ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 47

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
15 febbraio 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2023/331 del Consiglio, del 14 febbraio 2023, che modifica taluni regolamenti del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/332 della Commissione, dell’11 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità sono considerati identici o simili ai fini dell’individuazione di identità multiple

6

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/333 della Commissione, dell'11 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità sono considerati identici o simili ai fini dell'individuazione di identità multiple

17

 

*

Regolamento (UE) 2023/334 della Commissione, del 2 febbraio 2023, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti ( 1 )

29

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/335 della Commissione, del 1o febbraio 2023, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Robiola di Roccaverano (DOP)]

46

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/336 della Commissione, dell’8 febbraio 2023, relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta Montefalco (DOP)

48

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/337 della Commissione, dell'8 febbraio 2023, che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome Terras do Navia (IGP)

49

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2023/338 del Consiglio, del 14 febbraio 2023, che modifica talune decisioni e posizioni comuni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria

50

 

*

Decisione (PESC) 2023/339 del Consiglio, del 14 febbraio 2023, che modifica la decisione 2011/101/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

55

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 47/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/331 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2023

che modifica taluni regolamenti del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea è in grado d'imporre misure restrittive, fra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità e organismi designati. L'attuazione di tali misure avviene mediante regolamenti del Consiglio.

(2)

Il 9 dicembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2664 (2022). Riguardo alle sanzioni in forma di congelamento dei beni imposte dal Consiglio di sicurezza stesso o dai relativi comitati per le sanzioni, il paragrafo 1 di tale risoluzione introduce una deroga per l'assistenza umanitaria e le altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali, applicabile a determinati soggetti. Ai fini del presente regolamento, il paragrafo 1 della risoluzione 2664 (2022) è definito «deroga umanitaria».

(3)

Il 14 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/338 (1) per attuare la risoluzione 2664 (2022) nel diritto dell’Unione.

(4)

La risoluzione 2664 (2022) sottolinea che, se in conflitto con risoluzioni precedenti, la deroga umanitaria prevale su tali risoluzioni precedenti limitatamente all’oggetto del conflitto. La risoluzione 2664 (2022) precisa tuttavia che il paragrafo 1 della risoluzione 2615 (2021) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite resta in vigore.

(5)

La risoluzione 2664 (2022) chiede ai fornitori che si avvalgono della deroga umanitaria di adoperarsi ragionevolmente, anche rafforzando le strategie e procedure di gestione dei rischi e di dovuta diligenza, per ridurre al minimo qualsiasi beneficio vietato dalle sanzioni, discenda esso da fornitura diretta o indiretta ovvero da diversione, a vantaggio di persona o entità elencata nell’applicabile regolamento.

(6)

Poiché le modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un intervento normativo a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(7)

È opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1210/2003 (2), (CE) n. 305/2006 (3), (UE) n. 356/2010 (4), (UE) n. 224/2014 (5), (UE) n. 1352/2014 (6), (UE) 2022/2309 (7) del Consiglio.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio è così modificato:

1)

all'articolo 4 è inserito il paragrafo 4 seguente:

«4   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni.»

.

2)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia, direttamente o indirettamente, l'elusione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 3, o la promozione delle operazioni di cui agli articoli 2 e 3.

2.   Qualsiasi informazione relativa all'elusione, già avvenuta o ancora in corso, delle disposizioni del presente regolamento è comunicata alle autorità competenti indicate degli Stati membri, elencate nell'allegato V, e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità competenti.».

Articolo 2

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 305/2006 del Consiglio è è inserito il paragrafo seguente:

«4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni.».

Articolo 3

Nel regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni.

2.   L'esenzione di cui al paragrafo 1 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche qualora essi non avessero saputo, e non avessero avuto alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni non avrebbero beneficiato di tale esenzione.».

Articolo 4

Il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio è così modificato:

1)

all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni.»

.

2)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l'elusione delle misure di cui all'articolo 2 e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2.».

Articolo 5

Il regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio è così modificato:

1)

all'articolo 2 è inserito il paragrafo seguente:

«3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni.»

.

2)

l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 3 bis

1.   In deroga agli articoli 1 bis e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate e purché il comitato per le sanzioni abbia accertato, caso per caso, che è necessaria una deroga per agevolare il lavoro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie nello Yemen o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi dell'UNSCR 2140 (2014) e dell'UNSCR 2216 (2015):

a)

la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attività descritte all'articolo 1 bis;

b)

lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche.

2.   Il paragrafo 1, lettera b), lascia impregiudicato l'articolo 2, paragrafo 3.»

.

3)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l'elusione delle misure di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2.».

Articolo 6

L'articolo 5 del regolamento (UE) 2022/2309 del Consiglio è sostituito dal seguente :

«Articolo 5

L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste, o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni.».

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

E. SVANTESSON


(1)  Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) n. 305/2006 del Consiglio, del 21 febbraio 2006, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di alcune persone sospettate di coinvolgimento nell’omicidio dell’ex primo ministro libanese Rafiq Hariri (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 60).

(7)  Regolamento (UE) 2022/2309 del Consiglio, del 25 novembre 2022, concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 17).


15.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 47/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/332 DELLA COMMISSIONE

dell’11 luglio 2022

che integra il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità sono considerati identici o simili ai fini dell’individuazione di identità multiple

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/818, unitamente al regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), istituisce un quadro per garantire l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere, dei visti e della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell’asilo e della migrazione.

(2)

Tale quadro consta di una serie di componenti dell’interoperabilità, tra cui un rilevatore di identità multiple. Il rilevatore di identità multiple crea e conserva i collegamenti tra i dati presenti nei vari sistemi di informazione dell’UE a fini di individuazione di identità multiple, al duplice scopo di agevolare le verifiche di identità per i viaggiatori in buona fede e di combattere la frode di identità. Il collegamento tra i dati è essenziale affinché il rilevatore di identità multiple consegua i suoi obiettivi.

(3)

Il processo di individuazione di identità multiple dà luogo alla creazione di collegamenti automatizzati bianchi e gialli. Un collegamento bianco indica che i dati di identità dei fascicoli collegati sono identici o simili, mentre un collegamento giallo indica che i dati di identità dei fascicoli collegati non possono essere considerati simili e che occorre effettuare una verifica manuale delle identità diverse.

(4)

Considerato l’onere che ciò comporta sia per le persone i cui dati sono registrati nei sistemi d’informazione dell’UE, sia per le autorità nazionali e le agenzie dell’Unione, è necessario limitare il numero di casi in cui il rilevatore di identità multiple genera collegamenti gialli e pertanto occorre una verifica manuale.

(5)

A norma del regolamento (UE) 2019/818, l’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è responsabile della progettazione, dello sviluppo e della gestione operativa delle componenti dell’interoperabilità, compreso il rilevatore di identità multiple.

(6)

Prima dello sviluppo del rilevatore di identità multiple è necessario stabilire le procedure per determinare i casi in cui i dati di identità relativi a una persona conservati in diversi sistemi sono considerati identici o simili a fini di individuazione di identità multiple.

(7)

Dato che il regolamento (UE) 2019/818 si basa sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata dal presente regolamento.

(8)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa (4); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(9)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

(10)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(11)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (9), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

(12)

Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011.

(13)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e ha espresso un parere il 27 aprile 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«dati di identità»: i seguenti dati:

a)

cognome, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze, e sesso, conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 17, paragrafo 1, e all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

b)

cognome, nome o nomi, cognome alla nascita, alias, data di nascita, luogo di nascita, sesso e attuale cittadinanza, conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

c)

cognomi, nomi, nomi e cognomi alla nascita, nomi e cognomi precedenti e alias, luogo di nascita, data di nascita, genere e ogni cittadinanza posseduta, conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

d)

cognomi, nomi, nomi e cognomi alla nascita, nomi e cognomi precedenti e alias, luogo di nascita, data di nascita, genere e ogni cittadinanza posseduta, conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

e)

cognomi, nomi, nomi e cognomi alla nascita, nomi e cognomi precedenti e alias, luogo di nascita, data di nascita, genere e ogni cittadinanza posseduta, conformemente all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

f)

cognome, nome o nomi, data di nascita, luogo di nascita (città e paese), cittadinanza o cittadinanze, sesso, nomi precedenti, se del caso, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

g)

fino all’entrata in funzione del sistema di informazione visti a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 (18): cognome, nome o nomi, data di nascita, sesso, luogo e paese di nascita e cittadinanze, conformemente all’articolo 9, punto 4, lettere a) e a bis), del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

h)

dall’entrata in funzione del sistema di informazione visti a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134: cognome, nome o nomi, data di nascita, luogo e paese di nascita, sesso e cittadinanza o cittadinanze, conformemente all’articolo 9, punto 4), lettere a) e a bis), e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 767/2008;

2)

«uguale»: corrispondenza del 100 % tra i dati di due diversi sistemi d’informazione dell’UE, ottenuta, se necessario, usando una funzionalità di conversione-armonizzazione per armonizzare il formato di tutti i dati prima del confronto;

3)

«traslitterazione»: un tipo di conversione di un testo da un alfabeto a un altro, che comporta lo scambio di lettere in modi precedentemente determinati.

Articolo 2

Dati di identità identici

Le procedure per determinare i casi in cui i dati di identità sono considerati identici figurano nell’allegato I.

Articolo 3

Dati di identità simili

Le procedure per determinare i casi in cui i dati di identità sono considerati simili figurano nell’allegato II.

Articolo 4

Registrazioni

1.   L’archivio comune di dati di identità conserva le registrazioni del confronto dei dati, contenenti almeno:

a)

la data e l’ora della registrazione;

b)

il risultato del confronto, compresa l’indicazione di quali dati di identità sono stati considerati identici o simili;

c)

il colore del collegamento a seguito del confronto automatizzato;

d)

il colore del collegamento a seguito del trattamento manuale successivo alla creazione di un collegamento giallo;

e)

le modifiche dei collegamenti, anche laddove i dati di identità siano stati considerati simili.

2.   Le registrazioni sono conservate nell’archivio comune di dati di identità. Esse sono conservate per un periodo non superiore a un anno in seguito al confronto dei dati. Trascorso tale periodo sono soppresse automaticamente.

3.   Le registrazioni sono usate dall’archivio comune di dati di identità per produrre relazioni automatiche sulle attività e per sostenere e monitorare l’esattezza del confronto dei dati tra i sistemi d’informazione dell’UE.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, l’11 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

(2)  Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

(3)  Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell’1.11.2011, pag. 1).

(4)  Il presente regolamento non rientra nell’ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(7)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(9)   GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(10)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(11)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(12)  Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

(13)  Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

(15)  Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

(17)  Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).

(19)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).


ALLEGATO I

1.   Dati presenti in sistemi di informazione diversi

 

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

1

Nomi (compresi cognome e nome)

Cognomi

Cognomi precedenti

Cognomi di alias

Nomi

Nomi precedenti

Nomi di alias

Nomi e cognomi alla nascita

Cognome

Nome (first name)

Nomi (names)

Nomi (given names)

Cognome

Cognome alla nascita

Altri nomi (alias, nomi d’arte, soprannomi)

Nome o nomi (first name(s)]

Nome o nomi (given name(s)]

Cognome

Pseudonimi

Alias

Nomi precedenti

Nomi

Pseudonimi

Alias

Nomi precedenti

Cognome

Cognome alla nascita (precedente/i cognome/i)

Nome/i

2

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita di alias

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita

3

Genere

Genere

Genere di alias

Sesso

Sesso

Genere

Sesso

4

Cittadinanza e luogo di nascita

Cittadinanze possedute

Cittadinanze di alias

Luogo di nascita (paese di nascita)

Luogo di nascita (paese di nascita) di alias

Cittadinanza

Cittadinanze

Cittadinanza attuale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Cittadinanze

Luogo di nascita (città e paese)

Cittadinanza attuale

Cittadinanze

Cittadinanza alla nascita

Luogo e paese di nascita

Nel caso del sistema d’informazione Schengen, per ciascun dato previsto nella tabella i dati di identità possono appartenere a una delle seguenti categorie:

a)

«identità confermata», quando l’identità della persona è stata confermata sulla base di documenti di identità autentici, a seguito di un raffronto biometrico o da una dichiarazione delle autorità competenti;

b)

«identità non confermata», quando mancano prove sufficienti dell’identità della persona;

c)

«alias», quando una persona usa un’identità falsa o fittizia;

d)

«identità usurpata», quando una persona segnalata nel sistema d’informazione Schengen usa l’identità di un’altra persona reale, in particolare quando un documento è usato a scapito del suo effettivo titolare.

Ai fini della presente tabella, i dati di identità di alias si riferiscono alle categorie b), c) e d), mentre i dati non di alias si riferiscono alla categoria a).

2.   Dati di identità identici

Il presente allegato stabilisce i casi in cui i dati di identità sono considerati identici. Affinché i dati di identità siano considerati identici, devono essere soddisfatte tutte le condizioni di cui alla sezione 3.

3.   Casi in cui i dati di identità sono considerati identici per categoria di dati

Affinché i dati di identità siano considerati identici, quando si crea un collegamento tra i dati di due sistemi di informazione dell’UE devono essere soddisfatte le condizioni cumulative di cui alle sezioni 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.

3.1.   Nomi

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Nomi (compresi cognome e nome)

Cognomi

Cognomi precedenti

Cognomi di alias

Nomi

Nomi precedenti

Nomi e cognomi alla nascita

Nomi di alias

Cognome

Nome (first name)

Nomi (names)

Nomi (given names)

Cognome

Cognome alla nascita

Altri nomi (alias, nomi d’arte, soprannomi)

Nome o nomi (first name(s)]

Nome o nomi (given name(s)]

Cognome

Pseudonimi

Alias

Nomi precedenti

Nomi

Pseudonimi

Alias

Nomi precedenti

Cognome

Cognome alla nascita (precedente/i cognome/i)

Nome/i

Affinché i dati di identità siano considerati identici, quando si crea un collegamento tra i dati di due sistemi di informazione dell’UE devono essere soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

i dati inseriti in almeno uno dei seguenti campi sono uguali nei due sistemi:

i)

cognome (surname);

ii)

cognome (family name);

iii)

cognomi precedenti;

iv)

cognome alla nascita;

v)

altri nomi (alias, nomi d’arte, soprannomi);

vi)

pseudonimi;

vii)

cognomi di alias;

viii)

nomi e cognomi precedenti;

ix)

cognomi precedenti.

b)

i dati inseriti in almeno uno dei seguenti campi sono uguali nei due sistemi:

i)

nome (first name);

ii)

nome (forename);

iii)

nome (name);

iv)

nomi (given names);

v)

nomi precedenti;

vi)

altri nomi (alias, nomi d’arte, soprannomi);

vii)

pseudonimi;

viii)

nomi di alias;

ix)

nomi e cognomi precedenti.

3.2.   Data di nascita

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita di alias

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita

Affinché i dati di identità siano considerati identici, quando si crea un collegamento tra i dati di due sistemi di informazione dell’UE i valori contenuti nella categoria di dati «data di nascita» devono essere uguali nei due sistemi.

3.3.   Genere

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Genere

Genere

Genere di alias

Sesso

Sesso

Genere

Sesso

Affinché i dati di identità siano considerati identici, quando si crea un collegamento tra i dati di due sistemi di informazione dell’UE i dati contenuti nella categoria di dati «genere» devono essere uguali nei due sistemi.

3.4.   Cittadinanze e luogo di nascita

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Cittadinanze e luogo di nascita

Cittadinanze possedute

Cittadinanza di alias

Luogo di nascita (paese di nascita)

Luogo di nascita (paese di nascita) di alias

Cittadinanza

Cittadinanze

Cittadinanza attuale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Cittadinanze

Luogo di nascita (città e paese)

Cittadinanza attuale

Cittadinanze

Cittadinanza alla nascita

Luogo e paese di nascita

Affinché i dati di identità siano considerati identici, quando si crea un collegamento tra i dati di due sistemi di informazione dell’UE almeno uno dei campi di dati nella categoria «cittadinanze e luogo di nascita» dev’essere uguale nei due sistemi, compresa almeno una delle cittadinanze.


ALLEGATO II

1.   Dati presenti in sistemi di informazione diversi

 

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

1

Nomi (compresi cognome e nome)

Cognomi

Cognomi precedenti

Cognomi di alias

Nomi

Nomi precedenti

Nomi e cognomi alla nascita

Nomi di alias

Cognome

Nome (first name)

Nomi (names)

Nomi (given names)

Cognome

Cognome alla nascita

Altri nomi (alias, nomi d’arte, soprannomi)

Nome o nomi (first name(s)]

Nome o nomi (given name(s)]

Cognome

Pseudonimi

Alias

Nomi precedenti

Nomi

Pseudonimi

Alias

Nomi precedenti

Cognome

Cognome alla nascita (precedente/i cognome/i)

Nome/i

2

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita di alias

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita

3

Genere

Genere

Genere di alias

Sesso

Sesso

Genere

Sesso

4

Cittadinanza e luogo di nascita

Cittadinanze possedute

Cittadinanza di alias

Luogo di nascita (paese di nascita)

Luogo di nascita (paese di nascita) di alias

Cittadinanza

Cittadinanze

Cittadinanza attuale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Cittadinanze

Luogo di nascita (città e paese)

Cittadinanza attuale

Cittadinanze

Cittadinanza alla nascita

Luogo e paese di nascita

Nel caso del sistema d’informazione Schengen, per ciascun dato previsto nella tabella i dati di identità possono appartenere a una delle seguenti categorie:

a)

«identità confermata», quando l’identità della persona è stata confermata sulla base di documenti di identità autentici, a seguito di un raffronto biometrico o da una dichiarazione delle autorità competenti;

b)

«identità non confermata», quando mancano prove sufficienti dell’identità della persona;

c)

«alias», quando una persona usa un’identità falsa o fittizia;

d)

«identità usurpata», quando una persona segnalata nel sistema d’informazione Schengen usa l’identità di un’altra persona reale, in particolare quando un documento è usato a scapito del suo effettivo titolare.

Ai fini della presente tabella, i dati di identità di alias si riferiscono alle categorie b), c) e d), mentre i dati non di alias si riferiscono alla categoria a).

2.   Dati di identità simili

La sezione 3 contiene un elenco esaustivo di norme per determinare quando i dati di identità sono considerati simili.

eu-LISA, assistita e consigliata dal gruppo consultivo sull’interoperabilità, applica tali norme mediante un algoritmo, in consultazione con la Commissione assistita e consigliata dal sottogruppo sull’interoperabilità del gruppo di esperti sui sistemi di informazione per le frontiere e la sicurezza («gruppo di esperti»).

eu-LISA monitora l’impatto dell’applicazione dell’algoritmo e riferisce periodicamente al gruppo di esperti.

Se necessario, al fine di limitare il numero di casi in cui i collegamenti gialli generati dal rilevatore di identità multiple dovrebbero essere trasformati in collegamenti bianchi dalle autorità competenti, la Commissione, assistita e consigliata dal gruppo di esperti, chiede a eu-LISA di adeguare l’algoritmo dando priorità ai collegamenti gialli creati tra dati di identità considerati più simili, conformemente alle norme di cui alla sezione 3.

Il rilevatore di identità multiple controlla sempre i dati di identità in base a tutte le norme di cui alla sezione 3.

3.   Casi in cui i dati di identità sono considerati simili

3.1.   Nomi

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Nomi (compresi cognome e nome)

Cognomi

Cognomi precedenti

Cognomi di alias

Nomi

Nomi precedenti

Nomi e cognomi alla nascita

Nomi di alias

Cognome

Nome (first name)

Nomi (names)

Nomi (given names)

Cognome

Cognome alla nascita

Altri nomi (alias, nomi d’arte, soprannomi)

Nome o nomi (first name(s)]

Nome o nomi (given name(s)]

Cognome

Pseudonimi

Alias

Nomi precedenti

Nomi

Pseudonimi

Alias

Nomi precedenti

Cognome

Cognome alla nascita (precedente/i cognome/i)

Nome/i

I dati di identità della categoria «nomi» sono considerati simili quando vi sono:

a)

traslitterazioni conosciute dei nomi;

b)

inversioni delle seguenti categorie di dati:

i)

cognome (surname); cognome (family name); cognomi precedenti; cognome alla nascita, nome alla nascita; cognomi di alias, cognomi precedenti;

ii)

nome (first name); nome (forename); nome (name); nomi (given names); nomi precedenti; nomi di alias;

c)

casi in cui il nome e il cognome sono raggruppati in uno dei campi di dati;

d)

casi in cui è invertito l’ordine di due parole, sia contigue sia non contigue;

e)

casi in cui è invertito l’ordine di due lettere, sia contigue sia non contigue;

f)

casi in cui è necessaria una sola modifica di carattere, compresi inserimenti, cancellazioni e sostituzioni, affinché la categoria di dati di un sistema d’informazione dell’UE sia uguale a una categoria di dati di un altro sistema d’informazione dell’UE;

g)

casi in cui è riscontrata una differenza per l’uso di trattini, virgole o apostrofi;

h)

casi in cui il nome è troncato.

3.2.   Data di nascita

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita di alias

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita

I dati di identità della categoria «data di nascita» sono considerati simili nei seguenti casi:

a)

casi in cui il campo del mese e quello del giorno corrispondono se sono invertiti;

b)

casi in cui la differenza nella data di nascita è dovuta a una conversione conosciuta di calendari diversi;

c)

casi in cui è necessaria una sola modifica di carattere, compresi inserimenti, cancellazioni e sostituzioni, affinché la categoria di dati di un sistema d’informazione dell’UE sia uguale a una categoria di dati di un altro sistema d’informazione dell’UE.

3.3.   Genere

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Genere

Genere

Genere di alias

Sesso

Sesso

Genere

Sesso

3.4.   Cittadinanze e luogo di nascita

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Cittadinanze e luogo di nascita

Cittadinanze possedute

Cittadinanza di alias

Luogo di nascita (paese di nascita)

Luogo di nascita (paese di nascita) di alias

Cittadinanza

Cittadinanze

Cittadinanza attuale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Cittadinanze

Luogo di nascita (città e paese)

Cittadinanza attuale

Cittadinanze

Cittadinanza alla nascita

Luogo e paese di nascita

I dati di identità della categoria «cittadinanze e data di nascita» sono considerati simili quando vi sono:

a)

una traslitterazione conosciuta delle cittadinanze o del luogo di nascita;

b)

casi in cui è necessaria una sola modifica di carattere, compresi inserimenti, cancellazioni e sostituzioni, affinché la categoria di dati di un sistema d’informazione dell’UE sia uguale a una categoria di dati di un altro sistema d’informazione dell’UE;

c)

casi conosciuti in cui le cittadinanze/i paesi/le città hanno cambiato denominazione.


15.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 47/17


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/333 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2022

che integra il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei casi in cui i dati di identità sono considerati identici o simili ai fini dell'individuazione di identità multiple

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1)

Il regolamento (UE) 2019/817, unitamente al regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), istituisce un quadro per garantire l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere, dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell’asilo e della migrazione.

2)

Tale quadro consta di una serie di componenti dell'interoperabilità, tra cui un rilevatore di identità multiple. Il rilevatore di identità multiple crea e conserva i collegamenti tra i dati presenti nei vari sistemi di informazione dell'UE a fini di individuazione di identità multiple, al duplice scopo di agevolare le verifiche di identità per i viaggiatori in buona fede e di combattere la frode di identità. Il collegamento tra i dati è essenziale affinché il rilevatore di identità multiple consegua i suoi obiettivi.

3)

Il processo di individuazione di identità multiple dà luogo alla creazione di collegamenti automatizzati bianchi e gialli. Un collegamento bianco indica che i dati di identità dei fascicoli collegati sono identici o simili, mentre un collegamento giallo indica che i dati di identità dei fascicoli collegati non possono essere considerati simili e che occorre effettuare una verifica manuale delle identità diverse.

4)

Considerato l'onere che ciò comporta sia per le persone i cui dati sono registrati nei sistemi d'informazione dell'UE, sia per le autorità nazionali e le agenzie dell'Unione, è necessario limitare il numero di casi in cui il rilevatore di identità multiple genera collegamenti gialli e pertanto occorre una verifica manuale.

5)

A norma del regolamento (UE) 2019/817, l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è responsabile della progettazione, dello sviluppo e della gestione operativa delle componenti dell'interoperabilità, compreso il rilevatore di identità multiple.

6)

Prima dello sviluppo del rilevatore di identità multiple è necessario stabilire le procedure per determinare i casi in cui i dati di identità relativi a una persona conservati in diversi sistemi sono considerati identici o simili a fini di individuazione di identità multiple.

7)

Dato che il regolamento (UE) 2019/817 si basa sull'acquis di Schengen, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. Essa è pertanto vincolata dal presente regolamento.

8)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

9)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

10)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

11)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).

12)

Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.

13)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e ha espresso un parere il 27 aprile 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«dati di identità»: i seguenti dati:

a)

cognome, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze, e sesso, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

b)

cognome, nome o nomi, cognome alla nascita, alias, data di nascita, luogo di nascita, sesso e attuale cittadinanza, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

c)

cognomi, nomi, nomi e cognomi alla nascita, nomi e cognomi precedenti e alias, luogo di nascita, data di nascita, genere e ogni cittadinanza posseduta, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

d)

cognomi, nomi, nomi e cognomi alla nascita, nomi e cognomi precedenti e alias, luogo di nascita, data di nascita, genere e ogni cittadinanza posseduta, conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

e)

cognomi, nomi, nomi e cognomi alla nascita, nomi e cognomi precedenti e alias, luogo di nascita, data di nascita, genere e ogni cittadinanza posseduta, conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

f)

cognome, nome o nomi, data di nascita, luogo di nascita (città e paese), cittadinanza o cittadinanze, sesso, nomi precedenti, se del caso, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

g)

fino all'entrata in funzione del sistema di informazione visti a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (18): cognome, nome o nomi, data di nascita, sesso, luogo e paese di nascita e cittadinanze, conformemente all'articolo 9, punto 4, lettere a) e a bis), del regolamento (UE) 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

h)

dall'entrata in funzione del sistema di informazione visti a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134: cognome, nome o nomi, data di nascita, luogo e paese di nascita, sesso e cittadinanza o cittadinanze, conformemente all'articolo 9, punto 4), lettere a) e a bis), e all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 767/2008;

2)

«uguale»: corrispondenza del 100 % tra i dati di due diversi sistemi d'informazione dell'UE, ottenuta, se necessario, usando una funzionalità di conversione-armonizzazione per armonizzare il formato di tutti i dati prima del confronto;

3)

«traslitterazione»: un tipo di conversione di un testo da un alfabeto a un altro, che comporta lo scambio di lettere in modi precedentemente determinati.

Articolo 2

Dati di identità identici

Le procedure per determinare i casi in cui i dati di identità sono considerati identici figurano nell'allegato I.

Articolo 3

Dati di identità simili

Le procedure per determinare i casi in cui i dati di identità sono considerati simili figurano nell'allegato II.

Articolo 4

Registrazioni

1.   L'archivio comune di dati di identità conserva le registrazioni del confronto dei dati, contenenti almeno:

a)

la data e l'ora della registrazione;

b)

il risultato del confronto, compresa l'indicazione di quali dati di identità sono stati considerati identici o simili;

c)

il colore del collegamento a seguito del confronto automatizzato;

d)

il colore del collegamento a seguito del trattamento manuale successivo alla creazione di un collegamento giallo;

e)

le modifiche dei collegamenti, anche laddove i dati di identità siano stati considerati simili.

2.   Le registrazioni sono conservate nell'archivio comune di dati di identità. Esse sono conservate per un periodo non superiore a un anno in seguito al confronto dei dati. Trascorso tale periodo sono soppresse automaticamente.

3.   Le registrazioni sono usate dall'archivio comune di dati di identità per produrre relazioni automatiche sulle attività e per sostenere e monitorare l'esattezza del confronto dei dati tra i sistemi d'informazione dell'UE.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

(2)  Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

(3)  Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

(4)  Il presente regolamento non rientra nell’ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(5)   GU L 176 del 10,7.1999, pag. 36.

(6)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(7)   GU L 53 del 27,2.2008, pag. 52.

(8)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(9)   GU L 160 del 18,6.2011, pag. 21.

(10)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(11)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(12)  Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

(13)  Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

(15)  Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

(17)  Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).

(19)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).


ALLEGATO I

1.   DATI PRESENTI IN SISTEMI DI INFORMAZIONE DIVERSI

 

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

1

Nomi (compresi cognome e nome)

Cognomi

Cognomi precedenti

Cognomi di alias

Nomi

Nomi precedenti

Nomi di alias

Nomi e cognomi alla nascita

Cognome

Nome (first name)

Nomi (names)

Nomi (given names)

Cognome

Cognome alla nascita

Altri nomi (alias, nomi d'arte, soprannomi)

Nome o nomi (first name(s))

Nome o nomi (given name(s))

Cognome

Pseudonimi

Alias

Nomi precedenti

Nomi

Pseudonimi

Alias

Nomi precedenti

Cognome

Cognome alla nascita (precedente/i cognome/i)

Nome/i

2

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita di alias

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita

3

Genere

Genere

Genere di alias

Sesso

Sesso

Genere

Sesso

4

Cittadinanza e luogo di nascita

Cittadinanze possedute

Cittadinanze di alias

Luogo di nascita (paese di nascita)

Luogo di nascita (paese di nascita) di alias

Cittadinanza

Cittadinanze

Cittadinanza attuale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Cittadinanze

Luogo di nascita (città e paese)

Cittadinanza attuale

Cittadinanze

Cittadinanza alla nascita

Luogo e paese di nascita

Nel caso del sistema d'informazione Schengen, per ciascun dato previsto nella tabella i dati di identità possono appartenere a una delle seguenti categorie:

a)

«identità confermata», quando l'identità della persona è stata confermata sulla base di documenti di identità autentici, a seguito di un raffronto biometrico o da una dichiarazione delle autorità competenti;

b)

«identità non confermata», quando mancano prove sufficienti dell'identità della persona;

c)

«alias», quando una persona usa un'identità falsa o fittizia;

d)

«identità usurpata», quando una persona segnalata nel sistema d'informazione Schengen usa l'identità di un'altra persona reale, in particolare quando un documento è usato a scapito del suo effettivo titolare.

Ai fini della presente tabella, i dati di identità di alias si riferiscono alle categorie b), c) e d), mentre i dati non di alias si riferiscono alla categoria a).

2.   DATI DI IDENTITÀ IDENTICI

Il presente allegato stabilisce i casi in cui i dati di identità sono considerati identici. Affinché i dati di identità siano considerati identici, devono essere soddisfatte tutte le condizioni di cui alla sezione 3.

3.   CASI IN CUI I DATI DI IDENTITÀ SONO CONSIDERATI IDENTICI PER CATEGORIA DI DATI

Affinché i dati di identità siano considerati identici, quando si crea un collegamento tra i dati di due sistemi di informazione dell'UE devono essere soddisfatte le condizioni cumulative di cui alle sezioni 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.

3.1.   Nomi

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Nomi (compresi cognome e nome)

Cognomi

Cognomi precedenti

Cognomi di alias

Nomi

Nomi precedenti

Nomi e cognomi alla nascita

Nomi di alias

Cognome

Nome (first name)

Nomi (names)

Nomi (given names)

Cognome

Cognome alla nascita

Altri nomi (alias, nomi d'arte, soprannomi)

Nome o nomi (first name(s))

Nome o nomi (given name(s))

Cognome

Pseudonimi

Alias

Nomi precedenti

Nomi

Pseudonimi

Alias

Nomi precedenti

Cognome

Cognome alla nascita (precedente/i cognome/i)

Nome/i

Affinché i dati di identità siano considerati identici, quando si crea un collegamento tra i dati di due sistemi di informazione dell'UE devono essere soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

i dati inseriti in almeno uno dei seguenti campi sono uguali nei due sistemi:

i)

cognome (surname);

ii)

cognome (family name);

iii)

cognomi precedenti;

iv)

cognome alla nascita;

v)

altri nomi (alias, nomi d'arte, soprannomi);

vi)

pseudonimi;

vii)

cognomi di alias;

viii)

nomi e cognomi precedenti;

ix)

cognomi precedenti.

b)

i dati inseriti in almeno uno dei seguenti campi sono uguali nei due sistemi:

i)

nome (first name);

ii)

nome (forename);

iii)

nome (name);

iv)

nomi (given names);

v)

nomi precedenti;

vi)

altri nomi (alias, nomi d'arte, soprannomi);

vii)

pseudonimi;

viii)

nomi di alias;

ix)

nomi e cognomi precedenti.

3.2.   Data di nascita

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita di alias

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita

Affinché i dati di identità siano considerati identici, quando si crea un collegamento tra i dati di due sistemi di informazione dell'UE i valori contenuti nella categoria di dati «data di nascita» devono essere uguali nei due sistemi.

3.3.   Genere

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Genere

Genere

Genere di alias

Sesso

Sesso

Genere

Sesso

Affinché i dati di identità siano considerati identici, quando si crea un collegamento tra i dati di due sistemi di informazione dell'UE i dati contenuti nella categoria di dati «genere» devono essere uguali nei due sistemi.

3.4.   Cittadinanze e luogo di nascita

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Cittadinanze e luogo di nascita

Cittadinanze possedute

Cittadinanza di alias

Luogo di nascita (paese di nascita)

Luogo di nascita (paese di nascita) di alias

Cittadinanza

Cittadinanze

Cittadinanza attuale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Cittadinanze

Luogo di nascita (città e paese)

Cittadinanza attuale

Cittadinanze

Cittadinanza alla nascita

Luogo e paese di nascita

Affinché i dati di identità siano considerati identici, quando si crea un collegamento tra i dati di due sistemi di informazione dell'UE almeno uno dei campi di dati nella categoria «cittadinanze e luogo di nascita» dev'essere uguale nei due sistemi, compresa almeno una delle cittadinanze.


ALLEGATO II

1.   DATI PRESENTI IN SISTEMI DI INFORMAZIONE DIVERSI

 

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

1

Nomi (compresi cognome e nome)

Cognomi

Cognomi precedenti

Cognomi di alias

Nomi

Nomi precedenti

Nomi e cognomi alla nascita

Nomi di alias

Cognome

Nome (first name)

Nomi (names)

Nomi (given names)

Cognome

Cognome alla nascita

Altri nomi (alias, nomi d'arte, soprannomi)

Nome o nomi (first name(s))

Nome o nomi (given name(s))

Cognome

Pseudonimi

Alias

Nomi precedenti

Nomi

Pseudonimi

Alias

Nomi precedenti

Cognome

Cognome alla nascita (precedente/i cognome/i)

Nome/i

2

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita di alias

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita

3

Genere

Genere

Genere di alias

Sesso

Sesso

Genere

Sesso

4

Cittadinanza e luogo di nascita

Cittadinanze possedute

Cittadinanza di alias

Luogo di nascita (paese di nascita)

Luogo di nascita (paese di nascita) di alias

Cittadinanza

Cittadinanze

Cittadinanza attuale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Cittadinanze

Luogo di nascita (città e paese)

Cittadinanza attuale

Cittadinanze

Cittadinanza alla nascita

Luogo e paese di nascita

Nel caso del sistema d'informazione Schengen, per ciascun dato previsto nella tabella i dati di identità possono appartenere a una delle seguenti categorie:

a)

«identità confermata», quando l'identità della persona è stata confermata sulla base di documenti di identità autentici, a seguito di un raffronto biometrico o da una dichiarazione delle autorità competenti;

b)

«identità non confermata», quando mancano prove sufficienti dell'identità della persona;

c)

«alias», quando una persona usa un'identità falsa o fittizia;

d)

«identità usurpata», quando una persona segnalata nel sistema d'informazione Schengen usa l'identità di un'altra persona reale, in particolare quando un documento è usato a scapito del suo effettivo titolare.

Ai fini della presente tabella, i dati di identità di alias si riferiscono alle categorie b), c) e d), mentre i dati non di alias si riferiscono alla categoria a).

2.   DATI DI IDENTITÀ SIMILI

La sezione 3 contiene un elenco esaustivo di norme per determinare quando i dati di identità sono considerati simili.

eu-LISA, assistita e consigliata dal gruppo consultivo sull'interoperabilità, applica tali norme mediante un algoritmo, in consultazione con la Commissione assistita e consigliata dal sottogruppo sull'interoperabilità del gruppo di esperti sui sistemi di informazione per le frontiere e la sicurezza («gruppo di esperti»).

eu-LISA monitora l'impatto dell'applicazione dell'algoritmo e riferisce periodicamente al gruppo di esperti.

Se necessario, al fine di limitare il numero di casi in cui i collegamenti gialli generati dal rilevatore di identità multiple dovrebbero essere trasformati in collegamenti bianchi dalle autorità competenti, la Commissione, assistita e consigliata dal gruppo di esperti, chiede a eu-LISA di adeguare l'algoritmo dando priorità ai collegamenti gialli creati tra dati di identità considerati più simili, conformemente alle norme di cui alla sezione 3.

Il rilevatore di identità multiple controlla sempre i dati di identità in base a tutte le norme di cui alla sezione 3.

3.   CASI IN CUI I DATI DI IDENTITÀ SONO CONSIDERATI SIMILI

3.1.   Nomi

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Nomi (compresi cognome e nome)

Cognomi

Cognomi precedenti

Cognomi di alias

Nomi

Nomi precedenti

Nomi e cognomi alla nascita

Nomi di alias

Cognome

Nome (first name)

Nomi (names)

Nomi (given names)

Cognome

Cognome alla nascita

Altri nomi (alias, nomi d'arte, soprannomi)

Nome o nomi (first name(s))

Nome o nomi (given name(s))

Cognome

Pseudonimi

Alias

Nomi precedenti

Nomi

Pseudonimi

Alias

Nomi precedenti

Cognome

Cognome alla nascita (precedente/i cognome/i)

Nome/i

I dati di identità della categoria «nomi» sono considerati simili quando vi sono:

a)

traslitterazioni conosciute dei nomi;

b)

inversioni delle seguenti categorie di dati:

i)

cognome (surname); cognome (family name); cognomi precedenti; cognome alla nascita, nome alla nascita; cognomi di alias, cognomi precedenti;

ii)

nome (first name); nome (forename); nome (name); nomi (given names); nomi precedenti; nomi di alias;

c)

casi in cui il nome e il cognome sono raggruppati in uno dei campi di dati;

d)

casi in cui è invertito l'ordine di due parole, sia contigue sia non contigue;

e)

casi in cui è invertito l'ordine di due lettere, sia contigue sia non contigue;

f)

casi in cui è necessaria una sola modifica di carattere, compresi inserimenti, cancellazioni e sostituzioni, affinché la categoria di dati di un sistema d'informazione dell'UE sia uguale a una categoria di dati di un altro sistema d'informazione dell'UE;

g)

casi in cui è riscontrata una differenza per l'uso di trattini, virgole o apostrofi;

h)

casi in cui il nome è troncato.

3.2.   Data di nascita

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita di alias

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita

Data di nascita

I dati di identità della categoria «data di nascita» sono considerati simili nei seguenti casi:

a)

casi in cui il campo del mese e quello del giorno corrispondono se sono invertiti;

b)

casi in cui la differenza nella data di nascita è dovuta a una conversione conosciuta di calendari diversi;

c)

casi in cui è necessaria una sola modifica di carattere, compresi inserimenti, cancellazioni e sostituzioni, affinché la categoria di dati di un sistema d'informazione dell'UE sia uguale a una categoria di dati di un altro sistema d'informazione dell'UE.

3.3.   Genere

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Genere

Genere

Genere di alias

Sesso

Sesso

Genere

Sesso

3.4.   Cittadinanze e luogo di nascita

Categoria di dati

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Cittadinanze e luogo di nascita

Cittadinanze possedute

Cittadinanza di alias

Luogo di nascita (paese di nascita)

Luogo di nascita (paese di nascita) di alias

Cittadinanza

Cittadinanze

Cittadinanza attuale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Cittadinanze

Luogo di nascita (città e paese)

Cittadinanza attuale

Cittadinanze

Cittadinanza alla nascita

Luogo e paese di nascita

I dati di identità della categoria «cittadinanze e data di nascita» sono considerati simili quando vi sono:

a)

una traslitterazione conosciuta delle cittadinanze o del luogo di nascita;

b)

casi in cui è necessaria una sola modifica di carattere, compresi inserimenti, cancellazioni e sostituzioni, affinché la categoria di dati di un sistema d'informazione dell'UE sia uguale a una categoria di dati di un altro sistema d'informazione dell'UE;

c)

casi conosciuti in cui le cittadinanze/i paesi/le città hanno cambiato denominazione.


15.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 47/29


REGOLAMENTO (UE) 2023/334 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2023

che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze clothianidin e thiamethoxam sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha riesaminato tali LMR in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 (2) e ha raccomandato LMR che sono risultati sicuri per i consumatori. Il regolamento (UE) 2016/156 della Commissione (3) ha incluso tali LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Alcuni di questi LMR erano basati sui limiti massimi di residui definiti dal Codex Alimentarius (CXL) ed erano già stati inclusi nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 mediante precedenti modifiche (4).

(2)

In data 11 luglio 2015 (5) la commissione del Codex Alimentarius (CAC) ha adottato una nuova serie di CXL per clothianidin e thiamethoxam. Poiché l’Autorità li ha ritenuti sicuri per i consumatori nell’Unione (6), il regolamento (UE) 2017/671 della Commissione (7) li ha inclusi nel regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)

Le sostanze clothianidin e thiamethoxam sono state iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (8), rispettivamente il 1o agosto 2006 e il 1o febbraio 2007, e pertanto prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Dalle più recenti valutazioni dei rischi (10) (11) per le api derivanti dall’esposizione a tali sostanze effettuate dall’Autorità a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è emerso che, a causa delle proprietà intrinseche di queste sostanze, l’esposizione dovuta all’uso all’aperto di clothianidin e thiamethoxam comporta rischi inaccettabili per le api o tali rischi non hanno potuto essere esclusi sulla base dei dati disponibili. I regolamenti di esecuzione (UE) 2018/784 (12) e (UE) 2018/785 (13) della Commissione hanno pertanto limitato l’approvazione rispettivamente di clothianidin e thiamethoxam unicamente agli usi in serre permanenti e hanno stabilito che le colture così ottenute rimanessero all’interno di una serra permanente durante l’intero ciclo di vita.

(4)

In seguito all’adozione di tali restrizioni, tutte le domande di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive clothianidin e thiamethoxam sono state ritirate. Pertanto, l’approvazione di clothianidin è scaduta il 31 gennaio 2019 e l’approvazione di thiamethoxam è scaduta il 30 aprile 2019.

(5)

Alla luce della valutazione del rischio per le api effettuata dall’Autorità e di tutte le informazioni pertinenti disponibili, attualmente non vi sono prove che consentano di considerare sicuri per le api eventuali usi all’aperto di clothianidin e thiamethoxam. I produttori di tali sostanze possono tuttavia, in qualsiasi momento, presentare informazioni supplementari, come previsto dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che dimostrino la sicurezza per le api degli usi all’aperto di clothianidin e thiamethoxam. Se presentate, tali informazioni sarebbero riviste entro il termine previsto da tale regolamento. A oggi non sono state presentate informazioni di questo tipo.

(6)

Gli effetti nocivi delle sostanze clothianidin e thiamethoxam sulle api sono direttamente collegati alle proprietà intrinseche di tali sostanze. È pertanto improbabile che i rischi per le api derivanti dall’uso all’aperto di tali sostanze siano limitati all’Unione.

(7)

I dati empirici confermano ampiamente che le sostanze attive che sono neonicotinoidi, come clothianidin e thiamethoxam, contribuiscono in larga misura al declino delle api e di altri impollinatori in tutto il mondo. Nella sua relazione di valutazione del 2016 (14) la piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici in materia di impollinatori, impollinazione e produzione alimentare ha concluso che i neonicotinoidi (come clothianidin e thiamethoxam) hanno effetti nocivi sulle api e su altri impollinatori. L’impatto dei neonicotinoidi sulla fauna selvatica è oggetto di valutazione da parte della task force sui pesticidi sistemici dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) sin dal 2012. La valutazione integrata a livello mondiale dell’impatto dei pesticidi sistemici sulla biodiversità e gli ecosistemi (WIA) ha preso in esame 1 121 studi scientifici e i risultati indicano che le popolazioni di impollinatori sono altamente vulnerabili agli attuali livelli di inquinamento da neonicotinoidi, che possono avere impatti biologici ed ecologici negativi di ampia portata (15). Un recente riesame delle attuali conoscenze scientifiche ha corroborato tale conclusione, indicando che l’uso di neonicotinoidi sta determinando il declino della popolazione di impollinatori in diverse regioni del mondo (16).

(8)

In seguito al divieto di utilizzare clothianidin e thiamethoxam all’aperto nell’Unione, anche diversi paesi terzi hanno limitato l’uso di queste sostanze al fine di proteggere gli impollinatori, comprese le api (17) (18) (19). Altri paesi ne stanno attualmente rivalutando l’approvazione (20) (21) (22).

(9)

Il regolamento (CE) n. 396/2005 stabilisce, conformemente ai principi generali enunciati nel regolamento (CE) n. 178/2002 (23), le disposizioni relative ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento, la legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell’ambiente.

(10)

A livello mondiale cresce la preoccupazione che il declino degli impollinatori costituisca una grave minaccia per la biodiversità globale, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile, nonché per il mantenimento della produttività agricola e della sicurezza alimentare. Secondo l’iniziativa internazionale per la conservazione e l’uso sostenibile degli impollinatori della Convenzione sulla biodiversità (24), l’impollinazione è uno dei meccanismi più importanti per il mantenimento e la promozione della biodiversità e, in generale, della vita sulla Terra. La qualità e la resa di molti ecosistemi, compresi gli ecosistemi agricoli e i due terzi delle principali colture alimentari, dipendono dagli impollinatori. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) invita a intervenire per affrontare le cause del declino degli impollinatori ai fini di una produzione alimentare sostenibile a livello mondiale (25). Fortemente dipendenti dall’impollinazione, alimenti quali frutta, verdura, frutta a guscio e semi sono le principali fonti alimentari dei micronutrienti necessari per prevenire il rischio di alcune malattie non trasmissibili negli esseri umani (26) (27). Gli impollinatori svolgono quindi un ruolo importante per garantire la diversità alimentare e ridurre la minaccia per la biodiversità nell’ambiente globale.

(11)

Poiché il declino degli impollinatori è un problema internazionale, è necessario adottare misure dell’Unione per proteggere in tutto il mondo le popolazioni di impollinatori, comprese le api, dai rischi derivanti da sostanze attive come i neonicotinoidi clothianidin e thiamethoxam. Preservare le popolazioni di impollinatori solo all’interno dell’Unione sarebbe insufficiente per invertirne il declino a livello mondiale e contrastare i suoi effetti sulla biodiversità, sulla produzione agricola e sulla sicurezza alimentare, anche nell’Unione.

(12)

In conformità all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 396/2005, gli LMR per clothianidin e thiamethoxam erano basati sulle buone pratiche agricole (BPA) quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, tenendo conto, in particolare, di considerazioni relative all’efficienza nella lotta contro gli organismi nocivi per le piante e alla protezione dell’ambiente e della salute pubblica nel contesto dell’autorizzazione all’uso di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze. Gli LMR risultanti da tali BPA sono stati successivamente esaminati e ritenuti sicuri per i consumatori dell’Unione. È ora opportuno completare la risposta normativa in vigore integrandovi meglio le considerazioni ambientali, in particolare vagliando se, sulla base delle conoscenze attuali, le BPA utilizzate in passato come base per la fissazione degli LMR garantiscano una sufficiente protezione dell’ambiente. Alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, le BPA che contemplano usi all’aperto di clothianidin e thiamethoxam non sono accettabili a causa dei loro effetti sulle api. Data la natura globale del declino degli impollinatori, è necessario garantire che anche i prodotti importati nell’Unione non contengano residui derivanti da BPA basate su usi all’aperto di clothianidin e/o thiamethoxam, al fine di evitare il trasferimento degli effetti nocivi sulle api dalla produzione alimentare nell’Unione alla produzione in altre parti del mondo di alimenti successivamente importati nell’Unione (28). Ciò è opportuno per garantire che tutti i prodotti fabbricati o consumati nell’Unione siano esenti da clothianidin e thiamethoxam e che la produzione non sia associata alla mortalità degli impollinatori. Considerato quanto precede, i CXL basati su BPA che non raggiungono l’adeguato livello di protezione dell’Unione non dovrebbero più essere previsti come LMR a norma del regolamento (CE) n. 396/2005.

(13)

Inoltre, tutte le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti clothianidin e/o thiamethoxam nell’Unione sono state revocate. È quindi opportuno sopprimere gli LMR corrispondenti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’articolo 17 di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.

(14)

Tenendo conto di tutti i fattori pertinenti alla materia in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, letto alla luce dell’articolo 11 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, secondo cui «le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile», tutti gli attuali LMR per clothianidin e/o thiamethoxam di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbero pertanto essere ridotti al limite di determinazione (LD).

(15)

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea in merito agli LD rilevabili in sede di analisi specifici per ciascun prodotto. È opportuno elencare tali LD nell’allegato V conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(16)

I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(17)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(18)

Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti fabbricati o importati nell’Unione prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano per i prodotti conformi agli LMR vigenti un livello elevato di protezione dei consumatori.

(19)

È opportuno prevedere, prima che siano applicati i LMR modificati, un periodo di tempo sufficiente per consentire agli operatori di paesi terzi, in particolare di paesi meno sviluppati o in via di sviluppo, e agli operatori dell’industria alimentare di adattarsi alle nuove prescrizioni risultanti dalla modifica degli LMR. Si può ragionevolmente prevedere che tale adeguamento delle pratiche agricole sarà realizzato dopo almeno due stagioni vegetative.

(20)

Al fine di soddisfare le esigenze del commercio internazionale, è possibile presentare domande relative a tolleranze all’importazione per clothianidin o thiamethoxam a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 396/2005, le quali dovrebbero fornire informazioni per dimostrare che le BPA applicabili per gli usi specifici delle sostanze attive sono sicure per gli impollinatori. Se presentate, tali informazioni sarebbero valutate caso per caso entro il termine previsto da detto regolamento. Nel contesto della valutazione di una domanda relativa a una tolleranza all’importazione, se un richiedente fornisce prove scientifiche del fatto che l’uso di tali neonicotinoidi non ha effetti negativi sugli impollinatori, se tutti i requisiti sono soddisfatti, la Commissione potrebbe fissare una tolleranza all’importazione.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti fabbricati nell’Unione o importati nell’Unione prima del 7 marzo 2026.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 7 marzo 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per clothianidin e thiamethoxam conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 (solo in EN), EFSA Journal 2014;12(12):3918, 120 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3918.

(3)  Regolamento (UE) 2016/156 della Commissione, del 18 gennaio 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet e tolclofos-metile in o su determinati prodotti (GU L 31 del 6.2.2016, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 441/2012 della Commissione, del 24 maggio 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, bifentrin, boscalid, cadusafos, chlorantraniliprole, clorotalonil, clotianidin, ciproconazolo, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, dinocap, etoxazolo, fenpirossimato, flubendiamide, fludioxonil, glifosato, metalaxil-M, meptildinocap, novaluron, tiametoxam e triazofos in o su determinati prodotti (GU L 135 del 25.5.2012, pag. 4).

(5)  Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex alimentarius. Appendici III e IV. Trentottesima sessione. Ginevra, Svizzera, 6-11 luglio 2015.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell’UE alla 47a sessione del Comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR) (solo in EN), EFSA Journal 2015;13(7):4208 178 pagg. doi: 10.2903/j.efsa.2015.4208.

(7)  Regolamento (UE) 2017/671 della Commissione, del 7 aprile 2017, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti (GU L 97 dell’8.4.2017, pag. 9 ).

(8)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(10)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Revisione inter pares della valutazione del rischio per le api della sostanza attiva clothianidin come antiparassitario in considerazione dei suoi usi per la concia delle sementi e in forma granulare (solo in EN), EFSA Journal 2018;16(2):5177.

(11)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Revisione inter pares della valutazione del rischio per le api della sostanza attiva thiamethoxam come antiparassitario in considerazione dei suoi usi per la concia delle sementi e in forma granulare (solo in EN), EFSA Journal 2018;16(2):5179.

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 35).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tiametoxam (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 40).

(14)  IPBES (2016). The assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination and food production S.G. Potts, V. L. Imperatriz-Fonseca, e H. T. Ngo (eds). Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germania. 552 pagg. https://doi.org/10.5281/zenodo.3402856.

(15)  Task force sui pesticidi sistemici delle commissioni CEM e SSC dell’IUCN. Worldwide Integrated Assessment. Articoli di una rivista scientifica con revisione paritetica raccolti in «Environmental Science and Pollution Research», volume 22, numero 1, gennaio 2015.

(16)   Neonic Insecticides and Invertebrate Species Endangerment, Pierre Mineau. Modulo in Earth Systems and Environmental Sciences. 2021.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128211397001264.

(17)  Health Canadàs Pest Management Regulatory Agency. Re-evaluation Decision RVD2019-05, Clothianidin and Its Associated End-use Products: Pollinator Re-evaluation. Pest Management Regulatory Agency. 11 aprile 2019. ISSN: 1925-0886.

(18)  Health Canadàs Pest Management Regulatory Agency. Re-evaluation Decision RVD2019-04. Thiamethoxam and Its Associated End-use Products: Pollinator Re-evaluation. Pest Management Regulatory Agency. 11 aprile 2019. ISSN: 1925-0886.

(19)  Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Paraguay. Risoluzione n. 503/019 DGSA Modificación de etiquetas para los Productos Fitosanitarios a base de los ingredientes activos Clotianidina, Imidacloprid, Tiametoxan y Clorpirifos. Dicembre 2019.

(20)  Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority. Reconsideration of Neonicotinoid Approvals and Registrations. Commonwealth of Australia Gazette No. APVMA 23, novembre 2019. https://apvma.gov.au/sites/default/files/apvma_gazette_23_19_november_2019.pdf.

(21)  New Zealand Environmental Protection Authority. Application to decide whether there are grounds for reassessment of the neonicotinoids clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid, thiacloprid, and acetamiprid (APP203949). Dicembre 2019. https://www.epa.govt.nz/assets/FileAPI/hsno-ar/APP203949/APP203949_Final_Neonicotinoids_Decision_16-12-2019.pdf.

(22)  United States Environmental Protection Agency. Proposed Interim Registration Review Decision Case Numbers 7620 and 7614. Docket Numbers EPA-HQ-OPP-2011-0865 and EPA-HQ-OPP-2011-0581. Gennaio 2020.

(23)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(24)  https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-06-en.pdf.

(25)  FAO. 2019. The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture, J. Bélanger & D. Pilling (eds.). Valutazioni della Commissione FAO sulle risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, Roma, 572 pagg. https://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf.

(26)   Effects of decreases of animal pollinators on human nutrition and global health: a modelling analysis. MR Smith, GM Singh, D Mozaffarian, SS Myers. The Lancet 386, Numero 10007; 2015. doi: 10.1016/S0140-6736(15)61085-6.

(27)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Piano europeo di lotta contro il cancro. COM(2021) 44. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=COM%3A2021%3A44%3AFIN.

(28)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente COM(2020) 381. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0381.


ALLEGATO

Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

nell’allegato II: le colonne relative a clothianidin e thiamethoxam sono soppresse.

2)

nell’allegato V: sono aggiunte le colonne relative a clothianidin e thiamethoxam:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a)  (1)

Clothianidin

Thiamethoxam

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

0,01  (*)

0,01  (*)

0110000

Agrumi

 

 

0110010

Pompelmi

 

 

0110020

Arance dolci

 

 

0110030

Limoni

 

 

0110040

Limette/lime

 

 

0110050

Mandarini

 

 

0110990

Altri (2)

 

 

0120000

Frutta a guscio

 

 

0120010

Mandorle dolci

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

0120060

Nocciole

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

0120090

Pinoli

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

0120990

Altri (2)

 

 

0130000

Pomacee

 

 

0130010

Mele

 

 

0130020

Pere

 

 

0130030

Cotogne

 

 

0130040

Nespole

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

0130990

Altri (2)

 

 

0140000

Drupacee

 

 

0140010

Albicocche

 

 

0140020

Ciliege (dolci)

 

 

0140030

Pesche

 

 

0140040

Prugne

 

 

0140990

Altri (2)

 

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

0151000

a)

Uve

 

 

0151010

Uve da tavola

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

0152000

b)

Fragole

 

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

 

0153010

More di rovo

 

 

0153020

More selvatiche

 

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

 

0153990

Altri (2)

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

0154010

Mirtilli

 

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

 

0154070

Azzeruoli

 

 

0154080

Bacche di sambuco

 

 

0154990

Altri (2)

 

 

0160000

Frutta varia con

 

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

 

0161010

Datteri

 

 

0161020

Fichi

 

 

0161030

Olive da tavola

 

 

0161040

Kumquat

 

 

0161050

Carambole

 

 

0161060

Cachi

 

 

0161070

Jambul/jambolan

 

 

0161990

Altri (2)

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

 

0162020

Litci

 

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

 

0162050

Melastelle/cainette

 

 

0162060

Cachi di Virginia

 

 

0162990

Altri (2)

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

0163010

Avocado

 

 

0163020

Banane

 

 

0163030

Manghi

 

 

0163040

Papaie

 

 

0163050

Melograni

 

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

 

0163070

Guaiave/guave

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

 

0163990

Altri (2)

 

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01  (*)

0,01  (*)

0211000

a)

Patate

 

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

0212030

Ignami

 

 

0212040

Maranta/arrow root

 

 

0212990

Altri (2)

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

 

0213010

Bietole

 

 

0213020

Carote

 

 

0213030

Sedano rapa

 

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

 

0213050

Topinambur

 

 

0213060

Pastinaca

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

 

 

0213080

Ravanelli

 

 

0213090

Salsefrica

 

 

0213100

Rutabaga

 

 

0213110

Rape

 

 

0213990

Altri (2)

 

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01  (*)

0,01  (*)

0220010

Aglio

 

 

0220020

Cipolle

 

 

0220030

Scalogni

 

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

 

0220990

Altri (2)

 

 

0230000

Ortaggi a frutto

0,01  (*)

0,01  (*)

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

 

0231010

Pomodori

 

 

0231020

Peperoni

 

 

0231030

Melanzane

 

 

0231040

Gombi

 

 

0231990

Altri (2)

 

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

 

0232010

Cetrioli

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

0232030

Zucchine

 

 

0232990

Altri (2)

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

 

0233010

Meloni

 

 

0233020

Zucche

 

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

0233990

Altri (2)

 

 

0234000

d)

Mais dolce

 

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01  (*)

0,01  (*)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

0241010

Cavoli broccoli

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

0241990

Altri (2)

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

0242020

Cavoli cappucci

 

 

0242990

Altri (2)

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

 

0243020

Cavoli ricci

 

 

0243990

Altri (2)

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01  (*)

0,01  (*)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

 

0251020

Lattughe

 

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

 

0251050

Barbarea

 

 

0251060

Rucola

 

 

0251070

Senape juncea

 

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

 

0251990

Altri (2)

 

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01  (*)

0,01  (*)

0252010

Spinaci

 

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

 

0252990

Altri (2)

 

 

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

0,01  (*)

0,01  (*)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01  (*)

0,01  (*)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01  (*)

0,01  (*)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,02  (*)

0,02  (*)

0256010

Cerfoglio

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

0256030

Foglie di sedano

 

 

0256040

Prezzemolo

 

 

0256050

Salvia

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

0256070

Timo

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

 

0256100

Dragoncello

 

 

0256990

Altri (2)

 

 

0260000

Legumi

0,01  (*)

0,01  (*)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

 

0260050

Lenticchie

 

 

0260990

Altri (2)

 

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,01  (*)

0,01  (*)

0270010

Asparagi

 

 

0270020

Cardi

 

 

0270030

Sedani

 

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

 

0270050

Carciofi

 

 

0270060

Porri

 

 

0270070

Rabarbaro

 

 

0270080

Germogli di bambù

 

 

0270090

Cuori di palma

 

 

0270990

Altri (2)

 

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01  (*)

0,01  (*)

0280010

Funghi coltivati

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01  (*)

0,01  (*)

0300000

LEGUMI SECCHI

0,01  (*)

0,01  (*)

0300010

Fagioli

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

0300030

Piselli

 

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

 

0300990

Altri (2)

 

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01  (*)

0,01  (*)

0401000

Semi oleaginosi

 

 

0401010

Semi di lino

 

 

0401020

Semi di arachide

 

 

0401030

Semi di papavero

 

 

0401040

Semi di sesamo

 

 

0401050

Semi di girasole

 

 

0401060

Semi di colza

 

 

0401070

Semi di soia

 

 

0401080

Semi di senape

 

 

0401090

Semi di cotone

 

 

0401100

Semi di zucca

 

 

0401110

Semi di cartamo

 

 

0401120

Semi di borragine

 

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

 

0401140

Semi di canapa

 

 

0401150

Semi di ricino

 

 

0401990

Altri (2)

 

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

 

0402010

Olive da olio

 

 

0402020

Semi di palma

 

 

0402030

Frutti di palma

 

 

0402040

Capoc

 

 

0402990

Altri (2)

 

 

0500000

CEREALI

0,01  (*)

0,01  (*)

0500010

Orzo

 

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

 

0500030

Mais/granturco

 

 

0500040

Miglio

 

 

0500050

Avena

 

 

0500060

Riso

 

 

0500070

Segale

 

 

0500080

Sorgo

 

 

0500090

Frumento

 

 

0500990

Altri (2)

 

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE

 

 

0610000

0,05  (*)

0,05  (*)

0620000

Chicchi di caffè

0,05  (*)

0,05  (*)

0630000

Infusioni di erbe da

0,05  (*)

0,05  (*)

0631000

a)

Fiori

 

 

0631010

Camomilla

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

0631030

Rosa

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

0631050

Tiglio

 

 

0631990

Altri (2)

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

 

0632010

Fragola

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Altri (2)

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

0633010

Valeriana

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Altri (2)

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

 

0640000

Semi di cacao

0,02  (*)

0,02  (*)

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

0,05  (*)

0,05  (*)

0700000

LUPPOLO

0,05  (*)

0,05  (*)

0800000

SPEZIE

 

 

0810000

Semi

0,05  (*)

0,05  (*)

0810010

Anice verde

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

0810030

Sedano

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

0810050

Cumino

 

 

0810060

Aneto

 

 

0810070

Finocchio

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

0810990

Altri (2)

 

 

0820000

Frutta

0,05  (*)

0,05  (*)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

0820030

Carvi

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

0820990

Altri (2)

 

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05  (*)

0,05  (*)

0830010

Cannella

 

 

0830990

Altri (2)

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

0840010

Liquirizia

0,05  (*)

0,05  (*)

0840020

Zenzero (10)

 

 

0840030

Curcuma

0,05  (*)

0,05  (*)

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

 

0840990

Altri (2)

0,05  (*)

0,05  (*)

0850000

Spezie da boccioli

0,05  (*)

0,05  (*)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

0850020

Capperi

 

 

0850990

Altri (2)

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05  (*)

0,05  (*)

0860010

Zafferano

 

 

0860990

Altri (2)

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,05  (*)

0,05  (*)

0870010

Macis

 

 

0870990

Altri (2)

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (*)

0,01  (*)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

 

0900020

Canne da zucchero

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

0900990

Altri (2)

 

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

 

1010000

Prodotti ottenuti da

0,02  (*)

0,02  (*)

1011000

a)

Suini

 

 

1011010

Muscolo

 

 

1011020

Grasso

 

 

1011030

Fegato

 

 

1011040

Rene

 

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1011990

Altri (2)

 

 

1012000

b)

Bovini

 

 

1012010

Muscolo

 

 

1012020

Grasso

 

 

1012030

Fegato

 

 

1012040

Rene

 

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1012990

Altri (2)

 

 

1013000

c)

Ovini

 

 

1013010

Muscolo

 

 

1013020

Grasso

 

 

1013030

Fegato

 

 

1013040

Rene

 

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1013990

Altri (2)

 

 

1014000

d)

Caprini

 

 

1014010

Muscolo

 

 

1014020

Grasso

 

 

1014030

Fegato

 

 

1014040

Rene

 

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1014990

Altri (2)

 

 

1015000

e)

Equidi

 

 

1015010

Muscolo

 

 

1015020

Grasso

 

 

1015030

Fegato

 

 

1015040

Rene

 

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1015990

Altri (2)

 

 

1016000

f)

Pollame

 

 

1016010

Muscolo

 

 

1016020

Grasso

 

 

1016030

Fegato

 

 

1016040

Rene

 

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1016990

Altri (2)

 

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

 

1017010

Muscolo

 

 

1017020

Grasso

 

 

1017030

Fegato

 

 

1017040

Rene

 

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

1017990

Altri (2)

 

 

1020000

Latte

0,01  (*)

0,01  (*)

1020010

Bovini

 

 

1020020

Ovini

 

 

1020030

Caprini

 

 

1020040

Equini

 

 

1020990

Altri (2)

 

 

1030000

Uova di volatili

0,01  (*)

0,01  (*)

1030010

Galline

 

 

1030020

Anatre

 

 

1030030

Oche

 

 

1030040

Quaglie

 

 

1030990

Altri (2)

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

0,05  (*)

0,05  (*)

1050000

Anfibi e rettili

0,01  (*)

0,01  (*)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01  (*)

0,01  (*)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01  (*)

0,01  (*)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)

 

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

 


(*)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I».


15.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 47/46


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/335 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2023

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Robiola di Roccaverano» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione (2), modificato dal regolamento (UE) n. 217/2011 (3) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 855/2014 (4). La modifica comprende la variazione del nome da «Robiola di Roccaverano» a «Robiola di Roccaverano/Roccaverano».

(2)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Robiola di Roccaverano» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1o luglio 1996, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19).

(3)  Regolamento (UE) n. 217/2011 della Commissione, del 1o marzo 2011, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Robiola di Roccaverano (DOP)] (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 19).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 855/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Robiola di Roccaverano (DOP)] (GU L 234, del 7.8.2014, pag. 1).

(5)   GU C 397 del 17.10.2022, pag. 26.


15.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 47/48


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/336 DELLA COMMISSIONE

dell’8 febbraio 2023

relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta «Montefalco» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta «Montefalco», trasmessa dall’Italia a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate a norma dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative al nome «Montefalco» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU C 369 del 27.9.2022, pag. 13.


15.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 47/49


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/337 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2023

che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Terras do Navia» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Terras do Navia» trasmessa dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome «Terras do Navia» dovrebbe essere protetto e iscritto nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Terras do Navia» (IGP) è protetto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU C 397 del 17.10.2022, pag. 34.


DECISIONI

15.2.2023   

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L 47/50


DECISIONE (PESC) 2023/338 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2023

che modifica talune decisioni e posizioni comuni del Consiglio concernenti misure restrittive per inserirvi disposizioni su una deroga umanitaria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 dicembre 2022 il Consiglio di sicurezza dell'ONU («UNSC») ha adottato la risoluzione 2664 (2022), ricordando le sue precedenti risoluzioni che impongono misure sanzionatorie in risposta a minacce alla pace e alla sicurezza internazionali e sottolineando che le misure adottate dagli Stati membri delle Nazioni Unite per attuare le sanzioni rispettano gli obblighi che incombono loro a norma del diritto internazionale e non sono destinate ad avere conseguenze umanitarie avverse per le popolazioni civili né conseguenze negative per le attività umanitarie o per coloro che le svolgono.

(2)

Esprimendo la propria disponibilità a rivedere, adeguare e porre fine, se del caso, ai suoi regimi sanzionatori tenendo conto dell'evoluzione della situazione sul terreno e della necessità di ridurre al minimo le ripercussioni umanitarie negative indesiderate, l'UNSC, al paragrafo 1 della sua risoluzione 2664 (2022), ha deciso che la fornitura, il trattamento o il pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o la fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali sono consentiti e non costituiscono una violazione del congelamento dei beni imposto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dai suoi comitati delle sanzioni. Ai fini della presente decisione, il paragrafo 2 della risoluzione 2664 (2022) è definito «deroga umanitaria». La deroga umanitaria è applicabile a determinati soggetti, come stabilito in tale risoluzione.

(3)

La risoluzione 2664 (2022) sottolinea che, se in conflitto con risoluzioni precedenti, la deroga umanitaria prevale su tali risoluzioni precedenti limitatamente all'oggetto del conflitto. La risoluzione 2664 (2022) precisa tuttavia che il paragrafo 1 della risoluzione 2615 (2021) dell'UNSC resta in vigore.

(4)

La risoluzione 2664 (2022) chiede ai fornitori che si avvalgono della deroga umanitaria di adoperarsi ragionevolmente, anche rafforzando le strategie e procedure di gestione dei rischi e di dovuta diligenza, per ridurre al minimo qualsiasi beneficio vietato dalle sanzioni, discenda esso da fornitura diretta o indiretta ovvero da diversione, a vantaggio di persone o entità designate.

(5)

È necessario modificare di conseguenza le decisioni 2010/231/PESC (1), 2013/798/PESC (2), 2014/932/PESC (3), (PESC) 2022/2319 (4) del Consiglio e le posizioni comuni 2003/495/PESC (5) e 2005/888/PESC (6) del Consiglio.

(6)

È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 2010/231/PESC, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni.».

Articolo 2

All'articolo 2 ter della decisione 2013/798/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato.».

Articolo 3

La decisione 2014/932/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 2 ter è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni.»

.

2)

l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 6 bis

Fatto salvo l'articolo 2 ter, paragrafo 7, in deroga alle misure imposte dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2140 (2014) e 2216 (2015), purché il comitato delle sanzioni abbia stabilito, caso per caso, che è necessaria una deroga per agevolare l'operato delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie nello Yemen o per qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi di tali risoluzioni, l'autorità competente di uno Stato membro concede l'autorizzazione necessaria.».

Articolo 4

All'articolo 3 della decisione (PESC) 2022/2319, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni.»

.

Articolo 5

La posizione comune 2003/495/PESC è modificata come segue:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Tutti i fondi o altre attività finanziarie o risorse economiche:

a)

appartenenti al precedente governo iracheno, nonché ai relativi organi, entità giuridiche o agenzie statali, situati al di fuori dell'Iraq al 22 maggio 2003, come stabilito dal comitato del Consiglio di sicurezza istituito ai sensi dell'UNSCR 1518 (2003) (“comitato delle sanzioni”); o

b)

che sono stati trasferiti dall'Iraq o acquisiti da Saddam Hussein o da altri alti funzionari dell'ex regime iracheno nonché dai loro stretti familiari, compresi enti posseduti o controllati direttamente o indirettamente dagli stessi ovvero da persone che agiscano per conto o su incarico di questi, come stabilito dal comitato per le sanzioni;

sono congelati senza indugio e, salvo che detti fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche siano essi stessi oggetto di un precedente vincolo o decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso possono essere usati per soddisfare tale vincolo o decisione, sono immediatamente trasferiti dagli Stati membri al meccanismo istituito dal governo iracheno per succedere al Fondo di sviluppo per l'Iraq secondo le condizioni previste dalle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010) del Consiglio di sicurezza.»

;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 2 ter

Gli articoli 2 e 2 bis non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni.».

Articolo 6

All'articolo 2 della posizione comune 2005/888/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

e)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

f)

da altro soggetto idoneo indicato dal comitato.».

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

E. SVANTESSON


(1)  Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010 , concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17).

(2)  Decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013 , concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51).

(3)  Decisione 2014/932/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014 , concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 147).

(4)  Decisione (PESC) 2022/2319 del Consiglio, del 25 novembre 2022, concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 135).

(5)  Posizione comune 2003/495/PESC del Consiglio, del 7 luglio 2003, sull'Iraq e recante abrogazione delle posizioni comuni 96/741/PESC e 2002/599/PESC (GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 72).

(6)  Posizione comune 2005/888/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005 , concernente misure restrittive specifiche nei confronti di alcune persone sospettate di essere coinvolte nell’assassinio dell’ex primo ministro libanese Rafiq Hariri (GU L 327 del 14.12.2005, pag. 26).


15.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 47/55


DECISIONE (PESC) 2023/339 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2023

che modifica la decisione 2011/101/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe.

(2)

Sulla scorta di un riesame della decisione 2011/101/PESC, è opportuno prorogare tali misure restrittive fino al 20 febbraio 2024. Il Consiglio dovrebbe continuare a riesaminare costantemente le misure alla luce degli sviluppi politici e relativi alla sicurezza nello Zimbabwe.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 10 della decisione 2011/101/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2024.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

E. SVANTESSON


(1)  Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).