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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 103 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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18.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 103/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/823 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2023
recante modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la determinazione dell’equivalenza delle informazioni in un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e una giurisdizione non-UE
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (1), in particolare l’articolo 8 bis quater, paragrafo 7, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2011/16/UE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio (2) al fine di migliorare le disposizioni afferenti a tutte le forme di scambi di informazioni e di cooperazione amministrativa istituendo uno scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai gestori di piattaforme. |
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(2) |
Data la natura e la flessibilità delle piattaforme digitali, l’obbligo di comunicazione si applica anche ai gestori di piattaforme definiti nell’allegato V, sezione I, parte A, punto 4, lettera b), della direttiva 2011/16/UE che svolgono attività commerciali nell’Unione ma che non sono residenti a fini fiscali, né sono costituiti o gestiti, né hanno una stabile organizzazione in uno Stato membro («gestori di piattaforme straniere»). Ciò garantisce condizioni di parità per tutti i gestori di piattaforme digitali, a prescindere dal loro luogo di stabilimento, e impedisce la concorrenza sleale all’interno dell’Unione. |
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(3) |
La direttiva 2011/16/UE stabilisce misure atte a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui gestori di piattaforme straniere e sulle autorità fiscali degli Stati membri, nei casi in cui esistano adeguate disposizioni che garantiscano lo scambio di informazioni equivalenti tra una giurisdizione non-UE e uno Stato membro. |
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(4) |
L’articolo 8 bis quater, paragrafo 7, primo comma, della direttiva 2011/16/UE stabilisce che la Commissione determina, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, se le informazioni che devono essere ricevute automaticamente da uno Stato membro siano equivalenti a quelle specificate nell’allegato V, sezione III, parte B, di tale direttiva. L’articolo 8 bis quater, paragrafo 7 stabilisce inoltre che la stessa procedura si applica per determinare che le informazioni non sono più equivalenti. |
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(5) |
Il presente regolamento stabilisce i criteri per valutare e determinare in che misura il diritto nazionale di una giurisdizione non-UE e un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e una giurisdizione non-UE garantiscano che le informazioni che devono essere ricevute automaticamente da tale Stato membro si riferiscano alle attività che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/16/UE e siano equivalenti alle informazioni richieste ai sensi delle norme in materia di comunicazione di cui alla stessa direttiva. |
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(6) |
A livello internazionale, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha pubblicato il 3 luglio 2020 il documento «Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy» (modelli di norme per la comunicazione delle informazioni da parte dei gestori di piattaforme in relazione ai venditori nell’economia collaborativa - sharing economy - e dei lavori su richiesta - gig economy) (3) («modelli di norme») e il 22 giugno 2021 un modulo facoltativo che estende i modelli di norme alla vendita di beni e al noleggio di mezzi di trasporto (4) («modulo facoltativo»). I modelli di norme e il modulo facoltativo non sono uno standard minimo e, di conseguenza, possono essere attuati in modo diverso dalle varie giurisdizioni. È pertanto necessario che la Commissione valuti il diritto nazionale di recepimento dei modelli di norme e del modulo facoltativo della giurisdizione non-UE, caso per caso, per determinare in che misura le attività che rientrano nell’ambito di applicazione delle norme in materia di comunicazione di tale diritto nazionale e le informazioni richieste ai sensi delle medesime siano equivalenti alle attività rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/16/UE e alle informazioni richieste ai sensi della stessa direttiva. Dovrebbe inoltre rimanere possibile stabilire l’equivalenza, se del caso, concernente uno strumento bilaterale o la relazione di scambio con una particolare giurisdizione non-UE e il suo diritto nazionale. |
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(7) |
La valutazione e la determinazione di tale equivalenza dovrebbero seguire un approccio che garantisca agli Stati membri di ricevere le informazioni necessarie ed eviti oneri eccessivi ai gestori di piattaforme che hanno già comunicato le informazioni pertinenti in una giurisdizione non-UE. La Commissione dovrebbe pertanto effettuare la valutazione conformemente ai criteri corrispondenti, quali definiti all’articolo 8 bis quater, paragrafo 7, e tenendo debitamente conto delle esclusioni facoltative offerte nell’ambito dei modelli di norme e del modulo facoltativo. |
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(8) |
A norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in merito alle misure di cui al presente regolamento (5). |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Criteri per la valutazione e la determinazione dell’equivalenza
La Commissione applica i criteri di cui agli articoli da 2 a 7 del presente regolamento nel determinare se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e una giurisdizione non-UE siano, ai sensi dell’allegato V, sezione I, parte A, punto 7, della direttiva 2011/16/UE, equivalenti a quelle specificate nell’allegato V, sezione III, parte B, di tale direttiva.
Articolo 2
Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione
1. La Commissione valuta le definizioni relative al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione contenute nel diritto nazionale di una giurisdizione non-UE e a norma di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e la giurisdizione non-UE, al fine di determinarne l’equivalenza con le definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte A, punti da 1 a 4, della direttiva 2011/16/UE.
2. Se una giurisdizione non-UE non considera un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione come un gestore di piattaforma che facilita la prestazione di attività pertinenti per le quali, nell’anno civile precedente, il corrispettivo aggregato a livello della piattaforma è inferiore a 1 milione di EUR o inferiore a un importo approssimativamente equivalente a 1 milione di EUR nella valuta locale di tale giurisdizione, la determinazione dell’equivalenza si applica solo ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione quali definiti nel diritto nazionale della pertinente giurisdizione non-UE.
Articolo 3
Venditori Oggetto di Comunicazione
La Commissione valuta le definizioni relative ai venditori oggetto di comunicazione contenute nel diritto nazionale di una giurisdizione non-UE e a norma di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e la giurisdizione non-UE, al fine di determinarne l’equivalenza con le definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte B, punti da 1 a 4, e parte C, punti 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE.
Articolo 4
Attività Pertinente
1. La Commissione valuta le definizioni relative all’attività pertinente contenute nel diritto nazionale di una giurisdizione non-UE e a norma di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e la giurisdizione non-UE, al fine di determinarne l’equivalenza con le definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte A, punti 8, 10, e 11 e parte C, punto 9, della direttiva 2011/16/UE.
2. Se una giurisdizione non-UE non include nel proprio diritto nazionale una o più delle attività pertinenti di cui all’allegato V, sezione I, parte A, punto 8, della direttiva 2011/16/UE come attività pertinente, la determinazione dell’equivalenza si applica solo alle informazioni relative a un’attività pertinente quale definita nel diritto nazionale di tale giurisdizione non-UE.
Articolo 5
Procedure di adeguata verifica in materia fiscale
La Commissione valuta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale contenute nel diritto nazionale di una giurisdizione non-UE e a norma di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e la giurisdizione non-UE, al fine di determinarne l’equivalenza con le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato V, sezione II, della direttiva 2011/16/UE e con le definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte C, punti da 3 a 7, della direttiva 2011/16/UE.
Articolo 6
Obblighi di comunicazione
La Commissione valuta gli obblighi di comunicazione contenuti nel diritto nazionale di una giurisdizione non-UE e a norma di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e la giurisdizione non-UE, al fine di determinarne l’equivalenza con gli obblighi di comunicazione di cui all’allegato V, sezione III, parte A, punti 1, 2, 5, 6 e 7, e all’allegato V, parte B, della direttiva 2011/16/UE, e alle definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte C, punti da 3 a 8, della direttiva 2011/16/UE.
Articolo 7
Efficace attuazione
La Commissione valuta le norme e le procedure amministrative contenute nel diritto nazionale di una giurisdizione non-UE e a norma di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e la giurisdizione non-UE, al fine di garantire l’efficace attuazione e il rispetto delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e di obblighi di comunicazione e per determinarne l’equivalenza con le disposizioni di cui all’allegato V, sezione IV, parti da A a D, della direttiva 2011/16/UE.
Articolo 8
Determinazione dell’equivalenza
Se i criteri previsti all’articolo 1 e valutati conformemente agli articoli da 2 a 7 sono soddisfatti, le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma di un accordo tra le autorità competenti dello Stato membro e la giurisdizione non-UE interessata sono considerate equivalenti. Tale determinazione dell’equivalenza si applica all’accordo stesso tra le autorità competenti di qualsiasi altro Stato membro e la giurisdizione non-UE interessata.
Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione quale definito nell’allegato V, sezione I, parte A, punto 4, lettera b), della direttiva 2011/16/UE che non è considerato un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai sensi del diritto nazionale della pertinente giurisdizione non-UE è tenuto a registrarsi e a comunicare informazioni a un unico Stato membro conformemente all’articolo 8 bis quater, paragrafo 4, e all’allegato V, sezione IV, parte F, punto 1, della direttiva 2011/16/UE.
Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione quale definito nell’allegato V, sezione I, parte A, punto 4, lettera b), della direttiva 2011/16/UE, che facilita l’esecuzione di qualsiasi attività pertinente che non è considerata un’attività pertinente ai sensi del diritto nazionale della pertinente giurisdizione non-UE è tenuto a registrarsi e a comunicare informazioni sui venditori oggetto di comunicazione in relazione a tale attività pertinente a un unico Stato membro conformemente all’articolo 8 bis quater, paragrafo 4, e all’allegato V, sezione IV, parte F, punto 1, della direttiva 2011/16/UE.
Articolo 9
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.
(2) GU L 104 del 25.3.2021, pag. 1.
(3) OCSE (3.7.2020). Modelli di norme per la comunicazione delle informazioni da parte dei gestori di piattaforme in relazione ai venditori nell’economia collaborativa - sharing economy - e dei lavori su richiesta - gig economy
(4) OCSE (22.6.2021). Modelli di norme per la comunicazione delle informazioni per le piattaforme digitali: quadro degli scambi internazionali e modulo facoltativo per la vendita di beni
(5) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
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18.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 103/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/824 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2023
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell’Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento. |
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(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 (2) della Commissione stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione. |
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(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
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(4) |
Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. |
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(5) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nella provincia del Québec, confermato il 27 marzo 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
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(6) |
Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati nei seguenti Stati: Colorado (1) e New York (3) (Stati Uniti) e confermati tra il 22 marzo 2023 e il 5 aprile 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
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(7) |
A seguito della comparsa di questi recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada e del Regno Unito hanno istituito zone di controllo di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia. |
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(8) |
Il Canada e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel loro territorio e alle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato. |
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(9) |
Inoltre, il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a nove focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle contee di Essex (6), Lincolnshire (1), Norfolk (1) e West Midlands (1) in Inghilterra (Regno Unito), confermati tra il 6 settembre 2022 e l’11 novembre 2022. |
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(10) |
La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli stabilimenti avicoli coinvolti risultano estinti e che non vi è più un rischio legato all’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito dalle quali, a seguito di tali focolai, era stato sospeso l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame. |
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(11) |
È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. |
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(12) |
Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell’Unione, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. |
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(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
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1) |
l’allegato V è così modificato:
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2) |
all’allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:
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18.4.2023 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 103/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/825 DELLA COMMISSIONE
del 17 aprile 2023
che estende il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia alle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure in vigore
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(1) |
Nell’ottobre 2020, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 (2), la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo («prodotti SSHR») originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese («RPC») e di Taiwan. I dazi antidumping in vigore sono compresi tra il 9,2 % e il 19 % per le importazioni originarie della RPC, tra il 4,1 % e il 7,5 % per le importazioni originarie di Taiwan e sono stati fissati al 17,3 % per le importazioni originarie dell’Indonesia. L’inchiesta che ha portato all’istituzione di tali dazi («l’inchiesta iniziale») è stata aperta nell’agosto 2019 (3). |
1.2. Domanda
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(2) |
Il 17 giugno 2022, la Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base con la quale si chiedeva di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping in vigore e di disporre la registrazione delle importazioni di prodotti SSHR spediti dalla Repubblica di Turchia («Turchia») a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia. |
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(3) |
La domanda è stata presentata dalla European Steel Association «EUROFER» («il richiedente»). |
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(4) |
La domanda conteneva sufficienti elementi di prova di una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dall’Indonesia e dalla Turchia nell’Unione in seguito all’istituzione delle misure sui prodotti SSHR. I dati forniti nella domanda evidenziavano una significativa modificazione della configurazione degli scambi, con un consistente aumento delle esportazioni di bramme di acciai inossidabili, la principale materia prima per la fabbricazione di prodotti SSHR, dall’Indonesia verso la Turchia e un consistente aumento delle esportazioni di prodotti SSHR dalla Turchia verso l’Unione. Tale modificazione sembrava derivare dalla spedizione di prodotti SSHR dalla Turchia nell’Unione, successivamente all’effettuazione di operazioni di assemblaggio o di completamento in Turchia. Gli elementi di prova hanno dimostrato che tali operazioni di assemblaggio o di completamento sono iniziate al momento dell’apertura dell’inchiesta antidumping che ha determinato l’istituzione dei dazi in vigore e che per la pratica in esame non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. |
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(5) |
La domanda inoltre conteneva sufficienti elementi di prova a dimostrazione del fatto che le bramme di acciai inossidabili originarie dell’Indonesia rappresentavano oltre il 60 % del valore complessivo dei pezzi dei prodotti SSHR, e che il valore aggiunto ai pezzi originato nelle operazioni di assemblaggio o di completamento era inferiore al 25 % del costo di produzione. |
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(6) |
La domanda conteneva altresì sufficienti elementi di prova a dimostrazione del fatto che tali pratiche, processi o lavorazioni indebolivano gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore in termini di quantitativi e di prezzi. Volumi considerevoli di importazioni di prodotti SSHR risultavano entrati nel mercato dell’Unione. Esistevano inoltre sufficienti elementi di prova tendenti a dimostrare che le importazioni di prodotti SSHR erano effettuate a prezzi pregiudizievoli. |
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(7) |
La domanda infine conteneva sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni di prodotti SSHR erano effettuate a prezzi di dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato. |
1.3. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta
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(8) |
Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, ad esclusione dei prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, classificati, alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408, con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12 e originari dell’Indonesia («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore. |
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(9) |
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12, ma spedito dalla Turchia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia (codici TARIC 7219110010, 7219121010, 7219129010, 7219131010, 7219139010, 7219141010, 7219149010, 7219221010, 7219229010, 7219230010, 7219240010, 7220110010, e 7220120010) («il prodotto oggetto dell’inchiesta»). |
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(10) |
Dall’inchiesta è risultato che i prodotti SSHR esportati nell’Unione dall’Indonesia e i prodotti SSHR spediti dalla Turchia, originari o no della Turchia, hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(11) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Marcegaglia Specialties SpA («Marcegaglia»), un importatore e utilizzatore europeo di prodotti SSHR, ha affermato che tutte le sue importazioni di prodotti SSHR turchi ottenuti da bramme indonesiane erano rotoli neri per i quali non esisteva praticamente alcun libero mercato nell’Unione. La società operava una distinzione tra prodotti SSHR bianchi e neri all’interno del prodotto in esame. I rotoli neri dovevano essere decapati e ricotti prima dell’ulteriore lavorazione, per cui il loro impiego era limitato esclusivamente alle imprese di rilaminazione. Marcegaglia ha affermato di essere l’unica impresa di rilaminazione indipendente e non integrata verticalmente nell’Unione. Essendo limitati a rotoli neri, i prodotti SSHR importati dalla Turchia quindi non erano in concorrenza con i prodotti SSHR bianchi realizzati e venduti dai produttori dell’Unione sul libero mercato. |
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(12) |
La Commissione ha ricordato che lo scopo dell’inchiesta era accertare se fossero in atto pratiche di elusione. Non vi era alcuna base giuridica per rivedere la definizione del prodotto oggetto delle misure nel quadro dell’inchiesta. La definizione del prodotto è stata stabilita nell’inchiesta iniziale, includendo tutti i prodotti SSHR rientranti nella definizione del prodotto. Nello specifico, l’inchiesta iniziale ha concluso che i rotoli bianchi e quelli neri hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base, sono intercambiabili e rientrano nella definizione del prodotto (4). L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(13) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Çolakoğlu Metalurji A.Ş. («Çolakoğlu»), un produttore esportatore turco, e il governo della Repubblica di Turchia, hanno affermato che la Commissione avrebbe dovuto estendere l’ambito dell’inchiesta alla trasformazione di bramme di acciai inossidabili indonesiane in prodotti SSHR effettuata nell’Unione. |
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(14) |
Come spiegato al considerando 31, la Commissione ha ricordato di avere preso atto dell’argomentazione, benché tale pratica non rientrasse nell’ambito della presente inchiesta, e che valuterà ulteriormente se tale pratica, qualora confermata, richieda un’ulteriore azione da parte della Commissione. |
1.4. Apertura
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(15) |
Avendo stabilito, dopo avere informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha aperto l’inchiesta e ha disposto la registrazione delle importazioni di prodotti SSHR spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1310 della Commissione (5) («il regolamento di apertura»). |
1.5. Osservazioni in merito all’apertura
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(16) |
Çolakoğlu ha sostenuto che l’apertura dell’inchiesta non era giustificata a causa della mancanza di sufficienti elementi di prova e che pertanto l’inchiesta doveva essere chiusa. |
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(17) |
Çolakoğlu ha affermato che non esiste una modificazione della configurazione degli scambi poiché, in assenza di un calo delle importazioni di prodotti SSHR dall’Indonesia, l’aumento delle importazioni di prodotti SSHR dalla Turchia, che non era tale da sostituire le importazioni dall’Indonesia, di per sé non dimostrava l’esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi. |
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(18) |
Çolakoğlu ha sostenuto inoltre che le pratiche, i processi o le lavorazioni svolti in Turchia non rientravano in nessuna delle categorie di cui all’articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento di base. In particolare non esistevano prove concrete del fatto che fossero state effettuate spedizioni nell’Unione di prodotti SSHR originari dell’Indonesia attraverso la Turchia, né prove di una riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita. Le pratiche, i processi o le lavorazioni non potevano neppure configurare una leggera modificazione, poiché il prodotto oggetto dell’inchiesta è un prodotto a valle e, in quanto tale, un prodotto diverso dalle sue materie prime, né un’operazione di assemblaggio, in particolare poiché il prodotto oggetto dell’inchiesta e le bramme di acciai inossidabili non sono classificati con le stesse voci tariffarie. |
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(19) |
Çolakoğlu ha affermato che esisteva una giustificazione economica per investire in capacità per la fabbricazione di acciaio inossidabile in considerazione della domanda di prodotti di acciaio inossidabile in Turchia. |
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(20) |
Çolakoğlu ha anche rilevato l’assenza di pregiudizio e che gli effetti riparatori non risultavano indeboliti poiché i) con una quota di mercato dell’1 %, le importazioni turche non erano di entità tale da indebolire gli effetti riparatori del dazio, e ii) l’eventuale indebolimento degli effetti riparatori del dazio non sarebbe dovuto alle importazioni di prodotti SSHR dalla Turchia ma piuttosto alle importazioni di prodotti SSHR dall’Indonesia, che sono proseguite dopo l’istituzione delle misure, e ai prodotti SSHR realizzati dai produttori dell’Unione utilizzando bramme di acciai inossidabili importate dall’Indonesia. |
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(21) |
Çolakoğlu ha sostenuto inoltre che l’estensione delle misure alla Turchia sarebbe contraria all’interesse dell’Unione, in quanto comporterebbe un ulteriore aumento dei prezzi, che in ultima analisi inciderebbe negativamente sugli utilizzatori finali e sui consumatori. |
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(22) |
Çolakoğlu ha affermato infine che i produttori dell’Unione effettuavano le stesse operazioni, ossia la trasformazione di bramme di acciai inossidabili indonesiane in prodotti SSHR nell’Unione, persino in misura maggiore rispetto alle operazioni che si svolgevano in Turchia. Il produttore esportatore ha chiesto pertanto di chiudere l’inchiesta o, in alternativa, di estendere l’ambito dell’inchiesta alla trasformazione delle bramme di acciai inossidabili indonesiane in prodotti SSHR effettuata nell’Unione. |
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(23) |
Osservazioni analoghe sono pervenute da Marcegaglia e dal governo della Repubblica di Turchia. |
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(24) |
Marcegaglia ha affermato inoltre che l’importazione di bramme di acciai inossidabili dall’Indonesia per l’ulteriore lavorazione in Turchia configurava un’operazione giustificata sotto il profilo economico, intesa a diversificare le fonti di approvvigionamento. |
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(25) |
La Commissione ha ritenuto che la domanda contenesse sufficienti elementi di prova di una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dall’Indonesia e dalla Turchia nell’Unione in seguito all’apertura dell’inchiesta iniziale e all’istituzione delle misure. Nello specifico, la domanda conteneva dati che evidenziavano una modificazione della configurazione degli scambi che comportava un consistente aumento delle esportazioni di bramme di acciai inossidabili, la principale materia prima per la fabbricazione di prodotti SSHR, dall’Indonesia verso la Turchia e un consistente aumento delle esportazioni di prodotti SSHR dalla Turchia verso l’Unione. |
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(26) |
Per quanto riguarda le pratiche, i processi o le lavorazioni svolti in Turchia, la Commissione ha ritenuto che la domanda contenesse sufficienti elementi di prova dell’esistenza di operazioni di assemblaggio/completamento, una delle pratiche specificamente citate nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, e che queste operazioni si basassero sull’utilizzo di bramme di acciai inossidabili, il principale fattore produttivo, originarie dell’Indonesia. La classificazione tariffaria del prodotto oggetto dell’inchiesta e dei suoi principali fattori produttivi, o la modifica di tale classificazione, è irrilevante per stabilire se un’operazione di assemblaggio/completamento costituisca un’elusione. |
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(27) |
La domanda conteneva anche sufficienti elementi di prova in merito all’apparente mancanza di una giustificazione economica oltre all’istituzione dei dazi, in particolare poiché le operazioni comportavano un aumento della complessità dei costi della logistica e compensi per servizi. Le affermazioni di Çolakoğlu e Marcegaglia sono state ulteriormente esaminate durante l’inchiesta e discusse nella sezione 2.4. |
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(28) |
La Commissione ha ritenuto che la domanda fornisse anche sufficienti elementi di prova del fatto che a causa di tali pratiche gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sui prodotti SSHR risultavano indeboliti in termini di quantitativi e di prezzi. In particolare, la domanda forniva sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni di prodotti SSHR avvenivano a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta iniziale. Tali affermazioni, comprese le argomentazioni concernenti la quota delle importazioni turche, sono state ulteriormente analizzate nel corso dell’inchiesta. |
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(29) |
Per quanto riguarda le affermazioni sull’interesse dell’Unione, la Commissione ha ricordato che l’interesse dell’Unione non è un aspetto da considerare ai fini dell’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13 del regolamento di base. |
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(30) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha respinto le argomentazioni secondo cui la domanda non conteneva sufficienti elementi di prova per giustificare l’apertura dell’inchiesta. |
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(31) |
Per quanto concerne le osservazioni di Çolakoğlu secondo cui le bramme importate dall’Indonesia nell’Unione potrebbero essere trasformate in prodotti SSHR all’interno dell’Unione, la Commissione ha rilevato che tale pratica non rientrava nell’ambito della presente inchiesta. Il regolamento di apertura di fatto limitava l’inchiesta alle importazioni nell’Unione di prodotti SSHR dalla Turchia e alle operazioni di trasformazione svolte in Turchia. La Commissione ha comunque preso atto delle affermazioni di Çolakoğlu, e valuterà ulteriormente se le importazioni nell’Unione di bramme di acciai inossidabili dall’Indonesia possano costituire un elemento di pratiche di elusione distinte. La Commissione ha cominciato a monitorare le importazioni nell’Unione di bramme di acciai inossidabili dall’Indonesia che, secondo Eurostat, sono cessate nell’ottobre 2022. |
1.6. Diritti di difesa
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(32) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Çolakoğlu ha affermato che la Commissione ha violato i suoi diritti di difesa a norma dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base, dell’articolo 296 TFUE e il suo diritto a una buona amministrazione in conformità dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, omettendo di considerare molti degli argomenti presentati nel corso dell’inchiesta. In particolare, Çolakoğlu ha ritenuto che sia stato violato il suo diritto a una buona amministrazione perché la Commissione non ha esteso l’ambito dell’inchiesta alle bramme di acciai inossidabili originarie dell’Indonesia importate direttamente nell’Unione. |
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(33) |
La Commissione ha ricordato che il 30 gennaio 2023 ha informato le parti interessate dei principali fatti e considerazioni sui quali si basavano le sue conclusioni. Tutte le parti hanno avuto 15 giorni di tempo per presentare osservazioni. Tutte le argomentazioni addotte da Çolakoğlu e da altre parti interessate sono state considerate, ma questo non significa che il documento di divulgazione delle informazioni dovesse affrontare esplicitamente ogni singolo argomento presentato (6). La Commissione deve motivare debitamente e spiegare nel dettaglio le proprie risultanze e conclusioni, come ha fatto nella divulgazione delle informazioni. In seguito alla divulgazione delle informazioni, Çolakoğlu ha presentato osservazioni e ha ottenuto un’audizione. La Commissione ha debitamente esaminato tutte le osservazioni presentate, come di seguito specificato. Per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di bramme di acciai inossidabili indonesiane, la Commissione ha ricordato di avere debitamente spiegato nella divulgazione delle informazioni, e ripreso al considerando 31, il motivo per cui tale pratica asserita non rientrava nell’ambito della presente inchiesta. Contrariamente a quanto affermato da Çolakoğlu inoltre la Commissione non ha esercitato alcun potere discrezionale, in quanto il regolamento di apertura le consentiva solo di indagare su altre possibili pratiche di elusione al di fuori dell’Unione, in particolare in Turchia. La Commissione ha pertanto ritenuto che i diritti di difesa di Çolakoğlu siano stati pienamente rispettati e ha respinto l’argomentazione. |
1.7. Periodo dell’inchiesta e periodo di riferimento
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(34) |
L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 30 giugno 2022 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell’inchiesta per esaminare, tra l’altro, l’asserita modificazione della configurazione degli scambi in seguito all’istituzione di misure sul prodotto in esame, nonché l’esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Per il periodo compreso tra il 1o luglio 2021 e il 30 giugno 2022 («periodo di riferimento» o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni stessero indebolendo l’effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e l’esistenza di dumping. |
1.8. Inchiesta
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(35) |
La Commissione ha informato ufficialmente le autorità di Indonesia e Turchia, i produttori esportatori noti di quei paesi, l’industria dell’Unione e il presidente del consiglio di associazione UE-Turchia in merito all’apertura dell’inchiesta. |
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(36) |
La Commissione inoltre ha chiesto alla missione della Turchia presso l’Unione europea di fornirle i nomi e gli indirizzi di produttori esportatori e/o di associazioni rappresentative potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta, oltre ai produttori esportatori turchi che erano stati indicati dal richiedente nella domanda. |
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(37) |
Sul sito web della DG Commercio sono stati messi a disposizione moduli di richiesta di esenzione per i produttori/esportatori della Turchia e questionari per i produttori/esportatori dell’Indonesia e per gli importatori dell’Unione. |
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(38) |
Cinque società con sede in Turchia hanno presentato richiesta di esenzione. Tali società erano:
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(39) |
Un importatore e utilizzatore dell’Unione, Marcegaglia, ha presentato una risposta al questionario. |
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(40) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata presentazione di tutte le informazioni pertinenti o la presentazione di informazioni incomplete, false o fuorvianti avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione delle conclusioni sulla base dei dati disponibili. |
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(41) |
Un’audizione con Marcegaglia si è tenuta il 4 ottobre 2022. |
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(42) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, il 30 gennaio 2023, si sono svolte audizioni con Marcegaglia e con Çolakoğlu, rispettivamente l’8 febbraio 2023 e il 10 febbraio 2023. |
2. RISULTATI DELL’INCHIESTA
2.1. Considerazioni generali
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(43) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per accertare una possibile elusione dovrebbero essere analizzati gli elementi seguenti:
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(44) |
Nella domanda si asseriva che il prodotto in esame fosse spedito dalla Turchia all’Unione successivamente all’effettuazione di operazioni di assemblaggio/completamento in Turchia. A tale proposito, la Commissione ha analizzato specificamente se fossero soddisfatti i criteri stabiliti nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, in particolare:
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2.2. Collaborazione e status dei produttori esportatori
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(45) |
Come indicato al considerando 38, cinque società stabilite in Turchia hanno chiesto di essere esentate dalle misure, qualora fossero estese alla Turchia. |
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(46) |
Tre di esse, Saritas, UCAS e AST, non sono state ritenute produttori esportatori. In seguito all’analisi delle informazioni fornite nelle rispettive richieste, la Commissione ha concluso che, pur occupandosi dell’acquisto e della rivendita del prodotto oggetto dell’inchiesta, tali società non lo producevano, né lo fabbricavano. Il prodotto oggetto dell’inchiesta era acquistato da altre entità che erano gli effettivi produttori. Queste società quindi non hanno potuto essere classificate come produttori. A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, solo i produttori possono chiedere l’esenzione dall’estensione dei dazi antidumping. Quanto sopra è stato ribadito al considerando 27 del regolamento di apertura, che ha precisato esplicitamente che le esenzioni possono essere concesse solo ai produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta della Turchia. Poiché è risultato che non erano produttori, tali società non erano in possesso dei requisiti per chiedere l’esenzione. |
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(47) |
Per quanto riguarda Poyraz, la Commissione ha ricevuto una risposta molto lacunosa, con parti rilevanti del questionario per la richiesta di esenzione completamente omesse o incomplete. In seguito a una lettera di richiesta di maggiori informazioni, la società ha fornito una risposta in cui le informazioni necessarie erano ancora molto carenti o mancanti. La Commissione ha pertanto informato tale società della sua intenzione di utilizzare i dati disponibili in conformità dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base per stabilire se la società fosse un produttore ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Nella sua risposta, la società ha spiegato il motivo per cui non aveva fornito informazioni più complete e ha invitato la Commissione a raccogliere più dati presso la sua sede. La società non ha fornito ulteriori informazioni per rettificare o completare le parti lacunose della sua risposta al questionario. |
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(48) |
Per quanto incompleta, la risposta ha comunque confermato che Poyraz acquistava prodotti SSHR in rotoli prevalentemente in Indonesia, per poi rivenderli (eventualmente tagliati e dimensionati) in parte sul mercato dell’Unione. La società non è stata in grado di fornire alla Commissione i costi dell’eventuale trasformazione o un elenco dettagliato delle vendite nell’Unione, ma dalla risposta risulta evidente che Poyraz acquistava e rivendeva il prodotto in esame. Per questo Poyraz non si poteva considerare un produttore ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base e quindi non poteva beneficiare dell’esenzione. La richiesta di esenzione è stata pertanto respinta. |
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(49) |
Çolakoğlu ha collaborato nel corso dell’intera inchiesta, presentando il modulo di richiesta di esenzione e rispondendo alle lettere di richiesta di maggiori informazioni che le sono state inviate. Quindi nel complesso il livello di collaborazione dei produttori esportatori turchi è stato relativamente elevato, poiché i volumi delle esportazioni di Çolakoğlu di prodotti SSHR nell’Unione hanno rappresentato [tra l’88 % e il 93 %] dei volumi totali delle importazioni turche durante il periodo di riferimento, come indicato nelle statistiche di Eurostat sulle importazioni. |
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(50) |
La Commissione ha effettuato una visita di verifica presso i locali di Çolakoğlu a norma dell’articolo 16 del regolamento di base. Çolakoğlu importava quasi tutti i suoi principali fattori produttivi (bramme di acciai inossidabili) dall’Indonesia. |
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(51) |
Anche l’importatore e utilizzatore dell’Unione Marcegaglia ha collaborato e ha fornito informazioni sull’acquisto di bramme di acciai inossidabili indonesiane, la successiva lavorazione in Turchia e le importazioni di prodotti SSHR nell’Unione. La società Marcegaglia ha chiesto di essere assimilata a un produttore esportatore. La sua richiesta era giustificata dalla natura della sua attività, in quanto acquistava le bramme dall’Indonesia, per poi farle laminare a caldo a norma di un contratto in conto lavorazione con Çolakoğlu in Turchia, e in seguito importava i rotoli (prodotti SSHR) nell’Unione. Marcegaglia quindi era proprietaria della materia prima (bramme) e del prodotto finale (SSHR) durante l’intera operazione, come confermato dall’inchiesta. Poiché però l’effettiva attività di produzione/trasformazione si svolgeva presso Çolakoğlu (7) in Turchia, la Commissione ha concluso che Marcegaglia non si poteva considerare un produttore esportatore in possesso dei requisiti per chiedere un’esenzione. |
2.3. Modificazione della configurazione degli scambi
2.3.1. Importazioni di prodotti SSHR
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(52) |
La tabella 1 mostra l’andamento delle importazioni di prodotti SSHR dall’Indonesia e dalla Turchia nel periodo dell’inchiesta. Tabella 1 Importazioni di prodotti SSHR nell’Unione nel periodo dell’inchiesta (in tonnellate)
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(53) |
La tabella 1 mostra che il volume delle importazioni di prodotti SSHR dalla Turchia nell’Unione è aumentato da 1 611 tonnellate nel 2018 a 50 015 tonnellate nel periodo di riferimento. L’aumento più significativo del volume delle importazioni si è verificato dal 2019 al 2020, quando si è più che decuplicato, da 2 137 tonnellate nel 2019 a 21 500 tonnellate nel 2020. Tale aumento è stato concomitante con l’apertura dell’inchiesta iniziale, nell’agosto 2019, e l’istituzione delle misure definitive nell’ottobre 2020. Dal 2020 il volume delle importazioni dalla Turchia ha continuato a crescere fortemente, fino a raggiungere 50 015 tonnellate nel periodo di riferimento. Nel complesso il volume delle importazioni dalla Turchia è aumentato di oltre 30 volte durante il periodo dell’inchiesta. |
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(54) |
Nel contempo, il volume delle importazioni di prodotti SSHR dall’Indonesia è aumentato da 44 647 tonnellate nel 2018 a 128 191 tonnellate nel periodo di riferimento. Dal 2018 al 2019 il volume delle importazioni è aumentato dell’82 %. Dal 2018 al 2020, durante l’inchiesta iniziale, il volume delle importazioni di prodotti SSHR dall’Indonesia ha subito un notevole calo. Nel 2020 il volume delle importazioni si è ridotto a meno di un ventesimo del volume del 2019. Dal 2021 al periodo di riferimento il volume delle importazioni di SSHR dall’Indonesia si è ripreso e ha ricominciato ad aumentare (di oltre 50 %) rispetto ai livelli del 2019. Nel complesso il volume delle importazioni di prodotti SSHR dall’Indonesia nell’Unione si è quasi triplicato durante il periodo dell’inchiesta, ma in termini relativi si è trattato di un aumento molto meno significativo rispetto all’aumento delle importazioni dalla Turchia. |
2.3.2. Volumi delle esportazioni di bramme di acciai inossidabili dall’Indonesia alla Turchia
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(55) |
La tabella 2 mostra l’andamento del volume delle importazioni della Turchia di bramme di acciai inossidabili dall’Indonesia, sulla base delle statistiche sulle importazioni turche della banca dati GTA (8). Tabella 2 Importazioni della Turchia di bramme di acciai inossidabili dall’Indonesia nel periodo dell’inchiesta (in tonnellate)
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(56) |
Il principale fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti SSHR sono le bramme di acciai inossidabili. Questo fattore produttivo in seguito è ulteriormente lavorato, ossia laminato a caldo, per realizzare prodotti SSHR. Dagli elementi di prova a disposizione della Commissione è emerso che i prodotti SSHR esportati nell’Unione dalla Turchia erano ottenuti principalmente da bramme di acciai inossidabili. |
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(57) |
La tabella 2 mostra che le importazioni della Turchia di bramme di acciai inossidabili dall’Indonesia sono aumentate in misura sostanziale, passando da zero nel 2018 a 40 513 tonnellate nel periodo di riferimento. Le importazioni dall’Indonesia hanno rappresentato circa il 99,9 % del volume totale annuo delle importazioni di bramme di acciai inossidabili in Turchia dal 2019 fino al periodo di riferimento. Inoltre, il notevole aumento delle importazioni della Turchia di bramme di acciai inossidabili dall’Indonesia è avvenuto in concomitanza con l’inizio delle forniture di Çolakoğlu al suo cliente nell’Unione (Marcegaglia) a partire dal 2019, con un conseguente aumento del consumo di bramme di acciai inossidabili in Turchia per la fabbricazione di prodotti SSHR. La Commissione ha stabilito inoltre che la totalità delle importazioni di bramme di acciai inossidabili dall’Indonesia alla Turchia era destinata ai locali di Çolakoğlu. |
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(58) |
Il notevole aumento dei volumi delle importazioni della Turchia di bramme di acciai inossidabili dall’Indonesia è indicativo di una crescente domanda di tali fattori produttivi in Turchia, che si potrebbe spiegare in larga misura con l’aumento della produzione e delle esportazioni di prodotti SSHR dalla Turchia durante il periodo di riferimento. Tale tendenza è stata corroborata anche dalle informazioni fornite da Çolakoğlu. |
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(59) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Çolakoğlu ha affermato che non sussisteva una modificazione della configurazione degli scambi, alla luce dell’aumento delle importazioni dall’Indonesia e della mancata sostituzione delle importazioni di prodotti SSHR indonesiani con importazioni di prodotti SSHR turchi. Çolakoğlu ha affermato inoltre che, in assenza della sostituzione delle importazioni, la Commissione si è discostata dalla sua consueta prassi nel determinare l’esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi. |
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(60) |
La Commissione ha rilevato che l’articolo 13 del regolamento di base non richiede una completa sostituzione delle importazioni dal paese soggetto alle misure con importazioni da altre fonti per determinare una modificazione della configurazione degli scambi. La Commissione inoltre non si è discostata dalla sua consueta prassi per giungere a una conclusione in merito alla modificazione della configurazione degli scambi, poiché anche in alcuni casi precedenti era stata accertata l’esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi, malgrado un incremento delle importazioni dal paese soggetto alle misure antidumping (9). |
2.3.3. Conclusioni sulla modificazione della configurazione degli scambi
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(61) |
Le importazioni di prodotti SSHR dalla Turchia non hanno sostituito le importazioni dall’Indonesia, che hanno registrato anch’esse un incremento, ma dall’inchiesta è emerso che volumi significativi di bramme di acciai inossidabili importati dall’Indonesia erano ulteriormente trasformati in prodotti SSHR in Turchia per la successiva esportazione nell’Unione. L’incremento delle esportazioni di prodotti SSHR dalla Turchia nell’Unione di cui alla tabella 1, insieme al considerevole aumento delle esportazioni di bramme di acciai inossidabili dall’Indonesia alla Turchia nel periodo dell’inchiesta, evidenziato nella tabella 2, hanno costituito una modificazione della configurazione degli scambi tra l’Indonesia, la Turchia e l’Unione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. |
2.4. Pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping
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(62) |
Dall’inchiesta è emersa l’esistenza di un contratto in conto lavorazione tra Marcegaglia e Çolakoğlu, a norma del quale Marcegaglia acquistava bramme di acciai inossidabili dall’Indonesia e le spediva alla Turchia per l’ulteriore trasformazione in prodotti SSHR effettuata da Çolakoğlu, per poi importarle nell’Unione. Il contratto in conto lavorazione è stato negoziato alla fine del 2018, prima dell’apertura dell’inchiesta iniziale. |
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(63) |
La tabella 3 mostra l’andamento delle esportazioni di prodotti SSHR effettuate da Çolakoğlu verso l’Unione nell’ambito del contratto in conto lavorazione stipulato con Marcegaglia. Tabella 3 Esportazioni di prodotti SSHR effettuate da Çolakoğlu verso l’Unione (in tonnellate)
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(64) |
La tabella 3 mostra che le esportazioni di Çolakoğlu sono aumentate in misura sostanziale, da zero tonnellate nel 2018 a oltre 40 000 nel periodo di riferimento. |
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(65) |
Dall’inchiesta è emerso inoltre che le esportazioni di Çolakoğlu nell’Unione sono state effettuate quasi interamente nell’ambito del contratto in conto lavorazione stipulato con Marcegaglia. Analogamente, la quasi totalità delle bramme importate in Turchia dall’Indonesia erano ulteriormente trasformate in prodotti SSHR da Çolakoğlu a norma del contratto in conto lavorazione concluso tra le due società. |
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(66) |
Benché, oltre alle misure in vigore, potessero esservi altri motivi per istituire il regime, ossia garantire la sicurezza dell’approvvigionamento a Marcegaglia e rifornire il mercato dell’acciaio inossidabile in Turchia, altri elementi indicano con forza un collegamento con l’istituzione dei dazi:
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(67) |
La Commissione ha rilevato che il contratto in conto lavorazione è stato concluso con l’intento di servire il mercato dell’Unione e non il mercato interno turco. Di fatto Çolakoğlu ha venduto sul mercato interno turco meno del 2 % dei prodotti SSHR ottenuti da bramme importate dall’Indonesia. |
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(68) |
La Commissione ha esaminato anche l’affermazione di Marcegaglia secondo cui il contratto in conto lavorazione è stato stipulato per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, poiché il notevole aumento della domanda non poteva essere soddisfatto dall’industria dell’Unione. A tale proposito è stato accertato che le operazioni di assemblaggio/completamento in Turchia sono iniziate in volumi significativi solo dopo l’apertura dell’inchiesta iniziale nei confronti dell’Indonesia. Il contratto non riguardava semplicemente il fatto di garantire un approvvigionamento dalla Turchia, ma trattandosi di un contratto in conto lavorazione era espressamente incentrato sull’utilizzo, per tale approvvigionamento, di bramme di acciai inossidabili dall’Indonesia, ossia il paese oggetto delle misure. Il produttore indonesiano di bramme di acciai inossidabili inoltre era anche il fornitore di prodotti SSHR. Di norma non ci si sposta un gradino più su nella catena del valore del proprio fornitore integrato verticalmente per motivi di sicurezza dell’approvvigionamento. A meno che, ovviamente, la minaccia da affrontare non siano potenziali misure che interessano il gradino inferiore nella catena del valore, vale a dire in questo caso il dazio antidumping sulle importazioni di prodotti SSHR dall’Indonesia. |
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(69) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Marcegaglia e Çolakoğlu hanno affermato che il loro rapporto commerciale non dipendeva dall’esistenza del dazio antidumping applicato alle importazioni di prodotti SSHR dall’Indonesia. Entrambe le società hanno sostenuto che il contratto in conto lavorazione tra Marcegaglia e Çolakoğlu era stato negoziato prima dell’apertura dell’inchiesta iniziale e che le due società avevano un rapporto commerciale di lunga data, risalente a più di dieci anni prima. Il contratto in conto lavorazione rientrava in un accordo più ampio che prevedeva la lavorazione da parte di Çolakoğlu di prodotti di acciai inossidabili e di acciai al carbonio. |
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(70) |
La Commissione ha osservato che, anche considerando che Marcegaglia e Çolakoğlu avevano un rapporto commerciale già da oltre dieci anni e che il contratto in conto lavorazione rientrerebbe in un accordo più ampio, come dichiarato anche al considerando 66, la pratica oggetto della presente inchiesta, ossia la trasformazione effettuata in Turchia di bramme di acciai inossidabili originarie dell’Indonesia in prodotti SSHR successivamente esportati nell’Unione, non si era concretizzata pienamente prima dell’apertura dell’inchiesta iniziale. La pratica è aumentata dopo l’apertura dell’inchiesta iniziale, con un incremento significativo dopo l’istituzione delle misure definitive. In altre parole, l’inizio della pratica in questione, malgrado il rapporto consolidato, è stato concomitante con l’apertura dell’inchiesta iniziale e la successiva istituzione di misure, e non si è concretizzato in una fase precedente. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
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(71) |
Çolakoğlu ha affermato che esisteva una giustificazione economica collegata alla presenza di una domanda di prodotti SSHR turchi nell’UE e in Turchia. Tale domanda giustificherebbe gli investimenti effettuati prima dell’apertura dell’inchiesta iniziale per sviluppare la fabbricazione di prodotti SSHR in Turchia. |
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(72) |
La Commissione ha rilevato innanzitutto che la pratica che secondo quanto accertato configurava un’elusione dei dazi antidumping in vigore non era la fabbricazione di prodotti SSHR in Turchia in quanto tale. La pratica considerata elusiva era l’importazione di bramme di acciai inossidabili dall’Indonesia in Turchia, la loro laminazione in prodotti SSHR e la successiva vendita sul mercato dell’Unione. Il fatto che gli investimenti nello sviluppo della capacità fossero economicamente giustificati quindi era irrilevante dal punto di vista delle risultanze della Commissione relative all’elusione. La Commissione ha osservato inoltre che Çolakoğlu ha sviluppato la capacità per produrre autonomamente bramme di acciai inossidabili in Turchia, ma tale produzione era molto limitata. Anzi, come affermato al considerando 91, nel periodo di riferimento le bramme di origine turca rappresentavano meno dello 0,5 % delle bramme utilizzate da Çolakoğlu per la fabbricazione di prodotti SSHR da esportare nell’Unione. A prescindere dalla possibilità che gli investimenti di Çolakoğlu in impianti di produzione di acciai inossidabili fossero dovuti a motivi diversi dall’elusione delle misure, gli investimenti in questione non sono stati utilizzati per fornire all’Unione prodotti SSHR ottenuti da bramme di origine turca, poiché quasi tutte le esportazioni di Çolakoğlu erano basate su prodotti SSHR fabbricati da bramme indonesiane durante il periodo di riferimento. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(73) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Marcegaglia ha affermato che la giustificazione economica risiedeva nel suo modello commerciale, basato in primo luogo sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento e in secondo luogo sulla flessibilità necessaria per garantire la disponibilità di prodotti SSHR nel mercato a seconda delle fluttuazioni della domanda di prodotti a valle. La strategia di Marcegaglia di acquistare bramme di acciai inossidabili dall’Indonesia per trasformarle in prodotti SSHR neri mediante contratti in conto lavorazione sarebbe giustificata dalla disponibilità limitata di prodotti SSHR neri sul mercato dell’Unione, anche importati da paesi terzi. Marcegaglia ha sostenuto altresì che la Commissione non ha considerato il fatto che l’Indonesia dispone della maggiore capacità di produzione di bramme di acciai inossidabili a livello mondiale e, diversamente da altri paesi, è disposta a fornire le bramme di cui necessita Marcegaglia in termini qualitativi e quantitativi. Altri paesi, a quanto affermato, si concentrano sui prodotti SSHR o devono soddisfare una forte domanda di prodotti SSHR per prodotti a valle. |
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(74) |
La Commissione ha rilevato che, pur considerando il modello commerciale descritto sopra, questa argomentazione non invalida gli argomenti di cui ai considerando da 66 a 68. I prodotti SSHR indonesiani inoltre erano disponibili sul mercato dell’Unione dopo il pagamento dei dazi antidumping, come dimostrato dall’aumento delle importazioni dall’Indonesia. Non esistevano neppure elementi di prova del fatto che le asserite fluttuazioni della disponibilità di prodotti a valle inciderebbero solo sulla disponibilità di prodotti SSHR, ma non dei loro immediati fattori produttivi a monte, ossia le bramme di acciai inossidabili, con il risultato di un’abbondanza di bramme indonesiane e una carenza di prodotti SSHR indonesiani. Anche l’asserzione che tutti gli altri paesi, tranne l’Indonesia, non erano in grado o non erano disposti a fornire a Marcegaglia quantitativi sufficienti di bramme di qualità non era sostenuta da elementi di prova. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(75) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Marcegaglia ha sostenuto che la giustificazione economica del contratto in conto lavorazione con Çolakoğlu è stata confermata dai recenti investimenti significativi effettuati da Marcegaglia. Nel gennaio 2023 Marcegaglia ha acquistato un’acciaieria nel Regno Unito. Marcegaglia ha affermato che l’acquisizione di un impianto per la produzione di bramme di acciai inossidabili era dettata dalla necessità di garantire una fonte propria di approvvigionamento di prodotti SSHR che fosse affidabile e stabile. Poiché però l’acciaieria acquisita produce bramme di acciai inossidabili ma non dispone di impianti per la laminazione a caldo, Marcegaglia ha sostenuto che in futuro avrebbe la necessità di creare un partenariato con un altro impianto per trasformare le bramme di acciai inossidabili prodotte nel Regno Unito in prodotti SSHR, all’interno o all’esterno dell’Unione. A tale proposito, Çolakoğlu ha dimostrato di essere un partner affidabile ed efficiente che potrebbe potenzialmente essere utilizzato anche per la trasformazione in prodotti SSHR delle bramme prodotte nel Regno Unito. Marcegaglia ha rilevato inoltre che, poiché presto sarebbe in grado di soddisfare la sua domanda di bramme di acciai inossidabili grazie alla produzione di bramme nel Regno Unito, in futuro potrebbe non essere più necessario importare bramme dall’Indonesia. |
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(76) |
La Commissione ha considerato che questo recente sviluppo può sicuramente comportare un cambiamento delle fonti di approvvigionamento di bramme di acciai inossidabili nel prossimo futuro. L’acquisizione tuttavia è avvenuta nel gennaio 2023, ossia dopo il periodo di riferimento, e non fornisce alcuna garanzia in merito a se o a quando la pratica elusiva accertata cesserebbe. |
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(77) |
Per quanto riguarda l’asserito futuro mutamento di circostanze, la Commissione ha rilevato che dopo un anno dall’estensione delle misure, Marcegaglia o Çolakoğlu potrebbero chiedere un riesame della misura antielusione a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, qualora il mutamento fosse di carattere duraturo. Tale mutamento in effetti potrebbe essere collegato all’acquisto di bramme di acciai inossidabili prodotte nel Regno Unito in sostituzione dell’acquisto di bramme di acciai inossidabili dall’Indonesia, purché si possa dimostrare il carattere duraturo del mutamento. |
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(78) |
Alla luce di tutti i suddetti elementi, la Commissione ha concluso che non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio per le operazioni di completamento effettuate da Çolakoğlu. La modificazione della configurazione degli scambi era dovuta al fatto che le operazioni sono iniziate e poi aumentate in misura sostanziale dopo l’apertura dell’inchiesta iniziale. |
2.5. Inizio o sostanziale aumento delle operazioni
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(79) |
L’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base richiede che le operazioni siano iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati provengano principalmente dai paesi soggetti alle misure antidumping. |
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(80) |
Come descritto nella sezione 2.4, Çolakoğlu ha incrementato in misura sostanziale le vendite all’esportazione durante il periodo dell’inchiesta, e quasi tutti gli acquisti dei principali fattori produttivi, ossia le bramme di acciai inossidabili, erano importati dall’Indonesia. |
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(81) |
La Commissione ha pertanto concluso che le operazioni di assemblaggio o di completamento sono sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta iniziale, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. |
2.6. Valore dei pezzi e valore aggiunto
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(82) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, per quanto riguarda le operazioni di assemblaggio o di completamento, una condizione per determinare l’elusione è che il valore dei pezzi originari dei paesi soggetti alle misure sia uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, e che il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento sia inferiore al 25 % del costo di produzione. |
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(83) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Çolakoğlu ha ribadito la sua affermazione secondo cui le pratiche, i processi o le lavorazioni non rientravano nella fattispecie di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, poiché il prodotto oggetto dell’inchiesta, ossia i prodotti SSHR, è diverso dai suoi fattori produttivi, vale a dire le bramme di acciai inossidabili. Le bramme sono classificate con voci tariffarie diverse dai prodotti SSHR, poiché le lavorazioni sono sostanziali e conferiscono un’origine non preferenziale turca ai prodotti SSHR. Çolakoğlu ha sostenuto inoltre che a livello di OMC sono disciplinate le regole di origine, ma non sono stati raggiunti accordi in materia di elusione. Una decisione di estendere le misure vigenti alle importazioni di prodotti SSHR dalla Turchia quindi indebolirebbe la posizione dell’Unione in quanto principale promotrice della convergenza commerciale globale. Inoltre Çolakoğlu ha fatto riferimento al caso cavi di acciaio (India) (10), nel quale la Commissione sosteneva che le regole di origine non preferenziale fossero pertinenti per determinare se si applicassero o meno i dazi antidumping. |
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(84) |
La Commissione ha ritenuto che la classificazione tariffaria e l’origine del prodotto oggetto dell’inchiesta e dei suoi principali fattori produttivi, o la modifica di tale classificazione, siano irrilevanti per stabilire se un’operazione di assemblaggio/completamento costituisca un’elusione. La base giuridica di un’inchiesta antielusione è l’articolo 13 del regolamento di base e non la normativa doganale relativa all’origine. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha statuito che un regolamento che estenda un dazio antidumping ha come unico obiettivo quello di garantire l’efficacia dello stesso e di evitare che venga eluso (11). Per valutare la possibile elusione, come descritto al considerando 82, la Commissione ha pertanto esaminato se i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base fossero soddisfatti, in particolare se il valore dei pezzi fosse uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e se il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento fosse superiore al 25 % del costo di produzione. Benché inoltre i membri dell’OMC abbiano riconosciuto esplicitamente il problema dell’elusione di misure antidumping (12), non esistono regole uniformi in materia di elusione a livello dell’OMC che renderebbero incompatibili le norme dell’Unione al riguardo. La decisione della Commissione a cui ha fatto riferimento Çolakoğlu infine non riguardava l’applicazione dell’articolo 13 in quanto tale, bensì la riscossione di dazi antidumping in caso di inosservanza delle condizioni di un impegno. La giurisprudenza ha chiarito inoltre che l’uso di un termine che rinvia alla nozione di «provenienza» anziché a quella di «origine» nell’articolo 13 del regolamento di base implica che «il legislatore dell’Unione ha deliberatamente scelto di discostarsi dalle regole relative all’origine del diritto doganale e che, pertanto, la nozione di “provenienza” […] assume un contenuto autonomo e distinto da quello della nozione di ‘origine’, ai sensi del diritto doganale» (13). L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
2.6.1. Valore dei pezzi
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(85) |
Il principale fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti SSHR sono le bramme di acciai inossidabili. Quasi il 100 % delle bramme di acciai inossidabili lavorate da Çolakoğlu era importato dall’Indonesia. Le bramme di acciai inossidabili erano ulteriormente trasformate in prodotti SSHR tramite un processo di laminazione a caldo, ossia un’operazione di completamento effettuata in Turchia. Secondo le informazioni verificate presentate da Çolakoğlu, le bramme di acciai inossidabili costituivano quasi il 100 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato/completato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. |
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(86) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Çolakoğlu ha ribadito la sua affermazione secondo cui la fabbricazione di prodotti SSHR da bramme di acciai inossidabili non costituisce un «assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, poiché la fabbricazione di prodotti SSHR prevede un pezzo unico. La parte ha sostenuto altresì che il riferimento all’«operazione di completamento» di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base dovrebbe essere letto nel contesto del valore aggiunto al termine dell’assemblaggio. Di conseguenza, e poiché le operazioni effettuate da Çolakoğlu non si qualificavano come operazioni di assemblaggio, secondo Çolakoğlu le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di base non erano soddisfatte. |
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(87) |
La Commissione ha respinto tali argomentazioni. La pratica descritta al considerando 82 era considerata un’operazione di completamento rientrante nella nozione di operazione di assemblaggio a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 44. Sono stati inoltre presi in considerazione altri elementi, come spiegato in appresso. |
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(88) |
Il regolamento di base non dà una definizione dei termini «operazione di assemblaggio» o «operazione di completamento». La formulazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base tuttavia favorisce un’interpretazione del termine «operazione di assemblaggio» che, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), include esplicitamente «operazione di completamento». Ne consegue che l’«operazione di assemblaggio» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, comprende non soltanto operazioni che consistono nell’assemblaggio di parti di un articolo composito, ma può includere anche la lavorazione successiva, vale a dire la finitura di un prodotto. |
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(89) |
Come rilevato al considerando 84, la finalità delle inchieste condotte a norma dell’articolo 13 del regolamento di base è garantire l’efficacia dei dazi antidumping ed impedirne l’elusione. L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base intende pertanto contemplare le pratiche, i processi e le lavorazioni che utilizzano prevalentemente pezzi provenienti dal paese che è soggetto alle misure e li assemblano o ne finiscono la lavorazione aggiungendo a tali pezzi un valore limitato. |
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(90) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Çolakoğlu ha affermato che i prodotti SSHR fabbricati con bramme di origine turca non rientrano nell’ambito dell’inchiesta. L’estensione delle misure dovrebbe quindi riferirsi esclusivamente ai prodotti SSHR ottenuti da bramme indonesiane e non ai prodotti SSHR ottenuti da bramme di origine turca. Çolakoğlu ha affermato inoltre che l’origine potrebbe essere verificata dalle autorità doganali nazionali, data l’esistenza di un metodo valido e praticabile per verificare l’origine turca. Nello specifico, l’ottenimento di un certificato EUR.1, che concede l’origine preferenziale, dovrebbe fornire sufficienti garanzie del fatto che i prodotti SSHR ai quali si riferisce sono stati ottenuti da bramme di origine turca. |
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(91) |
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base prevede l’estensione dei dazi alle importazioni da paesi terzi del prodotto simile, ove ricorrano le condizioni. A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, possono essere concesse esenzioni dall’estensione delle misure ai produttori del prodotto interessato per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione. Nella sua analisi, la Commissione era tenuta a prendere in considerazione tutte le vendite del prodotto oggetto dell’inchiesta effettuate nell’Unione dal produttore esportatore in questione, compresi i prodotti ottenuti da bramme di origine turca, e non soltanto le vendite del prodotto fabbricato con bramme indonesiane. A tale proposito, l’inchiesta ha confermato che Çolakoğlu esportava nell’Unione prodotti SSHR fabbricati prevalentemente con bramme indonesiane. Nello specifico, l’inchiesta ha stabilito che durante il periodo di riferimento su [40 000-50 000] tonnellate di prodotti SSHR esportati da Çolakoğlu nell’Unione solo [20-200] tonnellate erano prodotti SSHR fabbricati con bramme di origine turca, che costituivano al massimo lo 0,5 % dei pezzi. Nel periodo di riferimento quindi le bramme di acciai inossidabili importate dall’Indonesia rappresentavano oltre il 99,5 % di tutti i pezzi utilizzati nella produzione complessiva di prodotti SSHR. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(92) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Çolakoğlu ha sostenuto che i suoi diritti di difesa erano stati violati, in particolare l’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base e l’articolo 296 TFUE, poiché la sua richiesta di esenzione iniziale riguardava, oltre ai prodotti SSHR fabbricati con bramme indonesiane, anche i prodotti SSHR fabbricati con bramme di origine turca. Secondo Çolakoğlu questo elemento non è stato considerato nella divulgazione delle informazioni. |
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(93) |
Come indicato al considerando 85, a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, l’estensione riguarda importazioni del prodotto simile da paesi terzi e l’articolo 13, paragrafo 4, prevede la concessione di esenzioni ai «produttori […] per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione». Nel documento di divulgazione delle informazioni la Commissione ha affermato che ai fini della valutazione del criterio del 60 % ha tenuto conto di tutte le bramme lavorate da Çolakoğlu, e che quasi il 100 % delle bramme di acciai inossidabili lavorate da tale parte erano importate dall’Indonesia. Tali bramme quindi costituivano quasi il 100 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato/completato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Sulla base di tale valutazione, Çolakoğlu è risultata coinvolta in pratiche di elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base e pertanto non poteva beneficiare di un’esenzione a norma di tale disposizione. In seguito alla divulgazione delle informazioni, al considerando 91 la Commissione ha confermato inoltre che i prodotti SSHR ottenuti da bramme di origine turca dovevano essere considerati nella sua analisi e non potevano essere esclusi dall’ambito dell’inchiesta. La Commissione ha quindi ritenuto che i diritti di difesa di Çolakoğlu siano stati pienamente rispettati e ha respinto l’argomentazione. |
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(94) |
La Commissione ha pertanto concluso che il criterio del 60 % di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base era soddisfatto. |
2.6.2. Valore aggiunto
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(95) |
Il valore aggiunto medio stabilito durante il periodo di riferimento è risultato inferiore al 5 %, ossia molto al di sotto della soglia del 25 % fissata dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto concluso che il valore aggiunto ai pezzi originato dall’operazione di assemblaggio o di completamento era inferiore al 25 % del costo di produzione, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base per determinare se tali operazioni configurino un’elusione. |
2.7. Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping
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(96) |
In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avessero indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure attualmente in vigore. |
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(97) |
Sulla base dei dati presentati e verificati di Çolakoğlu e Marcegaglia, durante il periodo di riferimento Çolakoğlu ha esportato 40 000-50 000 tonnellate. Nel contempo il richiedente ha stimato che nel periodo di riferimento il consumo dell’Unione sul libero mercato è ammontato a circa 1 200 000 tonnellate. La quota di mercato delle importazioni dalla Turchia ha pertanto rappresentato circa il 4 % del consumo dell’Unione sul libero mercato nel periodo di riferimento e oltre il 3 % del consumo dell’Unione sul libero mercato nel periodo dell’inchiesta iniziale. Poiché la Commissione ha anche accertato una notevole capacità inutilizzata presso l’impianto per la laminazione a caldo di Çolakoğlu, in futuro tale società potrebbe aumentare in misura sostanziale i suoi volumi di esportazione. |
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(98) |
Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione ha confrontato il prezzo medio non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta iniziale con la media ponderata dei prezzi cif all’esportazione determinati sulla base delle statistiche Eurostat, opportunamente adeguati per includere i costi post-sdoganamento. La Commissione si è avvalsa delle statistiche Eurostat poiché le transazioni tra Çolakoğlu e Marcegaglia si basavano su un contratto in conto lavorazione, che quindi comportava un compenso per servizi e non rifletteva un prezzo di mercato. Dal confronto dei prezzi è emerso che i prezzi delle importazioni da Çolakoğlu erano inferiori di oltre il 13 % a quelli dell’Unione. |
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(99) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Marcegaglia, Çolakoğlu e il governo della Repubblica di Turchia hanno affermato che, in considerazione dell’aumento delle importazioni dall’Indonesia, le misure vigenti sulle importazioni indonesiane non avevano effetti riparatori che avrebbero potuto essere indeboliti dalle importazioni dalla Turchia, notevolmente inferiori in termini assoluti. |
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(100) |
Çolakoğlu ha affermato inoltre che l’eventuale indebolimento degli effetti riparatori del dazio non sarebbe dovuto alle importazioni di prodotti SSHR dalla Turchia ma piuttosto alle importazioni di bramme che sarebbero trasformate in prodotti SSHR nell’Unione, considerati i loro volumi notevolmente superiori. |
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(101) |
La Commissione ha ricordato che, benché le importazioni nell’Unione di bramme dall’Indonesia fossero effettivamente superiori ai prodotti SSHR originari della Turchia in termini di volume, ciò non ha alterato la risultanza dell’inchiesta secondo cui le importazioni di prodotti SSHR dalla Turchia hanno indebolito gli effetti riparatori delle misure; in particolare tali importazioni hanno rappresentato più del 4 % del consumo totale dell’Unione nel periodo di riferimento e i loro prezzi di vendita erano inferiori di oltre il 13 % a quelli dell’Unione. La persistenza delle importazioni di prodotti SSHR indonesiani non implica che le misure iniziali fossero inefficienti. In effetti le misure non avevano la finalità di eliminare le importazioni, bensì di creare condizioni eque. Le importazioni di prodotti SSHR dall’Indonesia nell’Unione sono proseguite e anche aumentate, ma sono soggette a un dazio inteso a eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole. |
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(102) |
Per quanto riguarda le importazioni di bramme indonesiane nell’Unione, la Commissione ha rilevato che l’eventuale presenza di altri fattori che potrebbero indebolire l’effetto riparatore delle misure era irrilevante per le risultanze nel caso di specie. L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base inoltre non prevede che la Commissione prenda in esame eventuali altri fattori che potrebbero contribuire all’indebolimento degli effetti riparatori del dazio. |
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(103) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Marcegaglia ha affermato che, considerato il loro mercato limitato, le importazioni di prodotti SSHR neri dalla Turchia non indebolivano gli effetti riparatori delle misure in vigore nei confronti delle importazioni di prodotti SSHR indonesiani. |
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(104) |
Come affermato al considerando 12, la Commissione ha osservato che l’inchiesta iniziale aveva concluso che i rotoli bianchi e quelli neri condividono le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base, sono in concorrenza tra loro e rientrano nella definizione del prodotto. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(105) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che le misure in vigore risultavano indebolite, in termini di quantitativi e di prezzi, dalle importazioni dalla Turchia oggetto della presente inchiesta. |
2.8. Elementi di prova del dumping
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(106) |
In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato anche se vi fossero elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile. |
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(107) |
A tale proposito, la Commissione ha confrontato i prezzi medi all’esportazione dalla Turchia, basati su statistiche Eurostat, con i valori normali accertati nell’inchiesta iniziale, adeguati per tenere conto dell’aumento dei prezzi dei prodotti SSHR in rotoli in Indonesia riportato in banche dati pubbliche (14). Dal confronto tra valori normali e prezzi all’esportazione è emerso che durante il periodo di riferimento i prodotti SSHR erano esportati a prezzi di dumping. |
3. MISURE
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(108) |
Sulla base delle risultanze di cui sopra, la Commissione ha concluso che i dazi antidumping istituiti sulle importazioni di prodotti SSHR originari dell’Indonesia erano oggetto di elusione mediante l’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta spedito dalla Turchia da Çolakoğlu. |
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(109) |
Dato che il livello di collaborazione è stato elevato, poiché le vendite all’esportazione indicate da Çolakoğlu rappresentavano [tra l’88 % e il 93 %] del volume totale delle importazioni dalla Turchia nell’Unione nel periodo di riferimento, e dato che nessun altro produttore turco si è manifestato per chiedere un’esenzione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha concluso che le risultanze relative alle pratiche di elusione riguardanti Çolakoğlu erano rappresentative di tutte le importazioni dalla Turchia. |
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(110) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è pertanto opportuno estendere le misure antidumping in vigore sulle importazioni di prodotti SSHR originari dell’Indonesia alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
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(111) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, la misura da estendere dovrebbe essere quella stabilita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 per «tutte le altre società», ossia un dazio antidumping definitivo del 17,3 % applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto. |
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(112) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo cui le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere riscossi dazi su tali importazioni registrate del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
4. RICHIESTA DI ESENZIONE
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(113) |
Come descritto sopra, Çolakoğlu è risultata coinvolta in pratiche di elusione. Non è stato quindi possibile concedere a tale società un’esenzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(114) |
Come indicato nella sezione 2.2, le società Saritas, UCAS e AST non sono state ritenute produttori esportatori e pertanto non erano in possesso dei requisiti per chiedere un’esenzione. Analogamente, a causa della sua risposta lacunosa, la Commissione non ha potuto stabilire se Poyraz fosse un produttore autentico e quindi ammissibile a un’esenzione. |
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(115) |
Alla luce di quanto precede, nessuna delle società dovrebbe essere esentata dall’estensione delle misure. |
5. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
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(116) |
Il 30 gennaio 2023 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni che hanno portato alle conclusioni di cui sopra, invitandole a presentare osservazioni. Sono pervenute osservazioni da Çolakoğlu, Marcegaglia e dal governo della Repubblica di Turchia, che sono state debitamente considerate. |
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(117) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, esclusi i prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, è esteso alle importazioni di prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, ad esclusione dei prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia (codici TARIC 7219110010, 7219121010, 7219129010, 7219131010, 7219139010, 7219141010, 7219149010, 7219221010, 7219229010, 7219230010, 7219240010, 7220110010, e 7220120010).
2. Il dazio esteso è il dazio antidumping del 17,3 % applicabile a «tutte le altre società» dell’Indonesia (codice addizionale TARIC C999).
3. Il dazio esteso a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1310.
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1310, che è abrogato.
Articolo 3
Le richieste di esenzione presentate da Saritas Celik San.ve tic. A.S., Üças Paslanmaz Çelik iç ve tic. A.S., AST Turkey Metal Sanayi ve tic. A.S., Poyraz Paslanmaz Sanayi ve diş ticaret Limited Sirk e Çolakoğlu Metalurji A.Ş. sono respinte.
Articolo 4
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo.
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione G, Ufficio: |
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CHAR 04/39 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
2. In conformità dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 per le importazioni da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 325 del 7.10.2020, pag. 26).
(3) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell’Indonesia (GU C 269 I del 12.8.2019, pag. 1).
(4) Cfr. considerando da 44 a 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils) di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 110 dell’8.4.2020, pag. 3), confermati nei considerando da 20 a 28 e 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1310 della Commissione, del 26 luglio 2022, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia mediante importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 198 del 27.7.2022, pag. 8).
(6) Cfr. su questo punto la sentenza del 5 maggio 2021, Acron/Commissione, T-45/19, ECLI:EU:T:2021:238, punto 95.
(7) Per una conclusione analoga cfr. la decisione della Commissione, del 27 giugno 2012, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni concentrati di proteine di soia originari della Repubblica popolare cinese (GU L 168 del 28.6.2012, pag. 38), considerando 79.
(8) https://www.gtis.com/gta/
(9) Cfr. ad esempio il regolamento di esecuzione (UE) 2022/302 della Commissione del 24 febbraio 2022 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti («prodotti GFF») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 sulle importazioni di prodotti GFF originari dell’Egitto mediante importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco (GU L 46 del 25.2.2022, pag. 49), considerando da 50 a 54.
(10) Decisione 2006/38/CE della Commissione, del 22 dicembre 2005, recante modifica della decisione 1999/572/CE che accetta gli impegni offerti riguardo ai procedimenti antidumping relativi alle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l’altro, dell’India (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 54), considerando da 42 a 44.
(11) Sentenza del 12 settembre 2019, Commissione/Kolachi Raj Industrial, C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717, punto 96 e giurisprudenza ivi citata.
(12) Accordo nel quadro dell’Uruguay Round, decisione sulla prevenzione delle elusioni.
(13) Sentenza del 12 settembre 2019, Commissione/Kolachi Raj Industrial, C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717, punto 90.
(14) La Commissione ha assunto a riferimento l’aumento dei prezzi di prodotti SSHR in rotoli in Asia orientale secondo Metal Bulletin, che copre ampiamente i prezzi dei prodotti SSHR dall’Indonesia. Lo stesso aumento dei prezzi è stato confermato dai dati GTA sulle importazioni a livello mondiale di prodotti SSHR dall’Indonesia.
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18.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 103/29 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/826 DELLA COMMISSIONE
del 17 aprile 2023
che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 1275/2008 e (CE) n. 107/2009
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi della direttiva 2009/125/CE è compito della Commissione stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali nell’UE, hanno un significativo impatto ambientale e possiedono significative potenzialità di miglioramento in termini di riduzione dell’impatto ambientale per effetto della modifica della loro progettazione, senza che ciò comporti costi eccessivi. |
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(2) |
La comunicazione COM(2016) 773 (2) definisce le priorità di lavoro nel quadro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica per il periodo 2016-2019. Il piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile del 2016 individua i gruppi di prodotti connessi all’energia considerati prioritari per la realizzazione di studi preliminari e l’eventuale adozione di misure di esecuzione e prevede un riesame del regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione (3). |
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(3) |
Il consumo di energia delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio nei modi spento, stand-by e stand-by in rete è una delle misure elencate nella comunicazione, per la quale si stima un risparmio annuo di energia finale di 4 TWh entro il 2030, corrispondente a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di 1,36 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. |
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(4) |
La Commissione ha stabilito le specifiche per la progettazione ecocompatibile relativa al consumo di energia nei modi spento e stand-by delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio nel regolamento (CE) n. 1275/2008 e ha aggiunto specifiche per il consumo di energia in modo stand-by in rete nel regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione (4). A norma di tali regolamenti, la Commissione deve riesaminare le specifiche di progettazione ecocompatibile alla luce del progresso tecnologico. |
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(5) |
La Commissione ha riesaminato il regolamento (CE) n. 1275/2008 e analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici del consumo di energia delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio in modo spento, stand-by e stand-by in rete, nonché il comportamento degli utilizzatori in condizioni reali. Il riesame è stato eseguito in stretta collaborazione con i portatori di interessi e gli interlocutori dell’Unione e di paesi terzi. I risultati del riesame sono stati resi pubblici e presentati al forum consultivo istituito dall’articolo 18 della direttiva 2009/125/CE. |
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(6) |
Il riesame ha mostrato che è vantaggioso mantenere e migliorare, adeguandole al progresso tecnologico, le specifiche relative al consumo di energia delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio in modo spento, stand-by e stand-by in rete. |
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(7) |
Il riesame ha inoltre stimato il consumo annuo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete dei prodotti cui si applica il presente regolamento nell’UE a 59,4 TWh nel 2015, corrispondenti a 23,8 milioni di tonnellate equivalenti di CO2 di emissioni di gas a effetto serra. In uno scenario immutato, tale consumo di energia diminuirebbe entro il 2030, principalmente a causa dell’applicazione graduale delle specifiche di progettazione ecocompatibile introdotte dal regolamento (UE) n. 801/2013. Tuttavia, il ritmo di tale riduzione subirebbe un rallentamento, a meno di aggiornare le specifiche di progettazione ecocompatibile esistenti. |
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(8) |
L’applicazione del presente regolamento dovrebbe limitarsi ai prodotti corrispondenti alle apparecchiature domestiche e da ufficio destinate all’uso in ambiente domestico che, per le apparecchiature di tecnologia dell’informazione, corrispondono a quelle di classe B stabilite dalla norma EN 55022:2010. |
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(9) |
I modi operativi non presi in considerazione dal presente regolamento, quali il modo ACPI S3 dei computer, dovrebbero essere considerati in misure di esecuzione specifiche per prodotto ai sensi della direttiva 2009/125/CE. |
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(10) |
Le specifiche relative ai modi spento, stand-by e stand-by in rete dovrebbero essere stabilite, ove possibile, in misure di esecuzione specifiche per prodotto a norma della direttiva 2009/125/CE, tenendo conto delle specificità di ciascun gruppo di prodotti e della possibilità di ridurre ulteriormente le emissioni di energia e di gas a effetto serra. |
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(11) |
I prodotti dotati di alimentatori esterni a bassa tensione, che erano esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1275/2008 in forza del regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione (5), stanno evolvendo rapidamente in termini di funzionalità e sono immessi sul mercato dell’UE in quantità sempre maggiore. Dovrebbero pertanto essere inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento per garantire ulteriori risparmi di energia e assicurare parità di condizioni per i fabbricanti. |
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(12) |
I prodotti portatili alimentati a batteria con circuito di ricarica mediante collegamento alla rete elettrica dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento, perché dipendono dall’energia della rete. |
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(13) |
I prodotti contenenti un circuito di ricarica che richiedono consumo di energia elettrica in modo spento e stand-by mentre la batteria non è in ricarica dovrebbero essere inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento per ottenere risparmi energetici. |
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(14) |
Al fine di ottenere risparmi energetici, le apparecchiature di stampa che generano stampati a partire da input elettronici, su supporto cartaceo o di altro tipo, dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento, mentre le apparecchiature di stampa tridimensionale dovrebbero esserne escluse per il momento. |
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(15) |
I ricevitori digitali semplici di cui al regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione (6) non costituiscono più una parte significativa del mercato e il loro consumo di energia rimanente nei modi stand-by e spento dovrebbe essere disciplinato dal presente regolamento. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 107/2009. |
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(16) |
I mobili e arredi regolabili a motore azionati elettricamente e gli elementi edilizi a motore passano molto tempo in modo spento, stand-by e stand-by in rete e presentano quindi un notevole potenziale di miglioramento del consumo energetico in tali modi. Dovrebbero pertanto essere inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento. |
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(17) |
Le specifiche di progettazione ecocompatibile dovrebbero allineare in tutta l’UE i livelli di consumo energetico delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio nei modi spento, stand-by e stand-by in rete. Tale allineamento contribuirà al buon funzionamento del mercato unico. Dovrebbe anche migliorare le prestazioni ambientali delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio. |
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(18) |
I pertinenti parametri dei prodotti dovrebbero essere misurati avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dello stato dell’arte riconosciuto, comprese, ove disponibili, le norme armonizzate adottate dalle organizzazioni europee di normazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
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(19) |
A norma dell’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento dovrebbe specificare le pertinenti procedure di valutazione della conformità. |
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(20) |
Al fine di migliorare l’efficacia e la credibilità del presente regolamento e tutelare i consumatori, non dovrebbe essere autorizzata l’immissione sul mercato dei prodotti che alterano automaticamente le loro prestazioni in condizioni di prova allo scopo di raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro incluso nel presente regolamento. |
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(21) |
Oltre agli obblighi stabiliti nel presente regolamento, è opportuno definire parametri di riferimento per le migliori tecniche disponibili, al fine di garantire un’ampia disponibilità e una facile accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali nell’intero ciclo di vita dei prodotti cui si applica il presente regolamento, conformemente all’allegato I, parte 3, punto 2, della direttiva 2009/125/CE. |
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(22) |
Un riesame del presente regolamento dovrebbe valutarne l’adeguatezza e l’efficacia delle disposizioni ai fini del conseguimento degli obiettivi che si prefigge. |
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(23) |
In considerazione dell’ambito di applicazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile nuove e modificate di cui al presente regolamento e per garantire una maggiore chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1275/2008. |
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(24) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile in relazione al consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete ai fini dell’immissione sul mercato o della messa in servizio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
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(1) |
«apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio» o «apparecchiature», i prodotti connessi all’energia elencati nell’allegato II che soddisfano le seguenti condizioni:
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(2) |
«alimentazione da rete», la fornitura di elettricità dalla rete a 230 (± 10 %) volt di corrente alternata a 50 Hz; |
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(3) |
«modo stand-by», la condizione in cui l’apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale, dipende dall’energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente una o più delle seguenti funzioni che possono continuare per un lasso di tempo indefinito:
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(4) |
«funzione di riattivazione», la funzione che mediante un interruttore a distanza, compreso un telecomando, un sensore interno o un timer, fa passare dal modo stand-by ad altri modi, incluso il modo acceso, fornendo funzioni aggiuntive; |
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(5) |
«funzione principale», la funzione che fornisce il servizio o i servizi principali per i quali l’apparecchiatura è progettata, sottoposta a prova e commercializzata e che corrisponde all’uso previsto dell’apparecchiatura; |
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(6) |
«visualizzazione delle informazioni o dello stato», la funzione continua che fornisce informazioni o indica lo stato dell’apparecchiatura, compresi gli orologi, in un quadrante luminoso (display). Una semplice spia luminosa non è considerata una visualizzazione dello stato; |
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(7) |
«modo acceso»: la condizione in cui l’apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale ed è stata attivata almeno una delle funzioni principali; |
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(8) |
«modo spento»: la condizione in cui l’apparecchiatura è collegata alla fonte di alimentazione principale ma non esegue alcuna funzione o può fornire unicamente:
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(9) |
«rete»: l’infrastruttura di comunicazione con una topologia di collegamenti, un’architettura, compresi i componenti fisici, principi organizzativi, procedure e formati di comunicazione (protocolli); |
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(10) |
«stand-by in rete»: la condizione in cui un apparecchio è in grado di ritornare a una determinata funzione grazie a un’attivazione a distanza proveniente da una connessione di rete; |
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(11) |
«attivazione a distanza», il segnale che proviene dall’esterno dell’apparecchio attraverso una rete; |
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(12) |
«identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di apparecchiatura da altri modelli che riportano lo stesso marchio o il nome dello stesso fabbricante, importatore o mandatario; |
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(13) |
«modello equivalente», il modello di apparecchiatura che ha le stesse caratteristiche tecniche rilevanti ai fini delle informazioni tecniche da fornire a norma dell’allegato II, ma è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante, importatore o mandatario come un altro modello di apparecchiatura, con diverso identificativo del modello; |
|
(14) |
«valore dichiarato»: il valore comunicato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato conformemente all’articolo 4 ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro. |
Articolo 3
Specifiche di progettazione ecocompatibile
Le specifiche di progettazione ecocompatibile sono fissate nell’allegato III.
Articolo 4
Valutazione di conformità
1. La procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE costituisce il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della medesima direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della medesima direttiva.
2. Ai fini della valutazione della conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene le informazioni di cui all’allegato III, punto 3, lettera b), del presente regolamento, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli effettuati conformemente all’allegato IV del presente regolamento.
3. Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica per un particolare modello sono state ottenute:
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a) |
da un modello che ha le medesime caratteristiche tecniche rilevanti per quanto riguarda le informazioni tecniche da fornire a norma dell’allegato III del presente regolamento, ma è prodotto da un altro fabbricante, oppure |
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b) |
dai calcoli effettuati in base al progetto, per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o con entrambi i metodi, la documentazione tecnica del modello contiene i dettagli e i risultati di tali calcoli o estrapolazioni, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fabbricanti diversi. |
La documentazione tecnica comprende un elenco dei modelli equivalenti di cui al primo e secondo comma, compresi gli identificativi del modello.
4. La documentazione tecnica comprende le informazioni di cui al punto 3, lettera a), dell’allegato III del presente regolamento.
Articolo 5
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato V del presente regolamento.
Articolo 6
Elusione e aggiornamenti del software
Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato apparecchiature progettate per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposte a prova, ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova, e reagire specificamente alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova per raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro riportato nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.
Il consumo energetico dell’apparecchiatura e ciascuno degli altri parametri dichiarati non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo lo stesso metodo di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo con il consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento. Se l’aggiornamento non è accettato le prestazioni non risultano in alcun modo modificate.
L’aggiornamento del software non determina una modifica delle prestazioni dell’apparecchiatura che lo renda non conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile applicabili a fini della dichiarazione di conformità.
Articolo 7
Parametri di riferimento indicativi
I parametri di riferimento indicativi per le apparecchiature e le tecnologie più efficienti disponibili sul mercato al momento dell’adozione del presente regolamento figurano nell’allegato VI.
Articolo 8
Riesame
La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i relativi risultati al forum consultivo entro il 9 maggio 2027.
Il riesame valuta in particolare l’opportunità:
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a) |
delle specifiche per i modi stand-by, spento e stand-by in rete; |
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b) |
delle specifiche per lo stand-by in rete per gli apparecchi HiNA (High Network Availability) e gli apparecchi con funzionalità HiNA e la loro distinzione rispetto agli apparecchi non HiNA; |
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c) |
di includere nell’ambito di applicazione del presente regolamento altri gruppi di prodotti pertinenti, compresi i prodotti utilizzati nel settore dei servizi; |
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d) |
di stabilire specifiche per il modo di manutenzione della batteria dei caricabatterie. |
Articolo 9
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1275/2008 è abrogato con effetto dal 9 maggio 2025.
Il regolamento (CE) n. 107/2009 è abrogato con effetto dal 9 maggio 2025.
Articolo 10
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 9 maggio 2025. Tuttavia, l’articolo 6, primo comma, si applica a partire dall’entrata in vigore del regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
(2) Comunicazione della Commissione, del 30 novembre 2016, Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019, COM(2016) 773 final.
(3) Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45).
(4) Regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione, del 22 agosto 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008 per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 642/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori (GU L 225 del 23.8.2013, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 3).
(6) Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici (GU L 36 del 5.2.2009, pag. 8).
(7) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio, nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(8) Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).
ALLEGATO I
DEFINIZIONI
(1)
«Apparecchiatura di tecnologia dell’informazione»: l’apparecchiatura la cui funzione principale è l’inserimento, la memorizzazione, la visualizzazione, il recupero, la trasmissione, il trattamento, lo scambio o il controllo di dati o di messaggi di telecomunicazione, oppure è una combinazione di tali funzioni, e che può essere munita di una o più porte terminal utilizzate in genere per il trasferimento di informazioni;
(2)
«ambiente domestico»: l’ambiente in cui l’uso di ricevitori per la diffusione radiotelevisiva avviene di norma a una distanza non superiore a 10 metri dall’apparecchiatura di cui trattasi;
(3)
«porta di rete»: l’interfaccia fisica, cablata o senza fili, della connessione di rete presente sull’apparecchio, attraverso la quale quest’ultimo può essere attivato a distanza;
(4)
«porta di rete logica»: la tecnologia di rete che opera con una porta di rete fisica;
(5)
«porta di rete fisica»: il supporto fisico (hardware) di una porta di rete. Una porta di rete fisica può ospitare due o più tecnologie di rete;
(6)
«disponibilità della rete»: la capacità dell’apparecchio di riprendere le sue funzioni quando un segnale di attivazione a distanza è registrato dalla porta di rete;
(7)
«apparecchi collegati in rete»: gli apparecchi che possono connettersi a una rete e che dispongono di una o più porte di rete;
(8)
«apparecchi collegati in rete con grande disponibilità della rete» o «apparecchi HiNA»: gli apparecchi con una o più delle seguenti funzionalità principali (ma non altre): quelle di un router, commutatore di rete, punto di accesso alla rete senza fili, concentratore (hub), modem, telefono VoIP, videotelefono;
(9)
«apparecchi collegati in rete con funzionalità di grande disponibilità della rete» o «apparecchi con funzionalità HiNA»: i dispositivi che non sono HiNA ma svolgono una o più delle seguenti funzioni: router, commutatore di rete, punto di accesso alla rete senza fili o una loro combinazione;
(10)
«router»: l’apparecchio di rete la cui funzione principale è individuare il percorso più appropriato su cui instradare il traffico di rete. I router trasmettono pacchetti di dati da una rete all’altra, sulla base delle informazioni a livello di rete (L3);
(11)
«commutatore di rete»: il dispositivo di rete la cui funzione principale è filtrare, indirizzare e distribuire i pacchetti (frame), in funzione dell’indirizzo di destinazione di ciascuno di essi. Tutti i commutatori operano a livello di collegamento dati (data link) (L2);
(12)
«punto di accesso alla rete senza fili»: il dispositivo di rete la cui funzione principale è fornire connettività IEEE 802.11 (Wi-Fi) a più dispositivi;
(13)
«concentratore» (hub): il dispositivo di rete multiporta utilizzato per collegare i segmenti di una rete locale (LAN);
(14)
«modem»: il dispositivo di rete la cui funzione principale è trasmettere e ricevere segnali analogici a modulazione numerica su una rete cablata;
(15)
«stampanti»: apparecchi che trasferiscono dati elettronici su supporto cartaceo o su altri supporti. Le stampanti possono fornire funzioni aggiuntive, come la scansione e la copia, e possono essere commercializzate come dispositivi o prodotti multifunzione;
(16)
«stampanti per stampe di grande formato»: apparecchi progettati per stampare su supporti di formato A2 o superiore, compresi quelli progettati per accettare supporti a moduli continui di larghezza pari ad almeno 406 mm;
(17)
«macchina da caffè per uso domestico»: un apparecchio non commerciale per preparare il caffè;
(18)
«macchina da caffè con filtro per uso domestico»: la macchina da caffè a uso domestico che estrae il caffè tramite percolatore;
(19)
«console per videogiochi»: apparecchiatura progettata per giocare con videogiochi come funzione principale. Una console per videogiochi è generalmente progettata per trasmettere dati a un display elettronico esterno che funge da schermo principale di gioco e suole utilizzare dispositivi di comando palmari o altri dispositivi di comando interattivi come dispositivo primario per l’immissione di dati. Le console per videogiochi comprendono di norma una o più unità centrali di elaborazione, uno o più processori grafici, una memoria di sistema e opzioni di memorizzazione interna dei dati. I dispositivi di gioco palmari, dotati di un display integrato che costituisce il principale schermo di gioco e funzionanti principalmente grazie a una batteria integrata o altra fonte di alimentazione portatile piuttosto che tramite una connessione diretta all’alimentazione da rete, sono anch’essi considerati un tipo di console per videogiochi;
(20)
«mobili regolabili a motore»: mobili che comprendono motori o attuatori e un’unità di controllo per regolarne l’altezza, la posizione o la forma. Tali adeguamenti sono operati dall’utilizzatore finale mediante controlli cablati e/o senza fili, tramite una rete o controllati automaticamente con l’uso di sensori;
(21)
«elemento edilizio a motore»: apparecchiatura di apertura o di comfort negli edifici, escluse le apparecchiature di ventilazione, che può spostarsi e/o ruotare utilizzando la fonte di alimentazione principale. L’elemento edilizio a motore è dotato di un motore elettrico o di un attuatore e di un’unità di controllo ed è azionato dall’utilizzatore finale mediante un comando cablato e/o senza fili, tramite una rete, o controllato automaticamente con l’uso di sensori;
(22)
«dispositivo di streaming multimediale»: il dispositivo hardware che fornisce contenuti multimediali, in diretta o registrati, ai dispositivi dell’utilizzatore finale tramite una rete e riprodotti in tempo reale.
ALLEGATO II
ELENCO DEI PRODOTTI CONNESSI ALL’ENERGIA DISCIPLINATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO
1.
Apparecchi progettati, sottoposti a prova e commercializzati per uso domestico:|
— |
asciugatrici e altri asciugabiancheria; |
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— |
forni elettrici, anche incorporati nelle cucine; |
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— |
piastre di cottura e piastre riscaldanti elettriche; |
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— |
forni a microonde; |
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— |
tostapane; |
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— |
friggitrici; |
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— |
macchine da caffè; |
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— |
macinini; |
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— |
apparecchi per aprire o sigillare contenitori o imballaggi; |
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— |
coltelli elettrici; |
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— |
altri apparecchi per la cottura e altre forme di lavorazione degli alimenti, per la preparazione di bevande, per la pulizia e per la manutenzione degli indumenti, ma escluse le lavastoviglie per uso domestico di cui al regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione (1) e le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico di cui al regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione (2); |
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— |
apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, apparecchi per la cura dei capelli. spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e apparecchi per altre cure del corpo; |
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— |
bilance. |
2.
Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione destinate principalmente all’uso nell’ambiente domestico, comprese le stampanti ma esclusi i computer da tavolo (desktop), i desktop integrati e i computer portatili (notebook) disciplinati dal regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione (3), i server e i prodotti di archiviazione dati disciplinati dal regolamento (UE) 2019/424 della Commissione (4), nonché i display elettronici disciplinati dal regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione (5).
3.
Apparecchiature di consumo:|
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apparecchi radio; |
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— |
videocamere; |
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— |
videoriproduttori; |
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— |
riproduttori hi-fi; |
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— |
amplificatori audio; |
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— |
altoparlanti audio; |
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— |
sistemi di «home theatre»; |
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— |
dispositivi di streaming multimediale; |
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— |
strumenti musicali; |
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ricevitori digitali complessi e ricevitori digitali semplici; |
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— |
altre apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione, ad esclusione dei display elettronici disciplinati dal regolamento (UE) 2019/2021 e dei proiettori con meccanismi di scambio di lenti con diverse lunghezze focali. |
4.
Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport:|
— |
trenini elettrici o piste elettriche per macchinine da corsa; |
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— |
console per videogiochi; |
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— |
apparecchiature sportive; |
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— |
altri giocattoli e apparecchiature per il tempo libero. |
5.
Mobili regolabili a motore:|
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scrivanie regolabili in altezza; |
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— |
letti e sedili elevatori, esclusi i dispositivi medici e le sedie a rotelle; |
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— |
altri mobili regolabili a motore. |
6.
Elementi edilizi a motore:|
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persiane; |
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— |
oscuranti per finestre; |
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schermi; |
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tende da sole; |
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pergolati; |
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tende; |
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porte; |
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cancelli; |
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finestre; |
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lucernari; |
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— |
altri elementi edilizi a motore. |
(1) Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 267).
(2) Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 285).
(3) Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13).
(4) Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013 (GU L 74 del 18.3.2019, pag. 46).
(5) Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 241).
ALLEGATO III
SPECIFICHE DI PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE
1.
Specifiche di efficienza energetica|
a) |
Consumo di energia in modo spento Il consumo di energia delle apparecchiature in modo spento non supera 0,5 W. Due anni dopo l’applicazione del presente regolamento, il consumo di energia delle apparecchiature in modo spento non supera 0,3 W. |
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b) |
Consumo di energia in modo stand-by
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c) |
Consumo di energia nel modo stand-by in rete
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2.
Specifiche funzionali|
a) |
Disponibilità del modo spento e del modo stand-by A meno che ciò sia inappropriato per l’uso previsto, le apparecchiature soddisfano una o più delle seguenti condizioni:
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b) |
Funzione di gestione dell’energia di tutte le apparecchiature diverse dalle apparecchiature collegate in rete:
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c) |
Gestione dell’energia degli apparecchi collegati in rete
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d) |
Possibilità di disattivare le connessioni alla rete senza fili Qualsiasi apparecchiatura collegata in rete che dispone di connettività senza fili è dotata di una funzione che consenta all’utilizzatore di disattivare le connessioni alla rete senza fili. Questa specifica non si applica alle apparecchiature che, per l’uso cui sono destinate, utilizzano un unico collegamento a una rete senza fili e non dispongono di un collegamento cablato alla rete. |
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e) |
L’indicazione «standby» e le sue traduzioni in tutte le lingue ufficiali dell’Unione non sono utilizzate per descrivere, da sole o in combinazione con altre informazioni, alcuna condizione in cui l’apparecchiatura non sia conforme ai requisiti di cui al punto 1, lettera b), o al punto 1, lettera c). |
3.
Obblighi di informazione|
a) |
I manuali di istruzioni per gli utilizzatori finali e i siti web ad accesso libero di fabbricanti, importatori o mandatari contengono le seguenti informazioni per tutte le apparecchiature, a seconda dei casi:
In alternativa, le informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 possono essere riportate nei manuali di istruzioni destinati agli utilizzatori finali sotto forma di link a pagine che le contengono in siti web ad accesso libero di fabbricanti, importatori o mandatari. |
|
b) |
Ai fini della valutazione della conformità di cui all’articolo 4, la documentazione tecnica contiene i seguenti elementi:
|
(1) Regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, del 3 ottobre 2012, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 278 del 12.10.2012, pag. 1).
ALLEGATO IV
METODI DI MISURAZIONE E DI CALCOLO
Le misurazioni e i calcoli sono effettuati secondo le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o secondo altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti.
Alla prova degli apparecchi collegati in rete si applicano le seguenti condizioni generali:
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a) |
per misurare il consumo di energia nel modo stand-by degli apparecchi collegati in rete dotati di tale modo, tutte le porte di rete dell’unità devono essere disattivate o disconnesse, a seconda dei casi; |
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b) |
se per l’uso previsto l’apparecchiatura utilizza una connessione cablata attiva a una o più porte di rete, è consentita la disattivazione manuale di tali porte di rete in luogo della disconnessione dei cavi; |
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c) |
per misurare il consumo di energia nel modo stand-by in rete e per testare la funzione di gestione dell’energia si applica la seguente procedura:
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d) |
per tutti i tipi di macchine da caffè per uso domestico, le misurazioni sono effettuate dopo il completamento dell’ultimo ciclo di preparazione del caffè o, se del caso, dopo il completamento di un processo di decalcificazione, di un processo di autopulizia o di qualsiasi operazione eseguita dall’utilizzatore, a meno che sia stato attivato un allarme che richieda l’intervento dell’utilizzatore per prevenire eventuali danni o incidenti. |
ALLEGATO V
PROCEDURA DI VERIFICA A FINI DI SORVEGLIANZA DEL MERCATO
Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica, da parte delle autorità degli Stati membri, dei valori dichiarati. Non sono utilizzate dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario come tolleranze ammesse per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o dichiarare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo.
Se un modello non è conforme ai requisiti di cui all’articolo 6, primo comma, del presente regolamento, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi.
Nell’ambito della verifica della conformità di un modello di apparecchiatura alle specifiche stabilite nel presente regolamento in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, per le specifiche di cui al presente allegato, le autorità degli Stati membri applicano la seguente procedura:
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1. |
le autorità dello Stato membro sottopongono a verifica una singola unità del modello; |
|
2. |
il modello è considerato conforme alle specifiche applicabili se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
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3. |
Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2, lettere a), b), c) o d), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento. |
|
4. |
Se non è soddisfatta la condizione di cui al punto 2, lettera e), le autorità dello Stato membro selezionano altre tre unità dello stesso modello per sottoporle a prova; In alternativa, le tre unità supplementari selezionate possono essere di uno o più modelli equivalenti. |
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5. |
Il modello è considerato conforme alle specifiche pertinenti se, per queste tre unità, la media aritmetica dei valori determinati rientra nelle rispettive tolleranze ai fini di verifica riportate nella tabella 1. |
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6. |
Se non si ottiene il risultato di cui al punto 5, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento. |
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7. |
Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello a norma dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso del presente allegato. |
Le autorità dello Stato membro usano i metodi di misurazione e di calcolo stabiliti nell’allegato IV.
Per i requisiti di cui al presente allegato, le autorità dello Stato membro applicano solo le tolleranze ammesse ai fini della verifica di cui alla sottostante tabella 1 e si avvalgono unicamente della procedura descritta ai precedenti punti da 1 a 7. Ai parametri di cui alla tabella 1 non si applicano altre tolleranze, come quelle stabilite dalle norme armonizzate o in qualsiasi altro metodo di misurazione.
Tabella 1
Tolleranze di verifica
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Parametri |
Tolleranze di verifica |
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Consumo di energia in modo spento |
Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato di oltre 0,1 W. |
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Consumo di energia in modo stand-by |
Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato di oltre 0,1 W. |
|
Consumo di energia in modo stand-by in rete |
Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato di oltre 0,1 W se il valore dichiarato è inferiore a 1 W e di oltre il 10 % negli altri casi. |
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Tempo necessario all’apparecchiatura per raggiungere il modo o la condizione di consumo ridotto applicabile |
Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato di oltre il 10 % |
(*1) Nel caso di tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 4, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari.
ALLEGATO VI
PARAMETRI DI RIFERIMENTO
Al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento la migliore tecnologia disponibile sul mercato in termini di consumo di energia in modo spento, stand-by e stand-by in rete è stata individuata come segue:
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a) |
modo spento: 0 W - 0,2 W con interruttore «hard off» sul lato principale, subordinatamente, tra l’altro, alle caratteristiche relative alla compatibilità elettromagnetica a norma della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); |
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b) |
modo stand-by: 0,1 W con funzione di riattivazione; 0,1 W con visualizzazione dello stato o delle informazioni per i LED semplici o a bassa potenza (i display più grandi, ad esempio per gli orologi, richiedono maggiore potenza); |
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c) |
stand-by in rete: 3 W per gli apparecchi HiNA; 1 W o meno per gli apparecchi diversi dagli HiNA. |
(1) Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).