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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 94 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 94/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/720 DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2023
che modifica taluni regolamenti del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’Unione europea è in grado d’imporre misure restrittive, fra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità e organismi designati. L’attuazione di tali misure avviene mediante regolamenti del Consiglio. |
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(2) |
Il 9 dicembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2664 (2022). Riguardo alle sanzioni in forma di congelamento dei beni imposte dal Consiglio di sicurezza stesso o dai relativi comitati per le sanzioni, il paragrafo 1 di tale risoluzione introduce una deroga per l’assistenza umanitaria e le altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali, applicabile a determinati soggetti. Ai fini del presente regolamento, il paragrafo 1 dell’UNSCR 2664 (2022) è definito «deroga umanitaria». |
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(3) |
Il 31 marzo 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/726 (1) per attuare l’UNSCR 2664 (2022) nel diritto dell’Unione. |
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(4) |
L’UNSCR 2664 (2022) sottolinea che, se in conflitto con risoluzioni precedenti, la deroga umanitaria alle misure di congelamento dei beni prevale su tali risoluzioni precedenti limitatamente all’oggetto del conflitto. L’UNSCR 2664 (2022) precisa, tuttavia, che il paragrafo 1 dell’UNSCR 2615 (2021) resta in vigore. |
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(5) |
L’UNSCR 2664 (2022) chiede ai fornitori che si avvalgono della deroga umanitaria di adoperarsi ragionevolmente, anche rafforzando le loro strategie e procedure di gestione dei rischi e di dovuta diligenza, per ridurre al minimo qualsiasi beneficio vietato dalle sanzioni, discenda esso da fornitura diretta o indiretta ovvero da diversione, a vantaggio di persona o entità elencata nell’applicabile regolamento. |
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(6) |
L’UNSCR 2664 (2022) richiede che la deroga umanitaria alle misure di congelamento dei beni si applichi al regime di sanzioni relativo all’ISIL (Da’esh) e Al Qaeda previsto dalle risoluzioni 1267, 1989 e 2253 per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione della risoluzione stessa e indica che l’UNSC intende decidere in merito alla proroga dell’applicazione dell’UNSCR 2664 (2022) prima della data in cui l’applicazione di tale deroga altrimenti scadrebbe. |
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(7) |
Il Consiglio ritiene che la deroga umanitaria alle misure di congelamento dei beni ai sensi dell’UNSCR 2664 (2022) debba applicarsi anche nei casi in cui l’Unione decida di adottare misure misure complementari relative al congelamento di fondi e risorse economiche oltre a quelle decise dall’UNSC o dai suoi comitati delle sanzioni. |
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(8) |
Poiché le modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un intervento normativo a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
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(9) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti del Consiglio (CE) n. 881/2002 (2), (CE) n. 1183/2005 (3), (UE) n. 267/2012 (4), (UE) n. 747/2014 (5), (UE) 2015/735 (6), (UE) 2016/1686 (7), (UE) 2016/44 (8), (UE) 2017/1509 (9) e (UE) 2017/1770 (10), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:
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1) |
all’articolo 34 è aggiunto il paragrafo seguente: «10. I paragrafi 1 e 3 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
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2) |
all’articolo 45, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo l’articolo 34, paragrafo 10, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi attività altrimenti vietata dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017) se il comitato per le sanzioni ha accertato, caso per caso, che l’attività è necessaria per agevolare l’operato delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono nella RPDC attività di assistenza e di soccorso a favore della popolazione civile nella RPDC o per ogni altro scopo coerente con le finalità di tali UNSCR.» |
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3) |
l’articolo 37 è sostituito dal seguente: «Articolo 37 Fatto salvo l’articolo 34, paragrafo 10, i divieti di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 3, non si applicano con riguardo ai fondi e alle risorse economiche appartenenti alla Foreign Trade Bank o alla Korean National Insurance Company (KNIC), o messi a loro disposizione, nella misura in cui tali fondi e risorse economiche sono destinati esclusivamente agli scopi ufficiali di una rappresentanza diplomatica o consolare nella RPDC o ad attività di assistenza umanitaria svolte dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.». |
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:
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1) |
all’articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
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2) |
l’articolo 4 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 4 ter 1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, in deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, e alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato I bis, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato I bis, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche e cibo, o il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, ovvero per operazioni di evacuazione dalla RDC. 2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro quattro settimane dal rilascio.» |
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3) |
l’articolo 7 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 7 ter È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione delle misure di cui all’articolo 1 bis e all’articolo 2, paragrafi 1 e 2.». |
Articolo 3
Il regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato:
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1) |
all’articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente: «7. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
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2) |
all’articolo 23 bis è aggiunto il paragrafo seguente: «7. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
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3) |
l’articolo 41 è sostituito dal seguente: «Articolo 41 È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione delle misure di cui agli articoli 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 4 bis, 4 ter, 5, 10 quinquies e 15 bis, all’articolo 23, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e all’articolo 23 bis, paragrafi 1, 2, 3 e 4.». |
Articolo 4
All’articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1686 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
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a) |
dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate; |
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b) |
da organizzazioni internazionali; |
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c) |
da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie; |
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d) |
da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA); |
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e) |
da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o |
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f) |
da altro soggetto idoneo indicato dal Consiglio per quanto riguarda l’allegato I.». |
Articolo 5
All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 881/2002 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
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a) |
dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate; |
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b) |
da organizzazioni internazionali; |
|
c) |
da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie; |
|
d) |
da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA); |
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e) |
da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o |
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f) |
da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni per quanto riguarda gli allegati I e I bis.». |
Articolo 6
Il regolamento (UE) 2016/44 è così modificato:
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1) |
all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente: «5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
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2) |
l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato IV possono autorizzare, in deroga all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone, entità o organismi elencati nell’allegato III o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a persone, entità o organismi elencati nell’allegato III, laddove lo ritengano necessario per scopi umanitari quali l’inoltro di aiuti umanitari o la sua agevolazione, la fornitura di materiali e beni necessari per il soddisfacimento di bisogni fondamentali della popolazione civile, tra cui cibo e materiali agricoli per la relativa produzione, materiale medico ed energia elettrica, ovvero per operazioni di evacuazione dalla Libia. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio.» |
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3) |
all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati nell’allegato IV possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
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Articolo 7
Il regolamento (UE) 2017/1770 è così modificato:
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1) |
all’articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
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2) |
all’articolo 3 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, con riguardo a una persona, un’entità o un organismo elencati nell’allegato I bis, le autorità competenti possono autorizzare, in deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, e alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche e cibo, o il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, ovvero per operazioni di evacuazione dal Mali.» |
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3) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione delle misure di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2.». |
Articolo 8
Il regolamento (UE) 2015/735 è così modificato:
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1) |
all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
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(2) |
l’articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione delle misure di cui all’articolo 2 e all’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3.». |
Articolo 9
Il regolamento (UE) n. 747/2014 è così modificato:
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1) |
all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
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2) |
l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione delle misure di cui all’articolo 2 e all’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3.». |
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) Cfr pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).
(3) Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 (GU L 203 dell’11.7.2014, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan e che abroga il regolamento (UE) n. 748/2014 (GU L 117 dell’8.5.2015, pag. 13).
(7) Regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da’esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 1).
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3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 94/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/721 DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2023
che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 359/2011. |
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(2) |
In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC del Consiglio (2), il Consiglio ha deciso che sia opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 13 aprile 2024. |
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(3) |
La voce relativa a una persona designata nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 dovrebbe essere cancellata da tale allegato. Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti 18 persone e tre entità figuranti nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.
(2) Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 («Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1») è così modificato:
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1) |
la voce 82 [relativa a SARAFRAZ Mohammad (Dr.)] nell'elenco intitolato «Persone» è cancellata; |
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2) |
le voci relative alle 18 persone che seguono sono sostituite dalle seguenti:
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3) |
le voci relative alle tre entità che seguono sono sostituite dalle seguenti:
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3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 94/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/722 DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2023
che attua il regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
visto il regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1), in particolare l’articolo 1, punto 20,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 25 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2023/427, che ha modificato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2) e ha introdotto ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione nell’Unione, o dirette all’Unione, di taluni organi di informazione. Tali organi figurano all’allegato V del regolamento (UE) 2023/427. A norma dell’articolo 1, punto 20, del regolamento (UE) 2023/427, l’applicabilità di tali misure nei confronti di uno o più di detti organi di informazione è soggetta all’adozione di atti di esecuzione da parte del Consiglio. |
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(2) |
Dopo aver esaminato i rispettivi casi, il Consiglio ha concluso che le misure restrittive di cui all’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 10 aprile 2023 nei confronti di tutte le entità che figurano all’allegato V del regolamento (UE) 2023/427, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le misure di cui all’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano a decorrere dal 10 aprile 2023 nei confronti di tutte le entità che figurano all’allegato V del regolamento (UE) 2023/427.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) GU L 59 I del 25.2.2023, pag. 6.
(2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).
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3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 94/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/723 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2023
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi o le entità associati al regime dell’ex presidente Saddam Hussein a cui si applicano il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche. |
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(2) |
Il 27 marzo 2023 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dall’elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei beni. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2023
Per la Commissione
A nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei
servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali
ALLEGATO
Nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio è soppressa la voce seguente:
«32.NOME: Amir Hamudi Hassan Al-Sàdi
DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 5 aprile 1938, Bagdad
CITTADINANZA: Irachena
FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL’ONU:
Consigliere scientifico del presidente;
Primo vice capo dell’Organizzazione per l’industrializzazione militare (1988-1991);
Ex presidente del Corpo tecnico per i progetti speciali;
PASSAPORTI:?NO33301/862
Data rilascio: 17 ottobre 1997
Data scadenza: 1o ottobre 2005
?M0003264580
Data rilascio: sconosciuta
Data scadenza: sconosciuta
?H0100009
Data rilascio: maggio 2001
Data scadenza: sconosciuta».
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3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 94/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/724 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2023
relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea («regolamento di base») (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (2), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
A. MISURE IN VIGORE
|
(1) |
Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio («regolamento iniziale») (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese. |
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(2) |
Il 12 luglio 2019, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure del regolamento iniziale per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. |
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(3) |
Il 28 novembre 2019, in seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 (4). |
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(4) |
Nell’inchiesta iniziale si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese («RPC») in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. |
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(5) |
Per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 13,1 % e il 23,4 % sulle importazioni del prodotto in esame. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione è stata istituita un’aliquota del dazio pari al 17,9 %. Tali produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, come sostituito dall’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131. È stata inoltre istituita un’aliquota del dazio su scala nazionale del 36,1 % per il prodotto in esame proveniente dalle società della RPC che non si sono manifestate o non hanno collaborato all’inchiesta. |
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(6) |
Conformemente all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, l’allegato I del medesimo regolamento può essere modificato concedendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, cioè l’aliquota del dazio medio ponderato del 17,9 %, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
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B. RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI
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(7) |
Il 17 dicembre 2021 la società Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd («richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all’aliquota del dazio applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione, pari al 17,9 %. Il richiedente ha affermato di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 («condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»). |
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(8) |
Al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, la Commissione ha innanzitutto inviato al richiedente un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova che dimostrassero l’adempimento di tali condizioni. |
|
(9) |
Dopo aver analizzato le risposte al questionario, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che sono stati forniti dal richiedente. |
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(10) |
La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. A tal fine la Commissione ha analizzato gli elementi di prova forniti dal richiedente e ha consultato varie banche dati online, tra cui Orbis (5) e Qichacha (6). Parallelamente la Commissione ha informato l’industria dell’Unione in merito alla richiesta del richiedente, invitandola a fornire eventuali osservazioni, ove necessario. L’industria dell’Unione ha presentato osservazioni in merito al rispetto da parte del richiedente della condizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. |
C. ANALISI DELLA RICHIESTA
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(11) |
Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non abbia esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale, il richiedente ha dimostrato di non aver effettivamente esportato nell’Unione durante tale periodo. Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd è stata fondata nel 1999 e nel 2006 ha iniziato a esportare prodotti moderni di porcellana come articoli di ceramica, ma non il prodotto in esame. Nel registro delle vendite per il periodo dell’inchiesta iniziale, che è risultato essere in linea con i rendiconti finanziari forniti, non compariva alcuna operazione di esportazione del prodotto in esame nell’Unione. Tutte le operazioni di esportazione eseguite durante il periodo dell’inchiesta iniziale sono state verificate e non sono state trovate informazioni dalle quali si evincessero eventuali esportazioni del prodotto in esame nell’Unione. Tra tali operazioni ve ne era una che riguardava il prodotto in esame, ma non era destinata all’Unione, e quattro ulteriori operazioni effettuate verso la Germania, la Francia e la Finlandia, ma non del prodotto in esame. L’industria dell’Unione ha sostenuto che, in base al suo sito web e alla data della licenza di esportazione, il richiedente era stato coinvolto in attività di esportazione di oggetti per il servizio da tavola in ceramica sin dagli albori della società. Nel 2006 il richiedente ha anche chiesto la registrazione del suo marchio contenente la traslitterazione del suo nome in cinese. L’industria dell’Unione non ha tuttavia fornito alcun elemento di prova del fatto che il richiedente non soddisfacesse la condizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1198. La Commissione ha concluso pertanto che il richiedente soddisfa la condizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. |
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(12) |
Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non sia collegato a nessuno degli esportatori o produttori soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che ha o che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale, il richiedente ha dimostrato che non era collegato a nessuno dei produttori esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping. Il richiedente ha due azionisti, che ne detengono rispettivamente l’80 % e il 20 %. Secondo la banca dati Qichacha, gli azionisti del richiedente detenevano azioni in altre società, che tuttavia non erano collegate al prodotto in esame e che erano già state cancellate dal registro. Fujian Dehua Longdong Ceramics Co., Ltd, la società collegata al richiedente costituita durante il periodo dell’inchiesta iniziale con gli stessi azionisti, vendeva solo prodotti sul mercato interno. Secondo le dichiarazioni dell’IVA fornite dalla società collegata, non sono state effettuate vendite all’esportazione. Il richiedente soddisfa pertanto questa condizione. |
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(13) |
Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente abbia effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o abbia assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione, la Commissione ha constatato che il richiedente ha effettuato esportazioni nell’Unione nel 2020, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale Il richiedente ha presentato una fattura, un ordine di acquisto, documenti di sdoganamento, una polizza di carico e una ricevuta di pagamento per un ordine emesso nel 2019 da una società in Spagna. Inoltre, secondo il registro delle vendite, che è risultato conciliabile con i rendiconti finanziari, nel 2020 vi sono state altre spedizioni del prodotto in esame verso l’Unione. Il richiedente soddisfa pertanto questa condizione. |
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(14) |
Il richiedente soddisfa di conseguenza tutte e tre le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, quali stabilite all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, e pertanto è opportuno accogliere la richiesta. Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping del 17,9 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale. |
D. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
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(15) |
Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere a Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd l’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale. |
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(16) |
Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni e l’industria dell’Unione se ne è avvalsa. |
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(17) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, l’industria dell’Unione ha sostenuto che Fujian Dehua Longdong Ceramics Co., Ltd, la società collegata al richiedente, il 18 novembre 2013 ha registrato un rappresentante per le attività di importazione e esportazione presso l’ufficio doganale di Quanzhou. L’industria dell’Unione ha quindi affermato che la società collegata ha realizzato vendite all’esportazione. |
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(18) |
La Commissione ha osservato che la data di registrazione del rappresentante di Fujian Dehua Longdong Ceramics Co., Ltd (18 novembre 2013) è posteriore al periodo dell’inchiesta iniziale, che si è concluso il 31 dicembre 2011. Inoltre, come spiegato al considerando 12, sulla base delle dichiarazioni dell’IVA fornite per il periodo dell’inchiesta iniziale, la Commissione ha stabilito che Fujian Dehua Longdong Ceramics Co., Ltd non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale. Non è stato presentato alla Commissione, né quest’ultima ha individuato alcun elemento di prova che contraddicesse tale risultanza. La Commissione ha pertanto concluso che il richiedente soddisfaceva la condizione di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1198 e l’argomentazione è stata respinta. |
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(19) |
Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La seguente società è aggiunta all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 come sostituito dall’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, contenente l’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione:
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Società |
Codice addizionale TARIC |
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Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd |
899D |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8.
(3) GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1.
(4) GU L 321 del 12.12.2019, pag. 139.
(5) Orbis è un fornitore mondiale di informazioni aziendali comprendente più di 220 milioni di società di tutto il mondo. Fornisce principalmente informazioni standardizzate riguardo a società private e strutture societarie.
(6) Qichacha è una banca dati privata a scopo di lucro di proprietà cinese che fornisce ai consumatori/professionisti dati commerciali, informazioni sul credito e analisi su società pubbliche e private con sede in Cina.
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3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 94/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/725 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2023
che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione. |
|
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
|
(4) |
Più in particolare, gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame, di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna. |
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(5) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati nelle province della Nuova Scozia (1) e dell'Ontario (2) (Canada) e confermati tra il 3 marzo 2023 e il 14 marzo 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
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(6) |
Il Cile ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nella regione di O'Higgins (Cile) e confermato il 12 marzo 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
|
(7) |
Inoltre il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nella contea di Cumbria, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 10 marzo 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
|
(8) |
Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di 22 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati nei seguenti Stati: Florida (1), Pennsylvania (20) e Dakota del Sud (1) (Stati Uniti) e confermati tra il 3 marzo 2023 e il 23 marzo 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
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(9) |
A seguito della comparsa di tali recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada, del Cile, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito zone di controllo di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia. |
|
(10) |
Il Canada, il Cile, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Cile, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa della comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato. |
|
(11) |
È inoltre opportuno imporre il trattamento di riduzione dei rischi D, di cui all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692, per l'ingresso nell'Unione delle partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone interessate del Cile, definite alla voce "CL-2" nell'allegato XV, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
|
(12) |
Il Canada ha altresì presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica nel suo territorio in relazione alla comparsa di otto focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle provincie di Columbia Britannica (6), Ontario (1) e Saskatchewan (1) (Canada) e confermati tra il 27 ottobre 2022 e il 6 gennaio 2023. |
|
(13) |
Anche il Regno Unito ha presentato alla Commissione informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica nel suo territorio in relazione alla comparsa di 14 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle contee di Cambridgshire, (1), Essex (1), Norfolk (2), North Yorkshire (4) Suffolk (1) e Yorkshire (2), Inghilterra (Regno Unito), e nelle province di Dumfries e Galloway (1) Moray (1) e Perth e Kinross (1), Scozia (Regno Unito) e confermati tra il 21 agosto 2022 e il 27 gennaio 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
|
(14) |
In aggiunta, gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica nel loro territorio in relazione alla comparsa di 22 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nei seguenti Stati: California (2), Colorado (2), Indiana (1), Iowa (4), Kansas (3), Maryland (1), Minnesota (2), Missouri (2), Dakota del Sud (2), Texas (1) Washington (1) e Wisconsin (1) (Stati Uniti) e confermati tra il 1o settembre 2022 e l'8 febbraio 2023. |
|
(15) |
Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno inoltre presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa dei suddetti focolai di tale malattia, il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati nei rispettivi territori. |
|
(16) |
La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli stabilimenti avicoli risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti dalle quali era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a seguito della comparsa di detti focolai. |
|
(17) |
È pertanto opportuno modificare gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. |
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(18) |
Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, in Cile, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare agli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. |
|
(19) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/462 della Commissione (4) ha modificato gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiungendo un termine iniziale alla riga US-2.251, alla voce relativa agli Stati Uniti negli allegati V e XIV. Poiché è stato rilevato un errore relativo alla zona soggetta a termine iniziale, la riga relativa alla zona US-2.251 negli allegati V e XIV dovrebbe essere rettificata di conseguenza. Detta rettifica dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/426. |
|
(20) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
1. Nell'allegato V, parte 1, sezione B, alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.251 è sostituita dalla seguente:
|
"US Stati Uniti |
US-2.251 |
BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 |
N, P1 |
|
2.9.2022"; |
|
2. nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.251 sono sostituite dalle seguenti:
|
"US Stati Uniti |
US-2.251 |
POU, RAT |
N, P1 |
|
2.9.2022 |
|
|
GBM |
P1 |
|
2.9.2022". |
|
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia l'articolo 2 si applica a decorrere dal 7 marzo 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/462 della Commissione, del 2 marzo 2023, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L 68 del 6.3.2023, pag. 4).
ALLEGATO
Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
|
1) |
l’allegato V è così modificato:
|
|
2) |
l’allegato XIV è così modificato:
|
|
3) |
l’allegato XV è così modificato:
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DECISIONI
|
3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 94/48 |
DECISIONE (PESC) 2023/726 DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2023
che modifica talune decisioni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 9 dicembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (United Nations Security Council – UNSC) ha adottato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2664 (2022), ricordando le sue precedenti risoluzioni che impongono misure sanzionatorie in risposta a minacce alla pace e alla sicurezza internazionali e sottolineando che le misure adottate dagli Stati membri delle Nazioni Unite per attuare le sanzioni si conformano agli obblighi che incombono loro a norma del diritto internazionale e non sono intese ad avere conseguenze umanitarie avverse per le popolazioni civili né conseguenze negative per le attività umanitarie o per coloro che le svolgono. |
|
(2) |
Esprimendo la propria disponibilità a rivedere, adeguare e porre fine, se del caso, ai suoi regimi sanzionatori tenendo conto dell'evoluzione della situazione sul terreno e della necessità di ridurre al minimo le ripercussioni umanitarie negative indesiderate, al paragrafo 1 della UNSCR 2664 (2022) l'UNSC ha statuito che la fornitura, il trattamento o il pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o la fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali sono consentiti e non costituiscono una violazione del congelamento dei beni imposto dall'UNSC o dai suoi comitati delle sanzioni. Ai fini della presente decisione, il paragrafo 1 dell'UNSCR 2664 (2022) è definito «deroga umanitaria». La deroga umanitaria è applicabile a determinati soggetti, come stabilito in tale risoluzione. |
|
(3) |
L'UNSCR 2664 (2022) richiede che la deroga umanitaria alle misure di congelamento dei beni si applichi al regime di sanzioni relativo all'ISIL (Da'esh) e Al Qaeda previsto dalle risoluzioni 1267, 1989 e 2253 per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione della risoluzione stessa e indica che l'UNSC intende decidere in merito alla proroga dell'applicazione dell'UNSCR 2664 (2022) prima della data in cui l'applicazione di tale deroga altrimenti scadrebbe. |
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(4) |
L'UNSCR 2664 (2022) sottolinea che, se in conflitto con risoluzioni precedenti, la deroga umanitaria prevale su tali risoluzioni precedenti limitatamente all'oggetto del conflitto. L'UNSCR 2664 (2022) precisa, tuttavia, che il paragrafo 1 dell'UNSCR 2615 (2021) resta in vigore. |
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(5) |
L'UNSCR 2664 (2022) chiede ai fornitori che si avvalgono della deroga umanitaria di adoperarsi ragionevolmente, anche rafforzando le loro strategie e procedure di gestione dei rischi e di dovuta diligenza, per ridurre al minimo qualsiasi beneficio vietato dalle sanzioni, discenda esso da fornitura diretta o indiretta ovvero da diversione, a vantaggio di persone o entità designate. |
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(6) |
Il Consiglio ritiene che la deroga umanitaria alle misure di congelamento dei beni ai sensi dell'UNSCR 2664 (2022) debba applicarsi anche nei casi in cui l'Unione decida di adottare misure complementari relative al congelamento di fondi e risorse economiche oltre a quelle decise dall'UNSC o dai suoi comitati delle sanzioni. |
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(7) |
È pertanto necessario modificare di conseguenza le decisioni del Consiglio 2010/413/PESC (1), 2010/788/PESC (2), 2014/450/PESC (3), (PESC) 2015/740 (4), (PESC) 2015/1333 (5), (PESC) 2016/849 (6), (PESC) 2016/1693 (7) e (PESC) 2017/1775 (8). |
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(8) |
È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure della presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:
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1) |
all'articolo 27, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Fatto salvo il paragrafo 8, il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2 non si applica:
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2) |
all'articolo 27 è aggiunto il paragrafo seguente: «8. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:
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3) |
l'articolo 28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 Fatti salvi l'articolo 27, paragrafo 8, l'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 27, paragrafo 2, nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), non si applica in relazione a fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche che sono necessari per svolgere le attività delle missioni della RPDC presso le Nazioni Unite e le loro agenzie specializzate e relative organizzazioni o altre missioni diplomatiche e consolari della RPDC, o a qualsiasi fondo, altre attività finanziarie o risorse economiche che, secondo quanto stabilito in anticipo dal comitato delle sanzioni in una valutazione caso per caso, sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari, la denuclearizzazione e qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi dell'UNSCR 2270 (2016).» |
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4) |
all'articolo 36 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. La deroga di cui all'articolo 27, paragrafo 8, per quanto riguarda l'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e l'articolo 27, paragrafo 2, nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) e d), è riesaminata a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi.» |
Articolo 2
La decisione 2010/788/PESC è così modificata:
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1) |
all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente: «10. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:
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2) |
all'articolo 5, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 10, per quanto riguarda le persone e le entità elencate nell'allegato II, le esenzioni possono essere concesse anche per i fondi e le risorse economiche necessari per scopi umanitari, quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche e alimenti, o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla RDC.» |
Articolo 3
La decisione 2010/413/PESC è così modificata:
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1) |
all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente: «15. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:
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2) |
all'articolo 26 è aggiunto il paragrafo seguente: «6. La deroga di cui all'articolo 20, paragrafo 15, per quanto riguarda l'articolo 20, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), e l'articolo 20, paragrafo 2, nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), è riesaminata a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi.» |
Articolo 4
La decisione (PESC) 2016/1693 è così modificata:
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1) |
all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente: «10. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:
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2) |
l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, in particolare alla luce delle pertinenti decisioni dell'UNSC o del comitato. 2. L'articolo 3, paragrafo 10, si applica fino al 9 dicembre 2024, a meno che l'UNSC decida di prorogare l'applicazione dell'UNSCR 2664 (2022) oltre tale data. 3. Le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. 4. Qualora una persona o entità designata a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, o dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, presenti osservazioni, il Consiglio riesamina la designazione alla luce delle osservazioni presentate e le misure cessano di applicarsi se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all'articolo 5, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte. 5. Qualora sia presentata un'ulteriore richiesta, basata su nuove prove sostanziali, di rimuovere una persona o un'entità dall'elenco dell'allegato, il Consiglio procede a un nuovo riesame a norma del paragrafo 3. 6. Le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano fino al 31 ottobre 2023.». |
Articolo 5
La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:
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1) |
all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente: «14. I paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:
|
|
2) |
all'articolo 9, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 14, riguardo alle persone ed entità elencate nell'allegato IV, sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, la fornitura di energia elettrica, operatori umanitari e relativa assistenza, o l'evacuazione di cittadini stranieri dalla Libia.» |
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3) |
all'articolo 9, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 14, riguardo alle entità di cui al paragrafo 3, sono altresì ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche purché:
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Articolo 6
La decisione (PESC) 2017/1775 è così modificata:
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1) |
all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente: «8. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:
|
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2) |
all'articolo 2 bis è aggiunto il paragrafo seguente: «8. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:
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|
3) |
all'articolo 2 bis, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Fatto salvo il paragrafo 8, in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano svincolati o messi a disposizione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per evacuazioni dal Mali. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dall'autorizzazione.» |
Articolo 7
La decisione (PESC) 2015/740 è così modificata:
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1) |
all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente: «7. L'articolo 6 non si applica alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:
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2) |
all'articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente: «6. L'articolo 6 non si applica alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:
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Articolo 8
All'articolo 5 della decisione 2014/450/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:
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a) |
dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate; |
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b) |
da organizzazioni internazionali; |
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c) |
da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie; |
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d) |
da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA); |
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e) |
da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o |
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f) |
da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni.». |
Articolo 9
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).
(2) Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).
(3) Decisione 2014/450/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga la decisione 2011/423/PESC (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 106).
(4) Decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC (GU L 117 dell'8.5.2015, pag. 52).
(5) Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).
(6) Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).
(7) Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25).
(8) Decisione (PESC) 2017/1775, del 28 settembre 2017, del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23).
|
3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 94/56 |
DECISIONE (PESC) 2023/727 DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2023
che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC (1). |
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(2) |
In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC, il Consiglio ritiene che sia opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 13 aprile 2024. |
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(3) |
È opportuno cancellare lla voce relativa a una persona designata nell’allegato della decisione 2011/235/PESC. È opportuno aggiornare le voci riguardanti 18 persone e tre entità figuranti nell’allegato della decisione 2011/235/PESC. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/235/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/235/PESC è così modificata:
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1) |
all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2024. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.» |
|
2) |
l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51).
ALLEGATO
L’allegato della decisione 2011/235/PESC («Elenco delle persone e delle entità di cui agli articoli 1 e 2») è così modificato:
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1) |
la voce 82 (relativa a SARAFRAZ Mohammad (Dr.)) nell’elenco dal titolo «Persone» è cancellata; |
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2) |
le voci relative alle 18 persone seguenti sono sostituite dalle seguenti:
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3) |
le voci relative alle tre entità che seguono sono sostituite dalle seguenti:
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3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 94/65 |
DECISIONE (PESC) 2023/728 DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2023
concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia in Ucraina. |
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(2) |
Il 25 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/434 (2), che ha modificato la decisione 2014/512/PESC e ha introdotto ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione nell’Unione, o dirette all’Unione, di taluni organi di informazione. Tali organi figurano al punto 3 dell’allegato della decisione (PESC) 2023/434. A norma dell’articolo 1, punto 11), della decisione (PESC) 2023/434, l’applicabilità di tali misure nei confronti di uno o più di detti organi di informazione è soggetta a un’ulteriore decisione del Consiglio. |
|
(3) |
Dopo aver esaminato i rispettivi casi, il Consiglio ha concluso che le misure restrittive di cui all’articolo 4 octies della decisione 2014/512/PESC dovrebbero applicarsi a decorrere dal 10 aprile 2023 nei confronti di tutte le entità che figurano al punto 3 dell’allegato della decisione (PESC) 2023/434, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le misure di cui all’articolo 4 octies della decisione 2014/512/PESC si applicano a decorrere dal 10 aprile 2023 nei confronti di tutte le entità che figurano al punto 3 dell’allegato della decisione (PESC) 2023/434.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
(2) Decisione (PESC) 2023/434 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 59I del 25.2.2023, pag. 593).
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3.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 94/66 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/729 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2023
sulla definizione dell’architettura tecnica, delle specifiche tecniche relative all’inserimento e alla conservazione delle informazioni e delle procedure di controllo e di verifica delle informazioni contenute nel sistema relativo ai documenti falsi e autentici online della guardia di frontiera e costiera europea («EBCG FADO»)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l’azione comune 98/700/GAI del Consiglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il sistema europeo di archiviazione delle immagini relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) è stato istituito per facilitare lo scambio di informazioni, tra le autorità degli Stati membri competenti in materia di frode documentale, sugli elementi di sicurezza e sulle possibili caratteristiche della frode relativamente ai documenti autentici e falsi. Scopo del sistema FADO è altresì condividere informazioni con altri attori, ivi compreso il pubblico. |
|
(2) |
Poiché a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/493 il sistema FADO, attualmente gestito dal Consiglio, sarà rilevato dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia»), è necessario adottare misure riguardanti l’architettura tecnica e le specifiche del sistema FADO. |
|
(3) |
L’architettura tecnica e le specifiche del nuovo sistema FADO della guardia di frontiera e costiera europea («EBCG FADO») dovrebbero consentire all’Agenzia di assicurare il funzionamento corretto e affidabile del sistema e di inserire tempestivamente ed efficientemente le informazioni ottenute, garantendo l’uniformità e la qualità di dette informazioni secondo standard elevati. È opportuno assicurare un’adeguata verifica dei documenti e dell’identità a tutti i livelli, dall’esame forense più sofisticato al semplice controllo. Il sistema EBCG FADO dovrebbe fornire un punto di accesso unico agli utenti che desiderano gestire informazioni o cercare contenuti del FADO. Il sistema dovrebbe prevedere, tra l’altro, un trasferimento sistematico e strutturato delle conoscenze tra esperti di documenti e da questi a esperti in altre materie. |
|
(4) |
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in merito alla presente decisione di esecuzione. |
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(5) |
Dato che il regolamento (UE) 2020/493 si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ne ha notificato il recepimento nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata dalla presente decisione. |
|
(6) |
L’Irlanda partecipa al regolamento (UE) 2020/493 ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nel quadro dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2). Essa è pertanto vincolata dalla presente decisione. |
|
(7) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4). |
|
(8) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (6). |
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(9) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio (8), |
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(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (9) (Comitato dell’articolo 6) e al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’architettura tecnica del sistema FADO, le specifiche tecniche relative all’inserimento e alla conservazione delle informazioni nel sistema FADO e le procedure di controllo e di verifica delle informazioni contenute nel sistema FADO sono definite nell’allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 107 del 6.4.2020, pag.1.
(2) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(4) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(5) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(6) Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).
(7) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(8) Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 1638/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
ALLEGATO
PARTE 1
1. Obiettivi
Questa parte dell’allegato descrive l’architettura tecnica del sistema relativo ai documenti falsi e autentici online dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») (sistema «EBCG FADO») e delle sue componenti.
L’architettura tecnica del nuovo sistema EBCG FADO sarà sviluppata in modo incrementale in base alle versioni del nuovo sistema e ai possibili futuri requisiti.
2. Descrizione dell’architettura del sistema EBCG FADO
L’architettura tecnica permette all’Agenzia di determinare i diversi livelli di accesso alle informazioni conservate nel sistema. L’Agenzia inserisce tempestivamente ed efficientemente nel sistema EBCG FADO le informazioni ottenute e ne garantisce l’uniformità e la qualità.
Il sistema EBCG FADO costituisce l’applicazione generale per tutti i livelli di accesso, fornendo un punto di accesso unico agli utenti che desiderano gestire informazioni o cercare contenuti nel sistema.
L’architettura tecnica del sistema EBCG FADO ha la capacità di ospitare:
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a) |
un dominio pubblico contenente un sottoinsieme di informazioni di base sui facsimili di documenti autentici e sui documenti autentici; |
|
b) |
un dominio sensibile non classificato dell’UE soggetto a controllo degli accessi che permetta:
|
|
c) |
un dominio classificato UE (RESTREINT UE/EU RESTRICTED) soggetto a controllo degli accessi per utenti autorizzati che permetta:
|
L’architettura tecnica del sistema ha inoltre la capacità di:
|
a) |
garantire un livello elevato di sicurezza informatica; |
|
b) |
supportare ampie capacità di ricerca e segnalazione e applicare servizi analitici avanzati, compresa l’intelligenza artificiale; |
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c) |
essere integrata con entità esterne e i loro sistemi e fornire capacità di scambio di dati attraverso interfacce automatizzate, come il sistema documentale della biblioteca elettronica Frontex-Interpol (FIELDS), il sistema di informazione sui documenti di stato civile (Document Information System Civil Status - DISCS) ecc.; |
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d) |
operare su un’infrastruttura basata sul cloud per i domini non classificato, sensibile e pubblico dell’UE, purché siano rispettati i requisiti in materia di protezione dei dati personali; |
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e) |
attuare tecnologie all’avanguardia e approcci tecnici moderni, caratterizzati da disponibilità, affidabilità, flessibilità per nuove funzioni, prodotti e modifiche, ed essere in grado di espandersi per accogliere un gran numero di utenti; |
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f) |
consentire l’integrazione con l’hardware e sostenere l’accesso al sistema offline o in scenari di connettività limitata a partire da dispositivi mobili. |
PARTE 2
1. Obiettivi
Questa seconda parte dell’allegato descrive le specifiche tecniche relative all’inserimento e alla conservazione delle informazioni nel sistema relativo ai documenti falsi e autentici online dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») (sistema «EBCG FADO») secondo standard elevati.
Il sistema EBCG FADO contribuisce anche alla lotta contro la frode di identità condividendo informazioni con altri attori, ivi compreso il pubblico.
Le presenti specifiche tecniche comprendono il trattamento di dati personali. Le informazioni sono inserite e conservate nel sistema in funzione della finalità del trattamento.
2. Descrizione del processo di inserimento e conservazione delle informazioni nel sistema EBCG FADO
Le informazioni sono fornite dagli utenti autorizzati in un apposito modulo del sistema EBCG FADO a fini di convalida prima della loro messa a disposizione di altri utenti.
Il processo di convalida si applica a tutte le informazioni inserite nel sistema EBCG FADO o create all’interno del sistema.
Il processo di convalida di dette informazioni è controllato dall’Agenzia e svolto in consultazione con il fornitore delle informazioni. Al fine di garantire standard elevati, l’Agenzia può decidere di consultare esperti di documenti selezionati o il responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia stessa.
Una volta convalidate, le informazioni sono tradotte e conservate nei domini del sistema EBCG FADO.
3. Controllo e verifica delle informazioni nel sistema EBCG FADO
Nel sistema EBCG FADO i dati dei documenti (di seguito «informazioni») sono verificati e trattati unicamente per scopi amministrativi con mezzi elettronici e materiali, a seconda del formato in cui sono forniti all’Agenzia. Nel sistema EBCG FADO non si svolge alcun trattamento di dati personali operativi ai sensi dell’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Le informazioni trattate sono sottoposte ai processi operativi necessari per inserirle e conservarle nel sistema EBCG FADO. Sono messi a disposizione degli utenti soltanto i documenti pubblicati precedentemente convalidati.
Il trattamento delle informazioni nel sistema EBCG FADO è sottoposto a costante miglioramento per garantire un riesame e un adeguamento progressivi delle misure tecniche e organizzative in linea con l’evoluzione tecnologica e per eliminare i difetti dei processi operativi sottostanti.
L’Agenzia specifica:
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a) |
le categorie di interessati i cui dati personali sono trattati nel sistema; |
|
b) |
le categorie di dati personali trattati; |
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c) |
il titolare del trattamento o le categorie di titolari del trattamento, comprese le contitolarità; |
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d) |
i destinatari dei dati personali; |
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e) |
le garanzie per prevenire abusi o l’accesso o il trasferimento illeciti di dati personali; |
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f) |
il periodo di conservazione relativo alle attività di trattamento dei dati personali ai fini del funzionamento del sistema EBCG FADO e dell’assolvimento di compiti amministrativi; |
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g) |
la metodologia per la raccolta dei dati, che indichi anche se provengono dagli Stati membri e/o da paesi terzi; |
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h) |
la diffusione e i destinatari dei dati personali. |
4. Trattamento dei dati personali ai fini dell’inserimento e della conservazione delle informazioni nel sistema EBCG FADO
Durante il processo di inserimento e conservazione delle informazioni nel sistema EBCG FADO l’Agenzia mette in atto le seguenti misure organizzative e tecniche specifiche:
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a) |
fornisce agli utenti autorizzati orientamenti in merito all’occultazione — minimizzazione e pseudonimizzazione — dei dati personali prima della trasmissione delle informazioni all’Agenzia e durante il processo di convalida; |
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b) |
attua misure tecniche adeguate per mettere in atto le garanzie necessarie alla protezione dei diritti degli interessati durante il processo di convalida, prima di mettere le informazioni a disposizione degli utenti finali; |
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c) |
limita a un numero minimo di utenti l’accesso al modulo dedicato al processo di convalida; |
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d) |
mette a disposizione di un numero noto di utenti, in base al principio della necessità di sapere, le informazioni conservate nel dominio sensibile non classificato e nel dominio classificato. |
PARTE 3
1. Obiettivi
Questa terza parte dell’allegato descrive le procedure di controllo e verifica delle informazioni nel sistema relativo ai documenti falsi e autentici online dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») (sistema «EBCG FADO»).
Le procedure di controllo e verifica delle informazioni nel sistema EBCG FADO comprendono il trattamento di dati personali.
La Commissione vigila, tra l’altro, sull’attuazione delle misure contenute nella presente decisione. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (2). L’Agenzia partecipa senza potere decisionale alle riunioni del comitato di cui all’articolo 6.
L’Agenzia applica tecniche di garanzia della qualità e controllo della qualità per controllare e verificare le informazioni contenute nel sistema EBCG FADO.
2. Garanzia della qualità e controllo della qualità
Conformemente all’allegato, parte 2, della presente decisione di esecuzione della Commissione, che stabilisce le specifiche tecniche relative all’inserimento e alla conservazione delle informazioni nel sistema EBCG FADO (3), l’Agenzia stabilisce procedure per assicurare:
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a) |
la garanzia della qualità:
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b) |
il controllo della qualità:
|
3. Garanzia della qualità
i. Gestione dell’accesso
La gestione dell’accesso al sistema FADO ha i seguenti scopi:
|
a) |
concedere l’accesso al sistema FADO in base al principio della necessità di sapere; |
|
b) |
revocare i diritti di accesso. |
L’Agenzia stabilisce procedure per la gestione dell’accesso al sistema FADO che rispettino i seguenti requisiti minimi:
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a) |
gli utenti ricevono informazioni sul trattamento dei loro dati personali; |
|
b) |
gli utenti gestiscono i loro account nel sistema FADO; |
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c) |
i dati personali sono comunicati all’Agenzia direttamente dagli interessati o dai loro punti di contatto; |
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d) |
un numero limitato di utenti dell’Agenzia appartenenti all’organizzazione del sistema FADO è autorizzato a gestire l’accesso. |
ii. Convalida delle informazioni inserite nel sistema FADO
Scopo della convalida delle informazioni è ridurre il rischio di difetti del sistema, garantendo l’uniformità e la qualità delle informazioni.
Solo un numero selezionato di esperti di documenti, autorizzati e formati, fornisce e convalida le informazioni nel sistema.
Prima di iniziare a inserire le informazioni nel sistema, detti utenti ricevono:
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a) |
una formazione sull’inserimento delle informazioni nel sistema; |
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b) |
materiale di orientamento e/o tutorial sull’inserimento delle informazioni nel sistema; |
|
c) |
informazioni sui processi operativi istituiti dall’Agenzia a fini di convalida. |
L’Agenzia predispone un apposito modulo del sistema EBCG FADO a fini di convalida delle informazioni prima della loro messa a disposizione di altri utenti. Durante il processo di convalida, questo modulo permette:
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a) |
a un numero selezionato di utenti di inserire o correggere le informazioni nel sistema EBCG FADO; |
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b) |
a un numero limitato di utenti di procedere alla convalida delle informazioni nel sistema, compresa la consultazione facoltativa di utenti selezionati diversi da quelli che inseriscono o correggono le informazioni; |
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c) |
a un numero limitato di utenti di fornire traduzioni se necessario; |
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d) |
a un numero limitato di utenti di approvare e pubblicare le informazioni. |
iii. Pubblicazione delle informazioni
Dopo il processo di convalida le informazioni sono pubblicate.
4. Controllo della qualità
L’Agenzia stabilisce un piano annuale di controllo della qualità nel sistema EBCG FADO.
Il piano garantisce che ogni anno sia regolarmente controllata una quantità adeguata di informazioni, verificando tra l’altro:
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a) |
la pertinenza delle informazioni contenute nel sistema EBCG FADO; |
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b) |
la qualità delle informazioni contenute nel sistema EBCG FADO; |
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c) |
la conformità della gestione del sistema EBCG FADO, compreso il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati personali. |
I risultati degli audit sono trasmessi alla Commissione, al consiglio di amministrazione dell’Agenzia e al responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia.
5. Contributo degli utenti alla qualità
Gli utenti possono essere coinvolti nel processo di controllo e verifica delle informazioni contenute nel sistema EBCG FADO.
(1) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(2) Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce l’architettura tecnica del sistema FADO della guardia di frontiera e costiera europea («EBCG FADO») conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/493.