ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 262

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
7 ottobre 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/1855 della Commissione, del 10 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni e il tipo di segnalazioni da utilizzare ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/1856 della Commissione, del 10 giugno 2022, che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 151/2013 specificando ulteriormente la procedura di accesso ai dati sui derivati nonché le disposizioni tecniche e operative per accedervi ( 1 )

34

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/1857 della Commissione, del 10 giugno 2022, recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 150/2013 per quanto riguarda i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ( 1 )

41

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione, del 10 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare che la controparte segnalante o il soggetto che trasmette la segnalazione rispettino gli obblighi di segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati ( 1 )

46

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1859 della Commissione, del 10 giugno 2022, recante modifica delle norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ( 1 )

65

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione, del 10 giugno 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione ( 1 )

68

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 262/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1855 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2022

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni e il tipo di segnalazioni da utilizzare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 148/2013, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni ha subito sostanziali modifiche. Poiché sarebbero necessarie ulteriori modifiche per rendere più chiaro il quadro normativo in materia di segnalazione e garantire la coerenza con le nuove norme tecniche di attuazione e altre norme concordate a livello internazionale, esso dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.

(2)

La segnalazione di dati completi e accurati sui derivati, compresa l'indicazione degli eventi commerciali che attivano la modifica dei derivati, è essenziale affinché i dati sui derivati possano essere usati in modo efficace.

(3)

Se il contratto derivato è costituito da una combinazione di contratti derivati che sono negoziati insieme come il prodotto di un unico accordo economico, le autorità competenti devono poter capire le caratteristiche di ciascuno dei contratti derivati in questione. Dato che le autorità competenti devono inoltre essere in grado di comprendere il contesto generale, dovrebbe altresì risultare chiaro dalla segnalazione che il contratto derivato rientra in uno strumento derivato complesso. Pertanto i contratti derivati che si riferiscono ad una combinazione di contratti derivati dovrebbero essere segnalati in segnalazioni separate per ciascun contratto derivato, con un identificativo interno che consenta di stabilire un collegamento tra le segnalazioni.

(4)

Per quanto riguarda i contratti derivati costituiti da una combinazione di contratti derivati che devono essere segnalati in più di una segnalazione, può essere difficile determinare in che modo le pertinenti informazioni sul contratto dovrebbero essere riportate nelle diverse segnalazioni e quindi quante segnalazioni dovrebbero essere presentate. Pertanto le controparti dovrebbero concordare il numero di segnalazioni da presentare specificando il contratto.

(5)

Per assicurare flessibilità è opportuno che la controparte di un contratto possa delegarne la segnalazione all'altra controparte o ad un terzo. Le controparti dovrebbero anche essere in grado di concordare di delegare la segnalazione a un soggetto terzo comune, compresa una controparte centrale (CCP). Al fine di garantire la qualità dei dati, la segnalazione effettuata per conto di entrambe le controparti dovrebbe contenere tutti i dati pertinenti in relazione a ciascuna controparte. Se delegata, la segnalazione dovrebbe contenere l'intera serie di dati che sarebbero stati segnalati se fosse stata fatta dalla controparte segnalante.

(6)

È importante riconoscere che le CCP agiscono come parte del contratto derivato. Pertanto, se un contratto in essere è successivamente compensato mediante controparte centrale, il contratto dovrebbe essere segnalato come cessato e il nuovo contratto risultante dalla compensazione dovrebbe essere oggetto di segnalazione.

(7)

È importante riconoscere che alcuni derivati, come quelli negoziati in sedi di negoziazione o su piattaforme di negoziazione organizzate situate al di fuori dell'Unione, i derivati compensati mediante CCP o i contratti differenziali, sono spesso cessati e inclusi in una posizione, e che il rischio per tali derivati è gestito a livello di posizione. Inoltre è la posizione risultante, piuttosto che i derivati originari a livello di operazione, che diventa soggetta ai successivi eventi del ciclo di vita. Al fine di consentire una segnalazione efficiente e accurata di tali derivati, le controparti dovrebbero essere autorizzate a effettuare segnalazioni a livello di posizione. Per assicurare che le controparti non utilizzino in modo inappropriato la segnalazione a livello di posizione, dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche da soddisfare per effettuare la segnalazione a livello di posizione.

(8)

Per monitorare adeguatamente la concentrazione delle esposizioni e del rischio sistemico è di fondamentale importanza assicurare che ai repertori di dati sulle negoziazioni siano trasmesse informazioni complete e accurate sull'esposizione e sulle garanzie scambiate tra le due controparti. Il valore del contratto ai prezzi correnti sul mercato o basato su un modello indica il segno e l'entità delle esposizioni relative al contratto e integra le informazioni sul valore d'origine specificato nel contratto. Pertanto è essenziale che le controparti segnalino le valutazioni dei contratti derivati secondo una metodologia comune. Inoltre è altrettanto importante imporre la segnalazione dei margini iniziali e dei margini di variazione costituiti e ricevuti relativi a un particolare derivato. Pertanto le controparti che costituiscono garanzie per i loro derivati dovrebbero segnalare i dati relativi a tali garanzie a livello di operazione. Quando la garanzia è calcolata sulla base di un portafoglio, è opportuno che le controparti segnalino i margini iniziali e di variazione costituiti e ricevuti relativi a tale portafoglio utilizzando un codice unico stabilito dalla controparte segnalante. Questo codice unico dovrebbe identificare il portafoglio specifico sul quale è scambiata la garanzia e dovrebbe inoltre garantire che tutti i derivati pertinenti possano essere collegati a quel particolare portafoglio.

(9)

L'importo nozionale è una caratteristica essenziale di un derivato ai fini della determinazione degli obblighi ad esso associati. Gli importi nozionali sono inoltre utilizzati come metrica per valutare le esposizioni, i volumi delle negoziazioni e le dimensioni del mercato dei derivati. È quindi essenziale segnalare in modo coerente gli importi nozionali. Al fine di assicurare che le controparti segnalino gli importi nozionali in modo armonizzato, è opportuno specificare il metodo prescritto per il calcolo dell'importo nozionale in relazione ai diversi tipi di prodotti.

(10)

Analogamente, le informazioni relative ai prezzi dei derivati dovrebbero essere segnalate in modo coerente, consentendo così alle autorità competenti di verificare le esposizioni segnalate, valutare i costi e la liquidità nei mercati dei derivati, nonché confrontare i prezzi di prodotti analoghi negoziati su diversi mercati.

(11)

A seguito di eventi del ciclo di vita come la compensazione, la novazione o la compressione, taluni derivati sono creati, modificati o cessati. Al fine di consentire alle autorità competenti di comprendere le sequenze di eventi che si verificano nel mercato e le relazioni tra i derivati segnalati, è essenziale fornire un metodo per collegare tutti i derivati pertinenti oggetto del medesimo evento del ciclo di vita. Poiché il modo più efficiente di collegare i derivati può essere diverso a seconda della natura dell'evento, è opportuno stabilire diversi metodi di collegamento.

(12)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(13)

L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(14)

Per permettere alle controparti e ai repertori di dati sulle negoziazioni di adottare tutte le misure necessarie per adattarsi ai nuovi obblighi, è opportuno posticipare di 18 mesi la data di applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dati da fornire nelle segnalazioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012

1.   Le segnalazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni effettuate ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 includono i dati completi e accurati di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato del presente regolamento relativi al derivato in questione.

Tali dati sono comunicati in un'unica segnalazione.

2.   Nel segnalare la conclusione, la modifica o la cessazione del derivato, la controparte specifica nella segnalazione i dati relativi al tipo di azione e al tipo di evento, come descritto nei campi 151 e 152 della tabella 2 dell'allegato, a cui tale conclusione, modifica o cessazione si riferisce.

3.   In deroga al paragrafo 1, se i campi delle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato non consentono l'effettiva segnalazione dei dati di cui al paragrafo 1, tali dati sono comunicati in segnalazioni separate, come nel caso in cui il contratto derivato è costituito da una combinazione di contratti derivati che sono negoziati insieme come prodotto di un unico accordo economico.

Prima del termine della segnalazione, le controparti di un contratto derivato costituito da una combinazione di contratti derivati di cui al primo comma stabiliscono di comune accordo il numero di segnalazioni separate da trasmettere al repertorio di dati sulle negoziazioni in relazione al contratto derivato.

La controparte segnalante collega le segnalazioni separate al gruppo di segnalazioni del derivato mediante un identificativo unico a livello della controparte, conformemente al campo 6 della tabella 2 dell'allegato.

4.   La segnalazione unica effettuata per conto di entrambe le controparti contiene i dati di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato relative a ognuna delle controparti.

5.   Quando una controparte trasmette i dati relativi a un derivato ad un repertorio di dati sulle negoziazioni per conto dell'altra controparte, ovvero un terzo segnala un contratto ad un repertorio di dati sulle negoziazioni per conto di una o di entrambe le controparti, le informazioni trasmesse includono tutti i dati che sarebbero stati trasmessi se i derivati fossero stati segnalati al repertorio di dati sulle negoziazioni separatamente da ogni parte.

Articolo 2

Operazioni compensate

1.   Se un derivato di cui sono già stati comunicati i dati a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 è successivamente compensato da una controparte centrale (CCP), detto derivato è segnalato come cessato specificando nei campi 151 e 152 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento come tipo di azione «Cessazione» e come tipo di evento «Compensazione». I nuovi derivati risultanti dalla compensazione sono segnalati specificando nei campi 151 e 152 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento il tipo di azione «Nuovo» e il tipo di evento «Compensazione».

2.   Quando i derivati sono conclusi in una sede di negoziazione o su una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione e compensati da una CCP nello stesso giorno, sono segnalati solo i derivati risultanti dalla compensazione. Tali derivati sono segnalati specificando nei campi 151 e 152 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento o il tipo di azione «Nuovo» o il tipo di azione «Componente di posizione», conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, e il tipo di evento «Compensazione».

Articolo 3

Segnalazione a livello di posizione

1.   Dopo la segnalazione dei dati di un derivato che la controparte ha concluso e la cessazione di tale derivato dovuta all'inclusione in una posizione, la controparte è autorizzata a utilizzare la segnalazione a livello di posizione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

il rischio è gestito a livello di posizione;

b)

le segnalazioni si riferiscono a derivati conclusi in una sede di negoziazione o su una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione o a derivati compensati da una CCP o a contratti differenziali che sono fungibili tra loro e che sono stati sostituiti dalla posizione;

c)

i derivati a livello di operazione di cui al campo 154 della tabella 2 dell'allegato sono stati correttamente segnalati prima della loro inclusione nella posizione;

d)

altri eventi che incidono sui campi comuni nella segnalazione della posizione sono comunicati separatamente;

e)

i derivati di cui alla lettera b) sono stati debitamente cessati indicando il tipo di azione «Cessazione» nel campo 151 della tabella 2 dell'allegato e il tipo di evento «Inclusione in una posizione» nel campo 152 della tabella 2 dell'allegato;

f)

la posizione risultante è stata debitamente segnalata come una nuova posizione o come un aggiornamento di una posizione esistente;

g)

la segnalazione della posizione è avvenuta compilando correttamente tutti i campi applicabili delle tabelle 1 e 2 dell'allegato e indicando che la segnalazione è effettuata a livello di posizione nel campo 154 della tabella 2 dell'allegato;

h)

le controparti del derivato concordano che il derivato debba essere segnalato a livello di posizione.

2.   Quando un derivato esistente deve essere incluso in una segnalazione a livello di posizione nello stesso giorno, tale derivato è segnalato con tipo di azione «Componente di posizione» nel campo 151 della tabella 2 dell'allegato.

3.   Gli aggiornamenti successivi, compresi gli aggiornamenti della valutazione, gli aggiornamenti delle garanzie e altre modifiche ed eventi del ciclo di vita sono segnalati a livello di posizione e non sono segnalati per i derivati originari a livello di operazione che sono stati cessati e inclusi in tale posizione.

Articolo 4

Segnalazione delle esposizioni

1.   I dati sulle garanzie per i derivati tanto compensati quanto non compensati includono tutte le garanzie costituite e ricevute, conformemente ai campi da 1 a 29 della tabella 3 dell'allegato.

2.   Quando la controparte 1 costituisce garanzie sulla base di un portafoglio, la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione segnala al repertorio di dati sulle negoziazioni la garanzia costituita e ricevuta sul portafoglio conformemente ai campi da 1 a 29 della tabella 3 dell'allegato e specifica un codice identificativo del portafoglio conformemente al campo 9 della tabella 3 dell'allegato.

3.   Le controparti non finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 o i soggetti responsabili della segnalazione per loro conto non sono tenuti a segnalare le garanzie e le valutazioni a prezzi correnti di mercato o in base ad un modello dei contratti di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato del presente regolamento.

4.   Per i derivati compensati mediante CCP, la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione segnala la valutazione del derivato fornita dalla CCP, conformemente ai campi da 21 a 25 della tabella 2 dell'allegato.

5.   Per i derivati non compensati mediante CCP, la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione segnala, conformemente ai campi da 21 a 25 della tabella 2 dell'allegato del presente regolamento, la valutazione del derivato effettuata secondo la metodologia definita nell'International Financial Reporting Standard (IFRS) 13 Valutazione del fair value adottato con regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (3), senza applicare alcuna rettifica al fair value.

Articolo 5

Importo nozionale

1.   L'importo nozionale del derivato, di cui ai campi 55 e 64 della tabella 2 dell'allegato, è indicato come segue:

a)

nel caso di swap, future, forward e opzioni negoziate in unità monetarie, l'importo di riferimento;

b)

nel caso di opzioni diverse da quelle di cui alla lettera a), calcolato utilizzando il prezzo strike;

c)

nel caso di forward diversi da quelli di cui alla lettera a), il prodotto del prezzo forward e il quantitativo nozionale totale del sottostante;

d)

nel caso di equity dividend swap, il prodotto dello strike fissato per il periodo e il numero di azioni o unità dell'indice;

e)

nel caso di equity volatility swap, l'importo nozionale vega;

f)

nel caso di equity variance swap, l'importo della varianza;

g)

nel caso di contratti finanziari differenziali, l'importo risultante del prezzo iniziale e della quantità nozionale totale;

h)

nel caso di commodity fixed/float swap, il prodotto del prezzo fisso e del quantitativo nozionale totale;

i)

nel caso di commodity basis swap, il prodotto dell'ultimo prezzo a pronti disponibile al momento dell'operazione dell'attività sottostante della gamba senza differenziale e il quantitativo nozionale totale della gamba senza differenziale;

j)

nel caso di swaption, l'importo nozionale del contratto sottostante.

k)

nel caso di derivati diversi da quelli di cui alle lettere da a) a j), in cui l'importo nozionale è calcolato utilizzando il prezzo dell'attività sottostante e tale prezzo è disponibile solo al momento del regolamento, il prezzo di fine giornata dell'attività sottostante alla data di conclusione del contratto.

2.   La segnalazione iniziale del contratto derivato il cui importo nozionale varia nel tempo specifica l'importo nozionale applicabile alla data della conclusione del contratto derivato e la tabella dell'importo nozionale.

Nel segnalare la tabella dell'importo nozionale, le controparti indicano tutti i seguenti elementi:

i)

la data non rettificata in cui l'importo nozionale associato acquisisce validità;

ii)

la data finale non rettificata dell'importo nozionale;

iii)

l'importo nozionale che acquisisce validità alla data effettiva non rettificata associata.

Articolo 6

Prezzo

1.   Il prezzo del derivato di cui al campo 48 della tabella 2 dell'allegato, è indicato come segue:

a)

nel caso di swap con pagamenti periodici relativi a merci, il prezzo fisso;

b)

nel caso di forward relativi a merci e azioni, il prezzo forward del sottostante;

c)

nel caso di swap relativi ad azioni e contratti differenziali, il prezzo iniziale del sottostante.

2.   Il prezzo di un derivato non è indicato nel campo 48 della tabella 2 dell'allegato quando è indicato in un altro campo della tabella 2 dell'allegato.

Articolo 7

Collegamento delle segnalazioni

La controparte segnalante o il soggetto responsabile della segnalazione collega le segnalazioni relative ai derivati conclusi o cessati a seguito dello stesso evento di cui al campo 152 della tabella 2 dell'allegato come segue:

a)

in caso di compensazione, subentro, allocazione ed esercizio, la controparte segnala l'identificativo unico dell'operazione (UTI) del derivato originario che è stato cessato a seguito dell'evento di cui al campo 152 della tabella 2 nel campo 3 della tabella 2 dell'allegato all'interno della segnalazione o delle segnalazioni relative al derivato o ai derivati derivanti da tale evento;

b)

in caso di inclusione di un derivato in una posizione, la controparte segnala l'UTI della posizione in cui quel derivato è stato incluso nel campo 4 della tabella 2 dell'allegato all'interno della segnalazione di quel derivato inviata con tipo di azione «Componente di posizione» o con una combinazione di tipo di azione «Cessazione» e tipo di evento «Inclusione in una posizione»;

c)

nel caso di un evento di riduzione del rischio post-negoziazione (PTRR) con un prestatore di servizi PTRR o una CCP che fornisce il servizio PTRR, la controparte indica un codice unico che identifica tale evento, fornito dal prestatore di servizi PTRR o dalla CCP, nel campo 5 della tabella 2 dell'allegato in tutte le segnalazioni relative ai derivati che sono stati cessati a causa o a seguito di tale evento.

Articolo 8

Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Tabella 1

 

Sezione

Campo

Dati da segnalare

1

Parti del derivato

Data e ora della segnalazione

Data e ora della trasmissione della segnalazione al repertorio di dati sulle negoziazioni.

2

Parti del derivato

Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione

Nel caso in cui il soggetto responsabile della segnalazione abbia delegato la trasmissione della segnalazione ad un terzo o all'altra controparte, quest'altro soggetto deve essere individuato in questo campo con un codice unico.

In caso contrario, in questo campo dovrebbe essere indicato il soggetto responsabile della segnalazione.

3

Parti del derivato

Soggetto responsabile della segnalazione

Quando una controparte finanziaria ha l'esclusiva responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per conto di entrambe le controparti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e la controparte non finanziaria non decide di segnalare essa stessa i dati dei suoi contratti derivati OTC con la controparte finanziaria, il codice unico che identifica tale controparte finanziaria. Quando la società di gestione ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per conto di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 ter, del predetto regolamento, il codice unico che identifica la società di gestione. Quando il gestore di un fondo di investimento alternativo (GEFIA) ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per conto del fondo di investimento alternativo (FIA) a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 quater, del predetto regolamento, il codice unico che identifica il GEFIA. Quando il soggetto autorizzato che è responsabile della gestione e agisce per conto di un EPAP ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per suo conto a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 quinquies, del predetto regolamento, il codice unico che identifica tale soggetto.

Questo campo è applicabile solo ai derivati OTC.

4

Parti del derivato

Controparte 1 (controparte segnalante)

Identificativo della controparte di un'operazione su derivati che sta adempiendo al suo obbligo di segnalazione attraverso la segnalazione in questione.

Nel caso di un'operazione su derivati allocata eseguita da un gestore di fondi per conto di un fondo, è segnalato come controparte il fondo e non il gestore di fondi.

5

Parti del derivato

Natura della controparte 1

Indicare se la controparte 1 è una controparte centrale (CCP), una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria ai sensi dell'articolo 2, punti 1, 8 e 9, del regolamento (UE) n. 648/2012, o un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 5, di detto regolamento.

6

Parti del derivato

Settore di attività della controparte 1

Natura delle attività della controparte 1.

Se la controparte 1 è una controparte finanziaria, questo campo contiene tutti i necessari codici inclusi nella tassonomia delle controparti finanziarie nel campo 6 della tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione (2) che si applicano a tale controparte.

Se la controparte 1 è una controparte non finanziaria, questo campo contiene tutti i necessari codici inclusi nella tassonomia delle controparti non finanziarie nel campo 6 della tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 che si applicano a tale controparte.

Se è segnalata più di un'attività, i codici sono inseriti in ordine di importanza relativa delle corrispondenti attività.

7

Parti del derivato

Soglia di compensazione della controparte 1

Precisare se la controparte 1 supera la soglia di compensazione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 3, o all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di conclusione dell'operazione.

8

Parti del derivato

Tipo di identificativo della controparte 2

Indicare se è stato usato il codice LEI per identificare la controparte 2.

9

Parti del derivato

Controparte 2

Identificativo della seconda controparte di un'operazione su derivati.

Nel caso di un'operazione su derivati allocata eseguita da un gestore di fondi per conto di un fondo, è segnalato come controparte il fondo e non il gestore di fondi.

10

Parti del derivato

Paese della controparte 2

Se la controparte 2 è una persona fisica, il codice del paese di residenza di tale persona.

11

Parti del derivato

Natura della controparte 2

Indicare se la controparte 2 è una CCP, una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria ai sensi dell'articolo 2, punti 1, 8 e 9, del regolamento (UE) n. 648/2012, o un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 5, di detto regolamento.

12

Parti del derivato

Settore di attività della controparte 2

Natura delle attività della controparte 2.

Se la controparte 2 è una controparte finanziaria, questo campo contiene tutti i necessari codici inclusi nella tassonomia delle controparti finanziarie nel campo 6 della tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860] che si applicano a tale controparte.

Se la controparte 2 è una controparte non finanziaria, questo campo contiene tutti i necessari codici inclusi nella tassonomia delle controparti non finanziarie nel campo 6 della tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 che si applicano a tale controparte.

Se è segnalata più di un'attività, i codici sono inseriti in ordine di importanza relativa delle corrispondenti attività.

13

Parti del derivato

Soglia di compensazione della controparte 2

Precisare se la controparte 2 supera la soglia di compensazione di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 3, o all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 alla data di conclusione dell'operazione.

14

Parti del derivato

Obblighi di segnalazione della controparte 2

Indicare se la controparte 2 è soggetta all'obbligo di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, indipendentemente da chi ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione.

15

Parti del derivato

Identificativo dell'intermediario

Se l'intermediario agisce per conto della controparte 1 senza diventare esso stesso una controparte, la controparte 1 lo identifica con un codice unico.

16

Parti del derivato

Partecipante diretto

Identificativo del partecipante diretto attraverso il quale è stata compensata un'operazione su derivati presso una CCP.

Questo dato è applicabile alle operazioni compensate.

17

Parti del derivato

Direzione

Indicare se la controparte 1 è l'acquirente o il venditore come stabilito alla data in cui il derivato è stato concluso.

18

Parti del derivato

Direzione della gamba 1

Indicare se la controparte 1 è l'ordinante o il destinatario della gamba 1 come stabilito alla data in cui il derivato è stato concluso.

19

Parti del derivato

Direzione della gamba 2

Indicare se la controparte 1 è l'ordinante o il destinatario della gamba 2 come stabilito alla data in cui il derivato è stato concluso.

20

Parti del derivato

Direttamente collegato ad attività commerciali o di finanziamento di tesoreria

Precisare se il contratto è oggettivamente misurabile in quanto direttamente collegato all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte 1, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Compilare questo campo solo se la controparte 1 è una controparte non finanziaria ai sensi dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) n. 648/2012.


Tabella 2

 

Sezione

Campo

Dati da segnalare

1

Sezione 2 a — Identificativi e collegamenti

UTI

Identificativo unico dell'operazione di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860.

2

Sezione 2 a — Identificativi e collegamenti

Numero di tracciamento della segnalazione

Se un derivato è stato eseguito in una sede di negoziazione, un numero generato dalla sede di negoziazione e unico per quell'esecuzione.

3

Sezione 2 a — Identificativi e collegamenti

UTI precedente (per relazioni uno-a-uno e uno-a-molti tra operazioni)

UTI assegnato all'operazione precedente che ha dato origine all'operazione segnalata a causa di un evento del ciclo di vita, in una relazione uno-a-uno tra le operazioni (ad esempio nel caso di una novazione, quando un'operazione è cessata ed è generata una nuova operazione) o in una relazione uno-a-molti tra le operazioni (ad esempio nella compensazione o se un'operazione è suddivisa in più operazioni diverse).

Questo dato non è applicabile quando si segnalano relazioni molti-a-uno e molti-a-molti tra le operazioni (ad esempio nel caso di una compressione).

4

Sezione 2 a — Identificativi e collegamenti

UTI della posizione successiva

L'UTI della posizione in cui è incluso un derivato. Questo campo è applicabile solo alle segnalazioni relative alla cessazione di un derivato a causa della sua inclusione in una posizione.

5

Sezione 2 a — Identificativi e collegamenti

Identificativo di riduzione del rischio post-negoziazione (PTRR)

Identificativo generato dal prestatore di servizi PTRR o dalla CCP che fornisce il servizio PTRR al fine di collegare tutti i derivati che entrano in un dato evento PTRR e che risultano da tale evento PTRR.

6

Sezione 2 a — Identificativi e collegamenti

Identificativo del pacchetto

Identificativo (stabilito dalla controparte 1) finalizzato a collegare i derivati nello stesso pacchetto a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, terzo comma, del presente regolamento.

Un pacchetto può includere operazioni da segnalare e da non segnalare.

7

Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

Codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN)

ISIN che identifica il prodotto se tale prodotto è ammesso alla negoziazione o è negoziato in un mercato regolamentato, MTF, OTF o internalizzatore sistematico.

8

Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

Identificativo unico del prodotto (UPI)

UPI che identifica il prodotto.

9

Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

Classificazione del prodotto

Codice di classificazione degli strumenti finanziari (CFI) relativo allo strumento.

10

Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

Tipo di contratto

Ogni contratto segnalato è classificato in base al tipo.

11

Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

Classe di attività

Ogni contratto segnalato è classificato secondo la classe di attività sulla quale è basato.

12

Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

Derivato basato su cripto-attività

Indicare se il derivato è basato su cripto-attività.

13

Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

Tipo di identificazione del sottostante

Il tipo di identificativo del pertinente sottostante.

14

Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

Identificazione del sottostante

Il sottostante diretto è identificato mediante un identificativo unico del sottostante sulla base del suo tipo.

Per i credit default swap indicare il codice ISIN dell'obbligazione di riferimento.

15

Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

Indicatore dell'indice sottostante

Indicazione dell'indice sottostante, se disponibile.

16

Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

Nome dell'indice sottostante

Il nome completo dell'indice sottostante attribuito dal fornitore dell'indice.

17

Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

Codice del paniere personalizzato

Se l'operazione su derivati è basata su un paniere personalizzato, codice unico assegnato al soggetto responsabile della strutturazione del paniere personalizzato per collegare i suoi componenti.

18

Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

Identificativo dei componenti del paniere

Per i panieri personalizzati composti, tra gli altri, di strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione, specificare solo gli strumenti finanziari negoziati nella sede di negoziazione.

19

Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

Valuta di regolamento 1

Valuta per il regolamento in contanti dell'operazione, se applicabile.

Per i prodotti multivaluta che non sono compensati (netting), la valuta di regolamento della gamba 1.

Questo dato non è applicabile ai prodotti regolati fisicamente (ad esempio, swaption regolate fisicamente).

20

Sezione 2 b — Informazioni sul contratto

Valuta di regolamento 2

Valuta per il regolamento in contanti dell'operazione, se applicabile.

Per i prodotti multivaluta che non sono compensati (netting), la valuta di regolamento della gamba 2.

Questo dato non è applicabile ai prodotti regolati fisicamente (ad esempio, swaption regolate fisicamente).

21

Sezione 2 c – Valutazione

Importo della valutazione

Valutazione del contratto a prezzi correnti di mercato o, se del caso, valutazione in base ad un modello di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

La valutazione della CCP da utilizzare per le operazioni compensate.

22

Sezione 2 c — Valutazione

Valuta della valutazione

Valuta in cui è denominato l'importo della valutazione.

23

Sezione 2 c — Valutazione

Data e ora della valutazione

Data e ora dell'ultima valutazione a prezzi correnti di mercato, fornite dalla CCP o calcolate utilizzando l'attuale o l'ultimo prezzo di mercato disponibile degli input.

24

Sezione 2 c — Valutazione

Metodo di valutazione

Fonte e metodo utilizzati per la valutazione dell'operazione dalla controparte 1.

Se è utilizzato almeno un input di valutazione che è classificato come basato su un modello, l'intera valutazione è classificata come basata su un modello.

Se sono utilizzati solo input classificati come basati sui prezzi correnti di mercato, l'intera valutazione è classificata come basata sui prezzi correnti di mercato.

25

Sezione 2 c — Valutazione

Delta

Il rapporto tra la variazione del prezzo di un'operazione su derivati e la variazione del prezzo del sottostante.

Questo campo è applicabile solo a opzioni e swaption.

Il delta aggiornato è segnalato su base giornaliera dalle controparti finanziarie e non finanziarie di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012.

26

Sezione 2 d — Garanzie

Indicatore della garanzia per portafoglio

Indicatore dell'eventualità che la garanzia sia stata costituita sulla base di un portafoglio. Con l'espressione «sulla base di un portafoglio» si intende un insieme di operazioni che sono soggette a marginazione congiunta (su base netta o lorda) contrariamente allo scenario in cui il margine è calcolato e costituito per ogni singola operazione separatamente.

27

Sezione 2 d — Garanzie

Codice della garanzia per portafoglio

Se la garanzia è segnalata sulla base di un portafoglio, codice unico assegnato dalla controparte 1 al portafoglio. Questo dato non è applicabile se la garanzia è stata costituita a livello di operazione, o se non esiste un contratto di garanzia o se non è fornita o ricevuta alcuna garanzia.

28

Sezione 2 e — Attenuazione del rischio/segnalazione

Data e ora della conferma

La data e l'ora della conferma, come stabilito all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione  (3). Applicabile esclusivamente ai contratti derivati OTC non compensati da una CCP.

29

Sezione 2 e — Attenuazione del rischio/segnalazione

Confermato

Per le nuove operazioni da segnalare, se i termini giuridicamente vincolanti di un contratto derivato OTC sono stati documentati e concordati (confermati) o no (non confermati).

Se documentati e concordati, se tale conferma è avvenuta:

tramite un'infrastruttura o una piattaforma di conferma condivisa, o un sistema elettronico privato o bilaterale (per via elettronica);

attraverso un documento scritto leggibile dall'uomo, come fax, documenti cartacei o e-mail elaborate manualmente (per via non elettronica).

Applicabile esclusivamente ai contratti derivati OTC non compensati da una CCP.

30

Sezione 2 f — Compensazione

Obbligo di compensazione

Indicare se il contratto segnalato appartiene a una classe di derivati OTC dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione e se entrambe le controparti del contratto sono soggette all'obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 al momento dell'esecuzione del contratto.

Applicabile esclusivamente ai contratti derivati OTC.

31

Sezione 2 f — Compensazione

Compensato

Indicare se il derivato è stato compensato da una CCP.

32

Sezione 2 f — Compensazione

Data e ora della compensazione

Data e ora in cui la compensazione ha avuto luogo.

Applicabile esclusivamente ai derivati compensati da una CCP.

33

Sezione 2 f — Compensazione

Controparte centrale

Identificativo della CCP che ha compensato l'operazione.

Questo dato non è applicabile se il valore del dato «Compensato» è «N» («No, non compensato a livello centrale»).

34

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Tipo di accordo quadro

Riferimento al tipo di accordo quadro con il quale le controparti hanno concluso un derivato.

35

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Altro tipo di accordo quadro

Nome dell'accordo quadro. Questo campo deve essere compilato solo se «OTHR» (Altro) è indicato nel campo 34 di questa tabella.

36

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Versione dell'accordo quadro

L'anno dell'accordo quadro pertinente per l'operazione segnalata, se del caso.

37

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Infragruppo

Indicare se il contratto è stato concluso nel quadro di un'operazione infragruppo ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012.

38

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

PTRR

Indicare se il contratto deriva da un'operazione PTRR.

39

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Tipo di tecnica PTRR

Indicare un tipo di operazione PTRR ai fini della segnalazione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.

Compressione del portafoglio senza prestatore di servizi terzo: un accordo per ridurre il rischio nei portafogli esistenti di operazioni che utilizzano operazioni che non partecipano alla formazione del prezzo, principalmente per ridurre l'importo nozionale in essere, il numero di operazioni o altrimenti per armonizzare i termini, cessando completamente o parzialmente le operazioni e più comunemente sostituendo i derivati cessati con nuove operazioni di sostituzione.

Compressione del portafoglio con prestatore di servizi terzo o una CCP: un servizio PTRR prestato da un prestatore di servizi o da una CCP per ridurre il rischio nei portafogli esistenti di operazioni che utilizzano operazioni che non partecipano alla formazione del prezzo, principalmente per ridurre l'importo nozionale in essere, il numero di operazioni o altrimenti per armonizzare i termini, cessando completamente o parzialmente le operazioni e più comunemente sostituendo i derivati cessati con nuove operazioni di sostituzione.

Ribilanciamento del portafoglio/gestione del margine: un servizio PTRR prestato da un prestatore di servizi per ridurre il rischio in un portafoglio esistente di operazioni aggiungendo nuove operazioni che non partecipano alla formazione del prezzo, in cui nessuna operazione esistente nel portafoglio viene cessata o sostituita e il nozionale è aumentato piuttosto che diminuito.

Altri servizi PTRR del portafoglio: un servizio PTRR prestato da un prestatore di servizi per ridurre il rischio in portafogli esistenti di operazioni utilizzando operazioni che non partecipano alla formazione del prezzo, laddove tale servizio non si configuri come compressione del portafoglio o ribilanciamento del portafoglio.

40

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Prestatore di servizi PTRR

LEI identificativo del prestatore di servizi PTRR.

41

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Sede di esecuzione

Identificativo della sede in cui l'operazione è stata eseguita.

Utilizzare il MIC di segmento secondo ISO 10383 per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, un internalizzatore sistematico (SI) o una piattaforma di negoziazione organizzata situati al di fuori dell'Unione. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo.

Utilizzare il codice MIC «XOFF» per gli strumenti finanziari ammessi

alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione, se l'operazione su tale strumento finanziario non è eseguita in una sede di negoziazione, un SI o una piattaforma di negoziazione organizzata situati al di fuori dell'Unione, o se una controparte non sa che sta negoziando con una controparte 2 che agisce come SI. Utilizzare il codice MIC «XXXX» per gli strumenti finanziari che non sono ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione e che non sono negoziati su una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione.

42

Sezione 2 c — Dati sull'operazione

Data e ora di esecuzione

Data e ora in cui un'operazione è stata originariamente eseguita, con conseguente generazione di un nuovo UTI. Questo dato rimane invariato per tutta la durata dell'UTI. Per le segnalazioni a livello di posizione dovrebbe riferirsi al momento in cui la posizione è stata aperta per la prima volta.

43

Sezione 2 c — Dati sull'operazione

Data effettiva

Data non rettificata in cui gli obblighi derivanti dall'operazione su derivati OTC prendono effetto, come indicato nella conferma.

Se la data effettiva non è specificata nell'ambito dei termini del contratto, le controparti indicano in questo campo la data di esecuzione del derivato.

44

Sezione 2 c — Dati sull'operazione

Data di scadenza

Data non rettificata in cui gli obblighi derivanti dall'operazione su derivati cessano di avere validità, come indicato nella conferma. La cessazione anticipata non incide su questo dato.

45

Sezione 2 c — Dati sull'operazione

Data di cessazione anticipata

Data effettiva della cessazione anticipata (scadenza) dell'operazione segnalata.

Questo dato è applicabile se la cessazione dell'operazione avviene prima della sua scadenza a causa di una decisione ex-interim di una (o più) controparti.

46

Sezione 2 c — Dati sull'operazione

Data finale di regolamento contrattuale

Data non rettificata come da contratto, entro la quale dovrebbero avvenire tutti i trasferimenti di denaro o attività e le controparti non dovrebbero più avere alcun obbligo in essere l'una verso l'altra secondo detto contratto.

Per i prodotti che possono non avere una data finale di regolamento contrattuale (per esempio le opzioni americane), questo dato corrisponde alla data entro la quale il trasferimento di denaro o di attività avrebbe luogo se la cessazione dovesse avvenire alla data di scadenza.

47

Sezione 2 c — Dati sull'operazione

Tipo di consegna

Indicare se il contratto è regolato fisicamente o in contanti.

48

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Prezzo

Prezzo specificato nell'operazione su derivati. Non include oneri, tasse o commissioni.

Se il prezzo non è noto quando viene segnalata una nuova operazione, il prezzo è aggiornato non appena è disponibile.

Per le operazioni che fanno parte di un pacchetto, questo dato contiene il prezzo delle singole operazioni, se applicabile.

49

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Valuta del prezzo

Valuta in cui è denominato il prezzo.

La valuta del prezzo è applicabile esclusivamente se il prezzo è espresso come valore monetario.

 

I campi da 50 a 52 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di prezzo.

 

 

50

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Data effettiva non rettificata del prezzo

Data effettiva non rettificata del prezzo.

51

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Data finale non rettificata del prezzo

Data finale non rettificata del prezzo [non applicabile se la data finale non rettificata di un dato periodo della tabella è contigua (back-to-back) alla data effettiva non rettificata del periodo successivo].

52

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Prezzo in essere tra la data effettiva non rettificata e la data finale.

Prezzo in essere tra la data effettiva non rettificata e la data finale non rettificata compresa.

53

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Prezzo dell'operazione a pacchetto

Prezzo negoziato dell'intero pacchetto in cui l'operazione su derivati segnalata è un componente.

Questo dato non è applicabile se:

non è coinvolto alcun pacchetto, o

è utilizzato il differenziale dell'operazione a pacchetto.

I prezzi e i relativi elementi dei dati delle operazioni (valuta del prezzo) che rappresentano i singoli componenti del pacchetto sono segnalati quando disponibili.

Il prezzo dell'operazione a pacchetto potrebbe non essere noto quando è segnalata una nuova operazione, ma può essere aggiornato in seguito.

54

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Valuta del prezzo dell'operazione a pacchetto

Valuta in cui è denominato il prezzo dell'operazione a pacchetto.

Questo dato non è applicabile se

non è coinvolto alcun pacchetto, o

è utilizzato il differenziale dell'operazione a pacchetto, o

il prezzo dell'operazione a pacchetto è espresso in percentuale.

55

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Importo nozionale della gamba 1

Importo nozionale della gamba 1 di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

56

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Valuta nozionale 1

Se applicabile, la valuta in cui è denominato l'importo nozionale della gamba 1.

 

I campi da 57 a 59 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di importi nozionali.

 

 

57

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Data effettiva dell'importo nozionale della gamba 1

La data non rettificata in cui l'importo nozionale associato della gamba 1 acquisisce validità.

58

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Data finale dell'importo nozionale della gamba 1

Data finale non rettificata dell'importo nozionale della gamba 1 (non applicabile se la data finale non rettificata di un dato periodo della tabella è contigua (back-to-back) alla data effettiva non rettificata del periodo successivo).

59

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Importo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 1

Importo nozionale della gamba 1 che acquisisce validità alla data effettiva non rettificata associata.

60

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Quantitativo nozionale totale della gamba 1

Quantitativo nozionale aggregato dell'attività sottostante della gamba 1 per la durata dell'operazione.

Se il quantitativo nozionale totale non è noto quando viene segnalata una nuova operazione, esso è aggiornato non appena è disponibile.

 

I campi da 61 a 63 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di quantitativi nozionali.

 

 

61

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Data effettiva del quantitativo nozionale della gamba 1

La data non rettificata in cui il quantitativo nozionale associato della gamba 1 acquisisce validità.

62

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Data finale del quantitativo nozionale della gamba 1

Data finale non rettificata del quantitativo nozionale della gamba 1 [non applicabile se la data finale non rettificata di un dato periodo della tabella è contigua (back-to-back) alla data effettiva non rettificata del periodo successivo].

63

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Quantitativo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 1

Quantitativo nozionale della gamba 1 che acquisisce validità alla data effettiva non rettificata associata.

64

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Importo nozionale della gamba 2

Se applicabile, l'importo nozionale della gamba 2 di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

65

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Valuta nozionale 2

Se applicabile, la valuta in cui è denominato l'importo nozionale della gamba 2.

 

I campi da 66 a 68 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di importi nozionali.

 

 

66

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Data effettiva dell'importo nozionale della gamba 2

La data non rettificata in cui l'importo nozionale associato della gamba 2 acquisisce validità.

67

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Data finale dell'importo nozionale della gamba 2

Data finale non rettificata dell'importo nozionale della gamba 2 [non applicabile se la data finale non rettificata di un dato periodo della tabella è contigua (back-to-back) alla data effettiva non rettificata del periodo successivo].

68

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Importo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 2

Importo nozionale della gamba 2 che acquisisce validità alla data effettiva non rettificata associata.

69

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Quantitativo nozionale totale della gamba 2

Quantitativo nozionale aggregato dell'attività sottostante della gamba 2 per la durata dell'operazione.

Se il quantitativo nozionale totale non è noto quando viene segnalata una nuova operazione, esso è aggiornato non appena è disponibile.

 

I campi da 70 a 72 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di quantitativi nozionali.

 

 

70

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Data effettiva del quantitativo nozionale della gamba 2

La data non rettificata in cui il quantitativo nozionale associato della gamba 2 acquisisce validità.

71

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Data finale del quantitativo nozionale della gamba 2

Data finale non rettificata del quantitativo nozionale della gamba 2 [non applicabile se la data finale non rettificata di un dato periodo della tabella è contigua (back-to-back) alla data effettiva non rettificata del periodo successivo].

72

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Quantitativo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 2

Il quantitativo nozionale della gamba 2 che acquisisce validità alla data effettiva non rettificata associata.

 

La sezione dei campi da 73 a 78 è ripetibile.

 

 

73

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Tipo di altri pagamenti

Tipo di importo di altri pagamenti.

Il pagamento del premio dell'opzione non è incluso come tipo di pagamento in quanto i premi per l'opzione sono segnalati utilizzando il dato dedicato al premio dell'opzione.

74

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Importo di altri pagamenti

Importi dei pagamenti con i corrispondenti tipi di pagamento per soddisfare i requisiti di descrizione di operazioni di classi di attività diverse.

75

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Valuta di altri pagamenti

Valuta in cui è denominato l'importo di altri pagamenti.

76

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Data di altri pagamenti

La data non rettificata in cui è pagato l'importo di altri pagamenti.

77

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Ordinante di altri pagamenti

Identificativo dell'ordinante dell'importo di altri pagamenti.

78

Sezione 2 g — Dati sull'operazione

Destinatario di altri pagamenti

Identificativo del destinatario dell'importo di altri pagamenti.

79

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Tasso fisso della gamba 1 o cedola

Indicazione del tasso fisso della gamba 1 utilizzato o della cedola utilizzata, se applicabile.

80

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso fisso o della cedola della gamba 1

Se applicabile, convenzione sul conteggio dei giorni (spesso indicata anche come frazione per il conteggio dei giorni o base per il conteggio dei giorni o metodo di conteggio dei giorni) che determina la modalità di calcolo dei pagamenti degli interessi. Si usa per calcolare la frazione di anno del periodo di calcolo e indica il numero di giorni del periodo di calcolo diviso per il numero di giorni dell'anno.

81

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1

Se applicabile, unità di tempo associata alla frequenza dei pagamenti, ad esempio giorno, settimana, mese, anno o termine del flusso per il tasso fisso della gamba 1 o la cedola.

82

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1

Se applicabile, numero di unità di tempo (espresso dal periodo di frequenza del pagamento) che determina la frequenza con cui si susseguono le date di pagamento periodico per il tasso fisso della gamba 1 o la cedola. Ad esempio, un'operazione con pagamenti che avvengono ogni due mesi è rappresentata con il periodo di frequenza del pagamento «MNTH» (mensile) e un moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento pari a 2.

Questo dato non è applicabile se il periodo di frequenza del pagamento è «ADHO». Se il periodo di frequenza del pagamento è «EXPI», il moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento è 1. Se la frequenza di pagamento è infragiornaliera, il periodo di frequenza del pagamento è «DAIL» e il moltiplicatore della frequenza di pagamento è 0.

83

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Identificativo del tasso variabile della gamba 1

Se applicabile, identificativo dei tassi di interesse utilizzati, rivisti a intervalli prestabiliti con riferimento ad un tasso di riferimento di mercato.

84

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Indicatore del tasso variabile della gamba 1

Indicazione del tasso d'interesse, se disponibile.

85

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Nome del tasso variabile della gamba 1

Il nome completo del tasso d'interesse attribuito dal fornitore dell'indice.

86

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso variabile della gamba 1

Se applicabile, convenzione sul conteggio dei giorni (spesso indicata anche come frazione per il conteggio dei giorni o base per il conteggio dei giorni o metodo di conteggio dei giorni) che determina la modalità di calcolo dei pagamenti degli interessi per il tasso variabile della gamba 1. Si usa per calcolare la frazione di anno del periodo di calcolo e indica il numero di giorni del periodo di calcolo diviso per il numero di giorni dell'anno.

87

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 1

Se applicabile, unità di tempo associata alla frequenza dei pagamenti, ad esempio giorno, settimana, mese, anno o termine del flusso per il tasso variabile della gamba 1.

88

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 1

Se applicabile, numero di unità di tempo (espresso dal periodo di frequenza del pagamento) che determina la frequenza con cui si susseguono le date di pagamento periodico per il tasso variabile della gamba 1. Ad esempio, un'operazione con pagamenti che avvengono ogni due mesi è rappresentata con il periodo di frequenza del pagamento «MNTH» (mensile) e un moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento pari a 2.

Questo dato non è applicabile se il periodo di frequenza del pagamento è «ADHO». Se il periodo di frequenza del pagamento è «EXPI», il moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento è 1. Se la frequenza di pagamento è infragiornaliera, il periodo di frequenza del pagamento è «DAIL» e il moltiplicatore della frequenza di pagamento è 0.

89

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 – periodo di tempo

Periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile della gamba 1.

90

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 – moltiplicatore

Moltiplicatore del periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile della gamba 1.

91

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Periodo di frequenza della revisione del tasso variabile della gamba 1

Se applicabile, unità di tempo associata alla frequenza delle revisioni dei pagamenti, ad esempio giorno, settimana, mese, anno o termine del flusso per il tasso variabile della gamba 1.

92

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Moltiplicatore del periodo di frequenza della revisione del tasso variabile della gamba 1

Se applicabile, numero di unità di tempo (espresso dal periodo di frequenza del pagamento) che determina la frequenza con cui si susseguono le date delle revisioni dei pagamenti periodici per il tasso variabile della gamba 1. Ad esempio, un'operazione con pagamenti che avvengono ogni due mesi è rappresentata con il periodo di frequenza del pagamento «MNTH» (mensile) e un moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento pari a 2.

Questo dato non è applicabile se il periodo di frequenza del pagamento è «ADHO». Se il periodo di frequenza del pagamento è «EXPI», il moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento è 1. Se la frequenza di pagamento è infragiornaliera, il periodo di frequenza del pagamento è «DAIL» e il moltiplicatore della frequenza di pagamento è 0.

93

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Differenziale della gamba 1

Indicazione del differenziale della gamba 1, se applicabile: per le operazioni su derivati OTC con pagamenti periodici (ad esempio, interest rate fixed/float swap, interest rate basis swap, commodity swap),

il differenziale sul singolo prezzo di riferimento dell'indice della gamba o delle gambe a tasso variabile, nel caso in cui vi sia un differenziale sulla gamba o sulle gambe a tasso variabile;

la differenza tra i prezzi di riferimento dei due indici della gamba a tasso variabile.

94

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Valuta del differenziale della gamba 1

Se applicabile, la valuta in cui è denominato il differenziale della gamba 1.

Questo dato è applicabile solo se il differenziale è espresso come valore monetario.

95

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Tasso fisso della gamba 2

Indicazione del tasso fisso della gamba 2 utilizzato, se applicabile.

96

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso fisso della gamba 2

Se applicabile, convenzione sul conteggio dei giorni (spesso indicata anche come frazione per il conteggio dei giorni o base per il conteggio dei giorni o metodo di conteggio dei giorni) che determina la modalità di calcolo dei pagamenti degli interessi. Si usa per calcolare la frazione di anno del periodo di calcolo e indica il numero di giorni del periodo di calcolo diviso per il numero di giorni dell'anno.

97

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Periodo di frequenza del pagamento del tasso fisso della gamba 2

Se applicabile, unità di tempo associata alla frequenza dei pagamenti, ad esempio giorno, settimana, mese, anno o termine del flusso per il tasso fisso della gamba 2.

98

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento del tasso fisso della gamba 2

Se applicabile, numero di unità di tempo (espresso dal periodo di frequenza del pagamento) che determina la frequenza con cui si susseguono le date di pagamento periodico per il tasso fisso della gamba 2. Ad esempio, un'operazione con pagamenti che avvengono ogni due mesi è rappresentata con il periodo di frequenza del pagamento «MNTH» (mensile) e un moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento pari a 2.

Questo dato non è applicabile se il periodo di frequenza del pagamento è «ADHO». Se il periodo di frequenza del pagamento è «EXPI», il moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento è 1. Se la frequenza di pagamento è infragiornaliera, il periodo di frequenza del pagamento è «DAIL» e il moltiplicatore della frequenza di pagamento è 0.

99

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Identificativo del tasso variabile della gamba 2

Se applicabile, identificativo dei tassi di interesse utilizzati, rivisti a intervalli prestabiliti con riferimento ad un tasso di riferimento di mercato.

100

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Indicatore del tasso variabile della gamba 2

Indicazione del tasso d'interesse, se disponibile.

101

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Nome del tasso variabile della gamba 2

Il nome completo del tasso d'interesse attribuito dal fornitore dell'indice.

102

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso variabile della gamba 2

Se applicabile, convenzione sul conteggio dei giorni (spesso indicata anche come frazione per il conteggio dei giorni o base per il conteggio dei giorni o metodo di conteggio dei giorni) che determina la modalità di calcolo dei pagamenti degli interessi per il tasso variabile della gamba 2. Si usa per calcolare la frazione di anno del periodo di calcolo e indica il numero di giorni del periodo di calcolo diviso per il numero di giorni dell'anno.

103

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 2

Se applicabile, unità di tempo associata alla frequenza dei pagamenti, ad esempio giorno, settimana, mese, anno o termine del flusso per il tasso variabile della gamba 2.

104

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 2

Se applicabile, numero di unità di tempo (espresso dal periodo di frequenza del pagamento) che determina la frequenza con cui si susseguono le date di pagamento periodico per il tasso variabile della gamba 2. Ad esempio, un'operazione con pagamenti che avvengono ogni due mesi è rappresentata con il periodo di frequenza del pagamento «MNTH» (mensile) e un moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento pari a 2.

Questo dato non è applicabile se il periodo di frequenza del pagamento è «ADHO». Se il periodo di frequenza del pagamento è «EXPI», il moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento è 1. Se la frequenza di pagamento è infragiornaliera, il periodo di frequenza del pagamento è «DAIL» e il moltiplicatore della frequenza di pagamento è 0.

105

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — periodo di tempo

Periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile della gamba 2.

106

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — moltiplicatore

Moltiplicatore del periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile della gamba 2.

107

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Periodo di frequenza della revisione del tasso variabile della gamba 2

Se applicabile, unità di tempo associata alla frequenza delle revisioni dei pagamenti, ad esempio giorno, settimana, mese, anno o termine del flusso per il tasso variabile della gamba 2.

108

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Moltiplicatore del periodo di frequenza della revisione del tasso variabile della gamba 2

Se applicabile, numero di unità di tempo (espresso dal periodo di frequenza del pagamento) che determina la frequenza con cui si susseguono le date delle revisioni dei pagamenti periodici per il tasso variabile della gamba 2. Ad esempio, un'operazione con pagamenti che avvengono ogni due mesi è rappresentata con il periodo di frequenza del pagamento «MNTH» (mensile) e un moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento pari a 2.

Questo dato non è applicabile se il periodo di frequenza del pagamento è «ADHO». Se il periodo di frequenza del pagamento è «EXPI», il moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento è 1. Se la frequenza di pagamento è infragiornaliera, il periodo di frequenza del pagamento è «DAIL» e il moltiplicatore della frequenza di pagamento è 0.

109

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Differenziale della gamba 2

Indicazione del differenziale della gamba 2, se applicabile: per le operazioni su derivati OTC con pagamenti periodici (ad esempio, interest rate fixed swap, interest rate float swap, interest rate basis swap, commodity swap),

il differenziale sul singolo prezzo di riferimento dell'indice della gamba o delle gambe a tasso variabile, nel caso in cui vi sia un differenziale sulla gamba o sulle gambe a tasso variabile;

la differenza tra i prezzi di riferimento dei due indici della gamba a tasso variabile.

110

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Valuta del differenziale della gamba 2

Se applicabile, la valuta in cui è denominato il differenziale della gamba 2.

Questo dato è applicabile solo se il differenziale è espresso come valore monetario.

111

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Differenziale dell'operazione a pacchetto

Prezzo negoziato dell'intero pacchetto in cui l'operazione su derivati segnalata è un componente dell'operazione a pacchetto.

Prezzo dell'operazione a pacchetto quando il prezzo del pacchetto è espresso come differenziale, differenza tra due prezzi di riferimento.

Questo dato non è applicabile se

non è coinvolto alcun pacchetto, o

è utilizzato il prezzo dell'operazione a pacchetto.

Il differenziale e i relativi elementi dei dati delle operazioni (valuta del differenziale) che rappresentano i singoli componenti del pacchetto sono segnalati quando disponibili.

Il differenziale dell'operazione a pacchetto potrebbe non essere noto quando è segnalata una nuova operazione, ma può essere aggiornato in seguito.

112

Sezione 2 h — Tassi di interesse

Valuta del differenziale dell'operazione a pacchetto

Valuta in cui è denominato il differenziale dell'operazione a pacchetto.

Questo dato non è applicabile se

non è coinvolto alcun pacchetto, o

è utilizzato il prezzo dell'operazione a pacchetto, o

il differenziale dell'operazione a pacchetto è espresso in percentuale o punti base.

113

Sezione 2 i — Tassi di cambio

Tasso di cambio 1

Tasso di cambio tra le due diverse valute specificate nell'operazione su derivati concordato dalle controparti all'inizio dell'operazione, espresso come tasso di cambio derivante dalla conversione della valuta unitaria nella valuta quotata.

114

Sezione 2 i — Tassi di cambio

Tasso di cambio a termine

Tasso di cambio a termine come concordato tra le controparti nel contratto. È espresso come il prezzo della valuta di base nella valuta quotata.

115

Sezione 2 i — Tassi di cambio

Base del tasso di cambio

Coppia di valute e ordine in cui è denominato il tasso di cambio, espresso come valuta unitaria o valuta quotata.

116

Sezione 2 j — Materie prime e quote di emissione (informazioni generali)

Categoria di prodotti

Categoria di prodotti come specificata nella classificazione delle merci nella tabella 4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860.

117

Sezione 2 j — Materie prime e quote di emissione (informazioni generali)

Sottocategoria di prodotti

Sottocategoria di prodotti come specificata nella classificazione delle merci nella tabella 4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860.

Questo campo presuppone l'indicazione di una specifica categoria di prodotti.

118

Sezione 2 j — Materie prime e quote di emissione (informazioni generali)

Ulteriore sottocategoria di prodotti

Ulteriore sottocategoria di prodotti come specificata nella classificazione delle merci nella tabella 4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860.

Questo campo presuppone l'indicazione di una specifica categoria di prodotti.

119

Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia)

Punto o zona di consegna

Punti di consegna o aree di mercato.

120

Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia)

Punto di interconnessione

Identificazione dei confini o dei punti di confine di un contratto di trasporto.

121

Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia)

Tipo di carico

Identificazione del profilo di consegna.

 

La sezione dei campi da 122 a 131 è ripetibile.

 

 

122

Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia)

Ora di inizio dell'intervallo di consegna

L'ora di inizio dell'intervallo di consegna per ogni blocco o forma.

123

Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia)

Ora di fine dell'intervallo di consegna

L'ora di fine dell'intervallo di consegna per ogni blocco o forma.

124

Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia)

Data di inizio della consegna

La data di inizio della consegna.

125

Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia)

Data di fine della consegna

La data di fine della consegna.

126

Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia)

Durata

La durata del periodo di consegna.

127

Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia)

Giorni della settimana

I giorni della settimana della consegna.

128

Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia)

Capacità di consegna

Il numero di unità incluse nell'operazione per ogni intervallo di consegna specificato nei campi 122 e 123.

129

Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia)

Unità di quantità

L'unità di misura utilizzata.

130

Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia)

Prezzo per quantità per intervallo di tempo

Se applicabile, prezzo per quantità per intervallo di tempo di consegna.

131

Sezione 2 k — Materie prime e quote di emissione (energia)

Valuta del prezzo per quantità per intervallo di tempo

La valuta in cui è espresso il prezzo per quantità per intervallo di tempo.

132

Sezione 2 l — Opzioni

Tipo di opzione

Indicare se il contratto derivato è call (diritto di acquistare una determinata attività sottostante) o put (diritto di vendere una determinata attività sottostante) o se al momento dell'esecuzione del contratto derivato non è possibile stabilirlo.

Per le swaption:

indicare «put» per le swaption receiver, in cui l'acquirente ha diritto di stipulare lo swap ricevendo un tasso fisso;

indicare «call» per le swaption payer, in cui l'acquirente ha diritto di stipulare lo swap pagando un tasso fisso.

Per le opzioni cap e le opzioni floor:

indicare «put» per la floor;

indicare «call» per la cap.

133

Sezione 2 l — Opzioni

Stile dell'opzione

Indicare se l'opzione può essere esercitata soltanto ad una data fissa (stile europeo), ad una serie di date prestabilite (stile bermudiano) o in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del contratto (stile americano).

134

Sezione 2 l — Opzioni

Prezzo strike

Per le opzioni diverse da opzioni FX, swaption e prodotti analoghi, il prezzo al quale il titolare di un'opzione può acquistare o vendere l'attività sottostante dell'opzione.

Per le opzioni in valuta estera, tasso di cambio al quale l'opzione può essere esercitata, espresso come tasso di cambio derivante dalla conversione della valuta unitaria nella valuta quotata. Nell'esempio 0,9426 USD/EUR, USD è la valuta unitaria e EUR è la valuta quotata; USD 1 = EUR 0,9426. Se il prezzo strike non è noto quando viene segnalata una nuova operazione, esso è aggiornato non appena è disponibile.

Per i volatility swap, i variance swap e prodotti analoghi, il prezzo strike della volatilità è segnalato in questo dato.

 

I campi da 135 a 137 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di prezzo strike.

 

 

135

Sezione 2 l — Opzioni

Data effettiva del prezzo strike

Data effettiva non rettificata del prezzo strike.

136

Sezione 2 l — Opzioni

Data finale del prezzo strike

Data finale non rettificata del prezzo strike (non applicabile se la data finale non rettificata di un dato periodo della tabella è contigua (back-to-back) alla data effettiva non rettificata del periodo successivo).

137

Sezione 2 l — Opzioni

Prezzo strike in essere alla data effettiva associata

Prezzo strike in essere tra la data effettiva non rettificata e la data finale non rettificata compresa.

138

Sezione 2 l — Opzioni

Valuta/coppia di valute del prezzo strike

Per le opzioni su azioni, le opzioni su merci e prodotti analoghi, la valuta in cui è denominato il prezzo strike.

Per le opzioni in valuta estera: coppia di valute e ordine in cui è espresso il prezzo strike. È espresso come valuta unitaria per valuta quotata.

139

Sezione 2 l — Opzioni

Importo premio opzione

Per le opzioni e le swaption di tutte le classi di attività, l'importo monetario pagato dall'acquirente dell'opzione.

Questo dato non è applicabile se lo strumento non è un'opzione o non prevede alcuna opzione.

140

Sezione 2 l — Opzioni

Valuta premio opzione

Per le opzioni e le swaption di tutte le classi di attività, la valuta in cui è denominato l'importo del premio dell'opzione. Questo dato non è applicabile se lo strumento non è un'opzione o non prevede alcuna opzione.

141

Sezione 2 l — Opzioni

Data di pagamento premio opzione

La data non rettificata in cui è pagato il premio dell'opzione.

142

Sezione 2 i — Opzioni

Data di scadenza del sottostante

Per le swaption, la data di scadenza dello swap sottostante.

143

Sezione 2 m — Derivati su crediti

Rango

Indicare il rango del titolo di debito, o del paniere di debito o dell'indice sottostante un derivato.

144

Sezione 2 m — Derivati su crediti

Soggetto di riferimento

Identificazione del soggetto di riferimento sottostante.

145

Sezione 2 m — Derivati su crediti

Serie

Il numero di serie della composizione dell'indice, se applicabile.

146

Sezione 2 m — Derivati su crediti

Versione

Una nuova versione della serie è emessa in caso di default di una delle componenti e di riponderazione dell'indice per tener conto del nuovo numero di componenti complessivi dell'indice.

147

Sezione 2 m — Derivati su crediti

Fattore dell'indice

Il fattore da applicare al nozionale (campo 55 della presente tabella) per aggiustarlo a tutti gli eventi di credito precedenti nella serie di indici.

148

Sezione 2 m — Derivati su crediti

Segmento

Indicare se il contratto derivato è suddiviso in segmenti.

149

Sezione 2 m — Derivati su crediti

Punto di attacco (attachment point) indice Credit Default Swap (CDS)

Punto inferiore definito in cui il livello di perdite nel portafoglio sottostante riduce il nozionale di un segmento. Ad esempio, il nozionale in un segmento con un punto di attacco del 3 % sarà ridotto in seguito a perdite del 3 % nel portafoglio. Questo dato non è applicabile se l'operazione non è un'operazione su segmenti CDS (indice o paniere personalizzato).

150

Sezione 2 m — Derivati su crediti

Punto di distacco (detachment point) indice CDS

Punto definito oltre il quale le perdite del portafoglio sottostante non producono più una riduzione del nozionale di un segmento. Ad esempio, il nozionale in un segmento con un punto di attacco del 3 % e un punto di distacco del 6 % sarà ridotto in seguito a perdite del 3 % nel portafoglio. Perdite del 6 % nel portafoglio esauriscono il nozionale del segmento. Questo dato non è applicabile se l'operazione non è un'operazione su segmenti CDS (indice o paniere personalizzato).

151

Sezione 2 n — Modifiche del derivato

Tipo di azione

Nuovo: la segnalazione di un derivato, a livello di operazione o di posizione, per la prima volta.

Modifica: la modifica dei termini o delle informazioni precedentemente trasmesse su un derivato, a livello di operazione o di posizione, ma non la correzione di una segnalazione.

Correzione: una segnalazione che corregge i campi di dati errati di una segnalazione precedentemente trasmessa.

Cessazione: la cessazione di un derivato esistente, a livello di operazione o di posizione.

Errore: la cancellazione di una segnalazione integrale erroneamente trasmessa, quando il derivato, a livello di operazione o di posizione, non è mai esistito o non era soggetto agli obblighi di segnalazione imposti dal regolamento (UE) n. 648/2012 ma è stato segnalato per errore ad un repertorio di dati sulle negoziazioni o la cancellazione di una doppia segnalazione.

Ripristino: riapertura di un derivato, a livello di operazione o posizione, che è stato annullato con tipo di azione "Errore" o cessato per errore.

Valutazione: l'aggiornamento della valutazione di un derivato, a livello di operazione o di posizione.

Componente di posizione: la segnalazione di un nuovo derivato che è incluso in una distinta segnalazione di posizione lo stesso giorno.

152

Sezione 2 n — Modifiche del derivato

Tipo di evento

Operazione: conclusione di un derivato o rinegoziazione dei suoi termini che non comporta il cambiamento di una controparte.

Subentro: un evento in cui una parte o la totalità del derivato è trasferita a una controparte 2 (e segnalata come un nuovo derivato) e il derivato esistente è cessato o il suo nozionale è modificato.

PTRR: esercizio di riduzione del rischio post-negoziazione.

Cessazione anticipata: la cessazione di un derivato, a livello di operazione o di posizione.

Compensazione: compensazione secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Esercizio: l'esercizio di un'opzione o di una swaption da parte di una controparte dell'operazione, in maniera completa o parziale.

Allocazione: evento di allocazione, in cui un derivato esistente è allocato a diverse controparti e segnalato come nuovo derivato con importi nozionali ridotti.

Evento di credito: si applica solo ai derivati su crediti. Un evento di credito che si traduce nella modifica di un derivato, a livello di operazione o di posizione.

Evento aziendale: un'azione societaria sul sottostante in azioni che ha un impatto sui derivati su tali azioni.

Inclusione nella posizione: inclusione di contratto differenziale o derivato compensato mediante CCP in una posizione quando un derivato esistente è cessato ed è creata una nuova posizione o è modificato il nozionale di una posizione esistente.

Aggiornamento: aggiornamento di un derivato in essere eseguito durante il periodo di transizione al fine di garantirne la conformità agli obblighi di segnalazione modificati.

153

Sezione 2 n — Modifiche del derivato

Data dell'evento

Data in cui si è svolto l'evento da segnalare relativo al contratto derivato e rilevato dalla segnalazione o, nel caso di una modifica, quando la modifica ha acquisito validità.

154

Sezione 2 n — Modifiche del derivato

Livello

Indicare se la segnalazione è effettuata a livello di operazione o di posizione.

La segnalazione a livello di posizione può essere utilizzata solo come integrazione della segnalazione a livello di operazione, per segnalare eventi post-negoziazione e solo se le singole operazioni in prodotti fungibili sono state sostituite dalla posizione.


Tabella 3

Voce

Sezione

Campo

Dati da segnalare

1

Parti del derivato

Data e ora della segnalazione

Data e ora della trasmissione della segnalazione al repertorio di dati sulle negoziazioni.

2

Parti del derivato

Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione

Nel caso in cui il soggetto responsabile della segnalazione abbia delegato la trasmissione della segnalazione ad un terzo o all'altra controparte, quest'altro soggetto deve essere individuato in questo campo con un codice unico.

In caso contrario, in questo campo dovrebbe essere indicato il soggetto responsabile della segnalazione.

3

Parti del derivato

Soggetto responsabile della segnalazione

Quando una controparte finanziaria ha l'esclusiva responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per conto di entrambe le controparti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 e la controparte non finanziaria non decide di segnalare essa stessa i dati dei suoi contratti derivati OTC con la controparte finanziaria, il codice unico che identifica tale controparte finanziaria. Quando la società di gestione ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per conto di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 ter, del predetto regolamento, il codice unico che identifica la società di gestione. Quando il gestore di un fondo di investimento alternativo (GEFIA) ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per conto del fondo di investimento alternativo (FIA) a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 quater, del predetto regolamento, il codice unico che identifica il GEFIA. Quando il soggetto autorizzato che è responsabile della gestione e agisce per conto di un EPAP ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per suo conto a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 quinquies, del predetto regolamento, il codice unico che identifica tale soggetto.

Questo campo è applicabile solo ai derivati OTC.

4

Parti del derivato

Controparte 1 (controparte segnalante)

Identificativo della controparte di un'operazione su derivati che sta adempiendo al suo obbligo di segnalazione attraverso la segnalazione in questione.

Nel caso di un'operazione su derivati allocata eseguita da un gestore di fondi per conto di un fondo, è segnalato come controparte il fondo e non il gestore di fondi.

5

Parti del derivato

Tipo di identificativo della controparte 2

Indicare se è stato usato il codice LEI per identificare la controparte 2.

6

Parti del derivato

Controparte 2

Identificativo della seconda controparte di un'operazione su derivati.

Nel caso di un'operazione su derivati allocata eseguita da un gestore di fondi per conto di un fondo, è segnalato come controparte il fondo e non il gestore di fondi.

7

Garanzie

Data e ora della garanzia

Data e ora a partire dalle quali sono segnalati i valori dei margini.

8

Garanzie

Indicatore della garanzia per portafoglio

Indicatore dell'eventualità che la garanzia sia stata costituita sulla base di un portafoglio. Con l'espressione «sulla base di un portafoglio» si intende un insieme di operazioni che sono soggette a marginazione congiunta (su base netta o lorda) contrariamente allo scenario in cui il margine è calcolato e costituito per ogni singola operazione separatamente.

9

Garanzie

Codice della garanzia per portafoglio

Se la garanzia è segnalata sulla base di un portafoglio, codice unico assegnato dalla controparte 1 al portafoglio. Questo dato non è applicabile se la garanzia è stata costituita a livello di operazione, o se non esiste un contratto di garanzia o se non è fornita o ricevuta alcuna garanzia.

10

Garanzie

UTI

Identificativo unico dell'operazione di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860.

11

Garanzie

Categoria della costituzione di garanzia

Indicare se esiste un contratto di garanzia tra le controparti.

Questo dato è fornito per ogni operazione o per ogni portafoglio, a seconda che la garanzia sia costituita a livello di operazione o di portafoglio, ed è applicabile sia alle operazioni compensate che a quelle non compensate.

12

Garanzie

Margine iniziale costituito dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia)

Valore monetario del margine iniziale costituito dalla controparte 1, compreso qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento.

Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine iniziale costituito si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine iniziale costituito si riferisce alla singola operazione.

Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine iniziale, piuttosto che alla sua variazione giornaliera.

Il dato si riferisce sia alle operazioni non compensate che a quelle compensate a livello centrale.

Per le operazioni compensate a livello centrale, il dato non include i contributi al fondo di garanzia, né la garanzia costituita verso la CCP a fronte di accantonamenti di liquidità, cioè le linee di credito impegnate.

Se il margine iniziale costituito è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale.

13

Garanzie

Margine iniziale costituito dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia)

Valore monetario del margine iniziale costituito dalla controparte 1, compreso qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento.

Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine iniziale costituito si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine iniziale costituito si riferisce alla singola operazione.

Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine iniziale dopo l'applicazione dello scarto di garanzia (se applicabile), piuttosto che alla sua variazione giornaliera.

Il dato si riferisce sia alle operazioni non compensate che a quelle compensate a livello centrale. Per le operazioni compensate a livello centrale, il dato non include i contributi al fondo di garanzia, né la garanzia costituita verso la CCP a fronte di accantonamenti di liquidità, cioè le linee di credito impegnate.

Se il margine iniziale costituito è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale.

14

Garanzie

Valuta del margine iniziale costituito

Valuta in cui è denominato il margine iniziale costituito.

Se il margine iniziale costituito è denominato in più di una valuta, questo dato riflette una delle valute in cui la controparte 1 ha scelto di convertire tutti i valori dei margini iniziali costituiti.

15

Garanzie

Margine di variazione costituito dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia)

Valore monetario del margine di variazione costituito dalla controparte 1, compreso il margine regolato in contante e qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento.

Il margine di variazione potenziale non è incluso.

Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine di variazione costituito si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine di variazione costituito si riferisce alla singola operazione.

Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine di variazione, accumulato dalla prima segnalazione dei margini di variazione costituiti per il portafoglio o l'operazione.

Se il margine di variazione costituito è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale.

16

Garanzie

Margine di variazione costituito dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia)

Valore monetario del margine di variazione costituito dalla controparte 1, compreso il margine regolato in contante e qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento.

Il margine di variazione potenziale non è incluso.

Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine di variazione costituito si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine di variazione costituito si riferisce alla singola operazione.

Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine di variazione dopo l'applicazione dello scarto di garanzia, se applicabile, accumulato dalla prima segnalazione dei margini di variazione costituiti per il portafoglio o l'operazione.

Se il margine di variazione costituito è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale.

17

Garanzie

Valuta dei margini di variazione costituiti

Valuta in cui è denominato il margine di variazione costituito.

Se il margine di variazione costituito è denominato in più di una valuta, questo dato riflette una delle valute in cui la controparte 1 ha scelto di convertire tutti i valori dei margini di variazione costituiti.

18

Garanzie

Garanzia costituita in eccesso dalla controparte 1

Valore monetario di qualsiasi garanzia aggiuntiva costituita dalla controparte 1 separata e indipendente dal margine iniziale e di variazione. Questo campo si riferisce al valore totale corrente della garanzia costituita in eccesso prima dell'applicazione dello scarto di garanzia, se applicabile, piuttosto che alla sua variazione giornaliera.

Qualsiasi importo del margine iniziale o di variazione costituito che superi il margine iniziale richiesto o il margine di variazione richiesto è segnalato, rispettivamente, come parte del margine iniziale costituito o del margine di variazione costituito, piuttosto che incluso come garanzia costituita in eccesso.

Per le operazioni compensate a livello centrale, la garanzia in eccesso è segnalata solo nella misura in cui può essere assegnata a un portafoglio o a un'operazione specifici.

19

Garanzie

Valuta della garanzia costituita in eccesso

Valuta in cui è denominata la garanzia costituita in eccesso.

Se la garanzia costituita in eccesso è denominata in più di una valuta, questo dato riflette una delle valute in cui la controparte 1 ha scelto di convertire tutti i valori della garanzia costituita in eccesso.

20

Garanzie

Margine iniziale raccolto dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia)

Valore monetario del margine iniziale raccolto dalla controparte 1, compreso qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento.

Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine iniziale raccolto si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine iniziale raccolto si riferisce alla singola operazione.

Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine iniziale, piuttosto che alla sua variazione giornaliera.

Il dato si riferisce sia alle operazioni non compensate che a quelle compensate a livello centrale. Per le operazioni compensate a livello centrale, il dato non include la garanzia raccolta dalla CCP nell'ambito della sua attività di investimento.

Se il margine iniziale raccolto è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale.

21

Garanzie

Margine iniziale raccolto dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia)

Valore monetario del margine iniziale raccolto dalla controparte 1, compreso qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento.

Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine iniziale raccolto si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine iniziale raccolto si riferisce alla singola operazione.

Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine iniziale dopo l'applicazione dello scarto di garanzia, se applicabile, piuttosto che alla sua variazione giornaliera.

Il dato si riferisce sia alle operazioni non compensate che a quelle compensate a livello centrale. Per le operazioni compensate a livello centrale, il dato non include la garanzia raccolta dalla CCP nell'ambito della sua attività di investimento.

Se il margine iniziale raccolto è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale.

22

Garanzie

Valuta del margine iniziale raccolto

Valuta in cui è denominato il margine iniziale raccolto.

Se il margine iniziale raccolto è denominato in più di una valuta, questo dato riflette una delle valute in cui la controparte 1 ha scelto di convertire tutti i valori dei margini iniziali raccolti.

23

Garanzie

Margine di variazione raccolto dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia)

Valore monetario del margine di variazione raccolto dalla controparte 1, compreso il margine regolato in contante e qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento.

Il margine di variazione potenziale non è incluso.

Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine di variazione raccolto si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine di variazione raccolto si riferisce alla singola operazione.

Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine di variazione accumulato dalla prima segnalazione dei margini di variazione raccolti per il portafoglio o l'operazione.

Se il margine di variazione raccolto è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale.

24

Garanzie

Margine di variazione raccolto dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia)

Valore monetario del margine di variazione raccolto dalla controparte 1, compreso il margine regolato in contante e qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento.

Il margine di variazione potenziale non è incluso.

Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine di variazione raccolto si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine di variazione raccolto si riferisce alla singola operazione.

Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine di variazione raccolto dopo l'applicazione dello scarto di garanzia, se applicabile, accumulato dalla prima segnalazione dei margini di variazione raccolti per il portafoglio/l'operazione.

Se il margine di variazione raccolto è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale.

25

Garanzie

Valuta del margine di variazione raccolto

Valuta in cui è denominato il margine di variazione raccolto.

Se il margine di variazione raccolto è denominato in più di una valuta, questo dato riflette una delle valute in cui la controparte 1 ha scelto di convertire tutti i valori dei margini variazione raccolti.

26

Garanzie

Garanzia raccolta in eccesso dalla controparte 1

Valore monetario di qualsiasi garanzia aggiuntiva raccolta dalla controparte 1 separata e indipendente dal margine iniziale e di variazione. Questo dato si riferisce al valore totale corrente della garanzia in eccesso prima dell'applicazione dello scarto di garanzia, se applicabile, piuttosto che alla sua variazione giornaliera.

Qualsiasi importo del margine iniziale o di variazione raccolto che superi il margine iniziale richiesto o il margine di variazione richiesto è segnalato, rispettivamente, come parte del margine iniziale raccolto o del margine di variazione raccolto, piuttosto che incluso come garanzia raccolta in eccesso.

Per le operazioni compensate a livello centrale la garanzia in eccesso è segnalata solo nella misura in cui può essere assegnata a un portafoglio o a un'operazione specifici.

27

Garanzie

Valuta della garanzia raccolta in eccesso

Valuta in cui è denominata la garanzia raccolta in eccesso.

Se la garanzia raccolta in eccesso è denominata in più di una valuta, questo dato riflette una delle valute in cui la controparte 1 ha scelto di convertire tutti i valori della garanzia raccolta in eccesso.

28

Garanzie

Tipo di azione

La segnalazione deve contenere uno dei seguenti tipi di azione:

a)

un nuovo saldo del margine o una modifica delle informazioni relative ai margini sono indicati come «Aggiornamento del margine»;

b)

la correzione di campi di dati che sono stati compilati erroneamente in una segnalazione precedente è indicata come «Correzione».

29

Garanzie

Data dell'evento

Data in cui si è svolto l'evento da segnalare relativo al contratto derivato e rilevato dalla segnalazione. In caso di aggiornamento della garanzia, la data in cui sono fornite le informazioni contenute nella segnalazione.


(1)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione, del 10 giugno 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione (cfr. pag. 68 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).


7.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 262/34


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1856 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2022

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 151/2013 specificando ulteriormente la procedura di accesso ai dati sui derivati nonché le disposizioni tecniche e operative per accedervi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 81, paragrafo 5, quarto comma, in combinato disposto con l’articolo 81, paragrafo 5, primo comma, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di comparare e aggregare in modo efficace ed efficiente i dati, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero utilizzare modelli in formato XML e messaggi XML sviluppati secondo la metodologia ISO 20022 per consentire l’accesso ai dati sui derivati e per comunicare con i soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012. Questo non dovrebbe impedire ai repertori di dati sulle negoziazioni e ai soggetti interessati di accordarsi per utilizzare formati diversi da XML per comunicare o per fornire accesso ai dati sui derivati.

(2)

I dati sui derivati segnalati che i repertori di dati sulle negoziazioni mettono a disposizione dei soggetti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 in modelli in formato XML sviluppati conformemente alla metodologia ISO 20022 dovrebbero essere gli stessi forniti dalle controparti, dai soggetti responsabili della segnalazione e dai soggetti che trasmettono la segnalazione, a seconda dei casi.

(3)

Le informazioni cui i soggetti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero poter accedere dovrebbero includere i dati sui derivati che i repertori di dati sulle negoziazioni hanno respinto o i dati sui derivati che hanno accettato, ma per i quali hanno formulato un avvertimento, nonché le informazioni successive al processo di riconciliazione dei derivati di cui all’articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione (2).

(4)

Quando la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce che il quadro normativo di un paese terzo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 76 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, è opportuno che i repertori di dati sulle negoziazioni consentano all’autorità competente del paese terzo in questione di accedere ai dati, tenendo conto del mandato e delle responsabilità dell’autorità del paese terzo.

(5)

Per assicurare un approccio standardizzato e armonizzato all’accesso ai dati sui derivati e per ridurre gli oneri amministrativi sia per i soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 sia per i repertori di dati sulle negoziazioni, è opportuno specificare ulteriormente i compiti dei repertori di dati sulle negoziazioni nella concessione dell’accesso ai dati sui derivati. I repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero designare una persona responsabile dei contatti con i soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012. Gli stessi dovrebbero inoltre rendere disponibili sul loro sito web le istruzioni per tali soggetti, spiegando come richiedere l’accesso ai dati detenuti dal repertorio di dati sulle negoziazioni. Inoltre, per facilitare le richieste di accesso ai dati pertinenti da parte di tali soggetti, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero preparare un modulo standardizzato che aiuterebbe tali soggetti a fornire ai repertori di dati sulle negoziazioni le informazioni che permettono a questi ultimi di stabilire i requisiti per l’accesso ai dati. Infine, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero mettere in atto le disposizioni tecniche necessarie affinché i soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possano accedere ai dati sui derivati segnalati.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione (3).

(7)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione previa consultazione dei membri del Sistema europeo di banche centrali.

(8)

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(9)

Per dare alle controparti e ai repertori di dati sulle negoziazioni tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 (5), la data di applicazione delle disposizioni relative ai nuovi campi di dati dovrebbe essere differita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 151/2013

Il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Concessione dell’accesso ai dati sui derivati

1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni mette direttamente e immediatamente a disposizione, conformemente agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, i dati sui derivati ai soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, anche quando esistono accordi di delega ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Ai fini del primo comma, il repertorio di dati sulle negoziazioni utilizza il formato XML e il modello elaborato secondo la metodologia ISO 20022.

2.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni provvede affinché i dati sulle operazioni in derivati messi a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 a norma del presente articolo e secondo le tempistiche di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento comprendano i dati seguenti:

a)

le segnalazioni relative ai derivati segnalati in conformità delle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1855 della Commissione (*1), compresi i dati più recenti sulle operazioni in derivati in essere di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione (*2);

b)

i pertinenti dati relativi alle segnalazioni di derivati che il repertorio di dati sulle negoziazioni ha respinto o per le quali ha formulato un avvertimento durante il precedente giorno lavorativo e i motivi del rigetto o dell’avvertimento, secondo quanto specificato nel regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione (*3);

c)

lo stato di riconciliazione di tutti i derivati segnalati per i quali il repertorio di dati sulle negoziazioni ha effettuato il processo di riconciliazione a norma dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/1855.

3.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni mette a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 che hanno diverse responsabilità o diversi mandati un punto di accesso unico ai derivati che ricadono nell’ambito delle loro responsabilità e mandati.

4.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati per permetterle di esercitare le sue competenze conformemente alle sue responsabilità e ai suoi mandati.

5.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’Autorità bancaria europea, all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e al Comitato europeo per il rischio sistemico l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati.

6.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia accesso a tutte le informazioni sulle operazioni in derivati il cui sottostante è l’energia o le quote di emissione.

7.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità che esercitano la vigilanza sulle sedi di negoziazione l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati eseguite in tali sedi.

8.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’autorità di vigilanza designata a norma dell’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati il cui sottostante è un titolo emesso da una società che soddisfa una o più delle seguenti condizioni:

a)

la società è ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato stabilito nello Stato membro dell’autorità e le offerte pubbliche di acquisto dei titoli della società rientrano nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di vigilanza dell’autorità;

b)

la società ha la sede legale o la sede principale nello Stato membro dell’autorità e le offerte pubbliche di acquisto dei titoli della società ricadono nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di vigilanza dell’autorità;

c)

la società è un offerente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/25/CE, per le società di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e il corrispettivo da essa offerto include titoli.

9.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità di cui all’articolo 81, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (UE) n. 648/2012 l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati riguardanti mercati, contratti, sottostante, indici di riferimento e controparti che ricadono nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di vigilanza di tali autorità.

10.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alla Banca centrale europea (BCE) e a un membro del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) il cui Stato membro abbia come valuta l’euro l’accesso:

a)

a tutti i dati sulle operazioni in derivati in uno dei seguenti casi:

i)

quando il soggetto di riferimento del derivato è stabilito in uno Stato membro che ha come valuta l’euro e ricade nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di vigilanza del membro del SEBC; o

ii)

quando l’obbligazione di riferimento è un titolo di debito sovrano di uno Stato membro la cui valuta è l’euro;

b)

ai dati sulle posizioni per i derivati in euro.

11.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 incaricate della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria nella zona euro e il cui Stato membro ha come valuta l’euro, compresa la BCE, l’accesso a tutti i dati su operazioni in derivati concluse in sedi di negoziazione o da controparti centrali (CCP) e controparti che rientrano nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità ai fini della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria della zona euro.

12.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà ai membri del SEBC il cui Stato membro non abbia come valuta l’euro l’accesso:

a)

a tutti i dati sulle operazioni in derivati in uno dei seguenti casi:

i)

quando il soggetto di riferimento del derivato è stabilito nello Stato membro del membro del SEBC e lo stesso soggetto ricade nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di vigilanza di detto membro; o

ii)

quando l’obbligazione di riferimento è un titolo di debito sovrano dello Stato membro del membro del SEBC;

b)

ai dati sulle posizioni in derivati nella valuta emessa dal membro del SEBC.

13.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità, di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, incaricate della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria e il cui Stato membro non ha come valuta l’euro l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse in sedi di negoziazione o da controparti centrali e controparti che rientrano nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità ai fini della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria in uno Stato membro la cui valuta non è l’euro.

14.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alla BCE, per lo svolgimento dei compiti che le sono assegnati nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (*4), l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse dalle controparti che, nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico, sono soggette alla vigilanza della BCE a norma del suddetto regolamento.

15.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità competenti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, lettere o) e p), del regolamento (UE) n. 648/2012 l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse da controparti che rientrano nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità.

16.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà alle autorità di risoluzione di cui all’articolo 81, paragrafo 3, lettera m), del regolamento (UE) n. 648/2012 l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse da controparti che rientrano nell’ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità.

17.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà al Comitato di risoluzione unico l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse da controparti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).

18.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’autorità di vigilanza di una controparte centrale (CCP), e ove applicabile al pertinente membro del SEBC che esercita la vigilanza sulla CCP, l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati compensate dalla CCP.

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2022/1855 della Commissione, del 10 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni e il tipo di segnalazioni da utilizzare (GU L 262 del 7.10.2022, pag. 1)"

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione, del 10 giugno 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione (GU L 262 del 7.10.2022, pag. 68)."

(*3)  Regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione, del 10 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare che la controparte segnalante o il soggetto che trasmette la segnalazione rispettino gli obblighi di segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati (GU L 262 del 7.10.2022, pag. 46)."

(*4)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63)."

(*5)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1)».;"

2)

all’articolo 3 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà all’autorità competente di un paese terzo per il quale la Commissione ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce che il quadro normativo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 76 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 accesso alle informazioni in funzione del mandato e delle responsabilità dell’autorità del paese terzo.»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Predisposizione dell’accesso ai dati sui derivati

1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni svolge i seguenti compiti:

a)

designa una persona o le persone responsabili dei contatti con i soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012;

b)

pubblica sul suo sito web le istruzioni che i soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 devono seguire per richiedere l’accesso ai dati sulle operazioni in derivati;

c)

fornisce ai soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 il modulo di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

d)

predispone l’accesso ai dati sulle operazioni in derivati per i soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 sulla base delle informazioni contenute nel modulo di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

e)

mette in atto le disposizioni tecniche necessarie affinché i soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possano accedere ai dati sulle operazioni in derivati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

f)

fornisce ai soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 l’accesso diretto e immediato ai dati sui derivati entro 30 giorni di calendario dalla presentazione da parte del soggetto della richiesta di predisposizione di tale accesso.

2.   I soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 chiedono l’accesso ai dati sui derivati utilizzando un modulo elaborato e messo a disposizione da un repertorio di dati sulle negoziazioni e specificando almeno le seguenti informazioni:

a)

il nome del soggetto;

b)

la persona di contatto presso il soggetto;

c)

le responsabilità giuridiche e i mandati del soggetto;

d)

le credenziali per la connessione SSH FTP sicura;

e)

ogni altra informazione tecnica pertinente ai fini dell’accesso del soggetto ai dati sui derivati;

f)

se il soggetto è competente per le controparti nel suo Stato membro, nella zona euro o nell’Unione;

g)

i tipi di controparti per le quali il soggetto è competente secondo la classificazione di cui alla tabella 1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione;

h)

i tipi di sottostanti dei derivati per i quali il soggetto è competente;

i)

le sedi di negoziazione sottoposte alla vigilanza del soggetto, se del caso;

j)

le CCP sottoposte alla vigilanza o alla sorveglianza dal soggetto, se del caso;

k)

la valuta emessa dal soggetto, se del caso;

l)

i punti di consegna e di interconnessione;

m)

gli indici di riferimento utilizzati nell’Unione, il cui amministratore rientra nell’ambito della vigilanza del soggetto;

n)

le caratteristiche dei sottostanti sottoposti alla vigilanza del soggetto;

o)

le caratteristiche delle parti di cui ai campi 16 “Partecipante diretto”, 15 “Intermediario” della tabella 1 e al campo 142 “Soggetto di riferimento” della tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 che sono sottoposte alla vigilanza del soggetto, se del caso.»;

4)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è soppresso;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono e mantengono le disposizioni tecniche necessarie per consentire ai soggetti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 di predisporre richieste periodiche predefinite di accesso ai dati sui derivati, come stabilito agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, necessari a detti soggetti per assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi.»;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Su richiesta, il repertorio di dati sulle negoziazioni dà ai soggetti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento n. 648/2012 accesso alle informazioni sui derivati secondo una qualsiasi delle combinazioni possibili dei seguenti campi di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860:

a)

data e ora della segnalazione;

b)

controparte 1;

c)

controparte 2;

d)

soggetto responsabile della segnalazione;

e)

settore di attività della controparte 1;

f)

natura della controparte 1;

g)

identificativo dell’intermediario;

h)

identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione;

i)

classe di attività;

j)

classificazione del prodotto;

k)

tipo di contratto;

l)

codice ISIN;

m)

identificativo unico del prodotto;

n)

identificazione del sottostante;

o)

sede di esecuzione;

p)

data e ora di esecuzione;

q)

data effettiva;

r)

data e ora della valutazione;

s)

data di scadenza;

t)

data di cessazione anticipata;

u)

controparte centrale (CCP);

v)

partecipante diretto;

w)

livello;

x)

tipo di azione;

y)

tipo di evento.»;

d)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono e mantengono le capacità tecniche per dare accesso diretto e immediato alle informazioni relative ai derivati ai soggetti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 per consentire loro di assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi. L’accesso è dato secondo le seguenti modalità:

a)

quando i soggetti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 richiedono l’accesso alle informazioni sui derivati in essere o sui derivati scaduti o per i quali la segnalazione con tipo di azione “Errore” (Error), “Cessazione” (Terminate) o “Componente di posizione” (Position Component) di cui al campo 151 della tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 è stata effettuata o che sono stati oggetto di una segnalazione con tipo di azione “Ripristino” (Revive) non seguita da una segnalazione con tipo di azione “Errore” (Error) o “Cessazione” (Terminate) meno di un anno prima della data di presentazione della richiesta, i repertori di dati sulle negoziazioni soddisfano la richiesta entro le ore 12:00 UCT del primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la richiesta di accesso è stata presentata;

b)

quando i soggetti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 richiedono l’accesso alle informazioni sui derivati scaduti o per i quali la segnalazione con tipo di azione “Errore” (Error), “Cessazione” (Terminate) o “Componente di posizione” (Position Component) di cui al campo 151 della tabella 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 è stata effettuata o che sono stati oggetto di una segnalazione con tipo di azione “Ripristino” (Revive) non seguita da una segnalazione con tipo di azione “Errore” (Error) o “Cessazione” (Terminate) più di un anno prima della data di presentazione della richiesta, i repertori di dati sulle negoziazioni soddisfano la richiesta entro i tre giorni lavorativi successivi al giorno in cui la richiesta di accesso è stata presentata;

c)

quando la richiesta di accesso ai dati da parte dei soggetti elencati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 si riferisce a derivati rientranti in entrambe le lettere a) e b) del presente paragrafo, il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce le informazioni su tali derivati entro i tre giorni lavorativi successivi al giorno in cui la richiesta di accesso è stata presentata.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punto 4, lettere c) e d), si applica a decorrere dal 29 aprile 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 150/2013, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860, del 10 giugno 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione (cfr. pag. 68 della presente Gazzetta ufficiale).


7.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 262/41


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1857 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2022

recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 150/2013 per quanto riguarda i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 56, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione (2) specifica i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni.

(2)

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), i repertori di dati sulle negoziazioni sono tenuti a disporre di procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e di procedure per verificare il rispetto degli obblighi di segnalazione da parte della controparte segnalante o del soggetto che trasmette la segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati. Affinché l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati disponga delle informazioni pertinenti che le consentono di accertare, in sede di valutazione della domanda di registrazione, che il repertorio di dati sulle negoziazioni soddisfi tali obblighi, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni sulle procedure che hanno predisposto per l'autenticazione dell'identità degli utenti che accedono ai dati, l'invio ai soggetti competenti di un riscontro sull'autorizzazione del soggetto che trasmette la segnalazione, la verifica della completezza e della correttezza dei dati, la riconciliazione e i risultati del processo di riconciliazione, l'invio di un riscontro di avvertimento ai soggetti che trasmettono le segnalazioni e la modifica degli identificativi delle persone giuridiche, conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione (4).

(3)

Affinché i repertori di dati sulle negoziazioni siano conformi alle più elevate norme di regolamentazione, è necessario introdurre ulteriori regole per quanto riguarda le informazioni da fornire sulle procedure di portabilità e sui problemi informatici che incidono sulla qualità dei dati, e per quanto riguarda il log di segnalazione.

(4)

È opportuno stabilire i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione per consentire ai repertori di dati sulle negoziazioni già registrati ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) di ottenere l'estensione della registrazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. Per evitare la duplicazione degli obblighi, i repertori di dati sulle negoziazioni che presentano domanda di estensione della registrazione dovrebbero essere tenuti a fornire soltanto informazioni sugli adeguamenti dei loro sistemi, processi e risorse necessari per garantire la conformità agli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

(5)

Per coprire le spese che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati deve sostenere per la registrazione o l'estensione della registrazione occorre imporre ai repertori di dati sulle negoziazioni di pagare le commissioni applicabili all'atto della presentazione della domanda di registrazione o di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni. La prova di pagamento dovrebbe quindi essere inclusa nella domanda.

(6)

È opportuno modificare pertanto di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 150/2013.

(7)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

(8)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(9)

Per consentire ai repertori di dati sulle negoziazioni di adottare tutte le misure necessarie per adattarsi alle modifiche degli obblighi relativi alle informazioni sulla verifica della completezza e della correttezza dei dati introdotte dal presente regolamento, è opportuno rinviare la data di applicazione delle relative disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 150/2013 è così modificato:

1)

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Verifica della completezza e della correttezza dei dati

La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni:

a)

le procedure di autenticazione dell'identità degli utenti che accedono al repertorio di dati sulle negoziazioni conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato della Commissione (UE) 2022/1858 (*1);

b)

le procedure per verificare che il modello XML usato per segnalare i derivati al repertorio di dati sulle negoziazioni sia conforme alla metodologia ISO 20022 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2022/1858;

c)

le procedure per verificare l'autorizzazione del soggetto che effettua la segnalazione per conto della controparte segnalante conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2022/1858;

d)

le procedure per verificare che sia mantenuta in ogni momento la sequenza logica dei dati sui derivati segnalati conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da d) a k), del regolamento delegato (UE) 2022/1858;

e)

le procedure per verificare la completezza e la correttezza dei dati sui derivati segnalati conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera l), del regolamento delegato (UE) 2022/1858;

f)

le procedure per la riconciliazione dei dati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1858;

g)

le procedure per l'invio di un riscontro alle controparti dei derivati, ai soggetti responsabili della segnalazione, o ai terzi che segnalano per loro conto, sulle verifiche effettuate a norma delle lettere da a) a e), conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, e all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1858 e sui risultati del processo di riconciliazione a norma della lettera f), conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1858;

h)

le procedure per l'invio di un riscontro di avvertimento alle controparti dei derivati, ai soggetti responsabili della segnalazione, o ai terzi che segnalano per loro conto, sulle verifiche effettuate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da e) a g), del regolamento delegato (UE) 2022/1858;

i)

le procedure per aggiornare gli identificativi delle persone giuridiche conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2022/1858.

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione, del 10 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare che la controparte segnalante o il soggetto che trasmette la segnalazione rispettino gli obblighi di segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati (GU L 262 del 7.10.2022, pag. 46).»;"

2)

all'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le procedure per assicurare la sostituzione regolare del repertorio di dati sulle negoziazioni originale se richiesto da una controparte segnalante, da un soggetto responsabile della segnalazione o da un terzo che effettua la segnalazione per conto di una controparte non segnalante, o qualora tale sostituzione sia il risultato di una revoca della registrazione, e comprende le procedure per il trasferimento dei dati e il reindirizzamento dei flussi di informazioni a un altro repertorio di dati sulle negoziazioni.»;

3)

all'articolo 22, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

la conservazione di tutte le informazioni segnalate riguardanti la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto derivato in un log di segnalazione che indichi la persona o le persone che hanno chiesto l'azione, ivi compreso il repertorio di dati sulle negoziazioni stesso, se applicabile, le ragioni dell'azione, la data e l'ora dell'azione e i dati vecchi e nuovi previsti nell'allegato del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2022/1860 (*2)

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione, del 10 giugno 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione (GU L 262 del 7.10.2022, pag. 68).»"

4)

all'articolo 23, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

la descrizione delle risorse, dei metodi e delle strutture che il repertorio di dati sulle negoziazioni utilizza per facilitare l'accesso delle autorità competenti ai dati relativi alle informazioni sui contratti derivati ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, un log che elenchi i problemi informatici a livello di repertori di dati sulle negoziazioni che incidono sulla qualità dei dati messi a disposizione delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, la frequenza degli aggiornamenti e i controlli e le verifiche che il repertorio di dati sulle negoziazioni può stabilire per il processo di filtraggio dell'accesso, nonché una copia di eventuali manuali e procedure interne specifici; ";

5)

dopo l'articolo 23 bis è inserita l'intestazione del capo 2 seguente:

«CAPO 2

ESTENSIONE DELLA REGISTRAZIONE»;

6)

è inserito l'articolo 23 ter seguente:

«Articolo 23 ter

Estensione della registrazione

La domanda di estensione dell'esistente registrazione ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) contiene le informazioni indicate all'articolo 1, ad esclusione del paragrafo 2, lettera k), agli articoli 2 e 5, all'articolo 7, ad esclusione del paragrafo 2, lettera d), all'articolo 8, lettera b), all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) ed e), all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, all'articolo 16, ad esclusione della lettera c), agli articoli da 17 a 23 bis e all'articolo 23 quater.

(*3)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).»;"

7)

dopo l'articolo 23 ter è inserita l'intestazione del capo 3 seguente:

«CAPO 3

COMMISSIONI E VERIFICA»;

8)

è inserito l'articolo 23 quater seguente:

«Articolo 23 quater

Pagamento delle commissioni

La domanda di registrazione o di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni include una prova del pagamento delle applicabili commissioni di registrazione o di estensione della registrazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione (*4).

(*4)  Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4).»;"

9)

all'articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Tutte le informazioni fornite all'ESMA nel corso della procedura di registrazione o di estensione della registrazione sono accompagnate da una lettera firmata da un membro del consiglio e da un alto dirigente del repertorio di dati sulle negoziazioni, in cui questi attestino che, per quanto a loro conoscenza, alla data della presentazione le informazioni fornite sono corrette e complete.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 29 aprile 2024

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25).

(3)  Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione, del 10 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare che la controparte segnalante o il soggetto che trasmette la segnalazione rispettino gli obblighi di segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati (cfr. pag. 46 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


7.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 262/46


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1858 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2022

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare che la controparte segnalante o il soggetto che trasmette la segnalazione rispettino gli obblighi di segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire la qualità delle informazioni sui derivati segnalati loro, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero verificare l'identità dei soggetti che trasmettono le segnalazioni, l'integrità logica dell'ordine in cui le informazioni sui derivati sono segnalate e la completezza e la correttezza di tali informazioni.

(2)

Per lo stesso motivo, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero riconciliare le informazioni contenute nelle singole segnalazioni di derivati ricevute, qualora entrambe le controparti siano soggette all'obbligo di segnalazione. È opportuno precisare una procedura standardizzata per consentire ai repertori di riconciliare i dati in modo coerente e per ridurre il rischio di mancata riconciliazione di alcune informazioni sui derivati. Tuttavia è possibile che certe informazioni sui derivati non siano identiche a causa delle specificità dei sistemi tecnologici usati dai soggetti che trasmettono le segnalazioni. Occorre pertanto applicare alcune tolleranze per evitare che divergenze minori nelle informazioni segnalate sui derivati impediscano alle autorità di analizzare i dati con una certa sicurezza.

(3)

Inoltre, fatti salvi gli altri obblighi relativi alle informazioni sui derivati raccolte e registrate durante il processo di riconciliazione, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero garantire la riservatezza dei dati scambiati tra loro e messi a disposizione delle controparti segnalanti, dei soggetti responsabili della segnalazione e dei soggetti che trasmettono la segnalazione.

(4)

Quando si verifica un evento di ristrutturazione aziendale che comporta il cambiamento dell'identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier, LEI) di una controparte, è necessario aggiornare le informazioni relative ai soggetti individuati nelle segnalazioni sui derivati. Per assicurare l'integrità di tali informazioni, che sono essenziali per il monitoraggio dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria, è necessario che l'aggiornamento sia eseguito a livello centrale dai repertori di dati sulle negoziazioni. Per questo motivo, è opportuno stabilire una procedura per assicurare che i repertori di dati sulle negoziazioni possano aggiornare l'identificativo dei soggetti in modo centralizzato, assicurando così un processo efficiente, solido e tempestivo.

(5)

I soggetti che trasmettono le segnalazioni dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adeguarsi agli obblighi di segnalazione, in particolare per impedire l'accumulo di operazioni non riconciliate immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di segnalazione. È pertanto opportuno che in un primo momento debba essere riconciliato solo un numero limitato di campi.

(6)

I soggetti che trasmettono le segnalazioni e, se del caso, quelli responsabili delle segnalazioni dovrebbero essere in grado di monitorare il rispetto dei propri obblighi di segnalazione di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. Dovrebbero pertanto avere la possibilità di accedere a determinate informazioni, su base giornaliera, in relazione a tali segnalazioni, incluso l'esito della verifica delle segnalazioni, anche nel caso di emissione di un avvertimento, e all'andamento della riconciliazione dei dati segnalati. È pertanto necessario specificare le informazioni che il repertorio di dati sulle negoziazioni dovrebbe mettere a disposizione di tali soggetti al termine di ogni giornata lavorativa.

(7)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

(8)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha consultato i membri del Sistema europeo di banche centrali e ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(9)

Per permettere alle controparti e ai repertori di dati sulle negoziazioni di prendere tutte le misure necessarie per adattarsi ai nuovi obblighi, è opportuno posticipare di 18 mesi la data di applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Verifica dei derivati da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni

1.   Quando riceve una segnalazione di derivati, il repertorio di dati sulle negoziazioni verifica quanto segue:

a)

l'identità del soggetto che trasmette la segnalazione di cui al campo 2 della tabella 1 e al campo 2 della tabella 3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione (3)

b)

che il modello XML utilizzato per segnalare un derivato sia conforme alla metodologia ISO 20022 ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860;

c)

che il soggetto che trasmette la segnalazione, se diverso dal soggetto responsabile della segnalazione di cui al campo 3 della tabella 1 e al campo 3 della tabella 3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860, sia debitamente autorizzato ad effettuare la segnalazione per conto della controparte 1 o del soggetto responsabile della segnalazione, se diverso dalla controparte 1 di cui al campo 4 della tabella 1 e al campo 4 della tabella 3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860;

d)

che lo stesso derivato non sia stato segnalato in precedenza;

e)

che la segnalazione di un derivato con tipo di azione «Modifica» (Modification), «Aggiornamento del margine» (Margin Update), «Valutazione» (Valuation), «Correzione» (Correction), «Errore» (Error) o «Cessazione» (Terminate) si riferisca a un derivato segnalato precedentemente;

f)

che la segnalazione di un derivato con tipo di azione «Modifica» (Modification) non si riferisca a un derivato che è stato segnalato come cancellato con tipo di azione «Errore» (Error) che non è stato successivamente segnalato con tipo di azione «Ripristino» (Revive);

g)

che la segnalazione di un derivato non includa il tipo di azione «Nuovo» (New) con riferimento a un derivato segnalato in precedenza;

h)

che la segnalazione di un derivato non includa il tipo di azione «Componente di posizione» (Position component) con riferimento a un derivato segnalato in precedenza;

i)

che la segnalazione di un derivato non intenda modificare le informazioni del campo «Controparte 1» o «Controparte 2» in un derivato segnalato in precedenza;

j)

che la segnalazione di un derivato non intenda modificare un derivato esistente indicando una data effettiva successiva alla data di scadenza del derivato segnalata;

k)

che un derivato segnalato con tipo di azione «Ripristino» (Revive) si riferisca alla segnalazione di un derivato presentata in precedenza con tipo di azione «Errore» (Error) o «Cessazione» (Terminate) o a un derivato che è giunto a scadenza;

l)

la correttezza e la completezza della segnalazione del derivato.

2.   Se la segnalazione di un derivato non soddisfa uno dei requisiti di cui al paragrafo 1, il repertorio di dati sulle negoziazioni la rifiuta, assegnandola a una delle rispettive categorie di cui alla tabella 1 dell'allegato.

3.   Entro 60 minuti dal ricevimento della segnalazione di un derivato, il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce al soggetto che trasmette la segnalazione informazioni dettagliate sui risultati della verifica dei dati di cui al paragrafo 1. Il repertorio trasmette tali risultati in formato XML utilizzando un modello conforme alla metodologia ISO 20022. I risultati specificano i motivi del rifiuto della segnalazione di un derivato in conformità con la tabella 1 dell'allegato.

Articolo 2

Procedura di aggiornamento dell'identificativo della persona giuridica

1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni al quale è indirizzata una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 identifica i derivati in essere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 al momento dell'evento di ristrutturazione aziendale, laddove il soggetto è segnalato con l'identificativo utilizzato prima di tale evento nel campo «Controparte 1» o «Controparte 2», come indicato nella richiesta in questione. Esso procede alla sostituzione del vecchio identificativo con il nuovo identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier, LEI) nelle segnalazioni relative a tutti quei derivati al momento dell'evento di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 riguardanti tale controparte. Il repertorio di dati sulle negoziazioni esegue la procedura di aggiornamento dell'identificativo al più tardi il giorno della ristrutturazione o entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta se la segnalazione è avvenuta meno di 30 giorni di calendario prima della data dell'evento di ristrutturazione aziendale.

2.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni individua i derivati pertinenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 al momento dell'evento di ristrutturazione aziendale, laddove il soggetto è identificato con il vecchio identificativo in uno qualsiasi dei campi, e sostituisce tale identificativo con il nuovo codice LEI. Quando un evento di ristrutturazione aziendale riguarda un aggiornamento del LEI per campi diversi da «Controparte 1» o «Controparte 2», il repertorio di dati sulle negoziazioni esegue tale aggiornamento dei derivati pertinenti solo dopo una conferma tempestiva da parte della controparte 1 o del soggetto responsabile della segnalazione.

3.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni svolge le seguenti azioni:

a)

a seguito del ricevimento della conferma pertinente ai sensi del paragrafo 2, aggiorna il codice LEI a partire dalla data di cui al paragrafo 1;

b)

trasmette le seguenti informazioni il più presto possibile, e non oltre cinque giorni lavorativi dal ricevimento della notifica completa, a tutti gli altri repertori di dati sulle negoziazioni e alle controparti segnalanti, ai soggetti che trasmettono le segnalazioni, ai soggetti responsabili della segnalazione coinvolti nei contratti derivati interessati dall'aggiornamento del codice LEI e ai terzi cui è stato concesso l'accesso alle informazioni ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012, a seconda dei casi:

i)

il vecchio o i vecchi identificativi;

ii)

il nuovo identificativo;

iii)

la data a partire dalla quale è eseguito l'aggiornamento;

iv)

in caso di eventi aziendali che riguardano un sottoinsieme dei derivati in essere alla data dell'evento, l'elenco degli identificativi unici dell'operazione (UTI) dei derivati interessati dall'aggiornamento del codice LEI;

c)

notifica, al più tardi il giorno lavorativo precedente la data di applicazione dell'aggiornamento, ai soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 che hanno accesso ai dati relativi ai derivati che sono stati aggiornati, mediante un file specifico in formato leggibile da dispositivo elettronico, le seguenti informazioni:

i)

il vecchio o i vecchi identificativi;

ii)

il nuovo identificativo;

iii)

la data a partire dalla quale è eseguito l'aggiornamento;

iv)

in caso di eventi aziendali che riguardano un sottoinsieme dei derivati in essere alla data dell'evento, l'elenco degli UTI dei derivati interessati dall'aggiornamento del codice LEI;

d)

registra l'aggiornamento del LEI nel log di segnalazione.

4.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni non procede all'aggiornamento dei codici LEI segnalati per derivati diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 al momento dell'evento aziendale.

Articolo 3

Riconciliazione dei dati da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni

1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni si adopera a riconciliare il derivato segnalato seguendo l'iter indicato al paragrafo 3, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

il repertorio ha completato le verifiche di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2;

b)

entrambe le controparti del derivato segnalato sono soggette all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012;

c)

il repertorio non ha ricevuto per il derivato segnalato una segnalazione con tipo di azione «Errore» (Error), a meno che a tale segnalazione abbia fatto seguito una segnalazione con tipo di azione «Ripristino» (Revive).

2.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni predispone modalità atte a garantire la riservatezza dei dati quando scambia informazioni con altri repertori e quando fornisce informazioni alle controparti segnalanti, ai soggetti che trasmettono le segnalazioni, ai soggetti responsabili della segnalazione e ai terzi che hanno accesso alle informazioni ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 sui valori di tutti i campi oggetto di riconciliazione.

3.   Se tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, il repertorio di dati sulle negoziazioni segue il seguente iter utilizzando l'ultimo valore segnalato per ciascun campo della tabella 2 dell'allegato al giorno lavorativo precedente:

a)

il repertorio che ha ricevuto la segnalazione di un derivato verifica se ha ricevuto una segnalazione corrispondente da o per conto dell'altra controparte;

b)

se non ha ricevuto la segnalazione corrispondente di cui alla lettera a), il repertorio si adopera per identificare il repertorio che l'ha ricevuta comunicando a tutti i repertori registrati i valori dei seguenti campi del derivato segnalato: «Identificativo unico dell'operazione», «Controparte 1» e «Controparte 2»;

c)

il repertorio che accerta che un altro repertorio ha ricevuto la segnalazione corrispondente di cui alla lettera a) scambia con esso le informazioni del derivato segnalato in formato XML, utilizzando un modello elaborato secondo la metodologia ISO 20022;

d)

il repertorio di dati sulle negoziazioni tratta un derivato segnalato come riconciliato se le informazioni sul derivato oggetto di riconciliazione corrispondono alle informazioni sul derivato corrispondente di cui alla lettera a) e conformemente ai limiti di tolleranza applicabili e alle relative date di applicazione di cui alla tabella 2 dell'allegato;

e)

per ogni operazione su derivati segnalata il repertorio assegna quindi valori alle categorie di riconciliazione della tabella 3 dell'allegato;

f)

il repertorio conclude le fasi di cui alle lettere da a) a e) quanto prima e non le intraprende dopo la mezzanotte UCT di un giorno lavorativo;

g)

il repertorio che non riesce a riconciliare il derivato segnalato si adopera a combinarne le informazioni il giorno lavorativo successivo. Il repertorio delle negoziazioni non si adopera più a riconciliare il derivato segnalato 30 giorni di calendario dopo che il derivato non è più in essere.

4.   Al termine di ogni giorno lavorativo il repertorio di dati sulle negoziazioni conferma il numero totale di derivati abbinati e il numero di quelli riconciliati con ciascun repertorio con cui ha riconciliato i derivati. Il repertorio di dati sulle negoziazioni ha in atto procedure scritte per garantire la risoluzione di tutte le discrepanze individuate in tale processo.

5.   Entro 60 minuti dalla conclusione del processo di riconciliazione di cui al paragrafo 3, lettera f), il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce ai soggetti che trasmettono le segnalazioni i risultati del processo di riconciliazione che ha eseguito sui derivati segnalati. Il repertorio trasmette tali risultati in formato XML utilizzando un modello elaborato secondo la metodologia ISO 20022, in cui inserisce informazioni sui campi che non sono stati oggetto di riconciliazione.

Articolo 4

Meccanismi di risposta a fine giornata

1.   Per ogni giorno lavorativo, il repertorio di dati sulle negoziazioni mette a disposizione delle controparti segnalanti, dei soggetti che trasmettono le segnalazioni, dei soggetti responsabili della segnalazione e dei terzi cui è stato concesso l'accesso alle informazioni ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012, a seconda dei casi, le seguenti informazioni sui derivati interessati, in formato XML utilizzando un modello elaborato secondo la metodologia ISO 20022:

a)

i derivati segnalati nel corso della giornata;

b)

la situazione più recente delle operazioni sui derivati in essere;

c)

le segnalazioni di derivati che sono state rifiutate nel corso della giornata;

d)

lo stato di riconciliazione di tutti i derivati segnalati che sono oggetto di riconciliazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;

e)

i derivati in essere per i quali non è stata segnalata alcuna valutazione, o per i quali la valutazione che è stata segnalata risale a più di 14 giorni di calendario prima del giorno in cui è generata la segnalazione;

f)

i derivati in essere per i quali non sono state segnalate informazioni relative al margine, o per i quali le informazioni relative al margine che sono state segnalate risalgono a più di 14 giorni di calendario prima del giorno in cui è generata la segnalazione;

g)

i derivati che sono stati ricevuti in quel giorno con tipo di azione «Nuovo» (New), «Componente di posizione» (Position component), «Modifica» (Modification) o «Correzione» (Correction) e il cui importo nozionale è anomalo per quella classe di derivati.

2.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce tali informazioni al più tardi alle ore 6:00 UTC del giorno lavorativo successivo a quello cui si riferiscono le informazioni fornite al paragrafo 1.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione, del 10 giugno 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione (cfr. pag. 68 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

Tabella 1

Motivi di rifiuto della segnalazione di un derivato

Categoria di rifiuto

Motivo

Schema

il derivato è stato rifiutato perché non conforme allo schema.

Autorizzazione

il derivato è stato rifiutato perché il soggetto che ha trasmesso la segnalazione non è autorizzato a trasmetterla a nome della controparte segnalante o del soggetto responsabile della segnalazione.

Logica

il derivato è stato rifiutato perché il tipo di azione non è a logica corretto.

Conformità

il derivato è stato rifiutato perché non è conforme a una o più norme di convalida del contenuto.


Tabella 2

 

Sezione

Campo

Tolleranza di riconciliazione

Data di inizio della riconciliazione

1

Parti del derivato

Data e ora della segnalazione

NA

NA

2

Parti del derivato

Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione

NA

NA

3

Parti del derivato

Soggetto responsabile della segnalazione

NA

NA

4

Parti del derivato

Controparte 1 (controparte segnalante)

Come il campo 9 di questa tabella

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

5

Parti del derivato

Natura della controparte 1

NA

NA

6

Parti del derivato

Settore di attività della controparte 1

NA

NA

7

Parti del derivato

Soglia di compensazione della controparte 1

NA

NA

8

Parti del derivato

Tipo di identificativo della controparte 2

NA

NA

9

Parti del derivato

Controparte 2

Come il campo 4 di questa tabella

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

10

Parti del derivato

Paese della controparte 2

NA

NA

11

Parti del derivato

Natura della controparte 2

NA

NA

12

Parti del derivato

Settore di attività della controparte 2

NA

NA

13

Parti del derivato

Soglia di compensazione della controparte 2

NA

NA

14

Parti del derivato

Obblighi di segnalazione della controparte 2

NA

NA

15

Parti del derivato

Identificativo dell'intermediario

NA

NA

16

Parti del derivato

Partecipante diretto

NA

NA

17

Parti del derivato

Direzione

Opposta

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

18

Parti del derivato

Direzione della gamba 1

Opposta

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

19

Parti del derivato

Direzione della gamba 2

Opposta

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

20

Parti del derivato

Direttamente collegato ad attività commerciali o di finanziamento di tesoreria

NA

NA

1

Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

UTI

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

2

Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

Numero di tracciamento della segnalazione

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

3

Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

UTI precedente (per relazioni uno-a-uno e uno-a-molti tra operazioni)

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

4

Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

UTI della posizione successiva

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

5

Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

Identificativo di riduzione del rischio post-negoziazione (PTRR)

NA

NA

6

Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

Identificativo del pacchetto

NA

NA

7

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN)

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

8

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Identificativo unico del prodotto (UPI)

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

9

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Classificazione del prodotto

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

10

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Tipo di contratto

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

11

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Classe di attività

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

12

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Derivato basato su criptoattività

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

13

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Tipo di identificazione del sottostante

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

14

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Identificazione del sottostante

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

15

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Indicatore dell'indice sottostante

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

16

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Nome dell'indice sottostante

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

17

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Codice del paniere personalizzato

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

18

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Identificativo dei componenti del paniere

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

19

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Valuta di regolamento 1

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

20

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Valuta di regolamento 2

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

21

Sezione 2 c — valutazione

Importo della valutazione

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

22

Sezione 2 c — valutazione

Valuta della valutazione

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

23

Sezione 2 c — valutazione

Data e ora della valutazione

NA

NA

24

Sezione 2 c — valutazione

Metodo di valutazione

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

25

Sezione 2 c — valutazione

Delta

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

26

Sezione 2 d — garanzie

Indicatore della garanzia per portafoglio

NA

NA

27

Sezione 2 d — garanzie

Codice della garanzia per portafoglio

NA

NA

28

Sezione 2 e — attenuazione del rischio/segnalazione

Data e ora della conferma

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

29

Sezione 2 e — attenuazione del rischio/segnalazione

Confermato

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

30

Sezione 2 f — compensazione

Obbligo di compensazione

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

31

Sezione 2 f — compensazione

Compensato

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

32

Sezione 2 f — compensazione

Data e ora della compensazione

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

33

Sezione 2 f — compensazione

Controparte centrale

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

34

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Tipo di accordo quadro

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

35

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Altro tipo di accordo quadro

NA

NA

36

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Versione dell'accordo quadro

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

37

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Infragruppo

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

38

Sezione 2 g — dati sull'operazione

PTRR

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

39

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Tipo di tecnica PTRR

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

40

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Prestatore di servizi PTRR

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

41

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Sede di esecuzione

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

42

Sezione 2 c — dati sull'operazione

Data e ora di esecuzione

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

43

Sezione 2 c — dati sull'operazione

Data effettiva

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

44

Sezione 2 c — dati sull'operazione

Data di scadenza

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

45

Sezione 2 c — dati sull'operazione

Data di cessazione anticipata

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

46

Sezione 2 c — dati sull'operazione

Data finale di regolamento contrattuale

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

47

Sezione 2 c — dati sull'operazione

Tipo di consegna

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

48

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Prezzo

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

49

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Valuta del prezzo

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

50

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data effettiva non rettificata del prezzo

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

51

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data finale non rettificata del prezzo

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

52

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Prezzo in essere tra la data effettiva non rettificata e la data finale.

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

53

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Prezzo dell'operazione a pacchetto

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

54

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Valuta del prezzo dell'operazione a pacchetto

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

55

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Importo nozionale della gamba 1

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

56

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Valuta nozionale 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

57

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data effettiva dell'importo nozionale della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

58

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data finale dell'importo nozionale della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

59

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Importo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 1

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

60

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Quantitativo nozionale totale della gamba 1

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

61

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data effettiva del quantitativo nozionale della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

62

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data finale del quantitativo nozionale della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

63

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Quantitativo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 1

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

64

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Importo nozionale della gamba 2

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

65

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Valuta nozionale 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

66

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data effettiva dell'importo nozionale della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

67

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data finale dell'importo nozionale della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

68

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Importo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 2

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

69

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Quantitativo nozionale totale della gamba 2

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

70

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data effettiva del quantitativo nozionale della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

71

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data finale del quantitativo nozionale della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

72

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Quantitativo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 2

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

73

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Tipo altro pagamento

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

74

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Importo altro pagamento

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

75

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Valuta altro pagamento

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

76

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data altro pagamento

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

77

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Ordinante altro pagamento

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

78

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Destinatario altro pagamento

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

79

Sezione 2 h — tassi di interesse

Tasso fisso della gamba 1 o cedola

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

80

Sezione 2 h — tassi di interesse

Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso fisso o della cedola della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

81

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

82

Sezione 2 h — tassi di interesse

Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

83

Sezione 2 h — tassi di interesse

Identificativo del tasso variabile della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

84

Sezione 2 h — tassi di interesse

Indicatore del tasso variabile della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

85

Sezione 2 h — tassi di interesse

Nome del tasso variabile della gamba 1

NA

NA

86

Sezione 2 h — tassi di interesse

Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso variabile della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

87

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

88

Sezione 2 h — tassi di interesse

Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

89

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — periodo

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

90

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — moltiplicatore

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

91

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

92

Sezione 2 h — tassi di interesse

Moltiplicatore frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

93

Sezione 2 h — tassi di interesse

Differenziale della gamba 1

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

94

Sezione 2 h — tassi di interesse

Valuta del differenziale della gamba 1

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

95

Sezione 2 h — tassi di interesse

Tasso fisso della gamba 2

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

96

Sezione 2 h — tassi di interesse

Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso fisso della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

97

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di frequenza del pagamento del tasso fisso della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

98

Sezione 2 h — tassi di interesse

Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento del tasso fisso della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

99

Sezione 2 h — tassi di interesse

Identificativo del tasso variabile della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

100

Sezione 2 h — tassi di interesse

Indicatore del tasso variabile della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

101

Sezione 2 h — tassi di interesse

Nome del tasso variabile della gamba 2

NA

NA

102

Sezione 2 h — tassi di interesse

Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso variabile della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

103

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

104

Sezione 2 h — tassi di interesse

Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

105

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — periodo

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

106

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — moltiplicatore

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

107

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

108

Sezione 2 h — tassi di interesse

Moltiplicatore frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

109

Sezione 2 h — tassi di interesse

Differenziale della gamba 2

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

110

Sezione 2 h — tassi di interesse

Valuta del differenziale della gamba 2

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

111

Sezione 2 h — tassi di interesse

Differenziale dell'operazione a pacchetto

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

112

Sezione 2 h — tassi di interesse

Valuta del differenziale dell'operazione a pacchetto

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

113

Sezione 2i — tassi di cambio

Tasso di cambio 1

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

114

Sezione 2i — tassi di cambio

Tasso di cambio a termine

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

115

Sezione 2i — tassi di cambio

Base del tasso di cambio

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

116

Sezione 2 j — materie prime e quote di emissione (informazioni generali)

Categoria di prodotti

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

117

Sezione 2 j — materie prime e quote di emissione (informazioni generali)

Sottocategoria di prodotti

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

118

Sezione 2 j — materie prime e quote di emissione (informazioni generali)

Ulteriore sottocategoria di prodotti

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

119

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Punto o zona di consegna

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

120

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Punto di interconnessione

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

121

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Tipo di carico

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

122

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Ora di inizio dell'intervallo di consegna

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

123

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Ora di fine dell'intervallo di consegna

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

124

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Data di inizio della consegna

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

125

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Data di fine della consegna

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

126

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Durata

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

127

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Giorni della settimana

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

128

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Capacità di consegna

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

129

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Unità di quantità

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

130

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Prezzo per quantità per intervallo di tempo

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

131

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Valuta del prezzo per quantità per intervallo di tempo

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

132

Sezione 2 l — opzioni

Tipo di opzione

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

133

Sezione 2 l — opzioni

Stile dell'opzione

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

134

Sezione 2 l — opzioni

Prezzo strike

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

135

Sezione 2 l — opzioni

Data effettiva del prezzo strike

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

136

Sezione 2 l — opzioni

Data finale del prezzo strike

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

137

Sezione 2 l — opzioni

Prezzo strike in essere alla data effettiva associata

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

138

Sezione 2 l — opzioni

Valuta/coppia di valute del prezzo strike

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

139

Sezione 2 l — opzioni

Importo premio opzione

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

140

Sezione 2 l — opzioni

Valuta premio opzione

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

141

Sezione 2 l — opzioni

Data di pagamento premio opzione

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

142

Sezione 2 i — opzioni

Data di scadenza del sottostante

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

143

Sezione 2 m — derivati su crediti

Rango

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

144

Sezione 2 m — derivati su crediti

Soggetto di riferimento

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

145

Sezione 2 m — derivati su crediti

Serie

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

146

Sezione 2 m — derivati su crediti

Versione

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

147

Sezione 2 m — derivati su crediti

Fattore dell'indice

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

148

Sezione 2 m — derivati su crediti

Segmento

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

149

Sezione 2 m — derivati su crediti

Punto di attacco indice Credit Default Swap (CDS)

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

150

Sezione 2 m — derivati su crediti

Punto di distacco indice CDS

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

151

Sezione 2 n — modifiche del derivato

Tipo di azione

NA

NA

152

Sezione 2 n — modifiche del derivato

Tipo di evento

NA

NA

153

Sezione 2 n — modifiche del derivato

Data dell'evento

NA

NA

154

Sezione 2 n — modifiche del derivato

Livello

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione


Tabella 3

Categoria di riconciliazione

Valori ammissibili

Obbligo di segnalazione per entrambe le controparti

Sì/No

Tipo di segnalazione

Unilaterale/Bilaterale

Abbinamento

Abbinata/Non abbinata

Riconciliazione

Riconciliata/Non riconciliata

Riconciliazione della valutazione

Riconciliata/Non riconciliata

Ripristinata

Sì/No

Ulteriori modifiche

Sì/No


7.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 262/65


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1859 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2022

recante modifica delle norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 56, paragrafo 4, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione (2) stabilisce un formato uniforme per la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni. L’uso del formato uniforme previsto da tale regolamento si è dimostrato uno strumento efficace per i repertori di dati sulle negoziazioni ai fini della comunicazione all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di informazioni riguardo alla domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni. Poiché le informazioni da fornire nella domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni sono simili alle informazioni equivalenti da fornire quando si presenta domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni, lo stesso formato uniforme è adatto per entrambe le domande.

(2)

A norma del regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione (3), se ritiene che un requisito di tale regolamento non si applichi nel suo caso, il repertorio di dati sulle negoziazioni richiedente deve indicare chiaramente nella domanda il requisito in questione e spiegare perché non si applica. Il requisito e la spiegazione dovrebbero essere chiaramente indicati nella domanda di registrazione o di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni. I riferimenti all’atto delegato per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 dovrebbero pertanto essere sostituiti da riferimenti al regolamento delegato (UE) n. 150/2013.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012.

(4)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Formato della domanda

1.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e la domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni sono presentate nel formato di cui all’allegato.

2.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni attribuisce un numero di riferimento unico a ogni documento presentato e indica chiaramente a quale obbligo specifico di cui al regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione (*1) si riferisce il documento.

3.   Se il repertorio di dati sulle negoziazioni non presenta le informazioni relative a uno specifico obbligo stabilito dal regolamento delegato (UE) n. 150/2013, la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni o, secondo il caso, la domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni indica chiaramente i motivi dell’omessa presentazione.

4.   La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e la domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni sono presentate su un supporto durevole quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

(*1)  Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25)."

(*2)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).»;"

2)

l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO

L’allegato è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«FORMATO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE COME REPERTORIO DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI E DELLA DOMANDA DI ESTENSIONE DELLA REGISTRAZIONE COME REPERTORIO DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI»;

2)

nella seconda tabella, il titolo è sostituito dal seguente:

«RIFERIMENTI DEI DOCUMENTI»;

3)

nella seconda tabella, il titolo della prima colonna è sostituito dal seguente:

«Articolo del regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione».


7.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 262/68


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1860 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2022

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione (2) ha subìto sostanziali modifiche. Poiché sarebbero necessarie ulteriori modifiche per rendere più chiaro e coerente il quadro giuridico, compresi gli obblighi di segnalazione in altre giurisdizioni, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 sostituendolo con il presente regolamento.

(2)

Le informazioni segnalate ai repertori di dati sulle negoziazioni dalle controparti dei derivati dovrebbero essere presentate in un formato armonizzato per agevolare la raccolta, l'aggregazione e il confronto dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni. È quindi opportuno prescrivere il formato di ciascuno dei campi da segnalare e standardizzare le segnalazioni facendo riferimento a una norma ISO ampiamente utilizzata nel settore finanziario.

(3)

Per un singolo derivato è possibile presentare più segnalazioni, per esempio se il derivato subisce modifiche successive. Per assicurare la corretta comprensione di ciascuna segnalazione relativa a un derivato e di ciascun derivato nel suo complesso, le segnalazioni dovrebbero essere presentate nell'ordine cronologico degli eventi segnalati.

(4)

Al fine di alleviare l'onere di segnalare la modifica di alcuni valori, in particolare le informazioni relative alla valutazione del contratto e il margine costituito o ricevuto, tali informazioni dovrebbero essere segnalate quali risultano quotidianamente a fine giornata.

(5)

Il sistema globale di identificazione delle persone giuridiche (LEI) è stato ormai attuato integralmente e ogni controparte di un derivato o soggetto responsabile della segnalazione dovrebbe quindi utilizzare esclusivamente tale sistema per identificare una persona giuridica in una segnalazione. Affinché l'uso del sistema LEI sia efficace, la controparte o il soggetto responsabile della segnalazione dovrebbe provvedere a che i dati di riferimento relativi al proprio LEI siano rinnovati conformemente alle condizioni di un emittente LEI accreditato, denominato unità operativa locale.

(6)

Per taluni prodotti, determinare il lato della controparte in un derivato è complicato. Pertanto, al fine di garantire che tale informazione sia segnalata in modo coerente e accurato, è opportuno stabilire norme specifiche per la determinazione della direzione del derivato.

(7)

Per determinare le reali esposizioni delle controparti, le autorità competenti hanno bisogno di informazioni complete e esatte sulle garanzie scambiate tra le controparti. Per questo motivo è opportuno definire norme specifiche che consentano un approccio coerente per quanto riguarda le segnalazioni delle garanzie costituite per un determinato derivato o portafoglio.

(8)

La specificazione e la classificazione esatte e l'identificazione precisa dei derivati sono essenziali per l'uso efficiente e per l'aggregazione significativa dei dati detenuti dai diversi repertori di dati sulle negoziazioni e contribuiscono pertanto al conseguimento degli obiettivi enunciati dal Consiglio per la stabilità finanziaria nello studio di fattibilità sull'aggregazione dei dati sui derivati OTC detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni, pubblicato il 19 settembre 2014. L'applicazione dell'identificativo unico del prodotto (UPI) concordato a livello globale è essenziale per consentire l'aggregazione dei dati sui derivati a livello globale. È pertanto opportuno stabilire gli obblighi di segnalazione per quanto riguarda la classificazione e l'identificazione dei derivati, in modo tale che le autorità competenti possano disporre di queste informazioni nella loro interezza.

(9)

La generazione e la fornitura tempestive dell'identificativo unico dell'operazione (UTI) (3) sono indispensabili per consentire a entrambe le controparti di utilizzare lo stesso UTI, così da garantire la corretta identificazione e associazione delle due segnalazioni relative allo stesso derivato. È quindi necessario stabilire dei criteri per determinare il soggetto responsabile della generazione dell'UTI in modo da evitare di conteggiare due volte lo stesso derivato. Al fine di raggiungere tale obiettivo per i derivati conclusi con controparti al di fuori dell'Unione, è importante allineare le norme con gli orientamenti concordati a livello globale sull'UTI.

(10)

La modifica del codice LEI di un determinato soggetto a causa di un evento aziendale o l'ottenimento di un codice LEI da parte di un soggetto giuridico può comportare la necessità di aggiornare un numero cospicuo di segnalazioni, in particolare tutte quelle in cui tale soggetto è identificato come parte coinvolta in un derivato. Per questo motivo, è opportuno stabilire una procedura per assicurare che i repertori di dati sulle negoziazioni possano aggiornare l'identificativo dei soggetti in modo centralizzato, assicurando così un processo efficiente, solido e tempestivo.

(11)

Le autorità potrebbero non essere a conoscenza di alcuni problemi di segnalazione significativi dei soggetti segnalanti sottoposti a vigilanza, per esempio quando tali problemi non si traducono in rifiuti di segnalazioni o mancate riconciliazioni. Affinché le autorità abbiano una visione completa dei problemi significativi di segnalazione, è opportuno che i soggetti responsabili della segnalazione notifichino alle autorità competenti gli errori e le omissioni nelle segnalazioni.

(12)

Quando una controparte finanziaria ha l'esclusiva responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione dei dati relativi ai contratti derivati OTC per conto di una controparte non finanziaria a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012, la controparte finanziaria dovrebbe predisporre quanto necessario per poter adempiere debitamente a tale obbligo senza duplicazione della segnalazione dei dati relativi ai derivati.

(13)

Le incoerenze nelle riconciliazioni sono una chiara indicazione di potenziali problemi relativi alla qualità dei dati segnalati. È quindi opportuno che le controparti, i soggetti responsabili della segnalazione e i soggetti che trasmettono le segnalazioni, a seconda dei casi, abbiano predisposto modalità per assicurare la risoluzione delle mancate riconciliazioni.

(14)

Affinché le autorità possano adempiere efficacemente ai mandati conferiti loro, in particolare in materia di stabilità finanziaria, è necessario che abbiano un quadro chiaro e completo di tutti i derivati con rischio in essere. Soltanto un obbligo armonizzato di aggiornare debitamente tutti i derivati in essere può prevenire divergenze nell'attuazione degli obblighi di segnalazione che si applicano ai derivati in essere e quindi attenuare il rischio di compromettere la convergenza della vigilanza. Inoltre, assicurando che le segnalazioni relative ai derivati in essere siano allineate in termini di contenuto e qualità dei dati, è possibile semplificare i flussi di segnalazione e quindi, a lungo termine, ridurre i costi per tutti i portatori di interessi, compresi i repertori di dati sulle negoziazioni, i soggetti segnalanti e le autorità. Pertanto, ai fini di un migliore funzionamento e di un alleviamento dell'onere di segnalazione, in linea con gli obiettivi delle modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012 introdotte dal regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è essenziale che le controparti segnalino informazioni complete ed esatte su tutti i derivati in essere conformemente agli obblighi correnti applicabili. Per alleviare l'onere iniziale relativo all'aggiornamento dei derivati in essere, è opportuno dare alle controparti un ulteriore periodo di tempo per aggiornare i relativi dati. È altresì opportuno imporre alle controparti di presentare l'aggiornamento soltanto se entro tale periodo non si verifica alcuna modifica che richieda alla controparte di segnalare informazioni complete ed esatte sul derivato in una segnalazione specifica alla modifica.

(15)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(16)

L'ESMA ha consultato i membri del Sistema europeo di banche centrali prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento. L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(17)

Per permettere alle controparti e ai repertori di dati sulle negoziazioni di prendere tutte le misure necessarie per adattarsi ai nuovi obblighi, è opportuno posticipare di 18 mesi la data di applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Norme e formati relativi ai dati delle segnalazioni dei derivati

Le informazioni relative a un contratto derivato da segnalare a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 sono fornite secondo le norme e i formati indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato del presente regolamento, in forma elettronica uniforme e leggibile da dispositivo elettronico e in un modello XML uniforme rispondente alla metodologia ISO 20022.

Articolo 2

Frequenza delle segnalazioni

1.   Tutte le segnalazioni delle informazioni relative a un derivato di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2022/1855 della Commissione (6), sono presentate nell'ordine cronologico in cui si sono verificati gli eventi relativi alle informazioni da segnalare.

2.   La controparte centrale, la controparte finanziaria o la controparte non finanziaria di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 che è controparte di un derivato, o il soggetto responsabile della segnalazione, segnala ogni modifica delle informazioni relative ai dati sulle garanzie, quali risultano quotidianamente a fine giornata, nei campi da 1 a 29 della tabella 3 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1855 con tipo di azione «Aggiornamento del margine» per quel derivato quando:

a)

il derivato non è scaduto e non è stato oggetto di una segnalazione con tipo di azione «Cessazione», «Errore» o «Componente di posizione» di cui al campo 151 della tabella 2 dell'allegato; o

b)

il derivato è stato oggetto di una segnalazione con tipo di azione «Ripristino» non seguita da un'altra segnalazione con tipo di azione «Cessazione» o «Errore» di cui al campo 151 della tabella 2 dell'allegato.

3.   La controparte di un derivato di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), che è una controparte centrale, una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 o il soggetto responsabile della segnalazione comunica la valutazione di fine giornata del contratto a prezzi correnti di mercato o in base ad un modello, quale risulta quotidianamente a fine giornata, nei campi da 21 a 25 della tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1855 con tipo di azione «Aggiornamento della valutazione», secondo la situazione a fine giornata.

Articolo 3

Identificazione delle controparti e degli altri soggetti

1.   La segnalazione usa un codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) ISO 17442 per identificare:

a)

l'intermediario;

b)

la controparte centrale;

c)

il partecipante diretto;

d)

la controparte, se persona giuridica;

e)

il soggetto che trasmette la segnalazione;

f)

il soggetto responsabile della segnalazione;

g)

il prestatore di servizi di riduzione del rischio post-negoziazione.

2.   La controparte 1 di un derivato di cui al campo 4 della tabella 1 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1855 e il soggetto responsabile della segnalazione provvedono a che i dati di riferimento relativi al rispettivo codice LEI ISO 17442 siano rinnovati alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema LEI globale all'atto della segnalazione della conclusione o modifica di un contratto derivato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 4

Direzione del derivato

1.   Il lato della controparte del contratto derivato di cui ai campi da 17 a 19 della tabella 1 dell'allegato è determinato al momento della conclusione del derivato conformemente ai paragrafi da 2 a 14.

2.   Per le opzioni e le swaption, la controparte che detiene il diritto di esercitare l'opzione è identificata come acquirente e la controparte che vende l'opzione e riceve un premio è identificata come venditore.

3.   Per i forward relativi a valute, la controparte 1 è identificata come ordinante o come destinatario per la gamba 1, e l'inverso per la gamba 2. La controparte 2 compila i campi 18 e 19 della tabella 1 con valori inversi rispetto a quelli della controparte 1.

4.   Per gli swap relativi a valute caratterizzati da cambi multipli di valute, ogni controparte di entrambe le gambe dell'operazione è identificata come ordinante o come destinatario della gamba in base al cambio di valuta più prossimo alla data di scadenza.

5.   Per i forward diversi dai forward relativi a valute e per i future, la controparte che acquista lo strumento è identificata come acquirente e la controparte che vende lo strumento è identificata come venditore.

6.   Per i contratti finanziari differenziali e le scommesse su differenziale (spreadbet), la controparte che assume una posizione corta nel contratto è identificata come acquirente e la controparte che assume una posizione lunga nel contratto è identificata come venditore.

7.   Per gli swap relativi a dividendi, la controparte che riceve l'importo equivalente dei dividendi distribuiti è identificata come acquirente e la controparte che paga tale importo è identificata come venditore.

8.   Per gli swap relativi a titoli diversi dagli swap relativi a dividendi, la controparte 1 è identificata come ordinante o come destinatario per la gamba 1, e l'inverso per la gamba 2. La controparte 2 compila i campi 18 e 19 della tabella 1 con valori inversi rispetto a quelli della controparte 1.

9.   Per gli swap relativi a tassi d'interesse o indici di inflazione, compresi gli swap valutari, la controparte 1 è identificata come ordinante o come destinatario per la gamba 1, e l'inverso per la gamba 2. La controparte 2 compila i campi 18 e 19 della tabella 1 con valori inversi rispetto a quelli della controparte 1.

10.   Ad eccezione delle opzioni e delle swaption, per gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito la controparte che acquista la protezione è identificata come acquirente e la controparte che vende la protezione è identificata come venditore.

11.   Per gli swap relativi a merci, la controparte 1 è identificata come ordinante o come destinatario per la gamba 1, e l'inverso per la gamba 2. La controparte 2 compila i campi 18 e 19 della tabella 1 con valori inversi rispetto a quelli della controparte 1.

12.   Per i contratti sui tassi a termine del tipo forward-rate agreement, la controparte 1 è identificata come ordinante o come destinatario per la gamba 1, e l'inverso per la gamba 2. La controparte 2 compila i campi 18 e 19 della tabella 1 con valori inversi rispetto a quelli della controparte 1.

13.   Per i derivati relativi a varianza, volatilità e correlazione, la controparte che trae profitto da un aumento del prezzo del sottostante è identificata come acquirente e la controparte che trae profitto da una diminuzione del prezzo del sottostante è identificata come venditore.

Articolo 5

Costituzione di garanzia

La controparte segnalante identifica il tipo di costituzione di garanzia del contratto derivato o del portafoglio di derivati di cui al campo 11 della tabella 3 dell'allegato come segue:

a)

«senza garanzia», se tra le controparti non vi è accordo di garanzia o se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che queste non costituiscano né margine iniziale né margine di variazione in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;

b)

«con garanzia parziale: solo controparte 1», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che la controparte segnalante costituisca regolarmente solo i margini di variazione e che l'altra controparte non costituisca alcun margine in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;

c)

«con garanzia parziale: solo controparte 2», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che l'altra controparte costituisca regolarmente solo il margine di variazione e che la controparte segnalante non costituisca alcun margine in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;

d)

«con garanzia parziale», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che entrambe le controparti costituiscano regolarmente solo il margine di variazione in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;

e)

«con garanzia unilaterale: solo controparte 1», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che la controparte segnalante costituisca il margine iniziale e costituisca regolarmente i margini di variazione e che l'altra controparte non costituisca alcun margine in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;

f)

«con garanzia unilaterale: solo controparte 2», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che l'altra controparte costituisca il margine iniziale e costituisca regolarmente i margini di variazione e che la controparte segnalante non costituisca alcun margine in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;

g)

«con garanzia parziale/unilaterale: controparte 1», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che la controparte segnalante costituisca il margine iniziale e costituisca regolarmente il margine di variazione e che l'altra controparte costituisca regolarmente solo il margine di variazione in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;

h)

«con garanzia parziale/unilaterale: controparte 2», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che l'altra controparte costituisca il margine iniziale e costituisca regolarmente il margine di variazione e che la controparte segnalante costituisca regolarmente solo il margine di variazione in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;

i)

«pienamente garantito», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che entrambe le controparti costituiscano il margine iniziale e costituiscano regolarmente i margini di variazione in relazione al derivato o al portafoglio di derivati.

Articolo 6

Specifica, identificazione e classificazione dei derivati

1.   Nella segnalazione il derivato è indicato con riferimento al tipo di contratto e alla classe di attività conformemente ai campi 10 e 11 della tabella 2 dell'allegato.

Nella segnalazione è indicata la classe di attività a cui il derivato si avvicina maggiormente laddove i derivati non appartengano a una delle classi di derivati di cui al campo 11 della tabella 2 dell'allegato. Entrambe le controparti specificano la stessa classe di attività.

2.   Il derivato è identificato nel campo 7 della tabella 2 dell'allegato con un codice ISIN (International Securities Identification Number, numero internazionale di identificazione dei titoli) secondo ISO 6166 se:

a)

è ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione, oppure

b)

è negoziato in un internalizzatore sistematico e il suo sottostante è ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione ovvero è un indice o un paniere composto di strumenti negoziati in una sede di negoziazione.

3.   Il derivato diverso da quello di cui al paragrafo 2 è identificato nel campo 8 della tabella 2 dell'allegato con un codice UPI (Unique Product Identifier, identificativo unico del prodotto) secondo ISO 4914.

4.   La controparte segnalante classifica il derivato nel campo 9 della tabella 2 dell'allegato con un codice CFI (Classification of Financial Instrument, classificazione degli strumenti finanziari) secondo ISO 10962.

Articolo 7

Identificativo unico dell'operazione

1.   Le controparti segnalano i derivati con l'identificativo unico dell'operazione (Unique Trade Identifier, UTI) generato in conformità dei paragrafi 2, 3 e 5.

2.   Il derivato, segnalato a livello di operazione o di posizione, è identificato con un UTI secondo ISO 23897 nel campo 1 della tabella 2 dell'allegato. L'UTI è composto dal codice LEI del soggetto che lo ha generato, seguito da un codice contenente fino a 32 caratteri che è unico a livello del soggetto generatore.

3.   Le controparti determinano il soggetto responsabile della generazione dell'UTI come segue:

a)

per i derivati compensati diversi dai derivati tra due CCP, l'UTI è generato nel punto di compensazione dalla CCP per il partecipante diretto. Il partecipante diretto genera un UTI diverso per la sua controparte per l'operazione in cui la CCP non è una controparte;

b)

per i derivati eseguiti a livello centrale ma non compensati a livello centrale, l'UTI è generato dalla sede di esecuzione per il suo partecipante;

c)

per i derivati diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), se una delle due controparti è soggetta agli obblighi di segnalazione in un paese terzo, l'UTI è generato secondo le norme della giurisdizione della controparte che è tenuta ad adempiere agli obblighi di segnalazione per prima.

Quando la controparte soggetta all'obbligo di segnalazione a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 deve adempiere per prima agli obblighi di segnalazione, il soggetto responsabile della generazione dell'UTI è stabilito come segue:

i)

per i derivati confermati a livello centrale mediante mezzo elettronico, è la piattaforma di conferma dell'operazione nel punto di conferma;

ii)

per tutti gli altri derivati, le controparti concordano il soggetto responsabile della generazione dell'UTI. In caso di mancato accordo tra le controparti, è responsabile della generazione la controparte il cui codice LEI risulta essere il primo ordinando gli identificativi delle controparti con i caratteri dell'identificativo invertiti.

Quando l'applicabile normativa del paese terzo prevede lo stesso termine di segnalazione di quello applicabile alla controparte soggetta all'obbligo di segnalazione a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, le controparti si accordano sul soggetto responsabile della generazione dell'UTI.

In caso di mancato accordo tra le controparti, se il derivato è stato confermato a livello centrale mediante mezzo elettronico l'UTI è generato dalla piattaforma di conferma dell'operazione nel punto di conferma.

Se la piattaforma di conferma dell'operazione non è in grado di generare l'UTI nel punto di conferma e le informazioni sul derivato devono essere segnalate a un unico repertorio di dati sulle negoziazioni, tale repertorio di dati è responsabile della generazione dell'UTI.

Se il repertorio di dati sulle negoziazioni a cui sono state segnalate le informazioni relative al derivato non è in grado di generare l'UTI, è responsabile della generazione la controparte il cui codice LEI risulta essere il primo ordinando gli identificativi delle controparti con i caratteri invertiti;

d)

per i derivati diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) confermati a livello centrale mediante mezzo elettronico, l'UTI è generato dalla piattaforma di conferma dell'operazione nel punto di conferma;

e)

per tutti i derivati diversi da quelli di cui alle lettere da a) a d), si applica quanto segue:

i)

per i derivati conclusi tra controparti finanziarie e controparti non finanziarie, l'UTI è generato dalle controparti finanziarie;

ii)

per i derivati conclusi tra controparti non finanziarie che superano la soglia di compensazione e controparti non finanziarie che non superano la soglia di compensazione, l'UTI è generato dalle controparti non finanziarie che superano la soglia di compensazione;

iii)

per tutti i derivati diversi da quelli di cui ai punti i) e ii), le controparti concordano il soggetto responsabile della generazione dell'UTI. In caso di mancato accordo tra le controparti, è responsabile della generazione la controparte il cui codice LEI risulta essere il primo ordinando gli identificativi delle controparti con i caratteri dell'identificativo invertiti.

4.   La controparte che genera l'UTI lo comunica all'altra controparte in modo tempestivo e non oltre le ore 10:00 UTC del giorno lavorativo successivo alla data di conclusione del derivato.

5.   Nonostante il paragrafo 3, la generazione dell'UTI può essere delegata a un soggetto diverso da quello determinato conformemente al paragrafo 3. Il soggetto che genera l'UTI soddisfa gli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 4.

Articolo 8

Segnalazione delle modifiche del codice LEI e aggiornamento del codice di identificazione al codice LEI

1.   Se la controparte identificata a norma dell'articolo 3 nella segnalazione di un derivato subisce un evento di ristrutturazione aziendale che comporta la modifica del suo codice LEI, tale controparte o la controparte cui si riferisce il nuovo codice LEI, ovvero il soggetto responsabile della segnalazione per conto di una delle due controparti a norma dell'articolo 9, paragrafi da 1 bis a 1 quinquies, del regolamento (UE) n. 648/2012, o il soggetto cui una delle controparti ha delegato la segnalazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 septies, del regolamento (UE) n. 648/2012, notifica la modifica al repertorio di dati sulle negoziazioni al quale la controparte che ha subito l'evento di ristrutturazione aziendale ha segnalato i derivati e richiede l'aggiornamento del codice LEI nei derivati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), alla data dell'evento di ristrutturazione aziendale che comporta la modifica del codice LEI o nei contratti segnalati dopo tale data.

2.   Ove possibile, la richiesta di aggiornamento dell'identificativo nei derivati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), è presentata almeno 30 giorni di calendario prima dell'evento di ristrutturazione aziendale che comporta la modifica del codice LEI. Il soggetto di cui al paragrafo 1 impossibilitato a fornire l'informazione al repertorio di dati sulle negoziazioni 30 giorni di calendario prima dell'evento di ristrutturazione aziendale che comporta la modifica del codice LEI gliela notifica non appena possibile.

3.   La richiesta di cui al paragrafo 1 comprende almeno quanto segue:

a)

il codice LEI di ciascuna delle controparti che partecipano all'evento di ristrutturazione aziendale;

b)

il codice LEI della nuova controparte;

c)

la data in cui ha o ha avuto luogo la modifica del codice LEI;

d)

gli UTI degli specifici derivati nel caso in cui l'evento di ristrutturazione aziendale riguardi soltanto un sottoinsieme di derivati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b);

e)

prove del fatto che l'evento di ristrutturazione aziendale ha avuto o avrà luogo, fatte salve le disposizioni relative alla comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014.

4.   La controparte che notifica per errore a un repertorio di dati sulle negoziazioni una modifica del codice LEI segue la procedura per richiederne l'aggiornamento in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3.

5.   Se una controparte precedentemente identificata con un identificativo diverso dal codice LEI ottiene un codice LEI, si applicano le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

6.   Se la modifica del LEI riguarda una controparte stabilita in un paese terzo, la sua controparte segnalante stabilita nell'Unione o il soggetto responsabile della segnalazione a norma dell'articolo 9, paragrafi da 1 bis a 1 quinquies, del regolamento (UE) n. 648/2012 o il soggetto al quale la controparte segnalante stabilita nell'Unione ha delegato la segnalazione avvia la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

7.   Se una controparte stabilita in un paese terzo precedentemente identificata con un identificativo diverso dal codice LEI ottiene un codice LEI, ogni controparte segnalante stabilita nell'Unione interessata da tale cambiamento o il soggetto responsabile della segnalazione a norma dell'articolo 9, paragrafi da 1 bis a 1 quinquies, del regolamento (UE) n. 648/2012 o il soggetto al quale la controparte segnalante stabilita nell'Unione ha delegato la segnalazione richiede al proprio repertorio di dati sulle negoziazioni l'aggiornamento dell'identificativo della controparte stabilita in un paese terzo.

8.   Se la modifica del codice LEI riguarda un soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), b), c), e) o g), che non è una controparte del derivato, la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione conferma al repertorio di dati sulle negoziazioni gli UTI dei derivati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b). Se la controparte 1 e il soggetto responsabile della segnalazione non confermano al repertorio di dati sulle negoziazioni gli UTI dei derivati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), interessati dalla modifica del codice LEI, la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione aggiorna il codice LEI del soggetto interessato in tutte le segnalazioni relative ai derivati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), inviando una segnalazione con tipo di azione «Modifica».

Articolo 9

Metodi e modalità di segnalazione

1.   Il soggetto responsabile della segnalazione notifica alla propria autorità competente e, se diversa, all'autorità competente della controparte segnalante, i seguenti casi:

a)

segnalazione errata causata da problemi dei sistemi di segnalazione che potrebbero interessare un numero cospicuo di segnalazioni;

b)

ostacolo alla segnalazione che impedisce al soggetto che trasmette la segnalazione di inviare le segnalazioni a un repertorio di dati sulle negoziazioni entro il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

c)

problema significativo che determina errori di segnalazione che non causerebbero il rifiuto da parte di un repertorio di dati sulle negoziazioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione (7).

Il soggetto responsabile della segnalazione notifica prontamente tutti questi casi non appena ne viene a conoscenza.

La notifica indica almeno il tipo di errore o omissione, la data dell'evento, l'ambito di segnalazione interessato, le ragioni degli errori o delle omissioni, le misure adottate per risolvere il problema e la tempistica per la soluzione del problema e le correzioni.

2.   La controparte finanziaria che ha l'esclusiva responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione dei dati relativi ai contratti derivati OTC per conto di una controparte non finanziaria a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 predispone quanto segue:

a)

disposizioni affinché la controparte non finanziaria comunichi tempestivamente le seguenti informazioni sui contratti derivati OTC che non si può ragionevolmente ritenere che la controparte finanziaria possieda, e quando risultano sconosciute a tale controparte finanziaria:

i)

identificativo dell'intermediario, come indicato nel campo 15 della tabella 1 dell'allegato;

ii)

partecipante diretto, come indicato nel campo 16 della tabella 1 dell'allegato;

iii)

collegamento diretto a attività commerciali o finanziamenti di tesoreria, come indicato nel campo 20 della tabella 1 dell'allegato;

b)

disposizioni per la comunicazione tempestiva alla controparte finanziaria da parte della controparte non finanziaria di qualsiasi modifica degli obblighi giuridici che le incombono ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

c)

disposizioni per il debito rinnovo da parte della controparte non finanziaria del suo codice LEI alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema LEI globale;

d)

disposizioni per la notifica tempestiva da parte della controparte non finanziaria alla controparte finanziaria della decisione di iniziare o cessare la segnalazione delle informazioni relative ai contratti derivati OTC conclusi con la controparte finanziaria. Tali disposizioni garantiscono almeno che la notifica sia effettuata per iscritto o con mezzo elettronico equivalente almeno 10 giorni lavorativi prima della data in cui la controparte non finanziaria intende iniziare o cessare la segnalazione.

3.   Le controparti, i soggetti responsabili della segnalazione e i soggetti che presentano le segnalazioni, a seconda dei casi, mettono in atto disposizioni per garantire che sia preso in considerazione il riscontro sulle mancate riconciliazioni dato ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/1858.

Articolo 10

Data entro la quale i contratti derivati devono essere segnalati

La controparte di un derivato che al XX.XXX.20XX soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), o il soggetto responsabile della segnalazione comunica tutte le informazioni relative al derivato richieste in conformità dell'allegato trasmettendo una segnalazione con tipo di evento «Aggiornamento» entro 180 giorni di calendario a decorrere dal [data di applicazione delle norme tecniche di attuazione], a meno che non abbia trasmesso per il derivato una segnalazione con tipo di azione «Modifica» o «Correzione» entro lo stesso periodo.

Articolo 11

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20).

(3)  L'espressione inglese «unique trade identifier (UTI)» utilizzata per «identificativo unico dell'operazione» all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 corrisponde all'espressione unique transaction identifier utilizzata nella norma ISO 23897.

(4)  Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).

(5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2022/1855 della Commissione, del 10 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni e il tipo di segnalazioni da utilizzare (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione, del 10 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare che la controparte segnalante o il soggetto che trasmette la segnalazione rispettino gli obblighi di segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati (cfr. pag. 46 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

Tabella 1

 

Sezione

Campo

Formato

1

Parti del derivato

Data e ora della segnalazione

Data nel formato ISO 8601 con ora secondo tempo universale coordinato (UTC) AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

2

Parti del derivato

Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation.

3

Parti del derivato

Soggetto responsabile della segnalazione

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation. Il codice LEI deve essere rinnovato debitamente alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema globale LEI.

4

Parti del derivato

Controparte 1 (controparte segnalante)

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation. Il codice LEI deve essere rinnovato debitamente alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema globale LEI.

5

Parti del derivato

Natura della controparte 1

F = controparte finanziaria

N = controparte non finanziaria

C = controparte centrale

O = altro

6

Parti del derivato

Settore di attività della controparte 1

Tassonomia delle controparti finanziarie:

«INVF» — impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

«CDTI» — ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

«INUN» — impresa di assicurazione o impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

«UCIT» — OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), tranne se l'OICVM è stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti;

«ORPI» — ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP), quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

«AIFD» — fondo di investimento alternativo (FIA), quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che sia stabilito nell'Unione o gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato ai sensi di tale direttiva, a meno che il FIA sia stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti o sia una società veicolo di cartolarizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2011/61/UE, e, se del caso, il suo GEFIA stabilito nell'Unione;

«CSDS» — depositario centrale di titoli autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

Tassonomia delle controparti non finanziarie.

Le categorie seguenti corrispondono alle principali sezioni della classificazione NACE quale definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8):

«A» —

agricoltura, silvicoltura e pesca;

«B» —

attività estrattiva;

«C» —

attività manifatturiere;

«D» —

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

«E» —

fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento;

«F» —

costruzioni;

«G» —

commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli;

«H» —

trasporto e magazzinaggio;

«I» —

servizi di alloggio e di ristorazione;

«J» —

servizi di informazione e comunicazione;

«K» —

attività finanziarie e assicurative;

«L» —

attività immobiliari;

«M» —

attività professionali, scientifiche e tecniche;

«N» —

attività amministrative e di servizi di supporto;

«O» —

amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;

«P» —

istruzione;

«Q» —

sanità e assistenza sociale;

«R» —

attività artistiche, di intrattenimento e divertimento;

«S» —

altre attività di servizi;

«T» —

attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;

«U» —

attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali.

Se è indicata più di un'attività, elencare i codici nell'ordine di importanza relativa delle attività corrispondenti.

Lasciare in bianco in caso di controparti centrali (CCP) e altri tipi di controparti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012 (9).

7

Parti del derivato

Soglia di compensazione della controparte 1

Valore booleano:

TRUE = al di sopra della soglia

FALSE = al di sotto della soglia

8

Parti del derivato

Tipo di identificativo della controparte 2

Valore booleano:

TRUE

FALSE, per le persone fisiche che agiscono come privati non ammessi a ricevere il codice LEI secondo la dichiarazione del comitato di sorveglianza sulla regolamentazione (Regulatory Oversight Committee, ROC) relativa ai soggetti che agiscono a titolo professionale, del 20 settembre 2015 (la «dichiarazione ROC»).

9

Parti del derivato

Controparte 2

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation o codice di massimo 72 caratteri alfanumerici per le persone fisiche che agiscono come privati non ammessi a ricevere il codice LEI secondo la dichiarazione ROC.

Il codice che identifica una persona fisica è composto dal LEI della controparte 1 seguito da un identificativo unico assegnato e mantenuto coerentemente dalla controparte 1 per tale persona fisica (o tali persone) a fini di segnalazione regolamentare.

10

Parti del derivato

Paese della controparte 2

Codice paese ISO 3166 di 2 caratteri.

11

Parti del derivato

Natura della controparte 2

F = controparte finanziaria

N = controparte non finanziaria

C = controparte centrale

O = altro

12

Parti del derivato

Settore di attività della controparte 2

Tassonomia delle controparti finanziarie:

«INVF» — impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE;

«CDTI» — ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE;

«INUN» — impresa di assicurazione o impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE;

«UCIT» — OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE, tranne se l'OICVM è stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti;

«ORPI» — ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP), quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341;

«AIFD» — fondo di investimento alternativo (FIA), quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, che sia stabilito nell'Unione o gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato ai sensi di tale direttiva, a meno che il FIA sia stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti o sia una società veicolo di cartolarizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2011/61/UE e, se del caso, il suo GEFIA stabilito nell'Unione;

«CSDS» — depositario centrale di titoli autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014;

Tassonomia delle controparti non finanziarie.

Le categorie seguenti corrispondono alle principali sezioni della classificazione NACE, quale definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006:

«A» —

agricoltura, silvicoltura e pesca;

«B» —

attività estrattiva;

«C» —

attività manifatturiere;

«D» —

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

«E» —

fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento;

«F» —

costruzioni;

«G» —

commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli;

«H» —

trasporto e magazzinaggio;

«I» —

servizi di alloggio e di ristorazione;

«J» —

servizi di informazione e comunicazione;

«K» —

attività finanziarie e assicurative;

«L» —

attività immobiliari;

«M» —

attività professionali, scientifiche e tecniche;

«N» —

attività amministrative e di servizi di supporto;

«O» —

amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;

«P» —

istruzione;

«Q» —

sanità e assistenza sociale;

«R» —

attività artistiche, di intrattenimento e divertimento;

«S» —

altre attività di servizi;

«T» —

attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;

«U» —

attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali.

Se è indicata più di un'attività, elencare i codici nell'ordine di importanza relativa delle attività corrispondenti.

Lasciare in bianco in caso di controparti centrali (CCP) e altri tipi di controparti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012.

13

Parti del derivato

Soglia di compensazione della controparte 2

Valore booleano:

TRUE = al di sopra della soglia

FALSE = al di sotto della soglia

14

Parti del derivato

Obblighi di segnalazione della controparte 2

Valore booleano:

TRUE, se la controparte 2 è soggetta all'obbligo di segnalazione

FALSE, se la controparte 2 non è soggetta all'obbligo di segnalazione

15

Parti del derivato

Identificativo dell'intermediario

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation.

16

Parti del derivato

Partecipante diretto

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation.

17

Parti del derivato

Direzione

4 caratteri alfabetici:

BYER = acquirente

SLLR = venditore

Compilato conformemente all'articolo 4 del presente regolamento

18

Parti del derivato

Direzione della gamba 1

4 caratteri alfabetici:

MAKE = ordinante

TAKE = destinatario

Compilato conformemente all'articolo 4 del presente regolamento

19

Parti del derivato

Direzione della gamba 2

4 caratteri alfabetici:

MAKE = ordinante

TAKE = destinatario

Compilato conformemente all'articolo 4 del presente regolamento

20

Parti del derivato

Direttamente collegato ad attività commerciali o di finanziamento di tesoreria

Valore booleano:

TRUE = sì

FALSE = no


Tabella 2

 

Sezione

Campo

Formato

1

Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

UTI

UTI ISO 23897. Fino a 52 caratteri alfanumerici, sono ammessi solo i caratteri alfabetici maiuscoli A-Z e le cifre 0-9.

2

Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

Numero di tracciamento della segnalazione

Campo alfanumerico di massimo 52 caratteri.

3

Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

UTI precedente (per relazioni uno-a-uno e uno-a-molti tra operazioni)

Fino a 52 caratteri alfanumerici, sono ammessi solo i caratteri alfabetici maiuscoli A-Z e le cifre 0-9.

4

Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

UTI della posizione successiva

Fino a 52 caratteri alfanumerici, sono ammessi solo i caratteri alfabetici maiuscoli A-Z e le cifre 0-9.

5

Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

Identificativo di riduzione del rischio post-negoziazione (PTRR)

Fino a 52 caratteri alfanumerici, sono ammessi solo i caratteri alfabetici maiuscoli A-Z e le cifre 0-9.

I primi 20 caratteri rappresentano il codice LEI del fornitore di compressione.

6

Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

Identificativo del pacchetto

Fino a 35 caratteri alfanumerici.

7

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN)

ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici.

8

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Identificativo unico del prodotto (UPI)

UPI secondo ISO 4914, codice di 12 caratteri alfanumerici.

9

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Classificazione del prodotto

CFI secondo ISO 10962, codice di 6 caratteri alfabetici.

10

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Tipo di contratto

CFDS = contratti finanziari differenziali

FRAS = contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement

FUTR = future

FORW = forward

OPTN = opzione

SPDB = scommesse su differenziale

SWAP = swap

SWPT = swaption

OTHR = altro

11

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Classe di attività

COMM = materie prime e quote di emissione

CRDT = crediti

CURR = valute

EQUI = azioni

INTR = tassi di interesse

12

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Derivato basato su criptoattività

Valore booleano:

TRUE — per i derivati basati su criptoattività

FALSE — per gli altri derivati

13

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Tipo di identificazione del sottostante

1 carattere alfabetico:

I = ISIN

B = paniere

X = indice

14

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Identificazione del sottostante

Per il tipo I di identificazione del sottostante: ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici.

Per il tipo X di identificazione del sottostante: ISIN secondo ISO 6166, se disponibile, codice di 12 caratteri alfanumerici.

15

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Indicatore dell'indice sottostante

Indicazione dell'indice a tasso variabile 4 caratteri alfabetici:

ESTR = €STR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP (swap sull'EONIA)

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Treasury (Tesoro)

SWAP = SWAP

FUSW = Future SWAP (swap su future)

EFFR = Effective Federal Funds Rate

OBFR = Overnight Bank Funding Rate

CZNA = CZEONIA

16

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Nome dell'indice sottostante

Fino a 50 caratteri alfanumerici. Sono ammessi caratteri speciali se fanno parte del nome completo dell'indice.

17

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Codice del paniere personalizzato

Fino a 72 caratteri alfanumerici composti dal codice LEI del soggetto responsabile della strutturazione del paniere seguito da un massimo di 52 caratteri alfanumerici.

18

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Identificativo dei componenti del paniere

Per il tipo B di identificazione del sottostante: identificazione di tutti i singoli componenti mediante ISIN secondo ISO 6166.

19

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Valuta di regolamento 1

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

20

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Valuta di regolamento 2

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

21

Sezione 2 c — valutazione

Importo della valutazione

Valore positivo e negativo fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

22

Sezione 2 c — valutazione

Valuta della valutazione

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

23

Sezione 2 c — valutazione

Data e ora della valutazione

Data nel formato ISO 8601 con ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

24

Sezione 2 c — valutazione

Metodo di valutazione

4 caratteri alfabetici:

MTMA = ai prezzi correnti di mercato

MTMO = in base ad un modello

CCPV = valutazione della CCP

25

Sezione 2 c — valutazione

Delta

Fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

È ammesso qualsiasi valore tra – 1 e 1 (inclusi – 1 e 1).

26

Sezione 2 d — garanzie

Indicatore della garanzia per portafoglio

Valore booleano:

TRUE = garanzia costituita su un portafoglio

FALSE = non parte di un portafoglio

27

Sezione 2 d — garanzie

Codice della garanzia per portafoglio

Fino a 52 caratteri alfanumerici

Non sono ammessi caratteri speciali

28

Sezione 2 e — attenuazione del rischio/segnalazione

Data e ora della conferma

Data nel formato ISO 8601 con ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

29

Sezione 2 e — attenuazione del rischio/segnalazione

Confermato

4 caratteri alfabetici:

NCNF = non confermato

ECNF = per via elettronica

YCNF = per via non elettronica

30

Sezione 2 f — compensazione

Obbligo di compensazione

TRUE = il contratto appartiene a una classe di derivati OTC dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione ed entrambe le controparti del contratto sono soggette all'obbligo di compensazione

FALSE = il contratto appartiene a una classe di derivati OTC dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione ma una controparte del contratto o entrambe non sono soggette all'obbligo di compensazione

o valore «UKWN» — il contratto non appartiene a una classe di derivati OTC dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione

31

Sezione 2 f — compensazione

Compensato

1 carattere alfabetico:

Y= sì, compensazione avvenuta a livello centrale, per operazioni beta e gamma.

N= no, compensazione non avvenuta a livello centrale.

32

Sezione 2 f — compensazione

Data e ora della compensazione

Data nel formato ISO 8601 con ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

33

Sezione 2 f — compensazione

Controparte centrale

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation.

34

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Tipo di accordo quadro

4 caratteri alfabetici:

«ISDA» — ISDA

«CDEA» — FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement

«EUMA» — European Master Agreement

«FPCA» — FOA Professional Client Agreement

«FMAT» — FBF Master Agreement relativo alle operazioni su strumenti finanziari forward

«DERV» — Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV)

«CMOP» — Contrato Marco de Operaciones Financieras

«CHMA» — Swiss Master Agreement

«IDMA» — Islamic Derivative Master Agreement

«EFMA» — EFET Master Agreement

«GMRA» — GMRA

«GMSL» — GMSLA

«BIAG» — accordo bilaterale

oppure «OTHR» (altro) se il tipo di accordo quadro non figura nel precedente elenco

35

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Altro tipo di accordo quadro

Fino a 50 caratteri alfanumerici.

36

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Versione dell'accordo quadro

Data nel formato ISO 8601 (AAAA)

37

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Infragruppo

Valore booleano:

TRUE = contratto concluso nel quadro di un'operazione infragruppo

FALSE = contratto non concluso nel quadro di un'operazione infragruppo

38

Sezione 2 g — dati sull'operazione

PTRR

Valore booleano:

TRUE = il contratto deriva da un evento PTRR

FALSE = il contratto non deriva da un evento PTRR

39

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Tipo di tecnica PTRR

4 caratteri alfabetici:

«PWOS» — compressione del portafoglio senza prestatore di servizi terzo

«PWAS» — compressione del portafoglio con prestatore di servizi terzo o con CCP

«PRBM» — ribilanciamento del portafoglio/gestione del margine

«OTHR» — Altro

40

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Prestatore di servizi PTRR

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation.

41

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Sede di esecuzione

Codice identificativo del mercato (Market Identifier Code — MIC) secondo ISO 10383 di 4 caratteri alfanumerici

42

Sezione 2 c — dati sull'operazione

Data e ora di esecuzione

Data nel formato ISO 8601 con ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

43

Sezione 2 c — dati sull'operazione

Data effettiva

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

44

Sezione 2 c — dati sull'operazione

Data di scadenza

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

45

Sezione 2 c — dati sull'operazione

Data di cessazione anticipata

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

46

Sezione 2 c — dati sull'operazione

Data finale di regolamento contrattuale

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

47

Sezione 2 c — dati sull'operazione

Tipo di consegna

4 caratteri alfabetici:

CASH = contante

PHYS = fisica

OPTL = facoltativo per la controparte o quando stabilito da terzi

48

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Prezzo

Se il prezzo è espresso come valore monetario — qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali. Se il valore ha più di 13 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Se il prezzo è espresso come percentuale — qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %). Se il valore ha più di 10 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

49

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Valuta del prezzo

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

 

I campi da 50 a 52 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di prezzo.

 

 

50

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data effettiva non rettificata del prezzo

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

51

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data finale non rettificata del prezzo

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

52

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Prezzo in essere tra la data effettiva non rettificata e la data finale.

Se il prezzo è espresso come valore monetario — qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali. Se il valore ha più di 13 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Se il prezzo è espresso come percentuale — qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %). Se il valore ha più di 10 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

53

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Prezzo dell'operazione a pacchetto

Se il prezzo dell'operazione a pacchetto è espresso come valore monetario — qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali. Se il valore ha più di 13 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Se l'operazione a pacchetto è espressa come percentuale — qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %) Se il valore ha più di 10 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

54

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Valuta del prezzo dell'operazione a pacchetto

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

55

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Importo nozionale della gamba 1

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

56

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Valuta nozionale 1

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

 

I campi da 57 a 59 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di importi nozionali

 

 

57

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data effettiva dell'importo nozionale della gamba 1

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

58

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data finale dell'importo nozionale della gamba 1

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

59

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Importo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 1

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

60

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Quantitativo nozionale totale della gamba 1

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

 

I campi da 61 a 63 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di quantitativi nozionali

 

 

61

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data effettiva del quantitativo nozionale della gamba 1

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

62

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data finale del quantitativo nozionale della gamba 1

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

63

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Quantitativo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 1

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

64

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Importo nozionale della gamba 2

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

65

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Valuta nozionale 2

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

 

I campi da 66 a 68 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di importi nozionali

 

 

66

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data effettiva dell'importo nozionale della gamba 2

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

67

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data finale dell'importo nozionale della gamba 2

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

68

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Importo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 2

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

69

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Quantitativo nozionale totale della gamba 2

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

 

I campi da 70 a 72 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di quantitativi nozionali

 

 

70

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data effettiva del quantitativo nozionale della gamba 2

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

71

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data finale del quantitativo nozionale della gamba 2

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

72

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Quantitativo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 2

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

 

La sezione dei campi da 73 a 78 è ripetibile

 

 

73

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Tipo altro pagamento

4 caratteri alfabetici:

UFRO = pagamento anticipato, ossia il pagamento iniziale effettuato da una delle controparti per portare un'operazione al fair value o per qualsiasi altra ragione che può determinare un'operazione fuori mercato

UWIN = liquidazione o cessazione completa, cioè il pagamento finale effettuato quando un'operazione è liquidata prima della sua data finale; pagamenti che possono risultare a causa della completa cessazione dell'operazione o delle operazioni su derivati

PEXH = Principal Exchange, ossia scambio dei valori nozionali per gli swap valutari

74

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Importo altro pagamento

Fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

È ammesso qualsiasi valore superiore o uguale a zero.

75

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Valuta altro pagamento

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

76

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data altro pagamento

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

77

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Ordinante altro pagamento

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation o codice di massimo 72 caratteri alfanumerici per le persone fisiche che agiscono come privati non ammessi a ricevere il codice LEI secondo la dichiarazione ROC.

Il codice che identifica una persona fisica è composto dal LEI della controparte 1 seguito da un identificativo unico assegnato e mantenuto coerentemente dalla controparte 1 per tale persona fisica (o tali persone) a fini di segnalazione regolamentare.

78

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Destinatario altro pagamento

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation o codice di massimo 72 caratteri alfanumerici per le persone fisiche che agiscono come privati non ammessi a ricevere il codice LEI secondo la dichiarazione ROC.

Il codice che identifica una persona fisica è composto dal LEI della controparte 1 seguito da un identificativo unico assegnato e mantenuto coerentemente dalla controparte 1 per tale persona fisica (o tali persone) a fini di segnalazione regolamentare.

79

Sezione 2 h — tassi di interesse

Tasso fisso della gamba 1 o cedola

Valori positivi e negativi fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espressi come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %)

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

80

Sezione 2 h — tassi di interesse

Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso fisso o della cedola della gamba 1

4 caratteri alfanumerici:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = descrizione

81

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1

4 caratteri alfabetici:

DAIL = giornaliera

WEEK = settimanale

MNTH = mensile

YEAR = annuale

ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari

EXPI = pagamento a termine

82

Sezione 2 h — tassi di interesse

Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1

Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

83

Sezione 2 h — tassi di interesse

Identificativo del tasso variabile della gamba 1

Se il tasso variabile ha un ISIN, il codice ISIN per quel tasso.

84

Sezione 2 h — tassi di interesse

Indicatore del tasso variabile della gamba 1

Indicazione dell'indice a tasso variabile 4 caratteri alfabetici:

ESTR = €STR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP (swap sull'EONIA)

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Treasury (Tesoro)

SWAP = SWAP

FUSW = Future SWAP (swap su future)

EFFR = Effective Federal Funds Rate

OBFR = Overnight Bank Funding Rate

CZNA = CZEONIA

85

Sezione 2 h — tassi di interesse

Nome del tasso variabile della gamba 1

Fino a 50 caratteri alfanumerici. Sono ammessi caratteri speciali se fanno parte del nome completo dell'indice.

86

Sezione 2 h — tassi di interesse

Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso variabile della gamba 1

4 caratteri alfanumerici:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = descrizione

87

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 1

4 caratteri alfabetici:

DAIL = giornaliera

WEEK = settimanale

MNTH = mensile

YEAR = annuale

ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari

EXPI = pagamento a termine

88

Sezione 2 h — tassi di interesse

Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 1

Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

89

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — periodo

4 caratteri alfabetici:

DAIL = giornaliera

WEEK = settimanale

MNTH = mensile

YEAR = annuale

ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari

EXPI = pagamento a termine

90

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — moltiplicatore

Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

91

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 1

4 caratteri alfabetici:

DAIL = giornaliera

WEEK = settimanale

MNTH = mensile

YEAR = annuale

ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari

EXPI = pagamento a termine

92

Sezione 2 h — tassi di interesse

Moltiplicatore frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 1

Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

93

Sezione 2 h — tassi di interesse

Differenziale della gamba 1

Se il differenziale è espresso come importo monetario — qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali.

Se il differenziale è espresso come percentuale — qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %).

Se il differenziale è espresso come punti base — qualsiasi numero intero fino a un massimo di 5 caratteri numerici espresso in punti base (ad es. 257 invece di 2.57 %).

94

Sezione 2 h — tassi di interesse

Valuta del differenziale della gamba 1

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

95

Sezione 2 h — tassi di interesse

Tasso fisso della gamba 2

Valori positivi e negativi fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espressi come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %)

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

96

Sezione 2 h — tassi di interesse

Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso fisso della gamba 2

4 caratteri alfanumerici:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = descrizione

97

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di frequenza del pagamento del tasso fisso della gamba 2

4 caratteri alfabetici:

DAIL = giornaliera

WEEK = settimanale

MNTH = mensile

YEAR = annuale

ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari

EXPI = pagamento a termine

98

Sezione 2 h — tassi di interesse

Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento del tasso fisso della gamba 2

Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

99

Sezione 2 h — tassi di interesse

Identificativo del tasso variabile della gamba 2

Se il tasso variabile ha un ISIN, il codice ISIN per quel tasso.

100

Sezione 2 h — tassi di interesse

Indicatore del tasso variabile della gamba 2

Indicazione dell'indice a tasso variabile 4 caratteri alfabetici:

ESTR = €STR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP (swap sull'EONIA)

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Treasury (Tesoro)

SWAP = SWAP

FUSW = Future SWAP (swap su future)

EFFR = Effective Federal Funds Rate

OBFR = Overnight Bank Funding Rate

CZNA = CZEONIA

101

Sezione 2 h — tassi di interesse

Nome del tasso variabile della gamba 2

Fino a 50 caratteri alfanumerici. Sono ammessi caratteri speciali se fanno parte del nome completo dell'indice.

102

Sezione 2 h — tassi di interesse

Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso variabile della gamba 2

4 caratteri alfanumerici:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = descrizione

103

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 2

4 caratteri alfabetici:

DAIL = giornaliera

WEEK = settimanale

MNTH = mensile

YEAR = annuale

ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari

EXPI = pagamento a termine

104

Sezione 2 h — tassi di interesse

Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 2

Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

105

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — periodo

4 caratteri alfabetici:

DAIL = giornaliera

WEEK = settimanale

MNTH = mensile

YEAR = annuale

ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari

EXPI = pagamento a termine

106

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — moltiplicatore

Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

107

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2

4 caratteri alfabetici:

DAIL = giornaliera

WEEK = settimanale

MNTH = mensile

YEAR = annuale

ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari

EXPI = pagamento a termine

108

Sezione 2 h — tassi di interesse

Moltiplicatore frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2

Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

109

Sezione 2 h — tassi di interesse

Differenziale della gamba 2

Se il differenziale è espresso come importo monetario — qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali.

Se il differenziale è espresso come percentuale — qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %).

Se il differenziale è espresso come punti base — qualsiasi numero intero fino a un massimo di 5 caratteri numerici espresso in punti base (ad es. 257 invece di 2.57 %).

110

Sezione 2 h — tassi di interesse

Valuta del differenziale della gamba 2

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

111

Sezione 2 h — tassi di interesse

Differenziale dell'operazione a pacchetto

Se il prezzo dell'operazione a pacchetto è espresso come importo monetario — valore positivo e negativo fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali. Se il valore ha più di 13 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Se il differenziale dell'operazione a pacchetto è espresso come percentuale — valore positivo e negativo fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali (ad es. 2.57 invece di 2.57 %). Se il valore ha più di 10 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Se il differenziale dell'operazione a pacchetto è espresso come punti base — qualsiasi numero intero fino a un massimo di 5 caratteri numerici espresso in punti base (ad es. 257 invece di 2.57 %).

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

112

Sezione 2 h — tassi di interesse

Valuta del differenziale dell'operazione a pacchetto

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

113

Sezione 2 i — tassi di cambio

Tasso di cambio 1

Qualsiasi valore superiore a zero fino a un massimo di 18 cifre compresi al massimo 13 decimali.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

114

Sezione 2 i — tassi di cambio

Tasso di cambio a termine

Qualsiasi valore superiore a zero fino a un massimo di 18 cifre compresi al massimo 13 decimali.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

115

Sezione 2 i — tassi di cambio

Base del tasso di cambio

7 caratteri che rappresentano due codici valuta ISO 4217 separati da «/» senza limitare l'ordine della coppia di valute.

Il primo codice valuta indica la valuta unitaria; il secondo codice valuta indica la valuta della quotazione.

116

Sezione 2 j — materie prime e quote di emissione (informazioni generali)

Categoria di prodotti

Sono ammessi solo i valori della colonna «Categoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci.

117

Sezione 2 j — materie prime e quote di emissione (informazioni generali)

Sottocategoria di prodotti

Sono ammessi solo i valori della colonna «Sottocategoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione

dei derivati su merci.

118

Sezione 2 j — materie prime e quote di emissione (informazioni generali)

Ulteriore sottocategoria di prodotti

Sono ammessi solo i valori della colonna «Ulteriore sottocategoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione

dei derivati su merci.

119

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Punto o zona di consegna

Codice EIC alfanumerico di 16 caratteri

Campo ripetibile

120

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Punto di interconnessione

Codice EIC alfanumerico di 16 caratteri

121

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Tipo di carico

BSLD = carico di base

PKLD = carico di picco

OFFP = carico normale

HABH = ora/blocco orario

SHPD = profilato

GASD = giorno gas

OTHR = altro

 

La sezione dei campi da 122 a 131 è ripetibile.

 

 

122

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Ora di inizio dell'intervallo di consegna

hh:mm:ssZ

123

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Ora di fine dell'intervallo di consegna

hh:mm:ssZ

124

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Data di inizio della consegna

Data nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

125

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Data di fine della consegna

Data nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

126

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Durata

MNUT = minuti

HOUR = ora

DASD = giorno

WEEK = settimana

MNTH = mese

QURT = trimestre

SEAS = stagione

YEAR = anno

OTHR = altro

127

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Giorni della settimana

WDAY = giorni feriali

WEND = fine settimana

MOND = lunedì

TUED = martedì

WEDD = mercoledì

THUD = giovedì

FRID = venerdì

SATD = sabato

SUND = domenica

XBHL = esclusi i giorni festivi

IBHL = compresi i giorni festivi

Sono consentiti valori multipli

128

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Capacità di consegna

Fino a 20 caratteri numerici inclusi decimali.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

129

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Unità di quantità

KWAT = KW

KWHH = KWh/ora

KWHD = KWh/giorno

MWAT = MW

MWHH = MWh/ora

MWHD = MWh/giorno

GWAT = GW

GWHH = GWh/ora

GWHD = GWh/giorno

THMD = Therm/giorno

KTMD = Ktherm/giorno

MTMD = Mtherm/giorno

CMPD = cm/giorno

MCMD = mcm/giorno

BTUD = Btu/giorno

MBTD = MMBtu/giorno

MJDD = MJ/giorno

HMJD = 100MJ/giorno

MMJD = MMJ/giorno

GJDD = GJ/giorno

130

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Prezzo per quantità per intervallo di tempo

Fino a 20 caratteri numerici inclusi decimali.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

131

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Valuta del prezzo per quantità per intervallo di tempo

Codice valuta ISO 4217 a 3 caratteri alfabetici

132

Sezione 2 l — opzioni

Tipo di opzione

4 caratteri alfabetici:

PUTO = put

CALL = call

OTHR = se non è possibile stabilire se si tratta di call o di put

133

Sezione 2 l — opzioni

Stile dell'opzione

4 caratteri alfabetici:

AMER = americano

BERM = bermudiano

EURO = europeo

134

Sezione 2 l — opzioni

Prezzo strike

Se il prezzo strike è espresso come importo monetario: qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali (ad es. 6,39 USD, espresso come 6.39), per le opzioni su azioni, le opzioni su merci, le opzioni in valuta estera e prodotti simili. Se il valore ha più di 13 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Se il prezzo strike è espresso in percentuale: qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso in percentuale (ad esempio 2.1 invece di 2.1 %), per le opzioni su tassi di interesse, le swaption su tassi di interesse e su crediti il cui prezzo è espresso come differenziale e prodotti simili.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

 

I campi da 135 a 137 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di prezzo strike.

 

 

135

Sezione 2 l — opzioni

Data effettiva del prezzo strike

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

136

Sezione 2 l — opzioni

Data finale del prezzo strike

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

137

Sezione 2 l — opzioni

Prezzo strike in essere alla data effettiva associata

Se il prezzo strike è espresso come importo monetario: qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali (ad es. 6,39 USD, espresso come 6.39), per le opzioni su azioni, le opzioni su merci, le opzioni in valuta estera e prodotti simili. Se il valore ha più di 13 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Se il prezzo strike è espresso in percentuale: qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso in percentuale (ad esempio 2.1 invece di 2.1 %), per le opzioni su tassi di interesse, le swaption su tassi di interesse e su crediti il cui prezzo è espresso come differenziale e prodotti simili.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

138

Sezione 2 l — opzioni

Valuta/coppia di valute del prezzo strike

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici; o

per le opzioni in valuta estera: 7 caratteri che rappresentano due codici valuta ISO 4217 separati da «/» senza limitare l'ordine della coppia di valute.

Il primo codice valuta indica la valuta di base; il secondo codice valuta indica la valuta della quotazione.

139

Sezione 2 l — opzioni

Importo premio opzione

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

140

Sezione 2 l — opzioni

Valuta premio opzione

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

141

Sezione 2 l — opzioni

Data di pagamento premio opzione

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

142

Sezione 2 i — opzioni

Data di scadenza del sottostante

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

143

Sezione 2 m — derivati su crediti

Rango

4 caratteri alfabetici:

SNDB = senior, ad esempio debito senior non garantito (societario/finanziario), debito sovrano in valuta estera (governo),

SBOD = subordinato, ad esempio debito subordinato o debito di classe 2 inferiore (lower tier 2) (banche), debito subordinato junior o debito di classe 2 superiore (upper tier 2) (banche),

OTHR = altro, ad esempio azioni privilegiate o capitale di classe 1 (banche) o altri derivati su crediti

144

Sezione 2 m — derivati su crediti

Soggetto di riferimento

Codice paese secondo ISO 3166 di 2 caratteri

o

Codice paese secondo ISO 3166-2 di 2 caratteri seguito da trattino «-» e da un massimo di 3 caratteri alfanumerici per il codice di suddivisione del paese

o

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici

145

Sezione 2 m — derivati su crediti

Serie

Campo con numero intero di massimo 5 cifre

146

Sezione 2 m — derivati su crediti

Versione

Campo con numero intero di massimo 5 cifre

147

Sezione 2 m — derivati su crediti

Fattore dell'indice

Qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come frazione decimale (ad es. 0.05 invece di 5 %) tra 0 e 1 (compresi 0 e 1).

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

148

Sezione 2 m — derivati su crediti

Segmento

Valore booleano:

TRUE = segmentato

FALSE = non segmentato

149

Sezione 2 m — derivati su crediti

Punto di attacco indice Credit Derivative Swap (CDS)

Qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come frazione decimale (ad es. 0.05 invece di 5 %) tra 0 e 1 (compresi 0 e 1).

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

150

Sezione 2 m — derivati su crediti

Punto di distacco indice CDS

Qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come frazione decimale (ad es. 0.05 invece di 5 %) tra 0 e 1 (compresi 0 e 1).

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

151

Sezione 2 n — modifiche del derivato

Tipo di azione

4 caratteri alfabetici:

NEWT = nuovo

MODI = modifica

CORR = correzione

TERM = cessazione

EROR = errore

REVI = ripristino

VALU = valutazione

POSC = componente di posizione

152

Sezione 2 n — modifiche del derivato

Tipo di evento

4 caratteri alfabetici:

TRAD = operazione

NOVA = subentro

COMP = PTRR

ETRM = cessazione anticipata

CLRG = compensazione

EXER = esercizio

ALOC = allocazione

CREV = evento di credito

CORP = evento aziendale

INCP = inclusione nella posizione

UPDT = aggiornamento

153

Sezione 2 n — modifiche del derivato

Data dell'evento

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

154

Sezione 2 n — modifiche del derivato

Livello

4 caratteri alfabetici:

TCTN = operazione

PSTN = posizione


Tabella 3

 

Sezione

Campo

Formato

1

Parti del derivato

Data e ora della segnalazione

Data nel formato ISO 8601 con ora secondo tempo universale coordinato (UTC) AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

2

Parti del derivato

Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation.

3

Parti del derivato

Soggetto responsabile della segnalazione

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation. Il codice LEI deve essere rinnovato debitamente alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema globale LEI.

4

Parti del derivato

Controparte 1 (controparte segnalante)

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation. Il codice LEI deve essere rinnovato debitamente alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema globale LEI.

5

Parti del derivato

Tipo di identificativo della controparte 2

Valore booleano:

TRUE

FALSE, per le persone fisiche che agiscono come privati non ammessi a ricevere il codice LEI secondo la dichiarazione ROC.

6

Parti del derivato

Controparte 2

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation o codice di massimo 72 caratteri alfanumerici per le persone fisiche che agiscono come privati non ammessi a ricevere il codice LEI secondo la dichiarazione ROC.

Il codice che identifica una persona fisica è composto dal LEI della controparte 1 seguito da un identificativo unico assegnato e mantenuto coerentemente dalla controparte 1 per tale persona fisica (o tali persone) a fini di segnalazione regolamentare.

7

Garanzie

Data e ora della garanzia

Data nel formato ISO 8601 con ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

8

Garanzie

Indicatore della garanzia per portafoglio

Valore booleano:

TRUE = garanzia costituita su un portafoglio

FALSE = non parte di un portafoglio

9

Garanzie

Codice della garanzia per portafoglio

Fino a 52 caratteri alfanumerici

Non sono ammessi caratteri speciali

10

Garanzie

UTI

Fino a 52 caratteri alfanumerici, sono ammessi solo i caratteri alfabetici maiuscoli A-Z e le cifre 0-9.

11

Garanzie

Categoria di costituzione di garanzia

4 caratteri alfabetici:

UNCL = senza garanzia

PRC1 = con garanzia parziale: solo controparte 1

PRC2 = con garanzia parziale: solo controparte 2

PRCL = con garanzia parziale

OWC1 = con garanzia unilaterale: solo controparte 1

OWC2 = con garanzia unilaterale: solo controparte 2

OWP1 = con garanzia parziale/unilaterale: controparte 1

OWP2 = con garanzia parziale/unilaterale: controparte 2

FLCL = pienamente garantito

Compilato conformemente all'articolo 5 del presente regolamento

12

Garanzie

Margine iniziale costituito dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia)

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

13

Garanzie

Margine iniziale costituito dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia)

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

14

Garanzie

Valuta del margine iniziale costituito

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

15

Garanzie

Margine di variazione costituito dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia)

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

16

Garanzie

Margine di variazione costituito dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia)

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

17

Garanzie

Valuta dei margini di variazione costituiti

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

18

Garanzie

Garanzia costituita in eccesso dalla controparte 1

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

19

Garanzie

Valuta della garanzia costituita in eccesso

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

20

Garanzie

Margine iniziale raccolto dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia)

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

21

Garanzie

Margine iniziale raccolto dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia)

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

22

Garanzie

Valuta del margine iniziale raccolto

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

23

Garanzie

Margine di variazione raccolto dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia)

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

24

Garanzie

Margine di variazione raccolto dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia)

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

25

Garanzie

Valuta del margine di variazione raccolto

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

26

Garanzie

Garanzia raccolta in eccesso dalla controparte 1

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

27

Garanzie

Valuta della garanzia raccolta in eccesso

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

28

Garanzie

Tipo di azione

«MARU» — aggiornamento del margine

«CORR» — correzione

29

Garanzie

Data dell'evento

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)


Tabella 4

Classificazione delle merci

Categoria di prodotti

Sottocategoria di prodotti

Ulteriore sottocategoria di prodotti

«AGRI» — Agricoli

«GROS» — Cereali e semi oleosi

«FWHT» — Frumento da foraggio

«SOYB» — Soia

«CORN» — Granturco

«RPSD» — Colza

«RICE» — Riso

«OTHR» — Altro

«SOFT» — Softs

«CCOA» — Cacao

«ROBU» — Caffè Robusta

«WHSG» — Zucchero bianco

«BRWN» — Zucchero grezzo

«OTHR» — Altro

«POTA» — Patate

 

«OOLI» — Olio di oliva

«LAMP» — «Lampante»

«OTHR» — Altro

«DIRY» — Prodotti lattiero-caseari

 

«FRST» — Silvicoltura

 

«SEAF» — Prodotti ittici

 

«LSTK» — Bestiame

 

«GRIN» — Cereali

«MWHT» — Frumento da panificazione

«OTHR» — Altro

«OTHR» — Altro

 

«NRGY» — Energia

«ELEC» — Energia elettrica

«BSLD» — Carico di base

«FITR» — Diritti di trasmissione finanziari

«PKLD» — Carico di punta

«OFFP» — Orario normale

«OTHR» — Altro

«NGAS» — Gas naturale

«GASP» — GASPOOL

«LNGG» — GNL

«NBPG» — NBP

«NCGG» — NCG

«TTFG» — TTF

«OTHR» — Altro

«OILP» — Petrolio

«BAKK» — Bakken

«BDSL» — Biodiesel

«BRNT» — Brent

«BRNX» — Brent NX

«CNDA» — Canadese

«COND» — Condensato

«DSEL» — Diesel

«DUBA» — Dubai

«ESPO» — ESPO

«ETHA» — Etanolo

«FUEL» — Combustibile

«FOIL» — Olio combustibile

«GOIL» — Gasolio

«GSLN» — Benzina

«HEAT» — Gasolio da riscaldamento

«JTFL» — JET Fuel

«KERO» — Kerosene

«LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS)

«MARS» — Mars

«NAPH» — Nafta

«NGLO» — GNL

«TAPI» — Tapis

«URAL» — Urali

«WTIO» — WTI

«OTHR» — Altro

«COAL» — Carbone

«INRG» — Interenergia

«RNNG» — Energie rinnovabili

«LGHT» — Benzina leggera di prima distillazione

«DIST» — Distillati

«OTHR» — Altro

 

«ENVR» — Ambientali

«EMIS» — Emissioni

«CERE» — CER

«ERUE» — ERU

«EUAE» — quote di emissione EUA

«EUAA» — quote di emissione EUA nel settore aereo

«OTHR» — Altro

«WTHR» — Meteo

«CRBR» — Associati al carbonio

«OTHR» — Altro

 

«FRGT» — Carico

«WETF» — Umido

«TNKR» — Navi cisterna

«OTHR» — Altro

«DRYF» — Secco

«DBCR» — Portarinfuse

«OTHR» — Altro

«CSHP» — Portacontainer

 

«OTHR» — Altro

 

«FRTL» — Concimi

«AMMO» — Ammoniaca

«DAPH» — Fosfato di diammonio (DAP)

«PTSH» — Potassa

«SLPH» — Zolfo

«UREA» — Urea

«UAAN» — Nitrato di ammonio e urea (UAN)

«OTHR» — Altro

 

«INDP» — Prodotti industriali

«CSTR» — Costruzioni

«MFTG» — Manifatturieri

 

«METL» — Metalli

«NPRM» — Non preziosi

«ALUM» — Alluminio

«ALUA» — Lega di alluminio

«CBLT» — Cobalto

«COPR» — Rame

«IRON» — Minerale di ferro

«LEAD» — Piombo

«MOLY» — Molibdeno

«NASC» — NASAAC

«NICK» — Nichel

«STEL» — Acciaio

«TINN» — Stagno

«ZINC» — Zinco

«OTHR» — Altro

«PRME» — Preziosi

«GOLD» — Oro

«SLVR» — Argento

«PTNM» — Platino

«PLDM» — Palladio

«OTHR» — Altro

«MCEX» — Esotici multimerci

 

 

«PAPR» — Carta

«CBRD» — Cartone grezzo ondulato

«NSPT» — Carta da giornale

«PULP» — Polpa

«RCVP» — Carta di recupero

«OTHR» — Altro

 

«POLY» — Polipropilene

«PLST» — Plastica

«OTHR» — Altro

 

«INFL» — Inflazione

 

 

«OEST» — Statistiche economiche ufficiali

 

 

«OTHC» — Altri derivati C10 secondo la definizione della tabella 10.1 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (10)

 

 

«OTHR» — Altro

 

 


(1)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(3)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(4)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(5)  Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

(6)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(10)  Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229).