ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 232

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
7 settembre 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1473 della Commissione, del 31 agosto 2022, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Agneau de lait des Pyrénées (IGP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1474 della Commissione, del 6 settembre 2022, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio grasso di pecora, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione, del 6 settembre 2022, recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione

8

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2022 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 15 marzo 2022, relativa alla modifica del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa [2022/1476]

37

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 232/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1473 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2022

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Agneau de lait des Pyrénées» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Agneau de lait des Pyrénées», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 900/2012 della Commissione (2). La modifica comprende la variazione del nome da «Agneau de lait des Pyrénées» a «Agneau des Pyrénées».

(2)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3) in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Agneau de lait des Pyrénées» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 900/2012 della Commissione, del 2 ottobre 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Agneau de lait des Pyrénées (IGP)] (GU L 268 del 3.10.2012, pag. 1).

(3)  GU C 193 del 12.5.2022, pag. 23.


7.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 232/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1474 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2022

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio grasso di pecora, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/127/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva grasso di pecora nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L'approvazione della sostanza attiva grasso di pecora indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 agosto 2023.

(4)

Una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva grasso di pecora è stata presentata alla Repubblica ceca, lo Stato membro relatore, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore.

(6)

La Repubblica ceca ha elaborato in consultazione con la Francia, lo Stato membro correlatore, un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 10 settembre 2020 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») e alla Commissione. In tale progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, la Repubblica ceca ha proposto di rinnovare l'approvazione del grasso di pecora come sostanza a basso rischio.

(7)

L'Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. Ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Ha quindi inoltrato le osservazioni pervenute alla Commissione.

(8)

Il 16 dicembre 2021 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) in base alle quali si prevede che il grasso di pecora soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione sul rinnovo e il progetto del presente regolamento relativo al grasso di pecora rispettivamente il 30 marzo 2022 e il 17 maggio 2022.

(9)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sulla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame e, ove opportuno, sono state prese in considerazione.

(10)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva grasso di pecora è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.

(11)

La Commissione ritiene inoltre che il grasso di pecora sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il grasso di pecora non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni di cui all'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(12)

È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del grasso di pecora come sostanza a basso rischio.

(13)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario stabilire una purezza minima della sostanza attiva fabbricata al fine di garantire la sicurezza della sostanza attiva da utilizzare nei prodotti fitosanitari.

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(15)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione (7) ha prorogato il periodo di approvazione del grasso di pecora fino al 31 agosto 2023 al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza di detto periodo. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima della data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva grasso di pecora, di cui all'allegato I del presente regolamento, è rinnovata alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26). Sostituito dal regolamento (UE) 2020/1740, continua comunque ad applicarsi alla procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive: 1) il cui periodo di approvazione termina prima del 27 marzo 2024; 2) per le quali un regolamento, adottato in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 il 27 marzo 2021 o successivamente, proroga il periodo di approvazione al 27 marzo 2024 o a data successiva.

(6)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2022. «Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva grasso di pecora come antiparassitario». EFSA Journal 2022;20(1):7073, 43 pagg., doi:10.2903/j.efsa.2022.7073. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione, del 5 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, aclonifen, solfato di alluminio e ammonio, fosfuro di alluminio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, carburo di calcio, captan, cimoxanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etilene, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, metam, metamitron, metazaclor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, piretrine, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, sulcotrione, tebuconazolo e urea (GU L 133 del 10.5.2022, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune,

numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Grasso di pecora

N. CAS 98999-15-6

N. CIPAC 919

Grasso di pecora

Purezza minima del grasso di pecora: 100 %

Impurezze non rilevanti

1o novembre 2022

30 ottobre 2037

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa al grasso di pecora, in particolare delle relative appendici I e II.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione è così modificato:

1)

nella parte A, la voce 249 relativa al grasso di pecora è soppressa;

2)

nella parte D è aggiunta la voce seguente:

Numero

Nome comune,

numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«39

Grasso di pecora

N. CAS 98999-15-6

N. CIPAC 919

Grasso di pecora

Purezza minima del grasso di pecora: 100 %

Impurezze non rilevanti

1o novembre 2022

30 ottobre 2037

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa al grasso di pecora, in particolare delle relative appendici I e II.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.».


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.


7.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 232/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1475 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2022

recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l’articolo 133 e l’articolo 143, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/2115 istituisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) al fine di migliorare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione stabiliti nel trattato. Tale regolamento specifica ulteriormente gli obiettivi dell’Unione che devono essere conseguiti dalla PAC e definisce i tipi di interventi e i requisiti comuni dell’Unione applicabili agli Stati membri, garantendo loro nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei propri piani strategici della PAC.

(2)

L’articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115 prevede l’istituzione di un quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione per consentire la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani strategici della PAC.

(3)

Nell’ambito del quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione, a norma dell’articolo 140 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri devono valutare i propri piani strategici della PAC durante l’attuazione ed ex post e devono redigere un piano di valutazione. A tal fine è necessario stabilire norme chiare e comuni sulla valutazione dei piani strategici della PAC e sul contenuto dei piani di valutazione. È inoltre opportuno fornire assistenza tecnica agli Stati membri e ai portatori di interessi pertinenti.

(4)

A norma dell’articolo 124, paragrafo 3, lettera d), e dell’articolo 124, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115, il comitato di monitoraggio deve esaminare i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonché l’eventuale seguito dato ai risultati, e deve fornire il proprio parere sul piano di valutazione e sulle modifiche dello stesso. È opportuno stabilire che gli Stati membri condividano con la Commissione le informazioni sulle attività di valutazione e sui risultati, compresi i risultati dell’esame svolto dal comitato di monitoraggio, in quanto la comunicazione di tali informazioni è necessaria per consentire alla Commissione di effettuare il monitoraggio e la valutazione della PAC di cui all’articolo 141 di tale regolamento.

(5)

A norma dell’articolo 131 e dell’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri devono assicurare la disponibilità dei dati per il monitoraggio e la valutazione. A tal fine è necessario stabilire alcune norme comuni.

(6)

A norma dell’articolo 143 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni disponibili, necessarie per consentirle di svolgere il monitoraggio e la valutazione della PAC. In particolare, tali informazioni consentiranno alla Commissione di monitorare l’attuazione delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (norme BCAA), di cui all’allegato III di tale regolamento, degli interventi in alcuni settori di cui al titolo III, capo III, di tale regolamento, nonché i gruppi d’azione locale (GAL) e le loro attività per Leader ai sensi dell’articolo 3, punto 15, di tale regolamento. Consentiranno inoltre alla Commissione di svolgere le valutazioni dei piani strategici della PAC. Per quanto riguarda i dati sui gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI), di cui all’articolo 127, paragrafo 3, di tale regolamento, le informazioni raccolte potenzieranno i collegamenti in rete tra i promotori dei progetti e la diffusione dei risultati. A tal fine è necessario stabilire norme chiare e comuni sulle informazioni che gli Stati membri devono comunicare.

(7)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione (2) stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115. Ai fini della comunicazione dei dati disaggregati per intervento di cui al presente regolamento, si dovrebbe tener conto di tali norme.

(8)

Poiché è necessario che gli Stati membri dispongano di norme relative alle informazioni da comunicare alla Commissione per elaborare gli opportuni strumenti informatici e istituire i sistemi di raccolta dei dati prima dell’avvio dell’attuazione dei piani strategici della PAC, il 1o gennaio 2023, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

VALUTAZIONE DEI PIANI STRATEGICI DELLA PAC

Articolo 1

Verifica dei criteri di valutazione

1.   Al momento di valutare i loro piani strategici della PAC, gli Stati membri definiscono le questioni inerenti alla valutazione e i fattori di successo per verificare i criteri di valutazione dell’efficacia, dell’efficienza, della rilevanza, della coerenza, del valore aggiunto a livello di Unione, di cui all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115.

2.   Per valutare l’efficacia dei loro piani strategici della PAC, gli Stati membri utilizzano gli elementi chiave di valutazione di cui all’allegato I del presente regolamento, conformemente alla logica di intervento dei piani strategici della PAC e, se pertinenti per i loro piani strategici della PAC, i fattori di successo raccomandati esposti in tale allegato.

3.   Per valutare l’efficienza dei loro piani strategici della PAC, gli Stati membri verificano se gli effetti o i benefici dei piani strategici della PAC siano stati conseguiti a un costo ragionevole e valutano la semplificazione sia per i beneficiari che per l’amministrazione, con particolare attenzione ai costi amministrativi e all’uso di strumenti digitali e satelliti.

Articolo 2

Valutazioni dei piani strategici della PAC durante il periodo di attuazione

Gli Stati membri svolgono le valutazioni dei loro piani strategici della PAC durante il periodo di attuazione, di cui all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 nel modo seguente:

a)

gli Stati membri pianificano le valutazioni degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115, perseguiti nei loro piani strategici della PAC, conformemente alla logica d’intervento del piano strategico della PAC, per obiettivo o tramite valutazioni globali estese a diversi obiettivi, oppure forniscono una giustificazione del motivo per cui un obiettivo specifico non è stato valutato durante il periodo di attuazione;

b)

gli Stati membri valutano i loro piani strategici della PAC utilizzando i criteri di valutazione pertinenti e valutano l’impatto dei loro piani strategici della PAC tenendo conto della portata, della tipologia e della diffusione degli interventi del piano strategico della PAC;

c)

se del caso, gli Stati membri tengono conto dell’ambito di applicazione territoriale degli interventi, in particolare per gli interventi che non sono attuati a livello nazionale, bensì a livello regionale o locale;

d)

se del caso, sulla base delle esigenze di valutazione degli Stati membri, e tenendo conto della logica di intervento e dell’attuazione del piano strategico della PAC, gli Stati membri valutano altresì interventi specifici o argomenti dei piani strategici della PAC, come l’architettura ambientale e climatica di cui all’articolo 109, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, il valore aggiunto di Leader, definito all’articolo 3, punto 15, di tale regolamento, le reti della PAC di cui all’articolo 126 di tale regolamento o il sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS), definito all’articolo 3, punto 9, di tale regolamento;

e)

gli Stati membri svolgono le valutazioni in tempo utile per essere in grado di preparare il periodo successivo del piano strategico della PAC. Se del caso, gli Stati membri utilizzano anche i dati del periodo di programmazione precedente.

Articolo 3

Valutazioni ex post dei piani strategici della PAC

1.   Le valutazioni ex post di cui all’articolo 140, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 contengono una valutazione globale dei piani strategici della PAC e della loro attuazione.

2.   Le valutazioni ex post includono la valutazione dei piani strategici della PAC e della loro attuazione sulla base di ciascuno dei criteri di valutazione, ossia efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza, valore aggiunto a livello di Unione e incidenza, di cui all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto al contributo che il piano strategico della PAC apporta al conseguimento degli obiettivi generali di cui all’articolo 5 di tale regolamento e degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento, che sono perseguiti dal piano strategico della PAC.

3.   Dopo aver completato la valutazione ex post, gli Stati membri comunicano i risultati alla Commissione.

Articolo 4

Piano di valutazione

1.   Gli Stati membri redigono il piano di valutazione di cui all’articolo 140, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, conformemente alla logica di intervento del piano strategico della PAC. Il piano di valutazione soddisfa i requisiti minimi di cui all’allegato II del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri individuano nel piano di valutazione i portatori di interessi pertinenti di cui tener conto al momento di pianificare le attività di valutazione e di rafforzamento delle capacità. Se del caso, gli Stati membri individuano portatori di interessi diversi dai membri del comitato di monitoraggio.

Articolo 5

Relazioni sulle attività di valutazione e sui risultati

Gli Stati membri condividono le informazioni relative alle attività di valutazione e ai risultati di cui all’articolo 124, paragrafo 3, lettera d), e all’articolo 124, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 con la Commissione dopo l’esame da parte del comitato di monitoraggio (compreso il risultato di tale esame), almeno un mese prima della riunione annuale di riesame di cui all’articolo 136 di tale regolamento.

Articolo 6

Valutazione del contributo dei piani strategici della PAC

1.   Le valutazioni dei piani strategici della PAC si basano sui pertinenti indicatori comuni di output, di risultato, di impatto e di contesto di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115. Gli Stati membri analizzano gli effetti dei piani strategici della PAC sugli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.

2.   Gli Stati membri possono inoltre utilizzare nelle loro valutazioni indicatori specifici diversi da quelli di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 oppure qualsiasi altra informazione quantitativa e qualitativa per trarre conclusioni pertinenti sull’incidenza dei piani strategici della PAC.

3.   Se gli indicatori di risultato comuni sono espressi in termini di percentuale o numero di unità pertinenti soggette a determinati interventi, gli Stati membri stimano gli esiti dei piani strategici della PAC utilizzando i potenziali effetti di tali interventi.

4.   Al momento di valutare un intervento non collegato ad alcun indicatore di risultato, conformemente all’articolo 111, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri forniscono una solida valutazione di tale intervento in base alle informazioni pertinenti sugli esiti e gli effetti dell’intervento, in relazione agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.

5.   Gli Stati membri basano la propria valutazione del contributo dei piani strategici della PAC sullo sviluppo degli indicatori d’impatto di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115. Gli Stati membri quantificano il contributo dei piani strategici della PAC allo sviluppo almeno degli indicatori comuni d’impatto di cui all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 7

Dati e assistenza tecnica per le valutazioni

1.   Gli Stati membri assicurano la disponibilità di dati, affinché i valutatori possano adempiere i propri obblighi di monitoraggio e valutazione.

2.   Per garantire la disponibilità di dati, gli Stati membri concludono gli accordi necessari con le unità statistiche nazionali e, se del caso, regionali, i centri di ricerca, le imprese e i fornitori di dati. Tali accordi tengono conto dell’ambito di applicazione territoriale pertinente per le valutazioni e comprendono l’uso statistico dei dati provenienti da registri amministrativi di cui all’articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115.

3.   Gli Stati membri individuano le esigenze di sostegno dei portatori di interessi e delle amministrazioni partecipanti all’attuazione e alla valutazione dei piani strategici della PAC a livello nazionale, regionale e locale, compresi i GAL di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tenendo conto della diversa capacità delle istituzioni e dei portatori di interessi in termini di monitoraggio e valutazione.

4.   Sulla base delle esigenze individuate gli Stati membri organizzano attività di sostegno, tra cui formazione, linee guida e altre eventuali attività di rafforzamento delle capacità, che dovranno essere attuate dalle reti nazionali della PAC di cui all’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 o in collaborazione con esse.

5.   La Commissione stabilisce con le autorità competenti degli Stati membri, i valutatori e gli altri portatori di interessi, sulla base delle loro esigenze di sostegno, un programma di lavoro annuale che dovrà essere attuato dalla rete europea della PAC di cui all’articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 o in collaborazione con essa.

TITOLO II

DATI PER LO SVOLGIMENTO DEL MONITORAGGIO E DELLA VALUTAZIONE DEI PIANI STRATEGICI DELLA PAC

Articolo 8

Portata dei dati che gli Stati membri devono fornire

Conformemente agli articoli da 9 a 18, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti, necessarie per consentirle di svolgere il monitoraggio e la valutazione della PAC:

a)

dati disaggregati su interventi e beneficiari;

b)

la percentuale di prato permanente stabilita ogni anno ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione (4);

c)

dati sugli interventi in alcuni settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115;

d)

dati sui gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115;

e)

dati sui GAL e sulle loro attività per Leader ai sensi dell’articolo 3, punto 15, del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 9

Dati disaggregati sugli interventi

1.   I dati disaggregati sugli interventi di cui all’articolo 8, lettera a), del presente regolamento riguardano tutti gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, compreso il pagamento specifico per il cotone di cui a tale capo, sezione 3, sottosezione 2, nonché tutti gli interventi per lo sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV, di tale regolamento, esclusi gli interventi per Leader di cui all’articolo 8, lettera e), del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri comunicano i dati disaggregati di cui al paragrafo 1 per esercizio finanziario agricolo, in base all’importo unitario, per ciascuna domanda di aiuto o domanda di pagamento di ciascun beneficiario. Tutte le operazioni effettuate durante l’intero esercizio finanziario agricolo saranno sommate.

3.   L’allegato IV, punti 1, 2 e 3, stabilisce norme dettagliate sul contenuto dei dati disaggregati sugli interventi.

Articolo 10

Dati disaggregati sui beneficiari

1.   I dati disaggregati sui beneficiari di cui all’articolo 8, lettera a), del presente regolamento comprendono informazioni sugli agricoltori ai sensi dell’articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2021/2115 e sui beneficiari ai sensi dell’articolo 3, punto 13, di tale regolamento che ricevono un sostegno nell’ambito di interventi compresi nel sistema integrato di gestione e di controllo di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (il «sistema integrato»).

2.   Gli Stati membri comunicano i dati disaggregati sui beneficiari per esercizio finanziario agricolo.

3.   L’allegato IV, punto 4, stabilisce norme dettagliate sul contenuto dei dati disaggregati sui beneficiari.

Articolo 11

Percentuale di prato permanente

La percentuale di prato permanente di cui all’articolo 8, lettera b), del presente regolamento è comunicata al livello stabilito dagli Stati membri conformemente all’articolo 48, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/126.

Articolo 12

Dati sugli interventi in alcuni settori

1.   I dati sugli interventi in alcuni settori di cui all’articolo 8, lettera c), del presente regolamento comprendono dati sugli interventi nei settori elencati all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115.

2.   L’allegato V stabilisce norme dettagliate sul contenuto dei dati relativi agli interventi in tali settori.

Articolo 13

Dati sui gruppi operativi del PEI

1.   I dati sui gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 8, lettera d), del presente regolamento comprendono informazioni sui progetti dei gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115.

2.   L’allegato VI stabilisce norme dettagliate sul contenuto dei dati sui gruppi operativi del PEI.

Articolo 14

Dati sui GAL e sulle loro attività per Leader

1.   I dati sui GAL e sulle loro attività per Leader di cui all’articolo 8, lettera e), del presente regolamento comprendono informazioni sugli interventi attuati sulla base dell’articolo 77, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115.

2.   L’allegato VII stabilisce norme dettagliate sul contenuto dei dati relativi ai GAL e alle loro attività per Leader.

Articolo 15

Data e frequenza della trasmissione di dati

1.   A partire dall’anno di riferimento 2025 gli Stati membri comunicano i dati disaggregati su interventi e beneficiari di cui all’articolo 8, lettera a), ogni anno entro il 30 aprile dell’anno N in relazione agli interventi per i quali sono stati effettuati pagamenti nell’esercizio finanziario agricolo N – 1.

Nel 2024 gli Stati membri potranno comunicare i dati disaggregati sugli interventi, entro il 30 novembre 2024, in relazione agli interventi pagati nell’esercizio finanziario agricolo 2023. Se gli Stati membri non comunicano i dati disaggregati sugli interventi nel 2024, li comunicano nel 2025 conformemente al primo comma del presente paragrafo.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, i dati sui beneficiari relativi alla superficie dichiarata e al terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali sono comunicati, nell’anno N, in relazione agli interventi per i quali sono state presentate domande di pagamento nell’anno civile N – 2.

2.   Gli Stati membri comunicano ogni anno la percentuale di prato permanente di cui all’articolo 8, lettera b), entro il 15 marzo dell’anno N in relazione alla superficie dichiarata nell’anno civile N – 1. Il primo anno di riferimento è il 2024.

3.   Gli Stati membri comunicano ogni anno i dati sugli interventi in alcuni settori di cui all’articolo 8, lettera c), entro:

a)

il 15 giugno dell’anno N in relazione ai dati dell’anno civile N – 1 di cui all’allegato V, punto 1, punto 2, lettere a) e c), e punti da 3 a 7;

b)

il 31 gennaio dell’anno N in relazione ai dati dell’anno civile N di cui all’allegato V, punto 2, lettera b);

c)

il 15 giugno dell’anno N in relazione ai dati dell’esercizio finanziario N – 1 di cui all’allegato V, punti da 8 a 10.

Il primo anno di riferimento è il 2023 per i dati di cui all’allegato V, punto 1 e punto 2, lettera b); il 2024 per i dati di cui allo stesso allegato, punto 2, lettere a) e c), e punti da 3 a 7; il 2025 per i dati di cui allo stesso allegato, punti da 8 a 10.

In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, per il settore dell’apicoltura si applicano le condizioni seguenti:

a)

gli Stati membri comunicano ogni due anni i dati di cui all’allegato V, punti 5 e 6;

b)

i dati di cui all’allegato V, punto 5, riguardano l’anno civile precedente all’anno di riferimento;

c)

i dati di cui all’allegato V, punto 6, riguardano i due anni civili precedenti all’anno di riferimento;

d)

il primo anno di riferimento è il 2023 per i dati di cui all’allegato V, punti 4, 5 e 6; il 2024 per lo stesso allegato, punto 9. Nel 2023 i dati di cui all’allegato V, punti 5 e 6, possono essere comunicati entro il 15 settembre.

4.   Gli Stati membri comunicano i dati sui gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 8, lettera d), non appena il progetto del gruppo operativo viene approvato, a partire dal 2023.

5.   Gli Stati membri comunicano i dati sui GAL e sulle loro attività per Leader di cui all’articolo 8, lettera e), come segue:

a)

entro il 30 aprile 2026 in relazione alle operazioni pagate negli esercizi finanziari dal 2023 al 2025, cumulativamente; nonché

b)

entro il 30 aprile 2030 in relazione alle operazioni pagate negli esercizi finanziari dal 2023 al 2029, cumulativamente.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, i dati relativi alle variabili dei GAL di cui all’allegato VII, punto 1, sono comunicati entro il 30 aprile dell’anno N per i GAL selezionati entro il 31 dicembre dell’anno N – 1.

Articolo 16

Trasferimento dei dati

1.   I dati di cui all’articolo 8, lettere a), b), d) ed e), sono trasferiti alla Commissione tramite il sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», per il quale le responsabilità della Commissione e degli Stati membri sono definite nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione (6).

I dati di cui all’articolo 8, lettera c), sono trasferiti alla Commissione mediante il sistema basato sulla tecnologia dell’informazione messo a disposizione dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (7).

2.   Per i dati disaggregati su interventi e beneficiari da comunicare ai sensi dell’articolo 8, lettera a), del presente regolamento, l’organismo pagatore di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116 oppure, qualora siano riconosciuti più organismi pagatori in uno Stato membro, l’organismo di coordinamento di cui all’articolo 10 di tale regolamento, trasferiscono i dati alla Commissione.

3.   Per la percentuale di prato permanente i dati da comunicare ai sensi dell’articolo 8, lettera b), sono trasferiti dall’organismo pagatore o dall’organismo di coordinamento.

4.   Per i dati sugli interventi in alcuni settori da comunicare ai sensi dell’articolo 8, lettera c), i dati sui gruppi operativi del PEI da comunicare ai sensi dell’articolo 8, lettera d), e i dati sui GAL e sulle loro attività per Leader da comunicare ai sensi dell’articolo 8, lettera e), i dati possono essere trasferiti dagli Stati membri o da qualsiasi soggetto autorizzato dagli Stati membri.

Articolo 17

Corretta compilazione dei dati

Gli Stati membri assicurano che i dati per il monitoraggio e la valutazione di cui all’articolo 8 siano completi e coerenti, e che il loro contenuto sia registrato e presentato conformemente ai requisiti indicati negli allegati da IV a VII. A tal fine gli Stati membri svolgono controlli computerizzati.

Articolo 18

Controlli sui dati e correzione dei dati

1.   Gli Stati membri sono responsabili delle correzioni di errori materiali o evidenti oppure di errori di natura puramente redazionale per i dati di cui all’articolo 8.

2.   In caso di presentazione di dati erronei o di problemi verificatisi nel trasferimento dei dati, gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione e correggono i dati.

3.   Fatti salvi i controlli svolti dagli Stati membri, la Commissione può svolgere controlli per verificare se gli Stati membri abbiano fornito dati correttamente compilati e coerenti. Qualora siano presentati dati erronei, la Commissione può chiedere agli Stati membri di correggere i dati forniti.

Articolo 19

Uso dei dati

La Commissione non divulga né utilizza i dati personali ottenuti conformemente al presente regolamento per scopi diversi dall’adempimento delle proprie responsabilità nel contesto del quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione a norma del titolo VII, capo I, del regolamento (UE) 2021/2115, e del monitoraggio e della valutazione della PAC a norma dell’articolo 143 di tale regolamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 486).

(3)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52).

(5)  Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 463).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).


ALLEGATO I

ELEMENTI CHIAVE DI VALUTAZIONE E FATTORI DI SUCCESSO RACCOMANDATI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

Obiettivo

Elementi chiave da valutare

Fattori di successo raccomandati

Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l’Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché per garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell’Unione

Reddito agricolo sufficiente

Per reddito agricolo sufficiente si intende non solo un reddito stabile ma anche un reddito equamente distribuito.

Il livello del reddito agricolo nelle aziende agricole sovvenzionate sta aumentando o almeno è stabile, e le disparità tra aziende agricole e rispetto ad altri settori economici si stanno riducendo, tenendo conto delle tendenze economiche generali.

Resilienza

La resilienza comprende il sostegno agli agricoltori per far fronte a potenziali rischi e a limitazioni specifiche che possono costringerli a interrompere l’attività agricola.

Il sostegno al reddito è distribuito agli agricoltori che più ne hanno bisogno.

Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

Migliore orientamento al mercato

Sulla base della bilancia commerciale agroalimentare (importazioni-esportazioni).

Il commercio agroalimentare è in aumento.

Competitività delle aziende agricole

Sulla base di un incremento della produttività del capitale, della manodopera e dei terreni per mezzo dell’innovazione.

La produttività nelle aziende agricole sovvenzionate è in aumento.

Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore

Posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare

Integrazione degli agricoltori nella filiera agroalimentare e partecipazione a regimi di qualità e alla produzione biologica per incrementare il valore aggiunto.

La quota della produzione commercializzata nell’ambito dei regimi di qualità e della produzione biologica è in aumento.

La quota della produzione commercializzata da organizzazioni di produttori (OP) e da altre forme di organizzazioni di agricoltori sovvenzionate è in aumento.

Il valore aggiunto lordo per gli agricoltori partecipanti alle OP e ad altre forme di organizzazioni di agricoltori oppure a regimi di qualità e alla produzione biologica è in aumento.

Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l’energia sostenibile

Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici

Sulla base delle emissioni di gas a effetto serra e del sequestro del carbonio.

Le emissioni di gas a effetto serra in agricoltura sono in diminuzione.

Il sequestro del carbonio organico nel suolo è in aumento o si mantiene stabile.

La capacità di produzione di energia rinnovabile è in aumento.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Sulla base della resilienza dell’agricoltura ai cambiamenti climatici.

La resilienza dell’agricoltura ai cambiamenti climatici è in aumento.

Promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche

Gestione efficiente delle risorse naturali

Sulla base della conservazione o del miglioramento della qualità e della quantità delle risorse naturali grazie alla riduzione degli inquinanti e dello sfruttamento.

Le emissioni di ammoniaca in agricoltura, la dispersione dei nutrienti e l’erosione del suolo sono in diminuzione.

Il bilancio dei nutrienti sui terreni agricoli è in miglioramento, riducendo così le perdite di nutrienti.

La pressione sui bacini di acqua naturali è in diminuzione.

L’uso di pesticidi chimici e i relativi rischi, così come l’uso di pesticidi più pericolosi, sono in diminuzione.

Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Invertire il processo di perdita della biodiversità

Sulla base della biodiversità e degli habitat dei terreni agricoli o di altre superfici interessate da pratiche agricole o di silvicoltura.

La biodiversità connessa ai terreni agricoli è in miglioramento o almeno si arresta la perdita di biodiversità.

La biodiversità nelle zone Natura 2000 interessate dall’agricoltura o dalla silvicoltura è in miglioramento o almeno si arresta la perdita di biodiversità.

L’agrobiodiversità è in aumento.

Servizi ecosistemici

Sulla base degli elementi caratteristici del paesaggio che contribuiscono ai servizi ecosistemici ospitando le specie pertinenti (ad esempio tramite l’impollinazione e il controllo degli organismi nocivi), favorendo i processi biofisici (ad esempio tramite il controllo dell’erosione e il mantenimento della qualità dell’acqua) o promuovendo valori culturali (ad esempio il valore estetico).

Le tendenze degli impollinatori sono in miglioramento o almeno stabili.

La superficie interessata da elementi caratteristici del paesaggio nei terreni agricoli è in aumento.

Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali

Ricambio degli agricoltori

Sulla base del sostegno all’insediamento e alla continuità dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori.

Il numero dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori è in aumento.

Sviluppo delle aziende

Sulla base del sostegno alle start-up rurali e alla diversificazione delle aziende agricole.

Il numero delle aziende rurali è in aumento.

Promuovere l’occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all’agricoltura, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

Economia rurale sostenibile

Sulla base della crescita economica e della promozione dell’occupazione.

L’economia delle zone rurali è in crescita o almeno è stabile; il divario tra zone urbane e zone rurali è in diminuzione.

Il tasso di occupazione nelle zone rurali è in miglioramento.

L’attività economica collegata alla bioeconomia è in crescita.

La silvicoltura sostenibile è in crescita.

Sviluppo locale

Fornitura di servizi e infrastrutture a livello locale.

I servizi e le infrastrutture a livello locale sono in miglioramento.

Parità di genere e inclusione sociale

Promozione della partecipazione delle donne all’agricoltura e all’economia, parità di reddito e riduzione della povertà.

L’occupazione e la partecipazione delle donne all’agricoltura sono in miglioramento.

Il sostegno nell’ambito del piano strategico della PAC è distribuito in maniera più equa.

La povertà rurale è in diminuzione.

Migliorare la risposta dell’agricoltura dell’Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il benessere degli animali e il contrasto alle resistenze antimicrobiche

Qualità e sicurezza degli alimenti

Sulla base della promozione dei regimi di qualità e del benessere degli animali e della lotta alla resistenza antimicrobica.

Il valore della produzione commercializzata nell’ambito di regimi di qualità è in aumento.

Il benessere degli animali è in miglioramento e l’uso di antimicrobici è in diminuzione.

Ammodernamento del settore promuovendo e condividendo le conoscenze, l’innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle zone rurali e incoraggiandone la diffusione da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all’innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione

Il sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS) e la strategia digitale

Sulla base del sostegno alle azioni strategiche AKIS, degli interventi correlati ad AKIS e della strategia digitale, nonché del loro impatto sulla diffusione dell’innovazione da parte degli agricoltori.

Un numero crescente di agricoltori partecipa a programmi di formazione e/o fa ricorso alla consulenza aziendale.

Gli agricoltori modificano le pratiche agronomiche dopo aver partecipato a programmi di formazione e/o aver fatto ricorso alla consulenza aziendale.

Un crescente numero di agricoltori fruisce del sostegno per le tecnologie agricole digitali tramite il piano strategico della PAC.

La spesa del piano strategico della PAC destinata a sostenere la creazione dell’innovazione e della condivisione delle conoscenza è in aumento.


ALLEGATO II

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI STRUTTURA E DI CONTENUTO DEL PIANO DI VALUTAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

1.   Obiettivi ed esigenze

Indicazione degli obiettivi del piano di valutazione e delle esigenze legate alla valutazione, mirante a garantire lo svolgimento di attività di valutazione sufficienti e adeguate, in particolare per fornire le informazioni necessarie a orientare il programma, indirizzare il successivo periodo di programmazione delle politiche e assicurare la disponibilità dei dati necessari alla valutazione del piano strategico della PAC.

2.   Governance e coordinamento

Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il piano strategico della PAC, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità.

3.   Mappatura dei portatori di interessi

Breve descrizione dei portatori di interessi pertinenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e delle loro esigenze in materia di attività di valutazione e, se del caso, di rafforzamento delle capacità.

4.   Calendario

Pianificazione indicativa delle valutazioni e degli studi di sostegno alla valutazione da svolgere durante il ciclo di programmazione (comprendente la motivazione delle scelte compiute), tra cui:

a)

le valutazioni del contributo dei piani strategici della PAC agli obiettivi della PAC, da svolgere durante l’attuazione del piano strategico della PAC;

b)

se del caso, le valutazioni di specifici temi di cui all’articolo 2, lettera e);

c)

studi di sostegno e altre attività di ricerca e analisi ai fini delle valutazioni.

5.   Dati e informazioni

Breve descrizione degli accordi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, per assicurare la disponibilità dei dati a fini di monitoraggio e valutazione, comprendente l’identificazione delle principali fonti di dati da utilizzare, gli accordi istituzionali per la fornitura di dati e gli accordi per il controllo della qualità dei dati. Questa sezione dovrebbe comprendere l’individuazione delle lacune nei dati e delle azioni per porvi rimedio; occorre tra l’altro rendere operativi i sistemi di dati in modo tempestivo.

6.   Comunicazione e seguito dato

Descrizione del modo in cui i risultati della valutazione saranno resi noti ai destinatari interessati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per dare seguito ai risultati della valutazione e utilizzarli.

7.   Risorse, assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità

Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell’attuazione del piano di valutazione, compresa un’indicazione delle necessità in termini di capacità amministrative, dati, risorse finanziarie e mezzi informatici.

Descrizione dell’attuazione del sostegno del programma di cui all’articolo 7, paragrafi 3 e 4, comprese le attività di assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità svolte per garantire la completa attuazione del piano di valutazione nonché il sostegno previsto per i GAL ai fini della valutazione delle strategie di sviluppo locale.


ALLEGATO III

INDICATORI D’IMPATTO DI CUI ALL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 5

Codice dell’indicatore (1)

Denominazione dell’indicatore

I.2

Ridurre il divario di reddito: andamento del reddito agricolo rispetto all’economia nel suo complesso

I.3

Ridurre le fluttuazioni del reddito agricolo: andamento del reddito agricolo

I.4

Sostenere un reddito agricolo sufficiente: andamento dei livelli del reddito agricolo per tipo di attività agricola (rispetto alla media nel settore agricolo)

I.5

Contribuire all’equilibrio territoriale: andamento del reddito agricolo nelle zone soggette a vincoli naturali (rispetto alla media)

I.10

Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici: emissioni di gas serra provenienti dall’agricoltura

I.12

Aumentare l’energia sostenibile in agricoltura: produzione sostenibile di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali

I.14

Migliorare la qualità dell’aria: emissioni di ammoniaca prodotte dall’agricoltura

I.15

Migliorare la qualità dell’acqua: bilancio lordo dei nutrienti nei terreni agricoli

I.26

Una PAC più equa: distribuzione del sostegno erogato dalla PAC


(1)  Allegato I del regolamento (UE) 2021/2115.


ALLEGATO IV

NORME SUI DATI DISAGGREGATI SUGLI INTERVENTI E SUI BENEFICIARI DI CUI ALL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3, E ALL’ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3

Comunicazione dei dati disaggregati sugli interventi

1.

Nella comunicazione dei dati per il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui all’articolo 8, lettera a), del presente regolamento, gli Stati membri rispettano i metodi di calcolo degli indicatori di output e di risultato di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290, nonché i seguenti principi:

a)

il valore dell’output generato da un intervento è comunicato tra le variabili di monitoraggio pertinenti, indicate al punto 2 del presente allegato;

b)

il valore dell’output generato da un intervento è comunicato anche tra le variabili di risultato, indicate al punto 3 del presente allegato, per gli indicatori di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 selezionati dagli Stati membri nel proprio piano strategico della PAC («indicatori di risultato pertinenti»);

c)

il valore dell’output che contribuisce al calcolo del numeratore degli indicatori di risultato è comunicato integralmente dal primo pagamento (esclusi gli anticipi di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), all’articolo 32, paragrafo 5, e all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116).

2.

Gli Stati membri forniscono il seguente elenco di variabili di monitoraggio, per ciascun intervento a favore di ciascun beneficiario, conformemente alla progettazione specifica degli interventi e alla loro logica di intervento:

a)

variabili di monitoraggio per comunicare le informazioni amministrative (da M010 a M040)

i)

M010: codice organismo pagatore

Questo campo contiene il codice unico dell’organismo pagatore. Corrisponde al dipartimento od organismo dedicato di uno Stato membro, responsabile della gestione e del controllo della spesa erogata dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

ii)

M020: codice unico per domanda di aiuto o domanda di pagamento per un intervento

Questo campo contiene il codice unico per domanda di aiuto per gli interventi coperti dal sistema integrato e per domanda di pagamento per gli altri interventi;

iii)

M030: identificativo unico del beneficiario

Questo campo contiene un identificativo unico del beneficiario per tutti i beneficiari della PAC, che è assegnato a ciascun richiedente a livello di Stato membro. L’identificativo unico del beneficiario non contiene informazioni personali. L’identificativo rimane immutato nel corso degli anni;

iv)

M040: codice di bilancio

Questo campo contiene le prime 25 cifre del codice di bilancio, che comprende la nomenclatura di bilancio, il tipo di intervento, il settore e il sottosettore, l’indicatore di output, l’intervento, l’importo unitario, la riduzione del tasso di pagamento o di partecipazione e l’anno civile;

b)

variabili di monitoraggio per comunicare gli importi spesi (da M050 a M070)

i)

M050: importo totale pagato (fondi UE)

Questo campo contiene l’importo totale del sostegno del FEAGA e del FEASR pagato in euro per la domanda, per importo unitario;

ii)

M060: spesa pubblica totale

Questo campo contiene l’importo totale del sostegno pubblico pagato in euro per la domanda, per importo unitario, compreso il contributo nazionale ed esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 («finanziamenti nazionali integrativi»);

iii)

M070: totale dei finanziamenti nazionali integrativi

Questo campo contiene l’importo totale dei finanziamenti nazionali integrativi pagati in euro per la domanda;

gli importi spesi di cui ai punti i), ii) e iii) sono comunicati in euro prima dell’applicazione di sanzioni e penali;

c)

variabili di monitoraggio per comunicare la superficie ammissibile e determinata (da M080 a M095)

i)

M080: numero di ettari di superficie ammissibile determinato prima dell’applicazione dei limiti, esclusi i terreni forestali

Questo campo contiene la superficie ammissibile (esclusi i terreni forestali) integrale determinata dopo i controlli e prima dell’applicazione del diritto all’aiuto o delle soglie massime;

ii)

M085: numero di ettari di superficie forestale ammissibile determinato prima dell’applicazione dei limiti

Questo campo contiene la superficie forestale ammissibile integrale determinata dopo i controlli e prima dell’applicazione del diritto all’aiuto o delle soglie massime;

iii)

M090: numero di ettari di superficie ammissibile esclusi i terreni forestali

Per gli interventi pagati in ettari, questo campo contiene la superficie ammissibile (esclusi i terreni forestali) integrale determinata dopo i controlli e dopo l’applicazione del diritto all’aiuto o delle soglie massime.

Per gli interventi sui terreni pagati in unità diverse dagli ettari, se del caso, contiene il numero di ettari (esclusi i terreni forestali) interessati dagli interventi;

iv)

M095: numero di ettari di superficie forestale ammissibile determinato dopo l’applicazione dei limiti

Questo campo contiene la superficie forestale ammissibile integrale determinata dopo i controlli e dopo l’applicazione del diritto all’aiuto o delle soglie massime.

Per gli interventi sui terreni forestali pagati in unità diverse dagli ettari, se del caso, contiene il numero di ettari interessati dagli interventi;

i valori di output di cui ai punti da i) a iv) sono sempre comunicati integralmente. Per gli interventi rientranti nel sistema integrato, l’output è comunicato integralmente nell’anno N in relazione agli interventi oggetto di domanda nell’anno N – 2;

d)

variabili di monitoraggio per comunicare le unità pagate (da M100 a M160)

i)

M100: numero di ettari di superficie ammissibile pagati

Questo campo contiene la superficie pagata, indipendentemente dalla natura della superficie (ossia terreni forestali oppure no);

ii)

M110: numero di capi di bestiame pagati

iii)

M120: numero di unità di bestiame adulto pagate

iv)

M130: numero di operazioni pagate

Questo campo contiene il numero di operazioni, come definite all’articolo 3, punto 4, del regolamento (UE) 2021/2115, sovvenzionate dalla PAC. Riguarda gli interventi pagati per operazione;

v)

M140: numero di aziende beneficiarie

Questo campo contiene il numero di aziende agricole che beneficiano del pertinente sostegno della PAC, quando questo è erogato sotto forma di somma forfettaria;

vi)

M150: numero di fondi di mutualizzazione pagati

Questo campo contiene informazioni sul numero di fondi di mutualizzazione, come definiti all’articolo 3, punto 11, del regolamento (UE) 2021/2115, interessati dal sostegno alla gestione del rischio di cui all’articolo 76 di tale regolamento;

vii)

M160: numero di altre unità pagate — unità di misura

viii)

M161: numero di altre unità pagate — output generato

I campi di cui ai punti vii) e viii) contengono informazioni sull’output generato da interventi basati su unità di misura diverse da quelle elencate ai punti da i) a vi). Per ciascuna altra unità pagata gli Stati membri comunicano in due campi separati l’unità di misura (M160) e l’output generato (M161);

i valori di output per le unità pagate dopo i controlli e dopo l’applicazione delle soglie massime di cui ai punti da i) a viii) sono comunicati come percentuale delle spese effettivamente pagate rispetto alla spesa totale impegnata per tale output nell’esercizio finanziario agricolo in questione. Nell’esercizio finanziario agricolo in cui è stato effettuato il pagamento finale, il valore dell’output corrisponde al saldo;

e)

variabili di monitoraggio che comunicano se una condizione è soddisfatta (da M170 a M210)

i)

M170: investimenti che comportino un aumento netto della superficie irrigata

Questo campo contiene informazioni sull’eventualità che l’intervento riguardi un investimento che comporti un aumento netto della superficie irrigata (compresi gli investimenti in nuovi impianti o infrastrutture di irrigazione e nella creazione o nell’ampliamento di un bacino) a norma dell’articolo 74, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2021/2115;

ii)

M180: investimenti che comportino il miglioramento di impianti di irrigazione esistenti

Questo campo contiene informazioni sull’eventualità che l’intervento riguardi il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell’infrastruttura di irrigazione ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115;

iii)

M190: investimenti nell’utilizzo di acque affinate

Questo campo contiene informazioni sull’eventualità che l’intervento riguardi un investimento per l’utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico, ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115;

iv)

M200: investimenti nella banda larga

Questo campo contiene informazioni sull’eventualità che l’intervento intenda migliorare l’accesso alla banda larga

v)

M210: investimenti nel biometano

Questo campo contiene informazioni sull’eventualità che l’intervento riguardi la capacità di produzione installata per il biometano.

3.

Gli Stati membri indicano il contributo dei valori dell’output al numeratore dei pertinenti indicatori di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115, utilizzando le seguenti variabili di risultato:

a)

variabili di risultato R001, R002, R003, R004, R005, R009, R010, R012, R013, R014, R015, R016, R017, R018, R019, R020, R021, R022, R023, R024, R025, R026, R027, R028, R029, R030, R031, R032, R033, R034, R035, R036, R037, R038, R039, R040, R041, R042, R043 e R044, che corrispondono rispettivamente agli indicatori di risultato R.1, R.2, R.3, R4, R.5, R.9, R.10, R.12, R.13, R.14, R.15, R.16, R.17, R.18, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.25, R.26, R.27, R.28, R.29, R.30, R.31, R.32, R.33, R.34, R.35, R.36, R.37, R.38, R.39, R.40, R.41, R.42, R.43 e R.44

Questi campi contengono il valore dell’output generato integralmente da un’operazione per il calcolo degli indicatori specifici di risultato;

b)

per la variabile di risultato R017, che contribuisce all’indicatore di risultato R.17 (terreni oggetto di imboschimento), gli Stati membri comunicano la ripartizione per il calcolo dell’indicatore di risultato, nel modo seguente:

i)

R117: superficie oggetto di imboschimento;

ii)

R217: superficie ripristinata;

iii)

R317: superficie agroforestale;

iv)

R417: impianto di elementi caratteristici del paesaggio boscosi

I campi ai punti i), ii) e iii) contengono la superficie sovvenzionata mentre questo campo contiene la superficie stimata, effettivamente impiantata con elementi caratteristici del paesaggio boscosi;

c)

per la variabile di risultato R043, che contribuisce all’indicatore di risultato R.43 (limitazione dell’utilizzo di antimicrobici), gli Stati membri comunicano la ripartizione per il calcolo dell’indicatore di risultato per specie, nel modo seguente:

i)

R143: numero di unità di bestiame adulto (suini);

ii)

R243: numero di unità di bestiame adulto (bovini);

iii)

R343: numero di unità di bestiame adulto (pollame);

iv)

R443: numero di unità di bestiame adulto (ovini e caprini);

v)

R543: numero di unità di bestiame adulto (altri animali);

d)

per la variabile di risultato R044, che contribuisce all’indicatore di risultato R.44 (migliorare il benessere degli animali), gli Stati membri comunicano la ripartizione per il calcolo dell’indicatore di risultato per specie, nel modo seguente:

i)

R144: numero di unità di bestiame adulto (suini);

ii)

R244: numero di unità di bestiame adulto (bovini);

iii)

R344: numero di unità di bestiame adulto (pollame);

iv)

R444: numero di unità di bestiame adulto (ovini e caprini);

v)

R544: numero di unità di bestiame adulto (pollame).

Comunicazione di dati relativi ai beneficiari

4.

Gli Stati membri forniscono le seguenti variabili di beneficiari, conformemente alla progettazione specifica degli interventi e alla loro logica di intervento:

a)

B010: identificativo unico del beneficiario

Questo campo contiene lo stesso identificativo unico del beneficiario utilizzato per i dati sugli interventi nella variabile di monitoraggio M030, di cui al punto 2, lettera a), punto iii), del presente allegato;

b)

B020: genere

Questo campo contiene informazioni sul genere del beneficiario.

Qualora il beneficiario sia un gruppo di persone fisiche, una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, si comunica il genere dei principali dirigenti dell’azienda agricola. Per «principale dirigente» si intende la persona che esercita il potere decisionale in relazione alle attività agricole svolte nell’azienda e che ottiene i benefici e sostiene i rischi finanziari connessi a tali attività.

Gli Stati membri possono comunicare ulteriori dati esplicativi sulla percentuale di responsabilità gestionali esercitate per categoria di genere;

c)

B030: giovane agricoltore

Questo campo contiene informazioni sull’eventualità che il beneficiario sia un giovane agricoltore, ossia una persona di età inferiore al limite fissato dagli Stati membri nei loro piani strategici della PAC, a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115.

Gli Stati membri forniscono tale informazione per tutti i beneficiari che sono persone fisiche. Per i gruppi di persone fisiche o soggetti giuridici, l’informazione è fornita soltanto per i beneficiari cui è concesso il sostegno per il ricambio generazionale a norma dell’articolo 30, dell’articolo 75, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 77 del regolamento (UE) 2021/2115;

d)

B040: ubicazione geografica — comune

Questo campo contiene il codice dell’unità amministrativa locale del comune in cui è ubicata la totalità o la maggior parte della superficie del beneficiario o in cui è ubicato l’edificio principale dell’azienda;

e)

B050: zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici

Questo campo indica se l’azienda è ubicata in una zona soggetta a vincoli naturali o altri vincoli specifici a norma dell’articolo 71 del regolamento (UE) 2021/2115.

L’azienda è classificata come ubicata in una zona soggetta a vincoli naturali o altri vincoli specifici quando la totalità o la maggior parte della superficie del beneficiario o l’edificio principale dell’azienda sono ubicati in una zona soggetta a vincoli naturali o altri vincoli specifici. Se a un beneficiario è concesso un sostegno a norma dell’articolo 71 di tale regolamento, la sua azienda è classificata come ubicata in una zona soggetta a vincoli naturali o altri vincoli specifici;

f)

B060: zona vulnerabile ai nitrati

Questo campo indica se l’azienda è ubicata in una zona vulnerabile ai nitrati designata in conformità della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (1). L’azienda è classificata come ubicata in una zona vulnerabile ai nitrati quando la totalità o la maggior parte della superficie del beneficiario o l’edificio principale dell’azienda sono ubicati in una zona vulnerabile ai nitrati;

g)

B070: caratteristiche dell’ubicazione dell’azienda in un piano di gestione del bacino idrografico

Questo campo indica se l’azienda è ubicata in una zona inclusa in un piano di gestione del bacino idrografico a norma dell’articolo 72, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115. L’azienda è classificata come ubicata in una zona inclusa in un piano di gestione del bacino idrografico quando la totalità o la maggior parte della superficie del beneficiario o l’edificio principale dell’azienda sono ubicati in una zona inclusa in un piano di gestione del bacino idrografico;

h)

B080: zona Natura 2000

Questo campo indica se l’azienda è ubicata in una zona Natura 2000 a norma dell’articolo 72, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115. L’azienda è classificata come ubicata in una zona Natura 2000 quando la totalità o la maggior parte della superficie del beneficiario o l’edificio principale dell’azienda sono ubicati in una zona Natura 2000.

Gli Stati membri possono comunicare ulteriori dati esplicativi sulla percentuale della superficie aziendale ubicata in una zona Natura 2000;

i)

B090: azienda agricola biologica

Il campo indica se nell’azienda si pratica l’agricoltura biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), oppure se l’agricoltura biologica viene praticata parzialmente o non viene praticata affatto.

L’azienda è classificata come azienda in cui si pratica l’agricoltura biologica quando la totalità o la maggior parte della superficie del beneficiario (> 50 % della superficie complessiva) è destinata ad agricoltura biologica; è classificata come azienda in cui l’agricoltura biologica viene praticata parzialmente quando soltanto una parte minoritaria della superficie del beneficiario (< 50 % della superficie complessiva) è destinata ad agricoltura biologica;

j)

B100: numero di ettari di seminativo dichiarati

Questo campo contiene il numero totale di ettari di seminativo, come definito dagli Stati membri nei loro piani strategici della PAC ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115;

k)

B110: numero di ettari di prato permanente dichiarati

Questo campo contiene il numero totale di ettari di prato permanente, come definito dagli Stati membri nei loro piani strategici della PAC ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115;

l)

B120: numero di ettari di colture permanenti dichiarati

Questo campo contiene il numero totale di ettari di colture permanenti, come definite Stati membri nei loro piani strategici della PAC ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115;

m)

B130: numero di ettari di altre superfici ammissibili ai pagamenti diretti

Questo campo contiene il numero totale di ettari su cui non viene svolta alcuna attività agricola, ma che sono comunque ammissibili ai pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115;

n)

B141: BCAA 2 — numero di ettari di zone umide e torbiere — prato permanente

Questo campo contiene il numero totale di ettari di prato permanente in zone umide e torbiere soggette alla BCAA 2 conformemente all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;

o)

B142: BCAA 2 — numero di ettari di zone umide e torbiere — seminativo

Questo campo contiene il numero totale di ettari di seminativo in zone umide e torbiere soggette alla BCAA 2;

p)

B143: BCAA 2 — numero di ettari di zone umide e torbiere — colture permanenti

Questo campo contiene il numero totale di ettari di colture permanenti in zone umide e torbiere soggette alla BCAA 2;

q)

B150: BCAA 8 — numero di ettari utilizzati per rispettare la percentuale minima di seminativo destinata a superfici o elementi non produttivi

Questo campo contiene il numero totale di ettari, prima di eventuali fattori di ponderazione, utilizzati per rispettare la percentuale minima di seminativo destinata a superfici o elementi non produttivi nell’ambito della BCAA 8 conformemente all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115. Gli Stati membri forniscono una ripartizione di questa variabile di beneficiario nel modo seguente:

i)

B151: BCAA 8 — numero di ettari di terreni lasciati a riposo;

ii)

B152: BCAA 8 — numero di ettari di siepi, alberi singoli o gruppi di alberi, filari di alberi;

iii)

B153: BCAA 8 — numero di ettari di bordi di campi, particelle o fasce tampone;

iv)

B154: BCAA 8 — numero di ettari di fossati e ruscelli;

v)

B155: BCAA 8 — numero di ettari di piccoli stagni e piccole zone umide;

vi)

B156: BCAA 8 — numero di ettari di muretti di pietra;

vii)

B157: BCAA 8 — numero di ettari di tumuli funerari (cairns);

viii)

B158: BCAA 8 — numero di ettari di terrazze;

ix)

B159: BCAA 8 — numero di ettari di elementi culturali;

x)

B160: BCAA 8 — numero di ettari di altre superfici ed elementi non produttivi;

xi)

B161: BCAA 8 — numero di ettari di colture intercalari coltivate senza l’uso di prodotti fitosanitari;

xii)

B162: BCAA 8 — numero di ettari di colture azotofissatrici coltivate senza l’uso di prodotti fitosanitari;

r)

B170: BCAA 9 — numero di ettari soggetti al divieto di conversione o aratura

Questo campo contiene il numero di ettari soggetti al divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000 nell’ambito della BCAA 9, ai sensi dell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115. Gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:

i)

B171: BCAA 9 — numero di ettari di prati permanenti nei siti Natura 2000

ii)

B172: BCAA 9 — numero di ettari di prati permanenti designati come sensibili dal punto di vista ambientale nei siti Natura 2000 protetti nell’ambito della BCAA 9 e dichiarati dagli agricoltori

s)

B180: numero di ettari di prati permanenti designati come sensibili dal punto di vista ambientale al di fuori dei siti Natura 2000, protetti nell’ambito delle BCAA e dichiarati dagli agricoltori, se del caso.


(1)  Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).


ALLEGATO V

NORME SUI DATI SUGLI INTERVENTI IN ALCUNI SETTORI DI CUI ALL’ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2

Informazioni amministrative e informazioni per settore

Per gli interventi in alcuni settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri comunicano informazioni amministrative e informazioni per settore utilizzando i seguenti moduli:

1.

Modulo A.1.

Questo modulo riguarda i settori dei prodotti ortofrutticoli, dell’apicoltura, vitivinicolo, del luppolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola, nonché gli altri settori di cui all’articolo 42, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2021/2115, rispettivamente, per cui gli Stati membri comunicano ogni anno i riferimenti (hyperlink) alla normativa nazionale adottata dagli Stati membri nell’anno civile precedente per attuare gli interventi settoriali.

2.

Modulo A.2.

Questo modulo riguarda i settori dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola, nonché gli altri settori. Gli Stati membri forniscono ogni anno le seguenti informazioni di mercato:

a)

l’elenco delle organizzazioni transnazionali di produttori e delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori la cui sede centrale è ubicata negli Stati membri;

b)

l’importo dei fondi di esercizio approvati suddiviso per organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, ripartito come segue:

i)

importo totale;

ii)

importo del contributo finanziario dell’organizzazione;

iii)

importo dell’aiuto finanziario dell’Unione;

c)

l’importo del fondo di esercizio finale, suddiviso per organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, ripartito come segue:

i)

importo totale;

ii)

importo del contributo finanziario dell’organizzazione;

iii)

importo dell’aiuto finanziario dell’Unione.

Le informazioni di cui alle lettere a) e c) sono comunicate per l’anno civile precedente. Le informazioni di cui alla lettera b) sono comunicate per l’anno civile in corso;

3.

Modulo A.3.

Questo modulo riguarda il settore dei prodotti ortofrutticoli, per il quale gli Stati membri comunicano ogni anno le informazioni di mercato sull’aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori per l’anno civile precedente, come segue:

a)

importo effettivamente pagato (in euro o in valuta nazionale);

b)

elenco delle regioni beneficiarie.

4.

Modulo A.4

Questo modulo riguarda le informazioni che gli Stati membri comunicano ogni anno nel settore dell’apicoltura:

il numero totale di alveari pronti allo svernamento presenti nel territorio degli Stati membri tra il 1o settembre e il 31 dicembre, determinato sulla base di un metodo affidabile consolidato descritto nei rispettivi piani strategici della PAC.

5.

Modulo A.5.

Questo modulo riguarda altre informazioni di mercato che gli Stati membri comunicano ogni due anni nel settore dell’apicoltura, in merito all’anno civile precedente la notifica:

a)

il numero di apicoltori;

b)

il numero di apicoltori che gestiscono più di 150 alveari;

c)

il numero totale di alveari gestiti dagli apicoltori con più di 150 alveari;

d)

il numero di apicoltori organizzati in associazioni di apicoltori;

e)

la forchetta di prezzo in euro del miele millefiori nel luogo di produzione;

f)

la forchetta di prezzo in euro del miele millefiori venduto sfuso ai grossisti;

g)

i costi di produzione medi stimati in euro (fissi e variabili) per chilogrammo di miele prodotto.

6.

Modulo A.6.

Questo modulo riguarda altre informazioni di mercato che gli Stati membri comunicano ogni due anni nel settore dell’apicoltura, per i due anni civili precedenti la notifica:

a)

la produzione nazionale annuale di miele in chilogrammi;

b)

la resa media annuale stimata in chilogrammi di miele per alveare.

7.

Modulo A.7.

Questo modulo riguarda gli altri settori, per i quali gli Stati membri comunicano ogni anno le seguenti informazioni di mercato per l’anno civile precedente:

a)

per i settori delle colture: superficie complessiva (in ettari) interessata e/o volume (in tonnellate) prodotto da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori;

b)

per i settori zootecnici: numero totale di animali e/o volume (in tonnellate) prodotto da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori.

Informazioni concernenti le spese

Per gli interventi in alcuni settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri comunicano informazioni riguardanti le spese utilizzando i seguenti moduli:

8.

Modulo B.1.

Questo modulo riguarda il settore dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola, nonché gli altri settori di cui all’articolo 42, lettera a), e lettere da d) a f), del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali lo Stato membro comunica ogni anno le informazioni seguenti relative al precedente esercizio finanziario agricolo, ripartite per settore:

a)

spese (in euro o in valuta nazionale) di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori per intervento e per obiettivo di cui all’articolo 46, lettere da a) a k), di tale regolamento;

b)

costi amministrativi e di personale (in euro o in valuta nazionale) sostenuti da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori;

c)

ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita e per altre destinazioni, ripartito per prodotto:

i)

volume annuale totale (in tonnellate) ripartito nel modo seguente:

1)

distribuzione gratuita;

2)

compostaggio;

3)

industria di trasformazione;

4)

altre destinazioni;

ii)

totale delle spese (in euro o in valuta nazionale);

iii)

importo dell’aiuto finanziario dell’Unione (in euro o nella valuta nazionale);

d)

superficie complessiva (in ettari) per ciascun intervento, ripartita nel modo seguente:

i)

investimenti nell’irrigazione che comportino un aumento netto della superficie irrigata;

ii)

reimpianto di frutteti o uliveti;

iii)

raccolta verde;

iv)

mancata raccolta;

v)

produzione biologica;

vi)

produzione integrata;

vii)

migliore utilizzo e sana gestione delle risorse idriche;

viii)

migliore conservazione del suolo;

ix)

creazione e mantenimento di habitat favorevoli alla biodiversità;

e)

percentuali degli obiettivi minimi di risparmio idrico per gli investimenti;

f)

numero di progetti energetici realizzati;

g)

percentuale e volume dell’utilizzo di acque affinate;

h)

numero di interventi di promozione, comunicazione e commercializzazione per obiettivo di cui all’articolo 46, lettere h) e i), di tale regolamento.

9.

Modulo B.2.

Questo modulo riguarda il settore dell’apicoltura, per il quale gli Stati membri comunicano ogni anno la spesa pubblica totale sostenuta (in euro o nella valuta nazionale) durante l’esercizio finanziario agricolo, ripartita per intervento.

10.

Modulo B.3.

Questo modulo riguarda il settore vitivinicolo, per il quale gli Stati membri comunicano ogni anno le seguenti informazioni relative all’esercizio finanziario agricolo precedente:

a)

per la ristrutturazione e la conversione di vigneti e la raccolta verde:

i)

aiuto finanziario dell’Unione;

ii)

spese totali dei beneficiari;

iii)

numero di beneficiari;

iv)

numero di operazioni;

b)

per gli investimenti nelle imprese, gli investimenti nelle imprese in regioni di convergenza, gli investimenti nelle imprese in regioni diverse da quelle di convergenza, gli investimenti nelle imprese in regioni ultraperiferiche e gli investimenti nelle imprese in regioni delle isole minori dell’Egeo:

i)

aiuto finanziario dell’Unione (in euro o valuta nazionale);

ii)

totale delle spese (in euro o in valuta nazionale) dei beneficiari;

iii)

numero di beneficiari;

c)

per l’assicurazione del raccolto:

i)

aiuto finanziario dell’Unione (in euro o valuta nazionale);

ii)

totale delle spese (in euro o in valuta nazionale) dei beneficiari;

iii)

numero di beneficiari;

iv)

numero di polizze di assicurazione finanziate;

d)

per l’innovazione:

i)

aiuto finanziario dell’Unione (in euro o valuta nazionale);

ii)

totale delle spese (in euro o in valuta nazionale) dei beneficiari;

iii)

numero di beneficiari;

e)

per la distillazione dei sottoprodotti:

i)

aiuto finanziario dell’Unione (in euro o valuta nazionale);

ii)

numero di beneficiari (distillerie);

iii)

fecce (forcella sostegno massimo);

iv)

vinacce (forcella sostegno massimo);

v)

quantità di fecce distillate;

vi)

quantità di vinacce distillate;

vii)

milioni di ettolitri di alcole ottenuti;

f)

per le azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell’Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;

i)

aiuto finanziario dell’Unione (in euro o valuta nazionale);

ii)

totale delle spese (in euro o in valuta nazionale) dei beneficiari;

iii)

numero di beneficiari;

iv)

numero di operazioni;

g)

per le azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 volte a migliorare la conoscenza dei mercati:

i)

aiuto finanziario dell’Unione (in euro o valuta nazionale);

ii)

totale delle spese (in euro o in valuta nazionale) dei beneficiari;

iii)

numero di beneficiari;

iv)

numero di operazioni;

h)

per l’informazione negli Stati membri e le attività di promozione e comunicazione nei paesi terzi:

i)

numero di beneficiari;

ii)

numero di operazioni;

iii)

per ciascuna azione di informazione o di promozione:

1)

beneficiari;

2)

misura ammissibile;

3)

descrizione;

4)

mercato di riferimento;

5)

periodo;

6)

totale delle spese (in euro o in valuta nazionale) di cui:

aiuto finanziario dell’Unione nell’ambito degli interventi settoriali;

aiuto finanziario dell’Unione nell’ambito di altre forme di sostegno;

aiuti di Stato;

spese dei beneficiari.


(1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).


ALLEGATO VI

NORME RELATIVE AI DATI SUI GRUPPI OPERATIVI DEL PARTENARIATO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL’AGRICOLTURA (PEI), DI CUI ALL’ARTICOLO 13, PARAGRAFO 2

Dati obbligatori

1.

Gli Stati membri comunicano i seguenti dati obbligatori sui gruppi operativi del PEI:

a)

titolo del progetto: titolo abbreviato del progetto nella lingua del luogo;

b)

titolo del progetto in inglese: titolo abbreviato del progetto in inglese;

c)

redattore del testo: nome della persona o dell’organismo responsabile dell’elaborazione delle informazioni codificate nel sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni, denominato di seguito «SFC2021»;

d)

coordinatore del progetto: nome, indirizzo, email e numero di telefono della persona responsabile della gestione del progetto in base all’accordo di cooperazione o alla descrizione del progetto;

e)

partner del progetto: nome, indirizzo, email, numero di telefono e tipo di partner;

f)

«riassunto della pratica» nella lingua del luogo, comprendente:

i)

l’obiettivo del progetto, con una descrizione dei problemi che tratta e/o delle opportunità che offre;

ii)

una breve sintesi dei risultati (previsti o definitivi). Questa sintesi dovrebbe contenere almeno le seguenti informazioni, esposte in un linguaggio facilmente comprensibile rivolto agli operatori e agli utenti finali dei risultati del progetto:

1)

principali risultati del progetto (previsti o definitivi);

2)

principali raccomandazioni pratiche;

g)

«riassunto della pratica» in inglese: traduzione in inglese del «riassunto della pratica»;

h)

categoria delle parole chiave: parole chiave applicabili al progetto, selezionate da un elenco predefinito di categorie, contenuto nel sistema SFC2021;

i)

stato del progetto: stato del progetto: in corso (dopo la selezione) o portato a termine;

j)

fonti di finanziamento supplementari: eventuale fonte di finanziamento supplementare oltre al sostegno PEI PAC, come Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

k)

durata del progetto: date d’inizio e di conclusione del progetto;

l)

ubicazione geografica: regione NUTS 3 in cui si svolgono le principali attività del progetto;

m)

contributo del progetto agli obiettivi specifici della PAC: gli obiettivi specifici della PAC di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115 ai quali il progetto contribuirà;

n)

gruppi operativi transfrontalieri/transnazionali:

i)

se il progetto sia transfrontaliero e/o transnazionale;

ii)

quale Stato membro/regione coordini e codifichi il progetto nel sistema SFC2021;

iii)

quale Stato membro/regione faccia parte del progetto (utilizzando il codice NUTS 3);

iv)

bilancio per ciascuno Stato membro/ciascuna regione che fa parte del progetto, in termini di spesa pubblica, sommando tutti i contributi (FEASR, cofinanziamento nazionale e finanziamento nazionale integrativo se del caso);

o)

relazione finale: descrizione esaustiva degli esiti del progetto dopo il suo completamento;

p)

dotazione complessiva: contributi totali al progetto (FEASR, cofinanziamento nazionale e finanziamento nazionale integrativo se del caso);

q)

contributo del progetto alle strategie dell’Unione: gli obiettivi del Green Deal europeo, della strategia «Dal produttore al consumatore» (2), della strategia dell’UE sulla biodiversità (3), della strategia forestale (4) e della strategia dell’UE sugli assorbimenti di carbonio (5) a cui si prevede che il progetto dia un contributo, da selezionare dall’elenco seguente:

i)

conseguire la neutralità climatica;

ii)

ridurre l’uso e il rischio complessivi dei pesticidi chimici;

iii)

promuovere l’agricoltura biologica e/o l’acquacoltura biologica;

iv)

ridurre l’uso di antimicrobici per gli animali da allevamento e nell’acquacoltura;

v)

ridurre le perdite di nutrienti e l’uso di concimi, mantenendo però la fertilità del suolo;

vi)

migliorare la gestione delle risorse naturali utilizzate in agricoltura, come l’acqua, il suolo e l’aria;

vii)

proteggere e/o ripristinare la biodiversità e i servizi ecosistemici nell’ambito dei sistemi agricoli e forestali;

viii)

ripristinare superfici agricole con presenza di elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità;

ix)

favorire l’accesso a Internet a banda larga nelle zone rurali;

x)

migliorare il benessere degli animali;

xi)

favorire attività di imboschimento e rimboschimento rispettose della biodiversità.

Dati raccomandati

2.

Si incoraggiano vivamente gli Stati membri a comunicare i seguenti dati raccomandati sui gruppi operativi del PEI:

a)

materiale audiovisivo: materiale ricavato dal progetto elaborato per gli operatori e gli utenti finali oppure risultati del progetto (tra cui video, foto, podcast ecc.);

b)

sito web del progetto: URL del sito o dei siti web;

c)

altri siti web: URL dei siti web che ospiteranno le informazioni sui risultati del progetto anche dopo la fine del progetto stesso;

d)

descrizione delle attività del progetto nella lingua del luogo: breve sintesi che metta in risalto le principali attività del progetto;

e)

descrizione delle attività del progetto in inglese: breve sintesi che metta in risalto le principali attività del progetto.

Dati facoltativi

3.

Gli Stati membri possono comunicare i seguenti dati facoltativi sui gruppi operativi del PEI:

a)

campi aggiuntivi per riassunti della pratica supplementari nella lingua del luogo;

b)

campi aggiuntivi per riassunti della pratica supplementari in inglese;

c)

descrizione del contesto del progetto: testo libero per descrivere i fattori da cui ha preso origine il progetto, come la normativa, i mercati o altre cause;

d)

informazioni supplementari sul progetto: testo libero contenente i dettagli richiesti da orientamenti specifici a livello nazionale/regionale, ad esempio a fini di monitoraggio;

e)

altre osservazioni: testo libero contenente l’elenco degli elementi abilitanti o degli ostacoli incontrati nell’attuazione del progetto, suggerimenti per futuri gruppi operativi/azioni/ricerche, messaggi diretti ai consumatori ecc.


(1)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(2)  Comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 intitolata «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente».

(3)  Comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 intitolata «Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita».

(4)  Comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021 intitolata «Nuova strategia dell’UE per le foreste per il 2030».

(5)  Comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2021 intitolata «Cicli del carbonio sostenibili».


ALLEGATO VII

NORME SUI DATI RELATIVI AI GAL E ALLE LORO ATTIVITÀ PER LEADER DI CUI ALL’ARTICOLO 14, PARAGRAFO 2

Dati relativi ai GAL

1.

Gli Stati membri comunicano entro il 30 aprile dell’anno N le variabili di cui alle lettere da a) a g), per ciascun GAL, per i GAL selezionati entro il 31 dicembre dell’anno N – 1. I dati si riferiscono alla situazione del GAL al momento della selezione e sono comunicati una sola volta.

a)

L100: identificazione del GAL (ID)

Questo campo contiene un codice unico per ciascun GAL;

b)

L200: denominazione del GAL

Questo campo contiene informazioni sulla denominazione del gruppo di azione locale;

c)

L300: codice Comune

Questo campo contiene un elenco dei codici dell’unità amministrativa locale dei comuni compresi nella zona del GAL. È possibile selezionare più di un codice;

d)

L400: popolazione totale

Questo campo contiene informazioni sulla popolazione compresa nella zona del GAL. Il calcolo di questa variabile segue il metodo di calcolo dell’indicatore di risultato R.38 «Copertura Leader», di cui al punto 8, lettera j), dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290;

e)

L500: sostegno al GAL da più di un fondo a norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060

Questo campo indica se il GAL fruisca del sostegno di altri fondi, oltre al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Se il valore di L500 è «sì» il GAL comunica le seguenti variabili:

i)

L501: ricorso al sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR): se il GAL fruisce di sostegno nel quadro del FESR;

ii)

L502: ricorso al sostegno del Fondo sociale europeo Plus (FSE+): se il GAL fruisce di sostegno nel quadro del FSE+;

iii)

L503: ricorso al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA): se il GAL fruisce di sostegno nel quadro del FEAMPA;

iv)

L504: ricorso ad altri fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) (ad esempio il Fondo per una transizione giusta);

f)

L600: numero totale di membri del GAL

Questo campo contiene informazioni sul numero totale dei membri del GAL di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060. Gli Stati membri comunicano il numero dei membri del GAL ripartito per tipo di organizzazione, come segue:

i)

L601: numero dei membri del GAL che rappresentano pubbliche amministrazioni;

ii)

L602: numero dei membri del GAL che sono rappresentanti degli interessi economici privati locali (ad esempio organizzazioni economiche, imprese locali ecc.);

iii)

L603: numero dei membri del GAL che sono rappresentanti degli interessi sociali locali (ad esempio organizzazioni non governative, associazioni locali ecc.);

iv)

L604: numero dei membri del GAL che rientrano in categorie diverse da quelle elencate ai punti i), ii) e iii);

g)

L610: numero totale di membri del GAL presenti nell’organismo decisionale del GAL

Gli Stati membri comunicano il numero dei membri dell’organismo decisionale del GAL per tipo di organizzazione, come segue:

i)

L611: numero dei membri dell’organismo decisionale del GAL che rappresentano pubbliche amministrazioni;

ii)

L612: numero dei membri dell’organismo decisionale del GAL che sono rappresentanti degli interessi economici privati locali (ad esempio organizzazioni economiche, imprese locali ecc.);

iii)

L613: numero dei membri dell’organismo decisionale del GAL che sono rappresentanti degli interessi sociali locali (ad esempio organizzazioni non governative, associazioni locali ecc.);

iv)

L614: numero dei membri dell’organismo decisionale del GAL che rientrano in categorie diverse da quelle elencate ai punti i), ii) e iii);

Genere dei membri dell’organismo decisionale del GAL

Gli Stati membri comunicano il numero dei membri dell’organismo decisionale del GAL ripartito per genere (da L615 a L618);

Età dei membri dell’organismo decisionale del GAL

Gli Stati membri comunicano il numero dei membri dell’organismo decisionale del GAL ripartito per età, come segue:

v)

L619: numero di giovani che fanno parte dell’organismo decisionale del GAL

Questo campo si applica alle persone di età inferiore a un determinato limite, fissato dagli Stati membri;

vi)

L620: limite di età fissato dagli Stati membri per la variabile di cui al punto v).

Dati relativi alle attività del GAL

2.

Gli Stati membri comunicano per ogni GAL l’elenco delle variabili relative alle attività del GAL di cui alle lettere da a) a d), nel 2026 e nel 2030, a partire dal momento del primo pagamento per una determinata operazione. La relazione dell’anno N riguarda tutte le operazioni pagate fino al 15 ottobre dell’anno N – 1. Tali variabili riguardano il numero delle operazioni attuate conformemente all’articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060.

a)

L100: identificazione del GAL (ID)

b)

L700: numero totale delle operazioni attuate dal GAL

Questo campo contiene il numero totale delle operazioni attuate dal GAL senza doppia contabilizzazione. Gli Stati membri comunicano il numero di operazioni per tipo di promotore, come segue:

i)

L701: numero delle operazioni attuate da imprese o soggetti privati;

ii)

L702: numero delle operazioni attuate da amministrazioni pubbliche;

iii)

L703: numero delle operazioni attuate da rappresentanti di interessi economici privati locali (ad esempio associazioni di imprese, camera di commercio ecc.);

iv)

L704: numero delle operazioni attuate da rappresentanti degli interessi sociali locali (ad esempio organizzazioni non governative, associazioni locali ecc.);

v)

L705: numero delle operazioni attuate da organizzazioni di ricerca;

vi)

L706: numero delle operazioni attuate congiuntamente da vari tipi di promotori;

vii)

L707: numero delle operazioni attuate da promotori che rientrano in categorie diverse da quelle elencate ai punti da i) a vi);

Gli Stati membri comunicano il numero di operazioni di cooperazione interregionale o transnazionale come segue:

viii)

L708: numero di progetti di cooperazione interregionale attuati dal GAL;

ix)

L709: numero di progetti di cooperazione transnazionale attuati dal GAL;

c)

L710: numero di operazioni innovative del contesto locale

Gli Stati membri comunicano le operazioni innovative del contesto locale di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060.

Gli Stati membri, le autorità regionali o il GAL definiscono il concetto di «innovativo del contesto locale»;

d)

operazioni per obiettivo/zona

Questo campo indica l’obiettivo/la zona, oppure gli obiettivi/le zone interessati da una determinata operazione, come segue:

i)

L801: numero di operazioni relative al trasferimento di conoscenze, tra cui consulenza, formazione e scambio di conoscenze per quanto riguarda l’efficacia dell’attuazione in termini economici, sociali, ambientali, di sostenibilità e di rispetto dell’ambiente;

ii)

L802: numero di operazioni relative a organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere corte e regimi di qualità, compresi il sostegno agli investimenti, le attività di commercializzazione ecc;

iii)

L803: numero di operazioni relative alla capacità di produzione di energia rinnovabile, compresa la bioenergia;

iv)

L804: numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale nonché al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi nelle zone rurali;

v)

L805: numero di operazioni che creano posti di lavoro;

vi)

L806: numero di operazioni a sostegno delle imprese rurali, compresa la bioeconomia;

vii)

L807: numero di operazioni relative a strategie «Piccoli comuni intelligenti»;

viii)

L808: numero di operazioni che migliorano l’accesso a servizi e infrastrutture, compresa la banda larga;

ix)

L809: numero di operazioni nel settore dell’inclusione sociale;

x)

L810: numero delle operazioni che rientrano in categorie diverse da quelle elencate ai punti da i) a ix).

Dati relativi al finanziamento del GAL

3.

Gli Stati membri comunicano le variabili di cui alle lettere a), b) e c), relativamente al finanziamento del GAL nel 2026 e nel 2030. La relazione dell’anno N riguarda tutte le operazioni pagate fino al 15 ottobre dell’anno N – 1.

a)

L900: bilancio totale dell’Unione previsto nel quadro del FEASR, per ciascuna strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

b)

L910: importo totale impegnato dal FEASR a sostegno dell’attuazione delle operazioni, tra cui le attività di cooperazione e la loro preparazione, selezionate nell’ambito della strategia di sviluppo locale

c)

L920: importo totale del contributo dell’Unione pagato dal FEASR per ciascuna strategia di sviluppo locale.

Gli Stati membri comunicano il contributo dell’Unione pagato dal FEASR e ripartito secondo le azioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/1060:

i)

L921: importo totale pagato dal FEASR per lo sviluppo delle capacità e le azioni preparatorie a sostegno della progettazione e della futura attuazione della strategia di sviluppo locale;

ii)

L922: importo totale pagato dal FEASR per l’attuazione delle operazioni, tra cui le attività di cooperazione e la loro preparazione, selezionate nell’ambito della strategia di sviluppo locale;

iii)

L923: importo totale pagato dal FEASR per la gestione, il monitoraggio e la valutazione della strategia di sviluppo locale e la relativa animazione, compresa l’agevolazione degli scambi tra portatori di interessi.

Contributo agli indicatori di risultato

4.

Nel 2026 e nel 2030 gli Stati membri comunicano informazioni per singolo GAL sul contributo della strategia di sviluppo locale a tutti gli indicatori di risultato pertinenti, di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115, selezionati nel proprio piano strategico della PAC dopo la selezione della strategia di sviluppo locale. La relazione dell’anno N riguarda tutte le operazioni pagate fino al 15 ottobre dell’anno N – 1.

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

7.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 232/37


DECISIONE n. 1/2022 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA

del 15 marzo 2022

relativa alla modifica del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2022/1476]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA,

visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, in particolare l’articolo 4 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

1)

L’articolo 28 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra («accordo»), fa riferimento al protocollo n. 3 dell’accordo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»), che stabilisce le norme di origine.

2)

L’articolo 4 del protocollo n. 3 prevede che il Consiglio di associazione istituito dall’articolo 89 dell’accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.

3)

In seguito all’adozione della decisione (UE) 2020/2067 del Consiglio (1) relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione relativamente alla modifica del protocollo n. 3, il Consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 1/2021 (2) che sostituisce il protocollo n. 3 con un nuovo testo.

4)

Il protocollo n. 3 contiene, da una parte, un riferimento dinamico alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (3) («convenzione»), rendendo la convenzione applicabile fra l’Unione e la Giordania e, dall’altra, le norme transitorie che sono state applicabili come serie di norme di origine alternativa a quelle della vigente convenzione a decorrere dal 1o settembre 2021.

5)

Nell’ambito del sostegno dell’Unione alla Giordania nel contesto della crisi dei rifugiati siriani, nel luglio 2016 l’Unione e la Giordania hanno convenuto di rendere temporaneamente più flessibili le norme di origine che si applicano alle esportazioni di prodotti giordani verso l’Unione nell’ambito dell’accordo.

6)

Di conseguenza, il comitato di associazione UE-Giordania ha adotttato la decisione n. 1/2016 (4) al fine di modificare le disposizioni del protocollo n. 3 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e di integrare l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio della Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario.

7)

Nel dicembre 2017 la Giordania ha presentato la prima relazione annuale sull’attuazione del regime delle norme di origine istituito dalla decisione n. 1/2016 e ha rivolto diverse richieste intese a ottenere una maggiore flessibilità del regime. Nel dicembre 2018, a seguito dell’esame delle richieste della Giordania, il Consiglio, a nome dell’Unione, ha ritenuto che le richieste fossero giustificate e ha concordato di rendere ulteriormente flessibili taluni requisiti per quanto riguarda il regime delle norme di origine, ad esempio abbandonando il requisito relativo alle zone, fissando un requisito in base al quale per ciascun impianto di produzione il 15 % della forza lavoro complessiva deve essere siriano, e prorogando la durata del regime fino al 31 dicembre 2030.

8)

Il comitato di associazione UE-Giordania ha adottato la decisione n. 1/2018 (5) al fine di modificare le disposizioni del protocollo n. 3, rendendo più flessibili il regime delle norme di origine e prorogando la durata del regime di cui alla decisione n. 1/2016 fino al 31 dicembre 2030. La decisione n. 1/2018 è entrata in vigore il 4 dicembre 2018.

9)

La decisione n. 1/2021 non mantiene le misure di deroga introdotte dalle decisioni n. 1/2016 e n. 1/2018 per rendere temporaneamente più flessibili le norme di origine che si applicano alle esportazioni di prodotti giordani verso l’Unione nell’ambito dell’accordo.

10)

Al fine di provvedere a mantenere l’applicazione delle decisioni n. 1/2016 e n. 1/2018 è necessario collegarle alle nuove norme di origine applicabili a decorrere dal 1o settembre 2021.

11)

È necessario modificare il protocollo n. 3 per mantenere il regime delle norme di origine istituito dalla decisione n. 1/2016, collegandole alle nuove norme transitorie applicabili di cui al protocollo n. 3, come modificato da ultimo con decisione n. 1/2021.

12)

È pertanto opportuno modificare il protocollo n. 3 con l’aggiunta di un’appendice B contenente un elenco supplementare di lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato in Giordania possa ottenere il carattere di prodotto originario.

13)

L’applicazione dell’appendice B protocollo n. 3 dovrebbe essere corredata di adeguati obblighi di monitoraggio e comunicazione. Dovrebbe inoltre essere possibile sospendere l’appendice B del protocollo n. 3 se le condizioni per la relativa applicazione non sono più soddisfatte o qualora siano soddisfatte le condizioni per l’istituzione di misure di salvaguardia.

14)

Al fine di garantire la continuità nell’applicazione delle decisioni n. 1/2016 e n. 1/2018, incluse le deroghe ivi previste, e consentire in tal modo agli esportatori autizzati di evitare di incorrere in perdite economiche a norma della decisione n. 1/2016, è opportuno applicare la presente decisione retroattivamente a decorrere dal 1o settembre 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3») è modificato mediante l’aggiunta di un’appendice B, contenente le condizioni per l’applicazione di tale appendice B e l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché i prodotti trasformati in Giordania ottengano il carattere di prodotto originario, qualora la fabbricazione di tali prodotti abbia implicato l’ulteriore occupazione di rifugiati siriani, come indicato nell’allegato della presente decisione.

2.   L’appendice B del protocollo n. 3 si applica fino al 31 dicembre 2030.

Articolo 2

Ai fini dell’applicazione della presente decisione, le prove dell’origine possono essere rilasciate retrospettivamente per le esportazioni effettuate fra il 1o settembre 2021 e la data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o settembre 2021.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (UE) 2020/2067 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 37).

(2)  Decisione n. 1/2021 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 15 aprile 2021, che modifica l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2021/742] (GU L 164 del 10.5.2021, pag. 1).

(3)  Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4).

(4)  Decisione n. 1/2016 del comitato di associazione UE-Giordania, del 19 luglio 2016, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati in zone di sviluppo e aree industriali dedicate e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2016/1436] (GU L 233 del 30.8.2016, pag. 6).

(5)  Decisione n. 1/2018 del comitato di associazione UE - Giordania, del 4 dicembre 2018, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio del Regno hascemita di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2019/42] (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 147).


ALLEGATO

Appendice B

ADDENDUM DELL’ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ PRODOTTI TRASFORMATI IN GIORDANIA POSSANO OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Articolo 1

Disposizioni comuni

A.   Definizione di origine

1.

Per i prodotti di cui all’articolo 2 della presente appendice è possibile applicare le norme seguenti anziché quelle che figurano nell’allegato II dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 3 («convenzione»), se tali prodotti soddisfano le condizioni seguenti:

a)

le necessarie lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché i prodotti possano ottenere il carattere di prodotto originario avvengono in impianti di produzione situati nel territorio della Giordania; e

b)

la forza lavoro complessiva di ciascun impianto di produzione situato nel territorio della Giordania in cui i prodotti sono lavorati o trasformati è composta da una percentuale di rifugiati siriani di almeno il 15 % (calcolata singolarmente per ciascun impianto di produzione).

2.

La pertinente percentuale a norma del paragrafo 1, lettera b), è calcolata in qualsiasi momento successivo all’entrata in vigore della presente appendice e in seguito su base annua, tenendo conto del numero di rifugiati siriani che sono occupati su base equivalente a tempo pieno e in impieghi dignitosi e formali e che hanno ottenuto un permesso di lavoro valido per un periodo minimo di 12 mesi, ai sensi della legislazione applicabile in Giordania.

3.

Le autorità giordane competenti provvedono a monitorare che gli impianti di produzione ammissibili rispettino le condizioni di cui al paragrafo 1. Le autorità giordane competenti provvedono a monitorare che gli impianti di produzione ammissibili rispettino le condizioni di cui al paragrafo 1, concedono agli impianti di produzione che soddisfano tali condizioni un numero di autorizzazione e revocano immediatamente tale numero di autorizzazione se gli impianti di produzione non soddisfano più dette condizioni.

B.   Prova dell’origine

4.

Una prova dell’origine compilata secondo le disposizioni della presente appendice contiene la menzione seguenti in lingua inglese:

«Derogation – Appendix B of Protocol 3 – [authorisation number granted by the competent authorities of Jordan]».

C.   Cooperazione amministrativa

5.

Quando, a norma dell’articolo 32, paragrafo 5, dell’appendice I della convenzione, le autorità doganali della Giordania informano la Commissione europea o le autorità doganali richiedenti degli Stati membri dell’Unione europea («Stati membri») in merito ai risultati del controllo, esse precisano che i prodotti di cui all’articolo 2 della presente appendice soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo.

6.

Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Giordania effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione europea o delle autorità doganali degli Stati membri, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione europea o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle indagini.

D.   Relazione, monitoraggio e revisione

7.

Entro 12 mesi dopo l’entrata in vigore della presente appendice, e successivamente su base annuale, la Giordania presenta alla Commissione europea una relazione sul funzionamento e sugli effetti della presente appendice, che include statistiche su produzione ed esportazione al livello di otto cifre o con il massimo livello di dettaglio disponibile per i prodotti coperti dal regime istituito dalla decisione n. 1/2016 e un elenco che identifica gli impianti di produzione in Giordania e precisa la percentuale di rifugiati siriani impiegati in ciascun singolo impianto di produzione su base annua. La Giordania fornisce inoltre relazioni alla Commissione europea con cadenza trimestrale sul numero complessivo di permessi di lavoro attivi o di altri mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione. Le parti riesaminano congiuntamente tali relazioni e tutte le questioni relative all’attuazione e al monitoraggio della presente appendice nell’ambito degli organismi istituiti dall’accordo, in particolare del sottocomitato industria, commercio e servizi. Le parti assicurano che le pertinenti organizzazioni internazionali, quali l’Organizzazione internazionale del lavoro e la Banca mondiale siano coinvolte nel processo di monitoraggio.

8.

Una volta che la Giordania abbia raggiunto il suo obiettivo di promuovere una maggiore partecipazione dei rifugiati siriani al mercato del lavoro formale mediante il rilascio di almeno 60 000 permessi di lavoro attivi, o altri mezzi misurabili corrispondenti a occupazione legale e attiva determinata dal comitato di associazione, ai rifugiati siriani, le parti applicano la presente appendice a tutti i prodotti disciplinati dalla presente appendice senza il requisito di soddisfare le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b).

9.

Se ritiene che non vi siano prove sufficienti del rispetto da parte della Giordania delle condizioni di cui al paragrafo 8, l’Unione europea può deferire la questione al comitato di associazione. Se il comitato di associazione non dichiara entro 90 giorni dal deferimento della questione che le condizioni di cui al paragrafo 8 sono rispettate o non modifica la presente appendice, l’Unione europea può decidere che si applicano le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b).

E.   Sospensione temporanea

10.

 

a)

Fatti salvi i paragrafi 8 e 9, l’Unione europea può deferire la questione al comitato di associazione se ritiene che non vi siano prove sufficienti che la Giordania o uno specifico impianto di produzione rispettino le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Il deferimento determina se il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 è attribuibile alla Giordania o a uno specifico impianto di produzione.

b)

Se il comitato di associazione non dichiara entro 90 giorni dal deferimento della questione che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono rispettate o non modifica la presente appendice, l’applicazione della presente appendice è sospesa. La durata della sospensione è quella contenuta nel deferimento effettuato dall’Unione europea al comitato di associazione.

c)

Il comitato di associazione può decidere di prorogare il termine di 90 giorni. In tal caso la sospensione dell’applicazione della presente appendice ha effetto qualora il Consiglio di associazione non abbia adottato alcuna delle azioni indicate nella lettera b) entro il termine prorogato.

d)

Il comitato di associazione può decidere di revocare la sospensione dell’applicazione della presente appendice.

e)

In caso di sospensione, la presente appendice continua ad avere applicazione per un periodo di quattro mesi con riferimento ai prodotti che, alla data di sospensione temporanea dell’appendice, si trovano in transito o in regime di deposito provvisorio in magazzini doganali o zone franche nell’Unione europea, e per i quali è stata compilata una prova dell’origine conformemente alla presente appendice prima della data di sospensione temporanea.

F.   Meccanismo di salvaguardia

11.

Qualora un prodotto di cui all’articolo 2, che beneficia dell’applicazione della presente appendice, sia importato in quantitativi talmente accresciuti e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare seri danni ai produttori dell’Unione europea di prodotti analoghi o direttamente concorrenti nella totalità o in parte del territorio dell’Unione europea, o gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell’economia dell’Unione europea, a norma degli articoli 24 e 26 dell’accordo, l’Unione europea può deferire la questione al comitato di associazione affinché la esamini. Se entro 90 giorni dalla data del deferimento il comitato di associazione non adotta una decisione che ponga fine a tali seri danni, minacce o gravi perturbazioni, o nel caso in cui non sia stata raggiunta alcuna soluzione soddisfacente, l’applicazione della presente appendice è sospesa per quanto riguarda tale prodotto fino a quando il comitato di associazione non adotti una decisione che dichiari la fine di tali danni, minacce o perturbazioni, o non sia raggiunta dalle parti una soluzione soddisfacente che sia comunicata al comitato di associazione.

G.   Entrata in vigore e applicazione

12.

La presente appendice si applica dalla data di applicazione della decisione del Consiglio di associazione, alla quale esso è allegato, e si applica fino al 31 dicembre 2030.

Articolo 2

Elenco dei prodotti e delle necessarie lavorazioni e trasformazioni

L’elenco dei prodotti cui si applica la presente appendice e le norme di lavorazione e trasformazione che possono essere applicate in alternativa a quelle elencate nell’appendice I, allegato II, della convenzione sono riportati qui di seguito.

L’appendice I, allegato II, della convenzione contenente le note introduttive dell’elenco dell’appendice I, allegato II, della convenzione si applica mutatis mutandis all’elenco seguente, con gli emendamenti seguenti:

Alla nota 5.2, secondo paragrafo, sono aggiunti i seguenti materiali di base:

«—

fibre di vetro;

fibre di metallo.».

Alla nota 7.3, il testo è sostituito dal seguente:

«Ai sensi delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine.».

Ai fini della presente appendice si applica l’elenco seguente:

«ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite) frantumato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Può tuttavia essere utilizzato il carbonato di magnesio naturale (magnesite).

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 2707

Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2710

Oli di petrolio o di materiali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (2)

o

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 2811

Triossido di zolfo nonché

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 2840

Perborato di sodio;

Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2843

ex 2852

Composti di mercurio di eteri interni e di loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

 

Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852 , 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905 Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2905,43; 2905,44; 2905,45

Mannitolo; D-glucitolo (sorbitolo); glicerolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto. Tuttavia materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 2932

Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

 

Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 31

Concimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un “gruppo” (3) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l’odontoiatria” e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 3404

Cere artificiali e cere preparate:

a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 35

Sostanze albuminoidi; amidi modificati; colle; enzimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 3803

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

3806 30

“Gomme-esteri”

Fabbricazione a partire da acidi resinici

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

3809 10

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: a base di sostanze amidacee

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3823

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905.44

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905.44. Tuttavia materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 3907

Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (4)

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

 

Poliestere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 3920

Fogli e pellicole di ionomeri

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero dell’etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 3921

Fogli di plastica, metallizzati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza di spessore inferiore a 23 micron (5)

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma:

 

 

Pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati

 

altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 4101 da 4103

Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) del capitolo 41

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

da 4104 da 4106

Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104,11, 4104,19, 4105,10, 4106,21, 4106,31 o 4106,91

o

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

4107 , 4112 , 4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali delle sottovoci 4104,41, 4104,49, 4105,30, 4106,22, 4106,32 e 4106,92, solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli conciati o in crosta allo stato secco

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; relativi lavori; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:

 

 

tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

 

altro

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

ex capitolo 44

Legno e lavori di legno; carbone di legna; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

da ex 4410 a ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste o modanature

ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, in legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

ex 4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno

 

Liste e modanature

Fabbricazione di liste o modanature

ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5106 da 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura (6)

da 5111 da 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani di animali o di crine:

Tessitura (6)

o

stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 52

Cotone; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5204 da 5207

Filati di cotone

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (6)

da 5208 da 5212

Tessuti di cotone:

Tessitura (6)

o

stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5306 da 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (6)

da 5309 da 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

Tessitura (6)

stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 5401 da 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (6)

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

Tessitura (6)

o

stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 5501 da 5507

Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali

da 5508 da 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (6)

da 5512 da 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

Tessitura (6)

o

stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi:

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali

o

floccaggio accompagnato da tintura o stampa (6)

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

Feltri all’ago

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto

Tuttavia:

i filamenti di polipropilene della voce 5402 ,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , oppure

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filato o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (6)

 

altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto

o

unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (6)

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili

 

altri

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (6)

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco (6)

5606

Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella”

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco

o

filatura accompagnata da floccaggio

o

floccaggio accompagnato da tintura (6)

Capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta

o

floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

fabbricazione di tessuti “tufted” accompagnata da tintura o da stampa

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica (6)

Tuttavia:

i filamenti di polipropilene della voce 5402 ,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , oppure

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:

Tessitura (6)

o

stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

5901

Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

o

floccaggio accompagnato da tintura o stampa

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

 

contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Tessitura

 

altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura (6)

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

 

impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

 

altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6).

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

 

 

tessuti a maglia

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia

o

lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura

o

tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (6)

 

altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

 

altri

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

o

floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

reticelle ad incandescenza, impregnate

Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5909 da 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

 

Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Tessitura

 

Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

Tessitura (6)

 

altri

Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata da tessitura (6)

o

tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

Capitolo 60

tessuti a maglia

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia

o

lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura

o

floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia

o

torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

ottenuti riunendo mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da tessuti

 

altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)

o

tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) (6)

ex capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi:

Fabbricazione a partire da tessuti

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

ricamati

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)

o

confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6)  (7)

 

altri

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6)  (7)

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :

 

 

ricamati

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)

 

equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (7)

 

tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; stracci; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 6301 da 6304

Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l’arredamento:

 

 

in feltro, di stoffe non tessute

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l’agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)

 

altri:

 

 

--

ricamati

Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)  (8)

 

--

altri

Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio)

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (6)

6306

Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

non tessuti

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l’agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)

 

altri

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) (6)  (7)

o

spalmatura, a condizione che il valore del tessuto non spalmato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione (compreso il taglio)

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

ex capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili parti di questi oggetti; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire da ardesia lavorata

ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

Capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7006

Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato

 

 

lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (9)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

 

altro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), o

lana di vetro

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7106 , 7108 e 7110

Metalli preziosi:

 

 

greggi

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106 , 7108 o 7110

o

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110

o

fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 , tra di loro o con metalli comuni

 

semilavorati o in polvere

Produzione a partire da metalli preziosi greggi

ex 7107 , ex 7109 ed ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 73

Lavori di ferro o acciaio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7304 , 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 o 7224

ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o di acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301

ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

7607

Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7801

Piombo greggio:

 

 

piombo raffinato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati

Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni

ex capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Gli altri materiali della voce 8302 si possono tuttavia utilizzare, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8306

Statuette ed altri oggetti ornamentali, di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Gli altri materiali della voce 8306 si possono tuttavia utilizzare, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8401

Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce), non irradiati, per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo con accensione a scintilla (motori a scoppio)

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8427

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8501 , 8502

Motori e generatori elettrici; gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8513

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8519

Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8523

Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

da 8535 a 8537

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8540 11 e 8540 12

Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

da ex 8542 31 a ex 8542 33 ed ex 8542 39

Circuiti integrati monolitici

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

o

operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8546

Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione.

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; esclusi:

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“sidecar”)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

9002

Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 91

Orologeria

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex 9506

Mazze da golf e parti delle mazze

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

ex capitolo 96

Lavori diversi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

9601 e 9602

Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura).

Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa quella della voce 3503 , e lavori di gelatina non indurita

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

9603

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, scope di filacce e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere, raschini di gomma o di simili materie flessibili

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9608

Penne e matite a sfera; penne e pennarelli con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9613 20

Accendini tascabili, a gas, ricaricabili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9614

Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce


(1)  Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

(2)  Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. la nota introduttiva 7.2.

(3)  Per “gruppo” si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(4)  Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(5)  Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.

(6)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(7)  Cfr. nota introduttiva 6.

(8)  Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(9)  SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.».