ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 236

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
26 settembre 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/2048 della Commissione, del 4 luglio 2023, che rettifica i regolamenti delegati (UE) n. 626/2011, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i condizionatori d’aria, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/2049 della Commissione, del 14 luglio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione ( 1 )

21

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2023/2050 della Commissione, del 25 settembre 2023, recante modifica della decisione (UE) 2018/1220 della Commissione relativa al regolamento interno dell’istanza di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio

24

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2051 della Commissione, del 25 settembre 2023, che identifica Trinidad e Tobago come paese non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

26

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2052 della Commissione, del 25 settembre 2023, che non approva il fosfato di argento sodio idrogeno zirconio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

40

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che definisce i metodi d'analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose ( GU L 333 del 29.12.2000 )

42

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/635 della Commissione, del 22 aprile 2016, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000 per quanto riguarda taluni metodi d'analisi di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose ( GU L 108 del 23.4.2016 )

43

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 236/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2048 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2023

che rettifica i regolamenti delegati (UE) n. 626/2011, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i condizionatori d’aria, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (1), in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti delegati (UE) n. 626/2011 (2), (UE) 2019/2015 (3), (UE) 2019/2016 (4) e (UE) 2019/2018 (5) della Commissione hanno stabilito disposizioni sull’etichettatura energetica, rispettivamente, dei condizionatori d’aria, delle sorgenti luminose, degli apparecchi di refrigerazione e degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

(2)

La definizione di cui all’allegato I, punto 47), del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 contiene un errore relativo all’unità di misura del consumo energetico dei condizionatori d’aria a doppio condotto.

(3)

Il regolamento delegato (UE) n. 626/2011 indica erroneamente in diversi punti dell’allegato III che le informazioni sul consumo orario di energia in kWh per 60 minuti da riportare nell’etichetta energetica dei condizionatori d’aria a singolo e doppio condotto devono essere arrotondate per eccesso alla prima cifra intera.

(4)

Il regolamento delegato (UE) n. 626/2011 contiene errori in diversi punti dell’allegato III per quanto riguarda la regola di arrotondamento delle capacità di riscaldamento e raffreddamento e dei parametri di efficienza energetica SEER, SCOP, EER e COP.

(5)

È opportuno rettificare l’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/2015 per aggiungervi il termine «a tensione di rete».

(6)

È opportuno rettificare l’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2019/2015 in quanto l’intervallo [0-100] dovrebbe riferirsi al solo IRC.

(7)

L’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/2016 contiene un errore relativo al parametro termodinamico (rc) per il tipo di scomparto «sezione a due stelle».

(8)

L’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018 contiene un errore in quanto è stato omesso il riferimento alla tabella 4, necessario per esplicitare il fatto che non è ammessa alcuna tolleranza per la temperatura.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) n. 626/2011, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016 e (UE) 2019/2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rettifiche del regolamento delegato (UE) n. 626/2011

Gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 sono rettificati conformemente all’allegato 1 del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2015

Gli allegati VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2015 sono rettificati conformemente all’allegato 2 del presente regolamento.

Articolo 3

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2016

L’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/2016 è rettificato conformemente all’allegato 3 del presente regolamento.

Articolo 4

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2018

L’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018 è rettificato conformemente all’allegato 4 del presente regolamento.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria (GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (GU L 315del 5.12.2019, pag. 155).


ALLEGATO 1

Gli allegati I e III del regolamento delegato (UE) 626/2011 della Commissione sono così modificati:

1)

all'allegato I, nella definizione di cui al punto 47), il termine «kWh/a» è sostituito da «kWh/h»;

2)

all'allegato III, i seguenti punti sono così modificati:

al punto 1.1, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

al punto 1.1, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

al punto 1.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

al punto 1.1, lettera a), punto VIII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

al punto 1.1, lettera a), punto IX, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

al punto 1.5, punto iv), numero 10, la parte di frase «arrotondati per eccesso» è sostituita da «arrotondati»;

al punto 2.1, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituito da «arrotondato»;

al punto 2.1, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

al punto 2.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

al punto 2.5, punto iv), numero 10, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

al punto 3.1, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

al punto 3.1, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

al punto 3.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

al punto 3.5, punto iv), numero 9, la parte di frase «arrotondati per eccesso» è sostituita da «arrotondati»;

al punto 4.1, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondata per eccesso» è sostituita da «arrotondata»;

al punto 4.1, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondati per eccesso» è sostituita da «arrotondati»;

al punto 4.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

al punto 4.2, punto iv), numero 11, la parte di frase «arrotondati per eccesso» è sostituita da «arrotondati»;

al punto 4.3, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondata per eccesso» è sostituita da «arrotondata»;

al punto 4.3, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

al punto 4.3, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

al punto 4.4, punto iv), numero 11, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

al punto 4.5, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondata per eccesso» è sostituita da «arrotondata»;

al punto 4.5, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

al punto 4.5, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

al punto 4.6, punto iv), numero 11, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

al punto 5.1, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondata per eccesso» è sostituita da «arrotondata»;

al punto 5.1, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondati per eccesso» è sostituita da «arrotondati»;

al punto 5.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

al punto 5.2, punto iv), numero 11, la parte di frase «arrotondati per eccesso» è sostituita da «arrotondati»;

al punto 5.3, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondata per eccesso» è sostituita da «arrotondata»;

al punto 5.3, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

al punto 5.3, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

al punto 5.4, punto iv), numero 11, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

al punto 5.5, lettera a), punto V, la parte di frase «arrotondata per eccesso» è sostituita da «arrotondata»;

al punto 5.5, lettera a), punto VI, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

al punto 5.5, lettera a), punto VII, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

al punto 5.6, punto iv), numero 11, la parte di frase «arrotondato per eccesso» è sostituita da «arrotondato»;

3)

all'allegato III, i seguenti punti sono così modificati:

al punto 4.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «alla prima cifra intera» è sostituita da «al primo decimale»;

al punto 4.3, lettera a), punto VII, la parte di frase «alla prima cifra intera» è sostituita da «al primo decimale»;

al punto 4.5, lettera a), punto VII, la parte di frase «alla prima cifra intera» è sostituita da «al primo decimale»;

al punto 5.1, lettera a), punto VII, la parte di frase «alla prima cifra intera» è sostituito da «al primo decimale»;

al punto 5.3, lettera a), punto VII, la parte di frase «alla prima cifra intera» è sostituita da «al primo decimale»;

al punto 5.5, lettera a), punto VII, la parte di frase «alla prima cifra intera» è sostituita da «al primo decimale»;

4)

all'allegato III, i seguenti punti sono così modificati:

al punto 4.2, punto iv), numero 12, l'elemento «XY» è sostituito da «X,Y»;

al punto 4.4, punto iv), numero 12, l'elemento «XY» è sostituito da «X,Y»;

al punto 4.6, punto iv), numero 12, l'elemento «XY» è sostituito da «X,Y»;

al punto 5.2, punto iv), numero 12, l'elemento «XY» è sostituito da «X,Y»;

al punto 5.4, punto iv), numero 12, l'elemento «XY» è sostituito da «X,Y»;

al punto 5.6, punto iv), numero 12, l'elemento «XY» è sostituito da «X,Y».

5)

all'allegato III, è opportuno modificare le immagini come segue:

1)

sostituire l'immagine della sezione 4.1 con l'immagine seguente:

Image 1

2)

sostituire l'immagine della sezione 4.2 con l'immagine seguente:

Image 2

3)

sostituire l'immagine della sezione 4.3 con l'immagine seguente:

Image 3

4)

sostituire l'immagine della sezione 4.4 con l'immagine seguente:

Image 4

5)

sostituire l'immagine della sezione 4.5 con l'immagine seguente:

Image 5

6)

sostituire l'immagine della sezione 4.6 con l'immagine seguente:

Image 6

7)

sostituire l'immagine della sezione 5.1 con l'immagine seguente:

Image 7

8)

sostituire l'immagine della sezione 5.2 con l'immagine seguente:

Image 8

9)

sostituire l'immagine della sezione 5.3 con l'immagine seguente:

Image 9

10)

sostituire l'immagine della sezione 5.4 con l'immagine seguente:

Image 10

11)

sostituire l'immagine della sezione 5.5 con l'immagine seguente:

Image 11

12)

sostituire l'immagine della sezione 5.6 con l'immagine seguente:

Image 12


ALLEGATO 2

Gli allegati VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione sono così modificati:

1)

all'allegato VI, il termine «sorgenti luminose LED e OLED» è sostituito dal termine «sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete» nei punti seguenti:

punto 1, lettera e), punto 11);

punto 1, lettera e), punto 12);

2)

all'allegato IX, tabella 9, il riferimento «IRC e R9 [0-100]» è sostituito da «IRC [0-100] e R9».


ALLEGATO 3

L'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione è così modificato:

 

al punto 1, tabella 7, il parametro termodinamico (rc) «2,10» per il tipo di scomparto «sezione a due stelle» è sostituito da «1,80».


ALLEGATO 4

L'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione è così modificato:

 

all'allegato IV, punto 2, lettera b), il testo:

«—

Edaily è il consumo di energia dell'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta nell'arco di 24 ore, espresso in kWh/24 h e arrotondato al terzo decimale.»

 

è sostituito da

«—

Edaily è il consumo di energia dell'apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta nell'arco di 24 ore, espresso in kWh/24 h e arrotondato al terzo decimale, misurato secondo le condizioni di temperatura della tabella 4 per la classe di temperatura pertinente.».


26.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 236/21


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2049 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2023

che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (1), in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/852, l’esportazione, l’importazione e la fabbricazione nell’Unione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all’allegato II di detto regolamento è vietata a decorrere dalle date ivi stabilite, tranne che per i prodotti essenziali per impieghi militari o di protezione civile e i prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento.

(2)

La convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio (2) ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017. L’articolo 4, paragrafo 1, della convenzione vieta la fabbricazione, l’importazione o l’esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio di cui alla parte I dell’allegato A di detta convenzione dopo la data di eliminazione progressiva indicata per i prodotti in questione. L’articolo 4, paragrafo 8, della convenzione impone alla conferenza delle parti («COP») di esaminare l’allegato A della convenzione al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della stessa.

(3)

L’Unione ha presentato proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione mediante la decisione (UE) 2021/727 del Consiglio (3). Nella sua quarta riunione, tenutasi dal 21 al 25 marzo 2022, la COP ha adottato la decisione MC-4/3 che modifica la parte I dell’allegato A della convenzione inserendovi otto prodotti con aggiunta di mercurio. L’Unione ha sostenuto tale decisione mediante la decisione (UE) 2022/549 del Consiglio (4).

(4)

L’allegato II, parte A, del regolamento (UE) 2017/852 elenca già gli estensimetri da usare nei pletismografi, che sono tra i prodotti con aggiunta di mercurio che la decisione MC-4/3 ha inserito nell’allegato A, parte I, della convenzione, e le lampade fluorescenti compatte con alimentatore integrato (CFL.i) per usi generali di illuminazione ≤ 30 watt con un tenore di mercurio superiore a 2,5 mg per bruciatore. Di conseguenza, per allineare il regolamento (UE) 2017/852 alla decisione MC-4/3, è necessario inserire sette prodotti con aggiunta di mercurio nell’allegato II, parte A, di detto regolamento: i) lampade fluorescenti compatte con alimentatore integrato (CFL.i) per usi generali di illuminazione ≤ 30 watt con un tenore di mercurio non superiore a 2,5 mg per bruciatore, ii) lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL) e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (EEFL) di tutte le lunghezze per i display elettronici, iii) trasduttori, trasmettitori e sensori di pressione di fusione, iv) pompe da vuoto a mercurio, v) equilibratrici per pneumatici e pesi di equilibratura delle ruote, vi) pellicole e carta per fotografia, e vii) propellente per satelliti e veicoli spaziali.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/852,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (UE) 2017/852 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell’11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).

(3)  Decisione (UE) 2021/727 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione di Minamata sul mercurio riguardanti i prodotti con aggiunta di mercurio e i processi di fabbricazione che comportano l’utilizzo di mercurio o di composti di mercurio (GU L 155 del 5.5.2021, pag. 23).

(4)  Decisione (UE) 2022/549 del Consiglio, del 17 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, al secondo segmento della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio con riguardo all’adozione di una decisione che modifica gli allegati A e B di tale convenzione (GU L 107 del 6.4.2022, pag. 78).


ALLEGATO

L’allegato II, parte A, del regolamento (UE) 2017/852 è così modificato:

(1)   è inserita la seguente voce 3 bis:

Prodotti con aggiunta di mercurio

Data a decorrere dalla quale sono vietate l’esportazione, l’importazione, e la fabbricazione dei prodotti con aggiunta di mercurio

«3 bis.

Lampade fluorescenti compatte con alimentatore integrato (CFL.i) per usi generali di illuminazione ≤ 30watt con un tenore di mercurio non superiore a 2,5 mg per bruciatore.

31.12.2025»;

(2)   è inserita la seguente voce 6 bis:

Prodotti con aggiunta di mercurio

Data a decorrere dalla quale sono vietate l’esportazione, l’importazione, e la fabbricazione dei prodotti con aggiunta di mercurio

«6 bis.

Lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL) e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (EEFL) di tutte le lunghezze per i display elettronici non incluse nella voce 6.

31.12.2025»;

(3)   sono aggiunte le seguenti voci 10 e 11:

Prodotti con aggiunta di mercurio

Data a decorrere dalla quale sono vietate l’esportazione, l’importazione, e la fabbricazione dei prodotti con aggiunta di mercurio

«10.

I seguenti dispositivi di misurazione elettrici ed elettronici, tranne quelli installati in attrezzature su larga scala o quelli utilizzati per misurazioni di alta precisione qualora non siano disponibili alternative adeguate prive di mercurio:

a)

trasduttori di pressione di fusione;

b)

trasmettitori di pressione di fusione;

c)

sensori di pressione di fusione.

31.12.2025

11.

Altri prodotti con aggiunta di mercurio:

a)

pompe da vuoto a mercurio;

b)

equilibratrici per pneumatici e pesi di equilibratura delle ruote;

c)

pellicole e carta per fotografia;

d)

propellente per satelliti e veicoli spaziali.

31.12.2025».


DECISIONI

26.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 236/24


DECISIONE (UE) 2023/2050 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2023

recante modifica della decisione (UE) 2018/1220 della Commissione relativa al regolamento interno dell’istanza di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l’articolo 143, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento interno dell’istanza di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 è stato adottato con decisione (UE) 2018/1220 della Commissione (2). Al fine di rafforzare la coerenza e l’efficacia del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) di cui la Commissione è proprietaria, è opportuno garantire che la Commissione sia rappresentata nel sistema di individuazione precoce e di esclusione da funzionari di alto livello specializzati in materia antifrode e di protezione del bilancio.

(2)

A tal fine, a seguito della decisione del Collegio dell’11 luglio 2023 che istituisce la funzione temporanea di consigliere principale BUDG.PA02 «Questioni finanziarie e giuridiche, Stato di diritto, prevenzione delle frodi ed EDES» (3), è opportuno che il titolare di tale funzione sia essere uno dei due rappresentanti permanenti della Commissione.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2018/1220.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE) 2018/1220, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il consigliere principale “Questioni finanziarie e giuridiche, Stato di diritto, prevenzione delle frodi ed EDES” della direzione generale del Bilancio (DG BUDG) è uno dei due rappresentanti permanenti della Commissione in seno all’istanza, in applicazione dell’articolo 143, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa un funzionario che ricopra almeno la posizione di “capounità” o equivalente per garantire la supplenza di tale membro permanente.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1

(2)  Decisione (UE) 2018/1220 della Commissione, del 6 settembre 2018, relativa al regolamento interno dell’istanza di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 226 del 7.9.2018, pag. 7).

(3)  Punto 8, secondo trattino, delle decisioni amministrative e di bilancio adottate dalla Commissione nella 2 464 a riunione dell’11 luglio 2023.


26.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 236/26


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2051 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2023

che identifica Trinidad e Tobago come paese non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1) («regolamento INN»), in particolare l’articolo 31,

considerando quanto segue:

1.   INTRODUZIONE

(1)

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime dell’Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

(2)

Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura per l’identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione a tali paesi, l’elaborazione di un elenco di tali paesi, la radiazione dallo stesso, la pubblicità dell’elenco e le misure di emergenza.

(3)

A norma dell’articolo 31 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a identificare i paesi terzi che considera paesi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN. Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all’obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.

(4)

L’identificazione dei paesi terzi non cooperanti ai sensi dell’articolo 31 del regolamento INN deve basarsi sull’esame di tutte le informazioni indicate all’articolo 31, paragrafo 2, dello stesso. È basata sull’esame di tutte le informazioni ottenute a norma del regolamento INN o, se del caso, di qualsiasi altra informazione pertinente, quali dati di cattura, informazioni sugli scambi ricavate da statistiche nazionali e da altre fonti affidabili, registri e banche dati sulle navi, programmi di documentazione delle catture o di documentazione statistica ed elenchi delle navi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), nonché qualsiasi altra informazione ottenuta nei porti e nelle zone di pesca.

(5)

A norma dell’articolo 33 del regolamento INN, il Consiglio deve elaborare un elenco dei paesi terzi non cooperanti. Le misure stabilite all’articolo 38 del regolamento INN si applicano a tali paesi.

(6)

Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento INN, possono essere importati nell’Unione unicamente i prodotti della pesca accompagnati da un certificato di cattura conforme a detto regolamento.

(7)

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, l’accettazione di certificati di cattura convalidati da parte di Stati terzi di bandiera è subordinata alla notifica alla Commissione in cui lo Stato di bandiera interessato attesta di disporre di un dispositivo nazionale destinato a garantire l’attuazione, il controllo e l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai propri pescherecci e che le sue autorità pubbliche sono abilitate a certificare la veridicità delle informazioni contenute nei certificati di cattura.

(8)

In conformità dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, la Commissione deve cooperare sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all’attuazione delle disposizioni in materia di certificazione delle catture di detto regolamento.

(9)

La Repubblica di Trinidad e Tobago («Trinidad e Tobago») non ha presentato alla Commissione la notifica come Stato di bandiera a norma dell’articolo 20 del regolamento INN.

(10)

Sulla base delle informazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN, la Commissione ha ritenuto che vi fossero chiare indicazioni del fatto che Trinidad e Tobago non avesse osservato l’obbligo ad essa imposto dal diritto nazionale nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Tali risultanze sono state confermate durante la visita della Commissione di novembre 2015.

(11)

Conformemente all’articolo 32 del regolamento INN, la Commissione ha pertanto deciso, con decisione del 21 aprile 2016 (2), di notificare a Trinidad e Tobago la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca INN ai sensi del regolamento INN.

(12)

La decisione del 21 aprile 2016 conteneva informazioni sui fatti essenziali e considerazioni alla base di tale possibile identificazione.

(13)

La decisione è stata notificata a Trinidad e Tobago unitamente a una lettera che la invitava ad attuare, in stretta collaborazione con la Commissione, un piano d’azione proposto dalla Commissione in tale decisione inteso ad ovviare alle carenze individuate.

(14)

In particolare, la Commissione ha invitato Trinidad e Tobago ad adottare tutte le misure necessarie per attuare le azioni contenute nel piano d’azione proposto dalla Commissione e a valutarne l’attuazione.

(15)

A Trinidad e Tobago è stata data la possibilità di rispondere alla decisione del 21 aprile 2016 e ad altre informazioni pertinenti comunicate dalla Commissione e di presentare prove atte a confutare o completare i fatti riportati in detta decisione. A Trinidad e Tobago è stato garantito il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari.

(16)

Con la decisione del 21 aprile 2016 la Commissione ha avviato un dialogo con Trinidad e Tobago.

(17)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie. Le osservazioni orali e scritte presentate da Trinidad e Tobago in seguito alla decisione del 21 aprile 2016 sono state esaminate e prese in considerazione. Trinidad e Tobago è stata tenuta al corrente, oralmente o per iscritto, delle considerazioni della Commissione.

(18)

Alla luce degli elementi raccolti, illustrati nei considerando da 42 a 99, Trinidad e Tobago non ha sufficientemente fatto fronte alle carenze e ai motivi di preoccupazione descritti nella decisione del 21 aprile 2016 e ha omesso di attuare le misure proposte nel piano d’azione che accompagnava la decisione.

2.   PROCEDURA RELATIVA A TRINIDAD E TOBAGO

(19)

Il 21 aprile 2016 la Commissione, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento INN, ha notificato a Trinidad e Tobago che stava valutando la possibilità di identificarla come paese terzo non cooperante.

(20)

La Commissione ha invitato Trinidad e Tobago ad attuare, in stretta collaborazione con i suoi servizi, un piano d’azione inteso ad ovviare alle carenze individuate nella decisione del 21 aprile 2016.

(21)

Le principali carenze individuate dalla Commissione riguardavano una serie di inadempienze nell’attuazione degli obblighi di diritto internazionale connesse, in particolare, all’adozione di un quadro giuridico adeguato, all’assenza di strumenti efficienti e adeguati per garantire un monitoraggio efficace dei pescherecci, all’assenza di un programma di osservazione e di ispezione e all’assenza di controlli portuali in relazione alla pesca. Le altre carenze identificate riguardavano la mancanza di conformità agli obblighi internazionali che derivano dalle raccomandazioni e risoluzioni delle ORGP. Si riscontrava inoltre la mancata attuazione di raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti emanate da organismi competenti quali il piano d’azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (piano d’azione internazionale contro la pesca INN) (3) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e le linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera (4). Tale mancanza di attuazione delle raccomandazioni e risoluzioni di cui sopra è stata tuttavia ritenuta un elemento di prova supplementare e non una base per la notifica.

(22)

Con lettere in data 27 maggio 2016, 1o marzo 2017, 2 ottobre 2017, 23 novembre 2021 e 18 novembre 2022, Trinidad e Tobago ha informato la Commissione della sua intenzione di ovviare alle carenze individuate nella decisione del 21 aprile 2016, di cooperare con la Commissione e di aver accettato il piano d’azione.

(23)

Con lettera del 27 maggio 2016 Trinidad e Tobago ha presentato un progetto di piano d’azione nazionale, anche se senza indicazione del termine per la sua adozione, un elenco di tutti i pescherecci battenti bandiera di Trinidad e Tobago, modelli di licenza di pesca, una relazione di bordata e di esportazione per i pescherecci con palangari, nonché informazioni sulla struttura interna delle autorità responsabili della pesca.

(24)

Il 5 dicembre 2016 Trinidad e Tobago ha informato la Commissione di modifiche dell’organizzazione interna e il 25 febbraio 2017 ha fornito un aggiornamento sulle misure adottate o previste dalle sue autorità per ovviare alle carenze individuate. Tuttavia, con tale comunicazione, le autorità hanno annunciato che la messa a punto e l’attuazione del piano d’azione dovevano essere completate in una fase successiva.

(25)

Il 2 marzo 2017 la Commissione e le autorità di Trinidad e Tobago si sono incontrate per discutere dei progressi compiuti nell’attuazione del piano d’azione volto a porre rimedio alle carenze individuate. Durante la riunione le autorità di Trinidad e Tobago hanno ribadito l’intenzione di ovviare alle carenze individuate e di cooperare con la Commissione. Tuttavia dopo la riunione non è stata intrapresa alcuna azione al riguardo.

(26)

Il 10 aprile 2017 la Commissione ha inviato una lettera al primo ministro di Trinidad e Tobago in cui accoglieva con favore l’impegno di Trinidad e Tobago a migliorare la sua politica nazionale in materia di lotta contro la pesca INN e a rispettare gli obblighi internazionali ad essa imposti in qualità di Stato di bandiera, Stato costiero, Stato di approdo e Stato di commercializzazione. Non è pervenuta alcuna risposta a tale lettera.

(27)

Il 7 settembre 2017, il 17 settembre 2017 e il 3 novembre 2017 le autorità di Trinidad e Tobago hanno presentato alla Commissione: i) un progetto di memorandum d’intesa interagenzie ai fini della collaborazione nella regolamentazione della pesca e delle attività connesse alla pesca e del commercio di pesce e dei prodotti della pesca; ii) un modello di memorandum d’intesa che deve essere firmato da Trinidad e Tobago e dagli Stati terzi per rafforzare la collaborazione volta a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN; e iii) un progetto di procedure operative standard (POS) interagenzie per l’importazione di pesce e prodotti della pesca, l’immatricolazione dei pescherecci, le dichiarazioni di entrata in porto e di partenza dei pescherecci, l’importazione di pescherecci (meno di 250 tonnellate) da utilizzare per la pesca, l’esportazione di pesce e prodotti della pesca, il rilascio di una licenza ministeriale per la franchigia doganale, lo sbarco di pesce e prodotti della pesca, il trasbordo di pesce e prodotti della pesca, il transito di pesce e prodotti della pesca, il monitoraggio dei pescherecci, l’ispezione dei pescherecci in porto.

(28)

Il 7 novembre 2017 la Commissione ha incontrato a distanza le autorità di Trinidad e Tobago per discutere le azioni in corso di Trinidad e Tobago in relazione alla lotta contro la pesca INN.

(29)

Con comunicazione scritta del 24 novembre 2017 Trinidad e Tobago ha presentato una sintesi delle azioni da intraprendere per contrastare la pesca INN e un elenco dei pescherecci non artigianali battenti bandiera di Trinidad e Tobago. Il 5 giugno 2018 la Commissione ha ricevuto una copia del progetto di proposta di legge sulla gestione della pesca.

(30)

L’8 febbraio 2019 la Commissione ha incontrato a distanza le autorità di Trinidad e Tobago per discutere dei progressi compiuti dal paese nell’affrontare le carenze elencate nella decisione del 21 aprile 2016. La riunione ha confermato la mancanza di progressi nell’affrontare le carenze individuate nella decisione del 21 aprile 2016.

(31)

Il 24 ottobre 2019 Trinidad e Tobago ha aderito all’accordo della FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo e all’accordo volto a promuovere il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte delle navi da pesca in alto mare (5).

(32)

Mediante comunicazione scritta del 22 giugno 2020 le autorità di Trinidad e Tobago hanno fornito un aggiornamento sulle attività di attuazione del piano d’azione per combattere la pesca INN. Hanno presentato la versione riveduta del progetto di proposta di legge sulla gestione della pesca e definito l’elenco delle priorità operative, vale a dire l’intenzione di istituire un ispettorato della pesca e l’installazione di un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) sui pescherecci non artigianali battenti bandiera di Trinidad e Tobago.

(33)

Il 21 settembre 2021 la Commissione ha incontrato le autorità di Trinidad e Tobago per discutere i progressi compiuti per quanto riguarda la revisione del quadro giuridico, l’installazione del sistema VMS sui pescherecci non artigianali (con particolare attenzione ai pescherecci con palangari operanti nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT)], nonché eventuali progressi relativi agli sbarchi e alle ispezioni in porto, alla creazione dell’ispettorato della pesca e allo stato della flotta. La videoconferenza ha confermato la mancanza di progressi nei settori individuati nella decisione del 21 aprile 2016.

(34)

Il 24 settembre 2021 le autorità di Trinidad e Tobago hanno presentato alla Commissione i) la copia definitiva e firmata del memorandum d’intesa interagenzie per la collaborazione nella regolamentazione della pesca, delle attività connesse alla pesca e degli scambi pertinenti, unitamente alle procedure operative standard in vigore, ii) il progetto di modello di memorandum d’intesa tra Trinidad e Tobago e i paesi terzi (già condiviso con la Commissione il 17 settembre 2017), e iii) una copia della relazione sul riesame del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza (compresa la valutazione dei porti) a Trinidad e Tobago nell’ambito del progetto di sostegno alle misure di competenza dello Stato di approdo della FAO.

(35)

Inoltre, il 2 e 7 ottobre 2021 le autorità di Trinidad e Tobago hanno condiviso con la Commissione un elenco degli scali in porto dei pescherecci battenti bandiera di paesi terzi tra il 2018 e il 2020 e un elenco dei pescherecci battenti bandiera di Trinidad e Tobago autorizzati a pescare nella zona della convenzione ICCAT.

(36)

Con lettera del 25 ottobre 2021 la Commissione ha sottolineato le sue preoccupazioni relativamente allo sviluppo del dialogo e alla mancanza di progressi da parte di Trinidad e Tobago nel dar seguito alle raccomandazioni contenute nel piano d’azione che accompagnava la decisione del 21 aprile 2016.

(37)

Il 9 novembre 2021 le autorità di Trinidad e Tobago hanno presentato una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori contenente i) informazioni sullo stato di attuazione del piano d’azione nazionale, ii) una relazione sulla strategia nazionale e la tabella di marcia per attuare efficacemente le disposizioni dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo e gli strumenti e i meccanismi internazionali complementari per combattere la pesca INN, e iii) il progetto di piano di lavoro del comitato istituito nell’ambito del piano d’azione nazionale di cui al considerando 23 per sorvegliare, monitorare e riferire in merito all’attuazione del memorandum d’intesa per la collaborazione nella regolamentazione della pesca, delle attività connesse alla pesca e degli scambi pertinenti.

(38)

In risposta alla lettera inviata dalla Commissione, il 23 novembre 2021 Trinidad e Tobago hanno ribadito l’impegno delle autorità del paese a combattere la pesca INN. La Commissione ha risposto a tale lettera il 2 dicembre 2021 sottolineando la necessità di adottare misure efficaci per ovviare alle carenze individuate nei sistemi di controllo di Trinidad e Tobago volti a combattere la pesca INN.

(39)

Tra il 14 e il 16 dicembre 2022 la Commissione ha effettuato una visita a Trinidad e Tobago con l’obiettivo di valutare i progressi compiuti dopo l’adozione della decisione del 21 aprile 2016. La visita ha confermato che le carenze individuate nella decisione non sono state affrontate.

3.   IDENTIFICAZIONE DI TRINIDAD E TOBAGO COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

(40)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato la conformità di Trinidad e Tobago agli obblighi internazionali ad essa imposti in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i criteri elencati all’articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

3.1.   Misure adottate in relazione alla ricorrenza di attività di pesca INN e di flussi commerciali di prodotti provenienti da attività di pesca INN (articolo 31, paragrafo 4, del regolamento INN)

(41)

Come sottolineato nella decisione del 21 aprile 2016, la Commissione ha constatato che Trinidad e Tobago non ha osservato gli obblighi ad essa incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero e Stato di commercializzazione, in relazione alla pesca INN svolta o coadiuvata da pescherecci battenti la sua bandiera o da suoi cittadini, o da pescherecci che ne utilizzano i porti, e non ha impedito l’accesso di prodotti ittici provenienti dalla pesca INN al proprio mercato.

(42)

A norma dell’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA), gli Stati controllano le navi battenti la loro bandiera in alto mare per mezzo di licenze, autorizzazioni o permessi di pesca, conformemente alle procedure applicabili concordate a livello subregionale, regionale o mondiale. Le raccomandazioni di cui al punto 45 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN e all’articolo 8.2.2 del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile (codice di condotta della FAO) (6) stabiliscono inoltre che gli Stati di bandiera dovrebbero assicurare che le navi autorizzate a battere la loro bandiera operanti al di fuori delle acque territoriali siano in possesso di un’autorizzazione in corso di validità. Una raccomandazione analoga figura anche ai punti 29 e 30 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera.

(43)

Il considerando 14 della decisione del 21 aprile 2016 indicava che il quadro giuridico di Trinidad e Tobago in materia di gestione della pesca, istituito dalla legge sulla pesca del 1916 (7) e dalla legge relativa alle acque arcipelagiche e alla zona economica esclusiva (ZEE) del 1986 (8), non conferisce alle autorità di Trinidad e Tobago il potere di attuare misure atte a controllare in modo efficace i pescherecci battenti la sua bandiera né l’uso dei suoi porti da parte dei pescherecci.

(44)

La legge sulla pesca del 1916 non istituisce un regime obbligatorio di licenze di pesca. Sebbene le autorità responsabili della pesca abbiano adottato la prassi di rilasciare licenze di pesca, ciò non ha alcun effetto giuridico. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, l’unico controllo sulle licenze è esercitato mediante un’ordinanza sul commercio che impone a ogni esportatore di disporre di una licenza di esportazione per accedere ai mercati esteri. Il periodo di validità di questa licenza di esportazione è di tre mesi, trascorso il quale l’esportatore deve presentare una nuova domanda alle autorità competenti. Anche se le autorità responsabili della pesca ricevono direttamente le domande di licenza di esportazione dagli armatori, non sono autorizzate ad approvarle o a negarle in caso di non conformità. Per quanto risulta alla Commissione, ad oggi nessuna domanda di licenza di esportazione è stata respinta. Inoltre i pescherecci battenti bandiera di Trinidad e Tobago che non esportano le loro catture nei mercati esteri non rientrano nell’ambito di tale controllo.

(45)

A norma dell’articolo 94, paragrafo 2, lettera b), della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS), lo Stato di bandiera è tenuto ad assicurare il controllo delle navi battenti la sua bandiera, assumendo la giurisdizione ai sensi del proprio diritto interno sulle navi battenti la sua bandiera. Inoltre, a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, lettera g), punto iii), dell’UNFSA, lo Stato di bandiera dovrebbe controllare le navi battenti la sua bandiera mediante misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza, che dovrebbero comprendere, tra l’altro, l’attuazione di programmi nazionali di ispezione, programmi nazionali di osservazione e sistemi di controllo dei pescherecci. Inoltre i punti 1 e 3 della raccomandazione ICCAT 18-10 prevedono che tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri operanti nella zona della convenzione ICCAT siano dotati di sistema VMS e trasmettano la loro posizione almeno una volta ogni due ore. Analogamente, il punto 31 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera raccomanda agli Stati di bandiera di mettere in atto un regime di controllo sui pescherecci battenti la loro bandiera e il punto 24 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN aggiunge che gli Stati dovrebbero assicurare un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza esaustivi ed efficaci delle operazioni di pesca anche ricorrendo, ove opportuno, a un sistema VMS.

(46)

Sulla base delle osservazioni formulate nel corso delle visite effettuate a Trinidad e Tobago a novembre 2015 e a dicembre 2022 e dopo aver esaminato tutte le informazioni disponibili, la Commissione ha concluso che le autorità competenti di Trinidad e Tobago non erano in grado di garantire un controllo adeguato delle attività svolte dalla loro flotta peschereccia.

(47)

Più specificamente, la legge sulla pesca del 1916 non contiene disposizioni in materia di controllo e sorveglianza dei pescherecci battenti bandiera di Trinidad e Tobago, compresi quelli che operano al di fuori delle acque soggette alla giurisdizione di Trinidad e Tobago. A tale riguardo l’installazione di un dispositivo funzionante che consenta a Trinidad e Tobago di seguire e monitorare i pescherecci battenti la sua bandiera tramite sistema VMS è effettuata solo su base volontaria.

(48)

Fino a dicembre 2022 Trinidad e Tobago disponeva di 25 pescherecci non artigianali (pescherecci con palangari) battenti la sua bandiera e autorizzati a operare nella zona della convenzione ICCAT, di cui solo 21 erano dotati a bordo, su base volontaria, di un sistema VMS operativo. Inoltre, nel corso della visita di dicembre 2022, la Commissione ha osservato che un peschereccio battente bandiera di Trinidad e Tobago e autorizzato a operare nella zona della convenzione ICCAT non aveva trasmesso alcun segnale VMS per più di 165 giorni.

(49)

Nel corso della stessa visita, le autorità di Trinidad e Tobago responsabili della pesca hanno informato la Commissione che i pescherecci battenti la sua bandiera non sono autorizzati a esercitare attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di paesi terzi. Tuttavia, secondo i dati ottenuti dalla piattaforma per la gestione del sistema VMS installato volontariamente, la Commissione ha individuato un peschereccio battente bandiera di Trinidad e Tobago che avrebbe pescato nella ZEE di un paese terzo.

(50)

Parallelamente l’articolo 18, paragrafo 3, lettera g), punto ii), dell’UNFSA impone alle parti di adottare misure di controllo delle attività dei pescherecci battenti la loro bandiera, compresa l’attuazione di programmi di osservazione nazionali e di programmi di osservazione subregionali e regionali cui partecipa lo Stato di bandiera. Analogamente, ai sensi della raccomandazione ICCAT 16-14, ciascuna parte contraente deve garantire una copertura di osservazione minima del 5 % dello sforzo di pesca in ciascuna delle attività di pesca con palangari di superficie, ciancioli, tonniere con lenze a canna, trappole, reti da imbrocco e reti da traino. Tuttavia la legge sulla pesca del 1916 non istituisce né prevede il conferimento di responsabilità per istituire un programma nazionale di osservazione (scientifico o di altro tipo). A settembre 2022 è stata completata una bordata sperimentale monitorata da osservatori come missione di accertamento dei fatti. Le autorità di Trinidad e Tobago hanno confermato che diversi pescherecci con palangari non artigianali battenti bandiera di Trinidad e Tobago potrebbero non essere attrezzati per accogliere osservatori.

(51)

Nonostante l’assenza del quadro giuridico necessario e dei mezzi operativi necessari per controllare la pesca e le attività connesse alla pesca delle navi battenti bandiera di Trinidad e Tobago, le autorità del paese hanno continuato a concedere la sua bandiera e le autorizzazioni di pesca ai pescherecci. Ad esempio a gennaio 2022 è stato costruito un nuovo peschereccio, immatricolato e abilitato a battere bandiera di Trinidad e Tobago e autorizzato a pescare nella zona della convenzione ICCAT. Nel corso della visita di dicembre 2022, le autorità di Trinidad e Tobago responsabili della pesca hanno inoltre informato la Commissione della loro intenzione di continuare ad ampliare la loro flotta peschereccia industriale nazionale.

(52)

Di conseguenza la Commissione non può escludere che i pescherecci immatricolati a Trinidad e Tobago e battenti la sua bandiera abbiano praticato attività di pesca INN o attività connesse alla pesca INN in zone non soggette alla giurisdizione nazionale di Trinidad e Tobago, incluse quelle soggette alla giurisdizione di paesi terzi, e abbiano utilizzato porti di paesi terzi.

(53)

La Commissione ritiene pertanto che Trinidad e Tobago sia venuta meno alle responsabilità, ad essa spettanti in quanto Stato di bandiera, di esercitare un controllo sulla propria flotta e di impedirle di svolgere attività di pesca INN in acque al di fuori della propria giurisdizione. Ciò contravviene all’articolo 94, paragrafi 1 e 2, dell’UNCLOS, in base al quale ogni Stato è tenuto ad esercitare efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo sui pescherecci battenti la sua bandiera. Ciò viola anche l’articolo 18 dell’UNFSA, che impone agli Stati i cui pescherecci svolgono attività di pesca in alto mare di adottare misure di controllo intese a garantire il rispetto delle norme delle ORGP da parte dei medesimi. Trinidad e Tobago è pertanto venuta meno all’obbligo di dovuta diligenza che le impone di impiegare mezzi adeguati, adoperarsi con il massimo impegno e fare il possibile per impedire alle navi battenti la sua bandiera di svolgere attività di pesca INN. Tale inadempienza non è peraltro in linea con i punti 34 e 35 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, che impongono agli Stati di provvedere affinché i pescherecci autorizzati a battere la loro bandiera non esercitino né coadiuvino attività di pesca INN e garantiscono che, prima di immatricolare un peschereccio, lo Stato di bandiera sia in grado di esercitare le proprie responsabilità per far sì che tale peschereccio non intraprenda attività di pesca INN.

(54)

La Commissione, a norma dell’articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento INN, ha esaminato anche le misure adottate da Trinidad e Tobago per quanto riguarda l’accesso di prodotti ittici provenienti dalla pesca INN al proprio mercato.

(55)

La mancanza di controlli da parte di Trinidad e Tobago sui pescherecci battenti la sua bandiera consente a questi ultimi di sbarcare e/o trasbordare prodotti della pesca nei porti nazionali e di paesi terzi e non può pertanto impedire l’accesso ai mercati di prodotti ittici provenienti dalla pesca INN.

(56)

Inoltre, sulla base del confronto tra le informazioni fornite da Trinidad e Tobago alla Commissione durante la visita di dicembre 2022 e le informazioni pubblicamente disponibili, sembra che Trinidad e Tobago non sia in grado di fornire informazioni accurate e complete sulle specie altamente migratorie catturate dalla propria flotta d’altura o sui prodotti della pesca sbarcati o trasbordati nei propri porti. Ciò conferma che Trinidad e Tobago non è in grado di garantire la tracciabilità dei prodotti della pesca quando sono coinvolti in flussi commerciali nazionali e internazionali.

(57)

A norma dell’articolo 5 dell’allegato I dell’UNFSA, ogni Stato provvede affinché le navi battenti la sua bandiera trasmettano all’amministrazione nazionale della pesca i dati del giornale di bordo sulle catture e sullo sforzo di pesca, compresi i dati sulle operazioni di pesca in alto mare, a intervalli sufficientemente frequenti da soddisfare i requisiti nazionali e gli obblighi regionali e internazionali. Ciò si riflette anche nel punto 51.5 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, che raccomanda agli Stati costieri di garantire che ogni nave operante nelle loro acque tenga un giornale di bordo in cui siano registrate, se del caso, le proprie attività di pesca.

(58)

Attualmente non esistono disposizioni nazionali per i pescherecci di Trinidad e Tobago per quanto riguarda l’uso di giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco, dichiarazioni di trasbordo o note di vendita. Le autorità responsabili della pesca si basano invece su un sistema di trasmissione volontaria dei dati relativi alle catture e allo sforzo per singole bordate di pesca e di relazioni sulle esportazioni solo per i pescherecci battenti bandiera di Trinidad e Tobago le cui catture sono destinate ad essere esportate verso mercati di paesi terzi. Sebbene le autorità responsabili della pesca abbiano informato la Commissione che tali relazioni sulle esportazioni devono essere presentate dopo ogni bordata di pesca, non esiste alcuna base giuridica che ne regolamenti la presentazione alle autorità nazionali per la pesca. Data la mancanza di disposizioni giuridiche, non è possibile verificare la stima della copertura delle bordate e delle esportazioni delle attività della flotta nazionale.

(59)

Il sistema di dichiarazione delle bordate di cui sopra è collegato al rilascio di licenze di esportazione ma, data la mancanza di disposizioni giuridiche che rendano obbligatoria la presentazione di una relazione sulla bordata, le autorità nazionali non hanno l’obbligo giuridico di negare il rilascio della licenza di esportazione per la mancata presentazione della relazione sulla bordata e le esportazioni. Per quanto riguarda i prodotti della pesca non destinati all’esportazione, non esiste un meccanismo obbligatorio di registrazione.

(60)

Per quanto attiene agli sbarchi di specie gestite da pescherecci dell’ICCAT battenti bandiera di paesi terzi, le autorità di Trinidad e Tobago responsabili della pesca hanno confermato che, pur raccogliendo informazioni sull’uso dei porti nazionali da parte di pescherecci di paesi terzi impegnati nello sbarco e nel trasbordo di specie ICCAT, non sono in grado di verificare l’esattezza dei dati trasmessi dagli operatori delle navi alle autorità portuali né di separare i dati relativi alle operazioni di trasbordo e sbarco. Inoltre le autorità responsabili della pesca hanno dichiarato che le informazioni raccolte in merito all’utilizzo di porti nazionali da parte di pescherecci stranieri sono limitate alle navi impegnate nello sbarco e nel trasbordo di specie ICCAT. Le specie non gestite dall’ICCAT non sono registrate né soggette ad alcun obbligo di comunicazione.

(61)

Data la mancanza di controlli consolidati sulle attività dei pescherecci e sulle operazioni di sbarco e trasbordo, è impossibile per le autorità di Trinidad e Tobago responsabili della pesca tracciare il pesce sbarcato o trasbordato nei suoi porti da navi battenti la sua bandiera o da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi lungo l’intera catena di approvvigionamento. Tale carenza non consente alle autorità di Trinidad e Tobago di confermare che i prodotti della pesca destinati ai mercati nazionali e dei paesi terzi non provengono da attività di pesca INN.

(62)

A norma dell’articolo 18, paragrafo 3, lettera f), dell’UNFSA, gli Stati di bandiera devono adottare misure per verificare le catture di specie bersaglio e non bersaglio mediante, tra l’altro, il monitoraggio delle catture sbarcate. Il piano d’azione internazionale contro la pesca INN fornisce orientamenti su misure di mercato concordate a livello internazionale volte a contribuire alla riduzione o all’eliminazione degli scambi di pesce e di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN. Esso raccomanda, al punto 71, che gli Stati adottino opportune disposizioni per migliorare la trasparenza dei loro mercati e consentire la tracciabilità del pesce e dei prodotti della pesca. Analogamente, l’articolo 11 del codice di condotta della FAO definisce buone pratiche per le attività successive alla cattura e per un commercio internazionale responsabile e invita gli Stati a garantire che gli scambi internazionali e nazionali del pesce e dei prodotti della pesca si svolgano secondo pratiche corrette di conservazione e di gestione, grazie a un più efficace sistema di identificazione dell’origine di tali prodotti.

(63)

Sulla base delle informazioni ottenute durante le visite in loco, la Commissione ritiene che Trinidad e Tobago non sia in grado di garantire trasparenza sul suo mercato né in relazione ai prodotti della pesca scambiati a livello internazionale, in quanto non è garantita la tracciabilità del pesce o dei prodotti della pesca. A tale riguardo, Trinidad e Tobago non è conforme all’obbligo, imposto allo Stato di approdo a norma dell’articolo 23 dell’UNFSA, di adottare i necessari provvedimenti per promuovere l’efficacia delle misure internazionali di conservazione e di gestione, in particolare effettuando ispezioni in porto di documenti, attrezzi o catture e vietando gli sbarchi e i trasbordi qualora venga accertato che le catture sono state prelevate in modo da pregiudicare l’efficacia delle misure internazionali di conservazione e di gestione.

(64)

Inoltre la Commissione è del parere che la pratica di sbarcare pesce su banchine private e di caricarlo direttamente in contenitori per ulteriori spedizioni verso paesi terzi, senza alcun adeguato controllo della pesca effettuato a livello nazionale dalle autorità di Trinidad e Tobago responsabili della pesca, comprometta la tracciabilità dei prodotti della pesca in questione (9).

(65)

Secondo le statistiche pubblicamente disponibili raccolte dalla Commissione, vi sono chiare indicazioni di un possibile transito di pesce presumibilmente proveniente da attività di pesca INN da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi attraverso i porti di Trinidad e Tobago. Ad esempio i dati sulle importazioni comunicati da un paese terzo indicano l’esportazione di oltre 1 000 tonnellate di alalunga (Thunnus alalunga) congelato, esportato da Trinidad e Tobago nel 2021 (10). Per tale anno, il contingente ICCAT di Trinidad e Tobago per l’alalunga era di 267 tonnellate.

(66)

Le autorità di Trinidad e Tobago non sono autorizzate a effettuare e pertanto non effettuano i controlli necessari per impedire lo sbarco nei porti nazionali di prodotti della pesca eventualmente provenienti da attività di pesca INN, con il conseguente rischio che tali prodotti siano introdotti nei mercati.

(67)

Alla luce degli sviluppi intervenuti dopo il 21 aprile 2016, la Commissione ritiene, ai sensi dell’articolo 31, paragrafi 3 e 4, del regolamento INN, che Trinidad e Tobago non abbia adempiuto all’obbligo ad essa imposto dal diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN e, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, e dell’articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento INN, che essa non abbia adottato misure sufficienti per impedire l’accesso di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN ai mercati.

3.2.   Mancata cooperazione ed esecuzione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento INN)

(68)

Come descritto nei considerando da 19 a 26 della decisione del 21 aprile 2016, la Commissione ha esaminato se Trinidad e Tobago abbia cooperato in modo efficace con la Commissione nelle indagini su questioni relative alla pesca INN e alle attività correlate. Dall’analisi è emerso che, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 5, del regolamento INN, vi sono chiare indicazioni del fatto che Trinidad e Tobago non ha osservato gli obblighi ad essa incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera con riguardo agli impegni di cooperazione e di esecuzione.

(69)

Dopo la decisione del 21 aprile 2016, le autorità di Trinidad e Tobago responsabili della pesca hanno continuato a collaborare con la Commissione rispondendo alle richieste di informazioni e fornendole feedback.

(70)

Tuttavia le risposte fornite dalle autorità nazionali di Trinidad e Tobago sono state circoscritte dal quadro giuridico obsoleto in materia di pesca, che non prevede l’attuazione di misure di controllo della pesca a livello nazionale ed è in fase di revisione da otto anni senza un calendario specifico per la sua adozione. L’assenza di un quadro giuridico ha ostacolato qualsiasi cooperazione efficace con la Commissione. Gli impegni e le azioni annunciati nelle risposte delle autorità di Trinidad e Tobago hanno continuato a essere rinviati, impedendo così al processo di dialogo sull’INN di raggiungere il suo obiettivo.

(71)

L’articolo 19, paragrafo 1, dell’UNFSA impone agli Stati di garantire che le navi battenti la loro bandiera rispettino le misure di conservazione e di gestione regionali e subregionali. Specifica inoltre che le sanzioni applicabili alle violazioni dovrebbero essere sufficientemente severe per assicurare un efficace rispetto delle norme per scoraggiare le violazioni ovunque esse si verifichino e dovrebbero privare i trasgressori dei benefici risultanti dalle loro attività illecite. Una formulazione analoga è contenuta al punto 21 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN e al punto 38, lettera a), delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera.

(72)

Tuttavia, come descritto al considerando 21 della decisione del 21 aprile 2016, il quadro giuridico obsoleto di Trinidad e Tobago non definisce la nozione di attività di pesca INN e di infrazioni gravi e non stabilisce un elenco esaustivo di infrazioni gravi da affrontare con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Il trattamento delle infrazioni e delle infrazioni gravi non è in grado di garantire il rispetto delle norme, scoraggiare le violazioni ovunque si verifichino e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite. Pertanto nella sua forma attuale il sistema sanzionatorio di Trinidad e Tobago non è sufficientemente esaustivo né adeguato per poter esercitare una funzione dissuasiva.

(73)

Per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento delle attività di controllo a livello subregionale e regionale di cui all’articolo 6 dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo, Trinidad e Tobago non coopera con i paesi terzi le cui navi utilizzano i suoi porti per operazioni di sbarco o trasbordo, al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, come previsto al punto 28 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN. Inoltre Trinidad e Tobago non ha stipulato intese o accordi con altri Stati per cooperare al fine di garantire l’effettiva applicazione delle leggi e delle misure di conservazione e di gestione applicabili, adottate a livello nazionale, regionale o mondiale, come stabilito al punto 31 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN.

(74)

A causa delle carenze descritte in precedenza, Trinidad e Tobago non è in grado di conformarsi agli articoli 63, 64 e da 117 a 119 dell’UNCLOS, che impongono a tutti gli Stati l’obbligo di cooperare per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche marine, compresi gli stock transzonali e le specie altamente migratorie. Tale obbligo di cooperazione è ulteriormente approfondito dagli articoli 7, 8 e 20 dell’UNFSA, che impongono agli Stati, rispettivamente, di definire misure di conservazione e di gestione compatibili e di garantirne il rispetto e l’attuazione. Tale aspetto è ulteriormente sviluppato nei punti 28 e 51 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, che definiscono le modalità pratiche di cooperazione diretta fra gli Stati, con particolare riguardo allo scambio dei dati o delle informazioni di cui dispongono gli Stati costieri.

(75)

Come evidenziato nei considerando da 34 a 36 della decisione del 21 aprile 2016, il livello di sviluppo di Trinidad e Tobago non può essere considerato un elemento in grado di pregiudicare la capacità delle autorità competenti di rispettare gli obblighi che ad essa incombono nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato costiero, Stato di approdo o Stato di commercializzazione.

(76)

Alla luce dei considerando da 34 a 36 della decisione del 21 aprile 2016 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione, ai sensi dell’articolo 31, paragrafi 3 e 5, del regolamento INN, rimane del parere che Trinidad e Tobago non abbia osservato gli obblighi ad essa incombenti a norma del diritto internazionale riguardo agli impegni di cooperazione e di esecuzione.

3.3.   Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)

(77)

Come descritto nei considerando da 27 a 33 della decisione del 21 aprile 2016, la Commissione ha esaminato le informazioni ritenute rilevanti in relazione allo status di Trinidad e Tobago quale parte contraente dell’UNCLOS, dell’UNFSA e della convenzione ICCAT. Dall’analisi è emerso che, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, vi sono chiare indicazioni del fatto che Trinidad e Tobago non si è conformata agli obblighi che ad essa incombono a norma del diritto internazionale con riguardo all’osservanza di norme, regolamenti e misure di conservazione e di gestione internazionali.

(78)

Va osservato che la flotta peschereccia industriale di Trinidad e Tobago pesca tonnidi e altre specie altamente migratorie nella zona della convenzione ICCAT. A tal fine, Trinidad e Tobago dovrebbe cooperare con l’ICCAT, l’ORGP competente in tale zona e per tali specie, nonché con tutti gli Stati interessati. Tuttavia, sebbene Trinidad e Tobago sia parte contraente dell’ICCAT, non osserva l’obbligo, ai sensi dell’articolo IX della convenzione ICCAT, di adottare tutte le misure necessarie per garantire l’applicazione di tale convenzione.

(79)

Trinidad e Tobago non osserva nemmeno l’obbligo, ad essa spettante in qualità di Stato di bandiera a norma dell’articolo 117 dell’UNCLOS, di adottare, in relazione ai propri cittadini, misure ai fini della conservazione delle risorse biologiche dell’alto mare.

(80)

Come descritto al considerando 31, nell’ottobre 2019 Trinidad e Tobago ha aderito all’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo. Tuttavia gli obblighi e le misure previsti dallo strumento internazionale relativo alla lotta contro la pesca INN non sono ancora stati attuati mediante la legislazione nazionale.

(81)

A norma dell’articolo 7 dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo, ciascuna parte designa e pubblicizza i porti in cui i pescherecci stranieri possono chiedere l’ingresso e dispone di capacità sufficienti per effettuare ispezioni.

(82)

Nonostante l’assenza di una base giuridica derivante dalla mancata attuazione degli obblighi di cui all’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo attraverso la legislazione nazionale, Trinidad e Tobago ha notificato al segretariato della FAO tre porti designati nell’ambito di detto accordo (comprese le banchine private). Tuttavia le autorità di Trinidad e Tobago non sono in grado di garantire che i pescherecci battenti bandiera di paesi terzi non facciano scalo in porti non designati, in quanto non esiste una legislazione nazionale correlata. Nel corso della visita effettuata a dicembre 2022, la Commissione ha ricevuto la documentazione attestante che un peschereccio battente bandiera di un paese terzo era in possesso di una licenza di pesca che lo autorizzava a fare scalo in due dei tre porti designati di Trinidad e Tobago, ma anche in uno non designato. Inoltre, nel corso della stessa visita, la Commissione è stata informata del fatto che sono le autorità doganali di Trinidad e Tobago a designare i porti e le banchine di sbarco a fini doganali. Tali porti (45 in totale) non sono tuttavia gli stessi designati dalle autorità responsabili della pesca e presentati al segretariato della FAO. Infine le banche dati aperte indicano un numero significativo di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi che fanno scalo in porti non designati a Trinidad e Tobago.

(83)

I due principali porti designati comprendono diverse banchine private che sfuggono al controllo delle autorità responsabili della pesca. Queste ultime, così come i loro rappresentanti stabilmente operanti nei porti, non hanno libero accesso agli impianti portuali. Le autorità responsabili della pesca possono accedere ai porti esclusivamente in collaborazione con altre agenzie coinvolte. Ad esempio, possono partecipare alle ispezioni in porto, ma solo sotto la giurisdizione di altre agenzie (come le autorità doganali o portuali).

(84)

Inoltre Trinidad e Tobago non applica i requisiti di cui all’articolo 8 dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo per quanto riguarda l’obbligo per i pescherecci battenti bandiera di paesi terzi di presentare informazioni specifiche prima dell’ingresso in porto e di cui all’articolo 9 dello stesso accordo per quanto riguarda l’autorizzazione o il rifiuto di ingresso in porto. In particolare l’attuale quadro giuridico nazionale di Trinidad e Tobago non impone ai pescherecci battenti bandiera di paesi terzi di presentare le informazioni di cui all’allegato A dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo. Ciò impedisce alle autorità nazionali di determinare se le navi che chiedono di accedere ai porti di Trinidad e Tobago abbiano praticato attività di pesca INN o attività connesse a sostegno di tale pesca. Inoltre la legislazione nazionale non autorizza le autorità a concedere o negare l’ingresso ai pescherecci battenti bandiera di paesi terzi che fanno scalo nei porti di Trinidad e Tobago qualora vi siano prove sufficienti del fatto che essi hanno praticato attività di pesca INN o attività connesse a sostegno di tale pesca. Le uniche disposizioni applicabili in relazione al rilascio dell’autorizzazione o del rifiuto di ingresso in porto sono contenute nella normativa marittima e doganale applicabile a tutte le navi e ai soli fini di tale legislazione.

(85)

Dal 2022 le autorità di Trinidad e Tobago responsabili della pesca cooperano con le autorità doganali e marittime nazionali al fine di accedere parzialmente alle informazioni sugli scali in porto e sui prodotti della pesca a bordo dei pescherecci battenti bandiera di paesi terzi che fanno scalo nei porti di Trinidad e Tobago, presentate ai fini del rispetto dei requisiti nazionali in ambito marittimo e doganale. Tale cooperazione è condotta sulla base di accordi interagenzie. L’acquisizione di informazioni è tuttavia solo parziale e non vengono attuate misure di esecuzione a causa della mancanza di disposizioni adeguate che recepiscano gli obblighi dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo nel diritto nazionale di Trinidad e Tobago.

(86)

A titolo di esempio, due pescherecci (11) che non figurano nel registro ICCAT delle navi autorizzate potrebbero aver praticato attività di pesca non autorizzate nella zona della convenzione ICCAT. Tali navi hanno fatto scalo e utilizzato una parte di una banchina privata di un porto di Trinidad e Tobago il 10 e il 20 settembre 2019 e il 4 e il 18 ottobre 2019. Le autorità responsabili della pesca hanno dichiarato di non essere in possesso di informazioni relative al pesce presente a bordo di tali navi che potrebbe essere stato sbarcato o trasbordato sulla banchina privata.

(87)

A norma dell’articolo 12 dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo, ciascuna parte è tenuta a ispezionare il numero di navi nei propri porti necessario per raggiungere un livello annuale di ispezioni sufficiente a conseguire l’obiettivo dell’accordo.

(88)

A norma dell’articolo 28 della legge relativa alle acque arcipelagiche e alla zona economica esclusiva (ZEE) del 1986, le autorità responsabili della pesca hanno il potere di effettuare ispezioni dei pescherecci battenti bandiera di paesi terzi solo nelle acque arcipelagiche, nelle acque territoriali e nella ZEE, ma non nei porti. Ciò priva le autorità del potere di effettuare ispezioni nei porti designati, come previsto dall’articolo 7 dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo, il che a sua volta non soddisfa l’obiettivo di cui all’articolo 12 dello stesso accordo.

(89)

Come descritto ai considerando da 28 a 30 della decisione del 21 aprile 2016, la Commissione ha esaminato le informazioni ritenute rilevanti sulla base dei dati disponibili pubblicati dalle ORGP, in particolare dall’ICCAT.

(90)

L’ICCAT ha ufficialmente notificato alle autorità di Trinidad e Tobago l’assenza di una piena ed efficace conformità agli obblighi previsti da alcune raccomandazioni dell’ICCAT. Trinidad e Tobago è stata pertanto identificata come non conforme nel 2016 (12) e da allora ha ricevuto ogni anno una lettera di conformità dall’ICCAT (13).

(91)

Più specificamente, la raccomandazione ICCAT 18-09 fissa, tra l’altro, almeno il 5 % di ispezioni in porto annuali dei pescherecci battenti bandiera di paesi terzi (14). Dato che il numero di scali in porto di tali pescherecci di paesi terzi dichiarati dalle autorità responsabili della pesca a Trinidad e Tobago nel 2022 è maggiore di 1 200 e, come indicato al considerando 82, non esiste una legislazione nazionale che applichi i requisiti dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo per le informazioni specifiche da presentare prima dell’accesso ai porti nazionali, si presume che il numero reale di scali in porto sia di gran lunga superiore. Negli ultimi cinque anni (2018-2022), le autorità di Trinidad e Tobago responsabili della pesca hanno effettuato, su base volontaria e con il consenso esplicito degli armatori, solo quattro ispezioni di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi.

(92)

Inoltre, come indicato al considerando 50, la raccomandazione ICCAT 16-14 introduce l’obbligo di garantire una copertura di osservazione minima del 5 % dello sforzo di pesca in ciascuno dei tipi di pesca con palangari di superficie, ciancioli, tonniere con lenze a canna, trappole, reti da imbrocco e reti da traino. Trinidad e Tobago non rispetta tale requisito, in quanto la legge sulla pesca del 1916 o qualsiasi altra legislazione subordinata correlata non istituisce un programma di osservazione nazionale (scientifico o di altro tipo) (15).

(93)

Come indicato al considerando 45, Trinidad e Tobago non attua neppure la raccomandazione ICCAT 18-10, in base alla quale tutte le navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri operanti nella zona della convenzione devono essere dotate di sistema VMS e trasmettere la loro posizione almeno una volta ogni due ore.

(94)

A motivo dei fatti descritti nei considerando da 90 a 93, Trinidad e Tobago non è in grado di conformarsi ai propri obblighi in materia di cooperazione e conservazione, il che non è conforme al dovere di cooperare né all’obbligo di adottare le misure necessarie per la conservazione delle risorse marine vive in alto mare o di cooperare ai fini della loro adozione, come sancito agli articoli 117 e 118 dell’UNCLOS.

(95)

Conformemente all’articolo 31, paragrafo 6, lettera c), del regolamento INN, la Commissione ha esaminato se Trinidad e Tobago sia stata coinvolta in eventuali atti o omissioni che possano aver compromesso l’efficacia delle leggi, dei regolamenti o delle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili.

(96)

Come indicato al considerando 31 della decisione del 21 aprile 2016, Trinidad e Tobago non si conforma ai propri obblighi in materia di cooperazione e conservazione in quanto Stato di bandiera conformemente agli articoli da 117 a 119 dell’UNCLOS.

(97)

In combinazione con i fatti descritti ai considerando 48 e 49, Trinidad e Tobago non rispetta neppure l’articolo 18 dell’UNFSA, che impone agli Stati i cui pescherecci svolgono attività di pesca in alto mare di adottare misure di controllo intese a garantire il rispetto delle norme delle ORGP da parte dei medesimi.

(98)

Come indicato nei considerando 73, 82, 83, 84, 85 e 88, Trinidad e Tobago non rispetta gli articoli 6, 7, 8, 9, 12 e altri articoli della parte 4 dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo che impongono agli Stati di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN mediante l’attuazione di misure efficaci di competenza dello Stato di approdo.

(99)

Alla luce dei considerando da 28 a 32 della decisione del 21 aprile 2016 e dei successivi sviluppi sopra menzionati, la Commissione, ai sensi dell’articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, è del parere che Trinidad e Tobago non si sia conformata agli obblighi che ad essa incombono a norma del diritto internazionale con riguardo all’osservanza di norme, regolamenti e misure di conservazione e di gestione internazionali.

3.4.   Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo (articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN)

(100)

È opportuno ricordare che nel 2021, secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite, Trinidad e Tobago, attestandosi al 57° posto su un totale di 191 paesi, era considerata un paese ad altissimo sviluppo umano (16).

(101)

Come indicato nel considerando 36 della decisione del 21 aprile 2016, non sono state individuate prove a conferma del fatto che il mancato adempimento, da parte di Trinidad e Tobago, dei suoi obblighi a norma del diritto internazionale sia dovuto a difficoltà di sviluppo.

(102)

In particolare la natura delle carenze rilevate a Trinidad e Tobago, quali l’assenza di disposizioni specifiche nel quadro giuridico nazionale in materia di gestione della flotta peschereccia e di lotta, dissuasione ed eliminazione delle attività di pesca INN, la mancanza di procedure obbligatorie che garantiscano un’adeguata verifica dell’immatricolazione dei pescherecci battenti la sua bandiera, la mancanza di un sistema obbligatorio di controllo degli sbarchi e le ispezioni in porto inadeguate, non può essere correlata al livello di sviluppo di Trinidad e Tobago né alle sue eventuali difficoltà specifiche.

(103)

Le autorità di Trinidad e Tobago, inoltre, hanno ricevuto dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) un sostegno volto a rafforzare le azioni nazionali di lotta contro la pesca INN (17).

(104)

Alla luce dei considerando 34, 35 e 36 della decisione del 21 aprile 2016 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione ritiene, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che il livello di sviluppo del Trinidad e Tobago non ne comprometta la condotta generale in materia di pesca in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e non possa quindi spiegare o altrimenti giustificare l’inadeguatezza delle azioni da essa intraprese per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

4.   CONCLUSIONI CONCERNENTI L’IDENTIFICAZIONE IN QUANTO PAESE TERZO NON COOPERANTE

(105)

Alla luce delle conclusioni tratte riguardo al mancato rispetto, da parte di Trinidad e Tobago, dell’obbligo ad essa imposto dal diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, è opportuno identificare tale paese, a norma dell’articolo 31 del regolamento INN, come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca INN.

(106)

In virtù dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera g), del regolamento INN, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a rifiutare l’importazione di prodotti della pesca nell’Unione senza dover chiedere prove supplementari o presentare domanda di assistenza allo Stato di bandiera, se sono venute a conoscenza del fatto che il certificato di cattura è stato convalidato dalle autorità di uno Stato di bandiera identificato come Stato non cooperante ai sensi dell’articolo 31 di detto regolamento.

(107)

È opportuno precisare che l’identificazione di Trinidad e Tobago come paese che la Commissione considera non cooperante non esclude che il Consiglio possa successivamente compilare un elenco di paesi non cooperanti ai sensi dell’articolo 31 del regolamento INN.

5.   PROCEDURA DI COMITATO

(108)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica di Trinidad e Tobago è identificata come paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  Decisione della Commissione, del 21 aprile 2016, che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 144 del 23.4.2016, pag. 14).

(3)  Piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, 2001.

(4)   Voluntary Guidelines for Flag State Performance, marzo 2014, fonte: http://www.fao.org/3/a-i4577t.pdf

(5)   Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas, Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite, 1993.

(6)   FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, 1995.

(7)  https://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/alphabetical_list/lawspdfs/67.51.pdf

(8)  https://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/alphabetical_list/lawspdfs/51.06.pdf

(9)  Sea Lots, che riceve scali da navi battenti bandiera di Taiwan, Costa d’Avorio, Cina e Venezuela.

(10)  Tuttavia, data la mancanza di controlli in porto e l’inadeguatezza degli obblighi di dichiarazione, è difficile dimostrare che tali catture non provenivano da navi battenti bandiera di Trinidad e Tobago.

(11)  Queste navi sono state reimmatricolate sotto la bandiera di un paese terzo e il 24 novembre 2021 sono state inserite nell’elenco dell’ICCAT come navi INN per la pesca di tonnidi o specie affini nella zona della convenzione senza autorizzazione. All’inizio del 2022 le navi sono state inserite negli elenchi INN della IOTC, del SIOFA, della CCSBT, dell’IATTC e della NEAFC.

(12)  Doc. dell’ICCAT n. COC-308_Appendice 2, 2016.

(13)  Doc. dell’ICCAT n. COC-308_APP_1/2021.

(14)  Punto 29: https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2018-09-e.pdf.

(15)  Doc. dell’ICCAT n. COC-308_Appendice 2, 2022, Doc. n. COC-308_Appendice 2, 2021, Doc. n. COC-308_Appendice 2, 2020, Doc. n. COC-308_Appendice 2, 2019, Doc. n. COC-308_Appendice 2, 2018, Doc. n. COC-308_Appendice 2, 2017.

(16)  Informazioni tratte dal sito https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/TTO

(17)  https://www.fao.org/iuu-fishing/capacity-development/en/


26.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 236/40


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2052 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2023

che non approva il fosfato di argento sodio idrogeno zirconio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il fosfato di argento sodio idrogeno zirconio (n. CE: 422-570-3; n. CAS: 265647-11-8) per il tipo di prodotto 4.

(2)

La Svezia è stata designata come Stato membro relatore. Il fosfato di argento sodio idrogeno zirconio è stato valutato dall’autorità competente della Svezia («autorità di valutazione competente») ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4, disinfettanti per il settore dell’alimentazione umana e animale, di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 12 giugno 2017 l’autorità di valutazione competente ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («ECHA») la relazione di valutazione della domanda e le conclusioni della sua valutazione. L’ECHA ha discusso la relazione di valutazione e le conclusioni nel corso di riunioni tecniche.

(4)

In conformità all’articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell’ECHA in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, in combinato disposto con l’articolo 75, paragrafi 1, e 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 3 marzo 2021 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’ECHA (3), tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.

(5)

Dalle conclusioni del parere dell’ECHA risulta che non è stata dimostrata un’efficacia sufficiente per l’uso che consiste nell’incorporazione del biocida rappresentativo nei materiali a contatto con i prodotti alimentari. Non si prevede pertanto che i biocidi del tipo di prodotto 4 contenenti fosfato di argento sodio idrogeno zirconio soddisfino il criterio di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)

L’ECHA ha inoltre concluso che sono stati individuati rischi inaccettabili per la salute umana derivanti dal consumo di prodotti alimentari che sono stati a contatto con polimeri trattati e che non è stato possibile individuare una misura adeguata di mitigazione per attenuare tali rischi. Non si prevede pertanto che i biocidi del tipo di prodotto 4 contenenti fosfato di argento sodio idrogeno zirconio soddisfino il criterio di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(7)

Il fosfato di argento sodio idrogeno zirconio è stato anche valutato a norma del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Il 26 maggio 2004 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha adottato un parere che valuta la sicurezza del fosfato di argento sodio idrogeno zirconio da utilizzare nei materiali di materia plastica a contatto con i prodotti alimentari (5). In tale parere l’EFSA ha concluso che una restrizione pari a 0,05 mg/kg di alimento (espresso come argento) per il fosfato di argento sodio idrogeno zirconio ridurrebbe l’assunzione a meno del 12,5 % del livello senza effetto nocivo osservato per l’uomo e ha pertanto proposto un limite di migrazione specifica per gruppo pari a 0,05 mg Ag/kg di alimento. Sebbene il fosfato di argento sodio idrogeno zirconio per l’uso nei materiali di materia plastica a contatto con i prodotti alimentari non sia stato autorizzato a livello dell’Unione, esso è stato incluso in un elenco provvisorio di additivi che possono essere utilizzati nei materiali di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nel rispetto della legislazione nazionale, conformemente all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (6).

(8)

Nel contesto della valutazione dei composti dell’argento a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, nel febbraio 2020 l’EFSA e l’ECHA hanno pubblicato un documento congiunto (7) («documento congiunto EFSA-ECHA»), in cui traggono la conclusione che i rispettivi pareri sull’uso di composti dell’argento nei materiali a contatto con i prodotti alimentari sono coerenti rispettivamente con il regolamento (CE) n. 1935/2004 e il regolamento (UE) n. 528/2012 e che le differenze nelle conclusioni della valutazione del rischio nei rispettivi pareri sono dovute a obiettivi, serie di dati e metodologie differenti.

(9)

Tenuto conto del parere dell’ECHA e del documento congiunto EFSA-ECHA, è opportuno non approvare il fosfato di argento sodio idrogeno zirconio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il fosfato di argento sodio idrogeno zirconio (n. CE: 422-570-3, n. CAS: 265647-11-8) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo fosfato di argento sodio idrogeno zirconio, tipo di prodotto 4, ECHA/BPC/278/2021, adottato il 3 marzo 2021.

(4)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

(5)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti, 2004. Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari. Quarto elenco delle sostanze destinate a essere utilizzate nei materiali a contatto con i prodotti alimentari. EFSA Journal 2004; 2(6):65a, 17 pp. doi:10.2903/j.efsa.2004.65a.

(6)  Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

(7)  Documento congiunto EFSA-ECHA del febbraio 2020. Confronto tra le valutazioni effettuate dall’EFSA e dall’ECHA sui composti dell’argento utilizzati come principi attivi biocidi nei materiali a contatto con gli alimenti (MCA).


Rettifiche

26.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 236/42


Rettifica del regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che definisce i metodi d'analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 333 del 29 dicembre 2000 )

Pagina 38, allegato, capo III, parte III.2, punto 6.4, Nota 2, punto 1,

anziché:

«Percolonna di ritenzione di 1 m × 0,32 mm di diametro interno associata a una colonna di CP-WAX 57 CB di 50 m × 0,32 mm di diametro interno, con spessore della fase stazionaria di 0,2 μm (polietilenglicolo stabilizzato) seguita da una colonna Carbowax 400 di 50 m × 0,32 mm di diametro interno, con spessore della fase stazionaria di 0,2 μm (le colonne sono collegate mediante raccordi a contatto diretto).»,

leggasi:

«Precolonna di ritenzione di 1 m × 0,32 mm di diametro interno associata a una colonna di CP-WAX 57 CB di 50 m × 0,32 mm di diametro interno, con spessore della fase stazionaria di 0,2 μm (polietilenglicolo stabilizzato) seguita da una colonna Carbowax 400 di 50 m × 0,32 mm di diametro interno, con spessore della fase stazionaria di 0,2 μm (le colonne sono collegate mediante raccordi a contatto diretto).».

Pagina 39, allegato, capo III, parte III.2, punto 6.4, Nota 2, punto 2,

anziché:

«Precolonna di 1 m × 0,32 mm di diametro interno collegata a una colonna CP-WAX 57 CB di 5 m × 0,32 mm di diametro interno, con spessore della fase stazionaria (polietilenglicolo stabilizzato) di 0,2 μm la precolonna è collegata alla colonna con un raccordo a contatto diretto.»,

leggasi:

«Precolonna di 1 m × 0,32 mm di diametro interno collegata a una colonna CP-WAX 57 CB di 50 m × 0,32 mm di diametro interno, con spessore della fase stazionaria (polietilenglicolo stabilizzato) di 0,2 μm (la precolonna è collegata alla colonna con un raccordo a contatto diretto).».

Pagina 41, allegato, capo III, parte III.2, punto 9.2, sesta riga,

anziché:

«p = massa volumica in kg/m3.»,

leggasi:

«ρ = massa volumica in kg/m3.».


26.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 236/43


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/635 della Commissione, del 22 aprile 2016, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000 per quanto riguarda taluni metodi d'analisi di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 108 del 23 aprile 2016 )

Pagina 3, allegato, punto 2), punto 5.2 della parte III.3 aggiunta al capo III dell'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000,

anziché:

«5.2.

Soluzione di indicatore misto:

 

pesare 0,1 g di carminio d'indaco e 0,1 g di rosso fenolo;

 

sciogliere in 40 ml di acqua e portare a 100 g con etanolo.»,

leggasi:

«5.2.

Soluzione di indicatore misto:

 

pesare 0,1 g di carminio d'indaco e 0,1 g di rosso fenolo;

 

sciogliere in 40 ml di acqua e portare a 100 ml con etanolo.».

Pagina 4, allegato, punto 2), punto 8.1.3 della parte III.3 aggiunta al capo III dell'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000,

anziché:

«8.1.3.

Calcolo

 

L'acidità totale (AT), espressa in milliequivalenti per litro di bevanda spiritosa è pari a 0,4 × n1.

 

L'acidità totale (AT′), espressa in mg di acido acetico per litro di bevanda spiritosa è pari a: 24 × n1.»,

leggasi:

«8.1.3.

Calcolo

 

L'acidità totale (TA), espressa in milliequivalenti per litro di bevanda spiritosa è pari a 0,4 × n1.

 

L'acidità totale (TA′), espressa in mg di acido acetico per litro di bevanda spiritosa è pari a: 24 × n1.».

Pagina 5, allegato, punto 2), punto 9.2 della parte III.3 aggiunta al capo III dell'allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000,

anziché:

«9.2.

Espressione in mg di acido acetico per L:

sia

=

l'acidità totale in mg di acido acetico per L

=

l'acidità totale in mg di acido acetico per L

L'acidità volatile, VA, in mg di acido acetico per litro è:

 

TÀ – FÀ»,

leggasi:

«9.2.

Espressione in mg di acido acetico per L:

sia

TA′

=

l'acidità totale in mg di acido acetico per L

FA′

=

l'acidità fissa in mg di acido acetico per L

L'acidità volatile, VA, in mg di acido acetico per litro è:

 

TA′ – FA′».