ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 93 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
31.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 93/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/706 DEL CONSIGLIO
del 30 marzo 2023
che modifica il regolamento (UE) 2022/1369 per prorogare il periodo di applicazione delle misure di riduzione della domanda di gas e rafforzare la comunicazione e il monitoraggio della loro attuazione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 122, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio (1) mira alla riduzione volontaria e, se necessario, obbligatoria della domanda di gas nell’Unione tramite l’agevolazione del riempimento degli impianti di stoccaggio di gas e una migliore preparazione alle eventuali ulteriori interruzioni dell’approvvigionamento. Il regolamento (UE) 2022/1369 è stato adottato in base all’articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nell’imminenza di una crisi di approvvigionamento di gas causata dall’invasione non provocata e ingiustificata dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022 e in considerazione della necessità di una reazione dell’Unione sotto forma di misure temporanee, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri. |
(2) |
A norma del regolamento (UE) 2022/1369, ciascuno Stato membro era tenuto a adoperarsi al massimo per ridurre del 15 % il consumo di gas nel periodo dal 1o agosto 2022 al 31 marzo 2023. Qualora le misure di riduzione volontaria della domanda fossero risultate insufficienti a parare il rischio di grave penuria nell’approvvigionamento, il Consiglio era abilitato a dichiarare, su proposta della Commissione, lo stato di allarme dell’Unione, che avrebbe attivato la riduzione obbligatoria della domanda. Negli ultimi mesi, gli Stati membri hanno lavorato alacremente e in uno spirito di solidarietà hanno adottato misure volte a ridurre del 15 % la rispettiva domanda di gas. Da tali iniziative è già scaturita, in tutta l’Unione, una riduzione effettiva di oltre il 15 % della domanda di gas nel periodo da agosto 2022 a gennaio 2023. |
(3) |
Permangono tuttavia gravi difficoltà in termini di sicurezza dell’approvvigionamento energetico. Nonostante la riduzione della domanda conseguita a norma del regolamento (UE) 2022/1369, da febbraio 2022 la situazione globale del mercato del gas non è migliorata e l’Unione continua a fare affidamento su un certo volume proveniente dalla Russia per soddisfare la domanda complessiva di gas. Nell’ultimo anno, misure efficaci di riempimento degli impianti di stoccaggio e di riduzione della domanda hanno scongiurato tagli all’erogazione dell’energia a danno dei cittadini dell’Unione. Tuttavia, undici Stati membri continuano a dichiarare il livello di preallarme e uno Stato membro il livello di allarme a norma del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Poiché i prezzi del gas restano eccezionalmente elevati e la situazione dell’offerta mondiale non è migliorata dalla data di adozione del regolamento (UE) 2022/1369 nell’agosto 2022, è quindi urgente prorogare le misure che hanno contribuito a contenere la crisi, in particolare mantenendo la riduzione della domanda. Un’interruzione delle misure di riduzione della domanda comporterebbe alterazioni della precaria stabilità raggiunta finora dall’Unione e comprometterebbe la resilienza rispetto a una probabile evoluzione futura, quale l’arresto completo delle importazioni russe. È pertanto della massima importanza continuare a impedire che l’Unione si ritrovi esposta a una penuria di gas e a un’elevata volatilità dei prezzi. |
(4) |
Poiché nell’ultimo anno l’importazione di gas russo via gasdotto è diminuita sensibilmente, la capacità dell’Unione di riempimento degli impianti di stoccaggio risulta oggi notevolmente ridotta, anche rispetto alla situazione dell’estate 2022. Nonostante la crisi energetica fosse già iniziata nel 2022, in tale anno l’Unione ha potuto importare dalla Russia circa 60 miliardi di metri cubi di gas per riempire gli impianti di stoccaggio, anche tramite il gasdotto NordStream 1. Nell’estate 2022 la Russia ha tuttavia interrotto e quindi arrestato completamente l’approvvigionamento attraverso tale gasdotto, il quale a settembre 2022 ha subito atti di sabotaggio tali da impedirne l’uso per il trasporto di gas, ad oggi così come nel prossimo futuro. Tenendo conto degli attuali livelli d’importazione tramite gasdotto, l’Unione riceverà per quella via al massimo 20 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia, ammesso che tale inaffidabile canale d’importazione non si blocchi completamente. Il rischio di una penuria di gas nell’Unione nel prossimo inverno 2023-2024 è pertanto elevato. |
(5) |
Vari rischi aggiuntivi e fattori nuovi vengono ad acuire le gravi difficoltà menzionate, tra cui: ripresa della domanda asiatica di gas naturale liquefatto (GNL) che riduce la disponibilità di gas sul mercato mondiale; recente ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche, con ripercussioni sull’accumulo di energia idroelettrica e sulla produzione nucleare a causa dei bassi livelli delle acque; nuovi sviluppi tecnici che aumentano il livello di incertezza circa la disponibilità della produzione nucleare esistente e impongono un maggiore ricorso alla generazione di energia elettrica a partire dal gas; ulteriori possibili interruzioni dell’approvvigionamento di gas, compreso l’arresto completo del flusso delle importazioni dalla Russia. |
(6) |
Le citate gravi difficoltà, siano esse persistenti o nuove, si ripercuotono negativamente sulla capacità dell’Unione di soddisfare la domanda di gas, in particolare sul riempimento tempestivo ed efficiente degli impianti di stoccaggio sotterraneo in vista dell’inverno 2023-2024 e sulla conciliazione fra offerta e domanda nell’inverno 2023-2024. |
(7) |
La Commissione ha riesaminato il regolamento (UE) 2022/1369 in conformità dello stesso e le sue conclusioni sono state esposte in sintesi in una relazione presentata dalla Commissione al Consiglio. La relazione analizza diversi scenari, con e senza proroga delle misure di riduzione della domanda a norma del regolamento (UE) 2022/1369, tra cui le ipotesi di una proroga di sette mesi da aprile a ottobre 2023, di una proroga di otto mesi da agosto 2023 a marzo 2024 e di una proroga di un anno da aprile 2023 a marzo 2024. La relazione giunge alla conclusione che, se verrà meno la continuità nella riduzione della domanda, a fine ottobre 2023 il volume stoccato sarà di appena 69 miliardi di metri cubi, notevolmente al di sotto dell’obiettivo del 90 % (89,4 miliardi di metri cubi) fissato per il 1o novembre dal regolamento (UE) 2017/1938, e a febbraio 2024 si sarà esaurito completamente. |
(8) |
Riguardo ai diversi scenari valutati nella relazione, nel caso di una proroga di sette mesi da aprile a ottobre 2023, gli impianti di stoccaggio sarebbero sufficientemente pieni entro la fine dell’estate 2023 (95 miliardi di metri cubi per fine ottobre 2023, raggiungendo in tal modo l’obiettivo del 90 %). Poiché, anche in condizioni invernali normali, la domanda di gas è in inverno doppia rispetto all’estate, alla fine dell’inverno 2023/2024 gli impianti di stoccaggio si sarebbero tuttavia esauriti quasi completamente (9 miliardi di metri cubi per fine marzo 2024). Una situazione di questo tipo darebbe adito a timori estremamente acuti per la sicurezza dell’approvvigionamento e renderebbe molto difficile assicurare un riempimento sufficiente degli impianti di stoccaggio per l’inverno successivo. In caso di proroga di otto mesi da agosto 2023 a marzo 2024, il riempimento degli impianti di stoccaggio sarebbe troppo lento, in quanto a fine ottobre 2023 raggiungerebbe appena 80 miliardi di metri cubi, notevolmente al di sotto dell’obiettivo, e il volume stoccato scenderebbe al di sotto del 30 % entro la fine dell’inverno 2023/2024 (al di sotto di 28 miliardi di metri cubi), dando adito a gravi timori per la sicurezza dell’approvvigionamento e rendendo difficile assicurare un riempimento sufficiente degli impianti di stoccaggio per l’inverno successivo. Soltanto nel caso di una proroga di un anno, da aprile 2023 a marzo 2024, con continuità delle misure di riduzione del 15 % della domanda, il volume stoccato sarebbe conforme all’obiettivo di riempimento del 90 % fissato per il 1o novembre 2023, raggiungendo 89,4 miliardi di metri cubi per il 1o novembre 2023, e gli Stati membri sarebbero sulla buona strada verso un approvvigionamento sicuro di gas per il prossimo inverno 2023/2024, con 43 miliardi di metri cubi stoccati a livello dell’Unione entro fine marzo 2024. |
(9) |
Alla luce di tali scenari, la relazione giunge alla conclusione che, affinché gli Stati membri siano in grado di rispettare l’obiettivo di riempimento del 90 % stabilito dal regolamento (UE) 2017/1938, indispensabile per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, e per prevenire deficit di approvvigionamento nell’inverno 2023/2024, occorre mantenere per un periodo di 12 mesi, sino a fine marzo 2024, le misure di riduzione del 15 % della domanda di gas. |
(10) |
Benché gli Stati membri possono decidere quali misure siano maggiormente atte a permettere il conseguimento degli obiettivi di riempimento, questi non possono essere raggiunti senza misure di riduzione della domanda. La relazione conclude che i volumi di gas disponibili sul mercato non sono sufficienti a rispettare l’obbligo in tutti gli Stati membri. Ciò significa che non tutti gli Stati membri sono materialmente in grado di riempire gli impianti di stoccaggio a un livello adeguato, con conseguenti gravi difficoltà in termini di sicurezza dell’approvvigionamento di gas alla fine dell’inverno 2023-2024. |
(11) |
La relazione indica inoltre che nel periodo dal 1o aprile 2023 al 31 marzo 2024 è necessaria una riduzione del consumo di gas proporzionata a quella prevista dal regolamento (UE) 2022/1369. La necessaria proroga corrisponderebbe a una riduzione del 15 % nel periodo dal 1o aprile 2023 al 31 marzo 2024 rispetto al periodo di riferimento che va dal 1o aprile 2017 al 31 marzo 2022. La proroga delle misure di riduzione della domanda e il prolungamento del periodo di riduzione offrirebbero inoltre al mercato la flessibilità che gli consentirebbe di contenere la volatilità dei prezzi del gas e scongiurare picchi di prezzo come quelli osservati nel 2022. |
(12) |
Dato l’attuale fragilità dell’equilibrio tra domanda e offerta, qualsiasi interruzione della fornitura di gas, per quanto modesta, è in grado di produrre un effetto gravemente deleterio sul mercato del gas e causare gravi danni a lungo termine all’economia e ai cittadini dell’Unione. L’obbligo di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas si applica tranne se è dichiarata un’emergenza a livello regionale o dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2017/1938. Se non proseguisse la riduzione coordinata volontaria della domanda, quindi, una brusca interruzione del 10 % delle importazioni nell’Unione via gasdotto imporrebbe agli Stati membri di adottare autonomamente misure drastiche per rispettare il rispettivo obbligo di riempimento degli impianti di stoccaggio ovvero determinerebbe la dichiarazione di un’emergenza a livello regionale o dell’Unione. Una proroga di siffatta riduzione coordinata della domanda disposta da tutti gli Stati membri in uno spirito di solidarietà è essenziale ai fini del riempimento efficiente delle capacità di stoccaggio e con perturbazioni minime del mercato, che resta indispensabile per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas in vista dell’inverno2023-2024. |
(13) |
La proroga del regolamento (UE) 2022/1369, costituisce una misura di emergenza in risposta alle gravi difficoltà di approvvigionamento energetico in continuità col passato e nuove, che comportano un rischio di crisi imminente e impongono un adeguamento del periodo di riduzione della domanda di gas, sia al fine di prorogare la riduzione volontaria della domanda sia al fine di permettere la dichiarazione dello stato d’allarme dell’Unione e l’attivazione della corrispondente riduzione obbligatoria della domanda di gas dopo marzo 2023. |
(14) |
La crisi attuale espone tutta l’Unione a rischi di penuria energetica e di prezzi elevati dell’energia. Poiché l’Unione è un mercato unico, la penuria di gas in uno Stato membro avrebbe conseguenze gravi in tutti gli altri, in termini di scarsità dell’approvvigionamento materiale di gas, di volatilità dei prezzi o di perturbazione delle catene industriali risultante da eventuali tagli all’erogazione in specifici settori industriali di uno Stato membro. In uno spirito di solidarietà, riducendo la domanda tutti gli Stati membri possono inoltre continuare a contribuire a ridurre i rischi di penuria energetica e contenere la volatilità dei prezzi del gas. Nell’ultimo anno l’effetto positivo dello spirito di solidarietà è emerso persino con maggior evidenza, grazie allo sviluppo di nuove capacità di interconnessione verso est e di ulteriori capacità di importazione di GNL che, materialmente o virtualmente, collegano meglio gli Stati membri agli impianti di rigassificazione del GNL. Un’azione continuativa e coordinata attraverso misure di riduzione della domanda adottate a livello dell’Unione andrebbero pertanto a vantaggio di tutti gli Stati membri nella misura in cui diminuiscono il rischio d’impatto più violento sulle rispettive economie. |
(15) |
È necessario intervenire con urgenza in quanto la stagione di riempimento degli impianti di stoccaggio di gas inizia ad aprile. Date le illustrate gravi difficoltà in continuità col passato e nuove, la mancata proroga delle misure di riduzione coordinata della domanda in tempo utile prima del riempimento degli impianti di stoccaggio produrrebbe effetti immediati sulle traiettorie di riempimento, sulle condizioni di mercato che incidono sulla sicurezza dell’approvvigionamento e sulla volatilità dei prezzi. |
(16) |
L’articolo 122, paragrafo 1, TFUE consente al Consiglio di decidere, su proposta della Commissione e in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell’energia. Alla luce delle considerazioni esposte, l’attuale crisi di approvvigionamento di gas, che è un prodotto energetico, configura una situazione di questo tipo. Per rispondervi in uno spirito di solidarietà tra Stati membri risultano quindi necessarie una proroga temporanea del regolamento (UE) 2022/1369 e modifiche mirate dello stesso. È pertanto giustificato che l’articolo 122, paragrafo 1, TFUE sia la base giuridica del presente regolamento. |
(17) |
Le disposizioni del regolamento 2022/1369 che riconoscono condizioni nazionali specifiche per la riduzione obbligatoria della domanda scattata dallo stato di allarme dell’Unione continuano ad applicarsi. Gli Stati membri continuano a poter limitare temporaneamente la riduzione obbligatoria della domanda, nei casi in cui uno Stato membro si trovi ad affrontare una crisi dell’energia elettrica di cui al regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale scenario può includere una limitazione proporzionale a un aumento consistente dell’uso del gas per la generazione di energia elettrica, necessario per esportare una quantità significativamente maggiore di energia elettrica verso uno Stato membro limitrofo, per via di circostanze eccezionali quali la scarsa disponibilità di energia idroelettrica o nucleare nello Stato membro interessato, o nello Stato membro limitrofo verso il quale viene esportata una quantità significativamente maggiore di energia elettrica. Tale limitazione non dovrebbe superare il volume di gas corrispondente alle suddette esportazioni supplementari. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione tale limitazione nella loro comunicazione della disaggregazione del consumo di gas per settore. |
(18) |
Gli Stati membri che introducono significative misure di decarbonizzazione con il passaggio dal carbone al gas per il teleriscaldamento dovrebbero poter dedurre tali volumi di gas dalla loro riduzione obbligatoria della domanda, a condizione che tali volumi di gas siano direttamente attribuibili al passaggio dal carbone al gas. |
(19) |
Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione tramite Eurostat, con cadenza almeno bimestrale entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il loro consumo di gas. Ai fini della valutazione della riduzione della domanda conseguita e della fornitura di dati aggiornati, gli Stati membri sono incoraggiati a comunicare il consumo di gas con cadenza mensile. Se è dichiarato lo stato di allarme dell’Unione, la comunicazione dovrebbero avvenire con cadenza mensile. Per orientare meglio le misure di riduzione della domanda e migliorare il monitoraggio del consumo di gas, gli Stati membri sono incoraggiati a includere nella loro comunicazione il consumo di gas disaggregato per settore, comprendendo l’uso di gas per la produzione di energia elettrica e termica, il consumo di gas nell’industria e il consumo di gas nel settore delle famiglie e nei servizi, secondo le definizioni e le convenzioni statistiche stabilite nel regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(20) |
A norma del regolamento (UE) 2022/1369, la Commissione è tenuta a effettuare un riesame sulla base dei cui risultati può proporre una proroga del periodo di applicazione di tale regolamento. In considerazione dell’ulteriore proroga del periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/1369, è opportuno fissare una nuova data di riesame al 1o marzo 2024. |
(21) |
Le misure prorogate e modificate di riduzione della domanda dovrebbero essere temporanee e rimanere in vigore sino alla fine dell’inverno 2023/2024. È opportuno che la Commissione possa se del caso proporre di prorogarne il periodo di applicazione sulla scorta del nuovo riesame previsto entro il 1o marzo 2024. |
(22) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il 1o aprile 2023 per garantire una riduzione del 15 % della domanda continua per un periodo di 12 mesi dal 1° aprile 2023 a fine marzo 2024 e per consentire agli operatori economici, agli Stati membri e alla Commissione di adottare le misure necessarie per conseguire tale obiettivo. |
(23) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(24) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/1369, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2022/1369
Il regolamento (UE) 2022/1369 è così modificato:
1) |
all’articolo 2, i punti 5) e 6) sono sostituiti dai seguenti:
|
2) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Riduzione volontaria della domanda Ciascuno Stato membro si adopera al massimo per ridurre il consumo di gas nel periodo dal 1o aprile 2023 al 31 marzo 2024 di almeno il 15 % rispetto al proprio consumo medio di gas nel periodo dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2022 (“riduzione volontaria della domanda”). Alle misure di riduzione volontaria della domanda si applicano gli articoli 6, 7 e 8.»; |
3) |
all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini della riduzione obbligatoria della domanda, per tutta la durata dello stato di allarme dell’Unione il consumo di gas di ciascuno Stato membro nel periodo che va dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024 (“periodo di riduzione”) è inferiore del 15 % rispetto al proprio consumo di gas di riferimento. Ai fini della riduzione obbligatoria della domanda sono computate le eventuali riduzioni della domanda conseguite dallo Stato membro nel periodo prima che fosse dichiarato lo stato di allarme dell’Unione.» |
4) |
all’articolo 5, è aggiunto il paragrafo seguente: «6 bis. Uno Stato membro può adeguare il consumo di gas di riferimento utilizzato per il calcolo dell’obiettivo di riduzione obbligatoria della domanda a norma del paragrafo 2 sulla base del volume dell’aumento di consumo di gas risultante dal passaggio dal carbone al gas per il teleriscaldamento, se tale aumento è pari ad almeno l’8 % nel periodo compreso tra il 1o agosto 2023 e il 31 marzo 2024 rispetto al consumo medio di gas durante il periodo di riferimento e nella misura in cui tale aumento sia direttamente attribuibile al passaggio.» |
5) |
all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’autorità competente di ciascuno Stato membro monitora l’attuazione delle misure di riduzione della domanda nel proprio territorio. Lo Stato membro comunica alla Commissione il consumo di gas (in terajoule (TJ)) con cadenza almeno bimestrale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo. Se è dichiarato lo stato di allarme dell’Unione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, la comunicazione di cui al primo comma è trasmessa con cadenza mensile. Gli Stati membri possono includere nella comunicazione la disaggregazione del consumo di gas per settore, comprendendo il consumo di gas per i settori seguenti:
Ai fini del presente paragrafo si applicano le definizioni e le convenzioni statistiche stabilite nel regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Il GCG assiste la Commissione nel monitoraggio della riduzione volontaria e obbligatoria della domanda. (*1) Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1)»;" |
6) |
all’articolo 9, la data «1o maggio 2023» è sostituita dalla data «1o marzo 2024»; |
7) |
all’articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica fino al 31 marzo 2024 ». |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell’8.8.2022, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia (GU L 304, del 14.11.2008, pag. 1).
31.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 93/7 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/707 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2022
che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I, parti da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene criteri armonizzati di classificazione delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli in classi di pericolo e nelle relative differenziazioni e stabilisce come tali criteri devono essere applicati, nonché i corrispondenti obblighi di etichettatura. La parte 3 di detto allegato enuncia i criteri relativi ai pericoli per la salute e la parte 4 quelli relativi ai pericoli per l’ambiente. |
(2) |
Il Green Deal europeo (2) stabilisce l’obiettivo di una migliore tutela della salute e dell’ambiente nel quadro di un approccio ambizioso, teso a combattere l’inquinamento da tutte le fonti, per un ambiente privo di sostanze tossiche. |
(3) |
La necessità di stabilire un’identificazione giuridicamente vincolante dei pericoli legati agli interferenti endocrini, sulla base della definizione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 2002 (3) e dei criteri già elaborati per i prodotti fitosanitari (4) e i biocidi (5), e di applicarla in tutta la legislazione dell’Unione è evidenziata nella comunicazione della Commissione «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili — Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» (6). La stessa comunicazione ravvisa inoltre la necessità di introdurre nel regolamento (CE) n. 1272/2008 nuovi criteri e classi di pericolo al fine di affrontare appieno i problemi di tossicità ambientale, persistenza, mobilità e bioaccumulo. |
(4) |
La Commissione ha condotto una valutazione d’impatto sull’introduzione di nuovi criteri e classi di pericolo nel regolamento (CE) n. 1272/2008, organizzando in tale contesto anche una consultazione pubblica aperta e una consultazione dei portatori di interessi. La Commissione ha inoltre consultato il gruppo di esperti per le sostanze chimiche persistenti, bioaccumulabili e tossiche dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, le autorità competenti per il REACH e il CLP (gruppo di esperti CARACAL) e il sottogruppo di esperti sugli interferenti endocrini in merito ai nuovi criteri e alle nuove classi di pericolo per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e delle miscele, e ha tenuto conto del loro parere scientifico. |
(5) |
Alla luce dell’esperienza e delle maggiori conoscenze scientifiche acquisite nell’identificazione delle sostanze estremamente preoccupanti a causa delle loro proprietà di interferenza con il sistema endocrino nonché nell’identificazione delle sostanze PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche), vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulabili), PMT (persistenti, mobili e tossiche) e vPvM (molto persistenti e molto mobili) ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), è necessario adattare il regolamento (CE) n. 1272/2008 al progresso tecnico e scientifico introducendo nuovi criteri e classi di pericolo. I criteri scientifici in base ai quali valutare le evidenze disponibili per la classificazione in tali classi di pericolo dovrebbero riflettere lo stato attuale delle conoscenze scientifiche. |
(6) |
Le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino rappresentano un rischio per la salute pubblica e per l’ambiente. È stato dimostrato che l’interferenza con il sistema endocrino può causare determinati disturbi negli esseri umani, tra cui malformazioni congenite, disturbi dello sviluppo, della riproduzione o dello sviluppo neurologico, tumori, diabete e obesità, con un’incidenza elevata e in aumento sia nei bambini che negli adulti. È stato anche dimostrato che le proprietà di interferenza con il sistema endocrino possono influire negativamente sulle popolazioni animali. |
(7) |
L’esperienza dimostra che le sostanze e le miscele PBT o vPvB sono estremamente problematiche. Non si decompongono facilmente nell’ambiente e tendono ad accumularsi negli organismi viventi attraverso la rete trofica. La tendenza all’accumulo nell’ambiente è difficile da invertire in quanto, anche riducendo le emissioni di tali sostanze, la loro concentrazione ambientale non diminuisce rapidamente, con effetti a lungo termine spesso difficili da prevedere. Inoltre alcune sostanze PBT e vPvB trasportate a lungo raggio potrebbero arrivare in zone remote incontaminate. Una volta che queste sostanze sono state rilasciate nell’ambiente è difficile annullare gli effetti dell’esposizione, il che porta all’esposizione cumulativa di animali ed esseri umani attraverso l’ambiente. |
(8) |
Le sostanze PMT e vPvM destano preoccupazione in quanto, a causa dell’elevata persistenza e mobilità, conseguenza del loro basso potenziale di adsorbimento, possono entrare nel ciclo dell’acqua, anche potabile, e diffondersi su lunghe distanze. I processi di trattamento delle acque reflue rimuovono solo in parte molte sostanze PMT e vPvM, che possono sfuggire persino ai processi di purificazione più avanzati negli impianti di trattamento dell’acqua potabile. La rimozione incompleta, da un lato, e le nuove emissioni, dall’altro, fanno sì che la concentrazione di tali sostanze nell’ambiente aumenti nel tempo. Una volta che le sostanze PMT e vPvM sono state rilasciate nell’ambiente è difficile annullare gli effetti dell’esposizione, con conseguente esposizione cumulativa di animali ed esseri umani attraverso l’ambiente. Inoltre gli effetti dell’esposizione sono imprevedibili nel lungo periodo. |
(9) |
Alla luce delle maggiori conoscenze scientifiche e dell’esperienza acquisita nell’identificazione degli interferenti endocrini per la salute umana e per l’ambiente, nonché delle sostanze e delle miscele PBT, vPvB, PMT e vPvM, è opportuno introdurre classi di pericolo per tali sostanze e miscele e prescrizioni relative alla loro etichettatura, unitamente a criteri scientifici per identificarle. |
(10) |
Le evidenze riguardanti le proprietà di interferenza con il sistema endocrino possono presentare diversi livelli di solidità scientifica. È quindi opportuno creare due categorie di interferenti endocrini: interferenti endocrini accertati o presunti (categoria 1) e sospetti interferenti endocrini (categoria 2), sia per la salute umana che per l’ambiente. |
(11) |
Nell’elaborare gli orientamenti sull’applicazione dei criteri relativi agli interferenti endocrini, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche può attingere all’esperienza maturata attuando la legislazione sui prodotti fitosanitari e sui biocidi e ad altre basi scientifiche per chiarire quali effetti che non determinano esiti cronici per la salute umana e l’ambiente potrebbero esulare dalla definizione di «effetto nocivo». |
(12) |
Le proprietà intrinseche delle sostanze e delle miscele PBT e vPvB presentano alcune analogie ma differiscono sostanzialmente per quanto riguarda il criterio di tossicità. È quindi opportuno creare una nuova classe di pericolo, con una differenziazione, stabilendo al contempo norme comuni per la valutazione scientifica delle proprietà intrinseche di persistenza e bioaccumulo. |
(13) |
Le proprietà intrinseche delle sostanze e delle miscele PMT e vPvM presentano alcune analogie ma differiscono sostanzialmente per quanto riguarda il criterio di tossicità. È quindi opportuno creare una nuova classe di pericolo, con una differenziazione, stabilendo al contempo norme comuni per la valutazione scientifica delle proprietà intrinseche di persistenza e mobilità. |
(14) |
Al fine di consentire un’adeguata classificazione delle sostanze e delle miscele PBT e vPvB, siano esse registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 o meno, è opportuno includere nel regolamento (CE) n. 1272/2008 i criteri esistenti per l’identificazione delle sostanze PBT e vPvB stabiliti nell’allegato XIII, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Non sarebbe appropriato introdurre nel regolamento (CE) n. 1272/2008 categorie di pericolo per PBT e vPvB dato l’elevato livello di solidità scientifica delle evidenze necessarie per soddisfare i criteri pertinenti, analoghi a quelli finora stabiliti nell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Oltretutto le informazioni relative allo screening di cui allo stesso allegato, da prendere in considerazione per la ricerca delle proprietà P, vP, B, vB e T, hanno una finalità diversa rispetto all’identificazione e alla classificazione dei pericoli. L’elaborazione di criteri per ulteriori categorie di pericolo sulla base delle informazioni di screening porterebbe inoltre a una sovraclassificazione e a sovrapposizioni significative con la classificazione ambientale esistente. Non è quindi opportuno introdurre nel regolamento (CE) n. 1272/2008 ulteriori categorie di pericolo per PBT e vPvB. |
(15) |
I criteri di classificazione per M/vM fanno riferimento in particolare al valore del log Koc (coefficiente di adsorbimento nel suolo). Koc è il coefficiente di ripartizione carbonio organico/acqua e indica la capacità di una sostanza di essere adsorbita dalla frazione organica presente in comparti ambientali solidi come il suolo, i fanghi e i sedimenti, ed è quindi inversamente proporzionale al potenziale di penetrazione della sostanza nelle acque sotterranee. Per valutare il criterio di mobilità è pertanto opportuno considerare il valore log Koc della sostanza, in quanto un Koc basso implica un’elevata mobilità. |
(16) |
La definizione di nuove classi di pericolo ne comporta l’introduzione con nome, indicazioni di pericolo e codici di categoria di pericolo. Risulta pertanto necessario includere le classi di pericolo, le indicazioni di pericolo e i codici di categoria negli allegati I, III e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. È opportuno includere indicazioni di pericolo dell’UE, che dovrebbero fungere da indicazioni di pericolo «principali». |
(17) |
I pittogrammi sono uno strumento essenziale per informare sui pericoli. Dovrebbero essere aggiunti alle informazioni relative alle nuove classi di pericolo al momento dell’adozione nel sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (UN GHS) onde evitare interferenze con i pittogrammi in uso per i pericoli attuali. Eventuali nuovi pittogrammi creati per le nuove classi di pericolo dovrebbero essere concordati a livello di UN GHS in modo da poter essere applicati in tutti i suoi membri. |
(18) |
Per dare ai fornitori di sostanze e miscele il tempo di conformarsi alle nuove prescrizioni in materia di classificazione ed etichettatura, è opportuno che nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 figurino disposizioni sull’applicazione differita dell’obbligo di classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele in conformità del presente regolamento. Al fine di evitare oneri aggiuntivi per i fornitori, detto allegato dovrebbe altresì contemplare la possibilità di continuare a immettere sul mercato, anche se non sono classificate ed etichettate conformemente al presente regolamento, le sostanze e le miscele già immesse sul mercato prima della fine del periodo di differimento. |
(19) |
In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008, che consentono di applicare anticipatamente le nuove disposizioni su base volontaria, i fornitori dovrebbero avere la facoltà di applicare le nuove disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura prima della data di applicazione degli obblighi ai sensi del presente regolamento. |
(20) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
1) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
2) |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
3) |
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; |
4) |
l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Il Green Deal europeo», COM(2019) 640 final dell’11 dicembre 2019.
(3) Organizzazione mondiale della sanità/Programma internazionale per la sicurezza nel settore chimico (OMS/IPCS), 2002. «Global assessment on the state of the science of endocrine disruptors» (WHO/PCS/EDC/02.2), https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67357/WHO_PCS_EDC_02.2.pdf.
(4) Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).
(5) Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1).
(6) «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili», COM(2020) 667 final.
(7) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO I
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
1) |
alla parte 3 è aggiunto il punto 3.11 seguente: «3.11. Interferenza con il sistema endocrino per la salute umana 3.11.1. Definizioni e considerazioni generali 3.11.1.1. Definizioni Ai fini del punto 3.11 valgono le seguenti definizioni:
3.11.1.2. Considerazioni generali
3.11.2. Criteri di classificazione delle sostanze 3.11.2.1. Categorie di pericolo Ai fini della classificazione in funzione dell’interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, le sostanze sono suddivise in due categorie. Tabella 3.11.1 Categorie di pericolo per gli interferenti endocrini per la salute umana
Laddove sia dimostrato inequivocabilmente che gli effetti nocivi non sono rilevanti per gli esseri umani, la sostanza non è considerata un interferente endocrino per la salute umana. 3.11.2.2. Base della classificazione
3.11.2.3. Forza probante e giudizio di esperti
3.11.2.4. Applicazione nel tempo Le sostanze sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti da 3.11.2.1 a 3.11.2.3 al più tardi dal 1o maggio 2025. Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1o maggio 2025 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti da 3.11.2.1 a 3.11.2.3 fino al 1o novembre 2026. 3.11.3. Criteri di classificazione delle miscele 3.11.3.1. Classificazione quando esistono dati su tutti i componenti della miscela o su alcuni di essi
3.11.3.2. Classificazione quando esistono dati sulla miscela in quanto tale
3.11.3.3. Classificazione quando non esistono dati sulla miscela in quanto tale: principi ponte
3.11.3.4. Applicazione nel tempo Le miscele sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti 3.11.3.1, 3.11.3.2 e 3.11.3.3 al più tardi dal 1o maggio 2026. Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1o maggio 2026 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti 3.11.3.1, 3.11.3.2 e 3.11.3.3 fino al 1o maggio 2028. 3.11.4. Comunicazione del pericolo
3.11.4.2. Applicazione nel tempo per le sostanze Le sostanze sono etichettate conformemente al punto 3.11.4.1 al più tardi dal 1o maggio 2025. Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1o maggio 2025 non vige l’obbligo di etichettatura conformemente al punto 3.11.4.1 fino al 1o novembre 2026. 3.11.4.3. Applicazione nel tempo per le miscele Le miscele sono etichettate conformemente al punto 3.11.4.1 al più tardi dal 1o maggio 2026. Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1o maggio 2026 non vige l’obbligo di etichettatura conformemente al punto 3.11.4.1 fino al 1o maggio 2028.»; |
2) |
alla parte 4 sono aggiunti i seguenti punti 4.2, 4.3 e 4.4: «4.2. Interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente 4.2.1. Definizioni e considerazioni generali 4.2.1.1. Definizioni Ai fini del punto 4.2 valgono le seguenti definizioni:
4.2.1.2. Considerazioni generali
4.2.2. Criteri di classificazione delle sostanze 4.2.2.1. Categorie di pericolo Ai fini della classificazione in funzione dell’interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente, le sostanze sono suddivise in due categorie. Tabella 4.2.1 Categorie di pericolo per gli interferenti endocrini per l’ambiente
Laddove sia dimostrato inequivocabilmente che gli effetti nocivi identificati non sono rilevanti a livello di popolazione o sottopopolazione, la sostanza non è considerata un interferente endocrino per l’ambiente. 4.2.2.2. Base della classificazione
4.2.2.3. Forza probante e giudizio di esperti
4.2.2.4. Applicazione nel tempo Le sostanze sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti da 4.2.2.1 a 4.2.2.3 al più tardi dal 1o maggio 2025. Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1o maggio 2025 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti da 4.2.2.1 a 4.2.2.3 fino al 1o novembre 2026. 4.2.3. Criteri di classificazione delle miscele 4.2.3.1. Classificazione quando esistono dati su tutti i componenti della miscela o su alcuni di essi
4.2.3.2. Classificazione quando esistono dati sulla miscela in quanto tale 4.2.3.2.1.
La classificazione delle miscele si basa sui dati sperimentali disponibili sui singoli componenti della miscela utilizzando i limiti di concentrazione per i componenti classificati come interferenti endocrini per l’ambiente. Possono essere utilizzati ai fini della classificazione, caso per caso, dati sperimentali relativi alla miscela in quanto tale se dimostrano un’interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente che la valutazione effettuata in base ai singoli componenti non ha permesso di accertare. In questi casi, il carattere probante dei risultati delle prove relative alla miscela deve essere dimostrato tenendo conto della dose (concentrazione) e di altri fattori quali la durata, le osservazioni, la sensibilità e l’analisi statistica dei sistemi di prova. Una documentazione adeguata giustificante la classificazione è conservata e messa a disposizione di chiunque chieda di esaminarla. 4.2.3.3. Classificazione quando non esistono dati sulla miscela in quanto tale: principi ponte
4.2.3.4. Applicazione nel tempo Le miscele sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti da 4.2.3.1 a 4.2.3.3 al più tardi dal 1o maggio 2026. Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1o maggio 2026 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti 4.2.3.1, 4.2.3.2 e 4.2.3.3 fino al 1o maggio 2028. 4.2.4. Comunicazione del pericolo
4.2.4.2. Applicazione nel tempo per le sostanze Le sostanze sono etichettate conformemente al punto 4.2.4.1 al più tardi dal 1o maggio 2025. Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1o maggio 2025 non vige l’obbligo di etichettatura conformemente al punto 4.2.4.1 fino al 1o novembre 2026. 4.2.4.3. Applicazione nel tempo per le miscele Le miscele sono etichettate conformemente al punto 4.2.4.1 al più tardi dal 1o maggio 2026. Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1o maggio 2026 non vige l’obbligo di etichettatura conformemente al punto 4.2.4.1 fino al 1o maggio 2028. 4.3. Proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili 4.3.1. Definizioni e considerazioni generali
4.3.2. Criteri di classificazione delle sostanze 4.3.2.1. Criteri di classificazione come PBT Una sostanza è ritenuta PBT quando soddisfa i criteri di persistenza, bioaccumulo e tossicità enunciati ai punti da 4.3.2.1.1 a 4.3.2.1.3 e valutati conformemente al punto 4.3.2.3. 4.3.2.1.1. Persistenza Una sostanza è ritenuta persistente (P) quando soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:
4.3.2.1.2. Bioaccumulo Una sostanza è ritenuta bioaccumulabile (B) se il suo fattore di bioconcentrazione nelle specie acquatiche è superiore a 2 000. 4.3.2.1.3. Tossicità Una sostanza è ritenuta tossica (T) quando si verifica una delle situazioni seguenti:
4.3.2.2. Criteri di classificazione come vPvB Una sostanza è ritenuta vPvB quando soddisfa i criteri di persistenza e bioaccumulo enunciati ai punti 4.3.2.2.1 e 4.3.2.2.2 e valutati conformemente al punto 4.3.2.3. 4.3.2.2.1. Persistenza Una sostanza è ritenuta molto persistente (vP) quando soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:
4.3.2.2.2. Bioaccumulo Una sostanza è ritenuta molto bioaccumulabile (vB) se il suo fattore di bioconcentrazione nelle specie acquatiche è superiore a 5 000. 4.3.2.3. Base della classificazione Per classificare le sostanze PBT e vPvB si determina la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, mettendo a confronto tutte le informazioni pertinenti disponibili elencate al punto 4.3.2.3 con i criteri di cui ai punti 4.3.2.1 e 4.3.2.2. Tale metodo si applica in particolare quando i criteri di cui ai punti 4.3.2.1 e 4.3.2.2 non possono essere applicati direttamente alle informazioni disponibili. Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PBT/vPvB si fondano su dati ottenuti in condizioni di analisi pertinenti. L’identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PBT/vPvB dei costituenti, degli additivi o delle impurezze della sostanza e dei prodotti di trasformazione o degradazione pertinenti. La classe di pericolo «Proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB)» si applica a tutte le sostanze organiche, anche le organometalliche. Per la valutazione delle proprietà P, vP, B, vB e T si tiene conto delle informazioni di cui ai punti 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2 e 4.3.2.3.3. 4.3.2.3.1. Valutazione delle proprietà P o vP Per la valutazione delle proprietà P o vP si tiene conto delle seguenti informazioni:
4.3.2.3.2. Valutazione delle proprietà B o vB Per la valutazione delle proprietà B o vB si tiene conto delle seguenti informazioni:
4.3.2.3.3. Valutazione delle proprietà T Per la valutazione delle proprietà T si tiene conto delle seguenti informazioni:
4.3.2.4. Forza probante e giudizio di esperti
4.3.2.5. Applicazione nel tempo Le sostanze sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti da 4.3.2.1 a 4.3.2.4 al più tardi dal 1o maggio 2025. Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1o maggio 2025 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti da 4.3.2.1 a 4.3.2.4 fino al 1o novembre 2026. 4.3.3. Criteri di classificazione delle miscele
4.3.4. Comunicazione del pericolo
4.3.4.2. Applicazione nel tempo per le sostanze Le sostanze sono etichettate conformemente al punto 4.3.4.1 al più tardi dal 1o maggio 2025. Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1o maggio 2025 non vige l’obbligo di etichettatura conformemente al punto 4.3.4.1 fino al 1o novembre 2026. 4.3.4.3. Applicazione nel tempo per le miscele Le miscele sono etichettate conformemente a quanto disposto al punto 4.3.4.1 al più tardi dal 1o maggio 2026. Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1o maggio 2026 non vige l’obbligo di etichettatura conformemente al punto 4.3.4.1 fino al 1o maggio 2028. 4.4. Proprietà persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili 4.4.1. Definizioni e considerazioni generali 4.4.1.1. Ai fini del punto 4.4 valgono le seguenti definizioni: “PMT”: la sostanza o miscela persistente, mobile e tossica che risponde i criteri di classificazione di cui al punto 4.4.2.1; “vPvM”: la sostanza o miscela molto persistente e molto mobile che risponde i criteri di classificazione di cui al punto 4.4.2.2; “log Koc ”: il logaritmo comune del coefficiente di ripartizione carbonio organico/acqua (ossia Koc). 4.4.1.2. La classe di pericolo «Proprietà persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili» è differenziata in:
4.4.2. Criteri di classificazione delle sostanze 4.4.2.1. Criteri di classificazione come PMT Una sostanza è ritenuta PMT quando soddisfa i criteri di persistenza, mobilità e tossicità enunciati ai punti 4.4.2.1.1, 4.4.2.1.2 e 4.4.2.1.3 e valutati conformemente al punto 4.4.2.3. 4.4.2.1.1. Persistenza Una sostanza è ritenuta persistente (P) quando si verifica una delle seguenti situazioni:
4.4.2.1.2. Mobilità Una sostanza è ritenuta mobile (M) se il log Koc è inferiore a 3. Una sostanza ionizzabile è ritenuta mobile se il valore più basso di log Koc per pH compreso tra 4 e 9 è inferiore a 3. 4.4.2.1.3. Tossicità Una sostanza è ritenuta tossica (T) quando si verifica una delle situazioni seguenti:
4.4.2.2. Criteri di classificazione come vPvM Una sostanza è ritenuta vPvM quando soddisfa i criteri di persistenza e mobilità enunciati ai punti 4.4.2.2.1 e 4.4.2.2.2 e valutati conformemente al punto 4.4.2.3. 4.4.2.2.1. Persistenza Una sostanza è ritenuta molto persistente (vP) quando si verifica una delle seguenti situazioni:
4.4.2.2.2. Mobilità Una sostanza è ritenuta molto mobile (vM) se il log Koc è inferiore a 2. Una sostanza ionizzabile è ritenuta mobile se il valore più basso di log Koc per pH compreso tra 4 e 9 è inferiore a 2. 4.4.2.3. Base della classificazione Per classificare le sostanze PMT e vPvM si determina la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, mettendo a confronto tutte le informazioni pertinenti disponibili elencate al punto 4.4.2.3 con i criteri di cui ai punti 4.4.2.1 e 4.4.2.2. Tale metodo si applica in particolare quando i criteri di cui ai punti 4.4.2.1 e 4.4.2.2 non possono essere applicati direttamente alle informazioni disponibili. Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PMT/vPvM si fondano su dati ottenuti in condizioni di analisi pertinenti. L’identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PMT/vPvM dei costituenti, degli additivi o delle impurezze della sostanza e dei prodotti di trasformazione o degradazione pertinenti. La classe di pericolo «Proprietà persistenti, mobili e tossiche e molto persistenti e molto mobili» si applica a tutte le sostanze organiche, anche le organometalliche. Per la valutazione delle proprietà P, vP, M, vM e T si tiene conto delle informazioni di cui ai punti 4.4.2.3.1, 4.4.2.3.2 e 4.4.2.3.3. 4.4.2.3.1. Valutazione delle proprietà P o vP Per la valutazione delle proprietà P o vP si tiene conto delle seguenti informazioni:
4.4.2.3.2. Valutazione delle proprietà M o vM Per la valutazione delle proprietà M o vM si tiene conto delle seguenti informazioni:
4.4.2.3.3. Valutazione delle proprietà T Per la valutazione delle proprietà T si tiene conto delle seguenti informazioni:
4.4.2.4. Forza probante e giudizio di esperti
4.4.2.5. Applicazione nel tempo Le sostanze sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti da 4.4.2.1 a 4.4.2.4 al più tardi dal 1o maggio 2025. Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1o maggio 2025 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti da 4.4.2.1 a 4.4.2.4 fino al 1o novembre 2026. 4.4.3. Criteri di classificazione delle miscele
4.4.3.2. Applicazione nel tempo Le miscele sono classificate conformemente ai criteri di cui al punto 4.4.3.1 al più tardi dal 1o maggio 2026. Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1o maggio 2026 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui al punto 4.4.3.1 fino al 1o maggio 2028. 4.4.4. Comunicazione del pericolo
4.4.4.2. Applicazione nel tempo per le sostanze Le sostanze sono etichettate conformemente al punto 4.4.4.1 al più tardi dal 1o maggio 2025. Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima 1o maggio 2025 non vige l’obbligo di etichettatura conformemente al punto 4.4.4.1 fino al 1o novembre 2026. 4.4.4.3. Applicazione nel tempo per le miscele Le miscele sono etichettate conformemente al punto 4.4.4.1 al più tardi dal 1o maggio 2026. Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1o maggio 2026 non vige l’obbligo di etichettatura conformemente al punto 4.4.4.1 fino al 1o maggio 2028.». |
ALLEGATO II
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1272/2008, la parte 2, punto 2.10, primo paragrafo, è così modificata:
sono aggiunti i trattini seguenti:
«— |
≥ 0,1 % di sostanze classificate come interferenti endocrini per la salute umana di categoria 2; o |
— |
≥ 0,1 % di sostanze classificate come interferenti endocrini per l’ambiente di categoria 2». |
ALLEGATO III
Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1272/2008, la parte 1 è così modificata:
1) |
sono aggiunte le lettere c) e d) seguenti:
|
2) |
alla tabella 1.2 sono aggiunte le righe seguenti:
|
3) |
alla tabella 1.3 sono aggiunte le righe seguenti:
|
ALLEGATO IV
Nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, la parte 1, punto 1.1.2.1.1, la tabella 1.1, è così modificata:
1) |
dopo la riga relativa alla classe di pericolo «Pericolo in caso di aspirazione» è aggiunta la riga seguente:
|
2) |
dopo la riga relativa alla classe di pericolo «Pericoloso per l’ambiente acquatico» sono aggiunte le righe seguenti:
|
31.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 93/40 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/708 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2023
che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «HYPO-CHLOR Product Family» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 dicembre 2018 la società Veltek Associates Inc. Europe ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione dell’Unione per una famiglia di biocidi denominata «HYPO-CHLOR Product Family», del tipo di prodotto 2 quale descritto nell’allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l’autorità competente della Francia aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-EF047438-44. |
(2) |
Il principio attivo contenuto nella famiglia di biocidi «HYPO-CHLOR Product Family» è il cloro attivo rilasciato da ipoclorito di sodio, che è inserito nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 2. |
(3) |
Il 24 agosto 2021 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso, conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all’Agenzia. |
(4) |
Il 23 marzo 2022 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il proprio parere (2) comprendente un progetto di sommario delle caratteristiche del biocida («SPC») per la famiglia di biocidi «HYPO-CHLOR Product Family» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, in conformità all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(5) |
Nel parere si conclude che «HYPO-CHLOR Product Family» è una famiglia di biocidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 19, paragrafi 1 e 6, di detto regolamento. |
(6) |
In conformità all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 12 aprile 2022 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. |
(7) |
La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «HYPO-CHLOR Product Family». |
(8) |
Nel suo parere l’Agenzia raccomanda che, come condizione per l’autorizzazione, il titolare dell’autorizzazione effettui un test di stabilità allo stoccaggio a lungo termine a temperatura ambiente per i prodotti dei meta SPC 2A e 2B negli imballaggi commerciali in cui i prodotti saranno messi a disposizione sul mercato. Il test dovrebbe concentrarsi sulle proprietà fisiche, chimiche e tecniche pertinenti dei prodotti sia prima sia dopo lo stoccaggio, per confermare una durata di conservazione di 24 mesi. La Commissione approva tale raccomandazione e ritiene che la presentazione dei risultati di detto test debba costituire una condizione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi «HYPO-CHLOR Product Family» a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Essa è inoltre dell’avviso che l’obbligo di fornire i dati dopo il rilascio dell’autorizzazione non incida sulla conclusione relativa al rispetto della condizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento sulla base dei dati esistenti. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alla società Veltek Associates Inc. Europe è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione con il numero di autorizzazione EU-0028423-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi «HYPO-CHLOR Product Family», subordinatamente al rispetto dei termini e delle condizioni fissati nell’allegato I e conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell’allegato II.
L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 20 aprile 2023 al 31 marzo 2033.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Parere dell’ECHA, del 3, marzo 2022 sull’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Hypo-Chlor product family» (ECHA/BPC/321/2022) (https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation).
ALLEGATO I
TERMINI E CONDIZIONI (EU-0028423-0000)
Il titolare dell’autorizzazione deve effettuare un test di stabilità allo stoccaggio a lungo termine a temperatura ambiente per i prodotti dei meta SPC 2A e 2B negli imballaggi commerciali in cui saranno messi a disposizione sul mercato. Il test di stabilità allo stoccaggio a lungo termine a temperatura ambiente deve concentrarsi sulle proprietà fisiche, chimiche e tecniche pertinenti dei prodotti sia prima sia dopo lo stoccaggio, in conformità alla sezione 2.6.4 degli orientamenti riguardanti il regolamento sui biocidi, volume I: Identità del principio attivo/proprietà fisico-chimiche/metodologia analitica — Prescrizioni in materia di informazione, esame e valutazione (ECHA, marzo 2022) (1), per confermare una durata di conservazione di 24 mesi.
Entro il 20 ottobre 2023 il titolare dell’autorizzazione deve presentare all’Agenzia i risultati del test.
(1) https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/bpr_guidance_vol_i_parts_abc_en.pdf/31b245e5-52c2-f0c7-04db-8988683cbc4b
ALLEGATO II
Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi
HYPO-CHLOR Product Family
Tipo di prodotto 2 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali (disinfettanti)
Numero di autorizzazione: EU-0028423-0000
Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0028423-0000
PARTE I
INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO
1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
1.1. Nome della famiglia
Nome |
HYPO-CHLOR Product Family |
1.2. Tipo/i di prodotto
Tipo/i di prodotto |
Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali |
1.3. Titolare dell’autorizzazione
Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione |
Nome |
Veltek Associates Inc. Europe |
Indirizzo |
Rozengaard 1940, 8212DT Lelystad Paesi Bassi |
|
Numero di autorizzazione |
EU-0028423-0000 |
|
Numero dell’approvazione del R4BP |
EU-0028423-0000 |
|
Data di rilascio dell’autorizzazione |
20 aprile 2023 |
|
Data di scadenza dell’autorizzazione |
31 marzo 2033 |
1.4. Fabbricante/i dei biocidi
Nome del fabbricante |
Veltek Associates, Inc. |
Indirizzo del fabbricante |
15 Lee Blvd., PA19355 Malvern Stati Uniti |
Ubicazione dei siti produttivi |
15 Lee Blvd., PA19355 Malvern Stati Uniti |
1.5. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i
Principio attivo |
Cloro attivo rilasciato da ipoclorito di sodio |
Nome del fabbricante |
Univar USA Inc. |
Indirizzo del fabbricante |
532 E. Emaus Street, Pennsylvania 17057 Middleton Stati Uniti |
Ubicazione dei siti produttivi |
532 E. Emaus Street, Pennsylvania 17057 Middleton Stati Uniti |
2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
|
Min |
Max |
|||||
Cloro attivo rilasciato da ipoclorito di sodio |
|
Principio attivo |
|
|
0,25 |
0,5 |
Ipoclorito di sodio |
Ipoclorito di sodio |
Sostanza non attiva |
7681-52-9 |
231-668-3 |
1,95 |
4,21 |
2.2. Tipo/i di formulazione
Formulazione/i |
AL — Pronto all’uso |
PARTE II
INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO — META SPC(S)
META SPC 1
1. META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
1.1. Meta SPC 1 identificativo
Identificativo |
Meta SPC 2A |
1.2. Suffisso del numero di autorizzazione
Numero |
1-1 |
1.3. Tipo/i di prodotto
Tipo/i di prodotto |
Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali |
2. META SPC 1 COMPOSIZIONE
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 1
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
|
Min |
Max |
|||||
Cloro attivo rilasciato da ipoclorito di sodio |
|
Principio attivo |
|
|
0,25 |
0,25 |
Ipoclorito di sodio |
Ipoclorito di sodio |
Sostanza non attiva |
7681-52-9 |
231-668-3 |
1,95 |
2,0 |
2.2. Tipo(i) di formulazione del meta SPC 1
Formulazione/i |
AL — Pronto all’uso |
3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1
Indicazioni di pericolo |
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
Consigli di prudenza |
Conservare soltanto nell’imballaggio originale. Non disperdere nell’ambiente. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Conservare in recipiente provvisto di rivestimento interno resistente. Smaltire il prodotto in conformità alla normativa locale. |
4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 1
4.1. Descrizione dell’uso
Tabella 1
Uso # 1 — Uso disinfettante, battericida, fungicida e sporicida — Meta SPC 2 A
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali |
||||
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
— |
||||
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Nome scientifico: Batteri Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Cellule batteriche Nome scientifico: Specie di lieviti Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Cellule di lieviti Nome scientifico: Funghi Nome comune: Funghi Fase di sviluppo: Funghi Nome scientifico: Spore batteriche Nome comune: Spore batteriche Fase di sviluppo: Spore batteriche |
||||
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso Per la disinfezione di superfici, attrezzature e materiali duri, non porosi e inerti che non sono utilizzati per il contatto diretto con alimenti o mangimi [ad eccezione del settore medico e degli usi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici]. Disinfettante per l’uso in impianti di produzione, tra cui le camere bianche che si trovano nelle industrie farmaceutiche, biofarmaceutiche, diagnostiche e di dispositivi medici senza azione meccanica. Solo camera bianca per prodotti tamponati. |
||||
Metodi di applicazione |
Metodo: Straccio, panno, salvietta, immersione o spruzzatura (spruzzatore a compressione 1-3 bar o spruzzatore manuale). Descrizione dettagliata: Solo spruzzatore manuale per prodotti tamponati. |
||||
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Tasso di domanda: Pronto all’uso Diluizione (%): — Numero e tempi di applicazione: Applicare secondo necessità. Durata del contatto:
Temperatura ambiente Condizioni di pulizia |
||||
Categoria/e di utilizzatori |
Industriale |
||||
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Flacone in polietilene ad alta densità (HDPE) da 100 ml a 10 litri (in alcuni formati viene fornito il dosatore spray non attaccato al flacone) Flacone SimpleMix in HDPE da 473 ml e 3,79 litri con un flacone più piccolo in polietilene a bassa densità (LDPE) all’interno Fusto in HDPE da 200 litri |
4.1.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
— |
Non usare più di 35 ml/m2 |
4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
—
4.1.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
—
4.1.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
—
4.1.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
—
5. ISTRUZIONI GENERALI D’USO (1) DEL META SPC 1
5.1. Istruzioni d’uso
— |
Osservare le istruzioni per l’uso. |
— |
Per garantirne l’efficacia, usare il prodotto entro 24 ore al massimo dall’aggiunta della soluzione tampone (solo per HYPO-CHLOR® Neutral 0,25 %). |
— |
Se il trattamento risulta inefficace, informare il titolare dell’autorizzazione. |
— |
Pulire accuratamente le superfici prima dell’applicazione del prodotto. |
— |
Applicare solo su superfici non porose. |
— |
Per le applicazioni con straccio/panno/salvietta, applicare (spruzzare/versare) il prodotto sulla superficie da disinfettare e poi usare uno straccio/un panno/una salvietta per distribuire uniformemente il prodotto sulla superficie. |
— |
Accertarsi di inumidire le superfici completamente con il prodotto. Attendere che il prodotto faccia effetto per il tempo di contatto richiesto. |
— |
Trascorso il tempo di contatto, sciacquare le superfici. Lasciare asciugare la superficie all’aria o asciugare con un panno. |
— |
L’uso per la disinfezione di strumenti e materiali disciplinato dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio non si applica a questa autorizzazione. Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117, 5.5.2017, pag. 1). |
— |
I prodotti non devono essere usati assieme ad acidi o ammoniaca. |
— |
Nel caso di spruzzatore manuale (prodotti tamponati), applicare solo su piccole superfici. |
5.2. Misure di mitigazione del rischio
— |
Utilizzare un apparecchio respiratorio: APF di almeno 4 per l’applicazione e il risciacquo con nebulizzatore a compressione (1-3 bar). |
— |
Durante il processo di disinfezione con nebulizzatore a compressione (1-3 bar) assicurarsi che persone non siano presenti nell’area del trattamento. Qualora sia necessaria la loro presenza, gli astanti dovranno indossare gli stessi dispositivi di protezione individuale e delle vie respiratorie usati dall’utilizzatore. |
— |
Si richiede un tasso di ventilazione di almeno 20/ora per i prodotti tamponati (solo per HYPO-CHLOR® Neutral 0,25 %) |
— |
Evitare qualsiasi esposizione non necessaria. |
— |
Non applicare direttamente su cibo, mangimi o bevande o vicino ad essi, né su superfici o utensili che potrebbero entrare in contatto diretto con cibo, mangimi, bevande e bestiame. |
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
— |
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare la pelle con acqua. In caso di sintomi, chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
— |
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: In caso di sintomi, sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
— |
IN CASO DI INGESTIONE: In caso di sintomi, chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
— |
IN CASO DI INALAZIONE: In caso di sintomi, chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
— |
Tenere a portata di mano il contenitore o l’etichetta. |
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio
— |
Non smaltire il prodotto inutilizzato nel terreno, nei corsi d’acqua, nelle tubature (scarichi, WC, ...) o nelle fognature. |
— |
Smaltire il prodotto inutilizzato, il suo imballaggio e tutti gli altri rifiuti, in conformità con le normative locali. |
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio
— |
Non conservare al di sopra dei 30 °C. |
— |
Proteggere dal gelo. |
— |
Proteggere dalla luce solare diretta. |
— |
Durata di conservazione: 24 mesi |
6. ALTRE INFORMAZIONI
-
7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1
7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto
Denominazione commerciale |
HYPO-CHLOR NEUTRAL 0,25 % |
Area di mercato: EU |
|||
Numero di autorizzazione |
EU-0028423-0001 1-1 |
||||
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
Cloro attivo rilasciato da ipoclorito di sodio |
|
Principio attivo |
|
|
0,25 |
Ipoclorito di sodio |
Ipoclorito di sodio |
Sostanza non attiva |
7681-52-9 |
231-668-3 |
1,95 |
7.2. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto
Denominazione commerciale |
HYPO-CHLOR 0,25 % |
Area di mercato: EU |
|||
Numero di autorizzazione |
EU-0028423-0002 1-1 |
||||
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
Cloro attivo rilasciato da ipoclorito di sodio |
|
Principio attivo |
|
|
0,25 |
Ipoclorito di sodio |
Ipoclorito di sodio |
Sostanza non attiva |
7681-52-9 |
231-668-3 |
2,0 |
META SPC 2
1. META SPC 2 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
1.1. Meta SPC 2 identificativo
Identificativo |
Meta SPC 2B |
1.2. Suffisso del numero di autorizzazione
Numero |
1-2 |
1.3. Tipo/i di prodotto
Tipo/i di prodotto |
Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali |
2. META SPC 2 COMPOSIZIONE
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 2
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
|
Min |
Max |
|||||
Cloro attivo rilasciato da ipoclorito di sodio |
|
Principio attivo |
|
|
0,47 |
0,5 |
Ipoclorito di sodio |
Ipoclorito di sodio |
Sostanza non attiva |
7681-52-9 |
231-668-3 |
3,92 |
4,21 |
2.2. Tipo(i) di formulazione del meta SPC 2
Formulazione/i |
AL — Pronto all’uso |
3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 2
Indicazioni di pericolo |
Può essere corrosivo per i metalli. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
Consigli di prudenza |
Conservare soltanto nell’imballaggio originale. Non disperdere nell’ambiente. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Conservare in recipiente provvisto di rivestimento interno resistente. Smaltire il prodotto in conformità alle norme locali. |
4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 2
4.1. Descrizione dell’uso
Tabella 2
Uso # 1 — Uso disinfettante, battericida, fungicida e sporicida — Meta SPC 2B
Tipo di prodotto |
Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali |
||||
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente) |
— |
||||
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) |
Nome scientifico: Spore batteriche Nome comune: Spore batteriche Fase di sviluppo: Spore batteriche Nome scientifico: Batteri Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Cellule batteriche Nome scientifico: Specie di lieviti Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Cellule di lieviti Nome scientifico: Funghi Nome comune: Funghi Fase di sviluppo: Funghi |
||||
Campo di applicazione |
In ambiente chiuso Per la disinfezione di superfici, attrezzature e materiali duri, non porosi e inerti che non sono utilizzati per il contatto diretto con alimenti o mangimi (eccetto settore medico). Disinfettante per l’uso in impianti di produzione, tra cui le camere bianche che si trovano nelle industrie farmaceutiche, biofarmaceutiche, diagnostiche e di dispositivi medici senza azione meccanica. Solo camera bianca per prodotti tamponati. |
||||
Metodi di applicazione |
Metodo: Straccio, panno, salvietta, immersione o spruzzatura (spruzzatore a compressione 1-3 bar o spruzzatore manuale). Descrizione dettagliata: Solo spruzzatore manuale per prodotti tamponati. Per ulteriori dettagli consultare le istruzioni per l’uso. |
||||
Tasso(i) e frequenza di applicazione |
Tasso di domanda: Pronto all’uso. Diluizione (%): Non applicabile Numero e tempi di applicazione: Applicare secondo necessità. Durata del contatto:
Temperatura ambiente Condizioni di pulizia |
||||
Categoria/e di utilizzatori |
Industriale |
||||
Dimensioni e materiale dell’imballaggio |
Flacone in polietilene ad alta densità (HDPE) da 100 ml a 10 litri (in alcuni formati viene fornito il dosatore spray non attaccato al flacone) Flacone SimpleMix in HDPE da 473 ml e 3,79 litri con un flacone più piccolo in polietilene a bassa densità (LDPE) all’interno Fusto in HDPE da 200 litri |
4.1.1. Istruzioni d’uso specifiche per l’uso
— |
Non usare più di 35 ml/m2 |
4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso
—
4.1.3. Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
—
4.1.4. Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio
—
4.1.5. Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.
—
5. ISTRUZIONI GENERALI D’USO (2) DEL META SPC 2
5.1. Istruzioni d’uso
— |
Osservare le istruzioni per l’uso. |
— |
Per garantirne l’efficacia, usare il prodotto entro 24 ore al massimo dall’aggiunta della soluzione tampone (solo per HYPO-CHLOR® Neutral 0,52 %). |
— |
Se il trattamento risulta inefficace, informare il titolare dell’autorizzazione. |
— |
Pulire accuratamente le superfici prima dell’applicazione del prodotto. |
— |
Applicare solo su superfici non porose. |
— |
Per le applicazioni con straccio/panno/salvietta, applicare (spruzzare/versare) il prodotto sulla superficie da disinfettare e poi usare uno straccio/un panno/una salvietta per distribuire uniformemente il prodotto sulla superficie. |
— |
Accertarsi di inumidire le superfici completamente con il prodotto. Attendere che il prodotto faccia effetto per il tempo di contatto richiesto. |
— |
Trascorso il tempo di contatto, sciacquare le superfici. Lasciare asciugare la superficie all’aria o asciugare con un panno. |
— |
L’uso per la disinfezione di strumenti e materiali disciplinato dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio non si applica a questa autorizzazione. |
— |
I prodotti non devono essere usati assieme ad acidi o ammoniaca. |
— |
Nel caso di spruzzatore manuale (prodotti tamponati), applicare solo su piccole superfici. |
5.2. Misure di mitigazione del rischio
— |
Utilizzare un apparecchio respiratorio: APF di almeno 4 per l’applicazione e il risciacquo con nebulizzatore a compressione (1-3 bar). |
— |
Durante il processo di disinfezione con nebulizzatore a compressione (1-3 bar) assicurarsi che non siano presenti persone nell’area del trattamento. Qualora sia necessaria la loro presenza, gli astanti dovranno indossare gli stessi dispositivi di protezione individuale e delle vie respiratorie usati dall’utilizzatore. |
— |
Si richiede un tasso di ventilazione di almeno 20/ora per i prodotti tamponati (solo per HYPO-CHLOR® Neutral 0,52 %) |
— |
Evitare qualsiasi esposizione non necessaria. |
— |
Non applicare direttamente su cibo, mangimi o bevande o vicino ad essi, né su superfici o utensili che potrebbero entrare in contatto diretto con cibo, mangimi, bevande e bestiame. |
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente
— |
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare la pelle con acqua. In caso di sintomi, chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
— |
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: In caso di sintomi, sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
— |
IN CASO DI INGESTIONE: In caso di sintomi, chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
— |
IN CASO DI INALAZIONE: In caso di sintomi, chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
— |
Tenere a portata di mano il contenitore o l’etichetta. |
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio
— |
Non smaltire il prodotto inutilizzato nel terreno, nei corsi d’acqua, nelle tubature (scarichi, WC, ...) o nelle fognature. |
— |
Smaltire il prodotto inutilizzato, il suo imballaggio e tutti gli altri rifiuti, in conformità con le normative locali. |
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio
— |
Non conservare al di sopra dei 30 °C. |
— |
Proteggere dal gelo. |
— |
Proteggere dalla luce solare diretta. |
— |
Durata di conservazione: 24 mesi |
6. ALTRE INFORMAZIONI
-
7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 2
7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto
Denominazione commerciale |
HYPO-CHLOR 0,52 % |
Area di mercato: EU |
|||
Numero di autorizzazione |
EU-0028423-0003 1-2 |
||||
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
Cloro attivo rilasciato da ipoclorito di sodio |
|
Principio attivo |
|
|
0,5 |
Ipoclorito di sodio |
Ipoclorito di sodio |
Sostanza non attiva |
7681-52-9 |
231-668-3 |
4,21 |
7.2. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto
Denominazione commerciale |
HYPO-CHLOR NEUTRAL 0,52 % |
Area di mercato: EU |
|||
Numero di autorizzazione |
EU-0028423-0004 1-2 |
||||
Nome comune |
Nomenclatura IUPAC |
Funzione |
Numero CAS |
Numero CE |
Contenuto (%) |
Cloro attivo rilasciato da ipoclorito di sodio |
|
Principio attivo |
|
|
0,47 |
Ipoclorito di sodio |
Ipoclorito di sodio |
Sostanza non attiva |
7681-52-9 |
231-668-3 |
3,92 |
(1) Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 1.
(2) Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 2.
31.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 93/54 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/709 DELLA COMMISSIONE
del 29 marzo 2023
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95. |
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2023
Per la Commissione
A nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all’articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 14 10 |
Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati |
230,1 |
21 |
BR |
(1) Nomenclatura stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2).
31.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 93/57 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/710 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2023
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bromopropilato, cloridazon, fenpropimorf, imazaquin e tralcoxidim in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze cloridazon, fenpropimorf e tralcoxidim sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per la sostanza bromopropilato sono stati fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, di tale regolamento a seconda del prodotto. Per la sostanza imazaquin gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il bromopropilato non è mai stato approvato nell’Unione come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari. Gli LMR per tale sostanza sono fissati al limite di determinazione (LD). Tali LMR vanno pertanto spostati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Le approvazioni delle sostanze attive cloridazon e imazaquin sono scadute il 31 dicembre 2018, quelle del fenpropimorf e del tralcoxidim sono scadute il 30 aprile 2019 (2). |
(4) |
Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive cloridazon, fenpropimorf, imazaquin e tralcoxidim sono state revocate. È quindi opportuno sopprimere gli LMR esistenti fissati per tali sostanze attive negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’articolo 17 di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e con l’articolo 14, paragrafo 2, del medesimo regolamento. È possibile mantenere alcuni LMR, in particolare quelli basati sulle domande di tolleranza all’importazione che sono sicuri per i consumatori e quelli basati sui limiti massimi di residui del Codex («CXL»), che non sono stati stabiliti sulla base di usi ormai obsoleti nell’Unione e che sono sicuri per i consumatori. |
(5) |
L’LMR per il fenpropimorf nelle banane dipende da una domanda di tolleranza all’importazione presentata dal Venezuela ed è sicuro per i consumatori (3). Gli LMR per il fenpropimorf in orzo, avena, segale, frumento, barbabietole da zucchero, tutti i tessuti di mammiferi e latte corrispondono a CXL sicuri per i consumatori (4). Tali LMR dovrebbero essere mantenuti ai livelli vigenti conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera g), e all’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), c) ed e), del regolamento (CE) n. 396/2005. Per tutti gli altri prodotti è opportuno ridurre gli LMR vigenti fissati per il fenpropimorf nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 portandoli agli LD in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 17 di tale regolamento. |
(6) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. Tali laboratori hanno raccomandato LD rilevabili in sede di analisi per tutte le sostanze e tutti i prodotti. |
(7) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(9) |
Per tutte le sostanze attive contemplate dal presente regolamento, al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima che la modifica degli LMR iniziasse ad applicarsi e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
(10) |
Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 21 ottobre 2023.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 ottobre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
(3) Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il fenpropimorf conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2015;13(3):4050.
(4) Supporto scientifico e tecnico alla preparazione della posizione dell’UE alla 50a sessione del Comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR). EFSA Journal 2018;16(7):5306.
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
l’allegato II è così modificato:
|