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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 190 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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Decisione di esecuzione (UE) 2023/1562 della Commissione, del 27 luglio 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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28.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 190/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1557 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2023
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina. |
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(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95. |
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(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
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Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all’articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
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0207 14 10 |
Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati |
292,6 |
2 |
BR |
(1) Nomenclatura stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2).
DECISIONI
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28.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 190/4 |
DECISIONE (UE) 2023/1558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 2023
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio (EGF/2023/001 BE/LNSA)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, primo comma,
visto l’accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (2), in particolare il punto 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un’occupazione dignitosa e sostenibile nell’Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un’occupazione dignitosa e sostenibile. |
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(2) |
Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all’articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (3). |
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(3) |
Il 17 febbraio 2023 il Belgio ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in conformità all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691, in relazione a casi di espulsione dal lavoro nell’impresa Logistics Nivelles SA e presso un fornitore in Belgio. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di mobilitazione del FEG (4), tale domanda è considerata conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG stabilite all’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691. |
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(4) |
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 2 153 358 EUR in relazione alla domanda presentata dal Belgio. |
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(5) |
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2023, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l’importo di 2 153 358 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 12 luglio 2023.
Fatto a Strasburgo, il 12 luglio 2023.
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS
(1) GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.
(2) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(3) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).
(4) COM(2023) 210.
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28.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 190/6 |
DECISIONE (UE) 2023/1559 DEL CONSIGLIO
del 14 luglio 2023
che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in merito alla decisione dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico sulle modifiche di tale accordo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Gli orientamenti che figurano nell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo»), elaborato nell’ambito dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), sono stati recepiti e pertanto resi giuridicamente vincolanti nell’Unione in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
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(2) |
I partecipanti all’accordo («partecipanti») sono chiamati a concordare le modifiche dell’accordo, in particolare per quanto riguarda le disposizioni che regolano i periodi di rimborso massimi, il piano di rimborso e i tassi di premio minimi. |
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(3) |
Dall’adozione, nel 1978, le norme stabilite nell’accordo non sono mai state, fino ad oggi, oggetto di un riesame globale in vista della loro perdurante adeguatezza a livello complessivo. Il riesame globale rivela la necessità di modernizzare l’accordo in modo sostanziale per garantire che le sue disposizioni tengano conto dell’evoluzione delle circostanze globali e siano adeguati alle esigenze future. Inoltre, le disposizioni non dovrebbero essere sproporzionatamente rigide rispetto agli obiettivi dell’accordo di garantire condizioni di parità tra i partecipanti e di evitare l’esclusione del settore privato. |
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(4) |
La proposta di modifica dell’accordo consentirebbe alle agenzie di credito all’esportazione partecipanti di offrire agli acquirenti e ai mutuatari di beni e servizi esportati che sono ubicati in paesi terzi condizioni e modalità di finanziamento allineate a pratiche di mercato solide, consentendo così di affrontare i fallimenti del mercato e di colmare le carenze di finanziamento senza escludere il settore privato. In questo modo, l’accordo modernizzato rafforzerebbe la competitività globale degli esportatori dell’Unione, contribuendo in modo significativo alla crescita economica e all’occupazione nell’Unione. |
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(5) |
A seguito di tali modifiche proposte, sono inoltre necessarie ulteriori modifiche dell’accordo al fine di razionalizzare e garantire una maggiore coerenza all’interno dell’accordo e dei suoi allegati, anche per quanto riguarda gli obblighi di notifica ex ante. |
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(6) |
Inoltre, il riesame globale dell’accordo ha evidenziato la necessità di rivedere le procedure per la proroga delle linee comuni che non sono collegate a un’operazione specifica. Le procedure rivedute escluderebbero la possibilità per i singoli partecipanti di prorogare unilateralmente di tali linee comuni. Tali procedure rivedute terrebbero pertanto maggiormente conto della necessità che l’Unione concordi formalmente una posizione prima di un’eventuale proroga di tali linee comuni. |
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(7) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alla decisione dei partecipanti sulla modifiche dell’accordo, poiché la decisione sarà vincolante per l’Unione e tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione in forza dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011. |
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(8) |
La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto essere quella di sostenere le modifiche basate sull’accluso progetto di versione consolidata dell’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alla decisione dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») sulle modifiche dell’accordo è quella di sostenere le modifiche basate sul progetto di versione consolidata dell’accordo accluso alla presente decisione (2).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
N. CALVIÑO SANTAMARÍA
(1) Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 45).
(2) Cfr. documento ST 10117/23 ADD1 all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu.
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28.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 190/8 |
DECISIONE (UE) 2023/1560 DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 2023
che autorizza l’avvio di negoziati con gli Stati Uniti d’America per un accordo sul rafforzamento delle catene di approvvigionamento dei minerali critici
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’Unione europea e gli Stati Uniti d’America («USA») intrattengono le relazioni bilaterali più ampie e profonde al mondo in materia commerciale e di investimento e hanno economie fortemente integrate. |
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(2) |
Il 16 agosto 2022 gli USA hanno promulgato la legge sulla riduzione dell’inflazione, che modifica, tra l’altro, la sezione 30D del codice tributario statunitense («Clean Vehicle Credit» — «regime di credito per i veicoli puliti»). In assenza di un accordo di libero scambio globale tra l’UE e gli USA, la conclusione di un accordo mirato sui minerali critici dovrebbe permettere che i pertinenti minerali critici estratti o lavorati nell’UE siano contabilizzati ai fini del rispetto dei requisiti del regime di crediti per i veicoli puliti. |
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(3) |
Oltre a promuovere le catene di approvvigionamento UE-USA dei minerali critici necessari alla produzione di batterie per veicoli elettrici, la conclusione di un accordo mirato sui minerali critici rappresenterebbe un nuovo passo avanti per ampliare e approfondire le relazioni economiche UE-USA. |
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(4) |
È pertanto opportuno avviare negoziati al fine di concludere un accordo sui minerali critici con gli USA. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell’Unione europea, con gli Stati Uniti d’America per un accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul rafforzamento delle catene di approvvigionamento dei minerali critici.
Articolo 2
I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio riportate in allegato.
Articolo 3
La Commissione conduce i negoziati in consultazione con il comitato della politica commerciale, come previsto dall’articolo 207, paragrafo 3, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Articolo 4
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
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28.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 190/10 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1561 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2023
che respinge la domanda di protezione di un nome come indicazione geografica a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» (DOP)
[notificata con il numero C(2023)4903]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), e in particolare l’articolo 52, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione del nome «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» in quanto denominazione di origine protetta (DOP) presentata dall’Armenia l’11 luglio 2016 (PDO-AM-2164). |
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(2) |
In seguito all’esame, il 13 dicembre 2016 e il 7 settembre 2017 la Commissione ha inviato una notifica di osservazioni per chiedere chiarimenti su alcuni aspetti del fascicolo. Data la mancata risposta all’ultima comunicazione, il 24 gennaio 2022 la Commissione ha inviato un sollecito. La richiedente non ha risposto. |
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(3) |
In base alle informazioni a disposizione, la Commissione ha concluso che la domanda non soddisfa le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 e, con lettera del 20 dicembre 2022, ha comunicato alla richiedente che, se non saranno pervenute osservazioni entro due mesi dal ricevimento della lettera, intende avviare la procedura di adozione di una decisione formale della Commissione che respinge la domanda in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento suddetto. |
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(4) |
A norma dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (2), il disciplinare di una DOP deve individuare le procedure che gli operatori devono istituire per fornire gli elementi relativi alla prova dell’origine per quanto riguarda il prodotto, le materie prime, i mangimi e gli altri elementi che, secondo il disciplinare, devono provenire dalla zona geografica delimitata. Gli operatori devono poter individuare: a) il fornitore, la quantità e l’origine di tutte le partite di materie prime e/o di prodotti ricevuti; b) il destinatario, la quantità e la destinazione dei prodotti forniti; c) la correlazione fra ogni partita in entrata di cui alla lettera a) e ogni partita in uscita di cui alla lettera b). Per quanto riguarda la prova che il prodotto è originario della zona geografica delimitata, il disciplinare di «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» menziona solo il «Red Book of Armenia» (Libro rosso dell’Armenia), senza altre spiegazioni. La Commissione ha concluso che non basta a dimostrare che la procedura di garanzia dell’origine sia soddisfatta in applicazione dell’articolo 4 suddetto. |
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(5) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, devono essere descritte «le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche del prodotto». La Commissione ha concluso che tale condizione non è soddisfatta poiché nella descrizione di «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» mancano caratteristiche organolettiche e fisiche essenziali, quali la lunghezza, l’odore e il gusto. |
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(6) |
A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (3), nel caso dei prodotti di origine animale il cui nome è registrato come denominazione di origine protetta i mangimi provengono integralmente dalla zona geografica delimitata. Nella misura in cui non sia tecnicamente possibile garantire la provenienza integrale dalla zona geografica delimitata, si possono aggiungere mangimi che non provengono da detta zona, a condizione che la qualità o le caratteristiche del prodotto dovute essenzialmente all’ambiente geografico non siano compromesse. I mangimi che non provengono dalla zona geografica delimitata non possono in ogni caso superare il 50 % di sostanza secca su base annuale. La Commissione ha concluso che tali condizioni non sono soddisfatte in quanto il disciplinare di «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» non spiega se non sia tecnicamente possibile che i mangimi provengano integralmente dalla zona geografica delimitata e non dimostra che la qualità e le caratteristiche del prodotto, che sono dovute all’ambiente geografico, non sono compromesse dall’uso di mangimi non provenienti dalla zona geografica delimitata. |
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(7) |
La richiedente non ha risposto entro il termine stabilito alle osservazioni della Commissione. |
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(8) |
La Commissione ritiene pertanto che la domanda di registrazione di «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» come DOP non soddisfi le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 e all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014. |
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(9) |
È pertanto opportuno respingere la domanda di protezione del nome «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» come DOP. |
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(10) |
La decisione di rigetto è strettamente connessa alla registrazione di tale nome a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012. Essa non pregiudica la protezione del nome «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» nell’ambito dell’accordo bilaterale tra l’Armenia e l’Unione. |
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(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La domanda di registrazione del nome «ՍԵՒԱՆԻ ԻՇԽԱՆ/sevani ishkhan» come denominazione di origine protetta (DOP) è respinta.
Articolo 2
L’Ufficio armeno per la proprietà intellettuale, Armenian Intellectual Property Office, Government House 3, Central Avenue, 375010 Yerevan, Armenia, è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2023
Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell’Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17).
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28.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 190/13 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1562 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2023
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l’articolo 16,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi («elenco europeo»), pubblicato a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento. |
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(2) |
L’elenco europeo figura nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione (2). |
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(3) |
L’autorizzazione di San Giorgio del Porto SpA, un impianto di riciclaggio delle navi situato in Italia, è scaduta il 6 giugno 2023. Le autorizzazioni di Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S. Europe) e Fayard A/S, impianti di riciclaggio delle navi situati in Danimarca, sono scadute rispettivamente il 23 agosto 2023 e il 7 novembre 2023. La Commissione è stata informata dall’Italia e dalla Danimarca che le autorizzazioni concesse a detti impianti per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi sono state rinnovate prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. Inoltre la Danimarca ha informato la Commissione delle modifiche riguardanti le dimensioni massime delle navi accettate da M.A.R.S. Europe, il volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell’impianto e il volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di Fayard A/S. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco europeo. |
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(4) |
A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, la Commissione ha ricevuto tre richieste di inserimento nell’elenco europeo di Anadolu Gemi Söküm Orman Ürn. Gida Tur. Nak, San. Ve Tic. A.Ş., BMS Gemi Geri Dönüşüm San Ve Tic. A.Ş. e Kiliçlar Geri Dönüşümlü Maddeler Ve Metal San.Tic A.Ş., impianti di riciclaggio delle navi situati in Turchia. Dopo aver valutato le informazioni e i documenti giustificativi trasmessi o raccolti conformemente all’articolo 15 del regolamento, la Commissione ritiene che gli impianti soddisfino i requisiti di cui all’articolo 13 del regolamento e possano pertanto effettuare operazioni di riciclaggio delle navi ed essere inclusi nell’elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da includere gli impianti in questione. |
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(5) |
La Commissione è stata informata delle modifiche dei recapiti di Dales Marine Services Ltd., un impianto di riciclaggio delle navi situato nel Regno Unito. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco europeo. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 119).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1257/2013
PARTE A
Impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro
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Nome dell’impianto |
Metodo di riciclaggio |
Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate |
Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi |
Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l’approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell’autorità competente (1) |
Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell’impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2) |
Data di scadenza dell’inclusione nell’elenco europeo (3) |
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BELGIO |
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Telefono: +32(0)92512521 E-mail: peter.wyntin@galloo.com |
Laterale (ormeggio in acqua), rampa |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni |
34 000 (4) |
31 marzo 2025 |
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BULGARIA |
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Telefono: +359 888334114 E-mail: d_kondov@yahoo.co.uk |
Bacino di carenaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Restrizioni e condizioni sono stabilite nell’autorizzazione per la gestione dei rifiuti (decisione n. 03-DO-655-00/25.1.2019) |
Approvazione esplicita, periodo di riesame massimo di 30 giorni. L’autorità competente per la decisione di approvazione è il direttore dell’ispettorato regionale dell’Ambiente e delle Acque della regione in cui è situato l’impianto di riciclaggio. |
12 500 (5) |
25 gennaio 2024 |
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DANIMARCA |
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www.fayard.dk Telefono: +45 75920000 E-mail: fayard@fayard.dk |
Bacino di carenaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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L’impianto di riciclaggio delle navi è disciplinato dalla legislazione applicabile e dalle condizioni stabilite nell’autorizzazione ambientale del 7 novembre 2018 rilasciata dal comune di Kerteminde. L’autorizzazione ambientale comprende condizioni relative all’orario di esercizio, condizioni di esercizio speciali, condizioni per la gestione e il deposito dei rifiuti e stabilisce inoltre che l’attività deve essere svolta in un bacino di carenaggio. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni. |
916,34 (6) |
22 maggio 2028 |
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www.fornaes.com Telefono: +45 86326393 E-mail: recycling@fornaes.dk |
Laterale, bacino di carenaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Il comune di Norddjurs ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni. |
30 000 (7) |
12 maggio 2026 |
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www.jatob.dk Telefono: +45 86681689 E-mail: post@jatob.dk mathias@jatob.dk |
Laterale, scalo di alaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
L’autorizzazione ambientale consente la gestione e il deposito di frazioni di rifiuti. Il deposito intermedio in loco di rifiuti pericolosi è possibile fino a un anno. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni. |
13 000 (8) |
9 marzo 2025 |
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www.modernamericanrecyclingservices.com/ Telefono: +45 30307763 E-mail: kim@mars-eu.dk |
Scalo di alaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Le condizioni di esercizio dell’impianto di riciclaggio delle navi sono definite nell’autorizzazione ambientale del 9 marzo 2018 e nell’addendum all’autorizzazione ambientale del 12 luglio 2022 rilasciata dal comune di Frederikshavn. Il comune di Frederikshavn ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale. L’impianto non deve stoccare rifiuti pericolosi per più di un anno. |
Approvazione tacita, periodo di riesame di 14 giorni. |
60 000 (9) |
27 gennaio 2028 |
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www.smedegaarden.net Telefono: +45 75128888 E-mail: m@smedegaarden.net |
Laterale, scalo di alaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
(*Se la lunghezza è > 170 metri, è necessaria l’accettazione del comune di Esbjerg) |
Le condizioni di esercizio dell’impianto di riciclaggio delle navi sono definite nell’autorizzazione ambientale del 4 giugno 2015 rilasciata dal comune di Esbjerg. Il comune di Esbjerg ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni. |
20 000 (10) |
11 marzo 2026 |
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www.stenarecycling.dk Telefono: +45 20699190 E-mail: jakob.kristensen@stenarecycling.com |
Bacino di carenaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013. Dimensioni massime della nave:
|
Le condizioni di esercizio dell’impianto di riciclaggio delle navi sono definite nell’autorizzazione ambientale del 5 ottobre 2017 rilasciata dal comune di Esbjerg. Il comune di Esbjerg ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale, come indicato nell’autorizzazione ambientale per l’impianto di riciclaggio delle navi. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni. |
0 (11) |
7 febbraio 2024 |
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ESTONIA |
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Telefono: +372 6102933 Fax +372 6102444 E-mail: refonda@blrt.ee www.refonda.ee |
In galleggiamento in banchina e nel bacino galleggiante |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Autorizzazione rifiuti n. KL-511809. Concessione per la gestione dei rifiuti pericolosi n. 0546. Norme del porto di Vene-Balti, manuale di riciclaggio delle navi MSR-Refonda. Sistema di gestione ambientale, gestione dei rifiuti EP 4.4.6-1-13 L’impianto può riciclare solo i materiali pericolosi per i quali ha ottenuto l’autorizzazione. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni. |
24 364 (12) |
15 febbraio 2026 |
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SPAGNA |
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Telefono: +34 944971552 E-mail: dina@dinascrapping.com www.redena.es |
Laterale, rampa di demolizione |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Le restrizioni sono riportate nell’autorizzazione ambientale integrata. |
Approvazione tacita. L’autorità competente per l’approvazione è l’autorità ambientale della Comunità autonoma in cui è ubicato l’impianto. |
2 086 (13) |
3 marzo 2026 |
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Telefono: +34 630144416 E-mail: abarredo@ddr-vessels.com |
Laterale, rampa di demolizione |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Le restrizioni sono riportate nell’autorizzazione ambientale integrata. |
Approvazione tacita. L’autorità competente per l’approvazione è l’autorità ambientale della Comunità autonoma in cui è ubicato l’impianto. |
3 600 (14) |
28 luglio 2025 |
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FRANCIA |
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Telefono: +33 (0)769791280 E-mail: patrick@demonaval-recycling.fr |
Laterale, bacino di carenaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Le restrizioni ambientali sono precisate nell’autorizzazione della prefettura. |
Approvazione esplicita – L’autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell’Ambiente. |
1 500 (15) |
21 settembre 2027 |
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Telefono: +33 (0)235951634 E-mail: normandie@baudelet.fr |
Galleggiante e scalo di alaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Le restrizioni ambientali sono precisate nell’autorizzazione della prefettura. |
Approvazione esplicita – L’autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell’Ambiente. |
7 730 (16) |
29 dicembre 2026 |
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Telefono: +33 (0)556905800 E-mail: maintenance@bordeaux-port.fr |
Laterale, bacino di carenaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Le restrizioni ambientali sono precisate nell’autorizzazione della prefettura. |
Approvazione esplicita – L’autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell’Ambiente. |
9 000 (17) |
27 settembre 2026 |
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Telefono: +33 (0)298011106 E-mail: navaleo@navaleo.fr |
Laterale, bacino di carenaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Le restrizioni ambientali sono precisate nell’autorizzazione della prefettura. |
Approvazione esplicita – L’autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell’Ambiente. |
15 000 (18) |
19 giugno 2025 |
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ITALIA |
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Telefono: +39 (0)10251561 E-mail: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it www.sgdp.it |
Laterale, bacino di carenaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Le limitazioni e le restrizioni sono riportate nell’autorizzazione ambientale integrata. |
Approvazione esplicita |
38 564 (19) |
6 giugno 2028 |
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LETTONIA |
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Telefono: +371 29410506 E-mail: galaksisn@inbox.lv |
Laterale (ormeggio in acqua), bacino di carenaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Cfr. permesso nazionale n. LI12IB0053 |
Approvazione esplicita – Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi. |
0 (20) |
17 luglio 2024 |
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LITUANIA |
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Telefono: +370 (46)365776 Fax +370 (46)365776 E-mail: uab.apk@gmail.com |
Laterale (ormeggio in acqua) |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-15/2015 |
Approvazione esplicita – Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi. |
1 500 (21) |
12 marzo 2025 |
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Telefono: +370 68532607 E-mail: armar.uab@gmail.com |
Laterale (ormeggio in acqua) |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-51/2017 |
Approvazione esplicita – Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi. |
3 910 (22) |
12 aprile 2027 |
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Telefono: +370 63069903 E-mail: uabdemeksa@gmail.com |
Laterale (ormeggio in acqua) |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-64/2019 |
Approvazione esplicita – Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi. |
0 (23) |
22 maggio 2024 |
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Telefono: +370 (46)483940/483891 Fax +370 (46)483891 E-mail: refonda@wsy.lt |
Laterale (ormeggio in acqua) |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Cfr. permesso nazionale n. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015 |
Approvazione esplicita – Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi. |
20 140 (24) |
30 aprile 2025 |
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PAESI BASSI |
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Telefono: +31 (0)181234353 E-mail: MZoethout@damenverolme.com |
Bacino di carenaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l’ambiente. |
Approvazione esplicita |
0 (25) |
21 maggio 2026 |
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Telefono: +31 235581937 E-mail: info@decomamsterdam.eu |
Azioni preparatorie lungo la banchina, sollevamento sulla terraferma per la rottamazione |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l’ambiente. |
Approvazione esplicita |
17 500 (26) |
5 ottobre 2026 |
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Telefono: +31 113352510 E-mail: info@hsd.nl |
Azioni preparatorie lungo la banchina, sollevamento sulla terraferma per la rottamazione |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l’ambiente. |
Approvazione esplicita |
30 000 (27) |
26 gennaio 2026 |
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Telefono: +31 113351710 E-mail: slf@sagro.nl |
Azioni preparatorie lungo la banchina, sollevamento sulla terraferma per la rottamazione |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l’ambiente. |
Approvazione esplicita |
15 000 (28) |
28 marzo 2024 |
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Telefono: +31 180463990 E-mail: gsnoek@sloperij-nederland.nl |
Ormeggio in acqua e scalo di alaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l’ambiente. Le azioni preparatorie si svolgono lungo la banchina, fino a quando lo scafo può essere trainato sullo scalo di alaggio utilizzando un verricello che ha una capacità di trazione di 2 000 tonnellate. |
Approvazione esplicita |
17 500 (29) |
12 maggio 2026 |
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NORVEGIA |
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Sede:
https://adrs.no/ |
Laterale, scalo di alaggio, bacino di carenaggio/bacino galleggiante |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013. Dimensioni massime della nave:
|
Cfr. permesso nazionale n. 2019.0501.T |
Approvazione esplicita |
0 (30) |
1o ottobre 2024 |
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https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/ |
Laterale |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Cfr. permesso nazionale n. 2005.0038.T |
Approvazione esplicita |
31 000 (31) |
28 gennaio 2024 |
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www.greenyard.no |
Bacino di carenaggio (all’interno), scalo di alaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Cfr. permesso nazionale n. 2018.0833.T Le operazioni di demolizione di più ampia portata devono essere eseguite in ambienti chiusi. Le sole operazioni di demolizione e di sezionamento autorizzate all’esterno all’aria aperta sono le operazioni di minore portata necessarie per adeguare le navi all’impianto interno. Cfr. il permesso per ulteriori dettagli. |
Approvazione esplicita |
0 (32) |
28 gennaio 2024 |
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www.kleven.no |
Laterale, scalo di alaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Cfr. permesso nazionale n. 2021.0011.T |
Approvazione esplicita |
0 (33) |
9 aprile 2026 |
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Telefono: +47 40039479 E-mail: knut@fosengjenvinning.no |
Laterale |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, tranne le piattaforme o le imbarcazioni adibite all’estrazione di idrocarburi Dimensioni massime della nave:
|
Cfr. permesso nazionale n. 2006.0250.T |
Approvazione esplicita |
8 000 (34) |
9 gennaio 2024 |
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www.akersolutions.com |
Laterale (ormeggio in acqua), scalo di alaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Cfr. permesso nazionale n. 2013.0111.T |
Approvazione esplicita |
43 000 (35) |
28 gennaio 2024 |
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www.lutelandetoffshore.com |
Laterale |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Cfr. permesso nazionale n. 2014.0646.T |
Approvazione esplicita |
14 000 (36) |
28 gennaio 2024 |
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www.norscrap.no |
Laterale, scalo di alaggio galleggiante, bacino di carenaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Cfr. permesso nazionale n. 2017.0864.T Massimo 8 000 LDT sullo scalo di alaggio galleggiante. Le navi che superano 8 000 LDT devono essere ridotte prima di essere trainate nello scalo di alaggio. |
Approvazione esplicita |
4 500 (37) |
1o marzo 2024 |
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FINLANDIA |
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Telefono: +358 244511 Email try@turkurepairyard.com |
Laterale, bacino di carenaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Le restrizioni sono riportate nell’autorizzazione ambientale integrata. |
Approvazione esplicita |
20 000 (38) |
1o ottobre 2023 |
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REGNO UNITO – IRLANDA DEL NORD |
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Telefono: +44 (0)2890534189 fax +44 (0)2890458515 E-mail: Eoghan.Rainey@harland-wolff.com |
Bacino di carenaggio e ormeggio in acqua |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
|
Al sito è rilasciata un’autorizzazione per la gestione dei rifiuti (n. LN/20/11) che limita le operazioni e pone condizioni all’operatore dell’impianto. |
Approvazione esplicita |
12 000 (39) |
16 giugno 2025 |
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PARTE B
Impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo
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Nome dell’impianto |
Metodo di riciclaggio |
Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate |
Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi |
Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l’approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell’autorità competente (40) |
Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell’impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (41) |
Data di scadenza dell’inclusione nell’elenco europeo (42) |
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TURCHIA |
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Telefono: +90 232 618 21 02 E-mail: info@anadolugs.com |
Sbarco |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, tranne le piattaforme Dimensioni massime della nave:
|
Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni. Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante. |
111 823 (43) |
20 agosto 2028 |
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Telefono: +90 232 618 21 07 – 08 - 09 Indirizzo e-mail: info@avsargemiltd.com |
Sbarco |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, tranne le piattaforme Dimensioni massime della nave:
|
Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni. Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante. |
54 224 (44) |
2 dicembre 2025 |
||||||||||||||
Telefono: +90 232 618 22 20 E-mail: bms@bmsgemi.com |
Sbarco |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, tranne le piattaforme Dimensioni massime della nave:
|
Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni. Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante. |
37 132 (45) |
20 agosto 2028 |
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Telefono: +90 2326182162 E-mail: pamirtaner@egecelik.com |
Sbarco |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni. Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante. |
55 503 (46) |
12 febbraio 2025 |
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Telefono: +90 2326182030 E-mail: info@leyal.com.tr |
Sbarco |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni. Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante. |
64 815 (47) |
9 dicembre 2023 |
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Telefono: +90 2326182065 E-mail: demtas@leyal.com.tr |
Sbarco |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni. Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante. |
57 275 (48) |
9 dicembre 2023 |
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Telefono: +90 232 618 22 17 E-mail: gemisokum@kiliclar.com.tr |
Sbarco |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, tranne le piattaforme Dimensioni massime della nave:
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Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni. Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante. |
16 711 (49) |
20 agosto 2028 |
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Telefono: +90 2326182105 E-mail: oge@ogegemi.com www.ogegemi.com |
Sbarco |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni. Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante. |
62 471 (50) |
12 febbraio 2025 |
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Telefono: +90 2326182092 E-mail: info@sokship.com |
Sbarco |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell’Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto. |
Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni. Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L’SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante. |
66 167 (51) |
12 febbraio 2025 |
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REGNO UNITO |
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Telefono: + 44 (0)1314543380; + 44 (0)7834658588 E-mail: Phil@dalesmarine.co.uk |
Bacino di carenaggio e ormeggio in acqua |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, tranne le piattaforme Dimensioni massime della nave:
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Al sito è rilasciata un’autorizzazione per la gestione dei rifiuti (n. WML/L/1157331) che limita le operazioni e pone condizioni all’operatore dell’impianto. |
Approvazione esplicita |
5 019 (52) |
22 maggio 2027 |
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Telefono: +44 (0)1397773840 E-mail: enquiries@kishornportltd.com alasdair@kishornportltd.com frank@fergusontransport.co.uk |
Bacino di carenaggio |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Al sito è rilasciata un’autorizzazione per la gestione dei rifiuti (n. WML/L/1175043 Modification 01 e WML/L/1175043 Modification 02) che limita le operazioni e pone condizioni all’operatore dell’impianto. |
Approvazione esplicita |
38 148 (53) |
22 maggio 2027 |
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STATI UNITI D’AMERICA |
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Telefono: +1 9568312299 E-mail: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@internationalshipbreaking.com |
Laterale (ormeggio in acqua), rampa |
Navi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave:
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Il funzionamento dell’impianto di riciclaggio delle navi è autorizzato alle condizioni definite nei permessi, nei certificati e nelle autorizzazioni rilasciati all’impianto dall’Agenzia per la protezione ambientale, dalla Texas Commission on Environmental Quality (commissione texana sulla qualità ambientale), dal Texas General Land Office (ufficio generale texano del territorio) e dalla guardia costiera degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, la legge sul controllo delle sostanze tossiche (Toxic Substances Control Act) vieta l’importazione negli USA di navi battenti bandiera straniera che contengono una concentrazione di PCB superiore a 50 parti per milione. L’impianto è dotato di due rampe di alaggio distinte per il riciclaggio finale della nave (rampa di alaggio orientale e rampa di alaggio occidentale). Le navi battenti bandiera degli Stati membri dell’UE sono riciclate esclusivamente sulla rampa di alaggio orientale. |
Al momento il diritto statunitense non prevede alcuna procedura relativa all’approvazione di piani di riciclaggio delle navi. |
120 000 (54) |
9 dicembre 2023 |
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(1) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2013.
(2) A norma dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), terza frase, del regolamento (UE) n. 1257/2013.
(3) La data di scadenza dell’inclusione nell’elenco europeo corrisponde alla data di scadenza del permesso o dell’autorizzazione concessi all’impianto nello Stato membro.
(4) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 50 000 LDT/anno.
(5) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 12 500 LDT/anno.
(6) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 30 000 LDT/anno.
(7) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 50 000 LDT/anno.
(8) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 30 000 LDT/anno.
(9) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 200 000 LDT/anno.
(10) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 50 000 LDT/anno.
(11) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 45 000 LDT/anno.
(12) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 36 000 LDT/anno.
(13) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 6 000 LDT/anno.
(14) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 60 000 LDT/anno.
(15) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 15 000 LDT/anno.
(16) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 12 000 LDT/anno.
(17) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 23 000 LDT/anno.
(18) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 40 000 LDT/anno.
(19) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 60 000 LDT/anno.
(20) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 10 000 LDT/anno.
(21) In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 30 000 LDT/anno.
(22) In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 6 000 LDT/anno.
(23) In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 10 000 LDT/anno.
(24) In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 45 000 LDT/anno.
(25) In base al permesso ottenuto, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 100 000 LDT/anno.
(26) In base al permesso ottenuto, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 47 500 LDT/anno.
(27) In base al permesso ottenuto, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 100 000 LDT/anno.
(28) In base al permesso ottenuto, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 100 000 LDT/anno.
(29) In base al permesso ottenuto, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 40 000 LDT/anno.
(30) In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 75 000 LDT/anno.
(31) In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 75 000 LDT/anno.
(32) In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 30 000 LDT/anno.
(33) In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 30 000 LDT/anno.
(34) In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 10 000 LDT/anno.
(35) In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 85 000 LDT/anno.
(36) In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 200 000 LDT/anno.
(37) In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 100 000 LDT/anno.
(38) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 40 000 LDT/anno.
(39) In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 300 000 LDT/anno.
(40) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2013.
(41) A norma dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), terza frase, del regolamento (UE) n. 1257/2013.
(42) L’inclusione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in un paese terzo nell’elenco europeo è valida per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione di esecuzione della Commissione che prevede l’inclusione dell’impianto, salvo diversamente indicato.
(43) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 120 000 LDT/anno.
(44) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 60 000 LDT/anno.
(45) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 75 000 LDT/anno.
(46) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 60 000 LDT/anno.
(47) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 80 000 LDT/anno.
(48) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 70 000 LDT/anno.
(49) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 30 000 LDT/anno.
(50) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 90 000 LDT/anno.
(51) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 100 000 LDT/anno.
(52) In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 7 275 LDT/anno.
(53) In base al permesso ottenuto, l’impianto è autorizzato a riciclare al massimo 38 148 LDT/anno.
(54) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell’impianto è pari a 120 000 LDT/anno.