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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 158 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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21.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 158/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/1190 DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2023
che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali non prodotti nell’Unione ed evitare in tal modo perturbazioni nel mercato per tali prodotti, i dazi della tariffa doganale comune del tipo indicato nell’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («dazi TDC») su tali prodotti sono stati sospesi dal regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio (2). Di conseguenza, i prodotti che figurano nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278 possono essere importati nell’Unione ad aliquota ridotta o nulla, senza alcun limite per quanto riguarda il loro quantitativo. |
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(2) |
La produzione dell’Unione di alcuni prodotti che non figurano nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è inadeguata a soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici nell’Unione. Poiché è nell’interesse dell’Unione garantire un approvvigionamento adeguato di taluni prodotti e tenuto conto del fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all’interno dell’Unione, è necessario concedere una sospensione completa dei dazi TDC su tali prodotti. |
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(3) |
Al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell’Unione, è opportuno concedere una sospensione parziale dei dazi della TDC per alcuni prodotti connessi alla produzione di batterie che attualmente non figurano nell’allegato del regolamento (UE)2021/2278 e la cui produzione nell’Unione è inadeguata a soddisfare le esigenze specifiche delle industrie utilizzatrici dell’Unione. È opportuno fissare al 31 dicembre 2023 la data per il riesame obbligatorio di tali sospensioni, affinché tale riesame possa prendere in considerazione l’evoluzione a breve termine del settore della produzione di batterie nell’Unione. |
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(4) |
È necessario modificare la designazione e la classificazione dei prodotti per alcune sospensioni dei dazi TDC figuranti nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278 al fine di tener conto dell’evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche nel mercato. |
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(5) |
Non è più nell’interesse dell’Unione mantenere le sospensioni dei dazi della TDC per alcuni prodotti che figurano nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278. Le sospensioni per tali prodotti dovrebbero pertanto essere soppresse a decorrere dal 1o luglio 2023. |
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(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2278. |
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(7) |
Al fine di evitare ogni interruzione nell’applicazione del regime di sospensioni tariffarie autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione, del 13 dicembre 2011, in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni tariffarie per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2023. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2023
Per il Consiglio
Il presidente
E. SVANTESSON
(1) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1387/2013 (GU L 466 del 29.12.2021, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è modificato come segue:
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1) |
le voci con i seguenti numeri di serie sono soppresse: 0.2425, 0.3140, 0.3966, 0.4030, 0.4140, 0.4305, 0.4609, 0.4733, 0.4893, 0.5018, 0.5187, 0.5788, 0.6629, 0.6654, 0.6689, 0.6781, 0.7489, 0.7972, 0.8111, 0.8112, 0.8140 e 0.8311; |
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2) |
le seguenti voci sostituiscono quelle recanti gli stessi numeri di serie:
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(3) |
le voci seguenti sono aggiunte o inserite secondo l’ordine numerico dei codici NC e TARIC nella seconda e terza colonna:
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(1) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell’uso finale a norma dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.»;
(2) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell’uso finale a norma dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.».
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21.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 158/15 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/1191 DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2023
che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell’Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio (1) ha aperto contingenti tariffari autonomi dell’Unione («contingenti»). I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell’Unione ad aliquota ridotta o nulla. |
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(2) |
Poiché è nell’interesse dell’Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali e considerato il fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all’interno dell’Unione, è necessario aprire nuovi contingenti recanti i numeri d’ordine 09.2561, 09.2562 e 09.2857 a dazio zero per quantitativi adeguati di tali prodotti. |
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(3) |
Poiché non è più nell’interesse dell’Unione mantenere i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.2581 e 09.2672, è opportuno che tali contingenti siano chiusi a decorrere dal 1o luglio 2023. |
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(4) |
Tenuto conto delle modifiche da apportare, e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l’allegato del regolamento (UE) 2021/2283.. |
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(5) |
Al fine di evitare ogni interruzione nell’applicazione del regime dei contingenti e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione, del 13 dicembre 2011, in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2023. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) 2021/2283 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2023
Per il Consiglio
Il presidente
E. SVANTESSON
(1) Regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, e che abroga il regolamento (UE) n. 1388/2013 (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 33).
ALLEGATO
«ALLEGATO
|
Numero d’ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingentale |
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|
09.2849 |
ex 0710 80 69 |
10 |
Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati( (1) (2) |
1.1.-31.12. |
700 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
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09.2664 |
ex 2008 60 39 |
30 |
Ciliege dolci con l’aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (1) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
10 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2925 |
ex 2309 90 31 ex 2309 90 31 ex 2309 90 96 ex 2309 90 96 |
41 49 41 49 |
Additivo per mangimi, costituito, in base al peso a secco, di:
|
1.1.-31.12. |
100 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2913 |
ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 |
91 10 11 21 91 91 10 11 21 91 |
Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1) |
1.1.-31.12. |
3 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2828 |
2712 20 90 |
|
Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio |
1.1.-31.12. |
140 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2600 |
ex 2712 90 39 |
10 |
Paraffina molle (CAS RN 64742-61-6) |
1.1.-31.12. |
100 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
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09.2578 |
ex 2811 19 80 |
50 |
Acido solfammidico (CAS RN 5329-14-6) avente purezza, in peso, pari ad almeno il 95 %, anche con aggiunta di non più di 5 % di antiagglomerante diossido di silicio (CAS RN 112926-00-8) |
1.1.-31.12. |
27 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2928 |
ex 2811 22 00 |
40 |
Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 % |
1.1.-31.12. |
1 700 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2806 |
ex 2825 90 40 |
30 |
Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8) |
1.1.-31.12. |
12 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
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09.2819 |
ex 2833 25 00 |
30 |
Idrossido solfato di rame (Cu4(OH)6(SO4)], idrato (CAS RN 12527-76-3) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 % |
1.1.-31.12. |
240 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2872 |
ex 2833 29 80 |
40 |
Solfato di cesio (CAS RN 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2567 |
ex 2903 22 00 |
10 |
Tricoloroetilene (CAS RN 79-01-6) con purezza pari o superiore al 99 % inpeso |
1.1.-31.12. |
11 885 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2837 |
ex 2903 79 30 |
20 |
Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5) |
1.1.-31.12. |
600 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2933 |
ex 2903 99 80 |
30 |
1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1) |
1.1.-31.12. |
2 600 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2700 |
ex 2905 12 00 |
10 |
Propan-1-olo (alcole propilico) (CAS RN 71-23-8) |
1.1.-31.12. |
15 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2830 |
ex 2906 19 00 |
40 |
Cicloproprilemetanolo (CAS RN 2516-33-8) |
1.1.-31.12. |
20 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2851 |
ex 2907 12 00 |
10 |
O-cresolo (CAS RN 95-48-7) di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 % |
1.1.-31.12. |
20 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2704 |
ex 2909 49 80 |
20 |
2,2,2’,2’-tetrakis(idrossimetil)-3,3’-ossidipropan-1-olo (CAS RN 126-58-9) |
1.1.-31.12. |
500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2565 |
ex 2914 19 90 |
70 |
Acetilacetonato di calcio (CAS RN 19372-44-2) con purezza, in peso, pari o superiore al 95 % |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2852 |
ex 2914 29 00 |
60 |
Ciclopropilmetilchetone (CAS RN 765-43-5) |
1.1.-31.12. |
300 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2638 |
ex 2915 21 00 |
10 |
Acido acetico (CAS RN 64-19-7) di purezza, in peso, del 99 % o più |
1.1.-31.12. |
1 000 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2679 |
2915 32 00 |
|
Acetato di vinile (CAS RN 108-05-4) |
1.1.-31.12. |
450 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2728 |
ex 2915 90 70 |
85 |
Trifluoroacetato di etile (CAS RN 383-63-1) |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2665 |
ex 2916 19 95 |
30 |
(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5) |
1.1.-31.12. |
8 250 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2684 |
ex 2916 39 90 |
28 |
Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5) |
1.1.-31.12. |
700 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2599 |
ex 2917 11 00 |
40 |
Ossalato di dietile (CAS RN 95-92-1) |
1.1.-31.12. |
500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2769 |
ex 2917 13 90 |
10 |
Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2634 |
ex 2917 19 80 |
40 |
Acido dodecandioico (CAS RN 693-23-2), di purezza, in peso, di più di 98,5 % |
1.1.-31.12. |
8 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2808 |
ex 2918 22 00 |
10 |
Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2) |
1.1.-31.12. |
120 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2646 |
ex 2918 29 00 |
75 |
3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile (CAS RN 2082-79-3) con:
destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) (1) |
1.1.-31.12. |
380 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2647 |
ex 2918 29 00 |
80 |
Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo (CAS RN 6683-19-8) con
destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) (1) |
1.1.-31.12. |
140 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2975 |
ex 2918 30 00 |
10 |
Dianidride benzofenon-3,3’,4,4’-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2598 |
ex 2921 19 99 |
75 |
Ottadecilammina (CAS RN 124-30-1) |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2649 |
ex 2921 29 00 |
60 |
Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina (CAS RN 3030-47-5) |
1.1.-31.12. |
1 700 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2682 |
ex 2921 41 00 |
10 |
Anilina (CAS RN 62-53-3) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 % |
1.1.-31.12. |
220 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2617 |
ex 2921 42 00 |
89 |
4-Fluoro-N-(1-metiletil)benzeneammina (CAS RN 70441-63-3) |
1.1.-31.12. |
500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2602 |
ex 2921 51 19 |
10 |
o-fenilendiammina (CAS RN 95-54-5) |
1.1.-31.12. |
1 800 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2921 |
ex 2922 19 00 |
22 |
2-(dimetilammino)etil acrilato (N. CAS 2439-35-2) avente purezza in peso di 99 % o più |
1.1.-31.12. |
14 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2563 |
ex 2922 41 00 |
20 |
L-lisina cloridrato (CAS RN 657-27-2) o soluzione acquosa di L-lisina (CAS RN 56-87-1), contenente, in peso, 50 % o più di L-lisina |
1.1.-31.12. |
300 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2575 |
ex 2923 90 00 |
87 |
Cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil) trimetilammonio (CAS RN 3327-22-8), sotto forma di soluzione acquosa contenente, in peso, almeno il 65 %, ma non più del 71 %, di cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil)trimetilammonio |
1.1.-31.12. |
12 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2922 |
ex 2923 90 00 |
88 |
Soluzione acquosa contenente, in peso, fra 78 % e 82 % di cloruro di [2-(acriloilossi)etill]trimetilammonio (N. CAS 44992-01-0) |
1.1.-31.12. |
10 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2854 |
ex 2924 19 00 |
85 |
3-iodoprop-2-in-1-il butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6) |
1.1.-31.12. |
450 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2874 |
ex 2924 29 70 |
87 |
Paracetamolo (INN) (CAS RN 103-90-2) |
1.1.-31.12. |
20 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2742 |
ex 2926 10 00 |
10 |
Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci del capitolo 55 e della voce 6815 (1) |
1.1.-31.12. |
60 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2583 |
ex 2926 10 00 |
30 |
Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci delle voci 2921 , 2924 , 3903 , 3906 , 3908 , 3911 e 4002 (1) |
1.1.-31.12. |
40 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2856 |
ex 2926 90 70 |
84 |
2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitrile (CAS RN 778-94-9) |
1.1.-31.12. |
900 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2685 |
ex 2929 90 00 |
30 |
Nitroguanidina (CAS RN 556-88-7) |
1.1.-31.12. |
6 500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2597 |
ex 2930 90 98 |
94 |
Bis[3-(trietossisilil)propil]disolfuro (CAS RN 56706-10-6) |
1.1.-31.12. |
6 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2596 |
ex 2930 90 98 |
96 |
Acido 2-Cloro-4-(metilsolfonil)-3-[(2,2,2-trifluoroetossi)metil) benzoico (CAS RN 120100-77-8) |
1.1.-31.12. |
300 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2580 |
ex 2931 90 00 |
75 |
Esadeciltrimetossilano (CAS RN 16415-12-6), di purezza, in peso di almeno, il 95 %, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di polietilene (1) |
1.1.-31.12. |
165 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2842 |
2932 12 00 |
|
2-Furaldeide (furfurale) |
1.1.-31.12. |
10 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2696 |
ex 2932 20 90 |
25 |
Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2) |
1.1.-31.12. |
6 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2697 |
ex 2932 20 90 |
30 |
Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1) |
1.1.-31.12. |
6 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2812 |
ex 2932 20 90 |
77 |
Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3) |
1.1.-31.12. |
4 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2858 |
2932 93 00 |
|
Piperonale (CAS RN 120-57-0) |
1.1.-31.12. |
220 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2839 |
ex 2933 39 99 |
09 |
2-(2-piridil)etanolo (CAS RN 103-74-2) con purezza, in peso, di 99 % o più |
1.1.-31.12. |
700 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2860 |
ex 2933 69 80 |
30 |
1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (CASRN 15875-13-5) |
1.1.-31.12. |
600 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2566 |
ex 2933 99 80 |
05 |
1,4,7,10-Tetraazaciclododecano (CAS RN 294-90-6) con purezza, in peso, pari o superiore al 96 % |
1.1.-31.12. |
60 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2658 |
ex 2933 99 80 |
73 |
5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5) |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2593 |
ex 2934 99 90 |
67 |
5-clorotiofene-2-acido carbossilico (CAS RN 24065-33-6) |
1.1.-31.12. |
45 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2675 |
ex 2935 90 90 |
79 |
4-[[(2-metossilbenzoil)ammino]sulfonil] -cloruro di benzoile (CAS RN 816431-72-8) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2945 |
ex 2940 00 00 |
20 |
D-Xilosio (CAS RN 58-86-6) |
1.1.-31.12. |
400 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2686 |
ex 3204 11 00 |
75 |
Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 54 |
1.1.-31.12. |
250 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2676 |
ex 3204 17 00 |
14 |
Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più ma non oltre l’85 % di tale colorante |
1.1.-31.12. |
50 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2698 |
ex 3204 17 00 |
30 |
Colorante C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Pigment Red 4 |
1.1.-31.12. |
150 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2659 |
ex 3802 90 00 |
19 |
Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda |
1.1.-31.12. |
35 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2908 |
ex 3804 00 00 |
10 |
Lignosolfonato di sodio (CAS RN 8061-51-6) |
1.1.-31.12. |
40 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2889 |
3805 10 90 |
|
Essenza di cellulosa al solfato |
1.1.-31.12. |
25 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2935 |
ex 3806 10 00 |
10 |
Colofonie ed acidi resinici di gemma |
1.1.-31.12. |
280 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2832 |
ex 3808 92 90 |
40 |
Preparazione contenente tra il 38 % (compreso) e il 50 % in peso di zinco piritione (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa |
1.1.-31.12. |
500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2923 |
ex 3808 94 20 |
40 |
Soluzione acquosa contenente in peso:
|
1.1.-31.12. |
3 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2926 |
ex 3811 21 00 |
31 |
Additivo costituito essenzialmente da:
destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di miscele di additivi per oli lubrificanti (1) |
1.1.-31.12. |
700 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2876 |
ex 3811 29 00 |
57 |
Additivi costituiti da prodotti di reazione di difenilammina e noneni ramificati contenenti:
destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti (1) |
1.1.-31.12. |
900 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2927 |
ex 3811 29 00 |
80 |
Additivi contenenti:
destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di oli lubrificanti (1) |
1.1.-31.12. |
500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2814 |
ex 3815 90 90 |
76 |
Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno |
1.1.-31.12. |
3 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2644 |
ex 3824 99 92 |
77 |
Preparazione contenente en peso:
|
1.1.-31.12. |
10 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2681 |
ex 3824 99 92 |
85 |
Miscela di solfuri di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 211519-85-6) |
1.1.-31.12. |
9 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2907 |
ex 3824 99 93 |
67 |
Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:
destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1) |
1.1.-31.12. |
2 500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2568 |
ex 3824 99 96 |
91 |
Miscela, in forma di pellet, contenente, in peso:
di cui il 75 % o più, in peso, passano attraverso un setaccio a maglie di 0,60 mm ma non più del 10 % attraverso un setaccio a maglie di 0,25 mm (secondo il metodo ASTM D1511) |
1.1.-31.12. |
1 500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2820 |
ex 3827 90 00 |
10 |
Miscele contenenti, in peso:
|
1.1.-31.12. |
6 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2671 |
ex 3905 99 90 |
81 |
Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2):
|
1.1.-31.12. |
12 500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2846 |
ex 3907 40 00 |
25 |
Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all’ 88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d’onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2) |
1.1.-31.12. |
2 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2585 |
ex 3907 99 80 |
70 |
Copolimero di poli(etilene tereftalato) e di cicloesandimetanolo contenente più del 10 %, in peso, di icloesandimetanolo |
1.1.-31.12. |
60 000 tonnellate |
2 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2855 |
ex 3910 00 00 |
10 |
Poli(metilidrosilossano) liquido con gruppi terminali di trimetilsilile (CAS RN 63148-57-2) con purezza, in peso, di 99 % o più |
1.1.-31.12. |
500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2931 |
ex 3911 90 11 |
10 |
Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropilidene-1,4-fenilene) (N. CAS 25135-51-7 e N. CAS 25154-01-2), in una delle forme menzionate nella nota 6(b) del presente capitolo, contenente in peso non più di 20 % di additivi |
1.1.-31.12. |
6 300 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2723 |
ex 3911 90 19 |
35 |
Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4’-bifenilene) (N. CAS 25608-64-4 e 25839-81-0) contenente in peso non più di 20 % di additivi |
1.1.-31.12. |
5 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2816 |
ex 3912 11 00 |
20 |
Fiocchi di acetato di cellulosa |
1.1.-31.12. |
75 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2561 |
ex 3912 39 85 |
60 |
Ipromellosa (INN) (CAS RN 9004-65-3) destinata a essere utilizzata per la fabbricazione di integratori alimentari o per la produzione di medicinali (1) |
1.7.-31.12. |
1 500 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2573 |
ex 3913 10 00 |
20 |
Alginato di sodio estratto da alghe brune (CAS RN 9005-38-3) con
|
1.1.-31.12. |
2 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2641 |
ex 3913 90 00 |
87 |
Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:
|
1.1.-31.12. |
300 kg |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2661 |
ex 3920 51 00 |
50 |
Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme:
|
1.1.-31.12. |
100 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2645 |
ex 3921 14 00 |
20 |
Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm) |
1.1.-31.12. |
1 700 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2572 |
ex 5205 26 00 ex 5205 27 00 |
10 10 |
Filati di cotone semplici, greggi, bianchi
|
1.1.-31.12. |
50 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2848 |
ex 5505 10 10 |
10 |
Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66) |
1.1.-31.12. |
10 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2721 |
ex 5906 99 90 |
20 |
Tessuti gommati e stratificati aventi le seguenti caratteristiche:
usato per la produzione del tetto retraibile di veicoli a motore (1) |
1.1.-31.12. |
375 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2628 |
ex 7019 66 00 |
10 |
Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2(± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso |
1.1.-31.12. |
3 000 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2652 |
ex 7409 11 00 ex 7410 11 00 |
30 40 |
Fogli e nastri di rame raffinato fabbricati elettroliticamente, di spessore pari o superiore a 0,015 mm |
1.1.-31.12. |
1 020 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2662 |
ex 7410 21 00 |
55 |
Lastre:
|
1.1.-31.12. |
80 000 m2 |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2835 |
ex 7604 29 10 |
30 |
Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2736 |
ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 |
75 77 78 79 |
Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio:
destinato a essere usato nella fabbricazione di listelli per tapparelle (1) |
1.1.-31.12. |
600 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2722 |
8104 11 00 |
|
Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio |
1.1.-31.12. |
120 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2840 |
ex 8104 30 00 |
20 |
Polvere di magnesio:
|
1.1.-31.12. |
2 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2629 |
ex 8302 49 00 |
91 |
Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1) |
1.1.-31.12. |
1 500 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2720 |
ex 8413 91 00 |
50 |
Testata per pompa ad alta pressione a due cilindri di acciaio fucinato avente:
del tipo utilizzato nei sistemi a iniezione diesel |
1.1.-31.12. |
65 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2569 |
ex 8414 90 00 |
80 |
Alloggiamento per ruota di turbocompressore in lega di alluminio o ghisa:
destinato ad essere utilizzato nell’industria automobilistica (1) |
1.1.-31.12. |
4 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2570 |
ex 8482 91 90 |
10 |
Rulli con profilo logaritmico e diametro pari o superiore a 25 mm ma non superiore a 70 mm o sfere di diametro compreso tra 30 mm e 100 mm,
destinati ad essere utilizzati nell’industria delle turbine eoliche (1) |
1.1.-31.12. |
600 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2562 |
ex 8482 99 00 |
30 |
Gabbie d’ottone aventi le caratteristiche seguenti:
del tipo usato per la fabbricazione dei cuscinetti a sfere |
1.7.-31.12. |
275 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2857 |
ex 8482 99 00 |
60 |
Anelli interni ed esterni di acciaio, non induriti o non smerigliati, anello esterno con corridoio interno, anello interno con corridoio esterno, di diametro esterno compreso:
destinati alla fabbricazione di cuscinetti (1) |
1.7.-31.12. |
9 700 000 kg |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2924 |
ex 8501 31 00 |
80 |
Attuatore elettronico, dotato di:
|
1.1.-31.12. |
650 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2763 |
ex 8501 40 20 ex 8501 40 80 |
65 60 |
Motore elettrico a corrente alterna, monofase, anche con commutatore
utilizzato nella fabbricazione di apparecchi elettrodomestici (1) |
1.1.-31.12. |
2 000 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2574 |
ex 8537 10 91 |
73 |
Dispositivo multifunzionale (cluster di strumenti) dotato di
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autovetture alimentate esclusivamente da un motore elettrico di cui alla sottovoce SA 8703 80 (1) |
1.1.-31.12. |
66 900 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2910 |
ex 8708 99 97 |
75 |
Staffa di sostegno in lega di alluminio, con fori di montaggio, anche con dadi di fissaggio, per collegare indirettamente il cambio alla carrozzeria del veicolo, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (1) |
1.1.-31.12. |
200 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2668 |
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 |
21 31 75 |
Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) (1) |
1.1.-31.12. |
600 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2564 |
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 |
25 35 77 |
Telaio, in alluminio o alluminio, fibra di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) (1) |
1.1.-31.12. |
9 600 000 pezzi |
0 % |
||||||||||||||||||||
|
09.2579 |
ex 9029 20 31 ex 9029 90 00 |
40 40 |
Cruscotto combinato con:
utilizzato per la fabbricazione delle merci del capitolo 87 (1) |
1.1.-31.12. |
160 000 pezzi |
0 % |
(1) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell’uso finale a norma dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.
(2) La sospensione dei dazi, tuttavia, non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.
|
21.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 158/31 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1192 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2023
che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto delle modalità e procedure scritte per il funzionamento dei collegi di risoluzione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 7, quarto comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire una governance omogenea della risoluzione delle CCP in tutta l’Unione, i collegi di risoluzione istituiti a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/23 dovrebbero basarsi su un insieme comune di norme di funzionamento. |
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(2) |
I collegi di risoluzione devono agevolare la cooperazione tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione, in particolare nei preparativi del risanamento e della risoluzione, riunendo tutte le pertinenti autorità competenti, i membri interessati del Sistema europeo di banche centrali, le banche centrali che emettono le valute dell’Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati, il ministero competente, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l’Autorità bancaria europea (ABE). |
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(3) |
Onde garantire l’efficacia e l’efficienza del processo decisionale, dei processi di scambio delle informazioni e della cooperazione tra le autorità, le modalità e procedure scritte del collegio di risoluzione dovrebbero comprendere le disposizioni organizzative necessarie. In particolare il collegio di risoluzione dovrebbe riconoscere la necessità di creare sottostrutture flessibili al proprio interno per svolgere le proprie funzioni e garantire che i membri siano in grado di contribuire in modo appropriato in relazione alle varie attività del collegio. |
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(4) |
Le modalità e procedure scritte del collegio di risoluzione dovrebbero altresì comprendere le necessarie disposizioni operative. Tali disposizioni operative dovrebbero consentire alle autorità di risoluzione di coordinare i loro contributi al collegio di vigilanza istituito a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), responsabile del funzionamento quotidiano della CCP. Inoltre tali disposizioni operative dovrebbero agevolare il compito delle autorità di risoluzione di organizzare l’analisi, l’esame e la valutazione dei contributi che ricevono dal collegio di vigilanza. Le modalità e procedure scritte dovrebbero pertanto includere un processo di comunicazione tra il collegio di vigilanza e il collegio di risoluzione. |
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(5) |
Per assicurare la solidità del collegio di risoluzione, l’efficienza delle sue procedure interne e un coordinamento efficace con il collegio di vigilanza, il collegio di risoluzione dovrebbe basarsi su un insieme di norme operative che disciplinino il funzionamento delle riunioni del collegio, lo scambio di informazioni in seno al collegio di risoluzione e le modalità di comunicazione. |
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(6) |
Per garantire che le procedure operative siano efficaci in caso di emergenza, l’autorità di risoluzione della CCP dovrebbe esaminare adeguatamente la prontezza d’azione e di reazione del collegio di risoluzione in un tale scenario. |
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(7) |
Ai fini di un processo decisionale agevole ed efficiente, è necessario pianificare con tempestività e concretezza tutte le procedure di adozione di decisioni congiunte. Ogni autorità coinvolta in tali procedure dovrebbe fornire all’autorità di risoluzione della CCP il proprio contributo in relazione alla rispettiva decisione congiunta in maniera tempestiva ed efficace e secondo i calendari concordati per la rispettiva decisione congiunta. |
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(8) |
È necessario garantire che le decisioni congiunte siano prese rapidamente e in modo tempestivo. Ciò è particolarmente importante per le decisioni in materia di risoluzione, ma è rilevante anche per la pianificazione della risoluzione e la valutazione della risolvibilità. Allo stesso tempo, le autorità coinvolte nella procedura di decisione congiunta dovrebbero disporre di tempo sufficiente per esprimere la loro opinione. Dovrebbero essere stabilite le fasi per giungere ad una decisione congiunta, riconoscendo che alcune di esse possono essere svolte in parallelo e altre in ordine sequenziale. |
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(9) |
Per garantire la comparabilità dei processi e dei risultati, e di conseguenza raggiungere la convergenza tra i diversi collegi di risoluzione, è necessario definire norme uniformi sulla procedura e sui documenti necessari per giungere a una decisione congiunta in seno a detti collegi. |
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(10) |
È altresì necessario definire il quadro procedurale affinché l’autorità di risoluzione, le autorità aderenti al collegio di risoluzione in veste di membri e, se del caso, le autorità competenti e le autorità di risoluzione terze si adoperino per garantire una pianificazione della risoluzione efficiente e funzionale anche in assenza di decisioni congiunte. |
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(11) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione. |
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(12) |
L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO 1
ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEI COLLEGI DI RISOLUZIONE
Articolo 1
Identificazione dei membri e dei potenziali osservatori del collegio di risoluzione
1. L’autorità di risoluzione della CCP identifica i membri del collegio di risoluzione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/23 e identifica i potenziali osservatori di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo secondo la procedura di cui all’articolo 2 del presente regolamento.
2. L’autorità di risoluzione della CCP comunica al collegio di risoluzione l’elenco dei membri e dei potenziali osservatori, nonché le eventuali modifiche successive apportate a quest’ultimo.
3. L’autorità di risoluzione della CCP riesamina e aggiorna l’elenco dei membri e dei potenziali osservatori almeno una volta all’anno e in ogni caso in presenza di modifiche di tale elenco.
Articolo 2
Ruolo di osservatori delle autorità di paesi terzi in seno al collegio di risoluzione
1. Al ricevimento di una richiesta di partecipazione al collegio di risoluzione da parte dell’autorità competente o dell’autorità di risoluzione di partecipanti diretti stabiliti in paesi terzi o da parte dell’autorità competente o dell’autorità di risoluzione di CCP di paesi terzi con cui la CCP ha concluso accordi di interoperabilità di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/23, oppure, qualora l’autorità di risoluzione della CCP intenda invitare dette autorità a partecipare al collegio di risoluzione, l’autorità di risoluzione della CCP comunica la richiesta al collegio di risoluzione o lo informa della sua intenzione.
2. La comunicazione è corredata di tutti gli elementi seguenti:
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a) |
il parere dell’autorità di risoluzione della CCP, anche tenendo conto del paragrafo 2, lettere b) e c), sull’equivalenza degli obblighi di riservatezza applicabili al potenziale osservatore; |
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b) |
i termini e le condizioni per la partecipazione degli osservatori al collegio di risoluzione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera f) del presente regolamento; |
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c) |
il parere dell’autorità di risoluzione della CCP sulla rilevanza dell’esposizione dei partecipanti diretti o delle CCP interoperabili di paesi terzi in questione; |
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d) |
la definizione di un termine entro cui il collegio di risoluzione deve prendere una decisione in merito alla richiesta di partecipazione al collegio di risoluzione o all’intenzione di proporla, alla scadenza del quale il consenso del collegio si considera concesso. Entro il termine fissato al presente paragrafo, lettera d), eventuali autorità dissenzienti tra quelle di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2021/23 possono esprimere la propria obiezione, motivandola esaustivamente, al parere dell’autorità di risoluzione della CCP di cui alla lettera a). Laddove siano mosse obiezioni, l’autorità di risoluzione della CCP ne tiene conto prima di adottare la sua decisione finale. La decisione finale dell’autorità di risoluzione della CCP in merito alla richiesta di partecipazione o all’intenzione di proporla è motivata esaustivamente e comunicata a tutti i membri del collegio di risoluzione e, se del caso, specifica i motivi per cui l’autorità non ha tenuto conto delle opinioni divergenti. |
3. Qualora decida di invitare l’autorità di un paese terzo a partecipare al collegio di risoluzione, come previsto all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione della CCP invia un invito ai potenziali osservatori. L’invito è corredato dei termini e delle condizioni per la partecipazione degli osservatori al collegio di risoluzione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera f) del presente regolamento. Il potenziale osservatore che riceve l’invito acquisisce lo status di osservatore all’atto di accettazione dell’invito stesso, che costituisce anche l’accettazione di tutti i termini e le condizioni di partecipazione degli osservatori di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera f) del presente regolamento.
4. Successivamente all’accettazione dell’invito, l’autorità di risoluzione della CCP trasmette al collegio di risoluzione una versione aggiornata dell’elenco di cui all’articolo 1 del presente regolamento.
Articolo 3
Comunicazione con la CCP
1. L’autorità di risoluzione della CCP assicura un’interazione regolare con la CCP al fine di favorire il funzionamento efficiente ed efficace del collegio di risoluzione.
2. L’autorità di risoluzione della CCP comunica alla CCP l’istituzione del collegio di risoluzione e, se presente, l’elenco dei suoi membri e osservatori, nonché le eventuali modifiche apportate a tale elenco.
Articolo 4
Redazione e aggiornamento dei recapiti
1. L’autorità di risoluzione della CCP conserva e condivide con i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione i recapiti delle persone nominate da ciascun membro per lo svolgimento dei compiti del collegio di risoluzione nonché i recapiti delle persone nominate dagli osservatori.
I recapiti di cui al primo comma comprendono anche quelli da utilizzare in situazioni di emergenza al di fuori dell’orario di ufficio.
2. Tutti i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione provvedono a che l’autorità di risoluzione della CCP riceva tutti i recapiti delle persone di riferimento da contattare e che essa sia informata, senza indebito ritardo, di tutte le modifiche pertinenti.
Articolo 5
Contenuto delle modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio di risoluzione
1. Le modalità e procedure scritte di cui all’articolo 4, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23 includono almeno l’identificazione dei membri e degli osservatori del collegio di risoluzione a norma degli articoli 1 e 2 del presente regolamento e definiscono un quadro per la cooperazione tra i membri del collegio di risoluzione e per il coordinamento delle attività e dei compiti di detto collegio.
2. Il quadro di cooperazione e coordinamento include tutti gli elementi seguenti:
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a) |
le norme sulla governance del collegio di risoluzione, la lingua di lavoro e le procedure di votazione; |
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b) |
i compiti che il collegio di risoluzione deve svolgere e le decisioni che esso deve prendere, compresi il suo diritto di istituire comitati, le procedure per ottenere l’autorizzazione a istituirli e delegare loro compiti, nonché le eventuali condizioni applicabili; |
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c) |
le responsabilità dell’autorità di risoluzione della CCP in quanto presidente del collegio di risoluzione di cui all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/23 e in relazione ai compiti e alle decisioni di cui alla lettera b) del presente paragrafo; |
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d) |
la struttura del collegio di risoluzione, in particolare i comitati costituiti a norma della lettera b) e l’identificazione dei membri del collegio di risoluzione partecipanti a tali comitati e degli osservatori a questi ammessi; |
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e) |
i termini e le condizioni per la partecipazione dei membri del collegio di risoluzione, compreso il loro coinvolgimento nei compiti e nelle decisioni di cui alla lettera b); |
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f) |
i termini e le condizioni per la partecipazione degli osservatori al collegio di risoluzione, compreso il loro coinvolgimento nei dialoghi e nelle attività del collegio di risoluzione, nonché i loro diritti e obblighi in materia di scambio di informazioni, conformemente agli articoli 4, 8 e 80 del regolamento (UE) 2021/23. A tal fine l’autorità di risoluzione della CCP provvede a che i termini e le condizioni di partecipazione degli osservatori non siano più favorevoli di quelli previsti per i membri del collegio di risoluzione; |
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g) |
le modalità di comunicazione, cooperazione e coordinamento, applicate nel quotidiano e in situazioni di emergenza, quali aggiornamenti periodici sulla struttura societaria e sulle attività della CCP, compresi il tipo di servizi prestati, i prodotti, le categorie di attività e i tipi di operazioni compensati, le CCP, le sedi di negoziazione, i sistemi di pagamento, i depositari centrali di titoli e i sistemi di regolamento titoli a cui la CCP è collegata, nonché la combinazione geografica di partecipanti diretti e indiretti significativi che sono noti alla CCP; |
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h) |
procedure per l’adozione di decisioni congiunte, nella misura in cui ciò non sia disciplinato dal regolamento (UE) 2021/23, e procedure per giungere a un’intesa comune qualora non sia richiesta una decisione congiunta, ma l’autorità di risoluzione della CCP ritenga necessario raggiungere detta intesa comune in seno al collegio di risoluzione o ad uno dei suoi comitati; |
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i) |
le modalità per lo scambio di informazioni riservate e non riservate di cui all’articolo 8, compresi la portata e la frequenza di tale scambio e i canali di comunicazione da utilizzare, tenuto conto degli articoli 8, 73 e 80 del regolamento (UE) 2021/23 e del ruolo di coordinamento svolto dall’autorità di risoluzione della CCP per quanto concerne la raccolta e la diffusione delle informazioni tra i membri e gli osservatori del collegio, se del caso; |
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j) |
una descrizione delle pertinenti informazioni da condividere con i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione, in particolare in relazione alla pianificazione della risoluzione, alla valutazione della risolvibilità e ai compiti di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/23, tenuto conto anche degli articoli 8, 73 e 80 dello stesso regolamento e del ruolo dell’autorità di risoluzione della CCP; |
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k) |
le modalità di trattamento delle informazioni riservate, tenuto conto degli articoli 8, 73 e 80 del regolamento (UE) 2021/23; |
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l) |
le procedure per convocare e tenere le riunioni periodiche e ad hoc di cui all’articolo 7; |
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m) |
le modalità relative all’interazione tra il collegio di risoluzione e il collegio di vigilanza di cui all’articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2021/23, compreso il coordinamento dei contributi dei membri del collegio di risoluzione e la comunicazione di tali contributi al predetto collegio di vigilanza, ove necessario ai fini dello svolgimento dei loro compiti a norma del precitato regolamento; |
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n) |
le procedure relative alla politica di comunicazione di cui all’articolo 9 del presente regolamento; |
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o) |
qualsiasi altro accordo concernente il funzionamento del collegio di risoluzione; |
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p) |
qualsiasi disposizione riguardante le modalità di modifica e di cessazione dell’attività. |
Articolo 6
Istituzione e aggiornamento delle modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio di risoluzione
1. L’autorità di risoluzione della CCP prepara la proposta di modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio di risoluzione a norma dell’articolo 5 del presente regolamento.
2. L’autorità di risoluzione della CCP trasmette la proposta al collegio di risoluzione a fini di consultazione, invitandone i membri a presentare il loro parere entro il termine che essa indica.
3. Se i membri del collegio di risoluzione di cui al paragrafo 2 non presentano alcun parere entro il termine stabilito, l’autorità di risoluzione della CCP procede all’adozione delle modalità e procedure scritte da parte del collegio di risoluzione.
Se i membri del collegio di risoluzione esprimono pareri in merito alla proposta di modalità e procedure scritte a norma del paragrafo 2, li trasmettono all’autorità di risoluzione entro il termine stabilito unitamente ad una spiegazione esaustiva delle osservazioni e dei suggerimenti formulati.
4. L’autorità di risoluzione della CCP tiene conto dei pareri dei membri del collegio di risoluzione oppure motiva la propria decisione qualora decida di non farlo; procede quindi all’adozione delle modalità e procedure scritte.
5. Dopo averle finalizzate, l’autorità di risoluzione della CCP trasmette le modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio di risoluzione ai membri del collegio stesso.
6. L’autorità di risoluzione della CCP riesamina e aggiorna le modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio di risoluzione almeno una volta all’anno e a seguito di modifiche sostanziali della composizione del collegio di risoluzione.
7. Per l’aggiornamento delle modalità e procedure scritte per il funzionamento del collegio di risoluzione, l’autorità di risoluzione della CCP e gli altri membri del collegio seguono la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 6.
8. Tutti i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione sono vincolati dalle modalità e procedure scritte adottate in conformità del presente articolo.
Articolo 7
Riunioni e altre attività del collegio di risoluzione
1. Il collegio di risoluzione convoca almeno una riunione all’anno. L’autorità di risoluzione della CCP, con il consenso di tutti i membri del collegio di risoluzione e tenuto conto delle specificità della CCP, può aumentare la frequenza delle riunioni del collegio di risoluzione considerando le dimensioni, la natura, la portata e la complessità della CCP, le implicazioni sistemiche della CCP per le varie giurisdizioni e valute, il potenziale impatto delle attività della CCP, le circostanze esterne e le potenziali richieste dei membri del collegio di risoluzione.
2. L’autorità di risoluzione della CCP organizza riunioni ad hoc o altre forme di attività tra i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione, in particolare qualora emerga la necessità di un dialogo tra di essi.
3. L’autorità di risoluzione della CCP prepara l’ordine del giorno e gli obiettivi delle riunioni e delle altre attività programmate. Essa comunica il progetto di ordine del giorno ai membri e agli osservatori del collegio di risoluzione a fini di consultazione prima della riunione, li invita ad integrarlo e ad aggiungervi punti entro un termine prestabilito.
4. Tutti i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione provvedono affinché alle riunioni e ad altre attività del collegio partecipino rappresentanti appropriati delle rispettive istituzioni, in considerazione degli obiettivi di dette riunioni e altre attività. Essi garantiscono altresì che tali rappresentanti abbiano il potere di impegnare le rispettive autorità, nella massima misura possibile, rispetto alle decisioni prese nel corso di dette riunioni o altre attività.
5. L’autorità di risoluzione della CCP assicura che i documenti pertinenti siano distribuiti con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi prima di una determinata riunione o attività del collegio di risoluzione o entro qualsiasi altro termine da quest’ultimo concordato. I risultati e le decisioni delle riunioni o delle altre attività del collegio di risoluzione sono documentati per iscritto e l’autorità di risoluzione della CCP provvede a che siano comunicati ai membri e agli osservatori del collegio, nella misura pertinente alla loro partecipazione alla riunione, entro 15 giorni lavorativi dalla riunione o dall’attività, o entro qualsiasi altro termine concordato dal predetto collegio.
L’autorità di risoluzione della CCP provvede almeno a che:
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a) |
le riunioni annuali del collegio di risoluzione decidano in merito al piano di risoluzione della CCP per il ciclo di risoluzione precedente e discutano i progressi compiuti verso la risolvibilità della CCP; |
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b) |
le riunioni o le attività del collegio di risoluzione rimangano efficaci, garantendo nel contempo che tutti i membri e gli osservatori del collegio siano pienamente informati delle attività per loro pertinenti; |
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c) |
le attività del collegio di risoluzione siano periodicamente riesaminate e che siano adottate misure correttive qualora il collegio non funzioni in modo efficace. |
6. L’autorità di risoluzione della CCP funge da punto di contatto centrale per qualsiasi questione relativa all’organizzazione pratica del collegio di risoluzione.
Articolo 8
Scambio di informazioni
1. Fatti salvi gli articoli 8, 73 e 80 del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione della CCP e i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione assicurano di scambiarsi tutte le informazioni essenziali pervenute da qualsiasi fonte e attinenti alle attività del collegio.
2. Le informazioni essenziali di cui al paragrafo 1 sono adeguate e precise e sono condivise tempestivamente.
3. Fatti salvi gli articoli 8, 73 e 80 del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione della CCP e l’autorità competente di cui all’articolo 2, punto 7), del medesimo regolamento si scambiano tutte le informazioni necessarie per garantire che entrambi i collegi svolgano ciascuno il proprio ruolo di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 648/2012 e all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/23.
4. Quando l’autorità di risoluzione riceve le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le trasmette ai membri e agli osservatori del collegio di risoluzione, fatti salvi gli articoli 8, 73 e 80 del regolamento (UE) 2021/23.
5. Se il collegio di risoluzione è suddiviso in diversi comitati, l’autorità di risoluzione della CCP informa pienamente e in tempo utile tutti i membri e gli osservatori del collegio in merito alle azioni adottate o alle misure applicate in seno a tali comitati.
6. Salvo disposizioni contrarie, il collegio di risoluzione può ricorrere a qualsiasi mezzo di comunicazione con i suoi membri e osservatori per scambiare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Le informazioni riservate e sensibili sono comunicate per quanto possibile con mezzi sicuri. Per le informazioni di dominio pubblico è sufficiente che l’autorità di risoluzione della CCP fornisca il riferimento a tali informazioni.
7. Se il collegio di risoluzione dispone di un sito web sicuro, quest’ultimo costituisce il principale mezzo di comunicazione.
8. Il presente regolamento non pregiudica i poteri di raccolta di informazioni dell’autorità competente della CCP o dell’autorità di risoluzione della CCP.
Articolo 9
Politica di comunicazione
L’autorità di risoluzione della CCP è l’autorità responsabile delle comunicazioni con la CCP e con l’autorità competente di cui all’articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2021/23, laddove quest’ultima sia diversa dall’autorità di risoluzione della CCP.
Articolo 10
Comunicazione esterna
Per quanto possibile, l’autorità di risoluzione della CCP informa il collegio di risoluzione almeno in merito a quanto segue:
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a) |
il coordinamento della comunicazione esterna e delle dichiarazioni pubbliche in situazioni di continuità operativa, laddove la CCP sia considerata in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23; |
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b) |
il livello delle informazioni da divulgare. |
Articolo 11
Situazioni di emergenza
1. L’autorità di risoluzione della CCP istituisce e testa periodicamente, almeno una volta all’anno, le procedure operative per il funzionamento del collegio di risoluzione in situazioni di emergenza, in particolare quelle di importanza sistemica, che possano comportare minacce per la sostenibilità economica della CCP.
2. Le procedure operative di cui al paragrafo 1 comprendono come minimo i seguenti elementi:
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a) |
i mezzi di comunicazione sicuri da utilizzare; |
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b) |
l’insieme delle informazioni da scambiare; |
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c) |
le persone di riferimento da contattare; |
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d) |
le procedure di comunicazione che devono essere seguite dai pertinenti membri e osservatori del collegio di risoluzione. |
CAPO 2
PIANIFICAZIONE DELLA RISOLUZIONE E DECISIONI CONGIUNTE IN MATERIA DI RISOLVIBILITÀ
SEZIONE 1
Procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità
Articolo 12
Programmazione delle fasi della procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità
1. Prima dell’avvio della procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/23, i membri del collegio di risoluzione concordano il calendario di esecuzione delle varie fasi da seguire in tale procedura (nel seguito il «calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione»).
In caso di mancato accordo sul calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione, l’autorità di risoluzione della CCP fissa tale calendario dopo aver considerato le opinioni e le riserve espresse dai membri del collegio di risoluzione.
2. Il calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione è aggiornato almeno una volta all’anno dai membri del collegio di risoluzione e comprende tutte le fasi seguenti da attuare secondo l’ordine concordato dal collegio o fissato dall’autorità di risoluzione della CCP conformemente al paragrafo 1, secondo comma:
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a) |
dialogo preliminare in seno al collegio di risoluzione sulla strategia di risoluzione della CCP, in preparazione della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità; |
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b) |
richiesta alla CCP delle informazioni necessarie per elaborare il piano di risoluzione a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2021/23 e per effettuare la valutazione della risolvibilità a norma dell’articolo 15 del medesimo regolamento; |
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c) |
presentazione da parte della CCP delle informazioni di cui alla lettera b) direttamente all’autorità di risoluzione della CCP; |
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d) |
trasmissione al collegio di risoluzione delle informazioni che l’autorità di risoluzione della CCP riceve dalla CCP e indicazione di un termine per eventuali richieste di informazioni aggiuntive; |
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e) |
presentazione all’autorità di risoluzione della CCP dei contributi per l’elaborazione del piano di risoluzione e della valutazione della risolvibilità da parte dei membri e degli osservatori del collegio di risoluzione; |
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f) |
presentazione da parte dell’autorità di risoluzione della CCP del progetto di piano di risoluzione e del progetto di valutazione della risolvibilità ai membri e agli osservatori del collegio di risoluzione; |
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g) |
presentazione da parte dei membri del collegio di risoluzione all’autorità di risoluzione della CCP di eventuali osservazioni sul progetto di piano di risoluzione e sul progetto di valutazione della risolvibilità; |
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h) |
discussione con la CCP sul progetto di piano di risoluzione e di valutazione della risolvibilità, ove ciò sia ritenuto appropriato dall’autorità di risoluzione della CCP; |
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i) |
dialogo in seno al collegio di risoluzione sul progetto di piano di risoluzione e di valutazione della risolvibilità; |
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j) |
distribuzione del progetto di decisione congiunta sul piano di risoluzione da parte dell’autorità di risoluzione della CCP al collegio di risoluzione; |
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k) |
dialogo sul progetto di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità, ove ciò sia ritenuto necessario dall’autorità di risoluzione della CCP; |
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l) |
adozione della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità; |
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m) |
comunicazione alla CCP dell’adozione della decisione congiunta e della sintesi degli elementi fondamentali del piano di risoluzione. |
3. Il calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione:
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a) |
tiene conto della portata e della complessità di ogni fase della procedura di decisione congiunta; |
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b) |
tiene conto del calendario delle altre decisioni congiunte alle quali il collegio di risoluzione deve giungere; |
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c) |
tiene conto, nella misura del possibile, del calendario delle altre decisioni congiunte alle quali deve giungere il pertinente collegio di vigilanza, e in particolare del calendario della decisione congiunta sulla verifica e sulla valutazione del piano di risanamento a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2021/23. |
Articolo 13
Elementi del calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione
1. In sede di elaborazione del calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione, le autorità coinvolte o l’autorità di risoluzione della CCP quando agisce da sola tengono conto dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/23, relativamente alla necessità di procedere contestualmente alla valutazione della risolvibilità e alla sospensione della procedura per superare gli impedimenti sostanziali, e garantiscono che i termini previsti dal calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione siano adeguati di conseguenza.
2. In sede di elaborazione del calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione, l’autorità di risoluzione della CCP tiene conto dei termini e delle condizioni di partecipazione degli osservatori, quali previsti dalle modalità e procedure scritte del collegio di risoluzione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, e all’articolo 5 del regolamento (UE) 2021/23.
3. L’autorità di risoluzione della CCP comunica alla CCP gli elementi seguenti del calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione:
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a) |
la data prevista per la richiesta delle informazioni necessarie per elaborare il piano di risoluzione e per effettuare la valutazione della risolvibilità in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b) del presente regolamento, e il termine per la presentazione di tali informazioni in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera c) del presente regolamento; |
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b) |
la data prevista per l’organizzazione della discussione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera h) del presente regolamento, se del caso; |
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c) |
la data prevista per la comunicazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera m) del presente regolamento. |
Articolo 14
Dialogo preliminare sulla strategia di risoluzione
L’autorità di risoluzione della CCP organizza un dialogo preliminare con i pertinenti membri e osservatori del collegio di risoluzione per compiere tutte le operazioni seguenti:
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a) |
discutere una proposta preliminare sulla strategia di risoluzione per la CCP; |
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b) |
verificare se le informazioni necessarie per elaborare il piano di risoluzione e per effettuare la valutazione della risolvibilità sono già a disposizione di una delle autorità competenti e condividere tali informazioni a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/23; |
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c) |
stabilire quali informazioni aggiuntive debbano essere richieste alla CCP; |
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d) |
concordare eventuali contributi da parte delle autorità pertinenti, siano esse autorità di risoluzione o meno, di cui necessiti l’autorità di risoluzione della CCP ai fini dell’elaborazione del piano di risoluzione e della valutazione della risolvibilità. |
Articolo 15
Informazioni trasmesse dalla CCP
1. L’autorità di risoluzione della CCP chiede alla CCP tutte le informazioni necessarie in conformità dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/23, tenendo conto degli esiti del dialogo di cui all’articolo 14 del presente regolamento.
2. L’autorità di risoluzione della CCP comunica chiaramente alla CCP il termine per la trasmissione di tali informazioni.
3. La CCP trasmette all’autorità di risoluzione della CCP le informazioni richieste in modo tempestivo, al più tardi entro il termine di cui al paragrafo 2.
Articolo 16
Trasmissione delle informazioni da parte dell’autorità di risoluzione
1. L’autorità di risoluzione della CCP trasmette, senza indebito ritardo, le informazioni ricevute a norma dell’articolo 15 e, fatto salvo l’articolo 8 del presente regolamento, ai membri del collegio di risoluzione, invitandoli a presentare osservazioni entro un termine specifico sull’eventuale necessità di informazioni aggiuntive.
2. Qualsiasi membro del collegio di risoluzione che riceve le informazioni può chiedere informazioni aggiuntive all’autorità di risoluzione della CCP entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora l’autorità ricevente ritenga dette informazioni aggiuntive rilevanti ai fini dell’elaborazione e del mantenimento del piano di risoluzione della CCP o dello svolgimento della valutazione della risolvibilità. In tal caso si applicano le pertinenti disposizioni dell’articolo 15 del presente regolamento.
3. La trasmissione di informazioni da parte dell’autorità di risoluzione della CCP ai membri del collegio di risoluzione di cui al paragrafo 2 non è ritenuta completa fino all’effettiva trasmissione sia delle informazioni iniziali che di quelle successive.
4. L’autorità di risoluzione della CCP, tenuto conto del paragrafo 3 del presente articolo, comunica al collegio di risoluzione la data di inizio del periodo di quattro mesi per l’adozione della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità in conformità dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/23.
5. I membri del collegio di risoluzione si scambiano le informazioni aggiuntive necessarie per agevolare la stesura del piano di risoluzione e lo svolgimento della valutazione della risolvibilità, fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui agli articoli 8, 73 e 80 del regolamento (UE) 2021/23.
Articolo 17
Elaborazione e distribuzione del progetto di piano di risoluzione e del progetto di valutazione della risolvibilità
1. Tutti i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione presentano all’autorità di risoluzione della CCP i loro contributi al piano di risoluzione della CCP e alla valutazione della risolvibilità con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera e) del presente regolamento.
2. L’autorità di risoluzione della CCP elabora il progetto di piano di risoluzione a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2021/23, tenendo conto degli eventuali contributi trasmessi dai rilevanti membri e osservatori del collegio di risoluzione.
3. L’autorità di risoluzione della CCP distribuisce i contributi di cui al paragrafo 1, il progetto di piano di risoluzione e il progetto di valutazione della risolvibilità ai membri e agli osservatori del collegio di risoluzione in modo tempestivo e comunque entro il termine di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera j) del presente regolamento.
Articolo 18
Discussione con la CCP
Quando l’autorità di risoluzione della CCP organizza con la CCP una discussione sugli elementi fondamentali del progetto di piano di risoluzione, sulla scorta del parere ricevuto da detta CCP a norma dell’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, e della valutazione della risolvibilità della CCP a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento, lo fa con tempestività e in ogni caso entro i termini specificati al relativo punto del calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione. L’autorità di risoluzione della CCP comunica al collegio di risoluzione le eventuali osservazioni presentate dalla CCP in merito agli elementi fondamentali del piano di risoluzione, compresa la valutazione della risolvibilità, nel corso di questa consultazione.
Articolo 19
Dialogo sul progetto di piano di risoluzione e sul progetto di valutazione della risolvibilità
1. L’autorità di risoluzione della CCP organizza tempestivamente un dialogo sul progetto di piano di risoluzione e sul progetto di valutazione della risolvibilità con i membri del collegio di risoluzione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera i) del presente regolamento, e comunque entro i termini specificati nel calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione.
Se la CCP appartiene a un gruppo societario che comprende un’altra o altre CCP, le autorità di risoluzione delle CCP organizzano tra loro una discussione sui progetti di piani di risoluzione e sui progetti di valutazioni della risolvibilità.
2. Alla luce del dialogo di cui al paragrafo 1, l’autorità di risoluzione della CCP finalizza il corrispondente piano di risoluzione della CCP e lo svolgimento della valutazione della risolvibilità.
3. Qualora siano individuati impedimenti sostanziali alla risolvibilità, si applica l’articolo 24, paragrafo 1 del presente regolamento.
Articolo 20
Elaborazione della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità
L’autorità di risoluzione della CCP prepara un progetto di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità della CCP. Esso specifica ciascuno dei seguenti elementi:
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a) |
i nomi dell’autorità di risoluzione della CCP e dei membri del collegio di risoluzione che giungono alla decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità della CCP; |
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b) |
i nomi degli osservatori qualora essi siano stati coinvolti conformemente ai termini e alle condizioni che ne regolano la partecipazione previsti dalle modalità e procedure scritte di cui all’articolo 5 del presente regolamento; |
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c) |
una sintesi delle opinioni espresse dalle autorità consultate nell’ambito della procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità; |
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d) |
i riferimenti alle normative nazionali e dell’Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all’applicazione della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità; |
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e) |
la data di adozione della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità e di ogni eventuale aggiornamento; |
|
f) |
il piano di risoluzione e la valutazione della risolvibilità, comprese eventuali misure volte a superare o eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità a norma degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2021/23, sulla cui base è adottata la decisione congiunta. Se la CCP è in procinto di attuare tali misure, sono fornite anche informazioni sul relativo calendario di attuazione. |
Articolo 21
Adozione della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità
1. L’autorità di risoluzione della CCP trasmette il progetto di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità ai membri del collegio di risoluzione senza indebito ritardo, fissando il termine entro il quale i membri del collegio aventi diritto di voto dovranno esprimere per iscritto il loro consenso su detta decisione congiunta, conformemente all’articolo 8, paragrafo 6 del presente regolamento.
2. Una volta ricevuto il progetto di decisione congiunta, i membri del collegio di risoluzione aventi diritto di voto e non dissenzienti trasmettono il proprio consenso scritto all’autorità di risoluzione della CCP entro il termine di cui al paragrafo 1.
3. La decisione congiunta finale è costituita dal documento contenente la decisione congiunta redatta in conformità dell’articolo 20 del presente regolamento, dai consensi scritti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e dal consenso dell’autorità di risoluzione della CCP.
4. L’autorità di risoluzione della CCP comunica la decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità della CCP ai membri e agli osservatori del collegio di risoluzione.
Articolo 22
Comunicazione della decisione congiunta e della sintesi del piano di risoluzione alla CCP
1. L’autorità di risoluzione della CCP comunica la decisione congiunta sul piano di risoluzione e una sintesi degli elementi fondamentali di detto piano, compresa la valutazione della risolvibilità, all’organo di amministrazione della CCP con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta sul piano di risoluzione.
2. L’autorità di risoluzione della CCP informa i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione in merito a tale comunicazione.
3. L’autorità di risoluzione della CCP illustra alla CCP gli elementi fondamentali della decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità.
Articolo 23
Procedura in assenza di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità
In assenza di una decisione congiunta tra i membri del collegio di risoluzione entro quattro mesi dalla data di trasmissione del progetto di piano di risoluzione in conformità dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione della CCP adotta la decisione sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità, che è comunicata per iscritto senza indebito ritardo al collegio di risoluzione mediante un documento contenente tutti gli elementi seguenti:
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a) |
il nome dell’autorità di risoluzione della CCP; |
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b) |
il nome della CCP; |
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c) |
i riferimenti alle normative nazionali e dell’Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all’applicazione della decisione; |
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d) |
la data della decisione; |
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e) |
il piano di risoluzione e la valutazione della risolvibilità, comprese eventuali misure volte a superare o eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità a norma degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2021/23, sulla cui base è adottata la decisione. Se la CCP è in procinto di attuare tali misure, è fornito anche il relativo calendario di attuazione; |
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f) |
i nomi dei membri del collegio di risoluzione coinvolti nella procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità, e una sintesi delle opinioni espresse da tali membri e informazioni sulle questioni oggetto di disaccordo; |
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g) |
osservazioni dell’autorità di risoluzione della CCP in merito alle opinioni espresse dai membri del collegio di risoluzione, in particolare sulle questioni oggetto di disaccordo e sulla possibilità per i membri aventi diritto di voto di deferire tali questioni all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010. |
SEZIONE 2
Decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti
Articolo 24
Sospensione della procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla valutazione della risolvibilità
1. Qualora l’autorità di risoluzione della CCP, in collaborazione con il collegio di risoluzione, individui impedimenti sostanziali alla risolvibilità o approvi un parere sull’individuazione degli impedimenti sostanziali espresso da qualsiasi membro o osservatore del collegio di risoluzione in merito al piano di risoluzione e alla valutazione della risolvibilità, essa trasmette una relazione a detti membri e osservatori a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23. L’autorità di risoluzione della CCP dispone pertanto la sospensione della procedura di decisione congiunta a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento.
2. L’autorità di risoluzione della CCP riavvia la procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione, compreso lo svolgimento della valutazione della risolvibilità, una volta espletate le procedure di decisione congiunta di cui all’articolo 17, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/23 sulle misure volte a superare o eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità proposte dalla CCP a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, di tale regolamento o su misure alternative indicate dall’autorità di risoluzione a norma del paragrafo 4 del medesimo articolo.
Articolo 25
Programmazione delle fasi delle procedure di decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti
1. Prima dell’avvio delle procedure di decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti a norma dell’articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/23, i membri del collegio di risoluzione concordano il calendario di esecuzione delle varie fasi da seguire in tale procedura (nel seguito il «calendario della decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali»).
In caso di mancato accordo sul calendario della decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali, l’autorità di risoluzione della CCP fissa tale calendario dopo aver considerato le opinioni e le riserve espresse dai membri del collegio di risoluzione.
2. Il calendario della decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali comprende le fasi seguenti:
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a) |
preparazione e diffusione della relazione sugli impedimenti sostanziali individuati a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23 da parte dell’autorità di risoluzione della CCP in consultazione con l’autorità competente della CCP; |
|
b) |
presentazione da parte dell’autorità di risoluzione della CCP della relazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23 alla CCP e al collegio di risoluzione; |
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c) |
data in cui la CCP trasmette all’autorità di risoluzione della CCP le proprie osservazioni e misure alternative per porre rimedio agli eventuali impedimenti sostanziali a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23; |
|
d) |
dialogo tra l’autorità di risoluzione della CCP e i membri e osservatori del collegio di risoluzione su eventuali osservazioni o misure alternative pertinenti per porre rimedio agli impedimenti sostanziali proposte dalla CCP a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23; |
|
e) |
elaborazione dei progetti di decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/23; |
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f) |
finalizzazione delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/23; |
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g) |
comunicazione alla CCP delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/23. |
3. Il calendario della decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali è riesaminato e aggiornato dall’autorità di risoluzione della CCP in modo da rispecchiare la proroga della procedura di decisione congiunta laddove la CCP presenti osservazioni e proponga misure alternative volte a superare o eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità in conformità dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23.
4. In sede di elaborazione del calendario della decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali, l’autorità di risoluzione della CCP tiene conto dei termini e delle condizioni di partecipazione degli osservatori, quali previsti dalle modalità e procedure scritte del collegio di risoluzione e dall’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/23.
5. L’autorità di risoluzione della CCP comunica alla CCP gli elementi del calendario della decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali che prevedono il coinvolgimento della CCP stessa.
Articolo 26
Consultazione e trasmissione della relazione alla CCP
1. L’autorità di risoluzione della CCP prepara un progetto di relazione sugli impedimenti sostanziali alla risolvibilità a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23 e lo trasmette all’autorità competente della CCP e all’ESMA.
2. Le osservazioni e le opinioni ricevute sul progetto di relazione sono prese in considerazione dall’autorità di risoluzione della CCP ai fini della finalizzazione della relazione.
3. All’atto della finalizzazione la relazione è trasmessa alla CCP e al collegio di risoluzione.
4. L’autorità di risoluzione della CCP comunica al collegio di risoluzione l’avvio del periodo di quattro mesi entro il quale la CCP è tenuta a proporre misure volte a superare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23.
Articolo 27
Presentazione di osservazioni da parte della CCP e consultazione delle autorità
1. Laddove la CCP proponga all’autorità di risoluzione della CCP, entro quattro mesi dalla data di ricevimento della relazione, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23, misure alternative per porre rimedio agli impedimenti sostanziali alla risolvibilità, l’autorità di risoluzione della CCP trasmette tali misure agli altri membri e osservatori del collegio senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi.
2. Contestualmente alla trasmissione delle misure alternative presentate dalla CCP, l’autorità di risoluzione della CCP fissa un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei membri del collegio di risoluzione.
3. Qualora i membri del collegio di risoluzione non presentino osservazioni entro il termine di cui al paragrafo 2, l’autorità di risoluzione della CCP presume che tali membri non intendano commentare le misure alternative presentate dalla CCP e procede di conseguenza.
4. L’autorità di risoluzione della CCP trasmette senza indebito ritardo eventuali osservazioni presentate da un membro del collegio di risoluzione ai restanti membri del collegio e discute con loro le misure proposte dalla CCP per superare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità.
5. L’autorità di risoluzione della CCP e i membri del collegio di risoluzione discutono ed esaminano adeguatamente l’impatto potenziale delle misure proposte sulla CCP, su tutti gli Stati membri in cui opera la CCP e sull’Unione nel suo complesso.
Articolo 28
Elaborazione delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti
1. L’autorità di risoluzione della CCP, tenuto conto degli esiti del dialogo di cui all’articolo 27, paragrafo 5 del presente regolamento, predispone progetti di decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti.
2. Ciascun progetto include tutti gli elementi seguenti:
|
a) |
il nome della CCP cui si riferisce e si applica la decisione congiunta; |
|
b) |
i nomi dell’autorità di risoluzione della CCP e dei membri del collegio di risoluzione che giungono alla decisione congiunta; |
|
c) |
i nomi degli osservatori qualora essi siano stati coinvolti nella procedura di decisione congiunta conformemente ai termini e alle condizioni che ne regolano la partecipazione previsti dalle modalità e procedure scritte del collegio di risoluzione; |
|
d) |
una sintesi delle opinioni espresse dalle autorità consultate nell’ambito della procedura di decisione congiunta; |
|
e) |
i riferimenti alle normative nazionali e dell’Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all’applicazione della decisione congiunta; |
|
f) |
la data della decisione congiunta; |
|
g) |
l’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità; |
|
h) |
la valutazione delle misure proposte dalla CCP ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23; |
|
i) |
le misure individuate ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/23 ed elencate al paragrafo 7 del medesimo articolo, concordate dall’autorità di risoluzione della CCP e dai membri del collegio di risoluzione, e il termine entro il quale i soggetti interessati devono dare seguito a tali misure; |
|
j) |
ove le misure proposte dalla CCP non siano accettate o siano accettate parzialmente dall’autorità di risoluzione della CCP, una spiegazione del motivo per cui dette misure sono giudicate non idonee a eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e del motivo per cui le misure di cui alla lettera i) ridurrebbero o eliminerebbero efficacemente tali impedimenti. |
Articolo 29
Adozione delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti
1. L’autorità di risoluzione della CCP trasmette ai membri e agli osservatori del collegio di risoluzione, senza indebito ritardo, i progetti di decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/23, fissando il termine entro il quale i membri del collegio aventi diritto di voto dovranno esprimere per iscritto il loro consenso su dette decisioni congiunte, conformemente all’articolo 8, paragrafo 6, del presente regolamento.
2. Una volta ricevuti i progetti di decisioni congiunte, i membri del collegio di risoluzione aventi diritto di voto e non dissenzienti trasmettono il proprio consenso scritto all’autorità di risoluzione della CCP entro il termine di cui al paragrafo 1.
3. Ciascuna decisione congiunta finale è costituita dal documento contenente la decisione congiunta redatta in conformità dell’articolo 28 del presente regolamento, dai consensi scritti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e dal consenso dell’autorità di risoluzione della CCP. Tale decisione è fornita a tutti i membri del collegio di risoluzione.
4. L’autorità di risoluzione della CCP comunica ai membri del collegio di risoluzione le decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti.
Articolo 30
Comunicazione alla CCP delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti
1. L’autorità di risoluzione della CCP comunica le decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti all’organo di amministrazione della CCP con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali. L’autorità di risoluzione della CCP informa i membri e gli osservatori del collegio di risoluzione di tale comunicazione.
2. Laddove alcune misure adottate a norma dell’articolo 16, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/23 siano rivolte a soggetti diversi dalla CCP, l’autorità di risoluzione della CCP provvede a che essa stessa o le autorità competenti di tali soggetti trasmettano agli organi di amministrazione di detti soggetti sotto la loro giurisdizione le rispettive parti della decisione congiunta sulle misure volte a superare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità, con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali.
3. Ove necessario, l’autorità di risoluzione della CCP può discutere nel dettaglio con la CCP il contenuto e l’applicazione delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/23.
Articolo 31
Monitoraggio dell’applicazione delle decisioni congiunte
1. L’autorità di risoluzione della CCP comunica al collegio di risoluzione il risultato dell’eventuale discussione di cui all’articolo 30, paragrafo 3 del presente regolamento.
2. L’autorità di risoluzione della CCP comunica l’esito dell’eventuale discussione di cui all’articolo 30, paragrafo 2 del presente regolamento, all’autorità di risoluzione di eventuali altre CCP, depositari centrali di titoli o enti creditizi appartenenti allo stesso gruppo o con cui la CCP ha un collegamento di interoperabilità.
3. L’autorità di risoluzione della CCP e, se del caso, i membri del collegio di risoluzione monitorano l’applicazione delle decisioni congiunte sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare gli impedimenti rilevanti per ciascuno dei soggetti di cui al paragrafo 2 dei quali essi sono rispettivamente responsabili, a seconda dei casi.
Articolo 32
Procedura in assenza di decisione congiunta sulle misure volte a superare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità
In assenza di una decisione congiunta sulle misure volte a superare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, la decisione adottata dall’autorità di risoluzione della CCP è comunicata per iscritto senza indebito ritardo al collegio di risoluzione mediante un documento contenente tutti gli elementi seguenti:
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a) |
il nome dell’autorità di risoluzione della CCP che adotta la decisione; |
|
b) |
i nomi della CCP e dei soggetti ai quali si riferisce e si applica la decisione; |
|
c) |
i riferimenti alle normative nazionali e dell’Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all’applicazione della decisione; |
|
d) |
la data della decisione; |
|
e) |
l’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità; |
|
f) |
le misure individuate ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/23 decise dall’autorità di risoluzione della CCP e il termine entro il quale dare seguito a tali misure; |
|
g) |
ove le misure proposte dalla CCP non siano accettate o siano accettate parzialmente dall’autorità di risoluzione della CCP, una spiegazione del motivo per cui dette misure sono giudicate non idonee a eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e del motivo per cui le misure di cui alla lettera f) del presente paragrafo ridurrebbero o eliminerebbero efficacemente tali impedimenti; |
|
h) |
i nomi dei membri del collegio di risoluzione coinvolti nella procedura di decisione congiunta sull’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti, e una sintesi delle opinioni espresse da tali membri e informazioni sulle questioni oggetto di disaccordo; |
|
i) |
osservazioni dell’autorità di risoluzione della CCP in merito alle opinioni espresse dai membri del collegio di risoluzione, in particolare sulle questioni oggetto di disaccordo; |
|
j) |
la possibilità per i membri del collegio di risoluzione aventi diritto di voto di deferire tali questioni all’ESMA a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010. |
Articolo 33
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
|
21.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 158/48 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1193 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2023
che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti del piano di risoluzione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 9, quarto comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell’elaborare i piani di risoluzione, è opportuno che le autorità di risoluzione si assicurino di tenere conto di tutti gli elementi di cui all’articolo 12, paragrafo 7, lettere da a) a s), del regolamento (UE) 2021/23. Le norme relative al contenuto dei piani di risoluzione dovrebbero essere sufficientemente particolareggiate per garantire che i piani di risoluzione siano mirati e utili ai fini dell’attuazione delle strategie di risoluzione, offrendo nel contempo una flessibilità sufficiente per tenere conto del quadro giuridico nazionale in materia di diritto fallimentare, nonché della natura e della complessità dell’attività di compensazione della CCP. |
|
(2) |
Sebbene tutti gli elementi che precisano il contenuto dei piani di risoluzione, disciplinati dall’articolo 12 del regolamento (UE) 2021/23, debbano essere inclusi nel piano di risoluzione, l’autorità di risoluzione dovrebbe far sì che tali elementi si riflettano nel piano di risoluzione in modo adeguato, tenendo conto delle caratteristiche specifiche della controparte centrale (CCP), quali la natura e la complessità dell’attività di compensazione da essa esercitata. |
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(3) |
È opportuno che la sintesi degli elementi fondamentali del piano di risoluzione di cui all’articolo 12, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23 sia succinta e mirata, ma nel contempo contenga spiegazioni sufficienti in merito agli elementi fondamentali del piano che devono essere comunicati alla CCP. La sintesi dovrebbe informare le CCP sulle azioni principali che dovrebbero essere in grado di eseguire e sui dati che dovrebbero essere in grado di presentare. È opportuno che la sintesi riservi una particolare attenzione agli aspetti del piano che possono influire in misura sostanziale sulla pianificazione del risanamento e della gestione della crisi della CCP e chiarisca ciò che ci si attende dalla CCP per quanto riguarda la cooperazione nella fase di risoluzione e le misure che possono incidere sulle sue funzioni. |
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(4) |
Al fine di garantire l’adeguatezza e la proporzionalità generali del piano di risoluzione, è opportuno che esso contenga scenari e strategie di risoluzione. L’autorità di risoluzione dovrebbe disporre degli strumenti, sotto forma di diversi tipi di scenari possibili, comprese le relative combinazioni, per creare scenari pertinenti e adeguati per la CCP, nonché di un elenco degli aspetti principali da prendere in considerazione in sede di definizione delle strategie di risoluzione per gli scenari di risoluzione. |
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(5) |
Al fine di tenere conto delle caratteristiche specifiche del quadro giuridico nazionale applicabile in materia di diritto fallimentare, è opportuno che le autorità di risoluzione dispongano della flessibilità necessaria per considerare attentamente alcuni aspetti della pianificazione della risoluzione, quali il meccanismo di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) 2021/23, e le eventuali differenze tra la gerarchia dei creditori prevista dalle procedure nazionali di insolvenza e l’ordine di assorbimento delle perdite stabilito a norma del regolamento (UE) 2021/23. Tale flessibilità complessiva è rimarcata dal presente regolamento, che stabilisce gli elementi da integrare nel piano di risoluzione, senza pregiudicare la flessibilità prevista dal regolamento (UE) 2021/23. Inoltre gli elementi specificati nel presente regolamento non impediscono all’autorità di risoluzione di determinare altri aspetti da integrare nel piano di risoluzione. |
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(6) |
Per agevolare e garantire l’efficace attuazione del piano di risoluzione, qualora l’autorità di risoluzione abbia valutato taluni aspetti della CCP in modo diverso rispetto alla valutazione effettuata dalla CCP stessa nell’ambito del piano di risanamento, è essenziale che tali differenze siano prese in considerazione alla luce del possibile impatto sulla rapida attuazione del piano di risoluzione. Pertanto, qualora siano individuate differenze, l’autorità di risoluzione dovrebbe tenerne conto nel piano di risoluzione e valutarle per comprenderne l’eventuale effetto sull’attuazione del piano di risoluzione. |
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(7) |
Per garantire che i piani di risoluzione, ove necessario, possano essere attuati in modo efficace e nei tempi previsti, è essenziale che le autorità di risoluzione abbiano «collaudato», per quanto possibile, l’applicazione del piano di risoluzione previsto, sottoponendo a prove approfondite i processi e le procedure. Tali prove dovrebbero includere l’invio di messaggi di posta elettronica e di informazioni al fine di garantire che qualsiasi azione prevista riguardante le modalità e la tempistica con cui intraprendere determinate fasi e raccogliere determinate informazioni sia praticabile in condizioni di stress e che gli eventuali impedimenti riscontrati siano superati per far sì che, per quanto possibile, i tempi stimati possano essere verosimilmente rispettati. |
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(8) |
Per garantire la permanenza dei dipendenti chiave nella CCP durante la fase di risoluzione, è opportuno che l’autorità di risoluzione cerchi sia di valutare e prevedere le strutture di incentivazione da utilizzare, possibilmente non collegate solo agli utili futuri della CCP ma anche alle remunerazioni dirette, sia di trovare il modo per garantire che il personale sia sufficiente, prendendo in considerazione assunzioni a breve termine, scambi, assegnazioni temporanee di dipendenti o accordi di consulenza con dipendenti, se del caso, affinché la CCP disponga delle competenze di cui necessita. |
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(9) |
Al fine di garantire una cooperazione rapida ed efficiente con le autorità i cui settori di competenza sarebbero interessati dal dissesto di una CCP, e che sono rappresentate nel collegio di risoluzione quale definito all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/23, è opportuno che l’autorità di risoluzione predisponga e sottoponga regolarmente a prove le modalità di notificazione al collegio di risoluzione e di comunicazione di tutte le informazioni pertinenti. |
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(10) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione, previa consultazione del Comitato europeo per il rischio sistemico. |
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(11) |
L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Valutazione quantitativa
L’autorità di risoluzione valuta in che modo i diversi aspetti del piano di risoluzione sono o possono essere quantificati in sede di elaborazione del piano di risoluzione e fornisce spiegazioni sulle modalità e la portata della valutazione quantitativa effettuata per un determinato aspetto del piano di risoluzione. Qualora l’autorità di risoluzione giunga alla conclusione che, in relazione a un aspetto specifico del piano di risoluzione, una valutazione quantitativa non è appropriata o non è possibile, ciò dovrebbe essere indicato nel piano di risoluzione.
Articolo 2
Sintesi degli elementi fondamentali del piano di risoluzione
Nell’elaborare una sintesi degli elementi fondamentali del piano di risoluzione a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti:
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a) |
gli elementi fondamentali delle strategie di risoluzione stabilite e i principali scenari sottostanti contemplati nel piano di risoluzione, operando una distinzione tra eventi di inadempimento, eventi diversi dall’inadempimento e una combinazione di entrambi; |
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b) |
una breve sintesi degli elementi fondamentali del piano di risoluzione in relazione a ciascuna delle lettere da b) a s) di cui all’articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/23, incentrata sugli aspetti d’interesse per la CCP:
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Articolo 3
Sintesi delle modifiche sostanziali
Nell’elaborare una sintesi delle modifiche sostanziali del piano di risoluzione a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché il piano di risoluzione comprenda le modifiche sostanziali riguardanti almeno gli elementi seguenti:
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a) |
i mercati in cui opera la CCP, le attività d’impresa considerate principali per la CCP e i servizi di compensazione da questa offerti; |
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b) |
gli accordi di interoperabilità della CCP o le interdipendenze della CCP, inclusi i prestatori di servizi della CCP; |
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c) |
il capitale e la struttura di capitale della CCP, compresi gli importi delle risorse proprie dedicate prefinanziate; |
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d) |
i requisiti prudenziali della CCP, comprese le modifiche delle metodologie relative al fondo di garanzia in caso di inadempimento, dei quadri di gestione dei margini e del rischio di liquidità, delle politiche d’investimento, delle politiche in materia di garanzie reali e del regolamento; |
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e) |
i requisiti non prudenziali della CCP, compresi gli aspetti organizzativi quali la struttura organizzativa, la continuità operativa e l’esternalizzazione, e le modifiche sostanziali delle norme relative alla condotta negli affari della CCP, compresa la composizione della partecipazione alla CCP e le modifiche in materia di segregazione e portabilità; |
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f) |
l’assetto proprietario della CCP e le strutture degli incentivi dei dirigenti; |
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g) |
gli scenari e le strategie di risoluzione. |
Articolo 4
Funzioni essenziali
Nell’elaborare una descrizione delle modalità con cui le funzioni essenziali della CCP possono essere separate sul piano giuridico ed economico a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti:
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a) |
una descrizione delle funzioni considerate essenziali dall’autorità di risoluzione; |
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b) |
se esistono differenze sostanziali rispetto all’elenco delle funzioni essenziali del piano di risanamento, una descrizione particolareggiata dei principali motivi per cui l’autorità di risoluzione ha valutato le funzioni essenziali in modo diverso, degli effetti sostanziali di tale diversa valutazione e del modo in cui ciò potrebbe incidere sulla risolvibilità della CCP; |
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c) |
una descrizione delle principali dipendenze tra funzioni essenziali e interdipendenze critiche e dei principali dispositivi e processi interni ed esterni, comprese le operazioni, le procedure informatiche, l’elenco del personale chiave e dei principali prestatori di servizi necessari per consentire alla CCP di continuare a svolgere le funzioni essenziali, o qualsiasi altro aspetto che potrebbe essere necessario considerare in vista di un possibile trasferimento di alcune o di tutte le operazioni della CCP a un’altra infrastruttura del mercato finanziario o a una CCP-ponte, se ciò rientra nella strategia di risoluzione proposta; |
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d) |
una descrizione delle modalità con cui le funzioni essenziali potrebbero essere separate dalle funzioni non essenziali in termini economici, operativi e giuridici e informazioni dettagliate sul modo in cui l’autorità di risoluzione ha valutato gli effetti sostanziali di tale separazione sui portatori di interessi, comprendenti:
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e) |
una sintesi del modo in cui l’approccio proposto dalla CCP per separare o meno le funzioni essenziali della CCP dalle altre funzioni può influire sulla valutazione della risolvibilità della CCP; |
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f) |
una mappatura delle funzioni essenziali con riferimento ai soggetti giuridici identificati e alle attività d’impresa principali della CCP. |
Articolo 5
Tempi di attuazione
1. Nell’elaborare una stima dei tempi necessari per l’attuazione del piano di risoluzione a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti:
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a) |
un elenco delle azioni che l’autorità di risoluzione prevede di intraprendere e, ove opportuno, se tali azioni derivano dall’applicazione del piano di risanamento; |
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b) |
un elenco dei provvedimenti che l’autorità di risoluzione prevede di adottare ai fini dell’attuazione di ciascun aspetto sostanziale del piano di risoluzione, indicando i tempi stabiliti e specificando le misure corrispondenti per tale attuazione, compreso un calendario indicativo per la valutazione di ciascuna delle strategie di risoluzione e la loro applicabilità; |
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c) |
una descrizione delle modalità di ricostituzione delle risorse finanziarie della CCP previste nell’ambito del piano di risoluzione, anche se derivanti dal piano di risanamento, e una stima dei tempi per le diverse misure di ricostituzione delle risorse finanziarie della CCP. |
2. L’autorità di risoluzione provvede affinché i tempi di cui al paragrafo 1 siano:
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a) |
adeguati e pertinenti, sulla base di una descrizione delle modalità con cui l’autorità di risoluzione ha valutato la fattibilità e la credibilità dei provvedimenti previsti e dei tempi stabiliti nel piano di risoluzione; |
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b) |
sottoposti a prove periodiche, almeno al momento dell’elaborazione del piano di risoluzione e, successivamente, a seguito di eventuali modifiche sostanziali; |
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c) |
efficaci, prendendo in considerazione i processi e le procedure, compresa l’applicazione di modelli. |
Articolo 6
Valutazione della risolvibilità
Nell’elaborare una descrizione particolareggiata della valutazione della risolvibilità da includere nel piano di risoluzione a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera e), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti:
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a) |
le conclusioni della valutazione della risolvibilità, in cui sia indicato almeno se la CCP sia considerata o meno risolvibile sulla base delle considerazioni dell’autorità di risoluzione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/23; |
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b) |
una descrizione del modo in cui l’autorità di risoluzione ha valutato in che misura la CCP sia risolvibile senza fare affidamento sulle misure di finanziamento di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/23; |
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c) |
una descrizione delle motivazioni per cui l’autorità di risoluzione ritiene possibile applicare gli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione; |
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d) |
una descrizione delle valutazioni dell’autorità di risoluzione in merito alle informazioni ricevute dalla CCP a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/23, che indichi se l’autorità di risoluzione concorda con la valutazione della CCP in merito all’assenza di impedimenti; |
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e) |
una descrizione dettagliata dei tempi e delle modalità con cui è stata condotta l’ultima valutazione della risolvibilità da parte dell’autorità di risoluzione; |
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f) |
una descrizione della disponibilità delle attività e dei diritti previsti per la CCP e se tali attività sarebbero disponibili per essere utilizzate nell’ambito della risoluzione o se l’utilizzo o la cessione di tali attività potrebbero essere ostacolati o impediti da interessi residui dei partecipanti diretti e indiretti rispetto a tali attività o da vincoli giuridici, quali il meccanismo giuridico con cui è fornita la garanzia, in particolare se è fornita a titolo di garanzia reale, pegno o mediante trasferimento del titolo di proprietà; |
|
g) |
una descrizione di ciascuno degli aspetti indicati nella sezione C dell’allegato del regolamento (UE) 2021/23 che l’autorità di risoluzione deve prendere in considerazione nel valutare la risolvibilità di una CCP. |
Articolo 7
Impedimenti alla risolvibilità
Nell’elaborare una descrizione dei provvedimenti necessari, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/23, per superare o eliminare gli impedimenti alla risolvibilità da includere nel piano di risoluzione a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera f), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti:
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a) |
qualora sia stato individuato un impedimento sostanziale, una sintesi descrittiva dei provvedimenti necessari, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/23, per individuare le modifiche necessarie alla struttura, alle operazioni o ai quadri di gestione dei rischi e alle risorse finanziarie della CCP, o qualsiasi provvedimento volto a migliorare la risolvibilità della CCP, e il calendario per il completamento delle modifiche necessarie; |
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b) |
una descrizione degli impedimenti superati o eliminati a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/23 nei due anni precedenti l’attuale riesame degli impedimenti a norma dell’articolo 15 di tale regolamento. |
Articolo 8
Determinazione del valore e della commerciabilità delle funzioni essenziali e delle attività
Nell’elaborare una descrizione delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali e delle attività da includere nel piano di risoluzione a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera g), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti:
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a) |
una descrizione del metodo per determinare il valore e la commerciabilità delle funzioni essenziali e delle attività, quali le attività d’impresa principali, le operazioni e le attività della CCP, riservando una particolare attenzione agli aspetti che potrebbero influire sulla valutazione, quali la volatilità del mercato, l’inaccessibilità e/o l’incertezza della quotazione di mercato, i vincoli temporali e le questioni giuridiche; |
|
b) |
se il metodo di cui alla lettera a) si discosta sostanzialmente dalla metodologia di valutazione applicata nell’ambito del piano di risanamento, una descrizione delle principali ragioni per cui l’autorità di risoluzione ha valutato diversamente tale metodologia e gli eventuali effetti sostanziali di tale differenza. |
Articolo 9
Obblighi informativi
Nell’elaborare una descrizione degli obblighi informativi di cui all’articolo 12, paragrafo 7, lettera h), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti:
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a) |
una descrizione degli accordi tra l’autorità di risoluzione e la CCP volti a garantire l’accesso alle informazioni e la loro condivisione e delle modalità con cui la CCP manterrà i sistemi informatici e i controlli in grado di produrre e mettere tempestivamente a disposizione dell’autorità di risoluzione i dati e le informazioni pertinenti; tali accordi comprendono le procedure per datare le informazioni e fornire aggiornamenti standardizzati in caso di modifiche sostanziali; |
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b) |
un elenco delle informazioni richieste a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/23 e una descrizione delle modalità previste dalla CCP per mantenerle aggiornate e a disposizione dell’autorità di risoluzione in qualsiasi momento. |
Articolo 10
Modalità di finanziamento delle azioni di risoluzione
Nell’elaborare una spiegazione relativa al finanziamento delle azioni di risoluzione a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera i), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché il piano di risoluzione comprenda almeno gli elementi seguenti:
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a) |
una descrizione delle risorse finanziarie che si prevede siano necessarie nell’ambito del piano di risoluzione, separando chiaramente le esigenze di finanziamento della solvibilità dalle esigenze di finanziamento della liquidità, contemplando le descrizioni generali delle possibili risorse finanziarie che potrebbero essere necessarie per l’attuazione della strategia di risoluzione, compreso ogni pertinente scenario di risoluzione; |
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b) |
qualora prima dell’avvio della risoluzione della CCP non siano stati eseguiti tutti gli obblighi contrattuali e altre disposizioni, una valutazione preliminare dei possibili problemi riguardanti l’esecuzione di tali obblighi e disposizioni in relazione alle risorse per il finanziamento delle azioni di risoluzione e dell’eventualità che i problemi individuati possano incidere negativamente sulla possibilità di conseguire tempestivamente gli obiettivi della risoluzione; |
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c) |
una descrizione delle potenziali fonti di finanziamento della risoluzione, comprese le principali condizioni di finanziamento, i presupposti sostanziali per il loro utilizzo, la tempistica della loro disponibilità e gli eventuali requisiti in materia di garanzie reali nella misura in cui sono disponibili ex ante; |
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d) |
una descrizione e un’analisi delle modalità e della tempistica con cui la CCP può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale, conformemente alla disposizione secondo cui i piani di risoluzione non dovrebbero presupporre l’accesso a tali strumenti a condizioni non standard; |
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e) |
una descrizione e un’identificazione delle attività che potrebbero essere utilizzate e se si prevede che siano ammissibili come garanzie reali, e in che modo tale aspettativa di utilizzo delle attività potrebbe creare vincoli, principalmente per quanto riguarda il valore e l’uso di tali attività. |
Articolo 11
Strategie e scenari di risoluzione
Nell’elaborare una descrizione particolareggiata delle strategie e degli scenari di risoluzione conformemente all’articolo 12, paragrafo 7, lettera j), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti:
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a) |
almeno nove scenari elaborati per il piano di risoluzione basati sulla matrice per la definizione degli scenari del piano di risoluzione di cui all’allegato, o un elenco di scenari del piano di risoluzione che contempli tutti i «tipi di scenari» di cui all’allegato, se pertinenti per la CCP, i quali possono essere concepiti in modo diverso; |
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b) |
una descrizione degli scenari di risoluzione scelti sulla base della valutazione dell’autorità di risoluzione in considerazione delle caratteristiche specifiche e del livello di complessità della CCP, nonché di eventuali ulteriori scenari previsti nel piano di risoluzione; |
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c) |
l’autorità di risoluzione deve includere strumenti di valutazione quantitativa per ciascun tipo di scenario, ove possibile in funzione dell’accesso ai dati, da utilizzare per quantificare gli impatti degli scenari di risoluzione; se i dati non sono disponibili e non possono essere generati compiendo ogni ragionevole sforzo, l’autorità di risoluzione deve effettuare, e integrare nel piano, una valutazione qualitativa degli strumenti per quanto possibile, indicando anche in che misura è stata effettuata una valutazione quantitativa per un determinato scenario; |
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d) |
una descrizione delle strategie di risoluzione prescelte per gli scenari di risoluzione, specificando i punti seguenti:
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Articolo 12
Interdipendenze critiche
Nell’elaborare una descrizione delle interdipendenze critiche di cui all’articolo 12, paragrafo 7, lettera k), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti:
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a) |
una descrizione, nell’ambito del piano di risoluzione, di tutte le interdipendenze critiche individuate; |
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b) |
se le interdipendenze individuate di cui alla lettera a) comportano differenze sostanziali rispetto all’elenco delle interdipendenze critiche del piano di risanamento, una descrizione particolareggiata dei principali motivi per cui l’autorità di risoluzione ha valutato in modo diverso le interdipendenze critiche e di qualsiasi conseguenza rilevante per l’applicazione del piano di risoluzione dovuta alle diverse valutazioni delle interdipendenze critiche, nonché del modo in cui ciò può incidere sulla risolvibilità della CCP; |
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c) |
una descrizione dei diversi tipi di soggetti che presentano interdipendenze con la CCP, compreso un elenco contenente tutti i portatori di interessi pertinenti, tra cui anche i partecipanti diretti e indiretti della CCP, ove sia possibile identificarli, i proprietari, i prestatori di servizi finanziari quali fornitori di liquidità, banche o agenti di regolamento, piattaforme, agenti collocatori, banche, custodi e altri prestatori di servizi, compresi i fornitori di servizi informatici e di dati, nonché le infrastrutture del mercato finanziario collegate, e la rispettiva rilevanza ai fini della procedura di risoluzione; |
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d) |
una descrizione della valutazione dei soggetti di cui alla lettera c), che presentano un’interdipendenza con la CCP, anche per quanto riguarda la loro importanza per la CCP, in particolare i motivi per cui sarebbero o non sarebbero considerati critici e se la capacità della CCP di continuare a svolgere le sue funzioni essenziali dipende da tali soggetti; |
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e) |
una descrizione degli accordi di esternalizzazione con prestatori di servizi essenziali che coprono parte dell’attività principale della CCP, anche nel caso in cui un altro soggetto effettui la determinazione del prezzo e fornisca sistemi per la compensazione, il calcolo dei margini o altre parti essenziali dell’attività della CCP; |
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f) |
una descrizione del modo in cui sono stati valutati i soggetti per i quali è stata riscontrata un’interdipendenza critica con la CCP di cui alla lettera a) e del modo in cui i rischi individuati sono stati attenuati e affrontati, compresi l’applicabilità giuridica e i vincoli normativi di accordi quali quelli di compensazione e di netting, al fine di garantire la continuità operativa nell’ambito della risoluzione; |
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g) |
una descrizione del modo in cui nel piano di risoluzione sono stati attenuati eventuali problemi sostanziali dovuti alla potenziale inosservanza degli obblighi derivanti dagli accordi di esternalizzazione da parte del prestatore nell’ambito di accordi su servizi esternalizzati critici; |
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h) |
una descrizione del modo in cui il piano di risoluzione ha rispecchiato il potenziale impatto dell’applicazione degli strumenti di risoluzione su qualsiasi CCP interoperabile, compresa la trasmissione delle richieste di liquidità per la risoluzione o degli scarti di garanzia applicati ai margini di variazione positivi mediante un accordo di interoperabilità; |
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i) |
una descrizione dei possibili impatti su altre infrastrutture del mercato finanziario collegate alla CCP, anche valutando l’importanza del ruolo della CCP presso tali soggetti, compresa l’eventualità che la risoluzione della CCP possa determinare il contagio attraverso le infrastrutture del mercato finanziario mediante l’attivazione delle procedure in caso di inadempimento nelle infrastrutture del mercato finanziario o lasciando altre imprese prive di accesso alle infrastrutture del mercato finanziario. |
Articolo 13
Interdipendenze critiche infragruppo
Nell’elaborare una descrizione delle interdipendenze critiche infragruppo a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera l), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti:
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a) |
una descrizione del gruppo cui appartiene la CCP e un elenco dei componenti del gruppo con cui la CCP ha collegamenti, una valutazione in merito a quali componenti del gruppo sono da considerarsi interdipendenze infragruppo critiche e una descrizione delle dipendenze infragruppo individuate nell’ambito del piano di risoluzione; |
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b) |
qualora, a causa delle interdipendenze individuate, si ravvisino differenze sostanziali rispetto all’elenco delle interdipendenze critiche infragruppo del piano di risanamento e se tali differenze sono presenti, una descrizione particolareggiata delle principali ragioni per le quali l’autorità di risoluzione ha valutato in modo diverso le interdipendenze critiche infragruppo e degli eventuali effetti sostanziali, se presenti, dovuti alla diversa valutazione nonché del modo in cui ciò può incidere sull’eventuale risolvibilità della CCP; |
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c) |
una descrizione dell’impatto delle azioni di risoluzione su altre attività di impresa delle entità infragruppo e dei soggetti giuridici critici, indicando anche se le misure di risoluzione inciderebbero sulla continuità operativa di un altro soggetto; |
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d) |
una descrizione del modo in cui le pertinenti entità infragruppo sarebbero in grado di fornire sostegno finanziario su base prestabilita o volontaria; |
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e) |
una descrizione dell’applicabilità giuridica o dei vincoli normativi che potrebbero incidere sulle interdipendenze infragruppo; |
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f) |
una descrizione delle misure di attenuazione connesse alle interdipendenze critiche infragruppo che garantiranno la continuità operativa nell’ambito della risoluzione, se necessario per mantenere la continuità delle funzioni essenziali della CCP. |
Articolo 14
La garanzia di determinate funzioni della CCP
Nell’elaborare una descrizione del modo in cui sono assicurate talune funzioni della CCP a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera m), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché il piano di risoluzione comprenda almeno la descrizione degli elementi seguenti:
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a) |
ciascuna delle operazioni e dei sistemi essenziali e una descrizione delle modalità di valutazione e mantenimento di tali operazioni e sistemi essenziali, indicando le opzioni individuate volte ad assicurare la continuità dell’accesso alle infrastrutture, ai processi e ai meccanismi operativi al fine di assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi della CCP di cui all’articolo 12, paragrafo 7, lettera m), del regolamento (UE) 2021/23 e i principali esiti della valutazione; |
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b) |
le opzioni individuate al fine di mantenere la resilienza finanziaria; |
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c) |
le opzioni individuate al fine di garantire che gli accordi contrattuali siano mantenuti, comprese clausole di resilienza contrattuale, clausole a prova di risoluzione e limitazioni dei meccanismi terminativi nell’ambito della risoluzione; |
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d) |
le opzioni individuate al fine di garantire che gli accordi interni possano essere mantenuti durante la fase di risoluzione, comprese le strutture di determinazione dei prezzi di mercato e la continuità dell’accesso alle attività operative; |
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e) |
i diversi accordi già conclusi nell’ambito del piano di risoluzione volti a garantire la continuità del funzionamento dei processi operativi, elencati all’articolo 12, paragrafo 7, lettera m), del regolamento (UE) 2021/23, durante la risoluzione; |
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f) |
in che modo il piano di risoluzione consentirebbe alla CCP, utilizzando le opzioni individuate, di continuare a prestare senza interruzioni i servizi critici di compensazione, anche ricorrendo a soluzioni provvisorie, come ad esempio un acquirente o un ente-ponte utilizzando il personale e le infrastrutture esistenti o, qualora non sia possibile mettere a punto tali soluzioni in anticipo, un elenco delle opzioni che possono essere applicate in caso di risoluzione e un elenco delle informazioni necessarie per predisporre tali dispositivi e accordi con breve preavviso. |
Articolo 15
Modalità per l’ottenimento delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione
Nell’elaborare una descrizione delle modalità per ottenere le informazioni necessarie per effettuare la valutazione a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera n), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché i piani di risoluzione includano almeno la descrizione degli elementi seguenti:
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a) |
le modalità con cui si prevede che l’autorità di risoluzione e il valutatore indipendente otterranno le informazioni necessarie per effettuare la valutazione di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/23; |
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b) |
le informazioni e i processi atti a garantire la disponibilità nei tempi e nei modi adeguati delle informazioni necessarie ai fini della valutazione, in particolare a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/23, e della commerciabilità, in particolare in applicazione dei requisiti di commercializzazione riguardo allo strumento della vendita dell’attività d’impresa e allo strumento della CCP-ponte; |
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c) |
le modalità con cui i dati di mercato pertinenti sono raccolti, conservati, strutturati, organizzati e aggiornati dalla CCP e le modalità atte a predisporre e convalidare i dati di mercato pertinenti per il piano di risoluzione quanto più possibile in prossimità della data di valutazione; |
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d) |
le modalità con cui i bilanci e le segnalazioni regolamentari sono redatti dalla CCP e regolarmente aggiornati, nonché le modalità atte a predisporre, riportare in dettaglio e convalidare tali informazioni finanziarie quanto più possibile in prossimità della data di valutazione, e da cui risulti che le valutazioni delle attività e delle passività sono complete; |
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e) |
il modo in cui si prevede che il livello di dettaglio delle informazioni sia sufficiente per consentire all’autorità di risoluzione e al valutatore indipendente di intervenire nell’ambito del piano di risoluzione, stabilendo requisiti relativi al livello di granularità necessario per la valutazione, compreso il caso in cui le informazioni debbano includere dettagli relativi a posizioni, operazioni e garanzie reali linea per linea o portafoglio per portafoglio, nonché al capitale proprio della CCP; |
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f) |
le norme, le metodologie principali, le ipotesi e le valutazioni utilizzate dalla CCP per redigere i bilanci e le segnalazioni regolamentari; |
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g) |
le modalità con cui le informazioni sono organizzate, etichettate e strutturate e come possono essere utilizzate e analizzate dall’autorità di risoluzione e dal valutatore indipendente in modo efficace e sicuro per garantire che l’autorità di risoluzione disponga delle informazioni necessarie per intraprendere azioni nell’ambito del piano di risoluzione. |
Articolo 16
Valutazione d’impatto sui dipendenti
Nell’elaborare la valutazione dell’impatto sui dipendenti a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera o), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione trovino riscontro almeno gli elementi seguenti:
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a) |
una descrizione dei diversi tipi di dipendenti e categorizzazione del modo in cui i diversi tipi di dipendenti devono essere informati e gestiti nel contesto di una situazione di risoluzione e dell’impatto stimato del piano sui diversi tipi di dipendenti della CCP; |
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b) |
una descrizione delle modalità per limitare la perdita di dipendenti chiave prima della risoluzione e delle modalità per creare incentivi efficaci nell’ambito di una risoluzione per mantenere i dipendenti chiave individuati in base al loro valore e alla loro pertinenza durante la fase della risoluzione; tra gli aspetti da tenere presenti figurano: i) le procedure di regolamentazione da seguire nel quadro della risoluzione, ii) le valutazioni riguardanti l’efficacia prevista delle strutture di incentivazione, iii) la possibilità di modificare i contratti, le condizioni e l’organizzazione del lavoro durante la fase della risoluzione e iv) una stima di eventuali costi associati al mantenimento dei dipendenti chiave o all’assunzione, compresa una valutazione degli eventuali costi associati, tenendo conto delle pertinenti norme nazionali in materia di retribuzioni e rimborsi durante la risoluzione; |
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c) |
una descrizione del piano di comunicazione con i dipendenti, compresa una descrizione delle previste procedure di consultazione dei dipendenti durante la procedura di risoluzione, tenendo conto di eventuali norme e sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali, i dirigenti, i proprietari e i sindacati del personale. |
Articolo 17
Piano di comunicazione
Nell’elaborare una descrizione del piano di comunicazione a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera p), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché i piani di risoluzione includano almeno la descrizione degli elementi seguenti:
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a) |
il piano di comunicazione, che specifica quanto segue:
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b) |
le modalità e le procedure operative del piano di comunicazione, i criteri di applicazione della strategia di comunicazione, l’adeguatezza del piano di comunicazione e in che modo il piano realizza lo scopo di garantire che il piano di comunicazione e informazione della CCP riesca a conseguire l’obiettivo di agire in modo trasparente; |
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c) |
gli elementi che differenziano le notificazioni formali prescritte per legge e le comunicazioni effettuate su base volontaria, con una descrizione del modo in cui il piano di risoluzione ha tenuto conto dei diversi obblighi normativi in materia di comunicazione delle informazioni, in particolare nei casi in cui tali informazioni potrebbero incidere su servizi essenziali del mercato finanziario e se la CCP è una società quotata o è di proprietà di una società quotata; |
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d) |
il modo in cui il piano di risoluzione ha valutato le possibili sostanziali reazioni negative del mercato alla risoluzione della CCP e il modo in cui si prevede di attenuare tali reazioni potenzialmente negative del mercato al momento della comunicazione delle informazioni. |
Articolo 18
Operazioni e sistemi essenziali
Nell’elaborare una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali conformemente all’articolo 12, paragrafo 7, lettera q), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché i piani di risoluzione includano almeno la descrizione degli elementi seguenti:
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a) |
le operazioni e i sistemi essenziali individuati nell’ambito del piano di risoluzione; |
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b) |
se le operazioni e i sistemi individuati sono sostanzialmente diversi dalle operazioni e dai sistemi essenziali individuati nell’ambito del piano di risanamento, una descrizione dei principali motivi per cui l’autorità di risoluzione ha valutato le operazioni e i sistemi essenziali in modo diverso, degli eventuali effetti sostanziali dovuti alla diversa valutazione e del modo in cui ciò può incidere sulla risolvibilità della CCP; |
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c) |
le modalità di individuazione di tali operazioni e sistemi essenziali, i criteri applicati e le soglie utilizzate per distinguerli da altre operazioni e sistemi della CCP da non considerarsi operazioni e sistemi essenziali. |
Articolo 19
Notificazione al collegio di risoluzione
Nell’elaborare una descrizione delle modalità di notificazione al collegio di risoluzione a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera r), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché i piani di risoluzione includano almeno la descrizione degli elementi seguenti:
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a) |
le procedure e i processi da seguire nella notificazione al collegio di risoluzione e, in particolare, le informazioni sugli elenchi di distribuzione, i modelli di documenti e i calendari con l’indicazione delle modalità e della tempistica con cui informare il collegio di risoluzione; |
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b) |
le procedure per tenere aggiornati gli elenchi di distribuzione; |
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c) |
i dispositivi per testare il processo di notificazione al collegio di risoluzione, comprese le informazioni sulla portata e la frequenza di tali prove e le procedure per affrontare eventuali carenze quali errori, malintesi o ritardi. |
Articolo 20
Misure atte a facilitare la portabilità delle posizioni e delle attività collegate
Nell’elaborare una descrizione delle misure atte a facilitare la portabilità delle posizioni e delle attività collegate a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, lettera s), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché i piani di risoluzione includano almeno la descrizione degli elementi seguenti:
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a) |
una valutazione delle possibilità di portabilità delle posizioni e delle attività collegate a un’altra CCP, compresa una valutazione della fattibilità e del probabile esito e una valutazione della situazione in cui la portabilità o il trasferimento non sono in ultima analisi possibili; |
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b) |
il modo in cui la CCP conserva i dati pertinenti riguardanti le posizioni nei conti omnibus e separati dei clienti a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e il modo in cui la CCP è in grado di fornire informazioni dettagliate sulle risorse e sui sistemi in atto per mantenere aggiornate le informazioni che potrebbero essere fornite rapidamente nell’ambito della risoluzione per garantire che le posizioni del cliente, ove sia possibile identificarle, presso la CCP possano essere identificate e potenzialmente cedute con esito positivo; |
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c) |
le misure atte a facilitare la portabilità delle posizioni e delle attività collegate dei partecipanti diretti e dei clienti della CCP inadempiente dalla CCP inadempiente a un’altra CCP o a una CCP-ponte. |
Articolo 21
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(3) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
ALLEGATO
SCENARI DA INCLUDERE NEL PIANO DI RISOLUZIONE DELLA CCP
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Tipi di scenari Articolo 12, paragrafo 3, lettera a), e articolo 12, paragrafo 7, lettera j) del regolamento (UE) 2021/23 |
Fattori per descrivere il tipo di scenari Articolo 12, paragrafo 3, lettera a), e articolo 12, paragrafo 7, lettera j) del regolamento (UE) 2021/23 |
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Scenario di inadempimento - risanamento non riuscito nel caso in cui la CCP non disponga di risorse e strumenti sufficienti per il buon esito del risanamento |
Stabilire uno scenario in cui la CCP non abbia risolto pienamente il problema delle carenze di liquidità o non abbia stabilito modalità di allocazione delle perdite che risolvano completamente il problema delle perdite su crediti non coperte. Di conseguenza, le risorse e gli strumenti di risanamento sono insufficienti per assorbire le perdite e ricostituire le risorse finanziarie per soddisfare requisiti normativi minimi. |
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Scenario di inadempimento - insuccesso delle modalità di allocazione delle perdite |
Stabilire uno scenario in cui le modalità di allocazione delle perdite della CCP stabilite nel piano di risanamento non funzionano come previsto e, di conseguenza, le risorse o gli strumenti previsti non sono disponibili o non lo sono in misura sufficiente, al momento del risanamento. |
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Scenario di inadempimento - più partecipanti diretti non adempiono i loro obblighi nell’ambito delle azioni di risanamento della CCP |
Stabilire uno scenario in cui più partecipanti diretti non adempiono i loro obblighi nell’ambito delle azioni di risanamento della CCP. Se il gruppo di partecipanti diretti inadempienti è sufficientemente ampio o se il mancato adempimento dei loro obblighi comporta una generale perdita di fiducia nella CCP, la CCP può non essere in grado di proseguire l’attività. |
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Scenario di inadempimento - tempistica delle azioni di risoluzione |
Stabilire uno scenario in cui le autorità pertinenti stabiliscono che la risoluzione dovrebbe essere avviata prima dell’applicazione di alcuni dei dispositivi o degli strumenti previsti dal piano di risanamento della CCP. In questo scenario le autorità competenti hanno stabilito che l’applicazione dei dispositivi o degli strumenti di risanamento nelle condizioni di mercato prevalenti può minacciare la stabilità finanziaria e/o la continuità delle funzioni essenziali. |
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Scenario diverso dall’inadempimento - rischi di investimento |
Stabilire uno scenario in cui potrebbero verificarsi perdite sugli investimenti del margine iniziale o delle attività del fondo di garanzia in caso di inadempimento, ad esempio, in caso di fallimento della controparte di un investimento. La CCP può dover sostenere tali perdite se gli strumenti di allocazione delle perdite previsti dal regolamento della CCP non le coprono in altro modo. Le perdite potrebbero derivare anche dall’investimento di risorse finanziarie proprie di una CCP, compresi il primo e il secondo livello di risorse proprie (SITG, skin in the game e SSITG, second skin in the game). Le perdite sugli investimenti potrebbero concretizzarsi improvvisamente. |
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Scenario diverso dall’inadempimento - dissesto di prestatori di servizi |
Stabilire uno scenario in cui, a causa del dissesto di una banca custode, depositaria, di pagamento o di regolamento, di un sistema di pagamento, di un sistema di regolamento titoli o di un altro soggetto che fornisce servizi analoghi, la CCP potrebbe perdere l’accesso tempestivo alle sue attività, non essere più in grado di riscuotere margini o di convertire in liquidità investimenti o garanzie non in contanti. Ciò potrebbe comportare problemi di liquidità e/o solvibilità per la CCP, a seconda della natura o delle conseguenze del dissesto e del tempo necessario per recuperare l’accesso alle attività. |
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Scenario diverso dall’inadempimento - eventi di rischio operativo |
Stabilire uno scenario in cui le perdite finanziarie o i problemi di liquidità derivino da una serie di carenze operative, quali errori umani, carenze delle tecnologie informatiche, frodi, incidenti informatici o mancato adempimento da parte di fornitori o di prestatori di servizi. La CCP può subire perdite operative direttamente (perdite primarie) o a causa delle azioni legali avviate da altre parti interessate dall’evento (perdite secondarie). Sebbene gli eventi di rischio operativo possano verificarsi improvvisamente, alcune perdite, in particolare quelle secondarie, possono richiedere anni per concretizzarsi pienamente. |
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Scenario diverso dall’inadempimento - perdite finanziarie (modalità integrate di allocazione delle perdite riguardanti le perdite subite dalla CCP in relazione alla custodia o agli investimenti, derivanti dall’attività di compensazione e regolamento) |
Stabilire uno scenario in cui la CCP non disponga di risorse o strumenti finanziari sufficienti per coprire le perdite non dovute a inadempimento (comprese le perdite derivanti da rischi legali, tra cui sanzioni di natura giuridica, regolamentare, esecutiva o contrattuale che potrebbero comportare perdite o incertezza significative per la CCP e che possono richiedere molto tempo per concretizzarsi). In questo scenario le perdite non dovute a inadempimento sarebbero superiori al capitale e alle risorse potenziali della CCP (ad esempio assicurazioni, garanzie dell’impresa madre). In alternativa, in uno scenario in cui anche i partecipanti diretti della CCP sarebbero tenuti a sostenere le perdite, le risorse aggregate disponibili non sarebbero sufficienti a coprire le perdite e/o a ricostituire il capitale al minimo richiesto. |
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Stabilire uno scenario in cui i dispositivi della CCP per coprire le (specifiche) perdite non dovute a inadempimento previsti nel piano di risanamento non possano essere utilizzati o non funzionino come previsto. Di conseguenza, le risorse o gli strumenti previsti non sono disponibili, o non lo sono in misura sufficiente, al momento del risanamento. |
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Stabilire uno scenario in cui i partecipanti diretti della CCP non adempiono i loro obblighi nell’ambito delle azioni di risanamento della CCP. In questo scenario, i partecipanti diretti non rispettano gli obblighi di allocazione delle perdite o di ricostituzione applicabili. |
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Stabilire uno scenario in cui gli azionisti della CCP non sostengono le azioni di risanamento della CCP. In questo scenario la società madre della CCP o altri azionisti non coprono le perdite non dovute a inadempimento della CCP che non sono diversamente allocate e/o non sono disposti a ricapitalizzare la CCP, indipendentemente dall’esistenza o meno di un impegno contrattuale, di una garanzia della società madre o di un accordo analogo circa la fornitura di risorse finanziarie. |
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Stabilire uno scenario in cui le autorità pertinenti stabiliscono che la risoluzione dovrebbe essere avviata prima che siano applicati alcuni dei dispositivi o strumenti di risanamento o che la CCP sia liquidata. In questo scenario, benché le disposizioni in materia di risanamento e liquidazione della CCP siano coerenti con i principi per le infrastrutture dei mercati finanziari (PFMI), le autorità competenti hanno stabilito che la loro applicazione alle condizioni di mercato prevalenti può minacciare la stabilità finanziaria e/o la continuità delle funzioni essenziali. |
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Evento o eventi che causano contemporaneamente perdite dovute a inadempimento e perdite non dovute a inadempimento - questo scenario riguarda la situazione in cui vi siano perdite concomitanti dovute ad inadempimento e non dovute ad inadempimento a seguito di un unico evento oppure di molteplici eventi verificatisi in un arco di tempo ridotto. |
Stabilire uno scenario in cui vi siano soggetti specifici che sono fonti significative di perdite, sia dovute a inadempimento che non dovute a inadempimento; possono essere pertinenti scenari specifici che analizzano gli effetti degli eventi di inadempimento riguardanti tali soggetti. Considerare se le perdite non dovute a inadempimento sarebbero sostenute dai partecipanti diretti, incidendo sul percorso della propagazione delle perdite, e se vi siano differenze sostanziali tra le diverse combinazioni di eventi di inadempimento ed eventi diversi dall’inadempimento per quanto riguarda gli strumenti disponibili, l’uso degli strumenti, i percorsi delle perdite o l’impatto sui portatori di interessi. |
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21.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 158/62 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1194 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2023
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati prodotti che non hanno una destinazione d’uso medica elencati nell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 della Commissione (2) stabilisce disposizioni transitorie relative ai prodotti per i quali sono effettuate indagini cliniche o per i quali nella valutazione della conformità debba intervenire un organismo notificato. L’articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione stabilisce inoltre disposizioni transitorie specifiche per i prodotti coperti da un certificato rilasciato da un organismo notificato conformemente alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio (3). |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2023/607 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha prorogato il periodo di transizione previsto dal regolamento (UE) 2017/745 per determinati dispositivi medici, compresi quelli coperti da un certificato rilasciato da un organismo notificato conformemente alla direttiva 93/42/CEE e valido, fino al 31 dicembre 2027 o al 31 dicembre 2028, in funzione della classe di rischio del dispositivo. |
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(3) |
Al fine di garantire coerenza e certezza del diritto agli operatori economici, le disposizioni transitorie di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 relative ai prodotti coperti da un certificato rilasciato da un organismo notificato conformemente alla direttiva 93/42/CEE dovrebbero essere allineate a quelle stabilite dal regolamento (UE) 2017/745, modificato dal regolamento (UE) 2023/607. |
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(4) |
I prodotti coperti da un certificato rilasciato da un organismo notificato conformemente alla direttiva 93/42/CEE beneficiano di una disposizione transitoria specifica stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346. La disposizione è applicabile dal 22 dicembre 2022 e consente l’immissione sul mercato o la messa in servizio di tali prodotti a determinate condizioni, anche se il certificato è scaduto. Nella misura in cui tali prodotti non beneficiano delle disposizioni transitorie prorogate di cui al regolamento (UE) 2017/745, modificato dal regolamento (UE) 2023/607, è opportuno che il presente regolamento preveda, come disposizione transitoria specifica, la possibilità di continuare a immetterli sul mercato o a metterli in servizio anche se il certificato rilasciato da un organismo notificato conformemente alla direttiva 93/42/CEE è scaduto. Per garantire la coerenza, dovrebbero essere soddisfatte le condizioni applicabili di cui all’articolo 120 del regolamento (UE) 2017/745, modificato dal regolamento (UE) 2023/607. |
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(5) |
Al fine di limitare il più possibile la sovrapposizione con le valutazioni della conformità dei dispositivi medici coperti da un certificato rilasciato da un organismo notificato conformemente alla direttiva 93/42/CEE e ridurre in tal modo l’onere per gli organismi notificati e il rischio di carenze dei dispositivi, le disposizioni transitorie del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 relative ai prodotti per i quali sono effettuate indagini cliniche o per i quali nella procedura di valutazione della conformità debba intervenire un organismo notificato dovrebbero essere prorogate rispettivamente di 18 e 30 mesi. |
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(6) |
Le disposizioni transitorie del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 relative ai prodotti per i quali sono effettuate indagini cliniche o per i quali nella procedura di valutazione della conformità debba intervenire un organismo notificato si applicano a decorrere dal 22 giugno 2023. Al fine di garantire che tali prodotti possano beneficiare direttamente delle disposizioni transitorie prorogate, le pertinenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dalla stessa data. I prodotti coperti da un certificato rilasciato da un organismo notificato conformemente alla direttiva 93/42/CEE beneficiano delle disposizioni transitorie di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 a decorrere dal 22 dicembre 2022. Al fine di garantire che tali prodotti possano beneficiare agevolmente delle disposizioni transitorie prorogate e considerando che le condizioni specifiche di cui al presente regolamento assicurano la continuità con quelle precedentemente applicabili, anche la pertinente disposizione del presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 22 giugno 2023. Di conseguenza la precedente disposizione che stabilisce l’applicabilità a decorrere dal 22 dicembre 2022 dovrebbe essere soppressa dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 a decorrere dalla data di applicazione della disposizione modificata di cui al presente regolamento. |
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(7) |
Per garantire che gli operatori economici possano accedere alle disposizioni transitorie prorogate di cui al presente regolamento e attuarle in tempi brevi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346. |
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(9) |
Il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici è stato consultato. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i dispositivi medici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 è così modificato:
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1) |
l’articolo 2 è così modificato:
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2) |
all’articolo 3, paragrafo 2, la seconda frase è soppressa. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 22 giugno 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 della Commissione, del 1o dicembre 2022, che stabilisce specifiche comuni per i gruppi di prodotti che non hanno una destinazione d’uso medica elencati nell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici (GU L 311 del 2.12.2022, pag. 60).
(3) Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2023/607 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 80 del 20.3.2023, pag. 24).
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21.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 158/65 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1195 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2023
che stabilisce norme relative ai dettagli e al formato delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione sui risultati delle indagini ufficiali relative ai casi di contaminazione con prodotti o sostanze il cui uso non è autorizzato nella produzione biologica
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 8, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che le autorità competenti degli Stati membri devono documentare i risultati delle indagini e le misure adottate in caso di presenza di prodotti e sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento. A norma dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri devono condividere con gli altri Stati membri e con la Commissione le informazioni sulle misure adottate al fine di formulare migliori prassi e su eventuali ulteriori misure volte ad evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica. |
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(2) |
L’articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/848 impone agli Stati membri di trasmettere per via elettronica, attraverso il sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione, le informazioni pertinenti sui casi di contaminazione con prodotti o sostanze non autorizzati. |
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(3) |
Al fine di evitare la duplicazione dei mezzi con i quali gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le informazioni richieste dal regolamento (UE) 2018/848, i dettagli e il formato stabiliti per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 29, paragrafo 6, di detto regolamento potrebbero essere utilizzati anche per la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 29, paragrafo 9, dello stesso regolamento. A tal fine è opportuno che gli Stati membri utilizzino il sistema informativo sull’agricoltura biologica (OFIS). |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Dettagli e formato delle informazioni sulle indagini ufficiali, sulle migliori prassi e sulle ulteriori misure relative alla contaminazione con prodotti e sostanze non autorizzati
Gli Stati membri utilizzano il sistema informativo sull’agricoltura biologica (OFIS) e il formulario di cui all’allegato del presente regolamento per mettere a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i risultati documentati delle indagini ufficiali svolte a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, delle eventuali misure adottate dalle autorità competenti al fine di formulare migliori prassi e delle ulteriori misure volte a evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Formulario OFIS di cui all’articolo 1
PARTE I
Informazioni sui risultati delle indagini ufficiali di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848 e sulle misure volte a evitare la presenza di prodotti e sostanze il cui uso non è autorizzato nella produzione biologica
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PARTE II
Migliori prassi
Fornire una panoramica annuale delle migliori prassi documentate nel Suo Stato membro durante l’anno precedente, conformemente all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848, al fine di evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica.
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Nota: |
informazioni sui casi di contaminazione con prodotti o sostanze non autorizzati a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 per l’uso nella produzione biologica nello Stato membro interessato |
Gli Stati membri possono utilizzare il formulario di cui alla parte I per segnalare alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, i casi di contaminazione rilevati nel corso dell’anno precedente dall’autorità competente o, se del caso, dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo, quando eseguono controlli ufficiali a norma dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2018/848 o indagini ufficiali conformemente all’articolo 29 di detto regolamento.
I casi di contaminazione per i quali l’indagine ufficiale non è stata chiusa entro il 31 dicembre devono essere riportati nella comunicazione relativa all’anno seguente.
(1) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1). Si applica solo ai prodotti alimentari e ai mangimi.
DECISIONI
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21.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 158/69 |
DECISIONE (UE) 2023/1196 DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2023
che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 27.1,
vista la raccomandazione della Banca centrale europea del 24 aprile 2023 al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Central Bank of Malta (BCE/2023/12) (1),
considerando quanto segue:
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1) |
La contabilita’ della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE e accettati dal Consiglio dell’Unione europea. |
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2) |
Il mandato di KPMG quale revisore esterno della Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta è stato risolto di comune accordo. È pertanto necessario nominare un revisore esterno per l’esercizio finanziario 2023. |
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3) |
La Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta ha selezionato Deloitte Audit Ltd quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027. |
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4) |
Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di Deloitte Audit Ltd quale revisore esterno della Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027. |
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5) |
In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:
«15. Si accetta la nomina di Deloitte Audit Ltd quale revisore esterno della Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027.».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 3
La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2023
Per il Consiglio
Il presidente
E. SVANTESSON
(1) GU C 156 del 3.5.2023, pag. 1.
(2) Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).
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21.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 158/71 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1197 DEL CONSIGLIO
del 19 giugno 2023
che autorizza la Polonia ad applicare aliquote di accisa ridotte all’olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento in applicazione dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con lettera del 3 gennaio 2023 la Polonia ha chiesto l’autorizzazione ad applicare aliquote di accisa ridotte all’olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento in applicazione dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE che sono inferiori ai livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 9 di tale direttiva. Le autorità polacche hanno comunicato ulteriori informazioni e chiarimenti a sostegno della richiesta in data 15 febbraio 2023. È stato chiesto che l’autorizzazione si applichi per un periodo di sei mesi, dal 1o gennaio 2023 al 30 giugno 2023. |
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(2) |
Secondo le autorità polacche, l’applicazione di un’aliquota d’imposta ridotta mira ad attenuare l’impatto negativo che sarebbe stato causato da un aumento del livello di tassazione dovuto a un tasso di cambio euro-zloty elevato e sfavorevole, conformemente all’articolo 13 della direttiva 2003/96/CE. Tale riduzione corrisponderebbe all’importo risultante dalla differenza di cambio dopo l’adeguamento annuale effettuato a norma dell’articolo 13 di tale direttiva. |
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(3) |
L’autorizzazione richiesta non è tale da falsare la concorrenza né ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. Data la breve durata e a fronte dell’eccezionalità della situazione geopolitica, l’autorizzazione richiesta è considerata adeguata e proporzionata. L’autorizzazione concilia gli obiettivi strategici specifici di cui all’articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/96/CE, in particolare la politica ambientale dell’Unione, con la necessità di garantire l’accessibilità economica dell’energia a imprese e famiglie. La riduzione compenserebbe in parte l’aumento dei costi dell’energia e non è cumulabile con altri tipi di sgravi fiscali. |
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(4) |
La Polonia dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte all’olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento, come richiesto. |
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(5) |
A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico vigente, è opportuno disporre che, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente autorizzazione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore tale sistema generale modificato. |
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(6) |
Per contrastare efficacemente le ripercussioni negative dei prezzi elevati dei prodotti energetici sui consumatori, nel momento in cui l’impatto è più marcato a causa della forte inflazione e del rialzo dei prezzi, è opportuno provvedere affinché la Polonia possa applicare la riduzione d’imposta, come richiesto, a decorrere dal 1o gennaio 2023. |
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(7) |
La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Polonia è autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte all’olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento al di sotto dei pertinenti livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/96/CE.
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2023 al 30 giugno 2023.
Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui l’autorizzazione rilasciata all’articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tale sistema generale modificato diventa applicabile.
Articolo 3
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2023
Per il Consiglio
Il presidente
E. BUSCH
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21.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 158/73 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1198 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2023
che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di autorizzare determinate deroghe nazionali
[notificata con il numero C(2023) 3900]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE elencano deroghe nazionali, che consentono di tener conto di specificità nazionali. Alcuni Stati membri hanno chiesto varie modifiche delle deroghe autorizzate. |
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(2) |
La Commissione ha esaminato o riesaminato tali richieste di deroghe e constatato che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/68/CE. Tali deroghe dovrebbero pertanto essere autorizzate. |
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(3) |
L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE dovrebbero quindi essere adattati e, in considerazione di ciò, è opportuno sostituirli per motivi di chiarezza. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/CE. |
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(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri elencati nell’allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio.
Articolo 2
Gli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2023
Per la Commissione
Adina-Ioana VĂLEAN
Membro della Commissione
ALLEGATO
Gli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE sono così modificati:
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1) |
nell’allegato I, il capo I.3 è sostituito dal seguente: «I.3. Deroghe nazionali Deroghe concesse agli Stati membri in base all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio. Identificazione delle deroghe: RO-a/bi/bii-MS-nn RO = strada a/bi/bii = articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e lettera b), punti i) e ii) MS = sigla dello Stato membro nn = numero d’ordine In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE BE Belgio RO-a-BE-2 Oggetto: trasporto di contenitori vuoti non ripuliti che hanno contenuto prodotti di diverse classi. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6 Contenuto della legislazione nazionale: indicazione sul documento di trasporto: «Imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto prodotti di diverse classi». Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 6-97. Data di scadenza: 31 dicembre 2028 RO-a-BE-3 Oggetto: adozione della deroga RO-a-HU-2. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 4-2004. Data di scadenza: 31 dicembre 2028 RO-a-BE-4 Oggetto: esenzione da tutte le prescrizioni dell’ADR per il trasporto nazionale di un massimo di 1 000 rilevatori di fumo ionici usati da abitazioni private all’impianto di trattamento in Belgio attraverso i punti di raccolta previsti nel piano per la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: tutte le prescrizioni. Contenuto della legislazione nazionale: l’uso domestico di rilevatori di fumo ionici non è soggetto a un controllo regolamentare da un punto di vista radiologico quando il rilevatore di fumo è di tipo omologato. Anche il trasporto di questi rilevatori di fumo per la consegna all’utilizzatore finale è esentato dalle prescrizioni dell’ADR (cfr. il punto 1.7.1.4, lettera e)]. La direttiva 2002/96/CE (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo usati per il trattamento delle schede di circuito e, nel caso dei rilevatori di fumo ionici, per la rimozione delle sostanze radioattive. Per consentire questa raccolta selettiva è stato elaborato un piano per incentivare i nuclei domestici a portare i rilevatori di fumo usati a un punto di raccolta da cui possono essere trasportati ad un impianto di trattamento, talvolta attraverso un secondo punto di raccolta o un deposito intermedio. Nei punti di raccolta saranno messi a disposizione imballaggi metallici in cui potrà essere sistemato un massimo di 1 000 rilevatori di fumo. Da tali punti un imballaggio di questo tipo contenente rilevatori di fumo può essere trasportato con altri rifiuti a un deposito intermedio o all’impianto di trattamento. L’imballaggio è etichettato con la dicitura «Rilevatore di fumo». Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: il piano per la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo fa parte delle condizioni per l’eliminazione di strumenti omologati previste all’articolo 3.1.d.2 del decreto reale del 20 luglio 2001: regolamento sulla radioprotezione generale. Osservazioni: questa deroga è necessaria per consentire la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo ionici usati. Data di scadenza: 30 giugno 2026 DK Danimarca RO-a-DK-2 Oggetto: trasporto su strada nello stesso veicolo di imballaggi contenenti sostanze esplosive e di imballaggi contenenti detonatori. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative all’imballaggio misto. Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di merci pericolose su strada deve avvenire nel rispetto delle regole dell’ADR. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l Osservazioni: esiste l’esigenza pratica di poter caricare le sostanze esplosive e i detonatori nello stesso veicolo per trasportarli dal luogo di deposito al luogo in cui sono utilizzati e nuovamente al deposito. Quando la legislazione danese sul trasporto di merci pericolose sarà stata modificata, le autorità danesi autorizzeranno questi trasporti alle condizioni seguenti:
Data di scadenza: 30 giugno 2026 RO-a-DK-3 Oggetto: trasporto su strada di imballaggi e articoli contenenti rifiuti o residui di merci pericolose di determinate classi, raccolti presso abitazioni e imprese a fini di smaltimento. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti e capitoli 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 e 8.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni sulla classificazione, disposizioni speciali, disposizioni sull’imballaggio, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi, prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo e prescrizioni relative alla formazione. Contenuto della legislazione nazionale: gli imballaggi interni e gli articoli contenenti rifiuti o residui di merci pericolose di determinate classi, raccolti presso abitazioni private o imprese a fini di smaltimento, possono essere imballati insieme in determinati imballaggi esterni e/o sovrimballaggi e trasportati seguendo procedure di spedizione speciali che prevedono restrizioni particolari in materia di imballaggio e di marcatura. La quantità di merci pericolose per imballaggio interno, per imballaggio esterno e/o per unità di trasporto è limitata. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3 Osservazioni: non è possibile per i responsabili della gestione dei rifiuti applicare tutte le disposizioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE quando rifiuti contenenti quantità residue di merci pericolose sono stati raccolti presso abitazioni private e imprese per essere trasportati a impianti di smaltimento. I rifiuti sono generalmente contenuti in imballaggi che sono stati venduti al dettaglio. Data di scadenza: 1o gennaio 2025 DE Germania RO-a-DE-1 Oggetto: imballaggio misto e carico misto di parti di automobili con la classificazione 1.4G assieme a determinate merci pericolose (n4). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10 e 7.5.2.1 Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative all’imballaggio misto e al carico misto. Contenuto della legislazione nazionale: le merci ONU 0431 e ONU 0503 possono far parte di un unico carico comprendente determinate merci pericolose (prodotti connessi alla costruzione automobilistica) in quantità specifiche, indicate nell’esenzione. Non deve essere superato il valore « 1 000 » (cfr. il punto 1.1.3.6.4). Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 28. Osservazioni: l’esenzione è necessaria per consentire una rapida consegna di parti di ricambio per la sicurezza automobilistica, a seconda della domanda locale. A causa dell’ampia gamma di prodotti, il deposito di tali prodotti presso le officine locali non è comune. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-a-DE-2 Oggetto: esenzione dall’obbligo di essere muniti di un documento di trasporto e di una dichiarazione dello speditore per determinate quantità di merci pericolose, come indicato al punto 1.1.3.6. (n1). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 e 5.4.1.1.6 Contenuto dell’allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto. Contenuto della legislazione nazionale: per tutte le classi eccetto la classe 7: non sono necessari documenti di trasporto se la quantità della merce trasportata non supera le quantità indicate al punto 1.1.3.6. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 18. Osservazioni: le informazioni fornite nella marcatura e nell’etichettatura degli imballaggi sono considerate sufficienti per il trasporto nazionale, in quanto un documento di trasporto non è sempre adatto per la distribuzione locale. Deroga registrata dalla Commissione con il n. 22 (a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE). Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-a-DE-3 Oggetto: trasporto di complessi di misura e pompe di carburante (vuote, non ripulite). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: disposizioni applicabili alle merci ONU 1202, 1203 e 1223. Contenuto dell’allegato della direttiva: istruzioni per l’imballaggio, la marcatura, i documenti, il trasporto e la movimentazione; istruzioni per gli equipaggi. Contenuto della legislazione nazionale: specificazione delle norme applicabili e delle disposizioni accessorie per l’applicazione della deroga; fino a 1 000 litri: comparabile agli imballaggi vuoti, non ripuliti; oltre 1 000 litri: conformità a determinate norme per le cisterne; unicamente trasporto vuoti e non ripuliti. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 24. Osservazioni: n. di elenco: 7, 38, 38a. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-a-DE-5 Oggetto: autorizzazione all’imballaggio combinato. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2 Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato. Contenuto della legislazione nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all’imballaggio combinato di oggetti della classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), di aerosol (classe 2) e di materiali per la pulizia e il trattamento delle classi 3 e 6.1 (nn. ONU indicati) da essere venduti in imballaggi combinati del gruppo II e in piccole quantità. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21. Osservazioni: n. di elenco: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g. Data di scadenza: 30 giugno 2027 IE Irlanda RO-a-IE-1 Oggetto: esenzione dalle prescrizioni del punto 5.4.0 dell’ADR in relazione al documento di trasporto riguardante i pesticidi della classe 3 dell’ADR, elencati al punto 2.2.3.3 come pesticidi FT2 (punto di infiammabilità < 23 °C) e della classe 6.1 dell’ADR, elencati al punto 2.2.61.3 come pesticidi liquidi T6 (punto di infiammabilità non inferiore a 23 °C), quando le quantità delle merci pericolose trasportate non superano le quantità fissate al punto 1.1.3.6 dell’ADR. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4. Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di essere muniti di un documento di trasporto. Contenuto della legislazione nazionale: il documento di trasporto non è richiesto per il trasporto di pesticidi delle classi 3 e 6.1 dell’ADR quando la quantità di merci pericolose trasportate non supera le quantità fissate al punto 1.1.3.6 dell’ADR. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(9) of the « Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004 ». Osservazioni: prescrizione inutile e onerosa per le operazioni locali di trasporto e consegna di tali pesticidi. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-a-IE-4 Oggetto: esenzione dalle prescrizioni previste nei capitoli 5.3, 5.4 e 7 e nell’allegato B dell’ADR per quanto riguarda il trasporto di bombole di gas per distributori (di bevande) quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo insieme alle bevande (per le quali saranno utilizzate). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3, 5.4, 7 e allegato B. Contenuto dell’allegato della direttiva: marcatura dei veicoli, documenti di trasporto e disposizioni relative alle attrezzature e alle operazioni di trasporto. Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni previste nei capitoli 5.3, 5.4, 7 e nell’allegato B dell’ADR per quanto riguarda le bombole di gas usate nei distributori di bevande, quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo insieme alle bevande (per le quali saranno utilizzate). Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazione « Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004 ». Osservazioni: l’attività principale consiste nella distribuzione di colli di bevande, che non sono sostanze secondo l’ADR, insieme a piccole quantità di piccole bombole contenenti i gas per la distribuzione di tali bevande. In precedenza a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-a-IE-5 Oggetto: esenzione, per il trasporto nazionale all’interno dell’Irlanda, dalle prescrizioni relative alla costruzione, alle prove e all’utilizzazione dei recipienti, stabilite nei capitoli 6.2 e 4.1 dell’ADR, per le bombole e i fusti a pressione contenenti gas della classe 2 che sono stati oggetto di un trasporto multimodale comportante un trasporto marittimo, qualora i) tali bombole e fusti a pressione siano costruiti, sottoposti a prove e utilizzati in conformità al codice IMDG; ii) tali bombole e fusti a pressione non siano stati ricaricati in Irlanda ma rinviati nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale; e iii) tali bombole e fusti a pressione siano distribuiti in piccole quantità a livello locale. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.4.2, 4.1 e 6.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni concernenti i trasporti multimodali comportanti un trasporto marittimo, l’utilizzazione di bombole e di fusti a pressione per i gas della classe 2 dell’ADR e la costruzione e le prove di tali bombole e fusti a pressione per i gas della classe 2 dell’ADR. Contenuto della legislazione nazionale: le disposizioni stabilite nei capitoli 4.1 e 6.2 non si applicano alle bombole e ai fusti a pressione per i gas della classe 2, a condizione che: i) tali bombole e fusti a pressione siano costruiti e sottoposti a prove in conformità al codice IMDG; ii) tali bombole e fusti a pressione siano utilizzati in conformità al codice IMDG; iii) tali bombole e fusti a pressione siano stati inviati allo speditore con un trasporto multimodale comportante un trasporto marittimo; iv) tali bombole e fusti a pressione siano trasportati fino all’utilizzatore finale con un unico viaggio, effettuato nell’arco di una giornata, a partire dal destinatario del trasporto multimodale (di cui al punto iii)]; v) tali bombole e fusti a pressione non siano ricaricati nello Stato e siano rinviati nominalmente vuoti nel paese di origine dell’operazione di trasporto multimodale (di cui al punto iii)]; e vi) tali bombole e fusti a pressione siano distribuiti in piccole quantità a livello locale nel territorio dello Stato. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazione « Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004 ». Osservazioni: i gas contenuti in tali bombole e fusti a pressione hanno specifiche tali, richieste dagli utilizzatori finali, da dover essere importati da regioni al di fuori dell’area ADR. Dopo l’utilizzo, tali bombole e fusti a pressione nominalmente vuoti devono essere rinviati nel paese di origine, dove saranno ricaricati con i gas specificati; essi non possono essere ricaricati in Irlanda né in alcuna altra parte dell’area ADR. Sebbene non conformi all’ADR, sono conformi al codice IMDG e sono accettati ai fini di tale codice. Il trasporto multimodale, che inizia al di fuori dell’area ADR, deve terminare nei locali dell’importatore, da dove le bombole e i fusti a pressione devono essere distribuiti in piccole quantità agli utilizzatori finali a livello locale nel territorio dell’Irlanda. Questo trasporto all’interno dell’Irlanda rientrerebbe nell’articolo 6, paragrafo 9, quale modificato, della direttiva 94/55/CE. Data di scadenza: 30 giugno 2023 RO-a-IE-6 Oggetto: esenzione da alcune disposizioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE concernenti l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura di piccole quantità (inferiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6) di articoli pirotecnici scaduti con codici di classificazione 1.3G, 1.4G e 1.4S della classe 1 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE, recanti i numeri di identificazione ONU 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 o 0507 per il trasporto verso una caserma militare o un poligono di tiro militare a fini di smaltimento. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 1, 2, 4, 5 e 6. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni generali, classificazione, disposizioni relative all’imballaggio, disposizioni relative alla spedizione, costruzione e prove degli imballaggi. Contenuto della legislazione nazionale: le disposizioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE concernenti l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura di articoli pirotecnici scaduti recanti i numeri ONU 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 o 0507 per il trasporto verso una caserma militare o un poligono di tiro militare non si applicano, a condizione che siano rispettate le disposizioni generali dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE in materia di imballaggio e siano incluse informazioni supplementari nel documento di trasporto. La deroga si applica unicamente al trasporto locale, verso una caserma militare o un poligono di tiro militare, di piccole quantità di materie pirotecniche scadute ai fini del loro smaltimento in condizioni di sicurezza. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g). Osservazioni: il trasporto di piccole quantità di materie pirotecniche per la segnalazione marittima «scadute», effettuato in particolare da proprietari di imbarcazioni da diporto e da fornitori navali, verso una caserma militare o un poligono di tiro militare ai fini del loro smaltimento in condizioni di sicurezza ha creato problemi, soprattutto in relazione alle prescrizioni sull’imballaggio. La deroga concerne le piccole quantità (inferiori a quelle indicate al punto 1.1.3.6) per il trasporto locale e comprende tutti i numeri ONU assegnati alle materie pirotecniche per la segnalazione marittima. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-a-IE-7 Oggetto: adozione della deroga RO-a-HU-2. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: - Data di scadenza: 30 giugno 2027 ES Spagna RO-a-ES-1 Oggetto: affissione di pannelli (placard) sui contenitori Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: i pannelli devono essere apposti su entrambi i lati e ad ogni estremità del contenitore, del contenitore per gas ad elementi multipli (CGEM), del contenitore cisterna o della cisterna mobile. Contenuto della legislazione nazionale: i pannelli non devono essere apposti sui contenitori che contengono colli laddove siano utilizzati esclusivamente in operazioni di trasporto su strada. L’esenzione non si applica alla classe 1 o 7. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 8. Osservazioni: un contenitore diverso da un contenitore cisterna, utilizzato solo per il trasporto su strada e non collegato a un’operazione di trasporto intermodale, svolge le funzioni proprie di una cassa mobile. Per le casse mobili per il trasporto di merci imballate non è richiesto alcun tipo di pannelli di pericolo, salvo per le classi 1 e 7. È stato pertanto ritenuto opportuno prevedere un’esenzione, esclusivamente dall’obbligo di pannelli, per i contenitori utilizzati come casse mobili nelle operazioni di trasporto su strada, fatta eccezione per i contenitori adibiti al trasporto di prodotti della classe 1 o 7. In tale esenzione i contenitori sono assimilati alle casse mobili per quanto riguarda le condizioni di sicurezza; non vi sono motivi che giustifichino l’applicazione ai contenitori di ulteriori prescrizioni rispetto a quelle previste per le casse mobili in quanto queste ultime rispettano requisiti di sicurezza superiori in ragione della loro progettazione e costruzione specifiche. Il resto dei pannelli e delle marcature prescritti per i veicoli che trasportano merci pericolose devono essere conformi alle disposizioni dell’allegato I, capo I.1, capitolo 5.3, della direttiva 2008/68/CE. Data di scadenza: 1o gennaio 2025 FR Francia RO-a-FR-2 Oggetto: trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell’ADR per il trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-a-FR-5 Oggetto: trasporto di merci pericolose in veicoli per il trasporto pubblico di passeggeri (18). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: trasporto di passeggeri e merci pericolose. Contenuto della legislazione nazionale: trasporto di merci pericolose diverse da quelle della classe 7, autorizzato come bagaglio a mano nei veicoli di trasporto pubblico: si applicano solo le disposizioni relative all’imballaggio, alla marcatura e all’etichettatura dei colli stabilite ai punti 4.1, 5.2 e 3.4. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1. Osservazioni: i passeggeri possono trasportare nel bagaglio a mano unicamente merci pericolose destinate al proprio uso personale o professionale. Alle persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili di gas nella quantità necessaria per un viaggio. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-a-FR-6 Oggetto: trasporto per conto proprio di merci pericolose in piccole quantità (18). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di avere un documento di trasporto. Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto per conto proprio di merci pericolose diverse da quelle della classe 7 in piccole quantità non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6 non è soggetto all’obbligo di avere un documento di trasporto previsto al punto 5.4.1. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-a-FR-7 Oggetto: trasporto su strada di campioni di sostanze chimiche, miscele e articoli contenenti merci pericolose a fini di sorveglianza del mercato. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni generali, classificazione, disposizioni speciali ed esenzioni relative al trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate, disposizioni riguardanti l’utilizzo di imballaggi e cisterne, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione degli imballaggi, disposizioni sulle condizioni di trasporto, movimentazione, carico e scarico, prescrizioni relative alle attrezzature e alle operazioni di trasporto, prescrizioni relative alla costruzione e all’omologazione dei veicoli. Contenuto della legislazione nazionale: i campioni di sostanze chimiche, miscele e articoli contenenti merci pericolose e trasportati a fini di analisi nell’ambito di attività di sorveglianza del mercato devono essere contenuti in imballaggi combinati. Essi devono essere conformi alle norme relative alle quantità massime per gli imballaggi interni a seconda del tipo di merci pericolose interessate. L’imballaggio esterno deve essere conforme alle prescrizioni per le casse di plastica rigida (codice 4H2 di cui all’allegato I, capo I.1, capitolo 6.1, della direttiva 2008/68/CE). L’imballaggio esterno deve recare la marcatura prevista all’allegato I, capo I.1, punto 3.4.7, della direttiva 2008/68/CE e la dicitura «Campioni destinati all’analisi» (in francese: «Echantillons destinés à l’analyse»). Se tali disposizioni sono rispettate, il trasporto non è soggetto alle disposizioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres. Osservazioni: l’esenzione di cui all’allegato I, capo I.1, punto 1.1.3, della direttiva 2008/68/CE non si applica al trasporto a fini di analisi di campioni di merci pericolose prelevati dalle autorità competenti o per loro conto. Per assicurare una sorveglianza del mercato efficace, la Francia ha introdotto una procedura basata sul sistema applicabile alle quantità limitate, al fine di garantire la sicurezza del trasporto di campioni contenenti merci pericolose. Dato che non è sempre possibile applicare le disposizioni della tabella A, il limite quantitativo per l’imballaggio interno è stato definito in modo più adeguato alle necessità operative. Data di scadenza: 1o gennaio 2025 RO-a-FR-8 Oggetto: adozione della deroga RO-a-HU-2. Trasporto di prodotti farmaceutici non medicinali destinati a farmacie e ospedali. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto della legislazione nazionale: non è necessario che gli imballaggi rechino una marcatura apposta conformemente all’allegato I, capo I.1, punto 6.1.3, della direttiva 2008/68/CE o che siano comunque riconoscibili qualora contengano piccoli quantitativi di merci pericolose. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.10. Osservazioni: l’applicazione di tale deroga è strettamente limitata alle società che consegnano prodotti farmaceutici a farmacie e ospedali. Nello svolgimento delle loro attività le società in questione disimballano la merce imballata prevalentemente in piccole quantità. I prodotti vengono successivamente collocati in imballaggi esterni sigillati (scatole di plastica o di cartone). Data di scadenza: 30 giugno 2027 HU Ungheria RO–a–HU–1 Oggetto: adozione della deroga RO–a–DE-2. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról. Data di scadenza: 30 gennaio 2025 RO-a-HU-2 Oggetto: distribuzione di merci negli imballaggi interni ai dettaglianti o dai depositi per la distribuzione locale ai dettaglianti o agli utilizzatori e dai dettaglianti agli utilizzatori finali. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi. Contenuto della legislazione nazionale: non è necessario che gli imballaggi interni rechino un marchio conformemente all’allegato I, capo I.1, punto 6.1.3, della direttiva 2008/68/CE o che siano altrimenti contrassegnati se contengono merci pericolose imballate conformemente all’allegato I, capo I.1, capitolo 3.4, della direttiva 2008/68/CE e trasportate in un quantitativo conforme a quanto indicato nell’allegato 1 della legislazione nazionale. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról. Osservazioni: le prescrizioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE sono inadeguate per le fasi finali di un trasporto da un deposito di distribuzione a un dettagliante o un utilizzatore o da un dettagliante a un utilizzatore finale. Lo scopo di questa deroga è consentire che i recipienti interni di merci destinate alla distribuzione al dettaglio siano trasportati senza imballaggio esterno nel tragitto finale di un viaggio di distribuzione locale. Data di scadenza: 30 gennaio 2025 AT Austria RO–a–AT–1 Oggetto: piccole quantità di tutte le classi, eccetto 1, 6.2 e 7 Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.4. Contenuto dell’allegato della direttiva: trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate. Contenuto della legislazione nazionale: fino a 30 kg o litri di merci pericolose che non appartengono alla categoria di trasporto 0 o 1 in imballaggi interni LQ (quantità limitata) o in imballaggi conformi all’accordo ADR o che sono articoli robusti possono essere imballati insieme in X scatole sottoposte a prove. Gli utilizzatori finali sono autorizzati a ritirarli dal negozio e a riportarli indietro e i dettaglianti a trasportarli per consegnarli agli utilizzatori finali o da un loro negozio all’altro. Il limite per unità di trasporto è di 333 kg o litri e il perimetro consentito è di 100 km. Le scatole devono essere contrassegnate in modo uniforme e accompagnate da un documento di trasporto semplificato. Si applicano solo alcune disposizioni relative al carico e alla movimentazione. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: « Gefahrgutbeförderungsverordnung Geringe Mengen - GGBV-GM vom 5.7.2019, BGBl. IINr. 203/2019 ». Data di scadenza: 30 giugno 2028 PT Portogallo RO–a–PT–3 Oggetto: adozione della deroga RO-a-HU-2 Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Deliberação n.° 2053/2015, de 9 de novembro 2015 Data di scadenza: 30 giugno 2027 FI Finlandia RO–a–FI–1 Oggetto: trasporto di determinate quantità di merci pericolose in autobus. Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 1, 4 e 5. Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni, disposizioni relative all’imballaggio, marcatura e documentazione. Contenuto della legislazione nazionale: negli autobus con passeggeri, piccole quantità di specifiche merci pericolose possono essere trasportate come carico in modo che la quantità totale non superi i 200 kg. In un autobus, un privato può trasportare le merci pericolose di cui al punto 1.1.3 se tali merci sono imballate per la vendita al dettaglio e destinate a uso personale. La quantità totale di liquidi infiammabili contenuta in recipienti ricaricabili non può superare i 5 litri. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: regolamento dell’agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni concernente il trasporto di merci pericolose su strada e decreto governativo relativo al trasporto di merci pericolose su strada (194/2002). Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-a-FI-2 Oggetto: descrizione delle cisterne vuote nel documento di trasporto. Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 5.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni speciali per il trasporto in veicoli cisterna o in unità di trasporto con più di una cisterna. Contenuto della legislazione nazionale: nel trasporto di veicoli cisterna vuoti non ripuliti o di unità di trasporto con una o più cisterne aventi una marcatura conforme al punto 5.3.2.1.3, l’ultima sostanza trasportata indicata nel documento di trasporto può essere la sostanza avente il punto di infiammabilità più basso. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: regolamento dell’agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni concernente il trasporto di merci pericolose su strada. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO–a–FI–3 Oggetto: affissione di pannelli e marcatura delle unità di trasporto per esplosivi. Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2.1.1 Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni generali relative ai pannelli di segnalazione di colore arancio. Contenuto della legislazione nazionale: sul lato anteriore e posteriore delle unità di trasporto (generalmente furgoni) che trasportano piccole quantità di esplosivi (massa netta massima 1 000 kg) verso cave e cantieri può essere affisso un pannello modello n. 1. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: regolamento dell’agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni concernente il trasporto di merci pericolose su strada. Data di scadenza: 30 giugno 2027 SE Svezia RO–a–SE–1 Oggetto: adozione della deroga RO–a–FR-7. Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a), (piccole quantità). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9. Contesto della direttiva: Riferimento alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: Data di scadenza: 30 giugno 2027 In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE BE Belgio RO-bi-BE-5 Oggetto: trasporto di rifiuti verso impianti di smaltimento dei rifiuti. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, marcatura e prescrizioni in materia di imballaggi. Contenuto della legislazione nazionale: invece di essere classificati conformemente all’ADR, i rifiuti sono suddivisi in diverse categorie (solventi infiammabili, pitture, acidi, batterie ecc.) per evitare pericolose reazioni all’interno di una categoria. Le prescrizioni relative alla fabbricazione degli imballaggi sono meno restrittive. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route Osservazioni: questo regolamento può essere applicato al trasporto di piccole quantità di rifiuti verso impianti di smaltimento. Data di scadenza: 31 dicembre 2028 RO-bi-BE-6 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-5 Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 01-2004. Data di scadenza: 31 dicembre 2028 RO-bi-BE-7 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-6 Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 02-2003. Data di scadenza: 31 dicembre 2028 RO-bi-BE-8 Oggetto: esenzione, per il conducente o il suo assistente, dal divieto di aprire i colli contenenti merci pericolose in una catena di distribuzione locale che va da un deposito di distribuzione locale a un dettagliante o a un utilizzatore finale e dal dettagliante all’utilizzatore finale (eccetto per la classe 7). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.3. Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto per il conducente o il suo assistente di aprire i colli contenenti merci pericolose. Contenuto della legislazione nazionale: il divieto di aprire i colli è limitato dalla clausola «Unless authorised to do so by the operator of the vehicle» (salvo autorizzazione da parte dell’operatore del veicolo). Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route Osservazioni: se presa letteralmente, la formulazione del divieto di cui all’allegato può creare gravi problemi per la distribuzione al dettaglio. Data di scadenza: 31 dicembre 2028 RO-bi-BE-10 Oggetto: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali compreso il passaggio su strada pubblica. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell’allegato della direttiva: allegati A e B. Contenuto della legislazione nazionale: le deroghe riguardano i documenti, il certificato del conducente, l’etichettatura e/o la marcatura dei colli. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroghe 10-2012, 12-2012, 24-2013, 31-2013, 07-2014, 08-2014, 09-2014 e 38-2014. Data di scadenza: 31 dicembre 2028 RO-bi-BE-11 Oggetto: raccolta di bombole di butano-propano prive di etichettatura conforme. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.2.2.1.1 Contenuto dell’allegato della direttiva: le bombole di gas devono recare etichette di pericolo. Contenuto della legislazione nazionale: durante la raccolta di bombole precedentemente contenenti la merce ONU 1965, non è necessario sostituire le etichette di pericolo mancanti se il veicolo è correttamente etichettato (modello 2.1). Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 14-2016. Data di scadenza: 31 dicembre 2028 RO-bi-BE-12 Oggetto: trasporto della merce ONU 3509 in contenitori telonati per il trasporto alla rinfusa. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.3.2.1 Contenuto dell’allegato della direttiva: la merce ONU 3509 deve essere trasportata in contenitori chiusi per il trasporto alla rinfusa. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 15-2016. Data di scadenza: 31 dicembre 2028 RO-bi-BE-13 Oggetto: trasporto di bombole DOT. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: da 6.2.3.4 a 6.2.3.9. Contenuto dell’allegato della direttiva: le bombole di gas devono essere fabbricate e sottoposte a prove a norma del capitolo 6.2 dell’ADR. Contenuto della legislazione nazionale: le bombole di gas costruite e sottoposte a prove a norma delle prescrizioni del dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti (DOT) possono essere utilizzate per il trasporto di un numero limitato di gas il cui elenco è allegato alla deroga. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga BWV01-2017. Data di scadenza: 31 dicembre 2028 DK Danimarca RO-bi-DK-1 Oggetto: ONU 1202, 1203, 1223 e classe 2 — nessun documento di trasporto. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: documento di trasporto richiesto. Contenuto della legislazione nazionale: per il trasporto di oli minerali della classe 3, ONU 1202, 1203 e 1223, e di gas della classe 2 in vista della loro distribuzione (merci da consegnare a due o più destinatari e raccolta di merci restituite in situazioni simili) non è richiesto un documento di trasporto, a condizione che le istruzioni scritte contengano, oltre alle informazioni richieste nell’ADR, il numero ONU, il nome e la classe. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods. Osservazioni: questa deroga nazionale è giustificata dal fatto che lo sviluppo di apparecchiature elettroniche consente, ad esempio, alle compagnie petrolifere che ne fanno uso di trasmettere costantemente ai veicoli informazioni sui clienti. Dato che tali informazioni non sono ancora disponibili all’inizio dell’operazione di trasporto e saranno trasmesse al veicolo durante il trasporto, non è possibile compilare i documenti di trasporto prima dell’inizio del viaggio. Questi tipi di trasporto sono ristretti a zone limitate. Deroga per la Danimarca per una disposizione analoga a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE. Data di scadenza: 30 giugno 2026 RO-bi-DK-2 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-6 Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, come modificato. Data di scadenza: 30 giugno 2026 RO-bi-DK-3 Oggetto: trasporto di merci pericolose tra locali privati ubicati molto vicini tra loro. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strade pubbliche. Contenuto della legislazione nazionale: per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose su strada tra due o più distinti locali privati ubicati molto vicini tra loro, il trasporto può avvenire con un permesso scritto delle autorità competenti, nel rispetto di determinate condizioni. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods. Osservazioni: può verificarsi facilmente il caso del trasferimento di merci tra locali privati ubicati vicini tra loro, con la necessità però di accesso a un tratto molto limitato di una strada pubblica (es. attraversamento di una strada). Questo trasferimento non costituisce un trasporto di merci pericolose su strada pubblica nel senso comune del termine e in questo caso si applicano solo condizioni più blande. Data di scadenza: 30 giugno 2026 RO-bi-DK-4 Oggetto: trasporto su strada di merci pericolose di alcune classi da abitazioni private e da imprese verso punti di raccolta di rifiuti o impianti intermedi di trattamento situati nelle vicinanze a fini di smaltimento. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni generali, disposizioni sulla classificazione, disposizioni speciali, disposizioni relative all’imballaggio, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi, disposizioni sulle condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione, prescrizioni per l’equipaggio, le attrezzature, le operazioni di trasporto e la documentazione e prescrizioni relative alla costruzione e all’omologazione dei veicoli. Contenuto della legislazione nazionale: le merci pericolose provenienti da abitazioni private e imprese possono, a determinate condizioni, essere portate a fini di smaltimento verso punti di raccolta dei rifiuti o impianti di trattamento intermedi situati nelle vicinanze. Si applicano disposizioni diverse a seconda della natura e dei rischi del trasporto, ad esempio per quanto riguarda la quantità di merci pericolose per imballaggio interno, per imballaggio esterno e/o per unità di trasporto, e a seconda del carattere complementare o no del trasporto di merci pericolose rispetto all’attività principale delle imprese. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3. Osservazioni: non è possibile per i responsabili della gestione dei rifiuti e le imprese applicare tutte le disposizioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE quando rifiuti che possono contenere residui di merci pericolose sono trasportati a fini di smaltimento da abitazioni private e/o da imprese a punti di raccolta dei rifiuti situati nelle vicinanze. Questi rifiuti sono in genere imballaggi che sono stati inizialmente trasportati in conformità all’esenzione prevista al punto 1.1.3.1, lettera c), dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE e/o venduti al dettaglio. Tuttavia l’esenzione prevista al punto 1.1.3.1, lettera c), non si applica al trasporto verso i punti di raccolta dei rifiuti e le disposizioni dell’allegato I, capo I.1, capitolo 3.4, della direttiva 2008/68/CE non sono adeguate al trasporto di rifiuti di imballaggi interni. Data di scadenza: 1o gennaio 2025 RO-bi-DK-5 Oggetto: esenzione atta a consentire il carico e lo scarico in un’area pubblica, senza permesso speciale delle autorità competenti, di merci pericolose soggette alla disposizione speciale CV1 del punto 7.5.11 o S1 del punto 8.5. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.11, 8.5 Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni supplementari relative al carico, allo scarico e alla movimentazione. Contenuto della legislazione nazionale: il carico e lo scarico di merci pericolose in un’area pubblica sono consentiti senza permesso speciale delle autorità competenti, in deroga alle prescrizioni del punto 7.5.11. o 8.5. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 828 af 10/06/2017 om vejtransport af farligt gods. Osservazioni: per i trasporti sul territorio nazionale, questa disposizione costituisce un obbligo molto oneroso per le autorità competenti e per gli operatori commerciali che si occupano delle merci pericolose in questione. Data di scadenza: 30 giugno 2026 DE Germania RO-bi-DE-1 Oggetto: rinuncia a talune indicazioni nel documento di trasporto (n2). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto. Contenuto della legislazione nazionale: per tutte le classi eccetto le classi 1 (tranne 1.4S), 5.2 e 7: nessuna indicazione richiesta nel documento di trasporto:
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 18. Osservazioni: l’applicazione di tutte le disposizioni non sarebbe realizzabile per il tipo di traffico in questione. Deroga registrata dalla Commissione con il n. 22 (a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE). Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-bi-DE-3 Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5. Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura. Contenuto della legislazione nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggio combinato e trasporto di rifiuti pericolosi in colli e in IBC; i rifiuti devono essere imballati in imballaggi interni (così come sono stati raccolti) e classificati in gruppi specifici (per evitare reazioni pericolose in un gruppo di rifiuti); utilizzo di istruzioni scritte speciali relative alle categorie di rifiuti, anche come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio ecc. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 20. Osservazioni: n. di elenco 6*. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-bi-DE-5 Oggetto: trasporto locale della merce ONU 3343 (nitroglicerina in miscela, desensibilizzata, liquida, infiammabile, non altrimenti specificata, con non più del 30 % (in massa) di nitroglicerina) in contenitori cisterna, in deroga al punto 4.3.2.1.1 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative all’utilizzo di contenitori cisterna. Contenuto delle disposizioni di legge nazionali: trasporto locale di nitroglicerina (n. ONU 3343) in contenitori cisterna su brevi distanze, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni: 1. Prescrizioni relative ai contenitori cisterna
2. Etichettatura Ciascun contenitore cisterna deve recare su entrambi i lati un’etichetta di pericolo conforme al modello 3 del punto 5.2.2.2.2 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE. 3. Disposizioni operative
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga Renania settentrionale-Vestfalia. Osservazioni: i trasporti in questione sono trasporti locali in contenitori cisterna effettuati su strada, su brevi distanze, nell’ambito di un processo industriale tra due siti di produzione fissi. Per la fabbricazione di un prodotto farmaceutico, il sito di produzione A consegna, con un trasporto conforme alla regolamentazione in contenitori cisterna di 600 l, una soluzione di resina infiammabile (n. ONU 1866), gruppo di imballaggio II, al sito di produzione B. Qui viene aggiunta una soluzione di nitroglicerina e dopo la miscelazione si ottiene una miscela di colla contenente nitroglicerina desensibilizzata, liquida, infiammabile, non altrimenti specificata, con non più del 30 % (in massa) di nitroglicerina (n. ONU 3343) destinata a un ulteriore utilizzo. Anche il trasporto di ritorno di questa sostanza al sito di produzione A avviene nei suddetti contenitori cisterna, appositamente controllati e approvati dall’autorità competente per questa specifica operazione di trasporto e recanti il codice cisterna L10DN. Fine del periodo di validità: 30 giugno 2028 RO-bi-DE-6 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-6. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: ƒ 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB). Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-bi-DE-7 Oggetto: adozione della deroga RO–bi–BE-10. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Data di scadenza: 31 dicembre 2027 IE Irlanda RO-bi-IE-3 Oggetto: esenzione atta a consentire il carico e lo scarico in un’area pubblica, senza permesso speciale delle autorità competenti, di merci pericolose soggette alla disposizione speciale CV1 del punto 7.5.11 o S1 del punto 8.5. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5 e 8.5. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni supplementari relative al carico, allo scarico e alla movimentazione. Contenuto della legislazione nazionale: il carico e lo scarico di merci pericolose in un’area pubblica sono consentiti senza permesso speciale delle autorità competenti, in deroga alle prescrizioni del punto 7.5.11. o 8.5. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(5) of the « Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004 ». Osservazioni: per i trasporti sul territorio nazionale, questa disposizione costituisce un obbligo molto oneroso per le autorità competenti. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-bi-IE-6 Oggetto: esenzione dalla prescrizione del punto 4.3.4.2.2, secondo la quale i tubi flessibili di riempimento e di svuotamento non collegati in modo fisso al serbatoio di un veicolo cisterna devono essere vuoti durante il trasporto. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.3. Contenuto dell’allegato della direttiva: utilizzo di veicoli cisterna. Contenuto della legislazione nazionale: le bobine di tubi flessibili (compresi i relativi tubi fissi) installate sulle autocisterne utilizzate per la distribuzione al dettaglio di prodotti petroliferi con i numeri di identificazione ONU 1011, 1202, 1223, 1863 e 1978 non devono obbligatoriamente essere vuote durante il trasporto su strada, purché vengano adottate misure adeguate per prevenire eventuali perdite del contenuto. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(8) of the « Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004 ». Osservazioni: i tubi flessibili installati sui veicoli cisterna per la consegna a domicilio devono essere sempre pieni, anche durante il trasporto. Il sistema di scarico è un sistema detto «wet-line», che richiede l’adescamento del tubo della cisterna e l’azionamento del contatore, per garantire che il cliente riceva la corretta quantità di prodotto. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-bi-IE-7 Oggetto: esenzione da alcune prescrizioni dei punti 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11 dell’ADR per il trasporto alla rinfusa di fertilizzante a base di nitrato d’ammonio n. ONU 2067 dai porti fino ai destinatari. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11. Contenuto dell’allegato della direttiva: l’obbligo di avere, per ciascun viaggio di trasporto, un documento di trasporto distinto indicante la quantità totale corretta delle merci di un dato carico nonché l’obbligo di pulire il veicolo prima e dopo il viaggio. Contenuto della legislazione nazionale: deroga proposta per consentire la modifica delle prescrizioni dell’ADR relative al documento di trasporto e alla pulizia del veicolo, per tener conto degli aspetti pratici del trasporto alla rinfusa dal porto al destinatario. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazione « Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004 ». Osservazioni: le disposizioni dell’ADR esigono a) un documento di trasporto separato, indicante la massa totale delle merci pericolose trasportate in un dato carico; e b) il rispetto della disposizione speciale CV24 relativa alla pulizia per ogni singolo carico trasportato tra il porto e il destinatario durante lo scarico di una nave da carico che trasporta merci alla rinfusa. Dato che il trasporto ha carattere locale e riguarda lo scarico da una nave che trasporta merci alla rinfusa, con vari carichi di trasporto (nella stessa giornata o in giornate successive) della medesima sostanza tra la nave e i destinatari, un unico documento di trasporto indicante la massa totale approssimativa di ciascun carico dovrebbe essere sufficiente e non dovrebbe essere necessario conformarsi alla disposizione speciale CV24. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-bi-IE-8 Oggetto: trasporto di merci pericolose tra locali privati e un altro veicolo nelle immediate vicinanze di tali locali o tra due parti di locali privati vicine tra loro ma separate da una strada pubblica. Riferimento all’allegato della direttiva: allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada. Contenuto della legislazione nazionale: non applicazione della regolamentazione quando un veicolo è utilizzato per trasportare merci pericolose:
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56. Osservazioni: è possibile che si verifichino situazioni in cui le merci sono trasferite tra due parti di locali privati, o tra locali privati e un veicolo ad essi associato, separati da una strada pubblica. Questo tipo di trasporto non costituisce un trasporto di merci pericolose nel senso comune del termine e quindi non è necessario applicare le disposizioni della regolamentazione relativa al trasporto di merci pericolose. Cfr. anche RO-bi-SE-3 e RO–bi–DK-3. Data di scadenza: 30 giugno 2027 EL Grecia RO-bi-EL-1 Oggetto: deroga alle prescrizioni di sicurezza applicabili alle cisterne fisse (veicoli cisterna) con una massa lorda inferiore a 4 tonnellate utilizzate per il trasporto locale di gasolio (n. ONU 1202), immatricolate per la prima volta in Grecia tra il 1o gennaio 1991 e il 31 dicembre 2002. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, omologazione, ispezioni e prove, e marcatura di cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, contenitori cisterna e casse mobili cisterna, con serbatoi costruiti con materiali metallici, e di veicoli batteria e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM). Contenuto della legislazione nazionale: disposizione transitoria: le cisterne fisse (veicoli cisterna) con una massa lorda inferiore a 4 tonnellate utilizzate unicamente per il trasporto locale di gasolio (n. ONU 1202), immatricolate per la prima volta in Grecia tra il 1o gennaio 1991 e il 31 dicembre 2002, con uno spessore del serbatoio inferiore a 3 mm, possono restare in servizio. Questa disposizione transitoria è prevista per il trasporto locale con veicoli immatricolati in detto periodo. Essa si applica ai veicoli cisterna solo se trasformati secondo quanto disposto al punto 6.8.2.1.20 e adattati in conformità ai seguenti elementi:
Nel campo H «Durata di validità» del certificato di immatricolazione del veicolo deve essere riportata la data seguente: « 30.6.2027 ». Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, ispezioni e prove di cisterne fisse (veicoli cisterna) e cisterne smontabili in circolazione, per alcune categorie di merci pericolose). Data di scadenza: 30 giugno 2027 ES Spagna RO-bi-ES-2 Oggetto: equipaggiamento speciale per la distribuzione di ammoniaca anidra. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8.2.2.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: al fine di evitare eventuali perdite del contenuto in caso di danni alle strutture esterne (tubazioni, dispositivi laterali di chiusura), la valvola di arresto interna e la sua sede devono essere protette dai rischi di strappi dovuti a sollecitazioni esterne oppure essere progettate in modo tale da resistere a tali sollecitazioni. I dispositivi di riempimento e di svuotamento (comprese le flange o i tappi filettati) e gli eventuali cappucci di protezione devono poter impedire ogni apertura accidentale. Contenuto della legislazione nazionale: le cisterne utilizzate a fini agricoli per la distribuzione e l’applicazione di ammoniaca anidra, messe in servizio anteriormente al 1o gennaio 1997, possono essere dotate di dispositivi di sicurezza esterni, invece che interni, a condizione che offrano una protezione almeno equivalente a quella fornita dalla parete della cisterna. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3. Osservazioni: prima del 1o gennaio 1997 un tipo di cisterna dotato di dispositivi di sicurezza esterni era utilizzato esclusivamente in agricoltura per spargere ammoniaca anidra direttamente sui terreni. Diverse cisterne di questo tipo sono tuttora in servizio. Esse viaggiano raramente a pieno carico sulle strade e sono utilizzate unicamente per i fertilizzanti in grandi aziende agricole. Data di scadenza: 30 giugno 2027 FR Francia RO-bi-FR-1 Oggetto: utilizzo di un documento marittimo come documento di trasporto per brevi tragitti successivi allo scarico di una nave. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1 Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni da far figurare nel documento utilizzato come documento di trasporto per merci pericolose. Contenuto della legislazione nazionale: il documento marittimo vale come documento di trasporto in un raggio di 15 km. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-bi-FR-3 Oggetto: trasporto di cisterne fisse per gas di petrolio liquefatto (GPL) (18). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di cisterne fisse per GPL è soggetto a norme specifiche. Applicabile solo su brevi distanze. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-bi-FR-4 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-BE-8 Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-bi-FR-5 Oggetto: adozione della deroga RO–bi–BE-5. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: - Data di scadenza: 30 giugno 2024 RO-bi-FR-6 Oggetto: trasporto di rifiuti contenenti amianto libero Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.4 Contenuto dell’allegato della direttiva: istruzione di imballaggio P002 Contenuto della legislazione nazionale: trasporto di rifiuti contenenti amianto libero (n. ONU 2212 AMIANTO, ANFIBOLO (amosite, tremolite, actinolite, antofillite, crocidolite) o n. ONU 2590 AMIANTO, CRISOTILO) da siti di costruzione:
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: - Data di scadenza: 30 giugno 2024 HU Ungheria RO-bi-HU-1 Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE-3. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról. Data di scadenza: 30 gennaio 2025 NL Paesi Bassi RO-bi-NL-13 Oggetto: piano del 2015 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 e 9. Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni per determinate quantità; disposizioni speciali; utilizzazione degli imballaggi; utilizzazione dei sovrimballaggi; documentazione; costruzione e prove degli imballaggi; carico, scarico e movimentazione; equipaggi; equipaggiamento; funzionamento; veicoli e documentazione; costruzione e omologazione dei veicoli. Contenuto della legislazione nazionale: disposizioni relative al trasporto di piccole quantità di rifiuti domestici pericolosi soggetti a raccolta nonché di rifiuti domestici pericolosi di imprese, conferiti in imballaggi appropriati con una capacità massima di 60 litri. Date le piccole quantità raccolte in ciascun caso e la natura diversa delle varie sostanze, non è possibile effettuare le operazioni di trasporto nel pieno rispetto delle norme dell’ADR. Di conseguenza, il piano sopra menzionato prevede una variante semplificata che si discosta da varie disposizioni dell’ADR. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: piano del 2015 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi. Osservazioni: il piano è stato ideato per consentire ai privati e alle imprese di depositare piccoli rifiuti chimici in un punto di raccolta unico. Le sostanze in questione consistono quindi di residui, ad esempio di vernici. Il livello di pericolo è ridotto al minimo dalla scelta dei mezzi di trasporto, che comporta, tra l’altro, l’utilizzo di elementi di trasporto speciali e di avvisi «Vietato fumare» con una luce gialla lampeggiante chiaramente visibile al pubblico. L’essenziale per quanto riguarda il trasporto è garantire la sicurezza, che può essere assicurata, ad esempio, trasportando le sostanze in imballaggi sigillati, in modo da evitare la dispersione o il rischio di fuoriuscita o di accumulo di vapori tossici nel veicolo. Il veicolo è dotato di elementi che permettono lo stoccaggio di diverse categorie di rifiuti e garantiscono la protezione da manovre e spostamenti accidentali e dall’apertura involontaria. Vista la diversità delle sostanze in questione, nonostante le piccole quantità di rifiuti interessate, il trasportatore deve possedere un certificato di competenza professionale. Date le scarse conoscenze dei privati in merito ai livelli di pericolo associati a queste sostanze, devono essere fornite istruzioni scritte, come stabilisce l’allegato del piano in questione. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-bi-NL-14 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-4 Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen, VLG Data di scadenza: 30 giugno 2027 PT Portogallo RO-bi-PT-1 Oggetto: documenti di trasporto per il n. ONU 1965. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni per i documenti di trasporto. Contenuto della legislazione nazionale: la designazione ufficiale di trasporto da indicare nei documenti di trasporto, come previsto al punto 5.4.1 del regolamento RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) per i gas commerciali butano e propano che rientrano nella rubrica collettiva «n. ONU 1965, idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s.», trasportati in bombole, può essere sostituita da altri nomi commerciali, come: «Butano n. ONU 1965» in caso di miscele A, A01, A02 e A0, come descritto al punto 2.2.2.3 dell’RPE, trasportato in bombole; «Propano n. ONU 1965» in caso di miscela C, come descritto al punto 2.2.2.3 dell’RPE, trasportato in bombole. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Despacho DGTT 7560/2004, 16 aprile 2004, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del Decreto-Lei No 267-A/2003 del 27 ottobre Osservazioni: si riconosce l’importanza di agevolare gli operatori economici nella compilazione dei documenti di trasporto delle merci pericolose, purché non sia compromessa la sicurezza di queste operazioni di trasporto. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-bi-PT-2 Oggetto: documenti di trasporto per cisterne e contenitori vuoti non ripuliti. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni per i documenti di trasporto Contenuto della legislazione nazionale: per i viaggi di ritorno di cisterne e contenitori vuoti che sono serviti per trasportare merci pericolose, il documento di trasporto previsto al punto 5.4.1 dell’RPE può essere sostituito dal documento di trasporto emesso per il viaggio immediatamente precedente, effettuato per consegnare le merci. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Despacho DGTT15162/2004, 28 luglio 2004, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del Decreto-Lei No 267-A/2003, del 27 ottobre. Osservazioni: l’obbligo di prevedere, conformemente all’RPE, un documento di trasporto per le cisterne e i contenitori vuoti che hanno trasportato merci pericolose determina, in alcuni casi, difficoltà pratiche che possono essere ridotte al minimo senza compromettere la sicurezza. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-bi-PT-3 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-BE-8 Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Deliberação 12/2021, de 5 Janeiro 2021. Data di scadenza: 30 giugno 2027 FI Finlandia RO-bi-FI-1 Oggetto: modifica delle informazioni nel documento di trasporto per le sostanze esplosive. Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.2.1, lettera a). Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni speciali per la classe 1. Contenuto della legislazione nazionale: nel documento di trasporto è ammesso indicare il numero dei detonatori (1 000 detonatori corrispondono a 1 kg di esplosivi) invece della massa netta reale delle sostanze esplosive. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: regolamento dell’agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni concernente il trasporto di merci pericolose su strada. Osservazioni: l’informazione è considerata sufficiente per i trasporti nazionali. Questa deroga è utilizzata soprattutto per l’industria mineraria ai fini del trasporto locale di piccole quantità. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-bi-FI-3 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-DE-1 Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: regolamento dell’agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni concernente il trasporto di merci pericolose su strada. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-bi-FI-4 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-6 Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Government Decree on a Driving Certificate for Drivers of Vehicles Carrying Dangerous Goods (decreto del governo relativo alla patente di guida per conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose) (401/2011) Data di scadenza: 30 giugno 2027 SE Svezia RO-bi-SE-1 Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 6. Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi. Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di imballaggi contenenti merci pericolose costituite da rifiuti deve essere effettuato in conformità alle disposizioni dell’ADR, che prevedono solo poche esenzioni. Le esenzioni non sono permesse per tutti i tipi di sostanze e articoli. Le esenzioni principali sono le seguenti: i piccoli imballaggi (meno di 30 kg) contenenti merci pericolose costituite da rifiuti possono essere sistemati in imballaggi, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, senza rispettare le disposizioni dei punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva. Non è necessario sottoporre gli imballaggi preparati per il trasporto, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, a prove con un campione rappresentativo dei piccoli imballaggi interni. Questa esenzione è autorizzata a condizione che:
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose. Osservazioni: i punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva sono difficili da applicare, perché gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi devono essere sottoposti a prove con un campione rappresentativo di rifiuti, difficile da prevedere in anticipo. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-bi-SE-2 Oggetto: il nome e l’indirizzo dello speditore nel documento di trasporto. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni generali richieste nel documento di trasporto. Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione nazionale stabilisce che il nome e l’indirizzo dello speditore non sono richiesti se gli imballaggi vuoti non ripuliti sono restituiti nell’ambito di un sistema di distribuzione. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: gli imballaggi vuoti non ripuliti che vengono restituiti contengono ancora, nella maggior parte dei casi, piccole quantità di merci pericolose. Questa deroga è utilizzata soprattutto dalle industrie quando restituiscono recipienti per gas vuoti non ripuliti in cambio di recipienti pieni. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-bi-SE-3 Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il passaggio su strade pubbliche tra diverse parti dei medesimi siti. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strade pubbliche. Contenuto della legislazione nazionale: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il passaggio su strade pubbliche tra diverse parti dei medesimi siti. Le deroghe riguardano l’etichettatura e la marcatura dei colli, i documenti di trasporto, il certificato del conducente e il certificato di omologazione conformemente alla parte 9. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: esistono varie situazioni in cui le merci pericolose sono trasferite tra locali situati sui due lati di una strada pubblica. Questa forma di trasporto non costituisce trasporto di merci pericolose su strada privata e ad essa si applicano pertanto le disposizioni pertinenti. Cfr. anche l’articolo 6, paragrafo 14, della direttiva 96/49/CE. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-bi-SE-4 Oggetto: trasporto di merci pericolose sequestrate dalle autorità. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada. Contenuto della legislazione nazionale: deroghe alla regolamentazione possono essere autorizzate se giustificate da motivi di protezione del lavoro, di prevenzione dei rischi durante lo scarico, di presentazione di prove ecc. Le deroghe alla regolamentazione sono autorizzate solo se sono garantiti livelli di sicurezza soddisfacenti in condizioni di trasporto normali. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: tali deroghe possono essere applicate solo dalle autorità che sequestrano merci pericolose. Questa deroga riguarda i trasporti locali, ad esempio di merci sequestrate dalla polizia, come esplosivi o beni rubati. Il problema posto da questo tipo di merci è che non si può mai essere certi della loro classificazione. Inoltre spesso le merci non sono imballate, contrassegnate o etichettate in conformità all’ADR. La polizia effettua ogni anno diverse centinaia di questi trasporti. Nel caso di alcolici di contrabbando, questi devono essere trasportati dal luogo in cui sono stati sequestrati fino a un deposito in cui vengono conservate le prove e poi a un impianto per la loro distruzione: i due luoghi possono anche essere a una notevole distanza l’uno dall’altro. Deroghe consentite: a) non è obbligatorio etichettare ciascun collo; e b) non è obbligatorio utilizzare colli approvati. Tuttavia ciascun pallet contenente tali colli deve essere etichettato correttamente. Devono essere rispettate tutte le altre prescrizioni. Ogni anno vengono effettuati circa 20 trasporti di questo genere. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-bi-SE-5 Oggetto: trasporto di merci pericolose all’interno e nelle immediate vicinanze di porti. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2 Contenuto dell’allegato della direttiva: documenti che devono essere a bordo dell’unità di trasporto; ogni unità di trasporto con merci pericolose a bordo deve essere dotata degli equipaggiamenti specificati; omologazione dei veicoli. Contenuto della legislazione nazionale: la presenza dei documenti a bordo dell’unità di trasporto non è obbligatoria (ad eccezione del certificato del conducente). Gli equipaggiamenti di cui al punto 8.1.5 sono facoltativi a bordo di un’unità di trasporto. Il certificato di omologazione non è necessario per i trattori. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: cfr. l’articolo 6, paragrafo 14, della direttiva 96/49/CE. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-bi-SE-6 Oggetto: certificato di formazione ADR degli ispettori. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire corsi di formazione. Contenuto della legislazione nazionale: gli ispettori che eseguono l’ispezione tecnica annuale dei veicoli non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al capitolo 8.2 o a possedere il certificato di formazione ADR. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: a volte succede che i veicoli sottoposti all’ispezione tecnica portino un carico di merci pericolose, ad esempio cisterne vuote non ripulite. Le prescrizioni dei punti 1.3 e 8.2.3 rimangono di applicazione. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-bi-SE-7 Oggetto: distribuzione locale di merci ONU 1202, 1203 e 1223 in autocisterne. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: per cisterne e contenitori cisterna vuoti non ripuliti, la descrizione deve essere conforme al punto 5.4.1.1.6. Il nome e l’indirizzo di destinatari multipli possono essere riportati su altri documenti. Contenuto della legislazione nazionale: per le cisterne o i contenitori cisterna vuoti non ripuliti, la descrizione nel documento di trasporto a norma del punto 5.4.1.1.6. non è necessaria se la quantità della sostanza nel piano di carico è contrassegnata dalla cifra «0». Il nome e l’indirizzo dei destinatari non sono richiesti in nessun documento a bordo del veicolo. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-bi-SE-9 Oggetto: trasporti locali verso siti agricoli o siti di costruzione. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4, 6.8 e 9.1.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: documento di trasporto; costruzione delle cisterne; certificato di omologazione. Contenuto della legislazione nazionale: i trasporti locali verso i siti agricoli o i siti di costruzione non sono soggetti ad alcune disposizioni regolamentari:
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: una «struttura mobile per il personale» è una specie di roulotte con un locale per il personale, dotata di una cisterna o di un contenitore non omologati per il gasolio destinato al rifornimento di trattori forestali. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-bi-SE-10 Oggetto: trasporto di esplosivi in cisterne. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.4. Contenuto dell’allegato della direttiva: gli esplosivi possono essere imballati soltanto in conformità al punto 4.1.4. Contenuto della legislazione nazionale: l’autorità nazionale competente procederà all’omologazione dei veicoli destinati al trasporto di esplosivi in cisterne. Il trasporto in cisterne è permesso unicamente per gli esplosivi elencati nel regolamento o previa autorizzazione speciale delle autorità competenti. Un veicolo che trasporta esplosivi in cisterne deve essere marcato ed etichettato conformemente ai punti 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 e 5.3.1.4. Un solo veicolo dell’unità di trasporto può contenere merci pericolose. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose e al regolamento svedese SÄIFS 1993:4. Osservazioni: questa deroga è applicabile unicamente al trasporto nazionale e se l’operazione di trasporto è prevalentemente a carattere locale. La regolamentazione in questione era in vigore prima dell’adesione della Svezia all’Unione europea. Solo due società effettuano operazioni di trasporto di esplosivi in veicoli cisterna. Nel prossimo futuro è previsto il passaggio alle emulsioni. Vecchia deroga n. 84. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-bi-SE-11 Oggetto: patente di guida. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2. Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative alla formazione dell’equipaggio del veicolo. Contenuto della legislazione nazionale: la formazione dei conducenti non è autorizzata con i veicoli indicati al punto 8.2.1.1. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose. Osservazioni: trasporti locali. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-bi-SE-12 Oggetto: trasporto di fuochi d’artificio, n. ONU 0335. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegato B, 7.2.4, V2 (1). Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni concernenti l’utilizzo dei veicoli EX/II ed EX/III. Contenuto della legislazione nazionale: la disposizione speciale V2 1), figurante al punto 7.2.4, si applica al trasporto di fuochi d’artificio n. ONU 0335 unicamente se il contenuto netto di esplosivi è superiore a 3 000 kg (4 000 kg con rimorchio), a condizione che ai fuochi d’artificio sia stato assegnato il n. ONU 0335 in conformità alla tabella di classificazione di «default» dei fuochi d’artificio di cui al punto 2.1.3.5.5 della 14a edizione riveduta delle raccomandazioni dell’ONU sul trasporto di merci pericolose. Questa assegnazione è soggetta all’approvazione delle autorità competenti. Viene effettuata una verifica dell’assegnazione sull’unità di trasporto. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose. Osservazioni: il trasporto di fuochi d’artificio è limitato nel tempo a due brevi periodi dell’anno, il periodo di Capodanno e il periodo di fine aprile/inizio maggio. Il trasporto dagli speditori ai depositi può essere effettuato senza grandi problemi dall’attuale parco di veicoli omologati EX. Il trasporto dei fuochi d’artificio dai depositi ai punti vendita e degli articoli invenduti verso i depositi è invece limitato a causa della scarsità di veicoli omologati EX. I trasportatori non sono interessati a investire nell’omologazione perché non riescono ad ammortizzarne i costi. Ciò mette a repentaglio la sopravvivenza stessa degli speditori di fuochi d’artificio che non riescono a far arrivare sul mercato i loro prodotti. Quando si usa questa deroga, la classificazione dei fuochi d’artificio deve essere fatta in base alla lista di «default» di cui alle raccomandazioni dell’ONU, al fine di ottenere la classificazione più aggiornata possibile. Una deroga di tipo simile esiste per i fuochi d’artificio n. ONU 0336 compresi nella disposizione speciale 651, punto 3.3.1, dell’ADR 2005. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RO-bi-SE-13 Oggetto: adozione della deroga RO-bi-DK-4 Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i) (trasporto locale su brevi distanze). Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9. Contenuto dell’allegato della direttiva: Riferimento alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: Data di scadenza: 30 giugno 2027 »; |
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2) |
nell’allegato II, il capo II.3 è sostituito dal seguente: «II.3. Deroghe nazionali Deroghe concesse agli Stati membri in base all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio. Identificazione delle deroghe: RA-a/bi/bii-MS-nn RA = ferrovia a/bi/bii = articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e lettera b), punti i) e ii) MS = sigla dello Stato membro nn = numero d’ordine In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE DE Germania RA-a-DE-2 Oggetto: autorizzazione all’imballaggio combinato. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2. Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato. Contenuto della legislazione nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all’imballaggio combinato di oggetti della classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), di aerosol (classe 2) e di materiali per la pulizia e il trattamento delle classi 3 e 6.1 (nn. ONU indicati) da essere venduti in imballaggi combinati del gruppo II e in piccole quantità. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 21. Osservazioni: n. di elenco: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g. Data di scadenza: 30 giugno 2027 FR Francia RA-a-FR-3 Oggetto: trasporti per esigenze del vettore ferroviario. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni concernenti le materie pericolose che devono figurare nella lettera di vettura. Contenuto della legislazione nazionale: i trasporti, per le esigenze del vettore ferroviario, di quantità non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6 non sono soggetti all’obbligo di dichiarazione del carico. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RA-a-FR-4 Oggetto: esenzione dall’obbligo di etichettatura di taluni vagoni postali. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di applicare etichette sulle pareti dei vagoni. Contenuto della legislazione nazionale: sono soggetti all’obbligo di etichettatura solo i vagoni postali che trasportano oltre 3 tonnellate di materiale della stessa classe (diversa dalle classi 1, 6.2 o 7). Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1. Data di scadenza: 30 giugno 2027 SE Svezia RA-a-SE-1 Oggetto: l’applicazione di etichette non è necessaria sui vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose per la consegna espressa. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: i vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose devono recare etichette. Contenuto della legislazione nazionale: l’applicazione di etichette non è necessaria sui vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose per la consegna espressa. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: il RID prevede limiti quantitativi per le merci definite «per consegna espressa». Si tratta quindi di piccole quantità. Data di scadenza: 30 giugno 2027 In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE DK Danimarca RA-bi-DK-1 Oggetto: trasporto di merci pericolose nei tunnel. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5. Contenuto dell’allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione. Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle previste nell’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto riguarda i trasporti attraverso il tunnel ferroviario del collegamento fisso sul Grande Belt e sull’Øresund. Tali disposizioni alternative si riferiscono unicamente al volume di carico e alla distanza tra i carichi di merci pericolose. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bestemmelser om transport af Eksplosiver i jernbanetunnellerne på Storebælt og Øresund, 11. maj 2017. Osservazioni: Data di scadenza: 30 giugno 2027 DE Germania RA-bi-DE-2 Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5. Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura. Contenuto della legislazione nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggio combinato e trasporto di rifiuti pericolosi in colli e in IBC; i rifiuti devono essere imballati in imballaggi interni (così come sono stati raccolti) e classificati in gruppi specifici (per evitare reazioni pericolose in un gruppo di rifiuti); utilizzo di istruzioni scritte speciali relative alle categorie di rifiuti, anche come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio ecc. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 20. Osservazioni: n. di elenco 6*. Data di scadenza: 30 giugno 2027 RA–bi–DE–3 Oggetto: trasporto locale del n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d’acqua), classe 4.2, gruppo di imballaggio I, in vagoni cisterna ferroviari. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3. Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative alla costruzione di cisterne e vagoni cisterna. Il capitolo 6.8, punto 6.8.2.3, impone l’omologazione delle cisterne che trasportano il n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d’acqua). Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale del n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d’acqua), classe 4.2, gruppo di imballaggio I, su brevi distanze (da Sassnitz-Mukran a Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz e Bitterfeld) in vagoni cisterna ferroviari costruiti secondo le norme russe. Il trasporto di queste merci è soggetto a disposizioni operative supplementari, stabilite dalle autorità competenti in materia di sicurezza. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92. Data di scadenza: 30 gennaio 2025 SE Svezia RA-bi-SE-1 Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 6. Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi. Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di imballaggi contenenti merci pericolose costituite da rifiuti deve essere effettuato in conformità alle disposizioni della direttiva rispetto alla quale sono ammesse solo poche esenzioni. Le esenzioni non sono permesse per tutti i tipi di sostanze e articoli. Le esenzioni principali sono le seguenti: i piccoli imballaggi (meno di 30 kg) contenenti merci pericolose costituite da rifiuti possono essere sistemati in imballaggi, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, senza rispettare le disposizioni dei punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell’allegato II, capo II.1, della direttiva. Non è necessario sottoporre gli imballaggi preparati per il trasporto, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, a prove con un campione rappresentativo dei piccoli imballaggi interni. Questa esenzione è autorizzata a condizione che:
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose per ferrovia, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose Osservazioni: i punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell’allegato II, capo II.1, della direttiva sono difficili da applicare, perché gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi devono essere sottoposti a prove con un campione rappresentativo di rifiuti, difficile da prevedere in anticipo. Data di scadenza: 30 giugno 2027 In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2008/68/CE DE Germania RA–bii–DE–2 Oggetto: trasporto locale su tragitti prestabiliti del n. ONU 1402 (carburo di calcio), gruppo di imballaggio I, in contenitori su carri. Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 7.3.1.1 Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni generali per il trasporto alla rinfusa. Il capitolo 3.2, tabella A, non autorizza il trasporto alla rinfusa di carburo di calcio. Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale per ferrovia del n. ONU 1402 (carburo di calcio), gruppo di imballaggio I, su particolari tragitti prestabiliti, nel quadro di un processo industriale definito e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente specificate. I carichi sono trasportati in appositi contenitori su carri. Il trasporto di queste merci è soggetto a disposizioni operative supplementari, stabilite dalle autorità competenti in materia di sicurezza. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10. Data di scadenza: 30 giugno 2027 »; |
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nell’allegato III, il capo III.3 è sostituito dal seguente: «III.3. Deroghe nazionali Deroghe concesse agli Stati membri in base all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio. Identificazione delle deroghe: IW-a/bi/bii-MS-nn IW = vie navigabili interne a/bi/bii = articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e lettera b), punti i) e ii) MS = sigla dello Stato membro nn = numero d’ordine In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE DE Germania IW-bi-DE-1 Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli. Riferimento all’allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5. Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura. Contenuto della legislazione nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggio combinato e trasporto di rifiuti pericolosi in colli e in IBC; i rifiuti devono essere imballati in imballaggi interni (così come sono stati raccolti) e classificati in gruppi specifici (per evitare reazioni pericolose in un gruppo di rifiuti); utilizzo di istruzioni scritte speciali relative alle categorie di rifiuti, anche come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio ecc. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20. Osservazioni: n. di elenco 6*. Data di scadenza: 30 giugno 2027 ». |