ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 39 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
9.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 39/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/267 DELLA COMMISSIONE
dell’8 febbraio 2023
che autorizza l’immissione sul mercato della frutta a guscio secca di Canarium ovatum Engl. quale alimento tradizionale da un paese terzo e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione. Sulla base della definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento, un alimento tradizionale da un paese terzo è considerato un nuovo alimento. |
(2) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. |
(3) |
Il 28 marzo 2019 la società DOMENICODELUCIA SpA («richiedente») ha notificato alla Commissione l’intenzione di immettere sul mercato dell’Unione la frutta a guscio di Canarium ovatum Engl. quale alimento tradizionale da un paese terzo, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto che la frutta a guscio secca di Canarium ovatum Engl. sia consumata come tale dalla popolazione in generale. |
(4) |
La notifica è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. In particolare, i dati presentati dal richiedente dimostrano che la frutta a guscio secca di Canarium ovatum Engl. vanta una storia di uso sicuro come alimento nelle Filippine. |
(5) |
A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, il 13 dicembre 2021 la Commissione ha inoltrato la notifica valida agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»). |
(6) |
Entro il termine di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 né gli Stati membri né l’Autorità hanno presentato alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza all’immissione sul mercato dell’Unione dell’alimento in esame. |
(7) |
Il 13 maggio 2022 l’Autorità ha pubblicato la sua relazione tecnica relativa alla notifica della frutta a guscio di Canarium ovatum Engl. quale alimento tradizionale da un paese terzo (3). In tale relazione l’Autorità ha concluso che i dati disponibili sulla composizione e sulla storia dell’uso richiesto della frutta a guscio di Canarium ovatum Engl. non destano preoccupazioni in materia di sicurezza. |
(8) |
È pertanto opportuno che la Commissione autorizzi l’immissione sul mercato dell’Unione della frutta a guscio secca di Canarium ovatum Engl. quale alimento tradizionale da un paese terzo e aggiorni di conseguenza l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. |
(9) |
Nella sua relazione l’Autorità ha inoltre osservato che, sulla base di una quantità limitata di dati pubblicati sull’allergia alimentare connessa alla frutta a guscio di Canarium ovatum Engl., dopo il consumo di quest’ultima si possono prevedere reazioni allergiche. In particolare, gli studi hanno evidenziato una reattività crociata in vitro della frutta a guscio di Canarium ovatum Engl. con gli anacardi e le noci. È importante che le informazioni relative alla presenza di alimenti che possono provocare reazioni allergiche siano fornite in modo chiaro per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli per la loro sicurezza. È pertanto opportuno che la frutta a guscio di Canarium ovatum Engl. messa a disposizione dei consumatori sia adeguatamente etichettata conformemente ai requisiti di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2015/2283. |
(10) |
La frutta a guscio secca di Canarium ovatum Engl. dovrebbe essere inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 quale alimento tradizionale da un paese terzo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La frutta a guscio secca di Canarium ovatum Engl. è autorizzata a essere immessa sul mercato dell’Unione.
La frutta a guscio secca di Canarium ovatum Engl. è inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 quale alimento tradizionale da un paese terzo.
2. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
(3) Pubblicazione di supporto dell’EFSA 2022:EN-7314.
ALLEGATO
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:
1) |
nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita la voce seguente:
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2) |
nella tabella 2 (Specifiche) è inserita la voce seguente: [OP: inserire questa voce nella versione italiana secondo l’ordine alfabetico della versione inglese]
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9.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 39/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/268 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2023
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
(4) |
Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. |
(5) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle province di Columbia Britannica, confermati tra il 5 gennaio 2023 e il 6 gennaio 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(6) |
Anche il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di cinque focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle contee di Norfolk (2) in Inghilterra (Regno Unito), e Aberdeenshire (1), Highland (1) e Dumfries e Galloway (1) in Scozia (Regno Unito), confermati tra il 13 gennaio 2023 e il 30 gennaio 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(7) |
In aggiunta, gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di nove focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati negli Stati di California (1), Iowa (1), Kansas (2), South Dakota (1), Tennessee (1), Texas (1) e Virginia (2) (Stati Uniti), confermati tra il 4 gennaio 2023 e il 30 gennaio 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(8) |
A seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia. |
(9) |
Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato. |
(10) |
Il Canada ha inoltre presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a 39 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle provincie di Alberta (7), Columbia Britannica (5), Manitoba (11), Ontario (5), Quebec (4) e Saskatchewan (7) (Canada), confermati tra il 7 aprile 2022 e il 9 novembre 2022. |
(11) |
Anche il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a cinque focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle contee di Cheshire (2), Cornwall (2), Devon (4), Somerset (1) e Staffordshire (1) in Inghilterra (Regno Unito), Isle of Lewis (1) in Scozia (Regno Unito), e Anglesey (2) in Galles (Regno Unito), confermati tra il 21 luglio 2022 e il 24 ottobre 2022. |
(12) |
Anche gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul loro territorio in relazione a 50 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati negli stati di California (5), Colorado (2), Idaho (10), Kansas (2), Kentucky (1), Michigan (2), Minnesota (9), Montana (1), New Jersey (1), New York (1), North Dakota (2), Ohio (1), Oregon (1), Pennsylvania (2), South Dakota (6), Tennesse (1), Utah (2) e Washington (1) (Stati Uniti), confermati tra il 5 aprile 2022 e il 19 ottobre 2022. |
(13) |
Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno altresì presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai della malattia, il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul loro territorio. |
(14) |
La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli stabilimenti avicoli coinvolti risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti dalle quali era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai. |
(15) |
È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. |
(16) |
Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. |
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, l'8 febbraio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
1) |
l'allegato V è così modificato:
|
2) |
all'allegato XIV, la parte 1, sezione B, è così modificata:
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DECISIONI
9.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 39/32 |
DECISIONE (UE) 2023/269 DEL CONSIGLIO
del 30 gennaio 2023
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE (Depositario centrale di titoli - Liechtenstein)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. |
(2) |
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, l’allegato IX. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stato integrato nell’accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 (4) ed è menzionato nell’allegato IX, punto 31bf, dell’accordo SEE. |
(4) |
L’adattamento di cui all’allegato IX, punto 31bf, lettera c), dell’accordo SEE concede al Liechtenstein una deroga per autorizzare i depositari centrali di titoli di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, a continuare a prestare detti servizi di cui al suddetto articolo per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019. |
(5) |
Il 2 novembre 2022 il Liechtenstein ha presentato una richiesta di proroga della deroga di cui all’allegato IX, punto 31bf, lettera c), dell’accordo SEE, oltre l’8 febbraio 2024, per un periodo non superiore a sette anni. |
(6) |
L’allegato IX dell’accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato affinché i depositari centrali di titoli di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, siano autorizzati a continuare a prestare detti servizi, per un periodo non superiore a sette anni dalla data di entrata in vigore del progetto di decisione accluso. Tuttavia, se l’articolo 25 o 69 del regolamento (UE) n. 909/2014 sarà modificato durante tale periodo, sarà opportuno riesaminare l’adattamento di cui all’allegato IX, punto 31bf, lettera c), dell’accordo SEE. |
(7) |
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. KULLGREN
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
(4) Decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019, dell’8 febbraio 2019, che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE [2019/341] (GU L 60 del 28.2.2019, pag. 31).
PROGETTO
DECISIONE N. …/2023 DEL COMITATO MISTO SEE
del …
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), è stato integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 dell'8 febbraio 2019 (2) ed è menzionato nell'allegato IX, punto 31bf, dell'accordo SEE. |
(2) |
Le condizioni per la fornitura di servizi nello Spazio economico europeo da parte di depositari centrali di titoli (central securities depositories – CSD) stabiliti in un paese terzo sono disciplinate dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 909/2014. |
(3) |
L'adattamento di cui all'allegato IX, punto 31bf, lettera c), dell'accordo SEE concede al Liechtenstein una deroga per autorizzare i CSD di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, a continuare a prestare detti servizi, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 dell'8 febbraio 2019. |
(4) |
L'adattamento di cui all'allegato IX, punto 31bf, lettera c), dell'accordo SEE dovrebbe essere modificato affinché i CSD di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, siano autorizzati a continuare a prestare detti servizi, per un periodo non superiore a sette anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Tuttavia, qualora l'articolo 25 o 69 del regolamento (UE) n. 909/2014 sia modificato durante tale periodo, l'adattamento di cui alla lettera c) dovrebbe essere riesaminato di conseguenza. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato IX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo dell'adattamento di cui all'allegato IX, punto 31bf, lettera c), dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:
"c) |
il Liechtenstein può autorizzare i CSD di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, a continuare a prestare detti servizi, per un periodo non superiore a sette anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione].". |
Articolo 2
Qualora integrino nell'accordo SEE un atto che modifica o sostituisce l'articolo 25 o 69 del regolamento (UE) n. 909/2014, le parti contraenti riesaminano l'adattamento di cui all'allegato IX, punto 31bf, lettera c).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a …,
Per il comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del comitato misto SEE
(1) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.
(2) GU L 60 del 28.2.2019, pag. 31.
(*1) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
9.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 39/36 |
DECISIONE (UE) 2023/270 DEL CONSIGLIO
del 30 gennaio 2023
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE, riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Cedefop)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 166, paragrafo 4, e l’articolo 165, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. |
(2) |
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà («protocollo 31») dell’accordo SEE. |
(3) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(4) |
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE affinché la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2023. |
(5) |
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. KULLGREN
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) Regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 90).
PROGETTO
DECISIONE N. …/2023 DEL COMITATO MISTO SEE
del …
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del protocollo 31, le parti contraenti incoraggiano l'opportuna cooperazione tra le organizzazioni, le istituzioni e gli altri organi competenti nei rispettivi territori, quando ciò contribuisca al potenziamento e all'espansione della cooperazione, in particolare nelle materie incluse nelle attività del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop). |
(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio (1). |
(3) |
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2023, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 4, paragrafo 6, del protocollo 31 dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:
"a) |
A decorrere dal 1° gennaio 2023, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:
|
b) |
gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo; |
c) |
gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione del Cedefop; |
d) |
in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo del Cedefop; |
e) |
in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo sono considerate dal Cedefop, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea; |
f) |
il Cedefop ha personalità giuridica. Esso gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni; |
g) |
gli Stati EFTA concedono al Cedefop e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; |
h) |
il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2021/696, a qualsiasi documento del Cedefop riguardante gli Stati EFTA.". |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,
Per il comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del comitato misto SEE
(1) GU L 30 del 31.1.2019, pag. 90.
(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti relativa alla decisione n. .../... che integra nell'accordo il regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio
Le parti riconoscono che l'integrazione di tale atto lascia impregiudicata l'applicazione diretta del protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea ai cittadini degli Stati EFTA nel territorio di ciascuno Stato membro dell'Unione europea, a norma dell'articolo 11 di tale protocollo.
9.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 39/41 |
DECISIONE (UE) 2023/271 DEL CONSIGLIO
del 30 gennaio 2023
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) e del protocollo 37 (contenente l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE (NIS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. |
(2) |
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) e il protocollo 37 (contenente l’elenco di cui all’articolo 101). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(4) |
Per il buon funzionamento dell’accordo SEE, è necessario estenderne il protocollo 37 in modo tale che questo comprenda il gruppo di cooperazione istituito dalla direttiva (UE) 2016/1148. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XI e il protocollo 37 dell’accordo SEE. |
(6) |
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) e del protocollo 37 (contenente l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. KULLGREN
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).
PROGETTO
DECISIONE N. …/2023 DEL COMITATO MISTO SEE
del …
che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/151 della Commissione, del 30 gennaio 2018, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'ulteriore specificazione degli elementi che i fornitori di servizi digitali devono prendere in considerazione ai fini della gestione dei rischi posti alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e dei parametri per determinare l'eventuale impatto rilevante di un incidente (2). |
(3) |
Per il buon funzionamento dell’accordo SEE, è necessario estenderne il protocollo 37 in modo tale che comprenda il gruppo di cooperazione istituito dalla direttiva (UE) 2016/1148. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’allegato XI dell’accordo SEE, dopo il punto 5cp (regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:
«5cpa. |
32016 L 1148: direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1). Modalità per l'associazione degli Stati EFTA in conformità dell'articolo 101 dell'accordo: gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al gruppo di cooperazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto. |
5cpaa. |
32018 R 0151: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/151 della Commissione, del 30 gennaio 2018, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'ulteriore specificazione degli elementi che i fornitori di servizi digitali devono prendere in considerazione ai fini della gestione dei rischi posti alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e dei parametri per determinare l'eventuale impatto rilevante di un incidente (GU L 26 del 31.1.2018, pag. 48).». |
Articolo 2
Al protocollo 37 dell'accordo SEE è aggiunto il punto seguente:
«43. |
Il gruppo di cooperazione (direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione).». |
Articolo 3
I testi della direttiva (UE) 2016/1148 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/151 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il […], purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,
Per il comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del comitato misto SEE
(1) GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.
(2) GU L 26 del 31.1.2018, pag. 48.
(*1) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
9.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 39/45 |
DECISIONE (UE) 2023/272 DEL CONSIGLIO
del 30 gennaio 2023
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) e del protocollo 37 (contenente l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE (regolamento sulla cibersicurezza)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. |
(2) |
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, l’allegato XI e il protocollo 37. |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XI e il protocollo 37 dell’accordo SEE. |
(5) |
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) e del protocollo 37 (contenente l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. KULLGREN
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).
PROGETTO
DECISIONE n. … DEL COMITATO MISTO SEE
del …
che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (1). |
(2) |
Il regolamento (UE) 2019/881 abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato XI dell'accordo SEE, il testo del punto 5cp [regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] è sostituito dal seguente:
"32019 R 0881: regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15).
Ai fini del presente accordo il testo del regolamento si intende adattato come segue:
a) |
se non altrimenti stipulato di seguito e ferme restando le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini "Stato/i membro/i" e altri termini che si riferiscono alle loro autorità contenuti nel regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità; |
b) |
per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Agenzia assiste, all'occorrenza, l'Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti; |
c) |
per quanto riguarda gli Stati EFTA, i riferimenti al diritto dell'Unione si intendono fatti all'accordo SEE; |
d) |
all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente: "5. Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto." |
e) |
all'articolo 28 è aggiunto il paragrafo seguente: "4. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica anche, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, a qualsiasi documento dell'Agenzia riguardante gli Stati EFTA." |
f) |
all'articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente: "3. Gli Stati EFTA partecipano al contributo dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a). A tal fine si applicano, mutatis mutandis, le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo SEE." |
g) |
all'articolo 34 è aggiunto il comma seguente: "In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini degli Stati EFTA che godono pienamente dei loro diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia."; |
h) |
all'articolo 35 è aggiunto il comma seguente: "Gli Stati EFTA concedono all'Agenzia e al suo personale privilegi e immunità equivalenti a quelli contenuti nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea."; |
i) |
all'articolo 40 è aggiunto il paragrafo seguente: "3. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 82, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 85, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le lingue di cui all'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo SEE sono considerate dall'Agenzia, in relazione al suo personale, come lingue dell'Unione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea." |
j) |
all'articolo 62 è aggiunto il paragrafo seguente: "6. Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza, ad eccezione del diritto di voto."." |
Articolo 2
Al protocollo 37 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:
"44. |
Gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza (regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio).". |
Articolo 3
Il testo del regolamento (UE) 2019/881 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. .../... del [...] (3) [che integra {la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS)} nell'accordo SEE].
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, […].
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del Comitato misto SEE
(1) GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15.
(2) GU L 165 del 18.6.2013, pag. 41.
(*1) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
(3) GU L ...
Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti relativa alla decisione n. .../..., che integra nell'accordo il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio
Le parti riconoscono che l'integrazione di tale atto lascia impregiudicata l'applicazione diretta del protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea ai cittadini degli Stati EFTA nel territorio di ciascuno Stato membro dell'Unione europea, a norma dell'articolo 11 di tale protocollo.
9.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 39/51 |
DECISIONE (UE) 2023/273 DEL CONSIGLIO
del 30 gennaio 2023
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Centro per la cibersicurezza)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 173, paragrafo 3, e l’articolo 188, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. |
(2) |
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà («protocollo 31») dell’accordo SEE. |
(3) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(4) |
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE affinché la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2023. |
(5) |
La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. KULLGREN
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) Regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento (GU L 202 dell’8.6.2021, pag. 1).
PROGETTO
DECISIONE N. … DEL COMITATO MISTO SEE
del …
che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento (1). |
(2) |
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE affinché la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2023, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 2 del protocollo 31 dell'accordo SEE, dopo il punto 7 (Reti transeuropee di telecomunicazione) è inserito il punto seguente:
"8. |
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, […].
Per il comitato misto SEE
Il president
I segretari
del comitato misto SEE
(1) GU L 202 dell'8.6.2021, pag. 1.
(*1) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti relativa alla decisione n. .../... che integra nell'accordo il regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio
Le parti riconoscono che l'integrazione di tale atto lascia impregiudicata l'applicazione diretta del protocollo 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea ai cittadini degli Stati EFTA nel territorio di ciascuno Stato membro dell'Unione europea, a norma dell'articolo 11 di tale protocollo.
9.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 39/56 |
DECISIONE (UE) 2023/274 DEL CONSIGLIO
del 6 febbraio 2023
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per l'energia UE-Regno Unito istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito alle modalità di scambio dell'energia elettrica tra l'UE e il Regno Unito
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/689 (1) relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (2) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»). L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è stato applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2021 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021. |
(2) |
A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, per le materie attinenti ai suoi ambiti di competenza il comitato specializzato per l'energia («comitato specializzato») ha il potere di adottare decisioni e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da detto accordo o eventuale accordo integrativo o nelle materie per cui il consiglio di partenariato gliene ha delegato i poteri. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, un comitato adotta le proprie decisioni e raccomandazioni di comune accordo. |
(3) |
L'articolo 311, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione impone a ciascuna parte di provvedere affinché l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione degli interconnettori di energia elettrica siano basate sul mercato, trasparenti e non discriminatorie. Le parti dovrebbero occuparsi, tra l'ltro e ove opportuno, del calcolo della capacità, della gestione della congestione e dell'elaborazione delle modalità di scambio per tutti i pertinenti orizzonti temporali, compreso quello del giorno prima. Ai sensi dell'articolo 311, paragrafo 1, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 311, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ciascuna parte deve provvedere affinché l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione tra interconnettori di energia elettrica siano coordinate tra i gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica («TSO») dell'Unione e del Regno Unito per tutti i pertinenti orizzonti temporali, fermo restando che tale coordinamento non presuppone né implica la partecipazione dei TSO del Regno Unito alle procedure dell'Unione. |
(4) |
L'articolo 312, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede che, per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione nella fase del mercato del giorno prima, il comitato specializzato adotti, in via prioritaria, le misure necessarie a norma dell'articolo 317 per assicurare che i TSO elaborino modalità che stabiliscono le procedure tecniche per l'orizzonte temporale del giorno prima. |
(5) |
Il 22 gennaio 2021 la direzione generale dell'Energia della Commissione europea e il ministero delle Imprese, dell'energia e della strategia industriale del Regno Unito hanno rivolto una raccomandazione preliminare ai TSO prima dell'inizio dei lavori del comitato specializzato. Per quanto riguarda il calcolo della capacità e l'assegnazione per l'orizzonte temporale del giorno prima, la raccomandazione preliminare invitava i TSO a predisporre un modello-obiettivo per il giorno prima basato sul concetto di multi-region loose volume coupling, conformemente all'articolo 312, paragrafo 1, all'articolo 317, paragrafi 2 e 3, e all'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Per quanto riguarda il calcolo della capacità e l'assegnazione per orizzonti temporali diversi da quello del giorno prima, la raccomandazione preliminare invitava i TSO delle parti a elaborare una proposta comune di calendario per la messa a punto dei progetti di procedure tecniche. |
(6) |
Poiché il comitato specializzato ha iniziato le attività nel corso del 2021, è opportuno, ai sensi dell'articolo 317, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che ora confermi, come raccomandazione alle parti, la raccomandazione preliminare del 22 gennaio 2021, così come trasmessa dalle parti ai TSO, invitando questi ultimi ad avviare la messa a punto di procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica. Una volta confermata come raccomandazione del comitato specializzato, è opportuno che la raccomandazione preliminare continui a inquadrare le successive attività dei TSO attinenti a questo aspetto. |
(7) |
In base alla raccomandazione preliminare del 22 gennaio 2021, i TSO di entrambe le parti hanno presentato alla Commissione un'analisi costi-benefici delle opzioni per lo sviluppo del multi-region loose volume coupling di cui all'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e una descrizione delle procedure tecniche corrispondenti. Il 7 maggio 2021 l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ha presentato alla Commissione un parere informale in merito a questa analisi. |
(8) |
La Commissione ha soppesato i risultati dell'analisi costi-benefici e il parere dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia alla luce delle prescrizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e ha comunicato le proprie constatazioni preliminari al Consiglio. Ha concluso che i risultati ottenuti dai TSO devono essere perfezionati e che sono necessarie ulteriori informazioni su tutte le opzioni vagliate. Nella riunione del comitato specializzato del 30 marzo 2022 il Regno Unito si è associato a queste conclusioni. |
(9) |
È pertanto opportuno sostenere l'adozione, da parte del comitato specializzato, di una raccomandazione alle parti riguardante la loro richiesta ai TSO di comunicare informazioni aggiuntive che integrino l'analisi costi-benefici e le proposte di massima di procedure tecniche, al fine di aiutare il comitato specializzato ad adempiere agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 312, paragrafo 1, e dell'articolo 317, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. È opportuno che l'Unione chieda ai propri TSO di trasmettere tali informazioni aggiuntive entro cinque mesi dalla data della richiesta. |
(10) |
Il comitato specializzato deve adottare quanto prima la raccomandazione a ciascuna parte in merito alle rispettive richieste ai TSO di mettere a punto le procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica. Il comitato specializzato deve adottare la raccomandazione nella prossima riunione o mediante procedura scritta, a seconda dell'opzione che si presenta prima, una volta che ciascuna parte avrà espletato le procedure interne. |
(11) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato in merito alla raccomandazione a ciascuna parte con cui invita a trasmettere la richiesta ai rispettivi TSO, poiché la raccomandazione prevista sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto o sulle modalità di attuazione dell'acquis dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per l'energia di cui al progetto di raccomandazione del comitato specializzato accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, 6 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).
(2) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.
(3) Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).
PROGETTO
RACCOMANDAZIONE N. …/2023 DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER L'ENERGIA ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA L), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA
del …
a ciascuna parte in merito alle rispettive richieste ai gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica di mettere a punto procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica
IL COMITATO SPECIALIZZATO PER L'ENERGIA,
visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l'articolo 311, paragrafi 1 e 2, l'articolo 312, paragrafo 1, l'articolo 317, paragrafi 2 e 3, e l'allegato 29,
considerando quanto segue:
(1) |
In virtù dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nel suo ambito di competenza il comitato specializzato per l’energia («comitato specializzato ») ha il potere di monitorare ed esaminare l'attuazione dell'accordo stesso e di garantirne il corretto funzionamento. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), ha il potere di adottare decisioni e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da detto accordo o nelle materie per cui il consiglio di partenariato gliene ha delegato i poteri a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera f). In virtù dell'articolo 329, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, formula le necessarie raccomandazioni per garantire l'effettiva attuazione dei capi del titolo VIII dell’accordo sugli scambi e la cooperazione di sua competenza. |
(2) |
Al fine di garantire l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica e di ridurre gli ostacoli agli scambi tra le parti, l'articolo 311, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce impegni per quanto riguarda, tra l'altro, l'assegnazione della capacità, la gestione della congestione e il calcolo della capacità degli interconnettori di energia elettrica, nonché l'elaborazione di modalità volte a conseguire risultati robusti e efficienti per tutti i pertinenti orizzonti temporali. |
(3) |
Il 22 gennaio 2021 sia la direzione generale dell'Energia della Commissione europea che il ministero delle Imprese, dell'energia e della strategia industriale del Regno Unito hanno rivolto una raccomandazione preliminare («raccomandazione preliminare») ai rispettivi gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica («TSO») invitandoli ad avviare la messa a punto di procedure tecniche comuni per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica prima dell'inizio dei lavori del comitato specializzato. Poiché il comitato specializzato ha iniziato le attività nel corso del 2021, deve confermare come raccomandazione alle parti tale raccomandazione preliminare così come trasmessa dalle parti ai TSO. |
(4) |
Per quanto riguarda il calcolo e l'assegnazione della capacità per l'orizzonte temporale del giorno prima, la raccomandazione preliminare chiedeva ai TSO di predisporre un modello-obiettivo per il giorno prima basato sul concetto di multi-region loose volume coupling conformemente all'articolo 312, paragrafo 1, all'articolo 317, paragrafi 2 e 3, e all'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. |
(5) |
Per quanto riguarda il calcolo e l'assegnazione della capacità per orizzonti temporali diversi da quello del giorno prima, la raccomandazione preliminare invitava i TSO delle parti a elaborare una proposta comune di calendario per la messa a punto del progetto di procedure tecniche. È ancora un punto di riferimento e orientamento utile per i futuri lavori su tali questioni, sebbene si dia la priorità agli scambi di energia elettrica nell'orizzonte temporale del giorno prima. |
(6) |
Nonostante il calendario fissato all'allegato 29 e menzionato nella raccomandazione preliminare non sia stato rispettato, il comitato specializzato dovrebbe comunque adempiere agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 312, paragrafo 1, e dell'articolo 317, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. |
(7) |
I TSO e le autorità di regolamentazione delle parti hanno già cominciato a lavorare attenendosi alla raccomandazione preliminare nei loro lavori. Alla luce dei progressi compiuti finora dai TSO, sono necessarie ulteriori informazioni relative all'analisi costi-benefici e alle proposte di massima di procedure tecniche affinché il comitato specializzato possa adempiere agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 312, paragrafo 1, e dell'articolo 317, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. |
(8) |
Ciascuna parte dovrebbe pertanto chiedere ai propri TSO di comunicare informazioni aggiuntive, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1) |
La raccomandazione preliminare formulata il 22 gennaio 2021 dalla direzione generale dell'Energia della Commissione europea e dal ministero delle Imprese, dell'energia e della strategia industriale del Regno Unito e rivolta rispettivamente ai TSO dell'energia elettrica dell'Unione e del Regno Unito, che li invita ad avviare la messa a punto di procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica, riportata nell'allegato I della presente raccomandazione, è confermata come raccomandazione del comitato specializzato per l’energia alle parti. |
2) |
Il comitato specializzato raccomanda a ciascuna parte di chiedere ai rispettivi TSO dell'energia elettrica di comunicare le informazioni aggiuntive previste all'allegato II della presente raccomandazione entro cinque mesi dalla data della richiesta. |
Fatto a Bruxelles e a Londra, [data]
F. ERMACORA
P. KOVACS
Per il comitato specializzato
I copresidenti
M. SKRINAR
9.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 39/61 |
DECISIONE (UE) 2023/275 DEL CONSIGLIO
del 6 febbraio 2023
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica italiana
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),
vista la proposta del governo italiano,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta. |
(2) |
Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025. |
(3) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Federico BORGNA. |
(4) |
Il governo italiano ha proposto il sig. Enzo LATTUCA, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività locale, presidente della Provincia di Forlì-Cesena e Sindaco di Cesena, quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Enzo LATTUCA, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale, presidente della Provincia di Forlì-Cesena e Sindaco di Cesena, è nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.
(2) Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).
9.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 39/62 |
DECISIONE (UE) 2023/276 DEL CONSIGLIO
del 6 febbraio 2023
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica di Cipro
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),
vista la proposta del governo cipriota,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta. |
(2) |
L’8 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/766 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 1o febbraio 2020 al 25 gennaio 2025. |
(3) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Panayiotis VASILIOU. |
(4) |
Il governo cipriota ha proposto il sig. Christodoulos PAPACHRISTOU, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività locale, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου, Κοινότητα Ψεματισμένου, Επαρχία Λάρνακας (presidente del consiglio comunale, comunità di Psematismenos, distretto di Larnaca), quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Christodoulos PAPACHRISTOU, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου, Κοινότητα Ψεματισμένου, Επαρχία Λάρνακας (presidente del consiglio comunale, distretto di Larnaca), è nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.
(2) Decisione (UE) 2020/766 del Consiglio, dell’8 giugno 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 1o febbraio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 187 del 12.6.2020, pag. 3).
Rettifiche
9.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 39/63 |
Rettifica del regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 354 del 23 dicembre 2016 )
1. |
Pagina 11, articolo 17, paragrafo 2, prima frase: |
anziché:
«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 12 gennaio 2017.»
leggasi:
«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 12 gennaio 2017.».
2. |
Pagina 11, articolo 17, paragrafo 3, prima frase: |
anziché:
«3. La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.»
leggasi:
«3. La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.».
3. |
Pagina 11, articolo 17, paragrafo 6, prima frase: |
anziché:
«6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.»
leggasi:
«6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.».
9.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 39/64 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 110 dell’8 aprile 2022 )
Pagina 16, allegato, riga 922 (Ekaterina IGNATOVA), colonna «Informazioni identificative»,
anziché:
«Lyudmila Rukavishikova (madre)»,
leggasi:
«Lyudmila Rukavishnikova (madre)».
Pagina 16, allegato, riga 923 (Anastasia IGNATOVA), colonna «Informazioni identificative»,
anziché:
«Lyudmila Rukavishikova (nonna)»,
leggasi:
«Lyudmila Rukavishnikova (nonna)».
Pagina 16, allegato, riga 924 (Lyudmila RUKAVISHIKOVA), colonna «Nome»,
anziché:
«Lyudmila RUKAVISHIKOVA»,
leggasi:
«Lyudmila RUKAVISHNIKOVA».
Pagina 16, allegato, riga 924 (Lyudmila RUKAVISHIKOVA), colonna «Motivi», appare due volte,
anziché:
«Lyudmila Rukavishikova»,
leggasi:
«Lyudmila Rukavishnikova».
9.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 39/65 |
Rettifica della decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio dell’8 aprile 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 110 del 8 aprile 2022 )
Pagina 68, allegato, riga 922 (Ekaterina IGNATOVA), colonna «nformazioni identificative»,
anziché:
«Lyudmila Rukavishikova (madre)»,
leggasi:
«Lyudmila Rukavishnikova (madre)».
Pagina 69, allegato, riga 923 (Anastasia IGNATOVA), colonna «Informazioni identificative»,
anziché:
«Lyudmila Rukavishikova (nonna)»,
leggasi:
«Lyudmila Rukavishnikova (nonna)».
Pagina 69, allegato, riga 924 (Lyudmila RUKAVISHIKOVA), colonna «Nome»,
anziché:
«Lyudmila RUKAVISHIKOVA»,
leggasi:
«Lyudmila RUKAVISHNIKOVA».
Pagina 69, allegato, riga 924 (Lyudmila RUKAVISHIKOVA), colonna «Motivi», appare due volte,
anziché:
«Lyudmila Rukavishikova»,
leggasi:
«Lyudmila Rukavishnikova».
9.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 39/66 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 della Commissione, dell’11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare l’organismo nocivo Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 e prevenirne la diffusione
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 185 del 12 luglio 2022 )
Pagina 37, l'allegato II è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO II
Modello per le indagini di cui all'articolo 3, paragrafo 3
Modello per la presentazione dei risultati delle indagini sul marciume bruno per il raccolto di patate e pomodori dell'anno civile precedente.
Questa tabella deve essere utilizzata solo per i risultati delle indagini riguardanti le patate e i pomodori raccolti nel proprio paese.
SM |
Categoria |
Superficie coltivata (ha) |
Prove di laboratorio |
Ispezione visiva dei tuberi (1) |
Ispezioni visive della coltura in crescita (1) |
Altre informazioni |
|||||||||
Numero di campioni |
Numero di lotti |
Dimensioni dei lotti (in t o ha) |
Periodo di campionamento |
N. di positivi |
Numero di campioni ispezionati |
Dimensioni del campione |
N. di campioni positivi (2) |
Numero di ispezionivisive |
N. di ha (patate) o di piante (pomodori) |
N. di risultati positivi (2) |
|||||
Campioni |
Lotti |
||||||||||||||
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Tuberi da impianto certificati |
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Altri tuberi da impianto (specificare) |
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Patate da consumo e da trasformazione |
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Altri tuberi (specificare) |
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Pomodori destinati al reimpianto |
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Altri ospiti (specificare la specie, il corso d'acqua/la zona) |
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Acqua (specificare il corso d'acqua/la zona/l'ubicazione dell'impianto) |
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(1) È da intendersi come esame macroscopico dei tuberi o delle colture.
(2) Sono stati riscontrati sintomi, è stato prelevato un campione e le prove di laboratorio hanno confermato la presenza dell'organismo nocivo specificato.
9.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 39/67 |
Rettifica del regolamento (UE) 2021/48 del Consiglio, del 22 gennaio 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 23 del 25 gennaio 2021 )
Pagina 3, articolo 1, punto 4, che sostituisce l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 147/2003, lettera c):
anziché:
«c) |
alla fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, destinati unicamente al sostegno del personale o all’uso da parte del personale delle Nazioni Unite, inclusa la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM), della missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM), dei partner strategici dell’AMISON, operanti unicamente nell’ambito del più recente concetto strategico dell’Unione africana e in cooperazione e coordinamento con l’AMISOM, e della missione di formazione dell’Unione europea in Somalia (EUTM); o», |
leggasi:
«c) |
alla fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, destinati unicamente al sostegno del personale o all’uso da parte del personale delle Nazioni Unite, inclusa la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM), della missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM), dei partner strategici dell’AMISON, operanti unicamente nell’ambito del più recente concetto operativo strategico dell’Unione africana e in cooperazione e coordinamento con l’AMISOM, e della missione di formazione dell’Unione europea in Somalia (EUTM); o». |
9.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 39/68 |
Rettifica del regolamento (UE) 2022/1269 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 21 luglio 2022 )
1. |
Pagina 70, Allegato IV, Tabella, colonna NC, seconda, terza, quarta, settima, undicesima e dodicesima riga |
anziché:
|
NC |
Prodotto |
«ex |
8414 10 81 |
Unità di processo per il raffreddamento del gas nel trattamento del GNL |
ex |
8414 10 81 |
Unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto atmosferico |
ex |
8414 10 81 |
Unità di processo per la separazione e il frazionamento degli idrocarburi nel trattamento del GNL |
… |
||
ex |
8414 10 81 |
Unità di processo per la liquefazione del gas naturale |
… |
||
ex |
8414 10 81 |
Unità di alchilazione e isomerizzazione |
ex |
8414 10 81 |
Unità di produzione di idrocarburi aromatici» |
leggasi:
|
NC |
Prodotto |
«ex |
8418 69 00 |
Unità di processo per il raffreddamento del gas nel trattamento del GNL |
ex |
8419 40 00 |
Unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto atmosferico |
ex |
8419 40 00 |
Unità di processo per la separazione e il frazionamento degli idrocarburi nel trattamento del GNL |
… |
||
ex |
8419 60 00 |
Unità di processo per la liquefazione del gas naturale |
… |
||
ex |
8419 89 98 |
Unità di alchilazione e isomerizzazione |
ex |
8419 89 98 |
Unità di produzione di idrocarburi aromatici». |
2. |
Pagina 71, Allegato IV, Tabella, colonna NC |
anziché:
|
NC |
Prodotto |
«ex |
8414 10 81 |
Unità di reforming / cracking catalitico |
ex |
8414 10 81 |
Apparecchi per coking ritardato |
ex |
8414 10 81 |
Unità di cokefazione flessibile |
ex |
8414 10 81 |
Reattori di idrocracking |
ex |
8414 10 81 |
Contenitori di reattori di idrocracking |
ex |
8414 10 81 |
Tecnologia per la generazione di idrogeno |
ex |
8414 10 81 |
Tecnologia/unità di idrotrattamento |
ex |
8414 10 81 |
Unità di isomerizzazione della nafta |
ex |
8414 10 81 |
Unità di polimerizzazione |
ex |
8414 10 81 |
Unità di produzione dello zolfo |
ex |
8414 10 81 |
Unità di alchilazione e rigenerazione con acido solforico |
ex |
8414 10 81 |
Unità di cracking termico |
ex |
8414 10 81 |
Unità di transalchilazione [del toluene e degli aromatici pesanti] |
ex |
8414 10 81 |
Riduttori di viscosità (visbreaker) |
ex |
8414 10 81 |
Unità di idrocracking con gasolio sottovuoto |
ex |
8414 10 81 |
Unità di deasfaltazione con solvente» |
leggasi:
|
NC |
Prodotto |
«ex |
8419 89 98 |
Unità di reforming/cracking catalitico |
ex |
8419 89 98 |
Apparecchi per coking ritardato |
ex |
8419 89 98 |
Unità di cokefazione flessibile |
ex |
8419 89 98 |
Reattori di idrocracking |
ex |
8419 89 98 |
Contenitori di reattori di idrocracking |
ex |
8419 89 98 |
Tecnologia per la generazione di idrogeno |
ex |
8419 89 98 |
Tecnologia/unità di idrotrattamento |
ex |
8419 89 98 |
Unità di isomerizzazione della nafta |
ex |
8419 89 98 |
Unità di polimerizzazione |
ex |
8419 89 98 |
Unità di produzione dello zolfo |
ex |
8419 89 98 |
Unità di alchilazione e rigenerazione con acido solforico |
ex |
8419 89 98 |
Unità di cracking termico |
ex |
8419 89 98 |
Unità di transalchilazione [del toluene e degli aromatici pesanti] |
ex |
8419 89 98 |
Riduttori di viscosità (visbreaker) |
ex |
8419 89 98 |
Unità di idrocracking con gasolio sottovuoto |
ex |
8479 89 97 |
Unità di deasfaltazione con solvente». |