ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 232 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1474 della Commissione, del 6 settembre 2022, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio grasso di pecora, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 ) |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
7.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 232/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1473 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2022
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Agneau de lait des Pyrénées» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Agneau de lait des Pyrénées», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 900/2012 della Commissione (2). La modifica comprende la variazione del nome da «Agneau de lait des Pyrénées» a «Agneau des Pyrénées». |
(2) |
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3) in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Agneau de lait des Pyrénées» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 900/2012 della Commissione, del 2 ottobre 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Agneau de lait des Pyrénées (IGP)] (GU L 268 del 3.10.2012, pag. 1).
7.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 232/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1474 DELLA COMMISSIONE
del 6 settembre 2022
che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio grasso di pecora, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2008/127/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva grasso di pecora nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). |
(2) |
Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
(3) |
L'approvazione della sostanza attiva grasso di pecora indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 agosto 2023. |
(4) |
Una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva grasso di pecora è stata presentata alla Repubblica ceca, lo Stato membro relatore, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo. |
(5) |
Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore. |
(6) |
La Repubblica ceca ha elaborato in consultazione con la Francia, lo Stato membro correlatore, un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 10 settembre 2020 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») e alla Commissione. In tale progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, la Repubblica ceca ha proposto di rinnovare l'approvazione del grasso di pecora come sostanza a basso rischio. |
(7) |
L'Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. Ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Ha quindi inoltrato le osservazioni pervenute alla Commissione. |
(8) |
Il 16 dicembre 2021 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) in base alle quali si prevede che il grasso di pecora soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione sul rinnovo e il progetto del presente regolamento relativo al grasso di pecora rispettivamente il 30 marzo 2022 e il 17 maggio 2022. |
(9) |
La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sulla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame e, ove opportuno, sono state prese in considerazione. |
(10) |
Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva grasso di pecora è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. |
(11) |
La Commissione ritiene inoltre che il grasso di pecora sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il grasso di pecora non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni di cui all'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(12) |
È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del grasso di pecora come sostanza a basso rischio. |
(13) |
In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario stabilire una purezza minima della sostanza attiva fabbricata al fine di garantire la sicurezza della sostanza attiva da utilizzare nei prodotti fitosanitari. |
(14) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
(15) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione (7) ha prorogato il periodo di approvazione del grasso di pecora fino al 31 agosto 2023 al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza di detto periodo. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima della data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva
L'approvazione della sostanza attiva grasso di pecora, di cui all'allegato I del presente regolamento, è rinnovata alle condizioni stabilite in detto allegato.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26). Sostituito dal regolamento (UE) 2020/1740, continua comunque ad applicarsi alla procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive: 1) il cui periodo di approvazione termina prima del 27 marzo 2024; 2) per le quali un regolamento, adottato in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 il 27 marzo 2021 o successivamente, proroga il periodo di approvazione al 27 marzo 2024 o a data successiva.
(6) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2022. «Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva grasso di pecora come antiparassitario». EFSA Journal 2022;20(1):7073, 43 pagg., doi:10.2903/j.efsa.2022.7073. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione, del 5 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, aclonifen, solfato di alluminio e ammonio, fosfuro di alluminio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, carburo di calcio, captan, cimoxanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etilene, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, metam, metamitron, metazaclor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, piretrine, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, sulcotrione, tebuconazolo e urea (GU L 133 del 10.5.2022, pag. 1).
ALLEGATO I
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
Grasso di pecora N. CAS 98999-15-6 N. CIPAC 919 |
Grasso di pecora |
Purezza minima del grasso di pecora: 100 % Impurezze non rilevanti |
1o novembre 2022 |
30 ottobre 2037 |
Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa al grasso di pecora, in particolare delle relative appendici I e II. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.
ALLEGATO II
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione è così modificato:
1) |
nella parte A, la voce 249 relativa al grasso di pecora è soppressa; |
2) |
nella parte D è aggiunta la voce seguente:
|
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.
7.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 232/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1475 DELLA COMMISSIONE
del 6 settembre 2022
recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l’articolo 133 e l’articolo 143, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2021/2115 istituisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) al fine di migliorare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione stabiliti nel trattato. Tale regolamento specifica ulteriormente gli obiettivi dell’Unione che devono essere conseguiti dalla PAC e definisce i tipi di interventi e i requisiti comuni dell’Unione applicabili agli Stati membri, garantendo loro nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei propri piani strategici della PAC. |
(2) |
L’articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115 prevede l’istituzione di un quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione per consentire la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani strategici della PAC. |
(3) |
Nell’ambito del quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione, a norma dell’articolo 140 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri devono valutare i propri piani strategici della PAC durante l’attuazione ed ex post e devono redigere un piano di valutazione. A tal fine è necessario stabilire norme chiare e comuni sulla valutazione dei piani strategici della PAC e sul contenuto dei piani di valutazione. È inoltre opportuno fornire assistenza tecnica agli Stati membri e ai portatori di interessi pertinenti. |
(4) |
A norma dell’articolo 124, paragrafo 3, lettera d), e dell’articolo 124, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115, il comitato di monitoraggio deve esaminare i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonché l’eventuale seguito dato ai risultati, e deve fornire il proprio parere sul piano di valutazione e sulle modifiche dello stesso. È opportuno stabilire che gli Stati membri condividano con la Commissione le informazioni sulle attività di valutazione e sui risultati, compresi i risultati dell’esame svolto dal comitato di monitoraggio, in quanto la comunicazione di tali informazioni è necessaria per consentire alla Commissione di effettuare il monitoraggio e la valutazione della PAC di cui all’articolo 141 di tale regolamento. |
(5) |
A norma dell’articolo 131 e dell’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri devono assicurare la disponibilità dei dati per il monitoraggio e la valutazione. A tal fine è necessario stabilire alcune norme comuni. |
(6) |
A norma dell’articolo 143 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni disponibili, necessarie per consentirle di svolgere il monitoraggio e la valutazione della PAC. In particolare, tali informazioni consentiranno alla Commissione di monitorare l’attuazione delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (norme BCAA), di cui all’allegato III di tale regolamento, degli interventi in alcuni settori di cui al titolo III, capo III, di tale regolamento, nonché i gruppi d’azione locale (GAL) e le loro attività per Leader ai sensi dell’articolo 3, punto 15, di tale regolamento. Consentiranno inoltre alla Commissione di svolgere le valutazioni dei piani strategici della PAC. Per quanto riguarda i dati sui gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI), di cui all’articolo 127, paragrafo 3, di tale regolamento, le informazioni raccolte potenzieranno i collegamenti in rete tra i promotori dei progetti e la diffusione dei risultati. A tal fine è necessario stabilire norme chiare e comuni sulle informazioni che gli Stati membri devono comunicare. |
(7) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione (2) stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115. Ai fini della comunicazione dei dati disaggregati per intervento di cui al presente regolamento, si dovrebbe tener conto di tali norme. |
(8) |
Poiché è necessario che gli Stati membri dispongano di norme relative alle informazioni da comunicare alla Commissione per elaborare gli opportuni strumenti informatici e istituire i sistemi di raccolta dei dati prima dell’avvio dell’attuazione dei piani strategici della PAC, il 1o gennaio 2023, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
VALUTAZIONE DEI PIANI STRATEGICI DELLA PAC
Articolo 1
Verifica dei criteri di valutazione
1. Al momento di valutare i loro piani strategici della PAC, gli Stati membri definiscono le questioni inerenti alla valutazione e i fattori di successo per verificare i criteri di valutazione dell’efficacia, dell’efficienza, della rilevanza, della coerenza, del valore aggiunto a livello di Unione, di cui all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115.
2. Per valutare l’efficacia dei loro piani strategici della PAC, gli Stati membri utilizzano gli elementi chiave di valutazione di cui all’allegato I del presente regolamento, conformemente alla logica di intervento dei piani strategici della PAC e, se pertinenti per i loro piani strategici della PAC, i fattori di successo raccomandati esposti in tale allegato.
3. Per valutare l’efficienza dei loro piani strategici della PAC, gli Stati membri verificano se gli effetti o i benefici dei piani strategici della PAC siano stati conseguiti a un costo ragionevole e valutano la semplificazione sia per i beneficiari che per l’amministrazione, con particolare attenzione ai costi amministrativi e all’uso di strumenti digitali e satelliti.
Articolo 2
Valutazioni dei piani strategici della PAC durante il periodo di attuazione
Gli Stati membri svolgono le valutazioni dei loro piani strategici della PAC durante il periodo di attuazione, di cui all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 nel modo seguente:
a) |
gli Stati membri pianificano le valutazioni degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115, perseguiti nei loro piani strategici della PAC, conformemente alla logica d’intervento del piano strategico della PAC, per obiettivo o tramite valutazioni globali estese a diversi obiettivi, oppure forniscono una giustificazione del motivo per cui un obiettivo specifico non è stato valutato durante il periodo di attuazione; |
b) |
gli Stati membri valutano i loro piani strategici della PAC utilizzando i criteri di valutazione pertinenti e valutano l’impatto dei loro piani strategici della PAC tenendo conto della portata, della tipologia e della diffusione degli interventi del piano strategico della PAC; |
c) |
se del caso, gli Stati membri tengono conto dell’ambito di applicazione territoriale degli interventi, in particolare per gli interventi che non sono attuati a livello nazionale, bensì a livello regionale o locale; |
d) |
se del caso, sulla base delle esigenze di valutazione degli Stati membri, e tenendo conto della logica di intervento e dell’attuazione del piano strategico della PAC, gli Stati membri valutano altresì interventi specifici o argomenti dei piani strategici della PAC, come l’architettura ambientale e climatica di cui all’articolo 109, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, il valore aggiunto di Leader, definito all’articolo 3, punto 15, di tale regolamento, le reti della PAC di cui all’articolo 126 di tale regolamento o il sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS), definito all’articolo 3, punto 9, di tale regolamento; |
e) |
gli Stati membri svolgono le valutazioni in tempo utile per essere in grado di preparare il periodo successivo del piano strategico della PAC. Se del caso, gli Stati membri utilizzano anche i dati del periodo di programmazione precedente. |
Articolo 3
Valutazioni ex post dei piani strategici della PAC
1. Le valutazioni ex post di cui all’articolo 140, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 contengono una valutazione globale dei piani strategici della PAC e della loro attuazione.
2. Le valutazioni ex post includono la valutazione dei piani strategici della PAC e della loro attuazione sulla base di ciascuno dei criteri di valutazione, ossia efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza, valore aggiunto a livello di Unione e incidenza, di cui all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, rispetto al contributo che il piano strategico della PAC apporta al conseguimento degli obiettivi generali di cui all’articolo 5 di tale regolamento e degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento, che sono perseguiti dal piano strategico della PAC.
3. Dopo aver completato la valutazione ex post, gli Stati membri comunicano i risultati alla Commissione.
Articolo 4
Piano di valutazione
1. Gli Stati membri redigono il piano di valutazione di cui all’articolo 140, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, conformemente alla logica di intervento del piano strategico della PAC. Il piano di valutazione soddisfa i requisiti minimi di cui all’allegato II del presente regolamento.
2. Gli Stati membri individuano nel piano di valutazione i portatori di interessi pertinenti di cui tener conto al momento di pianificare le attività di valutazione e di rafforzamento delle capacità. Se del caso, gli Stati membri individuano portatori di interessi diversi dai membri del comitato di monitoraggio.
Articolo 5
Relazioni sulle attività di valutazione e sui risultati
Gli Stati membri condividono le informazioni relative alle attività di valutazione e ai risultati di cui all’articolo 124, paragrafo 3, lettera d), e all’articolo 124, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 con la Commissione dopo l’esame da parte del comitato di monitoraggio (compreso il risultato di tale esame), almeno un mese prima della riunione annuale di riesame di cui all’articolo 136 di tale regolamento.
Articolo 6
Valutazione del contributo dei piani strategici della PAC
1. Le valutazioni dei piani strategici della PAC si basano sui pertinenti indicatori comuni di output, di risultato, di impatto e di contesto di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115. Gli Stati membri analizzano gli effetti dei piani strategici della PAC sugli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.
2. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare nelle loro valutazioni indicatori specifici diversi da quelli di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 oppure qualsiasi altra informazione quantitativa e qualitativa per trarre conclusioni pertinenti sull’incidenza dei piani strategici della PAC.
3. Se gli indicatori di risultato comuni sono espressi in termini di percentuale o numero di unità pertinenti soggette a determinati interventi, gli Stati membri stimano gli esiti dei piani strategici della PAC utilizzando i potenziali effetti di tali interventi.
4. Al momento di valutare un intervento non collegato ad alcun indicatore di risultato, conformemente all’articolo 111, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri forniscono una solida valutazione di tale intervento in base alle informazioni pertinenti sugli esiti e gli effetti dell’intervento, in relazione agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.
5. Gli Stati membri basano la propria valutazione del contributo dei piani strategici della PAC sullo sviluppo degli indicatori d’impatto di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115. Gli Stati membri quantificano il contributo dei piani strategici della PAC allo sviluppo almeno degli indicatori comuni d’impatto di cui all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 7
Dati e assistenza tecnica per le valutazioni
1. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di dati, affinché i valutatori possano adempiere i propri obblighi di monitoraggio e valutazione.
2. Per garantire la disponibilità di dati, gli Stati membri concludono gli accordi necessari con le unità statistiche nazionali e, se del caso, regionali, i centri di ricerca, le imprese e i fornitori di dati. Tali accordi tengono conto dell’ambito di applicazione territoriale pertinente per le valutazioni e comprendono l’uso statistico dei dati provenienti da registri amministrativi di cui all’articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115.
3. Gli Stati membri individuano le esigenze di sostegno dei portatori di interessi e delle amministrazioni partecipanti all’attuazione e alla valutazione dei piani strategici della PAC a livello nazionale, regionale e locale, compresi i GAL di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tenendo conto della diversa capacità delle istituzioni e dei portatori di interessi in termini di monitoraggio e valutazione.
4. Sulla base delle esigenze individuate gli Stati membri organizzano attività di sostegno, tra cui formazione, linee guida e altre eventuali attività di rafforzamento delle capacità, che dovranno essere attuate dalle reti nazionali della PAC di cui all’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 o in collaborazione con esse.
5. La Commissione stabilisce con le autorità competenti degli Stati membri, i valutatori e gli altri portatori di interessi, sulla base delle loro esigenze di sostegno, un programma di lavoro annuale che dovrà essere attuato dalla rete europea della PAC di cui all’articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 o in collaborazione con essa.
TITOLO II
DATI PER LO SVOLGIMENTO DEL MONITORAGGIO E DELLA VALUTAZIONE DEI PIANI STRATEGICI DELLA PAC
Articolo 8
Portata dei dati che gli Stati membri devono fornire
Conformemente agli articoli da 9 a 18, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti, necessarie per consentirle di svolgere il monitoraggio e la valutazione della PAC:
a) |
dati disaggregati su interventi e beneficiari; |
b) |
la percentuale di prato permanente stabilita ogni anno ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione (4); |
c) |
dati sugli interventi in alcuni settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115; |
d) |
dati sui gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115; |
e) |
dati sui GAL e sulle loro attività per Leader ai sensi dell’articolo 3, punto 15, del regolamento (UE) 2021/2115. |
Articolo 9
Dati disaggregati sugli interventi
1. I dati disaggregati sugli interventi di cui all’articolo 8, lettera a), del presente regolamento riguardano tutti gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, compreso il pagamento specifico per il cotone di cui a tale capo, sezione 3, sottosezione 2, nonché tutti gli interventi per lo sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV, di tale regolamento, esclusi gli interventi per Leader di cui all’articolo 8, lettera e), del presente regolamento.
2. Gli Stati membri comunicano i dati disaggregati di cui al paragrafo 1 per esercizio finanziario agricolo, in base all’importo unitario, per ciascuna domanda di aiuto o domanda di pagamento di ciascun beneficiario. Tutte le operazioni effettuate durante l’intero esercizio finanziario agricolo saranno sommate.
3. L’allegato IV, punti 1, 2 e 3, stabilisce norme dettagliate sul contenuto dei dati disaggregati sugli interventi.
Articolo 10
Dati disaggregati sui beneficiari
1. I dati disaggregati sui beneficiari di cui all’articolo 8, lettera a), del presente regolamento comprendono informazioni sugli agricoltori ai sensi dell’articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2021/2115 e sui beneficiari ai sensi dell’articolo 3, punto 13, di tale regolamento che ricevono un sostegno nell’ambito di interventi compresi nel sistema integrato di gestione e di controllo di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (il «sistema integrato»).
2. Gli Stati membri comunicano i dati disaggregati sui beneficiari per esercizio finanziario agricolo.
3. L’allegato IV, punto 4, stabilisce norme dettagliate sul contenuto dei dati disaggregati sui beneficiari.
Articolo 11
Percentuale di prato permanente
La percentuale di prato permanente di cui all’articolo 8, lettera b), del presente regolamento è comunicata al livello stabilito dagli Stati membri conformemente all’articolo 48, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/126.
Articolo 12
Dati sugli interventi in alcuni settori
1. I dati sugli interventi in alcuni settori di cui all’articolo 8, lettera c), del presente regolamento comprendono dati sugli interventi nei settori elencati all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115.
2. L’allegato V stabilisce norme dettagliate sul contenuto dei dati relativi agli interventi in tali settori.
Articolo 13
Dati sui gruppi operativi del PEI
1. I dati sui gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 8, lettera d), del presente regolamento comprendono informazioni sui progetti dei gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115.
2. L’allegato VI stabilisce norme dettagliate sul contenuto dei dati sui gruppi operativi del PEI.
Articolo 14
Dati sui GAL e sulle loro attività per Leader
1. I dati sui GAL e sulle loro attività per Leader di cui all’articolo 8, lettera e), del presente regolamento comprendono informazioni sugli interventi attuati sulla base dell’articolo 77, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115.
2. L’allegato VII stabilisce norme dettagliate sul contenuto dei dati relativi ai GAL e alle loro attività per Leader.
Articolo 15
Data e frequenza della trasmissione di dati
1. A partire dall’anno di riferimento 2025 gli Stati membri comunicano i dati disaggregati su interventi e beneficiari di cui all’articolo 8, lettera a), ogni anno entro il 30 aprile dell’anno N in relazione agli interventi per i quali sono stati effettuati pagamenti nell’esercizio finanziario agricolo N – 1.
Nel 2024 gli Stati membri potranno comunicare i dati disaggregati sugli interventi, entro il 30 novembre 2024, in relazione agli interventi pagati nell’esercizio finanziario agricolo 2023. Se gli Stati membri non comunicano i dati disaggregati sugli interventi nel 2024, li comunicano nel 2025 conformemente al primo comma del presente paragrafo.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, i dati sui beneficiari relativi alla superficie dichiarata e al terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali sono comunicati, nell’anno N, in relazione agli interventi per i quali sono state presentate domande di pagamento nell’anno civile N – 2.
2. Gli Stati membri comunicano ogni anno la percentuale di prato permanente di cui all’articolo 8, lettera b), entro il 15 marzo dell’anno N in relazione alla superficie dichiarata nell’anno civile N – 1. Il primo anno di riferimento è il 2024.
3. Gli Stati membri comunicano ogni anno i dati sugli interventi in alcuni settori di cui all’articolo 8, lettera c), entro:
a) |
il 15 giugno dell’anno N in relazione ai dati dell’anno civile N – 1 di cui all’allegato V, punto 1, punto 2, lettere a) e c), e punti da 3 a 7; |
b) |
il 31 gennaio dell’anno N in relazione ai dati dell’anno civile N di cui all’allegato V, punto 2, lettera b); |
c) |
il 15 giugno dell’anno N in relazione ai dati dell’esercizio finanziario N – 1 di cui all’allegato V, punti da 8 a 10. |
Il primo anno di riferimento è il 2023 per i dati di cui all’allegato V, punto 1 e punto 2, lettera b); il 2024 per i dati di cui allo stesso allegato, punto 2, lettere a) e c), e punti da 3 a 7; il 2025 per i dati di cui allo stesso allegato, punti da 8 a 10.
In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, per il settore dell’apicoltura si applicano le condizioni seguenti:
a) |
gli Stati membri comunicano ogni due anni i dati di cui all’allegato V, punti 5 e 6; |
b) |
i dati di cui all’allegato V, punto 5, riguardano l’anno civile precedente all’anno di riferimento; |
c) |
i dati di cui all’allegato V, punto 6, riguardano i due anni civili precedenti all’anno di riferimento; |
d) |
il primo anno di riferimento è il 2023 per i dati di cui all’allegato V, punti 4, 5 e 6; il 2024 per lo stesso allegato, punto 9. Nel 2023 i dati di cui all’allegato V, punti 5 e 6, possono essere comunicati entro il 15 settembre. |
4. Gli Stati membri comunicano i dati sui gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 8, lettera d), non appena il progetto del gruppo operativo viene approvato, a partire dal 2023.
5. Gli Stati membri comunicano i dati sui GAL e sulle loro attività per Leader di cui all’articolo 8, lettera e), come segue:
a) |
entro il 30 aprile 2026 in relazione alle operazioni pagate negli esercizi finanziari dal 2023 al 2025, cumulativamente; nonché |
b) |
entro il 30 aprile 2030 in relazione alle operazioni pagate negli esercizi finanziari dal 2023 al 2029, cumulativamente. |
In deroga al primo comma del presente paragrafo, i dati relativi alle variabili dei GAL di cui all’allegato VII, punto 1, sono comunicati entro il 30 aprile dell’anno N per i GAL selezionati entro il 31 dicembre dell’anno N – 1.
Articolo 16
Trasferimento dei dati
1. I dati di cui all’articolo 8, lettere a), b), d) ed e), sono trasferiti alla Commissione tramite il sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», per il quale le responsabilità della Commissione e degli Stati membri sono definite nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione (6).
I dati di cui all’articolo 8, lettera c), sono trasferiti alla Commissione mediante il sistema basato sulla tecnologia dell’informazione messo a disposizione dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (7).
2. Per i dati disaggregati su interventi e beneficiari da comunicare ai sensi dell’articolo 8, lettera a), del presente regolamento, l’organismo pagatore di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116 oppure, qualora siano riconosciuti più organismi pagatori in uno Stato membro, l’organismo di coordinamento di cui all’articolo 10 di tale regolamento, trasferiscono i dati alla Commissione.
3. Per la percentuale di prato permanente i dati da comunicare ai sensi dell’articolo 8, lettera b), sono trasferiti dall’organismo pagatore o dall’organismo di coordinamento.
4. Per i dati sugli interventi in alcuni settori da comunicare ai sensi dell’articolo 8, lettera c), i dati sui gruppi operativi del PEI da comunicare ai sensi dell’articolo 8, lettera d), e i dati sui GAL e sulle loro attività per Leader da comunicare ai sensi dell’articolo 8, lettera e), i dati possono essere trasferiti dagli Stati membri o da qualsiasi soggetto autorizzato dagli Stati membri.
Articolo 17
Corretta compilazione dei dati
Gli Stati membri assicurano che i dati per il monitoraggio e la valutazione di cui all’articolo 8 siano completi e coerenti, e che il loro contenuto sia registrato e presentato conformemente ai requisiti indicati negli allegati da IV a VII. A tal fine gli Stati membri svolgono controlli computerizzati.
Articolo 18
Controlli sui dati e correzione dei dati
1. Gli Stati membri sono responsabili delle correzioni di errori materiali o evidenti oppure di errori di natura puramente redazionale per i dati di cui all’articolo 8.
2. In caso di presentazione di dati erronei o di problemi verificatisi nel trasferimento dei dati, gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione e correggono i dati.
3. Fatti salvi i controlli svolti dagli Stati membri, la Commissione può svolgere controlli per verificare se gli Stati membri abbiano fornito dati correttamente compilati e coerenti. Qualora siano presentati dati erronei, la Commissione può chiedere agli Stati membri di correggere i dati forniti.
Articolo 19
Uso dei dati
La Commissione non divulga né utilizza i dati personali ottenuti conformemente al presente regolamento per scopi diversi dall’adempimento delle proprie responsabilità nel contesto del quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione a norma del titolo VII, capo I, del regolamento (UE) 2021/2115, e del monitoraggio e della valutazione della PAC a norma dell’articolo 143 di tale regolamento.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 486).
(3) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
(4) Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 52).
(5) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 463).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).
ALLEGATO I
ELEMENTI CHIAVE DI VALUTAZIONE E FATTORI DI SUCCESSO RACCOMANDATI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2
Obiettivo |
Elementi chiave da valutare |
Fattori di successo raccomandati |
Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l’Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché per garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell’Unione |
Reddito agricolo sufficiente Per reddito agricolo sufficiente si intende non solo un reddito stabile ma anche un reddito equamente distribuito. |
Il livello del reddito agricolo nelle aziende agricole sovvenzionate sta aumentando o almeno è stabile, e le disparità tra aziende agricole e rispetto ad altri settori economici si stanno riducendo, tenendo conto delle tendenze economiche generali. |
Resilienza La resilienza comprende il sostegno agli agricoltori per far fronte a potenziali rischi e a limitazioni specifiche che possono costringerli a interrompere l’attività agricola. |
Il sostegno al reddito è distribuito agli agricoltori che più ne hanno bisogno. |
|
Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione |
Migliore orientamento al mercato Sulla base della bilancia commerciale agroalimentare (importazioni-esportazioni). |
Il commercio agroalimentare è in aumento. |
Competitività delle aziende agricole Sulla base di un incremento della produttività del capitale, della manodopera e dei terreni per mezzo dell’innovazione. |
La produttività nelle aziende agricole sovvenzionate è in aumento. |
|
Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore |
Posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare Integrazione degli agricoltori nella filiera agroalimentare e partecipazione a regimi di qualità e alla produzione biologica per incrementare il valore aggiunto. |
La quota della produzione commercializzata nell’ambito dei regimi di qualità e della produzione biologica è in aumento. La quota della produzione commercializzata da organizzazioni di produttori (OP) e da altre forme di organizzazioni di agricoltori sovvenzionate è in aumento. Il valore aggiunto lordo per gli agricoltori partecipanti alle OP e ad altre forme di organizzazioni di agricoltori oppure a regimi di qualità e alla produzione biologica è in aumento. |
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l’energia sostenibile |
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici Sulla base delle emissioni di gas a effetto serra e del sequestro del carbonio. |
Le emissioni di gas a effetto serra in agricoltura sono in diminuzione. Il sequestro del carbonio organico nel suolo è in aumento o si mantiene stabile. La capacità di produzione di energia rinnovabile è in aumento. |
Adattamento ai cambiamenti climatici Sulla base della resilienza dell’agricoltura ai cambiamenti climatici. |
La resilienza dell’agricoltura ai cambiamenti climatici è in aumento. |
|
Promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche |
Gestione efficiente delle risorse naturali Sulla base della conservazione o del miglioramento della qualità e della quantità delle risorse naturali grazie alla riduzione degli inquinanti e dello sfruttamento. |
Le emissioni di ammoniaca in agricoltura, la dispersione dei nutrienti e l’erosione del suolo sono in diminuzione. Il bilancio dei nutrienti sui terreni agricoli è in miglioramento, riducendo così le perdite di nutrienti. La pressione sui bacini di acqua naturali è in diminuzione. L’uso di pesticidi chimici e i relativi rischi, così come l’uso di pesticidi più pericolosi, sono in diminuzione. |
Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi |
Invertire il processo di perdita della biodiversità Sulla base della biodiversità e degli habitat dei terreni agricoli o di altre superfici interessate da pratiche agricole o di silvicoltura. |
La biodiversità connessa ai terreni agricoli è in miglioramento o almeno si arresta la perdita di biodiversità. La biodiversità nelle zone Natura 2000 interessate dall’agricoltura o dalla silvicoltura è in miglioramento o almeno si arresta la perdita di biodiversità. L’agrobiodiversità è in aumento. |
Servizi ecosistemici Sulla base degli elementi caratteristici del paesaggio che contribuiscono ai servizi ecosistemici ospitando le specie pertinenti (ad esempio tramite l’impollinazione e il controllo degli organismi nocivi), favorendo i processi biofisici (ad esempio tramite il controllo dell’erosione e il mantenimento della qualità dell’acqua) o promuovendo valori culturali (ad esempio il valore estetico). |
Le tendenze degli impollinatori sono in miglioramento o almeno stabili. La superficie interessata da elementi caratteristici del paesaggio nei terreni agricoli è in aumento. |
|
Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali |
Ricambio degli agricoltori Sulla base del sostegno all’insediamento e alla continuità dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori. |
Il numero dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori è in aumento. |
Sviluppo delle aziende Sulla base del sostegno alle start-up rurali e alla diversificazione delle aziende agricole. |
Il numero delle aziende rurali è in aumento. |
|
Promuovere l’occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all’agricoltura, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile |
Economia rurale sostenibile Sulla base della crescita economica e della promozione dell’occupazione. |
L’economia delle zone rurali è in crescita o almeno è stabile; il divario tra zone urbane e zone rurali è in diminuzione. Il tasso di occupazione nelle zone rurali è in miglioramento. L’attività economica collegata alla bioeconomia è in crescita. La silvicoltura sostenibile è in crescita. |
Sviluppo locale Fornitura di servizi e infrastrutture a livello locale. |
I servizi e le infrastrutture a livello locale sono in miglioramento. |
|
Parità di genere e inclusione sociale Promozione della partecipazione delle donne all’agricoltura e all’economia, parità di reddito e riduzione della povertà. |
L’occupazione e la partecipazione delle donne all’agricoltura sono in miglioramento. Il sostegno nell’ambito del piano strategico della PAC è distribuito in maniera più equa. La povertà rurale è in diminuzione. |
|
Migliorare la risposta dell’agricoltura dell’Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il benessere degli animali e il contrasto alle resistenze antimicrobiche |
Qualità e sicurezza degli alimenti Sulla base della promozione dei regimi di qualità e del benessere degli animali e della lotta alla resistenza antimicrobica. |
Il valore della produzione commercializzata nell’ambito di regimi di qualità è in aumento. Il benessere degli animali è in miglioramento e l’uso di antimicrobici è in diminuzione. |
Ammodernamento del settore promuovendo e condividendo le conoscenze, l’innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle zone rurali e incoraggiandone la diffusione da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all’innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione |
Il sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS) e la strategia digitale Sulla base del sostegno alle azioni strategiche AKIS, degli interventi correlati ad AKIS e della strategia digitale, nonché del loro impatto sulla diffusione dell’innovazione da parte degli agricoltori. |
Un numero crescente di agricoltori partecipa a programmi di formazione e/o fa ricorso alla consulenza aziendale. Gli agricoltori modificano le pratiche agronomiche dopo aver partecipato a programmi di formazione e/o aver fatto ricorso alla consulenza aziendale. Un crescente numero di agricoltori fruisce del sostegno per le tecnologie agricole digitali tramite il piano strategico della PAC. La spesa del piano strategico della PAC destinata a sostenere la creazione dell’innovazione e della condivisione delle conoscenza è in aumento. |
ALLEGATO II
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI STRUTTURA E DI CONTENUTO DEL PIANO DI VALUTAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1
1. Obiettivi ed esigenze
Indicazione degli obiettivi del piano di valutazione e delle esigenze legate alla valutazione, mirante a garantire lo svolgimento di attività di valutazione sufficienti e adeguate, in particolare per fornire le informazioni necessarie a orientare il programma, indirizzare il successivo periodo di programmazione delle politiche e assicurare la disponibilità dei dati necessari alla valutazione del piano strategico della PAC.
2. Governance e coordinamento
Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il piano strategico della PAC, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità.
3. Mappatura dei portatori di interessi
Breve descrizione dei portatori di interessi pertinenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e delle loro esigenze in materia di attività di valutazione e, se del caso, di rafforzamento delle capacità.
4. Calendario
Pianificazione indicativa delle valutazioni e degli studi di sostegno alla valutazione da svolgere durante il ciclo di programmazione (comprendente la motivazione delle scelte compiute), tra cui:
a) |
le valutazioni del contributo dei piani strategici della PAC agli obiettivi della PAC, da svolgere durante l’attuazione del piano strategico della PAC; |
b) |
se del caso, le valutazioni di specifici temi di cui all’articolo 2, lettera e); |
c) |
studi di sostegno e altre attività di ricerca e analisi ai fini delle valutazioni. |
5. Dati e informazioni
Breve descrizione degli accordi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, per assicurare la disponibilità dei dati a fini di monitoraggio e valutazione, comprendente l’identificazione delle principali fonti di dati da utilizzare, gli accordi istituzionali per la fornitura di dati e gli accordi per il controllo della qualità dei dati. Questa sezione dovrebbe comprendere l’individuazione delle lacune nei dati e delle azioni per porvi rimedio; occorre tra l’altro rendere operativi i sistemi di dati in modo tempestivo.
6. Comunicazione e seguito dato
Descrizione del modo in cui i risultati della valutazione saranno resi noti ai destinatari interessati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per dare seguito ai risultati della valutazione e utilizzarli.
7. Risorse, assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità
Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell’attuazione del piano di valutazione, compresa un’indicazione delle necessità in termini di capacità amministrative, dati, risorse finanziarie e mezzi informatici.
Descrizione dell’attuazione del sostegno del programma di cui all’articolo 7, paragrafi 3 e 4, comprese le attività di assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità svolte per garantire la completa attuazione del piano di valutazione nonché il sostegno previsto per i GAL ai fini della valutazione delle strategie di sviluppo locale.
ALLEGATO III
INDICATORI D’IMPATTO DI CUI ALL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 5
Codice dell’indicatore (1) |
Denominazione dell’indicatore |
I.2 |
Ridurre il divario di reddito: andamento del reddito agricolo rispetto all’economia nel suo complesso |
I.3 |
Ridurre le fluttuazioni del reddito agricolo: andamento del reddito agricolo |
I.4 |
Sostenere un reddito agricolo sufficiente: andamento dei livelli del reddito agricolo per tipo di attività agricola (rispetto alla media nel settore agricolo) |
I.5 |
Contribuire all’equilibrio territoriale: andamento del reddito agricolo nelle zone soggette a vincoli naturali (rispetto alla media) |
I.10 |
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici: emissioni di gas serra provenienti dall’agricoltura |
I.12 |
Aumentare l’energia sostenibile in agricoltura: produzione sostenibile di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali |
I.14 |
Migliorare la qualità dell’aria: emissioni di ammoniaca prodotte dall’agricoltura |
I.15 |
Migliorare la qualità dell’acqua: bilancio lordo dei nutrienti nei terreni agricoli |
I.26 |
Una PAC più equa: distribuzione del sostegno erogato dalla PAC |
(1) Allegato I del regolamento (UE) 2021/2115.
ALLEGATO IV
NORME SUI DATI DISAGGREGATI SUGLI INTERVENTI E SUI BENEFICIARI DI CUI ALL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3, E ALL’ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3
Comunicazione dei dati disaggregati sugli interventi
1. |
Nella comunicazione dei dati per il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui all’articolo 8, lettera a), del presente regolamento, gli Stati membri rispettano i metodi di calcolo degli indicatori di output e di risultato di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290, nonché i seguenti principi:
|
2. |
Gli Stati membri forniscono il seguente elenco di variabili di monitoraggio, per ciascun intervento a favore di ciascun beneficiario, conformemente alla progettazione specifica degli interventi e alla loro logica di intervento:
|
3. |
Gli Stati membri indicano il contributo dei valori dell’output al numeratore dei pertinenti indicatori di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115, utilizzando le seguenti variabili di risultato:
|
Comunicazione di dati relativi ai beneficiari
4. |
Gli Stati membri forniscono le seguenti variabili di beneficiari, conformemente alla progettazione specifica degli interventi e alla loro logica di intervento:
|
(1) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
ALLEGATO V
NORME SUI DATI SUGLI INTERVENTI IN ALCUNI SETTORI DI CUI ALL’ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2
Informazioni amministrative e informazioni per settore
Per gli interventi in alcuni settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri comunicano informazioni amministrative e informazioni per settore utilizzando i seguenti moduli:
1. |
Modulo A.1. Questo modulo riguarda i settori dei prodotti ortofrutticoli, dell’apicoltura, vitivinicolo, del luppolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola, nonché gli altri settori di cui all’articolo 42, lettere da a) a f), del regolamento (UE) 2021/2115, rispettivamente, per cui gli Stati membri comunicano ogni anno i riferimenti (hyperlink) alla normativa nazionale adottata dagli Stati membri nell’anno civile precedente per attuare gli interventi settoriali. |
2. |
Modulo A.2. Questo modulo riguarda i settori dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola, nonché gli altri settori. Gli Stati membri forniscono ogni anno le seguenti informazioni di mercato:
Le informazioni di cui alle lettere a) e c) sono comunicate per l’anno civile precedente. Le informazioni di cui alla lettera b) sono comunicate per l’anno civile in corso; |
3. |
Modulo A.3. Questo modulo riguarda il settore dei prodotti ortofrutticoli, per il quale gli Stati membri comunicano ogni anno le informazioni di mercato sull’aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori per l’anno civile precedente, come segue:
|
4. |
Modulo A.4 Questo modulo riguarda le informazioni che gli Stati membri comunicano ogni anno nel settore dell’apicoltura: il numero totale di alveari pronti allo svernamento presenti nel territorio degli Stati membri tra il 1o settembre e il 31 dicembre, determinato sulla base di un metodo affidabile consolidato descritto nei rispettivi piani strategici della PAC. |
5. |
Modulo A.5. Questo modulo riguarda altre informazioni di mercato che gli Stati membri comunicano ogni due anni nel settore dell’apicoltura, in merito all’anno civile precedente la notifica:
|
6. |
Modulo A.6. Questo modulo riguarda altre informazioni di mercato che gli Stati membri comunicano ogni due anni nel settore dell’apicoltura, per i due anni civili precedenti la notifica:
|
7. |
Modulo A.7. Questo modulo riguarda gli altri settori, per i quali gli Stati membri comunicano ogni anno le seguenti informazioni di mercato per l’anno civile precedente:
|
Informazioni concernenti le spese
Per gli interventi in alcuni settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri comunicano informazioni riguardanti le spese utilizzando i seguenti moduli:
8. |
Modulo B.1. Questo modulo riguarda il settore dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola, nonché gli altri settori di cui all’articolo 42, lettera a), e lettere da d) a f), del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali lo Stato membro comunica ogni anno le informazioni seguenti relative al precedente esercizio finanziario agricolo, ripartite per settore:
|
9. |
Modulo B.2. Questo modulo riguarda il settore dell’apicoltura, per il quale gli Stati membri comunicano ogni anno la spesa pubblica totale sostenuta (in euro o nella valuta nazionale) durante l’esercizio finanziario agricolo, ripartita per intervento. |
10. |
Modulo B.3. Questo modulo riguarda il settore vitivinicolo, per il quale gli Stati membri comunicano ogni anno le seguenti informazioni relative all’esercizio finanziario agricolo precedente:
|
(1) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
ALLEGATO VI
NORME RELATIVE AI DATI SUI GRUPPI OPERATIVI DEL PARTENARIATO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL’AGRICOLTURA (PEI), DI CUI ALL’ARTICOLO 13, PARAGRAFO 2
Dati obbligatori
1. |
Gli Stati membri comunicano i seguenti dati obbligatori sui gruppi operativi del PEI:
|
Dati raccomandati
2. |
Si incoraggiano vivamente gli Stati membri a comunicare i seguenti dati raccomandati sui gruppi operativi del PEI:
|
Dati facoltativi
3. |
Gli Stati membri possono comunicare i seguenti dati facoltativi sui gruppi operativi del PEI:
|
(1) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
(2) Comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 intitolata «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente».
(3) Comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 intitolata «Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita».
(4) Comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021 intitolata «Nuova strategia dell’UE per le foreste per il 2030».
(5) Comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2021 intitolata «Cicli del carbonio sostenibili».
ALLEGATO VII
NORME SUI DATI RELATIVI AI GAL E ALLE LORO ATTIVITÀ PER LEADER DI CUI ALL’ARTICOLO 14, PARAGRAFO 2
Dati relativi ai GAL
1. |
Gli Stati membri comunicano entro il 30 aprile dell’anno N le variabili di cui alle lettere da a) a g), per ciascun GAL, per i GAL selezionati entro il 31 dicembre dell’anno N – 1. I dati si riferiscono alla situazione del GAL al momento della selezione e sono comunicati una sola volta.
|
Dati relativi alle attività del GAL
2. |
Gli Stati membri comunicano per ogni GAL l’elenco delle variabili relative alle attività del GAL di cui alle lettere da a) a d), nel 2026 e nel 2030, a partire dal momento del primo pagamento per una determinata operazione. La relazione dell’anno N riguarda tutte le operazioni pagate fino al 15 ottobre dell’anno N – 1. Tali variabili riguardano il numero delle operazioni attuate conformemente all’articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060.
|
Dati relativi al finanziamento del GAL
3. |
Gli Stati membri comunicano le variabili di cui alle lettere a), b) e c), relativamente al finanziamento del GAL nel 2026 e nel 2030. La relazione dell’anno N riguarda tutte le operazioni pagate fino al 15 ottobre dell’anno N – 1.
|
Contributo agli indicatori di risultato
4. |
Nel 2026 e nel 2030 gli Stati membri comunicano informazioni per singolo GAL sul contributo della strategia di sviluppo locale a tutti gli indicatori di risultato pertinenti, di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115, selezionati nel proprio piano strategico della PAC dopo la selezione della strategia di sviluppo locale. La relazione dell’anno N riguarda tutte le operazioni pagate fino al 15 ottobre dell’anno N – 1. |
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
7.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 232/37 |
DECISIONE n. 1/2022 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA
del 15 marzo 2022
relativa alla modifica del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2022/1476]
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA,
visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, in particolare l’articolo 4 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,
considerando quanto segue:
1) |
L’articolo 28 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra («accordo»), fa riferimento al protocollo n. 3 dell’accordo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»), che stabilisce le norme di origine. |
2) |
L’articolo 4 del protocollo n. 3 prevede che il Consiglio di associazione istituito dall’articolo 89 dell’accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3. |
3) |
In seguito all’adozione della decisione (UE) 2020/2067 del Consiglio (1) relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione relativamente alla modifica del protocollo n. 3, il Consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 1/2021 (2) che sostituisce il protocollo n. 3 con un nuovo testo. |
4) |
Il protocollo n. 3 contiene, da una parte, un riferimento dinamico alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (3) («convenzione»), rendendo la convenzione applicabile fra l’Unione e la Giordania e, dall’altra, le norme transitorie che sono state applicabili come serie di norme di origine alternativa a quelle della vigente convenzione a decorrere dal 1o settembre 2021. |
5) |
Nell’ambito del sostegno dell’Unione alla Giordania nel contesto della crisi dei rifugiati siriani, nel luglio 2016 l’Unione e la Giordania hanno convenuto di rendere temporaneamente più flessibili le norme di origine che si applicano alle esportazioni di prodotti giordani verso l’Unione nell’ambito dell’accordo. |
6) |
Di conseguenza, il comitato di associazione UE-Giordania ha adotttato la decisione n. 1/2016 (4) al fine di modificare le disposizioni del protocollo n. 3 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e di integrare l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio della Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario. |
7) |
Nel dicembre 2017 la Giordania ha presentato la prima relazione annuale sull’attuazione del regime delle norme di origine istituito dalla decisione n. 1/2016 e ha rivolto diverse richieste intese a ottenere una maggiore flessibilità del regime. Nel dicembre 2018, a seguito dell’esame delle richieste della Giordania, il Consiglio, a nome dell’Unione, ha ritenuto che le richieste fossero giustificate e ha concordato di rendere ulteriormente flessibili taluni requisiti per quanto riguarda il regime delle norme di origine, ad esempio abbandonando il requisito relativo alle zone, fissando un requisito in base al quale per ciascun impianto di produzione il 15 % della forza lavoro complessiva deve essere siriano, e prorogando la durata del regime fino al 31 dicembre 2030. |
8) |
Il comitato di associazione UE-Giordania ha adottato la decisione n. 1/2018 (5) al fine di modificare le disposizioni del protocollo n. 3, rendendo più flessibili il regime delle norme di origine e prorogando la durata del regime di cui alla decisione n. 1/2016 fino al 31 dicembre 2030. La decisione n. 1/2018 è entrata in vigore il 4 dicembre 2018. |
9) |
La decisione n. 1/2021 non mantiene le misure di deroga introdotte dalle decisioni n. 1/2016 e n. 1/2018 per rendere temporaneamente più flessibili le norme di origine che si applicano alle esportazioni di prodotti giordani verso l’Unione nell’ambito dell’accordo. |
10) |
Al fine di provvedere a mantenere l’applicazione delle decisioni n. 1/2016 e n. 1/2018 è necessario collegarle alle nuove norme di origine applicabili a decorrere dal 1o settembre 2021. |
11) |
È necessario modificare il protocollo n. 3 per mantenere il regime delle norme di origine istituito dalla decisione n. 1/2016, collegandole alle nuove norme transitorie applicabili di cui al protocollo n. 3, come modificato da ultimo con decisione n. 1/2021. |
12) |
È pertanto opportuno modificare il protocollo n. 3 con l’aggiunta di un’appendice B contenente un elenco supplementare di lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato in Giordania possa ottenere il carattere di prodotto originario. |
13) |
L’applicazione dell’appendice B protocollo n. 3 dovrebbe essere corredata di adeguati obblighi di monitoraggio e comunicazione. Dovrebbe inoltre essere possibile sospendere l’appendice B del protocollo n. 3 se le condizioni per la relativa applicazione non sono più soddisfatte o qualora siano soddisfatte le condizioni per l’istituzione di misure di salvaguardia. |
14) |
Al fine di garantire la continuità nell’applicazione delle decisioni n. 1/2016 e n. 1/2018, incluse le deroghe ivi previste, e consentire in tal modo agli esportatori autizzati di evitare di incorrere in perdite economiche a norma della decisione n. 1/2016, è opportuno applicare la presente decisione retroattivamente a decorrere dal 1o settembre 2021, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3») è modificato mediante l’aggiunta di un’appendice B, contenente le condizioni per l’applicazione di tale appendice B e l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché i prodotti trasformati in Giordania ottengano il carattere di prodotto originario, qualora la fabbricazione di tali prodotti abbia implicato l’ulteriore occupazione di rifugiati siriani, come indicato nell’allegato della presente decisione.
2. L’appendice B del protocollo n. 3 si applica fino al 31 dicembre 2030.
Articolo 2
Ai fini dell’applicazione della presente decisione, le prove dell’origine possono essere rilasciate retrospettivamente per le esportazioni effettuate fra il 1o settembre 2021 e la data di entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o settembre 2021.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Decisione (UE) 2020/2067 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 37).
(2) Decisione n. 1/2021 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 15 aprile 2021, che modifica l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2021/742] (GU L 164 del 10.5.2021, pag. 1).
(3) Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4).
(4) Decisione n. 1/2016 del comitato di associazione UE-Giordania, del 19 luglio 2016, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati in zone di sviluppo e aree industriali dedicate e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2016/1436] (GU L 233 del 30.8.2016, pag. 6).
(5) Decisione n. 1/2018 del comitato di associazione UE - Giordania, del 4 dicembre 2018, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio del Regno hascemita di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2019/42] (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 147).
ALLEGATO
Appendice B
ADDENDUM DELL’ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ PRODOTTI TRASFORMATI IN GIORDANIA POSSANO OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
Articolo 1
Disposizioni comuni
A. Definizione di origine
1. |
Per i prodotti di cui all’articolo 2 della presente appendice è possibile applicare le norme seguenti anziché quelle che figurano nell’allegato II dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 3 («convenzione»), se tali prodotti soddisfano le condizioni seguenti:
|
2. |
La pertinente percentuale a norma del paragrafo 1, lettera b), è calcolata in qualsiasi momento successivo all’entrata in vigore della presente appendice e in seguito su base annua, tenendo conto del numero di rifugiati siriani che sono occupati su base equivalente a tempo pieno e in impieghi dignitosi e formali e che hanno ottenuto un permesso di lavoro valido per un periodo minimo di 12 mesi, ai sensi della legislazione applicabile in Giordania. |
3. |
Le autorità giordane competenti provvedono a monitorare che gli impianti di produzione ammissibili rispettino le condizioni di cui al paragrafo 1. Le autorità giordane competenti provvedono a monitorare che gli impianti di produzione ammissibili rispettino le condizioni di cui al paragrafo 1, concedono agli impianti di produzione che soddisfano tali condizioni un numero di autorizzazione e revocano immediatamente tale numero di autorizzazione se gli impianti di produzione non soddisfano più dette condizioni. |
B. Prova dell’origine
4. |
Una prova dell’origine compilata secondo le disposizioni della presente appendice contiene la menzione seguenti in lingua inglese:
«Derogation – Appendix B of Protocol 3 – [authorisation number granted by the competent authorities of Jordan]». |
C. Cooperazione amministrativa
5. |
Quando, a norma dell’articolo 32, paragrafo 5, dell’appendice I della convenzione, le autorità doganali della Giordania informano la Commissione europea o le autorità doganali richiedenti degli Stati membri dell’Unione europea («Stati membri») in merito ai risultati del controllo, esse precisano che i prodotti di cui all’articolo 2 della presente appendice soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo. |
6. |
Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Giordania effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione europea o delle autorità doganali degli Stati membri, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione europea o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle indagini. |
D. Relazione, monitoraggio e revisione
7. |
Entro 12 mesi dopo l’entrata in vigore della presente appendice, e successivamente su base annuale, la Giordania presenta alla Commissione europea una relazione sul funzionamento e sugli effetti della presente appendice, che include statistiche su produzione ed esportazione al livello di otto cifre o con il massimo livello di dettaglio disponibile per i prodotti coperti dal regime istituito dalla decisione n. 1/2016 e un elenco che identifica gli impianti di produzione in Giordania e precisa la percentuale di rifugiati siriani impiegati in ciascun singolo impianto di produzione su base annua. La Giordania fornisce inoltre relazioni alla Commissione europea con cadenza trimestrale sul numero complessivo di permessi di lavoro attivi o di altri mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione. Le parti riesaminano congiuntamente tali relazioni e tutte le questioni relative all’attuazione e al monitoraggio della presente appendice nell’ambito degli organismi istituiti dall’accordo, in particolare del sottocomitato industria, commercio e servizi. Le parti assicurano che le pertinenti organizzazioni internazionali, quali l’Organizzazione internazionale del lavoro e la Banca mondiale siano coinvolte nel processo di monitoraggio. |
8. |
Una volta che la Giordania abbia raggiunto il suo obiettivo di promuovere una maggiore partecipazione dei rifugiati siriani al mercato del lavoro formale mediante il rilascio di almeno 60 000 permessi di lavoro attivi, o altri mezzi misurabili corrispondenti a occupazione legale e attiva determinata dal comitato di associazione, ai rifugiati siriani, le parti applicano la presente appendice a tutti i prodotti disciplinati dalla presente appendice senza il requisito di soddisfare le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b). |
9. |
Se ritiene che non vi siano prove sufficienti del rispetto da parte della Giordania delle condizioni di cui al paragrafo 8, l’Unione europea può deferire la questione al comitato di associazione. Se il comitato di associazione non dichiara entro 90 giorni dal deferimento della questione che le condizioni di cui al paragrafo 8 sono rispettate o non modifica la presente appendice, l’Unione europea può decidere che si applicano le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b). |
E. Sospensione temporanea
10. |
|
F. Meccanismo di salvaguardia
11. |
Qualora un prodotto di cui all’articolo 2, che beneficia dell’applicazione della presente appendice, sia importato in quantitativi talmente accresciuti e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare seri danni ai produttori dell’Unione europea di prodotti analoghi o direttamente concorrenti nella totalità o in parte del territorio dell’Unione europea, o gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell’economia dell’Unione europea, a norma degli articoli 24 e 26 dell’accordo, l’Unione europea può deferire la questione al comitato di associazione affinché la esamini. Se entro 90 giorni dalla data del deferimento il comitato di associazione non adotta una decisione che ponga fine a tali seri danni, minacce o gravi perturbazioni, o nel caso in cui non sia stata raggiunta alcuna soluzione soddisfacente, l’applicazione della presente appendice è sospesa per quanto riguarda tale prodotto fino a quando il comitato di associazione non adotti una decisione che dichiari la fine di tali danni, minacce o perturbazioni, o non sia raggiunta dalle parti una soluzione soddisfacente che sia comunicata al comitato di associazione. |
G. Entrata in vigore e applicazione
12. |
La presente appendice si applica dalla data di applicazione della decisione del Consiglio di associazione, alla quale esso è allegato, e si applica fino al 31 dicembre 2030. |
Articolo 2
Elenco dei prodotti e delle necessarie lavorazioni e trasformazioni
L’elenco dei prodotti cui si applica la presente appendice e le norme di lavorazione e trasformazione che possono essere applicate in alternativa a quelle elencate nell’appendice I, allegato II, della convenzione sono riportati qui di seguito.
L’appendice I, allegato II, della convenzione contenente le note introduttive dell’elenco dell’appendice I, allegato II, della convenzione si applica mutatis mutandis all’elenco seguente, con gli emendamenti seguenti:
Alla nota 5.2, secondo paragrafo, sono aggiunti i seguenti materiali di base:
«— |
fibre di vetro; |
— |
fibre di metallo.». |
Alla nota 7.3, il testo è sostituito dal seguente:
«Ai sensi delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine.».
Ai fini della presente appendice si applica l’elenco seguente:
«ex capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
||||||||
ex 2519 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite) frantumato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Può tuttavia essere utilizzato il carbonato di magnesio naturale (magnesite). |
||||||||
ex capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
||||||||
ex 2707 |
Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||
2710 |
Oli di petrolio o di materiali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||
2711 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (2) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||
2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati. |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||
2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||
ex capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
||||||||
ex 2811 |
Triossido di zolfo nonché |
Fabbricazione a partire da diossido di zolfo o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
||||||||
ex 2840 |
Perborato di sodio; |
Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
||||||||
2843 |
Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2843 |
||||||||
ex 2852 |
|
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852 , 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex capitolo 29 |
Prodotti chimici organici, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 2905 |
Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905 Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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2905,43; 2905,44; 2905,45 |
Mannitolo; D-glucitolo (sorbitolo); glicerolo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto. Tuttavia materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 2932 |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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2934 |
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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Capitolo 31 |
Concimi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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Capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 3301 |
Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un “gruppo” (3) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l’odontoiatria” e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 3404 |
Cere artificiali e cere preparate:
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; amidi modificati; colle; enzimi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 3803 |
Tallol raffinato |
Raffinazione di tallol greggio o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 3805 |
Essenza di trementina al solfato, depurata |
Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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3806 30 |
“Gomme-esteri” |
Fabbricazione a partire da acidi resinici o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 3807 |
Pece nera (pece di catrame vegetale) |
Distillazione del catrame di legno o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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3809 10 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: a base di sostanze amidacee |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3823 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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3824 60 |
Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905.44 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905.44. Tuttavia materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex capitolo 39 |
Materie plastiche e lavori di tali materie; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 3907 |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (4) o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 3920 |
Fogli e pellicole di ionomeri |
Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero dell’etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 3921 |
Fogli di plastica, metallizzati |
Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza di spessore inferiore a 23 micron (5) o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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4012 |
Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma: |
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Rigenerazione di pneumatici usati |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex capitolo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 4101 da 4103 |
Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) del capitolo 41 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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da 4104 da 4106 |
Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati |
Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104,11, 4104,19, 4105,10, 4106,21, 4106,31 o 4106,91 o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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4107 , 4112 , 4113 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali delle sottovoci 4104,41, 4104,49, 4105,30, 4106,22, 4106,32 e 4106,92, solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli conciati o in crosta allo stato secco |
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Capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e loro lavori; relativi lavori; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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4301 |
Pelli da pellicceria gregge (comprese teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 4302 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: |
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Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
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Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
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4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 |
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ex capitolo 44 |
Legno e lavori di legno; carbone di legna; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 4407 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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ex 4408 |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa |
Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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da ex 4410 a ex 4413 |
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
Fabbricazione di liste o modanature |
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ex 4415 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, in legno |
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
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ex 4418 |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno |
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Fabbricazione di liste o modanature |
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ex 4421 |
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature |
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
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ex capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5106 da 5110 |
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura (6) |
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da 5111 da 5113 |
Tessuti di lana, di peli fini o grossolani di animali o di crine: |
Tessitura (6) o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||
ex capitolo 52 |
Cotone; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5204 da 5207 |
Filati di cotone |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (6) |
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da 5208 da 5212 |
Tessuti di cotone: |
Tessitura (6) o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5306 da 5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (6) |
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da 5309 da 5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: |
Tessitura (6) stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||
da 5401 da 5406 |
Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali |
Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (6) |
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5407 e 5408 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: |
Tessitura (6) o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 5501 da 5507 |
Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali |
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da 5508 da 5511 |
Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (6) |
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da 5512 da 5516 |
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: |
Tessitura (6) o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi: |
Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali o floccaggio accompagnato da tintura o stampa (6) |
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5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: |
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Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto Tuttavia:
nei quali la denominazione di un singolo filato o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (6) |
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Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto o unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (6) |
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5603 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate |
Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica |
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5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: |
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Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili |
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Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (6) |
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5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco (6) |
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5606 |
Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella” |
Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco o filatura accompagnata da floccaggio o floccaggio accompagnato da tintura (6) |
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Capitolo 57 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o fabbricazione di tessuti “tufted” accompagnata da tintura o da stampa Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica (6) Tuttavia:
nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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ex capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi: |
Tessitura (6) o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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5901 |
Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o stampa |
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5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: |
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Tessitura |
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Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura |
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5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5904 |
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati |
Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura (6) |
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5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili: |
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Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura |
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Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6). |
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5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: |
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Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia o lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (6) |
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Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura |
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Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura |
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5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: |
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Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5909 da 5911 |
Manufatti tessili per usi industriali: |
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Tessitura |
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Tessitura (6) |
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Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata da tessitura (6) o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura |
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Capitolo 60 |
tessuti a maglia |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia o lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia o torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 61 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: |
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Fabbricazione a partire da tessuti |
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Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) (6) |
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ex capitolo 62 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi: |
Fabbricazione a partire da tessuti |
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6213 e 6214 |
Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: |
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Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) o confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6) (7) |
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Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6) (7) |
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6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 : |
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Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) |
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Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (7) |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; stracci; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 6301 da 6304 |
Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l’arredamento: |
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Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l’agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio) |
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Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) (8) |
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Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio) |
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6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
Tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (6) |
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6306 |
Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: |
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Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l’agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio) |
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Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) (6) (7) o spalmatura, a condizione che il valore del tessuto non spalmato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione (compreso il taglio) |
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6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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ex capitolo 64 |
Calzature, ghette ed oggetti simili parti di questi oggetti; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
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6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 65 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 6803 |
Lavori di ardesia naturale o agglomerata |
Fabbricazione a partire da ardesia lavorata |
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ex 6812 |
Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 6814 |
Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie |
Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |
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Capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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7006 |
Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato |
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Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006 |
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Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 7019 |
Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati |
Fabbricazione a partire da:
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ex capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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7106 , 7108 e 7110 |
Metalli preziosi: |
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Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106 , 7108 o 7110 o separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 o fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 , tra di loro o con metalli comuni |
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Produzione a partire da metalli preziosi greggi |
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ex 7107 , ex 7109 ed ex 7111 |
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati |
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
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7115 |
Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7117 |
Minuterie di fantasia |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 73 |
Lavori di ferro o acciaio; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 7301 |
Palancole |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207 |
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7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7304 , 7305 e 7306 |
Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 o 7224 |
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ex 7307 |
Accessori per tubi di acciai inossidabili |
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o di acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 |
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ex 7315 |
Catene antisdrucciolevoli |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 74 |
Rame e lavori di rame; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7601 |
Alluminio greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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7607 |
Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606 |
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ex capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7801 |
Piombo greggio: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati |
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Capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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8211 |
Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni |
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8214 |
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni |
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8215 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni |
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ex capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 8302 |
Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici e congegni di chiusura automatica per porte |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Gli altri materiali della voce 8302 si possono tuttavia utilizzare, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8306 |
Statuette ed altri oggetti ornamentali, di metalli comuni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Gli altri materiali della voce 8306 si possono tuttavia utilizzare, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8401 |
Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce), non irradiati, per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8427 |
Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8482 |
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8501 , 8502 |
Motori e generatori elettrici; gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8513 |
Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8519 |
Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8521 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8523 |
Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8527 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8528 |
Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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da 8535 a 8537 |
Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8540 11 e 8540 12 |
Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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da ex 8542 31 a ex 8542 33 ed ex 8542 39 |
Circuiti integrati monolitici |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. o operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte |
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8544 |
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8546 |
Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8547 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8548 |
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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Capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione. |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; esclusi: |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“sidecar”) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex capitolo 90 |
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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9002 |
Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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9033 |
Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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Capitolo 91 |
Orologeria |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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Capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 9506 |
Mazze da golf e parti delle mazze |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf |
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ex capitolo 96 |
Lavori diversi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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9601 e 9602 |
Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura). Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa quella della voce 3503 , e lavori di gelatina non indurita |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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9603 |
Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, scope di filacce e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere, raschini di gomma o di simili materie flessibili |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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9605 |
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti |
Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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9606 |
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni |
Fabbricazione:
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9608 |
Penne e matite a sfera; penne e pennarelli con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce |
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9612 |
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola |
Fabbricazione:
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9613 20 |
Accendini tascabili, a gas, ricaricabili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9614 |
Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
(1) Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(2) Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. la nota introduttiva 7.2.
(3) Per “gruppo” si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.
(4) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
(5) Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.
(6) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(7) Cfr. nota introduttiva 6.
(8) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
(9) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.».