ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 198

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
27 luglio 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1308 del Consiglio, del 26 luglio 2022, che attua il regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1309 della Commissione, del 26 luglio 2022, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alla specie Malus domestica originarie dell’Ucraina e della Serbia

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1310 della Commissione, del 26 luglio 2022, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia mediante importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

8

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/1311 del Consiglio, del 17 giugno 2022, che autorizza l’avvio dei negoziati con il Regno di Norvegia per modificare l’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto

14

 

*

Decisione (UE) 2022/1312 dei rappresentanti dei governi degli stati membri, del 20 luglio 2022, relativa alla nomina di giudici del Tribunale

16

 

*

Decisione (PESC) 2022/1313 del Consiglio, del 25 luglio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

17

 

*

Decisione (PESC) 2022/1314 del Consiglio, del 26 luglio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2021/1277 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano

18

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2022/1315 del Consiglio, del 26 luglio 2022, che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

19

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1316 della Commissione, del 25 luglio 2022, recante modifica della decisione 2008/911/CE che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale [notificata con il numero C(2022) 4341]

22

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1308 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2022

che attua il regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 2 e 6,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44.

(2)

A norma dell'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/44, il Consiglio ha riesaminato gli elenchi delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi designati di cui all'allegato III di tale regolamento.

(3)

Il Consiglio ha concluso che la voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere soppressa e che è opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di tutte le altre persone fisiche e giuridiche, entità o tutti gli organismi indicati negli elenchi di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/44. Inoltre, dovrebbero essere aggiornate la motivazione e le informazioni identificative relative a due persone.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (UE) 2016/44 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.


ALLEGATO

Nell'allegato III (Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2), del regolamento (UE) 2016/44, la sezione A (Persone) è così modificata:

a)

la voce 20 (relativa ad AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf) è soppressa;

b)

la voce 15 (relativa ad AL QADHAFI, Quren Salih) è sostituita dalla seguente:

«15.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

alias Akrin Akrin Saleh, Al Qadhafi Qurayn Salih Qurayn, Al Qadhafi Qu'ren Salih Qu'ren, Salah Egreen

Sesso: maschile

Ex ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime del defunto Muammar Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

Membro del Fronte popolare di liberazione della Libia, milizia e partito politico fedele al defunto Muammar Gheddafi. Coinvolto in attività volte a compromettere il positivo completamento della transizione politica della Libia mediante l'opposizione alle Nazioni Unite e la compromissione del processo politico facilitato dalle Nazioni Unite, compreso il forum di dialogo politico libico, continua a costituire un rischio per la pace, la stabilità e la sicurezza della Libia.

12.4.2011».

c)

la voce 22 (relativa a PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich) è sostituita dalla seguente:

«22.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

(Евгений Викторович Пригожин)

Data di nascita: 1o giugno 1961

Luogo di nascita: Leningrado, ex URSS (ora San Pietroburgo, Federazione russa)

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Yevgeniy Viktorovich Prigozhin è un imprenditore russo che intrattiene relazioni strette, anche di natura finanziaria, con il Wagner Group, un'entità militare privata non registrata con sede in Russia.

In tal modo, Prigozhin partecipa e dà il proprio sostegno alle attività del Wagner Group in Libia che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza del paese.

In particolare, il Wagner Group è coinvolto in violazioni plurime e ripetute dell'embargo sulle armi in Libia istituito dall'UNSCR 1970 (2011) e recepito nell'articolo 1 della decisione (PESC) 2015/1333, compresi la consegna di armi e lo schieramento di mercenari in Libia a sostegno dell'esercito nazionale libico. Il Wagner Group ha partecipato a svariate operazioni militari contro il governo di intesa nazionale sostenuto dall'ONU e ha contribuito a danneggiare la stabilità della Libia e a minare il processo pacifico.

15.10.2020».


27.7.2022   

IT

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L 198/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1309 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2022

che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alla specie Malus domestica originarie dell’Ucraina e della Serbia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione (3) stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti ad alto rischio.

(3)

A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi sono stati inseriti nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tale allegato comprende il genere Malus Mill.

(4)

Il 18 ottobre 2019 l’Ucraina ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell’Unione di portainnesti e piante innestate da impianto di uno-tre anni, in riposo vegetativo e a radice nuda, appartenenti alla specie Malus domestica. Tale richiesta era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.

(5)

Il 30 settembre 2021 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto appartenenti alla specie Malus domestica originarie dell’Ucraina (4). L’Autorità ha individuato Lopholeucaspis japonica, Eotetranychus prunicola, Tobacco ringspot virus (maculatura anulare del tabacco) ed Erwinia amylovora quali organismi nocivi pertinenti per dette piante da impianto.

(6)

L’Autorità ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per Lopholeucaspis japonica, Eotetranychus prunicola e Tobacco ringspot virus e ha stimato la probabilità di indennità della merce da tali organismi nocivi. Per quanto riguarda l’Erwinia amylovora l’Autorità ha valutato se siano soddisfatte le prescrizioni particolari per l’introduzione e lo spostamento nelle zone protette specificate, elencate nell’allegato X, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (5), di piante di Malus Mill., ad eccezione di frutti e sementi.

(7)

Sulla base del parere scientifico dell’Autorità il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nell’Unione di portainnesti e piante innestate da impianto, di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, appartenenti alla specie Malus domestica e originari dell’Ucraina è considerato accettabile, purché siano rispettate le rispettive prescrizioni particolari per l’importazione di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e le prescrizioni particolari per le zone protette di cui all’allegato X, punto 9, del medesimo regolamento.

(8)

Lopholeucapsis japonica e Tobacco ringspot virus figurano nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. L’Erwinia amylovora figura rispettivamente come organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette e come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l’Unione negli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e sono previste prescrizioni particolari nell’allegato X, punto 9, del medesimo regolamento per impedire l’ingresso e la diffusione dell’organismo nocivo nelle zone protette specificate.

(9)

L’Eotetranychus prunicola non è ancora stata inserito nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Ciononostante, sulla base delle prove fornite dagli Stati membri, l’impatto di tale organismo nocivo sulle piante ospiti nell’Unione non risulta significativo. Di conseguenza in relazione a tale organismo nocivo non sono necessarie prescrizioni per l’importazione.

(10)

È pertanto opportuno che i portainnesti e le piante innestate da impianto, di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, appartenenti alla specie Malus domestica e originari dell’Ucraina non siano più considerati piante ad alto rischio.

(11)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1361 della Commissione (6) ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 specificando che è vietato introdurre nell’Unione Malus Mill., diverse da piante da impianto, di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alla specie Malus domestica originarie della Serbia. Tale regolamento omette tuttavia di specificare che dette piante da impianto dovrebbero essere prive di foglie, in conformità al pertinente parere scientifico dell’EFSA (7). Tale omissione dovrebbe pertanto essere rettificata.

(12)

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza.

(13)

Al fine di rispettare gli obblighi dell’Unione derivanti dall’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell’Organizzazione mondiale del commercio (8), l’importazione di portainnesti e piante innestate da impianto, di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, appartenenti alla specie Malus domestica e originari dell’Ucraina dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato e rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 7).

(4)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2021. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante appartenenti alla specie Malus domestica originarie dell’Ucraina. EFSA Journal 2021;19(11):6909, 58 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6909.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1361 della Commissione del 30 settembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda determinate piante da impianto di Malus domestica originarie della Serbia e determinate piante da impianto di Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi originarie della Nuova Zelanda (GU L 317 dell’1.10.2020, pag. 1).

(7)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2020. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante appartenenti alla specie Malus domestica originarie della Serbia. EFSA Journal 2020;18(5):6109, 53 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6109.

(8)  Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (Accordo SPS) (adottato il 15 aprile 1994 ed entrato in vigore il 1o gennaio 1995; UNTS, vol. 1867, pag. 493); Organizzazione mondiale del commercio, https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, nella tabella di cui al punto 1, seconda colonna «Descrizione», la voce «Malus Mill., diverse da piante da impianto, di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alla specie Malus domestica originarie della Serbia», è sostituita dalla seguente:

 

«Malus Mill., diverse da:

piante da impianto, di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica originarie della Serbia;

portainnesti di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, privi di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica originari dell’Ucraina; e

piante da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica originarie dell’Ucraina».


27.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1310 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2022

che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia mediante importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan e di disporre la registrazione delle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia.

(2)

La domanda è stata presentata il 17 giugno 2022 dalla European Steel Association — «EUROFER» («richiedente»).

B.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, ad esclusione dei prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, classificati, alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione (2), con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12 e originari dell’Indonesia («prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.

(4)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12, ma spedito dalla Turchia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia (codici TARIC 7219110010, 7219121010, 7219129010, 7219131010, 7219139010, 7219141010, 7219149010, 7219221010, 7219229010, 7219230010, 7219240010, 7220110010, e 7220120010) («prodotto oggetto dell’inchiesta»).

C.   MISURE IN VIGORE

(5)

Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 («le misure in vigore»).

D.   MOTIVAZIONE

(6)

La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(7)

Gli elementi di prova contenuti nella domanda dimostrano quanto segue.

(8)

Si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dall’Indonesia e dalla Turchia nell’Unione in seguito all’istituzione delle misure sul prodotto in esame. I dati forniti nella domanda hanno evidenziato una significativa modificazione della configurazione degli scambi consistente in un aumento significativo delle esportazioni di bramme di acciai inossidabili, la principale materia prima per la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta, dall’Indonesia verso la Turchia e un aumento significativo delle esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla Turchia verso l’Unione.

(9)

Questa modificazione appare dovuta alla spedizione del prodotto in esame attraverso la Turchia nell’Unione, successivamente all’effettuazione di operazioni di assemblaggio o di completamento in Turchia. Gli elementi di prova prodotti dal richiedente tendono a dimostrare che tali operazioni di assemblaggio o di completamento sono iniziate al momento dell’apertura dell’inchiesta antidumping la quale ha determinato l’istituzione delle misure in vigore e che alla base dell’evidente modificazione della configurazione degli scambi non vi è una alcuna sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio.

(10)

Le bramme di acciai inossidabili originarie dell’Indonesia rappresentano oltre il 60 % del valore totale del prodotto assemblato, e il valore aggiunto durante le operazioni di assemblaggio o di completamento è inferiore al 25 % del costo di produzione. Il richiedente ha altresì presentato elementi di prova che tendono a dimostrare che non vi è alcuna produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in Turchia, se non quella riconducibile all’ulteriore trasformazione delle bramme di acciai inossidabili importate dall’Indonesia.

(11)

Gli elementi di prova indicano inoltre che, a causa delle pratiche descritte sopra, gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini sia quantitativi sia di prezzi. A quanto pare, volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sono entrati nel mercato dell’Unione. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova che tendono a dimostrare che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avvengano a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore.

(12)

Infine gli elementi di prova tendono a dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.

(13)

Qualora nel corso dell’inchiesta siano individuate altre pratiche di elusione contemplate all’articolo 13 del regolamento di base, diverse da quella descritta sopra, l’inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

E.   PROCEDURA

(14)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(15)

Ai fini della raccolta delle informazioni necessarie per la presente inchiesta, tutte le parti interessate dovrebbero contattare la Commissione immediatamente e non oltre il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. All’occorrenza possono essere richieste informazioni anche all’industria dell’Unione.

(16)

Le autorità della Turchia e dell’Indonesia saranno informate dell’apertura dell’inchiesta.

a)   Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

(17)

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

(18)

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente regolamento, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (3). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.

(19)

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

(20)

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

(21)

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata.

(22)

Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l’uso di TRON.tdi sono disponibili all’indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

(23)

Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

(24)

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail: TRADE-R778-SSHR-AC@ec.europa.eu

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

(25)

Tutte le parti interessate, compresi l’industria dell’Unione, gli importatori e qualsiasi associazione pertinente, sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, a condizione che tali comunicazioni pervengano entro il termine fissato all’articolo 3, paragrafo 2. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

c)   Richieste di esenzioni

(26)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalle misure se l’importazione non costituisce un’elusione.

(27)

Dato che la possibile elusione ha luogo al di fuori dell’Unione, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta della Turchia in grado di dimostrare che non sono coinvolti in pratiche di elusione di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. Gli eventuali produttori che intendono beneficiare di un’esenzione dovrebbero manifestarsi entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Copie del questionario per i produttori esportatori dell’Indonesia, del questionario per la richiesta di esenzione per i produttori esportatori della Turchia e dei questionari per gli importatori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2621. I questionari devono essere presentati entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(28)

In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora i risultati dell’inchiesta confermino l’elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato, non superiore al dazio «per tutte le altre società» dell’Indonesia istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 (17,3 %), possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

G.   TERMINI

(29)

Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, trasmettere i questionari, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare eventuali altre informazioni da prendere in considerazione nell’inchiesta;

i produttori della Turchia possono chiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure;

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(30)

Si ricorda che le parti potranno esercitare i diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base unicamente se si manifestano entro i termini indicati all’articolo 3 del presente regolamento.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(31)

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

(32)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni non sono prese in considerazione e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

(33)

Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

I.   CALENDARIO DELL’INCHIESTA

(34)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(35)

Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(36)

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

K.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(37)

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

(38)

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

(39)

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.

(40)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un’inchiesta è aperta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 al fine di determinare se le importazioni di prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, ad esclusione dei prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia (codici TARIC 7219110010, 7219121010, 7219129010, 7219131010, 7219139010, 7219141010, 7219149010, 7219221010, 7219229010, 7219230010, 7219240010, 7220110010, e 7220120010), eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione.

Articolo 2

1.   Le autorità doganali degli Stati membri adottano, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

1.   Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell’inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario, le richieste di esenzione o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. Per le audizioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le domande di audizione devono essere motivate e presentate per iscritto.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 325 del 7.10.2020, pag. 26).

(3)  Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


DECISIONI

27.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/14


DECISIONE (UE) 2022/1311 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2022

che autorizza l’avvio dei negoziati con il Regno di Norvegia per modificare l’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113 , in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il quadro di riferimento per la cooperazione nell’ambito dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto («accordo») (1) ha mostrato risultati molto positivi, come emerso in occasione della seconda riunione del comitato congiunto istituito dall’accordo, che si è svolta a Oslo il 25 novembre 2021.

(2)

Gli Stati membri trarrebbero vantaggio da una cooperazione amministrativa più efficace con la Norvegia qualora tale cooperazione sia rafforzata attraverso l’aggiunta di nuovi strumenti, in particolare per quanto riguarda le azioni di follow-up di Eurofisc.

(3)

È opportuno avviare negoziati tra l’Unione e il Regno di Norvegia al fine di modificare l’accordo.

(4)

La presente decisione costituisce anche la base giuridica delle posizioni da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, istituito dall’accordo nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 41, paragrafo 5, e in conformità delle direttive di negoziato del Consiglio, che figurano nell’addendum della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad avviare, a nome dell’Unione, negoziati con il Regno di Norvegia al fine di modificare l’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Questioni fiscali» del Consiglio.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  GU L 195 dell’1.8.2018, pag. 3.


27.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/16


DECISIONE (UE) 2022/1312 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 20 luglio 2022

relativa alla nomina di giudici del Tribunale

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

considerando quanto segue:

(1)

I mandati di ventisei giudici del Tribunale giungono a scadenza il 31 agosto 2022. È opportuno procedere a nomine per coprire tali posti per il periodo dal 1o settembre 2022 al 31 agosto 2028.

(2)

Le candidature del sig. Ioannis DIMITRAKOPOULOS, del sig. Gerhard HESSE e del sig. Tihamér TÓTH sono state proposte in vista del rinnovo del loro mandato di giudice del Tribunale.

(3)

La candidatura della sig.ra Elisabeth TICHY-FISSLBERGER è stata proposta per un primo mandato di giudice del Tribunale.

(4)

Il comitato istituito dall’articolo 255 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha fornito un parere favorevole sull’adeguatezza di tali candidati all’esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone seguenti sono nominate giudici del Tribunale per il periodo compreso tra il 1o settembre 2022 e il 31 agosto 2028:

sig. Ioannis DIMITRAKOPOULOS,

sig. Gerhard HESSE,

sig.ra Elisabeth TICHY-FISSLBERGER,

sig. Tihamér TÓTH.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2022

La presidente

E. HRDÁ


27.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/17


DECISIONE (PESC) 2022/1313 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 2022

che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).

(2)

Tenuto conto della gravità della situazione e in risposta alle continue azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, il Consiglio considera opportuno prorogare la decisione 2014/512/PESC di altri sei mesi.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 9 della decisione 2014/512/PESC, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2023.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).


27.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/18


DECISIONE (PESC) 2022/1314 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2022

che modifica la decisione (PESC) 2021/1277 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 luglio 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1277 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano.

(2)

La decisione (PESC) 2021/1277 si applica fino al 31 luglio 2022. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 luglio 2023.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2021/1277,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 9, primo comma, della decisione (PESC) 2021/1277 è sostituito dal seguente:

"La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2023 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  Decisione (PESC) 2021/1277 del Consiglio del 30 luglio 2021 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano (GU L 277I del 2.8.2021, pag. 16).


27.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/19


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/1315 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2022

che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333.

(2)

A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2015/1333, il Consiglio ha riesaminato gli elenchi delle persone ed entità designate di cui agli allegati II e IV di tale decisione.

(3)

Il Consiglio ha concluso che la voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere soppressa e che è opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di tutte le altre persone ed entità indicate negli elenchi di cui agli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333. Inoltre, dovrebbero essere aggiornate la motivazione e le informazioni identificative relative a due persone.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.


ALLEGATO

La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:

1)

nell'allegato II (Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 8, paragrafo 2), la sezione A (Persone) è così modificata:

a)

la voce 17 (relativa ad AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf) è soppressa;

b)

la voce 19 (relativa a PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich) è sostituita dalla seguente:

«19.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

(Евгений Викторович Пригожин)

Data di nascita: 1o giugno 1961

Luogo di nascita: Leningrado, ex URSS (ora San Pietroburgo, Federazione russa)

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Yevgeniy Viktorovich Prigozhin è un imprenditore russo che intrattiene relazioni strette, anche di natura finanziaria, con il Wagner Group, un'entità militare privata non registrata con sede in Russia.

In tal modo, Prigozhin partecipa e dà il proprio sostegno alle attività del Wagner Group in Libia, che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza del paese.

In particolare, il Wagner Group è coinvolto in violazioni plurime e ripetute dell'embargo sulle armi in Libia istituito dall'UNSCR 1970 (2011) e recepito nell'articolo 1 della decisione (PESC) 2015/1333, compresi la consegna di armi e lo schieramento di mercenari in Libia a sostegno dell'esercito nazionale libico. Il Wagner Group ha partecipato a svariate operazioni militari contro il governo di intesa nazionale sostenuto dall'ONU e ha contribuito a danneggiare la stabilità della Libia e a minare il processo pacifico.

15.10.2020»;

2)

nell'allegato IV (Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 9, paragrafo 2), la sezione A (Persone) è così modificata:

a)

la voce 22 (relativa ad AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf) è soppressa;

b)

la voce 17 (relativa ad AL QADHAFI, Quren Salih) è sostituita dalla seguente:

«17.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

alias Akrin Akrin Saleh, Al Qadhafi Qurayn Salih Qurayn, Al Qadhafi Qu'ren Salih Qu'ren, Salah Egreen

Sesso: maschile

Ex ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime del defunto Muammar Gheddafi.

Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.

Membro del Fronte popolare di liberazione della Libia, milizia e partito politico fedele al defunto Muammar Gheddafi. Coinvolto in attività volte a compromettere il positivo completamento della transizione politica della Libia mediante l'opposizione alle Nazioni Unite e la compromissione del processo politico facilitato dalle Nazioni Unite, compreso il forum di dialogo politico libico, continua a costituire un rischio per la pace, la stabilità e la sicurezza della Libia.

12.4.2011»;

c)

la voce 24 (relativa a PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich) è sostituita dalla seguente:

«24.

Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

(Евгений Викторович Пригожин)

Data di nascita: 1o giugno 1961

Luogo di nascita: Leningrado, ex URSS (ora San Pietroburgo, Federazione russa)

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Yevgeniy Viktorovich Prigozhin è un imprenditore russo che intrattiene relazioni strette, anche di natura finanziaria, con il Wagner Group, un'entità militare privata non registrata con sede in Russia.

In tal modo, Prigozhin partecipa e dà il proprio sostegno alle attività del Wagner Group in Libia, che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza del paese.

In particolare, il Wagner Group è coinvolto in violazioni plurime e ripetute dell'embargo sulle armi in Libia istituito dall'UNSCR 1970 (2011) e recepito nell'articolo 1 della decisione (PESC) 2015/1333, compresi la consegna di armi e lo schieramento di mercenari in Libia a sostegno dell'esercito nazionale libico. Il Wagner Group ha partecipato a svariate operazioni militari contro il governo di intesa nazionale sostenuto dall'ONU e ha contribuito a danneggiare la stabilità della Libia e a minare il processo pacifico.

15.10.2020».


27.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/22


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1316 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2022

recante modifica della decisione 2008/911/CE che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale

[notificata con il numero C(2022) 4341]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), in particolare l’articolo 16 septies,

considerando quanto segue:

(1)

Achillea millefolium L., herba può essere considerata una sostanza vegetale, un preparato vegetale o una loro combinazione ai sensi della direttiva 2001/83/CE ed è conforme ai requisiti fissati in tale direttiva.

(2)

È pertanto opportuno includere Achillea millefolium L., herba nell’elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale previsto dalla decisione 2008/911/CE della Commissione (2).

(3)

La decisione 2008/911/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali per uso umano,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2008/911/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(2)  Decisione 2008/911/CE della Commissione, del 21 novembre 2008, che fissa un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 42).


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2008/911/CE sono così modificati:

1)

nell’allegato I, prima di Calendula officinalis L. è inserita la sostanza seguente:

«Achillea millefolium L., herba (Achillea millefoglie)»;

2)

nell’allegato II, prima di «ELENCO COMUNITARIO CONCERNENTE CALENDULA OFFICINALIS L.» è inserito quanto segue:

«VOCE DELL’ELENCO DELL’UNIONE RELATIVA A ACHILLEA MILLEFOLIUM L., HERBA

Nome scientifico della pianta

Achillea millefolium L.

Famiglia botanica

Asteraceae

Sostanza vegetale

Millefolii herba

Nome comune della sostanza vegetale in tutte le lingue ufficiali dell’UE

BG (bulgarski): Бял равнец, стрък

CS (čeština): Řebříčková nať

DA (dansk): Røllike

DE (deutsch): Schafgarbenkraut

EL (elliniká): Πόα αχιλλείας

EN (English): yarrow

ES (español): Milenrama, sumidades floridas de

ET (eesti keel): Raudrohuürt

FI (suomi): siankärsämö, verso

FR (français): Achillée millefeuille (parties aériennes d’)

GA (Gaeilge): Athair thalún

HR (hrvatski): Stolisnikova zelen

HU (magyar): Közönséges cickafark virágos hajtás

IT (italiano): Achillea millefoglie parti aeree

LT (lietuvių kalba): Kraujažolių žolė

LV (latviešu valoda): Pelašķu laksti

MT (Malti): Ħaxixa tal-morliti

NL (Nederlands): Duizendblad

PL (polski): Ziele krwawnika

PT (português): Milefólio

RO (română): Iarbă de coada şoricelului

SK (slovenčina): Vňať rebríčka

SL (slovenščina): Zel navadnega rmana

SV (svenska): Rölleka, ört

IS (íslenska):

NO (norsk): Ryllik

Preparato(i) vegetale(i)

Sostanza vegetale sminuzzata

Estratto secco (DER 6-9:1), solvente di estrazione: acqua

Estratto secco (DER 5-10:1), solvente di estrazione: acqua

Riferimento alla monografia della farmacopea europea

Yarrow – Millefolii herba (07/2014:1382)

Indicazioni

Indicazione 1)

Medicinale tradizionale di origine vegetale utilizzato per la perdita temporanea di appetito.

Indicazione 2)

Medicinale tradizionale di origine vegetale per il trattamento sintomatico di disturbi gastrointestinali riferibili a spasmi di lieve intensità, tra cui meteorismo e flatulenza.

Indicazione 3)

Medicinale tradizionale di origine vegetale per il trattamento sintomatico degli spasmi di lieve intensità associati al ciclo mestruale.

Indicazione 4)

Medicinale tradizionale di origine vegetale per il trattamento di piccole ferite superficiali.

Il prodotto è un medicinale tradizionale di origine vegetale da utilizzare per indicazioni specifiche basate esclusivamente sull’impiego di lunga data.

Tipo di tradizione

europea

Dosaggio specifico

Consultare il paragrafo “Posologia specifica”.

Posologia specifica

Adolescenti, adulti e anziani

Dose singola

Indicazioni 1) e 2)

Tisana: 1,5-4 g di sostanza vegetale sminuzzata per un’infusione in 150-250 ml di acqua bollente 3-4 volte al giorno lontano dai pasti.

Dose giornaliera: 4,5-16 g.

Per l’indicazione 1), i preparati liquidi devono essere assunti 30 minuti prima dei pasti.

Indicazione 2)

Estratto secco (DER 6-9:1), solvente di estrazione: acqua, 334 mg di estratto secco 3-4 volte al giorno.

Dose giornaliera: 1,002-1,336 g.

Indicazione 3)

Tisana: 1-2 g di sostanza vegetale sminuzzata per un’infusione in 250 ml di acqua bollente 2-3 volte al giorno.

Dose giornaliera: 2-6 g.

Estratto secco (DER 5-10:1), solvente di estrazione: acqua, 250 mg di estratto secco 2-3 volte al giorno.

Dose giornaliera: 0,50-0,75 g.

Indicazione 4)

Sostanza vegetale sminuzzata per la preparazione di infusi per uso cutaneo: 3-4 g di sostanza vegetale sminuzzata in 250 ml di acqua bollente 2-3 volte al giorno.

Dose giornaliera: 6-12 g.

Non si consiglia l’impiego nei bambini con meno di 12 anni di età (vedere il paragrafo «Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego»).

Via di somministrazione

Indicazioni 1), 2) e 3)

Uso orale.

Indicazione 4)

Uso cutaneo: impregnare una benda da applicare sull’area interessata.

Durata d’impiego o limitazioni alla durata d’impiego

Indicazioni 1) e 2)

Se i sintomi persistono per più di due settimane durante l’impiego del medicinale, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Indicazioni 3) e 4)

Se i sintomi persistono per più di una settimana durante l’impiego del medicinale, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Ulteriori informazioni necessarie per l’uso sicuro

Controindicazioni

Ipersensibilità alle sostanze attive e ad altre piante della famiglia delle Asteraceae (Compositae).

Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego

Non si consiglia l’impiego nei bambini con meno di 12 anni a causa della mancanza di dati adeguati.

Indicazioni 1), 2) e 3)

Se i sintomi peggiorano durante l’impiego del medicinale, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Indicazione 4)

Se si osservano segni d’infezione cutanea, consultare un medico.

Interazioni con altri medicinali e altre forme d’interazione

Nessuna riferita.

Fertilità, gravidanza e allattamento

La sicurezza durante la gravidanza e l’allattamento non è stata accertata. In mancanza di dati sufficienti, non si consiglia l’uso durante la gravidanza e l’allattamento.

Non sono disponibili dati sulla fertilità.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari

Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari.

Effetti indesiderati

Sono state segnalate reazioni cutanee da ipersensibilità. La frequenza non è nota.

Nel caso in cui dovessero presentarsi reazioni avverse diverse da quelle sopra riportate, consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.

Sovradosaggio

Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio.

Informazioni farmaceutiche

Non pertinente.

Effetti farmacologici o efficacia verosimili in base all’esperienza e all’impiego di lunga data.

Non pertinente.».