ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 287

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
8 novembre 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2111 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di conflitti di interesse a carico dei fornitori di servizi di crowdfunding ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding ( 1 )

5

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2113 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini delle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni riguardanti i fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ( 1 )

22

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2114 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il test d’ingresso di verifica delle conoscenze e la simulazione della capacità di sostenere perdite per i potenziali investitori non sofisticati in progetti di crowdfunding ( 1 )

26

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2115 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo di calcolo dei tassi di default dei prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding ( 1 )

33

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2116 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le misure e le procedure del piano di continuità operativa dei fornitori di servizi di crowdfunding ( 1 )

38

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2117 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami ( 1 )

42

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2118 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla gestione individuale di portafogli di prestiti da parte di fornitori di servizi di crowdfunding, specificando gli elementi del metodo di valutazione del rischio di credito, le informazioni su ciascun portafoglio individuale da comunicare agli investitori e le politiche e le procedure richieste in relazione ai fondi a copertura dei rischi ( 1 )

50

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2119 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento ( 1 )

63

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e i formati in materia di dati, nonché i modelli e le procedure per la comunicazione delle informazioni sui progetti finanziati attraverso piattaforme di crowdfunding ( 1 )

76

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2121 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’ESMA in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ( 1 )

86

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2122 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ( 1 )

101

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2123 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per le notifiche all’ESMA delle prescrizioni nazionali concernenti il marketing applicabili ai fornitori di servizi di crowdfunding da parte delle autorità competenti ( 1 )

120

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 287/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2111 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2022

che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di conflitti di interesse a carico dei fornitori di servizi di crowdfunding

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 7, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding devono mantenere e applicare norme interne efficaci al fine di evitare conflitti di interesse. Al fine di garantire che tali norme conseguano nel tempo l’obiettivo di evitare conflitti di interesse, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero riesaminarle periodicamente, almeno con cadenza annuale, e provvedere all’adozione di misure opportune per rimediare a eventuali carenze riguardanti tali norme.

(2)

Per gestire i conflitti di interesse, i fornitori di servizi di crowdfunding non dovrebbero fare eccessivo affidamento sugli obblighi in materia di comunicazione di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503. Pertanto dovrebbero stabilire norme interne per evitare conflitti di interesse. Le norme interne per evitare conflitti di interesse dovrebbero essere adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dei servizi di crowdfunding forniti, come pure alle dimensioni e all’organizzazione dell’attività del fornitore di servizi di crowdfunding. A tale riguardo, le norme interne per evitare conflitti di interesse dovrebbero tenere conto, ove opportuno, delle circostanze legate all’appartenenza del fornitore di servizi di crowdfunding a un gruppo.

(3)

Nell’elaborare le norme interne per evitare conflitti di interesse, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero adoperarsi al meglio delle loro possibilità per assicurare la prevenzione, l’individuazione e la gestione dei conflitti di interesse. Nel caso in cui sia comunque individuato un conflitto di interesse, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che tale conflitto di interesse sia reso noto ai loro clienti e a qualsiasi altra parte che possa essere coinvolta.

(4)

Le misure che i fornitori di servizi di crowdfunding sono tenuti ad adottare in conformità dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 dovrebbero garantire, con ragionevole certezza, che i rischi di ledere gli interessi dei clienti saranno evitati e, ove ciò non sia possibile, opportunamente attenuati.

(5)

Per garantire che i clienti possano prendere una decisione informata sui servizi che presentano conflitti di interesse effettivi, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero tenere aggiornate le informazioni, comunicate in conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, concernenti la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché le misure adottate per attenuarli. Tale comunicazione dovrebbe essere adeguata alla natura dei clienti ai quali è destinata, tenendo conto in particolare se essi sono considerati investitori sofisticati o non sofisticati, anche nel caso di investitori potenziali. La comunicazione dovrebbe comprendere una descrizione dei conflitti di interesse e dei relativi rischi per i clienti.

(6)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

(7)

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(8)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha espresso un parere il 1o giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mantenimento e applicazione delle norme interne per evitare conflitti di interesse

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding stabiliscono in forma scritta, applicano e mantengono norme interne per evitare conflitti di interesse. Le norme per evitare conflitti di interesse sono adeguate alle dimensioni e all’organizzazione del fornitore di servizi di crowdfunding, nonché alla natura, alla portata e alla complessità della sua attività.

2.   Qualora il fornitore di servizi di crowdfunding appartenga a un gruppo, le norme interne per evitare conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 tengono conto di qualsiasi circostanza che costituisce o che potrebbe determinare un conflitto di interesse derivante dalla struttura e dalle attività commerciali degli altri membri del gruppo.

3.   Le norme interne per evitare conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 impongono al fornitore di servizi di crowdfunding gli obblighi seguenti:

a)

garantire che nessuna delle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503 sia accettata come titolare di progetti in relazione ai servizi di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding;

b)

accertare se qualcuna delle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503 è stata accettata come investitore in relazione ai servizi di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding;

c)

individuare le altre circostanze che potrebbero generare un conflitto di interesse, effettivo o potenziale, tra le persone di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, tenendo conto nel contempo delle dimensioni e delle attività del fornitore di servizi di crowdfunding e, se del caso, del gruppo al quale questi appartiene, nonché del rischio di ledere gli interessi dei clienti;

d)

specificare, laddove pertinente, le procedure da seguire e le misure da adottare, comprese le procedure e le misure riguardanti le responsabilità interne pertinenti in seno all’organizzazione del fornitore di servizi di crowdfunding, ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 e in conformità della lettera c) del presente paragrafo.

4.   Nel contesto di cui al paragrafo 3, lettera b), le persone di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 che sono impegnate in varie attività commerciali che implicano un conflitto di interesse del tipo specificato nell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503 svolgono dette attività con un grado di indipendenza appropriato per:

a)

le dimensioni e le attività del fornitore di servizi di crowdfunding;

b)

ove applicabile, le dimensioni e le attività del gruppo cui il fornitore di servizi di crowdfunding appartiene;

c)

il rischio che vengano lesi gli interessi dei clienti.

5.   Nel contesto di cui al paragrafo 3, lettera c), le norme interne comprendono tutti i seguenti elementi:

a)

procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra le persone di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 che svolgono attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti del fornitore di servizi di crowdfunding;

b)

disposizioni in materia di vigilanza separata delle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, le cui principali funzioni implichino l’esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi ai clienti, i cui interessi possano entrare in conflitto, o che rappresentino in altro modo interessi diversi che possono entrare in conflitto, ivi compresi quelli del fornitore di servizi di crowdfunding;

c)

eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione delle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 che esercitano prevalentemente un’attività e la retribuzione di persone diverse da quelle di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, o i redditi da esse generati, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;

d)

misure volte ad impedire o a limitare l’esercizio da parte di chiunque di un’influenza indebita sul modo in cui una persona di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 svolge i servizi di crowdfunding;

e)

misure volte a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di una persona di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 in attività distinte di servizi di crowdfunding, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

6.   I fornitori di servizi di crowdfunding valutano e riesaminano le norme interne per evitare conflitti di interesse almeno ogni anno e adottano tutte le misure opportune per rimediare a eventuali carenze rilevate.

Articolo 2

Misure per evitare, individuare e gestire i conflitti di interesse

1.   Le misure che i fornitori di servizi di crowdfunding sono tenuti ad adottare in conformità dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 sono volte a garantire, con ragionevole certezza, che i rischi di ledere gli interessi dei clienti saranno evitati e, ove ciò non sia possibile, opportunamente attenuati.

2.   Ai fini dell’individuazione dei tipi di conflitto di interesse che sorgono nel corso della fornitura dei servizi di crowdfunding e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, oltre ai tipi di conflitti di interesse di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding considerano, come minimo, se una delle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento:

a)

potrebbe realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del cliente;

b)

ha, nel risultato del servizio prestato a un cliente, un interesse distinto da quello del cliente;

c)

ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un cliente o di un gruppo di clienti rispetto agli interessi di un altro cliente.

Articolo 3

Comunicazione delle informazioni riguardanti la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e le misure adottate per attenuarli

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding pubblicano e aggiornano le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503 sul proprio sito web, in una posizione facilmente accessibile ai clienti. I fornitori di servizi di crowdfunding comunicano tali informazioni ai clienti su un supporto durevole, a meno che non sia stato individuato un conflitto di interesse di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, e, laddove appropriato, le aggiornano.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 contengono una descrizione specifica e chiara dei conflitti di interesse e dei rischi associati individuati nel contesto di un determinato servizio, tenendo conto della natura dei clienti ai quali sono destinate tali informazioni, in particolare se sono considerati come potenziali investitori sofisticati o non sofisticati.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


8.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 287/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2112 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2022

che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 16, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire un meccanismo uniforme con il quale le autorità competenti possano esercitare efficacemente i loro poteri in relazione alle domande di autorizzazione dei candidati fornitori di servizi di crowdfunding, è opportuno stabilire formulari, modelli e procedure standard comuni per tali domande.

(2)

Per agevolare la comunicazione tra un candidato fornitore di servizi di crowdfunding e l’autorità competente, quest’ultima dovrebbe designare un apposito punto di contatto ai fini della procedura di domanda e dovrebbe rendere pubblici i recapiti pertinenti sul suo sito web.

(3)

Affinché l’autorità competente possa valutare in maniera accurata la completezza della domanda, laddove tale autorità chieda al candidato fornitore di servizi di crowdfunding di trasmettere le informazioni mancanti, il termine per la valutazione della completezza della domanda di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 dovrebbe essere sospeso dalla data in cui tali informazioni sono richieste fino alla data della loro ricezione da parte dell’autorità competente.

(4)

Per consentire all’autorità competente di valutare se le modifiche delle informazioni fornite nella domanda di autorizzazione possano incidere sulla procedura di autorizzazione, è opportuno che i candidati fornitori di servizi di crowdfunding comunichino tali modifiche senza indebito ritardo. È inoltre necessario stabilire che i termini per la valutazione delle informazioni fissati all’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2020/1503 si applichino a decorrere dalla data in cui il richiedente trasmette all’autorità competente le informazioni modificate.

(5)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

(6)

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(7)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1o giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Designazione di un punto di contatto

Le autorità competenti designano un punto di contatto per il ricevimento delle domande di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503. Le autorità competenti tengono aggiornati i recapiti del punto di contatto designato e li rendono pubblici sui propri siti web.

Articolo 2

Formulario standard

I candidati fornitori di servizi di crowdfunding trasmettono la propria domanda di autorizzazione utilizzando il formulario standard di cui all’allegato.

Articolo 3

Avviso di ricevimento

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e fatto salvo il termine di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 per la valutazione della completezza della domanda conformemente a detto articolo, l’autorità competente trasmette al candidato fornitore di servizi di crowdfunding, in formato elettronico, cartaceo o in entrambe le forme, un avviso di ricevimento. L’avviso di ricevimento comprende i recapiti delle persone incaricate del trattamento della domanda di autorizzazione.

Articolo 4

Sospensione del termine in caso di informazioni mancanti

Qualora l’autorità competente chieda al candidato fornitore di servizi di crowdfunding di trasmettere le informazioni mancanti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, il termine per la valutazione della completezza della domanda in conformità di detto articolo è sospeso a decorrere dalla data della richiesta di tali informazioni sino alla data del loro ricevimento.

Articolo 5

Comunicazione delle modifiche

1.   Il candidato fornitore di servizi di crowdfunding comunica all’autorità competente, senza indebito ritardo, qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella domanda di autorizzazione. Il candidato fornitore di servizi di crowdfunding trasmette le informazioni aggiornate utilizzando il formulario standard di cui all’allegato.

2.   Qualora il candidato fornitore di servizi di crowdfunding trasmetta informazioni aggiornate, il termine di cui all’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2020/1503 decorre dalla data in cui l’autorità competente riceve le informazioni aggiornate.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COME FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING

Informazioni da fornire all’autorità competente

Domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding

Informazioni da fornire all’autorità competente


Campo

Sottocampo

Descrizione

1

Richiedente

1

Denominazione legale completa

Denominazione legale completa del richiedente.

2

Denominazione(i) commerciale(i)

Denominazione(i) commerciale(i) da utilizzare per la prestazione di servizi di crowdfunding.

3

Indirizzo internet

Indirizzo del sito web gestito dal richiedente.

4

Indirizzo fisico

Sede legale del richiedente.

5

Numero di identificazione/Numero di registrazione nazionale

(ove disponibile)

Numero di identificazione nazionale del richiedente o prove dell’iscrizione al registro nazionale delle imprese.

6

LEI

(ove disponibile)

Identificativo del soggetto giuridico del richiedente.

2

Nominativo e recapiti della persona responsabile della domanda

1

Nome completo

Nome e cognome del referente.

2

Funzione

Funzione e/o titolo del referente presso il richiedente o status di soggetto esterno (ad esempio consulente, studio legale) e prova del fatto che il soggetto in questione è abilitato a presentare la domanda.

3

Indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo fisico del richiedente)

 

4

Numero di telefono

 

5

Indirizzo di posta elettronica

 

3

Forma giuridica

n/d

Forma giuridica di costituzione ai sensi della legislazione nazionale.

4

Statuto

n/d

Statuto e, ove disponibile, atto costitutivo.

5

Programma di attività che indichi le tipologie di servizi di crowdfunding che il richiedente intende offrire e la piattaforma di crowdfunding che intende gestire, compresi il luogo e le modalità di commercializzazione delle offerte di crowdfunding

1

Informazioni sulle tipologie di servizi di crowdfunding

Il richiedente deve indicare:

a)

i servizi di crowdfunding che intende prestare (spuntare la casella appropriata):

intermediazione nella concessione di prestiti, che comprende la fornitura di informazioni rilevanti quali i tassi di default dei prestiti;

collocamento senza impegno irrevocabile di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding e ricezione e trasmissione degli ordini relativamente a tali valori mobiliari e strumenti ammessi;

b)

(qualora il richiedente presti o intenda prestare servizi di intermediazione nella concessione di prestiti) se il richiedente intenda offrire servizi di gestione individuale di portafogli di prestiti, comprese una descrizione delle modalità interne per lo svolgimento di tale attività e una descrizione degli accordi contrattuali che il richiedente concluderà con i titolari di progetti e con gli investitori (con particolare riferimento ai mandati che gli investitori conferiranno al richiedente);

c)

altri servizi o altre attività che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende prestare o svolgere (spuntare la casella appropriata):

custodia delle attività

servizi di pagamento

ricorso a società veicolo per la prestazione di servizi di crowdfunding

applicazione di punteggi di affidabilità creditizia ai progetti di crowdfunding

suggerimento del prezzo e/o del tasso di interesse delle offerte di crowdfunding

gestione di una bacheca elettronica

istituzione e gestione di fondi a copertura dei rischi;

d)

le tipologie di offerte che il richiedente intende presentare (ad esempio progetti basati sul prestito, progetti basati sul capitale, il tipo di settore o di attività commerciale, le tipologie di investimento da offrire sulla piattaforma di crowdfunding e le tipologie di investitori interessati);

e)

la procedura di selezione, con indicazione dei metodi adottati per selezionare le offerte da presentare sulla piattaforma di crowdfunding, comprese la natura e la portata dell’adeguata verifica esercitata nei confronti dei titolari di progetti;

f)

le modalità per rendere pubbliche le offerte sulla piattaforma di crowdfunding e il modo in cui l’interesse degli investitori per un progetto di crowdfunding sarà comunicato al pertinente titolare di progetto;

g)

qualsiasi altro servizio/attività che il richiedente presta (o intende prestare) e che non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 ma che può essere prestato in conformità del diritto dell’Unione o nazionale, compresi riferimenti alle autorizzazioni pertinenti e una copia delle stesse (se del caso).

2

Informazioni sulla piattaforma di crowdfunding

Descrizione dei seguenti elementi:

a)

le modalità per rendere disponibili le informazioni di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2020/1503 sul sito web della piattaforma di crowdfunding del richiedente, compresi gli strumenti informatici pertinenti;

b)

le modalità adottate affinché la piattaforma di crowdfunding sia un sistema informatico basato su internet, accessibile al pubblico e ad accesso non discriminatorio;

c)

le procedure e le modalità per la prestazione tempestiva, equa e rapida dei servizi di crowdfunding, compresa la descrizione dei seguenti elementi:

i)

le procedure per la ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti;

ii)

i sistemi per il trattamento di tali ordini;

iii)

in che modo tali procedure e modalità consentono la ricezione, la trasmissione e l’esecuzione degli ordini dei clienti in condizioni di parità;

d)

i meccanismi che il richiedente intende attuare per agevolare il flusso di informazioni tra il titolare del progetto e gli investitori, o tra un investitore e l’altro, se del caso.

3

Strategia di marketing

Descrizione della strategia di marketing che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding prevede di utilizzare nell’Unione, comprese le lingue delle comunicazioni di marketing; indicazione degli Stati membri in cui la pubblicità sarà maggiormente visibile sui mezzi di informazione, nonché degli strumenti di comunicazione che si prevede di utilizzare.

6

Descrizione dei dispositivi di governance e del meccanismo di controllo interno per garantire l’osservanza del regolamento (UE) 2020/1503, in particolare delle procedure di gestione del rischio e contabili

1

Dispositivi di governance

Descrizione dei seguenti elementi:

a)

la struttura interna del richiedente (organigramma ecc.), con indicazione della ripartizione dei compiti e dei poteri e dei rapporti gerarchici pertinenti, i dispositivi di controllo adottati e altre eventuali informazioni utili a illustrare le caratteristiche operative del richiedente, nonché le politiche e le procedure da questi applicate per garantire una gestione efficace e prudente;

b)

l’eventuale piano di assunzioni per i tre anni successivi e il relativo stato di attuazione, oppure l’indicazione del personale in servizio responsabile dell’espletamento dei servizi.

2

Meccanismi di controllo interno

Descrizione del meccanismo di controllo interno (ad esempio funzione di controllo della conformità e funzione di gestione del rischio, se esistenti) posto in essere dal richiedente al fine di monitorare e garantire la conformità delle proprie procedure al regolamento (UE) 2020/1503, comprese informazioni riguardanti le segnalazioni all’organo di gestione.

3

Gestione dei rischi

Una mappatura dei rischi individuati dal richiedente e una descrizione delle politiche e procedure di gestione dei rischi volte a individuare, gestire e monitorare i rischi correlati alle attività, ai processi e ai sistemi del richiedente, tra cui:

a)

una descrizione delle procedure e metodologie interne di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 (ove applicabile);

b)

una descrizione della politica del fondo a copertura dei rischi di cui all’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503 (ove applicabile).

4

Procedure contabili

Descrizione delle procedure contabili con cui il richiedente intende registrare e comunicare le proprie informazioni finanziarie.

7

Descrizione dei sistemi, delle risorse e delle procedure per il controllo e la protezione del sistema di trattamento dei dati

n/d

Controllo e protezione del sistema di trattamento dei dati

Descrizione dei seguenti elementi:

a)

le modalità interne adottate per garantire il corretto trattamento dei dati personali e delle informazioni ricevute dagli investitori, compreso il ricorso a servizi di cloud;

b)

la politica in materia di prevenzione delle frodi e di protezione dei dati/tutela della sfera privata;

c)

il luogo, i metodi e le politiche di archiviazione della documentazione, compreso il ricorso a servizi di cloud.

8

Descrizione dei rischi operativi

1

Rischi connessi all’infrastruttura informatica e alle relative procedure

Descrizione delle fonti di rischi operativi individuate e descrizione delle procedure, dei sistemi e dei controlli adottati dal richiedente per la gestione di tali rischi (affidabilità dei sistemi, sicurezza, integrità, riservatezza ecc.), tra cui:

a)

procedure per evitare interruzioni operative;

b)

dispositivi di back-up in essere;

c)

misure relative agli strumenti di protezione contro la pirateria informatica.

2

Rischio connesso alla determinazione dell’offerta

Descrizione degli strumenti tecnici e delle risorse umane dedicati alla determinazione dell’offerta, in particolare alla determinazione del prezzo in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2020/1503.

3

Rischi connessi ai servizi di custodia delle attività e ai servizi di pagamento (se del caso)

Ove il richiedente intenda prestare servizi di custodia delle attività e servizi di pagamento, descrizione delle fonti di rischi operativi individuate e descrizione delle procedure, dei sistemi e dei controlli adottati dal richiedente per la gestione dei rischi connessi a tali servizi, anche nel caso in cui questi ultimi siano forniti da terzi.

4

Rischi connessi all’esternalizzazione di funzioni operative

Ove il richiedente intenda affidarsi a terzi per lo svolgimento di funzioni operative, descrizione delle fonti di rischi operativi individuate e descrizione delle procedure, dei sistemi e dei controlli adottati dal richiedente per la gestione di tali rischi operativi.

5

Altri rischi operativi (se del caso)

Descrizione di qualsiasi altra fonte di rischi operativi individuata e descrizione delle procedure, dei sistemi e dei controlli adottati dal richiedente per la gestione di tali rischi operativi.

9

Descrizione dei presidi prudenziali del richiedente in conformità dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2020/1503

1

Presidi prudenziali

Importo dei presidi prudenziali di cui il richiedente dispone al momento della domanda di autorizzazione e descrizione delle ipotesi usate per determinarlo.

2

Fondi propri

(ove applicabile)

Importo dei presidi prudenziali costituiti da fondi propri di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503.

3

Polizza assicurativa

(ove applicabile)

Importo dei presidi prudenziali del richiedente costituiti da una polizza assicurativa di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503.

4

Calcoli e piani previsionali

a)

Calcolo previsionale dei presidi prudenziali del richiedente per i primi tre esercizi finanziari.

b)

Piani contabili preventivi per i primi tre esercizi finanziari, compresi:

i)

gli stati patrimoniali previsionali;

ii)

i conti profitti e perdite o i conti economici previsionali.

c)

Ipotesi di pianificazione per le suddette previsioni e spiegazione dei dati.

5

Pianificazione dei presidi prudenziali

Descrizione delle procedure di pianificazione e monitoraggio dei presidi prudenziali del richiedente.

10

Prova del fatto che il richiedente soddisfa i presidi prudenziali in conformità dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2020/1503

1

Fondi propri

a)

Documentazione che dimostri in che modo il richiedente ha calcolato l’importo in conformità dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2020/1503.

b)

Per le imprese esistenti, un estratto della contabilità sottoposto a revisione o un registro pubblico che certifichi l’importo dei fondi propri del richiedente.

c)

Per le imprese che sono in fase di costituzione, un estratto conto bancario emesso da un istituto di credito che attesti che i fondi sono depositati sul conto del richiedente.

2

Polizza assicurativa

a)

Copia della polizza assicurativa stipulata, contenente tutti gli elementi necessari per ottemperare all’articolo 11, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2020/1503, ove disponibile; oppure

b)

copia del contratto assicurativo preliminare, contenente tutti gli elementi necessari per ottemperare all’articolo 11, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2020/1503, sottoscritto da un’impresa autorizzata a fornire assicurazioni in conformità del diritto dell’Unione o nazionale.

11

Descrizione del piano di continuità operativa

n/d

Piano di continuità operativa

Descrizione delle misure e delle procedure che garantiscono, in caso di fallimento del candidato fornitore di servizi di crowdfunding, la continuità della prestazione di servizi essenziali connessi agli investimenti esistenti e la buona amministrazione degli accordi tra il candidato fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti, comprese, se del caso, disposizioni per la gestione continuativa dei prestiti in essere, la notifica ai clienti e il trasferimento delle modalità di custodia delle attività.

12

Prova del fatto che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, il 20 % o più del capitale azionario o dei diritti di voto rispondono ai requisiti di onorabilità

I sottocampi da 1 a 10 devono essere ripetuti e compilati per ciascuno degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, il 20 % o più del capitale azionario o dei diritti di voto.

Ove l’azionista che detiene il 20 % o più del capitale azionario o dei diritti di voto non sia una persona fisica, i sottocampi 8 e 9 devono essere compilati per il soggetto giuridico e ripetuti e compilati per ciascun membro dell’organo di gestione e per le altre persone che dirigono di fatto l’attività.

1

Diagramma dell’assetto proprietario

Diagramma dell’assetto proprietario del richiedente, indicante la partecipazione individuale degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, il 20 % o più del capitale azionario o dei diritti di voto.

2

Nominativo

a)

Nome e cognome, nel caso delle persone fisiche.

b)

Numero di identificazione nazionale (carta di identità o passaporto), nel caso delle persone fisiche.

c)

Denominazione legale e forma giuridica, nel caso delle persone giuridiche.

d)

Numero di identificazione/numero di registrazione nazionale (ove disponibile), nel caso delle persone giuridiche.

3

Luogo e data di nascita (ove applicabile)

Luogo e data di nascita degli azionisti che sono persone fisiche.

4

Domicilio o sede legale

a)

Il domicilio, nel caso delle persone fisiche.

b)

La sede legale, nel caso delle persone giuridiche.

5

Informazioni aggiuntive nel caso delle persone giuridiche

Ove l’azionista che detiene il 20 % o più del capitale azionario o dei diritti di voto sia una persona giuridica, un elenco completo dei membri dell’organo di gestione e delle persone che dirigono di fatto l’attività, con indicazione di nome, luogo e data di nascita, domicilio e numero di identificazione nazionale, ove disponibile.

6

Entità della partecipazione

Quota del capitale azionario o dei diritti di voto detenuta dalla persona, espressa in valore assoluto e in percentuale.

In caso di azionista indiretto, la quota si riferisce all’azionista intermedio.

7

Informazioni in caso di partecipazione indiretta

Nominativo e recapiti del soggetto attraverso il quale è detenuta la quota di capitale azionario o di diritti di voto.

 

 

8

Prova di onorabilità

a)

Attestazione ufficiale o altro documento equivalente in conformità del diritto nazionale che dimostri l’assenza di precedenti penali.

b)

Informazioni su indagini e/o procedimenti penali e su cause civili e amministrative pertinenti in relazione a violazioni delle norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale, in particolare sotto forma di attestazione ufficiale (se e nella misura in cui lo Stato membro o il paese terzo pertinente la rende disponibile) o di altro documento equivalente. Qualora siano state imposte sanzioni civili o amministrative in relazione ai suddetti settori, deve esserne fornita una descrizione dettagliata. Per quanto riguarda le indagini o i procedimenti in corso, le informazioni possono essere fornite tramite autocertificazione.

c)

Informazioni sul rifiuto della registrazione, dell’autorizzazione, dell’iscrizione o della licenza per l’esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali; o sul ritiro, sulla revoca o sulla cessazione di detta registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; o sull’espulsione da parte di un organismo governativo o di regolamentazione o di un organismo o un’associazione professionale. Devono essere fornite anche informazioni su eventuali procedure in corso connesse a quanto sopra.

d)

Informazioni sulla rimozione da posizioni lavorative o mansioni relative alla gestione di fondi o da un incarico fiduciario simile, e descrizione dei motivi di tale misura.

9

Valutazione preesistente (e in corso)

Informazioni su un’eventuale valutazione dell’onorabilità dell’azionista già effettuata (o in corso) da parte di un’altra autorità competente o di qualunque altra autorità ai sensi di un’altra normativa finanziaria, compresi la denominazione di tale autorità e, se del caso, la data e l’esito della valutazione.

10

Informazioni sulla struttura del gruppo (ove applicabile)

Informazioni che precisino se il richiedente è:

a)

una società controllata da un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in un altro Stato membro;

b)

una società controllata dall’impresa madre di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in un altro Stato membro;

c)

controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in un altro Stato membro.

13

Identità delle persone fisiche responsabili della gestione del richiedente e prova del fatto che le persone fisiche coinvolte nella gestione del richiedente rispondono ai requisiti di onorabilità e possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding e che dedicano un tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni

I sottocampi da 1 a 12 devono essere ripetuti e completati per ciascuna persona fisica che è membro dell’organo di gestione o di controllo del richiedente e per ciascuna persona fisica che dirige di fatto l’attività.

I sottocampi da 1 a 8 e i sottocampi 10 e 11 devono essere ripetuti e completati per ciascuna persona fisica che è responsabile delle funzioni di controllo interno (ove nominata).

1

Nome completo

Nome e cognome della persona fisica pertinente.

2

Carta di identità/Passaporto

 

3

Luogo e data di nascita

 

4

Domicilio

 

5

Indirizzo postale

Indirizzo postale, se diverso dal domicilio.

6

Numero di telefono

 

7

Indirizzo di posta elettronica

 

8

Funzione

Funzione all’interno dell’organo di gestione o dell’organizzazione del richiedente che è/sarà ricoperta dalla persona fisica.

9

Prova di onorabilità

a)

Attestazione ufficiale o altro documento equivalente in conformità del diritto nazionale che dimostri l’assenza di precedenti penali.

b)

Informazioni su indagini o procedimenti penali e su cause civili e amministrative pertinenti in relazione a violazioni delle norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale, in particolare sotto forma di attestazione ufficiale (se e nella misura in cui lo Stato membro o il paese terzo pertinente la rende disponibile) o di altro documento equivalente. Qualora esistano sanzioni civili o amministrative in relazione ai suddetti settori, deve esserne fornita una descrizione dettagliata. Per quanto riguarda le indagini o i procedimenti in corso, le informazioni possono essere fornite tramite autocertificazione.

c)

Informazioni sul rifiuto della registrazione, dell’autorizzazione, dell’iscrizione o della licenza per l’esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali; o sul ritiro, sulla revoca o sulla cessazione di detta registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; o sull’espulsione da parte di un organismo governativo o di regolamentazione o di un organismo o un’associazione professionale. Devono essere fornite anche informazioni su eventuali procedure in corso connesse a quanto sopra.

d)

Informazioni sulla rimozione da posizioni lavorative o mansioni relative alla gestione di fondi o da un incarico fiduciario simile, e descrizione dei motivi di tale misura.

10

Curriculum vitae

Un curriculum vitae che indichi:

a)

l’istruzione pertinente (compresi il nome o i nomi e il tipo o i tipi di istituto o istituti di istruzione, la tipologia e la data di conseguimento del titolo o dei titoli di studio) e la formazione professionale pertinente (compreso il tema della formazione, il tipo o i tipi di istituto o istituti di formazione e la data di completamento della formazione);

b)

l’esperienza professionale pertinente (nel settore finanziario e in altri settori), compresi i nomi di tutte le organizzazioni per le quali la persona ha lavorato e la natura e la durata delle funzioni svolte (date di inizio e fine) e il motivo per cui la posizione è stata lasciata (nuovo incarico nella società/nel gruppo, rinuncia volontaria o forzata, scadenza del mandato);

c)

nella descrizione delle attività svolte in riferimento alle posizioni ricoperte negli ultimi 10 anni devono essere incluse informazioni dettagliate su tutti i poteri detenuti e sulle aree operative poste sotto il controllo della persona in questione.

Il curriculum vitae può anche includere informazioni dettagliate (nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) di eventuali referenti che possono essere contattati dall’autorità competente (questo campo è facoltativo).

11

Tempo da dedicare all’esercizio delle funzioni

Informazioni sul tempo minimo che la persona dedicherà all’esercizio delle sue funzioni presso il candidato fornitore di servizi di crowdfunding (indicazioni annuali e mensili), comprese informazioni concernenti:

a)

il numero di incarichi di amministratore che la persona ricopre contemporaneamente presso imprese finanziarie e non finanziarie;

b)

gli incarichi di amministratore che la persona ricopre contemporaneamente presso organizzazioni che non perseguono obiettivi prevalentemente commerciali;

c)

altre attività professionali esterne e altre eventuali funzioni e attività pertinenti, sia nel settore finanziario sia in altri settori.

12

Valutazione preesistente (o in corso) della reputazione e dell’esperienza

Informazioni su un’eventuale valutazione dell’onorabilità e delle conoscenze ed esperienza della persona fisica già effettuata (o in corso) da parte di un’altra autorità competente o di qualunque altra autorità ai sensi di un’altra normativa finanziaria, compresi la data della valutazione, l’identità di tale autorità e, se del caso, la data e l’esito della valutazione.

13

Autovalutazione delle conoscenze, delle competenze e dell’esperienza complessivamente possedute

Informazioni dettagliate sui risultati della valutazione effettuata dal richiedente stesso per dimostrare che, complessivamente, le persone fisiche coinvolte nella gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding.

14

Descrizione delle norme interne per impedire alle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2020/1503 di partecipare in qualità di titolari di progetti a servizi di crowdfunding offerti dal candidato fornitore di servizi di crowdfunding

n/d

Procedure interne in materia di conflitti d’interesse dei titolari di progetti

Descrizione delle norme interne pertinenti adottate dal richiedente.

15

Descrizione degli accordi di esternalizzazione

n/d

Informazioni sugli accordi di esternalizzazione

Descrizione dei seguenti elementi:

a)

le funzioni operative che il richiedente prevede di esternalizzare, compresi i servizi di cloud;

b)

i soggetti terzi a cui saranno esternalizzate le funzioni operative (ove tali informazioni siano disponibili), comprese l’indicazione della loro sede e una sintesi degli accordi di esternalizzazione qualora il soggetto terzo sia ubicato in un paese terzo (ove tali informazioni siano disponibili);

c)

le modalità interne e le risorse assegnate al controllo delle funzioni esternalizzate;

d)

gli accordi sul livello dei servizi conclusi con i fornitori di servizi.

16

Descrizione delle procedure per il trattamento dei reclami dei clienti

n/d

Informazioni sul trattamento dei reclami

Descrizione delle procedure per il trattamento dei reclami dei clienti adottate dal richiedente, compresa l’indicazione del termine entro cui la decisione relativa al reclamo sarà comunicata ai potenziali autori del reclamo, come stabilito nel regolamento delegato (UE) 2022/2117 della Commissione (1).

17

Conferma dell’intenzione del richiedente di fornire servizi di pagamento esso stesso o tramite terzi, a norma della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), oppure mediante un dispositivo in conformità dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503

n/d

Informazioni sui servizi di pagamento

1.

Il richiedente deve comunicare all’autorità competente se i servizi di pagamento saranno prestati (spuntare la casella appropriata):

dal richiedente stesso. In questo caso il richiedente deve fornire informazioni sull’autorizzazione pertinente come prestatore di servizi di pagamento in conformità della direttiva (UE) 2015/2366;

da un soggetto terzo autorizzato. In tal caso il richiedente deve indicare il nome del soggetto terzo e trasmettere una copia dell’accordo sottoscritto con quest’ultimo, contenente tutti gli elementi necessari per conformarsi al regolamento (UE) 2020/1503, ove disponibili, oppure una copia dell’accordo preliminare con il soggetto terzo, contenente tutti gli elementi necessari per conformarsi al regolamento (UE) 2020/1503, sottoscritto da un terzo autorizzato a prestare servizi di pagamento in conformità del diritto dell’Unione o nazionale;

in conformità dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, attraverso dispositivi volti ad assicurare che i titolari di progetti accettino finanziamenti di progetti di crowdfunding o altri pagamenti esclusivamente tramite prestatori di servizi di pagamento in conformità della direttiva (UE) 2015/2366. In tal caso il richiedente deve fornire una descrizione di tali dispositivi.

2.

Il richiedente deve includere una descrizione delle procedure e dei sistemi attraverso i quali i fondi degli investitori saranno messi a disposizione del titolare del progetto e attraverso i quali gli investitori riceveranno la remunerazione del capitale investito.

18

Procedure per verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento

n/d

Procedure relative alla scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento

Descrizione delle procedure pertinenti adottate dal richiedente.

19

Procedure in relazione ai limiti di investimento per gli investitori non sofisticati di cui all’articolo 21, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2020/1503

n/d

Procedure relative ai limiti di investimento per gli investitori non sofisticati

1.

Il richiedente deve fornire una descrizione delle procedure adottate al fine di:

a)

valutare se i servizi di crowdfunding offerti, e quali di essi, siano appropriati, compresi dettagli sulle informazioni richieste agli investitori non sofisticati circa l’esperienza, gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria e la comprensione di base dei rischi legati all’investimento in generale e alle tipologie di investimento offerte sulla piattaforma di crowdfunding, come stabilito all’articolo 21, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2020/1503;

b)

condurre la simulazione che i potenziali investitori non sofisticati devono effettuare in merito alla loro capacità di sostenere perdite di cui all’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503;

c)

fornire le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503.

2.

Il richiedente deve fornire una descrizione delle procedure che adotta in relazione ai limiti di investimento per gli investitori non sofisticati, compresa la descrizione del contenuto della specifica segnalazione di rischio e delle modalità per ottenere il consenso esplicito dell’investitore.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2022/2117 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami (Cfr. pag. 42 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).


8.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 287/22


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2113 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2022

che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini delle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni riguardanti i fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le informazioni da scambiare tra autorità competenti a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 dovrebbero consentire a tali autorità di svolgere efficacemente le proprie attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni a norma di tale regolamento. È pertanto necessario specificare le informazioni che le autorità competenti sono tenute a scambiarsi al fine di svolgere i rispettivi compiti.

(2)

Per garantire un monitoraggio efficace dei fornitori di servizi di crowdfunding da parte delle autorità competenti, queste dovrebbero scambiarsi informazioni di carattere generale e i documenti costitutivi, compresi gli atti costitutivi nazionali, o altri documenti che forniscano informazioni sulla struttura e sulle attività operative dei fornitori di servizi di crowdfunding. Per lo stesso motivo, le autorità competenti dovrebbero scambiarsi anche informazioni riguardanti il processo di autorizzazione e gli organi di gestione dei fornitori di servizi di crowdfunding, comprese informazioni sull’idoneità a gestire un fornitore di servizi di crowdfunding e sulla reputazione dei membri dell’organo di gestione, come pure informazioni riguardanti gli azionisti, le sanzioni e le misure amministrative irrogate, le azioni adottate per far rispettare la normativa, nonché la relativa condotta e i precedenti in materia di conformità dei fornitori di servizi di crowdfunding.

(3)

Per adempiere in modo completo ai compiti di vigilanza loro assegnati, le autorità competenti dovrebbero anche scambiarsi informazioni pertinenti riguardanti altre persone fisiche o giuridiche e terzi collegati al crowdfunding che siano rilevanti ai fini della prestazione dei servizi offerti dai fornitori di servizi di crowdfunding, comprese informazioni riguardanti terzi designati a svolgere funzioni operative in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding.

(4)

Lo scambio di informazioni tra autorità competenti sarà particolarmente utile nelle circostanze in cui potrebbero sorgere problemi di rilevanza regolamentare riguardanti i soggetti disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1503 che comprendono informazioni in merito alla domanda di autorizzazione iniziale dei fornitori di servizi di crowdfunding, la vigilanza continua sul rispetto di tale regolamento da parte di un soggetto, nonché le azioni di vigilanza e di contrasto alle violazioni che possono incidere sulle attività di un soggetto in un’altra giurisdizione.

(5)

Lo scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini delle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni dovrebbe essere effettuato nel rispetto del diritto alla protezione dei dati di carattere personale delle persone interessate, sancito rispettivamente dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(6)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(7)

L’ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici, in quanto ciò sarebbe stato decisamente sproporzionato rispetto alla portata e all’impatto di tali norme, tenendo conto del fatto che esse riguardano principalmente le autorità competenti.

(8)

L’ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(9)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e ha espresso un parere il 1o giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Informazioni riguardanti i fornitori di servizi di crowdfunding che devono essere oggetto di scambio

La autorità competenti si scambiano le informazioni seguenti relative a un fornitore di servizi di crowdfunding:

a)

informazioni generali e documenti relativi al fornitore di servizi di crowdfunding:

i)

il nome del fornitore di servizi di crowdfunding, l’indirizzo della sede principale o legale, informazioni di contatto, il codice LEI (identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 e i pertinenti estratti dai registri nazionali;

ii)

informazioni riguardanti i documenti costitutivi di cui il fornitore di servizi di crowdfunding è tenuto a disporre a norma della legislazione nazionale applicabile;

b)

informazioni sulle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore di servizi di crowdfunding fornite nell’ambito del processo di autorizzazione, che comprendono:

i)

il nome e il numero di identificazione personale, quest’ultimo se disponibile nello Stato membro pertinente;

ii)

informazioni sulle posizioni ricoperte da tali persone in seno al fornitore di servizi di crowdfunding;

c)

informazioni necessarie per valutare l’onorabilità e l’idoneità delle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore di servizi di crowdfunding, incluse, se disponibili:

i)

informazioni sulla loro esperienza professionale;

ii)

le seguenti informazioni sulla loro reputazione:

1)

informazioni su precedenti penali o sanzioni amministrative o civili, nonché informazioni su indagini penali aperte nei confronti di tali persone in relazione a violazioni di norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale, mediante un certificato ufficiale o altro documento equivalente conformemente al diritto nazionale, e una descrizione dettagliata di eventuali sanzioni civili o amministrative irrogate;

2)

informazioni su indagini in corso o procedimenti pendenti diversi da quelli di cui alla lettera c), punto ii), sottopunto 1);

3)

informazioni su qualsiasi rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza per l’esercizio di attività imprenditoriali o professionali; nonché informazioni sul ritiro, la revoca o la cessazione di detta registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, oppure esclusione da parte di un organismo governativo o di regolamentazione o di un organismo o un’associazione professionale;

4)

informazioni sulla rimozione da posizioni lavorative o mansioni relative alla gestione di fondi o da un incarico fiduciario simile, e descrizione dei motivi di tale misura;

d)

informazioni sugli azionisti che detengono una quota pari o superiore al 20 % del capitale sociale o dei diritti di voto del fornitore di servizi di crowdfunding, comprese le informazioni sull’assenza di precedenti penali o di sanzioni amministrative o civili e informazioni su indagini penali avviate nei confronti di tali azionisti riguardanti violazioni di norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale, nonché una descrizione dettagliata di eventuali sanzioni civili o amministrative irrogate;

e)

informazioni sulla struttura organizzativa del fornitore di servizi di crowdfunding, sulle condizioni operative e sulla conformità agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2020/1503, che sono state fornite nell’ambito del processo di autorizzazione ed aggiornate attraverso le attività di vigilanza dell’autorità competente che riceve la richiesta di informazioni, tra cui, ma non solo:

i)

informazioni sui dispositivi di governance e sui meccanismi di controllo interno che garantiscono l’osservanza del regolamento (UE) 2020/1503, in particolare sulle procedure di gestione del rischio e sulle procedure contabili;

ii)

un programma di attività che indichi le tipologie di servizi di crowdfunding offerti dal fornitore di servizi di crowdfunding conformemente al regolamento (UE) 2020/1503;

iii)

i precedenti in materia di conformità del fornitore di servizi di crowdfunding, comprese le informazioni di cui dispongono le autorità competenti;

iv)

informazioni che possono essere chieste ai fornitori di servizi di crowdfunding in relazione alle attività e agli obblighi di cui agli articoli da 3 a 11 del regolamento (UE) 2020/1503;

f)

informazioni riguardanti l’autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding o la revoca dell’autorizzazione a norma degli articoli 12, 13 e 17 del regolamento (UE) 2020/1503;

g)

informazioni su eventuali sanzioni, comprese sanzioni penali, misure amministrative irrogate ai fornitori di servizi di crowdfunding o azioni volte a far rispettare la normativa adottate nei loro confronti;

h)

ogni altra informazione necessaria ai fini della cooperazione nelle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503.

Articolo 2

Informazioni riguardanti altre persone o soggetti senza personalità giuridica che devono essere oggetto di scambio

1.   Per quanto riguarda i terzi collegati al crowdfunding che sono rilevanti ai fini della prestazione dei servizi offerti dai fornitori di servizi di crowdfunding e che sono persone fisiche, le autorità competenti scambiano i seguenti dati della persona: nome, data e luogo di nascita, numero di identificazione personale, se disponibile nello Stato membro interessato, indirizzo e informazioni di contatto.

2.   Per quanto riguarda terzi collegati al crowdfunding che sono rilevanti ai fini della prestazione dei servizi offerti dai fornitori di servizi di crowdfunding e che sono persone giuridiche, un’autorità competente può richiedere anche i documenti attestanti le seguenti informazioni della persona giuridica:

a)

la ragione sociale;

b)

l’indirizzo della sede legale o principale e indirizzo postale, se diverso;

c)

le informazioni di contatto e il numero di identificazione nazionale o il codice LEI, se disponibile;

d)

la registrazione della forma giuridica secondo la legislazione nazionale applicabile;

e)

l’elenco completo delle persone che dirigono effettivamente l’attività della persona giuridica e il nome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, le informazioni di contatto e il numero di identificazione nazionale di tali persone (se disponibile negli Stati membri interessati).

3.   Le autorità competenti si scambiano ogni altra informazione necessaria ai fini della cooperazione nelle attività di indagine, di vigilanza e di contrasto delle violazioni a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


8.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 287/26


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2114 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2022

che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il test d’ingresso di verifica delle conoscenze e la simulazione della capacità di sostenere perdite per i potenziali investitori non sofisticati in progetti di crowdfunding

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 8, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire che i fornitori di servizi di crowdfunding effettuino in modo armonizzato il test d’ingresso di verifica delle conoscenze per i potenziali investitori non sofisticati di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2020/1503, è necessario stabilire norme comuni allo scopo di valutare se i servizi di crowdfunding offerti, e quali di essi, siano appropriati per i potenziali investitori non sofisticati.

(2)

Per garantire che i fornitori di servizi di crowdfunding accertino che i potenziali investitori non sofisticati comprendano il livello di rischio connesso agli investimenti di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero adottare misure ragionevoli per garantire che le informazioni raccolte dai potenziali investitori non sofisticati siano affidabili e riflettano in modo accurato le loro conoscenze, competenze ed esperienza, nonché la loro situazione finanziaria, i loro obiettivi di investimento e la loro comprensione di base dei rischi collegati.

(3)

Gli investitori dovrebbero essere informati in modo chiaro e uniforme circa i rischi cui sarebbero esposti nel caso decidessero di investire in servizi di crowdfunding. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero pertanto emanare, nei confronti dei potenziali investitori non sofisticati che non hanno superato il test d’ingresso di verifica delle conoscenze, una segnalazione di rischio armonizzata, rispettando prescrizioni specifiche sulle modalità di comunicazione della segnalazione a tali investitori.

(4)

Al fine di promuovere la tutela degli investitori e di garantire che la simulazione della capacità di sostenere perdite sia condotta in modo adeguato dai potenziali investitori non sofisticati, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero mettere a disposizione sul proprio sito web uno strumento di calcolo online, volto ad aiutare i potenziali investitori non sofisticati a simulare la propria capacità di sostenere perdite. Tuttavia, in considerazione della natura sensibile delle informazioni che devono essere fornite dai potenziali investitori non sofisticati su tale strumento di calcolo online, esso dovrebbe essere configurato in modo tale da impedire ai fornitori di servizi di crowdfunding di accedere alle informazioni inserite dai potenziali investitori non sofisticati o di registrarle.

(5)

Al fine di garantire che le informazioni immesse nel sistema di calcolo online dai potenziali investitori non sofisticati non possano essere raccolte senza il loro espresso consenso, tale strumento dovrebbe essere configurato in modo tale da impedire ai fornitori di servizi di crowdfunding di alterare o influenzare il risultato della simulazione effettuata dai potenziali investitori non sofisticati. Inoltre, al fine di tutelare i potenziali investitori non sofisticati e in particolare per consentire loro di verificare che le informazioni inserite siano corrette e accurate, il risultato della simulazione della capacità di sostenere perdite non dovrebbe essere comunicato direttamente ai fornitori di servizi di crowdfunding, ma dovrebbe essere condiviso esclusivamente in modo volontario dal potenziale investitore non sofisticato, qualora questi ritenga che il risultato della simulazione rispecchi adeguatamente la propria capacità di sostenere perdite.

(6)

Per garantire flessibilità nella modalità di esecuzione della simulazione della capacità di sostenere perdite, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero essere in grado di offrire ai potenziali investitori non sofisticati la possibilità di simulare la propria capacità di sostenere perdite mediante un metodo diverso, senza l’ausilio dello strumento di calcolo online, purché tale possibilità sia offerta in aggiunta alla messa a disposizione dello strumento di calcolo online sul sito web dei fornitori di servizi di crowdfunding.

(7)

Al fine di garantire un approccio armonizzato nella simulazione della capacità dei potenziali investitori non sofisticati di sostenere perdite, è opportuno stabilire norme riguardanti le modalità di calcolo del patrimonio netto dei potenziali investitori non sofisticati, sulla base del loro reddito annuo, del totale delle attività liquide e degli impegni finanziari annui.

(8)

Tenuto conto del rischio che si seguano approcci divergenti e delle possibili conseguenze negative di tali divergenze sulla significatività della simulazione della capacità dei potenziali investitori non sofisticati di sostenere perdite, è opportuno specificare in modo sufficientemente dettagliato come determinare ciascuno degli elementi utilizzati per calcolare il patrimonio netto e stabilire una data comune per la valutazione dei vari elementi.

(9)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione ed elaborato in stretta cooperazione con l’Autorità bancaria europea.

(10)

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(11)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha espresso un parere il 1o giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Valutazione dell’appropriatezza dei servizi di crowdfunding

1.   Nel valutare, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, se i servizi di crowdfunding da loro offerti, e quali di essi, siano appropriati per i potenziali investitori non sofisticati, i fornitori di servizi di crowdfunding considerano quanto segue:

a)

se il potenziale investitore non sofisticato ha l’esperienza e le conoscenze necessarie per comprendere i rischi legati all’investimento in generale;

b)

se il potenziale investitore non sofisticato ha l’esperienza e le conoscenze necessarie per comprendere i rischi associati alle tipologie di investimento offerte sulla piattaforma di crowdfunding.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i fornitori di servizi di crowdfunding valutano la comprensione da parte del potenziale investitore non sofisticato di ciò che costituisce un servizio di crowdfunding e dei rischi che esso implica.

Articolo 2

Informazioni da richiedere ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503

1.   Le informazioni che i fornitori di servizi di crowdfunding devono chiedere ai potenziali investitori non sofisticati circa la loro esperienza e comprensione di base dei rischi legati all’investimento comprendono, in misura adeguata alla natura, alla portata e alla complessità del servizio di crowdfunding offerto e alla tipologia di investimento previsto, i seguenti elementi:

a)

le tipologie di servizi di investimento e gli investimenti finanziari con cui il potenziale investitore non sofisticato ha familiarità;

b)

la natura, il volume e la frequenza delle precedenti operazioni inerenti valori mobiliari, strumenti ammessi ai fini di crowdfunding o prestiti, effettuate dal potenziale investitore non sofisticato, anche nella fase iniziale o di espansione di un’impresa e il periodo in cui tali operazioni sono state effettuate;

c)

il livello di istruzione e la professione o la precedente professione pertinente del potenziale investitore non sofisticato, compresa qualsiasi esperienza o competenza professionale acquisita in relazione a investimenti di crowdfunding.

2.   Le informazioni che i fornitori di servizi di crowdfunding sono tenuti a chiedere ai potenziali investitori non sofisticati in merito agli obiettivi di investimento, ove pertinente in relazione alla tipologia del servizio di crowdfunding offerto, includono:

a)

informazioni sul periodo di detenzione degli investimenti previsto da parte dei potenziali investitori non sofisticati;

b)

il profilo di rischio dei potenziali investitori non sofisticati e le loro preferenze in merito alla sostenibilità degli investimenti;

c)

gli obiettivi di investimento dei potenziali investitori non sofisticati.

3.   Nel valutare la situazione finanziaria dei potenziali investitori non sofisticati, i fornitori di servizi di crowdfunding prendono in considerazione i risultati della simulazione di cui all’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503.

Articolo 3

Affidabilità delle informazioni richieste ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding adottano misure ragionevoli per garantire che le informazioni raccolte dai potenziali investitori non sofisticati a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 siano affidabili e rispecchino in modo accurato le conoscenze, le competenze, l’esperienza, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento dei potenziali investitori non sofisticati, nonché la loro comprensione di base dei rischi collegati.

2.   Ai fini del paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding adottano le misure seguenti:

a)

informano i potenziali investitori non sofisticati dell’importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate;

b)

garantiscono che i mezzi utilizzati per raccogliere le informazioni sono idonei agli scopi dei potenziali investitori non sofisticati in questione e opportunamente progettati per essere da questi utilizzati;

c)

assicurano che le domande utilizzate possono essere ragionevolmente comprese dai potenziali investitori non sofisticati e sono sufficientemente precise da consentire di raccogliere informazioni che rispecchino in modo adeguato e accurato la situazione dei potenziali investitori non sofisticati.

Articolo 4

Segnalazione di rischio a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503

1.   Quando emana la segnalazione di rischio di cui all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di crowdfunding non incoraggia i potenziali investitori non sofisticati a procedere con l’investimento.

2.   La segnalazione di rischio di cui al paragrafo 1 contiene la dicitura seguente:

«Un investimento in un progetto di crowdfunding comporta il rischio di perdita della totalità del denaro investito».

3.   La segnalazione di rischio di cui al paragrafo 1 è mostrata ai potenziali investitori non sofisticati in modo facilmente leggibile e ben visibile sul sito web dei fornitori di servizi di crowdfunding.

4.   La finestra di visualizzazione della segnalazione di rischio di cui al paragrafo 1 è posta in evidenza e resta visibile sul sito dei fornitori di servizi di crowdfunding fino a quando i potenziali investitori non sofisticati non hanno confermato di avere ricevuto e compreso la segnalazione.

Articolo 5

Simulazione della capacità di sostenere perdite mediante l’utilizzo di uno strumento di calcolo online

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding mettono a disposizione sul loro sito web uno strumento di calcolo online che consente ai potenziali investitori non sofisticati di simulare la propria capacità di sostenere perdite.

2.   Lo strumento di calcolo online di cui al paragrafo 1 calcola la capacità di sostenere perdite dei potenziali investitori non sofisticati sulla base delle informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 5, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503, comunicate dall’investitore non sofisticato.

3.   Lo strumento online di cui al paragrafo 1 è di facile utilizzo e non richiede ai potenziali investitori non sofisticati di eseguire altre operazioni a parte fornire le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 5, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503.

4.   Lo strumento online di cui al paragrafo 1 mostra il risultato della simulazione in modo chiaro e comprensibile per i potenziali investitori non sofisticati.

5.   Lo strumento online di cui al paragrafo 1 è configurato in modo tale da non consentire ai fornitori di servizi di crowdfunding di accedere alle informazioni inserite dai potenziali investitori a norma del paragrafo 3 o di registrarle, oppure di modificare o influenzare il risultato della simulazione di cui al paragrafo 4. Lo strumento online può tuttavia contenere una funzione che consente ai potenziali investitori non sofisticati di trasmettere il risultato della simulazione al fornitore di servizi di crowdfunding.

Articolo 6

Simulazione della capacità di sostenere perdite in aggiunta allo strumento di calcolo online

Oltre allo strumento online di cui all’articolo 5, paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding possono offrire ai potenziali investitori non sofisticati la possibilità di simulare la loro capacità di sostenere perdite mediante un metodo diverso, purché il fornitore di servizi di crowdfunding fornisca ai potenziali investitori non sofisticati le informazioni adeguate circa il metodo utilizzato per simulare la capacità di sostenere perdite.

Articolo 7

Calcolo del patrimonio netto di un potenziale investitore non sofisticato

Ai fini della simulazione di cui all’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, il patrimonio netto dei potenziali investitori non sofisticati è calcolato in base alla formula seguente:

 

patrimonio netto = (reddito annuo netto) + (totale delle attività liquide) - (impegni finanziari annui).

Articolo 8

Reddito annuo netto

1.   Il reddito annuo netto di cui alla formula stabilita nell’articolo 7 è calcolato come il reddito annuo totale percepito da un investitore non sofisticato al netto dei costi e degli oneri connessi, nonché dei contributi sociali e delle imposte.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il reddito annuo totale è la somma di: redditi da lavoro, interessi su depositi bancari o su altri strumenti di debito, pagamenti di dividendi o redditi da beni immobili, dove:

a)

i «redditi da lavoro» comprendono salari, indennità di disoccupazione e pagamenti della pensione percepiti dall’investitore non sofisticato, con esclusione dei pagamenti eccezionali;

b)

gli «interessi su depositi bancari o su altri strumenti di debito» comprendono pagamenti su depositi bancari o su altri strumenti di debito percepiti dall’investitore non sofisticato durante l’anno civile precedente, con esclusione dei pagamenti eccezionali;

c)

i «pagamenti di dividendi» includono i pagamenti ricevuti dal potenziale investitore non sofisticato in virtù della detenzione di azioni o quote di un organismo di investimento collettivo o di altri strumenti di capitale, con esclusione di eventuali plusvalenze realizzate mediante la vendita totale o parziale di tale partecipazione;

d)

il «reddito da beni immobili» comprende qualsiasi pagamento ricevuto in relazione alla locazione di beni immobili, ad esclusione di eventuali plusvalenze realizzate mediante la vendita totale o parziale di tali beni immobili.

Articolo 9

Totale delle attività liquide

1.   Le attività liquide totali di cui alla formula definita nell’articolo 7 sono calcolate come la somma del denaro contante totale detenuto da un investitore non sofisticato sui conti di deposito e sui conti correnti, nonché il valore delle attività che possono essere facilmente e velocemente convertite in denaro contante, che comprendono:

a)

prodotti di risparmio che possono essere convertiti in denaro contante entro un massimo di 30 giorni di calendario;

b)

strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

c)

azioni e quote di organismi di investimento collettivo con possibilità di esercitare il diritto di rimborso almeno su base settimanale.

2.   Le attività seguenti non sono considerate attività liquide:

a)

beni immobili;

b)

importi versati in favore di uno schema pensionistico aziendale o professionale;

c)

azioni di società che non sono liberamente rimborsabili o trasferibili, inclusi investimenti di crowdfunding precedenti.

Articolo 10

Impegni finanziari annui

Gli impegni finanziari annui di cui alla formula contenuta nell’articolo 7 comprendono tutte le spese per le quali l’investitore non sofisticato ha assunto un impegno rispetto a un determinato anno civile, e comprendono:

a)

pagamenti degli alimenti e del sostegno ai figli;

b)

pagamenti di affitti e mutui;

c)

rimborsi di prestiti;

d)

pagamenti di premi assicurativi;

e)

pagamenti per i servizi di pubblica utilità, compresi i pagamenti effettuati per coprire le spese di elettricità, riscaldamento e acqua;

f)

pagamenti per abbonamenti a servizi;

g)

imposte sul reddito e sulla proprietà.

Articolo 11

Data di valutazione del totale delle attività liquide e degli impegni finanziari annui

1.   Il totale delle attività liquide di cui all’articolo 9 e gli impegni finanziari annui di cui all’articolo 10 sono valutati al 31 dicembre dell’anno civile precedente quello in cui è effettuata la simulazione.

2.   Tuttavia, qualora una valutazione a tale data non rispecchi in modo accurato la situazione attuale del patrimonio netto del potenziale investitore, la valutazione è effettuata in una data più recente tale da consentire una valutazione più accurata.

3.   Ai fini del paragrafo 2, una data più recente può essere qualsiasi data compresa tra il 31 dicembre dell’anno civile che precede quello in cui è effettuata la simulazione e la data di effettuazione della simulazione ed è la stessa per la valutazione sia del totale delle attività liquide che degli impegni finanziari annui. Nel determinare tale data, i potenziali investitori non sofisticati valutano se la sua assunzione come data di riferimento consenta una valutazione accurata del reddito annuo netto, del totale delle attività liquide e degli impegni finanziari annui di cui alla formula definita nell’articolo 7.

4.   Il reddito netto annuo di cui all’articolo 8 è il reddito dell’anno civile precedente l’anno in cui è effettuata la simulazione. Tuttavia, se la valutazione del totale delle attività liquide e degli impegni finanziari annui è effettuata sulla base di una data più recente a norma del paragrafo 2 del presente articolo, il reddito annuo netto è il reddito percepito durante i 12 mesi precedenti tale data più recente.

Articolo 12

Trasmissione del risultato della simulazione della capacità di sostenere perdite

I fornitori di servizi di crowdfunding chiedono ai potenziali investitori non sofisticati di fornire loro il risultato della simulazione effettuata in conformità dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


8.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 287/33


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2115 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2022

che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo di calcolo dei tassi di default dei prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

È necessario che agli investitori sia consentito di prendere decisioni di investimento informate. Dal momento che un progetto di crowdfunding può offrire più di un prestito, nel precisare il metodo di calcolo dei tassi di default dei progetti offerti su una piattaforma di crowdfunding, è necessario stabilire norme per calcolare i tassi di default a livello di ciascun singolo prestito relativo a uno specifico progetto di crowdfunding offerto su una piattaforma di crowdfunding. Una definizione di default a un livello più granulare, vale a dire a livello di prestito, permette di contemplare anche i casi in cui è improbabile che un titolare di progetti adempia integralmente alle proprie obbligazioni creditizie relative a un prestito, ma non per gli altri. Pertanto, per calcolare i tassi di default dei progetti offerti su una piattaforma di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding non dovrebbero considerare automaticamente e contemporaneamente i diversi prestiti riferiti allo stesso progetto in stato di default. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero valutare se alcuni elementi indicativi di default riguardano l’intero progetto, invece che un prestito specifico. In particolare se una parte significativa dei prestiti collegati a un progetto di crowdfunding è in stato di default, i fornitori di servizi di crowdfunding possono ritenere improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, gli altri prestiti di tale progetto di crowdfunding saranno integralmente rimborsati, considerando pertanto anche tali prestiti in stato di default.

(2)

È necessario evitare l’arbitraggio regolamentare e consentire agli investitori di confrontare la performance dei fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di crowdfunding che consistono nell’agevolazione della concessione di prestiti e, in particolare, la qualità dei progetti offerti sulle piattaforme di crowdfunding. È pertanto opportuno specificare gli elementi in base ai quali i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero considerare che si è verificato un default in relazione a un prestito offerto sulla loro piattaforma di crowdfunding. Detti fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero quindi disporre di procedure efficaci che consentano loro di ottenere le informazioni necessarie per individuare, senza indebito ritardo, il verificarsi del default dei prestiti offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding.

(3)

L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 impone ai fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di crowdfunding che consistono nell’agevolazione della concessione di prestiti di pubblicare ogni anno i tassi di default dei progetti di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding almeno nel corso dei 36 mesi precedenti e di pubblicare un rendiconto dei risultati entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio indicando il tasso di default previsto ed effettivo di tutti i prestiti da loro promossi. Al fine di garantire che gli investitori, anche potenziali, abbiano accesso a informazioni con orizzonti temporali simili per quanto riguarda la valutazione dei rischi e dei rendimenti relativi ai prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding, è necessario garantire la conformità con l’articolo 180, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e utilizzare i tassi annuali di default come riferimento per il calcolo dei tassi di default. I tassi annuali di default rappresentano la percentuale di prestiti che passano da uno stato di non default a uno stato di default almeno una volta durante un periodo di osservazione di un anno. Il tasso di default previsto dovrebbe perciò fornire una stima della percentuale dei prestiti non in stato di default che si prevede andranno in default in un periodo di osservazione di un anno. Pertanto, affinché la stima del tasso di default previsto sia basata sul tasso di default effettivo, il calcolo del tasso di default effettivo dovrebbe considerare soltanto i prestiti che all’inizio del periodo di osservazione di un anno non sono in stato di default. Per garantire una rappresentazione corretta e comparabile dei tassi di default, al calcolo dei tassi di default annuali non dovrebbe essere applicato alcuno schema di ponderazione (calcolo basato sui prestiti). Pertanto, per il calcolo dei tassi di default non dovrebbe essere utilizzato l’importo monetario dei prestiti, al fine di evitare che nel calcolo sia attribuita prevalenza ad alcuni prestiti. In caso di distorsione dovuta alla presenza di prestiti a breve termine, i fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di crowdfunding che consistono nell’agevolazione della concessione di prestiti dovrebbero adeguare il calcolo del tasso di default. Per garantire una corretta rappresentazione dei tassi di default agli investitori, i fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di crowdfunding che consistono nell’agevolazione della concessione di prestiti non dovrebbero alterare o falsare i tassi di default pubblicati a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503.

(4)

Dati incoerenti, imprecisi, incompleti o non aggiornati possono determinare errori nel calcolo dei tassi di default dei progetti di crowdfunding. Di conseguenza, per garantire l’affidabilità e una qualità elevata dei dati, le procedure relative alla raccolta e alla memorizzazione dei dati dovrebbero essere solide e ben documentate.

(5)

Il metodo interno dei fornitori di servizi di crowdfunding per il calcolo dei tassi di default effettivi e previsti dovrebbe essere basato sulle informazioni riguardanti l’andamento dei prestiti promossi da tali fornitori di servizi di crowdfunding e le categorie di rischio definite nel sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 19, paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2020/1503.

(6)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») ha presentato alla Commissione, in stretta cooperazione con l’Autorità bancaria europea.

(7)

L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(8)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1o giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Default di prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di crowdfunding che consistono nell’agevolazione della concessione di prestiti considerano che si è verificato un default in relazione a un particolare prestito offerto sulla loro piattaforma di crowdfunding allorché si verificano entrambi gli eventi sotto indicati o uno di essi:

a)

il fornitore di servizi di crowdfunding giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il titolare di progetti rimborsi integralmente o adempia altrimenti alle sue obbligazioni creditizie relative al prestito in questione;

b)

il titolare di progetti è in arretrato da oltre 90 giorni su un’obbligazione creditizia rilevante relativa al prestito in questione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), gli elementi seguenti sono da considerare come indicativi dell’improbabile adempimento:

a)

è avvenuta una ristrutturazione onerosa dell’obbligazione creditizia relativa al prestito in questione, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni;

b)

il titolare di progetti ha chiesto o è stato posto in stato di fallimento o situazione assimilabile, ove ciò impedisca o ritardi il rimborso agli investitori dell’obbligazione creditizia relativa al prestito in questione.

Ai fini della lettera a), una ristrutturazione onerosa si considera avvenuta nel caso di concessioni nei confronti di un titolare di progetti che fronteggia o è in procinto di fronteggiare difficoltà nell’onorare i propri impegni finanziari.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), nel caso in cui il contratto di credito consenta esplicitamente al titolare di progetti di modificare il piano di rimborso, di sospendere o di differire i pagamenti a determinate condizioni e il titolare di progetti agisca nel quadro dei diritti riconosciuti dal contratto, le rate che sono state oggetto di modifica, di sospensione o di dilazione non sono considerate come in arretrato, ma il conteggio dei giorni di arretrato è basato sul nuovo piano di rimborso, una volta specificato. Tuttavia i fornitori di servizi di crowdfunding analizzano le ragioni di tale modifica del piano di rimborso, o della sospensione o dilazione dei pagamenti e valutano la possibilità di improbabile adempimento di cui al paragrafo 1, lettera a).

4.   I fornitori di servizi di crowdfunding pubblicano la soglia di rilevanza utilizzata ai fini del paragrafo 1, lettera b).

5.   I fornitori di servizi di crowdfunding informano tempestivamente gli investitori in caso di default di un prestito.

Articolo 2

Metodo di calcolo del tasso di default dei prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding

1.   Ai fini della pubblicazione di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding calcolano la media semplice del tasso annuale di default osservato nell’intero periodo storico di osservazione utilizzando finestre di osservazione di 12 mesi non sovrapposte.

2.   Per il calcolo del tasso annuale di default di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono quanto segue:

a)

il denominatore è composto dal numero di prestiti non in stato di default osservati all’inizio della finestra di osservazione di 12 mesi;

b)

il numeratore comprende tutti i prestiti considerati nel denominatore che sono stati almeno una volta in default durante la finestra di osservazione di 12 mesi.

3.   Ai fini del paragrafo 2, i prestiti il cui piano di rimborso non prevede alcun pagamento nel periodo di osservazione di 12 mesi sono esclusi dalla serie di dati utilizzati per il calcolo del tasso di default per tale periodo.

4.   Ai fini del paragrafo 1, e a prescindere dal fatto che un fornitore di servizi di crowdfunding utilizzi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, il periodo storico di osservazione sottostante di almeno una fonte ha una durata minima di 36 mesi. Se il periodo di osservazione disponibile per una qualsiasi fonte ha una durata maggiore, è utilizzato il periodo più lungo. Un fornitore di servizi di crowdfunding che è operativo da meno di 36 mesi utilizza il periodo durante il quale è stato operativo.

5.   I fornitori di servizi di crowdfunding pubblicano il denominatore e il numeratore utilizzati per calcolare il tasso annuale di default in conformità del paragrafo 2 per il periodo stabilito a norma del paragrafo 4.

Articolo 3

Metodo di calcolo del tasso di default effettivo dei prestiti per categoria di rischio

1.   Ai fini della pubblicazione dei tassi di default effettivi di tutti i prestiti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding calcolano le medie semplici del tasso annuale di default per categoria di rischio, osservato nell’intero periodo storico di osservazione utilizzando finestre di osservazione di 12 mesi non sovrapposte.

2.   Per il calcolo del tasso annuale di default per categoria di rischio, i fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono quanto segue:

a)

il denominatore è composto dal numero di prestiti non in stato di default osservati all’inizio del periodo di osservazione di 12 mesi nella categoria di rischio per la quale è calcolato il tasso di default;

b)

il numeratore comprende tutti i prestiti considerati nel denominatore che sono stati almeno una volta in default durante il periodo di osservazione di 12 mesi.

3.   Ai fini del paragrafo 2, i prestiti il cui piano di rimborso non prevede alcun pagamento nel periodo di osservazione di 12 mesi sono esclusi dalla serie di dati utilizzati per il calcolo del tasso di default per tale periodo.

4.   Ai fini del paragrafo 1, a prescindere dal fatto che un fornitore di servizi di crowdfunding utilizzi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, il periodo storico di osservazione sottostante di almeno una fonte ha una durata minima di 36 mesi. Se il periodo di osservazione disponibile per una qualsiasi fonte ha una durata maggiore, è utilizzato il periodo più lungo. Un fornitore di servizi di crowdfunding che è operativo da meno di 36 mesi utilizza il periodo durante il quale è stato operativo.

5.   I fornitori di servizi di crowdfunding pubblicano il denominatore e il numeratore utilizzati per calcolare il tasso effettivo di default di tutti i prestiti per categoria di rischio in conformità del paragrafo 2 per il periodo stabilito a norma del paragrafo 4.

Articolo 4

Metodo di calcolo del tasso di default previsto dei prestiti per categoria di rischio

1.   Ai fini della pubblicazione dei tassi di default previsti di tutti i prestiti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding basano le stime dei tassi di default previsti per categoria di rischio sui tassi di default effettivi dei prestiti per categoria di rischio calcolati a norma dell’articolo 3.

2.   Ai fini del paragrafo 1, e a prescindere dal fatto che un fornitore di servizi di crowdfunding utilizzi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima del tasso di default previsto, il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di 36 mesi. Se il periodo di osservazione disponibile per una qualsiasi fonte ha una durata maggiore, è utilizzato il periodo più lungo. Un fornitore di servizi di crowdfunding che è operativo da meno di 36 mesi utilizza il periodo durante il quale è stato operativo.

Articolo 5

Assegnazione alle categorie di rischio

Ai fini degli articoli 3 e 4 i fornitori di servizi di crowdfunding assegnano i singoli prestiti alla categoria di rischio pertinente definita nel sistema di gestione dei rischi sulla base di criteri solidi e ben definiti e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che possono avere effetti sfavorevoli sull’andamento dei prestiti.

Articolo 6

Accuratezza dei dati

I fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono la coerenza e l’adeguatezza dei dati utilizzati per calcolare i tassi di default a norma del presente regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


8.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 287/38


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2116 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2022

che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le misure e le procedure del piano di continuità operativa dei fornitori di servizi di crowdfunding

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 16, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire che le misure e le procedure del piano di continuità operativa di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2020/1503 siano adeguatamente armonizzate all’interno dell’Unione, è opportuno che tali misure e procedure siano specificate.

(2)

Per affrontare in modo adeguato i rischi associati con l’interruzione di servizi essenziali, il piano di continuità operativa dovrebbe garantire la continuità della prestazione dei servizi essenziali, compresi quelli esternalizzati, nonostante il fallimento del fornitore di servizi di crowdfunding, o dei terzi ai quali tali servizi sono stati esternalizzati.

(3)

In considerazione dei vari eventi che possono influire negativamente sull’esecuzione dei servizi essenziali, il piano di continuità operativa dovrebbe affrontare le situazioni che determinano un’anomalia grave nell’esecuzione o la mancata esecuzione dei servizi essenziali.

(4)

Per garantire che il piano di continuità operativa sia efficace, è opportuno stabilire il contenuto minimo delle misure e delle procedure in esso contenute.

(5)

È opportuno chiarire alcuni termini tecnici. Tali definizioni tecniche sono necessarie per garantire un’applicazione uniforme del presente regolamento, contribuendo pertanto all’elaborazione di un codice unico per i fornitori di servizi di crowdfunding dell’Unione. Tali definizioni hanno il solo scopo di stabilire gli obblighi dei fornitori di servizi di crowdfunding e dovrebbero essere strettamente limitate alla comprensione del presente regolamento.

(6)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

(7)

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(8)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha espresso un parere il 1o giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

«servizi essenziali»: servizi operativi e commerciali per i quali un’anomalia nell’esecuzione o la mancata esecuzione metterebbero a repentaglio la capacità del fornitore di servizi di crowdfunding di continuare ad ottemperare al regolamento (UE) 2020/1503, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari, o la solidità o la continuità delle sue attività e dei suoi servizi di crowdfunding, segnatamente nei confronti dei suoi clienti;

b)

«fallimento»: qualsiasi procedura fallimentare o pre-fallimentare applicabile ai sensi del diritto nazionale pertinente o qualsiasi interruzione significativa dell’attività;

c)

«interruzione significativa dell’attività»: anomalia grave nell’esecuzione o mancata esecuzione che compromettono gravemente l’esecuzione di servizi essenziali.

Articolo 2

Contenuto minimo del piano di continuità operativa

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding elaborano piani di continuità operativa dettagliati che affrontano i rischi connessi al proprio fallimento («il piano di continuità operativa»).

2.   Il piano di continuità operativa comprende:

a)

misure e procedure per garantire la continuità della prestazione di servizi essenziali connessi agli investimenti esistenti;

b)

misure e procedure per garantire la buona amministrazione degli accordi tra il fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti, come pure la buona amministrazione dei dati aziendali sensibili.

Articolo 3

Continuità della prestazione di servizi essenziali

1.   Il piano di continuità operativa garantisce la continuità della prestazione di servizi essenziali, compresi quelli esternalizzati a terzi, nonostante il fallimento del fornitore di servizi di crowdfunding, o dei terzi ai quali tali servizi sono stati esternalizzati.

2.   Le misure contenute nel piano di continuità operativa sono adattate al modello d’impresa del fornitore di servizi di crowdfunding e comprendono accordi che garantiscono la continuità dei servizi essenziali attraverso l’esternalizzazione di tutti o di parte di tali servizi a soggetti terzi.

3.   Il piano di continuità operativa comprende disposizioni riguardanti i seguenti aspetti:

a)

la notifica ai clienti del verificarsi di un evento di fallimento;

b)

l’accesso dei clienti alle informazioni riguardanti i loro investimenti;

c)

ove applicabile, la gestione continuativa dei prestiti in essere;

d)

ove applicabile, la continuità dei servizi di pagamento di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2020/1503, inclusi i dispositivi di cui al paragrafo 5 di detto articolo;

e)

ove applicabile, il trasferimento dei dispositivi di custodia delle attività di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2020/1503.

Articolo 4

Buona amministrazione degli accordi

1.   Il piano di continuità aziendale, tenendo conto della natura, della portata e della complessità del fornitore di servizi di crowdfunding e del suo modello d’impresa, stabilisce misure dettagliate da adottare al fine di garantire la buona amministrazione degli accordi tra il fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano:

a)

agli accordi tra il fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti, incluse le informazioni di importanza fondamentale per la buona amministrazione degli accordi;

b)

ai risultati del test d’ingresso di verifica di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2020/1503;

c)

ad altri dati aziendali sensibili.

3.   Le misure di cui al paragrafo 1 prevedono quanto segue:

a)

l’archiviazione in un luogo sicuro degli accordi di cui al paragrafo 2, lettera a), qualora l’originale sia disponibile soltanto in forma cartacea;

b)

un apposito backup dei documenti e delle informazioni di cui al paragrafo 2.

4.   Le informazioni e gli accordi che consentono di tracciare i pagamenti eseguiti da investitori e titolari di progetti sono considerati dati aziendali sensibili ai fini del paragrafo 2, lettera c).

Articolo 5

Procedure

1.   Le procedure di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), sono adattate al modello d’impresa del fornitore di servizi di crowdfunding e comprendono quanto segue:

a)

la stesura di un elenco dei dati di contatto delle persone o del dipartimento competenti in caso di fallimento del fornitore di servizi di crowdfunding;

b)

l’individuazione dei tre scenari di fallimento più probabili e la descrizione delle misure da adottare per attenuarne l’impatto sulla continuità dei servizi essenziali;

c)

disposizioni riguardanti l’accesso da parte del personale del fornitore di servizi di crowdfunding allo spazio di lavoro e alla rete aziendale;

d)

disposizioni riguardanti l’accesso alle informazioni sul cliente e, ove pertinente, alle attività del cliente;

e)

l’individuazione dei rischi operativi e finanziari, nonché delle misure per ridurne l’insorgenza;

f)

l’individuazione dei sistemi aziendali essenziali e delle misure di emergenza per garantirne la continuità;

g)

l’individuazione dei rapporti d’affari critici, incluse le funzioni esternalizzate;

h)

procedure volte a garantire la continuità della comunicazione tra il fornitore di servizi di crowdfunding, i suoi clienti, i partner commerciali, i dipendenti e le autorità competenti.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


8.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 287/42


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2117 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2022

che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’interesse della tutela degli investitori e della promozione di un sistema efficace di governance interna, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero consentire ai propri clienti di accedere facilmente sul rispettivo sito internet a una descrizione chiara, comprensibile e aggiornata della procedura di trattamento dei reclami.

(2)

Al fine di evitare procedure di trattamento dei reclami divergenti tra i fornitori di servizi di crowdfunding nell’Unione, i clienti dovrebbero poter presentare i reclami utilizzando formati standard armonizzati.

(3)

Al fine di garantire un livello adeguato di tutela degli investitori, è opportuno imporre ai fornitori di servizi di crowdfunding di provvedere affinché gli autori dei reclami siano autorizzati a presentare reclami almeno nella lingua utilizzata dai fornitori di servizi di crowdfunding per promuovere i loro servizi o le loro offerte di crowdfunding nell’Unione.

(4)

Per garantire un trattamento rapido e tempestivo dei reclami, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero confermare il ricevimento di qualsiasi reclamo e comunicare all’autore se il reclamo è ricevibile entro 10 giorni lavorativi dal suo ricevimento. Alla conferma del ricevimento del reclamo, l’autore dello stesso dovrebbe ricevere i recapiti della persona o del servizio cui rivolgere eventuali domande relative al reclamo, nonché un termine indicativo entro il quale si può prevedere una decisione in merito allo stesso. Qualora un reclamo sia ritenuto irricevibile, il fornitore di servizi di crowdfunding dovrebbe informare l’autore del reclamo della propria decisione e comunicargli i motivi di tale irricevibilità.

(5)

Al fine di garantire un esame rapido, tempestivo ed equo dei reclami, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero valutare, una volta ricevuto il reclamo, se questo sia chiaro, completo e contenga tutte le pertinenti prove e informazioni necessarie per il suo trattamento. Se del caso, dovrebbero essere richieste tempestivamente informazioni supplementari. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero raccogliere ed esaminare tutte le prove e le informazioni relative al reclamo pertinenti. Gli autori dei reclami dovrebbero essere tenuti debitamente informati in merito al processo di trattamento dei reclami.

(6)

Per garantire un trattamento equo ed efficace dei reclami è necessario che nelle relative decisioni siano affrontate tutte le questioni sollevate dall’autore nel proprio reclamo. Inoltre i reclami che presentano circostanze analoghe dovrebbero dar luogo a decisioni coerenti, a meno che il fornitore di servizi di crowdfunding non sia in grado di fornire una giustificazione oggettiva per qualsiasi eventuale scostamento da una decisione adottata in precedenza.

(7)

Al fine di garantire un trattamento rapido dei reclami, le decisioni relative agli stessi dovrebbero essere comunicate all’autore del reclamo quanto prima ed entro i termini stabiliti nella procedura di trattamento dei reclami. In circostanze eccezionali in cui il fornitore di servizi di crowdfunding non sia in grado di rispettare tale termine, l’autore del reclamo dovrebbe essere informato dei motivi del ritardo e della data entro la quale sarà presa una decisione.

(8)

Se la decisione relativa a un reclamo non risponde favorevolmente a tutte le richieste dell’autore del reclamo, è opportuno che la decisione contenga una motivazione accurata e informazioni sui mezzi di ricorso disponibili.

(9)

Al fine di garantire interazioni efficienti, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero comunicare con gli autori dei reclami in un linguaggio chiaro e comprensibile. Le comunicazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero essere effettuate per iscritto tramite mezzi elettronici o, su richiesta dell’autore del reclamo, su supporto cartaceo.

(10)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(11)

L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(12)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha espresso un parere il 1o giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Procedure di trattamento dei reclami

1.   Ai fini del presente regolamento per «reclamo» si intende una dichiarazione di insoddisfazione rivolta a un fornitore di servizi di crowdfunding da uno dei suoi clienti in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding.

2.   Le procedure per il trattamento dei reclami di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 forniscono ai clienti dei fornitori di servizi di crowdfunding informazioni chiare e accurate e contengono almeno tutti gli elementi seguenti:

a)

le condizioni di ricevibilità dei reclami;

b)

l’indicazione che i reclami sono presentati e trattati gratuitamente;

c)

una descrizione dettagliata delle modalità di presentazione dei reclami, tra cui:

1)

l’indicazione che i reclami devono essere presentati utilizzando il modello standard di cui all’allegato;

2)

il tipo di informazioni e prove che l’autore del reclamo deve fornire;

3)

l’identità e i recapiti della persona o del servizio cui devono essere rivolti i reclami;

4)

la piattaforma, il sistema o l’indirizzo telematici cui devono essere presentati i reclami;

5)

la lingua o le lingue in cui l’autore del reclamo è autorizzato a presentare un reclamo a norma dell’articolo 2, paragrafo 2;

d)

la procedura per il trattamento dei reclami specificata agli articoli da 3 a 5;

e)

il termine entro il quale la decisione relativa a un reclamo è notificata all’autore dello stesso.

3.   I fornitori di servizi di crowdfunding possono modificare, se del caso, le procedure per il trattamento dei reclami. Essi pubblicano sul proprio sito internet una descrizione aggiornata di tali procedure, nonché il modello standard di cui all’allegato, e garantiscono che sia la descrizione che il modello siano facilmente accessibili sul proprio sito internet.

4.   La descrizione delle procedure di trattamento dei reclami e il modello standard di cui all’allegato sono pubblicati in ciascuna delle lingue della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503 o delle comunicazioni di marketing di cui all’articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento.

Articolo 2

Formato standard e regime linguistico

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding provvedono affinché i clienti siano in grado di presentare i reclami per via elettronica, utilizzando il modello standard di cui all’allegato.

2.   I fornitori di servizi di crowdfunding provvedono affinché i clienti siano in grado di presentare i reclami in una qualsiasi delle lingue di cui all’articolo 1, paragrafo 4.

Articolo 3

Avviso di ricevimento e verifica della ricevibilità

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding confermano il ricevimento di un reclamo e informano l’autore in merito alla relativa ricevibilità entro 10 giorni lavorativi dal suo ricevimento. Se un reclamo non soddisfa le condizioni di ricevibilità di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), i fornitori di servizi di crowdfunding spiegano in modo chiaro all’autore del reclamo i motivi per cui il reclamo è stato respinto in quanto irricevibile.

2.   L’avviso di ricevimento del reclamo contiene quanto segue:

a)

l’identità e i recapiti, compresi l’indirizzo e-mail e il numero di telefono, della persona o del servizio cui gli autori dei reclami possono rivolgersi per qualsiasi domanda relativa al loro reclamo;

b)

un riferimento al termine di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e).

Articolo 4

Indagine sui reclami

1.   Una volta ricevuto un reclamo ricevibile, i fornitori di servizi di crowdfunding valutano senza indebito ritardo se il reclamo è chiaro e completo. In particolare, valutano se il reclamo contiene tutte le informazioni e le prove pertinenti. Qualora concluda che un reclamo è poco chiaro o incompleto, il fornitore di servizi di crowdfunding chiede tempestivamente qualsiasi informazione o prova supplementare necessaria per il corretto trattamento del reclamo.

2.   I fornitori di servizi di crowdfunding si adoperano per raccogliere ed esaminare tutte le informazioni e le prove pertinenti relative a un reclamo.

3.   I fornitori di servizi di crowdfunding tengono l’autore del reclamo debitamente informato in merito a eventuali misure ulteriori adottate per trattare il reclamo e rispondono senza indebito ritardo alle richieste di informazioni ragionevoli presentate dall’autore del reclamo.

Articolo 5

Decisioni

1.   Nella sua decisione relativa a un reclamo il fornitore di servizi di crowdfunding affronta tutte le questioni sollevate nello stesso e indica i motivi dell’esito dell’indagine. Tale decisione è coerente con eventuali decisioni adottate in precedenza dal fornitore di servizi di crowdfunding in relazione a reclami analoghi, salvo che il fornitore di servizi di crowdfunding non sia in grado di giustificare il motivo per cui è tratta una conclusione diversa.

2.   I fornitori di servizi di crowdfunding comunicano all’autore del reclamo la propria decisione relativa a un reclamo quanto prima ed entro il termine di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e).

3.   Qualora, in situazioni eccezionali, la decisione relativa a un reclamo non possa essere fornita entro il termine di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), i fornitori di servizi di crowdfunding informano l’autore del reclamo in merito ai motivi del ritardo e specificano la data della decisione.

4.   Se la decisione non soddisfa la richiesta dell’autore del reclamo o la soddisfa solo in parte, la decisione espone la motivazione in modo esauriente e contiene informazioni sui mezzi di ricorso disponibili.

Articolo 6

Comunicazione con gli autori dei reclami

1.   Nel trattare i reclami i fornitori di servizi di crowdfunding comunicano con gli autori dei reclami in un linguaggio semplice, chiaro e di facile comprensione.

2.   Le comunicazioni del fornitore di servizi di crowdfunding a norma degli articoli da 3 a 5 indirizzate a un autore del reclamo sono effettuate nella lingua in cui quest’ultimo ha presentato il reclamo, a condizione che la lingua utilizzata dallo stesso sia una delle lingue di cui all’articolo 1, paragrafo 4. La comunicazione è effettuata per iscritto tramite mezzi elettronici o, su richiesta dell’autore del reclamo, su supporto cartaceo.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

Formato standard per la presentazione dei reclami

PRESENTAZIONE DI UN RECLAMO

(che il cliente deve inviare al fornitore di servizi di crowdfunding)

1.a   Dati personali dell’autore del reclamo

COGNOME/RAGIONE SOCIALE

NOME

NUMERO DI REGISTRAZIONE E LEI (SE DISPONIBILE)

 

 

 


INDIRIZZO:

VIA, NUMERO CIVICO, PIANO

(per le imprese con sede legale)

CODICE POSTALE

CITTÀ

PAESE

 

 

 

 


TELEFONO

 

E-MAIL

 

1.b   Recapiti (se diversi da 1.a)

COGNOME/RAGIONE SOCIALE

NOME

 

 


INDIRIZZO:

VIA, NUMERO CIVICO, PIANO

(per le imprese con sede legale)

CODICE POSTALE

CITTÀ

PAESE

 

 

 

 


TELEFONO

 

E-MAIL

 

2.a   Dati personali del rappresentante legale (se del caso) (procura o altro documento ufficiale come prova della nomina del rappresentante)

COGNOME

NOME/RAGIONE SOCIALE

NUMERO DI REGISTRAZIONE E LEI (SE DISPONIBILE)

 

 

 


INDIRIZZO:

VIA, NUMERO CIVICO, PIANO

(per le imprese con sede legale)

CODICE POSTALE

CITTÀ

PAESE

 

 

 

 


TELEFONO

 

E-MAIL

 

2.b   Recapiti (se diversi da 2.a)

COGNOME/RAGIONE SOCIALE

NOME

 

 


INDIRIZZO:

VIA, NUMERO CIVICO, PIANO

(per le imprese con sede legale)

CODICE POSTALE

CITTÀ

PAESE

 

 

 

 


TELEFONO

 

E-MAIL

 

3.   Informazioni relative al reclamo

3.a   Riferimento completo all’investimento o all’accordo cui si riferisce il reclamo (numero di riferimento dell’investimento, nome del titolare del progetto/della società o del progetto di crowdfunding, altri riferimenti alle operazioni pertinenti…)

 

3.b   Descrizione dell’oggetto del reclamo (specificare chiaramente l’oggetto del reclamo)

 

Fornire la documentazione a sostegno dei fatti riportati.

3.c   Data o date dei fatti da cui deriva il reclamo

 

3.d   Descrizione del danno, della perdita o del pregiudizio arrecati (se pertinente)

 

3.e   Altre osservazioni o informazioni pertinenti (se del caso)

 


Fatto a

(luogo)

il

(data)

 

FIRMA


AUTORE DEL RECLAMO/RAPPRESENTANTE LEGALE

Documentazione fornita (barrare la casella appropriata):

 

Procura o altro documento pertinente

 

 

Copia dei documenti contrattuali degli investimenti oggetto del reclamo

 

 

Altri documenti a sostegno del reclamo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 287/50


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2118 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2022

che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla gestione individuale di portafogli di prestiti da parte di fornitori di servizi di crowdfunding, specificando gli elementi del metodo di valutazione del rischio di credito, le informazioni su ciascun portafoglio individuale da comunicare agli investitori e le politiche e le procedure richieste in relazione ai fondi a copertura dei rischi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Quando investono in un portafoglio di prestiti offerto da un fornitore di servizi di crowdfunding, gli investitori non selezionano i progetti in cui investiranno i loro fondi, bensì selezionano una serie di parametri e indicatori di rischio e lasciano al fornitore di servizi di crowdfunding il compito di assegnare i fondi di conseguenza. Pertanto il fornitore di servizi di crowdfunding dovrebbe assicurare livelli adeguati di informazione agli investitori potenziali e attuali, consentendo a questi ultimi di avere una conoscenza sufficiente dei rendimenti e dei rischi dei progetti e di prendere decisioni informate.

(2)

Al fine di ridurre l’asimmetria informativa tra i fornitori di servizi di crowdfunding e gli investitori, a questi ultimi dovrebbero essere fornite tutte le informazioni pertinenti sulla composizione del portafoglio, compresi i progetti in cui sono investiti i loro fondi, nonché sulla qualità dei prestiti che finanziano tali progetti. Ciò dovrebbe consentire agli investitori di comprendere e confrontare meglio il rendimento e la rischiosità dei diversi portafogli offerti sulla stessa piattaforma o su piattaforme alternative.

(3)

Gli investitori sono esposti non solo ai rischi connessi ai progetti o ai prestiti in cui sono investiti i loro fondi, ma anche al modo in cui il fornitore di servizi di crowdfunding valuta il rischio di tali prestiti e progetti e gestisce la selezione dei prestiti per il portafoglio. A tale riguardo, effettuare prove di stress sul portafoglio e analisi di sensibilità sul singolo prestito e sul singolo titolare di progetti può essere particolarmente efficace nel fornire una valutazione completa e approfondita degli investimenti. È pertanto opportuno che, quando il fornitore di servizi di crowdfunding effettua tali prove di stress, i risultati di tali analisi siano comunicati agli investitori.

(4)

Al fine di garantire un’effettiva trasparenza, le informazioni sugli elementi che il fornitore di servizi di crowdfunding deve includere nel metodo utilizzato per effettuare le valutazioni del rischio di credito dovrebbero essere adeguatamente comunicate. Ciò consentirà agli investitori di comprendere se i fornitori di servizi di crowdfunding adottano un approccio adeguato e prudenziale nel processo di valutazione della sostenibilità dei progetti finanziati, dell’accessibilità economica dei prestiti per i titolari di progetti e della composizione dei singoli prestiti in un portafoglio strutturato.

(5)

Un fornitore di servizi di crowdfunding può avvalersi di un fondo specifico a copertura dei rischi per compensare gli investitori per le perdite che questi possono subire nel caso in cui i titolari di progetti non rimborsino i loro prestiti. Gli investitori dovranno essere informati del fatto che la semplice esistenza di tale fondo a copertura dei rischi non garantisce che l’investimento possa essere considerato privo di rischi e che essi saranno rimborsati in caso di default del prestito che hanno finanziato, in quanto il fornitore di servizi di crowdfunding dispone di un potere discrezionale assoluto nel decidere in merito a eventuali pagamenti. Al fine di garantire un’adeguata tutela degli investitori, è importante che i fornitori di servizi di crowdfunding dispongano di politiche e dispositivi di governance adeguati per la gestione, diretta o tramite un fornitore terzo, di fondi a copertura dei rischi.

(6)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione elaborato dall’ABE in stretta cooperazione con l’ESMA e presentato alla Commissione.

(7)

L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(8)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1o giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Accuratezza e affidabilità delle informazioni da fornire agli investitori

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding assicurano che le informazioni fornite agli investitori a norma dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2020/1503 siano accurate, affidabili e regolarmente aggiornate.

2.   Ai fini del paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono che:

a)

i dati utilizzati per effettuare le valutazioni del merito creditizio di cui al capo II del presente regolamento siano coerenti, completi e appropriati;

b)

le tecniche di misurazione siano adeguate alla complessità e al livello di rischio sottostanti ai singoli progetti di crowdfunding e/o ai portafogli, siano basate su dati affidabili e siano soggette a convalida periodica; e

c)

le procedure relative alla gestione dei dati siano solide e ben documentate, affidabili e regolarmente aggiornate.

Articolo 2

Formato delle informazioni da comunicare

1.   Ai fini del capo II, le informazioni fornite agli investitori sono facilmente disponibili in un’apposita sezione del sito web del fornitore di servizi di crowdfunding, chiaramente distinguibile dalle comunicazioni di marketing.

2.   Ai fini del capo III, le informazioni fornite ai singoli investitori sul loro portafoglio di prestiti sono messe a disposizione su una pagina protetta del sito web del fornitore di servizi di crowdfunding, accessibile tramite mezzi adeguati di identificazione personale.

3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate in modo da essere facilmente leggibili ed espresse in un modo e utilizzando un linguaggio che ne faciliti la comprensione. Nei casi in cui è possibile utilizzare termini comuni, i termini tecnici sono evitati e, se utilizzati, sono corredati di una spiegazione.

CAPO II

Elementi, compreso il formato, da includere nella descrizione del metodo di valutazione del rischio di credito

Articolo 3

Rischio di credito dei singoli progetti di crowdfunding

La descrizione fornita agli investitori del metodo di valutazione del rischio di credito dei singoli progetti di crowdfunding all’interno di un portafoglio di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 contiene tutti gli elementi seguenti:

a)

i criteri e i principali indicatori finanziari utilizzati per stabilire la fattibilità e la sostenibilità dei piani aziendali dei singoli progetti di crowdfunding;

b)

un’analisi dei flussi di cassa attesi dei progetti di crowdfunding e una valutazione del modo in cui alcuni di tali flussi di cassa attesi si situano su orizzonti temporali diversi;

c)

un’analisi delle caratteristiche, compreso il grado di concorrenza, del settore di attività in cui operano i titolari di progetti;

d)

una valutazione delle conoscenze, dell’esperienza, della reputazione e della capacità dei titolari di progetti nel gestire le attività commerciali nel settore specifico del progetto;

e)

le procedure relative all’accettazione e al riconoscimento delle garanzie reali o delle garanzie e le misure di attenuazione del rischio di credito, se del caso;

f)

il tipo di piano di rimborso del prestito e la frequenza delle rate;

g)

le procedure per assegnare ciascun prestito associato a un progetto a una categoria di rischio adeguata, quale definita dal quadro di gestione del rischio;

h)

la fonte e il tipo di dati utilizzati ai fini delle lettere da a) a g).

Articolo 4

Rischio di credito a livello del portafoglio dell’investitore

1.   La descrizione fornita agli investitori del metodo di valutazione del rischio di credito a livello di portafoglio dell’investitore di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503 contiene una spiegazione del modo in cui, nel processo di composizione del portafoglio, si tiene conto degli elementi seguenti:

a)

la distribuzione dei prestiti sulla base della loro scadenza all’interno dello stesso portafoglio;

b)

il tasso di interesse per ciascun prestito dello stesso portafoglio;

c)

la quota di prestiti in un unico portafoglio concessi allo stesso titolare di progetti o a un gruppo di titolari di progetti collegati;

d)

la quota di prestiti in un unico portafoglio concessi a titolari di progetti stabiliti o operanti nella stessa giurisdizione o area geografica;

e)

la quota di prestiti in un unico portafoglio concessi a titolari di progetti operanti nello stesso settore di attività;

f)

la quota di prestiti assegnati alla stessa categoria di rischio;

g)

il metodo utilizzato per valutare la correlazione dei rischi all’interno dello stesso portafoglio.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per gruppo di titolari di progetti collegati si intende:

a)

due o più persone fisiche o giuridiche che costituiscono un rischio unico in quanto una di esse esercita, direttamente o indirettamente, un controllo sull’altra o sulle altre;

b)

due o più persone fisiche o giuridiche che costituiscono un rischio unico in quanto sono così interconnesse che, se una di esse dovesse trovarsi in difficoltà finanziarie, anche l’altra o tutte le altre potrebbero incontrare difficoltà di finanziamento o di rimborso.

3.   Un fornitore di servizi di crowdfunding che pubblicizza uno specifico obiettivo di tasso di rendimento dell’investimento per un portafoglio comunica la procedura utilizzata per selezionare i singoli prestiti da includere nel portafoglio.

Articolo 5

Rischio di credito dei titolari di progetti

La descrizione fornita agli investitori del metodo utilizzato per la valutazione del rischio di credito dei titolari di progetti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2020/1503 contiene tutti gli elementi seguenti:

a)

le procedure per i processi di approvazione e monitoraggio dei crediti;

b)

le procedure per determinare il punteggio di affidabilità creditizia del titolare del progetto, se del caso;

c)

le procedure per l’utilizzo di rating esterni per la valutazione del merito creditizio del titolare di un progetto;

d)

le procedure relative all’accettazione e al riconoscimento delle garanzie reali o delle garanzie e le misure di attenuazione del rischio di credito, se del caso;

e)

le procedure e i dati utilizzati per valutare la storia finanziaria del titolare del progetto e le procedure da seguire nel caso in cui il titolare del progetto ometta o rifiuti di fornire le informazioni richieste.

Articolo 6

Uso dei modelli

1.   Ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding forniscono informazioni adeguate sui modelli inclusi nel metodo utilizzato per la valutazione del rischio di credito dei progetti di crowdfunding, per la valutazione del merito creditizio dei titolari di progetti, per i processi di approvazione e monitoraggio del credito e per la composizione dei portafogli, compresi tutti gli elementi seguenti:

a)

la fonte dei dati utilizzati come input per i modelli;

b)

il quadro utilizzato per garantire la qualità dei dati utilizzati come input;

c)

l’esistenza di adeguati dispositivi di governance per la concezione e l’uso di tali modelli;

d)

il quadro per garantire che la qualità dell’output del modello sia regolarmente valutata e convalidata e, se del caso, riesaminata.

2.   Quando sono utilizzati modelli automatizzati nell’ambito del metodo per la valutazione del rischio di credito dei progetti di crowdfunding, nella valutazione del merito creditizio dei titolari di progetti, nei processi di approvazione e monitoraggio del credito o nella composizione dei portafogli, i fornitori di servizi di crowdfunding comunicano tutti gli elementi seguenti:

a)

in che modo l’uso di modelli automatizzati è adeguato alle dimensioni, alla natura e alla complessità dei tipi di progetti di crowdfunding selezionati per il portafoglio dell’investitore;

b)

le condizioni per l’applicazione di un processo decisionale automatizzato nei processi di approvazione e monitoraggio dei crediti, compresa l’individuazione dei prestiti, dei segmenti e dei limiti per i quali è consentito un processo decisionale automatizzato.

Articolo 7

Informazioni sulle prove di stress e sull’analisi di sensibilità

I fornitori di servizi di crowdfunding che effettuano prove di stress e analisi di sensibilità forniscono agli investitori informazioni su tutti gli elementi seguenti:

a)

a livello del singolo prestito e del singolo titolare di progetti, eventuali analisi di sensibilità effettuate per riflettere futuri eventi di mercato e idiosincratici potenzialmente negativi che sono pertinenti per il tipo e la finalità del prestito;

b)

a livello del portafoglio, le procedure e i sistemi informativi per le prove di stress effettuate per valutare la resilienza del portafoglio attraverso il ciclo economico e in diversi scenari.

CAPO III

Informazioni da fornire su ciascun portafoglio individuale

Articolo 8

Calcolo della media ponderata del tasso di interesse annuale

1.   Per il calcolo della media ponderata del tasso di interesse annuale sui prestiti in un portafoglio di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding calcolano la media, ponderata per l’importo in essere in relazione ai prestiti in un portafoglio, del tasso di interesse annuale di ciascun prestito di cui è composto il portafoglio.

2.   Al fine di calcolare la media ponderata del tasso di interesse annuale di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono quanto segue:

a)

il denominatore è costituito dalla somma dell’importo nozionale di ciascun prestito incluso nel portafoglio;

b)

il numeratore è costituito dalla somma dei prodotti:

i)

dell’importo nozionale di ciascun prestito;

ii)

del tasso di interesse annuale di ciascun prestito incluso nel portafoglio.

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera b), punto ii), il tasso di interesse annuale corrisponde a uno degli elementi seguenti:

a)

nel caso di un tasso di interesse fisso, il tasso di interesse annuale stabilito nel contratto di prestito;

b)

nel caso di un tasso di interesse variabile, il tasso di interesse in vigore al momento della pubblicazione della media ponderata del tasso di interesse annuale, tenendo conto di eventuali limiti massimi stabiliti nel contratto di prestito;

c)

nei casi in cui il prestito sia suddiviso in tranche con tassi di interesse diversi, la media ponderata dei tassi di interesse stabiliti nel contratto di prestito.

Articolo 9

Distribuzione dei prestiti sulla base della categoria di rischio

1.   Per il calcolo della distribuzione dei prestiti sulla base della categoria di rischio, in numeri assoluti e in percentuale, di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding assicurano che ciascun singolo prestito sia assegnato alla pertinente categoria di rischio stabilita nel quadro di gestione del rischio sulla base di criteri solidi e ben definiti di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2020/1503 e come specificato all’articolo 19, paragrafo 7, lettera d), di tale regolamento.

2.   Ai fini del paragrafo 1 e per ciascuna categoria di rischio, si applicano le definizioni seguenti:

a)

la distribuzione dei prestiti sulla base della categoria di rischio in numeri assoluti si riferisce alla somma dell’importo nozionale di ciascun prestito nella stessa categoria di rischio;

b)

la distribuzione dei prestiti sulla base della categoria di rischio in percentuale si riferisce al rapporto tra:

i)

la somma dell’importo nozionale di ciascun prestito nella stessa categoria di rischio; e

ii)

l’importo nozionale totale di tutti i prestiti inclusi nel portafoglio.

3.   Per la comunicazione delle informazioni agli investitori, i fornitori di servizi di crowdfunding istituiscono e mantengono politiche e procedure chiare ed efficaci per la specificazione delle categorie di rischio.

Articolo 10

Informazioni chiave per ciascun prestito incluso nel portafoglio

1.   Le informazioni chiave per ciascun prestito di cui è composto un portafoglio di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2020/1503 comprendono tutti gli elementi seguenti:

a)

l’importo del prestito, compreso il saldo in essere più recente;

b)

la valuta in cui è concesso il prestito;

c)

il soggetto responsabile della gestione del prestito, compresi la denominazione legale, il numero di registrazione e il luogo di registrazione, la sede legale e i recapiti, e la sua politica di gestione;

d)

l’identità del titolare del progetto, compresi la denominazione legale, il paese di costituzione e il numero di registrazione, l’indirizzo della sede legale e il sito web aziendale;

e)

l’assetto proprietario del titolare del progetto;

f)

la finalità del prestito, con l’aggiunta di una breve descrizione del progetto di crowdfunding;

g)

il tasso di interesse o qualsiasi altra compensazione prevista nel prestito, per ogni anno fino alla scadenza, e se il tasso di interesse o qualsiasi altra compensazione non è direttamente disponibile, il metodo di calcolo;

h)

la data di scadenza del prestito;

i)

la pertinente categoria di rischio alla quale è assegnato il prestito in conformità del quadro di gestione del rischio di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2020/1503;

j)

il piano di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi sul prestito;

k)

il rispetto, da parte del titolare del progetto, del piano di rimborso concordato del prestito, con l’indicazione di eventuali pagamenti arretrati o default di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2115 della Commissione (4);

l)

la percentuale dell’importo del progetto di crowdfunding finanziato dall’investitore mediante il prestito, espressa come rapporto tra:

i)

l’importo nozionale del prestito;

ii)

l’importo totale del progetto di crowdfunding.

2.   Le informazioni fornite per ciascun prestito incluso in un portafoglio indicano se un titolare di progetti ha in essere più di un progetto di crowdfunding finanziato tramite un fornitore di servizi di crowdfunding e comprendono tutti gli elementi seguenti:

a)

il tipo di offerta e lo strumento utilizzato per finanziare il progetto;

b)

la data di completamento (passata o prevista);

c)

l’importo nozionale che il titolare di progetti sta acquisendo tramite prestito;

d)

altre informazioni pertinenti, comprese tutte le altre obbligazioni finanziarie e passività potenziali.

3.   Il fornitore di servizi di crowdfunding chiede al titolare di progetti di fornire le informazioni di cui al paragrafo 2.

4.   I fornitori di servizi di crowdfunding adottano misure adeguate per garantire che le informazioni fornite dai titolari di progetti in conformità del paragrafo 3 siano accurate, affidabili e aggiornate.

Articolo 11

Informazioni sulle misure di attenuazione del rischio

1.   Ai fini dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503, per «misura di attenuazione del rischio» si intende una tecnica utilizzata da un titolare di progetti per ridurre il rischio di credito associato a un prestito, che può assumere una delle forme seguenti:

a)

«protezione del credito di tipo reale», tecnica di attenuazione del rischio in base alla quale la riduzione del rischio di credito associato a un prestito deriva dal diritto dell’investitore, nell’eventualità del default del prestito o al verificarsi di altri eventi specifici connessi con il credito che riguardano il progetto o il titolare del progetto, di liquidare talune attività o taluni importi o di ottenerne il trasferimento o l’appropriazione o di conservarne il possesso, o di ridurre l’importo del prestito;

b)

«protezione del credito di tipo personale», tecnica di attenuazione del rischio in base alla quale la riduzione del rischio di credito associato a un prestito deriva dall’obbligo di un terzo di pagare un determinato importo nell’eventualità del default del prestito o al verificarsi di altri eventi specifici connessi con il credito che riguardano il progetto o il titolare del progetto.

2.   Nel caso in cui un prestito sia garantito da una «protezione del credito di tipo reale» di cui al paragrafo 1, il fornitore di servizi di crowdfunding fornisce tutte le informazioni seguenti:

a)

il tipo di attività;

b)

la valutazione più recente di tali attività e l’importo o gli importi che possono essere liquidati, trasferiti, conservati od oggetto di appropriazione;

c)

il metodo di valutazione;

d)

il rapporto tra l’importo di cui alla lettera b) e l’importo nozionale totale del prestito, espresso in percentuale.

3.   Nel caso in cui un prestito sia garantito da una «protezione del credito di tipo personale» di cui al paragrafo 2, il fornitore di servizi di crowdfunding fornisce come minimo le informazioni seguenti:

a)

il nome, l’indirizzo e la natura giuridica del terzo che agisce in qualità di fornitore di protezione o garante;

b)

il rapporto tra:

i)

l’importo nozionale del prestito coperto dal terzo;

ii)

l’importo nozionale totale del prestito, espresso in percentuale.

4.   Ai fini dei paragrafi 2 e 3, i fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono quanto segue:

a)

che l’ammissibilità e la valutazione di qualsiasi misura di attenuazione del rischio siano valutate conformemente a politiche e procedure adeguate nell’ambito del quadro di gestione del rischio di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2020/1503 e come specificato in conformità dell’articolo 19, paragrafo 7, lettera d), di tale regolamento;

b)

che la valutazione di qualsiasi misura di attenuazione del rischio tenga conto di tutti i costi di dismissione derivanti dall’ottenimento e dalla vendita di garanzie reali.

Articolo 12

Informazioni sugli inadempimenti relativi ai contratti di credito da parte del titolare di progetti

1.   Al fine di conformarsi all’articolo 6, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding impongono ai titolari di progetti di fornire informazioni sugli inadempimenti verificatisi nell’ambito di contratti di credito negli ultimi cinque anni.

2.   Quando per «contratto di credito» si intende un accordo in base al quale un investitore concede al titolare di un progetto un credito sotto forma di prestito per uno specifico progetto di crowdfunding, si applicano le definizioni seguenti:

a)

«inadempimento»: default ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2115;

b)

«contratto di credito»: accordo in base al quale un investitore concede al titolare di un progetto un credito sotto forma di prestito per uno specifico progetto di crowdfunding.

3.   Le informazioni sugli inadempimenti di cui al paragrafo 1 sono fornite dal titolare di progetti al fornitore di servizi di crowdfunding in tutti i casi:

a)

al momento della concessione del prestito;

b)

immediatamente dopo il verificarsi di un evento di inadempimento;

c)

fino alla data di scadenza del contratto di credito incluso nel portafoglio.

4.   I fornitori di servizi di crowdfunding adottano misure adeguate per garantire che le informazioni fornite dai titolari di progetti conformemente ai paragrafi 2 e 3 siano accurate, affidabili e aggiornate.

5.   Quando per «contratto di credito» si intende uno strumento finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 50, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e non sono disponibili informazioni su inadempimenti passati, i fornitori di servizi di crowdfunding impongono ai titolari di progetti di fornire tutte le informazioni seguenti relative agli ultimi cinque anni:

a)

i giorni di arretrato;

b)

l’importo degli arretrati.

6.   I fornitori di servizi di crowdfunding comunicano agli investitori se la fonte di informazioni di cui ai paragrafi 2 e 5 è inclusa in uno o più degli elementi seguenti e specificano quali:

a)

una dichiarazione giurata del titolare del progetto;

b)

le informazioni disponibili nei registri dei crediti;

c)

le informazioni accessibili al pubblico, anche provenienti da società di recupero crediti o da agenzie di rating del credito;

d)

altri tipi di informazioni.

7.   I fornitori di servizi di crowdfunding adottano misure adeguate per garantire quanto segue:

a)

che le informazioni fornite dai titolari di progetti in conformità del paragrafo 5 siano accurate, affidabili e aggiornate;

b)

che la comunicazione agli investitori delle informazioni di cui al paragrafo 5 sia conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Articolo 13

Informazioni sugli oneri pagati in relazione al prestito dall’investitore, dal fornitore di servizi di crowdfunding o dal titolare del progetto

Le informazioni sugli oneri pagati in relazione ai prestiti di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) 2020/1503 comprendono tutti gli elementi seguenti:

a)

la persona fisica o giuridica che paga gli oneri, indicando anche se tale persona è l’investitore, il fornitore di servizi di crowdfunding, il titolare del progetto o un terzo;

b)

l’importo monetario degli oneri;

c)

la persona fisica o giuridica che riceve gli oneri, indicando anche se tale persona è il fornitore di servizi di crowdfunding o, in caso di esternalizzazione delle funzioni operative, un terzo;

d)

qualsiasi servizio remunerato tramite oneri, compresi gli oneri di sottoscrizione, gli oneri di gestione, gli oneri per i processi di recupero crediti e gli oneri di uscita;

e)

il metodo di calcolo degli oneri, indicando anche se l’importo degli oneri rappresenta una percentuale dell’importo nozionale del prestito o qualsiasi altra variabile, o un importo fisso;

f)

lo scadenzario per il pagamento degli oneri.

Articolo 14

Informazioni sulla valutazione del prestito

1.   La valutazione del prestito di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera h), riflette, per ciascun singolo prestito, il probabile rendimento effettivo, definito come il rendimento annuo attualizzato dell’investimento atteso dall’investitore a una determinata data di valutazione, sulla base delle più recenti informazioni disponibili.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il calcolo del probabile rendimento effettivo si basa su tutte le informazioni seguenti:

a)

il tasso di interesse o qualsiasi altra compensazione prevista nel prestito;

b)

il rendimento alla scadenza;

c)

l’applicazione di eventuali oneri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) 2020/1503;

d)

i tassi di default previsti, determinati in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato 2022/2115;

e)

eventuali altri costi sostenuti dal titolare del progetto o dall’investitore o dal fornitore di servizi di crowdfunding in relazione al prestito.

3.   La valutazione del prestito di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera h), del regolamento (UE) 2020/1503 comprende la valutazione del portafoglio in cui è incluso il prestito, espressa come rapporto tra:

a)

il numeratore ottenuto dalla somma dei prodotti:

i)

dell’importo nozionale di ciascun prestito nel portafoglio;

ii)

del rispettivo probabile rendimento effettivo di ciascun prestito di cui è composto il portafoglio;

b)

il denominatore ottenuto dalla somma dell’importo nozionale di ciascun prestito di cui è composto il portafoglio.

CAPO IV

Politiche, procedure e modalità organizzative prescritte per quanto riguarda i fondi a copertura dei rischi

Articolo 15

Prescrizioni generali

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding che hanno istituito e gestiscono un fondo a copertura dei rischi per le loro attività relative alla gestione individuale di portafogli di prestiti dispongono di politiche e procedure adeguate e di modalità organizzative atte a garantire che il fondo a copertura dei rischi sia gestito con prudenza e possa conseguire i suoi obiettivi.

2.   Ai fini del paragrafo 1, le politiche, le procedure e le modalità organizzative relative al fondo a copertura dei rischi sono approvate dall’organo di gestione del fornitore di servizi di crowdfunding e sono in forma scritta, aggiornate e ben documentate.

Articolo 16

Modalità organizzative

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono una struttura organizzativa e operativa solida e trasparente per qualsiasi fondo a copertura dei rischi di cui possano disporre e hanno una descrizione scritta al riguardo.

2.   L’organo di gestione dei fornitori di servizi di crowdfunding sorveglia l’applicazione dei dispositivi di governance e delle modalità organizzative del fondo a copertura dei rischi.

3.   Ai fini del paragrafo 2, tutti i membri dell’organo di gestione dei fornitori di servizi di crowdfunding:

a)

hanno piena conoscenza della struttura giuridica, organizzativa e operativa del fondo a copertura dei rischi e garantiscono che tale struttura sia in linea con le finalità approvate;

b)

sono pienamente consapevoli della struttura, delle responsabilità e della ripartizione dei compiti all’interno del fondo a copertura dei rischi.

4.   La struttura organizzativa del fondo non ostacola la capacità dell’organo di gestione di individuare, sorvegliare e gestire efficacemente i rischi che il fondo dovrà affrontare a causa delle sue operazioni.

Articolo 17

Politica di governance

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding dispongono di una politica di governance per disciplinare il fondo a copertura dei rischi. Tale politica garantisce che i dispositivi, i processi e i meccanismi di governance interna siano coerenti, ben integrati e adeguati a garantire il buon funzionamento del fondo a copertura dei rischi.

2.   La politica di governance di cui al paragrafo 1 comprende tutti gli elementi e le informazioni seguenti:

a)

la finalità del fondo a copertura dei rischi;

b)

la struttura giuridica e operativa del fondo a copertura dei rischi, specificando anche se è gestito dal fornitore di servizi di crowdfunding stesso o da un terzo;

c)

la durata del fondo a copertura dei rischi, compresi i casi in cui il fondo ha una durata illimitata.

3.   Nel caso in cui il fondo a copertura dei rischi sia gestito da un terzo, la politica di governance di cui al paragrafo 1 comprende anche tutti gli elementi seguenti:

a)

la composizione dell’organo di gestione del fondo a copertura dei rischi;

b)

le responsabilità e i compiti dell’organo di gestione del fondo a copertura dei rischi;

c)

una descrizione delle competenze e delle capacità di ciascun membro dell’organo di gestione del fondo a copertura dei rischi;

d)

la frequenza delle riunioni dell’organo di gestione del fondo a copertura dei rischi;

e)

gli obblighi di comunicazione tra l’organo di gestione del fondo a copertura dei rischi e l’organo di gestione del fornitore di servizi di crowdfunding;

f)

le responsabilità relative alla documentazione, alla gestione e al controllo degli accordi di esternalizzazione;

g)

l’identificazione di uno o più membri del personale di alto livello che rispondono direttamente all’organo di gestione del fornitore di servizi di crowdfunding e sono responsabili della gestione e della sorveglianza dei rischi derivanti dagli accordi di esternalizzazione, compresa la relativa documentazione.

Articolo 18

Politica di finanziamento

1.   Il fornitore di servizi di crowdfunding dispone di una politica di finanziamento per determinare le modalità di finanziamento del fondo a copertura dei rischi e le modalità di gestione dei proventi raccolti.

2.   Ai fini del paragrafo 1, la politica di finanziamento di cui al paragrafo 1 comprende tutti gli elementi e le informazioni seguenti:

a)

qualsiasi contributo iniziale apportato dal fornitore di servizi di crowdfunding al fondo a copertura dei rischi;

b)

il tipo di oneri riscossi per alimentare il fondo a copertura dei rischi;

c)

i criteri di cui la gestione del fondo a copertura dei rischi tiene conto nel decidere il tipo di oneri da riscuotere;

d)

i criteri di cui la gestione del fondo a copertura dei rischi tiene conto nel decidere l’importo degli oneri da riscuotere per ciascun prestito;

e)

il processo decisionale per determinare l’importo e la natura degli oneri da riscuotere;

f)

la strategia di investimento adottata dal fondo a copertura dei rischi per investire i fondi gestiti;

g)

la proprietà giuridica dei fondi;

h)

le modalità di scioglimento dei fondi in caso di scadenza del fondo a copertura dei rischi;

i)

le modalità di separazione dei fondi da altre attività di proprietà del fornitore di servizi di crowdfunding;

j)

le modalità con cui le somme versate nel fondo a copertura dei rischi saranno trattate in caso di insolvenza del gestore del suddetto fondo.

Articolo 19

Politica di esborso

Il fornitore di servizi di crowdfunding dispone di una politica per determinare in che modo tutti gli elementi seguenti sono tenuti in considerazione nella decisione di procedere a qualsiasi esborso dal fondo a copertura dei rischi a favore degli investitori:

a)

il saldo disponibile aggiornato del fondo;

b)

la quota dei prestiti in stato di default in un determinato portafoglio;

c)

i tassi di interesse e la scadenza dei prestiti in stato di default in un determinato portafoglio;

d)

la procedura da seguire per valutare se effettuare un rimborso discrezionale dal fondo a copertura dei rischi;

e)

le circostanze in cui il fondo a copertura dei rischi può essere attivato per la liquidazione;

f)

i criteri da prendere in considerazione nel caso di crediti concorrenti o simultanei degli investitori sugli stessi prestiti in stato di default.

Articolo 20

Politica di continuità operativa

I fornitori di servizi di crowdfunding istituiscono una solida politica di continuità operativa per il fondo a copertura dei rischi al fine di garantirne la capacità di operare su base continuativa e di limitare eventuali perdite nel caso di interruzione temporanea o definitiva dell’attività.

Articolo 21

Trasparenza e comunicazione agli investitori

1.   L’organo di gestione del fornitore di servizi di crowdfunding informa e aggiorna il proprio personale in merito alle politiche e alle procedure del fondo a copertura dei rischi in modo chiaro e coerente, almeno al livello necessario per svolgere le funzioni del fondo a copertura dei rischi.

2.   Le politiche, le procedure e le modalità organizzative di cui il fornitore di servizi di crowdfunding dispone in conformità dell’articolo 6, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) 2020/1503 sono rispecchiate in modo coerente nella politica del fondo a copertura dei rischi di cui all’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), di detto regolamento.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2022/2115 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo di calcolo dei tassi di default dei prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding (Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


8.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 287/63


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2119 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2022

che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1129 e della direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 16, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire la comparabilità tra le schede contenenti le informazioni chiave sull'investimento di diverse offerte di crowdfunding e facilitarne la redazione da parte dei titolari di progetti, è opportuno stabilire un modello comune per la presentazione delle informazioni in questione. Tale modello dovrebbe assicurare che i titolari di progetti di seguano un modello di presentazione simile nella forma e nella sostanza, garantendo nel contempo la flessibilità necessaria per tenere conto delle specificità di ciascuna offerta di crowdfunding alla luce della relativa natura, portata e complessità.

(2)

Per garantire l'interoperabilità dei dati e consentire riferimenti incrociati tra le informazioni presenti nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento e altre informazioni, in particolare le informazioni comunicate a norma del regolamento di esecuzione 2022/2120 (2) della Commissione, è opportuno che in ciascuna scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento figuri un identificativo unico dell'offerta di crowdfunding cui la scheda si riferisce.

(3)

Per dare ai titolari di progetti la possibilità di fornire ai potenziali investitori ulteriori informazioni pertinenti, dovrebbe essere possibile inserire collegamenti ipertestuali che dovrebbero seguire un modello comune. Tali collegamenti ipertestuali non dovrebbero tuttavia compromettere la completezza della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento come documento a sé stante. L'uso di collegamenti ipertestuali non dovrebbe pertanto esonerare i titolari di progetti dall'obbligo di riportare in modo chiaro e completo le informazioni pertinenti nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.

(4)

Per consentire ai potenziali investitori di prendere decisioni di investimento informate, è opportuno che la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento presenti una descrizione specifica e non generica di tutti i rischi pertinenti connessi al progetto di crowdfunding, all'offerta di crowdfunding e al titolare del progetto.

(5)

Per garantire la comparabilità e la chiarezza delle informazioni finanziarie presenti nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento e migliorare in tal modo la trasparenza per i potenziali investitori, è opportuno che i bilanci e le informazioni siano presentati conformemente alle norme e ai principi generalmente riconosciuti.

(6)

Per garantire informazioni trasparenti sulle commissioni, gli oneri e gli altri costi per le operazioni sostenuti dall'investitore per tutta la durata del progetto di crowdfunding, è opportuno che la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento presenti una ripartizione dei costi diretti e indiretti che specifichi i costi di ingresso, i costi di uscita, i costi sostenuti durante il progetto e i costi accessori.

(7)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

(8)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(9)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e ha espresso un parere il 1o giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modello di scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

1.   Nel riportare le informazioni nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding utilizzano il modello di cui all'allegato del presente regolamento.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione non appena il fornitore di servizi di crowdfunding pubblica l'offerta di crowdfunding pertinente.

Articolo 2

Formato e requisiti linguistici del modello di scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

1.   Le informazioni di cui all'articolo 1 sono presentate in modo da agevolarne la lettura e sono formulate in uno stile tale da facilitarne la comprensione, anche da parte di potenziali investitori non sofisticati, e tenendo conto delle eventuali difficoltà di comprensione derivanti dalla natura, dalla portata e dalla complessità dell'offerta di crowdfunding.

2.   Il linguaggio utilizzato nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento è chiaro e conciso e si evitano termini tecnici quando si possono usare termini di uso comune.

Articolo 3

Identificativo dell'offerta di crowdfunding

1.   La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento comprende un identificativo unico, permanente e standardizzato dell'offerta di crowdfunding pertinente.

2.   L'identificativo di cui al paragrafo 1 è il risultato della concatenazione degli elementi seguenti nel seguente ordine:

a)

il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) secondo ISO 17442 del fornitore di servizi di crowdfunding;

b)

un codice composto da otto caratteri numerici, generato internamente dal fornitore di servizi di crowdfunding e unico per ciascuna offerta di crowdfunding pubblicata dal fornitore di servizi di crowdfunding.

3.   L'identificativo composto conformemente al paragrafo 2 non varia in seguito alla modifica della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento apportata per uno dei motivi seguenti:

a)

traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento in diverse lingue a norma dell'articolo 23, paragrafi 4 e 13, del regolamento (UE) 2020/1503;

b)

aggiornamenti della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a norma dell'articolo 23, paragrafi 8 e 12, del regolamento (UE) 2020/1503;

c)

altra modifica non sostanziale delle informazioni presenti nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.

Articolo 4

Scelta dei termini nel modello di scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

Se il modello di scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento di cui all'allegato consente di scegliere termini o espressioni, la scelta è operata con le modalità seguenti:

a)

l'espressione «obiettivo in materia di capitale» o «raccolta di capitale» è utilizzata per le offerte di crowdfunding relative a valori mobiliari rappresentativi di capitale o strumenti ammessi a fini di crowdfunding;

b)

l'espressione «obiettivo in materia di fondi» o «assunzione di prestiti» è utilizzata per le offerte di crowdfunding relative a prestiti, valori mobiliari diversi dagli strumenti di capitale o strumenti ibridi;

c)

i termini «valori mobiliari» o «strumenti ammessi a fini di crowdfunding» sono utilizzati in funzione del tipo di strumenti offerti.

Articolo 5

Uso di collegamenti ipertestuali nel modello di scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

1.   Nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento possono figurare collegamenti ipertestuali secondo il modello di cui all'allegato.

2.   I collegamenti ipertestuali sono complementari alle informazioni fornite e non le sostituiscono, salvo disposizioni contrarie del modello.

3.   I collegamenti ipertestuali sono coerenti con le informazioni fornite altrove nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento e le risorse esterne cui essi fanno riferimento sono accessibili gratuitamente e facilmente.

Articolo 6

Tipi di rischi principali associati a un'offerta di crowdfunding

1.   I tipi di rischi principali associati a un'offerta di crowdfunding sono comunicati nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento relativa a tale offerta conformemente alle istruzioni di cui alla parte C dell'allegato. Se del caso, sono comunicati anche altri rischi.

2.   La descrizione dei rischi associati a un'offerta di crowdfunding è pertinente per tale offerta specifica ed è preparata esclusivamente a beneficio dei potenziali investitori e non contiene dichiarazioni generali sui rischi di investimento né limita la responsabilità del titolare del progetto o di qualsiasi persona che agisca per suo conto.

Articolo 7

Indici finanziari, bilanci e informazioni nel modello di scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

Il bilancio e le informazioni di cui al modello di scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento di cui all'allegato sono presentati in conformità dei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) o dei principi contabili generalmente accettati (GAAP) locali, a seconda dei casi.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e i formati in materia di dati, nonché i modelli e le procedure per la comunicazione delle informazioni sui progetti finanziati attraverso piattaforme di crowdfunding (Cfr. pag. 76 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

MODELLO DI SCHEDA CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE SULL'INVESTIMENTO

La presente offerta di crowdfunding non è stata verificata né approvata da [autorità competenti — inserire denominazione completa della o delle autorità competenti] o dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

L'idoneità della Sua esperienza e delle Sue conoscenze non è stata necessariamente valutata prima di concederLe l'accesso a questo investimento.

Se procede all'investimento, si assume pienamente i rischi connessi all'investimento stesso, compreso il rischio di perdita parziale o totale del denaro investito.

Avvertenza sui rischi

L'investimento nel presente progetto di crowdfunding comporta rischi, compreso il rischio di perdita parziale o totale del denaro investito. L'investimento non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi istituiti a norma della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), né dai sistemi di indennizzo degli investitori istituiti a norma della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Potrebbe non ricevere alcun ritorno sull'investimento.

Questo non è un prodotto di risparmio e si consiglia di non investire più del 10 % del proprio patrimonio netto in progetti di crowdfunding.

Potrebbe non essere in grado di vendere gli strumenti di investimento quando lo desidera. Qualora riesca a venderli, potrebbe comunque subire perdite.

(1)

Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

(2)

Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

Periodo di riflessione precontrattuale per gli investitori non sofisticati

Gli investitori non sofisticati beneficiano di un periodo di riflessione durante il quale possono revocare in qualsiasi momento la propria offerta di investire o la propria manifestazione di interesse per l'offerta di crowdfunding senza fornire alcuna motivazione e senza incorrere in alcuna penalità. Il periodo di riflessione inizia nel momento in cui il potenziale investitore non sofisticato presenta un'offerta di investimento o segnala la propria manifestazione di interesse e termina dopo quattro giorni di calendario.

[Inserire le modalità con cui gli investitori non sofisticati possono esercitare il diritto di revoca durante il periodo di riflessione, unitamente alle informazioni su tale processo e sulle sue conseguenze.]

Panoramica dell'offerta di crowdfunding

Identificativo dell'offerta

Identificativo dell'offerta di cui all'articolo 3.

Titolare del progetto e nome del progetto

 

Tipo di offerta e tipo di strumento

 

Importo-obiettivo

Importo-obiettivo e valuta dell'offerta di crowdfunding, compreso il valore equivalente in euro e la data del tasso di cambio se l'offerta di crowdfunding prevede una valuta diversa dall'euro.

Termine

La data in cui l'offerta sarà chiusa ai potenziali investitori.

Parte A: informazioni sul titolare o sui titolari del progetto e sul progetto di crowdfunding

a)

Titolare del progetto e progetto di crowdfunding  (1)

[Compilare la presente sezione inserendo, se del caso, le informazioni indicate di seguito]

Nome:

denominazione legale del titolare del progetto, paese di costituzione/registrazione e numero di registrazione.

Forma giuridica:

forma giuridica.

Recapiti:

sito internet, indirizzo della sede legale, indirizzo e-mail e numero di telefono.

Proprietà:

data dell'ultimo cambio di proprietà e breve descrizione dell'assetto proprietario del titolare del progetto e, se del caso, del progetto. Queste informazioni possono essere presentate sotto forma di diagramma (2).

Gestione:

breve descrizione degli organi di gestione del titolare del progetto. Se disponibile e ritenuto opportuno, può essere inserito un collegamento ipertestuale ai curriculum vitae dei membri degli organi di gestione.

b)

Responsabilità per le informazioni fornite nella presente scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

«Il titolare del progetto dichiara che, per quanto a sua conoscenza, non sono state omesse informazioni e che nessuna informazione fornita è sostanzialmente fuorviante o imprecisa. Il titolare del progetto è responsabile dell'elaborazione della presente scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.»

[Compilare la presente sezione elencando le persone fisiche e giuridiche responsabili delle informazioni fornite nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento conformemente al diritto nazionale. Nel caso di persone fisiche, quali i membri degli organi di amministrazione, gestione o sorveglianza del titolare del progetto, indicare il nome e le funzioni. Nel caso di persone giuridiche, indicare la denominazione e la sede legale.]

«La dichiarazione [della persona] [di ciascuna delle persone] di cui sopra in merito alla propria responsabilità per le informazioni fornite nella presente scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a norma dell'articolo 23, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio* (3) è acclusa come [allegato [A] (4)].»

c)

Attività principali del titolare del progetto; prodotti o servizi offerti dal titolare del progetto

Breve descrizione della natura delle attuali attività principali e dei risultati commerciali del titolare del progetto, compresa, se del caso, una breve presentazione della sua strategia e del valore aggiunto creato.

d)

Collegamento ipertestuale ai più recenti bilanci del titolare del progetto

Inserire un collegamento ipertestuale ai più recenti bilanci del titolare del progetto, se disponibili.

Se i bilanci sono stati sottoposti a revisione, può essere inserito anche un collegamento ipertestuale alla/e relazione/i di audit pertinente/i.

L'eventuale indisponibilità dei bilanci più recenti deve essere indicata chiaramente. È possibile precisare i motivi di tale indisponibilità. Solo qualora i bilanci più recenti non siano disponibili può essere inserito un collegamento ipertestuale allo stato patrimoniale aggiornato del titolare del progetto, se disponibile.

Se esiste una società veicolo interposta tra il titolare del progetto e gli investitori, le suddette informazioni possono essere fornite anche in relazione alla società veicolo.

e)

Principali cifre e indici finanziari annuali del titolare del progetto relativi agli ultimi tre anni

Presentazione dei principali dati e indici finanziari annuali quali:

i)

fatturato;

ii)

utile netto annuo;

iii)

totale attivo;

iv)

margini di profitto netti, lordi e operativi;

v)

debito netto; rapporto indebitamento/capitale netto;

vi)

indice di liquidità immediata (acid test ratio); indice di copertura del servizio del debito;

vii)

utili al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA);

viii)

rendimento del capitale proprio;

ix)

rapporto immobilizzazioni immateriali/totale attivo.

f)

Descrizione del progetto di crowdfunding, comprese finalità e caratteristiche principali

Descrizione del progetto di crowdfunding, comprese le finalità e caratteristiche principali e l'uso previsto dei fondi raccolti.

Parte B: caratteristiche principali del processo di crowdfunding e condizioni per [la raccolta di capitale] o [l'assunzione di prestiti]

a)

[Obiettivo minimo in materia di capitale da raccogliere] o [Obiettivo minimo in materia di fondi da acquisire tramite prestiti] in una singola offerta di crowdfunding

[Importo e valuta]

Numero di offerte (pubbliche o non pubbliche) che sono già state completate dal titolare del progetto o dal fornitore di servizi di crowdfunding per il presente progetto di crowdfunding

Tipo di offerta e strumenti offerti

Data di completamento

Importo [raccolto/da acquisire tramite prestiti] e importo-obiettivo (compreso il valore equivalente in euro e la data del tasso di cambio in caso di valute diverse dall'euro)

Altre eventuali informazioni pertinenti

 

 

 

 

b)

Termine per raggiungere [l'obiettivo in materia di capitale da raccogliere] o [l'obiettivo in materia di fondi da acquisire tramite prestiti]

[La data in cui l'offerta sarà chiusa ai potenziali investitori.]

c)

Informazioni sulle conseguenze nel caso in cui [l'obiettivo in materia di capitale da raccogliere] o [l'obiettivo in materia di fondi da acquisire tramite prestiti] non sia raggiunto entro la scadenza prevista

Informazioni sulle conseguenze relative al processo di crowdfunding e alle partecipazioni degli investitori, se l'offerta di crowdfunding non raggiunge l'importo minimo previsto, tra cui:

i)

eventuale annullamento dell'offerta di crowdfunding e degli impegni degli investitori;

ii)

eventuale rimborso degli importi pagati dagli investitori e, in caso affermativo, secondo quali modalità e tempistiche;

iii)

eventuali oneri o spese in capo agli investitori a causa del mancato raggiungimento dell'importo previsto dall'offerta.

d)

Importo massimo dell'offerta se diverso da [obiettivo in materia di capitale] o [obiettivo in materia di fondi] di cui alla lettera a)

Importo massimo dell'offerta e valuta (compreso il valore equivalente in euro nel caso di una valuta diversa dall'euro), se tale importo è diverso dall'[obiettivo in materia di capitale] o [obiettivo in materia di fondi].

e)

Importo dei fondi propri impegnati a favore del progetto di crowdfunding dal titolare del progetto

Indicazione se i principali azionisti o membri degli organi di amministrazione, gestione o sorveglianza del titolare del progetto hanno investito negli strumenti offerti o li hanno sottoscritti, oppure se si sono impegnai a investirvi o sottoscriverli, e il relativo importo, anche in percentuale rispetto all'importo-obiettivo dell'offerta.

f)

Modifica della composizione del capitale del titolare del progetto o dei prestiti relativi all'offerta di crowdfunding

Descrizione delle modifiche che determineranno la composizione del capitale e dell'indebitamento del titolare del progetto a seguito dell'offerta di crowdfunding.

Parte C: fattori di rischio

Presentazione dei rischi principali

Compilare la presente sezione descrivendo i rischi principali associati al progetto di crowdfunding in base ai tipi di rischi principali individuati di seguito.

L'elenco seguente dei tipi di rischi principali non è esaustivo. In questa parte è descritto anche qualsiasi altro rischio principale pertinente per il progetto di crowdfunding, l'offerta di crowdfunding, il titolare del progetto, i valori mobiliari e gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding o i prestiti.

Tipo 1 – rischio del progetto

Rischi inerenti al progetto e che possono causare il fallimento del progetto. Tali rischi possono riguardare, tra l'altro:

i)

la dipendenza del progetto, ad esempio in termini di finanziamenti, aspetti giuridici, licenze, diritti d'autore;

ii)

il verificarsi di scenari avversi con un impatto negativo;

iii)

lo sviluppo tecnologico di concorrenti o di prodotti competitivi;

iv)

i rischi derivanti dal titolare del progetto.

Tipo 2 – rischio del settore

Rischi inerenti al settore specifico. Tali rischi possono essere causati, ad esempio, da un cambiamento della situazione macroeconomica, da un calo della domanda nel settore in cui opera il progetto di crowdfunding e dalla dipendenza da altri settori.

Il settore del progetto è descritto utilizzando la classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Tipo 3 – rischio di inadempimento

Il rischio che un progetto o il titolare del progetto sia oggetto di una procedura fallimentare o di altra procedura di insolvenza e che si verifichino altri eventi riguardanti il progetto o il titolare del progetto che possono comportare la perdita dell'investimento per gli investitori.

Tali rischi possono essere imputabili a una serie di fattori, tra cui:

a)

cambiamento (drastico) della situazione macroeconomica;

b)

cattiva gestione;

c)

mancanza di esperienza;

d)

frodi;

e)

finanziamento non conforme alla finalità commerciale;

f)

lancio non riuscito del prodotto;

g)

mancanza di flusso di cassa.

Tipo 4 – rischio di rendimenti inferiori, ritardati o nulli

Il rischio che il rendimento sia inferiore al previsto, sia ritardato o che il progetto non rispetti i pagamenti di capitale o interessi.

Tipo 5 – rischio di guasto della piattaforma

Il rischio che la piattaforma di crowdfunding non sia temporaneamente o definitivamente in grado di fornire i servizi.

Tipo 6 – rischio di illiquidità dell'investimento

Il rischio che gli investitori non possano vendere i loro investimenti.

Tipo 7 – altri rischi

Rischi che, tra l'altro, sfuggono al controllo del titolare del progetto, come i rischi politici e normativi.

Parte D: informazioni relative all'offerta di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding

a)

Importo totale e tipo di [valori mobiliari] o [strumenti ammessi a fini di crowdfunding] da offrire

Sono specificate le informazioni seguenti:

i)

una descrizione del tipo e della classe di strumenti da offrire;

ii)

se del caso, il numero di strumenti da offrire e la denominazione, la valuta e le condizioni degli stessi;

iii)

rango degli strumenti nella struttura del capitale dell'emittente in caso di insolvenza comprese, se del caso, informazioni in merito al ranking e alla subordinazione dei titoli.

b)

Prezzo di sottoscrizione

Il prezzo al quale saranno offerti [i valori mobiliari] o [gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding]. Se del caso, nella presente sezione si indica anche l'importo minimo di sottoscrizione per investitore.

c)

Eventuale accettazione di sottoscrizioni in eccesso e modalità di assegnazione delle stesse

d)

Termini di sottoscrizione e di pagamento

La presente sezione contiene una descrizione chiara dei termini di sottoscrizione, incluso il trasferimento del prezzo di sottoscrizione, e del processo di pagamento, compresi i tempi e il metodo.

Nella presente sezione può anche essere inserito un collegamento ipertestuale alle istruzioni e a una descrizione della procedura di sottoscrizione.

e)

Custodia e consegna agli investitori di [valori mobiliari] o [strumenti ammessi a fini di crowdfunding]

La presente sezione specifica la data di consegna (o, qualora non possa essere assunto un tale impegno così irrevocabile, l'ultima data di consegna possibile) e la procedura di consegna degli strumenti pertinenti (comprese eventuali garanzie reali che accompagnano gli strumenti), nonché il nome e i recapiti (compreso l'indirizzo e-mail) dell'emittente o del suo agente.

Deve essere indicato chiaramente se i servizi di custodia non sono prestati dal fornitore di servizi di crowdfunding.

Nella presente sezione figurano l'identità, il numero di registrazione e i recapiti del depositario. Deve essere indicato se l'investitore è tenuto a pagare o meno commissioni al depositario.

f)

Informazioni relative alla garanzia personale o alla garanzia reale da cui l'investimento è protetto (se del caso)

i)

Il [garante] o il [fornitore della garanzia reale] è una persona giuridica?

ii)

L'identità, la forma giuridica e i recapiti del [garante] o [fornitore della garanzia reale].

iii)

Informazioni sulla natura e sui termini della [garanzia personale] o [garanzia reale] (compreso il relativo ranking).

g)

Informazioni relative a un impegno irrevocabile a riacquistare [valori mobiliari] o [strumenti ammessi a fini di crowdfunding] (se del caso)

Descrizione dell'accordo di riacquisto

La presente sezione riporta informazioni chiare e concise in merito a qualsiasi impegno di riacquisto. Se del caso, è possibile fornire informazioni più dettagliate mediante un collegamento ipertestuale.

Periodo di tempo per il riacquisto

Descrizione delle condizioni per partecipare al riacquisto (compresi eventuali termini applicabili).

h)

Informazioni sui tassi di interesse e sulle scadenze

La presente sezione si applica ai valori mobiliari diversi dagli strumenti di capitale (come le obbligazioni) o agli strumenti ibridi (come le obbligazioni convertibili in azioni).

Tasso di interesse nominale:

il tasso di interesse nominale annuale è indicato in modo chiaro. La presente sezione contiene inoltre una breve spiegazione del metodo utilizzato per il relativo calcolo o un collegamento ipertestuale al sito internet del fornitore di servizi di crowdfunding contenente tale spiegazione.

Il tasso di interesse annuale è indicato con un'approssimazione di due decimali e nel formato prescelto che segue:

[•] % all'anno (calcolato mediante [indicare il metodo di calcolo applicato]); oppure, se il tasso di interesse è variabile, informazioni sintetiche sui fattori chiave che determinano il tasso di interesse (ad esempio Euro Interbank Offered Rate, EURIBOR, più X %) e il relativo calcolo.

Data di godimento degli interessi:

Date di pagamento degli interessi:

Data di scadenza (compresi eventuali rimborsi intermedi):

Rendimento applicabile:

il rendimento è calcolato come tasso annuale, in linea con il metodo utilizzato per il calcolo del tasso di interesse nominale annuale e con un'approssimazione di due decimali. Anche le ipotesi principali su cui si basa il calcolo del rendimento sono comunicate in modo sintetico.

Parte E: informazioni sulla società veicolo

a)

Tra il titolare del progetto e l'investitore è interposta una società veicolo?

Sì/no

b)

Recapiti della società veicolo

In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, la presente sezione deve specificare l'identità, la forma giuridica e la sede legale della società veicolo.

Parte F: diritti degli investitori

[Conformemente all'articolo 23, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2020/1503, in caso di strumenti ammessi a fini di crowdfunding, nei casi in cui le informazioni richieste conformemente alla parte F del presente allegato superino una facciata in formato A4 quando stampate, la parte eccedente è fornita in un allegato accluso alla scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.]

a)

Diritti principali connessi [ai valori mobiliari] o [agli strumenti ammessi a fini di crowdfunding]

Una breve descrizione dei diritti principali connessi agli strumenti, raggruppati per tipo, quali:

i)

diritti al dividendo;

ii)

diritti di voto;

iii)

diritti di accesso alle informazioni;

iv)

diritti di prelazione nelle offerte di sottoscrizione di strumenti della stessa classe;

v)

diritto alla partecipazione agli utili dell'emittente;

vi)

diritto alla partecipazione all'eventuale residuo attivo in caso di liquidazione;

vii)

diritti di rimborso;

viii)

diritti di conversione;

ix)

diritti di uscita congiunti nel caso in cui si verifichi un evento operativo (ad esempio cambiamento a livello di controllo, diritti di co-vendita).

Può essere inserito un collegamento ipertestuale agli atti costitutivi o a qualsiasi altro documento giuridico pertinente del titolare del progetto, unitamente ai riferimenti agli articoli o ai numeri delle sezioni pertinenti.

b) e c)

Restrizioni cui sono soggetti [i valori mobiliari] o [gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding] e restrizioni al trasferimento degli strumenti

La presente sezione contiene una descrizione di eventuali accordi tra azionisti o altri accordi che impediscono o comunque limitano la trasferibilità degli strumenti, come le clausole che limitano il diritto di vendere gli strumenti (ad esempio, clausole di gradimento o clausole di inalienabilità temporanea).

La presente sezione contiene anche una descrizione di altre restrizioni cui sono soggetti gli strumenti, quali eventuali clausole di cessione forzata (ad esempio clausole di esclusione, clausole di riacquisto, obbligo di uscita congiunto in caso di cambiamento a livello di controllo, obbligo di co-vendita), precisando in particolare le condizioni finanziarie di tali cessioni.

d)

Opportunità per l'investitore di uscire dall'investimento

e)

Per gli strumenti di capitale, la ripartizione del capitale e dei diritti di voto prima e dopo l'aumento di capitale derivante dall'offerta (presupponendo la sottoscrizione di tutti [i valori mobiliari] o [gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding])

Nel presentare la ripartizione del capitale e dei diritti di voto prima e dopo l'aumento di capitale derivante dall'offerta, per ciascuna categoria di capitale sociale sono incluse le informazioni seguenti:

i)

il totale del capitale azionario autorizzato dell'emittente;

ii)

il numero delle azioni emesse e interamente liberate e delle azioni emesse ma non interamente liberate; e

iii)

il valore nominale per azione, o che le azioni non hanno valore nominale.

Se esistono azioni non rappresentative del capitale, indicarne il numero e descriverne le caratteristiche principali.

Parte G: informazioni in merito a prestiti

a)

Natura, durata e altre condizioni essenziali del prestito

b)

Tassi di interesse applicabili o, se del caso, un'altra forma di compensazione dell'investitore

I tassi di interesse annuali applicabili sono indicati in modo chiaro. Questa sezione contiene inoltre una breve spiegazione del metodo utilizzato per il relativo calcolo o un collegamento al sito internet del fornitore di servizi di crowdfunding contenente tale spiegazione.

I tassi di interesse annuali sono indicati con un'approssimazione di due decimali e nel formato prescelto che segue:

[•] % all'anno (calcolato mediante [indicare il metodo di calcolo applicato]); oppure, se il tasso di interesse è variabile, informazioni sintetiche sui fattori chiave che determinano il tasso di interesse (ad esempio EURIBOR più X %) e il relativo calcolo.

c)

Misure di attenuazione del rischio, compresa l'esistenza di fornitori di garanzie reali o fideiussori o di altri tipi di garanzie

d)

Piano di rimborso del capitale e pagamento degli interessi

Qualora sia consentito il rimborso anticipato, su iniziativa del titolare del progetto o del prestatore, questo deve essere descritto precisando i termini e le condizioni di rimborso.

e)

Eventuali inadempimenti relativi ai contratti di credito da parte del titolare del progetto negli ultimi cinque anni

[Ai fini della presente sezione si applica la definizione di inadempimento di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) della Commissione 2022/2115  (6)

f)

Gestione del prestito (anche nel caso in cui il titolare del progetto non ottemperi ai suoi obblighi)

La presente sezione specifica il soggetto responsabile della gestione del prestito (compresi la denominazione legale, il numero di registrazione e il luogo di registrazione, la sede legale e i recapiti) e fornisce informazioni sintetiche sulla relativa politica di gestione, comprese le informazioni sulle procedure intraprese in caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dal prestito. È possibile inserire un collegamento ipertestuale alla pagina o al documento pertinente contenente informazioni dettagliate sulla politica di gestione.

Parte H: oneri, informazioni e mezzi di ricorso

a)

Oneri e costi sostenuti dall'investitore in relazione all'investimento (compresi i costi amministrativi derivanti dalla vendita di strumenti ammessi a fini di crowdfunding)

La presente sezione contiene una presentazione sotto forma di tabella di tutti gli oneri, le commissioni, i costi e le spese diretti e indiretti sostenuti dall'investitore in relazione all'investimento e all'uscita dall'investimento.

Se indicati, gli importi e i valori percentuali in euro (o altra valuta applicabile) sono calcolati per un investimento ipotetico di 10 000  EUR e su base annua.

 

Oneri, spese e altri costi

in euro

(o altra valuta applicabile)

in percentuale sull'importo totale dell'investimento

Esempi

(non esaustivi)

Una tantum

Costi di ingresso (precisare)

[…] EUR

[…] %

I costi che l'investitore paga quando effettua l'investimento. Tali costi comprendono i costi relativi alla sottoscrizione da parte dell'investitore (come spese notarili, commissioni di ingresso e imposte di bollo) e i costi relativi all'attività sottostante (come provvigioni di intermediazione e degli agenti, spese notarili, imposte sugli immobili e altre tasse sul passaggio di proprietà).

Costi di uscita

(precisare)

[...] EUR

[…] %

I costi che l'investitore paga al momento dell'uscita dall'investimento alla scadenza (ad esempio provvigioni di intermediazione e degli agenti, spese notarili, imposte sugli immobili e altre tasse sul passaggio di proprietà, spese di liquidazione).

Correnti

 

[...] EUR

[…] %

I costi sostenuti dall'investitore durante il periodo di detenzione dell'investimento (ad esempio spese di custodia e di gestione, spese di audit e legali, imposte correnti relative all'investimento o all'attività sottostante).

Accessori

Commissioni di performance /

commissioni di gestione (precisare)

[...] EUR

[…] %

Commissioni che l'investitore versa al titolare o ai titolari del progetto se sono soddisfatti determinati parametri di successo.

Altri oneri accessori (precisare)

[...] EUR

[…] %

Provvigioni di intermediazione, commissioni di rifinanziamento, commissioni per le operazioni (nella misura in cui non siano già incluse negli oneri una tantum).

b)

Dove e come ottenere gratuitamente informazioni supplementari sul progetto di crowdfunding, sul titolare del progetto [e, se del caso, sulla società veicolo]

c)

Come e a chi un investitore può presentare un reclamo in relazione a un investimento, alla condotta del titolare del progetto o del fornitore di servizi di crowdfunding

Devono essere fornite in forma sintetica le informazioni seguenti:

i)

procedura da seguire per la presentazione di un reclamo in relazione a un investimento, alla condotta del titolare del progetto o del fornitore di servizi di crowdfunding;

ii)

un link alla pagina internet pertinente e al modulo per tali reclami;

iii)

un sito internet aggiornato o un indirizzo e-mail a cui possono essere presentati tali reclami.


(1)  Fatto salvo l'obbligo di fornire le informazioni di cui alla presente sezione, il titolare del progetto può anche inserire il proprio logo in questa sezione.

(2)  Nel caso in cui, ad esempio, il titolare del progetto faccia parte di un gruppo, il diagramma potrebbe mostrare l'assetto del gruppo e la posizione del titolare del progetto all'interno dello stesso.

(3)  Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

(4)  La dichiarazione di ciascuna persona responsabile è conforme all'articolo 23, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/1503.

(5)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2022/2115 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo di calcolo dei tassi di default dei prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding (cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale).


8.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 287/76


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2120 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2022

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e i formati in materia di dati, nonché i modelli e le procedure per la comunicazione delle informazioni sui progetti finanziati attraverso piattaforme di crowdfunding

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Affinché le autorità competenti possano aggregare e confrontare in modo efficace le informazioni sui progetti di crowdfunding finanziati, dovrebbe essere assicurata la coerenza delle norme e dei formati utilizzati dai fornitori di servizi di crowdfunding nella comunicazione di tali informazioni a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503. È pertanto opportuno stabilire un modello che preveda norme e formati comuni per la comunicazione di tali informazioni.

(2)

Al fine di consentire la raccolta tempestiva di informazioni e la loro successiva trasmissione all’ESMA da parte delle autorità competenti, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero comunicare alle autorità competenti le informazioni relative all’anno civile entro la fine di febbraio dell’anno successivo. Al fine di fornire alle autorità competenti e all’ESMA le informazioni complete necessarie per rafforzare la capacità delle autorità competenti di esercitare la vigilanza sui rispettivi soggetti e per consentire all’ESMA di elaborare e pubblicare statistiche complete sul mercato del crowdfunding nell’Unione, le informazioni comunicate dai fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero includere informazioni su tutti i progetti finanziati tramite la piattaforma di un fornitore di servizi di crowdfunding, compresi i progetti che non hanno raccolto denaro nell’anno pertinente. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero garantire che le informazioni da essi fornite siano complete e accurate.

(3)

Data la sensibilità delle informazioni che i fornitori di servizi di crowdfunding sono tenuti a comunicare, le procedure per la comunicazione di tali informazioni dovrebbero garantire la riservatezza delle informazioni comunicate.

(4)

Al fine di garantire l’identificazione certa ed efficiente dei titolari di progetti, dovrebbero essere comunicati i pertinenti identificativi comunemente utilizzati al riguardo. Se il titolare di progetti è una persona giuridica, è opportuno comunicare il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) secondo ISO 17442 del titolare di progetti. Dato che non esiste una norma internazionale comune per l’identificazione delle persone fisiche e considerata l’importanza di garantire una chiara identificazione dei titolari di progetti che sono persone fisiche, per tali titolari di progetti dovrebbe essere comunicato l’identificativo di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (2). Inoltre, al fine di garantire l’interoperabilità dei dati e di consentire l’integrazione delle informazioni comunicate con altri dati disponibili nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2020/1503, dovrebbe essere comunicato l’identificativo dell’offerta di crowdfunding determinato in conformità dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/2119 della Commisione (3).

(5)

Per consentire all’ESMA di aggregare e confrontare in modo efficace le informazioni a livello transfrontaliero e di elaborare statistiche relative al mercato del crowdfunding nell’Unione, dovrebbe essere assicurata la coerenza delle norme e dei formati utilizzati dalle autorità competenti per la comunicazione delle informazioni sui progetti di crowdfunding all’ESMA. È pertanto opportuno stabilire un modello che preveda norme e formati comuni per la comunicazione di tali informazioni. Le autorità competenti dovrebbero fornire all’ESMA informazioni complete e accurate, con l’indicazione del titolare di progetti reso anonimo mediante un metodo comune.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.

(7)

L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(8)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1o giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Norme e formati in materia di dati, nonché modelli e procedure per la comunicazione delle informazioni alle autorità competenti

1.   Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 comprendono i dati completi e accurati di cui alla tabella 2 dell’allegato del presente regolamento, conformemente alle norme e ai formati specificati in tale tabella, in forma elettronica in un modello CSV comune o in un altro formato alternativo accettato dall’autorità competente cui le informazioni devono essere comunicate.

2.   Le procedure per la comunicazione delle informazioni a norma del presente articolo comprendono meccanismi atti a garantire la riservatezza delle informazioni comunicate.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate per ogni anno civile entro la fine di febbraio dell’anno civile successivo.

4.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono i dati seguenti:

a)

per il fornitore di servizi di crowdfunding, il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) secondo ISO 17442;

b)

per il titolare di progetti:

i)

il codice LEI, se il titolare di progetti è una persona giuridica;

ii)

l’identificativo di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/590, se il titolare di progetti è una persona fisica;

c)

per ogni progetto, l’identificativo dell’offerta di crowdfunding determinato in conformità dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/2119.

Articolo 2

Norme e formati in materia di dati, nonché modelli e procedure per la comunicazione delle informazioni all’ESMA

1.   Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 comprendono i dati completi e accurati di cui alla tabella 3 dell’allegato del presente regolamento, conformemente alle norme e ai formati specificati in tale tabella, in forma elettronica in un modello CSV comune.

2.   Le informazioni che consentono l’identificazione del titolare di progetti sono rese anonime mediante un algoritmo comune di hashing crittografico.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2022/2119 della Commisione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento (cfr pag. 63 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

Tabella 1

Glossario per le tabelle 2 e 3

SIMBOLO

TIPO DI DATI

DEFINIZIONE

{ALPHANUM-n}

Fino a n caratteri alfanumerici

Testo libero.

{COUNTRYCODE_2}

2 caratteri alfanumerici

Codice del paese a 2 lettere in base ai codici paese alpha-2 secondo ISO 3166-1.

{CURRENCYCODE_3}

3 caratteri alfanumerici

Codice della valuta a 3 lettere in base ai codici valuta secondo ISO 4217.

{DECIMAL-n/m}

Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali

Campo numerico per valori sia positivi sia negativi:

il separatore decimale è «.» (punto);

il separatore delle migliaia non è usato;

i numeri negativi sono preceduti dal segno «-» (meno);

i valori sono arrotondati e non troncati.

{INTEGER-n}

Numero intero fino a n cifre in totale

Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi:

il separatore delle migliaia non è usato;

i numeri negativi sono preceduti dal segno «-» (meno).

{LEI}

20 caratteri alfanumerici

Codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) secondo ISO 17442.

{NATIONAL_ID}

35 caratteri alfanumerici

L’identificativo è derivato in conformità dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/590.


Tabella 2

Informazioni da comunicare alle autorità competenti

N.

Campo

Contenuto

Formato e norme per le comunicazioni

1

Codice identificativo del fornitore di servizi di crowdfunding

Codice utilizzato per identificare il fornitore di servizi di crowdfunding responsabile della presentazione delle informazioni.

{LEI}

2

Periodo di riferimento

L’anno per il quale sono presentate le informazioni.

AAAA

Informazioni sui progetti per i quali il fornitore di servizi di crowdfunding ha presentato un’offerta di crowdfunding durante il periodo di riferimento.

I campi da 3 a 6 sono ripetuti per ciascun progetto. Se l’importo raccolto è espresso in più di una valuta, i campi 5 e 6 sono ripetuti rispettivamente per ciascuna valuta.

3

Identificativo dell’offerta di crowdfunding

Identificativo unico dell’offerta di crowdfunding come specificato all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/2119.

{ALPHANUM-28}

4

Settore

Settore del progetto come specificato al primo livello di classificazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

{ALPHANUM-1}

5

Importo raccolto

L’importo raccolto per il progetto.

Le informazioni inserite in questo campo sono in linea con i valori indicati nel campo 12.

{DECIMAL-18/5}

6

Valuta dell’importo raccolto

Valuta in cui è espresso l’importo raccolto.

{CURRENCYCODE_3}

Informazioni sul titolare o sui titolari di ciascun progetto.

Il campo 7 è ripetuto per ciascun titolare di progetti.

7

Identificativo del titolare o dei titolari di progetti

Codice usato per identificare il titolare di progetti:

a)

se il titolare di progetti è una persona giuridica, il codice LEI;

b)

se il titolare di progetti è una persona fisica, l’identificativo determinato in conformità dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/590.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

Informazioni sugli investitori e sugli strumenti emessi per ciascun progetto.

Se devono essere inseriti diversi tipi di strumenti, tipi di investitori, paesi degli investitori o valute, i campi da 8 a 13 sono ripetuti quante volte necessario per ciascuna combinazione di tipo di strumenti, tipo di investitori, paese degli investitori e valuta.

8

Tipo di strumenti

Tipo di strumenti emessi.

LOAN – prestiti

ICFP – strumenti ammessi a fini di crowdfunding

EQUI – strumenti di capitale che sono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), come quelli di cui alla lettera a) di tale punto

DEBT – strumenti di debito che sono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE, come quelli di cui alla lettera b) di tale punto

OTHR – altri valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE, come quelli di cui alla lettera c) di tale punto

9

Tipo di investitori

Tipo o tipi di investitori per indicare se l’investitore è:

a)

una persona fisica o giuridica che è un cliente professionale in virtù dell’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE;

b)

una persona fisica o giuridica che ha l’approvazione del fornitore di servizi di crowdfunding a essere trattata come un investitore sofisticato conformemente ai criteri e secondo la procedura di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2020/1503;

c)

un investitore non sofisticato;

d)

il titolare del progetto.

Se l’importo indicato nel campo 12 si riferisce all’importo investito nel progetto dal titolare del progetto, il tipo di investitori inserito in questo campo include il titolare del progetto di cui alla lettera d).

PROF – un cliente professionale in conformità dell’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE

SOPH – un investitore sofisticato conformemente ai criteri e secondo la procedura di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2020/1503

RETL – investitore non sofisticato

OTHR – titolari di progetti

10

Paese degli investitori

Paese di residenza fiscale degli investitori.

{COUNTRYCODE_2}

11

Numero di investitori

Il numero di investitori individuali per il tipo di investitori in questione e per il paese degli investitori.

{INTEGER-9}

12

Importo investito

L’importo totale investito per il tipo di investitori in questione e il paese degli investitori espresso nella valuta utilizzata per il pagamento.

{DECIMAL-18/5}

13

Valuta dell’importo investito

Valuta in cui è espresso l’importo investito.

{CURRENCYCODE_3}


Tabella 3

Informazioni da comunicare all’ESMA

N.

Campo

Contenuto

Formato e norme per le comunicazioni

1

Codice identificativo del fornitore di servizi di crowdfunding

Codice utilizzato per identificare il fornitore di servizi di crowdfunding responsabile della presentazione delle informazioni.

{LEI}

2

Periodo di riferimento

L’anno per il quale sono presentate le informazioni.

AAAA

Informazioni sui progetti per i quali il fornitore di servizi di crowdfunding ha presentato un’offerta di crowdfunding durante il periodo di riferimento.

I campi da 3 a 6 sono ripetuti per ciascun progetto. Se l’importo raccolto è espresso in più di una valuta, i campi 5 e 6 sono ripetuti rispettivamente per ciascuna valuta.

3

Identificativo dell’offerta di crowdfunding

Identificativo unico dell’offerta di crowdfunding come specificato all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/2119.

{ALPHANUM-28}

4

Settore

Settore del progetto come specificato al primo livello di classificazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1893/2006.

{ALPHANUM-1}

5

Importo raccolto

L’importo raccolto per il progetto.

Le informazioni inserite in questo campo sono in linea con i valori indicati nel campo 12.

{DECIMAL-18/5}

6

Valuta dell’importo raccolto

Valuta in cui è espresso l’importo raccolto.

{CURRENCYCODE_3}

Informazioni sul titolare o sui titolari di ciascun progetto.

Il campo 7 è ripetuto per ciascun titolare di progetti.

7

Identificativo in forma anonima del titolare o dei titolari di progetti

L’identificativo del titolare di progetti in forma anonima in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2.

{ALPHANUM}

Informazioni sugli investitori e sugli strumenti emessi per ciascun progetto.

Se devono essere inseriti diversi tipi di strumenti o diversi tipi di investitori, paesi degli investitori o valute, i campi da 8 a 13 sono ripetuti quante volte necessario per ciascuna combinazione di tipo di strumenti, tipo di investitori, paese degli investitori e valuta.

8

Tipo di strumenti

Tipo di strumenti emessi.

LOAN – prestiti

ICFP – strumenti ammessi a fini di crowdfunding

EQUI – strumenti di capitale che sono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE, come quelli di cui alla lettera a) di tale punto

DEBT – strumenti di debito che sono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE, come quelli di cui alla lettera b) di tale punto

OTHR – altri valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE, come quelli di cui alla lettera c) di tale punto

9

Tipo di investitori

Tipo di investitori per indicare se l’investitore è:

a)

una persona fisica o giuridica che è un cliente professionale in virtù dell’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE;

b)

una persona fisica o giuridica che ha l’approvazione del fornitore di servizi di crowdfunding a essere trattata come un investitore sofisticato conformemente ai criteri e secondo la procedura di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2020/1503;

c)

un investitore non sofisticato;

d)

il titolare del progetto.

Se l’importo indicato nel campo 12 si riferisce all’importo investito nel progetto dal titolare del progetto, il tipo di investitori inserito in questo campo include il titolare del progetto di cui alla lettera d).

PROF – un cliente professionale in conformità dell’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE

SOPH – un investitore sofisticato conformemente ai criteri e secondo la procedura di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2020/1503

RETL – investitore non sofisticato

OTHR – titolari di progetti

10

Paese degli investitori

Paese di residenza fiscale degli investitori.

{COUNTRYCODE_2}

11

Numero di investitori

Il numero di investitori individuali per il tipo di investitori in questione e per il paese degli investitori.

{INTEGER-9}

12

Importo investito

L’importo totale investito per il tipo di investitori in questione e il paese degli investitori espresso nella valuta utilizzata per il pagamento.

{DECIMAL-18/5}

13

Valuta dell’importo investito

Valuta in cui è espresso l’importo investito.

{CURRENCYCODE_3}


(1)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(2)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


8.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 287/86


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2121 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2022

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’ESMA in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire che le autorità competenti e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) siano in grado di cooperare e scambiare informazioni in modo efficiente e tempestivo ai fini del regolamento (UE) 2020/1503, è opportuno stabilire formulari, modelli e procedure standard che le autorità competenti e l’ESMA devono utilizzare per tale cooperazione e tale scambio di informazioni, in particolare per la presentazione delle pertinenti richieste, l’avviso di ricevimento di tali richieste e le risposte alle stesse, nonché per la trasmissione spontanea di informazioni.

(2)

Al fine di agevolare la comunicazione, le autorità competenti e l’ESMA dovrebbero designare un punto di contatto incaricato di gestire la cooperazione e lo scambio di informazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503.

(3)

Per garantire che le autorità competenti trattino le richieste di cooperazione o di informazioni in modo efficiente e rapido, è opportuno che ciascuna richiesta indichi chiaramente i motivi della richiesta stessa. Le procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni dovrebbero agevolare l’interazione tra le autorità competenti e l’ESMA durante l’intero processo.

(4)

Poiché le autorità competenti possono chiedere all’ESMA di coordinare un’ispezione in loco o un’indagine con effetti transfrontalieri, è opportuno stabilire un formulario standard che le autorità competenti devono utilizzare quando presentano simili richieste.

(5)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.

(6)

Le prescrizioni del presente regolamento riguardano le autorità competenti e l’ESMA, e non i partecipanti al mercato. L’ESMA ha pertanto ritenuto decisamente sproporzionato, rispetto alla portata e all’impatto del progetto di norme di attuazione del presente regolamento, procedere a consultazioni pubbliche su tali norme e/o analizzare i potenziali costi e benefici.

(7)

L’ESMA ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(8)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1o giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Punti di contatto

1.   Le autorità competenti e l’ESMA designano ciascuna un punto di contatto ai fini della comunicazione delle richieste di cooperazione e di scambio di informazioni presentate a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2020/1503.

2.   Le autorità competenti comunicano all’ESMA i recapiti del punto di contatto di cui al paragrafo 1 e la informano di eventuali modifiche di tali recapiti.

3.   L’ESMA tiene e aggiorna un elenco di tutti i punti di contatto designati in conformità del paragrafo 1.

Articolo 2

Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

1.   Quando l’ESMA o un’autorità competente presenta una richiesta di cooperazione e di scambio di informazioni a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2020/1503, l’autorità competente richiedente e l’ESMA utilizzano il formulario standard di cui all’allegato I del presente regolamento. La parte richiedente rivolge la richiesta al punto di contatto dell’autorità competente interpellata o all’ESMA, a seconda dei casi.

2.   Quando presenta una richiesta di informazioni, l’autorità competente richiedente o l’ESMA specifica i dettagli delle informazioni pertinenti richieste e individua, se del caso, le questioni relative alla riservatezza delle informazioni richieste.

3.   In caso di urgenza, l’autorità competente richiedente o l’ESMA può presentare la richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni oralmente, purché la richiesta sia successivamente confermata per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole, a meno che l’autorità competente interpellata o l’ESMA convenga altrimenti.

Articolo 3

Avviso di ricevimento delle richieste

1.   Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta presentata a norma dell’articolo 2, l’autorità competente interpellata o l’ESMA, a seconda dei casi, invia un avviso di ricevimento all’autorità competente richiedente o all’ESMA, a seconda dei casi, utilizzando il formulario di cui all’allegato II e, se possibile, indica una data prevista per la risposta.

2.   Qualora nutra dubbi in merito al contenuto della cooperazione o delle informazioni richieste a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, ai fini del regolamento (UE) n. 1095/2010 e in conformità dello stesso, un’autorità competente interpellata o l’ESMA, a seconda dei casi, chiede ulteriori chiarimenti il prima possibile utilizzando qualsiasi mezzo appropriato, orale o scritto. L’autorità cui è rivolta tale richiesta fornisce una risposta tempestiva.

Articolo 4

Risposta alle richieste

1.   Nel rispondere a una richiesta presentata a norma dell’articolo 2, l’autorità competente interpellata o l’ESMA, a seconda dei casi:

a)

utilizza il formulario standard di cui all’allegato III;

b)

prende tutte le misure ragionevoli di sua competenza per fornire la cooperazione o le informazioni richieste;

c)

agisce senza indebito ritardo, tenendo conto della complessità della richiesta e dell’eventuale necessità di coinvolgere terzi.

2.   In caso di urgenza, l’autorità competente interpellata o l’ESMA, a seconda dei casi, può rispondere a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni oralmente, purché la risposta sia successivamente fornita per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole utilizzando il formulario di cui all’allegato III, a meno che l’autorità competente richiedente o l’ESMA, a seconda dei casi, convenga altrimenti.

Articolo 5

Mezzi di comunicazione

1.   Fatti salvi l’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 4, paragrafo 2, i formulari standard sono trasmessi per iscritto.

2.   Nel determinare il mezzo di comunicazione più idoneo, è tenuto debito conto delle questioni legate alla riservatezza, dei tempi di trasmissione necessari, del volume della documentazione da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell’autorità competente richiedente o dell’ESMA, a seconda dei casi.

3.   I mezzi di comunicazione assicurano che la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni oggetto dello scambio siano mantenute durante la trasmissione.

Articolo 6

Procedure per il trattamento di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

1.   L’autorità interpellata informa l’autorità competente richiedente o l’ESMA, a seconda dei casi, qualora venga a conoscenza di circostanze che possono comportare un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi rispetto alla data prevista per la risposta specificata in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1.

2.   Qualora l’autorità competente richiedente o l’ESMA, a seconda dei casi, consideri la richiesta urgente, l’autorità competente interpellata o l’ESMA, a seconda dei casi, concorda la frequenza con cui si impegna ad aggiornare la parte richiedente in merito ai progressi compiuti nel trattamento della richiesta e alla data prevista per la risposta.

3.   Le autorità competenti e l’ESMA collaborano per risolvere le eventuali difficoltà che possano emergere nel trattamento di una richiesta.

4.   Se del caso, le autorità competenti e l’ESMA si forniscono reciprocamente un riscontro sull’utilità dell’assistenza ricevuta, sull’esito del caso in relazione al quale è stata richiesta l’assistenza e sugli eventuali problemi riscontrati nel prestare l’assistenza.

Articolo 7

Richiesta all’ESMA di coordinare un’ispezione in loco o un’indagine con effetti transfrontalieri

1.   Quando chiedono all’ESMA di coordinare un’ispezione in loco o un’indagine con effetti transfrontalieri in conformità dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503, le autorità competenti utilizzano il formulario standard di cui all’allegato IV del presente regolamento.

2.   Le autorità competenti forniscono senza indugio all’ESMA tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti.

3.   Laddove è chiesto all’ESMA, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503, di coordinare un’ispezione in loco o un’indagine con effetti transfrontalieri, l’ESMA può istituire un gruppo temporaneo ad hoc per includere le autorità competenti degli Stati membri interessati da tale ispezione o indagine.

Articolo 8

Trasmissione spontanea di informazioni

1.   Un’autorità competente o l’ESMA, qualora disponga di informazioni che ritiene possano essere utili rispettivamente all’ESMA o a un’autorità competente nell’espletamento dei loro compiti a norma del regolamento (UE) 2020/1503, trasmette tali informazioni utilizzando il formulario standard di cui all’allegato III del presente regolamento.

2.   In deroga al paragrafo 1, se ritiene che le informazioni debbano essere inviate con urgenza, l’autorità competente che invia le informazioni o l’ESMA può inizialmente comunicarle oralmente. In tal caso, la successiva trasmissione delle informazioni è effettuata utilizzando il formulario standard di cui all’allegato III, a meno che l’autorità competente che riceve le informazioni o l’ESMA convenga altrimenti.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO I

Formulario per la richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2020/1503

Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

Numero di riferimento:

Data:

Informazioni di carattere generale

MITTENTE:

Autorità nazionale competente

ESMA

Stato membro:

Autorità competente richiedente:

Indirizzo:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto):

Nome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro (se pertinente):

Destinatario:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il nome],

ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2020/1503, si chiede il Suo contributo in relazione alla questione/alle questioni illustrata/e in dettaglio di seguito.

Le sarei grato/a di farmi pervenire una risposta alla richiesta di cui sopra entro [inserire il termine indicativo per la risposta o, nel caso di una richiesta urgente, inserire il termine per fornire le informazioni] o, qualora ciò non sia possibile, di indicare quando si prevede di essere in grado di fornire l’assistenza richiesta.

Tipo di richiesta

Contrassegnare la/le casella/e pertinente/i:

Poteri di indagine e di vigilanza delle autorità competenti

Cooperazione tra autorità competenti

Provvedimenti cautelari

Altro

Se la risposta è «Altro», precisare:

Motivi della richiesta

[Inserire la/le disposizione/i della normativa settoriale in base alla/e quale/i l’autorità richiedente è competente a trattare la questione]

La richiesta riguarda la cooperazione o lo scambio di informazioni in relazione a: …

[Inserire la descrizione dell’oggetto della richiesta, lo scopo per il quale si chiede la cooperazione o lo scambio di informazioni, i fatti all’origine dell’eventuale indagine che costituiscono la base della richiesta e una spiegazione della sua utilità]

A seguito di …

[Se del caso, inserire i dettagli della richiesta precedente su cui è basata la presente richiesta]

In caso di richieste urgenti con la fissazione di eventuali scadenze, fornire spiegazioni dettagliate circa l’urgenza della richiesta e la spiegazione di eventuali termini entro i quali l’autorità richiedente abbia chiesto di fornire le informazioni:

Informazioni supplementari:

Sarà garantita la riservatezza delle informazioni incluse nella presente richiesta ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2020/1503. I dati personali forniti sono trattati dall’ESMA in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle pertinenti autorità competenti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, tanto l’ESMA quanto le autorità competenti garantiscono che tutte le informazioni pertinenti concernenti il trattamento dei dati personali siano fornite agli interessati in conformità del capo III «Diritti dell’interessato», sezione 2 «Informazioni e accesso ai dati personali», dei suddetti regolamenti.

Distinti saluti.

[firma]


ALLEGATO II

Formulario per l’avviso di ricevimento

Avviso di ricevimento

Numero di riferimento:

Data:

Autorità nazionale competente

ESMA

Stato membro:

Autorità competente richiedente:

Indirizzo:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro (se pertinente):

Destinatario:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il nome],

a seguito della Sua richiesta [inserire il riferimento alla richiesta] con la presente confermiamo il ricevimento della stessa in data [inserire la data in cui è stata ricevuta la richiesta di cooperazione o la richiesta di informazioni].

Data prevista per la risposta: …

I dati personali forniti sono trattati dall’ESMA in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle pertinenti autorità competenti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, tanto l’ESMA quanto le autorità competenti garantiscono che tutte le informazioni pertinenti concernenti il trattamento dei dati personali siano fornite agli interessati in conformità del capo III «Diritti dell’interessato», sezione 2 «Informazioni e accesso ai dati personali», dei suddetti regolamenti.

Distinti saluti.

[firma]


ALLEGATO III

Formulario per la risposta a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni e per lo scambio spontaneo di informazioni

Risposta a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

Numero di riferimento:

Data:

Informazioni di carattere generale

Autorità nazionale competente

ESMA

Stato membro:

Autorità competente richiedente:

Indirizzo:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Destinatario:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il nome],

confermiamo che la Sua richiesta datata [gg.mm.aaaa] avente numero di riferimento [inserire il riferimento] è stata da noi trattata [non applicabile nel caso di uno scambio spontaneo di informazioni].

Informazioni raccolte

[Se le informazioni sono state raccolte, riportarle qui di seguito o spiegare come saranno fornite].

[Nel caso di uno scambio spontaneo di informazioni, riportare le informazioni che sono fornite spontaneamente].

[Le informazioni fornite sono riservate e sono comunicate a [inserire il nome dell’autorità richiedente] ai sensi del [inserire la disposizione del regolamento (UE) 2020/1503] e in base al presupposto che le informazioni rimarranno riservate ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2020/1503.] [oppure] [Le informazioni fornite possono essere comunicate ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503.]

Se pertinente, indicare qualsiasi chiarimento ritenuto necessario in relazione alle specifiche informazioni richieste:

Fornire, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali che possano agevolare ulteriormente la cooperazione o lo scambio di informazioni ai fini della richiesta:

I dati personali forniti sono trattati dall’ESMA in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle pertinenti autorità competenti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, tanto l’ESMA quanto le autorità competenti garantiscono che tutte le informazioni pertinenti concernenti il trattamento dei dati personali siano fornite agli interessati in conformità del capo III «Diritti dell’interessato», sezione 2 «Informazioni e accesso ai dati personali», dei suddetti regolamenti.

Distinti saluti.

[firma]


ALLEGATO IV

Formulario per la richiesta all’ESMA di coordinare un’ispezione in loco o un’indagine con effetti transfrontalieri ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503

Richiesta di coordinamento di un’ispezione in loco o di un’indagine con effetti transfrontalieri

Numero di riferimento:

Data:

Informazioni di carattere generale

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente richiedente:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

(Recapiti del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

E-mail:

Informazioni sulla richiesta di coordinamento

Motivi della richiesta

[Inserire la/le disposizione/i della normativa settoriale in base alla/e quale/i l’autorità richiedente è competente a trattare la questione]

La richiesta riguarda il coordinamento di un’ispezione in loco o di un’indagine con effetti transfrontalieri su

[Inserire la descrizione dell’oggetto della richiesta, lo scopo per il quale si chiede il coordinamento di un’ispezione in loco o di un’indagine con effetti transfrontalieri, i fatti all’origine dell’indagine che costituiscono la base della richiesta e la spiegazione della sua utilità]

A seguito di

[Se del caso, inserire i dettagli della richiesta precedente su cui è basata la presente richiesta]

In caso di richieste urgenti con la fissazione di eventuali scadenze, fornire spiegazioni dettagliate circa l’urgenza della richiesta e la spiegazione di eventuali termini entro i quali l’autorità richiedente abbia chiesto di fornire le informazioni:

Informazioni supplementari:

Sarà garantita la riservatezza delle informazioni incluse nella presente richiesta ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2020/1503. I dati personali forniti sono trattati dall’ESMA in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle pertinenti autorità competenti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, tanto l’ESMA quanto le autorità competenti garantiscono che tutte le informazioni pertinenti concernenti il trattamento dei dati personali siano fornite agli interessati in conformità del capo III «Diritti dell’interessato», sezione 2 «Informazioni e accesso ai dati personali», dei suddetti regolamenti.

Distinti saluti.

[firma]


8.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 287/101


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2122 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2022

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti in relazione ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 9, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Per agevolare la comunicazione e la cooperazione tra le autorità competenti ai fini del regolamento (UE) 2020/1503, ciascuna autorità competente dovrebbe designare un punto di contatto e comunicarlo all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

(2)

Per motivi di trasparenza e per garantire una buona cooperazione tra le diverse autorità competenti, è importante stabilire che le autorità competenti che si rifiutano di dare seguito a una richiesta di informazioni o di cooperazione nell’ambito di un’indagine di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 notifichino tale rifiuto all’autorità competente richiedente e informino tale autorità competente dei motivi del rifiuto.

(3)

Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di cooperare in modo efficiente nello svolgimento di attività di vigilanza, indagine e contrasto delle violazioni ai fini del regolamento (UE) 2020/1503. A tal fine è necessario stabilire procedure comuni e uniformi nel caso in cui la cooperazione richiesta comporti l’acquisizione di dichiarazioni. Tali procedure dovrebbero stabilire gli elementi che le autorità competenti devono prendere in considerazione, conformemente al diritto nazionale e dell’Unione applicabile, quando cooperano nell’acquisizione di una dichiarazione da qualsiasi persona. Tali elementi dovrebbero includere i diritti della persona da cui acquisire la dichiarazione e le disposizioni che consentono al personale delle autorità competenti di cooperare in modo efficiente. In particolare, le autorità competenti dovrebbero garantire la tutela del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché del diritto alla presunzione di innocenza e dei diritti della difesa, sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(4)

È importante garantire che le autorità competenti si impegnino in modo efficiente nel trattamento delle richieste di cooperazione nell’ambito di un’indagine o un’ispezione in loco, anche per quanto riguarda l’opportunità di condurre un’indagine o un’ispezione in loco congiunta. È pertanto necessario stabilire procedure comuni e uniformi per agevolare la comunicazione, le consultazioni e le interazioni tra l’autorità competente richiedente e l’autorità competente interpellata, nonché per garantire l’effettiva tutela dei diritti delle persone oggetto dell’indagine o dell’ispezione in loco.

(5)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.

(6)

L’ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche sul progetto di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati, in quanto ciò sarebbe stato decisamente sproporzionato rispetto alla portata e all’impatto di tali norme, tenendo conto del fatto che esse riguardano principalmente le autorità competenti.

(7)

L’ESMA ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(8)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1o giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Punti di contatto

1.   Le autorità competenti designano punti di contatto ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni a norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2020/1503.

2.   Le autorità competenti comunicano all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) i recapiti dei punti di contatto e la informano di eventuali modifiche di tali recapiti.

3.   L’ESMA tiene un elenco aggiornato di tutti i punti di contatto designati conformemente al paragrafo 1, che aggiorna secondo le necessità, ad uso delle autorità competenti.

Articolo 2

Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

1.   Le autorità competenti presentano una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni per iscritto, utilizzando il formulario di cui all’allegato I.

2.   Quando presentano una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni, le autorità competenti richiedenti:

a)

specificano le informazioni che vogliono ottenere dall’autorità competente interpellata;

b)

specificano, se del caso, gli aspetti relativi alla riservatezza delle informazioni richieste.

3.   In caso di urgenza, le autorità competenti richiedenti possono presentare la richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni oralmente, purché la richiesta sia successivamente confermata per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole utilizzando il formulario di cui all’allegato I, a meno che l’autorità competente interpellata convenga altrimenti.

Articolo 3

Avviso di ricevimento di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

1.   Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta presentata a norma dell’articolo 2, l’autorità competente interpellata invia un avviso di ricevimento all’autorità competente richiedente utilizzando il formulario di cui all’allegato II e, se possibile, indica una data prevista per la risposta.

2.   Qualora nutra dubbi in merito all’esatto contenuto della cooperazione o dello scambio di informazioni richiesti, l’autorità competente interpellata chiede ulteriori chiarimenti il prima possibile utilizzando qualsiasi mezzo appropriato, orale o scritto.

Articolo 4

Risposta a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

1.   Nel rispondere a una richiesta presentata a norma dell’articolo 2, l’autorità competente interpellata:

a)

risponde per iscritto utilizzando il formulario di cui all’allegato III;

b)

prende tutte le misure ragionevoli di sua competenza per fornire la cooperazione o le informazioni richieste;

c)

agisce senza indebito ritardo e in maniera da assicurare che i provvedimenti regolatori necessari siano attuati rapidamente, tenendo conto della complessità della richiesta e della necessità di far intervenire terzi o un’altra autorità competente.

2.   In caso di urgenza, l’autorità competente interpellata può rispondere a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni oralmente, purché la risposta sia successivamente fornita per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole utilizzando il formulario di cui all’allegato III, a meno che l’autorità competente richiedente convenga altrimenti.

Articolo 5

Mezzi di comunicazione

1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i formulari da utilizzare a norma del presente regolamento sono trasmessi per iscritto per posta o per via elettronica.

2.   Nel determinare il mezzo di comunicazione più idoneo in un caso specifico, è tenuto debito conto delle questioni legate alla riservatezza, dei tempi di trasmissione necessari, del volume della documentazione da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell’autorità competente richiedente.

3.   Le autorità competenti assicurano che la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni oggetto dello scambio siano mantenute durante la trasmissione.

Articolo 6

Procedure per il trattamento e l’esecuzione di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

1.   L’autorità competente richiedente risponde prontamente a qualsiasi richiesta di chiarimenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, da parte dell’autorità competente interpellata.

2.   Qualora l’autorità competente interpellata preveda un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi rispetto alla data prevista per la risposta indicata nell’avviso di ricevimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, ne informa l’autorità competente richiedente.

3.   Qualora l’autorità competente richiedente consideri la richiesta urgente, l’autorità competente interpellata e quella richiedente concordano la frequenza con cui l’autorità competente interpellata si impegna ad aggiornare l’autorità competente richiedente sul trattamento della richiesta e sulla data in cui prevede di fornire una risposta.

4.   L’autorità competente interpellata e l’autorità competente richiedente collaborano per risolvere le eventuali difficoltà che emergano nell’esecuzione della richiesta.

5.   Se del caso, le autorità competenti si forniscono reciprocamente un riscontro sull’utilità dell’assistenza ricevuta, sull’esito del caso in relazione al quale è stata richiesta l’assistenza e sugli eventuali problemi riscontrati nel prestare l’assistenza.

Articolo 7

Notifica del rifiuto di dare seguito a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

Se, a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503, l’autorità competente interpellata si rifiuta di dare seguito, in tutto o in parte, a una richiesta di cui all’articolo 2 del presente regolamento, essa notifica per iscritto all’autorità competente richiedente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il proprio rifiuto di agire, utilizzando il formulario di cui all’allegato IV.

Articolo 8

Procedure per una richiesta di cooperazione relativa all’acquisizione di una dichiarazione

1.   Quando una richiesta di cooperazione di cui all’articolo 2 prevede l’acquisizione di una dichiarazione da qualsiasi persona, l’autorità competente richiedente e quella interpellata, conformemente al diritto nazionale applicabile, valutano e prendono in considerazione tutti gli elementi seguenti:

a)

i diritti della persona da cui acquisire la dichiarazione, conformemente al diritto nazionale e dell’Unione applicabile, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

b)

i diritti della persona in relazione alla lingua della dichiarazione e le eventuali modalità di traduzione;

c)

il ruolo del personale dell’autorità competente richiedente e di quella interpellata nell’acquisizione della dichiarazione;

d)

se la persona da cui acquisire la dichiarazione ha diritto ad essere assistita da un rappresentante legale e, in tal caso, la portata dell’assistenza di quest’ultimo durante l’acquisizione della dichiarazione, anche in relazione a qualsiasi registrazione o relazione riguardante la dichiarazione;

e)

se la dichiarazione deve essere resa su base volontaria o obbligatoria;

f)

se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la persona da cui acquisire la dichiarazione è un testimone o è oggetto di indagine amministrativa o giudiziaria;

g)

se, in base alle informazioni disponibili al momento della richiesta, la dichiarazione potrebbe essere o è destinata a essere usata in un procedimento giudiziario;

h)

la registrazione della dichiarazione e le procedure applicabili, specificando se si tratti di un resoconto scritto in extenso o sintetico oppure di registrazione sonora o audiovisiva;

i)

le procedure relative alla certificazione o alla conferma della dichiarazione da parte della persona che rende la dichiarazione, anche se ciò avviene dopo che la dichiarazione è acquisita;

j)

le procedure di trasmissione della dichiarazione all’autorità competente richiedente, compresi il formato e il periodo richiesti.

2.   L’autorità competente interpellata e l’autorità competente richiedente si dotano di disposizioni che consentano al proprio personale di agire in modo efficace e di essere in grado di concordare eventuali informazioni supplementari che potrebbero risultare necessarie, tra cui:

a)

la pianificazione delle date;

b)

l’elenco delle domande da porre alla persona dalla quale acquisire la dichiarazione e la revisione dello stesso;

c)

le modalità di viaggio o di videoconferenza, in particolare garantendo che, ove necessario, le autorità competenti interessate possano riunirsi per discutere della questione prima dell’acquisizione della dichiarazione;

d)

il regime di traduzione.

Articolo 9

Procedure per una richiesta di cooperazione nell’ambito di un’indagine o di un’ispezione in loco

1.   Quando una richiesta di cooperazione di cui all’articolo 2 riguarda lo svolgimento di un’indagine o di un’ispezione in loco, l’autorità competente richiedente e l’autorità competente interpellata si consultano sul modo migliore per dare seguito a tale richiesta, anche sull’utilità di svolgere un’indagine o un’ispezione in loco congiunta.

2.   Ai fini della consultazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti tengono conto di tutti gli elementi seguenti:

a)

il contenuto della richiesta, compresa l’opportunità di condurre congiuntamente l’indagine o l’ispezione in loco;

b)

se le autorità competenti stanno conducendo separatamente le loro inchieste in relazione a una questione con implicazioni transfrontaliere, e se tale questione non possa essere più opportunamente trattata in modo congiunto;

c)

il quadro normativo e regolamentare applicabile nella giurisdizione di ciascuna delle autorità competenti, in modo da garantire che entrambe le autorità competenti siano a conoscenza degli eventuali vincoli e limiti di legge che si applicano alla loro condotta e agli eventuali procedimenti che possono scaturire, compresi gli eventuali aspetti relativi al principio del ne bis in idem e alla tutela dei diritti delle persone oggetto di indagine o ispezione in loco;

d)

la gestione e le istruzioni necessarie all’indagine o all’ispezione in loco;

e)

la ripartizione delle risorse e la nomina del personale incaricato di condurre l’indagine o l’ispezione in loco;

f)

la possibilità di stabilire un piano d’azione comune e il calendario dei lavori;

g)

le azioni che le autorità competenti devono intraprendere, congiuntamente o individualmente;

h)

la condivisione delle informazioni raccolte e la redazione di relazioni sui risultati delle singole azioni intraprese.

3.   Se effettua essa stessa l’indagine o l’ispezione in loco di cui all’articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503, l’autorità competente interpellata tiene informata l’autorità competente richiedente in merito ai progressi dell’ispezione o dell’indagine e comunica le proprie risultanze in tempo utile.

a)

Le autorità competenti che decidono di condurre un’indagine congiunta o un’ispezione in loco congiunta di cui all’articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503:

b)

si impegnano in un dialogo costante per coordinare il processo di raccolta delle informazioni e di accertamento dei fatti;

c)

lavorano a stretto contatto e collaborano l’una con l’altra durante lo svolgimento dell’indagine o dell’ispezione in loco;

d)

individuano le specifiche prescrizioni giuridiche che costituiscono l’oggetto dell’indagine o dell’ispezione in loco;

e)

si prestano assistenza reciproca nei successivi procedimenti di esecuzione, nei limiti consentiti dalla legge, in particolare coordinandosi in relazione ai procedimenti o alle altre misure di esecuzione relative all’esito dall’indagine o dall’ispezione in loco o, se del caso, alle prospettive di composizione;

f)

se del caso, concordano tutti gli elementi seguenti:

g)

l’elaborazione di un piano d’azione comune che specifica il contenuto, la natura e il calendario delle azioni da intraprendere, nonché la ripartizione delle responsabilità in termini di risultati da conseguire, tenendo conto delle rispettive priorità di ciascuna autorità competente;

h)

l’individuazione e la valutazione degli eventuali limiti o vincoli di legge applicabili e delle eventuali differenze procedurali nei procedimenti di indagine e di esecuzione o in ogni altro procedimento, in particolare i diritti delle persone oggetto di indagine;

i)

l’individuazione e la valutazione di specifiche disposizioni di legge in materia di dovere di riservatezza che possano avere un’incidenza sul procedimento d’indagine o sul procedimento di esecuzione, in particolare gli aspetti relativi all’autoincriminazione;

j)

la strategia di comunicazione con il pubblico e con i media;

k)

l’uso previsto delle informazioni scambiate durante l’indagine congiunta o l’ispezione in loco congiunta.

Articolo 10

Scambio spontaneo di informazioni

1.   Un’autorità competente, qualora disponga di informazioni che ritiene possano essere utili a un’altra autorità competente nell’espletamento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2020/1503, trasmette tali informazioni per iscritto utilizzando il formulario di cui all’allegato III.

2.   In deroga al paragrafo 1, se l’autorità competente che trasmette le informazioni ritiene che queste ultime debbano essere inviate con urgenza, essa può comunicare in prima battuta le informazioni oralmente, purché queste siano successivamente trasmesse entro un lasso di tempo ragionevole utilizzando il formulario di cui all’allegato III, a meno che l’autorità competente che le riceve convenga altrimenti.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO I

Formulario per le richieste di cooperazione o di scambio di informazioni

Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

Numero di riferimento: …

Data: …

Informazioni di carattere generale

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente richiedente:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Destinatario:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il nome],

ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), si chiede il Suo contributo in relazione alla questione/alle questioni illustrata/e in dettaglio di seguito.

Le sarei grato/a di farmi pervenire una risposta alla richiesta di cui sopra entro [inserire il termine indicativo per la risposta e, nel caso di una richiesta urgente, inserire il termine per fornire le informazioni] o, qualora ciò non sia possibile, di indicare quando si prevede di essere in grado di fornire l’assistenza richiesta.

Tipo di richiesta

Contrassegnare la/le casella/e pertinente/i

Attività di vigilanza (fornitura di informazioni, acquisizione di una dichiarazione, altro)

Indagini o ispezioni in loco

Contrasto delle violazioni

Procedura di autorizzazione

Motivi della richiesta

[Inserire la/le disposizione/i della normativa settoriale in base alla/e quale/i l’autorità competente richiedente è competente a trattare la questione]

La richiesta riguarda [la cooperazione] o [lo scambio di informazioni] in relazione a: ☐

[Inserire la descrizione dell’oggetto della richiesta, lo scopo per il quale si chiede la cooperazione o lo scambio di informazioni, i fatti all’origine dell’eventuale indagine che costituiscono la base della richiesta e una spiegazione della sua utilità]

A seguito di…

[Se del caso, inserire gli estremi della precedente richiesta che ne consentano l’identificazione]

Attività di vigilanza (fornitura di informazioni, acquisizione di una dichiarazione)

Fornitura di informazioni

a)

Fornire una descrizione dettagliata delle specifiche informazioni richieste, precisando i motivi per cui si ritiene che tali informazioni possono essere utili e, se noto, un elenco delle persone ritenute in possesso delle informazioni richieste e/o dei luoghi in cui tali informazioni possono essere ottenute.

b)

Se la richiesta riguarda la cooperazione o lo scambio di informazioni in relazione a uno specifico valore mobiliare, uno strumento ammesso a fini di crowdfunding o un prestito di un’offerta di crowdfunding, fornire le informazioni seguenti:

Identificativo dell’offerta di crowdfunding:…

[Inserire una descrizione precisa dell’offerta di crowdfunding, compreso l’identificativo di cui all’articolo 3 del Regolamento delegato (UE) 2022/2119 della Commissione (2) ]

Identificativo personale:…

[Inserire l’identità di qualsiasi persona collegata all’offerta di crowdfunding e/o del fornitore di servizi di crowdfunding pertinente]

Data:…

[Inserire la data in cui l’offerta di crowdfunding è stata messa a disposizione sulla piattaforma di crowdfunding]

c)

Se la richiesta riguarda informazioni relative all’impresa o alle attività di una persona, fornire informazioni il più possibile precise per consentirne l’identificazione.

d)

Se vi sono particolari considerazioni sulla sensibilità delle informazioni richieste (anche in ragione della natura dell’indagine), fornire indicazioni di tale sensibilità e di eventuali particolari precauzioni che devono essere adottate nella raccolta delle informazioni.

e)

Fornire eventuali informazioni supplementari.

[Indicare se l’autorità competente richiedente ha contattato o contatterà altre autorità o organismi deputati al controllo del rispetto della legge del suo Stato membro in relazione all’oggetto della richiesta o se vi sono altre autorità che, a conoscenza dell’autorità richiedente, hanno un interesse attivo nell’oggetto della richiesta]

f)

In caso di richieste urgenti con la fissazione di eventuali scadenze, fornire spiegazioni dettagliate circa l’urgenza della richiesta e la spiegazione di eventuali termini entro i quali l’autorità competente richiedente abbia chiesto di fornire le informazioni.

Acquisizione di una dichiarazione

Indicare:

a)

Tipo di dichiarazione: dichiarazione sotto giuramento ☐/dichiarazione solenne ☐ se consentito, né l’una né l’altra ☐

b)

Motivo e finalità dell’acquisizione della dichiarazione:

c)

Nome della/e persona/e presso la/le quale/i acquisire la dichiarazione:

[Inserire i dati delle persone da cui acquisire la dichiarazione per consentire all’autorità competente interpellata di avviare la procedura di convocazione, se del caso]

d)

Descrizione dettagliata delle informazioni richieste, comprensiva di un elenco preliminare di domande (se disponibile al momento della richiesta):

e)

Eventuali informazioni supplementari che possono essere utili:

[Se l’autorità competente richiedente chiede che il proprio personale partecipi all’acquisizione della dichiarazione, inserire i dati dei funzionari dell’autorità competente richiedente che partecipano e, se del caso, una descrizione di eventuali prescrizioni legali e procedurali che devono essere rispettate per garantire l’ammissibilità della dichiarazione nella giurisdizione dell’autorità competente richiedente]

Indagine o ispezione in loco

Se la richiesta riguarda un’indagine o un’ispezione in loco, fornire informazioni che consentano al destinatario di valutare quali delle azioni di cui all’articolo 31, paragrafo 4, secondo comma, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2020/1503 può compiere e se può avere un interesse ad avviare un’indagine o un’ispezione in loco congiunta. Fornire inoltre informazioni sulla proposta d’indagine o d’ispezione dell’autorità competente richiedente, sulle relative motivazioni e sui vantaggi per il destinatario.

[Indicare anche tutte le informazioni pertinenti per consentire al destinatario della richiesta di fornire l’assistenza necessaria, se del caso]

Contrasto delle violazioni

a)

Fornire una descrizione dettagliata delle specifiche informazioni richieste, precisando i motivi per cui si ritiene che tali informazioni possano essere utili.

b)

Se la richiesta riguarda la cooperazione o lo scambio di informazioni in relazione a uno specifico valore mobiliare, uno strumento ammesso a fini di crowdfunding o un prestito di un’offerta di crowdfunding, fornire le informazioni seguenti:

Identificativo dell’offerta di crowdfunding:…

[Inserire una descrizione precisa dell’offerta di crowdfunding, compreso l’identificativo di cui all’articolo 3 del Regolamento delegato (UE) 2022/2119 della Commissione]

Identificativo personale:…

[Inserire l’identità di qualsiasi persona collegata all’offerta di crowdfunding e/o del fornitore di servizi di crowdfunding pertinente]

Data:…

[Inserire la data in cui l’offerta di crowdfunding è stata messa a disposizione sulla piattaforma di crowdfunding]

Procedura di autorizzazione

a)     Oggetto:

b)     Informazioni sulla procedura di autorizzazione:

c)     Informazioni su eventuali altre autorità competenti interessate:

[Fornire qui le informazioni o di indicare il riferimento alla documentazione allegata contenente le informazioni]

d)     Informazioni richieste:

[Inserire una descrizione specifica delle informazioni richieste, indicando anche i pertinenti documenti richiesti e precisando il motivo per cui tali informazioni sono necessarie per l’esame della domanda di autorizzazione]

e)     Eventuali informazioni supplementari che possono essere utili:

[Inserire eventuali altre informazioni pertinenti. Se vi sono particolari considerazioni sulla sensibilità delle informazioni richieste, fornire indicazioni di tale sensibilità e di eventuali particolari precauzioni che devono essere adottate nella raccolta delle informazioni.]

I dati personali forniti sono trattati dall’ESMA in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle pertinenti autorità competenti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, tanto l’ESMA quanto le autorità competenti garantiscono che tutte le informazioni pertinenti concernenti il trattamento dei dati personali siano fornite agli interessati in conformità del capo III «Diritti dell’interessato», sezione 2 «Informazioni e accesso ai dati personali», dei suddetti regolamenti.

Distinti saluti.

[firma]


(1)  Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2022/2119 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento (Cfr. pag. 63 della presente Gazzetta ufficiale) .


ALLEGATO II

Formulario per l’avviso di ricevimento

Avviso di ricevimento

Numero di riferimento:

Data:

MITTENTE:

Stato membro:

Destinatario:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Autorità competente richiedente:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il nome],

a seguito della Sua richiesta [inserire il riferimento alla richiesta] con la presente confermiamo il ricevimento della stessa in data [inserire la data in cui è stata ricevuta la richiesta di cooperazione o la richiesta di informazioni].

Data prevista per la risposta: …

I dati personali forniti sono trattati dall’ESMA in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle pertinenti autorità competenti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, tanto l’ESMA quanto le autorità competenti garantiscono che tutte le informazioni pertinenti concernenti il trattamento dei dati personali siano fornite agli interessati in conformità del capo III «Diritti dell’interessato», sezione 2 «Informazioni e accesso ai dati personali», dei suddetti regolamenti.

Distinti saluti.

[firma]


ALLEGATO III

Formulario per la risposta a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni e per lo scambio spontaneo di informazioni

[Risposta a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni] [Scambio spontaneo di informazioni]

Numero di riferimento:

Data:

Informazioni di carattere generale

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente richiedente:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Destinatario:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il nome],

confermiamo che la Sua richiesta datata [gg.mm.aaaa] avente numero di riferimento [inserire il riferimento] è stata da noi trattata [non applicabile nel caso di uno scambio spontaneo di informazioni].

Informazioni raccolte

[Se le informazioni sono state raccolte, riportarle qui di seguito o spiegare come saranno fornite].

[Nel caso di uno scambio spontaneo di informazioni, riportare le informazioni che sono fornite spontaneamente].

[Le informazioni fornite sono riservate e sono comunicate a [inserire il nome dell’autorità competente richiedente] ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e in base al presupposto che le informazioni rimarranno riservate ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503.] [oppure] [Le informazioni fornite possono essere comunicate ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503.]

[Inserire il nome dell’autorità competente richiedente o ricevente] rispetta le prescrizioni di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2020/1503.

Se pertinente, indicare qualsiasi chiarimento ritenuto necessario in relazione alle specifiche informazioni richieste:

Fornire, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali che possano agevolare ulteriormente la cooperazione o lo scambio di informazioni ai fini della richiesta:

I dati personali forniti sono trattati dall’ESMA in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle pertinenti autorità competenti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, tanto l’ESMA quanto le autorità competenti garantiscono che tutte le informazioni pertinenti concernenti il trattamento dei dati personali siano fornite agli interessati in conformità del capo III «Diritti dell’interessato», sezione 2 «Informazioni e accesso ai dati personali», dei suddetti regolamenti.

Distinti saluti.

[firma]


(1)  Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).


ALLEGATO IV

Formulario per la notifica del rifiuto

Notifica del rifiuto

Numero di riferimento:

Data:

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente richiedente:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro:

Destinatario:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto)

Nome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il nome],

a seguito della Sua richiesta [inserire il riferimento alla richiesta], con la presente Le comunichiamo il nostro rifiuto di dare seguito alla stessa a causa di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Abbiamo invocato la circostanza eccezionale seguente come base per il rifiuto di dare seguito alla Sua richiesta:

[Inserire la descrizione della circostanza pertinente conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503]

La nostra decisione di rifiuto di dare seguito alla Sua richiesta è basata sui motivi seguenti:

[Inserire i motivi completi del rifiuto del destinatario di dare seguito alla richiesta di cooperazione o di informazioni dell’autorità competente richiedente, tenuto conto della circostanza eccezionale su cui si basa il rifiuto]

I dati personali forniti sono trattati dall’ESMA in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle pertinenti autorità competenti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, tanto l’ESMA quanto le autorità competenti garantiscono che tutte le informazioni pertinenti concernenti il trattamento dei dati personali siano fornite agli interessati in conformità del capo III «Diritti dell’interessato», sezione 2 «Informazioni e accesso ai dati personali», dei suddetti regolamenti.

Distinti saluti.

[firma]


(1)  Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).


8.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 287/120


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2123 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2022

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli e le procedure standard per le notifiche all’ESMA delle prescrizioni nazionali concernenti il marketing applicabili ai fornitori di servizi di crowdfunding da parte delle autorità competenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le divergenze normative tra gli Stati membri relativamente alle prescrizioni nazionali in materia di comunicazioni di marketing possono creare ostacoli per i fornitori di servizi di crowdfunding che operano in tutta l’Unione. Formulari, modelli e procedure standard per le notifiche all’ESMA da parte delle autorità nazionali competenti garantiscono che le pubblicazioni che l’ESMA deve effettuare a norma dell’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/1503 siano chiare e riducano l’incertezza del diritto. Per semplificare il trattamento di tali notifiche e agevolare il rispetto da parte dell’ESMA degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/1503, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a informare l’ESMA tramite un indirizzo dedicato, entro termini specifici e utilizzando formulari e modelli standard armonizzati.

(2)

Per agevolare il trattamento delle notifiche da parte dell’ESMA, le autorità competenti dovrebbero utilizzare uno dei due diversi modelli, a seconda che effettuino una notifica a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, o dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503.

(3)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.

(4)

L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(5)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 1o giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Punto di contatto

L’ESMA comunica alle autorità competenti i recapiti, compreso l’indirizzo elettronico, da utilizzare per le notifiche di cui all’articolo 28, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2020/1503.

Articolo 2

Termini di notifica

1.   Le autorità competenti effettuano la notifica di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 entro due mesi dal 28 novembre 2022.

2.   Le autorità competenti effettuano la notifica di cui all’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503 prima della data di applicazione della modifica oggetto della notifica nello Stato membro interessato.

Articolo 3

Modelli e presentazione

1.   Quando effettuano una notifica in conformità dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503, le autorità competenti utilizzano il modello di cui all’allegato I del presente regolamento.

2.   Quando effettuano una notifica in conformità dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503, le autorità competenti utilizzano il modello di cui all’allegato II del presente regolamento.

3.   Le autorità competenti trasmettono i modelli di cui ai paragrafi 1 e 2 utilizzando l’indirizzo elettronico fornito dall’ESMA a norma dell’articolo 1.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO I

Modello per le notifiche di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503

SEZIONE A

Informazioni di carattere generale

Data della notifica:

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente:

Indirizzo della sede legale:

Dati della persona responsabile della notifica:

 

Nome:

 

Telefono:

 

E-mail:

SEZIONE B

Informazioni relative alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali notificate applicabili alle comunicazioni di marketing

Campo

Sottocampo

Descrizione

1

Qualora una notifica riguardi più misure nazionali, i sottocampi da 1 a 7 sono ripetuti e compilati per ciascuna misura nazionale notificata.

1

Tipo di misura nazionale

Spiegare se la misura nazionale notificata è una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa.

2

Titolo ufficiale in lingua originale della disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale notificata applicabile alle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding

 

3

Traduzione del titolo ufficiale della disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di cui al punto 2 in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale

 

4

Data di entrata in applicazione nell’ordinamento giuridico nazionale della disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa notificata

 

5

Collegamento ipertestuale alla sezione pertinente del sito web ufficiale dello Stato membro contenente il testo integrale della disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale

 

6

Sintesi della disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale notificata (in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale)

 

7

Informazioni supplementari (facoltativo)

 


ALLEGATO II

Modello per le notifiche di cui all’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503

SEZIONE A

Informazioni di carattere generale

Data della notifica:

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente:

Indirizzo della sede legale:

Dati della persona responsabile della notifica:

Nome:

Telefono:

E-mail:

SEZIONE B

Informazioni relative alle modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing

Campo

Sottocampo

Descrizione

1

Qualora una notifica riguardi più modifiche di una singola disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale, i sottocampi da 1 a 8 sono compilati una volta e comprendono tutte le modifiche apportate a tale misura nazionale.

Qualora la notifica riguardi modifiche di più misure nazionali, i sottocampi da 1 a 8 sono ripetuti e compilati per ciascuna misura nazionale modificata.

1

Tipo di misura nazionale

Spiegare se la misura nazionale notificata che modifica la disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale è una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa.

2

Titolo ufficiale in lingua originale della disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale notificata applicabile alle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding

 

3

Traduzione del titolo ufficiale della disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di cui al punto 2 in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale

 

4

Data di adozione della disposizione legislativa, regolamentare, amministrativa o di altro tipo notificata che modifica le informazioni inizialmente fornite a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503

 

5

Data di entrata in applicazione della disposizione legislativa, regolamentare, amministrativa o di altro tipo notificata che modifica le informazioni inizialmente fornite a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503

 

6

Collegamento ipertestuale alla sezione pertinente del sito web ufficiale dello Stato membro contenente il testo integrale della disposizione legislativa, regolamentare, amministrativa o di altro tipo nazionale notificata

 

7

Sintesi della disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale notificata a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503, aggiornata in seguito alle modifiche notificate nel presente formulario (in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale)

 

8

Informazioni supplementari (facoltativo)