ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 167I |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
24.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 167/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/994 DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2022
che attua il regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1), in particolare l'articolo 1, punto 21,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 3 giugno 2022 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2022/879, che ha modificato il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (2) e ha introdotto ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione nell'Unione, o dirette all'Unione, di taluni organi di informazione di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2022/879. A norma dell'articolo 1, punto 21, del regolamento (UE) 2022/879, l'applicabilità di tali misure nei confronti di uno o più di tali organi di informazione è subordinata all'adozione di atti di esecuzione da parte del Consiglio. |
(2) |
Dopo aver esaminato i rispettivi casi, il Consiglio ha concluso che le misure di cui all'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 25 giugno 2022 nei confronti di tutte le entità di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2022/879, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le misure di cui all'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano a decorrere dal 25 giugno 2022 nei confronti di tutte le entità di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2022/879.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
(1) GU L 153 del 3.6.2022, pag. 53.
(2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).
DECISIONI
24.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 167/3 |
DECISIONE (PESC) 2022/995 DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2022
concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. |
(2) |
Il 3 giugno 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/884 (2), che ha modificato la decisione 2014/512/PESC e ha introdotto ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione nell'Unione, o dirette all'Unione, di taluni organi di informazione di cui al punto 4 dell'allegato della decisione (PESC) 2022/884. A norma dell'articolo 1, punto 14, della decisione (PESC) 2022/884, l'applicabilità di tali misure a uno o più di detti organi di informazione è soggetta a un'ulteriore decisione del Consiglio. |
(3) |
Dopo aver esaminato i rispettivi casi, il Consiglio ha concluso che le misure restrittive di cui all'articolo 4 octies della decisione 2014/512/PESC dovrebbero applicarsi a decorrere dal 25 giugno 2022 nei confronti di tutte le entità di cui al punto 4 dell'allegato della decisione (PESC) 2022/884, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le misure di cui all'articolo 4 octies della decisione 2014/512/PESC si applicano a decorrere dal 25 giugno 2022 nei confronti di tutte le entità di cui al punto 4 dell'allegato della decisione (PESC) 2022/884.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
(1) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
(2) Decisione (PESC) 2022/884 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 128).