ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 032I |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
4.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 32/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/250 DEL CONSIGLIO
del 4 febbraio 2023
che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2023/252 del Consiglio, del 4 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2). |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3). |
(3) |
Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1909 (4) che ha introdotto un'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati a un prezzo pari o inferiore a un tetto sui prezzi prestabilito concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi. Tale esenzione mira ad attenuare le conseguenze negative sull'approvvigionamento energetico dei paesi terzi e ridurre i picchi di prezzo determinati da condizioni di mercato straordinarie, limitando nel contempo i proventi della Russia generati dal petrolio. |
(4) |
Il 3 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2369 (5) che ha stabilito il tetto sui prezzi del petrolio greggio, ossia il prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione al petrolio greggio proveniente dalla Russia, scatta l'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo di tale petrolio greggio verso paesi terzi e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo di tale petrolio greggio verso paesi terzi. |
(5) |
In data 4 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/252. Tale decisione stabilisce altri due tetti sui prezzi dei prodotti petroliferi, ossia fissa il prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione ai diversi prodotti petroliferi provenienti dalla Russia, scatta l'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo di tale petrolio greggio verso paesi terzi e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo di tale petrolio greggio verso paesi terzi: uno per i prodotti negoziati sotto la pari rispetto al petrolio greggio («petrolio sotto la pari rispetto al greggio») e l'altro per i prodotti negoziati sopra la pari («petrolio sopra la pari rispetto al greggio»). |
(6) |
La decisione (PESC) 2023/252 prevede un periodo di transizione di 55 giorni per le navi che trasportano prodotti petroliferi originari della Russia acquistati e caricati a bordo prima del 5 febbraio 2023 e scaricati prima del 1o aprile 2023. |
(7) |
La decisione (PESC) 2022/2369 ha introdotto un riesame periodico del meccanismo del tetto sui prezzi. Dalla metà di marzo 2023, il riesame dovrebbe basarsi su dati oggettivi forniti ogni due mesi dalla Commissione al Consiglio. Tali dati dovrebbero includere informazioni sul livello dei prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi raffinati, sulle variazioni registrate durante il periodo oggetto del riesame e su previsioni ragionevoli in merito all'andamento dei prezzi nel periodo successivo. La Commissione fornirà anche dati pertinenti riguardanti l'impatto previsto sul bilancio russo, sul settore energetico e sugli Stati membri. |
(8) |
Poiché le presenti misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
(9) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 3 quindecies del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
1) |
Al paragrafo 6 è aggiunta la lettera seguente:
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2) |
Il paragrafo 11 è sostituito dal seguente: «11. Il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, compresi l'allegato XXVIII nonché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, è riesaminato entro metà marzo 2023 e, successivamente, ogni due mesi. Il riesame tiene conto dell'efficacia della misura in termini di risultati attesi, della sua attuazione, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al meccanismo del tetto sui prezzi e del suo potenziale impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri. Risponde all'evoluzione del mercato, comprese possibili turbolenze. Al fine di conseguire gli obiettivi del tetto sui prezzi, compresa la sua capacità di ridurre i proventi della Russia generati dal petrolio, il tetto sui prezzi è almeno il 5 % inferiore al prezzo medio di mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi russi, calcolato sulla base dei dati forniti dall'Agenzia internazionale per l'energia.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).
(3) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
(4) Decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 259 I del 6.10.2022, pag. 122).
(5) Decisione (PESC) 2022/2369 del Consiglio, del 3 dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 311 I del 3.12.2022, pag. 8).
4.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 32/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/251 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2023
che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1), in particolare l’articolo 7 bis,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (2). |
(3) |
La decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio (3) ha introdotto un’esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati a un prezzo pari o inferiore a un tetto sui prezzi prestabilito concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi. Tale esenzione dovrebbe attenuare le conseguenze negative sull’approvvigionamento energetico dei paesi terzi e ridurre i picchi di prezzo determinati da condizioni di mercato straordinarie, limitando nel contempo i proventi della Russia generati dal petrolio. |
(4) |
La decisione (PESC) 2022/2369 del Consiglio (4) ha inserito nell’allegato XI il tetto sui prezzi, ossia il prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione al petrolio greggio proveniente dalla Russia, scatta l’esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi. |
(5) |
In data 4 febbraio 2023, con la decisione (PESC) 2023/252 del Consiglio (5) il Consiglio ha modificato la decisione 2014/512/PESC aggiungendo nell’allegato XI altri due tetti sui prezzi dei prodotti petroliferi, uno per i prodotti negoziati sotto la pari rispetto al petrolio greggio («sotto la pari rispetto al petrolio greggio») e l’altro per i prodotti negoziati sopra la pari («sopra la pari rispetto al petrolio greggio»), ossia stabilendo il prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione ai diversi prodotti petroliferi provenienti dalla Russia, scatta l’esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi. |
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).
(2) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13)
(3) Decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 259 I del 6.10.2022, pag. 122).
(4) Decisione (PESC) 2022/2369 del Consiglio, del 3 dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 311 I del 3.12.2022, pag. 8).
(5) Decisione (PESC) 2023/252 del Consiglio, del 4 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 32 I del 4.2.2023, pag. 11).
ALLEGATO
L’allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio è così modificato:
1) |
è soppresso il testo seguente: «[Tabella dei prodotti con codici NC e prezzi corrispondenti concordati dalla coalizione per il tetto dei prezzi]»; |
2) |
prima della tabella è inserito il sottotitolo seguente: «Prezzo del petrolio greggio»; |
3) |
sono aggiunti il sottotitolo e la tabella seguenti: «Prezzi dei prodotti petroliferi
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DECISIONI
4.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 32/11 |
DECISIONE (PESC) 2023/252 DEL CONSIGLIO
del 4 febbraio 2023
che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1). |
(2) |
L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina. |
(3) |
Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1909 (2), che ha introdotto un'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati a un prezzo pari o inferiore al tetto sui prezzi prestabilito concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi. Tale esenzione mira ad attenuare le conseguenze negative sull'approvvigionamento energetico dei paesi terzi e a ridurre i picchi di prezzo determinati da condizioni di mercato straordinarie, limitando nel contempo i proventi della Russia generati dal petrolio. |
(4) |
Il 3 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2369 (3), che ha stabilito il tetto sui prezzi del petrolio greggio, ossia il prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione al petrolio greggio proveniente dalla Russia, scatta l'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo di tale petrolio greggio verso paesi terzi e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo di tale petrolio greggio verso paesi terzi. |
(5) |
In considerazione della situazione e tenendo conto dell'efficacia della misura in termini di risultati attesi, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al meccanismo del tetto sui prezzi, e del suo potenziale impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri, è opportuno introdurre altri due tetti sui prezzi dei prodotti petroliferi, ossia il prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione ai prodotti petroliferi provenienti dalla Russia, scatta l'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo di tali prodotti verso paesi terzi e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo di tali prodotti verso paesi terzi. In particolare, è opportuno introdurre un tetto sui prezzi per i prodotti petroliferi negoziati sotto la pari rispetto al petrolio greggio («petrolio sotto la pari rispetto al greggio») e un altro tetto sui prezzi per i prodotti petroliferi negoziati sopra la pari («petrolio sopra la pari rispetto al greggio»). |
(6) |
È inoltre opportuno introdurre un periodo di transizione di 55 giorni per le navi che trasportano prodotti petroliferi originari della Russia acquistati e caricati a bordo prima del 5 febbraio 2023 e scaricati prima del 1o aprile 2023. |
(7) |
La decisione (PESC) 2022/2369 ha introdotto un riesame periodico del meccanismo del tetto sui prezzi. Dalla metà di marzo 2023, il riesame dovrebbe basarsi su dati oggettivi forniti ogni due mesi dalla Commissione al Consiglio. Tali dati dovrebbero includere informazioni sul livello dei prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi raffinati, sulle variazioni registrate durante il periodo oggetto del riesame e su previsioni ragionevoli in merito all'andamento dei prezzi nel periodo successivo. La Commissione fornirà anche dati pertinenti riguardanti l'impatto previsto sul bilancio russo, sul settore energetico e sugli Stati membri. Sulla base di tali dati, dei criteri di cui all'articolo 4 septdecies, paragrafo 12, della decisione 2014/512/PESC e dell'impegno ad adeguare il tetto sui prezzi ivi stabilito, l'alto rappresentante, con il sostegno della Commissione, presenterà le proposte necessarie. |
(8) |
È altresì opportuno apportare alcune modifiche tecniche. |
(9) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure. |
(10) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1) |
l'articolo 4 sexdecies è così modificato:
|
2) |
l'articolo 4 septdecies è così modificato:
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3) |
gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
(2) Decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 259 I del 6.10.2022, pag. 122).
(3) Decisione (PESC) 2022/2369 del Consiglio, del 3 dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 311 I del 3.12.2022, pag. 8).
ALLEGATO
Gli allegati della decisione 2014/512/PESC sono così modificati:
1) |
l'allegato XI è così modificato:
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2) |
è aggiunto l'allegato seguente: «ALLEGATO XIII Elenco di petrolio greggio e prodotti petroliferi di cui agli articoli 4 sexdecies e 4 septdecies
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