ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 119 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
21.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 119/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/648 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2022
che modifica l'allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri devono ridurre l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per un dato anno civile a norma del titolo III, capo 1, di detto regolamento di almeno il 5 % per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il prodotto stimato di tale riduzione deve essere reso disponibile come sostegno supplementare per le misure a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). |
(2) |
A norma dell'articolo 11, paragrafo 6, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione entro il 1° agosto 2021 le rispettive decisioni sulla riduzione dell'importo dei pagamenti diretti e il conseguente prodotto stimato della riduzione per l'anno civile 2022. Nelle rispettive comunicazioni Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Finlandia hanno indicato un prodotto stimato della riduzione superiore a zero. |
(3) |
A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Lettonia e Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione entro il 1° agosto 2021 la decisione di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell'ambito del FEASR nell'esercizio finanziario 2023, una determinata percentuale del rispettivo massimale nazionale annuo per l'anno civile 2022. |
(4) |
A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Croazia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Polonia e Portogallo hanno comunicato alla Commissione entro il 1° agosto 2021 la decisione di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti per l'anno civile 2022 una determinata quota del sostegno da finanziare nell'ambito del FEASR nell'esercizio finanziario 2023. |
(5) |
Sulla base di tali comunicazioni, gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono stati modificati dal regolamento delegato (UE) 2022/42 (3) della Commissione per quanto riguarda i massimali nazionali e i massimali netti per i pagamenti diretti per alcuni Stati membri per l'anno civile 2022. |
(6) |
La ripartizione annua per Stato membro della partecipazione del FEASR al piano strategico della PAC e il totale di tale partecipazione per il periodo 2023-2027 figurano nell'allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115. |
(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115. |
(8) |
Poiché le modifiche di cui al presente regolamento incidono sull'applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 per l'anno 2023, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
(3) Regolamento delegato (UE) 2022/42 della Commissione, dell'8 novembre 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i massimali nazionali e i massimali netti per i pagamenti diretti per alcuni Stati membri per l'anno civile 2022 (GU L 9 del 14.1.2022, pag. 3).
ALLEGATO
«ALLEGATO XI
Ripartizione del sostegno dell'Unione per tipi di intervento per lo sviluppo rurale (dal 2023 al 2027) di cui all'articolo 89, paragrafo 3
(prezzi correnti in EUR) |
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Stato membro |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Totale 2023-2027 |
Belgio |
105 730 894 |
82 800 894 |
82 800 894 |
82 800 894 |
82 800 894 |
436 934 470 |
Bulgaria |
282 979 644 |
282 162 644 |
282 162 644 |
282 162 644 |
282 162 644 |
1 411 630 220 |
Cechia |
267 027 708 |
259 187 708 |
259 187 708 |
259 187 708 |
259 187 708 |
1 303 778 540 |
Danimarca |
155 982 060 |
75 934 060 |
75 934 060 |
75 934 060 |
75 934 060 |
459 718 300 |
Germania |
1 485 615 738 |
1 092 359 738 |
1 092 359 738 |
1 092 359 738 |
1 092 359 738 |
5 855 054 690 |
Estonia |
88 031 648 |
88 016 648 |
88 016 648 |
88 016 648 |
88 016 648 |
440 098 240 |
Irlanda |
311 641 628 |
311 640 628 |
311 640 628 |
311 640 628 |
311 640 628 |
1 558 204 140 |
Grecia |
651 491 600 |
556 953 600 |
556 953 600 |
556 953 600 |
556 953 600 |
2 879 306 000 |
Spagna |
1 081 552 825 |
1 080 382 825 |
1 080 382 825 |
1 080 382 825 |
1 080 382 825 |
5 403 084 125 |
Francia |
2 007 185 070 |
1 459 440 070 |
1 459 440 070 |
1 459 440 070 |
1 459 440 070 |
7 844 945 350 |
Croazia |
268 849 401 |
297 307 401 |
297 307 401 |
297 307 401 |
297 307 401 |
1 458 079 005 |
Italia |
1 355 321 375 |
1 349 921 375 |
1 349 921 375 |
1 349 921 375 |
1 349 921 375 |
6 755 006 875 |
Cipro |
23 770 514 |
23 770 514 |
23 770 514 |
23 770 514 |
23 770 514 |
118 852 570 |
Lettonia |
142 745 173 |
117 495 173 |
117 495 173 |
117 495 173 |
117 495 173 |
612 725 865 |
Lituania |
195 495 162 |
195 495 162 |
195 495 162 |
195 495 162 |
195 495 162 |
977 475 810 |
Lussemburgo |
11 626 644 |
12 310 644 |
12 310 644 |
12 310 644 |
12 310 644 |
60 869 220 |
Ungheria |
384 539 149 |
416 869 149 |
416 869 149 |
416 869 149 |
416 869 149 |
2 052 015 745 |
Malta |
19 334 497 |
19 984 497 |
19 984 497 |
19 984 497 |
19 984 497 |
99 272 485 |
Paesi Bassi |
180 985 369 |
73 268 369 |
73 268 369 |
73 268 369 |
73 268 369 |
474 058 845 |
Austria |
520 024 752 |
520 024 752 |
520 024 752 |
520 024 752 |
520 024 752 |
2 600 123 760 |
Polonia |
1 004 581 539 |
1 320 001 539 |
1 320 001 539 |
1 320 001 539 |
1 320 001 539 |
6 284 587 695 |
Portogallo |
455 630 620 |
540 550 620 |
540 550 620 |
540 550 620 |
540 550 620 |
2 617 833 100 |
Romania |
967 049 892 |
967 049 892 |
967 049 892 |
967 049 892 |
967 049 892 |
4 835 249 460 |
Slovenia |
110 170 192 |
110 170 192 |
110 170 192 |
110 170 192 |
110 170 192 |
550 850 960 |
Slovacchia |
260 599 909 |
259 077 909 |
259 077 909 |
259 077 909 |
259 077 909 |
1 296 911 545 |
Finlandia |
354 551 956 |
354 549 956 |
354 549 956 |
354 549 956 |
354 549 956 |
1 772 751 780 |
Svezia |
211 889 741 |
211 889 741 |
211 889 741 |
211 889 741 |
211 889 741 |
1 059 448 705 |
Totale UE-27 |
12 904 404 700 |
12 078 615 700 |
12 078 615 700 |
12 078 615 700 |
12 078 615 700 |
61 218 867 500 |
Assistenza tecnica (0,25 %) |
30 272 220 |
30 272 220 |
30 272 220 |
30 272 220 |
30 272 220 |
151 361 100 |
Totale |
12 934 676 920 |
12 108 887 920 |
12 108 887 920 |
12 108 887 920 |
12 108 887 920 |
61 370 228 600 |
21.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 119/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/649 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2022
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
(4) |
Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. |
(5) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in Ontario, nella città di Woolwich (Canada), e sono stati confermati il 26 e il 29 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(6) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in Ontario, nella città di Zorra (Canada), ed è stato confermato il 28 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(7) |
Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) ed è stato confermato il 27 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(8) |
Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Stowmarket, Mid Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) ed è stato confermato il 28 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(9) |
Il Regno Unito ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un ulteriore focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) ed è stato confermato il 30 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(10) |
Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nelle contee di Cherokee e Osceola, nello stato dell'Iowa (Stati Uniti), nella contea di Morrison, nello stato del Minnesota (Stati Uniti), nella contea di Dickey, nello stato del North Dakota (Stati Uniti) e nella contea di McPherson, nello stato del South Dakota (Stati Uniti), e sono stati confermati il 31 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(11) |
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Dickey, nello stato del North Dakota (Stati Uniti) e nelle contee di Charles mix e Edmunds, nello stato del South Dakota (Stati Uniti), e sono stati confermati il 1o aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(12) |
Gli Stati Uniti hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nelle contee di Humboldt e Sac, nello stato dell'Iowa (Stati Uniti), nella contea di Stearns, nello stato del Minnesota (Stati Uniti), nelle contee di Johnston, Lamoure e Wayne, nello stato del North Carolina (Stati Uniti) e nelle contee di Lake e Spink, nello stato del South Dakota (Stati Uniti), e sono stati confermati il 2 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(13) |
Gli Stati Uniti hanno altresì notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nelle contee di Becker, Dodge, Kandiyohi e Le Sueur, nello stato del Minnesota (Stati Uniti) e nella contea di Erath, nello stato del Texas (Stati Uniti), e sono stati confermati il 3 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(14) |
Gli Stati Uniti hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Hamilton, nello stato dell'Iowa (Stati Uniti), nelle contee di Kandiyohi e Morrison, nello stato del Minnesota (Stati Uniti), nella contea di LaMoure, nello stato del North Dakota (Stati Uniti) e nella contea di McPherson, nello stato del South Dakota (Stati Uniti), e sono stati confermati il 4 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(15) |
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Hardin, nello stato dell'Iowa (Stati Uniti), nelle contee di Big Stone, Meeker, Morrison, Stearns e Waseca, nello stato del Minnesota (Stati Uniti), nella contea di Orleans, nello stato di New York (Stati Uniti), nella contea di Wayne, nello stato del North Carolina (Stati Uniti) e nelle contee di Beadle, Clark, Faulk e Spink, nello stato del South Dakota (Stati Uniti), e sono stati confermati il 5 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(16) |
Gli Stati Uniti hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Wayne, nello stato del North Dakota (Stati Uniti), nella contea di McPherson, nello stato del South Dakota (Stati Uniti) e nella contea di Racine, nello stato del Wisconsin (Stati Uniti), e sono stati confermati il 6 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(17) |
Gli Stati Uniti hanno altresì notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Waseca, nello stato del Minnesota (Stati Uniti), nella contea di Cascade, nello stato del Montana (Stati Uniti) e nella contea di Wayne, nello stato del North Carolina (Stati Uniti), e sono stati confermati il 7 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(18) |
Gli Stati Uniti hanno infine notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Elkhart, nello stato dell'Indiana (Stati Uniti), nelle contee di Kandiyohi, Otter Tail e Renville, nello stato del Minnesota (Stati Uniti) e nella contea di Stutsman, nello stato del North Carolina (Stati Uniti), e sono stati confermati l'8 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(19) |
Le autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione di tale malattia. |
(20) |
Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato. |
(21) |
Il Regno Unito ha inoltre presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) confermato in uno stabilimento avicolo il 3 dicembre 2021 in prossimità di Gretna, Dumfriesshire, Dumfries e Galloway, Scozia (Regno Unito). Il Regno Unito ha altresì presentato le misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tale focolaio di HPAI, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia. Il Regno Unito ha anche completato le operazioni di pulizia e disinfezione necessarie a seguito dell'attuazione della politica di abbattimento totale nello stabilimento avicolo infetto situato sul suo territorio. |
(22) |
La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di HPAI negli stabilimenti avicoli in prossimità di Gretna, Dumfriesshire, Dumfries e Galloway, Scozia (Regno Unito), in prossimità di Richmond, Richmondshire, North Yorkshire, Inghilterra (Regno Unito), in prossimità di Annan, Dumfriesshire, Dumfries e Galloway, Scozia (Regno Unito), in prossimità di Clifford, Hereford e South Herefordshire, Herefordshire, Inghilterra (Regno Unito) e in prossimità di Aspatria, Allerdale, Cumbria, Inghilterra (Regno Unito) risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito dalle quali è stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai. |
(23) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
(24) |
Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. |
(25) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
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l'allegato V è così modificato:
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