

indicizzato;

e)

controllo documentale;

f)

amministratore o agenzia immobiliare;

g)

prezzo di acquisto;

h)

scarto di garanzia;

i)

valore di mercato;

j)

valutazione delle controparti;

k)

altro.

 

 

 

 

 

4,23

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Importo dell'ultima valutazione esterna

Applicabile a tutti

Credito garantito

Il valore della garanzia reale stabilito per il tipo di garanzia reale pertinente, secondo il metodo di valutazione esterna scelto, nell'ultima valutazione effettuata prima o alla data limite. Tale valore riflette il valore della garanzia reale, senza considerare alcuno scarto di garanzia (regolamentare). Questo campo di dati è obbligatorio quando l'ente ha chiesto di recente una valutazione esterna prima o alla data limite.

Obbligatorio

Numero

 

 

 

 

 

4,24

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Data dell'ultima valutazione esterna

Applicabile a tutti

Credito garantito

Data in cui è stata eseguita l'ultima valutazione esterna prima o alla data limite segnalata nel campo "Importo della valutazione esterna più recente".

Applicabile quando l'ente ha chiesto di recente una valutazione esterna, effettuata prima o alla data limite.

Obbligatorio

gg/mm/aaaa

 

 

 

 

 

4,25

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Tipo di importo della perizia per l'ultima valutazione esterna

Applicabile a tutti

Credito garantito

Il tipo di importo della perizia applicato per l'ultima valutazione esterna della garanzia reale: valore di mercato, valore contabile, valore di liquidazione, altro.

Il valore di mercato è il prezzo atteso di trasferimento della garanzia reale tra un venditore e un acquirente consenzienti e informati.

Il valore di liquidazione è il valore atteso della garanzia reale in caso di liquidazione, presumibilmente in perdita (perché non vi è tempo sufficiente per vendere sul mercato libero).

Il valore contabile è il valore della garanzia reale determinato con riferimento a una caratteristica intrinseca, come il costo, il saldo del capitale o l'importo che un terzo è contrattualmente obbligato a pagare per acquistarla, regolarla o estinguerla.

Il tipo di importo della perizia è integrato anche da informazioni sul metodo applicato per la valutazione nel campo "Tipo di ultima valutazione esterna".

Applicabile quando l'ente ha effettuato una valutazione esterna prima o alla data limite.

Obbligatorio

Scelta:

a)

valore di mercato,

b)

valore di liquidazione,

c)

valore contabile,

d)

altro

 

 

 

 

 

4,26

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Tipo di ultima valutazione esterna

Applicabile a tutti

Credito garantito

Tipo dell'ultima valutazione esterna della garanzia reale segnalata nel campo "Importo dell'ultima valutazione esterna". Applicabile quando l'ente ha effettuato una valutazione esterna prima o alla data limite.

 

Scelta:

a)

perizia completa;

b)

controllo dall'esterno;

c)

modello di valutazione automatico;

d)

indicizzato;

e)

controllo documentale;

f)

amministratore o agenzia immobiliare;

g)

prezzo di acquisto;

h)

scarto di garanzia;

i)

valore di mercato;

j)

valutazione delle controparti;

k)

altro.

 

 

 

 

 

4,27

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Importo della garanzia finanziaria

Applicabile a tutti

Credito garantito

L'importo massimo della garanzia che può essere considerato, come definito all'allegato V, parte 2, punto 119, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, ossia per le garanzie finanziarie ricevute; l'"importo massimo della garanzia che può essere considerato" è l'importo massimo che il garante dovrebbe pagare in caso di escussione della garanzia.

Applicabile quando nel campo "Tipo di beni mobili, altre garanzie reali e garanzie" è selezionato "Garanzie finanziarie".

Obbligatorio

Numero

 

 

Allegato V, parte 2, punto 119

 

 

4,28

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Codice ISIN

Applicabile a tutti

Credito garantito

Numero ISIN in base ai dati ISIN Holdings. Applicabile quando nel campo "Tipo di beni mobili, altre garanzie reali e garanzie" è selezionato "Strumenti di capitale e titoli di debito".

 

Numero

 

 

 

 

 

4,29

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Stato dell'esecuzione

Applicabile a tutti

Credito garantito

Indica se alla data limite la garanzia reale è oggetto di una procedura di esecuzione. Applicabile a tutti i tipi di garanzie reali (beni immobili e mobili).

Obbligatorio

Booleano (Sì o No).

Allegato X.NPEC 7

 

 

 

 

4,30

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Stato dell'esecuzione dal punto di vista di terzi

Applicabile a tutti

Credito garantito

Indica l'eventuale adozione di misure di escussione della garanzia reale da parte di altri creditori garantiti alla data limite. Applicabile a tutti i tipi di garanzie reali (beni immobili e mobili)

 

Booleano (Sì o No).

Allegato X.NPEC 8

 

 

 

 

4,31

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Competenza giurisdizionale

Applicabile a tutti

Credito garantito

Paese dell'organo giurisdizionale competente della procedura di esecuzione.

Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".

Obbligatorio

Scelta compilata utilizzando la norma ISO 3166 ALPHA-2.

 

 

 

 

 

4,32

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Valuta di esecuzione

Applicabile a tutti

Credito garantito

Valuta in cui sono espressi gli elementi relativi all'esecuzione. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".

 

Scelta compilata utilizzando i codici valuta ISO 4217.

 

 

 

 

 

4,33

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Indicatore di esecuzione

Applicabile a tutti

Credito garantito

Indica se la procedura di esecuzione è stata avviata dalla controparte impresa o dalla controparte persona fisica. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".

 

Booleano (Sì o No).

 

 

 

 

 

4,34

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Importo della perizia giudiziaria

Applicabile a tutti

Credito garantito

Importo della perizia giudiziaria della garanzia reale. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".

Obbligatorio

Numero

Allegato X.NPEC 12

 

 

 

 

4,35

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Data della perizia giudiziaria

Applicabile a tutti

Credito garantito

La data in cui è stata effettuata la perizia giudiziaria. Applicabile se è stata effettuata una perizia da parte di un organo giurisdizionale, quando nel campo "Stato dell'esecuzione" è stato selezionato "sì".

Obbligatorio

gg/mm/aaaa

Allegato X.NPEC 13

 

 

 

 

4,36

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Importo giacente sul conto della procedura (Cash in court)

Applicabile a tutti

Credito garantito

Contante derivante dalla vendita dei beni giacente in tribunale in attesa di essere versato all'ente.

 

Numero

 

 

 

 

 

4,37

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Prezzo di vendita concordato

Applicabile a tutti

Credito garantito

Prezzo concordato per la cessione della garanzia reale. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".

Obbligatorio

Numero

Allegato X.NPEC 19

 

 

 

 

4,38

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Data della successiva asta

Applicabile a tutti

Credito garantito

Data della successiva asta prevista per la vendita della garanzia reale. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".

Obbligatorio

gg/mm/aaaa

Allegato X.NPEC 23

 

 

 

 

4,39

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per la successiva asta

Applicabile a tutti

Credito garantito

Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per la successiva asta. L'importo è il prezzo minimo richiesto dall'organo giurisdizionale. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".

Obbligatorio

Numero

Allegato X.NPEC 24

 

 

 

 

4,40

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Data dell'ultima asta

Applicabile a tutti

Credito garantito

Data dell'ultima asta per la vendita della garanzia reale. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".

Obbligatorio

gg/mm/aaaa

Allegato X.NPEC 25

 

 

 

 

4,41

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per l'ultima asta

Applicabile a tutti

Credito garantito

Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per l'ultima asta. È il prezzo minimo richiesto dall'organo giurisdizionale. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".

 

Numero

Allegato X.NPEC 26

 

 

 

 

4,42

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

Numero di aste non andate a buon fine

Applicabile a tutti

Credito garantito

Il numero delle aste precedenti per la vendita della garanzia reale non andate a buon fine. Applicabile se nel campo "Stato dell'esecuzione" è selezionato "sì".

 

Numero

Allegato X.NPEC 27

 

 

 

 

4 ,xx

Garanzie reali, garanzie e azioni esecutive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,43

Garanzia ipotecaria

Identificativo del mutuo ipotecario

Applicabile a tutti

Credito garantito

Identificativo interno dell'ente per l'accordo di mutuo ipotecario.

Obbligatorio

Alfanumerico

 

 

 

 

 

4,44

Garanzia ipotecaria

Importo del mutuo ipotecario

Applicabile a tutti

Credito garantito

L'importo massimo (compresi eventuali provvigioni, spese e gravami sui beni immobili) che l'ente ha il diritto di ricevere in caso di pignoramento del bene immobile che funge da garanzia reale per l'ipoteca, come iscritto nel registro degli atti ufficiali.

Applicabile se è stato costituito un privilegio ipotecario sulla garanzia reale.

Obbligatorio

Numero

 

 

 

 

 

4,45

Garanzia ipotecaria

Grado del privilegio

 

Credito garantito

La posizione di rango più elevata detenuta dall'ente in relazione alla garanzia reale, che determina l'ordine in cui la legge riconosce i crediti dell'ente rispetto alla garanzia reale in caso di escussione. Nel caso in cui il credito sia assistito da una garanzia reale su cui gravano più privilegi, in questo campo è segnalato il credito più elevato detenuto dall'ente.

Applicabile se un privilegio ipotecario è iscritto sulla garanzia reale nel registro degli atti ufficiali.

Obbligatorio

Numero

 

 

 

 

 

4,46

Garanzia ipotecaria

Credito di rango superiore

 

Credito garantito

L'importo che i creditori di rango superiore/titolari di privilegi di primo grado hanno il diritto di ricevere prima dell'ente in caso di escussione della garanzia reale. Lo scopo di questo campo è fornire un'indicazione della misura in cui l'ente sarà in grado di recuperare il debito residuo dalla garanzia reale in sede di escussione dopo che i privilegi di primo grado sono stati interamente soddisfatti.

Applicabile se l'ente non vanta il grado massimo di privilegio ipotecario in relazione alla garanzia reale.

Obbligatorio

Numero

 

 

 

 

 

4,47

Garanzia ipotecaria

Numero di registro degli atti

 

Credito garantito

Numero di registrazione con il quale il privilegio ipotecario dell'ente rispetto alla garanzia reale è iscritto nel registro degli atti ufficiali.

Applicabile se l'ente vanta un privilegio ipotecario sulla garanzia reale.

 

Alfanumerico

 

 

 

 

 

4 ,xx

Garanzia ipotecaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,00

Cronologia della riscossione dei rimborsi

Identificativo del credito

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Identificativo interno dell'ente per identificare in modo univoco ciascun credito nell'ambito di un unico contratto di credito. Ciascun credito deve avere un identificativo del credito alla data limite. Tale valore non può essere utilizzato come identificativo del credito per altri crediti nell'ambito dello stesso contratto di credito o di un diverso contratto di credito.

Obbligatorio

Alfanumerico

 

 

 

 

 

5,01

Cronologia della riscossione dei rimborsi

Tipo di recupero

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Indicare se le riscossioni dei rimborsi sono avvenute internamente o tramite agenzie di recupero esterne.

 

Scelta:

a)

interno;

b)

esterno.

 

 

 

 

 

5,02

Cronologia della riscossione dei rimborsi

Nome dell'agente di recupero esterno

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Nome dell'agente di recupero esterno. Il campo è obbligatorio solo in caso di recupero esterno.

 

Alfanumerico

 

 

 

 

 

5,03

Cronologia della riscossione dei rimborsi

Cronologia dei rimborsi totali

Applicabile a tutti

Applicabile a tutti

Gli importi totali dei rimborsi ricevuti dall'ente almeno per gli ultimi trentasei mesi dalla data limite, indipendentemente dalla fonte del rimborso, comprese le riscossioni da parte di agenzie di recupero esterne. Laddove gli importi sono aggregati per mese e presentati in colonne separate.

Obbligatorio

Numero

 

 

 

 

 

5,04

Cronologia della riscossione dei rimborsi

Cronologia dei rimborsi — da vendite di garanzie reali

Applicabile a tutti

Credito garantito

Importi di rimborso effettuati mediante cessione delle garanzie reali almeno negli ultimi trentasei mesi dalla data limite. Laddove gli importi sono aggregati per mese e presentati in colonne separate.

 

Numero

 

 

 

 

 

5 ,xx

Cronologia della riscossione dei rimborsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO III

Istruzioni per la compilazione dei modelli per le informazioni sui singoli crediti

Il presente allegato III contiene istruzioni per l'uso dei modelli di dati per i crediti deteriorati di cui all'allegato I e del glossario dei dati di cui all'allegato II. Le istruzioni si articolano in due parti. La parte 1 contiene istruzioni di carattere generale comprendenti i riferimenti, le convenzioni applicabili ai modelli e una spiegazione su come utilizzare il glossario dei dati. La parte 2 fornisce istruzioni specifiche in relazione ai modelli di dati.

PARTE 1

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.   RIFERIMENTI

Per i modelli di dati relativi ai crediti deteriorati e per il glossario dei dati, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2, si applicano le definizioni e le abbreviazioni indicate in appresso:

a)

"credito": nei modelli di dati questo termine è utilizzato convenzionalmente per riferirsi ai "contratti di credito" quali definiti all'articolo 3, punto 13), della direttiva (UE) 2021/2167;

b)

"credito garantito": credito per il quale è stata costituita una garanzia reale o sono state ricevute garanzie finanziarie, compresa la parte non garantita di un'esposizione parzialmente coperta o parzialmente garantita;

c)

"immobile non residenziale": un immobile che produce reddito, esistente o in fase di realizzazione, esclusi gli immobili di edilizia popolare e gli immobili di proprietà degli utenti finali, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019;

d)

"immobile residenziale": un immobile disponibile a fini abitativi (compresi abitazioni o immobili acquistati a fini locativi) acquistato, costruito o rinnovato da una famiglia e che non è classificato come immobile non residenziale, come definito all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019;

e)

"IAS" o "IFRS": International Accounting Standards come definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;

f)

"FINREP": i modelli per le informazioni finanziarie di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione;

g)

"ANACREDIT": la banca dati comune relativa ai dati granulari analitici sul credito di cui al regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea.

2.   GLOSSARIO DEI DATI

Il glossario dei dati, che è parte integrante dei modelli di dati, contiene tutte le informazioni sui campi di dati da fornire nei modelli di dati per i crediti deteriorati. Tali informazioni consentono agli enti creditizi e ai potenziali acquirenti di comprendere in che modo utilizzare/compilare ciascun campo di dati, nonché l'applicabilità di ciascun campo in relazione tanto al tipo di debitore quanto al tipo di credito. Il glossario dei dati contiene anche riferimenti agli atti giuridici dell'UE che utilizzano campi di dati simili.

Tramite il glossario dei dati gli enti creditizi sono in grado di individuare i dati disponibili internamente ai fini della valutazione delle operazioni relative ai crediti deteriorati e di confrontarli con il glossario dei dati. Nello specifico, il glossario dei dati contiene un elenco di tutti i campi di dati inclusi nei modelli di dati per i crediti deteriorati con le relative specifiche, tra cui:

a)

il numero indice per ciascun campo di dati;

b)

l'etichetta di ciascun campo di dati;

c)

una descrizione delle informazioni che dovrebbero essere fornite in ciascun campo di dati;

d)

il tipo di debitore cui si applica ciascun campo di dati, che comprende imprese, persone fisiche o entrambi;

e)

il tipo di credito cui ciascun campo di dati è applicabile, che comprende i crediti garantiti oppure tutti i crediti (garantiti e non garantiti);

f)

quali campi di dati sono contrassegnati come "obbligatori";

g)

il tipo di campo, che può essere uno dei seguenti: "booleano", "scelta", "data (gg/mm/aaaa)", "alfanumerico", "percentuale" e "numero";

h)

i riferimenti agli atti giuridici dell'UE che utilizzano campi di dati simili.

3.   CONVENZIONI

Salvo indicazione contraria, nella colonna "descrizione" del glossario dei dati gli enti creditizi compilano tutti i campi di dati con i dati alla data limite.

Nel glossario dei dati la colonna "tipo di campo" indica la scelta degli attributi di formato per i campi "booleano", "scelta", "alfanumerico", "numero", "percentuale" e "data". Tuttavia le parti coinvolte nell'operazione possono convenire di utilizzare attributi di formato diversi.

Se il tipo di campo è "booleano", la scelta è "Sì" o "No".

Se il tipo di campo è "scelta", gli enti creditizi selezionano da un elenco l'opzione applicabile al campo di dati. Nel campo di scelta deve essere inserito il nome completo dell'opzione prescelta. Ad esempio, se il campo di scelta è "a) persona fisica", l'ente creditizio inserisce "persona fisica" nel modello di dati.

Se il tipo di campo è "alfanumerico", gli enti creditizi inseriscono testo libero in tale campo di dati. Il testo libero può consistere di simboli alfabetici e numerici o di una sequenza finita di caratteri.

Se il tipo di campo è "numero", gli enti creditizi inseriscono un numero espresso con due decimali. Salvo indicazione contraria del glossario dei dati, tutti i valori numerici sono espressi in cifre positive. Inoltre, se del caso, gli enti creditizi forniscono gli importi nella propria valuta.

Se il tipo di campo è "percentuale", gli enti creditizi inseriscono una percentuale espressa sotto forma di rapporto con due decimali.

Se il tipo di campo è "data", gli enti creditizi utilizzano il formato "gg/mm/aaaa".

4.   CAMPI DI DATI OBBLIGATORI E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Gli enti creditizi comunicano un valore per tutti i campi di dati contrassegnati nel glossario dei dati come obbligatori, tranne nel caso in cui tali dati non siano pertinenti per i criteri di sottoscrizione specificati nella descrizione del campo di dati o non siano pertinenti in relazione al tipo di debitore o al tipo di credito.

Per i campi di dati non contrassegnati come obbligatori nel glossario dei dati, gli enti creditizi si adoperano in misura ragionevole per fornire informazioni. Tuttavia, se tali dati non sono disponibili nel formato del modello, gli enti creditizi possono fornirli in un formato diverso o non fornire affatto tali dati.

Gli enti creditizi che concordano con un potenziale acquirente di fornire più informazioni di quelle richieste dal presente regolamento utilizzando il formato del modello aggiungono righe specificandone l'indice (1.xx.1; 3.xx; 4.xx; 5.xx) nel modello in questione e nel glossario dei dati. Per tali informazioni aggiuntive gli enti creditizi possono utilizzare come riferimento i modelli di dati dell'ABE sulle operazioni relative ai crediti deteriorati, versione 1.1 del 2018. Tali informazioni aggiuntive non dovrebbero di norma contenere dati personali aggiuntivi, nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati e della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

PARTE 2

ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

1.   CONTROPARTE (modello 1)

Il modello 1 fornisce le informazioni necessarie per identificare la controparte che può assumere il ruolo di "debitore" o "fornitore della protezione" in relazione ai diversi contratti di credito. La controparte può, a sua volta, essere una persona fisica o un'impresa. Se la controparte è un'impresa, può far parte o meno di un gruppo di controparti. Il modello 1 riguarda inoltre alcune informazioni relative alle procedure di insolvenza o di ristrutturazione cui la controparte è soggetta. Gli enti creditizi forniscono ulteriori informazioni su eventuali procedimenti legali riguardanti uno specifico credito segnalato nel modello 3.

Gli enti creditizi forniscono le informazioni richieste dal modello 1 conformemente alle specifiche stabilite nel glossario dei dati di cui all'allegato II. Il modello 1 è collegato agli altri modelli mediante l'uso dell'identificativo della controparte, che è anche incluso nel modello 2. Gli enti creditizi possono fornire informazioni aggiuntive conformemente alla parte 1, "Istruzioni generali", sezione 4.

2.   RELAZIONI (modelli 2.1; 2.2; 2.3; 2.4)

Il modello 2 mette in relazione il modello 1 con gli altri modelli utilizzando identificativi univoci applicati ad ogni controparte, credito, garanzia ipotecaria e protezione. Ai fini dell'identificazione del credito deteriorato oggetto di un'operazione di vendita o di trasferimento, gli enti creditizi specificano tali identificativi alla data limite.

Il modello 2.1 mostra la relazione tra debitori e crediti. A un debitore possono fare capo più crediti che sono identificati dai relativi identificativi del credito. A sua volta un credito può avere una o più controparti.

Il modello 2.2 mostra la relazione tra mutui ipotecari e protezioni (garanzie reali, garanzie). Un atto ipotecario può riguardare la costituzione di una o più garanzie reali, che a loro volta si riferiscono a uno o più crediti. D'altro canto, una garanzia reale può riferirsi a uno o più atti ipotecari.

Il modello 2.3 mostra la relazione tra crediti diversi dai mutui ipotecari e protezioni (garanzie reali, garanzie). Un credito può avere più garanzie reali e una garanzia reale può essere collegata a più crediti.

Il modello 2.4 mostra le relazioni tra la garanzia ricevuta e il corrispondente fornitore della protezione.

Gli enti creditizi forniscono le informazioni richieste dal modello 2 conformemente alle specifiche stabilite nel glossario dei dati di cui all'allegato II.

3.   CREDITO (modello 3)

Il modello 3 fornisce informazioni sull'accordo contrattuale relativo al credito, compresi contratti di leasing e misure di concessione accordate. Inoltre il modello 3 contiene informazioni su eventuali procedimenti legali inerenti al credito, compresi, ad esempio, lo stato giuridico, lo stato di avanzamento del procedimento legale e la data di avvio del procedimento legale.

Gli enti creditizi forniscono le informazioni richieste dal modello 3 conformemente alle specifiche stabilite nel glossario dei dati di cui all'allegato II. Il modello 3 è collegato agli altri modelli mediante l'uso dell'identificativo del credito, che è anche incluso nel modello 2. Gli enti creditizi possono fornire informazioni aggiuntive conformemente alla parte 1 "Istruzioni generali", sezione 4.

4.   GARANZIE REALI, GARANZIE E AZIONI ESECUTIVE (modelli 4.1; 4.2)

Il modello 4.1 fornisce informazioni sulle garanzie reali, comprese le garanzie reali immobiliari e mobiliari, e sulle garanzie che garantiscono un credito. Inoltre il modello contiene informazioni pertinenti su eventuali procedure di esecuzione applicabili.

Gli enti creditizi che sono locatari di un contratto di leasing forniscono informazioni sulle attività di leasing (ossia le attività consistenti nel diritto di utilizzo) rilevate nel loro bilancio conformemente ai principi contabili applicabili.

Gli enti creditizi forniscono inoltre il valore stimato più recente di eventuali garanzie reali prima o alla data limite. Il valore stimato più recente può essere calcolato internamente dall'ente creditizio o da un valutatore esterno. Gli enti creditizi forniscono l'ultima valutazione (interna o esterna), quando disponibile. Quando sono disponibili valutazioni sia interne che esterne, gli enti creditizi possono fornire al potenziale acquirente entrambi i valori con le relative date di valutazione.

In caso di garanzie ipotecarie, gli enti creditizi forniscono le informazioni relative a "importo del mutuo ipotecario", "grado del privilegio" e "credito di rango superiore" nel modello 4.2.

Gli enti creditizi forniscono le informazioni richieste dal modello 4 conformemente alle specifiche stabilite nel glossario dei dati di cui all'allegato II. I modelli 4.1 e 4.2 sono collegati agli altri modelli mediante l'uso dell'identificativo della protezione e dell'identificativo del mutuo ipotecario, che sono anche inclusi nel modello 2. Gli enti creditizi possono fornire informazioni aggiuntive conformemente alla parte 1 "Istruzioni generali", sezione 4.

5.   CRONOLOGIA DELLA RISCOSSIONE DEI RIMBORSI (modello 5)

Il modello 5 fornisce informazioni sui dati storici relativi al rimborso di ciascun credito prima della data limite, compreso il caso in cui l'ente creditizio si sia avvalso di un agente di recupero esterno.

Gli enti creditizi aggregano il totale degli importi storici dei rimborsi mensili e presentano tali importi in colonne separate, coprendo un periodo minimo di 36 mesi prima della data limite.

Gli enti creditizi forniscono le informazioni richieste dal modello 5 conformemente alle specifiche stabilite nel glossario dei dati di cui all'allegato II. Il modello 5 è collegato agli altri modelli mediante l'uso dell'identificativo del credito, che è incluso anche nei modelli 2 e 3. Gli enti creditizi possono fornire informazioni aggiuntive conformemente alla parte 1 "Istruzioni generali", sezione 4. Gli enti creditizi possono fornire serie temporali più lunghe prima della data limite.


29.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 241/64


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2084 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2023

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell’Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)

Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nella provincia di Alberta, confermato l’11 settembre 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)

Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame sull’isola di Lewis, Scozia, confermato il 25 agosto 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)

Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nello stato del New Jersey, confermato il 15 settembre 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(8)

A seguito della comparsa di questi recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza di HPAI e limitarne la diffusione.

(9)

Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità.

(10)

Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, sia opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da tali zone.

(11)

Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito informazioni aggiornate alla Commissione sulla situazione epidemiologica nel loro territorio per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità - situazione che aveva determinato la sospensione dell’ingresso nell’Unione di determinati prodotti, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(12)

In particolare, il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica in relazione a tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nella contea di Aberdeen e sull’isola di Lewis in Scozia, confermati il 9 luglio 2023 e l’8 agosto 2023.

(13)

Gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica nel loro territorio in relazione a due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nello stato del New Jersey, confermati il 12 aprile 2023 e il 17 aprile 2023.

(14)

Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da esso adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai della malattia, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all’attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati nel loro territorio.

(15)

La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e dagli Stati Uniti e ritiene che i due paesi interessati abbiano fornito garanzie adeguate che la situazione della sanità animale all’origine delle sospensioni non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale all’interno dell’Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito e degli Stati Uniti interessate dalla sospensione dell’ingresso nell’Unione.

(16)

È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

(17)

Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità ed evitare gravi perturbazioni degli scambi con il Regno Unito e gli Stati Uniti, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

l’allegato V è così modificato:

a)

nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.190 è aggiunta la riga seguente relativa alla zona CA-2.191:

«CA

Canada

CA-2.191

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

11.9.2023»;

 

ii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.307 è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-2.307

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.7.2023

11.9.2023»;

iii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.309 e GB-2.310 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.309

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.8.2023

15.9.2023

GB-2.310

N, P1

 

8.8.2023

12.9.2023»;

iv)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.320 è aggiunta la riga seguente relativa alla zona GB-2.321:

«GB

Regno Unito

GB-2.321

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

25.8.2023»;

 

v)

alla voce relativa gli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.451 e US-2.452 sono sostituite dalle seguenti:

«US

Stati Uniti

US-2.451

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.4.2023

20.9.2023

US-2.452

N, P1

 

17.4.2023

20.9.2023»;

vi)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.458 è aggiunta la riga seguente relativa alla zona US-2.459:

«US

Stati Uniti

US-2.459

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

15.9.2023»;

 

b)

la parte 2 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, dopo la descrizione della zona CA-2.190 è aggiunta la descrizione seguente della zona CA-2.191:

«Canada

CA-2.191

Alberta: latitudine 49,47, Longitudine -112,25

I comuni coinvolti sono:

zona di protezione di 3 km: New Dayton

zona di sorveglianza di 10 km: Judson and Wrentham»;

ii)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.320 è aggiunta la descrizione seguente della zona GB-2.321:

«Regno Unito

GB-2.321

Ness, Isle of Lewis, Scotland, GB

The area contained within a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N58.47 and Long: W6.29»;

iii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.458 è aggiunta la descrizione seguente della zona US-2.459:

«Stati Uniti

US-2.459

State of New Jersey

Union 01

Union County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 74.1690838°W 40.7406971°N)»;

2)

nell’allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

a)

alla voce relativa al Canada, dopo le righe relative alla zona CA-2.190 sono aggiunte le righe seguenti relative alla zona da CA-2.191:

«CA

Canada

CA-2.191

POU, RAT

N, P1

 

11.9.2023

 

GBM

P1

 

11.9.2023»;

 

b)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.307 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.307

POU, RAT

N, P1

 

9.7.2023

11.9.2023

GBM

P1

 

9.7.2023

11.9.2023»;

c)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.309 e GB-2.310 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.309

POU, RAT

N, P1

 

8.8.2023

15.9.2023

GBM

P1

 

8.8.2023

15.9.2023

GB-2.310

POU, RAT

N, P1

 

8.8.2023

12.9.2023

GBM

P1

 

8.8.2023

12.9.2023»;

d)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo le righe relative alla zona GB-2.320 sono aggiunte le righe seguenti relative alla zona GB-2.321:

«GB

Regno Unito

GB-2.321

POU, RAT

N, P1

 

25.8.2023

 

GBM

P1

 

25.8.2023»;

 

e)

alla voce relativa gli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.451 e US-2.452 sono sostituite dalle seguenti:

«US

Stati Uniti

US-2.451

POU, RAT

N, P1

 

12.4.2023

20.9.2023

GBM

P1

 

12.4.2023

20.9.2023

US-2.452

POU, RAT

N, P1

 

17.4.2023

20.9.2023

GBM

P1

 

17.4.2023

20.9.2023»;

f)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.458 sono aggiunte le righe seguenti relative alla zona US-2.459:

«US

Stati Uniti

US-2.459

POU, RAT

N, P1

 

15.9.2023

 

GBM

P1

 

15.9.2023».

 


29.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 241/70


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2085 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2023

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Wolfgang BURTSCHER

Direttore generale

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine  (1)

0207 14 10

Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati

219,7

24

BR

»

(1)  Nomenclatura stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2).


29.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 241/73


REGOLAMENTO (UE) 2023/2086 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2023

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso dell’aceto tamponato come conservante e regolatore dell’acidità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(3)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, l’elenco dell’Unione degli additivi alimentari e le specifiche degli additivi alimentari possono essere aggiornati o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(4)

Nel marzo 2021 è stata presentata alla Commissione una domanda di autorizzazione dell’uso dell’aceto tamponato come conservante e regolatore dell’acidità in un’ampia gamma di categorie di alimenti. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)

Nel parere pubblicato il 1 o luglio 2022 (4) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha valutato la sicurezza dell’uso proposto dell’aceto tamponato come additivo alimentare. Poiché l’acido acetico e i suoi sali sono i costituenti principali dell’aceto tamponato, l’Autorità ha fatto riferimento alla sua precedente valutazione, effettuata nel 2013, dell’acido acetico come sostanza attiva antiparassitaria (5), nella quale ha concluso che non si ritiene necessario stabilire un valore per l’assunzione giornaliera ammissibile per l’acido acetico. Tale conclusione è raggiunta per le sostanze che pongono problemi di sicurezza molto ridotti e solo qualora esistano informazioni affidabili sull’esposizione e sulla tossicità e in caso di bassa probabilità di effetti nocivi sulla salute umana in dosi che non provocano squilibri nutrizionali negli animali (6). Tenendo conto della valutazione dell’acido acetico effettuata nel 2013 e del fatto che l’aceto tamponato si dissocia nell’anione acetico, un costituente naturale della dieta umana e del corpo umano sui cui effetti biologici esiste un’ampia raccolta di dati, l’Autorità ha valutato la sicurezza dell’aceto tamponato senza dati biologici o tossicologici ottenuti con tale additivo alimentare e ha concluso che non sussistono preoccupazioni per la sicurezza derivanti dall’uso dell’aceto tamponato come additivo alimentare ai livelli di uso massimi proposti.

(6)

L’allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 1333/2008 definisce tutti i gruppi di additivi. La parte C, gruppo I, elenca gli additivi alimentari, ad eccezione dei coloranti e degli edulcoranti, per cui non è necessario esprimere l’assunzione giornaliera ammissibile con un valore numerico e il cui uso in numerosi alimenti è autorizzato in base al principio «quantum satis» quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera h), di tale regolamento. L’esito della valutazione della sicurezza dell’aceto tamponato ne consente l’inclusione nell’allegato II, parte C, gruppo I, del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(7)

L’aceto tamponato è un prodotto liquido o essiccato preparato aggiungendo idrossido di sodio/di potassio (E 524-525) e carbonati di sodio/di potassio (E 500-501) all’aceto, il quale è conforme alla norma europea EN 13188:2000 ed è ottenuto esclusivamente da una fonte di origine agricola (ad eccezione del legno/della cellulosa) mediante doppia fermentazione (alcolica e acetica). L’aceto tamponato è destinato a essere utilizzato in alternativa ad altri conservanti o regolatori dell’acidità autorizzati, in particolare all’acido acetico e ai suoi sali (E 260-263). L’azione tampone aumenta il pH e consente l’uso della sostanza come conservante o regolatore dell’acidità in molte categorie di alimenti senza incidere sulla qualità di questi ultimi.

(8)

È pertanto opportuno autorizzare l’uso dell’aceto tamponato come additivo alimentare e assegnare a tale additivo il numero E 267.

(9)

Le specifiche dell’aceto tamponato (E 267) dovrebbero essere inserite nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, in quanto tale additivo è incluso per la prima volta nell’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(4)   EFSA Journal 2022;20(7):7351.

(5)   EFSA Journal 2013;11(1):3060.

(6)   EFSA Journal 2014;12(6):3697. Dichiarazione sul quadro concettuale per la valutazione del rischio di determinati additivi alimentari sottoposti a nuova valutazione a norma del regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione.


ALLEGATO I

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

a)

nella parte B, al punto 3, «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 263, Acetato di calcio, è inserita la nuova voce seguente:

«E 267

Aceto tamponato»;

b)

nella parte C, gruppo I, dopo la voce relativa all’additivo E 263, Acetato di calcio, è inserita la voce relativa all’additivo E 267:

«E 267

Aceto tamponato

quantum satis»

c)

la parte E è così modificata:

(1)

nella categoria 01.7.1 (Formaggio non stagionato, tranne i prodotti della categoria 16), dopo la voce relativa all’additivo E 260, Acido acetico, è inserita la voce relativa all’additivo E 267 (Aceto tamponato):

 

«E 267

Aceto tamponato

quantum satis

 

Solo mozzarella»

(2)

nella categoria 01.7.4 (Formaggio ottenuto dal siero di latte), dopo la voce relativa all’additivo E 260, Acido acetico, è inserita la voce relativa all’additivo E 267 (Aceto tamponato):

 

«E 267

Aceto tamponato

quantum satis»

 

 

(3)

nella categoria 04.2.3 (Ortofrutticoli in recipienti), dopo la voce relativa all’additivo E 263, Acetato di calcio, è inserita la voce relativa all’additivo E 267 (Aceto tamponato):

 

«E 267

Aceto tamponato

quantum satis»

 

 

(4)

nella categoria 06.4.1 (Pasta fresca), prima della voce relativa all’additivo E 270, Acido lattico, è inserita la voce relativa all’additivo E 267 (Aceto tamponato):

 

«E 267

Aceto tamponato

quantum satis»

 

 

(5)

nella categoria 06.4.3 (Pasta fresca precotta), prima della voce relativa all’additivo E 270, Acido lattico, è inserita la voce relativa all’additivo E 267 (Aceto tamponato):

 

«E 267

Aceto tamponato

quantum satis»

 

 

(6)

nella categoria 06.4.4 (Gnocchi di patate), dopo la voce relativa all’additivo E 200-202, Acido sorbico – sorbato di potassio, è inserita la voce relativa all’additivo E 267 (Aceto tamponato):

 

«E 267

Aceto tamponato

quantum satis

 

Solo gnocchi di patate freschi refrigerati»

(7)

nella categoria 07.1.1 (Pane preparato unicamente con i seguenti ingredienti: farina di frumento, acqua, lievito di birra o lievito, sale), dopo la voce relativa all’additivo E 263, Acetato di calcio, è inserita la voce relativa all’additivo E 267 (Aceto tamponato):

 

«E 267

Aceto tamponato

quantum satis»

 

 

 

(8)

nella categoria 07.1.2 (Pain courant français; friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek), dopo la voce relativa all’additivo E 263, Acetato di calcio, è inserita la voce relativa all’additivo E 267 (Aceto tamponato):

 

«E 267

Aceto tamponato

quantum satis»

 

 

(9)

nella categoria 08.2 (Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004), dopo la voce relativa all’additivo E 263, Acetato di calcio, è inserita la voce relativa all’additivo E 267 (Aceto tamponato):

 

«E 267

Aceto tamponato

quantum satis

 

Solo preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata e preparazioni di carni cui sono stati aggiunti altri ingredienti diversi da additivi o sale»


ALLEGATO II

Nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 263 ACETATO DI CALCIO è inserita la nuova voce seguente:

«E 267 ACETO TAMPONATO

Sinonimi

Aceto tamponato (liquido); aceto tamponato (in polvere)

Definizione

L’aceto tamponato è un prodotto liquido o essiccato preparato aggiungendo agenti tamponanti all’aceto. Gli agenti tamponanti utilizzati sono idrossido di sodio/di potassio (E 524-525) e carbonati di sodio/di potassio (E 500-501). L’aceto è conforme alla norma europea EN 13188:2000 ed è ottenuto esclusivamente da una fonte di origine agricola (ad eccezione del legno/della cellulosa) mediante doppia fermentazione (alcolica e acetica). I costituenti principali dell’aceto tamponato sono l’acido acetico e i suoi sali.

Tenore

Liquido: 15-40 % (p/p) di acido acetico equivalente

Polvere: 55-75 % (p/p) di acido acetico equivalente

Dal 2 al 20 % (p/p) di acido acetico libero

Descrizione

Liquido: liquido viscoso da incolore a marrone

Polvere: polvere cristallina da bianca a color crema

Identificazione

Liquido: pH 4,75-7,5

Polvere: pH 4,75-6,75 (soluzione acquosa al 10 %)

Purezza

Cationi

Liquido: non più del 10 % di sodio e del 30 % di potassio

Polvere: non più del 30 % di sodio e del 40 % di potassio

Acqua

Polvere: non più del 18 % (metodo di Karl Fischer)

Etanolo

Non più dello 0,5 % p/p

Arsenico

Non più di 0,05 mg/kg

Piombo

Non più di 0,05 mg/kg

Cadmio

Non più di 0,05 mg/kg

Mercurio

Non più di 0,05 mg/kg».


29.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 241/78


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2087 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2023

che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Lysoform IPA Surface» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 novembre 2022 la società Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione (2), una domanda di autorizzazione per la stessa famiglia di biocidi, di cui all’articolo 1 di quest’ultimo regolamento, denominata «Lysoform IPA Surface», dei tipi di prodotto 2 e 4, quali descritti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi («registro») con il numero BC-DP082158-26. La domanda recava anche il numero di domanda relativo alla corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Lyso IPA Surface Disinfection», registrata nel registro con il numero BC-GX025200-35.

(2)

Il principio attivo contenuto nella stessa famiglia di biocidi «Lysoform IPA Surface» è il propan-2-olo, che è inserito nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i tipi di prodotto 2 e 4.

(3)

Il 31 marzo 2023 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (3) e il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Lysoform IPA Surface», conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.

(4)

Nel parere si conclude che le differenze proposte tra la stessa famiglia di biocidi e la corrispondente famiglia di biocidi di riferimento sono limitate a informazioni che possono essere oggetto di una modifica amministrativa conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (4) e che, sulla base della valutazione della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento «Lyso IPA Surface Disinfection» e subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, la stessa famiglia di biocidi soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 6, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

Il 31 marzo 2023 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, in conformità all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene quindi opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per la stessa famiglia di biocidi «Lysoform IPA Surface».

(7)

La data di scadenza della presente autorizzazione corrisponde alla data di scadenza della famiglia di biocidi di riferimento «Lyso IPA Surface Disinfection».

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e per l’uso della stessa famiglia di biocidi «Lysoform IPA Surface» con il numero di autorizzazione EU-0030790-0000 conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell’allegato.

L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 19 ottobre 2023 al 30 novembre 2030.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4).

(3)  Parere dell’ECHA del 31 marzo 2023 sull’autorizzazione dell’Unione per il biocida «Lysoform IPA Surface», https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4).


ALLEGATO

Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi

Lysoform IPA Surface

Tipo di prodotto 2 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali (disinfettanti)

Tipo di prodotto 4 - Settore dell’alimentazione umana e animale (disinfettanti)

Numero di autorizzazione: EU-0030790-0000

Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0030790-0000

PARTE I

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

1.   INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Nome della famiglia

Nome

Lysoform IPA Surface

1.2.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Tipo di prodotto 04 - Settore dell’alimentazione umana e animale

1.3.   Titolare dell’autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione

Nome

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Indirizzo

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin Germania

Numero di autorizzazione

EU-0030790-0000

Numero dell’approvazione del R4BP

EU-0030790-0000

Data di rilascio dell’autorizzazione

19 ottobre 2023

Data di scadenza dell’autorizzazione

30 novembre 2030

1.4.   Fabbricante/i dei biocidi

Nome del fabbricante

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Indirizzo del fabbricante

Kaiser-Wilhelm-Straße 133, 12247 Berlino Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Kaiser-Wilhelm-Straße 133, 12247 Berlino Germania


Nome del fabbricante

Imeco

Indirizzo del fabbricante

Boschstr. 5, 63768 Hösbach Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Boschstr. 5, 63768 Hösbach Germania

Neue Straße 2-4, 09471 Köningswalde Germania


Nome del fabbricante

A.F.P. GmbH

Indirizzo del fabbricante

Otto Brenner Straße 16, 21337 Lüneburg Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Otto Brenner Straße 16, 21337 Lüneburg Germania


Nome del fabbricante

Sterisol AB

Indirizzo del fabbricante

Kronoängsgatan 3, 592 23 Vadstena Svezia

Ubicazione dei siti produttivi

Kronoängsgatan 3, 592 23 Vadstena Svezia


Nome del fabbricante

WHR GmbH

Indirizzo del fabbricante

Am Galgenturm 2, 97638 Mellrichstadt Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Am Galgenturm 2, 97638 Mellrichstadt Germania


Nome del fabbricante

Hygan GmbH | Srl

Indirizzo del fabbricante

Meucci-Str. 5, 39055 Leifers | Laives (BZ) Italia

Ubicazione dei siti produttivi

Meucci-Str. 5, 39055 Leifers | Laives (BZ) Italia


Nome del fabbricante

Laboratoire Sarbec SA

Indirizzo del fabbricante

10 rue du Vertuquet, 59960 Neuville-en-Ferrain Francia

Ubicazione dei siti produttivi

10 rue du Vertuquet, 59960 Neuville-en-Ferrain Francia


Nome del fabbricante

Dr. Schumacher GmbH

Indirizzo del fabbricante

Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Am Roggenfeld 3, 34323 Malsfeld Germania

Jeleniogórska 12, 59-800 Lubań Polonia

1.5.   Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo

Propan-2-olo

Nome del fabbricante

Ineos Solvents Germany GmbH (ex Sasol)

Indirizzo del fabbricante

Römerstraße 733, 47443 Moers Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Römerstraße 733, 47443 Moers Germania

Shamrockstr. 88, 44643 Herne Germania


Principio attivo

Propan-2-olo

Nome del fabbricante

Shell Chemicals Europe B.V.

Indirizzo del fabbricante

Postbus 2334, 3000 CH Rotterdam Paesi Bassi

Ubicazione dei siti produttivi

Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, 3196 KK Rotterdam-Pernis Paesi Bassi

2.   COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

2.2.   Tipo/i di formulazione

Formulazione/i

Altro liquido (AL), pronto all’uso

Altro liquido (AL), pronto all’uso, salviette impregnate con formula disinfettante

PARTE II

INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO - META SPC(S)

META SPC 1

1.   META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 1 identificativo

Identificativo

Superficid®

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-1

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 04 - Settore dell’alimentazione umana e animale

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

2.   META SPC 1 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 1

Formulazione/i

Altro liquido (AL), pronto all’uso

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Provoca grave irritazione oculare.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.

Utilizzare impianti elettrici/di illuminazione/di ventilazione a prova di esplosione.

Utilizzare utensili antiscintillamento.

Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.

Evitare di respirare i vapori.

Evitare di respirare gli aerosol.

Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

Indossare occhiali protettivi.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

In caso di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Se l’irritazione degli occhi persiste:Consultare un medico.

Se l’irritazione degli occhi persiste:Consultare un medico.

In caso di incendio:Utilizzare schiuma resistente all’alcol, biossido di carbonio o nebbia d’acqua per estinguere.

Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto in/il recipiente in un impianto autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 1

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 1

Uso # 1 – disinfezione delle superfici - applicazione a spruzzo

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Batteri

Nome comune: -

Fase di sviluppo: -

Nome scientifico: Lievito

Nome comune: -

Fase di sviluppo: -

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Disinfezione di superfici pulite non porose come piccole aree di lavoro in ambienti medicali e non medicali oltre a superfici in camere bianche (classe A/B)

Metodi di applicazione

Metodo: Applicazione a spruzzo

Descrizione dettagliata:

Il prodotto verrà nebulizzato direttamente sulla superficie.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Pronto all’uso. Non applicare più di 25 ml/m2.

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

-

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Bottiglia: 125-1 000  ml

materiale dell’imballaggio: HDPE

Materiale tappo a scatto: PP; Nebulizzatore di nebbia sottile: sistema complesso (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acciaio inossidabile); Testina di nebulizzazione: sistema complesso (PP, PE, POM, olio sintetico, olio siliconico)

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Nebulizzare il prodotto pronto all’uso sulle superfici e lasciare agire per almeno 1 minuto a temperatura ambiente (20 ± 2 °C).

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Per la procedura di riempimento prendere in considerazione la seguente misura di mitigazione del rischio, a meno che possa essere sostituita da misure tecniche e/o organizzative: Usare occhiali di protezione durante la manipolazione del prodotto.

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.2.   Descrizione dell’uso

Tabella 2

Uso # 2 – disinfezione delle superfici - strofinatura

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Batteri

Nome comune: -

Fase di sviluppo: -

Nome scientifico: Lievito

Nome comune: -

Fase di sviluppo: -

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Disinfezione di superfici pulite non porose come piccole aree di lavoro in ambienti medicali e non medicali oltre a superfici in camere bianche (classe A/B)

Metodi di applicazione

Metodo: Strofinatura

Descrizione dettagliata:

Il prodotto viene applicato su un panno versandolo, nebulizzandolo o per immersione e la superficie viene poi passata con cura con il panno imbevuto (panno umido).

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Pronto all’uso. Non applicare più di 25 ml/m2.

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

-

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Bottiglia: 125-1 000  ml

materiale dell’imballaggio: HDPE

Materiale tappo a scatto: PP

Nebulizzatore di nebbia sottile: sistema complesso (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acciaio inossidabile);

Testina di nebulizzazione: sistema complesso (PP, PE, POM, olio sintetico, olio siliconico)

Contenitore: 5-30 l

materiale dell’imballaggio: HDPE

materiale chiusura: HDPE

4.2.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Applicare il prodotto pronto all’uso su un panno versandolo, nebulizzandolo o per immersione e passare la superficie con cura con il panno imbevuto (panno umido). Lasciare agire per almeno 5 minuti a temperatura ambiente (20 ± 2 °C).

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Per la procedura di riempimento prendere in considerazione la seguente misura di mitigazione del rischio, a meno che possa essere sostituita da misure tecniche e/o organizzative: Usare occhiali di protezione durante la manipolazione del prodotto.

4.2.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.2.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

4.2.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.3.   Descrizione dell’uso

Tabella 3

Uso # 3 – disinfezione delle superfici a contatto con alimenti e mangimi - applicazione a spruzzo

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 - Settore dell’alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Batteri

Nome comune: -

Fase di sviluppo: -

Nome scientifico: Lievito

Nome comune: -

Fase di sviluppo: -

Nome scientifico: Virus

Nome comune: -

Fase di sviluppo: -

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Disinfezione di superfici non porose pulite di cucine e nell’industria alimentare comprese camere bianche (classe A/B)

Metodi di applicazione

Metodo: A spruzzo

Descrizione dettagliata:

Il prodotto verrà nebulizzato direttamente sulla superficie.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Pronto all’uso. Non applicare più di 25 ml/m2.

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

-

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Bottiglia: 125-1 000  ml

materiale dell’imballaggio: HDPE

Materiale tappo a scatto: PP

Nebulizzatore di nebbia sottile: sistema complesso (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acciaio inossidabile)

Testina di nebulizzazione: sistema complesso (PP, PE, POM, olio sintetico, olio siliconico)

4.3.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Nebulizzare il prodotto pronto all’uso sulla superficie e lasciare agire a temperatura ambiente (20 ± 2 °C) per almeno 1 minuto (attività battericida e fermenticida) o 2 minuti (attività virucida).

4.3.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Per la disinfezione dei macchinari di lavorazione alimentare e la procedura di riempimento prendere in considerazione la seguente misura di mitigazione del rischio, a meno che possa essere sostituita da misure tecniche e/o organizzative: Usare occhiali di protezione durante la manipolazione del prodotto.

4.3.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.3.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

4.3.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.4.   Descrizione dell’uso

Tabella 4

Uso # 4 – disinfezione delle superfici a contatto con alimenti e mangimi - strofinatura

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 - Settore dell’alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Batteri

Nome comune: -

Fase di sviluppo: -

Nome scientifico: Lievito

Nome comune: -

Fase di sviluppo: -

Nome scientifico: Virus

Nome comune: -

Fase di sviluppo: -

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Disinfezione di superfici non porose pulite di cucine e nell’industria alimentare comprese camere bianche (classe A/B)

Metodi di applicazione

Metodo: Strofinatura

Descrizione dettagliata:

Il prodotto viene applicato su un panno versandolo, nebulizzandolo o per immersione e la superficie viene poi passata con cura con il panno imbevuto (panno umido).

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Pronto all’uso. Non applicare più di 25 ml/m2.

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

-

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Bottiglia: 125-1 000  ml

materiale dell’imballaggio: HDPE

Materiale tappo a scatto: PP

Nebulizzatore di nebbia sottile: sistema complesso (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acciaio inossidabile)

Testina di nebulizzazione: sistema complesso (PP, PE, POM, olio sintetico, olio siliconico)

Contenitore: 5-30 l

materiale dell’imballaggio: HDPE

materiale chiusura: HDPE

4.4.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Applicare il prodotto pronto all’uso su un panno versandolo, nebulizzandolo o per immersione e passare la superficie con cura con il panno imbevuto (panno umido). Lasciare agire per almeno 5 minuti a temperatura ambiente (20 ± 2 °C).

4.4.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Per la disinfezione dei macchinari di lavorazione alimentare e la procedura di riempimento prendere in considerazione la seguente misura di mitigazione del rischio, a meno che possa essere sostituita da misure tecniche e/o organizzative: Usare occhiali di protezione durante la manipolazione del prodotto.

4.4.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.4.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

4.4.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (1) DEL META SPC 1

5.1.   Istruzioni d’uso

Pulire la superficie con attenzione prima dell’uso.

Rimuovere l’acqua in eccesso dalla superficie prima della disinfezione, ove appropriato.

Non applicare più di 25 ml/m2.

Assicurarsi di inumidire completamente le superfici.

Le salviette usate devono essere smaltite in un contenitore chiuso.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Il prodotto deve essere applicato solo per la disinfezione di piccole superfici.

Garantire una ventilazione adeguata onde evitare la formazione di atmosfere pericolose.

Evitare il contatto con gli occhi.

Per il riempimento, applicare un imbuto.

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Mantenere bambini e animali domestici lontano dagli ambienti in cui avviene la disinfezione. Fornire ventilazione adeguata prima che bambini e animali domestici entrino negli ambienti trattati. Questa precauzione non si applica alle camere di pazienti ospedalizzati.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Primo soccorso:

In caso di incidente: contattare un centro antiveleni o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

In caso di contatto con la pelle: lavare con acqua. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

-

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Durata di conservazione: 36 mesi

Tenere il recipiente ben chiuso.

Conservare in luogo ben ventilato.

Proteggere dai raggi solari.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

Il prodotto contiene propan-2-olo (numero CAS: 67-63-0), per il quale è stato concordato un valore di riferimento europeo di 129,28 mg/m3 per l’utilizzatore professionale, che è stato usato per la valutazione di rischio del prodotto.

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Superficid®

Area di mercato: EU

 

Desocid rapid

Area di mercato: EU

Neoseptin rapid

Area di mercato: EU

Novosept rapid

Area di mercato: EU

Novoseptin rapid

Area di mercato: EU

Lyorthol rapid

Area di mercato: EU

Cosmo rapid

Area di mercato: EU

Fordesin rapid

Area di mercato: EU

Saltero rapid

Area di mercato: EU

Prop70 rapid

Area di mercato: EU

Aldovet rapid

Area di mercato: EU

Vetfarm rapid

Area di mercato: EU

MDI rapid

Area di mercato: EU

Antiseptica rapid

Area di mercato: EU

Sterisol Surface

Area di mercato: EU

MENNO® I-QUICK plus

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0030790-0001 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,1

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Superficid® pure

Area di mercato: EU

 

Desocid rapid pure

Area di mercato: EU

Neoseptin rapid pure

Area di mercato: EU

Novosept rapid pure

Area di mercato: EU

Novoseptin rapid pure

Area di mercato: EU

Lyorthol rapid pure

Area di mercato: EU

Cosmo rapid pure

Area di mercato: EU

Fordesin rapid pure

Area di mercato: EU

Saltero rapid pure

Area di mercato: EU

Prop70 rapid pure

Area di mercato: EU

Aldovet rapid pure

Area di mercato: EU

Vetfarm rapid pure

Area di mercato: EU

MDI rapid pure

Area di mercato: EU

Antiseptica rapid pure

Area di mercato: EU

Sterisol Surface pure

Area di mercato: EU

BTS 6000

Area di mercato: EU

MENNO® I-QUICK

Area di mercato: EU

EWA® DES ready

Area di mercato: EU

Kiehl-Rapinol

Area di mercato: EU

Des A

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0030790-0002 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,1

META SPC 2

1.   META SPC 2 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 2 identificativo

Identificativo

Descorapid®

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-2

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 04 - Settore dell’alimentazione umana e animale

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

2.   META SPC 2 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 2

Formulazione/i

Altro liquido (AL), pronto all’uso, salviette impregnate con formula disinfettante

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 2

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Provoca grave irritazione oculare.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.

Utilizzare impianti elettrici/di illuminazione/di ventilazione a prova di esplosione.

Utilizzare utensili antiscintillamento.

Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.

Evitare di respirare i vapori.

Evitare di respirare gli aerosol.

Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

Indossare occhiali protettivi.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

In caso di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Se l’irritazione degli occhi persiste:Consultare un medico.

Se l’irritazione degli occhi persiste:Consultare un medico.

In caso di incendio:Utilizzare schiuma resistente all’alcol, biossido di carbonio o nebbia d’acqua per estinguere.

Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto in/il recipiente in un impianto autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 2

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 5

Uso # 1 – disinfezione delle superfici - strofinatura

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Batteri

Nome comune: -

Fase di sviluppo: -

Nome scientifico: Lievito

Nome comune: -

Fase di sviluppo: -

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Disinfezione di superfici pulite non porose come piccole aree di lavoro in ambienti medicali e non medicali oltre a superfici in camere bianche (classe A/B)

Metodi di applicazione

Metodo: Strofinatura

Descrizione dettagliata:

Il prodotto verrà passato direttamente sulla superficie.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Salviette pronte all’uso

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

-

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Bidone: 100-150 salviette

Imballaggio: HDPE

Materiale chiusura: HDPE

Confezione: 100-150 salviette

Imballaggio: PET/PE

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Passare con cura la superficie con la salvietta e lasciare agire per almeno 5 minuti a temperatura ambiente (20 ± 2 °C).

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.2.   Descrizione dell’uso

Tabella 6

Uso # 2 – disinfezione delle superfici a contatto con alimenti e mangimi - strofinatura

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 - Settore dell’alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Batteri

Nome comune: -

Fase di sviluppo: -

Nome scientifico: Lievito

Nome comune: -

Fase di sviluppo: -

Nome scientifico: Virus

Nome comune: -

Fase di sviluppo: -

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Disinfezione di superfici non porose pulite di cucine e nell’industria alimentare comprese camere bianche (classe A/B)

Metodi di applicazione

Metodo: Strofinatura

Descrizione dettagliata:

Il prodotto verrà passato direttamente sulla superficie.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Salviette pronte all’uso

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

-

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Bidone: 100-150 salviette

Imballaggio: HDPE

Materiale chiusura: HDPE

Confezione: 100-150 salviette

Imballaggio: PET/PE

4.2.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Passare con cura la superficie con la salvietta e lasciare agire per almeno 5 minuti a temperatura ambiente (20 ± 2 °C).

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.2.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.2.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

4.2.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (2) DEL META SPC 2

5.1.   Istruzioni d’uso

Pulire la superficie con attenzione prima dell’uso.

Rimuovere l’acqua in eccesso dalla superficie prima della disinfezione, ove appropriato.

Assicurarsi di inumidire completamente le superfici.

Le salviette usate devono essere smaltite in un contenitore chiuso.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Il prodotto deve essere applicato solo per la disinfezione di piccole superfici.

Garantire una ventilazione adeguata onde evitare la formazione di atmosfere pericolose.

Evitare il contatto con gli occhi.

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Mantenere bambini e animali domestici lontano dagli ambienti in cui avviene la disinfezione. Fornire ventilazione adeguata prima che bambini e animali domestici entrino negli ambienti trattati. Questa precauzione non si applica alle camere di pazienti ospedalizzati.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Primo soccorso:

In caso di incidente: contattare un centro antiveleni o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

In caso di contatto con la pelle: lavare con acqua. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

-

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Durata di conservazione: 24 mesi

Tenere il recipiente ben chiuso.

Conservare in luogo ben ventilato.

Proteggere dai raggi solari.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

Il prodotto contiene propan-2-olo (numero CAS: 67-63-0), per il quale è stato concordato un valore di riferimento europeo di 129,28 mg/m3 per l’utilizzatore professionale, che è stato usato per la valutazione di rischio del prodotto.

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 2

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Descorapid® Tücher

Area di mercato: EU

 

Desocid Tücher

Area di mercato: EU

Neoseptin Tücher

Area di mercato: EU

Novosept Tücher

Area di mercato: EU

Novoseptin Tücher

Area di mercato: EU

Lyorthol Tücher

Area di mercato: EU

Cosmo Tücher

Area di mercato: EU

Fordesin Tücher

Area di mercato: EU

Saltero Tücher

Area di mercato: EU

Prop70 Tücher

Area di mercato: EU

Manosafe Tücher

Area di mercato: EU

Dermoguard Tücher

Area di mercato: EU

Dermosafe Tücher

Area di mercato: EU

Aldovet Tücher

Area di mercato: EU

Vetfarm Tücher

Area di mercato: EU

MDI Tücher

Area di mercato: EU

Antiseptica Tücher

Area di mercato: EU

Antiseptica wipes

Area di mercato: EU

MENNO®WIP

Area di mercato: EU

Descorapid® wipes

Area di mercato: EU

Desocid wipes

Area di mercato: EU

Neoseptin wipes

Area di mercato: EU

Novosept wipes

Area di mercato: EU

Novoseptin wipes

Area di mercato: EU

Lyorthol wipes

Area di mercato: EU

Cosmo wipes

Area di mercato: EU

Fordesin wipes

Area di mercato: EU

Saltero wipes

Area di mercato: EU

Prop70 wipes

Area di mercato: EU

Manosafe wipes

Area di mercato: EU

Dermoguard wipes

Area di mercato: EU

Dermosafe wipes

Area di mercato: EU

Aldovet wipes

Area di mercato: EU

Vetfarm wipes

Area di mercato: EU

MDI wipes

Area di mercato: EU

Antiseptica wipes

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0030790-0003 1-2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,1

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Superficid® pure wipes

Area di mercato: EU

 

Desocid rapid pure wipes

Area di mercato: EU

Neoseptin rapid pure wipes

Area di mercato: EU

Novosept rapid pure wipes

Area di mercato: EU

Novoseptin rapid pure wipes

Area di mercato: EU

Lyorthol rapid pure wipes

Area di mercato: EU

Cosmo rapid pure wipes

Area di mercato: EU

Fordesin rapid pure wipes

Area di mercato: EU

Saltero rapid pure wipes

Area di mercato: EU

Prop70 rapid pure wipes

Area di mercato: EU

Aldovet rapid pure wipes

Area di mercato: EU

Vetfarm rapid pure wipes

Area di mercato: EU

MDI rapid pure wipes

Area di mercato: EU

Antiseptica rapid pure wipes

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0030790-0004 1-2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,1


(1)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 1.

(2)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 2.


29.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 241/99


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2088 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2023

che approva la massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-idrossietossi)etil]-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-[2-idrossietossi]etossi)etil]-N-metilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio è stato approvato come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093 della Commissione (2).

(2)

Il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio è anche incluso nell’elenco di principi attivi esistenti di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (3) per i tipi di prodotto 2, 4 e 10, sotto la denominazione chimica «Poli(ossi-1,2-etanedil), alfa-[2-(didecilmetilammonio)etil]-omega-idrossi-, propionato (sale) (Bardap 26)».

(3)

Il 22 novembre 2022 il comitato sui biocidi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») ha adottato i pareri sulle domande di approvazione del principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 (4) e 4 (5) e li ha presentati alla Commissione in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.

(4)

In tali pareri l’Agenzia ha concluso che la composizione della sostanza e la specifica di riferimento erano coerenti con il principio attivo valutato e approvato nel tipo di prodotto 8, ma che la denominazione della sostanza nell’elenco dell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 e, di conseguenza, nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093 non era appropriata. Pertanto, a norma dell’articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l’identità del principio attivo propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio è ridefinita come massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-idrossietossi)etil)-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-(2-idrossietossi)etossi)etil)-N-metilammonio («DMPAP»).

(5)

Di conseguenza l’identità del principio attivo deve essere anche modificata nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093. Dato che è necessario apportare una serie di modifiche riguardanti la ridefinizione della sostanza nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093, per motivi di chiarezza è opportuno sostituire tale regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-idrossietossi)etil)-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-(2-idrossietossi)etossi)etil)-N-metilammonio è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 182 del 7.7.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(4)  Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-idrossietossi)etil]-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-[2-idrossietossi]etossi)etil]-N-metilammonio; tipo di prodotto 2; ECHA/BPC/363/2022.

(5)  Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-idrossietossi)etil]-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-[2-idrossietossi]etossi)etil]-N-metilammonio; tipo di prodotto 4; ECHA/BPC/364/2022.


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Data di scadenza dell’approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-idrossietossi)etil]-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-[2-idrossietossi]etossi)etil]-N-metilammonio («DMPAP»)

Massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-idrossietossi)etil]-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-[2-(2-[2-idrossietossi]etossi)etil]-N-metilammonio

Numero CE: -

Numero CAS: -

86,1  % p/p (peso a secco)

1o gennaio 2018

31 dicembre 2027

8

L’autorizzazione dei biocidi è soggetta alle condizioni seguenti:

a)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione;

b)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione:

i)

agli utilizzatori industriali e professionali;

ii)

alle acque sotterranee nel caso del legno trattato che sarà esposto frequentemente agli agenti atmosferici;

c)

alle etichette e, se del caso, alle schede di dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati che specificano che l’applicazione in ambito industriale o professionale avviene all’interno di un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con bunding, e che subito dopo il trattamento il legno è conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque e per consentire la raccolta di eventuali scoli risultanti dall’applicazione del prodotto al fine del loro riutilizzo o smaltimento.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


29.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 241/102


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2089 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2023

che approva la massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-idrossietossi)etil)-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-(2-idrossietossi)etossi)etil)-N-metilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio.

(2)

Il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi, e del tipo di prodotto 4, disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale, descritti nell’allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che corrispondono al tipo di prodotto 2, disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali, e al tipo di prodotto 4, disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale, descritti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 27 luglio 2010 l’autorità di valutazione competente dell’Italia, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione le relazioni di valutazione, insieme alle sue conclusioni. Dopo la presentazione delle relazioni di valutazione, si sono tenute discussioni in occasione di riunioni tecniche organizzate dalla Commissione e, dopo il 1o settembre 2013, dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»).

(4)

Dall’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 risulta che le sostanze la cui valutazione da parte degli Stati membri è stata completata entro il 1o settembre 2013 devono essere valutate in base ai criteri di valutazione di cui alla direttiva 98/8/CE.

(5)

Durante l’esame del propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio, l’identità di tale principio attivo è stata ridefinita, in conformità all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, come massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-idrossietossi)etil)-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-(2-idrossietossi)etossi)etil)-N-metilammonio («DMPAP»).

(6)

In conformità all’articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell’Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 22 novembre 2022 il comitato sui biocidi ha adottato i pareri dell’Agenzia ECHA/BPC/363/2022 (4) ed ECHA/BPC/364/2022 (5), tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.

(7)

Secondo tali pareri, i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4 contenenti DMPAP possono essere considerati conformi alle prescrizioni corrispondenti a quelle di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate prescrizioni relative al loro uso.

(8)

Tenendo conto dei pareri dell’Agenzia, è opportuno approvare DMPAP come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4, purché siano rispettate determinate condizioni.

(9)

Prima dell’approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-idrossietossi)etil)-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-(2-idrossietossi)etossi)etil)-N-metilammonio è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4, fatte salve le condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-idrossietossi)etil)-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-(2-idrossietossi)etossi)etil)-N-metilammonio; tipo di prodotto 2; ECHA/BPC/363/2022.

(5)  Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-idrossietossi)etil)-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-(2-idrossietossi)etossi)etil)-N-metilammonio; tipo di prodotto 4; ECHA/BPC/364/2022.


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Data di scadenza dell’approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-idrossietossi)etil)-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-(2-idrossietossi)etossi)etil)-N-metilammonio («DMPAP»)

Massa di reazione di propionato di N,N-didecil-N-(2-idrossietil)-N-metilammonio, propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-idrossietossi)etil)-N-metilammonio e propionato di N,N-didecil-N-(2-(2-(2-idrossietossi)etossi)etil)-N-metilammonio

Numero CE: -

Numero CAS: -

86,1 % p/p (peso a secco)

1o febbraio 2025

31 gennaio 2035

2

L’autorizzazione dei biocidi è soggetta alle condizioni seguenti:

a)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione;

b)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione:

i)

agli utilizzatori professionali;

ii)

all’ambiente: acque sotterranee.

4

L’autorizzazione dei biocidi è soggetta alle condizioni seguenti:

a)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione;

b)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione:

i)

agli utilizzatori professionali;

ii)

all’ambiente: acque sotterranee;

c)

per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi occorre valutare se sia necessario fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e adottare misure di attenuazione del rischio appropriate per garantire che tali LMR non siano superati;

d)

i prodotti contenenti DMPAP non devono essere incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), a meno che la Commissione non abbia stabilito limiti specifici di cessione di DMPAP nei prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma del suddetto regolamento, che tali limiti non sono necessari.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).


29.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 241/106


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2090 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2023

che stabilisce norme per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il modello di etichetta fitosanitaria per le piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate e per i macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito per l’immissione sul mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l’ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l’Irlanda del Nord (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce norme specifiche riguardanti, tra l’altro, l’ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, per la spedizione e la vendita da parte di operatori professionali («partite»).

(2)

In particolare, l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce che le partite, prima dell’ingresso in Irlanda del Nord, devono essere soggette a norme specifiche relative al loro ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e alla loro immissione sul mercato in Irlanda del Nord, nonché a un obbligo di etichettatura fitosanitaria, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni, tra cui garanzie scritte fornite dal Regno Unito conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento («garanzie scritte»).

(3)

Le garanzie scritte devono assicurare che è in atto una procedura di autorizzazione e registrazione degli operatori professionali per garantire che le partite siano spedite conformemente al regolamento (UE) 2023/1231, comprensiva di procedure ufficiali per garantirne la conformità a tale regolamento e in caso di non conformità, che sono eseguiti controlli ufficiali sulle partite prima del loro ingresso in Irlanda del Nord presso le strutture ispettive sanitarie e fitosanitarie (SPS) di primo arrivo in Irlanda del Nord, conformi ai requisiti di cui all’allegato II di tale regolamento, e che tali controlli ufficiali sono eseguiti conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Le garanzie scritte devono inoltre assicurare che sono eseguiti controlli ufficiali, comprovati da un piano di controllo, e che sono in atto misure di sorveglianza riguardanti i movimenti delle partite dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord al luogo di destinazione in Irlanda del Nord, al fine di garantire che le partite non siano successivamente spostate in uno Stato membro.

(4)

Il Regno Unito, nelle sue lettere del 4, 11 e 15 settembre 2023, afferma che è in atto la procedura di autorizzazione e registrazione degli operatori professionali in parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord e in Irlanda del Nord e che le procedure ufficiali per garantire la conformità di tali operatori al regolamento (UE) 2023/1231 e in caso di non conformità saranno adottate e attuate entro il 1o ottobre 2023.

(5)

Il Regno Unito, nelle sue lettere del 4, 11 e 15 settembre 2023, afferma inoltre che le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord saranno conformi ai requisiti di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2023/1231 entro il 1o ottobre 2023 e che saranno eseguiti controlli ufficiali sulle partite presso le strutture ispettive SPS conformemente al regolamento (UE) 2017/625.

(6)

Nelle sue lettere del 4, 11 e 15 settembre 2023 il Regno Unito afferma inoltre che, a decorrere dal 1o ottobre 2023, saranno eseguiti controlli ufficiali e poste in atto misure di sorveglianza riguardanti i movimenti delle partite dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord al luogo di destinazione in Irlanda del Nord.

(7)

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1231, dall’11 al 14 settembre 2023 i servizi della Commissione hanno effettuato in Irlanda del Nord un controllo della Commissione relativo alla verifica della conformità delle strutture ispettive SPS in Irlanda del Nord ai requisiti di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2023/1231. Dalla relazione del 15 settembre 2023, redatta a seguito di tale controllo della Commissione, emerge che le strutture ispettive SPS del porto di Belfast, del porto di Larne e del porto di Warrenpoint sono conformi ai pertinenti requisiti di cui all’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2023/1231.

(8)

Nelle sue lettere del 4, 11 e 15 settembre 2023 il Regno Unito ha fornito le necessarie garanzie scritte di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2023/1231. È pertanto opportuno stabilire norme sul contenuto e sul modello di etichetta fitosanitaria di cui all’articolo 10, paragrafo 3, di tale regolamento.

(9)

L’etichetta fitosanitaria da utilizzare per l’ingresso delle partite in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito dovrebbe recare tutti gli elementi necessari per la loro identificazione e tracciabilità, compreso il numero di registrazione dell’operatore professionale interessato, il codice di tracciabilità e un riferimento alla legislazione applicabile dell’Unione. In particolare, l’etichetta fitosanitaria dovrebbe recare il nome botanico della specie vegetale o del taxon interessato e, facoltativamente, il nome della varietà vegetale. Nel caso di macchinari e veicoli, l’etichetta fitosanitaria dovrebbe inoltre recare il nome dell’oggetto interessato.

(10)

Il formato dell’etichetta fitosanitaria dovrebbe essere standardizzato per garantirne la visibilità e distinguerlo dalle altre etichette che potrebbero accompagnare le piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, e i macchinari e veicoli interessati. Per garantire la trasparenza e fornire informazioni adeguate ai produttori e agli utilizzatori, è opportuno che l’etichetta fitosanitaria contenga le diciture «NI plant health label» e «for use in the United Kingdom only».

(11)

Ai fini della certezza del diritto e per evitare inutili perturbazioni degli scambi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.

(12)

Nelle garanzie scritte fornite dal Regno Unito si afferma che tutte le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, regolamento (UE) 2023/1231 saranno soddisfatte a decorrere dal 1o ottobre 2023. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere da tale data per garantire la certezza del diritto ed evitare inutili perturbazioni degli scambi.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme sul contenuto e sul modello dell’etichetta fitosanitaria di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1231, necessaria per l’ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e per l’immissione sul mercato in Irlanda del Nord delle seguenti partite («etichetta fitosanitaria»):

a)

piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate;

b)

macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali prima dell’ingresso in Irlanda del Nord.

Articolo 2

Obbligo di etichettatura fitosanitaria e modello di etichetta fitosanitaria

1.   L’etichetta fitosanitaria contiene i seguenti elementi:

a)

nella parte superiore dell’etichetta fitosanitaria, la dicitura «NI plant health label»;

b)

la lettera «A.», seguita:

i)

nel caso delle piante da impianto, dal nome botanico della specie vegetale o dal taxon interessato e, facoltativamente, dal nome della varietà vegetale; oppure

ii)

nel caso di macchinari o di un veicolo, il nome dell’oggetto;

c)

la lettera «B.», seguita dal numero di registrazione dell’operatore professionale;

d)

la lettera «C.», seguita:

i)

nel caso delle piante da impianto, dal codice di tracciabilità della pianta da impianto; oppure

ii)

nel caso di macchinari o di un veicolo, dal codice di tracciabilità dell’oggetto;

e)

la lettera «D.», seguita:

i)

da un codice QR che rinvii a una pagina dei siti web ufficiali delle autorità competenti del Regno Unito la quale è rilevante per l’operatore professionale in Irlanda del Nord che riceve le partite di cui all’articolo 1 e lo informa della legislazione applicabile dell’Unione con un riferimento esplicito al regolamento (UE) 2023/1231 e al presente regolamento; oppure

ii)

l’indicazione «complies with Article 10 of Regulation (EU) 2023/1231»;

f)

nella parte inferiore dell’etichetta fitosanitaria, la dicitura «for use in the United Kingdom only».

2.   L’etichetta fitosanitaria è conforme al modello di cui all’allegato.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 165 del 29.6.2023, pag. 103.

(2)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).


ALLEGATO

Modello di etichetta fitosanitaria per le piante da impianto diverse dai tuberi-seme di patate, e per i macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali prima dell'ingresso in Irlanda del Nord di cui all'articolo 2

(bandiera del Regno Unito)

NI plant health label

A.

xxx

B.

xxx

C.

xxx

D.

xxx

For use in the United Kingdom only


29.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 241/111


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2091 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2023

che stabilisce norme per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi di Solanum tuberosum L. da impianto (tuberi-seme di patate) e per il loro uso in Irlanda del Nord, e il modello di etichetta fitosanitaria per i tuberi-seme di patate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce norme specifiche riguardanti, tra l'altro, l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi di Solanum tuberosum L. da impianto (tuberi-seme di patate) per l'immissione sul mercato.

(2)

In particolare, l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1231 prevede che l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi-seme di patate per l'immissione sul mercato sottostà a norme specifiche e all'obbligo di etichettatura fitosanitaria, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni, comprese le garanzie scritte che il Regno Unito deve fornire conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento.

(3)

Le garanzie scritte sono intese ad assicurare che sia in atto una procedura di registrazione e autorizzazione degli operatori professionali, comprensiva di procedure ufficiali per garantirne la conformità al regolamento (UE) 2023/1231 e in caso di non conformità, e che siano eseguiti controlli ufficiali sulle partite di tuberi-seme di patate presso le strutture ispettive sanitarie e fitosanitarie (SPS) di primo arrivo in Irlanda del Nord, conformi ai requisiti di cui all'allegato II di tale regolamento, conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e che siano eseguiti controlli ufficiali e siano in atto misure di sorveglianza riguardanti i movimenti di tali partite dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord al luogo di destinazione in Irlanda del Nord, al fine di garantire che tali partite non siano successivamente spostate in uno Stato membro.

(4)

Il Regno Unito, nelle sue lettere del 4, 11 e 15 settembre 2023, afferma che è in atto la procedura di autorizzazione e registrazione degli operatori professionali in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e in Irlanda del Nord e che le procedure ufficiali per garantire la conformità di tali operatori al regolamento (UE) 2023/1231 e in caso di non conformità saranno adottate e attuate entro il 1o ottobre 2023.

(5)

Il Regno Unito, nelle sue lettere del 4, 11 e 15 settembre 2023, afferma inoltre che le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord saranno conformi ai requisiti di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2023/1231 entro il 1o ottobre 2023 e che saranno eseguiti controlli ufficiali su tali partite presso le strutture ispettive SPS conformemente al regolamento (UE) 2017/625.

(6)

Nelle sue lettere del 4 settembre 2023 il Regno Unito afferma inoltre che, a decorrere dal 1o ottobre 2023, saranno eseguiti controlli ufficiali e poste in atto misure di sorveglianza riguardanti i movimenti di tali partite dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord al luogo di destinazione in Irlanda del Nord.

(7)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1231, dall'11 al 14 settembre 2023 i servizi della Commissione hanno effettuato in Irlanda del Nord un controllo della Commissione relativo alla verifica della conformità delle strutture ispettive SPS in Irlanda del Nord ai requisiti di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2023/1231. Dalla relazione del 15 settembre 2023, redatta a seguito del controllo della Commissione, emerge che le strutture ispettive SPS del porto di Belfast, del porto di Larne e del porto di Warrenpoint sono conformi ai pertinenti requisiti di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2023/1231.

(8)

Poiché il Regno Unito ha fornito le necessarie garanzie scritte di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1231 nelle lettere del 4, 11 e 15 settembre 2023, è opportuno stabilire norme sulle prescrizioni per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi-seme di patate e per il loro uso in Irlanda del Nord, nonché sul modello di etichetta fitosanitaria che deve accompagnare tali partite, di cui all'articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento.

(9)

Al fine di garantire il massimo livello possibile di sanità delle piante sull'isola d'Irlanda, è opportuno stabilire norme riguardanti l'etichetta fitosanitaria per ciascuna partita di tuberi-seme di patate, la registrazione e l'ispezione dei siti di produzione dei tuberi-seme di patate in Irlanda del Nord, l'ispezione dei tuberi-seme di patate e dei relativi siti di produzione in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e la comunicazione annuale dei quantitativi di tuberi-seme di patate introdotti in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito.

(10)

L'etichetta fitosanitaria da utilizzare per l'ingresso e l'uso in Irlanda del Nord di tuberi-seme di patate dovrebbe indicare tutti gli elementi necessari per la loro identificazione e tracciabilità. L'etichetta fitosanitaria dovrebbe in particolare indicare il nome botanico dei tuberi-seme di patate, il numero di registrazione dell'operatore professionale interessato e il codice di tracciabilità dei tuberi-seme di patate. Nell'etichetta fitosanitaria dovrebbe essere inserito anche un riferimento alla legislazione applicabile dell'Unione.

(11)

Il formato dell'etichetta fitosanitaria dovrebbe essere standardizzato per garantirne la visibilità e distinguerlo dalle altre etichette che potrebbero accompagnare le merci interessate. Per garantire la trasparenza e fornire informazioni adeguate ai produttori e agli utilizzatori, è opportuno che l'etichetta fitosanitaria contenga le diciture «NI plant health label» e «for use in the United Kingdom only».

(12)

Ai fini della certezza del diritto e per evitare inutili perturbazioni degli scambi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.

(13)

Nelle garanzie scritte fornite dal Regno Unito si afferma che tutte le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1231 saranno soddisfatte a decorrere dal 1o ottobre 2023. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere da tale data per garantire la certezza del diritto ed evitare inutili perturbazioni degli scambi.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme sulle prescrizioni per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi-seme di patate e per il loro uso in Irlanda del Nord, nonché sul modello di etichetta fitosanitaria che deve accompagnare tali partite, di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1231.

Articolo 2

Prescrizioni per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi-seme di patate e per il loro uso in Irlanda del Nord

L'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di tuberi-seme di patate e il loro uso in Irlanda del Nord sono subordinati al rispetto di tutte le prescrizioni seguenti:

a)

i tuberi-seme di patate sono destinati a operatori professionali registrati in Irlanda del Nord;

b)

i tuberi-seme di patate sono originari di parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord, di siti di produzione che sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e sono risultati conformi alle prescrizioni dell'Unione per quanto riguarda:

i)

gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 1, e all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

ii)

gli organismi nocivi soggetti alle misure dell'Unione stabilite negli atti di esecuzione della Commissione adottati a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

c)

i tuberi-seme di patate sono stati sottoposti a ispezione ufficiale in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord, presso i siti di produzione o gli impianti di imballaggio e sono risultati conformi alle prescrizioni dell'Unione per quanto riguarda:

i)

gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 1, e all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031;

ii)

gli organismi nocivi soggetti alle misure dell'Unione stabilite negli atti di esecuzione della Commissione adottati a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

d)

dopo l'ingresso in Irlanda del Nord, i tuberi-seme di patate sono coltivati solo in siti di produzione dell'Irlanda del Nord registrati a tal fine dalle autorità competenti del Regno Unito;

e)

dopo l'ingresso in Irlanda del Nord, i tuberi-seme di patate e le piante da essi ottenute sono sottoposti a ispezioni ufficiali annuali nei loro siti di produzione in Irlanda del Nord per garantire la conformità alle prescrizioni dell'Unione relative agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 1, e all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, e relative agli organismi nocivi soggetti alle misure dell'Unione stabilite negli atti di esecuzione della Commissione adottati a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del medesimo regolamento;

f)

i quantitativi di tuberi-seme di patate introdotti in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e i risultati delle ispezioni di cui alle lettere b), c) ed e) sono comunicati dal Regno Unito alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno per quanto riguarda gli ingressi verificatisi tra il 1o maggio dell'anno n-1 e il 30 aprile dell'anno n;

g)

l'ingresso in Irlanda del Nord delle partite è conforme alle norme applicabili di cui al regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 3

Obbligo di etichettatura fitosanitaria e modello di etichetta fitosanitaria

1.   L'etichetta fitosanitaria per le partite di tuberi-seme di patate di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1231 contiene gli elementi seguenti:

a)

nella parte superiore dell'etichetta fitosanitaria, la dicitura «NI plant health label»;

b)

la lettera «A.», seguita dal nome botanico dei tuberi-seme di patate;

c)

la lettera «B.», seguita dal numero di registrazione dell'operatore professionale;

d)

la lettera «C.», seguita dal codice di tracciabilità dei tuberi-seme di patate;

e)

la lettera «D.», seguita da:

i)

un codice QR che rinvii a una pagina dei siti web ufficiali delle autorità competenti del Regno Unito la quale è rilevante per l'operatore professionale che riceve le partite di tuberi-seme di patate e lo informa della legislazione dell'Unione applicabile con un riferimento esplicito al regolamento (UE) 2023/1231 e al presente regolamento; o

ii)

l'indicazione «complies with Article 11 of Regulation (EU) 2023/1231»;

f)

nella parte inferiore dell'etichetta fitosanitaria, la dicitura «for use in the United Kingdom only».

2.   L'etichetta fitosanitaria per le partite di tuberi-seme di patate è conforme al modello di cui all'allegato.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 165 del 29.6.2023, pag. 103.

(2)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).


ALLEGATO

Modello di etichetta fitosanitaria per le partite di tuberi-seme di patate di cui all'articolo 3

(bandiera del Regno Unito)

NI plant health label

A.

xxx

B.

xxx

C.

xxx

D.

xxx

For use in the United Kingdom only


29.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 241/116


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2092 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2023

che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 183 e 193 bis,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (2), in relazione alla qualità tipo definita all'articolo 27 di detto regolamento, per "prezzo rappresentativo" dei melassi si intende il prezzo cif all'importazione.

(2)

Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 951/2006, tranne nei casi previsti all'articolo 30 di detto regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 33 del medesimo regolamento.

(3)

Ai fini dell'adeguamento dei prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità del melasso offerta, maggiorare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(4)

A norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, se il prezzo rappresentativo dei melassi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, maggiorato del dazio all'importazione applicabile ai melassi di canna del codice NC 1703 10 00 o ai melassi di barbabietola del codice NC 1703 90 00, supera, per il prodotto in questione, 8,21 EUR/100 kg, i dazi all'importazione sono sospesi e sostituiti dall'importo pari alla differenza constatata dalla Commissione.

(5)

In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, occorre fissare importi specifici per tali dazi contemporaneamente ai prezzi rappresentativi.

(6)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto considerato e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione a norma dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(7)

I prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali all'importazione dei melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 dovrebbero essere stabiliti in conformità agli articoli 34 e 40 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(8)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1675 (3) della Commissione.

(9)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali applicabili all'importazione per i melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1675 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Wolfgang BURTSCHER

Direttore generale

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1675 della Commissione, del 29 settembre 2022, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1° ottobre 2022 (GU L 252 del 30.9.2022, pag. 14).


ALLEGATO

PREZZI RAPPRESENTATIVI, IMPORTI DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE E IMPORTI DEI DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE PER I MELASSI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO APPLICABILI A DECORRERE DAL 1° OTTOBRE 2023

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio per 100 kg netti di prodotto (1)

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1703 10 00  (2)

23,22

0

-

1703 90 00  (2)

19,57

0

-


(1)  Questo importo sostituisce, in conformità all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, l'aliquota del dazio della tariffa doganale comune fissata per tali prodotti.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006.


DECISIONI

29.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 241/119


DECISIONE (UE) 2023/2093 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2023

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta.

(2)

Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.

(3)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Gerry WOOP.

(4)

Il governo tedesco ha proposto il sig. Florian HAUER, rappresentante di una collettività regionale che è politicamente responsabile dinanzi ad un’assemblea eletta, Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten und Internationales, Bevollmächtigter des Landes Berlin beim Bund (sottosegretario di Stato per gli Affari federali ed europei e le relazioni internazionali, delegato del Land di Berlino presso la Federazione), quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Florian HAUER, rappresentante di una collettività regionale che è politicamente responsabile dinanzi ad un’assemblea eletta, Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten und Internationales, Bevollmächtigter des Landes Berlin beim Bund (sottosegretario di Stato per gli Affari federali ed europei e le relazioni internazionali, delegato del Land di Berlino presso la Federazione), è nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

H. GÓMEZ HERNÁNDEZ


(1)   GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

(2)  Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).


29.9.2023   

IT

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L 241/121


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2094 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2023

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/485 relativamente alla proroga dell'autorizzazione concessa alla Danimarca di continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/485 (2) la Danimarca è stata autorizzata ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE per applicare un regime forfettario per l'uso a fini privati di veicoli commerciali leggeri, di peso totale massimo autorizzato di tre tonnellate, immatricolati unicamente per uso professionale («misura speciale»). La misura speciale scade il 31 dicembre 2023.

(2)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 21 marzo 2023, la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare la misura speciale successivamente al 31 dicembre 2023.

(3)

Ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Danimarca con lettere del 3 e 4 maggio 2023. Con lettera del 5 maggio 2023 la Commissione ha comunicato alla Danimarca di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

(4)

L'applicazione continua della misura consentirebbe ai soggetti passivi che hanno immatricolato un veicolo per esclusivo uso professionale di utilizzare tale veicolo per usi non professionali e di calcolare la base imponibile della prestazione di servizi fittizia conformemente all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE su base forfettaria giornaliera, senza perdere il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sul prezzo di acquisto di tale veicolo.

(5)

Il metodo di calcolo semplificato nell'ambito della misura speciale dovrebbe tuttavia essere limitato a 20 giorni di uso a fini privati per anno civile.

(6)

In base alle informazioni fornite dalla Danimarca nella sua richiesta, la situazione di fatto che giustificava l'applicazione della misura speciale non è cambiata. La Danimarca ha presentato alla Commissione la domanda corredata di una relazione che riesamina l'importo forfettario giornaliero per l'uso del veicolo a fini privati di un veicolo immatricolato per esclusivo uso professionale. In tale relazione la Danimarca sostiene che l'importo dell'IVA che può essere richiesto su base giornaliera rimane invariato a 40 DKK.

(7)

La Danimarca sostiene che la misura speciale ha funzionato molto bene negli ultimi anni e che è stata utilizzata da un numero crescente di soggetti passivi. La Danimarca sostiene inoltre che la misura speciale ha lo scopo di semplificare gli obblighi IVA a carico dei soggetti passivi che utilizzano occasionalmente per usi privati un veicolo immatricolato per esclusivo uso professionale, agevolando così la riscossione dell'IVA. Tuttavia rimarrebbe possibile per un soggetto passivo scegliere di immatricolare un veicolo commerciale leggero sia per uso professionale sia per uso non professionale. Così facendo, il soggetto passivo perderebbe il diritto a detrarre l'IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo, ma non sarebbe tenuto a versare una tariffa giornaliera in caso di uso non professionale.

(8)

L'autorizzazione di una misura speciale non priva i soggetti passivi del diritto alla piena detrazione dell'IVA a monte su un veicolo immatricolato per uso esclusivamente professionale che sia utilizzato occasionalmente per uso privato è in linea con le disposizioni generali in materia di detrazione stabilite dalla direttiva 2006/112/CE.

(9)

È pertanto opportuno prorogare l'applicazione della misura speciale. Tale proroga dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da consentire alla Commissione di valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace. È quindi opportuno che l'autorizzazione della misura speciale scada il 31 dicembre 2026.

(10)

L'eventuale richiesta di prorogare ulteriormente la misura speciale oltre il 31 dicembre 2026 dovrebbe essere presentata dalla Danimarca alla Commissione entro il 31 marzo 2026 unitamente a una relazione.

(11)

In base alle informazioni fornite dalla Danimarca che la misura speciale avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale che la Danimarca riscuote nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/485,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2018/485, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Essa si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2026.

L'eventuale domanda di proroga della misura disposta dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2026, corredata di una relazione comprensiva di un riesame della misura.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ


(1)   GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/485 del Consiglio, del 19 marzo 2018, che autorizza la Danimarca ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 81 del 23.3.2018, pag. 13).


29.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 241/123


DECISIONE (PESC) 2023/2095 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2023

che modifica la decisione (PESC) 2020/1465 relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (UNVIM)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 settembre 2018, su richiesta del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite (United Nations Verification and Inspection Mechanism — UNVIM), il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1249 (1) relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno di UNVIM.

(2)

Il 12 ottobre 2020, su richiesta dell’UNVIM, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1465 (2) e ha prorogato l’azione dell’Unione a sostegno dell’UNVIM per un periodo di 12 mesi.

(3)

Il 15 novembre 2021, sulla base di un’altra richiesta dell’UNVIM, il Consiglio ha modificato la decisione (PESC) 2020/1465 mediante la decisione (PESC) 2021/1991 (3) al fine di prorogare ulteriormente l’azione dell’Unione a sostegno dell’UNVIM per un periodo di 12 mesi, fino al 30 settembre 2022.

(4)

Il 29 settembre 2022, su richiesta dell’UNVIM, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1682 (4) e ha prorogato l’azione dell’Unione a sostegno di UNVIM per un periodo di 12 mesi, fino al 30 settembre 2023.

(5)

Nelle sue conclusioni sullo Yemen del 12 dicembre 2022, il Consiglio ha ribadito l’impegno dell’Unione europea fondato su principi a favore dell’unità, della sovranità, dell’indipendenza e dell’integrità territoriale dello Yemen nonché a sostegno degli sforzi di pace delle Nazioni Unite e degli sforzi di mediazione dell’inviato speciale delle Nazioni Unite. In tale contesto l’Unione ha ribadito il suo pieno sostegno all’UNVIM, ha promesso di proseguire i suoi contributi finanziari e ha incoraggiato anche altri donatori a fornire sostegno. L’Unione ha inoltre invitato il governo dello Yemen e la coalizione a sostenere l’UNVIM affinché svolga le sue attività di verifica e ispezione a Hodeida, a Gedda e nel porto King Abdullah.

(6)

Il 10 luglio 2023, la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2691 (2023) ha prorogato il mandato della missione delle Nazioni Unite a sostegno dell’accordo di Hodeida al fine di sostenere l’attuazione dell’accordo relativo alla città di Hodeida e ai porti di Hodeida, Salif e Ras Isa di cui all’accordo di Stoccolma, concluso il 13 dicembre 2018 dalle parti del conflitto in Yemen, e approvato dalla UNSCR 2451 (2018) e dalla UNSCR 2452 (2019).

(7)

L’UNVIM ha chiesto maggiore sostegno da parte dell’Unione per un anno.

(8)

L’Unione dovrebbe rinnovare il suo sostegno all’UNVIM per un anno per l’attuazione del suo mandato.

(9)

Dovrebbe essere aggiunto un nuovo importo di riferimento finanziario a copertura del periodo dal 1o ottobre 2023 al 30 settembre 2024,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2020/1465 è così modificata:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto di cui all’articolo 1 è pari a:

2 059 838 EUR. per il periodo dal 1o ottobre 2020 al 28 febbraio 2022,

2 200 000 EUR. per il periodo dal 1o marzo 2022 al 30 settembre 2022,

2 200 000 EUR. per il periodo dal 1o ottobre 2022 al 30 settembre 2023,

2 200 000 EUR. per il periodo dal 1o ottobre 2023 al 30 settembre 2024.»;

2)

all’articolo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 settembre 2024.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o ottobre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ


(1)  Decisione (PESC) 2018/1249 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (GU L 235 del 19.9.2018, pag. 14).

(2)  Decisione (PESC) 2020/1465 del Consiglio, del 12 ottobre 2020, relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (GU L 335 del 13.10.2020, pag. 13).

(3)  Decisione (PESC) 2021/1991 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/1465 relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (UNVIM) (GU L 405 del 16.11.2021, pag. 12).

(4)  Decisione (PESC) 2022/1682 del Consiglio del 29 settembre 2022 che modifica la decisione (PESC) 2020/1465 relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (GU L 252 del 30.9.2022, pag. 76).


29.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 241/125


DECISIONE (UE) 2023/2096 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, per quanto riguarda la modifica dell’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e dell’allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (1) («accordo»), è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

(2)

L’articolo 436, paragrafo 3, dell’accordo dispone che il Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova («Consiglio di associazione») ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell’accordo.

(3)

A norma dell’articolo 438, paragrafo 2, dell’accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.

(4)

Con la decisione n. 3/2014 (2), il Consiglio di associazione ha delegato al Comitato di associazione nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell’accordo che si riferiscono, tra l’altro, al capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell’accordo, nella misura in cui il capo 6 non contenga disposizioni specifiche relative all’aggiornamento o alla modifica di tali allegati. Il capo 6 non contiene alcuna disposizione specifica relativa all’aggiornamento o alla modifica degli allegati.

(5)

È opportuno che il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» adotti una decisione che modifica dell’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e dell’allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) nel corso del 2023.

(6)

Come indicato nel preambolo dell’accordo e in conformità degli articoli 230 e 240 del medesimo, l’Unione e la Repubblica di Moldova («Moldova») riconoscono l’importanza del ravvicinamento dell’attuale legislazione della Moldova a quella dell’Unione, il che significa che la Moldova deve provvedere affinché la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l’acquis dell’Unione. L’articolo 102 dell’accordo prevede inoltre che la Moldova debba procededere a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all’allegato XXVIII-B dell’accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

(7)

La Moldova ha chiesto un’ulteriore integrazione nell’Unione per quanto riguarda il settore del roaming e l’aggiornamento dell’accordo al fine di includere il recente acquis dell’Unione relativo ai servizi di telecomunicazione e ai servizi postali e di corriere.

(8)

Considerando che l’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell’accordo dovrebbe essere integrato dai pertinenti atti dell’Unione relativi al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili e da altre disposizioni recenti dell’acquis dell’UE relativo ai servizi di telecomunicazione, è necessario aggiungere gli atti pertinenti a tale allegato. È altresì necessario sopprimere determinati atti già inclusi in tale allegato che siano stati sostituiti o modificati da atti più recenti.

(9)

Considerando che l’allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) dovrebbe essere integrato dal recente acquis dell’Unione relativo ai servizi postali e di corriere, è necessario aggiungere gli atti pertinenti a tale allegato.

(10)

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», poiché la decisione che modifica l’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e l’allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) dell’ accordo vincolerà l’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituita dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, per quanto riguarda la modifica dell’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e dell’allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) di tale accordo si basa sul progetto di decisione di detto Comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ


(1)   GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

(2)  Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 40).


PROGETTO

DECISIONE N. …/2023 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE- REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO"

del …

che modifica l'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e l'allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE "COMMERCIO",

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in particolare gli articoli 102, 230 e 240,

vista la decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova, del 16 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione nella formazione Commercio (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("accordo"), è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

(2)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), dell'accordo, quest'ultimo persegue, tra l'altro, la finalità di stabilire condizioni volte a rafforzare le relazioni economiche e commerciali, muovendosi nella direzione della progressiva integrazione della Repubblica di Moldova ("Moldova") nel mercato interno dell'UE, anche istituendo una zona di libero scambio globale e approfondito, che condurrà a un ampio ravvicinamento normativo e a una liberalizzazione dell'accesso ai mercati, conformemente ai diritti e agli obblighi derivanti dall'adesione delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché all'applicazione trasparente di tali diritti e obblighi.

(3)

L'articolo 102 dell'accordo prevede che la Moldova debba procedere a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXVIII-B dell'accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

(4)

L'articolo 230 dell'accordo prevede che la Moldova debba procedere a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXVIII-C dell'accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

(5)

La Moldova ha chiesto un'ulteriore liberalizzazione dell'accesso ai mercati per quanto riguarda il roaming.

(6)

Le norme applicabili al roaming rientrano nell'acquis dell'UE in materia di telecomunicazioni, ma non sono state incluse nell'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) al momento della conclusione dell'accordo. L'allegato XXVIII-B dovrebbe pertanto essere integrato dai pertinenti atti dell'UE relativi al roaming.

(7)

Allo stadio attuale di sviluppo economico e giuridico del mercato interno dell'UE in relazione ai servizi di telecomunicazione, i pertinenti atti dell'UE relativi al roaming sono i seguenti: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione (2), il regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la direttiva (UE) 2018/1972 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione (5) e il regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(8)

L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/612 e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione si riferiscono a tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Attualmente la Banca centrale europea non pubblica tassi di cambio per il leu moldovo. È pertanto necessario un adeguamento di tali disposizioni al fine di prevedere l'utilizzo dei tassi di cambio tra euro e leu moldovo pubblicati dalla Banca nazionale della Moldova fintantoché la Banca centrale europea non pubblica i tassi di cambio per il leu moldovo.

(9)

Inoltre l'acquis dell'Unione di cui all'allegato XXVIII-B è cambiato dall'ultimo aggiornamento dell'allegato, del 4 ottobre 2019, così come è cambiato l'acquis dell'Unione di cui all'allegato XXVIII-C dall'entrata in vigore dell'accordo.

(10)

È pertanto necessario aggiornare e modificare gli allegati XXVIII-B e XXVIII-C dell'accordo aggiungendovi i pertinenti atti dell'UE e sopprimendo determinati atti che essi sostituiscono.

(11)

Il 16 dicembre 2014 il Consiglio di associazione, mediante la decisione n. 3/2014, ha delegato al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", di cui all'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo, il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati di carattere commerciale dell'accordo.

(12)

Quando ritiene che un determinato atto giuridico dell'UE sia stato promulgato e attuato correttamente, la Moldova trasmetterà le tabelle di recepimento pertinenti, unitamente a una traduzione ufficiale in lingua inglese dell'atto giuridico moldovo di esecuzione, al co-segretario UE del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio",

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'accordo è modificato come indicato nell'allegato 1 della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) dell'accordo è modificato come indicato nell'allegato 2 della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, …

Per il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

I presidenti

I segretari


(1)   GU UE L 110 del 29.4.2015, pag. 40.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione (GU UE L 344 del 17.12.2016, pag. 46).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU UE L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU UE L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che integra la direttiva (EU) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione (GU UE L 137 del 22.4.2021, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU UE L 115 del 13.4.2022, pag. 1).


ALLEGATO I

1.   

L'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) è modificato aggiungendo gli atti dell'UE indicati di seguito.

Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) ("EECC").

Calendario: le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2022/612 si intendono così adattate: l'articolo 1, paragrafo 4, si riferisce ai tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fintantoché la Banca centrale europea non pubblica i tassi di cambio per il leu moldovo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, si utilizzano i tassi di cambio tra euro e leu moldovo pubblicati dalla Banca nazionale della Moldova. I periodi di riferimento e le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, restano invariati.

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2022/612 sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione.

Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell'Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell'Unione.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione si intendono così adattate: l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, si riferisce ai tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fintantoché la Banca centrale europea non pubblica i tassi di cambio per il leu moldovo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, si utilizzano i tassi di cambio tra euro e leu moldovo pubblicati dalla Banca nazionale della Moldova. I periodi di riferimento e le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, restano invariati.

Calendario: le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione sono attuate prima del regolamento relativo al roaming ed entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009.

L'autorità nazionale di regolamentazione della Moldova che ha il compito principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche partecipa pienamente ai lavori del comitato dei regolatori del BEREC, dei gruppi di lavoro del BEREC e del consiglio di amministrazione dell'Ufficio BEREC: l'autorità nazionale di regolamentazione della Moldova ha gli stessi diritti e obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri dell'UE, tranne il diritto di voto e la presidenza del comitato dei regolatori e del consiglio di amministrazione.

Alla luce di quanto precede, l'autorità nazionale di regolamentazione della Moldova è rappresentata a un livello adeguato in conformità delle disposizioni del regolamento BEREC. Conformemente alle pertinenti norme dei suddetti regolamenti dell'UE, il BEREC e l'Ufficio BEREC, a seconda dei casi, assistono l'autorità nazionale di regolamentazione della Moldova nello svolgimento dei suoi compiti.

L'autorità nazionale di regolamentazione della Moldova tiene nella massima considerazione tutti gli orientamenti, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni e le migliori prassi adottati dal BEREC al fine di garantire l'attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche.

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1971 sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che stabilisce un modello sintetico di contratto che deve essere usato dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico a norma della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Calendario: le disposizioni della direttiva 2014/61/UE sono attuate prima del regolamento relativo al roaming ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2015/2120 sono attuate prima del regolamento relativo al roaming ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione 2007/176/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che stabilisce un elenco delle norme e/o delle specifiche per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e le risorse ed i servizi correlati e sostituisce tutte le versioni precedenti (GU L 86 del 27.3.2007, pag. 11), modificata dalla decisione 2008/286/CE della Commissione, del 17 marzo 2008 (GU L 93 del 4.4.2008, pag. 24).

Calendario: le disposizioni della decisione 2007/176/CE della Commissione sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della Commissione, del 24 febbraio 2015, che stabilisce modalità procedurali per la cooperazione tra Stati membri in materia di identificazione elettronica a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della Commissione sono attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo al quadro di interoperabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione sono attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione sono attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1984 della Commissione, del 3 novembre 2015, che definisce le circostanze, i formati e le procedure della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/1984 della Commissione sono attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione).

Calendario: le disposizioni della direttiva (UE) 2019/1024 sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo.

Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali.).

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2065 sono attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, del 1o marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online.

Calendario: le disposizioni della raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali).

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2022/1925 sono attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (regolamento sulle relazioni piattaforme/imprese).

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2019/1150 sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sui blocchi geografici).

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2018/302 sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/58/CE sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SPETTRO RADIO

Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio.

Calendario: le disposizioni della decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione 2013/195/UE della Commissione, del 23 aprile 2013, che definisce modalità pratiche, formati uniformi e una metodologia relativi all'inventario dello spettro radio previsto dalla decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio.

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2013/195/UE della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2016/687 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 694-790 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e per l'uso nazionale flessibile nell'Unione.

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2016/687 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2317 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che modifica la decisione 2008/294/CE e la decisione di esecuzione 2013/654/UE al fine di semplificare il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nell'Unione.

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2016/2317 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2017/191 della Commissione, del 1o febbraio 2017, che modifica la decisione 2010/166/UE al fine di introdurre nuove tecnologie e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione europea.

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/191 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione.

Calendario: le disposizioni della decisione (UE) 2017/899 sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1483 della Commissione, dell'8 agosto 2017, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2006/804/CE.

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/1483 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2077 della Commissione, del 10 novembre 2017, sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità.

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/2077 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2018/661 della Commissione, del 26 aprile 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/750 relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1 452- 1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione per quanto riguarda la sua estensione nelle bande di frequenze armonizzate 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 517 MHz.

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2018/661 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz.

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2019/235 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che modifica la decisione 2008/411/CE per quanto riguarda un aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 3 400- 3 800 MHz.

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2019/235 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2019/785 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nell'Unione, e che abroga la decisione 2007/131/CE.

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2019/785 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1345 della Commissione, del 2 agosto 2019, che modifica la decisione 2006/771/CE aggiornando le condizioni tecniche armonizzate nell'ambito dell'uso dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio.

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2019/1345 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 24,25-27,5 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell'Unione.

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione, del 24 aprile 2020, che modifica la decisione (UE) 2019/784 per quanto riguarda l'aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 24,25-27,5 GHz.

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2020/636 della Commissione, dell'8 maggio 2020, che modifica la decisione 2008/477/CE per quanto riguarda l'aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 2 500-2 690 MHz.

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2020/636 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2020/667 della Commissione, del 6 maggio 2020, che modifica la decisione 2012/688/UE per quanto riguarda l'aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alle bande di frequenze 1 920-1 980 MHz e 2 110-2 170 MHz.

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2020/667 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione, del 20 luglio 2020, che specifica le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1426 della Commissione, del 7 ottobre 2020, relativa all'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875-5 935 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) e che abroga la decisione 2008/671/CE.

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2020/1426 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1067 della Commissione, del 17 giugno 2021, relativa all'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 945-6 425 MHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN).

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2021/1067 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1730 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull'uso armonizzato delle bande di frequenze accoppiate 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz e della banda di frequenze non accoppiata 1 900-1 910 MHz per la radio mobile ferroviaria.

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2021/1730 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2022/172 della Commissione, del 7 febbraio 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz.

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/172 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2022/173 della Commissione, del 7 febbraio 2022, relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione e che abroga la decisione 2009/766/CE.

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/173 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2022/179 della Commissione, dell'8 febbraio 2022, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenza 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) e che abroga la decisione 2005/513/CE.

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/179 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2022/180 della Commissione, dell'8 febbraio 2022, che modifica la decisione 2006/771/CE per quanto riguarda l'aggiornamento delle condizioni tecniche armonizzate nell'ambito dell'uso dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio.

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/180 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2307 della Commissione, del 23 novembre 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/179 per quanto riguarda la designazione e la messa a disposizione delle bande di frequenza 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz conformemente alle condizioni tecniche di cui all'allegato.

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/2307 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2324 della Commissione, del 23 novembre 2022, recante modifica della decisione 2008/294/CE, al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e misure per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nell'Unione.

Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/2324 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

2.   

L'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) è modificato sopprimendo gli atti dell'UE indicati di seguito:

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 e dal regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, modificata dalla direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

Decisione 2005/513/CE della Commissione, dell'11 luglio 2005, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN).

Decisione 2007/90/CE della Commissione, del 12 febbraio 2007, recante modifica della decisione 2005/513/CE sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN).

Decisione 2006/804/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) che operano nella banda UHF (ultra-high frequency).

Decisione 2007/131/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità.

Decisione 2009/343/CE della Commissione, del 21 aprile 2009, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità.

Decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità.

Decisione 2008/671/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875-5 905 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI).


ALLEGATO II

L'allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) è modificato aggiungendo gli atti dell'UE indicati di seguito.

Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1263 della Commissione, del 20 settembre 2018, che definisce i moduli per la trasmissione delle informazioni da parte dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi a norma del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2018/644 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1263 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.


29.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 241/141


DECISIONE (PESC) 2023/2097 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2023

concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1) che concerne misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

(2)

Il 23 giugno 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1217 (2), che ha modificato la decisione 2014/512/PESC e ha introdotto ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione nell’Unione, o dirette all’Unione, di taluni organi di informazione di cui al punto 3 dell’allegato della decisione (PESC) 2023/1217. A norma dell’articolo 1, punto 24, della decisione (PESC) 2023/1217, l’applicabilità di tali misure nei confronti di uno o più di detti organi di informazione è soggetta a un’ulteriore decisione del Consiglio.

(3)

Dopo aver esaminato i rispettivi casi, il Consiglio ha concluso che le misure restrittive di cui all’articolo 4 octies della decisione 2014/512/PESC dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o ottobre 2023 nei confronti di tutte le entità di cui al punto 3 dell’allegato della decisione (PESC) 2023/1217,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure restrittive di cui all’articolo 4 octies della decisione 2014/512/PESC si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2023 nei confronti di tutte le entità di cui al punto 3 dell’allegato della decisione (PESC) 2023/1217.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ


(1)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

(2)  Decisione (PESC) 2023/1217 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 159I del 23.6.2023, pag. 451).


29.9.2023   

IT

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L 241/142


DECISIONE (UE) 2023/2098 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2023

relativa alla nomina di un procuratore europeo della Procura europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (1), in particolare l’articolo 16,

vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (2),

vista la decisione (UE) 2023/133 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 (3),

visto il parere motivato e la graduatoria dei candidati redatti dal comitato di selezione,

considerando quanto segue:

(1)

L’EPPO è stata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939.

(2)

I procuratori europei devono supervisionare le indagini e le azioni penali conformemente all’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1939.

(3)

I mandati di otto procuratori europei nominati per un periodo non rinnovabile di tre anni con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 (4) sono scaduti il 28 luglio 2023. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento del collegio dell’EPPO, che è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per Stato membro partecipante, è necessario che il Consiglio nomini tutti gli otto procuratori europei per i posti divenuti vacanti dal 29 luglio 2023.

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 (“regole di funzionamento del comitato di selezione»).

(5)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, ciascuno Stato membro partecipante deve designare tre candidati al posto di procuratore europeo tra i candidati che sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato, offrono tutte le garanzie di indipendenza e possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

(6)

I Paesi Bassi hanno designato il suo candidato per uno dei posti divenuti vacanti a decorrere dal 29 luglio 2023.

(7)

Il comitato di selezione ha redatto il parere motivato e la graduatoria per ciascuno dei candidati designati dai Paesi Bassi che soddisfacevano le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 e li ha presentati al Consiglio, che li ha ricevuti l’8 settembre 2023.

(8)

In conformità della regola VII, paragrafo 2, quarto comma, delle regole di funzionamento del comitato di selezione, il comitato di selezione ha stabilito la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienza. La graduatoria rispecchia l’ordine di preferenza del comitato di selezione ma non è vincolante per il Consiglio.

(9)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio, ricevuto il parere motivato del comitato di selezione, deve selezionare e nominare uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro partecipante in questione.

(10)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, deve selezionare e nominare i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni.

(11)

Il Consiglio ha valutato i rispettivi meriti dei candidati tenendo conto del parere motivato presentato dal comitato di selezione.

(12)

A seguito di una valutazione dei rispettivi meriti dei candidati, il Consiglio ha seguito l’ordine di preferenza non vincolante indicato dal comitato di selezione per i candidati designati dai Paesi Bassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata procuratore europeo dell’EPPO per un periodo non rinnovabile di sei anni a decorrere dal 1o novembre 2023:

sig.ra Miranda DE MEIJER (5).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ


(1)   GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

(2)   GU L 282 del 12.11.2018, pag. 8.

(3)   GU L 17 del 19.1.2023, pag. 90.

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio, del 27 luglio 2020, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea (GU L 244 del 29.7.2020, pag. 18).

(5)  Designato dai Paesi Bassi.


29.9.2023   

IT

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L 241/144


DECISIONE (UE) 2023/2099 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2023

che conferma la partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 4,

vista la notifica, da parte dell’Irlanda, dell’intenzione di accettare il regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (1), e di esserne vincolata,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 28 giugno 2023 indirizzata alla Commissione l’Irlanda ha notificato l’intenzione, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 21, di accettare il regolamento (UE) 2022/850 e di esserne vincolata.

(2)

La partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2022/850 non è subordinata ad alcuna condizione e non occorrono misure transitorie.

(3)

È quindi opportuno confermare la partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2022/850.

(4)

Al fine di consentire all’Irlanda di applicare quanto prima il regolamento (UE) 2022/850, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È confermata la partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2022/850.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 150 dell’1.6.2022, pag. 1.


29.9.2023   

IT

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L 241/145


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2100 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2023

che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’ossido di rame (II) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1)

L’ossido di rame (II) è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. Conformemente all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento alle condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE.

(2)

L’approvazione dell’ossido di rame (II) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 («approvazione») scadrà il 31 gennaio 2024. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 27 luglio 2022 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione («domanda»).

(3)

Il 21 marzo 2023 l’autorità di valutazione competente della Francia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

(4)

L’autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

(5)

Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche prepara un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, come pure il tempo necessario per decidere se l’approvazione dell’ossido di rame (II) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 luglio 2026.

(7)

Dopo il posticipo della data di scadenza dell’approvazione, l’ossido di rame (II) rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 alle condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell’approvazione dell’ossido di rame (II) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE è posticipata al 31 luglio 2026.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


29.9.2023   

IT

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L 241/147


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2101 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2023

che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1)

Il fluoruro di solforile è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18. Conformemente all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento alle condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE.

(2)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 28 giugno 2017 sono state presentate domande di rinnovo dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 («domande»).

(3)

Il 14 febbraio 2018 l’autorità di valutazione competente della Svezia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo la quale era necessaria una valutazione completa delle domande. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

(4)

L’autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, in conformità all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

(5)

Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

A norma della decisione di esecuzione (UE) 2018/1479 della Commissione (3) la data di scadenza dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è stata posticipata al 30 giugno 2021, che corrispondeva alla data di scadenza dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 ai sensi della direttiva 2009/84/CE della Commissione (4), al fine di concedere tempo sufficiente per l’esame della domanda.

(7)

A norma della decisione di esecuzione (UE) 2021/713 della Commissione (5), la data di scadenza dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 è stata posticipata al 31 dicembre 2023 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l’esame delle domande.

(8)

Il 20 gennaio 2023 l’Agenzia ha ricevuto le raccomandazioni dell’autorità di valutazione competente per il rinnovo dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18.

(9)

Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione per un periodo di tempo sufficiente a portare a termine l’esame delle domande. Considerati i termini previsti per la preparazione e la trasmissione dei pareri da parte dell’Agenzia, e il tempo necessario alla Commissione per decidere se l’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 dicembre 2024.

(10)

Dopo il posticipo della data di scadenza dell’approvazione, il fluoruro di solforile rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 alle condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/713 è posticipata al 31 dicembre 2024.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1479 della Commissione, del 3 ottobre 2018, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 249 del 4.10.2018, pag. 16).

(4)  Direttiva 2009/84/CE della Commissione, del 28 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fluoruro di solforile come principio attivo nell’allegato I della direttiva (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 67).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/713 della Commissione, del 29 aprile 2021, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 (GU L 147 del 30.4.2021, pag. 21).