ISSN 1977-0707 |
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 233 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
||
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
8.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 233/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1477 DELLA COMMISSIONE
del 6 settembre 2022
che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure in vigore
(1) |
Nell'aprile 2020 la Commissione europea («Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro (glass fibre fabrics — «GFF») tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e dell'Egitto con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 (3). I dazi antidumping in vigore sono compresi tra il 34 % e il 69 % per le importazioni originarie della RPC e sono del 20 % per le importazioni originarie dell'Egitto. L'inchiesta che ha portato all'istituzione di tali dazi è stata aperta nel febbraio 2019 («inchiesta iniziale») (4). |
1.2. Domanda
(2) |
La Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale si chiede di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina e dell'Egitto mediante importazioni di prodotti GFF spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e di disporre la registrazione di tali importazioni. |
(3) |
La domanda è stata presentata il 3 novembre 2021 da TECH-FAB Europe e.V., un'associazione di produttori dell'Unione di prodotti GFF («richiedente»). |
(4) |
La domanda conteneva sufficienti elementi di prova di una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Cina, dall'Egitto e dalla Turchia nell'Unione in seguito all'istituzione delle misure sui prodotti GFF originari della Cina e dell'Egitto. La modificazione della configurazione degli scambi sembrava derivare dalla spedizione di prodotti GFF dalla Turchia nell'Unione successivamente all'effettuazione di operazioni di assemblaggio/completamento in Turchia, in particolare ad opera di una società denominata Turkiz Composite Materials Technology Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi [di seguito «Turkiz Composite» (5)]. Gli elementi di prova indicavano che tali operazioni di assemblaggio costituivano un'elusione, in quanto le operazioni erano iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping su cui sono basati i dazi antidumping sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall'Egitto, oppure nel periodo immediatamente precedente. Inoltre la domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che il valore dei pezzi originari della Cina e dell'Egitto è uguale o superiore al 60 % del valore complessivo del prodotto assemblato e il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento è inferiore al 25 % del costo di produzione. |
(5) |
La domanda inoltre conteneva sufficienti elementi di prova a dimostrazione del fatto che tali pratiche, processi o lavorazioni indebolivano gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di quantitativi e di prezzi. Volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta risultavano entrati nel mercato dell'UE. Esistevano inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni di prodotti GFF erano effettuate a prezzi pregiudizievoli. |
(6) |
La domanda infine conteneva sufficienti elementi di prova del fatto che i prodotti GFF spediti dalla Turchia erano esportati a prezzi di dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per i prodotti GFF. |
1.3. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta
(7) |
Il prodotto in esame è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080), originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto («prodotto in esame»). Questo è il prodotto a cui si applicano le misure attualmente in vigore. |
(8) |
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, ma è spedito dalla Turchia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia (classificato alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2230 della Commissione (6) («regolamento di apertura») con i codici TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 e 7019900083) («prodotto oggetto dell'inchiesta»). |
(9) |
Dall'inchiesta è risultato che i prodotti GFF esportati nell'Unione dalla Cina e dall'Egitto e i prodotti GFF spediti dalla Turchia, originari o no della Turchia, hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
1.4. Apertura
(10) |
Avendo stabilito, dopo avere informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha aperto l'inchiesta e ha disposto la registrazione delle importazioni di prodotti GFF spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2230. |
1.5. Osservazioni sull'apertura
(11) |
LM Wind Power, un produttore di pale eoliche stabilito nell'Unione, ha sostenuto che l'apertura dell'inchiesta non era giustificata a causa della mancanza di sufficienti elementi di prova e che pertanto l'inchiesta doveva essere chiusa immediatamente. |
(12) |
LM Wind Power ha sostenuto che l'elusione non sussisteva, poiché non si è verificata alcuna modificazione della configurazione degli scambi tra la Turchia e l'Unione, da un lato, e tra Cina ed Egitto e l'Unione, dall'altro lato, che sarebbe indicativa di una pratica di elusione. LM Wind Power ha inoltre sostenuto che le pratiche, i processi o le lavorazioni svolti in Turchia non rientravano in nessuna delle categorie di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento di base. In particolare la domanda non forniva alcuna prova concreta del fatto che fossero state effettuate spedizioni nell'Unione di prodotti GFF originari della Cina e dell'Egitto attraverso la Turchia. Le pratiche, i processi o le lavorazioni non possono altresì configurare una leggera modificazione, poiché il prodotto oggetto dell'inchiesta è un prodotto a valle e, in quanto tale, un prodotto diverso dalle sue materie prime (principalmente filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro), né un'operazione di assemblaggio, in particolare perché il prodotto oggetto dell'inchiesta e i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro non sono classificati con le stesse voci tariffarie. |
(13) |
LM Wind Power ha affermato inoltre che vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica per le pratiche, i processi o le lavorazioni svolti in Turchia mediante la creazione di un impianto di produzione di prodotti GFF in Turchia ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In Turchia vi era una domanda significativa di prodotti GFF, trainata soprattutto dal settore dell'energia eolica turco, con un fabbisogno nel 2020 pari a circa 20 000 - 25 000 tonnellate. Si trattava di una domanda in crescita, come dimostrava il fatto che nel 2018 una società turca aveva costituito un nuovo impianto di produzione di fibra di vetro in Turchia, con una capacità produttiva annuale aggiuntiva di 70 000 tonnellate. LM Wind Power ha infine affermato che la domanda di prodotti GFF era in crescita anche nelle regioni limitrofe vicine alla Turchia, come il Medio Oriente e l'Africa e che anche questi fatti giustificavano la creazione di un impianto di produzione in Turchia. |
(14) |
Osservazioni analoghe sono pervenute da un altro produttore di pale eoliche europeo stabilito nell'Unione, Vestas Wind Systems A/S, e da un produttore esportatore turco di prodotti GFF, Turkiz Composite, una società ubicata nella zona franca europea ASB della Marmara, in Turchia. |
(15) |
Per quanto riguarda la giustificazione economica per la sua costituzione in Turchia, Turkiz Composite ha inoltre affermato che il consiglio di amministrazione della società madre cinese aveva deliberato di costituire la società in Turchia già il 24 aprile 2018, vale a dire prima dell'apertura da parte della Commissione dell'inchiesta iniziale (7) che ha condotto all'istituzione delle misure di cui al considerando 1. |
(16) |
Le autorità egiziane hanno affermato che l'Egitto era stato coinvolto ingiustamente nella presente inchiesta poiché non hanno avuto luogo pratiche di elusione riguardanti l'Egitto. Esse hanno sostenuto inoltre, analogamente a quanto affermato da LM Wind Power, che non esistevano elementi di prova a dimostrazione di pratiche di elusione sotto forma di operazioni di assemblaggio in Turchia riguardanti le esportazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dall'Egitto o di operazioni di trasbordo tra la Turchia e l'Unione relative a prodotti GFF originari dell'Egitto e della Cina. Le autorità egiziane hanno inoltre affermato che non vi erano elementi di prova di una modificazione della configurazione degli scambi. |
(17) |
Le autorità turche hanno sottolineato il fatto che in Turchia vi sono una capacità installata e una produzione di prodotti GFF significative e hanno affermato di ritenere che i produttori nazionali turchi che rispettano le condizioni pertinenti dovrebbero essere esentati dall'estensione delle misure. |
(18) |
Infine Amiblu Holding GmbH, un fornitore dell'Unione di sistemi e soluzioni in tubi di plastica rinforzata con fibre di vetro ha affermato che è nell'interesse dell'Unione agire contro pratiche di elusione distorsive del mercato riguardanti le importazioni di prodotti GFF da paesi terzi, inclusa la Turchia. In particolare questi ha sostenuto che la posizione concorrenziale delle industrie dell'Unione era pregiudicata dal fatto che i concorrenti turchi non sono soggetti a misure antidumping e compensative sulle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. Amiblu Holding GmbH ha anche esortato la Commissione a esaminare in modo sistematico i meccanismi di elusione in paesi terzi, inclusa la Turchia. |
(19) |
Per quanto concerne le argomentazioni riguardanti l'apertura dell'inchiesta, la Commissione ha ricordato che l'inchiesta è stata aperta sulla base degli elementi di prova forniti nella domanda riguardanti la spedizione di prodotti GFF attraverso la Turchia nell'Unione successivamente all'effettuazione di operazioni di assemblaggio in Turchia, in particolare da parte della società Turkiz Composite.
|
(20) |
La domanda conteneva altresì sufficienti elementi di prova in merito alla mancanza di una giustificazione economica oltre all'istituzione dei dazi, quali il riferimento alla relazione annuale del 2018 di China Hengshi Foundation Company Limited (12). Secondo la domanda i rischi operativi evidenziati nella relazione annuale del 2018 connessi all'espansione delle attività del China National Building Materials Group verso la Turchia erano «rischi legati ai dazi antidumping istituiti sui nostri prodotti dall'Unione europea e alle controversie commerciali tra Cina e Stati Uniti» (13). |
(21) |
La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni secondo cui la domanda non conteneva sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura dell'inchiesta. La Commissione ha preso atto delle dichiarazioni di Amiblu Holding GmbH e delle autorità turche. |
1.6. Periodo dell'inchiesta e periodo di riferimento
(22) |
L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 30 giugno 2021 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell'inchiesta per esaminare, tra l'altro, l'asserita modificazione della configurazione degli scambi in seguito all'istituzione di misure sul prodotto in esame, nonché l'esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Per il periodo compreso fra il 1o luglio 2020 e il 30 giugno 2021 («periodo di riferimento» o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni stessero indebolendo l'effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e l'esistenza di dumping. |
1.7. Inchiesta
(23) |
La Commissione ha informato ufficialmente le autorità di Cina, Egitto e Turchia, i produttori esportatori noti di quei paesi, l'industria dell'Unione e il presidente del consiglio di associazione UE-Turchia in merito all'apertura dell'inchiesta. |
(24) |
La Commissione inoltre ha chiesto alla missione della Turchia presso l'Unione europea di fornirle i nomi e gli indirizzi di produttori esportatori e/o di associazioni rappresentative potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta, oltre ai produttori esportatori turchi che erano stati indicati dal richiedente nella domanda. |
(25) |
Sul sito web della DG Commercio sono stati messi a disposizione moduli di richiesta di esenzione per i produttori/esportatori della Turchia e questionari per i produttori/esportatori di Cina ed Egitto e per gli importatori dell'Unione. |
(26) |
Quattro dei sei produttori noti della Turchia hanno presentato moduli di richiesta di esenzione, segnatamente:
|
(27) |
Inoltre sei società cinesi ed egiziane, tutte collegate a Turkiz Composite, hanno risposto al questionario. |
(28) |
Hanno risposto al questionario anche la società ungherese Metyx Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (un importatore collegato di prodotti GFF fabbricati da Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) e la società tedesca Saertex GmbH & Co. KG (società madre e importatore di prodotti GFF fabbricati da Saertex Turkey Teksil Ltd. Şti.). |
(29) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata presentazione di tutte le informazioni pertinenti o la presentazione di informazioni incomplete, false o fuorvianti avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione delle conclusioni in base ai dati disponibili. |
(30) |
Il 4 febbraio 2022 si è tenuta un'audizione con LM Wind Power. In seguito alla divulgazione delle informazioni, il 12 luglio si è svolta un'audizione con Turkiz Composite. |
2. RISULTATI DELL'INCHIESTA
2.1. Considerazioni generali
(31) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per accertare una possibile elusione dovrebbero essere analizzati gli elementi seguenti:
|
(32) |
Nella domanda si asseriva l'esistenza di operazioni di trasbordo, in particolare la spedizione del prodotto in esame dalla Turchia nell'Unione successivamente all'effettuazione di operazioni di assemblaggio o di completamento in Turchia (cfr. il considerando 4). |
(33) |
Per quanto riguarda l'esistenza di operazioni di trasbordo, dall'inchiesta non è emerso alcun elemento di prova del fatto che qualcuno dei quattro produttori esportatori che hanno collaborato fosse coinvolto in tali pratiche. Pertanto tale asserzione non ha potuto essere confermata dalla presente inchiesta. |
(34) |
Per quanto concerne le operazioni di assemblaggio/completamento, la Commissione ha analizzato più specificamente se fossero soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, in particolare:
|
2.2. Collaborazione
(35) |
Come indicato al considerando 26, quattro produttori esportatori della Turchia hanno chiesto di essere esentati dalle misure, qualora fossero estese alla Turchia. Essi hanno collaborato nel corso dell'intero procedimento, presentando moduli di richiesta di esenzione e rispondendo alle lettere di richiesta di maggiori informazioni. Il livello di collaborazione dei produttori esportatori turchi è stato elevato, in quanto i volumi aggregati delle loro esportazioni di prodotti GFF nell'Unione dichiarati nei moduli di richiesta di esenzione da essi presentati erano pari alla totalità dei volumi delle importazioni turche durante il periodo di riferimento, riportati nelle statistiche di Eurostat sulle importazioni. |
(36) |
La Commissione ha effettuato una visita di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso i locali di Turkiz Composite. A differenza degli altri tre produttori che si sono manifestati, questa società importava quasi tutti i fattori produttivi, e in particolare il 100 % del fattore produttivo principale (filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro), da proprie società collegate in Cina ed Egitto. Inoltre nel periodo di riferimento è stata di gran lunga il maggiore produttore esportatore turco di prodotti GFF e ha esportato nell'Unione più prodotti GFF degli altri tre produttori esportatori turchi che hanno collaborato messi insieme. |
2.3. Modificazione della configurazione degli scambi
2.3.1. Importazioni di prodotti GFF
(37) |
La tabella 1 mostra l'andamento delle importazioni di prodotti GFF dalla Cina, dall'Egitto e dalla Turchia nel periodo dell'inchiesta. Tabella 1 Importazioni di prodotti GFF nell'Unione nel periodo dell'inchiesta (in tonnellate)
|
(38) |
La tabella 1 mostra che le importazioni di prodotti GFF dalla Turchia sono aumentate da 2 334 tonnellate nel 2019 a 8 367 tonnellate nel periodo di riferimento. L'aumento significativo registrato nel periodo di riferimento rispetto al 2019 è stato concomitante con l'incremento della produzione da parte di Turkiz Composite, che ha avviato la produzione a partire da marzo 2019. |
(39) |
Le importazioni di prodotti GFF dalla Cina sono diminuite, passando da 43 460 tonnellate nel 2019 a 33 263 tonnellate nel periodo di riferimento, mentre le importazioni di prodotti GFF dall'Egitto sono scese da 11 349 tonnellate nel 2019 a 3 608 tonnellate. |
2.3.2. Volumi delle esportazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e dall'Egitto in Turchia
(40) |
La tabella 2 mostra l'andamento delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e dall'Egitto in Turchia sulla base delle statistiche sulle importazioni turche della banca dati GTA. Tabella 2 Importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dall'Egitto e dalla Cina in Turchia nel periodo dell'inchiesta (in tonnellate)
|
(41) |
Il principale fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti GFF sono i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. Questo fattore produttivo in seguito è ulteriormente lavorato per fabbricare prodotti GFF. Dagli elementi di prova a disposizione della Commissione è emerso che i prodotti GFF esportati nell'Unione dalla Turchia derivavano principalmente da filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. |
(42) |
La tabella 2 mostra che le importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina in Turchia sono aumentate in misura sostanziale, passando da 6 996 tonnellate nel 2019 a 19 201 tonnellate nel periodo di riferimento. Anche le importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dall'Egitto in Turchia sono aumentate in modo significativo, passando da 9 142 tonnellate nel 2019 a 30 149 tonnellate nel periodo di riferimento. Le importazioni dalla Cina e dall'Egitto rappresentano circa il 70 % del totale delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro della Turchia sia nell'anno 2020 sia nel periodo di riferimento. Inoltre il notevole aumento delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e dall'Egitto in Turchia ha coinciso anche con il fatto che Turkiz Composite ha iniziato a rifornire il suo più grande acquirente europeo soltanto a partire da maggio 2020, con un conseguente incremento del consumo di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro per la produzione di prodotti GFF. |
(43) |
Turkiz Composite ha affermato che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro utilizzati per i prodotti GFF erano tutti acquistati dalla Cina e dall'Egitto, in particolare presso le sue società collegate in Cina ed Egitto. La società ha importato tali filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) con il codice SA 7019 12. Le importazioni con questo codice hanno evidenziato l'aumento più significativo nell'ambito delle importazioni dalla Cina e dall'Egitto in Turchia. |
(44) |
Il notevole aumento dei volumi delle importazioni della Turchia di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e dall'Egitto è indicativo di una crescente domanda di tali fattori produttivi in Turchia, che si potrebbe spiegare almeno in parte con l'aumento della produzione e delle esportazioni di prodotti GFF dalla Turchia durante il periodo di riferimento. Tale tendenza è stata corroborata anche dalle informazioni fornite da Turkiz Composite. |
2.3.3. Conclusioni sulla modificazione della configurazione degli scambi
(45) |
L'aumento delle esportazioni di prodotti GFF dalla Turchia nell'Unione, da un lato, e la diminuzione delle esportazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall'Egitto nell'Unione, dall'altro, costituiscono una modificazione della configurazione degli scambi tra la Turchia e l'Unione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, unitamente all'aumento significativo delle esportazioni cinesi ed egiziane di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro in Turchia, registrato durante il periodo di riferimento rispetto al 2019, come illustrato nella tabella 2. |
2.4. Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping
(46) |
Turkiz Composite ha affermato che esisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica per la sua costituzione. La società ha sostenuto che la sua costituzione in Turchia era dovuta alla domanda elevata di prodotti GFF in Turchia e all'aumento della domanda nei paesi vicini diversi dall'UE (principalmente Egitto, Giordania, Iran e, in una certa misura, Arabia Saudita), come pure alla domanda significativa e in crescita di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro in Turchia. |
(47) |
Dall'inchiesta è emerso che Turkiz Composite aveva deciso di creare una società in Turchia prima dell'apertura dell'inchiesta iniziale. La società è stata costituita il 1o giugno 2018, ma ha avviato la produzione soltanto a marzo 2019, poiché doveva ancora trovare i locali, nonché comprare, trasferire, installare e collaudare tutte le macchine per prodotti GFF. La data dell'inizio della produzione ha coinciso con la data dell'apertura dell'inchiesta iniziale sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall'Egitto. |
(48) |
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base prevede inoltre la presenza di un nesso tra le pratiche, i processi o le lavorazioni in questione e la modificazione della configurazione degli scambi, giacché quest'ultima deve «derivare» dai primi. Pertanto, per non essere considerati un'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è necessario che le pratiche, i processi o le lavorazioni che hanno causato la modificazione della configurazione degli scambi abbiano una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. |
(49) |
Alla luce di quanto esposto, l'argomentazione secondo cui la società era stata costituita per servire il mercato interno e quelli dell'Africa e del Medio Oriente è inconferente, in quanto non è la costituzione della società a costituire le pratiche, i processi o le lavorazioni che hanno causato la modificazione della configurazione degli scambi. Le pratiche da cui deriva tale modificazione sono rappresentate dalle operazioni di assemblaggio/completamento in Turchia che hanno determinato un aumento significativo delle esportazioni di prodotti GFF (il prodotto assemblato) nell'Unione. Le vendite all'esportazione di Turkiz Composite di prodotti GFF nell'Unione sono aumentate in modo sostanziale quando questa ha iniziato ad aumentare progressivamente le forniture al suo principale acquirente europeo a partire da maggio 2020 in poi (cfr. il considerando 42), data che ha coinciso con quella dell'istituzione delle misure iniziali (cfr. considerando 1). |
(50) |
Inoltre il fatto che una società che è stata asseritamente costituita per servire il mercato interno e quelli africano e mediorientale, in seguito all'apertura del procedimento antidumping serva invece, di fatto, il mercato interno e quello dell'Unione (14), suggerisce altresì che le attività di assemblaggio siano state sviluppate in risposta all'inchiesta e che poi siano ulteriormente aumentate in risposta all'istituzione dei dazi. |
(51) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Turkiz Composite e LM Wind Power hanno affermato che il ragionamento della Commissione sotteso all'analisi giuridica sulla giustificazione economica era lacunoso, poiché la Commissione non aveva valutato se per le pratiche, i processi o le lavorazioni vi fosse una sufficiente motivazione o una giustificazione economica. Le due società hanno inoltre sostenuto che la Commissione ha applicato il criterio temporale sbagliato, in quanto ha omesso di riconoscere che «l'istituzione dei dazi » — e non l'apertura di un'inchiesta — deve essere il motivo all'origine delle pratiche, dei processi e delle lavorazioni. Le parti hanno infine sostenuto che, se la Commissione avesse applicato i criteri giuridici corretti, sarebbe giunta alla conclusione che esisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica per la costituzione di Turkiz Composite. Esse hanno affermato che la ragione principale per la creazione dello stabilimento turco era quella di servire il mercato interno turco. |
(52) |
La Commissione ha respinto tali argomentazioni. In primo luogo, la Commissione non ha omesso di valutare se vi fosse una sufficiente motivazione o una giustificazione economica per le pratiche, i processi o le lavorazioni. La valutazione è stata effettuata, come spiegato chiaramente ai considerando 48 e 49. La Commissione ha individuato con chiarezza le pratiche, i processi o le lavorazioni che hanno determinato la modificazione della configurazione degli scambi e ha quindi analizzato le possibili motivazioni di tali pratiche. Contrariamente a quanto affermato dalle parti interessate, e come spiegato al considerando 49, non è la costituzione di Turkiz Composite o le sue vendite sul mercato interno a costituire le pratiche, i processi o le lavorazioni in questione, in quanto la modificazione della configurazione degli scambi, come illustrato al punto 2.3., non deriva da essi. |
(53) |
In secondo luogo, la Commissione non ha applicato il criterio temporale sbagliato. Come indicato al considerando 47, la data dell'avvio della produzione coincideva con la data di apertura dell'inchiesta iniziale. Tali risultanze, che si basano su informazioni verificate fornite da Turkiz Composite, erano giuridicamente pertinenti, in quanto, come riportato anche al considerando 34, una delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base è che «[…] le operazioni sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente […]». La definizione di elusione contenuta nell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base è incentrata sull'istituzione del dazio, dal momento che senza l'istituzione di un dazio non può esservi elusione. Ciò non vuol dire che l'inizio di pratiche, processi o lavorazioni dopo l'apertura di un'inchiesta non possa essere considerato un elemento di prova del fatto che il dazio successivamente istituito (e ragionevolmente previsto) sia stato la giustificazione per le pratiche in questione. La lettura dell'articolo 13, paragrafo 1, proposta dalla parte interessata non soltanto sarebbe incompatibile con la formulazione dell'articolo 13, paragrafo 2, di cui sopra, ma escluderebbe di fatto le pratiche di elusione iniziate tra l'apertura di un'inchiesta e l'istituzione dei dazi dall'ambito di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1. Ciò sarebbe contrario alle finalità stesse dell'articolo 13 del regolamento di base, come stabilito dal Tribunale (15). |
(54) |
Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui il motivo principale della creazione dello stabilimento in Turchia era servire il mercato interno turco, la Commissione ha osservato che nel corso del presente procedimento le motivazioni addotte da Turkiz Composite erano leggermente cambiate, in quanto prima della divulgazione delle informazioni la società aveva affermato che il motivo era servire il mercato interno e quelli dell'Africa e del Medio Oriente. Come indicato al considerando 50, durante il periodo dell'inchiesta Turkiz Composite ha servito il mercato interno e quello dell'Unione. In ogni caso, le operazioni di Turkiz Composite sono sostanzialmente aumentate durante il periodo dell'inchiesta, come dimostrato dalle risultanze seguenti:
|
(55) |
Alla luce di quanto precede, l'inchiesta non ha rivelato una sufficiente motivazione o giustificazione economica per l'aumento significativo delle esportazioni nell'Unione del prodotto assemblato da parte di Turkiz Composite, se non quella di eludere il pagamento dei dazi antidumping attualmente in vigore. |
2.5. Inizio o sostanziale aumento delle operazioni
(56) |
L'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base richiede che le operazioni di assemblaggio o di completamento siano iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati siano originari principalmente dei paesi soggetti alle misure antidumping. |
(57) |
L'inchiesta iniziale è stata aperta il 21 febbraio 2019 e i dazi antidumping definitivi sono stati istituiti il 1o aprile 2020. Turkiz Composite è stata ufficialmente costituita il 1o giugno 2018 e ha avviato la produzione a partire da marzo 2019. Pertanto la data dell'inizio della produzione coincide con quella dell'apertura dell'inchiesta iniziale sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall'Egitto (cfr. la nota 7). |
(58) |
Inoltre Turkiz Composite ha incrementato in modo sostanziale le vendite all'esportazione durante il periodo dell'inchiesta, e quasi tutti i fattori produttivi, in particolare il 100 % del fattore produttivo principale (filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro), erano acquistati presso società collegate in Cina ed Egitto. |
(59) |
La Commissione ha pertanto concluso che le operazioni di assemblaggio o di completamento sono iniziate dopo l'apertura dell'inchiesta iniziale, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. |
2.6. Valore dei pezzi e valore aggiunto
2.6.1. Valore dei pezzi
(60) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, per quanto riguarda le operazioni di assemblaggio o di completamento una condizione per determinare l'elusione è che il valore dei pezzi originari dei paesi soggetti alle misure sia uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, e che il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento sia inferiore al 25 % del costo di produzione. |
(61) |
Il principale fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti GFF sono i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. Turkiz Composite acquistava dalle sue società collegate in Cina e in Egitto il 100 % dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro utilizzati. Tali filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro erano trasformati in prodotti GFF tramite il processo di cucitura-intreccio, un'operazione di completamento effettuata in Turchia. Secondo le informazioni sottoposte a verifica fornite da Turkiz Composite, il fattore produttivo principale, ossia i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro, costituisce quasi il 100 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato/completato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. |
(62) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Turkiz Composite e LM Wind Power hanno ribadito la loro argomentazione secondo cui la fabbricazione di prodotti GFF utilizzando come principale materia prima filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro importati non costituisce un «assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio » ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base e che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro non sono parti, ma piuttosto materie ai sensi della nota esplicativa VII relativa alla seconda parte della regola generale 2 a) per l'interpretazione del sistema armonizzato, che stabilisce che le parti destinate ad essere assemblate «non possono subire alcuna operazione di lavorazione tale da completarne la fabbricazione». In tale contesto le due società hanno affermato che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro non sono «parti» di prodotti GFF e non sono «assemblati» in prodotti GFF, bensì trasformati in prodotti GFF tessendo e cucendo vari tipi di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro e altri materiali, con l'utilizzo di macchinari complessi. Argomentazioni analoghe sono pervenute anche dalle autorità egiziane. |
(63) |
La Commissione ha respinto tali argomentazioni. La pratica descritta al considerando 60 può configurare un'operazione di completamento rientrante nella nozione di operazione di assemblaggio a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, come illustrato anche al considerando 34. Sono stati inoltre presi in considerazione altri elementi, come spiegato in appresso. |
(64) |
In primo luogo, il riferimento alla nota esplicativa VII relativa alla seconda parte della regola generale 2 a) per l'interpretazione del sistema armonizzato non è pertinente, poiché la base giuridica diretta è l'articolo 13 del regolamento di base e non il diritto doganale, come esplicitamente chiarito dalla Corte di giustizia (16). |
(65) |
In secondo luogo, in merito all'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, la Corte di giustizia ha in primis ricordato che «[s]econdo giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione si deve tenere conto non solo dei suoi termini, ma anche del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte» (17). Il regolamento di base non dà una definizione dei termini «operazioni di assemblaggio» o «operazioni di completamento». Tuttavia il modo in cui è costruito l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base favorisce un'interpretazione del termine «operazioni di assemblaggio» che, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), include esplicitamente «operazioni di completamento». Ne consegue che «operazioni di assemblaggio» ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, comprendono non soltanto operazioni che consistono nell'assemblaggio di parti di un articolo composto, ma possono includere anche la lavorazione successiva, vale a dire la finitura di un prodotto. |
(66) |
Inoltre, secondo il Tribunale (18), la finalità delle inchieste condotte a norma dell'articolo 13 del regolamento di base è garantire l'efficacia dei dazi antidumping ed impedirne l'elusione. Pertanto l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base intende contemplare le pratiche, i processi e le lavorazioni che utilizzano prevalentemente pezzi originari del paese che è soggetto alle misure, li assemblano o ne finiscono la lavorazione aggiungendo a tali pezzi un valore limitato. |
(67) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Turkiz Composite, LM Wind Power e le autorità egiziane hanno affermato di non condividere l'approccio adottato dalla Commissione di cumulare il valore dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro originari dell'Egitto con il valore di quelli originari della Cina al fine di determinare se il valore dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro fosse uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei presunti «pezzi» dei prodotti GFF. Le parti hanno sottolineato l'utilizzo della formulazione «pezzi originari del paese soggetto alla misura» (al singolare) nell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. |
(68) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione per i motivi che seguono. In primo luogo, come indicato al considerando 1, nell'inchiesta iniziale le importazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall'Egitto erano state valutate cumulativamente. È stato pertanto opportuno applicare lo stesso metodo nella presente inchiesta antielusione volta ad estendere le misure iniziali. |
(69) |
In secondo luogo, l'articolo 13 del regolamento di base non osta a che la Commissione effettui tale analisi cumulativa per verificare se il criterio del 60 % di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base sia soddisfatto. Al contrario piuttosto, un'interpretazione della formulazione «paese soggetto alla misura » di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base in un senso che non consente il cumulo del valore dei pezzi quando le attività elusive hanno luogo in più di un paese è in contrasto con la giurisprudenza esistente dell'UE. Nella causa Kolachi, la Corte di giustizia ha trattato una pratica particolare di attività elusive (in un caso in cui parti di biciclette, dopo un primo parziale assemblaggio in Sri Lanka, erano poi successivamente assemblate in Pakistan) e ha confermato che tali pratiche di elusione rientravano nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, malgrado l'utilizzo della forma singolare in tale disposizione. La Corte di giustizia (19) ha inoltre rilevato che qualsiasi altra interpretazione consentirebbe ai produttori esportatori di indebolire l'efficacia delle misure antielusione di cui all'articolo 13 del regolamento di base. Pertanto lo stesso fondamento logico si applica ai tentativi di evitare l'applicazione delle norme antielusione attraverso l'approvvigionamento di materie prime da due paesi che sono entrambi soggetti alle misure. |
(70) |
In terzo luogo, secondo le argomentazioni di Turkiz Composite, qualora il 50 % dei fattori produttivi fosse acquistato in Cina e l'altro 50 % in Egitto, non si configurerebbe una pratica di elusione in cui il 100 % delle parti è acquistato da paesi soggetti alle misure. Tale conclusione sarebbe chiaramente contraria alle finalità dell'articolo 13, paragrafo 2, anche in considerazione del fatto che tutti i prodotti GFF esportati nell'Unione erano costituiti dal 100 % di parti acquistate in Cina oppure dal 100 % di parti acquistate in Egitto. |
(71) |
La Commissione ha pertanto concluso che il criterio del 60 % di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base era soddisfatto. |
2.6.2. Valore aggiunto
(72) |
Turkiz Composite ha affermato che il costo del valore aggiunto sarebbe superiore alla soglia del 25 % del costo totale di produzione. Le principali voci nel calcolo del valore aggiunto comprendevano i costi di ammortamento, i costi di affitto, il costo del materiale di imballaggio, i costi diretti e indiretti del lavoro e gli altri costi di produzione indiretti, rientranti nei dati finanziari del periodo di riferimento presentati da Turkiz Composite nel suo modulo di richiesta di esenzione. |
(73) |
La Commissione ha esaminato tutte le suddette voci di costo e stabilito che alcune spese sostenute non potevano essere classificate come costi di produzione oppure erano state sovrastimate:
|
(74) |
Alla luce di quanto sopra, il valore aggiunto ai pezzi introdotti calcolato dalla Commissione era considerevolmente minore rispetto a quello calcolato da Turkiz Composite. |
(75) |
Inoltre Turkiz Composite acquistava quasi tutti i fattori produttivi, in particolare il 100 % del principale fattore produttivo (filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro) presso società collegate in Cina ed Egitto. Turkiz Composite non ha presentato alcun elemento di prova concreto per dimostrare che tali prezzi fossero in linea con le condizioni del mercato e non fossero influenzati dal rapporto, anziché dai prezzi di trasferimento tra società collegate. La Commissione ha invece riscontrato che tali prezzi erano notevolmente inferiori a quelli pagati dagli altri tre produttori esportatori turchi che hanno collaborato a fornitori indipendenti durante il periodo di riferimento. |
(76) |
Pertanto, al fine di giungere a una risultanza ragionevolmente precisa, i prezzi pagati da Turkiz Composite sono stati considerati prezzi di trasferimento intrasocietario e sostituiti dalla media ponderata dei prezzi pagati dagli altri tre produttori esportatori che hanno collaborato. |
(77) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Turkiz Composite e LM Wind Power hanno asserito che la Commissione non poteva sostituire i prezzi di trasferimento con la media ponderata dei prezzi pagati dagli altri tre produttori esportatori turchi ai loro fornitori indipendenti durante il periodo di riferimento. Le due parti hanno affermato che tale approccio non era consentito e che ritenevano che non vi fosse alcuna base giuridica per applicare per analogia l'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Entrambe le parti hanno inoltre sostenuto che la Commissione non aveva condotto in modo corretto la prova di conformità alle condizioni di mercato e non poteva garantire che i prezzi confrontati fossero comparabili in termini di quantitativi e che tutti gli elementi del prezzo fossero inclusi. |
(78) |
La Commissione ha respinto tali argomentazioni per i motivi esposti in appresso. In primo luogo, nel documento generale di divulgazione delle informazioni la Commissione non ha richiamato l'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base quale base giuridica per tale adeguamento. Al fine di determinare il valore dei pezzi introdotti dai paesi soggetti alle misure, la Commissione ha considerato la lettera e la finalità dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. La formulazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) non impedisce in alcun modo alla Commissione di effettuare determinati adeguamenti al fine di determinare il valore dei pezzi, in particolare nel caso in cui i costi di una società non rispecchiano necessariamente il valore dei pezzi, come potrebbe avvenire nel caso in cui i pezzi siano acquistati da società collegate. Al fine di determinare il valore dei pezzi, la Commissione era pertanto autorizzata a fare gli adeguamenti necessari, inclusa la sostituzione dei prezzi di trasferimento tra società collegate, poiché è stato accertato che tali prezzi non erano in linea con le condizioni di mercato. Tale approccio è anche in linea con le finalità dell'articolo 13 e delle inchieste da esso disciplinate di cui al considerando 65, in quanto impedisce alle società che eludono di sottovalutare i pezzi introdotti, al fine di sovrastimare il valore aggiunto a tali pezzi. |
(79) |
In secondo luogo, per quanto riguarda l'asserzione secondo cui la Commissione non avrebbe condotto in modo corretto la prova di conformità alle condizioni di mercato, è opportuno ricordare che Turkiz Composite fa parte del gruppo China National Building Materials, che è un gruppo cinese di proprietà statale e che le sue società collegate cinesi ed egiziane sono soggette a misure. Dall'inchiesta è emerso che i prezzi dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro acquistati da Turkiz Composite presso le sue società collegate egiziane e cinesi erano notevolmente inferiori ai prezzi pagati dagli altri tre produttori esportatori turchi. Pertanto, dopo avere effettuato il confronto, la Commissione ha sostituito i prezzi intrasocietari con la media ponderata dei prezzi pagati dagli altri tre produttori esportatori turchi ai fornitori indipendenti durante il periodo di riferimento. |
(80) |
La Commissione si è accertata che i prezzi confrontati fossero comparabili in termini di quantitativi e che tutti gli elementi del prezzo fossero inclusi. In primo luogo, ai fini del confronto, è stato adottato lo stesso periodo, vale a dire il periodo di riferimento. In secondo luogo, i quantitativi di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro acquistati durante il periodo di riferimento dagli altri tre produttori esportatori turchi presso fornitori indipendenti erano sufficientemente consistenti (tra 10 000 e 25 000 tonnellate), e quindi rappresentativi, per essere utilizzati per determinare prezzi attendibili con cui sostituire i prezzi di trasferimento di Turkiz Composite al fine di determinare in modo corretto il valore aggiunto. In terzo luogo, gli altri tre produttori esportatori turchi che hanno collaborato producevano prodotti GFF nello stesso modo di Turkiz Composite, partendo da filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. L'inchiesta non ha evidenziato differenze qualitative, in quanto i quattro produttori esportatori turchi che hanno collaborato hanno un processo di produzione simile. In quarto luogo, gli altri produttori esportatori turchi acquistavano ingenti quantitativi di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro sul mercato interno, mentre Turkiz Composite li acquistava esclusivamente da Egitto e Cina. Di norma l'acquisto sul mercato interno di quantità rappresentative dovrebbe comportare prezzi più bassi anziché più elevati. In quinto luogo, il confronto tra i quattro produttori esportatori turchi è stato fatto su una base omogenea, vale a dire sulla base del costo totale degli acquisti figurante nelle tabelle verificate presentate dai produttori esportatori stessi. |
(81) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Turkiz Composite ha affermato che il suo prezzo di acquisto presso le società collegate cinesi era più alto dei prezzi di vendita praticati dalle sue società collegate ad acquirenti indipendenti in Turchia e che pertanto gli acquisti di Turkiz Composite dovrebbero essere considerati in linea con le condizioni di mercato. |
(82) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Sulla base delle tabelle C.3.R e C.3.U presentate nelle risposte al questionario di Jushi Group Co., Ltd. [«gruppo Jushi » (21)] il prezzo medio unitario di vendita dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro praticato durante il periodo di riferimento agli acquirenti indipendenti in Turchia era notevolmente più alto di quello applicato ai suoi acquirenti collegati in Turchia, vale a dire a Turkiz Composite. La Commissione ha anche esaminato i prezzi dell'altra società cinese collegata di Turkiz Composite, ossia Tongxiang Hengxian Trading Company Limited [«Tongxian» (22)]. Durante il periodo di riferimento Tongxian ha venduto filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro esclusivamente a Turkiz Composite, per cui anche il suo prezzo medio unitario di vendita era inferiore ai prezzi medi unitari di vendita fatturati dal gruppo Jushi ai propri acquirenti indipendenti in Turchia. Inoltre, durante il periodo di riferimento, Turkiz Composite ha acquistato più del 90 % del totale dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dal gruppo Jushi e da Tongxian. Alla luce di quanto sopra, la Commissione è giunta alla conclusione che il prezzo medio unitario di vendita praticato a Turkiz Composite dalle sue società collegate cinesi, gruppo Jushi e Tongxian, era costantemente e sensibilmente inferiore a quello pagato al gruppo Jushi dalle altre società turche (23), nonché costantemente e sensibilmente inferiore ai prezzi pagati dagli altri tre produttori esportatori turchi che hanno collaborato e pertanto non era in linea con le condizioni di mercato. |
(83) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Turkiz Composite ha affermato che, nel foglio «Prova del valore aggiunto» la Commissione ha applicato una formula sbagliata per il calcolo della «% del costo del valore aggiunto» (riga 54), in quanto ha erroneamente diviso il costo di produzione totale (riga 50) per il «totale dei pezzi introdotti (Egitto, Cina e altre fonti)» (riga 49), mentre per un calcolo corretto avrebbe dovuto utilizzare il «totale dei pezzi introdotti da Egitto e Cina» (riga 48). |
(84) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto Turkiz Composite non ha fornito l'impatto del calcolo della Commissione. Anche se la Commissione avesse utilizzato una formula sbagliata, quod non, l'utilizzo del metodo suggerito da Turkiz Composite per calcolare la «% del costo del valore aggiunto» avrebbe determinato soltanto una differenza insignificante del «valore aggiunto», senza alcun impatto sulla risultanza della Commissione secondo cui il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento era inferiore al 25 % del costo di produzione. |
(85) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Turkiz Composite ha affermato che la Commissione non poteva escludere i kit dai suoi calcoli, in quanto questi facevano parte del prodotto oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha respinto tale argomentazione per gli stessi motivi esposti nel documento di divulgazione delle informazioni specifico fornito a Turkiz Composite del 5 luglio 2022. In primo luogo, la produzione e le vendite dei kit costituivano una parte marginale del totale della produzione e delle vendite della società durante il periodo di riferimento. I quantitativi di prodotti GFF esportati nell'Unione durante il periodo di riferimento superavano di oltre 170 volte i quantitativi di kit esportati nell'Unione. In secondo luogo, a livello di contabilità generale la società non ha differenziato i costi sostenuti per gli impianti destinati ai prodotti GFF e per l'impianto per i kit, salvo il fatto di avere creato due conti distinti per i costi del lavoro nell'officina di taglio. In terzo luogo, i kit erano venduti principalmente sul mercato interno. |
(86) |
Inoltre, stando alle informazioni fornite da Turkiz Composite, anche se la Commissione avesse deciso di non escludere i kit dai suoi calcoli, la «% del costo del valore aggiunto » non avrebbe cambiato la risultanza della Commissione secondo cui il valore aggiunto originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento era inferiore al 25 % del costo di produzione, vista soprattutto l'esigua produzione di kit. |
(87) |
Con l'adeguamento del costo di produzione e la sostituzione dei prezzi di trasferimento dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro indicati, il valore aggiunto medio così stabilito durante il periodo di riferimento è risultato inferiore alla soglia del 25 % fissata dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto concluso che il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento era inferiore al 25 % del costo di produzione, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base per ritenere che tali operazioni configurino un'elusione. |
2.7. Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio antidumping
(88) |
In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avessero indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure attualmente in vigore. |
(89) |
Sulla base delle tabelle verificate presentate da Turkiz Composite, la società nel 2019 ha importato quantitativi compresi tra 0 e 300 tonnellate rispetto a 6 000-8 000 tonnellate nel periodo di riferimento. Nel contempo, il richiedente ha stimato che il consumo dell'Unione per gli anni 2020 e 2021 fosse rispettivamente di circa 150 000 e 170 000 tonnellate. La quota di mercato delle importazioni dalla Turchia rappresentava oltre il 4 % durante il periodo di riferimento. |
(90) |
Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione ha confrontato il prezzo medio non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta iniziale con la media ponderata dei prezzi CIF all'esportazione determinati sulla base delle informazioni fornite da Turkiz Composite, opportunamente adeguati per includere i costi post-sdoganamento. Da tale confronto dei prezzi è emerso che i prezzi delle importazioni da Turkiz Composite erano inferiori di oltre il 10 % a quelli dell'Unione. |
(91) |
La Commissione ha concluso pertanto che le misure in vigore risultavano indebolite, in termini di quantitativi e di prezzi, dalle importazioni dalla Turchia oggetto della presente inchiesta. |
2.8. Elementi di prova dell'esistenza del dumping
(92) |
In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato anche se vi fossero elementi di prova dell'esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile. |
(93) |
A tal fine i prezzi all'esportazione di Turkiz Composite a livello franco fabbrica sono stati confrontati con i valori normali determinati nell'inchiesta iniziale. |
(94) |
Dal confronto tra valori normali e prezzi all'esportazione è emerso che durante il periodo di riferimento i prodotti GFF erano importati a prezzi di dumping da Turkiz Composite. |
3. MISURE
(95) |
Sulla base delle risultanze di cui sopra, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping istituito sulle importazioni di prodotti GFF originari della RPC e dell'Egitto era oggetto di elusione mediante l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta spedito dalla Turchia da Turkiz Composite. |
(96) |
In considerazione del fatto che il livello di collaborazione è stato elevato e che le vendite all'esportazione indicate da Turkiz Composite erano superiori alla somma delle vendite all'esportazione riportate dagli altri tre produttori esportatori turchi che hanno collaborato messi insieme, e giacché nessun'altra società turca si è manifestata per richiedere un'esenzione, la Commissione ha concluso che le risultanze relative alle pratiche di elusione riguardanti Turkiz Composite dovrebbero essere estese a tutte le importazioni dalla Turchia. |
(97) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è pertanto opportuno estendere le misure antidumping in vigore sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina e dell'Egitto alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta. |
(98) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, la misura da estendere dovrebbe essere quella stabilita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, modificato dal regolamento (UE) 2020/776 per «tutte le altre società», ossia un dazio antidumping definitivo del 69 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. |
(99) |
Durante il periodo di riferimento Turkiz Composite importava filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro in parte dall'Egitto e in parte dalla RPC. I filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro acquistati dalle sue società collegate in Egitto e nella RPC erano assemblati da Turkiz Composite in prodotti GFF che erano esportati nell'Unione, eludendo sia i dazi istituiti sulle importazioni di prodotti GFF dall'Egitto (20 %) sia quelli sulle importazioni di prodotti GFF dalla RPC (69 %). Pertanto, al fine di garantire l'efficacia delle misure in vigore, è giustificata l'estensione del maggiore dei due dazi, vale a dire il dazio per tutte le «altre società» della RPC (69 %), di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione. |
(100) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Turkiz Composite ha affermato che la Commissione non poteva estendere i dazi sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina, in quanto il valore delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro rappresentava una parte meno rilevante del valore complessivo dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro utilizzati da Turkiz Composite per la produzione di prodotti GFF e, quindi, non soddisfaceva il criterio del 60 % di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. In caso contrario, tale estensione delle misure sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina sarebbe in contrasto con il principio di proporzionalità, come rilevato al punto 127 della causa T-278/20, Zhejiang Hangtong/Commissione. |
(101) |
La Commissione ha respinto l'argomentazione secondo cui non potrebbe estendere i dazi sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina sulla base delle proprie argomentazioni riguardanti il cumulo delle importazioni di cui al considerando 67. La Commissione ha inoltre ricordato che l'obiettivo del regolamento di base è proteggere l'industria dell'UE dalle importazioni sleali e l'articolo 13 del regolamento di base è volto in particolare ad evitare l'elusione delle misure di difesa commerciale. Un'estensione dei dazi limitata soltanto al livello dei dazi contro le importazioni dall'Egitto (20 %) non terrebbe conto del fatto che anche le misure contro la Cina sono state eluse e indebolirebbe l'efficacia delle misure in vigore. |
(102) |
La Commissione ha respinto anche l'affermazione secondo cui l'estensione delle misure sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina sarebbe in contrasto con il principio di proporzionalità. Dal momento che è stata accertata l'elusione delle misure antidumping iniziali che erano state istituite sulle importazioni sia dalla Cina che dall'Egitto, la Commissione non ha compreso per quale motivo un'estensione del più elevato dei due dazi, oggetto di elusione, sarebbe sproporzionata. Pertanto, come indicato al considerando 98, al fine di garantire l'efficacia delle misure in vigore, l'estensione del più elevato dei due dazi, vale a dire il dazio per tutte le «altre società» della RPC (69 %), di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, è giustificata. |
(103) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, LM Wind Power ha dichiarato che l'estensione dei dazi sulle importazioni di prodotti GFF dalla Turchia avrebbe un forte impatto sulle imprese degli importatori di prodotti GFF, che potrebbe a sua volta ripercuotersi sulla capacità dell'Unione di conseguire i suoi obiettivi ambientali a causa dell'aumento dei prezzi dei prodotti GFF che graverebbe sui produttori di turbine eoliche dell'Unione. |
(104) |
La Commissione ha preso atto di quanto affermato da LM Wind Power, ma ha ribadito che la finalità principale delle inchieste condotte a norma dell'articolo 13 del regolamento di base è garantire l'efficacia del dazio antidumping iniziale ed impedirne l'elusione. Nella presente inchiesta, la Commissione ha accertato che i criteri di cui all'articolo 13 del regolamento di base erano soddisfatti e ha pertanto deciso di estendere le misure antidumping alla Turchia. È stato tuttavia accertato che tre dei quattro produttori esportatori che hanno collaborato erano autentici produttori turchi e pertanto esentati dall'estensione delle misure. Gli utilizzatori di prodotti GFF possono pertanto approvvigionarsi presso i produttori esentati, come pure dai produttori dell'Unione e/o dai produttori di altri paesi terzi. |
(105) |
Infine, in seguito alla divulgazione delle informazioni, il richiedente ha dichiarato di accogliere con favore l'intenzione della Commissione di estendere le misure antidumping alle importazioni di prodotti GFF dalla Turchia e di non avere osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni della Commissione. |
(106) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo cui le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell'Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere riscossi dazi su tali importazioni registrate del prodotto oggetto dell'inchiesta. |
4. RICHIESTA DI ESENZIONE
(107) |
Come descritto sopra, Turkiz Composite è risultata coinvolta in pratiche di elusione. Non è quindi possibile concedere a tale società un'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(108) |
In base alla domanda, altri due produttori esportatori che hanno collaborato erano importanti produttori autentici di prodotti GFF della Turchia, ossia le società del gruppo «Metyx Composites» (cfr. il considerando 26) e Saertex Turkey Tekstil Ltd. Şirketi, e non erano coinvolti in pratiche di elusione (24). L'inchiesta ha infatti confermato che detti due produttori esportatori non avevano mai o quasi mai importato filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e/o dall'Egitto. |
(109) |
Il terzo produttore che ha collaborato (Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A.Ş.) era un piccolo produttore di prodotti GFF che aveva meno di 10 dipendenti, meno di cinque macchine per prodotti GFF e che nel periodo di riferimento aveva effettuato soltanto due vendite all'esportazione nell'Unione per quantitativi relativamente insignificanti. La società era stata costituita nel 1975, aveva iniziato la produzione di prodotti GFF nel 2011 e durante il periodo di riferimento non aveva importato filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina o dall'Egitto. |
(110) |
Pertanto, poiché i tre produttori esportatori turchi di cui sopra sono produttori autentici, non coinvolti in operazioni di trasbordo né in altre pratiche di elusione, quali ad esempio operazioni di assemblaggio, essi saranno esentati dall'estensione delle misure. |
5. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(111) |
Il 5 luglio 2022 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai fatti e alle considerazioni principali che hanno portato alle conclusioni di cui sopra, invitandole a presentare osservazioni. |
(112) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dall'Egitto, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, è esteso alle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019610081, 7019610084, 7019620081, 7019620084, 7019630081, 7019630084, 7019640081, 7019640084, 7019650081, 7019650084, 7019660081, 7019660084, 7019691081, 7019691084, 7019699081, 7019699084, 7019900081 e 7019900084) spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia (codici TARIC 7019610083, 7019620083, 7019630083, 7019640083, 7019650083, 7019660083, 7019691083, 7019699083 e 7019900083), ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate di seguito:
Paese |
Società |
Codice addizionale TARIC |
Turchia |
Saertex Turkey Tekstil Ltd. Şti. |
C115 |
Turchia |
Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A.Ş. |
C116 |
Turchia |
Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Telateks Dış Ticaret ve Kompozit Sanayi Anonim Şirketi |
C117 |
2. Il dazio esteso è il dazio antidumping del 69 % applicabile a «tutte le altre società» della RPC.
3. Il dazio esteso a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2230, nonché dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2230, che è abrogato.
Articolo 3
La richiesta di esenzione presentata da Turkiz Composite Materials Technology Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi è respinta.
Articolo 4
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata all'indirizzo seguente:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione G Ufficio: |
CHAR 04/39 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
2. In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1).
(4) GU C 68 del 21.2.2019, pag. 29.
(5) La società era precedentemente denominata Hengshi Turkey, che è il nome riportato nella domanda.
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2230 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto mediante importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 448 del 15.12.2021, pag. 58).
(7) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU C 68 del 21.2.2019, pag. 29).
(8) Cfr. la domanda, versione consultabile, punti 45 e seguenti, pag. 11.
(9) Cfr. la domanda, versione consultabile, punto 35, pag. 9.
(10) Cfr. la domanda, versione consultabile, punti 47 e seguenti, pag. 12.
(11) Cfr. la domanda, versione consultabile, punti 51 e seguenti, pagg. 12 e 13.
(12) Il China National Building Materials Group è il gruppo di proprietà cinese cui appartiene il produttore esportatore turco Turkiz Composite e di cui fa parte la società China Hengshi Foundation Company Limited.
(13) Cfr. la domanda, versione consultabile, punto 27, pag. 8.
(14) L'inchiesta ha evidenziato che le esportazioni di Turkiz Composite verso altri paesi terzi (tra cui eventualmente i mercati dell'Africa e del Medio Oriente) hanno rappresentato solo una piccola parte delle vendite totali della società durante il periodo dell'inchiesta.
(15) Sentenza dell'8 giugno 2022, Guangxi Xin Fu Yuan/Commissione, T-144/20, ECLI:EU:T:2022:346, punto 59 e giurisprudenza ivi citata.
(16) Sentenza del 12 settembre 2019, Commissione/Kolachi Raj Industrial, C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717, punto 90 e giurisprudenza ivi citata.
(17) Sentenza del 12 settembre 2019, Commissione/Kolachi Raj Industrial, C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717, punto 82 e giurisprudenza ivi citata.
(18) Sentenza dell'8 giugno 2022, Guangxi Xin Fu Yuan/Commissione, T-144/20, ECLI:EU:T:2022:346, punto 59 e giurisprudenza ivi citata.
(19) Sentenza del 12 settembre 2019, Commissione/Kolachi Raj Industrial, C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717, punti da 97 a 104.
(20) L'imballaggio secondario ha una funzione pratica: organizza e rende stabili i prodotti preparandoli per il posizionamento sugli scaffali. Esso inoltre rende più facile e sicura la conservazione, cosicché quando un produttore deve spedire più unità, è sicuro che queste arriveranno intatte al consumatore, come nel caso di una scatola contenente un flacone di aspirine, o una scatola contenente lattine di soda, oppure l'involucro di plastica delle confezioni due per uno. Tutti questi sono esempi di imballaggi secondari che tengono insieme singole unità di prodotti.
(21) Il gruppo Jushi era una delle società collegate cinesi di Turkiz Composite che ha collaborato all'inchiesta di cui al considerando 27.
(22) Tongxian era un'altra società collegata cinese di Turkiz Composite che ha collaborato all'inchiesta di cui al considerando 27.
(23) In base alle risposte al questionario, Tongxian non ha venduto filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro ad acquirenti indipendenti in Turchia durante il periodo di riferimento.
(24) Cfr. la domanda, versione consultabile, punto 23, pag. 7.
8.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 233/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1478 DELLA COMMISSIONE
del 6 settembre 2022
che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 23,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure in vigore
(1) |
Nel giugno 2020 la Commissione europea («Commissione») ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro (glass fibre fabrics — «GFF») tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e dell'Egitto con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione (2). Le misure antisovvenzioni hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 17 % e il 30,7 % per le importazioni originarie della RPC e di un dazio ad valorem del 10,9 % per le importazioni originarie dell'Egitto («misure iniziali»). L'inchiesta che ha portato all'istituzione di tali dazi è stata aperta il 16 maggio 2019 («inchiesta iniziale») (3). |
1.2. Domanda
(2) |
La Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale si chiede di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina e dell'Egitto mediante importazioni di prodotti GFF spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e di disporre la registrazione di tali importazioni. |
(3) |
La domanda è stata presentata il 3 novembre 2021 da TECH-FAB Europe e.V., un'associazione di produttori dell'Unione di prodotti GFF («richiedente»). |
(4) |
La domanda conteneva sufficienti elementi di prova di una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Cina, dall'Egitto e dalla Turchia nell'Unione in seguito all'istituzione delle misure sui prodotti GFF originari della Cina e dell'Egitto. La modificazione della configurazione degli scambi sembrava derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, vale a dire la spedizione dei prodotti GFF dalla Turchia nell'Unione successivamente all'effettuazione di operazioni di assemblaggio o di completamento in Turchia o in assenza di tali operazioni, in particolare ad opera della società denominata Turkiz Composite Materials Technology Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi [di seguito «Turkiz Composite» (4)], una società ubicata nella zona europea di libero scambio ASB della Marmara, in Turchia. |
(5) |
La domanda inoltre conteneva sufficienti elementi di prova a dimostrazione del fatto che tali pratiche, processi o lavorazioni indebolivano gli effetti riparatori delle misure antisovvenzioni in vigore in termini di quantitativi e di prezzi. Volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta risultavano entrati nel mercato dell'UE. Esistevano inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni di prodotti GFF erano effettuate a prezzi pregiudizievoli. |
(6) |
La domanda infine conteneva sufficienti elementi di prova del fatto che i prodotti GFF spediti dalla Turchia continuavano a beneficiare delle sovvenzioni per la produzione e la vendita di prodotti GFF in presenza delle misure in vigore. I prodotti GFF e le loro parti sono infatti prodotti ed esportati in Turchia da società in Cina e in Egitto che, secondo quanto riscontrato, ricevevano sovvenzioni compensabili per la produzione e la vendita di prodotti GFF in presenza delle misure in vigore. |
1.3. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta
(7) |
Il prodotto in esame è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080), originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto («prodotto in esame»). Questo è il prodotto a cui si applicano le misure attualmente in vigore. |
(8) |
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, ma è spedito dalla Turchia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia (classificato alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2230 della Commissione (5) con i codici TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 e 7019900083) («prodotto oggetto dell'inchiesta»). |
(9) |
Dall'inchiesta è risultato che i prodotti GFF esportati nell'Unione dalla Cina e dall'Egitto e i prodotti GFF spediti dalla Turchia, originari o no della Turchia, hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi, e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base. |
1.4. Apertura
(10) |
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 23 del regolamento di base, la Commissione ha aperto l'inchiesta e ha disposto la registrazione delle importazioni di prodotti GFF spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2229 della Commissione (6) («regolamento di apertura»). |
1.5. Osservazioni sull'apertura
(11) |
LM Wind Power, un produttore di pale eoliche stabilito nell'Unione, ha sostenuto che l'apertura dell'inchiesta non era giustificata a causa della mancanza di sufficienti elementi di prova e che pertanto l'inchiesta doveva essere chiusa immediatamente. |
(12) |
LM Wind Power ha sostenuto che l'elusione non sussisteva, poiché non si è verificata alcuna modificazione della configurazione degli scambi tra la Turchia e l'Unione, da un lato, e tra Cina ed Egitto e l'Unione, dall'altro lato, che sarebbe indicativa di una pratica di elusione. LM Wind Power ha inoltre sostenuto che le pratiche, i processi o le lavorazioni svolti in Turchia non rientravano in nessuna delle categorie di cui all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di base. In particolare la domanda non forniva alcuna prova concreta del fatto che fossero state effettuate spedizioni dalla Turchia nell'Unione di prodotti GFF originari della Cina o dell'Egitto. Le pratiche, i processi o le lavorazioni non possono altresì configurare una leggera modificazione, poiché il prodotto oggetto dell'inchiesta è un prodotto a valle e, in quanto tale, un prodotto diverso dalle sue materie prime (principalmente filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro), né un'operazione di assemblaggio, in particolare perché il prodotto oggetto dell'inchiesta e i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro non sono classificati con le stesse voci tariffarie. |
(13) |
LM Wind Power ha affermato inoltre che vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica per le pratiche, i processi o le lavorazioni svolti in Turchia mediante la creazione di un impianto di produzione di prodotti GFF in Turchia ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base. In Turchia vi era una domanda significativa di prodotti GFF, trainata soprattutto dal settore dell'energia eolica turco, con un fabbisogno nel 2020 pari a circa 20 000-25 000 tonnellate. Si trattava di una domanda in crescita, come dimostrava il fatto che nel 2018 una società turca aveva costituito un nuovo impianto di produzione di fibra di vetro in Turchia, con una capacità produttiva annuale aggiuntiva di 70 000 tonnellate. LM Wind Power ha infine affermato che la domanda di prodotti GFF era in crescita anche nelle regioni limitrofe vicine alla Turchia, come il Medio Oriente e l'Africa, e che anche questi fatti giustificavano la creazione di un impianto di produzione in Turchia. |
(14) |
Osservazioni analoghe sono pervenute da un altro produttore di pale eoliche europeo stabilito nell'Unione, Vestas Wind Systems A/S, e da un produttore esportatore turco di prodotti GFF, Turkiz Composite, ubicato nella zona franca europea ASB della Marmara, in Turchia, dove beneficia di esenzioni dalle imposte sul reddito e dall'IVA. |
(15) |
Per quanto riguarda la giustificazione economica per la sua costituzione in Turchia, Turkiz Composite ha inoltre affermato che il consiglio di amministrazione della società madre cinese aveva deliberato di costituire la società in Turchia già il 24 aprile 2018, vale a dire prima dell'apertura da parte della Commissione dell'inchiesta iniziale di cui al considerando 1. |
(16) |
Le autorità egiziane hanno affermato che l'Egitto era stato coinvolto ingiustamente nella presente inchiesta poiché non hanno avuto luogo pratiche di elusione riguardanti l'Egitto. Esse hanno sostenuto inoltre, analogamente a quanto affermato da LM Wind Power, che non esistevano elementi di prova a dimostrazione di pratiche di elusione sotto forma di operazioni di assemblaggio in Turchia riguardanti le esportazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dall'Egitto o di operazioni di trasbordo tra la Turchia e l'Unione relative a prodotti GFF originari della Cina e dell'Egitto. |
(17) |
Le autorità turche hanno sottolineato il fatto che in Turchia vi sono una capacità installata e una produzione di prodotti GFF significative e hanno affermato di ritenere che i produttori nazionali turchi che rispettano le condizioni pertinenti dovrebbero essere esentati dall'estensione delle misure. |
(18) |
Infine Amiblu Holding GmbH, un fornitore dell'Unione di sistemi e soluzioni in tubi di plastica rinforzata con fibre di vetro ha affermato che è nell'interesse dell'Unione agire contro pratiche di elusione distorsive del mercato riguardanti le importazioni di prodotti GFF da paesi terzi, inclusa la Turchia. In particolare questi ha sostenuto che la posizione concorrenziale delle industrie dell'Unione era pregiudicata dal fatto che i concorrenti turchi non sono soggetti a misure antidumping e compensative sulle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. Amiblu Holding GmbH ha anche esortato la Commissione a esaminare in modo sistematico i meccanismi di elusione in paesi terzi, inclusa la Turchia. |
(19) |
Per quanto concerne le argomentazioni riguardanti l'apertura dell'inchiesta, la Commissione ha ricordato che l'inchiesta è stata aperta sulla base degli elementi di prova forniti nella domanda. L'inchiesta non ha potuto confermare l'esistenza del trasbordo in assenza di operazioni di assemblaggio, ma ha effettivamente riscontrato prove di operazioni di assemblaggio o completamento. La Commissione ha ricordato a tale proposito che l'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di base utilizza esplicitamente l'espressione «tra l'altro» per comprendere pratiche di elusione, come le operazioni di assemblaggio, che non sono espressamente indicate nell'articolo. La domanda ha fornito sufficienti elementi di prova (7) dell'esistenza di operazioni di assemblaggio effettuate utilizzando filati accoppiati in parallelo senza torsioni (rovings) in fibra di vetro dalla RPC e dall'Egitto (8). La classificazione tariffaria del prodotto oggetto dell'inchiesta o dei suoi principali fattori produttivi è irrilevante per stabilire se un'operazione di assemblaggio costituisce un'elusione. |
(20) |
La domanda conteneva altresì sufficienti elementi di prova in merito alla mancanza di una giustificazione economica oltre all'istituzione dei dazi, quali il riferimento alla relazione annuale del 2018 di China Hengshi Foundation Company Limited (9). Secondo la domanda i rischi operativi evidenziati nella relazione annuale del 2018 connessi all'espansione delle attività del China National Building Materials Group verso la Turchia erano «rischi legati ai dazi antidumping istituiti sui nostri prodotti dall'Unione europea e alle controversie commerciali tra Cina e Stati Uniti» (10). L'inchiesta antidumping separata espressamente citata è stata aperta circa tre mesi prima dell'apertura dell'inchiesta iniziale che ha portato all'istituzione di dazi compensativi. Questa dichiarazione quindi dimostra l'intenzione di eludere i dazi risultanti dall'inchiesta della Commissione. |
(21) |
La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni secondo cui la domanda non conteneva sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura dell'inchiesta. La Commissione ha preso atto delle dichiarazioni di Amiblu Holding GmbH e delle autorità turche. |
1.6. Periodo dell'inchiesta e periodo di riferimento
(22) |
L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 30 giugno 2021 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell'inchiesta per esaminare, tra l'altro, l'asserita modificazione della configurazione degli scambi in seguito all'istituzione di misure sul prodotto in esame, nonché l'esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Per il periodo compreso fra il 1o luglio 2020 e il 30 giugno 2021 («periodo di riferimento» o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni stessero indebolendo l'effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e l'esistenza di sovvenzioni. |
1.7. Inchiesta
(23) |
La Commissione ha informato ufficialmente le autorità di Cina, Egitto e Turchia, i produttori esportatori noti di quei paesi, l'industria dell'Unione e il presidente del consiglio di associazione UE-Turchia in merito all'apertura dell'inchiesta. |
(24) |
La Commissione inoltre ha chiesto alla missione della Turchia presso l'Unione europea di fornirle i nomi e gli indirizzi di produttori esportatori e/o di associazioni rappresentative potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta, oltre ai produttori esportatori turchi che erano stati indicati dal richiedente nella domanda. |
(25) |
Sul sito web della DG Commercio sono stati messi a disposizione moduli di richiesta di esenzione per i produttori/esportatori della Turchia e questionari per i produttori/esportatori di Cina ed Egitto e per gli importatori dell'Unione. |
(26) |
Quattro dei sei produttori esportatori noti hanno presentato moduli di richiesta di esenzione, segnatamente:
|
(27) |
Inoltre sei società cinesi ed egiziane, tutte collegate a Turkiz Composite, hanno risposto al questionario. |
(28) |
Hanno risposto al questionario anche la società ungherese Metyx Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (un importatore collegato di prodotti GFF fabbricati da Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) e la società tedesca Saertex GmbH & Co. KG (società madre e importatore di prodotti GFF fabbricati da Saertex Turkey Teksil Ltd. Şti.). |
(29) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata presentazione di tutte le informazioni pertinenti o la presentazione di informazioni incomplete, false o fuorvianti avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base e l'elaborazione delle conclusioni in base ai dati disponibili. |
(30) |
Il 4 febbraio 2022 si è tenuta un'audizione con LM Wind Power. In seguito alla divulgazione delle informazioni, il 12 luglio si è svolta un'audizione con Turkiz Composite. |
2. RISULTATI DELL'INCHIESTA
2.1. Considerazioni generali
(31) |
A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, per accertare una possibile elusione dovrebbero essere analizzati gli elementi seguenti:
|
(32) |
Nella domanda si asseriva l'esistenza di operazioni di trasbordo, in particolare la spedizione di prodotti GFF dalla Turchia nell'Unione successivamente all'effettuazione di operazioni di assemblaggio o di completamento in Turchia o in assenza di tali operazioni (cfr. il considerando 4). |
(33) |
Per quanto riguarda l'esistenza di operazioni di trasbordo, dall'inchiesta non è emerso alcun elemento di prova del fatto che qualcuno dei quattro produttori esportatori che hanno collaborato fosse coinvolto in tali pratiche. Pertanto tale asserzione non ha potuto essere confermata dalla presente inchiesta. |
(34) |
Per quanto concerne le operazioni di assemblaggio/completamento, l'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di base non le elenca specificamente tra le pratiche, i processi o le lavorazioni che configurano un'elusione. Tuttavia l'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di base utilizza esplicitamente l'espressione "tra l'altro", per indicare che l'elenco di possibili pratiche di elusione non è esaustivo. Sono quindi comprese anche altre pratiche di elusione, che non sono espressamente elencate nell'articolo in questione, quali le operazioni di assemblaggio/completamento. Dato che gli elementi di prova forniti dal richiedente nella domanda indicavano l'esistenza di operazioni di assemblaggio/completamento in Turchia, la Commissione ha anche esaminato se, per analogia, fossero soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, in particolare:
|
2.2. Collaborazione
(35) |
Come indicato al considerando 26, quattro produttori esportatori della Turchia hanno chiesto di essere esentati dalle misure, qualora fossero estese alla Turchia. Essi hanno collaborato nel corso dell'intero procedimento, presentando moduli di richiesta di esenzione e rispondendo alle lettere di richiesta di maggiori informazioni. Il livello di collaborazione dei produttori esportatori turchi è stato elevato, in quanto i volumi aggregati delle loro esportazioni di prodotti GFF nell'Unione dichiarati nei moduli di richiesta di esenzione da essi presentati erano pari alla totalità dei volumi delle importazioni turche durante il periodo di riferimento, riportati nelle statistiche di Eurostat sulle importazioni. |
(36) |
La Commissione ha effettuato una visita di verifica a norma dell'articolo 26 del regolamento di base presso i locali di Turkiz Composite. A differenza degli altri tre produttori che si sono manifestati, questa società importava quasi tutti i fattori produttivi, e in particolare il 100 % del fattore produttivo principale (filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro), da proprie società collegate in Cina ed Egitto. Inoltre nel periodo di riferimento è stata di gran lunga il maggiore produttore esportatore turco di prodotti GFF e ha esportato nell'Unione più prodotti GFF degli altri tre produttori esportatori turchi che hanno collaborato messi insieme. |
2.3. Modificazione della configurazione degli scambi
2.3.1. Importazioni di prodotti GFF
(37) |
La tabella 1 mostra l'andamento delle importazioni di prodotti GFF dalla Cina, dall'Egitto e dalla Turchia nel periodo dell'inchiesta. Tabella 1 Importazioni di prodotti GFF nell'Unione nel periodo dell'inchiesta (in tonnellate)
|
(38) |
La tabella 1 mostra che le importazioni di prodotti GFF dalla Turchia sono aumentate da 2 334 tonnellate nel 2019 a 8 367 tonnellate nel periodo di riferimento. L'aumento significativo registrato nel periodo di riferimento rispetto al 2019 è stato concomitante con l'incremento della produzione da parte di Turkiz Composite, che ha avviato la produzione a partire da marzo 2019. |
(39) |
Le importazioni di prodotti GFF dalla Cina sono diminuite, passando da 43 460 tonnellate nel 2019 a 33 263 tonnellate nel periodo di riferimento, mentre le importazioni di prodotti GFF dall'Egitto sono scese da 11 349 tonnellate nel 2019 a 3 608 tonnellate. |
2.3.2. Volumi delle esportazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e dall'Egitto in Turchia
(40) |
La tabella 2 mostra l'andamento delle importazioni della Turchia di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e dall'Egitto sulla base delle statistiche sulle importazioni turche della banca dati GTA. Tabella 2 Importazioni della Turchia di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e dall'Egitto nel periodo dell'inchiesta (in tonnellate)
|
(41) |
Il principale fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti GFF sono i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. Questo fattore produttivo in seguito è ulteriormente lavorato per fabbricare prodotti GFF. Dagli elementi di prova a disposizione della Commissione è emerso che i prodotti GFF esportati nell'Unione dalla Turchia derivavano principalmente da filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. |
(42) |
La tabella 2 mostra che le importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina in Turchia sono aumentate in misura sostanziale, passando da 6 996 tonnellate nel 2019 a 19 201 tonnellate nel periodo di riferimento. Anche le importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dall'Egitto in Turchia sono aumentate in modo significativo, passando da 9 142 tonnellate nel 2019 a 30 149 tonnellate nel periodo di riferimento. Le importazioni dalla Cina e dall'Egitto rappresentano circa il 70 % del totale delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro della Turchia sia nell'anno 2020 sia nel periodo di riferimento. Inoltre il notevole aumento delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e dall'Egitto in Turchia ha coinciso anche con il fatto che Turkiz Composite ha iniziato a rifornire il suo più grande acquirente europeo soltanto a partire da maggio 2020, con un conseguente incremento del consumo di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro per la produzione di prodotti GFF. |
(43) |
Turkiz Composite ha affermato che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro utilizzati per i prodotti GFF erano tutti acquistati dalla Cina e dall'Egitto, in particolare presso le sue società collegate in Cina ed Egitto. La società ha importato tali filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) con il codice SA 7019 12. Le importazioni con questo codice hanno evidenziato l'aumento più significativo nell'ambito delle importazioni dalla Cina e dall'Egitto in Turchia. |
(44) |
Il notevole aumento dei volumi delle importazioni della Turchia di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e dall'Egitto è indicativo di una crescente domanda di tali fattori produttivi in Turchia, che si potrebbe spiegare almeno in parte con l'aumento della produzione e delle esportazioni di prodotti GFF dalla Turchia durante il periodo di riferimento. Tale tendenza è stata corroborata anche dalle informazioni fornite da Turkiz Composite. |
2.3.3. Conclusioni sulla modificazione della configurazione degli scambi
(45) |
L'aumento delle esportazioni di prodotti GFF dalla Turchia nell'Unione, da un lato, e la diminuzione delle esportazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall'Egitto nell'Unione, dall'altro, costituiscono una modificazione della configurazione degli scambi tra la Turchia e l'Unione ai sensi dell'articolo 23 del regolamento di base, unitamente all'aumento significativo delle esportazioni cinesi ed egiziane di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro in Turchia, registrato durante il periodo di riferimento rispetto al 2019, come illustrato nella tabella 2. |
2.4. Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio compensativo
(46) |
L'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, prevede che la modificazione della configurazione degli scambi derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o una giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. |
(47) |
La Commissione ha ricordato che tali pratiche, processi o lavorazioni comprendono l'assemblaggio di pezzi/l'effettuazione di operazioni di completamento in un paese terzo, come spiegato al considerando 19. |
(48) |
Turkiz Composite ha affermato che esisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica per la sua costituzione. La società ha sostenuto che la sua costituzione in Turchia era dovuta alla domanda elevata di prodotti GFF in Turchia e all'aumento della domanda nei paesi vicini diversi dall'UE (principalmente Egitto, Giordania, Iran e, in una certa misura, Arabia Saudita), come pure alla domanda significativa e in crescita di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro in Turchia. |
(49) |
Dall'inchiesta è emerso che Turkiz Composite aveva deciso di creare una società in Turchia prima dell'apertura dell'inchiesta iniziale. La società è stata costituita il 1o giugno 2018, ma ha avviato la produzione soltanto a marzo 2019, poiché doveva ancora trovare i locali, nonché comprare, trasferire, installare e collaudare tutte le macchine per prodotti GFF. La data dell'inizio della produzione ha coinciso con la data dell'apertura (11) dell'inchiesta antidumping iniziale sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall'Egitto, che ha preceduto di circa tre mesi l'apertura dell'inchiesta iniziale. |
(50) |
L'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base prevede inoltre la presenza di un nesso tra le pratiche, i processi o le lavorazioni in questione e la modificazione della configurazione degli scambi, giacché quest'ultima deve «derivare» dai primi. Pertanto, per non essere considerati un'elusione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, è necessario che le pratiche, i processi o le lavorazioni che hanno causato la modificazione della configurazione degli scambi abbiano una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. |
(51) |
Alla luce di quanto esposto, l'argomentazione secondo cui la società era stata costituita per servire il mercato interno e quelli dell'Africa e del Medio Oriente è inconferente, in quanto non è la costituzione della società a costituire le pratiche, i processi o le lavorazioni che hanno causato la modificazione della configurazione degli scambi. Le pratiche da cui deriva tale modificazione sono rappresentate dalle operazioni di assemblaggio/completamento in Turchia che determinano un aumento significativo delle esportazioni di prodotti GFF (il prodotto assemblato) nell'Unione. Le vendite all'esportazione di Turkiz Composite di prodotti GFF nell'Unione sono aumentate in modo sostanziale quando questa ha iniziato ad aumentare progressivamente le forniture al suo principale acquirente europeo a partire da maggio 2020 in poi (cfr. il considerando 42), data che ha coinciso con quella dell'istituzione delle misure iniziali (cfr. considerando 1). |
(52) |
Inoltre il fatto che una società che è stata asseritamente costituita per servire il mercato interno e quelli africano e mediorientale, in seguito all'apertura del procedimento antidumping serva invece, di fatto, il mercato interno e quello dell'Unione (12), suggerisce altresì che le attività di assemblaggio siano state sviluppate in risposta all'inchiesta e che poi siano ulteriormente aumentate in risposta all'istituzione dei dazi. |
(53) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Turkiz Composite e LM Wind Power hanno affermato che il ragionamento della Commissione sotteso all'analisi giuridica sulla giustificazione economica era lacunoso, poiché la Commissione non aveva valutato se per le pratiche, i processi o le lavorazioni vi fosse una sufficiente motivazione o una giustificazione economica. Le due società hanno inoltre sostenuto che la Commissione ha applicato il criterio temporale sbagliato, in quanto ha omesso di riconoscere che «l'istituzione dei dazi» — e non l'apertura di un'inchiesta — deve essere il motivo all'origine delle pratiche, dei processi e delle lavorazioni. Le parti hanno infine sostenuto che, se la Commissione avesse applicato i criteri giuridici corretti, sarebbe giunta alla conclusione che esisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica per la costituzione di Turkiz Composite. Esse hanno affermato che la ragione principale per la creazione dello stabilimento turco era quella di servire il mercato interno turco. |
(54) |
La Commissione ha respinto tali argomentazioni. In primo luogo, la Commissione non ha omesso di valutare se vi fosse una sufficiente motivazione o una giustificazione economica per le pratiche, i processi o le lavorazioni. La valutazione è stata effettuata, come spiegato chiaramente ai considerando 49 e 50. La Commissione ha individuato con chiarezza le pratiche, i processi o le lavorazioni che hanno determinato la modificazione della configurazione degli scambi e ha quindi analizzato le possibili motivazioni di tali pratiche. Contrariamente a quanto affermato dalle parti interessate, e come spiegato al considerando 51, non è la costituzione di Turkiz Composite o le sue vendite sul mercato interno a costituire le pratiche, i processi o le lavorazioni in questione, in quanto la modificazione della configurazione degli scambi, come illustrato al punto 2.3., non deriva da essi. |
(55) |
In secondo luogo, la Commissione non ha applicato il criterio temporale sbagliato. Come indicato al considerando 49, la data dell'avvio della produzione coincideva con la data di apertura dell'inchiesta iniziale. Tali risultanze, che si basano su informazioni verificate fornite da Turkiz Composite, erano giuridicamente pertinenti, in quanto una delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base (13) è che «[…] le operazioni sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente […]». La definizione di elusione contenuta nell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base è incentrata sull'istituzione del dazio, dal momento che senza l'istituzione di un dazio non può esservi elusione. Ciò non vuol dire che l'inizio di pratiche, processi o lavorazioni dopo l'apertura di un'inchiesta non possa essere considerato un elemento di prova del fatto che il dazio successivamente istituito (e ragionevolmente previsto) sia stato la giustificazione per le pratiche in questione. La lettura dell'articolo 23, paragrafo 3, proposta dalla parte interessata non soltanto sarebbe incompatibile con la formulazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base di cui sopra, ma escluderebbe di fatto le pratiche di elusione iniziate tra l'apertura di un'inchiesta e l'istituzione dei dazi dall'ambito di applicazione dell'articolo 23, paragrafo 3. Ciò sarebbe contrario alle finalità stesse dell'articolo 13 del regolamento antidumping di base (e per analogia all'articolo 23 del regolamento di base), come stabilito dal Tribunale (14). |
(56) |
Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui il motivo principale della creazione dello stabilimento in Turchia era servire il mercato interno turco, la Commissione ha osservato che nel corso del presente procedimento le motivazioni addotte da Turkiz Composite erano leggermente cambiate, in quanto prima della divulgazione delle informazioni la società aveva affermato che il motivo era servire il mercato interno e quelli dell'Africa e del Medio Oriente. Come indicato al considerando 52, durante il periodo dell'inchiesta Turkiz Composite ha servito il mercato interno e quello dell'Unione. In ogni caso, le operazioni di Turkiz Composite sono sostanzialmente aumentate durante il periodo dell'inchiesta, come dimostrato dalle risultanze seguenti:
|
(57) |
Alla luce di quanto precede, l'inchiesta non ha rivelato una sufficiente motivazione o giustificazione economica per l'aumento significativo delle esportazioni nell'Unione del prodotto assemblato da parte di Turkiz Composite, se non quella di eludere il pagamento dei dazi antidumping attualmente in vigore. |
2.5. Inizio o sostanziale aumento delle operazioni
(58) |
L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base richiede che le operazioni di assemblaggio siano iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati siano originari del paese soggetto alle misure antidumping. Come indicato al considerando 19, le norme giuridiche di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base possono essere utilizzate per analogia nella valutazione del caso antisovvenzioni nel contesto dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base. |
(59) |
L'inchiesta iniziale è stata aperta il 16 maggio 2019 e i dazi compensativi definitivi sono stati istituiti il 15 giugno 2020. Turkiz Composite è stata ufficialmente costituita il 1o giugno 2018 e ha avviato la produzione a partire da marzo 2019. Pertanto la data dell'inizio della produzione coincide con quella dell'apertura dell'inchiesta antidumping iniziale sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall'Egitto, che ha preceduto di circa tre mesi l'apertura dell'inchiesta iniziale. |
(60) |
Inoltre le vendite all'esportazione di Turkiz Composite hanno registrato un incremento sostanziale nel 2020 e durante il periodo dell'inchiesta rispetto al 2019. Tale aumento sostanziale delle operazioni di assemblaggio o di completamento coincide con la data dell'istituzione dei dazi compensativi definitivi, vale a dire il 15 giugno 2020 (cfr. il considerando precedente). Inoltre quasi tutti i fattori produttivi, in particolare il 100 % del fattore produttivo principale (filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro) erano acquistati presso società collegate in Cina ed Egitto. |
(61) |
La Commissione ha pertanto concluso che le operazioni di assemblaggio o di completamento sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta iniziale. |
2.6. Valore dei pezzi e valore aggiunto
2.6.1. Valore dei pezzi
(62) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, per quanto riguarda le operazioni di assemblaggio, un'altra condizione per determinare l'elusione è che il valore dei pezzi (nella fattispecie, di origine cinese ed egiziana) sia uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, e che il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento sia inferiore al 25 % del costo di produzione. Le norme giuridiche di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base possono essere utilizzate per analogia nella valutazione del caso antisovvenzioni nel contesto dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base. |
(63) |
Il principale fattore produttivo per la fabbricazione di prodotti GFF sono i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. Turkiz Composite acquistava dalle sue società collegate in Cina e in Egitto il 100 % dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro utilizzati. Tali filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro erano trasformati in prodotti GFF tramite il processo di cucitura-intreccio, un'operazione di completamento effettuata in Turchia. Secondo le informazioni sottoposte a verifica fornite da Turkiz Composite, il fattore produttivo principale, ossia i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro, costituisce quasi il 100 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato/completato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base. |
(64) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Turkiz Composite e LM Wind Power hanno ribadito la loro argomentazione secondo cui la fabbricazione di prodotti GFF utilizzando come principale materia prima filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro importati non costituisce un «assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio» ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, che è applicato per analogia (cfr. il considerando 62), e che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro non sono parti, ma piuttosto materie ai sensi della nota esplicativa VII relativa alla seconda parte della regola generale 2 a) per l'interpretazione del sistema armonizzato, che stabilisce che le parti destinate ad essere assemblate «non possono subire alcuna operazione di lavorazione tale da completarne la fabbricazione». In tale contesto le due società hanno affermato che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro non sono «parti» di prodotti GFF e non sono «assemblati» in prodotti GFF, bensì trasformati in prodotti GFF tessendo e cucendo vari tipi di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro e altri materiali, con l'utilizzo di macchinari complessi. Argomentazioni analoghe sono pervenute anche dalle autorità egiziane. |
(65) |
La Commissione ha respinto tali argomentazioni. La pratica descritta al considerando 63 può configurare un'operazione di completamento rientrante nella nozione di operazione di assemblaggio a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, come illustrato anche al considerando 62. Sono stati inoltre presi in considerazione altri elementi, come spiegato in appresso. |
(66) |
In primo luogo, il riferimento alla nota esplicativa VII relativa alla seconda parte della regola generale 2 a) per l'interpretazione del sistema armonizzato non è pertinente, poiché la base giuridica diretta è l'articolo 23 del regolamento di base e non il diritto doganale, come esplicitamente chiarito dalla Corte di giustizia (15). |
(67) |
In secondo luogo, in merito all'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, che è applicato per analogia nella valutazione del caso antisovvenzioni nel contesto dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, la Corte di giustizia ha in primis ricordato che «[s]econdo giurisprudenza costante, ai fini dell'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione si deve tenere conto non solo dei suoi termini, ma anche del contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte» (16). Il regolamento antidumping di base non dà una definizione dei termini «operazioni di assemblaggio» od «operazioni di completamento». Tuttavia il modo in cui è costruito l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base favorisce un'interpretazione del termine «operazioni di assemblaggio» che, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base, include esplicitamente «operazioni di completamento». Ne consegue che «operazioni di assemblaggio» ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base comprendono non soltanto operazioni che consistono nell'assemblaggio di parti di un articolo composto, ma possono includere anche la lavorazione successiva, vale a dire la finitura di un prodotto. |
(68) |
Inoltre, secondo il Tribunale (17), la finalità delle inchieste condotte a norma dell'articolo 23 del regolamento di base è garantire l'efficacia dei dazi antidumping ed impedirne l'elusione. Pertanto l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base (che è applicato per analogia nella valutazione del caso antisovvenzioni nel contesto dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base) intende contemplare le pratiche, i processi e le lavorazioni che utilizzano prevalentemente pezzi originari del paese che è soggetto alle misure, li assemblano o ne finiscono la lavorazione aggiungendo a tali pezzi un valore limitato. |
(69) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Turkiz Composite, LM Wind Power e le autorità egiziane hanno affermato di non condividere l'approccio adottato dalla Commissione di cumulare il valore dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro originari dell'Egitto con il valore di quelli originari della Cina al fine di determinare se il valore dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro fosse uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei presunti «pezzi» dei prodotti GFF. Le parti hanno sottolineato l'utilizzo della formulazione «pezzi originari del paese soggetto alla misura» (al singolare) nell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base. |
(70) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione per i motivi che seguono. In primo luogo, come indicato al considerando 1, nell'inchiesta iniziale le importazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall'Egitto erano state valutate cumulativamente. È stato pertanto opportuno applicare lo stesso metodo nella presente inchiesta antielusione volta ad estendere le misure iniziali. |
(71) |
In secondo luogo, l'articolo 13 del regolamento antidumping di base (che è applicato per analogia nella valutazione del caso antisovvenzioni nel contesto dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base) non osta a che la Commissione effettui tale analisi cumulativa per verificare se il criterio del 60 % di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base sia soddisfatto. Al contrario piuttosto, un'interpretazione della formulazione «paese soggetto alla misura» di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base in un senso che non consente il cumulo del valore dei pezzi quando le attività elusive hanno luogo in più di un paese è in contrasto con la giurisprudenza esistente dell'UE. Nella causa Kolachi, la Corte di giustizia ha trattato una pratica particolare di attività elusive (in un caso in cui parti di biciclette, dopo un primo parziale assemblaggio in Sri Lanka, erano poi successivamente assemblate in Pakistan) e ha confermato che tali pratiche di elusione rientravano nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, malgrado l'utilizzo della forma singolare in tale disposizione. La Corte di giustizia (18) ha inoltre rilevato che qualsiasi altra interpretazione consentirebbe ai produttori esportatori di indebolire l'efficacia delle misure antielusione. Pertanto lo stesso fondamento logico si applica ai tentativi di evitare l'applicazione delle norme antielusione attraverso l'approvvigionamento di materie prime da due paesi che sono entrambi soggetti alle misure. |
(72) |
In terzo luogo, secondo le argomentazioni di Turkiz Composite, qualora il 50 % dei fattori produttivi fosse acquistato in Cina e l'altro 50 % in Egitto, non si configurerebbe una pratica di elusione in cui il 100 % delle parti è acquistato da paesi soggetti alle misure. Tale conclusione sarebbe chiaramente contraria alle finalità dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, anche in considerazione del fatto che tutti i prodotti GFF esportati nell'Unione erano costituiti dal 100 % di parti acquistate in Cina oppure dal 100 % di parti acquistate in Egitto. |
(73) |
La Commissione ha pertanto concluso che il criterio del 60 % era soddisfatto. |
2.6.2. Valore aggiunto
(74) |
Turkiz Composite ha affermato che il costo del valore aggiunto sarebbe superiore alla soglia del 25 % del costo totale di produzione. Le principali voci nel calcolo del valore aggiunto comprendevano i costi di ammortamento, i costi di affitto, il costo del materiale di imballaggio, i costi diretti e indiretti del lavoro e gli altri costi di produzione indiretti, rientranti nei dati finanziari del periodo di riferimento presentati da Turkiz Composite nel suo modulo di richiesta di esenzione. |
(75) |
La Commissione ha esaminato tutte le suddette voci di costo e stabilito che alcune spese sostenute non potevano essere classificate come costi di produzione oppure erano state sovrastimate:
|
(76) |
Alla luce di quanto sopra, il valore aggiunto ai pezzi introdotti calcolato dalla Commissione era considerevolmente minore rispetto a quello calcolato da Turkiz Composite. |
(77) |
Inoltre Turkiz Composite acquistava quasi tutti i fattori produttivi, in particolare il 100 % del principale fattore produttivo (filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro) presso società collegate in Cina ed Egitto. Turkiz Composite non ha presentato alcun elemento di prova concreto per dimostrare che tali prezzi fossero in linea con le condizioni del mercato e non fossero influenzati dal rapporto, anziché dai prezzi di trasferimento tra società collegate. La Commissione ha invece riscontrato che tali prezzi erano notevolmente inferiori a quelli pagati dagli altri tre produttori esportatori turchi che hanno collaborato a fornitori indipendenti durante il periodo di riferimento. |
(78) |
Pertanto, al fine di giungere a una risultanza ragionevolmente precisa, i prezzi pagati da Turkiz Composite sono stati considerati prezzi di trasferimento intrasocietario e sostituiti dalla media ponderata dei prezzi pagati dagli altri tre produttori esportatori che hanno collaborato. |
(79) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Turkiz Composite e LM Wind Power hanno asserito che la Commissione non poteva sostituire i prezzi di trasferimento con la media ponderata dei prezzi pagati dagli altri tre produttori esportatori turchi ai loro fornitori indipendenti durante il periodo di riferimento. Le due parti hanno affermato che tale approccio non era consentito e che ritenevano che non vi fosse alcuna base giuridica per applicare per analogia l'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base. Entrambe le parti hanno inoltre sostenuto che la Commissione non aveva condotto in modo corretto la prova di conformità alle condizioni di mercato e non poteva garantire che i prezzi confrontati fossero comparabili in termini di quantitativi e che tutti gli elementi del prezzo fossero inclusi. |
(80) |
La Commissione ha respinto tali argomentazioni per i motivi esposti in appresso. In primo luogo, nel documento generale di divulgazione delle informazioni, la Commissione non ha richiamato l'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base quale base giuridica per tale adeguamento. Al fine di determinare il valore dei pezzi introdotti dai paesi soggetti alle misure, la Commissione ha considerato la lettera e la finalità dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base (che è applicato per analogia nella valutazione del caso antisovvenzioni nel contesto dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base). La formulazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base non impedisce in alcun modo alla Commissione di effettuare determinati adeguamenti al fine di determinare il valore dei pezzi, in particolare nel caso in cui i costi di una società non rispecchiano necessariamente il valore dei pezzi, come potrebbe avvenire nel caso in cui i pezzi siano acquistati da società collegate. Al fine di determinare il valore dei pezzi, la Commissione era pertanto autorizzata a fare gli adeguamenti necessari, inclusa la sostituzione dei prezzi di trasferimento tra società collegate, poiché è stato accertato che tali prezzi non erano in linea con le condizioni di mercato. Tale approccio è anche in linea con le finalità dell'articolo 23 del regolamento di base e delle inchieste da esso disciplinate di cui al considerando 68, in quanto impedisce alle società che eludono di sottovalutare i pezzi introdotti, al fine di sovrastimare il valore aggiunto a tali pezzi. |
(81) |
In secondo luogo, per quanto riguarda l'asserzione secondo cui la Commissione non avrebbe condotto in modo corretto la prova di conformità alle condizioni di mercato, è opportuno ricordare che Turkiz Composite fa parte del gruppo China National Building Materials, che è un gruppo cinese di proprietà statale e che le sue società collegate cinesi ed egiziane sono soggette a misure. Dall'inchiesta è emerso che i prezzi dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro acquistati da Turkiz Composite presso le sue società collegate egiziane e cinesi erano notevolmente inferiori ai prezzi pagati dagli altri tre produttori esportatori turchi. Pertanto, dopo avere effettuato il confronto, la Commissione ha sostituito i prezzi intrasocietari con la media ponderata dei prezzi pagati dagli altri tre produttori esportatori turchi ai fornitori indipendenti durante il periodo di riferimento. |
(82) |
La Commissione si è accertata che i prezzi confrontati fossero comparabili in termini di quantitativi e che tutti gli elementi del prezzo fossero inclusi. In primo luogo, ai fini del confronto, è stato adottato lo stesso periodo, vale a dire il periodo di riferimento. In secondo luogo, i quantitativi di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro acquistati durante il periodo di riferimento dagli altri tre produttori esportatori turchi presso fornitori indipendenti erano sufficientemente consistenti (tra 10 000 e 25 000 tonnellate), e quindi rappresentativi, per essere utilizzati per determinare prezzi attendibili con cui sostituire i prezzi di trasferimento di Turkiz Composite al fine di determinare in modo corretto il valore aggiunto. In terzo luogo, gli altri tre produttori esportatori turchi che hanno collaborato producevano prodotti GFF nello stesso modo di Turkiz Composite, partendo da filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. L'inchiesta non ha evidenziato differenze qualitative, in quanto i quattro produttori esportatori turchi che hanno collaborato hanno un processo di produzione simile. In quarto luogo, gli altri produttori esportatori turchi acquistavano ingenti quantitativi di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro sul mercato interno, mentre Turkiz Composite li acquistava esclusivamente da Egitto e Cina. Di norma l'acquisto sul mercato interno di quantità rappresentative dovrebbe comportare prezzi più bassi anziché più elevati. In quinto luogo, il confronto tra i quattro produttori esportatori turchi è stato fatto su una base omogenea, vale a dire sulla base del costo totale degli acquisti figurante nelle tabelle verificate presentate dai produttori esportatori stessi. |
(83) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Turkiz Composite ha affermato che il suo prezzo di acquisto presso le società collegate cinesi era più alto dei prezzi di vendita praticati dalle sue società collegate ad acquirenti indipendenti in Turchia e che pertanto gli acquisti di Turkiz Composite dovrebbero essere considerati in linea con le condizioni di mercato. |
(84) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione. Sulla base delle tabelle C.3.R e C.3.U presentate nelle risposte al questionario di Jushi Group Co., Ltd. [«gruppo Jushi» (20)] il prezzo medio unitario di vendita dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro praticato durante il periodo di riferimento agli acquirenti indipendenti in Turchia era notevolmente più alto di quello applicato ai suoi acquirenti collegati in Turchia, vale a dire a Turkiz Composite. La Commissione ha anche esaminato i prezzi dell'altra società cinese collegata di Turkiz Composite, ossia Tongxiang Hengxian Trading Company Limited [«Tongxian» (21)]. Durante il periodo di riferimento Tongxian ha venduto filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro esclusivamente a Turkiz Composite, per cui anche il suo prezzo medio unitario di vendita era inferiore ai prezzi medi unitari di vendita fatturati dal gruppo Jushi ai propri acquirenti indipendenti in Turchia. Inoltre, durante il periodo di riferimento, Turkiz Composite ha acquistato più del 90 % del totale dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dal gruppo Jushi e da Tongxian. Alla luce di quanto sopra, la Commissione è giunta alla conclusione che il prezzo medio unitario di vendita praticato a Turkiz Composite dalle sue società collegate cinesi, gruppo Jushi e Tongxian, era costantemente e sensibilmente inferiore a quello pagato al gruppo Jushi dalle altre società turche (22), nonché costantemente e sensibilmente inferiore ai prezzi pagati dagli altri tre produttori esportatori turchi che hanno collaborato e pertanto non era in linea con le condizioni di mercato. |
(85) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Turkiz Composite ha affermato che, nel foglio «Prova del valore aggiunto» la Commissione ha applicato una formula sbagliata per il calcolo della «% del costo del valore aggiunto» (riga 54), in quanto ha erroneamente diviso il costo di produzione totale (riga 50) per il «totale dei pezzi introdotti (Egitto, Cina e altre fonti)» (riga 49), mentre per un calcolo corretto avrebbe dovuto utilizzare il «totale dei pezzi introdotti da Egitto e Cina» (riga 48). |
(86) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto Turkiz Composite non ha fornito l'impatto del calcolo della Commissione. Anche se la Commissione avesse utilizzato una formula sbagliata, quod non, l'utilizzo del metodo suggerito da Turkiz Composite per calcolare la «% del costo del valore aggiunto» avrebbe determinato soltanto una differenza insignificante del «valore aggiunto», senza alcun impatto sulla risultanza della Commissione secondo cui il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento era inferiore al 25 % del costo di produzione. |
(87) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Turkiz Composite ha affermato che la Commissione non poteva escludere i kit dai suoi calcoli, in quanto questi facevano parte del prodotto oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha respinto tale argomentazione per gli stessi motivi esposti nel documento di divulgazione delle informazioni specifico fornito a Turkiz Composite del 5 luglio 2022. In primo luogo, la produzione e le vendite dei kit costituivano una parte marginale del totale della produzione e delle vendite della società durante il periodo di riferimento. I quantitativi di prodotti GFF esportati nell'Unione durante il periodo di riferimento superavano di oltre 170 volte i quantitativi di kit esportati nell'Unione. In secondo luogo, a livello di contabilità generale la società non ha differenziato i costi sostenuti per gli impianti destinati ai prodotti GFF e per l'impianto per i kit, salvo il fatto di avere creato due conti distinti per i costi del lavoro nell'officina di taglio. In terzo luogo, i kit erano venduti principalmente sul mercato interno. |
(88) |
Inoltre, stando alle informazioni fornite da Turkiz Composite, anche se la Commissione avesse deciso di non escludere i kit dai suoi calcoli, la «% del costo del valore aggiunto» non avrebbe cambiato la risultanza della Commissione secondo cui il valore aggiunto originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento era inferiore al 25 % del costo di produzione, vista soprattutto l'esigua produzione di kit. |
(89) |
Con l'adeguamento del costo di produzione e la sostituzione dei prezzi di trasferimento dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro indicati, il valore aggiunto medio così stabilito durante il periodo di riferimento è risultato inferiore alla soglia del 25 %. La Commissione ha pertanto concluso che il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento era inferiore al 25 % del costo di produzione. |
2.7. Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio
(90) |
In conformità dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avessero indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure attualmente in vigore. |
(91) |
Per quanto riguarda i quantitativi, sulla base delle tabelle verificate presentate da Turkiz Composite, la società nel 2019 ha importato quantitativi compresi tra 0 e 300 tonnellate rispetto a 6 000-8 000 tonnellate nel periodo di riferimento. Nel contempo, il richiedente ha stimato che il consumo dell'Unione per gli anni 2020 e 2021 fosse rispettivamente di circa 150 000 e 170 000 tonnellate. La quota di mercato delle importazioni dalla Turchia rappresentava oltre il 4 % durante il periodo di riferimento. |
(92) |
Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione ha confrontato il prezzo medio non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta iniziale con la media ponderata dei prezzi CIF all'esportazione determinati sulla base delle informazioni fornite da Turkiz Composite, opportunamente adeguati per includere i costi post-sdoganamento. Da tale confronto dei prezzi è emerso che i prezzi delle importazioni da Turkiz Composite erano inferiori di oltre il 10 % a quelli dell'Unione. |
(93) |
La Commissione ha concluso pertanto che le misure in vigore risultavano indebolite, in termini di quantitativi e di prezzi, dalle importazioni dalla Turchia oggetto della presente inchiesta. |
2.8. Elementi di prova della sovvenzione
(94) |
In conformità dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato anche se il prodotto simile importato e/o parti di esso beneficiassero ancora delle sovvenzioni. |
(95) |
Come indicato nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 (cfr. considerando 1), è risultato che i produttori esportatori cinesi ed egiziani beneficiavano di una serie di regimi di sovvenzione concessi dal governo della RPC e da quello dell'Egitto. A tale proposito, è risultato che le società collegate cinesi ed egiziane del gruppo China National Building Materials beneficiavano anche di una serie di regimi di sovvenzioni, quali sussidi, finanziamenti agevolati e rinuncia alla riscossione di entrate. È stato accertato che le sovvenzioni riguardavano la produzione totale delle società in quanto non erano legate a un prodotto specifico. |
(96) |
Nel corso della presente inchiesta non sono pervenute nuove informazioni che metterebbero in discussione la conclusione dell'inchiesta iniziale e che indicherebbero che tali regimi di sovvenzione non erano più validi. |
(97) |
Inoltre Turkiz Composite acquistava il 100 % dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro utilizzati per la produzione di prodotti GFF dalle sue società collegate in Cina ed Egitto. Come indicato nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione (23), del 24 giugno 2020, e nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 (24), le società collegate di Turkiz Composite beneficiavano di sovvenzioni per la produzione di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro. |
(98) |
Durante l'inchiesta non sono stati presentati elementi di prova tali da comprovare che i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro prodotti in Egitto e in Cina dalle società collegate di Turkiz Composite non beneficiassero più della sovvenzione. La Commissione ha pertanto concluso che le parti del prodotto simile importato beneficiavano ancora della sovvenzione. |
(99) |
La Commissione ha osservato inoltre che è possibile presumere un trasferimento di sovvenzioni tra società collegate che non operano in linea con le condizioni di mercato (25), in particolare soprattutto quando la società collegata a valle assembla ed esporta un prodotto nell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che il prodotto simile importato e parti di esso beneficiavano ancora della sovvenzione. |
3. MISURE
(100) |
Sulla base delle risultanze di cui sopra, la Commissione ha concluso che le misure compensative definitive istituite sulle importazioni di prodotti GFF originari della RPC e dell'Egitto erano oggetto di elusione mediante l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta spedito dalla Turchia da Turkiz Composite. |
(101) |
In considerazione del fatto che il livello di collaborazione è stato elevato e che le vendite all'esportazione indicate da Turkiz Composite erano superiori alla somma delle vendite all'esportazione riportate dagli altri tre produttori esportatori turchi che hanno collaborato messi insieme, e giacché nessun'altra società turca si è manifestata per richiedere un'esenzione, la Commissione ha concluso che le risultanze relative alle pratiche di elusione riguardanti Turkiz Composite dovrebbero essere estese a tutte le importazioni dalla Turchia. |
(102) |
A norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base, è pertanto opportuno estendere le misure antisovvenzione in vigore sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina e dell'Egitto alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta. |
(103) |
A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di base, la misura da estendere dovrebbe essere quella stabilita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 per «tutte le altre società», ossia un dazio compensativo definitivo del 30,7 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. |
(104) |
Durante il periodo di riferimento Turkiz Composite importava filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro in parte dall'Egitto e in parte dalla RPC. I filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro acquistati dalle sue società collegate in Egitto e nella RPC erano assemblati da Turkiz Composite in prodotti GFF che erano esportati nell'Unione, eludendo sia i dazi istituiti sulle importazioni di prodotti GFF dall'Egitto (10,9 %) sia quelli sulle importazioni di prodotti GFF dalla RPC (30,7 %). Pertanto, al fine di garantire l'efficacia delle misure in vigore, è giustificata l'estensione del maggiore dei due dazi, vale a dire il dazio per tutte le «altre società» della RPC (30,7 %), di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776. |
(105) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, Turkiz Composite ha affermato che la Commissione non poteva estendere i dazi sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina, in quanto il valore delle importazioni di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro rappresentava una parte meno rilevante del valore complessivo dei filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro utilizzati da Turkiz Composite per la produzione di prodotti GFF e, quindi, non soddisfaceva il criterio del 60 % di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento antidumping di base che è applicato per analogia nella valutazione del caso antisovvenzioni nel contesto dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base. In caso contrario, tale estensione delle misure sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina sarebbe in contrasto con il principio di proporzionalità, come rilevato al punto 127 della causa T-278/20, Zhejiang Hangtong/Commissione. |
(106) |
La Commissione ha respinto l'argomentazione secondo cui non potrebbe estendere i dazi sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina sulla base delle proprie argomentazioni riguardanti il cumulo delle importazioni di cui al considerando 71. La Commissione ha inoltre ricordato che l'obiettivo del regolamento di base è proteggere l'industria dell'UE dalle importazioni sleali e l'articolo 23 del regolamento di base è volto in particolare ad evitare l'elusione delle misure di difesa commerciale. Un'estensione dei dazi limitata soltanto al livello dei dazi contro le importazioni dall'Egitto (10,9 %) non terrebbe conto del fatto che anche le misure contro la Cina sono state eluse e indebolirebbe l'efficacia delle misure in vigore. |
(107) |
La Commissione ha respinto anche l'affermazione secondo cui l'estensione delle misure sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina sarebbe in contrasto con il principio di proporzionalità. Dal momento che è stata accertata l'elusione delle misure compensative iniziali che erano state istituite sulle importazioni sia dalla Cina che dall'Egitto, la Commissione non ha compreso per quale motivo un'estensione del più elevato dei due dazi, oggetto di elusione, sarebbe sproporzionata. Pertanto, come indicato al considerando 104, al fine di garantire l'efficacia delle misure in vigore, l'estensione del più elevato dei due dazi, vale a dire il dazio per tutte le "altre società" della RPC (30,7 %), di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, è giustificata. |
(108) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, LM Wind Power ha dichiarato che l'estensione dei dazi sulle importazioni di prodotti GFF dalla Turchia avrebbe un forte impatto sulle imprese degli importatori di prodotti GFF, che potrebbe a sua volta ripercuotersi sulla capacità dell'Unione di conseguire i suoi obiettivi ambientali, a causa dell'aumento dei prezzi dei prodotti GFF che graverebbe sui produttori di turbine eoliche dell'Unione. |
(109) |
La Commissione ha preso atto di quanto affermato da LM Wind Power, ma ha ribadito che la finalità principale delle inchieste condotte a norma dell'articolo 23 del regolamento di base è garantire l'efficacia del dazio compensativo iniziale ed impedirne l'elusione. Nella presente inchiesta, la Commissione ha accertato che i criteri di cui all'articolo 23 del regolamento di base erano soddisfatti e ha pertanto deciso di estendere le misure compensative alla Turchia. È stato tuttavia accertato che tre dei quattro produttori esportatori che hanno collaborato erano autentici produttori turchi e pertanto esentati dall'estensione delle misure. Gli utilizzatori di prodotti GFF possono pertanto approvvigionarsi presso i produttori esentati, come pure dai produttori dell'Unione e/o dai produttori di altri paesi terzi. |
(110) |
Infine, in seguito alla divulgazione delle informazioni, il richiedente ha dichiarato di accogliere con favore l'intenzione della Commissione di estendere le misure alle importazioni di prodotti GFF dalla Turchia e di non avere osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni della Commissione. |
(111) |
A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell'Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere riscossi dazi su tali importazioni registrate del prodotto oggetto dell'inchiesta. |
4. RICHIESTA DI ESENZIONE
(112) |
Come descritto sopra, Turkiz Composite è risultata coinvolta in pratiche di elusione. Non è quindi possibile concedere a tale società un'esenzione a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base. |
(113) |
In base alla domanda, altri due produttori esportatori che hanno collaborato erano importanti produttori autentici di prodotti GFF della Turchia, ossia le società del gruppo «Metyx Composites» (cfr. il considerando 26) e Saertex Turkey Tekstil Ltd. Şirketi, e non erano coinvolti in pratiche di elusione (26). L'inchiesta ha infatti confermato che detti due produttori esportatori non avevano mai o quasi mai importato filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina e/o dall'Egitto. |
(114) |
Il terzo produttore che ha collaborato (Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A.Ş.) era un piccolo produttore di prodotti GFF che aveva meno di 10 dipendenti, meno di cinque macchine per prodotti GFF e che nel periodo di riferimento aveva effettuato soltanto due vendite all'esportazione nell'Unione per quantitativi relativamente insignificanti. La società era stata costituita nel 1975, aveva iniziato la produzione di prodotti GFF nel 2011 e durante il periodo di riferimento non aveva importato filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro dalla Cina o dall'Egitto. |
(115) |
Pertanto, poiché i tre produttori esportatori turchi di cui sopra sono produttori autentici, non coinvolti in operazioni di trasbordo né in altre pratiche di elusione, quali ad esempio operazioni di assemblaggio, essi saranno esentati dall'estensione delle misure. |
5. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(116) |
Il 5 luglio 2022 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai fatti e alle considerazioni principali che hanno portato alle conclusioni di cui sopra, invitandole a presentare osservazioni. |
(117) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1037, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, è esteso alle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019610081, 7019610084, 7019620081, 7019620084, 7019630081, 7019630084, 7019640081, 7019640084, 7019650081, 7019650084, 7019660081, 7019660084, 7019691081, 7019691084, 7019699081, 7019699084, 7019900081 e 7019900084) spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia (codici TARIC 7019610083, 7019620083, 7019630083, 7019640083, 7019650083, 7019660083, 7019691083, 7019699083 e 7019900083), ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate di seguito:
Paese |
Società |
Codice addizionale TARIC |
Turchia |
Saertex Turkey Tekstil Ltd. Şti. |
C115 |
Turchia |
Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A.Ş. |
C116 |
Turchia |
Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Telateks Dış Ticaret ve Kompozit Sanayi Anonim Şirketi |
C117 |
2. Il dazio esteso è il dazio compensativo del 30,7 % applicabile a «tutte le altre società» della RPC.
3. Il dazio esteso a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2229, nonché dell'articolo 23, paragrafo 4, e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037.
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2229, che è abrogato.
Articolo 3
La richiesta di esenzione presentata da Turkiz Composite Materials Technology Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi è respinta.
Articolo 4
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata all'indirizzo seguente:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione G Ufficio: |
CHAR 04/39 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
2. In conformità dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 per le importazioni di società che non eludono le misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1).
(3) GU C 167 del 16.5.2019, pag. 11.
(4) La società era precedentemente denominata Hengshi Turkey, che è il nome riportato nella domanda.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2230 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto mediante importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 448 del 15.12.2021, pag. 58).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2229 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto mediante importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 448 del 15.12.2021, pag. 52).
(7) Cfr. la domanda, versione consultabile, punti da 40 a 42, pag. 10.
(8) Cfr. la domanda, versione consultabile, punto 29, pag. 8 e punto 41, pag. 9.
(9) Il China National Building Materials Group è il gruppo di proprietà cinese cui appartiene il produttore esportatore turco Turkiz Composite e di cui fa parte la società China Hengshi Foundation Company Limited.
(10) Cfr. la domanda, versione consultabile, punto 27, pag. 8.
(11) GU C 68 del 21.2.2019, pag. 29.
(12) L'inchiesta ha evidenziato che le esportazioni di Turkiz Composite verso altri paesi terzi (tra cui eventualmente i mercati dell'Africa e del Medio Oriente) hanno rappresentato solo una piccola parte delle vendite totali della società durante il periodo dell'inchiesta.
(13) Come indicato al considerando 19, le norme giuridiche di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base possono essere utilizzate per analogia nella valutazione del caso antisovvenzioni nel contesto dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base.
(14) Sentenza dell'8 giugno 2022, Guangxi Xin Fu Yuan/Commissione, T-144/20, ECLI:EU:T:2022:346, punto 59 e giurisprudenza ivi citata.
(15) Sentenza del 12 settembre 2019, Commissione/Kolachi Raj Industrial, C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717, punto 90 e giurisprudenza ivi citata.
(16) Sentenza del 12 settembre 2019, Commissione/Kolachi Raj Industrial, C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717, punto 82 e giurisprudenza ivi citata.
(17) Sentenza dell'8 giugno 2022, Guangxi Xin Fu Yuan/Commissione, T-144/20, ECLI:EU:T:2022:346, punto 59 e giurisprudenza ivi citata.
(18) Sentenza del 12 settembre 2019, Commissione/Kolachi Raj Industrial, C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717, punti da 97 a 104.
(19) L'imballaggio secondario ha una funzione pratica: organizza e rende stabili i prodotti preparandoli per il posizionamento sugli scaffali. Esso inoltre rende più facile e sicura la conservazione, cosicché quando un produttore deve spedire più unità, è sicuro che queste arriveranno intatte al consumatore, come nel caso di una scatola contenente un flacone di aspirine, o una scatola contenente lattine di soda, oppure l'involucro di plastica delle confezioni due per uno. Tutti questi sono esempi di imballaggi secondari che tengono insieme singole unità di prodotti.
(20) Il gruppo Jushi era una delle società collegate cinesi di Turkiz Composite che ha collaborato all'inchiesta di cui al considerando 27.
(21) Tongxian era un'altra società collegata cinese di Turkiz Composite che ha collaborato all'inchiesta di cui al considerando 27.
(22) In base alle risposte al questionario, Tongxian non ha venduto filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro ad acquirenti indipendenti in Turchia durante il periodo di riferimento.
(23) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione, del 24 giugno 2020, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto e che riscuote il dazio compensativo definitivo sulle importazioni registrate di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto (GU L 201 del 25.6.2020, pag. 10).
(24) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 del 25.2.2021 pag. 1).
(25) Relazione dell'organo di appello dell'OMC, United States – Final Countervailing Duty Determination with respect to Certain Softwood Lumber from Canada (WT/DS257/AB/R, 19 gennaio 2004, punto 143).
(26) Cfr. la domanda, versione consultabile, punto 23, pag. 7.
8.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 233/36 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1479 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2022
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione di prodotti della pesca
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 5, e l’articolo 52,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1005/2008 si applica ai prodotti della pesca quali definiti all’articolo 2 dello stesso. L’allegato I del suddetto regolamento reca l’elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di prodotti della pesca. Detto elenco può essere riveduto ogni anno e dovrebbe essere modificato sulla base delle nuove informazioni acquisite nell’ambito della cooperazione amministrativa con i paesi terzi, di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008. |
(2) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di“prodotti della pesca”stabilita all’articolo 2, punto 8
ex capitolo 3 ex 1604 ex 1605 |
Prodotti dell’acquacoltura ottenuti da avannotti o larve |
0302 91 00 ex 0302 99 00 0303 91 10 0303 91 90 ex 0303 99 00 0305 20 00 0305 72 00 ex 0305 79 00 ex 1604 |
Fegati, uova, lattimi, pinne dei pesci (ad eccezione delle pinne di pesci della classe Chondrichthyes), teste, code, stomaco e altre frattaglie di pesce commestibili |
0301 11 00 0301 19 00 |
Pesci ornamentali, vivi |
ex 0301 91 |
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), vive, pescate in acque dolci |
ex 0301 92 |
Anguille (Anguilla spp.), vive, pescate in acque dolci |
0301 93 00 |
Carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), vive |
ex 0301 99 11 |
Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), vivi, pescati in acque dolci |
0301 99 17 |
Altri pesci di acqua dolce, vivi |
ex 0302 11 |
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci |
ex 0302 13 00 |
Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci |
ex 0302 14 00 |
Salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci |
ex 0302 19 00 |
Altri salmonidi, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci |
0302 71 00 |
Tilapia (Oreochromis spp.), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |
0302 72 00 |
Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |
0302 73 00 |
Carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |
ex 0302 74 00 |
Anguille (Anguilla spp.), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci |
0302 79 00 |
Persico del Nilo (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |
0302 89 10 |
Altri pesci di acqua dolce, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |
ex 0303 11 00 |
Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka), congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci |
ex 0303 12 00 |
Altri salmoni del Pacifico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci |
ex 0303 13 00 |
Salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci |
ex 0303 14 |
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci |
ex 0303 19 00 |
Altri salmonidi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci |
0303 23 00 |
Tilapia (Oreochromis spp.), congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |
0303 24 00 |
Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |
0303 25 00 |
Carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |
ex 0303 26 00 |
Anguille (Anguilla spp.), congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci |
0303 29 00 |
Persico del Nilo (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.), congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |
0303 89 10 |
Altri pesci di acqua dolce, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |
0304 31 00 |
Filetti, freschi o refrigerati, di tilapia (Oreochromis spp.) |
0304 32 00 |
Filetti, freschi o refrigerati, di pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) |
0304 33 00 |
Filetti, freschi o refrigerati, di persico del Nilo (Lates niloticus) |
ex 0304 39 00 |
Filetti, freschi o refrigerati, di carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguille (Anguilla spp.), pescate in acque dolci, e pesci testa di serpente (Channa spp.) |
ex 0304 41 00 |
Filetti, freschi o refrigerati, di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), pescati in acque dolci |
ex 0304 42 |
Filetti, freschi o refrigerati, di trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), pescate in acque dolci |
0304 49 10 |
Filetti, freschi o refrigerati, di altri pesci di acqua dolce |
ex 0304 51 00 |
Carne di pesci (anche tritata), diversa dai filetti di pesce, fresca o refrigerata, di tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguille (Anguilla spp.), pescate in acque dolci, persico del Nilo (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.) |
ex 0304 52 00 |
Carne di pesci (anche tritata), diversa dai filetti di pesce, fresca o refrigerata, di salmonidi, pescati in acque dolci |
0304 59 10 |
Carne di pesci (anche tritata), diversa dai filetti di pesce, fresca o refrigerata, di altri pesci d’acqua dolce |
0304 61 00 |
Filetti congelati di tilapia (Oreochromis spp.) |
0304 62 00 |
Filetti congelati di pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) |
0304 63 00 |
Filetti congelati di persico del Nilo (Lates niloticus) |
ex 0304 69 00 |
Filetti congelati di carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguille (Anguilla spp.), pescate in acque dolci, e pesci testa di serpente (Channa spp.) |
ex 0304 81 00 |
Filetti congelati di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), pescati in acque dolci |
ex 0304 82 |
Filetti congelati di trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), pescate in acque dolci |
0304 89 10 |
Filetti congelati di altri pesci di acqua dolce |
ex 0304 93 |
Carne di pesci (anche tritata), diversa dai filetti di pesce, congelata, di tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguille (Anguilla spp.), pescate in acque dolci, persico del Nilo (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.) |
0304 99 21 |
Carne di pesci (anche tritata), diversa dai filetti di pesce, congelata, di altri pesci d’acqua dolce |
ex 0305 31 00 |
Filetti, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati, di tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguille (Anguilla spp.), pescate in acque dolci, persico del Nilo (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.) |
ex 0305 39 10 |
Filetti, salati o in salamoia, ma non affumicati, di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), pescati in acque dolci |
ex 0305 39 90 |
Filetti, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati, di altri pesci di acqua dolce |
ex 0305 41 00 |
Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), affumicati, compresi i filetti, pescati in acque dolci |
ex 0305 43 00 |
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), affumicate, compresi i filetti, pescate in acque dolci |
ex 0305 44 10 |
Anguille (Anguilla spp.), affumicate, compresi i filetti, pescate in acque dolci |
0305 44 90 |
Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), persico del Nilo (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.), affumicati, compresi i filetti |
ex 0305 49 80 |
Altri pesci di acqua dolce, affumicati, compresi i filetti |
ex 0305 52 00 |
Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguille (Anguilla spp.), pescate in acque dolci, persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.), secchi, anche salati, ma non affumicati |
ex 0305 59 85 |
Altri pesci di acqua dolce, secchi, anche salati ma non affumicati |
ex 0305 64 00 |
Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), anguille (Anguilla spp.), pescate in acque dolci, persico del Nilo (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.), in salamoia o salati ma non secchi né affumicati |
ex 0305 69 50 |
Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), in salamoia o salati ma non secchi né affumicati, pescati in acque dolci |
ex 0305 69 80 |
Altri pesci di acqua dolce, in salamoia o salati ma non secchi né affumicati |
0306 19 10 |
Gamberi, congelati |
ex 0306 31 00 |
Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), ornamentali, vive |
ex 0306 32 10 |
Astici (Homarus spp.), ornamentali, vivi |
ex 0306 33 10 ex 0306 33 90 |
Granchi, ornamentali, vivi |
ex 0306 34 00 |
Scampi (Nephrops norvegicus), ornamentali, vivi |
ex 0306 35 50 ex 0306 35 90 |
Gamberetti d’acqua fredda (Pandalus spp., Crangon crangon), ornamentali, vivi |
ex 0306 36 10 |
Gamberetti della famiglia Pandalidae, diversi dal genere Pandalus, ornamentali, vivi |
ex 0306 36 50 |
Gamberetti grigi del genere Crangon, diversi dalla specie Crangon crangon, ornamentali, vivi |
ex 0306 36 90 |
Altri gamberetti, ornamentali, vivi |
0306 39 10 |
Gamberi, vivi, freschi o refrigerati |
ex 0306 39 90 |
Altri crostacei ornamentali, vivi; crostacei catturati in acque dolci |
0306 99 10 |
Gamberi, secchi, salati o in salamoia; affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l’affumicatura |
0307 11 10 0307 11 90 0307 12 00 0307 19 00 |
Ostriche, anche separate dalla loro conchiglia, vive, fresche, refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia; ostriche affumicate, anche separate dalla loro conchiglia, anche cotte prima o durante l’affumicatura |
0307 21 10 |
Conchiglie dei pellegrini (Coquilles Saint-Jacques), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi o refrigerati |
0307 21 90 |
Altre conchiglie dei pellegrini e altri molluschi della famiglia Pectinidae, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi o refrigerati |
0307 22 10 0307 22 90 |
Conchiglie dei pellegrini (Coquilles Saint-Jacques), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten, anche separati dalla loro conchiglia, congelati |
0307 22 95 |
Altre conchiglie dei pellegrini e altri molluschi della famiglia Pectinidae, anche separati dalla loro conchiglia, congelati |
0307 29 10 |
Conchiglie dei pellegrini (Coquilles Saint-Jacques), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l’affumicatura |
0307 29 90 |
Altre conchiglie dei pellegrini e altri molluschi della famiglia Pectinidae, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l’affumicatura |
0307 31 10 0307 31 90 0307 32 10 0307 32 90 0307 39 20 0307 39 80 |
Mitili (Mytilus spp., Perna spp.), anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; mitili affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l’affumicatura |
ex 0307 42 |
Seppie e seppiole, calamari e calamaretti, ornamentali, vivi |
ex 0307 51 00 |
Polpi o piovre (Octopus spp.), ornamentali, vivi |
0307 60 00 |
Lumache, diverse da quelle di mare, anche sgusciate, vive, fresche, refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia; lumache affumicate, diverse da quelle di mare, anche sgusciate, anche cotte prima o durante l’affumicatura |
0307 71 00 0307 72 10 0307 72 90 0307 79 00 |
Vongole, cardidi e arche (famiglie Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae e Veneridae), anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; vongole, cardidi e arche affumicati, diversi da quelle di mare, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l’affumicatura |
ex 0307 81 00 ex 0307 82 00 |
Abaloni (Haliotis spp.) e strombi (Strombus spp.), ornamentali, vivi |
0307 91 00 0307 92 00 0307 99 00 |
Altri molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; altri molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l’affumicatura |
ex 0308 11 00 ex 0308 21 00 ex 0308 30 80 ex 0308 90 10 |
Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, ornamentali, vivi; invertebrati di acqua dolce diversi dai crostacei e dai molluschi |
0308 30 50 0308 30 80 |
Meduse (Rhopilema spp.) |
0308 90 10 0308 90 50 0308 90 90 |
Altri invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi |
0309 10 00 0309 90 00 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, atti all’alimentazione umana |
ex 1604 11 00 |
Preparazioni e conserve di salmoni, pescati in acque dolci, interi o in pezzi, ma non tritati |
ex 1604 17 00 |
Preparazioni e conserve di anguille, pescate in acque dolci, intere o in pezzi, ma non tritate |
ex 1604 19 10 |
Preparazioni e conserve di salmonidi, diversi dai salmoni, pescati in acque dolci, interi o in pezzi, ma non tritati |
ex 1604 19 91 |
Filetti di pesci di acqua dolce, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell’olio, congelati |
ex 1604 19 97 |
Preparazioni e conserve di altri pesci di acqua dolce, interi o in pezzi ma non tritati, diversi dai filetti di pesce, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell’olio, congelati |
ex 1604 20 10 |
Salmoni, pescati in acque dolci, altrimenti preparati o conservati (diversi da quelli interi o a pezzi ma non macinati) |
ex 1604 20 30 |
Salmonidi, diversi dai salmoni, pescati in acque dolci, altrimenti preparati o conservati (diversi da quelli interi o a pezzi ma non macinati) |
ex 1604 20 90 |
Altri pesci d’acqua dolce, altrimenti preparati o conservati (diversi da quelli interi o a pezzi ma non macinati) |
1604 32 00 |
Succedanei del caviale |
ex 1605 40 00 |
Preparazioni e conserve di gamberi |
1605 51 00 |
Preparazioni e conserve di ostriche |
1605 52 00 |
Preparazioni e conserve di conchiglie dei pellegrini (Coquilles Saint-Jacques), ventagli o pettini |
1605 53 10 1605 53 90 |
Preparazioni e conserve di mitili |
1605 56 00 |
Preparazioni e conserve di vongole, cardidi e arche |
1605 58 00 |
Preparazioni e conserve di lumache, diverse dalle lumache di mare, |
ex 1605 59 00 |
Preparazioni e conserve di altri molluschi [esclusi gli strombi (Strombus spp.)] |
1605 63 00 |
Preparazioni e conserve di meduse |
1605 69 00 |
Altre preparazioni e conserve di invertebrati acquatici. |
8.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 233/43 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1480 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2022
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bensulfuron, bifenox, clormequat, clorotoluron, clofentezina, clomazone, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, esfenvalerate, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fenpirazamina, fludioxonil, flufenacet, flumetralin, fostiazato, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, proesadione, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio, zolfo, tebufenpirad, tetraconazolo, tri-allato, triflusulfuron e tritosulfuron
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) indica le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, mentre la parte B indica le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la parte E indica le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 come candidate alla sostituzione. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449 della Commissione (3) ha inoltre prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive clorotoluron, clomazone, daminozide, deltametrina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, MCPA, MCPB e prosulfocarb fino al 31 ottobre 2022, delle sostanze attive clormequat, propaquizafop, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile e tritosulfuron fino al 30 novembre 2022, e delle sostanze attive 2-fenilfenol, 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bifenox, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, zolfo, tetraconazolo, tri-allato, triflusulfuron fino al 31 dicembre 2022. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione (4) ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad fino al 31 ottobre 2022. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/291 della Commissione (5) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva proesadione fino al 31 dicembre 2022. |
(3) |
La scadenza dell’approvazione della sostanza attiva esfenvalerate è fissata al 31 dicembre 2022, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2047 della Commissione (6). |
(4) |
La scadenza dell’approvazione della sostanza attiva fenpirazamina è fissata al 31 dicembre 2022, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 595/2012 della Commissione (7). |
(5) |
La scadenza dell’approvazione della sostanza attiva flumetralin è fissata all’11 dicembre 2022, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2105 della Commissione (8). |
(6) |
Le domande di rinnovo dell’approvazione di tali sostanze attive sono state presentate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (9). Nonostante il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 sia stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (10), le disposizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 844/2012 relative al rinnovo dell’approvazione di dette sostanze attive continuano ad applicarsi in conformità all’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740. |
(7) |
Dato che la valutazione di tali sostanze attive è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i periodi di approvazione di dette sostanze per lasciare il tempo necessario a completare la valutazione. |
(8) |
Occorre inoltre prorogare i periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, clomazone, daminozide, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fludioxonil, flufenacet e tritosulfuron per lasciare il tempo necessario a effettuare una valutazione delle potenziali proprietà di interferente endocrino di tali sostanze attive secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. |
(9) |
La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che stabilisce che l’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento, si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449 della Commissione, del 3 settembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bifenox, clormequat, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, zolfo, tetraconazolo, tri-allato, triflusulfuron e tritosulfuron (GU L 313 del 6.9.2021, pag. 20).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione, del 24 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di diverse sostanze attive elencate nella parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/291 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, acrinathrin, azossistrobina, fluazifop-P, flurossipir, imazalil, kresoxim-metile, oxifluorfen, procloraz, proesadione, spiroxamina, teflutrin e terbutilazina (GU L 48 del 20.2.2019, pag. 17.)
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2047 della Commissione, del 16 novembre 2015, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva esfenvalerate come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 300 del 17.11.2015, pag. 8).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 595/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che approva la sostanza attiva fenpirazamina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 46).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2105 della Commissione, del 20 novembre 2015, che approva la sostanza attiva flumetralin come sostanza candidata alla sostituzione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 305 del 21.11.2015, pag. 31).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20).
ALLEGATO
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
a) |
la parte A è così modificata:
|
b) |
la parte B è così modificata:
|
c) |
la parte E è così modificata:
|
8.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 233/48 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1481 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2022
recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 settembre 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio (2), istituisce un metodo per il calcolo dei dazi applicati alle importazioni di riso semigreggio. |
(2) |
Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli d'importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, esclusi i titoli d'importazione di riso Basmati, per un quantitativo di 531 635 tonnellate per il periodo dal 1o settembre 2021 al 31 agosto 2022. Occorre pertanto modificare il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati, fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/386 della Commissione (3). |
(3) |
È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/386. |
(4) |
Il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri immediatamente in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dalle varietà di riso Basmati semigreggio indicate all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione (4) è di 65 EUR/t.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/386 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Decisione 2005/476/CE del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE (GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 67).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/386 della Commissione, del 7 marzo 2022, recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 marzo 2022 (GU L 78 dell'8.3.2022, pag. 36).
(4) Regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati e introduce un sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 53).
DECISIONI
8.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 233/50 |
DECISIONE (PESC) 2022/1482 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 25 agosto 2022
relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell’UE per la missione militare di formazione dell’Unione europea in Mozambico (EUTM Mozambico) (EUTM Mozambico/1/2022)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,
vista la decisione (PESC) 2021/1143 del Consiglio, del 12 luglio 2021 relativa a una missione militare di formazione dell’Unione europea in Mozambico (EUTM Mozambico) (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione (PESC) 2021/1143 il Generale di brigata Nuno LEMOS PIRES è stato nominato comandante della forza della missione dell’Unione europea per la missione militare di formazione dell’Unione europea in Mozambico (EUTM Mozambico). |
(2) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2021/1143, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell’EUTM Mozambico, comprese le decisioni pertinenti in merito alla nomina dei comandanti successivi della forza della missione dell’UE per l’EUTM Mozambico. |
(3) |
Il 22 luglio 2022 il comandante dell’operazione dell’UE ha raccomandato la nomina del Capitano (Marina militare) Rogério Paulo Figueira MARTINS de BRITO a nuovo comandante della forza della missione dell’UE per l’EUTM Mozambico a decorrere dal 9 settembre 2022. Le autorità portoghesi hanno indicato che il Capitano (Marina militare) Rogério Paulo Figueira MARTINS de BRITO sarà promosso a Contrammiraglio al momento della sua nomina a comandante della forza della missione dell’UE. |
(4) |
Il 26 luglio 2022 il comitato militare dell’UE ha appoggiato tale raccomandazione e ha convenuto di raccomandare che il CPS approvi tale proposta. |
(5) |
È opportuno adottare una decisione relativa alla nomina del Capitano (Marina militare) Rogério Paulo Figueira MARTINS de BRITO a comandante della forza della missione dell’UE per l’EUTM Mozambico a decorrere dal 9 settembre 2022, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Contrammiraglio Rogério Paulo Figueira MARTINS de BRITO è nominato comandante della forza della missione dell’UE per la missione militare di formazione dell’Unione europea in Mozambico (EUTM Mozambico) a decorrere dal 9 settembre 2022.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2022
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
D. PRONK
8.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 233/52 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1483 DELLA COMMISSIONE
del 6 settembre 2022
che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2022) 6509]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell’HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell’HPAI. |
(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3), adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI. |
(4) |
Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale decisione di esecuzione. |
(5) |
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2022/1433 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo, di cui era necessario tenere conto in tale allegato. |
(6) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/1433, la Germania, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in stabilimenti in cui era detenuto pollame nel Land della Bassa Sassonia in Germania, nella provincia di Badajoz in Spagna, nei dipartimenti di Morbihan e Ain in Francia, nelle provincie di Noord-Holland e Zuid-Holland nei Paesi Bassi e nel distretto di Évora in Portogallo. |
(7) |
Le autorità competenti di Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai. |
(8) |
La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI. |
(9) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare le zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641. |
(11) |
Di conseguenza, l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili. |
(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641. |
(13) |
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile. |
(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2022
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1433 della Commissione, del 26 agosto 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 223 del 29.8.2022, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Parte A
Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 2
Stato membro: Germania
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
||||||
NIEDERSACHSEN |
|||||||
Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/52.671550 Betroffen sind Teile der Gemeinde Löningen |
21.9.2022 |
||||||
Landkreis Emsland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.104553/52.73651 Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist |
22.9.2022 |
||||||
Landkreis Oldenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265/52.978638 Betroffen sind Teile der Gemeinden Dötlingen, Ganderkesee und Prinzhöfte. |
15.9.2022 |
||||||
Landkreis Osnabrück Vereinigung aus den 3 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:
Betroffen sind Teile der Gemeinde Badbergen. |
13.9.2022 |
||||||
Landkreis Osnabrück 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/52.671550 Betroffen sind Teile der Gemeinden Berge und Menslage. |
21.9.2022 |
||||||
Landkreis Vechta Vereinigung aus den 3 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:
Betroffen sind Teile der Gemeinden Dinklage und Holdorf |
13.9.2022 |
Stato membro: Spagna
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Cortegana contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7487797, lat 37,9657681 (2022/32) |
6.9.2022 |
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Aracena contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,4810241, lat 37,8458011 (2022/33) |
13.9.2022 |
Those parts in the province of Badajoz of the comarca of Azuaga contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,85867886940119, lat 38,2579862102977 (2022/34) |
23.9.2022 |
Stato membro: Francia
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
Département: Ain (01) |
|
CHALAMONT DOMPIERRE-SUR-VEYLE LE PLANTAY MARLIEUX SAINT-NIZIER-LE-DESERT SAINT-PAUL-DE-VARAX |
17.9.2022 |
Département: Morbihan (56) |
|
AUGAN Partie de la commune à l’ouest de la D134 CAMPENEAC Partie de la commune au sud de la D 724 et à l’ouest de la D134 CARO Partie de la commune au nord de la D 166 et à l’est de la D 8 GOURHEL Partie de la commune au sud de la D 724 MONTERREIN Partie de la commune à l’est de la D 8 PLOERMEL Partie de la commune à l’est des D 8 et D 766 et au sud de la D 724 |
8.9.2022 |
MENEAC Partie de la commune au sud de la D 763 et à l’ouest de la D 106 MOHON Partie de la commune au nord de la D 2 |
15.9.2022 |
Stato membro: Paesi Bassi
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
Municipality Lunteren, province Gelderland |
|
Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.66 lat 52.13. |
4.9.2022 |
Municipality Kapelle, province Zeeland |
|
Those parts of the municipality Kapelle contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.0, lat 51.46. |
7.9.2022 |
Municipality Vlaardingen, province Zuidholland |
|
Those parts of the municipality Vlaardingen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.35 lat 51.93 |
7.9.2022 |
Municipality Buren, province Gelderland |
|
Those parts of the municipality Buren contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.39 lat 51.95. |
8.9.2022 |
Municipality Lunteren, province Gelderland |
|
Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63 lat 52.12. |
8.9.2022 |
Municipality Medemblik, province Noordholland |
|
Those parts of the municipality Medemblik and contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.01931 lat 52.74081 |
14.9.2022 |
Municipality Nissewaard, province Zuidholland |
|
Those parts of the municipality Nissewaard and contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.33125 lat 51.84625 |
15.9.2022 |
Stato membro: Portogallo
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
The part of Castro Verde municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 37.755718N, 7.887479 W |
3.9.2022 |
The parts of Vendas Novas and Montemor-o-Novo municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.652439N, 8.4827665 W |
28.9.2022 |
The parts of Benavente and Montijo municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.829589N, 8.710556 W |
21.10.2022 |
Parte B
Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3
Stato membro: Germania
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
||||||
NIEDERSACHSEN |
|||||||
Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/52.671550 Betroffen sind Teile der Gemeinden Essen, Lastrup und Löningen. |
30.9.2022 |
||||||
Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/52.671550 Betroffen sind Teile der Gemeinde Löningen. |
22.9.2022 - 30.9.2022 |
||||||
Landkreis Cuxhaven Beginnend an der Autobahnausfahrt 9 Bremerhaven-Wulsdorf der A27 auf die B71 in Richtung Beverstedt, bis zur Abbiegung nach Nückel. Auf der Straße „Nückel“ übergehend in die Straßen „Heudamm“, „Hosermühlen“ und „Hosermühlener Straße“ Richtung Pennhop folgend bis zum Bahnübergang der Bahnstrecke RB33 Bremerhaven – Bremervörde. Dem Bahnverlauf folgend bis Geestenseth zum Bahnübergang der Straße „Geestensether Straße“ (K40), dieser durch den Ort Frelsdorf folgend. Über die Straßen „Malser Straße“ und „Frelsdorfer Weg“ bis zur Kreuzung der Straße „Hipstedter Straße“. Auf dieser Straße weiter, übergehend in die Straße „Malser Weg“ in südliche Richtung bis zur Landkreisgrenze nach Rotenburg (Wümme). Der Landkreisgrenze Richtung Süden folgend, übergehend zur Landkreisgrenze Osterholz. Von der Landkreisgrenze Osterholz an der Straße „Bundesstraße“ (L135) auf die „Wulsbütteler Str.“ (K48) übergehend auf die „Lindenstraße“ und „Lehnstedter Straße“ bis zur Autobahn A27 an der Anschlussstelle 13 Uthlede. Der A27 folgend bis zum Ausgangspunkt des Ausfahrt 9 Bremerhaven-Wulsdorf. |
8.9.2022 |
||||||
Landkreis Cuxhaven Beginnend im Ort Lunestedt am Bahnübergang/Heerstedter Straße (K45) Richtung Norden bis zur Querung des Gewässers „Dohrener Bach“. Dem Verlauf des Baches stromaufwärts in östlicher Richtung folgend bis zum Übergang auf die Straße „Kiefernweg“ (B71), auf dieser Straße entlang weiter bis nach Beverstedt. An der Kreuzung der L134 auf die Straße „Alte Bundesstraße“ übergehend in die Straße „Logestraße“. Dieser folgend bis zur Kreuzung der Straße „Wellener Straße“ (L128). Nach Süden weiter auf der L128, bis zur Straße „Drillmoor“ in Richtung Kramelheide abbiegend. Dem Straßenverlauf folgend und in die Straße „Nasse Straße“ abbiegend auf die Straße „Neue Dorfstraße“ (L128) bis zur Landkreisgrenze Osterholz. Von der Landkreisgrenze Osterholz an der „Axstedter Straße“ (K46) kommend in westliche Richtung auf die Straße „Finnaerberg“, übergehend in die Straße „Finna“. An der Kreuzung weiter auf „An der Bundesstraße“ (L135) und dann abbiegend auf die „Landesstraße“ (L134) übergehend auf die „Dorfstraße“. Der Straße folgend und auf die Straße „Neuer Weg“, „Kanalstraße“ und „Schulberg“ abbiegend. Ankommend an der Straße „Heiser Weg“ nach Norden abbiegend in die Straße „Oberheiser Straße“ übergehend in die Straßen „Oberheise“, „Hollenerheide“, „Alte Reihe“ und weiter in die Straße „Schuldamm“, auf die Straße „Bei den Bauern“ (K45) fortlaufend bis zur Überquerung des „Bewehrer Abzugsgraben“ nach Norden in den Fluss „Lune“ stromabwärts. Der Lune flussabwärts folgend bis zur Mündung des „Hammerwiesen Graben“. Diesem entlang, ankommend an der Straße „Heudamm“, weiter bis in die Straße „Raue Stätte“, abbiegend in die Straße „An der Bahn“ und dort weiter bis zum Bahnübergang als Ausgangspunkt |
30.8.2022 - 8.9.2022 |
||||||
Landkreis Emsland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.104553/52.73651 Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist |
1.10.2022 |
||||||
Landkreis Emsland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.104553/52.73651 Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist |
23.9.2022 - 1.10.2022 |
||||||
Landkreis Emsland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/52.671550 Betroffen sind Teile der Gemeinden Dohren und Herzlake. |
30.9.2022 |
||||||
Landkreis Osnabrück 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/52.671550 Betroffen sind Teile der Gemeinden Ankum, Badbergen, Berge, Bippen, Eggermühlen, Kettenkamp, Nortrup, Menslage und Quakenbrück. |
30.9.2022 |
||||||
Landkreis Osnabrück 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/52.671550 Betroffen sind Teile der Gemeinden Berge und Menslage. |
22.9.2022 - 30.9.2022 |
||||||
Landkreis Osterholz 10 km Umkreis um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.771991/52.397016 Betroffen sind die Gemeinden Axstedt, Holste und Lübberstedt, sowie Teile der Gemeinde Hambergen und der Stadt Osterholz-Scharmbeck. |
8.9.2021 |
||||||
Landkreis Vechta Vereinigung aus den 10 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:
Betroffen sind Teile der Gemeinden Dinklage, Holdorf, Bakum, Lohne (Oldenburg), Steinfeld (Oldenburg), Holdorf, Neuenkirchen-Vörden und Damme. |
22.9.2022 |
||||||
Landkreis Vechta Vereinigung aus den 3 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:
Betroffen sind Teile der Gemeinden Dinklage und Holdorf. |
14.9.2022 - 22.9.2022 |
||||||
Landkreis Osnabrück Vereinigung aus den 10 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:
Betroffen sind Teile der Gemeinde Badbergen, Quakenbrück, Gehrde und Bersenbrück. |
22.9.2022 |
||||||
Landkreis Osnabrück Vereinigung aus den 3 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:
Betroffen sind Teile der Gemeinde Badbergen. |
14.9.2022 - 22.9.2022 |
||||||
Landkreis Cloppenburg Vereinigung aus den 10 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:
Betroffen sind Teile der Gemeinde Essen (Oldenburg). |
22.9.2022 |
||||||
Landkreis Oldenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265/52.978638 Betroffen sind Teile der Gemeinden Dötlingen, Dünsen, Ganderkesee, Groß Ippener, Hatten, Harpstedt, Hude, Kirchseelte, Prinzhöfte, Wildeshausen und Winkelsett. |
24.9.2022 |
||||||
Landkreis Oldenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265/52.978638 Betroffen sind Teile der Gemeinden Dötlingen, Ganderkesee und Prinzhöfte. |
16.9.2022 - 24.9.2022 |
||||||
Stadt Delmenhorst 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265/52.978638 Betroffen ist ein Teil der Stadt Delmenhorst. |
24.9.2022 |
||||||
Landkreis Diepholz 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265/52.978638 Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Stuhr. |
24.9.2022 |
||||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN |
|
||||||
Kreis Dithmarschen Amt Mitteldithmarschen: Die Gemeinden Bargenstedt, Barlt, Busenwurth, Elpersbüttel, Krumstedt, Nindorf, Windbergen und Wolmersdorf, die Stadt Meldorf sowie Teile der Gemeinde Epenwöhrden, soweit sie nicht im Sperrbezirk liegen. Amt Burg - St. Michaelisdonn: Die Gemeinden Averlak, Brickeln, Buchholz, Burg, Dingen, Edddelak, Eggstedt, Frestedt, Großenrade, Kuden, Quickborn, St. Michaelisdonn und Süderhastedt, soweit sie nicht im Sperrbezirk liegen. Amt Marne-Nordsee: Die Gemeinden Diekhusen-Fahrstedt, Helse, Kronprinzenkoog, Ramhus-en, Schmedeswurth, Trennewurth und Volsemenhusen, die Stadt Marne und Teile der Gemeinde Friedrichskoog. Stadt Brunsbüttel: Das Gemeindegebiet westlich der Straße Borsweg, nördlichlich der B 5, östlich der Straßen Bredenweg und Westerbelmhusener Straße. |
5.9.2022 |
||||||
Kreis Dithmarschen Gemeinde Gudendorf: das gesamte Gemeindegebiet Gemeinde Barlt: das Gemeindegebiet nördlich der Gemeindegrenze Barlt/Volsemenhusen ab dem Gemeindegrenzpunkt St. Michaelisdonn/Volsemenhusen/Barlt bis zur Dorfstraße (L 173) und östlich der Bebauung der Dorfstraße (L 173) sowie östlich der Straße Neuerweg bis zur Einmündung Einfeldsweg, diesem folgend bis zum nächsten Feldweg rechts Richtung Brustwehrstrom/Gemeindegrenze Barlt/Busenwurth (54.027926, 9.065093). Gemeinde Busenwurth: das Gemeindegebiet nordöstlich der Gemeindegrenze Barlt/Busenwurth (54.027926, 9.065093) bis zur Einmündung in die Wolfenbüttler Straße, südlich der Wolfenbüttler Straße bis zur Einmündung in die Straße Wolfenbüttel, östlich der Straße Wolfenbüttel bis zur Einmündung in den Grenzweg der Gemeinde Elpersbüttel. Gemeinde Elpersbüttel: das Gemeindegebiet östlich der Straße Grenzweg bis zur Einmündung in die Straße Elpersbüttlerdonn, südlich der Straße Elpersbüttlerdonn bis zur Gemeindegrenze Windbergen. Gemeinde Windbergen: das gesamte Gemeindegebiet Gemeinde Frestedt: das Gemeindegebiet südlich der Straße Windberger Weg (K 22) bis zur Einmündung Loheweg, westlich der Straßen Loheweg, Westertsweg, Scharfenstein und Hauptstraße bis zur Gemeindegrenze St. Michaelisdonn. Gemeinde St. Michaelisdonn: das gesamte Gemeindegebiet von der Gemeindegrenze Frestedt nordwestlich der Hauptstraße bis Einmündung Burger Straße; nördlich der Straße Burger Weg bis zur Einmündung in die Straße Hopen, nördlich der Bebauungsgrenze der Gemeinde St. Michaelisdonn Richtung Westen bis zur Einmündung in die Marner Straße (L 142), nördlich der Marner Straße (L 142) entlang der Gemeindegrenze St. Michaelisdonn/Volsemenhusen. |
28.8.2022 - 5.9.2022 |
Stato membro: Spagna
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Cortegana beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7487797, lat 37,9657681 (2022/32) |
15.9.2022 |
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Cortegana contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7487797, lat 37,9657681 (2022/32) |
7.9.2022 - 15.9.2022 |
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Aracena beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,4810241, lat 37,8458011 (2022/33) |
22.9.2022 |
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Aracena contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,4810241, lat 37,8458011 (2022/33) |
14.9.2022 - 22.9.2022 |
Those parts in the province of Badajoz of the comarca of Azuaga beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,85867886940119, lat 38,2579862102977 (2022/34) |
2.10.2022 |
Those parts in the province of Badajoz of the comarca of Azuaga contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,85867886940119, lat 38,2579862102977 (2022/34) |
24.9.2022 - 2.10.2022 |
Stato membro: Francia
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
Département: Ain (01) |
|
BOULIGNEUX CERTINES CHATENAY CHATILLON-LA-PALUD CONDEISSIAT CRANS DRUILLAT LA CHAPELLE-DU-CHATELARD LA TRANCLIERE LENT RIGNIEUX-LE-FRANC ROMANS SAINT-ANDRE-LE-BOUCHOUX SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC SAINT-GEORGES-SUR-RENON SAINT-GERMAIN-SUR-RENON SANDRANS SERVAS VARAMBON VERSAILLEUX VILLARS-LES-DOMBES VILLETTE-SUR-AIN |
26.9.2022 |
CHALAMONT DOMPIERRE-SUR-VEYLE LE PLANTAY MARLIEUX SAINT-NIZIER-LE-DESERT SAINT-PAUL-DE-VARAX |
18.9.2022 - 26.9.2022 |
Département: Côtes-d’Armor (22) |
|
Coëtlogon Commune en totalité Illifaut Commune en totalité Gomené Partie de la commune située au sud de la N164 Merdrignac Partie de la commune située au sud de la N164 Plumieux Commune en totalité |
24.9.2022 |
Département: Dordogne (24) |
|
“AURIAC-DU-PERIGORD à l’Ouest de l’Affluent de la Laurence” “AZERAT à l’Ouest du lieu-dit Servolle” “BARS au nord des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie” THENON |
28.9.2022 |
Département: Maine-et-Loire (49) |
|
Beaupréau-en-Mauges Bégrolles-en-Mauges Cholet La Romagne La Séguinière La Tessouale Le May-sur-Evre Le Puy-Saint-Bonnet Les Cerqueux Maulévrier Mazières-en-Mauges Nuaillé Saint-Christophe-du-Bois Saint-Léger-sous-Cholet Sèvremoine Toutlemonde Trémentines Yzernay |
5.9.2022 |
Département: Manche (50) |
|
BENOITVILLE BREUVILLE BRICQUEBOSQ BRIX COLOMBY COUVILLE L’ETANG-BERTRAND GOLLEVILLE GROSVILLE HARDINVAST LIEUSAINT MAGNEVILLE MARTINVAST MORVILLE NEGREVILLE NEHOU PIERREVILLE SAINT-CHRISTOPHE-DU-FOC SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD SAINT-JACQUES-DE-NEHOU SAINT-JOSEPH SAINT-MARTIN-LE-GREARD SAINT-PIERRE-D’ARTHEGLISE SIDEVILLE SORTOSVILLE-EN-BEAUMONT SOTTEVILLE TOLLEVAST VALOGNES VIRANDEVILLE YVETOT-BOCAGE BRICQUEBEC-EN-CONTENTIN: partie située à l’est de la D900 au nord de la rue de la République et au nord de la D902 RAUVILLE-LA-BIGOT: partie située au sud de la D418 et à l’est de la D900 ROCHEVILLE SOTTEVAST: partie située au sud de la D62 |
1.9.2022 |
Departement: Morbihan (56) |
|
AUGAN Partie de la commune à l’est de la D134 CAMPENEAC Partie de la commune au nord de la D 724 et à l’est de la D134 CARO Partie de la commune au sud de la D 166 et à l’ouest de la D 8 GOURHEL Partie de la commune au nord de la D 724 LOYAT Commune entière MISSIRIAC Commune entière MONTENEUF Commune entière MONTERREIN Partie de la commune à l’ouest de la D 8 MONTERTELOT Commune entière PLOERMEL Partie de la commune à l’ouest des D 8 et D 766 et au nord de la D 724 PORCARO Commune entière REMINIAC Commune entière RUFFIAC Commune entière SAINT-ABRAHAM Commune entière TAUPONT Commune entière TREAL Commune entière VAL D’OUST Commune entière |
17.9.2022 |
AUGAN Partie de la commune à l’ouest de la D134 CAMPENEAC Partie de la commune au sud de la D 724 et à l’ouest de la D134 CARO Partie de la commune au nord de la D 166 et à l’est de la D 8 GOURHEL Partie de la commune au sud de la D 724 MONTERREIN Partie de la commune à l’est de la D 8 PLOERMEL Partie de la commune à l’est des D 8 et D 766 et au sud de la D 724 |
9.9.2022 - 17.9.2022 |
BRIGNAC Commune entière EVRIGUET Commune entière GUILLIERS Commune entière LA TRINITE-PORHOET Commune entière LES FORGES Partie de la commune à l’est de la D 117 MAURON Partie de la commune à l’ouest de la D 304 jusqùà la D 766 et à l’ouest de la D766 MENEAC Partie de la commune au nord de la D 763 et à l’est de la D 106 MOHON Partie de la commune au sud de la D 2 SAINT-BRIEUC-DE-MAURON Commune entière SAINT-MALO-DES-TROIS-FONTAINES Commune entière |
24.9.2022 |
MENEAC Partie de la commune au sud de la D 763 et à l’ouest de la D 106 MOHON Partie de la commune au nord de la D 2 |
15.9.2022 - 24.9.2022 |
Les communes suivantes dans le département: Vendée (85) |
|
Beaurepaire Chambretaud La Gaubretière La Verrie Les Herbiers Les Landes-Genusson Mortagne-sur-Sèvre Saint-Aubin-des-Ormeaux Saint-Laurent-sur-Sèvre Saint-Malô-du-Bois Saint-Martin-des-Tilleuls Tiffauges |
6.9.2022 |
Antigny Breuil-Barret Cezais Chavagnes-les-Redoux Cheffois La Châtaigneraie La Meilleraie-Tillay La Tardière Le Boupère Les Epesses Mallièvre Menomblet Monsireigne Montournais Mouilleron-Saint-Germain Pouzauges Réaumur Saint-Mars-La Reorthe Saint-Maurice-des-Noues Saint-Maurice-le-Girard Saint-Mesmin Saint-Pierre-du-Chemin Saint-Prouant Saint-Sulpice-en-Pareds Sèvremont Tallud-Sainte-Gemme Treize-Vents Treize-Vents Vouvant |
13.9.2022 |
Stato membro: Paesi Bassi
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipality Dalfsen, province Overijssel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.9.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Those parts of the municipality Dalfsen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,27, lat 52,53. |
25.8.2022 - 2.9.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipality Lunteren, province Gelderland |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 km gebiedsbeschrijving Lunteren X
|
13.9.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.66 lat 52.13. |
5.9.2022 - 13.9.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipality Kapelle, province Zeeland |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 km gebiedsbeschrijving Schore
|
16.9.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Those parts of the municipality Kapelle contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.0, lat 51.46. |
8.9.2022 - 16.9.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipality Vlaardingen, province Zuidholland |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16.9.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Those parts of the municipality Vlaardingen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.35 lat 51.93. |
8.9.2022 - 16.9.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipality Buren, province Gelderland |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 km beschrijving Maurik
|
17.9.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Those parts of the municipality Buren contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.39 lat 51.95. |
9.9.2022 - 17.9.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipality Lunteren, province Gelderland |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 km gebiedsbeschrijving Lunteren XI
|
17.9.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63 lat 52.12 |
9.9.2022 - 17.9.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipality Medemblik, province Noordholland |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23.9.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Those parts of the municipality Medemblik and contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.01931 lat 52.74081 |
15.9.2022 - 23.9.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipality Nissewaard, province Zuidholland |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24.9.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Those parts of the municipality Nissewaard and contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.33125 lat 51.84625 |
15.9.2022 - 24.9.2022 |
Stato membro: Portogallo
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
The parts of Castro Verde, Beja and Mertola municipalities that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 37.755718N, 7.887479 W |
12.9.2022 |
The part of Castro Verde municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 37.755718N, 7.887479 W |
4.9.2022 - 12.9.2022 |
The parts of Torres Vedras, Montemor-o-Novo and Montijo municipalities that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.652439N, 8.4827665 W |
7.10.2022 |
The parts of Torres Vedras and Montemor-o-Novo municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.652439N, 8.4827665 W |
29.9.2022 - 7.10.2022 |
The parts of Benavente, Montijo and Coruche municipalities that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.829589N, 8.710556 W |
30.10.2022 |
The parts of Benavente and Montijo municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.829589N, 8.710556 W |
22.10.2022 - 30.10.2022 |
Parte C
Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3 bis.
* |
Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. |
8.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 233/79 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1484 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2022
che posticipa la data di scadenza dell’approvazione del carbonato di didecildimetilammonio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 in conformità del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
(1) |
Il carbonato di didecildimetilammonio è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. A norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento alle condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE. |
(2) |
L’approvazione del carbonato di didecildimetilammonio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 («approvazione») scadrà il 31 gennaio 2023. In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 31 luglio 2021 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione («domanda»). |
(3) |
Il 26 ottobre 2021 l’autorità di valutazione competente della Svizzera ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida. |
(4) |
L’autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali. |
(5) |
Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche prepara un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione in conformità dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(6) |
Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, come pure il tempo necessario per decidere se l’approvazione del carbonato di didecildimetilammonio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 luglio 2025. |
(7) |
Dopo il posticipo della data di scadenza dell’approvazione, il carbonato di didecildimetilammonio rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 fatte salve le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La data di scadenza dell’approvazione del carbonato di didecildimetilammonio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE è posticipata al 31 luglio 2025.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
8.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 233/81 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1485 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2022
che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
(1) |
L'IPBC è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. A norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato fino al 30 giugno 2020 ai sensi del medesimo regolamento fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE. |
(2) |
In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 20 dicembre 2018 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. |
(3) |
L'11 aprile 2019 l'autorità di valutazione competente della Danimarca ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l'autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida. |
(4) |
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1969 della Commissione (3) ha posticipato la data di scadenza dell'approvazione dell'IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 al 31 dicembre 2022 al fine di concedere tempo sufficiente per l'esame della domanda. |
(5) |
Il 24 maggio 2022 l'autorità di valutazione competente ha informato la Commissione del fatto che la valutazione sarà ritardata in quanto sono necessari ulteriori studi per esaminare i criteri per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per gli organismi non bersaglio. In conformità all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'autorità di valutazione competente ha chiesto al richiedente di trasmettere informazioni supplementari per effettuare la valutazione. Tali informazioni dovrebbero essere trasmesse all'autorità di valutazione competente entro luglio 2023. |
(6) |
Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche prepara un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(7) |
Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione dell'IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. Considerato il tempo necessario per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se rinnovare l'approvazione dell'IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 luglio 2025. |
(8) |
Dopo il posticipo della data di scadenza dell'approvazione, l'IPBC rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La data di scadenza dell'approvazione dell'IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1969 è posticipata al 31 luglio 2025.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1969 della Commissione, del 26 novembre 2019, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 307 del 28.11.2019, pag. 45).
8.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 233/83 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1486 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2022
che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
(1) |
L’acroleina è stata iscritta nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12. Conformemente all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, era pertanto considerata approvata fino al 31 agosto 2020 a norma del medesimo regolamento, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE. |
(2) |
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 28 febbraio 2019 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 («domanda»). |
(3) |
Il 25 febbraio 2020 l’autorità di valutazione competente della Cechia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida. |
(4) |
L’autorità di valutazione competente può, ove opportuno, chiedere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali. |
(5) |
Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(6) |
A norma della decisione di esecuzione (UE) 2020/1037 (3), la data di scadenza dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 è stata posticipata al 28 febbraio 2023 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. |
(7) |
Il 12 maggio 2022 l’autorità di valutazione competente ha informato la Commissione del fatto che la valutazione sarà ritardata a causa della necessità di esaminare i dati supplementari richiesti al richiedente. L’autorità di valutazione competente prevede di presentare all’Agenzia la relazione di valutazione del rinnovo nel corso del terzo trimestre del 2023. |
(8) |
Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente, per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 28 febbraio 2025. |
(9) |
In seguito alla posticipazione della data di scadenza dell’approvazione, l’acroleina rimane approvata ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La data di scadenza dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1037 è posticipata al 28 febbraio 2025.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1037 della Commissione, del 15 luglio 2020, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 (GU L 227 del 16.7.2020, pag. 72).
8.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 233/85 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1487 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2022
che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
(1) |
L’etofenprox è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. Conformemente all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, era pertanto considerato approvato fino al 31 gennaio 2020 a norma del medesimo regolamento, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE. |
(2) |
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 27 luglio 2018 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione dell’etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 («domanda»). |
(3) |
Il 19 dicembre 2018 l’autorità di valutazione competente dell’Austria ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida. |
(4) |
L’autorità di valutazione competente può, ove opportuno, chiedere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali. |
(5) |
Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(6) |
A norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/994 della Commissione (3), la data di scadenza dell’approvazione dell’etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è stata posticipata al 31 ottobre 2022 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. |
(7) |
L’11 aprile 2022 l’autorità di valutazione competente ha informato la Commissione che la valutazione sarà ulteriormente ritardata in quanto sono necessari ulteriori studi per valutare i criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino dell’etofenprox. L’autorità di valutazione competente prevede di presentare all’Agenzia la relazione di valutazione del rinnovo nel corso del primo trimestre del 2025. |
(8) |
Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. Considerati i termini previsti per le valutazioni da parte delle autorità di valutazione competenti e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l’approvazione dell’etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 ottobre 2026. |
(9) |
In seguito alla posticipazione della data di scadenza dell’approvazione, l’etofenprox rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La data di scadenza dell’approvazione dell’etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/994 è posticipata al 31 ottobre 2026.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2019/994 della Commissione, del 17 giugno 2019, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 160 del 18.6.2019, pag. 26).
8.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 233/87 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1488 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2022
che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del K-HDO ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
(1) |
Il K-HDO è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. A norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso era pertanto considerato approvato fino al 30 giugno 2020 ai sensi del medesimo regolamento fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE. |
(2) |
In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 14 dicembre 2018 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione del K-HDO ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 («domanda»). |
(3) |
Il 6 maggio 2019 l'autorità di valutazione competente dell'Austria ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l'autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida. |
(4) |
L'autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali. |
(5) |
Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(6) |
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1950 della Commissione (3) ha posticipato la data di scadenza dell'approvazione del K-HDO ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 al 31 dicembre 2022 al fine di concedere tempo sufficiente per l'esame della domanda. |
(7) |
L'11 aprile 2022 l'autorità di valutazione competente ha informato la Commissione del fatto che la valutazione sarà ritardata in quanto sono necessari degli studi per esaminare i criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino del K-HDO. L'autorità di valutazione competente prevede di trasmettere all'Agenzia la relazione di valutazione per il rinnovo nel primo trimestre del 2025. |
(8) |
Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l'approvazione del K-HDO ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 dicembre 2026. |
(9) |
Dopo il posticipo della data di scadenza dell'approvazione, il K-HDO rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La data di scadenza dell'approvazione del K-HDO ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1950 è posticipata al 31 dicembre 2026.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER L