ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 247

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
23 settembre 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova riguardante le attività operative dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 della Commissione, del 5 luglio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio per quanto riguarda l’uso di documenti nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa e della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo e che stabilisce il formulario da utilizzare per il certificato di esenzione

57

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1638 della Commissione, del 20 settembre 2022, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, relativamente alla sottovoce 950510 (oggetti per feste di Natale)

67

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1639 della Commissione, del 21 settembre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna (notificata con il numero C(2022) 6853)  ( 1 )

69

 

*

Decisione (UE) 2022/1640 del Consiglio, del 20 settembre 2022, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della De Nederlandsche Bank

72

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2022 del comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, del 25 agosto 2022, riguardo all'invito all'Ucraina ad aderire a tale convenzione [2022/1641]

74

 

*

Decisione n. 2/2022 del comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, del 25 agosto 2022, riguardo all'invito all'Ucraina ad aderire a tale convenzione [2022/1642]

75

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

23.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 247/1


Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova riguardante le attività operative dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova riguardante le attività operative dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova entrerà in vigore il 1o novembre 2022, essendo stata espletata, in data 15 settembre 2022, la procedura prevista all'articolo 22, paragrafo 2, dell'accordo.


REGOLAMENTI

23.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 247/2


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1636 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2022

che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, relativa al regime generale delle accise (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 10, l’articolo 29, paragrafo 1, e l’articolo 43, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/262, la perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti che si verifica durante un movimento fra gli Stati membri in regime di sospensione dall’accisa non è considerata un’immissione in consumo se l’entità della perdita è inferiore alla soglia comune di perdita parziale per detti prodotti sottoposti ad accisa, a meno che uno Stato membro abbia motivi ragionevoli di sospettare frodi o irregolarità. A norma dell’articolo 45, paragrafo 2, di tale direttiva, nell’eventualità di perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti che avviene durante il trasporto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui sono stati immessi in consumo, l’accisa non è esigibile in detto Stato membro se l’importo della perdita rientra nella soglia comune di perdita parziale, a meno che uno Stato membro abbia motivi ragionevoli di sospettare frodi o irregolarità. Al fine di garantire un trattamento uniforme delle perdite parziali in tutta l’Unione, è opportuno stabilire una soglia comune di perdita parziale per i prodotti del tabacco lavorato. Tenuto conto in particolare della natura dei prodotti, delle loro caratteristiche fisico-chimiche e delle soglie nazionali esistenti, la soglia comune di perdita parziale per il tabacco lavorato dovrebbe essere fissata allo 0 %.

(2)

La direttiva (UE) 2020/262 prevede l’uso di documenti amministrativi elettronici scambiati attraverso il sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), affinché la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa sia considerata aver luogo in regime di sospensione dall’accisa. Essa prevede inoltre l’uso di documenti di riserva nei casi in cui tale sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione. La struttura e il contenuto di tali documenti dovrebbero garantire l’espletamento uniforme delle formalità necessarie e agevolare la supervisione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa.

(3)

La direttiva (UE) 2020/262 prescrive l’uso di documenti amministrativi elettronici semplificati per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali. Essa richiede inoltre l’uso di documenti di riserva in determinati casi specifici. La struttura e il contenuto di tali documenti dovrebbero garantire l’espletamento uniforme delle formalità necessarie e agevolare la supervisione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa.

(4)

Al fine di garantire che i documenti scambiati attraverso il sistema informatizzato a norma degli articoli da 20 a 25 della direttiva (UE) 2020/262 siano di immediata comprensione in tutti gli Stati membri e possano essere elaborati dal sistema informatizzato, è opportuno stabilire la struttura e il contenuto di tali messaggi riguardanti l’annullamento del documento amministrativo elettronico, il cambiamento di destinazione e il frazionamento della circolazione.

(5)

Le norme sulla struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e su una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti in molti casi dovranno essere applicate congiuntamente sia dagli operatori economici che effettuano movimenti intra-UE di prodotti sottoposti ad accisa, come il tabacco lavorato, sia dalle autorità degli Stati membri che controllano tali attività. Nell’interesse della semplicità e della trasparenza e al fine di facilitarne l’applicazione ed evitarne il moltiplicarsi, tali norme dovrebbero essere stabilite in un unico atto.

(6)

Poiché le norme stabilite dal presente regolamento e dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 (3) della Commissione sostituiscono le disposizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3649/92 (4) e (CE) n. 684/2009 (5) della Commissione, è opportuno abrogare i regolamenti sostituiti.

(7)

A norma dell’articolo 54 della direttiva (UE) 2020/262, gli Stati membri consentono il ricevimento di prodotti sottoposti ad accisa secondo le formalità stabilite agli articoli 33, 34 e 35 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (6) fino al 31 dicembre 2023. Il regolamento (CEE) n. 3649/92 dovrebbe pertanto applicarsi fino a tale data alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa avviata prima della data di applicazione del presente regolamento.

(8)

A norma dell’articolo 55, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 6, agli articoli da 20 a 22, agli articoli da 25 a 29, agli articoli da 36 a 40 e all’articolo 45 di tale direttiva a decorrere dal 13 febbraio 2023. È opportuno pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Soglia per la perdita dovuta alla natura dei prodotti del tabacco lavorato

La soglia comune di perdita parziale di cui all’articolo 6, paragrafo 7, e all’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262 per il tabacco lavorato, che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2011/64/UE del Consiglio (7), è dello 0 %.

Articolo 2

Requisiti per i messaggi scambiati mediante il sistema informatizzato

I messaggi scambiati a norma degli articoli da 20 a 25 e degli articoli 36 e 37 della direttiva (UE) 2020/262 sono conformi all’allegato I del presente regolamento. Ove siano necessari codici per completare alcuni elementi nei suddetti messaggi in conformità all’allegato I, si utilizzano i codici figuranti nell’allegato II.

Articolo 3

Bozza di documento amministrativo elettronico e documento amministrativo elettronico

La bozza di documento amministrativo elettronico presentata a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262 e il documento amministrativo elettronico a cui è stato attribuito un codice di riferimento amministrativo a norma dell’articolo 20, paragrafo 3, terzo comma, della stessa direttiva sono conformi ai requisiti figuranti nelle disposizioni pertinenti dell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.

Articolo 4

Bozza di documento amministrativo elettronico semplificato e documento amministrativo elettronico semplificato

La bozza di documento amministrativo elettronico semplificato presentata a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 e il documento amministrativo elettronico semplificato a cui è stato attribuito un codice di riferimento amministrativo a norma dell’articolo 36, paragrafo 2, terzo comma, della stessa direttiva sono conformi ai requisiti figuranti nelle pertinenti disposizioni dell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.

Articolo 5

Messaggi concernenti l’annullamento del documento amministrativo elettronico

I messaggi concernenti l’annullamento del documento amministrativo elettronico di cui all’articolo 20, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2020/262 sono conformi ai requisiti di cui all’allegato I, tabella 2, del presente regolamento.

Articolo 6

Messaggi concernenti il cambiamento di destinazione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa

I messaggi concernenti il cambiamento di destinazione di cui all’articolo 20, paragrafo 7, e all’articolo 36, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/262 sono conformi ai requisiti di cui all’allegato I, tabelle 3 e 4, del presente regolamento.

Articolo 7

Messaggi concernenti il frazionamento della circolazione di prodotti energetici in sospensione dall’accisa

I messaggi concernenti il frazionamento della circolazione di prodotti energetici in sospensione dall’accisa di cui all’articolo 23 della direttiva (UE) 2020/262 sono conformi ai requisiti di cui all’allegato I, tabelle 4 e 5, del presente regolamento.

Articolo 8

Messaggi concernenti la conclusione dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa

La nota di ricevimento presentata a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, o dell’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 e la nota di esportazione di cui all’articolo 25 della stessa direttiva sono conformi ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 6, del presente regolamento.

Articolo 9

Documenti di riserva

1.   I documenti di riserva di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2020/262 contengono i dati, i gruppi di dati e i sottogruppi di dati di cui all’allegato I, tabella 1, colonne A e B, del presente regolamento. I dati, i gruppi di dati e i sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.

2.   Le informazioni relative al cambiamento di destinazione dei prodotti e al frazionamento della circolazione di prodotti energetici che devono essere comunicate dallo speditore alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, e dell’articolo 38, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2020/262, sono presentate sotto forma di dati, gruppi di dati e sottogruppi di dati di cui all’allegato I, tabella 3, colonne A e B, del presente regolamento o all’allegato I, tabella 5, colonne A e B, del presente regolamento, a seconda dei casi. Tutti i dati, i gruppi di dati e i sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 3, o delle colonne A e B dell’allegato I, tabella 5, a seconda dei casi.

3.   I documenti di riserva di cui all’articolo 27, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 39 della direttiva (UE) 2020/262 recano il titolo «Nota di ricevimento di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa» o «Nota di esportazione di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa», a seconda dei casi. I dati sono presentati sotto forma di dati, gruppi di dati e sottogruppi di dati di cui alle colonne A e B dell’allegato I, tabella 6. Tutti i dati, gruppi di dati e sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 6.

Articolo 10

Abrogazione

I regolamenti (CEE) n. 3649/92 e (CE) n. 684/2009 sono abrogati a decorrere dal 13 febbraio 2023.

In deroga al primo comma, il regolamento (CEE) n. 3649/92 si applica fino al 31 dicembre 2023 alla circolazione dei prodotti avviata prima del 13 febbraio 2023.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4.

(2)  Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2020, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (rifusione) (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 43).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 della Commissione, del 5 luglio 2022, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio per quanto riguarda l’uso di documenti nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa e della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo e che stabilisce il formulario da utilizzare per il certificato di esenzione (cfr. pagina 57 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza (GU L 369 del 18.12.1992, pag. 17).

(5)  Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

(6)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

(7)  Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).


ALLEGATO I

Messaggi utilizzati ai fini della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa o precedentemente immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali

NOTE ESPLICATIVE

1.

I dati dei messaggi elettronici (1) scambiati a norma degli articoli da 20 a 25 e degli articoli 36 e 37 della direttiva (UE) 2020/262 sono strutturati in gruppi e, se del caso, in sottogruppi di dati, come definito dalle tabelle da 1 a 6 del presente allegato. Le colonne delle tabelle da 1 a 6 contengono le seguenti informazioni:

a)

Colonna A: codice numerico (numero) attribuito a ciascun gruppo e sottogruppo di dati. Ciascun sottogruppo segue lo stesso numero progressivo del (sotto)gruppo di dati di cui fa parte (ad esempio: se il numero del gruppo di dati è 1, un sottogruppo di questo gruppo di dati è 1.1 e un sottogruppo di questo sottogruppo è 1.1.1);

b)

Colonna B: codice alfabetico (lettera) attribuito a ciascun dato in un (sotto)gruppo di dati;

c)

Colonna C: identifica il (sotto)gruppo di dati o il dato;

d)

Colonna D: per ciascun (sotto)gruppo di dati o per ciascun dato un valore indicante se l’inserimento del dato corrispondente è:

i)

«R» (richiesto), ossia il dato deve essere fornito. Quando un (sotto)gruppo di dati è «O» (opzionale) o «C» (condizionale), i dati di quel gruppo possono comunque essere «R» se le autorità competenti dello Stato membro hanno deciso che i dati di tale (sotto)gruppo devono essere inseriti o se si applica la condizione corrispondente;

ii)

«O» (opzionale), ossia l’inserimento del dato è facoltativo per la persona che trasmette il messaggio (lo speditore o il destinatario), tranne se lo Stato membro ha stabilito che i dati devono essere forniti conformemente all’opzione prevista nella colonna E per alcuni dei (sotto)gruppi di dati o dei dati facoltativi;

iii)

«C» (condizionale), ossia l’utilizzo del (sotto)gruppo di dati o dei dati dipende da altri (sotto)gruppi o da altri dati contenuti nello stesso messaggio;

iv)

«D» (dipendente), ossia l’utilizzo del (sotto)gruppo di dati o dei dati dipende da una condizione che non può essere verificata dal sistema informatizzato, secondo quanto previsto nelle colonne E ed F;

e)

la colonna E indica le condizioni per i dati il cui inserimento è condizionale, specifica, se del caso, l’utilizzo dei dati opzionali e dei dati dipendenti e precisa quali dati devono essere forniti dalle autorità competenti;

f)

la colonna F contiene spiegazioni, ove necessario, sulla compilazione del messaggio;

g)

la colonna G fornisce:

i)

per alcuni (sotto)gruppi di dati un numero seguito dal carattere «x» indicante quante volte il (sotto)gruppo di dati può essere ripetuto nel messaggio (valore per difetto = 1), e

ii)

per ciascun dato, ad eccezione dei dati indicanti l’ora e/o la data, le caratteristiche che identificano il tipo e la lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono «a» per alfabetico, «n» per numerico e «an» per alfanumerico.

Il numero che segue il codice indica la lunghezza ammissibile del dato. I due puntini facoltativi prima dell’indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l’indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che il dato può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell’attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali;

iii)

per i dati indicanti l’ora e/o la data, la menzione «Data» («date»), «Ora» («Time») o «dateTime»: la data, l’ora o la data e l’ora devono essere indicate utilizzando la norma ISO 8601 per la notazione di data e ora.

2.

Le abbreviazioni seguenti sono utilizzate nelle tabelle da 1 a 6:

a)

«e-AD»: documento amministrativo elettronico

b)

«e-DAS»: documento amministrativo elettronico semplificato

c)

«ARC»: codice di riferimento amministrativo

d)

«SEED»: Sistema per lo scambio di dati relativi alle accise [System for Exchange of Excise Data, di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio] (2);

e)

«DAU di importazione»: il documento amministrativo unico di importazione;

f)

«Codice NC»: codice della nomenclatura combinata.

Bozza di documento amministrativo elettronico (semplificato) e documento amministrativo elettronico (semplificato)


A

B

C

D

E

F

G

 

 

ATTRIBUTO

R

 

 

 

 

a

Tipo di messaggio

R

 

I valori possibili sono:

1

=

Presentazione standard (da utilizzare in tutti i casi di circolazione dei prodotti in sospensione dall’accisa tranne quando la presentazione riguarda un’esportazione con domiciliazione)

2

=

Presentazione per esportazione con domiciliazione per circolazione dei prodotti in sospensione dall’accisa

3

=

Presentazione per accisa assolta (da utilizzare per la circolazione di prodotti già immessi in consumo).

Il tipo di messaggio non deve comparire nell’e-AD/e-DAS a cui è stato attribuito un ARC né nel documento di riserva di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

n1

 

b

Indicatore di presentazione differita

D

«R» per la presentazione di un e-AD/e-DAS per un movimento iniziato sotto scorta del documento di riserva di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

Valori possibili:

0

=

falso

1

=

vero

Il valore è preimpostato su «falso».

Questo dato non deve comparire nell’e-AD/e-DAS a cui è stato attribuito un ARC né nel documento di riserva di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

n1

1

MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

R

 

 

 

 

a

Codice del tipo di destinazione

R

 

Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti:

1

=

Deposito fiscale (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2020/262)

2

=

Destinatario registrato (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2020/262)

3

=

Destinatario registrato temporaneamente (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2020/262)

4

=

Consegna diretta (articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2020/262)

5

=

Destinatario esentato (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2020/262)

6

=

Esportazione (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v), della direttiva 2020/262)

8

=

Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2020/262)

9

=

Destinazione – Destinatario certificato (articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2020/262)

10

=

Destinazione – Destinatario certificato temporaneamente (articolo 33, paragrafo 1, e articolo 35, paragrafo 8, della direttiva 2020/262)

11

=

Destinazione - Ritorno al luogo di spedizione dello speditore.

n..2

 

b

Durata del tragitto

R

 

Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio, H12 o D04). L’indicazione per «H» è inferiore o uguale a 24. L’indicazione per «D» è inferiore o uguale ai valori possibili per la durata massima del tragitto per il codice del modo di trasporto figurante nell’allegato II, elenco codici 12.

an3

 

c

Organizzazione del trasporto

R

 

Identificare la persona responsabile dell’organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori:

1

=

Speditore

2

=

Destinatario

3

=

Proprietario dei prodotti

4

=

Altro

n1

 

d

ARC

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD/e-DAS

Cfr. allegato II, elenco codici 2.

an21

 

e

Data e ora di convalida dell’e-AD/e-DAS

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD/e-DAS

L’ora indicata è l’ora locale.

dateTime

 

f

Numero progressivo

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD/e-DAS e per ogni cambiamento di destinazione

Fissato a 1 alla convalida iniziale e poi aumentato di 1 in ciascun e-AD/e-DAS creato dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione per ogni cambiamento di destinazione.

n..2

 

g

Data e ora di convalida dell’aggiornamento

C

Data e ora della convalida del messaggio del cambiamento di destinazione nella tabella 3, fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione in caso di cambiamento di destinazione

L’ora indicata è l’ora locale.

dateTime

2

OPERATORE Speditore

R

 

 

 

 

a

Codice accisa dell’operatore

R

 

Indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato, dello speditore registrato, dello speditore certificato o dello speditore certificato temporaneamente.

an13

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3

OPERATORE Luogo di spedizione

C

«R» se il codice del tipo di origine nella casella 9d è «1» o «3»

 

 

 

a

Riferimento del deposito fiscale

C

«R» se il codice del tipo di origine nella casella 9d è «1»

Indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di spedizione.

an13

 

b

Nome dell’operatore

C

Per le caselle 3b, 3c, 3e e 3f:

«R» se il codice del tipo di origine nella casella 9d è «3»

 

an..182

 

c

Via

C

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

an..11

 

e

Codice postale

C

 

an..10

 

f

Città

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

4

UFFICIO di spedizione — importazione

C

«R» se il codice del tipo di origine nella casella 9d è «2»

 

 

 

a

Numero di riferimento dell’ufficio

R

 

Indicare il codice dell’ufficio doganale competente per l’immissione in libera pratica. Cfr. allegato II, elenco codici 4.

an8

5

OPERATORE Destinatario

C

«R», tranne per il tipo di messaggio «2 — Presentazione per esportazione con domiciliazione» o per il codice del tipo di destinazione 8

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)

 

 

 

a

Identificazione dell’operatore

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 9, 10 e 11

«O» per il codice del tipo di destinazione 6

Questo dato non si applica per il codice del tipo di destinazione 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)

Per i codici del tipo di destinazione

1, 2, 3, 4, 9 e 10: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato, del destinatario registrato, del destinatario registrato temporaneamente, del destinatario certificato o del destinatario certificato temporaneamente,

6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l’ufficio di esportazione

11: indicare un numero di registrazione SEED valido del destinatario, che è lo speditore certificato originale o lo speditore certificato temporaneamente della circolazione dei prodotti.

an..16

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

h

Codice EORI

C

«O» per il codice del tipo di destinazione 6

Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 11.

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)

Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d’esportazione a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2020/262.

an..17

6

DATI COMPLEMENTARI OPERATORE Destinatario

C

«R» per il codice del tipo di destinazione 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)

 

 

 

a

Codice Stato membro

R

 

Indicare lo Stato membro di destinazione utilizzando il codice paese dell’allegato II, elenco codici 3.

a2

 

b

Numero progressivo del certificato di esenzione dalle accise

D

«R» se un numero progressivo figura sul certificato di esenzione dalle accise istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637.

 

an..255

7

OPERATORE Luogo di consegna

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 4, 9 e 10

«O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)

Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa.

Per il codice del tipo di destinazione 2, il gruppo di dati:

è «O» per l’e-AD, in quanto lo Stato membro di spedizione può compilare questa casella con l’indirizzo del destinatario registrato definito nel SEED;

non si applica per la bozza di e-AD.

 

a

Identificazione dell’operatore

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 9 e 10

«O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)

Per i codici del tipo di destinazione

1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione;

2, 3, 5, 9 e 10: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.

an..16

 

b

Nome dell’operatore

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 5, 9 e 10

«O» per il codice del tipo di destinazione 4

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)

 

an..182

 

c

Via

C

Per le caselle 7c, 7e e 7f:

«R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 4, 5, 9 e 10

«O» per il codice del tipo di destinazione 1

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

an..11

 

e

Codice postale

C

 

an..10

 

f

Città

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

8

UFFICIO Luogo di consegna – Dogana

C

«R» in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione 6)

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)

 

 

 

a

Numero di riferimento dell’ufficio

R

 

Indicare il codice dell’ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione. Cfr. allegato II, elenco codici 4.

an8

9

e-AD/e-DAS

R

 

 

 

 

a

Numero di riferimento locale

R

 

Un numero progressivo unico attribuito all’e-AD/e-DAS dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore.

an..22

 

b

Numero della fattura

R

 

Indicare il numero della fattura relativa ai prodotti. Se la fattura non è stata ancora redatta, va indicato il numero della bolla di consegna o di un altro documento di trasporto.

an..35

 

c

Data della fattura

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

La data del documento che figura nella casella 9b.

Data

 

d

Codice del tipo di origine

R

 

I valori possibili per l’origine del movimento sono:

1

=

Origine — Deposito fiscale (nelle situazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2020/262)

2

=

Origine — Importazione (nella situazione di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2020/262)

3

=

Origine — Dazio pagato (nelle situazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2020/262).

n1

 

e

Data di spedizione

R

 

La data in cui ha inizio la circolazione dei prodotti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, o dell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2020/262. Questa data non può essere posteriore di più di 7 giorni alla data di presentazione della bozza di e-AD/e-DAS. La data di spedizione può essere una data anteriore nel caso di cui all’articolo 26 o all’articolo 38 della direttiva 2020/262.

Data

 

f

Ora di spedizione

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

L’ora in cui ha inizio la circolazione dei prodotti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, o dell’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2020/262. L’ora indicata è l’ora locale.

Ora

 

g

ARC a monte

D

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida dei nuovi e-AD a seguito della convalida del messaggio «Operazione di frazionamento» (tabella 5)

L’ARC da indicare è quello che figura nell’e-AD sostituito.

an21

9.1

DAU DI IMPORTAZIONE

C

«R» se il codice del tipo di origine nella casella 9d è «2» (importazione)

 

9X

 

a

Numero del DAU di importazione

R

Il numero del DAU è fornito dallo speditore al momento della presentazione della bozza di e-AD o dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD

Indicare il o i numeri dei documenti amministrativi unici utilizzati per l’immissione in libera pratica dei prodotti interessati.

an..21

10

UFFICIO Autorità competente del luogo di spedizione

R

 

 

 

 

a

Numero di riferimento dell’ufficio

R

 

Indicare il codice dell’ufficio delle autorità competenti nello Stato membro di spedizione responsabile del controllo delle accise nel luogo di spedizione. Cfr. allegato II, elenco codici 4.

an8

11

GARANZIA DEL MOVIMENTO

R

 

 

 

 

a

Codice del tipo di garante

R

 

Identificare la o le persone che devono fornire la garanzia utilizzando il codice del tipo di garante figurante nell’allegato II, elenco codici 5.

n..4

12

OPERATORE Garante

C

«R» se è applicabile uno dei seguenti codici del tipo di garante: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 o 1234

(cfr. il codice del tipo di garante nell’allegato II, elenco codici 5)

Identificare il trasportatore e/o il proprietario dei prodotti se essi forniscono la garanzia.

2X

 

a

Codice accisa dell’operatore

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

Indicare un numero di registrazione SEED valido o il numero di identificazione IVA del trasportatore o del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa.

an13

 

b

Numero IVA

O

an..14

 

c

Nome dell’operatore

C

Per 12c, d, f e g:

«O» se il codice accisa dell’operatore è indicato, altrimenti «R»

 

an..182

 

d

Via

C

 

an..65

 

e

Numero civico

O

 

an..11

 

f

Codice postale

C

 

an..10

 

g

Città

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

13

TRASPORTO

R

 

 

 

 

a

Codice del modo di trasporto

R

 

Indicare il modo di trasporto all’inizio del movimento utilizzando i codici figuranti nell’allegato II, elenco codici 6.

Se il codice del tipo di garante è «Non è prestata alcuna garanzia a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262», il codice del modo di traporto deve essere «Installazioni di trasporto fisse» o «Trasporto via mare».

n..2

 

b

Informazioni complementari

C

«R» se il codice del modo di trasporto è «altro»

Altrimenti «O»

Fornire una descrizione testuale del modo di trasporto.

an..350

 

c

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

14

OPERATORE Organizzatore del trasporto

C

«R» per identificare la persona responsabile dell’organizzazione del primo trasporto se il valore nella casella 1c è «3» o «4».

 

 

 

a

Numero IVA

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

 

an..14

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

15

OPERATORE Primo trasportatore

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

Identificazione della persona che effettua il primo trasporto.

 

 

a

Numero IVA

O

 

 

an..14

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

16

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO

R

 

 

99X

 

a

Codice dell’unità di trasporto

R

 

Fornire il o i codici dell’unità di trasporto relativi al modo di trasporto indicato nella casella 13a.

Cfr. allegato II, elenco codici 7.

n..2

 

b

Identificazione delle unità di trasporto

C

«R» se il codice dell’unità di trasporto è diverso da 5

(Cfr. casella 16a)

Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell’unità di trasporto è diverso da 5.

an..35

 

c

Identificazione del sigillo commerciale

D

«R» se sono utilizzati sigilli commerciali

Fornire l’identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l’unità di trasporto.

an..35

 

d

Informazioni sui sigilli

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sui sigilli

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

f

Informazioni complementari

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l’identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.

an..350

 

g

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

17

Corpo di dati dell’e-AD/e-DAS

R

 

Un gruppo di dati distinto deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione.

999x

 

a

Riferimento unico del corpo di dati

R

 

Indicare un numero progressivo unico iniziando con 1.

n..3

 

b

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 10.

Se il codice del tipo di garante è «Non è prestata alcuna garanzia a norma dell’articolo 17, paragrafo2, e dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262», il codice del prodotto sottoposto ad accisa deve essere quello di un prodotto energetico.

Il codice dei prodotti sottoposti ad accisa S600 si applica solo all’e-DAS a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE.

an4

 

c

Codice NC

R

 

Indicare il codice NC applicabile alla data della spedizione.

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

n8

 

d

Quantità

R

 

Indicare la quantità (espressa nell’unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, elenchi codici 10 e 11).

Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all’articolo 18, paragrafo 3, e a un destinatario certificato di cui all’articolo 35, paragrafo 8, della direttiva 2020/262, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere.

Per un movimento destinato a un’organizzazione esente di cui all’articolo 11 della direttiva 2020/262, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise.

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

n..15,3

 

e

Massa lorda

R

 

Indicare la massa lorda della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio).

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

La massa lorda deve essere pari o superiore alla massa netta.

n..16,6

 

f

Massa netta

R

 

Indicare la massa dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio (per alcole e bevande alcoliche, prodotti energetici e tabacchi lavorati escluse le sigarette).

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

La massa lorda deve essere pari o superiore alla massa netta.

n..16,6

 

g

Titolo alcolometrico in percentuale di volume

C

«R» se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.

Indicare il titolo alcolometrico (alcolicità in percentuale di volume a 20 °C) se applicabile in conformità all’allegato II, elenco codici 10.

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

Il valore del dato deve essere superiore a 0,5 e inferiore o pari a 100.

n..5,2

 

h

Grado Plato

D

«R» se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra sulla base del grado Plato.

Per la birra indicare il grado Plato se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra su tale base. Cfr. allegato II, elenco codici 10 e 13.

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

n..5,2

 

i

Contrassegno fiscale

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione.

an..350

 

j

LNG_del contrassegno fiscale

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

k

Indicatore dell’utilizzo di contrassegni fiscali

D

«R» se sono utilizzati contrassegni fiscali.

Indicare «1» se i prodotti recano o contengono contrassegni fiscali e «0» in caso contrario.

n1

 

l

Denominazione di origine

O

 

Questa casella può essere utilizzata per certificare:

1.

Nel caso di alcuni vini, la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta (DOP o IGP) e l’annata di raccolta e la varietà di uve da vino, conformemente agli articoli 24 e 31 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (3). La certificazione deve essere indicata con la dicitura di cui all’allegato VII, parte I, casella 9, del regolamento delegato (UE) 2018/273. Se il prodotto è DOP o IGP, la dicitura è seguita dalla denominazione o dalle denominazioni DOP e IGP e dal numero o dai numeri di registrazione previsti dall’articolo 119, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

2.

Nel caso di alcune bevande spiritose, per cui la commercializzazione è legata alla categoria o alle categorie di bevanda spiritosa, all’indicazione geografica (IG) e/o al periodo di invecchiamento/all’età del prodotto, conformemente alla pertinente legislazione dell’Unione sulle bevande spiritose (in particolare l’articolo 10, l’articolo 13, paragrafo 6, il capo III e l’allegato I del regolamento (UE) 2019/787 (5)). La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: «Si certifica che il prodotto descritto è commercializzato ed etichettato conformemente al regolamento (UE) 2019/787».

3.

Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti certificati, è aggiunta la dichiarazione relativa al tipo di bevanda alcolica autorizzata nel certificato a norma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione 2021/2266 della Commissione (6) se si intende chiedere un’aliquota d’accisa ridotta nello Stato membro di destinazione.

4.

Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, è aggiunta la dichiarazione relativa allo stato del produttore a norma dell’articolo 4, dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2021/2266 se si intende chiedere un’aliquota d’accisa ridotta nello Stato membro di destinazione.

an..350

 

m

LNG_della denominazione di origine

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

n

Dimensioni del produttore

O

 

Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, è indicato il quantitativo di produzione annuo di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2021/2266 nel caso in cui si intenda chiedere un’aliquota d’accisa ridotta nello Stato membro di destinazione.

Il valore di questo dato deve essere superiore a zero.

n..15

 

o

Densità

C

«R» se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.

Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità all’allegato II, elenco codici 10.

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

n..5,2

 

p

Designazione commerciale

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato.

Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati.

Per i trasporti di vini sfusi di cui all’allegato VII, parte II, punti da 1 a 9, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la designazione del prodotto contiene le indicazioni facoltative stabilite all’articolo 120 del medesimo regolamento, purché esse figurino nell’etichetta o sia previsto che vi figureranno.

Per ogni bevanda spiritosa, la denominazione commerciale comprende la sua denominazione legale conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/787.

an..350

 

q

LNG_della designazione commerciale

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

r

Marchio dei prodotti

D

«R» se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio. Lo Stato membro di spedizione può decidere che il marchio dei prodotti trasportati non deve essere fornito se è indicato nella fattura o negli altri documenti commerciali di cui alla casella 9b.

Indicare il marchio dei prodotti, se applicabile.

an..350

 

s

LNG_del marchio dei prodotti

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

t

Periodo di invecchiamento o età dei prodotti

O

 

Per le bevande spiritose, il periodo di invecchiamento o l’età devono corrispondere a quelli indicati nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/787.

an..350

 

u

LNG_del periodo di invecchiamento o dell’età dei prodotti

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

17.1

IMBALLAGGIO

R

 

 

99x

 

a

Codice del tipo di imballaggio

R

 

Indicare il tipo di imballaggio utilizzando uno dei codici dell’allegato II, elenco codici 8.

an2

 

b

Numero di colli

C

«R» se sono numerabili

Indicare il numero di colli, se numerabili in conformità all’allegato II, elenco codici 8.

Se il «numero di colli» è «0», deve esistere almeno un IMBALLAGGIO con gli stessi «Marchi di spedizione» e «Numero di colli» con un valore superiore a «0».

n..15

 

c

Identificazione del sigillo commerciale

D

«R» se sono utilizzati sigilli commerciali

Fornire l’identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare i colli.

an..35

 

d

Informazioni sui sigilli

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sui sigilli

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

f

Marchi di spedizione

C

«R» se il numero di colli è 0

«O» negli altri casi

 

an..999

17.2

PRODOTTO VITIVINICOLO

D

«R» per i prodotti vitivinicoli compresi nell’allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013

 

 

 

a

Categoria di prodotto vitivinicolo

R

 

Per i prodotti vitivinicoli compresi nell’allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 indicare uno dei valori seguenti:

1

=

Vino senza DOP/IGP

2

=

Vino varietale senza DOP/IGP

3

=

Vino DOP o IGP

4

=

Vino importato

5

=

Altro

n1

 

b

Codice della zona viticola

D

«R» per i prodotti vitivinicoli sfusi (volume nominale di oltre 60 litri)

Indicare la zona viticola in cui il prodotto trasportato ha origine in conformità all’appendice 1 dell’allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013.

n..2

 

c

Paese terzo di origine

C

«R» se la categoria del prodotto vitivinicolo nella casella 17.2a è «4» (vino importato).

Indicare un «codice paese» di cui all’allegato II, elenco codici 3, diverso da quello di uno Stato membro dell’UE o da un territorio in cui la direttiva (UE) 2020/262 è applicabile.

a2

 

d

Altre informazioni

O

 

 

an..350

 

e

LNG_delle altre informazioni

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

17.2.1

Codice delle OPERAZIONI VITIVINICOLE

D

«R» per i prodotti vitivinicoli sfusi (volume nominale di oltre 60 litri)

 

99x

 

a

Codice dell’operazione vitivinicola

R

 

Indicare uno o più codici di operazioni vitivinicole conformemente all’elenco dell’allegato V, sezione B, punto 2.1.e) ii), del regolamento delegato (UE) 2018/273.

n..2

18

DOCUMENTO Certificato

O

 

 

9x

 

a

Breve descrizione del documento

C

«R» salvo qualora sia utilizzato il campo 18c o 18e

Fornire una descrizione di tutti i certificati relativi ai prodotti trasportati, ad esempio i certificati relativi alla denominazione d’origine di cui alla casella 17 l.

an..350

 

b

LNG_della breve descrizione del documento

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

c

Riferimento del documento

C

«R» salvo qualora sia utilizzato il campo 18a o 18e

Fornire un riferimento di tutti i certificati relativi ai prodotti trasportati.

an..350

 

d

LNG_del riferimento del documento

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

e

Tipo di documento

C

«R» salvo qualora sia utilizzato il campo 18a o 18c

Indicare il codice del tipo di documento figurante nell’allegato II, elenco codici 15, del regolamento di esecuzione (UE) n. 323/2016 della Commissione (7).

an..4

 

f

Riferimento del documento

C

«R» se il tipo di documento nella casella 18e è utilizzato

 

an..35

Annullamento del documento amministrativo elettronico (non applicabile all’e-DAS)


A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTO

R

 

 

 

 

a

Data e ora di convalida dell’annullamento

C

Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza del messaggio di annullamento.

L’ora indicata è l’ora locale.

dateTime

2

e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Indicare l’ARC dell’e-AD per cui è chiesto l’annullamento.

an21

3

ANNULLA-MENTO

R

 

 

 

 

a

Motivo dell’annullamento

R

 

Indicare il motivo dell’annullamento dell’e-AD utilizzando i codici figuranti nell’allegato II, elenco codici 9.

n1

 

b

Informazioni complementari

C

«R» se il codice del motivo di annullamento è 0

«O» se il codice del motivo di annullamento è 1, 2, 3 o 4

(Cfr. casella 3a)

Fornire eventuali informazioni supplementari sull’annullamento dell’e-AD

an..350

 

c

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

Messaggi relativi al cambiamento di destinazione


A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTO

R

 

 

 

 

a

Data e ora di convalida del cambiamento di destinazione

C

Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione

L’ora indicata è l’ora locale.

dateTime

2

Aggiornamento dell’e-AD/e-DAS

R

 

 

 

 

a

Numero progressivo

C

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione

Fissato a 1 alla convalida iniziale dell’e-AD/e-DAS e poi aumentato di 1 ad ogni cambiamento di destinazione.

n..2

 

b

ARC

R

 

Indicare l’ARC dell’e-AD/e-DAS di cui è cambiata la destinazione.

an21

 

c

Durata del tragitto

D

«R» se la durata del tragitto cambia a seguito del cambiamento di destinazione

Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio: H12 o D04). L’indicazione per «H» è inferiore o uguale a 24. L’indicazione per «D» è inferiore o uguale ai valori possibili per la durata massima del tragitto per il codice del modo di trasporto figurante nell’allegato II, elenco codici 12.

an3

 

d

Cambiamento dell’

organizzazione del trasporto

D

«R» se la persona responsabile dell’organizzazione del trasporto cambia a seguito del cambiamento di destinazione

Identificare la persona responsabile dell’organizzazione del trasporto utilizzando uno dei seguenti valori:

1

=

Speditore

2

=

Destinatario,

3

=

Proprietario dei prodotti

4

=

Altro.

n1

 

e

Numero della fattura

D

«R» se la fattura cambia a seguito del cambiamento di destinazione

Indicare il numero della fattura relativa ai prodotti. Se la fattura non è stata ancora redatta, va indicato il numero della bolla di consegna o di un altro documento di trasporto.

an..35

 

F

Data della fattura

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R») se il numero della fattura è cambiato a seguito del cambiamento di destinazione

La data del documento che figura nella casella 2e.

data

 

g

Codice del modo di trasporto

C

«R» se il modo di trasporto cambia a seguito del cambiamento di destinazione

«R» se il codice del tipo di garante è indicato come «Non è prestata alcuna garanzia a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262»

«O» negli altri casi

Indicare il modo di trasporto utilizzando i codici dell’allegato II, elenco codici 6.

Se il codice del tipo di garante nella casella 7a (se specificato) o nell’ultimo e-AD (casella 11a della tabella 1) o nell’ultimo eventuale messaggio «Cambiamento di destinazione» (casella 7b) indicante il cambiamento del luogo di consegna è «Non è prestata alcuna garanzia a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262», il codice del modo di trasporto deve essere «Installazioni di trasporto fisse» o «Trasporto via mare».

n..2

 

h

Informazioni complementari

C

«R» se il codice del modo di trasporto è indicato come «altro»

Fornire una descrizione testuale del modo di trasporto.

an..350

 

i

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3

CAMBIAMENTO di destinazione

R

 

 

 

 

a

Codice del tipo di destinazione

R

 

Indicare la nuova destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti:

1

=

Deposito fiscale (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2020/262)

2

=

Destinatario registrato (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2020/262)

3

=

Destinatario registrato temporaneamente (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2020/262)

4

=

Consegna diretta (articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2020/262)

6

=

Esportazione (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v), della direttiva 2020/262)

9

=

Destinazione – Destinatario certificato (articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2020/262)

10 = D

=

estinazione – Destinatario certificato temporaneamente (articolo 33, paragrafo 1, e articolo 35, paragrafo 8, della direttiva 2020/262)

11

=

Destinazione – Ritorno al luogo di spedizione dello speditore.

n..2

4

OPERATORE Nuovo destinatario

D

«R» se il destinatario cambia a seguito del cambiamento di destinazione

 

 

 

a

Identificazione dell’operatore

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 9, 10 e 11

«O» per il codice del tipo di destinazione 6

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)

Per i codici del tipo di destinazione

1, 2, 3, 4, 9 e 10: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato, del destinatario registrato, del destinatario certificato o del destinatario certificato temporaneamente

6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l’ufficio di esportazione

11: indicare un numero di registrazione SEED valido del destinatario, che è lo speditore certificato originale o lo speditore certificato temporaneamente della circolazione dei prodotti.

an..16

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

h

Codice EORI

C

«O» per il codice del tipo di destinazione 6

Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 9, 10 e 11

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)

Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d’esportazione a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2020/262

an..17

5

OPERATORE Luogo di consegna

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 4, 9 e 10

«O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)

Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa.

Per il codice del tipo di destinazione 2, il gruppo di dati:

è «O» alla convalida della bozza del messaggio di cambiamento di destinazione, in quanto lo Stato membro di spedizione può compilare questa casella con l’indirizzo del destinatario registrato definito nel SEED,

non si applica per la bozza del messaggio di cambiamento di destinazione.

 

 

a

Identificazione dell’operatore

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 9 e 10

«O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)

Per i codici del tipo di destinazione

1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione,

2, 3, 9 e 10: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.

an..16

 

b

Nome dell’operatore

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 9 e 10

«O» per il codice del tipo di destinazione 4

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)

 

an..182

 

c

Via

C

Per le caselle 5c, 5e e 5f:

«R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 4, 9 e 10

«O» per il codice del tipo di destinazione 1

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

an..11

 

e

Codice postale

C

 

an..10

 

f

Città

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

6

UFFICIO Luogo di consegna – Dogana

C

«R» in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione 6)

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)

 

 

 

a

Numero di riferimento dell’ufficio

R

 

Indicare il codice dell’ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente all’articolo 221, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (8). Cfr. allegato II, elenco codici 4.

Indicare il codice di un ufficio doganale di esportazione figurante nell’elenco degli uffici doganali.

an8

7

 

GARANZIA DEL MOVIMENTO

D

«O» per i movimenti in regime di sospensione dall’accisa.

Questo gruppo di dati non si applica alla circolazione di prodotti già immessi in consumo.

 

 

 

a

Codice del tipo di garante

R

 

Identificare la o le persone che devono fornire la garanzia utilizzando il codice del tipo di garante figurante nell’allegato II, elenco codici 5.

Se il codice del tipo di garante è «Non è prestata alcuna garanzia a norma dell’articolo 17, paragrafo 2 e dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262», il codice del prodotto sottoposto ad accisa contenuto nell’ultimo e-AD (casella 17b della tabella 1) o nell’ultimo eventuale messaggio «Nota di ricevimento/Nota di esportazione» (casella 7d della tabella 6) indicante un rifiuto parziale deve essere un prodotto energetico.

n..4

7.1

OPERATORE Garante

C

«R» se è applicabile uno dei seguenti codici del tipo di garante:

2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 o 1234

(cfr. il codice del tipo di garante

nell’allegato II, elenco codici 5)

Identificare il trasportatore e/o il proprietario dei prodotti se essi forniscono la garanzia.

2X

 

a

Codice accisa dell’operatore

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

Indicare un numero di registrazione SEED valido o il numero di identificazione IVA del trasportatore o del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa.

an13

 

b

Numero IVA

O

 

 

an..14

 

c

Nome dell’operatore

C

Per 7c, d, f e g:

«O» se il codice accisa dell’operatore è indicato, altrimenti «R»

 

an..182

 

d

Via

C

 

 

an..65

 

e

Numero civico

O

 

 

an..11

 

f

Codice postale

C

 

 

an..10

 

g

Città

C

 

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

8

OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto

C

«R» per identificare la persona responsabile dell’organizzazione del trasporto se il valore nella casella 2d «3» o «4»

 

 

 

a

Numero IVA

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

 

an..14

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

9

OPERATORE Nuovo trasportatore

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R») se il trasportatore cambia a seguito del cambiamento di destinazione

Identificazione della nuova persona che effettua il trasporto.

 

 

a

Numero IVA

O

 

 

an..14

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

10

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO

D

«R» se le informazioni riguardanti il trasporto sono cambiate a seguito del cambiamento di destinazione

 

99x

 

a

Codice dell’unità di trasporto

R

 

Fornire il o i codici dell’unità di trasporto relativi al modo di trasporto indicato nella casella 2 g (vedere allegato II, elenco codici 7).

n..2

 

b

Identificazione delle unità di trasporto

C

«R» se il codice dell’unità di trasporto è diverso da 5

(Cfr. casella 10a)

Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell’unità di trasporto è diverso da 5.

an..35

 

c

Identificazione del sigillo commerciale

D

«R» se sono utilizzati sigilli commerciali

Fornire l’identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l’unità di trasporto.

an..35

 

d

Informazioni sui sigilli

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sui sigilli

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua, cfr. allegato II, elenco codici 1.

a2

 

f

Informazioni complementari

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l’identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.

an..350

 

g

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

Cambiamento di destinazione/frazionamento del movimento


A

B

C

D

E

F

G

1

 

NOTIFICA RELATIVA A PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

R

 

 

 

 

a

Tipo di notifica

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)

Indicare il motivo della notifica utilizzando uno dei valori seguenti:

1

=

Cambiamento di destinazione

2

=

Frazionamento

n1

 

b

Data e ora della notifica

R

Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)

L’ora indicata è l’ora locale.

dateTime

 

c

ARC

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)

Fornire l’ARC dell’e-AD o dell’e-DAS (quest’ultimo solo in caso di cambiamento di destinazione) per il quale è fornita la notifica.

an21

 

d

Numero progressivo

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)

Indicare il numero progressivo dell’e-AD o dell’e-DAS (quest’ultimo solo in caso di cambiamento di destinazione).

Fissato a 1 alla convalida iniziale dell’e-AD o dell’e-DAS (quest’ultimo solo in caso di cambiamento di destinazione) e poi aumentato di 1 ad ogni cambiamento di destinazione.

n..2

2

 

ARC A VALLE

C

«R» se il tipo di notifica nella casella 1a è 2.

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione

 

9x

 

a

ARC

R

Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione

 

an21

Frazionamento della spedizione (non applicabile all’e-DAS)


A

B

C

D

E

F

G

1

Frazionamento dell’e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC a monte

R

 

Indicare l’ARC dell’e-AD da frazionare.

Cfr. allegato II, elenco codici 2.

an21

2

SM di frazionamento

R

 

 

 

 

a

Codice Stato membro

R

 

Indicare lo Stato membro nel cui territorio ha luogo il frazionamento del movimento utilizzando il codice Stato membro dell’allegato II, elenco codici 3.

a2

3

Informazioni riguardanti il frazionamento dell’e-AD

R

 

Il frazionamento è ottenuto sostituendo completamente l’e-AD interessato con due o più e-AD nuovi.

9x

 

a

Numero di riferimento locale

R

 

Un numero progressivo unico attribuito all’e-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore.

an..22

 

b

Durata del tragitto

D

«R» se la durata del tragitto cambia a seguito del frazionamento.

Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio, H12 o D04). L’indicazione per «H» è inferiore o uguale a 24. L’indicazione per «D» è inferiore o uguale ai valori possibili per la durata massima del tragitto per il codice del modo di trasporto figurante nell’allegato II, elenco codici 12.

an3

 

c

Cambiamento dell’organizzazione del trasporto

D

«R» se la persona responsabile dell’organizzazione del trasporto cambia a seguito del frazionamento.

Identificare la persona responsabile dell’organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori:

1

=

Speditore

2

=

Destinatario

3

=

Proprietario dei prodotti

4

=

Altro

n1

3.1

CAMBIAMENTO di destinazione

R

 

 

 

 

a

Codice del tipo di destinazione

R

 

Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti:

1

=

Deposito fiscale (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2020/262)

2

=

Destinatario registrato (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2020/262)

3

=

Destinatario registrato temporaneamente (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2020/262)

4

=

Consegna diretta (articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2020/262)

6

=

Esportazione (articolo 16, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v), della direttiva 2020/262)

8

=

Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2020/262).

n..2

3.2

OPERATORE Nuovo destinatario

C

«O» se il codice del tipo di destinazione è diverso da 8

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)

Per i codici del tipo di destinazione

1, 2, 3, 4 e 6: se si modifica il destinatario in seguito all’operazione di frazionamento, questo gruppo di dati diventa «R».

 

 

a

Identificazione dell’operatore

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4

«O» per il codice del tipo di destinazione 6

Questo dato non si applica per il codice del tipo di destinazione 8

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)

Per i codici del tipo di destinazione

1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato

6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l’ufficio di esportazione

an..16

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

h

Codice EORI

C

«O» per il codice del tipo di destinazione 6

Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4 e 8

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)

Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d’esportazione a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2020/262.

an..17

3.3

OPERATORE Luogo di consegna

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4

«O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)

 

 

 

a

Identificazione dell’operatore

C

«R» per il codice del tipo di destinazione 1

«O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)

Per i codici del tipo di destinazione

1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione;

2 e 3: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.

an..16

 

b

Nome dell’operatore

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2 e 3

«O» per il codice del tipo di destinazione 4

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)

 

an..182

 

c

Via

C

Per le caselle 3.3c, 3.3e e 3.3f:

«R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 4

«O» per il codice del tipo di destinazione 1

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

an..11

 

e

Codice postale

C

 

an..10

 

f

Città

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.4

UFFICIO Luogo di consegna – Dogana

C

«R» in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione cambiata 6)

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1a)

 

 

 

a

Numero di riferimento dell’ufficio

R

 

Indicare il codice dell’ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (9).

Cfr. allegato II, elenco codici 4.

an8

3.5

OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto

C

«R» per identificare la persona responsabile dell’organizzazione del trasporto se il valore nella casella 3c è «3» o «4»

 

 

 

a

Numero IVA

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)

 

an..14

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.6

OPERATORE Nuovo trasportatore

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R») se il trasportatore cambia a seguito del frazionamento

Identificazione della persona che effettua il nuovo trasporto.

 

 

a

Numero IVA

O

 

 

an..14

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.7

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO

D

«R» se le informazioni riguardanti il trasporto sono cambiate a seguito dell’operazione di frazionamento

 

99X

 

a

Codice dell’unità di trasporto

R

 

Indicare il o i codici dell’unità di trasporto. Cfr. allegato II, elenco codici 7.

n..2

 

b

Identificazione delle unità di trasporto

C

«R» se il codice dell’unità di trasporto è diverso da 5

(Cfr. casella 3.7a)

Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell’unità di trasporto è diverso da 5.

an..35

 

c

Identificazione del sigillo commerciale

D

«R» se sono utilizzati sigilli commerciali

Fornire l’identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l’unità di trasporto.

an..35

 

d

Informazioni sui sigilli

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sui sigilli

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

f

Informazioni complementari

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l’identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.

an..350

 

g

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.8

Corpo di dati dell’e-AD relativi al prodotto

R

 

Un gruppo di dati distinto deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione.

999x

 

a

Riferimento unico del corpo di dati

R

 

Indicare il riferimento unico del corpo di dati del prodotto nell’e-AD di frazionamento originale. Il riferimento unico del corpo di dati deve riguardare esclusivamente le «informazioni riguardanti il frazionamento dell’e-AD».

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

n..3

 

b

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 10.

an..4

 

c

Codice NC

R

 

Indicare il codice NC applicabile alla data di presentazione dell’operazione di frazionamento.

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

n8

 

d

Quantità

R

 

Indicare la quantità (espressa nell’unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, elenchi codici 10 e 11).

Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2020/262, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere.

Per un movimento destinato a un’organizzazione esente di cui all’articolo 11 della direttiva 2020/262, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise.

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

n..15,3

 

e

Massa lorda

R

 

Indicare la massa lorda della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio).

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

La massa lorda deve essere pari o superiore alla massa netta.

n..16,6

 

f

Massa netta

R

 

Indicare la massa dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio.

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

La massa lorda deve essere pari o superiore alla massa netta.

n..16,6

 

i

Contrassegno fiscale

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione.

an..350

 

j

LNG_del contrassegno fiscale

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

k

Indicatore dell’utilizzo di contrassegni fiscali

D

«R» se sono utilizzati contrassegni fiscali.

Indicare «1» se i prodotti recano o contengono contrassegni fiscali e «0» in caso contrario.

n1

 

o

Densità

C

«R» se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.

Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità alla tabella dell’allegato II, elenco codici 10.

Il valore del dato deve essere superiore a zero.

n..5,2

 

p

Designazione commerciale

O

Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato.

Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati.

an..350

 

q

LNG_della designazione commerciale

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

r

Marchio dei prodotti

D

«R» se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio.

Indicare il marchio dei prodotti, se applicabile.

an..350

 

s

LNG_del marchio dei prodotti

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

3.8.1

IMBALLAGGIO

R

 

 

99x

 

a

Codice del tipo di imballaggio

R

 

Indicare il tipo di imballaggio utilizzando uno dei codici dell’allegato II, elenco codici 8.

an2

 

b

Numero di colli

C

«R» se sono numerabili

Indicare il numero di colli, se numerabili in conformità all’allegato II, elenco codici 8.

Se il «numero di colli» è «0», deve esistere almeno un IMBALLAGGIO con gli stessi «Marchi di spedizione» e «Numero di colli» con un valore superiore a «0».

n..15

 

c

Identificazione del sigillo commerciale

D

«R» se sono utilizzati sigilli commerciali

Fornire l’identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare i colli.

an..35

 

d

Informazioni sui sigilli

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).

an..350

 

e

LNG_delle informazioni sui sigilli

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

c

Marchi di spedizione

C

«R» se il numero di colli è 0

«O» negli altri casi

 

an..999

Nota di ricevimento/Nota di esportazione


A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBUTO

R

 

 

 

 

a

Data e ora di convalida della nota di ricevimento/nota di esportazione

C

Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione/esportazione alla convalida della nota di ricevimento/di esportazione

L’ora indicata è l’ora locale.

dateTime

2

MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Indicare l’ARC dell’e-AD/e-DAS. Cfr. allegato II, elenco codici 2.

an21

 

b

Numero progressivo

R

 

Indicare il numero progressivo dell’e-AD/e-DAS.

Fissato a 1 alla convalida iniziale dell’e-AD/e-DAS e poi aumentato di 1 ad ogni cambiamento di destinazione.

n..2

3

OPERATORE Destinatario

C

«R», tranne se il dato relativo al tipo di messaggio nel corrispondente documento amministrativo elettronico è «2 – Presentazione per esportazione con domiciliazione»;

 

 

 

a

Identificazione dell’operatore

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 9, 10 e 11

«O» per il codice del tipo di destinazione 6

non si applica al codice del tipo di destinazione 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)

Per i codici del tipo di destinazione

1, 2, 3, 4, 9 e 10: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato, del destinatario registrato, del destinatario registrato temporaneamente, del destinatario certificato o del destinatario certificato temporaneamente

6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l’ufficio di esportazione

11: indicare un numero di registrazione SEED valido del destinatario, che è lo speditore certificato originale o lo speditore certificato temporaneamente del movimento dei prodotti

an..16

 

b

Nome dell’operatore

R

 

 

an..182

 

c

Via

R

 

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

 

an..11

 

e

Codice postale

R

 

 

an..10

 

f

Città

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

 

h

Codice EORI

C

«O» per il codice del tipo di destinazione 6

Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)

Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d’esportazione a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2020/262

an..17

4

OPERATORE Luogo di consegna

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4

«O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 5, 9 e 10

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)

Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa.

 

 

a

Identificazione dell’operatore

C

«R» per il codice del tipo di destinazione 1

«O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)

Per i codici del tipo di destinazione

1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione;

2, 3, 5, 9 e 10: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.

an..16

 

b

Nome dell’operatore

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 5, 9 e 10

«O» per il codice del tipo di destinazione 4

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)

 

an..182

 

c

Via

C

Per le caselle 4c, 4e e 4f:

«R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 4, 5, 9 e 10

«O» per il codice del tipo di destinazione 1

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)

 

an..65

 

d

Numero civico

O

 

an..11

 

e

Codice postale

C

 

an..10

 

f

Città

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

5

UFFICIO di destinazione

C

«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 e 11

(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)

 

 

 

a

Numero di riferimento dell’ufficio

R

 

Indicare il codice dell’ufficio delle autorità competenti nello Stato membro di destinazione responsabile del controllo delle accise nel luogo di destinazione. Cfr. allegato II, elenco codici 4.

an8

6

NOTA di ricevimento/di esportazione

R

 

 

 

 

a

Data di arrivo dei prodotti sottoposti ad accisa

R

 

La data in cui si conclude la circolazione dei prodotti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 33, paragrafo 4, della direttiva 2020/262.

Data

 

b

Conclusione globale del ricevimento

R

 

I valori possibili sono:

1

=

Merce ricevuta accettata e soddisfacente

2

=

Merce ricevuta accettata anche se insoddisfacente

3

=

Merce ricevuta rifiutata

4

=

Merce ricevuta parzialmente rifiutata

21

=

Merce in uscita accettata e soddisfacente

22

=

Merce in uscita accettata anche se insoddisfacente

23

=

Merce in uscita rifiutata

n..2

 

c

Informazioni complementari

O

 

Fornire eventuali informazioni supplementari sul ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa.

an..350

 

d

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2

7

Corpo di dati della NOTA di ricevimento/di esportazione

C

«R» se il valore della conclusione globale del ricevimento è diverso da 1 e 21

(cfr. casella 6 b)

 

999X

 

a

Riferimento unico del corpo di dati

R

 

Indicare il riferimento unico del corpo di dati dell’e-AD/e-DAS associato (casella 17a della tabella 1) relativo allo stesso prodotto sottoposto ad accisa come nell’e-AD/e-DAS associato a cui si applica uno dei codici diversi da 1 e 21.

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..3

 

b

Indicatore di eccesso o difetto

D

«R» se si riscontra un eccesso o un difetto nel corpo di dati.

I valori possibili sono:

S

=

Difetto

E

=

Eccesso

a1

 

c

Difetto o eccesso osservati

C

«R» se l’indicatore nella casella 7b è fornito

Indicare la quantità (espressa nell’unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, elenchi codici 10 e 11).

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..15,3

 

d

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

R

 

Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 10.

an4

 

e

Quantità rifiutata

C

«R» se il codice della conclusione globale del ricevimento è 4

(cfr. casella 6b)

Indicare per ciascun corpo di dati la quantità per la quale i prodotti sottoposti ad accisa sono rifiutati (quantità espressa nell’unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, tabelle 10 e 11).

Il valore del dato deve essere superiore a zero

n..15,3

7.1

MOTIVO DI INSODDISFAZI-ONE

D

«R» per ciascun corpo di dati per il quale si applicano i codici della conclusione globale del ricevimento 2, 3, 4, 22 o 23

(cfr. casella 6b)

 

9X

 

a

Motivo di insoddisfazione

R

 

I valori possibili sono:

0

=

Altro

1

=

Eccesso

2

=

Difetto

3

=

Prodotti danneggiati

4

=

Sigillo manomesso

5

=

Riferito dal sistema di controllo delle esportazioni (ECS – Export Control System)

7

=

Quantità superiore a quella prevista dall’autorizzazione temporanea.

n1

 

b

Informazioni complementari

C

«R» se il codice del motivo di insoddisfazione è 0

«O» se il codice del motivo di insoddisfazione è 1, 2, 3, 4, 5 o 7

(Cfr. casella 7.1a)

Fornire eventuali informazioni supplementari sul ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa.

an..350

 

c

LNG_delle informazioni complementari

C

«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato

Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

a2.


(1)  Qualora, in conformità all’articolo 9 del presente regolamento, talune disposizioni del presente allegato si applichino ai documenti di riserva di cui agli articoli 26, 27, 38 e 37 della direttiva (UE) 2020/262, le note esplicative si applicano mutatis mutandis a tali documenti.

(2)  Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(5)  Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (GU L 455 del 20.12.2021, pag. 26).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione, del 24 febbraio 2016, che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall’accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (GU L 66 dell’11.3.2016, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).


ALLEGATO II

Elenchi di codici

1.   CODICI DELLE LINGUE

Codice

Descrizione

bg

Bulgaro

bt

Bulgaro (caratteri latini)

hr

Croato

cs

Ceco

da

Danese

nl

Neerlandese

en

Inglese

et

Estone

fi

Finlandese

fr

Francese

ga

Gaelico

gr

Greco (caratteri latini)

de

Tedesco

el

Greco

hu

Ungherese

it

Italiano

lv

Lettone

lt

Lituano

mt

Maltese

pl

Polacco

pt

Portoghese

ro

Rumeno

sk

Slovacco

sl

Sloveno (Slovenia)

es

Spagnolo

sv

Svedese

2.   CODICE DI RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO

Campo

Contenuto

Tipo di campo

Esempio

1

Anno

Numerico 2

05

2

Identificatore dello Stato membro in cui l’e-AD/e-DAS è stato inizialmente presentato

Alfabetico 2

ES

3

Codice unico assegnato a livello nazionale

Alfanumerico 15 (cifre e lettere maiuscole)

7R19YTE17UIC8J4

4

Tipo di movimento

Alfanumerico 1

P

5

Carattere di controllo

Numerico 1

9

Il campo 1 è costituito dalle ultime due cifre dell’anno di accettazione formale del movimento

Il campo 2 è costituito dal codice paese di cui all’elenco codici 3

Il campo 3 deve essere compilato con un identificatore unico per ciascun movimento EMCS (Excise Movement and Control System — Sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa). Le modalità di utilizzazione di questo campo sono decise dagli Stati membri, ma ciascun movimento nell’ambito dell’EMCS deve essere contrassegnato da un numero unico.

Il campo 4 indica un identificatore per il tipo di movimento. Il valore è «P» per un movimento di prodotti già immessi in consumo e qualsiasi altro valore per un movimento di prodotti in sospensione dall’accisa

Il campo 5 fornisce la cifra di controllo per tutto l’ARC che aiuterà a riscontrare un errore quando si digita l’ARC.

3.   CODICI DEI PAESI

Devono essere identici ai codici stabiliti nella nomenclatura di paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 (1) della Commissione, eccetto:

Grecia, per cui occorre utilizzare EL invece di GR.

4.   NUMERO DI RIFERIMENTO DELL’UFFICIO DOGANALE (COR)

Il numero di riferimento dell’ufficio doganale (COR) è composto da un identificatore del codice del paese seguito da un codice nazionale alfanumerico di sei cifre, ad esempio IT0830AB.

5.   CODICE DEL TIPO DI GARANTE

Codice

Descrizione

1

Speditore

2

Trasportatore

3

Proprietario del prodotto sottoposto ad accisa

4

Destinatario

5

Non è prestata alcuna garanzia a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262

12

Garanzia in solido dello speditore e del trasportatore

13

Garanzia in solido dello speditore e del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa

14

Garanzia in solido dello speditore e del destinatario

23

Garanzia in solido del trasportatore e del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa

24

Garanzia in solido del trasportatore e del destinatario

34

Garanzia in solido del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario

123

Garanzia in solido dello speditore, del trasportatore e del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa

124

Garanzia in solido dello speditore, del trasportatore e del destinatario

134

Garanzia in solido dello speditore, del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario

234

Garanzia in solido del trasportatore, del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario

1234

Garanzia in solido dello speditore, del trasportatore, del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario

6.   CODICE DEL MODO DI TRASPORTO

Codice

Descrizione

0

Altro

1

Trasporto via mare

2

Trasporto per ferrovia

3

Trasporto su strada

4

Trasporto aereo

5

Spedizioni postali

7

Installazioni di trasporto fisse

8

Trasporto per via navigabile interna

7.   CODICE DELL’UNITÀ DI TRASPORTO

Codice

Descrizione

1

Container

2

Veicolo

3

Rimorchio

4

Trattore

5

Infrastruttura di trasporto fissa

8.   CODICI DEGLI IMBALLAGGI

Utilizzare i codici dell’allegato VI della raccomandazione n. 21, adottata dal Centro delle Nazioni Unite per l’agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (2).

9.   CODICE DEL MOTIVO DELL’ANNULLAMENTO

Codice

Descrizione

0

Altro

1

Errore di digitazione

2

Interruzione della transazione commerciale

3

e-AD duplicato

4

Il movimento non è iniziato alla data della spedizione

10.   PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA

EPC

CAT

UNIT

Descrizione

A

P

D

T200

T

4

Sigarette secondo la definizione di cui all’articolo 3 della direttiva 2011/64/UE  (3) del Consiglio e prodotti assimilati alle sigarette conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva

N

N

N

T300

T

4

Sigari e sigaretti secondo la definizione di cui all’articolo 4 della direttiva 2011/64/UE

N

N

N

T400

T

1

Tabacco trinciato a taglio fine da usarsi per arrotolare le sigarette secondo la definizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/64/UE

N

N

N

T500

T

1

Tabacco da fumo, secondo la definizione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE, diverso dal tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, secondo la definizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, e prodotti assimilati al tabacco da fumo diversi dal tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva

N

N

N

B000

B

3

Birra secondo la definizione di cui all’articolo 2 della

direttiva 92/83/CEE

Y

Y

N

W200

W

3

Vino tranquillo e bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra secondo la definizione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE

Y

N

N

W300

W

3

Vino spumante e bevande fermentate gassate diverse dal vino e dalla birra secondo la definizione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE

Y

N

N

I000

I

3

Prodotti intermedi secondo la definizione di

cui all’articolo 17 della direttiva 92/83/CEE

Y

N

N

S200

S

3

Bevande spiritose secondo la definizione di cui all’articolo 20, primo, secondo e terzo trattino, della direttiva 92/83/CEE

Y

N

N

S300

S

3

Alcole etilico secondo la definizione di cui all’articolo 20, primo trattino, della direttiva 92/83/CEE, che rientrano nei codici NC 2207 e 2208 , diverso dalle bevande spiritose

(S200)

Y

N

N

S400

S

3

Alcole parzialmente denaturato che rientra nel campo di applicazione dell’articolo 20 della direttiva 92/83/CEE, ossia alcole che è stato denaturato, ma che non soddisfa ancora le condizioni per beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 27, paragrafo 1, lettere a) o b), della stessa direttiva, diverso dalle bevande spiritose (S200)

Y

N

N

S500

S

3

Prodotti contenenti alcole etilico secondo la definizione di cui all’articolo 20, primo trattino, della direttiva 92/83/CEE, che rientrano in codici NC diversi dai codici 2207 e 2208

Y

N

N

S600

S

3

Alcole completamente denaturato che rientra nel campo di applicazione dell’articolo 20 della direttiva 92/83/CEE, ossia alcole che è stato denaturato e che soddisfa le condizioni per beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 27, paragrafo 1, lettere a), della stessa direttiva

Y

N

N

E200

E

2

Oli vegetali e animali — Prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori (articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio  (4)]

N

N

Y

E300

E

2

Oli minerali (prodotti energetici) — Prodotti di cui ai codici NC

2707 10 , 2707 20 , 2707 30 e

2707 50 (articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della direttiva

2003/96/CE)

N

N

Y

E410

E

2

Benzina con piombo di cui ai codici NC

2710 12 31 , 2710 12 51 e 2710 12 59 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE)

N

N

Y

E420

E

2

Benzina senza piombo di cui ai codici NC 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 e 2710 12 49 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE)

N

N

Y

E430

E

2

Gasolio, non marcato, di cui ai codici NC 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 e 2710 20 19 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE)

N

N

Y

E440

E

2

Gasolio, marcato, di cui ai codici NC

2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 e 2710 20 19 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE)

N

N

Y

E450

E

2

Cherosene di cui al codice NC 2710 19 21 e cherosene non marcato di cui al codice 2710 19 25 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE)

N

N

Y

E460

E

2

Cherosene marcato di cui al codice NC 2710 19 25 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE)

N

N

Y

E470

E

1

Olio combustibile pesante di cui ai codici NC

2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 e 2710 20 39 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE)

N

N

N

E480

E

2

Prodotti di cui ai codici NC

2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 e 2710 20 90 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86) nei movimenti commerciali di prodotti sfusi (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE)

N

N

Y

E490

E

2

Prodotti di cui ai codici NC

2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 ,)

2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 ,

2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51

e 2710 19 55 (articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE

N

N

Y

E500

E

1

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi liquefatti (GPL) di cui ai codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00 (articolo 20, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/96/CE)

N

N

N

E600

E

1

Idrocarburi aciclici saturi di cui al codice NC 2901 10 (articolo 20, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2003/96/CE)

N

N

N

E700

E

2

Idrocarburi ciclici di cui ai codici NC 2902 20 , 2902 30 , 2902 41 ,

2902 42 , 2902 43 e 2902 44 (articolo 20, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/96/CE)

N

N

Y

E800

E

2

Prodotti di cui al codice NC

2905 11 00 (metanolo (alcole metilico)], che non sono di origine sintetica,

qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori (articolo 20, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2003/96/CE)

N

N

Y

E910

E

2

Esteri monoalchilici di acidi grassi contenenti in peso almeno il 96,5 % di esteri (FAMAE) di cui al codice NC

3826 00 10 (articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/96/CE)

N

N

Y

E920

E

2

Prodotti che rientrano nei codici NC

3824 99 86 , 3824 99 92 (ad esclusione

delle preparazioni antiruggine contenenti ammine

come elementi attivi e dei

solventi e diluenti compositi inorganici,

per vernici e prodotti simili),

3824 99 93 , 3824 99 96 (ad esclusione

delle preparazioni antiruggine contenenti ammine

come elementi attivi e dei solventi

e diluenti compositi inorganici,

per vernici e prodotti simili) e

3826 00 90 , se destinati a ad essere utilizzati come

combustibile per riscaldamento o come carburante per motori (articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/96/CE)

N

N

Y

E930

E

2

Additivi di cui ai codici NC

3811 11 , 3811 19 00 e 3811 90 00

N

N

N

Nota I codici NC utilizzati nella tabella per i prodotti energetici sono quelli che figurano nel regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1) e nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1), di cui alla direttiva 2003/96/CE e alla decisione di esecuzione (UE) 2018/552 della Commissione (GU L 91 del 9.4.2018, pag. 27).

Legenda delle colonne

EPC

Codice del prodotto sottoposto ad accisa

CAT

Categoria dei prodotti sottoposti ad accisa

UNIT

Unità di misura (cfr. elenco 11)

A:

Indicare il titolo alcolometrico (Sì/No)

P:

Può essere indicato il grado Plato (Sì/No)

D:

Deve essere indicata la densità a 15 °C (Sì/No)

11.   UNITÀ DI MISURA

Codice dell’unità di misura

Descrizione

1

Kg

2

Litro (alla temperatura di 15 °C)

3

Litro (alla temperatura di 20 °C)

4

1 000 articoli

12.   DURATA MASSIMA DEL TRAGITTO PER CODICE DEL MODO DI TRASPORTO

Codice del modo di trasporto

Durata del tragitto

0

D45

1

D45

2

D35

3

D35

4

D20

5

D30

7

D15

8

D35

Nota 1:

il valore «0» si riferisce al trasporto multimodale (con scarico e ricarico delle merci) e copre i casi di spedizioni consolidate, esportazione, frazionamento e cambiamento di destinazione.

Nota 2:

in caso di esportazione, la durata del tragitto è la durata stimata del tragitto fino all’uscita dal territorio doganale dell’Unione.

Nota 3:

Per la circolazione di prodotti già immessi in consumo (e-DAS) si aggiungono altri 30 giorni alla durata massima del viaggio.

13.   Amministrazione nazionale - grado Plato

Paese

Struttura della/delle aliquote per la birra in grado Plato

AT - Austria

BE - Belgio

BG - Bulgaria

CZ - Cechia

DE - Germania

EL - Grecia

ES - Spagna

IT - Italia

LU - Lussemburgo

MT - Malta

NL - Paesi Bassi

PL - Polonia

PT - Portogallo

RO - Romania


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2).

(2)  Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, raccomandazione n. 21, quarta edizione riveduta, adottata dal Centro delle Nazioni Unite per l’agevolazione degli scambi commerciali e il commercio elettronico (UN/CEFACT), ECE/TRADE/309, Ginevra, maggio 2002.

(3)  Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).

(4)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).


23.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 247/57


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1637 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2022

recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio per quanto riguarda l’uso di documenti nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa e della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo e che stabilisce il formulario da utilizzare per il certificato di esenzione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3, l’articolo 29, paragrafo 2, e l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 stabilisce che i prodotti sottoposti ad accisa che circolano tra Stati membri in regime di sospensione dall’accisa e beneficiano dell’esenzione dal pagamento dell’accisa sono accompagnati da un certificato di esenzione. È opportuno stabilire il formulario del certificato.

(2)

A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262, gli Stati membri possono utilizzare il certificato di esenzione per altri settori dell’imposizione indiretta. Al fine di garantire una comunicazione uniforme tra le autorità degli Stati membri prima della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa esenti dal pagamento dell’accisa dal territorio di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, è opportuno stabilire norme relative alla notifica dell’uso del certificato di esenzione dalle accise in altri settori dell’imposizione indiretta.

(3)

Poiché il regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione (2) stabilisce norme sul certificato di esenzione dalle accise, è opportuno sostituirlo.

(4)

La direttiva (UE) 2020/262 dispone che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa siano accompagnati dal documento amministrativo elettronico, scambiato mediante il sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Detta direttiva prevede inoltre il ricorso a documenti di riserva nei casi in cui tale sistema informatizzato non sia disponibile nello Stato membro di spedizione. È opportuno stabilire le norme e le procedure per lo scambio dei documenti amministrativi elettronici mediante il sistema informatizzato nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa e dei documenti di riserva.

(5)

La direttiva (UE) 2020/262 dispone che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali siano accompagnati dal documento amministrativo elettronico semplificato, scambiato mediante il sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263. Detta direttiva prevede inoltre il ricorso a documenti di riserva nei casi in cui tale sistema informatizzato non sia disponibile nello Stato membro di spedizione. È opportuno stabilire le norme e le procedure per lo scambio dei documenti amministrativi elettronici semplificati mediante il sistema informatizzato nell’ambito della circolazione di prodotti destinati ad essere consegnati per scopi commerciali e dei documenti di riserva.

(6)

Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le misure necessarie per conformarsi all’articolo 12, agli articoli da 20 a 22 e agli articoli 36 e 37 della direttiva (UE) 2020/262 a decorrere dal 13 febbraio 2023. Poiché il presente regolamento attua la direttiva (UE) 2020/262, esso dovrebbe altresì applicarsi a decorrere dalla stessa data.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Certificato di esenzione

1.   Il formulario da utilizzare per il certificato di esenzione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 («il certificato di esenzione») figura nell’allegato del presente regolamento.

2.   Quando utilizzano il certificato di esenzione ai fini dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262, gli Stati membri ne informano la Commissione e le forniscono le informazioni necessarie.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità nazionali incaricate di vistare il certificato di esenzione.

4.   Gli Stati membri che esonerano il destinatario dall’obbligo di far vistare il certificato, di cui al punto 14) delle note esplicative dell’allegato, ne informano la Commissione.

5.   La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 entro un mese dalla data di ricevimento di tali informazioni.

Articolo 2

Formalità da espletare prima che abbia inizio la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa

1. Lo speditore che intende spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa compila i campi della bozza di documento amministrativo elettronico di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione (4) e la presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione in conformità all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262.

La bozza di documento amministrativo elettronico non può essere presentata prima di 7 giorni antecedenti la data indicata su tale documento come data di spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in questione.

Articolo 3

Annullamento del documento amministrativo elettronico

1.   Lo speditore che intende annullare il documento amministrativo elettronico a norma dell’articolo 20, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2020/262 presenta la bozza del messaggio di annullamento di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2022/1636 alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di annullamento di cui al paragrafo 1.

Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di annullamento sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione aggiungono la data e l’ora della convalida al messaggio di annullamento, comunicano tali informazioni allo speditore e inoltrano il messaggio di annullamento alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di annullamento di cui al paragrafo 1 non sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione ne informano senza indugio lo speditore.

Al ricevimento del messaggio di annullamento le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inoltrano detto messaggio al destinatario, se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.

Articolo 4

Messaggi relativi a un cambiamento di destinazione o di destinatario durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa

1.   Quando uno speditore desidera modificare la destinazione o il destinatario in conformità all’articolo 20, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/262, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2022/1636.

Se i dati della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:

a)

aggiungono nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione la data e l’ora della convalida e un numero progressivo e ne informano lo speditore;

b)

aggiornano il documento amministrativo elettronico iniziale sulla base delle informazioni contenute nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione.

2.   Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 1, lettera b, del presente articolo prevede un cambiamento di Stato membro di destinazione o di destinatario, l’articolo 20, paragrafo 4, o l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2020/262 si applica al documento amministrativo elettronico aggiornato.

3.   Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo prevede un cambiamento di Stato membro di destinazione, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale.

Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inoltrano a loro volta il messaggio di cambiamento di destinazione al destinatario indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale.

4.   Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo prevede un cambiamento di destinatario all’interno dello stesso Stato membro di destinazione che figura nel documento amministrativo elettronico iniziale, le autorità competenti di tale Stato membro informano del cambiamento il destinatario indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale.

5.   Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo prevede un cambiamento del luogo di consegna indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/1636 senza comportare un cambiamento di Stato membro di destinazione né di destinatario, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale. Al ricevimento del messaggio di cambiamento di destinazione, le autorità dello Stato membro di destinazione lo inoltrano al destinatario.

6.   Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione non sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione ne informano senza indugio lo speditore.

Articolo 5

Messaggi relativi al frazionamento della circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall’accisa

1.   Lo speditore che intende frazionare la circolazione di prodotti energetici a norma dell’articolo 23 della direttiva (UE) 2020/262 presenta una bozza del messaggio di operazione di frazionamento di cui all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/1636 per ciascuna destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nelle bozze di messaggio di operazione di frazionamento.

Se i dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:

a)

generano per ciascuna destinazione un nuovo documento amministrativo elettronico, che sostituisce il documento amministrativo elettronico iniziale;

b)

generano una notifica di frazionamento per il documento amministrativo elettronico iniziale;

c)

inviano la notifica di frazionamento allo speditore e alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale.

L’articolo 20, paragrafo 3, terzo comma, l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, e l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 si applicano a ciascun nuovo documento amministrativo elettronico di cui al presente paragrafo, secondo comma, lettera a).

3.   Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale inoltrano la notifica di frazionamento al destinatario indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale.

4.   Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di operazione di frazionamento non sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione ne informano senza indugio lo speditore.

Articolo 6

Formalità da espletare prima che abbia inizio la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo

1.   Lo speditore presenta la bozza di documento amministrativo elettronico semplificato di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2022/1636 alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

2.   La bozza di documento amministrativo elettronico semplificato non può essere presentata prima di 7 giorni antecedenti la data indicata su tale documento come data di spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in questione.

Articolo 7

Messaggi concernenti un cambiamento di destinazione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo

1.   Lo speditore che intende cambiare la destinazione in conformità all’articolo 36, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/262 presenta la bozza di messaggio di cambiamento di destinazione di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2022/1636 alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza del messaggio di cambiamento di destinazione di cui al paragrafo 1.

Se i dati della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:

a)

aggiungono nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione la data e l’ora della convalida e un numero progressivo e ne informano lo speditore;

b)

aggiornano il documento amministrativo elettronico semplificato iniziale sulla base delle informazioni contenute nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione;

c)

inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico semplificato iniziale.

Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione al destinatario.

3.   Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione non sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione ne informano senza indugio lo speditore.

Articolo 8

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 31/96 è abrogato.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4.

(2)  Regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996, relativo al certificato di esenzione dalle accise (GU L 8 dell’11.1.1996, pag. 11).

(3)  Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2020, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 43).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti (Cfr. pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

Unione europea

Certificato di esenzione dalle accise

Articolo 12 della DIRETTIVA (UE) 2020/262 DEL CONSIGLIO (1)

Numero progressivo (facoltativo, a seconda dei requisiti nazionali)…

1.

BENEFICIARIO (ORGANISMO/PERSONA FISICA)

Denominazione/nome…

Via e n…

CAP, città/località…

Stato membro ospitante…

Indirizzo email…

Indirizzo di consegna (da compilare se diverso da quello indicato sopra)

Via e n. …

CAP, città/località…

Indirizzo email…

2.

AUTORITÀ COMPETENTE PER IL VISTO

Nome…

Indirizzo…

Numero di telefono…

Indirizzo email…

3.

DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO (ORGANISMO O PERSONA FISICA)

Il beneficiario (organismo o persona fisica) (cancellare la dicitura non pertinente) dichiara con la presente che:

a)

i beni di cui alla casella 5 sono destinati:

(spuntare la casella pertinente)

ad uso ufficiale in quanto:

ad uso personale in quanto:

missione diplomatica estera

membro di una missione diplomatica estera

rappresentanza consolare estera

membro di una rappresentanza consolare estera

organismo internazionale

membro del personale di un organismo internazionale

forza armata di uno Stato aderente al trattato Nord-Atlantico (forza NATO)

 

forza armata del Regno Unito di stanza nell’isola di Cipro

 

forza armata di uno Stato membro che partecipa ad attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune

 

ad essere consumati nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali purché siffatto accordo sia ammesso o autorizzato in relazione all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto

 

Denominazione dell’organismo beneficiario (cfr. casella 4)

b)

i beni di cui alla casella 5 rispondono alle condizioni e ai limiti vigenti per l’esenzione nello Stato membro ospitante indicato alla casella 1 e

c)

le informazioni di cui sopra sono comunicate in buona fede. Il beneficiario (organismo o persona fisica) si impegna ad assolvere, nello Stato membro dal quale sono stati spediti i beni, le accise dovute qualora i beni risultassero non conformi alle condizioni fissate per l’esenzione o non ricevessero la destinazione prevista.

Luogo e data

Nome e qualifica del firmatario

 

 

Firma

4.

Visto dell’organismo (in caso di esenzione per uso personale)

Firma…

Nome…

Qualifica/posizione del firmatario…

Luogo e data…

Visto

5.

ELENCO DEI BENI SPEDITI PER I QUALI È RICHIESTA L’ESENZIONE DALLE ACCISE

a)

Informazioni relative allo speditore (depositario autorizzato, speditore registrato, fornitore)

Nome…

Via e n. …

CAP, città…

Stato membro…

Numero unico di accisa (richiesto) …

Indirizzo email…

b)

Informazioni relative ai beni (aggiungere righe se necessario)

N. della riga

Descrizione dei beni

o riferimento all’ordinativo allegato (2)

Quantità

Unità di misura

Valore unitario al netto dell’accisa

Valore totale al netto dell’accisa

Valuta

 

 

 

 

 

 

 

Importo totale

 

 

 

6.

CERTIFICAZIONE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

La spedizione di beni di cui alla casella 5 soddisfa:

totalmente

fino a una quantità di … (numero) (3)

le condizioni per l’esenzione dalle accise.

Firma…

Nome…

Qualifica/posizione del firmatario…

Luogo e data…

Visto (se del caso)

7.

ESONERO DAL VISTO (solo in caso di esenzione per uso ufficiale)

Con lettera n. (riferimento al fascicolo): …

del (data): …

denominazione dell’organismo beneficiario

è stato esonerato da: …

autorità competente dello Stato membro ospitante

dall’obbligo di visto di cui alla casella 6.

Firma…

Nome…

Qualifica/posizione del firmatario…

Luogo e data…

Visto

Note esplicative

(1)

Per lo speditore il certificato di esenzione dalle accise («il certificato») serve come documento giustificativo dell’esenzione prevista per le forniture di beni ai beneficiari (organismi e persone fisiche) ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262. Per ogni speditore e per ogni movimento è redatto un certificato distinto. Lo speditore è tenuto a conservare tale certificato nella documentazione in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato. Il destinatario rilascia allo speditore un certificato di esenzione debitamente vidimato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

(2)

Il formulario sul quale è rilasciato il certificato misura 210 × 297 mm. Qualora sia stampato, il formulario è redatto su carta bianca non contenente pasta meccanica.

(3)

Una copia del certificato è conservata dallo speditore e una copia è utilizzata per accompagnare la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa e il documento amministrativo di cui all’articolo 20 della direttiva (UE) 2020/262. Gli Stati membri possono richiedere una copia supplementare a fini amministrativi.

(4)

Lo spazio non utilizzato nella casella 5, punto b), del certificato va annullato in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.

(5)

Il certificato deve essere compilato in modo leggibile e tale da rendere indelebile la scrittura. Non sono permesse né cancellazioni né correzioni. Il documento deve essere compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospitante.

(6)

Qualora la descrizione delle merci alla casella 5, punto b), del certificato rinvii ad un ordinativo redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro ospitante, il beneficiario deve allegare una traduzione.

(7)

Nel caso in cui il certificato sia redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro dello speditore, il beneficiario deve allegare una traduzione delle informazioni relative ai beni di cui alla casella 5, punto b). Lo Stato membro ospitante può, a sua discrezione, dispensare dall’obbligo di allegare la traduzione.

(8)

Per lingua riconosciuta si intende una lingua di uso ufficiale nello Stato membro interessato o qualsiasi altra lingua ufficiale dell’Unione di cui lo Stato membro dichiari di autorizzare l’uso ai presenti fini.

(9)

Con la dichiarazione di cui alla casella 3 del certificato il beneficiario fornisce le informazioni necessarie ai fini della valutazione della richiesta di esenzione nello Stato membro ospitante.

(10)

Apponendo il visto di cui alla casella 4 del certificato l’organismo conferma le informazioni contenute nella casella 1 e nella casella 3, punto a), del certificato e attesta che il beneficiario (persona) è membro del personale dell’organismo stesso.

(11)

Il riferimento all’ordinativo alla casella 5, punto b), del certificato deve contenere la data e il numero dell’ordine. L’ordinativo deve contenere tutti i dati che figurano nella casella 5 del certificato. Qualora il certificato debba essere vistato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante, deve esserlo anche l’ordinativo.

(12)

Nella casella 5, punto a), è richiesta l’indicazione del numero di accisa di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (4).

(13)

La valuta va indicata con la sigla a tre lettere conformemente alla norma internazionale ISO 4217 dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione.

(14)

Se l’esenzione è per uso ufficiale, le autorità competenti possono esonerare l’organismo beneficiario dall’obbligo di richiedere il visto di cui alla casella 6 del certificato. In tal caso l’organismo beneficiario indica tale esonero nella casella 7 del certificato.

(15)

Se l’esenzione è per uso privato, il certificato è autenticato, alla casella 6, dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

(1)  Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).

(2)  Annullare lo spazio non utilizzato. Tale obbligo si applica anche nel caso in cui vi siano ordinativi allegati.

(3)  Cancellare al punto 5 i beni che non soddisfano le condizioni per l’esenzione dalle accise.

(4)  Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1).


23.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 247/67


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1638 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2022

che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, relativamente alla sottovoce 9505 10 (oggetti per feste di Natale)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce una nomenclatura delle merci («la nomenclatura combinata»), che figura nell’allegato I di detto regolamento.

(2)

La sottovoce 9505 10 della nomenclatura combinata comprende gli oggetti per feste di Natale.

(3)

La nota complementare 1 b) del capitolo 95 definisce l’ambito d’applicazione degli oggetti decorativi per alberi di Natale che rientrano nella sottovoce 9505 10.

(4)

Le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9505, lettera A (1), e le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) relative alla medesima voce spiegano come classificare gli oggetti decorativi per alberi di Natale.

(5)

Esistono pareri divergenti per quanto attiene all’interpretazione del testo dell’ultima frase della nota complementare 1 b) del capitolo 95, secondo la quale gli oggetti classificati in tale voce devono presentare un nesso con il Natale.

(6)

Nell’interesse della certezza del diritto è necessario chiarire che gli oggetti decorativi per alberi di Natale non devono avere un tema collegato al Natale, ma essere semplicemente progettati in modo da essere riconoscibili come oggetti decorativi per alberi di Natale.

(7)

È quindi necessario sopprimere l’ultima frase della nota complementare 1 b) del capitolo 95 della nomenclatura combinata, al fine di assicurare un’interpretazione uniforme della sottovoce 9505 10 in tutta l’Unione.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella parte seconda, capitolo 95, dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 1 b) è sostituita dalla seguente:

«b)

oggetti decorativi per alberi di Natale.

Si tratta di oggetti ideati per essere appesi all’albero di Natale (ossia oggetti leggeri generalmente in materiale non durevole ideati per la decorazione dell’albero di Natale).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022

Per la Commissione

A nome della presidente

Gerassimos THOMAS

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1.


DECISIONI

23.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 247/69


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1639 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2022

relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna

(notificata con il numero C(2022) 6853)

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

Qualora venga riscontrato un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini negli ovini o nei caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.

(3)

Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione (2) integra le norme per il controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato prevede inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e sorveglianza.

(4)

La Spagna ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione del vaiolo degli ovini e dei caprini sul suo territorio in seguito all’insorgere di un focolaio, confermato il 19 settembre 2022, della malattia negli ovini e nei caprini nella regione Andalusia e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, nella quale si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia.

(5)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la zona soggetta a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna, che comprenda una zona di protezione e una zona di sorveglianza.

(6)

Di conseguenza, le aree individuate quali zone di protezione e di sorveglianza in Spagna dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.

(7)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.

(8)

Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che la zona soggetta a restrizioni in Spagna sia istituita immediatamente e inserita nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tale zona.

(9)

La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Spagna provvede affinché:

a)

sia immediatamente istituita dall’autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;

b)

la zona di protezione e la zona di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 23 ottobre 2022.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).


ALLEGATO

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Aree istituite come zona soggetta a restrizioni in Spagna di cui all’articolo 1

Termine ultimo di applicazione

ES-CAPRIPOX-2022-00001

Zona di protezione:

 

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6035642 e long. -2.6936342

14 ottobre 2022

Zona di sorveglianza:

 

le aree situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6035642 e long. -2.6936342

23 ottobre 2022

Zona di sorveglianza:

 

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6035642 e long. -2.6936342

dal 15 al 23 ottobre 2022


23.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 247/72


DECISIONE (UE) 2022/1640 DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2022

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della De Nederlandsche Bank

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 27 luglio 2022, al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della De Nederlandsche Bank (BCE/2022/27) (1),

considerando quanto segue:

(1)

La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE e accettati dal Consiglio dell’Unione europea.

(2)

Nel 2018 la De Nederlandsche Bank ha selezionato KPMG Accountants N.V. quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2022, con la possibilità di prorogarne il mandato fino all’esercizio finanziario 2025 (2).

(3)

Il mandato dell’attuale revisore esterno della De Nederlandsche Bank, KPMG Accountants N.V., terminerà dopo l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2022. È pertanto necessario nominare un revisore esterno a partire dall’esercizio finanziario 2023.

(4)

La De Nederlandsche Bank intende prorogare il mandato di KPMG Accountants N.V. all’esercizio finanziario 2025. Tale proroga è possibile conformemente agli accordi contrattuali tra la De Nederlandsche Bank e KPMG Accountants N.V..

(5)

Il Consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di KPMG Accountants N.V. quali revisori esterni della De Nederlandsche Bank per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2025.

(6)

In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Si accetta la nomina di KPMG Accountants N.V. quali revisori esterni della De Nederlandsche Bank per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2025.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  GU C 297 del 4.8.2022, pag. 1.

(2)  Raccomandazione della Banca centrale europea, del 19 ottobre 2018, al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Nederlandsche Bank (BCE/2018/25) (GU C 394 del 30.10.2018, pag. 1).

(3)  Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

23.9.2022   

IT

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L 247/74


DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC ISTITUITO DALLA CONVENZIONE DEL 20 MAGGIO 1987 RELATIVA ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ NEGLI SCAMBI DI MERCI

del 25 agosto 2022

riguardo all'invito all'Ucraina ad aderire a tale convenzione [2022/1641]

IL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1)

L'Ucraina ha espresso l'intenzione di aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci («convenzione»).

2)

Gli scambi di merci con l'Ucraina sarebbero agevolati dalla semplificazione delle formalità negli scambi di merci fra l'Ucraina e l'Unione europea, l'Islanda, la Macedonia del Nord, la Norvegia, il Regno Unito, la Serbia, la Svizzera e la Turchia.

3)

Al fine di conseguire tale agevolazione, è opportuno invitare l'Ucraina ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Ucraina è invitata ad aderire alla convenzione, a norma dell'articolo 11 bis della convenzione, a decorrere dal 1o ottobre 2022.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2022

Per il comitato congiunto UE-PTC

Il presidente

Matthias PETSCHKE


(1)  GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2.


23.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 247/75


DECISIONE n. 2/2022 del comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

del 25 agosto 2022

riguardo all'invito all'Ucraina ad aderire a tale convenzione [2022/1642]

IL COMITATO CONGIUNTO UE-PTC,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e),

considerando quanto segue:

1)

L'Ucraina ha espresso l'intenzione di aderire alla convenzione relativa ad un regime comune di transito («convenzione»).

2)

Gli scambi di merci con l'Ucraina sarebbero agevolati da un regime comune di transito per le merci trasportate fra l'Ucraina e l'Unione europea, l'Islanda, la Macedonia del Nord, la Norvegia, il Regno Unito, la Serbia, la Svizzera e la Turchia.

3)

Al fine di conseguire tale agevolazione, è opportuno invitare l'Ucraina ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Ucraina è invitata ad aderire alla convenzione, a norma dell'articolo 15 bis della convenzione, a decorrere dal 1o ottobre 2022.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2022

Per il comitato congiunto UE-PTC

Il presidente

Matthias PETSCHKE


(1)  GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.