ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 176

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
1 luglio 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2022/1089 del Consiglio, del 27 giugno 2022, relativa alla proroga dell’accordo concernente la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e applicazioni correlate tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro

1

 

*

Decisione (UE) 2022/1090 del Consiglio, del 27 giugno 2022, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/1091 del Consiglio, del 30 giugno 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1092 della Commissione, del 30 giugno 2022, che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica Innovazione a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

10

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2022/1093 del Consiglio, del 30 giugno 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova

22

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1094 della Commissione, del 29 giugno 2022, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi DP4114, MON 810, MIR604 e NK603 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 4333]  ( 1 )

26

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1095 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di autorizzare determinate deroghe nazionali [notificata con il numero C(2022) 4302]  ( 1 )

33

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1096 della Commissione, del 30 giugno 2022, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Corea ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

64

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1097 della Commissione, del 30 giugno 2022, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Madagascar ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

67

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1098 della Commissione, del 30 giugno 2022, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Kosovo ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

70

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1099 della Commissione, del 30 giugno 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Regno del Bahrein ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

73

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1100 della Commissione, del 30 giugno 2022, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell’Ecuador ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

76

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Raccomandazione n. 1/2022 del consiglio di associazione UE-Egitto, del 19 giugno 2022, sulle priorità del partenariato UE-Egitto 2021-2027 [2022/1101]

79

 

*

Decisione n. 1/2022 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 21 giugno 2022, che modifica la decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE [2022/1102]

88

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

1.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/1


DECISIONE (UE) 2022/1089 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2022

relativa alla proroga dell’accordo concernente la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e applicazioni correlate tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 189, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2011/901/UE (2) il Consiglio ha approvato la conclusione dell’accordo concernente la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e applicazioni correlate tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro (3) («accordo»). L’accordo è stato firmato a Dromoland Castle, in Irlanda, il 26 giugno 2004 ed è entrato in vigore il 12 dicembre 2011.

(2)

Conformemente all’articolo 20, paragrafo 5, dell’accordo, l’accordo resta in vigore dieci anni e almeno tre mesi prima del termine del periodo iniziale di dieci anni le parti si informano reciprocamente dell’intenzione di prorogare l’accordo per un periodo di 5 anni. L’accordo è giunto a scadenza l’11 dicembre 2021.

(3)

Entrambe le parti hanno confermato l’intenzione di prorogare l’accordo per un ulteriore periodo di 5 anni, senza apportare modifiche allo stesso. Al fine di garantire la continuità dell’accordo, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 12 dicembre 2021.

(4)

Poiché l’Unione ha la competenza di prorogare l’accordo autonomamente, è opportuno notificare agli Stati Uniti d’America che, a decorrere dalla data della proroga, l’Unione garantirà il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall’accordo nei confronti degli Stati Uniti d’America.

(5)

È opportuno pertanto approvare la proroga dell’accordo a nome dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell’Unione, la proroga per un ulteriore periodo di 5 anni dell’accordo concernente la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e applicazioni correlate tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell’Unione, a notificare al governo degli Stati Uniti d’America che l’Unione ha completato le sue procedure interne necessarie per la proroga dell’accordo a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, dello stesso.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell’Unione, a effettuare le seguenti notifiche:

«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1 dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla «Comunità europea» nel testo dell’accordo si intendono fatti, se del caso, all’«Unione europea».

A decorrere dalla data di proroga, l’Unione europea garantirà il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall’accordo nei confronti degli Stati Uniti d’America.».

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 12 dicembre 2021.

Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  Parere del 7 giugno 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione 2011/901/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa alla conclusione dell’accordo concernente la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e delle relative applicazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro (GU L 348 del 31.12.2011, pag. 1).

(3)  Accordo concernente la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e applicazioni correlate tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro (GU L 348 del 31.12.2011, pag. 3).


1.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/3


DECISIONE (UE) 2022/1090 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2022

relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, l’articolo 88 e l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce che l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) può trasferire i dati personali a un’autorità di un paese terzo sulla base, tra l’altro, di un accordo internazionale concluso tra l’Unione e tale paese terzo ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

(2)

Il 13 maggio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Nuova Zelanda per un accordo sullo scambio di dati personali tra Europol e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.

(3)

I negoziati sull’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo («accordo») si sono conclusi positivamente e a essi ha fatto seguito lo scambio del testo siglato dell’accordo, ricevuto il 3 dicembre 2021.

(4)

L’accordo garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’Unione, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale riconosciuto negli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2), rispettivamente.

(5)

L’accordo non interessa né pregiudica il trasferimento di dati personali o altre forme di cooperazione tra le autorità responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.

(6)

L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2016/794 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(8)

Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere 11/2022 il 10 giugno 2022.

(9)

È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo («accordo»), con riserva della sua conclusione (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(2)  GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

(3)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


REGOLAMENTI

1.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/5


REGOLAMENTO (UE) 2022/1091 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 2022

recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio (1) fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione.

(2)

Il regolamento (UE) 2022/109 ha fissato un totale ammissibile di catture (TAC) provvisorio per il gamberetto boreale (Pandalus borealis) nella divisione CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak), in attesa della pubblicazione del parere scientifico corrispondente formulato dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (“CIEM»), che è stato pubblicato il 9 maggio 2022. Conformemente al verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra l’Unione e la Norvegia per lo Skagerrak per il 2022, l’Unione ha tenuto consultazioni bilaterali con la Norvegia in merito al livello delle possibilità di pesca definitive per il gamberetto boreale nelle divisioni CIEM 3a e 4a est per il 2022. L’Unione e la Norvegia hanno concordato un TAC pari a 7 712 tonnellate nelle divisioni CIEM 3a e 4a est, di cui 5 398 tonnellate devono essere assegnate alla divisione CIEM 3a.

(3)

Il regolamento (UE) 2022/109 ha fissato a zero i TAC provvisori per lo spratto (Sprattus sprattus) nelle divisioni CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak), 2a (Mare di Norvegia) e nella sottozona CIEM 4 (Mare del Nord) per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023, in attesa della pubblicazione dei pareri scientifici corrispondenti forniti dal CIEM, che sono stati pubblicati il 9 maggio 2022. Conformemente al verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra l’Unione, la Norvegia e il Regno Unito per il 2022, l’Unione ha tenuto consultazioni trilaterali con la Norvegia e il Regno Unito in merito al livello delle possibilità di pesca definitive per lo spratto nelle divisioni CIEM 3a e 2a e nella sottozona CIEM 4 per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023. L’Unione, la Norvegia e il Regno Unito hanno concordato un TAC pari a 12 570 tonnellate per la divisione CIEM 3a e a 56 120 tonnellate per la divisione CIEM 2a e la sottozona CIEM 4.

(4)

Il regolamento (UE) 2022/109 ha fissato un TAC pari a 550 tonnellate per lo spratto nelle divisioni CIEM 7d e 7e (Manica) per il periodo dal 1o gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023, il CIEM ha pubblicato i suoi pareri scientifici il 9 maggio 2022. Conformemente al verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra il Regno Unito e l’Unione europea per il 2022, l’Unione ha tenuto consultazioni bilaterali con il Regno Unito in merito al livello delle possibilità di pesca per lo spratto nelle divisioni CIEM 7d e 7e per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023. L’Unione e il Regno Unito hanno concordato un totale ammissibile di catture pari a 9 200 tonnellate per le divisioni CIEM 7d e 7e.

(5)

Il regolamento (UE) 2022/109 ha fissato a zero il TAC per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della divisione 34.1.1 del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (Copace) per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023, in attesa del parere scientifico per tale periodo. Il CIEM formulerà il suo parere per tale stock nel giugno 2022. Per far sì che l’attività di pesca possa proseguire finché, sulla base del parere scientifico più recente, non si fisserà il TAC definitivo, è opportuno stabilire un TAC provvisorio di 10 061 tonnellate per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022 in funzione delle catture effettuate nel terzo trimestre del 2021.

(6)

Una riunione del gruppo di lavoro della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico sul tonno bianco del Mediterraneo si è tenuta il 9 e 10 febbraio 2022. In tale riunione è stato convenuto che le parti contraenti e le parti non contraenti cooperanti, che avevano approvato il sistema di ripartizione adottato nella riunione, avrebbero presentato dichiarazioni di cattura mensili per la pesca del tonno bianco del Mediterraneo (Thunnus alalunga) e dichiarazioni di cattura trimestrali per le catture accessorie di questa specie. È necessario pertanto precisare i codici specifici che gli Stati membri devono utilizzare nel dichiarare tali catture.

(7)

Il regolamento (UE) 2022/109 ha recepito nel diritto dell’Unione i limiti di cattura riveduti per il tonno albacora (Thunnus albacares) nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC). I limiti di cattura riveduti di cui alla risoluzione 2021/01 della IOTC ora non si limitano più ai soli pescherecci con reti a circuizione, ma comprendono anche tutti gli attrezzi utilizzati nella pesca di tale specie. Poiché, alla fine del 2021, non era stato ancora raggiunto un accordo tra gli Stati membri interessati sul modo più appropriato per ripartire i limiti di cattura riveduti relativi alle possibilità di pesca in questione, per il primo semestre del 2022, a titolo di soluzione provvisoria, il regolamento (UE) 2022/109 ha attribuito agli Stati membri una quota iniziale (50 %) del contingente dell’Unione per il tonno albacora nella zona di competenza della IOTC per il 2022. Data la necessità di assegnare agli Stati membri le possibilità di pesca dell’Unione per il tonno albacora nella zona di competenza della IOTC affinché tale stock possa essere pescato dalla flotta di pescherecci dell’Unione nel 2022, è necessario che il Consiglio decida in merito alla ripartizione definitiva di tali possibilità di pesca in relazione alle quali non potrebbero altrimenti essere effettuate attività di pesca. Dal momento che un piccolo quantitativo di tonno albacora è pescato come catture accessorie dalla flotta di pescherecci portoghesi con palangari, si è convenuto che è opportuno assegnare al Portogallo 100 tonnellate per tali catture accessorie. Considerato che le catture con attrezzi diversi dalle reti a circuizione rappresentano una parte molto limitata delle catture complessive, è opportuno assegnare tali possibilità di pesca, a eccezione delle 100 tonnellate summenzionate, conformemente al criterio di ripartizione applicato in precedenza per il TAC relativo ai pescherecci con reti a circuizione.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/109.

(9)

I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2022/109 si applicano dal 1o gennaio 2022. A decorrere da tale data dovrebbero pertanto applicarsi anche le disposizioni riguardanti i limiti di cattura introdotte dal presente regolamento. Tale applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate o non sono state ancora esaurite. Vista l’urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2022/109

Il regolamento (UE) 2022/109 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (UE) 2022/109 sono così modificati:

1)

nell’allegato IA:

a)

nella parte A, relativa agli stock per i quali l’Unione decide autonomamente, la prima tabella è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spagna

 

4 812

(1)

TAC precauzionale

Portogallo

 

5 249

(1)

Unione

 

10 061

(1)

TAC

 

10 061

(1)

(1)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022.»

b)

nella parte B, relativa agli stock condivisi, le tabelle per gli stock elencati di seguito sono sostituite dalle seguenti:

i)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Gamberetto boreale

Pandalus borealis

Zona:

3a

(PRA/03A.)

Danimarca

 

1 874

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96»

Svezia

 

1 009

 

Unione

 

2 883

 

TAC

 

5 398

 

ii)

la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spratto e le catture accessorie connesse nella divisione CIEM 3a è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

3a

(SPR/03A.)

Danimarca

 

8 422

(1)(2)(3)

TAC analitico

Germania

 

18

(1)(2)(3)

Svezia

 

3 187

(1)(2)(3)

Unione

 

11 627

(1)(2)(3)

TAC

 

12 570

(2)

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Questo contingente può essere pescato solo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023.

(3)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell’Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.»

iii)

la tabella sulle possibilità di pesca relative allo spratto e alle catture accessorie connesse nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della sottozona 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(SPR/2AC4-C)

Belgio

 

633

(1)(2)

TAC analitico

Danimarca

 

50 114

(1)(2)

Germania

 

633

(1)(2)

Francia

 

633

(1)(2)

Paesi Bassi

 

633

(1)(2)

Svezia

 

1 330

(1)(2)(3)

Unione

 

53 976

(1)(2)

Norvegia

 

0

(1)

Isole Fær Øer

 

0

(1)(4)

Regno Unito

 

2 144

(1)

TAC

 

56 120

(1)

(1)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023.

(2)

Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(3)

Compresi i cicerelli.

(4)

Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.»

iv)

è aggiunta la seguente tabella sulle possibilità di pesca per lo spratto nelle zone 7d e 7e per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023:

«Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

7d e 7e

(SPR/7DE.2)

Belgio

 

25

(1)

TAC analitico

Danimarca

 

1 601

(1)

Germania

 

25

(1)

Francia

 

345

(1)

Paesi Bassi

 

345

(1)

Unione

 

2 341

(1)

Regno Unito

 

6 859

(1)

TAC

 

9 200

(1)

(1)

Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023.»

2)

nell’allegato ID, tabella relativa al tonno bianco del Mediterraneo (ALB/MED), alla riga relativa al TAC definitivo è aggiunta una terza nota a piè di pagina come segue:

«(3)

Condizione speciale: le catture accessorie di tonno bianco del Mediterraneo devono essere imputate a questo contingente, ma sono comunicate separatamente (ALB/MED-BC).»;

3)

l’allegato IJ è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IJ

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Le catture di tonno albacora (Thunnus albacares) effettuate da pescherecci dell’Unione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

Specie:

Tonno albacora

Thunnus albacares

Zona:

Zona di competenza della IOTC

(YFT/IOTC)

Francia

 

27 736

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Italia

 

2 367

 

Spagna

 

42 943

 

Portogallo

 

100

(1)

Unione

 

73 146

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

»

1.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1092 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2022

che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica«Innovazione»a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Affinché possano essere prodotti e trasmessi alla Commissione ogni anno civile pari, a norma dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2152, dati sulla tematica «Innovazione», figurante nell’allegato I di tale regolamento, che siano comparabili tra gli Stati membri, e al fine di garantire la corretta attuazione della tematica «Innovazione» in base a concetti armonizzati, la Commissione può specificare le variabili, l’unità di misura, la popolazione statistica, le classificazioni e le disaggregazioni, l’uso di approssimazioni e gli obblighi in materia di qualità, il termine per la trasmissione dei dati e il primo periodo di riferimento.

(2)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la tematica «Innovazione», figurante nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati per il periodo di riferimento conformemente agli allegati da I a III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1.


ALLEGATO I

Dati da trasmettere

Variabili

Come specificato nell’allegato II

Unità di misura

Come specificato nell’allegato II

Popolazione statistica

Tutte le imprese che esercitano attività economica di cui alle sezioni B, C, D, E, H, J, K, e alle divisioni 46, 71, 72 o 73 della NACE, con 10 o più dipendenti e lavoratori autonomi nel periodo di riferimento (1).

Disaggregazioni

Set di dati come specificato nell’allegato II (disaggregazioni della variabile) e nell’allegato III (disaggregazioni a livello di impresa)

Uso di approssimazioni e obblighi in materia di qualità

Unità statistica «impresa»

Se l’unità rispondente è parte di un’impresa, gli Stati membri possono applicare la metodologia statistica opportuna per produrre e trasmettere a Eurostat i dati per l’unità statistica «impresa». La metodologia è descritta nelle relazioni sui metadati e sulla qualità.

Coerenza con i registri di imprese nazionali

Gli Stati membri valutano la coerenza tra i dati rilevati e le informazioni disponibili che sono disponibili nei registri di imprese nazionali di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2152, almeno per le variabili «numero di imprese», «dipendenti e lavoratori autonomi nell’impresa», «fatturato totale dell’impresa» ed «età dell’impresa». Gli Stati membri riferiscono i risultati della valutazione nelle relazioni sui metadati e sulla qualità.

Termine per la trasmissione dei dati

Dati definitivi e convalidati: T + 18 mesi dopo l’anno di riferimento

Primo anno di riferimento

2022


(1)  In conformità all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2152 (tematica «Innovazione») «il periodo di riferimento è tre anni prima della fine di ogni anno civile» pari, vale a dire il periodo temporale composto dai due anni che precedono l’anno di riferimento e dall’anno di riferimento.


ALLEGATO II

Set di dati

Nome della variabile

Categorie di disaggregazione della variabile

Imprese nel campo di osservazione/

Disaggregazione/i a livello di impresa (1)/

Unità di misura

Introduzione di innovazione di prodotto durante il periodo di riferimento (2)

Introduzione di prodotti nuovi o migliorati:

1)

beni

2)

servizi

Tutte le imprese/

DA/

Incidenza (numero di imprese)

Introduzione, durante il periodo di riferimento, di un’innovazione di prodotto che ha rappresentato una novità per il mercato

Introduzione di beni o servizi nuovi o migliorati che:

1)

non erano offerti da concorrenti in precedenza

2)

erano identici o molto simili a prodotti già offerti da concorrenti

Imprese con innovazione di prodotto/

DA/

Incidenza (numero di imprese)

Fatturato dei prodotti innovativi nell’anno di riferimento

Fatturato dei prodotti

1)

introdotti durante il periodo di riferimento che non erano offerti da concorrenti in precedenza

2)

introdotti durante il periodo di riferimento che erano identici o molto simili a prodotti già offerti da concorrenti

3)

che sono rimasti immutati o sono stati modificati solo marginalmente durante il periodo di riferimento

Imprese con innovazione di prodotto/

DA; ICC/

Incidenza (numero di imprese), migliaia di EUR

Sviluppo di innovazioni di prodotto durante il periodo di riferimento

Innovazioni di prodotto sviluppate:

1)

dall’impresa stessa

2)

dall’impresa insieme ad altre imprese od organizzazioni

3)

dall’impresa mediante adattamenti o modifiche di prodotti sviluppati originariamente da altre imprese od organizzazioni

4)

da altre imprese od organizzazioni

Imprese con innovazione di prodotto/

DA/

Incidenza (numero di imprese)

Introduzione di innovazione di processi operativi durante il periodo di riferimento

Introduzione di processi nuovi o migliorati:

1)

metodi per la produzione o lo sviluppo di beni o per la fornitura di servizi

2)

metodi di logistica, consegna o distribuzione

3)

metodi di elaborazione o di comunicazione delle informazioni

4)

metodi contabili o riguardanti altre attività amministrative

5)

pratiche imprenditoriali per l’organizzazione di procedure o rapporti con l’esterno

6)

metodi di organizzazione della responsabilità sul lavoro, del processo decisionale o della gestione delle risorse umane

7)

metodi di marketing in materia di promozione, packaging, definizione dei prezzi, collocazione dei prodotti o servizi post vendita

Tutte le imprese/

DA/

Incidenza (numero di imprese)

Sviluppo di innovazioni di processi operativi introdotte durante il periodo di riferimento

Innovazioni di processi operativi sviluppate:

1)

dall’impresa stessa

2)

dall’impresa insieme ad altre imprese od organizzazioni

3)

dall’impresa mediante adattamenti o modifiche di processi operativi sviluppati originariamente da altre imprese od organizzazioni

4)

da altre imprese od organizzazioni

Imprese con innovazione di processi operativi

DA/

Incidenza (numero di imprese)

Innovazione di processi operativi durante il periodo di riferimento (variabile facoltativa)

Modifiche fondamentali:

1)

del valore creato dai prodotti/servizi a favore dei clienti

2)

del modo in cui sono ottenute le entrate

3)

della produzione e della consegna dei prodotti

4)

del rapporto con i clienti

5)

del rapporto con i fornitori o partner della cooperazione

Tutte le imprese/

DA; ICC (variabile facoltativa)/

Incidenza (numero di imprese)

Attività di innovazione durante il periodo di riferimento

Attività di ricerca e sviluppo (R&S):

1)

R&S interna, e specificare i punti da 2 a 3

2)

continua

3)

occasionale

4)

R&S esternalizzata

Attività di innovazione che non hanno comportato l’introduzione di un’innovazione durante il periodo di riferimento:

5)

in corso al termine dell’anno di riferimento

6)

abbandonate o sospese

7)

completate ma che non hanno comportato l’introduzione di un’innovazione

Tutte le imprese/

DA/

Incidenza (numero di imprese)

Spese per le attività di innovazione nell’anno di riferimento

Spese per l’innovazione:

(variabili da 1 a 3 obbligatorie, da 4 a 7 facoltative)

1)

R&S svolta internamente

2)

R&S esternalizzata

3)

tutte le altre spese per l’innovazione, e specificare i punti da 4 a 7

4)

personale proprio addetto all’innovazione

5)

servizi, materiali, forniture acquistati da terzi per l’innovazione

6)

beni strumentali per l’innovazione

7)

altre spese per l’innovazione

Imprese che svolgono attività di innovazione/

DA/

Migliaia di EUR

Motivi per cui le attività di innovazione non sono state maggiori durante il periodo di riferimento

1)

scarsità di risorse, ad esempio di finanziamenti, personale qualificato, materiale

2)

motivi diversi dalla scarsità di risorse, ad esempio considerazioni strategiche, periodo non propizio all’innovazione, altre priorità, rischi troppo elevati, rendimenti attesi modesti

3)

nessuna necessità di maggiori attività di innovazione

Imprese che svolgono attività di innovazione/

DA; ICC/

Incidenza (numero di imprese)

Motivi per cui non è stata svolta nessuna attività di innovazione durante il periodo di riferimento

1)

scarsità di risorse, ad esempio di finanziamenti, personale qualificato, materiale

2)

motivi diversi dalla scarsità di risorse, ad esempio considerazioni strategiche, periodo non propizio all’innovazione, altre priorità, rischi troppo elevati, rendimenti attesi modesti

3)

nessuna necessità di attività di innovazione

Imprese che non svolgono attività di innovazione/

DA; ICC/

Incidenza (numero di imprese)

Diritti di proprietà intellettuale (variabile facoltativa)

1)

domanda di brevetto

2)

registrazione di un diritto relativo a disegni e modelli industriali

3)

registrazione di un marchio di fabbrica

4)

domanda di diritto d’autore

5)

utilizzo di segreti commerciali

6)

concessione di licenza per l’utilizzo di diritti di proprietà intellettuale (DPI)

7)

vendita o cessione a terzi di DPI propri

8)

scambio di DPI (messa in comune, licenze incrociate ecc.)

Tutte le imprese/

DA; ICC (variabile facoltativa)/

Incidenza (numero di imprese)

Condizioni incontrate dall’impresa durante il periodo di riferimento (variabile facoltativa)

Ambiente competitivo caratterizzato da:

1)

beni o servizi che diventano rapidamente obsoleti

2)

difficoltà di prevedere gli sviluppi tecnologici futuri

3)

beni o servizi della concorrenza che sostituiscono facilmente quelli dell’impresa

4)

l’ingresso di nuovi concorrenti che comporta una seria minaccia per la posizione di mercato dell’impresa

5)

difficoltà di prevedere le azioni dei concorrenti

6)

difficoltà di prevedere le variazioni della domanda

7)

forte concorrenza dall’estero

8)

aumenti di prezzo che comportano la perdita di clienti

Tutte le imprese/

DA; ICC (variabile facoltativa)/

Incidenza (numero di imprese) secondo la scala Likert:

corrisponde pienamente

corrisponde in una certa misura

corrisponde molto poco

non corrisponde affatto

Importanza delle strategie, durante il periodo di riferimento, per i risultati economici dell’impresa (variabile facoltativa)

Priorità data a:

1)

miglioramento dei beni o servizi esistenti

2)

introduzione di beni o servizi nuovi

3)

prezzo basso (leadership grazie al prezzo)

4)

qualità elevata (leadership grazie alla qualità)

5)

ampia gamma di beni e servizi

6)

beni o servizi fondamentali (uno solo o un numero ristretto)

7)

soddisfazione dei clienti esistenti

8)

approccio di clienti nuovi

9)

beni o servizi standardizzati

10)

soluzioni su misura del cliente

Tutte le imprese/

DA; ICC (variabile facoltativa)/

Incidenza (numero di imprese) secondo la scala Likert:

importanza elevata

importanza media

importanza bassa

nessuna importanza

Personalizzazione e creazione in cooperazione durante il periodo di riferimento (variabile facoltativa)

Offerta di beni e servizi:

1)

creati in cooperazione con gli utilizzatori (co-creazione)

2)

progettati e sviluppati su misura per soddisfare le necessità di utilizzatori particolari (personalizzazione)

3)

identici per utilizzatori diversi (beni o servizi standardizzati)

Tutte le imprese/

DA; ICC (variabile facoltativa)/

Incidenza (numero di imprese)

Cooperazione con altre imprese od organizzazioni durante il periodo di riferimento

Cooperazione in materia di:

1)

R&S

2)

altre attività di innovazione (esclusa R&S)

3)

qualsiasi altra attività imprenditoriale

Cooperazione in materia di R&S o altre attività di cooperazione con partner della cooperazione:

4)

appartenenti al settore dell’impresa

5)

esterni al settore dell’impresa

Tutte le imprese/

DA; ICC/

Incidenza (numero di imprese)

Descrizione dettagliata dei partner della cooperazione per l’innovazione, disaggregati per ubicazione durante il periodo di riferimento (variabile facoltativa)

Partner della cooperazione appartenenti al settore dell’impresa (sono inclusi i punti da 1 a 6)

1)

consulenti, laboratori commerciali o istituti di ricerca privati

2)

fornitori di attrezzature, materiali, componenti o software

3)

clienti

4)

concorrenti

5)

altri

Partner della cooperazione appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa:

6)

imprese appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa

Partner della cooperazione esterni al settore dell’impresa (sono inclusi i punti da 7 a 10):

7)

università o altri istituti di istruzione superiore

8)

istituti di ricerca statali o pubblici

9)

clienti appartenenti al settore pubblico

10)

organizzazioni senza scopo di lucro

Per ogni partner ubicato:

11)

nello stesso paese

12)

in altri paesi dell’UE o dell’EFTA

13)

in qualsiasi altro paese

Imprese con partner della cooperazione per l’innovazione/

DA; ICC (variabile facoltativa)/

Incidenza (numero di imprese)

Accesso ai finanziamenti durante il periodo di riferimento

Tipo di finanziamento:

1)

finanziamento con capitale di rischio

2)

finanziamento con capitale di debito

Per ogni tipo di finanziamento:

3)

tentativo di ottenere finanziamento rimasto senza successo

4)

finanziamento ottenuto

5)

finanziamento ottenuto e impiegato integralmente o parzialmente per R&S o per altre attività di innovazione

Tutte le imprese/

DA; ICC/

Incidenza (numero di imprese)

Sostegno finanziario pubblico erogato da diversi livelli dell’amministrazione pubblica durante il periodo di riferimento

Sostegno finanziario pubblico erogato:

1)

da autorità locali o regionali

2)

dal governo nazionale

3)

da un programma dell’UE per la ricerca e l’innovazione (Orizzonte 2020, Orizzonte Europa)

4)

altro sostegno finanziario proveniente da un’istituzione dell’Unione europea

Per ogni tipo di sostegno finanziario pubblico:

5)

finanziamento ottenuto

6)

finanziamento ottenuto e impiegato integralmente o parzialmente per R&S o per altre attività di innovazione

Tutte le imprese/

DA; ICC/

Incidenza (numero di imprese)

Incentivi o agevolazioni fiscali durante il periodo di riferimento (variabile facoltativa)

Crediti o agevolazioni fiscali impiegati per:

1)

R&S o altre attività di innovazione

2)

tutti gli altri tipi di attività

Tutte le imprese/

DA; ICC (variabile facoltativa)/

Incidenza (numero di imprese)

Importanza dei fattori collegati ai cambiamenti climatici durante il periodo di riferimento (variabile facoltativa)

Fattori collegati ai cambiamenti climatici:

1)

politiche o misure statali collegate ai cambiamenti climatici

2)

aumento della domanda di prodotti che contribuiscono a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici o adattarvisi (ad esempio prodotti a basse emissioni di carbonio)

3)

aumento dei costi o dei prezzi dei fattori produttivi in seguito ai cambiamenti climatici (ad esempio maggiori costi assicurativi, maggiori costi per l’acqua, adattamento di processi o impianti)

4)

impatti delle condizioni meteorologiche estreme (ad esempio danni/interruzioni)

Tutte le imprese/

DA; ICC (variabile facoltativa)/

Incidenza (numero di imprese) secondo la scala Likert:

importanza elevata

importanza media

importanza bassa

senza importanza

Innovazioni con benefici ambientali durante il periodo di riferimento

Benefici ambientali ottenuti nell’impresa:

1)

minore consumo di materiali o acqua per unità prodotta

2)

minore consumo di energia o minore «impronta» di CO2 (vale a dire riduzione delle emissioni totali di CO2)

3)

minore inquinamento del suolo, luminoso, acustico, idrico o atmosferico

4)

sostituzione di una quota dei materiali con alternative meno inquinanti o pericolose

5)

sostituzione di una quota di energie fossili con energia da fonti rinnovabili

6)

riciclo di rifiuti, acqua o materiali per autoconsumo o vendita

7)

protezione della biodiversità

Benefici ambientali ottenuti durante il consumo o l’uso di un bene o servizio da parte dell’utilizzatore finale:

8)

minore consumo di energia o minore «impronta» di CO2

9)

minore inquinamento atmosferico, idrico, del suolo, luminoso o acustico

10)

riciclaggio facilitato del prodotto dopo l’uso

11)

prolungamento della vita utile del prodotto grazie a prodotti più durevoli o più facili da riparare

12)

protezione della biodiversità

Tutte le imprese/

DA; ICC (variabile facoltativa)/

Incidenza (numero di imprese) in funzione del contributo alla protezione dell’ambiente:

significativo

non significativo

Importanza dei fattori trainanti delle innovazioni con benefici ambientali durante il periodo di riferimento (variabile facoltativa)

Fattori trainanti:

1)

normativa ambientale esistente

2)

tasse, oneri o tariffe ambientali esistenti

3)

regolamentazioni o tasse ambientali previste in futuro

4)

sovvenzioni, sussidi o altri incentivi finanziari statali a favore delle innovazioni ambientali

5)

domanda di mercato attuale o prevista delle innovazioni ambientali

6)

vantaggi reputazionali per l’impresa

7)

azioni o iniziative volontarie a favore delle buone pratiche ambientali all’interno del settore

8)

costo elevato di energia, acqua o materiali

9)

necessità di soddisfare le condizioni per gli appalti pubblici

Imprese con innovazioni con benefici ambientali/

DA; ICC (variabile facoltativa)/

Incidenza (numero di imprese) secondo la scala Likert:

importanza elevata

importanza media

importanza bassa

nessuna importanza

Acquisto di macchinari, attrezzature o software innovativi durante il periodo di riferimento (variabile facoltativa)

Acquisto di macchinari, attrezzature o software basato:

1)

sulla stessa tecnologia, anche migliorata, usata in precedenza nell’impresa

2)

su tecnologia nuova che non era usata in precedenza nell’impresa

Tutte le imprese/

DA; ICC (variabile facoltativa)/

Incidenza (numero di imprese)

Imprese

Anno:

(variabile obbligatoria: 1; facoltativa: 2)

1)

nell’anno di riferimento

2)

nell’anno che precede di due anni l’anno di riferimento

Tutte le imprese/

DA; ICC; SG/

Numero di imprese

Dipendenti e lavoratori autonomi nell’impresa

Anno:

(variabile obbligatoria: 1; facoltativa: 2)

1)

nell’anno di riferimento

2)

nell’anno che precede di due anni l’anno di riferimento

Tutte le imprese/

DA; ICC; SG/

Numero di dipendenti e lavoratori autonomi

Persone in possesso di un diploma d’istruzione superiore occupate nell’impresa nell’anno di riferimento (variabile facoltativa)

1)

0 %

2)

dall’1 % al 5 % escluso

3)

dal 5 % al 10 % escluso

4)

dal 10 % al 25 % escluso

5)

dal 25 % al 50 % escluso

6)

dal 50 % al 75 % escluso

7)

il 75 % o più

Tutte le imprese/

DA; ICC (variabile facoltativa)/

Incidenza (numero di imprese)

Fatturato totale dell’impresa

Anno:

(variabile obbligatoria: 1; facoltativa: 2)

1)

nell’anno di riferimento

2)

nell’anno che precede di due anni l’anno di riferimento

Tutte le imprese/

DA; ICC; SG/

Migliaia di EUR

Fatturato disaggregato per l’ubicazione dei clienti nell’anno di riferimento (variabile facoltativa)

Ubicazione dei clienti:

1)

nello stesso paese

2)

in altri paesi dell’UE o dell’EFTA

3)

in qualsiasi altro paese

Tutte le imprese/

DA; ICC (variabile facoltativa)/

Incidenza (numero di imprese), migliaia di EUR

Spesa totale dell’impresa nell’anno di riferimento (variabile facoltativa)

Spesa totale per:

1)

acquisizione di macchinari, attrezzature, edifici ed altre attività materiali

2)

marketing, valorizzazione del marchio, pubblicità

3)

formazione del proprio personale

4)

progettazione di prodotti

5)

sviluppo di software, lavoro sulle banche dati e analisi dei dati

6)

registrazione, presentazione di domande e sorveglianza a tutela dei propri diritti di proprietà intellettuale (DPI) e acquisto o ottenimento di licenze di DPI da altri

Tutte le imprese/

DA; ICC (variabile facoltativa)/

Migliaia di EUR

Età dell’impresa nell’anno di riferimento

Impresa costituita:

1)

nel 2020 o successivamente

2)

nel 2018 o 2019

3)

tra il 2014 e il 2017

4)

nel 2013 o precedentemente

Tutte le imprese/

DA; ICC/

Incidenza (numero di imprese)

Tipo del gruppo di imprese nell’anno di riferimento (variabile facoltativa)

L’impresa:

1)

non fa parte di un gruppo di imprese

2)

fa parte di un gruppo di imprese

Se 2), la sede sociale è ubicata:

3)

nello stesso paese, e specificare i punti 4 e 5

4)

tutte le imprese del gruppo sono ubicate nello stesso paese

5)

alcune in un altro paese

Tutte le imprese/

DA; ICC (variabile facoltativa)/

Incidenza (numero di imprese), Nome del paese

Attività svolte con una o più imprese dello stesso gruppo durante il periodo di riferimento (variabile facoltativa)

Flussi in entrata provenienti da altre imprese dello stesso gruppo:

1)

trasmissione di know-how

2)

trasferimento di risorse finanziarie

3)

trasferimento di personale

4)

internalizzazione di attività dell’impresa

Flussi in uscita verso altre imprese dello stesso gruppo:

5)

trasferimento di know-how

6)

trasferimento di risorse finanziarie

7)

trasferimento di personale

8)

esternalizzazione di attività dell’impresa

Imprese che fanno parte di un gruppo di imprese/

DA; ICC (variabile facoltativa)/

Incidenza (numero di imprese) disaggregata per:

altre imprese nello stesso paese

altre imprese all’estero

Finanziamenti sotto forma di prestiti infragruppo durante il periodo di riferimento (variabile facoltativa)

Finanziamento mediante prestiti infragruppo:

1)

tentativo di ottenere finanziamento rimasto senza successo

2)

finanziamento ottenuto

3)

finanziamento ottenuto e impiegato integralmente o parzialmente per R&S o per altre attività di innovazione

Imprese che fanno parte di un gruppo di imprese/

DA; ICC (variabile facoltativa)/

Incidenza (numero di imprese)


(1)  Per il significato delle abbreviazioni cfr. allegato III.

(2)  In conformità all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2152 (tematica «Innovazione») il «periodo di riferimento è tre anni prima della fine di ogni anno civile» pari, vale a dire il periodo temporale composto dai due anni che precedono l’anno di riferimento e dall’anno di riferimento.


ALLEGATO III

Disaggregazioni a livello di impresa

Disaggregazione a livello di impresa

Codice

Categorie di disaggregazione a livello di impresa

Attività dettagliata: attività economica (livello di dettaglio elevato), classe dimensionale, status di innovazione

DA (1)

Disaggregazione combinata per attività economica (dettagliata), classe dimensionale per numero di occupati (somma di dipendenti e lavoratori autonomi) e status di innovazione

Disaggregazione per attività:

aggregati di sezioni e divisioni della NACE e sezioni e divisioni della NACE: B+C+D+E+46+H+J+K+71 + 72 + 73, B+C+D+E, B, C, 10 + 11 + 12, 13 + 14 + 15, 16 + 17 + 18, 19 + 20 + 21, 22 + 23, 24 + 25, 26 + 27 + 28, 29 + 30, 31 + 32 + 33, D, E, 36 + 37; 38 + 39, 46+H+J+K+71 + 72 + 73, 46, H, 49 + 50 + 51, 52 + 53, J, 58 + 59 + 60, 61 + 62 + 63, K, 71, 72, 73, 71 + 72 + 73

Disaggregazione per classe dimensionale per numero di occupati (somma di dipendenti e lavoratori autonomi) (solo per B+C+D+E+46+H+J+K+71 + 72 + 73, B+C+D+E, B, C, D, E, 46+H+J+K+71 + 72 + 73, 46, H, J, K, 71 + 72 + 73):

totale, 10-49, 50-249, 250 o più occupati

Status di innovazione:

tutte le imprese della popolazione (totale),

imprese che svolgono attività di innovazione (2)

imprese che non svolgono attività di innovazione

Concetti fondamentali in materia di innovazione: attività economica (livello di dettaglio basso), classe dimensionale, profilo di innovazione

ICC

Disaggregazione combinata per attività (livello di dettaglio basso), classe dimensionale per numero di occupati (somma di dipendenti e lavoratori autonomi) e profilo di innovazione

Disaggregazione per attività:

aggregati di sezioni e divisioni della NACE: B+C+D+E+46+H+J+K+71 + 72 + 73, B+C+D+E, 46+H+J+K+71 + 72 + 73

Disaggregazione per classe dimensionale per numero di occupati (somma di dipendenti e lavoratori autonomi):

totale, 10-49, 50-249, 250 o più occupati

Disaggregazione per profilo di innovazione:

tutte le imprese della popolazione (totale),

imprese che svolgono attività di innovazione (profilo I + profilo II + profilo III + profilo IV + profilo V),

imprese che non svolgono attività di innovazione (profilo VI + profilo VII),

imprese che hanno introdotto un’innovazione (profilo I + profilo II + profilo III + profilo IV),

imprese che non hanno introdotto un’innovazione (profilo V + profilo VI + profilo VII),

imprese che dispongono di capacità di innovazione (profilo I +profilo II + profilo III + profilo V),

imprese che non dispongono di capacità di innovazione (profilo IV + profilo VI + profilo VII),

imprese che dispongono di attività di R&S (profilo IA + profilo IIA + profilo IIIA + profilo IVA + profilo VA),

imprese che non dispongono di attività di R&S (profilo IB + profilo IIB + profilo IIIB + profilo IVB + profilo VB + profilo VI +profilo VII),

innovatrici di prodotto interne dotate di novità di mercato (profilo I),

innovatrici di prodotto interne non dotate di novità di mercato (profilo II),

innovatrici di processi operativi interne che non svolgono innovazione di prodotto (profilo III) (facoltativo),

innovatrici che non sviluppano innovazioni direttamente (profilo IV) (facoltativo),

non innovatrici che svolgono attività di innovazione (profilo V) (facoltativo),

non innovatrici che non svolgono attività di innovazione ma dotate del potenziale di innovare (profilo VI),

non innovatrici che non svolgono attività di innovazione e non sono dotate del potenziale di innovare (profilo VII).

Gruppi speciali di imprese

SG

Disaggregazione combinata per attività (livello di dettaglio basso), classe dimensionale per numero di occupati (somma di dipendenti e lavoratori autonomi) e tipo di impresa (innovazione)

Disaggregazione per attività:

aggregati di sezioni e divisioni della NACE: B+C+D+E+46+H+J+K+71 + 72 + 73, B+C+D+E, 46+H+J+K+71 + 72 + 73

Disaggregazione per classe dimensionale per numero di occupati (somma di dipendenti e lavoratori autonomi):

totale, 10-49, 50-249, 250 o più occupati

Tipo di impresa (innovazione):

tutte le imprese della popolazione,

imprese con almeno un’innovazione di bene,

imprese con almeno un’innovazione di servizio,

imprese con almeno un’innovazione di prodotto (beni o servizi) che non era disponibile sul mercato in precedenza («novità per il mercato»),

imprese con almeno un’innovazione di prodotto (beni o servizi) che era già disponibile sul mercato in precedenza («novità per l’impresa»),

imprese con almeno un’innovazione di processi operativi (a prescindere dal tipo di innovazione dei processi operativi),

imprese con innovazione di prodotto ma senza innovazione di processi operativi,

imprese con innovazione di processi operativi ma senza innovazione di prodotto,

imprese che hanno sia innovazione di prodotto sia innovazione di processi operativi,

imprese che esternalizzano R&S con nessuna attività di R&S eseguita internamente,

imprese con attività di innovazione (innovazione di prodotto, innovazione di processi operativi, attività di innovazione completate, in corso o abbandonate) ma senza R&S, né interna né esternalizzata.


(1)  Gli Stati membri possono includere anche le sezioni A, F, G, I della NACE su base volontaria.

(2)  Imprese che svolgono innovazione di prodotto, innovazione di processi operativi, attività di innovazione completate (ma che non hanno comportato l’attuazione di un’innovazione durante il periodo di riferimento), in corso o abbandonate, che dispongono di R&S interna o R&S esternalizzata.


DECISIONI

1.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/22


DECISIONE (PESC) 2022/1093 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 2022

relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1), è stato istituito lo strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF può finanziare le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

(2)

La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea del 2016 fissa gli obiettivi di rafforzare la sicurezza e la difesa, di investire nella resilienza degli Stati e delle società a est dell’Unione, di elaborare un approccio integrato ai conflitti e alle crisi, di promuovere e sostenere ordini regionali cooperativi e di rafforzare una governance globale sulla base del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario.

(3)

Il 21 marzo 2022 il Consiglio ha approvato la bussola strategica con l’obiettivo di diventare un garante della sicurezza più forte e capace, anche mediante un maggiore ricorso all’EPF a sostegno delle capacità di difesa dei partner.

(4)

L’Unione è determinata a sviluppare strette relazioni a sostegno di una Repubblica di Moldova forte, indipendente e prospera, sulla base dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra (2) («accordo di associazione»), che contempla tra l’altro la zona di libero scambio globale e approfondita, e a promuovere l’associazione politica e l’integrazione economica sostenendo, nel contempo, con fermezza la sovranità e l’integrità territoriale della Repubblica di Moldova entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. A norma dell’articolo 5 dell’accordo di associazione, l’Unione e la Repubblica di Moldova devono intensificare il dialogo e la cooperazione e a promuovere la progressiva convergenza nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), e devono affrontare in particolare i temi della prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, stabilità regionale, disarmo, non proliferazione, controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi.

(5)

L’Unione riconosce l’importante contributo della Repubblica di Moldova alla PSDC dell’Unione, compreso il costante contributo alla missione di formazione dell’Unione europea nel Mali.

(6)

La presente decisione si basa sulla decisione (PESC) 2021/2136 del Consiglio (3), per quanto riguarda il costante impegno dell’Unione a sostenere il rafforzamento delle capacità delle forze armate della Repubblica di Moldova nei settori prioritari.

(7)

Nella sua lettera del 20 aprile 2022, indirizzata all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), il vice primo ministro e ministro degli Affari esteri e dell’integrazione europea della Repubblica di Moldova ha chiesto all’Unione, in conformità dell’articolo 59, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2021/509, di sostenere le forze armate della Repubblica di Moldova attraverso il rafforzamento delle capacità dei servizi di logistica, mobilità, comando e controllo, ciberdifesa, ricognizione aerea senza equipaggio e comunicazioni tattiche.

(8)

Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509 e, in particolare, del rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (4), e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

(9)

Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica di Moldova («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).

2.   L’obiettivo generale della misura di assistenza è contribuire a potenziare le capacità delle forze armate della Repubblica di Moldova al fine di rafforzare la sicurezza, la stabilità e la resilienza nazionali nel settore della difesa, in linea con la politica dell’Unione. Sulla base del precedente sostegno fornito dallo strumento europeo per la pace, la misura di assistenza consentirà alle forze armate della Repubblica di Moldova di migliorare l’efficacia operativa, accelerare il rispetto delle norme dell’Unione e l’interoperabilità e, pertanto, proteggere meglio i civili in caso di crisi ed emergenze. Rafforzerà inoltre le capacità del beneficiario per quanto riguarda la sua partecipazione alle missioni e operazioni militari dell’Unione in ambito PSDC nonché ad altre operazioni multinazionali. Gli obiettivi specifici della misura di assistenza mirano a rafforzare le capacità delle unità di logistica, mobilità, comando e controllo, ciberdifesa, ricognizione aerea senza equipaggio e comunicazioni tattiche delle forze armate della Repubblica di Moldova.

3.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura delle seguenti attrezzature non concepite per l’uso letale della forza e dei seguenti forniture e servizi, compresa la formazione relativa alle attrezzature delle unità del comando delle forze terrestri delle forze armate della Repubblica di Moldova sostenute nell’ambito della misura di assistenza:

a)

attrezzature per la logistica;

b)

attrezzature per la mobilità;

c)

attrezzature per il comando e il controllo;

d)

attrezzature per la ciberdifesa;

e)

attrezzature per la ricognizione aerea senza equipaggio;

f)

attrezzature per le comunicazioni tattiche.

4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto tra l’amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e le entità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione, a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 40 000 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1.   L’alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

a)

il rispetto, da parte delle unità delle forze armate della Repubblica di Moldova sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

b)

l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;

c)

l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

d)

che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita.

3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Attuazione

1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.

2.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è effettuata:

a)

dal centro estone per gli investimenti nella difesa per quanto riguarda l’articolo 1, paragrafo 3, lettere a), b), c), e) e f); e

b)

dall’accademia dell’e-Governance per quanto riguarda l’articolo 1, paragrafo 3, lettera d).

Articolo 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

1.   L’alto rappresentante garantisce che sia sorvegliato il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3 e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate della Repubblica di Moldova sostenute nell’ambito della misura di assistenza.

2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue:

a)

verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;

b)

relazioni sull’inventario, nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito all’inventario degli elementi designati fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);

c)

controllo in loco, nel quale il beneficiario concede l’accesso all’alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.

3.   L’alto rappresentante effettua una valutazione, nella forma di una prima valutazione strutturata della misura di assistenza, sei mesi dopo la prima consegna delle attrezzature. Tale valutazione può comportare visite in loco per l’ispezione delle attrezzature, delle forniture e dei servizi consegnati nell’ambito della misura di assistenza, o qualunque altra efficace forma di informazione fornita in modo indipendente. Una volta completata la consegna delle attrezzature, delle forniture e dei servizi nell’ambito della misura di assistenza, sarà effettuata una valutazione finale per valutare se la misura di assistenza ha contribuito al conseguimento degli obiettivi dichiarati.

Articolo 6

Relazioni

Durante il periodo di attuazione l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

Articolo 7

Sospensione e cessazione

1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

2.   Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

(2)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

(3)  Decisione (PESC) 2021/2136 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica di Moldova (GU L 432 del 3.12.2021, pag. 63).

(4)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


1.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/26


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1094 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2022

che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi DP4114, MON 810, MIR604 e NK603 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 4333]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 maggio 2018 Pioneer Overseas Corporation, con sede in Belgio, ha presentato all’autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, per conto di Pioneer Hi-Bred International, Inc., con sede negli Stati Uniti, e conformemente agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda relativa all’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 («la domanda»). La domanda riguardava anche l’immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione. La domanda riguardava inoltre l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da dieci sottocombinazioni dei singoli eventi di trasformazione che costituiscono il granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603. La sottocombinazione MON 810 × NK603 è già stata autorizzata con decisione di esecuzione (UE) 2018/2045 della Commissione (2).

(2)

La presente decisione riguarda il granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 e le nove restanti sottocombinazioni oggetto della domanda: MIR604 × NK603 × DP4114, MON 810 × NK603 × DP4114, MON 810 × MIR604 × DP4114, MON 810 × MIR604 × NK603, NK603 × DP4114, MIR604 × DP4114, MIR604 × NK603, MON 810 × DP4114 e MON 810 × MIR604.

(3)

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, e all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 la domanda comprendeva le informazioni e conclusioni sulla valutazione del rischio effettuata conformemente ai principi di cui all’allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Essa comprendeva inoltre le informazioni richieste negli allegati III e IV di tale direttiva nonché un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della medesima direttiva.

(4)

Con lettera del 24 gennaio 2022 Pioneer Hi-Bred International, Inc. ha chiesto alla Commissione di trasferire a Corteva Agriscience LLC i diritti e gli obblighi di Pioneer Hi-Bred International, Inc. riguardanti tutte le domande pendenti per i prodotti geneticamente modificati. Corteva Agriscience LLC ha confermato il proprio accordo sulla modifica del titolare dell’autorizzazione proposta da Pioneer Hi-Bred International, Inc. e ha informato la Commissione che il suo rappresentante nell’Unione è Corteva Agriscience Belgium B.V.

(5)

Il 7 marzo 2022 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha espresso un parere favorevole (4) conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. L’Autorità ha concluso che il granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603, come descritto nella domanda, è tanto sicuro quanto il comparatore non geneticamente modificato e le varietà di riferimento non geneticamente modificate sottoposte a test per quanto riguarda i potenziali effetti sulla salute umana e animale e sull’ambiente. L’Autorità ha concluso che il consumo di granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 non costituisce una preoccupazione sul piano nutrizionale. Non sono stati individuati nuovi problemi di sicurezza per la sottocombinazione precedentemente valutata e di conseguenza le precedenti conclusioni sul granturco geneticamente modificato MON 810 × NK603 restano valide. L’Autorità ha concluso che ci si può attendere che le nove restanti sottocombinazioni siano tanto sicure quanto i singoli eventi di trasformazione DP4114, MON 810, MIR604 e NK603, quanto la sottocombinazione precedentemente valutata e quanto il granturco contenente quattro eventi combinati DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603, e che siano ad essi equivalenti sotto il profilo nutrizionale.

(6)

Nel suo parere l’Autorità ha preso in considerazione tutte le domande e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri nell’ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(7)

L’Autorità ha inoltre concluso che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi cui i prodotti sono destinati.

(8)

Tenendo conto di tali conclusioni, è opportuno autorizzare l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 e dalle sottocombinazioni di cui sopra, per gli usi elencati nella domanda.

(9)

A ciascun organismo geneticamente modificato oggetto della presente decisione dovrebbe essere assegnato un identificatore unico conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione (5).

(10)

Per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Tuttavia, al fine di garantire che l’uso di tali prodotti rimanga entro i limiti dell’autorizzazione rilasciata con la presente decisione, sull’etichettatura di tali prodotti, ad eccezione dei prodotti alimentari, dovrebbe figurare una dicitura che indichi chiaramente che essi non sono destinati alla coltivazione.

(11)

Il titolare dell’autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente ai requisiti stabiliti dalla decisione 2009/770/CE della Commissione (7).

(12)

Il parere dell’Autorità non giustifica l’imposizione di condizioni specifiche o di restrizioni all’immissione in commercio, all’uso e alla manipolazione, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio per quanto riguarda il consumo degli alimenti e dei mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 e delle relative sottocombinazioni di cui sopra o per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti o aree geografiche, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(13)

Tutte le informazioni pertinenti relative all’autorizzazione dei prodotti oggetto della presente decisione dovrebbero essere iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(14)

La presente decisione deve essere notificata attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House) alle parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(15)

Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario e il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismi geneticamente modificati e identificatori unici

Al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) di cui all’allegato, lettera b), della presente decisione, sono assegnati i seguenti identificatori unici conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004:

a)

l’identificatore unico DP-ØØ4114-3 × MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6 per il granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603;

b)

l’identificatore unico SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6 × DP-ØØ4114-3 per il granturco geneticamente modificato MIR604 × NK603 × DP4114;

c)

l’identificatore unico MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6 × DP-ØØ4114-3 per il granturco geneticamente modificato MON 810 × NK603 × DP4114;

d)

l’identificatore unico MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 × DP-ØØ4114-3 per il granturco geneticamente modificato MON 810 × MIR604 × DP4114;

e)

l’identificatore unico MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6 per il granturco geneticamente modificato MON 810 × MIR604 × NK603;

f)

l’identificatore unico MON-ØØ6Ø3-6 × DP-ØØ4114-3 per il granturco geneticamente modificato NK603 × DP4114;

g)

l’identificatore unico SYN-IR6Ø4-5 × DP-ØØ4114-3 per il granturco geneticamente modificato MIR604 × DP4114;

h)

l’identificatore unico SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6 per il granturco geneticamente modificato MIR604 × NK603;

i)

l’identificatore unico MON-ØØ81Ø-6 × DP-ØØ4114-3 per il granturco geneticamente modificato MON 810 × DP4114;

j)

l’identificatore unico MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 per il granturco geneticamente modificato MON 810 × MIR604.

Articolo 2

Autorizzazione

I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione:

a)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1;

b)

mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1;

c)

prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1 per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.   Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «granturco».

2.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1, ad eccezione dei prodotti di cui all’articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.

Articolo 4

Metodo di rilevamento

Per il rilevamento del granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1 si applica il metodo indicato alla lettera d) dell’allegato.

Articolo 5

Monitoraggio degli effetti ambientali

1.   Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché sia avviato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell’allegato.

2.   Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, conformemente al formulario riportato nella decisione 2009/770/CE.

Articolo 6

Registro comunitario

Le informazioni indicate nell’allegato sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 7

Titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium B.V.

Articolo 8

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.

Articolo 9

Destinatario

Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium B.V., Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/2045 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 65).

(3)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

(4)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM), 2022. Parere scientifico sulla valutazione del granturco geneticamente modificato DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 e sottocombinazioni, a fini di alimentazione umana e animale, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003) (domanda EFSA-GMO-NL-2018-150). EFSA Journal 2022; 20(3):7134, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7134.

(5)  Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5).

(6)  Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE EC (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(7)  Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all’interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9).

(8)  Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1).


ALLEGATO

a)   Richiedente e titolare dell’autorizzazione

Nome

:

Corteva Agriscience LLC

Indirizzo

:

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, Stati Uniti

rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium B.V., Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio.

b)   Designazione e specifica dei prodotti

1)

Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) di cui alla lettera e);

2)

mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) di cui alla lettera e);

3)

prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) di cui alla lettera e) per usi diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2), a eccezione della coltivazione.

Il granturco geneticamente modificato DP-ØØ4114-3 esprime il gene pat, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di ammonio glufosinato e i geni cry1F, cry34Ab1 e cry35Ab1, che conferiscono resistenza a determinati lepidotteri e coleotteri nocivi.

Il granturco geneticamente modificato MON-ØØ81Ø-6 esprime il gene cry1Ab, che conferisce resistenza a determinati lepidotteri nocivi.

Il granturco geneticamente modificato SYN-IR6Ø4-5 esprime il gene mcry3 A, che conferisce resistenza a determinati coleotteri nocivi. Come marcatore di selezione nel processo di modificazione genetica è stato inoltre utilizzato il gene pmi, che codifica la proteina PMI.

Il granturco geneticamente modificato MON-ØØ6Ø3-6 esprime i geni CP4 epsps e CP4 epsps L214P, che conferiscono tolleranza agli erbicidi a base di glifosato.

c)   Etichettatura

1)

Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «granturco»;

2)

la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato di cui alla lettera e), a eccezione dei prodotti di cui alla lettera b), punto 1), e nei documenti che li accompagnano.

d)   Metodo di rilevamento

1)

I metodi quantitativi di rilevamento evento-specifici basati su PCR sono quelli convalidati individualmente per gli eventi del granturco geneticamente modificato DP-ØØ4114-3, MON-ØØ81Ø-6, SYN-IR6Ø4-5 e MON-ØØ6Ø3-6 e ulteriormente verificati nel granturco DP-ØØ4114-3 × MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6;

2)

convalidati dal laboratorio di riferimento dell’UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicati all’indirizzo: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3)

materiale di riferimento: AOCS 0607 (per SYN-IR6Ø4-5) accessibile tramite la American Oil Chemists Society all’indirizzo https://www.aocs.org/crm#maize, ERM®-BF439 (per DP-ØØ4114-3), ERM®-BF413 (per MON-ØØ81Ø-6) ed ERM®-BF415 (per MON-ØØ6Ø3-6) accessibili tramite il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea all’indirizzo https://crm.jrc.ec.europa.eu/.

e)   Identificatori unici

DP-ØØ4114-3 × MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6;

SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6 × DP-ØØ4114-3;

MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6 × DP-ØØ4114-3;

MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 × DP-ØØ4114-3;

MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6;

MON-ØØ6Ø3-6 × DP-ØØ4114-3;

SYN-IR6Ø4-5 × DP-ØØ4114-3;

SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6;

MON-ØØ81Ø-6 × DP-ØØ4114-3;

MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5.

f)   Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica

Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: [pubblicato alla notifica nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati].

g)   Condizioni o restrizioni per l’immissione in commercio, l’utilizzo o la manipolazione dei prodotti

Non applicabile.

h)   Piano di monitoraggio degli effetti ambientali

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE. [È già stato menzionato al considerando 3].

[Link: piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati]

i)   Requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio dell’utilizzo degli alimenti destinati al consumo umano

Non applicabile.

Nota:

in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

1.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/33


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1095 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2022

che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di autorizzare determinate deroghe nazionali

[notificata con il numero C(2022) 4302]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE elencano deroghe nazionali, che consentono di tener conto di specificità nazionali. Alcuni Stati membri hanno chiesto varie modifiche delle deroghe autorizzate.

(2)

La Commissione ha esaminato o riesaminato tali richieste di deroghe e constatato che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/68/CE. Tali deroghe dovrebbero pertanto essere autorizzate.

(3)

L’allegato I, capo I.3 e l’allegato II, capo II.3 della direttiva 2008/68/CE dovrebbero quindi essere adattati e, in considerazione di ciò, è opportuno sostituirli per motivi di chiarezza.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri elencati nell’allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio.

Articolo 2

Gli allegati I e II della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2022

Per la Commissione

Adina-Ioana VĂLEAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.


ALLEGATO

Gli allegati I e II della direttiva 2008/68/CE sono così modificati:

1)

nell’allegato I, il capo I.3 è sostituito dal seguente:

«I.3   Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio.

Identificazione delle deroghe: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO

=

strada

a/bi/bii

=

articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e lettera b), punti i) e ii)

MS

=

sigla dello Stato membro

nn

=

numero d’ordine

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE

BE Belgio

RO-a-BE-2

Oggetto: trasporto di contenitori vuoti non ripuliti che hanno contenuto prodotti di diverse classi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6

Contenuto della legislazione nazionale: indicazione sul documento di trasporto: “Imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto prodotti di diverse classi”.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 6-97.

Data di scadenza: 31 dicembre 2028

RO-a-BE-3

Oggetto: adozione della deroga RO-a-HU-2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 4-2004.

Data di scadenza: 31 dicembre 2028

RO-a-BE-4

Oggetto: esenzione da tutte le prescrizioni dell’ADR per il trasporto nazionale di un massimo di 1 000 rilevatori di fumo ionici usati da abitazioni private all’impianto di trattamento in Belgio attraverso i punti di raccolta previsti nel piano per la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo. Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: tutte le prescrizioni.

Contenuto della legislazione nazionale: l’uso domestico di rilevatori di fumo ionici non è soggetto a un controllo regolamentare da un punto di vista radiologico quando il rilevatore di fumo è di tipo omologato. Anche il trasporto di questi rilevatori di fumo per la consegna all’utilizzatore finale è esentato dalle prescrizioni dell’ADR (cfr. il punto 1.7.1.4, lettera e)].

La direttiva 2002/96/CE (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo usati per il trattamento delle schede di circuito e, nel caso dei rilevatori di fumo ionici, per la rimozione delle sostanze radioattive. Per consentire questa raccolta selettiva è stato elaborato un piano per incentivare i nuclei domestici a portare i rilevatori di fumo usati a un punto di raccolta da cui possono essere trasportati ad un impianto di trattamento, talvolta attraverso un secondo punto di raccolta o un deposito intermedio.

Nei punti di raccolta saranno messi a disposizione imballaggi metallici in cui potrà essere sistemato un massimo di 1 000 rilevatori di fumo. Da tali punti un imballaggio di questo tipo contenente rilevatori di fumo può essere trasportato con altri rifiuti a un deposito intermedio o all’impianto di trattamento. L’imballaggio è etichettato con la dicitura “Rilevatore di fumo”.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: il piano per la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo fa parte delle condizioni per l’eliminazione di strumenti omologati previste all’articolo 3.1.d.2 del decreto reale del 20 luglio 2001: regolamento sulla radioprotezione generale.

Osservazioni: questa deroga è necessaria per consentire la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo ionici usati.

Data di scadenza: 30 giugno 2026

DK Danimarca

RO-a-DK-2

Oggetto: trasporto su strada nello stesso veicolo di imballaggi contenenti sostanze esplosive e di imballaggi contenenti detonatori.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative all’imballaggio misto.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di merci pericolose su strada deve avvenire nel rispetto delle regole dell’ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l

Osservazioni: esiste l’esigenza pratica di poter caricare le sostanze esplosive e i detonatori nello stesso veicolo per trasportarli dal luogo di deposito al luogo in cui sono utilizzati e nuovamente al deposito.

Quando la legislazione danese sul trasporto di merci pericolose sarà stata modificata, le autorità danesi autorizzeranno questi trasporti alle condizioni seguenti:

1.

non si possono trasportare più di 25 kg di sostanze esplosive del gruppo D;

2.

non si possono trasportare più di 200 detonatori del gruppo B;

3.

i detonatori e le sostanze esplosive devono essere imballati separatamente in imballaggi con certificazione ONU, in conformità alla direttiva 2000/61/CE che modifica la direttiva 94/55/CE;

4.

gli imballaggi contenenti i detonatori e quelli contenenti le sostanze esplosive devono essere collocati ad almeno 1 metro di distanza gli uni dagli altri. Questa distanza deve essere mantenuta anche dopo una frenata brusca. Gli imballaggi contenenti le sostanze esplosive e quelli contenenti i detonatori devono essere collocati in modo da poter essere estratti rapidamente dal veicolo;

5.

devono essere rispettate tutte le altre norme relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Data di scadenza: 30 giugno 2026

RO-a-DK-3

Oggetto: trasporto su strada di imballaggi e articoli contenenti rifiuti o residui di merci pericolose di determinate classi, raccolti presso abitazioni e imprese a fini di smaltimento.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti e capitoli 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 e 8.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni sulla classificazione, disposizioni speciali, disposizioni sull’imballaggio, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi, prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo e prescrizioni relative alla formazione.

Contenuto della legislazione nazionale: gli imballaggi interni e gli articoli contenenti rifiuti o residui di merci pericolose di determinate classi, raccolti presso abitazioni private o imprese a fini di smaltimento, possono essere imballati insieme in determinati imballaggi esterni e/o sovrimballaggi e trasportati seguendo procedure di spedizione speciali che prevedono restrizioni particolari in materia di imballaggio e di marcatura. La quantità di merci pericolose per imballaggio interno, per imballaggio esterno e/o per unità di trasporto è limitata.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3

Osservazioni: non è possibile per i responsabili della gestione dei rifiuti applicare tutte le disposizioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE quando rifiuti contenenti quantità residue di merci pericolose sono stati raccolti presso abitazioni private e imprese per essere trasportati a impianti di smaltimento. I rifiuti sono generalmente contenuti in imballaggi che sono stati venduti al dettaglio.

Data di scadenza: 1o gennaio 2025

DE Germania

RO-a-DE-1

Oggetto: imballaggio misto e carico misto di parti di automobili con la classificazione 1.4G assieme a determinate merci pericolose (n4).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10 e 7.5.2.1

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative all’imballaggio misto e al carico misto.

Contenuto della legislazione nazionale: le merci ONU 0431 e ONU 0503 possono far parte di un unico carico comprendente determinate merci pericolose (prodotti connessi alla costruzione automobilistica) in quantità specifiche, indicate nell’esenzione. Non deve essere superato il valore “1 000” (cfr. il punto 1.1.3.6.4).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 28.

Osservazioni: l’esenzione è necessaria per consentire una rapida consegna di parti di ricambio per la sicurezza automobilistica, a seconda della domanda locale. A causa dell’ampia gamma di prodotti, il deposito di tali prodotti presso le officine locali non è comune.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-a-DE-2

Oggetto: esenzione dall’obbligo di essere muniti di un documento di trasporto e di una dichiarazione dello speditore per determinate quantità di merci pericolose, come indicato al punto 1.1.3.6. (n1).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 e 5.4.1.1.6

Contenuto dell’allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: per tutte le classi eccetto la classe 7: non sono necessari documenti di trasporto se la quantità della merce trasportata non supera le quantità indicate al punto 1.1.3.6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 18.

Osservazioni: le informazioni fornite nella marcatura e nell’etichettatura degli imballaggi sono considerate sufficienti per il trasporto nazionale, in quanto un documento di trasporto non è sempre adatto per la distribuzione locale.

Deroga registrata dalla Commissione con il n. 22 (a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-a-DE-3

Oggetto: trasporto di complessi di misura e pompe di carburante (vuote, non ripulite).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: disposizioni applicabili alle merci ONU 1 202, 1 203 e 1 223.

Contenuto dell’allegato della direttiva: istruzioni per l’imballaggio, la marcatura, i documenti, il trasporto e la movimentazione; istruzioni per gli equipaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: specificazione delle norme applicabili e delle disposizioni accessorie per l’applicazione della deroga; fino a 1 000 litri: comparabile agli imballaggi vuoti, non ripuliti; oltre 1 000 litri: conformità a determinate norme per le cisterne; unicamente trasporto vuoti e non ripuliti.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 24.

Osservazioni: n. di elenco: 7, 38, 38a.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-a-DE-5

Oggetto: autorizzazione all’imballaggio combinato.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2

Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato.

Contenuto della legislazione nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all’imballaggio combinato di oggetti della classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), di aerosol (classe 2) e di materiali per la pulizia e il trattamento delle classi 3 e 6.1 (nn. ONU indicati) da essere venduti in imballaggi combinati del gruppo II e in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Osservazioni: n. di elenco: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

IE Irlanda

RO-a-IE-1

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni del punto 5.4.0 dell’ADR in relazione al documento di trasporto riguardante i pesticidi della classe 3 dell’ADR, elencati al punto 2.2.3.3 come pesticidi FT2 (punto di infiammabilità < 23 °C) e della classe 6.1 dell’ADR, elencati al punto 2.2.61.3 come pesticidi liquidi T6 (punto di infiammabilità non inferiore a 23 °C), quando le quantità delle merci pericolose trasportate non superano le quantità fissate al punto 1.1.3.6 dell’ADR.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di essere muniti di un documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: il documento di trasporto non è richiesto per il trasporto di pesticidi delle classi 3 e 6.1 dell’ADR quando la quantità di merci pericolose trasportate non supera le quantità fissate al punto 1.1.3.6 dell’ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(9) of theCarriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Osservazioni: prescrizione inutile e onerosa per le operazioni locali di trasporto e consegna di tali pesticidi.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-a-IE-4

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni previste nei capitoli 5.3, 5.4 e 7 e nell’allegato B dell’ADR per quanto riguarda il trasporto di bombole di gas per distributori (di bevande) quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo insieme alle bevande (per le quali saranno utilizzate).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3, 5.4, 7 e allegato B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: marcatura dei veicoli, documenti di trasporto e disposizioni relative alle attrezzature e alle operazioni di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni previste nei capitoli 5.3, 5.4, 7 e nell’allegato B dell’ADR per quanto riguarda le bombole di gas usate nei distributori di bevande, quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo insieme alle bevande (per le quali saranno utilizzate).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazioneCarriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Osservazioni: l’attività principale consiste nella distribuzione di colli di bevande, che non sono sostanze secondo l’ADR, insieme a piccole quantità di piccole bombole contenenti i gas per la distribuzione di tali bevande.

In precedenza a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-a-IE-5

Oggetto: esenzione, per il trasporto nazionale all’interno dell’Irlanda, dalle prescrizioni relative alla costruzione, alle prove e all’utilizzazione dei recipienti, stabilite nei capitoli 6.2 e 4.1 dell’ADR, per le bombole e i fusti a pressione contenenti gas della classe 2 che sono stati oggetto di un trasporto multimodale comportante un trasporto marittimo, qualora i) tali bombole e fusti a pressione siano costruiti, sottoposti a prove e utilizzati in conformità al codice IMDG; ii) tali bombole e fusti a pressione non siano stati ricaricati in Irlanda ma rinviati nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale; e iii) tali bombole e fusti a pressione siano distribuiti in piccole quantità a livello locale.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.4.2, 4.1 e 6.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni concernenti i trasporti multimodali comportanti un trasporto marittimo, l’utilizzazione di bombole e di fusti a pressione per i gas della classe 2 dell’ADR e la costruzione e le prove di tali bombole e fusti a pressione per i gas della classe 2 dell’ADR.

Contenuto della legislazione nazionale: le disposizioni stabilite nei capitoli 4.1 e 6.2 non si applicano alle bombole e ai fusti a pressione per i gas della classe 2, a condizione che: i) tali bombole e fusti a pressione siano costruiti e sottoposti a prove in conformità al codice IMDG; ii) tali bombole e fusti a pressione siano utilizzati in conformità al codice IMDG; iii) tali bombole e fusti a pressione siano stati inviati allo speditore con un trasporto multimodale comportante un trasporto marittimo; iv) tali bombole e fusti a pressione siano trasportati fino all’utilizzatore finale con un unico viaggio, effettuato nell’arco di una giornata, a partire dal destinatario del trasporto multimodale (di cui al punto iii)]; v) tali bombole e fusti a pressione non siano ricaricati nello Stato e siano rinviati nominalmente vuoti nel paese di origine dell’operazione di trasporto multimodale (di cui al punto iii)]; e vi) tali bombole e fusti a pressione siano distribuiti in piccole quantità a livello locale nel territorio dello Stato.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazioneCarriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Osservazioni: i gas contenuti in tali bombole e fusti a pressione hanno specifiche tali, richieste dagli utilizzatori finali, da dover essere importati da regioni al di fuori dell’area ADR. Dopo l’utilizzo, tali bombole e fusti a pressione nominalmente vuoti devono essere rinviati nel paese di origine, dove saranno ricaricati con i gas specificati; essi non possono essere ricaricati in Irlanda né in alcuna altra parte dell’area ADR. Sebbene non conformi all’ADR, sono conformi al codice IMDG e sono accettati ai fini di tale codice. Il trasporto multimodale, che inizia al di fuori dell’area ADR, deve terminare nei locali dell’importatore, da dove le bombole e i fusti a pressione devono essere distribuiti in piccole quantità agli utilizzatori finali a livello locale nel territorio dell’Irlanda. Questo trasporto all’interno dell’Irlanda rientrerebbe nell’articolo 6, paragrafo 9, quale modificato, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2023

RO-a-IE-6

Oggetto: esenzione da alcune disposizioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE concernenti l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura di piccole quantità (inferiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6) di articoli pirotecnici scaduti con codici di classificazione 1.3G, 1.4G e 1.4S della classe 1 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE, recanti i numeri di identificazione ONU 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 o 0507 per il trasporto verso una caserma militare o un poligono di tiro militare a fini di smaltimento.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 1, 2, 4, 5 e 6.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni generali, classificazione, disposizioni relative all’imballaggio, disposizioni relative alla spedizione, costruzione e prove degli imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: le disposizioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE concernenti l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura di articoli pirotecnici scaduti recanti i numeri ONU 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 o 0507 per il trasporto verso una caserma militare o un poligono di tiro militare non si applicano, a condizione che siano rispettate le disposizioni generali dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE in materia di imballaggio e siano incluse informazioni supplementari nel documento di trasporto. La deroga si applica unicamente al trasporto locale, verso una caserma militare o un poligono di tiro militare, di piccole quantità di materie pirotecniche scadute ai fini del loro smaltimento in condizioni di sicurezza.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g).

Osservazioni: il trasporto di piccole quantità di materie pirotecniche per la segnalazione marittima “scadute”, effettuato in particolare da proprietari di imbarcazioni da diporto e da fornitori navali, verso una caserma militare o un poligono di tiro militare ai fini del loro smaltimento in condizioni di sicurezza ha creato problemi, soprattutto in relazione alle prescrizioni sull’imballaggio. La deroga concerne le piccole quantità (inferiori a quelle indicate al punto 1.1.3.6) per il trasporto locale e comprende tutti i numeri ONU assegnati alle materie pirotecniche per la segnalazione marittima.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-a-IE-7

Oggetto: adozione della deroga RO-a-HU-2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: -

Data di scadenza: 30 giugno 2027

ES Spagna

RO-a-ES-1

Oggetto: affissione di pannelli (placard) sui contenitori

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: i pannelli devono essere apposti su entrambi i lati e ad ogni estremità del contenitore, del contenitore per gas ad elementi multipli (CGEM), del contenitore cisterna o della cisterna mobile.

Contenuto della legislazione nazionale: i pannelli non devono essere apposti sui contenitori che contengono colli laddove siano utilizzati esclusivamente in operazioni di trasporto su strada. L’esenzione non si applica alla classe 1 o 7.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 8.

Osservazioni: un contenitore diverso da un contenitore cisterna, utilizzato solo per il trasporto su strada e non collegato a un’operazione di trasporto intermodale, svolge le funzioni proprie di una cassa mobile. Per le casse mobili per il trasporto di merci imballate non è richiesto alcun tipo di pannelli di pericolo, salvo per le classi 1 e 7.

È stato pertanto ritenuto opportuno prevedere un’esenzione, esclusivamente dall’obbligo di pannelli, per i contenitori utilizzati come casse mobili nelle operazioni di trasporto su strada, fatta eccezione per i contenitori adibiti al trasporto di prodotti della classe 1 o 7.

In tale esenzione i contenitori sono assimilati alle casse mobili per quanto riguarda le condizioni di sicurezza; non vi sono motivi che giustifichino l’applicazione ai contenitori di ulteriori prescrizioni rispetto a quelle previste per le casse mobili in quanto queste ultime rispettano requisiti di sicurezza superiori in ragione della loro progettazione e costruzione specifiche. Il resto dei pannelli e delle marcature prescritti per i veicoli che trasportano merci pericolose devono essere conformi alle disposizioni dell’allegato I, capo I.1, capitolo 5.3, della direttiva 2008/68/CE.

Data di scadenza: 1o gennaio 2025

FR Francia

RO-a-FR-2

Oggetto: trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell’ADR per il trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-a-FR-5

Oggetto: trasporto di merci pericolose in veicoli per il trasporto pubblico di passeggeri (18).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: trasporto di passeggeri e merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto di merci pericolose diverse da quelle della classe 7, autorizzato come bagaglio a mano nei veicoli di trasporto pubblico: si applicano solo le disposizioni relative all’imballaggio, alla marcatura e all’etichettatura dei colli stabilite ai punti 4.1, 5.2 e 3.4.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Osservazioni: i passeggeri possono trasportare nel bagaglio a mano unicamente merci pericolose destinate al proprio uso personale o professionale. Alle persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili di gas nella quantità necessaria per un viaggio.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-a-FR-6

Oggetto: trasporto per conto proprio di merci pericolose in piccole quantità (18).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di avere un documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto per conto proprio di merci pericolose diverse da quelle della classe 7 in piccole quantità non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6 non è soggetto all’obbligo di avere un documento di trasporto previsto al punto 5.4.1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-a-FR-7

Oggetto: trasporto su strada di campioni di sostanze chimiche, miscele e articoli contenenti merci pericolose a fini di sorveglianza del mercato.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni generali, classificazione, disposizioni speciali ed esenzioni relative al trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate, disposizioni riguardanti l’utilizzo di imballaggi e cisterne, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione degli imballaggi, disposizioni sulle condizioni di trasporto, movimentazione, carico e scarico, prescrizioni relative alle attrezzature e alle operazioni di trasporto, prescrizioni relative alla costruzione e all’omologazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: i campioni di sostanze chimiche, miscele e articoli contenenti merci pericolose e trasportati a fini di analisi nell’ambito di attività di sorveglianza del mercato devono essere contenuti in imballaggi combinati. Essi devono essere conformi alle norme relative alle quantità massime per gli imballaggi interni a seconda del tipo di merci pericolose interessate. L’imballaggio esterno deve essere conforme alle prescrizioni per le casse di plastica rigida (codice 4H2 di cui all’allegato I, capo I.1, capitolo 6.1, della direttiva 2008/68/CE). L’imballaggio esterno deve recare la marcatura prevista all’allegato I, capo I.1, punto 3.4.7, della direttiva 2008/68/CE e la dicitura “Campioni destinati all’analisi” (in francese: “Echantillons destinés à l’analyse”). Se tali disposizioni sono rispettate, il trasporto non è soggetto alle disposizioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Osservazioni: l’esenzione di cui all’allegato I, capo I.1, punto 1.1.3, della direttiva 2008/68/CE non si applica al trasporto a fini di analisi di campioni di merci pericolose prelevati dalle autorità competenti o per loro conto. Per assicurare una sorveglianza del mercato efficace, la Francia ha introdotto una procedura basata sul sistema applicabile alle quantità limitate, al fine di garantire la sicurezza del trasporto di campioni contenenti merci pericolose. Dato che non è sempre possibile applicare le disposizioni della tabella A, il limite quantitativo per l’imballaggio interno è stato definito in modo più adeguato alle necessità operative.

Data di scadenza: 1o gennaio 2025

RO-a-FR-8

Oggetto: adozione della deroga RO-a-HU-2. Trasporto di prodotti farmaceutici non medicinali destinati a farmacie e ospedali.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto della legislazione nazionale: non è necessario che gli imballaggi rechino una marcatura apposta conformemente all’allegato I, capo I.1, punto 6.1.3, della direttiva 2008/68/CE o che siano comunque riconoscibili qualora contengano piccoli quantitativi di merci pericolose.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.10.

Osservazioni: l’applicazione di tale deroga è strettamente limitata alle società che consegnano prodotti farmaceutici a farmacie e ospedali. Nello svolgimento delle loro attività le società in questione disimballano la merce imballata prevalentemente in piccole quantità. I prodotti vengono successivamente collocati in imballaggi esterni sigillati (scatole di plastica o di cartone).

Data di scadenza: 30 giugno 2027

HU Ungheria

RO–a–HU–1

Oggetto: adozione della deroga RO–a–DE-2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Data di scadenza: 30 gennaio 2025

RO-a-HU-2

Oggetto: distribuzione di merci negli imballaggi interni ai dettaglianti o dai depositi per la distribuzione locale ai dettaglianti o agli utilizzatori e dai dettaglianti agli utilizzatori finali.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: non è necessario che gli imballaggi interni rechino un marchio conformemente all’allegato I, capo I.1, punto 6.1.3, della direttiva 2008/68/CE o che siano altrimenti contrassegnati se contengono merci pericolose imballate conformemente all’allegato I, capo I.1, capitolo 3.4, della direttiva 2008/68/CE e trasportate in un quantitativo conforme a quanto indicato nell’allegato 1 della legislazione nazionale.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Osservazioni: le prescrizioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE sono inadeguate per le fasi finali di un trasporto da un deposito di distribuzione a un dettagliante o un utilizzatore o da un dettagliante a un utilizzatore finale. Lo scopo di questa deroga è consentire che i recipienti interni di merci destinate alla distribuzione al dettaglio siano trasportati senza imballaggio esterno nel tragitto finale di un viaggio di distribuzione locale.

Data di scadenza: 30 gennaio 2025

AT Austria

RO–a–AT–1

Oggetto: piccole quantità di tutte le classi, eccetto 1, 6.2 e 7

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate.

Contenuto della legislazione nazionale: fino a 30 kg o litri di merci pericolose che non appartengono alla categoria di trasporto 0 o 1 in imballaggi interni LQ (quantità limitata) o in imballaggi conformi all’accordo ADR o che sono articoli robusti possono essere imballati insieme in X scatole sottoposte a prove.

Gli utilizzatori finali sono autorizzati a ritirarli dal negozio e a riportarli indietro e i dettaglianti a trasportarli per consegnarli agli utilizzatori finali o da un loro negozio all’altro.

Il limite per unità di trasporto è di 333 kg o litri e il perimetro consentito è di 100 km.

Le scatole devono essere contrassegnate in modo uniforme e accompagnate da un documento di trasporto semplificato.

Si applicano solo alcune disposizioni relative al carico e alla movimentazione.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: “Gefahrgutbeförderungsverordnung Geringe Mengen - GGBV-GM vom 5.7.2019, BGBl. IINr. 203/2019”.

Data di scadenza: 30 giugno 2028

PT Portogallo

RO–a–PT–3

Oggetto: adozione della deroga RO-a-HU-2

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Deliberação n.° 2053/2015, de 9 de novembro 2015

Data di scadenza: 30 giugno 2027

FI Finlandia

RO–a–FI–1

Oggetto: trasporto di determinate quantità di merci pericolose in autobus.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 1, 4 e 5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni, disposizioni relative all’imballaggio, marcatura e documentazione.

Contenuto della legislazione nazionale: negli autobus con passeggeri, piccole quantità di specifiche merci pericolose possono essere trasportate come carico in modo che la quantità totale non superi i 200 kg. In un autobus, un privato può trasportare le merci pericolose di cui al punto 1.1.3 se tali merci sono imballate per la vendita al dettaglio e destinate a uso personale. La quantità totale di liquidi infiammabili contenuta in recipienti ricaricabili non può superare i 5 litri.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: regolamento dell’agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni concernente il trasporto di merci pericolose su strada e decreto governativo relativo al trasporto di merci pericolose su strada (194/2002).

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-a-FI-2

Oggetto: descrizione delle cisterne vuote nel documento di trasporto.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni speciali per il trasporto in veicoli cisterna o in unità di trasporto con più di una cisterna.

Contenuto della legislazione nazionale: nel trasporto di veicoli cisterna vuoti non ripuliti o di unità di trasporto con una o più cisterne aventi una marcatura conforme al punto 5.3.2.1.3, l’ultima sostanza trasportata indicata nel documento di trasporto può essere la sostanza avente il punto di infiammabilità più basso.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: regolamento dell’agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-a-FI-3

Oggetto: affissione di pannelli e marcatura delle unità di trasporto per esplosivi.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2.1.1

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni generali relative ai pannelli di segnalazione di colore arancio.

Contenuto della legislazione nazionale: sul lato anteriore e posteriore delle unità di trasporto (generalmente furgoni) che trasportano piccole quantità di esplosivi (massa netta massima 1 000 kg) verso cave e cantieri può essere affisso un pannello modello n. 1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: regolamento dell’agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

SE Svezia

RO-a-SE-1

Oggetto: adozione della deroga RO–a–FR-7.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a), (piccole quantità).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contesto della direttiva:

Riferimento alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2027

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

BE Belgio

RO-bi-BE-5

Oggetto: trasporto di rifiuti verso impianti di smaltimento dei rifiuti.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, marcatura e prescrizioni in materia di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: invece di essere classificati conformemente all’ADR, i rifiuti sono suddivisi in diverse categorie (solventi infiammabili, pitture, acidi, batterie ecc.) per evitare pericolose reazioni all’interno di una categoria. Le prescrizioni relative alla fabbricazione degli imballaggi sono meno restrittive.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Osservazioni: questo regolamento può essere applicato al trasporto di piccole quantità di rifiuti verso impianti di smaltimento.

Data di scadenza: 31 dicembre 2028

RO-bi-BE-6

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-5

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 01-2004.

Data di scadenza: 31 dicembre 2028

RO-bi-BE-7

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-6

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 02-2003.

Data di scadenza: 31 dicembre 2028

RO-bi-BE-8

Oggetto: esenzione, per il conducente o il suo assistente, dal divieto di aprire i colli contenenti merci pericolose in una catena di distribuzione locale che va da un deposito di distribuzione locale a un dettagliante o a un utilizzatore finale e dal dettagliante all’utilizzatore finale (eccetto per la classe 7).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.3.

Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto per il conducente o il suo assistente di aprire i colli contenenti merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: il divieto di aprire i colli è limitato dalla clausola “Unless authorised to do so by the operator of the vehicle” (salvo autorizzazione da parte dell’operatore del veicolo).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Osservazioni: se presa letteralmente, la formulazione del divieto di cui all’allegato può creare gravi problemi per la distribuzione al dettaglio.

Data di scadenza: 31 dicembre 2028

RO-bi-BE-10

Oggetto: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali compreso il passaggio su strada pubblica.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: allegati A e B.

Contenuto della legislazione nazionale: le deroghe riguardano i documenti, il certificato del conducente, l’etichettatura e/o la marcatura dei colli.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroghe 10-2012, 12-2012, 24-2013, 31-2013, 07-2014, 08-2014, 09-2014 e 38-2014.

Data di scadenza: 31 dicembre 2028

RO-bi-BE-11

Oggetto: raccolta di bombole di butano-propano prive di etichettatura conforme.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.2.2.1.1

Contenuto dell’allegato della direttiva: le bombole di gas devono recare etichette di pericolo.

Contenuto della legislazione nazionale: durante la raccolta di bombole precedentemente contenenti la merce ONU 1965, non è necessario sostituire le etichette di pericolo mancanti se il veicolo è correttamente etichettato (modello 2.1).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 14-2016.

Data di scadenza: 31 dicembre 2028

RO-bi-BE-12

Oggetto: trasporto della merce ONU 3509 in contenitori telonati per il trasporto alla rinfusa.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.3.2.1

Contenuto dell’allegato della direttiva: la merce ONU 3509 deve essere trasportata in contenitori chiusi per il trasporto alla rinfusa.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga 15-2016.

Data di scadenza: 31 dicembre 2028

RO-bi-BE-13

Oggetto: trasporto di bombole DOT.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: da 6.2.3.4 a 6.2.3.9.

Contenuto dell’allegato della direttiva: le bombole di gas devono essere fabbricate e sottoposte a prove a norma del capitolo 6.2 dell’ADR.

Contenuto della legislazione nazionale: le bombole di gas costruite e sottoposte a prove a norma delle prescrizioni del dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti (DOT) possono essere utilizzate per il trasporto di un numero limitato di gas il cui elenco è allegato alla deroga.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga BWV01-2017.

Data di scadenza: 31 dicembre 2028

DK Danimarca

RO-bi-DK-1

Oggetto: ONU 1202, 1203, 1223 e classe 2 — nessun documento di trasporto.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: documento di trasporto richiesto.

Contenuto della legislazione nazionale: per il trasporto di oli minerali della classe 3, ONU 1202, 1203 e 1223, e di gas della classe 2 in vista della loro distribuzione (merci da consegnare a due o più destinatari e raccolta di merci restituite in situazioni simili) non è richiesto un documento di trasporto, a condizione che le istruzioni scritte contengano, oltre alle informazioni richieste nell’ADR, il numero ONU, il nome e la classe.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Osservazioni: questa deroga nazionale è giustificata dal fatto che lo sviluppo di apparecchiature elettroniche consente, ad esempio, alle compagnie petrolifere che ne fanno uso di trasmettere costantemente ai veicoli informazioni sui clienti. Dato che tali informazioni non sono ancora disponibili all’inizio dell’operazione di trasporto e saranno trasmesse al veicolo durante il trasporto, non è possibile compilare i documenti di trasporto prima dell’inizio del viaggio. Questi tipi di trasporto sono ristretti a zone limitate.

Deroga per la Danimarca per una disposizione analoga a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2026

RO-bi-DK-2

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-6

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, come modificato.

Data di scadenza: 30 giugno 2026

RO-bi-DK-3

Oggetto: trasporto di merci pericolose tra locali privati ubicati molto vicini tra loro.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strade pubbliche.

Contenuto della legislazione nazionale: per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose su strada tra due o più distinti locali privati ubicati molto vicini tra loro, il trasporto può avvenire con un permesso scritto delle autorità competenti, nel rispetto di determinate condizioni.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods.

Osservazioni: può verificarsi facilmente il caso del trasferimento di merci tra locali privati ubicati vicini tra loro, con la necessità però di accesso a un tratto molto limitato di una strada pubblica (es. attraversamento di una strada). Questo trasferimento non costituisce un trasporto di merci pericolose su strada pubblica nel senso comune del termine e in questo caso si applicano solo condizioni più blande.

Data di scadenza: 30 giugno 2026

RO-bi-DK-4

Oggetto: trasporto su strada di merci pericolose di alcune classi da abitazioni private e da imprese verso punti di raccolta di rifiuti o impianti intermedi di trattamento situati nelle vicinanze a fini di smaltimento.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni generali, disposizioni sulla classificazione, disposizioni speciali, disposizioni relative all’imballaggio, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi, disposizioni sulle condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione, prescrizioni per l’equipaggio, le attrezzature, le operazioni di trasporto e la documentazione e prescrizioni relative alla costruzione e all’omologazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: le merci pericolose provenienti da abitazioni private e imprese possono, a determinate condizioni, essere portate a fini di smaltimento verso punti di raccolta dei rifiuti o impianti di trattamento intermedi situati nelle vicinanze. Si applicano disposizioni diverse a seconda della natura e dei rischi del trasporto, ad esempio per quanto riguarda la quantità di merci pericolose per imballaggio interno, per imballaggio esterno e/o per unità di trasporto, e a seconda del carattere complementare o no del trasporto di merci pericolose rispetto all’attività principale delle imprese.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Osservazioni: non è possibile per i responsabili della gestione dei rifiuti e le imprese applicare tutte le disposizioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE quando rifiuti che possono contenere residui di merci pericolose sono trasportati a fini di smaltimento da abitazioni private e/o da imprese a punti di raccolta dei rifiuti situati nelle vicinanze. Questi rifiuti sono in genere imballaggi che sono stati inizialmente trasportati in conformità all’esenzione prevista al punto 1.1.3.1, lettera c), dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE e/o venduti al dettaglio. Tuttavia l’esenzione prevista al punto 1.1.3.1, lettera c), non si applica al trasporto verso i punti di raccolta dei rifiuti e le disposizioni dell’allegato I, capo I.1, capitolo 3.4, della direttiva 2008/68/CE non sono adeguate al trasporto di rifiuti di imballaggi interni.

Data di scadenza: 1o gennaio 2025

RO-bi-DK-5

Oggetto: esenzione atta a consentire il carico e lo scarico in un’area pubblica, senza permesso speciale delle autorità competenti, di merci pericolose soggette alla disposizione speciale CV1 del punto 7.5.11 o S1 del punto 8.5.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.11, 8.5

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni supplementari relative al carico, allo scarico e alla movimentazione.

Contenuto della legislazione nazionale: il carico e lo scarico di merci pericolose in un’area pubblica sono consentiti senza permesso speciale delle autorità competenti, in deroga alle prescrizioni del punto 7.5.11. o 8.5.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 828 af 10/06/2017 om vejtransport af farligt gods.

Osservazioni: per i trasporti sul territorio nazionale, questa disposizione costituisce un obbligo molto oneroso per le autorità competenti e per gli operatori commerciali che si occupano delle merci pericolose in questione.

Data di scadenza: 30 giugno 2026

DE Germania

RO-bi-DE-1

Oggetto: rinuncia a talune indicazioni nel documento di trasporto (n2).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: per tutte le classi eccetto le classi 1 (tranne 1.4S), 5.2 e 7:

nessuna indicazione richiesta nel documento di trasporto:

a)

per il destinatario in caso di distribuzione locale (ad eccezione del pieno carico e del trasporto lungo determinati itinerari);

b)

per quanto concerne la quantità e i tipi di imballaggio, se il punto 1.1.3.6 non è applicato e se il veicolo è conforme a tutte le disposizioni degli allegati A e B;

c)

per le cisterne vuote non ripulite è sufficiente il documento di trasporto dell’ultimo carico.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 18.

Osservazioni: l’applicazione di tutte le disposizioni non sarebbe realizzabile per il tipo di traffico in questione.

Deroga registrata dalla Commissione con il n. 22 (a norma dell’articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-DE-3

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

Contenuto della legislazione nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggio combinato e trasporto di rifiuti pericolosi in colli e in IBC; i rifiuti devono essere imballati in imballaggi interni (così come sono stati raccolti) e classificati in gruppi specifici (per evitare reazioni pericolose in un gruppo di rifiuti); utilizzo di istruzioni scritte speciali relative alle categorie di rifiuti, anche come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio ecc.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 20.

Osservazioni: n. di elenco 6*.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-DE-5

Oggetto: trasporto locale della merce ONU 3343 (nitroglicerina in miscela, desensibilizzata, liquida, infiammabile, non altrimenti specificata, con non più del 30 % (in massa) di nitroglicerina) in contenitori cisterna, in deroga al punto 4.3.2.1.1 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative all’utilizzo di contenitori cisterna.

Contenuto delle disposizioni di legge nazionali: trasporto locale di nitroglicerina (n. ONU 3343) in contenitori cisterna su brevi distanze, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

1.

Prescrizioni relative ai contenitori cisterna

1.1.

Possono essere utilizzati solo contenitori cisterna specificamente autorizzati a tal fine e che, per quanto riguarda la costruzione, gli equipaggiamenti, l’approvazione del prototipo, le prove, l’etichettatura e le operazioni, sono conformi alle prescrizioni dell’allegato I, capo I.1, capitolo 6.8, della direttiva 2008/68/CE.

1.2.

Il meccanismo di chiusura dei contenitori cisterna deve essere dotato di un dispositivo di decompressione che cede a una pressione interna superiore di 300 kPa (3 bar) alla pressione normale, liberando così un’apertura orientata verso l’alto con una superficie di decompressione di almeno 135 cm2 (132 mm di diametro). L’apertura non deve richiudersi dopo essere stata attivata. Come dispositivi di sicurezza possono essere utilizzati uno o più elementi di sicurezza con la stessa modalità di attivazione e una superficie di decompressione corrispondente. Il modello del dispositivo di sicurezza deve aver superato le prove ed ottenuto l’omologazione da parte dell’autorità responsabile.

2.

Etichettatura

Ciascun contenitore cisterna deve recare su entrambi i lati un’etichetta di pericolo conforme al modello 3 del punto 5.2.2.2.2 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

3.

Disposizioni operative

3.1.

È obbligatorio accertarsi che durante il trasporto la nitroglicerina sia ripartita in modo omogeneo nella sostanza flemmatizzante e che non sia possibile alcuna demiscelazione.

3.2.

Durante le operazioni di carico e scarico è vietato rimanere nel o sul veicolo, fuorché per azionare i dispositivi di carico e scarico.

3.3.

I contenitori cisterna devono essere svuotati completamente nel luogo di scarico. Se non possono essere svuotati completamente, essi devono essere chiusi bene dopo lo scarico fino al riempimento successivo.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga Renania settentrionale-Vestfalia.

Osservazioni: i trasporti in questione sono trasporti locali in contenitori cisterna effettuati su strada, su brevi distanze, nell’ambito di un processo industriale tra due siti di produzione fissi. Per la fabbricazione di un prodotto farmaceutico, il sito di produzione A consegna, con un trasporto conforme alla regolamentazione in contenitori cisterna di 600 l, una soluzione di resina infiammabile (n. ONU 1866), gruppo di imballaggio II, al sito di produzione B. Qui viene aggiunta una soluzione di nitroglicerina e dopo la miscelazione si ottiene una miscela di colla contenente nitroglicerina desensibilizzata, liquida, infiammabile, non altrimenti specificata, con non più del 30 % (in massa) di nitroglicerina (n. ONU 3343) destinata a un ulteriore utilizzo. Anche il trasporto di ritorno di questa sostanza al sito di produzione A avviene nei suddetti contenitori cisterna, appositamente controllati e approvati dall’autorità competente per questa specifica operazione di trasporto e recanti il codice cisterna L10DN.

Fine del periodo di validità: 30 giugno 2028

RO-bi-DE-6

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: ƒ 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB).

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-DE-7

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–BE-10.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

Data di scadenza: 31 dicembre 2027

IE Irlanda

RO-bi-IE-3

Oggetto: esenzione atta a consentire il carico e lo scarico in un’area pubblica, senza permesso speciale delle autorità competenti, di merci pericolose soggette alla disposizione speciale CV1 del punto 7.5.11 o S1 del punto 8.5.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5 e 8.5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni supplementari relative al carico, allo scarico e alla movimentazione.

Contenuto della legislazione nazionale: il carico e lo scarico di merci pericolose in un’area pubblica sono consentiti senza permesso speciale delle autorità competenti, in deroga alle prescrizioni del punto 7.5.11. o 8.5.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(5) of theCarriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Osservazioni: per i trasporti sul territorio nazionale, questa disposizione costituisce un obbligo molto oneroso per le autorità competenti.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-IE-6

Oggetto: esenzione dalla prescrizione del punto 4.3.4.2.2, secondo la quale i tubi flessibili di riempimento e di svuotamento non collegati in modo fisso al serbatoio di un veicolo cisterna devono essere vuoti durante il trasporto.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.3.

Contenuto dell’allegato della direttiva: utilizzo di veicoli cisterna.

Contenuto della legislazione nazionale: le bobine di tubi flessibili (compresi i relativi tubi fissi) installate sulle autocisterne utilizzate per la distribuzione al dettaglio di prodotti petroliferi con i numeri di identificazione ONU 1011, 1202, 1223, 1863 e 1978 non devono obbligatoriamente essere vuote durante il trasporto su strada, purché vengano adottate misure adeguate per prevenire eventuali perdite del contenuto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(8) of theCarriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Osservazioni: i tubi flessibili installati sui veicoli cisterna per la consegna a domicilio devono essere sempre pieni, anche durante il trasporto. Il sistema di scarico è un sistema detto “wet-line”, che richiede l’adescamento del tubo della cisterna e l’azionamento del contatore, per garantire che il cliente riceva la corretta quantità di prodotto.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-IE-7

Oggetto: esenzione da alcune prescrizioni dei punti 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11 dell’ADR per il trasporto alla rinfusa di fertilizzante a base di nitrato d’ammonio n. ONU 2067 dai porti fino ai destinatari.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11.

Contenuto dell’allegato della direttiva: l’obbligo di avere, per ciascun viaggio di trasporto, un documento di trasporto distinto indicante la quantità totale corretta delle merci di un dato carico nonché l’obbligo di pulire il veicolo prima e dopo il viaggio.

Contenuto della legislazione nazionale: deroga proposta per consentire la modifica delle prescrizioni dell’ADR relative al documento di trasporto e alla pulizia del veicolo, per tener conto degli aspetti pratici del trasporto alla rinfusa dal porto al destinatario.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazioneCarriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Osservazioni: le disposizioni dell’ADR esigono a) un documento di trasporto separato, indicante la massa totale delle merci pericolose trasportate in un dato carico; e b) il rispetto della disposizione speciale CV24 relativa alla pulizia per ogni singolo carico trasportato tra il porto e il destinatario durante lo scarico di una nave da carico che trasporta merci alla rinfusa. Dato che il trasporto ha carattere locale e riguarda lo scarico da una nave che trasporta merci alla rinfusa, con vari carichi di trasporto (nella stessa giornata o in giornate successive) della medesima sostanza tra la nave e i destinatari, un unico documento di trasporto indicante la massa totale approssimativa di ciascun carico dovrebbe essere sufficiente e non dovrebbe essere necessario conformarsi alla disposizione speciale CV24.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-IE-8

Oggetto: trasporto di merci pericolose tra locali privati e un altro veicolo nelle immediate vicinanze di tali locali o tra due parti di locali privati vicine tra loro ma separate da una strada pubblica.

Riferimento all’allegato della direttiva: allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della legislazione nazionale: non applicazione della regolamentazione quando un veicolo è utilizzato per trasportare merci pericolose:

a)

tra locali privati e un altro veicolo nelle immediate vicinanze di tali locali; o

b)

tra due parti di locali privati vicine tra loro ma che possono essere separate da una strada pubblica,

a condizione che il trasporto venga effettuato seguendo il percorso più diretto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Osservazioni: è possibile che si verifichino situazioni in cui le merci sono trasferite tra due parti di locali privati, o tra locali privati e un veicolo ad essi associato, separati da una strada pubblica. Questo tipo di trasporto non costituisce un trasporto di merci pericolose nel senso comune del termine e quindi non è necessario applicare le disposizioni della regolamentazione relativa al trasporto di merci pericolose. Cfr. anche RO-bi-SE-3 e RO–bi–DK-3.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

EL Grecia

RO-bi-EL-1

Oggetto: deroga alle prescrizioni di sicurezza applicabili alle cisterne fisse (veicoli cisterna) con una massa lorda inferiore a 4 tonnellate utilizzate per il trasporto locale di gasolio (n. ONU 1202), immatricolate per la prima volta in Grecia tra il 1o gennaio 1991 e il 31 dicembre 2002.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, omologazione, ispezioni e prove, e marcatura di cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, contenitori cisterna e casse mobili cisterna, con serbatoi costruiti con materiali metallici, e di veicoli batteria e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM).

Contenuto della legislazione nazionale: disposizione transitoria: le cisterne fisse (veicoli cisterna) con una massa lorda inferiore a 4 tonnellate utilizzate unicamente per il trasporto locale di gasolio (n. ONU 1202), immatricolate per la prima volta in Grecia tra il 1o gennaio 1991 e il 31 dicembre 2002, con uno spessore del serbatoio inferiore a 3 mm, possono restare in servizio. Questa disposizione transitoria è prevista per il trasporto locale con veicoli immatricolati in detto periodo. Essa si applica ai veicoli cisterna solo se trasformati secondo quanto disposto al punto 6.8.2.1.20 e adattati in conformità ai seguenti elementi:

1.

i punti dell’ADR relativi alle ispezioni e alle prove: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5

2.

le cisterne devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai punti 6.8.2.1.28, 6.8.2.2.1 e 6.8.2.2.2.

Nel campo “Note” del certificato di immatricolazione del veicolo devono essere riportati i seguenti dati: “VALIDO FINO AL 30.6.2021”.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, ispezioni e prove di cisterne fisse (veicoli cisterna) e cisterne smontabili in circolazione, per alcune categorie di merci pericolose).

Data di scadenza: 30 giugno 2023

ES Spagna

RO-bi-ES-2

Oggetto: equipaggiamento speciale per la distribuzione di ammoniaca anidra.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8.2.2.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: al fine di evitare eventuali perdite del contenuto in caso di danni alle strutture esterne (tubazioni, dispositivi laterali di chiusura), la valvola di arresto interna e la sua sede devono essere protette dai rischi di strappi dovuti a sollecitazioni esterne oppure essere progettate in modo tale da resistere a tali sollecitazioni. I dispositivi di riempimento e di svuotamento (comprese le flange o i tappi filettati) e gli eventuali cappucci di protezione devono poter impedire ogni apertura accidentale.

Contenuto della legislazione nazionale: le cisterne utilizzate a fini agricoli per la distribuzione e l’applicazione di ammoniaca anidra, messe in servizio anteriormente al 1o gennaio 1997, possono essere dotate di dispositivi di sicurezza esterni, invece che interni, a condizione che offrano una protezione almeno equivalente a quella fornita dalla parete della cisterna.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Osservazioni: prima del 1o gennaio 1997 un tipo di cisterna dotato di dispositivi di sicurezza esterni era utilizzato esclusivamente in agricoltura per spargere ammoniaca anidra direttamente sui terreni. Diverse cisterne di questo tipo sono tuttora in servizio. Esse viaggiano raramente a pieno carico sulle strade e sono utilizzate unicamente per i fertilizzanti in grandi aziende agricole.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

FR Francia

RO-bi-FR-1

Oggetto: utilizzo di un documento marittimo come documento di trasporto per brevi tragitti successivi allo scarico di una nave.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1

Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni da far figurare nel documento utilizzato come documento di trasporto per merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: il documento marittimo vale come documento di trasporto in un raggio di 15 km.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-FR-3

Oggetto: trasporto di cisterne fisse per gas di petrolio liquefatto (GPL) (18).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di cisterne fisse per GPL è soggetto a norme specifiche. Applicabile solo su brevi distanze.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-FR-4

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-BE-8

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-FR-5

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–BE-5.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: -

Data di scadenza: 30 giugno 2024

RO-bi-FR-6

Oggetto: trasporto di rifiuti contenenti amianto libero

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.4

Contenuto dell’allegato della direttiva: istruzione di imballaggio P002

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto di rifiuti contenenti amianto libero (n. ONU 2212 AMIANTO, ANFIBOLO (amosite, tremolite, actinolite, antofillite, crocidolite) o n. ONU 2590 AMIANTO, CRISOTILO) da siti di costruzione:

i rifiuti sono trasportati in camion a cassone ribaltabile;

i rifiuti sono imballati in grandi “sacchi contenitori”, sacchi pieghevoli delle dimensioni del piano del cassone, che sono chiusi bene in modo da evitare la dispersione di fibre di amianto durante il trasporto;

i sacchi contenitori sono progettati per resistere alle sollecitazioni subite in condizioni normali di trasporto e durante lo scarico presso la discarica;

sono soddisfatte le altre condizioni applicabili a norma dell’ADR.

Tali condizioni di trasporto risultano particolarmente idonee al trasporto di grosse quantità di rifiuti derivanti da lavori stradali o dalla rimozione dell’amianto dagli edifici. Le condizioni sono inoltre idonee allo stoccaggio definitivo dei rifiuti nelle discariche riconosciute e garantiscono una maggiore facilità di carico e di conseguenza una maggiore protezione dei lavoratori dall’amianto rispetto alle condizioni applicabili a norma dell’istruzione di imballaggio P002 di cui al capitolo 4.1.4 dell’ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: -

Data di scadenza: 30 giugno 2024

HU Ungheria

RO-bi-HU-1

Oggetto: adozione della deroga RO–bi–SE-3.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Data di scadenza: 30 gennaio 2025

NL Paesi Bassi

RO-bi-NL-13

Oggetto: piano del 2015 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 e 9.

Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni per determinate quantità; disposizioni speciali; utilizzazione degli imballaggi; utilizzazione dei sovrimballaggi; documentazione; costruzione e prove degli imballaggi; carico, scarico e movimentazione; equipaggi; equipaggiamento; funzionamento; veicoli e documentazione; costruzione e omologazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: disposizioni relative al trasporto di piccole quantità di rifiuti domestici pericolosi soggetti a raccolta nonché di rifiuti domestici pericolosi di imprese, conferiti in imballaggi appropriati con una capacità massima di 60 litri. Date le piccole quantità raccolte in ciascun caso e la natura diversa delle varie sostanze, non è possibile effettuare le operazioni di trasporto nel pieno rispetto delle norme dell’ADR. Di conseguenza, il piano sopra menzionato prevede una variante semplificata che si discosta da varie disposizioni dell’ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: piano del 2015 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Osservazioni: il piano è stato ideato per consentire ai privati e alle imprese di depositare piccoli rifiuti chimici in un punto di raccolta unico. Le sostanze in questione consistono quindi di residui, ad esempio di vernici. Il livello di pericolo è ridotto al minimo dalla scelta dei mezzi di trasporto, che comporta, tra l’altro, l’utilizzo di elementi di trasporto speciali e di avvisi “Vietato fumare” con una luce gialla lampeggiante chiaramente visibile al pubblico. L’essenziale per quanto riguarda il trasporto è garantire la sicurezza, che può essere assicurata, ad esempio, trasportando le sostanze in imballaggi sigillati, in modo da evitare la dispersione o il rischio di fuoriuscita o di accumulo di vapori tossici nel veicolo. Il veicolo è dotato di elementi che permettono lo stoccaggio di diverse categorie di rifiuti e garantiscono la protezione da manovre e spostamenti accidentali e dall’apertura involontaria. Vista la diversità delle sostanze in questione, nonostante le piccole quantità di rifiuti interessate, il trasportatore deve possedere un certificato di competenza professionale. Date le scarse conoscenze dei privati in merito ai livelli di pericolo associati a queste sostanze, devono essere fornite istruzioni scritte, come stabilisce l’allegato del piano in questione.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

PT Portogallo

RO-bi-PT-1

Oggetto: documenti di trasporto per il n. ONU 1965.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni per i documenti di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: la designazione ufficiale di trasporto da indicare nei documenti di trasporto, come previsto al punto 5.4.1 del regolamento RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) per i gas commerciali butano e propano che rientrano nella rubrica collettiva “n. ONU 1965, idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s.”, trasportati in bombole, può essere sostituita da altri nomi commerciali, come:

“Butano n. ONU 1965” in caso di miscele A, A01, A02 e A0, come descritto al punto 2.2.2.3 dell’RPE, trasportato in bombole;

“Propano n. ONU 1965” in caso di miscela C, come descritto al punto 2.2.2.3 dell’RPE, trasportato in bombole.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Despacho DGTT 7560/2004, 16 aprile 2004, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del Decreto-Lei No 267-A/2003 del 27 ottobre

Osservazioni: si riconosce l’importanza di agevolare gli operatori economici nella compilazione dei documenti di trasporto delle merci pericolose, purché non sia compromessa la sicurezza di queste operazioni di trasporto.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-PT-2

Oggetto: documenti di trasporto per cisterne e contenitori vuoti non ripuliti.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni per i documenti di trasporto

Contenuto della legislazione nazionale: per i viaggi di ritorno di cisterne e contenitori vuoti che sono serviti per trasportare merci pericolose, il documento di trasporto previsto al punto 5.4.1 dell’RPE può essere sostituito dal documento di trasporto emesso per il viaggio immediatamente precedente, effettuato per consegnare le merci.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Despacho DGTT15162/2004, 28 luglio 2004, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del Decreto-Lei No 267-A/2003, del 27 ottobre.

Osservazioni: l’obbligo di prevedere, conformemente all’RPE, un documento di trasporto per le cisterne e i contenitori vuoti che hanno trasportato merci pericolose determina, in alcuni casi, difficoltà pratiche che possono essere ridotte al minimo senza compromettere la sicurezza.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-PT-3

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-BE-8

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Deliberação 12/2021, de 5 Janeiro 2021.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

FI Finlandia

RO-bi-FI-1

Oggetto: modifica delle informazioni nel documento di trasporto per le sostanze esplosive.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.2.1, lettera a).

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni speciali per la classe 1.

Contenuto della legislazione nazionale: nel documento di trasporto è ammesso indicare il numero dei detonatori (1 000 detonatori corrispondono a 1 kg di esplosivi) invece della massa netta reale delle sostanze esplosive.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: regolamento dell’agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Osservazioni: l’informazione è considerata sufficiente per i trasporti nazionali. Questa deroga è utilizzata soprattutto per l’industria mineraria ai fini del trasporto locale di piccole quantità.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-FI-3

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-DE-1

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: regolamento dell’agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-FI-4

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-SE-6

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Government Decree on a Driving Certificate for Drivers of Vehicles Carrying Dangerous Goods (decreto del governo relativo alla patente di guida per conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose) (401/2011)

Data di scadenza: 30 giugno 2027

SE Svezia

RO-bi-SE-1

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 6.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di imballaggi contenenti merci pericolose costituite da rifiuti deve essere effettuato in conformità alle disposizioni dell’ADR, che prevedono solo poche esenzioni. Le esenzioni non sono permesse per tutti i tipi di sostanze e articoli.

Le esenzioni principali sono le seguenti:

i piccoli imballaggi (meno di 30 kg) contenenti merci pericolose costituite da rifiuti possono essere sistemati in imballaggi, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, senza rispettare le disposizioni dei punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva. Non è necessario sottoporre gli imballaggi preparati per il trasporto, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, a prove con un campione rappresentativo dei piccoli imballaggi interni.

Questa esenzione è autorizzata a condizione che:

gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi siano conformi a un prototipo sottoposto a prove e approvato in conformità al gruppo di imballaggio I o II delle disposizioni applicabili dei capitoli 6.1, 6.5 o 6.6 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva;

i piccoli imballaggi siano imballati con un materiale assorbente in grado di trattenere qualsiasi liquido che potrebbe disperdersi negli imballaggi esterni, negli IBC o nei grandi imballaggi durante il trasporto; e

la massa lorda degli imballaggi, degli IBC e dei grandi imballaggi preparati per il trasporto non sia superiore alla massa lorda autorizzata indicata nel codice di omologazione ONU per il gruppo di imballaggio I o II per gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi; e

il documento di trasporto comprenda la seguente dicitura: “Imballato in conformità alla parte 16 dell’appendice S dell’ADR”.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: i punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell’allegato I, capo I.1, della direttiva sono difficili da applicare, perché gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi devono essere sottoposti a prove con un campione rappresentativo di rifiuti, difficile da prevedere in anticipo.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-SE-2

Oggetto: il nome e l’indirizzo dello speditore nel documento di trasporto.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni generali richieste nel documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione nazionale stabilisce che il nome e l’indirizzo dello speditore non sono richiesti se gli imballaggi vuoti non ripuliti sono restituiti nell’ambito di un sistema di distribuzione.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: gli imballaggi vuoti non ripuliti che vengono restituiti contengono ancora, nella maggior parte dei casi, piccole quantità di merci pericolose.

Questa deroga è utilizzata soprattutto dalle industrie quando restituiscono recipienti per gas vuoti non ripuliti in cambio di recipienti pieni.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-SE-3

Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il passaggio su strade pubbliche tra diverse parti dei medesimi siti.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strade pubbliche.

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il passaggio su strade pubbliche tra diverse parti dei medesimi siti. Le deroghe riguardano l’etichettatura e la marcatura dei colli, i documenti di trasporto, il certificato del conducente e il certificato di omologazione conformemente alla parte 9.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: esistono varie situazioni in cui le merci pericolose sono trasferite tra locali situati sui due lati di una strada pubblica. Questa forma di trasporto non costituisce trasporto di merci pericolose su strada privata e ad essa si applicano pertanto le disposizioni pertinenti. Cfr. anche l’articolo 6, paragrafo 14, della direttiva 96/49/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-SE-4

Oggetto: trasporto di merci pericolose sequestrate dalle autorità.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della legislazione nazionale: deroghe alla regolamentazione possono essere autorizzate se giustificate da motivi di protezione del lavoro, di prevenzione dei rischi durante lo scarico, di presentazione di prove ecc.

Le deroghe alla regolamentazione sono autorizzate solo se sono garantiti livelli di sicurezza soddisfacenti in condizioni di trasporto normali.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: tali deroghe possono essere applicate solo dalle autorità che sequestrano merci pericolose.

Questa deroga riguarda i trasporti locali, ad esempio di merci sequestrate dalla polizia, come esplosivi o beni rubati. Il problema posto da questo tipo di merci è che non si può mai essere certi della loro classificazione. Inoltre spesso le merci non sono imballate, contrassegnate o etichettate in conformità all’ADR. La polizia effettua ogni anno diverse centinaia di questi trasporti. Nel caso di alcolici di contrabbando, questi devono essere trasportati dal luogo in cui sono stati sequestrati fino a un deposito in cui vengono conservate le prove e poi a un impianto per la loro distruzione: i due luoghi possono anche essere a una notevole distanza l’uno dall’altro. Deroghe consentite: a) non è obbligatorio etichettare ciascun collo; e b) non è obbligatorio utilizzare colli approvati. Tuttavia ciascun pallet contenente tali colli deve essere etichettato correttamente. Devono essere rispettate tutte le altre prescrizioni. Ogni anno vengono effettuati circa 20 trasporti di questo genere.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-SE-5

Oggetto: trasporto di merci pericolose all’interno e nelle immediate vicinanze di porti.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Contenuto dell’allegato della direttiva: documenti che devono essere a bordo dell’unità di trasporto; ogni unità di trasporto con merci pericolose a bordo deve essere dotata degli equipaggiamenti specificati; omologazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: la presenza dei documenti a bordo dell’unità di trasporto non è obbligatoria (ad eccezione del certificato del conducente).

Gli equipaggiamenti di cui al punto 8.1.5 sono facoltativi a bordo di un’unità di trasporto.

Il certificato di omologazione non è necessario per i trattori.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: cfr. l’articolo 6, paragrafo 14, della direttiva 96/49/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-SE-6

Oggetto: certificato di formazione ADR degli ispettori.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire corsi di formazione.

Contenuto della legislazione nazionale: gli ispettori che eseguono l’ispezione tecnica annuale dei veicoli non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al capitolo 8.2 o a possedere il certificato di formazione ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: a volte succede che i veicoli sottoposti all’ispezione tecnica portino un carico di merci pericolose, ad esempio cisterne vuote non ripulite.

Le prescrizioni dei punti 1.3 e 8.2.3 rimangono di applicazione.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-SE-7

Oggetto: distribuzione locale di merci ONU 1202, 1203 e 1223 in autocisterne.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: per cisterne e contenitori cisterna vuoti non ripuliti, la descrizione deve essere conforme al punto 5.4.1.1.6. Il nome e l’indirizzo di destinatari multipli possono essere riportati su altri documenti.

Contenuto della legislazione nazionale: per le cisterne o i contenitori cisterna vuoti non ripuliti, la descrizione nel documento di trasporto a norma del punto 5.4.1.1.6. non è necessaria se la quantità della sostanza nel piano di carico è contrassegnata dalla cifra “0”. Il nome e l’indirizzo dei destinatari non sono richiesti in nessun documento a bordo del veicolo.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-SE-9

Oggetto: trasporti locali verso siti agricoli o siti di costruzione.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4, 6.8 e 9.1.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: documento di trasporto; costruzione delle cisterne; certificato di omologazione.

Contenuto della legislazione nazionale: i trasporti locali verso i siti agricoli o i siti di costruzione non sono soggetti ad alcune disposizioni regolamentari:

a)

non è richiesta la dichiarazione delle merci pericolose;

b)

possono restare in uso le cisterne e/o i contenitori più vecchi, costruiti non secondo le disposizioni del punto 6.8, ma secondo una legislazione nazionale precedente e installati su strutture mobili per il personale;

c)

le autocisterne più vecchie non conformi alle disposizioni del punto 6.7. o 6.8, destinate al trasporto delle sostanze di cui alle merci ONU 1268, 1999, 3256 e 3257, provviste o sprovviste di attrezzature per la posa del rivestimento stradale, possono restare in uso per i trasporti locali e nelle immediate vicinanze dei cantieri stradali;

d)

non sono richiesti i certificati di omologazione per le strutture mobili per il personale e le autocisterne provviste o sprovviste di attrezzature per la posa del rivestimento stradale.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: una “struttura mobile per il personale” è una specie di roulotte con un locale per il personale, dotata di una cisterna o di un contenitore non omologati per il gasolio destinato al rifornimento di trattori forestali.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-SE-10

Oggetto: trasporto di esplosivi in cisterne.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.4.

Contenuto dell’allegato della direttiva: gli esplosivi possono essere imballati soltanto in conformità al punto 4.1.4.

Contenuto della legislazione nazionale: l’autorità nazionale competente procederà all’omologazione dei veicoli destinati al trasporto di esplosivi in cisterne. Il trasporto in cisterne è permesso unicamente per gli esplosivi elencati nel regolamento o previa autorizzazione speciale delle autorità competenti.

Un veicolo che trasporta esplosivi in cisterne deve essere marcato ed etichettato conformemente ai punti 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 e 5.3.1.4. Un solo veicolo dell’unità di trasporto può contenere merci pericolose.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose e al regolamento svedese SÄIFS 1993:4.

Osservazioni: questa deroga è applicabile unicamente al trasporto nazionale e se l’operazione di trasporto è prevalentemente a carattere locale. La regolamentazione in questione era in vigore prima dell’adesione della Svezia all’Unione europea.

Solo due società effettuano operazioni di trasporto di esplosivi in veicoli cisterna. Nel prossimo futuro è previsto il passaggio alle emulsioni.

Vecchia deroga n. 84.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-SE-11

Oggetto: patente di guida.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative alla formazione dell’equipaggio del veicolo.

Contenuto della legislazione nazionale: la formazione dei conducenti non è autorizzata con i veicoli indicati al punto 8.2.1.1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: trasporti locali.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-SE-12

Oggetto: trasporto di fuochi d’artificio, n. ONU 0335.

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegato B, 7.2.4, V2 (1).

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni concernenti l’utilizzo dei veicoli EX/II ed EX/III.

Contenuto della legislazione nazionale: la disposizione speciale V2 1), figurante al punto 7.2.4, si applica al trasporto di fuochi d’artificio n. ONU 0335 unicamente se il contenuto netto di esplosivi è superiore a 3 000 kg (4 000 kg con rimorchio), a condizione che ai fuochi d’artificio sia stato assegnato il n. ONU 0335 in conformità alla tabella di classificazione di “default” dei fuochi d’artificio di cui al punto 2.1.3.5.5 della 14a edizione riveduta delle raccomandazioni dell’ONU sul trasporto di merci pericolose.

Questa assegnazione è soggetta all’approvazione delle autorità competenti. Viene effettuata una verifica dell’assegnazione sull’unità di trasporto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: il trasporto di fuochi d’artificio è limitato nel tempo a due brevi periodi dell’anno, il periodo di Capodanno e il periodo di fine aprile/inizio maggio. Il trasporto dagli speditori ai depositi può essere effettuato senza grandi problemi dall’attuale parco di veicoli omologati EX. Il trasporto dei fuochi d’artificio dai depositi ai punti vendita e degli articoli invenduti verso i depositi è invece limitato a causa della scarsità di veicoli omologati EX. I trasportatori non sono interessati a investire nell’omologazione perché non riescono ad ammortizzarne i costi. Ciò mette a repentaglio la sopravvivenza stessa degli speditori di fuochi d’artificio che non riescono a far arrivare sul mercato i loro prodotti.

Quando si usa questa deroga, la classificazione dei fuochi d’artificio deve essere fatta in base alla lista di “default” di cui alle raccomandazioni dell’ONU, al fine di ottenere la classificazione più aggiornata possibile.

Una deroga di tipo simile esiste per i fuochi d’artificio n. ONU 0336 compresi nella disposizione speciale 651, punto 3.3.1, dell’ADR 2005.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RO-bi-SE-13

Oggetto: adozione della deroga RO-bi-DK-4

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i) (trasporto locale su brevi distanze).

Riferimento all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell’allegato della direttiva:

Riferimento alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2027»;

2)

nell’allegato II, il capo II.3 è sostituito dal seguente:

«II.3   Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio.

Identificazione delle deroghe: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA

=

ferrovia

a/bi/bii

=

articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e lettera b), punti i) e ii)

MS

=

sigla dello Stato membro

nn

=

numero d’ordine

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA-a-DE-2

Oggetto: autorizzazione all’imballaggio combinato.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato.

Contenuto della legislazione nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all’imballaggio combinato di oggetti della classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), di aerosol (classe 2) e di materiali per la pulizia e il trattamento delle classi 3 e 6.1 (nn. ONU indicati) da essere venduti in imballaggi combinati del gruppo II e in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 21.

Osservazioni: n. di elenco: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

FR Francia

RA-a-FR-3

Oggetto: trasporti per esigenze del vettore ferroviario.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni concernenti le materie pericolose che devono figurare nella lettera di vettura.

Contenuto della legislazione nazionale: i trasporti, per le esigenze del vettore ferroviario, di quantità non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6 non sono soggetti all’obbligo di dichiarazione del carico.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RA-a-FR-4

Oggetto: esenzione dall’obbligo di etichettatura di taluni vagoni postali.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di applicare etichette sulle pareti dei vagoni.

Contenuto della legislazione nazionale: sono soggetti all’obbligo di etichettatura solo i vagoni postali che trasportano oltre 3 tonnellate di materiale della stessa classe (diversa dalle classi 1, 6.2 o 7).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

SE Svezia

RA-a-SE-1

Oggetto: l’applicazione di etichette non è necessaria sui vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose per la consegna espressa.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: i vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose devono recare etichette.

Contenuto della legislazione nazionale: l’applicazione di etichette non è necessaria sui vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose per la consegna espressa.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: il RID prevede limiti quantitativi per le merci definite “per consegna espressa”. Si tratta quindi di piccole quantità.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

DK Danimarca

RA-bi-DK-1

Oggetto: trasporto di merci pericolose nei tunnel.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle previste nell’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto riguarda i trasporti attraverso il tunnel ferroviario del collegamento fisso sul Grande Belt e sull’Øresund. Tali disposizioni alternative si riferiscono unicamente al volume di carico e alla distanza tra i carichi di merci pericolose.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bestemmelser om transport af Eksplosiver i jernbanetunnellerne på Storebælt og Øresund, 11. maj 2017.

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2027

DE Germania

RA-bi-DE-2

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

Contenuto della legislazione nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggio combinato e trasporto di rifiuti pericolosi in colli e in IBC; i rifiuti devono essere imballati in imballaggi interni (così come sono stati raccolti) e classificati in gruppi specifici (per evitare reazioni pericolose in un gruppo di rifiuti); utilizzo di istruzioni scritte speciali relative alle categorie di rifiuti, anche come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio ecc.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 20.

Osservazioni: n. di elenco 6*.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

RA–bi–DE–3

Oggetto: trasporto locale del n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d’acqua), classe 4.2, gruppo di imballaggio I, in vagoni cisterna ferroviari.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3.

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni relative alla costruzione di cisterne e vagoni cisterna. Il capitolo 6.8, punto 6.8.2.3, impone l’omologazione delle cisterne che trasportano il n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d’acqua).

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale del n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d’acqua), classe 4.2, gruppo di imballaggio I, su brevi distanze (da Sassnitz-Mukran a Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz e Bitterfeld) in vagoni cisterna ferroviari costruiti secondo le norme russe. Il trasporto di queste merci è soggetto a disposizioni operative supplementari, stabilite dalle autorità competenti in materia di sicurezza.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Data di scadenza: 30 gennaio 2025

SE Svezia

RA-bi-SE-1

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 6.

Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di imballaggi contenenti merci pericolose costituite da rifiuti deve essere effettuato in conformità alle disposizioni della direttiva rispetto alla quale sono ammesse solo poche esenzioni. Le esenzioni non sono permesse per tutti i tipi di sostanze e articoli.

Le esenzioni principali sono le seguenti:

i piccoli imballaggi (meno di 30 kg) contenenti merci pericolose costituite da rifiuti possono essere sistemati in imballaggi, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, senza rispettare le disposizioni dei punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell’allegato II, capo II.1, della direttiva. Non è necessario sottoporre gli imballaggi preparati per il trasporto, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, a prove con un campione rappresentativo dei piccoli imballaggi interni.

Questa esenzione è autorizzata a condizione che:

gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi, siano conformi a un tipo sottoposto a prove e approvato in conformità al gruppo di imballaggio I o II delle disposizioni applicabili dei capitoli 6.1, 6.5 o 6.6 dell’allegato II, capo II.1, della direttiva;

i piccoli imballaggi siano imballati con un materiale assorbente in grado di trattenere qualsiasi liquido che potrebbe disperdersi negli imballaggi esterni, negli IBC o nei grandi imballaggi durante il trasporto; e

la massa lorda degli imballaggi, degli IBC e dei grandi imballaggi preparati per il trasporto non sia superiore alla massa lorda autorizzata indicata nel codice di omologazione ONU per il gruppo di imballaggio I o II per gli imballaggi, gli IBC o i grandi imballaggi; e

il documento di trasporto comprenda la seguente dicitura: “Imballato in conformità alla parte 16 dell’appendice S del RID”.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose per ferrovia, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose

Osservazioni: i punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell’allegato II, capo II.1, della direttiva sono difficili da applicare, perché gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi devono essere sottoposti a prove con un campione rappresentativo di rifiuti, difficile da prevedere in anticipo.

Data di scadenza: 30 giugno 2027

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA-bii-DE-1

Oggetto: trasporto locale del n. ONU 1051 (cianuro di idrogeno stabilizzato, liquido, con un contenuto di acqua pari o inferiore all’1 % (massa)] in vagoni cisterna ferroviari, in deroga all’allegato II, capo II.1, punto 1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Contenuto dell’allegato della direttiva: divieto di trasporto del n. ONU 1051 (cianuro di idrogeno), stabilizzato, liquido, con un contenuto di acqua pari o inferiore all’1 % (massa) in vagoni cisterna ferroviari (cisterne RID).

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale per ferrovia su particolari tragitti prestabiliti nel quadro di un processo industriale definito e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente specificate. Il trasporto è effettuato in vagoni cisterna autorizzati specificamente a tale scopo, la cui costruzione e il cui allestimento sono adeguati costantemente in funzione dei canoni di sicurezza più recenti. Il processo di trasporto è disciplinato nel dettaglio da disposizioni di sicurezza operativa supplementari, concordate con le autorità responsabili in materia di sicurezza e di servizi di emergenza, ed è controllato dalle autorità di supervisione competenti.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, Nr E 1/97.

Data di scadenza: 1 gennaio 2023

RA–bii–DE–2

Oggetto: trasporto locale su tragitti prestabiliti del n. ONU 1402 (carburo di calcio), gruppo di imballaggio I, in contenitori su carri.

Riferimento all’allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 7.3.1.1

Contenuto dell’allegato della direttiva: disposizioni generali per il trasporto alla rinfusa. Il capitolo 3.2, tabella A, non autorizza il trasporto alla rinfusa di carburo di calcio.

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale per ferrovia del n. ONU 1402 (carburo di calcio), gruppo di imballaggio I, su particolari tragitti prestabiliti, nel quadro di un processo industriale definito e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente specificate. I carichi sono trasportati in appositi contenitori su carri. Il trasporto di queste merci è soggetto a disposizioni operative supplementari, stabilite dalle autorità competenti in materia di sicurezza.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Data di scadenza: 15 gennaio 2024»;

3)

nell’allegato III, il capo III.3 è sostituito dal seguente:

«III.3   Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio.

Identificazione delle deroghe: IW-a/bi/bii-MS-nn

IW

=

vie navigabili interne

a/bi/bii

=

articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e lettera b), punti i) e ii)

MS

=

sigla dello Stato membro

nn

=

numero d’ordine

In base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

IW-bi-DE-1

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all’allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5.

Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

Contenuto della legislazione nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggio combinato e trasporto di rifiuti pericolosi in colli e in IBC; i rifiuti devono essere imballati in imballaggi interni (così come sono stati raccolti) e classificati in gruppi specifici (per evitare reazioni pericolose in un gruppo di rifiuti); utilizzo di istruzioni scritte speciali relative alle categorie di rifiuti, anche come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio ecc.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Osservazioni: n. di elenco 6*.

Data di scadenza: 30 giugno 2027».


1.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/64


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1096 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2022

che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Corea ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID 19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell’Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l’accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione. Le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero pertanto applicarsi ai certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Corea ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Corea ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 29 settembre 2021 la Repubblica di Corea ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «COOV». La Repubblica di Corea ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. A tale riguardo la Repubblica di Corea ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 da essa rilasciati in conformità del sistema «COOV» contengono i dati di cui all’allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

La Repubblica di Corea ha inoltre informato la Commissione che non vi sono attualmente restrizioni di viaggio legate alla COVID-19 per l’ingresso e il soggiorno nel paese. Nel caso in cui dovesse sorgere la necessità di reintrodurre requisiti di viaggio, la Repubblica di Corea conferma che accetterebbe i certificati di vaccinazione e di test rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953. Per quanto riguarda i certificati di vaccinazione, la Repubblica di Corea ha informato la Commissione che i certificati relativi ai vaccini con autorizzazione a livello dell’UE saranno accettati solo se il vaccino ha completato l’iter previsto per l’inserimento nell’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS. Per quanto riguarda, in particolare, i certificati di guarigione, nel caso fosse necessario reintrodurre restrizioni di viaggio, la Repubblica di Corea conferma che non li riconoscerebbe.

(5)

Il 30 maggio 2022, in seguito a una richiesta della Repubblica di Corea, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati da tale paese sono conformi al sistema «COOV» che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953, e che consente di verificare l’autenticità, la validità e l’integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Corea in conformità del sistema «COOV» contengono i dati necessari.

(6)

La Repubblica di Corea ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Nuvaxovid e Jcovden.

(7)

La Repubblica di Corea ha inoltre informato la Commissione di non rilasciare certificati di test interoperabili.

(8)

La Repubblica di Corea ha anche informato la Commissione di non rilasciare certificati di guarigione interoperabili.

(9)

La Repubblica di Corea ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione o il risultato del test del titolare e non saranno conservati successivamente.

(10)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Corea in conformità del sistema «COOV» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(11)

I certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Corea in conformità del sistema «COOV» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953.

(12)

Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica di Corea dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Al fine di proteggere gli interessi dell’Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l’applicazione della presente decisione o abrogare quest’ultima qualora non fossero più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Al fine di collegare quanto prima la Repubblica di Corea al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione, i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Corea in conformità del sistema «COOV» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Repubblica di Corea è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).


1.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/67


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1097 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2022

che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Madagascar ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID 19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell’Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l’accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione. Le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero pertanto applicarsi ai certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Madagascar ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Madagascar ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 28 marzo 2022 la Repubblica del Madagascar ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «vaksiny.gov.mg». La Repubblica del Madagascar ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. A tale riguardo la Repubblica del Madagascar ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 da essa rilasciati in conformità del sistema «vaksiny.gov.mg» contengono i dati di cui all’allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

La Repubblica del Madagascar ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953. Tuttavia, data l’attuale situazione epidemiologica, la Repubblica del Madagascar ha informato la Commissione che per tutti i viaggiatori in arrivo negli aeroporti internazionali malgasci sono obbligatori test antigenici rapidi.

(5)

Il 1° giugno 2022, in seguito a una richiesta della Repubblica del Madagascar, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati da tale paese sono conformi al sistema «vaksiny.gov.mg» che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953, e che consente di verificare l’autenticità, la validità e l’integrità dei certificati.

(6)

La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Madagascar in conformità del sistema «vaksiny.gov.mg» contengono i dati necessari. La Repubblica del Madagascar ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Covishield, BBIBP-CorV, Vaxzevria e Jcovden.

(7)

La Repubblica del Madagascar ha inoltre informato la Commissione di non rilasciare certificati di test interoperabili.

(8)

La Repubblica del Madagascar ha anche informato la Commissione di non rilasciare certificati di guarigione interoperabili.

(9)

La Repubblica del Madagascar ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

(10)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Madagascar in conformità del sistema «vaksiny.gov.mg» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(11)

I certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Madagascar in conformità del sistema «vaksiny.gov.mg» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953.

(12)

Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica del Madagascar dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Al fine di proteggere gli interessi dell’Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l’applicazione della presente decisione o abrogare quest’ultima qualora non fossero più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Al fine di collegare quanto prima la Repubblica del Madagascar al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione, i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Madagascar in conformità del sistema «vaksiny.gov.mg» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Repubblica del Madagascar è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).


1.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/70


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1098 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2022

che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Kosovo (*) ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell’Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l’accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione. Le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero pertanto applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Kosovo ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Kosovo ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 23 settembre 2021 il Kosovo ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «Basic HIS». Il Kosovo ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. A tale riguardo il Kosovo ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 da esso rilasciati in conformità del sistema «Basic HIS» contengono i dati di cui all’allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

Il Kosovo ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(5)

Il 6 maggio 2022, in seguito a una richiesta del Kosovo, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati da tale paese sono conformi al sistema «Basic HIS» che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953, e che consente di verificare l’autenticità, la validità e l’integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Kosovo in conformità del sistema «Basic HIS» contengono i dati necessari.

(6)

Il Kosovo ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty e Vaxzevria.

(7)

Il Kosovo ha inoltre informato la Commissione di rilasciare certificati interoperabili per i test di amplificazione dell’acido nucleico.

(8)

Il Kosovo ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.

(9)

Il Kosovo ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

(10)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Kosovo in conformità del sistema «Basic HIS» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(11)

I certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Kosovo in conformità del sistema «Basic HIS» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 6, paragrafo 5, e all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.

(12)

Affinché la presente decisione sia operativa, il Kosovo dovrebbe essere collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Al fine di proteggere gli interessi dell’Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l’applicazione della presente decisione o abrogare quest’ultima qualora non fossero più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Al fine di collegare quanto prima il Kosovo al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Kosovo in conformità del sistema «Basic HIS» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

Il Kosovo è collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).


1.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/73


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1099 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2022

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Regno del Bahrein ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID 19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero pertanto applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Regno del Bahrein ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Regno del Bahrein ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 17 febbraio 2022 il Regno del Bahrein ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «BeAware Bahrain application». Il Regno del Bahrein ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo il Regno del Bahrein ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 da esso rilasciati in conformità del sistema «BeAware Bahrain application» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

Il Regno del Bahrein ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test di amplificazione dell'acido nucleico e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(5)

Il 10 giugno 2022, in seguito a una richiesta del Regno del Bahrein, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati da tale paese sono conformi al sistema «BeAware Bahrain application» che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953, e che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Regno del Bahrein in conformità del sistema «BeAware Bahrain application» contengono i dati necessari.

(6)

Il Regno del Bahrein ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Vaxzevria, BBIBP-CorV, Covaxin, COVID-19 Vaccine Janssen e Sputnik V.

(7)

Il Regno del Bahrein ha inoltre informato la Commissione di rilasciare certificati interoperabili per i test di amplificazione dell'acido nucleico, ma non per i test antigenici rapidi.

(8)

Il Regno del Bahrein ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.

(9)

Il Regno del Bahrein ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

(10)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Regno del Bahrein in conformità del sistema «BeAware Bahrain application» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(11)

I certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Regno del Bahrein in conformità del sistema «BeAware Bahrain application» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.

(12)

Affinché la presente decisione sia operativa, il Regno del Bahrein dovrebbe essere collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima qualora non fossero più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Al fine di collegare quanto prima il Regno del Bahrein al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Regno del Bahrein in conformità del sistema «BeAware Bahrain application» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

Il Regno del Bahrein è collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).


1.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/76


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1100 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2022

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell’Ecuador ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l’accettazione dei certificati COVID 19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione. Le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero pertanto applicarsi ai certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell’Ecuador ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell’Ecuador ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 5 febbraio 2022 la Repubblica dell’Ecuador ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «New development». La Repubblica dell’Ecuador ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. A tale riguardo la Repubblica dell’Ecuador ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 da essa rilasciati in conformità del sistema «New development» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

La Repubblica dell’Ecuador ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(5)

Il 10 giugno 2022, in seguito a una richiesta della Repubblica dell’Ecuador, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati da tale paese sono conformi al sistema «New development» che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953, e che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell’Ecuador in conformità del sistema «New development» contengono i dati necessari.

(6)

La Repubblica dell’Ecuador ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Spikevax, Sputnik V, BBIBP-CorV, Nuvaxovid, Soberana 02, Soberana Plus, Convidecia, CoronaVac, Vaxzevria, Abdala e Jcovden.

(7)

La Repubblica dell’Ecuador ha inoltre informato la Commissione di non rilasciare certificati di test interoperabili.

(8)

La Repubblica dell’Ecuador ha anche informato la Commissione di non rilasciare certificati di guarigione interoperabili.

(9)

La Repubblica dell’Ecuador ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.

(10)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell’Ecuador in conformità del sistema «New development» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(11)

I certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell’Ecuador in conformità del sistema «New development» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953.

(12)

Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica dell’Ecuador dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima qualora non fossero più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Al fine di collegare quanto prima la Repubblica dell’Ecuador al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica dell’Ecuador in conformità del sistema «New development» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Repubblica dell’Ecuador è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

1.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/79


RACCOMANDAZIONE n. 1/2022 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO

del 19 giugno 2022

sulle priorità del partenariato UE-Egitto 2021-2027 [2022/1101]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO,

visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra («accordo») è stato firmato il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2004.

(2)

L’articolo 76 dell’accordo abilita il consiglio di associazione UE-Egitto ad adottare decisioni ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall’accordo e a formulare adeguate raccomandazioni.

(3)

A norma dell’articolo 86 dell’accordo, le parti adottano ogni misura generale o particolare necessaria per l’adempimento degli obblighi che incombono loro a norma dell’accordo e si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dall’accordo.

(4)

Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner consentendo di rafforzare il senso di titolarità per entrambe le parti.

(5)

L’Unione europea e l’Egitto hanno convenuto di consolidare il loro partenariato concordando una serie di priorità per il periodo 2021-2027 («priorità del partenariato UE-Egitto 2021-2027»), allo scopo di rispondere alle sfide comuni cui essi devono far fronte e promuovere interessi congiunti.

(6)

Le parti dell’accordo hanno approvato il testo delle priorità del partenariato UE-Egitto 2021-2027 che favoriranno l’attuazione dell’accordo, ponendo l’accento sulla cooperazione in relazione a una serie di interessi comuni definiti congiuntamente,

RACCOMANDA:

Articolo 1

Il consiglio di associazione raccomanda alle parti di attuare le priorità del partenariato UE-Egitto 2021-2027 figuranti nell’allegato della presente raccomandazione.

Articolo 2

Le priorità del partenariato UE-Egitto 2021-2027 sostituiscono le priorità del partenariato UE-Egitto, di cui la raccomandazione n. 1/2017 del consiglio di associazione (1) aveva raccomandato l’attuazione.

Articolo 3

La presente raccomandazione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Raccomandazione n. 1/2017 del Consiglio di associazione UE-Egitto, del 25 luglio 2017, che approva le priorità del partenariato UE-Egitto (GU L 255 del 3.10.2017, pag. 26).


ALLEGATO

Priorità del partenariato UE-Egitto 2021-2027

I.   Introduzione

Le priorità del partenariato mirano a rispondere alle sfide comuni cui l'UE e l'Egitto devono far fronte, a promuovere interessi congiunti, a garantire la stabilità a lungo termine e lo sviluppo sostenibile su entrambe le sponde del Mediterraneo, a rafforzare la cooperazione e a realizzare le potenzialità inespresse della relazione tra le parti. Tali priorità prestano particolare attenzione a rafforzare la cooperazione guidata dalla «Strategia per lo sviluppo sostenibile — Visione 2030» elaborata dall'Egitto e al riesame della politica europea di vicinato indicata nella nuova agenda dell'UE per il Mediterraneo (1) e nel relativo piano economico e d'investimento per il vicinato meridionale (2), dal Green Deal europeo e dalle conclusioni del Consiglio su un partenariato rinnovato con il vicinato meridionale del 16 aprile 2021 (3), nonché ad attenuare gli effetti socioeconomici negativi della pandemia di COVID-19, anche attraverso una ripresa verde, digitale, resiliente e inclusiva. L'accordo di associazione UE-Egitto definisce il quadro generale per la cooperazione e le priorità del partenariato. Queste ultime si ispirano all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (4), agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, all'accordo di Parigi sul clima e all'impegno condiviso a favore dei valori universali della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e sono in linea con l'aspirazione, espressa nelle conclusioni del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020 (5), di un vicinato meridionale democratico, più stabile, più verde e più prospero quale priorità strategica per l'UE.

II.   Priorità

Le priorità del partenariato dovrebbero contribuire a soddisfare le aspirazioni dei cittadini di entrambe le sponde del Mediterraneo, garantendo in particolare lo sviluppo sostenibile inclusivo, la giustizia sociale, opportunità di lavoro dignitoso, la prosperità economica e condizioni di vita nettamente migliori. Gli aspetti fondamentali di questi obiettivi sono la crescita inclusiva, sostenuta dall'innovazione, e una governance efficace e partecipativa, fondata sullo Stato di diritto, sui diritti umani e sulle libertà fondamentali, compresi i diritti sociali e del lavoro e l'emancipazione femminile al fine di conseguire la parità di genere e i diritti dei minori. Le priorità tengono inoltre conto dei rispettivi ruoli dell'UE e dell'Egitto quali attori sulla scena internazionale e mirano a rafforzare sia la loro cooperazione bilaterale che quella regionale e internazionale. Una migliore connettività tra l'UE e l'Egitto, con particolare attenzione alla mobilità intelligente, automatizzata ed elettronica, alla digitalizzazione e all'economia verde, sarà uno strumento importante che offrirà nuove opportunità di cooperazione in questo contesto. L'attuazione delle iniziative faro del piano economico e d'investimento della nuova agenda per il Mediterraneo, anche attraverso iniziative di Team Europa, contribuirà alla realizzazione delle priorità del partenariato, che costituiscono una parte importante della cooperazione dell'UE con l'Egitto e contribuiscono a proteggere gli interessi e le risorse comuni nel contesto mediterraneo.

La pandemia di COVID-19 ha messo a dura prova i sistemi sanitari nazionali e ha inciso profondamente sull'economia e sulla società. L'UE e l'Egitto collaboreranno strettamente per la ripresa socioeconomica a lungo termine e lo sviluppo sostenibile. Entrambe le parti mirano a massimizzare i benefici per la ripresa delle economie dopo la COVID-19 e ad attenuare le potenziali ripercussioni.

Le seguenti priorità generali orienteranno pertanto il partenariato.

1.   Economia moderna e sviluppo sociale sostenibili dell'Egitto

In quanto partner importanti, l'UE e l'Egitto coopereranno nel promuovere gli obiettivi socioeconomici indicati nella «Strategia per lo sviluppo sostenibile — Visione 2030» elaborata dall'Egitto, con particolare attenzione alle esigenze di sviluppo sostenibile.

a)   Rafforzare la resilienza, costruire prosperità e sostenere la trasformazione verso un'economia verde e digitale

L'Egitto si impegna a conseguire la sostenibilità socioeconomica a lungo termine anche attraverso la creazione di un contesto più favorevole alla crescita inclusiva e alla creazione di posti di lavoro dignitosi e produttivi, in particolare per i giovani e le donne, anche incoraggiando l'integrazione del settore informale nell'economia formale. Ai fini della sostenibilità economica a lungo termine sono necessarie misure in grado di offrire margini di bilancio più ampi per migliorare l'attuazione della strategia per lo sviluppo sostenibile del paese, un'ulteriore riforma delle sovvenzioni e dell'imposizione fiscale, il rafforzamento del ruolo del settore privato e il miglioramento del clima imprenditoriale. In tal modo sarà possibile attrarre un maggior numero di investimenti esteri diretti, anche mediante una politica commerciale più aperta e sostenibile, appoggiando progetti infrastrutturali chiave, come ad esempio lo sviluppo di un sistema di trasporti efficiente, affidabile e sostenibile. Vista l'importanza dello sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) per la crescita sostenibile e inclusiva, questo settore continuerà a svolgere un ruolo centrale nella cooperazione dell'UE con l'Egitto. L'UE, inoltre, sosterrà le iniziative dell'Egitto miranti alla riforma della pubblica amministrazione e alla buona governance, in particolare tramite la promozione di statistiche di alta qualità e tenendo conto della rivoluzione digitale e dei nuovi modelli imprenditoriali e societari che ne conseguono.

L'UE continuerà a svolgere un ruolo importante nel sostenere il contesto imprenditoriale e la crescita economica sostenibile, anche attraverso iniziative faro concrete in settori prioritari, quali: lo sviluppo di modi di trasporto sostenibili, le infrastrutture di trasporto pubblico e la conferma della transizione dell'Egitto verso la mobilità elettrica. In linea con la realizzazione della strategia per lo sviluppo sostenibile 2030 dell'Egitto, l'UE amplierà il sostegno alla transizione del paese verso un'economia verde, compreso lo sviluppo sostenibile dei settori dell'agricoltura e dell'acqua. In tale contesto, l'UE sosterrà anche il miglioramento dell'infrastruttura digitale e, in particolare, l'accesso universale a reti rafforzate, sicure e a prezzi abbordabili, nonché la sensibilizzazione e lo scambio di informazioni e conoscenze sulle minacce alla cibersicurezza.

Riconoscendo l'importanza della ricerca e dell'innovazione per il progresso delle loro società, l'UE e l'Egitto collaboreranno ulteriormente in tutti i settori della ricerca e dell'innovazione e nella promozione delle tecnologie digitali, comprese l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza, tutelando nel contempo il diritto alla vita privata. In tal senso, l'Egitto e l'UE hanno evidenziato il loro interesse ad intensificare la cooperazione in una serie di attività pertinenti nel campo della ricerca e dell'istruzione superiore, anche nel quadro di Orizzonte Europa, Erasmus+, PRIMA e della piattaforma regionale per la ricerca e l'innovazione dell'Unione per il Mediterraneo.

Tenuto conto del patrimonio culturale inestimabile e vario dell'Egitto e del prezioso contributo del settore culturale e del turismo allo sviluppo economico del paese, al prodotto interno lordo (PIL), all'occupazione, alle riserve in valuta estera e, più in generale, alla società, si insisterà in modo particolare sul legame tra cultura, conservazione del patrimonio culturale e sviluppo economico locale. L'UE e l'Egitto collaboreranno, tra l'altro, per individuare modalità per proteggere e preservare il patrimonio culturale materiale e immateriale e proporranno azioni congiunte di cooperazione in questo settore. Al fine di affrontare l'impatto negativo della pandemia di COVID-19 sul settore del turismo nel paese, l'UE e l'Egitto collaboreranno per migliorare le opportunità in questo settore.

b)   Scambi commerciali e investimenti

L'UE e l'Egitto sono partner commerciali importanti. Le parti individueranno congiuntamente approcci adeguati per rafforzare le relazioni bilaterali in materia di scambi commerciali e di investimenti, migliorare la competitività e garantire l'accessibilità di beni e servizi ai rispettivi mercati conformemente alle regolamentazioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e all'accordo di associazione UE-Egitto, proseguendo al tempo stesso l'ulteriore integrazione dell'Egitto nelle catene del valore regionali e globali.

L'UE e l'Egitto lavoreranno a stretto contatto per presentare proposte pratiche comuni e condivise al fine di aiutare l'Egitto ad aumentare la propria competitività e la trasparenza del mercato, a rafforzare le relazioni commerciali e di investimento esistenti e a garantire che le disposizioni in materia di scambi commerciali e concorrenza dell'accordo di associazione UE-Egitto siano pienamente rispettate e che l'accordo sia attuato in modo da consentire al paese di realizzare appieno il suo potenziale. Per proteggere più efficacemente la salute e la sicurezza dei consumatori, l'UE sosterrà la trasformazione di sistemi alimentari sostenibili, nonché lo sviluppo di quadri efficaci in materia di sicurezza dei consumatori, tenendo in considerazione le regolamentazioni dell'OMC, le norme sanitarie e fitosanitarie concordate a livello internazionale e le norme e i principi pertinenti dell'UE. Entrambe le parti lavoreranno a stretto contatto per attrarre e potenziare gli investimenti europei, in particolare creando un contesto favorevole agli investimenti e valutando opportunità quali la zona economica del Canale di Suez, una politica commerciale più aperta e sostenibile e il miglioramento del quadro normativo.

L'UE sosterrà le politiche egiziane volte a promuovere il commercio elettronico, il commercio digitale e la regolamentazione della concorrenza e a rafforzare il potenziale di investimento del paese migliorando il clima imprenditoriale e lo sviluppo della strategia egiziana per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) verdi.

c)   Sviluppo e giustizia sociali

L'UE sostiene gli sforzi dell'Egitto tesi alla promozione e alla riforma dello sviluppo sociale e della giustizia sociale, nonché a un dialogo sociale significativo e inclusivo, e volti ad affrontare le sfide sociali e demografiche legate alla rapida crescita demografica, tra cui la penuria idrica e la vulnerabilità della sicurezza alimentare. Tra questi rientra il potenziamento delle risorse umane del paese, in particolare i giovani, le donne e i bambini. L'UE sosterrà gli sforzi dell'Egitto per promuovere la protezione economica e sociale delle persone in situazioni di vulnerabilità nel paese, in particolare di coloro che sono esposti ai potenziali impatti negativi delle riforme economiche e alle ricadute degli shock esterni, come la pandemia di COVID-19, attraverso reti di sicurezza sociale globali e programmi di protezione sociale mirati in linea con gli obiettivi dell'iniziativa per una vita dignitosa (Haya Karima) e dei programmi Takaful e Karama. Verrà prestata particolare attenzione alla promozione dell'emancipazione femminile e al ruolo delle donne e delle ragazze nella società e nell'economia, come indicato nella strategia nazionale per l'emancipazione femminile 2030. Inoltre, l'UE e l'Egitto continueranno a promuovere uno sviluppo socioeconomico inclusivo nelle zone rurali e urbane, nonché a migliorare la fornitura di servizi di base, a sostenere un'istruzione moderna e di qualità (anche per garantire un collegamento con le esigenze del mercato del lavoro), a migliorare le competenze digitali e l'alfabetizzazione della popolazione, la formazione tecnica e professionale e i sistemi sanitari.

L'UE e l'Egitto collaboreranno nel settore sanitario al fine di ridurre la pressione esercitata dalla COVID-19 sui servizi sanitari, in particolare nell'ambito dei vaccini, anche per sostenere l'ambizione dell'Egitto di diventare un polo regionale per la produzione e l'esportazione verso l'Africa e il Medio Oriente. L'UE condividerà la sua esperienza nell'introduzione di una copertura sanitaria inclusiva e nel miglioramento dell'assistenza sanitaria.

d)   Energia, ambiente e azione per il clima

L'UE e l'Egitto collaboreranno per la diversificazione delle fonti energetiche e per la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, con particolare attenzione alle fonti energetiche rinnovabili, alle azioni di efficienza energetica e al graduale passaggio a modi di trasporto sostenibili e a basse emissioni di carbonio per il trasporto stradale e marittimo e per l'aviazione civile. Su richiesta del governo egiziano, l'UE sosterrà le iniziative intese ad aggiornare la strategia energetica integrata, volta a soddisfare le esigenze di sviluppo sostenibile del paese e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Il rafforzamento del dialogo sull'energia e sul clima tra l'UE e l'Egitto contribuirà all'individuazione di settori chiave di cooperazione. Ciò potrebbe includere il sostegno agli sforzi compiuti dall'Egitto per diventare un polo energetico nella regione, con particolare attenzione alle energie rinnovabili, alla cooperazione in corso nel quadro del Forum East Med Gas e all'attuazione di progetti energetici reciprocamente vantaggiosi, compresi i progetti di interconnessione tra l'Egitto e l'UE.

L'UE e l'Egitto collaboreranno inoltre per effettuare ricerche congiunte, per condividere le esperienze e le migliori prassi, trasferire tecnologie e promuovere la cooperazione subregionale (intra-mediterranea), tenendo debitamente conto della salvaguardia degli ecosistemi marini del Mediterraneo.

L'UE e l'Egitto intensificheranno la cooperazione per promuovere il concetto di ecoturismo, compresa la protezione della biodiversità in Egitto e nel Mar Mediterraneo, in particolare per quanto riguarda la gestione delle riserve naturali e il ripristino delle risorse naturali degradate.

L'UE e l'Egitto collaboreranno per promuovere l'azione in materia di clima e ambiente al fine di conseguire uno sviluppo sostenibile in linea con gli impegni assunti nel quadro dell'UNFCCC, dell'accordo di Parigi e delle decisioni di Glasgow sul clima. L'UE sosterrà l'attuazione dei contributi determinati a livello nazionale dell'Egitto nei settori della mitigazione e dell'adattamento, anche attraverso i finanziamenti per il clima. Le parti coopereranno inoltre per conseguire gli obiettivi stabiliti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo e dal quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi, tra gli altri.

L'UE sosterrà gli sforzi dell'Egitto per promuovere la transizione verde, creare crescita e posti di lavoro verdi, ottimizzare il potenziale e l'uso delle fonti energetiche, diversificare ulteriormente il proprio mix energetico attraverso le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, rafforzare la governance e definire percorsi di sviluppo rispettosi dell'ambiente.

L'UE sosterrà l'Egitto nella promozione della finanza sostenibile, comprese le obbligazioni verdi, nell'adozione delle norme di sostenibilità ambientale nel suo portafoglio di investimenti interni, nonché nel rafforzamento delle sue capacità di produrre ed esportare energia rinnovabile, in particolare sotto forma di elettricità e idrogeno rinnovabile.

In considerazione della minaccia rappresentata dalla penuria idrica a livello nazionale e regionale, l'UE sosterrà l'Egitto nella gestione delle risorse idriche e in altri settori di interesse comune quali la conservazione della biodiversità, i servizi igienico-sanitari, la gestione dei rifiuti solidi, in particolare la riduzione degli inquinanti industriali, la gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti pericolosi, nonché la lotta contro la desertificazione e il degrado del suolo. L'UE e l'Egitto stanno inoltre vagliando le opportunità offerte dall'Unione per il Mediterraneo (UpM) per la cooperazione in ambito climatico, ambientale e di economia blu.

L'UE e l'Egitto rafforzeranno la cooperazione per consentire la transizione verso sistemi alimentari sostenibili, compresa la gestione sostenibile dell'agricoltura e della pesca e la conservazione dei fattori di produzione naturali per rafforzare la sicurezza alimentare.

2.   Partenariato in politica estera

a)   Stabilizzazione nel vicinato comune e oltre

Nella regione del Mediterraneo i conflitti e le crisi costituiscono un importante ostacolo alla stabilità politica e allo sviluppo sostenibile. Le iniziative congiunte dell'UE e dell'Egitto per prevenire e risolvere i conflitti, promuovere la cooperazione in materia di sicurezza, attenuare le conseguenze dei conflitti e affrontarne le cause profonde sono dunque priorità fondamentali per tutelare le persone e permettere loro di prosperare. Il partenariato tra l'UE e l'Egitto è importante per la stabilità e la prosperità del Mediterraneo, del Medio Oriente e dell'Africa e la cooperazione tra l'UE e l'Egitto continuerà a concentrarsi sugli obiettivi di contribuire alla risoluzione dei conflitti, instaurare la pace, approfondire l'integrazione economica regionale e affrontare le sfide politiche ed economiche in queste regioni.

Dato l'orientamento strategico del partenariato, l'UE e l'Egitto si sono impegnati a rafforzare la cooperazione in materia di politica estera a livello di organizzazioni bilaterali, regionali e internazionali, in particolare nelle Nazioni Unite e nei consessi multilaterali, comprese l'Unione per il Mediterraneo, la Lega degli Stati arabi (LSA) e l'Unione africana, di cui l'Egitto è membro. L'UE e l'Egitto si sono inoltre impegnati a cooperare nel quadro delle riunioni ministeriali annuali tra l'UE e i partner meridionali, come proposto nelle conclusioni del Consiglio su un partenariato rinnovato con il vicinato meridionale — Una nuova agenda per il Mediterraneo. Tra le priorità figurano i rinnovati sforzi volti ad aiutare israeliani e palestinesi a raggiungere una soluzione nel processo di pace in Medio Oriente sulla base del ruolo chiave dell'UE e dell'Egitto in tale contesto. Nel Mediterraneo orientale, l'Egitto e l'UE e i suoi Stati membri rafforzeranno, tra l'altro, la cooperazione regionale conformemente al diritto internazionale, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). L'Egitto e l'UE collaboreranno all'attuazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza, in particolare sul processo di pace in Medio Oriente, sulla Libia e sulla Siria. Inoltre, l'Egitto ospita il centro dell'Unione africana per la ricostruzione e lo sviluppo post-conflitto e la sede della Lega degli Stati arabi, con cui l'UE continuerà ad approfondire e ampliare la cooperazione. L'UE e l'Egitto rafforzeranno in futuro la cooperazione a livello multilaterale sulle grandi sfide regionali e internazionali che interessano ambe le parti, inclusa l'azione per il clima.

Alla luce del ruolo chiave dell'Egitto nello sviluppo globale e delle sue ulteriori ambizioni in tal senso, uno degli obiettivi della cooperazione UE-Egitto sarà quello di ampliare il partenariato UE-Egitto nella regione in senso lato, Africa inclusa, in settori di reciproco interesse e attraverso iniziative quali il Forum di Aswan per la pace e lo sviluppo sostenibili. Il raggiungimento di un accordo internazionale il prima possibile e in linea con la dichiarazione di principi del 2015 e con il diritto internazionale sulla questione della diga etiope è una priorità assoluta per l'UE e l'Egitto al fine di proteggere la sicurezza idrica dell'Egitto e promuovere la pace e la stabilità nell'intera regione. Un accordo internazionale basato su una soluzione negoziata contribuirà a trasformare questa controversia in un'opportunità per attrarre investimenti esteri e aumentare la stabilità per i paesi della regione e per milioni di persone. L'UE è pronta a sostenere il processo guidato dall'Unione africana in cooperazione con i partner internazionali, compresa l'UE, e a svolgere un ruolo più attivo, se utile e auspicabile per tutte le parti, condividendo la propria esperienza nella gestione delle risorse idriche condivise conformemente al diritto internazionale. Inoltre, l'UE e l'Egitto sostengono proposte volte a sviluppare la cooperazione interregionale, compresa la cooperazione trilaterale in Africa.

b)   Cooperazione nella gestione e nella risposta alle crisi

L'UE e l'Egitto intensificheranno le attività di cooperazione e di consultazione e si scambieranno esperienze in materia di gestione e prevenzione delle crisi, a livello sia bilaterale che regionale, anche attraverso il Centro internazionale del Cairo per la risoluzione dei conflitti, il mantenimento della pace e la costruzione della pace (CCCPA), per affrontare le complesse sfide alla pace, alla stabilità e allo sviluppo derivanti dai conflitti, dai cambiamenti climatici, dalle catastrofi naturali e dalle epidemie, anche attraverso COVAX, nel vicinato comune e oltre. Saranno potenziati i lavori sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici anche investendo in misure preventive e rafforzando la cooperazione in materia di protezione civile e gestione del rischio di catastrofi.

3.   Rafforzamento della stabilità

L'UE e l'Egitto condividono l'obiettivo della stabilità nelle loro società e nella regione in senso lato. I diritti umani, civili, politici, economici, sociali, culturali e del lavoro, sanciti dal diritto internazionale in materia di diritti umani, dal trattato sull'Unione europea e dai principi democratici stabiliti dalla costituzione egiziana sono essenziali per la stabilità di entrambe le parti, sono un valore comune e rappresentano la pietra angolare di un moderno Stato democratico. L'Egitto e l'UE ribadiscono il loro impegno a promuovere ulteriormente la democrazia, le libertà fondamentali e i diritti umani, la parità di genere e le pari opportunità in quanto diritti costituzionali di tutti i loro cittadini, in linea con i loro obblighi internazionali e come base per la stabilità e la sicurezza a lungo termine. L'Egitto ha compiuto passi importanti revocando lo stato di emergenza nel 2021 e pubblicando la strategia nazionale dell'Egitto in materia di diritti umani (2021-2026). Tale strategia, che comprende quattro settori prioritari, riafferma l'obiettivo nazionale dell'Egitto di realizzare tutti i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali per conseguire la stabilità, il progresso e lo sviluppo sostenibile nel paese. In quest'ottica, l'UE sosterrà l'Egitto nell'attuazione di tali diritti e obiettivi.

a)   Buona governance e uno Stato moderno e democratico

L'UE e l'Egitto ribadiscono il proprio impegno a garantire l'assunzione di responsabilità, lo Stato di diritto e il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e a rispondere alle esigenze dei loro cittadini. Tali impegni guidano l'ulteriore sostegno dell'UE agli sforzi compiuti dall'Egitto per rafforzare la capacità delle istituzioni statali ai fini di una riforma efficace del settore pubblico, facendo progredire la capacità delle istituzioni preposte all'applicazione della legge di garantire la sicurezza per tutti. In linea con il diritto internazionale e le migliori prassi, l'UE e l'Egitto rafforzeranno la cooperazione nella modernizzazione del settore della giustizia e nello sviluppo di capacità, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle moderne tecnologie, la lotta contro la corruzione, la frode e il riciclaggio di denaro nonché il recupero dei proventi di reato. L'UE e l'Egitto valuteranno inoltre la possibilità di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia penale e civile e di negoziare accordi di cooperazione tra l'Egitto e le autorità di contrasto dell'UE. L'UE e l'Egitto collaboreranno inoltre per garantire un elevato livello di protezione dei dati personali in linea con le norme internazionali in materia di protezione dei dati.

La loro cooperazione parlamentare, anche attraverso scambi strutturati tra commissioni e gruppi parlamentari, rafforzerà il coordinamento e promuoverà la comprensione reciproca. L'UE sosterrà inoltre le iniziative dell'Egitto in materia di pianificazione e fornitura di servizi pubblici a tutti i livelli, nonché gli sforzi compiuti dal paese per continuare a garantire pari opportunità economiche, sociali e politiche e a promuovere l'integrazione sociale per tutti.

b)   Sicurezza e terrorismo

La sicurezza è un obiettivo comune. Il terrorismo e l'estremismo violento che lo alimenta mettono in pericolo il tessuto sociale delle nazioni che si affacciano sulle due sponde del Mediterraneo. Si tratta di una grave minaccia per la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini. La lotta contro queste minacce rappresenta un obiettivo comune dell'UE e dell'Egitto, che possono cooperare attraverso un approccio globale. Ciò consentirebbe di affrontare le cause profonde del terrorismo nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, al fine di contrastare e prevenire con successo la radicalizzazione e promuovere lo sviluppo socioeconomico. L'UE e l'Egitto convengono sulla necessità di cooperare per sostenere il dialogo interreligioso, al fine di consolidare i principi della fraternità umana, massimizzare i fondamenti comuni di una cultura della pace, respingendo nel contempo la violenza tra le persone, nonché promuovere la tolleranza religiosa e proteggere la libertà di religione o di credo. L'UE e l'Egitto rimangono fermamente intenzionati a cooperare nella lotta contro l'estremismo e qualsiasi forma di discriminazione, incluse l'islamofobia, il razzismo e la xenofobia.

L'UE e l'Egitto rafforzeranno la cooperazione operativa nei settori relativi alla sicurezza e alla lotta al terrorismo, compresa la sicurezza aerea e la sicurezza protettiva, nonché la capacità di prevenire e combattere la criminalità organizzata transnazionale, come il traffico di migranti, la tratta di esseri umani, compresa la tratta di minori, il traffico di beni culturali e la restituzione di beni culturali oggetto di traffico illecito in linea con il diritto internazionale, il commercio illecito di stupefacenti, il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro.

Le parti convengono di rafforzare la cooperazione nell'ambito dell'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite per combattere il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, anche attraverso lo scambio di esperienze, la formazione e altre attività di rafforzamento delle capacità.

c)   Migrazione e mobilità

L'UE e l'Egitto sottolineano l'importanza di continuare a collaborare per affrontare congiuntamente in modo efficiente ed efficace le sfide della migrazione irregolare, così come tutti gli altri aspetti della migrazione e della mobilità, compresa la migrazione legale, in linea con le competenze dell'UE e degli Stati membri, attraverso partenariati globali, su misura e reciprocamente vantaggiosi, e nello spirito della dichiarazione politica del vertice e del piano d'azione comune di La Valletta, nonché prendendo atto della comunicazione della Commissione europea su un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo (6).

L'UE continuerà a sostenere gli sforzi del governo egiziano volti a rafforzare il quadro di governance in materia di migrazione e asilo e a mobilitare tempestivamente i finanziamenti in base agli strumenti pertinenti. Accogliendo con favore i risultati positivi ottenuti dall'Egitto nella gestione dei flussi migratori irregolari e sulla base di tali risultati, l'UE continuerà a sostenere gli sforzi compiuti dal paese per prevenire e combattere la migrazione irregolare, rafforzare la gestione delle frontiere e combattere la tratta e il traffico di esseri umani, anche identificando e assistendo le vittime della tratta.

L'UE e l'Egitto si impegnano a tutelare i diritti dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati, nel pieno rispetto del diritto umanitario e del diritto dei rifugiati. L'UE cercherà di sostenere e rafforzare la capacità egiziana di salvaguardare tali diritti, di fornire protezione, in linea con le norme internazionali, e l'accesso ai servizi di base, quali la sanità e l'istruzione, anche per i rifugiati, i migranti e i richiedenti asilo. L'UE cercherà di rafforzare la cooperazione con l'Egitto in materia di reinsediamento volontario. L'UE e l'Egitto promuoveranno e agevoleranno la cooperazione in materia di identificazione, rimpatrio (compreso il rimpatrio volontario assistito), riammissione e reintegrazione sostenibile dei migranti irregolari nel loro paese di origine. L'UE e l'Egitto esamineranno i settori di cooperazione in materia di gestione delle frontiere.

Tali sforzi andranno di pari passo con la cooperazione nell'affrontare e combattere le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati dai paesi terzi, in particolare i conflitti e l'instabilità, il sottosviluppo, la povertà e la disoccupazione, come pure con la cooperazione volta a eliminare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e della siccità. Essi si baseranno, tra l'altro, sullo sviluppo di opportunità socioeconomiche, in particolare di migliori prospettive per i giovani, attraverso iniziative per la creazione di posti di lavoro nel contesto della ripresa dalla COVID-19.

Una mobilità ordinata, sicura, regolare e responsabile delle persone, anche a fini educativi, evitando nel contempo la fuga di cervelli, può contribuire allo sviluppo di competenze e conoscenze che potrebbero a loro volta contribuire allo sviluppo dell'Egitto. Può inoltre creare solidi ponti tra l'UE e l'Egitto per il trasferimento di una manodopera altamente qualificata in linea con le competenze dell'UE e degli Stati membri.

III.   Principi della cooperazione

La promozione del fattore umano e dei contatti interpersonali rafforzerà i legami e consoliderà pertanto il partenariato tra l'UE e l'Egitto. La reciproca assunzione di responsabilità nei confronti della popolazione sia europea che egiziana è un elemento essenziale delle priorità del partenariato.

Le questioni di interesse comune dovrebbero altresì essere affrontate tramite una cooperazione più forte a livello regionale e subregionale (Sud-Sud). A tale riguardo, l'UE e l'Egitto collaboreranno nel quadro dell'UfM e della Fondazione Anna Lindh, in particolare in materia di dialogo interculturale.

La cultura del dialogo si è rivelata un valido strumento per lo sviluppo del rispetto reciproco. Sarà essenziale approfondire il dialogo su questioni quali la democrazia, i diritti umani, lo sviluppo socioeconomico, gli scambi commerciali, gli investimenti e le questioni regionali e internazionali di interesse comune. Il dialogo fornirà anche i mezzi per dare concretezza al partenariato e fare il punto della sua portata e dei risultati conseguiti.

Le priorità del partenariato, in linea con quelle del governo egiziano, si focalizzeranno sui giovani, fondamentali per la stabilità a lungo termine delle nostre società, e sulle donne, tematiche trasversali delle priorità del partenariato. Uno dei principali obiettivi consiste nel dar loro, tramite strumenti giuridici e pratici, la possibilità e la capacità di svolgere pienamente la loro funzione nella società partecipando attivamente all'economia e alla governance del paese. L'UE e l'Egitto continueranno a condividere esperienze nella lotta alla discriminazione e alla violenza nei confronti delle donne e nella promozione della parità di genere, nonché nella promozione dell'inclusione e nella creazione di opportunità per i giovani.

Ritenendo che la società civile costituisca un fattore importante e potente per l'attuazione delle loro priorità di partenariato e per la governance trasparente e partecipativa di uno Stato moderno e democratico e che essa sia in grado di favorire il processo di sviluppo sostenibile in corso nel paese, l'UE e l'Egitto opereranno con la società civile per contribuire efficacemente al processo di sviluppo economico, politico e sociale, a norma della costituzione egiziana e della rispettiva legislazione nazionale.

IV.   Conclusioni

In uno spirito di cotitolarità, l'UE e l'Egitto hanno definito congiuntamente tali priorità del partenariato. In correlazione con il riesame dell'agenda per il Mediterraneo e con le conclusioni del Consiglio, nel 2024 è prevista una revisione intermedia per valutare l'impatto delle priorità del partenariato e, se necessario, adattarle. Il comitato di associazione e il consiglio di associazione restano i principali organismi incaricati di effettuare annualmente la valutazione globale dell'attuazione delle priorità del partenariato.


(1)  JOIN(2021) 2 final

(2)  SWD(2021) 23 final

(3)  https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/new-agenda-mediterranean-council-approves-conclusions-renewed-partnership-southern_en

(4)  Risoluzione 70/1 dell'ONU, Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

(5)  https://www.consilium.europa.eu/media/47332/1011-12-20-euco-conclusions-it.pdf

(6)  COM(2020) 609 final


1.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 176/88


DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del 21 giugno 2022

che modifica la decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE [2022/1102]

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4, e l'articolo 16, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 95, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di partenariato ACP-UE»), è stato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2003. In conformità della decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE (2) («decisione sulle misure transitorie»), esso si deve applicare fino al 30 giugno 2022.

(2)

A norma dell'articolo 95, paragrafo 4, primo comma, dell'accordo di partenariato ACP-UE, nel settembre 2018 sono stati avviati i negoziati per un nuovo accordo di partenariato ACP-UE («nuovo accordo»). Il nuovo accordo non sarà pronto per essere applicato entro il 30 giugno 2022, data di scadenza dell'attuale quadro giuridico. È necessario pertanto modificare la decisione sulle misure transitorie al fine di prorogare ulteriormente l'applicazione delle disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE.

(3)

L'articolo 95, paragrafo 4, secondo comma, dell'accordo di partenariato ACP-UE prevede che il Consiglio dei ministri ACP-UE adotti le eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.

(4)

Il 23 maggio 2019, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha delegato al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di adottare le misure transitorie (3).

(5)

È opportuno pertanto che il Comitato degli ambasciatori ACP-UE adotti una decisione, a norma dell’articolo 95, paragrafo 4 dell'accordo di partenariato ACP-UE, di modificare la decisione sulle misure transitorie, al fine di prorogare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 giugno 2023 o fino all'entrata in vigore del nuovo accordo o all'applicazione a titolo provvisorio tra l'Unione e gli Stati ACP del nuovo accordo, se in data anteriore.

(6)

Le disposizioni dell'accordo di partenariato ACP-UE continueranno a essere applicate al fine di mantenere la continuità nelle relazioni tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra. Le misure transitorie modificate non costituiscono di conseguenza modifiche dell'accordo di partenariato ACP-UE, come previsto all'articolo 95, paragrafo 3, dell'accordo stesso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione n. 3/2019 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE la data «30 giugno 2022» è sostituita da «30 giugno 2023».

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il 1o luglio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2022

Per il Consiglio dei ministri ACP-UE

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

Daniel Emery DEDE


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. L'accordo di partenariato ACP-UE è stato modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

(2)  Decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, del 17 dicembre 2019, relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE (GU L 1 del 3.1.2020, pag. 3).

(3)  Decisione n. 1/2019 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 23 maggio 2019, relativa alla delega di poteri al Comitato degli ambasciatori ACP-UE per quanto riguarda la decisione di adottare misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 114).