ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 059I |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
25.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 59/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/426 DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2023
che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC. |
(2) |
Il 25 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/432 (3) che modifica la decisione 2014/145/PESC. La decisione (PESC) 2023/432 ha esteso a talune banche di nuovo inserimento nell'elenco le deroghe al congelamento dei beni e al divieto relativo alla messa a disposizione di fondi e risorse economiche applicabili alle banche che già vi figuravano, e per consentire il trattamento dei pagamenti da parte della Jewish Claims Conference mediante una di esse. La decisione (PESC) 2023/432 ha altresì introdotto una specifica deroga temporanea che consente la cessione o il trasferimento di titoli da parte di un'entità stabilita nell'Unione controllata attualmente o precedentemente da una specifica entità inserita nell’elenco. La decisione (PESC) 2023/432 ha altresì introdotto una deroga che consente di porre termine a operazioni, contratti o altri accordi con un'entità inserita in elenco e ha prorogato di tre mesi il termine per la deroga al fine di consentire la vendita e il trasferimento di diritti di proprietà ad una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione detenuti da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inseriti nell'elenco. |
(3) |
È opportuno esigere dalle persone fisiche e giuridiche, dalle entità e dagli organismi di comunicare alle autorità nazionali competenti informazioni dettagliate sui fondi e risorse economiche che sono stati congelati o che avrebbero dovuto essere trattati come congelati, così come informazioni sui fondi e risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi figuranti nell'elenco per i quali, poco prima dell'inserimento nell'elenco, è stata registrata una manovra di spostamento, trasferimento, alterazione, utilizzo, accesso o gestione. Data la rilevanza sistemica che hanno per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari, anche i depositari centrali di titoli dovrebbero essere tenuti a comunicare siffatte informazioni allo Stato membro interessato e, allo stesso tempo, alla Commissione. L'obbligo di comunicazione è subordinato all'applicazione efficace delle disposizioni in materia di congelamento dei beni e sono fatte salve le funzioni monetarie e il principio di indipendenza della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali. |
(4) |
È opportuno indicare il tipo di informazioni che devono essere trasmesse alle autorità nazionali competenti degli Stati membri, le quali dovrebbero inoltrare tali informazioni alla Commissione, con adeguamenti specifici nel caso di procedimenti penali. Al fine di lasciare il tempo necessario per gli adeguamenti, è opportuno prevedere un’applicazione differita degli obblighi di comunicazione più dettagliati. È opportuno precisare che gli Stati membri e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi d'interesse devono collaborare con la Commissione alla verifica di tali informazioni e che la Commissione dovrebbe poter chiedere ulteriori informazioni, nel contempo informando gli Stati membri di tale richiesta. |
(5) |
Poiché tali modifiche in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 6 ter è inserito il paragrafo seguente:
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2) |
all'articolo 6 ter è inserito il paragrafo seguente: «5 bis. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi congelati o risorse economiche detenuti dall'entità di cui alla voce 101 alla rubrica “Entità” dell'allegato I, oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a tale entità, dopo aver accertato che:
5 ter. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce 190 alla rubrica “Entità” dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi conclusi prima del 25 febbraio 2023 con tale entità o in cui tale entità è altrimenti coinvolta.» |
3) |
all'articolo 6 ter, paragrafo 3, lettera a), la data «28 febbraio 2023» è sostituita dalla data «31 maggio 2023»; |
4) |
all'articolo 6 sexies, paragrafo 1, il riferimento alle voci numero «53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 e 127 dell'allegato I» è sostituito dal riferimento alle voci numero «53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199 e 200 alla rubrica “Entità” dell'allegato I»; |
5) |
l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. Nonostante le norme applicabili in materia di comunicazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:
1 bis. Le informazioni sui fondi e risorse economiche congelati a norma dell'articolo 2 trasmesse in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, comprendono almeno quanto segue:
1 ter. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 1 e 1 bis entro due settimane dal ricevimento. Lo Stato membro interessato può trasmettere tali informazioni in forma anonima se un’autorità giudiziaria o incaricata dell’inchiesta le ha dichiarate riservate nell’ambito di indagini penali in corso o di procedimenti giudiziari penali. I depositari centrali di titoli titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) trasmettono le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis e le informazioni sulle perdite e sui danni straordinari e imprevisti riguardanti i fondi e le risorse economiche pertinenti all'autorità competente dello Stato membro in cui sono situati, entro due settimane dall’acquisizione e successivamente ogni tre mesi, e le inoltrano allo stesso tempo alla Commissione. 1 quater. Gli Stati membri così come le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi d'interesse collaborano con la Commissione alla verifica delle informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche di cui ai paragrafi 1 e 1 bis. La Commissione può chiedere tutte le ulteriori informazioni di cui necessita per compiere tale verifica. Ove tale richiesta è rivolta a una persona fisica o giuridica, entità o organismo, la Commissione la inoltra alla stesso tempo allo Stato membro interessato. 2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri. 3. Le autorità competenti degli Stati membri usano le informazioni loro comunicate o da esse ricevute in conformità del presente articolo unicamente per gli scopi per i quali sono state comunicate o ricevute. 4. Le autorità competenti degli Stati membri, compresi autorità di contrasto e amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, entità e organismi nonché beni immobili o mobili, elaborano le informazioni, inclusi i dati personali e se necessario le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis, e le scambiano con le altre autorità competenti degli Stati membri e con la Commissione. 5. Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento e dei regolamenti (UE) 2016/679 (*2) e (UE) 2018/1725 (*3) del Parlamento europeo e del Consiglio solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento e per un'effettiva cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione europea nell'applicazione del presente regolamento. (*1) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1)." (*2) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)." (*3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)»;" |
6) |
all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, punto 5), si applica a decorrere dal 26 aprile 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).
(3) Decisione (PESC) 2023/432 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (cfr. pag. 437 della presente Gazzetta Ufficiale).
25.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 59/6 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/427 DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2023
che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2023/434 del Consiglio del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3). |
(3) |
Il 25 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/434 che modifica la decisione 2014/512/PESC. |
(4) |
La decisione (PESC) 2023/434 amplia l'elenco delle entità che forniscono sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina alle quali sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia, aggiungendo a tale elenco 96 nuove entità. Tenuto conto del collegamento diretto tra i produttori iraniani di aeromobili senza equipaggio e il complesso militare e industriale della Russia e del rischio concreto che determinati beni e tecnologie siano usati per fabbricare sistemi militari che contribuiscono alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, diverse entità iraniane sono state aggiunte all'elenco di persone fisiche o giuridiche, entità e organismi oggetto di misure restrittive che figura nell'allegato IV della decisione 2014/512/PESC. |
(5) |
È opportuno ampliare l'elenco dei prodotti soggetti a restrizione atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, aggiungendovi, tra le altre cose, terre rare e relativi composti, circuiti integrati elettronici e apparecchi termografici. |
(6) |
La decisione (PESC) 2023/434 amplia l'elenco di paesi partner che applicano una serie di misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (UE) n. 833/2014. |
(7) |
La decisione (PESC) 2023/434 impone ulteriori restrizioni sulle esportazioni di beni in grado di contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe. Tale decisione introduce inoltre ulteriori restrizioni sulle importazioni di beni che generano introiti significativi per la Russia consentendole così di proseguire la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. |
(8) |
Inoltre, al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione delle misure restrittive, la decisione (PESC) 2023/434 vieta il transito nel territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice uso nonché di armi esportati dall'Unione. |
(9) |
La decisione (PESC) 2023/434 estende la sospensione delle licenze di radiodiffusione nell'Unione degli organi di informazione russi sotto lo stabile controllo della leadership russa, nonché il divieto di radiodiffusione dei loro contenuti. |
(10) |
Da tempo la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, la società civile, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le minoranze di genere e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione e nei suoi Stati membri. |
(11) |
Nell'intento di giustificare e sostenere la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa porta avanti da tempo la pratica di lanciare iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile dell'Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà. |
(12) |
Tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione. Gli organi di informazione in questione svolgono un ruolo essenziale, strumentale ai fini della promozione e del sostegno della guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi. |
(13) |
Vista la gravità della situazione, e in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all'articolo 11 della stessa, introdurre ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione di tali organi di informazione nell'Unione, o dirette all'Unione. Le misure dovrebbero essere mantenute fino a quando l'aggressione nei confronti dell'Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l'Unione e i suoi Stati membri. |
(14) |
Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà sanciti dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, tali misure non impediscono agli organi di informazione e al loro personale di svolgere nell'Unione attività diverse dalla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare non modificano l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali, e di cui alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione. |
(15) |
Al fine di garantire la coerenza con la procedura di cui alla decisione 2014/512/PESC per la sospensione delle licenze di radiodiffusione, è opportuno che il Consiglio eserciti le competenze di esecuzione per decidere, a seguito dell'esame dei rispettivi casi, se le misure restrittive debbano diventare applicabili, alla data specificata nel presente regolamento, nei confronti di diverse entità elencate nell'allegato XV del regolamento (UE) n. 833/2014. |
(16) |
In quanto fornitori di servizi essenziali, le infrastrutture e i soggetti critici svolgono un ruolo indispensabile per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nel mercato interno in un'economia dell'Unione sempre più interdipendente. La direttiva 2008/114/CE del Consiglio (4), abrogata a decorrere dal 18 ottobre 2024, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) relativa alla resilienza dei soggetti critici definiscono un quadro a livello dell'Unione volto sia a rafforzare la resilienza dei soggetti critici nel mercato interno, stabilendo norme minime armonizzate, sia ad assistere tali soggetti mediante misure di sostegno e vigilanza coerenti e dedicate. |
(17) |
L'influenza della Russia su tali infrastrutture e tali soggetti potrebbe comprometterne il funzionamento e, in definitiva, mettere a rischio la fornitura di servizi essenziali ai cittadini europei. È pertanto opportuno limitare la possibilità di ricoprire cariche strategiche negli organi direttivi di tali soggetti. |
(18) |
In conformità dell'attuale quadro giuridico, il nuovo divieto di ricoprire cariche negli organi direttivi si applica alle infrastrutture critiche europee e alle infrastrutture critiche individuate o designate come tali ai sensi del diritto nazionale, quali definite nella direttiva 2008/114/CE, che si applica fino al 18 ottobre 2024. A decorrere dal 18 ottobre 2024 il nuovo divieto si applicherà ai soggetti critici e alle infrastrutture critiche quali definiti nella direttiva (UE) 2022/2557. La direttiva (UE) 2022/2557 stabilisce un obbligo per gli Stati membri di individuare nel diritto nazionale, entro il 17 luglio 2026, i soggetti critici per i settori e i sottosettori di cui al relativo allegato. Pertanto, a decorrere dal 17 luglio 2026, il nuovo divieto di ricoprire cariche negli organi direttivi riguarderà tutti i soggetti critici individuati o designati come tali dagli Stati membri. |
(19) |
Poiché la capacità di stoccaggio del gas è una risorsa fondamentale per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, la decisione (PESC) 2023/434 impone il divieto di fornire capacità di stoccaggio del gas nell'Unione a cittadini russi, persone fisiche residenti in Russia o persone giuridiche o entità ivi stabilite. Si tratta di una misura necessaria per evitare che la Russia usi come un’arma la sua fornitura di gas e scongiurare rischi di manipolazioni del mercato che compromettano l'approvvigionamento energetico critico dell'Unione. |
(20) |
Per evitare l'elusione e garantire il rispetto del divieto fatto a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione, la decisione (PESC) 2023/434 introduce l'obbligo per gli operatori aerei di informare le autorità competenti dei voli non di linea. Lo Stato membro interessato dovrebbe a sua volta informare immediatamente gli altri Stati membri, il gestore della rete e la Commissione qualora non autorizzi un volo di questo tipo. |
(21) |
La decisione (PESC) 2023/434 proroga la durata dell'esenzione dal divieto di effettuare operazioni con determinate entità russe di proprietà pubblica se l'operazione è strettamente necessaria per la liquidazione di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico. Prolunga anche il periodo durante il quale le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare le operazioni necessarie per il disinvestimento e il ritiro da parte di tali entità russe di proprietà pubblica da società dell'Unione. |
(22) |
Per garantire l'applicazione uniforme del divieto di effettuare operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, è opportuno imporre alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi di trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri e simultaneamente alla Commissione le informazioni sulle attività e le riserve che detengono o controllano ovvero per le quali agiscono da controparte. È altresì opportuno precisare il tipo di informazioni da trasmettere e il modo in cui devono essere trattate e usate per garantire l’applicazione uniforme dell’obbligo di comunicazione. È opportuno precisare che gli Stati membri e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi d’interesse devono collaborare con la Commissione alla verifica di tali informazioni e che la Commissione ha facoltà di chiedere ulteriori informazioni, informando di tale richiesta lo Stato membro interessato. L'obbligo di comunicazione è accessorio all'effettiva applicazione del divieto di effettuare operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia e non pregiudica le funzioni monetarie e il principio di indipendenza della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali. Al fine di consentire un periodo di adattamento, è opportuno stabilire un’applicazione differita dei nuovi obblighi di comunicazione. |
(23) |
Al fine di agevolare ulteriormente il disinvestimento degli operatori dell'Unione dal mercato russo, la decisione (PESC) 2023/434 introduce una deroga temporanea al divieto di prestare determinati servizi previsto dal regolamento (UE) n. 833/2014. Per agevolare un'uscita rapida dal mercato russo, tale deroga è temporanea e di portata limitata, e consente di continuare a prestare fino al 31 dicembre 2023 i servizi che derivano dal disinvestimento a persone giuridiche, entità o organismi ovvero a loro esclusivo beneficio. Inoltre le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero garantire che i servizi non siano prestati al governo russo, non procurino beneficio a utilizzatori finali militari né abbiano un uso finale militare. |
(24) |
L'Unione è determinata a scongiurare rischi per la sicurezza marittima. Pertanto la decisione (PESC) 2023/434 prevede alcune deroghe che consente agli operatori dell'Unione di prestare i servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo ai sensi del diritto internazionale. |
(25) |
Per garantire la certezza del diritto in merito al trattamento delle importazioni, la decisione (PESC) 2023/434 prevede norme sullo svincolo, da parte delle autorità doganali degli Stati membri, delle merci che si trovano fisicamente nell'Unione e che sono state sottoposte a restrizioni soltanto dopo la presentazione in dogana. Questa possibilità si applica indipendentemente dai regimi cui sono state vincolate le merci dopo la loro presentazione in dogana (transito, perfezionamento attivo, immissione in libera pratica, ecc.) o dalle fasi e formalità procedurali previste dal codice doganale dell'Unione necessarie per lo svincolo. La decisione (PESC) 2023/434 autorizza altresì gli Stati membri a svincolare le merci già introdotte nell'Unione in passato. Si tratta di una misura necessaria a beneficio degli operatori dell'Unione che hanno introdotto nell'Unione tali merci in buona fede quando la loro importazione non era ancora oggetto di misure restrittive, compresi i casi in cui era ancora consentita durante un periodo di transizione. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero garantire che lo svincolo delle merci e di qualsiasi pagamento collegato rispetti le disposizioni e gli obiettivi delle misure restrittive dell'Unione. Analogamente qualsiasi decisione di non svincolare tali merci dovrebbe essere conforme a tali obiettivi e garantire, tra le altre cose, che le merci non siano rispedite in Russia. |
(26) |
Infine, la decisione PESC 2023/434 apporta correzioni tecniche all'articolato dela decisione 2014/512/PESC. |
(27) |
Le misure in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sull’Unione europea e pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione. |
(28) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 1 sono aggiunte le lettere seguenti:
(*1) Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164)." (*2) Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’ 8 dicembre 2008 , relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).»;" |
2) |
all'articolo 2 sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis. È vietato il transito attraverso il territorio della Russia dei beni e tecnologie a duplice uso di cui al paragrafo 1 esportati dall'Unione. 3 bis. Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica al transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice uso destinati agli scopi di cui al paragrafo 3, lettere da a) ad e). 4 bis. In deroga al paragrafo 1 bis e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice uso dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d), e h).»; |
3) |
all'articolo 2 bis bis sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis. È vietato il transito attraverso il territorio della Russia di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni di cui al paragrafo 1 esportati dall'Unione». |
4) |
all'articolo 3 quater è aggiunto il paragrafo seguente: «5 quater. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte D, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 27 marzo 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»; |
5) |
all'articolo 3 quinquies sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5. Gli operatori aerei che esercitano voli non di linea tra la Russia e l'Unione, effettuati direttamente o attraverso un paese terzo, comunicano alle rispettive autorità competenti tutte le informazioni relative al volo con almeno 48 ore di anticipo. 6. In caso di rifiuto di un volo di cui ha ricevuto comunicazione a norma del paragrafo 5, lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri, il gestore della rete e la Commissione.»; |
6) |
l’articolo 3 decies è così modificato
|
7) |
l'articolo 3 duodecies à così modificato:
|
8) |
all'articolo 5 bis sono inseriti i paragrafi seguenti: «4 bis. Nonostante le norme applicabili in materia di comunicazione, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi, compresa la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali, i soggetti del settore finanziario quali definiti all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), le imprese di assicurazione e di riassicurazione quali definite all'articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), i depositari centrali di titoli quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 909/2014 e le controparti centrali quali definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6) trasmettono, al più tardi due settimane dopo il 26 febbraio 2023, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e simultaneamente alla Commissione, le informazioni sulle attività e le riserve di cui al paragrafo 4 del presente articolo che detengono o controllano ovvero per le quali agiscono da controparte. Tali informazioni sono aggiornate ogni tre mesi e comprendono almeno quanto segue:
4 ter. Se la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che effettua la comunicazione ha accertato una perdita o un danno straordinario e imprevisto alle attività e riserve di cui al paragrafo 4 bis, l'informazione è trasmessa immediatamente all‘autorità competente dello Stato membro interessato e simultaneamente alla Commissione. 4 quater. Gli Stati membri e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi soggetti all'obbligo di comunicazione di cui al paragrafo 4 bis collaborano con la Commissione alla verifica delle informazioni ricevute a norma di tale paragrafo. La Commissione può chiedere tutte le ulteriori informazioni di cui necessita per compiere tale verifica. Qualora tale richiesta sia indirizzata a una persona fisica o giuridica, entità o organismo, la Commissione la trasmette simultaneamente all’autorità competente dello Stato membro interessato. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati. 4 quinquies. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri usano le informazioni loro comunicate o da esse ricevute in conformità del presente articolo unicamente per gli scopi per i quali sono state comunicate o ricevute. 4 sexies. Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento, e dei regolamenti (UE) 2016/679 (*8) e (UE) 2018/1725 (*9) del Parlamento europeo e del Consiglio solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento e per un'effettiva cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione nell'applicazione del presente regolamento. (*4) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)." (*5) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1)." (*6) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1)." (*7) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6)." (*8) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)." (*9) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;" |
9) |
all'articolo 5 bis bis, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
10) |
all'articolo 5 bis bis, paragrafo 3, è aggiunta la lettera h) seguente:
|
11) |
all'articolo 5 bis bis, il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente: "3 bis. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro entro il 31 dicembre 2023 da parte dellle entità di cui al paragrafo 1 o delle loro controllate nell'Unione da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione." |
12) |
sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 5 sexdecies 1. È vietato, a decorrere dal 27 marzo 2023 far ricoprire a cittadini russi e a persone fisiche residenti in Russia cariche negli organi direttivi dei proprietari o operatori di infrastrutture critiche, infrastrutture critiche europee e soggetti critici. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera.» Articolo 5 septdecies 1. È vietato mettere capacità di stoccaggio quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlameto europeo e del Consiglio (*10) in un impianto di stoccaggio quale definito all'articolo 2, punto 9), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*11), ad esclusione della parte di impianto di gas naturale liquefatto utilizzata per lo stoccaggio, a disposizione di:
2. Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni strettamente necessarie per la cessazione entro il 27 marzo 2023 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la messa a disposizione di capacità di stoccaggio di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione. 4. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio. (*10) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36)." (*11) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).»;" |
13) |
all'articolo 12 ter è inserito il paragrafo seguente: «2 bis. In deroga all'articolo 5 quindecies, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 dicembre 2023 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
|
14) |
all'articolo 12 ter, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1, 2 o 2 bis entro due settimane dal rilascio.»; |
15) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 12 quinquies I divieti di prestare assistenza tecnica fissati dal presente regolamento non si applicano alla prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo quale definito dal diritto internazionale. Articolo 12 sexies 1. Ai fini dei divieti di importazione di beni previsti dal presente regolamento, le autorità doganali possono svincolare ai sensi dell'articolo 5, punto 26) del codice doganale dell'Unione (*12) le merci che si trovano fisicamente nell'Unione purché siano state presentate in dogana conformemente all'articolo 134 di tale codice prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicazione del rispettivo divieto di importazione. 2. Sono consentite tutte le fasi procedurali necessarie per lo svincolo di cui ai paragrafi 1 e 5 delle merci in questione a norma del codice doganale dell'Unione. 3. Le autorità doganali non consentono lo svincolo delle merci se hanno fondati motivi per sospettare un'elusione del divieto e non autorizzano la riesportazione delle merci verso la Russia. 4. I pagamenti relativi a tali merci sono coerenti con le disposizioni e gli obiettivi del presente regolamento, in particolare il divieto di acquisto, e con il regolamento (UE) n. 269/2014. 5. Le autorità doganali possono svincolare, alle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, le merci che si trovano fisicamente nell'Unione, sono state presentate in dogana prima del 26 febbraio 2023 e sono state bloccate in applicazione del presente regolamento. (*12) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;" |
16) |
l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
17) |
l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; |
18) |
l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento; |
19) |
l'allegato XI è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento; |
20) |
l'allegato XV è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento. Il punto 20 si applica a una o più entità di cui all'allegato V del presente regolamento a decorrere dal 10 aprile 2023 e a condizione che il Consiglio, esaminati i rispettivi casi, decida in tal senso mediante atto di esecuzione; |
21) |
l'allegato XXI è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento; |
22) |
l'allegato XXIII è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L’articolo 1, punto 8), si applica a decorrere dal 27 aprile 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) Cfr. pag. 593 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).
(3) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
(4) Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).
(5) Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164).
ALLEGATO I
L'allegato IV del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO IV
Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, all'articolo 2 bis, paragrafo 7, e all'articolo 2 ter, paragrafo 1
1. |
JSC Sirius |
2. |
OJSC Stankoinstrument |
3. |
OAO JSC Chemcomposite |
4. |
JSC Kalashnikov |
5. |
JSC Tula Arms Plant |
6. |
NPK Technologii Maschinostrojenija |
7. |
OAO Wysokototschnye Kompleksi |
8. |
OAO Almaz Antey |
9. |
OAO NPO Bazalt |
10. |
Admiralty Shipyard JSC |
11. |
Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI |
12. |
Argut OOO |
13. |
Communication center of the Ministry of Defense |
14. |
Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis |
15. |
Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia |
16. |
Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia |
17. |
Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) |
18. |
Foreign Intelligence Service (SVR) |
19. |
Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs |
20. |
International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center) |
21. |
Irkut Corporation |
22. |
Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company |
23. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery |
24. |
JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) |
25. |
JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service |
26. |
JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard) |
27. |
JSC Rocket and Space Centre – Progress |
28. |
Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. |
29. |
Kazan Helicopter Plant PJSC |
30. |
Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) |
31. |
Ministry of Defence RF |
32. |
Moscow Institute of Physics and Technology |
33. |
NPO High Precision Systems JSC |
34. |
NPO Splav JSC |
35. |
OPK Oboronprom |
36. |
PJSC Beriev Aircraft Company |
37. |
PJSC Irkut Corporation |
38. |
PJSC Kazan Helicopters |
39. |
POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company |
40. |
Promtech-Dubna, JSC |
41. |
Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation |
42. |
Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern |
43. |
Rapart Services LLC |
44. |
Rosoboronexport OJSC (ROE) |
45. |
Rostec (Russian Technologies State Corporation) |
46. |
Rostekh – Azimuth |
47. |
Russian Aircraft Corporation MiG |
48. |
Russian Helicopters JSC |
49. |
SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) |
50. |
Sukhoi Aviation JSC |
51. |
Sukhoi Civil Aircraft |
52. |
Tactical Missiles Corporation JSC |
53. |
Tupolev JSC |
54. |
UEC-Saturn |
55. |
United Aircraft Corporation |
56. |
JSC AeroKompozit |
57. |
United Engine Corporation |
58. |
UEC-Aviadvigatel JSC |
59. |
United Instrument Manufacturing Corporation |
60. |
United Shipbuilding Corporation |
61. |
JSC PO Sevmash |
62. |
Krasnoye Sormovo Shipyard |
63. |
Severnaya Shipyard |
64. |
Shipyard Yantar |
65. |
UralVagonZavod |
66. |
Baikal Electronics |
67. |
Center for Technological Competencies in Radiophtonics |
68. |
Central Research and Development Institute Tsiklon |
69. |
Crocus Nano Electronics |
70. |
Dalzavod Ship-Repair Center |
71. |
Elara |
72. |
Electronic Computing and Information Systems |
73. |
ELPROM |
74. |
Engineering Center Ltd. |
75. |
Forss Technology Ltd. |
76. |
Integral SPB |
77. |
JSC Element |
78. |
JSC Pella-Mash |
79. |
JSC Shipyard Vympel |
80. |
Kranark LLC |
81. |
Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) |
82. |
LLC Center |
83. |
MCST Lebedev |
84. |
Miass Machine-Building Factory |
85. |
Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk |
86. |
MPI VOLNA |
87. |
N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering |
88. |
Nerpa Shipyard |
89. |
NM-Tekh |
90. |
Novorossiysk Shipyard JSC |
91. |
NPO Electronic Systems |
92. |
NPP Istok |
93. |
NTC Metrotek |
94. |
OAO GosNIIkhimanalit |
95. |
OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era |
96. |
OJSC TSRY |
97. |
OOO Elkomtekh (Elkomtex) |
98. |
OOO Planar |
99. |
OOO Sertal |
100. |
Photon Pro LLC |
101. |
PJSC Zvezda |
102. |
Amur Shipbuilding Factory PJSC |
103. |
AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC |
104. |
AO Kronshtadt |
105. |
Avant Space LLC |
106. |
Production Association Strela |
107. |
Radioavtomatika |
108. |
Research Center Module |
109. |
Robin Trade Limited |
110. |
R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships |
111. |
Rubin Sever Design Bureau |
112. |
Russian Space Systems |
113. |
Rybinsk Shipyard Engineering |
114. |
Scientific Research Institute of Applied Chemistry |
115. |
Scientific-Research Institute of Electronics |
116. |
Scientific Research Institute of Hypersonic Systems |
117. |
Scientific Research Institute NII Submikron |
118. |
Sergey IONOV |
119. |
Serniya Engineering |
120. |
Severnaya Verf Shipbuilding Factory |
121. |
Ship Maintenance Center Zvezdochka |
122. |
State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) |
123. |
State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya |
124. |
State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute |
125. |
State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) |
126. |
Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center |
127. |
UAB Pella-Fjord |
128. |
United Shipbuilding Corporation JSC “35th Shipyard” |
129. |
United Shipbuilding Corporation JSC “Astrakhan Shipyard” |
130. |
United Shipbuilding Corporation JSC “Aysberg Central Design Bureau” |
131. |
United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory” |
132. |
United Shipbuilding Corporation JSC “Krasnoye Sormovo Plant OJSC” |
133. |
United Shipbuilding Corporation JSC SC “Zvyozdochka” |
134. |
United Shipbuilding Corporation “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar” |
135. |
United Shipbuilding Corporation “Scientific Research Design Technological Bureau Onega” |
136. |
United Shipbuilding Corporation “Sredne-Nevsky Shipyard” |
137. |
Ural Scientific Research Institute for Composite Materials |
138. |
Urals Project Design Bureau Detal |
139. |
Vega Pilot Plant |
140. |
Vertikal LLC |
141. |
Vladislav Vladimirovich Fedorenko |
142. |
VTK Ltd |
143. |
Yaroslavl Shipbuilding Factory |
144. |
ZAO Elmiks-VS |
145. |
ZAO Sparta |
146. |
ZAO Svyaz Inzhiniring |
147. |
46th TSNII Central Scientific Research Institute |
148. |
Alagir Resistor Factory |
149. |
All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements |
150. |
All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC |
151. |
Almaz JSC |
152. |
Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia |
153. |
Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC |
154. |
Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) |
155. |
Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC |
156. |
Electrosignal JSC |
157. |
Energiya JSC |
158. |
Engineering Center Moselectronproekt |
159. |
Etalon Scientific and Production Association |
160. |
Evgeny Krayushin |
161. |
Foreign Trade Association Mashpriborintorg |
162. |
Ineko LLC |
163. |
Informakustika JSC |
164. |
Institute of High Energy Physics |
165. |
Institute of Theoretical and Experimental Physics |
166. |
Inteltech PJSC |
167. |
ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics |
168. |
Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC |
169. |
Kulon Scientific-Research Institute JSC |
170. |
Lutch Design Office JSC |
171. |
Meteor Plant JSC |
172. |
Moscow Communications Research Institute JSC |
173. |
Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC |
174. |
NPO Elektromechaniki JSC |
175. |
Omsk Production Union Irtysh JSC |
176. |
Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC |
177. |
Optron, JSC |
178. |
Pella Shipyard OJSC |
179. |
Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC |
180. |
Pskov Distance Communications Equipment Plant |
181. |
Radiozavod JSC |
182. |
Razryad JSC |
183. |
Research Production Association Mars |
184. |
Ryazan Radio-Plant |
185. |
Scientific Production Center Vigstar JSC |
186. |
Scientific Production Enterprise “Radiosviaz” |
187. |
Scientific Research Institute Ferrite-Domen |
188. |
Scientific Research Institute of Communication Management Systems |
189. |
Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components |
190. |
Scientific-Production Enterprise “Kant” |
191. |
Scientific-Production Enterprise “Svyaz” |
192. |
Scientific-Production Enterprise Almaz JSC |
193. |
Scientific-Production Enterprise Salyut JSC |
194. |
Scientific-Production Enterprise Volna |
195. |
Scientific-Production Enterprise Vostok JSC |
196. |
Scientific-Research Institute “Argon” |
197. |
Scientific-Research Institute and Factory Platan |
198. |
Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC |
199. |
Special Design and Technical Bureau for Relay Technology |
200. |
Special Design Bureau Salute JSC |
201. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Salute” |
202. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company “State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ By Name I.I.Toropov” |
203. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company “URALELEMENT” |
204. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Plant Dagdiesel” |
205. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering” |
206. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela |
207. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov |
208. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo |
209. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service |
210. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant |
211. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press |
212. |
Tactical Missile Company, Joint-Stock Company “Research Center for Automated Design” |
213. |
Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya |
214. |
Tactical Missile Company, NPO Electromechanics |
215. |
Tactical Missile Company, NPO Lightning |
216. |
Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant “Molot” |
217. |
Tactical Missile Company, PJSC ”MBDB ‘ISKRA’” |
218. |
Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia |
219. |
Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau |
220. |
Tactical Missile Corporation, “Central Design Bureau of Automation” |
221. |
Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant |
222. |
Tactical Missile Corporation, AO GNPP “Region” |
223. |
Tactical Missile Corporation, AO TMKB “Soyuz” |
224. |
Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant |
225. |
Tactical Missile Corporation, Concern “MPO – Gidropribor” |
226. |
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company “KRASNY GIDROPRESS” |
227. |
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard |
228. |
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron |
229. |
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga |
230. |
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash |
231. |
Tactical Missile Corporation, RKB Globus |
232. |
Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant |
233. |
Tactical Missile Corporation, TRV Engineering |
234. |
Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau “Detal” |
235. |
Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company |
236. |
Tambov Plant (TZ) “October” |
237. |
United Shipbuilding Corporation “Production Association Northern Machine Building Enterprise” |
238. |
United Shipbuilding Corporation “5th Shipyard” |
239. |
Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz |
240. |
Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz |
241. |
Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) |
242. |
Rosatomflot |
243. |
Lyulki Experimental-Design Bureau |
244. |
Lyulki Science and Technology Center |
245. |
AO Aviaagregat |
246. |
Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) |
247. |
Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) |
248. |
Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) |
249. |
Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) |
250. |
Federal State Unitary Enterprise “State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” (GosNIIAS) |
251. |
Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) |
252. |
Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) |
253. |
Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) |
254. |
Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) |
255. |
Joint Stock Company 766 UPTK |
256. |
Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) |
257. |
Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) |
258. |
Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) |
259. |
Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) |
260. |
Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) |
261. |
JSC NII Steel |
262. |
Joint Stock Company Remdizel |
263. |
Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) |
264. |
Joint Stock Company STAR |
265. |
Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant |
266. |
Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory |
267. |
Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) |
268. |
Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) |
269. |
Lytkarino Machine-Building Plant |
270. |
Moscow Aviation Institute |
271. |
Moscow Institute of Thermal Technology |
272. |
Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau |
273. |
Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) |
274. |
Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) |
275. |
Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) |
276. |
Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) |
277. |
Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) |
278. |
Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) |
279. |
Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) |
280. |
Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) |
281. |
Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) |
282. |
Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) |
283. |
Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) |
284. |
Salute Gas Turbine Research and Production Center |
285. |
Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) |
286. |
Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) |
287. |
Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) |
288. |
Software Research Institute |
289. |
Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) |
290. |
Tula Arms Plant |
291. |
Russian Institute of Radio Navigation and Time |
292. |
Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) |
293. |
Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) |
294. |
Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) |
295. |
Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) |
296. |
The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) |
297. |
Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) |
298. |
UEC-Perm Engines, JSC |
299. |
Ural Works of Civil Aviation, JSC |
300. |
Central Design Bureau for Marine Engineering “Rubin”, JSC |
301. |
“Aeropribor-Voskhod”, JSC |
302. |
Aerospace Equipment Corporation, JSC |
303. |
Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC |
304. |
Aerospace Systems Design Bureau, JSC |
305. |
Afanasyev Technomac, JSC |
306. |
Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC |
307. |
AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC |
308. |
Almaz Central Marine Design Bureau, JSC |
309. |
Joint Stock Company Eleron |
310. |
AO Rubin |
311. |
Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant |
312. |
Branch of PAO II – Aviastar |
313. |
Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol |
314. |
Chkalov Novosibirsk Aviation Plant |
315. |
Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient |
316. |
Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) |
317. |
Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov |
318. |
Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau |
319. |
Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau |
320. |
Joint Stok Company Microtechnology |
321. |
Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering |
322. |
Joint Stock Company Radiopribor |
323. |
Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau |
324. |
Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN |
325. |
Joint Stock Company Rychag |
326. |
Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel |
327. |
Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko |
328. |
Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute |
329. |
Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant |
330. |
Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support |
331. |
Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant |
332. |
Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant |
333. |
Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation |
334. |
Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal |
335. |
Public Joint Stock Company Techpribor |
336. |
Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant |
337. |
V.V. Tarasov Avia Avtomatika |
338. |
Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM |
339. |
Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center |
340. |
Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant |
341. |
Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences |
342. |
Irkutsk Aviation Plant |
343. |
Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant |
344. |
Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev |
345. |
Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai |
346. |
Joint Stock Company “Head Special Design Bureau Prozhektor |
347. |
Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex |
348. |
Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau |
349. |
Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek |
350. |
Joint Stock Company SPMDB Malachite |
351. |
Joint Stock Company Votkinsky Zavod |
352. |
Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG |
353. |
Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation |
354. |
NPP Start |
355. |
OAO Radiofizika |
356. |
P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG |
357. |
Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau |
358. |
Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company |
359. |
Radio Technical Institute named after A. L. Mints |
360. |
Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics |
361. |
Shvabe JSC |
362. |
Special Technological Center LLC |
363. |
St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit |
364. |
St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz |
365. |
St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 |
366. |
Strategic Control Posts Corporation |
367. |
V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences |
368. |
Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC |
369. |
Voentelecom JSC |
370. |
A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) |
371. |
Ak Bars Holding |
372. |
Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences |
373. |
Systems of Biological Synthesis LLC |
374. |
Borisfen, JSC |
375. |
Barnaul cartridge plant, JSC |
376. |
Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC |
377. |
Bryansk Automobile Plant, JSC |
378. |
Burevestnik Central Research Institute, JSC |
379. |
Research Institute of Space Instrumentation, JSC |
380. |
Arsenal Machine-building plant, OJSC |
381. |
Central Design Bureau of Automatics, JSC |
382. |
Zelenodolsk Design Bureau, JSC |
383. |
Zavod Elecon, JSC |
384. |
VMP “Avitec”, JSC |
385. |
JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design |
386. |
Tulatochmash, JSC |
387. |
PJSC “I.S. Brook” INEUM |
388. |
SPE “Krasnoznamenets”, JSC |
389. |
SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC |
390. |
SPA “Impuls”, JSC |
391. |
RusBITech |
392. |
ROTOR 43 |
393. |
Rostov optical and mechanical plant, PJSC |
394. |
RATEP, JSC |
395. |
PLAZ |
396. |
OKB “Technika” |
397. |
Ocean Chips |
398. |
Nudelman Precision Engineering Design Bureau |
399. |
Angstrem JSC |
400. |
NPCAP |
401. |
Novosibirsk Plant of Artificial Fibre |
402. |
Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод |
403. |
Novator DB |
404. |
NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC |
405. |
NII Stali JSC |
406. |
Nevskoe Design Bureau, JSC |
407. |
Neva Electronica JSC |
408. |
ENICS |
409. |
The JSC Makeyev Design Bureau |
410. |
KURGANPRIBOR, JSC |
411. |
Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC |
412. |
Ramenskoye Engineering Design Office, JSC |
413. |
Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC |
414. |
Videoglaz Project |
415. |
Innovative Underwater Technologies, LLC |
416. |
Ulyanovsk Mechanical Plant |
417. |
All-Russian Research Institute of Radio Engineering |
418. |
PJSC “Scientific and Production Association ‘Almaz’ named after Academician A.A. Raspletin” |
419. |
Concern OJSC – KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT |
420. |
Concern Oceanpribor, JSC |
421. |
JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center |
422. |
JSC Elektronstandart Pribor |
423. |
JSC “Urals Optical-Mechanical Plant named after Mr E.S Yalamov” |
424. |
Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC |
425. |
Special Technology Centre Limited Liability Company |
426. |
Vest Ost Limited Liability |
427. |
Trade-Component LLC |
428. |
Radiant Electronic Components JSC |
429. |
JSC ICC Milandr |
430. |
SMT iLogic LLC |
431. |
Device Consulting |
432. |
Concern Radio-Electronic Technologies |
433. |
Technodinamika, JSC |
434. |
OOO “UNITEK” |
435. |
Closed Joint Stock Company TPK LINKOS |
436. |
Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN |
437. |
Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) |
438. |
Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force |
439. |
Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) |
440. |
Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) |
441. |
Paravar Pars Company |
442. |
Qods Aviation Industries |
443. |
Shahed Aviation Industries |
444. |
Concern Morinformsystem–Agat |
445. |
AO Papilon |
446. |
IT-Papillon OOO |
447. |
OOO Adis |
448. |
Papilon Systems Limited Liability Company |
449. |
Advanced Research Foundation |
450. |
Federal Service for Military-Technical Cooperation |
451. |
Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center |
452. |
Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences |
453. |
Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal |
454. |
Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika |
455. |
Joint Stock Company Concern Avtomatika |
456. |
Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology |
457. |
Joint Stock Company Design Center Soyuz |
458. |
Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika |
459. |
Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress |
460. |
Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina |
461. |
Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics |
462. |
Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant |
463. |
Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin |
464. |
Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute |
465. |
Joint Stock Company Production Association Sever |
466. |
Joint Stock Company Research Center ELINS |
467. |
Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment |
468. |
Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS |
469. |
Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir |
470. |
Joint Stock Company RT-Tekhpriemka |
471. |
Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart |
472. |
Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments |
473. |
Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions |
474. |
Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt |
475. |
Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz |
476. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond |
477. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT |
478. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products |
479. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices |
480. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials |
481. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma |
482. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr |
483. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering |
484. |
Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering |
485. |
Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means |
486. |
Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina |
487. |
Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall |
488. |
Joint Stock Company Svetlana Semiconductors |
489. |
Joint Stock Company Tekhnodinamika |
490. |
Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly |
491. |
KAMAZ Publicly Traded Company |
492. |
Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences |
493. |
Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna |
494. |
Limited Liability Company RSBGroup |
495. |
Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments |
496. |
Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant |
497. |
Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant |
498. |
Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar |
499. |
Public Joint Stock Company Megafon |
500. |
Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant |
501. |
Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation |
502. |
RT-Inform Limited Liability Company |
503. |
Skolkovo Foundation |
504. |
Skolkovo Institute of Science and Technology |
505. |
State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov |
506. |
Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina.". |
ALLEGATO II
L'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO VII
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, e all'articolo 2 ter, paragrafo 1
Parte A
Al presente allegato si applicano le note generali, gli acronimi e le abbreviazioni e le definizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, ad eccezione della parte I, note generali, acronimi e abbreviazioni e definizioni, note generali all'allegato I, punto 2".
Al presente allegato si applicano le definizioni dei termini usati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (2020/C 85/01).
Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, i prodotti non sottoposti ad autorizzazione che contengono uno o più componenti elencati nel presente allegato non sono sottoposti alle autorizzazioni di cui agli articoli 2 bis e 2 ter del presente regolamento.
Categoria I – Materiali elettronici
X.A.I.001 |
Dispositivi elettronici e componenti.
|
X.A.I.002 |
"Assiemi elettronici", moduli o apparecchiature di uso generale.
|
X.A.I.003 |
Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:
|
X.B.I.001 |
Apparecchiature per la fabbricazione di componenti o materiali elettronici, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.
|
X.B.I.002 |
Apparecchiature per l'ispezione o il collaudo di componenti e materiali elettronici e loro componenti e accessori appositamente progettati.
|
X.C.I.001 |
Resine fotosensibili (resist) positive progettate per litografia di semiconduttori appositamente adattate (ottimizzate) per l'impiego con lunghezze d'onda comprese tra 370 e 193 nm. |
X.D.I.001 |
"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 e X.B.I.002, oppure "software" appositamente progettato per l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 3B001.g e 3B001.h (9), |
X.E.I.001 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 o X.B.I.002, oppure materiali sottoposti ad autorizzazione in X.C.I.001. |
Categoria II – Calcolatori
Nota: La categoria II non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.
X.A.II.001 |
Calcolatori, "assiemi elettronici" e apparecchiature collegate, non sottoposti ad autorizzazione in 4A001 o 4A0031 e loro componenti appositamente progettati.
Nota: La condizione di esportabilità dei "calcolatori numerici" e delle apparecchiature collegate descritti in X.A.II.001 è determinata dalle condizioni di esportabilità di altre apparecchiature o sistemi, a condizione che:
|
X.D.II.001 |
"Programma" di prova e "software" di validazione, "software" che consente la generazione automatica di "codici sorgente" e "software" del sistema operativo appositamente progettato per apparecchiature di "trattamento in tempo reale" di dati.
|
X.D.II.002 |
"Software" diverso da quello sottoposto ad autorizzazione in 4D001 (11), appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 4A1011. |
X.E.II.001 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.II.001 o "software" sottoposto ad autorizzazione in X.D.II.001 o X.D.II.002. |
X.E.II.002 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature progettate per il 'trattamento di flussi multipli di dati'.
Nota tecnica: Ai fini di X.E.II.002, per 'trattamento di flussi multipli di dati' si intende una tecnica di microprogrammi o di architettura dell'apparecchiatura per il trattamento simultaneo di due o più sequenze di dati sotto il controllo di una o più sequenze di istruzioni con mezzi quali:
|
Categoria III. Parte 1 – Telecomunicazioni
Nota: La categoria III, parte 1, non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personal delle persone fisiche.
X.A.III.101 |
Apparecchiature di telecomunicazione
|
X.B.III.101 |
Apparecchiature di collaudo nel settore delle telecomunicazioni, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821. |
X.C.III.101 |
Preformati di vetro o di qualsiasi altro materiale, ottimizzati per la fabbricazione di fibre ottiche sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101. |
X.D.III.101 |
"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 e X.B.III.101, e software per instradamento dinamico adattivo descritti come segue:
|
X.E.III.101 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 o X.B.III.101, o "software" sottoposto ad autorizzazione in X.D.III.101 e altre "tecnologie" come segue:
|
Categoria III. Parte 2 – Sicurezza dell'informazione
Nota: la categoria III, parte 2, non sottopone ad autorizzazione i beni per l'uso personale delle persone fisiche.
X.A.III.201 |
Apparecchiature come segue:
|
X.D.III.201 |
"Software" per la "sicurezza dell'informazione" come segue:
Nota: questo punto non sottopone ad autorizzazione il "software" progettato o modificato per la prevenzione di danni premeditati a calcolatori, ad esempio i virus, in cui l'uso della "crittografia" è limitato all'autenticazione, alla firma digitale e/o alla decrittazione di dati o file.
|
X.E.III.201 |
"Tecnologia" per la "sicurezza dell'informazione" in conformità alla nota generale sulla tecnologia come segue:
|
Categoria IV – Sensori e laser
X.A.IV.001 |
Apparecchiature acustiche navali o terrestri, in grado di rivelare o localizzare oggetti o elementi subacquei o di rilevare la posizione di navi di superficie o di veicoli subacquei, e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821. |
X.A.IV.002 |
Sensori ottici, come segue:
|
X.A.IV.003 |
Apparecchi da ripresa, come segue:
|
X.A.IV.004 |
Apparecchiature ottiche, come segue:
Nota: X.A.IV.004 non sottopone ad autorizzazione i filtri ottici con strati d'aria fissi o i filtri tipo Lyot.
|
X.A.IV.005 |
"Laser", come segue:
|
X.A.IV.006 |
"Magnetometri", sensori elettromagnetici "superconduttori" e loro componenti appositamente progettati, come segue:
|
X.A.IV.007 |
Gravimetri per uso terrestre, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:
|
X.A.IV.008 |
Sistemi e apparecchiature radar e componenti principali per radar, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e loro componenti appositamente progettati, come segue:
|
X.A.IV.009 |
Apparecchiature di trattamento specifiche, come segue:
|
X.B.IV.001 |
Apparecchiature, compresi utensili, matrici, attrezzaggi o calibri, e loro altri componenti e accessori appositamente progettati, appositamente progettate o modificate per le applicazioni seguenti:
|
X.C.IV.001 |
Sensori a fibre ottiche modificati strutturalmente per avere una 'lunghezza di battimento' inferiore a 500 mm (elevata birifrangenza) o materiali per sensori ottici non descritti in 6C002.b (16) e con un tenore di zinco pari o superiore al 6 % per 'frazione molare'.
Nota tecnica: Ai fini di X.C.IV.001:
|
X.C.IV.002 |
Materiali ottici, come segue:
|
X.D.IV.001 |
"Software", diverso da quello specificato nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei beni sottoposti ad autorizzazione in 6A002, 6A0031, X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, o X.A.IV.008. |
X.D.IV.002 |
"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005. |
X.D.IV.003 |
Altro "software", come segue:
|
X.E.IV.001 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008, o X.A.IV.009.c. |
X.E.IV.002 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature, materiali o "software" sottoposti ad autorizzazione in X.A.IV.002, X.A.IV.004, o X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002, o X.D.IV.003. |
X.E.IV.003 |
Altre "tecnologie", come segue:
|
Categoria V – Materiale avionico e di navigazione
X.A.V.001 |
Apparecchiature per la comunicazione in volo, tutti i sistemi di navigazione inerziale per "aeromobili" e altre apparecchiature avioniche, compresi componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
Nota 1: X.A.V.001 non sottopone ad autorizzazione le cuffie o i microfoni. Nota 2: X.A.V.001 non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche. |
X.B.V.001 |
Altre apparecchiature appositamente progettate per il collaudo, l'ispezione o la "produzione" di apparecchiature avioniche e di navigazione. |
X.D.V.001 |
"Software", diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature per la navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature avioniche. |
X.E.V.001 |
"Tecnologia", diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature per la navigazione e per le comunicazioni in volo e di altre apparecchiature avioniche. |
Categoria VI – materiale navale
X.A.VI.001 |
Navi, sistemi o apparecchiature marini, e loro componenti appositamente progettati; componenti e accessori, come segue:
|
X.D.VI.001 |
"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001. |
X.D.VI.002 |
"Software" appositamente progettato per il funzionamento di veicoli sommergibili senza equipaggio utilizzati dal settore del petrolio e del gas. |
X.E.VI.001 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VI.001. |
Categoria VII – Materiale aerospaziale e propulsione
X.A.VII.001 |
Motori e trattori diesel e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:
|
X.A.VII.002 |
Motori a turbina a gas e componenti, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:
|
X.A.VII.003 |
Motori per aeromobili, diversi da quelli specificati in X.A.VII.002, nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:
|
X.B.VII.001 |
Apparecchiature di collaudo a vibrazione e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
Nota: X.B.VII.001 sottopone ad autorizzazione soltanto le apparecchiature per lo "sviluppo" o la "produzione". Non sottopone ad autorizzazione i sistemi di monitoraggio delle condizioni. |
X.B.VII.002 |
Apparecchiature, utensili o montaggi per la fabbricazione o la misura di palette mobili, palette fisse o carenature di estremità fuse di turbine a gas appositamente progettati, come segue:
|
X.D.VII.001 |
"Software" diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001. |
X.D.VII.002 |
"Software" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002. |
X.E.VII.001 |
"Tecnologia" diversa da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.001 o X.B.VII.001. |
X.E.VII.002 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VII.002 o X.B.VII.002. |
X.E.VII.003 |
Altra "tecnologia", non descritta in 9E003 (19), come segue:
|
Categoria VIII – Varie
X.A.VIII.001 |
Apparecchiature per la produzione o prospezione di petrolio, come segue:
|
X.A.VIII.002 |
Apparecchiature, "assiemi elettronici" e componenti appositamente progettati per computer quantistici, elettronica quantistica, sensori quantistici, unità di elaborazione quantistica, circuiti qubit, dispositivi qubit o sistemi radar quantistici, comprese le celle di Pockels.
Nota 1: I computer quantistici eseguono calcoli che sfruttano le proprietà collettive degli stati quantistici quali sovrapposizione, interferenza ed entanglement. Nota 2: Unità, circuiti e dispositivi includono, a titolo non esaustivo, circuiti superconduttori, quantum annealing, trappole ioniche, interazione fotonica, silicio/spin e atomi freddi. |
X.A.VIII.003 |
Microscopi, relative apparecchiature e rilevatori, come segue:
|
X.A.VIII.004 |
Apparecchiature per la raccolta di minerali di metalli nei grandi fondi marini. |
X.A.VIII.005 |
Apparecchiature di fabbricazione e macchine utensili, come segue:
|
X.A.VIII.006 |
Apparecchiature per la "produzione" di elettronica stampata per diodi organici emettitori di luce (OLED), transistori organici a effetto di campo (OFET) o celle fotovoltaiche organiche (OPVC). |
X.A.VIII.007 |
Apparecchiature per la "produzione" di sistemi microelettromeccanici (MEMS) che sfruttano le proprietà meccaniche del silicio, compresi sensori sotto forma di chip quali membrane di pressione, fasci di flessione o dispositivi di microregolazione. |
X.A.VIII.008 |
Apparecchiature appositamente progettate per la produzione di elettrocarburanti e carburanti sintetici o celle solari ad altissimo rendimento (rendimento > 30 %). |
X.A.VIII.009 |
Apparecchiature per ultra alto vuoto (UHV), come segue:
|
X.A.VIII.010 |
'Sistemi di refrigerazione criogenici' progettati per mantenere temperature inferiori a 1,1 K per 48 ore o più e apparecchiature di refrigerazione criogeniche connesse, come segue:
|
X.A.VIII.011 |
Apparecchiature di 'decapsulamento' per dispositivi semiconduttori.
Nota: Per 'decapsulamento' si intende la rimozione, per via meccanica, termica o chimica, di un tappo, coperchio o materiale incapsulante da un circuito integrato in package. |
X.A.VIII.012 |
Fotorilevatori ad alto rendimento quantistico (QE) con QE superiore a 80 % nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm ma non superiori a 1 600 nm. |
X.A.VIII.013 |
Macchine utensili a controllo numerico aventi uno o più assi lineari con una lunghezza del percorso superiore a 8 000 mm. |
X.A.VIII.014 |
Sistemi di cannoni ad acqua antisommossa o per il controllo della folla e loro componenti appositamente progettati.
Nota: I sistemi di cannoni ad acqua di cui a X.A.VIII.014 includono, ad esempio: veicoli o stazioni fisse dotati di cannone ad acqua telecomandato progettati per proteggere l'operatore da una sommossa all'esterno e con caratteristiche quali corazzatura, cristalli antisfondamento, schermi metallici, paraurti tubolari rigidi o pneumatici autoportanti (run-flat). I componenti appositamente progettati per cannoni ad acqua possono includere, ad esempio: ugelli per cannoni di coperta, pompe, serbatoi, apparecchi da ripresa e luci rinforzate o schermate contro i proiettili, supporti elevatori per tali prodotti e sistemi di telecomando per tali prodotti. |
X.A.VIII.015 |
Armi contundenti in dotazione alle forze dell'ordine, compresi slapper, sfollagente, manganelli con impugnatura laterale, bastoni tonfa, fruste sjamboks e di altro tipo. |
X.A.VIII.016 |
Caschi e scudi per forze di polizia e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821. |
X.A.VIII.017 |
Dispositivi di contenzione in dotazione alle forze dell'ordine, compresi ceppi, catene malleolari e manette; camicie di forza; cavigliere con funzione di stordimento; cinture a scarica elettrica; maniche a scarica elettrica; dispositivi di contenzione multipunto quali sedie di contenzione e componenti e accessori appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.
Nota: X.A.VIII.017 si applica ai dispositivi di contenzione usati nel corso delle attività di contrasto. Non si applica ai dispositivi medici destinati a limitare i movimenti del paziente durante una procedura medica. Non si applica ai dispositivi che servono a mantenere all'interno di strutture mediche idonee i pazienti affetti da disturbi della memoria. Non si applica alle apparecchiature di sicurezza quali cinture di sicurezza o seggiolini auto per bambini. |
X.A.VIII.018 |
Apparecchiature, "software" e dati per la prospezione di petrolio e gas, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
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X.A.VIII.019 |
Apparecchiature per trattamenti specifici, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.A.VIII.020 |
Armi e dispositivi destinati a fini antisommossa o di autodifesa, come segue:
|
X.A.VIII.021 |
Armi e materiale per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti a fini antisommossa o di autodifesa e talune sostanze connesse, come segue:
|
X.A.VIII.022 |
Prodotti utilizzabili per l'esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale, come segue:
|
X.A.VIII.023 |
Reti, padiglioni per esterno/tettoie, tende, coperte e abbigliamento, appositamente progettati per la mimetizzazione. |
X.B.VIII.001 |
Apparecchiature per trattamenti specifici, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
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X.C.VIII.001 |
Polveri di metallo e polveri di leghe metalliche, utilizzabili per uno dei sistemi elencati in X.A.VIII.005.a. |
X.C.VIII.002 |
Materiali avanzati, come segue:
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X.C.VIII.003 |
Polimeri coniugati (conduttori, semiconduttori, elettroluminescenti) per elettronica stampata o organica. |
X.C.VIII.004 |
Materiali energetici, come segue, e loro miscele:
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X.D.VIII.001 |
"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature specificate in X.A.VIII.005 fino a X.A.VIII.0013. |
X.D.VIII.002 |
"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature, degli "assiemi elettronici" o dei componenti specificati in X.A.VIII.002. |
X.D.VIII.003 |
"Software" per gemelli digitali di prodotti della fabbricazione additiva o per la determinazione dell'affidabilità di prodotti della fabbricazione additiva. |
X.D.VIII.004 |
"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.VIII.014. |
X.D.VIII.005 |
"Software" specifico, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.E.VIII.001 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature specificate in X.A.VIII.001 fino a X.A.VIII.0013. |
X.E.VIII.002 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei materiali specificati in X.C.VIII.002 o X.C.VIII.003. |
X.E.VIII.003 |
"Tecnologia" per gemelli digitali di prodotti della fabbricazione additiva, per la determinazione dell'affidabilità di prodotti della fabbricazione additiva o per il "software" specificato in X.D.VIII.003. |
X.E.VIII.004 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" del "software" specificato in X.D.VIII.001 fino a X.D.VIII.002. |
X.E.VIII.005 |
"Tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.VIII.014. |
X.E.VIII.006 |
"Tecnologia" destinata esclusivamente allo "sviluppo" o alla "produzione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.VIII.017. |
Categoria IX – Materiali speciali e relative apparecchiature
X.A.IX.001 |
Agenti chimici, comprese formulazioni di gas lacrimogeno contenenti ortoclorobenzalmalononitrile (CS) in percentuale pari o inferiore all'1 % o cloroacetofenone (CN) in percentuale pari o inferiore all'1 %, eccetto in contenitori singoli con peso netto pari o inferiore a 20 g; liquido al peperoncino, eccetto se confezionato in contenitori singoli con peso netto pari o inferiore a 85,05 g; bombe fumogene; razzi di segnalazione, candelotti, granate e cariche di tipo fumogeno non irritante nonché altri articoli pirotecnici a duplice uso militare e commerciale, e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821. |
X.A.IX.002 |
Polveri, tinte e inchiostri per il rilevamento delle impronte digitali. |
X.A.IX.003 |
Apparecchiature di protezione e rivelazione non appositamente progettate per uso militare e non sottoposte ad autorizzazione in 1A004 o 2B351 (20), come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione), e loro componenti non appositamente progettati per uso militare e non sottoposti ad autorizzazione in 1A004 o 2B351:
|
X.A.IX.004 |
Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.B.IX.001 |
Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.C.IX.001 |
Composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente conformemente alla nota 1 dei capitoli 28 e 29 della nomenclatura combinata:
|
X.C.IX.002 |
Fentanil e i suoi derivati Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Carfentanil e sali di tali prodotti.
Nota: X.C.IX.002 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale. |
X.C.IX.003 |
Precursori chimici delle sostanze chimiche che agiscono sul sistema nervoso centrale, come segue:
|
X.C.IX.004 |
Materiali fibrosi e filamentosi, non sottoposti ad autorizzazione in 1C010 o 1C210 (21), destinati all'uso in strutture "composite", con modulo specifico di 3,18 x 106 m o più e carico di rottura specifico di 7,62 x 104 m o più. |
X.C.IX.005 |
"Vaccini", "immunotossine", 'prodotti medici', 'kit diagnostici e per test alimentari', come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.C.IX.006 |
Cariche e dispositivi commerciali contenenti materiali energetici, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, e trifluoruro di azoto allo stato gassoso (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.C.IX.007 |
Miscele non sottoposte ad autorizzazione in 1C350 o 1C450 (22) contenenti sostanze chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C350 o 1C450 nonché kit medici, analitici, diagnostici e per test alimentari non sottoposti ad autorizzazione in 1C350 o 1C450 contenenti sostanze chimiche sottoposte ad autorizzazione in 1C350, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.C.IX.008 |
Sostanze polimeriche non fluorurate, non sottoposte ad autorizzazione in 1C008 (23), come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.C.IX.009 |
Materiali specifici, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.C.IX.010 |
poliammidi aromatici (aramidi) non sottoposti ad autorizzazione in 1C010, 1C210 o X.C.IX.004, presentati in una qualsiasi delle forme seguenti (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione)
|
X.C.IX.011 |
Nanomateriali, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
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X.C.IX.012 |
Metalli delle terre rare e loro composti, in forma organica o inorganica, comprese le miscele, anche miscelati o in lega fra loro.
Nota 1: I metalli delle terre rare e i loro composti comprendono scandio, ittrio, lantanio, cerio, praseodimio, neodimio, promezio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, itterbio e lutezio. Nota 2: I minerali contenenti metalli delle terre rare sono esclusi dal controllo previsto al paragrafo X.C.IX.012; Nota 3: X.C.IX.012 non sottopone ad autorizzazione le miscele nelle quali nessun metallo o composto ivi specificato costituisce più del 5 % in peso della miscela. |
X.D.IX.001 |
"Software" specifico, diverso da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.E.IX.001 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei materiali fibrosi e filamentosi sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.004 e X.C.IX.010. |
X.E.IX.002 |
"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei nanomateriali sottoposti ad autorizzazione in X.C.IX.011. |
Categoria X – Trattamento e lavorazione dei materiali
X.A.X.001 |
Apparecchiature di rilevazione di esplosivi o detonatori, in traccia e in quantità sensibili, che consistono in un dispositivo automatico o una combinazione di dispositivi in grado di applicare un processo decisionale automatizzato per rilevare la presenza di vari tipi di esplosivi, residui di esplosivi o detonatori, e componenti, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:
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X.A.X.002 |
Apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti funzionanti nella gamma di frequenze comprese tra 30 GHz e 3 000 GHz e con risoluzione spaziale da 0,1 mrad (milliradiante) fino a 1 mrad (milliradiante) compreso a una distanza di 100 m, e componenti, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821:
Nota: Le apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti includono, in via non esaustiva, le apparecchiature per i controlli su persone, documenti, bagagli, altri effetti personali, merci e/o corrispondenza. Nota tecnica: La gamma di frequenze comprende generalmente le regioni delle onde millimetriche, delle onde submillimetriche e la regione terahertz. |
X.A.X.003 |
Cuscinetti e sistemi di cuscinetti non sottoposti ad autorizzazione in 2A001 (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
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X.A.X.004 |
Tubazioni, accessori e valvole realizzati in o rivestiti di acciai inossidabili, acciai in lega rame-nichel o altri acciai legati contenenti il 10 % o più di nichel e/o cromo:
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X.A.X.005 |
Pompe progettate per spostare metalli fusi mediante forze elettromagnetiche.
Note:
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X.A.X.006 |
'Generatori elettrici portatili' e componenti appositamente progettati.
Nota tecnica: 'Generatori elettrici portatili' – I generatori in X.A.X.006 sono portatili (2 268 kg o meno su ruote o trasportabili su un camion da 2,5 tonnellate senza bisogno di accorgimenti speciali). |
X.A.X.007 |
Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
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X.B.X.001 |
'Reattori a flusso continuo' e loro 'componenti modulari'.
Note tecniche:
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X.B.X.002 |
Assemblatori e sintetizzatori di acidi nucleici non sottoposti ad autorizzazione da 2B352.i, parzialmente o totalmente automatizzati, progettati per la generazione di acidi nucleici a più di 50 basi. |
X.B.X.003 |
Sintetizzatori automatici di peptidi in grado di funzionare in atmosfera controllata. |
X.B.X.004 |
Unità di controllo numerico per macchine utensili e macchine utensili "a controllo numerico", diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
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X.B.X.005 |
Macchine utensili non "a controllo numerico" per generare superfici di qualità ottica (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione) e loro componenti appositamente progettati:
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X.B.X.006 |
Macchinari per la produzione e/o la finitura di ingranaggi non sottoposte ad autorizzazione in 2B003 in grado di produrre ingranaggi di qualità superiore al livello AGMA 11. |
X.B.X.007 |
Sistemi o apparecchiature di controllo dimensionale o di misura, non sottoposti ad autorizzazione in 2B006 o 2B206, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
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X.B.X.008 |
"Robot" non sottoposti ad autorizzazione in 2B007 o 2B207 in grado di utilizzare informazioni di ritorno nell'elaborazione in tempo reale da uno o più sensori per generare o modificare programmi o per generare o modificare dati numerici di programma. |
X.B.X.009 |
Assiemi, circuiti o inserti appositamente progettati per macchine utensili sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004 o per apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.006, X.B.X.007 o X.B.X.008:
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X.B.X.010 |
Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
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X.B.X.011 |
Cappe aspiranti fissate a pavimento (di tipo walk-in) aventi una larghezza nominale minima di 2,5 metri. |
X.B.X.012 |
Cabine di sicurezza biologica di classe II e camere a guanti. |
X.B.X.013 |
Centrifughe a funzionamento discontinuo con rotore di una capacità di 4 litri o più, utilizzabili con materiali biologici. |
X.B.X.014 |
Fermentatori aventi volume interno pari a 10-20 litri, utilizzabili con materiali biologici. |
X.B.X.015 |
Contenitori per reazioni, reattori, agitatori, scambiatori di calore, condensatori, pompe (comprese le pompe dotate di tenuta singola), valvole, serbatoi di stoccaggio, contenitori, serbatori di accumulo e colonne di distillazione o torri di assorbimento che soddisfano i parametri di prestazione per l'autorizzazione in 2B350 (26), indipendentemente dai materiali di costruzione.
Nota: ai fini dell'autorizzazione di cui a X.B.X.015 sono escluse le valvole idrauliche e i serbatoi di stoccaggio di volume totale interno (geometrico) inferiore a 1 m3 (1 000 litri) progettati per impianti domestici per l'acqua o il gas. |
X.B.X.016 |
Celle in atmosfera controllata convenzionale o a flusso turbolento e unità autonome a ventilatore con filtro HEPA che potrebbero essere utilizzate per mezzi di contenimento P3 o P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4). |
X.B.X.017 |
Pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 1 m3/ora (in condizioni di temperatura e pressione standard), e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori e ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con materiali sottoposti ad autorizzazione. |
X.B.X.018 |
Apparecchiature di laboratorio, comprese loro parti e accessori, per l'analisi o il rilevamento, distruttivi o non distruttivi, di sostanze chimiche. |
X.B.X.019 |
Celle di elettrolisi cloro-alcali intere — mercurio, diaframma e membrana. |
X.B.X.020 |
Elettrodi di titanio (compresi quelli con rivestimenti ottenuti da altri ossidi metallici), appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali. |
X.B.X.021 |
Elettrodi di nichel (compresi quelli con rivestimenti ottenuti da altri ossidi metallici), appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali. |
X.B.X.022 |
Elettrodi di titanio bipolare (compresi quelli con rivestimenti ottenuti da altri ossidi metallici), appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali. |
X.B.X.023 |
Diaframmi di amianto appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali. |
X.B.X.024 |
Diaframmi fluoropolimerici appositamente progettati per essere utilizzati in celle cloro-alcali. |
X.B.X.025 |
Membrane scambiatrici di ioni fluoropolimeriche appositamente progettate per essere utilizzate in celle cloro-alcali. |
X.B.X.026 |
Compressori appositamente progettati per comprimere cloro umido o secco, indipendentemente dal materiale di costruzione. |
X.B.X.027 |
Reattori a microonde — Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento. |
X.D.X.001 |
"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.001. |
X.D.X.002 |
"Software""necessario" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.002. |
X.D.X.003 |
"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004, X.B.X.006 o X.B.X.007, X.B.X.008 e X.B.X.009. |
X.D.X.004 |
"Software" specifico, come segue (cfr. elenco dei prodotti sottoposti ad autorizzazione):
|
X.D.X.005 |
"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei prodotti sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.004 o X.A.X.005.
Nota: Cfr. 2E001 ("sviluppo") per la "tecnologia" destinata al "software" sottoposto ad autorizzazione in questa voce. |
X.D.X.006 |
"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo" o la "produzione" dei generatori elettrici portatili sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.006. |
X.E.X.001 |
"Tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.002 o "necessaria" per lo "sviluppo" di "software" sottoposto ad autorizzazione in X.D.X.002.
Nota: Cfr. X.A.X.002 e X.D.X.002 per le autorizzazioni di prodotti e "software" correlati. |
X.E.X.002 |
"Tecnologia" per l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007 o X.B.X.008. |
X.E.X.003 |
"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.X.004 o X.A.X.005. |
X.E.X.004 |
"Tecnologia" per l'"utilizzazione" dei generatori elettrici portatili sottoposti ad autorizzazione in X.A.X.006. |
Parte B
1. Dispositivi a semiconduttore
Codice NC |
Descrizione |
8541 10 |
Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce (LED) |
8541 21 |
Transistor, diversi dai fototransistor, con potere di dissipazione inferiore a 1 W |
8541 29 |
Altri transistor, diversi dai fototransistor |
8541 49 |
Dispositivi fotosensibili a semiconduttore (escl. generatori e celle fotovoltaiche) |
8541 51 |
Altri dispositivi a semiconduttore: trasduttori a semiconduttore |
8541 59 |
Altri dispositivi a semiconduttore |
8541 60 |
Cristalli piezoelettrici montati |
8541 90 |
Dispositivi a semiconduttore: parti |
2. Circuiti integrati elettronici
Codice NC |
Descrizione |
8537 10 |
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 , per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V |
8542 31 |
Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti |
8542 32 |
Memorie |
8542 33 |
Amplificatori |
8542 39 |
Altri circuiti integrati elettronici" |
8542 90 |
Circuiti integrati elettronici: parti |
3. Apparecchi fotografici
Codice NC |
Descrizione |
8525 89 |
Altre telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali |
9006 30 |
Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea o per l'endoscopia; apparecchi fotografici per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria |
9013 80 |
Altri dispositivi, apparecchi e strumenti di ottica |
9025 19 |
Altri termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti |
4. Altri componenti elettrici/magnetici
Codice NC |
Descrizione |
8505 11 |
Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione, di metallo |
8529 10 |
Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti |
8532 21 |
Altri condensatori fissi di tantalio |
8532 24 |
Condensatori a dielettrico di ceramica, a più strati |
8536 50 |
Altri interruttori, sezionatori e commutatori |
8536 69 |
Spine e prese di corrente |
8536 90 |
Altri apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche |
8548 00 |
Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove nel capitolo 85 |
5. Macchine per la fabbricazione additiva
Codice NC |
Descrizione |
8485 20 |
Macchine per la fabbricazione additiva per deposito di materie plastiche o di gomma |
8485 30 |
Macchine per la fabbricazione additiva per deposito di gesso, di cemento, di ceramica o di vetro |
8485 90 |
Parti di macchine per la fabbricazione additiva". |
(1) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(2) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(3) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(4) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(5) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(6) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(7) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(8) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(9) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(10) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(11) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(12) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(13) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(14) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(15) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(16) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(17) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(18) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(19) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(20) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(21) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(22) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(23) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(24) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(25) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
(26) Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.
ALLEGATO III
L'allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO VIII
Elenco dei paesi partner di cui all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 2 bis, paragrafo 4, all'articolo 2 quinquies, paragrafo 4, all'articolo 3 nonies, paragrafo 3, all'articolo 3 duodecies, paragrafo 4, e all'articolo 5 quindecies, paragrafo 7
STATI UNITI D'AMERICA |
GIAPPONE |
REGNO UNITO |
COREA DEL SUD |
AUSTRALIA |
CANADA |
NUOVA ZELANDA |
NORVEGIA". |
ALLEGATO IV
Nell'allegato XI del regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunta la parte D:
"Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 1
Parte D
Codice NC |
Descrizione |
8411 11 |
Turboreattori, di spinta ≤ 25 kN |
8411 12 |
Turboreattori, di spinta > 25 kN |
8411 21 |
Turbopropulsori, di potenza ≤ 1 100 kW |
8411 22 |
Turbopropulsori, di potenza > 1 100 kW |
8411 91 |
Parti di turboreattori o di turbopropulsori, n.n.a" |
ALLEGATO V
All'allegato XV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte leentità seguenti:
|
"RT Arabic |
|
Sputnik Arabic". |
ALLEGATO VI
All'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunta la parte C:
"Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 decies
Parte C
Codice NC |
Descrizione |
2712 |
Vaselina, paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
2714 |
Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche |
2715 |
Mastici bituminosi, "cut-backs" e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale |
2803 |
Carbonio (neri di carbonio e altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove) |
4002 |
Gomma sintetica e fatturato "factis", non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato "factis", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri". |
ALLEGATO VII
Nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 la parte A è sostituita ed è aggiunta la parte C:
"ALLEGATO XXIII
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 duodecies
Parte A
Codice NC |
Descrizione |
0601 10 |
Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo |
0601 20 |
Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria |
0602 30 |
Rododendri e azalee, anche innestati |
0602 40 |
Rose, anche innestate |
0602 90 |
Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) – altri |
0604 20 |
Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati – freschi |
2508 40 |
Altre argille |
2508 70 |
Terre di chamotte o di dinas |
2509 00 |
Creta |
2512 00 |
Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) e altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate |
2515 12 |
Semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
2515 20 |
Calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro |
2518 20 |
Dolomite calcinata o sinterizzata |
2519 10 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite) |
2520 10 |
Pietra da gesso; anidrite |
2521 00 |
Pietre calcaree da fonderia ("castines"); pietre da calce o da cemento |
2522 10 |
Calce viva |
2522 30 |
Calce idraulica |
2525 20 |
Mica in polvere |
2526 20 |
Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco – frantumati o polverizzati |
2530 20 |
Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali) |
2701 00 |
Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili |
2702 00 |
Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo |
2703 00 |
Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata |
2704 00 |
Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta |
2707 30 |
Xilolo (xileni) |
2708 20 |
Coke di pece |
2712 10 |
Vaselina |
2712 90 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
2715 00 |
Mastici bituminosi, "cut-backs" e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale – altri |
2804 10 |
Idrogeno |
2804 30 |
Azoto |
2804 40 |
Ossigeno |
2804 61 |
Silicio – contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio |
2804 80 |
Arsenico |
2806 10 |
Cloruro di idrogeno (acido cloridrico) |
2806 20 |
Acido clorosolforico |
2811 29 |
Altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici – altri |
2813 10 |
Disolfuro di carbonio |
2814 20 |
Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca) |
2815 12 |
Idrossido di sodio (soda caustica) – in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica) |
2818 30 |
Idrossido di alluminio |
2819 90 |
Ossidi e idrossidi di cromo – altri |
2820 10 |
Diossido di manganese |
2827 31 |
Altri cloruri – di magnesio |
2827 35 |
Altri cloruri – di nichel |
2828 90 |
Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti – altri |
2829 11 |
Clorati – di sodio |
2832 20 |
Solfiti (escl. sodio) |
2833 24 |
Solfati di nichel |
2833 30 |
Allumi |
2834 10 |
Nitriti |
2836 30 |
Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio |
2836 50 |
Carbonato di calcio |
2839 90 |
Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio – altri |
2840 30 |
Perossoborati (perborati) |
2841 50 |
Altri cromati e dicromati; perossocromati |
2841 80 |
Tungstati (volframati) |
2843 10 |
Metalli preziosi allo stato colloidale |
2843 21 |
Nitrato d'argento |
2843 29 |
Composti dell'argento – altri |
2843 30 |
Composti d'oro |
2847 00 |
Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea |
2901 23 |
Butene (butilene) e suoi isomeri |
2901 24 |
Buta-1,3-diene e isoprene |
2901 29 |
Idrocarburi aciclici – non saturi – altri |
2902 11 |
Cicloesano |
2902 30 |
Toluene |
2902 41 |
o-Xilene |
2902 43 |
p-Xilene |
2902 44 |
Miscele di isomeri dello xilene |
2902 50 |
Stirene |
2903 11 |
Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile) |
2903 12 |
Diclorometano (cloruro di metilene) |
2903 21 |
Cloruro di vinile (cloroetilene) |
2903 23 |
Tetracloroetilene (percloroetilene) |
2903 29 |
Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici – altri |
2903 76 |
Bromoclorodifluorometano (Halon-1211), bromotrifluorometano (Halon-1301) e dibromotetrafluoroetani (Halon-2402) |
2903 81 |
1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI) |
2903 91 |
Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene |
2904 10 |
Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici |
2904 20 |
Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi |
2904 31 |
Acido perfluorottano sulfonato, suoi sali e floruro di perfluorottano e sulfonile |
2905 13 |
Butan-1-olo (alcole n-butilico) |
2905 16 |
Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri |
2905 19 |
Monoalcoli saturi – altri |
2905 41 |
2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano) |
2905 59 |
Altri polialcoli – altri |
2906 13 |
Steroli e inositoli |
2906 19 |
Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici – altri |
2907 11 |
Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali |
2907 13 |
Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti |
2907 19 |
Monofenoli – altri |
2907 22 |
Idrochinone e suoi sali |
2909 11 |
Pentaclorofenolo (ISO) |
2909 20 |
Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2909 41 |
2,2′-Ossidietanolo (dietilenglicole) |
2909 43 |
Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole |
2909 49 |
Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi – altri |
2910 10 |
Ossirano (ossido di etilene) |
2910 20 |
Metilossirano (ossido di propilene) |
2911 00 |
Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2912 12 |
Etanale (acetaldeide) |
2912 49 |
Aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate – altri |
2912 60 |
Paraformaldeide |
2914 11 |
Acetone |
2914 61 |
Antrachinone |
2915 13 |
Esteri dell'acido formico |
2915 90 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi – altri |
2916 12 |
Esteri dell'acido acrilico |
2916 13 |
Acido metacrilico e suoi sali |
2916 14 |
Esteri dell'acido metacrilico |
2916 15 |
Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri |
2917 33 |
Ortoftalati di dinonile o di didecile |
2920 11 |
Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration) |
2921 22 |
Esametilendiammina e suoi sali |
2921 41 |
Anilina e suoi sali |
2922 11 |
Monoetanolammina e suoi sali |
2922 43 |
Acido antranilico e suoi sali |
2923 20 |
Lecitine e altri fosfoamminolipidi |
2930 40 |
Metionina |
2933 54 |
Altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti |
2933 71 |
6-Esanolattame (epsilon-caprolattame) |
3201 90 |
Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati |
3202 10 |
Prodotti per concia organici sintetici |
3202 90 |
Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia |
3203 00 |
Sostanze coloranti di origine vegetale o animale, incl. gli estratti per tinta (escl. i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 ) – altre |
3204 90 |
Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" o come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita |
3205 00 |
Lacche coloranti (diverse dalle lacche e dai colori a lacca della Cina o del Giappone); preparazioni a base di lacche coloranti dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 ) |
3206 41 |
Oltremare e sue preparazioni, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 ) |
3206 49 |
Sostanze coloranti, inorganiche o minerali, n.n.a.; preparazioni a base di sostanze coloranti inorganiche o minerali, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti, n.n.a. (escl. le preparazioni delle voci 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 e 3215 e i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti") – altre |
3207 10 |
Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili |
3207 20 |
Ingobbi |
3207 30 |
Lustri liquidi e preparazioni simili |
3207 40 |
Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi |
3208 10 |
Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 del capitolo 32 – a base di poliesteri |
3208 20 |
Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 del capitolo 32 – a base di polimeri acrilici o vinilici |
3208 90 |
Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 del capitolo 32 |
3209 10 |
Pitture e vernici a base di polimeri acrilici o vinilici, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso |
3209 90 |
Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso (escl. quelle a base di polimeri acrilici o vinilici) – altre |
3210 00 |
Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio |
3212 90 |
Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto – altri |
3214 10 |
Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura |
3214 90 |
Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura – altri |
3215 11 |
Inchiostri da stampa – neri |
3215 19 |
Inchiostri da stampa – altri |
3403 11 |
Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi – contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi – preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie |
3403 19 |
Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi – contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi – altre |
3403 91 |
Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie |
3403 99 |
Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi – altre |
3505 10 |
Destrina e altri amidi e fecole modificati |
3506 99 |
Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg – altri |
3701 20 |
Pellicole a sviluppo e stampa istantanei |
3701 91 |
Per la fotografia a colori (policromia) |
3702 32 |
Altre pellicole, con emulsioni agli alogenuri d'argento |
3702 39 |
Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate – altre |
3702 43 |
Altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm – di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m |
3702 44 |
Altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm – di larghezza superiore a 105 mm e uguale o inferiore a 610 mm |
3702 55 |
Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) – di larghezza superiore a 16 mm e inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m |
3702 56 |
Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) – di larghezza superiore a 35 mm |
3702 97 |
Altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) – di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 mm |
3702 98 |
Pellicole fotografiche, sensibilizzate, in rotoli, non impressionate, perforate, per la fotografia in bianco e nero, di larghezza > 35 mm (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili; pellicole per raggi X) |
3703 20 |
Carte, cartoni e tessili fotografici, sensibilizzati, non impressionati, per la fotografia a colori (policromia) (escl. i prodotti in rotoli, di larghezza > 610 mm) |
3703 90 |
Carte, cartoni e tessili fotografici, sensibilizzati, non impressionati, per la fotografia in bianco e nero (escl. i prodotti in rotoli, di larghezza > 610 mm) |
3705 00 |
Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili, nonché le pellicole cinematografiche e le lastre da stampa pronte all'uso) |
3706 10 |
Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono, di larghezza ≥ 35 mm |
3801 20 |
Grafite colloidale o semicolloidale |
3806 20 |
Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici (escl. sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie) |
3807 00 |
Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali (pece di Borgogna "pece dei Vosgi", pece gialla, pece di stearina "catrame di stearina", pece di grasso, catrame o grasso e pece di glicerina) |
3809 10 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee |
3809 91 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di sostanze amidacee) |
3809 92 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie della carta o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di sostanze amidacee) |
3809 93 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie del cuoio o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di sostanze amidacee) |
3810 10 |
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti |
3811 21 |
Additivi per oli lubrificanti, preparati, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
3811 29 |
Additivi per oli lubrificanti, preparati, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
3811 90 |
Inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati per oli minerali, incl. la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali (escl. preparazioni antidetonanti e additivi per oli lubrificanti) |
3812 20 |
Plastificanti composti per gomma o materie plastiche, n.n.a. |
3813 00 |
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici (escl. estintori pieni o vuoti, anche mobili, nonché prodotti chimici puri uniformi aventi caratteristiche estintrici, presentati in altre forme) |
3814 00 |
Solventi e diluenti organici composti, n.n.a.; preparazioni per togliere pitture o vernici (escl. solventi per smalti) |
3815 11 |
Catalizzatori su supporti, aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel, n.n.a. |
3815 12 |
Catalizzatori su supporti, aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso, n.n.a. |
3815 19 |
Catalizzatori su supporti, n.n.a. (escl. quelli aventi come sostanza attiva un metallo prezioso, un composto di un metallo prezioso, il nichel o un composto del nichel) |
3815 90 |
Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, n.n.a. (escl. acceleranti di vulcanizzazione e catalizzatori su supporti) |
3816 00 10 |
Pigiata di dolomite |
3817 00 |
Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici) |
3819 00 |
Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
3820 00 |
Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento (escl. additivi preparati per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali) |
3823 13 |
Acidi grassi del tallolio, industriali |
3827 90 |
Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano (escl. quelli delle sottovoci da 3824.71.00 a 3824.78.00) |
3824 81 |
Miscugli contenenti ossirano (ossido di etilene) |
3824 84 |
Miscugli e preparati contenenti aldrina (ISO), camfecloro (ISO) (tossafene), clordano (ISO), clordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano), dieldrina (ISO, DCI), endosulfan (ISO), endrin (ISO), eptacloro (ISO) o mirex (ISO) |
3824 99 |
Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, incl. quelli costituiti da miscele di prodotti naturali, n.n.a. |
3825 90 |
Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, n.n.a. (escl. i rifiuti) |
3826 00 |
Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
3901 40 |
Copolimeri etilene-alfa-olefine, con densità < 0,94, in forme primarie |
3902 20 |
Poliisobutilene, in forme primarie |
3902 30 |
Copolimeri di propilene, in forme primarie |
3902 90 |
Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie (escl. polipropilene, poliisobutilene e copolimeri di propilene) |
3903 19 |
Polistirene, in forme primarie (escl. polistirene espansibile) |
3903 90 |
Polimeri di stirene, in forme primarie (escl. polistirene, copolimeri di stirene-acrilonitrile "SAN" e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene "ABS") |
3904 10 |
Poli"cloruro di vinile", in forme primarie, non miscelato con altre sostanze |
3904 50 |
Polimeri di cloruro di vinilidene, in forme primarie |
3905 12 |
Poli"acetato di vinile", in dispersione acquosa |
3905 19 |
Poli"acetato di vinile", in forme primarie (escl. in dispersione acquosa) |
3905 21 |
Copolimeri di acetato di vinile, in dispersione acquosa |
3905 29 |
Copolimeri di acetato di vinile, in forme primarie (escl. in dispersione acquosa) |
3905 91 |
Copolimeri di vinile, in forme primarie (escl. copolimeri di cloruro di vinile-acetato di vinile e altri copolimeri di cloruro di vinile e copolimeri di acetato di vinile) |
3906 10 |
Poli"metacrilato di metile", in forme primarie |
3906 90 |
Polimeri acrilici, in forme primarie (escl. poli"metacrilato di metile") |
3907 21 |
Polieteri, in forme primarie (escl. i poliacetali e i prodotti della sottovoce 3002 10 ) |
3907 40 |
Policarbonati, in forme primarie |
3907 70 |
Acido polilattico, in forme primarie |
3907 91 |
Poliesteri allilici non saturi e altri poliesteri, in forme primarie (escl. policarbonati, resine alchidiche, poli"etilene tereftalato" e acido polilattico) |
3908 10 |
Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12, in forme primarie |
3908 90 |
Poliammidi, in forme primarie (escl. poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 e -6,12) |
3909 20 |
Resine melamminiche, in forme primarie |
3909 39 |
Resine amminiche, in forme primarie (escl. resine ureiche, resine di tiourea, resine melamminiche e MDI) |
3909 40 |
Resine fenoliche, in forme primarie |
3909 50 |
Poliuretani, in forme primarie |
3912 11 |
Acetati di cellulosa non plastificati, in forme primarie |
3912 90 |
Cellulosa e suoi derivati chimici, n.n.a., in forme primarie (escl. acetati di cellulosa, nitrati di cellulosa ed eteri di cellulosa) |
3915 20 |
Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene |
3917 10 |
Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche |
3917 23 |
Tubi rigidi di polimeri di cloruro di vinile |
3917 31 |
Tubi flessibili, di materie plastiche, che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa |
3917 32 |
Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori |
3917 33 |
Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori |
3920 10 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di polimeri di etilene non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) |
3920 61 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di policarbonati non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di poli"metacrilato di metile", nonché autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) |
3920 69 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di poliesteri non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di policarbonati, polietilene tereftalato e altri poliesteri non saturi, nonché autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) |
3920 73 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di acetati di cellulosa non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) |
3920 91 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di pol"butirrale di vinile" non alveolare, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 ) |
3921 19 |
Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche alveolari, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di polimeri di stirene o di cloruro di vinile, di poliuretani e di cellulosa rigenerata, autoadesivi, rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 e barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della sottovoce 3006.10.30) |
3922 90 |
Bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche (escl. vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti) |
3925 20 |
Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di materie plastiche |
4002 11 |
Lattice di gomma butadiene-stirene "SBR"; lattice di gomma butadiene-stirene carbossilato "XSBR" |
4002 20 |
Gomma butadiene "BR", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
4002 31 |
Gomma isobutene-isoprene "butile""IIR", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
4002 39 |
Gomma isobutene-isoprene alogenato "CIIR" o "BIIR", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
4002 41 |
Lattice di gomma cloroprene "clorobutadiene""CR" |
4002 51 |
Lattice di gomma acrilonitrile-butadiene "NBR" |
4002 80 |
Mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato "factis", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
4002 91 |
Gomma sintetica e fatturato "factis", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri (escl. gomma butadiene-stirene "SBR", gomma butadiene-stirene carbossilato "XSBR", gomma butadiene "BR", gomma isobutene-isoprene "butile""IIR", gomma isobutene-isoprene alogenato "CIIR" o "BIIR", gomma cloroprene "clorobutadiene""CR", gomma acrilonitrile-butadiene "NBR", gomma isoprene "IR" e gomma etilene-propilene-diene non coniugato "EPDM") |
4002 99 |
Gomma sintetica e fatturato "factis", in forme primarie o in lastre, fogli o nastri (escl. lattice, nonché gomma butadiene-stirene "SBR", gomma butadiene-stirene carbossilato "XSBR", gomma butadiene "BR", gomma isobutene-isoprene "butile""IIR", gomma isobutene-isoprene alogenato "CIIR" o "BIIR", gomma cloroprene "clorobutadiene""CR", gomma acrilonitrile-butadiene "NBR", gomma isoprene "IR" e gomma etilene-propilene-diene non coniugato "EPDM") |
4005 10 |
Gomma non vulcanizzata, addizionata di nerofumo o di silice, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
4005 20 |
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forma di soluzioni o di dispersioni (escl. gomma addizionata di nerofumo o di silice nonché mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato "factis") |
4005 91 |
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in lastre, fogli o nastri (escl. gomma addizionata di nerofumo o di silice nonché mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato "factis") |
4005 99 |
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie (escl. soluzioni e dispersioni, gomma addizionata di nerofumo o di silice, mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato "factis", nonché gomma in lastre, fogli o nastri) |
4006 10 |
Profilati di gomma non vulcanizzata, per la ricostruzione di coperture |
4008 21 |
Lastre, fogli e nastri di gomma non alveolare |
4009 12 |
Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie, con accessori |
4009 41 |
Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati con materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, o altrimenti associati a materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, senza accessori |
4010 31 |
Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, di gomma vulcanizzata, striate, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 180 cm |
4010 33 |
Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, di gomma vulcanizzata, striate, di una circonferenza esterna > 180 cm ma ≤ 240 cm |
4010 35 |
Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di gomma vulcanizzata, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 150 cm |
4010 36 |
Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di gomma vulcanizzata, di una circonferenza esterna > 150 cm ma ≤ 198 cm |
4010 39 |
Cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata (escl. cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 240 cm e cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 198 cm) |
4012 11 |
Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (incl. di tipo "break" e auto da corsa) |
4012 13 |
Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei |
4012 19 |
Pneumatici rigenerati, di gomma (escl. dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, autoveicoli di tipo "break", auto da corsa, autobus, autocarri e veicoli aerei) |
4012 20 |
Pneumatici usati, di gomma |
4016 93 |
Giunti, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita e gomma alveolare) |
4407 19 |
Legno di conifere, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm (escl. di pino "Pinus spp.", di abete "Abies spp." e abete rosso "Picea spp.") |
4407 92 |
Legno di faggio "Fagus spp.", segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm |
4407 94 |
Legno di ciliegio "Prunus spp.", segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm |
4407 97 |
Legno di pioppo e pioppo tremulo "Populus spp.", segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm |
4407 99 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm (escl. legno tropicale, legno di conifere, di quercia "Quercus spp.", di faggio "Fagus spp.", di acero "Acer spp.", di ciliegio "Prunus spp.", di frassino "Fraxinus spp.", di betulla "Betula spp.", di pioppo e pioppo tremulo "Populus spp.") |
4408 10 |
Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati di conifere o per legno simile stratificato di conifere e altro legno di conifere segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore ≤ 6 mm |
4411 13 |
Pannelli di fibre di legno a media densità "MDF", di spessore > 5 mm ma ≤ 9 mm |
4411 94 |
Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici, con massa volumica ≤ 0,5 g/cm3 (escl. pannelli di fibre di legno a media densità "MDF"; pannelli di particelle, anche agglomerati con una o più unità di pannelli di fibre; legno stratificato con uno strato di compensato; pannelli cellulari i cui strati esterni sono costituiti da pannelli di fibre; cartone; parti di mobili riconoscibili) |
4412 31 |
Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale (escl. fogli di legno pressato, pannelli cellulari, legno incrostato e pannelli riconoscibili come parti di mobili) |
4412 33 |
Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere (escl. di bambù, avente uno strato esterno di legno tropicale oppure di ontano, frassino, faggio, betulla, ciliegio, castagno, olmo, eucalipto, hickory, ippocastano, tiglio, acero, quercia, platano, pioppo e pioppo tremulo, robinia, tulipier o noce, nonché fogli di legno pressato, pannelli cellulari, legno incrostato e pannelli riconoscibili come parti di mobili) |
4412 94 |
Legno stratificato ad anima a pannello, listellata o lamellata (escl. di bambù, legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, fogli di legno pressato, legno incrostato e pannelli riconoscibili come parti di mobili) |
4416 00 |
Fusti, botti, tini e altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, incl. il legname da bottaio |
4418 40 |
Casseforme di legno per gettate di calcestruzzo (escl. pannelli di legno compensato) |
4418 60 |
Pali e travi, di legno |
4418 79 |
Pannelli assemblati per pavimenti, di legno diverso dal bambù (escl. pannelli multistrato e pannelli per pavimenti a mosaico) |
4503 10 |
Turaccioli di ogni genere, di sughero naturale, incl. gli sbozzi con spigoli arrotondati |
4504 10 |
Quadrelli (mattonelle) di qualsiasi forma, cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce nonché cilindri pieni, incl. dischi, di sughero agglomerato |
4701 00 |
Paste meccaniche di legno, non trattate chimicamente |
4703 19 |
Paste chimiche di legno, gregge, diverse da quelle di conifere, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione) |
4703 21 |
Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, di conifere, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione) |
4703 29 |
Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, diverse da quelle di conifere, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione) |
4704 11 |
Paste chimiche di legno, gregge, di conifere, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione) |
4704 21 |
Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, di conifere, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione) |
4704 29 |
Paste chimiche di legno, semimbianchite o imbianchite, diverse da quelle di conifere, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione) |
4705 00 |
Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico |
4706 30 |
Paste di materie fibrose cellulosiche di bambù |
4706 92 |
Paste di materie fibrose cellulosiche, chimiche (escl. quelle di bambù, di legno, di linters di cotone nonché quelle ottenute da carta o da cartone riciclati [avanzi o rifiuti]) |
4707 10 |
Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) di carta o cartone Kraft non sbiancati o carta o cartone ondulati |
4707 30 |
Carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) di carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche, p. es. giornali, periodici e stampati simili |
4802 20 |
Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato |
4802 40 |
Carta da supporto per carta da parati, non patinata né spalmata |
4802 58 |
Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso > 150 g/m2, n.n.a. |
4802 61 |
Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli, di qualunque formato, in cui > 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, n.n.a. |
4804 11 |
Carta e cartone per copertine, detti "Kraftliner", non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm, non sbiancati |
4804 19 |
Carta e cartone per copertine, detti "Kraftliner", non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm (escl. non sbiancati e i prodotti delle voci 4802 e 4803 ) |
4804 21 |
Carta Kraft per sacchi di grande capacità, non sbiancata, non patinata né spalmata, in rotoli di larghezza > 36 cm (escl. i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 ) |
4804 29 |
Carta Kraft per sacchi di grande capacità, non patinata né spalmata, in rotoli di larghezza > 36 cm (escl. non sbiancata e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 ) |
4804 31 |
Carta e cartone Kraft, non sbiancati, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m2 (escl. carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 ) |
4804 39 |
Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m2 (escl. carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 ) |
4804 41 |
Carta e cartone Kraft, non sbiancati, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 a < 225 g/m2 (escl. carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 ) |
4804 42 |
Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 a < 225 g/m2, con imbianchimento uniforme in pasta, in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico (escl. carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 ) |
4804 49 |
Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 a < 225 g/m2 (escl. non sbiancati, con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 ) |
4804 52 |
Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≥ 225 g/m2, con imbianchimento uniforme in pasta, in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico (escl. carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 ) |
4804 59 |
Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≥ 225 g/m2 (escl. non sbiancati o con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802 , 4803 o 4808 ) |
4805 24 |
Testliner, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m2 |
4805 25 |
Testliner, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 |
4805 40 |
Carta da filtro e cartone da filtro, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato |
4805 91 |
Carta e cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m2, n.n.a. |
4805 92 |
Carta e cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m2 a < 225 g/m2, n.n.a. |
4806 10 |
Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale), in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato |
4806 20 |
Carta impermeabile ai grassi (greaseproof), in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato |
4806 30 |
Carta da lucido, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato |
4806 40 |
Carta detta "cristallo" e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta e cartone all'acido solforico [pergamena vegetale], carta impermeabile ai grassi [greaseproof] e carta da lucido) |
4807 00 |
Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato |
4808 90 |
Carta e cartone, increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta Kraft per sacchi di grande capacità o altra carta Kraft e i prodotti della voce 4803 ) |
4809 20 |
Carta detta "autocopiante", anche stampata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta carbone e carta simile) |
4810 13 |
Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli di qualunque formato |
4810 19 |
Carta o cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in fogli di forma quadrata o rettangolare in cui un lato misura > 435 mm oppure in cui un lato misura ≤ 435 mm e l'altro lato misura > 297 mm |
4810 22 |
Carta patinata leggera, detta "L.W.C.", dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, di peso totale ≤ 72 g/m2, peso del rivestimento ≤ 15 g/m2 per lato, su un supporto in cui ≥ 50 %, in peso, della massa fibrosa è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico, patinata al caolino o con altre sostanze inorganiche su entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato |
4810 31 |
Carta e cartone Kraft, con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, di peso > 150 g/m2 (escl. tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici) |
4810 39 |
Carta o cartone Kraft, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato (escl. tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici; carta e cartone con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico) |
4810 92 |
Carta o cartone a più strati, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato (escl. tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici nonché carta e cartone Kraft) |
4810 99 |
Carta e cartone, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato (escl. carta e cartone utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, carta e cartone Kraft, carta e cartone a più strati nonché carte e cartoni altrimenti patinati o spalmati) |
4811 10 |
Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato |
4811 51 |
Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di resine artificiali o di materia plastica, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, sbiancati, di peso > 150 g/m2 (escl. carta e cartone adesivi) |
4811 59 |
Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di resine artificiali o di materia plastica, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. sbiancati e di peso > 150 g/m2 nonché carta e cartone adesivi) |
4811 60 |
Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803 , 4809 o 4818 ) |
4811 90 |
Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803 , 4809 , 4810 e 4818 e delle sottovoci da 4811.10 a 4811.60) |
4814 90 |
Carte da parati e rivestimenti murali simili e vetrofanie (escl. rivestimenti murali costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata) |
4819 20 |
Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato |
4822 10 |
Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti, per avvolgere filati tessili |
4823 20 |
Carta da filtro e cartone da filtro, in strisce o in rotoli di larghezza ≤ 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato, o tagliati in forme non quadrate o rettangolari |
4823 40 |
Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi, in bobine di larghezza ≤ 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare, con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato, o tagliata in dischi |
4823 70 |
Articoli foggiati a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta, n.n.a. |
4906 00 |
Piani e disegni di architetti, d'ingegneri e altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra |
5105 39 |
Peli fini cardati o pettinati (escl. lana e peli di capra del Kashmir (cashmere)) |
5105 40 |
Peli grossolani, cardati o pettinati |
5106 10 |
Filati di lana cardata, contenenti almeno 85 %, in peso, di lana (escl. condizionati per la vendita al minuto) |
5106 20 |
Filati prevalentemente di lana cardata, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di lana (escl. condizionati per la vendita al minuto) |
5107 20 |
Filati prevalentemente di lana pettinata, ma contenenti, in peso, meno di 85 % di lana (escl. condizionati per la vendita al minuto) |
5112 11 |
Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati, di peso non superiore a 200 g/m2 (escl. tessuti per usi tecnici della voce 5911 ) |
5112 19 |
Tessuti contenenti almeno 85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati, di peso superiore a 200 g/m2 |
5205 21 |
Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo non inferiore a 714,29 decitex (non inferiore a nm 14) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto) |
5205 28 |
Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a nm 120) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto) |
5205 41 |
Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici non inferiore a 714,29 decitex (non superiore a nm 14) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto) |
5206 42 |
Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici non inferiore a 232,56 decitex ma inferiore a 714,29 decitex (superiore a nm 14, ma non superiore a nm 43) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto) |
5209 11 |
Tessuti di cotone contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, ad armatura a tela, greggi |
5211 19 |
Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, non imbianchiti (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela) |
5211 51 |
Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, ad armatura a tela, stampati |
5211 59 |
Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, stampati (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela) |
5308 20 |
Filati di canapa |
5402 63 |
Filati di polipropilene, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati testurizzati) |
5403 33 |
Filati di acetato di cellulosa, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, semplici (escl. filati per cucire, filati ad alta tenacità nonché filati condizionati per la vendita al minuto) |
5403 42 |
Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di acetato di cellulosa, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex (escl. filati per cucire, filati ad alta tenacità nonché filati condizionati per la vendita al minuto) |
5404 12 |
Monofilamenti di polipropilene di 67 o più decitex, il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm (escl. elastomeri) |
5404 19 |
Monofilamenti sintetici di 67 o più decitex, il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm (escl. di elastomeri e di polipropilene) |
5404 90 |
Lamelle e forme simili, per esempio paglia artificiale, di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm |
5407 30 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti di 67 o più decitex e il cui diametro massimo non è superiore a 1 mm, costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto, fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura |
5501 90 |
Fasci di filamenti sintetici ai sensi della nota 1 del capitolo 55 (escl. acrilici o modacrilici, di poliesteri, di polipropilene, di nylon o di altre poliammidi) |
5502 10 |
Fasci di filamenti artificiali ai sensi della nota 1 del capitolo 55, di acetato |
5503 19 |
Fibre di nylon o di altre poliammidi in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di aramidi) |
5503 40 |
Fibre di polipropilene non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura |
5504 90 |
Fibre artificiali in fiocco non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di viscosa) |
5506 40 |
Fibre di poliesteri in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura |
5507 00 |
Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura |
5512 21 |
Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti, in peso, almeno 85 % di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, greggi o imbianchiti |
5512 99 |
Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti, in peso, almeno 85 % di fibre sintetiche in fiocco, tinti, di filati di diversi colori o stampati (escl. di fibre acriliche o modacriliche o di poliesteri) |
5516 44 |
Tessuti, prevalentemente di fibre artificiali in fiocco, ma contenenti, in peso, meno di 85 % di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, stampati |
5516 94 |
Tessuti, prevalentemente di fibre artificiali in fiocco, ma contenenti, in peso, meno di 85 % di tali fibre, diversi dai misti principalmente o unicamente con cotone o con lana o peli fini o con filamenti sintetici o artificiali, stampati |
5601 29 |
Ovatte di materie tessili e loro manufatti (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e altri oggetti igienici simili, ovatte e manufatti di ovatta impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze odorose, cosmetici, saponi detergenti ecc.) |
5601 30 |
Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili |
5604 90 |
Filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica (escl. imitazioni di catgut, fili e corde forniti con ami o in forme diverse su lenze simulate) |
5605 00 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , di fibre tessili, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri oppure ricoperti di metallo (escl. filati ottenuti mescolando fibre tessili e fibre metalliche, con proprietà antistatiche; filati rinforzati da fili metallici; oggetti dalle caratteristiche di articoli di passamaneria) |
5607 41 |
Spago per legare, di polietilene o di polipropilene |
5801 27 |
Velluti e felpe a catena, di cotone (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili "tufted" nonché nastri, galloni e simili della voce 5806 ) |
5803 00 |
Tessuti a punto di garza (escl. nastri, galloni e simili della voce 5806 ) |
5806 40 |
Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati (bolducs), di larghezza non superiore a 30 cm |
5901 10 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili |
5905 00 |
Rivestimenti murali di materie tessili |
5908 00 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle, a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate (escl. lucignoli ricoperti di cera come bastoncini di cera, micce e micce per detonatori, lucignoli di filati di materie tessili, nonché lucignoli di fibre di vetro) |
5910 00 |
Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie (escl. di spessore inferiore a 3 mm, purché di lunghezza indeterminata o semplicemente tagliati a misura, nonché impregnati, spalmati, ricoperti con gomma o stratificati di gomma o fabbricati con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma) |
5911 10 |
Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi |
5911 31 |
Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso inferiore a 650 g/m2 |
5911 32 |
Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso uguale o superiore a 650 g/m2 |
5911 40 |
Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, incl. quelli di capelli |
6001 99 |
Velluti e felpe, a maglia (escl. di cotone o di fibre tessili o artificiali e stoffe dette a peli lunghi) |
6003 40 |
Stoffe a maglia di larghezza non superiore a 30 cm, di fibre artificiali (escl. contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma nonché velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili, stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate nonché barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della sottovoce 3006.10.30) |
6005 36 |
Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza superiore a 30 cm, di fibre artificiali, gregge o imbianchite (escl. contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate) |
6005 44 |
Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza superiore a 30 cm, di fibre artificiali, stampate (escl. contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate) |
6006 10 |
Stoffe a maglia, di larghezza superiore a 30 cm, di lana o di peli fini (escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, almeno 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate) |
6309 00 |
Indumenti e accessori per abbigliamento, coperte, biancheria per la casa e articoli da arredamento, di materie tessili di qualunque tipo, compresi scarpe e copricapo, manifestamente usati, presentati alla rinfusa o in pacchi legati o in balle, sacchi o confezioni simili (escl. tappeti e altri rivestimenti di pavimenti nonché arazzi) |
6802 92 |
Pietre calcaree di qualsiasi forma (escl. marmo, travertino e alabastro, piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 6802.10; minuterie di fantasia; orologi, lampade e apparecchi per l'illuminazione e loro parti; lavori originali di scultura; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi) |
6804 23 |
Mole e oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali (escl. quelli di diamante naturale o sintetico agglomerato, le pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano e le mole, ecc., speciali per trapani dentari) |
6806 10 |
Lana di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate fra loro, in massa, fogli o rotoli |
6806 90 |
Miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento (escl. lana di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argilla espansa, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; lavori di calcestruzzo, di amianto, di amianto-cemento, di cellulosa- cemento o simili, miscele e altri lavori di amianto o a base di amianto; prodotti ceramici) |
6807 10 |
Lavori di asfalto o di prodotti simili, per es. pece di petrolio, di carbone fossile, in rotoli |
6807 90 |
Lavori di asfalto o di prodotti simili, per es. pece di petrolio, di carbone fossile (escl. i prodotti in rotoli) |
6809 19 |
Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, di gesso o di composizioni a base di gesso (escl. ornati, unicamente rivestiti o rinforzati con carta o cartone e i lavori a base di gesso per scopi di isolamento termico o acustico) |
6810 91 |
Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati |
6811 81 |
Lastre di cellulosa-cemento o simili, ondulate, non contenenti asbesto |
6811 82 |
Lastre, pannelli, piastrelle, tegole e articoli simili, di cellulosa-cemento o simili, non contenenti amianto (escl. lastre ondulate) |
6811 89 |
Lavori di cellulosa-cemento o simili, non contenenti amianto (escl. lastre anche ondulate, pannelli, tegole e simili) |
6813 89 |
Guarnizioni di frizione, per esempio piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine per frizioni e simili, a base di sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie (escl. contenenti amianto e guarnizioni per freni) |
6814 90 |
Mica lavorata e lavori di mica (escl. isolatori elettrici, parti di isolanti, resistenze e condensatori; occhiali di protezione di mica e loro lenti; mica in forma di ornamenti per alberi di Natale; lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto) |
6901 00 |
Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee fossili, per es. kieselgur, tripolite, diatomite, o di terre silicee simili |
6904 10 |
Mattoni da costruzione (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili e i mattoni refrattari della voce 6902 ) |
6905 10 |
Tegole |
6905 90 |
Elementi di camini, condotti del fumo, ornamenti architettonici, di ceramica e altri prodotti ceramici per l'edilizia (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, pezzi ceramici da costruzione refrattari, tubi e altri pezzi per canalizzazioni o per usi simili e tegole) |
6906 00 |
Tubi, grondaie e accessori per tubazioni, di ceramica (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti ceramici refrattari, condotte di fumo, tubi specificamente realizzati per laboratori, tubi e pezzi isolanti e altri tubi per usi elettrotecnici) |
6907 22 |
Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica con coefficiente di assorbimento d'acqua, in peso, superiore a 0,5 % ma non superiore a 10 % (escl. cubi e tessere per mosaici, ceramica di finitura) |
6907 40 |
Ceramica di finitura |
6909 90 |
Trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica (escl. recipienti da laboratorio per qualsiasi uso, brocche per negozi e oggetti per la casa) |
7002 20 |
Barre e bacchette di vetro, non lavorate |
7002 31 |
Tubi di quarzo o di altra silice fusi, non lavorati |
7002 32 |
Tubi di vetro con coefficiente di dilatazione lineare ≤ 5 x 10-6 per Kelvin a una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C, non lavorati (escl. quelli con coefficiente di dilatazione lineare ≤ 5 x 10-6 per Kelvin a una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C) |
7002 39 |
Tubi di vetro, non lavorati (escl. quelli con coefficiente di dilatazione lineare ≤ 5 x 10-6 per Kelvin a una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C o quelli di quarzo o di altra silice fusi) |
7003 30 |
Profilati di vetro, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorati |
7004 20 |
Vetro tirato o soffiato, in fogli, colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato |
7005 10 |
Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato (escl. vetro armato) |
7005 30 |
Vetro flottato e vetro levigato e smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, armato, ma non altrimenti lavorato |
7007 11 |
Vetri temperati di sicurezza, di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, veicoli spaziali, navi o altri veicoli |
7007 29 |
Vetri di sicurezza, formati da fogli aderenti fra loro (escl. quelli di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione in autoveicoli, veicoli aerei, navi e altri veicoli; vetri isolanti a pareti multiple) |
7011 10 |
Ampolle e involucri tubolari, incl. lampadine e tubi, aperti, e loro parti di vetro, senza guarnizioni, per l'illuminazione elettrica |
7202 92 |
Ferro-vanadio |
7207 12 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare "non quadrata" e la cui larghezza è ≥ al doppio dello spessore |
7210 90 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti (escl. stagnati, piombati, zincati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo o rivestiti di alluminio, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche) |
7211 13 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore ≥ 4 mm, non arrotolati, senza motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali" |
7211 14 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, solo laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 4,75 mm (escl. i "larghi piatti" o "acciai universali") |
7211 29 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, ≥ 0,25 % di carbonio |
7212 10 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, stagnati |
7212 60 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati |
7213 20 |
Vergella o bordione di acciai non legati automatici, laminati a caldo (escl. quelli aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione) |
7213 99 |
Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati, laminati a caldo (escl. quelli di sezione circolare con diametro < 14 mm, vergella o bordione di acciai automatici, e quelli aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione) |
7215 50 |
Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenute o rifinite a freddo (escl. quelle di acciai automatici) |
7216 10 |
Profilati a U, a I o a H di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza < 80 mm |
7216 22 |
Profilati a T di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza < 80 mm |
7216 33 |
Profilati a H di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza ≥ 80 mm |
7216 69 |
Profilati di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo (escl. quelli ottenuti da lamiere profilate) |
7218 91 |
Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare |
7222 30 |
Barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate o semplicemente fucinate, o fucinate, o altrimenti ottenute a caldo e ulteriormente trattate |
7224 10 |
Acciai, acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua) |
7225 19 |
Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza ≥ 600 mm, a grani non orientati |
7225 30 |
Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici") |
7225 99 |
Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici") |
7226 91 |
Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici") |
7228 30 |
Barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, semplicemente laminati o estrusi a caldo (escl. prodotti di acciai rapidi e di acciai silico-manganese, semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione laminati a caldo) |
7228 60 |
Barre e profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenuti o rifiniti a freddo e ulteriormente trattati o rifiniti a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a. (escl. quelli di acciai rapidi e di acciai silico-manganese, i semiprodotti, i prodotti laminati piatti e vergella o bordione di acciai inossidabili laminati a caldo) |
7228 70 |
Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a. |
7228 80 |
Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
7229 90 |
Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. barre e profilati e fili di acciai silico-manganese) |
7301 20 |
Profilati, ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio |
7304 24 |
Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili |
7305 39 |
Tubi di sezione trasversale circolare e con un diametro esterno > 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati (escl. prodotti saldati longitudinalmente o dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o per l'estrazione del petrolio o del gas) |
7306 50 |
Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione trasversale circolare, di acciai legati diversi da quelli inossidabili (escl. tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con un diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas) |
7307 22 |
Gomiti, curve e manicotti, filettati |
7309 00 |
Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
7314 12 |
Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di fili di acciaio inossidabile |
7318 24 |
Copiglie, pernotti e chiavette, di ferro o di acciaio |
7320 20 |
Molle a elica, di ferro o di acciaio (escl. molle a spirale piana, molle per orologi, molle per bastoni e manici di ombrelli o parasole e ammortizzatori della sezione 17) |
7322 90 |
Generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
7324 29 |
Vasche da bagno di lamiera di acciaio |
7407 10 |
Barre e profilati di rame raffinato |
7408 11 |
Fili di rame raffinato, di sezione trasversale massima > 6 mm |
7408 19 |
Fili di rame raffinato, di sezione trasversale massima ≤ 6 mm |
7409 11 |
Lamiere e nastri, di rame raffinato, arrotolati, di spessore > 0,15 mm (escl. lamiere e nastri stirati nonché nastri isolati per l'elettricità) |
7409 19 |
Lamiere e nastri, di rame raffinato, non arrotolati, di spessore > 0,15 mm (escl. lamiere e nastri stirati nonché nastri isolati per l'elettricità) |
7409 40 |
Lamiere e lastre di leghe a base di rame-nichel "cupronichel" o di rame-nichel-zinco "argentone", di spessore > 0,15 mm (escl. lamiere e lastre stirate, nonché nastri isolati per l'elettricità) |
7411 29 |
Tubi di leghe di rame (escl. di leghe a base di rame-zinco "ottone", di rame-nichel "cupronichel" e di rame-nichel-zinco "argentone") |
7415 21 |
Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla), di rame |
7505 11 |
Barre, profilati e fili, di nichel non legato, n.n.a. (escl. articoli isolati per l'elettricità) |
7505 21 |
Fili di nichel non legato (escl. articoli isolati per l'elettricità) |
7506 10 |
Lamiere, nastri e fogli di nichel non legato (escl. lamiere e nastri stirati) |
7507 11 |
Tubi di nichel non legato |
7508 90 |
Lavori di nichel |
7605 19 |
Fili di alluminio non legato, di sezione trasversale massima ≤ 7 mm (escl. trefoli, cavi, corde e altri oggetti della voce 7614 , fili isolati per l'elettricità nonché corde per strumenti musicali) |
7605 29 |
Fili di leghe di alluminio, di sezione trasversale massima ≤ 7 mm (escl. trefoli, cavi, corde e altri oggetti della voce 7614 , fili isolati per l'elettricità, corde per strumenti musicali) |
7606 92 |
Lamiere e nastri, di leghe di alluminio, di spessore > 0,2 mm (non di forma quadrata o rettangolare) |
7607 20 |
Fogli e nastri sottili di alluminio, con supporto, di spessore (non compreso il supporto) ≤ 0,2 mm (escl. fogli per l'impressione a caldo della voce 3212 e fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale) |
7611 00 |
Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di alluminio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto) |
7612 90 |
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, incl. astucci tubolari rigidi, di alluminio, per qualsiasi materia (escl. quelli per gas compressi o liquefatti), di capacità ≤ 300 l, n.n.a. |
7613 00 |
Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti |
7616 10 |
Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305 ), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle e oggetti simili |
7804 11 |
Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo - lamiere, fogli e nastri - fogli e nastri di spessore (non compreso il supporto) non superiore a 0,2 mm |
7804 19 |
Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo - lamiere, fogli e nastri - altro |
7905 00 |
Lamiere, fogli e nastri, di zinco |
8001 20 |
Leghe di stagno greggio |
8003 00 |
Barre, profilati e fili, di stagno |
8007 00 |
Oggetti di stagno |
8101 10 |
Polveri di tungsteno |
8102 97 |
Cascami e avanzi di molibdeno (escl. ceneri e residui contenenti molibdeno) |
8105 90 |
Oggetti di cobalto |
8109 31 |
Cascami e avanzi di zirconio – con un contenuto di afnio inferiore a 1/500 in peso |
8109 39 |
Cascami e avanzi di zirconio – altri |
8109 91 |
Lavori di zirconio – con un contenuto di afnio inferiore a 1/500 in peso |
8109 99 |
Lavori di zirconio – altri |
8202 20 |
Lame di seghe a nastro, di metalli comuni |
8207 60 |
Utensili per alesare o scanalare |
8208 10 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per la lavorazione dei metalli |
8208 20 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per la lavorazione del legno |
8208 30 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per l'industria alimentare |
8208 90 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – altri |
8301 20 |
Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli, di metalli comuni |
8301 70 |
Chiavi presentate isolatamente |
8302 30 |
Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per autoveicoli |
8307 10 |
Tubi flessibili di ferro o di acciaio, anche con i loro accessori |
8309 90 |
Tappi, incl. tappi a passo di vite e tappi versatori, coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni (escl. tappi a corona) |
8402 12 |
Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t |
8402 19 |
Altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste |
8402 20 |
Caldaie dette "ad acqua surriscaldata" |
8402 90 |
Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata" – parti |
8404 10 |
Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 , p. es. economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura e recuperatori di gas |
8404 20 |
Condensatori per macchine a vapore |
8404 90 |
Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori – parti |
8405 90 |
Parti di generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, n.n.a. |
8406 90 |
Turbine a vapore – parti |
8412 10 |
Propulsori a reazione diversi dai turboreattori |
8412 21 |
Motori – a movimento rettilineo (cilindri) |
8412 29 |
Motori idraulici – altri |
8412 39 |
Motori pneumatici – altri |
8414 90 |
Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di sicurezza biologica a tenuta di gas, anche filtranti – parti |
8415 83 |
Altre macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente – senza attrezzatura frigorifera |
8416 10 |
Bruciatori a combustibili liquidi |
8416 20 |
Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili solidi polverizzati o a gas, incl. i bruciatori misti |
8416 30 |
Focolari automatici, incl. i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili (escl. bruciatori) |
8416 90 |
Parti di bruciatori per l'alimentazione di focolari quali focolari automatici, incl. i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili |
8417 20 |
Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, non elettrici |
8419 19 |
Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione (escl. scaldacqua a riscaldamento immediato a gas e caldaie per riscaldamento centralizzato) |
8420 99 |
Parti di calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine – altri |
8421 19 |
Centrifughe, incl. gli idroestrattori centrifughi – altri |
8421 91 |
Parti di centrifughe, incl. idroestrattori centrifughi |
8424 89 40 |
Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati |
8424 90 20 |
Parti di apparecchi meccanici della sottovoce 8424 89 40 |
8425 11 |
Paranchi a motore elettrico |
8426 12 |
Gru a portale mobile su gomme o pneumatici e carrelli-elevatori detti "cavaliers" |
8426 99 |
Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru – altri |
8428 20 |
Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici |
8428 32 |
Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci – altri, a benna |
8428 33 |
Altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci – altri, a nastro o a cinghia |
8428 90 |
Altre macchine e apparecchi |
8429 19 |
Apripista (bulldozers, angledozers) – altri |
8429 59 |
Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici – altri |
8430 10 |
Battipali e macchine per l'estrazione dei pali |
8430 39 |
Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie – altre |
8439 10 |
Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche |
8439 30 |
Macchine e apparecchi per la finitura della carta o del cartone |
8440 90 |
Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli – parti |
8441 30 |
Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo |
8442 40 |
Parti di macchine, apparecchi e materiale |
8443 13 |
altre macchine e apparecchi per la stampa in offset |
8443 15 |
Macchine e apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine e apparecchi flessografici) |
8443 16 |
Macchine e apparecchi per la stampa, flessografici |
8443 17 |
Macchine e apparecchi, per la stampa, eliografici |
8443 91 |
Parti e accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 |
8444 00 |
Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali |
8448 11 |
Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni |
8448 19 |
Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 , 8445 , 8446 o 8447 – altri |
8448 33 |
Fusi e loro alette, anelli e cursori |
8448 42 |
Pettini, licci e quadri di licci |
8448 49 |
Parti e accessori di telai per tessitura o delle loro macchine e apparecchi ausiliari – altri |
8448 51 |
Platine, aghi e oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie |
8451 10 |
Macchine per pulire a secco |
8451 29 |
Macchine per asciugare – altre |
8451 30 |
Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio |
8451 90 |
Macchine e apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450 ) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti – parti |
8453 10 |
Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli |
8453 80 |
Altre macchine e apparecchi |
8453 90 |
Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire – parti |
8454 10 |
Convertitori |
8459 10 |
Unità di lavorazione con guida di scorrimento |
8459 70 |
Filettatrici o maschiatrici |
8461 20 |
Macchine per limare o per sbozzare, per la lavorazione di metalli, carburi metallici o cermet |
8461 30 |
Macchine per brocciare, per la lavorazione di metalli, carburi metallici o cermet |
8461 40 |
Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi |
8461 90 |
Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare e altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove – altre |
8465 20 |
Centri di lavorazione |
8465 93 |
Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare |
8465 94 |
Macchine per curvare o montare |
8466 10 |
Portautensili e filiere a scatto automatico |
8466 91 |
Altre parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie – per macchine della voce 8464 |
8466 92 |
Altre parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie – per macchine della voce 8465 |
8472 10 |
Duplicatori |
8472 30 |
Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli |
8473 21 |
Parti e accessori di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10 , 8470 21 o 8470 29 |
8474 10 |
Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare |
8474 39 |
Macchine e apparecchi per mescolare o impastare – altri |
8474 80 |
Macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia (escl. quelle per colare o stampare il vetro) |
8475 21 |
Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati |
8475 29 |
Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro – altre |
8475 90 |
Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro – parti |
8477 40 |
Formatrici sotto vuoto e altre termoformatrici |
8477 51 |
Per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria |
8479 10 |
Macchine e apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi |
8479 30 |
Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose e altre macchine e apparecchi per il trattamento del legno o del sughero |
8479 50 |
Robot industriali, non nominati né compresi altrove |
8479 90 |
Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84 – parti |
8480 20 |
Piastre di fondo per forme |
8480 30 |
Modelli per forme |
8480 60 |
Forme per materie minerali |
8481 10 |
Valvole di riduzione della pressione |
8481 20 |
Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche |
8481 40 |
Valvole di troppo pieno o di sicurezza |
8482 20 |
Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici |
8482 91 |
Sfere, cilindri, rulli e aghi |
8482 99 |
Altre parti |
8484 10 |
Guarnizioni metalloplastiche |
8484 20 |
Giunti di tenuta stagna meccanici |
8484 90 |
Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici – altre |
8501 33 |
Altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua, diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 75 kW e inferiore o uguale a 375 kW |
8501 62 |
Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 75 kVA e inferiore o uguale a 375 kVA |
8501 63 |
Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 375 kVA e inferiore o uguale a 750 kVA |
8501 64 |
Generatori a corrente alternata (alternatori), diversi dai generatori fotovoltaici – di potenza superiore a 750 kVA |
8502 31 |
Gruppi elettrogeni a energia eolica |
8502 39 |
Altri gruppi elettrogeni – altri |
8502 40 |
Convertitori rotanti elettrici |
8504 33 |
Trasformatori di potenza superiore a 16 kVA e inferiore o uguale a 500 kVA |
8504 34 |
Trasformatori di potenza superiore a 500 kVA |
8505 20 |
Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici |
8506 90 |
Pile e batterie di pile elettriche – parti |
8507 30 |
Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare – al nichel-cadmio |
8514 31 |
Forni a fascio di elettroni |
8525 50 |
Apparecchi trasmittenti |
8530 90 |
Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608 ) – parti |
8532 10 |
Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva ≥ 0,5 kvar (condensatori di potenza) |
8533 29 |
Altre resistenze fisse – altre |
8535 30 |
Sezionatori e interruttori |
8535 90 |
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V – altri |
8539 41 |
Lampade ad arco |
8540 20 |
Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo |
8540 60 |
Altri tubi catodici |
8540 79 |
Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi a onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia – altri |
8540 81 |
Tubi per ricezione e tubi per amplificazione |
8540 89 |
Altre lampade, tubi e valvole – altri |
8540 91 |
Parti di tubi catodici |
8540 99 |
Altre parti |
8543 10 |
Acceleratori di particelle |
8547 90 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente – altri |
8602 90 |
Altre locomotive e locotrattori (escl. quelli a presa di corrente esterna, ad accumulatori e le locomotive diesel-elettriche) |
8604 00 |
Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine) |
8606 92 |
Altri carri per il trasporto di merci su rotaie – aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili) |
8701 21 |
Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) |
8701 22 |
Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione |
8701 23 |
Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come i motori per la propulsione |
8701 24 |
Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione |
8701 30 |
Trattori a cingoli (escl. motocoltivatori) |
8704 10 |
Autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale |
8704 22 |
Altri autoveicoli per il trasporto di merci – di peso a pieno carico superiore a 5 t e inferiore o uguale a 20 t |
8704 32 |
Altri autoveicoli per il trasporto di merci – di peso a pieno carico superiore a 5 t |
8705 20 |
Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione |
8705 30 |
Autopompe antincendio |
8705 90 |
Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) – altri |
8709 90 |
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti – parti |
8716 20 |
Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli |
8716 39 |
Altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci – altri |
9010 10 |
Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica |
9015 40 |
Strumenti e apparecchi di fotogrammetria |
9015 80 |
Altri strumenti e apparecchi |
9015 90 |
Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri – parti e accessori |
9029 10 |
Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili |
9031 20 |
Banchi di prova |
9032 81 |
Altri strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici – idraulici o pneumatici – altri |
9401 10 |
Sedili dei tipi utilizzati per veicoli aerei |
9401 20 |
Sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli |
9403 30 |
Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici |
9406 10 |
Costruzioni prefabbricate di legno |
9406 90 |
Costruzioni prefabbricate, anche incomplete o non ancora montate – altre |
9606 30 |
Dischetti per bottoni e altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni |
9608 91 |
Pennini da scrivere e punte per pennini |
9612 20 |
Di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a 30 mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e altre macchine |
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 duodecies
Parte C
Codice NC |
Descrizione |
7208 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti |
7209 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti |
7210 11 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, stagnati, di spessore ≥ 0,5 mm |
7210 12 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, stagnati, di spessore < 0,5 mm |
7210 20 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno |
7210 30 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, zincati elettroliticamente |
7210 41 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, ondulati, zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente) |
7210 49 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non ondulati né zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente) |
7210 50 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo |
7210 61 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, rivestiti di leghe di alluminio-zinco |
7210 69 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, rivestiti di alluminio (escl. quelli rivestiti di leghe di alluminio-zinco) |
7210 70 |
Prodotti piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche |
7211 19 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i "larghi piatti" o "acciai universali") |
7211 23 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio |
7211 90 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti |
7212 20 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, zincati elettroliticamente |
7212 30 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, stagnati (escl. quelli zincati elettroliticamente) |
7212 40 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche |
7212 50 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati o rivestiti (escl. quelli stagnati, zincati, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche) |
7219 |
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo |
7220 |
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo |
7225 11 |
Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza ≥ 600 mm, a grani orientati |
7225 40 |
Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici") |
7225 50 |
Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a freddo (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici") |
7225 91 |
Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici") |
7225 92 |
Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e i prodotti di acciai al silicio detti "magnetici") |
7226 11 |
Prodotti laminati piatti, di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati |
7226 19 |
Prodotti laminati piatti, di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani non orientati |
7226 20 |
Prodotti laminati piatti, di acciai rapidi, di larghezza ≤ 600 mm, laminati a caldo o a freddo |
7226 92 |
Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici") |
7226 99 |
Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. i prodotti di acciai rapidi o acciai al silicio detti "magnetici") |
7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni, "p.es. ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate", di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escl. costruzioni prefabbricate della voce 9406 ) |
7310 |
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia "escl. gas compressi o liquefatti", di capacità ≤ 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a. |
7311 |
Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto) |
7610 |
Costruzioni e parti di costruzioni, p.es. "ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate", di alluminio (escl. costruzioni prefabbricate della voce 9406 ); lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
7612 10 |
Astucci tubolari flessibili, di alluminio |
8405 10 |
Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori (escl. forni di cokificazione, generatori di gas con procedimento elettrolitico, lampade ad acetilene) |
8406 81 |
Turbine a vapore, di potenza > 40 MW (escl. quelle per la propulsione di imbarcazioni) |
8406 82 |
Turbine a vapore, di potenza ≤ 40 MW (escl. quelle per la propulsione di imbarcazioni) |
8407 21 |
Motori del tipo fuoribordo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per la propulsione di imbarcazioni |
8407 29 |
Motori a pistone alternativo o rotante, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per la propulsione di imbarcazioni (escl. motori del tipo fuoribordo) |
8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione "motori diesel o semi-diesel" |
8409 99 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori con accensione per compressione "motori diesel o semi-diesel", n.n.a. |
8410 90 |
Parti di turbine idrauliche e ruote idrauliche, compresi i regolatori |
8413 11 |
Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse |
8413 19 |
Pompe per liquidi, aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo (escl. le pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse) |
8413 30 |
Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione |
8413 50 |
Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore (escl. quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19, le pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione e le pompe per calcestruzzo) |
8413 60 |
Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore (escl. quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19 e le pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione) |
8413 81 |
Pompe per liquidi, a motore (escl. quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19, le pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione, le pompe per calcestruzzo, le pompe volumetriche alternative o rotative e le pompe centrifughe di ogni tipo) |
8414 10 |
Pompe per vuoto |
8419 40 |
Apparecchi di distillazione o di rettificazione |
8419 50 |
Scambiatori di calore (escl. quelli utilizzati con caldaie) |
8419 89 |
Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, n.n.a. (escl. apparecchi per uso domestico, forni e altri impianti della voce 8514 ) |
8419 90 |
Parti di apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, e di scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione, n.n.a. |
8421 11 |
Scrematrici centrifughe |
8421 23 |
Apparecchi per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione |
8421 29 |
Apparecchi per filtrare o depurare liquidi (escl. apparecchi per filtrare o depurare l'acqua e bevande diverse dall'acqua, nonché per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione e per reni artificiali) |
8421 31 |
Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione |
8421 39 |
Apparecchi per filtrare o depurare gas (escl. i separatori di isotopi e i filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione) |
8421 99 |
Parti di macchine ed apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas, n.n.a. |
8424 89 |
Apparecchi meccanici, anche a mano, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a. |
8424 90 |
Parti di estintori, pistole a spruzzo e apparecchi simili, di macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto e di macchine ed apparecchi per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a. |
8425 31 |
Verricelli e argani a motore elettrico |
8426 11 |
Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi |
8426 19 |
Ponti e travi scorrevoli, gru a ponte, gru a portale mobile (escl. ponti e travi scorrevoli su supporti fisso, gru a portale mobile su gomme o pneumatici, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e gru a portale) |
8426 20 |
Gru a torre |
8426 30 |
Gru a portale |
8426 41 |
Gru mobili e carrelli-gru, semoventi, su gomme o pneumatici (escl. autogru, gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti "cavaliers") |
8426 49 |
Gru mobili e carrelli-gru, semoventi (escl. quelli su gomme o pneumatici e carrelli-elevatori detti "cavaliers") |
8426 91 |
Gru costruite per essere montate su un veicolo stradale |
8427 |
Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento (escl. carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru) |
8428 31 |
Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci, appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei (escl. apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici) |
8428 39 |
Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci (escl. quelli appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei e quelli del tipo a benna, a nastro o a cinghia o pneumatici) |
8428 70 |
Robot industriali |
8429 11 |
Apripista (bulldozers, angledozers), su cingoli |
8429 20 |
Livellatrici semoventi |
8429 30 |
Ruspe spianatrici semoventi |
8429 40 |
Compattatori e rulli compressori, semoventi |
8429 51 |
Caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale, semoventi |
8429 52 |
Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, semoventi, dotati di una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360° |
8430 50 |
Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a. |
8430 69 |
Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, non semoventi, n.n.a. |
8431 20 |
Parti di carrelli-stivatori e altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento, n.n.a. |
8431 39 |
Parti di macchine e apparecchi della voce 8428 , n.n.a. |
8431 41 |
Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze, per macchine o apparecchi delle voci 8426 , 8429 e 8430 |
8431 49 |
Parti di macchine e apparecchi delle voci 8426 , 8429 e 8430 , n.n.a. |
8443 19 |
Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 (escl. duplicatori ettografici o a matrice "stencil", macchine per stampare gli indirizzi e altre macchine per la stampa da ufficio delle voci da 8469 a 8472 , macchine per la stampa a getto d'inchiostro e macchine per la stampa in offset, flessografiche, tipografiche ed eliografiche) |
8454 20 |
Lingottiere e secchie di colata, per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie |
8454 90 |
Parti di convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie |
8455 22 |
Laminatoi a freddo per metalli (escl. quelli per tubi) |
8455 30 |
Cilindri di laminatoi per metalli |
8456 20 |
Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con ultrasuoni (escl. apparecchi per pulitura operanti con ultrasuoni e macchine per prove di materiali) |
8456 40 |
Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con procedimenti a getto di plasma |
8457 10 |
Centri di lavorazione per la lavorazione dei metalli |
8457 30 |
Macchine a stazioni multiple per la lavorazione dei metalli |
8458 |
Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo |
8459 21 |
Foratrici per la lavorazione dei metalli, a comando numerico (escl. le unità di lavorazione con guida di scorrimento) |
8459 31 |
Alesatrici-fresatrici per metalli, a comando numerico (escl. le unità di lavorazione con guida di scorrimento) |
8459 41 |
Alesatrici per metalli, a comando numerico (escl. unità di lavorazione con guida di scorrimento e foratrici-alesatrici) |
8459 49 |
Alesatrici per metalli, non a comando numerico (escl. unità di lavorazione con guida di scorrimento e foratrici-alesatrici) |
8459 61 |
Fresatrici per metalli, a comando numerico (escl. unità di lavorazione con guida di scorrimento, alesatrici-fresatrici, fresatrici a mensola e macchine per tagliare ingranaggi) |
8460 |
Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet (escl. le macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461 e le macchine manovrabili a mano) |
8462 |
Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo (esclusi i laminatoi); macchine (comprese le presse, le linee di taglio e le linee di taglio su misura), rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici, sgretolatrici e roditrici per metalli (escluse trafilatrici); presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate |
8463 |
Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati e dei cermet, che operano senza asportazione di materia (escl. presse per fucinare, rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici e sgretolatrici, presse e macchine manovrabili a mano) |
8464 |
Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro (escl. quelle manovrabili a mano) |
8465 96 |
Macchine per spaccare, tranciare o svolgere il legno (escl. i centri di lavorazione) |
8466 20 |
Portapezzi per macchine utensili |
8466 93 |
Parti e accessori di macchine utensili che operano con asportazione di materia, delle voci da 8456 a 8461 , n.n.a. |
8466 94 |
Parti e accessori di macchine utensili che operano senza asportazione di materia, n.n.a. |
8468 |
Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare (diversi da quelli della voce 8515 ); macchine e apparecchi a gas per la tempera superficiale; loro parti |
8474 31 |
Betoniere e apparecchi per preparare il cemento (escl. quelli montati su carri ferroviari o su telai di autocarri) |
8477 30 |
Formatrici per soffiaggio per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche |
8479 81 |
Macchine e apparecchi per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici, n.n.a. (escl. robot industriali, forni, essiccatori, pistole a spruzzo e apparecchi simili, macchine per pulizia ad alta pressione e altre macchine per pulizia a getto, laminatoi o laminatrici, macchine utensili e macchine per fabbricare corde e cavi) |
8479 82 |
Macchine e apparecchi per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare, n.n.a. (escl. robot industriali) |
8479 89 |
Macchine e apparecchi, n.n.a. |
8481 30 |
Valvole di ritegno per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili |
8482 10 |
Cuscinetti a sfere |
8482 30 |
Cuscinetti a rulli cilindrici |
8482 50 |
Cuscinetti a rulli cilindrici (escl. cuscinetti ad aghi (a rullini)) |
8482 80 |
Cuscinetti, incl. i cuscinetti combinati (escl. cuscinetti a sfere, a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici, a rulli a botte, ad aghi (a rullini) e a rulli cilindrici) |
8483 |
Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento per macchine; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione; loro parti |
8486 |
Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9, lettera C), del capitolo 84; loro parti e accessori, n.n.a. |
8487 |
Parti di macchine o di apparecchi, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84 |
8501 20 |
Motori universali di potenza > 37,5 W |
8501 31 |
Motori a corrente continua di potenza > 37,5 W ma ≤ 750 W e generatori a corrente continua di potenza ≤ 750 W |
8501 53 |
Motori a corrente alternata, polifase, di potenza > 75 kW |
8501 61 |
Generatori a corrente alternata "alternatori", di potenza ≤ 75 kVA |
8502 11 |
Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di potenza ≤ 75 kVA |
8502 12 |
Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di potenza > 75 kVA ma ≤ 375 kVA |
8502 13 |
Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel), di potenza > 375 kVA |
8503 00 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502 |
8504 32 |
Trasformatori di potenza > 1 kVA ma ≤ 16 kVA (escl. quelli con dielettrico liquido) |
8505 90 |
Elettromagneti e teste di sollevamento elettromagnetiche e loro parti (escl. magneti per uso medico); dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione e loro parti, n.n.a. |
8506 60 |
Pile e batterie di pile a zinco-aria (escl. quelle esauste) |
8507 10 |
Accumulatori elettrici al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone (batterie di avviamento) (escl. quelli esausti) |
8507 20 |
Accumulatori elettrici al piombo (escl. quelli esausti e le batterie di avviamento) |
8511 |
Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione, p. es. magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori; generatori, p. es. dinamo e alternatori, e congiuntori-disgiuntori per detti motori; loro parti |
8512 20 |
Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per motocicli o autoveicoli (escl. lampade della voce 8539 ) |
8512 90 |
Parti di apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione, tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli e autoveicoli, n.n.a. |
8514 11 |
Presse isostatiche a caldo |
8514 19 80 |
Forni industriali o di laboratorio, a resistenza (esclusi i forni per i prodotti di panetteria o di biscotteria e le presse isostatiche a caldo) |
8514 20 |
Forni funzionanti a induzione o per perdite dielettriche |
8514 90 |
Parti di forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti a induzione o per perdite dielettriche, e di altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche, n.n.a. (diversi da quelli per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafer) a semiconduttore) |
8515 21 |
Macchine e apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza, interamente o parzialmente automatici |
8515 29 |
Macchine e apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza, non interamente né parzialmente automatici |
8516 80 |
Resistenze scaldanti (escl. quelle di agglomerato di carbone e grafite) |
8525 81 |
Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali ad alta velocità, specificate nella nota di sottovoce 1 del capitolo 85 |
8525 82 |
Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali resistenti alle radiazioni, specificate nella nota di sottovoce 2 del capitolo 85 |
8525 83 |
Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali per la visione notturna, specificate nella nota di sottovoce 3 del capitolo 85 |
8526 10 |
Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar) |
8527 21 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono |
8528 49 |
Monitor con tubo catodico "crt" (escl. monitor per computer con ricevitore televisivo) |
8530 10 |
Apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate (escl. apparecchi meccanici o elettromeccanici della voce 8608 ) |
8530 80 |
Apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando (escl. apparecchi per strade ferrate e apparecchi meccanici o elettromeccanici della voce 8608 ) |
8532 29 |
Condensatori elettrici fissi (escl. condensatori di tantalio, elettrolitici all'alluminio, di ceramica, di carta o di materie plastiche e condensatori di potenza) |
8532 30 |
Condensatori elettrici variabili o regolabili (pre-regolati) |
8532 90 |
Parti di condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili (pre-regolati), n.n.a. |
8533 90 |
Parti di resistenze elettriche, compresi i reostati e i potenziometri, n.n.a. |
8535 10 |
Fusibili e interruttori di sicurezza a fusibili, per una tensione < 1 000 V |
8535 21 |
Interruttori automatici, per una tensione > 1 000 V ma < 72,5 kV |
8535 29 |
Interruttori automatici, per una tensione ≥ 72,5 kV |
8535 40 |
Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente, per una tensione > 1 000 V |
8538 10 |
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537 , sprovvisti dei loro apparecchi |
8538 90 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535 , 8536 o 8537 , n.n.a. (escl. quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti della voce 8537 , sprovvisti dei loro apparecchi) |
8539 29 |
Lampade e tubi a incandescenza, elettrici (escl. lampade e tubi alogeni al tungsteno "wolframio", lampade e tubi di potenza ≤ 200 W e per una tensione > 100 V e lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi) |
8539 39 |
Lampade e tubi a scarica (escl. lampade e tubi fluorescenti a catodo caldo, a vapore di mercurio o di sodio, ad alogenuro metallico e a raggi ultravioletti) |
8539 51 |
Moduli con diodi emettitori di luce (LED) |
8539 52 |
Lampade a diodi emettitori di luce (LED) |
8540 71 |
Magnetron |
8541 30 |
Tiristori, diac e triac (escl. dispositivi fotosensibili a semiconduttore) |
8541 41 |
Diodi emettitori di luce (LED) |
8541 42 |
Cellule fotovoltaiche non montate in moduli o costituite in pannelli |
8541 43 |
Cellule fotovoltaiche montate in moduli o costituite in pannelli |
8543 20 |
Generatori di segnali, elettrici |
8543 30 |
Macchine e apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi |
8544 11 |
Fili per avvolgimenti per usi elettrici, di rame, isolati |
8544 30 |
Serie di fili per candele di accensione e altre serie di fili utilizzati nei mezzi di trasporto |
8544 49 |
Conduttori elettrici, per una tensione ≤ 1 000 V, isolati, non muniti di pezzi di congiunzione, n.n.a. |
8544 60 |
Conduttori elettrici, per una tensione > 1 000 V, isolati, n.n.a. |
8544 70 |
Cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
8545 20 |
Spazzole di carbone per usi elettrici |
8547 10 |
Pezzi isolanti per usi elettrici, di ceramica |
8547 20 |
Pezzi isolanti per usi elettrici, di materie plastiche |
8549 |
Cascami e avanzi elettrici ed elettronici |
8703 10 |
Autoveicoli per il trasporto di < 10 persone sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili |
8704 23 |
Autoveicoli per il trasporto di merci, azionati da motore a pistone con accensione per compressione "motore diesel o semi-diesel", di peso a pieno carico > 20 t (escl. gli autocarri a cassone ribaltabile detti "dumper" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale della sottovoce 8704.10 e gli autoveicoli per usi speciali della voce 8705 ) |
8705 10 |
Gru-automobili (escl. carri attrezzi) |
8705 40 |
Autocarri betoniere |
8716 39 |
Rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci, non costruiti per circolare su rotaie (escl. rimorchi autocaricanti o autoscaricanti per usi agricoli e cisterne in forma di rimorchi e semirimorchi) |
8716 90 |
Parti di rimorchi, semirimorchi e altri veicoli senza meccanismo di propulsione, n.n.a. |
9001 10 |
Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche (escl. quelli costituiti di fibre rivestite individualmente della voce 8544 ) |
9005 |
Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni (escl. apparecchi di radioastronomia e altri strumenti o apparecchi nominati altrove) |
9014 |
Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione (escl. apparecchi di radionavigazione); loro parti |
9015 10 |
Telemetri |
9015 20 |
Teodoliti e tacheometri |
9024 80 |
Macchine e apparecchi per prove delle proprietà meccaniche dei materiali (escl. metalli) |
9025 90 |
Parti e accessori per densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, n.n.a. |
9027 10 |
Analizzatori di gas o di fumi |
9027 81 |
Spettrometri di massa |
9027 89 |
Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche, o per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche, n.n.a. (esclusi gli spettrometri di massa) |
9029 20 |
Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi |
9029 90 |
Parti e accessori per contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili, indicatori di velocità e tachimetri, stroboscopi, n.n.a. |
9030 32 |
Multimetri, con dispositivo registratore |
9030 39 |
Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità di corrente, della resistenza o della potenza elettrica, con dispositivo registratore (escl. multimetri, oscilloscopi e oscillografi) |
9030 40 |
Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione, per esempio ipsometri, kerdometri, distorsiometri, psofometri |
9030 82 |
Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di dischi (wafer) o dispositivi a semiconduttore |
9030 89 |
Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, senza dispositivo registratore, n.n.a. |
Ex98 |
Impianti industriali, esclusi quelli per la produzione di prodotti alimentari e bevande, farmaci, medicinali e dispositivi medici". |
25.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 59/275 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/428 DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2023
che attua l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1770 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 28 settembre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1770. |
(2) |
Il 13 dicembre 2021 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2021/2201 (2) per attuare la decisione (PESC) 2021/2208 (3), che ha istituito un nuovo quadro che consente l'adozione di misure restrittive nei confronti di persone ed entità responsabili di minacciare la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o di ostacolare o compromettere il positivo completamento della sua transizione politica. |
(3) |
Il 24 gennaio e il 21 marzo 2022 il Consiglio ha preso atto del fatto che le autorità di transizione hanno deciso di cooperare con le forze mercenarie del Wagner Group affiliate alla Russia, note per le atrocità commesse, in particolare gravi violazioni dei diritti umani in Ucraina, Siria, Libia, Repubblica centrafricana (RCA), Sudan, Mali e Mozambico, incluse torture ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie. Il Consiglio ha condannato la presenza del Wagner Group sul terreno. |
(4) |
Vista la persistente gravità della situazione in Mali, una persona dovrebbe essere inserita nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi oggetto di misure restrittive che figura nell'allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) GU L 251 del 29.9.2017, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2021/2201 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/1770 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L446 del 14.12.2021, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2021/2208 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 446 del 14.12.2021, pag. 44).
ALLEGATO
Nell'allegato I bis del regolamento (UE) 2017/1770, alla sezione «Elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2 ter» è aggiunta la voce seguente:
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
«6. |
Ivan Aleksandrovitch MASLOV Иван Александрович МАСЛОВ |
Data di nascita: 11.7.1982 oppure 3.1.1980 Luogo di nascita: Arkhangelsk / villaggio di Chuguevka, distretto di Chuguev, territorio di Primorsky Cittadinanza: russa Sesso: maschile Funzione: capo del Wagner Group in Mali Indirizzo: sconosciuto, registrato nella città di Shatki, nella regione di Nizhni Novgorod, secondo "All eyes on Wagner" |
Ivan Aleksandrovitch Maslov è il capo del Wagner Group in Mali, la cui presenza nel paese è cresciuta dalla fine del 2021. La presenza del Wagner Group in Mali rappresenta una minaccia per la pace, la sicurezza e la stabilità del paese. In particolare, mercenari del Wagner Group sono stati coinvolti in atti di violenza e in molteplici violazioni dei diritti umani in Mali, tra cui esecuzioni extragiudiziali, come il "massacro di Moura" a fine marzo 2022. In quanto capo locale del Wagner Group, Ivan Maslov è pertanto responsabile delle azioni del Wagner Group che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali, in particolare del coinvolgimento in atti di violenza e violazioni dei diritti umani. |
25.2.2023». |
25.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 59/278 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/429 DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2023
che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014. |
(2) |
L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. |
(3) |
Nelle sue conclusioni del 9 febbraio 2023 il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. Il Consiglio europeo ha inoltre riaffermato che l'Unione è pronta a continuare a rafforzare le sue misure restrittive nei confronti della Russia. |
(4) |
Data la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che 87 persone e 34 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina debbano essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
ALLEGATO
Le persone e le entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014:
|
Persone
|
|
Entità
|
25.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 59/423 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/430 DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2023
che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
L’8 dicembre 2020 nella dichiarazione dell’alto rappresentante a nome dell’Unione europea relativa al regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani, l’Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito il loro forte impegno a favore della promozione e protezione dei diritti umani in tutto il mondo. Il regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani sottolinea la determinazione dell’Unione a rafforzare il proprio ruolo nella lotta contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo. Far sì che tutti possano godere dei propri diritti umani è un obiettivo strategico dell’Unione. Il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani sono valori fondamentali dell’Unione e della sua politica estera e di sicurezza comune. |
(2) |
Il 13 dicembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/2197 (2) e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2195 (3), con cui sono stati designati il Wagner Group e tre dei suoi membri coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani in varie parti del mondo. |
(3) |
L’Unione continua a nutrire profonda preoccupazione per le violazioni e gli abusi gravi dei diritti umani, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, perpetrati dal Wagner Group in diversi paesi, tra cui l’Ucraina, la Libia, la Repubblica centrafricana (RCA), il Mali e il Sudan. |
(4) |
Tenuto conto della dimensione internazionale e della gravità delle attività del Wagner Group, nonché del suo impatto destabilizzante nei suddetti paesi, l’Unione ritiene che le azioni del Wagner Group compromettano gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 21 TUE, in particolare l’obiettivo di consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell’uomo e i principi del diritto internazionale in conformità del paragrafo 2, lettera b), di tale articolo. |
(5) |
In tale contesto, otto persone e sette entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/1998, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 1.
(2) Decisione (PESC) 2021/2197 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 445 I del 13.12.2021, pag. 17).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2195 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 445 I del 13.12.2021, pag. 10).
ALLEGATO
1. |
Nell’elenco delle persone fisiche che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998, alla sezione A («Persone fisiche») sono aggiunte le voci seguenti:
|
2. |
Nell’elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998, alla sezione B. («Persone giuridiche, entità e organismi») sono aggiunte le voci seguenti:
|
DECISIONI
25.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 59/434 |
DECISIONE (PESC) 2023/431 DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2023
che modifica la decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 28 settembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1775 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali. |
(2) |
Il 13 dicembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/2208 (2), che ha istituito un nuovo quadro che consente l'adozione di misure restrittive nei confronti di persone ed entità responsabili di minacciare la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o di ostacolare o compromettere il positivo completamento della sua transizione politica. |
(3) |
Il 24 gennaio e il 21 marzo 2022 il Consiglio ha preso atto del fatto che le autorità di transizione hanno deciso di cooperare con le forze mercenarie del Wagner Group affiliate alla Russia, note per le atrocità commesse, in particolare gravi violazioni dei diritti umani in Ucraina, Siria, Libia, Repubblica centrafricana (RCA), Sudan, Mali e Mozambico, tra cui torture ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie. Il Consiglio ha condannato la presenza del Wagner Group sul terreno. |
(4) |
Vista la persistente gravità della situazione in Mali, una persona dovrebbe essere inserita nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell'allegato II della decisione (PESC) 2017/1775. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione (PESC) 2017/1775, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II della decisione (PESC) 2017/1775 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) Decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23).
(2) Decisione (PESC) 2021/2208 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 446 del 14.12.2021, pag. 44).
ALLEGATO
L'allegato II della decisione (PESC) 2017/1775 è così modificato:
1) |
nell'elenco delle persone fisiche di cui alla sezione A. «Elenco delle persone fisiche di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 1» è aggiunta la voce seguente:
|
2) |
nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui alla sezione B. «Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1» è aggiunta la voce seguente:
|
25.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 59/437 |
DECISIONE (PESC) 2023/432 DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2023
che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (1). |
(2) |
L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. |
(3) |
Nelle sue conclusioni del 9 febbraio 2023 il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. Il Consiglio europeo ha inoltre riaffermato che l'Unione è pronta a continuare a rafforzare le sue misure restrittive nei confronti della Russia. |
(4) |
Data la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che 87 persone e 34 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina debbano essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC. |
(5) |
È inoltre opportuno estendere a tre banche recentemente inserite nell'elenco le deroghe al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche che erano applicabili alle banche già inserite nell'elenco nonché consentire il trattamento dei pagamenti da parte della Jewish Claims Conference mediante una di esse. |
(6) |
È inoltre opportuno consentire lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati necessari per la cessione o il trasferimento di titoli da parte di un'entità stabilita nell'Unione, attualmente o precedentemente controllata da una specifica entità inserita nell'elenco. Infine, è opportuno consentire lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati necessari per la cessazione di operazioni, contratti o altri accordi con un'entità inserita nell'elenco e prorogare di tre mesi il termine per la deroga al fine di consentire la vendita e il trasferimento di diritti di proprietà in una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione detenuti da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inseriti nell'elenco. |
(7) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure. |
(8) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/145/PESC è così modificata:
1) |
all'articolo 2:
|
2) |
l'allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).
ALLEGATO
Le persone e le entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone, entità e organismi riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC:
|
Persone
|
|
Entità
|
25.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 59/583 |
DECISIONE (PESC) 2023/433 DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2023
che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 7 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1999. |
(2) |
L’8 dicembre 2020 nella dichiarazione dell’alto rappresentante a nome dell’Unione europea relativa al regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani, l’Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito il loro forte impegno a favore della promozione e protezione dei diritti umani in tutto il mondo. Il regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani sottolinea la determinazione dell’Unione a rafforzare il proprio ruolo nella lotta contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo. Far sì che tutti possano godere dei propri diritti umani è un obiettivo strategico dell’Unione. Il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani sono valori fondamentali dell’Unione e della sua politica estera e di sicurezza comune. |
(3) |
Il 13 dicembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/2197 (2), con cui sono stati designati il Wagner Group e tre dei suoi membri coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani in varie parti del mondo. |
(4) |
L’Unione continua a nutrire profonda preoccupazione per le violazioni e gli abusi gravi dei diritti umani, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, perpetrati dal Wagner Group, un’entità militare privata non registrata con sede in Russia, in diversi paesi, tra cui in particolare l’Ucraina, la Libia, la Repubblica centrafricana (RCA), il Mali e il Sudan. |
(5) |
Tenuto conto della dimensione internazionale e della gravità delle attività del Wagner Group, nonché del suo impatto destabilizzante nei suddetti paesi, l’Unione ritiene che le azioni del Wagner Group compromettano gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 21 del trattato sull’Unione europea, in particolare l’obiettivo di consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell’uomo e i principi del diritto internazionale in conformità del paragrafo 2, lettera b), di tale articolo. |
(6) |
In tale contesto, otto persone e sette entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell’allegato della decisione (PESC) 2020/1999. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2020/1999, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione (PESC) 2020/1999 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 13.
(2) Decisione (PESC) 2021/2197 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 445 I del 13.12.2021, pag. 17).
ALLEGATO
1.
Nell’elenco delle persone fisiche che figura nell’allegato della decisione (PESC) 2020/1999, alla sezione A («Persone fisiche») sono aggiunte le seguenti voci:
|
Nomi (traslitterazione in caratteri latini) |
Nomi |
Informazioni identificative |
Motivi dell’inserimento nell’elenco |
Data di inserimento nell’elenco |
«19. |
Maxim SHUGALEY alias Maksim SHUGALEI |
Максим ШУГАЛЕЙ (grafia russa) |
Carica: presidente della Foundation for the Defence of National Values (FDNV) Data di nascita: 24.2.1966 Luogo di nascita: Leningrado, ex URSS (ora San Pietroburgo, Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile Numero di passaporto o carta d’identità: 710508436 (Passaporto russo) |
Maxim Shugaley è a capo della Foundation for the Defence of National Values (Fondazione per la difesa dei valori nazionali), FDNV, e opera direttamente sotto la supervisione di Yevgeny Prigozhin, capo del Wagner Group. La FDNV opera come ramo delle relazioni pubbliche del Wagner Group e il ruolo di Shugaley nella FDNV consiste nel guidare la propaganda a favore del Wagner Group e le campagne di disinformazione, anche per rafforzare la reputazione del Wagner Group e sostenerne lo schieramento, nonché interferire segretamente per suo conto nei vari paesi in cui opera. Il Wagner Group è inserito in elenco per gravi violazioni dei diritti umani, che comprendono torture ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, in diversi paesi, tra cui Libia, Mali e Repubblica centrafricana. Shugaley è associato al Wagner Group ed è responsabile di sostenere e incoraggiare gli atti di tale gruppo attraverso la propaganda a suo favore e la disinformazione. |
25.2.2023 |
20. |
Aleksandr Grigorievitch MALOLETKO |
Александр Григорьевич МАЛОЛЕТКО (grafia russa) |
|
Aleksandr Grigorievitch Maloletko è uno stretto collaboratore di Yevgeny Prigozhin. La sua azione come “difensore della madrepatria” e capo della “Veteran’s Interests Defenders League” (lega dei difensori degli interessi dei veterani) è stata lodata pubblicamente da Yevgeny Prigozhin. Ha lavorato come istruttore per il Wagner Group nella Repubblica centrafricana (RCA). È associato al Wagner Group, inserito in elenco per gravi violazioni dei diritti umani in diversi paesi tra cui la RCA ed è responsabile di sostenere gli atti di tale gruppo. |
25.2.2023 |
21. |
Konstantin Alexandrovich PIKALOV |
Константин Александрович ПИКАЛОВ (grafia russa) |
Carica: uno dei comandanti del PMC Wagner Group in Africa Data di nascita: 23.7.1968 Cittadinanza: russa Sesso: maschile |
Konstantin Alexandrovich Pikalov, nome in codice “Mazaï” (Mazay), è uno dei leader del Wagner Group ed è responsabile delle attività operative del gruppo in Africa, in particolare nella Repubblica centrafricana (RCA). È accusato di essere stato l’istigatore dell’omicidio di tre giornalisti russi nel luglio 2018. Il Wagner Group è inserito in elenco per gravi violazioni dei diritti umani, che comprendono torture ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, in diversi paesi, tra cui la RCA. Nella sua posizione di vertice all’interno del Wagner Group, Pikalov è responsabile delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dal gruppo nella RCA. |
25.2.2023 |
22. |
Dimitri SYTII alias Dimitri SYTYI |
Дмитрий СЫТИЙ (grafia russa) |
Carica: direttore della Casa russa a Bangui Data di nascita: 23.3.1989 Luogo di nascita: Minsk (Bielorussia) Cittadinanza: russa Sesso: maschile Indirizzo: NA-SYTAIA/A1-TANKISTAZ KHRUSTITSKOGO 62 APT25/ZP-198217/CI San Pietroburgo, Federazione russa |
Dimitri Sytii ha un ruolo di spicco nel Wagner Group nella Repubblica centrafricana (RCA) e intrattiene stretti legami con Yevgeny Prigozhin. È incaricato di condurre la politica di influenza del Wagner Group nella RCA. È il capo della sezione locale della Casa russa, il ramo culturale del ministero degli Esteri russo. Il Wagner Group è inserito in elenco per gravi violazioni dei diritti umani, che comprendono torture ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, in diversi paesi, tra cui la RCA. Dati la sua posizione influente nella RCA e il suo ruolo di spicco all’interno del Wagner Group, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse dal Wagner Group nella RCA. |
25.2.2023 |
23. |
Mikhail Sergeyevich POTEPKIN |
Михаил Сергеевич ПОТЕПКИН (grafia russa) |
Carica: direttore di Meroe Gold Data di nascita: 19.9.1981 o 29.9.1981 Cittadinanza: russa Sesso: maschile N. di passaporto: 651697952 (passaporto russo) Indirizzo: Sudan Società associate: Megaline; Concord; IT-Debugger |
Mikhail Potepkin è direttore di Meroe Gold, un’entità di copertura delle operazioni del Wagner Group in Sudan, ed è coinvolto anche in M-Invest, società madre di Meroe. Ha un ruolo di spicco nel Wagner Group in Sudan e intrattiene stretti legami con Yevgeny Prigozhin. Grazie ai suoi legami con le forze militari sudanesi, il Wagner Group si è assicurato lo sfruttamento e l’esportazione di oro sudanese in Russia. Potepkin è associato al Wagner Group, inserito in elenco per gravi violazioni dei diritti umani, che comprendono torture ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, in diversi paesi, tra cui il Sudan. Attraverso le sue attività, fornisce anche sostegno a tali abusi commessi in Sudan |
25.2.2023 |
24. |
Alexander Alexandrovich IVANOV |
Александр Александрович ИВАНОВ (grafia russa) |
Carica: rappresentante degli istruttori del Wagner Group nella Repubblica centrafricana Data di nascita: 14.6.1960 Cittadinanza: russa Sesso: maschile Indirizzo: Bangui, Repubblica centrafricana |
Alexander Ivanov è il portavoce del Wagner Group nella Repubblica centrafricana (RCA). È anche capo dell’“Unione degli ufficiali per la sicurezza internazionale” russa che ha inviato gli istruttori militari russi in servizio nella RCA. Tali istruttori sono mercenari del Wagner Group Il Wagner Group è inserito in elenco per gravi violazioni dei diritti umani che comprendono torture ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie in diversi paesi, tra cui la RCA. In qualità di rappresentante ufficiale di istruttori militari russi, è coinvolto nelle gravi violazioni dei diritti umani commesse dal Wagner Group nella RCA. |
25.2.2023 |
25. |
Vitalii Viktorovitch PERFILEV |
Виталий Викторович ПЕРФИЛЬЕВ (grafia russa) |
Data di nascita: 11.9.1983 Luogo di nascita: Novossibirsk, URSS (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Indirizzo: Bangui (Repubblica centrafricana) Sesso: maschile N. di passaporto: NR 75 2987491 Data di emissione: 30.3.2016 Data di scadenza: 30.3.2026 |
Perfilev è il consigliere per la sicurezza del presidente della Repubblica centrafricana (RCA). Rappresenta una figura chiave all’interno del Wagner Group nella RCA. Il Wagner Group è inserito in elenco per gravi violazioni dei diritti umani che comprendono torture ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie in diversi paesi, tra cui la RCA. Dati la sua posizione influente nella RCA e il suo ruolo di spicco all’interno del Wagner Group, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse dal Wagner Group nella RCA. |
25.2.2023 |
26. |
Andrei Sergeevich MANDEL |
Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ (grafia russa) |
Data di nascita: 2.3.1990 Luogo di nascita: Germania Sesso: maschile N. di passaporto: 753615660 |
Andrei Mandel è a capo di M-Invest, un’entità di copertura delle operazioni del Wagner Group in Sudan, ed è coinvolto anche nella sua controllata Meroe Gold. Ha un ruolo di spicco nel Wagner Group in Sudan e intrattiene stretti legami con Yevgeny Prigozhin. Grazie ai suoi stretti legami con le forze militari sudanesi, il Wagner Group si è assicurato lo sfruttamento e l’esportazione di oro sudanese in Russia. Mandel è associato al Wagner Group, inserito in elenco per gravi violazioni dei diritti umani, che comprendono torture ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, in diversi paesi, tra cui il Sudan. Attraverso le sue attività, fornisce anche sostegno a tali abusi commessi in Sudan. |
25.2.2023». |
2.
Nell’elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato della decisione (PESC) 2020/1999, alla sezione B. («Persone giuridiche, entità e organismi») sono aggiunte le seguenti voci:
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Nome (traslitterazione in caratteri latini) |
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi dell’inserimento nell’elenco |
Data di inserimento nell’elenco |
«6. |
Lobaye Invest SARLU |
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Luogo di registrazione: Bangui (Repubblica centrafricana) Data di registrazione: 24.10.2017 Numero di registrazione: M 354838 D 0001 (numero “NIF”, codice di identificazione fiscale) Sede principale di attività: Repubblica centrafricana Altre informazioni: succursale di M-Finans |
Lobaye Invest SARLU è una società privata registrata nella Repubblica centrafricana (RCA), controllata dalla società russa M-Finans, controllata da Yevgeny Prigozhin. È gestita da Dimitri Sytii, alto dirigente del Wagner Group, e da Yevgeny Khodotov, associato a Yevgeny Prigozhin. Lobaye Invest gestisce miniere di oro e diamanti nella RCA. È stata collegata alle operazioni del Wagner Group nella RCA. Finanzia anche diversi mezzi di informazione, come la stazione radio Lengo Sengo, una stazione radio centroafricana che conduce campagne di disinformazione e promuove la presenza del Wagner Group nella RCA. Lobaye Invest è associata al Wagner Group, inserito in elenco per gravi violazioni dei diritti umani, che comprendono torture ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, in diversi paesi, tra cui l’RCA. Attraverso le sue attività, Lobaye Invest fornisce anche sostegno a tali abusi commessi nella RCA. |
25.2.2023 |
7. |
DIAMVILLE |
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Data di registrazione: 28.3.2019 Numero di registrazione: CA/BG2019B519 Sede principale di attività: Repubblica centrafricana Altre informazioni: persone ed entità associate: Yevgeny Prigozhin, Wagner Group, Dimitri Sytii, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest |
Diamville è una società di copertura utilizzata dal Wagner Group presente nella Repubblica centrafricana (RCA) per commerciare illegalmente diamanti È strettamente legata a tutti i principali attori del Wagner Group nella RCA, come Yevgeny Prigozhin e Dimitri Sytii. Diamville è associata al Wagner Group, inserito in elenco per gravi violazioni dei diritti umani, che comprendono torture ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, in diversi paesi, tra cui l’RCA. Attraverso le sue attività, fornisce anche sostegno a tali abusi commessi nella RCA. |
25.2.2023 |
8. |
Foundation for the Defence of National Values (FDNV) Fund for the Defence of National Values (FDNV) Foundation/organization for the Protection of National Values (FPNV)/(FZNC) Foundation for National Values Protection |
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Luogo di registrazione: Mosca (64 Zemlyanoy Val str., building 2, office 201, Mosca, Federazione russa) Sito web: https://en.fznc.ru/ |
La Foundation for the Defence of National Values (Fondazione per la difesa dei valori nazionali), FDNV, è collegata al capo del Wagner Group, Yevgeny Prigozhin. La FDNV opera come ramo delle relazioni pubbliche del Wagner Group. Guida la propaganda e le campagne di disinformazione a favore di tale gruppo, anche per rafforzarne la reputazione e sostenerne lo schieramento, e si impegna in ingerenze occulte per suo conto nei vari paesi in cui opera. Il Wagner Group è inserito in elenco per gravi violazioni dei diritti umani, che comprendono torture ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, in diversi paesi, tra cui Libia, Mali e Repubblica centrafricana. La FDNV è associata al Wagner Group ed è responsabile di sostenere e incoraggiare gli atti di tale gruppo attraverso la propaganda a suo favore, l’ingerenza politica e la disinformazione. |
25.2.2023 |
9. |
Radio Centrafricaine Lengo Sengo |
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Luogo di registrazione: Bangui, Repubblica centrafricana Data di registrazione: novembre 2018 Sede principale di attività: Galabadja Bangui, comune di Bangui Galabadja, 8eme Arr. [GPS]-> 4.4070, 18.5465 |
Radio Lengo Sengo è una stazione radio centrafricana impegnata in operazioni di influenza online per conto del Wagner Group. Il suo obiettivo ultimo è quello di manipolare l’opinione pubblica. La società conduce campagne di disinformazione e promuove la presenza del Wagner Group nella Repubblica centrafricana (RCA). Radio Lengo Sengo è finanziata da Lobaye Invest, una società privata collegata a Yevgeny Prigozhin e al Wagner Group, che funge da copertura per le sue attività nella RCA. Il Wagner Group è inserito in elenco per gravi violazioni dei diritti umani, che comprendono torture ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, in diversi paesi, tra cui la RCA. Radio Lengo Sengo è responsabile di sostenere e incoraggiare gli atti di tale gruppo nella RCA. |
25.2.2023 |
10. |
Meroe Gold Co. Ltd. |
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Luogo di registrazione: Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1 h, Khartoum, Sudan Altre informazioni: estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi Associata a: Al Sawlaj for Mining Ltd الصولج Aswar Multi Activities Co., Ltd |
Meroe Gold è un’entità di copertura delle operazioni del Wagner Group in Sudan. È strettamente connesso a Yevgeny Prigozhin. Grazie ai suoi legami con le forze militari sudanesi, il Wagner Group si è assicurato lo sfruttamento e l’esportazione di oro sudanese in Russia. Meroe Gold è associata al Wagner Group, inserito in elenco per gravi violazioni dei diritti umani, che comprendono torture ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, in diversi paesi, tra cui il Sudan. Attraverso le sue attività, fornisce anche sostegno a tali abusi commessi in Sudan. |
25.2.2023 |
11. |
M-Invest |
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Luogo di registrazione: d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony San Pietroburgo, Federazione russa Numero di registrazione: 1177847044066 Sede principale di attività: Khartoum, Sudan Altre informazioni: Codice di identificazione fiscale: 7811636632, numero della Gazzetta ufficiale: 06513574 |
M-Invest è un’entità di copertura delle operazioni del Wagner Group in Sudan. È strettamente connesso a Yevgeny Prigozhin. Grazie ai suoi stretti legami con le forze militari sudanesi, il Wagner Group si è assicurato lo sfruttamento e l’esportazione di oro sudanese in Russia. M-Invest è associata al Wagner Group, inserito in elenco per gravi violazioni dei diritti umani, che comprendono torture ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, in diversi paesi, tra cui il Sudan. Attraverso le sue attività, M-Invest fornisce anche sostegno a tali abusi commessi in Sudan. |
25.2.2023 |
12. |
Sewa Security Services (Servizi di sicurezza Sewa) |
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Luogo di registrazione: Bangui (Repubblica centrafricana) Sede principale di attività: Repubblica centrafricana Altre informazioni: controllata di Lobaye Invest |
Sewa Security Services (Servizi di sicurezza Sewa) è una società privata con sede nella Repubblica centrafricana (RCA) che fornisce protezione agli alti funzionari governativi di tale paese. Funge da copertura per le attività del Wagner Group nella RCA. È una controllata di Lobaye Invest, gestita da Dimitri Sytii, alto dirigente del Wagner Group, e da Yevgeny Khodotov, associato a Yevgeny Prigozhin. Sewa Security è stata coinvolta, insieme al Wagner Group, in una serie di attacchi violenti verificatisi nella RCA a seguito delle elezioni presidenziali del dicembre 2020. Sewa Security è associata al Wagner Group, inserito in elenco per gravi violazioni dei diritti umani, che comprendono torture ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, in diversi paesi, tra cui l’RCA. Attraverso le sue attività, Sewa Security Services fornisce anche sostegno a tali abusi commessi nella RCA. |
25.2.2023». |
25.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 59/593 |
DECISIONE (PESC) 2023/434 DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2023
che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1). |
(2) |
L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. |
(3) |
Nelle sue conclusioni del 9 febbraio 2023 il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. Il Consiglio europeo ha inoltre ribadito che l'Unione è pronta a continuare a rafforzare le sue misure restrittive nei confronti della Russia e ha affermato che saranno potenziate le misure antielusione. |
(4) |
In considerazione della gravità della situazione, e in risposta alla guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive. |
(5) |
In particolare, è opportuno limitare la possibilità di ricoprire cariche negli organi direttivi dei soggetti critici, quali definiti nella direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), delle infrastrutture critiche europee, quali definite nella direttiva 2008/114/CE del Consiglio (3), e delle infrastrutture critiche, quali definite nella direttiva 2008/114/CE e nella direttiva (UE) 2022/2557. In quanto fornitori di servizi essenziali, le infrastrutture e i soggetti critici svolgono un ruolo indispensabile per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nel mercato interno in un'economia dell'Unione sempre più interdipendente. L'influenza della Russia su tali soggetti e tali infrastrutture potrebbe comprometterne il funzionamento e, in definitiva, mettere a rischio la fornitura di servizi essenziali ai cittadini europei. |
(6) |
La direttiva 2008/114/CE del Consiglio, abrogata a decorrere dal 18 ottobre 2024, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e la direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici definiscono un quadro a livello dell'Unione in materia di infrastrutture e soggetti critici volto sia a rafforzare la resilienza dei soggetti critici nel mercato interno mediante norme minime armonizzate, sia ad assistere tali soggetti mediante misure di sostegno e vigilanza coerenti e dedicate. In conformità dell'attuale quadro giuridico, il nuovo divieto di ricoprire cariche negli organi direttivi si applica fino al 18 ottobre 2024 alle infrastrutture critiche europee e alle infrastrutture critiche, quali definite nella direttiva 2008/114/CE, individuate o designate come tali ai sensi del diritto nazionale. A decorrere dal 18 ottobre 2024 il nuovo divieto si applicherà ai soggetti critici e alle infrastrutture critiche quali definiti nella direttiva (UE) 2022/2557. La direttiva (UE) 2022/2557 stabilisce un obbligo per gli Stati membri di individuare nel diritto nazionale, entro il 17 luglio 2026, i soggetti critici per i settori e i sottosettori di cui al relativo allegato. Pertanto, a decorrere dal 17 luglio 2026, il nuovo divieto di ricoprire cariche negli organi direttivi riguarderà tutti i soggetti critici individuati o designati come tali dagli Stati membri. |
(7) |
È inoltre opportuno vietare la fornitura di capacità di stoccaggio del gas nell'Unione a cittadini russi, persone fisiche residenti in Russia o persone giuridiche o entità ivi stabilite. Poiché la capacità di stoccaggio del gas è una risorsa fondamentale per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, tale divieto è necessario per evitare che la Russia usi come un’arma la sua fornitura di gas e scongiurare rischi di manipolazioni del mercato che compromettano l'approvvigionamento energetico critico dell'Unione. |
(8) |
Per evitare l'elusione e garantire il rispetto del divieto fatto a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione, è opportuno introdurre l'obbligo per gli operatori aerei di informare le autorità competenti dei voli non di linea. Lo Stato membro interessato dovrebbe a sua volta informare immediatamente gli altri Stati membri, il gestore della rete e la Commissione qualora non autorizzi un volo di questo tipo. |
(9) |
Per ridurre al minimo il rischio di elusione delle misure restrittive, è inoltre opportuno vietare il transito attraverso il territorio russo dei beni e tecnologie a duplice uso nonché di armi esportati dall'Unione. |
(10) |
È altresì opportuno aggiungere 96 voci all'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato IV della decisione 2014/512/PESC, vale a dire l'elenco delle entità che forniscono sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina alle quali sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Tenuto conto del collegamento diretto tra i produttori iraniani di aeromobili senza equipaggio e il complesso militare e industriale della Russia e del rischio concreto che determinati beni e tecnologie siano usati per fabbricare sistemi militari che contribuiscono alla guerra di aggressione illegale della Russia nei confronti dell'Ucraina, diverse entità iraniane dovrebbero essere aggiunte a tale elenco. |
(11) |
È inoltre opportuno estendere la sospensione delle licenze di radiodiffusione nell'Unione degli organi di informazione russi sotto lo stabile controllo della leadership russa, nonché il divieto di radiodiffusione dei loro contenuti. |
(12) |
Da tempo la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, la società civile, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le minoranze di genere e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione e nei suoi Stati membri. |
(13) |
Nell'intento di giustificare e sostenere la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa porta avanti da tempo la pratica di lanciare iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile dell'Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà. |
(14) |
Tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione. Gli organi di informazione in questione svolgono un ruolo essenziale, strumentale ai fini della promozione e del sostegno della guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi. |
(15) |
Vista la gravità della situazione, e in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all'articolo 11 della stessa, introdurre ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione di tali organi di informazione nell'Unione, o dirette all'Unione. Le misure dovrebbero essere mantenute fino a quando la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l'Unione e i suoi Stati membri. |
(16) |
Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà sanciti dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, tali misure non impediscono agli organi di informazione e al loro personale di svolgere nell'Unione attività diverse dalla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare non modificano l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali, e di cui alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione. |
(17) |
L'Unione è determinata a scongiurare rischi per la sicurezza marittima. Pertanto, è opportuno introdurre talune deroghe che consenta agli operatori dell'Unione di prestare i servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo ai sensi del diritto internazionale. |
(18) |
Al fine di garantire la certezza del diritto in merito al trattamento delle importazioni, è altresì opportuno prevedere norme sullo svincolo, da parte delle autorità doganali degli Stati membri, delle merci che si trovano fisicamente nell'Unione e che sono state sottoposte a restrizioni soltanto dopo la presentazione in dogana. Tale possibilità si applica indipendentemente dai regimi cui sono state vincolate le merci dopo la loro presentazione in dogana (transito, perfezionamento attivo, immissione in libera pratica, ecc.) o dalle fasi e formalità procedurali previste dal codice doganale dell’Unione necessarie per lo svincolo. È altresì opportuno autorizzare gli Stati membri a svincolare le merci già introdotte nell’Unione in passato. Si tratta di una misura necessaria a beneficio degli operatori dell’Unione che hanno introdotto nell’Unione tali merci in buona fede quando la loro importazione non era ancora oggetto di misure restrittive, compresi i casi in cui era ancora consentita durante un periodo di transizione. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero garantire che lo svincolo delle merci e di qualsiasi pagamento collegato rispetti le disposizioni e gli obiettivi delle misure restrittive dell’Unione. Analogamente, qualsiasi decisione di non svincolare tali merci dovrebbe essere conforme a tali obiettivi e garantire, tra le altre cose, che le merci non siano rispedite in Russia. |
(19) |
È inoltre opportuno ampliare l'elenco di paesi partner che applicano una serie di misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite nella decisione 2014/512/PESC. |
(20) |
È inoltre opportuno introdurre o estendere talune esenzioni o deroghe relative a determinate misure nonché apportare alcune correzioni tecniche all'articolato. |
(21) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure. |
(22) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1) |
l'articolo 1 bis bis è così modificato:
|
2) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 11 1. È vietato, a decorrere dal 27 marzo 2023 far ricoprire a cittadini russi e a persone fisiche residenti in Russia cariche negli organi direttivi dei proprietari o operatori di infrastrutture critiche, infrastrutture critiche europee e soggetti critici. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera. Articolo 1 quaterdecies 1. È vietato mettere capacità di stoccaggio quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) in un impianto di stoccaggio quale definito all'articolo 2, punto 9), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), ad esclusione della parte di impianto di gas naturale liquefatto utilizzata per lo stoccaggio, a disposizione di:
2. Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni strettamente necessarie per la cessazione entro il 27 marzo 2023 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la messa a disposizione di capacità di stoccaggio di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione. 4. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio. (*1) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36)." (*2) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94)»;" |
3) |
all'articolo 3 sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis. È vietato il transito attraverso il territorio della Russia dei beni e tecnologie a duplice uso di cui al paragrafo 1 esportati dall'Unione.»; «3 bis. Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica al transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice uso destinati agli scopi di cui al paragrafo 3, lettere da a) ad e). 4 bis. In deroga al paragrafo 1 bis e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice uso dopo aver stabilito che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d), e h) del presente articolo.» |
4) |
all'articolo 3 bis bis è aggiunto il paragrafo seguente: «1 bis. È vietato il transito attraverso il territorio della Russia di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni di cui al paragrafo 1 esportati dall'Unione.» |
5) |
all'articolo 4 quinquies è aggiunto il paragrafo seguente: «5 quater. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte D, del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo non si applicano all'esecuzione, fino al 27 marzo 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» |
6) |
all'articolo 4 sexies sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5. Gli operatori aerei che esercitano voli non di linea tra la Russia e l'Unione, effettuati direttamente o attraverso un paese terzo, comunicano alle rispettive autorità competenti tutte le informazioni relative al volo con almeno 24 ore di anticipo. 6. In caso di rifiuto di un volo di cui ha ricevuto comunicazione a norma del paragrafo 5, lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri, il gestore della rete e la Commissione.» |
7) |
l'articolo 4 duodecies è così modificato:
|
8) |
l'articolo 4 quaterdecies è così modificato:
|
9) |
l'articolo 4 novodecies è così modificato:
|
10) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 4 vicies I divieti di prestare assistenza tecnica fissati dalla presente decisione non si applicano alla prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo quale definito dal diritto internazionale. Articolo 4 unvicies 1. Ai fini dei divieti di importazione di beni previsti dalla presente decisione, le autorità doganali possono svincolare ai sensi dell'articolo 5, punto 26 del codice doganale dell'Unione (*4) le merci che si trovano fisicamente nell'Unione purché siano state presentate in dogana conformemente all'articolo 134 di tale codice prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicazione del rispettivo divieto di importazione. 2. Sono consentite tutte le fasi procedurali necessarie per lo svincolo di cui ai paragrafi 1 e 5 delle merci in questione a norma del codice doganale dell'Unione. 3. Le autorità doganali degli Stati membri non consentono lo svincolo delle merci se hanno fondati motivi per sospettare un'elusione del divieto e non autorizzano la riesportazione delle merci verso la Russia. 4. I pagamenti relativi a tali merci sono coerenti con le disposizioni e gli obiettivi della presente decisione, in particolare il divieto di acquisto, e con la decisione 2014/145/PESC. 5. Le autorità doganali possono svincolare, alle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, le merci che si trovano fisicamente nell'Unione, sono state presentate in dogana prima del 26 febbraio 2023 e sono state bloccate in applicazione della presente decisione. (*4) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;" |
11) |
gli allegati sono modificati secondo quanto stabilito nell’allegato della presente decisione. Il punto 11 si applica a una o più entità di cui al punto 3 dell’allegato della presente decisione a decorrere dal 10 aprile 2023 e a condizione che il Consiglio, esaminati i rispettivi casi, decida in tal senso all’unanimità; |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
(2) Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164).
(3) Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).
ALLEGATO
1)
L’allegato IV della decisione 2014/512/PESC è sostituito dal seguente:«ALLEGATO IV
Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 3, paragrafo 7, all’articolo 3 bis, paragrafo 7, e all’articolo 3 ter, paragrafo 1
1. |
JSC Sirius |
2. |
OJSC Stankoinstrument |
3. |
OAO JSC Chemcomposite |
4. |
JSC Kalashnikov |
5. |
JSC Tula Arms Plant |
6. |
NPK Technologii Maschinostrojenija |
7. |
OAO Wysokototschnye Kompleksi |
8. |
OAO Almaz Antey |
9. |
OAO NPO Bazalt |
10. |
Admiralty Shipyard JSC |
11. |
Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI |
12. |
Argut OOO |
13. |
Communication center of the Ministry of Defense |
14. |
Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis |
15. |
Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia |
16. |
Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia |
17. |
Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) |
18. |
Foreign Intelligence Service (SVR) |
19. |
Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs |
20. |
International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center) |
21. |
Irkut Corporation |
22. |
Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company |
23. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery |
24. |
JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) |
25. |
JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service |
26. |
JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard) |
27. |
JSC Rocket and Space Centre – Progress |
28. |
Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. |
29. |
Kazan Helicopter Plant PJSC |
30. |
Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) |
31. |
Ministry of Defence RF |
32. |
Moscow Institute of Physics and Technology |
33. |
NPO High Precision Systems JSC |
34. |
NPO Splav JSC |
35. |
OPK Oboronprom |
36. |
PJSC Beriev Aircraft Company |
37. |
PJSC Irkut Corporation |
38. |
PJSC Kazan Helicopters |
39. |
POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company |
40. |
Promtech-Dubna, JSC |
41. |
Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation |
42. |
Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern |
43. |
Rapart Services LLC |
44. |
Rosoboronexport OJSC (ROE) |
45. |
Rostec (Russian Technologies State Corporation) |
46. |
Rostekh – Azimuth |
47. |
Russian Aircraft Corporation MiG |
48. |
Russian Helicopters JSC |
49. |
SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) |
50. |
Sukhoi Aviation JSC |
51. |
Sukhoi Civil Aircraft |
52. |
Tactical Missiles Corporation JSC |
53. |
Tupolev JSC |
54. |
UEC-Saturn |
55. |
United Aircraft Corporation |
56. |
JSC AeroKompozit |
57. |
United Engine Corporation |
58. |
UEC-Aviadvigatel JSC |
59. |
United Instrument Manufacturing Corporation |
60. |
United Shipbuilding Corporation |
61. |
JSC PO Sevmash |
62. |
Krasnoye Sormovo Shipyard |
63. |
Severnaya Shipyard |
64. |
Shipyard Yantar |
65. |
UralVagonZavod |
66. |
Baikal Electronics |
67. |
Center for Technological Competencies in Radiophtonics |
68. |
Central Research and Development Institute Tsiklon |
69. |
Crocus Nano Electronics |
70. |
Dalzavod Ship-Repair Center |
71. |
Elara |
72. |
Electronic Computing and Information Systems |
73. |
ELPROM |
74. |
Engineering Center Ltd. |
75. |
Forss Technology Ltd. |
76. |
Integral SPB |
77. |
JSC Element |
78. |
JSC Pella-Mash |
79. |
JSC Shipyard Vympel |
80. |
Kranark LLC |
81. |
Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) |
82. |
LLC Center |
83. |
MCST Lebedev |
84. |
Miass Machine-Building Factory |
85. |
Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk |
86. |
MPI VOLNA |
87. |
N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering |
88. |
Nerpa Shipyard |
89. |
NM-Tekh |
90. |
Novorossiysk Shipyard JSC |
91. |
NPO Electronic Systems |
92. |
NPP Istok |
93. |
NTC Metrotek |
94. |
OAO GosNIIkhimanalit |
95. |
OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era |
96. |
OJSC TSRY |
97. |
OOO Elkomtekh (Elkomtex) |
98. |
OOO Planar |
99. |
OOO Sertal |
100. |
Photon Pro LLC |
101. |
PJSC Zvezda |
102. |
Amur Shipbuilding Factory PJSC |
103. |
AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC |
104. |
AO Kronshtadt |
105. |
Avant Space LLC |
106. |
Production Association Strela |
107. |
Radioavtomatika |
108. |
Research Center Module |
109. |
Robin Trade Limited |
110. |
R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships |
111. |
Rubin Sever Design Bureau |
112. |
Russian Space Systems |
113. |
Rybinsk Shipyard Engineering |
114. |
Scientific Research Institute of Applied Chemistry |
115. |
Scientific-Research Institute of Electronics |
116. |
Scientific Research Institute of Hypersonic Systems |
117. |
Scientific Research Institute NII Submikron |
118. |
Sergey IONOV |
119. |
Serniya Engineering |
120. |
Severnaya Verf Shipbuilding Factory |
121. |
Ship Maintenance Center Zvezdochka |
122. |
State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) |
123. |
State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya |
124. |
State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute |
125. |
State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) |
126. |
Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center |
127. |
UAB Pella-Fjord |
128. |
United Shipbuilding Corporation JSC ‘35th Shipyard’ |
129. |
United Shipbuilding Corporation JSC ‘Astrakhan Shipyard’ |
130. |
United Shipbuilding Corporation JSC ‘Aysberg Central Design Bureau’ |
131. |
United Shipbuilding Corporation JSC ‘Baltic Shipbuilding Factory’ |
132. |
United Shipbuilding Corporation JSC ‘Krasnoye Sormovo Plant OJSC’ |
133. |
United Shipbuilding Corporation JSC SC ‘Zvyozdochka’ |
134. |
United Shipbuilding Corporation ‘Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar’ |
135. |
United Shipbuilding Corporation ‘Scientific Research Design Technological Bureau Onega’ |
136. |
United Shipbuilding Corporation ‘Sredne-Nevsky Shipyard’ |
137. |
Ural Scientific Research Institute for Composite Materials |
138. |
Urals Project Design Bureau Detal |
139. |
Vega Pilot Plant |
140. |
Vertikal LLC |
141. |
Vladislav Vladimirovich Fedorenko |
142. |
VTK Ltd |
143. |
Yaroslavl Shipbuilding Factory |
144. |
ZAO Elmiks-VS |
145. |
ZAO Sparta |
146. |
ZAO Svyaz Inzhiniring |
147. |
46th TSNII Central Scientific Research Institute |
148. |
Alagir Resistor Factory |
149. |
All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements |
150. |
All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC |
151. |
Almaz JSC |
152. |
Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia |
153. |
Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC |
154. |
Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) |
155. |
Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC |
156. |
Electrosignal JSC |
157. |
Energiya JSC |
158. |
Engineering Center Moselectronproekt |
159. |
Etalon Scientific and Production Association |
160. |
Evgeny Krayushin |
161. |
Foreign Trade Association Mashpriborintorg |
162. |
Ineko LLC |
163. |
Informakustika JSC |
164. |
Institute of High Energy Physics |
165. |
Institute of Theoretical and Experimental Physics |
166. |
Inteltech PJSC |
167. |
ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics |
168. |
Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC |
169. |
Kulon Scientific-Research Institute JSC |
170. |
Lutch Design Office JSC |
171. |
Meteor Plant JSC |
172. |
Moscow Communications Research Institute JSC |
173. |
Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC |
174. |
NPO Elektromechaniki JSC |
175. |
Omsk Production Union Irtysh JSC |
176. |
Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC |
177. |
Optron, JSC |
178. |
Pella Shipyard OJSC |
179. |
Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC |
180. |
Pskov Distance Communications Equipment Plant |
181. |
Radiozavod JSC |
182. |
Razryad JSC |
183. |
Research Production Association Mars |
184. |
Ryazan Radio-Plant |
185. |
Scientific Production Center Vigstar JSC |
186. |
Scientific Production Enterprise ‘Radiosviaz’ |
187. |
Scientific Research Institute Ferrite-Domen |
188. |
Scientific Research Institute of Communication Management Systems |
189. |
Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components |
190. |
Scientific-Production Enterprise ‘Kant’ |
191. |
Scientific-Production Enterprise ‘Svyaz’ |
192. |
Scientific-Production Enterprise Almaz JSC |
193. |
Scientific-Production Enterprise Salyut JSC |
194. |
Scientific-Production Enterprise Volna |
195. |
Scientific-Production Enterprise Vostok JSC |
196. |
Scientific-Research Institute ‘Argon’ |
197. |
Scientific-Research Institute and Factory Platan |
198. |
Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC |
199. |
Special Design and Technical Bureau for Relay Technology |
200. |
Special Design Bureau Salute JSC |
201. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Salute’ |
202. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ By Name I.I.Toropov’ |
203. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘URALELEMENT’ |
204. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Plant Dagdiesel’ |
205. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’ |
206. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela |
207. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov |
208. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo |
209. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service |
210. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant |
211. |
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press |
212. |
Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ‘Research Center for Automated Design’ |
213. |
Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya |
214. |
Tactical Missile Company, NPO Electromechanics |
215. |
Tactical Missile Company, NPO Lightning |
216. |
Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ‘Molot’ |
217. |
Tactical Missile Company, PJSC ‘MBDB ‘ISKRA’’ |
218. |
Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia |
219. |
Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau |
220. |
Tactical Missile Corporation, ‘Central Design Bureau of Automation’ |
221. |
Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant |
222. |
Tactical Missile Corporation, AO GNPP ‘Region’ |
223. |
Tactical Missile Corporation, AO TMKB ‘Soyuz’ |
224. |
Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant |
225. |
Tactical Missile Corporation, Concern ‘MPO – Gidropribor’ |
226. |
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ‘KRASNY GIDROPRESS’ |
227. |
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard |
228. |
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron |
229. |
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga |
230. |
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash |
231. |
Tactical Missile Corporation, RKB Globus |
232. |
Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant |
233. |
Tactical Missile Corporation, TRV Engineering |
234. |
Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ‘Detal’ |
235. |
Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company |
236. |
Tambov Plant (TZ) ‘October’ |
237. |
United Shipbuilding Corporation ‘Production Association Northern Machine Building Enterprise’ |
238. |
United Shipbuilding Corporation ‘5th Shipyard’ |
239. |
Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz |
240. |
Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz |
241. |
Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) |
242. |
Rosatomflot |
243. |
Lyulki Experimental-Design Bureau |
244. |
Lyulki Science and Technology Center |
245. |
AO Aviaagregat |
246. |
Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) |
247. |
Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) |
248. |
Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) |
249. |
Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) |
250. |
Federal State Unitary Enterprise “State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” (GosNIIAS) |
251. |
Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) |
252. |
Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) |
253. |
Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) |
254. |
Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) |
255. |
Joint Stock Company 766 UPTK |
256. |
Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) |
257. |
Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) |
258. |
Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) |
259. |
Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) |
260. |
Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) |
261. |
JSC NII Steel |
262. |
Joint Stock Company Remdizel |
263. |
Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) |
264. |
Joint Stock Company STAR |
265. |
Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant |
266. |
Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory |
267. |
Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) |
268. |
Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) |
269. |
Lytkarino Machine-Building Plant |
270. |
Moscow Aviation Institute |
271. |
Moscow Institute of Thermal Technology |
272. |
Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau |
273. |
Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) |
274. |
Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) |
275. |
Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) |
276. |
Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) |
277. |
Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) |
278. |
Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) |
279. |
Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) |
280. |
Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) |
281. |
Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) |
282. |
Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) |
283. |
Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) |
284. |
Salute Gas Turbine Research and Production Center |
285. |
Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) |
286. |
Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) |
287. |
Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) |
288. |
Software Research Institute |
289. |
Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) |
290. |
Tula Arms Plant |
291. |
Russian Institute of Radio Navigation and Time |
292. |
Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) |
293. |
Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) |
294. |
Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) |
295. |
Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) |
296. |
The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) |
297. |
Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) |
298. |
UEC-Perm Engines, JSC |
299. |
Ural Works of Civil Aviation, JSC |
300. |
Central Design Bureau for Marine Engineering “Rubin”, JSC |
301. |
“Aeropribor-Voskhod”, JSC |
302. |
Aerospace Equipment Corporation, JSC |
303. |
Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC |
304. |
Aerospace Systems Design Bureau, JSC |
305. |
Afanasyev Technomac, JSC |
306. |
Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC |
307. |
AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC |
308. |
Almaz Central Marine Design Bureau, JSC |
309. |
Joint Stock Company Eleron |
310. |
AO Rubin |
311. |
Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant |
312. |
Branch of PAO II – Aviastar |
313. |
Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol |
314. |
Chkalov Novosibirsk Aviation Plant |
315. |
Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient |
316. |
Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) |
317. |
Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov |
318. |
Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau |
319. |
Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau |
320. |
Joint Stok Company Microtechnology |
321. |
Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering |
322. |
Joint Stock Company Radiopribor |
323. |
Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau |
324. |
Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN |
325. |
Joint Stock Company Rychag |
326. |
Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel |
327. |
Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko |
328. |
Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute |
329. |
Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant |
330. |
Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support |
331. |
Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant |
332. |
Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant |
333. |
Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation |
334. |
Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal |
335. |
Public Joint Stock Company Techpribor |
336. |
Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant |
337. |
V.V. Tarasov Avia Avtomatika |
338. |
Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM |
339. |
Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center |
340. |
Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant |
341. |
Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences |
342. |
Irkutsk Aviation Plant |
343. |
Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant |
344. |
Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev |
345. |
Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai |
346. |
Joint Stock Company “Head Special Design Bureau Prozhektor |
347. |
Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex |
348. |
Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau |
349. |
Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek |
350. |
Joint Stock Company SPMDB Malachite |
351. |
Joint Stock Company Votkinsky Zavod |
352. |
Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG |
353. |
Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation |
354. |
NPP Start |
355. |
OAO Radiofizika |
356. |
P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG |
357. |
Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau |
358. |
Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company |
359. |
Radio Technical Institute named after A. L. Mints |
360. |
Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics |
361. |
Shvabe JSC |
362. |
Special Technological Center LLC |
363. |
St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit |
364. |
St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz |
365. |
St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 |
366. |
Strategic Control Posts Corporation |
367. |
V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences |
368. |
Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC |
369. |
Voentelecom JSC |
370. |
A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) |
371. |
Ak Bars Holding |
372. |
Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences |
373. |
Systems of Biological Synthesis LLC |
374. |
Borisfen, JSC |
375. |
Barnaul cartridge plant, JSC |
376. |
Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC |
377. |
Bryansk Automobile Plant, JSC |
378. |
Burevestnik Central Research Institute, JSC |
379. |
Research Institute of Space Instrumentation, JSC |
380. |
Arsenal Machine-building plant, OJSC |
381. |
Central Design Bureau of Automatics, JSC |
382. |
Zelenodolsk Design Bureau, JSC |
383. |
Zavod Elecon, JSC |
384. |
VMP “Avitec”, JSC |
385. |
JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design |
386. |
Tulatochmash, JSC |
387. |
PJSC “I.S. Brook” INEUM |
388. |
SPE “Krasnoznamenets”, JSC |
389. |
SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC |
390. |
SPA ”Impuls”, JSC |
391. |
RusBITech |
392. |
ROTOR 43 |
393. |
Rostov optical and mechanical plant, PJSC |
394. |
RATEP, JSC |
395. |
PLAZ |
396. |
OKB „Technika” |
397. |
Ocean Chips |
398. |
Nudelman Precision Engineering Design Bureau |
399. |
Angstrem JSC |
400. |
NPCAP |
401. |
Novosibirsk Plant of Artificial Fibre |
402. |
Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод |
403. |
Novator DB |
404. |
NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC |
405. |
NII Stali JSC |
406. |
Nevskoe Design Bureau, JSC |
407. |
Neva Electronica JSC |
408. |
ENICS |
409. |
The JSC Makeyev Design Bureau |
410. |
KURGANPRIBOR, JSC |
411. |
Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC |
412. |
Ramenskoye Engineering Design Office, JSC |
413. |
Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC |
414. |
Videoglaz Project |
415. |
Innovative Underwater Technologies, LLC |
416. |
Ulyanovsk Mechanical Plant |
417. |
All-Russian Research Institute of Radio Engineering |
418. |
PJSC “Scientific and Production Association “Almaz” named after Academician A.A. Raspletin” |
419. |
Concern OJSC – KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT |
420. |
Concern Oceanpribor, JSC |
421. |
JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center |
422. |
JSC Elektronstandart Pribor |
423. |
JSC “Urals Optical-Mechanical Plant named after Mr E.S Yalamov” |
424. |
Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC |
425. |
Special Technology Centre Limited Liability Company |
426. |
Vest Ost Limited Liability |
427. |
Trade-Component LLC |
428. |
Radiant Electronic Components JSC |
429. |
JSC ICC Milandr |
430. |
SMT iLogic LLC |
431. |
Device Consulting |
432. |
Concern Radio-Electronic Technologies |
433. |
Technodinamika, JSC |
434. |
OOO “UNITEK” |
435. |
Closed Joint Stock Company TPK LINKOS |
436. |
Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN |
437. |
Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) |
438. |
Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force |
439. |
Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) |
440. |
Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) |
441. |
Paravar Pars Company |
442. |
Qods Aviation Industries |
443. |
Shahed Aviation Industries |
444. |
Concern Morinformsystem–Agat |
445. |
AO Papilon |
446. |
IT-Papillon OOO |
447. |
OOO Adis |
448. |
Papilon Systems Limited Liability Company |
449. |
Advanced Research Foundation |
450. |
Federal Service for Military-Technical Cooperation |
451. |
Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center |
452. |
Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences |
453. |
Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal |
454. |
Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika |
455. |
Joint Stock Company Concern Avtomatika |
456. |
Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology |
457. |
Joint Stock Company Design Center Soyuz |
458. |
Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika |
459. |
Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress |
460. |
Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina |
461. |
Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics |
462. |
Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant |
463. |
Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin |
464. |
Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute |
465. |
Joint Stock Company Production Association Sever |
466. |
Joint Stock Company Research Center ELINS |
467. |
Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment |
468. |
Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS |
469. |
Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir |
470. |
Joint Stock Company RT-Tekhpriemka |
471. |
Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart |
472. |
Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments |
473. |
Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions |
474. |
Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt |
475. |
Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz |
476. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond |
477. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT |
478. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products |
479. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices |
480. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials |
481. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma |
482. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr |
483. |
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering |
484. |
Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering |
485. |
Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means |
486. |
Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina |
487. |
Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall |
488. |
Joint Stock Company Svetlana Semiconductors |
489. |
Joint Stock Company Tekhnodinamika |
490. |
Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly |
491. |
KAMAZ Publicly Traded Company |
492. |
Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences |
493. |
Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna |
494. |
Limited Liability Company RSBGroup |
495. |
Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments |
496. |
Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant |
497. |
Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant |
498. |
Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar |
499. |
Public Joint Stock Company Megafon |
500. |
Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant |
501. |
Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation |
502. |
RT-Inform Limited Liability Company |
503. |
Skolkovo Foundation |
504. |
Skolkovo Institute of Science and Technology |
505. |
State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov |
506. |
Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina»; |
2)
l'allegato VII della decisione 2014/512/PESC è sostituito dal seguente:«ALLEGATO VII
Elenco dei paesi partner di cui all'articolo 1 duodecies, paragrafo 7, all'articolo 3, paragrafo 9, all'articolo 4 undecies, paragrafo 3, e all'articolo 4 quaterdecies, paragrafo 4
STATI UNITI D'AMERICA |
GIAPPONE |
REGNO UNITO |
COREA DEL SUD |
AUSTRALIA |
CANADA |
NUOVA ZELANDA |
NORVEGIA»; |
3)
nell'allegato IX della decisione 2014/512/PESC sono aggiunte le voci seguenti:
|
«RT Arabic |
|
Sputnik Arabic». |