ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 199

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
28 luglio 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/1318 del Consiglio, del 26 luglio 2022, relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti

5

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1319 della Commissione, del 26 luglio 2022, relativa all’accettazione di una domanda, presentata dalla Francia a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione di talune disposizioni delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) riguardanti la riconfigurazione di materiale rotabile esistente in 19 convogli TGV P–DUPLEX [notificata con il numero C(2022) 5150]

6

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1320 della Commissione, del 26 luglio 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2022) 5471]  ( 1 )

12

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione, del 30 novembre 2021, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione ( GU L 469 del 30.12.2021 )

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

28.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 199/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1317 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2022

che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l'articolo 148, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e fissino, a livello nazionale o regionale, norme minime per gli agricoltori e altri beneficiari per ciascuna norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno (norma BCAA) di cui all'allegato III di tale regolamento, in linea con il principale obiettivo di tali norme di cui al suddetto allegato. Le norme BCAA sono applicabili a decorrere dall'anno di domanda 2023, ad eccezione della BCAA 2 che può essere applicata solo a decorrere dall'anno di domanda 2024 o 2025, se ciò è debitamente giustificato.

(2)

Nella comunicazione «Salvaguardare la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari» (2) la Commissione ha illustrato le gravi conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia per la sicurezza alimentare mondiale. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha provocato una brusca impennata dei prezzi delle materie prime, con un impatto sull'offerta e sulla domanda di prodotti agricoli a livello mondiale. In particolare, la produzione mondiale di frumento è a rischio sia a causa dello shock a livello dell'offerta derivante dall'entità della quota ucraina e russa sui mercati del frumento che dello shock dei costi dei fattori di produzione, in particolare di gas naturale, concimi azotati e ossigeno. Il livello di incertezza riguardo alla situazione dell'approvvigionamento alimentare mondiale è elevato, il che desta preoccupazioni per la sicurezza alimentare mondiale. Al fine di contribuire ad affrontare tempestivamente questa situazione mantenendo l'approvvigionamento alimentare, è opportuno conservare il potenziale di produzione alimentare agricola dell'Unione, garantendo nel contempo la sostenibilità a medio e lungo termine dell'approvvigionamento alimentare mediante il proseguimento della transizione verso una produzione alimentare sostenibile, come stabilito nella strategia «Dal produttore al consumatore» e nella strategia sulla biodiversità.

(3)

Sia la norma BCAA 7 «Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse», sia il primo requisito della norma BCAA 8 «Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi», di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, che sono applicabili a decorrere dall'anno di domanda 2023, incidono sull'uso dei seminativi a fini di produzione. Fissando requisiti minimi per quanto riguarda la diversità nel tempo e nello spazio di coltivazione delle diverse colture, con l'obiettivo di preservare il potenziale del suolo e migliorarne la fertilità per garantire la produttività a lungo termine, la norma BCAA 7 incide potenzialmente sulle scelte colturali degli agricoltori. Imponendo che una percentuale minima di seminativi sia destinata a superfici o elementi non produttivi al fine di migliorare la biodiversità nelle aziende agricole necessaria per ecosistemi sani e produttivi, conformemente al primo requisito della norma BCAA 8 gli agricoltori possono, oltre alla presenza di elementi caratteristici del paesaggio, lasciare a riposo una determinata percentuale di seminativi a fini di biodiversità.

(4)

Considerata la necessità di rispondere alle preoccupazioni in materia di sicurezza alimentare connesse alla dimensione globale della disponibilità e dell'accessibilità economica degli alimenti e di mantenere il potenziale di produzione alimentare dell'Unione, contribuendo nel contempo agli obiettivi del Green Deal dell'UE, in particolare della strategia «Dal produttore al consumatore» e della strategia sulla biodiversità, è pertanto opportuno autorizzare in via eccezionale gli agricoltori a utilizzare i loro seminativi disponibili per la produzione alimentare, attenuando nel contempo l'impatto negativo di tali scelte sull'ambiente e sui cambiamenti climatici. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a derogare all'applicazione, per l'anno di domanda 2023, della norma BCAA 7 e del primo requisito della norma BCAA 8 di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, quale da essi definita nei rispettivi piani strategici della PAC. Dato che la deroga ha l'obiettivo di contribuire a rispondere alle preoccupazioni in materia di sicurezza alimentare nel breve termine, è opportuno stabilire che i seminativi che non sarebbero destinati a zone non produttive a seguito della deroga al primo requisito della norma BCAA 8 di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, quale definita dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC, non dovrebbero essere utilizzati per la coltivazione di granturco e semi di soia, dato che tali colture non sono per lo più destinate alla produzione alimentare. Inoltre gli Stati membri che si avvalgono di una delle deroghe alle norme BCAA 7 o 8 dovrebbero, in generale, promuovere l'uso delle colture per la produzione alimentare nonché il ricorso a regimi ecologici e misure agro-climatico-ambientali programmate nei rispettivi piani strategici della PAC che hanno l'obiettivo di migliorare la biodiversità nelle aziende agricole e preservare il potenziale del suolo.

(5)

Data l'importanza delle summenzionate norme BCAA 7 e 8 per gli obiettivi di preservazione del potenziale del suolo e miglioramento della biodiversità nelle aziende agricole nel quadro della sostenibilità a lungo termine del settore e di mantenimento del potenziale di produzione alimentare, la deroga dovrebbe essere circoscritta all'anno di domanda 2023 e non incidere sulle norme negli anni successivi al 2023 e dovrebbe essere limitata a quanto strettamente necessario per rispondere alle preoccupazioni in materia di sicurezza alimentare a livello mondiale. Pertanto gli altri tre requisiti della norma BCAA 8 elencati nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, compreso il requisito relativo al mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, restano applicabili per l'anno di domanda 2023 a titolo di salvaguardia dell'obiettivo principale della norma, ovvero il miglioramento della biodiversità nelle aziende agricole.

(6)

La possibilità di derogare all'applicazione delle norme BCAA definite dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC lascia impregiudicato l'obbligo di cui all'articolo 109, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/2115, che impone agli Stati membri di includere nei piani strategici della PAC la descrizione dell'attuazione e dei relativi elementi di ciascuna norma BCAA di cui all'allegato III del citato regolamento.

(7)

Poiché le norme BCAA fanno parte delle condizioni di base dei regimi ecologici e degli impegni agro-climatico-ambientali e di altri impegni in materia di gestione, è opportuno stabilire norme sul rispetto delle condizioni di base qualora uno Stato membro si avvalga delle deroghe all'applicazione della norma BCAA 7 o del primo requisito della norma BCAA 8. Al fine di garantire la stabilità dei piani strategici della PAC e salvaguardare l'ambizione degli interventi, che fanno parte dell'architettura verde della politica agricola comune (PAC) a partire dal 2023, le condizioni di base dovrebbero rimanere invariate indipendentemente dall'applicazione della deroga. È in particolare opportuno che i requisiti di base della norma BCAA 7 o il primo requisito della norma BCAA 8 continuino a essere rispettati al fine di beneficiare del sostegno nell'ambito di interventi in cui gli impegni comprendono tali requisiti di base o si fondano su di essi.

(8)

È essenziale monitorare l'impatto di tali deroghe sulla sicurezza alimentare mondiale nonché sull'ambiente e sui cambiamenti climatici; gli Stati membri dovrebbero pertanto valutare l'attuazione di tali deroghe e riferire in merito alla Commissione.

(9)

Per garantire che le deroghe autorizzate dal presente regolamento siano efficaci in considerazione della loro finalità e dato che gli agricoltori decidono le semine per il raccolto 2023 a partire dall'estate 2022, è opportuno che la decisione di avvalersi di tali deroghe sia adottata in tempi rapidi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare le relative decisioni e notificarle alla Commissione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento mediante il sistema basato sulla tecnologia dell'informazione messo a disposizione dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (3). Le decisioni dovrebbero essere incluse nei piani strategici della PAC alla prima occasione, ossia al momento della ripresentazione del piano strategico della PAC a norma dell'articolo 118, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 o nella prima richiesta di modifica del piano strategico della PAC a norma dell'articolo 119 di tale regolamento. Data la necessità di garantire un'attuazione tempestiva, le decisioni non dovrebbero essere soggette all'approvazione della Commissione.

(10)

Tenuto conto della necessità che le decisioni siano adottate in tempo utile prima che gli agricoltori decidano le semine, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Decisioni che derogano all'applicazione di determinate norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni per l'anno di domanda 2023

1.   In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri possono decidere di derogare, per l'anno di domanda 2023, all'applicazione di una o entrambe le seguenti norme BCAA elencate nell'allegato III di tale regolamento, quali definite dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC:

a)

BCAA 7 «Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture subacquee»;

b)

BCAA 8, primo requisito «Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.

Percentuale minima di almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola destinati a superfici ed elementi non produttivi, comprese le superfici lasciate a riposo.

Se un agricoltore si impegna a destinare almeno il 7 % dei propri seminativi a superfici o elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, nell'ambito di un regime ecologico rafforzato a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, la quota da attribuire al rispetto della presente norma BCAA è limitata al 3 %.

Percentuale minima di almeno il 7 % dei seminativi a livello di azienda agricola, se essa comprende anche colture intercalari o colture azotofissatrici, coltivate senza l'uso di prodotti fitosanitari, di cui il 3 % è costituito da superfici lasciate a riposo o elementi non produttivi. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare il fattore di ponderazione dello 0,3 per le colture intercalari.».

Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al primo comma, lettera b), provvedono affinché essa si applichi esclusivamente ai terreni lasciati a riposo e non ad altri elementi non produttivi.

Gli Stati membri provvedono affinché le superfici di seminativi non destinate a superfici non produttive in virtù della deroga di cui al primo comma, lettera b), non siano utilizzate per la coltivazione di granturco, semi di soia o bosco ceduo a rotazione rapida.

Gli Stati membri che si avvalgono di una delle deroghe di cui al primo comma promuovono la coltivazione di colture destinate alla produzione alimentare.

Gli Stati membri che si avvalgono di una delle deroghe di cui al primo comma promuovono i regimi ecologici e le misure agro-climatico-ambientali programmate nei rispettivi piani strategici della PAC che hanno l'obiettivo di migliorare la biodiversità nelle aziende agricole e preservare il potenziale del suolo.

2.   Ai fini dei regimi ecologici di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e degli impegni agro-climatico-ambientali e di altri impegni in materia di gestione di cui all'articolo 70 di tale regolamento, stabiliti dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC, per l'anno di domanda 2023, le condizioni di base di cui all'articolo 31, paragrafo 5, primo comma, lettera a), e all'articolo 70, paragrafo 3, primo comma, lettera a), di tale regolamento per quanto riguarda la BCAA 7 e il primo requisito della BCAA 8 non sono modificate dalle decisioni dello Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 2

Termine, notifica delle decisioni e loro applicazione

1.   Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri che decidono di avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 1, paragrafo 1, notificano alla Commissione le decisioni adottate a norma di tale paragrafo mediante il sistema basato sulla tecnologia dell'informazione messo a disposizione dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

2.   Gli Stati membri includono le decisioni adottate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento nella sezione 3.10 relativa alla condizionalità e alla norma BCAA dei piani strategici della PAC nell'ambito di una ripresentazione del piano strategico della PAC a norma dell'articolo 118, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 o nell'ambito della prima richiesta di modifica del piano strategico della PAC a norma dell'articolo 119 di tale regolamento.

3.   Le decisioni adottate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento non sono soggette all'approvazione della Commissione di cui, rispettivamente, all'articolo 118, paragrafo 6, o all'articolo 119, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2021/2115.

4.   Le decisioni adottate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, si applicano per l'anno di domanda 2023.

5.   Gli Stati membri che si avvalgono di una delle deroghe di cui all'articolo 1, paragrafo 1, includono nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, da trasmettere entro il 15 febbraio 2024, una valutazione degli effetti dell'applicazione di tali deroghe sulla sicurezza alimentare mondiale, sulla tutela dell'ambiente e sulla lotta ai cambiamenti climatici.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.

(2)  COM(2022) 133 final.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).


DECISIONI

28.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 199/5


DECISIONE (UE) 2022/1318 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2022

relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 286, paragrafo 5,

vista la proposta del Regno dei Paesi Bassi,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione (UE) 2019/2173 el Consiglio (2), il sig. Alex BRENNINKMEIJER è stato nominato membro della Corte dei conti per il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2025.

(2)

Con lettera del 3 giugno 2021, il sig. Alex BRENNINKMEIJER ha rassegnato le dimissioni da membro della Corte dei conti con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2022. Conformemente all’articolo 286, paragrafo 5, terzo comma, del trattato, egli è rimasto in carica in attesa della nomina del suo successore.

(3)

Il 14 aprile 2022 il sig. Alex BRENNINKMEIJER è deceduto.

(4)

È opportuno nominare un nuovo membro della Corte dei conti per la restante durata del mandato del sig. Alex BRENNINKMEIJER.

(5)

Il Regno dei Paesi Bassi ha proposto di nominare il sig. Stephanus Abraham BLOK membro della Corte dei conti a decorrere dal 1o settembre 2022,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Stephanus Abraham BLOK è nominato membro della Corte dei conti per il periodo dal 1o settembre 2022 al 31 dicembre 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  Parere del 23 giugno 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2019/2173 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, relativa alla nomina di cinque membri della Corte dei conti (GU L 329 del 19.12.2019, pag. 94).


28.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 199/6


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1319 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2022

relativa all’accettazione di una domanda, presentata dalla Francia a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione di talune disposizioni delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) riguardanti la riconfigurazione di materiale rotabile esistente in 19 convogli TGV P–DUPLEX

[notificata con il numero C(2022) 5150]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In data 10 dicembre 2021 la Francia ha presentato alla Commissione, a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797, una domanda di non applicazione di talune disposizioni stabilite nelle specifiche tecniche di interoperabilità («STI») di cui all’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione (2) («STI LOC & PAS»), all’allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione (3) («STI PMR») e all’allegato del regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione (4) («STI NOI»), a un progetto di ristrutturazione di materiale rotabile riguardante 19 convogli progettati per circolare sulla rete ferroviaria francese.

(2)

La domanda è stata presentata sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797, vale a dire a causa della mancata redditività economica del progetto per la parte riguardante la ristrutturazione dei convogli interessati.

(3)

La domanda riguarda la ricostruzione di 19 convogli di cui locomotive e carrozze erano state separate al momento della loro produzione nel 2006. A causa della domanda del mercato all’epoca, le locomotive di tali convogli circolavano (e circolano tuttora) come carrozze congiunte del tipo «Réseau 1N», mentre le carrozze di tali convogli circolavano come locomotive congiunte di tipo «Réseau».

(4)

Oggi tali convogli sono prossimi al fermo per la manutenzione «di mezza vita». È previsto un intervento di manutenzione per garantirne il funzionamento sicuro per altri 16 anni. L’intervento di manutenzione prevede il ricongiungimento delle locomotive e delle carrozze originali. La fase di lavoro per la ristrutturazione durerà dal 2022 e il 2025, dopo che l’ingresso dei primi convogli in officina è avvenuto nel febbraio 2022. L’obiettivo è ottenere l’autorizzazione del tipo per i 19 convogli oggetto della ristrutturazione entro dicembre 2023 e successivamente le autorizzazioni relative alla conformità al tipo per ciascun convoglio.

(5)

La strategia di autorizzazione per il processo di riconfigurazione è basata su una «nuova» autorizzazione, come variante del tipo TGV Duplex già autorizzato in precedenza. Date queste condizioni, solo le parti modificate delle carrozze dovranno essere rese conformi alle STI. Le locomotive non sono soggette ad alcuna modifica, ma sono considerate elementi nuovi del tipo TGV Duplex e la loro autorizzazione deve essere considerata una «prima» autorizzazione che richiede una dimostrazione della piena conformità alle attuali STI LOC & PAS, PMR e NOI.

(6)

Le locomotive e le carrozze dei 19 convogli soggetti a ristrutturazione e riconfigurazione sono conformi alle norme e alle STI applicabili al momento della loro produzione. Dal 2006 le STI pertinenti sono state oggetto di elaborazioni e i loro requisiti sono stati resi più rigorosi. La domanda di non applicazione è motivata dal fatto che applicare le attuali STI a convogli già esistenti comporterebbe notevoli costi aggiuntivi di ristrutturazione e riconfigurazione, nonché un considerevole ritardo nella rimessa in circolazione di tali convogli.

(7)

Inoltre, l’applicazione dei punti 4.2.3.1, 4.2.8.2.6, 4.2.10.4.4, 4.2.3.3.2, 4.2.3.7 e 4.2.8.2.9 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, dei punti 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1304/2014, e del punto 4.2.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014 imporrebbe al fornitore di effettuare importanti studi di sviluppo, assegnare delle risorse e sostenere costi aggiuntivi per i materiali, mettendo in dubbio la sostenibilità economica del progetto, alla luce del fatto che il costo unitario stimato del progetto aumenterebbe di oltre il 60 %.

(8)

Tali costi supplementari non possono essere assorbiti dai 19 convogli senza mettere in discussione la pertinenza economica e la fattibilità del progetto di ristrutturazione e riconfigurazione.

(9)

Nel quadro del progetto sarà garantita la conformità ad altre disposizioni delle attuali STI, compresa la modifica dell’illuminazione interna, delle piattaforme interne e degli spazi per i passeggeri, delle finestre anteriori, delle spie e delle luci di controllo, degli attacchi di emergenza, dei segnalatori acustici, del segnalamento interno, dei pittogrammi e delle informazioni tattili e del generatore sonoro in cabina in conformità ai punti 4.2.9.1.8, 4.2.9.2.1, da 4.2.7.1.1 a 4.2.7.1.4, 4.2.7.2.1 e 4.2.2.7.2 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 e del punto 4.2.2.4 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014.

(10)

Il progetto garantirà inoltre che i 19 convogli siano pienamente conformi al regolamento (UE) 2016/919 della Commissione (5), compresa una ristrutturazione per ottenere la conformità alla Baseline 3 ERTMS.

(11)

Se la domanda di non applicazione non fosse accettata, la capacità di trasporto nell’area di futuro uso dei 19 convogli rischierebbe di essere compromessa a scapito dei passeggeri del trasporto ferroviario. Il progetto subirebbe un ritardo di circa tre anni. L’interruzione del progetto comporterebbe la messa fuori servizio dei treni, con ripercussioni sugli interessi commerciali dell’operatore nel 2023, durante la ripresa del settore ferroviario in seguito alla pandemia di COVID-19. Si stima che tale perdita di entrate per l’operatore sarebbe superiore ai 100 milioni di EUR.

(12)

Nel corso della 93a riunione del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, i rappresentanti francesi hanno condiviso con gli altri membri le informazioni sulla domanda di non applicazione.

(13)

Qualsiasi potenziale impatto sulla sicurezza derivante dalla non applicazione di talune disposizioni delle STI LOC & PAS, PRM e NOI è attenuato dal fatto che è già stata dimostrata la conformità dei 19 convogli riconfigurati ai rispettivi requisiti di sicurezza applicabili al momento della loro autorizzazione iniziale nel 2006 e che da allora hanno circolato in condizioni di sicurezza.

(14)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 debbano essere considerate soddisfatte per le locomotive e le carrozze dei 19 convogli interessati. È pertanto opportuno accettare la domanda presentata dalla Francia di non applicazione dei punti 4.2.3.1, 4.2.8.2.6, 4.2.10.4.4, 4.2.3.3.2, 4.2.3.7 e 4.2.8.2.9 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014, dei punti 4.2.1, 4.2.2, e 4.2.3 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1304/2014, e del punto 4.2.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1300/2014, mitigando la non applicazione di detti punti tramite l’applicazione, in alternativa, delle disposizioni in vigore al momento dell’autorizzazione iniziale.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda, presentata dalla Francia, di non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) di cui agli allegati del regolamento (UE) n. 1302/2014, del regolamento (UE) n. 1300/2014 e del regolamento (UE) n. 1304/2014, quali indicati nell’allegato I della presente decisione, ai 19 convogli TGV P-DUPLEX riconfigurati costituiti dai veicoli elencati nell’allegato II della presente decisione, è accettata.

Le disposizioni oggetto della domanda di non applicazione di cui al primo comma, unitamente alle disposizioni alternative da applicare, sono elencate nell’allegato I.

L’area d’uso dei veicoli di cui all’allegato II è la Francia.

Articolo 2

La Francia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022

Per la Commissione

Adina-Ioana VĂLEAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

(2)  Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228).

(3)  Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).

(4)  Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421).

(5)  Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1).


ALLEGATO I

La tabella che segue elenca le disposizioni di cui all’articolo 1 che non devono essere applicate e le disposizioni che devono invece essere applicate al loro posto

Disposizione della STI non applicata

Disposizione alternativa applicata

STI LOC & PAS 4.2.3.1 — Sagoma

Per le locomotive: Schede UIC 505-1 e 506

Per le carrozze: EN 15273-2 (novembre 2017), decisione 2008/232/CE della Commissione (STI AV MR abrogata), decisione 2011/291/UE della Commissione (STI LOC & PAS abrogata)

STI LOC & PAS 4.2.8.2.6 — Fattore di potenza

Certificato «CE» di verifica con riferimento: 0942/6/SH2/2007/RST/FR-EN/ECA1178AD0048

STI LOC & PAS 4.2.10.4.4 —

Capacità di movimento

Norma francese NF F16-103

STI LOC & PAS 4.2.3.3.2 — Monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti

Specifica francese SAMI D 001

STI LOC & PAS 4.2.3.7 — Cacciapietre

Ordinanza francese «arrêté MR» del 5 giugno 2000, paragrafo 2.2.1

STI LOC & PAS 4.2.8.2.9 — Requisiti relativi al pantografo

Decisione 2002/735/CE della Commissione (STI AV MR abrogata), ordinanza francese «arrêté MR» del 5 giugno 2000, paragrafo 3.2.1, scheda UIC 608.

STI NOI 4.2.1. — Limiti relativi al rumore in stazionamento

Decisione 2002/735/CE della Commissione (STI AV MR abrogata)

STI NOI 4.2.2. — Limiti dell’emissione sonora all’avviamento

STI NOI 4.2.3. — Limiti relativi al rumore all’avviamento

STI PMR 4.2.2.1. — Sedili

Decisione 2008/164/CE della Commissione (STI PMR abrogata)


ALLEGATO II

Le seguenti tabelle elencano il numero europeo di veicolo [NEV, quale definito dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione] delle locomotive e delle carrozze di cui all’articolo 1 da riconfigurare in convogli TGV P-DUPLEX.

L’ordine delle righe delle tabelle lascia impregiudicate le coppie «locomotive + carrozze» da formare.

I NEV delle locomotive e delle carrozze possono subire modifiche in seguito alla riconfigurazione.

Tabella 2.1

Locomotive

Locomotiva 1

Locomotiva 2

93870384001-8

93870384002-6

93870384003-4

93870384004-2

93870384007-5

93870384008-3

93870384009-1

93870384010-9

93870384011-7

93870384012-5

93870384013-3

93870384014-1

93870384015-8

93870384016-6

93870384017-4

93870384018-2

93870384019-0

93870384020-8

93870384021-6

93870384022-4

93870384023-2

93870384024-0

93870384025-7

93870384026-5

93870384027-3

93870384028-1

93870384005-9

93870384006-7

93870384029-9

93870384030-7

93870384031-5

93870384032-3

93870384033-1

93870384034-9

93870384035-6

93870384036-4

93870384037-2

93870384038-0


Tabella 2.2

Carrozze

Carrozza 1

Carrozza 2

Carrozza 3

Carrozza 4

Carrozza 5

Carrozza 6

Carrozza 7

Carrozza 8

93870291601-7

93870292601-6

93870293601-5

93870294601-4

93870295601-3

93870296601-2

93870297601-1

93870298601-0

93870291602-5

93870292602-4

93870293602-3

93870294602-2

93870295602-1

93870296602-0

93870297602-9

93870298602-8

93870291604-1

93870292604-0

93870293604-9

93870294604-8

93870295604-7

93870296604-6

93870297604-5

93870298604-4

93870291605-8

93870292605-7

93870293605-6

93870294605-5

93870295605-4

93870296605-3

93870297605-2

93870298605-1

93870291606-6

93870292606-5

93870293606-4

93870294606-3

93870295606-2

93870296606-1

93870297606-0

93870298606-9

93870291607-4

93870292607-3

93870293607-2

93870294607-1

93870295607-0

93870296607-9

93870297607-8

93870298607-7

93870291608-2

93870292608-1

93870293608-0

93870294608-9

93870295608-8

93870296608-7

93870297608-6

93870298608-5

93870291609-0

93870292609-9

93870293609-8

93870294609-7

93870295609-6

93870296609-5

93870297609-4

93870298609-3

93870291610-8

93870292610-7

93870293610-6

93870294610-5

93870295610-4

93870296610-3

93870297610-2

93870298610-1

93870291611-6

93870292611-5

93870293611-4

93870294611-3

93870295611-2

93870296611-1

93870297611-0

93870298611-9

93870291612-4

93870292612-3

93870293612-2

93870294612-1

93870295612-0

93870296612-9

93870297612-8

93870298612-7

93870291616-5

93870292616-4

93870293616-3

93870294616-2

93870295616-1

93870296616-0

93870297616-9

93870298616-8

93870291617-3

93870292617-2

93870293617-1

93870294617-0

93870295617-9

93870296617-8

93870297617-7

93870298617-6

93870291603-3

93870292603-2

93870293603-1

93870294603-0

93870295603-9

93870296603-8

93870297603-7

93870298603-6

93870291619-9

93870292619-8

93870293619-7

93870294619-6

93870295619-5

93870296619-4

93870297619-3

93870298619-2

93870291613-2

93870292613-1

93870293613-0

93870294613-9

93870295613-8

93870296613-7

93870297613-6

93870298613-5

93870291614-0

93870292614-9

93870293614-8

93870294614-7

93870295614-6

93870296614-5

93870297614-4

93870298614-3

93870291615-7

93870292615-6

93870293615-5

93870294615-4

93870295615-3

93870296615-2

93870297615-1

93870298615-0

93870291618-1

93870292618-0

93870293618-9

93870294618-8

93870295618-7

93870296618-6

93870297618-5

93870298618-4


28.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 199/12


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1320 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2022

che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2022) 5471]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell’HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

(2)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell’HPAI.

(3)

La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3), adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI.

(4)

Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

(5)

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2022/1200 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Belgio e nei Paesi Bassi, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

(6)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/1200, la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nei Länder Schleswig-Holstein e Bassa Sassonia di tale Stato membro.

(7)

Anche la Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI in uno stabilimento in cui erano detenuti pollame o altri volatili in cattività situato nel voivodato della Grande Polonia in tale Stato membro.

(8)

Va aggiunto che uno dei focolai confermati in Germania è situato nelle immediate vicinanze del confine con la Danimarca e che le autorità competenti di tali Stati membri hanno debitamente collaborato all’istituzione della necessaria zona di sorveglianza, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza si estende nel territorio della Danimarca.

(9)

Le autorità competenti di Danimarca, Germania e Polonia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.

(10)

La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Danimarca, Germania e Polonia in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Germania e in Polonia nonché della zona di sorveglianza istituita in Danimarca dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.

(11)

Nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 non vi sono attualmente aree elencate come zone di sorveglianza per la Danimarca né come zone di protezione per la Germania né come zone di protezione e di sorveglianza per la Polonia.

(12)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Danimarca, Germania e Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da Germania e Polonia, nonché la zona di sorveglianza istituita dalla Danimarca, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.

(13)

È pertanto opportuno inserire nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 la zona di sorveglianza per la Danimarca, la zona di protezione per la Germania e le zone di protezione e di sorveglianza per la Polonia.

(14)

È inoltre opportuno modificare le aree elencate come zone di sorveglianza per la Germania nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

(15)

Di conseguenza, l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Germania e Polonia e della zona di sorveglianza debitamente istituita dalla Danimarca in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.

(16)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

(17)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/1200 della Commissione, dell’11 luglio 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 185 del 12.7.2022, pag. 138).


ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 2

Stato membro: Francia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Département: Dordogne (24)

«AURIAC-DU-PERIGORD à l’Ouest de l’Affluent de la Laurence»

«AZERAT à l’Ouest du lieu-dit Servolle»

«BARS au nord des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie»

THENON

16.8.2022

Stato membro: Germania

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cuxhaven

Beginnend im Ort Lunestedt am Bahnübergang/Heerstedter Straße (K45) Richtung Norden bis zur Querung des Gewässers „Dohrener Bach». Dem Verlauf des Baches stromaufwärts in östlicher Richtung entlang bis zum Übergang auf die Straße „Kiefernweg“ (B71), auf dieser Straße weiter bis nach Beverstedt. An der Kreuzung der L134 auf die Straße „Alte Bundesstraße“ übergehend in die Straße „Logestraße“. Dieser folgend bis zur Kreuzung der Straße „Wellener Straße“ (L128). Nach Süden weiter auf der L128, bis zur Straße „Drillmoor“ in Richtung Kramelheide abbiegend. Dem Straßenverlauf folgend und in die Straße „Nasse Straße“ abbiegend auf die Straße „Neue Dorfstraße“ (L128) in Richtung Oldendorf, ab der Abbiegung der Straße „Im Dorfe“ (K42) dieser folgend Richtung Brunshausen. In die Straße „Hirtenweg“ abbiegend und dem Straßenverlauf folgend bis nach Seebeck auf die Straße „Seebeck“ bis zum Flussübergang „Billerbeck“.

Dem Flussverlauf stromaufwärts folgend, übergehend in das Gewässer „Stubbengraben“ bis zur Straßenüberquerung der Straße „Haßbüttel“. Der Straße Richtung Norden folgend übergehend in die Straße „Haßbütteler Weg“ in Richtung Bokel. An der Kreuzung auf die Straße „Hauptstraße“ (L134), abbiegend in die Straße „Littstraße“, übergehend in die Straße „Lehmkuhlweg“„Hahnenbergsweg“ und „Immenberg“. Abbiegend in die Straße „Mittelstraße“ dann übergehend in die Straße „Heiser Weg“ nach Norden abbiegen in die Straße „Oberheiser Straße“ übergehend in die Straßen „Oberheise“, Hollenerheide”, „Alte Reihe“ und weiter in die Straße „Schuldamm“, auf die Straße „Bei den Bauern“ (K45) fortlaufend bis zur Überquerung des „Bewehrer Abzugsgraben“ nach Norden in den Fluss „Lune“. Der Lune flussabwärts folgend bis zur Mündung des „Hammerwiesen Graben“. Diesem entlang, ankommend an der Straße „Heudamm“, weiter bis in die Straße „Raue Stätte“, abbiegend in die Straße „An der Bahn“ und dort weiter bis zum Bahnübergang als Ausgangspunkt.

12.8.2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Kreis Schleswig-Flensburg

3 Km Umkreis um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9,589367 54,751891 und Sekundär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9,567510 54,785590. Betroffen sind Teile der Gemeinden Ringsberg, Wees, Munkbrarup, Husby, Grundhof, Sörup, Ausacker, Hürup und Maasbüll.

9.8.2022

Stato membro: Paesi Bassi

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Province Noord-Holland

Those parts of the municipality Zaanstad, Wormerland, Purmerland, Edam-Volendam en Amsterdam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.95 lat 52.44.

27.7.2022

Stato membro: Polonia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice miejscowości: Biernacice, Zamość;

2)

w powiecie ostrzeszowskim:

a)

w gminie Kraszewice miejscowości: Racławice, Renta, Mączniki, Jaźwiny;

w gminie Grabów nad Prosną miejscowości: Giżyce, Palaty, Grabów-Wójtostwo, Grabów nad Prosną, Skrzynki, Smolniki, Zawady

12.8.2022

PARTE B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3

Stato membro: Danimarca

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

The parts of Aabenraa and Soenderborg municipalities (ADNS 01580 and ADNS 01540) that is parts of the German zone within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates

N 54.785588; E 9.567511

18.8.2022

Stato membro: Germania

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cuxhaven

Beginnend an der Autobahnausfahrt 9 Bremerhaven-Wulsdorf der A27 auf die B71 in Richtung Beverstedt, bis zur Abbiegung nach Nückel. Auf der Straße „Nückel“ übergehend in die Straße „Heudamm“„Hosermühlen“„Hosermühlener Straße“ Richtung Pennhop folgend bis zum Bahnübergang der Bahnstrecke RB33 Bremerhaven – Bremervörde. Dem Bahnverlauf folgend bis Geestenseth zum Bahnübergang der Straße „Geestensether Straße (K40), dieser durch den Ort Frelsdorf folgend. Über die Straße „Malser Straße“„Fresldorfer Weg“ bis zur Kreuzung der Straße „Hipstedter Straße“. Auf dieser Straße weiter, übergehend in die Straße „Malser Weg“ in südliche Richtung bis zur Landkreisgrenze nach Rotenburg (Wümme).

Der Landkreisgrenze Richtung Süden folgend, übergehend zur Landkreisgrenze Osterholz. Von der Landkreis Osterholz an der Straße „Bremerhorn“ (K47) kommend in westliche Richtung auf die Straße „Bremerhorner Weg“, weiter auf die Straße „Albstedter Straße“ (K48) und „Unter den Linden“ übergehend in die Straße „Dorfhagener Allee“ bis zur Kreuzung der Straße „An der Bundesstraße“ (B6). Dieser in Richtung Bremerhaven folgend bis zur Abbiegung auf die Straße „Dorfhagener Straße“ Richtung Hagen im Bremischen. Ankommend an der Straße „Auf der Wurth“, dieser weiter folgend über „Am Amtsholz“ auf die Straße „Amtsdamm“ (L134). Im weiteren Verlauf bis zur Kreuzung der Straße „Blumenstraße“ (K51), dieser folgend, übergehend in die Straße „Kreisstraße“ (K51), abbiegend auf die Autobahn A 27 an der Anschlussstelle 12 Hagen in Richtung Bremerhaven. Der A27 folgend bis zum Ausgangspunkt der Ausfahrt 9 Bremerhaven-Wulsdorf.

21.8.2022

Landkreis Cuxhaven

Beginnend im Ort Lunestedt am Bahnübergang/Heerstedter Straße (K45) Richtung Norden bis zur Querung des Gewässers „Dohrener Bach“. Dem Verlauf des Baches stromaufwärts in östlicher Richtung entlang bis zum Übergang auf die Straße „Kiefernweg“ (B71), auf dieser Straße weiter bis nach Beverstedt. An der Kreuzung der L134 auf die Straße „Alte Bundesstraße“ übergehend in die Straße „Logestraße“. Dieser folgend bis zur Kreuzung der Straße „Wellener Straße“ (L128). Nach Süden weiter auf der L128, bis zur Straße „Drillmoor“ in Richtung Kramelheide abbiegend. Dem Straßenverlauf folgend und in die Straße „Nasse Straße“ abbiegend auf die Straße „Neue Dorfstraße“ (L128) in Richtung Oldendorf, ab der Abbiegung der Straße „Im Dorfe“ (K42) dieser folgend Richtung Brunshausen. In die Straße „Hirtenweg“ abbiegend und dem Straßenverlauf folgend bis nach Seebeck auf die Straße „Seebeck“ bis zum Flussübergang „Billerbeck“.

Dem Flussverlauf stromaufwärts folgend, übergehend in das Gewässer „Stubbengraben“ bis zur Straßenüberquerung der Straße „Haßbüttel“. Der Straße Richtung Norden folgend übergehend in die Straße „Haßbütteler Weg“ in Richtung Bokel. An der Kreuzung auf die Straße „Hauptstraße“ (L134), abbiegend in die Straße „Littstraße“, übergehend in die Straße „Lehmkuhlweg“„Hahnenbergsweg“ und „Immenberg“. Abbiegend in die Straße „Mittelstraße“ dann übergehend in die Straße „Heiser Weg“ nach Norden abbiegen in die Straße „Oberheiser Straße“ übergehend in die Straßen „Oberheise“, Hollenerheide“, „Alte Reihe“ und weiter in die Straße „Schuldamm“, auf die Straße „Bei den Bauern“ (K45) fortlaufend bis zur Überquerung des „Bewehrer Abzugsgraben“ nach Norden in den Fluss „Lune“. Der Lune flussabwärts folgend bis zur Mündung des „Hammerwiesen Graben“. Diesem entlang, ankommend an der Straße „Heudamm“, weiter bis in die Straße „Raue Stätte“, abbiegend in die Straße „An der Bahn“ und dort weiter bis zum Bahnübergang als Ausgangspunkt.

13.8.2022 - 21.8.2022

Landkreis Osterholz

Die Überwachungszone besteht im Landkreis Osterholz aus den Gemeinden Lübberstedt, Axstedt und Holste.

21.8.2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Stadt Flensburg

Gesamtes Stadtgebiet, von der Flensburger Förde beginnend, der Stadtgrenze folgen bis zum Ochsenweg.

18.8.2022

Kreis Schleswig-Flensburg

Von der Stadtgrenze Flensburg/Ochsenweg südwärts folgen bis zur B200. Von dort westwärts bis zur A7. Dieser südwärts folgen bis zur Amtsgrenze Oeversee/Sieverstedt. Dieser Amtsgrenze folgen und weiter über die Amtsgrenze Havetoft/Uelsby und Mittelangeln/Struxdorf bis zur in südlicher Richtung kreuzenden Strasse Schwienholm. Dieser folgen bis Eckberg. Über Eckbergsee, Treholz, Feldstrasse bis K127. Der K127 in nördlicher Richtung folgend bis Kreuzung Alter Weg und südlich weiter bis zur Kreuzung mit der Amtsgrenze Mohrkirch/Böel. Der Amtsgrenze ostwärts folgen bis Amtsgrenze Mohrkirch/Saustrup. In nördlicher Richtung weiter über die Amtsgrenze Mohrkirch/Rügge bis zur Amtsgrenze Ahneby/Rügge und weiter über die Amtsgrenze Sterup/Rügge. Der Amtsgrenze Sterup/Esgrus nördlich folgen über die Amtsgrenze Sterup/Niesgrau, Sterup/Steinfeld bis zur Amtsgrenze Steinbergkirche/Steinfeld. Weiter folgen bis zur Flensburger Förde und westwärts entlang bis zur Stadtgrenze Flensburg.

18.8.2022

Kreis Schleswig-Flensburg

3 Km Umkreis um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9,589367 54,751891 und Sekundär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9,567510 54,785590. Betroffen sind Teile der Gemeinden Ringsberg, Wees, Munkbrarup, Husby, Grundhof, Sörup, Ausacker, Hürup und Maasbüll.

10.8.2022 – 18.8.2022

Stato membro: Francia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Département: Dordogne (24)

BANEUIL

BEAUREGARD-ET-BASSAC

BELEYMAS

«BOULAZAC ISLE MANOIRE

sud A89»

BOURROU

BUGUE

CAMPAGNE

CAMPSEGRET

CAUSE-DE-CLERANS

CHALAGNAC

CLERMONT-DE-BEAUREGARD

CREYSSENSAC-ET-PISSOT

DOUVILLE

DOUZE

EGLISE-NEUVE-DE-VERGT

FOULEIX

GRUN-BORDAS

ISSAC

JOURNIAC

LACROPTE

LALINDE

LAMONZIE-MONTASTRUC

LIORAC-SUR-LOUYRE

MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG

MONTAGNAC-LA-CREMPSE

«SANILHAC

territoire au Sud de l’A89 et à l’Est de la RN21»

PRESSIGNAC-VICQ

QUEYSSAC

VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU

SAINT-AMAND-DE-VERGT

SAINT-AVIT-DE-VIALARD

SAINT-CIRQ

SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART

SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX

SAINTE-FOY-DE-LONGAS

SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD

SAINT-HILAIRE-D’ESTISSAC

SAINT-JEAN-D’ESTISSAC

SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE

SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD

SAINT-MARTIN-DES-COMBES

SAINT-MAIME-DE-PEREYROL

SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX

SAINT-PAUL-DE-SERRE

SALON

SAVIGNAC-DE-MIREMONT

VERGT

VEYRINES-DE-VERGT

VILLAMBLARD

9.8.2022

ARCHIGNAC

BORREZE

CASSAGNE

CHAPELLE-AUBAREIL

COTEAUX PERIGOURDINS

DORNAC

FEUILLADE

JAYAC

MARCILLAC-SAINT-QUENTIN

«MONTIGNAC

territoire au Sud de la Vézère»

NADAILLAC

PAULIN

PAZAYAC

SAINT-AMAND-DE-COLY

SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET

SAINT-GENIES

SALIGNAC-EYVIGUES

SERGEAC

TAMNIES

TERRASSON-LAVILLEDIEU

THONAC

VALOJOULX

29.7.2022

ANGOISSE

ANLHIAC

CORGNAC-SUR-L’ISLE

COULAURES

DUSSAC

EYZERAC

GENIS

LANOUAILLE

MAYAC

NANTHEUIL

NANTHIAT

NEGRONDES

PAYZAC

PREYSSAC-D’EXCIDEUIL

SAINT-GERMAIN-DES-PRES

SAINT-JORY-LAS-BLOUX

SAINT-MEDARD-D’EXCIDEUIL

SAINT-MESMIN

SAINT-SULPICE-D’EXCIDEUIL

SARLANDE

SARRAZAC

SAVIGNAC-LEDRIER

SAVIGNAC-LES-EGLISES

«SORGES ET LIGUEUX

(Est de la RN21) (24540)»

THIVIERS

VAUNAC

26.7.2022

AJAT

«AUBAS au nord de la D 704»

«AURIAC DU PERIGORD (24018) - (à l’Est de l’Affluent de la Laurence)»

«AZERAT à l’est du lieu-dit Servolle»

BACHELLERIE

«BARS au sud des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie»

«FANLAC au nord du GR36»

FOSSEMAGNE

«GRANGES-D’ANS (au sud de la D70)»

LIMEYRAT

«MONTIGNAC au nord de la D704 et du GR461)»

«PLAZAC au nord de la D6 et D45»

«SAINTE-ORSE Au sud de la D70»

SAINT-RABIER

24.8.2022

«AURIAC-DU-PERIGORD à l’Ouest de l’Affluent de la Laurence»

«AZERAT à l’Ouest du lieu-dit Servolle»

«BARS au nord des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie»

THENON

17.8.2022 - 24.8.2022

Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)

Abbaretz

Cordemais

Couëron

Frossay

Joué-sur-Erdre

Nort-sur-Erdre

Nozay

Pannecé

Riaillé

Saint-Étienne-de-Montluc

Saint-Viaud

Teillé

Le Temple-de-Bretagne

Treffieux

Vigneux-de-Bretagne

Chaumes-en-Retz

La Bernerie-en-Retz

Villeneuve-en-Retz

Chauvé

Les Moutiers-en-Retz

La Plaine-sur-Mer

Pornic

Préfailles

Saint-Hilaire-de-Chaléons

Saint-Michel-Chef-Chef

Sainte-Pazanne

27.7.2022

Legé

La Limouzinière

Machecoul-Saint-Même

La Marne

Paulx

Saint-Colomban

Corcoué-sur-Logne

Saint-Étienne-de-Mer-Morte

Saint-Lumine-de-Coutais

Saint-Mars-de-Coutais

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Touvois

2.8.2022

Aigrefeuille-sur-Maine

Ancenis-Saint-Géréon

La Boissière-du-Doré

Boussay

La Chevrolière

Clisson

Gétigné

Le Landreau

Montbert

Montrelais

La Regrippière

La Remaudière

Remouillé

Saint-Aignan-Grandlieu

Vair-sur-Loire

Saint-Hilaire-de-Clisson

Saint-Lumine-de-Clisson

Vallet

Loireauxence

La Roche-Blanche

Geneston

15.8.2022

La Planche

Vieillevigne

29.8.2022

Département: Lot (46)

ALVIGNAC

BALADOU

BRETENOUX

CALES

CRESSENSAC-SARRAZAC

CREYSSE

CUZANCE

FLOIRAC

GIGNAC

LACAVE

LACHAPELLE-AUZAC

LAVERGNE

LE VIGNON EN QUERCY

LOUBRESSAC

MARTEL

MAYRAC

MAYRINHAC-LENTOUR

MEYRONNE

MIERS

MONTVALENT

PADIRAC

PINSAC

PRUDHOMAT

RIGNAC

ROCAMADOUR

SAINT-DENIS-LES-MARTEL

SAINT-SOZY

SOUILLAC

STRENQUELS

THEGRA

VAYRAC

22.7.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

Angrie

Bécon-les-Granits

Champtocé-sur-Loire

Chazé-sur-Argos

Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Loiré

Saint-Augustin-des-Bois

Saint-Georges-sur-Loire

Saint-Germain-des-Prés

Saint-Léger-de-Linières

Saint-Martin-du-Fouilloux

Saint-Sigismond

«Segré-en-Anjou Bleu

Sainte-Gemmes-d’Andigné»

Val d’Erdre-Auxence

26.7.2022

Aubigné-sur-Layon

Beaulieu-sur-Layon

Bellevigne-en-Layon

«Brissac Loire Aubance

Luigné»

Cernusson

Chalonnes-sur-Loire

Chanteloup-les-Bois

Chaudefonds-sur-Layon

Chemillé-en-Anjou

Cléré-sur-Layon

Coron

Denée

«Doué-en-Anjou

Brigné»

La Plaine

Lys-Haut-Layon

«Mauges-sur-Loire

Saint-Laurent-de-la-Plaine»

Montilliers

Mozé-sur-Louet

Passavant-sur-Layon

Rochefort-sur-Loire

Saint-Paul-du-Bois

Somloire

Soulaines-sur-Aubance

Terranjou

Val-du-Layon

Vezins

8.8.2022

«Mauges-sur-Loire

(sauf Saint-Laurent-de-la-Plaine)»

Montrevault-sur-Evre

Orée d’Anjou

22.8.2022

Beaupréau-en-Mauges

Bégrolles-en-Mauges

Cholet

La Romagne

La Séguinière

La Tessouale

Le May-sur-Evre

Le Puy-Saint-Bonnet

Les Cerqueux

Maulévrier

Mazières-en-Mauges

Nuaillé

Saint-Christophe-du-Bois

Saint-Léger-sous-Cholet

Sèvremoine

Toutlemonde

Trémentines

Yzernay

29.8.2022

Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)

Availles-Thouarsais

Saint-Généroux

26.7.2022

Doux

Thénezay

26.7.2022

Ardin

Coulonges-sur-l’Autize

Saint-Pompain

Villiers-en-Plaine

26.7.2022

Amailloux

Boussais

Glénay

Gourgé

Lageon

Louin

Maisontiers

Saint-Loup-Lamairé

Tessonière

2.8.2022

Allonne

Azay-sur-Thouet

Saint-Pardoux-Soutiers

Le Tallud

8.8.2022

L’Absie

Chanteloup

La Chapelle-Saint-Laurent

Largeasse

Neuvy-Bouin

Scillé

Trayes

Vernoux-en-Gâtine

19.8.2022

Bretignolles

Cerizay

Mauléon

Cirières

Combrand

Courlay

La Forêt-sur-Sèvre

Moncoutant-sur-Sèvre

Montravers

Nueil-les-Aubiers

La Petite-Boissière

Le Pin

Saint-Amand-sur-Sèvre

Saint-André-sur-Sèvre

SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES

Saint-Paul-en-Gâtine

29.8.2022

Argentonnay

Bressuire

Val en Vignes

Coulonges-Thouarsais

Geay

Genneton

Luché-Thouarsais

Saint-Aubin-du-Plain

Voulmentin

Saint Maurice Étusson

29.8.2022

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

La Chapelle-aux-Lys

Faymoreau

Loge-Fougereuse

Marillet

Puy-de-Serre

Saint-Hilaire-de-Voust

27.7.2022

Apremont

Beauvoir-sur-Mer

Benet

Bois-de-Céné

Bouin

Challans

Châteauneuf

Coëx

Commequiers

Falleron

Foussais-Payré

Froidfond

La Garnache

Maché

Saint-Christophe-du-Ligneron

Saint-Gervais

Saint-Hilaire-des-Loges

Saint-Maixent-sur-Vie

Saint-Révérend

Saint-Urbain

Sallertaine

Soullans

26.7.2022

Aizenay

Beaufou

Bellevigny

La Chaize-le-Vicomte

La Chapelle-Palluau

Doix lès Fontaines

Dompierre-sur-Yon

La Ferrière

Fontenay-le-Comte

Fougeré

La Genétouze

Grand’Landes

Les Lucs-sur-Boulogne

La Merlatière

Montreuil

Mouilleron-le-Captif

Palluau

Les Velluire-sur-Vendée

Le Poiré-sur-Vie

La Roche-sur-Yon

Saint-Denis-la-Chevasse

Saint-Étienne-du-Bois

Saint-Martin-de-Fraigneau

Saint-Martin-des-Noyers

Saint-Michel-le-Cloucq

Saint-Paul-Mont-Penit

Saint-Pierre-le-Vieux

La Taillée

Vix

Vouillé-les-Marais

3.8.2022

L’Aiguillon-sur-Vie

Aubigny-Les Clouzeaux

Auchay-sur-Vendée

Bazoges-en-Pareds

Beaulieu-sous-la-Roche

Bessay

Bourneau

Bournezeau

La Caillère-Saint-Hilaire

Chantonnay

La Chapelle-Hermier

La Chapelle-Thémer

Château-Guibert

Corpe

Le Girouard

Le Givre

Grosbreuil

L’Hermenault

L’Île-d’Olonne

La Jaudonnière

La Jonchère

Landeronde

Landevieille

Le Langon

Longèves

Luçon

Les Magnils-Reigniers

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Marsais-Sainte-Radégonde

Martinet

Mervent

Les Achards

Moutiers-les-Mauxfaits

Moutiers-sur-le-Lay

Mouzeuil-Saint-Martin

Nalliers

Nesmy

L’Orbrie

Péault

Petosse

Les Pineaux

Pissotte

Pouillé

La Réorthe

Rosnay

Saint-Aubin-la-Plaine

Saint-Avaugourd-des-Landes

Saint-Benoist-sur-Mer

Saint-Cyr-des-Gâts

Saint-Cyr-en-Talmondais

Saint-Étienne-de-Brillouet

Sainte-Flaive-des-Loups

Rives de l’Yon

Sainte-Foy

Sainte-Gemme-la-Plaine

Saint-Georges-de-Pointindoux

Sainte-Hermine

Saint-Hilaire-le-Vouhis

Saint-Jean-de-Beugné

Saint-Juire-Champgillon

Saint-Julien-des-Landes

Saint-Laurent-de-la-Salle

Brem-sur-Mer

Saint-Martin-des-Fontaines

Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine

Saint-Mathurin

Sainte-Pexine

Saint-Valérien

Saint-Vincent-sur-Graon

Sérigné

Sigournais

Le Tablier

Talmont-Saint-Hilaire

Thiré

Thorigny

Thouarsais-Bouildroux

Vairé

Venansault

9.8.2022

Chauché

Essarts en Bocage

Mouchamps

La Rabatelière

Rochetrejoux

Saint-André-Goule-d’Oie

Sainte-Cécile

Saint-Germain-de-Prinçay

Saint-Vincent-Sterlanges

Vendrennes

16.8.2022

Bazoges-en-Paillers

La Boissière-de-Montaigu

Chavagnes-en-Paillers

Mesnard-la-Barotière

Saint-Fulgent

23.8.2022

La Bernardière

Les Brouzils

La Bruffière

La Copechagnière

Cugand

L’Herbergement

Montaigu-Vendée

Rocheservière

Montréverd

Saint-Philbert-de-Bouaine

Treize-Septiers

30.8.2022

Beaurepaire

La Gaubretière

Les Herbiers

Les Landes-Genusson

Mortagne-sur-Sèvre

Saint-Aubin-des-Ormeaux

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Saint-Malô-du-Bois

Saint-Martin-des-Tilleuls

Tiffauges

Chanverrie

6.9.2022

Le Boupère

Les Epesses

Sèvremont

Saint-Mars-la-Réorthe

Saint-Paul-en-Pareds

Treize-Vents

13.9.2022

Antigny

Breuil-Barret

Cezais

La Châtaigneraie

Chavagnes-les-Redoux

Cheffois

Mallièvre

La Meilleraie-Tillay

Menomblet

Monsireigne

Montournais

Mouilleron-Saint-Germain

Pouzauges

Réaumur

Saint-Maurice-des-Noues

Saint-Maurice-le-Girard

Saint-Mesmin

Saint-Pierre-du-Chemin

Saint-Prouant

Saint-Sulpice-en-Pareds

Tallud-Sainte-Gemme

La Tardière

Vouvant

13.9.2022

Les communes suivantes dans le département: Haute Vienne (87)

GLANDON

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE – Sud de la D901 et de la D18

26.7.2022

Stato membro: Paesi Bassi

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Province Noord-Holland

1.

Vanaf kruising A5/Spoorlijn, Spoorlijn Amsterdam-Alkmaar volgen in noordelijke richting Noorzeekanaal overstekend overgaand in Provincialeweg N203 tot aan Stationsstraat.

2.

Stationsstraat volgen in noordelijke richting tot aan Zaanweg.

3.

Zaanweg volgen in oostelijke richting tot aan Nieuweweg.

4.

Nieuweweg volgen in noordelijke richting tot aan Mercuriusweg.

5.

Mercuriusweg volgen in oostelijke richting tot aan Rouenweg.

6.

Rouenweg volgen in noordelijke richting tot aan Zandweg.

7.

Zandweg volgen in oostelijke richting overgaand in Dorpsstraat overgaand in Oosteinde tot aan Wever.

8.

Wever volgen in noordelijke richting tot aan Dorpsstraat.

9.

Dorpsstraat volgen in oostelijke richting tot aan Van Saanelaan.

10.

Van Saanelaan volgen in noordelijke richting tot aan Noorderganssloot.

11.

Noorderganssloot volgen in oostelijke richting tot aan Jispersluissloot.

12.

Jispersluissloot volgen in noordelijke richting tot aan Kanaaldijk.

13.

Kanaaldijk volgen in oostelijke richting tot aan Middenweg.

14.

Middenweg volgen in noordelijke richting tot aan N244.

15.

N244 volgen in oostelijke richting tot aan Purmerenderweg.

16.

Purmerenderweg volgen in noordelijke richting tot aan Kwadijkerweg.

17.

Kwadijkerweg volgen in oostelijke richting overgaand in Kwadijk tot aan Purmerringvaart.

18.

Purmerringvaart volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Haven te Edam.

19.

Nieuwe Haven te Edam volgen in oostelijke richting overgaand in Oorgat tot aan Zeedijk.

20.

Zeedijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Noordeinde tot aan Haven.

21.

Haven volgen in zuidelijke richting tot aan Havenbuurt.

22.

Havenbuurt volgen via zeedijk overgaand in Waterlandsezeedijk overgaand in Markermeer tot aan Uitdammerdijk.

23.

Uitdammerdijk volgen in zuidelijke richting tot aan A10.

24.

A10 volgen in zuidelijke richting tot aan Spoorlijn.

25.

Spoorlijn volgen in noordelijke tot aan Wijttenbachstraat.

26.

Wijttenbachstraat volgen in westelijke richting overgaand in Eerste Oosterparkstraat tot aan Wibautstraat.

27.

Wibautstraat volgen in noordelijke straat tot aan S100.

28.

S100 volgen in westelijke richting tot aan Overtoom (S106).

29.

S106 volgen in westelijke richting tot aan Hoofdweg.

30.

Hoofdweg volgen in noordelijke richting tot aan Bos en Lommerweg.

31.

Bos en Lommerweg volgen in westelijke richting tot aan A10.

32.

A10 volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlijn Amsterdam/Alkmaar.

33.

Spoorlijn Amsterdam/Alkmaar volgen in westelijke richting tot aan A5.

5.8.2022

Those parts of the municipality Zaanstad, Wormerland, Purmerland, Edam-Volendam en Amsterdam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.95 lat 52.44.

28.7.2022 – 5.8.2022

Stato membro: Polonia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Województwo łódzkie

1)

w powiecie wieruszowskim:

w gminie Galewice miejscowość: Brzeziny

19.8.2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie kaliskim:

a)

w gminie Brzeziny miejscowości: Ostrów Kaliski, Zagórna, Pieczyska, Świerczyna, Przystajnia Kolonia, Przystajnia Wieś, Przystajnia Folwark, Moczalec, Jagodziniec;

b)

w gminie Godziesze Wielkie, miejscowości: Kakawa-Kolonia, Kakawa Nowa, Kakawa Stara, Rafałów;

2)

w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszowice miejscowości: Wielowieś, Namysłaki, Raduchów, Kania;

3)

w powiecie ostrzeszowskim:

a)

w gminie Mikstat miejscowości: Kaliszkowice Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie, Przedborów

b)

w gminie Doruchów miejscowości: Skarydzew, Mieleszówka, Wygoda Plugawska, Morawin, Stara Kuźnica, Doruchów

c)

w gminie Grabów nad Prosną miejscowości: Chlewo, Grabów-Pustkowie, Książenice, Bukownica, Marszałki, Siekierzyn, Kuźnica Bobrowska, Bobrowniki, Dębicze, Kopeć;

d)

w gminie Kraszewice miejscowości: Jelenie, Kuźnica Grabowska, Głuszyna, Kraszewice

e)

w gminie Czajków: Klon

21.8.2022

w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice miejscowości: Biernacice, Zamość;

w powiecie ostrzeszowskim:

f)

w gminie Kraszewice miejscowości: Racławice, Renta, Mączniki, Jaźwiny;

w gminie Grabów nad Prosną miejscowości: Giżyce, Palaty, Grabów-Wójtostwo, Grabów nad Prosną, Skrzynki, Smolniki, Zawady

13.8.2022 – 21.8.2022

PARTE C

Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3 bis.

*

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
»

Rettifiche

28.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 199/31


Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione, del 30 novembre 2021, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 469 del 30 dicembre 2021 )

Alla pagina 23, allegato, punto 1.4, tabella sotto BAT 12, lettere o, r ed s, quarta colonna; alla pagina 24, allegato, punto 1.5, comma sotto Applicabilità; alla pagina 27, allegato, punto 1.6, tabella sotto BAT 16, lettera d, quarta colonna, e punto 1.7, tabella sotto BAT 17, lettere d ed e, quarta colonna; alla pagina 32, allegato, punto 2.1.4., prima tabella sotto BAT 21, lettera j, quarta colonna; alla pagina 46, allegato, punto 3.2.2., tabella sotto BAT 32, lettere c e d, quarta colonna, e tabella sotto BAT 33, lettera b, quarta colonna; alla pagina 49, allegato, punto 3.3.2., tabella sotto BAT 37, lettera c, quarta colonna, e tabella sotto BAT 38, lettera b, quarta colonna; alla pagina 59, allegato, punto 4.2.2., prima tabella sotto BAT 49, lettera b, quarta colonna; alla pagina 62, allegato, punto 4.3, tabella sotto BAT 52, lettere g e h, quarta colonna,

anziché:

«è subordinata»,

leggasi:

«può essere subordinata».

Alla pagina 27, allegato, punto 1.7, tabella sotto BAT 17, lettera c, quarta colonna; alla pagina 53, allegato, punto 4.1.2., tabella sotto BAT 42, lettera f, quarta colonna, e tabella sotto BAT 43, lettera d, quarta colonna; alla pagina 58, allegato, punto 4.2.2., tabella sotto BAT 47, lettera h, terza colonna, e tabella sotto BAT 48, lettera f, quarta colonna; alla pagina 63, allegato, punto 4.3, tabella sotto BAT 54, lettera b, quarta colonna; alla pagina 74, allegato, punto 7.1.2., prima tabella sotto BAT 73, lettera e, quarta colonna,

anziché:

«è subordinato»,

leggasi:

«può essere subordinato».

Alla pagina 31, allegato, punto 2.1.4., tabella sotto BAT 21, lettera e, seconda colonna; alla pagina 38, allegato, punto 2.2.3., prima tabella sotto BAT 25, lettera e, seconda colonna; alla pagina 66, allegato, punto 5.1.4., tabella sotto BAT 57, lettera e, seconda colonna,

anziché:

«Scrubbing a umido»,

leggasi:

«Lavaggio a umido».

Alla pagina 35, allegato, tabella 7, seconda colonna, prima riga,

anziché:

«BAT-AEL (mg/Nm3)»,

leggasi:

«BAT-AEL (μg/Nm3)».

Alla pagina 66, allegato, punto 5.1.4., tabella sotto BAT 57, lettera e, terza colonna; alla pagina 71, allegato, punto 6.1.7., tabella sotto BAT 71, lettera b, seconda colonna; alla pagina 79, allegato, punto 8.4, tabella, seconda riga, seconda colonna, seconda frase,

anziché:

«depurazione a umido»,

leggasi:

«lavaggio a umido».

Alla pagina 68, allegato, punto 5.1.6., prima tabella sotto BAT 59, lettera b, seconda colonna,

anziché:

«scrubbing a umido»,

leggasi:

«lavaggio a umido».

Alla pagina 68, allegato, punto 5.1.6., prima tabella sotto BAT 59, lettera b, terza colonna,

anziché:

«dello scrubbing a umido»,

leggasi:

«del lavaggio a umido».

Alla pagina 71, allegato, punto 6.1.7., tabella sotto BAT 71, lettera b, terza colonna,

anziché:

«della depurazione a umido»,

leggasi:

«del lavaggio a umido».

Alla pagina 78, allegato, punto 8.4, tabella, ultima riga, seconda colonna,

anziché:

«abbattimento a umido»,

leggasi:

«lavaggio a umido».

Alla pagina 79, allegato, punto 8.4, tabella, seconda riga, seconda colonna, prima frase,

anziché:

«tecniche di depurazione»,

leggasi:

«tecniche di lavaggio».

Alla pagina 79, allegato, punto 8.4, tabella, seconda riga, seconda colonna, quarta frase,

anziché:

«dalla depurazione a umido»,

leggasi:

«dal lavaggio a umido».

Alla pagina 79, allegato, punto 8.4, tabella, ultima riga, prima colonna,

anziché:

«Abbattimento a umido»,

leggasi:

«Lavaggio a umido».