ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 275

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
25 ottobre 2022


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2022/2037 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale

11

 

*

Regolamento (UE) 2022/2038 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l’alleggerimento temporaneo delle norme sull’utilizzo delle bande orarie negli aeroporti dell’Unione a causa di una situazione epidemiologica o di un’aggressione militare ( 1 )

14

 

*

Regolamento (UE) 2022/2039 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) 2021/1060 per quanto concerne la flessibilità addizionale per affrontare le conseguenze dell’aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) — CARE

23

 

*

Regolamento (UE) 2022/2040 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 805/2004 per quanto riguarda il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo al fine di adattarlo all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ( 1 )

30

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea

33

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/2042 del Consiglio, del 24 ottobre 2022, recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

48

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2043 del Consiglio, del 24 ottobre 2022, che attua il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

50

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2044 della Commissione, del 18 ottobre 2022, relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [Roero (DOP)]

52

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2045 della Commissione, del 18 ottobre 2022, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chianti Classico (DOP)]

53

 

*

Regolamento (UE) 2022/2046 della Commissione, del 24 ottobre 2022, che modifica gli allegati del regolamento (UE) n. 1408/2013 in modo tale da renderli atti a rispecchiare le disposizioni dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica e del relativo protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord

55

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2047 della Commissione, del 24 ottobre 2022, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di alcune autorità e alcuni organismi di controllo ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione

57

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2048 della Commissione, del 24 ottobre 2022, che approva l’acido L-(+)-lattico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

60

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2049 della Commissione, del 24 ottobre 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di talune autorità di controllo e taluni organismi di controllo ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione

64

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/2050 del Consiglio, del 18 ottobre 2022, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica d’Austria

70

 

*

Decisione (PESC) 2022/2051 del Consiglio, del 24 ottobre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

72

 

*

Decisione (PESC) 2022/2052 del Consiglio, del 24 ottobre 2022, che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

74

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2053 della Commissione, del 18 ottobre 2022, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Iniziativa dei cittadini europei per un’alternativa vegana a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 7418]

75

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2054 della Commissione, del 21 ottobre 2022, relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione del biocida Preventol A 12 TK 50 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 7408]  ( 1 )

77

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Regolamento ONU n. 147 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione di componenti di accoppiamento meccanico di complessi di veicoli agricoli [2022/2055]

80

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

25.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 275/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/2036 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), hanno modificato il quadro di risoluzione dell’Unione per gli enti creditizi e le imprese di investimento intervenendo sul regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), sul regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), rispettivamente. Tali modifiche erano necessarie per attuare nell’Unione la lista internazionale delle «condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC)», pubblicata dal Consiglio per la stabilità finanziaria il 9 novembre 2015 («norma TLAC») nei confronti delle banche a rilevanza sistemica a livello globale, a cui si fa riferimento nel quadro dell’Unione come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e per migliorare l’applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) nei confronti di tutte le banche. Il quadro di risoluzione dell’Unione per le banche riveduto dovrebbe risultare più consono a garantire che l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione delle banche avvengano con mezzi privati qualora la banca non sia più sostenibile dal punto di vista finanziario e sia quindi sottoposta a risoluzione.

(2)

A norma dell’articolo 12 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, i G-SII) la cui strategia di risoluzione permette di assoggettare a risoluzione più di un’entità del gruppo («strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo» o «strategia di risoluzione a MPE») sono tenuti a calcolare il requisito di fondi propri e passività ammissibili basato sul rischio muovendo dall’ipotesi teorica che sia assoggettata a risoluzione una sola entità del gruppo alla quale siano trasferite le perdite e il fabbisogno di ricapitalizzazione di tutte le filiazioni del gruppo («strategia di risoluzione a punto di avvio unico» o «strategia di risoluzione a SPE»). Un requisito analogo è previsto all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, in relazione al requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili che può essere imposto dalle autorità di risoluzione a norma del paragrafo 3 di tale articolo. In conformità della norma TLAC, tali calcoli dovrebbero considerare tutte le entità di paesi terzi facenti parte del G-SII che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell’Unione.

(3)

Conformemente all’articolo 45 nonies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2014/59/UE e in linea con la norma TLAC, la somma dei requisiti effettivi di fondi propri e passività ammissibili del G-SII con strategia di risoluzione a MPE non deve essere inferiore al requisito teorico dello stesso gruppo in una strategia di risoluzione a SPE. Al fine di allineare le disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 a quelle della direttiva 2014/59/UE, e di provvedere a che le autorità di risoluzione agiscano sempre in conformità di tale direttiva e tengano conto sia dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili imposti dal regolamento (UE) n. 575/2013 sia degli eventuali requisiti aggiuntivi di fondi propri e passività ammissibili determinati a norma dell’articolo 45 quinquies della direttiva 2014/59/UE, è opportuno che l’articolo 12 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 sia modificato e l’articolo 92 bis, paragrafo 3, di tale regolamento sia soppresso. Non dovrebbe risultarne preclusa la possibilità delle autorità di risoluzione di valutare inopportuno o incompatibile con la strategia di risoluzione del G-SII qualsiasi adeguamento volto a ridurre al minimo o eliminare la differenza tra la somma dei requisiti effettivi di fondi propri e passività ammissibili del gruppo G-SII con strategia di risoluzione a MPE e il requisito teorico dello stesso gruppo in una strategia di risoluzione a SPE, qualora la prima risulti superiore al secondo. Per garantire la coerenza tra l’articolo 12 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e l’articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, il calcolo di cui all’articolo 45 nonies, paragrafo 2, di tale direttiva dovrebbe tenere conto anche di tutte le entità di paesi terzi facenti parte di un G-SII che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell’Unione.

(4)

A norma dell’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, per le filiazioni significative di G-SII non UE che non sono entità soggette a risoluzione è possibile soddisfare il requisito di fondi propri e passività ammissibili anche, tra l’altro, con strumenti di passività ammissibili. I criteri applicabili agli strumenti di passività ammissibili, stabiliti all’articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere c), k), l) e m), del regolamento (UE) n. 575/2013 presuppongono tuttavia che l’emittente sia un’entità soggetta a risoluzione. È opportuno provvedere a che tali filiazioni significative possano emettere strumenti di debito rispondenti a tutti i criteri di ammissibilità, così come previsto inizialmente.

(5)

Conformemente all’articolo 72 sexies, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, per l’autorità di risoluzione è possibile autorizzare il G-SII con strategia di risoluzione a MPE a dedurre determinati strumenti di fondi propri e passività ammissibili delle filiazioni non appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione che sono da esso detenuti deducendo l’importo inferiore risultante dall’adeguamento specificato dall’autorità di risoluzione. In tal caso, l’articolo 72 sexies, paragrafo 4, secondo comma, dello stesso regolamento prevede che la differenza tra l’importo risultante dall’adeguamento e l’importo originario sia detratta dalla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione delle filiazioni interessate. In conformità della norma TLAC è opportuno che il metodo esposto consideri i requisiti di fondi propri e passività ammissibili basati sul rischio come pure non basati sul rischio della filiazione interessata. È opportuno parimenti disporre l’applicabilità di tale metodo a tutte le filiazioni di paesi terzi facenti parte del G-SII, a condizione che siano soggette a un regime di risoluzione che, secondo la pertinente autorità di risoluzione dell’Unione, è giuridicamente vincolante e attua norme concordate a livello internazionale, più in particolare il documento del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) «Caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione per gli enti finanziari», pubblicato nell’ottobre 2011, e la norma TLAC.

(6)

La direttiva (UE) 2019/879 ha modificato la direttiva 2014/59/UE per introdurre norme specifiche sulla sottoscrizione indiretta delle risorse ammissibili per l’MREL interno, ossia dei fondi propri e delle passività che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, nei gruppi soggetti a risoluzione. Al fine di rendere operative tali regole e per assicurarne che tale sottoscrizione indiretta sia effettuata su basi di solidità prudenziale, l’autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), istituita dal Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), ha ricevuto, a norma dell’articolo 45 septies, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, l’incarico di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per indicare i metodi da seguire per tale sottoscrizione indiretta di risorse ammissibili. Tuttavia, come sottolineato dall’ABE in una lettera alla Commissione datata 25 gennaio 2021, si palesavano diverse incongruenze tra le condizioni per la delega previste nella direttiva 2014/59/UE e le vigenti norme prudenziali del regolamento (UE) n. 575/2013, incongruenze che non consentivano l’applicazione del trattamento prudenziale necessario per adempiere il mandato così come previsto inizialmente. Più precisamente l’ABE ha rilevato che il regolamento (UE) n. 575/2013 non consentiva la deduzione delle risorse ammissibili per l’MREL interno e, quindi, neanche l’applicazione di un’idonea ponderazione del rischio in tutti i casi rientranti nel mandato della direttiva 2014/59/UE. Problemi analoghi erano riscontrabili circa il requisito di coefficiente di leva finanziaria previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013. Dati i vincoli giuridici menzionati, è opportuno integrare direttamente nel regolamento (UE) n. 575/2013 il metodo messo a punto dall’ABE. Altrettanto opportuno è pertanto sopprimere l’articolo 45 septies, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE.

(7)

Nella sottoscrizione indiretta di risorse ammissibili per l’MREL interno da parte delle entità soggette a risoluzione in conformità del quadro di risoluzione dell’Unione per le banche riveduto, è opportuno imporre alle entità intermedie di dedurre l’integralità delle risorse ammissibili per l’MREL interno da esse detenute ed emesse dalle entità che non sono entità soggette a risoluzione e che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione. È così assicurato il corretto funzionamento dei meccanismi interni di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione nell’ambito del gruppo, così come è evitato il doppio conteggio delle risorse di tali entità ammissibili per l’MREL interno ai fini del soddisfacimento del proprio MREL interno da parte dell’entità intermedia. Senza queste deduzioni, la corretta attuazione della strategia di risoluzione prescelta potrebbe essere compromessa, in quanto l’entità intermedia potrebbe sfruttare fino a esaurimento non soltanto la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione propria ma anche quella di altre entità che non sono entità soggette a risoluzione e che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, prima che venga meno la sostenibilità economica dell’entità intermedia o di tali altre entità. Per assicurare che l’obbligo di deduzione sia allineato all’ambito di applicazione delle entità che possono essere utilizzate dall’entità soggetta a risoluzione per la sottoscrizione indiretta di risorse ammissibili per l’MREL interno, e per evitare l’arbitraggio regolamentare, le entità intermedie dovrebbero dedurre le risorse ammissibili per l’MREL interno da esse detenute ed emesse da tutte le entità appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione e che possono essere soggette al soddisfacimento dell’MREL interno, e non solo le risorse da esse detenute ed emesse dalle loro filiazioni. Gli stessi obblighi dovrebbero applicarsi in caso di emissione indiretta di risorse ammissibili ai fini del soddisfacimento del requisito di fondi propri e passività ammissibili per filiazioni significative di G-SII non UE di cui all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, ove opportuno.

(8)

Affinché il regime di deduzione rimanga proporzionato, le entità intermedie dovrebbero poter scegliere la combinazione di strumenti, consistenti in fondi propri o passività ammissibili, con cui finanziare l’acquisto della proprietà delle risorse ammissibili per l’MREL interno. Ciò consentirebbe alle entità intermedie di evitare completamente qualsiasi deduzione dai fondi propri emettendo sufficienti passività ammissibili. Le deduzioni dovrebbero pertanto essere applicate in primo luogo agli elementi di passività ammissibili delle entità intermedie. Laddove l’entità intermedia sia tenuta a soddisfare l’MREL interno a norma della direttiva 2014/59/UE su base individuale, le deduzioni dovrebbero essere applicate alle passività ammissibili che rispondono alle condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, della medesima direttiva. Qualora l’importo da dedurre sia superiore all’importo degli elementi di passività ammissibili delle entità intermedie, l’importo residuo dovrebbe essere dedotto dai loro elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, a partire dagli elementi di classe 2 in conformità dell’articolo 66, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. In tal caso, è necessario che le deduzioni corrispondenti all’importo residuo siano applicate anche nel calcolare i fondi propri ai fini dei requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Diversamente, i coefficienti di solvibilità delle entità intermedie che hanno emesso fondi propri, anziché passività ammissibili, per finanziare l’acquisto della proprietà delle risorse ammissibili per l’MREL interno possono essere sovrastimati. Inoltre, mantenendo l’allineamento, a fini prudenziali e di risoluzione, del trattamento delle risorse ammissibili per l’MREL interno detenute, si evitano complicazioni inutili e gravose, in quanto gli enti sarebbero in grado di continuare a calcolare, segnalare e pubblicare, a fini prudenziali e di risoluzione, un unico importo complessivo dell’esposizione al rischio e un’unica misura dell’esposizione complessiva. È opportuno modificare di conseguenza l’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(9)

Per rafforzare ulteriormente la proporzionalità del regime di deduzione, quest’ultimo non dovrebbe essere applicabile nei casi eccezionali in cui, a norma dell’articolo 45 septies, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, l’MREL interno è applicato unicamente su base consolidata per quanto riguarda le risorse ammissibili dell’MREL interno detenute ed emesse dalle entità incluse nel perimetro di consolidamento. La stessa eccezione dovrebbe applicarsi qualora il requisito di fondi propri e passività ammissibili per le filiazioni significative dei G-SII non UE di cui all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 sia soddisfatto su base consolidata, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3 bis, di tale regolamento.

(10)

La sottoscrizione indiretta di risorse ammissibili per l’MREL interno dovrebbe assicurare che, quando la filiazione raggiunge il punto di insostenibilità economica, le perdite siano trasferite effettivamente all’entità soggetta a risoluzione, la quale effettivamente ricapitalizzi la filiazione. L’entità intermedia non dovrebbe quindi assorbire le perdite interessate, in quanto dovrebbe servire puramente da veicolo attraverso il quale tali perdite sono trasferite all’entità soggetta a risoluzione. Di conseguenza, affinché il risultato della sottoscrizione indiretta equivalga a quello di una sottoscrizione diretta integrale, così come previsto dal mandato conferito con l’articolo 45 septies, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, ai fini del calcolo dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio dell’entità intermedia, i fattori di ponderazione del rischio non dovrebbero essere applicati alle esposizioni dedotte ai sensi del nuovo regime di deduzione da introdursi nell’articolo 72 sexies del regolamento (UE) n. 575/2013. Analogamente, tali esposizioni dovrebbero essere escluse dal calcolo della misura dell’esposizione complessiva dell’entità intermedia. Il trattamento consistente nella mancata applicazione di fattori di ponderazione del rischio e di esclusione di tali esposizioni dalla misura dell’esposizione complessiva dovrebbe essere strettamente limitato alle esposizioni che sono dedotte conformemente al nuovo regime di deduzione da introdursi nell’articolo 72 sexies di tale regolamento ai fini dell’attivazione del metodo della sottoscrizione indiretta delle risorse ammissibili per l’MREL interno.

(11)

I modelli per l’informativa al pubblico in merito alle informazioni armonizzate sul MREL e sul requisito di fondi propri e passività ammissibili per le filiazioni significative di G-SII non UE di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione (12) dovrebbero essere modificati per riflettere il nuovo regime di deduzione per le risorse ammissibili per l’MREL interno. I modelli per l’informativa dovrebbero essere altresì modificati in modo da includere l’importo complessivo dell’esposizione al rischio e la misura dell’esposizione complessiva che le entità intermedie avrebbero se non avessero escluso le esposizioni dedotte nel quadro del nuovo regime di deduzione.

(12)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la completa armonizzazione del trattamento prudenziale delle risorse delle entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione ammissibili per l’MREL interno detenute dalle entità intermedie e la revisione mirata dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII e per le filiazioni significative dei G-SII non UE, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma a motivo della portata dell’azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)

Al fine di valutare debitamente le potenziali conseguenze indesiderate della sottoscrizione indiretta di risorse ammissibili per l’MREL interno, nuovo regime di deduzione compreso, e di garantire un trattamento proporzionato e condizioni di parità per i diversi tipi di strutture dei gruppi bancari, in particolare gli enti che hanno un’impresa operativa tra la società di partecipazione e le sue filiazioni, e per le entità il cui piano di risoluzione prevede la loro liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza in caso di dissesto, la Commissione dovrebbe riesaminare quanto prima l’attuazione della sottoscrizione indiretta delle risorse ammissibili per l’MREL interno da parte dei diversi tipi di strutture dei gruppi bancari. La Commissione dovrebbe debitamente valutare possibili soluzioni strutturali a eventuali questioni identificate, come estendere la possibilità per le entità che non sono entità di risoluzione di soddisfare i rispettivi MREL su base consolidata. La proposta legislativa di accompagnamento che la Commissione potrebbe adottare dovrebbe tenere in debita considerazione la data di applicazione del trattamento specifico della sottoscrizione indiretta di risorse ammissibili per l’MREL interno, in modo da consentirne l’attuazione prima che l’articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 sia applicabile. Tale proposta legislativa dovrebbe essere di preferenza una proposta specifica.

(14)

Al fine di dare agli enti tempo sufficiente per l’attuazione del trattamento specifico della sottoscrizione indiretta di risorse ammissibili per l’MREL interno, nuovo regime di deduzione compreso, e ai mercati la possibilità di assimilare emissioni supplementari delle risorse ammissibili per l’MREL interno, se necessario, è opportuno che le relative disposizioni si applichino il 1o gennaio 2024, in linea con il termine per soddisfare l’MREL.

(15)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

1)

all’articolo 4, paragrafo 1, è inserito il punto seguente:

«130 bis)

“pertinente autorità del paese terzo”, l’autorità competente di un paese terzo quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 90, della direttiva 2014/59/UE;»;

2)

l’articolo 12 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 12 bis

Calcolo consolidato per i G-SII con più entità soggette a risoluzione

Nel caso in cui almeno due soggetti G-SII facenti parte dello stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione o entità di paesi terzi che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell’Unione, l’ente impresa madre nell’UE del G-SII calcola l’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all’articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a):

a)

per ciascuna entità soggetta a risoluzione o entità di un paese terzo che sarebbe un’entità soggetta a risoluzione se fosse stabilita nell’Unione;

b)

per l’ente impresa madre dell’UE come se fosse l’unica entità soggetta a risoluzione del G-SII.

Il calcolo di cui alla lettera b) del primo comma è effettuato sulla base della situazione consolidata dell’ente impresa madre dell’UE.

Le autorità di risoluzione agiscono in conformità dell’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, e dell’articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.»;

3)

all’articolo 49, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Il presente paragrafo non si applica alle deduzioni previste all’articolo 72 sexies, paragrafo 5.»;

4)

all’articolo 72 ter, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini dell’articolo 92 ter, i riferimenti all’entità soggetta a risoluzione alle lettere c), k), l) e m), del primo comma del presente paragrafo s’intendono anche fatti a un ente che è una filiazione significativa di un G-SII non UE.»;

5)

l’articolo 72 sexies è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Quando un ente impresa madre nell’UE o un ente impresa madre in uno Stato membro che è soggetto all’articolo 92 bis detiene direttamente, indirettamente o sinteticamente strumenti di fondi propri o strumenti di passività ammissibili di una o più filiazioni che non appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell’ente impresa madre, l’autorità di risoluzione di tale ente impresa madre, previa debita considerazione del parere delle autorità di risoluzione o delle pertinenti autorità di paesi terzi delle filiazioni interessate, può autorizzare l’ente impresa madre a detrarre tali partecipazioni deducendo un importo inferiore specificato dall’autorità di risoluzione di tale ente impresa madre. Il predetto importo adeguato deve essere almeno pari all’importo (m) calcolato come segue:

 

mi = max{0; OPi + LPi – max{0; β · [Oi + Li – max{ri · aRWAi; wi · aLREi}]}}

dove:

i

=

l’indice che individua la filiazione;

OPi

=

l’importo degli strumenti di fondi propri emessi dalla filiazione «i» e detenuti dall’ente impresa madre;

LPi

=

l’importo degli strumenti di passività ammissibili emessi dalla filiazione “i” e detenuti dall’ente impresa madre;

β

=

percentuale degli strumenti di fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili emessi dalla filiazione “i” e detenuti dall’impresa madre, calcolata come segue:

Formula
;

Oi

=

l’importo dei fondi propri della filiazione “i”, senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;

Li

=

l’importo delle passività ammissibili della filiazione “i”, senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;

ri

=

il rapporto applicabile alla filiazione “i” a livello del suo gruppo soggetto a risoluzione a norma dell’articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, primo comma, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, o, per le filiazioni di paesi terzi, un requisito di risoluzione equivalente applicabile alla filiazione «i» nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati fondi propri o passività ammissibili ai sensi del presente regolamento;

aRWAi

=

l’importo complessivo dell’esposizione al rischio del soggetto G-SII “i” calcolato in conformità dell’articolo 92, paragrafo 3, tenendo conto degli adeguamenti di cui all’articolo 12 bis o, per le filiazioni di paesi terzi, calcolato in conformità delle regolamentazioni locali applicabili;

wi

=

il rapporto applicabile alla filiazione “i” a livello del suo gruppo soggetto a risoluzione a norma dell’articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento e dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, o, per le filiazioni di paesi terzi, un requisito di risoluzione equivalente applicabile alla filiazione «i» nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati fondi propri o passività ammissibili ai sensi del presente regolamento;

aLREi

=

la misura dell’esposizione complessiva del soggetto G-SII “i” calcolata in conformità dell’articolo 429, paragrafo 4, o, per le filiazioni di paesi terzi, in conformità delle regolamentazioni locali applicabili.

Qualora l’ente impresa madre sia autorizzato a dedurre l’importo adeguato in conformità del primo comma, la differenza tra l’importo degli strumenti di fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui al primo comma e l’importo adeguato è dedotta dalla filiazione.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Gli enti e i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE deducono dagli elementi di passività ammissibili gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili da essi detenuti laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili sono detenuti da un ente o da un’entità che non è un’entità soggetta a risoluzione bensì una filiazione di un’entità soggetta a risoluzione o di un’entità di un paese terzo che sarebbe un’entità soggetta a risoluzione se fosse stabilita nell’Unione;

b)

l’ente o l’entità di cui alla lettera a) è tenuto a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 92 ter del presente regolamento o all’articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE;

c)

gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili detenuti dall’ente o dall’entità di cui alla lettera a) sono stati emessi da un ente o da un’entità di cui all’articolo 92 ter, paragrafo 1, del presente regolamento o all’articolo 45 septies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE che non è un’entità soggetta a risoluzione e che appartiene allo stesso gruppo soggetto a risoluzione cui appartiene l’ente o l’entità di cui alla lettera a).

In deroga al primo comma, gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili detenuti non sono dedotti se l’ente o l’entità di cui alla lettera a) del primo comma è tenuto a soddisfare il requisito di cui alla lettera b) del primo comma su base consolidata e l’ente o l’entità di cui alla lettera c) è incluso nel consolidamento dell’ente o dell’entità di cui alla lettera a) del primo comma conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2.

Ai fini del presente paragrafo il riferimento agli elementi di passività ammissibili è inteso fatto a uno degli elementi seguenti:

a)

elementi di passività ammissibili tenuti in considerazione ai fini del soddisfacimento del requisito stabilito all’articolo 92 ter;

b)

passività che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE.

Ai fini del presente paragrafo il riferimento agli strumenti di fondi propri e agli strumenti di passività ammissibili è inteso fatto a uno degli strumenti seguenti:

a)

strumenti di fondi propri e strumenti di passività ammissibili che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 92 ter, paragrafi 2 e 3;

b)

fondi propri e passività che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.»;

6)

all’articolo 92 bis, il paragrafo 3 è soppresso;

7)

all’articolo 113, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio si applicano, conformemente alle disposizioni della sezione 2, fattori di ponderazione del rischio a tutte le esposizioni, a meno che tali esposizioni non siano dedotte dai fondi propri o non siano soggette al trattamento di cui all’articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma. L’applicazione dei fattori di ponderazione del rischio è in funzione della classe in cui l’esposizione è classificata e, conformemente a quanto specificato alla sezione 2, della relativa qualità creditizia. La qualità creditizia può essere determinata con riferimento alle valutazioni del merito di credito espresse dalle ECAI o alle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all’esportazione, conformemente alla sezione 3.»;

8)

all’articolo 151, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativi al rischio di credito delle esposizioni incluse in una delle classi di esposizione di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettere da a) a e), e lettera g), sono calcolati conformemente alla sottosezione 2, a meno che tali esposizioni non siano dedotte dai fondi propri o non siano soggette al trattamento di cui all’articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma.»;

9)

all’articolo 429 bis, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«q)

le esposizioni soggette al trattamento di cui all’articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma.»;

10)

nella parte 10, titolo I, capo 1, sezione 3, è inserita la sottosezione seguente:

«Sottosezione 3 bis

Deduzioni da elementi di passività ammissibili

Articolo 477 bis

Deduzioni da elementi di passività ammissibili

1.   In deroga all’articolo 72 sexies, paragrafo 4, e fino al 31 dicembre 2024, l’autorità di risoluzione di un ente impresa madre, previa debita considerazione del parere delle autorità di risoluzione o delle pertinenti autorità di paesi terzi delle filiazioni interessate, può autorizzare che l’importo corretto mi sia calcolato utilizzando la seguente definizione di ri e wi:

ri

=

il requisito patrimoniale complessivo basato sul rischio applicabile alla filiazione “i” nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati fondi propri ai sensi del presente regolamento;

wi

=

il requisito patrimoniale complessivo di classe 1 non basato sul rischio applicabile alla filiazione “i” nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati capitale di classe 1 ai sensi del presente regolamento.

2.   L’autorità di risoluzione può concedere l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 se la filiazione è stabilita in un paese terzo che non dispone ancora di un regime di risoluzione applicabile a livello locale se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a)

non vi sono impedimenti di fatto o di diritto attuali o previsti che ostacolino il rapido trasferimento di attività dalla filiazione all’ente impresa madre;

b)

la pertinente autorità del paese terzo della filiazione ha fornito all’autorità di risoluzione dell’ente impresa madre un parere secondo cui attività pari all’importo che la filiazione deve dedurre conformemente all’articolo 72 sexies, paragrafo 4, secondo comma, potrebbero essere trasferite dalla filiazione all’ente impresa madre.».

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2014/59/UE

La direttiva 2014/59/UE è così modificata:

1)

all’articolo 45 quinquies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Ai fini dell’articolo 45 nonies, paragrafo 2, se più soggetti G-SII facenti parte dello stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione o entità di paesi terzi che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell’Unione, le autorità di risoluzione competenti calcolano l’importo di cui al paragrafo 3 del presente articolo:

a)

per ciascuna entità soggetta a risoluzione o entità di un paese terzo che sarebbe un’entità soggetta a risoluzione se fosse stabilita nell’Unione;

b)

per l’impresa madre nell’Unione come se fosse l’unica entità soggetta a risoluzione del G-SII.»;

2)

All’articolo 45 septies, il paragrafo 6 è soppresso;

3)

All’articolo 45 nonies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se più soggetti G-SII facenti parte dello stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione o entità di paesi terzi che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell’Unione, le autorità di risoluzione di cui al paragrafo 1 discutono e, ove opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del G-SII, convengono sull’applicazione dell’articolo 72 sexies del regolamento (UE) n. 575/2013 e su ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera a), della presente direttiva e all’articolo 12 bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione o le entità di paesi terzi e la somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva e all’articolo 12 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Tale adeguamento può essere applicato alle condizioni seguenti:

a)

l’adeguamento può essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell’esposizione al rischio tra gli Stati membri o i paesi terzi interessati adeguando il livello del requisito;

b)

l’adeguamento non è applicato per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione.

La somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera a), della presente direttiva e all’articolo 12 bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione o le entità di paesi terzi che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell’Unione non è inferiore alla somma degli importi di cui all’articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva e all’articolo 12 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.»;

4)

all’articolo 129 è aggiunto il comma seguente:

«Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione riesamina l’impatto della sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili in termini di condizioni di parità tra i diversi tipi di strutture dei gruppi bancari, compresi i casi in cui i gruppi abbiano una società operativa tra la società di partecipazione designata come entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni. La Commissione valuta in particolare:

a)

la possibilità di consentire alle entità che non sono entità soggette a risoluzione di soddisfare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili su base consolidata;

b)

il trattamento, ai sensi delle norme che disciplinano il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, delle entità il cui piano di risoluzione prevede che siano liquidate con procedura ordinaria di insolvenza;

c)

l’opportunità di limitare l’importo delle deduzioni prescritte ai sensi dell’articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

La Commissione presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. Se opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa, tenendo conto della data di applicazione dell’articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.»

Articolo 3

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 2, punti 1 e 3, entro il 15 novembre 2023. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento al presente regolamento o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dall’articolo 2, punti 1 e 3, del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 novembre 2022.

Tuttavia, l’articolo 1, punto 3, punto 5, lettera b), e punti 7, 8 e 9, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 19 ottobre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  GU C 122 del 17.3.2022, pag. 33.

(2)  GU C 152 del 6.4.2022, pag. 111.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2022.

(4)  Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 226).

(6)  Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).

(7)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(9)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(10)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(11)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione, del 23 aprile 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l’informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L 168 del 12.5.2021, pag. 1).


25.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 275/11


REGOLAMENTO (UE) 2022/2037 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2022

recante modifica del regolamento (UE) 2019/833, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stato adottato al fine di recepire nel diritto dell’Unione le misure di conservazione e di esecuzione più aggiornate da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO). Tale regolamento è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al fine di recepire nel diritto dell’Unione le misure della NAFO adottate nelle riunioni annuali del 2019 e del 2020 di detta organizzazione.

(2)

Successivamente, in occasione della sua 43a riunione annuale del settembre 2021, la NAFO ha adottato una serie di decisioni giuridicamente vincolanti per la conservazione delle risorse alieutiche rientranti nel suo ambito di competenza riguardanti la detenzione a bordo delle catture del contingente «altri», l’ispezione in porto degli sbarchi di merluzzo bianco nella divisione 3M e di ippoglosso nero, e disposizioni rafforzate sul monitoraggio, le infrazioni e l’applicazione («decisioni della NAFO»).

(3)

Le decisioni della NAFO sono rivolte alle parti contraenti della NAFO, ma contengono anche obblighi per gli operatori. Dalla loro entrata in vigore, il 2 dicembre 2021, le misure di conservazione e di esecuzione («CEM») della NAFO sono vincolanti per tutte le parti contraenti di tale organizzazione. Esse devono pertanto essere recepite nel diritto dell’Unione a meno che non siano già contemplate dallo stesso.

(4)

È pertanto opportuno adeguare il regolamento (UE) 2019/833 al fine di applicare tali nuove CEM ai pescherecci dell’Unione.

(5)

Alcune disposizioni delle CEM saranno probabilmente modificate in occasione delle future riunioni annuali della NAFO conseguentemente all’introduzione di nuove misure tecniche correlate alle variazioni della biomassa degli stock e al riesame delle restrizioni di zona per le attività di pesca di fondo. Al fine di recepire rapidamente nel diritto dell’Unione tali future modifiche delle CEM prima dell’avvio della campagna di pesca, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda le misure relative allo sbarco e alle ispezioni per l’ippoglosso nero e le misure di controllo per il merluzzo bianco nella divisione 3M. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/833,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2019/833

Il regolamento (UE) 2019/833 è così modificato:

1)

all’articolo 7, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

quando è in vigore un divieto di pesca (moratoria) o quando il contingente «altri» aperto per tale stock è stato pienamente utilizzato: 1 250 kg o il 5 %, a seconda di quale valore sia superiore, per le parti contraenti che abbiano notificato l’utilizzo del contingente “altri” in conformità all’articolo 6;»;

2)

all’articolo 9 bis, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

gli Stati membri procedono, nei loro porti, all’ispezione di almeno il 50 % degli sbarchi o dei trasbordi delle catture di merluzzo bianco nella divisione 3M e redigono un rapporto di ispezione nel formato previsto all’allegato IV.C delle CEM di cui al punto 9) dell’allegato del presente regolamento, inviandolo al segretario esecutivo della NAFO e, in copia, alla Commissione e all’EFCA, entro 12 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l’ispezione. Tale rapporto indica e descrive in dettaglio le eventuali infrazioni al regolamento rilevate durante l’ispezione in porto. Esso contiene tutte le informazioni pertinenti disponibili in relazione alle infrazioni constatate in mare durante la bordata in corso del peschereccio ispezionato.»;

3)

all’articolo 10, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

gli Stati membri procedono all’ispezione di ogni sbarco di ippoglosso nero nei loro porti se la quantità di tale stock a bordo rappresenta alternativamente più del 5 % del totale delle catture o più di 2 500 kg e redigono un rapporto di ispezione nel formato previsto all’allegato IV.C delle CEM di cui al punto 9) dell’allegato del presente regolamento, inviandolo al segretario esecutivo della NAFO e, in copia, alla Commissione e all’EFCA, entro 14 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l’ispezione. Il rapporto indica e descrive in dettaglio le eventuali infrazioni al regolamento rilevate durante l’ispezione in porto. Esso contiene tutte le informazioni pertinenti disponibili in relazione alle infrazioni constatate in mare durante la bordata in corso del peschereccio ispezionato.»;

4)

all’articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Entro il 1o novembre di ogni anno, ciascuno Stato membro invia le informazioni seguenti all’EFCA (con la Commissione in copia), che provvede affinché al segretario esecutivo della NAFO siano trasmessi:

a)

i recapiti dell’autorità competente che funge da punto di contatto ai fini dell’immediata notifica di infrazioni nella zona di regolamentazione e le eventuali modifiche successive di tali recapiti, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore;

b)

i nomi degli ispettori e degli ispettori tirocinanti e il nome, l’indicativo di chiamata e le informazioni di contatto di ciascuna piattaforma di ispezione da loro assegnata al programma. Nella misura del possibile comunicano le modifiche delle informazioni così notificate con almeno 60 giorni di anticipo.»;

5)

all’articolo 35, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

la pesca con dimensioni di maglia non autorizzate, con griglie con distanza tra le sbarre non autorizzata o senza l’uso alcuno di griglie di selezione, in violazione dell’articolo 13 o dell’articolo 14;»;

6)

l’articolo 36 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

si assicura che le sanzioni applicabili per tali infrazioni e, nella misura del possibile, nel quadro della legislazione nazionale per le infrazioni gravi reiterate, in particolare quelle individuate ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, lettera c), punti iii) e iv), siano adeguatamente severe per assicurare un efficace rispetto delle norme, fungere da deterrente contro ulteriori violazioni o reiterazioni e privare chi le ha commesse dei benefici da esse derivanti.»;

b)

al paragrafo 2 sono aggiunte le lettere seguenti:

«e)

rafforzamento o aggiunta di requisiti in materia di dichiarazioni, come la maggior frequenza delle dichiarazioni o l’aggiunta di dati da segnalare; e

f)

rafforzamento o aggiunta di requisiti in materia di monitoraggio, come l’invio di un osservatore o di un ispettore a bordo o l’installazione di un sistema di controllo elettronico a distanza attuato conformemente alle specifiche tecniche applicabili ai pescherecci operanti nella zona di regolamentazione.»;

7)

all’articolo 40, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Lo Stato membro invia alla Commissione i recapiti dell’autorità competente che agisce come punto di contatto ai fini del ricevimento delle richieste a norma dell’articolo 39, paragrafo 5, e dell’invio delle conferme a norma dell’articolo 39, paragrafo 6. La Commissione invia tali informazioni al segretario esecutivo della NAFO.»;

8)

all’articolo 50, il paragrafo 2 è così modificato:

a)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

le procedure relative alle navi con catture a bordo superiori a 50 tonnellate di peso vivo totale che entrano nella zona di regolamentazione per praticare la pesca dell’ippoglosso nero, per quanto riguarda il contenuto delle notifiche di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), le condizioni per l’avvio delle attività di pesca di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera d), e le disposizioni in materia di sbarco e ispezione relative all’ippoglosso nero di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e);»;

b)

è aggiunta la lettera seguente:

«l)

le misure di controllo per il merluzzo bianco nella divisione 3M di cui all’articolo 9 bis.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 19 ottobre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  GU C 290 del 29.7.2022, pag. 149.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2022.

(3)  Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 32).

(5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


25.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 275/14


REGOLAMENTO (UE) 2022/2038 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2022

che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l’alleggerimento temporaneo delle norme sull’utilizzo delle bande orarie negli aeroporti dell’Unione a causa di una situazione epidemiologica o di un’aggressione militare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio (3) è stato modificato più volte dall’inizio della crisi COVID-19, in quanto l’obbligo fissato da tale regolamento di operare almeno l’80 % di una serie di bande orarie per mantenere il diritto alla stessa serie di bande orarie nella successiva corrispondente stagione di traffico è diventato insostenibile per i vettori aerei, alla luce dei livelli di traffico aereo fortemente ridotti.

(2)

I dati pubblicati da Eurocontrol, che è il gestore di rete per le funzioni della rete del traffico aereo del cielo unico europeo, indicano che il traffico aereo ha registrato una forte ripresa dall’inizio della stagione di traffico estiva 2022 e che, secondo le previsioni di base, il traffico aereo all’inizio della stagione di traffico invernale 2022/2023 sarà pari a circa il 90 % dei livelli del 2019. Tali cifre giustificano un ritorno all’obbligo di utilizzo delle bande orarie dell’80 % come norma generale per la stagione di traffico estiva 2023, integrata da una riduzione specifica dell’utilizzo delle bande orarie nei casi di non utilizzo giustificato.

(3)

Tuttavia, a causa della crisi COVID-19, la situazione nel settore dell’aviazione rimane altamente incerta. Come è avvenuto alla fine del 2021, potrebbero comparire nuove varianti della COVID-19 e provocare reazioni impreviste da parte sia delle autorità nazionali sia dei consumatori, che a loro volta potrebbero avere effetti negativi sul traffico aereo. Alcuni mercati del trasporto a lungo raggio continuano inoltre a essere interessati da misure sanitarie che ostacolano gravemente il traffico aereo.

(4)

La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina si sta ripercuotendo anche sul traffico aereo e sulla capacità dei vettori aerei di operare le bande orarie loro assegnate, poiché ai vettori aerei dell’Unione è vietato l’ingresso nello spazio aereo di Bielorussia, Russia e Ucraina.

(5)

Le restrizioni ai viaggi imposte dallo Stato per motivi sanitari e l’impossibilità di entrare nello spazio aereo di quella che è diventata una zona di guerra sfuggono al controllo dei vettori aerei. Tali circostanze possono portare alla cancellazione volontaria o obbligatoria dei loro servizi aerei o alla modifica degli orari. In particolare le cancellazioni volontarie salvaguardano la solidità finanziaria dei vettori aerei e, nello stesso tempo, evitano le ripercussioni negative sull’ambiente causate dai voli effettuati al solo scopo di mantenere le loro bande orarie.

(6)

In tali circostanze i vettori aerei che non utilizzano le loro bande orarie conformemente al tasso di utilizzo delle bande orarie di cui al regolamento (CEE) n. 95/93 non dovrebbero perdere automaticamente la priorità, in relazione alle serie di bande orarie, di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 2, dello stesso regolamento, di cui potrebbero altrimenti beneficiare. Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme specifiche a tal fine.

(7)

Allo stesso tempo è importante ricordare gli obiettivi del regolamento (CEE) n. 95/93, che sono in particolare: garantire l’uso efficiente della capacità aeroportuale e assicurare a tutti i vettori aerei un accesso equo alla capacità aeroportuale limitata, promuovendo così la concorrenza. L’adeguamento dei normali obblighi relativi all’utilizzo delle bande orarie attraverso un tasso di utilizzo inferiore o l’estensione delle eccezioni di non utilizzo giustificato dovrebbe limitarsi rigorosamente alle situazioni in cui è necessario un alleggerimento di tali obblighi e non dovrebbe determinare vantaggi competitivi sleali per i vettori aerei che detengono bande orarie storiche.

(8)

In particolare, è necessario garantire che i vettori aerei disposti a fornire servizi siano in grado di assorbire la capacità inutilizzata e abbiano la prospettiva di mantenere tali bande orarie a lungo termine. Ciò dovrebbe mantenere gli incentivi dei vettori aerei ad avvalersi della capacità dell’aeroporto, il che a sua volta andrebbe a vantaggio dei consumatori in termini di connettività.

(9)

È pertanto necessario definire, conformemente a tali principi e per un periodo limitato, le condizioni alle quali i vettori aerei continuano ad avere diritto alle serie di bande orarie di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 95/93 e stabilire gli obblighi dei vettori aerei interessati per quanto concerne il rilascio della capacità inutilizzata. Il periodo dovrebbe decorrere dal 30 ottobre 2022 fino al 28 ottobre 2023, in linea con le previsioni di ripresa di Eurocontrol.

(10)

Durante tale periodo, la definizione del termine «nuovo concorrente» dovrebbe rimanere ampia allo scopo di aumentare il numero di vettori aerei interessati, dando così a un maggior numero di vettori aerei l’opportunità di avviare ed ampliare le proprie operazioni.

(11)

Dal 30 ottobre 2022 fino al 28 ottobre 2023 il sistema di assegnazione delle bande orarie dovrebbe continuare a riconoscere gli sforzi dei vettori aerei che hanno effettuato voli utilizzando bande orarie che fanno parte di una serie cui un altro vettore aereo ha diritto a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 95/93, ma che sono state messe a disposizione del coordinatore delle bande orarie per una riassegnazione temporanea. Pertanto, i vettori aerei che hanno utilizzato almeno cinque bande orarie di una serie dovrebbero ricevere la priorità nell’assegnazione di tali serie nella successiva corrispondente stagione di traffico, subordinatamente alla disponibilità di capacità dell’aeroporto.

(12)

Per affrontare gli effetti della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e per sostenere la ripresa della connettività tra l’Unione e l’Ucraina, è necessario estendere il periodo durante il quale gli operatori possono invocare la ragione di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 95/93, per giustificare il mancato utilizzo della serie di bande orarie sulle rotte tra l’Unione e l’Ucraina.

(13)

Fatto salvo l’obbligo per gli Stati membri di osservare il diritto dell’Unione, in particolare le norme stabilite nei trattati e nel regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le conseguenze negative sulla possibilità dei passeggeri di viaggiare a causa delle restrizioni adottate dalle autorità pubbliche degli Stati membri o di paesi terzi per affrontare situazioni epidemiologiche, calamità naturali o disordini politici, per esempio ribellioni, sommosse o gravi disordini pubblici, non possono essere imputate ai vettori aerei e dovrebbero essere attenuate se tali misure incidono in modo significativo sulla redditività o sulla possibilità di viaggiare o sulla domanda sulle rotte interessate. Le misure di attenuazione dovrebbero garantire che i vettori aerei non siano penalizzati per il mancato utilizzo delle bande orarie qualora tale omissione derivi dalle suddette restrizioni.

(14)

Per ridurre il rischio di distorsioni della concorrenza e garantire un uso efficiente della capacità aeroportuale, l’alleggerimento specifico degli effetti dell’imposizione di tali restrizioni dovrebbe avere una durata e una portata limitate, garantendo quindi che l’effetto delle misure di attenuazione sia limitato al periodo per il quale sono state giustificate. Si dovrebbe ritenere che le bande orarie oggetto di tali misure di attenuazione dell’effetto delle restrizioni siano state operate ai fini del regolamento (CEE) n. 95/93.

(15)

È necessario chiarire che le disposizioni sulle eccezioni di non utilizzo giustificato delle bande orarie non si applicano ai vettori aerei soggetti a misure restrittive adottate a norma dell’articolo 29 del trattato sull’Unione europea (TUE) o dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), né ai vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione che figurano nell’allegato A o B del regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione (5). Al fine di garantire l’effettiva applicazione di tali misure, l’impossibilità di invocare le disposizioni relative alle eccezioni di non utilizzo giustificato delle bande orarie dovrebbe applicarsi anche ai vettori aerei che sono già oggetto di tali misure restrittive in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(16)

La cooperazione tra i coordinatori dovrebbe essere rafforzata per garantire un’attuazione uniforme del regolamento (CEE) n. 95/93 in tutta l’Unione.

(17)

Le migliori prassi sull’attuazione del regolamento (CEE) n. 95/93 dovrebbero essere oggetto di scambi tra i coordinatori, anche attraverso l’Associazione europea dei coordinatori aeroportuali (EUACA). L’EUACA è incoraggiata a continuare a fornire orientamenti per garantire un’attuazione armonizzata delle norme dell’Unione, in particolare per quanto riguarda la disposizione sull’attenuazione delle restrizioni. Inoltre, l’applicazione o meno dell’attenuazione rappresenta un’informazione importante per i vettori aerei che pianificano i loro orari. È pertanto necessario garantire una comunicazione trasparente da parte dei coordinatori.

(18)

Sebbene le misure di attenuazione delle restrizioni dovrebbero essere interpretate in modo restrittivo in quanto rappresentano un’eccezione rispetto ai normali obblighi di utilizzo delle bande orarie, in alcuni casi dovrebbe essere possibile richiedere un’azione comune da parte di tutti i coordinatori per garantire condizioni di parità in tutta l’Unione. In determinate condizioni e sulla base di una decisione unanime, i coordinatori dovrebbero poter applicare tale disposizione a tutte le bande orarie detenute negli aeroporti coordinati.

(19)

La solidità delle previsioni sul traffico per la stagione di traffico invernale 2022/2023 risente negativamente dell’incertezza riguardante l’evolversi di varie crisi, in particolare la situazione in Ucraina e la crisi COVID-19. I vettori aerei dovrebbero pertanto essere esentati, per quanto necessario, dall’obbligo di operare bande orarie al fine di mantenere il diritto alle stesse bande orarie nella successiva corrispondente stagione di traffico. In tal modo i vettori aerei potrebbero aumentare l’erogazione dei servizi allorché le circostanze lo consentano, nell’ottica di applicare le regolari norme per l’utilizzo delle bande orarie a partire dalla stagione di traffico estiva 2023, fatti salvi gli adeguamenti apportati dalla Commissione in circostanze specifiche per rispondere a determinate sfide che il settore del trasporto aereo si trova ad affrontare.

(20)

Al fine di far fronte all’evoluzione dell’impatto della crisi COVID-19 o di altre situazioni epidemiologiche, nonché al diretto, devastante impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sul traffico aereo, per sostenere la connettività da o verso l’Ucraina, e rispondere in modo flessibile, ove strettamente necessario e giustificato, alle sfide che il settore del trasporto aereo si trova ad affrontare di conseguenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare i valori percentuali del tasso minimo di utilizzo entro un certo intervallo e per qualsiasi stagione di traffico dal 30 ottobre 2022 al 28 ottobre 2023, in linea con le previsioni di ripresa di Eurocontrol, e per modificare i valori percentuali del tasso minimo di utilizzo entro un certo intervallo per le rotte tra l’Unione e l’Ucraina e per qualsiasi stagione di traffico dal 30 ottobre 2022 al 28 ottobre 2023. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (6). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(21)

Gli aeroporti, i fornitori di servizi aeroportuali e i vettori aerei hanno bisogno di informazioni sulla capacità disponibile ai fini di un’adeguata pianificazione. I vettori aerei dovrebbero continuare a mettere a disposizione del coordinatore le bande orarie che non intendono utilizzare, ai fini di un’eventuale riassegnazione ad altri vettori, alla prima occasione possibile e comunque non oltre tre settimane prima della data prevista per il loro utilizzo. Quando i vettori aerei omettono sistematicamente di rispettare tale obbligo, non dovrebbero beneficiare di un tasso ridotto di utilizzo delle bande orarie.

(22)

Se accerta che un vettore aereo ha cessato le proprie operazioni in un aeroporto, il coordinatore dovrebbe revocare le bande orarie del vettore aereo in questione e conferirle al pool per la riassegnazione ad altri vettori.

(23)

Il divieto per i vettori aerei di volare nello spazio aereo dell’Unione in applicazione di misure restrittive adottate a norma dell’articolo 29 TUE o dell’articolo 215 TFUE o di un divieto operativo a norma del regolamento (CE) n. 474/2006 potrebbe comportare il blocco ingiustificato delle bande orarie negli aeroporti dell’Unione. Sebbene le bande orarie precedentemente utilizzate da tali vettori aerei possano essere riassegnate in maniera puntuale durante la stagione di traffico, ciò non incoraggia sufficientemente l’uso efficiente delle bande orarie che permetterebbe alle compagnie aeree di aumentare la concorrenza e la connettività a lungo termine a vantaggio dei consumatori. Le bande orarie dovrebbero pertanto essere revocate immediatamente ai vettori aerei interessati.

(24)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di norme specifiche e l’alleggerimento delle norme sull’utilizzo delle bande orarie per un periodo limitato onde attenuare gli effetti di una crisi epidemiologica e della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sul traffico aereo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione proposta, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25)

Considerata l’urgenza dettata dalle circostanze eccezionali relative alla crisi di COVID-19 e alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, si ritiene opportuno invocare l’eccezione al periodo di otto settimane prevista all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(26)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 95/93 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

alla lettera b bis), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«durante il periodo dal 30 ottobre 2022 al 28 ottobre 2023, per “nuovo concorrente” si intende:»;

b)

alla lettera f), il punto i) è sostituito dal seguente:

«“vettore aereo”, un’impresa di trasporto aereo titolare di una licenza valida di esercizio o titolo equivalente entro il 31 gennaio per la successiva stagione di traffico estiva o il 31 agosto per la stagione di traffico invernale successiva; ai fini degli articoli 4, 8, 8 bis, 10 e 10 bis, la definizione di vettore aereo comprende anche gli operatori dell’aviazione d’affari, quando operano secondo orari prestabiliti; ai fini degli articoli 7 e 14, la definizione di vettore aereo comprende anche tutti gli operatori di aeromobili civili;»;

2)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   Fatti salvi gli articoli 7, 8 bis e 9, l’articolo 10, paragrafo 1, e l’articolo 14, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica in presenza delle seguenti condizioni:»;

b)

al paragrafo 2 bis, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2 bis.   Durante il periodo dal 30 ottobre 2022 al 28 ottobre 2023, e subordinatamente alla capacità disponibile presso l’aeroporto, una serie di bande orarie che sia stata restituita al pool delle bande orarie a norma del paragrafo 1 del presente articolo alla fine della stagione di traffico (“stagione di traffico di riferimento”) è assegnata, su richiesta, per la successiva corrispondente stagione di traffico a un vettore aereo che abbia operato almeno cinque bande orarie della serie in questione a seguito dell’applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafo 7, durante la stagione di traffico di riferimento.»;

c)

il paragrafo 6 bis è sostituito dal seguente:

«6 bis.   Nel periodo in cui si applicano i parametri di coordinamento relativi alla COVID-19 e al fine di consentire la corretta applicazione di tali parametri di coordinamento, il coordinatore può, dopo aver sentito il vettore aereo interessato, modificare la collocazione oraria delle bande orarie richieste o assegnate che rientrano nel periodo dal 30 ottobre 2022 al 28 ottobre 2023 o annullarle. In tale contesto, il coordinatore tiene conto delle altre regole e linee direttrici di cui al paragrafo 5, fatte salve le condizioni ivi stabilite.»;

3)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 bis è soppresso;

b)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

il primo comma è così modificato:

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

procedimenti giudiziari riguardanti l’applicazione dell’articolo 9 del presente regolamento per rotte sulle quali sono stati imposti oneri di servizio pubblico a norma dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92, che comportano la sospensione temporanea delle attività su tali rotte.»;

la lettera e) è soppressa;

ii)

il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma sono soppressi;

iii)

è aggiunto il comma seguente:

«Laddove l’impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e la distruzione delle infrastrutture critiche incidano sulla capacità di fornire servizi aerei e sulla domanda di servizi aerei, i coordinatori applicano il primo comma, lettera a), alle rotte tra l’Unione e l’Ucraina per la durata della chiusura dello spazio aereo o della chiusura dell’aeroporto, se posteriore, e un ulteriore periodo di 16 settimane. Il coordinatore comunica alla Commissione la data di inizio e di fine del periodo di 16 settimane.»;

c)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«4 bis.   Inoltre, durante il periodo dal 30 ottobre 2022 al 28 ottobre 2023, il mancato utilizzo di una banda oraria può anche essere giustificato dall’introduzione, da parte delle autorità pubbliche, di restrizioni volte ad affrontare una situazione epidemiologica grave, una calamità naturale o disordini politici a un punto iniziale o finale di una rotta per la quale la banda oraria in questione è stata operata o pianificata, a condizione che tali restrizioni incidano in modo significativo sulla possibilità di viaggiare o sulla relativa domanda, e che sulle rotte in questione le restrizioni determinino una delle seguenti situazioni:

a)

la chiusura parziale o totale della frontiera, dell’aeroporto o dello spazio aereo durante una parte sostanziale della pertinente stagione di traffico;

b)

un grave ostacolo alla capacità dei passeggeri di viaggiare con qualsiasi vettore su quella rotta diretta durante una parte sostanziale della pertinente stagione di traffico, per esempio laddove l’ostacolo sia collegato a una delle seguenti ragioni:

restrizioni di viaggio sulla base della nazionalità o del luogo di residenza, divieto di tutti i viaggi eccetto quelli essenziali o divieto di effettuare voli da o verso determinati paesi o zone geografiche,

limitazioni degli spostamenti, o misure di quarantena o isolamento, all’interno del paese o della regione in cui è situato l’aeroporto di destinazione (compresi i punti intermedi), a meno che la quarantena non possa essere evitata con un test negativo, una prova di guarigione o una prova di vaccinazione riconosciuta dall’Unione,

restrizioni della disponibilità di servizi essenziali a sostenere direttamente la prestazione di un servizio aereo, compresa la chiusura di servizi di ospitalità e pubblici, inclusi i trasporti, con conseguente grave flessione della domanda al punto iniziale o finale di una rotta,

limitazioni sul numero di passeggeri per volo e sulle frequenze per vettore aereo, con conseguente grave flessione della domanda al punto iniziale o a quello finale di una rotta;

c)

limitazioni degli spostamenti degli equipaggi delle compagnie aeree che ostacolano gravemente la prestazione dei servizi aerei da o verso gli aeroporti serviti, tra cui divieti improvvisi di ingresso o situazioni in cui l’equipaggio è improvvisamente bloccato a causa di provvedimenti di quarantena, a meno che la quarantena non possa essere evitata con un test negativo, una prova di guarigione o una prova di vaccinazione riconosciuta dall’Unione.

Il presente paragrafo si applica per il periodo in cui si applicano le restrizioni di cui al primo comma e per un massimo di sei settimane aggiuntive, fatti salvi il terzo e il quarto comma. Tuttavia, se le restrizioni cessano di applicarsi meno di sei settimane prima della fine di una stagione di traffico, il presente paragrafo si applica al resto del periodo di sei settimane solo se le bande orarie della stagione di traffico successiva sono utilizzate per la stessa rotta.

Il presente paragrafo si applica solo alle bande orarie utilizzate per rotte per le quali tali bande erano già utilizzate prima della pubblicazione delle restrizioni di cui al primo comma.

Il presente paragrafo cessa di applicarsi qualora il vettore aereo che utilizza le bande orarie in questione passi a una rotta non interessata dalle restrizioni di cui al primo comma.

Quando una maggioranza di Stati membri che rappresentano almeno il 50 % della popolazione dell’Unione applica le restrizioni di cui al primo comma, che incidono in modo significativo sulla possibilità di viaggiare o sulla relativa domanda e determinano una delle situazioni di cui al primo comma, lettere da a) a c), ciascun coordinatore, a seguito di una decisione unanime dei coordinatori di tutti gli aeroporti comunitari coordinati di giustificare il mancato utilizzo delle bande orarie in generale e la sua notifica da parte loro alla Commissione e agli Stati membri, può applicare il presente paragrafo a tutte le bande orarie detenute in tali aeroporti per la durata delle restrizioni in vigore e per un massimo di sei settimane aggiuntive, purché tali restrizioni incidano su un numero significativo di rotte da o verso un aeroporto comunitario, rendendo in tal modo il traffico aereo nell’Unione in larga misura non redditizio o determinando una disparità di condizioni.

ter.   Quando il mancato utilizzo di una banda oraria è giustificato dalle restrizioni di cui al paragrafo 4 o 4 bis, i coordinatori considerano la banda oraria operata nell’ambito della serie di bande orarie interessata.

quater.   I vettori aerei la cui attività è ostacolata da misure restrittive adottate a norma dell’articolo 29 del trattato sull’Unione europea (TUE) o dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), comprese quelle in vigore al 26 ottobre 2022 e i vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione che figurano nell’allegato A o B del regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione (*1) non sono legittimati a far valere una giustificazione per il mancato utilizzo delle bande orarie a norma dei paragrafi 4 e 4 bis del presente articolo.

Tuttavia, in deroga al primo comma, qualora tali vettori aerei siano autorizzati a operare aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo la cui attività non sia ostacolata da tali misure restrittive e che non sia soggetto a un tale divieto operativo, essi possono far valere una giustificazione per il mancato utilizzo delle bande orarie di cui ai paragrafi 4 e 4 bis, purché siano rispettate le norme di sicurezza applicabili nell’Unione.

quinquies.   Le migliori prassi sull’attuazione dei paragrafi 4 e 4 bis sono oggetto di scambi regolari tra i coordinatori affinché sia garantita un’applicazione coerente e omogenea in tutta l’Unione.

I coordinatori pubblicano e aggiornano regolarmente l’elenco delle destinazioni a cui si applicano i paragrafi 4 e 4 bis.

(*1)  Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14).»;"

d)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   A richiesta degli Stati membri o di sua iniziativa, la Commissione esamina l’applicazione dei paragrafi 4 e 4 bis da parte del coordinatore di un aeroporto che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento.»;

4)

l’articolo 10 bis è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 10 bis

Assegnazione di bande orarie in risposta a determinate situazioni di crisi»;

b)

i paragrafi 1, 2 e 4 sono soppressi;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2022 e il 25 marzo 2023 e ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafi 2 e 4, e dell’articolo 14, paragrafo 6, primo comma, se un vettore aereo dimostra in modo soddisfacente al coordinatore di aver operato la serie di bande orarie che gli è stata assegnata, con l’autorizzazione del coordinatore, per almeno il 75 % del tempo nel corso della stagione di traffico per cui è stata assegnata, tale vettore aereo ha diritto alla stessa serie di bande orarie per la successiva corrispondente stagione di traffico.»;

d)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Qualora i dati pubblicati da Eurocontrol mostrino chiaramente che il traffico aereo settimanale, nell’arco di un periodo di due settimane consecutive, è sceso al di sotto dell’80 % dei livelli del 2019 delle settimane corrispondenti a causa della crisi COVID-19, di altre situazioni epidemiologiche o come effetto diretto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e che, sulla base delle previsioni sul traffico di Eurocontrol, è probabile che persista la riduzione del livello del traffico aereo rispetto al livello del corrispondente periodo del 2019, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 bis al fine di modificare i valori percentuali di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafi 2 e 4, e all’articolo 14, paragrafo 6, primo comma, entro un intervallo compreso tra lo 0 % e il 70 % per qualsiasi stagione di traffico compresa tra il 30 ottobre 2022 e il 28 ottobre 2023. Il valore percentuale applicato è proporzionato al livello delle previsioni di traffico aereo di Eurocontrol.

Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione tiene conto di tutti gli elementi seguenti:

a)

i dati pubblicati da Eurocontrol sui livelli di traffico e sulle previsioni di traffico;

b)

gli indicatori relativi alla domanda di trasporto aereo di passeggeri e merci, comprese le tendenze relative alle prenotazioni anticipate, agli orari programmati delle compagnie aeree, alle dimensioni della flotta, all’utilizzo della flotta e ai coefficienti di riempimento;

c)

le misure adottate dalle autorità pubbliche in relazione alla crisi COVID-19 o a un’altra situazione epidemiologica che abbia un effetto significativo sui livelli di traffico aereo da o verso gli aeroporti dell’Unione, cambi di rotta forzati dovuti alla chiusura dello spazio aereo o a un divieto per i vettori aerei dell’Unione di entrare nello spazio aereo di un paese terzo, tenendo conto del parere fornito dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea nel suo bollettino di informazione sulle zone di conflitto;

d)

i dati del Centro europeo per il controllo delle malattie e dell’Organizzazione mondiale della sanità sulla COVID-19 o su un’altra situazione epidemiologica caratterizzata da alta contagiosità e suscettibile di indurre una grave flessione dei viaggi aerei.

In vista della preparazione degli orari da parte dei vettori aerei prima della stagione di traffico, la Commissione si adopera per adottare tali atti delegati a norma del presente paragrafo prima dell’inizio della stagione di traffico, al fine di consentire ai vettori aerei di pianificare i propri orari di volo. La Commissione può adottare tali atti durante la stagione di traffico in caso di circostanze impreviste.»;

e)

è inserito il seguente paragrafo:

«5 bis.   Se la Commissione ritiene che, a causa della distruzione delle infrastrutture e dell’impatto sulle condizioni di vita a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, il ripristino graduale del traffico aereo tra l’Ucraina e l’Unione richieda un tasso di utilizzo inferiore per le rotte che servono l’Ucraina, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 bis al fine di modificare i valori percentuali di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafi 2 e 4, e all’articolo 14, paragrafo 6, primo comma, entro un intervallo compreso tra lo 0 % e il 70 % per le bande orarie utilizzate sulle rotte da o per l’Ucraina per qualsiasi stagione di traffico compresa tra il 30 ottobre 2022 e il 28 ottobre 2023.

Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:

a)

i dati pubblicati da Eurocontrol sui livelli di traffico e sulle previsioni di traffico sulle rotte tra l’Unione e l’Ucraina;

b)

gli indicatori relativi alla domanda di trasporto aereo di passeggeri e merci, comprese le tendenze riguardanti le prenotazioni anticipate e gli orari programmati delle compagnie aeree;

c)

i cambi di rotta forzati dovuti alla chiusura dello spazio aereo o al divieto per i vettori aerei dell’Unione di entrare nello spazio aereo di un paese terzo, tenendo conto del parere fornito dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea nel suo bollettino di informazione sulle zone di conflitto.»;

f)

i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6.   Qualora, a seguito dell’impatto prolungato della crisi COVID-19, di altre situazioni epidemiologiche o degli effetti diretti della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 12 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

7.   Durante un periodo in cui si applica l’alleggerimento delle norme sull’utilizzo delle bande orarie conformemente al paragrafo 3, 5 o 5 bis del presente articolo, i vettori aerei mettono a disposizione del coordinatore, per la riassegnazione ad altri vettori aerei, le bande orarie che non intendono utilizzare, almeno tre settimane prima della data delle operazioni previste. Fatto salvo l’articolo 10, paragrafi 4 e 4 bis, qualora un vettore aereo non metta a disposizione del coordinatore più di tre bande orarie in una serie conformemente al presente paragrafo, tale vettore avrà diritto all’intera serie di bande orarie nella successiva corrispondente stagione di traffico solo se ha operato l’intera serie di bande orarie o se si ritiene che abbia operato l’intera serie di bande orarie a norma dell’articolo 10, paragrafo 4 ter, per almeno l’80 % del tempo, indipendentemente dal fatto che l’articolo 8, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 2, siano stati modificati dall’atto delegato di cui al presente articolo.»;

5)

all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dal diritto nazionale, i reclami relativi all’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, degli articoli 8, 8 bis e 10, dell’articolo 10 bis, paragrafo 7, e dell’articolo 14, paragrafi da 1 a 4 e 6, sono presentati al comitato di coordinamento. Il comitato, entro un periodo di un mese successivo alla presentazione del reclamo, esamina la questione e, se possibile, fa proposte al coordinatore nel tentativo di risolvere i problemi. Se una soluzione risulta impossibile, lo Stato membro responsabile può, entro un ulteriore termine di due mesi, chiedere la mediazione di un’organizzazione rappresentante dei vettori aerei o degli aeroporti o di una terza parte.»;

6)

all’articolo 12 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10 bis è conferito alla Commissione fino al 28 ottobre 2023.»;

7)

all’articolo 14, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Fatto salvo l’articolo 10, paragrafi 4 e 4 bis, se il tasso di utilizzo dell’80 % di cui all’articolo 8, paragrafo 2, non può essere realizzato da un vettore aereo, il coordinatore può decidere di revocare al predetto vettore aereo la serie di bande orarie per il resto della stagione di traffico e conferirle al pool dopo aver sentito il vettore aereo interessato.

Fatto salvo l’articolo 10, paragrafi 4 e 4 bis, se dopo un tempo assegnato corrispondente al 20 % del periodo di validità della serie le bande orarie di questa serie non sono state ancora utilizzate, il coordinatore le conferisce al pool per il resto della stagione di traffico, dopo aver sentito il vettore aereo interessato.

Nel periodo dal 30 ottobre 2022 al 28 ottobre 2023, se un coordinatore stabilisce, sulla base delle informazioni a sua disposizione, che un vettore aereo ha cessato le sue attività in un aeroporto e non è più in grado di operare le bande orarie che gli sono state assegnate, il coordinatore revoca a tale vettore aereo la serie di bande orarie in questione per il resto della stagione di traffico e le conferisce al pool, dopo aver sentito il vettore aereo interessato.

Nel periodo dal 30 ottobre 2022 al 28 ottobre 2023, se un coordinatore stabilisce, sulla base delle informazioni a sua disposizione, che un vettore aereo soggetto alle misure restrittive adottate a norma dell’articolo 29 TUE o dell’articolo 215 TFUE, comprese quelle in vigore al 26 ottobre 2022 o un vettore aereo soggetto a un divieto operativo all’interno dell’Unione e che figura nell’allegato A o B del regolamento (CE) n. 474/2006 non è in grado di operare le bande orarie per una parte sostanziale della stagione di traffico, il coordinatore, dopo aver sentito il vettore aereo interessato, revoca a tale vettore aereo la serie di bande orarie in questione per il resto della stagione di traffico e le conferisce al pool.

Tuttavia, se un vettore aereo è soggetto a un divieto operativo all’interno dell’Unione, è elencato nell’allegato A o nell’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 ed è autorizzato a operare aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo le cui operazioni non sono ostacolate da tali misure restrittive e che non è soggetto a tale divieto operativo, il quarto comma del presente paragrafo non si applica alle bande orarie di tale vettore, purché siano rispettate le norme di sicurezza applicabili nell’Unione.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 19 ottobre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Parere del 22 settembre 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 ottobre 2022.

(3)  Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

(5)  Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14).

(6)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


25.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 275/23


REGOLAMENTO (UE) 2022/2039 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2022

recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) 2021/1060 per quanto concerne la flessibilità addizionale per affrontare le conseguenze dell’aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) — CARE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri, e in particolare le regioni centrali e orientali dell’Unione europea, sono stati duramente colpiti dalle conseguenze dell’aggressione militare della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, in un momento in cui le economie degli Stati membri si stanno ancora riprendendo dall’impatto della pandemia di COVID-19. Nell’affrontare un continuo afflusso di persone in fuga dall’aggressione russa, numerosi Stati membri risentono altresì della carenza di manodopera, delle difficoltà nelle catene di approvvigionamento e dell’aumento dei prezzi e dei costi dell’energia. Da un lato, ciò comporta sfide per i bilanci pubblici e, dall’altro, ritarda l’attuazione degli investimenti. Tali circostanze hanno creato una situazione eccezionale che deve essere affrontata con misure specifiche e ben mirate, al fine di non dover modificare i massimali annui per impegni e pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale di cui all’allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (2) nonché di evitare di compromettere la ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia che è in corso.

(2)

Al fine di alleviare l’onere crescente che grava sui bilanci nazionali, il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha apportato una serie di modifiche mirate ai regolamenti (UE) n. 1303/2013 (4) e (UE) n. 223/2014 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare gli Stati membri nell’utilizzo delle loro dotazioni residue del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, nonché per utilizzare le risorse REACT-EU al fine di affrontare le sfide migratorie a seguito dell’aggressione militare da parte della Federazione russa nel modo più efficace e più rapido possibile.

(3)

Inoltre, il regolamento (UE) 2022/613 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) prevede ulteriori possibilità di mobilitare rapidamente risorse per compensare i costi di bilancio immediati sostenuti dagli Stati membri e ha stabilito un costo unitario per agevolare il finanziamento delle necessità di base e il sostegno a favore delle persone in fuga dall’aggressione russa cui è concessa la protezione temporanea.

(4)

Dovrebbero tuttavia essere predisposti per gli Stati membri ulteriori regimi eccezionali per consentire loro di concentrarsi sulla risposta necessaria a una situazione socioeconomica senza precedenti, dato il protrarsi dell’invasione russa, in particolare per quanto riguarda le operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell’aggressione militare da parte della Federazione russa.

(5)

Data l’ulteriore pressione sui bilanci pubblici causata dall’aggressione militare da parte della Federazione russa, la flessibilità relativa all’uso del FESR e del FSE prevista all’articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 per tali operazioni dovrebbe essere estesa anche al Fondo di coesione, affinché le sue risorse possano essere utilizzate anche per sostenere operazioni che rientrano nell’ambito del FESR o del FSE conformemente alle norme applicabili a tali fondi. È inoltre opportuno estendere i requisiti di monitoraggio semplificato di cui all’articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 alle operazioni sostenute dal FSE che affrontano le sfide migratorie, laddove tali operazioni siano programmate nell’ambito di un asse prioritario relativo unicamente a tali sfide. Dovrebbe altresì essere introdotta la possibilità per le priorità destinate a promuovere l’integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, comprese quelle relative alle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell’aggressione militare russa, di beneficiare di un tasso di cofinanziamento fino al 100 % in entrambi i periodi di programmazione, al fine di aiutare gli Stati membri a rispondere alle esigenze degli sfollati sia ora che in futuro. Analogamente, è opportuno aumentare l’importo del costo unitario per agevolare il finanziamento delle necessità di base e il sostegno ai rifugiati e prorogare la sua applicazione nel tempo.

(6)

La fissazione, al 24 febbraio 2022, della data di inizio dell’ammissibilità per le operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell’aggressione militare da parte della Federazione russa non si è inoltre dimostrata sufficiente a garantire che tutte le operazioni pertinenti volte ad affrontare tali sfide possano essere sostenute dai fondi. È pertanto opportuno consentire, in via eccezionale, la selezione di tali operazioni prima dell’approvazione di una relativa modifica del programma nonché l’ammissibilità delle spese per le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate, estendendo tali flessibilità anche alle operazioni sostenute dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) che affrontano le conseguenze dell’aggressione russa nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Tenuto conto dei limitati finanziamenti disponibili nelle regioni più colpite, dovrebbe inoltre essere possibile sostenere tali operazioni oltre i limiti dell’area del programma all’interno di un determinato Stato membro, dato che la situazione delle persone in fuga dall’aggressione russa, che si spostano all’interno degli Stati membri e tra di essi, rappresenta una sfida per la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione nel suo insieme. Tali operazioni dovrebbero pertanto essere ammissibili indipendentemente dal luogo in cui sono attuate all’interno di un determinato Stato membro, in quanto la loro ubicazione non è, in ultima analisi, un criterio decisivo per rispondere alle esigenze immediate.

(7)

Inoltre, dal momento che il livello di oneri che gravano sulle autorità locali e sulle organizzazioni della società civile che operano in comunità locali per affrontare le sfide migratorie conseguenti all’aggressione militare da parte della Federazione russa è elevato, è opportuno prevedere un livello minimo di sostegno pari al 30 % a favore di tali organismi nel contesto delle risorse utilizzate per sostenere operazioni rientranti nell’ambito del FESR o del FSE in conformità dell’articolo 98, paragrafo 4, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(8)

Al fine di alleviare per gli Stati membri l’onere amministrativo di tenere conto delle esigenze in evoluzione e del rispetto delle dotazioni finanziarie di un programma operativo, è opportuno eliminare, nel quadro del periodo di programmazione 2014-2020, il requisito di una modifica formale del programma per quanto riguarda i trasferimenti tra obiettivi tematici nell’ambito di una priorità dello stesso fondo e della stessa categoria di regioni.

(9)

Infine, per ottimizzare l’utilizzo delle dotazioni per il periodo 2014-2020 nel quadro della chiusura dei programmi del periodo di programmazione 2014-2020, è opportuno aumentare il massimale della flessibilità tra le priorità per il calcolo del saldo finale del contributo dei fondi.

(10)

Alcune flessibilità per far fronte alla situazione senza precedenti dovrebbero inoltre essere previste nel quadro giuridico che disciplina i programmi del periodo di programmazione 2021-2027. Sempre al fine di alleviare l’onere che grava sui bilanci nazionali, i prefinanziamenti per i programmi nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» dovrebbero essere aumentati. Inoltre, date le sfide poste dagli sfollamenti in massa e le risposte integrate richieste dagli Stati membri, qualora uno Stato membro dedichi una priorità nell’ambito di uno dei suoi programmi di coesione del periodo 2021-2027 al sostegno di operazioni volte a promuovere l’integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, dovrebbe essere possibile un tasso di cofinanziamento fino al 100 % per tale priorità fino al 30 giugno 2024, a condizione che sia destinato un livello adeguato di sostegno alle autorità locali e alle organizzazioni della società civile che operano in comunità locali e che l’importo totale programmato nell’ambito di tali priorità in uno Stato membro non superi il 5 % della dotazione nazionale iniziale di tale Stato membro a titolo del FESR e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) combinati. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di programmare importi supplementari per tali priorità con tassi di cofinanziamento normali. Tenendo inoltre conto delle perturbazioni alla fine del periodo di programmazione 2014-2020 causate dall’aggressione militare da parte della Federazione russa, oltre all’incidenza a lungo termine della pandemia di COVID-19 sull’attuazione dei progetti e alle continue perturbazioni delle catene del valore, è opportuno prevedere un’ulteriore flessibilità anche per consentire la concessione diretta di sostegno e il completamento delle operazioni la cui attuazione è iniziata conformemente al quadro legislativo per il periodo 2014-2020, prima della data della proposta legislativa del presente regolamento, anche qualora tali operazioni non rientrino nell’ambito del fondo interessato nel quadro del periodo di programmazione 2021-2027, ad eccezione dei casi in cui i fondi sono stati utilizzati a norma dell’articolo 98, paragrafo 4, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per garantire che tali operazioni possano essere attribuite alle tipologie di intervento, l’allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) dovrebbe essere adeguato di conseguenza. Il sostegno a tali operazioni non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri di rispettare i requisiti di concentrazione tematica e gli obiettivi relativi al contributo all’azione per il clima.

(11)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire prestare assistenza agli Stati membri nel far fronte alle sfide generate dall’arrivo di un numero eccezionalmente elevato di persone in fuga dall’aggressione militare della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina e sostenere gli Stati membri nell’impegno costante per progredire verso una ripresa resiliente dell’economia dalla pandemia di COVID-19, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) 2021/1060.

(13)

Considerata l’esigenza di prevedere un rapido alleggerimento dei bilanci pubblici al fine di preservare la capacità degli Stati membri di sostenere il processo di ripresa economica e consentire una rapida programmazione dello scaglionamento delle operazioni al periodo di programmazione 2021-2027, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1)

all’articolo 30, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione, lo Stato membro può trasferire dotazioni finanziarie tra diversi obiettivi tematici nell’ambito della stessa priorità dello stesso Fondo e della stessa categoria di regioni dello stesso programma.

Tali trasferimenti sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Tali trasferimenti devono tuttavia essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute.

7.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, l’applicazione di un tasso di cofinanziamento fino al 100 % a norma dell’articolo 120, paragrafo 9, a un asse prioritario destinato a promuovere l’integrazione economica dei cittadini di paesi terzi stabilito nell’ambito di un programma, anche nel caso di operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell’aggressione militare da parte della Federazione russa, non richiede una decisione della Commissione che modifichi il programma. La modifica è approvata preventivamente dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute.»;

2)

all’articolo 65 è inserito il paragrafo seguente:

«10 bis.   Il paragrafo 6 non si applica alle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell’aggressione militare da parte della Federazione russa.

Il paragrafo 6 non si applica neppure agli interventi sostenuti dal FEAMP relativi alle conseguenze di tale aggressione nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

In deroga all’articolo 125, paragrafo 3, lettera b), dette operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR, del FSE, del Fondo di coesione o del FEAMP prima dell’approvazione del programma modificato.»;

3)

all’articolo 68 quater, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell’attuazione delle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell’aggressione militare da parte della Federazione russa, gli Stati membri possono inserire tra le spese dichiarate nelle domande di pagamento un costo unitario collegato alle necessità di base e al sostegno a favore delle persone che ricevono protezione temporanea o altra protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio (*1) e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (*2). Tale costo unitario è pari a 100 EUR alla settimana per ogni settimana completa o parziale trascorsa da una persona nello Stato membro interessato. Il costo unitario può essere utilizzato per la durata massima totale di 26 settimane, a decorrere dalla data di arrivo della persona nell’Unione.

(*1)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1)."

(*2)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).»;"

4)

all’articolo 70, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Qualora le operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell’aggressione militare da parte della Federazione russa che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione siano attuate al di fuori dell’area del programma ma all’interno dello Stato membro, si applica solo la lettera d) del primo comma.»;

5)

all’articolo 70, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai programmi nell’ambito dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle operazioni sostenute dal FSE, ad eccezione del paragrafo 2, quarto comma.»;

6)

all’articolo 96, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Fatto salvo l’articolo 30, paragrafi 5, 6 e 7, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compresa ogni futura modifica, del programma operativo disciplinati dal presente articolo, a eccezione di quelli che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto vi), lettera c), punto v), e lettera e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 6, lettere a) e c), e del paragrafo 7, che rimangono di competenza degli Stati membri.»;

7)

all’articolo 98, il paragrafo 4 è così modificato:

a)

dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Inoltre tali operazioni possono essere finanziate anche dal Fondo di coesione in base alle norme applicabili al FESR o all’FSE.»;

b)

dopo il secondo comma, è aggiunto il comma seguente:

«Qualora un asse prioritario dedicato si avvalga della possibilità di cui al primo e al secondo comma, almeno il 30 % della dotazione finanziaria di tale asse prioritario è destinato a operazioni aventi beneficiari che sono autorità locali o organizzazioni della società civile che operano in comunità locali, o entrambi. Gli Stati membri riferiscono in merito al rispetto di tale condizione nella relazione finale di attuazione di cui all’articolo 50, paragrafo 1, e all’articolo 111. Se tale condizione non è soddisfatta, il rimborso da parte della Commissione nell’ambito dell’asse prioritario in questione è ridotto proporzionalmente per garantire che tale condizione sia rispettata nel calcolo del saldo finale da versare al programma.»;

c)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora sia necessario comunicare dati sui partecipanti per le operazioni dell’asse prioritario di cui al terzo comma, tali dati si basano su stime informate e si limitano al numero totale delle persone che ricevono sostegno e al numero dei minori di età inferiore a 18 anni. Gli stessi obblighi di rendicontazione si applicano anche ad altri assi prioritari sostenuti dall’FSE che sostengono soltanto operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie conseguenti all’aggressione militare da parte della Federazione russa.»;

8)

all’articolo 120 è aggiunto il paragrafo seguente:

«9.   Nell’ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario distinto destinato a promuovere l’integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi con un tasso di cofinanziamento fino al 100 %. Tale asse prioritario può essere interamente dedicato a operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell’aggressione militare da parte della Federazione russa, compreso l’asse prioritario dedicato di cui all’articolo 98, paragrafo 4, terzo comma.»;

9)

all’articolo 130, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al paragrafo 2, nel periodo contabile finale il contributo dei fondi o del FEAMP a ciascuna priorità mediante i pagamenti del saldo finale non supera, per fondo e per categoria di regioni, di oltre il 15 % il contributo dei fondi o del FEAMP per ciascuna priorità stabilito, per fondo e per categoria di regioni, dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo.».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060

Il regolamento (UE) 2021/1060 è così modificato:

1)

all’articolo 90, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Un prefinanziamento supplementare dello 0,5 % è versato nel 2022 immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e nel 2023 è versato un prefinanziamento supplementare dello 0,5 % per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ o dal Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”. Se un programma è adottato dopo il 31 dicembre 2022, la rata per il 2022 è versata nell’anno di adozione.»;

2)

all’articolo 90, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione effettua la liquidazione contabile dell’importo versato a titolo di prefinanziamento ogni anno per il 2021 e il 2022, ad eccezione del prefinanziamento supplementare di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo. La Commissione effettua la liquidazione contabile di tutti gli altri importi versati a titolo di prefinanziamento non oltre il periodo contabile finale a norma dell’articolo 100.»;

3)

all’articolo 112 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   Qualora nell’ambito di un programma venga stabilita una priorità distinta a sostegno di operazioni volte a promuovere l’integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, è applicato un tasso di cofinanziamento fino al 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento sino alla fine del periodo contabile che termina il 30 giugno 2024. Dopo tale data si applica il tasso di cofinanziamento indicato nel programma conformemente ai tassi massimi di cofinanziamento elencati ai paragrafi 3 e 4.

L’importo totale programmato nell’ambito di tali priorità in uno Stato membro non supera il 5 % della dotazione nazionale iniziale a titolo del FESR e del FSE+ combinati.

La Commissione riesamina il tasso di cofinanziamento entro il 30 giugno 2024.

Almeno il 30 % della dotazione finanziaria di tale priorità distinta è attribuito a operazioni i cui beneficiari sono autorità locali o organizzazioni della società civile che operano in comunità locali. Gli Stati membri riferiscono in merito al rispetto di tale condizione nella relazione finale in materia di performance di cui all’articolo 43. Se tale condizione non è soddisfatta, il rimborso da parte della Commissione nell’ambito della priorità in questione è ridotto proporzionalmente per garantire che tale condizione sia rispettata nel calcolo del saldo finale da versare al programma.»;

4)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 118 bis

Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata selezionate per il sostegno prima del 29 giugno 2022 a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013

1.   In deroga all’articolo 118, laddove un’operazione con un costo totale superiore a 1 000 000 EUR sia stata selezionata per ricevere sostegno e avviata prima del 29 giugno 2022 a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dei regolamenti specifici dei fondi, (UE) n. 1301/2013 (*3), (UE) n. 1304/2013 (*4), (UE) n. 1300/2013 (*5), (UE) n. 1299/2013 (*6) e (UE) n. 508/2014 (*7) del Parlamento europeo e del Consiglio, tale operazione è considerata ammissibile al sostegno a norma del presente regolamento e dei corrispondenti regolamenti specifici di ciascun fondo nel periodo di programmazione 2021-2027.

In deroga all’articolo 73, paragrafi 1 e 2, l’autorità di gestione può decidere di concedere direttamente un sostegno a tale operazione a norma del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l’operazione presenta due fasi che sono distinguibili sotto l’aspetto finanziario, e piste di controllo distinte;

b)

l’operazione rientra tra le azioni programmate nell’ambito di un particolare obiettivo specifico ed è attribuita a un tipo di intervento conformemente all’allegato I;

c)

le spese incluse in una domanda di pagamento relativa alla prima fase non sono incluse in nessuna domanda di pagamento riguardante la seconda fase;

d)

lo Stato membro si impegna a completare durante il periodo di programmazione e a rendere operativa la seconda fase finale nella relazione finale di attuazione, o nel contesto del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nell’ultima relazione di attuazione annuale, presentata in conformità dell’articolo 141 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2.   Il presente articolo non si applica alle operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti all’aggressione militare da parte della Federazione russa, sostenute avvalendosi della possibilità di cui all’articolo 98, paragrafo 4, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(*3)  Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289)."

(*4)  Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470)."

(*5)  Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281)."

(*6)  Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259)."

(*7)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).»;"

5)

nell’allegato I sono aggiunte, alla fine della tabella 1, le righe seguenti:

SETTORE DI INTERVENTO (3)

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l’ambiente

«Altri codici relativi alle operazioni soggette ad esecuzione scaglionata a norma dell’articolo 118 bis

183

Gestione dei rifiuti domestici: discarica

0  %

100  %

184

Stoccaggio e trasmissione di energia elettrica

100  %

40  %

185

Gas naturale: stoccaggio, trasmissione e distribuzione

0  %

0  %

186

Aeroporti

0  %

0  %

187

Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati a un’economia a basse emissioni di carbonio

40  %

0  %»

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 19 ottobre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 ottobre 2022.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(3)  Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) (GU L 109 dell’8.4.2022, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(5)  Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2022/613 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 aprile 2022 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU e l’istituzione di un costo unitario (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 38).

(7)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).


25.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 275/30


REGOLAMENTO (UE) 2022/2040 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 805/2004 per quanto riguarda il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo al fine di adattarlo all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato di Lisbona ha modificato il quadro giuridico che disciplina le competenze conferite alla Commissione dal legislatore, introducendo la distinzione tra i poteri delegati alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo (atti delegati) e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione (atti di esecuzione).

(2)

Gli atti legislativi adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona conferiscono alla Commissione competenze per l’adozione di misure nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo istituita dall’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio (2).

(3)

Le precedenti proposte relative all’allineamento della legislazione contenente un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona sono state ritirate (3) a causa dello stallo dei negoziati interistituzionali.

(4)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno successivamente concordato un nuovo quadro per gli atti delegati con l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (4) del 13 aprile 2016 e riconosciuto la necessità di allineare tutta la legislazione vigente al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona. In particolare hanno concordato sulla necessità di dare alta priorità al rapido allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo. La Commissione si è impegnata a preparare la proposta di allineamento entro la fine del 2016.

(5)

Il potere conferito alla Commissione di modificare i modelli di certificato di cui agli allegati del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo. Poiché tale potere soddisfa i criteri dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), dovrebbe essere adattato a quella disposizione.

(6)

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 805/2004, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE affinché possa modificare gli allegati del regolamento allo scopo di aggiornare i modelli di certificato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(8)

A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE, l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(9)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(10)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 805/2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 805/2004

Il regolamento (CE) n. 805/2004 è così modificato:

1)

l’articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 bis, al fine di modificare gli allegati per aggiornare i modelli di certificato.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 31 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 31 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 ottobre 2022. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (*1) del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*1)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

l’articolo 32 è soppresso.

Articolo 2

Procedure in corso

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, 19 ottobre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (GU C 158 del 30.4.2021, pag. 832) e posizione del Consiglio in prima lettura del 28 giugno 2022 (GU C 280 del 21.7.2022, pag. 14). Posizione del Parlamento europeo del 18 ottobre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

(3)  GU C 80 del 7.3.2015, pag. 17.

(4)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(5)  Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15).


DIRETTIVE

25.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 275/33


DIRETTIVA (UE) 2022/2041 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2022

relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 153, paragrafo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE), l’Unione si prefigge, tra l’altro, di promuovere il benessere dei suoi popoli e adoperarsi per lo sviluppo sostenibile dell’Europa basato su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente, promuovendo nel contempo la giustizia sociale e la parità tra donne e uomini. A norma dell’articolo 9 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione tiene conto, tra l’altro, delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un’adeguata protezione sociale e la lotta contro l’esclusione sociale.

(2)

L’articolo 151 TFUE dispone che l’Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea (CSE), hanno come obiettivi, tra l’altro, la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata e il dialogo sociale.

(3)

L’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (4) («Carta») sancisce il diritto di ogni lavoratore a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. L’articolo 27 della Carta riconosce il diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione. L’articolo 28 della Carta sancisce il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro, o delle rispettive organizzazioni, conformemente al diritto dell’Unione e al diritto e alle prassi nazionali, di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati. L’articolo 23 della Carta sancisce il diritto alla parità tra donne e uomini in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

(4)

La CSE stabilisce che tutti i lavoratori hanno diritto ad eque condizioni di lavoro. Essa riconosce il diritto di tutti i lavoratori ad un’equa retribuzione che assicuri a loro ed alle loro famiglie un livello di vita dignitoso. Riconosce inoltre il ruolo delle convenzioni collettive liberamente concluse e dei meccanismi legali di determinazione dei salari minimi al fine di garantire l’esercizio effettivo di tale diritto, il diritto di tutti i lavoratori e i datori di lavoro di organizzarsi in organizzazioni locali, nazionali e internazionali per la tutela dei loro interessi economici e sociali e il diritto di contrattazione collettiva.

(5)

Il capo II del pilastro europeo dei diritti sociali («pilastro»), proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, stabilisce una serie di principi che fungono da guida per garantire condizioni di lavoro eque. Il principio 6 del pilastro ribadisce il diritto dei lavoratori a una retribuzione equa che offra un tenore di vita dignitoso. Secondo tale principio devono inoltre essere garantiti salari minimi adeguati che soddisfino i bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie in funzione delle condizioni economiche e sociali nazionali, salvaguardando nel contempo l’accesso al lavoro e gli incentivi alla ricerca di lavoro. Il principio ricorda infine che la povertà lavorativa deve essere prevenuta e che tutti i salari devono essere fissati in maniera trasparente e prevedibile, conformemente alle prassi nazionali e nel rispetto dell’autonomia delle parti sociali. Il principio 8 del pilastro prevede che le parti sociali siano consultate per l’elaborazione e l’attuazione delle politiche economiche, occupazionali e sociali nel rispetto delle prassi nazionali, e siano incoraggiate a negoziare e concludere contratti collettivi negli ambiti di loro interesse, nel rispetto della propria autonomia e del diritto all’azione collettiva.

(6)

L’orientamento 5 dell’allegato della decisione (UE) 2020/1512 del Consiglio (5) invita gli Stati membri che dispongono di meccanismi nazionali per la determinazione dei salari minimi legali a garantire un efficace coinvolgimento delle parti sociali nella determinazione dei salari, prevedendo salari equi che consentano un tenore di vita dignitoso e accordando nel contempo particolare attenzione ai gruppi a reddito medio-basso, nell’ottica di una convergenza verso l’alto. L’orientamento in questione invita inoltre gli Stati membri a promuovere il dialogo sociale e la contrattazione collettiva in vista della determinazione dei salari. Gli Stati membri e le parti sociali sono anche invitati a garantire che tutti i lavoratori ricevano salari adeguati ed equi beneficiando di contratti collettivi o di salari minimi legali adeguati, tenendo conto del loro impatto sulla competitività, sulla creazione di posti di lavoro e sulla povertà lavorativa, nel rispetto delle prassi nazionali. La comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020 dal titolo «Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021» indica che gli Stati membri dovrebbero adottare misure per garantire condizioni di lavoro eque. La comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2019 dal titolo «Strategia annuale di crescita sostenibile 2020» ha inoltre ricordato che in un contesto di crescente divario sociale è importante garantire una retribuzione equa a tutti i lavoratori. Ad alcuni Stati membri sono state rivolte delle raccomandazioni specifiche per paese in materia di salari minimi al fine di migliorare la determinazione e l’aggiornamento dei salari minimi.

(7)

Migliori condizioni di vita e di lavoro, anche attraverso salari minimi adeguati ed equi, apportano vantaggi ai lavoratori e alle imprese dell’Unione, come pure alla società e all’economia in generale, e sono un presupposto fondamentale per conseguire una crescita equa, inclusiva e sostenibile. Colmare le grandi differenze nella copertura e nell’adeguatezza della tutela garantita dal salario minimo contribuisce a migliorare l’equità del mercato del lavoro dell’Unione, a prevenire e ridurre le disuguaglianze retributive e sociali e a promuovere il progresso economico e sociale e la convergenza verso l’alto. La concorrenza nel mercato interno dovrebbe essere basata su standard sociali elevati, tra cui un elevato livello di tutela dei lavoratori e la creazione di posti di lavoro di qualità, nonché su innovazione e miglioramenti della produttività che garantiscano nel contempo condizioni di parità.

(8)

Se fissati a livelli adeguati, i salari minimi, quali previsti dal diritto nazionale o da contratti collettivi, proteggono il reddito dei lavoratori, in particolare dei lavoratori svantaggiati, e contribuiscono a garantire una vita dignitosa, in linea con gli obiettivi perseguiti dalla convenzione n. 131 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1970 sulla fissazione del salario minimo. I salari minimi che garantiscono un tenore di vita dignitoso, e rispettano quindi una soglia di dignità, possono contribuire a ridurre la povertà a livello nazionale e a sostenere la domanda interna e il potere d’acquisto, a rafforzare gli incentivi al lavoro, a ridurre le disuguaglianze salariali, il divario retributivo di genere e la povertà lavorativa e a limitare il calo del reddito nei periodi di contrazioni economiche.

(9)

La povertà lavorativa nell’Unione è aumentata nell’ultimo decennio e un numero più elevato di lavoratori si trova in condizioni di povertà. Nei periodi di contrazioni economiche, il ruolo di salari minimi adeguati nella protezione dei lavoratori a basso salario è particolarmente importante, dato che tali lavoratori sono più vulnerabili alle conseguenze di tali periodi di contrazioni economiche, ed è essenziale per favorire una ripresa economica sostenibile e inclusiva che dovrebbe condurre a un aumento dell’occupazione di qualità. Per assicurare una ripresa sostenibile è essenziale che le imprese, in particolare le micro imprese e le piccole imprese, prosperino. Tenuto conto degli effetti della pandemia di COVID-19, è importante valutare l’adeguatezza dei salari nei settori a bassa retribuzione, che si sono dimostrati essenziali e di grande valore sociale durante la crisi.

(10)

Le donne, i lavoratori giovani, i lavoratori migranti, i genitori soli, i lavoratori scarsamente qualificati, le persone con disabilità e, in particolare, le persone che subiscono molteplici forme di discriminazione, hanno tuttora maggiori probabilità di percepire salari minimi o bassi rispetto ad altri gruppi. Data la sovrarappresentazione delle donne nei lavori a bassa retribuzione, il miglioramento dell’adeguatezza dei salari minimi contribuisce alla parità di genere, a colmare il divario retributivo e pensionistico di genere, a far uscire le donne e le loro famiglie dalla povertà, così come alla crescita economica sostenibile nell’Unione.

(11)

La crisi causata dalla pandemia di COVID-19 sta avendo un impatto significativo sul settore dei servizi, sulle microimprese e sulle piccole imprese, in cui si registra un’alta percentuale di lavoratori che percepiscono un salario basso o minimo. Pertanto, i salari minimi sono importanti anche alla luce delle tendenze strutturali che stanno ridefinendo i mercati del lavoro e che sono sempre più caratterizzate da percentuali elevate di forme di lavoro precarie e atipiche, che comprendono spesso lavoratori a tempo parziale, stagionali, delle piattaforme e interinali. Tali tendenze hanno portato, in molti casi, a una maggiore polarizzazione del lavoro, con un conseguente aumento della percentuale di posti di lavoro e settori a bassa retribuzione o a bassa qualifica nella maggior parte degli Stati membri, come pure delle disuguaglianze salariali in alcuni di essi. Per i lavoratori con contratti atipici è più difficile organizzarsi e negoziare contratti collettivi.

(12)

Sebbene la tutela garantita dal salario minimo esista in tutti gli Stati membri, in alcuni di essi questa deriva da disposizioni legislative o amministrative e da contratti collettivi, mentre in altri viene fornita esclusivamente mediante contratti collettivi. È opportuno rispettare le diverse tradizioni nazionali degli Stati membri.

(13)

Nella maggior parte dei casi la tutela garantita dal salario minimo prevista nei contratti collettivi per le occupazioni a bassa retribuzione è adeguata e garantisce pertanto un tenore di vita dignitoso, dimostrandosi inoltre un mezzo efficace per ridurre la povertà lavorativa. In diversi Stati membri i salari minimi legali sono solitamente bassi rispetto ad altri salari offerti dal sistema economico. Nel 2018 in nove Stati membri il salario minimo legale non costituiva, per un singolo lavoratore che lo percepiva, un reddito sufficiente a superare la soglia di rischio di povertà.

(14)

Non tutti i lavoratori nell’Unione sono tutelati efficacemente dai salari minimi, poiché in determinati Stati membri alcuni lavoratori, anche se coperti, ricevono nella pratica una retribuzione inferiore al salario minimo legale a causa dell’inosservanza delle regole vigenti. È emerso che tale inosservanza colpisce in particolare le donne, i lavoratori giovani, i lavoratori scarsamente qualificati, i lavoratori migranti, i genitori soli, le persone con disabilità, i lavoratori con forme di lavoro atipiche come i lavoratori temporanei e a tempo parziale, e i lavoratori agricoli e del settore alberghiero, il che determina un abbassamento dei salari. Negli Stati membri in cui la tutela del salario minimo è prevista solo da contratti collettivi, si stima che la percentuale di lavoratori non coperti vari tra il 2 % e il 55 % del totale dei lavoratori.

(15)

La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità prevede che i lavoratori con disabilità, compresi quelli che svolgono un lavoro protetto, ricevano la stessa retribuzione per un lavoro di pari valore. Tale principio è pertinente anche per quanto riguarda la tutela garantita dai salari minimi.

(16)

Sebbene una solida contrattazione collettiva, in particolare a livello settoriale o intersettoriale, contribuisca ad assicurare una tutela garantita dal salario minimo adeguata, negli ultimi decenni le strutture tradizionali di contrattazione collettiva si sono indebolite, a causa, tra l’altro, di spostamenti strutturali dell’economia verso settori meno sindacalizzati e a causa del calo delle adesioni ai sindacati, in particolare come conseguenza di attività antisindacali e dell’aumento delle forme di lavoro precarie e atipiche. Inoltre, la contrattazione collettiva a livello settoriale e intersettoriale ha subito pressioni in alcuni Stati membri all’indomani della crisi finanziaria del 2008. Tuttavia, la contrattazione collettiva a livello settoriale e intersettoriale è un fattore essenziale per conseguire una tutela garantita dai salari minimi e deve pertanto essere promossa e rafforzata.

(17)

La Commissione ha consultato le parti sociali in un processo a due fasi in merito a una possibile azione volta ad affrontare le sfide connesse a una tutela garantita dai salari minimi adeguata nell’Unione, conformemente all’articolo 154 TFUE. Tra le parti sociali non c’è stato accordo circa l’avvio di negoziati su tali questioni. È tuttavia importante intervenire a livello dell’Unione, rispettando al contempo il principio di sussidiarietà, per migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell’Unione, in particolare l’adeguatezza dei salari minimi, tenendo conto dei risultati della consultazione delle parti sociali.

(18)

Al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro nonché la convergenza sociale verso l’alto nell’Unione, la presente direttiva stabilisce prescrizioni minime a livello dell’Unione, fissa obblighi procedurali per l’adeguatezza dei salari minimi legali e potenzia l’accesso effettivo dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo sotto forma di salario minimo legale, laddove esista, o se prevista nei contratti collettivi quali definiti ai fini della presente direttiva. La presente direttiva promuove anche la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari.

(19)

Conformemente all’articolo 153, paragrafo 5, TFUE, la presente direttiva non intende armonizzare il livello dei salari minimi nell’Unione, né istituire un meccanismo uniforme per la determinazione dei salari minimi. Essa non interferisce con la libertà degli Stati membri di fissare salari minimi legali o di promuovere l’accesso alla tutela garantita dal salario minimo prevista da contratti collettivi, in linea con il diritto e la prassi nazionale e con le specificità di ciascuno Stato membro e nel pieno rispetto delle competenze nazionali e del diritto delle parti sociali di concludere accordi. La presente direttiva non impone, e non dovrebbe essere interpretata come se imponesse, agli Stati membri nei quali la formazione dei salari sia fornita esclusivamente mediante contratti collettivi, l’obbligo di introdurre un salario minimo legale né di dichiarare i contratti collettivi universalmente applicabili. Inoltre, la presente direttiva non stabilisce il livello delle retribuzioni, che rientra nel diritto delle parti sociali di concludere accordi a livello nazionale e nella competenza degli Stati membri.

(20)

La presente direttiva tiene conto del fatto che, conformemente alla convenzione dell’OIL del 2006 sul lavoro marittimo (6), quale modificata, gli Stati membri che hanno ratificato tale convenzione, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative degli armatori e dei marittimi, stabiliscono procedure per la determinazione dei salari minimi dei marittimi. Le organizzazioni rappresentative degli armatori e dei marittimi partecipano a tali procedure. Alla luce della loro natura specifica, gli atti degli Stati membri derivanti da tali procedure non dovrebbero essere soggetti alle norme sui salari minimi legali di cui al capo II della presente direttiva. Tali atti non dovrebbero interferire con la libera contrattazione collettiva tra gli armatori o le loro organizzazioni e le organizzazioni dei marittimi.

(21)

In conformità del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), la presente direttiva dovrebbe applicarsi ai lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di giustizia) per determinare lo status di lavoratore. A condizione che soddisfino tali criteri, i lavoratori del settore pubblico e privato, nonché i lavoratori domestici, i lavoratori a chiamata, i lavoratori intermittenti, i lavoratori a voucher, i lavoratori tramite piattaforma digitale, i tirocinanti, gli apprendisti e altri lavoratori atipici nonché i falsi lavoratori autonomi e i lavoratori non dichiarati potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva. I lavoratori effettivamente autonomi non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, in quanto non soddisfano tali criteri. L’abuso dello status di lavoratore autonomo, quale definito dal diritto nazionale, a livello nazionale o nelle situazioni transfrontaliere, costituisce una forma di lavoro falsamente dichiarato che è spesso associata al lavoro non dichiarato. Il falso lavoro autonomo ricorre quando i lavoratori, al fine di evitare taluni obblighi giuridici o fiscali, sono formalmente dichiarati come lavoratori autonomi pur soddisfacendo tutti i criteri che caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali persone dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva. È opportuno che la determinazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro si fondi sui fatti correlati all’effettiva prestazione di lavoro e non sul modo in cui le parti descrivono il rapporto.

(22)

Il buon funzionamento della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari è uno strumento importante attraverso il quale garantire che i lavoratori siano tutelati da salari minimi adeguati che garantiscano quindi un tenore di vita dignitoso. Negli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali, la contrattazione collettiva sostiene l’andamento generale dei salari e contribuisce quindi a migliorare l’adeguatezza dei salari minimi, così come le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori. Negli Stati membri in cui la tutela garantita dal salario minimo è prevista esclusivamente mediante la contrattazione collettiva, il livello dei salari minimi e la percentuale dei lavoratori tutelati sono determinati direttamente dal funzionamento del sistema di contrattazione collettiva e dalla copertura della contrattazione collettiva. Una contrattazione collettiva solida e ben funzionante, unita a un’elevata copertura dei contratti collettivi settoriali o intersettoriali, rafforza l’adeguatezza e la copertura dei salari minimi.

(23)

La tutela garantita dal salario minimo mediante contratti collettivi è vantaggiosa per i lavoratori, i datori di lavoro e le imprese. In alcuni Stati membri non sono previsti salari minimi legali. In tali Stati membri, i salari, ivi compresa la tutela garantita dal salario minimo, sono previsti esclusivamente mediante la contrattazione collettiva tra le parti sociali. I salari medi in tali Stati membri sono tra i più alti nell’Unione europea. Tali sistemi sono caratterizzati da una copertura estremamente elevata della contrattazione collettiva e da alti livelli di affiliazione sia alle associazioni dei datori di lavoro sia alle organizzazioni sindacali. I salari minimi previsti da contratti collettivi che sono stati dichiarati universalmente applicabili senza alcun margine discrezionale per l’autorità dichiarante quanto al contenuto delle disposizioni applicabili, non dovrebbero essere considerati salari minimi legali.

(24)

In un contesto di diminuzione della copertura della contrattazione collettiva è essenziale che gli Stati membri promuovano la contrattazione collettiva, agevolino l’esercizio del diritto di contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari e rafforzino in tal modo la determinazione dei salari prevista dai contratti collettivi al fine di migliorare la tutela garantita dal salario minimo dei lavoratori. Gli Stati membri hanno ratificato la convenzione n. 87 dell’OIL del 1948 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, e la convenzione n. 98 dell’OIL del 1949 sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva. Il diritto di contrattazione collettiva è riconosciuto ai sensi di tali convenzioni dell’OIL, della convenzione n. 151 dell’OIL del 1978 sui rapporti di lavoro (servizi pubblici) e della convenzione n. 154 dell’OIL del 1981 sulla contrattazione collettiva nonché dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla CSE. Gli articoli 12 e 28 della Carta garantiscono, rispettivamente, la libertà di riunione e di associazione e il diritto di negoziazione e di azione collettiva. Secondo il suo preambolo, la Carta riafferma tali diritti quali risultano, in particolare, dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalle carte sociali adottate dall’Unione e dal Consiglio d’Europa. Gli Stati membri dovrebbero adottare, se del caso e in conformità delle legislazioni e prassi nazionali, misure volte a promuovere la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari. Tali misure potrebbero comprendere, tra l’altro, misure volte ad agevolare l’accesso dei rappresentanti sindacali ai lavoratori.

(25)

Gli Stati membri caratterizzati da un’elevata copertura della contrattazione collettiva tendono ad avere una piccola percentuale di lavoratori a basso salario e salari minimi elevati. Gli Stati membri con una bassa percentuale di lavoratori a basso salario mostrano un tasso di copertura della contrattazione collettiva superiore all’80 %. Analogamente, la maggior parte degli Stati membri che presentano salari minimi di livello elevato rispetto al salario medio sono caratterizzati da una copertura della contrattazione collettiva superiore all’80 %. Pertanto, ciascuno Stato membro con un tasso di copertura della contrattazione collettiva inferiore all’80 % dovrebbe adottare misure volte a rafforzare tale contrattazione collettiva. Ciascuno Stato membro con una copertura della contrattazione collettiva inferiore a una soglia dell’80°% dovrebbe fornire un quadro di condizioni favorevoli alla contrattazione collettiva e istituire un piano d’azione per promuovere la contrattazione collettiva al fine di aumentare progressivamente il tasso di copertura della contrattazione collettiva. Al fine di rispettare l’autonomia delle parti sociali, che include il loro diritto alla contrattazione collettiva ed esclude qualsiasi obbligo di concludere contratti collettivi, la soglia dell’80 % della copertura della contrattazione collettiva dovrebbe essere interpretata solo come un indicatore che fa scattare l’obbligo di elaborare un piano d’azione.

Il piano d’azione dovrebbe essere riesaminato periodicamente, almeno ogni cinque anni e, se necessario, riveduto. Il piano d’azione ed eventuali suoi aggiornamenti dovrebbero essere notificati alla Commissione e resi pubblici. Ciascuno Stato membro dovrebbe poter decidere in merito alla forma adeguata del proprio piano d’azione. Un piano d’azione adottato da uno Stato membro prima dell’entrata in vigore della presente direttiva può essere considerato un piano d’azione ai sensi della presente direttiva a condizione che contenga azioni volte a promuovere efficacemente la contrattazione collettiva e rispetti gli obblighi previsti dalla presente direttiva. Ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire tale piano d’azione previa consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime o, a seguito di una richiesta congiunta delle parti sociali, come da esse concordato. I tassi di copertura della contrattazione collettiva degli Stati membri variano considerevolmente a causa di una serie di fattori, tra cui la tradizione e la prassi nazionali nonché il contesto storico. Tali aspetti dovrebbero essere presi in considerazione nell’analisi dei progressi conseguiti verso una maggiore copertura della contrattazione collettiva, in particolare per quanto riguarda il piano d’azione previsto dalla presente direttiva.

(26)

Norme e procedure solide e prassi efficaci per la determinazione e l’aggiornamento dei salari minimi legali sono necessarie per garantire salari minimi adeguati ed equi, salvaguardando nel contempo le opportunità occupazionali esistenti e creandone di nuove, nonché assicurando la parità di condizioni e la competitività delle imprese, comprese le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (PMI). Tali norme, procedure e prassi comprendono una serie di componenti atti a contribuire all’adeguatezza dei salari minimi legali, tra cui criteri volti ad orientare gli Stati membri nella determinazione e nell’aggiornamento dei salari minimi legali e indicatori per valutarne l’adeguatezza, aggiornamenti periodici e puntuali, l’esistenza di organi consultivi e il coinvolgimento delle parti sociali. Il coinvolgimento tempestivo ed efficace delle parti sociali nella determinazione e nell’aggiornamento dei salari minimi legali nonché nella definizione o nella modifica di meccanismi di indicizzazione automatica, se presenti, è un altro elemento di buona governance che consente un processo decisionale informato e inclusivo. Gli Stati membri dovrebbero fornire alle parti sociali informazioni pertinenti sulla determinazione e l’aggiornamento dei salari minimi legali. Concedere alle parti sociali la possibilità di formulare pareri e di ricevere una risposta motivata ai pareri espressi prima della presentazione di proposte sulla fissazione e l’aggiornamento dei salari minimi legali e prima dell’adozione di qualsiasi decisione, potrebbe contribuire a un adeguato coinvolgimento delle parti sociali in tale processo.

(27)

Gli Stati membri che utilizzano un meccanismo di indicizzazione automatica, compresi meccanismi semiautomatici in cui è garantito almeno un aumento minimo obbligatorio del salario minimo legale, dovrebbero altresì espletare le procedure per l’aggiornamento dei salari minimi legali, almeno ogni quattro anni. Tali aggiornamenti periodici dovrebbero consistere in una valutazione del salario minimo che tenga conto dei criteri guida seguita, se necessario, da una modifica dell’importo. La frequenza degli adeguamenti dell’indicizzazione automatica, da un lato, e gli aggiornamenti delle retribuzioni minime legali, dall’altro, potrebbero differire. Gli Stati membri in cui non esistono meccanismi di indicizzazione automatica o semiautomatica dovrebbero aggiornare il salario minimo legale almeno ogni due anni.

(28)

I salari minimi sono considerati adeguati se sono equi rispetto alla distribuzione salariale dello Stato membro pertinente e se consentono un tenore di vita dignitoso ai lavoratori sulla base di un rapporto di lavoro a tempo pieno. L’adeguatezza dei salari minimi legali è determinata e valutata da ciascuno Stato membro tenendo conto delle proprie condizioni socioeconomiche nazionali, comprese la crescita dell’occupazione, la competitività e gli sviluppi regionali e settoriali. Ai fini di tale determinazione, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del potere d’acquisto, dei livelli e degli sviluppi della produttività nazionale a lungo termine, nonché del livello dei salari, della loro distribuzione e della loro crescita.

Tra gli altri strumenti, un paniere di beni e servizi a prezzi reali stabilito a livello nazionale può essere utile per determinare il costo della vita al fine di conseguire un tenore di vita dignitoso. Oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tener conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali, educative e sociali. È opportuno considerare la fissazione e l’aggiornamento dei salari minimi legali separatamente dai meccanismi di sostegno al reddito. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare indicatori e valori di riferimento associati per orientare la loro valutazione dell’adeguatezza dei salari minimi legali. Gli Stati membri potrebbero scegliere tra gli indicatori comunemente impiegati a livello internazionale e/o gli indicatori utilizzati a livello nazionale. La valutazione potrebbe basarsi su valori di riferimento comunemente impiegati a livello internazionale, quali il rapporto tra il salario minimo lordo e il 60 % del salario lordo mediano e il rapporto tra il salario minimo lordo e il 50 % del salario lordo medio, valori che attualmente non sono soddisfatti da tutti gli Stati membri, o il rapporto tra il salario minimo netto e il 50 % o il 60 % del salario netto medio. La valutazione potrebbe inoltre basarsi su valori di riferimento associati a indicatori utilizzati a livello nazionale, come il confronto tra il salario minimo netto e la soglia di povertà e il potere d’acquisto dei salari minimi.

(29)

Fatta salva la competenza degli Stati membri di fissare il salario minimo legale e di consentire variazioni e trattenute, è importante evitare che le variazioni e le trattenute siano ampiamente utilizzate, in quanto rischiano di incidere negativamente sull’adeguatezza dei salari minimi. Occorre garantire che le variazioni e le trattenute rispettino i principi di non discriminazione e proporzionalità. Le variazioni e le trattenute dovrebbero pertanto perseguire uno scopo legittimo. Esempi di tali trattenute possono essere il recupero di importi versati sovrastimati o le trattenute disposte da un’autorità giudiziaria o amministrativa. Altre trattenute, come quelle connesse alle attrezzature necessarie per svolgere un lavoro o quelle per le indennità in natura, quali l’alloggio, presentano un rischio elevato di essere sproporzionate. Inoltre, nulla nella presente direttiva dovrebbe essere interpretato in modo tale da imporre agli Stati membri l’obbligo di introdurre variazioni dei salari minimi o trattenute su di essi.

(30)

Per garantire il funzionamento dei quadri nazionali relativi ai salari minimi legali e la conformità agli stessi è necessario un sistema di applicazione efficace, che comprenda un monitoraggio affidabile, controlli e ispezioni sul campo. Per rafforzare l’efficacia delle autorità responsabili dell’applicazione è inoltre necessaria una stretta cooperazione con le parti sociali, anche per affrontare sfide cruciali come quelle connesse al subappalto abusivo, al falso lavoro autonomo, agli straordinari non registrati o ai rischi per la salute e la sicurezza legati a una maggiore intensità del lavoro. Occorre inoltre sviluppare le capacità delle autorità responsabili dell’applicazione, in particolare attraverso formazione e orientamenti. Le visite regolari e senza preavviso, i procedimenti giudiziari e amministrativi e le sanzioni in caso di violazioni sono mezzi importanti attraverso i quali dissuadere i datori di lavoro dal commettere violazioni.

(31)

L’attuazione efficace della tutela garantita dal salario minimo, introdotta da disposizioni giuridiche o fornita da contratti collettivi, è fondamentale nell’aggiudicazione e nell’esecuzione di appalti pubblici e contratti di concessione. Il mancato rispetto dei contratti collettivi che prevedono la tutela garantita dal salario minimo può effettivamente verificarsi nell’esecuzione di tali contratti o nella successiva catena di subappalto, facendo sì che i lavoratori ricevano una retribuzione inferiore al livello salariale concordato nei contratti collettivi di settore. Per evitare tali situazioni, conformemente agli articoli 30, paragrafo 3, e 42, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE (8), agli articoli 18, paragrafo 2, e 71, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE (9), e agli articoli 36, paragrafo 2, e 88, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE (10) del Parlamento europeo e del Consiglio, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori degli appalti pubblici devono adottare misure adeguate, inclusa la possibilità di introdurre condizioni di esecuzione contrattuale, e garantire che gli operatori economici applichino ai rispettivi lavoratori i salari determinati dai contratti collettivi per il settore e l’area geografica pertinenti e rispettino i diritti dei lavoratori e dei sindacati derivanti dalle convenzioni dell’OIL n. 87 del 1948 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale e n. 98 del 1949 sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, come indicato in tali direttive, al fine di rispettare gli obblighi applicabili in materia di diritto del lavoro. Tuttavia, la presente direttiva non crea alcun obbligo supplementare in relazione a tali direttive.

(32)

Per i richiedenti il sostegno finanziario dei fondi e dei programmi dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e degli atti delegati e di esecuzione in esso previsti, le norme in materia di appalti pubblici e concessioni dovrebbero essere applicate in modo adeguato, anche per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi.

(33)

Un monitoraggio affidabile e una raccolta affidabile di dati sono essenziali per un’effettiva tutela garantita dai salari minimi. Ai fini della raccolta dei dati, gli Stati membri potrebbero basarsi su indagini per campione sufficientemente rappresentative, banche dati nazionali, dati armonizzati provenienti da Eurostat e altre fonti accessibili al pubblico come l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici. Nei casi eccezionali in cui non siano disponibili dati accurati, gli Stati membri possono avvalersi di stime. I datori di lavoro, in particolare le microimprese e le altre PMI, non dovrebbero sopportare oneri amministrativi superflui per quanto riguarda l’attuazione dei requisiti relativi alla raccolta dei dati. La Commissione dovrebbe riferire ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla propria analisi dei livelli e degli sviluppi dell’adeguatezza e della copertura dei salari minimi legali, nonché della copertura della contrattazione collettiva sulla base dei dati e delle informazioni forniti dagli Stati membri.

I progressi dovrebbero inoltre essere monitorati nel quadro del processo di coordinamento delle politiche economiche e dell’occupazione a livello dell’Unione. In tale contesto il Consiglio o la Commissione possono richiedere al comitato per l’occupazione e al comitato per la protezione sociale, in conformità rispettivamente degli articoli 150 e 160 TFUE, di esaminare, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, lo sviluppo della copertura della contrattazione collettiva e l’adeguatezza dei salari minimi legali negli Stati membri sulla base della relazione elaborata dalla Commissione e di altri strumenti multilaterali di sorveglianza quali l’analisi comparativa. Nel corso di tale esame, i comitati devono coinvolgere le parti sociali a livello dell’Unione, comprese le parti sociali intersettoriali, conformemente rispettivamente agli articoli 150 e 160 TFUE.

(34)

I lavoratori dovrebbero avere facile accesso a informazioni complete sui salari minimi legali e sulla tutela garantita dal salario minimo prevista da contratti collettivi universalmente applicabili per garantire la trasparenza e la prevedibilità per quanto riguarda le loro condizioni di lavoro, anche per le persone con disabilità, conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(35)

I lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori, compresi quelli che sono membri o rappresentanti dei sindacati, dovrebbero poter esercitare il diritto di difesa in caso di violazione dei loro diritti relativi alla tutela garantita dal salario minimo previsti dal diritto nazionale o dai contratti collettivi. Al fine di evitare che i lavoratori siano privati dei propri diritti previsti dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi, e fatte salve le forme specifiche di ricorso e risoluzione delle controversie previste dai contratti collettivi, compresi i sistemi di risoluzione delle controversie collettive, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché ai lavoratori siano garantiti l’accesso a una risoluzione efficace, tempestiva e imparziale delle controversie e il diritto di ricorso, nonché una protezione giudiziaria e/o amministrativa efficace da qualsiasi forma di pregiudizio, qualora decidano di esercitare il diritto di difesa. Il coinvolgimento delle parti sociali nell’ulteriore sviluppo di meccanismi imparziali di risoluzione delle controversie negli Stati membri può essere vantaggioso. I lavoratori dovrebbero essere informati in merito ai meccanismi di ricorso al fine di esercitare il loro diritto di ricorso.

(36)

La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione che funga da base per un riesame dell’attuazione efficace della presente direttiva. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere informati dell’esito di tale riesame.

(37)

Sebbene siano passi nella giusta direzione, le riforme e le misure adottate dagli Stati membri per promuovere una tutela garantita dal salario minimo adeguata per i lavoratori non sono state sempre complete e sistematiche. Inoltre, le misure adottate a livello dell’Unione per migliorare l’adeguatezza e la copertura dei salari minimi possono contribuire a migliorare ulteriormente le condizioni di vita e di lavoro nell’Unione e ad attenuare le preoccupazioni circa i possibili effetti economici negativi derivanti da misure isolate degli Stati membri. Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(38)

La presente direttiva stabilisce obblighi procedurali come prescrizioni minime, lasciando così impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. I diritti acquisiti a norma del quadro giuridico nazionale in essere dovrebbero continuare ad applicarsi, a meno che la presente direttiva non introduca disposizioni più favorevoli. L’attuazione della presente direttiva non può né essere utilizzata per ridurre i diritti esistenti dei lavoratori, né costituire un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione riconosciuto ai lavoratori nel settore disciplinato dalla presente direttiva, anche, in particolare, per quanto riguarda l’abbassamento o l’abolizione dei salari minimi.

(39)

Nell’attuare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero evitare di imporre inutili vincoli amministrativi, finanziari e giuridici superflui, in particolare se ostacolano la creazione e lo sviluppo di micro, piccole e medie imprese. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a valutare l’impatto delle rispettive misure di recepimento sulle PMI per accertarsi che non siano colpite in modo sproporzionato, riservando particolare attenzione alle microimprese e agli oneri amministrativi, e a pubblicare i risultati di tali valutazioni. Se gli Stati membri riscontrano che le PMI sono colpite in modo sproporzionato dalle misure di recepimento, dovrebbero prendere in considerazione l’introduzione di misure a sostegno delle PMI per adeguare le loro strutture di remunerazione alle nuove prescrizioni.

(40)

I regolamenti (UE) 2021/240 (13) e (UE) 2021/1057 (14) del Parlamento europeo e del Consiglio sono a disposizione degli Stati membri affinché sviluppino o migliorino gli aspetti tecnici dei quadri relativi ai salari minimi, anche in materia di valutazione dell’adeguatezza, monitoraggio e raccolta dei dati e ampliamento dell’accesso, nonché per quanto riguarda l’applicazione e lo sviluppo generale delle capacità connesse all’attuazione di tali quadri, Conformemente al regolamento (UE) 2021/1057, gli Stati membri devono assegnare un importo adeguato allo sviluppo delle capacità delle parti sociali,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell’Unione, in particolare l’adeguatezza dei salari minimi per i lavoratori al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l’alto e alla riduzione delle disuguaglianze retributive, la presente direttiva istituisce un quadro per:

a)

l’adeguatezza dei salari minimi legali al fine di conseguire condizioni di vita e di lavoro dignitose;

b)

la promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari;

c)

il miglioramento dell’accesso effettivo dei lavoratori al diritto alla tutela garantita dal salario minimo ove previsto dal diritto nazionale e/o da contratti collettivi.

2.   La presente direttiva fa salvo il pieno rispetto dell’autonomia delle parti sociali, nonché il loro diritto a negoziare e concludere contratti collettivi.

3.   Conformemente all’articolo 153, paragrafo 5, TFUE, la presente direttiva fa salva la competenza degli Stati membri di fissare il livello dei salari minimi, nonché la scelta degli Stati membri di fissare salari minimi legali, di promuovere l’accesso alla tutela garantita dal salario minimo prevista nei contratti collettivi o entrambi.

4.   L’applicazione della presente direttiva è pienamente conforme al diritto di contrattazione collettiva. Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da imporre a qualsiasi Stato membro:

a)

l’obbligo di introdurre un salario minimo legale, laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante contratti collettivi, o

b)

l’obbligo di dichiarare un contratto collettivo universalmente applicabile.

5.   Gli atti con cui uno Stato membro attua le misure relative ai salari minimi dei marittimi stabilite periodicamente dalla commissione paritaria marittima o da un altro organismo autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro non sono soggetti al capo II della presente direttiva. Tali atti lasciano impregiudicato il diritto di contrattazione collettiva e la possibilità di adottare livelli salariali minimi più elevati.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica ai lavoratori dell’Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1)

«salario minimo»: la retribuzione minima stabilita per legge o da contratti collettivi che un datore di lavoro, anche nel settore pubblico, è tenuto a pagare ai lavoratori per il lavoro svolto durante un dato periodo;

2)

«salario minimo legale»: un salario minimo stabilito dalla legge o da altre disposizioni giuridiche vincolanti, ad esclusione dei salari minimi determinati da contratti collettivi che sono stati dichiarati universalmente applicabili senza alcun margine discrezionale quanto al contenuto delle disposizioni applicabili da parte dell’autorità dichiarante;

3)

«contrattazione collettiva»: l’insieme delle negoziazioni che avvengono conformemente al diritto e alle prassi nazionali di ciascuno Stato membro tra un datore di lavoro, un gruppo di datori di lavoro o una o più organizzazioni di datori di lavoro, da un lato, e uno o più sindacati, dall’altro, per determinare le condizioni di lavoro e di impiego;

4)

«contratto collettivo»: un accordo scritto relativo alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di occupazione concluso dalle parti sociali aventi la capacità di negoziare per conto rispettivamente dei lavoratori e dei datori di lavoro, conformemente al diritto e alla prassi nazionale, compresi gli accordi collettivi che sono stati dichiarati universalmente applicabili;

5)

«copertura della contrattazione collettiva»: la percentuale di lavoratori a livello nazionale cui si applica un contratto collettivo, calcolata come rapporto tra il numero di lavoratori coperti da contratti collettivi e il numero di lavoratori le cui condizioni di lavoro possono essere disciplinate da contratti collettivi conformemente al diritto e alle prassi nazionali.

Articolo 4

Promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari

1.   Al fine di aumentare la copertura della contrattazione collettiva e facilitare l’esercizio del diritto alla contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, gli Stati membri, con la partecipazione delle parti sociali e conformemente al diritto e alle prassi nazionali:

a)

promuovono lo sviluppo e il rafforzamento della capacità delle parti sociali di partecipare alla contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, in particolare a livello settoriale o intersettoriale;

b)

incoraggiano negoziazioni costruttive, significative e informate sui salari tra le parti sociali, su un piano di parità, in cui entrambe le parti abbiano accesso a informazioni adeguate per svolgere le loro funzioni in materia di contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari;

c)

adottano, se del caso, misure volte a tutelare l’esercizio del diritto alla contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari e a proteggere i lavoratori e i rappresentanti sindacali da atti che li discriminino nel loro impiego per il fatto di partecipare o di voler partecipare alla contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari;

d)

al fine di promuovere la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, adottano misure, se del caso, per proteggere i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro che partecipano o intendono partecipare alla contrattazione collettiva da qualsiasi atto di interferenza reciproca o di interferenza da parte di agenti o membri della controparte nella loro istituzione, nel loro funzionamento o nella loro amministrazione.

2.   Inoltre, ogni Stato membro, qualora il tasso di copertura della contrattazione collettiva sia inferiore a una soglia dell’80 %, prevede un quadro di condizioni favorevoli alla contrattazione collettiva, per legge a seguito della consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime. Tale Stato membro definisce altresì un piano d’azione per promuovere la contrattazione collettiva. Lo Stato membro definisce tale piano d’azione previa consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime o, a seguito di una richiesta congiunta delle parti sociali, come da esse concordato. Il piano d’azione stabilisce un calendario chiaro e misure concrete per aumentare progressivamente il tasso di copertura della contrattazione collettiva, nel pieno rispetto dell’autonomia delle parti sociali. Lo Stato membro riesamina il suo piano d’azione periodicamente, e lo aggiorna se necessario. Qualora lo Stato membro aggiorni il suo piano d’azione, ciò avviene previa consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime o, a seguito di una richiesta congiunta delle parti sociali, come da esse concordato. In ogni caso, tale piano d’azione è sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni. Il piano d’azione e gli eventuali aggiornamenti sono resi pubblici e notificati alla Commissione.

CAPO II

SALARI MINIMI LEGALI

Articolo 5

Procedura per la determinazione di salari minimi legali adeguati

1.   Gli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali istituiscono le necessarie procedure per la determinazione e l’aggiornamento dei salari minimi legali. Tale determinazione e aggiornamento sono basati su criteri stabiliti per contribuire alla loro adeguatezza, al fine di conseguire un tenore di vita dignitoso, ridurre la povertà lavorativa, promuovere la coesione sociale e una convergenza sociale verso l’alto e ridurre il divario retributivo di genere. Gli Stati membri definiscono tali criteri conformemente alle rispettive prassi nazionali, nel pertinente diritto nazionale, nelle decisioni degli organi competenti o in accordi tripartiti. I criteri sono definiti in modo chiaro. Gli Stati membri possono decidere il peso relativo di tali criteri, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, tenendo conto delle rispettive condizioni socioeconomiche nazionali.

2.   I criteri nazionali di cui al paragrafo 1 comprendono almeno gli elementi seguenti:

a)

il potere d’acquisto dei salari minimi legali, tenuto conto del costo della vita;

b)

il livello generale dei salari e la loro distribuzione;

c)

il tasso di crescita dei salari;

d)

i livelli e l’andamento nazionali a lungo termine della produttività.

3.   Fatti salvi gli obblighi stabiliti al presente articolo, gli Stati membri possono inoltre ricorrere a un meccanismo automatico di adeguamento dell’indicizzazione dei salari minimi legali, basato su criteri appropriati e conformemente al diritto e alle prassi nazionali, a condizione che l’applicazione di tale meccanismo non comporti una diminuzione del salario minimo legale.

4.   Gli Stati membri utilizzano valori di riferimento indicativi per orientare la loro valutazione dell’adeguatezza dei salari minimi legali. A tal fine, possono utilizzare valori di riferimento indicativi comunemente utilizzati a livello internazionale, quali il 60 % del salario lordo mediano e il 50 % del salario lordo medio, e/o valori di riferimento indicativi utilizzati a livello nazionale.

5.   Gli Stati membri garantiscono che i salari minimi legali siano aggiornati periodicamente e tempestivamente le almeno ogni due anni o, per gli Stati membri che ricorrono a un meccanismo di indicizzazione automatica di cui al paragrafo 3, almeno ogni quattro anni.

6.   Ogni Stato membro designa o istituisce uno o più organi consultivi per fornire consulenza alle autorità competenti sulle questioni relative ai salari minimi legali e consente il funzionamento operativo di tali organi.

Articolo 6

Variazioni e trattenute

1.   Qualora autorizzino salari minimi legali diversi per specifici gruppi di lavoratori o consentano trattenute che riducono la retribuzione versata portandola a un livello inferiore a quello del salario minimo legale pertinente, gli Stati membri provvedono affinché tali variazioni e trattenute rispettino i principi di non discriminazione e di proporzionalità, il quale comprende il perseguimento di un obiettivo legittimo.

2.   Nulla nella presente direttiva deve essere interpretato in modo tale da imporre agli Stati membri l’obbligo di introdurre variazioni dei salari minimi legali o trattenute sugli stessi.

Articolo 7

Coinvolgimento delle parti sociali nella determinazione e nell’aggiornamento dei salari minimi legali

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a coinvolgere le parti sociali nella determinazione e nell’aggiornamento dei salari minimi legali in maniera tempestiva ed efficace che ne preveda la partecipazione volontaria alle discussioni e durante l’intero processo decisionale, anche attraverso la partecipazione negli organi consultivi di cui all’articolo 5, paragrafo 6, e in particolare per quanto riguarda:

a)

la selezione e l’applicazione dei criteri per la determinazione del livello del salario minimo legale e la definizione di una formula di indicizzazione automatica e, ove tale formula esista, la sua modifica, di cui all’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3;

b)

la selezione e l’applicazione dei valori di riferimento indicativi di cui all’articolo 5, paragrafo 4, per la valutazione dell’adeguatezza dei salari minimi legali;

c)

gli aggiornamenti dei salari minimi legali di cui all’articolo 5, paragrafo 5;

d)

la determinazione delle variazioni e delle trattenute relative ai salari minimi legali di cui all’articolo 6;

e)

le decisioni concernenti sia la raccolta di dati che la realizzazione di studi e analisi per informare le autorità e altre parti interessate coinvolte nella determinazione dei salari minimi.

Articolo 8

Accesso effettivo dei lavoratori ai salari minimi legali

Gli Stati membri, con la partecipazione delle parti sociali, adottano le seguenti misure per migliorare l’accesso effettivo dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo legale, ove opportuno, se del caso anche rafforzandone l’applicazione:

a)

prevedono controlli e ispezioni sul campo efficaci, proporzionati e non discriminatori effettuati dagli ispettorati del lavoro o dagli organismi responsabili dell’applicazione dei salari minimi legali;

b)

sviluppano la capacità delle autorità responsabili dell’applicazione, in particolare attraverso formazione e orientamenti, affinché individuino e perseguano in maniera proattiva i datori di lavoro non conformi.

CAPO III

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

Articolo 9

Appalti pubblici

Conformemente alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, gli Stati membri adottano misure adeguate a garantire che gli operatori economici e i loro subappaltatori, nell’aggiudicazione ed esecuzione di appalti pubblici o contratti di concessione, si conformino agli obblighi applicabili concernenti i salari, il diritto di organizzazione e la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, nel settore del diritto sociale e del lavoro, stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto sociale e del lavoro, comprese le convenzioni dell’OIL n. 87 del 1948 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale e n. 98 del 1949 sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva.

Articolo 10

Monitoraggio e raccolta dei dati

1.   Gli Stati membri adottano misure adeguate a garantire l’esistenza di strumenti efficaci di raccolta dei dati per monitorare la tutela garantita dal salario minimo.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati e le informazioni seguenti ogni due anni, prima del 1o ottobre dell’anno di riferimento:

a)

il tasso e lo sviluppo della copertura della contrattazione collettiva;

b)

per i salari minimi legali:

i)

il livello del salario minimo legale e la percentuale di lavoratori coperti da tale salario minimo legale;

ii)

una descrizione delle variazioni e delle trattenute esistenti e dei motivi della loro introduzione, nonché la percentuale di lavoratori interessati da tali variazioni, nella misura in cui i dati siano disponibili;

c)

per la tutela garantita dal salario minimo prevista esclusivamente dai contratti collettivi:

i)

le retribuzioni più basse previste dai contratti collettivi che coprono i lavoratori a basso salario o una loro stima, se le autorità nazionali competenti non dispongono di dati accurati, e la percentuale di lavoratori da esse coperta o una loro stima, se le autorità nazionali competenti non dispongono di dati accurati;

ii)

il livello dei salari versati ai lavoratori non coperti dai contratti collettivi e il suo rapporto con il livello dei salari versati ai lavoratori coperti dai contratti collettivi.

Gli Stati membri che sono soggetti agli obblighi di comunicazione di cui al primo comma, lettera c), hanno l’obbligo di comunicare i dati di cui al punto i) almeno per quanto riguarda i contratti collettivi settoriali, territoriali e altri contratti collettivi che coinvolgono più datori di lavoro, compresi i contratti collettivi che sono stati dichiarati di applicazione generale.

Gli Stati membri forniscono le statistiche e le informazioni di cui al presente paragrafo disaggregate per genere, fascia di età, disabilità, dimensioni dell’impresa e settore, nella misura in cui tali dati siano disponibili.

La prima relazione riguarda il 2021, 2022 e 2023 ed è trasmessa entro il 1o ottobre 2025. Gli Stati membri possono omettere le statistiche e le informazioni non disponibili prima del 15 novembre 2024.

3.   La Commissione analizza i dati e le informazioni trasmessi dagli Stati membri nelle relazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e nei piani d’azione di cui all’articolo 4, paragrafo 2. Essa riferisce a tale riguardo ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio e pubblica contemporaneamente i dati e le informazioni trasmessi dagli Stati membri.

Articolo 11

Informazioni sulla tutela garantita dal salario minimo

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative ai salari minimi legali e alla tutela garantita dal salario minimo prevista da contratti collettivi universalmente applicabili, comprese le informazioni sui meccanismi di ricorso, siano accessibili al pubblico, ove necessario nella lingua più pertinente, come stabilito dallo Stato membro, in modo completo e facilmente accessibile, anche per le persone con disabilità.

Articolo 12

Diritto di ricorso e protezione da trattamento o conseguenze sfavorevoli

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, fatte salve le forme specifiche di ricorso e risoluzione delle controversie previste, ove applicabile, dai contratti collettivi, i lavoratori, compresi quelli il cui rapporto di lavoro è terminato, abbiano accesso a una risoluzione efficace, tempestiva e imparziale delle controversie e sia loro garantito il diritto di ricorso in caso di violazione del diritto relativo ai salari minimi legali o alla tutela garantita dal salario minimo, laddove tali diritti siano previsti dal diritto nazionale o dai contratti collettivi.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a proteggere i lavoratori e i loro rappresentanti, compresi quelli che sono membri o rappresentanti dei sindacati, da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro o da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo rivolto al datore di lavoro o da una procedura promossa al fine di ottenere il rispetto in caso di violazione dei diritti relativi alla tutela garantita dal salario minimo, laddove tali diritti siano previsti dal diritto nazionale o dai contratti collettivi.

Articolo 13

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione dei diritti e degli obblighi rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva, nella misura in cui tali diritti e obblighi siano previsti dal diritto nazionale o dai contratti collettivi. Negli Stati membri senza salari minimi legali, tali norme possono contenere o limitarsi a un riferimento alla compensazione e/o alle penalità contrattuali previste, se del caso, dalle norme sull’applicazione dei contratti collettivi. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Diffusione delle informazioni

Gli Stati membri provvedono affinché le misure nazionali che recepiscono la presente direttiva, unitamente alle pertinenti disposizioni già in vigore in relazione all’oggetto stabilito all’articolo 1, siano portate a conoscenza dei lavoratori e dei datori di lavoro, comprese le PMI.

Articolo 15

Valutazione e riesame

Entro il 15 novembre 2029, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali a livello dell’Unione, effettua una valutazione della presente direttiva. Successivamente la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui è esaminata l’attuazione della presente direttiva e propone, ove opportuno, modifiche legislative.

Articolo 16

Non regresso e disposizioni più favorevoli

1.   La presente direttiva non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione già offerto ai lavoratori negli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la riduzione o l’abolizione dei salari minimi.

2.   La presente direttiva lascia impregiudicata la prerogativa di uno Stato membro di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o di promuovere o consentire l’applicazione di contratti collettivi che siano più favorevoli ai lavoratori. Essa non deve essere interpretata in modo da impedire a uno Stato membro di aumentare i salari minimi legali.

3.   La presente direttiva lascia impregiudicato ogni diritto conferito ai lavoratori da altri atti giuridici dell’Unione.

Articolo 17

Recepimento e attuazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 novembre 2024. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3.   Gli Stati membri adottano, conformemente al diritto e alle prassi nazionali, le misure adeguate per garantire un efficace coinvolgimento delle parti sociali ai fini dell’attuazione della presente direttiva. A tal fine, possono affidare alle parti sociali tale attuazione, in tutto o in parte, compresa l’elaborazione di un piano d’azione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, laddove le parti sociali lo richiedano congiuntamente. Nel farlo, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per essere sempre in grado di assicurare il rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.

4.   La comunicazione di cui al paragrafo 2 comprende una descrizione del coinvolgimento delle parti sociali nell’attuazione della presente direttiva.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 19 ottobre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Parere del 25 marzo 2021 (GU C 220 del 9.6.2021, pag. 106).

(2)  Parere del 19 marzo 2021 (GU C 175 del 7.5.2021, pag. 89).

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 14 settembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2022.

(4)  GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

(5)  Decisione (UE) 2020/1512 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (GU L 344 del 19.10.2020, pag. 22).

(6)  Decisione 2007/431/CE del Consiglio, del 7 giugno 2007, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse della Comunità europea, la convenzione sul lavoro marittimo del 2006 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 63).

(7)  Regolamento (CE) n. 593/2008, del 17 giugno 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(8)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(9)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(10)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(11)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(12)  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 275/48


REGOLAMENTO (UE) 2022/2042 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2022

recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/2052 del Consiglio, del 24 ottobre 2022, che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2010/638/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea.

(2)

La decisione (PESC) 2022/2052 apporta una modifica al titolo della decisione 2010/638/PESC.

(3)

È pertanto necessaria un’azione normativa a livello dell’Unione per attuare la decisione (PESC) 2022/2052, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1284/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il titolo del regolamento (UE) n. 1284/2009 è sostituito dal seguente:

«Regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

A. HUBÁČKOVÁ


(1)  Cfr. pag. 74 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26).


25.10.2022   

IT

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L 275/50


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2043 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2022

che attua il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2015/1755.

(2)

In base a un riesame da parte del Consiglio, risulta opportuno cancellare tre persone dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive, riportato nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/1755.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) 2015/1755,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2015/1755 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

A. HUBÁČKOVÁ


(1)  GU L 257 del 2.10.2015, pag. 1.


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/1755 (Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2), sono soppresse le voci seguenti:

voce 1 (Godefroid BIZIMANA);

voce 2 (Gervais NDIRAKOBUCA alias NDAKUGARIKA);

voce 4 (Léonard NGENDAKUMANA).


25.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 275/52


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2044 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2022

relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«Roero» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta «Roero», trasmessa dall’Italia a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate a norma dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative al nome «Roero» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU C 170 del 25.4.2022, pag. 21.


25.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 275/53


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2045 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2022

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Chianti Classico» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Chianti Classico», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione (2), modificato dal regolamento (UE) n. 216/2011 (3) e dal regolamento di esecuzione n. 267/2013 (4).

(2)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Chianti Classico» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione, del 6 novembre 2000, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 281 del 7.11.2000, pag. 12).

(3)  Regolamento (UE) n. 216/2011 della Commissione, del 1o marzo 2011, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chianti Classico (DOP)] (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 17).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 267/2013 della Commissione, del 18 marzo 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chianti Classico (DOP)] (GU L 82 del 22.3.2013, pag. 38).

(5)  GU C 234 del 17.6.2022, pag. 14.


25.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 275/55


REGOLAMENTO (UE) 2022/2046 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2022

che modifica gli allegati del regolamento (UE) n. 1408/2013 in modo tale da renderli atti a rispecchiare le disposizioni dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica e del relativo protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (2) fissano gli importi cumulativi massimi degli aiuti «de minimis» concessi per Stato membro alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell’arco di tre esercizi finanziari, di cui, rispettivamente, all’articolo 3, paragrafi 3 e 3 bis, di detto regolamento.

(2)

L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso») (3), di cui il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo») costituisce parte integrante, è entrato in vigore il 1o febbraio 2020.

(3)

Il periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso, durante il quale il diritto dell’Unione è rimasto in larga misura applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito, si è concluso il 31 dicembre 2020.

(4)

L’articolo 10 del protocollo stabilisce tuttavia che alcune disposizioni del diritto dell’Unione elencate nell’allegato 5 di detto protocollo si applichino al Regno Unito in relazione alle misure che incidono sugli scambi di prodotti agricoli tra l’Irlanda del Nord e l’Unione.

(5)

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 è elencato tra tali disposizioni.

(6)

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell’accordo di recesso e del protocollo, è necessario sostituire gli importi cumulativi massimi per l’intero Regno Unito, di cui agli allegati del regolamento (UE) n. 1408/2013, con i corrispondenti importi della sola Irlanda del Nord.

(7)

Al fine di garantire parità di condizioni, gli importi cumulativi massimi per l’Irlanda del Nord dovrebbero basarsi sullo stesso metodo di calcolo utilizzato per gli Stati membri al momento in cui sono stati stilati tali allegati.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1408/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1408/2013

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 è così modificato:

1)

all’articolo 1, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri (*1), ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

(*1)  Poiché, in conformità dell’articolo 10 e dell’allegato 5 del protocollo dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU C 384 I del 12.11.2019), alcune disposizioni del diritto dell’Unione concernenti gli aiuti di Stato in relazione alle misure che incidono sugli scambi tra l’Irlanda del Nord e l’Unione continuano ad applicarsi al Regno Unito, qualsiasi riferimento a uno Stato membro nel presente regolamento si intende fatto a uno Stato membro o al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.»;"

2)

all’allegato I, la riga in cui è fissato l’importo cumulativo massimo dell’aiuto «de minimis» per il Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord 29 741 417»;

3)

all’allegato II, la riga in cui è fissato l’importo cumulativo massimo dell’aiuto «de minimis» per il Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord 35 689 700».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

(3)  GU C 384 I del 12.11.2019.


25.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 275/57


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2047 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2022

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di alcune autorità e alcuni organismi di controllo ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 48, paragrafo 3, e l’articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione (2) stabilisce l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza e competenti per effettuare controlli e rilasciare certificati nei paesi terzi.

(2)

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (3) aveva in origine riconosciuto «Ecocert SA» per il Bahrein per quanto riguarda la categoria di prodotti D. L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 ha erroneamente lasciato in bianco la riga relativa al Bahrein per la categoria di prodotti D. È necessario correggere tale errore.

(3)

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 riportava erroneamente «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» quale organismo riconosciuto in Costa Rica per la categoria di prodotti A. L’organismo di controllo non ha inoltre comunicato dettagli in merito al tipo di prodotti che intenderebbe certificare per la categoria di prodotti D in Costa Rica; ne consegue che il suo riconoscimento per tale categoria di prodotti è stato concesso erroneamente. È necessario correggere la voce pertinente.

(4)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.

(5)

L’ambito di applicazione geografico del riconoscimento di «Ecocert SA» è stato erroneamente limitato. Tale errore relativo al Bahrein per la categoria di prodotti D dovrebbe pertanto essere corretto retroattivamente a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325. Il riconoscimento di «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» è stato erroneamente esteso alle categorie di prodotti A e D in Costa Rica. Tale errore dovrebbe pertanto essere corretto retroattivamente a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (UE) 2021/2325 è rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’elenco dei paesi terzi e l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione (GU L 465 del 29.12.2021, pag. 8).

(3)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).


ALLEGATO

L’allegato II del regolamento (UE) 2021/2325 è così rettificato:

1)

al punto 3 della voce relativa a «Ecocert SA», la riga relativa al Bahrein è sostituita dalla seguente:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

«BH-BIO-154

Bahrein

x

x

x

—»

(2)

al punto 3 della voce relativa a «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)», la riga relativa alla Costa Rica è sostituita dalla seguente:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

«CR-BIO-144

Costa Rica

x

—»


25.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 275/60


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2048 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2022

che approva l’acido L-(+)-lattico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende l’acido L-(+)-lattico.

(2)

L’acido L-(+)-lattico è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6 «Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio», quale descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 3 settembre 2020 l’autorità di valutazione competente della Germania, che è stata designata come Stato membro relatore, ha presentato la relazione di valutazione, unitamente alle sue conclusioni, all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»).

(4)

In conformità all’articolo 75, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell’Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 15 giugno 2021 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia (3), tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.

(5)

In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 6 contenenti acido L-(+)-lattico possono essere considerati conformi ai criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate le condizioni relative al loro uso.

(6)

Tenendo conto del parere dell’Agenzia, è opportuno approvare l’acido L-(+)-lattico ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6, fatte salve determinate condizioni.

(7)

In particolare, poiché l’acido L-(+)-lattico è classificato come sostanza che provoca corrosione/irritazione cutanea (sottocategoria 1C) e lesioni oculari e irritazione oculare (categoria 1), come specificato nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la persona responsabile dell’immissione sul mercato delle sostanze o delle miscele trattate con il principio attivo, o che lo contengono, in concentrazioni che ne comportano la classificazione per corrosione/irritazione cutanea o lesioni oculari/irritazione oculare dovrebbe garantire che l’esposizione del pubblico sia ridotta al minimo mediante adeguate misure di mitigazione del rischio.

(8)

Poiché l’acido L-(+)-lattico risponde ai criteri di classificazione come sostanza corrosiva per le vie respiratorie, come specificato nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, la persona responsabile dell’immissione sul mercato delle sostanze o delle miscele trattate con il principio attivo, o che lo contengono, in una concentrazione che ne comporta la classificazione per corrosione delle vie respiratorie dovrebbe garantire che l’esposizione del pubblico sia ridotta al minimo mediante adeguate misure di mitigazione del rischio.

(9)

Al fine di garantire un uso in sicurezza dei biocidi contenenti acido L-(+)-lattico negli articoli trattati e di permettere agli utilizzatori di compiere scelte informate, la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato con o contenente acido L-(+)-lattico dovrebbe assicurare che l’etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni elencate all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Inoltre le autorità competenti degli Stati membri o, nel caso di un’autorizzazione dell’Unione, la Commissione dovrebbero specificare nel sommario delle caratteristiche di un biocida contenente acido L-(+)-lattico le pertinenti istruzioni per l’uso e le precauzioni da includere sull’etichetta degli articoli trattati a norma dell’articolo 58, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(10)

Prima dell’approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’acido L-(+)-lattico è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6, fatte salve le condizioni di cui all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo: acido L-(+)-lattico, tipo di prodotto: 6; ECHA/BPC/280/2021, adottato il 15 giugno 2021.

(4)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Acido L-(+)-lattico

Denominazione IUPAC:

acido (2S)-2-idrossipropanoico

N. CE: 201-196-2

N. CAS: 79-33-4

≥ 955 g/kg (peso a secco)

1o novembre 2023

31 ottobre 2033

6

L’autorizzazione dei biocidi è soggetta alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio (2) del principio attivo condotta a livello di Unione;

2)

visti i rischi riscontrati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori industriali e professionali;

b)

agli utilizzatori non professionali.

L’immissione sul mercato di articoli trattati è soggetta alle seguenti condizioni:

1)

la persona responsabile dell’immissione sul mercato di una sostanza o miscela trattata con acido L-(+)-lattico o che lo contiene in concentrazioni nella sostanza o miscela che ne comportano una classificazione per

a)

effetti locali riguardanti corrosione/irritazione cutanea o lesioni oculari/irritazione oculare, in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, garantisce che l’esposizione del pubblico sia ridotta al minimo mediante adeguate misure di mitigazione del rischio. Tali misure possono comprendere l’uso di una formulazione simile al gel, un imballaggio con dosatore o un imballaggio con un involucro solubile;

b)

tossicità acuta per quanto riguarda la corrosività per le vie respiratorie, in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, garantisce che l’esposizione aerea del pubblico sia ridotta al minimo mediante adeguate misure di mitigazione del rischio. Tali misure possono comprendere un’etichetta recante le indicazioni «non rientrare nell’area trattata finché non è asciutta, non utilizzare in presenza o in prossimità del pubblico»;

2)

il responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato con acido L-(+)-lattico o che lo contiene assicura che l’etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni elencate all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012;

3)

le autorità competenti degli Stati membri o, nel caso di un’autorizzazione dell’Unione, la Commissione specificano nel sommario delle caratteristiche del biocida contenente acido L-(+)-lattico le pertinenti istruzioni per l’uso e le precauzioni da indicare sull’etichetta degli articoli trattati a norma dell’articolo 58, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo: acido L-(+)-lattico, tipo di prodotto: 6; ECHA/BPC/280/2021, adottato il 15 giugno 2021.


25.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 275/64


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2049 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di talune autorità di controllo e taluni organismi di controllo ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 48, paragrafo 3, e l’articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione (2) reca l’elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (3).

(2)

L’India ha informato la Commissione che la sua autorità competente ha sospeso l’organismo di controllo «TQ Cert Services Private Limited», che pertanto dovrebbe essere depennato dall’elenco degli organismi di controllo riconosciuti dall’India.

(3)

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 reca l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza e competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati nei paesi terzi. Alla luce delle nuove informazioni e richieste ricevute dalla Commissione dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325, è opportuno apportare alcune modifiche a tale elenco.

(4)

Nel sistema informativo sull’agricoltura biologica (OFIS) sono stati notificati casi di non conformità in relazione a «Control Union Certifications» (BIO-149), «Ecocert SA» (BIO-154), «Lacon GmbH» (BIO-134) e «OneCert International PVT Ltd» (BIO-152). Tali notifiche riguardano la contaminazione di un elevato numero di partite di prodotti, ottenuti in India e certificati come biologici da tali organismi di controllo. Si trattava di contaminazioni da parte di prodotti e sostanze non permessi nella produzione biologica e/o nella produzione convenzionale nell’Unione, a livelli superiori e spesso molto superiori ai livelli massimi di residui stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tali contaminazioni comprendono, ma non esclusivamente, le contaminazioni da ossido di etilene, che è cancerogeno, mutageno e tossico per la riproduzione.

(5)

Inoltre tali organismi di controllo non hanno dimostrato che i prodotti biologici importati sotto il loro controllo sono stati ottenuti conformemente a norme di produzione e assoggettati a un regime di controllo equivalenti a quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dai regolamenti della Commissione (CE) n. 889/2008 (5) e (CE) n. 1235/2008 (6).

(6)

In più tali organismi di controllo non hanno adottato misure correttive in risposta alle irregolarità e alle violazioni osservate.

(7)

Per ciascuno di tali motivi e in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), punti iv), v) e vii), del regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione (7), gli organismi di controllo «Control Union Certifications», «Ecocert SA», «Lacon GmbH» e «OneCert International PVT Ltd» dovrebbero essere depennati dall’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti per l’India ai fini dell’equivalenza a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007.

(8)

«A CERT European Organization for Certification S.A.» ha comunicato alla Commissione la variazione del proprio indirizzo.

(9)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «BioGro New Zealand Limited» di revocare il suo riconoscimento per tutti i paesi terzi per i quali è riconosciuto in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.

(10)

«Bureau Veritas Certification France SAS» ha comunicato alla Commissione la variazione dell’indirizzo del proprio sito internet.

(11)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Ecocert SA» di modificare il proprio nome. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione ha concluso che è giustificato sostituire il nome di tale organismo di controllo con «Ecocert SAS».

(12)

L’organismo di accreditamento IOAS ha informato la Commissione di aver revocato il suo accreditamento in relazione all’organismo di controllo «FairCert Certification Services Pvt Ltd». La Commissione ha invitato l’organismo di controllo a fornire un certificato di accreditamento valido e ad adottare correttivi appropriati e tempestivi. Tuttavia «FairCert Certification Services Pvt Ltd» non ha risposto in modo soddisfacente entro il termine stabilito a tal fine. Infine «FairCert Certification Services Pvt Ltd» non ha comunicato alla Commissione tutte le informazioni relative al suo fascicolo tecnico. Per ciascuno di questi tre motivi e in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2021/1342, «FairCert Certification Services Pvt Ltd» dovrebbe essere depennato dall’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per tutti i paesi terzi.

(13)

«Kiwa Sativa» ha comunicato alla Commissione la variazione dell’indirizzo del proprio sito internet.

(14)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Lacon GmbH» di revocare il suo riconoscimento per tutti i paesi terzi per i quali è riconosciuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.

(15)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «LETIS S.A.» di revocare il suo riconoscimento per l’Afghanistan, l’Azerbaigian, la Bielorussia, la Costa d’Avorio, l’Egitto, gli Emirati arabi uniti, l’Etiopia, l’Iran, il Kazakhstan, il Kirghizistan, il Marocco, la Moldova, il Pakistan, la Russia, il Tagikistan, il Turkmenistan, l’Ucraina e l’Uzbekistan.

(16)

L’organismo di accreditamento IOAS ha informato la Commissione di aver revocato il suo accreditamento in relazione a «LETIS S.A.» in Turchia. La Commissione ha invitato l’organismo di controllo a fornire un certificato di accreditamento valido per la Turchia e ad adottare correttivi appropriati e tempestivi. Tuttavia «LETIS S.A.» non ha risposto in modo soddisfacente entro il termine stabilito a tal fine. Per ciascuno di questi due motivi e in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2021/1342, è giustificato revocare il riconoscimento di «LETIS S.A.» per la Turchia.

(17)

«OneCert International PVT Ltd» ha comunicato alla Commissione la variazione del proprio indirizzo e dell’indirizzo del proprio sito internet.

(18)

La Commissione ha ricevuto la richiesta di «Oregon Tilth» di revocare il suo riconoscimento per Panama.

(19)

La Commissione ha ricevuto la richiesta di «Organic Standard» di revocare il suo riconoscimento per la Russia.

(20)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Soil Association Certification Limited» di cessare volontariamente le proprie attività per tutti i paesi terzi per i quali è riconosciuto in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.

(21)

«Tse-Xin Organic Certification Corporation» ha comunicato alla Commissione la variazione del proprio indirizzo.

(22)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.

(23)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2021/2325 è così modificato:

1)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’elenco dei paesi terzi e l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione (GU L 465 del 29.12.2021, pag. 8).

(3)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2021/1342 della Commissione, del 27 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da adottare nell’esercizio di tale supervisione (GU L 292 del 16.8.2021, pag. 20).


ALLEGATO I

Nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/2325, al punto 5 della sezione relativa all’India, la riga relativa al numero di codice IN-ORG-006 è soppressa.


ALLEGATO II

L’allegato II del regolamento (UE) 2021/2325 è così modificato:

1)

nella sezione relativa a «A CERT European Organization for Certification S.A.», il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Indirizzo: 52, 19is Maiou Street, 57001 Salonicco, Grecia»;

2)

la sezione relativa a «BioGro New Zealand Limited» è soppressa;

3)

nella sezione relativa a «Bureau Veritas Certification France SAS», il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Sito internet: https://www.bureauveritas.fr/besoin/agriculture-biologique-certification-bio»;

4)

nella tabella del punto 3 della sezione relativa a «Control Union Certifications», la riga relativa all’India è soppressa;

5)

la sezione relativa a «Ecocert SA» è così modificata:

a)

il nome «Ecocert SA» è sostituito da «Ecocert SAS»;

b)

nella tabella del punto 3, la riga relativa all’India è soppressa;

6)

la sezione relativa a «FairCert Certification Services Pvt Ltd» è soppressa;

7)

nella sezione relativa a «Kiwa Sativa», il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Sito internet: www.kiwa.com/pt»;

8)

la sezione relativa a «Lacon GmbH» è soppressa;

9)

nella sezione relativa a «LETIS S.A.», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-135

Argentina

x

x

BO-BIO-135

Bolivia

x

x

BR-BIO-135

Brasile

x

x

x

BZ-BIO-135

Belize

x

x

x

CO-BIO-135

Colombia

x

x

x

CR-BIO-135

Costa Rica

x

DO-BIO-135

Repubblica dominicana

x

x

x

EC-BIO-135

Ecuador

x

x

GT-BIO-135

Guatemala

x

x

x

HN-BIO-135

Honduras

x

x

x

KY-BIO-135

Isole Cayman

x

x

MX-BIO-135

Messico

x

PA-BIO-135

Panama

x

x

x

PE-BIO-135

Perù

x

x

PY-BIO-135

Paraguay

x

x

SV-BIO-135

El Salvador

x

x

x

UY-BIO-135

Uruguay

x

—»

10)

la sezione relativa a «OneCert International PVT Ltd» è così modificata:

a)

i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.

Indirizzo: KA-23B, Near Greenphield Public School, Shri Ram Colony, Ramnagar Ext., Sodala, Jaipur, 302019, Rajasthan, India

2.

Sito internet: www.onecertinternational.com»;

b)

nella tabella del punto 3, la riga relativa all’India è soppressa;

11)

nella tabella del punto 3 della sezione relativa a «Oregon Tilth», la riga relativa a Panama è soppressa;

12)

nella tabella del punto 3 della sezione relativa a «Organic Standard», la riga relativa alla Russia è soppressa;

13)

la sezione relativa a «Soil Association Certification Limited» è soppressa;

14)

nella sezione relativa a «Tse-Xin Organic Certification Corporation», il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Indirizzo: Xizhi District, City: 221416 New Taipei City, 26 F, No. 95, Sec. 1, Xintai 5th Rd.».


DECISIONI

25.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 275/70


DECISIONE (UE) 2022/2050 DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 2022

relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica d’Austria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),

viste le proposte del governo austriaco,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta.

(2)

Il 17 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/235 (2), relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d’Austria. Il 21 giugno 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/1000 (3), relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica d’Austria.

(3)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Christopher DREXLER.

(4)

Un seggio di supplente è divenuto vacante in seguito alla nomina del sig. Hannes WENINGER a membro del Comitato delle regioni.

(5)

Il governo austriaco ha proposto il sig. Werner AMON, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale Landesrat, Steiermärkische Landesregierung (membro del governo del Land Stiria) quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

(6)

Il governo austriaco ha proposto il sig. Thomas STEINER, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività locale, Mitglied des Gemeinderats von Eisenstadt (consigliere comunale di Eisenstadt), quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, i seguenti rappresentanti di collettività regionali o locali che sono titolari di un mandato elettorale:

a)

quale membro:

il sig. Werner AMON, Landesrat, Steiermärkische Landesregierung (membro del governo del Land Stiria),

e

b)

quale supplente:

il sig. Thomas STEINER, Mitglied des Gemeinderats von Eisenstadt (consigliere comunale di Eisenstadt).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 18 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

(2)  Decisione (UE) 2020/235 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d’Austria (GU L 47I del 20.2.2020, pag. 7).

(3)  Decisione (UE) 2022/1000 del Consiglio, del 21 giugno 2022, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica d’Austria (GU L 168 del 27.6.2022, pag. 78).


25.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 275/72


DECISIONE (PESC) 2022/2051 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2022

che modifica la decisione (PESC) 2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1763 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi.

(2)

In base a un riesame della decisione (PESC) 2015/1763 da parte del Consiglio, risulta opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2023 e cancellare tre persone dall’elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive, che figura nell’allegato della decisione (PESC) 2015/1763.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1763,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2015/1763 è così modificata:

1)

all’articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2023.»;

2)

l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

A. HUBÁČKOVÁ


(1)  Decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 37).


ALLEGATO

Nell’allegato della decisione (PESC) 2015/1763 (Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2), sono soppresse le voci seguenti:

voce 1 (Godefroid BIZIMANA);

voce 2 (Gervais NDIRAKOBUCA alias NDAKUGARIKA);

voce 4 (Léonard NGENDAKUMANA).


25.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 275/74


DECISIONE (PESC) 2022/2052 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2022

che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea.

(2)

In base ad un riesame della decisione 2010/638/PESC, è opportuno prorogare tali misure restrittive fino al 27 ottobre 2023.

(3)

Il Consiglio ritiene che il titolo della decisione 2010/638/PESC debba essere modificato.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/638/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/638/PESC è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea»;

2)

all’articolo 8, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2023. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

A. HUBÁČKOVÁ


(1)  Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10).


25.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 275/75


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2053 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2022

relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Iniziativa dei cittadini europei per un’alternativa vegana» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 7418]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 agosto 2022 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Iniziativa dei cittadini europei per un’alternativa vegana».

(2)

L’obiettivo dell’iniziativa così come formulato dagli organizzatori è «fare sì che l’alternativa vegana sia sempre esplicitamente presente negli spazi privati e pubblici che vendono alimenti e bevande in Europa. L’iniziativa dei cittadini dell’UE per un’alternativa vegana è pensata per chi segue questo tipo di alimentazione, per coloro che rispettano il diritto all’alternativa vegana e per intervenire contro i cambiamenti climatici dando più facile accesso ai consumatori dell’UE ad alimenti di origine vegetale nella vita di tutti i giorni. La dieta vegana cruelty-free (esente da crudeltà) risponde alla nuova consapevolezza collettiva dei diritti degli animali in quanto non ne prevede né lo sfruttamento né l’uccisione. Inoltre, optando per attività produttive e occupazionali, strutture e processi logistici meno inquinanti, l’alimentazione vegana cambia il territorio. Questa iniziativa dei cittadini europei chiede l’introduzione per effetto di legge di un’alternativa vegana nella vendita al pubblico di alimenti e bevande in Europa, con l’auspicio che la partecipazione dei cittadini europei porti all’adozione di una normativa UE particolarmente vantaggiosa per il pianeta, ad esempio in termini di attenuazione della crisi climatica, lotta all’estinzione delle specie selvatiche, lotta alla deforestazione, miglioramento dell’uso del suolo, salvaguardia delle specie marine, riduzione degli sprechi alimentari e malnutrizione.»

(3)

Un allegato e un documento complementare apportano ulteriori dettagli sull’oggetto, gli obiettivi e il contesto dell’iniziativa, definendo e specificando i motivi per sostenerla. Gli organizzatori affermano che l’inclusione dell’alternativa vegana nell’offerta ai consumatori di cibi e bevande negli spazi pubblici e privati migliorerà l’accessibilità all’alimentazione vegana e aiuterà a combattere la crisi climatica incrementando il consumo di alimenti di origine vegetale e riducendo il costo del cibo. Secondo gli organizzatori, «agevolare la disponibilità di cibi vegani nei settori pubblico e privato della vendita di alimenti e bevande significa ridurre l’inquinamento da emissioni di CO2, la contaminazione ambientale, il consumo di acqua e le sofferenze per gli animali».

(4)

Per quanto riguarda l’obiettivo dell’iniziativa che prevede l’introduzione di un obbligo giuridico in capo agli operatori del mercato al dettaglio di alimenti e bevande di offrire prodotti vegani, la Commissione ha il potere di presentare una proposta di atto giuridico sulla base dell’articolo 114 TFUE. Inoltre, poiché l’iniziativa può incidere sulla politica agricola comune o richiedere misure specifiche in questo ambito, la Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici sulla base dell’articolo 43 TFUE.

(5)

Per questi motivi nessuna parte dell’iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.

(6)

Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.

(7)

Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.

(8)

L’iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(9)

È pertanto opportuno registrare l’iniziativa dal titolo «Iniziativa dei cittadini europei per un’alternativa vegana».

(10)

La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell’iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell’iniziativa esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È registrata l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Iniziativa dei cittadini europei per un’alternativa vegana».

Articolo 2

Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dei cittadini dal titolo «Iniziativa dei cittadini europei per un’alternativa vegana», rappresentato da Paola SGARBAZZINI e Nora PAGLIONICO in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 18 ottobre 2022

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Vicepresidente


(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.


25.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 275/77


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2054 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2022

relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione del biocida Preventol A 12 TK 50 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 7408]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 novembre 2016 la società Lanxess Deutschland GmbH («il richiedente») ha presentato alle autorità competenti di alcuni Stati membri, tra cui Francia, Svezia e Germania, una domanda di riconoscimento reciproco in parallelo, a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 528/2012, del biocida Preventol A 12 TK 50 («il biocida»). Il biocida, che contiene propiconazolo come principio attivo, è un preservante per pellicole del tipo di prodotto 7, destinato all’uso da parte di utilizzatori industriali per preservare pitture e rivestimenti a base acquosa e solvente. I Paesi Bassi sono lo Stato membro di riferimento responsabile della valutazione della domanda, di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

Il 16 settembre 2020 la Germania ha comunicato obiezioni al gruppo di coordinamento, dichiarando che le condizioni di autorizzazione stabilite dai Paesi Bassi non garantiscono che il biocida soddisfi i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 17 settembre 2020 il segretariato del gruppo di coordinamento ha invitato gli altri Stati membri interessati e il richiedente a presentare osservazioni scritte in merito a tali obiezioni. Il richiedente ha presentato osservazioni scritte il 29 settembre 2020. Le obiezioni sono state discusse in seno al gruppo di coordinamento il 21 ottobre 2020 con la partecipazione del richiedente.

(4)

La Germania ritiene che le misure di mitigazione del rischio per l’immissione sul mercato degli articoli trattati con il prodotto o che lo contengono possano essere incluse in un’autorizzazione del biocida solo se vi era stato fatto riferimento nelle condizioni di approvazione del principio attivo. Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1609 della Commissione (2) non contempla le misure di mitigazione del rischio necessarie per l’immissione sul mercato degli articoli trattati con il prodotto o che lo contengono, la Germania ritiene che le misure di mitigazione del rischio proposte dai Paesi Bassi per l’immissione sul mercato degli articoli trattati non possano essere incluse nell’autorizzazione del biocida. Di conseguenza secondo la Germania il prodotto non dovrebbe essere autorizzato poiché gli effetti inaccettabili sulla salute umana e sull’ambiente causati dall’uso del biocida non possono essere adeguatamente affrontati nell’autorizzazione del prodotto.

(5)

Poiché il gruppo di coordinamento non ha raggiunto alcun accordo sull’ obiezione sollevata dalla Germania, il 16 dicembre 2021 i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione le obiezioni irrisolte a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. I Paesi Bassi hanno contestualmente fornito alla Commissione una descrizione dettagliata della questione su cui gli Stati membri non hanno potuto raggiungere un accordo e delle ragioni del loro dissenso. Una copia della descrizione è stata inviata agli Stati membri interessati e al richiedente.

(6)

L’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv), del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede che una delle condizioni necessarie per la concessione di un’autorizzazione è che sia stato accertato, alla luce dei principi comuni per la valutazione dei fascicoli sui biocidi di cui all’allegato VI di tale regolamento, che il biocida non ha effetti inaccettabili, di per se stesso o quale risultato dei residui, sulla salute dell’uomo e degli animali e sull’ambiente.

(7)

L’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede che la valutazione circa il rispetto da parte di un biocida dei criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), di tale articolo deve tenere conto delle possibili modalità di uso degli articoli trattati con il biocida o che lo contengono.

(8)

A norma dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, gli articoli trattati possono essere immessi sul mercato unicamente se tutti i principi attivi contenuti nel biocida con cui sono stati trattati, o che essi contengono, sono iscritti nell’elenco stilato conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento per il tipo di prodotto e l’uso pertinenti, oppure nell’allegato I di tale regolamento, e sono soddisfatte le condizioni o limitazioni ivi specificate. I Paesi Bassi hanno concluso che si verificherebbero effetti inaccettabili sulla salute umana e sull’ambiente causati dall’uso del biocida, tali da rendere necessaria l’inclusione nell’autorizzazione del biocida di misure di mitigazione del rischio per l’immissione sul mercato e l’uso di articoli trattati con il biocida o che lo contengono. Le condizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1609 non prevedono specifiche misure di mitigazione del rischio relative all’immissione sul mercato di articoli trattati con propiconazolo o che lo contengono e tale regolamento di esecuzione non prevede la possibilità per le autorità competenti degli Stati membri di istituire dette misure di mitigazione del rischio nell’autorizzazione dei biocidi contenenti propiconazolo per il tipo di prodotto 7, misure che sarebbero necessarie per affrontare i rischi inaccettabili individuati per la salute umana e l’ambiente causati dall’uso di articoli trattati con il biocida o che lo contengono.

(9)

Dopo aver esaminato attentamente tutte le informazioni, la Commissione rileva che il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv), del regolamento (UE) n. 528/2012 non può essere garantito per il biocida mediante l’imposizione di condizioni per l’uso dei biocidi negli articoli trattati senza al contempo imporre obblighi alle persone che immettono sul mercato gli articoli trattati contenenti tali biocidi. Tuttavia, poiché le condizioni o le limitazioni necessarie volte a garantire un uso sicuro del biocida, tenendo conto delle possibili modalità di uso degli articoli trattati con il biocida o che lo contengono, non sono state fissate nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1609 e non possono essere stabilite nell’autorizzazione del biocida, l’uso del biocida negli articoli trattati avrebbe effetti inaccettabili sulla salute umana e sull’ambiente.

(10)

Di conseguenza la Commissione ritiene che, non potendo garantire l’uso sicuro del biocida negli articoli trattati unicamente mediante l’imposizione di condizioni per l’uso dei biocidi negli articoli trattati senza al contempo imporre obblighi alle persone che immettono sul mercato gli articoli trattati, il prodotto non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv), del regolamento (UE) n. 528/2012.

(11)

Il 21 giugno 2022 la Commissione ha dato al richiedente la facoltà di presentare osservazioni scritte conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il 18 luglio 2022 il richiedente ha presentato osservazioni scritte di cui la Commissione ha tenuto conto.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dato che l’uso sicuro del biocida negli articoli trattati non può essere garantito unicamente mediante l’imposizione di condizioni per l’uso dei biocidi negli articoli trattati, il biocida identificato nel registro per i biocidi con il numero BC-HH028132-58 non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1609 della Commissione, del 24 settembre 2015, che approva il propiconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 (GU L 249 del 25.9.2015, pag. 17).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

25.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 275/80


Solo i testi UNECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

https://unece.org/status-1958-agreement-and-annexed-regulations

Regolamento ONU n. 147 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione di componenti di accoppiamento meccanico di complessi di veicoli agricoli [2022/2055]

Data di entrata in vigore: 2 gennaio 2019

Il presente documento è inteso esclusivamente come strumento di documentazione. Il testo facente fede e giuridicamente vincolante è il seguente: ECE/TRANS/WP.29/2018/69.

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Ambito di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione di un dispositivo o componente di accoppiamento meccanico

4.

Prescrizioni generali per i dispositivi o componenti di accoppiamento meccanico

5.

Domanda di omologazione di un veicolo equipaggiato con un dispositivo o componente di accoppiamento meccanico

6.

Prescrizioni generali per i veicoli equipaggiati con un dispositivo o un componente di accoppiamento meccanico

7.

Contrassegni

8.

Omologazione

9.

Modifiche al dispositivo o componente di accoppiamento meccanico o al veicolo ed estensioni dell'omologazione

10.

Conformità delle procedure di produzione

11.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

12.

Cessazione definitiva della produzione

13.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e delle autorità di omologazione

ALLEGATI

1

Notifica riguardante i dispositivi e i componenti

2

Notifica riguardante i veicoli

3

Esempio di marchio di omologazione

4

Esempi di contrassegni dei valori caratteristici

5

Prescrizioni per i dispositivi o componenti di accoppiamento meccanico per veicoli delle categorie T, R ed S

6

Prova dei dispositivi o dei componenti di accoppiamento meccanico per i veicoli delle categorie T, R ed S

7

Montaggio e prescrizioni speciali

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.

Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni che i dispositivi e i componenti di accoppiamento meccanico devono soddisfare per essere ritenuti compatibili tra loro e intercambiabili a livello internazionale.

1.2.

Il presente regolamento si applica a dispositivi e componenti destinati a veicoli delle categorie T, R o S (1) (veicoli agricoli) concepiti per costituire un complesso di veicoli (2).

1.3.

Il presente regolamento si applica:

1.3.1.

ai dispositivi e componenti di tipo standard di cui al punto 2.2;

1.3.2.

ai dispositivi e componenti di tipo non standard di cui al punto 2.3;

1.3.3.

ai dispositivi e componenti vari di tipo non standard di cui al punto 2.4.

1.4.

Il presente regolamento non si applica ai sollevatori (attacco a tre punti) né ai bracci inferiori di attacco del trattore e ai relativi collegamenti con il veicolo trainato.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

2.1.

«dispositivi e componenti di accoppiamento meccanico»: tutti gli elementi montati sulla struttura, sulle parti portanti del telaio e sulla carrozzeria che consentono alla motrice e al rimorchio di essere tra loro collegati in modo da formare un complesso di veicoli o un veicolo articolato. Sono comprese parti fisse, amovibili o asportabili per il collegamento o il funzionamento dei suddetti dispositivi e componenti di accoppiamento meccanico.

2.1.1.

La prescrizione relativa all'accoppiamento automatico è soddisfatta se è sufficiente far avanzare in retromarcia il veicolo trainante verso il rimorchio per inserire completamente il dispositivo di accoppiamento, bloccarlo automaticamente e indicare il corretto inserimento dei dispositivi di bloccaggio senza intervento esterno;

2.2.

I «dispositivi e i componenti di accoppiamento meccanico di tipo standard» sono conformi alle dimensioni standard e ai valori caratteristici fissati dal presente regolamento. Nell'ambito della stessa classe essi sono intercambiabili indipendentemente dal costruttore per quanto riguarda le dimensioni di montaggio e possono essere collegati ai dispositivi e componenti di accoppiamento standard della relativa classe conformemente all'allegato 5, tabella 2;

2.3.

I «dispositivi e i componenti di accoppiamento meccanico di tipo non standard» non sono conformi a tutti gli effetti alle dimensioni standard e ai valori caratteristici fissati dal presente regolamento ma possono essere collegati a dispositivi e componenti di accoppiamento standard della classe corrispondente.

2.4.

I «dispositivi e i componenti di accoppiamento meccanico vari di tipo non standard» non sono conformi alle dimensioni standard e ai valori caratteristici fissati dal presente regolamento e non possono essere collegati a dispositivi e componenti di accoppiamento standard. Fra di essi si annoverano, ad esempio, i dispositivi che non corrispondono a nessuna delle classi da A a R indicate al punto 2.6 ma che sono conformi a norme nazionali e internazionali.

2.5.

I telai trainanti possono comprendere più di un componente ed essere rapidamente regolabili in altezza o regolati mediante perni.

Il presente regolamento si applica ai telai trainanti che formano entità separate e che quindi non costituiscono parte strutturale del trattore.

2.6.

I dispositivi e i componenti di accoppiamento meccanico sono classificati in base al tipo come segue:

2.6.1.

Classe A80

Gancio a sfera 80 e piastra di fissaggio che utilizzano un dispositivo a sfera e supporti sul veicolo trainante per il collegamento al rimorchio mediante attacco sferico 80 per scraper.

2.6.2.

Classe B80

Attacco sferico 80 con cavità sferica da 80 mm, montato sul timone del rimorchio per il collegamento con il gancio a sfera 80.

2.6.3.

Classe C40

Dispositivo di accoppiamento a perno fisso del timone (da 30 mm a 38 mm di diametro) con campana e perno automatico o non automatico di chiusura e di bloccaggio sul veicolo trainante per il collegamento al rimorchio mediante un anello di accoppiamento.

2.6.4.

Classe D40-1

Occhione per timone 40 con foro cilindrico adatto a un perno (da 30 a 38 mm di diametro) e spessore nominale di 30,5 mm, montato sul timone del rimorchio per il collegamento con il dispositivo di accoppiamento a perno fisso.

2.6.5.

Classe D40-2

Occhione per timone 40 con foro cilindrico adatto a un perno (da 30 a 38 mm di diametro) e spessore nominale di 42 mm, montato sul timone del rimorchio per il collegamento con il dispositivo di accoppiamento a perno fisso.

2.6.6.

Classe D50

Occhione per timone toroidale con foro da 50 mm di diametro, montato sul timone del rimorchio per il collegamento con un gancio di traino (classe G) o un accoppiamento di tipo Piton (classe H).

2.6.6.1.

Classe D50-1

Occhione per timone toroidale con foro da 50 mm di diametro e diametro nominale della sezione trasversale di 30 mm, montato sul timone del rimorchio per il collegamento con un gancio di traino (classe G) o un accoppiamento di tipo Piton (classe H).

2.6.6.2.

Classe D50-2

Occhione per timone toroidale con foro da 50 mm di diametro e diametro della sezione trasversale di 41 mm al massimo, montato sul timone del rimorchio per il collegamento con un gancio di traino (classe G).

2.6.7.

Classe E

Timoni di tipo non standard fra cui timoni a forcella e di altro tipo, dispositivi a inerzia ed elementi analoghi montati sulla parte anteriore del veicolo trainato o sul telaio del veicolo, idonei all'agganciamento al veicolo trainante mediante anelli di accoppiamento. Occhioni per timoni, attacchi sferici per scraper o dispositivi di accoppiamento analoghi.

I timoni possono essere articolati in modo da potersi muovere liberamente sul piano verticale e quindi non sostenere alcun carico verticale oppure essere fissati sul piano verticale e sostenere quindi un carico verticale (timoni rigidi). I timoni rigidi possono essere interamente rigidi, montati su molla o montati in modo da poter essere regolati (ad esempio idraulicamente).

I timoni possono anche comprendere più componenti e possono essere regolabili oppure a gomito.

2.6.8.

Classe F

Telai trainanti non standard comprensivi di tutti i componenti e i dispositivi situati tra i dispositivi di accoppiamento, come accoppiamento a perno fisso, gancio a sfera eccetera, e la parte posteriore del trattore (ad esempio il cambio, gli elementi portanti della carrozzeria o il telaio).

2.6.9.

Classe G

Ganci di traino dotati di piastra di fissaggio e di un dispositivo di abbassamento azionato tramite alimentazione esterna per l'agganciamento e lo sganciamento a distanza ai fini del collegamento con il rimorchio con anelli di aggancio oppure occhioni per timone.

2.6.10.

Classe H

Accoppiamenti di tipo Piton dotati di piastra di fissaggio e collegati al rimorchio tramite anelli di aggancio oppure occhioni per timone.

2.6.11.

Classe I

Accoppiamenti per barra di traino del trattore senza libertà di rotazione rispetto all'asse longitudinale.

2.6.12.

Classe J

Occhioni per timone montati sul timone del rimorchio per il collegamento con la barra di traino del trattore (classe I).

2.6.13.

Classe Q

Accoppiamenti per barra di traino a perno fisso senza libertà di rotazione rispetto all'asse longitudinale.

2.6.14.

Classe R

Occhione per timone con libertà di rotazione rispetto all'asse longitudinale e sezione trasversale circolare, montato sul timone del rimorchio per il collegamento con accoppiamenti a perno fisso senza libertà di rotazione (classe Q).

2.6.15.

Classe S

Dispositivi e componenti di accoppiamento che non rientrano in nessuna delle classi da A a R, utilizzati per applicazioni speciali e generalmente regolamentati da norme nazionali o internazionali (specifiche per alcuni paesi).

2.7.

I «sistemi di comando a distanza» sono dispositivi e componenti che consentono l'azionamento dei dispositivi di accoppiamento dal lato del veicolo oppure dalla cabina di guida del veicolo.

2.8.

Le «spie o indicatori a distanza» sono dispositivi e componenti che segnalano l'avvenuto accoppiamento e l'inserimento dei dispositivi di bloccaggio.

2.9.

«Tipo di dispositivi o di componenti di accoppiamento»: dispositivi o componenti che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda:

2.9.1.

la denominazione commerciale o il marchio del fabbricante o del fornitore;

2.9.2.

la classe del dispositivo di accoppiamento di cui al punto 2.6;

2.9.3.

la forma esterna, le dimensioni principali o differenze essenziali di configurazione inclusi i materiali usati; nonché

2.9.4.

i valori caratteristici D, Dc, S, Av e V di cui al punto 2.10.

2.10.

I valori caratteristici D, Dc, S, Av e V sono definiti o determinati come segue:

2.10.1.

Il valore D o Dc è il valore di riferimento teorico per le forze orizzontali nel veicolo trainante e nel rimorchio ed è utilizzato come base per i carichi orizzontali nelle prove dinamiche.

Per i dispositivi e i componenti di accoppiamento meccanico che non sono progettati per sostenere carichi verticali applicati, il valore è:

Formula

Per i dispositivi e i componenti di accoppiamento meccanico per rimorchi a timone rigido di cui al punto 2.12, il valore è:

Formula

in cui:

T

è la massa massima tecnicamente ammessa per il veicolo trainante, espressa in tonnellate. Ove pertinente, ciò include il carico verticale applicato da un rimorchio a timone rigido (3).

R

è la massa massima tecnicamente ammessa, espressa in tonnellate, di un rimorchio con timone libero di muoversi sul piano verticale, oppure di un semirimorchio3.

C

è la massa, espressa in tonnellate, trasmessa al suolo dall'asse o dagli assi del rimorchio a timone rigido, definito al punto 2.12, una volta collegato al veicolo trainante e caricato fino alla massa massima tecnicamente ammessa2.

g

è l'accelerazione dovuta alla forza di gravità (presunta pari a 9,81 m/s2).

S

è definito al punto 2.10.2.

2.10.2.

Il valore S è la massa verticale, in chilogrammi, applicata sul dispositivo di accoppiamento, in condizioni statiche, dal rimorchio a timone rigido, secondo la definizione di cui al punto 2.12, alla massa massima tecnicamente ammessa3.

2.10.3.

Il valore Av è la massa massima ammessa sull'asse per l'asse sterzante in tonnellate nel caso dei timoni articolati.

2.10.4.

Il valore V è il valore di riferimento teorico dell'ampiezza della forza verticale esercitata sull'attacco dal rimorchio a timone rigido a massa massima tecnicamente ammessa superiore a 3,5 tonnellate. Il valore V è usato come base per le forze verticali nelle prove dinamiche.

Formula

2.11.

Simboli e definizioni utilizzati nell'allegato 6 del presente regolamento.

Av

=

massa massima ammessa sull'asse per l'asse sterzante in tonnellate nel caso dei timoni articolati.

C

=

massa del rimorchio a timone rigido espressa in tonnellate, cfr. punto 2.10.1 del presente regolamento.

D

=

valore D espresso in kN, cfr. punto 2.10.1 del presente regolamento.

Dc

=

valore Dc espresso in kN per i rimorchi a timone rigido, cfr. punto 2.10.1 del presente regolamento.

R

=

massa del veicolo trainato espressa in tonnellate, cfr. punto 2.10.1 del presente regolamento.

T

=

massa del veicolo trainante espressa in tonnellate, cfr. punto 2.10.1 del presente regolamento.

Fs

=

forza statica di sollevamento espressa in kN.

Fh

=

componente orizzontale della forza di prova sull'asse longitudinale del veicolo espressa in kN.

Fv

=

componente verticale della forza di prova espressa in kN.

S

=

massa verticale statica espressa in kg.

V

=

valore V espresso in kN, cfr. punto 2.10.4 del presente regolamento.

g

=

accelerazione dovuta alla forza di gravità, presunta pari a 9,81 m/s2.

vmax

=

vmax è la velocità massima di progetto per la quale il dispositivo di accoppiamento o il veicolo è sottoposto a prova e omologato a norma del presente regolamento.

Deponenti:

O

=

forza di prova massima

U

=

forza di prova minima

s

=

forza statica

h

=

orizzontale

p

=

pulsante

res

=

risultante

v

=

verticale

w

=

forza alternata

2.12.

«Rimorchio a timone rigido»: veicolo trainato avente un asse o un gruppo di assi, un timone che non è in grado di ruotare rispetto al veicolo, oppure che a causa della presenza di un sistema di sospensioni (ad esempio) può ruotare soltanto in misura limitata intorno a un asse, parallelamente alla superficie stradale e trasversalmente alla direzione di marcia, ed è perciò in grado di trasmettere forze verticali al veicolo trainante. Una parte del peso di tale rimorchio è sostenuta dal veicolo trainante. Un timone articolato regolabile idraulicamente è considerato un timone rigido (4).

2.13.

«Accoppiamento geometrico»: si ha quando la configurazione e la geometria di un dispositivo di accoppiamento e dei suoi componenti sono tali da impedirne l'apertura o il disinserimento con qualsiasi forza o componente di forza cui sono soggetti durante l'utilizzo normale o le prove.

2.14.

«Tipo di veicolo»: veicoli che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, la forma e i materiali nelle zone in cui è fissato il dispositivo o componente di accoppiamento meccanico. Ciò vale sia per il veicolo trainante che per il rimorchio.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DI UN DISPOSITIVO O COMPONENTE DI ACCOPPIAMENTO MECCANICO

3.1.

La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o da un suo rappresentante autorizzato.

3.2.

Per ciascun tipo di dispositivo o componente di accoppiamento meccanico, la domanda deve essere accompagnata dalle seguenti informazioni, per esempio facendo uso della scheda di notifica riportata nell'allegato 1:

3.2.1.

informazioni dettagliate su tutte le denominazioni commerciali o i marchi di fabbrica del costruttore o del fornitore applicabili al dispositivo o componente di accoppiamento;

3.2.2.

disegni dettagliati che descrivano adeguatamente il dispositivo o componente e che ne specifichino le modalità di montaggio sul veicolo; i disegni devono illustrare la posizione e lo spazio disponibile per il numero di omologazione e altri contrassegni come indicato al punto 7;

3.2.3.

una dichiarazione indicante i valori D, Dc, S, Av e V applicabili definiti al punto 2.10.

3.2.3.1.

I valori caratteristici dei dispositivi di accoppiamento devono essere almeno pari a quelli applicabili alle masse massime ammissibili per il veicolo trainante, il rimorchio e il complesso di veicoli.

3.2.4.

Una descrizione tecnica dettagliata del dispositivo o componente, che specifichi in particolare il tipo e i materiali utilizzati.

3.2.5.

I campioni richiesti dall'autorità o dal servizio tecnico di omologazione.

3.2.6.

Tutti i campioni devono essere allo stato finito con trattamento superficiale finale, tranne nel caso in cui si tratti di verniciatura o rivestimento con polvere epossidica.

4.   PRESCRIZIONI GENERALI PER I DISPOSITIVI O COMPONENTI DI ACCOPPIAMENTO MECCANICO

4.1.

Ciascun campione deve essere conforme alle specifiche dimensionali e di resistenza fissate agli allegati 5 e 6. Con le prove indicate all'allegato 6 non devono riscontrarsi cricche, fratture o una deformazione permanente eccessiva in grado di pregiudicare l'adeguato funzionamento del dispositivo o del componente.

4.2.

Tutte le parti del dispositivo o del componente di accoppiamento meccanico il cui malfunzionamento può provocare il distacco del veicolo dal rimorchio devono essere realizzate in acciaio o ghisa. È ammesso l'utilizzo di altri materiali a condizione che il costruttore ne comprovi l'equivalenza in modo ritenuto soddisfacente dall'autorità o dal servizio tecnico di omologazione della parte contraente che applica il presente regolamento.

4.3.

L'azionamento dei dispositivi o componenti di accoppiamento meccanico deve garantire condizioni di sicurezza e il loro agganciamento e sganciamento deve poter essere eseguito da una sola persona senza l'ausilio di attrezzi. I dispositivi di accoppiamento destinati ai rimorchi con massa massima tecnicamente ammessa superiore a 3,5 tonnellate devono essere di uno dei tipi seguenti:

a)

accoppiamento automatico di cui al punto 2.2; oppure

b)

processo automatizzato di accoppiamento e bloccaggio in cui il processo di accoppiamento avviato è portato a termine automaticamente e la posizione di bloccaggio è indicata nel campo visivo del conducente; oppure

c)

bloccato e assicurato manualmente senza dispositivi di automazione o autobloccaggio.

4.4.

I dispositivi o i componenti di accoppiamento meccanico devono essere progettati e realizzati in modo tale che, in condizioni normali di utilizzo e con la corretta manutenzione e sostituzione delle parti soggette ad usura, continuino a funzionare in modo soddisfacente e conservino le caratteristiche prescritte dal presente regolamento.

4.5.

Tutti i dispositivi o i componenti di accoppiamento meccanico devono essere progettati per l'accoppiamento geometrico e la posizione di chiusura deve essere fissata almeno una volta da un ulteriore dispositivo di accoppiamento geometrico, salvo diversa indicazione all'allegato 5. In alternativa possono essere previsti due o più dispositivi separati per garantire l'integrità del meccanismo, a condizione che ciascun dispositivo sia progettato per l'accoppiamento geometrico e venga sottoposto singolarmente alle prove prescritte nell'allegato 6. L'accoppiamento geometrico deve essere conforme alla definizione di cui al punto 2.13.

L'impiego di forze elastiche è ammesso unicamente per la chiusura del dispositivo e per impedire che la vibrazione provochi lo spostamento delle parti del dispositivo in punti in cui potrebbe aprirsi o scollegarsi.

Il malfunzionamento o l'assenza anche di una sola molla non deve essere sufficiente a consentire l'apertura o lo sganciamento dell'intero dispositivo.

Se installati nella cabina di guida del veicolo, i dispositivi di indicazione a distanza devono essere posizionati nel campo visivo del conducente e devono essere identificati in modo chiaro.

Se installati su un fianco del veicolo, i dispositivi di indicazione a distanza devono essere identificati in modo chiaro e permanente. Il dispositivo di indicazione a distanza deve azionarsi e azzerarsi automaticamente ad ogni operazione di apertura e chiusura del dispositivo di accoppiamento.

4.6.

Ciascun dispositivo o componente deve essere accompagnato da istruzioni di funzionamento e di montaggio che forniscano a una persona esperta le informazioni sufficienti per un'installazione corretta sul veicolo e un azionamento appropriato (cfr. anche allegato 7). Le istruzioni devono essere redatte almeno nella lingua del paese in cui il dispositivo o il componente verrà messo in vendita. Nel caso dei dispositivi e dei componenti forniti come dotazione originale da costruttori di veicoli o carrozzieri, le istruzioni di montaggio non sono obbligatorie ma chi li fornisce è tenuto ad assicurare che l'operatore del veicolo disponga delle istruzioni necessarie per il corretto utilizzo del dispositivo o del componente di accoppiamento.

4.7.

I dispositivi di traino regolabili in altezza rapidamente senza servoassistenza non devono superare la forza di 40 daN.

5.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO EQUIPAGGIATO CON UN DISPOSITIVO O COMPONENTE DI ACCOPPIAMENTO MECCANICO

5.1.

La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il montaggio di un dispositivo o di un componente di accoppiamento meccanico deve essere presentata dal costruttore di veicoli oppure dal suo rappresentante debitamente accreditato.

5.2.

Deve essere accompagnata dalle seguenti informazioni che consentano all'autorità omologante di compilare la scheda di notifica riportata nell'allegato 2:

5.2.1.

disegni dettagliati che consentano di identificare adeguatamente il dispositivo o componente e che ne specifichino le modalità di montaggio sul veicolo; i disegni devono illustrare la posizione e lo spazio disponibile per il numero di omologazione e altri contrassegni come indicato al punto 7;

5.2.2.

una descrizione tecnica dettagliata del dispositivo o componente, che specifichi in particolare il tipo e i materiali utilizzati;

5.2.3.

una dichiarazione indicante i valori D, Dc, S, Av e V applicabili e definiti al punto 2.10;

5.2.3.1.

i valori caratteristici devono essere almeno pari a quelli applicabili alle masse massime ammissibili per il veicolo trainante, il rimorchio e il complesso di veicoli;

5.2.4.

all'autorità o al servizio tecnico di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo da omologare equipaggiato con un dispositivo o un componente di accoppiamento meccanico; l'autorità o il servizio tecnico ha la facoltà di richiedere ulteriori campioni del dispositivo o del componente;

5.2.5.

può essere accettato un veicolo che non disponga di tutti i componenti corrispondenti al tipo a condizione che il richiedente sia in grado di comprovare all'autorità o al servizio tecnico di omologazione che l'assenza dei componenti non altera minimamente l'esito delle ispezioni per quanto riguarda le prescrizioni del presente regolamento.

6.   Prescrizioni generali per i veicoli equipaggiati con un dispositivo o un componente di accoppiamento meccanico

6.1.

Il dispositivo o il componente di accoppiamento meccanico in dotazione al veicolo deve essere omologato in conformità delle prescrizioni di cui ai punti 3 e 4 e agli allegati 5 e 6 del presente regolamento.

6.2.

Il montaggio del dispositivo o del componente di accoppiamento meccanico deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 7 del presente regolamento.

6.3.

Devono essere fornite istruzioni di funzionamento per l'uso del dispositivo o del componente di accoppiamento, comprensive di eventuali istruzioni speciali per operazioni diverse da quelle normalmente associate al tipo di dispositivo o del componente di accoppiamento e di istruzioni per l'agganciamento e lo sganciamento in diversi modi di funzionamento, ad esempio a varie angolazioni tra il veicolo trainante e il veicolo trainato. Ciascun veicolo deve essere accompagnato da queste istruzioni di funzionamento redatte almeno nella lingua del paese in cui sarà messo in vendita.

7.   CONTRASSEGNI

7.1.

I tipi di dispositivi e di componenti di accoppiamento meccanico per i quali è richiesta l'omologazione devono recare una targhetta di identificazione con la denominazione commerciale o il marchio del fabbricante, fornitore o richiedente.

7.2.

Deve essere garantito uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione di cui al punto 8.5, illustrato anche nell'allegato 3. Tale spazio deve essere indicato nei disegni di cui al punto 3.2.2.

7.3.

In prossimità del marchio di omologazione di cui ai punti 7.2 e 8.5, il dispositivo o il componente di accoppiamento meccanico deve essere contrassegnato con la classe di accoppiamento di cui al punto 2.6 e con i valori caratteristici definiti al punto 2.10 e illustrati nell'allegato 4, nonché con la velocità massima di progetto di cui al punto 2.11. La posizione di questi contrassegni deve essere indicata nei disegni di cui al punto 3.2.2.

7.4.

Qualora il dispositivo o il componente di accoppiamento meccanico sia omologato con valori caratteristici diversi nell'ambito della stessa classe di accoppiamento o di dispositivo, sul dispositivo o componente possono essere indicati al massimo due valori alternativi.

7.5.

Se il campo di applicazione del dispositivo o del componente di accoppiamento meccanico presenta delle restrizioni d'uso, come la limitazione dell'impiego del dispositivo a una velocità specifica, tali restrizioni devono essere indicate sul dispositivo o componente.

7.6.

Tutti i contrassegni devono essere apposti in maniera permanente ed essere leggibili una volta installato il dispositivo o componente sul veicolo.

8.   OMOLOGAZIONE

8.1.

Se il campione o i campioni del tipo di dispositivo o di componente di accoppiamento meccanico sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, l'omologazione viene concessa subordinatamente alla piena conformità alle prescrizioni di cui al punto 10.

8.2.

A ciascun tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre (attualmente 00) del numero devono indicare la serie di modifiche che incorporano le principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento al momento del rilascio dell'omologazione. Una stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di dispositivo o componente di cui al presente regolamento.

8.3.

La notifica dell'omologazione oppure dell'estensione, del rifiuto o della revoca dell'omologazione o della cessazione definitiva della produzione, relativamente a un tipo di dispositivo o di componente di accoppiamento meccanico omologato a norma del presente regolamento, deve essere comunicata alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento tramite una scheda di notifica conforme al modello riportato all'allegato 1 o all'allegato 2 del presente regolamento.

8.4.

Oltre al contrassegno prescritto al punto 7.1, su ciascun dispositivo o componente di accoppiamento meccanico omologato ai sensi del presente regolamento deve essere apposto, nello spazio di cui al punto 7.2, un marchio di omologazione descritto al punto 8.5.

8.5.

Il marchio di omologazione è un marchio internazionale che prevede:

8.5.1.

un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (5);

8.5.2.

il numero di omologazione prescritto al punto 8.2;

8.5.3.

una D maiuscola se il dispositivo o componente è stato sottoposto a prova in conformità all'allegato 6, punto 3.1.3 (prova dinamica di durata), oppure

8.5.4.

una S maiuscola se il dispositivo o componente è stato sottoposto a prova in conformità all'allegato 6, punto 3.3.3.2 (prova statica);

8.5.5.

una T maiuscola per le prove su due componenti;

8.5.6.

il marchio e il numero di omologazione devono essere posizionati come indicato nell'esempio dell'allegato 3.

9.   Modifiche al dispositivo o componente di accoppiamento meccanico o al veicolo ed estensioni dell'omologazione

9.1.

Qualsiasi modifica apportata al tipo di dispositivo o di componente di accoppiamento meccanico oppure al veicolo definito al punto 2.9 deve essere notificata all'autorità o al servizio tecnico che ha rilasciato l'omologazione. Tale autorità o servizio tecnico può quindi:

9.1.1.

considerare improbabile che tali modifiche possano determinare conseguenze negative di rilievo, ritenendo quindi che il dispositivo, componente o veicolo sia ancora conforme alle prescrizioni; oppure

9.1.2.

richiedere un ulteriore verbale di prova.

9.2.

Della conferma o del rifiuto dell'omologazione, con indicazione della modifica apportata, deve essere data comunicazione alle parti contraenti che applicano il presente regolamento nel rispetto della procedura prescritta dal punto 8.3.

9.3.

L'autorità o il servizio tecnico che rilascia un'estensione dell'omologazione deve assegnare ad essa un numero di serie e deve informarne le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento nel rispetto della procedura prescritta dal punto 8.3.

10.   CONFORMITÀ DELLE PROCEDURE DI PRODUZIONE

Le procedure per il controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle indicate nell'accordo del 1958, scheda 1 (E/ECE/TRANS/505/Rev.3), nonché alle prescrizioni seguenti:

10.1.

il titolare dell'omologazione deve assicurarsi che i risultati delle prove di conformità della produzione siano registrati e che i documenti allegati restino a disposizione per un periodo di tempo concordato con l'autorità o il servizio tecnico di omologazione. Tale periodo non deve essere superiore a 10 anni a partire dalla cessazione definitiva della produzione;

10.2.

l'autorità o il servizio tecnico che ha rilasciato l'omologazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità di produzione applicati in ciascun impianto produttivo. Tali verifiche hanno di norma cadenza biennale.

11.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

11.1.

L'omologazione rilasciata per un tipo di dispositivo o di componente di accoppiamento meccanico omologato a norma del presente regolamento può essere revocata in caso di mancata conformità alle prescrizioni oppure se un dispositivo o componente recante il marchio di omologazione non risulta conforme al tipo omologato.

11.2.

Qualora una parte contraente dell'accordo che applica il presente regolamento revochi un'omologazione precedentemente rilasciata, la stessa deve renderne immediata notifica alle altre parti contraenti che applicano il presente regolamento utilizzando una scheda di notifica conforme al modello riportato nell'allegato 1 o nell'allegato 2 del presente regolamento.

12.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Qualora il titolare dell'omologazione cessi del tutto di produrre un tipo di dispositivo o di componente di accoppiamento meccanico omologato a norma del presente regolamento, questi deve informarne l'autorità o il servizio tecnico che ha rilasciato l'omologazione. Al ricevimento della comunicazione in oggetto, l'autorità o il servizio tecnico di omologazione deve informarne le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento utilizzando una scheda di notifica conforme al modello riportato nell'allegato 1 o nell'allegato 2 del presente regolamento.

13.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

13.1.

Le parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione, nonché delle autorità che rilasciano l'omologazione, ai quali vanno inviate le notifiche attestanti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca di omologazioni rilasciate in altri paesi, oppure la cessazione definitiva della produzione.

(1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3.), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, punto 2 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(2)  A norma della Convenzione sulla circolazione stradale [Vienna, 1968, articolo 1, sottopunti t) e u)].

(3)  Le masse T e R e la massa massima tecnicamente ammessa possono risultare superiori alla massa massima ammessa prescritta dalla legislazione nazionale.

(4)  Le masse T e R e la massa tecnicamente ammessa possono risultare superiori alla massa massima ammessa prescritta dalla legislazione nazionale.

(5)  I numeri distintivi delle parti contraenti l'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6, allegato 3 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.


ALLEGATO 1

Notifica riguardante i dispositivi e i componenti

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image 1

 (1)

Emessa da:

Nome dell'amministrazione:


Relativa a (2):

rilascio dell'omologazione

 

estensione dell'omologazione

 

rifiuto dell'omologazione

 

revoca dell'omologazione

 

cessazione definitiva della produzione

di un tipo di entità tecnica o di componente di accoppiamento meccanico omologato a norma del regolamento ONU n. 147.

Omologazione n. ... Estensione n. ....

1.   

Denominazione commerciale o marchio dell'entità tecnica o del componente: ...

2.   

Nome del costruttore del tipo di entità tecnica o di componente: ...

3.   

Nome e indirizzo del costruttore: ...

4.   

Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: ...

5.   

Nomi e marchi di fabbrica di altri fornitori che figurano sull'entità tecnica o sul componente: ...

6.   

In caso di entità tecnica: tipo e marca del veicolo cui è destinata l'entità tecnica ...

7.   

Nome e indirizzo della società o dell'ente responsabile della conformità della produzione: ...

8.   

Presentato per l'omologazione in data: ...

9.   

Servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione: ...

10.   

Breve descrizione ...

10.1.   

Tipo e classe dell'entità tecnica o del componente: ...

10.2.   

Valori caratteristici: …

10.2.1.   

Valori primari:

D... kNDc.... kN S... kg

Av...tonnellate vmax...km/hV... kN

Valori diversi:

D.... kN Dc..... kN S.... kg

Av...tonnellate vmax...km/hV... kN

11.   

Istruzioni per il fissaggio del tipo di dispositivo o componente di accoppiamento al veicolo e fotografie e disegni relativi ai punti di montaggio indicati dal costruttore del veicolo:...

12.   

Informazioni sul montaggio di piastre o supporti di rinforzo speciali oppure di componenti distanziatori necessari per il fissaggio del dispositivo o componente di accoppiamento: ...

13.   

Data del verbale di prova:...

14.   

Numero del verbale di prova:...

15.   

Posizione del marchio di omologazione:...

16.   

Motivi dell'eventuale estensione dell'omologazione: ...

17.   

Omologazione rilasciata/estesa/rifiutata/revocata (2):

18.   

Luogo:...

19.   

Data:...

20.   

Firma:...

21.   

Alla presente notifica è allegato l'elenco dei documenti depositati presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione, che è disponibile su richiesta. ...


(1)  Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. disposizioni relative all'omologazione contenute nel regolamento).

(2)  Cancellare quanto non pertinente.


ALLEGATO 2

Notifica riguardante i veicoli

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image 2

 (1)

Emessa da:

Nome dell'amministrazione:


Relativa a (2):

rilascio dell'omologazione

 

estensione dell'omologazione

 

rifiuto dell'omologazione

 

revoca dell'omologazione

 

cessazione definitiva della produzione

di un tipo di veicolo in relazione al montaggio di un dispositivo o di un componente di accoppiamento meccanico a norma del regolamento ONU n. 147.

Omologazione n. … Estensione n. …

1.   

Denominazione commerciale o marchio del veicolo:…

2.   

Tipo di veicolo:….

3.   

Nome e indirizzo del costruttore: …

4.   

Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:.…

5.   

Categoria del veicolo (ad esempio T, R) (3):….

6.   

Massa massima ammessa per il veicolo: …kg

Distribuzione fra gli assi della massa massima ammessa per il veicolo: …

Massa massima ammessa per rimorchio trainabile: …kg

Massa statica massima ammessa sul punto di accoppiamento: …kg

Massa massima del veicolo, con carrozzeria, in ordine di marcia, comprendente il liquido di raffreddamento, i lubrificanti, il carburante, gli attrezzi e la ruota di scorta (se in dotazione) ma escluso il conducente: …kg

7.   

Valori caratteristici richiesti

D.… kN.Dc… kN S… kg

Av… tonnellate vmax…km/h V… kN

8.   

Istruzioni per il fissaggio del tipo di dispositivo o componente di accoppiamento al veicolo e fotografie o disegni dei punti di montaggio:…

9.   

Informazioni sul montaggio di piastre o supporti di rinforzo speciali oppure di componenti distanziatori necessari per il fissaggio del dispositivo o componente di accoppiamento:…

10.   

Denominazione commerciale o marchio del dispositivo o del componente di accoppiamento meccanico e numero di omologazione;…

11.   

Classe del dispositivo o del componente di accoppiamento:…

12.   

Presentato per l'omologazione in data:…

13.   

Servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione: …

14.   

Data del verbale di prova:…

15.   

Numero del verbale di prova:…

16.   

Posizione del marchio di omologazione:…

17.   

Motivi dell'eventuale estensione dell'omologazione:…

18.   

Omologazione rilasciata/estesa/rifiutata/revocata  (2):

19.   

Luogo:…

20.   

Data:…

21.   

Firma:…

22.   

Alla presente notifica è allegato l'elenco dei documenti presentati all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione. Tali documenti sono disponibili su richiesta.…


(1)  Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. disposizioni relative all'omologazione contenute nel regolamento).

(2)  Cancellare quanto non pertinente.

(3)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3.), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, punto 2 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.


ALLEGATO 3

Esempio di marchio di omologazione

Image 3

a = minimo 8 mm

Il dispositivo o componente di accoppiamento meccanico o veicolo recante il marchio di approvazione illustrato in alto è un dispositivo o componente omologato nei Paesi Bassi (E 4) con il numero di omologazione 2405, che soddisfa le prescrizioni relative alla serie di modifiche 00 del presente regolamento ed è stato sottoposto a prove statiche (S).

Nota: il numero di omologazione e i simboli aggiuntivi devono trovarsi accanto al cerchio, al di sopra o al di sotto, a destra o a sinistra della lettera «E». Le cifre del numero di omologazione devono trovarsi sullo stesso lato della lettera «E» e devono essere orientate nella stessa direzione. Nei numeri di omologazione, evitare la numerazione romana per non creare confusione con altri simboli.


ALLEGATO 4

Esempi di contrassegni dei valori caratteristici

1.   

Tutti i dispositivi o i componenti di accoppiamento meccanico devono essere contrassegnati con la classe del dispositivo o del componente. Deve inoltre essere presente un contrassegno indicante la capacità espressa nei valori caratteristici definiti al punto 2.10 del presente regolamento.

1.1.   

Tutte le lettere e numeri devono presentare un'altezza non inferiore a quella del numero di omologazione, vale a dire a/3, laddove a è pari a 8 mm.

1.2.   

I valori caratteristici applicabili a ciascun dispositivo o componente da contrassegnare sono riportati nella tabella seguente, cfr. inoltre il punto 7.3 del presente regolamento:

Tabella 1

Valori caratteristici da indicare sui dispositivi o sui componenti di accoppiamento

1Descrizione del dispositivo o del componente di accoppiamento meccanico

Valori caratteristici da indicare

 

Classe

D

Dc

S

V

vmax

 (*2)

11Ganci a sfera 80 (classe A)

21.Attacco sferico (classe B)

29Accoppiamenti a perno fisso (classe C o Q)

37.Ganci di traino a uncino (classe G)

45.Barre di traino del trattore (classe I)

53.Telai trainanti (classe F)

61Accoppiamenti di tipo Piton (classe H)

69.Occhioni dei timoni (classe D o R)

77Timoni (classe E) (*1)

Esempi

:

A80 D130 Dc90 S2000 identifica un gancio a sfera di tipo standard 80 della classe A80 con un valore D massimo di 130 kN, un valore Dc massimo ammesso di 90 kN e un carico statico verticale massimo ammesso di 2 000 kg.


(*1)  Per i timoni articolati deve inoltre essere indicato sulla targhetta di omologazione il valore Av, ma non il valore S o V.

(*2)  Massa trainabile se il dispositivo o componente è sottoposto alle prove in conformità dell'allegato 6, punto 3.3.3.2 (prova statica) (da specificare nelle definizioni, se necessario).


ALLEGATO 5

Prescrizioni per dispositivi o componenti di accoppiamento meccanico per i veicoli delle categorie T, R ed S

1.   

Ganci a sfera 80 e piastre di fissaggio (classe A80)

1.1.   

Prescrizioni generali per i ganci a sfera 80

1.1.1.   

Tutti i ganci a sfera 80 e le piastre di fissaggio devono essere progettati in modo che i primi superino le prove prescritte al punto 3.1 dell'allegato 6 e le seconde le prove prescritte al punto 3.3.5 dell'allegato 6.

1.1.2.   

I ganci a sfera 80 della classe A devono essere conformi alla figura 1 per quanto riguarda la forma e le dimensioni esterne. La posizione della piastra di fissaggio è indicata nella figura 2.

Figura 1

Gancio a sfera della classe A (tutte le dimensioni in mm)

Image 4

Figura 2

Dimensioni della piastra di fissaggio (tutte le dimensioni in mm)

Image 5

1.1.3.   

I ganci a sfera 80 devono presentare almeno i seguenti angoli di articolazione, che non devono necessariamente essere raggiunti simultaneamente:

Figura 3

Angoli di articolazione

Image 6

2.   

Attacco sferico 80 (classe B80)

2.1.   

Prescrizioni generali per gli attacchi sferici 80

2.1.1.   

Tutti gli attacchi sferici 80 devono essere progettati in modo da superare le prove di cui al punto 3.2 dell'allegato 6.

2.1.2.   

Gli attacchi sferici 80 della classe B devono essere conformi alla figura 4 per quanto riguarda la forma e le dimensioni esterne.

Figura 4

Dimensioni dell'attacco sferico 80 della classe B (tutte le dimensioni in mm)

Image 7

3.   

Dispositivi di accoppiamento a perno fisso per timone (classe C40)

3.1.   

Prescrizioni generali per dispositivi di accoppiamento a perno fisso per timone

3.1.1.   

Tutti i dispositivi di accoppiamento a perno fisso per timone devono essere progettati in modo da superare le prove di cui al punto 3.3.1 dell'allegato 6, mentre i dispositivi di bloccaggio devono essere progettati in modo da superare le prove di cui al punto 3.3.1.3 dell'allegato 6.

3.1.2.   

I dispositivi di accoppiamento a perno fisso per timone della classe C devono essere conformi alle figure 5, 6 e 7 per quanto riguarda la forma e le dimensioni esterne. Per tutte le classi l'altezza massima della campana deve essere costante almeno per metà della larghezza della campana.

3.1.3.   

Prescrizioni

Nel caso dei dispositivi di accoppiamento automatico, la posizione di chiusura e di bloccaggio deve essere indicata in maniera chiara ed evidente all'esterno dopo l'accoppiamento da almeno un indicatore di controllo.

3.1.4   

I dispositivi di accoppiamento a perno fisso per timone devono presentare i seguenti angoli di articolazione (cfr. anche le figure 5 e 6):

a)

Asse verticale: ± 70° min.

b)

Asse trasversale: ± 20° min.

c)

Asse longitudinale: ± 20° min.

3.1.5   

La campana deve permettere una libertà di rotazione assiale dell'occhione di almeno 90° verso destra o verso sinistra rispetto all'asse longitudinale del dispositivo di accoppiamento, contrastata mediante un momento frenante compreso fra 30 e 150 Nm.

Figura 5

Dispositivo di accoppiamento automatico con perno bombato (a sinistra) e accoppiamento automatico del rimorchio con perno cilindrico (a destra) (tutte le dimensioni in mm)

Image 8

Figura 6

Accoppiamento non automatico del rimorchio con perno cilindrico (tutte le dimensioni in mm)

Image 9

4.   

Occhioni per timone (classi D40-1 e D40-2)

4.1.   

Occhioni per timone D40-1

4.1.1   

Prescrizioni generali per gli occhioni per timone della classe D40-1

Tutti gli occhioni per timone della classe D40-1 devono essere progettati in modo da superare le prove di cui al punto 3.4 dell'allegato 6. Gli occhioni per timone D40-1 possono essere dotati di presa.

Gli occhioni per timone devono essere conformi alla figura 7 per quanto riguarda la forma e le dimensioni esterne dell'anello.

Figura 7

Dimensioni principali degli occhioni per timone di tipo standard D40-1 (tutte le dimensioni in mm)

Image 10

4.2.   

Occhioni per timone D40-2

4.2.1.   

Prescrizioni generali per gli occhioni per timone D40-2

Tutti gli occhioni per timone della classe D40-2 devono essere progettati in modo da superare le prove di cui all'allegato 6.

Gli occhioni per timone devono essere conformi alla figura 8 per quanto riguarda la forma e le dimensioni esterne dell'anello.

Figura 8

Dimensioni principali dell'anello di accoppiamento di tipo standard D40-2

Dimensioni in millimetri

Image 11

4.3.   

Occhione per timoni toroidale (classi D50-1 e D50-2)

4.3.1.   

Prescrizioni generali

Tutti gli occhioni per timone della classe D50 devono essere progettati in modo da superare le prove di cui all'allegato 6.

Gli occhioni per timone della classe D50 devono essere conformi alla figura 9 per quanto riguarda la forma e le dimensioni esterne.

Figura 9

Dimensioni principali dell'occhione per timoni toroidale della classe D50 (tutte le dimensioni in mm)

Image 12

4.3.2.   

Inoltre l'occhione per timoni toroidale della classe D50-1 deve avere dimensioni conformi alla figura 10, mentre le dimensioni di quello della classe D50-2 devono essere conformi alla figura 11.

Figura 10

Dimensioni dell'occhione per timoni toroidale della classe D50-1 (tutte le dimensioni in mm)

Image 13

Figura 11

Dimensioni dell'occhione per timoni toroidale della classe D50-2 (tutte le dimensioni in mm)

Image 14

a

Contorno esterno alternativo: raggio esterno 22,5 max. e 15 min. raggio di raccordo superiore e inferiore, oppure raggio di raccordo min. superiore e inferiore rispetto alla superficie piana esterna.

b

Contorno interno.

5.   

Timoni (classe E)

5.1.   

I timoni della classe E devono superare le prove prescritte al punto 3.7 dell'allegato 6.

5.2.   

Per il collegamento con il veicolo trainante, i timoni possono essere dotati di attacco sferico o di occhione della classe B, D o S. L'attacco sferico e l'occhione possono essere fissati tramite avvitamento, bullonatura oppure saldatura.

5.3.   

Dispositivi di regolazione dell'altezza per timoni articolati

5.3.1.   

I timoni articolati devono essere muniti di dispositivi atti alla regolazione del timone rispetto all'altezza del dispositivo di accoppiamento o della campana. Tali dispositivi devono essere progettati in modo da consentirne la regolazione da parte di una sola persona senza l'utilizzo di attrezzi o altri ausili.

5.3.2.   

I dispositivi per la regolazione dell'altezza devono consentire di spostare gli occhioni dei timoni o gli attacchi sferici 80 di almeno 300 mm verso l'alto o verso il basso rispetto al piano orizzontale parallelo al suolo. Entro tale intervallo la regolazione del timone deve essere continua, oppure a stadi massimi di 50 mm misurati in corrispondenza dell'anello di accoppiamento o dell'attacco sferico.

5.3.3.   

I dispositivi di regolazione dell'altezza non devono intralciare la libertà di movimento del timone dopo l'accoppiamento.

5.3.4.   

I dispositivi di regolazione dell'altezza non devono intralciare l'azione di eventuali freni a inerzia.

5.4.   

Nel caso dei timoni abbinati a freni a inerzia, la distanza tra il centro dell'occhione del timone e l'estremità dello stelo libero dell'occhione del timone non deve essere inferiore a 200 mm nella posizione di frenata.Con lo stelo dell'occhione del timone completamente inserito, la distanza non deve essere inferiore a 150 mm.

5.5.   

I timoni destinati all'utilizzo su rimorchi a timone rigido devono disporre di un momento resistente contro le forze laterali pari almeno alla metà del momento resistente contro le forze verticali.

6.   

Telai trainanti e piastre di base (classe F)

Figura 12

Esempio di telaio trainante della classe F

Image 15

6.1.   

I telai trainanti della classe F devono superare le prove indicate al punto 3.6 dell'allegato 6.

6.2.   

Se i telai trainanti sono destinati al montaggio su tipi specifici di veicoli, i punti di fissaggio e l'accoppiamento devono essere conformi alle prescrizioni del costruttore del veicolo o del cambio.

6.3.   

I telai trainanti possono essere progettati come strutture rapidamente regolabili in altezza (qha), strutture regolabili in altezza tramite perni (pha) oppure come strutture non regolabili in altezza. I tipi più comunemente usati sono le strutture qha per guide qha, le cosiddette strutture a scala di cui alla figura 12.

7.   

Ganci di traino e piastre di fissaggio (classe G)

7.1.   

Prescrizioni generali per i ganci di traino

Tutti i ganci di traino della classe G e le piastre di fissaggio devono essere progettati in modo che i primi superino le prove di cui all'allegato 6 e le seconde le prove di cui all'allegato 6.

I ganci di traino della classe G devono essere conformi alla figura 13 per quanto riguarda la forma e le dimensioni esterne. La posizione della piastra di fissaggio è indicata nella figura 14.

Il gancio di traino deve consentire angoli di articolazione conformi al punto 1.1.3.

Figura 13

Dimensioni principali dei ganci di traino (tutte le dimensioni in mm)

Image 16

Figura 14

Posizione della piastra di fissaggio (tutte le dimensioni in mm)

Image 17

8.   

Accoppiamenti di tipo Piton e piastre di fissaggio (classe H)

8.1.   

Prescrizioni generali per gli accoppiamenti di tipo Piton

Tutti gli accoppiamenti di tipo Piton della classe H e le piastre di fissaggio devono essere progettati in modo che i primi superino le prove di cui all'allegato 6 e le seconde le prove di cui all'allegato 6.

Gli accoppiamenti di tipo Piton della classe H devono essere conformi alla figura 15 per quanto riguarda la forma e le dimensioni esterne. La posizione della piastra di fissaggio è indicata nella figura 16.

L'accoppiamento di tipo Piton deve consentire angoli di articolazione conformi al punto 1.1.3.

Figura 15

Dimensioni principali degli accoppiamenti di tipo Piton (tutte le dimensioni in mm)

Image 18

Figura 16

Posizione della piastra di fissaggio (tutte le dimensioni in mm)

Image 19

9.   

Accoppiamenti della barra di traino del trattore senza libertà di rotazione rispetto all'asse longitudinale (classe I)

9.1.   

Gli accoppiamenti della barra di traino del trattore devono presentare i seguenti angoli di articolazione (cfr. anche la figura 17):

a)

Asse verticale: ± 90° min.

b)

Asse trasversale: ± 20° min. (± 15° per le categorie 4 e 5)

c)

Asse longitudinale: ± 20° min. (± 15° per le categorie 4 e 5)

Questi angoli di articolazione non devono necessariamente essere raggiunti contemporaneamente.

9.2.   

L'entità di accoppiamento deve essere sottoposta alle prove di cui al punto 3.3.3 dell'allegato 6.

9.3.   

L'entità di accoppiamento a perno fisso senza libertà di rotazione della barra di traino deve essere dotata di un dispositivo che ne impedisca lo sganciamento accidentale.

9.4.   

La barra di traino e il perno fisso della classe I devono essere conformi alla figura 17 e alla tabella 2.

Figura 17

Dimensioni della barra di traino del trattore e del perno fisso (classe I) (tutte le dimensioni in mm)

Image 20

Tabella 2

Barra di traino del trattore e perno fisso — Valori dimensionali

Dimensioni in millimetri

Dimensioni

Categoria della barra di traino

0

1

2

3

4

5

Larghezza della barra di traino A (1)

max.

60

67

90

100

130

160

Spessore della barra di traino B

max.

20

36

52

57

64

80

Diametro del foro del perno C

+ 1,00/– 0,25

20

33

33

41

52,5

72,5

Diametro del perno C1

+ 1,00/– 1,50

18,5

31

31

39

51

71

F

max.

30

45

45

55

70

80

G (2)

min.

140

210

210

210

210

210

Altezza H

min.

50

70

70

90

90

100

Profondità di entrata J

min.

50

70

80

80

90

110

Raggio finale della barra di traino e del perno fisso R (3)

max.

30

45

50

60

80

80

W (3)

min.

20 °

20 °

20 °

20 °

15 °

15 °

10.   

Occhioni per timone montati sul timone del rimorchio per il collegamento con la barra di traino del trattore (classe J)

10.1.   

L'entità di accoppiamento deve essere sottoposta alle prove di cui al punto 3.3.3 dell'allegato 6.

10.2.   

Gli occhioni per timone della classe J devono essere conformi alla figura 18 e alla tabella 3.

Figura 18

Anello di aggancio dell'attrezzo (classe J)

Image 21

Tabella 3

Specifiche dell'anello di aggancio (classe J)

Dimensioni

Categoria della barra di traino

0

1

2

3

4

5

Foro E (4)

min.

23

38

38

47

56

78

Spessore F

max.

30

36

38

46

50

60

Distanza G

max.

40

55

55

75

85

100

Distanza H

min.

35

40

50

50

65

80

Larghezza J

max.

85

107

115

140

160

190

Raggio M

 

Come necessario per un'articolazione adeguata tra il trattore e l'attrezzo mmax = F/2

Diametro del perno

min.

In conformità alla tabella 2

11.   

Accoppiamento del timone a perno fisso senza libertà di rotazione rispetto all'asse longitudinale (Classe Q)

11.1.   

La forma dell'entità di accoppiamento deve consentire la rotazione dell'anello di aggancio con i seguenti angoli minimi:

 

± 60° sul piano orizzontale (imbardata);

 

± 20° sul piano verticale (beccheggio);

 

± 20° rispetto all'asse longitudinale (rollio).

L'entità di accoppiamento a perno fisso senza libertà di rotazione deve essere dotata di un dispositivo che ne impedisca lo sganciamento accidentale.

11.2.   

L'entità di accoppiamento deve essere sottoposta alle prove di cui al punto 3.3.3 dell'allegato 6.

11.3.   

Il timone a perno fisso della classe Q deve essere conforme alla figura 19 e alla tabella 4.

Figura 19

Timone a perno fisso (classe Q)

Image 22

Tabella 4

Forme e dimensioni dell'accoppiamento a perno fisso dell'attrezzo o del rimorchio (classe Q)

Forma

Dimensioni (mm)

D

± 0,5

a

min.

b

min.

w

18

50

40

x

28

70

55

y

43

100

80

z

50

110

95

12.   

Occhione del timone con libertà di rotazione rispetto all'asse longitudinale, montato sul timone del rimorchio per il collegamento con accoppiamenti a perno fisso senza libertà di rotazione (classe R)

12.1.   

L'entità di accoppiamento deve essere sottoposta alle prove di cui al punto 3.3.3 dell'allegato 6.

12.2.   

Gli occhioni per timone della classe R devono essere conformi alla figura 20 e alla tabella 5.

Figura 20

Le dimensioni dell'anello di aggancio devono essere quelle indicate (classe R)

Image 23

Tabella 5

Forme e dimensioni (classe R)

Forma

Anello di accoppiamento (mm)

Configurazione dell'occhione cilindrico

Configurazione dell'occhione rotondo

d

b

c

e

i

h

d 1

t

d

b

c

e

i

t

h

± 0,5

min.

min.

max.

max.

± 1

± 3

min.

± 0,5

min.

min.

max.

max.

min.

± 1

W

28

50

80

30

30

20

70

44

22

40

80

30

30

44

20

X

45

70

100

60

40

32

105

63

35

50

100

60

40

63

30

Y

62

90

120

55

40

132

73

50

55

140

55

73

35

Z

73

100

140

75

60

42

157

78

68

60

160

75

60

78

42

13.   

Dispositivi di accoppiamento (classe S)

Per i dispositivi di accoppiamento delle classi S e P si applicano le prescrizioni pertinenti degli allegati 5 e 6 relative ai dispositivi o componenti standard o non standard più simili.

14.   

Attribuzione dei dispositivi di accoppiamento meccanico dei veicoli trainanti o di macchinari a propulsione propria e dei veicoli trainati

L'attribuzione dei dispositivi di accoppiamento meccanico dei veicoli trainanti o di macchinari a propulsione propria e dei veicoli trainati deve essere conforme alla tabella 6.

Tabella 6

Attribuzione dei dispositivi di accoppiamento meccanico dei veicoli trainanti o di macchinari a propulsione propria e dei veicoli trainati

Dispositivo di accoppiamento sul veicolo trainante

Dispositivo di accoppiamento sul veicolo trainato

Classe A80

Classe B80

Classe C40

Classi D40-1 e D40-2

Classe G

Classi D50-1 e D50-2

Classe H

Classe D50-2

Classe I

Classe J

Classe Q

Classe R

15.   

Accoppiamento azionato a distanza e/o automatico

Se l'accoppiamento è azionato a distanza o automatico, dev'esserci sempre un'indicazione a distanza visibile all'operatore per indicare che l'accoppiamento è stato effettuato e che i dispositivi di bloccaggio sono inseriti.

L'indicazione a distanza deve trovarsi nella cabina del veicolo se l'accoppiamento si effettua senza uscire dalla cabina.


(1)  La manopola del perno della barra di traino e i dispositivi di fermo del perno fisso possono superare la larghezza A ma non devono ostacolare gli angoli di articolazione dell'attrezzo indicati al punto 10.

(2)  G è la distanza nell'ambito della quale devono essere mantenute le dimensioni indicate A e B.

(3)  Il profilo visibile nella figura 17 rappresenta la sagoma limite massima per la barra di traino e il perno fisso. Il raggio R e l'angolo W possono differire dai valori indicati purché non venga oltrepassata la sagoma limite massima.

(4)  Per applicazioni speciali il foro E può avere forma oblunga


ALLEGATO 6

Prova dei dispositivi o dei componenti di accoppiamento meccanico per veicoli delle categorie T, R ed S

1.   Prescrizioni generali di prova

1.1.

I campioni dei dispositivi di accoppiamento devono essere sottoposti a prove di resistenza e di funzionalità. Per i dispositivi di accoppiamento, la resistenza deve essere verificata tramite prova dinamica. La robustezza del dispositivo di accoppiamento meccanico deve essere verificata mediante sollecitazioni cicliche, effettuate al banco di prova. Qualora, a motivo della concezione tecnica del dispositivo meccanico di accoppiamento (per esempio gioco eccessivo, gancio di traino) la prova con sollecitazioni alternate non risulti possibile, si può anche esercitare una sollecitazione in progressione continua, sia di trazione sia di compressione, applicando la maggiore delle due. In alcuni casi possono risultare necessarie prove statiche supplementari. Invece che alla prova dinamica, gli accoppiamenti meccanici delle classi I, Q ed R destinati al montaggio su veicoli agricoli con velocità massima di progetto non superiore a 40 km/h possono essere sottoposti alla prova di cui al punto 3.3.3.2 del presente allegato (prova statica). Gli accoppiamenti meccanici di tutte le classi destinati al montaggio su veicoli agricoli con velocità massima di progetto superiore a 60 km/h devono essere sottoposti alle prove di cui all'allegato 6 del regolamento 55.01. Inoltre, l'autorità o il servizio tecnico di omologazione può non eseguire la prova dinamica o statica se la semplicità di configurazione del componente consente una verifica teorica nel caso delle classi di accoppiamento D, E, F, I, J e della classe S simile a queste classi di accoppiamento. Le verifiche teoriche possono essere eseguite anche al fine di determinare le condizioni del caso peggiore. In tutti i casi, le verifiche teoriche devono assicurare la stessa qualità di risultati dei collaudi eseguiti con metodo statico o dinamico. Nei casi dubbi sono determinanti i risultati delle prove fisiche.

1.2.

La prova dinamica deve essere eseguita con un carico approssimativamente sinusoidale (alternato e/o pulsante) caratterizzato da un numero di cicli di sollecitazione adeguato al materiale. Non sono ammissibili incrinature o rotture che inficino il funzionamento del dispositivo di accoppiamento.

1.3.

Con le prove statiche prescritte sono ammesse esclusivamente lievi deformazioni permanenti. Salvo diversa indicazione, le deformazioni permanenti plastiche, dopo il disinserimento, non devono superare il 10 % della deformazione massima misurata nell'ambito della prova.

1.4.

Le ipotesi di carico nelle prove dinamiche sono basate sulla componente di forza orizzontale applicata all'asse longitudinale del veicolo e sulla componente di forza verticale. Le componenti di forza orizzontali trasversali applicate all'asse longitudinale del veicolo e i momenti non vengono presi in considerazione, purché siano di rilevanza trascurabile.

Se la struttura del dispositivo di accoppiamento o il relativo fissaggio al veicolo o il fissaggio di sistemi supplementari (come sistemi di trazione delle attrezzature, compensatori di forza, sistemi di guida forzata eccetera) generano forze o momenti supplementari, in sede di procedura di omologazione se ne deve tenere conto. L'autorità o il servizio tecnico di omologazione può richiedere anche ulteriori prove.

La componente di forza orizzontale applicata all'asse longitudinale del veicolo è rappresentata da una forza di riferimento teorica, equivalente al valore D oppure Dc. La componente di forza verticale, se applicabile, è rappresentata dal carico portante verticale statico S applicato al punto di accoppiamento e dalla componente di forza verticale presunta V.

1.5.

I valori caratteristici D, Dc, S, Av e vmax, su cui si basano le prove, e che sono definiti al punto 2.10 del presente regolamento, devono essere desunti dalle informazioni fornite dal costruttore e indicate nella domanda di omologazione (cfr. la scheda di notifica negli allegati 1 e 2).

1.6.

Qualsiasi dispositivo di bloccaggio positivo che sia trattenuto in posizione da una forza elastica deve rimanere saldo nella sua posizione se sottoposto a una forza applicata nella direzione meno favorevole equivalente a tre volte la massa del meccanismo di bloccaggio.

1.7.

Ipotesi di carico

Prova di durata pulsante dinamica con forza di prova risultante:

Formula
(kN)

Formula

entro l'intervallo delle sollecitazioni di trazione o compressione pulsanti (a seconda di quale delle due è maggiore)

Laddove

Carico orizzontale (kN):

Fh = 1,0 Dc

Fh = 1,0 D per i rimorchi integrali

Carico verticale (kN)

Fs = g S + 0,3 V

2.   Procedure di prova

2.1.

Per l'effettuazione delle prove dinamiche e statiche, il campione deve essere collocato in un impianto adeguato corredato di un dispositivo atto all'applicazione della forza non soggetto all'azione di altre forze o momenti che non siano quelli delle forze di prova indicate. Nel caso delle prove alternate, la direzione di applicazione delle forze non deve discostarsi dalla direzione specificata per valori superiori a ± 1°. Nel caso delle prove pulsanti e statiche, l'angolo deve essere impostato in base alla forza di prova massima. Ciò in genere richiede un giunto nel punto di applicazione della forza (ad esempio il punto di agganciamento) e un secondo giunto a una determinata distanza.

2.2.

La frequenza di prova non deve superare i 35 Hz. La frequenza selezionata deve essere opportunamente separata dalle frequenze di risonanza della configurazione di prova comprendente il dispositivo sottoposto a prova. In caso di collaudo asincrono, la differenza tra le frequenze delle due componenti di forza deve essere compresa all'incirca fra l'1 % e il 3 % massimo. Per i dispositivi di accoppiamento in acciaio il numero di cicli di sollecitazione è pari a 2 × 106. Per i dispositivi in materiali diversi dall'acciaio è necessario un numero superiore di cicli. Per rilevare la presenza di eventuali incrinature nel corso della prova deve essere utilizzato il metodo del liquido penetrante colorato proprio del controllo delle incrinature oppure un metodo equivalente.

2.3.

In caso di prove pulsanti, la forza di prova oscilla fra la forza di prova massima e una forza di prova minima, che non può essere superiore al 5 per cento della forza di prova massima, salvo diversa indicazione riportata nella procedura di prova specifica.

2.4.

In caso di prove statiche, la forza di prova deve essere applicata in modo uniforme e rapido e mantenuta per almeno 60 secondi.

2.5.

I dispositivi o componenti di accoppiamento sottoposti a prova, in genere, devono essere montati sull'impianto di prova il più possibile nella posizione in cui saranno utilizzati sul veicolo. I dispositivi di fissaggio devono corrispondere a quelli specificati dal costruttore o richiedente, devono essere quelli destinati all'agganciamento del dispositivo o del componente di accoppiamento con il veicolo e/o devono presentare caratteristiche meccaniche identiche.

2.6.

I dispositivi o componenti di accoppiamento devono essere sottoposti a prova nella forma che presentano quando utilizzati su strada. Tuttavia, a discrezione del costruttore e in accordo con il servizio tecnico, i pezzi flessibili possono essere bloccati se ciò risulta necessario per la procedura di prova e non falsa il risultato della prova.

I pezzi flessibili che nel corso di tali procedure di prova accelerate si surriscaldano possono essere sostituiti nel corso della prova. I carichi di prova possono essere applicati mediante dispositivi speciali senza gioco.

3.   Prescrizioni specifiche per la prova

3.1.

Ganci a sfera 80 (classe A)

3.1.1.

La prova di base è costituita da una prova dinamica di durata pulsante con forza di prova risultante. In alternativa è ammissibile anche una prova dinamica di durata sincrona su due componenti. Il campione di prova comprende il gancio a sfera e i supporti necessari a fissare l'insieme al veicolo. Il gancio a sfera deve essere montato in modo rigido su un impianto di prova in grado di produrre una forza alternata o pulsante, nella posizione di utilizzo prevista.

3.1.2.

Come mezzo di applicazione della forza deve essere utilizzato un attacco sferico 80 adeguato. Il campione deve essere montato sull'impianto di prova con gli elementi dell'accoppiamento applicati e disposti in maniera che la relativa posizione corrisponda a quella dell'utilizzo previsto. Il campione non deve essere sottoposto ad altre forze o momenti oltre alla forza di prova. La forza di prova deve essere applicata lungo una linea di azione attraverso il punto di accoppiamento, diretta all'angolo risultante derivante dalle ipotesi di carico orizzontale e verticale.

3.1.3.

Ipotesi di carico

Come al punto 1.7 del presente allegato.

3.2.

Attacco sferico 80 (classe B)

3.2.1.

La prova di base è costituita da una prova dinamica di durata in cui si applica una forza di prova alternata o pulsante. In alternativa è ammissibile anche una prova dinamica di durata sincrona su due componenti.

3.2.2.

La prova dinamica deve essere eseguita con un insieme separato dotato di gancio a sfera 80 di resistenza equivalente o superiore.

Il campione deve essere montato sull'impianto di prova con gli elementi dell'accoppiamento applicati e disposti in maniera che la relativa posizione corrisponda a quella dell'utilizzo previsto.

Il campione non deve essere sottoposto ad altre forze o momenti oltre alla forza di prova.

La forza di prova deve essere applicata lungo una linea di azione attraverso il punto di accoppiamento, diretta all'angolo risultante derivante dalle ipotesi di carico orizzontale e verticale.

3.2.3.

Ipotesi di carico

Come al punto 1.7 dell'allegato.

3.3.

Dispositivi di accoppiamento del timone

3.3.1.

Accoppiamenti a perno fisso (classe C)

Si deve effettuare una prova dinamica di durata su un campione. Il dispositivo di accoppiamento deve essere equipaggiato di tutti gli elementi di fissaggio necessari per il montaggio sul veicolo.

3.3.1.1.

Per i rimorchi a timone rigido

Prova dinamica di durata pulsante entro l'intervallo delle sollecitazioni di trazione pulsanti con forza di prova risultante (direzione della forza di trazione all'indietro e verso il basso)

Come al punto 1.7 del presente allegato.

3.3.1.2.

Accoppiamenti a perno fisso sui rimorchi

Si utilizzano ipotesi di carico

Formula

che tengono conto del valore D.

R1 ed R2 come indicati dal costruttore (R2 · R1). Prove dinamiche di durata come al punto 3.3.1.1 del presente allegato.

3.3.1.3.

Prove statiche sul dispositivo di bloccaggio per il perno di accoppiamento

Per gli accoppiamenti a perno fisso con perni non cilindrici è necessario anche sottoporre a prova la chiusura e gli eventuali dispositivi di bloccaggio applicando una forza statica di 0,25 D in direzione dell'apertura.

Nel caso dei perni di accoppiamento cilindrici è sufficiente applicare una forza di prova di 0,1 D.

Questa forza deve essere aumentata fino al valore suddetto in modo uniforme e rapido e mantenuta per 10 secondi.

La prova non deve determinare l'apertura del dispositivo di chiusura, né provocare danni.

3.3.2.

Ganci di traino (classe G)

Come al punto 3.3.1 del presente allegato.

3.3.3.

Barre di traino del trattore (classe I)

3.3.3.1.

Come al punto 3.3.1, oppure una prova statica, in luogo della prova dinamica, come descritto al punto 3.3.3.2 se la barra di traino è destinata al montaggio su veicoli agricoli con una velocità massima di progetto non superiore a 40 km/h.

3.3.3.2.

Metodo di prova statica

3.3.3.2.1.

Specifiche di prova

3.3.3.2.1.1.

Aspetti generali

Sul dispositivo meccanico di accoppiamento, previo controllo delle caratteristiche costruttive, si devono effettuare prove statiche secondo le prescrizioni dei punti 3.3.3.2.1.2, 3.3.3.2.1.3 e 3.3.3.2.1.4.

3.3.3.2.1.2.

Preparazione della prova

Le prove devono essere eseguite su apposita macchina, con il dispositivo meccanico di accoppiamento e l'eventuale telaio di collegamento al corpo del trattore fissati a una struttura rigida con gli stessi elementi utilizzati per il montaggio del dispositivo sul trattore.

3.3.3.2.1.3.

Strumentazione di prova

Gli strumenti per il rilevamento dei carichi applicati e degli spostamenti devono avere il seguente grado di precisione:

a)

carichi applicati ± 50 daN;

b)

spostamenti ± 0,01 mm.

3.3.3.2.1.4.

Modalità di prova

3.3.3.2.1.4.1.

Il dispositivo di accoppiamento deve essere sottoposto preventivamente a un precarico di trazione non superiore al 15 % del carico di prova di trazione indicato al punto 3.3.3.2.1.4.2.

L'operazione di cui al punto 3.3.3.2.1.4.1 deve essere ripetuta almeno due volte, partendo da carico zero e aumentando il carico gradualmente fino al valore prescritto dal punto 3.3.3.2.1.4.1, per poi diminuirlo fino a 500 daN; il carico di assestamento deve essere mantenuto per almeno 60 secondi.

3.3.3.2.1.4.2.

Il rilievo dei dati per la determinazione del diagramma carichi-deformazione alla trazione, ovvero il grafico di detto diagramma fornito dalla scrivente accoppiata alla macchina di trazione, deve essere effettuato applicando solo carichi crescenti a partire da 500 daN in corrispondenza del centro di riferimento del gancio di traino.

Nessuna rottura deve avvenire per valori uguali o inferiori al carico di prova di trazione fissato pari a 1,5 volte il valore della massa rimorchiabile tecnicamente ammissibile; inoltre si deve verificare che il diagramma delle deformazioni in funzione dei carichi presenti andamento regolare, senza punti singolari, nell'intervallo tra 500 daN e 1/3 del carico massimo di trazione.

Il rilievo della deformazione permanente va effettuato sul diagramma carichi/deformazioni in corrispondenza del carico di 500 daN dopo aver riportato a tale valore il carico di prova.

Il valore della deformazione permanente rilevato non deve superare il 25 % della deformazione elastica massima riscontrata.

3.3.3.2.1.5.

Prima della prova di cui al punto 3.3.3.2.1.4.2 deve essere effettuata una prova consistente nell'applicare, in maniera gradualmente crescente in corrispondenza del centro di riferimento del gancio e a partire da un precarico di 500 daN, un carico verticale fissato a tre volte la forza verticale massima ammissibile (in daN, pari a g · S/10) indicata dal costruttore.

Durante la prova, la deformazione del dispositivo non deve superare il 10 % della deformazione elastica massima riscontrata.

La verifica si effettua dopo aver annullato la forza verticale (in daN, pari a g · S/10) e aver ripristinato il precarico di 500 daN.

3.3.4.

Accoppiamenti di tipo Piton (classe H)

Come al punto 3.3.1 del presente allegato.

3.3.5.

Accoppiamento del timone a perno fisso senza libertà di rotazione rispetto all'asse longitudinale (Classe Q)

Come al punto 3.3.3 del presente allegato.

3.3.6.

Piastre di fissaggio (per tutti i dispositivi di accoppiamento del timone delle classi A, G e H, laddove presenti)

Per i ganci a sfera, a uncino e di tipo Piton e dispositivi equivalenti, la piastra di fissaggio deve essere sottoposta a prova con una forza statica Fs stat = 0,6 D (verticale e ascendente). Non sono ammissibili incrinature o rotture che inficino il funzionamento del dispositivo di accoppiamento.

3.4.

Occhioni dei timoni (classe D)

3.4.1.

Gli occhioni per timone (classi D40-1 e D40-2) per gli accoppiamenti a perno fisso devono essere sottoposti alle stesse prove dinamiche con ipotesi di carico equivalenti (cfr. punto 3.3.1).

Per gli occhioni per timone utilizzati esclusivamente su rimorchi integrali, si deve effettuare una prova utilizzando le ipotesi di carico orizzontale.

La prova può essere effettuata applicando una forza di prova alternata o pulsante, come indicato al punto 3.3.1.

3.4.2.

Gli occhioni per timone (classe D50) per ganci di traino, barre di traino dei trattori o accoppiamenti di tipo Piton devono essere sottoposti a prova secondo le stesse modalità applicate agli occhioni per timone per accoppiamenti a perno fisso.

3.5.

Occhioni per timone (classe R)

Come al punto 3.3.3 del presente allegato.

3.6.

Telai trainanti (classe F)

3.6.1.

Durante le prove i telai trainanti devono essere sottoposti alle stesse forze applicate all'accoppiamento. Il carico di prova deve essere applicato a una distanza orizzontale e verticale corrispondente alla posizione del dispositivo di accoppiamento che costituisce il caso più critico per il telaio trainante.

3.6.2.

Preparazione della prova

Le prove devono essere effettuate in conformità al punto 3.3.3.2.1.2.

3.6.3.

Strumentazione di prova

Gli strumenti per il rilevamento dei carichi applicati e degli spostamenti devono essere conformi alle disposizioni punto 3.3.3.2.1.3.

3.6.4.

Comparazione dei telai trainanti

Anziché effettuare prove obbligatorie, è possibile valutare i telai trainanti con un confronto dei calcoli. La struttura oggetto della comparazione deve essere simile, per quanto riguarda le principali caratteristiche di progettazione, a una struttura già sottoposta a prova.

3.7.

Timoni (classe E)

3.7.1.

I timoni devono essere sottoposti a prova secondo le stesse modalità dei dispositivi di accoppiamento del timone (cfr. punto 3.3.1). L'autorità o il servizio tecnico di omologazione può non eseguire la prova di durata se la semplicità di configurazione del componente consente una verifica teorica della resistenza.

Le forze di progetto per la verifica teorica devono essere calcolate nel modo seguente:

Formula

Laddove

V è l'ampiezza della forza di cui al punto 3.3.1.1.

Fsc è il carico verticale calcolato.

Le sollecitazioni ammissibili sono quelle prescritte dal punto 5.3 della norma ISO 7641-1:1983.

Per la saldatura è ammissibile una sollecitazione non superiore a 90 N/mm2.

Nel caso dei timoni curvi (ad esempio a collo di cigno) e dei timoni di rimorchi autonomi deve essere considerata la componente di forza orizzontale

Formula
.

3.7.2.

Per i timoni per rimorchi autonomi con libertà di movimento sul piano verticale, oltre alla prova di durata o alla verifica teorica di resistenza deve essere eseguita la verifica della resistenza allo schiacciamento tramite calcolo teorico con forza di progetto pari a
Formula
oppure tramite prova di schiacciamento con applicazione di una forza pari a
Formula
.

In caso di calcolo, le sollecitazioni ammissibili sono quelle prescritte dal punto 3.7.1

3.7.3.

Nel caso degli assi sterzanti, la resistenza alla flessione deve essere verificata tramite calcoli teorici o una prova di flessione. Una forza statica laterale orizzontale deve essere applicata al centro del punto di accoppiamento. La grandezza di tale forza deve essere scelta in modo da esercitare un momento pari a
Formula
(kNm) intorno al centro dell'asse anteriore. Le sollecitazioni ammissibili sono quelle indicate al punto 3.7.1.

ALLEGATO 7

Montaggio e prescrizioni speciali

1.   

Trattori

1.1.   

Un trattore può essere dotato di uno o più dispositivi di accoppiamento meccanico conformi al punto 2.6 in relazione alla tabella 6 dell'allegato 5.

1.2.   

Nel caso dei trattori è dotati di dispositivi di accoppiamento meccanico conformi al punto 2.6 in relazione alla tabella 6 dell'allegato 5, almeno uno dei dispositivi deve presentare i valori caratteristici D, Dc, S, Av e vmax corrispondenti ai valori caratteristici massimi ammissibili del trattore dichiarati dal costruttore del trattore.

2.   

Veicoli trainati

I dispositivi di accoppiamento meccanico dei veicoli trainati conformi al punto 2.6 in relazione alla tabella 6 dell'allegato 5 per il collegamento del veicolo trainato al trattore devono presentare almeno i valori caratteristici D, Dc, S, Av e vmax corrispondenti ai valori caratteristici massimi ammissibili del veicolo trainato dichiarati dal costruttore del veicolo trainato.