ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 94

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
3 aprile 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2023/720 del Consiglio, del 31 marzo 2023, che modifica taluni regolamenti del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/721 del Consiglio, del 31 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/722 del Consiglio, del 31 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/723 della Commissione, del 30 marzo 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

20

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/724 della Commissione, del 31 marzo 2023, relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198

22

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/725 della Commissione, del 31 marzo 2023, che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna ( 1 )

26

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2023/726 del Consiglio, del 31 marzo 2023, che modifica talune decisioni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria

48

 

*

Decisione (PESC) 2023/727 del Consiglio, del 31 marzo 2023, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

56

 

*

Decisione (PESC) 2023/728 del Consiglio, del 31 marzo 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

65

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2023/729 della Commissione, del 30 marzo 2023, sulla definizione dell’architettura tecnica, delle specifiche tecniche relative all’inserimento e alla conservazione delle informazioni e delle procedure di controllo e di verifica delle informazioni contenute nel sistema relativo ai documenti falsi e autentici online della guardia di frontiera e costiera europea (EBCG FADO)

66

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

3.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 94/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/720 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2023

che modifica taluni regolamenti del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea è in grado d’imporre misure restrittive, fra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità e organismi designati. L’attuazione di tali misure avviene mediante regolamenti del Consiglio.

(2)

Il 9 dicembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2664 (2022). Riguardo alle sanzioni in forma di congelamento dei beni imposte dal Consiglio di sicurezza stesso o dai relativi comitati per le sanzioni, il paragrafo 1 di tale risoluzione introduce una deroga per l’assistenza umanitaria e le altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali, applicabile a determinati soggetti. Ai fini del presente regolamento, il paragrafo 1 dell’UNSCR 2664 (2022) è definito «deroga umanitaria».

(3)

Il 31 marzo 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/726 (1) per attuare l’UNSCR 2664 (2022) nel diritto dell’Unione.

(4)

L’UNSCR 2664 (2022) sottolinea che, se in conflitto con risoluzioni precedenti, la deroga umanitaria alle misure di congelamento dei beni prevale su tali risoluzioni precedenti limitatamente all’oggetto del conflitto. L’UNSCR 2664 (2022) precisa, tuttavia, che il paragrafo 1 dell’UNSCR 2615 (2021) resta in vigore.

(5)

L’UNSCR 2664 (2022) chiede ai fornitori che si avvalgono della deroga umanitaria di adoperarsi ragionevolmente, anche rafforzando le loro strategie e procedure di gestione dei rischi e di dovuta diligenza, per ridurre al minimo qualsiasi beneficio vietato dalle sanzioni, discenda esso da fornitura diretta o indiretta ovvero da diversione, a vantaggio di persona o entità elencata nell’applicabile regolamento.

(6)

L’UNSCR 2664 (2022) richiede che la deroga umanitaria alle misure di congelamento dei beni si applichi al regime di sanzioni relativo all’ISIL (Da’esh) e Al Qaeda previsto dalle risoluzioni 1267, 1989 e 2253 per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione della risoluzione stessa e indica che l’UNSC intende decidere in merito alla proroga dell’applicazione dell’UNSCR 2664 (2022) prima della data in cui l’applicazione di tale deroga altrimenti scadrebbe.

(7)

Il Consiglio ritiene che la deroga umanitaria alle misure di congelamento dei beni ai sensi dell’UNSCR 2664 (2022) debba applicarsi anche nei casi in cui l’Unione decida di adottare misure misure complementari relative al congelamento di fondi e risorse economiche oltre a quelle decise dall’UNSC o dai suoi comitati delle sanzioni.

(8)

Poiché le modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un intervento normativo a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti del Consiglio (CE) n. 881/2002 (2), (CE) n. 1183/2005 (3), (UE) n. 267/2012 (4), (UE) n. 747/2014 (5), (UE) 2015/735 (6), (UE) 2016/1686 (7), (UE) 2016/44 (8), (UE) 2017/1509 (9) e (UE) 2017/1770 (10),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:

1)

all’articolo 34 è aggiunto il paragrafo seguente:

«10.   I paragrafi 1 e 3 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni per quanto riguarda gli allegati XIII, XVI e XVII, e indicato dal Consiglio per quanto riguarda l’allegato XV.»

;

2)

all’articolo 45, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo l’articolo 34, paragrafo 10, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi attività altrimenti vietata dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017) se il comitato per le sanzioni ha accertato, caso per caso, che l’attività è necessaria per agevolare l’operato delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono nella RPDC attività di assistenza e di soccorso a favore della popolazione civile nella RPDC o per ogni altro scopo coerente con le finalità di tali UNSCR.»

;

3)

l’articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

Fatto salvo l’articolo 34, paragrafo 10, i divieti di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 3, non si applicano con riguardo ai fondi e alle risorse economiche appartenenti alla Foreign Trade Bank o alla Korean National Insurance Company (KNIC), o messi a loro disposizione, nella misura in cui tali fondi e risorse economiche sono destinati esclusivamente agli scopi ufficiali di una rappresentanza diplomatica o consolare nella RPDC o ad attività di assistenza umanitaria svolte dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.».

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:

1)

all’articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda l’allegato I, e indicato dal Consiglio per quanto riguarda l’allegato I bis.»

;

2)

l’articolo 4 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 ter

1.   Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, in deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, e alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato I bis, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato I bis, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche e cibo, o il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, ovvero per operazioni di evacuazione dalla RDC.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro quattro settimane dal rilascio.»

;

3)

l’articolo 7 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 7 ter

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione delle misure di cui all’articolo 1 bis e all’articolo 2, paragrafi 1 e 2.».

Articolo 3

Il regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato:

1)

all’articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda l’allegato VIII, e indicato dal Consiglio per quanto riguarda l’allegato IX.»

;

2)

all’articolo 23 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda l’allegato XIII, e indicato dal Consiglio per quanto riguarda l’allegato XIV.»

;

3)

l’articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione delle misure di cui agli articoli 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 4 bis, 4 ter, 5, 10 quinquies e 15 bis, all’articolo 23, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e all’articolo 23 bis, paragrafi 1, 2, 3 e 4.».

Articolo 4

All’articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1686 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal Consiglio per quanto riguarda l’allegato I.».

Articolo 5

All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 881/2002 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni per quanto riguarda gli allegati I e I bis.».

Articolo 6

Il regolamento (UE) 2016/44 è così modificato:

1)

all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda gli allegati II e VI, e indicato dal Consiglio per quanto riguarda l’allegato III.»

;

2)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato IV possono autorizzare, in deroga all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone, entità o organismi elencati nell’allegato III o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a persone, entità o organismi elencati nell’allegato III, laddove lo ritengano necessario per scopi umanitari quali l’inoltro di aiuti umanitari o la sua agevolazione, la fornitura di materiali e beni necessari per il soddisfacimento di bisogni fondamentali della popolazione civile, tra cui cibo e materiali agricoli per la relativa produzione, materiale medico ed energia elettrica, ovvero per operazioni di evacuazione dalla Libia. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio.»

;

3)

all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati nell’allegato IV possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano destinati a uno o più dei seguenti scopi:

i)

bisogni umanitari;

ii)

combustibile, energia elettrica e acqua a uso esclusivamente civile;

iii)

ripresa della produzione e vendita di idrocarburi da parte della Libia;

iv)

creazione, funzionamento o rafforzamento delle istituzioni del governo civile e dell’infrastruttura pubblica civile; o

v)

agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, anche per sostenere o facilitare il commercio internazionale con la Libia;

b)

lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare l’accesso ai fondi o alle risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla notifica;

c)

lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni che i fondi o le risorse economiche non saranno messi a disposizione di nessuna delle persone, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II o III né utilizzati a loro beneficio;

d)

lo Stato membro interessato si sia consultato preventivamente con le autorità libiche circa l’uso dei fondi o delle risorse economiche in questione; e

e)

lo Stato membro interessato abbia sottoposto alle autorità libiche le notifiche presentate a norma delle lettere b) e c) e le autorità libiche non abbiano sollevato, entro cinque giorni lavorativi, obiezioni allo svincolo dei fondi o delle risorse economiche in questione.».

Articolo 7

Il regolamento (UE) 2017/1770 è così modificato:

1)

all’articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda l’allegato I e indicato dal Consiglio per quanto riguarda l’allegato I bis.»

;

2)

all’articolo 3 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, con riguardo a una persona, un’entità o un organismo elencati nell’allegato I bis, le autorità competenti possono autorizzare, in deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, e alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche e cibo, o il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, ovvero per operazioni di evacuazione dal Mali.»

;

3)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione delle misure di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2.».

Articolo 8

Il regolamento (UE) 2015/735 è così modificato:

1)

all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni per quanto riguarda l’allegato I e indicato dal Consiglio per quanto riguarda l’allegato II.»

;

(2)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione delle misure di cui all’articolo 2 e all’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3.».

Articolo 9

Il regolamento (UE) n. 747/2014 è così modificato:

1)

all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni per quanto riguarda l’allegato I.»

;

2)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione delle misure di cui all’articolo 2 e all’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3.».

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  Cfr pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).

(3)  Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 (GU L 203 dell’11.7.2014, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan e che abroga il regolamento (UE) n. 748/2014 (GU L 117 dell’8.5.2015, pag. 13).

(7)  Regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da’esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 1).


3.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 94/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/721 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2023

che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 359/2011.

(2)

In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC del Consiglio (2), il Consiglio ha deciso che sia opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 13 aprile 2024.

(3)

La voce relativa a una persona designata nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 dovrebbe essere cancellata da tale allegato. Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti 18 persone e tre entità figuranti nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)   GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

(2)  Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 («Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1») è così modificato:

1)

la voce 82 [relativa a SARAFRAZ Mohammad (Dr.)] nell'elenco intitolato «Persone» è cancellata;

2)

le voci relative alle 18 persone che seguono sono sostituite dalle seguenti:

 

Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

Sesso: maschile

Dal 2018, Hodjatoleslam Seyed Mohammad Soltani ricopre la carica di viceprocuratore presso la procura rivoluzionaria di Mashhad. Capo dell'Organizzazione per la propaganda islamica nella provincia di Khorasan-Razavi. Ex giudice del tribunale rivoluzionario di Mashhad (2013-2019). I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione. È responsabile di aver inflitto pesanti pene detentive a cittadini della minoranza baha'i, in ragione delle loro convinzioni religiose, a seguito di procedimenti iniqui condotti senza un giusto processo e facendo ricorso a procedure extragiudiziali.

12.4.2011

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Luogo di nascita: Yazd (Iran)

Data di nascita: 1953

Sesso: maschile

Ex consulente presso il tribunale disciplinare supremo per i giudici (dal 29 aprile 2019 fino ad almeno il 2020). Ex procuratore generale di Teheran (agosto 2009-aprile 2019). La procura di Abbas Jafari-Dolatabadi ha incriminato un numero elevato di manifestanti, compresi partecipanti alle manifestazioni di protesta della giornata di Ashura nel dicembre 2009. Ha ordinato la chiusura della procura di Karroubi nel settembre 2009 e l'arresto di diversi esponenti politici riformisti e ha messo al bando due partiti politici riformisti nel giugno 2010. La sua procura ha incriminato i manifestanti con “Muharebeh” o “Ribellione contro Dio”, che comporta la pena di morte, e negato il giusto processo alle persone esposte alla pena di morte. La sua procura ha inoltre perseguitato e arrestato riformisti, attivisti per i diritti umani ed esponenti dei media nell'ambito di una vasta repressione dell'opposizione politica.

Nell'ottobre 2018 ha annunciato ai media che quattro attivisti ambientali iraniani detenuti sarebbero stati accusati di “seminare corruzione sulla terra”, un'accusa che comporta la condanna a morte.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Luogo di nascita: Ejiyeh (Iran)

Data di nascita: all'incirca 1956

Sesso: maschile

Capo della magistratura dal luglio 2021. Membro del Consiglio per la determinazione delle scelte. Procuratore generale dell'Iran dal settembre 2009 al 2014. Ex vicecapo della magistratura (dal 2014 al luglio 2021) e portavoce della magistratura (2010-2019). Ministro dell'Intelligence dal 2005 al 2009. Mentre era ministro dell'Intelligence durante le elezioni del 2009, agenti dell'intelligence sotto il suo comando si sono resi responsabili della detenzione e tortura, nonché dell'estorsione di confessioni false a mezzo di pressioni, di centinaia di attivisti, giornalisti, dissidenti ed esponenti politici riformisti. Inoltre, personalità politiche sono state costrette a rilasciare confessioni false durante interrogatori insopportabili, che hanno incluso torture, maltrattamenti, ricatti e minacce ai familiari. Durante le proteste del 2022/2023, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei ha dichiarato che non vi sarebbe stata clemenza nei confronti dei manifestanti.

12.4.2011

25.

SALAVATI Abdolghassem

Sesso: maschile

Giudice presso il tribunale speciale per i reati finanziari, sezione 4, dal 2019. Ex capo della sezione 15 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Giudice istruttore presso il tribunale di Teheran. Incaricato dei casi post-elettorali, è stato il giudice che ha presieduto i “processi farsa” dell'estate 2009 e ha condannato a morte due monarchici chiamati a comparire in detti processi farsa. Ha condannato a lunghe pene detentive oltre un centinaio di prigionieri politici, attivisti per i diritti umani e manifestanti.

Nel 2018 è emerso che ha continuato a infliggere condanne analoghe senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.

Durante le proteste del 2022, Abdolghassem Salavati ha condannato a morte molti manifestanti, tra cui Mohammad Beroghani e Saman Seydi.

12.4.2011

43.

JAVANI Yadollah

Sesso: maschile

Cittadinanza: iraniana

Grado: Brigadier Generale

Vice comandante dell'IRGC per gli affari politici. Ha compiuto numerosi tentativi di reprimere la libertà di espressione e di parola mediante dichiarazioni pubbliche a sostegno dell'arresto e della pena per manifestanti e dissidenti. È stato uno dei primi alti funzionari a chiedere, nel 2009, l'arresto di Moussavi, Karroubi e Khatami. Ha sostenuto il ricorso a tecniche che violano i diritti a un processo equo, tra cui le confessioni pubbliche, e ha divulgato il contenuto di interrogatori prima del processo. È emerso altresì che abbia tollerato il ricorso alla violenza nei confronti di manifestanti ed è altamente probabile che, in qualità di membro a pieno titolo dell'IRGC, fosse a conoscenza del ricorso a tecniche dure di interrogatorio per estorcere confessioni.

10.10.2011

57.

HAJMOHAM-MADI Aziz (alias Aziz Hajmohammadi, Noorollah Azizmohammadi)

Luogo di nascita: Teheran (Iran)

Data di nascita: 1948

Sesso: maschile

Giudice della sezione 71 della Corte penale della provincia di Teheran. In magistratura dal 1971, ha preso parte a vari processi contro manifestanti, tra cui quello contro Abdol-Reza Ghanbari, insegnante arrestato nel gennaio 2010 e condannato a morte per le sue attività politiche.

10.10.2011

58.

BAGHERI Mohammad-Bagher

Sesso: maschile

Nel 2019 Mohammad-Bagher Bagheri è stato nominato vicecapo della magistratura per gli affari internazionali e segretario dell'Alto Consiglio per i diritti umani, sostituendo in tale funzione Mohammad Javad Larijani con decreto di Ebrahim Raisi. È stato giudice presso la Corte suprema tra il dicembre 2015 e il 2019. Ex vicepresidente dell'amministrazione giudiziaria della provincia del Khorasan meridionale, responsabile della prevenzione della criminalità. Oltre al riconoscimento da parte di quest'ultimo, nel giugno 2011, di 140 esecuzioni capitali tra marzo 2010 e marzo 2011, un centinaio di altre esecuzioni avrebbero avuto luogo in segreto durante lo stesso periodo e nella stessa provincia del Khorasan meridionale, senza che i familiari o i legali ne fossero informati. Si è reso pertanto complice di una grave violazione del diritto al giusto processo, contribuendo a un elevato numero di sentenze capitali.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr Seyyed Mohammad (alias HOSSEYNI Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed e Sayyid)

دکتر سيد محمد حسيني

Luogo di nascita: Rafsanjan, Kerman (Iran)

Data di nascita: 23.7.1961

Sesso: maschile

Vicepresidente per gli affari parlamentari durante la presidenza di Raisi dall'agosto 2021. Ex consigliere del presidente Mahmoud Ahmadinejad e portavoce di YEKTA, una fazione politica intransigente. Ministro della cultura e dell'orientamento islamico (2009-2013). Ex vicedirettore della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB). Ex consulente del direttore dell'Organizzazione per la cultura e le relazioni islamiche (ICRO). Ex membro dell'IRGC, è stato complice della repressione dei giornalisti.

10.10.2011

66.

MIRHEJAZI Ali Ashgar

Data di nascita: 8 settembre 1946

Luogo di nascita: Esfahan

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Consulente di intelligence per la Guida suprema. Appartenente alla cerchia ristretta della Guida suprema, è tra i responsabili dell'ideazione della repressione delle manifestazioni di protesta in atto dal 2009 e associato ai responsabili della repressione delle manifestazioni di protesta.

È stato inoltre responsabile dell'ideazione della repressione del disordine pubblico del dicembre 2017-2018 e del novembre 2019.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Luogo di nascita: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Sud) (Iran)

Data di nascita: 1967

Sesso: maschile

Dal 19 ottobre 2022 ministro (ad interim) delle Cooperative, del lavoro e della previdenza sociale. Dal settembre 2021 all’ottobre 2022, vicepresidente per gli affari amministrativi dell'Iran e capo dell'ufficio presidenziale. Capo del ramo immobiliare della Fondazione Mostazafan, che era amministrata direttamente dalla Guida suprema Khamenei, dal 16 settembre 2019 al settembre 2021. Direttore della succursale di Teheran della fondazione Astan Qods Razavi fino al novembre 2019. Ex sindaco della seconda città più grande dell'Iran, Mashhad, dove vengono svolte regolarmente esecuzioni pubbliche. Ex viceministro dell'Interno per gli affari politici, nominato nel 2009. In tale veste si è reso responsabile di aver guidato la repressione di coloro che avevano rivendicato i propri diritti legittimi, compresa la libertà di espressione. Successivamente è stato nominato capo della commissione elettorale iraniana per le elezioni parlamentari del 2012 e per le elezioni presidenziali del 2013.

23.3.2012

77.

JAFARI Reza

Data di nascita: 1967

Sesso: maschile

Ex consulente presso il tribunale disciplinare per i giudici (2012-2022). Membro della “Commissione per la determinazione del contenuto web illegale”, organo competente per la censura di siti web e dei media sociali. Ex capo della procura speciale per la cibercriminalità tra il 2007 e il 2012. Si è reso responsabile della repressione della libertà di espressione, anche sottoponendo blogger e giornalisti all'arresto, alla detenzione e a procedimenti penali. Persone arrestate perché sospettate di reati informatici sono state sottoposte a maltrattamenti e a procedimenti giudiziari iniqui.

23.3.2012

81.

MOUSSAVI Seyed Mohammad Bagher (alias MOUSAVI Sayed Mohammed Baqir)

محمدباقر موسوی

Sesso: maschile

Giudice del tribunale rivoluzionario di Ahwaz, sezione 2 (2011-2015), ha condannato alla pena capitale varie persone, tra cui cinque arabi di Ahwaz, Mohammad Ali Amouri, Hashem Shàbani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka, in data 17 marzo 2012, per “attività contro la sicurezza pubblica” e ”ribellione contro Dio”. Le condanne sono state confermate dalla Corte suprema iraniana il 9 gennaio 2013. I cinque uomini sono stati arrestati senza colpa per oltre un anno, torturati e condannati senza giusto processo. Hadi Rashedi e Hashem Sha’bani Amouri sono stati giustiziati nel 2014.

12.3.2013

83.

JAFARI Asadollah

Sesso: maschile

Attualmente procuratore generale di Esfahan. In tale posizione, ha ordinato reazioni violente nei confronti di manifestanti che sono scesi in strada nel novembre 2021 per protestare contro la carenza d'acqua. Secondo alcune relazioni, Asadollah Jafari ha annunciato la creazione di un ufficio speciale per indagare sui manifestanti arrestati.

Dal 2017 al 2021 ha ricoperto la carica di procuratore generale nella provincia del Khorasan settentrionale.

In qualità di ex procuratore della provincia di Mazandaran (2006-2017), Jafari ha raccomandato di imporre la pena di morte nei casi da lui perseguiti, che sono sfociati in numerose esecuzioni, anche pubbliche, e in situazioni nelle quali l'imposizione della pena di morte è contraria ai diritti umani internazionali, tra l'altro in quanto pena sproporzionata ed eccessiva. Jafari si è reso altresì responsabile di arresti illegali e violazioni dei diritti dei detenuti bahài, dall'arresto iniziale fino alla reclusione in celle di isolamento presso il centro di detenzione dei servizi di intelligence.

12.3.2013

84.

EMADI, Hamid Reza (alias Hamidreza Emadi)

Luogo di nascita: Hamedan (Iran)

Data di nascita: all'incirca 1973

Luogo di residenza: Teheran

Luogo di lavoro: sede centrale della Press TV, Teheran

Sesso: maschile

Ex capo della redazione di Press TV. Ex produttore principale della Press TV.

Responsabile della produzione e trasmissione di confessioni estorte a detenuti, fra cui giornalisti, attivisti politici ed esponenti di minoranze curde e arabe, in violazione dei diritti a un giusto processo e a un equo processo riconosciuti a livello internazionale. La OFCOM, autorità regolatrice indipendente per le società di comunicazione, ha condannato nel Regno Unito Press TV a pagare una multa di 100 000 GBP per aver trasmesso nel 2011 la confessione del giornalista e regista irano-canadese Maziar Bahari, filmata in carcere mentre gli veniva estorta con la forza. Le ONG hanno segnalato altri casi di confessioni estorte, mandate in onda da Press TV. Emadi è pertanto associato alla violazione del diritto a un giusto processo e del diritto a un equo processo.

Nel 2016 è stato sottoposto a procedimenti disciplinari per molestie sessuali nei confronti della sua collega Sheena Shirani, che hanno portato alla sua sospensione dal servizio.

12.3.2013

92.

ASHTARI Hossein

Luogo di nascita: Isfahan (alias: Esfahan, Ispahan)

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Carica: comandante in capo della polizia iraniana

Hossein Ashtari è stato il comandante in capo della polizia iraniana dal marzo 2015 al gennaio 2023 ed è membro del Consiglio di sicurezza nazionale. La polizia include le unità Emdad e le unità speciali. Le forze ordinarie, le unità Emdad e le unità speciali della polizia hanno fatto ricorso alla forza letale per reprimere le proteste del novembre 2019 in Iran, causando morti e feriti tra i manifestanti disarmati e altri civili in molte città del paese. In qualità di membro del Consiglio di sicurezza nazionale, Ashtari ha partecipato alle sessioni nelle quali è stato ordinato di ricorrere alla forza letale per reprimere le proteste del novembre 2019. Ashtari è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.

12.4.2021

95.

VASEGHI Leyla (alias VASEQI Layla, VASEGHI Leila, VASEGHI Layla)

Luogo di nascita: Sari, provincia di Mazandaran (Iran)

Data di nascita: 1352 (anno iraniano), 1972 o 1973 (calendario occidentale)

Sesso: femminile

Carica: ex governatrice di Shahr-e Qods e capo del consiglio municipale per la sicurezza

In qualità di governatrice di Shahr-e Qods e di capo del consiglio municipale per la sicurezza dal settembre 2019 fino al novembre 2021, ha ordinato alla polizia e ad altre forze armate di utilizzare mezzi letali durante le proteste del novembre 2019, causando la morte o il ferimento di manifestanti disarmati e altri civili. In qualità di governatrice di Shahr-e Qods e di capo del consiglio municipale per la sicurezza Vaseghi è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran. Nel contesto delle proteste del 2022-2023, è ancora ricordata dagli iraniani come una delle figure principali della repressione violenta, con un parallelo tra le sue affermazioni pubbliche e l'attuale repressione.

12.4.2021;

137.

REZVANI Ali (alias REZWANI Ali)

رضوانی علی

Data di nascita: 1984

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Funzione: reporter e conduttore/presentatore per i temi politici e di sicurezza presso la Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB)

Ali Rezvani è un reporter della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB) e conduttore/presentatore del notiziario serale dell'IRIB delle 20.30.

L'IRIB è un'organizzazione di media iraniana sotto controllo statale incaricata di diffondere informazioni governative. Il notiziario serale trasmesso alle 20.30 sul secondo canale dell'IRIB è il principale programma di informazione del paese ed è considerato la principale piattaforma dell'IRIB per l'attuazione del programma delle forze di sicurezza, compresi il ministero dell'intelligence (MOIS) e il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC). Casi documentati indicano che il notiziario delle 20.30 trasmette confessioni forzate.

In qualità di reporter dell'IRIB, Ali Rezvani partecipa agli interrogatori che conducono alle confessioni forzate, e in tal modo è direttamente coinvolto — anche come favoreggiatore — in gravi violazioni dei diritti umani. In qualità di conduttore del notiziario delle 20.30, Rezvani promuove il programma delle forze di sicurezza iraniane e giustifica così gravi violazioni dei diritti umani come torture nonché arresti e detenzioni arbitrari. Rezvani diffonde inoltre propaganda contro i critici del regime per intimidirli e giustificare e incoraggiare i maltrattamenti nei loro confronti, violandone così il diritto alla libertà di espressione.

È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.

12.12.2022

142.

BORMAHANI Mohsen (alias BARMAHANI Mohsen)

محسن برمهانی

Data di nascita: 24.5.1979

Luogo di nascita: Neishabur, Iran

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Passaporto n.: A54062245 (Iran), con scadenza 12.7.2026

Documento d'identità nazionale n.: 1063893488 (Iran)

Funzione: vicedirettore della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB)

Mohsen Bormahani è il vicedirettore della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB), che agisce come megafono del regime.

In tale veste Bormahani è responsabile dei contenuti dell'IRIB. L'IRIB limita drasticamente e impedisce il libero flusso delle informazioni alla popolazione iraniana. L'IRIB è inoltre attivamente coinvolta nell'organizzazione e nella diffusione di “confessioni” estorte ai critici del regime attraverso intimidazioni e gravi violenze. Si tratta di “confessioni” trasmesse spesso dopo proteste pubbliche o prima di un'esecuzione come strumento per limitare la reazione dell'opinione pubblica.

Mentre di recente numerosi membri di alto profilo della Radio Televisione di Stato si sono dimessi e hanno sconfessato la risposta violenta del regime iraniano alle proteste del 2022 in Iran, Bormahani continua a svolgere le proprie funzioni di vicedirettore e in recenti dichiarazioni ha difeso il regime.

È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.

12.12.2022»

3)

le voci relative alle tre entità che seguono sono sostituite dalle seguenti:

 

Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«2.

Prigione di Evin

Indirizzo: provincia di Teheran, Teheran, distretto 2, Dasht-e Behesht (Iran)

Carcere in cui negli ultimi anni e decenni sono stati detenuti prigionieri politici e si sono ripetutamente verificati gravi abusi dei diritti umani, inclusa la tortura.

I manifestanti del novembre 2019 sono stati, e almeno in parte sono ancora, detenuti come prigionieri politici nella prigione di Evin. Nella prigione di Evin i detenuti sono privati dei diritti procedurali fondamentali e talvolta sono tenuti in isolamento o in celle sovraffollate con cattive condizioni igieniche. Vi sono segnalazioni dettagliate di casi di tortura fisica e psicologica. Ai detenuti sono negati il contatto con la famiglia e gli avvocati, nonché cure sanitarie adeguate.

Nel contesto delle proteste del 2022-2023, sono ancora segnalati casi di tortura. La causa dell'incendio che nell'ottobre 2022 ha causato numerosi morti e feriti non è stata resa pubblica e la prigione rifiuta qualsiasi indagine internazionale. Nel contesto dell'incendio è inoltre emerso chiaramente che la prigione utilizza mine terrestri condannate a livello internazionale per evitare evasioni dal carcere. Vari cittadini di Stati terzi sono stati detenuti arbitrariamente nella prigione di Evin.

12.4.2021

3.

Prigione Fashafouyeh (alias: penitenziario centrale della Grande Teheran, prigione di Hasanabad-e Qom, prigione della Grande Teheran)

Indirizzo: provincia di Teheran, Hasanabad, zona industriale di Bijin, Teheran, Qom Old Road (Iran)

Telefono: +98 21 5625 8050

Carcere designato inizialmente per la detenzione degli autori di reati connessi alla droga. Di recente utilizzato anche per detenuti politici costretti, in taluni casi, a condividere le celle con tossicodipendenti. Le condizioni di vita e igieniche sono molto scarse, mancando le necessità di base, come l'acqua potabile pulita.

Durante le proteste del novembre 2019, diversi manifestanti, tra cui minori, sono stati detenuti nella prigione di Fashafouyeh. Relazioni indicano che i manifestanti del novembre 2019 sono stati sottoposti a tortura e a trattamenti disumani nella prigione di Fashafouyeh, ad esempio sono stati feriti deliberatamente con acqua bollente e sono state loro negate cure mediche. Secondo una relazione di Amnesty International sulla repressione delle proteste del novembre 2019, minori di 15 anni sono stati detenuti insieme agli adulti nella prigione di Fashafouyeh. Tre manifestanti del novembre 2019, attualmente detenuti nella prigione di Fashafouyeh, sono stati condannati a morte da un tribunale di Teheran.

Dall'inizio delle proteste del 2022-2023 è stato riferito che 3 000 persone sono state trasferite nella prigione Fashafouyeh e che 835 di queste vi si trovano ancora. Sono stati segnalati diversi casi di tortura e confessioni forzate.

12.4.2021

4.

Prigione Rajaee Shahr (alias: prigione Rajai Shahr, Rajaishahr, Rajài Shahr, Rejài Shahr, Rajayi Shahr, prigione Gorhardasht, prigione Gohar Dasht)

Indirizzo: provincia di Alborz, Karaj, Gohardasht, Moazzen Blvd (Iran)

Telefono: +98 26 3448 9826

La prigione Rajaee Shahr è conosciuta per la privazione dei diritti umani, con gravi torture fisiche e psicologiche inflitte a prigionieri politici e prigionieri per motivi di opinione, nonché per le esecuzioni di massa senza un processo equo, sin dalla rivoluzione islamica del 1979.

Centinaia di detenuti, compresi minori, hanno subito gravi maltrattamenti nella prigione di Rajaee Shahr all'indomani delle proteste del novembre 2019. Vi sono relazioni credibili circa numerosi casi di tortura e altre forme di pene crudeli, compresi casi in cui sono coinvolti minori.

Dall'inizio delle proteste del 2022-2023 numerosi oppositori vi sono stati detenuti arbitrariamente in condizioni che alcuni giornalisti reclusi hanno descritto come pericolose e difficilmente sopportabili.

12.4.2021»


3.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 94/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/722 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2023

che attua il regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

visto il regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1), in particolare l’articolo 1, punto 20,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2023/427, che ha modificato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2) e ha introdotto ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione nell’Unione, o dirette all’Unione, di taluni organi di informazione. Tali organi figurano all’allegato V del regolamento (UE) 2023/427. A norma dell’articolo 1, punto 20, del regolamento (UE) 2023/427, l’applicabilità di tali misure nei confronti di uno o più di detti organi di informazione è soggetta all’adozione di atti di esecuzione da parte del Consiglio.

(2)

Dopo aver esaminato i rispettivi casi, il Consiglio ha concluso che le misure restrittive di cui all’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 10 aprile 2023 nei confronti di tutte le entità che figurano all’allegato V del regolamento (UE) 2023/427,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure di cui all’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano a decorrere dal 10 aprile 2023 nei confronti di tutte le entità che figurano all’allegato V del regolamento (UE) 2023/427.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)   GU L 59 I del 25.2.2023, pag. 6.

(2)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).


3.4.2023   

IT

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L 94/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/723 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2023

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi o le entità associati al regime dell’ex presidente Saddam Hussein a cui si applicano il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche.

(2)

Il 27 marzo 2023 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dall’elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei beni.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2023

Per la Commissione

A nome della presidente

Direttore generale

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei

servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali


(1)   GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 6.


ALLEGATO

Nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio è soppressa la voce seguente:

«32.NOME: Amir Hamudi Hassan Al-Sàdi

DATA DI NASCITA/LUOGO DI NASCITA: 5 aprile 1938, Bagdad

CITTADINANZA: Irachena

FONTE: RISOLUZIONE 1483 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL’ONU:

Consigliere scientifico del presidente;

Primo vice capo dell’Organizzazione per l’industrializzazione militare (1988-1991);

Ex presidente del Corpo tecnico per i progetti speciali;

PASSAPORTI:?NO33301/862

Data rilascio: 17 ottobre 1997

Data scadenza: 1o ottobre 2005

?M0003264580

Data rilascio: sconosciuta

Data scadenza: sconosciuta

?H0100009

Data rilascio: maggio 2001

Data scadenza: sconosciuta».


3.4.2023   

IT

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L 94/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/724 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2023

relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea («regolamento di base») (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (2), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio («regolamento iniziale») (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese.

(2)

Il 12 luglio 2019, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure del regolamento iniziale per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198.

(3)

Il 28 novembre 2019, in seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 (4).

(4)

Nell’inchiesta iniziale si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese («RPC») in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

(5)

Per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 13,1 % e il 23,4 % sulle importazioni del prodotto in esame. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione è stata istituita un’aliquota del dazio pari al 17,9 %. Tali produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, come sostituito dall’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131. È stata inoltre istituita un’aliquota del dazio su scala nazionale del 36,1 % per il prodotto in esame proveniente dalle società della RPC che non si sono manifestate o non hanno collaborato all’inchiesta.

(6)

Conformemente all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, l’allegato I del medesimo regolamento può essere modificato concedendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, cioè l’aliquota del dazio medio ponderato del 17,9 %, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

a)

nel periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell’inchiesta iniziale»), non ha esportato nell’Unione il prodotto in esame,

b)

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, che ha o che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e

c)

ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

B.   RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

(7)

Il 17 dicembre 2021 la società Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd («richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all’aliquota del dazio applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione, pari al 17,9 %. Il richiedente ha affermato di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 («condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).

(8)

Al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, la Commissione ha innanzitutto inviato al richiedente un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova che dimostrassero l’adempimento di tali condizioni.

(9)

Dopo aver analizzato le risposte al questionario, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che sono stati forniti dal richiedente.

(10)

La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. A tal fine la Commissione ha analizzato gli elementi di prova forniti dal richiedente e ha consultato varie banche dati online, tra cui Orbis (5) e Qichacha (6). Parallelamente la Commissione ha informato l’industria dell’Unione in merito alla richiesta del richiedente, invitandola a fornire eventuali osservazioni, ove necessario. L’industria dell’Unione ha presentato osservazioni in merito al rispetto da parte del richiedente della condizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198.

C.   ANALISI DELLA RICHIESTA

(11)

Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non abbia esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale, il richiedente ha dimostrato di non aver effettivamente esportato nell’Unione durante tale periodo. Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd è stata fondata nel 1999 e nel 2006 ha iniziato a esportare prodotti moderni di porcellana come articoli di ceramica, ma non il prodotto in esame. Nel registro delle vendite per il periodo dell’inchiesta iniziale, che è risultato essere in linea con i rendiconti finanziari forniti, non compariva alcuna operazione di esportazione del prodotto in esame nell’Unione. Tutte le operazioni di esportazione eseguite durante il periodo dell’inchiesta iniziale sono state verificate e non sono state trovate informazioni dalle quali si evincessero eventuali esportazioni del prodotto in esame nell’Unione. Tra tali operazioni ve ne era una che riguardava il prodotto in esame, ma non era destinata all’Unione, e quattro ulteriori operazioni effettuate verso la Germania, la Francia e la Finlandia, ma non del prodotto in esame. L’industria dell’Unione ha sostenuto che, in base al suo sito web e alla data della licenza di esportazione, il richiedente era stato coinvolto in attività di esportazione di oggetti per il servizio da tavola in ceramica sin dagli albori della società. Nel 2006 il richiedente ha anche chiesto la registrazione del suo marchio contenente la traslitterazione del suo nome in cinese. L’industria dell’Unione non ha tuttavia fornito alcun elemento di prova del fatto che il richiedente non soddisfacesse la condizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1198. La Commissione ha concluso pertanto che il richiedente soddisfa la condizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198.

(12)

Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non sia collegato a nessuno degli esportatori o produttori soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che ha o che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale, il richiedente ha dimostrato che non era collegato a nessuno dei produttori esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping. Il richiedente ha due azionisti, che ne detengono rispettivamente l’80 % e il 20 %. Secondo la banca dati Qichacha, gli azionisti del richiedente detenevano azioni in altre società, che tuttavia non erano collegate al prodotto in esame e che erano già state cancellate dal registro. Fujian Dehua Longdong Ceramics Co., Ltd, la società collegata al richiedente costituita durante il periodo dell’inchiesta iniziale con gli stessi azionisti, vendeva solo prodotti sul mercato interno. Secondo le dichiarazioni dell’IVA fornite dalla società collegata, non sono state effettuate vendite all’esportazione. Il richiedente soddisfa pertanto questa condizione.

(13)

Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente abbia effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o abbia assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione, la Commissione ha constatato che il richiedente ha effettuato esportazioni nell’Unione nel 2020, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale Il richiedente ha presentato una fattura, un ordine di acquisto, documenti di sdoganamento, una polizza di carico e una ricevuta di pagamento per un ordine emesso nel 2019 da una società in Spagna. Inoltre, secondo il registro delle vendite, che è risultato conciliabile con i rendiconti finanziari, nel 2020 vi sono state altre spedizioni del prodotto in esame verso l’Unione. Il richiedente soddisfa pertanto questa condizione.

(14)

Il richiedente soddisfa di conseguenza tutte e tre le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, quali stabilite all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, e pertanto è opportuno accogliere la richiesta. Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping del 17,9 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.

D.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(15)

Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere a Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd l’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.

(16)

Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni e l’industria dell’Unione se ne è avvalsa.

(17)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, l’industria dell’Unione ha sostenuto che Fujian Dehua Longdong Ceramics Co., Ltd, la società collegata al richiedente, il 18 novembre 2013 ha registrato un rappresentante per le attività di importazione e esportazione presso l’ufficio doganale di Quanzhou. L’industria dell’Unione ha quindi affermato che la società collegata ha realizzato vendite all’esportazione.

(18)

La Commissione ha osservato che la data di registrazione del rappresentante di Fujian Dehua Longdong Ceramics Co., Ltd (18 novembre 2013) è posteriore al periodo dell’inchiesta iniziale, che si è concluso il 31 dicembre 2011. Inoltre, come spiegato al considerando 12, sulla base delle dichiarazioni dell’IVA fornite per il periodo dell’inchiesta iniziale, la Commissione ha stabilito che Fujian Dehua Longdong Ceramics Co., Ltd non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale. Non è stato presentato alla Commissione, né quest’ultima ha individuato alcun elemento di prova che contraddicesse tale risultanza. La Commissione ha pertanto concluso che il richiedente soddisfaceva la condizione di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1198 e l’argomentazione è stata respinta.

(19)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La seguente società è aggiunta all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 come sostituito dall’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, contenente l’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione:

Società

Codice addizionale TARIC

Fujian Dehua Longnan Ceramics Co., Ltd

899D

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)   GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8.

(3)   GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1.

(4)   GU L 321 del 12.12.2019, pag. 139.

(5)  Orbis è un fornitore mondiale di informazioni aziendali comprendente più di 220 milioni di società di tutto il mondo. Fornisce principalmente informazioni standardizzate riguardo a società private e strutture societarie.

(6)  Qichacha è una banca dati privata a scopo di lucro di proprietà cinese che fornisce ai consumatori/professionisti dati commerciali, informazioni sul credito e analisi su società pubbliche e private con sede in Cina.


3.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 94/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/725 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2023

che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

Più in particolare, gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame, di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna.

(5)

Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati nelle province della Nuova Scozia (1) e dell'Ontario (2) (Canada) e confermati tra il 3 marzo 2023 e il 14 marzo 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)

Il Cile ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nella regione di O'Higgins (Cile) e confermato il 12 marzo 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)

Inoltre il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nella contea di Cumbria, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 10 marzo 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(8)

Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di 22 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati nei seguenti Stati: Florida (1), Pennsylvania (20) e Dakota del Sud (1) (Stati Uniti) e confermati tra il 3 marzo 2023 e il 23 marzo 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(9)

A seguito della comparsa di tali recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada, del Cile, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito zone di controllo di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.

(10)

Il Canada, il Cile, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Cile, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa della comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.

(11)

È inoltre opportuno imporre il trattamento di riduzione dei rischi D, di cui all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692, per l'ingresso nell'Unione delle partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone interessate del Cile, definite alla voce "CL-2" nell'allegato XV, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(12)

Il Canada ha altresì presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica nel suo territorio in relazione alla comparsa di otto focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle provincie di Columbia Britannica (6), Ontario (1) e Saskatchewan (1) (Canada) e confermati tra il 27 ottobre 2022 e il 6 gennaio 2023.

(13)

Anche il Regno Unito ha presentato alla Commissione informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica nel suo territorio in relazione alla comparsa di 14 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle contee di Cambridgshire, (1), Essex (1), Norfolk (2), North Yorkshire (4) Suffolk (1) e Yorkshire (2), Inghilterra (Regno Unito), e nelle province di Dumfries e Galloway (1) Moray (1) e Perth e Kinross (1), Scozia (Regno Unito) e confermati tra il 21 agosto 2022 e il 27 gennaio 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(14)

In aggiunta, gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica nel loro territorio in relazione alla comparsa di 22 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nei seguenti Stati: California (2), Colorado (2), Indiana (1), Iowa (4), Kansas (3), Maryland (1), Minnesota (2), Missouri (2), Dakota del Sud (2), Texas (1) Washington (1) e Wisconsin (1) (Stati Uniti) e confermati tra il 1o settembre 2022 e l'8 febbraio 2023.

(15)

Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno inoltre presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa dei suddetti focolai di tale malattia, il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati nei rispettivi territori.

(16)

La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli stabilimenti avicoli risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti dalle quali era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a seguito della comparsa di detti focolai.

(17)

È pertanto opportuno modificare gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

(18)

Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, in Cile, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare agli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(19)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/462 della Commissione (4) ha modificato gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiungendo un termine iniziale alla riga US-2.251, alla voce relativa agli Stati Uniti negli allegati V e XIV. Poiché è stato rilevato un errore relativo alla zona soggetta a termine iniziale, la riga relativa alla zona US-2.251 negli allegati V e XIV dovrebbe essere rettificata di conseguenza. Detta rettifica dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/426.

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

1.   Nell'allegato V, parte 1, sezione B, alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.251 è sostituita dalla seguente:

"US

Stati Uniti

US-2.251

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.9.2022";

 

2.   nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.251 sono sostituite dalle seguenti:

"US

Stati Uniti

US-2.251

POU, RAT

N, P1

 

2.9.2022

 

GBM

P1

 

2.9.2022".

 

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia l'articolo 2 si applica a decorrere dal 7 marzo 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/462 della Commissione, del 2 marzo 2023, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L 68 del 6.3.2023, pag. 4).


ALLEGATO

Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

l’allegato V è così modificato:

a)

nella sezione B, la parte 1 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.139 è sostituita dalla seguente:

CA

Canada

CA-2.139

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.10.2022

13.3.2023”;

ii)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.149 è sostituita dalla seguente:

CA

Canada

CA-2.149

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.11.2022

3.3.2023”;

iii)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.151 e CA-2.152 sono sostituite dalle seguenti:

CA

Canada

CA-2.151

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.11.2022

3.3.2023

CA-2.152

N, P1

 

19.11.2022

3.3.2023”;

iv)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.154 è sostituita dalla seguente:

CA

Canada

CA-2.154

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.11.2022

3.3.2023”;

v)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.164 è sostituita dalla seguente:

CA

Canada

CA-2.164

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.12.2022

6.3.2023”;

vi)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.167 è sostituita dalla seguente:

CA

Canada

CA-2.167

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.12.2022

8.3.2023”;

vii)

alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla zona CA-2.171 è sostituita dalla seguente:

CA

Canada

CA-2.171

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.1.2023

5.3.2023”;

viii)

alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.174 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da CA-2.175 a CA-2.177:

CA

Canada

CA-2.175

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.3.2023

 

CA-2.176

N, P1

 

10.3.2023

 

CA-2.177

N, P1

 

14.3.2023”;

 

ix)

la voce relativa al Cile è sostituita dalla seguente:

CL

Cile

CL-0

SPF

 

 

 

 

CL-1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N

 

 

 

CL-2

 

 

 

 

 

CL-2.1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.3.2023”;

 

x)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.133 è sostituita dalla seguente:

GB

Regno Unito

GB-2.133

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.8.2022

21.3.2023”;

xi)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.146 è sostituita dalla seguente:

GB

Regno Unito

GB-2.146

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.9.2022

15.3.2023”;

xii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.151 è sostituita dalla seguente:

GB

Regno Unito

GB-2.151

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.9.2022

16.3.2023”;

xiii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe corrispondenti alle zone GB-2.156 e GB-2.157 sono sostituite dalle seguenti:

GB

Regno Unito

GB-2.156

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.9.2022

6.3.2023

GB-2.157

N, P1

 

29.9.2022

7.3.2023”;

xiv)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.175 è sostituita dalla seguente:

GB

Regno Unito

GB-2.175

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

11.10.2022

19.3.2023”;

xv)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.202 è sostituita dalla seguente:

GB

Regno Unito

GB-2.202

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

23.3.2023”;

xvi)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.209 è sostituita dalla seguente:

GB

Regno Unito

GB-2.209

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.10.2022

22.3.2023”;

xvii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.232 è sostituita dalla seguente:

GB

Regno Unito

GB-2.232

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

31.10.2022

18.3.2023”;

xviii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.235 è sostituita dalla seguente:

GB

Regno Unito

GB-2.235

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.11.2023

16.3.2023”;

xix)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.251 è sostituita dalla seguente:

GB

Regno Unito

GB-2.251

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.11.2022

16.3.2023”;

xx)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.277 è sostituita dalla seguente:

GB

Regno Unito

GB-2.277

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.12.2022

15.3.2023”;

xxi)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.280 è sostituita dalla seguente:

GB

Regno Unito

GB-2.280

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.12.2022

9.3.2023”;

xxii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.292 è sostituita dalla seguente:

GB

Regno Unito

GB-2.292

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.1.2023

23.3.2023”;

xxiii)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.295 è inserita la riga seguente relativa alla zona GB-2.296:

GB

Regno Unito

GB-2.296

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.3.2023”;

 

xxiv)

alla voce relativa gli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.250 e US-2.251 sono sostituite dalle seguenti:

US

Stati Uniti

US-2.250

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.9.2022

28.2.2023

US-2.251

N, P1

 

2.9.2022

1.3.2023”;

xxv)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.274 è sostituita dalla seguente:

US

Stati Uniti

US-2.274

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.9.2022

19.2.2023”;

xxvi)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.299 è sostituita dalla seguente:

US

Stati Uniti

US-2.299.

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022

11.3.2023”;

xxvii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.307 è sostituita dalla seguente:

US

Stati Uniti

US-2.307

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022

6.3.2023”;

xxviii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.349 è sostituita dalla seguente:

US

Stati Uniti

US-2.349

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.11.2022

15.2.2023”;

xxix)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.360 è sostituita dalla seguente:

US

Stati Uniti

US-2.360

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.11.2022

9.2.2023”;

xxx)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.362 è sostituita dalla seguente:

US

Stati Uniti

US-2.362

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.11.2022

19.1.2023”;

xxxi)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.369 è sostituita dalla seguente:

US

Stati Uniti

US-2.369

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.12.2022

20.2.2023”;

xxxii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.373 è sostituita dalla seguente:

US

Stati Uniti

US-2.373

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.12.2022

13.3.2023”;

xxxiii)

alla voce relativa gli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.376 e US-2.377 sono sostituite dalle seguenti:

US

Stati Uniti

US-2.376

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.12.2022

26.2.2023

US-2.377

N, P1

 

12.12.2022

8.3.2023”;

xxxiv)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.380 è sostituita dalla seguente:

US

Stati Uniti

US-2.380

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.12.2022

2.3.2023”;

xxxv)

alla voce relativa gli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.382 e US-2.383 sono sostituite dalle seguenti:

US

Stati Uniti

US-2.382

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.12.2022

20.2.2023

US-2.383

N, P1

 

12.12.2022

12.2.2023”;

xxxvi)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.386 è sostituita dalla seguente:

US

Stati Uniti

US-2.386

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.12.2022

11.2.2023”;

xxxvii)

alla voce relativa gli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.389 e US-2.390 sono sostituite dalle seguenti:

US

Stati Uniti

US-2.389

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.12.2022

9.3.2023

US-2.390

N, P1

 

16.12.2022

12.3.2023”;

xxxviii)

alla voce relativa gli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.400 e US-2.401 sono sostituite dalle seguenti:

US

Stati Uniti

US-2.400

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.1.2023

26.2.2023

US-2.401

N, P1

 

18.1.2023

20.2.2023”;

xxxix)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.404 è sostituita dalla seguente:

US

Stati Uniti

US-2.404

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.1.2023

28.2.2023”;

xl)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.411 è sostituita dalla seguente:

US

Stati Uniti

US-2.411

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.2.2023

4.3.2023”;

xli)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.424 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.425 a US-2.446:

US

Stati Uniti

US-2.425

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.3.2023

 

US-2.426

N, P1

 

3.3.2023

 

US-2.427

N, P1

 

3.3.2023

 

US-2.428

N, P1

 

3.3.2023

 

US-2.429

N, P1

 

3.3.2023

 

US-2.430

N, P1

 

3.3.2023

 

US-2.431

N, P1

 

6.3.2023

 

US-2.432

N, P1

 

6.3.2023

 

US-2.433

N, P1

 

6.3.2023

 

US-2.434

N, P1

 

6.3.2023

 

US-2.435

N, P1

 

13.3.2023

 

US-2.436

N, P1

 

14.3.2023

 

US-2.437

N, P1

 

14.3.2023

 

US-2.438

N, P1

 

14.3.2023

 

US-2.439

N, P1

 

14.3.2023

 

US-2.440

N, P1

 

14.3.2023

 

US-2.441

N, P1

 

15.3.2023

 

US-2.442

N, P1

 

16.3.2023

 

US-2.443

N, P1

 

16.3.2023

 

US-2.444

N, P1

 

16.3.2023

 

US-2.445

N, P1

 

22.3.2023

 

US-2.446

N, P1

 

21.3.2023”;

 

b)

la parte 2 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.174 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da CA-2.175 a CA-2.177:

“Canada

CA-2.175

Nova Scotia - Latitude 43.98, Longitude -66.14

The municipalities involved are:

3km PZ: Darlings Lake, Port Maitland, and Yarmouth.

10km SZ: Beaver River, Brenton, Cedar Lake, Darlings Lake, Lake George, Port Maitland, Salmon River, Sandford, South Ohio, Springdale, and Yarmouth

CA-2.176

Ontario- Latitude 42.31, Longitude -82.06

The municipalities involved are:

3km PZ: Blenheim and Charing Cross

10km SZ: Blenheim, Charing Cross, Cedar Springs, Chatham, and Merlin

CA-2.177

Ontario- Latitude 43.03, Longitude -79.5

The municipalities involved are:

3km PZ: Wellandport

10km SZ: Dunnville, Fenwick, Lowbanks, Saint Anns, Smithville, Wainfleet, and

Wellandport”;

ii)

tra le voci relative al Canada e le voci relative al Regno Unito sono inserite le voci seguenti relative al Cile:

“Cile

CL-1

L’intero paese Cile, esclusa la zona CL-2

CL-2

Il territorio del Cile corrispondente a:

CL-2.1

Región de O’Higgins, Provincia Cachapoal, Comuna de Rancagua- Latitude -34.1121 , Longitude -70.8475

Communities in the Protection Zone: La Rubiana, La Ramirana, Los Maitenes, Santa Elena, Los Huertos, Chancón, El Carmen

Communities in the Surveillance Zone: El Inglés, La Chica, Santa Amelia, San Ramón, Las Mercedes, La Moranina, La Gonzalina, Punta de Cortés”;

iii)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona US-2.295 è aggiunta la descrizione seguente della zona GB-2.296:

“Regno Unito

GB-2.296

near Southwaite, Eden, Cumbria, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N54.82 and Long: W2.90”;

iv)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.424 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da US-2.425 a US-2.446:

“Stati Uniti

US-2.425

State of Pennsylvania - Chester 02

Chester County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0040060°W 39.8915913°N)

US-2.426

State of Pennsylvania - Chester 03

Chester County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0054897°W 39.8865517°N)

US-2.427

State of Pennsylvania - Lancaster 18

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 75.9969849°W 40.2793739°N)

US-2.428

State of Pennsylvania - Lancaster 19

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0098437°W 40.2993763°N)

US-2.429

State of Pennsylvania - Lancaster 20

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 75.9248100°W 40.2353390°N)

US-2.430

State of Pennsylvania - Northumberland 01

Northumberland County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.7998841°W 40.7447856°N)

US-2.431

State of Pennsylvania - Bucks 01

Bucks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 74.9234997°W 40.3581763°N)

US-2.432

State of Pennsylvania - Lancaster 21

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0342007°W 40.2826818°N)

US-2.433

State of Pennsylvania - Lancaster 22

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 75.9893114°W 40.2625025°N)

US-2.434

State of Pennsylvania - Lancaster 23

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0211114°W 40.2357397°N)’;

US-2.435

State of Pennsylvania - Lancaster 24

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 75.9775070°W 40.2611400°N)

US-2.436

State of Pennsylvania - Lancaster 25

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0340922°W 40.2780718°N)

US-2.437

State of Pennsylvania - Lancaster 26

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0334251°W 40.2950514°N)

US-2.438

State of Pennsylvania - Lancaster 27

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0411211°W 40.2780333°N)

US-2.439

State of Pennsylvania - Lancaster 28

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0448456°W 40.2785541°N)

US-2.440

State of Pennsylvania - Lancaster 29

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0396799°W 40.2765231°N)

US-2.441

State of Pennsylvania - Lancaster 32

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0159178°W 40.2821179°N)

US-2.442

State of Pennsylvania - Chester 04

Chester County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 75.8553223°W 40.2083044°N)

US-2.443

State of Pennsylvania - Lancaster 30

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0468740°W 40.2899244°N)

US-2.444

State of Pennsylvania - Lancaster 31

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 75.9373184°W 40.2281018°N)

US-2.445

State of South Dakota- Spink 08

Spink County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.6589807°W 45.1560533°N)

US-2.446

State of Florida - Hillsborough 04

Hillsborough County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 82.3783495°W 28.0936128°N)”;

2)

l’allegato XIV è così modificato:

a)

nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.139 sono sostituite dalle seguenti:

CA

Canada

CA-2.139

POU, RAT

N, P1

 

27.10.2022

13.3.2023

GBM

P1

 

27.10.2022

13.3.2023”;

ii)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.149 sono sostituite dalle seguenti:

CA

Canada

CA-2.149

POU, RAT

N, P1

 

16.11.2022

3.3.2023

GBM

P1

 

16.11.2022

3.3.2023”;

iii)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alle zone CA-2.151 e CA-2.152 sono sostituite dalle seguenti:

CA

Canada

CA-2.151

POU, RAT

N, P1

 

18.11.2022

3.3.2023

GBM

P1

 

18.11.2022

3.3.2023

CA-2.152

POU, RAT

N, P1

 

19.11.2022

3.3.2023

GBM

P1

 

19.11.2022

3.3.2023”;

iv)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.154 sono sostituite dalle seguenti:

CA

Canada

CA-2.154

POU, RAT

N, P1

 

21.11.2022

3.3.2023

GBM

P1

 

21.11.2022

3.3.2023”;

v)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.164 sono sostituite dalla seguente:

CA

Canada

CA-2.164

POU, RAT

N, P1

 

6.12.2022

6.3.2023

GBM

P1

 

6.12.2022

6.3.2023”;

vi)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.167 sono sostituite dalle seguenti:

CA

Canada

CA-2.167

POU, RAT

N, P1

 

21.12.2022

8.3.2023

GBM

P1

 

21.12.2022

8.3.2023”;

vii)

alla voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.171 sono sostituite dalle seguenti:

CA

Canada

CA-2.171

POU, RAT

N, P1

 

6.1.2023

5.3.2023

GBM

P1

 

6.1.2023

5.3.2023”;

viii)

alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.174 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da CA-2.175 a CA-2.177:

CA

Canada

CA-2.175

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023

 

GBM

P1

 

3.3.2023

 

CA-2.176

POU, RAT

N, P1

 

10.3.2023

 

GBM

P1

 

10.3.2023

 

CA-2.177

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023

 

GBM

P1

 

14.3.2023”;

 

ix)

la voce relativa al Cile è sostituita dalla seguente:

CL

Cile

CL-0

-

 

 

 

 

CL-1

POU, RAT

N

 

 

 

GBM

 

 

 

 

CL-2

 

 

 

 

 

CL-2.1

POU, RAT

N, P1

 

12.3.2023

 

GBM

P1

 

12.3.2023”;

 

x)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.133 sono sostituite dalle seguenti:

GB

Regno Unito

GB-2.133

POU, RAT

N, P1

 

21.8.2022

 

GBM

P1

 

21.8.2022

21.3.2023”;

xi)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.146 sono sostituite dalle seguenti:

GB

Regno Unito

GB-2.146

POU, RAT

N, P1

 

18.9.2022

15.3.2023

GBM

P1

 

18.9.2022

15.3.2023”;

xii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.151 sono sostituite dalle seguenti:

GB

Regno Unito

GB-2.151

POU, RAT

N, P1

 

22.9.2022

16.3.2023

GBM

P1

 

22.9.2022

16.3.2023”;

xiii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe corrispondenti alle zone GB-2.156 e GB-2.157 sono sostituite dalle seguenti:

GB

Regno Unito

GB-2.156

POU, RAT

N, P1

 

28.9.2022

6.3.2023

GBM

P1

 

28.9.2022

6.3.2023

GB-2.157

POU, RAT

N, P1

 

29.9.2022

7.3.2023

GBM

P1

 

29.9.2022

7.3.2023”;

xiv)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.175 sono sostituite dalle seguenti:

GB

Regno Unito

GB-2.175

POU, RAT

N, P1

 

11.10.2022

19.3.2023

GBM

P1

 

11.10.2022

19.3.2023”;

xv)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.202 sono sostituite dalle seguenti:

GB

Regno Unito

GB-2.202

POU, RAT

N, P1

 

19.10.2022

23.3.2023

GBM

P1

 

19.10.2022

23.3.2023”;

xvi)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.209 sono sostituite dalle seguenti:

GB

Regno Unito

GB-2.209

POU, RAT

N, P1

 

22.10.2022

22.3.2023

GBM

P1

 

22.10.2022

22.3.2023”;

xvii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.232 sono sostituite dalle seguenti:

GB

Regno Unito

GB-2.232

POU, RAT

N, P1

 

31.10.2022

18.3.2023

GBM

P1

 

31.10.2022

18.3.2023”;

xviii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.235 sono sostituite dalle seguenti:

GB

Regno Unito

GB-2.235

POU, RAT

N, P1

 

1.11.2022

16.3.2023

GBM

P1

 

1.11.2023

16.3.2023”;

xix)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.251 sono sostituite dalle seguenti:

GB

Regno Unito

GB-2.251

POU, RAT

N, P1

 

10.11.2022

16.3.2023

GBM

P1

 

10.11.2022

16.3.2023”;

xx)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.277 sono sostituite dalle seguenti:

GB

Regno Unito

GB-2.277

POU, RAT

N, P1

 

14.12.2022

15.3.2023

GBM

P1

 

14.12.2022

15.3.2023”;

xxi)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.280 sono sostituite dalle seguenti:

GB

Regno Unito

GB-2.280

POU, RAT

N, P1

 

17.12.2022

9.3.2023

GBM

P1

 

17.12.2022

9.3.2023”;

xxii)

alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.292 sono sostituite dalle seguenti:

GB

Regno Unito

GB-2.292

POU, RAT

N, P1

 

27.1.2023

23.3.2023

GBM

P1

 

27.1.2023

23.3.2023”;

xxiii)

alla voce relativa a Regno Unito, dopo le righe relative alla zona GB-2.295 sono aggiunte le righe seguenti relative alla zona GB-2.296:

GB

Regno Unito

GB-2.296

POU, RAT

N, P1

 

10.3.2023

 

GBM

P1

 

10.3.2023”;

 

xxiv)

alla voce relativa gli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.250 e US-2.251 sono sostituite dalle seguenti:

US

Stati Uniti

US-2.250

POU, RAT

N, P1

 

1.9.2022

28.2.2023

GBM

P1

 

1.9.2022

28.2.2023

US-2.251

POU, RAT

N, P1

 

2.9.2022

1.3.2023

GBM

P1

 

2.9.2022

1.3.2023”;

xxv)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.274 è sostituita dalla seguente:

US

Stati Uniti

US-2.274

POU, RAT

N, P1

 

21.9.2022

19.2.2023

GBM

P1

 

21.9.2022

19.2.2023”;

xxvi)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.299 è sostituita dalla seguente:

US

Stati Uniti

US-2.299

POU, RAT

N, P1

 

7.10.2022

11.3.2023

GBM

P1

 

7.10.2022

11.3.2023”;

xxvii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.307 è sostituita dalla seguente:

US

Stati Uniti

US-2.307

POU, RAT

N, P1

 

7.10.2022

6.3.2023

GBM

P1

 

7.10.2022

6.3.2023”;

xxviii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.349 è sostituita dalla seguente:

US

Stati Uniti

US-2.349

POU, RAT

N, P1

 

16.11.2022

15.2.2023

GBM

P1

 

16.11.2022

15.2.2023”;

xxix)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.360 è sostituita dalla seguente:

US

Stati Uniti

US-2.360

POU, RAT

N, P1

 

28.11.2022

9.2.2023

GBM

P1

 

28.11.2022

9.2.2023”;

xxx)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.362 è sostituita dalla seguente:

US

Stati Uniti

US-2.362

POU, RAT

N, P1

 

29.11.2022

19.1.2023

GBM

P1

 

29.11.2022

19.1.2023”;

xxxi)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.369 è sostituita dalla seguente:

US

Stati Uniti

US-2.369

POU, RAT

N, P1

 

5.12.2022

20.2.2023

GBM

P1

 

5.12.2022

20.2.2023”;

xxxii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.373 è sostituita dalla seguente:

US

Stati Uniti

US-2.373

POU, RAT

N, P1

 

7.12.2022

13.3.2023

GBM

P1

 

7.12.2022

13.3.2023”;

xxxiii)

alla voce relativa gli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.376 e US-2.377 sono sostituite dalle seguenti:

US

Stati Uniti

US-2.376

POU, RAT

N, P1

 

12.12.2022

26.2.2023

GBM

P1

 

12.12.2022

26.2.2023

US-2.377

POU, RAT

N, P1

 

12.12.2022

8.3.2023

GBM

P1

 

12.12.2022

8.3.2023”;

xxxiv)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.380 è sostituita dalla seguente:

US

Stati Uniti

US-2.380

POU, RAT

N, P1

 

12.12.2022

2.3.2023

GBM

P1

 

12.12.2022

2.3.2023”;

xxxv)

alla voce relativa gli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.382 e US-2.383 sono sostituite dalle seguenti:

US

Stati Uniti

US-2.382

POU, RAT

N, P1

 

9.12.2022

20.2.2023

GBM

P1

 

9.12.2022

20.2.2023

US-2.383

POU, RAT

N, P1

 

12.12.2022

12.2.2023

GBM

P1

 

12.12.2022

12.2.2023”;

xxxvi)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.386 è sostituita dalla seguente:

US

Stati Uniti

US-2.386

POU, RAT

N, P1

 

14.12.2022

11.2.2023

GBM

P1

 

14.12.2022

11.2.2023”;

xxxvii)

alla voce relativa gli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.389 e US-2.390 sono sostituite dalle seguenti:

US

Stati Uniti

US-2.389

POU, RAT

N, P1

 

14.12.2022

9.3.2023

GBM

P1

 

14.12.2022

9.3.2023

US-2.390

POU, RAT

N, P1

 

16.12.2022

12.3.2023

GBM

P1

 

16.12.2022

12.3.2023”;

xxxviii)

alla voce relativa gli Stati Uniti, le righe relative alle zone US-2.400 e US-2.401 sono sostituite dalle seguenti:

US

Stati Uniti

US-2.400

POU, RAT

N, P1

 

12.1.2023

26.2.2023

GBM

P1

 

12.1.2023

26.2.2023

US-2.401

POU, RAT

N, P1

 

18.1.2023

20.2.2023

GBM

P1

 

18.1.2023

20.2.2023”;

xxxix)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.404 è sostituita dalla seguente:

US

Stati Uniti

US-2.404

POU, RAT

N, P1

 

17.1.2023

28.2.2023

GBM

P1

 

17.1.2023

28.2.2023”;

xl)

alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.411 è sostituita dalla seguente:

US

Stati Uniti

US-2.411

POU, RAT

N, P1

 

8.2.2023

4.3.2023

GBM

P1

 

8.2.2023

4.3.2023”;

xli)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.424 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.425 a US-2.446:

US

Stati Uniti

US-2.425

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023

 

GBM

P1

 

3.3.2023

 

US-2.426

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023

 

GBM

P1

 

3.3.2023

 

US-2.427

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023

 

GBM

P1

 

3.3.2023

 

US-2.428

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023

 

GBM

P1

 

3.3.2023

 

US-2.429

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023

 

GBM

P1

 

3.3.2023

 

US-2.430

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023

 

GBM

P1

 

3.3.2023

 

US-2.431

POU, RAT

N, P1

 

6.3.2023

 

GBM

P1

 

6.3.2023

 

US-2.432

POU, RAT

N, P1

 

6.3.2023

 

GBM

P1

 

6.3.2023

 

US-2.433

POU, RAT

N, P1

 

6.3.2023

 

GBM

P1

 

6.3.2023

 

US-2.434

POU, RAT

N, P1

 

6.3.2023

 

GBM

P1

 

6.3.2023

 

US-2.435

POU, RAT

N, P1

 

13.3.2023

 

GBM

P1

 

13.3.2023

 

US-2.436

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023

 

GBM

P1

 

14.3.2023

 

US-2.437

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023

 

GBM

P1

 

14.3.2023

 

US-2.438

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023

 

GBM

P1

 

14.3.2023

 

US-2.439

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023

 

GBM

P1

 

14.3.2023

 

US-2.440

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023

 

GBM

P1

 

14.3.2023

 

US-2.441

POU, RAT

N, P1

 

15.3.2023

 

GBM

P1

 

15.3.2023

 

US-2.442

POU, RAT

N, P1

 

16.3.2023

 

GBM

P1

 

16.3.2023

 

US-2.443

POU, RAT

N, P1

 

16.3.2023

 

GBM

P1

 

16.3.2023

 

US-2.444

POU, RAT

N, P1

 

16.3.2023

 

GBM

P1

 

16.3.2023

 

US-2.445

POU, RAT

N, P1

 

22.3.2023

 

GBM

P1

 

22.3.2023

 

US-2.446

POU, RAT

N, P1

 

21.3.2023

 

GBM

P1

 

21.3.2023”;

 

b)

la parte 2 è così modificata:

i)

la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente:

“Canada

CA-1

L’intero paese Canada, esclusa la zona CA-2

CA-2

Le zone del Canada descritte alla voce CA-2 nell’allegato V, parte 2”;

ii)

tra la voce relativa al Canada e la voce relativa alla Cina è inserita la voce seguente relativa al Cile:

“Cile

CL-1

L’intero paese Cile, esclusa la zona CL-2

CL-2

Le zone del Cile descritte alla voce CL-2 nell’allegato V, parte 2”;

3)

l’allegato XV è così modificato:

a)

nella parte 1, sezione A, le voci relative al Cile sono sostituite dalle seguenti:

CL

Cile

CL-0

A

A

A

A

A

B

B

Non autorizzato

Non autorizzato

Non autorizzato

MPNT(*1)

MPST

 

CL-1

A

A

A

A

A

B

B

A

A

A

MPNT(*1)

MPST

 

CL-2

A

A

A

A

A

B

B

D

D

D

MPNT(*1)

MPST”

 

b)

la parte 2 dell’allegato XV è così modificata:

i)

le voci relative al Canada sono sostituite dalle seguenti:

“Canada

CA-1

L’intero paese Canada, esclusa la zona CA-2

CA-2

Le zone del Canada descritte alla voce CA-2 nell’allegato XIV, parte 2, soggette ai termini di cui alle colonne 6 e 7 della tabella che figura nella parte 1, sezione B, di tale allegato”;

ii)

tra le voci relative al Canada e la voce relativa alla Cina sono inserite le voci seguenti relative al Cile:

“Cile

CL-1

L’intero paese Cile, esclusa la zona CL-2

CL-2

Le zone del Cile descritte alla voce CL-2 nell’allegato XIV, parte 2, soggette ai termini di cui alle colonne 6 e 7 della tabella che figura nella parte 1, sezione B, di tale allegato “;

iii)

le voci relative al Regno Unito sono sostituite dalle seguenti:

“Regno Unito

GB-1

L’intero paese Regno Unito, esclusa la zona GB-2

GB-2

Le zone del Regno Unito descritte alla voce GB-2 nell’allegato XIV, parte 2, soggette ai termini di cui alle colonne 6 e 7 della tabella che figura nella parte 1, sezione B, di tale allegato”;

iv)

le voci relative agli Stati Uniti sono sostituite dalle seguenti:

“Stati Uniti

US-1

L’intero paese Stati Uniti, esclusa la zona US-2

US-2

Le zone degli Stati Uniti descritte alla voce US-2 nell’allegato V, parte 2, soggette ai termini di cui alle colonne 6 e 7 della tabella che figura nella parte 1, sezione B, di tale allegato”.


DECISIONI

3.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 94/48


DECISIONE (PESC) 2023/726 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2023

che modifica talune decisioni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 dicembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (United Nations Security Council – UNSC) ha adottato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2664 (2022), ricordando le sue precedenti risoluzioni che impongono misure sanzionatorie in risposta a minacce alla pace e alla sicurezza internazionali e sottolineando che le misure adottate dagli Stati membri delle Nazioni Unite per attuare le sanzioni si conformano agli obblighi che incombono loro a norma del diritto internazionale e non sono intese ad avere conseguenze umanitarie avverse per le popolazioni civili né conseguenze negative per le attività umanitarie o per coloro che le svolgono.

(2)

Esprimendo la propria disponibilità a rivedere, adeguare e porre fine, se del caso, ai suoi regimi sanzionatori tenendo conto dell'evoluzione della situazione sul terreno e della necessità di ridurre al minimo le ripercussioni umanitarie negative indesiderate, al paragrafo 1 della UNSCR 2664 (2022) l'UNSC ha statuito che la fornitura, il trattamento o il pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o la fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali sono consentiti e non costituiscono una violazione del congelamento dei beni imposto dall'UNSC o dai suoi comitati delle sanzioni. Ai fini della presente decisione, il paragrafo 1 dell'UNSCR 2664 (2022) è definito «deroga umanitaria». La deroga umanitaria è applicabile a determinati soggetti, come stabilito in tale risoluzione.

(3)

L'UNSCR 2664 (2022) richiede che la deroga umanitaria alle misure di congelamento dei beni si applichi al regime di sanzioni relativo all'ISIL (Da'esh) e Al Qaeda previsto dalle risoluzioni 1267, 1989 e 2253 per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione della risoluzione stessa e indica che l'UNSC intende decidere in merito alla proroga dell'applicazione dell'UNSCR 2664 (2022) prima della data in cui l'applicazione di tale deroga altrimenti scadrebbe.

(4)

L'UNSCR 2664 (2022) sottolinea che, se in conflitto con risoluzioni precedenti, la deroga umanitaria prevale su tali risoluzioni precedenti limitatamente all'oggetto del conflitto. L'UNSCR 2664 (2022) precisa, tuttavia, che il paragrafo 1 dell'UNSCR 2615 (2021) resta in vigore.

(5)

L'UNSCR 2664 (2022) chiede ai fornitori che si avvalgono della deroga umanitaria di adoperarsi ragionevolmente, anche rafforzando le loro strategie e procedure di gestione dei rischi e di dovuta diligenza, per ridurre al minimo qualsiasi beneficio vietato dalle sanzioni, discenda esso da fornitura diretta o indiretta ovvero da diversione, a vantaggio di persone o entità designate.

(6)

Il Consiglio ritiene che la deroga umanitaria alle misure di congelamento dei beni ai sensi dell'UNSCR 2664 (2022) debba applicarsi anche nei casi in cui l'Unione decida di adottare misure complementari relative al congelamento di fondi e risorse economiche oltre a quelle decise dall'UNSC o dai suoi comitati delle sanzioni.

(7)

È pertanto necessario modificare di conseguenza le decisioni del Consiglio 2010/413/PESC (1), 2010/788/PESC (2), 2014/450/PESC (3), (PESC) 2015/740 (4), (PESC) 2015/1333 (5), (PESC) 2016/849 (6), (PESC) 2016/1693 (7) e (PESC) 2017/1775 (8).

(8)

È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

1)

all'articolo 27, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Fatto salvo il paragrafo 8, il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2 non si applica:

a)

qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito, in una valutazione caso per caso, che una deroga è necessaria per agevolare il lavoro delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile;

b)

alle transazioni finanziarie con la Foreign Trade Bank o con la Korean National Insurance Company (KNIC) qualora tali transazioni riguardino esclusivamente le attività delle missioni diplomatiche nell'RPDC o le attività umanitarie svolte dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.»

;

2)

all'articolo 27 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera a), e il paragrafo 2 nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal Consiglio per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere b), c) e d), e il paragrafo 2 nella misura in cui si riferisce alle persone e alle entità di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).»

;

3)

l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Fatti salvi l'articolo 27, paragrafo 8, l'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 27, paragrafo 2, nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), non si applica in relazione a fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche che sono necessari per svolgere le attività delle missioni della RPDC presso le Nazioni Unite e le loro agenzie specializzate e relative organizzazioni o altre missioni diplomatiche e consolari della RPDC, o a qualsiasi fondo, altre attività finanziarie o risorse economiche che, secondo quanto stabilito in anticipo dal comitato delle sanzioni in una valutazione caso per caso, sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari, la denuclearizzazione e qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi dell'UNSCR 2270 (2016).»

;

4)

all'articolo 36 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   La deroga di cui all'articolo 27, paragrafo 8, per quanto riguarda l'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e l'articolo 27, paragrafo 2, nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) e d), è riesaminata a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi.»

.

Articolo 2

La decisione 2010/788/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

«10.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; oppure

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni riguardo a persone ed entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e dal Consiglio riguardo a persone ed entità di cui all'articolo 3, paragrafo 2.»

;

2)

all'articolo 5, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 10, per quanto riguarda le persone e le entità elencate nell'allegato II, le esenzioni possono essere concesse anche per i fondi e le risorse economiche necessari per scopi umanitari, quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche e alimenti, o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla RDC.»

.

Articolo 3

La decisione 2010/413/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

«15.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere a) e d), e il paragrafo 2 nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e dal Consiglio per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere b), c) ed e), e il paragrafo 2 nella misura in cui si riferisce alle persone e alle entità di cui al paragrafo 1, lettere b), c) ed e).»

;

2)

all'articolo 26 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   La deroga di cui all'articolo 20, paragrafo 15, per quanto riguarda l'articolo 20, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), e l'articolo 20, paragrafo 2, nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), è riesaminata a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi.»

.

Articolo 4

La decisione (PESC) 2016/1693 è così modificata:

1)

all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

«10.   I paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per quanto riguarda i paragrafi 1 e 2 e dal Consiglio per quanto riguarda i paragrafi 3 e 4.»

;

2)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, in particolare alla luce delle pertinenti decisioni dell'UNSC o del comitato.

2.   L'articolo 3, paragrafo 10, si applica fino al 9 dicembre 2024, a meno che l'UNSC decida di prorogare l'applicazione dell'UNSCR 2664 (2022) oltre tale data.

3.   Le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

4.   Qualora una persona o entità designata a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, o dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, presenti osservazioni, il Consiglio riesamina la designazione alla luce delle osservazioni presentate e le misure cessano di applicarsi se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all'articolo 5, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.

5.   Qualora sia presentata un'ulteriore richiesta, basata su nuove prove sostanziali, di rimuovere una persona o un'entità dall'elenco dell'allegato, il Consiglio procede a un nuovo riesame a norma del paragrafo 3.

6.   Le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano fino al 31 ottobre 2023.».

Articolo 5

La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:

1)

all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

«14.   I paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per quanto riguarda il paragrafo 1, e il paragrafo 4 nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui al paragrafo 1, e dal Consiglio per quanto riguarda il paragrafo 2, e il paragrafo 4 nella misura in cui si riferisce alle persone e alle entità di cui al paragrafo 2.»

;

2)

all'articolo 9, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 14, riguardo alle persone ed entità elencate nell'allegato IV, sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche che sono necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, la fornitura di energia elettrica, operatori umanitari e relativa assistenza, o l'evacuazione di cittadini stranieri dalla Libia.»

;

3)

all'articolo 9, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 14, riguardo alle entità di cui al paragrafo 3, sono altresì ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche purché:

a)

lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l'intenzione di autorizzare l'accesso ai fondi, alle altre attività finanziarie o alle risorse economiche per uno o più degli scopi seguenti e il comitato non abbia espresso parere negativo entro 5 giorni lavorativi da tale notifica:

i)

esigenze umanitarie;

ii)

combustibile, energia elettrica e acqua a uso esclusivamente civile;

iii)

ripresa della produzione e vendita di idrocarburi da parte della Libia;

iv)

creazione, funzionamento o rafforzamento delle istituzioni del governo civile e dell'infrastruttura pubblica civile; o

v)

agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, anche per sostenere o facilitare il commercio internazionale con la Libia;

b)

lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato che tali fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche non devono essere messi a disposizione o a beneficio delle persone di cui ai paragrafi 1, 2 e 3;

c)

lo Stato membro interessato abbia consultato preventivamente le autorità libiche sull'uso di tali fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche; e

d)

lo Stato membro interessato abbia scambiato con le autorità libiche la notifica trasmessa a norma del presente paragrafo e le autorità libiche non si siano opposte entro 5 giorni lavorativi allo sblocco di tali fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche.».

Articolo 6

La decisione (PESC) 2017/1775 è così modificata:

1)

all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni.»

;

2)

all'articolo 2 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal Consiglio.»

;

3)

all'articolo 2 bis, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Fatto salvo il paragrafo 8, in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano svincolati o messi a disposizione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per evacuazioni dal Mali. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dall'autorizzazione.»

.

Articolo 7

La decisione (PESC) 2015/740 è così modificata:

1)

all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   L'articolo 6 non si applica alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato.»

;

2)

all'articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   L'articolo 6 non si applica alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal Consiglio.».

Articolo 8

All'articolo 5 della decisione 2014/450/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni.».

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).

(2)  Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).

(3)  Decisione 2014/450/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga la decisione 2011/423/PESC (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 106).

(4)  Decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC (GU L 117 dell'8.5.2015, pag. 52).

(5)  Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).

(6)  Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).

(7)  Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25).

(8)  Decisione (PESC) 2017/1775, del 28 settembre 2017, del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23).


3.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 94/56


DECISIONE (PESC) 2023/727 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2023

che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC (1).

(2)

In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC, il Consiglio ritiene che sia opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 13 aprile 2024.

(3)

È opportuno cancellare lla voce relativa a una persona designata nell’allegato della decisione 2011/235/PESC. È opportuno aggiornare le voci riguardanti 18 persone e tre entità figuranti nell’allegato della decisione 2011/235/PESC.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/235/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/235/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2024. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

;

2)

l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51).


ALLEGATO

L’allegato della decisione 2011/235/PESC («Elenco delle persone e delle entità di cui agli articoli 1 e 2») è così modificato:

1)

la voce 82 (relativa a SARAFRAZ Mohammad (Dr.)) nell’elenco dal titolo «Persone» è cancellata;

2)

le voci relative alle 18 persone seguenti sono sostituite dalle seguenti:

 

Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

Sesso: maschile

Dal 2018, Hodjatoleslam Seyed Mohammad Soltani ricopre la carica di viceprocuratore presso la procura rivoluzionaria di Mashhad. Capo dell’Organizzazione per la propaganda islamica nella provincia di Khorasan-Razavi. Ex giudice del tribunale rivoluzionario di Mashhad (2013-2019). I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione. È responsabile di aver inflitto pesanti pene detentive a cittadini della minoranza baha’i, in ragione delle loro convinzioni religiose, a seguito di procedimenti iniqui condotti senza un giusto processo e facendo ricorso a procedure extragiudiziali.

12.4.2011

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Luogo di nascita: Yazd (Iran)

Data di nascita: 1953

Sesso: maschile

Ex consulente presso il tribunale disciplinare supremo per i giudici (dal 29 aprile 2019 fino ad almeno il 2020). Ex procuratore generale di Teheran (agosto 2009-aprile 2019). La procura di Abbas Jafari-Dolatabadi ha incriminato un numero elevato di manifestanti, compresi partecipanti alle manifestazioni di protesta della giornata di Ashura nel dicembre 2009. Ha ordinato la chiusura della procura di Karroubi nel settembre 2009 e l’arresto di diversi esponenti politici riformisti e ha messo al bando due partiti politici riformisti nel giugno 2010. La sua procura ha incriminato i manifestanti con “Muharebeh” o “Ribellione contro Dio”, che comporta la pena di morte, e negato il giusto processo alle persone esposte alla pena di morte. La sua procura ha inoltre perseguitato e arrestato riformisti, attivisti per i diritti umani ed esponenti dei media nell’ambito di una vasta repressione dell’opposizione politica.

Nell’ottobre 2018 ha annunciato ai media che quattro attivisti ambientali iraniani detenuti sarebbero stati accusati di “seminare corruzione sulla terra”, un’accusa che comporta la condanna a morte.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Luogo di nascita: Ejiyeh (Iran)

Data di nascita: all’incirca 1956

Sesso: maschile

Capo della magistratura dal luglio 2021. Membro del Consiglio per la determinazione delle scelte. Procuratore generale dell’Iran dal settembre 2009 al 2014. Ex vicecapo della magistratura (dal 2014 al luglio 2021) e portavoce della magistratura (2010-2019). Ministro dell’Intelligence dal 2005 al 2009. Mentre era ministro dell’Intelligence durante le elezioni del 2009, agenti dell’intelligence sotto il suo comando si sono resi responsabili della detenzione e tortura, nonché dell’estorsione di confessioni false a mezzo di pressioni, di centinaia di attivisti, giornalisti, dissidenti ed esponenti politici riformisti. Inoltre, personalità politiche sono state costrette a rilasciare confessioni false durante interrogatori insopportabili, che hanno incluso torture, maltrattamenti, ricatti e minacce ai familiari. Durante le proteste del 2022/2023, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei ha dichiarato che non vi sarebbe stata clemenza nei confronti dei manifestanti.

12.4.2011

25.

SALAVATI Abdolghassem

Sesso: maschile

Giudice presso il tribunale speciale per i reati finanziari, sezione 4, dal 2019. Ex capo della sezione 15 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Giudice istruttore presso il tribunale di Teheran. Incaricato dei casi post-elettorali, è stato il giudice che ha presieduto i “processi farsa” dell’estate 2009 e ha condannato a morte due monarchici chiamati a comparire in detti processi farsa. Ha condannato a lunghe pene detentive oltre un centinaio di prigionieri politici, attivisti per i diritti umani e manifestanti.

Nel 2018 è emerso che ha continuato a infliggere condanne analoghe senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.

Durante le proteste del 2022, Abdolghassem Salavati ha condannato a morte molti manifestanti, tra cui Mohammad Beroghani e Saman Seydi.

12.4.2011

43.

JAVANI Yadollah

Sesso: maschile

Cittadinanza: iraniana

Grado: Brigadier Generale

Vice comandante dell’IRGC per gli affari politici. Ha compiuto numerosi tentativi di reprimere la libertà di espressione e di parola mediante dichiarazioni pubbliche a sostegno dell’arresto e della pena per manifestanti e dissidenti. È stato uno dei primi alti funzionari a chiedere, nel 2009, l’arresto di Moussavi, Karroubi e Khatami. Ha sostenuto il ricorso a tecniche che violano i diritti a un processo equo, tra cui le confessioni pubbliche, e ha divulgato il contenuto di interrogatori prima del processo. È emerso altresì che abbia tollerato il ricorso alla violenza nei confronti di manifestanti ed è altamente probabile che, in qualità di membro a pieno titolo dell’IRGC, fosse a conoscenza del ricorso a tecniche dure di interrogatorio per estorcere confessioni.

10.10.2011

57.

HAJMOHAM-MADI Aziz (alias Aziz Hajmohammadi, Noorollah Azizmohammadi)

Luogo di nascita: Teheran (Iran)

Data di nascita: 1948

Sesso: maschile

Giudice della sezione 71 della Corte penale della provincia di Teheran. In magistratura dal 1971, ha preso parte a vari processi contro manifestanti, tra cui quello contro Abdol-Reza Ghanbari, insegnante arrestato nel gennaio 2010 e condannato a morte per le sue attività politiche.

10.10.2011

58.

BAGHERI Mohammad-Bagher

Sesso: maschile

Nel 2019 Mohammad-Bagher Bagheri è stato nominato vicecapo della magistratura per gli affari internazionali e segretario dell’Alto Consiglio per i diritti umani, sostituendo in tale funzione Mohammad Javad Larijani con decreto di Ebrahim Raisi. È stato giudice presso la Corte suprema tra il dicembre 2015 e il 2019. Ex vicepresidente dell’amministrazione giudiziaria della provincia del Khorasan meridionale, responsabile della prevenzione della criminalità. Oltre al riconoscimento da parte di quest’ultimo, nel giugno 2011, di 140 esecuzioni capitali tra marzo 2010 e marzo 2011, un centinaio di altre esecuzioni avrebbero avuto luogo in segreto durante lo stesso periodo e nella stessa provincia del Khorasan meridionale, senza che i familiari o i legali ne fossero informati. Si è reso pertanto complice di una grave violazione del diritto al giusto processo, contribuendo a un elevato numero di sentenze capitali.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr Seyyed Mohammad (alias HOSSEYNI Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed e Sayyid)

دکتر سيد محمد حسيني

Luogo di nascita: Rafsanjan, Kerman (Iran)

Data di nascita: 23.7.1961

Sesso: maschile

Vicepresidente per gli affari parlamentari durante la presidenza di Raisi dall’agosto 2021. Ex consigliere del presidente Mahmoud Ahmadinejad e portavoce di YEKTA, una fazione politica intransigente. Ministro della cultura e dell’orientamento islamico (2009-2013). Ex vicedirettore della Radio Televisione della Repubblica islamica dell’Iran (IRIB). Ex consulente del direttore dell’Organizzazione per la cultura e le relazioni islamiche (ICRO). Ex membro dell’IRGC, è stato complice della repressione dei giornalisti.

10.10.2011

66.

MIRHEJAZI Ali Ashgar

Data di nascita: 8 settembre 1946

Luogo di nascita: Esfahan

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Consulente di intelligence per la Guida suprema. Appartenente alla cerchia ristretta della Guida suprema, è tra i responsabili dell’ideazione della repressione delle manifestazioni di protesta in atto dal 2009 e associato ai responsabili della repressione delle manifestazioni di protesta.

È stato inoltre responsabile dell’ideazione della repressione del disordine pubblico del dicembre 2017-2018 e del novembre 2019.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Luogo di nascita: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Sud) (Iran)

Data di nascita: 1967

Sesso: maschile

Dal 19 ottobre 2022 ministro (ad interim) delle Cooperative, del lavoro e della previdenza sociale. Dal settembre 2021 all’ottobre 2022, vicepresidente per gli affari amministrativi dell’Iran e capo dell’ufficio presidenziale. Capo del ramo immobiliare della Fondazione Mostazafan, che era amministrata direttamente dalla Guida suprema Khamenei, dal 16 settembre 2019 al settembre 2021. Direttore della succursale di Teheran della fondazione Astan Qods Razavi fino al novembre 2019. Ex sindaco della seconda città più grande dell’Iran, Mashhad, dove vengono svolte regolarmente esecuzioni pubbliche. Ex viceministro dell’Interno per gli affari politici, nominato nel 2009. In tale veste si è reso responsabile di aver guidato la repressione di coloro che avevano rivendicato i propri diritti legittimi, compresa la libertà di espressione. Successivamente è stato nominato capo della commissione elettorale iraniana per le elezioni parlamentari del 2012 e per le elezioni presidenziali del 2013.

23.3.2012

77.

JAFARI Reza

Data di nascita: 1967

Sesso: maschile

Ex consulente presso il tribunale disciplinare per i giudici (2012-2022). Membro della “Commissione per la determinazione del contenuto web illegale”, organo competente per la censura di siti web e dei media sociali. Ex capo della procura speciale per la cibercriminalità tra il 2007 e il 2012. Si è reso responsabile della repressione della libertà di espressione, anche sottoponendo blogger e giornalisti all’arresto, alla detenzione e a procedimenti penali. Persone arrestate perché sospettate di reati informatici sono state sottoposte a maltrattamenti e a procedimenti giudiziari iniqui.

23.3.2012

81.

MOUSSAVI Seyed Mohammad Bagher (alias MOUSAVI Sayed Mohammed Baqir)

محمدباقر موسوی

Sesso: maschile

Giudice del tribunale rivoluzionario di Ahwaz, sezione 2 (2011-2015), ha condannato alla pena capitale varie persone, tra cui cinque arabi di Ahwaz, Mohammad Ali Amouri, Hashem Shàbani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka, in data 17 marzo 2012, per “attività contro la sicurezza pubblica” e “ribellione contro Dio”. Le condanne sono state confermate dalla Corte suprema iraniana il 9 gennaio 2013. I cinque uomini sono stati arrestati senza colpa per oltre un anno, torturati e condannati senza giusto processo. Hadi Rashedi e Hashem Sha’bani Amouri sono stati giustiziati nel 2014.

12.3.2013

83.

JAFARI Asadollah

Sesso: maschile

Attualmente procuratore generale di Esfahan. In tale posizione, ha ordinato reazioni violente nei confronti di manifestanti che sono scesi in strada nel novembre 2021 per protestare contro la carenza d’acqua. Secondo alcune relazioni, Asadollah Jafari ha annunciato la creazione di un ufficio speciale per indagare sui manifestanti arrestati.

Dal 2017 al 2021 ha ricoperto la carica di procuratore generale nella provincia del Khorasan settentrionale.

In qualità di ex procuratore della provincia di Mazandaran (2006-2017), Jafari ha raccomandato di imporre la pena di morte nei casi da lui perseguiti, che sono sfociati in numerose esecuzioni, anche pubbliche, e in situazioni nelle quali l’imposizione della pena di morte è contraria ai diritti umani internazionali, tra l’altro in quanto pena sproporzionata ed eccessiva. Jafari si è reso altresì responsabile di arresti illegali e violazioni dei diritti dei detenuti bahài, dall’arresto iniziale fino alla reclusione in celle di isolamento presso il centro di detenzione dei servizi di intelligence.

12.3.2013

84.

EMADI, Hamid Reza (alias Hamidreza Emadi)

Luogo di nascita: Hamedan (Iran)

Data di nascita: all’incirca 1973

Luogo di residenza: Teheran

Luogo di lavoro: sede centrale della Press TV, Teheran

Sesso: maschile

Ex capo della redazione di Press TV. Ex produttore principale della Press TV.

Responsabile della produzione e trasmissione di confessioni estorte a detenuti, fra cui giornalisti, attivisti politici ed esponenti di minoranze curde e arabe, in violazione dei diritti a un giusto processo e a un equo processo riconosciuti a livello internazionale. La OFCOM, autorità regolatrice indipendente per le società di comunicazione, ha condannato nel Regno Unito Press TV a pagare una multa di 100 000 GBP per aver trasmesso nel 2011 la confessione del giornalista e regista irano-canadese Maziar Bahari, filmata in carcere mentre gli veniva estorta con la forza. Le ONG hanno segnalato altri casi di confessioni estorte, mandate in onda da Press TV. Emadi è pertanto associato alla violazione del diritto a un giusto processo e del diritto a un equo processo.

Nel 2016 è stato sottoposto a procedimenti disciplinari per molestie sessuali nei confronti della sua collega Sheena Shirani, che hanno portato alla sua sospensione dal servizio.

12.3.2013

92.

ASHTARI Hossein

Luogo di nascita: Isfahan (alias: Esfahan, Ispahan)

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Carica: comandante in capo della polizia iraniana

Hossein Ashtari è stato il comandante in capo della polizia iraniana dal marzo 2015 al gennaio 2023 ed è membro del Consiglio di sicurezza nazionale. La polizia include le unità Emdad e le unità speciali. Le forze ordinarie, le unità Emdad e le unità speciali della polizia hanno fatto ricorso alla forza letale per reprimere le proteste del novembre 2019 in Iran, causando morti e feriti tra i manifestanti disarmati e altri civili in molte città del paese. In qualità di membro del Consiglio di sicurezza nazionale, Ashtari ha partecipato alle sessioni nelle quali è stato ordinato di ricorrere alla forza letale per reprimere le proteste del novembre 2019. Ashtari è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.

12.4.2021

95.

VASEGHI Leyla (alias VASEQI Layla, VASEGHI Leila, VASEGHI Layla)

Luogo di nascita: Sari, provincia di Mazandaran (Iran)

Data di nascita: 1352 (anno iraniano), 1972 o 1973 (calendario occidentale)

Sesso: femminile

Carica: ex governatrice di Shahr-e Qods e capo del consiglio municipale per la sicurezza

In qualità di governatrice di Shahr-e Qods e di capo del consiglio municipale per la sicurezza dal settembre 2019 fino al novembre 2021, ha ordinato alla polizia e ad altre forze armate di utilizzare mezzi letali durante le proteste del novembre 2019, causando la morte o il ferimento di manifestanti disarmati e altri civili. In qualità di governatrice di Shahr-e Qods e di capo del consiglio municipale per la sicurezza Vaseghi è pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran. Nel contesto delle proteste del 2022-2023, è ancora ricordata dagli iraniani come una delle figure principali della repressione violenta, con un parallelo tra le sue affermazioni pubbliche e l’attuale repressione.

12.4.2021;

137.

REZVANI Ali (alias REZWANI Ali)

رضوانی علی

Data di nascita: 1984

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Funzione: reporter e conduttore/presentatore per i temi politici e di sicurezza presso la Radio Televisione della Repubblica islamica dell’Iran (IRIB)

Ali Rezvani è un reporter della Radio Televisione della Repubblica islamica dell’Iran (IRIB) e conduttore/presentatore del notiziario serale dell’IRIB delle 20.30.

L’IRIB è un’organizzazione di media iraniana sotto controllo statale incaricata di diffondere informazioni governative. Il notiziario serale trasmesso alle 20.30 sul secondo canale dell’IRIB è il principale programma di informazione del paese ed è considerato la principale piattaforma dell’IRIB per l’attuazione del programma delle forze di sicurezza, compresi il ministero dell’intelligence (MOIS) e il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC). Casi documentati indicano che il notiziario delle 20.30 trasmette confessioni forzate.

In qualità di reporter dell’IRIB, Ali Rezvani partecipa agli interrogatori che conducono alle confessioni forzate, e in tal modo è direttamente coinvolto — anche come favoreggiatore — in gravi violazioni dei diritti umani. In qualità di conduttore del notiziario delle 20.30, Rezvani promuove il programma delle forze di sicurezza iraniane e giustifica così gravi violazioni dei diritti umani come torture nonché arresti e detenzioni arbitrari. Rezvani diffonde inoltre propaganda contro i critici del regime per intimidirli e giustificare e incoraggiare i maltrattamenti nei loro confronti, violandone così il diritto alla libertà di espressione.

È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.

12.12.2022

142.

BORMAHANI Mohsen (alias BARMAHANI Mohsen)

محسن برمهانی

Data di nascita: 24.5.1979

Luogo di nascita: Neishabur, Iran

Cittadinanza: iraniana

Sesso: maschile

Passaporto n.: A54062245 (Iran), con scadenza 12.7.2026

Documento d’identità nazionale n.: 1063893488 (Iran)

Funzione: vicedirettore della Radio Televisione della Repubblica islamica dell’Iran (IRIB)

Mohsen Bormahani è il vicedirettore della Radio Televisione della Repubblica islamica dell’Iran (IRIB), che agisce come megafono del regime.

In tale veste Bormahani è responsabile dei contenuti dell’IRIB. L’IRIB limita drasticamente e impedisce il libero flusso delle informazioni alla popolazione iraniana. L’IRIB è inoltre attivamente coinvolta nell’organizzazione e nella diffusione di “confessioni” estorte ai critici del regime attraverso intimidazioni e gravi violenze. Si tratta di “confessioni” trasmesse spesso dopo proteste pubbliche o prima di un’esecuzione come strumento per limitare la reazione dell’opinione pubblica.

Mentre di recente numerosi membri di alto profilo della Radio Televisione di Stato si sono dimessi e hanno sconfessato la risposta violenta del regime iraniano alle proteste del 2022 in Iran, Bormahani continua a svolgere le proprie funzioni di vicedirettore e in recenti dichiarazioni ha difeso il regime.

È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Iran.

12.12.2022»

3)

le voci relative alle tre entità che seguono sono sostituite dalle seguenti:

 

Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«2.

Prigione di Evin

Indirizzo: provincia di Teheran, Teheran, distretto 2, Dasht-e Behesht (Iran)

Carcere in cui negli ultimi anni e decenni sono stati detenuti prigionieri politici e si sono ripetutamente verificati gravi abusi dei diritti umani, inclusa la tortura.

I manifestanti del novembre 2019 sono stati, e almeno in parte sono ancora, detenuti come prigionieri politici nella prigione di Evin. Nella prigione di Evin i detenuti sono privati dei diritti procedurali fondamentali e talvolta sono tenuti in isolamento o in celle sovraffollate con cattive condizioni igieniche. Vi sono segnalazioni dettagliate di casi di tortura fisica e psicologica. Ai detenuti sono negati il contatto con la famiglia e gli avvocati, nonché cure sanitarie adeguate.

Nel contesto delle proteste del 2022-2023, sono ancora segnalati casi di tortura. La causa dell’incendio che nell’ottobre 2022 ha causato numerosi morti e feriti non è stata resa pubblica e la prigione rifiuta qualsiasi indagine internazionale. Nel contesto dell’incendio è inoltre emerso chiaramente che la prigione utilizza mine terrestri condannate a livello internazionale per evitare evasioni dal carcere. Vari cittadini di Stati terzi sono stati detenuti arbitrariamente nella prigione di Evin.

12.4.2021

3.

Prigione Fashafouyeh (alias: penitenziario centrale della Grande Teheran, prigione di Hasanabad-e Qom, prigione della Grande Teheran)

Indirizzo: provincia di Teheran, Hasanabad, zona industriale di Bijin, Teheran, Qom Old Road (Iran)

Telefono: +98 21 5625 8050

Carcere designato inizialmente per la detenzione degli autori di reati connessi alla droga. Di recente utilizzato anche per detenuti politici costretti, in taluni casi, a condividere le celle con tossicodipendenti. Le condizioni di vita e igieniche sono molto scarse, mancando le necessità di base, come l’acqua potabile pulita.

Durante le proteste del novembre 2019, diversi manifestanti, tra cui minori, sono stati detenuti nella prigione di Fashafouyeh. Relazioni indicano che i manifestanti del novembre 2019 sono stati sottoposti a tortura e a trattamenti disumani nella prigione di Fashafouyeh, ad esempio sono stati feriti deliberatamente con acqua bollente e sono state loro negate cure mediche. Secondo una relazione di Amnesty International sulla repressione delle proteste del novembre 2019, minori di 15 anni sono stati detenuti insieme agli adulti nella prigione di Fashafouyeh. Tre manifestanti del novembre 2019, attualmente detenuti nella prigione di Fashafouyeh, sono stati condannati a morte da un tribunale di Teheran.

Dall’inizio delle proteste del 2022-2023 è stato riferito che 3 000 persone sono state trasferite nella prigione Fashafouyeh e che 835 di queste vi si trovano ancora. Sono stati segnalati diversi casi di tortura e confessioni forzate.

12.4.2021

4.

Prigione Rajaee Shahr (alias: prigione Rajai Shahr, Rajaishahr, Rajài Shahr, Rejài Shahr, Rajayi Shahr, prigione Gorhardasht, prigione Gohar Dasht)

Indirizzo: provincia di Alborz, Karaj, Gohardasht, Moazzen Blvd (Iran)

Telefono: +98 26 3448 9826

La prigione Rajaee Shahr è conosciuta per la privazione dei diritti umani, con gravi torture fisiche e psicologiche inflitte a prigionieri politici e prigionieri per motivi di opinione, nonché per le esecuzioni di massa senza un processo equo, sin dalla rivoluzione islamica del 1979.

Centinaia di detenuti, compresi minori, hanno subito gravi maltrattamenti nella prigione di Rajaee Shahr all’indomani delle proteste del novembre 2019. Vi sono relazioni credibili circa numerosi casi di tortura e altre forme di pene crudeli, compresi casi in cui sono coinvolti minori.

Dall’inizio delle proteste del 2022-2023 numerosi oppositori vi sono stati detenuti arbitrariamente in condizioni che alcuni giornalisti reclusi hanno descritto come pericolose e difficilmente sopportabili.

12.4.2021»


3.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 94/65


DECISIONE (PESC) 2023/728 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2023

concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia in Ucraina.

(2)

Il 25 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/434 (2), che ha modificato la decisione 2014/512/PESC e ha introdotto ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione nell’Unione, o dirette all’Unione, di taluni organi di informazione. Tali organi figurano al punto 3 dell’allegato della decisione (PESC) 2023/434. A norma dell’articolo 1, punto 11), della decisione (PESC) 2023/434, l’applicabilità di tali misure nei confronti di uno o più di detti organi di informazione è soggetta a un’ulteriore decisione del Consiglio.

(3)

Dopo aver esaminato i rispettivi casi, il Consiglio ha concluso che le misure restrittive di cui all’articolo 4 octies della decisione 2014/512/PESC dovrebbero applicarsi a decorrere dal 10 aprile 2023 nei confronti di tutte le entità che figurano al punto 3 dell’allegato della decisione (PESC) 2023/434,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di cui all’articolo 4 octies della decisione 2014/512/PESC si applicano a decorrere dal 10 aprile 2023 nei confronti di tutte le entità che figurano al punto 3 dell’allegato della decisione (PESC) 2023/434.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

(2)  Decisione (PESC) 2023/434 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 59I del 25.2.2023, pag. 593).


3.4.2023   

IT

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L 94/66


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/729 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2023

sulla definizione dell’architettura tecnica, delle specifiche tecniche relative all’inserimento e alla conservazione delle informazioni e delle procedure di controllo e di verifica delle informazioni contenute nel sistema relativo ai documenti falsi e autentici online della guardia di frontiera e costiera europea («EBCG FADO»)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l’azione comune 98/700/GAI del Consiglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c),

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema europeo di archiviazione delle immagini relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) è stato istituito per facilitare lo scambio di informazioni, tra le autorità degli Stati membri competenti in materia di frode documentale, sugli elementi di sicurezza e sulle possibili caratteristiche della frode relativamente ai documenti autentici e falsi. Scopo del sistema FADO è altresì condividere informazioni con altri attori, ivi compreso il pubblico.

(2)

Poiché a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/493 il sistema FADO, attualmente gestito dal Consiglio, sarà rilevato dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia»), è necessario adottare misure riguardanti l’architettura tecnica e le specifiche del sistema FADO.

(3)

L’architettura tecnica e le specifiche del nuovo sistema FADO della guardia di frontiera e costiera europea («EBCG FADO») dovrebbero consentire all’Agenzia di assicurare il funzionamento corretto e affidabile del sistema e di inserire tempestivamente ed efficientemente le informazioni ottenute, garantendo l’uniformità e la qualità di dette informazioni secondo standard elevati. È opportuno assicurare un’adeguata verifica dei documenti e dell’identità a tutti i livelli, dall’esame forense più sofisticato al semplice controllo. Il sistema EBCG FADO dovrebbe fornire un punto di accesso unico agli utenti che desiderano gestire informazioni o cercare contenuti del FADO. Il sistema dovrebbe prevedere, tra l’altro, un trasferimento sistematico e strutturato delle conoscenze tra esperti di documenti e da questi a esperti in altre materie.

(4)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in merito alla presente decisione di esecuzione.

(5)

Dato che il regolamento (UE) 2020/493 si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ne ha notificato il recepimento nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata dalla presente decisione.

(6)

L’Irlanda partecipa al regolamento (UE) 2020/493 ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nel quadro dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2). Essa è pertanto vincolata dalla presente decisione.

(7)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4).

(8)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (6).

(9)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio (8),

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (9) (Comitato dell’articolo 6) e al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’architettura tecnica del sistema FADO, le specifiche tecniche relative all’inserimento e alla conservazione delle informazioni nel sistema FADO e le procedure di controllo e di verifica delle informazioni contenute nel sistema FADO sono definite nell’allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 107 del 6.4.2020, pag.1.

(2)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(3)   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(4)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(5)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(6)  Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

(7)   GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(8)  Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1638/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO

PARTE 1

1.   Obiettivi

Questa parte dell’allegato descrive l’architettura tecnica del sistema relativo ai documenti falsi e autentici online dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») (sistema «EBCG FADO») e delle sue componenti.

L’architettura tecnica del nuovo sistema EBCG FADO sarà sviluppata in modo incrementale in base alle versioni del nuovo sistema e ai possibili futuri requisiti.

2.   Descrizione dell’architettura del sistema EBCG FADO

L’architettura tecnica permette all’Agenzia di determinare i diversi livelli di accesso alle informazioni conservate nel sistema. L’Agenzia inserisce tempestivamente ed efficientemente nel sistema EBCG FADO le informazioni ottenute e ne garantisce l’uniformità e la qualità.

Il sistema EBCG FADO costituisce l’applicazione generale per tutti i livelli di accesso, fornendo un punto di accesso unico agli utenti che desiderano gestire informazioni o cercare contenuti nel sistema.

L’architettura tecnica del sistema EBCG FADO ha la capacità di ospitare:

a)

un dominio pubblico contenente un sottoinsieme di informazioni di base sui facsimili di documenti autentici e sui documenti autentici;

b)

un dominio sensibile non classificato dell’UE soggetto a controllo degli accessi che permetta:

a diverse categorie di utenti di esaminare le informazioni in base ai diritti di accesso definiti;

a un numero selezionato di utenti di fornire e convalidare informazioni sensibili non classificate prima di metterle a disposizione degli utenti finali (consumatori di informazioni sensibili e non classificate UE);

di conservare in un archivio parte delle informazioni sensibili non classificate a fini statistici e storici una volta venuto meno lo scopo di estrarre tali informazioni;

c)

un dominio classificato UE (RESTREINT UE/EU RESTRICTED) soggetto a controllo degli accessi per utenti autorizzati che permetta:

di esaminare informazioni classificate;

a un numero selezionato di utenti di fornire e convalidare informazioni classificate prima di metterle a disposizione degli altri utenti finali autorizzati ad accedere alla rete classificata (consumatori di informazioni classificate).

L’architettura tecnica del sistema ha inoltre la capacità di:

a)

garantire un livello elevato di sicurezza informatica;

b)

supportare ampie capacità di ricerca e segnalazione e applicare servizi analitici avanzati, compresa l’intelligenza artificiale;

c)

essere integrata con entità esterne e i loro sistemi e fornire capacità di scambio di dati attraverso interfacce automatizzate, come il sistema documentale della biblioteca elettronica Frontex-Interpol (FIELDS), il sistema di informazione sui documenti di stato civile (Document Information System Civil Status - DISCS) ecc.;

d)

operare su un’infrastruttura basata sul cloud per i domini non classificato, sensibile e pubblico dell’UE, purché siano rispettati i requisiti in materia di protezione dei dati personali;

e)

attuare tecnologie all’avanguardia e approcci tecnici moderni, caratterizzati da disponibilità, affidabilità, flessibilità per nuove funzioni, prodotti e modifiche, ed essere in grado di espandersi per accogliere un gran numero di utenti;

f)

consentire l’integrazione con l’hardware e sostenere l’accesso al sistema offline o in scenari di connettività limitata a partire da dispositivi mobili.

PARTE 2

1.   Obiettivi

Questa seconda parte dell’allegato descrive le specifiche tecniche relative all’inserimento e alla conservazione delle informazioni nel sistema relativo ai documenti falsi e autentici online dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») (sistema «EBCG FADO») secondo standard elevati.

Il sistema EBCG FADO contribuisce anche alla lotta contro la frode di identità condividendo informazioni con altri attori, ivi compreso il pubblico.

Le presenti specifiche tecniche comprendono il trattamento di dati personali. Le informazioni sono inserite e conservate nel sistema in funzione della finalità del trattamento.

2.   Descrizione del processo di inserimento e conservazione delle informazioni nel sistema EBCG FADO

Le informazioni sono fornite dagli utenti autorizzati in un apposito modulo del sistema EBCG FADO a fini di convalida prima della loro messa a disposizione di altri utenti.

Il processo di convalida si applica a tutte le informazioni inserite nel sistema EBCG FADO o create all’interno del sistema.

Il processo di convalida di dette informazioni è controllato dall’Agenzia e svolto in consultazione con il fornitore delle informazioni. Al fine di garantire standard elevati, l’Agenzia può decidere di consultare esperti di documenti selezionati o il responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia stessa.

Una volta convalidate, le informazioni sono tradotte e conservate nei domini del sistema EBCG FADO.

3.   Controllo e verifica delle informazioni nel sistema EBCG FADO

Nel sistema EBCG FADO i dati dei documenti (di seguito «informazioni») sono verificati e trattati unicamente per scopi amministrativi con mezzi elettronici e materiali, a seconda del formato in cui sono forniti all’Agenzia. Nel sistema EBCG FADO non si svolge alcun trattamento di dati personali operativi ai sensi dell’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le informazioni trattate sono sottoposte ai processi operativi necessari per inserirle e conservarle nel sistema EBCG FADO. Sono messi a disposizione degli utenti soltanto i documenti pubblicati precedentemente convalidati.

Il trattamento delle informazioni nel sistema EBCG FADO è sottoposto a costante miglioramento per garantire un riesame e un adeguamento progressivi delle misure tecniche e organizzative in linea con l’evoluzione tecnologica e per eliminare i difetti dei processi operativi sottostanti.

L’Agenzia specifica:

a)

le categorie di interessati i cui dati personali sono trattati nel sistema;

b)

le categorie di dati personali trattati;

c)

il titolare del trattamento o le categorie di titolari del trattamento, comprese le contitolarità;

d)

i destinatari dei dati personali;

e)

le garanzie per prevenire abusi o l’accesso o il trasferimento illeciti di dati personali;

f)

il periodo di conservazione relativo alle attività di trattamento dei dati personali ai fini del funzionamento del sistema EBCG FADO e dell’assolvimento di compiti amministrativi;

g)

la metodologia per la raccolta dei dati, che indichi anche se provengono dagli Stati membri e/o da paesi terzi;

h)

la diffusione e i destinatari dei dati personali.

4.   Trattamento dei dati personali ai fini dell’inserimento e della conservazione delle informazioni nel sistema EBCG FADO

Durante il processo di inserimento e conservazione delle informazioni nel sistema EBCG FADO l’Agenzia mette in atto le seguenti misure organizzative e tecniche specifiche:

a)

fornisce agli utenti autorizzati orientamenti in merito all’occultazione — minimizzazione e pseudonimizzazione — dei dati personali prima della trasmissione delle informazioni all’Agenzia e durante il processo di convalida;

b)

attua misure tecniche adeguate per mettere in atto le garanzie necessarie alla protezione dei diritti degli interessati durante il processo di convalida, prima di mettere le informazioni a disposizione degli utenti finali;

c)

limita a un numero minimo di utenti l’accesso al modulo dedicato al processo di convalida;

d)

mette a disposizione di un numero noto di utenti, in base al principio della necessità di sapere, le informazioni conservate nel dominio sensibile non classificato e nel dominio classificato.

PARTE 3

1.   Obiettivi

Questa terza parte dell’allegato descrive le procedure di controllo e verifica delle informazioni nel sistema relativo ai documenti falsi e autentici online dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») (sistema «EBCG FADO»).

Le procedure di controllo e verifica delle informazioni nel sistema EBCG FADO comprendono il trattamento di dati personali.

La Commissione vigila, tra l’altro, sull’attuazione delle misure contenute nella presente decisione. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (2). L’Agenzia partecipa senza potere decisionale alle riunioni del comitato di cui all’articolo 6.

L’Agenzia applica tecniche di garanzia della qualità e controllo della qualità per controllare e verificare le informazioni contenute nel sistema EBCG FADO.

2.   Garanzia della qualità e controllo della qualità

Conformemente all’allegato, parte 2, della presente decisione di esecuzione della Commissione, che stabilisce le specifiche tecniche relative all’inserimento e alla conservazione delle informazioni nel sistema EBCG FADO (3), l’Agenzia stabilisce procedure per assicurare:

a)

la garanzia della qualità:

prima che le informazioni siano inserite nel sistema FADO a fini di convalida;

durante il processo di convalida;

b)

il controllo della qualità:

dopo la pubblicazione, una volta che le informazioni sono state messe a disposizione del pubblico e di altri utenti finali (consumatori).

3.   Garanzia della qualità

i.   Gestione dell’accesso

La gestione dell’accesso al sistema FADO ha i seguenti scopi:

a)

concedere l’accesso al sistema FADO in base al principio della necessità di sapere;

b)

revocare i diritti di accesso.

L’Agenzia stabilisce procedure per la gestione dell’accesso al sistema FADO che rispettino i seguenti requisiti minimi:

a)

gli utenti ricevono informazioni sul trattamento dei loro dati personali;

b)

gli utenti gestiscono i loro account nel sistema FADO;

c)

i dati personali sono comunicati all’Agenzia direttamente dagli interessati o dai loro punti di contatto;

d)

un numero limitato di utenti dell’Agenzia appartenenti all’organizzazione del sistema FADO è autorizzato a gestire l’accesso.

ii.   Convalida delle informazioni inserite nel sistema FADO

Scopo della convalida delle informazioni è ridurre il rischio di difetti del sistema, garantendo l’uniformità e la qualità delle informazioni.

Solo un numero selezionato di esperti di documenti, autorizzati e formati, fornisce e convalida le informazioni nel sistema.

Prima di iniziare a inserire le informazioni nel sistema, detti utenti ricevono:

a)

una formazione sull’inserimento delle informazioni nel sistema;

b)

materiale di orientamento e/o tutorial sull’inserimento delle informazioni nel sistema;

c)

informazioni sui processi operativi istituiti dall’Agenzia a fini di convalida.

L’Agenzia predispone un apposito modulo del sistema EBCG FADO a fini di convalida delle informazioni prima della loro messa a disposizione di altri utenti. Durante il processo di convalida, questo modulo permette:

a)

a un numero selezionato di utenti di inserire o correggere le informazioni nel sistema EBCG FADO;

b)

a un numero limitato di utenti di procedere alla convalida delle informazioni nel sistema, compresa la consultazione facoltativa di utenti selezionati diversi da quelli che inseriscono o correggono le informazioni;

c)

a un numero limitato di utenti di fornire traduzioni se necessario;

d)

a un numero limitato di utenti di approvare e pubblicare le informazioni.

iii.   Pubblicazione delle informazioni

Dopo il processo di convalida le informazioni sono pubblicate.

4.   Controllo della qualità

L’Agenzia stabilisce un piano annuale di controllo della qualità nel sistema EBCG FADO.

Il piano garantisce che ogni anno sia regolarmente controllata una quantità adeguata di informazioni, verificando tra l’altro:

a)

la pertinenza delle informazioni contenute nel sistema EBCG FADO;

b)

la qualità delle informazioni contenute nel sistema EBCG FADO;

c)

la conformità della gestione del sistema EBCG FADO, compreso il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati personali.

I risultati degli audit sono trasmessi alla Commissione, al consiglio di amministrazione dell’Agenzia e al responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia.

5.   Contributo degli utenti alla qualità

Gli utenti possono essere coinvolti nel processo di controllo e verifica delle informazioni contenute nel sistema EBCG FADO.


(1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(2)  Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione della Commissione che stabilisce l’architettura tecnica del sistema FADO della guardia di frontiera e costiera europea («EBCG FADO») conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/493.