ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 162 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
17.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 162/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/930 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2022
che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni relative alla vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 38 quindecies, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Data la dimensione transfrontaliera della gestione dei dati di mercato, la qualità dei dati e la necessità di realizzare economie di scala e di evitare l’impatto negativo di potenziali divergenze sia sulla qualità dei dati che sul compito dei fornitori di dati, il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha trasferito all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») poteri di autorizzazione e vigilanza per quanto riguarda le attività dei fornitori di servizi di comunicazione dati («DRSP») nell’Unione. |
(2) |
È importante specificare le commissioni che l’ESMA può imporre per la presentazione delle domande, l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati. |
(3) |
Le commissioni addebitate ai DRSP sono finalizzate al recupero integrale dei costi sostenuti dall’ESMA in relazione all’autorizzazione e alla vigilanza dei DRSP. Le attività di vigilanza comprendono la valutazione dell’idoneità dell’organo di gestione, la vigilanza sul rispetto dei requisiti organizzativi da parte dei DRSP, l’esercizio del potere di richiedere informazioni, svolgere indagini e condurre ispezioni in loco e l’imposizione di misure di vigilanza. L’ESMA valuta il proprio bilancio su base annuale. |
(4) |
Le commissioni addebitate per le attività dell’ESMA relative ai DRSP dovrebbero essere fissate a un livello tale da evitare un accumulo significativo di avanzi o disavanzi. In caso di avanzi o disavanzi significativi ricorrenti, è opportuno che il livello delle commissioni sia riveduto. |
(5) |
È opportuno che il DRSP presenti la propria domanda all’ESMA al fine di garantire un’applicazione armonizzata dei criteri per la deroga. Durante la prima fase della domanda, l’ESMA dovrebbe determinare se il DRSP può beneficiare di una deroga alla vigilanza dell’ESMA. Se i criteri per la deroga trovano applicazione, l’ESMA dovrebbe trasmettere la domanda all’autorità nazionale competente. In questo caso, l’ESMA non dovrebbe imporre alcuna commissione. Le commissioni fisse relative all’autorizzazione da parte dell’ESMA dovrebbero essere ripartite tra una commissione per la presentazione della domanda, che dovrebbe riguardare la valutazione della completezza della stessa, e una commissione per l’autorizzazione. Il processo di autorizzazione dovrebbe essere completato entro sei mesi. |
(6) |
L’ESMA valuta se i DRSP già autorizzati a livello nazionale a decorrere dal 1o gennaio 2022 rientreranno nell’ambito della sua vigilanza e informa i DRSP interessati. I DRSP già autorizzati a livello nazionale non dovrebbero essere soggetti a una nuova autorizzazione da parte dell’ESMA. Tali DRSP rispettano già le prescrizioni applicabili ai DRSP e non dovrebbero essere gravati di una duplicazione del processo di autorizzazione da parte dell’ESMA. |
(7) |
Le commissioni annuali addebitate dall’ESMA dovrebbero coprire tutte le attività relative ai DRSP. L’ESMA dovrebbe valutare annualmente il proprio bilancio di vigilanza relativo a ciascun tipo di DRSP e imporre a ciascun DRSP una commissione proporzionata ai suoi ricavi rispetto ai ricavi totali di tutti i DRSP dello stesso tipo. I ricavi relativi ad attività direttamente accessorie ai servizi di base dei DRSP dovrebbero essere inclusi nel calcolo del fatturato applicabile nella misura in cui è probabile che abbiano un impatto sulla vigilanza del DRSP da parte dell’ESMA e non siano già coperti da attività di vigilanza separate. Una commissione minima per i dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e i meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) copre i costi fissi relativi alle richieste di informazioni, al monitoraggio su base continuativa e alle indagini. La commissione annuale si applica per anno civile. |
(8) |
L’ESMA può delegare compiti di vigilanza alle autorità nazionali competenti, nel qual caso le autorità nazionali competenti dovrebbero essere rimborsate dall’ESMA per i costi sostenuti. |
(9) |
Poiché le informazioni sulla vigilanza basata sui costi sono difficili da raccogliere per la vigilanza del 2022, è essenziale prevedere una disposizione transitoria contenente il metodo di calcolo di una commissione fissa che si applichi durante il primo anno di vigilanza da parte dell’ESMA e che si basi su dati facilmente ottenibili e oggettivi. Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, è opportuno operare una distinzione tra i DRSP che sia basata sul numero di operazioni come indicatore della rilevanza del singolo DRSP rispetto a tutti i DRSP. Il calcolo per determinare la commissione di vigilanza per ogni DRSP per il 2022 dovrebbe basarsi sulle informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti sulle operazioni pubblicate o segnalate dagli APA e dagli ARM nel primo semestre del 2021 e dovrebbe distinguere i DRSP più grandi dai più piccoli. |
(10) |
Per i DRSP il bilancio sottoposto a revisione contabile sarà richiesto solo dopo che l’ESMA avrà assunto la vigilanza degli stessi. È pertanto necessario prevedere una disposizione transitoria per adeguare il metodo di calcolo dei ricavi per il 2023, affinché il pagamento della commissione annuale di vigilanza per il 2023 sia in un primo momento basato sulle informazioni contenute nel bilancio non sottoposto a revisione relative ai primi sei mesi del 2022. In una seconda fase dovrebbe essere istituito un meccanismo di correzione per basare la commissione sul bilancio sottoposto a revisione contabile dell’intero anno 2022. |
(11) |
Al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro di vigilanza per i DRSP, introdotto dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/2175, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizione
Ai fini del presente regolamento, per «fornitore di servizi di comunicazione dati» o «DRSP» si intende un dispositivo di pubblicazione autorizzato o un meccanismo di segnalazione autorizzato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 34, e dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 600/2014.
Articolo 2
Commissioni per la presentazione delle domande e per l’autorizzazione
Se un DRSP chiede l’autorizzazione a fornire servizi di comunicazione dati, esso paga:
a) |
per gli APA e gli ARM, una commissione per la presentazione della domanda di 20 000 EUR per la prima domanda e di 10 000 EUR per ogni successiva domanda di autorizzazione di servizi aggiuntivi di comunicazione dati, nel caso in cui il richiedente non disponga di una deroga in conformità del regolamento delegato (UE) 2022/466 della Commissione (3) sui criteri per la deroga; |
b) |
per gli APA e gli ARM, una commissione per l’autorizzazione di 80 000 EUR per la prima autorizzazione e di 40 000 EUR per ogni successiva autorizzazione di servizi aggiuntivi di comunicazione dati, nel caso in cui il richiedente non disponga di una deroga in conformità del regolamento delegato (UE) 2022/466. |
Articolo 3
Commissioni annuali di vigilanza
1. Ai DRSP soggetti alla vigilanza dell’ESMA è addebitata una commissione annuale di vigilanza.
2. La commissione annuale di vigilanza complessiva e la commissione annuale di vigilanza per un dato DRSP sono calcolate come segue:
a) |
la commissione annuale di vigilanza complessiva per un dato anno (n) è pari alla stima dei costi per la vigilanza delle attività dei fornitori di servizi di comunicazione dati a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 inclusa nel bilancio dell’ESMA per tale anno; |
b) |
la commissione annuale di vigilanza a carico di un fornitore di servizi di comunicazione dati per un dato anno (n) è pari alla commissione annuale di vigilanza complessiva stabilita ai sensi della lettera a) divisa tra tutti i fornitori di servizi di comunicazione dati autorizzati nell’anno (n) in proporzione al loro fatturato applicabile calcolato a norma dell’articolo 4. |
3. In nessun caso un APA o un ARM autorizzato dall’ESMA versa una commissione annuale di vigilanza inferiore a 30 000 EUR.
Nel caso in cui sia soggetta alla commissione di vigilanza minima per più di un servizio di comunicazione dati, l’entità versa la commissione di vigilanza minima per ciascun servizio fornito.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, la commissione per il primo anno è calcolata riducendo la commissione per l’autorizzazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), con un fattore pari ai giorni intercorrenti tra l’autorizzazione e la fine dell’anno, diviso per il numero totale di giorni dell’anno in questione. Essa è quindi calcolata come segue:
commissione del fornitore di servizi di comunicazione dati per il primo anno = Min (commissione per l’autorizzazione, commissione per l’autorizzazione * coefficiente)
Se è autorizzato nel mese di dicembre, il DRSP non paga nessuna commissione di vigilanza per il primo anno.
5. In deroga ai paragrafi 2 e 3, qualora la rivalutazione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/466 comporti una deroga alla vigilanza dell’ESMA su un DRSP, la commissione annuale di vigilanza per l’anno in cui si applica la deroga è calcolata esclusivamente per i cinque mesi dell’anno durante i quali l’ESMA continua a essere l’autorità di vigilanza del DRSP in conformità dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/466.
Articolo 4
Fatturato applicabile
1. Ai fini del presente regolamento il DRSP tiene un bilancio sottoposto a revisione contabile che opera una distinzione almeno tra i seguenti elementi:
a) |
ricavi generati dai servizi di ARM; |
b) |
ricavi generati dai servizi di APA; |
c) |
ricavi generati dai servizi accessori alle attività di ARM; |
d) |
ricavi generati dai servizi accessori alle attività di APA. |
2. Il fatturato applicabile di un DRSP per un dato anno (n) è pari alla somma degli elementi seguenti:
a) |
i ricavi generati dalle funzioni di base della fornitura di servizi di ARM o di APA sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile dell’anno (n – 2) o, se non ancora disponibile, dell’anno precedente (n – 3) e |
b) |
i ricavi applicabili derivanti da servizi accessori, sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile dell’anno (n – 2) o, se non ancora disponibile, dell’anno precedente (n – 3), divisa per la somma dei seguenti elementi: |
c) |
il totale dei ricavi di tutti gli ARM o APA autorizzati generati dalle funzioni di base della fornitura di servizi di ARM o di APA sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile nel corso dell’anno (n – 2) o, se non ancora disponibile, dell’anno precedente (n – 3) e |
d) |
il totale dei ricavi applicabili generati dai servizi accessori di tutti gli ARM o APA sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile nel corso dell’anno (n – 2) o, se non ancora disponibile, dell’anno precedente (n – 3). |
3. Se il fornitore di servizi di comunicazione dati non ha operato durante l’intero anno (n – 2) , il suo fatturato applicabile è stimato secondo la formula di cui al paragrafo 2 estrapolando per il fornitore di servizi di comunicazione dati i valori calcolati per il numero di mesi durante i quali il fornitore di servizi di comunicazione dati ha operato nell’anno (n – 2) per l’intero anno (n – 2).
4. Il DRSP trasmette all’ESMA, su base annua, il bilancio sottoposto a revisione contabile di cui al paragrafo 1. I documenti sono trasmessi all’ESMA per via elettronica entro il 30 settembre di ogni anno (n – 1). Se è autorizzato dopo il 30 settembre, il DRSP fornisce i dati immediatamente dopo l’autorizzazione ed entro la fine dell’anno di autorizzazione.
Articolo 5
Modalità generali di pagamento
1. Tutte le commissioni sono pagate in euro. Il pagamento è effettuato secondo le modalità di cui agli articoli 6 e 7.
2. I pagamenti tardivi sono maggiorati degli interessi di mora di cui all’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Articolo 6
Pagamento delle commissioni per la presentazione delle domande e per l’autorizzazione
1. Le commissioni per la presentazione delle domande, l’autorizzazione o la proroga dell’autorizzazione sono dovute al momento della presentazione della domanda da parte del DRSP e sono pagate per intero entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte dell’ESMA.
2. Se il DRSP decide di ritirare la domanda di autorizzazione prima che l’ESMA adotti la sua decisione motivata di autorizzare o rifiutare l’autorizzazione, le commissioni per la domanda o l’autorizzazione non sono rimborsate.
Articolo 7
Pagamento delle commissioni annuali di vigilanza
1. La commissione annuale di vigilanza di cui all’articolo 3 è dovuta all’inizio di ogni anno civile ed è versata integralmente all’ESMA nei primi tre mesi dell’anno. L’ESMA presenta una fattura che specifica l’intero importo della commissione di vigilanza al più tardi trenta giorni prima del termine ultimo di pagamento. Le commissioni sono calcolate sulla base delle informazioni più recenti disponibili per le commissioni annuali.
2. Se il DRSP decide di ritirare la domanda di autorizzazione, la commissione annuale di vigilanza non è rimborsata.
Articolo 8
Rimborso delle autorità nazionali competenti
1. In caso di delega di compiti da parte dell’ESMA alle autorità nazionali competenti, l’autorità nazionale competente non recupera direttamente dal DRSP i costi sostenuti nello svolgimento dei compiti di vigilanza delegati dall’ESMA.
2. L’ESMA rimborsa all’autorità competente i costi effettivi sostenuti in conseguenza del lavoro svolto a norma del regolamento (UE) n. 600/2014, in particolare a seguito di una delega di compiti a norma dell’articolo 38 sexdecies del regolamento (UE) n. 600/2014.
3. L’ESMA assicura che i costi da rimborsare alle autorità nazionali competenti soddisfino le seguenti condizioni:
a) |
sono precedentemente concordati tra l’ESMA e l’autorità nazionale competente; |
b) |
sono proporzionati al fatturato del DRSP interessato; e |
c) |
non sono superiori all’importo totale delle commissioni di vigilanza versate dal DRSP interessato. |
4. L’eventuale delega di compiti da parte dell’ESMA alle autorità nazionali competenti è determinata su base indipendente, può essere revocata in qualsiasi momento e non incide sull’importo delle commissioni addebitate a un particolare DRSP.
Articolo 9
Disposizioni transitorie per il 2022
1. Ai fini del calcolo della commissione annuale di vigilanza applicabile ai DRSP soggetti alla vigilanza dell’ESMA per l’anno 2022, l’ESMA riscuote una commissione fissa, basata sui seguenti calcoli:
a) |
350 000 EUR per gli APA che hanno pubblicato operazioni che rappresentavano più del 10 % del numero totale delle operazioni pubblicate di tutti gli APA autorizzati, per gli strumenti di capitale o gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, nei primi sei mesi del 2021, come comunicato dall’autorità competente interessata; |
b) |
50 000 EUR per gli APA che hanno pubblicato operazioni che rappresentavano meno del 10 % del numero totale delle operazioni pubblicate di tutti gli APA autorizzati, per gli strumenti di capitale o gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, nei primi sei mesi del 2021, come comunicato dall’autorità competente interessata; |
c) |
650 000 EUR per gli ARM che hanno presentato alla pertinente autorità competente segnalazioni di operazioni che rappresentavano più del 10 % del numero totale delle segnalazioni di operazioni presentate alle autorità competenti da tutti gli ARM autorizzati nei primi sei mesi del 2021, come comunicato dall’autorità competente interessata; |
d) |
50 000 EUR per gli ARM che hanno presentato alla pertinente autorità competente segnalazioni di operazioni che rappresentavano meno del 10 % del numero totale delle segnalazioni di operazioni presentate alle autorità competenti da tutti gli ARM autorizzati nei primi sei mesi del 2021, come comunicato dall’autorità competente interessata. |
2. L’ESMA trasmette agli APA e agli ARM interessati una fattura che specifica l’intero importo delle commissioni per il 2022 non appena ciò sia materialmente possibile dopo l’entrata in applicazione del presente regolamento e al più tardi trenta giorni prima del termine ultimo di pagamento.
Articolo 10
Disposizioni transitorie per il 2023
1. Ai DRSP sottoposti alla vigilanza dell’ESMA al 1o gennaio 2023 è addebitata una commissione annuale di vigilanza per il 2023 calcolata conformemente all’articolo 3. Tuttavia, ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, il fatturato applicabile dei DRSP è calcolato conformemente al paragrafo 2.
2. Ai fini del paragrafo 1, il fatturato applicabile di un DRSP è pari alla somma dei seguenti elementi:
a) |
i ricavi del DRSP generati dalle funzioni di base della fornitura di servizi di ARM o di APA nei primi sei mesi del 2022 e |
b) |
i ricavi del DRSP generati dai servizi accessori alle attività di ARM o di APA nei primi sei mesi del 2022, divisa per la somma dei seguenti elementi: |
c) |
i ricavi totali di tutti gli ARM o APA autorizzati generati dalle funzioni di base della fornitura di servizi di ARM o di APA nei primi sei mesi del 2022 e |
d) |
i ricavi totali generati dai servizi accessori alle attività di ARM o di APA di tutti gli ARM o gli APA nei primi sei mesi del 2022. |
Entro il 30 settembre 2022 i DRSP informano l’ESMA circa l’importo dei ricavi generati dalle funzioni di base della fornitura di servizi di ARM o di APA nei primi sei mesi del 2022 e circa l’importo dei ricavi generati dai servizi accessori alle attività di ARM o di APA nei primi sei mesi del 2022.
3. Non appena il bilancio sottoposto a revisione contabile per l’anno 2022 si rende disponibile, i DRSP di cui al paragrafo 1 trasmettono immediatamente tale bilancio sottoposto a revisione contabile all’ESMA in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1.
4. L’ESMA calcola l’eventuale differenza tra la commissione annuale di vigilanza per il 2023 pagata dal DRSP in conformità del paragrafo 2 e la commissione annuale di vigilanza dovuta per il 2023 calcolata sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile ricevuto in conformità del paragrafo 3.
5. L’ESMA trasmette ai DRSP una prima fattura che specifica l’importo della commissione di vigilanza per il 2023 di cui al paragrafo 2 al più tardi trenta giorni prima del termine ultimo di pagamento.
Quando le informazioni di cui al paragrafo 3 sono disponibili per tutti i DRSP, l’ESMA trasmette ai DRSP una seconda fattura che specifica l’importo definitivo della commissione di vigilanza per il 2023 sulla base del calcolo di cui al paragrafo 4. L’ESMA trasmette ai DRSP tale fattura al più tardi trenta giorni prima del termine ultimo di pagamento.
Articolo 11
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore e in applicazione il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(2) Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2022/466 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per la deroga al principio secondo cui i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i meccanismi di segnalazione approvati sono soggetti alla vigilanza dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 96 del 24.3.2022, pag. 1).
(4) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
17.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 162/7 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/931 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2022
che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione relativa agli alimenti e alla sicurezza alimentare. L’articolo 109 di tale regolamento prevede l’obbligo per gli Stati membri di assicurare che i controlli ufficiali siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un piano di controllo nazionale pluriennale («PCNP»). Il regolamento (UE) 2017/625 specifica inoltre il contenuto generale del PCNP, impone a ciascuno Stato membro di prevedere nel rispettivo PCNP controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti e, a tale riguardo, conferisce alla Commissione il potere di stabilire prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali, compresa, se del caso, la serie di campioni e la fase di produzione, trasformazione e distribuzione in cui vanno prelevati i campioni. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2017/625 ha abrogato la direttiva 96/23/CE del Consiglio (2), che prevedeva misure di controllo su talune sostanze, compresi i contaminanti, negli animali vivi e nei prodotti di origine animale e stabiliva nello specifico prescrizioni relative ai piani di sorveglianza degli Stati membri per la ricerca dei residui o delle sostanze che rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva. Tuttavia il regolamento (UE) 2017/625 non include tutte le misure previste dalla suddetta direttiva o dagli atti adottati dalla Commissione in base ad essa. Il presente regolamento, unitamente al regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione (3), mira pertanto a garantire, nell’ambito del regolamento (UE) 2017/625, la continuità delle norme di cui alla direttiva 96/23/CE relative al contenuto e all’elaborazione dei PCNP, nonché alla serie di campioni e alla fase di produzione, trasformazione e distribuzione in cui vanno prelevati i campioni per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti. |
(3) |
Tuttavia, in linea con l’articolo 19 del regolamento (UE) 2017/625, che fa riferimento ai contaminanti negli alimenti in maniera generale, è opportuno che il presente regolamento si applichi anche ai controlli ufficiali necessari per rilevare la presenza di tutti i contaminanti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio (4). Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai controlli ufficiali necessari per rilevare la presenza, negli alimenti, di contaminanti per i quali la legislazione dell’Unione stabilisce livelli massimi o altri livelli normativi che richiedono o determinano un intervento delle autorità competenti. |
(4) |
Poiché gli antiparassitari contenenti mercurio sono vietati da oltre trent’anni nell’Unione, si può ritenere che la presenza di mercurio negli alimenti sia dovuta a contaminazione ambientale. I controlli ufficiali per quanto riguarda i livelli massimi dei composti del mercurio di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), della direttiva 2006/125/CE della Commissione (6), del regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (7) e del regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione (8) dovrebbero pertanto essere inclusi anche nel presente regolamento, in luogo delle norme specifiche sui controlli per quanto riguarda i residui di antiparassitari. |
(5) |
Al fine di garantire che i controlli ufficiali siano mirati in modo efficiente in tutti gli Stati membri, è opportuno stabilire norme per quanto riguarda le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti che gli Stati membri devono sottoporre a campionamento e la strategia di campionamento, compresi i criteri da utilizzare per definire il contenuto dei piani nazionali e l’esecuzione dei relativi controlli ufficiali. |
(6) |
È pertanto opportuno integrare l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti. |
(7) |
L’articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce un periodo transitorio che obbliga gli Stati membri a svolgere i controlli ufficiali conformemente alla direttiva 96/23/CE fino al 14 dicembre 2022. L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa relativa agli alimenti e alla sicurezza alimentare, nonché ai mangimi e alla sicurezza dei mangimi, includono controlli ufficiali su sostanze pertinenti, comprese sostanze destinate a essere utilizzate in materiali a contatto con gli alimenti, contaminanti, sostanze non autorizzate, proibite e indesiderabili, il cui impiego o la cui presenza su colture o in animali o per produrre o trasformare alimenti o mangimi possa dar luogo a residui di tali sostanze negli alimenti o nei mangimi. Tuttavia, poiché gli ultimi piani di monitoraggio adottati dagli Stati membri a norma della direttiva 96/23/CE si applicheranno al 2022, e quindi oltre il 14 dicembre 2022, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2023, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applica la definizione di «contaminante» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio.
Articolo 2
Gli Stati membri controllano la presenza di contaminanti negli alimenti conformemente all’allegato I.
Gli Stati membri adottano una strategia di campionamento conformemente ai criteri di cui all’allegato II.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(2) Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione, del 9 giugno 2022, concernente modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti, contenuti specifici aggiuntivi dei piani di controllo nazionali pluriennali e modalità specifiche aggiuntive per l’elaborazione degli stessi (cfr. pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
(6) Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).
(7) Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull’alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 1).
(8) Regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 30).
ALLEGATO I
Norme per la selezione di combinazioni specifiche di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti
1)
Gli Stati membri devono controllare le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti seguenti nei gruppi di prodotti seguenti:
Gruppi di prodotti |
Inquinanti organici persistenti alogenati |
Metalli |
Micotossine |
Altri contaminanti |
Carni bovine, ovine e caprine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili) |
x |
x |
|
x |
Carni suine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili) |
x |
x |
|
x |
Carni equine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili) |
|
x |
|
x |
Carni di pollame non trasformate (comprese le frattaglie commestibili) |
x |
x |
|
x |
Carni di altri animali terresti d’allevamento non trasformate (*) (comprese le frattaglie commestibili) |
|
x |
|
|
Latte crudo bovino, ovino e caprino |
x |
x |
x |
x |
Uova di gallina e altre uova fresche |
x |
x |
|
x |
Miele |
|
x |
|
x |
Prodotti della pesca non trasformati (**) (esclusi i crostacei) |
x |
x |
|
x |
Crostacei e molluschi bivalvi |
x |
x |
|
x |
Grassi e oli animali e di organismi marini |
x |
x |
|
x |
Prodotti trasformati di origine animale (***) |
x |
x |
|
x |
2)
Gli Stati membri devono prendere in considerazione tutte le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti costituiti da alimenti di origine non animale per i quali la legislazione dell’Unione stabilisce livelli massimi o altri livelli normativi.
3)
Ciascuno Stato membro deve prende in considerazione i criteri seguenti per selezionare combinazioni specifiche di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti da controllare:
a) |
frequenza di rilevamento dei casi di non conformità nei campioni dello Stato membro, nei campioni di altri Stati membri o nei campioni di paesi terzi, in particolare quando questi sono segnalati nell’ambito del sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi o del sistema di assistenza e cooperazione amministrativa; |
b) |
disponibilità di metodi di laboratorio e standard analitici adeguati; |
c) |
possibile rischio per i consumatori o determinati gruppi di popolazione derivante dal consumo di contaminanti presenti negli alimenti, tenendo conto delle pertinenti informazioni rese disponibili dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare o, in assenza di tali informazioni, di altre fonti di informazione, quali pubblicazioni scientifiche o valutazioni del rischio nazionali; |
d) |
dati sul consumo (modelli di esposizione alimentare); |
e) |
per quanto riguarda gli alimenti che rientrano nell’ambito di applicazione del piano di controllo per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2022/932, devono essere presi in considerazione anche i criteri seguenti, se disponibili:
|
(*) Altri animali terrestri d’allevamento quali definiti all’allegato I, parte A, voce 1017000, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(**) Prodotti della pesca quali definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(***) Prodotti trasformati quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
ALLEGATO II
Criteri per la strategia di campionamento
1)
Per ciascun operatore del settore alimentare da controllare, lo Stato membro deve tenere conto dei criteri seguenti per la selezione del tipo di alimento da controllare:
a) |
precedenti di non conformità; |
b) |
carenze nell’applicazione dell’analisi dei pericoli e punti critici di controllo e dei relativi autocontrolli; |
c) |
carenze nella tenuta delle registrazioni relative ai requisiti quale definita nell’allegato I, parte A, sezione III, del regolamento (CE) n. 852/2004; |
d) |
campionamento rappresentativo indipendentemente dalle dimensioni dell’operatore del settore alimentare; |
e) |
situazioni emergenti (cambiamenti dei modelli di consumo, calamità naturali o problemi economici che determinano cambiamenti nelle catene commerciali alimentari ecc.). |
2)
Ogni Stato membro deve prendere in considerazione i criteri seguenti per la selezione dei macelli, dei laboratori di sezionamento, degli stabilimenti per la produzione di latte, degli stabilimenti per la produzione e l’immissione in commercio di prodotti della pesca e prodotti dell’acquacoltura, degli stabilimenti per la produzione di miele e uova e centri di imballaggio delle uova:
a) |
i criteri elencati nell’allegato I, punto 3), e nel presente allegato, punto 1); |
b) |
nel volume produttivo totale dello Stato membro la quota riconducibile ai macelli, ai laboratori di sezionamento, agli stabilimenti per la produzione di latte, agli stabilimenti per la produzione e l’immissione in commercio di prodotti della pesca e prodotti dell’acquacoltura, agli stabilimenti per la produzione di miele e uova e ai centri di imballaggio delle uova; |
c) |
le origini pertinenti degli animali macellati, del latte, dei prodotti dell’acquacoltura, del miele e delle uova. |
3)
Al momento del prelievo dei campioni, occorre fare il possibile per evitare un campionamento multiplo presso un singolo operatore del settore alimentare, a meno che l’operatore non sia stato selezionato in base ai criteri di cui al punto 1) o non sia stata fornita un’adeguata giustificazione nel piano di controllo. Deve essere garantito il rispetto della frequenza dei controlli prevista.
4)
Per quanto riguarda gli alimenti che rientrano nell’ambito di applicazione del piano di controllo per gli alimenti immessi in commercio nell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2022/932, il campionamento deve essere eseguito sugli alimenti immessi in commercio e sugli alimenti destinati all’immissione in commercio (produzione primaria, all’aperto, presso i macelli, durante la trasformazione, il magazzinaggio o la vendita degli alimenti ecc.).
17.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 162/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/932 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2022
concernente modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti, contenuti specifici aggiuntivi dei piani di controllo nazionali pluriennali e modalità specifiche aggiuntive per l’elaborazione di tali piani
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare la conformità alla normativa dell’Unione nel settore degli alimenti e della sicurezza alimentare. L’articolo 109 di tale regolamento prevede l’obbligo per gli Stati membri di assicurare che i controlli ufficiali siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un piano di controllo nazionale pluriennale («PCNP»). Il regolamento (UE) 2017/625 specifica inoltre il contenuto generale del PCNP, impone agli Stati membri di prevedere nei rispettivi PCNP controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti e, a tale proposito, conferisce alla Commissione il potere di stabilire contenuti specifici aggiuntivi dei PCNP e modalità specifiche aggiuntive per l’elaborazione degli stessi, nonché una frequenza minima uniforme dei controlli ufficiali, tenendo conto dei pericoli e dei rischi relativi alle sostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2017/625 ha abrogato la direttiva 96/23/CE del Consiglio (2), che prevedeva misure di controllo su talune sostanze, compresi i contaminanti, negli animali vivi e nei prodotti di origine animale e stabiliva, nello specifico, disposizioni relative ai piani di sorveglianza degli Stati membri per la ricerca dei residui o delle sostanze che rientravano nel suo ambito di applicazione. Tuttavia il regolamento (UE) 2017/625 non includeva tutte le misure contenute nella suddetta direttiva o negli atti adottati dalla Commissione in base ad essa. Pertanto, al fine di garantire una transizione agevole, il regolamento (UE) 2017/625 disponeva che le autorità competenti continuassero a svolgere i controlli ufficiali in applicazione degli allegati della direttiva 96/23/CE fino al 14 dicembre 2022 o fino alla data di applicazione delle norme corrispondenti che la Commissione è tenuta ad adottare. Il presente regolamento, unitamente al regolamento delegato (UE) 2022/931 della Commissione (3), mira pertanto a garantire, nel quadro del regolamento (UE) 2017/625, la continuità delle norme di cui alla direttiva 96/23/CE relative al contenuto e all’elaborazione del PCNP, nonché alla frequenza minima dei controlli ufficiali, per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti. |
(3) |
Alla luce delle disposizioni specifiche per i controlli ufficiali degli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione da paesi terzi stabilite dall’articolo 47 del regolamento (UE) 2017/625, è opportuno disporre che gli Stati membri includano nei rispettivi PCNP due diversi piani per il controllo dei contaminanti negli alimenti: uno per tali alimenti di origine animale che entrano nell’Unione e un altro per tutti gli altri alimenti immessi sul mercato dell’Unione. |
(4) |
Il piano per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione dovrebbe comprendere controlli ufficiali su tutti questi alimenti destinati all’immissione sul mercato dell’Unione, ma anche controlli ufficiali sui prodotti della pesca che devono essere effettuati sulle navi quando queste effettuano uno scalo in un porto di uno Stato membro, conformemente all’articolo 68 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione (4), in quanto tali navi devono essere considerate analoghe ai posti di controllo frontalieri, a prescindere dalla bandiera. |
(5) |
Il piano per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione dovrebbe riguardare qualsiasi altro alimento, segnatamente, la produzione alimentare interna di ciascuno Stato membro, gli alimenti introdotti da altri Stati membri e gli alimenti di origine non animale che entrano nell’Unione. Esso dovrebbe riguardare inoltre i prodotti composti ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (5), anche quelli che entrano nell’Unione da paesi terzi, poiché alcuni di questi prodotti non devono essere controllati ai posti di controllo frontalieri a norma del regolamento (UE) 2017/625. |
(6) |
Oltre alle norme riguardanti le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti che gli Stati membri devono sottoporre a campionamento e la strategia di campionamento, compresi i criteri da utilizzare per definire il contenuto dei piani nazionali e l’esecuzione dei relativi controlli ufficiali di cui al regolamento delegato (UE) 2022/931, è opportuno stabilire nel presente regolamento frequenze minime di controllo per ciascuno dei piani, al fine di garantire che i controlli siano effettuati su tutti i prodotti almeno in una certa misura in tutta l’Unione. Tuttavia, al fine di garantire la proporzionalità, tali frequenze minime di controllo annuali dovrebbero essere fissate, in funzione dei prodotti, in riferimento ai dati di produzione degli Stati membri e alla dimensione della popolazione degli Stati membri, ma con un quantitativo minimo ragionevole, e al numero di partite importate. Per lo stesso motivo, e in particolare al fine di evitare oneri e costi eccessivi, è opportuno consentire agli Stati membri di non effettuare annualmente controlli ufficiali su determinati combinazioni di contaminanti/prodotti, a condizione che i PCNP giustifichino tale scelta. Per quanto riguarda, in particolare, le partite importate, i prodotti alimentari importati dai paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione (6), con i quali l’Unione ha concluso accordi di equivalenza per i controlli fisici, non dovrebbero essere conteggiati in relazione al numero di partite importate, in quanto gli Stati membri devono effettuare i controlli con la frequenza prevista da tali accordi. |
(7) |
Al fine di garantire la completezza dei PCNP sulla presenza di contaminanti negli alimenti, dovrebbero essere definite le informazioni che gli Stati membri devono includere nei rispettivi PCNP in merito alle scelte effettuate nei loro piani. |
(8) |
Per garantire un’attuazione uniforme del presente regolamento, è opportuno disporre che gli Stati membri presentino alla Commissione i rispettivi piani di controllo, a fini di valutazione, su base annua e prevedere una procedura per tale valutazione. |
(9) |
I dati raccolti dagli Stati membri mediante i controlli ufficiali sulla presenza di contaminanti negli alimenti devono inoltre essere trasmessi all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») conformemente all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Al fine di consentire il monitoraggio dei dati di occorrenza recenti, tutti gli Stati membri dovrebbero trasmettere i dati periodicamente ed entro la stessa data. |
(10) |
L’articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce un periodo transitorio che obbliga gli Stati membri a svolgere i controlli ufficiali conformemente alla direttiva 96/23/CE fino al 14 dicembre 2022. L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa relativa agli alimenti e alla sicurezza alimentare, nonché ai mangimi e alla sicurezza dei mangimi, includono controlli ufficiali su sostanze pertinenti, comprese sostanze destinate a essere utilizzate in materiali a contatto con gli alimenti, contaminanti, sostanze non autorizzate, proibite e indesiderabili, il cui impiego o la cui presenza su colture o in animali o per produrre o trasformare alimenti o mangimi possa dar luogo a residui di tali sostanze negli alimenti o nei mangimi. Tuttavia, poiché gli ultimi piani di monitoraggio adottati dagli Stati membri a norma della direttiva 96/23/CE si applicheranno all’anno 2022, e quindi oltre il 14 dicembre 2022, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2023. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sulla presenza di contaminanti negli alimenti, per quanto riguarda:
a) |
la frequenza minima uniforme annuale di tali controlli ufficiali; e |
b) |
modalità specifiche e contenuti specifici per i PCNP degli Stati membri, in aggiunta a quelli di cui all’articolo 110 del regolamento (UE) 2017/625. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui al regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio (8), al regolamento (CE) n. 178/2002, al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), alla raccomandazione 2013/165/UE della Commissione (12), al regolamento (UE) 2017/644 della Commissione (13) e al regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione (14).
CAPO II
CONTENUTO DEL PCNP
Articolo 3
Disposizioni generali
Gli Stati membri provvedono affinché la parte del PCNP relativa all’esecuzione dei controlli ufficiali sulla presenza di contaminanti negli alimenti comprenda quanto segue:
a) |
un «piano di controllo per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione» come previsto all’articolo 4; e |
b) |
un «piano di controllo per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione» come previsto all’articolo 5. |
Articolo 4
Piano di controllo per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione
1. Gli Stati membri elaborano un piano di controllo riguardante la presenza di contaminanti o gruppi di contaminanti negli alimenti immessi sul mercato dell’Unione diversi dagli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione. Tale piano riguarda i controlli ufficiali sulla produzione alimentare interna di ciascuno Stato membro, sugli alimenti introdotti da altri Stati membri, sugli alimenti di origine non animale che entrano nell’Unione e sui prodotti composti, anche quelli che entrano nell’Unione da paesi terzi.
2. Il piano di controllo per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione stabilisce:
a) |
l’elenco delle combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti da controllare, secondo quanto deciso dallo Stato membro conformemente all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/931; |
b) |
la strategia di campionamento decisa dallo Stato membro conformemente all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/931; e |
c) |
le frequenze di controllo effettive decise dallo Stato membro tenendo conto delle frequenze minime di controllo annuali di cui all’allegato I. |
3. Gli Stati membri possono includere nei piani di controllo informazioni sui controlli riguardanti le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti per i quali la legislazione nazionale stabilisce livelli massimi nazionali o altri livelli normativi.
Articolo 5
Piano di controllo per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione
1. Gli Stati membri elaborano un piano di controllo riguardante la presenza di contaminanti o gruppi di contaminanti negli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione e destinati all’immissione sul mercato dell’Unione. Tale piano riguarda i controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione e sono destinati all’immissione sul mercato dell’Unione e sui prodotti della pesca che devono essere effettuati sulle navi quando queste effettuano uno scalo in un porto di uno Stato membro.
2. Il piano di controllo per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione stabilisce:
a) |
l’elenco delle combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti da controllare, secondo quanto deciso dallo Stato membro conformemente all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/931; |
b) |
la strategia di campionamento decisa dallo Stato membro conformemente all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/931; e |
c) |
le frequenze di controllo effettive decise dallo Stato membro tenendo conto delle frequenze minime di controllo annuali di cui all’allegato II. |
3. Gli Stati membri possono includere nei piani di controllo informazioni sui controlli riguardanti le combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti per i quali la legislazione nazionale stabilisce livelli massimi nazionali o altri livelli normativi.
Articolo 6
Requisiti comuni per i piani di controllo
I piani di controllo di cui all’articolo 3 contengano inoltre:
a) |
una giustificazione della scelta di determinate combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti, compresa una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto dei criteri elencati nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/931, anche se non sono state apportate modifiche rispetto al piano dell’anno precedente; |
b) |
nel caso in cui un piano preveda che i controlli ufficiali di determinate combinazioni di contaminanti o gruppi di contaminanti e gruppi di prodotti non siano effettuati annualmente, ma entro un determinato periodo di tempo, una giustificazione di tale decisione; e |
c) |
informazioni sull’autorità o sulle autorità competenti responsabili dell’attuazione dei piani. |
CAPO III
PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO E TRASMISSIONE DEI DATI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI
Articolo 7
Presentazione e valutazione dei piani di controllo
Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri presentano per via elettronica alla Commissione i piani di controllo di cui all’articolo 3 relativi all’anno in corso.
La Commissione valuta i piani di controllo sulla base del presente regolamento e del regolamento delegato (UE) 2022/931 e, se del caso, comunica la propria valutazione a ciascuno Stato membro.
Gli Stati membri tengono conto delle osservazioni della Commissione nell’attuazione dei rispettivi piani di controllo e nell’elaborazione dei piani successivi a norma del presente articolo. La Commissione, qualora rilevi una non conformità grave di un piano, può tuttavia chiedere allo Stato membro interessato di presentare un piano aggiornato prima del 31 marzo dell’anno successivo.
Uno Stato membro motiva la propria posizione qualora decida di non aggiornare i propri piani di controllo sulla base delle osservazioni della Commissione.
Articolo 8
Trasmissione dei dati da parte degli Stati membri
Entro il 30 giugno gli Stati membri trasmettono all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») tutti i dati raccolti nell’ambito dei piani di controllo di cui all’articolo 3.
CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 9
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(2) Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
(3) Regolamento delegato (UE) 2022/931 della Commissione, del 23 marzo 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti (cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).
(5) Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme relative all’applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su alcune partite di animali e merci che entrano nell’Unione (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 122).
(7) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(8) Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
(10) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(11) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
(12) Raccomandazione 2013/165/UE della Commissione, del 27 marzo 2013, relativa alla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 12).
(13) Regolamento (UE) 2017/644 della Commissione, del 5 aprile 2017, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 589/2014 (GU L 92 del 6.4.2017, pag. 9).
(14) Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione, del 20 novembre 2017, che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 24).
ALLEGATO I
Frequenza minima di controllo per Stato membro nel piano di controllo per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione
1. Alimenti di origine animale
a) |
Gli Stati membri rispettano le frequenze minime di controllo di cui al piano di controllo per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione di seguito indicate.
|
b) |
Gli Stati membri effettuano annualmente controlli relativi ai «metalli» nel 10 % minimo dei campioni prelevati per ciascun gruppo di prodotti conformemente alla tabella del presente allegato, fatta eccezione per i gruppi di prodotti «crostacei e molluschi bivalvi», «grassi e oli animali e marini» e «prodotti trasformati di origine animale». |
c) |
Gli Stati membri effettuano annualmente controlli relativi alle «micotossine» nel 10 % minimo dei campioni prelevati per il gruppo di prodotti «latte crudo bovino» e «latte crudo ovino e caprino» conformemente alla tabella del presente allegato. |
d) |
Nell’ambito del gruppo di prodotti «carni bovine, ovine e caprine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)», gli Stati membri prelevano campioni da tutte le specie, tenendo conto del relativo volume di produzione. |
e) |
Nell’ambito del gruppo di prodotti «carni di pollame non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)», gli Stati membri prelevano campioni da tutte le specie, tenendo conto del relativo volume di produzione. |
f) |
Per la determinazione del numero di campioni per i prodotti della pesca e i molluschi bivalvi, gli Stati membri tengono conto anche degli aspetti geografici, dei volumi di sbarco/produzione e dei modelli di contaminazione specifici nelle zone di raccolta. |
g) |
Per il calcolo delle frequenze minime di controllo gli Stati membri utilizzano i dati di produzione più recenti disponibili, almeno dell’anno precedente o al massimo del penultimo anno, adeguati, se del caso, per riflettere le evoluzioni note nella produzione dal momento in cui i dati sono stati resi disponibili. |
h) |
Nel caso in cui la frequenza di controllo calcolata conformemente al presente allegato corrisponda a meno di cinque campioni all’anno, il campionamento può essere effettuato una volta ogni due anni. |
i) |
Qualora, entro un periodo di tre anni, non sia raggiunta la produzione corrispondente ad almeno un campione, gli Stati membri analizzano un minimo di due campioni una volta ogni tre anni, a condizione che la produzione del prodotto in questione avvenga nel loro territorio. |
j) |
I campioni prelevati ai fini di altri piani di controllo pertinenti per l’analisi dei contaminanti (ad esempio in relazione alle sostanze farmacologicamente attive e ai loro residui e ai residui di antiparassitari) possono essere utilizzati anche per i controlli sui contaminanti, a condizione che siano rispettate le disposizioni concernenti i controlli sui contaminanti. |
2. Alimenti di origine non animale (1)
Gli Stati membri prelevano almeno da 100 a 2 000 campioni all’anno in funzione della dimensione della rispettiva popolazione. Tuttavia, qualora sia necessario in considerazione dei rischi, si prelevano più campioni per garantire che i controlli continuino a essere efficaci.
Il campionamento è rappresentativo dei diversi contaminanti che possono essere presenti in vari prodotti sul mercato degli Stati membri, tenendo conto anche dei diversi modelli di contaminanti nei prodotti originari di diverse regioni nonché del numero e delle dimensioni degli operatori del settore alimentare.
(*1) Altri animali terrestri d’allevamento quali definiti nell’allegato I, parte A, voce 1017000, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(*2) Prodotti della pesca quali definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004.
(*3) Prodotti trasformati quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004.
(1) Ai fini del presente regolamento, i criteri pertinenti per gli alimenti di origine non animale si applicano ai prodotti composti.
ALLEGATO II
Frequenza minima di controllo per Stato membro nel piano di controllo per gli alimenti di origine animale che entrano nell’Unione
Gli Stati membri rispettano la frequenza minima di controllo stabilita nella tabella che segue.
I controlli effettuati a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera d) (controlli rafforzati), e lettera e) (misure di salvaguardia), del regolamento (UE) 2017/625 non sono conteggiati ai fini del conseguimento delle frequenze minime di controllo di cui al presente allegato.
I controlli effettuati nell’ambito delle misure urgenti stabilite e dei controlli ufficiali intensificati, sulla base dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell’articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, non sono conteggiati ai fini del conseguimento delle frequenze minime di controllo di cui al presente allegato.
I controlli dei prodotti alimentari provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/2129, con i quali l’Unione ha concluso accordi di equivalenza per i controlli fisici, non sono conteggiati ai fini del conseguimento delle frequenze minime di controllo di cui al presente allegato.
Per i controlli dei prodotti della pesca effettuati conformemente all’articolo 68 del regolamento (UE) 2019/627 gli Stati membri tengono conto degli aspetti geografici, dei volumi di sbarco/produzione e dei modelli di contaminazione specifici nelle zone di raccolta.
|
Frequenza di controllo |
Bovini (compresi carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, frattaglie commestibili, preparazioni di carni e prodotti a base di carne) |
Minimo 1 % delle partite importate |
Ovini/caprini (compresi carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, frattaglie commestibili, preparazioni di carni e prodotti a base di carne) |
Minimo 1 % delle partite importate |
Suini (compresi carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, frattaglie commestibili, preparazioni di carni e prodotti a base di carne) |
Minimo 1 % delle partite importate |
Equini (compresi carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, frattaglie commestibili, preparazioni di carni e prodotti a base di carne) |
Minimo 1 % delle partite importate |
Pollame (compresi carni, carni macinate, frattaglie commestibili, preparazioni di carni e prodotti a base di carne) |
Minimo 1 % delle partite importate |
Carni di altri animali terrestri d’allevamento (*1) (compresi carni, carni macinate, frattaglie commestibili, preparazioni di carni e prodotti a base di carne) |
Minimo 1 % delle partite importate |
Latte (compresi latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti a base di colostro di tutte le specie) |
Minimo 1 % delle partite importate |
Uova (compresi uova e ovoprodotti di tutte le specie di volatili) |
Minimo 1 % delle partite importate |
Miele (compresi miele e altri prodotti dell’apicoltura) |
Minimo 1 % delle partite importate |
Prodotti della pesca non trasformati (*2) esclusi i crostacei |
Minimo 1 % delle partite importate |
Crostacei e molluschi bivalvi (compresi muscolo e prodotti a base di muscolo) |
Minimo 1 % delle partite importate |
Grassi e oli animali e marini (*3) |
Minimo 1 % delle partite importate |
Disposizioni supplementari
1. |
La frequenza di controllo per altri prodotti trasformati di alimenti di origine animale, come gelatina e collagene, è determinata da ciascuno Stato membri tenendo conto del numero di partite importate e dei problemi individuati. |
2. |
Per il calcolo delle frequenze minime di controllo elencate nel presente allegato gli Stati membri utilizzano i dati più recenti, almeno dell’anno precedente o al massimo del penultimo anno, relativi al numero di partite che entrano nell’Unione attraverso i rispettivi posti di controllo frontalieri. |
3. |
Nel caso in cui il numero di partite di alimenti che entrano nell’Unione e destinati all’immissione sul mercato dell’Unione sia inferiore al numero di partite corrispondenti a un campione, gli Stati membri possono effettuare il campionamento una volta ogni due o tre anni. Nel caso in cui il numero di partite importate in un periodo di tre anni sia inferiore al numero di partite corrispondenti a un campione, gli Stati membri prelevano almeno un campione una volta ogni tre anni. |
4. |
I campioni prelevati ai fini di altri piani di controllo pertinenti per l’analisi dei contaminanti (ad esempio in relazione alle sostanze farmacologicamente attive e ai loro residui, ai residui di antiparassitari ecc.) possono essere utilizzati anche per i controlli sui contaminanti, a condizione che siano rispettate le disposizioni concernenti i controlli sui contaminanti. |
(*1) Altri animali terrestri d’allevamento quali definiti nell’allegato I, parte A, voce 1017000, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(*2) Prodotti della pesca quali definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004.
(*3) Prodotti trasformati quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004.
17.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 162/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/933 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2022
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2022
Per la Commissione
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unionedoganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Tre articoli condizionati insieme per la vendita al minuto comprendenti:
Cfr. le immagini (*) |
|
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata (RGI). I tre articoli presentati insieme costituiscono tre articoli distinti. Non si tratta di prodotti compositi, in quanto congiuntamente non formano un insieme che di norma non sarebbe messo in vendita in parti separate. Non si tratta di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto ai sensi della RGI 3 b), in quanto tali articoli non sono presentati insieme per soddisfare uno specifico bisogno o per svolgere un’attività specifica, soprattutto perché il design delle tasche non ne limita l’uso al trasporto di prodotti specifici per esigenze o attività particolari. Questi articoli sono articoli singoli che possono essere utilizzati indipendentemente l’uno dall’altro. Le attività di indossare un indumento e di bere sono diverse e non soddisfano lo stesso specifico bisogno (l’indumento copre la parte superiore del corpo e le borracce servono per bere). Se uno o più articoli di un «assortimento» non soddisfano lo stesso specifico bisogno o non sono progettati per svolgere la stessa attività specifica, ognuno di essi deve essere classificato separatamente [cfr. anche le linee guida relative alla classificazione nella nomenclatura combinata delle merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, parte B II) 1) (1)]. Gli articoli devono pertanto essere classificati separatamente. I singoli articoli, come indicati nella descrizione delle merci, devono essere classificati come segue. |
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|
6110 30 99 |
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|
In base alle sue caratteristiche oggettive, il gilet è un indumento della voce 6110 . Tale voce comprende una categoria di articoli a maglia, concepiti per coprire la parte superiore del corpo (maglioni, pullover, cardigan, gilet e articoli simili) (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6110 , primo paragrafo). Gli indumenti compresi in questa voce sono destinati a ricoprire la parte superiore del corpo, con o senza maniche, con qualunque tipo di scollatura, con o senza collo, con o senza tasche. Possono essere realizzati con qualsiasi tipo di materiale a maglia, comprese le stoffe a maglia leggera o fine, di qualsiasi fibra tessile (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata relative alla voce 6110 ). Il gilet non può essere considerato progettato per l’uno o l’altro sesso. Il gilet deve essere classificato come maglione (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, per donna o ragazza, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali. |
||||
|
3924 90 00 |
Le borracce devono essere classificate come altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche. |
(1) GU C 105 dell’11.4.2013, pag. 1.
(*) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.
17.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 162/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/934 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2022
che dispone la registrazione delle importazioni di determinate ruote di alluminio per autoveicoli originarie del Marocco
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5 bis,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 17 novembre 2021 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinate ruote di alluminio per autoveicoli originarie del Marocco, in seguito a una denuncia presentata dall'Associazione dei costruttori europei di ruote («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di determinate ruote di alluminio per autoveicoli. |
1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE
(2) |
Il prodotto soggetto a registrazione è costituito da ruote di alluminio per gli autoveicoli di cui alle voci da 8701 a 8705, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, originarie del Marocco («il prodotto in oggetto»). |
(3) |
Il prodotto in oggetto è attualmente classificato con i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo. L'ambito della presente inchiesta è stabilito dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta, menzionata in precedenza. |
2. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE
(4) |
A norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 19 bis del regolamento di base, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova del fatto che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), del regolamento di base non sono soddisfatti. |
(5) |
La Commissione ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche esaminato se si fosse verificato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni che, alla luce della collocazione temporale e del volume, nonché di altre circostanze, avrebbe potuto gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare. |
(6) |
La Commissione ha quindi esaminato gli elementi di prova a sua disposizione alla luce dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Per tale esame la Commissione ha fatto affidamento, tra gli altri dati, su quelli relativi alle importazioni indicati nella tabella 1. |
2.1. Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, sulla loro portata e sul presunto pregiudizio
(7) |
La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in oggetto dal Marocco siano oggetto di dumping. |
(8) |
L'avviso di apertura del procedimento in questione, pubblicato il 17 novembre 2021, ha messo in evidenza che il margine di dumping calcolato è significativo, vale a dire pari al 14 %. Gli elementi di prova contenuti nella denuncia dimostravano in modo sufficiente, in tale fase, che i produttori esportatori praticano dumping. |
(9) |
La denuncia ha inoltre fornito sufficienti elementi di prova del pregiudizio presunto subito dall'industria dell’Unione, che comprende un calo della quota di mercato e un andamento negativo di altri indicatori chiave di prestazione dell'industria dell'Unione. |
(10) |
Grazie alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'avviso di apertura è un documento pubblico accessibile a tutti gli importatori. Inoltre gli importatori, in quanto parti interessate all'inchiesta, hanno accesso alla versione non riservata della denuncia e al fascicolo non riservato. In base a ciò la Commissione ha ritenuto che gli importatori siano o dovrebbero essere informati delle presunte pratiche di dumping, della loro portata e del presunto pregiudizio. |
(11) |
In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non sussistono elementi di prova del fatto che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base non sono soddisfatti. |
2.2. Ulteriore aumento sostanziale delle importazioni
(12) |
In base ai dati statistici sintetizzati nella tabella 1, la Commissione ha constatato che il numero di ruote in alluminio per autoveicoli importate dal Marocco nell'Unione è aumentato del 43 % nel periodo dal 1o dicembre 2021 al 30 aprile 2022, vale a dire dopo l'apertura dell'inchiesta, al confronto con il periodo dal 1o dicembre 2020 al 30 aprile 2021, vale a dire lo stesso periodo dell'anno precedente, che ricade nel periodo dell'inchiesta (periodo dal 1o ottobre 2020 al 30 settembre 2021). Inoltre il volume mensile medio delle importazioni dal Marocco nell'Unione durante il periodo dal 1o dicembre 2021 al 30 aprile 2022 ha annoverato 92 300 unità in più rispetto al volume mensile medio delle importazioni nell'Unione effettuate nel periodo dell'inchiesta. |
(13) |
Pertanto, in considerazione di tale aumento sostanziale delle importazioni dal paese in questione, la Commissione ha concluso che non sussistono elementi di prova del fatto che detto requisito non è soddisfatto. Tabella 1
|
2.3. Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio
(14) |
Come concluso nella sezione 2.2, in seguito all'apertura dell'inchiesta in questione è stato registrato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni del prodotto in oggetto. Tale aumento rappresenta circa 92 300 ruote di alluminio in più su base mensile rispetto al numero di ruote di alluminio importate dal Marocco durante il periodo dell'inchiesta. Questo aumento rappresenta da solo circa il 2 % del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. |
(15) |
Secondo i dati sulle importazioni sintetizzati nella tabella 2, il prezzo medio unitario all'importazione del prodotto in oggetto nel periodo dal 1o dicembre 2021 al 30 aprile 2022 è stato superiore del 14,8 % rispetto al prezzo medio all'importazione dal Marocco osservato durante il periodo dell'inchiesta. Va comunque tenuto presente che l'alluminio primario costituisce circa il 50 % del costo di produzione del prodotto in oggetto e che il prezzo di vendita è indicizzato al prezzo dell'alluminio sulla borsa merci London Metal Exchange. La Commissione ha osservato che il prezzo medio dell'alluminio è aumentato del 50 % nel periodo dell'inchiesta rispetto al periodo dal dicembre 2021 all'aprile 2022. Sembra pertanto che l'aumento di prezzo, pari al 14,8 %, abbia trasposto solo parzialmente l'aumento dei costi di produzione e quindi che le importazioni possano ancora mettere sotto pressione le vendite dell'industria dell'Unione. Tabella 2
|
(16) |
In base a ciò la Commissione ha stabilito che gli elementi di prova presenti nel fascicolo non indicavano che tale requisito non fosse soddisfatto. |
2.4. Conclusione
(17) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha constatato che non vi sono prove risolutive indicanti che la registrazione delle importazioni del prodotto in oggetto nel periodo di comunicazione preventiva sarebbe ingiustificata in questo caso. Dalla pubblicazione dell'avviso di apertura, quando i produttori esportatori erano o avrebbero dovuto essere informati delle presunte pratiche di dumping e del pregiudizio, le importazioni del prodotto in oggetto sono aumentate ulteriormente, il che potrebbe compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi antidumping anche durante il periodo di comunicazione preventiva. |
(18) |
Pertanto, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni del prodotto in oggetto durante il periodo di comunicazione preventiva. |
3. PROCEDURA
(19) |
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. |
4. REGISTRAZIONE
(20) |
A norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni del prodotto in oggetto durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 19 bis del regolamento di base, a meno che non sussistano elementi di prova sufficienti del fatto che le condizioni previste all'articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d), non sono soddisfatte. |
(21) |
Eventuali futuri obblighi di pagamento dipenderanno dalle risultanze definitive dell'inchiesta antidumping in corso. Secondo le affermazioni della denuncia con cui è stata chiesta l'apertura dell'inchiesta, i margini di dumping stimati si aggirano intorno al 14 % e il livello medio di eliminazione del pregiudizio giunge fino al 43 % per il prodotto in oggetto. L'importo degli eventuali futuri obblighi di pagamento è stimato, sulla base della denuncia, pari al 14 % del valore del prodotto in oggetto all'importazione a condizioni CIF. |
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(22) |
I dati personali raccolti nell'ambito dell'inchiesta in oggetto saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni di determinate ruote di alluminio per gli autoveicoli di cui alle voci da 8701 a 8705, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050) originarie del Marocco.
2. La registrazione scade dopo quattro settimane a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU C 464 del 17.11.2021, pag. 19.
(3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
DECISIONI
17.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 162/31 |
DECISIONE (UE) 2022/935 DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2022
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, in merito all’adozione delle priorità del partenariato UE-Egitto 2021-2027
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra (1), («accordo») è stato firmato il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2004. |
(2) |
A norma dell’accordo, il consiglio di associazione da esso istituito (“consiglio di associazione UE-Egitto») ha il potere di prendere decisioni per conseguire gli obiettivi dell’accordo ed è in grado di formulare adeguate raccomandazioni. |
(3) |
. Nell’intento di rafforzare ulteriormente le relazioni tra le parti, già solide e pluridimensionali, sono state individuate priorità del partenariato che sostengano l’attuazione dell’accordo e guidino e informino il partenariato UE-Egitto per il periodo 2021-2027 («priorità del partenariato UE-Egitto 2021-2027»). |
(4) |
Il Consiglio di associazione UE-Egitto deve adottare una raccomandazione del partenariato UE-Egitto 2021 – 2027 nel corso della sua nona riunione. |
(5) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di associazione UE-Egitto, poiché la raccomandazione in merito alle priorità del partenariato 2021-2027 avrà effetti giuridici sull’Unione. |
(6) |
La posizione dell’Unione in sede di consiglio di associazione UE-Egitto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di raccomandazione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nel corso della nona riunione del consiglio di associazione UE-Egitto si basa sul progetto di raccomandazione del consiglio di associazione UE-Egitto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Luxembourg, 13 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. FESNEAU
(1) Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39).
PROGETTO
DI RACCOMANDAZIONE N. 1/2022 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO
del …
sulle priorità del partenariato UE-Egitto 2021-2027
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO,
visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra («accordo») è stato firmato il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2004. |
(2) |
L’articolo 76 dell’accordo abilita il consiglio di associazione UE-Egitto ad adottare decisioni per conseguire gli obiettivi stabiliti dall’accordo e a formulare adeguate raccomandazioni. |
(3) |
A norma dell’articolo 86 dell’accordo, le parti prendono qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l’adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell’accordo e si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dall’accordo. |
(4) |
Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner, consentendo di rafforzare il senso di titolarità di entrambe le parti. |
(5) |
L’Unione europea e l’Egitto hanno convenuto di consolidare il loro partenariato concordando una serie di priorità per il periodo 2021-2027 («priorità del partenariato UE-Egitto 2021–2027»), nell’intento di rispondere alle sfide comuni cui devono far fronte l’Unione e l’Egitto e promuovere interessi congiunti. |
(6) |
Le parti dell’accordo hanno approvato il testo delle priorità del partenariato UE-Egitto 2021–2027, che favoriranno l’attuazione dell’accordo, ponendo l’accento sulla cooperazione in relazione a una serie di interessi comuni definiti congiuntamente, |
RACCOMANDA:
Articolo 1
Il consiglio di associazione raccomanda alle parti dell’accordo di attuare le priorità del partenariato UE-Egitto 2021–2027 figuranti nell’allegato della presente raccomandazione (+) +.
Articolo 2
Le priorità del partenariato UE-Egitto 2021–2027 sostituiscono le priorità del partenariato UE-Egitto, di cui la raccomandazione n. 1/2017 del Consiglio di associazione (1) aveva raccomandato l’attuazione.
Articolo 3
La presente raccomandazione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a …, ….
Per il consiglio di associazione UE-Egitto
Il presidente
(+) Delegazioni: cfr. documento ST 8663/2022 ADD1.
(1) Raccomandazione n. 1/2017 del Consiglio di associazione UE-Egitto, del 25 luglio 2017, che approva le priorità del partenariato UE-Egitto (GU UE L 255 del 3.10.2017, pag. 26).
17.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 162/35 |
DECISIONE (UE) 2022/936 DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2022
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 14a riunione del comitato di esperti tecnici dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia per quanto riguarda le modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi in materia di applicazioni telematiche per il trasporto merci e la modifica dell’allegato B delle regole uniformi ATMF sulle deroghe, nonché nella procedura scritta del comitato di revisione dell’OTIF per quanto riguarda la modifica delle regole uniformi ATMF
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (COTIF) mediante l’accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell’Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (COTIF) (1). |
(2) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera f), della COTIF, è stato istituito il comitato di esperti tecnici (CTE) dell’OTIF. |
(3) |
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della COTIF e conformemente all’articolo 6 dell’appendice F della COTIF sulle regole uniformi relative alla convalida di norme tecniche e all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato a essere utilizzato nel traffico internazionale, il CTE è competente per l’adozione o la modifica, tra l’altro, delle prescrizioni tecniche uniformi («UTP») relative alle applicazioni telematiche per il trasporto merci («UTP TAF»). |
(4) |
Conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, lettera e), della COTIF e agli articoli 7 bis e 21 dell’appendice G della COTIF sulle regole uniformi relative all’ammissione tecnica del materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale («regole uniformi ATMF»), il CTE è competente per l’adozione o la modifica dell’allegato B delle regole uniformi ATMF relative alle deroghe all’applicazione di UTP. |
(5) |
Il CTE ha inserito nell’ordine del giorno della sua 14a sessione, che si terrà il 14 e 15 giugno 2022, una proposta di decisioni di modifica delle UTP TAF e la revisione dell’allegato B delle regole uniformi ATMF relative alle deroghe all’applicazione di UTP. |
(6) |
Gli obiettivi cui mirano le decisioni del CTE sono allineare l’UTP TAF al regolamento di esecuzione (UE) 2021/541 della Commissione (2), e allineare l’allegato B delle regole uniformi ATMF alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(7) |
Il comitato di revisione istituito ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della COTIF («comitato di revisione») dovrà svolgere una procedura scritta al fine di decidere in merito alla modifica dell’articolo 3 bis, paragrafo 5, e dell’articolo 15, paragrafo 2, delle regole uniformi ATMF. |
(8) |
L’obiettivo cui mira la decisione del comitato di revisione è allineare le regole uniformi ATMF alla direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(9) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CTE e, per quanto riguarda la revisione delle regole uniformi ATMF, in sede di comitato di revisione dell’OTIF, poiché le decisioni proposte vincoleranno l’Unione. |
(10) |
Le decisioni previste dell’OTIF sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell’Unione in quanto contribuiscono all’allineamento della normativa OTIF alle disposizioni equivalenti del diritto dell’Unione e dovrebbero pertanto essere sostenute dall’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 14a sessione del CTE della COTIF per quanto riguarda le modifiche dell’UTP TAF e la revisione dell’allegato B delle regole uniformi ATMF relative alle deroghe all’applicazione delle UTP è la seguente:
1) |
votare a favore dell’aggiornamento dell’UTP TAF, proposto dal CTE (documento di lavoro del CTE recante il riferimento TECH-22004-CTE14); |
2) |
votare a favore dell’aggiornamento dell’allegato B delle regole uniformi ATMF relative alle deroghe all’applicazione delle UTP, proposto dal CTE (documento di lavoro del CTE recante il riferimento TECH-22005-CTE14). |
Articolo 2
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella procedura scritta del comitato di revisione per quanto riguarda la revisione parziale delle regole uniformi ATMF consiste nel votare a favore della proposta del CTE di modificare l’articolo 3 bis, paragrafo 5, e l’articolo 15, paragrafo 2, delle regole uniformi ATMF (documento di lavoro del CTE recante il riferimento TECH-22019-CTE14-7).
Articolo 3
Una volta adottate, le decisioni del CTE e del comitato di revisione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con l’indicazione della data di entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 13 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. FESNEAU
(1) GU L 51 del 23.2.2013, pag. 8.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/541 della Commissione, del 26 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la semplificazione e il miglioramento del calcolo e dello scambio dei dati e l’aggiornamento della procedura per la gestione del controllo delle modifiche (GU L 108 del 29.3.2021, pag. 19).
(3) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).
(4) Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).
17.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 162/37 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/937 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2022
che abroga la decisione 2006/563/CE recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire misure speciali di controllo delle malattie nell’ambito del controllo dei focolai delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, quando le misure di controllo delle malattie già adottate sono considerate inadatte alla situazione epidemiologica. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2) classifica l’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) come malattia elencata di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429. |
(3) |
La decisione 2006/563/CE della Commissione (3) definisce alcune misure di protezione da applicare nei casi in cui venga individuata l’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) causata dal virus A, sottotipo H5 e sia sospetta o confermata la presenza del tipo di neuroaminidasi N1 (H5N1) negli uccelli selvatici. La base giuridica di tale decisione comprende l’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 89/662/CEE del Consiglio (4) e l’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio (5). Tali direttive sono state abrogate il 14 dicembre 2019 con regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). L’articolo 164, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 prevede tuttavia che l’articolo 9 della direttiva 89/662/CEE e l’articolo 10 della direttiva 90/425/CEE continuino ad applicarsi in relazione alle questioni disciplinate dal regolamento (UE) 2016/429, fino alla data di applicazione di quest’ultimo. Il regolamento (UE) 2016/429 si applica dal 21 aprile 2021. |
(4) |
Inoltre le misure di cui alla decisione 2006/563/CE sono inadatte all’attuale situazione epidemiologica. |
(5) |
È pertanto opportuno abrogare la decisione 2006/563/CE. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2006/563/CE è abrogata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
(3) Decisione 2006/563/CE della Commissione, dell’11 agosto 2006, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità e che abroga la decisione 2006/115/CE (GU L 222 del 15.8.2006, pag. 11).
(4) Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13).
(5) Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).
(6) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).