ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 167

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
24 giugno 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE DOGANALE SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI ACCOMPAGNATE DA CARNET TIR (CONVENZIONE TIR, 1975)

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/972 del Consiglio, del 17 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

10

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/973 della Commissione, del 14 marzo 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza per l’uso dei sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti dell’UE ( 1 )

29

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/974 della Commissione, del 16 giugno 2022, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cidre du Perche/Perche (DOP)]

34

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/975 della Commissione, del 17 marzo 2022, che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio previsto dall'articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento e le norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2021/2268 per quanto riguarda la data di applicazione di tale regolamento ( 1 )

35

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/976 della Commissione, del 22 giugno 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna ( 1 )

38

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/977 della Commissione, del 22 giugno 2022, relativo all’accettazione di due richieste di applicazione del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive istituite sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione

55

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/978 della Commissione, del 23 giugno 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

58

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/979 della Commissione, del 22 giugno 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina

88

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/980 della Commissione, del 23 giugno 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 per quanto riguarda i dazi addizionali all’importazione nel settore dello zucchero

91

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/981 della Commissione, del 23 giugno 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese

93

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/982 del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di proposte di modifica delle appendici I e II della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) in vista della 19a riunione della conferenza delle parti della CITES, e di una specie da iscrivere nell’appendice III della CITES

95

 

*

Decisione (UE) 2022/983 del Consiglio, del 17 giugno 2022, sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dell’Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all’approvazione di un progetto di modifica del regolamento interno del comitato del sistema armonizzato

100

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/984 della Commissione, del 22 giugno 2022, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo della Repubblica popolare cinese in materia di controparti centrali autorizzate a compensare derivati OTC sul mercato interbancario e soggette alla vigilanza della People’s Bank of China ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

103

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/985 della Commissione, del 22 giugno 2022, che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo di Israele in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

108

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/986 della Commissione, del 23 giugno 2022, che non approva la N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 ( 1 )

111

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2022/987 della Banca centrale europea, del 2 maggio 2022, che modifica l’indirizzo (UE) 2015/510 sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2014/60) (BCE/2022/17)

113

 

*

Indirizzo (UE) 2022/988 della Banca centrale europea, del 2 maggio 2022, che modifica l’indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2022/18) (BCE/2022/18)

131

 

*

Indirizzo (UE) 2022/989 della Banca centrale europea, del 2 maggio 2022, che modifica l’indirizzo (UE) 2021/975 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2014/31) (BCE/2022/19)

135

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2022 del consiglio di associazione UE-Giordania, del 2 giugno 2022, sulle priorità del partenariato UE-Giordania 2021-2027 [2022/990]

140

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

24.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/1


EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE DOGANALE SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI ACCOMPAGNATE DA CARNET TIR (CONVENZIONE TIR, 1975)

A norma della notifica al depositario dell'ONU C.N.91.2022.TREATIES-XI.A.16 gli emendamenti alla convenzione TIR riportati qui di seguito entrano in vigore il 25 giugno 2022 per tutte le Parti contraenti:

Articolo 18, terza riga

In luogo di quattro sostituire con otto

Aggiungere un nuovo paragrafo che reciti Le autorità doganali possono limitare il numero massimo di uffici doganali di partenza (o di destinazione) sul territorio a meno di sette ma non meno di tre.

Allegato 1, VERSIONE 1, pagina 2 di copertina: Modello di carnet TIR, norma n. 5 delle «règles relatives à l’utilisation du carnet TIR»

Sostituire quatre con huit

Allegato 1, VERSIONE 1, pagina 3 di copertina: Modello di carnet TIR versione 1, norma n. 5 delle norme relative all'impiego del carnet TIR

Sostituire quattro con otto

Allegato 1, VERSIONE 1, pagina 5 (bianca) del modello di carnet TIR, volet n. 1

Sostituire il volet n. 1 esistente 1 con (1)

Allegato 1, VERSIONE 1, pagina 6 (verde) del modello di carnet TIR versione 1, volet n. 2

Sostituire il volet n. 2 esistente 1 con (2)

Allegato 1, VERSIONE 2, pagina 2 di copertina: Modello di carnet TIR, norma n. 5 delle «règles relatives à l’utilisation du carnet TIR»

Sostituire quatre con huit

Allegato 1, VERSIONE 2, pagina 3 di copertina: Modello di carnet TIR versione 1, norma n. 5 delle norme relative all'impiego del carnet TIR

Sostituire quattro con otto

Allegato 1, VERSIONE 2, pagina 12 (bianca) del modello di carnet TIR, volet n. 1

Sostituire il volet n. 1 esistente 1 con (3)

Allegato 1, VERSIONE 2, pagina 13 (verde) del modello di carnet TIR, volet n. 2

Sostituire il volet n. 2 esistente 1 con (4)

Allegato 6, nuova nota esplicativa dell'articolo 18

Aggiungere una nuova nota esplicativa 0.18.3 che reciti

0.18.3

Le parti contraenti rendono pubbliche le informazioni relative a tali limitazioni e ne informano la commissione esecutiva TIR, anche per mezzo di un uso corretto delle applicazioni elettroniche a tal fine predisposte dal segretariato TIR con la supervisione della commissione esecutiva TIR.

GOODS MANIFEST

Image 1

Image 2

GOODS MANIFEST

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GOODS MANIFEST

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GOODS MANIFEST

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Image 8


(1)  Vedere le pagine 2 e 3 del presente documento.

(2)  Vedere le pagine 4 e 5 del presente documento.

(3)  Vedere le pagine 6 e 7 del presente documento.

(4)  Vedere le pagine 8 e 9 del presente documento.


REGOLAMENTI

24.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/10


REGOLAMENTO (UE) 2022/972 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2022

che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio (1) ha aperto contingenti tariffari autonomi dell'Unione («contingenti»). I prodotti compresi in detti contingenti possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.

(2)

Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali e considerato il fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario aprire nuovi contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2819, 09.2839, 09.2855, 09.2857 e 09.2702 a dazio zero per quantitativi adeguati di tali prodotti.

(3)

Poiché l'ambito di applicazione dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2583 e 09.2876 è divenuto inadeguato per soddisfare le esigenze degli operatori economici nell'Unione, è opportuno modificare la designazione dei prodotti compresi in tali contingenti. È opportuno pertanto modificare l'indicazione del codice TARIC applicabile a tali prodotti.

(4)

Poiché non è più nell'interesse dell'Unione mantenere i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2637, 09.2679 e 09.2740, è opportuno che tali contingenti siano chiusi con effetto a decorrere dal 1o luglio 2022.

(5)

Tenuto conto delle modifiche da apportare, e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (UE) 2021/2283.

(6)

Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime dei contingenti e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione della Commissione, del 13 dicembre 2011, in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti relativi ai prodotti interessati dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2022. È opportuno pertanto che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) 2021/2283 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  Regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, e che abroga il regolamento (UE) n. 1388/2013 (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 33).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contin-gentale

Volume contingen-tale

Dazio contin-gentale

09.2849

ex 0710 80 69

10

Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tonnellate

0  %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Ciliege dolci con l’aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (1)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

10  %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00  (1)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0  %

09.2828

2712 20 90

 

Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

1.1.-31.12.

100 000 tonnellate

0  %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Paraffina molle (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 tonnellate

0  %

09.2578

ex 2811 19 80

50

Acido solfammidico (CAS RN 5329-14-6) avente purezza, in peso, pari ad almeno il 95 %, anche con aggiunta di non più di 5 % di antiagglomerante diossido di silicio (CAS RN 112926-00-8)

1.1.-31.12.

27 000 tonnellate

0  %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 %

1.1.-31.12.

1 700 tonnellate

0  %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tonnellate

0  %

09.2819

ex 2833 25 00

30

Idrossido solfato di rame (Cu4(OH)6(SO4)), idrato (CAS RN 12527-76-3) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %

1.7.-31.12.

120 000 kg

0  %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Solfato di cesio (CAS RN 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0  %

09.2567

ex 2903 22 00

10

Tricoloroetilene (CAS RN 79-01-6) con purezza pari o superiore al 99 % inpeso

1.1.-31.12.

11 885 000 kg

0  %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0  %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tonnellate

0  %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-olo (alcole propilico) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 tonnellate

0  %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cicloproprilemetanolo (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 tonnellate

0  %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-cresolo (CAS RN 95-48-7) di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0  %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2',2'-tetrakis(idrossimetil)-3,3'-ossidipropan-1-olo (CAS RN 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0  %

09.2565

ex 2914 19 90

70

Acetilacetonato di calcio (CAS RN 19372-44-2) con purezza, in peso, pari o superiore al 95 %

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0  %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Ciclopropilmetilchetone (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0  %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acido acetico (CAS RN 64-19-7) di purezza, in peso, del 99 % o più

1.1.-31.12.

1 000 000 tonnellate

0  %

09.2702

2915 32 00

 

Acetato di vinile (CAS RN 108-05-4)

1.7.-31.12.

225 000 tonnellate

0  %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Trifluoroacetato di etile (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0  %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 tonnellate

0  %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

700 tonnellate

0  %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Ossalato di dietile (CAS RN 95-92-1)

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0  %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0  %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Acido dodecandioico (CAS RN 693-23-2), di purezza, in peso, di più di 98,5 %

1.1.-31.12.

8 000 tonnellate

0  %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tonnellate

0  %

09.2646

ex 2918 29 00

75

3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile (CAS RN 2082-79-3) con:

frazione passante al setaccio a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso e

punto di fusione tra 49 °C e 54°C,

destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) (1)

1.1.-31.12.

380 tonnellate

0  %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo (CAS RN 6683-19-8) con

frazione passante al setaccio a maglie di 250 μm superiore al 75 % in peso e a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso e

punto di fusione tra 110 °C e 125 °C,

destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) (1)

1.1.-31.12.

140 tonnellate

0  %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianidride benzofenon-3,3’,4,4’-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0  %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Tris(2,4-di-terz-butilfenil)fosfito (CAS RN 31570-04-4)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0  %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Ottadecilammina (CAS RN 124-30-1)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0  %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 tonnellate

0  %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilina (CAS RN 62-53-3) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 %

1.1.-31.12.

150 000 tonnellate

0  %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluoro-N-(1-metiletil)benzeneammina (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0  %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-fenilendiammina (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tonnellate

0  %

09.2563

ex 2922 41 00

20

L-lisina cloridrato (CAS RN 657-27-2) o soluzione acquosa di L-lisina (CAS RN 56-87-1), contenente, in peso, 50 % o più di L-lisina

1.7.-31.12.

122 500 tonnellate

0  %

09.2592

ex 2922 50 00

25

L-treonina (CAS RN 72-19-5)

1.1.-31.12.

166 000 tonnellate

0  %

09.2575

ex 2923 90 00

87

Cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil) trimetilammonio (CAS RN 3327-22-8), sotto forma di soluzione acquosa contenente, in peso, almeno il 65 %, ma non più del 71 %, di cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil)trimetilammonio

1.1.-31.12.

19 000 tonnellate

0  %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-iodoprop-2-in-1-il butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0  %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamolo (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0  %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci del capitolo 55 e della voce 6815  (1)

1.1.-31.12.

60 000 tonnellate

0  %

09.2583

ex 2926 10 00

30

Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci delle voci 2921 , 2924 , 3903 , 3906 , 3908 , 3911 e 4002  (1)

1.7.-31.12.

20 000 tonnellate

0  %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 tonnellate

0  %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monometilidrazina (CAS RN 60-34-4) sotto forma di soluzione acquosa con un contenuto in peso di monometilidrazina pari al 40 (± 5) %

1.1.-31.12.

900 tonnellate

0  %

09.2581

ex 2929 10 00

25

Diisocianato di 1,5-naftilene (CAS RN 3173-72-6), di purezza, in peso, pari o superiore a 90 %

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0  %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidina (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 tonnellate

0  %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-(trietossisilil)propil]disolfuro (CAS RN 56706-10-6)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0  %

09.2596

ex 2930 90 98

96

Acido 2-Cloro-4-(metilsolfonil)-3-((2,2,2-trifluoroetossi)metil) benzoico (CAS RN 120100-77-8)

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0  %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Esadeciltrimetossilano (CAS RN 16415-12-6), di purezza, in peso di almeno, il 95 %, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di polietilene (1)

1.1.-31.12.

165 tonnellate

0  %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldeide (furfurale)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0  %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0  %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0  %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tonnellate

0  %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonale (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 tonnellate

0  %

09.2839

ex 2933 39 99

09

2-(2-piridil)etanolo (CAS RN 103-74-2) con purezza, in peso, di 99 % o più

1.7.-31.12.

350 tonnellate

0  %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidinolo (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0  %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.-31.12.

5 tonnellate

0  %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0  %

09.2566

ex 2933 99 80

05

1,4,7,10-Tetraazaciclododecano (CAS RN 294-90-6) con purezza, in peso, pari o superiore al 96 %

1.1.-31.12.

60 tonnellate

0  %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0  %

09.2593

ex 2934 99 90

67

5-clorotiofene-2-acido carbossilico (CAS RN 24065-33-6)

1.1.-31.12.

45 000 kg

0  %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-metossilbenzoil)ammino]sulfonil] -cloruro di benzoile (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0  %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-Trimetilpentan-2-amminio (3R,5S,6E)-7-{2-[(etilsulfonil)amino]-4- (4-fluorofenil)-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il}-3,5-diidrossiept-6-enoato (CA RN 917805-85-7)

1.1.-31.12.

5 000 kg

0  %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xilosio (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0  %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 54

1.1.-31.12.

250 tonnellate

0  %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più ma non oltre l'85 % di tale colorante

1.1.-31.12.

50 tonnellate

0  %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Colorante C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Pigment Red 4

1.1.-31.12.

150 tonnellate

0  %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda

1.1.-31.12.

35 000 tonnellate

0  %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosolfonato di sodio (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 tonnellate

0  %

09.2889

3805 10 90

 

Essenza di cellulosa al solfato

1.1.-31.12.

25 000 tonnellate

0  %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colofonie ed acidi resinici di gemma

1.1.-31.12.

280 000 tonnellate

0  %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Preparazione contenente tra il 38 % (compreso) e il 50 % in peso di zinco piritione (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0  %

09.2876

ex 3811 29 00

57

Additivi costituiti da prodotti di reazione di difenilammina e noneni ramificati contenenti:

in peso, più del 20 % ma al massimo il 50 % di 4-monononildifenilammina, e

in peso, più del 50 % ma al massimo l’80 % di 4,4'-dinonildifenilammina

in peso, una percentuale totale di 2,4-dinonildifenilammina e di 2,4'-dinonildifenilammina non superiore al 15 %,

destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti (1)

1.1.-31.12.

900 tonnellate

0  %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno

1.1.-31.12.

3 000 tonnellate

0  %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Preparazione contenente en peso:

il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile (CAS RN 1119-40-0)

il 10 %, ma non più del 30 % di adipato di dimetile (CAS RN 627-93-0) e

non più del 35 % di succinato di dimetile (CAS RN 106-65-0)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0  %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Miscela di solfuri di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 tonnellate

0  %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acetofenone (CAS RN 98-86-2) di purezza, in peso, tra 60 % e 90 %

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0  %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l’estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:

tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %,

numero di acidità non superiore a 110, e

punto di fusione non inferiore a 100° C

1.1.-31.12.

1 600 tonnellate

0  %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:

75 % o più di steroli,

non più del 25 % di stanoli,

destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1)

1.1.-31.12.

2 500 tonnellate

0  %

09.2568

ex 3824 99 96

91

Miscela, in forma di pellet, contenente, in peso:

Tra il 49 % e il 50 % di bis[3(trietossisilil)propil] polisolfuri (CAS RN 211519-85-6) e

Tra il 50 % e il 51 % di nerofumo (CAS RN 1333-86-4),

di cui il 75 % o più, in peso, passano attraverso un setaccio a maglie di 0,60 mm ma non più del 10 % attraverso un setaccio a maglie di 0,25 mm (secondo il metodo ASTM D1511)

1.1.-31.12.

1 500 tonnellate

0  %

09.2820

ex 3827 90 00

10

Miscele contenenti, in peso:

tra il 60 % e il 90 % di 2-cloropropene (CAS RN 557-98-2),

tra l’8 % e il 14 % di (Z)-1-cloropropene (CAS RN 16136-84-8),

tra il 5 % e il 23 % di 2-cloropropano (CAS RN 75-29-6),

non più del 6 % di 3-cloropropene (CAS RN 107-05-1), e

non più dell’1 % di cloruro di etile (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0  %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2):

contenente in peso dal 17,5 al 20 % di gruppi idrossili e

con mediana delle particelle (D50) superiore a 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 500 tonnellate

0  %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all' 88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0  %

09.2585

ex 3907 99 80

70

Copolimero di poli(etilene tereftalato) e di cicloesandimetanolo contenente più del 10 %, in peso, di icloesandimetanolo

1.1.-31.12.

60 000 tonnellate

2  %

09.2855

ex 3910 00 00

10

Poli(metilidrosilossano) liquido con gruppi terminali di trimetilsilile (CAS RN 63148-57-2) con purezza, in peso, di 99 % o più

1.7.-31.12.

250 tonnellate

0  %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4’-bifenilene)

1.1.-31.12.

5 000 tonnellate

0  %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Fiocchi di acetato di cellulosa

1.1.-31.12.

75 000 tonnellate

0  %

09.2573

ex 3913 10 00

20

Alginato di sodio estratto da alghe brune (CAS RN 9005-38-3) con

una perdita all'essiccazione non superiore al 15 % in peso (4 ore a 105 oC),

una frazione insolubile in acqua non superiore al 2 % in peso, calcolata sul prodotto secco

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0  %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:

peso molecolare medio ponderale (Mw) non superiore a 900 000

livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg

un tenore di etanolo non superiore all’1 % in peso

un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso

1.1.-31.12.

300 kg

0  %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme:

EN 4364 (MIL-P-5425E) e DTD5592A, oppure

EN 4365 (MIL-P-8184) e DTD5592A

1.1.-31.12.

100 tonnellate

0  %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 tonnellate

0  %

09.2572

ex 5205 26 00

ex 5205 27 00

10

10

Filati di cotone semplici, greggi, bianchi

di fibre pettinate,

con lunghezza media della fibra uguale o superiore a 36,5 mm,

prodotti mediante il procedimento di filatura ad anello compatta con compressione pneumatica,

con resistenza allo strappo uguale o superiore a 26,5 cN/tex (secondo la norma ISO 2062:2009, a una velocità di 5 000  mm/min)

1.1.-31.12.

50 000 tonnellate

0  %

09.2576

ex 5208 12 16

20

Tessuti greggi ad armatura a tela aventi:

larghezza massima di 145 cm,

peso non inferiore a 120 g/m2 e non superiore a 130 g/m2,

almeno 30 trame e al massimo 45 trame per cm,

una ralinga a pieghe su entrambi i lati.

Dall'interno, la ralinga a pieghe larga 15 mm (± 2 mm) è costituita da una striscia ad armatura a tela di almeno 6 mm e non più di 9 mm e di una striscia di armatura panama di larghezza di almeno 6 mm ma non più 9 mm

1.1.-31.12.

1 500 000 m2

0  %

09.2577

ex 5208 12 96

20

Tessuti greggi ad armatura a tela aventi:

una larghezza massima di 145 cm,

di peso non inferiore a 130 g/m2 e non superiore a 145 g/m2,

almeno 30 trame e al massimo 45 trame per cm,

una ralinga a pieghe su entrambi i lati.

Dall'interno, la ralinga a pieghe larga 15 mm (± 2 mm) è costituita da una striscia ad armatura a tela di almeno 6 mm e non più di 9 mm e di una striscia di armatura panama di larghezza di almeno 6 mm ma non più 9 mm

1.1.-31.12.

2 300 000 m2

0  %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0  %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tessuti gommati e stratificati aventi le seguenti caratteristiche:

tre strati,

uno strato esterno di tessuto acrilico,

uno strato esterno di tessuto di poliestere,

lo strato intermedio di gomma di clorobutile,

lo strato intermedio ha un peso non inferiore a 452 g/m2 e non superiore a 569 g/m2,

il tessuto ha un peso totale non inferiore a 952 g/m2 e non superiore a 1 159 g/m2, e

il tessuto ha uno spessore totale non inferiore a 0,8 mm e non superiore a 4 mm,

usato per la produzione del tetto retraibile di veicoli a motore (1)

1.1.-31.12.

375 000 m2

0  %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di tipo S-glass:

composti da filamenti continui di vetro di 9 μm (±0,5 μm),

con titolo di 200 tex o più ma inferiore o uguale a 680 tex,

senza ossido di calcio, e

con una resistenza alla rottura di oltre 3 550 Mpa determinata in conformità alla norma ASTM D2343-09

per uso nell’industria aeronautica (1)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0  %

09.2628

ex 7019 66 00

10

Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2(± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0  %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo

1.1.-31.12.

50 000 tonnellate

0  %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Fogli e nastri di rame raffinato fabbricati elettroliticamente, di spessore pari o superiore a 0,015 mm

1.1.-31.12.

1 020 tonnellate

0  %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Lastre o fogli costituiti di:

uno strato di ceramica al nitruro di silicio di spessore uguale o superiore a 0,32 mm (± 0,1 mm) ma non superiore a 1,0 (± 0,1 mm) mm,

ricoperti su entrambi i lati con un foglio di rame raffinato di spessore di 0,8 mm (± 0,1 mm) e

parzialmente ricoperti da un lato con un rivestimento di argento

1.1.-31.12.

7 000 000 pezzi

0  %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Lastre:

costituite da almeno uno strato di tessuto in fibra di vetro impregnato di resina epossidica,

ricoperte su uno o su entrambi i lati da un foglio di rame di spessore non superiore a 0,15 mm,

con permittività elettrica (DK) inferiore a 5,4 a 1 MHz, misurata con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2,

con fattore di perdita inferiore a 0,035 a 1 MHz, misurato con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2,

con resistenza alle correnti striscianti (CTI) pari o superiore a 600

1.1.-31.12.

80 000 m2

0  %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0  %

09.2736

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

75

77

78

79

Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio:

in una lega conforme alle norme 5182-H19 o 5052-H19,

in rotoli di diametro esterno di almeno 1 250 mm ma non più di 1 350  mm,

di spessore (tolleranza - 0,006 mm) di 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm o 0,20 mm,

di larghezza (tolleranza ± 0,3 mm) di 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm o 356 mm,

con una tolleranza di centinatura non superiore a 0,4 mm/750 mm,

di misurazione di planarità: ± 4 unità I,

con resistenza alla trazione superiore a (5182-H19) 365 MPa o (5052-H19) 320 MPa, e

di un allungamento A50 superiore a (5182-H19) 3 % o a (5052-H19) 2,5 %

destinato a essere usato nella fabbricazione di listelli per tapparelle (1)

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0  %

09.2722

8104 11 00

 

Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio

1.1.-31.12.

120 000 tonnellate

0  %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Polvere di magnesio:

di purezza, in peso, pari o superiore al 98 %, ma non superiore al 99,5 %; e

con particelle di dimensione pari o superiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0  %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)

1.1.-31.12.

1 500 000 pezzi

0  %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Testata per pompa ad alta pressione a due cilindri di acciaio fucinato avente:

raccordi filettati a fresa di un diametro di 10 mm o più ma non più di 36,8 mm, e

canali per il carburante forati di diametro di 3,5 mm o più ma non più di 10 mm

del tipo utilizzato nei sistemi a iniezione diesel

1.1.-31.12.

65 000 pezzi

0  %

09.2569

ex 8414 90 00

80

Alloggiamento per ruota di turbocompressore in lega di alluminio o ghisa:

con una resistenza al calore fino a 400oC,

con un foro pari o superiore a 30 mm o più ma non superiore a 300 mm per l'inserimento della ruota del compressore,

destinato ad essere utilizzato nell'industria automobilistica (1)

1.1.-31.12.

4 000 000 pezzi

0  %

09.2570

ex 8482 91 90

10

Rulli con profilo logaritmico e diametro pari o superiore a 25 mm ma non superiore a 70 mm o sfere di diametro compreso tra 30 mm e 100 mm,

in acciaio 100Cr6 o acciaio 100CrMnSi6-4 (ISO 3290),

con una deviazione uguale o inferiore a 0,5 mm determinata con il metodo FBH,

destinati ad essere utilizzati nell'industria delle turbine eoliche (1)

1.1.-31.12.

600 000 pezzi

0  %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Gabbie d’ottone aventi le caratteristiche seguenti:

colate con il sistema continuo o centrifugo,

tornite,

contenenti, in peso, il 35 % o più ma non più del 38 % di zinco,

contenenti, in peso, lo 0,75 % o più ma non più dell'1,25 % di piombo,

contenenti, in peso, l'1,0 % o più ma non più dell'1,4 % di alluminio, e

con una resistenza alla trazione pari o superiore a 415 Pa,

del tipo usato per la fabbricazione dei cuscinetti a sfere

1.1.-31.12.

50 000 pezzi

0  %

09.2857

ex 8482 99 00

50

Anelli interni ed esterni di acciaio, non smerigliati, anello esterno con corridoio interno, anello interno con corridoio esterno, di diametro esterno:

tra 14 mm e 77 mm per l'anello interno, e

tra 26 mm e 101 mm per l'anello esterno

1.7.-31.12.

10 000 000 kg

0  %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza pari o superiore a 250 W, una potenza di ingresso pari o superiore a 700 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 pezzi

0  %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 42 31

75

70

Circuito stampato con diodi LED:

anche dotato di prismi/lenti e

anche provvisto di connettore/connettori,

destinato alla fabbricazione di unità di retroilluminazione per i prodotti di cui alla voce 8528  (1)

1.1.-31.12.

115 000 000 pezzi

0  %

09.2574

ex 8537 10 91

73

Dispositivo multifunzionale (cluster di strumenti) dotato di

schermo curvo TFT-LCD (raggio 750 mm) con superfici sensibili al contatto,

microprocessori e chip di memoria,

modulo acustico e altoparlante,

connettori per CAN, 3 x LIN bus, LVDS ed Ethernet,

per l'attivazione di diverse funzioni (ad esempio telaio, luce) e

per la visualizzazione dei dati relativi al veicolo e alla navigazione in funzione della situazione (ad esempio velocità, contachilometri, livello di carica della batteria),

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autovetture alimentate esclusivamente da un motore elettrico di cui alla sottovoce SA 8703 80  (1)

1.1.-31.12.

66 900 pezzi

0  %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm x 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 pezzi

0  %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Staffa di sostegno in lega di alluminio, con fori di montaggio, anche con dadi di fissaggio, per collegare indirettamente il cambio alla carrozzeria del veicolo, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (1)

1.1.-31.12.

200 000 pezzi

0  %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Fissazioni per assi, alloggiamenti, piastre forcella e pezzi di serraggio, di lega di alluminio del tipo usato per le motociclette

1.1.-31.12.

1 000 000 pezzi

0  %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) (1)

1.1.-31.12.

600 000 pezzi

0  %

09.2564

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

25

35

77

Telaio, in alluminio o alluminio, fibra di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) (1)

1.1.-31.12.

9 600 000 pezzi

0  %

09.2579

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

40

40

Cruscotto combinato con:

motori passo a passo,

indicatori e quadranti analogici,

o senza pannello microcontrollore,

o senza indicatori LED o schermo LCD

che indica almeno:

velocità,

regime del motore,

temperatura del motore,

livello del carburante,

che comunica via protocolli CAN-BUS e/o K-LINE,

utilizzato per la fabbricazione delle merci del capitolo 87 (1)

1.1.-31.12.

160 000 pezzi

0  %

»

(1)  La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell'uso finale a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

(2)  La sospensione dei dazi, tuttavia, non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.


24.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/29


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/973 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2022

che integra il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza per l’uso dei sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti dell’UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE. I prodotti fertilizzanti dell’UE contengono materiali costituenti appartenenti a una o più delle categorie di cui all’allegato II di tale regolamento. Conformemente alla categoria di materiali costituenti (CMC) 11 di tale allegato, i prodotti fertilizzanti dell’UE possono, con alcune eccezioni, contenere sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che devono essere registrati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

A norma dell’articolo 42, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1009, la Commissione è tenuta a integrare l’allegato II, parte II, CMC 11, punto 3, stabilendo criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza per l’uso dei sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE nei prodotti fertilizzanti dell’UE. A tal fine la Commissione ha incaricato il Centro comune di ricerca (JRC) di fornire consulenza scientifica (4).

(3)

I sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE costituiscono una categoria di sostanze molto eterogenea. Tali sostanze hanno caratteristiche fisiche e chimiche diverse e possono essere ottenute durante vari processi di produzione. Ai fini del presente regolamento, i sottoprodotti sono suddivisi in due categorie, a seconda del tipo di efficienza agronomica. La prima categoria riguarda i sottoprodotti che forniscono nutrienti alle piante o ai funghi o ne migliorano l’efficienza nutrizionale. La seconda categoria riguarda i sottoprodotti utilizzati come additivi tecnici in concentrazioni minori. Sebbene non siano direttamente connessi alla nutrizione o all’efficienza nutrizionale, essi migliorano la qualità del prodotto fertilizzante o la sicurezza nella relativa manipolazione.

(4)

Per quanto riguarda la prima categoria il JRC ha individuato sottoprodotti derivanti da una serie di processi di produzione, che contengono sali di ammonio, sali di solfato, sali di fosfato, zolfo elementare, carbonato di calcio e ossido di calcio. Per garantire che tali sottoprodotti abbiano un chiaro valore agronomico e non comportino effetti nocivi per la salute umana e l’ambiente, è opportuno stabilire un requisito di purezza rigoroso.

(5)

Per quanto riguarda la seconda categoria il JRC ha proposto di consentire l’uso di sottoprodotti come additivi tecnici, quali agenti indurenti, agenti leganti, riempitivi o agenti antipolvere, al fine di migliorare la tutela della salute degli utilizzatori. Per garantire che l’uso di tali sottoprodotti non comprometta l’efficienza agronomica complessiva del prodotto fertilizzante dell’UE e non abbia effetti nocivi sulla salute umana o sull’ambiente, è opportuno stabilire una concentrazione massima nel prodotto fertilizzante finale dell’UE.

(6)

Il JRC ha inoltre valutato i sottoprodotti più comunemente utilizzati secondo le pratiche esistenti. Tali sottoprodotti sono stati selezionati sulla base del loro potenziale di mercato, dei dati disponibili, della loro attuale situazione giuridica, della loro storia di uso e del loro chiaro valore agronomico, nonché sulla base della semplicità dell’elaborazione di criteri di sicurezza tenuto conto dei vincoli temporali nell’esecuzione della valutazione. I sottoprodotti individuati sono acqua madre ottenuta dalla reazione di 5(β-metil-tioetile)-idantoina con carbonato di potassio nel processo di produzione della metionina, residui della lavorazione e della purificazione dei minerali, liquido post distillazione ottenuto dal processo Solvay, calce di carburo ottenuta dalla produzione di acetilene, scorie ferrose, sali metallici ottenuti dalla lavorazione di concentrati di minerali e dal trattamento di superfici metalliche e acidi umici e fulvici ottenuti dalla decolorazione dell’acqua potabile. Tali sottoprodotti specifici dovrebbero essere utilizzati nei prodotti fertilizzanti dell’UE senza la necessità di rispettare i livelli di purezza restrittivi applicati alla prima categoria di sottoprodotti, oppure per lo scopo e alla concentrazione massima consentita per la seconda categoria di sottoprodotti. Questo perché tali sottoprodotti sono chiaramente identificati, il che ha consentito al JRC di valutare approfonditamente il loro valore agronomico e tutti i rischi specifici che possono comportare.

(7)

È inoltre opportuno stabilire i criteri di sicurezza supplementari corrispondenti per l’uso dei sottoprodotti.

(8)

Alcuni di tali sottoprodotti dovrebbero soddisfare i criteri di sicurezza che limitano il tenore di contaminanti e di altre sostanze potenzialmente pericolose, applicati in aggiunta a quelli stabiliti nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009 per la corrispondente categoria funzionale del prodotto, e fatto salvo il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9)

È opportuno stabilire valori limite aggiuntivi per i contaminanti cromo totale, tallio e vanadio. Alcuni dei sottoprodotti possono contenere tali contaminanti a causa della particolarità dei relativi processi di produzione. I valori limite proposti per tali contaminanti dovrebbero garantire che l’uso di prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti sottoprodotti in cui sono presenti tali contaminanti non ne comporti l’accumulo nel suolo. I valori limite per tali contaminanti dovrebbero essere determinati come concentrazione nel prodotto finale, analogamente a quanto disposto dalle prescrizioni di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009. Ciò è giustificato dal fatto che i criteri di sicurezza introdotti in risposta a eventuali rischi particolari individuati riguardano, di norma, il prodotto finale e non un materiale costituente. Ciò dovrebbe facilitare la valutazione della conformità e la vigilanza del mercato per tali prodotti, poiché le prove devono essere effettuate solo sul prodotto finale.

(10)

È noto che i residui della lavorazione o della purificazione dei minerali di fosfato sedimentari contengono radionuclidi naturali. Al fine di garantire l’uso sicuro di tali sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti dell’UE è opportuno stabilire i livelli massimi consentiti per i valori di concentrazione di attività dei radionuclidi naturali delle serie dell’uranio e del torio nei prodotti fertilizzanti dell’UE che contengono tali materiali.

(11)

È inoltre opportuno stabilire criteri di sicurezza aggiuntivi al fine di limitare il tenore di 16 idrocarburi policiclici aromatici (PAH16(6) e di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) (7). Il regolamento (UE) 2019/1021 stabilisce riduzioni dei rilasci per i PAH16 e i PCDD/PCDF quali sostanze prodotte non intenzionalmente durante i processi di fabbricazione, ma non introduce un valore limite in tali casi. Considerati i rischi elevati derivanti dalla presenza di tali inquinanti nei prodotti fertilizzanti, si ritiene opportuno introdurre prescrizioni più rigorose di quelle stabilite in tale regolamento. Tali valori limite dovrebbero essere stabiliti a livello di materiale costituente e non come concentrazione nel prodotto finale, al fine di garantire la coerenza con il regolamento (UE) 2019/1021.

(12)

È possibile che i valori limite per i contaminanti, i PAH16 e i PCDD/PCDF non siano pertinenti in tutti i casi. Di conseguenza i fabbricanti dovrebbero avere la possibilità di presumere che il prodotto fertilizzante rispetti una determinata prescrizione senza bisogno di effettuare verifiche, ad esempio prove, nei casi in cui il rispetto di detta prescrizione derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di fabbricazione del sottoprodotto appartenente alla CMC 11 o del prodotto fertilizzante dell’UE contenente tale sottoprodotto.

(13)

Alcuni dei sottoprodotti possono contenere selenio, che può essere tossico se presente in concentrazioni elevate. Alcuni possono inoltre contenere cloruro, che è potenzialmente pericoloso in relazione alla salinità del suolo. Nei casi in cui tali sostanze siano presenti in concentrazioni superiori a un determinato limite, il loro tenore dovrebbe essere indicato sull’etichetta in modo tale che gli utilizzatori del prodotto fertilizzante siano adeguatamente informati.

(14)

Poiché il regolamento (UE) 2019/1009 si applicherà pienamente dal 16 luglio 2022, è necessario rinviare l’applicazione del presente regolamento alla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I sottoprodotti appartenenti alla categoria di materiali costituenti (CMC) 11, di cui all’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, che forniscono nutrienti alle piante o ai funghi, o che ne migliorano l’efficienza nutrizionale, soddisfano i seguenti criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza:

a)

contengono almeno il 95 % in materia secca di sali di ammonio, sali di solfato, sali di fosfato, zolfo elementare, carbonato di calcio o ossido di calcio, o loro miscele;

b)

sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione che utilizza come materiali in entrata sostanze e miscele diverse dai sottoprodotti di origine animale o dai prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

c)

hanno un tenore di carbonio organico (Corg) non superiore allo 0,5 % della materia secca del sottoprodotto;

d)

non contengono più di 6 mg/kg di materia secca di idrocarburi policiclici aromatici (PAH16(9);

e)

non contengono più di 20 ng di equivalenti di tossicità dell’OMS (10)/kg di materia secca di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) (11).

Un prodotto fertilizzante dell’UE costituito da sottoprodotti che forniscono nutrienti alle piante o ai funghi o che ne migliorano l’efficienza nutrizionale, o che contiene tali sottoprodotti, non contiene più di:

a)

400 mg/kg di materia secca di cromo totale (Cr);

b)

2 mg/kg di materia secca di tallio (Tl).

2.   I sottoprodotti appartenenti alla CMC 11 di cui all’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, che sono utilizzati come additivi tecnici, soddisfano i seguenti criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza:

a)

sono intesi a migliorare la sicurezza o l’efficienza agronomica del prodotto fertilizzante dell’UE;

b)

sono presenti nel prodotto fertilizzante dell’UE in una concentrazione totale non superiore al 5 % in massa;

c)

non contengono più di 6 mg/kg di materia secca di idrocarburi policiclici aromatici (PAH16);

d)

non contengono più di 20 ng di equivalenti di tossicità dell’OMS (12)/kg di materia secca di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF).

Articolo 2

1.   I criteri di cui all’articolo 1 non si applicano ai sottoprodotti appartenenti alla CMC 11 di cui all’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, che sono:

a)

acqua madre ottenuta dalla reazione di 5(β-metil-tioetile)-idantoina con carbonato di potassio nel processo di produzione della metionina; o

b)

residui della lavorazione e della purificazione dei minerali, se contengono carbonati di calcio, carbonati di magnesio, solfati di calcio, ossido di magnesio, sali di fosfato e/o sali di potassio, magnesio o sodio solubili in acqua in un tenore totale superiore al 60 % di materia secca dei residui; o

c)

liquido post distillazione ottenuto dal processo Solvay; o

d)

calce di carburo ottenuta dalla produzione di acetilene; o

e)

scorie ferrose; o

f)

sostanze derivate dalla lavorazione di concentrati di minerali e dal trattamento di superfici metalliche contenenti almeno il 2 % in massa di cationi bivalenti o trivalenti di metalli di transizione (zinco (Zn), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn) o cobalto (Co)] in soluzione; o

g)

acidi umici e fulvici ottenuti dalla decolorazione dell’acqua potabile.

2.   I valori di concentrazione di attività dei radionuclidi naturali delle serie dell’U-238 e del Th-232 in un prodotto fertilizzante dell’UE costituito da residui della lavorazione o della purificazione dei minerali di fosfato sedimentari, o contenente tali residui, conformemente al paragrafo 1, lettera b), non superano 1 kBq/kg del prodotto.

3.   Un prodotto fertilizzante dell’UE costituito dai sottoprodotti di cui al paragrafo 1, lettere e) e f), o che contiene tali sottoprodotti, non contiene più di:

a)

400 mg/kg di materia secca di cromo totale (Cr);

b)

2 mg/kg di materia secca di tallio (Tl);

c)

600 mg/kg di materia secca di vanadio (V).

Articolo 3

Nei casi in cui il rispetto di una determinata prescrizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettere d) ed e), all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e d), e all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di fabbricazione del sottoprodotto o del prodotto fertilizzante dell’UE contenente tale sottoprodotto, a seconda dei casi, nella procedura di valutazione della conformità tale rispetto può essere presunto senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio prove), sotto la responsabilità del fabbricante.

Articolo 4

1.   Se un prodotto fertilizzante dell’UE è costituito dai sottoprodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, e all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a f), o contiene tali sottoprodotti, e ha un tenore di selenio (Se) superiore a 10 mg/kg di materia secca, il tenore di selenio è indicato.

2.   Se un prodotto fertilizzante dell’UE è costituito dai sottoprodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, e all’articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e g), o contiene tali sottoprodotti, e ha un tenore di cloruro (Cl-) superiore a 30 g/kg di materia secca, il tenore di cloruro è indicato tranne qualora il prodotto fertilizzante dell’UE sia prodotto mediante un processo di fabbricazione in cui le sostanze o le miscele contenenti cloruro sono state utilizzate con l’intenzione di produrre o includere sali di metalli alcalini o sali di metalli alcalino-terrosi e le informazioni relative a tali sali siano fornite conformemente all’allegato III.

3.   Il tenore di selenio o cloruro, se indicato conformemente ai paragrafi 1 e 2, è chiaramente separato dalla dichiarazione sul nutriente e può essere espresso come un intervallo di valori.

4.   Qualora il fatto che il tenore di selenio o cloruro in un simile prodotto fertilizzante dell’UE sia inferiore ai valori limite di cui ai paragrafi 1 e 2 derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di fabbricazione del sottoprodotto o del prodotto fertilizzante dell’UE contenente tale sottoprodotto, a seconda dei casi, l’etichetta può essere priva di informazioni su tali parametri senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio prove), sotto la responsabilità del fabbricante.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal 16 luglio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  Huygens D, Saveyn HGM, Technical proposals for by-products and high purity materials as component materials for EU Fertilising Products, JRC128459, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2022.

(5)  Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

(6)  Somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo[ghi]perilene.

(7)  Somma di 2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD, 1,2,3,4,7,8-HxCDD, 1,2,3,6,7,8-HxCDD, 1,2,3,7,8,9-HxCDD, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, OCDD, 2,3,7,8-TCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF, 2,3,4,7,8-PeCDF, 1,2,3,4,7,8-HxCDF, 1,2,3,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,7,8,9-HxCDF, 2,3,4,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF e OCDF.

(8)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(9)  Somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e benzo[ghi]perilene.

(10)  van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055.

(11)  Somma di 2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD, 1,2,3,4,7,8-HxCDD, 1,2,3,6,7,8-HxCDD, 1,2,3,7,8,9-HxCDD, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, OCDD, 2,3,7,8-TCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF, 2,3,4,7,8-PeCDF, 1,2,3,4,7,8-HxCDF, 1,2,3,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,7,8,9-HxCDF, 2,3,4,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF e OCDF.

(12)  van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055.


24.6.2022   

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L 167/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/974 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2022

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cidre du Perche/Perche(DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Cidre du Perche/Perche» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Cidre du Perche/Perche» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Cidre du Perche/Perche» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 100 dell’1.3.2022, pag. 43.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


24.6.2022   

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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/975 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2022

che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio previsto dall'articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento e le norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2021/2268 per quanto riguarda la data di applicazione di tale regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (1) (PRIIP), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1286/2014 stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave che deve essere redatto dagli ideatori PRIIP nonché sulla diffusione del documento contenente le informazioni chiave agli investitori al dettaglio al fine di consentire agli investitori al dettaglio di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIP. Tuttavia, a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, di detto regolamento, le società di gestione quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e le società di investimento di cui all'articolo 27 della medesima direttiva nonché le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, della suddetta direttiva erano esentate dagli obblighi di cui al suddetto regolamento fino al 31 dicembre 2021. Quando uno Stato membro applica le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE, a fondi diversi dagli OICVM offerti agli investitori al dettaglio, il regime transitorio di cui all'articolo 32, paragrafo 1, di detto regolamento si applica alle società di gestione, alle società d'investimento e alle persone che vendono quote di tali fondi o forniscono consulenza su siffatte quote agli investitori al dettaglio. Il regolamento (UE) 2021/2259 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (UE) n. 1286/2014 al fine di prorogare tale regime transitorio fino al 31 dicembre 2022.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione (4), adottato in base all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1286/2014, stabilisce norme per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti. L'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento delegato consentiva agli ideatori di PRIIP di utilizzare il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori redatto conformemente agli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE per fornire informazioni specifiche ai fini degli articoli da 11 a 13 di detto regolamento delegato, anziché il documento contenente le informazioni chiave di cui allo stesso regolamento delegato (UE) 2017/653, fino al 31 dicembre 2019, a condizione che almeno una delle opzioni di investimento sottostante di cui all'articolo 14, paragrafo 1, di detto regolamento delegato fosse un OICVM o un fondo diverso da un OICVM di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014. Il regolamento delegato (UE) 2019/1866 della Commissione (5) ha prorogato tale regime transitorio fino al 31 dicembre 2021 e il regolamento delegato (UE) 2021/2268 della Commissione (6) ha modificato il regolamento delegato (UE) 2017/653 al fine di prorogare ulteriormente tale regime transitorio fino al 30 giugno 2022.

(3)

Poiché il regolamento (UE) 2021/2259 ha ormai prorogato fino al 31 dicembre 2022 il regime transitorio di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014, è necessario che tale proroga si rifletta anche nel regolamento delegato (UE) 2017/653 e che il regime transitorio sia ulteriormente prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/653.

(4)

È necessario provvedere affinché il regolamento delegato (UE) 2021/2268 si applichi solo a decorrere dal giorno successivo alla data in cui ha fine il regime transitorio stabilito dall'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014. La data stabilita dall'articolo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/2268 dovrebbe quindi essere sostituita. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/2268,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/653

All'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2017/653, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'articolo 14, paragrafo 2, si applica fino al 31 dicembre 2022.»

Articolo 2

Modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2268

All'articolo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/2268, la data «1o luglio 2022» è sostituita da «1o gennaio 2023».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1.

(2)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(3)  Regolamento (UE) 2021/2259 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti (GU L 455 del 20.12.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2019/1866 della Commissione, del 3 luglio 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/653 per prolungare la durata dell'esenzione transitoria riguardante gli ideatori di PRIIP che offrono, come opzioni di investimento sottostante, le quote di fondi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in linea con la proroga dell'esenzione prevista al suddetto articolo (GU L 289 dell'8.11.2019, pag. 4).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2021/2268 della Commissione, del 6 settembre 2021, recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) che offrono una serie di opzioni di investimento, nonché per quanto riguarda l'allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio come opzioni di investimento sottostante con l'accordo transitorio prorogato stabilito in tale articolo (GU L 455I del 20.12.2021, pag. 1).


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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/976 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2022

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)

Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato nella provincia del Saskatchewan (Canada) e confermato il 4 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)

Il Canada ha anche notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolai localizzati entrambi nella provincia della Columbia Britannica (Canada) e confermati il 4 giugno 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)

Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità localizzato nei pressi di Southwell, Newark and Sherwood, Nottinghamshire (Inghilterra - Regno Unito) e confermato il 19 maggio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(8)

Il Regno Unito ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità localizzato nei pressi di Bexhill-on-Sea, Rother, East Sussex (Inghilterra - Regno Unito) e confermato il 15 giugno 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(9)

Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, focolaio localizzato nello stato del North Dakota (Stati Uniti) e confermato il 6 giugno 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(10)

Gli Stati Uniti hanno anche notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame: uno è localizzato nello stato del Colorado (Stati Uniti), un altro nello stato dell'Indiana (Stati Uniti) e un altro ancora nello stato di Washington (Stati Uniti) e tutti sono stati confermati il 7 giugno 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(11)

A seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.

(12)

Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.

(13)

Il Canada ha anche presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli nella provincia della Nuova Scozia (Canada) confermato l'8 febbraio 2022. Il Canada ha inoltre presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tale focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, il Canada ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia. Il Canada ha inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio.

(14)

Il Regno Unito ha anche presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a dieci focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli: un focolaio nei pressi di Alford, East Lindsey, Lincolnshire (Inghilterra - Regno Unito), confermato il 16 dicembre 2021, un focolaio nei pressi di Washington, Sunderland, Tyne & Wear (Inghilterra - Regno Unito), confermato l'11 dicembre 2021, un focolaio nei pressi di Mablethorpe, East Lindsey, Lincolnshire (Inghilterra - Regno Unito), confermato il 31 dicembre 2021, un focolaio nei pressi di Eton, Windsor & Maidenhead, Berkshire (Inghilterra - Regno Unito), confermato il 2 gennaio 2022, un focolaio nei pressi di Alford, East Lindsey, Lincolnshire (Inghilterra - Regno Unito), confermato il 3 gennaio 2022, un focolaio nei pressi di Upholland, West Lancashire, Lancashire (Inghilterra - Regno Unito), confermato il 7 gennaio 2022, un focolaio nei pressi di Byker, Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear (Inghilterra - Regno Unito), confermato il 25 gennaio 2022, un focolaio nei pressi di Bishop's Waltham, Winchester, Hampshire (Inghilterra - Regno Unito), confermato il 4 febbraio 2022, un focolaio nei pressi di Welshpool, Montgomeryshire, Powys (Galles - Regno Unito), confermato il 21 febbraio 2022, e un focolaio nei pressi di Collieston, Aberdeenshire (Scozia - Regno Unito), confermato l'11 marzo 2022. Il Regno Unito ha inoltre presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tali focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia. Il Regno Unito ha inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio.

(15)

La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada e dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli stabilimenti avicoli risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Canada e del Regno Unito dalle quali era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai.

(16)

È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/404.

(17)

Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

l'allegato V è così modificato:

a)

la parte 1 è così modificata:

i)

nella voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.2 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.2

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

8.2.2022

11.6.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

8.2.2022

11.6.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

8.2.2022

11.6.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

8.2.2022

11.6.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

8.2.2022

11.6.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

8.2.2022

11.6.2022

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

8.2.2022

11.6.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

8.2.2022

11.6.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

8.2.2022

11.6.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

8.2.2022

11.6.2022»;

ii)

nella voce relativa al Canada, dopo le righe relative alla zona CA-2.67 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da CA-2.68 a CA-2.70:

«CA

Canada

CA-2.68

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.5.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.5.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.5.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.5.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.5.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.5.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.5.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.5.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.5.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.5.2022

 

CA-2.69

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.6.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.6.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.6.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.6.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.6.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.6.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.6.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.6.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.6.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.6.2022

 

CA-2.70

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.6.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.6.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.6.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.6.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.6.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.6.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.6.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.6.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.6.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.6.2022»;

 

iii)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.69 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.69

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

16.12.2021

14.6.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

16.12.2021

14.6.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

16.12.2021

14.6.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

16.12.2021

14.6.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

16.12.2021

14.6.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

16.12.2021

14.6.2022

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

16.12.2021

14.6.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

16.12.2021

14.6.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

16.12.2021

14.6.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

16.12.2021

14.6.2022»;

iv)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.76 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.76

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

11.12.2021

20.5.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

11.12.2021

20.5.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

11.12.2021

20.5.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

11.12.2021

20.5.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

11.12.2021

20.5.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

11.12.2021

20.5.2022

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

11.12.2021

20.5.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

11.12.2021

20.5.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

11.12.2021

20.5.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

11.12.2021

20.5.2022»;

v)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.81 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.81

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

31.12.2021

14.6.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

31.12.2021

14.6.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

31.12.2021

14.6.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

31.12.2021

14.6.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

31.12.2021

14.6.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

31.12.2021

14.6.2022

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

31.12.2021

14.6.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

31.12.2021

14.6.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

31.12.2021

14.6.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

31.12.2021

14.6.2022»;

vi)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.83 e GB-2.84 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.83

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

2.1.2022

14.6.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

2.1.2022

14.6.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

2.1.2022

14.6.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

2.1.2022

14.6.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

2.1.2022

14.6.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

2.1.2022

14.6.2022

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

2.1.2022

14.6.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

2.1.2022

14.6.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

2.1.2022

14.6.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

2.1.2022

14.6.2022

GB-2.84

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

3.1.2022

14.6.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

3.1.2022

14.6.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

3.1.2022

14.6.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

3.1.2022

14.6.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

3.1.2022

14.6.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

3.1.2022

14.6.2022

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

3.1.2022

14.6.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

3.1.2022

14.6.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

3.1.2022

14.6.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

3.1.2022

14.6.2022»;

vii)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.87 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.87

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

7.1.2022

10.6.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

7.1.2022

10.6.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

7.1.2022

10.6.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

7.1.2022

10.6.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

7.1.2022

10.6.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

7.1.2022

10.6.2022

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

7.1.2022

10.6.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

7.1.2022

10.6.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

7.1.2022

10.6.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

7.1.2022

10.6.2022»;

viii)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.93 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.93

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

25.1.2022

16.6.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

25.1.2022

16.6.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

25.1.2022

16.6.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

25.1.2022

16.6.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

25.1.2022

16.6.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

25.1.2022

16.6.2022

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

25.1.2022

16.6.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

25.1.2022

16.6.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

25.1.2022

16.6.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

25.1.2022

16.6.2022»;

ix)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.96 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.96

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.2.2022

15.6.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.2.2022

15.6.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.2.2022

15.6.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.2.2022

15.6.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.2.2022

15.6.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.2.2022

15.6.2022

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.2.2022

15.6.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.2.2022

15.6.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.2.2022

15.6.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.2.2022

15.6.2022»;

x)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.100 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.100

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

21.2.2022

26.5.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

21.2.2022

26.5.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

21.2.2022

26.5.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

21.2.2022

26.5.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

21.2.2022

26.5.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

21.2.2022

26.5.2022

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

21.2.2022

26.5.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

21.2.2022

26.5.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

21.2.2022

26.5.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

21.2.2022

26.5.2022»;

xi)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.105 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.105

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

11.3.2022

11.6.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

11.3.2022

11.6.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

11.3.2022

11.6.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

11.3.2022

11.6.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

11.3.2022

11.6.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

11.3.2022

11.6.2022

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

11.3.2022

11.6.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

11.3.2022

11.6.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

11.3.2022

11.6.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

11.3.2022

11.6.2022»;

xii)

nella voce relativa al Regno Unito, dopo le righe relative alla zona GB-2.124 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone GB-2.125 e GB-2.126:

«GB

Regno Unito

GB-2.125

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

19.5.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

19.5.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

19.5.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

19.5.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

19.5.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

19.5.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

19.5.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

19.5.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

19.5.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

19.5.2022

 

GB-2.126

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

15.6.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

15.6.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

15.6.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

15.6.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

15.6.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

15.6.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

15.6.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

15.6.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

15.6.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

15.6.2022»;

 

xiii)

nella voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.224 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.225 a US-2.228:

«US

Stati Uniti

US-2.225

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

6.6.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

6.6.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

6.6.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

6.6.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

6.6.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

6.6.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

6.6.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

6.6.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

6.6.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

6.6.2022

 

US-2.226

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

7.6.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

7.6.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

7.6.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

7.6.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

7.6.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

7.6.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

7.6.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

7.6.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

7.6.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

7.6.2022

 

US-2.227

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

7.6.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

7.6.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

7.6.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

7.6.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

7.6.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

7.6.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

7.6.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

7.6.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

7.6.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

7.6.2022

 

US-2.228

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

7.6.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

7.6.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

7.6.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

7.6.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

7.6.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

7.6.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

7.6.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

7.6.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

7.6.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

7.6.2022»;

 

b)

la parte 2 è così modificata:

i)

nella voce relativa al Canada, dopo la descrizione della zona CA-2.67 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da CA-2.68 a CA-2.70:

«Canada

CA-2.68

Saskatchewan - Latitude 50.23 Longitude -105.51

The municipalities involved are:

3km PZ: Leakville

10km SZ: Buttress

CA-2.69

British Columbia - Latitude 49.47 Longitude -123.77

The municipalities involved are:

3km PZ: Sechelt

10km SZ: Halfmoon Bay, Redrooffs, Welcome Beach, Selma Park and Davis Bay

CA-2.70

British Columbia - Latitude 49.62 Longitude -119.71

The municipalities involved are:

3km PZ: Crescent Beach, Summerland and Prairie Valley

10km SZ: Garnet Valley, Trout Creek and Naramata»;

ii)

nella voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.124 sono aggiunte le descrizioni seguenti della zona GB-2.125:

«Regno Unito

GB-2.125

Near Southwell, Newark and Sherwood, Nottinghamshire, England, United Kingdom:

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.08 and W1.02.

GB-2.126

Near Bexhill-on-Sea, Rother, East Sussex, England, United Kingdom:

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N50.85 and E0.48.»;

iii)

nella voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.224 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da US-2.225 a US-2.228:

«Stati Uniti

US-2.225

State of North Dakota

McHenry County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 100.9582508°W 48.6336040°N).

US-2.226

State of Colorado - Weld 02

Weld County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 104.3905872°W 40.2270488°N).

US-2.227

State of Indiana

Allen County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.0330293°W 41.2930932°N).

US-2.228

State of Washington

King County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 122.2801723°W 47.8554063°N).»;

2)

nell'allegato XIV, la parte 1 è così modificata:

i)

nella voce relativa al Canada, le righe relative alla zona CA-2.2 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.2

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

8.2.2022

11.6.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

8.2.2022

11.6.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

8.2.2022

11.6.2022»;

ii)

nella voce relativa al Canada, dopo le righe relative alla zona CA-2.67 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da CA-2.68 a CA-2.70:

«CA

Canada

CA-2.68

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.5.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.5.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.5.2022

 

CA-2.69

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.6.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.6.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.6.2022

 

CA-2.70

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.6.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.6.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.6.2022»;

 

iii)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.69 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.69

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

16.12.2021

14.6.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

16.12.2021

14.6.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

16.12.2021

14.6.2022»;

iv)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.76 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.76

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

11.12.2021

20.5.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

11.12.2021

20.5.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

11.12.2021

20.5.2022»;

v)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.81 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.81

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

31.12.2021

14.6.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

31.12.2021

14.6.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

31.12.2021

14.6.2022»;

vi)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.83 e GB-2.84 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.83

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

2.1.2022

14.6.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

2.1.2022

14.6.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

2.1.2022

14.6.2022

GB-2.84

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

3.1.2022

14.6.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

3.1.2022

14.6.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

3.1.2022

14.6.2022»;

vii)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.87 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.87

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

7.1.2022

10.6.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

7.1.2022

10.6.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

7.1.2022

10.6.2022»;

viii)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.93 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.93

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

25.1.2022

16.6.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

25.1.2022

16.6.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

25.1.2022

16.6.2022»;

ix)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.96 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.96

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.2.2022

15.6.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.2.2022

15.6.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.2.2022

15.6.2022»;

x)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.100 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.100

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

21.2.2022

26.5.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

21.2.2022

26.5.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

21.2.2022

26.5.2022»;

xi)

nella voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB-2.105 sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-2.105

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

11.3.2022

11.6.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

11.3.2022

11.6.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

11.3.2022

11.6.2022»;

xii)

nella voce relativa al Regno Unito, dopo le righe relative alla zona GB-2.124 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone GB-2.125 e GB-2.126:

«GB

Regno Unito

GB-2.125

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

19.5.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

19.5.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

19.5.2022

 

GB-2.126

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

15.6.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

15.6.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

15.6.2022»;

 

xiii)

nella voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.224 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.225 a US-2.228:

«US

Stati Uniti

US-2.225

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

6.6.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

6.6.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

6.6.2022

 

US-2.226

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

7.6.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

7.6.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

7.6.2022

 

US-2.227

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

7.6.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

7.6.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

7.6.2022

 

US-2.228

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

7.6.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

7.6.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

7.6.2022».

 


24.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/55


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/977 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2022

relativo all’accettazione di due richieste di applicazione del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive istituite sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione, del 24 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese (2), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Il 29 novembre 2010 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio (3) («il regolamento iniziale»), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità («il prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»).

(2)

Il 26 febbraio 2017, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure del regolamento iniziale per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325.

(3)

Nell’inchiesta conclusasi con l’istituzione dei dazi antidumping («l’inchiesta iniziale») si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della RPC in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. I produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325.

(4)

Per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra lo 0 % e il 9,8 % sulle importazioni del prodotto in esame. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione è stata istituita un’aliquota del dazio pari al 5,3 %.

(5)

Conformemente all’articolo 4 del regolamento iniziale, la Commissione può modificare l’allegato del medesimo regolamento concedendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

a)

non ha esportato nell’Unione il prodotto in esame nel periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009 («il periodo dell’inchiesta iniziale») («prima condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»);

b)

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale («seconda condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»); e

c)

ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell’Unione («terza condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).

B.   RICHIESTE DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

(6)

Le società Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Industrial Co., Ltd. e Zhejiang Sanwei Material Technology Co., Ltd. («i richiedenti») hanno presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. I richiedenti hanno affermato di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento iniziale («le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).

(7)

Al fine di determinare se i richiedenti soddisfacessero le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha innanzitutto inviato loro un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova che dimostrassero l’adempimento di tali condizioni.

(8)

Dopo aver analizzato le risposte al questionario, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che sono stati forniti dai richiedenti.

(9)

La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se i richiedenti soddisfacessero le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. A tal fine essa ha analizzato gli elementi di prova forniti dai richiedenti nelle risposte al questionario, consultando varie banche dati online fra cui Orbis (4) ed effettuando un controllo incrociato delle informazioni delle società con le informazioni pubblicamente disponibili su Internet. Parallelamente la Commissione ha informato anche l’industria dell’Unione in merito alle richieste dei richiedenti, invitandola a fornire eventuali osservazioni, se ritenuto necessario. L’industria dell’Unione non ha presentato osservazioni in merito alla conformità dei richiedenti alle condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.

C.   ANALISI DELLE RICHIESTE

Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Industrial Co., Ltd. («Billion»)

(10)

In merito alla prima condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, durante il periodo dell’inchiesta iniziale Billion non disponeva di capacità produttive per la fabbricazione di filati industriali e pertanto non esportava nell’Unione. Billion ha investito in tali capacità produttive a partire dal 2019 (5). Pertanto, e in assenza di elementi di prova contrari, il richiedente soddisfa questa condizione.

(11)

In merito alla seconda condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha stabilito che Billion non è collegato a nessuno dei produttori esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping iniziali. La Commissione ha inoltre sottoposto ad esame gli azionisti di Billion e nessuno di essi è risultato soggetto alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale. Il richiedente soddisfa pertanto questa condizione.

(12)

In merito alla terza condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha stabilito che il richiedente ha esportato nell’Unione nel 2021, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Billion ha presentato fatture, una bolla di accompagnamento merci, una polizza di carico e una ricevuta di pagamento per un ordine effettuato nel 2021 da società con sede in Belgio e nei Paesi Bassi. Billion soddisfa pertanto questa condizione.

(13)

Di conseguenza, Billion soddisfa tutte e tre le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e la richiesta dovrebbe essere accettata. Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.

Zhejiang Sanwei Material Technology Co., Ltd. («Sanwei»)

(14)

In merito alla prima condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha stabilito che il richiedente effettivamente non ha esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale, in quanto la società Sanwei è stata fondata nell’ottobre 2017. Pertanto, e in assenza di elementi di prova contrari, il richiedente soddisfa questa condizione.

(15)

In merito alla seconda condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha stabilito che Sanwei non è collegato a nessuno dei produttori esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping iniziali. La Commissione ha inoltre sottoposto ad esame gli azionisti di Sanwei e nessuno di essi è risultato soggetto alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale. Il richiedente soddisfa pertanto questa condizione.

(16)

In merito alla terza condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, la Commissione ha stabilito che il richiedente ha esportato nell’Unione nel 2021, dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Sanwei ha presentato fatture, una bolla di accompagnamento merci, una polizza di carico e una ricevuta di pagamento per un ordine effettuato nel 2021 da una società tedesca. Sanwei soddisfa pertanto questa condizione.

(17)

Di conseguenza, Sanwei soddisfa tutte e tre le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e la richiesta dovrebbe essere accettata. Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.

D.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(18)

I richiedenti e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere a Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Industrial Co., Ltd. e a Zhejiang Sanwei Material Technology Co., Ltd. l’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.

(19)

Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.

(20)

Il regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le seguenti società sono aggiunte all’elenco di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325:

Società

Codice addizionale TARIC

Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Industrial Co., Ltd.

A977

Zhejiang Sanwei Material Technology Co., Ltd.

A977

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 49 del 25.2.2017, pag. 6.

(3)  GU L 315 dell’1.12.2010, pag. 1.

(4)  Orbis è un fornitore mondiale di informazioni aziendali comprendente più di 220 milioni di società di tutto il mondo. Fornisce principalmente informazioni standardizzate riguardo a società private e strutture societarie.

(5)  https://www.oerlikon.com › ecoma › files › 2020-07_OBA_Billion_IDY_en.pdf.


24.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/58


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/978 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2022

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare gli articoli 16 e 20,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), in particolare gli articoli 13 e 16,

considerando quanto segue:

1.   PREMESSA

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione (3), la Commissione europea ha istituito una misura di salvaguardia definitiva su determinati prodotti di acciaio ("la misura di salvaguardia"), che consiste in contingenti tariffari per determinati prodotti di acciaio ("il prodotto in esame") comprendenti 26 categorie di prodotti di acciaio, fissati a livelli tali da preservare i flussi commerciali tradizionali per categoria di prodotti. Un dazio doganale del 25 % si applica solo oltre le soglie quantitative di tali contingenti tariffari. La misura di salvaguardia è stata istituita per un periodo iniziale di tre anni, vale a dire fino al 30 giugno 2021 ("il regolamento definitivo").

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione (4) ("il regolamento di proroga"), la Commissione ha prorogato la durata della misura di salvaguardia fino al 30 giugno 2024.

(3)

Al considerando 161 del regolamento definitivo, la Commissione si è impegnata a procedere a una valutazione della situazione su base regolare e a prendere in considerazione un riesame almeno alla fine di ogni anno di imposizione delle misure. In tale ottica la Commissione ha condotto due inchieste di riesame del funzionamento, rispettivamente nel 2019 e nel 2020.

(4)

Al considerando 85 del regolamento di proroga, la Commissione ha dichiarato che "affinché nel frattempo il funzionamento della salvaguardia resti adeguato all’evoluzione del mercato e in linea con l’interesse di tutte le parti coinvolte, la Commissione procederà a un riesame di tale funzionamento, come avvenuto nel 2019 e nel 2020. Tale procedura di riesame sarà aperta con sufficiente anticipo al fine di introdurre le modifiche eventualmente necessarie a decorrere dal 1o luglio 2022, dopo il primo anno di proroga".

(5)

La Commissione ha pertanto aperto un’inchiesta di riesame del funzionamento mediante un avviso di apertura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 17 dicembre 2021 (5), invitando le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire elementi di prova riguardanti in particolare i seguenti motivi di riesame:

a)

assegnazione e gestione dei contingenti tariffari;

b)

sostituzione (crowding-out) dei flussi commerciali tradizionali;

c)

aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alla misura;

d)

livello di liberalizzazione;

e)

incidenza sulla misura delle modifiche della misura prevista dalla Sezione 232 degli Stati Uniti.

2.   PROCEDURA

(6)

Il rispetto delle procedure è stato garantito da una procedura scritta in due fasi, in cui le parti interessate hanno dapprima presentato le proprie osservazioni e gli elementi di prova e successivamente hanno avuto la possibilità di confutare le comunicazioni iniziali delle altre parti. Nel complesso, la Commissione ha ricevuto più di 100 comunicazioni e contestazioni.

(7)

Mentre era in corso l’inchiesta di riesame del funzionamento e prima della sua conclusione, alla misura di salvaguardia sono state apportate una serie di modifiche. A marzo 2022, con il regolamento (UE) 2022/428 (6), l’UE ha imposto un divieto all’importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Russia e dalla Bielorussia (7), nel quadro del quarto pacchetto di sanzioni in risposta all’invasione russa dell’Ucraina. Al fine di evitare una possibile carenza di approvvigionamento nel mercato dell’acciaio dell’Unione derivante da tale divieto, con il regolamento (UE) 2022/434 (8), la Commissione ha modificato la misura di salvaguardia, ridistribuendo proporzionalmente i contingenti specifici per paese di Russia e Bielorussia tra altri paesi fornitori per ciascuna categoria di prodotti interessata.

(8)

Inoltre con regolamento (UE) 2022/664 (9) la Commissione ha assoggettato il Sud Africa e altri paesi della Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe ("SADC") aderenti all’accordo di partenariato economico ("APE") alla misura di salvaguardia a partire dal 1o maggio 2022, a seguito della scadenza dell’esenzione di cui beneficiavano in virtù di un APE bilaterale.

(9)

Infine la Commissione ha sospeso temporaneamente l’applicazione della misura di salvaguardia nei confronti dell’Ucraina (10). L’effetto di questa sospensione è che, finché resterà in vigore, le importazioni dall’Ucraina non saranno conteggiate in alcun contingente, sia esso specifico per paese oppure residuo (11). Analogamente, nel calcolo dei contingenti residui non si tiene conto dei volumi delle importazioni dall’Ucraina durante il periodo di riferimento dell’inchiesta iniziale (2015-2017) (12).

3.   RISULTANZE DELL’INCHIESTA

(10)

A seguito di un’analisi approfondita di tutte le comunicazioni ricevute e dei dati disponibili, la Commissione è giunta alle conclusioni che sono esposte nelle sezioni seguenti, secondo lo schema utilizzato nell’avviso di apertura.

3.1.   Assegnazione e gestione dei contingenti tariffari

Osservazioni delle parti interessate

(11)

Alcune parti interessate (alcuni paesi terzi e utilizzatori) hanno chiesto di sostituire la gestione trimestrale dei contingenti con una gestione annuale, mentre altri (industria dell’Unione) hanno chiesto di introdurre una gestione mensile. Alcune parti (industria dell’Unione) hanno anche chiesto di limitare il riporto dei contingenti inutilizzati al 4 %, mentre altre (alcuni paesi terzi e utilizzatori) hanno chiesto di ridistribuire la quota di determinati contingenti specifici per paese inutilizzati. Altre parti (alcuni paesi terzi e utilizzatori) hanno inoltre chiesto di eliminare il sistema di contingenti specifici per paese e di introdurre invece contingenti gestiti a livello globale. Infine altre parti interessate hanno chiesto di eliminare i contingenti di alcuni paesi e di ridistribuirli tra le altre origini, come pure di assegnare un contingente specifico per paese ad alcuni paesi che esportano nell’ambito del contingente residuo.

Valutazione

(12)

I contingenti, sia specifici per paese sia residui, sono stati assegnati sulla base dell’andamento delle esportazioni nel periodo di riferimento dell’inchiesta iniziale (13). Il sistema di gestione trimestrale dei contingenti si è dimostrato efficace nel garantire la stabilità del mercato dell’Unione, evitando improvvisi aumenti delle importazioni che destabilizzerebbero il mercato (14) e garantendo un flusso di importazioni ordinato e prevedibile per tutto l’anno. Questo sistema permette inoltre di mantenere i flussi commerciali tradizionali, in termini di volumi e di origini, senza dazi supplementari.

(13)

Questo sistema garantisce un equilibrio tra gli opposti interessi in gioco. In primo luogo, agisce a favore dell’industria dell’Unione perché evita un afflusso eccessivo di importazioni in un periodo breve, con i conseguenti effetti negativi sul mercato. In secondo luogo, va a vantaggio anche di alcuni paesi terzi e di alcuni utilizzatori dell’Unione, in quanto i primi altrimenti sarebbero indebitamente estromessi dal mercato da altri fornitori più grandi e non sarebbero in grado di rifornire gli utilizzatori dell’Unione, ai quali a loro volta sarebbe impedito di comprare il materiale di cui hanno bisogno da queste specifiche origini. Infine esso consente ai maggiori paesi esportatori di superare i propri tradizionali flussi commerciali nella maggior parte delle categorie, accedendo al contingente residuo nell’ultimo trimestre di un periodo in cui i fornitori già aventi diritto al contingente residuo non sono stati in grado di utilizzare tutti i propri contingenti.

(14)

Accogliere una qualsiasi delle richieste avanzate dalle parti interessate, sintetizzate nel considerando (11) altererebbe questo equilibrio e rischierebbe di compromettere l’efficacia della misura. Inoltre, nelle loro comunicazioni, le parti non hanno fornito elementi di prova per dimostrare per quale motivo il sistema attuale non sarebbe appropriato e in che modo i diversi adeguamenti da esse proposti sarebbero nell’interesse generale dell’Unione (e non solo nel loro interesse individuale) e compatibili con la logica e il corretto funzionamento della misura.

(15)

Per questi motivi la Commissione ha ritenuto che continui ad essere appropriato mantenere il sistema attuale di gestione dei contingenti (gestione trimestrale e combinazione di contingente specifico per paese e di contingente residuo), conservando il riporto dei contingenti inutilizzati e l’accesso al contingente residuo nel quarto trimestre, considerandolo equo nei confronti di tutte le parti interessate.

3.1.1.   Adeguamento alle categorie di prodotti 7 e 17

(16)

La Commissione ha ritenuto che il sistema di assegnazione e di gestione dei contingenti, benché appropriato, necessiti di alcuni adeguamenti tecnici, al fine di migliorarne il funzionamento in considerazione del mutamento delle circostanze. Tali adeguamenti riguardano le categorie di prodotti 7 (lamiere quarto) e 17 (profilati).

(17)

In queste due categorie di prodotti l’Ucraina (che rappresentava circa il 33 % dei contingenti totali in ciascuna di tali categorie) è stata storicamente un importatore importante (15) (e ha costantemente utilizzato i propri contingenti a livelli piuttosto elevati. La Commissione ha tuttavia osservato (16) che, in seguito all’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina, non vi è stata praticamente alcuna importazione di queste due categorie di prodotti dall’Ucraina nell’Unione. Ciò suggerisce che l’Ucraina attualmente non sia in grado di produrre e/o esportare volumi significativi di tali categorie di prodotti verso il mercato dell’Unione. In tali circostanze, e avendo esaminato l’utilizzo dei contingenti da parte degli altri paesi esportatori soggetti alla misura, la Commissione ha ritenuto che, se non avesse adottato alcun provvedimento, vi sarebbe stato il rischio di una potenziale carenza di approvvigionamento per gli utilizzatori dell’Unione di queste categorie di prodotti.

(18)

Per questo motivo, nell’interesse dell’Unione, la Commissione ha ritenuto necessario globalizzare la gestione dei contingenti che restano nell’ambito della misura (17) per quanto riguarda le categorie 7 e 17. In altre parole, i contingenti specifici vigenti per paese saranno aboliti e sostituiti da un contingente unico per tutte le origini, aumentando pertanto considerevolmente la flessibilità per gli utilizzatori, che potranno importare l’acciaio loro necessario da qualsiasi fonte disponibile nell’ambito del volume del contingente in tali categorie.

(19)

La Commissione è giunta alla conclusione che, in considerazione della casistica precedente relativa ai volumi delle importazioni (utilizzo dei contingenti) e alle origini, tale adeguamento non rischia di compromettere l’efficacia della misura nei confronti dei produttori dell’Unione ed è improbabile che si verifichi un’eventuale sostituzione dei flussi commerciali tradizionali, che saranno preservati. Tale adeguamento sarà rivalutato in considerazione dell’andamento dei flussi commerciali in queste categorie e della sospensione dell’applicazione della salvaguardia nei confronti dell’Ucraina, o qualora siano individuati indebiti effetti di sostituzione.

3.2.   Sostituzione (crowding-out) dei flussi commerciali tradizionali

(20)

Nella misura definitiva la Commissione ha introdotto un meccanismo che consente ai paesi che hanno esaurito il proprio contingente specifico per paese di accedere (in franchigia doganale fino ad esaurimento) anche al contingente residuo inizialmente disponibile nell’ultimo trimestre (aprile-giugno) di ogni periodo annuale della misura.

(21)

La Commissione ha ritenuto che tale meccanismo fosse nell’interesse degli importatori e degli utilizzatori dell’Unione, in quanto non solo garantirebbe il mantenimento dei flussi commerciali tradizionali, ma eviterebbe anche che, a seconda dei casi, parti del contingente tariffario residuo rimangano inutilizzate.

(22)

Nell’ambito del primo riesame del funzionamento nel 2019 la Commissione ha osservato che, in due categorie di prodotti, i paesi beneficiari di un contingente tariffario specifico per paese avevano utilizzato la totalità del contingente residuo quasi esclusivamente nel quarto trimestre e nel giro due giorni. Di conseguenza i fornitori storici, più piccoli, non avevano potuto esportare in franchigia doganale durante l’ultimo trimestre di un periodo. Ciò aveva inciso negativamente sui flussi commerciali tradizionali in termini di origine, a scapito di alcuni paesi terzi e di alcuni utilizzatori dell’Unione. Per compensare questo effetto negativo indesiderato, la Commissione ha introdotto un massimale del 30 % per paese per quanto riguarda l’accesso al contingente residuo del quarto trimestre nella categoria 13 (barre di rinforzo) e nella categoria 16 (vergelle).

(23)

Nell’ambito del secondo riesame del funzionamento nel 2020 e dopo avere rilevato altri casi di sostituzione in diverse categorie di prodotti, la Commissione ha elaborato un sistema in base al quale l’accesso al contingente nel quarto trimestre sarebbe dipeso dalle tendenze delle importazioni osservate e dall’uso effettivo del contingente residuo da parte dei fornitori più piccoli, che sono i beneficiari naturali di questa sezione del contingente tariffario (18).

(24)

Al fine di ridurre al minimo la possibilità che le origini tradizionali siano soppiantate nel contingente residuo, pur continuando a consentire un accesso supplementare in quelle categorie in cui è necessario garantire il massimo utilizzo del contingente, la Commissione ha creato un sistema in cui ciascuna categoria di prodotti sarebbe rientrata in uno dei tre diversi gruppi di seguito indicati, corrispondenti a tre diversi scenari di accesso. Il sistema soddisfa uno dei principi e degli obiettivi fondamentali della misura di salvaguardia, ossia garantire che siano preservati i flussi commerciali tradizionali in termini di origini.

(25)

I tre regimi attualmente in vigore sono i seguenti:

nessun accesso – in cui i fornitori già aventi diritto al contingente residuo sono stati in grado di utilizzare da soli i contingenti residui e sono stati individuati effetti di sostituzione;

accesso limitato – in cui i fornitori già aventi diritto al contingente residuo sono stati in grado di utilizzarne solo una parte e per esaurire le quote sono state necessarie altre origini, in quantità limitate;

nessuna limitazione – per le categorie in cui il livello di utilizzo dei contingenti residui non è stato elevato e non sono stati individuati effetti di sostituzione.

Osservazioni delle parti interessate

(26)

Alcune parti interessate (alcuni paesi terzi e utilizzatori) hanno chiesto di escludere completamente l’accesso al contingente residuo nel quarto trimestre. Altre hanno chiesto che fossero apportate alcune modifiche a determinate categorie di prodotti, mentre altre ancora (compresi alcuni paesi terzi e utilizzatori, come pure l’industria dell’Unione) hanno chiesto di vietare del tutto ai maggiori paesi esportatori di una determinata categoria l’accesso al contingente residuo o di adottare un approccio più restrittivo.

Valutazione

(27)

Dopo avere esaminato le comunicazioni ricevute e il funzionamento della misura, la Commissione ha ritenuto che il sistema attuale continuasse ad essere il più appropriato, in quanto garantiva, da un lato, che gli utilizzatori avessero maggiori possibilità di utilizzare tutto il contingente residuo, e dall’altro, che i flussi commerciali tradizionali in termini di origini fossero rispettati (il che è ugualmente nell’interesse degli utilizzatori). Tale sistema di concessione dell’accesso al contingente residuo è stato applicato per tutte le categorie di prodotti tranne quattro.

(28)

Accogliere le richieste delle parti interessate equivarrebbe a impedire ad alcuni utilizzatori di aumentare le proprie importazioni in franchigia doganale, qualora ve ne fosse domanda sul mercato dell’Unione, oppure impedirebbe ad altri utilizzatori dell’Unione di acquistare prodotti di determinate origini, anch’essi necessari per il mercato dell’Unione, a causa degli effetti di sostituzione. Al contempo, il sistema assicura che i volumi supplementari che alcuni paesi possono esportare nel quadro di tale sistema restino entro limiti che garantiscono che non sia compromessa l’efficacia della misura per quanto riguarda i produttori dell’Unione. Pertanto il sistema attuale è il più adeguato nell’interesse generale dell’Unione.

Adeguamento

(29)

Nell’inchiesta in corso la Commissione ha valutato se vi erano stati effetti di sostituzione. A tal fine la Commissione si è basata sullo stesso tipo di analisi condotta nel secondo riesame, aggiornando i diversi regimi sulla base dei dati disponibili da quel momento in poi. Ciò significa che la Commissione ha analizzato i dati sulle importazioni e l’utilizzo dei contingenti per origine e categoria dal 1o aprile 2020 fino al 31 marzo 2022.

(30)

Sulla base dello stesso metodo applicato nel secondo riesame del funzionamento, ma con dati aggiornati, i regimi di accesso per categoria di prodotti sono aggiornati come segue (per volumi specifici si veda l’allegato II):

nessun accesso: 5, 9, 21;

accesso limitato: 12, 13, 14, 16, 20, 27;

nessuna limitazione: 2, 3A, 3B, 4A, 6, 10, 15, 18, 19, 22, 24, 25B, 26, 28.

(31)

In linea con i principi applicati nel precedente riesame del funzionamento, le seguenti categorie saranno soggette a un regime speciale:

1 e 4B.

(32)

Nel caso delle categorie 7, 8, 17 e 25A la gestione sarà effettuata a livello globale. Pertanto la possibilità di accesso al contingente residuo nel quarto trimestre non è applicabile, in quanto nessun paeseesporta nell’ambito di un contingente specifico per paese.

(33)

Per le categorie 1 e 4B, il regime attuale, che consente l’accesso al contingente residuo nel quarto trimestre con un massimale del 30 % per paese esportatore, continua a essere considerato adeguato al fine di garantire la presenza di una sufficiente varietà di fonti di approvvigionamento, evitando nel contempo effetti di sostituzione dovuti a un flusso eccessivo di ulteriori importazioni oltre i tradizionali flussi commerciali.

(34)

In generale, grazie a questo sistema, la misura continuerebbe a consentire l’accesso al contingente residuo nel quarto trimestre nella maggior parte delle categorie di prodotti (in tutte tranne tre).

3.3.   Aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alla misura

(35)

I paesi in via di sviluppo membri dell’OMC sono stati esclusi dall’applicazione della misura definitiva, finché la loro quota di importazioni resta inferiore al 3 % del totale delle importazioni per ciascuna categoria di prodotti. La Commissione si è impegnata a monitorare l’andamento delle importazioni dopo l’adozione della misura e a rivedere periodicamente l’elenco dei paesi esclusi.

(36)

L’ultimo aggiornamento è stato effettuato nel quadro dell’inchiesta di riesame successiva all’accordo di recesso tra l’Unione e il Regno Unito, il 1o gennaio 2021, e da allora l’elenco è rimasto invariato. Pertanto, al fine di adeguare l’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alla misura o esclusi dalla sua applicazione, la Commissione ha ripetuto i calcoli sulla base dei più recenti dati consolidati disponibili sulle importazioni, vale a dire le statistiche sulle importazioni per l’anno 2021 (19).

Adeguamento

(37)

A seguito di tale aggiornamento sono state introdotte le modifiche seguenti (per la tabella aggiornata si veda l’allegato I):

per quanto riguarda la categoria 4A, sono stati inclusi tutti i paesi in via di sviluppo, perché la somma di tutte le importazioni del 2021 che sono state inferiori al 3 % supera il 9 %;

il Brasile è escluso per le categorie 2 e 3A e incluso per la categoria 6;

la Cina è esclusa per la categoria 25A e inclusa per le categorie 2, 3A, 9 e 14;

l’Egitto è incluso per le categorie 1 e 24;

l’India è esclusa per la categoria 3B e inclusa per la categoria 8;

il Kazakhstan è incluso per le categorie 19 e 24;

la Malaysia è esclusa per la categoria 9;

la Moldova è inclusa per la categoria 12;

la Macedonia del Nord è esclusa per la categoria 5;

la Thailandia è esclusa per la categoria 9;

la Turchia è inclusa per la categoria 8;

l’Ucraina è inclusa per le categorie 1, 4B e 26 (20);

gli Emirati arabi uniti sono inclusi per la categoria 16;

il Vietnam è escluso per la categoria 2 e incluso per le categorie 1, 3A, 3B, 4B.

3.4.   Livello di liberalizzazione

(38)

L’attuale tasso annuale di liberalizzazione della salvaguardia è stato fissato al 3 %. Nella presente inchiesta la Commissione ha valutato se tale livello di liberalizzazione continui a essere appropriato.

Osservazioni delle parti interessate

(39)

Alcune parti interessate (in particolare i produttori esportatori e gli utilizzatori dell’Unione) hanno chiesto alla Commissione di portare il livello di liberalizzazione sopra il 3 % (molti hanno chiesto un tasso di liberalizzazione del 5 %), mentre l’industria dell’Unione ha chiesto che il ritmo di liberalizzazione fosse invece ridotto all’1 %.

Valutazione

(40)

Lo strumento di salvaguardia è destinato ad avere carattere temporaneo. Il 1o luglio 2022 la misura entrerà nel quinto anno di applicazione. L’obiettivo della liberalizzazione (che è un obbligo giuridico previsto dal diritto dell’OMC (21) e dell’UE (22)) è di permettere il progressivo aumento della concorrenza delle importazioni nel mercato, consentendo nel contempo all’industria nazionale di adeguarsi al livello più elevato di importazioni. Ciò al fine di evitare una misura che non incentiverebbe gli adeguamenti da parte dell’industria nazionale durante la sua applicazione, creando problemi di competitività quando l’industria nazionale sarà esposta a una maggiore concorrenza estera in uno scenario successivo alla misura di salvaguardia.

(41)

In quest’ottica, la Commissione ha ritenuto che, a questo punto (dopo quattro anni di applicazione della misura), sia opportuno prevedere un livello di liberalizzazione su base annua leggermente superiore, al fine di incoraggiare l’industria nazionale a proseguire gli adeguamenti, avendo cura di non compromettere l’efficacia della misura.

Adeguamento

(42)

La Commissione ha ritenuto che sarebbe adeguato fissare il livello di liberalizzazione annuale al 4 % a partire dal 1o luglio 2022.

(43)

Tale aumento dovrebbe anche contribuire ad alleggerire la tensione sugli utilizzatori dell’Unione di alcune categorie di prodotti, in un contesto caratterizzato da un grado elevato di incertezza del mercato. D’altro canto, l’ulteriore lieve incremento non costituirebbe una minaccia per l’industria dell’Unione e non comprometterebbe l’efficacia della misura.

3.5.   Incidenza delle modifiche della misura prevista dalla Sezione 232 degli Stati Uniti

(44)

Nel marzo del 2018 gli Stati Uniti hanno istituito un dazio del 25 % sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio nell’ambito della misura di cui alla Sezione 232 degli Stati Uniti. La misura resta attualmente in vigore, seppure con alcune modifiche. Nella presente inchiesta di riesame la Commissione ha valutato tali modifiche, al fine di stabilire se incidessero sulla misura di salvaguardia dell’UE, in particolare per quanto riguarda il rischio di diversione degli scambi verso il mercato dell’Unione.

Osservazioni delle parti interessate

(45)

Le richieste ricevute a tale proposito possono essere suddivise in tre tipi. Nell’ambito dei primi due, alcuni utilizzatori e paesi terzi hanno ritenuto che le diverse modifiche della misura di cui alla Sezione 232 abbiano reso minimo, o abbiano ridotto, il rischio di diversione degli scambi. Inoltre alcune parti hanno affermato che, a causa dei contingenti tariffari assegnati agli esportatori dell’Unione, l’industria dell’Unione avrebbe dirottato le vendite verso il mercato statunitense a scapito del mercato interno, creando una carenza a livello nazionale.

(46)

Dall’altra parte, l’industria dell’acciaio dell’Unione ha affermato che il rischio di diversione degli scambi permane e che un migliore accesso dell’UE al mercato statunitense non inciderà sulla loro capacità di rifornire il mercato interno (dell’Unione).

Valutazione

Modifiche riguardanti l’UE

(47)

A ottobre 2021 gli Stati Uniti hanno deciso di applicare un sistema di contingenti tariffari alle importazioni dall’UE che rientrano nella misura di cui alla Sezione 232.. In virtù di tale regime, l’UE potrebbe esportare in franchigia doganale fino a un determinato livello (in base ai volumi storici delle esportazioni) (23) e il dazio del 25 % diventerebbe applicabile solo una volta raggiunto tale livello. L’iniziativa intendeva migliorare la posizione nel mercato statunitense degli esportatori dell’UE, che fino ad allora erano stati soggetti a un dazio del 25 % su ogni tonnellata esportata. Questo nuovo sistema si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

(48)

Alcune parti interessate hanno affermato che, poiché i prezzi negli Stati Uniti sono generalmente più elevati di quelli dell’Unione, i produttori dell’UE sarebbero incentivati a esportare negli Stati Uniti a scapito delle vendite sul mercato interno, rischiando così di provocare una carenza di alcune categorie nel mercato dell’Unione.

(49)

La Commissione ha ritenuto che tali argomentazioni dovessero essere respinte, per una serie di motivi. In primo luogo, la nozione di diversione degli scambi verso il mercato dell’Unione non può contemplare la limitazione delle esportazioni verso gli Stati Uniti della stessa industria dell’Unione. In altre parole, l’industria dell’Unione non può in alcun modo essere esposta a un rischio di diversione degli scambi riguardante le sue stesse vendite. Ciò è contrario alla logica della diversione degli scambi. Pertanto il fatto che l’UE abbia la possibilità di aumentare la propria presenza nel mercato statunitense non incide sul rischio di diversione degli scambi dai paesi esportatori verso il mercato dell’Unione.

(50)

In secondo luogo, le argomentazioni secondo cui l’industria dell’Unione esaurirebbe i propri contingenti tariffari a discapito (principalmente, se non esclusivamente) delle vendite sul mercato interno non sono suffragate da alcun elemento di prova. Tali argomentazioni non hanno considerato la possibilità che, sia pure teoricamente, l’industria dell’Unione possa aumentare il volume di produzione (24), non sacrificando così le vendite sul mercato interno e creando entrate ulteriori grazie all’aumento delle vendite all’esportazione negli Stati Uniti e che essa possa anche reindirizzare verso gli Stati Uniti i volumi delle esportazioni verso altri mercati che potrebbero risultare meno interessanti per una serie di motivi, inclusi i livelli dei prezzi (25).

(51)

A prescindere da tutte queste possibilità teoriche, i fatti hanno dimostrato che nel primo trimestre successivo all’entrata in vigore del sistema di contingenti tariffari, l’UE è stata ben lungi dall’esaurire i propri contingenti. Infatti nel primo trimestre ha utilizzato soltanto circa il 42 % del contingente (26).

(52)

Pertanto l’assunto di base formulato da alcune parti interessate e il presupposto su cui si fonda la loro argomentazione, vale a dire che i produttori esportatori sarebbero in grado di esaurire i loro contingenti negli Stati Uniti si sono, in primo luogo, dimostrati errati.

(53)

La Commissione è giunta alla conclusione che il fatto che l’UE sia soggetta a un sistema di contingenti tariffari nell’ambito delle misure di cui alla Sezione 232 degli Stati Uniti non ha alcuna incidenza sul funzionamento della misura di salvaguardia per quanto riguarda il rischio di diversione degli scambi. Le parti non hanno neppure dimostrato che l’esportazione nell’ambito di un regime di contingenti tariffari a norma della Sezione 232 determinerebbe di per sé un rischio di carenza di approvvigionamento nel mercato dell’Unione.

Modifiche riguardanti alcuni paesi terzi (esclusa l’UE)

(54)

Per quanto riguarda le argomentazioni relative alle modifiche della Sezione 232 degli Stati Uniti riguardanti altri paesi terzi, i dati a disposizione della Commissione hanno evidenziato che le modifiche apportate alla misura di cui alla Sezione 232 sono state le seguenti:

da marzo 2018 l’Australia è esentata dalla misura;

da maggio 2018 la Corea, l’Argentina e il Brasile sono soggetti a contingenti assoluti (al di fuori dei quali non sono permesse esportazioni);

da maggio 2019 il Messico e il Canada hanno annunciato accordi separati con gli Stati Uniti che hanno portato alla revoca della misura per i due paesi. Gli accordi sono sottoposti a un meccanismo di monitoraggio;

dal 1o aprile 2022 gli Stati Uniti hanno istituito contingenti tariffari per il Giappone. Un determinato volume di importazioni compreso nel contingente è esentato dalla misura, mentre le importazioni fuori contingente sono soggette a un dazio supplementare del 25 %;

a marzo 2022 gli Stati Uniti hanno annunciato di avere intenzione di istituire un contingente tariffario per il Regno Unito, in base al quale un determinato volume di importazioni compreso nel contingente sarà esentato dalla misura, mentre le importazioni fuori contingente resteranno soggette al dazio supplementare del 25 %. L’entrata in vigore del contingente tariffario per il Regno Unito è prevista per il 1o giugno 2022.

(55)

L’inchiesta è giunta alla conclusione che, per una serie di ragioni, tali modifiche della Sezione 232 degli Stati Uniti abbiano, in termini generali, un impatto limitato sul funzionamento e sulle motivazioni della misura di salvaguardia dell’UE. In primo luogo, per inquadrare tali modifiche nel giusto contesto, attualmente questi paesi esportano quantità esigue di acciaio verso l’Europa o non ne esportano affatto (27) e oltretutto non sono neppure fornitori storici (28). Il Regno Unito, il Giappone e la Corea, che sono tra i pochi paesi ad avere volumi delle esportazioni più significativi, continuano a essere soggetti alla misura di cui alla Sezione 232 degli Stati Uniti, vale a dire che sono costretti a esportare in franchigia doganale nel mercato statunitense. Infatti alla Corea è consentito esportare soltanto nell’ambito di un contingente (restrizioni quantitative), senza la possibilità di esportare oltre tale volume, mentre il Regno Unito e il Giappone sono soggetti a un contingente tariffario oltre il quale si applica un dazio del 25 %. Inoltre l’applicazione di contingenti tariffari non implica necessariamente che tali paesi saranno in grado di utilizzare effettivamente i volumi loro assegnati, come dimostrato nel caso del contingente tariffario assegnato all’UE. Infine la maggior parte delle origini che rappresentano la parte più consistente delle importazioni nell’Unione continua a essere soggetta a un dazio del 25 % sulle esportazioni verso gli Stati Uniti.

(56)

In questo caso, il rischio di diversione degli scambi deriva soprattutto dai principali paesi fornitori di acciaio all’Unione, che dispongono di capacità inutilizzate (in alcuni casi piuttosto notevoli) e che sono pertanto in grado di aumentare rapidamente (29) la propria presenza nel mercato dell’Unione (30) che, come dimostrato nelle precedenti inchieste, è un mercato attraente in termini di prezzi e di dimensioni (31).

(57)

Inoltre, nelle loro comunicazioni, le parti non hanno dimostrato (o quantomeno menzionato) in che modo le risultanze raggiunte dalla Commissione nelle precedenti inchieste (32) sarebbero cambiate in modo sostanziale. In particolare per quanto riguarda, tra l’altro, la sovraccapacità globale nel settore siderurgico, che continua a perdurare (33), la sostanziale diminuzione delle importazioni nel mercato statunitense rispetto al periodo precedente l’istituzione della misura di cui alla Sezione 232 degli Stati Uniti (34) o la mancanza di mercati sostitutivi per i volumi delle mancate esportazioni (35).

(58)

In ogni caso, il miglioramento dell’accesso al mercato statunitense per alcuni paesi terzi esposto al considerando (54) renderebbe, se possibile, ancora più difficile per il resto dei paesi esportare verso il mercato statunitense, in quanto si trovano in una posizione concorrenziale relativamente peggiore, dovendo pagare un dazio del 25 %. In effetti il ritmo della diminuzione delle importazioni dei paesi che non godono di alcun accesso preferenziale nell’ambito della misura di cui alla Sezione 232 degli Stati Uniti è stato notevolmente superiore alla media (36). Pertanto le modifiche della misura statunitense potrebbero anche accrescere ulteriormente il rischio di diversione degli scambi dai paesi terzi che non beneficiano di alcun tipo di trattamento preferenziale nell’ambito della misura di cui alla Sezione 232, alcuni dei quali, a loro volta, sono i paesi che, con più probabilità, potrebbero determinare un’impennata delle importazioni nel mercato dell’Unione.

Conclusione

(59)

Per i motivi esposti nella presente sottosezione, la Commissione ha concluso che le modifiche apportate alla misura di cui alla Sezione 232 degli Stati Uniti non incidono sul funzionamento della salvaguardia dell’UE sull’acciaio e non modificano la base su cui si fonda la sua valutazione riguardante il rischio di diversione degli scambi.

4.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(60)

Oltre alle questioni affrontate nella sezione 3, la parti interessate hanno formulato altre argomentazioni che sono trattate nella presente sezione.

4.1.   Argomentazioni riguardanti la revoca o la sospensione della misura a causa dell’andamento del prezzo dell’acciaio nell’Unione

(61)

Nel corso dell’inchiesta e dopo la conclusione della fase scritta della procedura, diverse parti interessate hanno contattato spontaneamente la Commissione affermando che la misura di salvaguardia avrebbe dovuto essere sospesa o revocata, a causa di un aumento dei prezzi dell’acciaio nell’Unione. Tali parti hanno dichiarato che la revoca o la sospensione della salvaguardia sarebbe la soluzione per fare abbassare i livelli dei prezzi.

(62)

In primo luogo, una possibile revoca o sospensione della misura non rientra nell’ambito del riesame. Pertanto il tipo di elementi di prova raccolti e l’analisi effettuata nel corso dell’inchiesta non sono stati dello stesso tipo previsto per l’eventuale revoca di una misura di salvaguardia. La revoca della misura di salvaguardia non rientra pertanto nell’ambito del presente riesame.

(63)

Tuttavia, per completezza, la Commissione ha ritenuto opportuno contestualizzare tali argomentazioni e fornire, nel presente regolamento, un’analisi fattuale dei recenti sviluppi del mercato. A tale riguardo la Commissione ha constatato che l’andamento dei prezzi dell’acciaio nell’Unione ha mostrato una tendenza al rialzo nei primi mesi del 2022, con un picco subito dopo l’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina, e ha registrato segni di costante calo (con una diminuzione del 21 % rispetto al picco raggiunto nel 2022 (37)) da fine aprile 2022 (38).

(64)

Tale tendenza dei prezzi si è sviluppata in un contesto di generale ripresa dell’inflazione, che ha interessato anche le materie prime e l’energia per la produzione dell’acciaio. Nelle sue previsioni a breve termine (39) per il 2022 e il 2023, la World Steeel Association ha osservato che l’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina aumenterà ulteriormente la pressione inflazionistica, a causa, da un lato, dei prezzi più elevati dell’energia e delle materie prime per la produzione dell’acciaio e, dall’altro, delle continue perturbazioni della catena di approvvigionamento. Analisi che ha trovato ulteriore conferma nelle più recenti informazioni disponibili sull’andamento del prezzo delle materie prime per la produzione dell’acciaio (compresa l’energia), da parte di fonti quali l’OCSE (40), la Banca mondiale (41) e S&P Platts (42), che mostrano un’impennata dei prezzi e una tendenza generale al rialzo, con livelli notevolmente più alti rispetto ai periodi precedenti.

(65)

Anche l’analisi statistica condotta dalla Commissione (43) ha confermato che le tendenze dei prezzi dei principali mercati mondiali dell’acciaio avevano mostrato un andamento simile a quello dell’Unione e pertanto l’andamento dei prezzi osservato sul mercato dell’Unione era pienamente in linea con quello prevalente nei principali mercati di tutto il mondo. Alla luce di quanto precede, la Commissione è giunta alla conclusione che, in ogni caso, la misura di salvaguardia non poteva essere stata la causa dell’evoluzione dei prezzi nell’Unione.

4.2.   Presunta carenza di acciaio nell’Unione

(66)

Alcune parti interessate hanno affermato che nel mercato dell’Unione vi era una carenza di acciaio e che la misura di salvaguardia sull’acciaio la stava aggravando, in quanto alcuni contingenti erano esauriti. Pertanto, in un contesto di aumento dei prezzi dell’acciaio, tali parti hanno chiesto la sospensione o la revoca della misura.

(67)

La Commissione ha osservato che l’utilizzo del contingente tariffario nei primi tre trimestri del quarto anno della misura (1o luglio 2021 - 31 marzo 2022) è stato pari al 77 %, vale a dire che più di 5,6 milioni di tonnellate del contingente sono rimaste inutilizzate, come mostrato nella tabella sottostante. Ciò dimostra pertanto che gli utilizzatori dell’Unione hanno avuto, in generale, la possibilità di aumentare ulteriormente le importazioni di acciaio in franchigia doganale in ciascun periodo. Sebbene questo non escluda che possano esservi state tensioni maggiori nell’utilizzo dei contingenti di determinate categorie rispetto ad altre, per la maggior parte delle categorie di prodotti vi sono stati contingenti in franchigia doganale disponibili in ogni trimestre.

Tabella 1

evoluzione dell’utilizzo dei contingenti tariffari nei primi tre trimestri del quarto anno (44)

Image 9

(68)

La Commissione ha inoltre osservato che il livello delle importazioni nel 2021 ha quasi raggiunto il picco del 2018 (45). Inoltre le previsioni a breve termine della World Steel Association (46) per il 2022 e il 2023 hanno evidenziato l’incertezza delle prospettive economiche. Le prospettive del mercato dell’acciaio per il 2022 sono peggiorate, in particolare a causa della guerra, e la domanda di acciaio dovrebbe crescere dello 0,4 % nel 2022 e del 2,2 % nel 2023.

(69)

In questo contesto, e in considerazione del fatto che dal 1o luglio 2022 il livello dei contingenti sarà aumentato di un ulteriore 4 %, come spiegato nella sezione 3.4, la Commissione ha ritenuto che qualsiasi presunta pressione presente in determinati segmenti di mercato dovrebbe in ogni caso diminuire, pur preservando l’efficacia della misura.

4.3.   Argomentazioni riguardanti la sospensione della misura a causa delle ripercussioni su alcuni utilizzatori del divieto d’importazione dalla Russia e dalla Bielorussia

(70)

Alcune parti interessate hanno affermato che il divieto d’importazione nei confronti della Russia e della Bielorussia influiva in misura significativa sulla loro possibilità di importare, sostenendo che, per tale motivo, la Commissione dovrebbe revocare la misura.

(71)

A tale riguardo la Commissione ha osservato che l’instabilità determinata dall’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina e dalle conseguenti sanzioni sull’acciaio imposte dall’UE sono fattori inevitabili presenti nel mercato, ai quali tutti i portatori di interessi devono progressivamente adeguarsi.

(72)

La Commissione ha tuttavia adottato provvedimenti immediati nell’ambito della misura di salvaguardia per ridurre al minimo il danno collaterale del divieto d’importazione, ridistribuendo i contingenti in vigore da aprile 2022. Questo adeguamento della misura attenuerà gran parte dei disagi causati ad alcuni utilizzatori dal divieto d’importazione dalla Russia e dalla Bielorussia, dando loro la possibilità di accedere ai volumi in franchigia doganale provenienti da altri paesi di origine. Tuttavia gli utilizzatori dell’Unione avranno inevitabilmente bisogno di un certo periodo di tempo per adeguarsi a questa situazione e rivolgersi a fornitori di altre origini (47). In particolare la Commissione ha riconosciuto che in certi casi alcuni utilizzatori fortemente dipendenti dalle importazioni di acciaio russo e/o bielorusso sarebbero costretti a un cambio praticamente completo dei fornitori. Tuttavia la presenza di tali sanzioni nel settore dell’acciaio non può di per sé mettere in discussione la validità o la necessità della misura di salvaguardia.

4.4.   Richieste di ridistribuire i contingenti dell’Ucraina

(73)

Alcune parti interessate hanno chiesto alla Commissione di ridistribuire i contingenti specifici per paese assegnati all’Ucraina, in quanto, a causa dell’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina, questa non sarebbe in grado di esportare nell’Unione volumi significativi. Alcune delle parti interessate hanno suggerito alla Commissione di seguire lo stesso metodo usato nella ridistribuzione dei contingenti della Russia e della Bielorussia.

(74)

L’analisi della Commissione riguardante l’utilizzo del contingente dell’Ucraina prima della sospensione del regolamento di salvaguardia illustrata al considerando 9 ha evidenziato che l’Ucraina aveva continuato ad utilizzare i contingenti nella maggior parte delle categorie dei prodotti per cui disponeva di un contingente specifico per paese. Per le categorie in cui non risultavano esportazioni, la Commissione ha costituito un unico contingente globale per tutte le altre origini soggette alla misura in ciascuna di tali categorie di prodotti, come spiegato nella sezione 3.1.1. La Commissione ha ricordato che i contingenti che, in assenza di una sospensione, apparterrebbero all’Ucraina non saranno disponibili finché la sospensione della misura nei confronti di tale paese rimarrà in vigore.

4.5.   Richieste riguardanti una differenziazione del trattamento per determinate categorie di prodotti

(75)

Diverse parti interessate hanno presentato richieste riguardanti specifiche categorie di prodotti (tali categorie variavano in relazione alla parte che ha presentato la richiesta). Tali richieste comprendevano l’esclusione di una determinata categoria di prodotti dalla misura, un trattamento differenziato di una data origine all’interno di una determinata categoria di prodotti e l’applicazione di un diverso livello di liberalizzazione a seconda della categoria di prodotti.

(76)

Come spiegato dalla Commissione nei precedenti regolamenti, l’ambito di applicazione della misura riguarda un unico prodotto, segnatamente determinati prodotti di acciaio. Pertanto la Commissione non può trattare le categorie di prodotti che includono il prodotto in esame come se fossero singoli prodotti in esame a sé stanti. La Commissione, nell’ambito della gestione e dell’amministrazione dei contingenti, e quando ciò era nell’interesse dell’Unione, ha adeguato la misura, al fine di garantire che gli obiettivi della salvaguardia potessero essere conseguiti. Tuttavia la Commissione non può modificare la struttura di base della misura, ad esempio la definizione del prodotto, per accontentare richieste di parti interessate che determinerebbero un trattamento discriminatorio nei confronti di altre categorie di prodotti o di altre parti interessate e, soprattutto, che sarebbero in contrasto con la concezione della misura e con la definizione del prodotto stabiliti nel regolamento definitivo.

4.6.   Richieste di revocare la salvaguardia per le categorie soggette a misure antidumping e/o compensative

(77)

Alcune parti interessate hanno chiesto alla Commissione di revocare la misura di salvaguardia per le categorie di prodotti soggette a dazi antidumping e/o compensativi in quanto questi, a loro avviso, garantirebbero una protezione sufficiente all’industria dell’Unione.

(78)

La Commissione ha ricordato che la ratio e l’obiettivo dello strumento di salvaguardia sono diversi da quelli degli altri strumenti di difesa commerciale, in quanto non affrontano gli stessi problemi. Mentre le misure di salvaguardia affrontano aumenti delle importazioni che sono il risultato di sviluppi imprevisti, le misure antidumping e compensative riguardano pratiche commerciali sleali. Si consideri una situazione in cui un paese in un dato momento è responsabile di pratiche di dumping in una determinata categoria di prodotti e che in seguito, a causa di sviluppi imprevisti, assiste comunque a un’impennata delle importazioni da una combinazione di origini. Inoltre l’ambito di applicazione di entrambi gli strumenti in termini di origini contemplate è di solito sostanzialmente diverso, come pure sono diversi i tipi di inchieste condotte, incluse le norme procedurali. L’applicazione contemporanea di entrambi gli strumenti a una determinata categoria di prodotti è quindi pienamente compatibile a norma tanto del diritto dell’OMC quanto dell’UE (48).

4.7.   Richiesta di aumentare il contingente tariffario del Regno Unito per includere gli scambi tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(79)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che i contingenti assegnati al Regno Unito dovrebbero essere aumentati per tenere conto degli scambi commerciali storici tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

(80)

A tale riguardo la Commissione ha ricordato che il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("il protocollo") (49) è l’atto giuridico pertinente che disciplina lo status dell’Irlanda del Nord rispetto alle norme commerciali e doganali dell’UE. Pertanto, in linea con le disposizioni del protocollo, le vendite di acciaio verso l’Irlanda del Nord (provenienti dalla Gran Bretagna o da qualsiasi altro paese terzo) non sono state conteggiate tra le importazioni storiche nell’Unione e pertanto non sono state incluse nel calcolo del contingente (50). Questo approccio ha garantito che la normativa di attuazione dell’UE in materia di salvaguardia restasse pienamente coerente con il protocollo. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

4.8.   Argomentazioni riguardanti presunte pratiche di elusione

(81)

Alcune parti hanno segnalato possibili casi di elusione della misura. In particolare, alcune parti hanno segnalato la presunta elusione dalla Russia nelle categorie 12 e 13 e, in generale, nella categoria 28.

(82)

A tale riguardo la Commissione ha osservato che la Russia attualmente è soggetta a un divieto di importazione. Pertanto qualsiasi tentativo di eludere le attuali misure è monitorato dall’UE e dalle autorità doganali nazionali.

(83)

La Commissione osserva infine che il presente riesame che modifica la misura di salvaguardia attualmente in vigore rispetta anche gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali firmati con alcuni paesi terzi.

(84)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito in conformità dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478, e dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/159 è così modificato:

1)

il paragrafo 5 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

"5.   Se il contingente tariffario pertinente di cui al paragrafo 2 viene esaurito per un paese specifico, le importazioni da tale paese per alcune categorie di prodotti possono essere effettuate nel contesto della parte residua del contingente tariffario per la medesima categoria di prodotti. Questa disposizione si applica soltanto durante l’ultimo trimestre di ciascun anno di applicazione del contingente tariffario definitivo. Per le categorie di prodotti 5, 9 e 21 non sarà consentito alcun ulteriore accesso alla parte residua del contingente tariffario. Per le categorie di prodotti 12, 13, 14, 16, 20 e 27 sarà consentito solo l’accesso a un volume specifico nell’ambito del volume del contingente tariffario inizialmente disponibile nell’ultimo trimestre. Nelle categorie di prodotti 1 e 4B nessun paese esportatore può utilizzare, da solo, più del 30 % del volume del contingente tariffario residuo inizialmente disponibile nell’ultimo trimestre di ogni anno di applicazione delle misure. Per le categorie di prodotti 2, 3A, 3B, 4A, 6, 10, 15, 18, 19, 22, 24, 25B, 26 e 28 l’accesso sarà consentito sul volume complessivo del contingente tariffario inizialmente disponibile nell’ultimo trimestre nelle rispettive categorie di prodotti.";

2)

Il punto III.2 dell’allegato III, è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento; e

3)

l’allegato IV è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

(2)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 27).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 225 I del 25.6.2021, pag. 1).

(5)  Avviso di apertura relativo a un riesame della misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di determinati prodotti di acciaio (2021/C 509/10) (GU C 509 del 17.12.2021, pag. 12).

(6)  Regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ( GU L 87 I del 15.3.2022, pag. 13).

(7)  Per la Bielorussia, il divieto d’importazione ha riguardato tutti i prodotti di acciaio (vale a dire che sono stati pertanto inclusi tutti i prodotti soggetti alla misura di salvaguardia), mentre per quanto riguarda la Russia, il divieto è stato applicato solo ai prodotti di acciaio soggetti alla misura di salvaguardia sull’acciaio.

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/434 della Commissione, del 15 marzo 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 88 del 16.3.2022, pag. 181).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/664 della Commissione, del 21 aprile 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 121 del 22.4.2022, pag. 12).

(10)  Regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 103).

(11)  Per questo motivo, anche se in alcune categorie l’Ucraina appare elencata nell’allegato, i contingenti specifici per paese che hanno un numero d’ordine collegato ad esse non sono applicabili.

(12)  Compresi i successivi aumenti a titolo di liberalizzazione.

(13)  Cfr. il considerando 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 della Commissione, del 29 giugno 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 206 del 30.6.2020, pag. 27): "Infine la Commissione osserva anche che il periodo di riferimento utilizzato per calcolare i contingenti tariffari costituisce uno dei pilastri della concezione delle misure istituite ab initio dal regolamento definitivo e che la modifica sostanziale della struttura di base delle misure non rientra nell’ambito di applicazione del riesame".

(14)  Ibidem, sezione 3.2.1.

(15)  La categoria 7 è interessata anche dal divieto di importazione nei confronti di un importatore storicamente importante: la Russia.

(16)  Fonte: Consultazione dei contingenti tariffari, disponibile all’indirizzo:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp.

(17)  I contingenti corrispondenti all’Ucraina non rientrano nella misura di salvaguardia e pertanto non sono a disposizione di altri paesi fino a quando resterà in vigore la sospensione temporanea di cui al considerando 9.

(18)  Cfr. sezione 3.2.3. del regolamento di esecuzione (UE) 2020/894.

(19)  Fonte: Eurostat.

(20)  Non si applica fino a quando la misura di salvaguardia è sospesa nei confronti dell’Ucraina.

(21)  Articolo 7, paragrafo 4, dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

(22)  Articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/478.

(23)  Il livello dei contingenti tariffari assegnati all’UE è di circa 3,3 milioni di tonnellate all’anno, pari a circa il 2,5 % del volume medio delle vendite interne dell’industria dell’Unione nel mercato dell’Unione (anni 2018-2019).

(24)  Sia il regolamento definitivo che il regolamento di proroga hanno dimostrato che, in termini generali, l’industria dell’Unione disponeva di una certa capacità aggiuntiva.

(25)  Diverse parti interessate hanno sostenuto che gli Stati Uniti tendono ad avere generalmente il livello dei prezzi più elevato.

(26)  Relazione statunitense sul consumo dei contingenti tariffari.

(27)  Nel 2021 la quota delle importazioni da Canada, Messico, Brasile, Australia e Argentina nel mercato dell’Unione era dello 0,9 %.

(28)  La quota combinata delle importazioni nell’Unione provenienti da Canada, Messico, Brasile, Australia e Argentina nel periodo 2013-2021 era del 2,25 % del totale delle importazioni (con un picco di appena il 3,7 % nel 2016).

(29)  Dai precedenti riesami del funzionamento è emerso che alcuni paesi sono stati in grado di aumentare in modo significativo e rapido la propria presenza nel mercato dell’Unione, ad esempio con un esaurimento rapidissimo dei contingenti, compresi i contingenti supplementari nel quarto trimestre.

(30)  È importante sottolineare che i maggiori paesi esportatori verso l’Unione hanno costantemente affermato (anche nelle comunicazioni nell’ambito del presente riesame) che i contingenti esistenti limiterebbero fortemente la loro capacità di esportare nell’Unione, confermando così che, in assenza di una misura di salvaguardia, sarebbero in grado di aumentare la loro presenza nel mercato dell’Unione.

(31)  Cfr. sezione 3.1.2, lettera g), del regolamento di proroga per una valutazione più dettagliata. In termini di volumi, il mercato dell’Unione continua a essere il più grande mercato d’importazione dell’acciaio al mondo. Cfr. il documento dell’OCSE "Steel Market Developments Q2 2022", (DSTI/SC(2022)1), tabella 8.

(32)  Cfr. ad esempio, le risultanze della Commissione di cui alle sezioni 3.1.2 e 3.1.3 del regolamento di proroga.

(33)  Cfr. ad esempio, la dichiarazione della presidenza alla 91a sessione del comitato per l’acciaio dell’OCSE (29-31 marzo 2022): "L’eccesso di capacità, che era pari a 544 milioni di tonnellate nel 2021, dal 2018 è rimasto a livelli costantemente elevati, evidenziando la necessità di ulteriori riduzioni della capacità nelle giurisdizioni pertinenti". Consultabile all’indirizzo: 91st Session of the OECD Steel Committee - Chair’s Statement - OECD;

cfr. anche il documento dell’OCSE "Latest Developments in Steelmaking Capacity", pagg. 4 e 6 (DSTI/SC(2022)3): "L’eccesso di capacità globale di produzione di acciaio continua ad aumentare. Nel 2021 la capacità produttiva globale di acciaio grezzo è aumentata di 6,0 milioni di tonnellate metriche, pari allo 0,2 % di 2 454,3 milioni di tonnellate metriche";

cfr. anche il comunicato congiunto dei ministri del Commercio del G7 del 21 ottobre 2021: "Abbiamo ribadito l’importanza del Forum mondiale sull’eccesso di capacità produttiva di acciaio come uno spazio che può contribuire ad affrontare il problema dell’eccesso di capacità produttiva globale di acciaio in un quadro multilaterale. Continueremo a sostenere e a collaborare con l’OCSE per sviluppare l’eccellente lavoro che è stato svolto fino ad oggi, con un’attenzione costante all’analisi dell’incidenza e dell’entità delle pratiche che distorcono il mercato e dei loro possibili effetti su questioni quali la creazione e il mantenimento di sovraccapacità"; disponibile all’indirizzo: https://www.g7uk.org/g7-trade-ministers-communique-2/.

(34)  Le importazioni negli Stati Uniti nel 2021 sono state complessivamente inferiori del 21 % rispetto al all’anno 2017, vale a dire prima della misura di cui alla Sezione 232 degli Stati Uniti.

(35)  Volumi delle mancate esportazioni, tra l’altro, verso il mercato statunitense e dell’Unione, come pure verso altri mercati di paesi terzi. Per ulteriori dettagli cfr. la sezione 3.1.2. del regolamento di proroga.

(36)  La diminuzione delle importazioni registrata tra i paesi con importazioni pertinenti verso l’Unione che non beneficiano di alcun trattamento preferenziale nell’ambito della misura di cui alla Sezione 232 degli Stati Uniti, tra cui la Cina, l’India, la Russia, Taiwan, la Turchia, l’Ucraina e il Regno Unito, è stata pari a -48 %, rispetto a una diminuzione complessiva delle importazioni di -21 % (cfr. la nota 34). Fonte: Commissione statunitense per il commercio internazionale - https://dataweb.usitc.gov.

(37)  Prendendo come riferimento il prezzo nell’Unione dei prodotti piatti laminati a caldo (confrontando il picco raggiunto a metà marzo con i dati di metà maggio 2022).

(38)  Fonte: S&P, Platts Global and Steel Business Briefing (SBB) (consultabile previa sottoscrizione di un abbonamento).

Per elementi di prova provenienti da fonti pubblicamente disponibili sull’andamento dei prezzi nell’Unione, si veda, anche: MEPS International - https://mepsinternational.com/gb/en/news/buying-panic-subsides-in-european-steel-market (20 aprile 2022); EUROMETAL -Lower import offers, poor demand drags down EU HRC prices - EUROMETAL (2 maggio 2022); Metal Bulletin - https://www.metalbulletin.com/Article/5097739/HRC-prices-across-Europe-continue-to-slide- on-weak-demand.html (10 maggio 2022) e https://www.metalbulletin.com/Article/5098015/hot-rolled-coil/European-HRC-buyers-continue-to-be-held-back-by-sufficient-stocks-weak-demand.html (12 maggio 2022).

(39)  Cfr. World Steel Association, "Short Range Outlook", aprile 2022, consultabile all’indirizzo: worldsteel Short Range Outlook aprile 2022 - worldsteel.org.

(40)  Cfr. il documento dell’OCSE "Economic and Social Impacts and Policy Implications of the War in Ukraine" del 29 marzo 2022, pagg. 7 e 8, consultabile all’indirizzo: https://www.oecd.org/industry/ind/Item_3.1_Economic_and_financial_market_Impacts.pdf;

cfr. anche la dichiarazione della presidenza in occasione della 91a sessione del comitato per l’acciaio dell’OCSE, consultabile all’indirizzo: https://www.oecd.org/sti/ind/91-oecd-steel-chair-statement.htm; "L’aumento dello stress sulle catene di approvvigionamento globali, incluse le carenze di chip a semiconduttore, l’incremento dei costi dell’energia e le prospettive di un aumento dei tassi d’interesse derivanti dall’accelerazione dell’inflazione stavano frenando l’attività industriale e la domanda globale di acciaio. (…) Le conseguenze dirette si stanno facendo sentire: un forte shock negativo sull’offerta di acciaio e di materie prime provenienti da Russia e Ucraina, che colpisce in particolare l’industria dell’acciaio europea, determinando un’impennata dei prezzi dell’acciaio e delle materie prime. L’industria globale dell’acciaio subisce anche le conseguenze indirette, quali i costi dell’energia e di produzione più elevati e il rallentamento della crescita economica globale che deprimerà notevolmente la domanda di acciaio in futuro".

(41)  Cfr. Prezzi dei prodotti di base della Banca mondiale, maggio 2022, all’indirizzo: CMO-Pink-Sheet-May-2022.pdf (worldbank.org).

(42)  Si veda l’andamento dei prezzi dei prodotti di acciaio nel "Global Market Outlook" di aprile 2022 di S&P Platts Global, (consultazione con registrazione).

(43)  Fonte: Global Trade Atlas: analisi riguardante il confronto (tra l’anno 2021 e il 2019) del livello dei prezzi all’esportazione praticati da alcuni dei principali produttori di acciaio a livello mondiale per le categorie soggette alla misura di salvaguardia dell’UE sull’acciaio. L’andamento dei prezzi all’esportazione praticati dai principali paesi produttori di acciaio del mondo del prodotto soggetto alla misura di salvaguardia dell’UE emerso dall’analisi è il seguente: Cina (+43 %), India (+32 %), Giappone (+14 %), Russia (+28 %), Corea del Sud (+27 %), Turchia (+43 %) e Regno Unito (+21 %).

(44)  Fonte: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp.

(45)  Il volume delle importazioni nel 2021 è stato soltanto dell’1,5 % inferiore rispetto a quello del 2018.

(46)  Cfr. World Steel Association, "Short Range Outlook", consultabile all’indirizzo: worldsteel Short Range Outlook del 14 aprile 2022 - worldsteel.org.

(47)  A tale riguardo, l’articolo 3 octies del regolamento (UE) 2022/428 ha consentito le importazioni dalla Russia e dalla Bielorussia, nell’ambito del contingente residuo, purché i contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o i contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti siano eseguiti entro il 17 giugno 2022.

(48)  A tale riguardo la Commissione ha ricordato che il regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo alle misure che l’Unione può adottare in merito all’effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11) affronta adeguatamente l’aspetto dell’interazione tra misure di salvaguardia e le misure antidumping e compensative. Si veda anche la sentenza del 20 ottobre 2021, Novolipetsk Steel PAO/Commissione europea, T-790/19, ECLI:EU:T:2021:706.

(49)  Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ("accordo di recesso") (GU L 63 del 31.1.2020, pag. 7).

(50)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2020/2037 della Commissione, del 10 dicembre 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 416 dell’11.12.2020, pag. 32).


ALLEGATO I

«ALLEGATO   III.2 – Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive

Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive

Paese/Gruppo di prodotti

1

2

3A

3B

4A

4B

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25A

25B

26

27

28

Brasile

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Cina

 

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

Egitto

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

India

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

X

 

 

Indonesia

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Kazakhstan

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Moldova

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Macedonia del Nord

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

Sud Africa

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Tunisia

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Turchia

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

Ucraina

X

X

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

Emirati arabi uniti

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Vietnam

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Tutti gli altri paesi in via di sviluppo

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 


ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

IV.1   – Volumi dei contingenti tariffari

Numero di prodotto

Categoria di prodotti

Codici NC

Assegnazione per paese (ove applicabile)

Anno 5

Anno 6

Aliquota del dazio supplementare

Numeri d'ordine

Dall'1.7.2022 al 30.9.2022

Dall'1.10.2022 al 31.12.2022

Dall'1.1.2023 al 31.3.2023

Dall'1.4.2023 al 30.6.2023

Dall'1.7.2023 al 30.9.2023

Dall'1.10.2023 al 31.12.2023

Dall'1.1.2024 al 31.3.2024

Dall'1.4.2024 al 30.6.2024

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

1

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

Federazione russa

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

25  %

09.8966

Turchia

452 373,88

452 373,88

442 539,66

447 456,77

469 183,40

469 183,40

464 083,58

464 083,58

25  %

09.8967

India

287 227,31

287 227,31

280 983,24

284 105,28

297 900,24

297 900,24

294 662,20

294 662,20

25  %

09.8968

Corea (Repubblica di)

179 365,46

179 365,46

175 466,21

177 415,83

186 030,40

186 030,40

184 008,33

184 008,33

25  %

09.8969

Regno Unito

150 045,49

150 045,49

146 783,63

148 414,56

155 620,95

155 620,95

153 929,42

153 929,42

25  %

09.8976

Serbia

159 231,56

159 231,56

155 770,01

157 500,79

165 148,37

165 148,37

163 353,27

163 353,27

25  %

09.8970

Altri paesi

900 290,25

900 290,25

880 718,72

890 504,48

933 743,65

933 743,65

923 594,27

923 594,27

25  %

 (1)

2

Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

India

156 974,80

156 974,80

153 562,31

155 268,55

162 807,74

162 807,74

161 038,10

161 038,10

25  %

09.8801

Corea (Repubblica di)

91 042,24

91 042,24

89 063,06

90 052,65

94 425,23

94 425,23

93 398,87

93 398,87

25  %

09.8802

Regno Unito

84 142,99

84 142,99

82 313,80

83 228,39

87 269,62

87 269,62

86 321,03

86 321,03

25  %

09.8977

Ucraina

69 898,31

69 898,31

68 378,78

69 138,54

72 495,62

72 495,62

71 707,62

71 707,62

25  %

09.8803

Serbia

39 631,71

39 631,71

38 770,15

39 200,93

41 104,37

41 104,37

40 657,58

40 657,58

25  %

09.8805

Altri paesi

321 824,43

321 824,43

314 828,25

318 326,34

333 782,94

333 782,94

330 154,85

330 154,85

25  %

 (2)

3.A

Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10

Federazione russa

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

25  %

09.8808

Regno Unito

532,59

532,59

521,01

526,80

552,38

552,38

546,38

546,38

25  %

09.8978

Iran (Repubblica islamica dell')

159,72

159,72

156,25

157,98

165,65

165,65

163,85

163,85

25  %

09.8809

Corea (Repubblica di)

244,60

244,60

239,29

241,94

253,69

253,69

250,93

250,93

25  %

09.8806

Altri paesi

817,65

817,65

799,87

808,76

848,03

848,03

838,81

838,81

25  %

 (3)

3.B

7225 19 90 , 7226 19 80

Federazione russa

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

25  %

09.8811

Corea (Repubblica di)

33 860,21

33 860,21

33 124,12

33 492,16

35 118,40

35 118,40

34 736,68

34 736,68

25  %

09.8812

Cina

29 777,29

29 777,29

29 129,96

29 453,62

30 883,77

30 883,77

30 548,08

30 548,08

25  %

09.8813

Taiwan

23 288,87

23 288,87

22 782,59

23 035,73

24 154,25

24 154,25

23 891,70

23 891,70

25  %

09.8814

Altri paesi

8 303,99

8 303,99

8 123,47

8 213,73

8 612,56

8 612,56

8 518,94

8 518,94

25  %

 (4)

4.A

Fogli rivestiti di metallo

Codici TARIC: 7210410020 , 7210410030 , 7210490020 , 7210490030 , 7210610020 , 7210610030 , 7210690020 , 7210690030 , 7212300020 , 7212300030 , 7212 50 20 , 7212506120 , 7212506130 , 7212506920 , 7212506930 , 7225920020 , 7225920030 , 7225990011 , 7225990022 , 7225990023 , 7225990041 , 7225990045 , 7225990091 , 7225990092 , 7225990093 , 7226993010 , 7226993030 , 7226997011 , 7226997013 , 7226997091 , 7226997093 , 7226997094

Corea (Repubblica di)

36 115,37

36 115,37

35 330,25

35 722,81

37 457,36

37 457,36

37 050,22

37 050,22

25  %

09.8816

India

51 623,89

51 623,89

50 501,64

51 062,77

53 542,16

53 542,16

52 960,18

52 960,18

25  %

09.8817

Regno Unito

34 028,35

34 028,35

33 288,60

33 658,47

35 292,79

35 292,79

34 909,17

34 909,17

25  %

09.8979

Altri paesi

454 338,51

454 338,51

444 461,58

449 400,05

471 221,03

471 221,03

466 099,06

466 099,06

25  %

 (5)

4.B

Codici NC: 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10 Codici TARIC: 7210410080 , 7210490080 , 7210610080 , 7210690080 , 7212300080 , 7212506180 , 7212506980 , 7225920080 , 7225990025 , 7225990095 , 7226993090 , 7226997019 , 7226997096

Cina

123 409,30

123 409,30

120 726,49

122 067,90

127 995,00

127 995,00

126 603,75

126 603,75

25  %

09.8821

Corea (Repubblica di)

160 163,83

160 163,83

156 682,01

158 422,92

166 115,27

166 115,27

164 309,67

164 309,67

25  %

09.8822

India

73 708,96

73 708,96

72 106,59

72 907,78

76 447,88

76 447,88

75 616,92

75 616,92

25  %

09.8823

Regno Unito

34 028,35

34 028,35

33 288,60

33 658,47

35 292,79

35 292,79

34 909,17

34 909,17

25  %

09.8980

Altri paesi

100 848,08

100 848,08

98 655,73

99 751,91

104 595,44

104 595,44

103 458,53

103 458,53

25  %

 (6)

5

Fogli a rivestimento organico

7210 70 80 , 7212 40 80

India

75 642,86

75 642,86

73 998,45

74 820,66

78 453,64

78 453,64

77 600,88

77 600,88

25  %

09.8826

Corea (Repubblica di)

68 363,40

68 363,40

66 877,24

67 620,32

70 903,68

70 903,68

70 132,99

70 132,99

25  %

09.8827

Regno Unito

33 563,94

33 563,94

32 834,29

33 199,12

34 811,13

34 811,13

34 432,75

34 432,75

25  %

09.8981

Taiwan

21 910,16

21 910,16

21 433,85

21 672,00

22 724,31

22 724,31

22 477,30

22 477,30

25  %

09.8828

Turchia

15 126,78

15 126,78

14 797,94

14 962,36

15 688,87

15 688,87

15 518,34

15 518,34

25  %

09.8829

Altri paesi

41 252,54

41 252,54

40 355,75

40 804,14

42 785,42

42 785,42

42 320,36

42 320,36

25  %

 (7)

6

Prodotti stagnati

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

Cina

106 758,00

106 758,00

104 437,17

105 597,58

110 724,96

110 724,96

109 521,43

109 521,43

25  %

09.8831

Regno Unito

38 940,37

38 940,37

38 093,84

38 517,11

40 387,34

40 387,34

39 948,34

39 948,34

25  %

09.8982

Serbia

21 429,38

21 429,38

20 963,53

21 196,46

22 225,67

22 225,67

21 984,08

21 984,08

25  %

09.8832

Corea (Repubblica di)

15 501,05

15 501,05

15 164,07

15 332,56

16 077,04

16 077,04

15 902,29

15 902,29

25  %

09.8833

Taiwan

12 887,99

12 887,99

12 607,82

12 747,90

13 366,89

13 366,89

13 221,60

13 221,60

25  %

09.8834

Altri paesi

35 715,05

35 715,05

34 938,63

35 326,84

37 042,16

37 042,16

36 639,53

36 639,53

25  %

 (8)

7

Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00

Ucraina

270 017,57

270 017,57

264 147,62

267 082,59

280 051,01

280 051,01

277 006,97

277 006,97

25  %

09.8836

Altri paesi

554 571,27

554 571,27

542 515,37

548 543,32

575 178,29

575 178,29

568 926,35

568 926,35

25  %

 (9)

8

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

Altri paesi

105 581,29

105 581,29

103 286,04

104 433,67

109 504,53

109 504,53

108 314,26

108 314,26

25  %

 (10)

9

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

Corea (Repubblica di)

47 773,95

47 773,95

46 735,39

47 254,67

49 549,16

49 549,16

49 010,58

49 010,58

25  %

09.8846

Taiwan

44 302,39

44 302,39

43 339,29

43 820,84

45 948,59

45 948,59

45 449,15

45 449,15

25  %

09.8847

India

29 610,23

29 610,23

28 966,53

29 288,38

30 710,50

30 710,50

30 376,69

30 376,69

25  %

09.8848

Sud Africa

25 765,68

25 765,68

25 205,56

25 485,62

26 723,10

26 723,10

26 432,63

26 432,63

25  %

09.8853

Stati Uniti

24 090,93

24 090,93

23 567,21

23 829,07

24 986,11

24 986,11

24 714,52

24 714,52

25  %

09.8849

Turchia

20 046,66

20 046,66

19 610,86

19 828,76

20 791,56

20 791,56

20 565,57

20 565,57

25  %

09.8850

Malaysia

12 700,45

12 700,45

12 424,35

12 562,40

13 172,38

13 172,38

13 029,20

13 029,20

25  %

09.8851

Altri paesi

50 944,84

50 944,84

49 837,34

50 391,09

52 837,87

52 837,87

52 263,55

52 263,55

25  %

 (11)

10

Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili

7219 21 10 , 7219 21 90

Cina

4 731,30

4 731,30

4 628,44

4 679,87

4 907,10

4 907,10

4 853,77

4 853,77

25  %

09.8856

India

2 007,05

2 007,05

1 963,42

1 985,24

2 081,63

2 081,63

2 059,01

2 059,01

25  %

09.8857

Sud Africa

1 374,32

1 374,32

1 344,44

1 359,38

1 425,39

1 425,39

1 409,89

1 409,89

25  %

09.8859

Regno Unito

827,96

827,96

809,96

818,96

858,73

858,73

849,39

849,39

25  %

09.8984

Taiwan

764,41

764,41

747,79

756,10

792,81

792,81

784,19

784,19

25  %

09.8858

Altri paesi

1 002,95

1 002,95

981,14

992,04

1 040,21

1 040,21

1 028,91

1 028,91

25  %

 (12)

12

Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

Cina

135 003,41

135 003,41

132 068,55

133 535,98

140 019,93

140 019,93

138 497,97

138 497,97

25  %

09.8861

Regno Unito

112 785,82

112 785,82

110 333,95

111 559,89

116 976,77

116 976,77

115 705,28

115 705,28

25  %

09.8985

Turchia

101 999,52

101 999,52

99 782,14

100 890,83

105 789,67

105 789,67

104 639,78

104 639,78

25  %

09.8862

Federazione russa

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

25  %

09.8863

Svizzera

65 555,05

65 555,05

64 129,94

64 842,50

67 990,98

67 990,98

67 251,94

67 251,94

25  %

09.8864

Bielorussia

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

25  %

09.8865

Altri paesi

58 414,15

58 414,15

57 144,27

57 779,21

60 584,73

60 584,73

59 926,20

59 926,20

25  %

 (13)

13

Barre di rinforzo

7214 20 00 , 7214 99 10

Turchia

90 856,92

90 856,92

88 881,77

89 869,35

94 233,03

94 233,03

93 208,76

93 208,76

25  %

09.8866

Federazione russa

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

25  %

09.8867

Ucraina

42 298,50

42 298,50

41 378,96

41 838,73

43 870,24

43 870,24

43 393,39

43 393,39

25  %

09.8868

Bosnia-Erzegovina

32 685,87

32 685,87

31 975,31

32 330,59

33 900,43

33 900,43

33 531,95

33 531,95

25  %

09.8869

Moldova (Repubblica di)

27 318,01

27 318,01

26 724,14

27 021,07

28 333,10

28 333,10

28 025,13

28 025,13

25  %

09.8870

Altri paesi

132 668,90

132 668,90

129 784,79

131 226,85

137 598,67

137 598,67

136 103,03

136 103,03

25  %

 (14)

14

Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

India

30 542,92

30 542,92

29 878,94

30 210,93

31 677,84

31 677,84

31 333,52

31 333,52

25  %

09.8871

Regno Unito

4 463,47

4 463,47

4 366,44

4 414,96

4 629,33

4 629,33

4 579,01

4 579,01

25  %

09.8986

Svizzera

4 393,46

4 393,46

4 297,95

4 345,71

4 556,72

4 556,72

4 507,19

4 507,19

25  %

09.8872

Ucraina

3 393,31

3 393,31

3 319,54

3 356,42

3 519,40

3 519,40

3 481,14

3 481,14

25  %

09.8873

Altri paesi

4 956,51

4 956,51

4 848,76

4 902,63

5 140,68

5 140,68

5 084,81

5 084,81

25  %

 (15)

15

Vergelle di acciai inossidabili

7221 00 10 , 7221 00 90

India

7 103,74

7 103,74

6 949,31

7 026,53

7 367,70

7 367,70

7 287,62

7 287,62

25  %

09.8876

Taiwan

4 580,21

4 580,21

4 480,64

4 530,43

4 750,40

4 750,40

4 698,77

4 698,77

25  %

09.8877

Regno Unito

3 679,69

3 679,69

3 599,69

3 639,69

3 816,42

3 816,42

3 774,93

3 774,93

25  %

09.8987

Corea (Repubblica di)

2 286,74

2 286,74

2 237,03

2 261,88

2 371,71

2 371,71

2 345,93

2 345,93

25  %

09.8878

Cina

1 548,74

1 548,74

1 515,07

1 531,90

1 606,28

1 606,28

1 588,83

1 588,83

25  %

09.8879

Giappone

1 536,99

1 536,99

1 503,57

1 520,28

1 594,10

1 594,10

1 576,77

1 576,77

25  %

09.8880

Altri paesi

773,87

773,87

757,04

765,46

802,62

802,62

793,90

793,90

25  %

 (16)

16

Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

Regno Unito

176 384,36

176 384,36

172 549,92

174 467,14

182 938,53

182 938,53

180 950,07

180 950,07

25  %

09.8988

Ucraina

118 599,40

118 599,40

116 021,16

117 310,28

123 006,38

123 006,38

121 669,35

121 669,35

25  %

09.8881

Svizzera

130 373,45

130 373,45

127 539,25

128 956,35

135 217,93

135 217,93

133 748,17

133 748,17

25  %

09.8882

Federazione russa

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

25  %

09.8883

Turchia

113 300,38

113 300,38

110 837,33

112 068,85

117 510,45

117 510,45

116 233,16

116 233,16

25  %

09.8884

Bielorussia

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

25  %

09.8885

Moldova (Repubblica di)

66 581,74

66 581,74

65 134,31

65 858,02

69 055,81

69 055,81

68 305,20

68 305,20

25  %

09.8886

Altri paesi

116 864,97

116 864,97

114 324,43

115 594,70

121 207,50

121 207,50

119 890,02

119 890,02

25  %

 (17)

17

Profilati di ferro o di acciai non legati

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

Ucraina

30 113,25

30 113,25

29 458,61

29 785,93

31 232,21

31 232,21

30 892,73

30 892,73

25  %

09.8891

Altri paesi

64 947,85

64 947,85

63 535,94

64 241,90

67 361,21

67 361,21

66 629,03

66 629,03

25  %

 (18)

18

Palancole

7301 10 00

Cina

6 736,44

6 736,44

6 590,00

6 663,22

6 986,76

6 986,76

6 910,82

6 910,82

25  %

09.8901

Emirati arabi uniti

3 333,90

3 333,90

3 261,43

3 297,67

3 457,79

3 457,79

3 420,20

3 420,20

25  %

09.8902

Regno Unito

864,55

864,55

845,76

855,16

896,68

896,68

886,93

886,93

25  %

09.8990

Altri paesi

274,44

274,44

268,47

271,45

284,63

284,63

281,54

281,54

25  %

 (19)

19

Materiale ferroviario

7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

Regno Unito

4 916,90

4 916,90

4 810,01

4 863,46

5 099,61

5 099,61

5 044,18

5 044,18

25  %

09.8991

Federazione russa

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

25  %

09.8906

Turchia

1 498,14

1 498,14

1 465,57

1 481,86

1 553,81

1 553,81

1 536,92

1 536,92

25  %

09.8908

Cina

1 449,19

1 449,19

1 417,68

1 433,44

1 503,04

1 503,04

1 486,70

1 486,70

25  %

09.8907

Altri paesi

759,42

759,42

742,91

751,17

787,64

787,64

779,08

779,08

25  %

 (20)

20

Tubi gas

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

Turchia

47 578,14

47 578,14

46 543,83

47 060,99

49 346,07

49 346,07

48 809,70

48 809,70

25  %

09.8911

India

18 309,56

18 309,56

17 911,53

18 110,55

18 989,92

18 989,92

18 783,51

18 783,51

25  %

09.8912

Macedonia del Nord

6 762,54

6 762,54

6 615,53

6 689,04

7 013,83

7 013,83

6 937,59

6 937,59

25  %

09.8913

Regno Unito

6 432,95

6 432,95

6 293,10

6 363,03

6 671,99

6 671,99

6 599,47

6 599,47

25  %

09.8992

Altri paesi

10 690,62

10 690,62

10 458,21

10 574,41

11 087,86

11 087,86

10 967,34

10 967,34

25  %

 (21)

21

Profilati cavi

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

Turchia

94 689,32

94 689,32

92 630,86

93 660,09

98 207,83

98 207,83

97 140,35

97 140,35

25  %

09.8916

Regno Unito

50 502,05

50 502,05

49 404,18

49 953,11

52 378,63

52 378,63

51 809,29

51 809,29

25  %

09.8993

Federazione russa

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

25  %

09.8917

Macedonia del Nord

27 955,71

27 955,71

27 347,98

27 651,85

28 994,51

28 994,51

28 679,35

28 679,35

25  %

09.8918

Ucraina

20 676,33

20 676,33

20 226,85

20 451,59

21 444,63

21 444,63

21 211,54

21 211,54

25  %

09.8919

Svizzera

15 453,34

15 453,34

15 117,40

15 285,37

16 027,57

16 027,57

15 853,35

15 853,35

25  %

09.8920

Bielorussia

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

25  %

09.8921

Altri paesi

19 871,64

19 871,64

19 439,65

19 655,65

20 610,04

20 610,04

20 386,02

20 386,02

25  %

 (22)

22

Tubi di acciai inossidabili senza saldatura

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 83 , 7304 49 85 , 7304 49 89

India

5 659,79

5 659,79

5 536,75

5 598,27

5 870,10

5 870,10

5 806,30

5 806,30

25  %

09.8926

Ucraina

3 543,95

3 543,95

3 466,91

3 505,43

3 675,64

3 675,64

3 635,69

3 635,69

25  %

09.8927

Regno Unito

1 798,90

1 798,90

1 759,80

1 779,35

1 865,75

1 865,75

1 845,47

1 845,47

25  %

09.8994

Corea (Repubblica di)

1 114,07

1 114,07

1 089,85

1 101,96

1 155,47

1 155,47

1 142,91

1 142,91

25  %

09.8928

Giappone

1 036,03

1 036,03

1 013,51

1 024,77

1 074,53

1 074,53

1 062,85

1 062,85

25  %

09.8929

Cina

888,89

888,89

869,57

879,23

921,92

921,92

911,90

911,90

25  %

09.8931

Altri paesi

2 586,28

2 586,28

2 530,05

2 558,16

2 682,38

2 682,38

2 653,22

2 653,22

25  %

 (23)

24

Altri tubi senza saldatura

7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 50 , 7304 39 82 , 7304 39 83 , 7304 39 88 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 82 , 7304 59 83 , 7304 59 89 , 7304 90 00

Cina

36 946,09

36 946,09

36 142,92

36 544,50

38 318,95

38 318,95

37 902,44

37 902,44

25  %

09.8936

Ucraina

30 880,76

30 880,76

30 209,44

30 545,10

32 028,25

32 028,25

31 680,11

31 680,11

25  %

09.8937

Bielorussia

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

25  %

09.8938

Regno Unito

11 268,07

11 268,07

11 023,11

11 145,59

11 686,77

11 686,77

11 559,74

11 559,74

25  %

09.8995

Stati Uniti

8 110,65

8 110,65

7 934,33

8 022,49

8 412,03

8 412,03

8 320,60

8 320,60

25  %

09.8940

Altri paesi

43 742,37

43 742,37

42 791,45

43 266,91

45 367,77

45 367,77

44 874,64

44 874,64

25  %

 (24)

25.A

Grandi tubi saldati

7305 11 00 , 7305 12 00

Altri paesi

115 747,59

115 747,59

113 231,34

114 489,47

120 048,60

120 048,60

118 743,72

118 743,72

25  %

 (25)

25.B

Grandi tubi saldati

7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

Turchia

14 371,47

14 371,47

14 059,05

14 215,26

14 905,49

14 905,49

14 743,48

14 743,48

25  %

09.8971

Cina

8 134,62

8 134,62

7 957,78

8 046,20

8 436,89

8 436,89

8 345,18

8 345,18

25  %

09.8972

Federazione russa

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

25  %

09.8973

Regno Unito

5 903,81

5 903,81

5 775,46

5 839,64

6 123,18

6 123,18

6 056,63

6 056,63

25  %

09.8996

Corea (Repubblica di)

2 781,17

2 781,17

2 720,71

2 750,94

2 884,52

2 884,52

2 853,16

2 853,16

25  %

09.8974

Altri paesi

6 251,05

6 251,05

6 115,16

6 183,11

6 483,33

6 483,33

6 412,86

6 412,86

25  %

 (26)

26

Altri tubi saldati

7306 11 00 , 7306 19 00 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 12 , 7306 30 18 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 21 , 7306 50 29 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

Svizzera

46 275,35

46 275,35

45 269,36

45 772,35

47 994,87

47 994,87

47 473,18

47 473,18

25  %

09.8946

Turchia

36 650,08

36 650,08

35 853,34

36 251,71

38 011,94

38 011,94

37 598,77

37 598,77

25  %

09.8947

Regno Unito

11 192,00

11 192,00

10 948,70

11 070,35

11 607,88

11 607,88

11 481,71

11 481,71

25  %

09.8997

Taiwan

8 671,66

8 671,66

8 483,14

8 577,40

8 993,88

8 993,88

8 896,12

8 896,12

25  %

09.8950

Cina

7 769,95

7 769,95

7 601,04

7 685,50

8 058,67

8 058,67

7 971,08

7 971,08

25  %

09.8949

Federazione russa

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

25  %

09.8952

Altri paesi

19 298,91

19 298,91

18 879,37

19 089,14

20 016,03

20 016,03

19 798,47

19 798,47

25  %

 (27)

27

Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati

7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

Federazione russa

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

25  %

09.8956

Svizzera

40 584,14

40 584,14

39 701,88

40 143,01

42 092,18

42 092,18

41 634,66

41 634,66

25  %

09.8957

Regno Unito

24 483,32

24 483,32

23 951,08

24 217,20

25 393,08

25 393,08

25 117,07

25 117,07

25  %

09.8998

Cina

25 900,31

25 900,31

25 337,26

25 618,79

26 862,73

26 862,73

26 570,74

26 570,74

25  %

09.8958

Ucraina

29 232,30

29 232,30

28 596,82

28 914,56

30 318,53

30 318,53

29 988,98

29 988,98

25  %

09.8959

Altri paesi

30 366,43

30 366,43

29 706,29

30 036,36

31 494,80

31 494,80

31 152,46

31 152,46

25  %

 (28)

28

Fili di acciai non legati

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90

Bielorussia

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

25  %

09.8961

Cina

75 996,55

75 996,55

74 344,45

75 170,50

78 820,47

78 820,47

77 963,72

77 963,72

25  %

09.8962

Federazione russa

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

Non pertinente

25  %

09.8963

Turchia

49 453,52

49 453,52

48 378,45

48 915,98

51 291,14

51 291,14

50 733,63

50 733,63

25  %

09.8964

Ucraina

37 294,60

37 294,60

36 483,85

36 889,22

38 680,41

38 680,41

38 259,97

38 259,97

25  %

09.8965

Altri paesi

47 545,89

47 545,89

46 512,29

47 029,09

49 312,63

49 312,63

48 776,62

48 776,62

25  %

 (29)

IV.2   – Volumi del contingente tariffario globale e residuo per trimestre

Numero di prodotto

Assegnazione per paese (ove applicabile)

Anno 2

Anno 3

Dall'1.7.2022 al 30.9.2022

Dall'1.10.2022 al 31.12.2022

Dall'1.1.2023 al 31.3.2023

Dall'1.4.2023 al 30.6.2023

Dall'1.7.2023 al 30.9.2023

Dall'1.10.2023 al 31.12.2023

Dall'1.1.2024 al 31.3.2024

Dall'1.4.2024 al 30.6.2024

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

1

Altri paesi

900 290,25

900 290,25

880 718,72

890 504,48

933 743,65

933 743,65

923 594,27

923 594,27

2

Altri paesi

321 824,43

321 824,43

314 828,25

318 326,34

333 782,94

333 782,94

330 154,85

330 154,85

3A

Altri paesi

817,65

817,65

799,87

808,76

848,03

848,03

838,81

838,81

3B

Altri paesi

8 303,99

8 303,99

8 123,47

8 213,73

8 612,56

8 612,56

8 518,94

8 518,94

4A

Altri paesi

454 338,51

454 338,51

444 461,58

449 400,05

471 221,03

471 221,03

466 099,06

466 099,06

4B

Altri paesi

100 848,08

100 848,08

98 655,73

99 751,91

104 595,44

104 595,44

103 458,53

103 458,53

5

Altri paesi

41 252,54

41 252,54

40 355,75

40 804,14

42 785,42

42 785,42

42 320,36

42 320,36

6

Altri paesi

35 715,05

35 715,05

34 938,63

35 326,84

37 042,16

37 042,16

36 639,53

36 639,53

7

Altri paesi

554 571,27

554 571,27

542 515,37

548 543,32

575 178,29

575 178,29

568 926,35

568 926,35

8

Altri paesi

105 581,29

105 581,29

103 286,04

104 433,67

109 504,53

109 504,53

108 314,26

108 314,26

9

Altri paesi

50 944,84

50 944,84

49 837,34

50 391,09

52 837,87

52 837,87

52 263,55

52 263,55

10

Altri paesi

1 002,95

1 002,95

981,14

992,04

1 040,21

1 040,21

1 028,91

1 028,91

12

Altri paesi

58 414,15

58 414,15

57 144,27

57 779,21

60 584,73

60 584,73

59 926,20

59 926,20

13

Altri paesi

132 668,90

132 668,90

129 784,79

131 226,85

137 598,67

137 598,67

136 103,03

136 103,03

14

Altri paesi

4 956,51

4 956,51

4 848,76

4 902,63

5 140,68

5 140,68

5 084,81

5 084,81

15

Altri paesi

773,87

773,87

757,04

765,46

802,62

802,62

793,90

793,90

16

Altri paesi

116 864,97

116 864,97

114 324,43

115 594,70

121 207,50

121 207,50

119 890,02

119 890,02

17

Altri paesi

64 947,85

64 947,85

63 535,94

64 241,90

67 361,21

67 361,21

66 629,03

66 629,03

18

Altri paesi

274,44

274,44

268,47

271,45

284,63

284,63

281,54

281,54

19

Altri paesi

759,42

759,42

742,91

751,17

787,64

787,64

779,08

779,08

20

Altri paesi

10 690,62

10 690,62

10 458,21

10 574,41

11 087,86

11 087,86

10 967,34

10 967,34

21

Altri paesi

19 871,64

19 871,64

19 439,65

19 655,65

20 610,04

20 610,04

20 386,02

20 386,02

22

Altri paesi

2 586,28

2 586,28

2 530,05

2 558,16

2 682,38

2 682,38

2 653,22

2 653,22

24

Altri paesi

43 742,37

43 742,37

42 791,45

43 266,91

45 367,77

45 367,77

44 874,64

44 874,64

25A

Altri paesi

115 747,59

115 747,59

113 231,34

114 489,47

120 048,60

120 048,60

118 743,72

118 743,72

25B

Altri paesi

6 251,05

6 251,05

6 115,16

6 183,11

6 483,33

6 483,33

6 412,86

6 412,86

26

Altri paesi

19 298,91

19 298,91

18 879,37

19 089,14

20 016,03

20 016,03

19 798,47

19 798,47

27

Altri paesi

30 366,43

30 366,43

29 706,29

30 036,36

31 494,80

31 494,80

31 152,46

31 152,46

28

Altri paesi

47 545,89

47 545,89

46 512,29

47 029,09

49 312,63

49 312,63

48 776,62

48 776,62

IV.3   – Volume massimo del contingente residuo accessibile negli ultimi trimestri ai paesi che beneficiano di un contingente specifico per paese

Categoria di prodotti

Nuovo contingente assegnato in tonnellate

Dall'1.4.2023 al 30.6.2023

Dall'1.4.2024 al 30.6.2024

1

Regime speciale

Regime speciale

2

318 326,34

330 154,85

3.A

808,76

838,81

3.B

8 213,73

8 518,94

4.A

449 400,05

466 099,06

4.B

Regime speciale

Regime speciale

5

Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre

Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre

6

35 326,84

36 639,53

7

Non pertinente

Non pertinente

8

Non pertinente

Non pertinente

9

Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre

Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre

10

992,04

1 028,91

12

22 671,97

23 514,42

13

53 215,94

55 193,36

14

3 652,73

3 788,46

15

765,46

793,90

16

18 138,68

18 812,69

17

Non pertinente

Non pertinente

18

271,45

281,54

19

751,17

779,08

20

960,89

996,60

21

Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre

Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre

22

2 558,16

2 653,22

24

43 266,91

44 874,64

25.A

Non pertinente

Non pertinente

25.B

6 183,11

6 412,86

26

19 089,14

19 798,47

27

4 699,24

4 873,85

28

47 029,09

48 776,62

»

(1)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8601.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8602.

Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia*: 09.8572, per l'India*: 09.8573, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8574, per la Serbia*: 09.8575, per il Regno Unito*: 09.8599 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma

dell'articolo 1, paragrafo 5.

(2)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8603.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8604.

Dall'1.4 al 30.6: Per l'India*, la Corea (Repubblica di)*, l'Ucraina*, il Brasile*, la Serbia* e il Regno Unito*: 09.8567 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(3)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8605.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8606.

Dall'1.4 al 30.6: Per la Corea (Repubblica di)*, l'Iran (Repubblica islamica di)* e il Regno Unito*: 09.8568 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(4)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8607.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8608.

09.8816 Dall'1.4 al 30.6: Per la Corea (Repubblica di)*, la Cina* e Taiwan*: 09.8569 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(5)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8609.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8610.

Dall'1.4 al 30.6: Per l'India*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8570 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(6)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8611.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8612.

Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*: 09.8581, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8582, per l'India*: 09.8583, per il Regno Unito*: 09.8584 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(7)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8613.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8614.

(8)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8615.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8616.

Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, la Corea (Repubblica di)*, Taiwan*, la Serbia* e il Regno Unito*: 09.8576 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(9)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8617.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8618.

(10)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8619.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8620.

(11)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8621.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8622.

Dall'1.4 al 30.6: Per la Corea (Repubblica di)*, Taiwan *, l'India*, il Sud Africa*, gli Stati Uniti d'America*, la Turchia* e la Malaysia*: 09.8578 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(12)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8623.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8624.

Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, l'India*, il Sud Africa*, Taiwan* e il Regno Unito*: 09.8591 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(13)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8625.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8626.

Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, la Turchia*, la Svizzera* e il Regno Unito*: 09.8592 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(14)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8627.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8628.

Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia*, l'Ucraina*, la Bosnia-Erzegovina* e la Moldova*: 09.8593 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(15)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8629.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8630.

Dall'1.4 al 30.6: Per l'India*, la Svizzera*, l'Ucraina* e il Regno Unito*: 09.8594 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(16)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8631, 09.8907.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8632.

Dall'1.4 al 30.6: Per l'India*, Taiwan*, la Corea (Repubblica di)*, la Cina*, il Giappone* e il Regno Unito*: 09.8595 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(17)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8633.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8634.

Dall'1.4 al 30.6: Per l'Ucraina*, la Svizzera*, la Turchia*, la Moldova* e il Regno Unito*: 09.8558 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(18)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8635.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8636.

(19)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8637.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8638.

Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, gli Emirati arabi uniti* e il Regno Unito*: 09.8580 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(20)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8639.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8640.

Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, la Turchia* e il Regno Unito*: 09.8585 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(21)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8641.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8642.

(22)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8643.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8644.

(23)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8645.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8646.

Dall'1.4 al 30.6: Per l'India*, l'Ucraina*, la Corea (Repubblica di)*, il Giappone*, la Cina* e il Regno Unito*: 09.8597 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(24)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8647.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8648.

Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina*, l'Ucraina*, gli Stati Uniti d'America* e il Regno Unito*: 09.8586 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(25)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8657.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8658.

(26)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8659.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8660.

Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia*, la Cina*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8587 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(27)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8651.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8652.

Dall'1.4 al 30.6: Per la Svizzera*, la Turchia*, Taiwan*, la Cina* e il Regno Unito*: 09.8588 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(28)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8653.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8654.

Dall'1.4 al 30.6: Per la Svizzera*, la Cina*, l'Ucraina* e il Regno Unito*: 09.8539 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.

(29)  Dall'1.7 al 31.3: 09.8655.

Dall'1.4 al 30.6: 09.8656.

Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia*, l'Ucraina* e la Cina*: 09.8598 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.


24.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/88


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/979 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Wolfgang BURTSCHER

Direttore generale

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine  (1)

0207 14 10

Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati

259,0

250,1

12

15

BR

TH


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»


24.6.2022   

IT

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L 167/91


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/980 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2022

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 per quanto riguarda i dazi addizionali all’importazione nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 182, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

l’articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (2) prevede dazi addizionali all’importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero.

(2)

In considerazione delle condizioni di mercato e delle previsioni prevalenti all’epoca, il regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 della Commissione (3) ha stabilito che i dazi addizionali all’importazione non fossero applicabili ad alcuni prodotti del settore dello zucchero fino al 30 settembre 2015. Poiché le condizioni di mercato prevalenti non sono cambiate sostanzialmente dopo tale data, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2014 della Commissione (4) ha prorogato tale periodo fino al 30 settembre 2017 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1409 della Commissione (5) lo ha ulteriormente esteso fino al 30 settembre 2022.

(3)

A norma dell’articolo 182, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, non vengono applicati dazi addizionali all’importazione se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione o se gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito. Tenendo conto dei principi di base del mercato dello zucchero mondiale e dell’UE, continuerà ad essere poco probabile che le importazioni di prodotti del settore dello zucchero soggetti al dazio all’importazione previsto dalla tariffa doganale comune perturbino il mercato dell’Unione. Non dovrebbero pertanto essere applicati dazi addizionali su tali importazioni, a meno che la situazione del mercato non cambi in modo significativo.

(4)

Di conseguenza, il periodo durante il quale non sono applicabili dazi addizionali all’importazione su alcuni prodotti del settore dello zucchero, previsto all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013, dovrebbe essere prorogato.

(5)

È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013.

(6)

Ai fini della certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013, la data del «30 settembre 2022» è sostituita dalla data del «30 settembre 2027».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 della Commissione, del 25 gennaio 2013, recante deroga al regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto concerne l’applicazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all’importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all’importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2012/2013 (GU L 26 del 26.1.2013, pag. 19).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2014 della Commissione, del 1o dicembre 2014, che modifica i regolamenti (CE) n. 967/2006, (CE) n. 828/2009, (CE) n. 891/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 (GU L 346 del 2.12.2014, pag. 26).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1409 della Commissione, del 1o agosto 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 e del regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda i dazi addizionali all’importazione nel settore dello zucchero e il calcolo del tenore di saccarosio nell’isoglucosio e in taluni sciroppi (GU L 201 del 2.8.2017, pag. 21).


24.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/93


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/981 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2022

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Le importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese sono soggette a un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 della Commissione (2).

(2)

Il 9 giugno 2021 («data della richiesta») Guangdong Huachang Aluminium Factory Co., Ltd., codice addizionale TARIC (3) C575, una società soggetta all’aliquota del dazio antidumping del 22,1 % per i produttori che hanno collaborato non inclusi nel campione, ha informato la Commissione di aver modificato il proprio nome in Guangdong Huachang Group Co., Ltd.

(3)

La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio antidumping ad essa applicata sotto il nome precedente.

(4)

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di inchiesta da parte della Commissione.

(5)

Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 e in particolare l’aliquota del dazio antidumping applicabile alla società in questione.

(6)

Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo hanno inoltre confermato che la modifica del nome era applicabile a partire dal 26 aprile 2021, giorno in cui tale modifica è stata approvata dall’amministrazione per la regolamentazione del mercato di Foshan Nanhai.

(7)

Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 affinché rispecchi la modifica del nome della società cui è stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC C575. La modifica del nome dovrebbe pertanto avere effetto a decorrere dalla data della richiesta, vale a dire dal 9 giugno 2021.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 della Commissione è così modificato:

«Guangdong Huachang Aluminium Factory Co., Ltd.

C575»

è sostituito da

«Guangdong Huachang Group Co., Ltd.

C575»

2.   Il codice addizionale TARIC C575 precedentemente attribuito a Guangdong Huachang Aluminium Factory Co., Ltd si applica a Guangdong Huachang Group Co., Ltd a decorrere dal 9 giugno 2021.

3.   Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Guangdong Huachang Group Co., Ltd. in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 per quanto riguarda Guangdong Huachang Aluminium Factory Co., Ltd.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 della Commissione, del 29 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 109 del 30.3.2021, pag. 1).

(3)  Tariffa integrata dell’Unione europea.


DECISIONI

24.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/95


DECISIONE (UE) 2022/982 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2022

relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di proposte di modifica delle appendici I e II della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) in vista della 19a riunione della conferenza delle parti della CITES, e di una specie da iscrivere nell’appendice III della CITES

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) è entrata in vigore il 1o luglio 1975. L’Unione ha aderito alla CITES con decisione (UE) 2015/451 del Consiglio (1).

(2)

Ai sensi dell’articolo XI, paragrafo 3, della CITES, la conferenza delle parti della CITES (CoP) può, tra l’altro, adottare decisioni intese a modificare le appendici I e II della CITES.

(3)

Inoltre, conformemente all’articolo XVI della CITES, ciascuna parte può inviare al segretariato della CITES un elenco delle specie da iscrivere nell’appendice III della CITES che tale parte dichiara come sottoposte a regolamentazione nell’ambito della propria giurisdizione allo scopo di impedirne o limitarne lo sfruttamento e tali da richiedere la cooperazione delle altre parti per il controllo del commercio.

(4)

Durante la 19a riunione, che si terrà tra il 14 e il 25 novembre 2022, la CoP deciderà in merito alle proposte di modifica delle appendici I e II della CITES. Le parti sono tenute a presentare tali proposte al segretariato della CITES entro il 17 giugno 2022. In quanto parte della CITES, l’Unione può presentare siffatte proposte.

(5)

La presentazione di proposte da sottoporre all’esame della CoP si basa sulle analisi realizzate da esperti del merito di tali proposte, conformemente ai criteri stabiliti nella CITES e alla luce dei migliori dati scientifici disponibili. Tali elementi di prova corroborano le proposte di cui alla presente decisione, al fine di garantire che il commercio delle specie in questione non ne minacci la sopravvivenza nell’ambiente naturale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In vista della 19a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), l’Unione:

presenta le proposte di modifica delle appendici I e II della CITES di cui all’allegato I della presente decisione;

presenta congiuntamente le proposte di modifica dell’appendice II della CITES di cui all’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

L’Unione presenta le specie elencate nell’allegato III della presente decisione da includere nell’appendice III della CITES.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

O. DUSSOPT


(1)  Decisione (UE) 2015/451 del Consiglio, del 6 marzo 2015, relativa all’adesione dell’Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (GU L 75 del 19.3.2015, pag. 1).


ALLEGATO I

Modifiche delle appendici I e II della CITES

Gruppo tassonomico

Taxon (nome comune)

Proposta

Rettili

Physignathus cocincinus

(Drago d’acqua cinese)

Includere nell’appendice II

 

Cuora galbinifrons

(Tartaruga scatola indocinese)

Trasferire dall’appendice II all’appendice I

Anfibi

Laotriton laoensis

(Tritone verrucoso del Laos)

Includere nell’appendice II

Con un contingente annuale pari a zero (codice di origine W) a fini commerciali

Agalychnis lemur

Includere nell’appendice II

Con un contingente annuale pari a zero (codice di origine W) a fini commerciali

Pesci

Tutte le specie appartenenti a Sphyrnidae spp. (Squali martello) non ancora incluse nell’appendice II

Includere nell’appendice II

Invertebrati

Thelenota ananas, T. anax,

T. rubralineata

(Cetrioli di mare)

Includere nell’appendice II

Alberi

Khaya spp.

(Mogano africano)

Popolazioni africane

Includere nell’appendice II con l’annotazione #17

Afzelia spp.

Popolazioni africane

Includere nell’appendice II con l’annotazione #17

 

Dipteryx spp.

Includere nell’appendice II con l’annotazione #17+ semi

 

Handroanthus spp.

Tabebuia spp. e Roseodendron spp.

Includere nell’appendice II con l’annotazione #17

 

Pterocarpus spp.

(Paduk)

Popolazioni africane

Includere nell’appendice II con l’annotazione #17

Altre piante

Rhodiola spp.

Includere nell’appendice II con l’annotazione #2


ALLEGATO II

Modifica dell’appendice II della CITES da presentare congiuntamente

Proposta da

Gruppo tassonomico

Taxon (nome comune)

Proposta

Panama

Pesci cartilaginei

Carcharhinidae spp.

Carcarinidi

Includere nell’appendice II


ALLEGATO III

Modifica dell’appendice III della CITES

Caribena versicolor

Appendice III


24.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/100


DECISIONE (UE) 2022/983 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2022

sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dell’Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all’approvazione di un progetto di modifica del regolamento interno del comitato del sistema armonizzato

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31, l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 87/369 del Consiglio (1) ed è entrata in vigore il 1o gennaio 1988.

(2)

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, della convenzione, il comitato del sistema armonizzato («comitato SA») stabilisce il proprio regolamento interno con decisione presa a maggioranza di almeno due terzi dei voti attribuiti ai suoi membri. Tale regolamento è sottoposto all’approvazione del consiglio dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).

(3)

Il consiglio dell’OMD dovrebbe approvare un progetto di modifica del regolamento interno del comitato SA nelle sessioni di giugno (139a e 140a sessione dal 23 al 25 giugno 2022). Tali modifiche devono essere approvate sulla base della proposta redatta dal comitato SA e finalizzate durante la 64a e la 68a sessione (rispettivamente dal 18 al 27 settembre 2019 e dal 6 al 28 settembre 2021). Le modifiche devono entrare in vigore al momento dell’adozione.

(4)

È di estrema importanza che il comitato SA adotti le sue decisioni in modo trasparente ed efficiente e che tali decisioni ricevano il massimo sostegno dai membri del comitato SA.

(5)

Poiché il progetto di modifica del regolamento interno del comitato SA deve essere approvato dal consiglio dell’OMD, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio dell’OMD, in quanto il regolamento interno modificato, una volta approvato, avrà effetti giuridici nell’Unione e sarà tale da incidere sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sull’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2).

(6)

La posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di sostenere il progetto di modifica del regolamento interno del comitato SA nonché eventuali adeguamenti redazionali o linguistici di lieve entità che potrebbero essere ritenuti necessari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) nelle sessioni di giugno 2022 è quella di sostenere il progetto di modifica del regolamento interno del comitato del sistema armonizzato che figura nell’allegato della presente decisione.

2.   I rappresentati dell’Unione in sede di consiglio dell’OMD possono concordare adeguamenti redazionali o linguistici di lieve entità al progetto di modifica di cui al paragrafo 1 in funzione degli sviluppi alle prossime sessioni del consiglio dell’OMD, in consultazione con gli Stati membri, o durante le riunioni di coordinamento in loco, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

PROGETTO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DEL SISTEMA ARMONIZZATO

1.   Progetto di modifica dell’articolo 19 del regolamento interno:

Terzo comma

Le decisioni relative alle modifiche della convenzione sono adottate a maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi dai membri del comitato. Tuttavia se vi sono due o più opzioni di modifica, il comitato avvia in prima battuta una procedura di votazione a fasi, come indicato di seguito nell’ambito delle procedure di votazione a maggioranza semplice, al fine di ridurre le opzioni a una. Una volta ottenuta un’unica opzione di modifica, si procede a una votazione finale per decidere se accettare o respingere la modifica secondo la regola della maggioranza dei due terzi.

Quarto comma

Le altre decisioni sono adottate a maggioranza semplice (più del 50 %) dei voti espressi dai membri del comitato. Se vi sono più di due opzioni e nessuna di esse ha ottenuto più del 50 % dei voti espressi dai membri del comitato, la votazione a maggioranza semplice applica una procedura di votazione a fasi che riduce il numero di opzioni eliminando l’opzione meno votata fino a quando l’opzione più votata non ottiene più del 50 % dei voti espressi dai membri del comitato.

2.   Progetto di modifica dell’articolo 20 del regolamento interno:

Le notifiche al segretario generale per deferire una questione al consiglio o al comitato per un riesame a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della convenzione e della decisione n. 298 del consiglio non possono essere effettuate prima del giorno successivo alla conclusione della sessione del comitato, ma devono essere effettuate entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui si è conclusa tale sessione. Una notifica è considerata effettuata entro il termine se è pervenuta al segretario generale entro le ore 24:00 (ora di Bruxelles) dell’ultimo giorno del periodo.

A norma della decisione n. 298 del consiglio, per le questioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della convenzione, il segretario generale può deferire direttamente al comitato su richiesta di una parte contraente, a condizione che la richiesta sia effettuata entro il periodo precisato nel paragrafo precedente. Il segretario generale iscrive quindi la questione all’ordine del giorno della sessione successiva del comitato per un riesame.

Se diverse parti contraenti trasmettono richieste relative alla stessa questione per il deferimento sia al consiglio che al comitato, o se una parte contraente non specifica se la questione debba essere deferita al consiglio o direttamente al comitato, la questione sarà deferita al consiglio. Il segretario generale informa tutte le parti contraenti del ricevimento di una richiesta di deferimento di una questione al consiglio o al comitato.

Una parte contraente che presenti una richiesta di deferimento di una questione al consiglio o al comitato può ritirarla in qualsiasi momento prima che sia esaminata dal consiglio o riesaminata dal comitato. Tuttavia il comitato esaminerà una questione se è stata deferita dal consiglio. Nel caso in cui una parte contraente ritiri una richiesta, la decisione iniziale del comitato si considera approvata, a meno che non vi sia in sospeso una richiesta di un’altra parte contraente che tratta la stessa questione. Il segretario generale comunica gli eventuali ritiri alle parti contraenti.

Se, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della convenzione e alla decisione n. 298 del consiglio, una questione è deferita in tutto o in parte al comitato per un riesame, la parte contraente che ha chiesto il riesame della questione presenta al segretario generale, al più tardi 60 giorni prima della data di apertura della sessione successiva del comitato, una nota in cui espone i motivi della richiesta di riesame unitamente alle sue proposte per risolvere la questione. Il segretario generale trasmette tale nota alle altre parti contraenti.


24.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/103


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/984 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2022

che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo della Repubblica popolare cinese in materia di controparti centrali autorizzate a compensare derivati OTC sul mercato interbancario e soggette alla vigilanza della People’s Bank of China ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione a partecipanti diretti o sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e le decisioni di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell’obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)

Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell’Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell’Unione. Lo scopo della presente valutazione dell’equivalenza è pertanto quello di verificare se le disposizioni legislative e di vigilanza della Repubblica popolare cinese assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate a compensare derivati OTC sul mercato interbancario non espongano i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione a un livello di rischio maggiore di quello cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell’Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell’Unione. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione in particolare il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in un mercato finanziario di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell’Unione.

(3)

L’articolo 25, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012 elenca tre condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(4)

In base all’articolo 25, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012 le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV dello stesso regolamento.

(5)

La presente decisione riguarda le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali autorizzate dalla People’s Bank of China a compensare derivati OTC sul mercato interbancario. La People’s Bank of China è responsabile dell’autorizzazione e della vigilanza delle controparti centrali che compensano a livello centrale operazioni in derivati OTC sui mercati interbancari cinesi. Nella Repubblica popolare cinese le operazioni interbancarie in derivati OTC sono definite come operazioni tra investitori istituzionali che riguardano contratti derivati che non sono negoziati in una borsa soggetta alla vigilanza della commissione cinese di regolamentazione degli strumenti finanziari (China Securities Regulatory Commission, «CSRC») (2). I mercati interbancari cinesi sono costituiti principalmente dal mercato obbligazionario interbancario (3), dal mercato dei prestiti interbancari (4) e dal mercato interbancario delle valute estere (5). I mercati interbancari dei derivati OTC comprendono i derivati su tassi di interesse, i derivati su tassi di cambio, i derivati su obbligazioni, i derivati su crediti e i derivati su merci. I contratti derivati di competenza della People’s Bank of China corrispondono a un sottoinsieme dei contratti derivati disciplinati dalle disposizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 648/2012 e applicabili alle controparti centrali.

(6)

Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali che compensano derivati negoziati in una borsa soggetta alla vigilanza della CSRC conformemente al capo V della legge della Repubblica popolare cinese sugli strumenti finanziari, al capo II del regolamento sulla gestione delle negoziazioni su future e alla legge della Repubblica popolare cinese sui future e i derivati non sono oggetto della presente decisione.

(7)

I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili nella Repubblica popolare cinese alle controparti centrali autorizzate dalla People’s Bank of China consistono nella legge della Repubblica popolare cinese sulla People’s Bank of China (6) e nella relativa regolamentazione accessoria, che fissano gli obblighi giuridici che le controparti centrali stabilite nella Repubblica popolare cinese e ivi autorizzate devono rispettare. In particolare, secondo la comunicazione sull’attuazione dei principi per le infrastrutture dei mercati finanziari pubblicata nel 2013 dall’Ufficio generale della Repubblica popolare cinese (7), le controparti centrali autorizzate sono tenute ad applicare e attuare le norme internazionali stabilite dai principi per le infrastrutture dei mercati finanziari («PFMI») pubblicati nell’aprile 2012 dal comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (8).

(8)

I principi fondamentali validi per le controparti centrali stabiliti nelle norme applicabili nella Repubblica popolare cinese fissano standard rigorosi che le controparti centrali devono rispettare per essere autorizzate a fornire servizi di compensazione in Cina. In base a tali principi le controparti centrali devono rispettare i PFMI, dotarsi di dispositivi di governance chiari e trasparenti, promuovere la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture dei mercati finanziari e sostenere la stabilità del sistema finanziario nel complesso. La People’s Bank of China può inoltre imporre obblighi specifici alle controparti centrali, in particolare per quanto riguarda i meccanismi di controllo interno e i sistemi di gestione del rischio.

(9)

Le controparti centrali autorizzate sono soggette a vigilanza continua da parte della People’s Bank of China. Le controparti centrali autorizzate devono informare la People’s Bank of China di qualsiasi modifica delle loro norme e qualsiasi questione significativa, compresi i cambiamenti nella gamma di attività e l’avvio di nuovi servizi, le modifiche del controllo della gestione del rischio e dei piani di emergenza, le modifiche dello statuto, delle procedure e delle politiche interne e le eventuali fusioni e acquisizioni. La People’s Bank of China deve approvare tali modifiche o questioni significative.

(10)

Pertanto i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili nella Repubblica popolare cinese alle controparti centrali sottoposte alla vigilanza della People’s Bank of China presentano una struttura a due livelli. Il primo è costituito dalla legge sulla People’s Bank of China e dalla relativa regolamentazione accessoria, che definiscono le norme di alto livello che le controparti centrali devono rispettare, compresa l’applicazione dei PFMI. Il secondo è costituito dalle norme e procedure che obbligano una controparte centrale autorizzata a sottoporre all’approvazione della People’s Bank of China qualunque modifica alla propria gamma di servizi e alle regole operative, comprese le regole sulla gestione del rischio e le regole e procedure interne.

(11)

La valutazione dell’equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali stabilite nella Repubblica popolare cinese e soggette alla vigilanza della People’s Bank of China alle disposizioni legislative e di vigilanza dell’Unione dovrebbe altresì tenere conto dei risultati che tali disposizioni permettono di conseguire in termini di attenuazione del livello di rischio al quale i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione sono esposti in ragione della loro partecipazione a tali entità. I risultati in termini di attenuazione dei rischi sono determinati sia dal livello del rischio insito nelle attività di compensazione svolte dalla controparte centrale interessata, che dipende dalle dimensioni del mercato finanziario in cui opera, sia dall’adeguatezza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali ai fini dell’attenuazione del livello del rischio. Per conseguire gli stessi risultati in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi che per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.

(12)

Il mercato finanziario in cui le controparti centrali autorizzate sul mercato interbancario cinese svolgono le loro attività di compensazione è notevolmente più piccolo di quello in cui operano le controparti centrali stabilite nell’Unione. In particolare negli ultimi tre anni il valore totale delle operazioni in derivati compensate da controparti centrali soggette alla vigilanza della People’s Bank of China ha rappresentato meno dell’1 % del valore totale delle operazioni in derivati compensate nell’Unione. Pertanto la partecipazione a tali controparti centrali espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell’Unione.

(13)

Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali stabilite nella Repubblica popolare cinese e soggette alla vigilanza della People’s Bank of China dovrebbero dunque essere considerate equivalenti a quelle dell’Unione se consentono di attenuare tale minore livello di rischio. Le norme primarie applicabili alle controparti centrali autorizzate dalla People’s Bank of China, compreso l’obbligo in capo alle CCP autorizzate di applicare e attuare i PFMI, attenuano il minore livello di rischio esistente nel mercato in questione e permettono di conseguire un risultato in termini di attenuazione dei rischi equivalente a quello perseguito dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(14)

La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza della Repubblica popolare cinese assicurano che le controparti centrali autorizzate dalla People’s Bank of China soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(15)

A norma dell’articolo 25, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(16)

La People’s Bank of China è responsabile della vigilanza delle controparti centrali autorizzate nel mercato interbancario ed è coinvolta nella gestione quotidiana di dette controparti centrali. La People’s Bank of China dispone di ampi poteri per controllare e sanzionare una controparte centrale autorizzata, compresi il potere di effettuare ispezioni in loco ed extra loco, chiedere a una controparte centrale autorizzata di apportare rettifiche, emanare avvertimenti, confiscare proventi illeciti, irrogare sanzioni nei confronti di una controparte centrale, avvertire e multare gli amministratori e i dirigenti della controparte centrale e altri dipendenti direttamente responsabili.

(17)

La Commissione conclude pertanto che le controparti centrali autorizzate dalla People’s Bank of China e sottoposte alla sua vigilanza sono soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(18)

In conformità dell’articolo 25, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo devono includere un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento di controparti centrali autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi («controparti centrali di paesi terzi»).

(19)

A norma dell’articolo 4, punti 1 e 9, e dell’articolo 32, punto 8, della legge sulla People’s Bank of China, quest’ultima è responsabile del normale funzionamento dei sistemi di compensazione e ha il potere di attuare le norme e la regolamentazione relative a detti sistemi. Le controparti centrali stabilite al di fuori della Repubblica popolare cinese che intendono compensare strumenti finanziari per le banche commerciali ivi stabilite possono richiedere un nulla osta

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, che la People’s Bank of China può rilasciare su base puntuale nell’ambito delle sue competenze. La Commissione non ha motivo di ritenere che la People’s Bank of China eserciterebbe indebitamente i suoi poteri discrezionali. La People’s Bank of China può tenere conto delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali di paesi terzi nella loro giurisdizione nazionale. La People’s Bank of China coopera con le autorità di vigilanza e di sorveglianza delle controparti centrali di paesi terzi nell’ambito della responsabilità E dei PFMI (9). Inoltre la norma della commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa (China Banking and Insurance Regulatory Commission, «CBIRC») (10) in materia di capitale relativo all’esposizione al rischio delle controparti centrali consente alla stessa CBIRC di riconoscere le controparti centrali di paesi terzi come controparti centrali qualificate, il che permette alle banche commerciali cinesi di applicare ponderazioni del rischio più basse all’esposizione a queste controparti centrali.

(20)

La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza della Repubblica popolare cinese per le controparti centrali soggette alla vigilanza della People’s Bank of China prevedono un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento di controparti centrali di paesi terzi.

(21)

Le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero pertanto essere considerate soddisfatte dalle disposizioni legislative e di vigilanza della Repubblica popolare cinese, le quali dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. La presente decisione si basa sulle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali autorizzate dalla People’s Bank of China a compensare derivati OTC in vigore al momento dell’adozione della stessa. La Commissione e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati continueranno a sorvegliare periodicamente l’evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle controparti centrali nella Repubblica popolare cinese e il rispetto delle condizioni sulla cui base è stata adottata la presente decisione.

(22)

Almeno ogni tre anni la Commissione dovrebbe riesaminare i motivi in base ai quali le disposizioni legislative e di vigilanza della Repubblica popolare cinese, comprese le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali sottoposte alla vigilanza della People’s Bank of China, sono considerate equivalenti a quelle dell’Unione. I riesami periodici non pregiudicano il potere della Commissione di effettuare un riesame specifico in qualsiasi momento, qualora sviluppi pertinenti rendano necessaria una nuova valutazione dell’equivalenza di dette disposizioni legislative e di vigilanza rispetto a quelle dell’Unione. Basandosi sui risultati di questi riesami, la Commissione può decidere di modificare o abrogare la presente decisione in qualsiasi momento, in particolare qualora l’evoluzione delle disposizioni legislative e di vigilanza della Repubblica popolare cinese incida sulle condizioni in base alle quali la presente decisione è adottata.

(23)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 le disposizioni legislative e di vigilanza della Repubblica popolare cinese costituite dalla legge della Repubblica popolare cinese sulla People’s Bank of China e la relativa regolamentazione accessoria, applicabili alle controparti centrali autorizzate dalla People’s Bank of China a compensare derivati OTC sul mercato interbancario, sono considerate equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

Entro il 22 giugno 2025 e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina i motivi su cui si basa la decisione di cui all’articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Capo V della legge della Repubblica popolare cinese sugli strumenti finanziari (ordinanza n. 14 del presidente della Repubblica popolare cinese) e capo II del regolamento sulla gestione delle negoziazioni su future (ordinanza n. 676 del Consiglio di Stato).

(3)  Articolo 3 delle misure per la gestione delle operazioni obbligazionarie nel mercato obbligazionario interbancario nazionale (Measures for the Administration of Bond Transactions in the National Inter-Bank Bond Market), ordinanza n. 2 della People’s Bank of China [2000].

(4)  Articolo 3 delle misure per la gestione dei prestiti interbancari (Measures for the Administration of Interbank Lending), ordinanza n. 3 della People’s Bank of China [2007].

(5)  Articolo 2 delle disposizioni provvisorie sulla gestione del mercato interbancario delle valute estere (Interim Provisions on the administration of interbank foreign exchange market), YF [1996] n. 423.

(6)  Law of the People’s Republic of China on The People’s Bank of China adottata il 18 marzo 1995 durante la terza sessione dell’ottava Assemblea nazionale del popolo.

(7)  Notice on Matters regarding Implementation of Principles for Financial Market Infrastructures dell’Ufficio generale della Repubblica popolare cinese (YBF [2013] n. 187).

(8)  Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento/Comitato tecnico dell’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, Principles for financial market infrastructures, aprile 2012, CPMI Papers n. 101.

(9)  Notice on Matters regarding Implementation of Principles for Financial Market Infrastructures dell’Ufficio generale della Repubblica popolare cinese (YBF [2013] n. 187, pag. 11).

(10)  CBIRC 2013-33.


24.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/108


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/985 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2022

che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo di Israele in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione. Pertanto, la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell’obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)

Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell’Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell’Unione. Lo scopo di tale valutazione dell’equivalenza è pertanto quello di verificare se le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo interessato assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione a un livello di rischio maggiore di quello cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell’Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell’Unione.

(3)

La valutazione dell’equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza di Israele a quelle dell’Unione dovrebbe basarsi non solo su un’analisi comparativa dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali in Israele, ma anche su una valutazione del risultato di tali requisiti. La Commissione dovrebbe inoltre valutare l’idoneità di tali requisiti ad attenuare i rischi cui possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione, tenendo conto delle dimensioni del mercato finanziario in cui operano le controparti centrali in Israele. Per conseguire un risultato equivalente in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi rispetto alle controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni, il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.

(4)

L’articolo 25, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012 fissa tre condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(5)

In base all’articolo 25, paragrafo 6, lettera a), le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV dello stesso regolamento.

(6)

I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Israele sono stabiliti dalla Securities Law 5728-1968 (2) (nel seguito la «Securities Law»), in particolare dalle sezioni 50 A, 50B, 50B19 e 50C. La Securities Law applica l’articolo 10 della Payment Systems Law 5768-2008 (3) (nel seguito la «Payment Systems Law»), che definisce i criteri di esercizio, da parte della Israel Securities Authority (nel seguito l’«ISA»), della vigilanza sulle stanze di compensazione stabilite in Israele (al fine di garantire stanze di compensazione stabili ed efficienti). Tale quadro giuridico è integrato dalla serie di direttive impartite dall’ISA alle controparti centrali stabilite in Israele. La Securities Law, la Payment Systems Law e le direttive dell’ISA danno piena attuazione alle norme internazionali definite dai Principles for Financial Market Infrastructures (principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, nel seguito «PFMI») pubblicati nell’aprile 2012 dal comitato sui sistemi di pagamento e le infrastrutture di mercato («CPMI») e dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari («IOSCO») (4).

(7)

Le controparti centrali stabilite in Israele devono essere autorizzate dal ministro delle Finanze israeliano previa consultazione dell’ISA e a seguito dell’approvazione del Knesset Finance Committee (comitato per le finanze della Knesset). Per prestare servizi di compensazione, le controparti centrali sono tenute a rispettare le disposizioni specifiche stabilite dalla Securities Law e a disporre di regole e procedure interne che garantiscano segnatamente il rispetto di tutte le norme pertinenti dei PFMI. In particolare, le controparti centrali stabilite in Israele devono operare in modo sicuro ed efficiente e gestire con prudenza i rischi connessi alle loro attività e operazioni. A norma di una direttiva dell’ISA, del 15 dicembre 2015, impartita alle controparti centrali autorizzate in Israele, le medesime devono altresì disporre di risorse finanziarie, umane, di gestione del rischio, di tecnologie dell’informazione, sistemi e infrastrutture sufficienti a svolgere le loro mansioni. Inoltre, ciascuna controparte centrale autorizzata in Israele è responsabile della definizione delle proprie regole interne, ad eccezione di una modifica delle regole in materia di partecipazione per cui è richiesta l’approvazione formale dell’ISA ai sensi della sezione 50B, lettera a), punto 1, della Securities Law. Nonostante tale disposizione e a norma della sezione 50C, lettera b), della Securities Law, l’ISA può imporre modifiche delle regole di una controparte centrale autorizzata in Israele qualora non fossero conformi al quadro giuridico nazionale relativo alle CCP e ai PFMI.

(8)

Le dimensioni del mercato finanziario israeliano sono nettamente inferiori a quelle del mercato finanziario dell’Unione. In particolare, dal 2015 il valore totale delle operazioni in derivati compensate in Israele ha rappresentato meno dell’1 % del valore totale delle operazioni in derivati compensate nell’Unione. Pertanto, la partecipazione alle controparti centrali autorizzate in Israele espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell’Unione.

(9)

La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza di Israele assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(10)

L’articolo 25, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza in materia di controparti centrali autorizzate in un paese terzo prevedano su base continuativa una vigilanza e misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(11)

Ai sensi della sezione 50C della Securities Law, l’ISA ha il potere di vigilare sulle operazioni delle controparti centrali autorizzate in Israele. Gli obiettivi dell’attività di vigilanza dell’ISA consistono nel garantire la stabilità e l’efficienza delle controparti centrali e nel verificare che le controparti centrali israeliane ottemperino ai loro obblighi. Inoltre, le disposizioni di cui alla sezione 10 della Payment Systems Law nonché alla sezione 56 A e alla sezione 50C, lettera d), della Securities Law integrano l’insieme dei poteri conferiti all’ISA, che può sottoporre a audit una controparte centrale, effettuare ispezioni in loco e richiedere documenti comprovanti l’adeguata attuazione dei requisiti giuridicamente vincolanti per le controparti centrali autorizzate in Israele. A norma della sezione 50C, lettera b), della Securities Law, in caso di presunta infrazione, l’ISA può imporre regole interne alle controparti centrali stabilite.

(12)

La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza di Israele in materia di controparti centrali ivi autorizzate prevedono su base continuativa una vigilanza e misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(13)

In conformità dell’articolo 25, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, il quadro normativo di un paese terzo deve prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di controparti centrali autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi (nel seguito «controparti centrali di paesi terzi»).

(14)

Le controparti centrali non israeliane che intendono prestare servizi di compensazione di derivati in Israele devono chiedere l’autorizzazione al presidente dell’ISA e ottenere l’approvazione del ministro delle Finanze israeliano. A norma della sezione 50 A, lettera a8), della Securities Law, se il presidente dell’ISA ritiene fattibile una cooperazione tra quest’ultima e l’autorità competente della controparte centrale non israeliana autorizzata, appura che i requisiti giuridici applicabili a tale controparte centrale sono equivalenti al quadro giuridico israeliano e reputa che il rilascio alla medesima di un’autorizzazione non pregiudichi gli interessi degli investitori in Israele, l’ISA può decidere di esentare detta controparte centrale dalle disposizioni normative del quadro giuridico israeliano in materia. In tali condizioni il riconoscimento delle controparti centrali non israeliane è dunque possibile.

(15)

La Commissione conclude che il quadro normativo di Israele prevede un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento di controparti centrali di paesi terzi.

(16)

La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza di Israele applicabili alle controparti centrali soddisfino le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012. Di conseguenza tali disposizioni legislative e di vigilanza dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(17)

La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali in Israele al momento della sua adozione. La Commissione e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati continueranno a sorvegliare l’evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle controparti centrali in Israele e il rispetto delle condizioni sulla cui base è stata adottata la presente decisione.

(18)

La Commissione può decidere di modificare o abrogare la presente decisione in qualsiasi momento, in particolare qualora l’evoluzione dei quadri di vigilanza e di regolamentazione in Israele incida sulle condizioni sulla cui base è adottata.

(19)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza di Israele applicabili alle controparti centrali, stabilite nella Securities Law 5728-1968, nella Payment Systems Law 5768-2008 e integrate dalle direttive impartite dall’Israel Securities Authority alle controparti centrali in Israele, sono considerate equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Securities Law 5728-1968.

(3)  Payment Systems Law 5768-2008.

(4)  Comitato sui sistemi di pagamento e le infrastrutture di mercato (CPMI)/comitato tecnico dell’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, «Principles for financial market infrastructures», aprile 2012, CPMI Papers n. 101.


24.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/111


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/986 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2022

che non approva la N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Nell’elenco figura la N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina (n. CE: 219-145-8, n. CAS: 2372-82-9).

(2)

La N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina è stata oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 «Preservanti del legno», quale descritto nell’allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che corrisponde al tipo di prodotto 8 descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 9 novembre 2005 l’autorità di valutazione competente del Portogallo, che è stato designato Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni. Dopo la presentazione della relazione di valutazione, si sono tenute discussioni in occasione di riunioni tecniche organizzate dalla Commissione e, dopo il 1o settembre 2013, dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»).

(4)

Dall’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 si può evincere che le sostanze la cui valutazione da parte degli Stati membri è stata completata entro il 1o settembre 2013 dovrebbero essere valutate conformemente alle disposizioni della direttiva 98/8/CE.

(5)

In conformità all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell’Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 2 dicembre 2020 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia (4), tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.

(6)

Da tale parere si può desumere che i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina potrebbero non soddisfare i criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 98/8/CE che corrispondono ai criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012 in quanto sono stati individuati rischi inaccettabili per la salute umana e non è stato possibile individuare adeguate misure di mitigazione del rischio.

(7)

Nelle discussioni con i rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato permanente sui biocidi, si è ritenuto che la valutazione sia stata effettuata secondo le peggiori condizioni realistiche e che limitare il numero di cicli di trattamento del legno a due al giorno per operatore non costituirebbe un’adeguata misura di mitigazione del rischio al fine di ridurre a un livello accettabile i rischi individuati per la salute umana, a causa delle difficoltà relative all’applicazione e al controllo.

(8)

Tenuto conto del parere dell’Agenzia e delle discussioni in seno al comitato permanente sui biocidi, non è opportuno approvare la N- (3-amminopropil) -N-dodecilpropan-1,3-diammina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina (n. CE: 219-145-8, n. CAS: 2372-82-9) non è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Biocidal Products Committee Opinion on the application for approval of the active substance: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, Product type: 8, ECHA/BPC/270/2020, adottato il 2 dicembre 2020.


ORIENTAMENTI

24.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/113


INDIRIZZO (UE) 2022/987 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 maggio 2022

che modifica l’indirizzo (UE) 2015/510 sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2014/60) (BCE/2022/17)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

Visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, l’articolo 9.2, l’articolo 12.1, l’articolo 14.3, l’articolo 18.2 e l’articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall’Eurosistema nell’attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro.

(2)

È opportuno modificare l’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1) per includervi alcuni necessari aggiustamenti tecnici ed editoriali relativi a taluni aspetti delle operazioni di politica monetaria.

(3)

Mantenere le procedure bilaterali per le operazioni di mercato monetario non è più giustificato in quanto l’esperienza ha dimostrato che le procedure d’asta sono efficaci e offrono alle controparti idonee parità di accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

(4)

È necessario apportare adeguamenti ai criteri di idoneità per i titoli garantiti da attività (ABS) al fine di escludere esplicitamente le attività generatrici di flussi di cassa che non comportano pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e di migliorare la trasparenza degli obblighi di informativa dell’Eurosistema relativi al processo di valutazione dell’idoneità delle ABS.

(5)

È necessario apportare alcuni adeguamenti per fare maggiore chiarezza riguardo al trattamento ai fini dell'idoneità dei crediti il cui flusso di cassa collegato all’interesse corrente non sia negativo.

(6)

Alla luce della decisione dell’Eurosistema di modificare gli obblighi di segnalazione dei dati a livello di prestito previsti dal sistema delle garanzie dell’Eurosistema in linea con gli obblighi di informativa specificati nel regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), sono necessari adeguamenti degli obblighi di segnalazione dei dati a livello di prestito per gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei.

(7)

È necessario apportare alcuni adeguamenti per garantire la coerenza del sistema delle garanzie dell’Eurosistema con le pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), a seguito delle modifiche apportate a tale regolamento in relazione alle obbligazioni garantite dal regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che si applicano a decorrere dall’8 luglio 2022.

(8)

Il numero di fonti di valutazione del credito accettate dall’Eurosistema per la mobilizzazione dei crediti in garanzia è stato ridotto da quattro a tre, a seguito della graduale eliminazione dal quadro generale dell’uso degli strumenti di rating come fonti di valutazione del credito. Le disposizioni pertinenti devono essere aggiornate per tener conto di tale modifica.

(9)

Il Consiglio direttivo ha condotto un riesame completo delle misure temporanee di allentamento in materia di garanzie adottate a partire dal 2020 in risposta alle circostanze economiche e finanziarie di carattere eccezionale connesse alla diffusione della malattia causata dal coronavirus (COVID-19). Tali misure comprendevano l'aumento del limite di utilizzo per gli strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi e da soggetti ad essi strettamente collegati che possono essere presentati o utilizzati come garanzia dalle controparti dell'Eurosistema. Il riesame ha tenuto conto a) del fatto che le controparti dell'Eurosistema che partecipano a operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine condotte ai sensi della decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea (BCE/2019/21) (6) dovrebbero poter continuare a mobilizzare garanzie sufficienti per tali operazioni; b) dell'impatto sulle garanzie per le controparti dell'Eurosistema associato a ciascuna di tali misure; c) delle considerazioni di rischio associate a ciascuna di tali misure; d) di altre considerazioni di mercato e politiche. In tale contesto, il 23 marzo 2022 il Consiglio direttivo ha deciso, tra l'altro, di ripristinare il limite precedente rispetto ai citati strumenti di debito non garantiti, al fine di ridurre l'esposizione dell'Eurosistema al rischio di concentrazione. Ciò deve rispecchiarsi nelle pertinenti disposizioni dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

(10)

Le controparti idonee il cui accesso alle operazioni di politica monetaria sia stato limitato per motivi prudenziali o a seguito di un evento di default ai sensi dell’articolo 158 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) possono ricorrere alle operazioni di rifinanziamento marginale a seguito di una richiesta automatica secondo la procedura di concessione del credito di cui all’allegato III dell’indirizzo BCE/2012/27 (7). È necessario precisare le sanzioni applicabili qualora e nella misura in cui i limiti definiti siano superati a seguito del ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale in tali circostanze.

(11)

È necessario fare maggiore chiarezza per quanto riguarda il trattamento ai fini dell’idoneità dei tassi di interesse di riferimento per le attività negoziabili e non negoziabili.

(12)

In linea con la decisione del Consiglio direttivo del 17 febbraio 2021, i criteri di idoneità delle garanzie applicati alle obbligazioni legate alla sostenibilità devono essere ulteriormente chiariti.

(13)

Sono necessari aggiornamenti delle disposizioni sull’idoneità dei sistemi di regolamento delle operazioni in titoli e dei collegamenti per affrontare esplicitamente il caso dei sistemi di deposito accentrato (SDA) stabiliti negli Stati membri che aderiscono all’area dell’euro e per tenere conto del fatto che i riferimenti al pertinente quadro di riferimento per la valutazione degli utenti sono divenuti superflui con il completamento della procedura di autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(14)

Mantenere il sistema di garanzie estere di emergenza non è più giustificato, tenuto conto dell’onere operativo del mantenimento del sistema, del fatto che il sistema non è mai stato attivato e della probabile limitata disponibilità delle attività rilevanti per le controparti dell’Eurosistema in caso di necessità.

(15)

Il regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (9) sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime è stato rifuso e abrogato dal regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (10). Le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) devono essere rispecchiate nelle disposizioni relative all’obbligo di riserve minime di cui all’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

(16)

Talune disposizioni dell’indirizzo devono essere aggiornate per rispecchiare le conseguenze per il quadro di attuazione della politica monetaria e i diritti e gli obblighi dei portatori di interessi, in particolare per quanto riguarda le operazioni di mercato aperto, la gestione della liquidità, le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti, il regime sanzionatorio, gli obblighi di riserva minima e la remunerazione dei conti correnti, in caso di attivazione della soluzione di contingency rafforzata (Enhanced Contingent Solution — ECONS) nell’ambito del sistema TARGET2 e di un’interruzione prolungata di TARGET2 che duri più di una giornata operativa.

(17)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è così modificato:

1)

L’articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4)

per “procedura bilaterale” (bilateral procedure) si intende una procedura mediante la quale le BCN ovvero, se del caso, la BCE, conducono operazioni definitive direttamente con una o più controparti ovvero nelle borse valori o tramite operatori di mercato, senza ricorso a procedure d’asta;»;

b)

è inserito il seguente punto 24-a):

«24-a)

per “credito ECONS” (ECONS credit) si intende un credito fornito nell’ambito dell’elaborazione in contingency di cui all’allegato II, appendice IV, paragrafo 6, dell’indirizzo BCE/2012/27;»;

c)

il punto 31 è sostituito dal seguente:

«31)

per “operazioni di finanziamento dell’Eurosistema” (Eurosystem credit operations) si intendono: a) operazioni temporanee di immissione di liquidità, ossia operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema di immissione di liquidità esclusi gli swap in valuta a fini di politica monetaria e acquisti definitivi; b) credito infragiornaliero; e c) credito ECONS;»;

d)

il punto 42 è sostituito dal seguente:

«42)

per “calendario indicativo delle operazioni d’asta regolari dell’Eurosistema” (indicative calendar for the Eurosystem’s regular tender operations) si intende un calendario predisposto dall’Eurosistema che indica la tempistica del periodo di mantenimento delle riserve nonché l’annuncio, l’aggiudicazione e la scadenza delle operazioni di rifinanziamento principali e di quelle regolari di rifinanziamento a più lungo termine;»;

e)

il punto 53 è sostituito dal seguente:

«53)

“periodo di mantenimento” (maintenance period) ha lo stesso significato di cui al regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) (*1);

(*1)  Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1).»;"

f)

il punto 68 è sostituito dal seguente:

«68)

per “paesi del G10 non appartenenti al SEE” (non-EEA G10 countries) si intendono i paesi partecipanti al gruppo dei Dieci (G10) che non sono paesi del SEE ossia il Canada, il Giappone, la Svizzera, il Regno Unito e gli Stati Uniti d’America;»;

g)

è inserito il seguente punto 88-a:

«88-a)

per “gruppo dell’emittente di obbligazioni legate alla sostenibilità” (sustainability-linked bond issuer group) si intende un gruppo di imprese che opera come un’unica entità economica e costituisce un soggetto segnalante ai fini della redazione dei conti consolidati, comprendente l’impresa madre e tutte le sue filiazioni dirette e indirette;»;

h)

il punto 88 bis è sostituito dal seguente:

«88 bis)

per «obiettivo di prestazione in termini di sostenibilità» (sustainability performance target, SPT) si intende un obiettivo fissato in un documento pubblico relativo all’emissione che misuri miglioramenti quantificati del profilo di sostenibilità dell’emittente o di una o più imprese appartenenti allo stesso gruppo dell’emittente di obbligazioni legate alla sostenibilità entro un periodo di tempo predefinito con riferimento a uno o più obiettivi ambientali di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e/o a uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite in relazione ai cambiamenti climatici o al degrado ambientale (*3);

(*2)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13)."

(*3)  Nell’ambito dell’«Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.»;"

2)

all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli obblighi di riserva minima sono specificati nel regolamento (CE) n. 2531/98 e nel regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). Talune caratteristiche degli obblighi di riserva sono illustrate nell’allegato I a fini informativi.»;

3)

all’articolo 4, la tabella 1 è così modificata:

a)

alla riga «Operazioni di fine tuning» della quinta colonna («Procedura»), i termini «Procedure bilaterali» e la nota a piè di pagina sono soppressi;

b)

alla riga «Operazioni di tipo strutturale» della quinta colonna («Procedura»), dopo le parole «Procedure bilaterali» è inserita la nota (*) seguente:

«(*)

Le procedure per le operazioni definitive bilaterali sono comunicate quando necessario.»;

4)

all’articolo 8, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

sono effettuate, di regola, mediante procedure d’asta veloce, salva diversa decisione dell’Eurosistema di effettuare una determinata operazione di fine tuning mediante una procedura d’asta standard alla luce di considerazioni specifiche di politica monetaria o al fine di reagire a condizioni di mercato;»;

5)

all’articolo 10, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

se rientrano nella categoria delle operazioni di mercato aperto, sono effettuate mediante procedure d’asta standard, ad eccezione delle operazioni di fine-tuning che sono effettuate mediante procedure d’asta;»;

6)

all’articolo 11, paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

sono effettuate mediante procedure d’asta veloce, salva diversa decisione dell’Eurosistema di effettuare una determinata operazione mediante una procedura d’asta standard, alla luce di considerazioni specifiche di politica monetaria o al fine di reagire a condizioni di mercato;»;

7)

all’articolo 12, paragrafo 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

è effettuata mediante procedure d’asta veloce, salva diversa decisione della BCE di effettuare una determinata operazione mediante procedura d’asta standard alla luce di considerazioni specifiche di politica monetaria o al fine di reagire a condizioni di mercato;»;

8)

all’articolo 14, paragrafo 3, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d)

sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN, salvo che il Consiglio direttivo della BCE stabilisca che la BCE o una o più BCN, agendo come braccio operativo della BCE, conducano quella determinata operazione;»;

9)

all’articolo 17, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Il Consiglio direttivo della BCE decide con cadenza regolare in merito ai tassi di interesse per le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti. I tassi di interesse oggetto di revisione hanno effetto dall’inizio del nuovo periodo di mantenimento della riserva, come definito dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). La BCE pubblica un calendario dei periodi di mantenimento della riserva almeno tre mesi prima dell’inizio di ciascun anno civile.»;

10)

l’articolo 19 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’accesso al rifinanziamento marginale è consentito soltanto nei giorni in cui TARGET2 è operativo ad esclusione dei giorni in cui TARGET2 non è disponibile alla fine della giornata a causa di una «interruzione di TARGET2 prolungata nell’arco di diverse giornate operative» di cui all’articolo 187 bis. Nei giorni in cui gli SSS non sono operativi, l’accesso al rifinanziamento marginale è consentito in base alle attività idonee che sono state preventivamente depositate presso le BCN.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Al termine di ciascuna giornata operativa, un saldo negativo su un conto di regolamento di una controparte presso la BCN di appartenenza, dopo la conclusione delle procedure di controllo di fine giornata, viene automaticamente considerato una richiesta di accesso (“richiesta automatica”) al rifinanziamento marginale. Al fine di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 18, paragrafo 4, le controparti devono avere sufficienti attività idonee già depositate a garanzia presso la BCN di appartenenza prima di tale richiesta automatica. L’inosservanza di tale condizione di accesso è sanzionata a norma degli articoli da 154 a 157. Se una richiesta automatica nel caso di una controparte il cui accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema sia stato limitato ai sensi dell’articolo 158 comporta che tale controparte superi il limite definito, si applicano sanzioni ai sensi degli articoli da 154 a 157 in relazione all’importo del superamento del limite.»;

11)

all’articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le istituzioni che soddisfano i criteri di idoneità ai sensi dell’articolo 55 e che hanno accesso a un conto presso la BCN in cui l’operazione può essere regolata, in particolare in TARGET2, possono accedere alle operazioni di deposito presso la banca centrale. L’accesso al deposito presso la banca centrale è concesso solo nelle giornate operative di TARGET2, ad esclusione dei giorni in cui TARGET2 non è disponibile alla fine della giornata a causa di una “interruzione di TARGET2 prolungata nell’arco di diverse giornate operative” di cui all’articolo 187 bis.»;

12)

nella parte seconda, titolo III, il titolo del capitolo 1 è sostituito dal seguente:

« Procedure d’asta per le operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema »;

13)

l’articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Tipi di procedure per le operazioni di mercato aperto

Le operazioni di mercato aperto sono effettuate tramite procedure d’asta.»;

14)

nella parte seconda, titolo III, capitolo 1, la sezione 3, compresi gli articoli da 44 a 48, è soppressa;

15)

all’articolo 50, paragrafo 2, nella tabella 8, la dicitura «Data di regolamento per operazioni di mercato aperto basate su procedure d’asta veloce o su procedure bilaterali» è sostituita da «Data di regolamento per le operazioni di mercato aperto basate su procedure d’asta veloce»;

16)

l’articolo 52 è sostituito dal seguente:

«Articolo 52

Regolamento di operazioni di mercato aperto effettuate per mezzo di procedure d’asta veloce o procedure bilaterali

1.   L’Eurosistema persegue l’obiettivo di regolare le operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure d’asta veloce nel giorno di negoziazione. In particolare, alle operazioni definitive o agli swap in valuta possono applicarsi altre date di regolamento.

2.   Le operazioni di fine tuning e le operazioni strutturali effettuate per mezzo di operazioni definitive ed eseguite mediante procedure bilaterali sono regolate in maniera decentralizzata attraverso le BCN.»;

17)

all’articolo 54, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) i conti di regolamento detenuti da una controparte presso una BCN possono essere utilizzati come conti di riserva. Le riserve detenute nei conti di regolamento possono essere utilizzate ai fini del regolamento infragiornaliero. Le riserve giornaliere di una controparte corrispondono ai saldi di fine giornata sui suoi conti di riserva. Ai fini del presente articolo, “conti di riserva” ha lo stesso significato di cui al regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

2.   Le riserve che soddisfano l’obbligo di riserva minima ai sensi del regolamento (CE) n. 2531/98 e del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) sono remunerate conformemente al regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).»;

18)

all’articolo 55, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

essere soggetti al regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema ai sensi dell’articolo 19.1 dello Statuto del SEBC e non essere stati esentati dagli obblighi imposti dal regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema ai sensi del regolamento (CE) n. 2531/98 e del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1);»;

19)

all’articolo 55 bis, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Un ente in liquidazione non è idoneo ad accedere alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.»;

20)

L’articolo 57 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Selezione delle controparti per l’accesso a operazioni di mercato aperto effettuate per mezzo di procedure d’asta veloci»;

b)

i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Per le operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure d’asta veloci, le controparti sono selezionate in conformità ai paragrafi 2 e 3.

2.   Alle operazioni strutturali effettuate per mezzo di operazioni definitive, che sono eseguite mediante procedure d’asta veloci, si applicano i criteri di idoneità dettati dal paragrafo 3, lettera b).

3.   Per le operazioni di fine tuning eseguite mediante procedure d’asta veloci, le controparti sono selezionate con le modalità di seguito indicate:

a)

Per le operazioni di fine tuning effettuate per mezzo di swap in valuta a fini di politica monetaria e eseguite mediante procedure d’asta veloci, la gamma delle controparti coincide con la gamma degli enti che sono ammessi a partecipare agli interventi dell’Eurosistema sul mercato dei cambi e sono stabiliti negli Stati membri la cui moneta è l’euro. Le controparti per operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria per mezzo di procedure d’asta veloci non sono tenute a soddisfare i criteri dettati all’articolo 55. I criteri di selezione delle controparti partecipanti a interventi dell’Eurosistema sul mercato dei cambi sono basati sui principi di prudenza ed efficienza stabiliti nell’allegato V. Le BCN possono ricorrere a sistemi basati sulla definizione di limiti prestabiliti per controllare l’esposizione creditizia nei confronti delle singole controparti partecipanti a operazioni di swap in valuta effettuate per fini di politica monetaria.

b)

Per le operazioni di fine tuning effettuate per mezzo di operazioni temporanee o mediante la raccolta di depositi a tempo determinato ed eseguite per mezzo di procedure d’asta veloci, ciascuna BCN seleziona, per una specifica operazione, una gamma di controparti tra gli enti che soddisfano i criteri di idoneità dettati all’articolo 55 e sono stabiliti nel rispettivo Stato membro la cui moneta è l’euro. La selezione è basata principalmente sull’attività del relativo ente sul mercato monetario. La BCN può applicare criteri di selezione aggiuntivi, come l’efficienza della sala operativa e il potenziale di partecipazione alle aste.»;

c)

il paragrafo 4 è soppresso;

d)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, le operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di procedure d’asta veloci possono essere effettuate con una gamma di controparti più ampia di quella indicata nei paragrafi da 2 a 3, ove il Consiglio direttivo decida in tal senso.»;

21)

L’articolo 63 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

il tasso di riferimento è solo uno tra quelli di seguito indicati, ad un momento dato:

un tasso del mercato monetario in euro fornito da una banca centrale o da un amministratore ubicato nell’Unione e incluso nel registro di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), ad esempio l’ euro short-term rate (€STR) (compreso l’€STR composto o la media giornaliera dello stesso), l’Euribor o indici analoghi; per la prima o/e l’ultima cedola, il tasso di riferimento può essere un’interpolazione lineare tra due durate dello stesso tasso del mercato monetario in euro, ad esempio un’interpolazione lineare tra due durate diverse dell’Euribor,

un tasso di swap a scadenza costante, quale ad esempio l’indice CMS, EIISDA, EUSA,

il rendimento di un titolo di stato dell’area dell’euro o il rendimento di un indice di diversi titoli di stato dell’area dell’euro con scadenza al massimo annuale,

un tasso di inflazione dell’area dell’euro;

(*4)  Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).»;"

b)

al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

cedole a variazioni predefinite o cedole variabili con livelli collegati agli SPT, purché il conseguimento degli SPT da parte dell’emittente o di una qualsiasi impresa appartenente allo stesso gruppo dell’emittente di obbligazioni legate alla sostenibilità sia oggetto di verifica da parte di un soggetto terzo indipendente conformemente ai termini e alle condizioni dello strumento di debito.»;

22)

all’articolo 73 è inserito il paragrafo 6 seguente:

«6.   Le attività generatrici di flussi di cassa devono comportare pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori.»;

23)

è inserito il seguente articolo 79 bis:

«Articolo 79 bis

Valutazione delle informazioni relative all’idoneità dei titoli garantiti da attività

L’Eurosistema può decidere di non accettare i titoli garantiti da attività come garanzia nelle operazioni di credito dell’Eurosistema sulla base della propria valutazione delle informazioni fornite. Nella propria valutazione, l’Eurosistema considera se le informazioni presentate sono considerate sufficientemente chiare, coerenti ed esaustive da dimostrare il rispetto di ciascuno dei criteri di idoneità applicabili ai titoli garantiti da attività, in particolare per quanto riguarda il fatto che le attività generatrici di flussi di cassa siano state acquistate secondo modalità considerate dall’Eurosistema come una “vendita effettiva” (true sale) come previsto dall’articolo 75, paragrafo 2.»;

24)

L’articolo 80 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Obbligazioni garantite preesistenti garantite da titoli garantiti da attività (ABS)»;

b)

i paragrafi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Fatta salva l’idoneità delle obbligazioni garantite legislative ai sensi dell’articolo 64 bis, le obbligazioni garantite legislative del SEE per le quali è stato aperto un ISIN prima dell’8 luglio 2022 e che non sono soggette alla direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5)(“obbligazioni preesistenti garantite”) possono essere garantite da ABS a condizione che il pool di garanzie di tali obbligazioni (ai fini dei paragrafi da 1 a 4, “il pool di garanzie”) contenga esclusivamente ABS che soddisfino tutti i requisiti seguenti.

a)

Le attività generatrici di flussi di cassa a copertura degli ABS soddisfano i criteri previsti dall’articolo 129, paragrafo 1, lettere da d) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013, nel momento in cui è stato aperto l’ISIN.

b)

Le attività generatrici di flussi di cassa sono state cedute (originate) da un soggetto che presenta stretti legami con l’emittente, come descritti nell’articolo 138.

c)

Essi sono usati come strumento tecnico per trasferire dall’entità cedente (originating entity) al pool di garanzie mutui ipotecari o prestiti garantiti da proprietà immobiliari.

2.   Fatto salvo il paragrafo 4, le BCN usano le seguenti misure per verificare che il pool di garanzie non contenga titoli garantiti da attività che non soddisfano quanto previsto dal paragrafo 1.

a)

Su base trimestrale, le BCN richiedono un’autocertificazione impegnativa da parte dell’emittente che confermi che il pool di garanzie non contiene ABS non conformi a quanto previsto dal paragrafo 1. La richiesta della BCN specifica che l’autocertificazione deve essere firmata dal direttore generale (chief executive officer, CEO) dell’emittente, dal suo direttore finanziario (chief financial officer, CFO) o da un dirigente di pari grado, ovvero da un rappresentante autorizzato a nome di uno di questi.

b)

Su base annuale, le BCN richiedono una conferma ex post da parte dei revisori esterni o dei soggetti incaricati di sorvegliare il pool di garanzie (cover pool monitors), la quale attesti che il pool di garanzie non contiene titoli garantiti da attività che non soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 nel periodo di riferimento.

3.   Se l’emittente non ottempera a una specifica richiesta o se l’Eurosistema ritiene il contenuto della conferma inadeguato o insufficiente in misura tale da non consentire di verificare che il pool di garanzie soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1, l’Eurosistema decide di non accettare le obbligazioni garantite legislative del SEE di cui al paragrafo 1 come garanzie idonee o di sospenderne l’idoneità.

4.   Ove la legislazione applicabile o il prospetto escludano l’inclusione nel pool di garanzie di titoli garantiti da attività che non risultino conformi a quanto disposto al paragrafo 1, non è necessaria alcuna verifica ai sensi del paragrafo 2.

5.   Ai fini di cui al paragrafo 1, lettera b), l’esistenza di stretti legami è accertata al momento in cui le unità senior dei titoli garantiti da attività sono trasferite nel pool di garanzie delle obbligazioni garantite legislative del SEE di cui al paragrafo 1.

(*5)  Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).»;"

25)

L’articolo 90 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Capitale, cedole e altri elementi dei crediti idonei»;

b)

dopo il punto e virgola alla lettera a), la parola «e» è soppressa;

c)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

un tasso di interesse che corrisponde a uno dei seguenti tipi:

i)

«zero-coupon»;

ii)

fisso;

iii)

variabile, ossia indicizzato a un tasso di interesse di riferimento e con la struttura di seguito descritta: tasso cedolare = tasso di riferimento ± x, con f ≤ tasso cedolare ≤ c, in cui:

il tasso di riferimento è solo uno tra quelli di seguito indicati, ad un momento dato:

un tasso del mercato monetario in euro fornito da una banca centrale o da un amministratore ubicato nell’Unione e incluso nel registro di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2016/1011, ad esempio l’€STR (compreso l’€STR composto o la media giornaliera dello stesso), l’Euribor o indici analoghi;

un tasso di swap a scadenza costante, ad es. l’indice CMS, EIISDA, EUSA;

il rendimento di un titolo di stato dell’area dell’euro o di un indice di diversi titoli di stato dell’area dell’euro;

f (tasso cedolare minimo, floor) e c (tasso cedolare massimo, ceiling), se presenti, sono numeri predeterminati all’emissione o suscettibili di variazione nel tempo; essi possono anche essere introdotti dopo che il credito è venuto ad esistenza;

x (margine);»;

d)

è inserita la lettera b bis) seguente:

«b bis)

la loro struttura cedolare (indipendentemente dal fatto che si tratti di un credito a tasso di interesse fisso o variabile), può contenere un margine predefinito all’emissione o può variare nel corso della vita del credito. In caso di variazione del margine, la valutazione dell'idoneità della struttura cedolare si basa sulla durata residua del credito; e»;

e)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

l’interesse corrente non determina un flusso di cassa negativo né una riduzione del pagamento del capitale. Se nel periodo corrente di maturazione degli interessi, la struttura dell’interesse determina un flusso di cassa negativo, il credito non è idoneo dalla decorrenza di tale interesse. Il credito può diventare nuovamente idoneo all'inizio di un nuovo periodo di maturazione degli interessi quando il flusso di cassa collegato al l’interesse applicato al debitore non è più negativo, a condizione che soddisfi tutti gli altri requisiti pertinenti.»;

26)

all’articolo 107 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I DECC hanno un capitale fisso e incondizionato e una struttura cedolare che soddisfa i criteri stabiliti all’articolo 63. Il pool di garanzie contiene solo crediti per i quali sia disponibile uno specifico modello di segnalazione dei dati a livello di prestito del DECC della BCE.»;

27)

all’articolo 110, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le controparti che mobilizzano crediti come garanzia scelgono un sistema di valutazione del credito da una delle tre fonti di valutazione del credito accettate dall’Eurosistema in conformità con i criteri generali di accettazione previsti nel titolo V della parte quarta. Qualora la controparte scelga una fonte ECAI, può essere usato ogni sistema ECAI.»;

28)

all’articolo 112 bis, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Non è necessario che i DECC siano valutati da una delle tre fonti di valutazione del credito accettate dall’Eurosistema in conformità con i criteri generali di accettazione previsti nel Titolo V della parte Quarta.

2.   Ogni credito sottostante nel pool di garanzie del DECC è sottoposto a valutazione del credito da una delle tre fonti di valutazione del credito accettate dall’Eurosistema in conformità con i criteri generali di accettazione previsti nel titolo V della parte quarta. Inoltre, il sistema o la fonte di valutazione del credito usati devono essere gli stessi scelti dall’originator in conformità all’articolo 110. Le regole sui requisiti di qualità creditizia dell’Eurosistema per i crediti sottostanti stabilite nella sezione 1 sono applicabili.»;

29)

Il titolo VII e l’articolo 137 sono soppressi;

30)

L’articolo 138 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Obbligazioni garantite legislative del SEE, ad eccezione delle strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo emesse in linea con l’articolo 8 della direttiva (UE) 2019/2162, che:»;

b)

al paragrafo 3, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

se emesse il 7 luglio 2022 o prima di tale data, soddisfano i requisiti di cui all’articolo 129, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, che si applicano alla data di emissione e sono incluse nell’elenco di attività idonee negoziabili pubblicato sul sito Internet della BCE al 7 luglio 2022; ovvero, se emesse l’8 luglio 2022 o dopo tale data, soddisfano i requisiti di cui all’articolo 129, paragrafi da 1 a 3 ter e paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 che si applicano alla data di emissione;»;

c)

al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ove sia necessario verificare la conformità al paragrafo 3, lettera b), punto i) o ii), ossia, per le obbligazioni garantite legislative del SEE, laddove la legislazione applicabile o il prospetto non escludano i) strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo emesse in linea con le pertinenti misure nazionali di recepimento dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2019/2162 o ii) la presenza nel cover pool degli strumenti di debito di cui al paragrafo 3, lettera b), punto ii), rispettivamente, laddove la controparte o un soggetto che abbia con essa stretti legami abbia emesso tali strumenti di debito, le BCN possono dare corso a tutte o ad alcune delle seguenti misure per condurre verifiche ad hoc per accertare la conformità al paragrafo 3, lettera b), punto i) o ii).»;

d)

al paragrafo 4, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

ove i rapporti di sorveglianza non forniscano informazioni sufficienti a fini di verifica, le BCN possono ottenere un’autocertificazione impegnativa della controparte che utilizza come garanzia un’obbligazione garantita legislativa del SEE, mediante la quale la controparte conferma che l’obbligazione garantita legislativa del SEE non fa parte di una struttura di obbligazioni garantite aggregate infragruppo emessa in linea con le pertinenti misure nazionali di recepimento dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2019/2162, in violazione del paragrafo 3, lettera b), punto i) e che il cover pool delle obbligazioni garantite legislative del SEE non include, in violazione del paragrafo 3, lettera b), punto ii), obbligazioni bancarie non garantite che sono emesse da tale controparte o da ogni altro soggetto che abbia stretti legami con la stessa controparte e che siano interamente garantite da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godono del potere di imposizione fiscale. L’autocertificazione della controparte deve essere firmata dal CEO, dal CFO o da un dirigente di pari grado della controparte, ovvero da un rappresentante autorizzato a nome di uno di questi;

c)

Su base annuale, le BCN possono ottenere dalla controparte che utilizza come garanzia un’obbligazione garantita legislativa del SEE una conferma ex post, da parte dei revisori esterni o dei cover pool monitors, che l’obbligazione garantita legislativa del SEE non fa parte di una struttura di obbligazioni garantite aggregate infragruppo emessa in linea con le pertinenti misure nazionali di recepimento dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2019/2162, in violazione del paragrafo 3, lettera b), punto i) e che il pool di garanzie delle obbligazioni garantite legislative del SEE non includa, in violazione del paragrafo 3, lettera b), punto ii), obbligazioni bancarie non garantite che sono emesse da tale controparte o da ogni altro soggetto che abbia stretti legami con la stessa controparte e che siano interamente garantite da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godono del potere di imposizione fiscale.»;

31)

l’articolo 141 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 il valore percentuale «10 %» è sostituito dal valore percentuale «2,5 %»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se è stabilito uno stretto legame o si verifica una fusione tra due o più emittenti di strumenti di debito non garantiti, la soglia di cui al paragrafo 1 si applica dopo tre mesi dalla data in cui lo stretto legame è stato stabilito o la fusione è divenuta efficace.»;

32)

all’articolo 153, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La BCE impone sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98, del regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4), del regolamento (CE) n. 2531/98, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) e della decisione (UE) 2021/1815 della Banca centrale europea (BCE/2021/45) (*6) nei confronti degli enti che non osservano gli obblighi derivanti dai regolamenti e dalle decisioni della BCE relativi all’applicazione delle riserve minime. Le relative sanzioni e le norme procedurali per la loro applicazione sono specificate nei menzionati atti giuridici.

(*6)  Decisione (UE) 2021/1815 della Banca centrale europea, del 7 ottobre 2021, sulla metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per l’inadempienza dell’obbligo di detenere riserve minime e degli obblighi di riserve minime correlati (BCE/2021/45) (GU L 367 del 15.10.2021, pag. 4).»;"

33)

all’articolo 154, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

per quanto riguarda le procedure di fine giornata e le condizioni di accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, nel caso in cui vi sia un saldo residuo negativo sul conto di regolamento della controparte in TARGET2 dopo la conclusione delle procedure di controllo di fine giornata e sia quindi automaticamente considerata inoltrata una richiesta di ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale, come stabilito all’articolo 19, paragrafo 6, l’obbligo di stanziare anticipatamente a garanzia un ammontare sufficiente di attività idonee ovvero, nel caso di una controparte il cui accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema sia stato limitato ai sensi dell’articolo 158, l’obbligo di mantenere il proprio ricorso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema entro il limite determinato.»;

34)

all’articolo 155 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Qualora il calcolo di una sanzione pecuniaria in conformità all’allegato VII, a seguito dell’applicazione della riduzione del 50 % di cui al paragrafo 2, dia luogo a un importo inferiore a 500 euro, è irrogata la sanzione pecuniaria minima di 500 euro.»;

35)

dopo l’articolo 187 è inserita la seguente nuova PARTE SETTIMA bis, contenente gli articoli da 187 bis a 187 quinquies:

«PARTE SETTIMA bis

DISPOSIZIONI SPECIALI IN CASO DI INTERRUZIONE DI TARGET2 NELL’ARCO DI DIVERSE GIORNATE OPERATIVE

Articolo 187 bis

Interruzione di TARGET2 prolungata nell’arco di diverse giornate operative

1.   La BCE può rilasciare una dichiarazione secondo cui un’interruzione di TARGET2 che ostacoli la normale elaborazione dei pagamenti sia da considerare una “interruzione di TARGET2 prolungata nell’arco di diverse giornate operative” se:

a)

la Contingency Solution di cui all’articolo 2, punto 86), dell’indirizzo BCE/2012/27 è attivata a seguito dell’interruzione; e

b)

l’interruzione si protrae o la BCE prevede che si protragga per più di una giornata operativa.

Le regolari operazioni di politica monetaria possono essere ritardate o annullate al momento dell’attivazione della Contingency Solution di cui alla lettera a).

2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è comunicata tramite il sito internet della BCE. Nell’ambito di tale dichiarazione o a seguito della stessa, la BCE comunica le conseguenze dell’interruzione per operazioni e strumenti di politica monetaria specifici.

3.   A seguito di una dichiarazione rilasciata ai sensi del presente articolo, possono trovare applicazione misure e disposizioni speciali relative a talune operazioni e a taluni strumenti di politica monetaria, come precisato nel presente indirizzo e in particolare agli articoli 187 ter, 187 quater e 187 quinquies.

4.   Una volta risolta l’interruzione del sistema TARGET2, la BCE emette una comunicazione tramite il sito Internet della BCE in cui dichiara che le misure e le disposizioni speciali adottate a causa di tale interruzione di TARGET2 prolungata nell’arco di diverse giornate operative non sono più applicabili.

Articolo 187 ter

Elaborazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema in caso di interruzione di TARGET2 prolungata nell’arco di diverse giornate operative

Nel caso in cui sia dichiarata un’interruzione di TARGET2 prolungata nell’arco di diverse giornate operative ai sensi dell’articolo 187 bis, in relazione all’elaborazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema possono applicarsi le disposizioni seguenti.

a)

Il regolamento delle operazioni di mercato aperto in euro di cui al titolo III, capitolo 2, del presente indirizzo non è elaborato mediante la Contingency Solution definita all’articolo 2, punto 86), dell’indirizzo BCE/2012/27. Di conseguenza, il regolamento di tali operazioni può essere ritardato fino alla ripresa della normale operatività di TARGET2.

b)

I pagamenti di interessi su tali operazioni sono calcolati i) come se non si fosse verificato alcun ritardo nel regolamento delle operazioni oppure ii) in funzione della durata effettiva, a seconda di quale importo di interessi risulti essere più basso da pagare o più elevato da ricevere per la controparte.

c)

L’Eurosistema compensa, nel calcolo del pagamento degli interessi calcolato in conformità alla lettera b), qualsiasi remunerazione supplementare del saldo del conto di riserva che la controparte ha il diritto di ricevere, o è tenuta a pagare in caso di tassi negativi, in conseguenza del regolamento tardivo.

d)

Gli interessi sono pagati o ricevuti quando la BCE emette la comunicazione di cui all’articolo 187 bis, paragrafo 4.

Articolo 187 quater

Accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale in caso di interruzione di TARGET2 prolungata nell’arco di diverse giornate operative

Nel caso in cui sia dichiarata un’interruzione di TARGET2 prolungata nell’arco di diverse giornate operative ai sensi dell’articolo 187 bis, in relazione all’accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale possono applicarsi le seguenti disposizioni.

a)

In deroga all’articolo 19, paragrafo 6, un saldo negativo sul conto di regolamento di una controparte presso la BCN di appartenenza alla fine della giornata è trattato come liquidità infragiornaliera e remunerato a un tasso di interesse pari a zero.

b)

Un tasso di interesse pari a zero è applicato a qualsiasi credito in essere nelle operazioni di rifinanziamento marginale di cui all’articolo 20 concesso il giorno precedente l’attivazione della Contingency Solution. Tale tasso di interesse si applica per il periodo dell’interruzione. I crediti concessi nell’ambito delle operazioni di rifinanziamento marginale e regolati in tempo reale il giorno dell’interruzione di TARGET2 prolungata nell’arco di diverse giornate operative, ma prima che l’interruzione sia stata dichiarata tale, sono trattati come crediti concessi nella giornata operativa in cui l’interruzione prolungata di TARGET2 nell’arco di diverse giornate operative sia risolta. Gli interessi dovuti per qualsiasi credito ricevuto nell’ambito delle operazioni di rifinanziamento marginale sono dovuti insieme al rimborso del credito per le operazioni di rifinanziamento marginale solo dopo che la Contingency Solution sia stata disattivata e la BCE abbia emesso una comunicazione ai sensi dell’articolo 187 bis, paragrafo 4. Il calcolo del pagamento del tasso di interesse esclude la giornata operativa o le giornate operative nell’arco delle quali si è protratta l’interruzione prolungata di TARGET2.

Articolo 187 quinquies

Nessuna imposizione di sanzioni in caso di interruzione di TARGET2 prolungata nell’arco di diverse giornate operative

Non è imposta alcuna sanzione a una controparte ai sensi dell’articolo 154 nel caso in cui sia dichiarata un’interruzione di TARGET2 prolungata nell’arco di diverse giornate operative ai sensi dell’articolo 187 bis che incida sulla capacità di tale controparte di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente indirizzo.»;

36)

l’allegato I è sostituito dall’allegato I del presente indirizzo;

37)

Gli allegati VI bis e VII sono modificati in conformità all’allegato II del presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia ed attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro adottano le misure necessarie a ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dall’8 luglio 2022. Esse notificano alla Banca centrale europea i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 20 maggio 2022.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 maggio 2022

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea del 19 dicembre 2014 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(2)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

(3)  Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica le direttive 2009/65/CE e 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(5)  Cfr. il regolamento (UE) 2019/2160del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 1).

(6)  Decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea, del 22 luglio 2019, su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21) (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 100).

(7)  Indirizzo 2013/47/UE della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2012/27 ) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).

(10)  Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1).


ALLEGATO I

L’allegato I dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

RISERVA OBBLIGATORIA

Il contenuto del presente allegato è solo a scopo informativo. In caso di conflitto tra il presente allegato e il quadro giuridico del regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema di cui al paragrafo 1, prevale quest’ultimo.

1.   

Ai sensi dell’articolo 19 dello statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC»), la Banca centrale europea (BCE) impone agli enti creditizi di detenere riserve su conti costituiti presso le banche centrali nazionali (BCN) nell’ambito del quadro del regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema. Il quadro giuridico di tale sistema è definito dall’articolo 19 dello statuto del SEBC, dal regolamento (CE) n. 2531/98 e dal regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). L’applicazione del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) assicura che i termini e le condizioni del regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema siano uniformi per gli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   

Il regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema mira principalmente a stabilizzare i tassi di interesse del mercato monetario e a creare (o ampliare) un fabbisogno strutturale di liquidità.

3.   

In conformità dell’articolo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), il regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema si applica agli enti creditizi che sono:

i)

autorizzati ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva 2013/36/UE; ovvero

ii)

esenti da tale autorizzazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.

Inoltre, ciò implica che le filiali situate nell’area dell’euro di enti creditizi che non hanno in quest’ultima la propria sede legale sono anch’esse soggette al regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema. Tuttavia, le filiali situate al di fuori dell’area dell’euro di enti creditizi aventi in quest’ultima la propria sede legale non sono soggette a tale regime di riserva.

4.   

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), gli enti sono esentati dagli obblighi di riserva se la loro autorizzazione è revocata o vi hanno rinunciato, ovvero se sono oggetto di una procedura di liquidazione ai sensi della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

5.   

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), la BCE può esentare dagli obblighi di riserva, su richiesta della BCN competente, gli enti nelle circostanze di cui alle lettere da a) a d) di tale paragrafo. Tali enti comprendono, tra l’altro, gli enti soggetti a un provvedimento di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24/CE, gli enti soggetti a un ordine di congelamento imposto dall’Unione o da uno Stato membro o soggetti a misure imposte dall’Unione ai sensi dell’articolo 75 del trattato che limitano l’uso dei loro fondi; gli enti soggetti a una decisione dell’Eurosistema che ne sospenda o ne escluda l’accesso alle operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e gli enti per i quali non è opportuno richiedere riserve obbligatorie minime.

6.   

Le esenzioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) si applicano dall’inizio del periodo di mantenimento in cui si verifica l’evento in questione.

7.   

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), la BCE pubblica sul proprio sito Internet un elenco delle istituzioni soggette agli obblighi di riserva obbligatoria dell’Eurosistema ai sensi di tale regolamento.

8.   

La BCE pubblica inoltre un elenco delle istituzioni esentate dall’obbligo di riserva minima, escluse quelle di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

9.   

L’aggregato soggetto a riserva di ciascun ente è determinato in rapporto alle voci del suo bilancio. I dati di bilancio sono segnalati alle BCN nell’ambito del quadro generale delle statistiche monetarie e finanziarie della BCE. Gli enti calcolano l’aggregato soggetto a riserva in relazione ad un dato periodo di mantenimento sulla base dei dati relativi al mese che precede di due mesi quello in cui ha inizio il periodo di mantenimento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), fatte salve le eccezioni per gli «enti nella coda», come previsto dall’articolo 5, paragrafo 6, del medesimo regolamento

10.   

Le aliquote di riserva sono definite dalla BCE nell’ambito del limite massimo previsto nel regolamento (CE) n. 2531/98.

11.   

L’ammontare delle riserve obbligatorie minime che gli enti devono detenere è calcolato applicando i coefficienti di riserva di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) a ciascuna passività dell’aggregato soggetto a riserva di cui all’articolo 5 di tale regolamento. Le BCN devono utilizzare le riserve minime calcolate in conformità all’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) per remunerare gli importi delle riserve minime obbligatorie e per verificare il rispetto da parte degli enti dell’obbligo di detenere l’ammontare richiesto di riserve minime obbligatorie.

12.   

Al fine di favorire la stabilizzazione dei tassi di interesse, il regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema consente agli enti di fare ricorso alla mobilizzazione della riserva obbligatoria; ne consegue che il rispetto dell’obbligo di riserva è determinato in base alla media dei saldi di fine giornata, riferita a un periodo di mantenimento, di uno o più conti di riserva delle controparti. Il periodo di mantenimento è definito all’articolo 8 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

13.   

Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), la riserva minima degli enti è remunerata al valore medio, nel periodo di mantenimento, dei tassi delle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ponderata per il numero dei giorni di calendario), secondo la formula seguente (dove il risultato è arrotondato al centesimo più vicino):

Image 11

dove:

Rt

=

remunerazione da corrispondere sulla riserva minima detenuta nel periodo di mantenimento t;

Ht

=

riserva minima mediamente detenuta su base giornaliera nel periodo di mantenimento t;

nt

=

numero di giorni di calendario del periodo di mantenimento t;

rt

=

tasso di remunerazione della riserva minima per il periodo di mantenimento t; il tasso di remunerazione è arrotondato ai primi due decimali;

i

=

iesimo giorno di calendario del periodo di mantenimento t;

MRi

=

tasso di interesse marginale della più recente operazione di rifinanziamento principale regolata nell’iesimo giorno di calendario o prima.

Il saldo di fine giornata di TARGET2 durante il periodo di interruzione di TARGET2 prolungata nell’arco di diverse giornate operative di cui all’articolo 187 bis sarà preso in considerazione nel calcolo di tale formula retroattivamente dopo che l’interruzione di TARGET2 sarà stata risolta. Il saldo di fine giornata, applicato al numero di giornate di interruzione di TARGET2 prolungata nell’arco di diverse giornate operative, sarà determinato in base alle migliori informazioni a disposizione della BCE. I saldi detenuti nella Contingency Solution utilizzata durante un’interruzione di TARGET2 prolungata nell’arco di diverse giornate operative, infragiornalieri o per un periodo più lungo, sono remunerati allo zero per cento.

Nel caso in cui un ente non ottemperi ad altri obblighi previsti da regolamenti e decisioni della BCE relativi al regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema (per esempio se i dati rilevanti non vengono trasmessi in tempo o sono imprecisi), la BCE ha il potere di imporre sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98, del regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) e della decisione (UE) 2021/1815 (BCE/2021/45).

.

(*1)  Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).»


ALLEGATO II

Gli allegati VI bis e VII dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono modificati come segue:

1)

all’allegato VI bis, la sezione I è sostituita dalla seguente:

«I.   CRITERI DI IDONEITÀ PER I SISTEMI DI REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI IN TITOLI (SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM, SSS) E COLLEGAMENTI TRA SSS

1.

L’Eurosistema stabilisce l’idoneità di un SSS gestito da un sistema di deposito accentrato (SDA) (central securities depository, CSD) stabilito in uno Stato membro la cui moneta è l’euro o da una banca centrale nazionale (BCN) o da un organismo pubblico come specificato all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) di uno Stato membro la cui moneta è l’euro (di seguito un “operatore di SSS”) sulla base dei criteri seguenti:

a)

l’operatore di SSS dell’area dell’euro soddisfa i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 909/2014; e

b)

la BCN di uno Stato membro nel quale il rispettivo SSS opera ha istituito e mantiene opportuni accordi contrattuali o altri accordi giuridicamente vincolanti con l’operatore di SSS dell’area dell’euro, che includono i requisiti dell’Eurosistema di cui alla sezione II.

2.

L’Eurosistema stabilisce l’idoneità di un collegamento diretto o indiretto che coinvolge operatori di SSS dell’area dell’euro in base ai criteri seguenti:

a)

il collegamento diretto o, in caso di collegamento indiretto, tutti i collegamenti diretti sottostanti, soddisfano i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014;

b)

le BCN degli Stati membri in cui sono stabiliti l’SSS investitore, qualunque SSS intermediario e l’SSS emittente hanno istituito e mantengono accordi contrattuali o altri accordi giuridicamente vincolanti con gli operatori di SSS dell’area dell’euro che includono i requisiti di cui alla sezione II;

c)

l’SSS investitore, qualunque SSS intermediario e l’SSS emittente coinvolti nel collegamento sono tutti considerati idonei dall’Eurosistema.

d)

per i collegamenti indiretti, tutti i collegamenti diretti sottostanti sono considerati idonei dall’Eurosistema.

3.

Prima di stabilire l’idoneità di un collegamento diretto o indiretto che coinvolga uno o più SSS gestiti da SDA stabiliti in uno Stato dello Spazio economico europeo (SEE) la cui moneta non è l’euro o da una BCN o da enti pubblici di uno Stato del SEE la cui moneta non è l’euro (di seguito un “SSS del SEE non appartenente all’area dell’euro” gestito da un “operatore di SSS del SEE non appartenente all’area dell’euro”), l’Eurosistema effettua un’analisi di fattibilità economica che tiene conto, tra l’altro, del valore delle attività idonee emesse o detenute presso tali SSS.

4.

In caso di esito positivo dell’analisi di fattibilità economica, l’Eurosistema stabilisce l’idoneità di un collegamento che coinvolga SSS del SEE non appartenenti all’area dell’euro in base ai criteri seguenti.

a)

Gli operatori degli SSS del SEE non appartenenti all’area dell’euro coinvolti nel collegamento e il collegamento stesso soddisfano i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014.

b)

Per i collegamenti diretti, la BCN dello Stato membro in cui l’SSS investitore opera ha istituito e mantiene accordi contrattuali o altri accordi giuridicamente vincolanti con l’operatore dell’SSS investitore dell’area dell’euro. Tali accordi contrattuali o altri accordi giuridicamente vincolanti devono prevedere l’obbligo dell’operatore dell’SSS dell’area dell’euro di attuare le disposizioni di cui alla sezione II negli accordi giuridici con l’operatore del SEE non appartenente all’area dell’euro dell’SSS emittente.

Per i collegamenti indiretti, tutti i collegamenti diretti sottostanti in cui un SSS del SEE non appartenente all’area dell’euro opera come SSS emittente devono soddisfare il criterio di cui al primo paragrafo della lettera b). In un collegamento indiretto in cui sia l’SSS intermediario che l’SSS emittente siano SSS del SEE non appartenenti all’area dell’euro, la BCN dello Stato membro in cui l’SSS investitore opera deve istituire e mantenere appropriati accordi contrattuali o altri accordi giuridicamente vincolanti con l’operatore dell’area dell’euro dell’SSS investitore. Tali accordi contrattuali o altri accordi giuridicamente vincolanti devono prevedere non solo l’obbligo dell’operatore di SSS dell’area dell’euro di attuare le disposizioni di cui alla sezione II nei propri accordi legali con l’operatore del SEE non appartenente all’area dell’euro del SSS intermediario, ma anche l’obbligo dell’operatore del SEE non appartenente all’area dell’euro dell’SSS intermediario di attuare le disposizioni giuridiche di cui alla sezione II nei propri accordi contrattuali o altri accordi giuridicamente vincolanti con l’operatore del SEE non appartenente all’area dell’euro dell’SSS emittente.

c)

Tutti gli SSS dell’area dell’euro coinvolti nel collegamento sono considerati idonei dall’Eurosistema.

d)

Per i collegamenti indiretti, tutti i collegamenti diretti sottostanti sono considerati idonei dall’Eurosistema.

e)

La BCN dello Stato del SEE non appartenente all’area dell’euro in cui l’SSS investitore opera ha assunto l’impegno di segnalare le informazioni sulle attività idonee negoziate su mercati nazionali accettabili con le modalità stabilite dall’Eurosistema.

(*1)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).»;"

2)

nell’allegato VII, sezione II, il paragrafo 10 è soppresso.


(*1)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).»;»


24.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/131


INDIRIZZO (UE) 2022/988 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 maggio 2022

che modifica l’indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2022/18) (BCE/2022/18)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, l’articolo 9.2, l’articolo 12.1, l’articolo 14.3, l’articolo 18.2 e l’articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito, le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema, sono stabilite nell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1).

(2)

Tutte le attività idonee per le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema sono assoggettate a specifiche misure di controllo del rischio al fine di tutelare l’Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ove sia necessario realizzare la garanzia in conseguenza dell’inadempimento di una controparte. Il sistema di controllo dei rischi dell’Eurosistema è periodicamente riesaminato per garantire una tutela adeguata.

(3)

Il Consiglio direttivo ha effettuato un riesame completo delle misure temporanee di allentamento in materia di garanzie adottate a partire dal 2020 in risposta alle circostanze economiche e finanziarie di carattere eccezionale connesse alla diffusione della malattia causata dal coronavirus 2019 (COVID-19), compresa la temporanea riduzione degli scarti di garanzia. Il riesame ha tenuto conto (a) del fatto che le controparti dell’Eurosistema partecipanti alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine condotte ai sensi della decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea (BCE/2019/21) (2) dovrebbero essere in grado di continuare a mobilizzare garanzie sufficienti per tali operazioni; (b) dell’impatto sulle garanzie per le controparti dell’Eurosistema associato a ciascuna di tali misure; (c) delle considerazioni relative ai rischi associate a ciascuna di tali misure; (d) di altre considerazioni politiche e di mercato. In tale contesto, il 23 marzo 2022 il Consiglio direttivo ha deciso, tra l’altro, di eliminare gradualmente la riduzione degli scarti di garanzia di cui sopra in due fasi, la prima delle quali avrà inizio l’8 luglio 2022 al fine di aumentare la protezione dai rischi e la gestione efficiente dei rischi dell’Eurosistema. Ciò deve riflettersi nelle pertinenti disposizioni.

(4)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è modificato come segue:

1.

all’articolo 4, i punti a) e b) sono sostituiti dai seguenti:

«a)

i titoli garantiti da attività, le obbligazioni garantite e gli strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi il cui valore è teoricamente determinato in conformità alle regole di cui all’articolo 134 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono soggetti a uno scarto di garanzia supplementare sotto forma di una riduzione di valore del 4,5 %;

b)

le obbligazioni garantite in uso proprio sono soggette a uno scarto di garanzia supplementare del (i) 7,2 % applicato al valore degli strumenti di debito collocati al livello di qualità del credito 1 e 2 e del (ii) 10,8 % applicato al valore degli strumenti di debito collocati al livello di qualità del credito 3;»;

2.

all’articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

«5.   Gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali sono soggetti ad uno scarto di garanzia pari al 28,4 %»;

3.

l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia ed attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

2.   Le BCN adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dall’8 luglio 2022. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 20 maggio 2022.

Articolo 3

Destinatari

Le BCN sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 maggio 2022

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(2)  Decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea, del lunedì 22 luglio 2019, su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21) (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 100).

(3)  Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea del 18 novembre 2015 sugli scarti di garanzia applicati nell’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).


ALLEGATO

Nell’allegato le tavole 2, 2a e 3 sono sostituite dalle seguenti:

«Tavola 2

Livelli degli scarti di garanzia (in %) applicati alle attività negoziabili idonee nelle categorie di scarti di garanzia da I a IV

 

Categorie di scarti di garanzia

Qualità del credito

Vita residua (in anni)  (*1)

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

Livelli 1 e 2

[0,1 )

0,5

0,5

0,5

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

6,8

6,8

6,8

[1,3 )

0,9

1,8

0,5

1,4

2,3

0,9

1,8

2,7

0,9

9,0

9,5

6,8

[3,5 )

1,4

2,3

0,5

2,3

3,2

0,9

2,7

4,1

0,9

11,7

12,2

6,8

[5,7 )

1,8

2,7

0,9

3,2

4,1

1,4

4,1

5,4

1,8

13,1

14,0

9,0

[7,10 )

2,7

3,6

1,4

4,1

5,9

2,3

5,4

7,2

2,7

14,9

16,2

11,7

[10 , ∞)

4,5

6,3

1,8

7,2

9,5

3,2

8,1

11,7

4,1

18,0

23,0

13,1

Livello 3

[0,1 )

5,4

5,4

5,4

6,3

6,3

6,3

7,2

7,2

7,2

11,7

11,7

11,7

[1,3 )

6,3

7,2

5,4

8,6

12,2

6,3

10,8

13,5

7,2

20,3

22,5

11,7

[3,5 )

8,1

9,0

5,4

12,2

16,7

6,3

14,9

19,8

7,2

25,2

29,3

11,7

[5,7 )

9,0

10,4

6,3

12,6

18,0

8,6

16,7

23,4

10,8

27,5

31,5

20,3

[7,10 )

10,4

11,7

8,1

14,4

22,1

12,2

17,1

25,2

14,9

27,9

33,3

25,2

[10 , ∞)

11,7

14,4

9,0

17,1

26,6

12,6

17,6

27,0

16,7

28,4

34,2

27,5


Tavola 2a

Livelli degli scarti di garanzia (in %) applicati alle attività negoziabili idonee nella categoria di scarto di garanzia V

 

 

Categoria V

Qualità del credito

Vita media ponderata (weighted average life, WAL)  (*2)

Scarto di garanzia

Livelli 1 e 2

[0,1 )

3,6

[1,3 )

4,1

[3,5 )

4,5

[5,7 )

8,1

[7,10 )

11,7

[10 , ∞)

18


Tavola 3

Livelli degli scarti di garanzia applicati ai crediti idonei

Qualità del credito

Vita residua (in anni)  (*3)

Tasso d’interesse fisso

Tasso d’interesse variabile

Livelli 1 e 2

[0,1 )

7,2

7,2

[1,3 )

10,8

7,2

[3,5 )

14,4

7,2

[5,7 )

16,7

10,8

[7,10 )

21,6

14,4

[10 , ∞)

31,5

16,7

Livello 3

[0,1 )

13,5

13,5

[1,3 )

25,2

13,5

[3,5 )

32,9

13,5

[5,7 )

38,7

25,2

[7,10 )

40,5

32,9

[10 , ∞)

43,2

38,7


(*1)  ossia [0,1) vita residua inferiore ad un anno, [1,3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.

(*2)  ossia [0,1) WAL inferiore ad un anno, [1,3) WAL pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.

(*3)  ossia [0,1) vita residua inferiore ad un anno, [1,3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.».


24.6.2022   

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L 167/135


INDIRIZZO (UE) 2022/989 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 maggio 2022

che modifica l’indirizzo (UE) 2021/975 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2014/31) (BCE/2022/19)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli 5.1, 12.1, 14.3 e 18.2,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito, le «BCN»), al fine di conseguire gli obiettivi del Sistema europeo di banche centrali, possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema, sono stabilite nell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1).

(2)

È necessario fare maggiore chiarezza per quanto riguarda il trattamento ai fini dell’ammissibilità dei tassi di interesse di riferimento per le attività negoziabili.

(3)

Il Consiglio direttivo ha condotto un riesame completo delle misure temporanee di allentamento in materia di garanzie adottate a partire dal 2020 in risposta alle circostanze economiche e finanziarie di carattere eccezionale connesse alla diffusione della malattia causata dal coronavirus 2019 (COVID-19). Tali misure comprendevano la temporanea riduzione degli scarti di garanzia; il mantenimento dell’idoneità delle attività e degli emittenti e dei garanti di tali attività che risultavano conformi ai requisiti minimi di qualità creditizia dell’Eurosistema alla data del 7 aprile 2020, ma che erano stati in seguito declassati e l’autorizzazione per le BCN ad accettare come garanzie idonee titoli di debito sovrano emessi dal governo della Repubblica ellenica che non soddisfano i requisiti di qualità creditizia dell’Eurosistema. Tale riesame ha tenuto conto a) del fatto che le controparti dell’Eurosistema che partecipano a operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine condotte ai sensi della decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea (BCE/2019/21) (2) dovrebbero poter continuare a mobilizzare garanzie sufficienti per tali operazioni; b) dell’impatto sulle garanzie per le controparti dell’Eurosistema associato a ciascuna di tali misure; c) le considerazioni relative ai rischi associate a ciascuna di tali misure e d) altre considerazioni politiche e di mercato.

(4)

In tale contesto, il Consiglio direttivo ha deciso in data 23 marzo 2022, tra l’altro, di eliminare gradualmente la riduzione degli scarti di garanzia di cui sopra in due fasi, la prima delle quali avrà inizio l’8 luglio 2022 al fine di aumentare la protezione dai rischi e la gestione efficiente dei rischi dell’Eurosistema.

(5)

È stato altresì deciso di non accettare più, a partire dall’8 luglio 2022, come idonei le attività negoziabili, gli emittenti e i garanti di tali attività, che risultavano conformi ai requisiti minimi di qualità creditizia dell’Eurosistema al 7 aprile 2020, ma che sono state in seguito declassate dalle agenzie di rating del credito accettate nell’Eurosistema ad un livello di qualità creditizia inferiore al minimo dell’Eurosistema, al fine di ripristinare un trattamento uniforme di emittenti, attività negoziabili e garanti nell’ambito del sistema delle garanzie dell’Eurosistema indipendente dalle tempistiche delle azioni delle agenzie di rating del credito.

(6)

Il Consiglio direttivo ha inoltre deciso di continuare ad autorizzare le BCN ad accettare come garanzie idonee i titoli di debito negoziabili emessi dal governo della Repubblica ellenica che non soddisfano i requisiti di qualità creditizia dell’Eurosistema ma soddisfano tutti gli altri criteri di idoneità applicabili alle attività negoziabili, almeno fintanto che i reinvestimenti in tali titoli ai sensi del programma di acquisto per l’emergenza pandemica (pandemic emergency purchase programme, di seguito PEPP) (3)continuano, fatta salva una specifica tabella degli scarti di garanzia. Tale misura sarà temporanea e si basa sulle seguenti considerazioni aggiuntive: a) la necessità di continuare a prevenire la frammentazione dell’accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, che pregiudicherebbe il corretto funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria all’economia greca in un momento in cui quest’ultima si sta riprendendo dalle ripercussioni della pandemia; b) gli impegni assunti dalla Repubblica ellenica nel contesto della sorveglianza rafforzata ai sensi del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il monitoraggio dell’attuazione di tali impegni da parte delle istituzioni dell’Unione; c) il fatto che le misure di alleggerimento del debito di medio termine per la Repubblica ellenica attuate attraverso il Meccanismo europeo di stabilità dipendono dall’ininterrotta attuazione di tali impegni; d) le informazioni a disposizione della BCE in merito alla situazione economica e finanziaria della Repubblica ellenica derivanti dal coinvolgimento della BCE nel quadro di sorveglianza rafforzata; ed e) il fatto che anche dopo la fine della sorveglianza rafforzata: i) la situazione economica, fiscale e finanziaria della Repubblica ellenica sarà regolarmente riesaminata nell’ambito della sorveglianza post-programma ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 472/2013 e del sistema di allerta precoce trimestrale del Meccanismo europeo di stabilità, ii) le misure di alleggerimento del debito per la Repubblica ellenica continueranno ad essere collegate alla sorveglianza post-programma, e iii) le erogazioni alla Repubblica ellenica programmate nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sono soggette al positivo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi concordati in conformità all’articolo 24 di tale regolamento; f) le valutazioni periodiche della sostenibilità del debito sovrano che saranno condotte dal Meccanismo europeo di stabilità, dalla Commissione europea e dalla BCE; g) il fatto che la BCE continuerà ad avere accesso alle informazioni sulla situazione economica e finanziaria della Repubblica ellenica anche dopo la fine della sorveglianza rafforzata, attraverso i meccanismi descritti in precedenza alla lettera e), punti i) e iii).

(7)

Pertanto è opportuno modificare l’indirizzo 2014/528/UE della Banca centrale europea (6) di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’indirizzo BCE/2014/31 è modificato come segue:

1.

all’articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3.   Gli strumenti di debito negoziabili di cui al paragrafo 1, che hanno cedole collegate a un unico tasso del mercato monetario fornito da una banca centrale ovvero da un amministratore, ai sensi dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), oppure un tasso del mercato monetario compreso quale indice di riferimento di paesi terzi nel registro di cui all’articolo 36 di tale regolamento nella rispettiva valuta di denominazione o a un tasso di inflazione, non contenenti condizioni discrete range, range accrual, ratchet o altri simili strutture complesse per il paese di riferimento, costituiscono garanzie idonee ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

(*1)  Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1)."

2.

all’articolo 8 bis, il paragrafo 3 è soppresso;

3.

all’articolo 8 ter, il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12.   Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino al 7 luglio 2022.»;

4.

l’allegato II bis è sostituito dall’allegato I al presente indirizzo;

5.

l’allegato II ter è sostituito dall’allegato II al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia ed attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

2.   Le BCN adottano le misure necessarie per l’osservanza del presente indirizzo, e le applicano a decorrere dall’8 luglio 2022, eccetto le misure per l’osservanza dell’articolo 1, punti 2 e 3, che si applicano a decorrere dal 30 giugno 2022. Esse notificano alla Banca centrale europea i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 20 maggio 2022.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 maggio 2022

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(2)  Decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea, del lunedì 22 luglio 2019, su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21) (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 100).

(3)  Decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea, del 24 marzo 2020, su un programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (BCE/2020/17) (GU L 91, 25.3.2020, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(6)  Indirizzo 2014/528/UE della Banca centrale europea, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie e che modifica l’indirizzo BCE/2007/09 (BCE/2014/31) (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).


ALLEGATO I

L’allegato II bis all’indirizzo BCE/2014/31 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II BIS

Livelli degli scarti di garanzia (in %) applicati ai titoli garantiti da attività (ABS) idonei ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del presente indirizzo

Vita media ponderata (weighted average life, WAL) (*1)

Scarto di garanzia

[0,1)

5,4

[1,3)

8,1

[3,5)

11,7

[5,7)

13,5

[7,10)

16,2

[10, ∞)

27

»;

(*1)  ossia [0,1) vita media ponderata (weighted average life, WAL) inferiore ad un anno, [1,3) WAL pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.


ALLEGATO II

L’allegato II ter all’indirizzo BCE/2014/31 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II TER

Livelli degli scarti di garanzia (in %) applicati alle attività negoziabili idonee di cui all’articolo 8 bis

Qualità del credito

Vita residua (in anni) (*1)

Categoria I

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

Livello 4

[0,1)

7,2

7,2

7,2

[1,3)

10,8

11,7

10,8

[3,5)

12,6

13,5

12,6

[5,7)

14,0

15,3

14,0

[7,10)

14,9

16,2

14,9

[10, ∞)

16,2

18,9

16,2

Livello 5

[0,1)

9

9

9

[1,3)

12,6

13,5

12,6

[3,5)

14,9

15,8

14,9

[5,7)

16,2

17,6

16,2

[7,10)

17,1

18,5

17,1

[10, ∞)

18,5

21,2

18,5

»;

(*1)  ossia [0,1) vita residua inferiore ad un anno, [1,3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

24.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/140


DECISIONE n. 1/2022 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA

del 2 giugno 2022

sulle priorità del partenariato UE-Giordania 2021-2027 [2022/990]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA,

visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo euromediterraneo, che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, è stato firmato il 24 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2002.

(2)

L’articolo 91 dell’accordo conferisce al consiglio di associazione UE-Giordania il potere di adottare adeguate decisioni per conseguire gli obiettivi dell’accordo.

(3)

A norma dell’articolo 101 dell’accordo, le parti adottano ogni misura generale o particolare necessaria per l’adempimento degli obblighi che incombono loro a norma dell’accordo e si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dall’accordo.

(4)

Nel quadro del riesame della politica europea di vicinato è stato proposto di avviare una nuova fase di dialogo con i partner al fine di rafforzare il senso di titolarità di entrambe le parti.

(5)

L’Unione europea e la Giordania hanno convenuto di consolidare il loro partenariato definendo una serie di priorità per il periodo 2021-2027 («priorità del partenariato UE-Giordania 2021 – 2027») nell’intento di sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità della Giordania, cercando nel contempo di affrontare le conseguenze del protrarsi del conflitto in Siria.

(6)

L’Unione europea e la Giordania hanno approvato il testo delle priorità del partenariato UE-Giordania 2021 – 2027 che favoriranno l’attuazione dell’accordo, ponendo l’accento sulla cooperazione in relazione a una serie di interessi comuni definiti congiuntamente,

DECIDE:

Articolo 1

Il consiglio di associazione UE-Giordania raccomanda alle parti dell’accordo di attuare le priorità del partenariato UE-Giordania 2021 – 2027 figuranti nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le priorità del partenariato UE-Giordania 2021 – 2027 sostituiscono le priorità del partenariato UE-Giordania, approvate con decisione n. 1/2016 del consiglio di associazione UE-Giordania (1).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2022

Per il consiglio di associazione UE-Giordania

Il presidente

J. BORRELL-FONTELLES


(1)  Decisione n. 1/2016 del consiglio di associazione UE-Giordania, del 19 dicembre 2016, recante accordo in merito alle priorità del partenariato UE-Giordania (GU L 355 del 24.12.2016, pag. 31).


ALLEGATO

PRIORITÀ DEL PARTENARIATO UE-GIORDANIA 2021-2027

INTRODUZIONE

L’UE e la Giordania hanno stretto un partenariato forte. La Giordania è un partner fondamentale dell’UE, la quale attribuisce un grande valore all’importante ruolo di moderazione che la Giordania svolge nella regione. Al fine di rafforzare ulteriormente le solide e multiformi relazioni tra i due partner, sono state individuate priorità per sostenere l’attuazione dell’accordo di associazione UE-Giordania, che orienteranno il partenariato nel periodo 2021-2027.

Le priorità del partenariato UE-Giordania incarnano gli obiettivi comuni della politica europea di vicinato per uno spazio comune di pace, prosperità e stabilità. Ne sanciscono le principali caratteristiche, differenziazione e cotitolarità, ma sono anche sufficientemente flessibili per consentire di adattarsi ad una situazione in evoluzione, come concordato tra l’UE e la Giordania; corrispondono altresì all’aspirazione, espressa nelle conclusioni del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020 (1), di fare di un vicinato meridionale democratico, più stabile, più verde e più prospero una priorità strategica per l’UE.

Le priorità del partenariato incarnano inoltre gli obiettivi della nuova, ambiziosa e innovativa agenda per il Mediterraneo, enunciati nella comunicazione congiunta della Commissione e dell’alto rappresentante sul vicinato meridionale, del 9 febbraio 2021 (2), e nelle successive conclusioni del Consiglio su un partenariato rinnovato con il vicinato meridionale, del 16 aprile 2021 (3), che mira a rilanciare la cooperazione e a realizzare il potenziale non sfruttato di tale relazione. Il programma sostiene l’attuazione efficiente e tempestiva delle iniziative faro concordate insieme, del piano economico e di investimenti per il vicinato meridionale (4), che rafforzerà il partenariato dell’UE con la Giordania e contribuirà a proteggere i nostri beni comuni nel Mediterraneo. La nuova agenda per il Mediterraneo offre opportunità per nuovi partenariati sulle priorità strategiche delle transizioni verde e digitale, che contribuiranno alla sostenibilità, alla prosperità e alla resilienza. Nell’ambito di tali sforzi, l’UE e la Giordania faranno leva sul partenariato con la Giordania e sulla prosecuzione dell’attuazione del programma di riforme della Giordania. Nella loro funzione di copresidenti dell’Unione per il Mediterraneo, l’UE e la Giordania continueranno a collaborare costruttivamente al fine di promuovere un forte partenariato in tutto il Mediterraneo.

In linea con la nuova agenda per il Mediterraneo, il partenariato UE-Giordania rimarrà fondato su valori comuni e sul dialogo e porterà avanti un programma socioeconomico e politico condiviso, anche per quanto riguarda le riforme e la loro attuazione in settori quali il buon governo, lo Stato di diritto, i diritti umani, la coesione sociale e le pari opportunità per tutti, la non discriminazione, la tutela dell’ambiente e del clima, la stabilità macroeconomica e il contesto imprenditoriale. Avrà l’obiettivo di realizzare una ripresa che, dopo la pandemia di COVID-19, sia allo stesso tempo verde, digitale, resiliente e giusta, in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l’accordo di Parigi e il Green Deal europeo.

Stimolare una ripresa socioeconomica sostenibile a lungo termine e la creazione di posti di lavoro nel vicinato meridionale costituisce una priorità condivisa fondamentale e l’innovativa pietra angolare della nuova agenda per il Mediterraneo. Il documento di lavoro congiunto dei servizi della Commissione relativo a un piano economico e di investimenti per il vicinato meridionale allegato alla comunicazione congiunta, in cui la Giordania occupa un posto di primo piano, testimonia la ferma volontà di dare concretezza a questo partenariato e di concentrarsi sui progetti essenziali tesi a rafforzare il partenariato dell’UE con la Giordania. L’attuazione delle iniziative faro del piano economico e di investimenti della nuova agenda per il Mediterraneo contribuirà alla realizzazione delle priorità del partenariato e costituirà una parte importante della cooperazione dell’UE con la Giordania.

Sulla base della comunicazione congiunta e del suo piano economico e di investimenti, oltre che delle conclusioni del Consiglio, l’UE si adopererà inoltre per unire le proprie forze a quelle dei suoi Stati membri per promuovere iniziative Team Europa in settori chiave di interesse reciproco, facendo leva sul successo conseguito dalla risposta di Team Europa alla crisi di COVID-19, sia a livello mondiale che in Giordania.

Le priorità del partenariato costituiscono un documento in divenire e implicano l’adempimento di impegni reciproci.

Il partenariato e i settori prioritari di cooperazione continueranno ad essere sostenuti attraverso riunioni politiche periodiche ad alto livello, dialoghi in materia di economia, occupazione e affari sociali, commercio, giustizia, diritti umani, processi democratici, clima e ambiente, il partenariato per la mobilità UE-Giordania, l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE-Giordania e gli altri settori di cooperazione esistenti, l’impegno UE-Giordania per rafforzare il dialogo e la cooperazione in materia di sicurezza, compresa la lotta all’estremismo violento e al terrorismo, nonché la cooperazione bilaterale in corso a sostegno della popolazione giordana.

Le priorità del partenariato confermano i legami tra l’UE e la Giordania e definiscono le possibilità di rinsaldare l’impegno reciproco.

Il contesto attuale è particolarmente favorevole al consolidamento delle relazioni tra l’UE e la Giordania, sulla base di obiettivi, valori e interessi condivisi nell’affrontare le sfide comuni.

La pandemia di COVID-19 ha aumentato ulteriormente la pressione sui settori della sanità, dell’istruzione e dell’economia e pone notevoli sfide socioeconomiche. L’UE e la Giordania usciranno rafforzate dalla crisi, tra l’altro attraverso una trasformazione verde e digitale delle loro economie, aumentando la resilienza e apportando alle loro comunità prosperità e opportunità di lavoro dignitose e inclusive. L’UE e i loro partner intensificheranno il loro impegno per combattere la discriminazione in tutte le sue forme, anche quella basata sulla religione o sul credo, e promuoveranno la parità di genere in tutti i settori strategici nel quadro della spinta verso una ripresa inclusiva dalla pandemia di COVID-19.

Dal 2011 la crisi siriana ha avuto un forte impatto sulla Giordania, sulla regione e sull’UE. L’UE e la Giordania hanno confermato di condividere obiettivi e interessi comuni nel perseguire il processo di pace e il ritorno alla stabilità e alla pace in Siria. In prospettiva, ciò dovrebbe consentire il rimpatrio volontario, sicuro e dignitoso dei rifugiati. Nel frattempo, è importante mantenere i livelli di assistenza e l’accesso alla protezione, all’istruzione, ai mezzi di sussistenza e ai servizi per i rifugiati siriani in Giordania.

L’UE riconosce il ruolo fondamentale svolto dalla Giordania nei consessi nazionali, regionali e internazionali e sostiene l’impegno della Giordania nel sistema multilaterale. L’UE elogia il generoso e costante impegno messo in atto dalla Giordania per ospitare e proteggere un gran numero di rifugiati, tra cui siriani, palestinesi, iracheni, libici e yemeniti, alla ricerca di un rifugio sicuro in Giordania e offrire loro servizi relativi a istruzione, sanità, mezzi di sussistenza e protezione sociale. L’UE continuerà ad aiutare la Giordania a fornire sostegno ai rifugiati in cerca di protezione nel paese e a rafforzare la resilienza del paese, anche attraverso un impegno costante volto ad attenuare gli effetti della pandemia di COVID-19. Come in precedenza, il sostegno dell’UE alla Giordania nel contesto della risposta all’afflusso dei rifugiati si aggiunge ai programmi di sostegno bilaterali. È fondamentale combattere la povertà, la discriminazione e le disuguaglianze di genere, fornire un adeguato sostegno al reddito, un accesso non discriminatorio alla protezione sociale in linea con i quadri nazionali, come la strategia nazionale di protezione sociale della Giordania, promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita, tutelare i diritti umani e garantire un accesso equo a servizi di qualità.

Inoltre, la Giordania ha continuato a compiere sforzi esemplari e svolge un ruolo di primo piano ed equilibrato nella promozione della pace e della sicurezza in Medio Oriente, in particolare nel processo di pace nella regione. Si è inoltre rivelato di grande valore il ruolo svolto dalla Giordania nella prevenzione e nel contrasto della radicalizzazione, del terrorismo e dell’estremismo violento. Altri esempi del ruolo guida stabilizzante proprio della Giordania sono la copresidenza dell’Unione per il Mediterraneo (UpM), che esercita insieme all’UE, nel cui quadro si adopera per trovare soluzioni politiche alle varie crisi che imperversano nella regione, nonché un’integrazione e uno sviluppo regionali e l’integrazione e lo sviluppo di economie sostenibili, verdi, a basse emissioni di gas a effetto serra e circolari, efficienti sotto il profilo delle risorse.

La Giordania e l’UE continueranno inoltre a impegnarsi su tutti gli aspetti della migrazione nell’ambito di un partenariato globale, reciprocamente vantaggioso e su misura, e nel quadro del partenariato per la mobilità, che fornisce un quadro coerente per le azioni nel settore della migrazione, della mobilità e della sicurezza, affrontando le questioni relative alla gestione delle frontiere, prevenendo la migrazione irregolare e la protezione internazionale (5).

Le priorità del partenariato si basano su risultati da conseguire congiuntamente in settori di reciproco interesse, compreso l’obiettivo di promuovere il proseguimento dell’attuazione delle riforme, contribuendo in tal modo alla stabilità macroeconomica della Giordania, in linea con le priorità del programma riveduto dell’FMI e tenendo conto degli effetti della pandemia di COVID-19. Si basano inoltre sulla conferenza dedicata al tema «Sostenere la Siria e l’intera regione», tenutasi a Londra nel 2016, e sugli impegni del patto internazionale formulati dalla Giordania e dai paesi organizzatori della conferenza, intesi a sostenere i progressi realizzati dalla Giordania in termini di sviluppo nel contesto del mantenimento dell’assistenza umanitaria e di un sostegno adeguato alle comunità ospitanti. Le cinque successive conferenze di Bruxelles sul tema «Sostenere il futuro della Siria e della regione» hanno rinnovato e rafforzato l’impegno politico, umanitario e finanziario della comunità internazionale volto a sostenere il popolo siriano, i paesi vicini e le comunità di accoglienza più colpite dal conflitto e hanno esaminato i progressi compiuti dai governi, dai donatori e dalle Nazioni Unite (ONU) nel realizzare gli impegni assunti in tale ambito. In un contesto caratterizzato dall’estrema e persistente vulnerabilità dei rifugiati siriani e delle loro comunità di accoglienza, ulteriormente aggravata dalla pandemia di COVID-19, l’UE e la Giordania ribadiscono il loro impegno a fornire assistenza e protezione efficace a tutti i rifugiati in Giordania. È importante migliorare ulteriormente l’accesso dei rifugiati ai servizi, garantire che i loro diritti umani siano rispettati, continuare ad adoperarsi per rafforzarne il potenziale di autonomia e creare opportunità affinché possano contribuire allo sviluppo economico della Giordania. Nel sostenere i rifugiati, compresi quelli provenienti dalla Siria, l’UE e la Giordania adotteranno un approccio basato sulla vulnerabilità, prestando la dovuta attenzione alla situazione delle comunità di accoglienza vulnerabili.

L’UE mantiene il suo impegno a fornire assistenza e protezione continue ai rifugiati palestinesi anche in Giordania. A tale riguardo l’UE e la Giordania hanno sottolineato il ruolo cruciale che l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi del Vicino Oriente (UNRWA) per la sicurezza e la stabilità svolge nella regione, conformemente al mandato delle Nazioni Unite stabilito nelle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite e hanno espresso il loro impegno a continuare a sostenere l’Agenzia sul piano politico e finanziario. L’UE e la Giordania riconoscono l’importante ruolo che l’UNRWA continua a svolgere e si impegnano a sostenere l’Agenzia nell’esecuzione del suo mandato relativamente ai suoi settori d’attività, nonché nelle riforme della gestione e della governance volte a migliorare la trasparenza, la responsabilità e la sana gestione finanziaria, avviate dall’Agenzia; insieme alla comunità dei donatori promuovono inoltre un finanziamento pluriennale più sostenibile e prevedibile e un’equa ripartizione degli oneri.

PRIORITÀ

Le priorità del partenariato rispecchiano interessi condivisi e si concentrano sui settori in cui la cooperazione tra l’UE e la Giordania offre vantaggi reciproci. In linea con la comunicazione congiunta e le conclusioni del Consiglio, l’UE e la Giordania si sono impegnate a promuovere la cooperazione su una serie di azioni nei seguenti settori chiave strategici: rafforzamento della resilienza e dell’interconnessione/partecipazione all’economia mondiale, costruzione della prosperità e messa in atto delle opportunità offerte dalla duplice transizione verde e digitale; sviluppo umano, buon governo, Stato di diritto e diritti umani; pace e sicurezza; migrazione e mobilità; azione per il clima, energia e ambiente.

Sulla base di quanto precede, sono state individuate tre priorità per il periodo 2021-2027:

L’UE e la Giordania punteranno a rafforzare la cooperazione in materia di stabilità e sicurezza regionali, compresa la lotta al terrorismo. L’UE e la Giordania sono partner affidabili in materia di politica estera e di sicurezza. La cooperazione strategica e operativa sarà perseguita a livello bilaterale, nei consessi multilaterali e a livello regionale, anche attraverso le copresidenze UE-Giordania dell’Unione per il Mediterraneo, avvalendosi delle riunioni annuali proposte tra i ministri degli esteri dell’UE e quelli dei suoi partner meridionali, nonché di eventuali riunioni ministeriali settoriali. È nell’interesse reciproco dell’UE e della Giordania promuovere la pace e la stabilità nella regione e a livello mondiale, collaborando al processo di pace in Medio Oriente, conformemente al diritto internazionale e alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), nonché a sostegno, tra l’altro, della transizione politica e della costruzione della pace in Siria, sulla base della risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’UE e la Giordania aspirano entrambe a essere modelli di società tolleranti, il che costituisce un ulteriore motivo per rafforzare la cooperazione in materia di politica estera.

Il partenariato punta a promuovere la ripresa economica e la stabilità, una crescita verde, digitale, inclusiva e basata sulla conoscenza, la qualità dell’istruzione e la creazione di posti di lavoro dignitosi, anche per i giovani, in linea con le priorità del governo, il programma indicativo esecutivo di sviluppo, «Giordania 2025 - Visione e strategia nazionali» e le politiche e le strategie settoriali. Il sostegno mira a rafforzare la resilienza della Giordania per far fronte all’impatto della crisi siriana e all’instabilità regionale, nonché alle conseguenze economiche e sociali della pandemia di COVID-19, sfruttando nel contempo le opportunità di ricostruire meglio dopo la crisi.

L’UE e la Giordania rafforzeranno la collaborazione in materia di lotta ai cambiamenti climatici e al degrado ambientale, unendo gli sforzi per promuovere la crescita verde e la transizione energetica verso la neutralità climatica, conformemente alla strategia giordana 2020-2030 per il settore energetico, al contributo determinato a livello nazionale (NDC) della Giordania e al suo piano nazionale di adattamento. Fungeranno da potenti incentivi per la creazione di posti di lavoro dignitosi un’economia giordana forte, inclusiva, verde e connessa, sostenuta dalla zona di libero scambio istituita nell’ambito dell’accordo di associazione tra la Giordania e l’UE, le norme di origine semplificate, un clima più favorevole agli investimenti (attraverso riforme del contesto imprenditoriale) e l’accesso ai finanziamenti per gli imprenditori e in particolare le piccole e medie imprese (PMI), anche promovendo il dialogo pubblico-privato e una collaborazione più diretta con il settore privato. Le azioni per rendere l’economia più moderna, più verde e più diversificata saranno ulteriormente rafforzate dal sostegno a favore di una crescita fondata sull’innovazione e della condivisione delle conoscenze. Anche la cooperazione per una connettività dei trasporti sostenibile, intelligente e resiliente (che comprende l’accordo UE-Giordania nel settore del trasporto aereo) e l’attuazione della strategia nazionale a lungo termine per i trasporti 2015-2030 contribuiranno all’integrazione regionale ed economica.

Sarà posto l’accento sull’aumento dell’occupabilità e della partecipazione dei giovani e delle donne all’economia. Sarà data inoltre particolare attenzione alla creazione di opportunità economiche sostenibili e paritarie, anche sulla base di un’istruzione e di una formazione professionale di alta qualità e offrendo servizi di trasporto pubblico adeguati, alla promozione di una cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione e alla transizione verso un’economia verde circolare e digitale. Le iniziative nel settore della cultura, comprese quelle finalizzate allo sviluppo di un’industria culturale e creativa, andrebbero prese in considerazione per il forte contributo che danno alla promozione del dialogo interculturale e allo sviluppo socioeconomico.

La piena applicazione dell’accordo di associazione e il proseguimento delle attività congiunte volte a rafforzare le attuali relazioni commerciali e di investimento migliorerebbero inoltre l’integrazione della Giordania nel mercato dell’UE e creerebbero nuove opportunità per il commercio, gli investimenti e lo sviluppo. In linea con la comunicazione sul riesame della politica commerciale (6), l’UE proporrà una nuova iniziativa per gli investimenti sostenibili ai partner interessati del vicinato meridionale e dell’Africa.

Il partenariato si concentra sul sostegno agli sforzi e all’impegno della Giordania volti a rafforzare il buon governo, lo Stato di diritto, la riforma democratica e i diritti umani, compresi i diritti sociali e del lavoro. I diritti umani e le libertà fondamentali sanciti nella legislazione a livello regionale, nazionale e internazionale costituiscono valori comuni. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani costituisce un elemento essenziale delle relazioni tra l’UE e la Giordania, nonché dello sviluppo socioeconomico sostenibile e della stabilità in Giordania.

Nel settore della migrazione e della mobilità, tenendo conto della comunicazione della Commissione europea sul patto sulla migrazione e l’asilo (7) e della legislazione giordana, i progressi nell’attuazione efficace delle diverse componenti del partenariato per la mobilità sono una priorità trasversale, che contribuirà anche a garantire che le persone possano spostarsi regolarmente e più facilmente tra la Giordania e l’UE, tra l’altro al fine di migliorare il turismo, agevolare gli scambi educativi e dialogare con le comunità giordane espatriate all’estero. Un approccio globale e sostenibile alla migrazione e all’asilo, compresa la cooperazione in materia di rimpatrio, in linea con le competenze nazionali dell’UE e dei suoi Stati membri, potrebbe rivelarsi reciprocamente vantaggioso per l’UE e la Giordania.

1.   RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI STABILITÀ REGIONALE, COMPRESA LA LOTTA AL TERRORISMO

L’UE riconosce tutti gli sforzi compiuti in merito dalla Giordania. L’UE e la Giordania dovrebbero continuare a cooperare strettamente per far fronte all’instabilità della regione, compresa la minaccia per la sicurezza rappresentata da Daesh e da altri gruppi terroristici. A tale riguardo, l’UE si impegna ad assistere la Giordania nei suoi sforzi volti a stabilizzare e rendere sicure le sue frontiere esterne. L’UE e la Giordania sostengono entrambe la necessità di soluzioni durature e sostenibili alla crisi siriana, conformemente alla risoluzione 2254 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Le attività volte alla risoluzione della crisi siriana dovrebbero proseguire nelle sedi internazionali appropriate così come la cooperazione nel contesto della tabella di marcia UE-Giordania per una maggiore sicurezza e la lotta al terrorismo, con un particolare accento sui progetti comuni e sulla condivisione delle informazioni.

L’UE e la Giordania dovrebbero inoltre sviluppare la creazione di canali di dialogo in altre situazioni di conflitto, compreso il processo di pace in Medio Oriente. L’UE riconosce il ruolo indispensabile e costruttivo della Giordania nella stabilità della regione e ribadisce l’importanza di mantenere lo status quo storico dei siti sacri a Gerusalemme, anche per quanto riguarda la custodia hashemita. L’UE e la Giordania continueranno a cooperare strettamente nel perseguire una risoluzione equa e globale del conflitto israelo-palestinese sulla base della soluzione a due Stati, dei parametri concordati a livello internazionale e del diritto internazionale. Al di là della dimensione immediata dei conflitti, nel contesto del meccanismo di protezione civile dell’Unione rafforzeranno la cooperazione e la resilienza nella gestione del rischio di catastrofi e nella protezione civile, intensificheranno i lavori sulla resilienza ai cambiamenti climatici e sull’adattamento ai medesimi e investiranno in misure preventive.

L’UE e la Giordania sono partner nel promuovere e stimolare il dialogo interreligioso e interculturale a livello globale e regionale, ambito nel quale la Giordania ha svolto un ruolo di primo piano. L’UE e la Giordania collaboreranno e individueranno modi per proteggere e preservare il patrimonio culturale quale importante veicolo per la pace, la democrazia e lo sviluppo sostenibile e come mezzo per generare un dialogo e un’inclusione positivi, e proporranno azioni a tal fine.

Un altro aspetto fondamentale per la stabilità a lungo termine sarà l’accesso alle risorse naturali, in particolare all’acqua potabile sicura. La Giordania e l’UE continueranno a cooperare per migliorare ulteriormente l’efficienza e la sostenibilità della gestione delle risorse idriche.

La prevenzione e la lotta contro il terrorismo, l’estremismo violento e la radicalizzazione devono continuare ad occupare un posto di rilievo nell’agenda. A tale fine, e a complemento del dialogo politico e tematico periodico, l’UE e la Giordania intensificheranno la cooperazione concreta e la condivisione di informazioni per affrontare tali sfide nell’ambito dello Stato di diritto nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. L’UE e la Giordania collaboreranno nella lotta contro le cause profonde della radicalizzazione, del terrorismo e dell’estremismo violento, tenendo conto della coesione sociale, dell’importante ruolo delle donne e dei giovani e dell’istruzione, anche attraverso programmi di istruzione concordati insieme e il coinvolgimento di un’ampia parte della società civile giordana.

L’UE e la Giordania hanno inoltre istituito un quadro per la partecipazione della Giordania alle operazioni di gestione delle crisi dell’UE, un altro esempio della stretta cooperazione in materia di sicurezza che può essere sviluppata.

2.   PROMUOVERE UNA STABILITÀ ECONOMICA SOSTENIBILE, UNA CRESCITA VERDE, DIGITALE, INCLUSIVA E BASATA SULLA CONOSCENZA, LA QUALITÀ DELL’ISTRUZIONE E LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO DIGNITOSI

La crisi siriana e la presenza dei rifugiati che si protrae nel tempo hanno avuto forti ripercussioni sulla situazione economica della Giordania: la scarsità di risorse naturali e di fornitura di servizi di base aggravano una situazione economica già di per sé delicata. La pandemia di COVID-19 ha notevolmente aggravato i problemi socioeconomici, le vulnerabilità e le disuguaglianze. Il dialogo economico, le riforme e la cooperazione sulle questioni macroeconomiche saranno pertanto ulteriormente sviluppati e attuati al fine di promuovere politiche macroeconomiche e strutturali sane che sostengano un potenziale di crescita sostenibile e inclusivo, aumentino la resilienza dell’economia giordana agli shock economici e rafforzino la sostenibilità delle finanze pubbliche in coordinamento con i donatori multilaterali e bilaterali. Gli sforzi per preservare la stabilità macroeconomica dovrebbero proseguire nel contesto del programma riveduto del Fondo monetario internazionale (FMI) e degli impegni assunti dalla Giordania con la comunità internazionale a seguito della conferenza di Londra del 2019 e del quadro di riforma della Giordania. L’UE sostiene tali sforzi attraverso l’assistenza alla cooperazione e importanti programmi di assistenza macrofinanziaria.

Oltre a una sana gestione finanziaria e di bilancio, la cooperazione si estenderà ulteriormente alle riforme nel settore pubblico della Giordania, al fine di migliorarne non solo la gestione delle finanze pubbliche ma anche l’efficienza complessiva e la capacità di erogazione di servizi.

Uno dei principali problemi socioeconomici che la Giordania deve affrontare, a causa tra l’altro di crisi regionali prolungate, è la disparità di accesso all’occupazione, anche per le donne e i giovani, la scarsa crescita economica, l’elevata disoccupazione e l’aumento del debito. Ciò dovrebbe essere superato creando posti di lavoro dignitosi, sostenendo l’imprenditorialità e l’innovazione (in particolare nell’economia verde, digitale e sociale), sviluppando competenze e qualifiche (promuovendo la formazione, l’istruzione e la ricerca mirate) e mettendo a punto un sistema di protezione sociale mirato e completo. Le priorità del partenariato mirano ad affrontare questa sfida ricorrendo a vari strumenti strategici: il commercio; lo sviluppo delle imprese, l’istruzione, la formazione e la formazione continua: una maggiore mobilità. L’obiettivo trasversale di questi strumenti consiste anche nel rafforzare l’emancipazione economica di tutte le componenti della società.

(a)

Il commercio finalizzato allo sviluppo costituisce un elemento essenziale delle priorità del partenariato. La creazione di posti di lavoro, sostenuta dall’aumento delle esportazioni verso l’UE nel quadro del regime di norme di origine semplificate e delle misure di accompagnamento, andrà a vantaggio della Giordania. L’UE e la Giordania individueranno congiuntamente approcci adeguati per migliorare la modernizzazione delle relazioni bilaterali in materia di commercio e investimenti. Inoltre, l’UE e la Giordania lavoreranno congiuntamente sulle PMI, lo sviluppo, la tecnologia e il know-how, la fine di rafforzare i legami bilaterali ed economici.

(b)

Parallelamente, l’UE e la Giordania proseguiranno il dialogo per incoraggiare l’armonizzazione in settori quali le misure sanitarie e fitosanitarie, gli ostacoli tecnici agli scambi e i servizi, al fine di agevolare gli scambi e rafforzare l’attrattiva della Giordania per gli investimenti. Inoltre, allo scopo di proteggere meglio la salute e la sicurezza dei consumatori e agevolare gli scambi commerciali, l’UE collaborerà con la Giordania per sostenere lo sviluppo di quadri efficaci per la sicurezza dei prodotti, in linea con le norme internazionali, evitando nel contempo ostacoli non tariffari.

(c)

L’UE e la Giordania stabiliranno priorità e moltiplicheranno i loro sforzi al fine di: migliorare il clima imprenditoriale e attrarre investimenti, in particolare quelli che sostengono la transizione verso un’economia a basse emissioni, resiliente e circolare; sostenere la produttività e la competitività del settore privato e promuovere l’imprenditorialità (anche attraverso la riforma giuridica, normativa e amministrativa, comprese le politiche di concorrenza e le norme di controllo delle sovvenzioni, l’erogazione di prestiti alle imprese e l’uso ottimale della trasformazione digitale e della transizione verde); creare il giusto insieme di conoscenze e competenze richieste nel mercato del lavoro giordano e per l’economia verde, digitale e sociale. Come già menzionato, una nuova iniziativa in materia di investimenti sostenibili potrebbe contribuire al perseguimento di tali obiettivi. Inoltre, l’UE e la Giordania collaboreranno per rafforzare i settori basati sulla conoscenza (un passo importante per la creazione di posti di lavoro dignitosi) in particolare tra i giovani e le donne, nonché per sostenere e responsabilizzare le imprese, in particolare nei settori economici maggiormente colpiti dalla pandemia di COVID-19.

(d)

L’istruzione rappresenta un altro potente strumento per lo sviluppo economico e sociale. È fondamentale che la Giordania, in collaborazione con l’UE, realizzi nel concreto questa priorità a beneficio di tutti coloro che vivono nel paese, superando le difficoltà associate alla COVID-19 e colmando i divari di apprendimento. L’accesso a un’istruzione pubblica sicura e di qualità per tutti i bambini, i giovani e i giovani adulti a tutti i livelli guiderà la cooperazione UE-Giordania allo scopo di garantire che tutti abbiano l’opportunità di studiare, costruire il proprio futuro e contribuire alla crescita economica e allo sviluppo del paese. Una formazione professionale e un’istruzione in grado di rispondere al mercato del lavoro meritano particolare attenzione, così come l’istruzione superiore e l’apprendimento permanente.

L’UE e la Giordania coopereranno inoltre, a livello bilaterale e nel contesto dell’Unione per il Mediterraneo, nei settori della strategia per la scienza, la tecnologia e l’innovazione, anche attuando tabelle di marcia per affrontare priorità comuni quali i cambiamenti climatici, la salute e le energie rinnovabili.

L’UE e la Giordania promuoveranno la ricerca innovativa e le soluzioni basate sulla conoscenza e la cooperazione sulle energie rinnovabili, l’efficienza energetica in linea con la strategia giordana per il settore energetico (2020-2030) e la gestione sostenibile delle risorse naturali, anche per quanto riguarda le pratiche agricole sostenibili e la gestione sostenibile delle risorse idriche e dei rifiuti, compresa l’acqua potabile sicura. La loro cooperazione sarà in linea con l’Agenda 2030 e con l’accordo di Parigi, anche nel contesto del Green Deal europeo, con un’azione rafforzata per promuovere la transizione verso un’economia climaticamente neutra, resiliente e circolare. La cooperazione in materia di ricerca e innovazione proseguirà attraverso Orizzonte Europa, il partenariato per la ricerca e l’innovazione nel Mediterraneo (PRIMA) e la piattaforma regionale dell’Unione per il Mediterraneo per la ricerca e l’innovazione.

L’UE e la Giordania istituiranno un forum per l’individuazione e la preparazione di futuri progetti di investimento, in linea con le priorità nazionali della Giordania e in coordinamento con donatori bilaterali e multilaterali. L’UE mirerà, tra l’altro, a sostenere la Giordania, in coordinamento con altri donatori, nei suoi piani di attuazione dell’impianto di dissalazione e trasporto dell’acqua di Aqaba-Amman, un progetto nazionale strategico volto a ridurre la penuria di risorse idriche fondamentali del paese.

L’UE e la Giordania collaboreranno per garantire la coerenza tra le priorità in materia di energia, acqua, prodotti alimentari, salute e cambiamenti climatici, promuoverne l’attuazione e garantire processi partecipativi a livello regionale e internazionale.

3.   RAFFORZARE IL BUON GOVERNO, LO STATO DI DIRITTO, LA RIFORMA DEMOCRATICA E IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI

In linea con il forte impegno della Giordania a favore di un processo di riforma continuo promosso dal comitato reale per modernizzare il sistema politico, l’UE e la Giordania continueranno a collaborare con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il sistema democratico e giudiziario in Giordania, lo Stato di diritto, la parità di genere e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. L’UE e la Giordania sosterranno le iniziative volte a combattere tutte le forme di discriminazione, tutti gli aspetti relativi a una società civile efficace e ben consolidata, anche creando un contesto di occupazione legale e uno spazio operativo propizi allo sviluppo di una società civile dinamica.

La cooperazione si concentrerà sull’attuazione delle riforme globali e inclusive, sull’ulteriore rafforzamento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’indipendenza del sistema giudiziario, nonché sulla parità di accesso alla giustizia per tutti, in linea con le norme accettate a livello internazionale. Comprenderà la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, promuovendo l’adesione alle pertinenti convenzioni internazionali e la relativa attuazione, e perseguendo, con Eurojust, la conclusione di un accordo internazionale sulla cooperazione giudiziaria in materia penale. La cooperazione si concentrerà ulteriormente sul processo elettorale (compreso il seguito dato alle raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale e di esperti elettorali dell’UE), sul sostegno alla parità di genere, compresa la lotta contro la violenza di genere, e sulla partecipazione politica significativa delle donne e dei giovani, nonché sull’emancipazione delle donne nella vita politica e pubblica. Della cooperazione UE-Giordania faranno parte anche i diritti economici, sociali e culturali, l’educazione civica, il rafforzamento del sistema dei partiti politici e il ruolo legislativo e di controllo del Parlamento, i legami tra la politica locale e nazionale, un dialogo sociale effettivo, il processo di decentramento, media pluralistici e indipendenti, la trasparenza, compresa la trasparenza finanziaria, la responsabilità e la lotta alla corruzione.

L’UE e la Giordania continueranno a intrattenere un dialogo periodico sulla democrazia e il buon governo, la giustizia, lo Stato di diritto e i diritti umani. Il dialogo si baserà sui risultati e sugli impegni della Giordania a livello internazionale, regionale e nazionale. Le organizzazioni della società civile saranno invitate congiuntamente a fornire il loro contributo.

Per quanto riguarda in particolare i diritti umani, il dialogo periodico riguarderà, tra l’altro: la libertà di espressione in tutte le sue forme; la libertà di associazione, anche nell’ambiente di lavoro per la società civile e le parti sociali, quali i sindacati e le camere di commercio; i diritti delle donne e l’emancipazione femminile nella vita politica, economica e pubblica e i diritti dei minori. Una pubblica amministrazione responsabile, trasparente, efficiente e inclusiva è essenziale per realizzare tali obiettivi e per promuovere e rafforzare ulteriormente la democrazia e il buon governo della Giordania nonché la lotta contro la frode e la corruzione, anche attraverso una cooperazione efficace ed efficiente con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Procura europea.

Il dialogo terrà debitamente conto degli attuali impegni assunti dalla Giordania a livello multilaterale e prenderà in considerazione anche i diritti economici, sociali e culturali, ad esempio in materia di istruzione e lavoro. Il dialogo riguarderà in particolare i settori oggetto delle priorità del partenariato.

Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali, l’UE continuerà a impegnarsi per rafforzare l’allineamento alle norme dell’UE e internazionali in materia di protezione dei dati. La Giordania dovrebbe adottare ulteriori misure concrete per garantire il rispetto del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali nei settori pubblico e privato, anche nel settore dell’applicazione della legge e della giustizia penale.

RISPOSTA ALLA CRISI SIRIANA

L’UE e la Giordania continueranno a collaborare per trovare soluzioni durature e sostenibili alla crisi siriana, conformemente alla risoluzione 2254 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in modo da consentire il rimpatrio volontario, sicuro e dignitoso dei rifugiati. Con i loro sforzi continueranno a offrire ai rifugiati e alle comunità di accoglienza vulnerabili l’accesso a protezione, mezzi di sussistenza e servizi, segnatamente attraverso le azioni seguenti:

continuare a semplificare lo status amministrativo dei rifugiati e garantire una protezione efficace, l’accesso ai servizi di base e il rispetto dei loro diritti umani e giuridici fondamentali;

migliorare l’accesso e la qualità dei servizi essenziali, tra cui l’assistenza sociale, i servizi di trattamento delle acque reflue, l’assistenza sanitaria, compresa la salute mentale e il sostegno psicosociale, nonché l’istruzione formale e non formale;

migliorare i mezzi di sussistenza e l’autonomia dei rifugiati dando loro l’opportunità di contribuire allo sviluppo economico della Giordania, tra l’altro migliorando il clima imprenditoriale, la produttività e le condizioni del mercato del lavoro; sostenere politiche finalizzate all’adeguamento delle competenze alle esigenze del mercato del lavoro; agevolare l’accesso all’istruzione e alla formazione; migliorare e ampliare l’accesso alle opportunità di lavoro, anche attraverso il sostegno alle imprese e il rilascio di permessi di lavoro; rafforzare l’emancipazione economica dei giovani e delle donne e la loro partecipazione;

promuovere le esportazioni verso il mercato dell’UE, anche attraverso l’efficace attuazione del regime di norme di origine per la Giordania, al fine di promuovere gli investimenti e la creazione di posti di lavoro a beneficio sia dei giordani che dei rifugiati siriani.

MECCANISMI PER IL DIALOGO E LA COOPERAZIONE RECIPROCA

Il quadro generale delle relazioni tra l’UE e la Giordania è istituito dall’accordo di associazione, entrato in vigore nel 2002, e dallo status avanzato concesso nel 2010. È stato possibile razionalizzare la messa in atto dell’accordo di associazione raggruppando i sottocomitati in alcuni dialoghi tematici in base alle priorità del partenariato e completando i dialoghi politici.

In correlazione con il riesame dell’agenda per il Mediterraneo e delle conclusioni del Consiglio del 2024, è previsto anche un riesame intermedio per valutare l’impatto delle priorità del partenariato che saranno decise di comune accordo tra l’UE e la Giordania e, se necessario, per adattarle.

Affinché siano raggiunti gli obiettivi del sostegno dell’UE in risposta alla crisi dei rifugiati siriani, sarà inoltre effettuato un riesame periodico dei pertinenti impegni reciproci alla luce di dette priorità nel quadro della cooperazione bilaterale tra l’UE e la Giordania, nel contesto di altri dialoghi e riunioni pertinenti e attraverso il seguito dato alle conferenze di Bruxelles.

In linea con il principio di una maggiore titolarità della politica europea di vicinato, l’UE, in stretto coordinamento con gli Stati membri, parteciperà ai meccanismi di coordinamento con il governo della Giordania ai livelli centrale e locale, e con altre parti, quali la società civile e il settore privato.

Realizzando nel concreto gli obiettivi ambiziosi definiti nelle priorità del partenariato, l’UE afferma la propria determinazione a mantenere il suo sostegno finanziario e a impegnarsi in seno alla comunità internazionale per sostenere la Giordania, mentre la Giordania si impegna a proseguire l’attuazione del programma di riforme, elemento capitale perché il partenariato sia coronato da un successo condiviso.


(1)  EUCO 22/20 dell’11 dicembre 2020

(2)  JOIN(2021) 2 final.

(3)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7931-2021-INIT/it/pdf.

(4)  SWD(2021) 23 final

(5)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10055-2014-REV-3/en/pdf.

(6)  COMM(2021) 66 final del 18.2.2021

(7)  COMM(2020) 609 final del 23.9.2020