ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 280 |
|
![]() |
||
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
28.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 280/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2073 DEL CONSIGLIO
del 27 ottobre 2022
che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (1), in particolare l’articolo 12,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 4 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 101/2011. |
(2) |
In esito a un riesame effettuato dal Consiglio risulta opportuno sopprimere le voci relative a sette persone e le informazioni relative ai loro diritti della difesa e al loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
ALLEGATO
Nelle sezioni A e B dell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011, le voci relative alle persone seguenti sono soppresse:
«4. |
Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI»; |
«36. |
Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI»; |
«37. |
Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI»; |
«38. |
Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI»; |
«39. |
Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI»; |
«43. |
Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF»; |
«44. |
Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF». |
28.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 280/4 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2074 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2022
recante modifica del regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la definizione di SNOWTAM
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 139/2014 (2) della Commissione stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti, comprese le disposizioni relative alla segnalazione delle condizioni della superficie della pista e alla creazione di un avviso che notifica la presenza o la rimozione di condizioni di pericolo dovute a neve, ghiaccio, neve mista ad acqua o acqua stagnante (SNOWTAM), nell’ambito del formato globale per la segnalazione. |
(2) |
Lo SNOWTAM dovrebbe essere creato in presenza di determinate condizioni, conformemente alle disposizioni dell’annesso 15 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione di Chicago») e alle disposizioni delle procedure ICAO per i servizi di navigazione aerea — gestione delle informazioni aeronautiche (PANS-AIM, documento 10066), adottate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO). |
(3) |
È opportuno modificare la definizione di SNOWTAM di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 139/2014 affinché risulti in linea con quella dell’annesso 15 della convenzione di Chicago e coerente con quella di altri atti giuridici dell’Unione in materia, come il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (3). |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 139/2014. |
(5) |
In conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato e presentato alla Commissione il parere n. 03/2022 (4) per quanto riguarda il progetto di norme di attuazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’allegato I del regolamento (UE) n. 139/2014, il punto 41 ter) è sostituito dal seguente:
«41 ter) |
“SNOWTAM”: una serie speciale di NOTAM emessi in un formato standard, che forniscono un riporto delle condizioni della superficie notificando la presenza o la cessazione di condizioni di pericolo dovute a neve, ghiaccio, neve mista ad acqua, brina, acqua stagnante o acqua associata a neve, neve mista ad acqua, ghiaccio o brina nell’area di movimento;». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1).
(4) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
28.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 280/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2075 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2022
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Oktoberfestbier» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Oktoberfestbier» presentata dalla Germania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Oktoberfestbier» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Oktoberfestbier» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.1 Birra di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 252 dell’1.7.2022, pag. 21.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
28.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 280/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2076 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2022
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2022
Per la Commissione
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazioni |
1) |
2) |
3) |
Articolo composto da diversi cavi elettrici isolati, di rame, raggruppati, progettati appositamente per l’installazione in un veicolo a motore di un dispositivo fisso a schermo tattile, viva voce, a comando vocale (di seguito «kit per auto»). L’articolo comprende due commutatori e diversi connettori, compresi connettori conici. La composizione esatta dell’articolo (numero di cavi e connettori specifici) dipende dal modello specifico di veicolo a motore. All’installazione l’articolo connette il cablaggio esistente dell’autoradio con il kit per auto, che consente il funzionamento di un telefono cellulare connesso via Bluetooth. Questo consente la trasmissione di segnali elettrici dal kit per auto all’autoradio (anche per silenziare altri suoni durante le telefonate) e fornisce un’alimentazione elettrica. |
8544 30 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8544 e 8544 30 00 . L’articolo consiste in cavi della voce 8544 raggruppati in un insieme (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8544 , ottavo paragrafo, ultima frase). L’articolo è inoltre progettato appositamente per essere installato in un veicolo a motore al fine di creare un’interconnessione fra diversi apparecchi del veicolo e condurre elettricità nonché segnali elettrici. L’articolo possiede quindi le caratteristiche oggettive di «altre serie di fili, dei tipi usati in veicoli» del codice NC 8544 30 00 . La classificazione nella sottovoce 8544 42 come «altri conduttori elettrici per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V, muniti di pezzi di congiunzione» è quindi esclusa. L’articolo va quindi classificato nel codice NC 8544 30 00 come «altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto». |
28.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 280/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2077 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2022
che designa il centro di riferimento dell’Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico alla definizione e all’armonizzazione dei metodi utilizzati ai fini della conservazione di razze a rischio di estinzione e della protezione della diversità genetica di tali razze
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli Stati membri e i portatori di interessi hanno espresso la necessità di promuovere la definizione e l’armonizzazione dei metodi utilizzati dagli enti selezionatori e dai terzi da essi designati conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012 ai fini della conservazione di razze a rischio di estinzione o della protezione della diversità genetica di tali razze. |
(2) |
In conformità all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012, la Commissione ha emesso un invito pubblico per la selezione e la designazione del centro di riferimento dell’Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico alla definizione e all’armonizzazione dei metodi utilizzati ai fini della conservazione di razze a rischio di estinzione e della protezione della diversità genetica di tali razze («centro di riferimento dell’Unione europea per le razze animali a rischio di estinzione»). |
(3) |
Il comitato di valutazione e selezione nominato per tale invito ha concluso che il consorzio guidato da Stichting Wageningen Research, Wageningen Livestock Research, Paesi Bassi, di cui fanno parte anche l’Institut de l’Elevage, Francia, e l’Ufficio federale per l’agricoltura e l’alimentazione, Germania, soddisfa i requisiti di cui all’allegato IV, punto 1, del regolamento (UE) 2016/1012 e ha la capacità di espletare i compiti di cui al punto 3 di tale allegato. |
(4) |
Il consorzio guidato da Stichting Wageningen Research, Wageningen Livestock Research, Paesi Bassi, di cui fanno parte anche l’Institut de l’Elevage, Francia, e l’Ufficio federale per l’agricoltura e l’alimentazione, Germania, dovrebbe pertanto essere designato come centro di riferimento dell’Unione europea per le razze animali a rischio di estinzione. Poiché l’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1012 è limitato agli animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, le attività di tale centro di riferimento dell’Unione europea dovrebbero riguardare esclusivamente le razze a rischio di estinzione di tali specie animali. |
(5) |
La designazione del centro di riferimento dell’Unione europea per le razze animali a rischio di estinzione non dovrebbe essere limitata nel tempo, ma dovrebbe essere rivista regolarmente come previsto dall’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012. |
(6) |
Il centro di riferimento dell’Unione europea per le razze animali a rischio di estinzione dovrebbe iniziare le sue attività il 1o gennaio 2023, in quanto contribuisce alle iniziative strategiche del Green Deal europeo, e pertanto il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere da tale data. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il seguente centro è designato come centro di riferimento dell’Unione europea incaricato di contribuire sotto il profilo scientifico e tecnico alla definizione e all’armonizzazione dei metodi utilizzati ai fini della conservazione di razze a rischio di estinzione e della protezione della diversità genetica di tali razze:
consorzio guidato da Stichting Wageningen Research, Wageningen Livestock Research, P.O. Box 338, 6700 AH Wageningen, Paesi Bassi, di cui fanno parte anche l’Institut de l’Elevage, 149 Rue de Bercy, 75012 Parigi, Francia, e l’Ufficio federale per l’agricoltura e l’alimentazione, Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn, Germania.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
DECISIONI
28.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 280/12 |
DECISIONE (UE) 2022/2078 DEL CONSIGLIO
del 24 ottobre 2022
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 106a sessione e in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 79a sessione per quanto riguarda la modifica della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere («codice ESP 2011») e dell’allegato VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (Marpol)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’azione dell’Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l’ambiente marino e la salute umana. |
(2) |
Il comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale («IMO»), in occasione della sua 106a sessione («MSC 106»), che si terrà dal 2 all’11 novembre 2022, dovrebbe adottare modifiche del capitolo II-2 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) e del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere («codice ESP 2011»). |
(3) |
Il comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO, in occasione della sua 79a sessione («MEPC 79»), che si terrà dal 12 al 16 dicembre 2022, dovrebbe adottare modifiche del regolamento 14 della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (Marpol) e delle appendici VII e IX dell’allegato VI della Marpol. |
(4) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione, in occasione della MSC 106, poiché le modifiche del capitolo II-2 della SOLAS e del codice ESP 2011 sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e sul regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(5) |
Le modifiche del capitolo II-2 della SOLAS terranno conto dei fornitori di combustibili liquidi che non hanno soddisfatto i requisiti relativi al punto di infiammabilità, dei provvedimenti nei confronti dei fornitori di combustibili liquidi che hanno fornito combustibili liquidi non conformi ai requisiti minimi relativi al punto di infiammabilità e della documentazione inerente al punto di infiammabilità dello specifico lotto di combustibile al momento del bunkeraggio. L’Unione dovrebbe sostenere tali modifiche, in quanto miglioreranno la sicurezza delle navi. |
(6) |
Le modifiche del codice ESP 2011 mirano ad attuare requisiti più rigorosi per l’ispezione delle cisterne di zavorra e degli spazi vuoti al fine di risolvere i problemi di sicurezza individuati durante l’inchiesta sulla sicurezza marittima condotta dallo Stato di bandiera in relazione alla perdita della nave portarinfuse MV Stellar Daisy nel 2017. L’Unione dovrebbe sostenere tali modifiche, in quanto miglioreranno la sicurezza delle navi. |
(7) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della MEPC 79, poiché le modifiche del regolamento 14 della Marpol e delle appendici VII e IX dell’allegato VI della Marpol sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e sulla direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(8) |
Le modifiche della regola 14 della Marpol e dell’appendice VII dell’allegato VI della Marpol riguardano la designazione del Mar Mediterraneo nel suo insieme come zona di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo (Med SOX ECA). L’Unione dovrebbe sostenere tali modifiche, poiché tale designazione comporterà riduzioni significative dei livelli ambientali di inquinamento atmosferico nel Mar Mediterraneo nel suo insieme e negli Stati costieri del Mediterraneo, il che apporterà notevoli benefici per la salute umana e per l’ambiente. |
(9) |
Le modifiche dell’appendice IX dell’allegato VI della Marpol includeranno maggiori informazioni sulle prestazioni relative all’intensità di carbonio delle navi nel sistema di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi dell’IMO. L’Unione dovrebbe sostenere tali modifiche, poiché maggiori informazioni sull’intensità di carbonio delle navi forniranno informazioni essenziali sull’efficienza energetica della flotta mondiale e sulle prestazioni relative all’intensità di carbonio. Pertanto, tali informazioni dovrebbero essere comunicate al sistema di rilevazione dei dati dell’IMO. |
(10) |
L’Unione non è membro dell’IMO né parte contraente della SOLAS, del codice ESP 2011 o della Marpol. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri a esprimere la posizione dell’Unione. |
(11) |
È opportuno limitare l’ambito di applicazione della presente decisione al contenuto delle modifiche proposte, nella misura in cui tali modifiche possono incidere sulle norme comuni dell’Unione e rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) in occasione della 106a sessione («MSC 106») è approvare l’adozione della modifica del capitolo II-2 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), di cui all’allegato 1 del documento MSC 106/3 dell’IMO, e del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere («codice ESP 2011»), di cui all’allegato 5 del documento MSC 106/3 dell’IMO.
Articolo 2
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO in occasione della sua 79a sessione («MEPC 79») è approvare l’adozione della modifica della regola 14 della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (Marpol) e dell’appendice VII dell’allegato VI della Marpol, di cui all’allegato del documento MEPC 79/3/2 dell’IMO, e l’adozione della modifica dell’appendice IX dell’allegato VI della Marpol, di cui all’allegato del documento MEPC 79/3/3 dell’IMO.
Articolo 3
1. Le posizioni da adottare a nome dell’Unione di cui alla presente decisione riguardano le modifiche interessate nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e possono incidere sulle norme comuni dell’Unione. Tali posizioni sono espresse congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, dagli Stati membri, che sono tutti membri dell’IMO.
2. Modifiche di lieve entità delle posizioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 4
Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, di essere vincolati dalle modifiche di cui agli articoli 1 e 2, nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
A. HUBÁČKOVÁ
(1) Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3).
(3) Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).
(4) Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58).
28.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 280/15 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2079 DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2022
recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 che concede alla Repubblica della Croazia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Facendo seguito a una richiesta presentata dalla Croazia il 6 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 (2), ha concesso alla Croazia assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 1 020 600 000 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Croazia volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. |
(2) |
Il prestito doveva essere utilizzato dalla Croazia per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1348. |
(3) |
L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Croazia. Ciò ha continuato a determinare ripetuti aumenti repentini e severi della spesa pubblica croata connessa alle misure di cui all’articolo 3, lettere a) e b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1348. |
(4) |
L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Croazia nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Nel 2020 la Croazia registrava un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7,3 % e all’87,3 % del prodotto interno lordo (PIL), percentuali che risultavano scese rispettivamente al 2,9 % e al 79,8 % alla fine del 2021. Le previsioni di primavera 2022 della Commissione prospettavano per la Croazia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente all’1,8 % e al 73,1 % del PIL alla fine del 2022. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2022 della Commissione, il PIL della Croazia aumenterà del 3,4 % nel 2022. |
(5) |
Il 25 luglio 2022 la Croazia ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione per un importo pari a 550 000 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare la Croazia ha ulteriormente prorogato o modificato i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui ai considerando 6 e 7. |
(6) |
Sulla base della «legge sul mercato del lavoro» (3), la Croazia ha introdotto una misura che garantisce il cofinanziamento delle retribuzioni dei lavoratori alle imprese che hanno registrato un calo di fatturato rispetto al 2019. I criteri relativi al fatturato sono: un calo pari al 20 % nel periodo da marzo a maggio 2020, al 50 % nel periodo da giugno a dicembre 2020, e a partire da gennaio 2021 l’unico requisito è una diminuzione del fatturato rispetto al corrispondente mese del 2019, a condizione che non si ponga fine al rapporto di lavoro. Per il mese di marzo 2020 l’importo dell’aiuto era fissato a 3 250 HRK per dipendente a tempo pieno, e a partire dal mese di aprile 2020 l’importo mensile dell’aiuto era fissato a 4 000 HRK per dipendente a tempo pieno. L’importo dell’aiuto per dipendente rimane invariato per tutto il periodo di vigenza della misura, ma i settori ammissibili al sostegno cambiano nel tempo a seconda delle condizioni economiche. Nel periodo tra novembre 2020 e giugno 2021, le aziende rimaste chiuse per decisione delle autorità nazionali hanno ricevuto per ogni dipendente a tempo pieno un sostegno proporzionato al numero di giorni di chiusura, ma non superiore a 4 000 HRK per un mese completo di chiusura. La misura è una proroga di quella descritta all’articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1348, secondo quanto previsto nella decisione del Consiglio amministrativo del Servizio croato per l’impiego adottata il 20 marzo 2020 e modificata il 25 marzo, il 7 aprile, il 9 aprile, il 6 maggio, il 28 maggio, il 18 giugno, il 25 giugno, il 10 luglio, il 29 luglio, il 7 settembre, il 22 ottobre, il 4 novembre e il 4 dicembre 2020. Il Servizio croato per l’impiego ha adottato ulteriori modifiche nel 2021 con decisioni dell’8 gennaio, del 21 gennaio, del 3 marzo, del 15 aprile, del 30 aprile, del 31 maggio, del 23 luglio, del 25 agosto, del 29 settembre, del 15 ottobre e del 4 novembre, e nel 2022 con decisioni del 27 gennaio e del 31 maggio. La misura è stata sospesa alla fine di giugno 2022. |
(7) |
Inoltre, sulla base della «legge sul mercato del lavoro», la Croazia ha introdotto una misura che fornisce sostegno per la temporanea riduzione dell’orario lavorativo nel periodo compreso tra giugno 2020 e dicembre 2022 alle imprese con 10 o più dipendenti operanti in qualsiasi settore. I requisiti per beneficiare di tale misura sono una diminuzione attesa dell’orario lavorativo mensile aggregato di tutti i dipendenti a tempo pieno pari ad almeno il 10 % a livello di datore di lavoro, o al 20 % a livello di unità aziendale, nel mese per cui il sostegno è richiesto. Il datore di lavoro che richiede il sostegno è inoltre tenuto a dimostrare un legame tra l’impatto dell’epidemia di COVID.19 sulla sua impresa e l’attesa diminuzione attraverso, in particolare, la prova di un calo del fatturato nel mese per cui il sostegno è richiesto di almeno il 20 % rispetto al corrispondente mese del 2019 o, eccezionalmente, nel caso di gennaio e febbraio 2022, rispetto al corrispondente mese del 2020. La domanda della misura è presentata nel mese precedente quello per cui il sostegno è richiesto. La misura può finanziare fino a un massimale di 2 000 HRK per lavoratore dipendente. La misura è una proroga di quella descritta all’articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1348, secondo quanto previsto nella decisione del Servizio croato per l’impiego adottata il 29 giugno 2020, modificata il 10 luglio e il 22 ottobre 2020 e ulteriormente modificata l’8 gennaio 2021 e il 27 gennaio 2022. È previsto che la misura sia applicata fino alla fine di dicembre 2022. |
(8) |
La Croazia soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Croazia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva è aumentata di 2 220 567 523 EUR tra il 1o febbraio 2020 e la fine di aprile 2022 in esito alle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Si tratta di un aumento repentino e severo perché anch’esso collegato alla proroga o alla modifica di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Croazia. La Croazia intende finanziare 631 536 540 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione e 18 430 983 EUR mediante finanziamenti propri. |
(9) |
La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Croazia e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, cui si fa riferimento nella richiesta del 25 luglio 2022. |
(10) |
È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Croazia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l’importo e l’erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali. |
(11) |
Dato che il periodo di disponibilità indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 è scaduto, è necessario stabilire un nuovo periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria supplementare. È opportuno prorogare di 21 mesi il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria di 18 mesi concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1348, portando così il periodo di disponibilità totale a 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 ha preso effetto. |
(12) |
La Croazia e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. |
(13) |
La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato. |
(14) |
È opportuno che la Croazia informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese. |
(15) |
La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Croazia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 è così modificata:
1) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
2) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 La Croazia può finanziare le seguenti misure:
|
Articolo 2
La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 25 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
(1) GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica della Croazia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 28).
(3) OG 118/18, 32/20, 18/22.
28.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 280/19 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2080 DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2022
recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Facendo seguito a una richiesta presentata dalla Lituania il 7 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 (2), ha concesso alla Lituania assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 602 310 000 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Lituania volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. |
(2) |
Il prestito doveva essere utilizzato dalla Lituania per finanziare regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 del Consiglio. |
(3) |
Facendo seguito a una seconda richiesta presentata dalla Lituania l’11 marzo 2021, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2021/678 (3) che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, ha concesso alla Lituania assistenza finanziaria supplementare del valore di 354 950 000 EUR innalzando a 957 260 000 EUR l’importo massimo del prestito avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Lituania volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. |
(4) |
Il prestito supplementare doveva essere utilizzato dalla Lituania per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/678. |
(5) |
L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Lituania. Ciò ha continuato a determinare ripetuti aumenti repentini e severi della spesa pubblica lituana connessa alle misure di cui all’articolo 3, lettere a) e b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350. |
(6) |
L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Lituania nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e stanno tuttora avendo un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Nel 2020 la Lituania registrava un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7,3 % e al 46,6 % del prodotto interno lordo (PIL), percentuali che risultavano scese rispettivamente all’1,0 % e al 44,3 % alla fine del 2021. Le previsioni di primavera 2022 della Commissione prospettavano per la Lituania un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 4,6 % e al 42,7 % del PIL alla fine del 2022. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2022 della Commissione, il PIL della Lituania aumenterà dell’1,9 % nel 2022. |
(7) |
L’8 agosto 2022 la Lituania ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione per un importo pari a 141 800 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare la Lituania ha ulteriormente prorogato o modificato i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui ai considerando (8) e (9). |
(8) |
Nella «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, modificata dalla «legge n. XIII-2822» del 17 marzo 2020, dalla «legge n. XIII-2846» del 7 aprile 2020, dalla «legge n. XIII-3005» del 4 giugno 2020 e dalla «legge n. XIV-131» del 23 dicembre 2020, di cui all’articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, e successivamente modificata dalla «legge n. XIV-351» del 27 maggio 2021 e dalla «legge n. XIV-911» del 20 gennaio 2022, la Lituania ha introdotto un regime per erogare sovvenzioni ai datori di lavoro al fine di coprire gli stipendi stimati per ciascun lavoratore dipendente senza lavoro, come forma di sostegno durante la quarantena e lo stato di emergenza. Prima del 1o gennaio 2021 il datore di lavoro poteva scegliere tra sovvenzioni per coprire il 70 % dello stipendio, fino a un massimo pari a 1,5 volte il salario minimo, oppure il 90 % dello stipendio (100 % nel caso dei lavoratori dipendenti di età pari o superiore a 60 anni), fino a un massimo pari al salario minimo. A decorrere dal 1o gennaio 2021 il datore di lavoro potrebbe ricevere sovvenzioni per coprire il 100 % dello stipendio, fino a un massimo pari a 1,5 volte il salario minimo. I datori di lavoro che hanno partecipato al regime devono mantenere almeno il 50 % dei loro dipendenti per almeno tre mesi dopo la fine della sovvenzione. |
(9) |
A norma della «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, modificata dalla «legge n. XIII-3005» del 4 giugno 2020, di cui all’articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, e succesivamente modificata dalla «legge n. XIV-351» del 27 maggio 2021, prima del 1o luglio 2021 erano inoltre erogate sovvenzioni per i lavoratori dipendenti che ritornavano al lavoro dopo un periodo di inattività, per un periodo massimo di sei mesi dopo il rientro al lavoro. Fatto salvo il tetto pari al salario minimo o al doppio del salario minimo a seconda dell’attività economica svolta dal datore di lavoro, l’importo delle sovvenzioni erogate nel primo e nel secondo mese successivo al rientro al lavoro poteva raggiungere il 100 % dello stipendio di un lavoratore dipendente, nel terzo e nel quarto mese il 50 % e nel quinto e nel sesto mese il 30 %. A decorrere dal 1o luglio 2021 sono state erogate sovvenzioni per i lavoratori dipendenti che ritornano al lavoro dopo un periodo senza lavoro, per un periodo massimo di due mesi dopo il rientro. Nel primo mese la sovvenzione è pari al 100 % dello stipendio del lavoratore dipendente, ma non superiore a 0,9 volte il salario minimo, e nel secondo mese è pari al 100 % dello stipendio del lavoratore dipendente, ma non superiore a 0,6 volte il salario minimo. Tali sovvenzioni possono essere considerate una misura analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto miravano a fornire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e a contribuire al mantenimento dei rapporti di lavoro in essere. |
(10) |
La Lituania soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Lituania ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 1 264 915 309 EUR dal 1o febbraio 2020 in esito alle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Si tratta di un aumento repentino e severo perché anch’esso collegato alla proroga o alla modifica di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Lituania. La Lituania intende finanziare 144 350 000 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione e 21 505 309 EUR mediante finanziamenti propri. |
(11) |
La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Lituania e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, cui si fa riferimento nella richiesta dell’8 agosto 2022. |
(12) |
È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Lituania a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l’importo e l’erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali. |
(13) |
Dato che il periodo di disponibilità indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 è scaduto, è necessario stabilire un nuovo periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria supplementare. È opportuno prorogare di 21 mesi il periodo di disponibilità di 18 mesi dell’assistenza finanziaria concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, portando così il periodo di disponibilità totale a 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 ha preso effetto. |
(14) |
La Lituania e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. |
(15) |
La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato. |
(16) |
È opportuno che la Lituania informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese. |
(17) |
La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Lituania e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 è così modificata:
1) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
2) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 La Lituania può finanziare le misure seguenti:
|
Articolo 2
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 25 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
(1) GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 35).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2021/678 del Consiglio, del 23 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 144 del 27.4.2021, pag. 12).
28.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 280/23 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2081 DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2022
recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 che concede alla Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Facendo seguito a una richiesta presentata dalla Grecia il 6 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 (2), ha concesso alla Grecia assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 2 728 000 000 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Grecia volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. |
(2) |
Il prestito doveva essere utilizzato dalla Grecia per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe, di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346. |
(3) |
Facendo seguito a una seconda richiesta presentata dalla Grecia il 9 marzo 2021, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2021/679 (3) che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1346, ha concesso alla Grecia assistenza finanziaria supplementare del valore di 2 537 000 000 EUR innalzando a 5 265 000 000 EUR l’importo massimo del prestito avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Grecia volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e a far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. |
(4) |
Il prestito supplementare doveva essere utilizzato dalla Grecia per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/679. |
(5) |
L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Grecia. Ciò ha determinato ripetuti aumenti repentini e severi della spesa pubblica greca connessa alle misure di cui all’articolo 3, lettere a) e b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346. |
(6) |
L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Grecia nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Nel 2020 la Grecia registrava un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 10,2 % e al 206,3 % del prodotto interno lordo (PIL), percentuali che risultavano scese rispettivamente al 7,4 % e al 193,3 % alla fine del 2021. Le previsioni di primavera 2022 della Commissione prospettavano per la Grecia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 4,3 % e al 185,7 % del PIL alla fine del 2022. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2022 della Commissione, il PIL della Grecia aumenterà del 4,0 % nel 2022. |
(7) |
Il 1o settembre 2022 la Grecia ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione per un importo pari a 900 000 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori. In particolare la Grecia ha ulteriormente prorogato i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui ai considerando 8 e 9. |
(8) |
Più specificamente, la richiesta della Grecia riguarda l’«atto legislativo del 14 marzo 2020» (4) di cui all’articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346, il quale ha introdotto un’indennità speciale per i lavoratori dipendenti del settore privato i cui contratti di lavoro sono stati sospesi. Tale misura mira a tutelare l’occupazione nelle imprese che cessano le loro attività in base all’ordinanza di un’autorità pubblica o che appartengono a settori economici fortemente colpiti dall’epidemia di COVID-19, e riguarda la concessione di un’indennità speciale mensile di 534 EUR ai lavoratori dipendenti i cui contratti di lavoro sono sospesi. Il presupposto per beneficiare del regime è che il datore di lavoro mantenga lo stesso numero di lavoratori dipendenti, vale a dire gli stessi dipendenti, per un periodo pari a quello della sospensione del contratto di lavoro. La misura è stata prorogata fino al 31 gennaio 2022. |
(9) |
Le autorità hanno inoltre introdotto il finanziamento da parte dello Stato della copertura previdenziale dei lavoratori dipendenti che beneficiano dell’indennità speciale di cui al considerando 8, oggetto dell’articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1346. Il presupposto per beneficiare del regime è che il datore di lavoro mantenga lo stesso numero di lavoratori dipendenti (vale a dire gli stessi dipendenti) per un periodo pari a quello della sospensione del contratto di lavoro. |
(10) |
La Grecia soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Grecia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 6 477 014 989 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Si tratta di un aumento repentino e severo perché anch’esso collegato alla proroga di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Grecia. La Grecia intende finanziare 312 014 989 EUR mediante finanziamenti propri. |
(11) |
La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Grecia e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe cui si fa riferimento nella richiesta del 1o settembre 2022. |
(12) |
È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Grecia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l’entità e l’erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali. |
(13) |
Dato che il periodo di disponibilità indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 è scaduto, è necessario stabilire un nuovo periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria supplementare. È opportuno prorogare di 21 mesi il periodo di disponibilità di 18 mesi dell’assistenza finanziaria concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1346, portando così il periodo di disponibilità totale a 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 ha preso effetto. |
(14) |
La Grecia e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. |
(15) |
La presente decisione dovrebbe fare salvo l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato. |
(16) |
È opportuno che la Grecia informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese. |
(17) |
La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Grecia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 è così modificata:
1) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
2) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 La Grecia può finanziare le misure seguenti:
|
Articolo 2
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica al destinatario.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 25 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
(1) GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 21).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2021/679 del Consiglio, del 23 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 che concede alla Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 144 del 27.4.2021, pag. 16).
(4) Atto legislativo del 14 marzo 2020 (GU A’ 64/2020) ratificato dall’articolo 3 della legge 4682/2020 (GU A’ 76/2020); Atto legislativo del 1o maggio 2020 (GU A’ 90/2020) ratificato dall’articolo 2 della legge 4690/2020 (GU A’ 104/2020); legge 4714/2020 (GU A’ 148/2020); legge 4722/2020 (GU A’ 177/2020); legge 4756/2020 (GU A’ 235/2020); legge 4778/2021 (GU A’ 26/2021); decisione ministeriale 12998/232/2020 (GU B 1078/2020), decisione ministeriale 16073/287/2020 (GU B 1547/2020), decisione ministeriale 17788/346/2020 (GU B 1779/2020), decisione ministeriale 23102/477/2020 (GU B 2268/2020), decisione ministeriale 49989/1266/2020 (GU B 5391/2020); decisione ministeriale 45742/1748/2020 (GU B’ 5515/2020); decisione ministeriale 3208/108 (GU B’ 234/2021); decisione ministeriale 4374/131 (GU B’ 345); decisione ministeriale 9500/322/2021 (GU B’ 821/2021); decisione ministeriale 22547/2021 (GU B’ 1683/2021); decisione ministeriale 28631 (GU B’ 2012/2021); decisione ministeriale 47100/2021 (GU B’ 2975/2021); decisione ministeriale 51320/2021 (GU B’ 3127/2021); decisione ministeriale 58921/2021 (GU B’ 3637/2021); decisione ministeriale 74831/2021 (GU B’ 4593/2021); decisione ministeriale 105596/2021 (GU B’ 6076/2021); decisione ministeriale 109412/2021 (GU B’ 6368/2021); decisione ministeriale 3512/2022 (GU B’ 103/2022).
28.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 280/27 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2082 DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2022
recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Facendo seguito a una richiesta presentata da Cipro il 6 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 (2), ha concesso a Cipro assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 479 070 000 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali di Cipro volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. |
(2) |
Il prestito doveva essere utilizzato da Cipro per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. |
(3) |
Facendo seguito a una seconda richiesta presentata da Cipro il 10 marzo 2021, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2021/680 (3) che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1344, ha concesso a Cipro assistenza finanziaria supplementare del valore di 124 700 000 EUR innalzando a 603 770 000 EUR l’importo massimo del prestito avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali di Cipro volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. |
(4) |
Il prestito supplementare doveva essere utilizzato da Cipro per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/680. |
(5) |
L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro a Cipro. Ciò ha determinato ripetuti aumenti repentini e severi della spesa pubblica cipriota connessa alle misure di cui all’articolo 3, lettere c), e), f), g), h) e i), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. |
(6) |
L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate da Cipro nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Nel 2020 Cipro registrava un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 5,8 % e al 115,0 % del prodotto interno lordo (PIL), percentuali che risultavano scese rispettivamente all’1,7 % e al 103,6 % alla fine del 2021. Le previsioni di primavera 2022 della Commissione prospettavano per Cipro un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente allo 0,3 % e al 93,9 % del PIL alla fine del 2022. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2022 della Commissione, il PIL di Cipro aumenterà del 3,2 % nel 2022. |
(7) |
Il 5 settembre 2022 Cipro ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione per un importo pari a 29 200 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare Cipro ha ulteriormente prorogato o modificato i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui ai considerando da 8 a 13. |
(8) |
La «legge 27(I)/2020» (4), la «legge 49(I)/2020» (5), la «legge 140(I)/2020» (6), la «legge 36(I)/2021» (7) e la «legge 120(I)2021» (8) hanno costituito la base per l’introduzione di una serie di atti normativi amministrativi mensili (9), che delineano misure finalizzate ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19. Sulla base delle predette leggi le autorità hanno introdotto il «regime a sostegno delle imprese in caso di sospensione parziale delle attività» di cui all’articolo 3, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti delle imprese che hanno subito un calo del fatturato a seguito della pandemia; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell’occupazione. Le compensazioni coprono il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del lavoratore maturati nel 2018, a seconda di quale valore sia superiore. L’importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1 214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2020 ed è stata successivamente prorogata per coprire il periodo gennaio 2021 - agosto 2021. |
(9) |
Inoltre la «legge 27(I)/2020», la «legge 49(I)/2020», la «legge 140(I)/2020», la «legge 36(I)2021», la «legge 120(I)/2021» e una serie di atti normativi amministrativi mensili (10) hanno costituito la base per il «regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici» di cui all’articolo 3, lettera e), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali a sostegno dei lavoratori dipendenti del settore alberghiero e di altre imprese che forniscono alloggio ai turisti il cui datore di lavoro ha completamente sospeso le attività o ha subito un calo del fatturato superiore al 40 %. La partecipazione al regime è subordinata al mantenimento dell’occupazione. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra giugno 2020 e ottobre 2020 ed è stata successivamente prorogata per coprire il periodo novembre 2020 - ottobre 2021. |
(10) |
La «legge 27(I)/2020», la «legge 49(I)/2020», la «legge 140(I)/2020», la «legge 36(I)2021», la «legge 120(I)/2021» e una serie di atti normativi amministrativi mensili (11) hanno altresì costituito la base per il «regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all’obbligo di sospensione totale» di cui all’articolo 3, lettera f), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti del settore alberghiero e di altre imprese che forniscono alloggio ai turisti che hanno completamente sospeso le attività o hanno subito un calo del fatturato superiore al 40 %, invece del 55 % previsto dal regime originario; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell’occupazione. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra giugno 2020 e agosto 2020 ed è stata successivamente prorogata e modificata per coprire il periodo settembre 2020 - ottobre 2021. |
(11) |
La «legge 27(I)/2020», la «legge 49(I)/2020», la «legge 140(I)/2020», la «legge 36(I)2021», la «legge 120(I)/2021» e una serie di atti normativi amministrativi mensili (12) hanno costituito la base anche per il «regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite» di cui all’articolo 3, lettera g), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali per il 50 % dei dipendenti delle imprese che vi aderiscono. Il sostegno copre il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del lavoratore maturati nel pertinente anno di riferimento, a seconda di quale valore sia superiore. L’importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1 214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese. La partecipazione al regime è subordinata al mantenimento dell’occupazione. La misura, inizialmente in vigore per il periodo compreso tra giugno 2020 e agosto 2020, è stata prorogata per coprire il periodo settembre 2020 - ottobre 2021. |
(12) |
Inoltre il «regime di sovvenzionamento» previsto dal «bilancio supplementare — quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza dell’epidemia di COVID-19», di cui all’articolo 3, lettera h), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344, ha introdotto sovvenzioni per le imprese piccole e molto piccole e per i lavoratori autonomi che danno lavoro a un massimo di 50 dipendenti. È stata richiesta soltanto la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali. Tali sovvenzioni forniscono contributi forfettari per sostenere le spese d’esercizio delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi. Gli importi dei contributi forfettari sono stati riveduti per diverse categorie di imprese in funzione del numero di dipendenti. Sono state inoltre concordate sovvenzioni per le imprese che hanno sospeso le loro attività da marzo 2020, per un importo di 10 000 EUR fino a un massimo di nove dipendenti e 15 000 EUR oltre i nove dipendenti. Il regime di sovvenzionamento può essere considerato una misura analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mira a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori dalla riduzione o dalla perdita di reddito. La misura, inizialmente in vigore per il periodo compreso tra aprile 2020 e maggio 2020, è stata prorogata e modificata per il mese di novembre 2020 nel mese di novembre 2020. Il regime è stato nuovamente prorogato a marzo 2021 e ad aprile 2021, ed è stato esteso alle imprese che hanno dovuto sospendere completamente le attività conformemente ai decreti del ministro della Salute, a prescindere dal numero di dipendenti. |
(13) |
La «legge 27(I)/2020», la «legge 49(I)/2020», la «legge 140(I)/2020», la «legge 36(I)2021», la «legge 120(I)/2021» e una serie di atti normativi amministrativi mensili (13) hanno inoltre costituito la base per il «regime di prestazioni di malattia» di cui all’articolo 3, lettera i), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi, a condizione che siano classificati come soggetti vulnerabili in base a un elenco pubblicato dal ministero della Salute, messi in quarantena dalle autorità o infettati dalla COVID-19. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2020 ed è stata prorogata per coprire il periodo novembre 2020 - giugno 2021. |
(14) |
Cipro soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Cipro ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 777 840 000 EUR dal 1o febbraio 2020 a seguito delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Si tratta di un aumento repentino e severo perché anch’esso collegato alla proroga o alla modifica di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro a Cipro. Cipro intende finanziare 144 870 000 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione. |
(15) |
La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato Cipro e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe cui si fa riferimento nella richiesta del 5 settembre 2022. |
(16) |
È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare Cipro a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l’importo e l’erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali. |
(17) |
Dato che il periodo di disponibilità indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 è scaduto, è necessario stabilire un nuovo periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria supplementare. È opportuno prorogare di 21 mesi il periodo di disponibilità di 18 mesi dell’assistenza finanziaria concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1344, portando così il periodo di disponibilità totale a 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 ha preso effetto. |
(18) |
Cipro e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. |
(19) |
La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato. |
(20) |
È opportuno che Cipro informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese. |
(21) |
La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese di Cipro e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 è così modificata:
1) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
2) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Cipro può finanziare le seguenti misure:
|
Articolo 2
La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 25 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
(1) GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 13).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2021/680 del Consiglio, del 23 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 144 del 27.4.2021, pag. 19).
(4) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4748, 27.3.2020.
(5) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4756, 26.5.2020.
(6) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4780, 12.10.2020.
(7) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4823, 29.3.2021.
(8) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4846, 16.7.2021.
(9) Atti normativi amministrativi 131/188/239/2020 e atti normativi amministrativi 16/84/124/169/219/276/331/370/2021.
(10) Atti normativi amministrativi 269/317/393/418/498/533/631/2020 e 13/81/121/166/216/271/329/368/402/431/2021.
(11) Atti normativi amministrativi 270/318/394/419/499/534/632/2020 e atti normativi amministrativi 14/82/122/167/217/274/330/369/403/432/2021.
(12) Atti normativi amministrativi 272/320/396/420/500/535/633/2020 e atti normativi amministrativi 404/433/2021.
(13) Atti normativi amministrativi 128/185/236/539/637/2020 e atti normativi amministrativi 19/87/127/172/222/273/2021.
28.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 280/32 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2083 DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2022
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1354, che concede alla Repubblica portoghese sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Facendo seguito a una richiesta presentata dal Portogallo l’11 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 (2), ha concesso al Portogallo assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 5 934 462 488 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali del Portogallo volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. |
(2) |
Il prestito doveva essere utilizzato dal Portogallo per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo, misure analoghe e misure di carattere sanitario di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. |
(3) |
Facendo seguito a una seconda richiesta presentata dal Portogallo il 9 dicembre 2021, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2022/99 (3), ha ampliato l’elenco delle misure per le quali era già stata concessa un’assistenza finanziaria a norma della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354„ al fine di integrare gli sforzi nazionali del Portogallo volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. |
(4) |
L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Portogallo. Ciò ha determinato ripetuti aumenti repentini e severi della spesa pubblica portoghese connessa alle misure di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. |
(5) |
L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dal Portogallo nel 2020, 2021 e 2022 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e stanno tuttora avendo un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Nel 2020 il Portogallo ha registrato un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 5,8 % e al 135,2 % del prodotto interno lordo (PIL), percentuali che sono scese rispettivamente al 2,8 % e al 127,4 % alla fine del 2021. Le previsioni di primavera 2022 della Commissione, prospettavano per il Portogallo un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente all’1,9 % e al 119,9 % del PIL alla fine del 2022. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2022 della Commissione, il PIL del Portogallo aumenterà del 6,5 % nel 2022. |
(6) |
Il 17 settembre 2022 il Portogallo ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione per un importo pari a 300 000 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, 2021 e 2022 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare il Portogallo ha ulteriormente prorogato o modificato i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui ai considerando da 7 a 21. |
(7) |
Gli articoli da 298 a 308 della «legge n. 7/2009 del 12 febbraio», come ulteriormente specificato dall’articolo 142 della «legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre», hanno introdotto una misura a sostegno del mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale quale definito dal codice del lavoro portoghese. La misura figura all’articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. Inizialmente la misura offriva alle imprese beneficiarie una prestazione volta a coprire il 70 % della compensazione dei lavoratori dipendenti, laddove tale compensazione ammontava ai due terzi della retribuzione lorda normale. La rettifica relativa ai due terzi era soggetta a un limite minimo pari al salario minimo nazionale e a un limite massimo pari a tre volte il salario minimo nazionale. Le imprese beneficiarie dovevano aver sospeso le attività oppure aver subito ingenti perdite di reddito. Successivamente la misura è stata prorogata, anche aumentando temporaneamente la compensazione dei lavoratori dipendenti al 100 % della loro retribuzione lorda normale; |
(8) |
Il «decreto-legge n. 10-G/2020 del 26 marzo», modificato dalla «dichiarazione di rettifica n. 14/2020 del 28 marzo», dall’articolo 4 del «decreto-legge n. 14-F/2020 del 13 aprile», dall’articolo 3 del «decreto-legge n. 20/2020 del 1o maggio», dall’articolo 6 del «decreto-legge 20-H/2020 del 14 maggio», dall’articolo 2 del «decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno» e dall’articolo 2 del «decreto-legge n. 6-C/2021 del 15 gennaio», e come ulteriormente specificato dall’articolo 142 della «legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre», ha introdotto il nuovo sostegno speciale e semplificato per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale. La misura figura all’articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. Questa misura, che era simile a quella di cui al considerando 7, aveva semplificato le procedure per consentire un accesso più rapido ai fondi. Inizialmente la misura offriva alle imprese beneficiarie una prestazione volta a coprire il 70 % della compensazione dei lavoratori dipendenti, laddove tale compensazione era pari ai due terzi della retribuzione lorda normale, e prevedeva altresì l’esenzione dai contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro. La rettifica relativa ai due terzi era soggetta a un limite minimo pari al salario minimo nazionale e a un limite massimo pari a tre volte il salario minimo nazionale. Le imprese beneficiarie dovevano aver sospeso le attività oppure aver subito una perdita di reddito pari ad almeno il 40 % nel corso dei 30 giorni precedenti la richiesta di sostegno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente o alla media mensile dei due mesi precedenti tale periodo. In seguito la misura è stata prorogata più volte, anche aumentando temporaneamente, in circostanze specifiche, la compensazione dei lavoratori dipendenti al 100 % della retribuzione lorda normale; Dal momento che lo sgravio dai contributi di previdenza sociale rappresenta gettito cui le amministrazioni pubbliche rinunciano, ai fini del regolamento (UE) 2020/672 esso può essere considerato equivalente a una spesa pubblica. |
(9) |
L’articolo 5, secondo comma, e gli articoli da 7 a 9 del «decreto-legge n. 10-G/2020 del 26 marzo» stabilivano che le imprese beneficiarie delle misure di cui al considerando 7 o 8 e che disponevano di un programma di formazione approvato dai servizi pubblici nazionali per l’impiego e la formazione («Instituto do Emprego e Formação Profissional», IEFP), nell’ambito di programmi speciali di formazione professionale, potevano ricevere un’indennità di formazione per coprire il reddito sostitutivo nonché i costi connessi alla formazione da svolgersi durante l’orario di lavoro in alternativa alla riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti. La misura figura all’articolo 3, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. |
(10) |
Gli articoli 4 e 5 del «decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno» e l’articolo 14-A del «decreto-legge n. 46-A/2020 del 30 luglio», modificato dall’articolo 4 del «decreto-legge n. 6-C/2021 del 15 gennaio», dall’articolo 2 del «decreto-legge n. 23-A/2021 del 24 marzo» e dall’articolo 2 del «decreto-legge n. 32/2021 del 12 maggio», e come specificato nel «decreto governativo n. 102-A/2021 del 14 maggio», hanno introdotto un nuovo sostegno speciale alle imprese per la ripresa delle attività. La misura figura all’articolo 3, lettera d), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. Inizialmente, al fine di agevolare il ritorno al lavoro e sostenere il mantenimento dei posti di lavoro, le imprese i cui dipendenti avevano beneficiato delle misure di cui ai considerando 7 o 8 potevano ricevere una prestazione pari al salario minimo nazionale per i dipendenti in questione in unica rata, oppure pari al doppio del salario minimo un’nazionale per tali dipendenti versata gradualmente nell’arco di sei mesi. Nei casi in cui il sostegno era erogato in maniera graduale, le imprese beneficiavano anche di un’esenzione parziale del 50 % dai rispettivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro relativi ai dipendenti interessati. In seguito la misura è stata prorogata più volte, anche inserendo tra le imprese beneficiarie le microimprese i cui dipendenti avevano beneficiato della misura di cui al considerando 12, che pertanto potevano ricevere una prestazione pari al doppio del salario minimo nazionale per tale dipendente, versata gradualmente nell’arco di sei mesi. |
(11) |
L’articolo 3 del «decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno», modificato dall’articolo 2 del «decreto-legge n. 58-A/2020 del 14 agosto», ha introdotto un nuovo supplemento di stabilizzazione del reddito per i lavoratori dipendenti che avevano beneficiato delle misure di cui ai considerando 7 o 8 per almeno un mese (per 30 giorni consecutivi, come è stato specificato successivamente) nel periodo aprile-giugno 2020. La misura figura all’articolo 3, lettera e), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. Potevano beneficiarne i dipendenti la cui retribuzione lorda relativa al mese di febbraio 2020 non superava il doppio del salario minimo nazionale. I dipendenti avevano diritto a beneficiare di una prestazione pari alla differenza tra la retribuzione lorda del mese di febbraio 2020 e quella del periodo in cui i lavoratori dipendenti avevano beneficiato di una delle due misure summenzionate, con un limite minimo di 100 EUR e un limite massimo di 351 EUR. |
(12) |
L’articolo 4 del «decreto-legge n. 46-A/2020 del 30 luglio», modificato dall’articolo 2 del «decreto legge n. 90/2020 del 19 ottobre», dall’articolo 142 della «legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre», dall’articolo 3 del «decreto-legge n. 6-C/2021 del 15 gennaio», dall’articolo 2 del «decreto-legge» n. 23-A/2021 del 24 marzo» e dall’articolo 2 del «decreto-legge n. 71-A/2021 del 13 agosto», ha introdotto un nuovo sostegno speciale progressivo per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante la riduzione temporanea dell’orario di lavoro normale. La misura figura all’articolo 3, lettera f), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 del Consiglio. Inizialmente la misura offriva alle imprese beneficiarie una prestazione volta a coprire il 70 % della compensazione dei lavoratori dipendenti per le ore non lavorate, laddove tale compensazione era pari ai due terzi della loro retribuzione lorda normale corrispondente alle ore non lavorate nell’agosto e nel settembre 2020, oppure ai quattro quinti della retribuzione lorda normale corrispondente alle ore non lavorate da ottobre a dicembre 2020. La retribuzione lorda complessiva che ne derivava era vincolata a un limite inferiore pari al salario minimo nazionale. La misura prevedeva altresì la totale o parziale esenzione dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con variazioni relative alle dimensioni delle imprese beneficiarie (micro, piccole e medie imprese o grandi imprese). Le imprese beneficiarie dovevano aver sospeso le attività oppure aver subito una perdita di reddito pari ad almeno il 40 % nel corso dei 30 giorni precedenti la richiesta di sostegno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente o alla media mensile dei due mesi precedenti tale periodo. La riduzione temporanea massima dell’orario di lavoro normale era strutturata in modo da aumentare in funzione dell’entità delle perdite di reddito subite dalle imprese beneficiarie. In seguito la misura è stata prorogata più volte, anche includendo tra le imprese beneficiarie le imprese che avevano subito perdite di reddito pari almeno al 25 %, ricalibrando la riduzione temporanea massima dell’orario di lavoro normale in funzione dell’entità delle perdite di reddito delle imprese beneficiarie, aumentando temporaneamente la compensazione dei lavoratori dipendenti al 100 % della retribuzione lorda normale corrispondente alle ore non lavorate e introducendo la graduale eliminazione dello sgravio dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Dal momento che lo sgravio dai contributi previdenziali rappresenta gettito cui le amministrazioni pubbliche rinunciano, ai fini del regolamento (UE) 2020/672 esso può essere considerato equivalente a una spesa pubblica. |
(13) |
L’articolo 26 del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo», modificato dall’articolo 2 del «decreto-legge n 12-A/2020 del 6 aprile», dall’articolo 2 del «decreto-legge n. 14-F/2020 del 13 aprile», dall’articolo 4 del «decreto-legge n. 20-C/2020 del 7 maggio», dall’articolo 9 della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio» e dall’articolo 2 della «legge n. 31/2020 dell’11 agosto», nonché l’articolo 325-G della «legge n. 2/2020 del 31 marzo», integrato dall’articolo 3 della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio», hanno introdotto un nuovo sostegno speciale per i lavoratori autonomi, per i lavoratori informali e i dirigenti. La misura figura all’articolo 3, lettera g), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. Inizialmente la misura prevedeva una prestazione mensile pari al reddito registrato del singolo soggetto, con un limite massimo pari all’indice di sostegno sociale del Portogallo («Indexante dos Apoios Sociais», IAS, pari a 438,81 EUR nel 2020). Ne potevano beneficiare i soggetti che avevano sospeso l’attività. In seguito la misura è stata prorogata più volte, anche includendo tra i beneficiari i soggetti che avevano registrato perdite di reddito pari ad almeno il 40 % nel corso dei 30 giorni precedenti la richiesta di sostegno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente o alla media mensile dei due mesi precedenti tale periodo, ricalibrandola in modo da rendere la prestazione mensile pari al reddito registrato dei soggetti, con un limite massimo pari all’indice di sostegno sociale del Portogallo se il reddito registrato era inferiore a 1,5 volte tale indice, oppure pari ai due terzi del reddito registrato, con un limite massimo pari al salario minimo nazionale, se tale reddito registrato era pari o superiore a 1,5 volte l’indice del sostegno sociale del Portogallo, con un limite minimo pari al 50 % dell’indice di sostegno sociale del Portogallo. |
(14) |
L’articolo 23 del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo», modificato dall’articolo 2 del «decreto-legge n. 12-A/2020 del 6 aprile», e l’articolo 3 della «legge n. 16/2021 del 7 aprile» hanno introdotto un assegno familiare per i lavoratori dipendenti impossibilitati a lavorare per accudire figli o altre persone a carico di età inferiore ai 12 anni o, indipendentemente dall’età, con una disabilità o una malattia cronica. La misura figura all’articolo 3, lettera h), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. La misura prevedeva una prestazione corrispondente a due terzi della retribuzione lorda normale, versata in parti uguali dal datore di lavoro e dai regimi di previdenza sociale, con un limite minimo pari al salario minimo nazionale e un limite massimo pari a tre volte il salario minimo nazionale; Tale misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce ai lavoratori dipendenti un sostegno al reddito che contribuirà a coprire le spese per la cura dei bambini durante la chiusura delle scuole e aiuterà così i genitori a proseguire l’attività lavorativa, evitando che il rapporto di lavoro sia messo a repentaglio. |
(15) |
Il «decreto governativo n. 3485-C/2020 del 19 marzo», il «decreto governativo n. 4395/2020 del 10 aprile» e il» decreto governativo n. 5897-B/2020 del 28 maggio» hanno introdotto una misura di sostegno speciale per il mantenimento dei contratti di lavoro dei formatori in considerazione dell’annullamento dei corsi di formazione professionale. La misura figura all’articolo 3, lettera i), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 del Consiglio. Il sostegno pubblico consisteva in una prestazione a copertura della retribuzione dei formatori anche se i corsi di formazione professionale non si sono svolti. |
(16) |
Il «decreto del ministro del Lavoro, della solidarietà e della sicurezza sociale e del ministro della Salute n. 2875-A/2020 del 3 marzo», l’articolo 20 del «decreto-legge 10-A/2020 del 13 marzo», modificato dall’articolo 2 del «decreto-legge n. 62-A/2020 del 3 settembre», e l’articolo 325-F della «legge n. 2/2020 del 31 marzo», modificato dall’articolo 3 della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio», hanno introdotto un’indennità di malattia per aver contratto la COVID-19. La misura figura all’articolo 3, lettera m), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. Rispetto al regime standard di indennità di malattia del Portogallo, la concessione dell’indennità di malattia per COVID-19 non era soggetta a un periodo di attesa. Il sostegno pubblico consisteva in una prestazione pari alla normale retribuzione lorda dei beneficiari. |
(17) |
L’articolo 19 del «decreto-legge 10-A/2020 del 13 marzo», modificato dall’articolo 2 del «decreto-legge n. 62-A/2020 del 3 settembre», e l’articolo 325-F della «legge n. 2/2020 del 31 marzo», modificato dall’articolo 3 della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio», hanno introdotto un’indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi che si sono trovati temporaneamente nell’impossibilità di esercitare le loro attività professionali in quanto sottoposti a isolamento profilattico. La misura figura all’articolo 3, lettera l), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. La concessione dell’indennità non era soggetta a un periodo di attesa. I lavoratori dipendenti o autonomi beneficiari avevano diritto a un’indennità pari alla loro retribuzione lorda normale. |
(18) |
La «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 97/2020 dell’8 aprile», la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 120/2020 del 28 aprile», la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 128/2020 del 5 maggio», la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 129/2020 del 5 maggio», la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 195/2020 del 15 luglio», la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 196/2020 del 15 luglio» e la «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 200/2020 del 17 luglio» hanno introdotto una serie di misure regionali relative all’occupazione nella regione autonoma delle Azzorre. Le misure figurano nell’articolo 3, lettera j), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 del Consiglio. Le misure specifiche, che comprendevano un’integrazione regionale ai regimi nazionali, segnatamente per la riduzione dell’orario lavorativo, nonché il sostegno ai lavoratori autonomi e alle imprese finalizzato alla ripresa delle attività, erano volte a preservare l’occupazione nelle Azzorre durante l’epidemia di COVID-19. Il sostegno a titolo di tali misure era subordinato al mantenimento dei contratti di lavoro e delle attività da parte delle imprese. |
(19) |
La «risoluzione del governo regionale di Madera n. 101/2020 del 13 marzo» e «l’ordinanza n. 133-B/2020 della vicepresidenza del governo regionale di Madera e del segretariato regionale per l’inclusione sociale e la cittadinanza del 22 aprile» hanno introdotto una serie di misure regionali relative all’occupazione nella regione autonoma di Madera. Le misure figurano nell’articolo 3, lettera k), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 del Consiglio. Le misure specifiche, che comprendevano un’integrazione regionale ai regimi nazionali, segnatamente per la riduzione dell’orario lavorativo nonché un sostegno ai lavoratori autonomi e alle imprese finalizzato alla ripresa delle attività, erano volte a preservare l’occupazione a Madera durante l’epidemia di COVID-19,. Il sostegno a titolo di tali misure era subordinato al mantenimento dei contratti di lavoro e delle attività da parte delle imprese. |
(20) |
L’articolo 156 della «legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre», alle condizioni di cui al secondo comma, lettere da c) a f), dello stesso articolo, come ulteriormente specificato nell’«ordinanza governativa n. 19-A/2021 del 25 gennaio» e prorogato dall’articolo 12 del «decreto-legge n. 104/2021 del 27 novembre», ha introdotto un regime di sostegno straordinario per i lavoratori autonomi, i lavoratori che non avevano accesso ad altri meccanismi di protezione sociale e i dirigenti il cui reddito aveva particolarmente risentito della pandemia di COVID-19. La misura figura nell’articolo 3, lettera r), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. Nel caso dei lavoratori autonomi, la misura prevedeva una prestazione pari a due terzi della riduzione del reddito mensile dei lavoratori, con un limite massimo pari a 501,16 EUR. Ne potevano beneficiare i lavoratori autonomi che avevano subito una riduzione del reddito pari ad almeno il 40 % nel periodo marzo-dicembre 2020 rispetto al 2019. Nel caso di lavoratori che non avevano accesso ad altri meccanismi di protezione sociale, la misura prevedeva: i) per i lavoratori dipendenti, una prestazione pari alla differenza tra il valore di riferimento mensile di 501,16 EUR e il salario mensile medio per adulto nei rispettivi nuclei familiari; o, ii) per i lavoratori autonomi, una prestazione pari a due terzi della diminuzione del reddito mensile dei lavoratori, con un limite massimo pari a 501,16 EUR. Nel caso dei dirigenti, la misura prevedeva una prestazione pari al loro reddito mensile medio di riferimento, se questo era inferiore a 1,5 volte l’indice di sostegno sociale del Portogallo (« Indexante dos Apoios Sociais », IAS, 438,81 EUR nel 2021), oppure a due terzi del loro reddito mensile medio di riferimento, se questo era pari o superiore a tale indice. Ne potevano beneficiare i dirigenti le cui attività imprenditoriali erano state temporaneamente sospese a causa della pandemia di COVID-19 o che avevano registrato perdite di reddito pari ad almeno il 40 % nei 30 giorni precedenti la richiesta di sostegno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente o alla media mensile dei due mesi precedenti tale periodo. In tutti i casi la prestazione aveva un limite minimo di 50 EUR, aumentato al 50 % della diminuzione di reddito mensile registrata se tale diminuzione era compresa tra il 50 % e il 100 % dell’indice di sostegno sociale del Portogallo, oppure al 50 % dell’indice di sostegno sociale del Portogallo se la diminuzione di reddito era superiore a tale indice. |
(21) |
Il punto 2.5.1 dell’«allegato della risoluzione del Consiglio dei ministri n. 41/2020 del 6 giugno», ulteriormente specificato negli articoli da 10 a 12 dell’«ordinanza governativa n. 180/2020 del 3 agosto» e prorogato dagli articoli da 5 a 7 dell’«allegato dell’ordinanza governativa n. 37-A/2021 del 15 febbraio», ha introdotto un regime di sostegno sociale per artisti, autori, tecnici e altri operatori del settore artistico. La misura figura nell’articolo 3, lettera s), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. La misura prevedeva una prestazione mensile pari all’indice di sostegno sociale del Portogallo («Indexante dos Apoios Sociais», IAS, 438,81 EUR nel 2021). |
(22) |
Il Portogallo ha ulteriormente prorogato o modificato una serie di misure di carattere sanitario volte ad affrontare l’epidemia di COVID-19. Si tratta in particolare delle misure di cui ai considerando da 23 a 27. |
(23) |
La «circolare n. 012/2020 del 6 maggio», modificata il 14 maggio 2020, e la «circolare n. 013/2020 del 10 giugno», modificata il 23 giugno 2020, entrambe emanate dalla direzione generale della Sanità portoghese, nonché il «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo» hanno consentito l’acquisto di dispositivi di protezione individuale da utilizzare sul posto di lavoro, in particolare in ospedali pubblici, ministeri, comuni e nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera. La misura figura nell’articolo 3, lettera n), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. |
(24) |
Il «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo» ha introdotto una campagna per l’igiene scolastica volta a garantire il rientro al lavoro in sicurezza per docenti, altri membri del personale e studenti. La misura figura nell’articolo 3, lettera o), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. |
(25) |
La «circolare n. 012/2020 del 6 maggio», modificata il 14 maggio 2020 e la «circolare n. 013/2020 del 10 giugno», modificata il 23 giugno 2020, entrambe emanate dalla direzione generale della Sanità portoghese, hanno consentito la somministrazione di test per verificare se i degenti e i lavoratori degli ospedali pubblici, nonché i dipendenti delle residenze sanitarie assistenziali e delle strutture di assistenza all’infanzia, avessero contratto la COVID-19. La misura figura nell’articolo 3, lettera p), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. |
(26) |
L’articolo 42-A della «legge n. 2/2020 del 31 marzo», modificato dall’articolo 3 della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio», e l’articolo 291 della «legge n. 75-B/2020 del 31 dicembre» hanno introdotto una nuova compensazione speciale per i lavoratori del Servizio sanitario nazionale impegnati nella lotta contro l’epidemia di COVID-19. La misura figura nell’articolo 3, lettera q), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. La misura consisteva in un premio di rendimento, versato una tantum, corrispondente a un importo pari al 50 % della normale retribuzione lorda del dipendente. |
(27) |
L’articolo 6 del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo» e gli articoli da 4 a 8 del «decreto-legge n. 10-A/2021 del 2 febbraio» hanno disposto l’assunzione di personale sanitario supplementare e la compensazione del lavoro straordinario nel Servizio sanitario nazionale per contribuire ad affrontare i problemi provocati dalla pandemia. La misura figura nell’articolo 3, lettera t), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1354. |
(28) |
Il Portogallo soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Il Portogallo ha fornito alla Commissione prove adeguate del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 6 920 192 416 EUR dal 1o febbraio 2020 in esito alle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Si tratta di un aumento repentino e severo perché anch’esso collegato alla proroga o alla modifica di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Portogallo. Il Portogallo intende finanziare 386 417 324 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione e 299 312 604 EUR mediante finanziamenti propri. |
(29) |
La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato il Portogallo e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta del 17 settembre 2022. |
(30) |
Come richiesto dal Portogallo il 17 settembre 2022, la spesa per misure di carattere sanitario di cui ai considerando da 23 a 27 ammonta a 1 382 230 075 EUR. |
(31) |
È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare il Portogallo a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali. |
(32) |
Dato che il periodo di disponibilità indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 è scaduto, è necessario stabilire un nuovo periodo di disponibilità per l’assistenza finanziaria supplementare. È opportuno prorogare di 21 mesi il periodo di disponibilità di 18 mesi dell’assistenza finanziaria concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1354, portando così il periodo di disponibilità totale a 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 ha preso effetto. |
(33) |
Il Portogallo e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. |
(34) |
La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno che possano essere promossi, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato. |
(35) |
È opportuno che il Portogallo informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese. |
(36) |
La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese del Portogallo e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 è così modificata:
1) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
2) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Il Portogallo può finanziare le seguenti misure:
|
Articolo 2
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica al destinatario.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 25 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
(1) GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica portoghese sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 49).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2022/99 del Consiglio, del 25 gennaio 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1354 che concede alla Repubblica portoghese sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 17 del 26.1.2022, pag. 47).
28.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 280/41 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2084 DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2022
recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 che concede alla Repubblica ceca sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Facendo seguito a una richiesta presentata dalla Repubblica ceca il 7 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 (2), ha concesso alla Repubblica ceca assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 2 000 000 000 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Repubblica ceca volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. |
(2) |
Il prestito doveva essere utilizzato dalla Repubblica ceca per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1345. |
(3) |
L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Repubblica ceca. Ciò ha determinato ripetuti un aumenti repentini e severi della spesa pubblica ceca connessa alle misure di cui all’articolo 3, lettere a), c), d) ed e), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1345. |
(4) |
L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Repubblica ceca nel 2020, 2021 e 2022 per contenerla e limitarne le ripercussioni socioeconomiche e sanitarie hanno avuto e stanno tuttora avendoun impatto considerevole sulle finanze pubbliche. Nel 2020 la Repubblica ceca ha registrato un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 5,8 % e al 37,7 % del prodotto interno lordo (PIL), percentuali salite rispettivamente al 5,9 % e al 41,9 % alla fine del 2021. Le previsioni di primavera 2022 della Commissione prospettavano per la Repubblica ceca un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 4,3 % e al 42,8 % del PIL alla fine del 2022. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2022 della Commissione, il PIL della Repubblica ceca aumenterà del 2,3 % nel 2022. |
(5) |
Il 22 settembre 2022 la Repubblica ceca ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione per un importo pari a 2 500 000 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, 2021 e 2022 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare la Repubblica ceca ha ulteriormente prorogato o modificato i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui ai considerando da 6 a 9. |
(6) |
Il regime di riduzione dell’orario lavorativo denominato programma «Antivirus», di cui all’articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1345, era inteso a compensare i costi salariali sostenuti dai datori di lavoro privati costretti a sospendere o ridurre in misura significativa la loro attività economica in conseguenza diretta delle misure adottate dalle autorità (opzione A) o indirettamente a causa delle ripercussioni economiche negative della pandemia di COVID-19 (opzione B). La base giuridica era costituita dalla «risoluzione n. 353 del governo, del 31 marzo 2020», come modificata, e dall’articolo 120 della «legge n. 435/2004 Racc. sull’occupazione» (3), come modificata. Il programma è stato prorogato e modificato dalla «risoluzione n. 1039 del governo, del 14 ottobre 2020» con l’opzione A plus, volta a compensare integralmente i costi salariali sostenuti dai datori di lavoro costretti a sospendere o ridurre in misura significativa la loro attività a causa delle misure adottate dalle autorità. Il programma è stato inoltre prorogato mediante diverse decisioni del governo, che hanno attivato l’opzione A dal 12 marzo 2020 al 28 febbraio 2022, l’opzione A plus dal 1o ottobre 2020 al 31 maggio 2021 e l’opzione B dal 12 marzo 2020 al 31 maggio 2021 e dal 1o novembre 2021 al 31 dicembre 2021. |
(7) |
Il primo credito di compensazione per i lavoratori autonomi, il cosiddetto programma «Pětadvacítka», di cui all’articolo 3, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1345, introdotto dalla «legge n. 159/2020 Racc.» (4), garantiva ai lavoratori autonomi che erano stati costretti a sospendere o a ridurre in misura significativa la loro attività economica oltre la normale volatilità aziendale a causa dei rischi della COVID-19 per la salute pubblica o delle misure di crisi adottate dalle pubbliche autorità un credito di compensazione di 500 CZK pro capite per giorno civile. Tale programma è rimasto in vigore dal 12 marzo 2020 all’8 giugno 2020. La successiva modifica, il programma «credito di compensazione autunnale» introdotto dalla «legge n. 461/2020 Racc.» (5), e in vigore dal 5 ottobre 2020 al 15 febbraio 2021, garantiva ai lavoratori autonomi costretti a sospendere o ridurre in misura significativa la loro attività economica a causa dei rischi per la salute pubblica o delle misure di crisi adottate dalle pubbliche autorità un credito d’imposta di 500 CZK per giorno civile. La «legge n. 95/2021 Racc.» (6) e le relative risoluzioni del governo [n. 154/2021 (7) e n. 188/2021 (8)] hanno introdotto un’ulteriore modifica, denominata «nuovo credito di compensazione per il 2021», in vigore dal 1o febbraio 2021 al 31 maggio 2021, che ha aumentato l’importo del credito d’imposta a 1 000 CZK al giorno. Il «credito di compensazione per il 2022» introdotto dalla «legge n. 519/2021 Racc.» (9), ultima modifica di questo credito di compensazione per i lavoratori autonomi, prevedeva anch’esso un importo di 1 000 CZK al giorno ed è rimasto in vigore dal 22 novembre 2021 al 31 gennaio 2022. |
(8) |
La parziale esenzione dal versamento dei contributi previdenziali e sanitari dovuti dai lavoratori autonomi di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 aveva per base giuridica la «legge n. 136/2020 Racc.» (10) (per la sicurezza sociale) e la «legge n. 134/2020 Racc.» (11) (per la sicurezza sanitaria). Lo Stato ha provveduto al pagamento del corrispondente contributo mensile da marzo ad agosto 2020 per i contributi previdenziali e sanitari dovuti dai lavoratori autonomi. Benché il programma sia arrivato a conclusione nell’agosto 2020, nel 2021 è stato necessario versare ulteriori importi per liquidare ai lavoratori autonomi gli importi degli anticipi da loro versati nel 2020. La misura rappresenta gettito cui il governo rinuncia e che, ai fini dell’attuazione del regolamento (UE) 2020/672, può essere considerato equivalente alla spesa pubblica. |
(9) |
L’«indennità di assistenza» per i lavoratori autonomi di cui all’articolo 3, lettera e), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1345, ha per base giuridica le «risoluzioni del governo n. 262 del 19 marzo 2020 (12), n. 311 del 26 marzo 2020, n. 354 del 31 marzo 2020, n. 514 del 4 maggio 2020, n. 552 del 18 maggio 2020, n. 1053 del 16 ottobre 2020, n. 1260 del 30 novembre 2020 e n. 446 del 10 maggio 2021», l’articolo 14 della «legge n. 218/2000 Racc. (13) sulle norme di bilancio», come modificata, che si applica ai lavoratori autonomi nel settore della produzione agricola primaria e forestale, e l’articolo 3, lettera h), della «legge n. 47/2002 Racc. sul sostegno alle PMI», come modificata (14). Tale misura compensa la perdita di reddito subita dai lavoratori autonomi in conseguenza della necessità di prendersi cura dei figli o di persone non autosufficienti a causa della chiusura degli asili e delle strutture di assistenza sociale. L’importo giornaliero del sostegno era di 424 CZK per il mese di marzo 2020 e di 500 CZK da aprile a giugno 2020. Il programma è stato prorogato da ottobre 2020 a maggio 2021, con un sostegno giornaliero di 400 CZK. |
(10) |
La Repubblica ceca soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Repubblica ceca ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 5 349 588 352 EUR dal 1o febbraio 2020 in esito alle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Si tratta di un aumento repentino e severo in quanto connesso anche alla proroga o alla modifica di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro nella Repubblica ceca. La Repubblica ceca intende finanziare 215 333 982 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione e 634 254 370 EUR mediante finanziamenti propri. |
(11) |
La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Repubblica ceca e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, cui si fa riferimento nella richiesta del 22 settembre 2022. |
(12) |
È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Repubblica ceca a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l’importo e l’erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali. |
(13) |
Dato che il periodo di disponibilità indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 è scaduto, è necessario stabilire un nuovo periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria supplementare. È opportuno prorogare di 21 mesi il periodo di disponibilità di 18 mesi dell’assistenza finanziaria concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1345, portando così il periodo di disponibilità totale a 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 ha preso effetto. |
(14) |
La Repubblica ceca e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. |
(15) |
La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato. |
(16) |
È opportuno che la Repubblica ceca informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese. |
(17) |
La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Repubblica ceca e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 è così modificata:
1) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
2) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 La Repubblica ceca può finanziare le misure seguenti:
|
Articolo 2
La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica al destinatario.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, 25 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
(1) GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1345 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica ceca sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 17).
(3) Legge n. 435/2004 Racc. sull’occupazione, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 143 del 23 luglio 2004.
(4) Legge n. 159/2020 Racc. su un credito di compensazione connesso alle misure di crisi correlate all’incidenza del coronavirus SARS CoV-2, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 59 del 14 aprile 2020.
(5) Legge n. 461/2020 Racc. su un credito di compensazione legato alle misure di divieto o limitazioni delle attività lavorative connesse all’insorgenza del coronavirus SARS CoV-2, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 189 del 13 novembre 2020.
(6) Legge n. 95/2021 Racc. sul credito di compensazione per il 2021, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 38 del 26 febbraio 2021.
(7) Risoluzione n. 154/2021 Racc. del governo sul credito di compensazione per il 2021, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 60 del 31 marzo 2021.
(8) Risoluzione n. 188/2021 Racc. del governo sulla determinazione del prossimo periodo del credito di compensazione per il credito di compensazione per il 2021, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 79 del 7 maggio 2021.
(9) Legge n. 519/2021 Racc. sul credito di compensazione per il 2022, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 226 del 23 dicembre 2021.
(10) Legge n. 136/2020 Racc. su taluni adeguamenti nel settore dei contributi previdenziali e dei contributi alla politica statale in materia di occupazione e pensioni in relazione alle misure di emergenza adottate nel 2020 durante l’epidemia, come modificata, pubblicata nella raccolta di leggi n. 48 del 27 marzo 2020.
(11) Legge n. 134/2020 Racc., che modifica la legge n. 592/1992 Racc. sui premi dell’assicurazione sanitaria pubblica, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 48 del 27 marzo 2020.
(12) Risoluzione n. 262/2020 Racc. del governo sull’adozione di una misura di crisi, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 42 del 19 marzo 2020.
(13) Legge n. 218/2000 Racc. sulle norme di bilancio, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 65 del 21 luglio 2000.
(14) Legge n. 47/2002 Racc. sul sostegno alle piccole e medie imprese, come modificata, pubblicata nella Raccolta di leggi n. 20 dell’8 febbraio 2002.
28.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 280/46 |
DECISIONE (PESC) 2022/2085 DEL CONSIGLIO
del 27 ottobre 2022
che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/573/PESC (1). |
(2) |
In base a un riesame della decisione 2010/573/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica di Moldova fino al 31 ottobre 2023. Il Consiglio effettuerà un riesame della situazione per quanto riguarda le misure restrittive dopo sei mesi. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/573/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 4 della decisione 2010/573/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2023. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) Decisione 2010/573/PESC del Consiglio, del 27 settembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova (GU L 253 del 28.9.2010, pag. 54).
28.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 280/47 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/2086 DEL CONSIGLIO
del 27 ottobre 2022
che attua la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC. |
(2) |
In esito a un riesame effettuato dal Consiglio risulta opportuno sopprimere le voci relative a sette persone e le informazioni relative ai loro diritti della difesa e al loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/72/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2011/72/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a …, il 27 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
ALLEGATO
Nelle sezioni A e B dell'allegato della decisione 2011/72/PESC, le voci relative alle persone seguenti sono soppresse:
«4. |
Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI»; |
«36. |
Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI»; |
«37. |
Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI»; |
«38. |
Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI»; |
«39. |
Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI»; |
«43. |
Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF»; |
«44. |
Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF». |
28.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 280/49 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2087 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2022
che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri per l'anno civile 2020 e che rende noti ai costruttori i valori da utilizzare per il calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni e degli obiettivi in deroga per gli anni civili dal 2021 al 2024 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2022) 6754]
(I testi in lingua ceca, francese, inglese, italiana, neerlandese, polacca, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità del regolamento (UE) 2019/631, la Commissione è tenuta a determinare, ogni anno, le emissioni specifiche medie di CO2 e l'obiettivo specifico per le emissioni per ciascun costruttore responsabile di autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione, in Islanda, in Norvegia e, fino all'anno civile 2020, nel Regno Unito, come pure per ciascun raggruppamento di costruttori. In base a ciò sono stabiliti i risultati raggiunti dai costruttori o dai raggruppamenti di costruttori nell'ottemperare all'obbligo di non superare i rispettivi obiettivi specifici per le emissioni. |
(2) |
Il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni per l'anno civile 2020 si basa sui dati dettagliati relativi alle immatricolazioni di autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri nuovi nell'anno civile in questione comunicati dalle autorità dichiaranti. |
(3) |
Tutti i paesi hanno trasmesso alla Commissione i dati relativi al 2020, seppur in alcuni casi con un certo ritardo rispetto alla scadenza del 28 febbraio 2021. Dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, la Commissione ha contattato le autorità dichiaranti interessate e, con riserva del loro accordo, li ha corretti o completati conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo con l'autorità dichiarante i dati provvisori trasmessi dal paese non sono stati corretti. |
(4) |
Il 29 giugno 2021 i dati provvisori sono stati pubblicati e la Commissione ha trasmesso a 93 costruttori di autovetture e 68 costruttori di veicoli commerciali leggeri, nonché ai rispettivi raggruppamenti, i calcoli provvisori delle loro emissioni specifiche medie di CO2 e i loro obiettivi specifici per le emissioni nel 2020. |
(5) |
Ai costruttori è stato chiesto di verificare i dati provvisori in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/631 e di comunicare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica. 63 costruttori di autovetture e 42 costruttori di veicoli commerciali leggeri hanno notificato errori. |
(6) |
I dati provvisori comprendevano fattori di correzione sia per le autovetture, calcolati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 (2) della Commissione, sia per i veicoli commerciali leggeri, calcolati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 (3) della Commissione. In considerazione del fatto che i fattori di correzione finali erano pari a uno per tutti i costruttori e i loro raggruppamenti, non è stato necessario correggere il calcolo delle emissioni specifiche medie. |
(7) |
Nel caso di due costruttori di autovetture e di un costruttore di veicoli commerciali leggeri, tutti i veicoli riportati nell'insieme di dati provvisori esulavano dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/631. Nel caso di un costruttore di autovetture, non sono stati comunicati i valori delle emissioni specifiche di CO2 basate sulla procedura NEDC per nessuno dei veicoli di cui all'insieme di dati provvisori e tale costruttore non è pertanto compreso nella presente decisione. |
(8) |
Per i restanti 30 costruttori di autovetture e 26 costruttori di veicoli commerciali leggeri che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare i dati e i calcoli provvisori relativi alle emissioni specifiche medie e agli obiettivi specifici per le emissioni. |
(9) |
La Commissione ha verificato gli errori notificati dai costruttori e le giustificazioni per la loro correzione e le serie di dati provvisori sono state confermate o modificate, a seconda dei casi. Di conseguenza per 93 costruttori di autovetture e 68 costruttori di veicoli commerciali leggeri è opportuno confermare o modificare i dati provvisori. |
(10) |
Conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/631, un costruttore è da considerarsi adempiente rispetto al proprio obiettivo specifico per le emissioni quando le sue emissioni specifiche medie di CO2 indicate nella presente decisione non superano l'obiettivo specifico per le emissioni. Per i costruttori che sono membri di un raggruppamento l'adempimento degli obiettivi dovrebbe essere valutato a livello di raggruppamento, conformemente all'articolo 6 di tale regolamento. Per i costruttori o i raggruppamenti cui è stata concessa una deroga agli obiettivi specifici per le emissioni per l'anno civile 2020 conformemente all'articolo 10 di tale regolamento, la conformità delle emissioni specifiche medie di CO2 è valutata rispetto agli obiettivi in deroga loro concessi. |
(11) |
In conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/631, per determinare le emissioni specifiche medie di CO2 di ogni costruttore o raggruppamento si tiene conto solo del 95 % delle sue autovetture nuove immatricolate durante l'anno civile 2020, selezionate in base ai loro livelli di emissione |
(12) |
In conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/631, nel computo delle emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori di autovetture, ogni nuova autovettura con emissioni specifiche di CO2 inferiori a 50 g CO2/km (NEDC) conta come due autovetture nell'anno civile 2020, fino a un contributo di "supercrediti" pari a 7,5 g CO2/km per ciascun costruttore o raggruppamento. |
(13) |
Nel calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 si tiene conto dei risparmi di CO2, fino a un totale di 7 g CO2/km per ciascun costruttore o raggruppamento, realizzati attraverso l'uso di tecnologie innovative che forniscono un contributo comprovato alla riduzione di CO2 e che sono state approvate dalla Commissione in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631 ("ecoinnovazioni"). Nell'anno civile 2020, si tiene conto solo dei risparmi di CO2 realizzati grazie alle ecoinnovazioni e determinati con riferimento alla NEDC. |
(14) |
Nel calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni e delle emissioni specifiche medie di CO2 dovrebbero essere inclusi anche i dati registrati con codice di errore B, vale a dire dati completi riguardanti la massa in ordine di marcia e le emissioni di CO2, anche se con parametri di identificazione del veicolo mancanti o errati. Tuttavia occorre tener conto del fatto che i costruttori non sono in grado di verificarli o correggerli. È pertanto opportuno applicare un margine di errore per determinare lo scostamento del costruttore dall'obiettivo. |
(15) |
Il margine di errore è calcolato come differenza tra lo scostamento tra le emissioni specifiche medie di CO2 e l'obiettivo specifico per le emissioni calcolato, da un lato, tenendo conto di tutte le immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori e, dall'altro lato, senza tenerne conto. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore è applicato in modo da migliorare sempre la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo specifico per le emissioni. |
(16) |
Se tenendo conto del margine di errore, lo scostamento dall'obiettivo del costruttore o del raggruppamento, a seconda dei casi, è superiore a zero, deve essere imposto il versamento di un'indennità per le emissioni in eccesso in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/631. Ciò vale per sei costruttori singoli di autovetture (Subaru, Jaguar Land Rover, Bentley, DR Motor, Lamborghini e McLaren), due raggruppamenti di costruttori di autovetture (il raggruppamento Suzuki e il raggruppamento Volkswagen-SAIC) e un costruttore singolo di veicoli commerciali leggeri (Ssangyong). |
(17) |
In conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631, l'obiettivo specifico per le emissioni non si applica ai costruttori responsabili di un numero di nuove immatricolazioni inferiore a 1 000 unità. È tuttavia opportuno calcolare e comunicarne le emissioni specifiche medie e il numero di veicoli nuovi immatricolati. |
(18) |
Ai costruttori dovrebbero anche essere comunicati i valori da utilizzare ai fini del calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni e degli obiettivi in deroga per gli anni civili dal 2021 al 2024 in conformità dell'allegato I, parti A e B, punti 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/631. |
(19) |
I valori dei risultati raggiunti dai costruttori, confermati o modificati dalla presente decisione, potrebbero essere rivisti se le autorità nazionali competenti confermano la presenza di irregolarità nei valori riguardanti la massa o le emissioni di CO2 forniti per stabilire se il costruttore ha raggiunto gli obiettivi specifici per le emissioni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri e dai loro raggruppamenti per l'anno civile 2020 sono specificati nell'allegato I, parti A e B, della presente decisione.
2. I valori da utilizzare ai fini del calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni e degli obiettivi in deroga per gli anni civili dal 2021 al 2024 in conformità dell'allegato I, parti A e B, punti 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/631 sono specificati nell'allegato II, parti A e B, della presente decisione.
Articolo 2
Sono destinatari della presente decisione i seguenti singoli costruttori e raggruppamenti di costruttori costituiti a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/631:
1) |
|
2) |
|
3) |
|
4) |
|
5) |
|
6) |
|
7) |
|
8) |
|
9) |
|
10) |
|
11) |
|
12) |
|
13) |
|
14) |
|
15) |
|
16) |
|
17) |
|
18) |
|
19) |
|
20) |
|
21) |
|
22) |
|
23) |
|
24) |
|
25) |
|
26) |
|
27) |
|
28) |
|
29) |
|
30) |
|
31) |
|
32) |
|
33) |
|
34) |
|
35) |
|
36) |
|
37) |
|
38) |
|
39) |
|
40) |
|
41) |
|
42) |
|
43) |
|
44) |
|
45) |
|
46) |
|
47) |
|
48) |
|
49) |
|
50) |
|
51) |
|
52) |
|
53) |
|
54) |
|
55) |
|
56) |
|
57) |
|
58) |
|
59) |
|
60) |
|
61) |
|
62) |
|
63) |
|
64) |
|
65) |
|
66) |
|
67) |
|
68) |
|
69) |
|
70) |
|
71) |
|
72) |
|
73) |
|
74) |
|
75) |
|
76) |
|
77) |
|
78) |
|
79) |
|
80) |
|
81) |
|
82) |
|
83) |
|
84) |
|
85) |
|
86) |
|
87) |
|
88) |
|
89) |
|
90) |
|
91) |
|
92) |
|
93) |
|
94) |
|
95) |
|
96) |
|
97) |
|
98) |
|
99) |
|
100) |
|
101) |
|
102) |
|
103) |
|
104) |
|
105) |
|
106) |
|
107) |
|
108) |
|
109) |
|
110) |
|
111) |
|
112) |
|
113) |
|
114) |
|
115) |
|
116) |
|
117) |
|
118) |
|
119) |
|
120) |
|
121) |
|
122) |
|
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2022
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo
(1) GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644).
ALLEGATO I
Parte A
RISULTATI RAGGIUNTI DAI COSTRUTTORI DI AUTOVETTURE
Tabella 1
Risultati raggiunti nell'anno civile 2020 dai singoli costruttori di autovetture in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/631
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
Nome del costruttore |
Raggruppamenti di costruttori Deroghe Esenzioni |
Numero totale di immatricolazioni |
Numero di immatricolazioni considerate (95 %) |
Massa media |
Emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura NEDC |
Obiettivo specifico per le emissioni |
Scostamento dall'obiettivo |
Supercrediti |
Risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni |
Margine di errore |
ADAM OPEL GmbH |
|
2 |
1 |
1 691,00 |
0 |
105,36 |
- 105,36 |
0 |
0 |
0 |
ADIDOR VOITURES SAS |
DMD |
16 |
15 |
1 315,00 |
137,000 |
|
|
0 |
0 |
|
ALFA ROMEO SpA |
P2 |
34 483 |
32 758 |
1 622,57 |
143,334 |
103,082 |
40,252 |
0 |
0,619 |
0 |
ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG |
D |
605 |
574 |
2 053,02 |
199,279 |
214,000 |
-14,721 |
0 |
0 |
0 |
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE |
DMD |
114 |
108 |
1 535,00 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
ASTON MARTIN LAGONDA LTD |
D |
1 487 |
1 412 |
1 962,08 |
255,471 |
290,000 |
-34,529 |
0 |
0 |
0 |
AUDI AG |
P11 |
564 595 |
536 365 |
1 683,79 |
104,588 |
105,120 |
-0,532 |
7,5 |
0,646 |
0 |
AUDI HUNGARIA MOTOR KFT |
P11 |
3 824 |
3 632 |
1 416,83 |
148,052 |
96,230 |
51,822 |
0 |
0,001 |
0 |
AUDI SPORT GmbH |
P11 |
13 505 |
12 829 |
1 905,33 |
227,140 |
112,497 |
114,643 |
0 |
0 |
0 |
AUTOMOBILE DACIA SA |
P8 |
278 828 |
264 886 |
1 184,74 |
111,233 |
88,502 |
22,730 |
0,729 |
0,955 |
0,001 |
AUTOMOBILES CITROEN |
P7 |
340 836 |
323 794 |
1 167,80 |
95,997 |
87,938 |
8,058 |
0,607 |
0,971 |
0,001 |
AUTOMOBILES PEUGEOT |
P7 |
351 543 |
333 965 |
1 395,74 |
94,306 |
95,528 |
-1,222 |
3,073 |
0,481 |
0 |
AUTOMOBILI LAMBORGHINI SpA |
D |
1 537 |
1 460 |
2 021,67 |
319,607 |
304,000 |
15,607 |
0 |
0,241 |
0 |
AVTOVAZ JSC |
P8 |
884 |
839 |
1 313,44 |
183,838 |
92,788 |
91,050 |
0 |
0 |
0 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
P1 |
801 925 |
761 828 |
1 647,62 |
98,137 |
103,916 |
-5,779 |
7,5 |
2,114 |
0 |
BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD |
DMD |
1 |
0 |
1 854,00 |
|
|
|
|
|
|
BENTLEY MOTORS LTD |
D |
2 753 |
2 615 |
2 452,10 |
255,614 |
245,000 |
10,614 |
0 |
0,006 |
0 |
BLUECAR SAS |
DMD |
6 |
5 |
1 515,00 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
BMW M GmbH |
P1 |
14 510 |
13 784 |
1 863,37 |
228,218 |
111,100 |
117,118 |
0 |
0,283 |
0 |
BUGATTI AUTOMOBILES SAS |
P11 |
7 |
6 |
2 070,00 |
522,833 |
117,981 |
404,852 |
0 |
0 |
0 |
CATERHAM CARS LIMITED |
DMD |
127 |
120 |
693,70 |
167,142 |
|
|
0 |
0 |
|
CNG-TECHNIK GmbH |
P3 |
12 060 |
11 457 |
1 508,72 |
100,219 |
99,290 |
0,929 |
0 |
0 |
0 |
DFSK MOTOR CO LTD |
DMD |
733 |
696 |
1 628,78 |
223,672 |
|
|
2,893 |
0 |
|
DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV |
DMD |
1 |
0 |
865,00 |
|
|
|
|
|
|
DR AUTOMOBILES SRL |
D |
3 329 |
3 162 |
1 409,93 |
139,400 |
148,000 |
-8,600 |
0 |
0 |
0 |
DR ING HCF PORSCHE AG |
P11 |
68 130 |
64 723 |
2 004,95 |
136,493 |
115,815 |
20,662 |
7,5 |
0,770 |
0,016 |
DR MOTOR COMPANY SRL |
D |
7 |
6 |
1 352,86 |
175,667 |
148,000 |
27,667 |
0 |
0 |
0 |
FABBRICA DALLARA SRL |
DMD |
12 |
11 |
1 010,00 |
230,000 |
|
|
0 |
0 |
|
FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SYRENA W KUTNIE SA |
DMD |
5 |
4 |
1 300,00 |
145,000 |
|
|
0 |
0 |
|
FERRARI SpA |
D |
3 591 |
3 411 |
1 688,05 |
277,964 |
280,000 |
-2,036 |
0 |
0 |
0 |
FCA ITALY SpA |
P2 |
488 321 |
463 904 |
1 184,89 |
104,803 |
88,507 |
16,296 |
2,039 |
1,412 |
0 |
FCA US LLC |
P2 |
105 438 |
100 166 |
1 612,46 |
132,733 |
102,745 |
29,988 |
3,182 |
0,905 |
0 |
FORD INDIA PRIVATE LIMITED |
P3 |
53 |
50 |
1 149,79 |
118,380 |
87,338 |
31,042 |
0 |
0 |
0 |
FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED |
P3 |
2 |
1 |
2 370,50 |
204,000 |
127,988 |
76,012 |
0 |
0 |
0 |
FORD MOTOR COMPANY |
P3 |
10 220 |
9 709 |
1 938,21 |
233,057 |
113,592 |
119,463 |
0 |
0,558 |
0,002 |
FORD-WERKE GmbH |
P3 |
648 948 |
616 500 |
1 442,12 |
99,956 |
97,073 |
2,882 |
2,779 |
2,289 |
0,001 |
GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC |
D |
53 |
50 |
1 816,57 |
167,360 |
245,000 |
-77,640 |
0 |
0 |
0 |
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED |
DMD |
371 |
352 |
1 605,90 |
160,000 |
|
|
0 |
0 |
|
GUMPERT SPORTWAGENMANUFAKTUR GMBH |
DMD |
1 |
0 |
1 825,00 |
|
|
|
|
|
|
HENAN SUDA ELECTRIC VEHICLES TECHNOLOGY |
DMD |
27 |
25 |
1 465,00 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
HONDA MOTOR CO LTD |
P2 |
78 277 |
74 363 |
1 425,25 |
102,240 |
96,511 |
5,729 |
5,410 |
0,677 |
0 |
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS |
P4 |
114 691 |
108 956 |
1 063,25 |
110,538 |
84,456 |
26,081 |
0 |
0,610 |
0,001 |
HYUNDAI MOTOR COMPANY |
P4 |
143 251 |
136 088 |
1 505,31 |
68,226 |
99,177 |
-30,964 |
7,5 |
0,057 |
0,013 |
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO |
P4 |
158 777 |
150 838 |
1 525,98 |
110,238 |
99,865 |
10,364 |
7,5 |
0,239 |
0,009 |
ISUZU MOTORS LTD |
DMD |
1 |
0 |
1 605,00 |
|
|
|
|
|
|
JAGUAR LAND ROVER LIMITED |
ND |
157 013 |
149 162 |
2 096,03 |
134,657 |
131,823 |
2,834 |
7,5 |
0,571 |
0 |
JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD |
P11 |
697 |
662 |
1 837,75 |
0 |
110,247 |
- 110,247 |
0 |
0 |
0 |
KIA CORPORATION |
P5 |
273 022 |
259 370 |
1 358,97 |
83,073 |
94,304 |
-11,301 |
7,5 |
0,077 |
0,070 |
KIA SLOVAKIA SRO |
P5 |
144 848 |
137 605 |
1 460,96 |
110,891 |
97,700 |
13,189 |
7,5 |
0,074 |
0,002 |
LADA AUTOMOBILE GmbH |
DMD |
334 |
317 |
1 265,00 |
224,019 |
|
|
0 |
0 |
|
LANZHOU ZHIDOU ELECTRIC VEHICLE |
DMD |
3 |
2 |
865,00 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
LONDON EV COMPANY |
P11 |
1 |
0 |
2 305,00 |
|
|
|
|
|
|
LOTUS CARS LIMITED |
D |
484 |
459 |
1 099,88 |
199,200 |
225,000 |
-25,800 |
0 |
0 |
0 |
MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD |
P9/ND |
58 881 |
55 936 |
1 273,35 |
111,247 |
90,283 |
20,964 |
0,005 |
1,997 |
0 |
MAHINDRA & MAHINDRA LTD |
D |
1 135 |
1 078 |
1 223,78 |
148,000 |
160,000 |
-12,000 |
0 |
0 |
0 |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD |
P9/ND |
1 749 |
1 661 |
953,00 |
106,966 |
90,283 |
16,683 |
0 |
0,004 |
0 |
MASERATI SpA |
D |
3 152 |
2 994 |
2 144,94 |
234,649 |
235,000 |
-0,452 |
0 |
0 |
0,101 |
MAZDA MOTOR CORPORATION |
P10 |
132 705 |
126 069 |
1 438,36 |
105,609 |
96,947 |
8,662 |
7,5 |
0,669 |
0 |
MAZDA MOTOR LOGISTIC EUROPE N.V. |
P10 |
11 823 |
11 231 |
1 377,24 |
111,346 |
94,912 |
16,434 |
0 |
1,236 |
0 |
MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED |
D |
571 |
542 |
1 533,52 |
258,530 |
250,000 |
8,530 |
0 |
0 |
0 |
MERCEDES-AMG GmbH |
P6 |
3 251 |
3 088 |
1 920,49 |
244,803 |
113,002 |
131,748 |
0,475 |
0,001 |
0,053 |
MERCEDES-BENZ AG |
P6 |
735 395 |
698 625 |
1 727,51 |
103,530 |
106,576 |
-3,049 |
7,5 |
0,710 |
0,003 |
MG MOTOR UK LIMITED |
P11 |
17 943 |
17 045 |
1 446,76 |
88,537 |
97,227 |
-8,690 |
7,5 |
0 |
0 |
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC |
P8 |
64 215 |
61 004 |
1 694,45 |
99,593 |
105,475 |
-5,899 |
7,5 |
0,295 |
0,017 |
MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH |
P8 |
33 958 |
32 260 |
947,48 |
104,223 |
80,601 |
23,622 |
0 |
0,689 |
0 |
MORGAN TECHNOLOGIES LTD |
DMD |
353 |
335 |
1 125,45 |
179,042 |
|
|
0 |
0 |
|
NEXT EGO MOBILE SE |
P11 |
490 |
465 |
1 231,00 |
0 |
90,042 |
-90,042 |
0 |
0 |
0 |
NISSAN INTERNATIONAL SA |
P8 |
289 734 |
275 247 |
1 394,38 |
95,509 |
95,483 |
0,026 |
7,5 |
0,642 |
0 |
OPEL AUTOMOBILE GmbH |
P7 |
276 745 |
262 907 |
1 382,49 |
98,496 |
95,087 |
3,406 |
3,402 |
1,600 |
0,003 |
PAGANI AUTOMOBILI SpA |
DMD |
8 |
7 |
1 471,63 |
343,000 |
|
|
0 |
0 |
|
PSA AUTOMOBILES SA |
P7 |
788 835 |
749 393 |
1 313,85 |
80,907 |
92,801 |
-11,895 |
7,5 |
1,048 |
1 E-03 |
RENAULT SAS |
P8 |
961 689 |
913 604 |
1 352,49 |
88,321 |
94,088 |
-5,769 |
7,5 |
0,765 |
0,002 |
RENAULT TRUCKS |
DMD |
5 |
4 |
2 226,00 |
171,250 |
|
|
0 |
0 |
|
ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD |
P1 |
508 |
482 |
2 655,53 |
349,923 |
137,479 |
212,444 |
0 |
0 |
0 |
SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD |
|
121 |
114 |
1 889,55 |
0 |
111,972 |
- 111,972 |
0 |
0 |
0 |
SAIC MOTOR CORPORATION LTD |
P11 |
7 726 |
7 339 |
1 590,54 |
0 |
102,015 |
- 102,015 |
0 |
0 |
0 |
SEAT SA |
P11 |
363 821 |
345 629 |
1 344,30 |
106,315 |
93,815 |
12,472 |
3,822 |
1,062 |
0,028 |
SKODA AUTO AS |
P11 |
606 638 |
576 306 |
1 385,40 |
101,771 |
95,184 |
6,587 |
4,766 |
1,362 |
0 |
SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE |
P8 |
1 124 |
1 067 |
1 174,24 |
146,736 |
88,152 |
58,581 |
0 |
0 |
0,003 |
SSANGYONG MOTOR COMPANY |
D |
8 957 |
8 509 |
1 498,37 |
155,452 |
159,000 |
-3,548 |
0 |
0 |
0 |
SUBARU CORPORATION |
ND |
17 028 |
16 176 |
1 646,44 |
154,605 |
120,718 |
33,886 |
0 |
1,378 |
0,001 |
SUZUKI MOTOR CORPORATION |
P9/ND |
107 242 |
101 879 |
1 013,49 |
95,445 |
90,283 |
5,162 |
1,396 |
2,028 |
0 |
SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD |
P9/ND |
1 150 |
1 092 |
890,08 |
89,016 |
90,283 |
-1,267 |
0 |
0 |
0 |
TECNO MECCANICA IMOLA SpA |
DMD |
3 |
2 |
712,00 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
TESLA INC |
P2 |
92 526 |
87 899 |
1 928,15 |
0 |
113,257 |
- 113,257 |
0 |
0 |
0 |
TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA |
P10 |
684 726 |
650 489 |
1 372,60 |
91,781 |
94,758 |
-2,981 |
0,728 |
0,220 |
0,004 |
VOLKSWAGEN AG |
P11 |
1 307 003 |
1 241 652 |
1 461,45 |
96,833 |
97,716 |
-0,888 |
7,5 |
0,467 |
0,005 |
VOLVO CAR CORPORATION |
P3 |
286 645 |
272 312 |
1 873,11 |
95,900 |
111,425 |
-15,532 |
7,5 |
0,149 |
0,007 |
Tabella 2
Risultati raggiunti nell'anno civile 2020 dai raggruppamenti di costruttori di autovetture in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/631
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
Nome del raggruppamento di costruttori |
Raggruppamenti di costruttori Deroghe |
Numero totale di immatricolazioni |
Numero di immatricolazioni considerate (95 %) |
Massa media |
Emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura NEDC |
Obiettivo specifico per le emissioni |
Scostamento dall'obiettivo |
Supercrediti |
Risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni |
Margine di errore |
BMW |
P1 |
816 943 |
776 095 |
1 652,08 |
99,211 |
104,064 |
-4,853 |
7,5 |
2,130 |
0 |
FCA |
P2 |
799 045 |
759 092 |
1 369,81 |
90,935 |
94,665 |
-3,730 |
7,5 |
0,974 |
0 |
FORD-VOLVO |
P3 |
957 928 |
910 031 |
1 577,21 |
96,090 |
101,571 |
-5,484 |
7,5 |
1,497 |
0,003 |
HYUNDAI |
P4 |
416 719 |
395 883 |
1 391,52 |
93,232 |
95,388 |
-2,164 |
7,5 |
0,255 |
0,008 |
KIA |
P5 |
417 870 |
396 976 |
1 394,32 |
92,716 |
95,481 |
-2,800 |
7,5 |
0,076 |
0,035 |
MERCEDES-BENZ |
P6 |
738 646 |
701 713 |
1 728,36 |
103,883 |
106,604 |
-2,725 |
7,5 |
0,708 |
0,004 |
PSA-OPEL |
P7 |
1 757 959 |
1 670 061 |
1 312,71 |
88,504 |
92,763 |
-4,260 |
5,324 |
1,010 |
0,001 |
RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI |
P8 |
1 630 432 |
1 548 910 |
1 336,13 |
92,566 |
93,543 |
-0,979 |
7,5 |
0,749 |
0,002 |
SUZUKI |
P9/ND |
169 022 |
160 570 |
1 102,55 |
100,713 |
90,283 |
10,430 |
0,953 |
1,983 |
0 |
TOYOTA-MAZDA |
P10 |
829 254 |
787 791 |
1 383,19 |
93,992 |
95,110 |
-1,121 |
1,745 |
0,318 |
0,003 |
VW-SAIC |
P11 |
2 954 380 |
2 806 661 |
1 488,70 |
99,569 |
98,624 |
0,945 |
7,5 |
0,746 |
0 |
Note esplicative per le tabelle 1 e 2
Per tutti i calcoli sottostanti ai valori elencati in queste tabelle sono stati presi in considerazione solo i veicoli per i quali sono state comunicate sia le emissioni di CO2 basate sulla procedura NEDC che la massa in ordine di marcia.
Colonna A:
Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome comunicato del paese dichiarante.
Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.
Colonna B:
«D» significa che è stata concessa una deroga in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/631 per l'anno civile 2020 (per un costruttore di volumi ridotti);
«ND» significa che è stata concessa una deroga in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631 per l'anno civile 2020 (per un costruttore di nicchia);
«DMD» significa che si applica un'esenzione de minimis a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631, in modo che il costruttore non sia tenuto a soddisfare un obiettivo specifico per le emissioni nel 2020;
«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento costituito a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/631 per il quale l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2020.
Colonna C:
«Numero totale di immatricolazioni» è il numero totale di autovetture nuove immatricolate nell'anno civile 2020 nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito per le quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.
Colonna D:
«Numero di immatricolazioni considerate (95 %)» è il 95 % del numero totale di autovetture nuove immatricolate nell'anno civile 2020 nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito per le quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili (95 % del numero nella colonna C). In conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/631 e della comunicazione della Commissione 2017/C 218/01, per l'anno civile 2020 si tiene conto solo del 95 % delle autovetture nuove che emettono le emissioni più basse per determinare le emissioni specifiche medie di CO2 di ciascun costruttore o raggruppamento.
Colonna E:
«Massa media" (kg) è la massa media in ordine di marcia di tutte (100 %) le autovetture nuove immatricolate nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito nell'anno civile 2020 per le quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.
Colonna F:
«Emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura NEDC" (g CO2/km) sono le emissioni specifiche medie di CO2 determinate in conformità dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione per il 95 % delle autovetture nuove che emettono le emissioni più basse (in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/631) immatricolate nel 2020 nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito per le quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.
Nel calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura NEDC si è tenuto conto, ove applicabile, dei seguenti elementi:
— |
l'uso di supercrediti (colonna I); |
— |
i risparmi di emissioni di CO2 derivanti dall'uso di ecoinnovazioni (colonna J). |
Colonna G:
«Obiettivo specifico per le emissioni» (g CO2/km) è l'obiettivo specifico per le emissioni del costruttore (tabella 1) o del raggruppamento (tabella 2) calcolato in conformità dell'allegato I, parte A, punti 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/631 e con il valore M0 pari a 1 379,88, oppure, se del caso («D» o «ND» nella colonna B), l'obiettivo in deroga concesso a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/631. Se il costruttore beneficia di un'esenzione a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631 («DMD» nella colonna B), non si applica alcun obiettivo specifico per le emissioni e non è pertanto indicato alcuno «scostamento dall'obiettivo» (colonna H) o «margine di errore» (colonna K).
Colonna H:
«Scostamento dall'obiettivo» (g CO2/km) è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura NEDC (colonna F) e l'obiettivo specifico per le emissioni (colonna G), da cui è sottratto il margine di errore (colonna K).
Se il valore dello scostamento dall'obiettivo è superiore a zero, ciò significa che l'obiettivo specifico per le emissioni è stato superato.
Per un costruttore membro di un raggruppamento («P» nella colonna B), la conformità all'obiettivo specifico per le emissioni è valutata solo a livello di raggruppamento.
Colonna I:
«Supercrediti» (g CO2/km) sono i crediti di emissioni di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/631, determinati in conformità del punto 4.1, lettera g), della comunicazione della Commissione 2017/C 218/01, di cui si tiene conto per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura NEDC (colonna F), con un massimo di 7,5 g CO2/km. Per determinare la quantità di supercrediti assegnati a un costruttore o raggruppamento, ciascuna delle sue autovetture nuove immatricolate nel 2020 nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito con emissioni specifiche di CO2 inferiori a 50 g CO2/km (NEDC) conta come due autovetture.
Colonna J:
«Risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni» (g CO2/km) sono i risparmi di emissioni di cui si tiene conto per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura NEDC (colonna F) derivanti dall'uso di tecnologie innovative che forniscono un contributo comprovato alle riduzioni di CO2 e che sono state approvate dalla Commissione a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631. Sono state prese in considerazione solo le ecoinnovazioni approvate in relazione alla procedura di verifica delle emissioni basate sulla procedura NEDC. I risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni sono calcolati in conformità del punto 4.1, lettera f), della comunicazione della Commissione 2017/C 218/01.
Colonna K:
«Margine di errore» (g CO2/km) è il valore in base al quale è stata corretta la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura NEDC (colonna F) e l'obiettivo specifico per le emissioni (colonna G) per il calcolo dello scostamento dall'obiettivo (colonna H), al fine di tenere conto dei dati notificati alla Commissione dal costruttore (tabella 1) o dal raggruppamento (tabella 2) con il codice di errore B di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione.
Il margine di errore è calcolato con la seguente formula:
Margine di errore = valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]
AC1 |
= |
emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura NEDC, inclusi i dati con codice di errore B (come da colonna F); |
TG1 |
= |
obiettivo specifico per le emissioni, inclusi i dati con codice di errore B (come da colonna G); |
AC2 |
= |
emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura NEDC, calcolate dopo aver escluso i dati con codice di errore B; |
TG2 |
= |
obiettivo specifico per le emissioni calcolato dopo aver escluso i dati con codice di errore B. |
Parte B
RISULTATI RAGGIUNTI DAI COSTRUTTORI DI VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI
Tabella 1
Risultati raggiunti nell'anno civile 2020 dai singoli costruttori di veicoli commerciali leggeri in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/631
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Nome del costruttore |
Raggruppamenti di costruttori Deroghe Esenzioni |
Numero totale di immatricolazioni |
Massa media |
Emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura NEDC |
Obiettivo specifico per le emissioni |
Scostamento dall'obiettivo |
Risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni |
Margine di errore |
ADDAX MOTOR NV |
DMD |
26 |
1 104,14 |
0 |
|
|
0 |
|
ALFA ROMEO SpA |
P1 |
150 |
1 736,13 |
138,475 |
144,094 |
-5,619 |
1,058 |
0 |
ALKE SRL |
DMD |
109 |
1 081,23 |
0 |
|
|
0 |
|
AUDI AG |
P5 |
36 |
1 859,58 |
140,839 |
155,945 |
-15,106 |
0,633 |
0 |
AUDI SPORT GmbH |
P5 |
1 |
2 390,00 |
276,000 |
206,866 |
69,134 |
0 |
0 |
AUTOMOBILE DACIA SA |
P7 |
20 445 |
1 300,73 |
119,841 |
102,296 |
17,543 |
0,908 |
0,002 |
AUTOMOBILES CITROEN |
P1 |
67 812 |
1 876,32 |
146,134 |
157,552 |
-11,418 |
0,007 |
0 |
AUTOMOBILES PEUGEOT |
P1 |
124 203 |
1 864,06 |
145,768 |
156,375 |
-10,607 |
0,001 |
0 |
AVTOVAZ JSC |
P7 |
98 |
1 271,94 |
226,122 |
99,532 |
126,590 |
0 |
0 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
DMD |
52 |
1 813,75 |
134,854 |
|
|
3,108 |
|
BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED |
DMD |
40 |
1 775,00 |
0 |
|
|
0 |
|
CHEVROLET ITALIA SPA |
DMD |
1 |
2 445,00 |
243,000 |
|
|
0 |
|
CNG-TECHNIK GmbH |
P2 |
2 |
1 716,00 |
102,000 |
142,162 |
-40,162 |
0 |
0 |
DFSK MOTOR CO LTD |
DMD |
333 |
1 267,36 |
195,360 |
|
|
0 |
|
DR ING HCF PORSCHE AG |
|
5 |
2 320,00 |
142,620 |
200,146 |
-57,526 |
0,780 |
0 |
ESAGONO ENERGIA SRL |
DMD |
15 |
1 186,20 |
0 |
|
|
0 |
|
FCA ITALY SpA |
P1 |
110 365 |
1 816,94 |
160,447 |
151,852 |
8,595 |
0,788 |
0 |
FCA US LLC |
P1 |
680 |
1 553,87 |
124,113 |
126,597 |
-2,484 |
0,918 |
0 |
FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED |
P2 |
38 859 |
2 372,22 |
210,323 |
205,159 |
5,163 |
0 |
0,001 |
FORD-WERKE GmbH |
P2 |
214 364 |
1 973,38 |
157,615 |
166,870 |
-9,255 |
0,007 |
0 |
GOUPIL INDUSTRIE SAS |
P5 |
691 |
1 019,78 |
0,000 |
75,324 |
-75,387 |
0 |
0,063 |
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED |
DMD |
386 |
1 948,72 |
235,396 |
|
|
0 |
|
HONDA MOTOR CO LTD |
DMD |
2 |
1 521,50 |
104,000 |
|
|
0 |
|
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE |
P3/DMD |
99 |
1 084,58 |
116,424 |
|
|
0 |
|
HYUNDAI MOTOR COMPANY |
P3/DMD |
296 |
1 797,87 |
153,283 |
|
|
0,004 |
|
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO |
P3/DMD |
45 |
1 517,38 |
119,316 |
|
|
0,107 |
|
ISUZU MOTORS LIMITED |
D |
4 932 |
2 170,25 |
202,973 |
213,000 |
-10,027 |
0 |
0 |
IVECO SPA |
|
13 924 |
2 431,82 |
205,163 |
210,880 |
-5,717 |
0 |
0 |
JAGUAR LAND ROVER LIMITED |
|
1 617 |
2 389,57 |
198,508 |
206,824 |
-8,316 |
0,005 |
0 |
KIA CORPORATION |
P4/DMD |
466 |
1 467,85 |
108,935 |
|
|
0,003 |
|
KIA SLOVAKIA SRO |
P4/DMD |
50 |
1 595,26 |
113,720 |
|
|
0 |
|
LADA AUTOMOBILE GmbH |
DMD |
2 |
1 265,00 |
224,000 |
|
|
0 |
|
LIGIER GROUP |
DMD |
86 |
720,62 |
0 |
|
|
0 |
|
LONDON EV COMPANY |
DMD |
4 |
2 271,00 |
34,000 |
|
|
0 |
|
MAHINDRA & MAHINDRA LTD |
D |
147 |
2 133,57 |
237,762 |
246,000 |
-8,238 |
0 |
0 |
MAN TRUCK & BUS SE |
P5 |
11 382 |
2 262,37 |
200,472 |
194,613 |
5,859 |
0 |
0 |
MAZDA MOTOR CORPORATION |
DMD |
26 |
1 580,69 |
140,654 |
|
|
0,269 |
|
MERCEDES-BENZ AG |
P6 |
137 341 |
2 203,94 |
183,977 |
189,004 |
-5,031 |
0,027 |
0,004 |
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC |
P7 |
35 |
1 930,29 |
50,800 |
162,733 |
- 111,933 |
0 |
0 |
MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH |
P7 |
12 038 |
2 082,08 |
200,723 |
177,305 |
23,418 |
1,154 |
0 |
NISSAN INTERNATIONAL SA |
P7 |
25 500 |
2 043,11 |
137,925 |
173,564 |
-35,655 |
0,127 |
0,016 |
OPEL AUTOMOBILE GmbH |
P1 |
48 000 |
1 700,67 |
139,155 |
140,690 |
-1,536 |
0,013 |
0,001 |
PIAGGIO & C SPA |
D |
3 564 |
1 007,54 |
148,564 |
152,000 |
-3,436 |
0 |
0 |
PSA AUTOMOBILES SA |
P1 |
128 280 |
1 434,79 |
110,514 |
115,165 |
-4,652 |
0,017 |
0,001 |
RENAULT SAS |
P7 |
181 277 |
1 784,82 |
141,266 |
148,768 |
-7,503 |
0,639 |
0,001 |
RENAULT TRUCKS |
|
6 812 |
2 321,60 |
183,374 |
200,299 |
-16,925 |
0,726 |
0 |
ROMANITAL SRL |
DMD |
43 |
1 330,02 |
171,442 |
|
|
0 |
|
SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD |
P5 |
1 561 |
2 060,98 |
62,006 |
175,280 |
- 113,274 |
0 |
0 |
SAIC MOTOR CORPORATION |
P5 |
1 |
1 607,00 |
0 |
131,698 |
- 131,698 |
0 |
0 |
SEAT SA |
P5 |
160 |
1 365,52 |
113,106 |
108,516 |
4,590 |
0,250 |
0 |
SKODA AUTO AS |
P5 |
49 |
1 441,84 |
117,484 |
115,842 |
1,642 |
0,945 |
0 |
SSANGYONG MOTOR COMPANY |
D |
863 |
2 162,17 |
220,973 |
209,000 |
11,973 |
0 |
0 |
STREETSCOOTER GMBH |
|
2 828 |
1 691,03 |
0 |
139,764 |
- 139,764 |
0 |
0 |
SUBARU CORPORATION |
DMD |
8 |
1 719,13 |
155,150 |
|
|
2,100 |
|
SUZUKI MOTOR CORPORATION |
DMD |
10 |
1 165,00 |
138,000 |
|
|
0 |
|
TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA |
|
49 758 |
1 919,73 |
156,490 |
161,720 |
-5,230 |
0,015 |
0 |
UAZ |
DMD |
3 |
1 946,33 |
235,000 |
|
|
0 |
|
UNIVERS VE HELEM |
DMD |
1 |
1 188,00 |
0 |
|
|
0 |
|
VOLKSWAGEN AG |
P2 |
157 441 |
1 951,96 |
172,760 |
164,814 |
7,944 |
0,001 |
0,002 |
VOLVO CAR CORPORATION |
DMD |
1 181 |
1 732,82 |
125,954 |
|
|
0,033 |
|
XYT |
DMD |
4 |
940,00 |
0 |
|
|
0 |
|
Tabella 2
Risultati raggiunti nell'anno civile 2020 dai raggruppamenti di costruttori di veicoli commerciali leggeri in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/631
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Nome del raggruppamento di costruttori |
Raggruppamenti di costruttori Esenzioni |
Numero totale di immatricolazioni |
Massa media |
Emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura NEDC |
Obiettivo specifico per le emissioni |
Scostamento dall'obiettivo |
Risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni |
Margine di errore |
FCA-PSA |
P1 |
479 490 |
1 723,27 |
139,072 |
142,860 |
-3,788 |
0,190 |
0 |
FORD-VOLKSWAGEN |
P2 |
410 666 |
2 002,91 |
168,408 |
169,705 |
-1,297 |
0,004 |
0 |
HYUNDAI |
P3/DMD |
440 |
1 608,69 |
141,516 |
|
|
0,014 |
|
KIA |
P4/DMD |
516 |
1 480,19 |
109,398 |
|
|
0,003 |
|
MAN-SAIC |
P5 |
13 881 |
2 163,55 |
173,457 |
185,126 |
-11,695 |
0,008 |
0,026 |
MERCEDES-BENZ |
P6 |
137 341 |
2 203,94 |
183,977 |
189,004 |
-5,031 |
0,027 |
0,004 |
RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI |
P7 |
239 393 |
1 785,75 |
142,091 |
148,858 |
-6,768 |
0,633 |
0,001 |
Note esplicative per le tabelle 1 e 2
Per tutti i calcoli sottostanti ai valori elencati in queste tabelle sono stati presi in considerazione solo i veicoli per i quali sono state comunicate sia le emissioni di CO2 basate sulla procedura NEDC che la massa in ordine di marcia.
Colonna A:
Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome comunicato del paese dichiarante.
Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.
Colonna B:
«D» significa che è stata concessa una deroga in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/631 per l'anno civile 2020 (per un costruttore di volumi ridotti);
«DMD» significa che si applica un'esenzione de minimis a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631, in modo che il costruttore non sia tenuto a soddisfare un obiettivo specifico per le emissioni nel 2020;
«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento costituito a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/631 per il quale l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2020.
Colonna C:
«Numero totale di immatricolazioni» è il numero totale di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'anno civile 2020 nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito per i quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.
Colonna D:
«Massa media» (kg) è la massa media in ordine di marcia di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'anno civile 2020 nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito per i quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.
Colonna E:
«Emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura NEDC» sono le emissioni specifiche medie di CO2 determinate in conformità dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione per tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'anno civile 2020 nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito per i quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.
Nel calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura NEDC si è tenuto conto, se del caso, dei risparmi di emissioni di CO2 derivanti dall'uso di ecoinnovazioni (colonna H).
Colonna F:
«Obiettivo specifico per le emissioni» (g CO2/km) è l'obiettivo specifico per le emissioni del costruttore (tabella 1) o del raggruppamento (tabella 2) calcolato in conformità dell'allegato I, parte B, punti 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/631 e con il valore M0 pari a 1 766,4, oppure, se del caso («D» nella colonna B), l'obiettivo in deroga concesso a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/631. Se il costruttore beneficia di un'esenzione a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631 («DMD» nella colonna B), non si applica alcun obiettivo specifico per le emissioni e non è pertanto indicato alcuno «scostamento dall'obiettivo» (colonna G) o «margine di errore» (colonna I).
Colonna G:
«Scostamento dall'obiettivo» (g CO2/km) è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura NEDC (colonna E) e l'obiettivo specifico per le emissioni (colonna F), da cui è sottratto il margine di errore (colonna I).
Se il valore dello scostamento dall'obiettivo è superiore a zero, ciò significa che l'obiettivo specifico per le emissioni è stato superato.
Per un costruttore membro di un raggruppamento («P» nella colonna B), la conformità all'obiettivo specifico per le emissioni è valutata solo a livello di raggruppamento.
Colonna H:
«Risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni» (g CO2/km) sono i risparmi di emissioni di cui si tiene conto per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura NEDC (colonna E) derivanti dall'uso di tecnologie innovative che forniscono un contributo comprovato alle riduzioni di CO2 e che sono state approvate dalla Commissione a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631. Sono state prese in considerazione solo le ecoinnovazioni approvate in relazione alla procedura di verifica delle emissioni basate sulla procedura NEDC. I risparmi di CO2 dovuti alle ecoinnovazioni sono calcolati in conformità del punto 4.1, lettera f), della comunicazione della Commissione 2017/C 218/01.
Colonna I:
«Margine di errore» (g CO2/km) è il valore in base al quale è stata corretta la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura NEDC (colonna E) e l'obiettivo specifico per le emissioni (colonna F) per il calcolo dello scostamento dall'obiettivo (colonna G), al fine di tenere conto dei dati notificati alla Commissione dal costruttore (tabella 1) o dal raggruppamento (tabella 2) con il codice di errore B di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione.
Il margine di errore è calcolato con la seguente formula:
Margine di errore = valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]
AC1 |
= |
emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura NEDC, inclusi i dati con codice di errore B (come da colonna E); |
TG1 |
= |
obiettivo specifico per le emissioni, inclusi i dati con codice di errore B (come da colonna F); |
AC2 |
= |
emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura NEDC, calcolate dopo aver escluso i dati con codice di errore B; |
TG2 |
= |
obiettivo specifico per le emissioni calcolato dopo aver escluso i dati con codice di errore B. |
ALLEGATO II
Parte A
Valori da utilizzare ai fini del calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni e degli obiettivi in deroga per gli anni civili da 2021 a 2024 in conformità dell'allegato I, parte A, punti 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/631 (autovetture)
1. |
Si usano i valori seguenti ai fini del calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni applicabili nel periodo compreso tra il 2021 e il 2024 in conformità dell'allegato I, parte A, punto 4, del regolamento (UE) 2019/631:
|
2. |
I valori NEDCCO2 e WLTPCO2 da utilizzare ai fini del calcolo degli obiettivi in deroga applicabili nel periodo compreso tra il 2021 e il 2024 in conformità dell'allegato I, parte A, punto 5, del regolamento (UE) 2019/631 sono i seguenti:
|
Tabella 1
Singoli costruttori di autovetture
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Nome del costruttore |
Raggruppamenti di costruttori |
Numero di immatricolazioni considerate |
Obiettivo NEDC 2020 |
Emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura NEDC |
Emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura WLTP |
Obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP |
ADAM OPEL GmbH |
|
2 |
105,360 |
0 |
0 |
105,360 |
ADIDOR VOITURES SAS |
|
16 |
92,839 |
137,000 |
153,000 |
103,682 |
ALFA ROMEO SpA |
P2 |
34 483 |
103,082 |
146,919 |
171,158 |
120,089 |
ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG |
|
578 |
117,416 |
201,460 |
233,533 |
136,109 |
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE |
|
113 |
100,165 |
0 |
0 |
100,165 |
ASTON MARTIN LAGONDA LTD |
|
1 487 |
114,387 |
257,743 |
284,699 |
126,350 |
AUDI AG |
P11 |
564 595 |
105,120 |
116,923 |
142,580 |
128,187 |
AUDI HUNGARIA MOTOR KFT |
P11 |
3 824 |
96,230 |
148,954 |
167,871 |
108,451 |
AUDI SPORT GmbH |
P11 |
13 505 |
112,497 |
230,628 |
253,307 |
123,559 |
AUTOMOBILE DACIA SA |
P8 |
278 808 |
88,502 |
114,310 |
134,535 |
104,161 |
AUTOMOBILES CITROEN |
P7 |
340 830 |
87,938 |
98,999 |
129,382 |
114,926 |
AUTOMOBILES PEUGEOT |
P7 |
351 539 |
95,528 |
100,158 |
131,631 |
125,546 |
AUTOMOBILI LAMBORGHINI SpA |
|
1 537 |
116,372 |
326,757 |
351,293 |
125,110 |
AVTOVAZ JSC |
P8 |
884 |
92,788 |
186,093 |
195,285 |
97,371 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
P1 |
801 924 |
103,916 |
111,504 |
133,353 |
124,278 |
BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD |
|
1 |
110,788 |
233,000 |
242,000 |
115,067 |
BENTLEY MOTORS LTD |
|
2 585 |
130,705 |
259,668 |
285,503 |
143,709 |
BLUECAR SAS |
|
6 |
99,499 |
0 |
0 |
99,499 |
BMW M GmbH |
P1 |
14 510 |
111,100 |
231,883 |
242,690 |
116,278 |
BUGATTI AUTOMOBILES SAS |
P11 |
7 |
117,981 |
527,143 |
506,000 |
113,249 |
CATERHAM CARS LIMITED |
|
123 |
72,150 |
168,805 |
156,268 |
66,791 |
CNG-TECHNIK GmbH |
P3 |
12 060 |
99,290 |
100,858 |
124,004 |
122,076 |
DFSK MOTOR CO LTD |
|
442 |
103,288 |
221,428 |
241,952 |
112,862 |
DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV |
|
1 |
77,854 |
199,000 |
191,000 |
74,724 |
DR AUTOMOBILES SRL |
|
3 329 |
96,001 |
140,357 |
169,112 |
115,669 |
DR ING HCF PORSCHE AG |
P11 |
68 125 |
115,815 |
150,700 |
175,838 |
135,134 |
DR MOTOR COMPANY SRL |
|
0 |
94,100 |
|
|
114,049 |
FABBRICA DALLARA SRL |
|
6 |
82,683 |
230,000 |
216,000 |
77,650 |
FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SYRENA W KUTNIE SA |
|
0 |
92,340 |
|
|
111,916 |
FERRARI SpA |
|
3 591 |
105,262 |
281,455 |
303,011 |
113,324 |
FCA ITALY SpA |
P2 |
488 321 |
88,507 |
110,669 |
135,717 |
108,539 |
FCA US LLC |
P2 |
105 438 |
102,745 |
141,105 |
169,444 |
123,380 |
FORD INDIA PRIVATE LIMITED |
P3 |
53 |
87,338 |
118,981 |
136,925 |
100,510 |
FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED |
P3 |
2 |
127,988 |
226,000 |
260,500 |
147,526 |
FORD MOTOR COMPANY |
P3 |
10 219 |
113,592 |
236,293 |
240,803 |
115,760 |
FORD-WERKE GmbH |
P3 |
648 945 |
97,073 |
108,416 |
134,271 |
120,223 |
GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC |
|
53 |
109,542 |
168,340 |
176,208 |
114,662 |
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED |
|
0 |
102,526 |
|
|
124,262 |
GUMPERT SPORTWAGENMANUFAKTUR GMBH |
|
1 |
109,822 |
0 |
0 |
109,822 |
HENAN SUDA ELECTRIC VEHICLES TECHNOLOGY |
|
27 |
97,834 |
0 |
0 |
97,834 |
HONDA MOTOR CO LTD |
P2 |
78 271 |
96,511 |
111,304 |
135,771 |
117,726 |
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS |
P4 |
114 690 |
84,456 |
112,191 |
127,372 |
95,884 |
HYUNDAI MOTOR COMPANY |
P4 |
143 248 |
99,177 |
80,353 |
95,370 |
117,712 |
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO |
P4 |
158 751 |
99,865 |
120,892 |
140,780 |
116,294 |
ISUZU MOTORS LTD |
|
0 |
102,496 |
|
|
124,225 |
JAGUAR LAND ROVER LIMITED |
|
156 992 |
118,848 |
148,625 |
179,229 |
143,320 |
JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD |
P11 |
697 |
110,247 |
0 |
0 |
110,247 |
KIA CORPORATION |
P5 |
272 981 |
94,304 |
94,590 |
109,887 |
109,555 |
KIA SLOVAKIA SRO |
P5 |
144 836 |
97,700 |
120,871 |
139,400 |
112,677 |
LADA AUTOMOBILE GmbH |
|
328 |
91,174 |
224,140 |
232,829 |
94,708 |
LANZHOU ZHIDOU ELECTRIC VEHICLE |
|
3 |
77,854 |
0 |
0 |
77,854 |
LONDON EV COMPANY |
P11 |
1 |
125,806 |
24,000 |
20,000 |
104,838 |
LOTUS CARS LIMITED |
|
391 |
85,676 |
204,476 |
203,499 |
85,267 |
MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD |
P9 |
58 881 |
91,453 |
114,739 |
140,962 |
112,354 |
MAHINDRA & MAHINDRA LTD |
|
1 135 |
89,802 |
149,836 |
180,236 |
108,022 |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD |
P9 |
1 749 |
80,785 |
107,685 |
122,891 |
92,193 |
MASERATI SpA |
|
3 152 |
120,476 |
238,611 |
270,443 |
136,548 |
MAZDA MOTOR CORPORATION |
P10 |
132 705 |
96,947 |
116,238 |
138,885 |
115,835 |
MAZDA MOTOR LOGISTIC EUROPE N.V. |
P10 |
11 823 |
94,912 |
113,180 |
136,949 |
114,845 |
MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED |
|
561 |
100,116 |
260,471 |
275,759 |
105,992 |
MERCEDES-AMG GmbH |
P6 |
3 249 |
113,002 |
247,571 |
266,001 |
121,414 |
MERCEDES-BENZ AG |
P6 |
733 243 |
106,576 |
117,238 |
134,681 |
122,433 |
MG MOTOR UK LIMITED |
P11 |
17 943 |
97,227 |
99,088 |
111,056 |
108,970 |
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC |
P8 |
64 000 |
105,475 |
110,702 |
123,944 |
118,092 |
MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH |
P8 |
33 958 |
80,601 |
105,382 |
120,281 |
91,996 |
MORGAN TECHNOLOGIES LTD |
|
337 |
86,527 |
182,534 |
181,650 |
86,108 |
NEXT EGO MOBILE SE |
P11 |
490 |
90,042 |
0 |
0 |
90,042 |
NISSAN INTERNATIONAL SA |
P8 |
289 734 |
95,483 |
106,485 |
132,147 |
118,494 |
OPEL AUTOMOBILE GmbH |
P7 |
276 715 |
95,087 |
105,149 |
133,007 |
120,279 |
PAGANI AUTOMOBILI SpA |
|
0 |
98,055 |
|
|
118,843 |
PSA AUTOMOBILES SA |
P7 |
788 820 |
92,801 |
91,148 |
117,973 |
120,112 |
RENAULT SAS |
P8 |
961 600 |
94,088 |
99,147 |
116,175 |
110,247 |
RENAULT TRUCKS |
|
3 |
123,176 |
161,667 |
268,000 |
204,192 |
ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD |
P1 |
508 |
137,479 |
351,008 |
367,717 |
144,023 |
SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD |
|
121 |
111,972 |
1,983 |
2,116 |
119,482 |
SAIC MOTOR CORPORATION LTD |
P11 |
7 726 |
102,015 |
0,922 |
1,018 |
112,637 |
SEAT SA |
P11 |
363 613 |
93,815 |
114,007 |
137,199 |
112,899 |
SKODA AUTO AS |
P11 |
606 636 |
95,184 |
110,269 |
134,179 |
115,823 |
SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE |
P8 |
1 124 |
88,152 |
147,203 |
162,407 |
97,257 |
SSANGYONG MOTOR COMPANY |
|
8 956 |
98,946 |
157,744 |
173,019 |
108,527 |
SUBARU CORPORATION |
|
17 025 |
103,876 |
157,033 |
185,195 |
122,505 |
SUZUKI MOTOR CORPORATION |
P9 |
107 242 |
82,799 |
101,856 |
123,820 |
100,654 |
SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD |
P9 |
1 150 |
78,690 |
89,086 |
108,282 |
95,646 |
TECNO MECCANICA IMOLA SpA |
|
3 |
72,760 |
0 |
0 |
72,760 |
TESLA INC |
P2 |
92 525 |
113,257 |
0 |
0 |
113,257 |
TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA |
P10 |
684 670 |
94,758 |
95,781 |
120,963 |
119,671 |
VOLKSWAGEN AG |
P11 |
1 306 825 |
97,716 |
108,314 |
131,348 |
118,496 |
VOLVO CAR CORPORATION |
P3 |
286 627 |
111,425 |
106,652 |
124,979 |
130,572 |
Tabella 2
Raggruppamenti di costruttori di autovetture
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Nome del raggruppamento di costruttori |
Raggruppamenti di costruttori |
Numero di immatricolazioni considerate |
Obiettivo NEDC 2020 |
Emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura NEDC |
Emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura WLTP |
Obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP |
BMW |
P1 |
816 942 |
104,064 |
113,791 |
135,441 |
123,863 |
FCA |
P2 |
799 038 |
94,665 |
103,497 |
125,987 |
115,236 |
FORD-VOLVO |
P3 |
957 906 |
101,571 |
109,158 |
132,498 |
123,289 |
HYUNDAI |
P4 |
416 689 |
95,388 |
104,561 |
121,479 |
110,822 |
KIA |
P5 |
417 817 |
95,481 |
103,700 |
120,118 |
110,598 |
MERCEDES-BENZ |
P6 |
736 492 |
106,604 |
117,813 |
135,260 |
122,391 |
PSA-OPEL |
P7 |
1 757 904 |
92,763 |
96,676 |
125,283 |
120,212 |
RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI |
P8 |
1 630 108 |
93,543 |
103,708 |
122,620 |
110,601 |
SUZUKI |
P9 |
169 022 |
85,765 |
106,317 |
129,676 |
104,609 |
TOYOTA-MAZDA |
P10 |
829 198 |
95,110 |
99,303 |
124,059 |
118,821 |
VW-SAIC |
P11 |
2 953 987 |
98,624 |
112,272 |
135,911 |
119,389 |
Note esplicative per le tabelle 1 e 2
Per il calcolo dei valori elencati nelle colonne C, E ed F di queste tabelle si è tenuto conto solo dei veicoli per i quali sono stati comunicati i valori delle emissioni di CO2 ottenuti sia con la procedura NEDC che con la procedura WLTP.
Colonna A:
Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome comunicato del paese dichiarante.
Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.
Colonna B:
«P" significa che il costruttore è membro di un raggruppamento costituito a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/631 per il quale l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2020».
Colonna C:
«Numero di immatricolazioni considerate» è il numero di autovetture nuove immatricolate nell'anno civile 2020 nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito per le quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.
Colonna D:
«Obiettivo NEDC 2020» (g CO2/km) è l'obiettivo specifico per le emissioni del costruttore (tabella 1) o del raggruppamento (tabella 2) calcolato in conformità dell'allegato I, parte A, punti 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/631, indipendentemente dagli obiettivi in deroga concessi o dalle esenzioni applicabili per l'anno civile 2020.
Colonna E:
«Emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura NEDC» (g CO2/km) sono le emissioni specifiche medie di CO2 determinate in conformità dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 per tutte le autovetture nuove immatricolate nell'anno civile 2020 nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito per le quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili, senza tenere conto dei risparmi di CO2 derivanti dai supercrediti o dalle ecoinnovazioni a norma degli articoli 5 e 11 del regolamento (UE) 2019/631.
Colonna F:
«Emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura WLTP» (g CO2/km) sono le emissioni specifiche medie di CO2 determinate in conformità dell'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione per tutte le autovetture nuove immatricolate nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito nell'anno civile 2020 per le quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.
Colonna G:
«Obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP» (g CO2/km) è l'obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP del costruttore (tabella 1) o del raggruppamento (tabella 2) determinato in conformità dell'allegato I, parte A, punto 3 o 3 bis, del regolamento (UE) 2019/631.
Per i costruttori responsabili delle autovetture nuove immatricolate nel 2020, per le quali non sono state comunicate emissioni specifiche di CO2 basate sulla procedura WLTP (nessun dato nelle colonne E ed F), l'obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP è stato determinato moltiplicando il loro obiettivo NEDC 2020 (colonna D) per 130,300 g CO2/km, vale a dire la media delle emissioni specifiche medie di CO2 dell'intero parco veicoli basate sulla procedura WLTP (colonna F), divisa per 107,532 g CO2/km, vale a dire la media delle emissioni specifiche medie di CO2 dell'intero parco veicoli basate sulla procedura NEDC (colonna E). Tali medie dell'intero parco veicoli sono state calcolate come medie ponderate, in base al numero di veicoli immatricolati per ciascuno dei costruttori (colonna C).
Parte B
Valori da utilizzare ai fini del calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni e degli obiettivi in deroga per gli anni civili da 2021 a 2024 in conformità dell'allegato I, parte B, punti 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/631 (veicoli commerciali leggeri)
1. |
Si usano i valori seguenti ai fini del calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni applicabili nel periodo compreso tra il 2021 e il 2024 in conformità dell'allegato I, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/631:
|
2. |
I valori NEDCCO2 e WLTPCO2 da utilizzare ai fini del calcolo degli obiettivi in deroga applicabili nel periodo compreso tra il 2021 e il 2024 in conformità dell'allegato I, parte B, punto 5, del regolamento (UE) 2019/631 sono i seguenti:
|
Tabella 1
Singoli costruttori di veicoli commerciali leggeri
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Nome del costruttore |
Raggruppamenti di costruttori |
Numero di immatricolazioni considerate |
Obiettivo NEDC 2020 |
Emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura NEDC |
Emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura WLTP |
Obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP |
ADDAX MOTOR NV |
|
26 |
83,423 |
0 |
0 |
83,423 |
ALFA ROMEO SpA |
P1 |
150 |
144,094 |
139,533 |
160,587 |
165,836 |
ALKE SRL |
|
109 |
81,224 |
0 |
0 |
81,224 |
AUDI AG |
P5 |
36 |
155,945 |
141,472 |
175,114 |
193,029 |
AUDI SPORT GmbH |
P5 |
1 |
206,866 |
276,000 |
317,000 |
237,596 |
AUTOMOBILE DACIA SA |
P7 |
20 445 |
102,296 |
120,749 |
144,404 |
122,336 |
AUTOMOBILES CITROEN |
P1 |
67 812 |
157,552 |
146,141 |
209,867 |
226,254 |
AUTOMOBILES PEUGEOT |
P1 |
124 202 |
156,375 |
145,769 |
205,957 |
220,942 |
AVTOVAZ JSC |
P7 |
98 |
99,532 |
226,122 |
233,367 |
102,721 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
|
52 |
151,546 |
137,962 |
167,827 |
184,352 |
BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED |
|
40 |
147,826 |
0 |
0 |
147,826 |
CHEVROLET ITALIA SPA |
|
0 |
212,146 |
|
|
274,093 |
CNG-TECHNIK GmbH |
P2 |
2 |
142,162 |
102,000 |
131,500 |
183,277 |
DFSK MOTOR CO LTD |
|
334 |
99,092 |
195,335 |
202,282 |
102,616 |
DR ING HCF PORSCHE AG |
|
5 |
200,146 |
143,400 |
171,400 |
239,226 |
ESAGONO ENERGIA SRL |
|
15 |
91,301 |
0 |
0 |
91,301 |
FCA ITALY SpA |
P1 |
110 365 |
151,852 |
161,235 |
212,404 |
200,043 |
FCA US LLC |
P1 |
680 |
126,597 |
125,031 |
152,553 |
154,464 |
FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED |
P2 |
38 859 |
205,159 |
210,323 |
248,748 |
242,641 |
FORD-WERKE GmbH |
P2 |
214 364 |
166,870 |
157,622 |
193,995 |
205,377 |
GOUPIL INDUSTRIE SAS |
P5 |
691 |
75,324 |
0 |
0 |
75,324 |
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED |
|
0 |
164,503 |
|
|
212,538 |
HONDA MOTOR CO LTD |
|
2 |
123,490 |
104,000 |
135,000 |
160,300 |
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE |
P3 |
99 |
81,545 |
116,424 |
131,118 |
91,837 |
HYUNDAI MOTOR COMPANY |
P3 |
290 |
150,021 |
151,617 |
164,885 |
163,149 |
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO |
P3 |
45 |
123,094 |
119,422 |
148,158 |
152,714 |
ISUZU MOTORS LIMITED |
|
4 932 |
185,770 |
202,973 |
261,581 |
239,411 |
IVECO SPA |
|
13 924 |
210,880 |
205,163 |
293,041 |
301,207 |
JAGUAR LAND ROVER LIMITED |
|
1 617 |
206,824 |
198,513 |
239,512 |
249,539 |
KIA CORPORATION |
P4 |
466 |
118,339 |
108,938 |
132,015 |
143,407 |
KIA SLOVAKIA SRO |
P4 |
50 |
130,571 |
113,720 |
140,860 |
161,733 |
LADA AUTOMOBILE GmbH |
|
2 |
98,866 |
224,000 |
232,000 |
102,397 |
LIGIER GROUP |
|
86 |
46,605 |
0 |
0 |
46,605 |
LONDON EV COMPANY |
|
4 |
195,442 |
34,000 |
21,000 |
120,714 |
MAHINDRA & MAHINDRA LTD |
|
0 |
182,248 |
|
|
235,464 |
MAN TRUCK & BUS AG |
P5 |
11 382 |
194,613 |
200,472 |
257,185 |
249,669 |
MAZDA MOTOR CORPORATION |
|
26 |
129,172 |
140,923 |
162,615 |
149,055 |
MERCEDES-BENZ AG |
P6 |
137 342 |
189,004 |
184,003 |
226,288 |
232,438 |
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC |
P7 |
35 |
162,733 |
50,800 |
49,939 |
159,975 |
MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH |
P7 |
12 038 |
177,305 |
201,877 |
240,867 |
211,549 |
NISSAN INTERNATIONAL SA |
P7 |
25 500 |
173,564 |
138,052 |
162,859 |
204,752 |
OPEL AUTOMOBILE GmbH |
P1 |
48 000 |
140,690 |
139,168 |
187,491 |
189,541 |
PIAGGIO & C SPA |
|
3 564 |
74,149 |
148,564 |
164,630 |
82,168 |
PSA AUTOMOBILES SA |
P1 |
128 279 |
115,165 |
110,531 |
148,680 |
154,913 |
RENAULT SAS |
P7 |
181 277 |
148,768 |
141,904 |
191,998 |
201,285 |
RENAULT TRUCKS |
|
6 812 |
200,299 |
184,100 |
269,464 |
293,174 |
ROMANITAL SRL |
|
0 |
105,108 |
|
|
135,800 |
SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD |
P5 |
1 561 |
175,280 |
62,006 |
24,369 |
68,887 |
SAIC MOTOR CORPORATION |
P5 |
1 |
131,698 |
0 |
0 |
131,698 |
SEAT SA |
P5 |
159 |
108,516 |
113,428 |
138,711 |
132,704 |
SKODA AUTO AS |
P5 |
49 |
115,842 |
118,429 |
144,714 |
141,553 |
SSANGYONG MOTOR COMPANY |
|
863 |
184,994 |
220,973 |
252,660 |
211,522 |
STREETSCOOTER GMBH |
|
2 828 |
139,764 |
0 |
0 |
139,764 |
SUBARU CORPORATION |
|
8 |
142,462 |
157,250 |
187,750 |
170,094 |
SUZUKI MOTOR CORPORATION |
|
10 |
89,266 |
138,000 |
173,000 |
111,906 |
TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA |
|
49 723 |
161,72 |
156,487 |
207,931 |
214,884 |
UAZ |
|
2 |
164,273 |
254,000 |
309,000 |
199,844 |
UNIVERS VE HELEM |
|
1 |
91,474 |
0 |
0 |
91,474 |
VOLKSWAGEN AG |
P2 |
157 440 |
164,814 |
172,761 |
210,733 |
201,039 |
VOLVO CAR CORPORATION |
|
1 181 |
143,776 |
125,986 |
150,179 |
171,385 |
XYT |
|
4 |
67,666 |
0 |
0 |
67,666 |
Tabella 2
Raggruppamenti di costruttori di veicoli commerciali leggeri
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Nome del raggruppamento di costruttori |
Raggruppamenti di costruttori |
Numero di immatricolazioni considerate |
Obiettivo NEDC 2020 oppure obiettivo in deroga |
Emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura NEDC |
Emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura WLTP |
Obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP |
FCA-PSA |
P1 |
479 488 |
142,860 |
139,262 |
190,732 |
195,660 |
FORD-VOLKSWAGEN |
P2 |
410 665 |
169,705 |
168,412 |
205,593 |
207,171 |
HYUNDAI |
P3 |
434 |
131,86 |
140,251 |
155,448 |
146,148 |
KIA |
P4 |
516 |
119,524 |
109,401 |
132,872 |
145,167 |
MAN-SAIC |
P5 |
13 880 |
185,126 |
173,470 |
216,216 |
230,744 |
MERCEDES-BENZ |
P6 |
137 342 |
189,004 |
184,002 |
226,288 |
232,438 |
RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI |
P7 |
239 393 |
148,858 |
142,724 |
187,283 |
195,332 |
Note esplicative per le tabelle 1 e 2
Per il calcolo dei valori elencati nelle colonne C, E ed F di queste tabelle si è tenuto conto solo dei veicoli per i quali sono stati comunicati i valori delle emissioni di CO2 ottenuti sia con la procedura NEDC che con la procedura WLTP.
Colonna A:
Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome comunicato del paese dichiarante.
Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.
Colonna B:
«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento costituito a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/631 per il quale l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2020.
Colonna C:
«Numero di immatricolazioni considerate» è il numero di veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'anno civile 2020 nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito per i quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.
Colonna D:
«Obiettivo NEDC 2020» (g CO2/km) è l'obiettivo specifico per le emissioni del costruttore (tabella 1) o del raggruppamento (tabella 2) calcolato in conformità dell'allegato I, parte B, punti 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/631, indipendentemente dagli obiettivi in deroga concessi o dalle esenzioni applicabili per l'anno civile 2020.
Colonna E:
«Emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura NEDC» (g CO2/km) sono le emissioni specifiche medie di CO2 determinate in conformità dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 per tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'anno civile 2020 nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito per i quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili, senza tenere conto dei risparmi di CO2 derivanti dalle ecoinnovazioni a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631.
Colonna F:
«Emissioni specifiche medie di CO2 basate sulla procedura WLTP» (g CO2/km) sono le emissioni specifiche medie di CO2 determinate in conformità dell'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione per tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia e nel Regno Unito nell'anno civile 2020 per i quali il costruttore (tabella 1) o i membri del raggruppamento (tabella 2) sono responsabili.
Colonna G:
«Obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP» (g CO2/km) è l'obiettivo di riferimento per le emissioni specifiche del costruttore (tabella 1) o del raggruppamento (tabella 2) determinato in conformità dell'allegato I, parte B, punto 3 o 3 bis, del regolamento (UE) 2019/631.
Per i costruttori responsabili dei veicoli commerciali leggeri immatricolati nel 2020, per i quali non sono state comunicate emissioni specifiche di CO2 basate sulla procedura WLTP (nessun dato nelle colonne E ed F), l'obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento WLTP è stato determinato moltiplicando il loro obiettivo NEDC 2020 (colonna D) per 200,261 g CO2/km, vale a dire la media delle emissioni specifiche medie di CO2dell'intero parco veicoli basate sulla WLTP (colonna F), divisa per 155,029 g CO2/km, vale a dire la media delle emissioni specifiche medie di CO2 dell'intero parco veicoli basate sulla procedura NEDC (colonna E). Tali medie dell'intero parco veicoli sono state calcolate come medie ponderate, in base al numero di veicoli immatricolati per ciascuno dei costruttori (colonna C).
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
28.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 280/94 |
DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO SPECIALE PER LE DOGANE E LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI
del 27 luglio 2022
per quanto riguarda il suo regolamento interno [2022/2088]
IL COMITATO SPECIALE PER LE DOGANE E LA FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI,
visto l’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra («accordo»), firmato a Kasane il 10 giugno 2016, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2, lettera f),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Il regolamento interno del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è stabilito come indicato nell’allegato.
La presente decisione entra in vigore il 1o settembre 2022.
Fatto a Gaborone, il 27 luglio 2022
Alice Sebonetse KOLAGANO
Rappresentante degli Stati della SADC aderenti all’APE
a nome degli Stati della SADC aderenti all’APE
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2022
Jean-Michel GRAVE
Commissione europea
a nome dell’Unione europea
ALLEGATO
Regolamento interno del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali
CAPO I
ORGANIZZAZIONE
Articolo 1
Composizione e presidenza
1. Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali istituito a norma dell’articolo 50 dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra («accordo»), adempie ai propri compiti come indicato all’articolo 50 dell’accordo.
2. Il riferimento alle «parti» nel presente regolamento interno è conforme alla definizione di cui all’articolo 104 dell’accordo.
3. A norma dell’articolo 50, paragrafo 1, dell’accordo, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è composto da rappresentanti delle parti.
4. Come indicato all’articolo 50, paragrafo 4, dell’accordo, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è presieduto a rotazione da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario degli Stati della SADC aderenti all’APE. La prima riunione del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali è copresieduta da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario degli Stati della SADC aderenti all’APE.
5. Il mandato corrispondente al primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 2
Riunioni
1. Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali si riunisce una volta all’anno o su richiesta di una delle parti. Le riunioni si tengono alternativamente a Bruxelles o nel territorio di uno degli Stati della SADC aderenti all’APE, salvo diversamente convenuto dalle parti.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, le riunioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali sono convocate dalla parte che le presiede, previa consultazione dell’altra parte.
Articolo 3
Osservatori
Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali può decidere di invitare osservatori su base ad hoc e stabilire quali punti dell’ordine del giorno saranno aperti a tali osservatori.
Articolo 4
Segretariato
1. La parte che ospita la riunione del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali svolge la funzione di segretariato.
2. Quando la riunione si svolge per via elettronica, la parte che detiene la presidenza svolge la funzione di segretariato.
CAPO II
FUNZIONAMENTO
Articolo 5
Documenti
Qualora le deliberazioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e trasmessi per conoscenza dal segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali come documenti dello stesso.
Articolo 6
Comunicazione e ordine del giorno delle riunioni
1. Il segretariato notifica alle parti la convocazione di una riunione e richiede suggerimenti per i punti all’ordine del giorno almeno 30 giorni prima della riunione. In caso di urgenza e/o circostanze impreviste che necessitano di considerazione, la riunione può essere convocata con breve preavviso.
2. Il segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali stabilisce l’ordine del giorno provvisorio per ogni riunione. Tale ordine del giorno è trasmesso dal segretariato al presidente e ai membri del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali almeno 14 giorni prima della riunione.
3. L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali ha ricevuto da una delle parti una domanda di iscrizione all’ordine del giorno.
4. L’ordine del giorno è adottato dal comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali all’inizio di ciascuna riunione. L’iscrizione all’ordine del giorno di punti che non figurino nell’ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
5. Il presidente del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali, previo accordo di tutte le parti, può invitare esperti ad assistere alle riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.
Articolo 7
Verbale della riunione
Salvo diverso accordo tra le parti, il segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali redige il verbale di ciascuna riunione, che viene adottato alla conclusione della stessa.
Articolo 8
Decisioni e raccomandazioni
1. Il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali adotta decisioni o raccomandazioni per consenso nei casi previsti dall’accordo oppure qualora il Consiglio congiunto o il comitato per il commercio e lo sviluppo gli abbiano delegato tali competenze.
2. Nelle situazioni in cui l’accordo conferisce al comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, oppure qualora il Consiglio congiunto o il comitato per il commercio e lo sviluppo gli abbiano delegato tali competenze, tali atti sono denominati nel verbale della riunione rispettivamente «decisione» o «raccomandazione». Il segretariato del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali attribuisce a ciascuna decisione o raccomandazione adottata un numero di serie, la data di adozione e una descrizione del loro oggetto. Ciascuna decisione o raccomandazione indica la data della sua entrata in vigore.
3. Nel caso in cui uno Stato della SADC aderente all’APE non sia presente, le decisioni e/o raccomandazioni della riunione sono comunicate dal segretariato al membro che non ha potuto partecipare alla riunione. Lo Stato della SADC aderente all’APE fornisce una risposta scritta entro 10 giorni solari dall’invio delle decisioni e/o raccomandazioni, indicando quelle su cui non è d’accordo, comprese le relative motivazioni. In assenza della suddetta risposta scritta entro 10 giorni solari, le decisioni e/o raccomandazioni si considerano adottate. Qualora lo Stato della SADC aderente all’APE non presente alla riunione non sia d’accordo con le decisioni e/o raccomandazioni, si applica la procedura di cui al paragrafo 4.
4. Tra una riunione e l’altra, il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali può adottare decisioni e raccomandazioni mediante procedura scritta, con l’accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i rappresentanti delle parti.
5. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali sono autenticate mediante la creazione di una copia autentica firmata da un rappresentante dell’Unione europea e da un rappresentante degli Stati della SADC aderenti all’APE.
Articolo 9
Accesso al pubblico
1. Le riunioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali non sono pubbliche, salvo decisione contraria.
2. Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 10
Spese
1. Ciascuna parte si assume l’onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali, sia i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all’organizzazione delle riunioni, alla prestazione dei servizi di interpretazione e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
Articolo 11
Modifica del regolamento interno
Il presente regolamento interno può essere modificato per iscritto mediante decisione del comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali conformemente all’articolo 8.
28.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 280/98 |
DECISIONE n. 1/2022 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA
del 3 ottobre 2022
sul riconoscimento reciproco del programma di operatore economico autorizzato della Repubblica di Moldova e del programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea [2022/2089]
IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,
Visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1), in particolare il titolo V, capo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il titolo V, capo 5, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo») è volto a rafforzare la cooperazione nel settore doganale per garantire l'attuazione degli obiettivi di tale capo e agevolare ulteriormente gli scambi, garantendo nel contempo controllo, sicurezza e prevenzione efficaci delle frodi. |
(2) |
L'articolo 197, lettera j), dell'accordo prevede l'impegno delle parti a stabilire, se del caso e se opportuno, il riconoscimento reciproco dei programmi di partenariato commerciale e dei controlli doganali, incluse le misure di facilitazione degli scambi commerciali equivalenti. |
(3) |
La sicurezza e la facilitazione della catena logistica del commercio internazionale possono essere significativamente potenziate attraverso il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di partenariato commerciale, ossia il programma nazionale di operatore economico autorizzato (AEO) nella Repubblica di Moldova e il programma AEO nell'Unione. |
(4) |
I due programmi AEO sono basati su norme di sicurezza riconosciute a livello internazionale sostenute dal quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale («SAFE») adottato dall'Organizzazione mondiale delle dogane nel giugno 2005 («quadro SAFE»). |
(5) |
Il riconoscimento reciproco consente alle parti di concedere facilitazioni vantaggiose agli operatori economici che hanno investito nella sicurezza della catena logistica e che sono stati autorizzati nell'ambito dei rispettivi programmi. |
(6) |
Le visite in loco e una valutazione comune dei programmi AEO nell'Unione e nella Repubblica di Moldova hanno evidenziato che le norme di qualificazione ai fini della sicurezza sono compatibili e conducono a risultati equivalenti. |
(7) |
L'articolo 200, paragrafo 1, dell'accordo istituisce il sottocomitato doganale. A norma dell'articolo 200, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo, esso ha il potere di adottare decisioni sul riconoscimento reciproco dei controlli doganali e dei programmi di partenariato commerciale nonché sui vantaggi reciprocamente concordati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
1) |
«autorità doganale»: l'autorità doganale di uno Stato membro dell'Unione o l'autorità doganale della Repubblica di Moldova, in appresso denominate collettivamente «autorità doganali»; |
2) |
«operatore economico»: una persona impegnata nella circolazione internazionale di merci; |
3) |
«dati personali»: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile; |
4) |
«programma»:
|
5) |
«membri del programma»: gli operatori economici aventi lo status di AEO nell'Unione e gli operatori economici aventi lo status di membro nella Repubblica di Moldova di cui al punto 4) se indicati collettivamente. |
Articolo 2
Riconoscimento reciproco e attuazione della presente decisione
1. I programmi dell'Unione e della Repubblica di Moldova sono riconosciuti reciprocamente compatibili ed equivalenti e i corrispondenti status di AEO concessi sono reciprocamente accettati.
2. Le parti attuano la presente decisione tramite le rispettive autorità doganali.
Articolo 3
Compatibilità
Le autorità doganali collaborano per mantenere la compatibilità e l'equivalenza fra i rispettivi programmi, in particolare nelle seguenti materie:
a) |
la presentazione delle domande di concessione dello status di AEO e dello status di membro del programma; |
b) |
la valutazione delle domande; |
c) |
la concessione dello status di AEO e dello status di membro; |
d) |
la gestione, il monitoraggio, la sospensione, il riesame e la revoca dello status di AEO e dello status di membro; |
e) |
la promozione della cooperazione tra le autorità doganali e le autorità ambientali al fine di promuovere il rispetto, da parte degli operatori che godono dello status di AEO e di membri del programma, delle norme internazionali in materia di ambiente. |
Le parti garantiscono che i loro programmi di partenariato commerciale operano nell'ambito delle norme pertinenti del quadro SAFE.
Articolo 4
Vantaggi
1. Ciascuna autorità doganale offre ai membri del programma dell'altra autorità doganale vantaggi analoghi a quelli che offre ai membri del proprio programma.
2. I vantaggi di cui al paragrafo 1 prevedono:
a) |
minori controlli di sicurezza: ciascuna autorità doganale tiene favorevolmente conto dello status di membro del programma concesso dall'altra autorità doganale nella valutazione dei rischi, al fine di ridurre ispezioni o controlli, nonché in altre misure connesse alla sicurezza; |
b) |
riconoscimento dei partner commerciali durante il processo di presentazione della domanda: ciascuna autorità doganale tiene conto dello status di membro del programma concesso dall'altra autorità doganale al fine di trattare i membri del programma come partner sicuri al momento di valutare i requisiti dei partner commerciali per le domande di adesione a norma del proprio programma; |
c) |
trattamento prioritario all'atto dello sdoganamento: ciascuna autorità doganale tiene conto dello status di membro del programma concesso dall'altra autorità doganale per garantire un trattamento prioritario e accelerato, semplificare le formalità e velocizzare lo svincolo delle spedizioni in cui è coinvolto un membro del programma; |
d) |
meccanismo di continuità operativa: entrambe le autorità doganali si impegnano a stabilire un meccanismo comune di continuità operativa per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali dovute ad aumenti dei livelli di allarme in materia di sicurezza, chiusura di frontiere o calamità naturali, emergenze pericolose o altri incidenti gravi, in cui i cargo prioritari in cui sono coinvolti membri del programma dovrebbero essere agevolati e accelerati ove possibile da parte delle autorità doganali; |
e) |
priorità all'ispezione delle partite oggetto delle dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita presentate da un membro del programma, se l'autorità doganale decide di effettuare un'ispezione. |
3. In seguito al processo di riesame di cui all'articolo 7, paragrafo 3, ciascuna autorità doganale può concedere, in collaborazione con altre autorità pubbliche sul suo territorio, ulteriori vantaggi e facilitazioni, fra cui la razionalizzazione dei processi e l'aumento della prevedibilità della circolazione alle frontiere, nella misura del possibile.
4. Ciascuna autorità doganale:
a) |
può sospendere i vantaggi concessi ai membri del programma dell'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisione; |
b) |
entro un tempo ragionevole comunica all'altra autorità doganale la sospensione di cui alla lettera a) e i motivi della stessa; |
c) |
può procedere a una sospensione a norma della lettera a) unicamente per motivi equivalenti a quelli per cui sospenderebbe i membri del programma dal proprio programma. |
5. Se ritenuto opportuno, ciascuna autorità doganale riferisce all'altra autorità doganale le irregolarità riguardanti i membri del programma di tale autorità doganale, al fine di assicurare un esame immediato dell'idoneità dei vantaggi e dello status concessi da quest'ultima autorità doganale.
6. Si precisa che la presente decisione non impone limiti a una parte o a un'autorità doganale per quanto riguarda la richiesta di informazioni a norma dell'assistenza amministrativa reciproca di cui all'articolo 198 dell'accordo o di un altro strumento applicabile fra le parti o fra le autorità doganali.
Articolo 5
Scambio di informazioni e comunicazione
1. Per un'efficace attuazione della presente decisione, le autorità doganali migliorano il processo di comunicazione:
a) |
fornendosi reciprocamente informazioni sui membri del rispettivo programma, conformemente al paragrafo 3; |
b) |
trasmettendosi reciprocamente e tempestivamente aggiornamenti relativi all'operatività e allo sviluppo dei rispettivi programmi; |
c) |
scambiandosi informazioni per quanto riguarda la politica di sicurezza della catena logistica e le sue tendenze; e |
d) |
garantendo una comunicazione efficace fra i servizi competenti della Commissione europea e l'amministrazione doganale della Repubblica di Moldova al fine di potenziare le pratiche di gestione del rischio per quanto riguarda la sicurezza della catena logistica. |
2. Lo scambio di informazioni e la comunicazione nell'ambito della presente decisione avvengono fra i servizi competenti della Commissione europea e l'amministrazione doganale della Repubblica di Moldova.
3. Previo consenso del membro del programma, ciascuna autorità doganale trasmette all'altra autorità doganale i seguenti dati relativi a detto membro:
a) |
nome; |
b) |
indirizzo; |
c) |
status di membro, ossia autorizzato, sospeso, revocato o cancellato; |
d) |
data di convalida o di autorizzazione se disponibile; |
e) |
numero di identificazione unico (ad esempio: numeri EORI o AEO); e |
f) |
altre informazioni che possono eventualmente essere definite di comune accordo tra le autorità doganali e che sono oggetto, ove opportuno, delle necessarie garanzie. A fini di maggior certezza, i dati di cui alla lettera c) del primo comma non includono i motivi della sospensione, della revoca o della cancellazione. |
4. Le autorità doganali scambiano sistematicamente le informazioni di cui al paragrafo 3 per via elettronica.
Articolo 6
Trattamento delle informazioni
1. Ciascuna autorità doganale:
a) |
salvo altrimenti disposto nella presente decisione, utilizza le informazioni, compresi gli eventuali dati personali ottenuti nell'ambito della presente decisione, al solo fine dell'attuazione della presente decisione, compresi il monitoraggio e la comunicazione; e |
b) |
fatto salvo quanto disposto alla lettera a), ottiene previa autorizzazione scritta dall'autorità doganale che ha trasmesso le informazioni ad utilizzare le informazioni per altri fini. Tale uso è soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità. |
2. Ciascuna autorità doganale:
a) |
tratta come riservate le informazioni ottenute nell'ambito della presente decisione; e |
b) |
offre almeno lo stesso livello di protezione delle informazioni ricevute nell'ambito della presente decisione offerto alle informazioni ricevute dai membri del proprio programma. |
3. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, lettera a), un'autorità doganale può utilizzare le informazioni ricevute nell'ambito della presente decisione in procedimenti giudiziari o amministrativi avviati per una mancata osservanza della legislazione doganale nazionale, anche nei documenti probatori, nelle relazioni e nelle testimonianze. L'autorità doganale che ha ricevuto le informazioni notifica l'autorità doganale che le ha trasmesse prima di farne tale uso.
4. Ciascuna autorità doganale:
a) |
divulga solo le informazioni ricevute nell'ambito della presente decisione ai fini per quali le ha ottenute; e |
b) |
fatto salvo quanto disposto alla lettera a), se è tenuta a divulgare informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi o se è tenuta a divulgare informazioni per legge, informa della divulgazione l'autorità doganale mittente in anticipo e per iscritto, salvo che ne sia impossibilitata per legge o a causa di indagini in corso. In tal caso essa ne informa l'autorità mittente non appena possibile a divulgazione avvenuta. |
5. Ciascuna autorità doganale:
a) |
garantisce che le informazioni trasmesse siano accurate e periodicamente aggiornate; |
b) |
adotta o mantiene idonee procedure di cancellazione; |
c) |
notifica tempestivamente l'altra autorità doganale se accerta che le informazioni trasmessele sono inaccurate, incomplete o inaffidabili o se il ricevimento o l'ulteriore uso contravviene alla presente decisione; |
d) |
adotta tutte le misure ritenute opportune, in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica delle informazioni di cui alla lettera c), per evitare che si faccia affidamento su informazioni che inducono in errore; e |
e) |
conserva le informazioni ricevute nell'ambito della presente decisione solo per il tempo necessario al fine dell'attuazione della stessa, salvo altrimenti disposto dalla legge o ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi. |
6. Oltre a quanto disposto ai paragrafi 4 e 5, ciascuna autorità doganale garantisce in particolare che:
a) |
siano previste misure di sicurezza (anche a livello elettronico) che controllino, in base alle esigenze conoscitive, l'accesso alle informazioni ottenute dall'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisione; |
b) |
le informazioni ricevute dall'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisione siano protette contro l'accesso non autorizzato, la divulgazione, la modifica, la cancellazione o la distruzione; |
c) |
le informazioni ricevute dall'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisione non siano divulgate a privati o a persone giuridiche, a Stati o a organismi internazionali che non siano parte dell'accordo o a qualsiasi altra autorità pubblica dell'Unione o della Repubblica di Moldova, salvo ove ciò sia richiesto in procedimenti giudiziari o amministrativi o dalla legge nazionale; e |
d) |
le informazioni ricevute dall'altra autorità doganale nell'ambito della presente decisione siano sempre conservate in sistemi di archiviazione elettronici o cartacei sicuri e che si tengano registri o documentazione relativi ad accessi, divulgazione e uso delle informazioni ricevute dall'altra autorità doganale. |
7. Ciascuna autorità doganale:
a) |
garantisce che i dati personali di un membro del programma dell'altra autorità doganale siano trattati in modo almeno equivalente ai dati personali di un membro del proprio programma per quanto attiene all'accesso, alla rettifica e alla relativa tempistica o alla sospensione temporanea dell'uso; e |
b) |
pubblica informazioni intese a informare i membri del programma in merito alle procedure applicabili alle domande di cui alla lettera a) ai sensi della legislazione nazionale. |
8. Ciascuna autorità doganale garantisce che i membri del programma abbiano accesso, relativamente ai loro dati personali, al ricorso amministrativo o al riesame giudiziario, indipendentemente dalla loro nazionalità o paese di residenza.
9. Le autorità doganali pubblicano informazioni intese a segnalare ai membri del programma le opzioni di ricorso amministrativo o di riesame giudiziario.
10. La conformità alle disposizioni del presente articolo da parte di ciascuna autorità doganale è subordinata al riesame della rispettiva autorità competente, che garantisce che le denunce relative alla non conformità nel trattamento delle informazioni siano ricevute, siano oggetto di debite indagini, sia data loro una risposta e sia previsto un rimedio adeguato. Tali autorità sono:
a) |
nell'Unione: il Garante europeo della protezione dei dati o il suo successore nonché le autorità degli Stati membri preposte alla protezione dei dati; |
b) |
nella Repubblica di Moldova: il Centro nazionale per la protezione dei dati personali o il suo successore all'interno dell'amministrazione doganale della Repubblica di Moldova. |
Articolo 7
Consultazione, monitoraggio e riesame
1. Le autorità doganali risolvono qualsiasi questione relativa all'attuazione della presente decisione mediante consultazioni condotte sotto gli auspici del sottocomitato doganale.
2. Le parti collaborano strettamente per quanto riguarda l'attuazione della presente decisione e la sottopongono a controllo regolare effettuando periodicamente mediante visite di monitoraggio congiunte in loco per individuare i possibili punti di forza e di debolezza dei programmi di entrambe le parti.
3. Il sottocomitato doganale riesamina periodicamente l'attuazione della presente decisione. Questo processo di riesame può comprendere, in particolare, i seguenti aspetti:
a) |
scambi di opinioni in merito ai dati scambiati e ai vantaggi AEO di cui all'articolo 4 concessi ai membri del programma, compresi eventuali dati per il futuro o vantaggi AEO di cui all'articolo 4; |
b) |
scambi di opinioni sulle norme di sicurezza, quali i protocolli da seguire durante e dopo un incidente grave sotto il profilo della sicurezza (ripresa delle attività), o qualora la situazione giustifichi una sospensione del riconoscimento reciproco; |
c) |
esame della sospensione dei vantaggi di cui all'articolo 4; e |
d) |
riesame dell'attuazione dell'articolo 6. |
Articolo 8
Disposizioni finali
1. Il sottocomitato doganale può modificare la presente decisione. La modifica entra in vigore in conformità della procedura di cui all'articolo 9.
2. Ciascuna autorità doganale ha facoltà di sospendere in qualunque momento la cooperazione nell'ambito della presente decisione mediante comunicazione per iscritto all'altra autorità doganale con almeno 30 giorni di anticipo. Tale comunicazione è trasmessa anche ai servizi competenti della Commissione europea e all'amministrazione doganale della Repubblica di Moldova. Fatta salva la sospensione della cooperazione nell'ambito della presente decisione, le autorità doganali continuano a conformarsi all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e da 4 a 6, al fine di garantire la protezione delle informazioni.
3. Una parte può denunciare la presente decisione in qualsiasi momento mediante notifica all'altra parte attraverso i canali diplomatici. La presente decisione cessa di produrre effetti 30 giorni dopo che l'altra parte abbia ricevuto la notifica scritta. Fatta salva la denuncia della presente decisione, le autorità doganali continuano a conformarsi all'articolo 6, paragrafi 2, 4 e 6, al fine di garantire la protezione delle informazioni.
Articolo 9
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la Repubblica di Moldova notifica all'Unione il completamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore.
Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2022
Per il sottocomitato doganale
Il presidente
Fernando PERREAU DE PINNINCK
(1) GU UE L 260 del 30.8.2014, pag. 4.
(2) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1).