ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 119

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
21 aprile 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/648 della Commissione, del 15 febbraio 2022, che modifica l'allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/649 della Commissione, del 20 aprile 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna ( 1 )

5

 

*

Regolamento (UE) 2022/650 della Commissione, del 20 aprile 2022, che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del diacetato di sodio [E 262 (ii)] ( 1 )

65

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/651 della Commissione, del 20 aprile 2022, che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, allo scopo di determinare la possibilità di concedere l’esenzione da tali misure a un produttore esportatore indiano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

68

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 della Commissione, del 20 aprile 2022, relativo all’autorizzazione dell’estratto di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali ( 1 )

74

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/653 della Commissione, del 20 aprile 2022, relativo all’autorizzazione di un preparato di estratto di foglie di Melissa officinalis L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

79

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/654 della Commissione, del 20 aprile 2022, relativo all’autorizzazione del butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati ai gatti ( 1 )

84

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/655 del Consiglio, dell'11 aprile 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell’elenco dei sottocomitati per l’applicazione di tale accordo

89

 

*

Decisione (UE) 2022/656 del Consiglio, dell'11 aprile 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale delle dogane, per quanto riguarda l’adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e l’adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e atti analoghi, riguardanti la determinazione dell’origine delle merci a norma dell’accordo sulle regole di origine

103

 

*

Decisione (PESC) 2022/657 del comitato politico e di sicurezza, del 12 aprile 2022, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell’UE per la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2021/2209 (EUTM Mali/1/2022)

108

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica dell’approvazione definitiva (UE, Euratom) 2022/182 del bilancio generale dell’Unione europea per 2022 ( GU L 45 del 24.2.2022 )

110

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ( GU L 81 del 9.3.2022 )

114

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 385 del 29.10.2021 )

115

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/648 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2022

che modifica l'allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri devono ridurre l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per un dato anno civile a norma del titolo III, capo 1, di detto regolamento di almeno il 5 % per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il prodotto stimato di tale riduzione deve essere reso disponibile come sostegno supplementare per le misure a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(2)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 6, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione entro il 1° agosto 2021 le rispettive decisioni sulla riduzione dell'importo dei pagamenti diretti e il conseguente prodotto stimato della riduzione per l'anno civile 2022. Nelle rispettive comunicazioni Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Finlandia hanno indicato un prodotto stimato della riduzione superiore a zero.

(3)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Lettonia e Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione entro il 1° agosto 2021 la decisione di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell'ambito del FEASR nell'esercizio finanziario 2023, una determinata percentuale del rispettivo massimale nazionale annuo per l'anno civile 2022.

(4)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Croazia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Polonia e Portogallo hanno comunicato alla Commissione entro il 1° agosto 2021 la decisione di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti per l'anno civile 2022 una determinata quota del sostegno da finanziare nell'ambito del FEASR nell'esercizio finanziario 2023.

(5)

Sulla base di tali comunicazioni, gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono stati modificati dal regolamento delegato (UE) 2022/42 (3) della Commissione per quanto riguarda i massimali nazionali e i massimali netti per i pagamenti diretti per alcuni Stati membri per l'anno civile 2022.

(6)

La ripartizione annua per Stato membro della partecipazione del FEASR al piano strategico della PAC e il totale di tale partecipazione per il periodo 2023-2027 figurano nell'allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115.

(8)

Poiché le modifiche di cui al presente regolamento incidono sull'applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 per l'anno 2023, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2022/42 della Commissione, dell'8 novembre 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i massimali nazionali e i massimali netti per i pagamenti diretti per alcuni Stati membri per l'anno civile 2022 (GU L 9 del 14.1.2022, pag. 3).


ALLEGATO

«ALLEGATO XI

Ripartizione del sostegno dell'Unione per tipi di intervento per lo sviluppo rurale (dal 2023 al 2027) di cui all'articolo 89, paragrafo 3

(prezzi correnti in EUR)

Stato membro

2023

2024

2025

2026

2027

Totale 2023-2027

Belgio

105 730 894

82 800 894

82 800 894

82 800 894

82 800 894

436 934 470

Bulgaria

282 979 644

282 162 644

282 162 644

282 162 644

282 162 644

1 411 630 220

Cechia

267 027 708

259 187 708

259 187 708

259 187 708

259 187 708

1 303 778 540

Danimarca

155 982 060

75 934 060

75 934 060

75 934 060

75 934 060

459 718 300

Germania

1 485 615 738

1 092 359 738

1 092 359 738

1 092 359 738

1 092 359 738

5 855 054 690

Estonia

88 031 648

88 016 648

88 016 648

88 016 648

88 016 648

440 098 240

Irlanda

311 641 628

311 640 628

311 640 628

311 640 628

311 640 628

1 558 204 140

Grecia

651 491 600

556 953 600

556 953 600

556 953 600

556 953 600

2 879 306 000

Spagna

1 081 552 825

1 080 382 825

1 080 382 825

1 080 382 825

1 080 382 825

5 403 084 125

Francia

2 007 185 070

1 459 440 070

1 459 440 070

1 459 440 070

1 459 440 070

7 844 945 350

Croazia

268 849 401

297 307 401

297 307 401

297 307 401

297 307 401

1 458 079 005

Italia

1 355 321 375

1 349 921 375

1 349 921 375

1 349 921 375

1 349 921 375

6 755 006 875

Cipro

23 770 514

23 770 514

23 770 514

23 770 514

23 770 514

118 852 570

Lettonia

142 745 173

117 495 173

117 495 173

117 495 173

117 495 173

612 725 865

Lituania

195 495 162

195 495 162

195 495 162

195 495 162

195 495 162

977 475 810

Lussemburgo

11 626 644

12 310 644

12 310 644

12 310 644

12 310 644

60 869 220

Ungheria

384 539 149

416 869 149

416 869 149

416 869 149

416 869 149

2 052 015 745

Malta

19 334 497

19 984 497

19 984 497

19 984 497

19 984 497

99 272 485

Paesi Bassi

180 985 369

73 268 369

73 268 369

73 268 369

73 268 369

474 058 845

Austria

520 024 752

520 024 752

520 024 752

520 024 752

520 024 752

2 600 123 760

Polonia

1 004 581 539

1 320 001 539

1 320 001 539

1 320 001 539

1 320 001 539

6 284 587 695

Portogallo

455 630 620

540 550 620

540 550 620

540 550 620

540 550 620

2 617 833 100

Romania

967 049 892

967 049 892

967 049 892

967 049 892

967 049 892

4 835 249 460

Slovenia

110 170 192

110 170 192

110 170 192

110 170 192

110 170 192

550 850 960

Slovacchia

260 599 909

259 077 909

259 077 909

259 077 909

259 077 909

1 296 911 545

Finlandia

354 551 956

354 549 956

354 549 956

354 549 956

354 549 956

1 772 751 780

Svezia

211 889 741

211 889 741

211 889 741

211 889 741

211 889 741

1 059 448 705

Totale UE-27

12 904 404 700

12 078 615 700

12 078 615 700

12 078 615 700

12 078 615 700

61 218 867 500

Assistenza tecnica (0,25 %)

30 272 220

30 272 220

30 272 220

30 272 220

30 272 220

151 361 100

Totale

12 934 676 920

12 108 887 920

12 108 887 920

12 108 887 920

12 108 887 920

61 370 228 600

»

21.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/649 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2022

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)

Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in Ontario, nella città di Woolwich (Canada), e sono stati confermati il 26 e il 29 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)

Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in Ontario, nella città di Zorra (Canada), ed è stato confermato il 28 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)

Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) ed è stato confermato il 27 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(8)

Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Stowmarket, Mid Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) ed è stato confermato il 28 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(9)

Il Regno Unito ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un ulteriore focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) ed è stato confermato il 30 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(10)

Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nelle contee di Cherokee e Osceola, nello stato dell'Iowa (Stati Uniti), nella contea di Morrison, nello stato del Minnesota (Stati Uniti), nella contea di Dickey, nello stato del North Dakota (Stati Uniti) e nella contea di McPherson, nello stato del South Dakota (Stati Uniti), e sono stati confermati il 31 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(11)

Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Dickey, nello stato del North Dakota (Stati Uniti) e nelle contee di Charles mix e Edmunds, nello stato del South Dakota (Stati Uniti), e sono stati confermati il 1o aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(12)

Gli Stati Uniti hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nelle contee di Humboldt e Sac, nello stato dell'Iowa (Stati Uniti), nella contea di Stearns, nello stato del Minnesota (Stati Uniti), nelle contee di Johnston, Lamoure e Wayne, nello stato del North Carolina (Stati Uniti) e nelle contee di Lake e Spink, nello stato del South Dakota (Stati Uniti), e sono stati confermati il 2 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(13)

Gli Stati Uniti hanno altresì notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nelle contee di Becker, Dodge, Kandiyohi e Le Sueur, nello stato del Minnesota (Stati Uniti) e nella contea di Erath, nello stato del Texas (Stati Uniti), e sono stati confermati il 3 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(14)

Gli Stati Uniti hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Hamilton, nello stato dell'Iowa (Stati Uniti), nelle contee di Kandiyohi e Morrison, nello stato del Minnesota (Stati Uniti), nella contea di LaMoure, nello stato del North Dakota (Stati Uniti) e nella contea di McPherson, nello stato del South Dakota (Stati Uniti), e sono stati confermati il 4 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(15)

Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Hardin, nello stato dell'Iowa (Stati Uniti), nelle contee di Big Stone, Meeker, Morrison, Stearns e Waseca, nello stato del Minnesota (Stati Uniti), nella contea di Orleans, nello stato di New York (Stati Uniti), nella contea di Wayne, nello stato del North Carolina (Stati Uniti) e nelle contee di Beadle, Clark, Faulk e Spink, nello stato del South Dakota (Stati Uniti), e sono stati confermati il 5 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(16)

Gli Stati Uniti hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Wayne, nello stato del North Dakota (Stati Uniti), nella contea di McPherson, nello stato del South Dakota (Stati Uniti) e nella contea di Racine, nello stato del Wisconsin (Stati Uniti), e sono stati confermati il 6 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(17)

Gli Stati Uniti hanno altresì notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Waseca, nello stato del Minnesota (Stati Uniti), nella contea di Cascade, nello stato del Montana (Stati Uniti) e nella contea di Wayne, nello stato del North Carolina (Stati Uniti), e sono stati confermati il 7 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(18)

Gli Stati Uniti hanno infine notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Elkhart, nello stato dell'Indiana (Stati Uniti), nelle contee di Kandiyohi, Otter Tail e Renville, nello stato del Minnesota (Stati Uniti) e nella contea di Stutsman, nello stato del North Carolina (Stati Uniti), e sono stati confermati l'8 aprile 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(19)

Le autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione di tale malattia.

(20)

Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.

(21)

Il Regno Unito ha inoltre presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) confermato in uno stabilimento avicolo il 3 dicembre 2021 in prossimità di Gretna, Dumfriesshire, Dumfries e Galloway, Scozia (Regno Unito). Il Regno Unito ha altresì presentato le misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tale focolaio di HPAI, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia. Il Regno Unito ha anche completato le operazioni di pulizia e disinfezione necessarie a seguito dell'attuazione della politica di abbattimento totale nello stabilimento avicolo infetto situato sul suo territorio.

(22)

La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di HPAI negli stabilimenti avicoli in prossimità di Gretna, Dumfriesshire, Dumfries e Galloway, Scozia (Regno Unito), in prossimità di Richmond, Richmondshire, North Yorkshire, Inghilterra (Regno Unito), in prossimità di Annan, Dumfriesshire, Dumfries e Galloway, Scozia (Regno Unito), in prossimità di Clifford, Hereford e South Herefordshire, Herefordshire, Inghilterra (Regno Unito) e in prossimità di Aspatria, Allerdale, Cumbria, Inghilterra (Regno Unito) risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito dalle quali è stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai.

(23)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(24)

Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(25)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

l'allegato V è così modificato:

a)

la parte 1 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.2 sono inserite le righe CA-2.3 e CA-2.4 seguenti:

«CA

Canada

CA-2.3

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

26.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

26.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

26.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

26.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

26.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

26.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

26.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

26.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

26.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

26.3.2022

 

CA-2.4

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

28.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

28.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

28.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

28.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

28.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

28.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

28.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

28.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

28.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

28.3.2022»;

 

ii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.44 è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-2.44

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022»;

iii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.46 è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-2.46

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022»;

iv)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.54 è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-2.54

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022»;

v)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.57 è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-2.57

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022»;

vi)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.61 è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-2.61

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022»;

vii)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.110 sono inserite le righe seguenti relative alle zone da GB-2.111 a GB-2.113:

«GB

Regno Unito

GB-2.111

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

27.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

27.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

27.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

27.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

27.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

27.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

27.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

27.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

27.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

27.3.2022

 

GB-2.112

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

28.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

28.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

28.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

28.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

28.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

28.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

28.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

28.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

28.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

28.3.2022

 

GB-2.113

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

30.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

30.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

30.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

30.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

30.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

30.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

30.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

30.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

30.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

30.3.2022»;

 

viii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.64 sono inserite le righe seguenti relative alle zone da US-2.65 a US-2.117:

«US

Stati Uniti

US-2.65

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

31.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

31.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

31.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

31.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

31.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

31.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

31.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

31.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

US-2.66

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

31.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

31.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

31.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

31.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

31.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

31.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

31.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

31.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

US-2.67

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

31.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

31.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

31.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

31.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

31.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

31.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

31.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

31.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

US-2.68

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

31.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

31.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

31.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

31.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

31.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

31.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

31.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

31.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

US-2.69

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

31.3.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

31.3.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

31.3.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

31.3.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

31.3.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

31.3.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

31.3.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

31.3.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

US-2.70

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

US-2.71

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

US-2.72

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

US-2.73

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.74

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.75

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.76

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.77

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.78

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.79

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.80

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.81

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.82

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

3.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

3.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

3.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

3.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

3.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

3.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

3.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

3.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

US-2.83

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

3.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

3.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

3.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

3.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

3.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

3.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

3.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

3.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

US-2.84

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

3.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

3.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

3.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

3.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

3.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

3.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

3.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

3.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

US-2.85

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

3.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

3.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

3.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

3.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

3.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

3.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

3.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

3.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

US-2.86

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

3.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

3.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

3.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

3.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

3.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

3.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

3.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

3.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

US-2.87

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

US-2.88

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

US-2.89

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

US-2.90

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

US-2.91

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

US-2.92

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

US-2.93

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.94

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.95

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.96

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.97

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.98

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.99

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.100

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.101

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.102

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.103

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.104

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.105

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.106

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

6.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

6.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

6.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

6.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

6.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

6.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

6.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

6.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

6.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

6.4.2022

 

US-2.107

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

6.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

6.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

6.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

6.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

6.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

6.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

6.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

6.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

6.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

6.4.2022

 

US-2.108

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

6.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

6.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

6.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

6.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

6.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

6.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

6.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

6.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

6.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

6.4.2022

 

US-2.109

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

6.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

6.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

6.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

6.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

6.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

6.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

6.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

6.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

6.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

6.4.2022

 

US-2.110

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

7.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

7.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

7.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

7.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

7.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

7.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

7.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

7.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

7.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

7.4.2022

 

US-2.111

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

7.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

7.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

7.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

7.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

7.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

7.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

7.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

7.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

7.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

7.4.2022

 

US-2.112

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

7.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

7.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

7.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

7.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

7.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

7.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

7.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

7.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

7.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

7.4.2022

 

US-2.113

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

8.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

8.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

8.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

8.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

8.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

8.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

8.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

8.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

US-2.114

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

8.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

8.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

8.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

8.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

8.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

8.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

8.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

8.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

US-2.115

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

8.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

8.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

8.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

8.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

8.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

8.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

8.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

8.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

US-2.116

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

8.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

8.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

8.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

8.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

8.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

8.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

8.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

8.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

US-2.117

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

8.4.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

8.4.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

8.4.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

8.4.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

8.4.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

8.4.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

8.4.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

8.4.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022»;

 

b)

la parte 2 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, dopo la descrizione della zona CA-2.2 sono inserite le descrizioni seguenti delle zone da CA-2.3 a CA-2.4:

«Canada

CA-2.3

Provincia dell'Ontario, comuni di Pentland Corners, West Montrose, Winterbourne, Elmira, Woolwich, St. Jacobs, Rim Park, Bloomingdale, Bridgeport, Maryhill, Winterbourne, Weissenberg, Ariss, Marden, Ellenville, Ponsonby, Pilkington, Elora, Aboyne e Fergus

CA-2.4

Provincia dell'Ontario, comuni di Huntingford, Braemar, Havelock Corners, Embro, Tollgate, Oxford, Golspie, Cody's Corners, Dorland, Zorra Station, Beachville, Rayside, Ingersoll, Foldens, Perry's Lane e Sweaburg»;

ii)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.110 sono inserite le descrizioni seguenti delle zone da GB-2.111 a GB-2.113:

«Regno Unito

GB-2.111

In prossimità di Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, Inghilterra:

l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.11 e E1.19

GB-2.112

In prossimità di Stowmarket, Mid Suffolk, Suffolk, Inghilterra:

l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.19 e E0.92

GB-2.113

In prossimità di Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, Inghilterra:

l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.13 e E1.24»;

iii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.64 sono inserite le descrizioni seguenti delle zone da US-2.65 a US-2.117:

«Stati Uniti

US-2.65

Stato dell'Iowa

Contea di Cherokee: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 95.4177566°W 42.7251218°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 1,1 km a nord-ovest dall'intersezione tra 550th St e Y Ave;

b)

a nord-est: 0,5 km a ovest dall'intersezione tra 565th St e 40th Ave;

c)

a est: 1,0 km a nord-est dall'intersezione tra 50th Ave e 610th St;

d)

a sud-est: 0,6 km a nord-est dall'intersezione tra 650th St e 40th Ave;

e)

a sud: 0,7 km a sud-est dall'intersezione tra Landmark Ave e 110th St;

f)

a sud-ovest: 0,6 km a sud dall'intersezione tra 650th St e S Ave;

g)

a ovest: 0,4 km a nord-est dall'intersezione tra 610th St e Q Ave;

h)

a nord-ovest: 0,7 km a sud dall'intersezione tra 560th St e S Ave.

US-2.66

Stato dell'Iowa

Contea di Osceola: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 95.4429069°W 43.4417031°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 0,5 km a nord-ovest dall'intersezione tra White Ave e 140th St;

b)

a nord-est: 1,0 km a est-nord-est dall'intersezione tra 160th St e 110th Ave;

c)

a est: 1,2 km a nord-est dall'intersezione tra 130th Ave e 210th St;

d)

a sud-est: 1,0 km a nord-est dall'intersezione tra 110th Ave e 250th St;

e)

a sud: 1,0 km a sud-sud-est dall'intersezione tra White Ave e 260th St;

f)

a sud-ovest: 0,5 km a nord-ovest dall'intersezione tra Tyler Ave e 250th St;

g)

a ovest: 0,9 km a nord dall'intersezione tra Taft Ave e 210th St;

h)

a nord-ovest: 0,4 km a ovest dall'intersezione tra 160th St e Tyler Ave.

US-2.67

Stato del Minnesota

Contea di Morrison: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 94.1771231°W 46.0300664°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 0,9 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 183rd St e 225th Ave;

b)

a nord-est: 0,6 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra 163rd St e 275th Ave;

c)

a est: 0,2 km a sud-est dall'intersezione tra 123rd St e 290th Ave;

d)

a sud-est: 0,7 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 73rd e Highway 25;

e)

a sud: 0,4 km a sud-ovest dall'intersezione tra 63rd Street e 230th Ave;

f)

a sud-ovest: 0,6 km a sud-est dall'intersezione tra 83rd St e Imperial Rd;

g)

a ovest: 0,9 km a nord-ovest dall'intersezione tra Iris Rd e 170th Ave;

h)

a nord-ovest: 0,9 km a nord-est dall'intersezione tra Hawthorn Rd e 185th Ave.

US-2.68

Stato del North Dakota

Dickey 01

Contea di Dickey: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 98.4099724°W 46.0847341°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 1,0 km a nord-ovest dall'intersezione tra 92nd St SE e 94th Ave SE;

b)

a nord-est: 1,7 km a sud-est dall'intersezione tra 98th Ave e 93rd St SE;

c)

a est: 0,4 km a nord dall'intersezione tra 98th St SE e 101st Ave SE;

d)

a sud-est: 0,5 km a sud-sud-ovest dall'intersezione tra 396th Ave e 102nd St SE;

e)

a sud: 0,8 km a sud-ovest dall'intersezione tra 392nd Ave e 102nd St;

f)

a sud-ovest: 0,7 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 101st St e 387th Ave;

g)

a ovest: 0,8 km a sud-ovest dall'intersezione tra 89th Ave e 98th St SE;

h)

a nord-ovest: 0,6 km a nord-est dall'intersezione tra 94th St SE e 90th Ave SE.

US-2.69

Stato del South Dakota

McPherson 02

Contea di McPherson: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 99.0993449°W 45.6947273°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 2,4 km a nord-ovest dall'intersezione tra 356th Ave e 118th St;

b)

a nord-est: 0,9 km a nord-est dall'intersezione tra 359th Avenue e 119th Street;

c)

a est: 1,1 km a ovest dall'intersezione tra 352nd Avenue e 123rd Street;

d)

a sud-est: 0,9 km a sud-est dall'intersezione tra 127th Street e 359th Avenue;

e)

a sud: 0,7 km a sud dall'intersezione tra 129th Street e 355th Avenue;

f)

a sud-ovest: 0,6 km a nord-ovest dall'intersezione tra 128th Street e 351st Avenue;

g)

a ovest: 0,7 km a sud dall'intersezione tra 123rd Street e 349th Avenue.

US-2.70

Stato del North Dakota

Dickey 02

Contea di Dickey: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 98.4443137°W 46.1630488°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 3,1 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra 88th St SE e 94th Ave SE;

b)

a nord-est: 0,4 km a est dall'intersezione tra 97th Ave SE e 88th St SE;

c)

a est: 1,2 km a ovest-sud-ovest dall'intersezione tra 92nd St SE e 100th Ave SE;

d)

a sud-est: 1,0 km a est-nord-est dall'intersezione tra 97th St SE e 97th Ave SE;

e)

a sud: 0,6 km a est-nord-est dall'intersezione tra 99th St SE e 93rd Ave SE;

f)

a sud-ovest: 0,1 km a ovest dall'intersezione tra 5th St N e 1st Ave N;

g)

a ovest: 0,2 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra 87th Ave SE e 93rd St SE;

h)

a nord-ovest: 0,4 km a nord-est dall'intersezione tra 88th Ave SE e 89th St SE.

US-2.71

Stato del South Dakota

Charles Mix 04

Contea di Charles Mix: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 99.1239487°W 43.5723048°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 0,6 km a est dall'intersezione tra 353rd Avenue e 263rd Street;

b)

a nord-est: 1,5 km a nord-est dall'intersezione tra 358th Avenue e 265th Street;

c)

a est: 2,2 km a est dall'intersezione tra 358th Avenue e 269th Street;

d)

a sud-est: 0,9 km a sud-ovest dall'intersezione tra 358th Avenue e 273rd Street;

e)

a sud: 4,2 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 356th Street e SD Highway 44;

f)

a sud-ovest: 6,3 km a nord-est dall'intersezione tra 348th Avenue e SD Highway 44;

g)

a ovest: 1,9 km a ovest-sud-ovest dall'intersezione tra 348th Avenue e 269th Street;

h)

a nord-ovest: 2,1 km a sud-ovest dall'intersezione tra 350th Avenue e 264th Street.

US-2.72

Edmunds 03

Contea di Edmunds: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 99.0276096°W 45.6253649°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 0,7 km a nord-est dall'intersezione tra 122nd St e 358th Ave;

b)

a nord-est: 1,3 km a sud-est dall'intersezione tra 123rd St e 362nd Ave;

c)

a est: 0,8 km a nord-est dall'intersezione tra 128th St e 364th Ave;

d)

a sud-est: 0,5 km a sud-ovest dall'intersezione tra 132nd St e 363rd Ave;

e)

a sud: 0,8 km a sud-ovest dall'intersezione tra 133rd St e 359th Ave;

f)

a sud-ovest: 1,5 km a nord-ovest dall'intersezione tra 133rd St e 355th Ave;

g)

a ovest: 0,5 km a sud-est dall'intersezione tra 128th St e 352nd Ave;

h)

a nord-ovest: 1,8 km a sud-ovest dall'intersezione tra 123rd St e 355th Ave.

US-2.73

Stato dell'Iowa

Contea di Humboldt: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 94.3641564°W 42.7808190°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 0,7 km a sud dall'intersezione tra 180th St e Elm Ave;

b)

a nord-est: 1,3 km a sud-est dall'intersezione tra Sheridan Avenue e 1st Street S;

c)

a est: 0,2 km a est-nord-est dall'intersezione tra 250th St e Kentucky Ave;

d)

a sud-est: 0,5 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 115th St e Itaska Ave;

e)

a sud: 0,4 km a sud-ovest dall'intersezione tra 130th St e Easter Ave;

f)

a sud-ovest: 1,0 km a sud-est dall'intersezione tra 330th St e 590th St;

g)

a ovest: 0,5 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 550th St e 320th Ave;

h)

a nord-ovest: 1,3 km a sud-est dall'intersezione tra 500th St e 330th Ave.

US-2.74

Stato dell'Iowa

Contea di Sac: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 95.0854904°W 42.5936963°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 1,6 km a sud-ovest dall'intersezione tra 170th Ave e 630th St;

b)

a nord-est: 1,2 km a nord-est dall'intersezione tra Rolf Ave e 160th St;

c)

a est: 0,7 km a est dall'intersezione tra Taylor Ave e 200th St;

d)

a sud-est: 0,9 km a sud-ovest dall'intersezione tra Sierra Ave e 240th St;

e)

a sud: 0,2 km a sud-est dall'intersezione tra Needham Ave e 260th St;

f)

a sud-ovest: 0,6 km a sud-ovest dall'intersezione tra Jackson Ave e 240th St;

g)

a ovest: 0,2 km a est dall'intersezione tra Hope Ave e 200th St;

h)

a nord-ovest: 1,7 km a est-nord-est dall'intersezione tra 110th Ave e 160th St.

US-2.75

Stato del Minnesota

Stearns 03

Contea di Stearns: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 94.8951133°W 45.7556457°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 1,5 km a sud-ovest dall'intersezione tra State Highway 28 e 385th Ave;

b)

a nord-est: 0,2 km a sud-est dall'intersezione tra 421st St e County Road 13;

c)

a est: 1,3 km a est dall'intersezione tra I 94 e Thunder Rd;

d)

a sud-est: 1,5 km a sud-est dall'intersezione tra Oakshire Rd e 343rd Avenue;

e)

a sud: 1,3 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra 305th Street e 378th Ave;

f)

a sud-ovest: 1,0 km a ovest-sud-ovest dall'intersezione tra 330th St e 415th Avenue;

g)

a ovest: 0,8 km a nord-ovest dall'intersezione tra Sterling Rd e CR-188;

h)

a nord-ovest: 1,0 km a sud-ovest dall'intersezione tra CR-184 e 415th Ave.

US-2.76

Stato del North Carolina

Johnston 02

Contea di Johnston: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 78.2498733°W 35.4251952°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 0,7 km a sud dall'intersezione tra Brogden Rd e Stevens Chapel Rd;

b)

a nord-est: 1,7 km a sud-sud-est dall'intersezione tra Brogden Rd e Richardson Bridge Rd;

c)

a est: 1,1 km a est-sud-est dall'intersezione tra Sambo Lambert Rd e Selah Church Rd;

d)

a sud-est: 1,9 km a est-sud-est dall'intersezione tra Corbett Hill Rd e Dobbersville Rd;

e)

a sud: 0,6 km a sud-est dall'intersezione tra Cannan Rd e Corbett Rd;

f)

a sud-ovest: 0,5 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra US Highway 701 S e Harper House Rd;

g)

a ovest: 1,6 km a sud dall'intersezione tra New Hope Road e Stricklands Crossroads Rd;

h)

a nord-ovest: 2,7 km a est-nord-est dall'intersezione tra Guin Rd e Devils Racetrack Rd.

US-2.77

Stato del North Carolina

Johnston 03

Contea di Johnston: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 78.2463011°W 35.4292748°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 0,3 km a sud-est dall'intersezione tra Brogden Rd e Stevens Chapel Rd;

b)

a nord-est: 1,5 km a sud-sud-est dall'intersezione tra Brogden Rd e Richardson Bridge Rd;

c)

a est: 1,4 km a est-nord-est dall'intersezione tra Sambo Lambert Rd e Selah Church Rd;

d)

a sud-est: 2,1 km a est dall'intersezione tra Corbett Hill Rd e Dobbersville Rd;

e)

a sud: 0,7 km a est-nord-est dall'intersezione tra Cannan Rd e Corbett Rd;

f)

a sud-ovest: 0,8 km a nord dall'intersezione tra US Highway 701 S e Harper House Rd;

g)

a ovest: 1,2 km a sud-sud-est dall'intersezione tra New Hope Road e Stricklands Crossroads Rd;

h)

a nord-ovest: 3,0 km a nord-est dall'intersezione tra Guin Rd e Devils Racetrack Rd.

US-2.78

Stato del North Carolina

Contea di Wayne: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 78.1863439°W 35.3977687°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 0,6 km a sud dall'intersezione tra Brogden Rd e Richardson Bridge Rd;

b)

a nord-est: 0,6 km a sud-est dall'intersezione tra Ferry Bridge Rd e Lassiter Rd;

c)

a est: 0,3 km a sud-sud-est dall'intersezione tra Overman Rd e SUS Highway 13S;

d)

a sud-est: 1,1 km a nord-nord-est dall'intersezione tra Old Harvey Sutton Rd e Kermit Warren Rd;

e)

a sud: 1,6 km a est-sud-est dall'intersezione tra NC Highway 55 W e Dobbersville Rd;

f)

a sud-ovest: 1,8 km a sud-est dall'intersezione tra Goldsboro Highway e Friday Rd;

g)

a ovest: 1,9 km a nord-ovest dall'intersezione tra Battlefield Road e Harper House Rd;

h)

a nord-ovest: 6,9 km a nord-est dall'intersezione tra Joyner Bridge Rd e Stricklands Crossroads Rd.

US-2.79

Stato del North Dakota

Contea di LaMoure: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 98.4051530°W 46.4319727°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 0,6 km a nord-est dall'intersezione tra 68th St SE e 96th Ave SE;

b)

a nord-est: 1,4 km a nord-est dall'intersezione tra 100th Ave SE e 70th St SE;

c)

a est: 1,7 km a sud-sud-est dall'intersezione tra 73rd St SE e 7th St SE;

d)

a sud-est: 0,8 km a sud-est dall'intersezione tra 78th St SE e 99th Ave SE;

e)

a sud: 0,5 km a sud dall'intersezione tra 80th St SE e 95th Ave SE;

f)

a sud-ovest: 0,8 km a nord-ovest dall'intersezione tra 79th St SE e 91st Ave SE;

g)

a ovest: 0,5 km a sud-est dall'intersezione tra 90th Ave SE e 74th St SE;

h)

a nord-ovest: 0,5 km a nord dall'intersezione tra 92nd Ave SE e 70th St SE.

US-2.80

Stato del South Dakota

Contea di Lake: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 97.0909012°W 43.9610316°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 1,9 km a nord-est dall'intersezione tra 455th Avenue e 237th Street;

b)

a nord-est: 0,5 km a sud-est dall'intersezione tra Bayview Lane e 238th Street;

c)

a est: 0,7 km a sud-sud-est dall'intersezione tra 462nd Avenue e 242nd Street;

d)

a sud-est: 0,8 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 461st Avenue e 247th Street;

e)

a sud: 1,8 km a sud-ovest dall'intersezione tra 457th Avenue e 248th Street;

f)

a sud-ovest: 0,5 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 452nd Avenue e 247th Street;

g)

a ovest: 1,0 km a sud-sud-ovest dall'intersezione tra 450th Avenue e 242nd Street;

h)

a nord-ovest: 1,0 km a est-sud-est dall'intersezione tra 451st Avenue e 238th Street.

US-2.81

Stato del South Dakota

Spink 02

Contea di Spink: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 98.0534438°W 44.8286529°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 1,4 km a nord-ovest dall'intersezione tra 409th Ave e 177th St;

b)

a nord-est: 0,5 km a ovest-sud-ovest dall'intersezione tra 413th Ave e 178th St;

c)

a est: 1,4 km a nord-est dall'intersezione tra 183rd Street e 414th Avenue;

d)

a sud-est: 0,2 km a nord-ovest dall'intersezione tra 413th Avenue e 187th Street;

e)

a sud: 0,7 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 409th Avenue e 189th Street;

f)

a sud-ovest: 0,5 km a sud-est dall'intersezione tra 404th Avenue e 187th Street;

g)

a ovest: 0,5 km a est-nord-est dall'intersezione tra 402nd Avenue e 183rd St;

h)

a nord-ovest: 1,6 km a est-sud-est dall'intersezione tra 403rd Avenue e 178th St.

US-2.82

Stato del Minnesota

Contea di Becker: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 95.9307780°W 46.8947159°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 1,4 km a sud-sud-ovest dall'intersezione tra CR 104 e 230th St;

b)

a nord-est: 0,0 km dall'intersezione tra County Highway 21 e Little Floyd Lake Road;

c)

a est: 1,4 km a est-sud-est dall'intersezione tra Randolph Rd e Lemmon Rd;

d)

a sud-est: 1,8 km a nord-est dall'intersezione tra 260th Ave e 110th Street;

e)

a sud: 0,4 km a sud-ovest dall'intersezione tra CR-147 St e County Highway 20;

f)

a sud-ovest: 1,3 km a nord-est dall'intersezione tra Toy Box Lane e CR-138;

g)

a ovest: 1,0 km a est dall'intersezione tra County Highway 5 e County Highway 6;

h)

a nord-ovest: 0,8 km a nord-nord-est dall'intersezione tra CR-103 e 200th St.

US-2.83

Stato del Minnesota

Contea di Dodge: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 92.9114610°W 44.0986871°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 1,1 km a sud-ovest dall'intersezione tra Highway 56 e 585th St;

b)

a nord-est: 0,6 km a sud-est dall'intersezione tra 205th Avenue e 605th Street;

c)

a est: 0,7 km a est-sud-est dall'intersezione tra 220th Ave e 650th Street;

d)

a sud-est: 1,0 km a nord-est dall'intersezione tra 200th Ave e 700th Street;

e)

a sud: 0,6 km a sud-est dall'intersezione tra 160th Ave e 710th St;

f)

a sud-ovest: 1,1 km a nord dall'intersezione tra 120th Ave e 700th St;

g)

a ovest: 2,6 km a sud-est dall'intersezione tra S 84th Ave e SE 48th St;

h)

a nord-ovest: 1,7 km a nord-ovest dall'intersezione tra 132nd Ave e 610th St.

US-2.84

Stato del Minnesota

Kandiyohi 02

a)

a nord: 2,5 km a sud-sud-est dall'intersezione tra Highway 23SW e Highway 12 E;

b)

a nord-est: 2,8 km a sud-est dall'intersezione tra 105th St SE e 90th Ave SE;

c)

a est: 1,6 km a est dall'intersezione tra 120th St SE e 105th Ave SE;

d)

a sud-est: 23 km a sud-ovest dall'intersezione tra 165th Ave SE e 90th St SE;

e)

a sud: 1,6 km a sud-ovest dall'intersezione tra 45th St SE e 195th Ave SE;

f)

a sud-ovest: 0,8 km a sud-sud-est dall'intersezione tra 30th St SW e 172nd Ave SW;

g)

a ovest: 1,2 km a nord-ovest dall'intersezione tra 45th St SW e 120th Ave SW;

h)

a nord-ovest: 0,6 km a sud-ovest dall'intersezione tra 22nd St SW e 45th Ave SW.

US-2.85

Stato del Minnesota

Contea di Le Sueur: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 93.7706915°W 44.4326750°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 0,6 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra 360th St e 251st Ave;

b)

a nord-est: 0,3 km a sud-est dall'intersezione tra 376th St e 211th Ave;

c)

a est: 0,5 km a ovest dall'intersezione tra 421st St e 185th Ave;

d)

a sud-est: 2,6 km a est-sud-est dall'intersezione tra German Lake Road e Blue Grass Road;

e)

a sud: 3,1 km a sud-est dall'intersezione tra 470th St e 271st Ave;

f)

a sud-ovest: 0,6 km a nord-est dall'intersezione tra 466th St e Wildlife Rd;

g)

a ovest: 0,1 km a nord dall'intersezione tra 418th St e 315th Ave;

h)

a nord-ovest: 1,6 km a sud-est dall'intersezione tra 303rd Ave e 368th St.

US-2.86

Stato del Texas

Contea di Erath: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 98.4216525°W 32.5829257°N) e si estende in senso orario:

a)

a nord: 1,2 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra Rock Creek Rd e Calhoun Rd;

b)

a nord-est: 1,3 km a est-sud-est dall'intersezione tra Gordon Cemetery Rd e Gibbs Rd;

c)

a est: 1,8 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra County Road 118 e County Road 136;

d)

a sud-est: 0,0 km dall'intersezione tra County Road 121 e County Road 125;

e)

a sud: 3,7 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra County Road 117 e County Road 115;

f)

a sud-ovest: 4,7 km a nord-ovest dall'intersezione tra County Road 397 e County Road 109;

g)

a ovest: 1,3 km a sud-sud-ovest dall'intersezione tra Interstate 20 e Highway 16 S;

h)

a nord-ovest: 0,0 km dall'intersezione tra E Stuart St e Travis Ave.

US-2.87

Stato dell'Iowa

Hamilton 02

Contea di Hamilton: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 93.5984863°W 42.3937451°N)

a)

a nord: 2,5 km a sud-sud-est dall'intersezione tra Highway 23SW e Highway 12 E;

b)

a nord-est: 2,8 km a sud-est dall'intersezione tra 105th St SE e 90th Ave SE;

c)

a est: 1,6 km a est dall'intersezione tra 120th St SE e 105th Ave SE;

d)

a sud-est: 23 km a sud-ovest dall'intersezione tra 165th Ave SE e 90th St SE;

e)

a sud: 1,6 km a sud-ovest dall'intersezione tra 45th St SE e 195th Ave SE;

f)

a sud-ovest: 0,8 km a sud-sud-est dall'intersezione tra 30th St SW e 172nd Ave SW;

g)

a ovest: 1,2 km a nord-ovest dall'intersezione tra 45th St SW e 120th Ave SW;

h)

a nord-ovest: 0,6 km a sud-ovest dall'intersezione tra 22nd St SW e 45th Ave SW.

US-2.88

Stato del Minnesota

Kandiyohi 03

Contea di Kandiyohi: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 95.1973944°W 45.2434821°N)

a)

a nord: 1,8 km a nord-est dall'intersezione tra 114th St NW e 120th Ave NW;

b)

a nord-est: 1,4 km a nord-est dall'intersezione tra 60th St NW e 90th Ave NW;

c)

a est: 1,3 km a sud-est dall'intersezione tra 30th St NW e 37th Ave NW;

d)

a sud-est: 0,5 km a ovest dall'intersezione tra Highway 23 SW e County Road 15 SW;

e)

a sud: 2,9 km a sud-est dall'intersezione tra 135th St SW e 45th Ave SW;

f)

a sud-ovest: 0,6 km a sud dall'intersezione tra 50th St NE e 150th Ave NE;

g)

a ovest: 1,7 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 80th St NE e 130th Ave NE;

h)

a nord-ovest: 1,7 km a nord-ovest dall'intersezione tra 80th St SE e 170th Ave SE.

US-2.89

Stato del Minnesota

Kandiyohi 04

Contea di Kandiyohi: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 95.2028291°W 45.2442438°N)

a)

a nord: 0,7 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra 114th St NW e 120th Ave NW;

b)

a nord-est: 1,1 km a nord-est dall'intersezione tra 60th St NW e 90th Ave NW;

c)

a est: 0,9 km a sud-sud-est dall'intersezione tra 30th St NW e 37th Ave NW;

d)

a sud-est: 0,9 km a ovest dall'intersezione tra Highway 23 SW e County Road 15 SW;

e)

a sud: 2,5 km a sud-est dall'intersezione tra 135th St SW e 45th Ave SW;

f)

a sud-ovest: 0,6 km a sud-ovest dall'intersezione tra 50th St NE e 150th Ave NE;

g)

a ovest: 1,8 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra 80th St NE e 130th Ave NE;

h)

a nord-ovest: 2,1 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 80th St SE e 170th Ave SE.

US-2.90

Stato del Minnesota

Morrison 02

Contea di Morrison: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 94.5477287°W 46.0676577°N)

a)

a nord: 2,4 km a est-sud-est dall'intersezione tra 215th St e Bison Rd;

b)

a nord-est: 1,6 km a sud-est dall'intersezione tra 200th St e Twin Lakes Rd;

c)

a est: 0,7 km a est dall'intersezione tra Highway 27 e 110th Ave;

d)

a sud-est: 1,2 km a nord-est dall'intersezione tra 100th St e 90th Ave;

e)

a sud: 0,6 km a sud-ovest dall'intersezione tra 90th St e Cannon Rd;

f)

a sud-ovest: 0,0 km dall'intersezione tra 4th St e De Graff Ave;

g)

a ovest: 1,6 km a sud-sud-ovest dall'intersezione tra 250th St e 335th Ave;

h)

a nord-ovest: 1,1 km a sud-est dall'intersezione tra 200th St e 101st Ave.

US-2.91

Stato del North Dakota

LaMoure 02

Contea di LaMoure: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 98.5757108°W 46.4021411°N)

a)

a nord: 0,4 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 70th St SE e 88th Ave SE;

b)

a nord-est: 0,1 km a nord dall'intersezione tra 1st Ave e 92½ Ave SE;

c)

a est: 0,9 km a est-nord-est dall'intersezione tra 76th St SE e 94th Ave SE;

d)

a sud-est: 0,8 km a sud-sud-est dall'intersezione tra 80th St SE e 91st Ave SE;

e)

a sud: 0,7 km a sud-sud-ovest dall'intersezione tra 82nd St SE e 87th Ave SE;

f)

a sud-ovest: 1,0 km a est-nord-est dall'intersezione tra 81st St SE e 82nd Ave SE;

g)

a ovest: 2,2 km a nord-est dall'intersezione tra 77th St S e 81st Ave SE;

h)

a nord-ovest: 0,5 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra 84th Ave SE e 72nd St SE.

US-2.92

Stato del South Dakota

McPherson 03

Contea di McPherson: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 98.8354458°W 45.6946715°N)

a)

a nord: 1,9 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 367th Ave e 118th St;

b)

a nord-est: 1,7 km a ovest-sud-ovest dall'intersezione tra 373rd Avenue e 118th Street;

c)

a est: 2,2 km a sud-est dall'intersezione tra 373rd Avenue e 122nd Street;

d)

a sud-est: 1,6 km a nord-est dall'intersezione tra 373rd Avenue e 128th Street;

e)

a sud: 1,4 km a est-sud-est dall'intersezione tra 367th Avenue e 129th Street;

f)

a sud-ovest: 1,6 km a sud-ovest dall'intersezione tra 364th Avenue e 127th Street;

g)

a ovest: 1,1 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra 362nd Avenue e 124th Street;

h)

a nord-ovest: 0,6 km a est-nord-est dall'intersezione tra 363rd Avenue e 119th Street.

US-2.93

Stato dell'Iowa

Contea di Hardin: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 93.4104629°W 42.4005139°N)

a)

a nord: 5,7 km a sud-ovest dall'intersezione tra County Highway S27 e US Highway 20;

b)

a nord-est: 1,8 km a sud-ovest dall'intersezione tra Ave J e 220th St;

c)

a est: 0,3 km a sud-ovest dall'intersezione tra K Ave e 270th St;

d)

a sud-est: 0,9 km a sud-ovest dall'intersezione tra I Ave e 310th St;

e)

a sud: 1 km a ovest-sud-ovest dall'intersezione tra Ave E e 330th St;

f)

a sud-ovest: 1,6 km a ovest-sud-ovest dall'intersezione tra Ziegler Ave e 370th St;

g)

a ovest: 1,8 km a sud-sud-ovest dall'intersezione tra Xircus Ave e 320th St;

h)

a nord-ovest: 1,4 km a sud-ovest dall'intersezione tra Ziegler Ave e 280th St.

US-2.94

Stato del Minnesota

Contea di Big Stone: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 96.4731619°W 45.6190453°N)

a)

a nord: 5,2 km a nord-ovest dall'intersezione tra US Highway 75 e 220th St;

b)

a nord-est: 0,9 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 720th Ave e 220th St;

c)

a est: 2,4 km a sud-est dall'intersezione tra 700th Ave e 250th St;

d)

a sud-est: 1,2 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 710th Ave e 310th St;

e)

a sud: 0,3 km a sud dall'intersezione tra 750th Ave e 320th St;

f)

a sud-ovest: 0,9 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 790th Ave e 310th St;

g)

a ovest: 0,4 km a ovest-sud-ovest dall'intersezione tra 810th Ave e 260th St;

h)

a nord-ovest: 1,2 km a sud-est dall'intersezione tra County Road 5 e 510th St.

US-2.95

Stato del Minnesota

Meeker 02

Contea di Meeker: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 94.3839653°W 45.2926396°N)

a)

a nord: 1,7 km a sud-ovest dall'intersezione tra 123rd Ave e 120th St;

b)

a nord-est: 0,4 km a sud-ovest dall'intersezione tra 732nd Ave Avenue e 360th Street;

c)

a est: 2,8 km a est-sud-est dall'intersezione tra 733rd Ave e 318th Street;

d)

a sud-est: 1,8 km a est-nord-est dall'intersezione tra MN Highway 15 e Csah 24;

e)

a sud: 2,2 km a sud-est dall'intersezione tra Csah 14 e 260th St;

f)

a sud-ovest: 2,7 km a nord-est dall'intersezione tra Csah 34 e 260th St;

g)

a ovest: 1,2 km a nord-est dall'intersezione tra Csah 34 e 310th St;

h)

a nord-ovest: 1,8 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 642nd Ave e 355th St.

US-2.96

Stato del Minnesota

Morrison 03

Contea di Morrison: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 94.63204°W 45.94143°N)

a)

a nord: 1,1 km a nord dall'intersezione tra 180th St e 17th Ave;

b)

a nord-est: 0,4 km a sud-ovest dall'intersezione tra 170th St e Dove Road;

c)

a est: 1,0 km a nord-ovest dall'intersezione tra 120 St e Dove Road;

d)

a sud-est: 0,1 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 80th St e Cannon Road;

e)

a sud: 1,0 km a sud-ovest dall'intersezione tra 68th St e 10th Ave;

f)

a sud-ovest: 0,4 km a nord-est dall'intersezione tra County Road 102 e County Road 13;

g)

a ovest: 0,0 km a nord-ovest dall'intersezione tra x St e y Ave;

h)

a nord-ovest: 0,2 km a sud-ovest dall'intersezione tra 218th St e County Road 39.

US-2.97

Stato del Minnesota

Morrison 04

Contea di Morrison: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 94.56492°W 45.96182°N)

a)

a nord: 0,6 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 200th St e 540th Ave;

b)

a nord-est: 0,4 km a nord dall'intersezione tra 180th St e Twin Lakes Rd;

c)

a est: 0,4 km a nord-ovest dall'intersezione tra 140th St e 110th Ave;

d)

a sud-est: 0,9 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra 100th St e 90th Ave;

e)

a sud: 1,5 km a nord-ovest dall'intersezione tra 75th St e Balsam Rd;

f)

a sud-ovest: 0,6 km a nord-est dall'intersezione tra County Rd 104 e MN 28;

g)

a ovest: 0,8 km a sud-est dall'intersezione tra Grosbeak Rd e County Rd 105;

h)

a nord-ovest: 1,0 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra 270th St e 10th Ave.

US-2.98

Stato del Minnesota

Stearns 04

Contea di Stearns: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 94.75626°W 45.59542°N)

a)

a nord: 1,0 km a est-sud-est dall'intersezione tra 390th St e County Road 168;

b)

a nord-est: 1,2 km a nord-est dall'intersezione tra County Road 157 e County Road 172;

c)

a est: 0,9 km a nord dall'intersezione tra County Highway 30 e CR 10;

d)

a sud-est: 0,6 km a est-nord-est dall'intersezione tra County Road 177 e 263rd Ave;

e)

a sud: 1,2 km a ovest dall'intersezione tra Saulk Valley Rd e 303rd Ave;

f)

a sud-ovest: 0,5 km a nord-ovest dall'intersezione tra CR 14 e 353rd Ave;

g)

a ovest: 0,8 km a sud-ovest dall'intersezione tra CR13 e CR175;

h)

a nord-ovest: 0,5 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 370th St e 350th Ave.

US-2.99

Stato del Minnesota

Waseca 01

Contea di Waseca: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 93.5236832°W 44.0365552°N)

a)

a nord: 0,9 km a nord-ovest dall'intersezione tra 128th St e 325th Ave;

b)

a nord-est: 1,8 km a nord-est dall'intersezione tra 155th St e 305th Ave;

c)

a est: 2,2 km a nord-est dall'intersezione tra 170th St e 260th Ave;

d)

a sud-est: 1,7 km a sud-ovest dall'intersezione tra 170th St e 230th St;

e)

a sud: 2,7 km a sud-sud-est dall'intersezione tra 110th St e 220th Ave;

f)

a sud-ovest: 1,3 km a sud-est dall'intersezione tra 70th St e 230th St;

g)

a ovest: 2,4 km a nord-ovest dall'intersezione tra 70th St e 260th Ave;

h)

a nord-ovest: 0,6 km a nord-ovest dall'intersezione tra 80th St e 310th Ave.

US-2.100

Stato di New York

Contea di Orleans: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 78.0152504°W 43.2380871°N)

a)

a nord: 0,8 km a nord dall'intersezione tra East Rd e Hurd Rd;

b)

a nord-est: 0,5 km a est dall'intersezione tra Lake Rd e Crestview Rd;

c)

a est: 1,8 km a est-sud-est dall'intersezione tra Lake Rd e Reed Rd;

d)

a sud-est: 0,6 km a sud-est dall'intersezione tra Jerico Rd e Townline Rd;

e)

a sud: 0,6 km a sud dall'intersezione tra Byron Holley Rd e Cockram Rd;

f)

a sud-ovest: 0,3 km a sud-ovest dall'intersezione tra Log City Rd e N Byron Rd;

g)

a ovest: 0,8 km a nord-est dall'intersezione tra Oak Orchard Rd e Puzzey Rd;

h)

a nord-ovest: 0,3 km a sud dall'intersezione tra Hindsburg Rd e Holley Rd.

US-2.101

Stato del North Carolina

Wayne 02

Contea di Wayne: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 78.0669427°W 35.3580067°N)

a)

a nord: 2,6 km a nord dall'intersezione tra Old Grantham Rd e Oak Valley Farms Dr;

b)

a nord-est: 0,5 km a sud-est dall'intersezione tra Mitchell Rd e Pecan Rd;

c)

a est: 0,6 km a nord-nord-est dall'intersezione tra Eagles Nest Rd e Cape Fear Lane;

d)

a sud-est: 1,4 km a nord-est dall'intersezione tra Graham Rd e Jones Turner Rd;

e)

a sud: 1,4 km a ovest-sud-ovest dall'intersezione tra N US 117 Highway e Lees Country Club Rd;

f)

a sud-ovest: 0,2 km a est dall'intersezione tra Suttontown Rd e NC Highway 55 W;

g)

a ovest: 3,2 km a sud-ovest dall'intersezione tra Grantham School Road e US Highway 13 S;

h)

a nord-ovest: 0,2 km a ovest dall'intersezione tra Ferry Bridge Rd e Stevens Mill Rd.

US-2.102

Stato del South Dakota

Beadle 03

Contea di Beadle: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 97.9605607°W 44.7088720°N)

a)

a nord: 0,6 km a nord-ovest dall'intersezione tra 413th Avenue e 185th Street;

b)

a nord-est: 0,7 km a sud-est dall'intersezione tra 417th Avenue e 186th Street;

c)

a est: 0,6 km a nord-est dall'intersezione tra 419th Avenue e 191st Street;

d)

a sud-est: 0,8 km a est dall'intersezione tra 417th Avenue e 195th Street;

e)

a sud: 1,3 km a est dall'intersezione tra 412th Avenue e 197th Street;

f)

a sud-ovest: 0,8 km a sud-ovest dall'intersezione tra 409th Avenue e 195th Street;

g)

a ovest: 0,3 km a ovest dall'intersezione tra 407th Avenue e 191st Street;

h)

a nord-ovest: 1,2 km a sud-ovest dall'intersezione tra 409th Avenue e 186th Street.

US-2.103

Stato del South Dakota

Clark 02

Contea di Clark: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 97.6722410°W 45.0349332°N)

a)

a nord: 1,2 km a ovest sud-ovest dall'intersezione tra 162nd Street e 428th Avenue;

b)

a nord-est: 0,7 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 164th Street e 432nd Street;

c)

a est: 1,0 km a est-nord-est dall'intersezione tra 168th Street e 433rd Ave;

d)

a sud-est: 0,8 km a nord-ovest dall'intersezione tra US Highway 212 e 432nd Avenue;

e)

a sud: 1,0 km a sud-sud-est dall'intersezione tra 174th Street e 427th Avenue;

f)

a sud-ovest: 0,2 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra US Highway 212 e 423rd Avenue;

g)

a ovest: 1,6 km a nord-ovest dall'intersezione tra 169th Street e 422nd Avenue;

h)

a nord-ovest: 0,1 km a ovest dall'intersezione tra 164th Street e 423rd Avenue.

US-2.104

Stato del South Dakota

Contea di Faulk: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 99.0494377°W 45.2131607°N)

a)

a nord: 1,6 km a nord-est dall'intersezione tra 365th Avenue e 151st Street;

b)

a nord-est: 2,1 km a sud-est dall'intersezione tra 360th Avenue e 151st Street;

c)

a est: 0,3 km a sud-sud-est dall'intersezione tra 363rd Avenue e 156th Street;

d)

a sud-est: 0,8 km a nord-est dall'intersezione tra 361st Avenue e 161st Street;

e)

a sud: 0,3 km a sud-est dall'intersezione tra 357th Avenue e US Highway 212;

f)

a sud-ovest: 0,5 km a ovest dall'intersezione tra 353rd Avenue e 161st Street;

g)

a ovest: 1,2 km a est-nord-est dall'intersezione tra 350th Avenue e 157th Street;

h)

a nord-ovest: 0,7 km a est-sud-est dall'intersezione tra 352nd Avenue e 152nd Street.

US-2.105

Stato del South Dakota

Spink 03

Contea di Spink: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 97.9832202°W 44.8796582°N)

a)

a nord: 2,1 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 411th Ave e 174th St;

b)

a nord-est: 2,0 km a est-nord-est dall'intersezione tra 416th Ave e 175th St;

c)

a est: 2,3 km a sud-est dall'intersezione tra 417th Avenue e 178th Street;

d)

a sud-est: 0,9 km a sud-est dall'intersezione tra 416th Avenue e 183rd Street;

e)

a sud: 0,5 km a sud dall'intersezione tra 412th Avenue e 185th Street;

f)

a sud-ovest: 0,8 km a nord-ovest dall'intersezione tra 408th Avenue e 184th Street;

g)

a ovest: 10,9 km a sud-ovest dall'intersezione tra 406th Avenue e 179th St;

h)

a nord-ovest: 1,0 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 408th Avenue e 175th St.

US-2.106

Stato del North Carolina

Wayne 03

Contea di Wayne: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 78.1773529°W 35.3305490°N)

a)

a nord: 2,4 km a est dall'intersezione tra Dobbersville Rd e Stevens Mills Rd;

b)

a nord-est: 0,7 km a est-nord-est dall'intersezione tra Mills Rd e US Highway 13 S;

c)

a est: 1,4 km a sud-est dall'intersezione tra Thunder Swamp Rd e Baker Chapel Church Rd;

d)

a sud-est: 0,9 km a sud dall'intersezione tra Robert F Harwood Rd e Bennett Rd;

e)

a sud: 1,1 km a sud dall'intersezione tra Giddensville Rd e Big Farm Lane;

f)

a sud-ovest: 0,8 km a ovest dall'intersezione tra Suttontown Rd e US Interstate 40;

g)

a ovest: 2,0 km a nord-est dall'intersezione tra Alex Benton Rd e Friday Rd;

h)

a nord-ovest: 1,9 km a ovest dall'intersezione tra Devils Racetrack Rd e Harper House Rd.

US-2.107

Stato del North Carolina

Wayne 04

Contea di Wayne: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 78.1736960°W 35.3844178°N)

a)

a nord: 2,4 km a sud-est dall'intersezione tra Richardson Bridge Rd e Brogden Rd;

b)

a nord-est: 1,2 km a nord-est dall'intersezione tra Stevens Mills Rd e James Hinson Rd;

c)

a est: 1,0 km a sud dall'intersezione tra Herring Rd e S Landfill Rd;

d)

a sud-est: 1,6 km a nord-est dall'intersezione tra Shady Grove Rd e NC Highway 55 W;

e)

a sud: 0,3 km a nord-est dall'intersezione tra Dobbersville Rd e Marsh Kornegay Rd;

f)

a sud-ovest: 1,2 km a sud-est dall'intersezione tra Cannan Rd e Corbett Rd;

g)

a ovest: 0,4 km a nord-est dall'intersezione tra Battlefield Rd e Harper House Rd;

h)

a nord-ovest: 5,3 km a nord-ovest dall'intersezione tra Richardson Bridge Rd e Stevens Mill Rd.

US-2.108

Stato del South Dakota

McPherson 04

Contea di McPherson: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 98.8846966°W 45.9973683°N)

a)

a nord: 3,0 km a est dall'intersezione tra 70th Ave SE e 98th St SE;

b)

a nord-est: 1,6 km a sud-ovest dall'intersezione tra 77th Avenue SE e 99th Street SE;

c)

a est: 1,1 km a est dall'intersezione tra 371st Avenue e 102nd Street;

d)

a sud-est: 1,8 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra 371st Avenue e 107th Street;

e)

a sud: 1,0 km a sud-ovest dall'intersezione tra 366th Avenue e 108th Street;

f)

a sud-ovest: 0,6 km a est-nord-est dall'intersezione tra 361st Avenue e 107th Street;

g)

a ovest: 1,0 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 359th Avenue e 103rd Street;

h)

a nord-ovest: 1,9 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 67th Avenue SE e 101st Street SE.

US-2.109

Stato del Wisconsin

Contea di Racine: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 88.079451°W 42.887319°N)

a)

a nord: 0,28 km a sud-ovest dall'intersezione tra Priegel Dr e Boxhorn Reserve Dr;

b)

a nord-est: 0,62 km a sud-ovest dall'intersezione tra W Oakwood Rd e S 60th St;

c)

a est: 0,55 km a nord-est dall'intersezione tra 4 Mile Rd e 43rd St;

d)

a sud-est: 1,08 km a est dall'intersezione tra Plank Rd e 61st Dr;

e)

a sud: 1,12 km a sud-est dall'intersezione tra S Beaumont Ave e Church Rd;

f)

a sud-ovest: 1,12 km a sud-ovest dall'intersezione tra Washington Ave e Sharp Rd;

g)

a ovest: 0,14 km a sud-ovest dall'intersezione tra Blue Heron Pointe Dr e Crane Ct;

h)

a nord-ovest: 0,68 km a ovest dall'intersezione tra Racine Ave e Parker Dr.

US-2.110

Minnesota

Waseca 02

Contea di Waseca: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 93.5231392°W 44.0364143°N)

a)

a nord: 0,9 km a nord-ovest dall'intersezione tra 128th St e 325th Ave;

b)

a nord-est: 1,8 km a nord-est dall'intersezione tra 155th St e 305th Ave;

c)

a est: 2,3 km a nord-est dall'intersezione tra 170th St e 260th Ave;

d)

a sud-est: 1,7 km a sud-ovest dall'intersezione tra 170th St e 230th St;

e)

a sud: 2,8 km a sud-sud-est dall'intersezione tra 110th St e 220th Ave;

f)

a sud-ovest: 1,3 km a sud-est dall'intersezione tra 70th St e 230th St;

g)

a ovest: 2,4 km a nord-ovest dall'intersezione tra 70th St e 260th Ave;

h)

a nord-ovest: 0,6 km a nord-ovest dall'intersezione tra 80th St e 310th Ave.

US-2.111

Stato del Montana

Contea di Cascade: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 111.8485273°W 47.5287585°N)

a)

a nord: 7,5 km a nord-est dall'intersezione tra MT Highway 200 e Highway 565;

b)

a nord-est: 3,3 km a est dall'intersezione tra MT Highway 200 e Knapstad Rd;

c)

a est: 3,2 km a sud-sud-est dall'intersezione tra Sun River Cascade Road e Luebbe Road;

d)

a sud-est: 8,3 km a sud-est dall'intersezione tra Shaw Cutoff Road e Little Muddy Road;

e)

a sud: 1,7 km a sud-sud-est dall'intersezione tra Shaw Cutoff Road e Simms Cascade Road;

f)

a sud-ovest: 4,3 km a sud-sud-ovest dall'intersezione tra Birdtail Creek Rd e Simms Cascade Road;

g)

a ovest: 3,1 km a sud-est dall'intersezione tra MT Highway 200 e Upper Simms Creek Road;

h)

a nord-ovest: 0,3 km a sud dall'intersezione tra Simms Cascade Road e MT Highway 200.

US-2.112

Stato del North Carolina

Wayne 05

Contea di Wayne: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 78.1673596°W 35.3880526°N)

a)

a nord: 2,3 km a sud-est dall'intersezione tra Richardson Bridge Rd e Brogden Rd;

b)

a nord-est: 1,8 km a nord-nord-est dall'intersezione tra Stevens Mills Rd e James Hinson Rd;

c)

a est: 0,8 km a sud-est dall'intersezione tra Herring Rd e S Landfill Rd;

d)

a sud-est: 1,6 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra Shady Grove Rd e NC Highway 55 W;

e)

a sud: 1,1 km a nord-est dall'intersezione tra Dobbersville Rd e Marsh Kornegay Rd;

f)

a sud-ovest: 1,6 km a est dall'intersezione tra Cannan Rd e Corbett Rd;

g)

a ovest: 1,0 km a nord-nord-est dall'intersezione tra Battlefield Rd e Harper House Rd;

h)

a nord-ovest: 5,3 km a nord-ovest dall'intersezione tra Richardson Bridge Rd e Stevens Mill Rd.

US-2.113

Stato dell'Indiana

Contea di Elkhart: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 85.7685548°W 41.7416387°N)

a)

a nord: 1,5 km a sud-ovest dall'intersezione tra County Road 33 e County Road 29;

b)

a nord-est: 0,5 km a nord dall'intersezione tra State Road 13 e County Road 10;

c)

a est: 1,3 km a est-sud-est dall'intersezione tra County Road 43 e County Road 18;

d)

a sud-est: 0,5 km a est dall'intersezione tra County Road 37 e County Road 34;

e)

a sud: 0,9 km a sud-est dall'intersezione tra County Road 27 e College Ave;

f)

a sud-ovest: 0,6 km a ovest dall'intersezione tra N Greene Rd e Bashor Rd;

g)

a ovest: 1,5 km a sud-est dall'intersezione tra County Road 13 e County Road 16;

h)

a nord-ovest: 1,2 km a ovest dell'intersezione tra County Road 21 e County Road 8.

US-2.114

Stato del Minnesota

Kandiyohi 05

Contea di Kandiyohi: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 95.2363299°W 45.2527871°N)

a)

a nord: 2,2 km a nord-est dall'intersezione tra County Road 29 e 180th Ave SE;

b)

a nord-est: 0,8 km a est dall'intersezione tra 90 St NW e 105th Ave NW;

c)

a est: 1,1 km a est-sud-est dall'intersezione tra 60th St NW e 41st Ave NW;

d)

a sud-est: 1,9 km a sud-est dall'intersezione tra 90th St SW e 15th Ave SW;

e)

a sud: 1,2 km a sud-ovest dall'intersezione tra 135th St SW e 45th Ave SW;

f)

a sud-ovest: 0,5 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 50th St NE e 130th Ave NE;

g)

a ovest: 1,2 km a ovest-sud-ovest dall'intersezione tra 100th St NE e 130th Ave SE;

h)

a nord-ovest: 0,8 km a nord-ovest dall'intersezione tra 75th St SE e 150th Ave SE.

US-2.115

Stato del Minnesota

Contea di Otter Tail: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 95.4913786°W 46.5483501°N)

a)

a nord: 1,0 km a nord-ovest dall'intersezione tra 400th St e 485th Ave;

b)

a nord-est: 0,8 km a nord-est dall'intersezione tra 383rd St e 520th Ave;

c)

a est: 1,8 km a est-nord-est dall'intersezione tra 340th St e 530th Ave;

d)

a sud-est: 2,6 km a sud-sud-ovest dall'intersezione tra Leaf River Rd e 530th Ave;

e)

a sud: 0,2 km a sud-ovest dall'intersezione tra 280th St e 480th Ave;

f)

a sud-ovest: 0,5 km a sud-sud-est dall'intersezione tra 300th St e 435th Ave;

g)

a ovest: 0,6 km a sud-sud-est dall'intersezione tra Jeff Lake Rd e Long Lake Rd;

h)

a nord-ovest: 0,8 km a sud-ovest dall'intersezione tra 390th St e State Highway 78.

US-2.116

Stato del Minnesota

Contea di Renville: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 95.0742281°W 44.7287249°N)

a)

a nord: 2,3 km a nord-est dall'intersezione tra County Road 1 e 780th Ave;

b)

a nord-est: 0,7 km a est-nord-est dall'intersezione tra US Highway 71 e 770th Ave;

c)

a est: 1,1 km a nord-nord-est dall'intersezione tra 360th St e 720th Ave;

d)

a sud-est: 0,7 km a sud-est dall'intersezione tra US Highway 71 e County Highway 2;

e)

a sud: 1,0 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra Fleischer Rd e US Highway 71;

f)

a sud-ovest: 1,2 km a est-nord-est dall'intersezione tra 360th St e Kenwood Ave;

g)

a ovest: 1,8 km a nord-est dall'intersezione tra 400th St e County Highway 6;

h)

a nord-ovest: 0,4 km a ovest-nord-ovest dall'intersezione tra County Road 21 e 770th Ave.

US-2.117

Stato del North Dakota

Stutsman 01

Contea di Stutsman: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 98.5564578°W 47.2724309°N)

a)

a nord: 1,9 km a sud-est dall'intersezione tra 9th St SE e 91st Ave SE;

b)

a nord-est: 1,4 km a ovest-sud-ovest dall'intersezione tra 11th St SE e 97th Ave SE;

c)

a est: 0,5 km a nord-est dall'intersezione tra 16th St SE e 98th Ave SE;

d)

a sud-est: 0,9 km a sud-est dall'intersezione tra 20th St SE e 96th Ave SE;

e)

a sud: 1,4 km a ovest-sud-ovest dall'intersezione tra 22nd St SE e 93rd Ave;

f)

a sud-ovest: 3,9 km a sud-est dall'intersezione tra 19th St SE e Highway 20;

g)

a ovest: 0,5 km a sud-ovest dall'intersezione tra 16th St SE e Highway 20;

h)

a nord-ovest: 1,0 km a nord-est dall'intersezione tra 87th Ave SE e 12th St SE.»;

2)

nell'allegato XIV, la parte 1 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.2 sono inserite le righe seguenti relative alle zone da CA-2.3 a CA-2.4:

«CA

Canada

CA-2.3

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

26.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

26.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

26.3.2022

 

CA-2.4

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

28.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

28.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

28.3.2022»;

 

ii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.44 è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-2.44

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

3.12.2022

20.3.2022»;

iii)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.46 è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-2.46

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

3.12.2021

6.4.2022»;

iv)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.54 è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-2.54

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

9.12.2021

1.4.2022»;

v)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.57 è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-2.57

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

10.12.2021

6.4.2022»;

vi)

alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.61 è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-2.61

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

9.12.2021

4.4.2022»;

vii)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.107 sono inserite le righe seguenti relative alle zone da GB-2.111 a GB-2.113:

«GB

Regno Unito

GB-2.111

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

27.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

27.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

27.3.2022

 

GB-2.112

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

28.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

28.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

28.3.2022

 

GB-2.113

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

30.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

30.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

30.3.2022»;

 

viii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.64 sono inserite le righe seguenti relative alle zone da US-2.65 a US-2.117:

«US

Stati Uniti

US-2.65

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

31.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

31.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

31.3.2022

 

US-2.66

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

31.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

31.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

31.3.2022

 

US-2.67

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

31.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

31.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

31.3.2022

 

US-2.68

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

31.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

31.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

31.3.2022

 

US-2.69

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

31.3.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

31.3.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

31.3.2022

 

US-2.70

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.4.2022

 

US-2.71

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.4.2022

 

US-2.72

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.4.2022

 

US-2.73

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

2.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

2.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

2.4.2022

 

US-2.74

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

2.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

2.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

2.4.2022

 

US-2.75

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

2.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

2.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

2.4.2022

 

US-2.76

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

2.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

2.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

2.4.2022

 

US-2.77

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

2.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

2.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

2.4.2022

 

US-2.78

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

2.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

2.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

2.4.2022

 

US-2.79

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

2.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

2.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

2.4.2022

 

US-2.80

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

2.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

2.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

2.4.2022

 

US-2.81

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

2.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

2.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

2.4.2022

 

US-2.82

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

3.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

3.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

3.4.2022

 

US-2.83

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

3.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

3.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

3.4.2022

 

US-2.84

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

3.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

3.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

3.4.2022

 

US-2.85

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

3.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

3.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

3.4.2022

 

US-2.86

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

3.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

3.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

3.4.2022

 

US-2.87

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.4.2022

 

US-2.88

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.4.2022

 

US-2.89

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.4.2022

 

US-2.90

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.4.2022

 

US-2.91

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.4.2022

 

US-2.92

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.4.2022

 

US-2.93

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

5.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

5.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

5.4.2022

 

US-2.94

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

5.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

5.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

5.4.2022

 

US-2.95

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

5.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

5.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

5.4.2022

 

US-2.96

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

5.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

5.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

5.4.2022

 

US-2.97

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

5.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

5.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

5.4.2022

 

US-2.98

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

5.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

5.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

5.4.2022

 

US-2.99

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

5.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

5.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

5.4.2022

 

US-2.100

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

5.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

5.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

5.4.2022

 

US-2.101

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

5.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

5.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

5.4.2022

 

US-2.102

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

5.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

5.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

5.4.2022

 

US-2.103

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

5.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

5.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

5.4.2022

 

US-2.104

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

5.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

5.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

5.4.2022

 

US-2.105

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

5.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

5.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

5.4.2022

 

US-2.106

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

6.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

6.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

6.4.2022

 

US-2.107

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

6.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

6.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

6.4.2022

 

US-2.108

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

6.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

6.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

6.4.2022

 

US-2.109

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

6.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

6.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

6.4.2022

 

US-2.110

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

7.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

7.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

7.4.2022

 

US-2.111

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

7.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

7.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

7.4.2022

 

US-2.112

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

7.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

7.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

7.4.2022

 

US-2.113

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

8.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

8.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

8.4.2022

 

US-2.114

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

8.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

8.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

8.4.2022

 

US-2.115

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

8.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

8.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

8.4.2022

 

US-2.116

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

8.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

8.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

8.4.2022

 

US-2.117

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

8.4.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

8.4.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

8.4.2022».

 


21.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/65


REGOLAMENTO (UE) 2022/650 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2022

che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del diacetato di sodio [E 262 (ii)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(2)

Le specifiche degli additivi alimentari possono essere aggiornate secondo la procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(3)

Il 3 agosto 2020 è stata presentata una domanda di modifica delle specifiche dell’additivo alimentare diacetato di sodio [E 262 (ii)]. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)

Secondo il regolamento (UE) n. 231/2012 il diacetato di sodio [E 262 (ii)] deve contenere dal 39 al 41 % di acido acetico libero e dal 58 al 60 % di acetato di sodio. Il richiedente chiede che il tenore di acido acetico libero sia modificato passando ad una percentuale compresa tra il 39 e il 43 % e che il tenore di acetato di sodio sia modificato passando ad una percentuale compresa tra il 57 e il 60 %.

(5)

Secondo il richiedente, durante la produzione di diacetato di sodio [E 262 (ii)] si ottiene un prodotto stechiometrico con un tenore di acido acetico libero del 42,3 %. Il richiedente sostiene che la riduzione del tenore di acido acetico libero ad una percentuale compresa tra il 39 e il 41 % richieda quantità eccessive di energia. Pertanto l’aumento al 43 % del limite massimo dell’acido acetico libero ridurrà i tempi di essiccazione durante la produzione, con conseguente riduzione del fabbisogno energetico e renderà quindi il processo di produzione più sostenibile.

(6)

Secondo il richiedente non vi sono altre modifiche al processo di produzione, la quantità più elevata di acido acetico libero nel diacetato di sodio [E 262 (ii)] non ha alcun impatto sulla sicurezza e, in ogni caso, il prodotto finale è lo stesso, ossia non contiene altre impurità oltre a quelle specificate nel regolamento (UE) n. 231/2012.

(7)

La domanda è stata esaminata dal gruppo di lavoro di esperti governativi in materia di additivi. Tenendo conto delle informazioni fornite dal richiedente e dei riscontri ricevuti dal gruppo di lavoro, la Commissione ha ritenuto che la modifica proposta delle specifiche del diacetato di sodio [E 262 (ii)] non può avere un effetto sulla salute umana.

(8)

Poiché l’aumento dal 41 al 43 % del limite massimo del tenore di acido acetico libero nel diacetato di sodio [E 262 (ii)] non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, alla voce relativa a «E 262 (ii) diacetato di sodio», nella «Definizione», la riga relativa al tenore è sostituita dalla seguente:

«Tenore

39-43 % di acido acetico libero e 57-60 % di acetato di sodio»


21.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/68


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/651 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2022

che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, allo scopo di determinare la possibilità di concedere l’esenzione da tali misure a un produttore esportatore indiano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 della Commissione, del 6 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di esenzione dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell’India, per quanto riguarda Urja Products Private Limited («il richiedente»), a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base.

(2)

La domanda è stata presentata il 23 agosto 2021 dal richiedente, produttore esportatore di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dell’India («il paese interessato»).

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

(3)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, spediti dall’India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell’India, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 ed ex 7019 69 90 (codici TARIC 7019630014, 7019640014, 7019650014, 7019660014 e 7019699014). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

3.   MISURE IN VIGORE

(4)

Con il regolamento (UE) n. 791/2011 (3) il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese.

(5)

Tali misure sono state estese dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 672/2012 (4), (UE) n. 21/2013 (5) e (UE) n. 1371/2013 (6) del Consiglio, modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1711 della Commissione (7), alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, eccetto quelle di prodotti fabbricati da Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd e Pyrotek India Pvt. Ltd.

(6)

Tali misure sono state estese dal regolamento di esecuzione (UE) n. 976/2014 della Commissione (8) alle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta leggermente modificati.

(7)

Le misure attualmente in vigore sono state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/788 della Commissione (9), che ha concesso un’esenzione a SPG Glass Fibre PVT. Ltd.

4.   MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(8)

Il richiedente ha asserito di non aver esportato nell’Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo di riferimento preso in considerazione nell’inchiesta che ha condotto all’estensione delle misure adottate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013, cioè il periodo compreso tra il 1o aprile 2012 e il 31 marzo 2013 («il periodo dell’inchiesta iniziale»). Il richiedente si era in realtà già manifestato durante l’inchiesta che ha condotto all’estensione delle misure, inchiesta che aveva concluso che «Urja Products non produce il prodotto oggetto dell’inchiesta» (10).

(9)

Il richiedente ha altresì fornito elementi di prova del fatto che è un effettivo produttore e ha affermato di non aver eluso le misure in vigore.

(10)

Il richiedente ha inoltre sostenuto che, in seguito al periodo dell’inchiesta iniziale, nel 2020 e nel 2021, ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell’Unione.

5.   PROCEDURA

5.1.   Apertura

(11)

Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione ha concluso che vi erano elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente un’esenzione dalle misure estese.

(12)

I membri dell’industria dell’Unione notoriamente interessati sono stati informati della domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(13)

Nella sua inchiesta la Commissione presterà particolare attenzione al rapporto del richiedente con le società soggette alle misure in vigore, al fine di garantire che tale entità non sia stata costituita con l’obiettivo di essere utilizzata per eludere le misure. La Commissione valuterà anche l’opportunità di stabilire condizioni di monitoraggio particolari nel caso in cui l’inchiesta concluda che la concessione dell’esenzione è giustificata.

5.2.   Abrogazione delle misure antidumping in vigore e registrazione delle importazioni

(14)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, nel caso di nuovi esportatori nel paese d’esportazione in oggetto, i quali non hanno effettuato esportazioni del prodotto nel periodo dell’inchiesta in base al quale le misure sono state istituite, il dazio antidumping in vigore dovrebbe essere soppresso nei confronti delle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto per l’esportazione nell’Unione dal richiedente.

(15)

Nel contempo, tali importazioni dovrebbero essere soggette a registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base affinché, qualora il riesame si concluda con l’accertamento dell’elusione nei confronti del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni. L’importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere sarebbe pari al dazio applicabile a «tutte le altre società» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 (62,9 %).

5.3.   Periodo dell’inchiesta di riesame

(16)

L’inchiesta riguarderà il periodo compreso tra il 1o aprile 2012 e il 31 dicembre 2021 («il periodo dell’inchiesta di riesame»).

5.4.   Inchiesta sul richiedente

(17)

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta la Commissione invierà al richiedente un questionario. Il richiedente deve far pervenire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diverse disposizioni, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base.

5.5.   Altre comunicazioni scritte

(18)

Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5.6.   Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

(19)

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative all’apertura dell’inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7.   Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

(20)

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

(21)

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente regolamento, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile»). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta di trattamento riservato.

(22)

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

(23)

Se una parte che trasmette informazioni «sensibili» non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

(24)

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf.

(25)

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-R766-DUMPING@ec.europa.eu

6.   POSSIBILITÀ DI PRESENTARE OSSERVAZIONI SULLE INFORMAZIONI FORNITE DA ALTRE PARTI

(26)

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni. Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione. Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

7.   PROROGA DEI TERMINI SPECIFICATI NEL PRESENTE REGOLAMENTO

(27)

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente regolamento dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata sulla base di validi motivi.

(28)

In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni.

(29)

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nel regolamento, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

8.   OMESSA COLLABORAZIONE

(30)

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento antidumping di base.

(31)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

(32)

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento antidumping di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

(33)

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

9.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(34)

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

(35)

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

(36)

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Il consigliere-auditore esaminerà i motivi delle richieste di intervento, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.

(37)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

10.   CALENDARIO DELL’INCHIESTA

(38)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, l’inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

11.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(39)

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(40)

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperto un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, al fine di determinare se le importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, spediti dall’India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell’India, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 ed ex 7019 69 90 (codici TARIC 7019 63 00 14, 7019 64 00 14, 7019 65 00 14, 7019 66 00 14 e 7019 69 90 14), prodotti da Urja Products Private Limited (codice addizionale TARIC C861), debbano essere soggette al dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993.

Articolo 2

Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 è abrogato per quanto riguarda le importazioni specificate all’articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Le autorità doganali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)   GU L 288 del 7.11.2017, pag. 4.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 del Consiglio, del 16 luglio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU L 11 del 16.1.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India e dall’Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali paesi (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 20).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1711 della Commissione, del 13 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione delle esenzioni concesse ai produttori esportatori indiani (GU L 286 del 14.11.2018, pag. 12).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 976/2014 della Commissione, del 15 settembre 2014, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro leggermente modificati a maglia aperta, anch’essi originari della Repubblica popolare cinese (GU L 274 del 16.9.2014, pag. 13).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/788 della Commissione, del 30 maggio 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 134 del 31.5.2018, pag. 5).

(10)  Cfr. i considerando 11 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013.

(11)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


21.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/74


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/652 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2022

relativo all’autorizzazione dell’estratto di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

L’estratto di arancio amaro è stato autorizzato per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale additivo è stato iscritto successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell’estratto di arancio amaro per tutte le specie animali.

(5)

Il richiedente ha chiesto di autorizzare l’utilizzo dell’estratto di arancio amaro anche nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio. L’utilizzo dell’estratto di arancio amaro nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe pertanto essere consentito.

(6)

Nel parere del 23 giugno 2021 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’estratto di arancio amaro non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che l’estratto di arancio amaro dovrebbe essere considerato un irritante per la pelle e gli occhi nonché un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo.

(7)

Dato che l’estratto di arancio amaro è riconosciuto come aroma per i prodotti alimentari e che la sua funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha concluso che non è considerata necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(8)

La valutazione dell’estratto di arancio amaro dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale sostanza come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(9)

Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare, sull’etichetta dell’additivo per mangimi dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l’etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni.

(10)

Il fatto che l’utilizzo dell’estratto di arancio amaro come aromatizzante non sia autorizzato nell’acqua di abbeveraggio non ne esclude il suo utilizzo in mangimi composti somministrati nell’acqua.

(11)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   La sostanza specificata nell’allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima dell’11 novembre 2022, in conformità alle norme applicabili prima dell’11 maggio 2022, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell’allegato, prodotti ed etichettati prima dell’11 maggio 2023, in conformità alle norme applicabili prima dell’11 maggio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell’allegato, prodotti ed etichettati prima dell’11 maggio 2024 in conformità alle norme applicabili prima dell’11 maggio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)   EFSA Journal 2021; 19(7):6709.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b136-ex

-

Estratto di arancio amaro

Composizione dell’additivo:

Estratto di arancio amaro ottenuto dai frutti di Citrus x aurantium L.

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Estratto di arancio amaro ottenuto dai frutti di Citrus x aurantium L., quale definito dal Consiglio d’Europa (1).

Flavonoidi: 45-55 %, di cui:

naringina: 20-30 %

neoesperidina: 10-20 %

metossi-5-psoralene (noto anche come bergaptene): ≤ 0,03 %

(-)-sinefrina: ≤ 1 %

Numero CoE: 136

Metodo di analisi  (2)

Per la quantificazione della naringina (marcatore fitochimico) nell’additivo per mangimi:

cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) con rivelazione spettrofotometrica (UV)

Polli da ingrasso

Galline ovaiole

Tacchini da ingrasso

Suinetti

Suini da ingrasso

Scrofe

Vacche da latte

Vitelli

Bovini da ingrasso

Ovini/caprini

Equini

Conigli

Salmonidi

Pesci ornamentali

Cani

Gatti

-

-

 

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’additivo non deve essere utilizzato in combinazione con la neoesperidina diidrocalcone (2b959).

4.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

Polli da ingrasso: 102 mg.

Galline ovaiole: 151 mg.

Tacchini da ingrasso: 136 mg.

Suinetti: 182 mg.

Suini da ingrasso: 217 mg.

Scrofe: 268 mg.

Vacche da latte: 259 mg.

Vitelli (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini/caprini, cavalli, salmonidi, cani e pesci ornamentali: 400 mg.

Gatti: 80 mg.

Conigli: 161 mg.».

5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso raccomandato su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 4.

6.

Nei mangimi non è consentito miscelare l’estratto di arancio amaro ottenuto dai frutti di Citrus x aurantium L con altri additivi autorizzati ottenuti da Citrus aurantium L.

7.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

11 maggio 2032


(1)   Natural sources of flavourings - Relazione n. 2 (2007).

(2)  Informazioni dettagliate sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


21.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/79


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/653 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2022

relativo all’autorizzazione di un preparato di estratto di foglie di Melissa officinalis L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

L’estratto di foglie di Melissa officinalis L. è stato autorizzato per un periodo illimitato in conformità della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale additivo è stato iscritto successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione di un preparato di estratto di foglie di Melissa officinalis L. per tutte le specie animali.

(4)

Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Il richiedente ha chiesto che il preparato di estratto di foglie di Melissa officinalis L. sia autorizzato anche per l’uso nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio. Pertanto l’uso del preparato di estratto di foglie di Melissa officinalis L. nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito.

(6)

Nei pareri del 28 gennaio 2020 (3) e del 29 settembre 2021 (4) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di estratto di foglie di Melissa officinalis L. non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che l’esposizione degli utilizzatori alle polveri dell’additivo non desta preoccupazione. Tuttavia non è stato possibile trarre conclusioni sulle proprietà irritanti per gli occhi o per la pelle in quanto non sono stati forniti dati al riguardo. Considerata la natura dell’additivo, si può presumere che sia un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo.

(7)

Dato che il preparato di estratto di foglie di Melissa officinalis L. è riconosciuto come aroma per i prodotti alimentari e che la sua funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha concluso che non è considerata necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(8)

La valutazione del preparato di estratto di foglie di Melissa officinalis L. dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(9)

Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare sull’etichetta dell’additivo per mangimi dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l’etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni.

(10)

Il fatto che l’utilizzo del preparato di estratto di foglie di Melissa officinalis L. come aromatizzante non sia autorizzato nell’acqua di abbeveraggio non ne esclude l’utilizzo in mangimi composti somministrati nell’acqua.

(11)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Il preparato specificato nell’allegato e le premiscele contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima dell'11 novembre 2022, in conformità alle norme applicabili prima dell'11 maggio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato specificato nell’allegato, prodotti ed etichettati prima dell'11 maggio 2023 in conformità alle norme applicabili prima dell'11 maggio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato specificato nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del dell'11 maggio 2024 in conformità alle norme applicabili prima dell'11 maggio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali

(GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)   EFSA Journal 2020;18(2):6016.

(4)   EFSA Journal 2021;19(10):6904.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b280-ex

Estratto di foglie di Melissa officinalis L.

Composizione dell’additivo

Preparato di estratto di foglie di Melissa officinalis L. (con un tenore minimo del 50 %) con maltodestrina e biossido di silicio.

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Estratto acquoso essiccato di etanolo ottenuto dalle foglie di Melissa officinalis L. quale definito dal Consiglio d’Europa (1).

Totale composti fenolici (totale derivati dell’acido idrossicinnamico):

≥ 10 %

Flavonoidi: ≤ 3 mg/kg

Acido rosmarinico: 3-6 %

Sostanza secca: ≥ 94 %

Numero CAS: 84082-61-1

Numero EINECS: 282-007-0

Numero FEMA: 2112

Numero CoE: 280

Metodo di analisi (2)

Per la quantificazione dell’acido rosmarinico (marcatore fitochimico) nell’additivo per mangimi (estratto secco di Melissa officinalis L.):

cromatografia liquida ad alta prestazione in fase inversa associata a rivelazione spettrofotometrica (HPLC-UV) (Farmacopea europea, monografia 2524)

Tutte le specie animali

 

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 100 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Nei mangimi non è consentito miscelare l’estratto di foglie di Melissa officinalis L. con altri additivi autorizzati ottenuti da Melissa officinalis L.

6.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

11 maggio 2032


(1)   Natural sources of flavourings — Relazione n. 2 (2007).

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


21.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/84


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/654 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2022

relativo all’autorizzazione del butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati ai gatti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. In particolare l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 7, di tale regolamento, dispone procedure specifiche per la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma delle direttive 70/524/CEE (2) e 82/471/CEE (3) del Consiglio.

(2)

Il butilidrossianisolo è stato autorizzato per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE del Consiglio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale additivo è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione del butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha successivamente ritirato la domanda relativa ai gatti, a seguito dell’adozione, il 12 novembre 2019 (4), di un parere dell’EFSA non favorevole in merito alla sicurezza dell’additivo in mangimi destinati ai gatti. Dopo la sua rivalutazione, il butilidrossianisolo è stato autorizzato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, ad eccezione dei gatti, con regolamento di esecuzione (UE) 2020/1399 della Commissione (5).

(4)

L’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l’adozione di un regolamento che ritiri dal mercato gli additivi per mangimi per i quali non sia stata presentata alcuna domanda secondo le disposizioni dell’articolo 10, paragrafi 2 e 7, di tale regolamento entro il periodo stabilito da tali disposizioni, o per i quali una domanda sia stata presentata ma successivamente ritirata.

(5)

Poiché il richiedente ha ritirato la domanda relativa ai gatti, è opportuno ritirare dal mercato il butilidrossianisolo (E 320) come additivo per mangimi destinati ai gatti.

(6)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una nuova domanda di autorizzazione del butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati ai gatti, da classificare nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «antiossidanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

Nel parere del 23 giugno 2021 (6) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il butilidrossianisolo non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo dovrebbe essere considerato una sostanza irritante per gli occhi e per la pelle e un potenziale sensibilizzante della pelle. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. Dato che l’utilizzo del butilidrossianisolo è autorizzato come antiossidante nei prodotti alimentari a livelli d’uso comparabili, l’Autorità ha inoltre concluso che non sono necessari studi che ne dimostrino l’efficacia come antiossidante nei mangimi destinati ai gatti. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(8)

La valutazione del butilidrossianisolo dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo del butilidrossianisolo come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(9)

Poiché il butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati ai gatti è pronto ad essere nuovamente autorizzato e contemporaneamente sarà adottata una misura che dispone il ritiro dal mercato dell’additivo conforme alle precedenti condizioni di autorizzazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il ritiro dal mercato non dovrebbe compromettere l’effettiva applicazione della nuova autorizzazione. In particolare i termini della nuova autorizzazione differiscono da quelli precedenti nella misura in cui forniscono una descrizione più specifica dell’additivo e dei relativi metodi di analisi, un nuovo numero di identificazione dell’additivo e altre disposizioni relative alle istruzioni per l’uso e alla sicurezza degli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele in questione.

(10)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedono il ritiro immediato dal mercato del butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati ai gatti conforme alle precedenti condizioni di autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo transitorio limitato entro il quale le parti interessate possano esaurire le scorte esistenti di butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati ai gatti, nonché delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti prodotti con tale additivo, al fine di conformarsi alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «antiossidanti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Ritiro dal mercato

Il butilidrossianisolo (E 320) come additivo per mangimi destinati ai gatti è ritirato dal mercato nella misura in cui non soddisfa le condizioni stabilite nell’autorizzazione di cui all’articolo 1.

Articolo 3

Misure transitorie relative al ritiro dal mercato

1.   Il butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati a gatti e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima dell'11 novembre 2022 in conformità alle norme applicabili prima dell'11 maggio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ai gatti, contenenti il butilidrossianisolo, prodotti ed etichettati prima dell'11 maggio 2023 in conformità alle norme applicabili prima dell'11 maggio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8).

(4)   EFSA Journal 2019;17(12):5913.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1399 della Commissione, del 5 ottobre 2020, relativo all’autorizzazione del butilidrossianisolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei gatti (GU L 324 del 6.10.2020, pag. 29).

(6)   EFSA Journal 2021;19(7):6714.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Formula chimica, descrizione, metodi di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: antiossidanti.

1b320

Butilidrossianisolo

Composizione dell’additivo

Butilidrossianisolo (BHA)

(≥ 98,5 %)

Forma solida cerosa

Gatti

150

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione.

2.

Il BHA può essere usato in combinazione con il butilidrossitoluene (BHT) fino a 150 mg di miscela/kg di mangime completo.

3.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

11 maggio 2032

Caratterizzazione della sostanza attiva

Miscela di:

2-ter-butil-4-idrossianisolo

3-ter-butil-4-idrossianisolo (≥ 85 %)

Numero CAS: 25013-16-5

C11H16O2

Metodo di analisi  (1)

Per la quantificazione del BHA nell’additivo per mangimi:

gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (metodo FCC7)

Per la quantificazione del BHA nelle premiscele e nei mangimi:

cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) in fase inversa con rivelazione UV a serie di diodi (RP-HPLC-UV-DAD, 285 nm)


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


DECISIONI

21.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/89


DECISIONE (UE) 2022/655 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell’elenco dei sottocomitati per l’applicazione di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma, e l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra (1) («accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 24 novembre 2017 ed è applicato in via provvisoria dal 1o giugno 2018.

(2)

Gli articoli 362 e 363 dell’accordo istituiscono un Consiglio di partenariato e un comitato di partenariato per agevolare il funzionamento dell’accordo.

(3)

A norma dell’articolo 362, paragrafo 4, dell’accordo, il Consiglio di partenariato adotta il proprio regolamento interno. A norma dell’articolo 363, paragrafo 4, dell’accordo, esso stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di partenariato.

(4)

L’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato è necessaria al fine di garantire l’effettivo funzionamento dell’accordo.

(5)

Conformemente alla decisione (UE) 2018/104 del Consiglio (2), durante il periodo di applicazione provvisoria dell’accordo il Consiglio di partenariato può prendere decisioni solo su questioni che rientrano nell’ambito di applicazione provvisoria dell’accordo quale previsto da tale decisione.

(6)

A norma dell’articolo 364, paragrafo 2, dell’accordo, il Consiglio di partenariato può decidere di istituire sottocomitati e altri organi in settori specifici che lo assistano nell’esercizio delle sue funzioni. Inoltre, il Consiglio di partenariato deve stabilire, nel proprio regolamento interno, la composizione, i compiti e il funzionamento di tali sottocomitati e altri organi.

(7)

Il Consiglio di partenariato dovrà adottare il proprio regolamento interno e quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi.

(8)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di partenariato, poiché la decisione che adotta il regolamento interno del Consiglio di partenariato e quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati specializzati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato e che fissa l’elenco dei sottocomitati, sarà vincolante per l’Unione.

(9)

La posizione dell’Unione in sede di Consiglio di partenariato dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione del Consiglio di partenariato acclusi.

(10)

Con sentenza del 2 settembre 2021 nella causa C-180/20 (3), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha annullato la decisione (UE) 2020/245 del Consiglio (4) e la decisione (UE) 2020/246 del Consiglio (5) e ha disposto di mantenere gli effetti di tali decisioni nell’attesa che il Consiglio adotti una nuova decisione. Il Consiglio dovrebbe pertanto adottare una nuova decisione relativa alla posizione dell’Unione in sede di Consiglio di partenariato che sia conforme a tale sentenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell’elenco dei sottocomitati per l’applicazione di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di partenariato accluso alla presente decisione.

2.   Possono essere accettate modifiche minori del progetto di decisione ad opera dei rappresentanti dell’Unione all’interno del Consiglio di partenariato senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)   GU L 23 del 26.1.2018, pag. 4.

(2)  Decisione (UE) 2018/104 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra (GU L 23 del 26.1.2018, pag. 1).

(3)  Sentenza della Corte di giustizia del 2 settembre 2021, Commissione/Consiglio, C-180/20, ECLI:EU:C:2021:658.

(4)  Decisione (UE) 2020/245 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell’elenco dei sottocomitati per l’applicazione di tale accordo ad eccezione del titolo II dello stesso (GU L 52 del 25.2.2020, pag. 3).

(5)  Decisione (UE) 2020/246 del Consiglio del 17 febbraio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell’elenco dei sottocomitati per l’applicazione del titolo II di tale accordo (GU L 52 del 25.2.2020, pag. 5).


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/… DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO UE-REPUBBLICA D'ARMENIA,

del…

che adotta il suo regolamento interno e quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, e fissa l'elenco dei sottocomitati

IL CONSIGLIO DI PARTENARIATO UE- REPUBBLICA D'ARMENIA,

visto l'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (1) («accordo»), firmato a Bruxelles il 24 novembre 2017,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 385 dell'accordo, alcune sue parti sono applicate a titolo provvisorio.

(2)

A norma dell'articolo 362, paragrafo 4, dell'accordo, il Consiglio di partenariato adotta il proprio regolamento interno.

(3)

A norma dell'articolo 363, paragrafo 4, dell'accordo, il Consiglio di partenariato stabilisce, nel suo regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di partenariato.

(4)

A norma dell'articolo 364, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di partenariato può decidere di istituire sottocomitati e altri organi in settori specifici ai fini dell'attuazione dell'accordo, determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati il regolamento interno del Consiglio di partenariato e quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato che figurano negli allegati I, II e III.

Articolo 2

Sono istituiti i sottocomitati figuranti nell'allegato IV.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio di partenariato

Il presidente


(1)   GU L 23 del 26.1.2018, pag. 4.


ALLEGATO I

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Il Consiglio di partenariato istituito in conformità dell'articolo 362, paragrafo 1, dell'accordo esercita le sue funzioni come stabilito all'articolo 362 dell'accordo.

2.   In conformità dell'articolo 362, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di partenariato è composto da rappresentanti delle parti a livello ministeriale e si riunisce periodicamente, almeno una volta l'anno, e quando le circostanze lo richiedono. La composizione del Consiglio di partenariato tiene conto delle questioni specifiche da affrontare in una data riunione.

3.   In conformità dell'articolo 362, paragrafo 6, dell'accordo, e ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di partenariato ha il potere di prendere le decisioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'accordo, nei casi ivi contemplati. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che devono adottare le misure opportune per attuarle. Il Consiglio di partenariato può anche formulare raccomandazioni. Esso adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le parti, nel pieno rispetto dell'espletamento delle loro rispettive procedure interne.

4.   Ai fini del presente regolamento interno, il termine «parti» va inteso come definito all'articolo 382 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano alla presidenza del Consiglio di partenariato. Il primo periodo decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di partenariato e termina il 31 dicembre dello stesso anno. La parte Unione europea presiede il primo Consiglio di partenariato.

Articolo 3

Riunioni

1.   Il Consiglio di partenariato si riunisce una volta l'anno e, previo comune accordo delle parti, quando le circostanze lo richiedono. Salvo altrimenti convenuto tra le parti, il Consiglio di partenariato si riunisce nella sede abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

2.   La data di ciascuna riunione del Consiglio di partenariato è concordata dalle parti.

3.   Le riunioni del Consiglio di partenariato sono convocate congiuntamente dai segretari del Consiglio di partenariato, d'intesa con il presidente del Consiglio di partenariato, al più tardi 30 giorni di calendario prima della data della riunione.

Articolo 4

Rappresentanza

1.   I rappresentanti delle parti nel Consiglio di partenariato possono partecipare alle riunioni di persona o delegare un altro funzionario che eserciterà tutti i diritti per loro conto.

2.   Il nome del funzionario delegato viene comunicato per iscritto al presidente del Consiglio di partenariato prima della riunione.

Articolo 5

Delegazioni

1.   I rappresentanti delle parti nel Consiglio di partenariato possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione il presidente del Consiglio di partenariato è informato, tramite il segretariato del Consiglio di partenariato, della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte.

2.   Il Consiglio di partenariato può, previo accordo tra le parti, invitare rappresentanti di altri organi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti concordano i termini e le condizioni a cui tali osservatori possono partecipare alle riunioni.

Articolo 6

Segretariato

Un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e un funzionario del ministero degli Affari esteri della Repubblica d'Armenia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del Consiglio di partenariato.

Articolo 7

Corrispondenza

1.   La corrispondenza indirizzata al Consiglio di partenariato è inviata al segretario dell'Unione europea o della Repubblica d'Armenia, che a sua volta informa l'altro segretario.

2.   I segretari del Consiglio di partenariato provvedono affinché la corrispondenza sia trasmessa al presidente del Consiglio di partenariato, al capo delegazione dell'altra parte e, se del caso, distribuita ai rappresentanti delle parti nel Consiglio di partenariato.

3.   Le comunicazioni del presidente sono inviate ai destinatari dai segretari a nome del presidente. Tali comunicazioni sono distribuite, se del caso, ai rappresentanti delle parti nel Consiglio di partenariato.

Articolo 8

Riservatezza

Salvo diversa decisione delle parti, le riunioni del Consiglio di partenariato non sono pubbliche. Se una parte comunica informazioni indicate come riservate al Consiglio di partenariato, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il presidente del Consiglio di partenariato redige per ciascuna riunione del Consiglio di partenariato un ordine del giorno provvisorio. Esso viene trasmesso dai segretari del Consiglio di partenariato ai destinatari di cui all'articolo 7 al più tardi 20 giorni di calendario prima della riunione.

2.   L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una proposta di iscrizione all'ordine del giorno al più tardi 21 giorni di calendario prima della riunione. Tali punti sono inseriti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se i documenti giustificativi pertinenti sono stati trasmessi ai segretari prima della data di spedizione dell'ordine del giorno.

3.   Il Consiglio di partenariato adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. Con l'accordo dei rappresentanti delle parti possono essere inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio.

4.   Il presidente può abbreviare, previa consultazione dei rappresentanti delle parti, i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di una circostanza particolare.

Articolo 10

Verbali

1.   Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai segretari del Consiglio di partenariato.

2.   Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

a)

la documentazione presentata al Consiglio di partenariato;

b)

le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un rappresentante della parte nel Consiglio di partenariato; e

c)

le questioni concordate dalle parti, quali decisioni adottate, dichiarazioni concordate ed eventuali conclusioni.

3.   Il progetto di verbale è presentato al Consiglio di partenariato per approvazione. Il Consiglio di partenariato approva tale progetto di verbale nella riunione successiva. In alternativa tale progetto di verbale può essere approvato per iscritto.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1.   In conformità dell'articolo 362, paragrafo 6, dell'accordo, il Consiglio di partenariato prende decisioni e formula raccomandazioni mediante accordo tra le parti e previo espletamento delle loro rispettive procedure interne.

2.   Il Consiglio di partenariato può prendere decisioni o formulare raccomandazioni anche mediante procedura scritta, previo consenso dei rappresentanti delle parti. A tale scopo, il progetto di decisione o il progetto di raccomandazione è trasmesso in forma scritta dal presidente del Consiglio di partenariato ai rappresentanti delle parti, in conformità dell'articolo 7, entro un termine di 21 giorni. I rappresentanti delle parti nel Consiglio di partenariato comunicano le eventuali riserve o proposte di modifica che desiderano presentare entro tale termine. Il presidente può abbreviare il termine, previa consultazione delle parti, in funzione delle esigenze di un caso specifico.

3.   Il Consiglio di partenariato, ai sensi dell'articolo 362, paragrafo 6, dell'accordo, può prendere decisioni o formulare raccomandazioni seguite da un numero di serie, dalla rispettiva data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Tali decisioni e raccomandazioni sono firmate dal presidente e autenticate dai segretari del Consiglio di partenariato. Tali decisioni e raccomandazioni sono trasmesse in conformità dell'articolo 7 del regolamento interno. Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di partenariato nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

4.   Ciascuna decisione del Consiglio di partenariato entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione o nella raccomandazione stessa.

Articolo 12

Lingue

1.   Le lingue ufficiali del Consiglio di partenariato sono le lingue ufficiali delle parti.

2.   La lingua di lavoro del Consiglio di partenariato è l'inglese. Salvo diversa decisione, il Consiglio di partenariato basa le sue delibere sulla documentazione redatta in tale lingua.

Articolo 13

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di partenariato, sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese di interpretazione durante le riunioni, di traduzione e di riproduzione dei documenti sono a carico dell'Unione europea.

3.   Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte che ospita le riunioni.

Articolo 14

Comitato di partenariato e sottocomitati

1.   In conformità dell'articolo 363 dell'accordo, il comitato di partenariato assiste il Consiglio di partenariato nell'adempimento dei suoi obblighi e nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato di partenariato è composto da rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari.

2.   Nei casi in cui l'accordo menziona l'obbligo o la possibilità di una consultazione, o qualora le parti decidano di comune accordo di consultarsi, tale consultazione può svolgersi in sede di comitato di partenariato, salvo disposizioni contrarie previste nell'accordo. Le consultazioni possono proseguire a livello di Consiglio di partenariato con il consenso delle parti.

3.   A norma dell'articolo 364, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di partenariato può decidere di istituire sottocomitati e altri organi in settori specifici ai fini dell'attuazione dell'accordo, determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento.

4.   Previo accordo delle parti, il Consiglio di partenariato può modificare l'elenco dei sottocomitati e altri organi di cui all'allegato IV.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato conformemente all'articolo 11.


ALLEGATO II

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI PARTENARIATO

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Il comitato di partenariato istituito a norma dell'articolo 363, paragrafo 1, dell'accordo assiste il Consiglio di partenariato nell'adempimento dei suoi obblighi e svolge i compiti previsti dall'accordo e a esso assegnati dal Consiglio di partenariato.

2.   Il comitato di partenariato prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di partenariato, attua, se del caso, le decisioni del Consiglio di partenariato e, in generale, assicura il corretto funzionamento dell'accordo. Il comitato di partenariato esamina qualsiasi questione che gli viene sottoposta dal Consiglio di partenariato nonché ogni altra questione che si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo.

3.   Il comitato di partenariato è composto da rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari.

4.   In conformità dell'articolo 363, paragrafo 6, dell'accordo, il comitato di partenariato ha il potere di adottare decisioni nei settori oggetto della delega di poteri conferitagli dal Consiglio di partenariato e nei casi previsti dall'accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il comitato di partenariato adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti, previo espletamento delle loro rispettive procedure interne.

5.   Ai fini del presente regolamento interno, il termine «parti» va inteso come definito all'articolo 382 dell'accordo.

Articolo 2

Configurazione

1.   Il comitato di partenariato delibera e agisce nella formazione «Commercio» quando tratta questioni di cui al titolo VI (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

2.   Quando si riunisce in una formazione specifica a norma dell'articolo 363, paragrafo 7, dell'accordo per affrontare questioni pertinenti inerenti al suo titolo VI (Scambi e questioni commerciali), il comitato di partenariato è composto da alti funzionari della Commissione europea e della Repubblica d'Armenia che sono competenti per gli scambi e le questioni commerciali. Un rappresentante della Commissione europea o della Repubblica d'Armenia competente per gli scambi e le questioni commerciali funge da presidente del comitato di partenariato nella formazione «Commercio». Alle riunioni partecipa anche un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna.

Articolo 3

Delegazioni

1.   I rappresentanti nel comitato di partenariato possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione il presidente del comitato di partenariato è informato, tramite il segretariato del comitato di partenariato, della composizione prevista di ciascuna delegazione.

2.   Il comitato di partenariato può, previo accordo tra le parti, invitare rappresentanti di altri organi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti concordano i termini e le condizioni a cui tali osservatori possono partecipare alle riunioni.

3.   Prima di ogni riunione le parti sono informate, tramite il segretariato del comitato di partenariato, della composizione prevista delle rispettive delegazioni che partecipano alla riunione.

Articolo 4

Presidenza

1.   Il comitato di partenariato è presieduto a turno da un rappresentante della parte Unione europea e da un rappresentante della Repubblica d'Armenia.

2.   La parte che detiene la presidenza del Consiglio di partenariato esercita anche la presidenza del comitato di partenariato.

Articolo 5

Riunioni

1.   Salvo diverso accordo tra le parti, il comitato di partenariato si riunisce periodicamente e almeno una volta l'anno. Su richiesta di una parte possono essere tenute, di comune accordo, riunioni speciali del comitato di partenariato.

2.   Ciascuna riunione del comitato di partenariato è convocata dal suo presidente in un luogo e a una data convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del comitato di partenariato al più tardi tre mesi prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo tra le parti.

3.   Il comitato di partenariato si riunisce nella formazione «Commercio» almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedano.

4.   Per quanto possibile, la riunione ordinaria del comitato di partenariato è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del Consiglio di partenariato.

5.   A titolo di eccezione e previo accordo dei capi delegazione, le riunioni del comitato di partenariato possono svolgersi con l'uso di mezzi tecnologici concordati, come la videoconferenza.

Articolo 6

Segretariato

1.   Un funzionario del servizio europeo per l'azione esterna e un funzionario del ministero degli Affari esteri della Repubblica d'Armenia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato di partenariato nella formazione generale. Essi eseguono i compiti di segreteria di concerto, salvo disposizioni diverse contenute nel presente regolamento interno, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

2.   Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Repubblica d'Armenia competenti per gli scambi e le questioni commerciali svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato di partenariato nella formazione «Commercio».

Articolo 7

Corrispondenza

1.   La corrispondenza destinata al comitato di partenariato è inviata al segretario di una parte, che a sua volta informerà l'altro segretario.

2.   Il segretariato del comitato di partenariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato di partenariato sia trasmessa al presidente del comitato di partenariato e distribuita, se del caso, ai rappresentanti nel comitato di partenariato quale documentazione di cui all'articolo 8.

3.   La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato a nome del presidente stesso. Tale corrispondenza è distribuita, se del caso, ai rappresentanti nel comitato di partenariato conformemente all'articolo 8.

Articolo 8

Documenti

1.   I documenti sono distribuiti tramite i segretari del comitato di partenariato.

2.   Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario, che li trasmette al segretario dell'altra parte.

3.   Il segretario dell'Unione europea distribuisce i documenti ai competenti rappresentanti della parte Unione europea e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario della Repubblica d'Armenia.

4.   Il segretario della Repubblica d'Armenia distribuisce i documenti ai competenti rappresentanti della Repubblica d'Armenia e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione europea.

Articolo 9

Riservatezza

Salvo se deciso altrimenti dalle parti, le riunioni del comitato di partenariato non sono pubbliche. Se una parte comunica informazioni indicate come riservate al comitato di partenariato, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 10

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il segretariato del comitato di partenariato redige, in base alle proposte presentate dalle parti, un progetto di ordine del giorno e un progetto di conclusioni operative per ciascuna riunione del comitato di partenariato, come previsto all'articolo 11. Il progetto di ordine del giorno comprende i punti per i quali il segretariato del comitato di partenariato ha ricevuto da una parte una richiesta di iscrizione all'ordine del giorno.

2.   Il progetto di ordine del giorno, unitamente ai documenti giustificativi pertinenti, è distribuito conformemente all'articolo 7 e al più tardi un mese prima dell'inizio della riunione.

3.   Il comitato di partenariato adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.

4.   Il presidente della riunione del comitato di partenariato può invitare a seconda dei casi, previo consenso dell'altra parte, rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti si assicurano che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.

5.   Il presidente della riunione del comitato di partenariato può abbreviare, previa consultazione delle parti, i termini di cui al paragrafo 2 per tener conto di circostanze particolari.

Articolo 11

Verbale e conclusioni operative

1.   Il progetto di verbale di ogni riunione del comitato di partenariato è redatto congiuntamente dai segretari del comitato di partenariato entro un mese dalla riunione.

2.   Di norma il verbale riporta, per ciascun punto all'ordine del giorno, l'ordine del giorno, un elenco dei partecipanti alla riunione, compresi eventuali osservatori o esperti, e le conclusioni operative della riunione e indica, come previsto al paragrafo 4:

a)

la documentazione presentata al comitato di partenariato;

b)

le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta dal comitato di partenariato.

3.   Il progetto di verbale è presentato al comitato di partenariato, per approvazione, nella riunione successiva. In alternativa, detto progetto di verbale può essere approvato per iscritto. Il progetto di verbale del comitato di partenariato nella formazione «Commercio» è approvato entro i tre mesi successivi a ciascuna riunione. Ne è inviata una copia a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.

4.   Il progetto delle conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del comitato di partenariato della parte che detiene la presidenza del comitato di partenariato. Il progetto di conclusioni operative è trasmesso alle delegazioni unitamente all'ordine del giorno, di norma entro sette giorni di calendario prima dell'inizio della riunione successiva. Il progetto di conclusioni operative è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo tra le parti, il comitato di partenariato adotti le conclusioni operative, che riflettono le azioni di follow-up proposte dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una successiva riunione del comitato di partenariato. A tal fine, il comitato di partenariato adotta un modello che consenta di verificare il seguito dato a ciascun punto d'azione rispetto a un termine specifico.

Articolo 12

Decisioni e raccomandazioni

1.   Il comitato di partenariato adotta decisioni in casi specifici in cui l'accordo gli conferisce il potere di adottare decisioni o laddove tale potere gli sia stato delegato dal Consiglio di partenariato. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate mediante comune accordo tra le parti. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata dal presidente del comitato di partenariato e autenticata dai segretari del comitato di partenariato.

2.   Il comitato di partenariato può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso delle parti. Ciascuna decisione entra in vigore il giorno dell'adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i segretari, che agiscono di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta viene distribuito in conformità dell'articolo 7 entro 21 giorni di calendario, durante i quali sono comunicate le eventuali riserve o modifiche. Il presidente può abbreviare o prorogare, in consultazione con le parti, i termini indicati nel presente paragrafo per tener conto di circostanze particolari. Una volta che il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata dal presidente e autenticata dai segretari.

3.   Le decisioni e le raccomandazioni sono distribuite alle parti.

4.   Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato di partenariato nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

Articolo 13

Relazioni

Il comitato di partenariato riferisce al Consiglio di partenariato in merito alle sue attività e a quelle dei suoi sottocomitati e degli altri organi in occasione di ciascuna riunione ordinaria del Consiglio di partenariato.

Articolo 14

Lingue

1.   Le lingue ufficiali del comitato di partenariato sono le lingue ufficiali delle parti.

2.   La lingua di lavoro del comitato di partenariato è l'inglese. Salvo diversa decisione, il comitato di partenariato delibera in inglese e la documentazione è preparata in questa lingua. Ciascuna parte può provvedere a sue spese all'interpretazione o alle traduzioni nelle sue lingue ufficiali.

Articolo 15

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato di partenariato, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che organizza la riunione.

3.   Nei casi in cui è necessaria la traduzione dei documenti nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, le spese sono a carico dell'Unione europea.

Articolo 16

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del Consiglio di partenariato a norma dell'articolo 11 dell'allegato I.


ALLEGATO III

REGOLAMENTO INTERNO DEI SOTTOCOMITATI E DEGLI ALTRI ORGANI ISTITUITI DAL CONSIGLIO DI PARTENARIATO

Articolo 1

1.   A norma dell'articolo 364, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di partenariato può decidere di istituire sottocomitati e altri organi in settori specifici ai fini dell'attuazione dell'accordo, determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento.

2.   Nei rispettivi ambiti di competenza, i sottocomitati possono, tra l'altro:

a)

procedere a uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse, tra cui le misure future e le risorse necessarie per la loro attuazione e applicazione;

b)

tenere consultazioni regolari e verificare l'attuazione dell'accordo;

c)

adottare modalità pratiche e misure sulle questioni definite nell'accordo;

d)

formulare raccomandazioni;

e)

se abilitati dal Consiglio di partenariato, agire per suo conto onde attuare le sue decisioni prese ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento interno del Consiglio di partenariato.

Articolo 2

Riunioni

Le riunioni dei sottocomitati e degli altri organi possono tenersi in maniera flessibile in funzione delle necessità, di persona, a Bruxelles o nella Repubblica d'Armenia oppure, ad esempio, mediante videoconferenza. I sottocomitati e gli altri organi agiscono come una piattaforma per monitorare i progressi, discutere su determinate questioni e problematiche derivanti da tale processo e formulare raccomandazioni e conclusioni operative.

Articolo 3

Segretariato

Il segretariato del comitato di partenariato riceve una copia di tutta la corrispondenza pertinente, nonché di tutti i documenti e le comunicazioni riguardanti qualsiasi sottocomitato o altro organo.

Articolo 4

Salvo altrimenti previsto nell'accordo o concordato in sede di Consiglio di partenariato, il regolamento interno del comitato di partenariato di cui all'allegato II si applica mutatis mutandis a qualsiasi sottocomitato e altro organo, fatta eccezione per la disposizione relativa alla composizione.


ALLEGATO IV

ELENCO DEI SOTTOCOMITATI

1)

Sottocomitato per l'energia, i trasporti, l'ambiente, l'azione per il clima e la protezione civile

2)

Sottocomitato per l'occupazione e gli affari sociali, la pubblica sanità, la formazione, l'istruzione e la gioventù, la cultura, la società dell'informazione, gli audiovisivi, la scienza e la tecnologia («Contatti interpersonali»)

3)

Sottocomitato per la giustizia, la libertà e la sicurezza

4)

Sottocomitato per la cooperazione economica e altri settori connessi


21.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/103


DECISIONE (UE) 2022/656 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale delle dogane, per quanto riguarda l’adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e l’adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e atti analoghi, riguardanti la determinazione dell’origine delle merci a norma dell’accordo sulle regole di origine

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione n. 94/800/CE del Consiglio (1) l’Unione ha approvato l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo sulla valutazione in dogana) e l’accordo sulle regole di origine (accordo relativo alle regole in materia di origine).

(2)

L’articolo 18, paragrafo 2, dell’accordo sulla valutazione in dogana istituisce, sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, un comitato tecnico per la valutazione in dogana al fine di garantire, a livello tecnico, un’interpretazione e un’applicazione uniformi dell’accordo a norma dell’allegato II, punto 1, dello stesso.

(3)

A norma dell’allegato II, punto 2, lettera a), dell’accordo sulla valutazione in dogana, il comitato tecnico per la valutazione in dogana può esaminare i problemi tecnici specifici che si presentano nella gestione quotidiana dei sistemi di valutazione in dogana dei membri ed esprimere pareri consultivi in merito a soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati.

(4)

A norma dell’allegato II, punto 2, lettera b), dell’accordo sulla valutazione in dogana, il comitato tecnico per la valutazione in dogana è incaricato di studiare, su richiesta, leggi, procedure e pratiche in materia di valutazione nella misura in cui si riferiscano all’accordo sulla valutazione in dogana, nonché di elaborare relazioni sui risultati di detti studi.

(5)

A norma dell’allegato II, punto 2, lettera d), dell’accordo sulla valutazione in dogana, il comitato tecnico per la valutazione in dogana è incaricato di fornire, su qualsiasi questione riguardante la valutazione in dogana delle merci importate a fini doganali, le informazioni e i pareri richiesti da un membro o dal comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, dell’accordo sulla la valutazione in dogana. Queste informazioni e pareri potranno assumere la forma di pareri consultivi, di commenti o di note esplicative.

(6)

L’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo relativo alle regole in materia di origine istituisce, sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, un comitato tecnico per le regole di origine, che svolge i lavori tecnici di cui all’allegato I dell’accordo relativo alle regole in materia di origine.

(7)

A norma dell’allegato I, punto 1, lettera a), dell’accordo relativo alle regole in materia di origine, il comitato tecnico per le regole di origine può esaminare i problemi tecnici specifici che si presentano nella gestione quotidiana delle regole in materia di origine dei membri ed esprimere pareri consultivi in merito alle soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati.

(8)

A norma dell’allegato I, punto 1, lettera b), dell’accordo relativo alle regole in materia di origine, il comitato tecnico per le regole di origine è incaricato di fornire, su qualsiasi questione riguardante la determinazione dell’origine delle merci, le informazioni e i pareri richiesti da un membro o dal comitato istituito dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo relativo alle regole in materia di origine.

(9)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana per quanto riguarda l’adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi su qualsiasi questione concernente la valutazione delle merci importate a fini doganali al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi dell’accordo sulla valutazione in dogana, in quanto tali atti possono essere tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3) e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4), con riguardo al valore delle merci a fini doganali e alla sua determinazione.

(10)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato tecnico per le regole di origine per quanto riguarda l’adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e atti analoghi, riguardanti la determinazione dell’origine delle merci al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi dell’accordo relativo alle regole in materia di origine, in quanto tali atti possono essere tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 952/2013, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, con riguardo all’origine delle merci e alla sua determinazione.

(11)

È nell’interesse dell’Unione che le posizioni espresse a nome dell’Unione in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana siano stabilite secondo i principi, i criteri e gli orientamenti che disciplinano la valutazione delle merci importate a fini doganali, e che quelle espresse in sede di comitato tecnico per le regole di origine siano stabilite secondo i principi, i criteri e gli orientamenti che disciplinano la determinazione dell’origine delle merci. È altresì nell’interesse dell’Unione che tali posizioni siano stabilite in modo tempestivo al fine di consentire all’Unione di esercitare i suoi diritti in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana e di comitato tecnico per le regole di origine.

(12)

Considerata la natura particolarmente tecnica delle questioni relative alla valutazione delle merci importate a fini doganali e delle questioni relative alla determinazione dell’origine delle merci, l’elevata mole di questioni trattate in occasione delle riunioni annuali del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine, il tempo limitato a disposizione per esaminare i documenti emessi dal segretariato dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e dai membri del comitato tecnico per la valutazione in dogana o del comitato tecnico per le regole di origine, nonché la conseguente necessità che la posizione dell’Unione tenga conto delle nuove informazioni presentate prima o durante le riunioni di tali comitati e agisca di conseguenza, è opportuno adottare le misure necessarie, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE), per la definizione della posizione dell’Unione.

(13)

In considerazione della frequente disponibilità tardiva dei documenti di lavoro prima delle riunioni del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine e al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell’Unione in sede di tali comitati, la Commissione dovrebbe adoperarsi per invitare il segretariato dell’OMD a garantire la disponibilità dei documenti di lavoro conformemente al relativo regolamento interno del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine, in modo che tali documenti siano inviati almeno 30 giorni prima dell’apertura della sessione pertinente.

(14)

Per garantire che il Consiglio possa valutare e, se del caso, rivedere la politica di cui alla presente decisione periodicamente, nonché nello spirito di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancita dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE, la validità della presente decisione dovrebbe essere limitata nel tempo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione, in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana, istituito sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale delle dogane, per quanto riguarda l’adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi riguardanti il valore in dogana delle merci importate a norma dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, e la preparazione di tali atti, è stabilita conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione I dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La definizione della posizione che l’Unione dovrà adottare a norma dell’articolo 1 è effettuata in conformità della specifica di cui alla sezione II dell’allegato.

Articolo 3

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato tecnico per le regole di origine, istituito sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale delle dogane, per quanto riguarda l’adozione di pareri, informazioni e pareri, e atti analoghi, concernenti la determinazione dell’origine delle merci e la preparazione di tali atti a norma dell’accordo sulle regole di origine, è stabilita conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione I dell’allegato della presente decisione.

Articolo 4

La definizione della posizione che l’Unione dovrà adottare a norma dell’articolo 3 è effettuata in conformità della specifica di cui alla sezione II dell’allegato.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025.

Fatto a Lussemburgo, l'11 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


ALLEGATO

I.   

Posizione da adottare a nome dell'unione europea in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell'organizzazione mondiale delle dogane, per quanto riguarda l'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e l'adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e atti analoghi, riguardanti la determinazione dell'origine delle merci a norma dell'accordo sulle regole di origine

1.   PRINCIPI

Nell'ambito dei comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Unione:

a)

promuove, contribuisce alla e facilita la valutazione delle merci importate a fini doganali e l'interpretazione e l'applicazione uniformi dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo sulla valutazione in dogana);

b)

promuove, contribuisce alla e facilita la determinazione dell'origine delle merci e l'interpretazione e l'applicazione uniformi dell'accordo sulle regole di origine (accordo relativo alle regole in materia di origine);

c)

si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi, informazioni o pareri su qualsiasi questione riguardante la valutazione delle merci importate a fini doganali o la determinazione dell'origine delle merci, o di atti analoghi del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine e garantisce che tali atti siano conformi rispettivamente all'accordo sulla valutazione in dogana e all'accordo relativo alle regole in materia di origine;

d)

garantisce che le misure adottate in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana siano coerenti con l'introduzione generale dell'accordo sulla valutazione in dogana e con le note interpretative di cui all'allegato I di tale accordo;

e)

promuove posizioni coerenti con le politiche e le migliori prassi dell'Unione, compreso l'obiettivo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, nonché qualsiasi altro impegno internazionale dell'Unione nel settore interessato.

2.   CRITERI

Le posizioni da adottare a nome dell'Unione:

a)

sono stabilite conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana, all'introduzione generale dello stesso e alle note interpretative di cui all'allegato I dell'accordo sulla valutazione in dogana per quanto riguarda la valutazione delle merci importate a fini doganali;

b)

sono stabilite conformemente all'accordo relativo alle regole in materia di origine per quanto riguarda la determinazione dell'origine delle merci;

c)

tengono conto, se del caso, di quanto segue:

i)

la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di valutazione in dogana delle merci importate e di determinazione dell'origine delle merci,

ii)

gli strumenti precedentemente adottati dal comitato tecnico per la valutazione in dogana o dal comitato tecnico per le regole di origine e ancora applicabili,

iii)

l’ambito giuridico dell'Unione riguardante la valutazione delle merci importate a fini doganali e la determinazione dell'origine delle merci,

iv)

gli strumenti di orientamento relativi alla valutazione delle merci importate a fini doganali sviluppati nell’ambito della sezione relativa alla valutazione doganale del gruppo di esperti doganali,

v)

gli strumenti di orientamento relativi alla determinazione dell'origine delle merci sviluppati nel quadro della sezione relativa all'origine del gruppo di esperti doganali,

vi)

qualsiasi altro atto giuridico o orientamento relativo alla valutazione delle merci importate a fini doganali e alla determinazione dell'origine delle merci elaborato dal Consiglio o dalla Commissione.

3.   ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, se del caso:

a)

per sostenere l'adozione, da parte del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per l'origine delle merci, di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi, informazioni e pareri, o atti analoghi, riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali o la determinazione dell'origine delle merci, al fine di garantire, a livello tecnico, un'interpretazione e un'applicazione uniformi dell'accordo sulla valutazione in dogana e dell'accordo relativo alle regole in materia di origine;

b)

per proporre e preparare, gli strumenti di cui alla lettera a).

II.

Definizione della posizione da adottare nome dell'Unione in sede di comitati tecnici per la valutazione doganale delle merci e per le regole di origine, istituiti sotto gli auspici dell'OMD, per quanto riguarda l'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell'accordo sulla valutazione in dogana, nonché l'adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e atti analoghi, riguardanti la determinazione dell'origine delle merci a norma dell'accordo relativo alle regole in materia di origine

1.

Prima di ogni riunione del comitato tecnico per la valutazione in dogana o del comitato tecnico per l'origine delle merci, durante la quale il comitato tecnico per la valutazione in dogana o il comitato tecnico per l'origine delle merci è chiamato ad adottare pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi, informazioni e pareri, o atti analoghi, che hanno effetti giuridici per l'Unione, si adottano le misure necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni tecniche e di altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione I. Al fine di preservare i diritti e gli interessi dell'Unione in seno all'OMD, la Commissione presta particolare attenzione alla disponibilità di documenti di lavoro conformemente alle norme procedurali del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per l'origine delle merci.

2.

A tal fine e sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione di cui al punto 1, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per l'origine delle merci di cui al punto 1, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione. Il Consiglio esamina i documenti della Commissione nel più breve tempo possibile. Se il Consiglio non approva una parte specifica della proposta, la Commissione non presenterà una posizione dell'Unione al riguardo al comitato tecnico per la valutazione in dogana o al comitato tecnico per l'origine delle merci.

3.

Nei casi in cui la posizione dell'Unione differisca nella sostanza dai pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e atti analoghi proposti nel comitato tecnico per la valutazione in dogana o dai pareri consultivi, dalle informazioni e dai pareri, e atti analoghi, proposti nel comitato tecnico per l'origine delle merci, la Commissione esprime a nome dell'Unione la posizione secondo cui l'atto in questione non raggiunge il consenso necessario per essere adottato dal comitato tecnico per la valutazione in dogana o dal comitato tecnico per l'origine delle merci.

4.

Al fine di preservare i diritti dell'Unione ed evitare una decisione su una questione su cui il Consiglio non sia in grado di raggiungere una posizione prima che i membri del comitato tecnico per la valutazione in dogana o del comitato tecnico per l'origine delle merci siano invitati a esprimere la loro posizione definitiva sull'adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi, informazioni e pareri, e atti analoghi, la Commissione chiede, a nome dell'Unione, che l'atto proposto continui a essere discusso in seno al comitato tecnico per la valutazione in dogana o al comitato tecnico per l'origine delle merci.


21.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/108


DECISIONE (PESC) 2022/657 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 12 aprile 2022

relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell’UE per la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2021/2209 (EUTM Mali/1/2022)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,

vista la decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2013/34/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell’EUTM Mali, comprese quelle relative alla nomina dei comandanti successivi della forza della missione dell’UE per l’EUTM Mali.

(2)

Il 7 dicembre 2021 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2021/2209 (2) relativa alla nomina del generale di brigata Christian RIENER quale comandante della forza della missione dell’UE per l’EUTM Mali.

(3)

Il 15 ottobre 2021 la Cechia ha proposto la nomina del generale di brigata Radek HASALA perché succeda al generale di brigata Christian RIENER quale comandante della forza della missione dell’UE per l’EUTM Mali.

(4)

L’11 marzo 2022 il comitato militare dell’UE ha convenuto di raccomandare che il generale di brigata Radek HASALA succeda al generale di brigata Christian RIENER a decorrere dal 21 giugno 2022.

(5)

È opportuno pertanto adottare una decisione relativa alla nomina del generale di brigata Radek HASALA quale comandante della forza della missione dell’UE per l’EUTM Mali.a partire dal 21 giugno 2022.

(6)

È opportuno abrogare la decisione (PESC) 2021/2209.

(7)

A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il generale di brigata Radek HASALA è nominato comandante della forza della missione dell’UE per la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) con effetto a decorrere dal 21 giugno 2022.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2021/2209 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 21 giugno 2022.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2022

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

D. PRONK


(1)   GU L 14 del 18.1.2013, pag. 19.

(2)  Decisione (PESC) 2021/2209 del comitato politico e di sicurezza, del 7 dicembre 2021, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell’UE per la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2021/1083 (EUTM Mali/2/2021) (GU L 447 del 14.12.2021, pag. 1).


Rettifiche

21.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/110


Rettifica dell’approvazione definitiva (UE, Euratom) 2022/182 del bilancio generale dell’Unione europea per 2022

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 45 del 24 febbraio 2022 )

Pagina 385, Commissione, Riepilogo generale degli stanziamenti (2022 e 2021) e dell’esecuzione (2020). La tabella va letta come segue:

«Titolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2022

Stanziamenti 2021

Esecuzione 2020

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

21

SCUOLE EUROPEE E PENSIONI

2 331 236 116

2 331 236 116

2 411 594 399

2 411 594 399

2 278 998 205,44

2 278 998 205,44

30

RISERVE

2 749 170 382

2 547 838 000

3 118 768 000

2 941 383 000

0,—

0,—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

165 095 032 302

166 182 556 401

162 526 170 932

163 723 947 487

168 909 083 575,48

158 897 336 577,87 ».

 

Di cui riserve (30 02 02)

24 506 411

24 506 411

74 600 000

71 600 000

 

 

Pagina 1127, Commissione, titolo 30, Riserve, Riepilogo generale degli stanziamenti (2022 e 2021) e dell’esecuzione (2020). La tabella va letta come segue:

«TITOLO 30

RISERVE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2022 e 2021) e dell'esecuzione (2020)

Titolo Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2022

Stanziamenti 2021

Esecuzione 2020

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

30 01

RISERVE PER SPESE AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

30 02

RISERVE PER SPESE AMMINISTRATIVE

24 506 411

24 506 411

74 600 000

71 600 000

0,—

0,—

30 03

RISERVA NEGATIVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

30 04

MECCANISMI DI SOLIDARIETÀ (STRUMENTI SPECIALI)

2 749 170 382

2 547 838 000

3 118 768 000

2 941 383 000

0,—

0,—

 

Titolo 30 — Totale

2 773 676 793

2 572 344 411

3 193 368 000

3 012 983 000

0,—

0,—».

Pagina 1132, Commissione, titolo 30, Riserve, capitolo 30 04 — Meccanismi di solidarietà (strumenti speciali). La tabella va letta come segue:

«CAPITOLO 30 04 — MECCANISMI DI SOLIDARIETÀ (STRUMENTI SPECIALI)

Titolo Capitolo Articolo Voce

Linea di bilancio

QF

Stanziamenti 2022

Stanziamenti 2021

Esecuzione 2020

% Pagamenti 2020/2022».

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

30 04

MECCANISMI DI SOLIDARIETÀ (STRUMENTI SPECIALI)

 

 

 

 

 

 

 

 

30 04 01

Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR)

S

1 248 919 000

1 248 919 000

1 223 450 000

1 223 450 000

0,—

0,—

 

30 04 02

Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

S

201 332 382

p.m.

197 385 000

20 000 000

0,—

0,—

 

30 04 03

Riserva di adeguamento alla Brexit

S

1 298 919 000

1 298 919 000

1 697 933 000

1 697 933 000

 

 

 

 

Capitolo 30 04 — Totale

 

2 749 170 382

2 547 838 000

3 118 768 000

2 941 383 000

0,—

0,—

 

Pagina 1133, Commissione, titolo 30, Riserve, Capitolo 30 04, articolo 30 04 02, Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG). La tabella va letta come segue:

«30 04 02   Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2022

Stanziamenti 2021

Esecuzione 2020

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

201 332 382

p.m.

197 385 000

20 000 000

0,—

0,—».


21.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/114


Rettifica del regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 81 del 9 marzo 2022 )

Pagina 3, articolo 1, nelle modifiche al regolamento (UE) n. 833/2014, punto 7):

anziché:

«7)

l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;»,

leggasi:

«7)

l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;».


21.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 119/115


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 385 del 29 ottobre 2021 )

Pagina 332, tabella, seconda colonna, in corrispondenza del codice NC 4016 93 00 come rettificato dalla GU L 414 del 19 novembre 2021,

anziché:

«Giunti»,

leggasi:

«Guarnizioni».

Pagina 479, tabella, seconda colonna, in corrispondenza del codice NC 7011 come rettificato dalla GU L 414 del 19 novembre 2021,

anziché:

«Lampadine e involucri tubolari, aperti, e loro parti, in vetro, senza accessori, per lampade elettriche e sorgenti luminose, tubi catodici o simili:»,

leggasi:

«Involucri di vetro, compresi i bulbi ed i tubi, aperti, e loro parti, senza accessori, per lampade elettriche e sorgenti luminose, tubi catodici o simili:».

Pagina 632, tabella, seconda colonna, in corrispondenza del codice NC 8539 90 10 come rettificato dalla GU L 414 del 19 novembre 2021,

anziché:

«Zoccoli»,

leggasi:

«Basi».