ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 21 |
|
![]() |
||
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
66° anno |
Sommario |
|
I Atti legislativi |
pagina |
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
* |
||
|
|
DECISIONI |
|
|
* |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
23.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 21/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/144 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 gennaio 2023
che abroga il regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, e che abroga il regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno confermato, nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (3), il loro impegno congiunto ad aggiornare e semplificare la legislazione dell’Unione. |
(2) |
È opportuno analizzare regolarmente l’acquis dell’Unione al fine di consentirne l’aggiornamento e, ove possibile, ridurne il volume. L’abrogazione di normative obsolete contribuisce a mantenere un quadro normativo dell’Unione trasparente, chiaro e facile da utilizzare per gli Stati membri e per i portatori di interesse. |
(3) |
Il regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio (4) impone agli Stati membri di comunicare le spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, nonché i dati sull’uso di tali infrastrutture. |
(4) |
Il regolamento (CEE) n. 1108/70 contiene disposizioni e definizioni obsolete, ed è incoerente e incompatibile con altri atti giuridici dell’Unione più recenti attualmente in vigore che obbligano gli Stati membri a comunicare i dati relativi agli investimenti nelle infrastrutture dei trasporti e all’uso di tali infrastrutture. |
(5) |
Il regolamento (CEE) n. 1108/70 comporta eccessive difficoltà amministrative nella raccolta dei dati prescritti da tale regolamento. Dal 2005 soltanto quattro Stati membri hanno fornito tali dati. |
(6) |
È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1108/70 al fine di eliminare le incoerenze presenti nell’ordinamento giuridico dell’Unione e di contribuire alla semplificazione della legislazione dell’Unione, eliminando un atto giuridico ormai obsoleto. |
(7) |
Poiché il regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione (5) attua il regolamento (CEE) n. 1108/70, il suo scopo cesserà con l’abrogazione di quest’ultimo. È pertanto opportuno abrogare anche il regolamento (CE) n. 851/2006, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I regolamenti (CEE) n. 1108/70 e (CE) n. 851/2006 sono abrogati.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 18 gennaio 2023
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) Parere del 26 ottobre 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 dicembre 2022.
(3) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(4) Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 130 del 15.6.1970, pag. 4).
(5) Regolamento (CE) n. 851/2006 della Commissione, del 9 giugno 2006, che fissa il contenuto delle diverse voci degli schemi per la contabilità dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio (GU L 158 del 10.6.2006, pag. 3).
DECISIONI
23.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 21/3 |
DECISIONE (UE) 2023/145 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 gennaio 2023
che abroga la direttiva 89/629/CEE del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno confermato il loro impegno congiunto ad aggiornare e semplificare la legislazione dell’Unione nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (3). |
(2) |
La direttiva 89/629/CEE del Consiglio (4) prevedeva che taluni aerei che superavano le pertinenti norme sulle emissioni sonore ai sensi di tale direttiva potessero continuare a volare purché fossero stati già iscritti nel registro nazionale di uno Stato membro. Essa prevedeva tuttavia un divieto di iscrizione: non erano più possibili nuove immatricolazioni di tali aerei dopo l’entrata in vigore di tale direttiva. |
(3) |
La direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha introdotto misure volte ad eliminare gradualmente tutti gli aerei non conformi alle pertinenti norme in materia di emissioni sonore, compresi quelli precedentemente disciplinati dalla direttiva 89/629/CEE, indipendentemente dal fatto che fossero immatricolati o meno. Di conseguenza gli aerei interessati non erano più autorizzati a volare nei cieli dell’Unione e hanno dovuto quindi essere soppressi dai registri nazionali degli Stati membri. |
(4) |
Di conseguenza, la direttiva 89/629/CEE è obsoleta e dovrebbe pertanto essere abrogata, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La direttiva 89/629/CEE è abrogata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 18 gennaio 2023
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) Parere del 26 ottobre 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 dicembre 2022.
(3) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(4) Direttiva 89/629/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione (GU L 363 del 13.12.1989, pag. 27).
(5) Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell’utilizzazione degli aerei di cui all’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 1).