ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 247 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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Decisione di esecuzione (UE) 2022/1639 della Commissione, del 21 settembre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna (notificata con il numero C(2022) 6853) ( 1 ) |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
23.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 247/1 |
Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova riguardante le attività operative dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova
L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova riguardante le attività operative dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova entrerà in vigore il 1o novembre 2022, essendo stata espletata, in data 15 settembre 2022, la procedura prevista all'articolo 22, paragrafo 2, dell'accordo.
REGOLAMENTI
23.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 247/2 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1636 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2022
che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, relativa al regime generale delle accise (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 10, l’articolo 29, paragrafo 1, e l’articolo 43, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/262, la perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti che si verifica durante un movimento fra gli Stati membri in regime di sospensione dall’accisa non è considerata un’immissione in consumo se l’entità della perdita è inferiore alla soglia comune di perdita parziale per detti prodotti sottoposti ad accisa, a meno che uno Stato membro abbia motivi ragionevoli di sospettare frodi o irregolarità. A norma dell’articolo 45, paragrafo 2, di tale direttiva, nell’eventualità di perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti che avviene durante il trasporto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui sono stati immessi in consumo, l’accisa non è esigibile in detto Stato membro se l’importo della perdita rientra nella soglia comune di perdita parziale, a meno che uno Stato membro abbia motivi ragionevoli di sospettare frodi o irregolarità. Al fine di garantire un trattamento uniforme delle perdite parziali in tutta l’Unione, è opportuno stabilire una soglia comune di perdita parziale per i prodotti del tabacco lavorato. Tenuto conto in particolare della natura dei prodotti, delle loro caratteristiche fisico-chimiche e delle soglie nazionali esistenti, la soglia comune di perdita parziale per il tabacco lavorato dovrebbe essere fissata allo 0 %. |
(2) |
La direttiva (UE) 2020/262 prevede l’uso di documenti amministrativi elettronici scambiati attraverso il sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), affinché la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa sia considerata aver luogo in regime di sospensione dall’accisa. Essa prevede inoltre l’uso di documenti di riserva nei casi in cui tale sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione. La struttura e il contenuto di tali documenti dovrebbero garantire l’espletamento uniforme delle formalità necessarie e agevolare la supervisione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa. |
(3) |
La direttiva (UE) 2020/262 prescrive l’uso di documenti amministrativi elettronici semplificati per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali. Essa richiede inoltre l’uso di documenti di riserva in determinati casi specifici. La struttura e il contenuto di tali documenti dovrebbero garantire l’espletamento uniforme delle formalità necessarie e agevolare la supervisione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa. |
(4) |
Al fine di garantire che i documenti scambiati attraverso il sistema informatizzato a norma degli articoli da 20 a 25 della direttiva (UE) 2020/262 siano di immediata comprensione in tutti gli Stati membri e possano essere elaborati dal sistema informatizzato, è opportuno stabilire la struttura e il contenuto di tali messaggi riguardanti l’annullamento del documento amministrativo elettronico, il cambiamento di destinazione e il frazionamento della circolazione. |
(5) |
Le norme sulla struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e su una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti in molti casi dovranno essere applicate congiuntamente sia dagli operatori economici che effettuano movimenti intra-UE di prodotti sottoposti ad accisa, come il tabacco lavorato, sia dalle autorità degli Stati membri che controllano tali attività. Nell’interesse della semplicità e della trasparenza e al fine di facilitarne l’applicazione ed evitarne il moltiplicarsi, tali norme dovrebbero essere stabilite in un unico atto. |
(6) |
Poiché le norme stabilite dal presente regolamento e dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 (3) della Commissione sostituiscono le disposizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3649/92 (4) e (CE) n. 684/2009 (5) della Commissione, è opportuno abrogare i regolamenti sostituiti. |
(7) |
A norma dell’articolo 54 della direttiva (UE) 2020/262, gli Stati membri consentono il ricevimento di prodotti sottoposti ad accisa secondo le formalità stabilite agli articoli 33, 34 e 35 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (6) fino al 31 dicembre 2023. Il regolamento (CEE) n. 3649/92 dovrebbe pertanto applicarsi fino a tale data alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa avviata prima della data di applicazione del presente regolamento. |
(8) |
A norma dell’articolo 55, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 6, agli articoli da 20 a 22, agli articoli da 25 a 29, agli articoli da 36 a 40 e all’articolo 45 di tale direttiva a decorrere dal 13 febbraio 2023. È opportuno pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Soglia per la perdita dovuta alla natura dei prodotti del tabacco lavorato
La soglia comune di perdita parziale di cui all’articolo 6, paragrafo 7, e all’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262 per il tabacco lavorato, che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2011/64/UE del Consiglio (7), è dello 0 %.
Articolo 2
Requisiti per i messaggi scambiati mediante il sistema informatizzato
I messaggi scambiati a norma degli articoli da 20 a 25 e degli articoli 36 e 37 della direttiva (UE) 2020/262 sono conformi all’allegato I del presente regolamento. Ove siano necessari codici per completare alcuni elementi nei suddetti messaggi in conformità all’allegato I, si utilizzano i codici figuranti nell’allegato II.
Articolo 3
Bozza di documento amministrativo elettronico e documento amministrativo elettronico
La bozza di documento amministrativo elettronico presentata a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262 e il documento amministrativo elettronico a cui è stato attribuito un codice di riferimento amministrativo a norma dell’articolo 20, paragrafo 3, terzo comma, della stessa direttiva sono conformi ai requisiti figuranti nelle disposizioni pertinenti dell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.
Articolo 4
Bozza di documento amministrativo elettronico semplificato e documento amministrativo elettronico semplificato
La bozza di documento amministrativo elettronico semplificato presentata a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 e il documento amministrativo elettronico semplificato a cui è stato attribuito un codice di riferimento amministrativo a norma dell’articolo 36, paragrafo 2, terzo comma, della stessa direttiva sono conformi ai requisiti figuranti nelle pertinenti disposizioni dell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.
Articolo 5
Messaggi concernenti l’annullamento del documento amministrativo elettronico
I messaggi concernenti l’annullamento del documento amministrativo elettronico di cui all’articolo 20, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2020/262 sono conformi ai requisiti di cui all’allegato I, tabella 2, del presente regolamento.
Articolo 6
Messaggi concernenti il cambiamento di destinazione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa
I messaggi concernenti il cambiamento di destinazione di cui all’articolo 20, paragrafo 7, e all’articolo 36, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/262 sono conformi ai requisiti di cui all’allegato I, tabelle 3 e 4, del presente regolamento.
Articolo 7
Messaggi concernenti il frazionamento della circolazione di prodotti energetici in sospensione dall’accisa
I messaggi concernenti il frazionamento della circolazione di prodotti energetici in sospensione dall’accisa di cui all’articolo 23 della direttiva (UE) 2020/262 sono conformi ai requisiti di cui all’allegato I, tabelle 4 e 5, del presente regolamento.
Articolo 8
Messaggi concernenti la conclusione dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa
La nota di ricevimento presentata a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, o dell’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 e la nota di esportazione di cui all’articolo 25 della stessa direttiva sono conformi ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 6, del presente regolamento.
Articolo 9
Documenti di riserva
1. I documenti di riserva di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2020/262 contengono i dati, i gruppi di dati e i sottogruppi di dati di cui all’allegato I, tabella 1, colonne A e B, del presente regolamento. I dati, i gruppi di dati e i sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.
2. Le informazioni relative al cambiamento di destinazione dei prodotti e al frazionamento della circolazione di prodotti energetici che devono essere comunicate dallo speditore alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, e dell’articolo 38, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2020/262, sono presentate sotto forma di dati, gruppi di dati e sottogruppi di dati di cui all’allegato I, tabella 3, colonne A e B, del presente regolamento o all’allegato I, tabella 5, colonne A e B, del presente regolamento, a seconda dei casi. Tutti i dati, i gruppi di dati e i sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 3, o delle colonne A e B dell’allegato I, tabella 5, a seconda dei casi.
3. I documenti di riserva di cui all’articolo 27, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 39 della direttiva (UE) 2020/262 recano il titolo «Nota di ricevimento di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa» o «Nota di esportazione di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa», a seconda dei casi. I dati sono presentati sotto forma di dati, gruppi di dati e sottogruppi di dati di cui alle colonne A e B dell’allegato I, tabella 6. Tutti i dati, gruppi di dati e sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 6.
Articolo 10
Abrogazione
I regolamenti (CEE) n. 3649/92 e (CE) n. 684/2009 sono abrogati a decorrere dal 13 febbraio 2023.
In deroga al primo comma, il regolamento (CEE) n. 3649/92 si applica fino al 31 dicembre 2023 alla circolazione dei prodotti avviata prima del 13 febbraio 2023.
Articolo 11
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4.
(2) Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2020, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (rifusione) (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 43).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 della Commissione, del 5 luglio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio per quanto riguarda l’uso di documenti nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa e della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo e che stabilisce il formulario da utilizzare per il certificato di esenzione (cfr. pagina 57 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza (GU L 369 del 18.12.1992, pag. 17).
(5) Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).
(6) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).
(7) Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).
ALLEGATO I
Messaggi utilizzati ai fini della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa o precedentemente immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali
NOTE ESPLICATIVE
1. |
I dati dei messaggi elettronici (1) scambiati a norma degli articoli da 20 a 25 e degli articoli 36 e 37 della direttiva (UE) 2020/262 sono strutturati in gruppi e, se del caso, in sottogruppi di dati, come definito dalle tabelle da 1 a 6 del presente allegato. Le colonne delle tabelle da 1 a 6 contengono le seguenti informazioni:
|
2. |
Le abbreviazioni seguenti sono utilizzate nelle tabelle da 1 a 6:
|
(1) Qualora, in conformità all’articolo 9 del presente regolamento, talune disposizioni del presente allegato si applichino ai documenti di riserva di cui agli articoli 26, 27, 38 e 37 della direttiva (UE) 2020/262, le note esplicative si applicano mutatis mutandis a tali documenti.
(2) Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(5) Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (GU L 455 del 20.12.2021, pag. 26).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione, del 24 febbraio 2016, che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall’accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (GU L 66 dell’11.3.2016, pag. 1).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(9) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
ALLEGATO II
Elenchi di codici
1. CODICI DELLE LINGUE
Codice |
Descrizione |
bg |
Bulgaro |
bt |
Bulgaro (caratteri latini) |
hr |
Croato |
cs |
Ceco |
da |
Danese |
nl |
Neerlandese |
en |
Inglese |
et |
Estone |
fi |
Finlandese |
fr |
Francese |
ga |
Gaelico |
gr |
Greco (caratteri latini) |
de |
Tedesco |
el |
Greco |
hu |
Ungherese |
it |
Italiano |
lv |
Lettone |
lt |
Lituano |
mt |
Maltese |
pl |
Polacco |
pt |
Portoghese |
ro |
Rumeno |
sk |
Slovacco |
sl |
Sloveno (Slovenia) |
es |
Spagnolo |
sv |
Svedese |
2. CODICE DI RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO
Campo |
Contenuto |
Tipo di campo |
Esempio |
1 |
Anno |
Numerico 2 |
05 |
2 |
Identificatore dello Stato membro in cui l’e-AD/e-DAS è stato inizialmente presentato |
Alfabetico 2 |
ES |
3 |
Codice unico assegnato a livello nazionale |
Alfanumerico 15 (cifre e lettere maiuscole) |
7R19YTE17UIC8J4 |
4 |
Tipo di movimento |
Alfanumerico 1 |
P |
5 |
Carattere di controllo |
Numerico 1 |
9 |
Il campo 1 è costituito dalle ultime due cifre dell’anno di accettazione formale del movimento
Il campo 2 è costituito dal codice paese di cui all’elenco codici 3
Il campo 3 deve essere compilato con un identificatore unico per ciascun movimento EMCS (Excise Movement and Control System — Sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa). Le modalità di utilizzazione di questo campo sono decise dagli Stati membri, ma ciascun movimento nell’ambito dell’EMCS deve essere contrassegnato da un numero unico.
Il campo 4 indica un identificatore per il tipo di movimento. Il valore è «P» per un movimento di prodotti già immessi in consumo e qualsiasi altro valore per un movimento di prodotti in sospensione dall’accisa
Il campo 5 fornisce la cifra di controllo per tutto l’ARC che aiuterà a riscontrare un errore quando si digita l’ARC.
3. CODICI DEI PAESI
Devono essere identici ai codici stabiliti nella nomenclatura di paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 (1) della Commissione, eccetto:
— |
Grecia, per cui occorre utilizzare EL invece di GR. |
4. NUMERO DI RIFERIMENTO DELL’UFFICIO DOGANALE (COR)
Il numero di riferimento dell’ufficio doganale (COR) è composto da un identificatore del codice del paese seguito da un codice nazionale alfanumerico di sei cifre, ad esempio IT0830AB.
5. CODICE DEL TIPO DI GARANTE
Codice |
Descrizione |
1 |
Speditore |
2 |
Trasportatore |
3 |
Proprietario del prodotto sottoposto ad accisa |
4 |
Destinatario |
5 |
Non è prestata alcuna garanzia a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262 |
12 |
Garanzia in solido dello speditore e del trasportatore |
13 |
Garanzia in solido dello speditore e del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa |
14 |
Garanzia in solido dello speditore e del destinatario |
23 |
Garanzia in solido del trasportatore e del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa |
24 |
Garanzia in solido del trasportatore e del destinatario |
34 |
Garanzia in solido del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario |
123 |
Garanzia in solido dello speditore, del trasportatore e del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa |
124 |
Garanzia in solido dello speditore, del trasportatore e del destinatario |
134 |
Garanzia in solido dello speditore, del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario |
234 |
Garanzia in solido del trasportatore, del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario |
1234 |
Garanzia in solido dello speditore, del trasportatore, del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario |
6. CODICE DEL MODO DI TRASPORTO
Codice |
Descrizione |
0 |
Altro |
1 |
Trasporto via mare |
2 |
Trasporto per ferrovia |
3 |
Trasporto su strada |
4 |
Trasporto aereo |
5 |
Spedizioni postali |
7 |
Installazioni di trasporto fisse |
8 |
Trasporto per via navigabile interna |
7. CODICE DELL’UNITÀ DI TRASPORTO
Codice |
Descrizione |
1 |
Container |
2 |
Veicolo |
3 |
Rimorchio |
4 |
Trattore |
5 |
Infrastruttura di trasporto fissa |
8. CODICI DEGLI IMBALLAGGI
Utilizzare i codici dell’allegato VI della raccomandazione n. 21, adottata dal Centro delle Nazioni Unite per l’agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (2).
9. CODICE DEL MOTIVO DELL’ANNULLAMENTO
Codice |
Descrizione |
0 |
Altro |
1 |
Errore di digitazione |
2 |
Interruzione della transazione commerciale |
3 |
e-AD duplicato |
4 |
Il movimento non è iniziato alla data della spedizione |
10. PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA
EPC |
CAT |
UNIT |
Descrizione |
A |
P |
D |
T200 |
T |
4 |
Sigarette secondo la definizione di cui all’articolo 3 della direttiva 2011/64/UE (3) del Consiglio e prodotti assimilati alle sigarette conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva |
N |
N |
N |
T300 |
T |
4 |
Sigari e sigaretti secondo la definizione di cui all’articolo 4 della direttiva 2011/64/UE |
N |
N |
N |
T400 |
T |
1 |
Tabacco trinciato a taglio fine da usarsi per arrotolare le sigarette secondo la definizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/64/UE |
N |
N |
N |
T500 |
T |
1 |
Tabacco da fumo, secondo la definizione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE, diverso dal tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, secondo la definizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, e prodotti assimilati al tabacco da fumo diversi dal tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva |
N |
N |
N |
B000 |
B |
3 |
Birra secondo la definizione di cui all’articolo 2 della direttiva 92/83/CEE |
Y |
Y |
N |
W200 |
W |
3 |
Vino tranquillo e bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra secondo la definizione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE |
Y |
N |
N |
W300 |
W |
3 |
Vino spumante e bevande fermentate gassate diverse dal vino e dalla birra secondo la definizione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE |
Y |
N |
N |
I000 |
I |
3 |
Prodotti intermedi secondo la definizione di cui all’articolo 17 della direttiva 92/83/CEE |
Y |
N |
N |
S200 |
S |
3 |
Bevande spiritose secondo la definizione di cui all’articolo 20, primo, secondo e terzo trattino, della direttiva 92/83/CEE |
Y |
N |
N |
S300 |
S |
3 |
Alcole etilico secondo la definizione di cui all’articolo 20, primo trattino, della direttiva 92/83/CEE, che rientrano nei codici NC 2207 e 2208 , diverso dalle bevande spiritose (S200) |
Y |
N |
N |
S400 |
S |
3 |
Alcole parzialmente denaturato che rientra nel campo di applicazione dell’articolo 20 della direttiva 92/83/CEE, ossia alcole che è stato denaturato, ma che non soddisfa ancora le condizioni per beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 27, paragrafo 1, lettere a) o b), della stessa direttiva, diverso dalle bevande spiritose (S200) |
Y |
N |
N |
S500 |
S |
3 |
Prodotti contenenti alcole etilico secondo la definizione di cui all’articolo 20, primo trattino, della direttiva 92/83/CEE, che rientrano in codici NC diversi dai codici 2207 e 2208 |
Y |
N |
N |
S600 |
S |
3 |
Alcole completamente denaturato che rientra nel campo di applicazione dell’articolo 20 della direttiva 92/83/CEE, ossia alcole che è stato denaturato e che soddisfa le condizioni per beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 27, paragrafo 1, lettere a), della stessa direttiva |
Y |
N |
N |
E200 |
E |
2 |
Oli vegetali e animali — Prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori (articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (4)] |
N |
N |
Y |
E300 |
E |
2 |
Oli minerali (prodotti energetici) — Prodotti di cui ai codici NC 2707 10 , 2707 20 , 2707 30 e 2707 50 (articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
Y |
E410 |
E |
2 |
Benzina con piombo di cui ai codici NC 2710 12 31 , 2710 12 51 e 2710 12 59 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
Y |
E420 |
E |
2 |
Benzina senza piombo di cui ai codici NC 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 e 2710 12 49 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
Y |
E430 |
E |
2 |
Gasolio, non marcato, di cui ai codici NC 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 e 2710 20 19 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
Y |
E440 |
E |
2 |
Gasolio, marcato, di cui ai codici NC 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 e 2710 20 19 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
Y |
E450 |
E |
2 |
Cherosene di cui al codice NC 2710 19 21 e cherosene non marcato di cui al codice 2710 19 25 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
Y |
E460 |
E |
2 |
Cherosene marcato di cui al codice NC 2710 19 25 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
Y |
E470 |
E |
1 |
Olio combustibile pesante di cui ai codici NC 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 e 2710 20 39 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
N |
E480 |
E |
2 |
Prodotti di cui ai codici NC 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 e 2710 20 90 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86) nei movimenti commerciali di prodotti sfusi (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
Y |
E490 |
E |
2 |
Prodotti di cui ai codici NC 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 ,) 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 e 2710 19 55 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE |
N |
N |
Y |
E500 |
E |
1 |
Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi liquefatti (GPL) di cui ai codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00 (articolo 20, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
N |
E600 |
E |
1 |
Idrocarburi aciclici saturi di cui al codice NC 2901 10 (articolo 20, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
N |
E700 |
E |
2 |
Idrocarburi ciclici di cui ai codici NC 2902 20 , 2902 30 , 2902 41 , 2902 42 , 2902 43 e 2902 44 (articolo 20, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
Y |
E800 |
E |
2 |
Prodotti di cui al codice NC 2905 11 00 (metanolo (alcole metilico)], che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori (articolo 20, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
Y |
E910 |
E |
2 |
Esteri monoalchilici di acidi grassi contenenti in peso almeno il 96,5 % di esteri (FAMAE) di cui al codice NC 3826 00 10 (articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
Y |
E920 |
E |
2 |
Prodotti che rientrano nei codici NC 3824 99 86 , 3824 99 92 (ad esclusione delle preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e dei solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93 , 3824 99 96 (ad esclusione delle preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e dei solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili) e 3826 00 90 , se destinati a ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori (articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/96/CE) |
N |
N |
Y |
E930 |
E |
2 |
Additivi di cui ai codici NC 3811 11 , 3811 19 00 e 3811 90 00 |
N |
N |
N |
Nota I codici NC utilizzati nella tabella per i prodotti energetici sono quelli che figurano nel regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1), di cui alla direttiva 2003/96/CE e alla decisione di esecuzione (UE) 2018/552 della Commissione (GU L 91 del 9.4.2018, pag. 27).
Legenda delle colonne
EPC |
Codice del prodotto sottoposto ad accisa |
CAT |
Categoria dei prodotti sottoposti ad accisa |
UNIT |
Unità di misura (cfr. elenco 11) |
A: |
Indicare il titolo alcolometrico (Sì/No) |
P: |
Può essere indicato il grado Plato (Sì/No) |
D: |
Deve essere indicata la densità a 15 °C (Sì/No) |
11. UNITÀ DI MISURA
Codice dell’unità di misura |
Descrizione |
1 |
Kg |
2 |
Litro (alla temperatura di 15 °C) |
3 |
Litro (alla temperatura di 20 °C) |
4 |
1 000 articoli |
12. DURATA MASSIMA DEL TRAGITTO PER CODICE DEL MODO DI TRASPORTO
Codice del modo di trasporto |
Durata del tragitto |
0 |
D45 |
1 |
D45 |
2 |
D35 |
3 |
D35 |
4 |
D20 |
5 |
D30 |
7 |
D15 |
8 |
D35 |
Nota 1: |
il valore «0» si riferisce al trasporto multimodale (con scarico e ricarico delle merci) e copre i casi di spedizioni consolidate, esportazione, frazionamento e cambiamento di destinazione. |
Nota 2: |
in caso di esportazione, la durata del tragitto è la durata stimata del tragitto fino all’uscita dal territorio doganale dell’Unione. |
Nota 3: |
Per la circolazione di prodotti già immessi in consumo (e-DAS) si aggiungono altri 30 giorni alla durata massima del viaggio. |
13. Amministrazione nazionale - grado Plato
Paese |
Struttura della/delle aliquote per la birra in grado Plato |
AT - Austria |
Sì |
BE - Belgio |
Sì |
BG - Bulgaria |
Sì |
CZ - Cechia |
Sì |
DE - Germania |
Sì |
EL - Grecia |
Sì |
ES - Spagna |
Sì |
IT - Italia |
Sì |
LU - Lussemburgo |
Sì |
MT - Malta |
Sì |
NL - Paesi Bassi |
Sì |
PL - Polonia |
Sì |
PT - Portogallo |
Sì |
RO - Romania |
Sì |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2).
(2) Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, raccomandazione n. 21, quarta edizione riveduta, adottata dal Centro delle Nazioni Unite per l’agevolazione degli scambi commerciali e il commercio elettronico (UN/CEFACT), ECE/TRADE/309, Ginevra, maggio 2002.
(3) Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).
(4) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).
23.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 247/57 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1637 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2022
recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio per quanto riguarda l’uso di documenti nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa e della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo e che stabilisce il formulario da utilizzare per il certificato di esenzione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3, l’articolo 29, paragrafo 2, e l’articolo 43, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 stabilisce che i prodotti sottoposti ad accisa che circolano tra Stati membri in regime di sospensione dall’accisa e beneficiano dell’esenzione dal pagamento dell’accisa sono accompagnati da un certificato di esenzione. È opportuno stabilire il formulario del certificato. |
(2) |
A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262, gli Stati membri possono utilizzare il certificato di esenzione per altri settori dell’imposizione indiretta. Al fine di garantire una comunicazione uniforme tra le autorità degli Stati membri prima della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa esenti dal pagamento dell’accisa dal territorio di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, è opportuno stabilire norme relative alla notifica dell’uso del certificato di esenzione dalle accise in altri settori dell’imposizione indiretta. |
(3) |
Poiché il regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione (2) stabilisce norme sul certificato di esenzione dalle accise, è opportuno sostituirlo. |
(4) |
La direttiva (UE) 2020/262 dispone che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa siano accompagnati dal documento amministrativo elettronico, scambiato mediante il sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Detta direttiva prevede inoltre il ricorso a documenti di riserva nei casi in cui tale sistema informatizzato non sia disponibile nello Stato membro di spedizione. È opportuno stabilire le norme e le procedure per lo scambio dei documenti amministrativi elettronici mediante il sistema informatizzato nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa e dei documenti di riserva. |
(5) |
La direttiva (UE) 2020/262 dispone che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali siano accompagnati dal documento amministrativo elettronico semplificato, scambiato mediante il sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263. Detta direttiva prevede inoltre il ricorso a documenti di riserva nei casi in cui tale sistema informatizzato non sia disponibile nello Stato membro di spedizione. È opportuno stabilire le norme e le procedure per lo scambio dei documenti amministrativi elettronici semplificati mediante il sistema informatizzato nell’ambito della circolazione di prodotti destinati ad essere consegnati per scopi commerciali e dei documenti di riserva. |
(6) |
Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le misure necessarie per conformarsi all’articolo 12, agli articoli da 20 a 22 e agli articoli 36 e 37 della direttiva (UE) 2020/262 a decorrere dal 13 febbraio 2023. Poiché il presente regolamento attua la direttiva (UE) 2020/262, esso dovrebbe altresì applicarsi a decorrere dalla stessa data. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Certificato di esenzione
1. Il formulario da utilizzare per il certificato di esenzione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 («il certificato di esenzione») figura nell’allegato del presente regolamento.
2. Quando utilizzano il certificato di esenzione ai fini dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262, gli Stati membri ne informano la Commissione e le forniscono le informazioni necessarie.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità nazionali incaricate di vistare il certificato di esenzione.
4. Gli Stati membri che esonerano il destinatario dall’obbligo di far vistare il certificato, di cui al punto 14) delle note esplicative dell’allegato, ne informano la Commissione.
5. La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 entro un mese dalla data di ricevimento di tali informazioni.
Articolo 2
Formalità da espletare prima che abbia inizio la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa
1. Lo speditore che intende spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa compila i campi della bozza di documento amministrativo elettronico di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione (4) e la presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione in conformità all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262.
La bozza di documento amministrativo elettronico non può essere presentata prima di 7 giorni antecedenti la data indicata su tale documento come data di spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in questione.
Articolo 3
Annullamento del documento amministrativo elettronico
1. Lo speditore che intende annullare il documento amministrativo elettronico a norma dell’articolo 20, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2020/262 presenta la bozza del messaggio di annullamento di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2022/1636 alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di annullamento di cui al paragrafo 1.
Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di annullamento sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione aggiungono la data e l’ora della convalida al messaggio di annullamento, comunicano tali informazioni allo speditore e inoltrano il messaggio di annullamento alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.
Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di annullamento di cui al paragrafo 1 non sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione ne informano senza indugio lo speditore.
Al ricevimento del messaggio di annullamento le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inoltrano detto messaggio al destinatario, se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.
Articolo 4
Messaggi relativi a un cambiamento di destinazione o di destinatario durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa
1. Quando uno speditore desidera modificare la destinazione o il destinatario in conformità all’articolo 20, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/262, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2022/1636.
Se i dati della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:
a) |
aggiungono nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione la data e l’ora della convalida e un numero progressivo e ne informano lo speditore; |
b) |
aggiornano il documento amministrativo elettronico iniziale sulla base delle informazioni contenute nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione. |
2. Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 1, lettera b, del presente articolo prevede un cambiamento di Stato membro di destinazione o di destinatario, l’articolo 20, paragrafo 4, o l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2020/262 si applica al documento amministrativo elettronico aggiornato.
3. Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo prevede un cambiamento di Stato membro di destinazione, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale.
Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inoltrano a loro volta il messaggio di cambiamento di destinazione al destinatario indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale.
4. Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo prevede un cambiamento di destinatario all’interno dello stesso Stato membro di destinazione che figura nel documento amministrativo elettronico iniziale, le autorità competenti di tale Stato membro informano del cambiamento il destinatario indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale.
5. Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo prevede un cambiamento del luogo di consegna indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/1636 senza comportare un cambiamento di Stato membro di destinazione né di destinatario, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale. Al ricevimento del messaggio di cambiamento di destinazione, le autorità dello Stato membro di destinazione lo inoltrano al destinatario.
6. Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione non sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione ne informano senza indugio lo speditore.
Articolo 5
Messaggi relativi al frazionamento della circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall’accisa
1. Lo speditore che intende frazionare la circolazione di prodotti energetici a norma dell’articolo 23 della direttiva (UE) 2020/262 presenta una bozza del messaggio di operazione di frazionamento di cui all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/1636 per ciascuna destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nelle bozze di messaggio di operazione di frazionamento.
Se i dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:
a) |
generano per ciascuna destinazione un nuovo documento amministrativo elettronico, che sostituisce il documento amministrativo elettronico iniziale; |
b) |
generano una notifica di frazionamento per il documento amministrativo elettronico iniziale; |
c) |
inviano la notifica di frazionamento allo speditore e alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale. |
L’articolo 20, paragrafo 3, terzo comma, l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, e l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 si applicano a ciascun nuovo documento amministrativo elettronico di cui al presente paragrafo, secondo comma, lettera a).
3. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale inoltrano la notifica di frazionamento al destinatario indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale.
4. Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di operazione di frazionamento non sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione ne informano senza indugio lo speditore.
Articolo 6
Formalità da espletare prima che abbia inizio la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo
1. Lo speditore presenta la bozza di documento amministrativo elettronico semplificato di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2022/1636 alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
2. La bozza di documento amministrativo elettronico semplificato non può essere presentata prima di 7 giorni antecedenti la data indicata su tale documento come data di spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in questione.
Articolo 7
Messaggi concernenti un cambiamento di destinazione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo
1. Lo speditore che intende cambiare la destinazione in conformità all’articolo 36, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/262 presenta la bozza di messaggio di cambiamento di destinazione di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2022/1636 alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza del messaggio di cambiamento di destinazione di cui al paragrafo 1.
Se i dati della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:
a) |
aggiungono nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione la data e l’ora della convalida e un numero progressivo e ne informano lo speditore; |
b) |
aggiornano il documento amministrativo elettronico semplificato iniziale sulla base delle informazioni contenute nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione; |
c) |
inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico semplificato iniziale. |
Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione al destinatario.
3. Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione non sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione ne informano senza indugio lo speditore.
Articolo 8
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 31/96 è abrogato.
Articolo 9
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4.
(2) Regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996, relativo al certificato di esenzione dalle accise (GU L 8 dell’11.1.1996, pag. 11).
(3) Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2020, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 43).
(4) Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti (Cfr. pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
Unione europea
Certificato di esenzione dalle accise
Articolo 12 della DIRETTIVA (UE) 2020/262 DEL CONSIGLIO (1)
Numero progressivo (facoltativo, a seconda dei requisiti nazionali)…
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Note esplicative
(1) |
Per lo speditore il certificato di esenzione dalle accise («il certificato») serve come documento giustificativo dell’esenzione prevista per le forniture di beni ai beneficiari (organismi e persone fisiche) ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262. Per ogni speditore e per ogni movimento è redatto un certificato distinto. Lo speditore è tenuto a conservare tale certificato nella documentazione in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato. Il destinatario rilascia allo speditore un certificato di esenzione debitamente vidimato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante. |
(2) |
Il formulario sul quale è rilasciato il certificato misura 210 × 297 mm. Qualora sia stampato, il formulario è redatto su carta bianca non contenente pasta meccanica. |
(3) |
Una copia del certificato è conservata dallo speditore e una copia è utilizzata per accompagnare la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa e il documento amministrativo di cui all’articolo 20 della direttiva (UE) 2020/262. Gli Stati membri possono richiedere una copia supplementare a fini amministrativi. |
(4) |
Lo spazio non utilizzato nella casella 5, punto b), del certificato va annullato in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta. |
(5) |
Il certificato deve essere compilato in modo leggibile e tale da rendere indelebile la scrittura. Non sono permesse né cancellazioni né correzioni. Il documento deve essere compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospitante. |
(6) |
Qualora la descrizione delle merci alla casella 5, punto b), del certificato rinvii ad un ordinativo redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro ospitante, il beneficiario deve allegare una traduzione. |
(7) |
Nel caso in cui il certificato sia redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro dello speditore, il beneficiario deve allegare una traduzione delle informazioni relative ai beni di cui alla casella 5, punto b). Lo Stato membro ospitante può, a sua discrezione, dispensare dall’obbligo di allegare la traduzione. |
(8) |
Per lingua riconosciuta si intende una lingua di uso ufficiale nello Stato membro interessato o qualsiasi altra lingua ufficiale dell’Unione di cui lo Stato membro dichiari di autorizzare l’uso ai presenti fini. |
(9) |
Con la dichiarazione di cui alla casella 3 del certificato il beneficiario fornisce le informazioni necessarie ai fini della valutazione della richiesta di esenzione nello Stato membro ospitante. |
(10) |
Apponendo il visto di cui alla casella 4 del certificato l’organismo conferma le informazioni contenute nella casella 1 e nella casella 3, punto a), del certificato e attesta che il beneficiario (persona) è membro del personale dell’organismo stesso. |
(11) |
Il riferimento all’ordinativo alla casella 5, punto b), del certificato deve contenere la data e il numero dell’ordine. L’ordinativo deve contenere tutti i dati che figurano nella casella 5 del certificato. Qualora il certificato debba essere vistato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante, deve esserlo anche l’ordinativo. |
(12) |
Nella casella 5, punto a), è richiesta l’indicazione del numero di accisa di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (4). |
(13) |
La valuta va indicata con la sigla a tre lettere conformemente alla norma internazionale ISO 4217 dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione. |
(14) |
Se l’esenzione è per uso ufficiale, le autorità competenti possono esonerare l’organismo beneficiario dall’obbligo di richiedere il visto di cui alla casella 6 del certificato. In tal caso l’organismo beneficiario indica tale esonero nella casella 7 del certificato. |
(15) |
Se l’esenzione è per uso privato, il certificato è autenticato, alla casella 6, dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante. |
(1) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).
(2) Annullare lo spazio non utilizzato. Tale obbligo si applica anche nel caso in cui vi siano ordinativi allegati.
(3) Cancellare al punto 5 i beni che non soddisfano le condizioni per l’esenzione dalle accise.
(4) Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1).
23.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 247/67 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1638 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2022
che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, relativamente alla sottovoce 9505 10 (oggetti per feste di Natale)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce una nomenclatura delle merci («la nomenclatura combinata»), che figura nell’allegato I di detto regolamento. |
(2) |
La sottovoce 9505 10 della nomenclatura combinata comprende gli oggetti per feste di Natale. |
(3) |
La nota complementare 1 b) del capitolo 95 definisce l’ambito d’applicazione degli oggetti decorativi per alberi di Natale che rientrano nella sottovoce 9505 10. |
(4) |
Le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9505, lettera A (1), e le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) relative alla medesima voce spiegano come classificare gli oggetti decorativi per alberi di Natale. |
(5) |
Esistono pareri divergenti per quanto attiene all’interpretazione del testo dell’ultima frase della nota complementare 1 b) del capitolo 95, secondo la quale gli oggetti classificati in tale voce devono presentare un nesso con il Natale. |
(6) |
Nell’interesse della certezza del diritto è necessario chiarire che gli oggetti decorativi per alberi di Natale non devono avere un tema collegato al Natale, ma essere semplicemente progettati in modo da essere riconoscibili come oggetti decorativi per alberi di Natale. |
(7) |
È quindi necessario sopprimere l’ultima frase della nota complementare 1 b) del capitolo 95 della nomenclatura combinata, al fine di assicurare un’interpretazione uniforme della sottovoce 9505 10 in tutta l’Unione. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nella parte seconda, capitolo 95, dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 1 b) è sostituita dalla seguente:
«b) |
oggetti decorativi per alberi di Natale. Si tratta di oggetti ideati per essere appesi all’albero di Natale (ossia oggetti leggeri generalmente in materiale non durevole ideati per la decorazione dell’albero di Natale).». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
DECISIONI
23.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 247/69 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1639 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2022
relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna
(notificata con il numero C(2022) 6853)
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
(2) |
Qualora venga riscontrato un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini negli ovini o nei caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini. |
(3) |
Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione (2) integra le norme per il controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato prevede inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e sorveglianza. |
(4) |
La Spagna ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione del vaiolo degli ovini e dei caprini sul suo territorio in seguito all’insorgere di un focolaio, confermato il 19 settembre 2022, della malattia negli ovini e nei caprini nella regione Andalusia e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, nella quale si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia. |
(5) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la zona soggetta a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna, che comprenda una zona di protezione e una zona di sorveglianza. |
(6) |
Di conseguenza, le aree individuate quali zone di protezione e di sorveglianza in Spagna dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. |
(7) |
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. |
(8) |
Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che la zona soggetta a restrizioni in Spagna sia istituita immediatamente e inserita nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tale zona. |
(9) |
La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Spagna provvede affinché:
a) |
sia immediatamente istituita dall’autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo; |
b) |
la zona di protezione e la zona di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 23 ottobre 2022.
Articolo 3
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2022
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
ALLEGATO
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Aree istituite come zona soggetta a restrizioni in Spagna di cui all’articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
||
ES-CAPRIPOX-2022-00001 |
Zona di protezione:
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14 ottobre 2022 |
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Zona di sorveglianza:
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23 ottobre 2022 |
|||
Zona di sorveglianza:
|
dal 15 al 23 ottobre 2022 |
23.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 247/72 |
DECISIONE (UE) 2022/1640 DEL CONSIGLIO
del 20 settembre 2022
che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della De Nederlandsche Bank
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 27.1,
vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 27 luglio 2022, al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della De Nederlandsche Bank (BCE/2022/27) (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE e accettati dal Consiglio dell’Unione europea. |
(2) |
Nel 2018 la De Nederlandsche Bank ha selezionato KPMG Accountants N.V. quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2022, con la possibilità di prorogarne il mandato fino all’esercizio finanziario 2025 (2). |
(3) |
Il mandato dell’attuale revisore esterno della De Nederlandsche Bank, KPMG Accountants N.V., terminerà dopo l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2022. È pertanto necessario nominare un revisore esterno a partire dall’esercizio finanziario 2023. |
(4) |
La De Nederlandsche Bank intende prorogare il mandato di KPMG Accountants N.V. all’esercizio finanziario 2025. Tale proroga è possibile conformemente agli accordi contrattuali tra la De Nederlandsche Bank e KPMG Accountants N.V.. |
(5) |
Il Consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di KPMG Accountants N.V. quali revisori esterni della De Nederlandsche Bank per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2025. |
(6) |
In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Si accetta la nomina di KPMG Accountants N.V. quali revisori esterni della De Nederlandsche Bank per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2025.».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 3
La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) GU C 297 del 4.8.2022, pag. 1.
(2) Raccomandazione della Banca centrale europea, del 19 ottobre 2018, al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Nederlandsche Bank (BCE/2018/25) (GU C 394 del 30.10.2018, pag. 1).
(3) Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
23.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 247/74 |
DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC ISTITUITO DALLA CONVENZIONE DEL 20 MAGGIO 1987 RELATIVA ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ NEGLI SCAMBI DI MERCI
del 25 agosto 2022
riguardo all'invito all'Ucraina ad aderire a tale convenzione [2022/1641]
IL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1) |
L'Ucraina ha espresso l'intenzione di aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci («convenzione»). |
2) |
Gli scambi di merci con l'Ucraina sarebbero agevolati dalla semplificazione delle formalità negli scambi di merci fra l'Ucraina e l'Unione europea, l'Islanda, la Macedonia del Nord, la Norvegia, il Regno Unito, la Serbia, la Svizzera e la Turchia. |
3) |
Al fine di conseguire tale agevolazione, è opportuno invitare l'Ucraina ad aderire alla convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'Ucraina è invitata ad aderire alla convenzione, a norma dell'articolo 11 bis della convenzione, a decorrere dal 1o ottobre 2022.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2022
Per il comitato congiunto UE-PTC
Il presidente
Matthias PETSCHKE
23.9.2022 |
IT |
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L 247/75 |
DECISIONE n. 2/2022 del comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
del 25 agosto 2022
riguardo all'invito all'Ucraina ad aderire a tale convenzione [2022/1642]
IL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e),
considerando quanto segue:
1) |
L'Ucraina ha espresso l'intenzione di aderire alla convenzione relativa ad un regime comune di transito («convenzione»). |
2) |
Gli scambi di merci con l'Ucraina sarebbero agevolati da un regime comune di transito per le merci trasportate fra l'Ucraina e l'Unione europea, l'Islanda, la Macedonia del Nord, la Norvegia, il Regno Unito, la Serbia, la Svizzera e la Turchia. |
3) |
Al fine di conseguire tale agevolazione, è opportuno invitare l'Ucraina ad aderire alla convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'Ucraina è invitata ad aderire alla convenzione, a norma dell'articolo 15 bis della convenzione, a decorrere dal 1o ottobre 2022.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2022
Per il comitato congiunto UE-PTC
Il presidente
Matthias PETSCHKE