ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 53

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
21 febbraio 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/382 della Commissione, del 14 febbraio 2023, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pane Toscano (DOP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/383 della Commissione, del 16 febbraio 2023, recante modifica del regolamento (CE) n. 2870/2000, che definisce i metodi d’analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose, e abrogazione del regolamento (CEE) n. 2009/92, che stabilisce metodi comunitari di analisi dell’alcole etilico di origine agricola per l’elaborazione di bevande spiritose, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli

3

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2023/384 del Consiglio, del 20 febbraio 2023, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate giordane

10

 

*

Decisione (PESC) 2023/385 del Consiglio, del 20 febbraio 2023, relativa alla partecipazione del Canada al progetto PESCO Rete di centri logistici in Europa e supporto alle operazioni

14

 

*

Decisione (PESC) 2023/386 del Consiglio, del 20 febbraio 2023, relativa all’avvio della missione dell’Unione europea in Armenia (EUMA) e che modifica la decisione (PESC) 2023/162

17

 

*

Decisione (PESC) 2023/387 del Consiglio, del 20 febbraio 2023, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi convenzionali illegali e relative munizioni volto a ridurre il rischio di diversione e trasferimento illegale (iTrace V)

19

 

*

Decisione (PESC) 2023/388 del Consiglio, del 20 febbraio 2023, che modifica la decisione (PESC) 2022/266 concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all’occupazione o all’annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell’Ucraina non controllate dal governo

37

 

*

Decisione (PESC) 2023/389 del Consiglio, del 20 febbraio 2023, relativa all’avvio di una missione di partenariato militare dell’Unione europea in Niger (EUMPM Niger)

39

 

*

Decisione (UE) 2023/390 della Commissione, del 30 giugno 2022, relativa alle misure SA.36086 (2021/C) (ex 2019/CC) (ex 2016/C) (ex 2016/NN) cui la Romania ha dato esecuzione a favore di Oltchim SA [notificata con il numero C(2022) 4458]  ( 1 )

40

 

*

Decisione (UE) 2023/391 della Commissione, del 15 febbraio 2023, che modifica l’allegato della convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino

45

 

*

Decisione (UE) 2023/392 della Commissione, del 15 febbraio 2023, che modifica l’allegato dell’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra

62

 

*

Decisione (UE) 2023/393 della Commissione, del 15 febbraio 2023, che modifica l’allegato della convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano

81

 

*

Decisione (UE) 2023/394 della Commissione, del 15 febbraio 2023, che modifica l’allegato A della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco

89

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2023/395 della Commissione, del 20 febbraio 2023, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell'Azerbaigian ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

98

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2023/396 della Commissione, del 20 febbraio 2023, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

101

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2023/397 della Commissione, del 17 febbraio 2023, relativa ai metadati referenziali e alle relazioni sulla qualità per il Sistema statistico europeo, che sostituisce la raccomandazione 2009/498/CE relativa ai metadati di riferimento per il Sistema statistico europeo

104

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 53/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/382 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2023

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Pane Toscano» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Pane Toscano», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) 2016/303 della Commissione (2).

(2)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Pane Toscano» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/303 della Commissione, del 1o marzo 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pane Toscano (DOP)] (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 24).

(3)  GU C 372 del 29.9.2022, pag. 40.


21.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 53/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/383 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2023

recante modifica del regolamento (CE) n. 2870/2000, che definisce i metodi d’analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose, e abrogazione del regolamento (CEE) n. 2009/92, che stabilisce metodi comunitari di analisi dell’alcole etilico di origine agricola per l’elaborazione di bevande spiritose, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 20, primo comma, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

La definizione e i requisiti dell’alcole etilico di origine agricola di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/787 sono stati modificati dal regolamento delegato (UE) 2022/1303 della Commissione (2) anche per allineare le quantità massime di alcuni residui ai parametri tecnici attualmente utilizzati dall’industria e dalla maggior parte dei laboratori di analisi.

(2)

In tale contesto si ritiene necessario modificare il regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione (3) per estendere i metodi di riferimento stabiliti nell’allegato di detto regolamento all’analisi dell’alcole etilico di origine agricola.

(3)

Il titolo alcolometrico volumico dell’alcole etilico di origine agricola dovrebbe essere stabilito sulla base del metodo di riferimento di cui al capo I dell’allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000, in quanto si tratta del metodo consolidato attualmente in uso per l’analisi delle bevande spiritose. A tal fine è opportuno stabilire che l’alcole etilico di origine agricola debba essere considerato un distillato il cui titolo alcolometrico volumico deve essere misurato direttamente e non dopo la distillazione. Tuttavia, poiché i densimetri automatici forniscono un risultato non costante quando l’alcole iniettato non è limpido, è opportuno prevedere che in tal caso il campione debba essere distillato.

(4)

Al fine di determinare l’origine dell’alcole etilico, in particolare che sia stato ottenuto a partire da prodotti elencati nell’allegato I del trattato, è opportuno ripristinare il metodo 13 previsto dal regolamento (CE) n. 625/2003 della Commissione (4), attualmente obsoleto, che è volto a determinare il tenore di 14C nell’etanolo e consente una distinzione tra alcole sintetico e alcole di fermentazione.

(5)

La misurazione dell’acetato di etile, dell’acetaldeide, degli alcoli superiori e del metanolo nell’alcole etilico di origine agricola dovrebbe basarsi sui metodi di riferimento di cui al capo III, punto III.2, dell’allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000, in quanto si tratta di metodi consolidati attualmente in uso per l’analisi di una serie di bevande spiritose.

(6)

Per quanto riguarda il furfurolo, il metodo di riferimento per la sua misurazione dovrebbe basarsi sul metodo definito per l’analisi del furfurolo nelle bevande spiritose, vale a dire il metodo della cromatografia liquida per i composti del legno di cui al capo X dell’allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000.

(7)

Poiché esiste una differenza di titolo alcolometrico tra l’alcole etilico di origine agricola e le bevande spiritose per le quali esistono metodi di analisi di riferimento stabiliti nell’allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000, e considerando che le concentrazioni di sostanze volatili (esteri, aldeidi, alcoli superiori) previste per l’alcole etilico di origine agricola sono a limiti notevolmente inferiori a quelli di alcune bevande spiritose, è opportuno stabilire adeguamenti minori di tali metodi per tener conto di tali differenze.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2870/2000.

(9)

Il regolamento (CEE) n. 2009/92 della Commissione (5) riguarda l’analisi dell’alcole etilico di origine agricola. Dalla sua adozione, le norme relative a tali metodi di analisi si sono evolute con l’abrogazione del regolamento (CEE) n. 1238/92 della Commissione (6), riguardante l’analisi dell’alcole neutro, mediante il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione (7), nonché con l’adozione di una definizione e di requisiti per l’alcole etilico di origine agricola nell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/787. Il regolamento (CEE) n. 2009/92 è pertanto diventato obsoleto.

(10)

A fini di chiarezza e certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2009/92.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 2870/2000

Il regolamento (CE) n. 2870/2000 è così modificato:

1)

è inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

1.   Il presente regolamento si applica all’alcole etilico di origine agricola quale definito all’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

2.   I metodi di analisi di riferimento dell’Unione per l’alcole etilico di origine agricola sono quelli stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

3.   Ai fini del presente regolamento l’alcole etilico di origine agricola è considerato un distillato il cui titolo alcolometrico volumico è misurato direttamente come indicato nel capo I, appendice II, dell’allegato.

Tuttavia, se il campione di alcole non è limpido o sono visibili particelle in sospensione, il campione deve essere distillato.

4.   Per la determinazione delle sostanze volatili è necessaria la taratura con la soluzione di taratura C preparata in etanolo assoluto per ottenere un abbinamento adeguato della matrice tra i campioni e le soluzioni di taratura precisate al capo III.2 dell’allegato.

5.   Per la determinazione del furfurolo, come specificato nel capo X dell’allegato, l’alcole etilico di origine agricola è diluito due volte mediante aggiunta di acqua in modo da raddoppiarne il volume iniziale e raggiungere un titolo alcolometrico volumico compatibile con le soluzioni di taratura. I risultati dell’analisi del furfurolo sono convertiti in grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol. secondo l’equazione “Concentrazione di furfurolo in grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol. = concentrazione di furfurolo in mg/l × 10/titolo alcolometrico (% vol)”, in cui il titolo alcolometrico volumico (% vol) è il titolo alcolometrico del campione misurato come stabilito al capo I dell’allegato.

6.   Per la determinazione del tenore di 14C nell’etanolo si applica il metodo di cui al capo XI dell’allegato.

(*1)  Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).»;"

2)

l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Abrogazione del regolamento (CEE) n. 2009/92

Il regolamento (CEE) n. 2009/92 è abrogato.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2022/1303 della Commissione, del 25 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e i requisiti dell’alcole etilico di origine agricola (GU L 197 del 26.7.2022, pag. 71).

(3)  Regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che definisce i metodi d’analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 20).

(4)  Regolamento (CE) n. 625/2003 della Commissione, del 2 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (GU L 90 dell’8.4.2003, pag. 4).

(5)  Regolamento (CEE) n. 2009/92 della Commissione, del 20 luglio 1992, che stabilisce metodi comunitari di analisi dell’alcole etilico di origine agricola utilizzato per l’elaborazione di bevande spiritose, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli (GU L 203 del 21.7.1992, pag. 10).

(6)  Regolamento (CEE) n. 1238/92 della Commissione, dell’8 maggio 1992, che stabilisce metodi comunitari di analisi dell’alcole neutro nel settore del vino (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 13).

(7)  Regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000 è così modificato:

1)

nell’indice è aggiunto il punto seguente:

«XI.

Determinazione del tenore di 14C nell’etanolo»;

2)

al capo III, parte III.2 (Determinazione per gascromatografia dei composti volatili: aldeidi, alcoli superiori, acetato d’etile e metanolo), punto 5 (Reagenti e materiali), sono inseriti i punti seguenti:

«5.13. bis

Solo per l’alcole etilico di origine agricola, etanolo assoluto (CAS 64-17-5).»;

«5.14.1. bis

Solo per l’alcole etilico di origine agricola, la soluzione di taratura A è preparata pipettando i reagenti con volumi ridotti di alcoli superiori allo scopo di ottenere soluzioni di taratura con concentrazioni prossime ai limiti di legge per l’alcole etilico di origine agricola.»;

«5.14.2. bis

Solo per l’alcole etilico di origine agricola, la soluzione di taratura B è preparata pipettando uno standard interno adeguato con volumi ridotti allo scopo di ottenere soluzioni di taratura con concentrazioni prossime ai limiti di legge per l’alcole etilico di origine agricola.»;

3)

è aggiunto il seguente capo XI:

«XI.   Determinazione del tenore di 14C nell’etanolo

1.   Introduzione

La determinazione del tenore di 14C nell’etanolo rende possibile la distinzione tra alcole di materie prime fossili (il cosiddetto alcole sintetico) e alcole da materie prime recenti (il cosiddetto alcole di fermentazione).

2.   Definizione

Per tenore di 14C nell’etanolo si intende il tenore di 14C determinato con il metodo qui descritto o con il metodo descritto nella norma EN 16640 metodo C.

Il tenore naturale di 14C nell’atmosfera (valore di riferimento), che viene assorbito dalle piante viventi mediante assimilazione, non è un valore costante. Di conseguenza il valore di riferimento per l’etanolo viene determinato dalle materie prime del periodo vegetativo più recente. Questo valore annuo di riferimento è determinato conformemente alla norma EN 16640. Tuttavia, può essere accettato un altro valore di riferimento se certificato da un organismo accreditato.

3.   Principio

Il tenore di 14C in campioni contenenti alcole con almeno l’85 % in peso di etanolo viene direttamente determinato mediante contatore a scintillazione liquida.

4.   Reagenti

4.1.   Soluzione per scintillazione al toluene

5,0 g di 2,5-difenilossazolo (PPO)

0,5 g di ρ-Bis-[4-metil-5-fenilossazolil(2)]-benzene (dimetil-POPOP) in 1 litro di toluene per analisi.

Possono essere usati anche scintillatori al toluene di questa composizione, disponibili in commercio e pronti per l’uso.

4.2.   Standard di 14C

n-Esadecano con 14C, avente un’attività di circa 1 × 106 dpm/g (circa 1,67 × 106 cBq/g) e una precisione dell’attività determinata di ± 2 % rel.

4.3.   Etanolo privo di 14C

Alcole di sintesi proveniente da materie prime di origine fossile con un contenuto minimo di 85 % in peso di etanolo per la determinazione dell’effetto zero.

4.4.

Alcole proveniente da materie prime recenti del più recente periodo di crescita con un contenuto minimo dell’85 % in peso di etanolo come materiale di riferimento.

5.   Apparecchiatura

5.1.

Spettrometro per scintillazione liquida a più canali, provvisto di calcolatore e di standardizzazione automatica esterna nonché di indicazione del cosiddetto rapporto standard-canale esterno (versione disponibile di solito: tre canali di misurazione e due canali per lo standard esterno).

5.2.

Provette di conteggio povere di potassio, adatte all’apparecchio, con tappo a vite scuro, con protezione interna di polietilene.

5.3.

Pipette a volume fisso da 10 ml.

5.4.

Dosatore automatico da 10 ml.

5.5.

Pallone da 250 ml con collo a smeriglio.

5.6.

Distillatore di alcole provvisto di cappa, ad esempio quello di Micko.

5.7.

Microsiringa da 50 μl.

5.8.

Imbuto per picnometria, picnometro da 25 ml e da 50 ml. In alternativa dovrebbe essere autorizzato un apparecchio equivalente, come un densimetro elettronico.

5.9.

Termostato che consente di mantenere una temperatura costante di ± 0,01 °C.

6.   Procedimento

6.1.   Regolazione dell’apparecchio

La regolazione dell’apparecchio viene eseguita secondo le prescrizioni dei relativi fabbricanti. Le condizioni ottimali di misurazione si verificano quando il valore E2/B, il cosiddetto indice di qualità, è al massimo.

E = Efficienza

B = Base (effetto zero)

Saranno ottimalizzati solo due canali di misurazione. Il terzo canale di misurazione resta totalmente aperto a scopo di controllo.

6.2.   Selezione delle provette da conteggio

Un numero di provette da conteggio superiore a quelle che serviranno successivamente viene riempito, ciascuna con 10 ml di alcole sintetico privo di 14C e 10 ml della soluzione per scintillazione al toluene e ciascuna provetta viene singolarmente misurata almeno quattro volte per 100 minuti. Le provette il cui effetto zero si discosta di oltre il ± 1 % rel dal valore medio vengono scartate. Ai fini della selezione vengono usate esclusivamente provette nuove provenienti da uno stesso lotto.

6.3.   Determinazione del rapporto canale-standard esterno (RCSE)

Con la registrazione del canale di cui al punto 6.1, durante la determinazione dell’efficienza, con l’ausilio del corrispondente programma di calcolo viene determinato il rapporto canale-standard esterno (RCSE). Come standard esterno è usato il 137Cesio, che viene già predisposto nell’apparecchio dal fabbricante.

6.4.   Allestimento del campione

Per la misurazione vengono usati campioni con un tenore minimo di etanolo dell’85 % in peso ed esenti da impurezze che assorbano al di sotto di 450 nm. Le piccole quantità di aldeidi ed esteri non interferiscono. Il tenore alcolico del campione è determinato in precedenza con un’approssimazione dello 0,1 %.

7.   Misurazione dei campioni con lo standard esterno

7.1.

I campioni a debole assorbanza, come quelli descritti al punto 6.4, con un valore RCSE di circa 1,8, possono essere misurati con il rapporto canale-standard esterno, che è un termine di misura per il coefficiente di efficienza.

7.2.   Misurazione

10 ml di ciascuno dei campioni preparati secondo il punto 6.4 vengono pipettati in una provetta da conteggio già controllata per l’effetto zero e in ciascuna di queste ultime sono aggiunti 10 ml della soluzione per scintillazione al toluene, per mezzo di un dosatore automatico. I campioni contenuti nelle provette di conteggio vengono omogeneizzati con un opportuno numero di rotazioni, evitando che il liquido bagni lo strato di polietilene del tappo a vite. Nello stesso modo ai fini della determinazione dell’effetto zero viene preparata una provetta da conteggio con etanolo fossile esente da 14C. Per verificare il relativo valore annuale del 14C viene preparato un duplicato di alcole recente proveniente dall’ultimo periodo di crescita, mescolando al contenuto di una delle provette da conteggio lo standard interno secondo il punto 8.

I campioni di controllo, nonché quello relativo all’effetto zero, vengono messi all’inizio della serie di misurazioni, la quale non comprende più di dieci campioni da analizzare. Il tempo di misurazione totale per campione è di almeno 2 × 100 min. e la misurazione di ciascuno dei singoli campioni effettuata è ogni volta di 100 minuti, per poter riconoscere un’eventuale deriva degli apparecchi o altri disturbi (un ciclo comprende dunque un intervallo di misurazione di 100 minuti per campione).

I campioni a effetto zero e quelli di controllo sono ripreparati ogni quattro settimane.

Nel caso di campioni a bassa assorbanza (valore rapporto canale-standard esterno all’incirca 1,8) il coefficiente di efficienza viene influenzato solo minimamente dal mutamento di questo valore. Se questo mutamento non supera il ± 5 % rel, il calcolo può essere effettuato con lo stesso coefficiente di efficienza. Nel caso di campioni con un’assorbanza più elevata, come ad esempio gli alcoli denaturati, il coefficiente di efficienza può essere determinato con la cosiddetta curva di correzione dell’assorbanza. Se non si dispone di un adeguato programma di calcolo, si procede a misure con lo standard interno, e in questo caso il coefficiente di efficienza viene determinato in modo univoco.

8.   Misure dei campioni con lo standard interno esadecano 14C

8.1.   Procedimento

I campioni di controllo e quelli ad effetto zero (etanolo recente e fossile) nonché il materiale sconosciuto vengono misurati in doppio. Un campione del duplicato viene messo in una provetta non selezionata alla quale è stata aggiunta una quantità esattamente dosata (30 μl) di esadecano 14C come standard interno [attività aggiunta circa 26 269 dpm/gC (circa 43 782 cBq/gC)]. Per quanto riguarda la restante preparazione dei campioni e il tempo di misurazione si procede come spiegato al punto 7.2, ma nei campioni con standard interno il tempo di misurazione, mediante la preregolazione incorporata, deve essere limitato a 105 impulsi per circa cinque minuti. Per misure in serie si prepara ogni volta una prova in doppio di campione di controllo e campione ad effetto zero, da collocare all’inizio della serie di misurazioni.

8.2.   Utilizzazione dello standard interno e delle provette di conteggio

Nelle misurazioni eseguite con lo standard interno, per evitare contaminazioni, la conservazione e la manipolazione dello stesso sono eseguite in un altro locale diverso da quello di preparazione e misurazione dei campioni analitici. Dopo la misurazione le provette ad effetto zero possono essere riutilizzate. I tappi a vite e le provette contenenti gli standard interni vengono eliminati.

9.   Espressione dei risultati

9.1.   L’unità di misura dell’attività dì una sostanza radioattiva è il becquerel, 1 Bq = 1 decadimento/sec.

L’indicazione della radioattività specifica viene fatta in becquerel riferendosi ad 1 grammo di carbonio = Bq/gC.

Per ottenere valori più vicini alla pratica, è conveniente esprimere il risultato in centibecquerel = cBq/gC.

Si possono utilizzare anche le indicazioni e formule di calcolo usate in letteratura, che sono basate sul dpm. Per ottenere il corrispondente valore in centibecquerel, basta moltiplicare il valore dpm trovato per il fattore 100/60.

9.2.   Misure con lo standard esterno

Formula

9.3.   Misure con lo standard interno

Formula

9.4.   Abbreviazioni

cpmpr

=

tasso di conteggio dei campioni per tutto il tempo di misurazione

cpmNE

=

tasso di conteggio del campione ad effetto zero determinato nello stesso modo

cpmIS

=

tasso di conteggio dei campioni provvisti di standard interno

dpmIS

=

quantità di standard interno aggiunta (radioattività calcolata in dpm)

V

=

volume dei campioni usati in ml

F

=

tenore in grammi di alcole puro per ml a seconda della concentrazione

Z

=

coefficiente di efficienza corrispondente al valore del rapporto canale-standard esterno

1,918

=

grammi di alcole/1 g di carbonio

10.   Attendibilità del metodo

10.1.   Ripetibilità (r)

r = 0,632 cBq/g C S(r) = ± 0,223 cBq/g C

10.2.   Riproducibilità (R)

R = 0,821 cBq/g C; S(R) = ± 0,290 cBq/g C.»


DECISIONI

21.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 53/10


DECISIONE (PESC) 2023/384 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2023

relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate giordane

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1), istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

(2)

Nel giugno 2022 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha partecipato al 14o consiglio di associazione UE-Giordania, durante il quale sono state adottate le nuove priorità del partenariato. Attraverso tali priorità del partenariato, l’Unione e la Giordania hanno confermato la loro volontà di continuare a sostenere la loro cooperazione in materia di pace e sicurezza in Giordania e di continuare a rafforzare la cooperazione in materia di stabilità e sicurezza regionali, compresa la lotta al terrorismo.

(3)

Il 14 novembre 2022 l’alto rappresentante dell’Unione ha ricevuto una richiesta affinché l’Unione sostenga le forze armate giordane (FAG) rafforzando le capacità militari, in particolare nei servizi medici militari, nelle brigate di ingegneri nonché nelle unità operative incaricate di garantire la sicurezza delle frontiere della Giordania.

(4)

Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2), e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

(5)

Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, portata e durata

1.   È istituita una misura di assistenza a favore del Regno hascemita di Giordania («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).

2.   L’obiettivo della misura di assistenza è rafforzare le capacità delle forze armate giordane (FAG) per garantire la sicurezza nazionale e la stabilità della Giordania attraverso il potenziamento dei suoi servizi medici militari, delle brigate di ingegneri e delle unità operative incaricate di garantire la sicurezza delle sue frontiere e, pertanto, di proteggere meglio i civili in caso di crisi ed emergenze.

3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza:

a)

un ospedale mobile completamente attrezzato (ruolo 1) per curare i soldati feriti, cui si aggiungono ambulanze completamente attrezzate con capacità MEDEVAC;

b)

unità del genio attrezzate per sostenere più efficacemente le unità schierate sul terreno, in particolare lungo le frontiere;

c)

apparecchiature tattiche [sistemi aerei senza equipaggio (UAS) e contrasto ai sistemi aerei senza equipaggio (C-UAV)], nonché sostegno alle FAG per sviluppare una capacità di contrasto ai sistemi senza equipaggio.

4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto firmato dall’amministratore delle misure di assistenza, che agisce come ordinatore, conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509, anche nel contesto delle intese amministrative a norma dell’articolo 37 della stessa decisione.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 7 000 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 includono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

a)

il rispetto, da parte delle unità delle FAG sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

b)

l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;

c)

l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

d)

che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non vadano perduti né siano trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate in tali accordi, al termine del loro ciclo di vita.

3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Attuazione

1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.

2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è effettuata dall’amministratore delle misure di assistenza, anche mediante intese amministrative in conformità dell’articolo 37 della decisione (PESC) 2021/509.

Articolo 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

1.   L’alto rappresentante provvede alla sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3. Tale sorveglianza è finalizzata a conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3 e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle FAG sostenute nell’ambito della misura di assistenza.

2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:

a)

verifica della consegna: i certificati di consegna dell’EPF devono essere firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;

b)

relazioni: il beneficiario deve riferire annualmente in merito alle attività svolte con le attrezzature fornite dalla misura di assistenza e in merito all’inventario degli elementi designati fino a quando il comitato politico e di sicurezza (CPS) non ritenga più necessaria la presentazione di tale relazione;

c)

ispezioni in loco: il beneficiario deve facilitare e concedere l’accesso all’alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.

3.   Al termine della misura di assistenza l’alto rappresentante effettuerà una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito a conseguire l’obiettivo dichiarato di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 6

Relazioni

Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore della misura di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese, conformemente all’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

Articolo 7

Sospensione e cessazione

1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

2.   Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

(2)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


21.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 53/14


DECISIONE (PESC) 2023/385 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2023

relativa alla partecipazione del Canada al progetto PESCO Rete di centri logistici in Europa e supporto alle operazioni

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 46 paragrafo 6,

vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2020/1639 del Consiglio, del 5 novembre 2020, che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315 dispone che qualora gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto di cooperazione strutturata permanente (PESCO) desiderino invitare uno Stato terzo a parteciparvi, il Consiglio debba decidere conformemente all’articolo 46, paragrafo 6, TUE se tale Stato terzo soddisfi i requisiti definiti dal Consiglio.

(2)

Il 6 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/340 (3) che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO. L’articolo 1 di tale decisione dispone che un progetto denominato Rete di centri logistici in Europa e supporto alle operazioni (NetLogHubs) sia elaborato nell’ambito di tale elenco dai 13 membri del progetto, compresa la Germania in qualità di coordinatore del progetto.

(3)

Il 5 novembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1639 che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO. L’articolo 2, paragrafo 4, di tale decisione dispone che, sulla base di una notifica da parte del coordinatore o dei coordinatori di un progetto PESCO, e in seguito a un parere del comitato politico e di sicurezza (CPS), il Consiglio debba decidere a norma dell’articolo 46, paragrafo 6, TUE e dell’articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, se la partecipazione dello Stato terzo a tale progetto soddisfa le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639.

(4)

Nel maggio 2022 il Canada ha inviato al coordinatore di NetLogHubs la sua richiesta di partecipazione a tale progetto PESCO, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2020/1639. Sulla base delle informazioni fornite dal Canada, i membri del progetto hanno quindi valutato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2020/1639, se quest’ultimo soddisfacesse le condizioni generali di cui all’articolo 3 di tale decisione.

(5)

Il 29 novembre 2022, a seguito dell’accordo unanime dei membri del progetto raggiunto il 14 settembre 2022, il coordinatore di NetLogHubs ha notificato al Consiglio e all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/1639, la proposta di invitare il Canada a partecipare a tale progetto. La notifica stabiliva la portata, la forma e l’ampiezza della partecipazione del Canada, e confermava che il Canada soddisfacesse le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639.

(6)

Il 1o dicembre 2022 il CPS ha approvato un parere sulla notifica riguardante la richiesta del Canada di partecipare a NetLogHubs. In particolare, il CPS ha preso atto della descrizione di NetLogHubs che figura nella notifica, compresi i suoi obiettivi, la sua organizzazione, il suo processo decisionale e i suoi settori di lavoro prioritari. Ha altresì rilevato che, nell’ambito di tale progetto, non sono condivise informazioni classificate o sensibili dell’UE e che esso non è attuato con il sostegno dell’Agenzia europea per la difesa (AED) ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della decisione (PESC) 2020/1639. Ha inoltre rilevato che NetLogHubs non comprende l’approvvigionamento degli armamenti, la ricerca o lo sviluppo di capacità, oppure l’uso o l’esportazione di armi o di capacità o tecnologie, e che non coinvolge entità, investimenti o finanziamenti degli Stati membri partecipanti alla PESCO o richieste di finanziamenti dell’Unione per attività del progetto.

(7)

Il CPS ha inoltre approvato la portata, la forma e l’ampiezza proposte della partecipazione del Canada a NetLogHubs, quali descritte nella notifica. Ha constatato che il Canada aveva dichiarato di sostenere pienamente la portata di tale progetto quale definita nella notifica.

(8)

Nello stesso parere, il CPS ha confermato l’opinione concordata all’unanimità dai membri del progetto secondo cui il Canada soddisfa le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639, come segue:

il Canada soddisfa la condizione di cui all’articolo 3, lettera a), che richiede di condividere i valori su cui si fonda l’Unione, stabiliti all’articolo 2 TUE, i principi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, TUE, nonché gli obiettivi della PESC di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettere a), b), c) e h), TUE; di non contravvenire agli interessi di sicurezza e difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato con gli Stati membri, e di intrattenere un dialogo politico con l’Unione, che dovrebbe anche riguardare gli aspetti di sicurezza e difesa allorché partecipa a NetLogHubs;

per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 3, lettera b), sul valore aggiunto sostanziale del Canada a NetLogHubs, la notifica fornisce una presentazione dettagliata del contributo del Canada, anche per quanto riguarda la portata, la forma e l’ampiezza della partecipazione al progetto, che dimostra il soddisfacimento di tale condizione;

per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 3, lettera c), la partecipazione del Canada a NetLogHubs contribuirà a rafforzare la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e il livello di ambizione dell’Unione, anche a sostegno delle missioni e operazioni PSDC, come anche indicato nella notifica;

per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 3, lettera d), NetLogHubs non comporta l’approvvigionamento degli armamenti, la ricerca o lo sviluppo di capacità, oppure l’uso e l’esportazione di armi, capacità o tecnologie né sviluppa alcuna capacità o tecnologia; pertanto, la partecipazione del Canada a tale progetto non porterà a dipendenze dal Canada, né a restrizioni imposte da quest’ultimo nei confronti di qualsiasi Stato membro;

è altresì rispettata la necessaria coerenza di cui all’articolo 3, lettera e), della partecipazione del Canada ai pertinenti impegni PESCO più vincolanti, anche per quanto riguarda la schierabilità e l’interoperabilità delle forze che il presente progetto contribuisce a realizzare, che figurano nell’allegato della decisione (PESC) 2017/2315, come indicato più in dettaglio nella notifica, e poiché NetLogHubs non è un progetto orientato alle capacità, la condizione secondo cui la partecipazione del Canada deve contribuire alla realizzazione delle priorità derivanti dal piano di sviluppo delle capacità e dalla revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) o avere un impatto positivo sulla base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) non è applicabile in tale contesto;

il requisito di cui all’articolo 3, lettera f), è soddisfatto, in quanto l’accordo tra l’Unione europea e il Canada sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (4) è in vigore dal 1o giugno 2018;

la condizione di cui all’articolo 3, lettera g), non è applicabile in questo caso, in quanto NetLogHubs non è attuato con il sostegno dell’AED e non è pertanto richiesto un accordo amministrativo che abbia preso effetto con l’AED;

per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 3, lettera h), il Canada ha assunto l’impegno di cercare di concludere un accordo amministrativo specifico per il progetto e di elaborare qualsiasi altra documentazione necessaria per il progetto conformemente alle decisioni (PESC) 2017/2315 e (PESC) 2018/909 (5).

(9)

Il CPS ha concluso il suo parere con una raccomandazione affinché il Consiglio prenda una decisione favorevole sul fatto che la partecipazione del Canada a NetLogHubs soddisfi le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639.

(10)

Pertanto, è opportuno che il Consiglio decida che la partecipazione del Canada a NetLogHubs soddisfa le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639. Successivamente, il coordinatore del progetto deve trasmettere al Canada, a nome dei membri del progetto, un invito a partecipare a NetLogHubs. Il Canada deve aderire a tale progetto a decorrere dalla data specificata nell’accordo amministrativo che deve essere concluso tra i membri del progetto e il Canada, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, della decisione (PESC) 2020/1639, e deve godere dei diritti ed essere soggetto agli obblighi stabiliti in tale accordo amministrativo, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, di tale decisione. Il Consiglio deve esercitare la sua sorveglianza conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2020/1639 ed è in grado di prendere altre decisioni conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, di tale decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La partecipazione del Canada al progetto PESCO NetLogHubs soddisfa le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57.

(2)  GU L 371 del 6.11.2020, pag. 3.

(3)  Decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO (GU L 65 dell’8.3.2018, pag. 24).

(4)  Accordo tra il Canada e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 2).

(5)  Decisione (PESC) 2018/909 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che stabilisce un insieme di regole di governanza per i progetti PESCO (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 37).


21.2.2023   

IT

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L 53/17


DECISIONE (PESC) 2023/386 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2023

relativa all’avvio della missione dell’Unione europea in Armenia (EUMA) e che modifica la decisione (PESC) 2023/162

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2023/162 del Consiglio, del 23 gennaio 2023, relativa a una missione dell’Unione europea in Armenia (EUMA) (1),

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 gennaio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/162.

(2)

Il 14 febbraio 2023 il comitato politico e di sicurezza ha convenuto sull’opportunità di approvare il piano operativo (OPLAN) per la missione dell’Unione europea in Armenia (EUMA).

(3)

A seguito della raccomandazione del comandante dell’operazione civile e avendo raggiunto la capacità operativa iniziale, l’EUMA dovrebbe essere avviata il 20 febbraio 2023. La missione deve proseguire fino al 19 febbraio 2025.

(4)

La decisione (PESC) 2023/162 ha previsto un importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUMA durante i primi quattro mesi successivi all’entrata in vigore di tale decisione. È opportuno che l’importo di riferimento sia rivisto per coprire il periodo fino al 19 febbraio 2025.

(5)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2023/162.

(6)

L’EUMA sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano operativo (OPLAN) per la missione dell’Unione europea in Armenia (EUMA) è approvato.

Articolo 2

L’EUMA è avviata il 20 febbraio 2023.

Articolo 3

Il comandante dell’operazione civile dell’EUMA è autorizzato, con effetto immediato, a dare avvio all’esecuzione della missione.

Articolo 4

All’articolo 13 della decisione (PESC) 2023/162, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUMA per il periodo dal 23 gennaio 2023 al 19 febbraio 2025 è pari a 30 751 150,36 EUR. L’importo di riferimento finanziario per eventuali periodi successivi è deciso dal Consiglio.».

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 22 del 24.1.2023, pag. 29.


21.2.2023   

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L 53/19


DECISIONE (PESC) 2023/387 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2023

a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi convenzionali illegali e relative munizioni volto a ridurre il rischio di diversione e trasferimento illegale («iTrace V»)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

La strategia globale dell'UE per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 2016 («strategia globale dell'UE») mette in evidenza che l'Unione promuoverà la pace e garantirà la sicurezza dei propri cittadini e del proprio territorio e intensificherà il contributo alla sicurezza collettiva. Essa appoggia inoltre con determinazione la piena attuazione e applicazione dei trattati e dei regimi multilaterali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti, oltre a chiedere il «rintracciamento transfrontaliero delle armi», riconoscendo che la sicurezza europea si fonda su valutazioni migliori e condivise delle minacce e delle sfide interne ed esterne.

(2)

La strategia dell'UE del 19 novembre 2018 contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro («SALW») illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» («strategia dell'UE sulle SALW») sottolinea che le SALW contribuiscono da tempo all'instabilità e alla violenza nell'Unione, nel suo immediato vicinato e nel resto del mondo. La strategia dell'UE sulle SALW stabilisce il quadro d'azione dell'Unione al fine di affrontare tali minacce e si impegna a sostenere attività di ricerca riguardanti l'origine delle SALW illegali nelle zone di conflitto, quali la Conflict Armament Research del progetto iTrace.

(3)

La produzione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi e munizioni convenzionali, così come la loro accumulazione eccessiva e diffusione incontrollata, alimentano l'insicurezza in Europa e nel suo vicinato nonché in molte altre regioni del mondo, esacerbando il conflitto e minacciando la rappacificazione postbellica, ponendo in tal modo una grave minaccia per la pace e la sicurezza europee.

(4)

Nella strategia dell'Unione sulle SALW si legge che l'Unione sosterrà l'attività dei gruppi ONU incaricati del monitoraggio degli embarghi sulle armi e che esaminerà soluzioni per migliorare l'accesso alle loro conclusioni in materia di diversione e armi da fuoco e SALW illegali a fini di controllo delle esportazioni di armi.

(5)

Con il programma di azione dell'ONU per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti («programma di azione dell'ONU»), adottato il 20 luglio 2001, tutti gli Stati membri dell'ONU si sono impegnati, all'atto di valutare le domande di autorizzazioni di esportazione, a prevenire il traffico illegale di SALW o la loro diversione verso destinatari non autorizzati e, in particolare, a tener conto del rischio di diversione di SALW verso il commercio illegale.

(6)

L'8 dicembre 2005 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato uno strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, SALW illegali.

(7)

Nella terza conferenza di revisione del 2018 del programma di azione dell'ONU, tutti gli Stati membri dell'ONU hanno affermato il loro impegno a incoraggiare gli Stati, all'atto di rintracciare SALW, comprese quelle rinvenute in situazioni di conflitto o post-conflitto, a consultare i registri nello Stato in cui l'arma leggera o di piccolo calibro è stata rinvenuta e/o a consultare lo Stato in cui tale arma è stata prodotta. Inoltre, la relazione finale dell'ottava riunione biennale degli Stati intesa a valutare l'attuazione del programma di azione dell'ONU tenutasi nel 2022 rileva l'importanza di sviluppare o istituire rigorosi quadri normativi nazionali per la marcatura, la registrazione e il rintracciamento delle SALW, in linea con lo strumento internazionale per il rintracciamento, al fine di prevenire e combattere la diversione e il trasferimento internazionale illecito di SALW verso destinatari non autorizzati.

(8)

Il 24 dicembre 2014 è entrato in vigore il trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty — «ATT»). L'obiettivo dell'ATT è stabilire norme internazionali comuni del più alto standard possibile per disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali, prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione. L'Unione dovrebbe sostenere tutti gli Stati membri dell'ONU nell'esecuzione di controlli efficaci sul trasferimento di armi al fine di assicurare che l'ATT sia quanto più possibile efficace, in particolare riguardo all'attuazione del suo articolo 11.

(9)

L'Unione ha già sostenuto iTrace mediante le decisioni del Consiglio 2013/698/PESC (1), (PESC) 2015/1908 (2), (PESC) 2017/2283 (3) e (PESC) 2019/2191 (4) (iTrace I, II, III e IV) e intende sostenere iTrace V, la quinta fase di questo meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi convenzionali illegali e relative munizioni, al fine di contribuire alla sicurezza collettiva dell'Europa, come richiesto nella strategia globale dell'UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   In vista dell'attuazione della strategia globale dell'UE, della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (5), modificata dalla decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio (6), della strategia dell'UE sulle SALW del 2018 e del progresso della pace e della sicurezza, le attività di progetto che devono essere sostenute dall'Unione si prefiggono i seguenti obiettivi specifici:

prosecuzione del funzionamento di un sistema mondiale di gestione delle informazioni di facile impiego sulle armi convenzionali e relative munizioni oggetto di diversione o traffico («iTrace») che siano state documentate in zone colpite da conflitti al fine di fornire ai responsabili delle politiche, agli esperti del controllo delle armi convenzionali e ai funzionari incaricati del controllo delle esportazioni di armi convenzionali le informazioni pertinenti per sviluppare strategie e progetti efficaci e basati su elementi concreti contro la diffusione illegale di armi convenzionali e relative munizioni;

formazione e tutoraggio delle autorità nazionali negli Stati colpiti da conflitti nella prospettiva di sviluppare capacità nazionali sostenibili per l'identificazione e il rintracciamento di armi convenzionali illegali, incoraggiare un'assidua cooperazione con il progetto iTrace, individuare meglio le priorità in materia di sicurezza fisica e gestione delle scorte, definire in modo più efficace i requisiti nazionali in termini di assistenza nelle attività di controllo delle armi e di contrasto — in particolare le iniziative finanziate dall'Unione, quali il sistema di Interpol per la registrazione e la tracciabilità delle armi da fuoco illegali (iARMS) e le attività dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) — e rafforzare il dialogo con le missioni e le iniziative dell'Unione;

aumento della frequenza e durata delle ricerche sul campo relativamente alle armi convenzionali e relative munizioni che circolano illegalmente in zone colpite da conflitti allo scopo di generare dati iTrace, in risposta a precise richieste formulate dagli Stati membri e dalle delegazioni dell'Unione;

sostegno su misura alle autorità incaricate del controllo delle esportazioni di armi e ai responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi degli Stati membri, fra cui ripetute visite consultive da parte del personale del progetto iTrace nelle capitali degli Stati membri, un –help desk che fornisca 24 ore su 24 consulenza immediata sulle strategie di valutazione dei rischi e di lotta alla diversione, il funzionamento di applicazioni sicure per dashboard su desktop e dispositivi mobili che forniscano notifiche istantanee di diversioni successive all'esportazione e la realizzazione da parte del personale del progetto iTrace di verifiche successive alla spedizione su richiesta degli Stati membri;

aumento della sensibilizzazione, tramite attività di divulgazione, sui risultati del progetto, promozione della finalità e delle funzioni disponibili di iTrace presso i responsabili delle politiche internazionali e nazionali, gli esperti del controllo delle armi convenzionali e le autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione e rafforzamento della capacità internazionale di monitorare la diffusione illegale di armi convenzionali e relative munizioni e materiale correlato, nonché di assistere i responsabili delle politiche nell'individuazione dei settori prioritari per l'assistenza e la cooperazione internazionali e di ridurre il rischio di diversione delle armi convenzionali e relative munizioni;

stesura di relazioni su questioni politiche fondamentali, ricavate dai dati prodotti dalle indagini sul campo e presentate nel sistema iTrace, concernenti settori specifici che meritano attenzione internazionale, inclusi i principali modelli di traffico di armi convenzionali e relative munizioni e la distribuzione regionale di armi convenzionali e relative munizioni e materiale correlato oggetto di traffico; e

prosecuzione del rintracciamento di armi convenzionali e relative munizioni, con la cooperazione degli Stati membri e dei paesi terzi, quale metodo più efficace per determinare e verificare, nella misura più ampia possibile, i meccanismi alla base della diversione di armi convenzionali e relative munizioni verso utilizzatori non autorizzati. Le attività di rintracciamento saranno accompagnate da indagini di follow-up volte a individuare le reti di individui, finanziarie e logistiche che si celano dietro ai trasferimenti di armi convenzionali illegali.

2.   Una descrizione dettagliata del progetto è riportata nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è realizzata da Conflict Armament Research Ltd. («CAR»).

3.   CAR svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con CAR.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto di cui all'articolo 1 è pari a 6 200 000 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero progetto è pari a 8 806 101,20 EUR, messi a disposizione attraverso il cofinanziamento con CAR e il ministero federale tedesco degli Affari esteri.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude il necessario accordo con CAR. Tale accordo stabilisce che CAR deve assicurare la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione di tale accordo.

Articolo 4

1.   L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche trimestrali descrittive preparate da CAR. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. Al fine di assistere il Consiglio nella sua valutazione dei risultati della presente decisione, l'impatto del progetto è valutato da un organismo esterno.

2.   La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore qualora entro tale termine non sia stato concluso alcun accordo.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione 2013/698/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2013, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale (GU L 320 del 30.11.2013, pag. 34).

(2)  Decisione (PESC) 2015/1908 del Consiglio, del 22 ottobre 2015, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale («iTrace II») (GU L 278 del 23.10.2015, pag. 15).

(3)  Decisione (PESC) 2017/2283 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale («iTrace III») (GU L 328 del 12.12.2017, pag. 20).

(4)  Decisione (PESC) 2019/2191 del Consiglio del 19 dicembre 2019 a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi convenzionali illegali e relative munizioni volto a ridurre il rischio di diversione e trasferimento illegale («iTrace IV») (GU L 330 del 20.12.2019, pag. 53).

(5)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

(6)  Decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio, del 16 settembre 2019, che modifica la posizione comune 2008/944/PESC che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 239 del 17.9.2019, pag. 16).


ALLEGATO

DOCUMENTO DI PROGETTO

Azione a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi convenzionali illegali e relative munizioni volto a ridurre il rischio di diversione e trasferimento illegale

(«iTrace V»)

iTrace: un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi convenzionali e relative munizioni

1.   Contesto e motivazione del sostegno alla PESC

1.1.

La presente decisione si basa sulle successive decisioni del Consiglio per combattere l'impatto destabilizzante della diversione e del traffico delle armi convenzionali e relative munizioni in zone colpite da conflitti, in particolare le decisioni 2013/698/PESC, (PESC) 2015/1908, (PESC) 2017/2283 e (PESC) 2019/2191, che hanno istituito e potenziato il meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi convenzionali e relative munizioni chiamato «iTrace».

La proliferazione illegale delle armi convenzionali e relative munizioni è un importante fattore che compromette la stabilità degli Stati ed esacerba i conflitti, costituendo in tal modo una grave minaccia per la pace e la sicurezza. Come indicato nella strategia dell'UE sulle SALW, armi da fuoco illegali e le SALW contribuiscono da tempo all'instabilità e alla violenza nell'Unione, nel suo immediato vicinato e nel resto del mondo. Le armi di piccolo calibro illegali alimentano il terrorismo e i conflitti in tutto il mondo ostacolando gli sforzi profusi dall'Unione in materia di sviluppo e gestione delle crisi, così come le sue iniziative umanitarie e di stabilizzazione in parti del vicinato dell'Unione e in Africa. Nell'Unione le armi da fuoco illegali hanno un chiaro impatto sulla sicurezza interna in quanto alimentano la criminalità organizzata e forniscono ai terroristi i mezzi per compiere attentati sul territorio europeo. Quanto afferma la strategia dell'Unione sulle SALW è confermato dai recenti risultati del progetto iTrace in Afghanistan, Iraq, Libia, Maghreb, Siria, Ucraina e Yemen e in altri conflitti in prossimità delle frontiere esterne dell'Unione.

Le attività svolte ai sensi della decisione (PESC) 2019/2191 hanno confermato iTrace quale iniziativa mondiale di monitoraggio delle armi utilizzate nei conflitti. Il progetto iTrace ha operato in oltre 40 Stati colpiti da conflitti, compreso in Africa, in Medio Oriente, in Asia centrale e in Asia meridionale e orientale e ha creato il più grande registro pubblico al mondo di armi convenzionali e relative munizioni oggetto di diversione per sostenere gli Stati che si adoperano per individuare e contrastare la diversione, in linea con gli impegni assunti ai sensi del criterio 7 della posizione comune 2008/944/PESC (versione consolidata) e dell'articolo 11 dell'ATT. Esso fornisce una rendicontazione precisa sulla diversione di armi e relative munizioni alle forze ribelli armate e ai gruppi terroristici che costituiscono una minaccia per la sicurezza dell'Unione, fra cui Al Qaeda nel Maghreb islamico e Daesh/Stato islamico, e provvede alla segnalazione rapida e in forma riservata alle autorità incaricate del controllo delle esportazioni degli Stati membri circa i rischi di diversione successiva all'esportazione; trasmette, alle delegazioni dell'UE e alle missioni diplomatiche degli Stati membri nelle regioni colpite da conflitti, informazioni essenziali in tempo reale sul traffico di armi e sulle dinamiche dei conflitti. Esso effettua attività di sensibilizzazione sulle misure di controllo delle armi e di lotta alla diversione attraverso un coinvolgimento mediatico equilibrato e responsabile a livello mondiale.

1.2.

Il progetto iTrace registra tuttavia un numero sostenuto di richieste da parte degli Stati membri affinché siano organizzate riunioni informative dirette, faccia a faccia, con le autorità nazionali incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi (comprese frequenti visite nelle capitali, in particolare a seguito dell'allentamento delle restrizioni di viaggio dovute alla COVID-19) e sia offerta una gamma più ampia di risorse in via bilaterale ai responsabili, negli Stati membri, delle politiche in materia di controllo delle esportazioni di armi.

La presente decisione mira pertanto a proseguire e a potenziare le attività del progetto ai sensi della decisione (PESC) 2019/2191, continuando a fornire ai responsabili delle politiche dell'Unione, agli esperti del controllo delle armi e ai funzionari incaricati del controllo delle esportazioni di armi informazioni pertinenti raccolte sistematicamente, che li aiuteranno a sviluppare strategie efficaci, basate su elementi concreti, contro la diversione e la diffusione illegale di armi convenzionali e relative munizioni per migliorare la sicurezza internazionale e regionale. Essa continuerà pertanto ad aiutarli a combinare una strategia di risposta efficace con un'azione preventiva adeguata per far fronte all'offerta e alla domanda illegali e assicurare l'effettivo controllo delle armi convenzionali nei paesi terzi.

1.3.

La presente decisione prevede la prosecuzione del funzionamento e l'ulteriore potenziamento del sistema mondiale di segnalazione sulle armi iTrace, accessibile al pubblico. I progetti elencati nella decisione (PESC) 2019/2191 saranno rafforzati mediante: 1) l'aumento della frequenza e della durata delle missioni per raccogliere dati sulle forniture di armi convenzionali illegali a destinazione di regioni colpite da conflitti; 2) programmi di sostegno su misura destinati agli Stati membri comprendenti consultazioni dirette, dati e risultati ad hoc, un help desk 24 ore su 24 e compiti di verifica successivamente alla spedizione; e 3) la formazione e il tutoraggio delle autorità nazionali negli Stati colpiti da conflitti per rintracciare le armi convenzionali illegali rinvenute o sequestrate nella loro giurisdizione territoriale per sviluppare capacità di lotta alla diversione — comprese capacità di rintracciamento nell'ambito dello strumento internazionale per il rintracciamento (ITI) — per potenziare la gestione delle armi, compresa la registrazione, e per rafforzare la raccolta di dati iTrace.

2.   Obiettivi generali

L'azione descritta in appresso continuerà a sostenere la comunità internazionale nel contrasto all'impatto destabilizzante della diversione e del traffico di armi convenzionali e relative munizioni. Continuerà a fornire ai responsabili delle politiche, agli esperti del controllo delle armi e ai funzionari incaricati del controllo delle esportazioni di armi, informazioni pertinenti che li aiuteranno a sviluppare strategie efficaci, basate su elementi concreti, contro la diversione e la diffusione illegale di armi convenzionali e relative munizioni per migliorare la sicurezza internazionale e regionale. In particolare, l'azione:

a)

fornirà informazioni concrete sulla diversione e sul traffico di armi convenzionali e relative munizioni a sostegno dell'efficace attuazione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (versione consolidata), del trattato sul commercio delle armi (ATT), del programma di azione dell'ONU sul commercio illegale di SALW e dello strumento internazionale per il rintracciamento (ITI);

b)

fornirà un sostegno su misura per assistere gli Stati membri nella valutazione e nella mitigazione dei rischi di diversione;

c)

rivelerà le rotte e le entità coinvolte nella diversione di armi convenzionali e relative munizioni verso regioni colpite da conflitti o organizzazioni terroristiche internazionali e fornirà prove dell'implicazione di gruppi e persone nel commercio illegale a sostegno dei procedimenti giudiziari nazionali;

d)

rafforzerà la cooperazione tra competenti organi e missioni dell'ONU e altre organizzazioni internazionali per quanto riguarda il rintracciamento di armi convenzionali e relative munizioni e la fornitura di informazioni a diretto sostegno dei meccanismi di monitoraggio esistenti, incluso il sistema di INTERPOL «iARMS» ed Europol — quest'ultimo ha stipulato nel 2019 un memorandum d'intesa con CAR sulla condivisione di informazioni;

e)

fornirà informazioni pertinenti per individuare i settori prioritari della cooperazione e dell'assistenza internazionali e regionali al fine di combattere efficacemente la diversione e il traffico di armi convenzionali e relative munizioni, quali il finanziamento di progetti in relazione alla sicurezza delle scorte e/o alla gestione delle frontiere;

f)

offrirà un meccanismo di sostegno al monitoraggio dell'attuazione dell'ATT, in particolare per individuare la diversione di armi convenzionali trasferite, nonché per assistere i governi nella valutazione del rischio di diversione prima dell'esportazione di armi convenzionali, segnatamente il rischio di diversione all'interno del paese destinatario o di riesportazione a condizioni non ammissibili; e

g)

in risposta all'evoluzione delle minacce alla sicurezza dell'Unione, rafforzerà la capacità di CAR in materia di documentazione, rintracciamento e analisi delle catene di custodia dei componenti reperiti nelle attrezzature militari, come pure di rendicontazione di tali risultati agli Stati membri e alle istituzioni e agenzie dell'UE.

3.   Sostenibilità e risultati dei progetti a lungo termine

L'azione offrirà un quadro stabile per il monitoraggio durevole della diffusione illegale di armi convenzionali e relative munizioni. Si prevede che aumenterà considerevolmente le informazioni esistenti connesse alle armi e sosterrà in modo significativo lo sviluppo mirato di efficaci politiche sul controllo delle armi convenzionali e sul controllo delle esportazioni di armi, ivi compresi regimi sanzionatori. In particolare il progetto:

a)

alimenterà ulteriormente il sistema di gestione delle informazioni iTrace che assicurerà la raccolta e l'analisi a lungo termine dei dati sulle armi convenzionali illegali;

b)

fornirà ai responsabili delle politiche e agli esperti in materia di controllo delle armi convenzionali uno strumento per definire strategie più efficaci e settori prioritari per l'assistenza e la cooperazione (per esempio individuando meccanismi subregionali o regionali di cooperazione, di coordinamento e di condivisione di informazioni che occorre istituire o rafforzare, nonché scorte nazionali insicure, gestione non adeguata degli inventari, rotte dei trasferimenti illegali, violazioni delle sanzioni, controlli carenti alle frontiere e capacità di contrasto insufficienti);

c)

comporterà la flessibilità intrinseca necessaria per generare informazioni di rilevanza strategica, indipendentemente dalla rapidità di evoluzione delle esigenze strategiche;

d)

accrescerà sostanzialmente l'efficacia di persone e organizzazioni internazionali attive nel monitoraggio delle armi mettendo a disposizione un meccanismo di condivisione delle informazioni di portata sempre più ampia come pure assistenza tecnica e in termini di capacità; e

e)

svilupperà capacità nazionali sostenibili negli Stati colpiti da conflitti per identificare e rintracciare armi convenzionali illegali e partecipare in modo più efficace alle attività internazionali di controllo delle armi e di contrasto.

4.   Descrizione dell'azione

4.1.   Progetto 1: Sviluppo di capacità tecniche per l'identificazione e il rintracciamento delle armi.

4.1.1.   Obiettivo del progetto

I programmi di formazione e tutoraggio iTrace offrono alle autorità nazionali negli Stati colpiti da conflitti i metodi e le competenze per individuare autonomamente e far fronte alla diversione delle armi convenzionali. La formazione mira a rafforzare la capacità — spesso inesistente — di individuare e rintracciare armi convenzionali illegali, mentre il tutoraggio consente al personale del progetto iTrace di individuare carenze critiche in termini di capacità in tempo reale e fornire immediatamente soluzioni su misura per porvi rimedio. Inoltre, i programmi di formazione e tutoraggio iTrace consolidano le relazioni tra il progetto iTrace e le autorità nazionali, offrendo alle squadre investigative sul campo iTrace un accesso più ampio alle armi convenzionali sequestrate e recuperate e migliorando in tal modo l'intera gamma di mezzi di raccolta e analisi dei dati iTrace e di rendicontazione.

4.1.2.   Benefici per le iniziative dell'UE sul controllo delle armi

I programmi di formazione e tutoraggio iTrace rispondono alle azioni che figurano nella strategia dell'UE sulle SALW — sostenere le capacità nazionali per «tracciare e rintracciare le origini delle SALW illegali e delle relative munizioni nelle zone di conflitto» — e rafforzano, direttamente e indirettamente, un'ampia serie di iniziative sul controllo delle armi caldeggiate dagli Stati membri. Le conseguenze dirette includono il sostegno alle autorità di contrasto nazionali nel rintracciare le armi leggere e di piccolo calibro in linea con lo strumento internazionale per il rintracciamento, il rafforzamento delle capacità nazionali di raccogliere dati sulle armi rintracciate — nell'ambito dell'indicatore 16.4.2. relativo agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) — così come il sostegno ai programmi di gestione delle armi e delle munizioni avviati dagli Stati membri. Le conseguenze indirette includono la ritrasmissione delle informazioni raccolte sul posto, per esempio avvertire gli Stati membri dei rischi di diversione riscontrati in paesi partner, rilevare una diversione dalle scorte nazionali e fornire dette informazioni ai programmi di sicurezza fisica e gestione delle scorte sostenuti dall'Unione.

4.1.3.   Attività di progetto

L'unità di supporto tecnico (TSU) di CAR offre attività di formazione e tutoraggio alle autorità nazionali negli Stati colpiti da conflitti in cui opera il progetto iTrace. Tali attività di formazione e tutoraggio sono volte a potenziare le iniziative nazionali di lotta alla diversione in tutti i settori attraverso istruzioni e sviluppo di capacità in materia di rintracciamento, marcatura e registrazione di armi convenzionali — rispettando le procedure stabilite dall'ITI — riguardo ad armi convenzionali illegali sequestrate e catturate, nonché attraverso valutazioni in materia di PSSM intese a individuare e far fronte ai rischi di diversione alla fonte. CAR offrirà, ai partner locali e, ove necessario, al personale di sostegno della pace, fra cui le missioni ONU e UE e i gruppi di sorveglianza delle sanzioni dell'ONU), formazioni specializzate e basate sulle necessità. A tale riguardo, il progetto iTrace continuerà a rispondere direttamente all'azione che figura nella strategia dell'UE sulle SALW del 2018, che richiede all'UE di sostenere i «gruppi ONU incaricati del monitoraggio degli embarghi sulle armi» e di esaminare «soluzioni per migliorare l'accesso alle loro conclusioni in materia di sviamento e armi da fuoco e SALW illegali a fini di controllo delle esportazioni di armi». La formazione nell'ambito del progetto iTrace prenderà le mosse da una serie di servizi offerti da CAR dal 2014, che si sono rivelati essenziali nel sostenere i partner locali negli Stati colpiti da conflitti, nell'assistere i gruppi ONU e nell'assicurare alle squadre investigative sul campo iTrace un accesso più ampio. Il progetto dispiegherà membri appartenenti alle proprie squadre investigative sul campo e alla TSU affinché impartiscano formazioni di livello progressivamente più tecnico comprendenti:

a)

un'introduzione alla raccolta di dati sulle armi convenzionali, facendo riferimento a casi specifici;

b)

le tecniche elementari di identificazione delle armi convenzionali e di documentazione efficace;

c)

le procedure operative standard di raccolta delle prove e relativa catena di custodia;

d)

i requisiti relativi a indagini di ampia portata, regionali e internazionali;

e)

l'attuazione dello strumento internazionale per il rintracciamento; se del caso, le autorità nei paesi partner saranno formate e incoraggiate ad avviare richieste di rintracciamento;

f)

il rintracciamento internazionale delle armi e i sistemi di rintracciamento delle armi (in particolare Interpol ed Europol); l'uso dei «big data» e l'analisi delle tendenze; e

g)

le possibilità concernenti l'assistenza tecnica (internazionale) e l'intervento delle autorità di contrasto.

Tali attività saranno svolte parallelamente alle indagini sul campo iTrace, comprese indagini congiunte (tutoraggio) condotte con le autorità pubbliche nazionali. Includeranno anche la formazione continua e la ricertificazione del personale di CAR occorrente per l'attuazione di formazione e tutoraggio.

4.1.4.   Risultati del progetto

Il progetto mirerà a:

a)

incoraggiare le autorità nazionali a concedere alle squadre investigative sul campo iTrace un accesso più ampio, rispondendo così ai reiterati inviti affinché le squadre iTrace forniscano assistenza tecnica e capacità investigative comuni e determinando un aumento della raccolta dei dati iTrace;

b)

fornire un'assistenza concreta in termini di capacità ai governi nazionali che, pur subendo le conseguenze della diversione di armi convenzionali, non dispongono degli strumenti atti a individuare e segnalare le armi convenzionali oggetto di diversione; questa misura spesso apre la via a una più efficace gestione delle armi convenzionali a livello nazionale e, come tale, sostiene l'attuazione dell'ATT, dell'ITI, del programma di azione dell'ONU e dell'indicatore SDG 16.4.2., nonché la programmazione della sicurezza fisica e della gestione delle scorte e i contatti con i servizi di contrasto internazionali, fra cui Interpol (iARMS) ed Europol;

c)

sostenere il rafforzamento del dialogo, in particolare individuando gli interlocutori essenziali per altre iniziative sostenute dall'UE, per esempio, le relazioni delle missioni dell'Unione con i governi ospitanti, e avviando iniziative, quali la programmazione della sicurezza fisica e della gestione delle scorte, per esempio, i progetti sostenuti dall'Unione in materia di gestione delle scorte.

4.1.5.   Indicatori di esecuzione del progetto

Fino a 40 visite di formazione e tutoraggio sul campo, dando particolare risalto alla ripetizione delle visite per sostenere le autorità nazionali nello sviluppo di capacità di rintracciamento.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto iTrace della durata di tre anni.

4.1.6.   Beneficiari del progetto

Le attività di formazione e tutoraggio iTrace produrranno benefici diretti per le parti interessate negli Stati colpiti da conflitti, compresi i servizi di contrasto e i procuratori. Il programma fornirà sostegno indiretto ai dialoghi nazionali con iniziative finanziate dall'Unione e iniziative di altro tipo sul controllo delle armi, incoraggiando il ricorso a meccanismi di rintracciamento internazionali (compresi il sistema iARMS di Interpol ed Europol) e facilitando la partecipazione a progetti di gestione delle scorte sostenuti dall'Unione e ad altri progetti di controllo delle SALW.

4.2.   Progetto 2: Manutenzione del sistema iTrace con prove documentali in tempo reale relative a diversione e traffico di armi e munizioni convenzionali e con altre informazioni pertinenti.

4.2.1.   Obiettivo del progetto

Il progetto sosterrà ricerche sul campo relativamente alle armi e munizioni convenzionali in circolazione in zone colpite da conflitti. Il progetto accorderà la priorità a paesi che destano particolari preoccupazioni negli Stati membri, inclusi, tra gli altri, Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Siria, Somalia, Sud Sudan, Ucraina e Yemen. Tali indagini sul campo forniranno prove concrete di armi convenzionali oggetto di diversione in possesso di forze ribelli e gruppi terroristici, che altrimenti sfuggirebbero all'attenzione degli osservatori esterni (compresi gli Stati membri dell'UE esportatori di armi). CAR chiederà l'approvazione preventiva del Gruppo «Esportazione di armi convenzionali» dell'UE prima di avviare un dialogo sostanziale in tutti i paesi che non sono stati in precedenza oggetto di indagini sul campo iTrace e di programmi di formazione e tutoraggio iTrace.

Grazie all'impiego di nuove tecnologie e di tecniche avanzate di polizia scientifica, CAR si avvarrà di una serie di attività sul campo, tra cui il potenziamento della documentazione fotografica, lo sfruttamento delle tecniche di polizia scientifica e il recupero delle marcature cancellate. CAR ha dimostrato che tali metodi rivelano informazioni tracciabili su armi, munizioni e materiale correlato in precedenza irreperibili, consentendo lo svolgimento di indagini su una gamma sempre più ampia di materiali illegali, i cui dati identificativi sono stati rimossi per dissimularne la provenienza.

I dati che ne risultano miglioreranno la comprensione collettiva da parte degli Stati membri delle diversioni e dei trasferimenti illeciti, come pure dei metodi utilizzati dai trafficanti per occultarli, e miglioreranno sostanzialmente le capacità di contrastare il commercio illegale.

4.2.2.   Benefici per le iniziative dell'UE sul controllo delle armi

Le indagini sul campo iTrace forniscono uno scenario di riferimento dinamico riguardante le armi convenzionali oggetto di diversione negli Stati colpiti da conflitti. Tale scenario di riferimento fornisce un quadro costante dell'efficacia degli accordi sul controllo delle armi che gli Stati membri si sono impegnati a rispettare, tra cui: la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (versione consolidata), l'ATT, il programma di azione dell'ONU e la strategia dell'UE in materia di SALW del 2018. La documentazione completa relativa alle armi utilizzate nei conflitti serve anche da base di partenza per rintracciare le armi convenzionali formali e per condurre indagini approfondite sul finanziamento dei conflitti e sulle reti di approvvigionamento di armi.

4.2.3.   Attività di progetto

Nell'ambito del progetto saranno intraprese le attività seguenti:

a)

invio di esperti di armi qualificati per la conduzione di analisi sul campo relative a armi convenzionali illegali e relative munizioni recuperate da Stati colpiti da conflitti;

b)

analisi, riesame e verifica di prove documentate su armi convenzionali illegali e relative munizioni e sui relativi utilizzatori, compresi, tra l'altro, la documentazione fotografica, lo sfruttamento delle tecniche di polizia scientifica e il recupero delle marcature cancellate delle armi, di loro componenti e di marcature interne ed esterne, imballaggi e documenti di spedizione associati, combinati con i risultati delle indagini sul campo (utilizzatori, fornitori e rotte dei trasferimenti);

c)

inserimento di tutte le prove raccolte e riesaminate nel sistema di gestione delle informazioni iTrace e, una volta verificate, nel portale di mappatura in linea iTrace;

d)

individuazione e sostegno dei partner locali al fine di garantire la prosecuzione della raccolta dati a sostegno di iTrace per tutta la durata dell'azione proposta e oltre;

e)

prosecuzione dei contatti con i governi dell'UE volti a predefinire punti di contatto nazionali, e un meccanismo di coordinamento, al fine di chiarire il raggio d'azione delle indagini di CAR e di attenuare possibili conflitti di interesse, prima delle suddette indagini.

Il progetto sarà attuato in modo graduale nell'intero periodo del progetto iTrace della durata di tre anni.

4.2.4.   Risultati del progetto

Il progetto mirerà a:

a)

documentare, in loco, le prove materiali di armi convenzionali e relative munizioni oggetto di diversione o traffico nelle regioni colpite da conflitti;

b)

verificare e documentare i casi di traffico illegale sulla base delle prove raccolte da CAR, da organizzazioni con cui vigono accordi in materia di condivisione di informazioni con CAR e, se del caso, da altre organizzazioni in merito ad armi convenzionali e relative munizioni oggetto di diversione o traffico in tutte le regioni;

c)

fornire prove visive e materiali concrete di armi convenzionali e relative munizioni oggetto di diversione o traffico, comprese fotografie di articoli, loro componenti, numeri di serie, marchi di fabbrica, contenitori, distinte di colli, documenti di spedizione e documentazione e informazioni sugli utenti finali, ottenute tramite lo sfruttamento delle tecniche di polizia scientifica e il recupero delle marcature cancellate;

d)

generare resoconti testuali di attività illegali, comprendenti le rotte del traffico, gli attori e le reti di finanziamento e di sostegno coinvolti nella diversione o nel trasferimento illegale e valutazioni dei fattori concorrenti (tra cui gestione e sicurezza inefficienti delle scorte e reti di approvvigionamento illegali, deliberatamente orchestrate dallo Stato);

e)

inserire le prove suddette nel sistema di gestione delle informazioni iTrace e nei relativi strumenti.

4.2.5.   Indicatori di esecuzione del progetto

Fino a 75 presenze sul campo (se necessario prorogate) nell'intero periodo di quattro anni per ottenere elementi di prova da inserire nel sistema di gestione delle informazioni e portale di mappatura in linea iTrace.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto iTrace della durata di tre anni.

4.2.6.   Beneficiari del progetto

iTrace continuerà a fornire informazioni sempre più complete destinate esplicitamente, in primo luogo, ai responsabili nazionali dell'UE sul controllo delle armi e alle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi, nonché alle istituzioni, agenzie e missioni dell'UE. Tali beneficiari dell'UE avranno anche accesso a informazioni riservate attraverso piattaforme desktop e mobili sicure fornite da iTrace.

Le informazioni pubbliche continueranno a essere accessibili anche a tutti i beneficiari dell'UE, come pure a quelli non-UE — quali i responsabili delle politiche sul controllo delle armi e le autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi nei paesi terzi — alle organizzazioni non governative di ricerca, alle organizzazioni impegnate nella causa e ai media internazionali.

4.3.   Progetto 3: Sostegno su misura alle autorità incaricate del controllo delle esportazioni di armi, ai responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi e ai portatori di interessi associati degli Stati membri.

4.3.1.   Obiettivo del progetto

Il progetto fornirà agli Stati membri, alle autorità incaricate del controllo delle esportazioni di armi, ai responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi e ai portatori di interessi associati un sostegno bilaterale coerente, tra cui visite periodiche faccia a faccia e relazioni ad hoc, che saranno adattate ai loro specifici ambiti di interesse nel settore del controllo delle armi e ai loro requisiti in materia di informazione. Le informazioni fornite dalle autorità nazionali degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi saranno trattate con il rispetto e la riservatezza del caso. CAR continuerà inoltre a essere in contatto con una serie di autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi nei paesi terzi. Tali rapporti contribuiranno a diversi aspetti critici degli sforzi internazionali volti ad affrontare la diversione e il traffico di armi convenzionali e rafforzeranno le misure internazionali di lotta alla diversione, tra cui:

a)

la messa a disposizione delle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di prove e dati precisi su casi di diversione documentati; e

b)

la messa a disposizione degli Stati membri della capacità di effettuare verifiche successive alla spedizione/consegna, o il sostegno a detta capacità, su richiesta ufficiale delle autorità nazionali dell'UE incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi.

4.3.2.   Benefici per le iniziative dell'UE sul controllo delle armi

Le visite periodiche da parte della squadra del progetto iTrace nelle capitali degli Stati membri consentono discussioni bilaterali su argomenti sensibili (per esempio, la diversione post-esportazione), permettono agli Stati membri di contribuire direttamente alla progettazione di iTrace e ai relativi risultati (direzione e portata delle indagini e dei tipi di relazioni) e contribuiscono a sviluppare misure miranti a rafforzare la fiducia (per esempio, i processi iTrace «notifica preventiva» e «diritto di risposta»). Le attività di sensibilizzazione su iTrace presso gli Stati membri rivestono un'importanza cruciale in quanto forniscono un consesso dove avviare discussioni spesso sfumate sulle sfide e le opportunità a livello nazionale connesse agli impegni derivanti dal criterio 7 della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (versione consolidata) e dall'articolo 11 dell'ATT. Nell'ambito dei progetti iTrace precedenti (I - IV), le visite di sensibilizzazione sono state fondamentali per comprendere i requisiti in materia di informazione degli Stati membri, siano essi di natura generale («Qual è la valutazione della minaccia relativa alle armi che entrano in un particolare teatro di conflitto armato») o specifici al progetto iTrace («Occorre un dashboard che ci segnali immediatamente tutte le armi di produzione nazionale documentate dalle squadre iTrace sul campo»).

4.3.3.   Attività di progetto

Nell'ambito del progetto saranno intraprese le attività seguenti:

a)

l'invio di squadre iTrace che visitino ripetutamente le autorità competenti delle capitali negli Stati membri per ragguagliarle su questioni attinenti alla lotta alla diversione e riferire in merito alle rispettive indagini;

b)

la continuazione di un helpdesk che fornisca, 24 ore su 24, consulenza immediata sulla lotta alla diversione o su accuse potenzialmente negative mosse dalla stampa sulla base di segnalazioni di terzi non verificate;

c)

la manutenzione, la messa in sicurezza e il potenziamento del sistema mondiale di segnalazione sulle armi iTrace, compreso lo sviluppo di innovazioni tecnologiche;

d)

la manutenzione di dashboard online che trasmettano dati criptati derivanti dal sistema di gestione delle informazioni iTrace alle autorità degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione, segnalando le parti con precedenti di diversione di armi convenzionali, tracciando un profilo delle destinazioni ad alto rischio e fornendo informazioni in tempo reale sulla diversione di armi di fabbricazione nazionale; e

e)

la messa a disposizione degli Stati membri di controlli (verifiche) sull'uso finale successivi alla consegna, o il sostegno a detti controlli, da parte delle squadre iTrace di indagine sul campo e su richiesta ufficiale delle autorità degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto iTrace della durata di tre anni.

4.3.4.   Risultati del progetto

Il progetto mirerà a:

a)

assistere, su loro richiesta, le autorità degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi nell'individuazione dei casi di diversione successivi all'esportazione;

b)

fornire informazioni a sostegno di un'analisi del rischio di diversione da parte delle autorità degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi, in linea con la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (versione consolidata) e l'ATT, prima del rilascio delle licenze di esportazione;

c)

fornire, su loro richiesta, alle autorità degli Stati membri incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi una capacità di verifica successiva alla spedizione;

d)

sostenere i responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi degli Stati membri con informazioni in tempo reale sulle tendenze di diversione e traffico a supporto dell'impegno nazionale nei processi strategici internazionali; e

e)

assistere, se del caso e su loro richiesta, i servizi di contrasto nazionali degli Stati membri nelle indagini penali.

4.3.5.   Indicatori di esecuzione del progetto

Il funzionamento di dashboard online che trasmettano alle autorità nazionali degli Stati membri informazioni a partire da partizioni sicure del sistema iTrace. Un helpdesk gestito dal personale del progetto iTrace che fornisca pieno sostegno alle autorità incaricate del controllo delle esportazioni di armi e ai responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi degli Stati membri. Su richiesta, fino a 45 visite nelle capitali degli Stati membri.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto iTrace della durata di tre anni.

4.3.6.   Beneficiari del progetto

Tutti gli Stati membri interessati, con lo svolgimento, su richiesta, di visite nelle capitali e di missioni di verifica successive alla spedizione.

4.4.   Progetto 4: Sensibilizzazione, consulenza strategica e coordinamento internazionale

4.4.1.   Obiettivo del progetto

Il progetto illustrerà, utilizzerà e svilupperà i vantaggi di iTrace ai responsabili delle politiche internazionali e nazionali, agli esperti del controllo delle armi convenzionali e alle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi. Ciò sarà realizzato da CAR mediante la conduzione di attività di sensibilizzazione e di consulenza politica. Tali iniziative saranno inoltre volte a coordinare ulteriormente la condivisione delle informazioni e a creare partenariati sostenibili con persone e organizzazioni in grado di produrre informazioni che possano essere inserite nel sistema iTrace.

4.4.2.   Benefici per le iniziative dell'Unione sul controllo delle armi

Il progetto illustrerà, nel contesto di numerosi eventi, conferenze e processi, il sostegno fornito dall'Unione al progetto iTrace e dimostrerà il ruolo del progetto nel fornire informazioni concrete a sostegno delle iniziative internazionali sul controllo delle armi. I progetti iTrace che si sono succeduti (I - IV) hanno dimostrato che la sensibilizzazione e l'impegno strategico a livello internazionale svolgono un ruolo fondamentale nel 1) definire l'agenda internazionale relativa ai processi internazionali di controllo delle armi e 2) creare opportunità di cooperazione con Stati non appartenenti all'UE al progetto iTrace e, più in generale, a iniziative sul controllo delle armi.

4.4.3.   Attività di progetto

Con la dovuta attenzione per evitare sovrapposizioni con altri compiti, per esempio in materia di sensibilizzazione sull'ATT, nell'ambito del progetto saranno intraprese le seguenti attività:

a)

CAR porterà avanti il suo impegno diplomatico globale per illustrare, utilizzare e sviluppare iTrace e i suoi risultati, con un accento sui seguenti aspetti: 1) vantaggi concreti per l'assistenza nel monitoraggio dell'attuazione dell'ATT, del programma di azione dell'ONU, dell'ITI e dei relativi regimi di sanzioni multilaterali e regionali, nonché di altri strumenti internazionali pertinenti; 2) utilità nell'individuare i settori prioritari per la cooperazione e l'assistenza internazionali; e 3) utilità in quanto meccanismo di definizione e valutazione dei rischi per le autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi e altri portatori di interessi pertinenti;

b)

il coinvolgimento del personale del progetto iTrace incoraggerà e svilupperà accordi formali in materia di condivisione delle informazioni in grado di produrre informazioni che possono essere inserite nel sistema iTrace e aiuterà i responsabili delle politiche nell'individuazione dei settori prioritari per il dialogo, l'assistenza internazionale e la cooperazione volta a rafforzare le politiche e le prassi.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto iTrace della durata di tre anni.

4.4.4.   Risultati del progetto

Il progetto mirerà a:

a)

dimostrare l'utilità e l'impatto di iTrace e del concetto di documentazione, compilazione e condivisione di dati sulla diversione ai responsabili delle politiche internazionali e nazionali impegnati nell'attuazione degli accordi in materia di controllo delle armi convenzionali e di controllo delle esportazioni di armi (ATT, programma di azione dell'ONU e altri strumenti internazionali pertinenti), e sostenerne l'attuazione;

b)

fornire le informazioni pertinenti per assistere i responsabili delle politiche e gli esperti del controllo delle armi convenzionali nell'individuazione dei settori prioritari per l'assistenza e la cooperazione internazionali e nell'elaborazione di efficaci strategie di lotta alla diversione;

c)

fornire, alle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi, informazioni approfondite su iTrace e la sua utilità nella valutazione del rischio, prevedendo anche ulteriori modalità di riscontro e potenziamento del sistema;

d)

agevolare la condivisione di informazioni tra i governi nazionali e le operazioni ONU di mantenimento della pace e di sorveglianza delle sanzioni, ivi inclusi il trattamento e l'analisi dei dati con l'ausilio del sistema iTrace;

e)

facilitare il dialogo e il collegamento in rete di un gruppo crescente di esperti del controllo delle armi convenzionali impegnati in indagini in loco sulla diversione e il traffico di armi convenzionali e relative munizioni;

f)

rafforzare il profilo pubblico del rintracciamento delle armi convenzionali e delle relative munizioni quale mezzo per assistere nel monitoraggio dell'attuazione dell'ATT, del programma di azione dell'ONU, dell'ITI e di altri strumenti internazionali e regionali di controllo delle armi e di controllo delle esportazioni di armi.

4.4.5.   Indicatori di esecuzione del progetto

Fino a 30 attività di sensibilizzazione e consulenza strategica guidate dal personale iTrace o a cui il personale iTrace partecipa. L'impegno comprenderà presentazioni dei risultati di iTrace. Le attività di sensibilizzazione e di consulenza strategica saranno incluse nei risultati descrittivi trimestrali.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto iTrace della durata di tre anni.

4.4.6.   Beneficiari del progetto

Per l'elenco completo dei beneficiari, che è identico a quello dei beneficiari del presente progetto, si veda il punto 4.2.6.

4.5.   Progetto 5: Risultati della ricerca iTrace

4.5.1.   Obiettivo del progetto

Il progetto fornirà risultati fondamentali per il rafforzamento di politiche e pratiche, ricavati dai dati prodotti dalle indagini e presentati nel sistema iTrace. I risultati saranno presentati in modo da mettere in evidenza aspetti specifici di interesse internazionale, tra cui importanti modelli di traffico di armi convenzionali e relative munizioni, la distribuzione regionale di armi convenzionali e relative munizioni oggetto di traffico e i settori prioritari che meritano attenzione a livello internazionale.

4.5.2.   Benefici per le iniziative dell'Unione sul controllo delle armi

I risultati strategici di iTrace focalizzano l'attenzione internazionale sulla natura globale delle iniziative dell'UE sul controllo delle armi e sugli impegni assunti dagli Stati membri per contrastare la diversione delle armi convenzionali e delle relative munizioni. Dal 2013 tali risultati sono stati ripresi in modo significativo da numerosi organi di informazione di importanza mondiale, ispirando azioni a livello nazionale da parte di governi, parlamentari e della società civile. Poiché non esitano a individuare armi convenzionali illegali provenienti dall'UE, i risultati di iTrace mettono in evidenza l'atteggiamento avanzato degli Stati membri nei confronti del controllo delle armi. Verosimilmente, ciò incoraggia la trasparenza e l'aumento delle adesioni, e l'universalizzazione dei trattati e dei regimi multilaterali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti, come invocato nella strategia globale dell'UE del 2016, vale a dire il principio del «dare l'esempio».

4.5.3.   Attività di progetto

Analisi approfondita che terminerà con la stesura, la revisione, la compilazione e la pubblicazione, compresa la stampa, ove necessario, e la distribuzione, di un massimo di 20 risultati strategici di iTrace.

4.5.4.   Risultati del progetto

Il progetto mirerà a:

a)

produrre un massimo di 20 risultati, ognuno dei quali delineerà un diverso aspetto di interesse internazionale;

b)

assicurare la distribuzione dei risultati strategici di iTrace a tutti gli Stati membri;

c)

portare avanti una strategia di sensibilizzazione mirata per assicurare la massima copertura globale;

d)

sostenere la visibilità dell'azione sulla scena politica e nei media internazionali, presentando tra l'altro informazioni sulle armi convenzionali illegali concernenti temi di attualità, fornendo analisi di rilevanza politica e consulenza a corredo delle procedure in corso di controllo delle armi e dando ai risultati prodotti un taglio che susciti il massimo interesse dei media internazionali.

4.5.5.   Indicatori di esecuzione del progetto

Un massimo di 20 risultati strategici di iTrace disponibili pubblicamente in linea per l'intera durata dell'azione proposta.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto iTrace della durata di tre anni.

4.5.6.   Beneficiari del progetto

Per l'elenco completo dei beneficiari, che è identico a quello dei beneficiari del presente progetto, si veda il punto 4.2.6.

4.6.   Progetto 6: Rintracciamento di armi convenzionali e relative munizioni e indagini rafforzate

4.6.1.   Obiettivo del progetto

Il progetto continuerà a inviare richieste formali di rintracciamento ai governi nazionali, in relazione alle armi convenzionali illegali e relative munizioni, le cui risposte forniscono informazioni complete sulle catene di approvvigionamento e individuano il luogo e le circostanze in cui sono state oggetto di diversione verso utilizzatori non autorizzati. Tali attività mirano a determinare i meccanismi di diversione di armi convenzionali e relative munizioni, caso per caso e con il sostegno degli Stati esportatori, in particolare le autorità degli Stati membri incaricate del controllo delle esportazioni di armi. I rintracciamenti forniscono informazioni dettagliate sulle reti di approvvigionamento di armi convenzionali illegali, individuano casi di ritrasferimenti non autorizzati in violazione delle norme d'uso, segnalano le violazioni agli embargo sulle armi imposti dall'ONU e dall'Unione e segnalano gli Stati casi di diversione successiva all'esportazione. Soprattutto, dato che i governi nazionali stessi forniscono informazioni di rintracciamento, il processo di rintracciamento fornisce una base per il processo decisionale relativo al controllo delle armi.

4.6.2.   Benefici per le iniziative dell'Unione sul controllo delle armi

Le richieste di rintracciamento hanno consentito al progetto iTrace di fornire un contributo a sostegno di interventi di contrasto a opera di vari Stati membri e Stati terzi, compresi il perseguimento e la condanna di persone coinvolte nel traffico di armi convenzionali, delle relative munizioni e di materiale correlato.

Le richieste di rintracciamento segnalano altresì agli Stati membri casi di diversione successiva all'esportazione, fornendo informazioni essenziali per sostenere un'efficace valutazione dei rischi in relazione al rilascio delle licenze di esportazione. In quanto tale, iTrace fornisce direttamente informazioni per assistere gli Stati membri nell'attuazione del criterio 7 della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (versione consolidata) e dell'articolo 11 dell'ATT. Le informazioni ottenute grazie al processo di rintracciamento individuano altresì utilizzatori finali non autorizzati, soggetti coinvolti nella diversione di armi convenzionali, parti illegali della catena di approvvigionamento e finanziatori illeciti, fornendo agli Stati membri dati fondamentali per la definizione del rischio in merito alle esportazioni.

4.6.3.   Attività di progetto

Un flusso costante di richieste di rintracciamento, di comunicazioni associate e indagini di follow-up per tutta la durata del progetto. CAR condurrà ricerche e svilupperà tecnologie emergenti per migliorare la tracciabilità a sostegno di tali attività.

4.6.4.   Risultati del progetto

Il progetto mirerà a:

a)

rintracciare a un ritmo senza precedenti le armi convenzionali illegali e le relative munizioni rinvenute in zone colpite da conflitti. I miglioramenti apportati alle procedure operative standard di CAR durante iTrace III, in seguito ad approfondite consultazioni con gli Stati membri, assicurerà che le informazioni raccolte dall'unità di rintracciamento CAR siano riesaminate dai governi nazionali prima della pubblicazione e contribuiscano al più grande registro pubblico al mondo di rintracciamenti di armi utilizzate nei conflitti;

b)

l'unità di indagine rafforzata di CAR riunirà le informazioni raccolte dai rintracciamenti di armi convenzionali illegali e relative munizioni al fine di determinare, a un livello più ampio, il «chi, perché, cosa, come e quando» della diversione procedendo a una mappatura delle catene di approvvigionamento centrata su tre pilastri di indagine: reti degli individui coinvolti, finanziamenti di armi illegali, logistica degli approvvigionamenti. Detta unità potrà essere dispiegata in tutto il mondo e si adopererà per ottenere testimonianze, informazioni finanziarie e documenti non disponibili pubblicamente, all'interno e al di fuori delle zone colpite da conflitti; e

c)

infine, CAR fornirà ai responsabili delle politiche una nuova gamma di possibilità per affrontare i trasferimenti illegali di armi convenzionali e delle relative munizioni e le reti finanziarie e logistiche sottostanti, integrando misure quali l'embargo sulle armi e i controlli diretti delle esportazioni proponendo soluzioni di «perturbazione» delle reti che vanno dalla dovuta diligenza bancaria a ispezioni mirate di container e alla segnalazione di intermediari commerciali.

4.6.5.   Indicatori di esecuzione del progetto

Il volume e il successo delle richieste di rintracciamento saranno registrati e valutati su base continuativa per tutta la durata dell'azione.

Il progetto sarà attuato nell'intero periodo del progetto iTrace della durata di tre anni.

4.6.6.   Beneficiari del progetto

Per l'elenco completo dei beneficiari, che è identico a quello dei beneficiari del presente progetto, si veda il punto 4.2.6.

5.   Sedi

Per i progetti 1, 2 e 6 sarà richiesto il dispiegamento sul campo di un numero elevato di esperti di armi convenzionali nelle regioni colpite da conflitti. I dispiegamenti saranno valutati caso per caso, sotto il profilo della sicurezza, dell'accesso e della disponibilità di informazioni. CAR ha già stabilito contatti o avviato progetti in molti paesi interessati. Il progetto 3 sarà realizzato nelle capitali degli Stati membri (con ulteriori spostamenti interni ai paesi in funzione delle esigenze degli Stati membri). Il progetto 4 sarà condotto in conferenze internazionali e, in coordinamento con i governi nazionali e le organizzazioni pertinenti, su scala mondiale per assicurarne la massima visibilità. Le relazioni del progetto 5 saranno compilate in Belgio, Italia, Francia e Regno Unito.

6.   Durata

La durata totale stimata dei progetti combinati è di 36 mesi.

7.   Entità di esecuzione e visibilità dell'Unione

CAR comprende piccole squadre investigative sul campo con forze di difesa e sicurezza locali o personale di mantenimento/sostegno della pace e altri attori dotati di mandati nel settore della sicurezza. Ogniqualvolta tali forze/missioni mettano in sicurezza armi illegali o siti di raccolta di prove, le squadre CAR recuperano tutte le prove disponibili su di esse e sui gruppi di loro utilizzatori. Successivamente, CAR procede a rintracciare tutti gli oggetti identificabili in modo univoco ed effettua indagini ad ampio spettro sui trasferimenti illegali di armi, le catene di approvvigionamento e il sostegno a parti che minacciano la pace e la stabilità.

In collaborazione con le autorità nazionali incaricate del rilascio delle licenze di esportazione e con entità non governative, CAR ricostruisce le catene di approvvigionamento responsabili della fornitura di armi nei conflitti armati, individuando attività illecite e diversioni di armi da mercati legali a mercati illegali. CAR registra le informazioni raccolte nel proprio sistema iTrace di monitoraggio delle armi a livello mondiale, il quale, con oltre 650 000 armi, munizioni e materiale correlato utilizzati nei conflitti, costituisce il più vasto registro al mondo di dati sulle armi utilizzate nei conflitti.

CAR utilizza queste informazioni per a) avvertire gli Stati membri della diversione di armi convenzionali e relative munizioni e b) favorire iniziative mirate di lotta alla diversione, tra cui la modifica delle misure di controllo delle esportazioni e azioni diplomatiche internazionali.

Tale metodologia si è dimostrata efficace nell'individuare quasi immediatamente casi di diversione grazie alle squadre CAR sul campo che hanno avvisato gli Stati membri della diversione di armi, mentre erano ancora dispiegate in zone colpite da conflitti. In alcuni casi, le squadre CAR hanno scoperto ritrasferimenti non autorizzati di armi nei due mesi successivi alla loro uscita dalla fabbrica di produzione.

La decisione (PESC) 2019/2191 ha fornito un sostegno a CAR per il proseguimento e il potenziamento del progetto iTrace istituito dalla decisione (PESC) 2013/698 del 25 novembre 2013 e prorogato dalle decisioni (PESC) 2015/1908 e (PESC) 2017/2283. I progetti, noti rispettivamente come iTrace I, II e III, hanno affermato iTrace quale importante iniziativa per il monitoraggio delle armi utilizzate nei conflitti a livello mondiale e ha fornito un sostegno diretto alle autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione di armi e ai responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi dell'UE.

Inoltre, il 2 dicembre 2015 il piano d'azione dell'UE contro il traffico e l'uso illecito di armi da fuoco ed esplosivi ha chiesto di «ampliare l'uso di iTrace» e ha raccomandato che le autorità di contrasto nazionali che individuano casi di diversione di armi e munizioni controllino i risultati avvalendosi delle voci contenute in iTrace. Nel 2019 CAR ha concluso con Europol un memorandum d'intesa per fornire assistenza in tali attività. CAR ha inoltre fornito dati iTrace al sistema iARMS di INTERPOL e assistito INTERPOL nell'individuazione delle armi caricate in iARMS dagli Stati membri.

CAR adotterà tutte le misure opportune a pubblicizzare il fatto che l'azione è stata finanziata dall'Unione europea. Tali misure saranno attuate in linea con il Manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'Unione europea elaborato e pubblicato dalla Commissione europea.

CAR garantirà così la visibilità del contributo dell'Unione con un'opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell'Unione, assicuri la trasparenza delle sue azioni e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi della decisione, nonché al sostegno dell'Unione alla decisione e ai risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dal progetto figurerà in modo evidente la bandiera dell'Unione, conformemente agli orientamenti dell'Unione per l'uso corretto e la riproduzione corretta della bandiera.

8.   Metodologia e misure di salvaguardia per i partner pubblici nazionali

L'azione iTrace manterrà una segnalazione politicamente equilibrata. In linea con i principi fondamentali di CAR di indipendenza e oggettività, l'azione segnalerà le armi convenzionali illegali e le relative munizioni, che le squadre investigative sul campo di CAR documentano negli Stati colpiti da conflitti, fatto salvo il loro tipo o provenienza e a prescindere dall'affiliazione della parte che detiene tali armi. CAR riconosce che gli Stati membri che divulgano informazioni a fini di trasparenza possono esporre le loro esportazioni di armi a un maggiore controllo pubblico. CAR, pertanto, nella massima misura possibile:

a)

riconoscerà, nelle sue segnalazioni pubbliche, gli Stati membri che hanno fornito informazioni all'azione iTrace ai fini della trasparenza pubblica; e

b)

garantirà che la segnalazione pubblica di iTrace differenzi nettamente i suddetti Stati membri dagli Stati che sistematicamente non divulgano informazioni a sostegno delle indagini iTrace.

8.1.   Chiarezza operativa

CAR chiederà l'approvazione preventiva del COARM prima di avviare un dialogo sostanziale in tutti i paesi che non sono stati in precedenza oggetto di indagini sul campo iTrace e di programmi di formazione e tutoraggio iTrace. Qualsiasi richiesta di questo tipo presenterà l'ampia attenzione in materia di indagini e metodologia di CAR prevista per il paese. Al momento dell'adozione della decisione del Consiglio, i programmi iTrace erano stati attuati in precedenza nei seguenti paesi: Afghanistan; Bahrein; Benin; Burkina Faso; Camerun; Repubblica centrafricana; Ciad; Repubblica democratica del Congo; Costa d'Avorio; Egitto; Etiopia; Gambia; Ghana; India; Iraq; Israele; Giordania; Kenya; Libano; Libia; Mali; Mauritania; Marocco; Mozambico; Myanmar/Birmania; Nepal; Niger; Nigeria; Filippine; Arabia Saudita; Senegal; Somalia; Sud Sudan; Sudan; Siria; Togo, Tunisia; Turchia; Uganda; Ucraina; Emirati arabi uniti; e Yemen.

8.2.   Mitigazione delle distorsioni

CAR riconosce che il livello di dettaglio fornito dai governi nazionali in risposta alle richieste di rintracciamento, che va dalla mancata risposta, alla divulgazione integrale e alla trasmissione dei documenti di trasferimento, può avere come risultato un diverso grado di esposizione pubblica degli Stati membri. CAR si impegna ad attenuare ogni distorsione implicita, che tale disparità nelle risposte di rintracciamento potrebbe introdurre nella segnalazione di iTrace:

a)

indicando esplicitamente, nel testo, tutti i casi segnalati dall'azione iTrace in cui gli Stati membri hanno risposto in modo trasparente a richieste di rintracciamento in modo tale che, se del caso, si affermi inequivocabilmente la legalità dei trasferimenti soggetti a tali richieste di rintracciamento;

b)

indicando esplicitamente nel testo, a titolo introduttivo, tutti i casi segnalati dall'azione iTrace in cui gli Stati non hanno risposto alle richieste di rintracciamento, affermando che «data l'assenza di una risposta di rintracciamento, CAR non può pronunciarsi sulla legalità del trasferimento in questione» (ciò non si applica ai casi in cui gli Stati membri, in risposta a specifiche richieste di rintracciamento, hanno fornito i motivi che impediscono loro di rispondere immediatamente o per intero); e

c)

fornendo regolarmente relazioni al SEAE su tutti i casi in cui CAR non ha ricevuto dagli Stati un avviso di ricevimento di una richiesta di rintracciamento entro 28 giorni dal ricevimento. CAR registrerà tutti gli avvisi di ricevimento che riceve sotto forma di lettere, fax, e-mail o telefonate.

8.3.   Processo di rintracciamento

Gli Stati membri e le entità non governative rispondono alle richieste di rintracciamento formulate da CAR nell'ambito del progetto iTrace a loro completa discrezione, conformemente alla legislazione nazionale in materia di controlli delle esportazioni e riservatezza dei dati.

CAR inizialmente invia le richieste di rintracciamento per gli elementi soggetti a controlli delle esportazioni per via elettronica alla missione permanente di un governo presso le Nazioni Unite a New York, sebbene incoraggi i governi nazionali, per motivi amministrativi ad assegnare un punto di contatto nella capitale per le future comunicazioni con l'azione iTrace. Nel caso di elementi non controllati, CAR invia le richieste di rintracciamento per via elettronica alle entità produttrici o esportatrici.

Il processo di rintracciamento segue la procedura operativa standard interna di CAR 02.02 e comprende le seguenti fasi:

a)

una volta ottenuti i dati, le squadre investigative sul campo che hanno l'obbligo di rintracciare le armi convenzionali e le relative munizioni, le marcano per il rintracciamento nel sistema mondiale di segnalazione sulle armi iTrace;

b)

l'unità di rintracciamento di CAR esamina tutti gli altri dati raccolti in loco e, in collaborazione con l'unità analitica di CAR, avvia ogni ulteriore richiesta di rintracciamento che ritiene pertinente;

c)

per gli elementi selezionati per il rintracciamento, il sistema automaticamente: i) attribuisce un numero di richiesta di rintracciamento a ciascun elemento; ii) compila richieste di rintracciamento per uno o più elementi, provenienti da un solo paese, in una unica comunicazione di rintracciamento; e iii) attribuisce un numero di corrispondenza a ciascuna comunicazione di rintracciamento;

d)

l'invio di una richiesta di rintracciamento dà l'avvio a un periodo di attesa di 28 giorni, tenendo conto delle procedure nazionali, per esempio negli Stati membri. Durante il periodo di attesa, l'elemento non può essere pubblicato o menzionato in nessuno dei risultati di CAR;

e)

se, al termine del periodo di 28 giorni, non ha ricevuto una risposta di rintracciamento, l'unità di rintracciamento può trasmettere un sollecito (per e-mail o per telefono, con registrazione di tutte le comunicazioni intrattenute). Il sollecito non dà l'avvio a un altro periodo di 28 giorni;

f)

quando l'unità di rintracciamento riceve una risposta a una richiesta di rintracciamento, ne informa tutto il personale interessato, che discute in merito alla risposta con l'unità di rintracciamento e decide una linea d'azione (cioè, la parte rispondente ha risposto alle domande di CAR? CAR deve dare seguito o chiedere chiarimenti? CAR può emettere un diritto di risposta?);

g)

una volta ricevuti tutti i chiarimenti, l'unità di rintracciamento compila una notifica di diritto di risposta. Si tratta di una breve sintesi delle informazioni fornite in risposta alla richiesta di CAR e comprende le riserve in reazione a informazioni mancanti o non conclusive. Il testo è concepito per essere riprodotto letteralmente in iTrace e in altri risultati di CAR e deve rendere conto nel modo più completo delle informazioni fornite dal rispondente alla richiesta di rintracciamento. L'unità di rintracciamento trasmette il progetto di testo alla squadra responsabile della richiesta di rintracciamento perché lo esamini. Dopo l'accettazione del testo, la squadra informa per iscritto l'unità di rintracciamento e quest'ultima invia il diritto di risposta;

h)

l'invio di un diritto di risposta avvia un ulteriore periodo di attesa di 28 giorni durante il quale CAR invita la parte rispondente a suggerire aggiunte o modifiche al testo del diritto di risposta;

i)

se la parte rispondente propone modifiche al testo del diritto di risposta, CAR modifica il testo e emette un nuovo diritto di risposta. Ogni volta che l'unità di rintracciamento emette di nuovo un diritto di risposta, inizia un altro periodo di attesa di 28 giorni. Il processo può essere ripetuto fino a quando CAR non ritenga che si sia giunti a uno scambio costruttivo. CAR non è obbligato, indefinitamente, ad accettare modifiche del diritto di risposta;

j)

il processo relativo al diritto di risposta si conclude quando il governo o l'entità interessati notificano a CAR che il testo è accettabile o quando CAR ritiene che ulteriori modifiche suggerite dal governo o dall'entità in questione non siano valide o siano superflue. Se il governo comunica il suo disaccordo con CAR, e CAR ritiene che i punti sollevati non siano validi o siano superflui, CAR deve far riferimento alle obiezioni contenute nel testo del diritto di risposta;

k)

nei casi in cui il processo relativo al diritto di risposta è in corso e la pubblicazione è imminente, due settimane prima del «blocco del testo» CAR comunica alla parte rispondente che non saranno più introdotte ulteriori modifiche nella pubblicazione pertinente dopo la data di blocco del testo;

l)

quando ha integrato tutte le modifiche e le aggiunte nel testo del diritto di risposta, l'unità di rintracciamento trasmette il progetto di testo alla squadra responsabile della richiesta di rintracciamento perché la esamini. Dopo l'accettazione del testo, la squadra di CAR informa per iscritto l'unità di rintracciamento. A seguito dell'approvazione, il testo del diritto di risposta è «bloccato» e non possono esservi apportate ulteriori modifiche. Da questo momento detto testo deve essere riprodotto letteralmente in tutti i risultati pubblici o non pubblici che facciano riferimento al caso. È pertanto indispensabile che l'unità di rintracciamento e le squadre pertinenti concordino la totalità del testo prima di emettere diritti di risposta; e

m)

se un governo o un'entità, nella sua risposta alle richieste di rintracciamento di CAR, identifica il punto successivo nella catena di approvvigionamento, CAR formula una nuova richiesta di rintracciamento diretta a tale parte, e il processo di rintracciamento riprende dalla lettera a).

8.4.   Notifica preventiva

CAR invia una notifica preventiva a tutte le parti cui si fa riferimento sostanziale nelle pubblicazioni iTrace. Tale notifica assume la forma di una comunicazione formale, preparata dall'autore della pubblicazione imminente e inviata dall'unità di rintracciamento. La notifica preventiva descrive il modo in cui la segnalazione farà riferimento al rapporto tra il governo o altre entità citate e il caso in questione ed è mirata a garantire che:

a)

CAR abbia proceduto all'adeguata verifica di qualsiasi accusa o riferimento fatto a entità nei suoi risultati; e

b)

le informazioni presentate nei risultati di CAR siano accurate ed eque.

Una volta inviata, una notifica preventiva dà l'avvio a un periodo di attesa di 14 giorni durante il quale CAR invita i destinatari a verificare l'accuratezza delle informazioni fornite e a presentare eventuali obiezioni. Durante detto periodo di 14 giorni l'elemento non può essere pubblicato o menzionato in alcun risultato di CAR.

9.   Relazioni

Conflict Armament Research redigerà risultati descrittivi trimestrali che comprenderanno, tra l'altro, informazioni dettagliate sulle attività svolte durante tutto il periodo oggetto della relazione, progetto per progetto, comprese le date e le istituzioni nazionali. Le relazioni riguarderanno anche il numero di consultazioni realizzate da iTRACE con Stati membri.

La portata geografica delle attività di ricerca, la quantità e la categoria dei risultati, come pure la loro origine saranno disponibili online in tempo reale sul dashboard di iTRACE.


21.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 53/37


DECISIONE (PESC) 2023/388 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2023

che modifica la decisione (PESC) 2022/266 concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all’occupazione o all’annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell’Ucraina non controllate dal governo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/266 (1).

(2)

Il 6 ottobre 2022, in risposta all’annessione illegale delle regioni ucraine di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia da parte della Federazione russa, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1908 (2). Tale decisione ha modificato il titolo della decisione (PESC) 2022/266 e ha esteso l’ambito di applicazione geografico delle restrizioni a tutte le zone dell’Ucraina non controllate dal governo nelle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia.

(3)

L’Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e mantiene il proprio impegno per la piena attuazione della politica di non riconoscimento in relazione all’annessione illegale da parte della Russia. L’Unione non riconosce e continua a condannare l’annessione illegale dei territori ucraini da parte della Federazione russa in quanto violazione del diritto internazionale. In base a un riesame della decisione (PESC) 2022/266 e tenuto conto delle continue azioni illegali della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 24 febbraio 2024.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/266,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 10 della decisione (PESC) 2022/266, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 24 febbraio 2024.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all’occupazione o all’annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell’Ucraina non controllate dal governo (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 109).

(2)  Decisione (PESC) 2022/1908 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/266, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 259 I del 6.10.2022, pag. 118).


21.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 53/39


DECISIONE (PESC) 2023/389 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2023

relativa all’avvio di una missione di partenariato militare dell’Unione europea in Niger (EUMPM Niger)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2022/2444 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, relativa a una missione di partenariato militare dell’Unione europea in Niger (EUMPM Niger) (1),

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2444 del Consiglio relativa a una missione di partenariato militare dell’Unione europea in Niger (EUMPM Niger).

(2)

Il 14 febbraio 2023 il comitato politico e di sicurezza ha convenuto di approvare il piano della missione e le regole di ingaggio relativi all’EUMPM Niger.

(3)

In seguito alla raccomandazione del comandante della missione dell’UE, la missione dovrebbe essere avviata il 20 febbraio 2023.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano della missione e le regole di ingaggio relativi all’operazione militare dell’Unione europea in Niger (EUMPM Niger) sono approvati.

Articolo 2

L’EUMPM Niger è avviata il 20 febbraio 2023.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 319 del 13.12.2022, pag. 86.


21.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 53/40


DECISIONE (UE) 2023/390 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2022

relativa alle misure SA.36086 (2021/C) (ex 2019/CC) (ex 2016/C) (ex 2016/NN) cui la Romania ha dato esecuzione a favore di Oltchim SA

[notificata con il numero C(2022) 4458]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma delle suddette disposizioni (1), e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 17 luglio 2009 le autorità rumene hanno notificato alla Commissione la prevista conversione di un debito pubblico di Oltchim SA («Oltchim» o la «società») in azioni. Il 7 marzo 2012, con decisione nel caso SA.29041 — Misure di sostegno a favore di Oltchim SA Râmnicu Vâlcea (2), la Commissione ha concluso che la conversione del debito di 1 049 milioni di RON (231 milioni di EUR) non comportava aiuti di Stato. Tale conclusione si basava sul fermo impegno del governo rumeno a privatizzare integralmente Oltchim, compreso l’intero pacchetto azionario di proprietà delle autorità pubbliche dopo la conversione del debito.

(2)

In seguito al tentativo infruttuoso di privatizzare Oltchim, le autorità rumene hanno avviato i contatti con la Commissione nell’ottobre del 2012 per preparare la notifica formale degli aiuti per il salvataggio a favore di Oltchim (registrata come SA.35558).

(3)

Nel novembre 2012 la stampa ha riferito che le autorità rumene avevano concluso un accordo con le banche creditrici di Oltchim per il finanziamento della ripresa della produzione di Oltchim. In questo contesto, la Commissione ha deciso di avviare un caso ex officio, registrato come SA.36086, e con lettera del 18 gennaio 2013 ha chiesto alla Romania di fornire informazioni.

(4)

In seguito a diversi contatti con le autorità rumene, attraverso una lettera datata 8 aprile 2016 la Commissione ha informato la Romania della decisione di avviare, nell’ambito del caso SA.36086, il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE («la decisione del 2016»). La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure di cui trattasi.

(5)

Con lettera del 29 luglio 2016 la Romania ha proposto una modifica della procedura di vendita di Oltchim al fine di scongiurare la continuità economica tra Oltchim e gli acquirenti dei suoi attivi. Dopo aver fornito ulteriori informazioni (il 14 settembre 2016, il 4 novembre 2016 e il 5 dicembre 2016) le autorità rumene hanno modificato i termini della procedura di vendita iniziale.

(6)

A seguito degli scambi di cui sopra, Oltchim, attraverso il suo legale rappresentante, ha fornito una serie di relazioni consecutive sullo stato di avanzamento della vendita (della maggior parte) degli attivi di Oltchim il 27 gennaio 2017, il 4 aprile 2017, il 25 luglio 2017, il 15 settembre 2017, il 21 novembre 2017, il 18 gennaio 2018 e il 16 luglio 2018 (4).

(7)

Durante la procedura di vendita sono intervenute diverse terze parti e le autorità rumene hanno fornito osservazioni su ciascuno di tali interventi.

(8)

Il 17 dicembre 2018, con decisione nel caso SA.36086 — Aiuto di stato attuato dalla Romania a favore di Oltchim SA (5) («la decisione del 2018»), la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale concludendo che le tre misure di sostegno pubblico a favore di Oltchim equivalevano ad aiuti di Stato illegali e incompatibili. È stato dunque richiesto alle autorità rumene di recuperare tali aiuti nel modo seguente:

a)

misura 1, per un importo di circa 33 milioni di EUR, che consiste nella mancata riscossione e nell’ulteriore accumulo dei debiti di Oltchim nei confronti di AAAS (6) in seguito alla fallita privatizzazione di settembre 2012;

b)

misura 2, che consiste in forniture continuative non pagate da parte dello Stato rumeno e dell’impresa di proprietà statale CET Govora (ma non dell’impresa di proprietà statale Salrom) a Oltchim, nonostante la situazione finanziaria in peggioramento dell’azienda, per un importo da determinare congiuntamente alla Romania durante la fase di recupero;

c)

misura 3, che consiste in cancellazioni del debito di circa 300 milioni di EUR da parte di AAAS e di varie imprese statali.

(9)

Con sentenza del 15 dicembre 2021 (7), il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione del 2018; nello specifico ha annullato l’articolo 1, lettere a) e c), della decisione del 2018, nonché l’articolo 3, l’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 2, nei limiti in cui riguardano le misure di cui all’articolo 1, lettere a) e c), di tale decisione (misure 1 e 3). Nello specifico, da una parte il Tribunale ha ribadito la conclusione della decisione del 2018 secondo la quale la misura 2 rappresentava un aiuto di Stato incompatibile; dall’altra, lo stesso Tribunale ha annullato le misure 1 e 3 della decisione del 2018 per le ragioni seguenti: i) in merito alla misura 1, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse dimostrato il vantaggio economico risultante dalla mancata riscossione e dall’ulteriore accumulo dei debiti in questione; ii) in merito alla misura 3, il Tribunale ha considerato che la Commissione non avesse dimostrato in modo giuridicamente adeguato che le cancellazioni del debito in questione comportassero risorse statali e fossero imputabili allo Stato. Non essendo stato presentato appello, tale sentenza è diventata definitiva.

(10)

La presente decisione riguarda unicamente le misure di cui all’articolo 1, lettere a) e c), della decisione del 2018 (di seguito denominate misure 1 e 3). Dato che la decisione del 2018 è stata confermata dal Tribunale per quanto riguarda la misura 2 di cui al relativo articolo 1, lettera b), la Commissione continuerà a occuparsi del recupero dell’aiuto corrispondente alla misura 2 in procedimenti separati ancora in corso con il numero di caso SA.36086 (CR/2019).

2.   CONTESTO E DESCRIZIONE DELLE MISURE OGGETTO DI INDAGINE

2.1.   Il beneficiario

(11)

Oltchim era una delle più grandi società petrolchimiche della Romania e dell’Europa sudorientale. Lo Stato rumeno controllava il 54,8 % della società.

(12)

Oltchim produceva principalmente soda caustica liquida, ossido di propilene e polioli, plastificanti e osso-alcoli. Oltchim era il più grande produttore di soda caustica liquida sul mercato europeo (quota di mercato dell’UE pari al 41 % nel 2015), l’unico produttore di soda caustica in Europa centrale, nonché l’unico produttore di cloruro di polivinile e polieteri in Romania e il terzo in Europa. Oltchim esportava oltre il 74 % della sua produzione all’interno e all’esterno dell’Europa.

(13)

Oltchim rappresentava la principale fonte di occupazione nel comparto industriale della Vâlcea, una regione della Romania che beneficia di assistenza ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE.

2.2.   Esposizione dei fatti

(14)

Come già riportato, con la decisione del 2018 la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale avviato dalla decisione del 2016 e ha concluso che le misure 1, 2 e 3 a favore di Oltchim consistevano in aiuti di Stato illegali e incompatibili che dovevano pertanto essere recuperati dalle autorità rumene.

(15)

Tramite decisione giudiziaria dell’8 maggio 2019, è stata aperta una procedura di fallimento nei confronti di Oltchim.

(16)

Il consorzio dei curatori designato, composto da RomInsolv SPRL & BDO Business Restructuring SPRL e nominato l’8 maggio 2019, è stato confermato dall’assemblea dei creditori attraverso decisione dell’organo giurisdizionale del 26 ottobre 2020.

(17)

Come conseguenza dell’avvio della procedura di fallimento e data la cessazione dell’attività commerciale di Oltchim (poiché tutti gli attivi operativi di Oltchim erano già stati venduti, cfr. considerando 31), e visto che l’attività principale dei curatori consisteva nella vendita degli attivi rimanenti di Oltchim (ovvero quelli non operativi), sia in virtù del diritto sia di fatto, Oltchim era già uscita dal mercato.

(18)

I crediti relativi agli aiuti di Stato (compresi gli interessi di recupero) erano stati totalmente registrati nel passivo fallimentare di Oltchim il 17 novembre 2020, comportando l’applicazione provvisoria della decisione del 2018 da parte della Romania.

(19)

In conformità dell’ultimo aggiornamento presentato dalla Romania alla Commissione il 18 novembre 2021, la procedura di vendita è in corso e continuerà fino alla completa liquidazione degli attivi di Oltchim.

(20)

La procedura di vendita si basa sui principi di trasparenza e competitività e il metodo di vendita prevede un’asta pubblica sia per attivi in lotti sia singoli, in conformità dell’articolo 116 e seguenti della legge n. 85/2006.

(21)

Come espresso nella lettera del 18 novembre 2021, le autorità rumene intendono continuare la procedura fino alla completa liquidazione degli attivi di Oltchim.

(22)

La procedura di fallimento si concluderà al termine della procedura di vendita degli attivi rimanenti e comporterà l’eliminazione di Oltchim dal registro delle imprese.

(23)

Per quanto riguarda le misure 1 e 3, con la sentenza citata del 15 dicembre 2021 il Tribunale ha annullato la decisione del 2018 sulla base del fatto che la Commissione non aveva dimostrato che le misure 1 e 3 soddisfacevano tutte le condizioni previste dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per classificare una misura come aiuto di Stato. Di conseguenza, il procedimento di indagine formale, avviato dalla decisione del 2016, è ancora aperto per le misure 1 e 3. Pertanto, nella presente decisione la Commissione intende prendere posizione in merito alle misure 1 e 3, chiudendo così il procedimento di indagine formale su queste due misure.

3.   FALLIMENTO DEL BENEFICIARIO E MANCANZA DI CONTINUITÀ ECONOMICA

(24)

La Commissione ricorda che il regime di controllo ex ante delle nuove misure di aiuto da parte della Commissione di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE mira a evitare la concessione di aiuti incompatibili con il mercato interno (8). Per quanto riguarda il recupero di aiuti incompatibili, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il potere della Commissione di ingiungere agli Stati membri di recuperare gli aiuti che ritiene incompatibili con il mercato interno è diretto a eliminare la distorsione di concorrenza provocata dal vantaggio concorrenziale di cui il beneficiario di tale aiuto ha goduto, ripristinando così la situazione anteriore al versamento di detti aiuti (9). Se un’impresa non è in grado di rimborsare l’aiuto, ai fini del recupero lo Stato membro interessato è tenuto a prevedere la liquidazione di tale impresa (10), ossia la cessazione delle sue attività e la vendita dei suoi attivi a condizioni di mercato.

(25)

In altri termini, l’obiettivo principale del sistema di controllo degli aiuti di Stato è impedire la concessione di aiuti di Stato incompatibili. Di conseguenza, se la concorrenza nel mercato interno è falsata dall’erogazione di aiuti di Stato illegali e incompatibili, occorre garantire che la situazione precedente a tale distorsione della concorrenza sia ripristinata, se necessario, mediante la liquidazione del beneficiario.

(26)

La Commissione osserva che le misure 1, 2 e 3 illustrate nel considerando 8 riguardano Oltchim, che si trova ora in stato di fallimento e ha cessato completamente la sua attività economica senza alcuna continuità economica almeno fino alla data indicata nella decisione del 2018 (11).

(27)

Ai sensi del diritto rumeno (12), una volta che una società è in fallimento, il suo patrimonio viene ceduto e i proventi della vendita sono trasferiti ai creditori, secondo il grado dei loro crediti nel passivo fallimentare. In questo contesto, la Commissione deve innanzitutto stabilire se sia ancora utile portare avanti l’indagine nei confronti di Oltchim e, in caso contrario, deve stabilire se vi possa essere continuità economica tra Oltchim e altre società, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia.

(28)

La Commissione osserva innanzitutto che il 26 ottobre 2020 le autorità rumene hanno confermato il curatore designato per Oltchim. Ai sensi del diritto rumeno, la società è stata ammessa a una procedura di fallimento, concordata con i creditori, per la vendita degli attivi della società e la cessazione completa delle sue attività. Tale procedura è controllata da un giudice. Pertanto la Commissione ritiene che la procedura scelta implichi già che, al suo termine, Oltchim cessi di esistere.

(29)

La Commissione osserva che sin dall’inizio della procedura di fallimento, Oltchim ha cessato tutte le sue attività economiche (cfr. considerando 17).

(30)

Inoltre, in merito alla misura 2, la Romania ha provvisoriamente attuato correttamente la decisione del 2018, registrando debitamente il credito relativo agli aiuti di Stato e gli interessi di recupero corrispondenti nel passivo fallimentare della società.

(31)

Sulla base di quanto precede, la Commissione osserva che Oltchim non svolge alcuna attività economica dall’8 maggio 2019, che i suoi attivi operativi, corrispondenti alla maggior parte degli attivi complessivi (circa al 60 % in termini di valore), erano già stati venduti prima dell’avvio della procedura di fallimento, che gli attivi rimanenti (attivi non operativi) sono stati messi in vendita, che il personale è stato licenziato e che la società verrà eliminata dal registro delle imprese al termine della procedura di fallimento. Qualsiasi possibile distorsione della concorrenza o incidenza sugli scambi delle misure 1 e 3 di cui al considerando 8 è venuta meno quando Oltchim ha cessato l’attività.

(32)

In questo contesto, la Commissione osserva che gli obiettivi sopra menzionati di controllo degli aiuti di Stato e di recupero sono già soddisfatti: si evita la concessione di aiuti di Stato incompatibili e si garantisce che sia ripristinata la situazione precedente alla distorsione della concorrenza causata dagli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. Oltchim non è più un operatore economico presente sul mercato ed è già oggetto di una procedura di fallimento; a causa di fondi insufficienti, i crediti relativi agli aiuti di Stato sono stati soddisfatti solo parzialmente a seguito della vendita degli attivi rimanenti della società. Pertanto non ha alcun senso portare avanti l’indagine nei confronti di Oltchim relativa alle misure 1 e 3.

(33)

Per quanto riguarda la questione della potenziale continuità economica tra Oltchim e i suoi successori, secondo la giurisprudenza, possono essere presi in considerazione i seguenti fattori: l’oggetto del trasferimento (attivi e passivi, mantenimento della manodopera, vendite aggregate degli attivi), il prezzo del trasferimento, l’identità dei proprietari dell’impresa acquirente e di quella originaria, il momento in cui il trasferimento è stato realizzato (dopo l’inizio dell’indagine, l’avvio del procedimento o la decisione finale) e la logica economica dell’operazione (13).

(34)

Nella decisione del 2018 (considerando 316 e seguenti), la Commissione ha analizzato tutti i cinque criteri e ha concluso, nei considerando 350 e 351, che non esisteva alcuna continuità economica tra Oltchim e Chimcomplex o DSG, ossia i due acquirenti della maggior parte dei lotti di attivi di Oltchim al momento della decisione del 2018. Tale conclusione si basava su circostanze che prevedevano la pianificazione della vendita degli attivi al loro prezzo di mercato, l’assenza di un legame economico o aziendale tra tali società e Oltchim e l’utilizzo degli attivi da parte di ciascuno dei nuovi proprietari in condizioni diverse e secondo modelli aziendali diversi da quelli di Oltchim.

(35)

Analogamente la Commissione ha considerato altamente improbabile una continuità economica tra Oltchim e qualsiasi potenziale acquirente degli attivi rimanenti la cui vendita era stata pianificata attraverso una nuova gara come descritto dalle osservazioni presentate dalla Romania il 20 aprile 2018, poiché si trattava di attivi non operativi e la portata delle attività che sarebbero state svolte dai potenziali acquirenti non avrebbe chiaramente compreso l’attività di Oltchim; inoltre la portata delle attività da svolgere utilizzando tali attivi sarebbe stata con elevata probabilità diversa da quella di Oltchim.

(36)

Dal momento dell’adozione della decisione del 2018, alla Commissione non sono pervenute informazioni tali da indurla a modificare la sua posizione in merito alla discontinuità economica. Le ultime informazioni pervenute riguardano la registrazione dei crediti relativi agli aiuti di Stato nel passivo fallimentare a novembre 2020 e l’aggiornamento più recente sul fallimento inviato dalla Romania con lettera del 18 novembre 2021. La Commissione continuerà a seguire la procedura di fallimento di Oltchim per assicurare che i crediti relativi alla misura 2 siano applicati correttamente e che la società sia definitivamente liquidata.

(37)

In tale contesto, alla luce dell’inevitabile liquidazione di Oltchim e dell’assenza di indicazioni sulla continuità economica, il procedimento di indagine formale sulle misure ancora in sospeso (misure 1 e 3) concesse a favore di Oltchim, avviato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE, non ha più ragion d’essere.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento avviato l’8 aprile 2016 ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE nel caso SA.36086 nei confronti di Oltchim viene chiuso per quanto riguarda le misure 1 e 3 di cui alla decisione del 2018.

Articolo 2

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2022

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  GU C 284 del 5.8.2016, pag. 7.

(2)  GU L 148 dell’1.6.2013, pag. 33.

(3)  GU C 284 del 5.8.2016, pag. 7.

(4)  Alla direzione generale della Concorrenza della Commissione sono pervenute sette relazioni sulla vendita degli attivi di Oltchim, ognuna delle quali copre un periodo diverso della procedura di vendita come segue: la prima relazione (luglio 2016 - 23 gennaio 2017), la seconda relazione (23 gennaio - 30 marzo 2017), la terza relazione (30 marzo - 21 luglio 2017), la quarta relazione (21 luglio - 15 settembre 2017), la quinta relazione (16 settembre - 17 novembre 2017), la sesta relazione (17 novembre 2017 - 18 gennaio 2018) e la settima relazione (18 gennaio 2018 - 16 luglio 2018).

(5)  GU L 181 del 5.7.2019, pag. 13.

(6)  AAAS è l’agenzia rumena di privatizzazione.

(7)  Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2021, Oltchim SA/Commissione europea, T-565/19, ECLI:EU:T:2021:904.

(8)  Sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2020, Vodafone Magyarország, C-75/18, ECLI:EU:C:2020:139, punto 19.

(9)  Sentenza della Corte di giustizia dell’11 dicembre 2012, Commissione/Spagna («Magefesa II»), C-610/10, ECLI:EU:C:2012:781, punto 105.

(10)  Sentenza della Corte di giustizia del 17 gennaio 2018, Commissione/Grecia («United Textiles»), C-363/16, ECLI:EU:C:2018:12, punto 36.

(11)  Considerando da 316 a 351 della decisione del 2018.

(12)  Legge in materia fallimentare n. 85/2006.

(13)  Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019, Fortischem a.s./Commissione, T-121/15, ECLI:EU:T:2019:684, punto 208.


21.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 53/45


DECISIONE (UE) 2023/391 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2023

che modifica l’allegato della convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione monetaria tra l’Unione e San Marino (di seguito, la «convenzione») è entrata in vigore il 1o settembre 2012.

(2)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della convenzione, la Repubblica di San Marino è tenuta ad attuare gli atti giuridici e le norme dell’Unione in materia di banconote e monete in euro, di normativa bancaria e finanziaria, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni, nonché di obbligo di comunicazione di dati statistici. Gli atti giuridici e le norme in questione sono elencati nell’allegato della convenzione monetaria.

(3)

Ogni anno o più spesso, se opportuno, la Commissione modifica l’allegato della convenzione monetaria per tener conto di nuovi atti giuridici e di nuove norme pertinenti dell’Unione europea e delle modifiche introdotte nei testi vigenti.

(4)

Gli atti giuridici e le norme dell’Unione non più pertinenti dovrebbero essere depennati dall’allegato, in cui dovrebbero invece essere aggiunti altri atti giuridici e norme pertinenti dell’Unione che siano stati adottati o modificati.

(5)

L’allegato della convenzione monetaria dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU C 121 del 26.4.2012, pag. 5.


ALLEGATO

«ALLEGATO

 

Disposizioni giuridiche da attuare

Termine di attuazione

 

Prevenzione del riciclaggio di denaro

 

1

Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4).

1o settembre 2013

2

Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).

 

3

Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49).

1o ottobre 2014 (1)

4

Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103).

 

5

Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

1o novembre 2016 (2)

6

Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

1o ottobre 2017 (3)

7

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

1o ottobre 2017 (3)

 

modificata da:

 

7-1

Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

31 dicembre 2020 (6)

 

integrata da:

 

7-2

Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).

1o ottobre 2017 (5)

 

modificato da:

 

7-2-1

Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l’aggiunta dell’Etiopia all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1).

31 marzo 2019 (6)

7-2-2

Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4).

31 marzo 2019 (6)

7-2-3

Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 1).

31 dicembre 2019 (7)

7-2-4

Regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione, del 7 maggio 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta di Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama e Zimbabwe nella tabella di cui al punto I dell’allegato e il depennamento dalla stessa tabella di Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia (GU L 195 del 19.6.2020, pag. 1).

31 dicembre 2022 (9)

7-2-5

Regolamento delegato (UE) 2021/37 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il depennamento della Mongolia dalla tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 14 del 18.1.2021, pag. 1).

31 dicembre 2023 (9)

7-2-6

Regolamento delegato (UE) 2022/229 della Commissione, del 7 gennaio 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta del Burkina Faso, delle Isole Cayman, di Haiti, della Giordania, del Mali, del Marocco, delle Filippine, del Senegal e del Sud Sudan nella tabella di cui al punto I dell’allegato e la soppressione delle Bahamas, del Botswana, del Ghana, dell’Iraq e di Maurizio dalla medesima tabella (GU L 39 del 21.2.2022, pag. 4).

31 dicembre 2024 (10)

7-3

Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi (GU L 125 del 14.5.2019, pag. 4).

31 dicembre 2020 (7)

8

Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6).

31 dicembre 2021 (7)

9

Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

31 dicembre 2021 (7)

 

Prevenzione della frode e della falsificazione

 

10

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6)

1o settembre 2013

 

modificato da:

 

10-1

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).

 

11

Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell’euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1).

1o settembre 2013

12

Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2003, relativa all’analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44).

1o settembre 2013

13

Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1).

1o settembre 2013

 

modificato da:

 

13-1

Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).

 

14

Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

1o luglio 2016 (2)

15

Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18).

31 dicembre 2021 (7)

 

Disposizioni sulle banconote e monete in euro

 

 

Ad eccezione dell’articolo 1 bis, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater:

 

16

Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).

1o settembre 2013

 

modificato da:

 

16-1

Regolamento (UE) 2015/159 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 27 del 3.2.2015, pag. 1).

31 ottobre 2021 (8)

17

Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro

1o settembre 2013

18

Comunicazione 2001/C 318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d’autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro (COM(2001) 600 definitivo) (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3).

1o settembre 2013

19

Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20)

1o settembre 2013

 

modificato da:

 

19-1

Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l’indirizzo BCE/2003/5 relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43).

1o ottobre 2013 (1)

19-2

Indirizzo (UE) 2020/2091 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2020, che modifica l’indirizzo BCE/2003/5 relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (BCE/2020/61) (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 65).

30 settembre 2022 (9)

20

Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1).

1o settembre 2013

 

modificata da:

 

20-1

Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012, recante modifica alla decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (2012/507/UE) (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19).

1o ottobre 2013 (1)

20-2

Decisione (UE) 2019/2195 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2019, che modifica la decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2019/39) (GU L 330 del 20.12.2019, pag. 91).

31 dicembre 2021 (8)

21

Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).

1o settembre 2013

22

Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell’area dell’euro (GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1).

1o ottobre 2014 (1)

23

Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135).

1o ottobre 2013 (1)

24

Decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2013/10) (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).

1o ottobre 2013 (1)

 

modificata da:

 

24-1

Decisione (UE) 2019/669 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2019, che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 6).

31 dicembre 2020 (7)

24-2

Decisione (UE) 2020/2090 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2020, che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2020/60) (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 62).

30 settembre 2022 (9)

25

Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione) (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1).

1o ottobre 2013 (1)

 

Normativa bancaria e finanziaria

 

26

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

1o settembre 2016

 

modificata da:

 

26-1

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

 

26-2

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

 

26-3

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).

 

27

Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40).

1o settembre 2018

28

Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

1o settembre 2018

29

Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).

1o settembre 2018

 

modificata da:

 

29-1

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).

 

29-2

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

 

29-3

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

30 settembre 2019 (3)

29-4

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

1o settembre 2018

29-5

Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).

31 dicembre 2022 (8)

30

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15)

1o settembre 2018

 

modificata da:

 

30-1

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

 

31

Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

1o settembre 2018

 

modificata da:

 

31-1

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).

 

31-2

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

1o settembre 2018 (2)

31-3

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

31 dicembre 2024 (ad eccezione dell’articolo 95: 31 dicembre 2022; dell’articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell’articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell’articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell’articolo 11: 31 dicembre 2024; dell’articolo 9, paragrafo 14, e dell’articolo 20: 31 dicembre 2025) (9)

32

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

1o settembre 2018

 

modificata da:

 

32-1

Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

 

32-2

Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40).

 

32-3

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

 

32-4

Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 113).

 

32-5

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

 

32-6

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

31 dicembre 2023 (8)

33

Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

1o settembre 2018

 

modificato da:

 

33-1

Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

1o settembre 2018 (1)

34

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

1o settembre 2016

 

modificata da:

 

34-1

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

1o settembre 2017 (3)

34-2

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

30 settembre 2018 (4)

35

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

1o settembre 2016

 

modificato da:

 

35-1

Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l’attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).

 

35-2

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

 

35-3

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

1o settembre 2018 (3)

35-4

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

30 settembre 2018 (4)

35-5

Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)

36

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

1o settembre 2016

 

modificato da:

 

36-1

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

 

36-2

Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell’Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell’informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell’8.4.2014, pag. 1).

 

36-3

Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).

 

36-4

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

31 dicembre 2024 (ad eccezione dell’articolo 95: 31 dicembre 2022; dell’articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell’articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell’articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell’articolo 11: 31 dicembre 2024; dell’articolo 9, paragrafo 14, e dell’articolo 20: 31 dicembre 2025) (9)

37

Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

1o aprile 2018 (2)

 

modificato da:

 

37-1

Regolamento (UE) n. 248/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 1).

 

38

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2019 (3)

 

modificato da:

 

38-1

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

 

38-2

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

 

38-3

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

31 dicembre 2020 (3)

38-4

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

 

38-5

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

30 settembre 2019 (4)

38-6

Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l’obbligo di compensazione, la sospensione dell’obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).

31 dicembre 2021 (8)

38-7

Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)

38-8

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

31 dicembre 2024 (ad eccezione dell’articolo 95: 31 dicembre 2022; dell’articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell’articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell’articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell’articolo 11: 31 dicembre 2024; dell’articolo 9, paragrafo 14, e dell’articolo 20: 31 dicembre 2025) (9)

38-9

Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l’esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6).

31 dicembre 2023 (9)

39

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

1o settembre 2017 (1)

 

modificato da:

 

39-1

Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27).

30 giugno 2019 (6)

39-2

Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1).

31 marzo 2020 (6)

39-3

Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).

31 dicembre 2020 (7)

39-4

Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)

39-5

Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)

39-6

Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 204 del 26.6.2020, pag. 4).

31 dicembre 2022 (ad eccezione dell’articolo 1, punto 4: 31 dicembre 2023) (9)

39-7

Regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 25).

31 dicembre 2023 (ad eccezione dell’articolo 1, punti 2 e 4: 31 dicembre 2024) (9)

40

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338) e le relative pertinenti misure di livello 2

1o settembre 2017 (1)

 

modificata da:

 

40-1

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

1o settembre 2018 (3)

40-2

Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).

31 dicembre 2022 (8)

40-3

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

31 dicembre 2023 (8)

40-4

Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14).

31 dicembre 2023 (9)

41

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2018 (4)

 

modificato da:

 

41-1

Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

1o marzo 2020 (6)

41-2

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

30 settembre 2018 (5)

42

Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

1o settembre 2016 (2)

43

Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).

30 settembre 2018 (4)

44

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190) e le relative pertinenti misure di livello 2

1o settembre 2018 (2)

 

modificata da:

 

44-1

Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 96).

31 ottobre 2019 (6)

44-2

Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).

31 dicembre 2022 (8)

44-3

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

31 dicembre 2023 (8)

44-4

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

31 dicembre 2024 (ad eccezione dell’articolo 95: 31 dicembre 2022; dell’articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell’articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell’articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell’articolo 11: 31 dicembre 2024; dell’articolo 9, paragrafo 14, e dell’articolo 20: 31 dicembre 2025) (9)

45

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349) e le relative pertinenti misure di livello 2

31 dicembre 2020 (3)

 

modificata da:

 

45-1

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

31 dicembre 2020 (4)

45-2

Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8).

31 dicembre 2021 (5)

 

Ad eccezione dell’articolo 64, paragrafo 5:

 

45-3

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

31 dicembre 2023 (8)

45-4

Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 155).

31 dicembre 2024 (8)

45-5

Direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 50).

31 dicembre 2023 (9)

45-6

Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14).

31 dicembre 2023 (9)

46

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84) e le relative pertinenti misure di livello 2

31 dicembre 2020 (3)

 

modificato da:

 

46-1

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

31 dicembre 2020 (5)

46-2

Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)

46-3

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

31 dicembre 2024 (ad eccezione dell’articolo 95: 31 dicembre 2022; dell’articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell’articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell’articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell’articolo 11: 31 dicembre 2024; dell’articolo 9, paragrafo 14, e dell’articolo 20: 31 dicembre 2025) (9)

47

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

31 dicembre 2020 (4)

 

modificato da:

 

47-1

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

31 dicembre 2020 (6)

48

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

30 settembre 2019 (4)

 

modificato da:

 

48-1

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

31 dicembre 2024 (ad eccezione dell’articolo 95: 31 dicembre 2022; dell’articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell’articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell’articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell’articolo 11: 31 dicembre 2024; dell’articolo 9, paragrafo 14, e dell’articolo 20: 31 dicembre 2025) (9)

49

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35) e le relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2018 (4)

50

Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

1o marzo 2020 (6)

 

modificato da:

 

50-1

Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 17).

31 dicembre 2021 (8)

50-2

Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l’esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6).

31 dicembre 2023 (9)

 

Legislazione sulla raccolta dei dati statistici (*1)

 

51

Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).

1o settembre 2016 (2)

 

modificato da:

 

51-1

Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l’Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36).

31 marzo 2017 (4)

51-2

Indirizzo (UE) 2020/1553 della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2020, che modifica l’indirizzo BCE/2013/24 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2020/51) (GU L 354 del 26.10.2020, pag. 24).

31 dicembre 2022 (9)

51-3

Indirizzo (UE) 2021/827 della Banca centrale europea, del 29 aprile 2021, che modifica l’indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2021/20) (GU L 184 del 25.5.2021, pag. 4).

31 dicembre 2022 (9)

52

Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2021/2) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16)

31 dicembre 2022 (9)

53

Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

1o settembre 2016 (2)

 

modificato da:

 

53-1

Regolamento (UE) n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell’8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14).

 

54

Indirizzo (UE) 2021/830 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/11) (GU L 208 del 11.6.2021, pag. 1)

31 dicembre 2022 (9)

 

modificato da:

 

54-1

Indirizzo (UE) 2022/67 della Banca centrale europea, del 6 gennaio 2022, che modifica l’indirizzo (UE) 2021/830 relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2022/1) (GU L 11 del 18.1.2022, pag. 56).

31 dicembre 2023 (10)


(1)  Termine fissato dal comitato misto del 2013 a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(2)  Termine fissato dal comitato misto del 2014 a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(3)  Termine fissato dal comitato misto del 2015 a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(4)  Termine fissato dal comitato misto del 2016 a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(5)  Termine fissato dal comitato misto del 2017 a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(6)  Termine fissato dal comitato misto del 2018 a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(7)  Termine fissato dal comitato misto del 2019 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(8)  Termine fissato dal comitato misto del 2020 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(9)  Termine fissato dal comitato misto del 2021 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(10)  Termine fissato dal comitato misto del 2022 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(*1)  Come stabilito dal modello per la presentazione semplificata dei dati statistici.»


21.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 53/62


DECISIONE (UE) 2023/392 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2023

che modifica l’allegato dell’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo monetario tra l’Unione e Andorra (di seguito, l’«accordo») è entrato in vigore il 1o aprile 2012.

(2)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo, il Principato di Andorra è tenuto ad attuare gli atti dell’Unione in materia di banconote e monete in euro, di legislazione bancaria e finanziaria, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni e di obblighi di comunicazione di dati statistici. Gli atti in questione sono elencati nell’allegato dell’accordo monetario.

(3)

La Commissione modifica ogni anno l’allegato per prendere in considerazione i nuovi atti giuridici e le nuove norme pertinenti dell’Unione europea e le modifiche introdotte nei testi vigenti.

(4)

Gli atti giuridici e le norme dell’Unione non più pertinenti dovrebbero essere depennati dall’allegato, in cui dovrebbero invece essere aggiunti altri atti giuridici e norme pertinenti dell’Unione che siano stati adottati o modificati.

(5)

L’allegato dell’accordo monetario dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato dell’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO

 

Disposizioni giuridiche da attuare

Termine di attuazione

 

Prevenzione del riciclaggio di denaro

 

1

Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4).

 

2

Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).

 

3

Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49).

31 marzo 2015 (1)

4

Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103).

 

5

Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

1o novembre 2016 (2)

6

Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

1o ottobre 2017 (3)

7

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

1o ottobre 2017 (3)

 

modificata da:

 

7-1

Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

31 dicembre 2020 (6)

 

integrata da:

 

7-2

Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).

1o dicembre 2017 (5)

 

modificato da:

 

7-2-1

Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l’aggiunta dell’Etiopia all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1).

31 marzo 2019 (6)

7-2-2

Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4).

31 marzo 2019 (6)

7-2-3

Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 1).

31 dicembre 2020 (7)

7-2-4

Regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione, del 7 maggio 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta di Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama e Zimbabwe nella tabella di cui al punto I dell’allegato e il depennamento dalla stessa tabella di Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia (GU L 195 del 19.6.2020, pag. 1).

31 dicembre 2022 (9)

7-2-5

Regolamento delegato (UE) 2021/37 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il depennamento della Mongolia dalla tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 14 del 18.1.2021, pag. 1).

31 dicembre 2023 (9)

7-2-6

Regolamento delegato (UE) 2022/229 della Commissione, del 7 gennaio 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta del Burkina Faso, delle Isole Cayman, di Haiti, della Giordania, del Mali, del Marocco, delle Filippine, del Senegal e del Sud Sudan nella tabella di cui al punto I dell’allegato e la soppressione delle Bahamas, del Botswana, del Ghana, dell’Iraq e di Maurizio dalla medesima tabella (GU L 39 del 21.2.2022, pag. 4).

31 dicembre 2024 (10)

7-3

Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi (GU L 125 del 14.5.2019, pag. 4).

31 dicembre 2020 (7)

8

Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6).

31 dicembre 2021 (7)

9

Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

31 dicembre 2021 (7)

 

Prevenzione della frode e della falsificazione

 

10

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6)

30 settembre 2013

 

modificato da:

 

10-1

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).

 

11

Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell’euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1).

30 settembre 2013

12

Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2003, relativa all’analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44).

30 settembre 2013

13

Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1).

30 settembre 2013

 

modificato da:

 

13-1

Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).

 

14

Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

30 giugno 2016 (2)

15

Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18).

31 dicembre 2021 (7)

 

Disposizioni sulle banconote e monete in euro

 

16

Ad eccezione dell’articolo 1 bis, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater:

Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).

30 settembre 2014 (1)

 

modificato da:

 

16-1

Regolamento (UE) 2015/159 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 27 del 3.2.2015, pag. 1).

31 dicembre 2020 (8)

17

Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro

31 marzo 2013

18

Comunicazione 2001/C 318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d’autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro (COM(2001) 600 definitivo) (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3).

31 marzo 2013

19

Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20).

31 marzo 2013

 

modificato da:

 

19-1

Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l’indirizzo BCE/2003/5 relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43).

30 settembre 2014 (1)

19-2

Indirizzo (UE) 2020/2091 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2020, che modifica l’indirizzo BCE/2003/5 relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (BCE/2020/61) (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 65).

30 settembre 2022 (9)

20

Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1).

30 settembre 2013

 

modificata da:

 

20-1

Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012, che modifica la Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19).

30 settembre 2014 (1)

20-2

Decisione (UE) 2019/2195 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2019, che modifica la Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2019/39) (GU L 330 del 20.12.2019, pag. 91).

31 dicembre 2021 (8)

21

Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).

31 marzo 2013

22

Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell’area dell’euro (GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1)

31 marzo 2015 (1)

23

Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135).

30 settembre 2014 (1)

24

Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).

30 settembre 2014 (1)

 

modificata da:

 

24-1

Decisione (UE) 2019/669 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2019, che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 6).

31 dicembre 2020 (7)

24-2

Decisione (UE) 2020/2090 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2020, che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2020/60) (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 62).

30 settembre 2022 (9)

25

Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione) (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1).

30 settembre 2014 (2)

 

Normativa bancaria e finanziaria

 

26

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

31 marzo 2016

 

modificata da:

 

26-1

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

 

26-2

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

 

26-3

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).

 

27

Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40).

31 marzo 2018

28

Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

31 marzo 2018

29

Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).

31 marzo 2018

 

modificata da:

 

29-1

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).

 

29-2

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

 

29-3

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

30 settembre 2019

29-4

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

31 marzo 2018, tranne che per l’articolo 3, paragrafo 1: 1o febbraio 2023 e 1o febbraio 2025 (3)

29-5

Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).

31 dicembre 2022 (8)

30

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15)

31 marzo 2018

 

modificata da:

 

30-1

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

 

31

Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

31 marzo 2018

 

modificata da:

 

31-1

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).

 

31-2

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

31 marzo 2018 (2)

31-3

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

31 dicembre 2024 (ad eccezione dell’articolo 95: 31 dicembre 2022; dell’articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell’articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell’articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell’articolo 11: 31 dicembre 2024; dell’articolo 9, paragrafo 14, e dell’articolo 20: 31 dicembre 2025) (9)

32

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

31 marzo 2018

 

modificata da:

 

32-1

Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

 

32-2

Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40).

 

32-3

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

 

32-4

Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 113).

 

32-5

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

 

32-6

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

31 dicembre 2023 (8)

33

Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11)

31 marzo 2018

 

modificato da:

 

33-1

Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

 

34

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

31 marzo 2016

 

modificata da:

 

34-1

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

30 settembre 2017 (3)

34-2

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

30 settembre 2018 (4)

35

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

31 marzo 2016

 

modificato da:

 

35-1

Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l’attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).

 

35-2

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

 

35-3

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

31 marzo 2018 (2)

35-4

Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

 

35-5

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

30 settembre 2018 (4)

35-6

Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)

36

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

31 marzo 2016

 

modificato da:

 

36-1

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

 

36-2

Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell’Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell’informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell’8.4.2014, pag. 1).

 

36-3

Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).

 

36-4

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

31 dicembre 2024 (ad eccezione dell’articolo 95: 31 dicembre 2022; dell’articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell’articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell’articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell’articolo 11: 31 dicembre 2024; dell’articolo 9, paragrafo 14, e dell’articolo 20: 31 dicembre 2025) (9)

37

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2019 (1)

 

modificato da:

 

37-1

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

 

37-2

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

 

37-3

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

31 dicembre 2020 (3)

37-4

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

 

37-5

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

30 settembre 2019 (4)

37-6

Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l’obbligo di compensazione, la sospensione dell’obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).

31 dicembre 2021 (8)

37-7

Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)

37-8

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

31 dicembre 2024 (ad eccezione dell’articolo 95: 31 dicembre 2022; dell’articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell’articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell’articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell’articolo 11: 31 dicembre 2024; dell’articolo 9, paragrafo 14, e dell’articolo 20: 31 dicembre 2025) (9)

37-9

Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l’esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6).

31 dicembre 2023 (9)

38

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2017 (1)

 

modificato da:

 

38-1

Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27).

30 giugno 2019 (6)

38-2

Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1).

31 marzo 2020 (6)

38-3

Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).

31 dicembre 2020 (7)

38-4

Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)

38-5

Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)

38-6

Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 204 del 26.6.2020, pag. 4).

31 dicembre 2022 (ad eccezione dell’articolo 1, punto 4: 31 dicembre 2023) (9)

38-7

Regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 25).

31 dicembre 2023 (ad eccezione dell’articolo 1, punti 2 e 4: 31 dicembre 2024) (9)

39

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338) e le relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2017 (1)

 

modificata da:

 

39-1

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

31 marzo 2018 (2)

39-2

Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).

31 dicembre 2022 (8)

39-3

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

31 dicembre 2023 (8)

39-4

Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14).

31 dicembre 2023 (9)

40

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2018 (4)

 

modificato da:

 

40-1

Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

1o marzo 2020 (6)

40-2

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

30 settembre 2018 (5)

41

Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

31 marzo 2016 (2)

42

Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).

30 settembre 2018 (4)

43

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190) e le relative pertinenti misure di livello 2

31 marzo 2018 (2)

 

modificata da:

 

43-1

Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 96).

31 ottobre 2019 (6)

43-2

Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).

31 dicembre 2022 (8)

43-3

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

31 dicembre 2023 (8)

43-4

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

31 dicembre 2024 (ad eccezione dell’articolo 95: 31 dicembre 2022; dell’articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell’articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell’articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell’articolo 11: 31 dicembre 2024; dell’articolo 9, paragrafo 14, e dell’articolo 20: 31 dicembre 2025) (9)

44

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349) e le relative pertinenti misure di livello 2

31 dicembre 2020 (3)

 

modificata da:

 

44-1

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

31 dicembre 2020 (4)

44-2

Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8).

31 dicembre 2021 (5)

44-3

Ad eccezione dell’articolo 64, paragrafo 5:

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

31 dicembre 2023 (8)

44-4

Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 155).

31 dicembre 2024 (8)

44-5

Direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 50).

31 dicembre 2023 (9)

44-6

Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14).

31 dicembre 2023 (9)

45

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84) e le relative pertinenti misure di livello 2

31 dicembre 2020 (3)

 

modificato da:

 

45-1

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

31 dicembre 2020 (5)

45-2

Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)

45-3

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

31 dicembre 2024 (ad eccezione dell’articolo 95: 31 dicembre 2022; dell’articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell’articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell’articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell’articolo 11: 31 dicembre 2024; dell’articolo 9, paragrafo 14, e dell’articolo 20: 31 dicembre 2025) (9)

46

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

31 dicembre 2020 (4)

 

modificato da:

 

46-1

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

31 dicembre 2020 (6)

47

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

30 settembre 2019 (4)

 

modificato da:

 

47-1

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

31 dicembre 2024 (ad eccezione dell’articolo 95: 31 dicembre 2022; dell’articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell’articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell’articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell’articolo 11: 31 dicembre 2024; dell’articolo 9, paragrafo 14, e dell’articolo 20: 31 dicembre 2025) (9)

48

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35) e le relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2018 (4)

49

Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

1o marzo 2020 (6)

 

modificato da:

 

49-1

Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 17).

31 dicembre 2021 (8)

49-2

Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l’esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6).

31 dicembre 2023 (9)

 

Legislazione sulla raccolta dei dati statistici (*1)

 

50

Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).

31 marzo 2016 (2)

 

modificato da:

 

50-1

Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l’Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36).

31 marzo 2017 (4)

50-2

Indirizzo (UE) 2020/1553 della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2020, che modifica l’indirizzo BCE/2013/24 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2020/51) (GU L 354 del 26.10.2020, pag. 24).

31 dicembre 2022 (9)

50-3

Indirizzo (UE) 2021/827 della Banca centrale europea, del 29 aprile 2021, che modifica l’indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2021/20) (GU L 184 del 25.5.2021, pag. 4).

31 dicembre 2022 (9)

51

Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2021/2) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16).

31 dicembre 2022 (9)

52

Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

31 marzo 2016 (2)

 

modificato da:

 

52-1

Regolamento (UE) n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell’8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14).

 

53

Indirizzo (UE) 2021/830 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/11) (GU L 208 dell’11.6.2021, pag. 1).

modificato da:

31 dicembre 2022 (9)

53-1

Indirizzo (UE) 2022/67 della Banca centrale europea, del 6 gennaio 2022, che modifica l’indirizzo (UE) 2021/830 relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2022/1) (GU L 11 del 18.1.2022, pag. 56).

31 dicembre 2023 (10)


(1)  Termine fissato dal comitato misto del 2013 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra.

(2)  Termine fissato dal comitato misto del 2014 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra.

(3)  Termine fissato dal comitato misto del 2015 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra.

(4)  Termine fissato dal comitato misto del 2016 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra.

(5)  Termine fissato dal comitato misto del 2017 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra.

(6)  Termine fissato dal comitato misto del 2018 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra.

(7)  Termine fissato dal comitato misto del 2019 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra.

(8)  Termine fissato dal comitato misto del 2020 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra.

(9)  Termine fissato dal comitato misto del 2021 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra.

(10)  Termine fissato dal comitato misto del 2022 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l’Unione europea e il Principato di Andorra.

(*1)  Come stabilito dal modello per la presentazione semplificata dei dati statistici.»


21.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 53/81


DECISIONE (UE) 2023/393 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2023

che modifica l’allegato della convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la convenzione monetaria del 17 dicembre 2009 tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (di seguito «la convenzione») è entrata in vigore il 1o gennaio 2010.

(2)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della convenzione, lo Stato della Città del Vaticano è tenuto ad attuare gli atti giuridici e le norme dell’Unione in materia di banconote e monete in euro, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni e di requisiti in materia di comunicazione statistica. Gli atti giuridici e le norme in questione sono elencati nell’allegato della convenzione monetaria.

(3)

È opportuno che la Commissione modifichi ogni anno l’allegato della convenzione monetaria per tener conto dei nuovi atti giuridici e delle nuove norme pertinenti dell’Unione e delle modifiche introdotte nei testi vigenti.

(4)

Gli atti giuridici e le norme dell’Unione non più pertinenti dovrebbero essere depennati dall’allegato, in cui dovrebbero invece essere aggiunti altri atti giuridici e norme pertinenti dell’Unione che siano stati adottati o modificati.

(5)

L’allegato della convenzione monetaria dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della convenzione monetaria tra l’Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU C 28 del 4.2.2010, pag. 13.


ALLEGATO

«ALLEGATO

 

Disposizioni giuridiche da attuare

Termine di attuazione

 

Prevenzione del riciclaggio di denaro

 

1

Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).

 

2

Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

31 dicembre 2016 (2)

3

Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

31 dicembre 2017 (3)

4

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

31 dicembre 2017 (3)

 

modificata da:

 

4-1

Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

31 marzo 2020 (6)

 

integrata da:

 

4-2

Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).

31 dicembre 2017 (5)

 

modificato da:

 

4-2-1

Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l’aggiunta dell’Etiopia all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1).

31 marzo 2019 (6)

4-2-2

Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4).

31 marzo 2019 (6)

4-2-3

Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 1).

31 dicembre 2019 (7)

4-2-4

Regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione, del 7 maggio 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta di Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama e Zimbabwe nella tabella di cui al punto I dell’allegato e il depennamento dalla stessa tabella di Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia (GU L 195 del 19.6.2020, pag. 1).

31 dicembre 2022 (9)

4-2-5

Regolamento delegato (UE) 2021/37 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il depennamento della Mongolia dalla tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 14 del 18.1.2021, pag. 1).

31 dicembre 2023 (9)

4-2-6

Regolamento delegato (UE) 2022/229 della Commissione, del 7 gennaio 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta del Burkina Faso, delle Isole Cayman, di Haiti, della Giordania, del Mali, del Marocco, delle Filippine, del Senegal e del Sud Sudan nella tabella di cui al punto I dell’allegato e la soppressione delle Bahamas, del Botswana, del Ghana, dell’Iraq e di Maurizio dalla medesima tabella (GU L 39 del 21.2.2022, pag. 4).

31 dicembre 2024 (10)

4-3

Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi (GU L 125 del 14.5.2019, pag. 4).

31 dicembre 2020 (7)

5

Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6).

31 dicembre 2021 (7)

6

Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

31 dicembre 2021 (7)

 

Prevenzione della frode e della falsificazione

 

7

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6)

31 dicembre 2010

 

modificato da:

 

7-1

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).

 

8

Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1).

31 dicembre 2010

 

modificato da:

 

8-1

Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).

 

9

Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

31 dicembre 2016 (2)

10

Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18).

31 dicembre 2021 (7)

 

Disposizioni sulle banconote e monete in euro

 

11

Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro

31 dicembre 2010

12

Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20)

31 dicembre 2010

 

modificato da:

 

12-1

Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l’indirizzo BCE/2003/5 relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43).

31 dicembre 2014 (1)

12-2

Indirizzo (UE) 2020/2091 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2020, che modifica l’indirizzo BCE/2003/5 relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (BCE/2020/61) (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 65).

30 settembre 2022 (9)

13

Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1).

31 dicembre 2012

 

modificata da:

 

13-1

Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012 (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19).

31 dicembre 2013 (1)

13-2

Decisione (UE) 2019/2195 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2019, che modifica la decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2019/39) (GU L 330 del 20.12.2019, pag. 91).

31 dicembre 2021 (8)

14

Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).

31 dicembre 2012

15

Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135).

31 dicembre 2013 (1)

16

Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).

31 dicembre 2014 (1)

 

modificata da:

 

16-1

Decisione (UE) 2019/669 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2019, che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 6).

31 dicembre 2020 (7)

16-2

Decisione (UE) 2020/2090 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2020, che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2020/60) (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 62).

30 settembre 2022 (9)

17

Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione) (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1).

30 settembre 2014 (2)

Sezione dell’allegato della convenzione monetaria, in conformità del regime ad hoc del comitato misto su richiesta della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, relativa all’inclusione delle pertinenti norme applicabili ai soggetti che espletano attività finanziarie su base professionale

 

Parti pertinenti dei seguenti strumenti giuridici

Termine di attuazione

18

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

31 dicembre 2016 (2)

 

modificata da:

 

18-1

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

 

18-2

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003 (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

 

18-3

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).

 

19

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

31 dicembre 2017 (2)

 

modificata da:

 

19-1

Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14).

31 dicembre 2023 (9)

20

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

31 dicembre 2017 (2)

 

modificato da:

 

20-1

Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27).

30 giugno 2019 (6)

20-2

Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1).

31 marzo 2020 (6)

20-3

Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).

31 dicembre 2020 (7)

20-4

Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

31 dicembre 2023 (8)

20-5

Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 204 del 26.6.2020, pag. 4).

31 dicembre 2022 (a eccezione dell’articolo 1, punto 4: 31 dicembre 2023) (9)

20-6

Regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 25).

31 dicembre 2023 (a eccezione dell’articolo 1, punti 2 e 4: 31 dicembre 2024) (9)

21

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

30 settembre 2018 (4)

 

modificato da:

 

21-1

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

30 settembre 2018 (5)

22

Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).

30 settembre 2018 (4)

 

Legislazione sulla raccolta dei dati statistici (*1)

 

23

Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).

31 dicembre 2016 (2)

 

modificato da:

 

23-1

Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l’Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36).

31 marzo 2017 (4)

23-2

Indirizzo (UE) 2020/1553 della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2020, che modifica l’indirizzo BCE/2013/24 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2020/51) (GU L 354 del 26.10.2020, pag. 24).

31 dicembre 2022 (9)

23-3

Indirizzo (UE) 2021/827 della Banca centrale europea, del 29 aprile 2021, che modifica l’indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2021/20) (GU L 184 del 25.5.2021, pag. 4).

31 dicembre 2022 (9)

24

Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2021/2) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16)

31 dicembre 2022 (9)

25

Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

31 dicembre 2016 (2)

 

modificato da:

 

25-1

Regolamento (UE) n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell’8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14).

 

26

Indirizzo (UE) 2021/830 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/11) (GU L 208 dell'11.6.2021, pag. 1).

31 dicembre 2022 (9)

 

modificato da:

 

26-1

Indirizzo (UE) 2022/67 della Banca centrale europea, del 6 gennaio 2022, che modifica l’indirizzo (UE) 2021/830 relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2022/1) (GU L 11 del 18.1.2022, pag. 56).

31 dicembre 2023 (10)


(1)  (1) Termine fissato dal comitato misto del 2013.

(2)  (2) Termine fissato dal comitato misto del 2014.

(3)  (3) Termine fissato dal comitato misto del 2015.

(4)  (4) Termine fissato dal comitato misto del 2016.

(5)  (5) Termine fissato dal comitato misto del 2017.

(6)  (6) Termine fissato dal comitato misto del 2018.

(7)  (7) Termine fissato dal comitato misto del 2019.

(8)  (8) Termine fissato dal comitato misto del 2020.

(9)  (9) Termine fissato dal comitato misto del 2021.

(10)  (10) Termine fissato dal comitato misto del 2022.

(*1)  * Come stabilito dal modello per la presentazione semplificata dei dati statistici.»


21.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 53/89


DECISIONE (UE) 2023/394 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2023

che modifica l’allegato A della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco (1) del 29 novembre 2011, in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco (di seguito, la «convenzione monetaria») il Principato di Monaco è tenuto ad applicare le disposizioni adottate dalla Francia per recepire gli atti dell’Unione europea relativi all’attività e al controllo degli enti creditizi e alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli di cui all’allegato A.

(2)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, della convenzione monetaria, la Commissione è tenuta ad aggiornare l’elenco riportato nell’allegato A della convenzione a seguito di ciascuna modifica dei testi degli atti interessati e ogniqualvolta l’Unione europea adotti un nuovo testo.

(3)

L’Unione europea ha adottato nuovi testi e ha introdotto modifiche nei testi già riportati nell’allegato A.

(4)

L’allegato A della convenzione monetaria dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato A della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco è sostituito dal testo riportato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU C 23 del 28.1.2012, pag. 13.


ALLEGATO

«ALLEGATO A

 

Normativa in materia di attività e controllo degli enti creditizi e di prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli

1

Per le disposizioni applicabili agli enti creditizi:

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

 

modificata da:

1-2

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

1-3

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

1-4

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).

2

Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40).

3

Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).

 

modificata da:

3-1

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).

3-2

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

3-3

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

3-4

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

3-5

Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296) e le relative pertinenti misure di livello 2

4

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).

 

modificata da:

4-1

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

5

Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

 

modificata da:

5-1

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).

5-2

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

5-3

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

6

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

 

modificata da:

6-1

Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

6-2

Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40).

6-3

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

6-4

Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 113).

6-5

Ad eccezione del titolo V:

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

6-6

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

7

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

 

modificata da:

7-1

Ad eccezione del titolo V:

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

7-2

Ad eccezione dei titoli III e IV:

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

8

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

 

modificato da:

8-1

Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l’attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).

8-2

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

8-3

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

8-4

Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

8-5

Ad eccezione dei titoli III e IV:

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

8-6

Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

9

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

 

modificato da:

9-1

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

9-2

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

9-3

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84) e le relative pertinenti misure di livello 2

 

modificato da:

9-3-1

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

9-4

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

9-5

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1) per quanto riguarda gli enti creditizi

9-6

Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l’obbligo di compensazione, la sospensione dell’obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).

9-7

Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

9-8

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

9-9

Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l’esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6).

10

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

 

modificato da:

10-1

Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27).

10-2

Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1).

10-3

Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).

10-4

Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2

10-5

Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

10-6

Regolamento (EU) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 204 del 26.6.2020, pag. 4).

10-7

Regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 25).

11

Ad eccezione del titolo V:

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338) e le relative pertinenti misure di livello 2

 

modificata da:

11-1

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

11-2

Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253) e le relative pertinenti misure di livello 2

11-3

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

11-4

Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14).

12

Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

13

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190) e le relative pertinenti misure di livello 2

 

modificata da:

13-1

Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 96).

13-2

Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296) e le relative pertinenti misure di livello 2

13-3

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

13-4

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

14

Per le disposizioni applicabili agli enti creditizi, ad eccezione degli articoli da 34 a 36 e del titolo III:

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349) e le relative pertinenti misure di livello 2

 

modificata da:

14-1

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

14-2

Direttiva 2016/1034/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8).

14-3

Ad eccezione dell’articolo 64, paragrafo 5:

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

14-4

Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 155).

14-5

Direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 50).

14-6

Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14).

15

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

 

modificato da:

15-1

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

16

Per le disposizioni applicabili agli enti creditizi:

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

 

modificato da:

16-1

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

16-2

Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

16-3

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

17

Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1) per quanto riguarda gli enti creditizi

modificato da:

17-1

Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

18

Ad eccezione dei titoli III e IV:

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35) e le relative pertinenti misure di livello 2

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21.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 53/98


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/395 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2023

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell'Azerbaigian ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 prevede l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell'Azerbaigian ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell'Azerbaigian ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 17 gennaio 2023 la Repubblica dell'Azerbaigian ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato "e-tebib web application". La Repubblica dell'Azerbaigian ha riferito alla Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale proposito la Repubblica dell'Azerbaigian ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell'Azerbaigian in conformità del sistema "e-tebib web application" contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

La Repubblica dell'Azerbaigian ha inoltre informato la Commissione che accetta certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi dello Spazio economico europeo in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(5)

Il 6 febbraio 2023, in seguito a una richiesta della Repubblica dell'Azerbaigian, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell'Azerbaigian in conformità del sistema "e-tebib web application" sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953, il che consente la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell'Azerbaigian in conformità del sistema "e-tebib web application" contengono i dati necessari.

(6)

La Repubblica dell'Azerbaigian ha altresì informato la Commissione che rilascia attualmente certificati di vaccinazione interoperabili per i vaccini anti COVID-19 Comirnaty, CoronaVac, Vaxzevria e Sputnik V.

(7)

La Repubblica dell'Azerbaigian ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili soltanto per i test di amplificazione dell'acido nucleico.

(8)

La Repubblica dell'Azerbaigian ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di guarigione interoperabili.

(9)

La Repubblica dell'Azerbaigian ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

(10)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell'Azerbaigian in conformità del sistema "e-tebib web application" sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(11)

I certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell'Azerbaigian in conformità del sistema "e-tebib web application" dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.

(12)

Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica dell'Azerbaigian dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Al fine di collegare quanto prima la Repubblica dell'Azerbaigian al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell'Azerbaigian in conformità del sistema "e-tebib web application" sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Repubblica dell'Azerbaigian è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).


21.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 53/101


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/396 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2023

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 prevede l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 5 luglio 2022 la Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato "COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)". La Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha riferito alla Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong in conformità del sistema "COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)" contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

La Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha inoltre informato la Commissione che accetta i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi dello Spazio economico europeo in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(5)

Il 23 novembre 2022, in seguito a una richiesta della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong in conformità del sistema "COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)", sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953, il che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong in conformità del sistema "COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)" contengono i dati necessari.

(6)

La Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha altresì informato la Commissione che rilascia attualmente certificati di vaccinazione interoperabili per i vaccini anti COVID-19 Comirnaty e CoronaVac.

(7)

La Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell'acido nucleico.

(8)

La Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di guarigione interoperabili.

(9)

La Regione amministrativa speciale di Hong Kong ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente, ad eccezione dei dati sanitari delle persone che risultano positive al test all'arrivo, che saranno registrati nell'ambito dell'indagine epidemiologica.

(10)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong in conformità del sistema "COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)" sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(11)

I certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong in conformità del sistema "COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)" dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.

(12)

Affinché la presente decisione sia operativa, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Al fine di collegare quanto prima la Regione amministrativa speciale di Hong Kong al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong in conformità del sistema "COVID-19 Electronic Vaccination and Testing Record System (eVT)" sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Regione amministrativa speciale di Hong Kong è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).


RACCOMANDAZIONI

21.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 53/104


RACCOMANDAZIONE (UE) 2023/397 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2023

relativa ai metadati referenziali e alle relazioni sulla qualità per il Sistema statistico europeo, che sostituisce la raccomandazione 2009/498/CE relativa ai metadati di riferimento per il Sistema statistico europeo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Il codice delle statistiche europee (1), destinato alle autorità statistiche nazionali e all’autorità statistica dell’Unione, enuncia i principi e gli indicatori riguardanti il contesto istituzionale, i processi statistici e la produzione statistica.

(2)

Il codice delle statistiche europee tratta dell’accessibilità e della chiarezza delle statistiche europee e stabilisce che i metadati che le accompagnano dovrebbero essere documentati utilizzando un sistema di metadati standardizzato.

(3)

Il quadro europeo di interoperabilità (2) delinea i principi fondamentali dell’interoperabilità nell’Unione.

(4)

I metadati referenziali e le relazioni sulla qualità sono parte integrante del sistema di metadati di ciascuna autorità statistica.

(5)

I requisiti relativi ai metadati referenziali e alle relazioni sulla qualità sono inclusi nei regolamenti dell’Unione che si applicano a vari settori statistici.

(6)

Con l’adozione del codice delle statistiche europee le autorità statistiche nazionali e l’autorità statistica dell’Unione si sono impegnate a produrre statistiche di elevata qualità, il che richiede che siano fornite informazioni sulla qualità dei dati in modo più trasparente e armonizzato.

(7)

Con la produzione di metadati referenziali e relazioni sulla qualità basati su un elenco armonizzato di concetti statistici del Sistema statistico europeo si possono ottenere notevoli incrementi di efficienza e una forte riduzione degli oneri, pur lasciando alle autorità statistiche nazionali e all’autorità statistica dell’Unione la possibilità di introdurre ulteriori concetti statistici, se necessario, in settori statistici specifici.

(8)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) costituisce il quadro di riferimento per la presente raccomandazione.

(9)

La raccomandazione 2009/498/CE della Commissione (4) getta le basi per la standardizzazione dei metadati nelle statistiche europee, ma non include tutti i concetti rilevanti per le relazioni sulla qualità.

(10)

La Commissione (Eurostat) coordina e aggiorna le versioni della struttura unica integrata di metadati (SIMS — Single Integrated Metadata Structure) e aiuta gli Stati membri ad applicarle e a garantirne l’adozione.

(11)

La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri dovrebbero cooperare nell’attuazione della presente raccomandazione e nella valutazione del suo impatto.

(12)

La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 2009/498/EC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

Gli Stati membri sono invitati a garantire che le rispettive autorità statistiche nazionali applichino i concetti statistici elencati nell’ultima versione della struttura unica integrata di metadati (SIMS) (5) approvata dal comitato del Sistema statistico europeo per la compilazione dei metadati referenziali e delle relazioni sulla qualità nei vari settori statistici e per gli scambi di metadati referenziali e di relazioni sulla qualità nel Sistema statistico europeo.

2.

Spetta a ciascuno Stato membro scegliere le procedure e le pratiche più adatte a garantire l’attuazione della presente raccomandazione. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero avvalersi appieno del sostegno disponibile, in particolare nel Sistema statistico europeo.

3.

Le autorità statistiche nazionali sono invitate a informare la Commissione (Eurostat) entro il 1o gennaio 2024, e regolarmente dopo tale data, in merito alle misure adottate per applicare i concetti elencati nella struttura unica integrata di metadati e in merito al grado di applicazione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2023

Per la Commissione

Paolo GENTILONI

Membro della Commissione


(1)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/european-quality-standards/european-statistics-code-of-practice

(2)  COM(2017) 134 final.

(3)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(4)  Raccomandazione 2009/498/CE della Commissione, del 23 giugno 2009, relativa ai metadati di riferimento per il Sistema statistico europeo (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 50).

(5)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/quality-monitoring/quality-reporting