ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 324 |
|
![]() |
||
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
19.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 324/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2453 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2022
che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l’informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 434 bis,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione (2) specifica modelli uniformi di informativa e le relative istruzioni per le informazioni di cui ai titoli II e III del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento (UE) n. 575/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/876 (3), tra l’altro per introdurre un nuovo articolo 449 bis. Tale articolo impone ai grandi enti che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro di pubblicare, a decorrere dal 28 giugno 2022, informazioni relative ai rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione. È opportuno che la modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 sia riprodotta nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/637, che dovrebbe stabilire, oltre ai modelli uniformi di informativa esistenti e alle relative istruzioni, nuovi modelli uniformi di informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance e relative istruzioni. |
(2) |
Nello stabilire i modelli uniformi di informativa si dovrebbe tenere conto della rilevanza delle informazioni da pubblicare sotto tutti gli aspetti. Ciò significa che le informazioni pubblicate dagli enti dovrebbero riguardare, da un lato, l’impatto finanziario dei fattori ambientali, sociali e di governance sulle loro attività economiche e finanziarie (prospettiva outside-in) e, dall’altro, i fattori ambientali, sociali e di governance che potrebbero essere determinati dalle loro attività, che a loro volta diventano finanziariamente rilevanti quando incidono sui loro portatori di interessi (prospettiva inside-out). Di conseguenza le tabelle e i modelli per tale informativa dovrebbero trasmettere informazioni sufficientemente complete e comparabili sui rischi ambientali, sociali e di governance che consentano a chi le usa di valutare il profilo di rischio degli enti. |
(3) |
È necessario garantire la coerenza e l’uniformità con altra legislazione dell’Unione in materia di rischi ambientali, sociali e di governance. Le norme sull’informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance dovrebbero pertanto tenere conto dei criteri, delle classificazioni e delle definizioni stabiliti in tale legislazione dell’Unione. Le norme dovrebbero in particolare tenere conto dei criteri per l’individuazione e la classificazione delle attività economiche ecosostenibili di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (5). Per quanto riguarda l’informativa sulla prestazione energetica del portafoglio immobiliare degli enti, è opportuno tenere conto delle informazioni fornite dall’attestato di prestazione energetica definito all’articolo 2, punto 12, della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(4) |
Gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) impongono rispettivamente a talune imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico o a taluni enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni di includere nella loro relazione sulla gestione o nella loro relazione consolidata sulla gestione informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’impatto della loro attività. L’obbligo non si applica tuttavia ad altre imprese. Di conseguenza le imprese che non sono soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE non sono tenute a pubblicare tali informazioni e potrebbero non essere in grado di fornirle agli enti. Alle imprese che sono controparti di enti si può quindi solo chiedere di presentare le informazioni e i dati di cui sopra su base volontaria. È tuttavia opportuno offrire a dette imprese orientamenti sul calcolo della percentuale delle esposizioni verso attività che sono attività economiche ecosostenibili di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, in modo che possano presentare tali informazioni e tali dati in un formato standardizzato e comparabile. Se tali informazioni e dati non sono forniti su base volontaria, gli enti dovrebbero essere in grado di calcolare la percentuale di esposizioni allineate alla tassonomia utilizzando stime o variabili proxy. |
(5) |
L’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 dispone che le informazioni sui rischi ambientali, sociali e di governance siano pubblicate a decorrere dal 28 giugno 2022, su base annua il primo anno e successivamente due volte all’anno. La prima data di riferimento per l’informativa annuale dovrebbe pertanto essere fissata al 31 dicembre 2022. |
(6) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. |
(7) |
L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 è così modificato:
1) |
è inserito l’articolo 18 bis seguente: «Articolo 18 bis Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance 1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:
2. Gli enti possono scegliere di pubblicare informazioni quantitative sulle azioni di attenuazione e sulle esposizioni relative ai rischi connessi ai cambiamenti climatici associati alle attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, nei confronti delle controparti che sono società non finanziarie di cui all’allegato V, parte 1, punto 42, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, che non sono soggette agli obblighi di informativa di cui all’articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE e che non sono soggette agli obblighi di informativa di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2178 della Commissione (*4), utilizzando il modello 9 di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento e seguendo le istruzioni di cui all’allegato XL del presente regolamento. Per il calcolo della percentuale delle esposizioni verso attività che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 (esposizioni allineate alla tassonomia) nei confronti di tali controparti, gli enti:
Ai fini della lettera a), gli enti informano le controparti che tali informazioni sono fornite su base volontaria. 3. Salvo diversa indicazione nelle istruzioni di cui all’allegato XL del presente regolamento, a decorrere dal 31 dicembre 2022 gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 alle date indicate di seguito:
(*1) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13)." (*2) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19)." (*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1)." (*4) Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).»;" |
2) |
il testo che figura nell’allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato XXXIX; |
3) |
il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato XL. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (GU L 136 del 21.4.2021, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(5) Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17).
(6) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
(7) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(8) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
ALLEGATO I
«ANNEX XXXIX
Prudential disclosures on ESG risks (Article 449a CRR)
INDEX - Prudential disclosures on ESG risks (Article 449a CRR) |
Table 1 - Qualitative information on Environmental risk |
Table 2 - Qualitative information on Social risk |
Table 3 - Qualitative information on Governance risk |
Template 1: Banking book- Indicators of potential climate Change transition risk: Credit quality of exposures by sector, emissions and residual maturity |
Template 2: Banking book - Indicators of potential climate change transition risk: Loans collateralised by immovable property - Energy efficiency of the collateral |
Template 3: Banking book - Indicators of potential climate change transition risk: Alignment metrics |
Template 4: Banking book - Indicators of potential climate change transition risk: Exposures to top 20 carbon-intensive firms |
Template 5: Banking book - Indicators of potential climate change physical risk: Exposures subject to physical risk |
Template 6. Summary of key performance indicators (KPIs) on the Taxonomy-aligned exposures |
Template 7 - Mitigating actions: Assets for the calculation of GAR |
Template 8 - GAR (%) |
Template 9 - Mitigating actions: BTAR |
Template 10 - Other climate change mitigating actions that are not covered in Regulation (EU) 2020/852 |
Table 1 - Qualitative information on Environmental risk
in accordance with Article 449a CRR
Row number |
Qualitative information - Free format |
|
|
Business strategy and processes |
|
(a) |
Institution's business strategy to integrate environmental factors and risks, taking into account the impact of environmental factors and risks on institution's business environment, business model, strategy and financial planning |
|
(b) |
Objectives, targets and limits to assess and address environmental risk in short-, medium-, and long-term, and performance assessment against these objectives, targets and limits, including forward-looking information about the design of business strategy and processes |
|
(c) |
Current investment activities and (future) investment targets towards environmental objectives and EU Taxonomy-aligned activities |
|
(d) |
Policies and procedures relating to direct and indirect engagement with new or existing counterparties on their strategies to mitigate and reduce environmental risks |
|
|
Governance |
|
(e) |
Responsibilities of the management body for setting the risk framework, supervising and managing the implementation of the objectives, strategy and policies in the context of environmental risk management covering relevant transmission channels |
|
(f) |
Management body's integration of short-, medium- and long-term effects of environmental factors and risks, organisational structure both within business lines and internal control functions |
|
(g) |
Integration of measures to manage environmental factors and risks in internal governance arrangements, including the role of committees, the allocation of tasks and responsibilities, and the feedback loop from risk management to the management body covering relevant transmission channels |
|
(h) |
Lines of reporting and frequency of reporting relating to environmental risk |
|
(i) |
Alignment of the remuneration policy with institution's environmental risk-related objectives |
|
|
Risk management |
|
(j) |
Integration of short-, medium- and long-term effects of environmental factors and risks in the risk framework |
|
(k) |
Definitions, methodologies and international standards on which the environmental risk management framework is based |
|
(l) |
Processes to identify, measure and monitor activities and exposures (and collateral where applicable) sensitive to environmental risks, covering relevant transmission channels |
|
(m) |
Activities, commitments and exposures contributing to mitigate environmental risks |
|
(n) |
Implementation of tools for identification, measurement and management of environmental risks |
|
(o) |
Results and outcome of the risk tools implemented and the estimated impact of environmental risk on capital and liquidity risk profile |
|
(p) |
Data availability, quality and accuracy, and efforts to improve these aspects |
|
(q) |
Description of limits to environmental risks (as drivers of prudential risks) that are set, and triggering escalation and exclusion in the case of breaching these limits |
|
(r) |
Description of the link (transmission channels) between environmental risks with credit risk, liquidity and funding risk, market risk, operational risk and reputational risk in the risk management framework |
|
Table 2 - Qualitative information on Social risk
in accordance with Article 449a CRR
Row number |
Qualitative information - Free format |
|
|
Business strategy and processes |
|
(a) |
Adjustment of the institution's business strategy to integrate social factors and risks taking into account the impact of social risk on the institution's business environment, business model, strategy and financial planning |
|
(b) |
Objectives, targets and limits to assess and address social risk in short-term, medium-term and long-term, and performance assessment against these objectives, targets and limits, including forward-looking information in the design of business strategy and processes |
|
(c) |
Policies and procedures relating to direct and indirect engagement with new or existing counterparties on their strategies to mitigate and reduce socially harmful activities |
|
|
Governance |
|
(d) |
Responsibilities of the management body for setting the risk framework, supervising and managing the implementation of the objectives, strategy and policies in the context of social risk management covering counterparties' approaches to: |
|
(i) |
Activities towards the community and society |
|
(ii) |
Employee relationships and labour standards |
|
(iii) |
Customer protection and product responsibility |
|
(iv) |
Human rights |
|
(e) |
Integration of measures to manage social factors and risks in internal governance arrangements, including the role of committees, the allocation of tasks and responsibilities, and the feedback loop from risk management to the management body |
|
(f) |
Lines of reporting and frequency of reporting relating to social risk |
|
(g) |
Alignment of the remuneration policy in line with institution's social risk-related objectives |
|
|
Risk management |
|
(h) |
Definitions, methodologies and international standards on which the social risk management framework is based |
|
(i) |
Processes to identify, measure and monitor activities and exposures (and collateral where applicable) sensitive to social risk, covering relevant transmission channels |
|
(j) |
Activities, commitments and assets contributing to mitigate social risk |
|
(k) |
Implementation of tools for identification and management of social risk |
|
(l) |
Description of setting limits to social risk and cases to trigger escalation and exclusion in the case of breaching these limits |
|
(m) |
Description of the link (transmission channels) between social risks with credit risk, liquidity and funding risk, market risk, operational risk and reputational risk in the risk management framework |
|
Table 3 - Qualitative information on Governance risk
in accordance with Article 449a CRR
Row number |
Qualitative information - Free format |
|
|
Governance |
|
(a) |
Institution's integration in their governance arrangements of the governance performance of the counterparty, including committees of the highest governance body, committees responsible for decision-making on economic, environmental, and social topics |
|
(b) |
Institution's accounting of the counterparty's highest governance body’s role in non-financial reporting |
|
(c) |
Institution's integration in governance arrangements of the governance performance of their counterparties including: |
|
(i) |
Ethical considerations |
|
(ii) |
Strategy and risk management |
|
(iii) |
Inclusiveness |
|
(iv) |
Transparency |
|
(v) |
Management of conflict of interest |
|
(vi) |
Internal communication on critical concerns |
|
|
Risk management |
|
(d) |
Institution's integration in risk management arrangements the governance performance of their counterparties considering: |
|
(i) |
Ethical considerations |
|
(ii) |
Strategy and risk management |
|
(iii) |
Inclusiveness |
|
(iv) |
Transparency |
|
(v) |
Management of conflict of interest |
|
(vi) |
Internal communication on critical concerns |
Template 1: Banking book- Indicators of potential climate Change transition risk: Credit quality of exposures by sector, emissions and residual maturity
Template 2: Banking book - Indicators of potential climate change transition risk: Loans collateralised by immovable property - Energy efficiency of the collateral
Template 3: Banking book - Indicators of potential climate change transition risk: Alignment metrics
Template 4: Banking book - Indicators of potential climate change transition risk: Exposures to top 20 carbon-intensive firms
|
a |
b |
c |
d |
e |
|
Gross carrying amount (aggregate) |
Gross carrying amount towards the counterparties compared to total gross carrying amount (aggregate) (*1) |
Of which environmentally sustainable (CCM) |
Weighted average maturity |
Number of top 20 polluting firms included |
1 |
|
|
|
|
|
Template 5: Banking book - Indicators of potential climate change physical risk: Exposures subject to physical risk
Template 6. Summary of key performance indicators (KPIs) on the Taxonomy-aligned exposures
|
KPI |
% coverage (over total assets) (*2) |
||
|
Climate change mitigation |
Climate change adaptation |
Total (Climate change mitigation + Climate change adaptation) |
|
GAR stock |
|
|
|
|
GAR flow |
|
|
|
|
Template 7 - Mitigating actions: Assets for the calculation of GAR
Template 8 - GAR (%)
Template 9 - Mitigating actions: BTAR
Template 9.1 - Mitigating actions: Assets for the calculation of BTAR
Template 9.2 - BTAR %
Template 9.3 - Summary table - BTAR %
Template 10 - Other climate change mitigating actions that are not covered in Regulation (EU) 2020/852
(*1) For counterparties among the top 20 carbon emitting companies in the world
(*2) % of assets covered by the KPI over banks’ total assets
ALLEGATO II
«ALLEGATO XL
Istruzioni per l’informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance
1.
Gli enti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 seguendo le istruzioni di cui al presente allegato. Le istruzioni devono essere utilizzate per compilare le tabelle e i modelli di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento.
2.
Ai fini delle presenti istruzioni si intende per:
a) |
«rischi ambientali, sociali o di governance», il rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l’ente dovuti all’impatto, presente o futuro, dei fattori ambientali, sociali o di governance sulle controparti o le attività investite dell’ente; |
b) |
«rischio ambientale», il rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l’ente dovuti all’impatto, presente o futuro, dei fattori ambientali sulle controparti o le attività investite dell’ente, compresi i fattori connessi alla transizione verso i seguenti obiettivi ambientali:
Il rischio ambientale comprende sia il rischio fisico che il rischio di transizione; |
c) |
«rischio fisico», nell’ambito del rischio ambientale globale, il rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l’ente dovuti all’impatto, presente o futuro, degli effetti fisici dei fattori ambientali sulle controparti o le attività investite dell’ente; |
d) |
«rischio di transizione», nell’ambito del rischio ambientale globale, il rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l’ente dovuti all’impatto, presente o futuro, della transizione verso un’economia sostenibile dal punto di vista ambientale sulle controparti o le attività investite dell’ente; |
e) |
«rischio sociale», il rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l’ente dovuti all’impatto, presente o futuro, dei fattori sociali sulle controparti o le attività investite dell’ente; |
f) |
«rischio di governance», il rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l’ente dovuti all’impatto, presente o futuro, dei fattori di governance sulle controparti o le attività investite dell’ente. |
3.
I riferimenti nelle presenti istruzioni ai quadri strategici internazionali e dell’Unione e agli indici di riferimento disponibili comprendono: l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (*1) («accordo di Parigi»), la comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo (*2), la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), la comunicazione della Commissione — Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima (*5), gli orientamenti messi a disposizione nelle raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima (TCFD) (*6), l’iniziativa finanziaria del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP FI) (*7), i principi d’informativa sulla sostenibilità della Global Reporting Initiative (*8) e i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite (UNPRI) (*9).
Tabella 1 — Informazioni qualitative sul rischio ambientale: caselle di testo libero per l’informativa sugli elementi qualitativi nell’allegato XXXIX
4. |
Gli enti si attengono alle istruzioni seguenti per compilare la tabella 1 «Informazioni qualitative sul rischio ambientale» di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento per descrivere l’integrazione dei rischi ambientali, comprese le informazioni specifiche sui rischi connessi ai cambiamenti climatici e su altri rischi ambientali, nella loro strategia e nei loro processi aziendali, nella governance e nella gestione dei rischi. Ai fini dell’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435 di tale regolamento.
|
Tabella 2 — Informazioni qualitative sul rischio sociale: caselle di testo libero per l’informativa sugli elementi qualitativi nell’allegato XXXVII
5. |
Gli enti si attengono alle istruzioni seguenti per compilare la tabella 2 — «Informazioni qualitative sul rischio sociale» di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento, al fine di descrivere l’integrazione dei rischi sociali nella loro strategia e nei loro processi aziendali, nella governance e nella gestione dei rischi, conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435 di tale regolamento.
|
Tabella 3 — Informazioni qualitative sul rischio di governance: caselle di testo libero per l’informativa sugli elementi qualitativi nell’allegato XXXVII
6. |
Gli enti si attengono alle istruzioni seguenti per compilare la tabella 3 — «Informazioni qualitative sul rischio di governance» di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento, al fine di descrivere l’integrazione dei rischi di governance nella loro governance e nella gestione dei rischi, conformemente all’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l’articolo 435 di tale regolamento.
|
Modello 1: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: Qualità creditizia delle esposizioni per settore, emissioni e durata residua. Formato fisso.
1. |
Gli enti si attengono alle istruzioni seguenti per compilare il modello 1 di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento per fornire informazioni sulle esposizioni maggiormente soggette ai rischi che gli enti possono trovarsi ad affrontare a causa della transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. Ai fini dell’articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013:
|
2. |
Gli enti includono nella descrizione che accompagna il modello spiegazioni sulle informazioni pubblicate e sulle modifiche rispetto ai periodi di informativa precedenti, nonché eventuali implicazioni che tali esposizioni possono avere in termini di rischio di credito, di mercato, operativo, di reputazione e di liquidità per gli enti. |
3. |
Gli enti includono nelle righe del modello la ripartizione del valore contabile lordo di prestiti e anticipazioni, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale a società non finanziarie, diversi da quelli posseduti per negoziazione, per settore di attività economica utilizzando i codici della nomenclatura delle attività economiche (NACE) di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11), sulla base dell’attività principale della controparte. Essi includono anche i totali parziali che aggregano il valore contabile lordo delle esposizioni verso settori e sottosettori che contribuiscono in misura considerevole ai cambiamenti climatici. Si fa riferimento in particolare ai settori elencati nelle sezioni da A a H e nella sezione L dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006, che comprendono i settori petrolifero, del gas, minerario e dei trasporti, in quanto settori che contribuiscono in misura considerevole ai cambiamenti climatici, come specificato al considerando 6 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (*12), nonché a un totale parziale delle esposizioni verso «altri settori» non menzionati in tale considerando. |
4. |
L’attribuzione del settore NACE della controparte si basa sulla natura della controparte diretta. Se la controparte dell’ente è una società di partecipazione, gli enti considerano il settore NACE del debitore specifico nell’ambito della società di partecipazione (se diverso dalla società di partecipazione) che riceve il finanziamento (ossia la filiazione specifica della società di partecipazione in questione), piuttosto che quello della società di partecipazione, in particolare nei casi in cui il debitore che beneficia del finanziamento è una società non finanziaria. Analogamente, se la controparte diretta di un ente (il debitore) è una società veicolo, gli enti pubblicano le informazioni pertinenti nell’ambito del settore NACE associato all’attività economica della società madre della società veicolo. la classificazione delle esposizioni contratte congiuntamente da più di un debitore si basa sulle caratteristiche del debitore più pertinente, o determinante, per la concessione dell’esposizione da parte dell’ente. La distribuzione per codice NACE delle esposizioni contratte congiuntamente è determinata dalle caratteristiche del debitore più pertinente o determinante. Gli enti pubblicano le informazioni per codice NACE con il livello di granularità richiesto nelle righe del modello.
|
Modello 2: Portafoglio bancario - Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: prestiti garantiti da beni immobili — Efficienza energetica delle garanzie reali. Formato fisso.
1. |
Gli enti si attengono alle istruzioni seguenti per pubblicare le informazioni richieste nel «Modello 2: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: prestiti garantiti da beni immobili — Efficienza energetica delle garanzie reali», di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento. |
2. |
La direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*16) e la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*17) promuovono politiche volte a conseguire un parco immobiliare ad alta efficienza energetica e decarbonizzato entro il 2050. La direttiva 2010/31/UE ha introdotto gli attestati di prestazione energetica (APE) come strumenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici. Tali attestati sono definiti come un documento riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un’unità immobiliare effettuato conformemente a tale direttiva. |
3. |
Questo modello mostra il valore contabile lordo, di cui all’allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, dei prestiti garantiti da beni immobili non residenziali e residenziali e delle garanzie reali immobiliari recuperate, comprese le informazioni sul livello di efficienza energetica delle garanzie reali misurato in termini di consumo energetico in kWh/m2 (colonne da b) a g) del modello), in termini di classe attribuita dall’attestato di prestazione energetica (APE) delle garanzie reali di cui all’articolo 2, punto 12, della direttiva 2010/31/UE per gli Stati membri, o come definito in qualsiasi pertinente regolamentazione locale per le esposizioni al di fuori dell’Unione, se esiste un’associazione alla classe APE dell’Unione (colonne da h) a n)]. |
4. |
In particolare, nelle colonne da b) a g), gli enti pubblicano il valore contabile lordo delle esposizioni per categorie di efficienza energetica sulla base del consumo energetico specifico delle garanzie reali in kWh/m2, come indicato nella classe APE delle garanzie reali o stimato dagli enti in assenza di classe APE. Nelle righe 5 e 10 del modello gli enti indicano in che misura tali dati sono stimati e non basati sulle classi APE. Nelle colonne da h) a n), gli enti pubblicano il valore contabile lordo delle esposizioni raggruppate in base alla classe APE delle garanzie reali per le garanzie reali per le quali l’ente dispone dell’APE. |
5. |
Nel pubblicare la distribuzione APE delle garanzie reali, gli enti indicano separatamente, nella colonna o), le esposizioni per le quali non dispongono delle informazioni APE relative alle garanzie reali. Quando non dispongono delle informazioni APE, ma utilizzano calcoli interni per stimare l’efficienza energetica delle garanzie reali, gli enti devono indicare la percentuale delle esposizioni senza classe APE delle garanzie reali per le quali forniscono stime (la percentuale deve essere calcolata sulla base del valore contabile lordo delle esposizioni). Gli enti pubblicano i valori contabili lordi totali per livello di consumo energetico e per classe APE, con una ripartizione per ubicazione (Unione rispetto a paesi terzi), distinguendo tra prestiti garantiti da beni immobili non residenziali, prestiti garantiti da beni immobili residenziali e garanzie reali ottenute acquisendone il possesso. |
6. |
Nel caso di esposizioni verso soggetti situati in paesi terzi in cui non esiste una classe APE equivalente, gli enti non compilano le colonne da h) a n). Compilano però le colonne o) e p) con le informazioni necessarie e, se del caso, le colonne da b) a g) con i dati stimati. |
7. |
Per le esposizioni collegate a più di una garanzia reale, come ad esempio due beni immobili, le informazioni sull’efficienza energetica degli immobili collegati all’esposizione sono suddivise e comunicate separatamente in base ai livelli di efficienza energetica (sia per i KWh/m2 delle garanzie reali nelle colonne da b) a g), sia per la classe APE nelle colonne da h) a n) corrispondenti all’efficienza energetica di ciascuna garanzia reale). Più specificamente, gli enti calcolano la quota di ciascuna garanzia reale nel valore contabile lordo dell’esposizione sulla base del valore della garanzia reale e la indicano nell’ambito della categoria di efficienza energetica collegata a ciascuna garanzia reale. Ad esempio, l’ente ha un prestito con un valore contabile lordo di 100 000 EUR garantito da due beni immobili: l’immobile A e l’immobile B. L’immobile A ha un valore di garanzia reale pari a 80 000 EUR e classe APE A, mentre l’immobile B ha un valore di garanzia reale pari a 70 000 EUR e classe APE D. In questo esempio, gli enti dovrebbero indicare l’importo di 53 333 EUR (ossia 100 000 EUR * [80 000/(80 000 + 70 000)] nell’ambito della classe APE A e l’importo di 46 667 EUR (ossia 100 000 EUR * [70 000/(80 000 + 70 000)] nell’ambito della classe APE D, entrambi corrispondenti al prestito specifico in questione. |
Modello 3: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: metriche di allineamento. Formato flessibile (colonne fisse, righe flessibili).
1. |
Gli enti si attengono alle istruzioni seguenti per pubblicare le informazioni richieste nel «Modello 3: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: metriche di allineamento», di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento. |
2. |
In questo modello gli enti pubblicano informazioni sui loro sforzi di allineamento agli obiettivi dell’accordo di Parigi per un numero selezionato di settori. L’informativa sull’allineamento riflette la misura in cui i flussi finanziari sono coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima, conformemente all’accordo di Parigi. Lo scenario economico che descrive il percorso di decarbonizzazione è lo scenario a zero emissioni nette entro il 2050 (NZE2050) elaborato dall’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) (*18). Gli enti tengono conto di tale scenario. Dato che l’AIE fornisce scenari a livello mondiale e alcune metriche specifiche a livello europeo, gli enti devono misurare la distanza dagli indici di riferimento dello scenario elaborato dall’AIE a livello mondiale e, laddove siano disponibili le metriche specifiche per l’Europa, a livello europeo. |
3. |
Gli enti che stimano già le informazioni sul loro allineamento settoriale con l’accordo di Parigi pubblicano le informazioni in questo modello. Nella parte descrittiva che accompagna il modello gli enti devono spiegare il metodo utilizzato e la fonte dei dati. Gli enti che non stimano ancora il loro allineamento settoriale pubblicano informazioni sui loro piani per l’attuazione di un metodo per stimare e pubblicare tali informazioni. In ogni caso gli enti iniziano a pubblicare le informazioni incluse in questo modello con prima data di riferimento per l’informativa al 30 giugno 2024. |
4. |
In questo modello gli enti pubblicano:
|
Modello 4: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni verso le prime 20 imprese ad alta intensità di carbonio. Formato fisso.
1. |
Gli enti si attengono alle istruzioni seguenti per pubblicare le informazioni richieste nel «Modello 4: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni verso le prime 20 imprese ad alta intensità di carbonio», di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento. |
2. |
In questo modello gli enti pubblicano informazioni aggregate sulle esposizioni verso le controparti a più alta intensità di carbonio al mondo. Esse includono informazioni aggregate e anonimizzate sul valore contabile lordo delle esposizioni verso un massimo di 20 controparti che figurano tra le prime 20 imprese a più alta intensità di carbonio a livello mondiale. Le informazioni si basano su informazioni affidabili e accurate accessibili al pubblico. Tra gli esempi di fonti di dati per individuare le principali imprese ad alta intensità di carbonio figurano il Carbon Majors Database e i Carbon Majors Report del Carbon Disclosure Project e del Climate Accountability Institute, nonché Thomson Reuters. |
3. |
Nella descrizione che accompagna l’informativa gli enti indicano la fonte dei dati che utilizzano. Qualora non siano in grado di individuare le esposizioni verso le prime 20 imprese ad alta intensità di carbonio al mondo, gli enti spiegano il motivo per cui non hanno indicato tali esposizioni, anche nel caso in cui non abbiano esposizioni verso tali prime 20 imprese.
|
Modello 5: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico. Formato fisso.
1. |
Gli enti si attengono alle istruzioni seguenti per pubblicare le informazioni richieste nel «Modello 5: Portafoglio bancario — Indicatori del potenziale rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico», di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento. |
2. |
In questo modello gli enti includono informazioni sulle esposizioni nel portafoglio bancario, compresi prestiti e anticipazioni, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale non detenuti per la negoziazione e per la vendita, verso imprese non finanziarie, sui prestiti garantiti da beni immobili e sulle garanzie reali immobiliari recuperate, esposti a pericoli cronici e acuti legati al clima, con una ripartizione per settore di attività economica (classificazione NACE) e per ubicazione geografica dell’attività della controparte o delle garanzie reali, per i settori e le aree geografiche soggetti a eventi acuti e cronici connessi ai cambiamenti climatici. |
3. |
Per individuare le aree geografiche soggette a pericoli specifici legati al clima, gli enti utilizzano portali e banche dati dedicati. Per ottenere informazioni sulle caratteristiche dei luoghi sensibili agli eventi connessi ai cambiamenti climatici, gli enti possono utilizzare i dati forniti dagli organismi dell’Unione e dalle autorità governative nazionali, comprese le agenzie meteorologiche, ambientali, statistiche o le organizzazioni geoscientifiche. Tra gli esempi di fonti di dati per individuare le aree geografiche soggette a pericoli connessi ai cambiamenti climatici figurano (*20): GFDRR — ThinkHazard! (ondate di calore, scarsità d’acqua e stress idrico, inondazioni, incendi boschivi, uragani, frane); PREP — PREPdata (inondazioni costiere, calore estremo, frane, scarsità d’acqua e stress idrico, incendi boschivi); WRI — Aqueduct Water Risk Atlas (inondazioni, inondazioni costiere, scarsità d’acqua e stress idrico); Swiss Re — CatNet® (inondazioni, cicloni tropicali - uragani e tifoni -, incendi boschivi); Banca mondiale — Climate Change Knowledge Portal (calore estremo, precipitazioni estreme, siccità); PCA — Global Drought Risk Platform (siccità); NOAA — Historical Hurricane Tracks (cicloni tropicali - uragani e tifoni). |
4. |
Se la controparte è una società di partecipazione, gli enti considerano il settore NACE del debitore specifico controllato dalla società di partecipazione (se diverso dalla società di partecipazione stessa) che riceve il finanziamento, in particolare nei casi in cui il debitore è una società non finanziaria. Analogamente, se la controparte diretta dell’ente (il debitore) è una società veicolo, gli enti pubblicano le informazioni pertinenti nell’ambito del settore NACE associato all’attività economica della società madre della società veicolo. La classificazione delle esposizioni congiunte verso più di un debitore si basa sulle caratteristiche del debitore più pertinente per la concessione dell’esposizione da parte dell’ente. La distribuzione per codice NACE delle esposizioni contratte congiuntamente è determinata dalle caratteristiche del debitore più pertinente o determinante. |
5. |
Gli enti pubblicano le informazioni in questo modello con la massima diligenza possibile e nella descrizione che accompagna il modello spiegano le fonti di informazione e i metodi utilizzati per individuare le esposizioni soggette al rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici.
|
Modello 6: Sintesi degli indicatori fondamentali di prestazione (KPI) sulle esposizioni allineate alla tassonomia. Formato fisso.
1. |
Nel modello 6 gli enti forniscono una panoramica dei KPI calcolati sulla base dei modelli 7 e 8 dell’allegato XXXIX, compreso il GAR di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione (*21). |
2. |
Mentre il regolamento delegato (UE) 2021/2178 impone agli enti di stimare e comunicare il GAR due volte, una volta sulla base dell’allineamento alla tassonomia del fatturato della controparte (per le imprese non finanziarie) per le esposizioni il cui scopo non è finanziare attività specificate (finanziamenti generici) e una seconda volta sulla base dell’allineamento alla tassonomia delle spese in conto capitale della controparte per le stesse esposizioni da finanziamenti generici, in questo modello gli enti pubblicano il GAR una sola volta, sulla base dell’allineamento del fatturato della controparte solo per la parte dei finanziamenti generici. |
3. |
Per lo stock, il GAR (mitigazione dei cambiamenti climatici), il GAR (adattamento ai cambiamenti climatici) e il GAR (mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici) corrispondono al KPI incluso rispettivamente nelle colonne b), g) e l) del modello 8. Analogamente, per il flusso, il GAR (mitigazione dei cambiamenti climatici), il GAR (adattamento ai cambiamenti climatici) e il GAR (mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici) corrispondono al KPI incluso nella riga 1, colonne r), w) e ab), dello stesso modello 8. |
4. |
Le informazioni sulla copertura sono incluse nel modello 8, riga 1, colonna p), per il GAR stock e colonna af) per il GAR flusso. |
5. |
Gli enti pubblicano tali informazioni con prima data di riferimento al 31 dicembre 2023, che è in linea con la prima data di riferimento per l’informativa sul GAR di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2178. |
Modello 7: Azioni di attenuazione: attivi per il calcolo del GAR. Formato fisso.
1. |
Gli enti si attengono alle istruzioni seguenti per pubblicare le informazioni richieste nel «Modello 7: Azioni di attenuazione: attivi per il calcolo del GAR», di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento. |
2. |
In questo modello gli enti pubblicano informazioni sul valore contabile lordo di prestiti e anticipazioni, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale nel loro portafoglio bancario, con una ripartizione delle informazioni per tipo di controparte, comprese le società finanziarie, le società non finanziarie, le famiglie, le amministrazioni locali, nonché dei prestiti immobiliari alle famiglie, e sull’ammissibilità e l’allineamento alla tassonomia delle esposizioni per quanto riguarda gli obiettivi ambientali di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici di cui all’articolo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852. |
3. |
In particolare gli enti includono in questo modello le informazioni necessarie per il calcolo del GAR conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/2178. Mentre il regolamento delegato (UE) 2021/2178 impone agli enti di stimare e comunicare il GAR due volte, una volta sulla base dell’allineamento alla tassonomia del fatturato della controparte (per le imprese non finanziarie) per le esposizioni il cui scopo non è finanziare attività specificate (finanziamenti generici) e una seconda volta sulla base dell’allineamento alla tassonomia delle spese in conto capitale della controparte per le stesse esposizioni da finanziamenti generici, in questo modello gli enti pubblicano il GAR una sola volta, solo sulla base dell’allineamento del fatturato della controparte per la parte dei finanziamenti generici. |
4. |
Sulla base di tali informazioni, gli enti calcolano e pubblicano il proprio GAR conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/2178. Le informazioni incluse riguardano la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai cambiamenti climatici di cui all’articolo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852. |
5. |
Gli enti pubblicano tali informazioni con prima data di riferimento al 31 dicembre 2023, che è la prima data di riferimento per l’informativa sul GAR di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2178.
|
Modello 8: GAR (%)
1. |
Gli enti si attengono alle istruzioni seguenti per pubblicare le informazioni richieste nel «Modello 8: GAR (%)» di cui all’allegato XXXIX del presente regolamento. |
2. |
Sulla base delle informazioni incluse nel modello 7, gli enti pubblicano nel presente modello il GAR conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/2178. |
3. |
Scopo del presente modello è mostrare in che misura le attività degli enti sono considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852, in modo che i portatori di interessi possano comprendere le azioni messe in atto dagli enti per attenuare i rischi fisici e di transizione connessi ai cambiamenti climatici. |
4. |
Anche se il regolamento delegato (UE) 2021/2178 impone agli enti di stimare e pubblicare il GAR due volte, una volta sulla base dell’allineamento alla tassonomia del fatturato della controparte (per le imprese non finanziarie) per le esposizioni il cui scopo non è finanziare attività specificate (finanziamenti generici) e una seconda volta sulla base dell’allineamento al regolamento (UE) 2020/852 delle spese in conto capitale della controparte per le stesse esposizioni da finanziamenti generici, in questo modello gli enti pubblicano il GAR una sola volta, sulla base dell’allineamento del fatturato della controparte solo per la parte dei finanziamenti generici. |
5. |
Gli enti iniziano a pubblicare tali informazioni con prima data di riferimento al 31 dicembre 2023, che è in linea con la prima data di riferimento per l’informativa sul GAR di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2178.
|
Modello 9: Azioni di attenuazione: BTAR
1. |
L’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2178 prevede che la Commissione riesamini l’applicazione di tale regolamento entro il 30 giugno 2024. La Commissione deve valutare in particolare la necessità di ulteriori modifiche per quanto concerne l’inclusione di:
|
2. |
Gli enti possono scegliere di includere in questo modello le seguenti informazioni. Per le controparti che sono imprese non finanziarie e che non sono soggette a obblighi di informativa, gli enti possono pubblicare, con uno sforzo ragionevole e sulla base di informazioni già disponibili e raccolte su base volontaria e bilaterale presso le loro controparti o calcolate utilizzando stime, informazioni estese sull’ammissibilità alla tassonomia e sull’allineamento alla tassonomia conformemente al regolamento (UE) 2020/852 per quanto riguarda gli obiettivi ambientali di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi, di cui all’articolo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852, delle esposizioni verso società non finanziarie europee che non sono soggette agli obblighi di informativa di cui alla direttiva 2013/34/UE e verso società non finanziarie di paesi terzi non soggette agli obblighi di informativa di cui alla direttiva 2013/34/UE. Tali informazioni possono essere pubblicate una sola volta, sulla base dell’allineamento del fatturato delle controparti per i finanziamenti generici, come nel caso del GAR.
La prima data di riferimento per l’informativa di questo modello è al 31 dicembre 2024. Gli enti non sono tenuti a pubblicare tali informazioni prima del 1o gennaio 2025. |
Modello 9.1: Azioni di attenuazione: attivi per il calcolo del BTAR
1. |
In questo modello gli enti possono indicare il valore contabile lordo degli attivi pertinenti per il calcolo del BTAR. Il presente modello si applica solo alle controparti che non sono soggette a obblighi di informativa.
|
Modello 9.2: % del BTAR
In questo modello gli enti possono indicare la percentuale degli attivi BTAR di cui al modello 1 rispetto agli attivi totali al denominatore del BTAR di cui alla riga 17 del modello 9.1.
Modello 9.3: % del BTAR
Questo modello contiene un riassunto del KPI BTAR, suddiviso per obiettivo ambientale connesso ai cambiamenti climatici e totale, con ripartizione per stock e flusso.
Modello 10: Altre azioni di attenuazione connesse ai cambiamenti climatici non contemplate dal regolamento (UE) 2020/852
1. |
Questo modello riguarda altre azioni di attenuazione connesse ai cambiamenti climatici e include le esposizioni degli enti che non sono allineate alla tassonomia conformemente al regolamento (UE) 2020/852 secondo i modelli 7 e 8 ma che sostengono comunque le controparti nel processo di transizione e di adattamento per gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi. Tali azioni e attività di attenuazione comprendono obbligazioni e prestiti emessi secondo norme diverse da quelle dell’Unione, comprese le obbligazioni verdi; obbligazioni sostenibili legate ad aspetti relativi ai cambiamenti climatici; obbligazioni connesse alla sostenibilità legate ad aspetti relativi ai cambiamenti climatici; prestiti verdi; prestiti connessi alla sostenibilità legati ad aspetti relativi ai cambiamenti climatici; prestiti connessi alla sostenibilità legati ad aspetti relativi ai cambiamenti climatici. |
2. |
Gli enti includono nella descrizione che accompagna il presente modello spiegazioni dettagliate sulla natura e sul tipo di azioni di attenuazione di cui al presente modello, comprese informazioni sul tipo di rischi che intendono attenuare, sugli obiettivi in materia di cambiamenti climatici che sostengono, nonché sulle relative controparti e sulla tempistica delle azioni. Essi spiegano inoltre il motivo per cui tali esposizioni non sono pienamente allineate ai criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852 e non sono sostenibili ai sensi del regolamento (UE) 2020/852 ma contribuiscono comunque ad attenuare il rischio di transizione o il rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici, e forniscono qualsiasi altra informazione pertinente che possa aiutare a comprendere il quadro di gestione dei rischi dell’ente. |
3. |
Gli enti iniziano a pubblicare le informazioni incluse nei modelli con prima data di riferimento per l’informativa al 31 dicembre 2022.
|
(*1) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
(*2) COM(2019) 640 final.
(*3) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(*4) Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).
(*5) C(2019) 4490 (GU C 209 del 20.6.2019, pag. 1).
(*6) Raccomandazioni della task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima, https://www.fsb-tcfd.org/recommendations.
(*7) Iniziativa finanziaria del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP FI), https://www.unepfi.org.
(*8) Principi di informativa sulla sostenibilità della Global Reporting Initiative, https://www.globalreporting.org/standards.
(*9) Principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite(UNPRI), https://www.unpri.org.
(*10) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(*11) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(*12) Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17).
(*13) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).
(*14) https://carbonaccountingfinancials.com/standard.
(*15) https://www.cdp.net/en.
(*16) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153, del 18.6.2010, pag. 13).
(*17) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(*18) Scenario a zero emissioni nette entro il 2050 (NET Zero Emissions by 2050 Scenario, NZE) – IEA, World Energy Model, Parigi, 2021 https://www.iea.org/reports/world-energy-model
(*19) La relazione 2021 è consultabile in questa pagina.
(*20) Per ulteriori esempi si rimanda alla relazione dell’UNEP FI e di Acclimatise: Chartering New Climate. State-of-the-art tools and data for banks to assess credit risks and opportunities from physical climate change impacts, settembre 2020, https://www.unepfi.org/publications/banking-publications/charting-a-new-climate/. La relazione fornisce informazioni dettagliate in merito ai periodi di tempo coperti, all’uso di scenari futuri, alla risoluzione e alla copertura spaziali, al formato dei risultati da ricevere da particolari serie di dati nonché alla concessione di licenze e ai costi (si noti che la maggior parte dei portali e delle banche dati offre un accesso gratuito). Inoltre la relazione approfondisce diverse tecniche di valutazione e misurazione dei rischi fisici, come ad esempio la mappatura del calore, l’analisi delle correlazioni, gli strumenti e le analisi dedicati.
(*21) Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).
(*22) Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).
19.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 324/55 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2454 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2022
che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza delle concentrazioni dei rischi e delle operazioni intragruppo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 21 bis, paragrafo 2, lettere b) e c),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, dell’articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, e dell’allegato II della direttiva 2002/87/CE, i coordinatori sono responsabili di esercitare la vigilanza sulle concentrazioni dei rischi e sulle operazioni intragruppo significative a livello di conglomerati finanziari. |
(2) |
Nell’esercitare la vigilanza sulle concentrazioni dei rischi e sulle operazioni intragruppo significative, i coordinatori e le altre autorità competenti rilevanti devono tenere conto della specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del conglomerato finanziario nonché degli obblighi settoriali vigenti in materia di operazioni intragruppo e di concentrazioni dei rischi, in particolare nell’individuare le concentrazioni dei rischi significative e le operazioni intragruppo significative che le imprese regolamentate e le società di partecipazione finanziaria mista appartenenti ad un particolare conglomerato finanziario sono tenute a segnalare ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE. |
(3) |
Per aiutare i coordinatori e le altre autorità competenti rilevanti a individuare potenziali problemi per la valutazione dei rischi assunti dal conglomerato e onde agevolare il coordinamento delle prassi di vigilanza in tutta l’Unione, le imprese regolamentate e le società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero segnalare in modo coerente e standardizzato le operazioni intragruppo significative e le concentrazioni dei rischi significative. |
(4) |
Affinché i conglomerati finanziari dispongano di tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi di segnalazione, è opportuno posticipare la data di applicazione del presente regolamento. |
(5) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati alla Commissione dalle autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati). |
(6) |
Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto la consulenza dei relativi gruppi delle parti interessate istituiti rispettivamente in conformità dell’articolo 37 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010 (2), (UE) n. 1094/2010 (3) e (UE) n. 1095/2010 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Portata e frequenza delle segnalazioni sulle operazioni intragruppo e le concentrazioni dei rischi significative
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, il coordinatore nominato in conformità dell’articolo 10 di tale direttiva può chiedere alle imprese regolamentate o alle società di partecipazione finanziaria mista di trasmettere su base ad hoc informazioni sulle concentrazioni dei rischi significative e sulle operazioni intragruppo significative, previa consultazione delle autorità competenti rilevanti.
2. Le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista assicurano che i dati segnalati a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE siano coerenti con i dati trasmessi conformemente alle prescrizioni delle pertinenti norme settoriali come definite all’articolo 2, punto 7, di tale direttiva, in particolare il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (6).
3. Conformemente all’allegato II della direttiva 2002/87/CE, il coordinatore, previa consultazione delle autorità competenti rilevanti, specifica il tipo di operazioni che le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista sono tenute a segnalare.
4. Le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista trasmettono al coordinatore tutte le informazioni richieste e le eventuali rettifiche dei dati senza indebito indugio.
Articolo 2
Formato per le segnalazioni sulle concentrazioni dei rischi significative
1. Nel segnalare le informazioni sulle concentrazioni dei rischi significative a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista trasmettono le informazioni di cui ai modelli FC.06, FC.07 e FC.08 di cui all’allegato I del presente regolamento, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.
2. Nel segnalare, a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione (7), al coordinatore nominato in conformità dell’articolo 10 della direttiva 2002/87/CE, le informazioni sulla gestione dei conflitti di interesse e dei rischi di contagio a livello di conglomerato finanziario relativamente alle concentrazioni dei rischi significative, le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista utilizzano il formato richiesto da detto coordinatore.
Articolo 3
Formato per le segnalazioni sulle operazioni intragruppo significative
1. Nel segnalare le informazioni sulle operazioni intragruppo significative a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista trasmettono le informazioni di cui ai modelli da FC.00 a FC.05 di cui all’allegato I del presente regolamento, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.
2. Nel segnalare, a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione, al coordinatore nominato in conformità dell’articolo 10 della direttiva 2002/87/CE, le informazioni sulla gestione dei conflitti di interesse e dei rischi di contagio a livello di conglomerato finanziario relativamente alle operazioni intragruppo significative, le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista utilizzano il formato richiesto da detto coordinatore.
Articolo 4
Trasmissione
Le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista trasmettono le informazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento nei formati per lo scambio dei dati specificati dal coordinatore, conformemente alle specifiche seguenti:
a) |
i punti di dati sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità; |
b) |
la valuta di segnalazione è quella utilizzata per la preparazione dei bilanci consolidati. |
Articolo 5
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(3) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(4) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(5) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(6) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).
(7) Regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coordinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo (GU L 326 dell’11.12.2015, pag. 34).
ALLEGATO I
Modelli per le segnalazioni sulle operazioni intragruppo e sulla concentrazione dei rischi
Indice
FC.00 |
Modello sintetico |
FC.01 |
Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività |
FC.02 |
Derivati |
FC.03 |
Elementi fuori bilancio e passività potenziali |
FC.04 |
Assicurazione/riassicurazione |
FC.05 |
P & L |
FC.06 |
Concentrazione dei rischi – Esposizione per controparte |
FC.07 |
Concentrazione dei rischi – Esposizione per valuta, settore, paese |
FC.08 |
Concentrazione dei rischi – Esposizione per classe di attività e rating |
FC.00 - Modello sintetico
FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività
FC.02 – Derivati
FC.03 - Elementi fuori bilancio e passività potenziali
FC.04 - Assicurazione/riassicurazione
FC.05 - P & L
FC.06 - Concentrazione dei rischi – Esposizione per controparte
FC.07 - Concentrazione dei rischi – Esposizione per valuta, settore, paese
Esposizione per valuta
Area monetaria |
Esposizione |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
|
100,00% |
Esposizione per settore
Settore |
Esposizione |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
|
100,00% |
Esposizione per paese
Paese |
Esposizione |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
|
100,00% |
FC.08 - Concentrazione dei rischi – Esposizione per classe di attività e rating
Equity
|
Esposizione |
Percentuale sul totale delle attività |
Totale |
|
|
Obbligazioni emesse da governi nazionali, organizzazioni finanziarie internazionali e banche centrali
Rating |
Esposizione |
% |
AAA |
|
|
AA |
|
|
A |
|
|
BBB |
|
|
"Non investment grade" |
|
|
Totale |
|
100,00% |
Obbligazioni emesse da amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico
Rating |
Esposizione |
% |
AAA |
|
|
AA |
|
|
A |
|
|
BBB |
|
|
"Non investment grade" |
|
|
Totale |
|
100,00% |
Obbligazioni societarie
Rating |
Esposizione |
% |
AAA |
|
|
AA |
|
|
A |
|
|
BBB |
|
|
"Non investment grade" |
|
|
Totale |
|
100,00% |
ALLEGATO II
ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI SULLE OPERAZIONI INTRAGRUPPO E SULLA CONCENTRAZIONE DEI RISCHI
Sommario
PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI | 69 |
1. |
Struttura e convenzioni | 69 |
1.1. |
Struttura | 69 |
1.2. |
Convenzione di numerazione | 69 |
1.3. |
Convenzione dei segni | 69 |
1.4. |
Valutazione | 69 |
1.5. |
Ambito d'applicazione | 69 |
PARTE II: ISTRUZIONI SPECIFICHE AI MODELLI | 70 |
1. |
FC.00 - Modello sintetico | 70 |
1.1. |
Osservazioni generali | 70 |
1.2. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 70 |
2. |
FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività | 70 |
2.1. |
Osservazioni generali | 84 |
2.2. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 85 |
3. |
FC.02 - Operazioni intragruppo - Derivati | 85 |
3.1. |
Osservazioni generali | 89 |
3.2. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 90 |
4. |
FC.03 - Operazioni intragruppo - Elementi fuori bilancio e passività potenziali | 90 |
4.1. |
Osservazioni generali | 95 |
4.2. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 96 |
5. |
FC.04 - Operazioni intragruppo - Assicurazione/riassicurazione | 96 |
5.1. |
Osservazioni generali | 98 |
5.2. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 99 |
6. |
FC.05 - Operazioni intragruppo - P & L | 99 |
6.1. |
Osservazioni generali | 103 |
6.2. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 104 |
7. |
FC.06 - Concentrazione dei rischi – Esposizione per controparte | 104 |
7.1. |
Osservazioni generali | 106 |
7.2. |
Istruzioni relative a posizioni specifiche | 107 |
8. |
FC.07 - Concentrazione dei rischi – Esposizione per valuta, settore, paese | 107 |
9. |
FC.08 - Concentrazione dei rischi – Esposizione per classe di attività e rating | 110 |
PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI
1. Struttura e convenzioni
1.1. Struttura
Il quadro consta di nove blocchi di modelli:
a) |
un modello sintetico che fornisce una panoramica delle operazioni intragruppo; |
b) |
un modello relativo a strumenti di tipo equity, debito e trasferimento di attività che fornisce una panoramica delle operazioni intragruppo effettuate da tutte le singole imprese incluse nell'ambito del consolidamento dell'impresa che effettua la segnalazione relative a strumenti di debito, strumenti di capitale o altri trasferimenti di attività; |
c) |
un modello sui derivati che fornisce una panoramica delle operazioni intragruppo effettuate da tutte le singole imprese incluse nell'ambito della segnalazione dei derivati; |
d) |
elementi fuori bilancio e passività potenziali; |
e) |
assicurazione e riassicurazione; |
f) |
profitti e perdite; |
g) |
concentrazione dei rischi – esposizione per controparte; |
h) |
concentrazione dei rischi – esposizione per valuta, settore e paese; |
i) |
concentrazione dei rischi – esposizione per classe di attività e rating. |
Per ciascun modello sono forniti riferimenti giuridici. La parte I del presente allegato contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione in ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche e regole di convalida.
Gli enti comunicano le informazioni solo utilizzando i modelli pertinenti, in funzione della soglia fissata dalle autorità competenti.
1.2. Convenzione di numerazione
Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il presente allegato si attiene alla convenzione di etichettatura in essi stabilita.
Nelle istruzioni si utilizza il seguente schema di annotazione generale: {modello; riga; colonna}.
1.3. Convenzione dei segni
Sono indicati come cifre positive tutti gli importi che aumentano l'esposizione di un'impresa durante il periodo di riferimento, mentre sono indicati come cifre negative tutti gli importi che riducono l'esposizione totale dell'impresa. Le cifre si riferiscono unicamente al periodo di riferimento in questione e non a quelli precedenti. Se l'intestazione di un elemento è preceduta da un segno negativo (–), significa che per quell'elemento non devono essere segnalate cifre positive.
1.4. Valutazione
Se non specificato, il valore dell'elemento è indicato conformemente alle norme settoriali dell'impresa appartenente al gruppo.
Il tasso di cambio utilizzato per segnalare l'esposizione valutaria è il tasso di chiusura dell'ultimo giorno per cui il pertinente tasso di cambio è disponibile nel periodo di riferimento a cui le attività o passività si riferiscono.
1.5. Ambito d'applicazione
Qualora sia richiesta la segnalazione a livello di settore, le imprese strumentali quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) sono trattate come appartenenti al settore bancario.
Qualora sia richiesta la segnalazione a livello di settore, le imprese di investimento quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) sono trattate come appartenenti al settore bancario.
PARTE II: ISTRUZIONI SPECIFICHE AI MODELLI
1. FC.00 - Modello sintetico
1.1. Osservazioni generali
La parte II del presente allegato contiene ulteriori istruzioni in relazione ai modelli di cui all'allegato I del presente regolamento. Nella prima colonna della tabella di cui al punto 1.2 sono indicate le colonne e le righe pertinenti degli elementi da segnalare riportate nel modello di tale allegato.
Nel modello sintetico FC.00 è segnalato il volume totale di tutte le operazioni intragruppo significative tra imprese appartenenti a uno specifico conglomerato finanziario in un dato periodo di riferimento, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.
Se due o più operazioni fanno parte di un'operazione economica unica, il valore segnalato è l'esposizione cumulativa massima in un momento qualsiasi di un dato periodo di riferimento.
Di conseguenza, le informazioni fornite nella tabella sono costituite dall'aggregazione dei valori indicati nelle altre schede di segnalazione.
Sono segnalate le operazioni intragruppo in cui almeno una delle parti dell'operazione è un'impresa regolamentata. Non sono pertanto segnalate le operazioni tra fondi di investimento (che non rientrano né nella definizione di impresa di investimento né nella definizione di impresa regolamentata) e altre imprese non regolamentate.
1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
|
ELEMENTO |
ISTRUZIONI |
||||||
R01 |
Nome del conglomerato finanziario |
Inserire il nome del conglomerato finanziario. |
||||||
R02 |
Soglie per le operazioni intragruppo significative |
Inserire il valore numerico delle soglie di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE. |
||||||
R03 |
Limite quantitativo |
Inserire il valore numerico del limite quantitativo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/87/CE. |
||||||
R04 |
Unità di segnalazione |
Indicare l'unità di segnalazione: 1; 1 000 ; 1 000 000 ecc. per i modelli FC.01, FC.02, FC.03, FC.04, FC.05, FC.06, FC.07 e FC.08. |
||||||
R05 |
Valuta di segnalazione |
Indicare la valuta di segnalazione: euro, lira sterlina, corona danese per i modelli FC.01, FC.02, FC.03, FC.04, FC.05, FC.06, FC.07 e FC.08. |
||||||
Riga A FC0010 |
A - Operazioni di tipo equity, debito, trasferimento di attività e derivati |
"FC0010" equivale alla somma delle righe 1 FC0010, 2 FC0010, 3 FC0010 e 4 FC0010. |
||||||
Riga 1 FC0010 |
Strumenti di debito |
"FC0010" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 1 FC0020 |
Strumenti di debito |
"FC0020" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 1 FC0030 |
Strumenti di debito |
"FC0030" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 1 FC0040 |
Strumenti di debito |
"FC0040" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 1 FC0050 |
Strumenti di debito |
"FC0050" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 1 FC0060 |
Strumenti di debito |
"FC0060" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 1 FC0070 |
Strumenti di debito |
"FC0070" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 1 FC0080 |
Strumenti di debito |
"FC0080" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 1 FC0090 |
Strumenti di debito |
"FC0090" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 2 FC0010 |
Strumenti di capitale |
"FC0010" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 2 FC0020 |
Strumenti di capitale |
"FC0020" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 2 FC0030 |
Strumenti di capitale |
"FC0030" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 2 FC0040 |
Strumenti di capitale |
"FC0040" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 2 FC0050 |
Strumenti di capitale |
"FC0050" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 2 FC0060 |
Strumenti di capitale |
"FC0060" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 2 FC0070 |
Strumenti di capitale |
"FC0070" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 2 FC0080 |
Strumenti di capitale |
"FC0080" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 2 FC0090 |
Strumenti di capitale |
"FC0090" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 3 FC0010 |
Altri trasferimenti di attività |
"FC0010" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 3 FC0020 |
Altri trasferimenti di attività |
"FC0020" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 3 FC0030 |
Altri trasferimenti di attività |
"FC0030" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 3 FC0040 |
Altri trasferimenti di attività |
"FC0040" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 3 FC0050 |
Altri trasferimenti di attività |
"FC0050" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 3 FC0060 |
Altri trasferimenti di attività |
"FC0060" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 3 FC0070 |
Altri trasferimenti di attività |
"FC0070" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 3 FC0080 |
Altri trasferimenti di attività |
"FC0080" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 3 FC0090 |
Altri trasferimenti di attività |
"FC0090" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0170" della scheda "FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività", se:
|
||||||
Riga 4 FC0010 |
Derivati |
"FC0010" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0180" della scheda "FC.02 - Derivati", se:
|
||||||
Riga 4 FC0020 |
Derivati |
"FC0020" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0180" della scheda "FC.02 - Derivati", se:
|
||||||
Riga 4 FC0030 |
Derivati |
"FC0030" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0180" della scheda "FC.02 - Derivati", se:
|
||||||
Riga 4 FC0040 |
Derivati |
"FC0040" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0180" della scheda "FC.02 - Derivati", se:
|
||||||
Riga 4 FC0050 |
Derivati |
"FC0050" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0180" della scheda "FC.02 - Derivati", se:
|
||||||
Riga 4 FC0060 |
Derivati |
"FC0060" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0180" della scheda "FC.02 - Derivati", se:
|
||||||
Riga 4 FC0070 |
Derivati |
"FC0070" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0180" della scheda "FC.02 - Derivati", se:
|
||||||
Riga 4 FC0080 |
Derivati |
"FC0080" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0180" della scheda "FC.02 - Derivati", se:
|
||||||
Riga 4 FC0090 |
Derivati |
"FC0090" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0180" della scheda "FC.02 - Derivati", se:
|
||||||
Riga B |
Elementi fuori bilancio e passività potenziali |
Equivale alla somma delle righe 5 e 6 per le rispettive colonne. |
||||||
Riga 5 FC0010 |
Garanzie |
"FC0010" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0160" della scheda "FC.03 - Elementi fuori bilancio e passività potenziali", se:
|
||||||
Riga 5 FC0020 |
Garanzie |
"FC0020" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0160" della scheda "FC.03 - Elementi fuori bilancio e passività potenziali", se:
|
||||||
Riga 5 FC0030 |
Garanzie |
"FC0030" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0160" della scheda "FC.03 - Elementi fuori bilancio e passività potenziali", se:
|
||||||
Riga 5 FC0040 |
Garanzie |
"FC0040" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0160" della scheda "FC.03 - Elementi fuori bilancio e passività potenziali", se:
|
||||||
Riga 5 FC0050 |
Garanzie |
"FC0050" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0160" della scheda "FC.03 - Elementi fuori bilancio e passività potenziali", se:
|
||||||
Riga 5 FC0060 |
Garanzie |
"FC0060" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0160" della scheda "FC.03 - Elementi fuori bilancio e passività potenziali", se:
|
||||||
Riga 5 FC0070 |
Garanzie |
"FC0070" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0160" della scheda "FC.03 - Elementi fuori bilancio e passività potenziali", se:
|
||||||
Riga 5 FC0080 |
Garanzie |
"FC0080" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0160" della scheda "FC.03 - Elementi fuori bilancio e passività potenziali", se:
|
||||||
Riga 5 FC0090 |
Garanzie |
"FC0090" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0160" della scheda "FC.03 - Elementi fuori bilancio e passività potenziali", se:
|
||||||
Riga 6 FC0010 |
Altri elementi fuori bilancio |
"FC0010" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0160" della scheda "FC.03 - Elementi fuori bilancio e passività potenziali", se:
|
||||||
Riga 6 FC0020 |
Altri elementi fuori bilancio |
"FC0020" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0160" della scheda "FC.03 - Elementi fuori bilancio e passività potenziali", se:
|
||||||
Riga 6 FC0030 |
Altri elementi fuori bilancio |
"FC0030" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0160" della scheda "FC.03 - Elementi fuori bilancio e passività potenziali", se:
|
||||||
Riga 6 FC0040 |
Altri elementi fuori bilancio |
"FC0040" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0160" della scheda "FC.03 - Elementi fuori bilancio e passività potenziali", se:
|
||||||
Riga 6 FC0050 |
Altri elementi fuori bilancio |
"FC0050" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0160" della scheda "FC.03 - Elementi fuori bilancio e passività potenziali", se:
|
||||||
Riga 6 FC0060 |
Altri elementi fuori bilancio |
"FC0060" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0160" della scheda "FC.03 - Elementi fuori bilancio e passività potenziali", se:
|
||||||
Riga 6 FC0070 |
Altri elementi fuori bilancio |
"FC0070" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0160" della scheda "FC.03 - Elementi fuori bilancio e passività potenziali", se:
|
||||||
Riga 6 FC0080 |
Altri elementi fuori bilancio |
"FC0080" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0160" della scheda "FC.03 - Elementi fuori bilancio e passività potenziali", se:
|
||||||
Riga 6 FC0090 |
Altri elementi fuori bilancio |
"FC0090" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0160" della scheda "FC.03 - Elementi fuori bilancio e passività potenziali", se:
|
||||||
Riga C FC0010 |
Operazioni di assicurazione/riassicurazione |
"FC0010" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0160" della scheda "FC.04 - Assicurazione/riassicurazione", se:
|
||||||
Riga C FC0020 |
Operazioni di assicurazione/riassicurazione |
"FC0020" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0160" della scheda "FC.04 - Assicurazione/riassicurazione", se:
|
||||||
Riga C FC0030 |
Operazioni di assicurazione/riassicurazione |
"FC0030" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0160" della scheda "FC.04 - Assicurazione/riassicurazione", se:
|
||||||
Riga D |
Operazioni P & L |
Equivale alla somma delle righe 7, 8, 9 e 10 per le rispettive colonne. |
||||||
Riga 7 FC0010 |
Commissioni pagate ai fornitori di servizi commerciali |
"FC0010" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 7 FC0020 |
Commissioni pagate ai fornitori di servizi commerciali |
"FC0020" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 7 FC0030 |
Commissioni pagate ai fornitori di servizi commerciali |
"FC0030" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 7 FC0040 |
Commissioni pagate ai fornitori di servizi commerciali |
"FC0040" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 7 FC0050 |
Commissioni pagate ai fornitori di servizi commerciali |
"FC0050" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 7 FC0060 |
Commissioni pagate ai fornitori di servizi commerciali |
"FC0060" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 7 FC0070 |
Commissioni pagate ai fornitori di servizi commerciali |
"FC0070" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 7 FC0080 |
Commissioni pagate ai fornitori di servizi commerciali |
"FC0080" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 7 FC0090 |
Commissioni pagate ai fornitori di servizi commerciali |
"FC0090" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 8 FC0010 |
Provvigioni e altri oneri |
"FC0010" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 8 FC0020 |
Provvigioni e altri oneri |
"FC0020" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 8 FC0030 |
Provvigioni e altri oneri |
"FC0030" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 8 FC0040 |
Provvigioni e altri oneri |
"FC0040" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 8 FC0050 |
Provvigioni e altri oneri |
"FC0050" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 8 FC0060 |
Provvigioni e altri oneri |
"FC0060" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 8 FC0070 |
Provvigioni e altri oneri |
"FC0070" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 8 FC0080 |
Provvigioni e altri oneri |
"FC0080" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 8 FC0090 |
Provvigioni e altri oneri |
"FC0090" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 9 FC0010 |
Interessi |
"FC0010" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 9 FC0020 |
Interessi |
"FC0020" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 9 FC0030 |
Interessi |
"FC0030" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 9 FC0040 |
Interessi |
"FC0040" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 9 FC0050 |
Interessi |
"FC0050" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 9 FC0060 |
Interessi |
"FC0060" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 9 FC0070 |
Interessi |
"FC0070" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 9 FC0080 |
Interessi |
"FC0080" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 9 FC0090 |
Interessi |
"FC0090" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 10 FC0010 |
Dividendi |
"FC0010" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 10 FC0020 |
Dividendi |
"FC0020" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 10 FC0030 |
Dividendi |
"FC0030" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 10 FC0040 |
Dividendi |
"FC0040" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 10 FC0050 |
Dividendi |
"FC0050" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 10 FC0060 |
Dividendi |
"FC0060" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 10 FC0070 |
Dividendi |
"FC0070" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 10 FC0080 |
Dividendi |
"FC0080" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
||||||
Riga 10 FC0090 |
Dividendi |
"FC0090" equivale alla somma degli importi dichiarati alla voce "FC0140" della scheda "FC.05 - P & L", se:
|
2. FC.01 - Operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività
2.1. Osservazioni generali
La presente parte dell'allegato contiene ulteriori istruzioni in relazione ai modelli di cui all'allegato I del presente regolamento. Nella prima colonna della tabella seguente sono indicate le colonne e le righe degli elementi da segnalare riportate nel modello di tale allegato.
La presente parte dell'allegato riguarda le informazioni che i conglomerati finanziari devono fornire almeno una volta l'anno.
Nel presente modello sono segnalate tutte le operazioni intragruppo significative tra imprese appartenenti a un conglomerato finanziario di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE relative a strumenti di capitale, debito, finanziamento reciproco (3) e trasferimenti di attività.
Tali operazioni intragruppo significative comprendono:
(a) |
strumenti di capitale (equity) e altri elementi di capitale, inclusi partecipazioni in imprese partecipate e trasferimenti di azioni di imprese partecipate del conglomerato finanziario; |
(b) |
debito, compresi obbligazioni, prestiti, debito coperto da garanzia reale e altre operazioni di natura simile con interesse o cedola periodici prestabiliti o pagamenti di premi per un periodo di tempo prestabilito; |
(c) |
altri trasferimenti di attività, quali i trasferimenti di beni immobili e i trasferimenti di azioni di altre società non partecipate (ossia esterne al conglomerato finanziario). |
I conglomerati finanziari compilano il presente modello per tutte le operazioni intragruppo significative da segnalare, ossia i) tra imprese regolamentate di diversi settori appartenenti allo stesso gruppo; ii) tra imprese regolamentate dello stesso settore appartenenti allo stesso gruppo; iii) tra un'impresa regolamentata e un'impresa non regolamentata appartenenti allo stesso gruppo; e iv) tra un'impresa regolamentata e qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese del gruppo da stretti legami.
In questo modello sono segnalate le operazioni intragruppo:
(a) |
vigenti all'inizio del periodo di riferimento; |
(b) |
avviate nel periodo di riferimento e in essere alla data di riferimento; oppure |
(c) |
avviate e terminate/giunte a scadenza nel periodo di riferimento. |
Due o più operazioni tra imprese del gruppo che, da un punto di vista economico, i) contribuiscono allo stesso rischio, ii) perseguono la stessa finalità o iii) sono legate temporaneamente in un piano sono considerate un'operazione economica unica. Tutte le operazioni che fanno parte di un'operazione economica unica sono segnalate ogniqualvolta, complessivamente, raggiungono o superano la soglia corrispondente per le operazioni intragruppo significative, anche se dette operazioni sono singolarmente al di sotto della soglia. Ogni elemento aggiunto a operazioni intragruppo significative è segnalato come operazione intragruppo separata, anche se l'elemento in sé è inferiore alla soglia per le operazioni significative. Ad esempio, se l'impresa aumenta l'importo iniziale di un prestito a favore di un'impresa partecipata, tale prestito aggiuntivo è registrato come elemento separato e la sua data di emissione costituisce la data dell'aggiunta.
Quando il valore dell'operazione è diverso per le due parti dell'operazione (ad es. nel caso di un'operazione di 10 000 000 EUR tra A e B, in cui A registra 10 000 000 EUR, ma B riceve solo 9 500 000 EUR, a causa dei costi dell'operazione, pari a 500 000 EUR), l'importo dell'operazione da indicare nel modello è l'importo massimo (nell'esempio 10 000 000 EUR).
Per operazioni indirette si intende qualsiasi operazione che trasferisce le esposizioni al rischio i) tra imprese all'interno del conglomerato finanziario (comprese le operazioni con società veicolo, organismi di investimento collettivo, imprese di servizi ausiliari o imprese non regolamentate) o ii) tra imprese esterne al conglomerato finanziario (ma in cui, in ultima analisi, l'esposizione al rischio è ricondotta o rimane all'interno del conglomerato finanziario). Se esiste una catena di operazioni intragruppo correlate (ad es. A investe in B e B investe in C), tali operazioni sono segnalate come operazioni indirette. Pertanto sono segnalate le operazioni da A a C e le osservazioni menzionano le tappe intermedie. Sono segnalate anche le operazioni a cascata (ad esempio da A a B, a C, a D in sequenza, in cui sia B che C fanno parte del conglomerato ma sono imprese non regolamentate).
2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
|
ELEMENTO |
ISTRUZIONI |
||||||||||||||||||||
FC0010 |
Codice di identificazione dell'operazione intragruppo |
Codice di identificazione interno univoco per ciascuna operazione intragruppo. Resta invariato nel tempo. |
||||||||||||||||||||
FC0020 |
Nome dell'investitore/prestatore |
Nome dell'impresa che acquista lo strumento di capitale o concede il prestito all'impresa partecipata appartenente al conglomerato finanziario, ossia, l'impresa che rileva l'operazione come attività nel suo stato patrimoniale (dare – stato patrimoniale). |
||||||||||||||||||||
FC0030 |
Codice di identificazione dell'investitore/prestatore |
Codice di identificazione univoco dell'investitore/acquirente/cessionario secondo l'ordine di priorità seguente, se disponibile:
Codice specifico:
|
||||||||||||||||||||
FC0031 |
Tipo di codice dell'investitore/prestatore |
Tipo di codice di identificazione utilizzato per l'elemento "codice di identificazione dell'investitore/prestatore". Utilizzare l'identificativo del soggetto giuridico (LEI) o il codice specifico. |
||||||||||||||||||||
FC0040 |
Settore dell'investitore/prestatore |
Se l'investitore/prestatore fa parte del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2002/87/CE, indicare "settore bancario", "settore assicurativo" o "settore dei servizi di investimento". Se l'investitore/prestatore non fa parte del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, di tale direttiva, indicare "altra impresa del gruppo". |
||||||||||||||||||||
FC0050 |
Nome dell'emittente/prenditore |
Nome dell'impresa che emette lo strumento di capitale/l'elemento di capitale o prende in prestito denaro (che emette debito), ossia, l'impresa che rileva l'operazione come passività o capitale nel suo stato patrimoniale (avere – stato patrimoniale). |
||||||||||||||||||||
FC0060 |
Codice di identificazione dell'emittente/prenditore |
Codice di identificazione univoco dell'investitore/acquirente/cessionario secondo l'ordine di priorità seguente, se disponibile:
Codice specifico:
|
||||||||||||||||||||
FC0061 |
Tipo di codice dell'emittente/prenditore |
Tipo di codice di identificazione utilizzato per l'elemento "codice di identificazione dell'emittente/prenditore". Utilizzare l'identificativo del soggetto giuridico (LEI) o il codice specifico. |
||||||||||||||||||||
FC0070 |
Settore dell'emittente/prenditore |
Se l'emittente/prenditore fa parte del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2002/87/CE, indicare "settore bancario", "settore assicurativo" o "settore dei servizi di investimento". Se l'emittente/prenditore non fa parte del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, di tale direttiva, indicare "altra impresa del gruppo". |
||||||||||||||||||||
FC0080 |
Operazioni indirette |
Se l'operazione intragruppo segnalata fa parte di un'operazione indiretta (cfr. precedente punto 2.1 "Osservazioni generali"), riportare in questa cella il "codice di identificazione dell'operazione intragruppo" (FC0010) della relativa operazione. Se l'operazione intragruppo segnalata non fa parte di un'operazione indiretta, indicare "No". |
||||||||||||||||||||
FC0090 |
Operazione economica unica |
Se l'operazione intragruppo segnalata fa parte di un'operazione economica unica (cfr. precedente punto 2.1 "Osservazioni generali"), riportare in questa cella il "codice di identificazione dell'operazione intragruppo" (FC0010) della relativa operazione. Se l'operazione intragruppo segnalata non fa parte di un'operazione economica unica, indicare "No". |
||||||||||||||||||||
FC0100 |
Codice di identificazione dello strumento |
Si tratta del codice di identificazione dello strumento (capitale, debito ecc.) tra le due controparti identificate utilizzando l'ordine di priorità seguente:
Può differire dal codice dell'operazione intragruppo indicato nella cella FC0010. |
||||||||||||||||||||
FC0101 |
Tipo di codice di identificazione dello strumento |
Tipo di codice di identificazione utilizzato per l'elemento "codice di identificazione dello strumento". Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:
|
||||||||||||||||||||
FC0110 |
Tipo di strumento |
Indicare il tipo di strumento. Utilizzare il seguente elenco chiuso di codici:
|
||||||||||||||||||||
FC0120 |
Strumento |
Indicare lo strumento. Utilizzare il seguente elenco chiuso di codici:
|
||||||||||||||||||||
FC0130 |
Data di emissione |
Si tratta della data dell'operazione/dell'emissione del debito e della data a partire dalla quale l'operazione intragruppo diventa effettiva, se diversa dalla data di emissione. La data è indicata nel formato ISO 8601 (aaaa-mm-gg). |
||||||||||||||||||||
FC0140 |
Data di scadenza |
Indicare il codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data in cui l'operazione scade/arriva a scadenza, ove applicabile:
|
||||||||||||||||||||
FC0150 |
Valuta dell'operazione |
Indicare il codice alfabetico ISO 4217 della valuta in cui è stata effettuata l'operazione. |
||||||||||||||||||||
FC0160 |
Importo alla data dell'operazione |
Importo dell'operazione alla data dell'operazione, segnalato nella valuta di segnalazione del conglomerato finanziario. |
||||||||||||||||||||
FC0170 |
Importo alla data di riferimento |
Importo in essere dell'operazione alla data di riferimento, ove applicabile, ad es. per emissione di debito, segnalato nella valuta di segnalazione del conglomerato finanziario. In caso di pieno sollecito regolamento/pagamento anticipato, il saldo dell'importo contrattuale è zero. |
||||||||||||||||||||
FC0180 |
Valore della garanzia reale |
Valore della garanzia reale per il debito coperto da garanzia reale o valore dell'attività per le operazioni intragruppo che prevedono il trasferimento di attività, segnalato nella valuta di segnalazione del conglomerato finanziario. I contratti di garanzia reale tra imprese dello stesso settore sono valutati conformemente alle norme di tale settore, ad es. le operazioni intragruppo tra due enti creditizi appartenenti ad un conglomerato finanziario possono essere valutate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013. I contratti di garanzia reale tra imprese di settori diversi sono valutati conformemente alle norme settoriali dell'impresa consolidante, ad es. le operazioni intragruppo tra un ente creditizio che è l'impresa madre capogruppo e un'impresa di assicurazione del conglomerato finanziario sarebbero valutate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013. |
||||||||||||||||||||
FC0190 |
Importo di dividendi/interessi/cedole e altri pagamenti effettuati nel periodo di riferimento |
Questa cella include tutti i pagamenti effettuati in relazione alle operazioni intragruppo registrate nel presente modello per il periodo di riferimento (6 mesi fino alla data di riferimento). Sono inclusi:
Questo importo è segnalato nella valuta di segnalazione del conglomerato finanziario. |
||||||||||||||||||||
FC0200 |
Cedola/tasso di interesse |
Il tasso di interesse o cedola in percentuale, ove applicabile. In caso di tasso di interesse variabile, include il tasso di riferimento e in aggiunta il tasso di interesse. |
||||||||||||||||||||
FC0210 |
Osservazioni |
Le osservazioni contengono:
|
3. FC.02 - Operazioni intragruppo - Derivati
3.1. Osservazioni generali
La presente parte contiene ulteriori istruzioni in relazione ai modelli di cui all'allegato I del presente regolamento. Nella prima colonna della tabella seguente sono indicate le colonne e le righe degli elementi da segnalare riportate nel modello di tale allegato.
La presente parte dell'allegato riguarda le informazioni che i conglomerati finanziari devono fornire almeno una volta l'anno.
In questo modello sono segnalate tutte le operazioni intragruppo significative relative a derivati tra imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza dei conglomerati finanziari di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE. Le operazioni intragruppo significative relative a derivati sono segnalate se il valore contabile del derivato supera la soglia.
Sono inclusi:
(a) |
contratti su tassi di interesse, compresi swap, contratti forward, futures e opzioni; |
(b) |
contratti su tassi di cambio, compresi swap, contratti forward, futures e opzioni; |
(c) |
contratti di natura analoga riguardanti altri elementi o indici di riferimento. |
I conglomerati finanziari compilano il presente modello per tutte le operazioni intragruppo significative da segnalare, ossia i) tra imprese regolamentate di diversi settori appartenenti allo stesso gruppo; ii) tra imprese regolamentate dello stesso settore appartenenti allo stesso gruppo; iii) tra un'impresa regolamentata e un'impresa non regolamentata appartenenti allo stesso gruppo; e iv) tra un'impresa regolamentata e qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese del gruppo da stretti legami.
In questo modello sono segnalate le operazioni intragruppo:
(a) |
vigenti all'inizio del periodo di riferimento; |
(b) |
avviate nel periodo di riferimento e in essere alla data di riferimento; |
(c) |
avviate e terminate/giunte a scadenza nel periodo di riferimento. |
Due o più operazioni tra imprese del gruppo che, da un punto di vista economico, i) contribuiscono allo stesso rischio, ii) perseguono la stessa finalità o iii) sono legate temporaneamente in un piano costituiscono un'operazione economica unica. Tutte le operazioni che fanno parte di un'operazione economica unica sono segnalate ogniqualvolta, complessivamente, raggiungono o superano la soglia corrispondente per le operazioni intragruppo significative, anche se sono singolarmente al di sotto della soglia.
Ogni elemento aggiunto a operazioni intragruppo significative è segnalato come operazione intragruppo separata, anche se l'elemento in sé è inferiore alla soglia per le operazioni significative. Ad esempio, se l'impresa aumenta l'importo iniziale del prestito a favore di un'altra impresa partecipata, il prestito aggiuntivo è registrato come elemento separato e la sua data di emissione costituisce la data dell'aggiunta.
Quando il valore dell'operazione è diverso per le due parti dell'operazione (ad es. nel caso di un'operazione di 10 000 000 EUR tra A e B, in cui A registra 10 000 000 EUR, ma B riceve solo 9 500 000 EUR, a causa dei costi dell'operazione, pari a 500 000 EUR), l'importo dell'operazione da indicare nel modello è l'importo massimo (nell'esempio 10 000 000 EUR).
Per operazioni indirette si intende qualsiasi operazione che trasferisce le esposizioni al rischio i) tra imprese all'interno del conglomerato finanziario (comprese le operazioni con società veicolo, organismi di investimento collettivo, imprese di servizi ausiliari o imprese non regolamentate) o ii) tra imprese esterne al conglomerato finanziario (ma in cui, in ultima analisi, l'esposizione al rischio è ricondotta o rimane all'interno del conglomerato finanziario). Se esiste una catena di operazioni intragruppo correlate (ad es. A investe in B e B investe in C), tali operazioni sono segnalate come operazioni indirette. Pertanto sono segnalate le operazioni da A a C e le tappe intermedie sono menzionate nelle osservazioni. Sono segnalate anche le operazioni a cascata (ad esempio da A a B, a C, a D in sequenza, in cui sia B che C fanno parte del conglomerato ma sono imprese non regolamentate).
3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
|
ELEMENTO |
ISTRUZIONI |
||||||||||||||||||||
FC0010 |
Codice di identificazione dell'operazione intragruppo |
Codice di identificazione interno univoco per ciascuna operazione intragruppo. Resta invariato nel tempo. |
||||||||||||||||||||
FC0020 |
Nome dell'investitore/acquirente |
Nome dell'impresa che investe/acquista il derivato, o della controparte con la posizione lunga. Negli swaps, il pagatore è chi paga il tasso fisso e riceve il tasso variabile. |
||||||||||||||||||||
FC0030 |
Codice di identificazione dell'investitore/acquirente |
Codice di identificazione univoco dell'investitore/acquirente/cessionario secondo l'ordine di priorità seguente, se disponibile:
Codice specifico:
|
||||||||||||||||||||
FC0031 |
Tipo di codice dell'investitore/acquirente |
Tipo di codice di identificazione utilizzato per l'elemento "codice di identificazione dell'investitore/acquirente". Utilizzare l'identificativo del soggetto giuridico (LEI) o il codice specifico. |
||||||||||||||||||||
FC0040 |
Settore dell'investitore/acquirente |
Se l'investitore/acquirente fa parte del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2002/87/CE, indicare "settore bancario", "settore assicurativo" o "settore dei servizi di investimento". Se l'investitore/acquirente non fa parte del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, di tale direttiva, indicare "altra impresa del gruppo". |
||||||||||||||||||||
FC0050 |
Nome dell'emittente/venditore |
Nome dell'impresa che emette/vende il derivato, o della controparte con la posizione corta. Negli swaps, il ricevente è chi riceve il tasso fisso e paga il tasso variabile. |
||||||||||||||||||||
FC0060 |
Codice di identificazione dell'emittente/venditore |
Codice di identificazione univoco dell'investitore/acquirente/cessionario secondo l'ordine di priorità seguente, se disponibile:
Codice specifico:
|
||||||||||||||||||||
FC0061 |
Tipo di codice dell'emittente/venditore |
Tipo di codice di identificazione utilizzato per l'elemento "codice di identificazione dell'emittente/venditore". Utilizzare l'identificativo del soggetto giuridico (LEI) o il codice specifico. |
||||||||||||||||||||
FC0070 |
Settore finanziario dell'emittente/venditore |
Se l'emittente/venditore fa parte del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2002/87/CE, indicare "settore bancario", "settore assicurativo" o "settore dei servizi di investimento". Se l'emittente/venditore non fa parte del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, di tale direttiva, indicare "altra impresa del gruppo". |
||||||||||||||||||||
FC0080 |
Operazioni indirette |
Se l'operazione intragruppo segnalata fa parte di un'operazione indiretta (cfr. precedente punto 2.1 "Osservazioni generali"), riportare nella cella il "codice di identificazione dell'operazione intragruppo" (FC0010) della relativa operazione. Se l'operazione intragruppo segnalata non fa parte di un'operazione indiretta, indicare "No". |
||||||||||||||||||||
FC0090 |
Operazione economica unica |
Se l'operazione intragruppo segnalata fa parte di un'operazione economica unica (cfr. precedente punto 2.1 "Osservazioni generali"), riportare nella cella il "codice di identificazione dell'operazione intragruppo" (FC0010) della relativa operazione. Se l'operazione intragruppo segnalata non fa parte di un'operazione economica unica, indicare "No". |
||||||||||||||||||||
FC0100 |
Codice di identificazione dello strumento |
Si tratta del codice di identificazione dello strumento (capitale, debito ecc.) tra le due controparti identificate utilizzando l'ordine di priorità seguente:
Può differire dal codice dell'operazione intragruppo indicato nella cella FC0010. |
||||||||||||||||||||
FC0101 |
Tipo di codice di identificazione dello strumento |
Tipo di codice di identificazione utilizzato per l'elemento "codice di identificazione dello strumento". Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:
|
||||||||||||||||||||
FC0110 |
Tipo di strumento |
Indicare il tipo di operazione. Utilizzare il seguente elenco chiuso di codici:
Il contratto di vendita con patto di riacquisto è considerato operazione in contanti più forward. |
||||||||||||||||||||
FC0120 |
Tipo di protezione |
Indicare il tipo di operazione. Utilizzare il seguente elenco chiuso di codici:
|
||||||||||||||||||||
FC0130 |
Finalità dello strumento |
Descrivere l'uso del derivato (ad es. micro/macro hedge, gestione efficiente del portafoglio). Micro hedge si riferisce ai derivati che coprono un singolo strumento finanziario, operazione programmata o passività. Macro hedge si riferisce ai derivati che coprono un insieme di strumenti finanziari, operazioni programmate o passività. Utilizzare il seguente elenco chiuso di codici:
|
||||||||||||||||||||
FC0140 |
Data di inizio |
Indicare il codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data dell'operazione/negoziazione del contratto derivato. Per i contratti rinnovati utilizzare la data di negoziazione iniziale. |
||||||||||||||||||||
FC0150 |
Data di scadenza |
Indicare il codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data, definita contrattualmente, di chiusura del contratto derivato, ad es. la data di scadenza, la data di scadenza delle opzioni (europee o americane) ecc. |
||||||||||||||||||||
FC0160 |
Valuta dell'operazione |
Indicare il codice alfabetico ISO 4217 della valuta in cui è stata effettuata l'operazione. |
||||||||||||||||||||
FC0170 |
Importo nozionale |
Importo coperto dal derivato o esposto al derivato alla data di riferimento, ossia il saldo finale, segnalato nella valuta di segnalazione del gruppo. Per futures e opzioni, l'importo nozionale corrisponde all'entità del contratto moltiplicata per il numero di contratti. Per swaps e forwards corrisponde all'importo del contratto. Quando un'operazione è scaduta/giunta a scadenza nel periodo di riferimento e prima della data di riferimento, l'importo nozionale alla data di riferimento è zero. |
||||||||||||||||||||
FC0180 |
Valore contabile |
Valore del derivato alla data di riferimento segnalato nello stato patrimoniale dell'impresa. Quando un'operazione è scaduta/giunta a scadenza nel periodo di riferimento e prima della data di riferimento, il valore contabile alla data di riferimento è il valore contabile massimo dei derivati prima della scadenza dell'operazione. |
||||||||||||||||||||
FC0190 |
Valore della garanzia reale |
Valore delle garanzie reali costituite alla data di riferimento (zero se il derivato è stato chiuso), ove applicabile. Questo valore è segnalato nella valuta di segnalazione del conglomerato finanziario. I contratti di garanzia reale tra imprese dello stesso settore sono valutati conformemente alle norme di tale settore (ad es. le operazioni intragruppo tra due enti creditizi appartenenti ad un conglomerato finanziario possono essere valutate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013). I contratti di garanzia reale tra imprese di settori diversi sono valutati conformemente alle norme settoriali dell'impresa consolidante (ad es. le operazioni intragruppo tra un ente creditizio che è l'impresa madre capogruppo e un'impresa di assicurazione del conglomerato finanziario sarebbero valutate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013). |
||||||||||||||||||||
FC0200 |
Codice di identificazione dell'attività/passività sottostante il derivato |
Codice di identificazione dell'attività o passività sottostante il contratto derivato. Questo elemento è fornito per i derivati che hanno un solo strumento sottostante o indice nel portafoglio dell'impresa. Un indice è considerato uno strumento singolo e deve essere segnalato. Inserire il codice di identificazione dello strumento sottostante il derivato, utilizzando l'ordine di priorità seguente:
Se l'attività o passività sottostante è un indice, indicare il codice dell'indice. |
||||||||||||||||||||
FC0201 |
Tipo di codice dell'attività/passività sottostante il derivato |
Tipo di codice di identificazione utilizzato per l'elemento "codice di identificazione dell'attività/passività sottostante il derivato". Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:
|
||||||||||||||||||||
FC0210 |
Nome della controparte per la quale è acquisita la protezione del credito |
Nome della controparte per la quale è acquisita la protezione in caso di suo inadempimento. |
||||||||||||||||||||
FC0220 |
Tasso di interesse (per l'acquirente) dello swap consegnato |
Tasso di interesse consegnato nel quadro del contratto swap (solo per swaps su tassi di interesse). |
||||||||||||||||||||
FC0230 |
Tasso di interesse (per l'acquirente) dello swap ricevuto |
Tasso di interesse ricevuto nel quadro del contratto swap (solo per swaps su tassi di interesse). |
||||||||||||||||||||
FC0240 |
Valuta (per l'acquirente) dello swap consegnato |
Indicare il codice alfabetico ISO 4217 della valuta del prezzo dello swap (solo per gli swap su valute). |
||||||||||||||||||||
FC0250 |
Valuta (per l'acquirente) dello swap ricevuto |
Indicare il codice alfabetico ISO 4217 della valuta dell'importo nozionale dello swap (solo per gli swap su valute). |
||||||||||||||||||||
FC0260 |
Ricavi provenienti dai derivati |
Ricavi netti provenienti dall'investimento in derivati o dal loro acquisto. In linea con profitti e perdite basati sugli IFRS, in questo punto possono esserci sia risultati realizzati che risultati non realizzati. Gli importi sono indicati con il loro valore al netto (in linea con la direttiva 2009/138/CE). Gli interessi saranno segnalati in "FC.05 - P & L". |
||||||||||||||||||||
FC0270 |
Osservazioni |
Le osservazioni includono:
|
4. FC.03 - Operazioni intragruppo - Elementi fuori bilancio e passività potenziali
4.1. Osservazioni generali
La presente parte dell'allegato contiene ulteriori istruzioni in relazione ai modelli di cui all'allegato I del presente regolamento. Nella prima colonna della tabella seguente sono indicate le colonne e le righe degli elementi da segnalare riportate nel modello di tale allegato.
La presente parte dell'allegato riguarda le informazioni che i conglomerati finanziari devono fornire almeno una volta l'anno.
In questo modello sono segnalate tutte le operazioni intragruppo significative tra imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza dei conglomerati finanziari di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE relative a garanzie fuori bilancio.
Sono inclusi:
(a) |
garanzie fuori bilancio, |
(b) |
linee di credito non utilizzate, |
(c) |
attività acquistate con accordi di acquisto a termine a titolo definitivo (valuta o altro), |
(d) |
contratti di vendita con patto di riacquisto di elementi di attivo di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 5, della direttiva 86/635/CEE, |
(e) |
passività potenziali. |
I conglomerati finanziari compilano il presente modello per tutte le operazioni intragruppo significative da segnalare, ossia i) tra imprese regolamentate di diversi settori appartenenti allo stesso gruppo; ii) tra imprese regolamentate dello stesso settore appartenenti allo stesso gruppo; iii) tra un'impresa regolamentata e un'impresa non regolamentata appartenenti allo stesso gruppo; e iv) tra un'impresa regolamentata e qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese del gruppo da stretti legami.
Il presente modello include le operazioni intragruppo che sono:
(a) |
vigenti all'inizio del periodo di riferimento; |
(b) |
avviate nel periodo di riferimento e in essere alla data di riferimento; |
(c) |
avviate e terminate/giunte a scadenza nel periodo di riferimento. |
Due o più operazioni tra imprese del gruppo che, da un punto di vista economico, i) contribuiscono allo stesso rischio, ii) perseguono la stessa finalità o iii) sono legate temporaneamente in un piano sono considerate un'operazione economica unica. Tutte le operazioni che fanno parte di un'operazione economica unica sono segnalate ogniqualvolta, complessivamente, raggiungono o superano la soglia corrispondente per le operazioni intragruppo significative, anche se sono singolarmente al di sotto della soglia. Ogni elemento aggiunto a operazioni intragruppo significative è segnalato come operazione intragruppo separata, anche se l'elemento in sé è inferiore alla soglia per le operazioni significative. Ad esempio, se l'impresa aumenta l'importo iniziale del prestito a favore di un'altra impresa partecipata, il prestito aggiuntivo è registrato come elemento separato e la sua data di emissione costituisce la data dell'aggiunta.
Quando il valore dell'operazione è diverso per le due parti dell'operazione (ad es. nel caso di un'operazione di 10 000 000 EUR tra A e B, in cui A registra 10 000 000 EUR, ma B riceve solo 9 500 000 EUR, a causa dei costi dell'operazione, pari a 500 000 EUR), l'importo dell'operazione da indicare nel modello è l'importo massimo (nell'esempio 10 000 000 EUR).
Per operazioni indirette si intende qualsiasi operazione che trasferisce le esposizioni al rischio i) tra imprese all'interno del conglomerato finanziario (comprese le operazioni con società veicolo, organismi di investimento collettivo, imprese di servizi ausiliari o imprese non regolamentate) o ii) tra imprese esterne al conglomerato finanziario (ma in cui, in ultima analisi, l'esposizione al rischio è ricondotta o rimane all'interno del conglomerato finanziario). Se esiste una catena di operazioni intragruppo correlate (ad es. A investe in B e B investe in C), tali operazioni sono segnalate come operazioni indirette. Pertanto sono segnalate le operazioni da A a C e le osservazioni menzionano le tappe intermedie. Sono segnalate anche le operazioni a cascata (ad esempio da A a B, a C, a D in sequenza, in cui sia B che C fanno parte del conglomerato ma sono imprese non regolamentate).
4.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
|
ELEMENTO |
ISTRUZIONI |
||||||||||||||||
FC0010 |
Codice di identificazione dell'operazione intragruppo |
Codice di identificazione interno univoco per ciascuna operazione intragruppo. Resta invariato nel tempo. |
||||||||||||||||
FC0020 |
Nome del fornitore |
Nome dell'impresa che fornisce la garanzia fuori bilancio. |
||||||||||||||||
FC0030 |
Codice di identificazione del fornitore |
Codice di identificazione univoco del fornitore secondo l'ordine di priorità seguente, se disponibile:
Codice specifico:
|
||||||||||||||||
FC0031 |
Tipo di codice del fornitore |
Tipo di codice di identificazione utilizzato per l'elemento "codice di identificazione del fornitore". Utilizzare l'identificativo del soggetto giuridico (LEI) o il codice specifico. |
||||||||||||||||
FC0040 |
Settore finanziario del fornitore |
Se il fornitore fa parte del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2002/87/CE, indicare "settore bancario", "settore assicurativo" o "settore dei servizi di investimento". Se il fornitore non fa parte del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, di tale direttiva, indicare "altra impresa del gruppo". |
||||||||||||||||
FC0050 |
Nome del beneficiario |
Nome dell'impresa che beneficia della garanzia fuori bilancio. |
||||||||||||||||
FC0060 |
Codice di identificazione del beneficiario |
Codice di identificazione univoco del beneficiario secondo l'ordine di priorità seguente, se disponibile:
Codice specifico:
|
||||||||||||||||
FC0061 |
Tipo di codice del beneficiario |
Tipo di codice di identificazione utilizzato per l'elemento "codice di identificazione del beneficiario". Utilizzare l'identificativo del soggetto giuridico (LEI) o il codice specifico. |
||||||||||||||||
FC0070 |
Settore finanziario del beneficiario |
Se il beneficiario fa parte del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2002/87/CE, indicare "settore bancario", "settore assicurativo" o "settore dei servizi di investimento". Se il beneficiario non fa parte del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, di tale direttiva, indicare "altra impresa del gruppo". |
||||||||||||||||
FC0080 |
Operazioni indirette |
Se l'operazione intragruppo segnalata fa parte di un'operazione indiretta (cfr. precedente punto 2.1 "Osservazioni generali"), riportare in questa cella il "codice di identificazione dell'operazione intragruppo" (FC0010) della relativa operazione. Se l'operazione intragruppo segnalata non fa parte di un'operazione indiretta, indicare "No". |
||||||||||||||||
FC0090 |
Operazione economica unica |
Se l'operazione intragruppo segnalata fa parte di un'operazione economica unica (cfr. precedente punto 2.1 "Osservazioni generali"), riportare in questa cella il "codice di identificazione dell'operazione intragruppo" (FC0010) della relativa operazione. Se l'operazione intragruppo segnalata non fa parte di un'operazione economica unica, indicare "No". |
||||||||||||||||
FC0100 |
Tipo di operazione |
Indicare il tipo di operazione. Utilizzare il seguente elenco chiuso di codici:
|
||||||||||||||||
FC0110 |
Data dell'operazione/di emissione |
Indicare il codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data in cui l'operazione/l'emissione diventa efficace. |
||||||||||||||||
FC0120 |
Data di scadenza dell'accordo/contratto sottostante l'operazione |
Ove applicabile, indicare il codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data di fine dell'accordo/contratto. In caso di uso perpetuo indicare "9999-12-31" come data di scadenza. |
||||||||||||||||
FC0130 |
Valuta dell'operazione |
Indicare il codice alfabetico ISO 4217 della valuta in cui è stata effettuata l'operazione. Se sono interessate due valute, indicarle entrambe nella cella FC0200. |
||||||||||||||||
FC0140 |
Evento attivatore |
Ove applicabile, fornire una breve descrizione dell'evento che determinerebbe l'operazione/il pagamento/la passività (ad es. eventi che determinerebbero una passività potenziale). |
||||||||||||||||
FC0150 |
Valore dell'operazione alla data di inizio |
Valore dell'operazione o della garanzia reale costituita. Questo elemento è segnalato nella valuta di segnalazione del gruppo. |
||||||||||||||||
FC0160 |
Valore dell'operazione alla data di riferimento |
Valore dell'operazione o della garanzia reale costituita. Questo elemento è segnalato nella valuta di segnalazione del gruppo. |
||||||||||||||||
FC0170 |
Valore massimo possibile delle passività potenziali |
Valore massimo possibile, se disponibile, delle passività potenziali, indipendentemente dalla loro probabilità (ossia flussi di cassa futuri necessari per regolare le passività potenziali nel corso della loro durata di vita e scontate alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio) delle passività potenziali incluse nello stato patrimoniale del conglomerato finanziario. Somma di tutti i flussi di cassa possibili se gli eventi dovessero attivare le garanzie prestate dal "fornitore" (cella FC0020) al "beneficiario" (cella FC0050) per coprire il pagamento delle passività dovute da parte dell'impresa (sono incluse le lettere di credito, linee di credito impegnate non utilizzate). Questo elemento non include importi già segnalati alle voci FC0150 e FC0160. |
||||||||||||||||
FC0180 |
Valore delle attività garantite |
Valore delle attività garantite per le quali sono ricevute le garanzie. In questo caso possono essere pertinenti i principi settoriali di valutazione. |
||||||||||||||||
FC0190 |
Ricavi provenienti dagli elementi fuori bilancio |
Ricavi associati alle disposizioni contrattuali delle operazioni fuori bilancio. |
||||||||||||||||
FC0200 |
Osservazioni |
Le osservazioni includono:
|
5. FC.04 - Operazioni intragruppo - Assicurazione/riassicurazione
5.1. Osservazioni generali
La presente parte dell'allegato contiene ulteriori istruzioni per i modelli di cui all'allegato I del presente regolamento. Nella prima colonna della tabella seguente sono indicate le colonne e le righe degli elementi da segnalare riportate nel modello di tale allegato.
La presente parte dell'allegato riguarda le informazioni che i conglomerati finanziari devono fornire almeno una volta l'anno.
In questo modello sono segnalate tutte le operazioni intragruppo significative tra imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza dei conglomerati finanziari a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE relative all'assicurazione e alla riassicurazione interne nell'ambito del gruppo.
Sono inclusi, tra l'altro:
(a) |
contratti di assicurazione stipulati tra imprese che rientrano nell'ambito del gruppo e imprese di assicurazione rientranti nell'ambito dello stesso gruppo; |
(b) |
trattati di riassicurazione tra imprese partecipate del gruppo; |
(c) |
riassicurazione facoltativa tra imprese partecipate del gruppo; |
(d) |
ogni altra operazione che determina il trasferimento del rischio di sottoscrizione (rischio assicurativo) tra imprese partecipate del gruppo. |
I conglomerati finanziari compilano il presente modello per tutte le operazioni intragruppo significative da segnalare, ossia i) tra imprese regolamentate di diversi settori appartenenti allo stesso gruppo; ii) tra imprese regolamentate dello stesso settore appartenenti allo stesso gruppo; iii) tra un'impresa regolamentata e un'impresa non regolamentata appartenenti allo stesso gruppo; e iv) tra un'impresa regolamentata e qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese del gruppo da stretti legami.
Il presente modello include le operazioni intragruppo che sono:
(a) |
vigenti all'inizio del periodo di riferimento; |
(b) |
avviate nel periodo di riferimento e in essere alla data di riferimento; |
(c) |
avviate e terminate/giunte a scadenza nel periodo di riferimento. |
Due o più operazioni tra imprese del gruppo che, da un punto di vista economico, i) contribuiscono allo stesso rischio, ii) perseguono la stessa finalità o iii) sono legate temporaneamente in un piano sono considerate un'operazione economica unica. Tutte le operazioni che fanno parte di un'operazione economica unica sono segnalate ogniqualvolta, complessivamente, raggiungono o superano la soglia corrispondente per le operazioni intragruppo significative, anche se sono singolarmente al di sotto della soglia.
Ogni elemento aggiunto a operazioni intragruppo significative è segnalato come operazione intragruppo separata, anche se l'elemento in sé è inferiore alla soglia per le operazioni significative. Ad esempio, se l'impresa aumenta l'importo iniziale del prestito a favore di un'altra impresa partecipata, il prestito aggiuntivo è registrato come elemento separato e la sua data di emissione costituisce la data dell'aggiunta.
Quando il valore dell'operazione è diverso per le due parti dell'operazione (ad es. nel caso di un'operazione di 10 000 000 EUR tra A e B, in cui A registra 10 000 000 EUR, ma B riceve solo 9 500 000 EUR, a causa dei costi dell'operazione, pari a 500 000 EUR) l'importo dell'operazione da indicare nel modello è l'importo massimo (nell'esempio 10 000 000 EUR). Per operazioni indirette si intende qualsiasi operazione che trasferisce le esposizioni al rischio i) tra imprese all'interno del conglomerato finanziario (comprese le operazioni con società veicolo, organismi di investimento collettivo, imprese di servizi ausiliari o imprese non regolamentate) o ii) tra imprese esterne al conglomerato finanziario (ma in cui, in ultima analisi, l'esposizione al rischio è ricondotta o rimane all'interno del conglomerato finanziario). Se esiste una catena di operazioni intragruppo correlate (ad es. A investe in B e B investe in C), tali operazioni sono segnalate come operazioni indirette. Pertanto sono segnalate le operazioni da A a C e le osservazioni menzionano le tappe intermedie. Sono segnalate anche le operazioni a cascata (ad esempio da A a B, a C, a D in sequenza, in cui sia B che C fanno parte del conglomerato ma sono imprese non regolamentate).
5.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
|
ELEMENTO |
ISTRUZIONI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC0010 |
Codice di identificazione dell'operazione intragruppo |
Codice di identificazione interno univoco per ciascuna operazione intragruppo. Resta invariato nel tempo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC0020 |
Nome dell'assicurato/cedente |
Ragione sociale dell'impresa che ha trasferito il rischio di sottoscrizione ad un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione nell'ambito del gruppo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC0030 |
Codice di identificazione dell'assicurato/cedente |
Codice di identificazione univoco dell'investitore/acquirente/cessionario secondo l'ordine di priorità seguente, se disponibile:
Codice specifico:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC0031 |
Tipo di codice dell'assicurato/cedente |
Tipo di codice di identificazione utilizzato per l'elemento "codice di identificazione dell'assicurato/cedente". Utilizzare l'identificativo del soggetto giuridico (LEI) o il codice specifico. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC0040 |
Settore dell'assicurato/cedente |
Se l'assicurato o il cedente fa parte del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2002/87/CE, indicare "settore bancario", "settore assicurativo" o "settore dei servizi di investimento". Se l'assicurato o il cedente non fa parte del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, di tale direttiva, indicare "altra impresa del gruppo". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC0050 |
Nome dell'assicuratore/riassicuratore |
Ragione sociale dell'assicuratore o del riassicuratore a cui è stato trasferito il rischio di sottoscrizione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC0060 |
Codice di identificazione dell'assicuratore/riassicuratore |
Codice di identificazione univoco dell'investitore/acquirente/cessionario secondo l'ordine di priorità seguente, se disponibile:
Codice specifico:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC0061 |
Tipo di codice dell'assicuratore/riassicuratore |
Tipo di codice di identificazione utilizzato per l'elemento "codice di identificazione dell'assicuratore/riassicuratore". Utilizzare l'identificativo del soggetto giuridico (LEI) o il codice specifico. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC0070 |
Settore dell'assicuratore/riassicuratore |
Il settore finanziario del fornitore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2002/87/CE, ossia il "settore assicurativo". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC0080 |
Operazioni indirette |
Se l'operazione intragruppo segnalata fa parte di un'operazione indiretta (cfr. precedente punto 2.1 "Osservazioni generali"), riportare in questa cella il "codice di identificazione dell'operazione intragruppo" (FC0010) della relativa operazione. Se l'operazione intragruppo segnalata non fa parte di un'operazione indiretta, indicare "No". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC0090 |
Operazione economica unica |
Se l'operazione intragruppo segnalata fa parte di un'operazione economica unica (cfr. precedente punto 2.1 "Osservazioni generali"), riportare in questa cella il "codice di identificazione dell'operazione intragruppo" (FC0010) della relativa operazione. Se l'operazione intragruppo segnalata non fa parte di un'operazione economica unica, indicare "No". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC0100 |
Tipo di operazione |
Indicare il tipo di contratto/trattato. Utilizzare il seguente elenco chiuso di codici:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC0110 |
Operazione |
Se C100 = riassicurazione, indicare il tipo di contratto/trattato di riassicurazione. Utilizzare il seguente elenco chiuso di codici:
Il codice 13, altri trattati proporzionali, e il codice 14, altri trattati non proporzionali, possono essere usati per i tipi ibridi di trattati di riassicurazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC0120 |
Data di inizio |
Indicare il codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data di inizio del contratto/trattato di riassicurazione in questione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC0130 |
Data di scadenza |
Indicare il codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data di scadenza del contratto/trattato di riassicurazione in questione (ossia l'ultima data in cui il contratto/trattato di riassicurazione in questione è in vigore). Questo elemento non è segnalato in assenza di data di scadenza (ad es. il contratto è aperto e termina soltanto quando una delle parti ne dà preavviso). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC0140 |
Valuta dell'operazione |
Indicare il codice alfabetico ISO 4217 della valuta dei pagamenti per lo specifico contratto/trattato di riassicurazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC0150 |
Copertura massima per operazione |
Per trattati di tipo quota share o surplus, indicare qui il 100 % dell'importo massimo fissato per l'intero contratto/trattato (ad. es. 10 000 000 EUR). In caso di copertura illimitata indicare "-1". Questo elemento deve essere segnalato nella valuta dell'operazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC0160 |
Crediti netti |
L'importo risultante dalla somma i) dei sinistri pagati dal (ri)assicuratore ma non ancora rimborsati dal (ri)assicuratore; ii) della commissione che il (ri)assicuratore deve pagare; e iii) di altri crediti meno i debiti verso il (ri)assicuratore. I depositi in contante sono esclusi e devono essere considerati garanzie ricevute. Questo elemento deve essere segnalato nella valuta di segnalazione del gruppo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC0170 |
Totale importi recuperabili da riassicurazione |
Importo totale dovuto dal riassicuratore alla data di riferimento. Questo include:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC0180 |
Risultato tecnico della riassicurazione (per la riassicurazione) |
Risultato della riassicurazione (per l'impresa riassicurata). Si tratta del totale della commissione di riassicurazione ricevuta dall'impresa riassicurata meno i premi di riassicurazione lordi pagati dall'impresa riassicurata più i sinistri pagati dal riassicuratore nel corso del periodo di riferimento più il totale degli importi recuperabili da riassicurazione alla fine del periodo di riferimento meno il totale degli importi recuperabili da riassicurazione all'inizio del periodo di riferimento. Questo elemento deve essere segnalato nella valuta di segnalazione del gruppo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC0190 |
Premi (per l'assicurazione) |
Importo totale dei premi contabilizzati lordi come definiti all'articolo 1, punto 11, del regolamento delegato (UE) 2015/35. Per le rendite derivanti da assicurazione non vita questa cella non si applica. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC0200 |
Sinistri (per l'assicurazione) |
Importo totale dei sinistri lordi pagati nell'anno (comprese le spese di gestione dei sinistri). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC0210 |
Area di attività |
Indicare l'area di attività definita nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35 oggetto di riassicurazione. Utilizzare il seguente elenco chiuso di codici:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC0220 |
Osservazioni |
Le osservazioni contengono:
|
6. FC.05 - Operazioni intragruppo - P & L
6.1. Osservazioni generali
Il presente allegato contiene ulteriori istruzioni in relazione ai modelli di cui all'allegato I del presente regolamento. Nella prima colonna della tabella seguente sono indicate le colonne e le righe degli elementi da segnalare riportate nel modello di tale allegato.
La presente parte dell'allegato riguarda le informazioni che i conglomerati finanziari devono fornire almeno una volta l'anno.
In questo modello sono segnalati i profitti e le perdite relativi a tutte le operazioni intragruppo significative tra imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza dei conglomerati finanziari a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE o le operazioni P & L relative a operazioni intragruppo significative o considerate tali. Sono inclusi, tra l'altro:
(a) |
provvigioni, |
(b) |
commissioni, |
(c) |
interessi, |
(d) |
dividendi. |
È segnalata l'esternalizzazione intragruppo o la ripartizione interna dei costi che comporta operazioni intragruppo significative.
Gli interessi e i dividenti non sono segnalati solo in FC.01 e FC.04, ma anche nella scheda "FC.05 - P & L". I conglomerati finanziari compilano il presente modello per tutte le operazioni intragruppo significative da segnalare, ossia i) tra imprese regolamentate di diversi settori appartenenti allo stesso gruppo; ii) tra imprese regolamentate dello stesso settore appartenenti allo stesso gruppo; iii) tra un'impresa regolamentata e un'impresa non regolamentata appartenenti allo stesso gruppo; e iv) tra un'impresa regolamentata e qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese del gruppo da stretti legami.
Il presente modello include le operazioni intragruppo che sono:
— |
vigenti all'inizio del periodo di riferimento; |
— |
avviate nel periodo di riferimento e in essere alla data di riferimento; |
— |
avviate e terminate/giunte a scadenza nel periodo di riferimento. |
Due o più operazioni tra imprese del gruppo che, da un punto di vista economico, i) contribuiscono allo stesso rischio, ii) perseguono la stessa finalità o iii) sono legate temporaneamente in un piano sono considerate un'operazione economica unica.
Tutte le operazioni che fanno parte di un'operazione economica unica sono segnalate ogniqualvolta, complessivamente, raggiungono o superano la soglia corrispondente per le operazioni intragruppo significative, anche se sono singolarmente al di sotto della soglia.
Ogni elemento aggiunto a operazioni intragruppo significative è segnalato come operazione intragruppo separata, anche se l'elemento in sé è inferiore alla soglia per le operazioni significative. Ad esempio, se l'impresa aumenta l'importo iniziale del prestito a favore di un'altra impresa partecipata, il prestito aggiuntivo è registrato come elemento separato e la sua data di emissione costituisce la data dell'aggiunta.
Quando il valore dell'operazione è diverso per le due parti dell'operazione (ad es. nel caso di un'operazione di 10 000 000 EUR tra A e B, in cui A registra 10 000 000 EUR, ma B riceve solo 9 500 000 EUR, a causa dei costi dell'operazione, pari a 500 000 EUR) l'importo dell'operazione da indicare nel modello è l'importo massimo (nell'esempio 10 000 000 EUR). Per operazioni indirette si intende qualsiasi operazione che trasferisce le esposizioni al rischio i) tra imprese all'interno del conglomerato finanziario (comprese le operazioni con società veicolo, organismi di investimento collettivo, imprese di servizi ausiliari o imprese non regolamentate) o ii) tra imprese esterne al conglomerato finanziario (ma in cui, in ultima analisi, l'esposizione al rischio è ricondotta o rimane all'interno del conglomerato finanziario). Se esiste una catena di operazioni intragruppo correlate (ad es. A investe in B e B investe in C), tali operazioni sono segnalate come operazioni indirette. Pertanto sono segnalate le operazioni da A a C e le osservazioni menzionano le tappe intermedie. Sono segnalate anche le operazioni a cascata (ad esempio da A a B, a C, a D in sequenza, in cui sia B che C fanno parte del conglomerato ma sono imprese non regolamentate).
6.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
|
ELEMENTO |
ISTRUZIONI |
||||||||||||||||||
FC0010 |
Codice di identificazione dell'operazione intragruppo |
Codice di identificazione interno univoco per ciascuna operazione intragruppo. Resta invariato nel tempo. Se riferito a operazioni già menzionate, utilizzare lo stesso codice di identificazione. |
||||||||||||||||||
FC0020 |
Nome dell'impresa lato ricavi |
Ragione sociale dell'impresa che ha ricevuto i ricavi da un'altra impresa appartenente al gruppo. |
||||||||||||||||||
FC0030 |
Codice di identificazione dell'impresa lato ricavi |
Codice di identificazione univoco dell'impresa che ha ricevuto i ricavi secondo l'ordine di priorità seguente, se disponibile:
Codice specifico:
|
||||||||||||||||||
FC0031 |
Tipo di codice dell'impresa lato ricavi |
Tipo di codice di identificazione utilizzato per l'elemento "codice di identificazione dell'impresa lato ricavi". Utilizzare l'identificativo del soggetto giuridico (LEI) o il codice specifico. |
||||||||||||||||||
FC0040 |
Settore dell'impresa lato ricavi |
Se l'impresa che ha ricevuto i ricavi da un'altra impresa appartenente al gruppo fa parte del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2002/87/CE, indicare "settore bancario", "settore assicurativo" o "settore dei servizi di investimento". Se l'impresa che ha ricevuto i ricavi da un'altra impresa appartenente al gruppo non fa parte del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, di tale direttiva, indicare "altra impresa del gruppo". |
||||||||||||||||||
FC0050 |
Nome dell'impresa lato costi |
Ragione sociale dell'impresa che ha fornito i ricavi ad un'altra impresa appartenente al gruppo. |
||||||||||||||||||
FC0060 |
Codice di identificazione dell'impresa lato costi |
Codice di identificazione univoco dell'impresa che ha fornito i ricavi secondo l'ordine di priorità seguente, se disponibile:
Codice specifico:
|
||||||||||||||||||
FC0061 |
Tipo di codice dell'impresa lato costi |
Tipo di codice di identificazione utilizzato per l'elemento "codice di identificazione dell'impresa lato costi". Utilizzare l'identificativo del soggetto giuridico (LEI) o il codice specifico. |
||||||||||||||||||
FC0070 |
Settore dell'impresa lato costi |
Se l'impresa che ha fornito i ricavi ad un'altra impresa appartenente al gruppo fa parte del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2002/87/CE, indicare "settore bancario", "settore assicurativo" o "settore dei servizi di investimento". Se l'impresa che ha fornito i ricavi ad un'altra impresa appartenente al gruppo non fa parte del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, di tale direttiva, indicare "altra impresa del gruppo". |
||||||||||||||||||
FC0080 |
Operazioni indirette |
Se l'operazione intragruppo segnalata fa parte di un'operazione indiretta (cfr. precedente punto 2.1 "Osservazioni generali"), riportare in questa cella il "codice di identificazione dell'operazione intragruppo" (FC0010) della relativa operazione. Se l'operazione intragruppo segnalata non fa parte di un'operazione indiretta, indicare "No". |
||||||||||||||||||
FC0090 |
Operazione economica unica |
Se l'operazione intragruppo segnalata fa parte di un'operazione economica unica (cfr. precedente punto 2.1 "Osservazioni generali"), riportare in questa cella il "codice di identificazione dell'operazione intragruppo" (FC0010) della relativa operazione. Se l'operazione intragruppo segnalata non fa parte di un'operazione economica unica, indicare "No". |
||||||||||||||||||
FC0100 |
Tipo di operazione |
Indicare il tipo di operazione P & L. Utilizzare il seguente elenco chiuso di codici:
|
||||||||||||||||||
FC0110 |
Operazione |
Ove applicabile, strumento al quale sono collegati i ricavi o i costi. Utilizzare il seguente elenco chiuso di codici:
|
||||||||||||||||||
FC0120 |
Valuta dell'operazione |
Indicare il codice alfabetico ISO 4217 della valuta dei pagamenti per la specifica operazione P & L. |
||||||||||||||||||
FC0130 |
Data dell'operazione |
Indicare il codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data di inizio dell'operazione P & L. |
||||||||||||||||||
FC0140 |
Importo |
Importo dell'operazione o prezzo indicato nell'accordo/contratto, segnalato nella valuta di segnalazione del conglomerato finanziario. |
||||||||||||||||||
FC0150 |
Osservazioni |
Le osservazioni contengono:
|
7. FC.06 - Concentrazione dei rischi – Esposizione per controparte
7.1. Osservazioni generali
Il presente allegato contiene ulteriori istruzioni in relazione ai modelli di cui all'allegato I del presente regolamento. Nella prima colonna della tabella seguente sono indicate le colonne e le righe degli elementi da segnalare riportate nel modello di tale allegato.
Il presente modello include tutte le concentrazioni di rischio significative tra imprese che rientrano nell'ambito della vigilanza di gruppo e terzi, e che possono derivare dalle esposizioni al rischio ivi menzionate.
Lo scopo è elencare le esposizioni significative (valore delle esposizioni in ciascun tipo di strumento elencato nel modello) per singola controparte al di fuori dell'ambito del conglomerato finanziario. Se sono coinvolte più imprese appartenenti al conglomerato finanziario, è necessaria una riga distinta per ciascuna impresa.
L'esposizione può essere intesa come la massima esposizione possibile su base contrattuale. Si tratta necessariamente dell'esposizione rispecchiata nello stato patrimoniale, sia su base lorda che su base netta, tenendo conto di strumenti o tecniche di attenuazione del rischio. Le soglie sono fissate dal coordinatore dopo aver consultato il gruppo stesso.
Ai fini della segnalazione, i termini "gruppo di controparti connesse" e "gruppo di controparti" sono considerati equivalenti a "gruppo di clienti connessi" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013.
I dati devono essere comunicati per soggetto giuridico.
I dati devono essere forniti conformemente alle norme settoriali.
7.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
|
ELEMENTO |
ISTRUZIONI |
||||||||
FC0010 |
Nome della controparte esterna |
Si tratta del nome della controparte esterna del conglomerato finanziario. |
||||||||
FC0020 |
Codice di identificazione della controparte esterna |
Codice di identificazione univoco dell'investitore/acquirente/cessionario secondo l'ordine di priorità seguente, se disponibile:
Codice specifico:
|
||||||||
FC0030 |
Tipo di codice di identificazione della controparte esterna |
Tipo di codice di identificazione utilizzato per l'elemento "codice di identificazione della controparte esterna". Utilizzare l'identificativo del soggetto giuridico (LEI) o il codice specifico. |
||||||||
FC0040 |
Nome del gruppo (in caso di gruppo di controparti) |
Nome del gruppo (se più di una controparte esterna appartiene allo stesso gruppo). |
||||||||
FC0050 |
Rating |
Rating della controparte alla data di riferimento della segnalazione emesso dall'agenzia di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution – ECAI) prescelta. Qualora per una stessa posizione esistano due o più valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte ed esse corrispondano a parametri diversi, si utilizza la valutazione che genera il requisito patrimoniale più elevato. |
||||||||
FC0051 |
ECAI prescelta |
Indicare l'agenzia di valutazione del merito di credito (ECAI) che emette il rating esterno di cui alla voce FC0050. |
||||||||
FC0060 |
Settore |
Indicare il settore economico della controparte esterna sulla base dell'ultima versione del codice NACE (il primo livello gerarchico – la lettera). |
||||||||
FC0070 |
Paese |
Indicare il codice ISO (l'alpha-2 dell'ISO 3166-1) del paese da cui proviene l'esposizione. Nel caso di uno strumento emesso per un'impresa, si tratta del paese in cui si trova la sede centrale dell'emittente. |
||||||||
FC0080 |
Impresa appartenente al conglomerato finanziario |
Nome dell'impresa del conglomerato correlata alle esposizioni. Riguarda tutte le imprese, le quali devono essere segnalate singolarmente in registrazioni distinte. Se sono coinvolte più imprese del conglomerato, è necessaria una riga distinta per ciascuna impresa. |
||||||||
FC0090 |
Codice di identificazione dell'impresa appartenente al conglomerato finanziario |
Codice di identificazione univoco dell'impresa appartenente al conglomerato secondo l'ordine di priorità seguente, se disponibile:
Codice specifico:
|
||||||||
FC0100 |
Tipo di codice di identificazione dell'impresa appartenente al conglomerato finanziario |
Tipo di codice di identificazione utilizzato per l'elemento "codice di identificazione dell'impresa appartenente al conglomerato finanziario". Utilizzare l'identificativo del soggetto giuridico (LEI) o il codice specifico. |
||||||||
FC0110 |
Equity |
Importo totale delle esposizioni in strumenti di capitale verso la controparte esterna. Se sono coinvolte più imprese del gruppo, è necessaria una riga distinta per ciascuna impresa. |
||||||||
FC0120 |
Obbligazioni |
Importo totale delle esposizioni in strumenti obbligazionari verso la controparte esterna. Se sono coinvolte più imprese del gruppo, è necessaria una riga distinta per ciascuna impresa. Le esposizioni per le quali sono applicabili le esenzioni (FC0260) sono incluse in questa cella. |
||||||||
FC0130 |
Attività i cui rischi sono principalmente sopportati dai contraenti |
Importo totale delle esposizioni verso la controparte esterna in attività i cui rischi sono principalmente sopportati dai contraenti. Se sono coinvolte più imprese del gruppo, è necessaria una riga distinta per ciascuna impresa. Se disponibile, utilizzare il metodo look-through. |
||||||||
FC0140 |
Derivati |
Importo totale delle esposizioni in derivati verso la controparte esterna. Se sono coinvolte più imprese del gruppo, è necessaria una riga distinta per ciascuna impresa. I derivati sono segnalati al loro costo di sostituzione. Il costo di sostituzione è coerente con quello utilizzato nell'ambito delle norme settoriali. Se esposizioni diverse possono compensarsi reciprocamente, i dati possono essere forniti in valori netti (ossia esposizione lunga + esposizione corta). |
||||||||
FC0150 |
Altri investimenti |
Importo totale delle esposizioni in altri investimenti verso la controparte esterna. Se sono coinvolte più imprese del gruppo, è necessaria una riga distinta per ciascuna impresa. |
||||||||
FC0160 |
Mutui ipotecari e prestiti |
Importo totale delle esposizioni in mutui ipotecari e prestiti verso la controparte esterna. Se sono coinvolte più imprese del gruppo, è necessaria una riga distinta per ciascuna impresa. |
||||||||
FC0170 |
Garanzie e impegni |
Importo totale delle esposizioni verso la controparte esterna (ossia l'esposizione effettiva massima in funzione della passività dell'impresa) in garanzie e impegni (comprese le quote di prestiti non pagate). Se sono coinvolte più imprese del gruppo, è necessaria una riga distinta per ciascuna impresa. Le garanzie emesse dalle imprese appartenenti al conglomerato sono segnalate in questa colonna, mentre le garanzie di cui tali imprese sono beneficiarie sono segnalate come deduzione per l'attenuazione del rischio di credito o assicurativo (FC0260) e nella cella delle esposizioni indirette (FC0220). |
||||||||
FC0180 |
Polizze assicurative |
Importo totale dell'esposizione in polizze assicurative (limite di responsabilità o somma assicurata, a seconda di quale rappresenta l'esposizione massima possibile). |
||||||||
FC0190 |
Riassicurazione esterna |
Importo totale delle esposizioni in riassicurazione esterna verso la controparte esterna. Conformemente alle norme settoriali, l'importo segnalato deve essere recuperabile da riassicurazione. Se sono coinvolte più imprese del gruppo, è necessaria una riga distinta per ciascuna impresa. |
||||||||
FC0200 |
Altre esposizioni dirette |
Importo totale delle esposizioni in altri strumenti verso la controparte esterna. Se sono coinvolte più imprese del gruppo, è necessaria una riga distinta per ciascuna impresa. Se è possibile la compensazione, può essere presentato il valore netto. |
||||||||
FC0210 |
Descrizione di altri strumenti |
Descrizione degli altri strumenti segnalati alla voce FC0200. |
||||||||
FC0220 |
Esposizioni indirette |
Importo totale delle esposizioni attribuite al garante o all'emittente della garanzia reale piuttosto che al prenditore diretto. L'esposizione originaria protetta di riferimento (esposizione diretta) è dedotta dall'esposizione verso il prenditore originario nelle colonne delle "Tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito o assicurativo". L'esposizione indiretta aumenta l'esposizione verso il garante o l'emittente della garanzia reale utilizzando l'effetto di sostituzione. |
||||||||
FC0230 |
Operazioni con esposizione ad attività sottostanti |
Importo totale dell'esposizione attraverso operazioni quali posizioni verso la cartolarizzazione o esposizioni sotto forma di quote o azioni in organismi di investimento collettivo (OIC) oppure tramite altre operazioni con esposizione ad attività sottostanti. |
||||||||
FC0240 |
Valuta |
Indicare il codice alfabetico ISO 4217 della valuta dell'esposizione. |
||||||||
FC0250 |
Importo totale dell'esposizione |
Esposizione totale verso una singola controparte, in cui le attività e le passività dovute da e verso una singola controparte sono compensate per definire l'esposizione massima netta totale (ove possibile). L'esposizione totale misura l'esposizione verso una singola controparte ed è definita come segue: esposizione lunga + esposizione breve (contrariamente a un'esposizione massima lorda che non è richiesta in questa sede (ossia esposizione lunga + valore assoluto dell'esposizione corta)). Nel determinare questo elemento non si tiene conto degli strumenti o delle tecniche di attenuazione del rischio. |
||||||||
FC0260 |
Tecnica di attenuazione del rischio di credito o assicurativo |
Eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito o assicurativo consentite dalle norme settoriali (ad esempio la riassicurazione, l'uso di derivati o le tecniche di attenuazione del rischio di cui al capo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013). |
||||||||
FC0270 |
Esenzioni |
Eventuali deduzioni derivanti dall'applicazione di esenzioni conformemente alle norme settoriali (ad es. l'articolo 400 del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'articolo 187 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione). |
||||||||
FC0280 |
Importo delle esposizioni dopo l'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito o assicurativo e delle esenzioni |
Importo delle esposizioni dopo l'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito o assicurativo e delle esenzioni (importo netto). |
8. FC.07 - Concentrazione dei rischi – Esposizione per valuta, settore, paese
Le tabelle includono la concentrazione dei rischi tra imprese nell'ambito della vigilanza di gruppo e terzi. Le esposizioni sono rappresentate per valuta, settore e paese, a partire dall'esposizione massima fino a quella minima. Se il paese, il settore o la valuta non è pertinente, le cifre possono essere segnalate in una categoria "Altro".
Il "settore" presenta la disaggregazione tra i settori seguenti:
— |
settore pubblico, |
— |
settore finanziario, |
— |
settore delle imprese suddiviso in base al codice NACE (il primo livello gerarchico – la lettera). |
Le tabelle si basano su tutte le esposizioni (stato patrimoniale completo) dopo l'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito o assicurativo e delle esenzioni (importo netto).
9. FC.08 - Concentrazione dei rischi – Esposizione per classe di attività e rating
Le tabelle includono la concentrazione dei rischi tra imprese nell'ambito della vigilanza di gruppo e terzi rappresentata dalla combinazione delle principali classi di attività e del rating. Per le obbligazioni le tabelle sono presentate per combinazione di classe di attività e rating. Per le esposizioni in strumenti di capitale, sono segnalati l'importo totale delle esposizioni e la quota delle esposizioni in strumenti di capitale rispetto al totale delle attività (stato patrimoniale completo).
La tabella si basa su tutte le esposizioni esistenti nelle classi di attività specificate, dopo l'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito o assicurativo e delle esenzioni (importo netto).
Qualora per una stessa posizione esistano due o più valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte ed esse corrispondano a parametri diversi, si utilizza la valutazione che genera il requisito patrimoniale più elevato.
(1) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(2) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(3) Come stabilito dall'articolo 223 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).