ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 115

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
13 aprile 2022


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione, (rifusione) ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2022/613 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 aprile 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU e l'istituzione di un costo unitario

38

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di Timor Leste

42

 

*

Decisione (UE) 2022/614 del Consiglio, dell’11 febbraio 2022, riguardante la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio

43

 

 

Accordo in forma di scambio di lettere tra l'unione europea e la repubblica di maurizio relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'unione europea e la repubblica di maurizio

45

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE, Euratom) 2022/615 del Consiglio, del 5 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 al fine di migliorare la prevedibilità per gli Stati membri e di chiarire le procedure di risoluzione delle controversie al momento della messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL

51

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/616 della Commissione, dell'8 aprile 2022, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carne de Ávila (IGP)]

59

 

*

Regolamento (UE) 2022/617 della Commissione, del 12 aprile 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di mercurio nel pesce e nel sale ( 1 )

60

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/618 della Commissione, del 12 aprile 2022, che rettifica la versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima ( 1 )

64

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/619 della Commissione, del 12 aprile 2022, che chiude i riesami relativi ai nuovi esportatori del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese per tre produttori esportatori cinesi, istituisce il dazio sulle importazioni di tali produttori e pone termine alla registrazione di dette importazioni

66

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/620 del Consiglio, del 7 aprile 2022, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica federale di Germania

73

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/621 della Commissione, del 7 aprile 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda le norme armonizzate per le autobetoniere, gli apparecchi di sollevamento e altre macchine, redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

75

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/622 della Commissione, del 7 aprile 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 per quanto riguarda le norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica degli apparati per la misura dell’energia elettrica e degli interruttori per installazioni domestiche e similari ( 1 )

85

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/623 della Commissione, dell'11 aprile 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2022) 2454]  ( 1 )

90

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/624 della Commissione, del 12 aprile 2022, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Russia

185

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica al regolamento delegato (UE) 2021/2268 della Commissione del 6 settembre 2021 recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) che offrono una serie di opzioni di investimento, nonché per quanto riguarda l’allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio come opzioni di investimento sottostante con l’accordo transitorio prorogato stabilito in tale articolo ( GU L 455 I del 20.12.2021 )

187

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

13.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 115/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/612 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2022

relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha subito varie e sostanziali modifiche (4). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

In particolare, il regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha modificato il regolamento (UE) n. 531/2012 e ha imposto l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio nell’Unione a decorrere dal 15 giugno 2017, subordinatamente all’utilizzo corretto dei servizi di roaming e alla possibilità di applicare un meccanismo di deroga ai fini della sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, denominata anche «roaming a tariffa nazionale» («roam-like-at-home», «RLAH»). La Commissione ha inoltre effettuato un riesame del mercato del roaming all’ingrosso al fine di valutare le misure necessarie per consentire l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 531/2012. A seguito di tale riesame, è stato adottato il regolamento (UE) 2017/920 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) con l’obiettivo di regolamentare i mercati nazionali del roaming all’ingrosso al fine di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio entro il 15 giugno 2017 senza distorsioni nei mercati nazionali o visitati.

(3)

Il 29 novembre 2019 la Commissione ha pubblicato il suo primo riesame completo del mercato del roaming («la relazione della Commissione»), dal quale è emerso che i viaggiatori in tutta l’Unione hanno ampiamente beneficiato dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio. L’uso di servizi mobili, in particolare dei servizi di chiamata vocale, di SMS o di dati in roaming regolamentati, durante i viaggi nell’Unione è aumentato rapidamente e in maniera massiccia, confermando l’impatto delle norme dell’Unione in materia di roaming. La relazione della Commissione ha concluso che, nonostante il verificarsi di alcune dinamiche concorrenziali sui mercati del roaming al dettaglio e all’ingrosso, le condizioni concorrenziali di base non sono cambiate, e non si prevede che cambino nel prossimo futuro. La regolamentazione dei mercati al dettaglio e all’ingrosso permane pertanto necessaria e non dovrebbe essere abbandonata. In particolare, la relazione della Commissione ha rilevato che, a livello del mercato all’ingrosso, la forte riduzione dei massimali delle tariffe ha contribuito a un’ulteriore riduzione dei prezzi del roaming all’ingrosso a vantaggio degli operatori outbounder netti, vale a dire gli operatori con una clientela che consuma più servizi mobili sulle reti degli operatori partner in altri Stati membri rispetto a quelli consumati dalla clientela degli operatori partner sulla propria rete.

La relazione della Commissione ha preso atto della raccomandazione dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) di abbassare ulteriormente i massimali delle tariffe del roaming all’ingrosso. La Commissione ha analizzato e documentato altresì la necessità di abbassare ulteriormente i massimali delle tariffe del roaming all’ingrosso, valutando inoltre il livello di riduzione che consente agli operatori delle reti ospitanti di recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming all’ingrosso. La relazione della Commissione ha fatto riferimento all’obbligo previsto dal regolamento (UE) n. 531/2012 in virtù del quale i clienti in roaming all’estero hanno accesso agli stessi servizi in altri Stati membri allo stesso prezzo, a condizione che tali servizi possano essere forniti sulla rete ospitante. La relazione della Commissione ha preso atto del recentissimo sviluppo di nuove modalità di commercio del traffico in roaming all’ingrosso, quali le piattaforme di commercio online, che hanno il potenziale di promuovere la concorrenza sul mercato del roaming all’ingrosso e facilitare la negoziazione tra gli operatori. Infine ha rilevato che il mercato non ha utilizzato la vendita separata di servizi di dati in roaming.

(4)

Poiché il regolamento (UE) n. 531/2012 cessa di produrre effetti il 30 giugno 2022, l’obiettivo del presente regolamento è procedere alla sua rifusione introducendo nel contempo nuove misure volte ad accrescere la trasparenza, anche per quanto riguarda l’uso di servizi a valore aggiunto in roaming e l’uso del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili non terrestri, nonché a garantire un’effettiva esperienza di RLAH in termini di qualità del servizio e accesso ai servizi di emergenza in roaming. La validità del presente nuovo regolamento è fissata a 10 anni, fino al 2032, al fine di garantire certezza nel mercato e ridurre al minimo gli oneri normativi. Il presente regolamento introduce l’obbligo per la Commissione di effettuare riesami e presentare relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio nel 2025 e nel 2029, seguite, se del caso, da una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento, qualora gli sviluppi del mercato lo richiedano. A causa dei rapidi sviluppi del mercato e della rapida diffusione delle nuove tecnologie, è auspicabile che la Commissione valuti, in particolare, l’opportunità di presentare una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento in sede di pubblicazione della sua prima relazione nel 2025.

(5)

Le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti che sono responsabili della tutela e della promozione degli interessi dei clienti delle reti mobili che risiedono abitualmente all’interno del loro territorio non sono in grado di controllare il comportamento degli operatori delle reti ospitanti situati in altri Stati membri, da cui dipendono gli stessi clienti quando utilizzano i servizi di roaming internazionale. Tale mancanza di controllo potrebbe ridurre inoltre l’efficacia delle misure adottate dagli Stati membri in base alla loro competenza residua in materia di adozione di norme a tutela dei consumatori.

(6)

Il mercato delle comunicazioni mobili resta frammentato nell’Unione e non esiste una rete mobile che copra tutti gli Stati membri. Di conseguenza, per fornire servizi di comunicazioni mobili ai propri clienti nazionali che viaggiano in altri Stati membri, i fornitori di roaming acquistano servizi di roaming all’ingrosso dagli operatori degli Stati membri visitati o scambiano servizi di roaming all’ingrosso con detti operatori.

(7)

Non si può sostenere l’esistenza di un mercato interno delle telecomunicazioni se sussistono differenze tra i prezzi nazionali e i prezzi di roaming. Pertanto è opportuno eliminare le differenze tra le tariffe nazionali e le tariffe di roaming allo scopo di dar vita a un mercato interno dei servizi di comunicazioni mobili.

(8)

È opportuno utilizzare un approccio armonizzato comune per garantire che gli utenti delle reti pubbliche terrestri di comunicazioni mobili che viaggiano all’interno dell’Unione non paghino prezzi eccessivi per i servizi di roaming all’interno dell’Unione; ciò consentirebbe di promuovere la concorrenza per i servizi di roaming tra i fornitori di roaming, di conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori nonché di preservare gli incentivi all’innovazione e le possibilità di scelta per il consumatore. Tenuto conto della natura transfrontaliera dei servizi in esame, è necessario il suddetto approccio comune per garantire che i fornitori di roaming possano operare in un unico quadro normativo coerente, basato su criteri fissati in modo obiettivo.

(9)

Data la notevole diffusione delle apparecchiature mobili idonee al collegamento a Internet, i servizi di dati in roaming acquistano una significativa rilevanza economica. Tale aspetto è importante sia per gli utenti che per i fornitori di applicazioni e contenuti. Per promuovere lo sviluppo di detto mercato le tariffe del trasporto di dati non dovrebbero ostacolare la crescita, in particolare considerando che si prevede un’accelerazione costante dello sviluppo e del dispiegamento delle reti e dei servizi di prossima generazione e ad alta velocità.

(10)

Le direttive 2002/19/CE (7), 2002/20/CE (8), 2002/21/CE (9), 2002/22/CE (10) e 2002/58/CE (11) del Parlamento europeo e del Consiglio perseguivano l’obiettivo di creare un mercato interno delle comunicazioni elettroniche all’interno dell’Unione, garantendo al contempo un elevato livello di tutela dei consumatori attraverso una concorrenza più intensa. Ad eccezione della direttiva 2002/58/CE, tali direttive sono state abrogate dalla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

La direttiva (UE) 2018/1972 mira a stimolare gli investimenti nelle reti ad altissima capacità e la loro diffusione nell’Unione, nonché a stabilire nuove norme in materia di spettro radio per la connettività mobile e il 5G. La direttiva (UE) 2018/1972 prevede inoltre che le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, nonché il BEREC, la Commissione e gli Stati membri, perseguano, tra l’altro, l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del mercato interno e di promuovere gli interessi dei cittadini dell’Unione. Tale direttiva garantisce tra l’altro che tutti gli utenti finali abbiano accesso a servizi di comunicazione, compresa Internet, a prezzi accessibili, oltre ad aumentare la tutela dei consumatori e la sicurezza per gli utenti e facilitare l’intervento normativo.

(11)

I mercati del roaming all’ingrosso e al dettaglio presentano caratteristiche uniche che giustificano l’adozione di misure eccezionali che vanno al di là dei meccanismi previsti dalla direttiva (UE) 2018/1972.

(12)

È opportuno che il presente regolamento permetta di derogare alle norme altrimenti applicabili in conformità della direttiva (UE) 2018/1972, segnatamente alla norma secondo cui i prezzi praticati per le offerte di servizi dovrebbero essere determinati da accordi commerciali in assenza di un significativo potere di mercato, consentendo in tal modo l’introduzione di obblighi normativi complementari che riflettano le caratteristiche peculiari dei servizi di roaming all’interno dell’Unione.

(13)

Per proteggere i clienti in roaming dall’aumento dei prezzi al dettaglio per i servizi di roaming regolamentati, in particolare i servizi di chiamata vocale, di SMS o di dati in roaming regolamentati, dovuto alle fluttuazioni del tasso di cambio di riferimento di valute diverse dall’euro, uno Stato membro la cui moneta non è l’euro dovrebbe utilizzare una media nel tempo di vari tassi di cambio di riferimento per determinare i sovrapprezzi massimi applicabili nella propria valuta. Ove le tariffe massime non siano espresse in euro, i valori applicabili dovrebbero essere determinati nella pertinente valuta applicando la media nel tempo di vari tassi di cambio di riferimento pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (Gazzetta ufficiale) alla data precisata nel presente regolamento. Ove non vi sia alcuna pubblicazione alla data precisata, i tassi di cambio di riferimento applicabili dovrebbero essere quelli pubblicati nella prima Gazzetta ufficiale successiva a tale data e contenente i suddetti tassi di cambio di riferimento. Al fine di allineare la determinazione dei valori in valute diverse dall’euro alla norma applicata per le comunicazioni intra-UE in conformità del regolamento (UE) 2015/2120, le tariffe massime in valute diverse dall’euro dovrebbero essere determinate applicando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea il 15 gennaio, il 15 febbraio e il 15 marzo dell’anno civile di riferimento nella Gazzetta ufficiale. Le tariffe massime così calcolate per il 2022 dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 15 maggio 2023.

(14)

Per consentire lo sviluppo di un mercato dei servizi di roaming più efficiente, integrato e competitivo non dovrebbero esistere restrizioni che impediscano alle imprese di negoziare in modo efficace l’accesso all’ingrosso al fine di fornire servizi di roaming, anche per le comunicazioni di tipo da machina a macchina. Gli ostacoli all’accesso a tali servizi di roaming all’ingrosso, dovuti alle differenze nel potere negoziale e nel grado di proprietà dell’infrastruttura da parte delle imprese, dovrebbero essere eliminati. A tal fine, gli accordi di roaming all’ingrosso dovrebbero rispettare il principio della neutralità tecnologica e garantire che tutti gli operatori abbiano pari ed eque opportunità di accesso a tutte le reti e tecnologie disponibili, come pure rispettare il principio che siffatti accordi siano negoziati in buona fede per consentire ai fornitori di roaming di offrire servizi di roaming al dettaglio equivalenti ai servizi offerti a livello nazionale. Il presente regolamento non dovrebbe limitare la libertà di concludere accordi di roaming all’ingrosso soltanto con gli operatori che dispongono delle reti più avanzate, fatto salvo il rispetto dei requisiti di qualità del servizio al dettaglio previsti dal presente regolamento. Gli operatori che vogliono ottenere l’accesso all’ingrosso al roaming dovrebbero avere la libertà di negoziare i loro accordi di roaming all’ingrosso in funzione delle loro esigenze commerciali e dell’interesse superiore degli utenti finali. Pertanto, nel corso della transizione verso le reti e le tecnologie di comunicazione mobile di prossima generazione, i fornitori di roaming dovrebbero garantire gradualmente un accesso al roaming all’ingrosso che consenta la prestazione di servizi di roaming al dettaglio in altri Stati membri a condizioni contrattuali equivalenti a quelle del loro Stato membro di origine, conformemente agli obiettivi del RLAH. I fornitori di roaming dovrebbero offrire servizi di roaming al dettaglio equivalenti ai servizi di comunicazione mobile che offrono a livello nazionale ove esista una copertura diffusa o in presenza di offerte competitive per l’accesso a tali reti e tecnologie di comunicazione mobile di prossima generazione nello Stato membro visitato, conformemente agli orientamenti del BEREC per l’accesso all’ingrosso al roaming.

Gli operatori di reti mobili virtuali (mobile virtual network operators — MVNO) e i rivenditori di servizi di comunicazioni mobili che non dispongono di un’infrastruttura di rete propria forniscono tipicamente servizi di roaming sulla base di accordi commerciali di roaming all’ingrosso conclusi con i rispettivi operatori di reti mobili ospitanti nello stesso Stato membro. Tuttavia le trattative commerciali potrebbero non lasciare agli MVNO e ai rivenditori margine sufficiente per stimolare la concorrenza attraverso tariffe più basse. L’eliminazione di tali ostacoli e il riequilibrio del potere negoziale tra gli MVNO o tra i rivenditori e gli operatori di reti mobili grazie a un obbligo di accesso e massimali all’ingrosso dovrebbero agevolare lo sviluppo di servizi e di offerte di roaming alternativi e innovativi all’interno dell’Unione a favore dei clienti. La direttiva (UE) 2018/1972 non offre una soluzione a tale problema tramite l’imposizione di obblighi agli operatori che dispongono di un significativo potere di mercato.

(15)

È pertanto opportuno prevedere un obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso all’ingrosso alle reti pubbliche di comunicazioni mobili al fine di fornire servizi di roaming. Tale accesso dovrebbe corrispondere alle esigenze dei soggetti che richiedono l’accesso. Gli utenti finali di servizi che richiedono tecnologie moderne e servizi di roaming al dettaglio dovrebbero poter beneficiare in roaming della stessa qualità del servizio di cui beneficiano a livello nazionale. Un obbligo di accesso all’ingrosso al roaming dovrebbe pertanto garantire che i soggetti che richiedono l’accesso possano replicare i servizi al dettaglio offerti a livello nazionale, salvo qualora gli operatori di reti mobili cui è richiesto di fornire l’accesso possano dimostrare che è tecnicamente impossibile farlo. Si intendono tecnicamente fattibili i parametri in base ai quali l’operatore della rete ospitante offre i servizi mobili ai propri clienti nazionali. A norma del pertinente accordo di roaming all’ingrosso e fatti salvi gli obblighi al dettaglio di cui al presente regolamento, è auspicabile che l’operatore della rete ospitante garantisca che ai clienti in roaming sulla propria rete non si applichino condizioni meno vantaggiose di quelle offerte ai propri clienti nazionali, ad esempio in termini di qualità del servizio, come la velocità disponibile. L’accesso dovrebbe essere rifiutato esclusivamente sulla base di criteri obiettivi, quali la fattibilità tecnica e la necessità di preservare l’integrità della rete.

L’operatore della rete ospitante non dovrebbe rifiutare o limitare l’accesso sulla base di considerazioni commerciali in modo tale da limitare l’erogazione di servizi di roaming concorrenti. In caso di rifiuto dell’accesso, la parte lesa dovrebbe poter ricorrere alla procedura di risoluzione delle controversie di cui al presente regolamento. Per garantire condizioni eque è opportuno che l’accesso all’ingrosso per la fornitura di servizi di roaming sia concesso in conformità degli obblighi normativi stabiliti nel presente regolamento applicabili a livello del mercato all’ingrosso e tenga conto dei diversi elementi di costo necessari per la fornitura di tale accesso. Un approccio normativo coerente all’accesso all’ingrosso per la fornitura di servizi di roaming dovrebbe contribuire ad evitare distorsioni tra gli Stati membri. È opportuno che il BEREC, in coordinamento con la Commissione e in collaborazione con le pertinenti parti interessate, metta a punto orientamenti relativi all’accesso all’ingrosso per la fornitura di servizi di roaming.

(16)

Un obbligo di accesso all’ingrosso al roaming dovrebbe comprendere la fornitura di servizi diretti di roaming all’ingrosso nonché la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso destinati alla rivendita da parte di terzi. L’obbligo di accesso all’ingrosso al roaming dovrebbe comprendere anche l’obbligo per gli operatori di reti mobili di permettere agli MVNO e ai rivenditori l’acquisto di servizi di roaming all’ingrosso regolamentati da aggregatori all’ingrosso che offrono un punto di accesso unico e una piattaforma standard per gli accordi di roaming in tutta l’Unione. Per garantire che gli operatori forniscano ai fornitori di roaming l’accesso a tutte le risorse necessarie per l’accesso diretto all’ingrosso al roaming nonché per l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming entro un termine ragionevole, è opportuno pubblicare un’offerta di riferimento contenente le condizioni generali per l’accesso diretto all’ingrosso al roaming e l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming. La pubblicazione dell’offerta di riferimento non dovrebbe impedire trattative commerciali tra il soggetto che richiede l’accesso e il fornitore di accesso per la definizione del livello di prezzo dell’accordo finale di fornitura all’ingrosso oppure di servizi supplementari di accesso all’ingrosso che vanno al di là di quelli necessari per l’accesso diretto all’ingrosso al roaming e l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming.

(17)

Un obbligo di accesso all’ingrosso al roaming dovrebbe comprendere l’accesso a tutti gli elementi necessari per consentire la fornitura di servizi di roaming, ovvero: elementi della rete e risorse correlate; pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; sistemi di informazione o banche dati per i preordini, la fornitura, l’ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; servizi di conversione del numero o sistemi che svolgono funzioni analoghe; reti mobili e servizi di rete virtuale.

(18)

Se i soggetti che richiedono l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming richiedono l’accesso a risorse o servizi in aggiunta a quanto necessario per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio, gli operatori di reti mobili possono applicare tariffe eque e ragionevoli per tali risorse o servizi. Tali risorse o servizi supplementari potrebbero essere, tra l’altro, servizi a valore aggiunto, software e sistemi di informazione supplementari o modalità di fatturazione.

(19)

L’articolo 109 della direttiva (UE) 2018/1972 prevede che gli Stati membri garantiscano che tutti gli utenti finali possano accedere gratuitamente ai servizi di emergenza tramite le comunicazioni di emergenza al centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) più idoneo. Tale direttiva prevede altresì che gli Stati membri provvedano affinché l’accesso da parte degli utenti finali con disabilità ai servizi di emergenza sia disponibile tramite le comunicazioni di emergenza, anche quando viaggiano all’interno dell’Unione, e che tale accesso sia equivalente a quello degli altri utenti finali. Tali modalità di accesso potrebbero includere un servizio di testo in tempo reale o un servizio di conversazione globale a norma della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), o altri servizi di comunicazione non vocale, come ad esempio servizi di SMS, di messaggistica o video attraverso applicazioni di emergenza, o servizi di ritrasmissione, che gli Stati membri impiegano tenendo conto degli obblighi previsti dal diritto dell’Unione e delle capacità e delle attrezzature tecniche del sistema PSAP nazionale. L’attuazione delle modalità di accesso ai servizi di emergenza disponibili per gli utenti con disabilità in roaming e la fornitura delle informazioni sulla localizzazione del chiamante dovrebbero basarsi, quanto più possibile, su norme o specifiche europee. È opportuno che tali norme siano promosse dalla Commissione e dagli Stati membri in collaborazione con gli organismi europei di normalizzazione e altri organismi competenti.

Spetta agli Stati membri determinare quali tipologie di comunicazioni di emergenza sono tecnicamente fattibili per garantire ai clienti in roaming l’accesso ai servizi di emergenza. Al fine di garantire che i clienti in roaming abbiano accesso alle comunicazioni di emergenza alle condizioni di cui all’articolo 109 della direttiva (UE) 2018/1972, gli operatori delle reti ospitanti dovrebbero includere nell’offerta di riferimento informazioni in merito alle tipologie di comunicazioni di emergenza obbligatorie e tecnicamente fattibili per garantire l’accesso ai clienti in roaming a norma delle misure nazionali nello Stato membro visitato. Gli accordi di roaming all’ingrosso dovrebbero inoltre includere informazioni sui parametri tecnici per garantire l’accesso ai servizi di emergenza, anche per i clienti in roaming con disabilità, nonché per garantire la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante, comprese le informazioni derivate da dispositivi mobili, allo PSAP più idoneo nello Stato membro visitato. Tali informazioni dovrebbero consentire al fornitore di roaming di identificare e fornire gratuitamente la comunicazione di emergenza e la trasmissione della localizzazione del chiamante.

(20)

Determinate condizioni possono essere incluse nelle offerte di riferimento al fine di consentire agli operatori di reti mobili di impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming. In particolare, qualora l’operatore della rete ospitante abbia fondati motivi di ritenere che sussista un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore di roaming o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, esso dovrebbe poter esigere che il fornitore di roaming fornisca — in forma aggregata e nel pieno rispetto dei requisiti dell’Unione e nazionali in materia di protezione dei dati — informazioni che permettano di determinare se una quota significativa di clienti di tale fornitore si trovi in una situazione di roaming permanente o vi sia utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, come le informazioni sulla quota di clienti con consumo nazionale irrilevante rispetto al consumo in roaming. Inoltre l’interruzione di accordi di roaming all’ingrosso al fine di impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming dovrebbe essere effettuata soltanto laddove misure meno rigorose non siano riuscite ad affrontare la situazione. Tale interruzione dovrebbe essere subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC qualora sia stato consultato.

Le misure meno rigorose possono consistere nel fissare tariffe all’ingrosso più elevate che non superino le tariffe massime all’ingrosso previste dal presente regolamento per volumi superiori a un volume aggregato specificato nell’accordo. Tali tariffe all’ingrosso più elevate dovrebbero essere stabilite in anticipo o a partire dal momento in cui l’operatore della rete ospitante abbia constatato e informato l’operatore della rete d’origine che, sulla base di criteri obiettivi, sussiste un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore di roaming o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming. Le misure meno rigorose possono altresì consistere nell’impegno dell’operatore della rete d’origine ad adottare o rivedere le politiche di utilizzo corretto applicabili ai propri clienti conformemente agli atti di esecuzione adottati in conformità del presente regolamento, o nella possibilità per l’operatore della rete ospitante di chiedere una revisione dell’accordo di roaming all’ingrosso. In un’ottica di trasparenza, l’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe rendere pubbliche le informazioni concernenti le domande di autorizzazione all’interruzione degli accordi di roaming all’ingrosso, nel rispetto della riservatezza degli affari.

(21)

Per permettere lo sviluppo di mercati più efficienti, integrati e competitivi dei servizi di roaming, nel negoziare l’accesso all’ingrosso al roaming ai fini della fornitura di servizi di roaming al dettaglio, gli operatori dovrebbero poter negoziare regimi tariffari all’ingrosso innovativi, non direttamente connessi ai volumi effettivamente consumati, ad esempio pagamenti forfettari, impegni immediati o accordi di roaming all’ingrosso in base alla capacità, oppure regimi tariffari che riflettano le variazioni della domanda nell’arco dell’anno. Fatte salve le limitazioni al roaming permanente di cui al presente regolamento, le comunicazioni da macchina a macchina, vale a dire i servizi che comportano il trasferimento automatico di dati e informazioni tra apparecchi o applicazioni di software con intervento umano limitato o inesistente, non sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento o dai pertinenti obblighi di accesso all’ingrosso al roaming stabiliti dal presente regolamento, comprese le disposizioni sull’utilizzo corretto dei servizi di roaming e la possibilità per gli operatori di reti mobili di includere nelle loro offerte di riferimento condizioni per impedire l’uso permanente dei servizi di roaming regolamentati o l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming. Il roaming permanente è tuttavia oggetto di negoziati commerciali e può essere concordato da due operatori partner in un accordo di roaming all’ingrosso. Per permettere lo sviluppo di mercati più efficienti e competitivi per le comunicazioni da macchina a macchina, ci si attende che, sempre più spesso, gli operatori di reti mobili rispondano, accogliendole, a tutte le richieste ragionevoli di accordi di roaming all’ingrosso a condizioni ragionevoli e che consentano esplicitamente il roaming permanente per le comunicazioni da macchina a macchina.

Essi dovrebbero essere in grado di concludere accordi di roaming all’ingrosso flessibili che consentano servizi di roaming all’ingrosso e di applicare regimi tariffari che non siano basati sul volume dei dati consumati, ma siano invece basati su fattori alternativi, ad esempio sul numero di macchine collegate al mese. In tale contesto, in caso di controversia transnazionale, le parti interessate dovrebbero poter ricorrere alla procedura di risoluzione delle controversie di cui all’articolo 27 della direttiva (UE) 2018/1972. Le parti negoziali dovrebbero avere la possibilità di concordare di non applicare le tariffe massime di roaming all’ingrosso regolamentate per la durata degli accordi di roaming all’ingrosso. Questo escluderebbe la possibilità per le parti di chiedere successivamente l’applicazione di tariffe massime all’ingrosso basate sul volume al consumo effettivo, come previsto dal presente regolamento. Ciò non dovrebbe pregiudicare gli obblighi di fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati. La relazione della Commissione prende inoltre atto del recentissimo sviluppo di nuove modalità di commercio del traffico in roaming all’ingrosso, quali le piattaforme di commercio online, che hanno il potenziale di facilitare il processo di negoziazione tra gli operatori. L’uso di strumenti analoghi potrebbe contribuire a rafforzare la concorrenza sul mercato del roaming all’ingrosso e ridurre ulteriormente le tariffe effettive all’ingrosso applicate.

(22)

Il regolamento (UE) n. 531/2012 prevede che gli operatori non possano precludere agli utenti finali l’accesso ai servizi di dati in roaming regolamentati forniti sulla rete ospitante da un fornitore alternativo di roaming. Questa misura strutturale, introdotta tramite l’obbligo relativo alla vendita separata di servizi di dati in roaming, è tuttavia diventata inefficace a seguito dell’introduzione del RLAH. Inoltre, in assenza di una diffusione sul mercato, tale obbligo non sembra più pertinente. Le disposizioni che impongono agli operatori di garantire la vendita separata di servizi di dati in roaming al dettaglio non dovrebbero pertanto più applicarsi.

(23)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione di norme dettagliate concernenti l’applicazione di politiche di utilizzo corretto e la metodologia per la valutazione della sostenibilità della fornitura di servizi di roaming al dettaglio a prezzi nazionali, nonché la domanda che deve essere presentata da un fornitore di roaming ai fini di tale valutazione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). Fino all’adozione di tali misure di esecuzione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione (15) dovrebbe continuare ad applicarsi.

(24)

Per tutelare gli interessi dei clienti in roaming è opportuno imporre obblighi normativi sia all’ingrosso sia al dettaglio, poiché l’esperienza ha dimostrato che le riduzioni dei prezzi all’ingrosso dei servizi di roaming all’interno dell’Unione non si traducono necessariamente in prezzi al dettaglio più bassi per il roaming, in quanto mancano incentivi in tal senso. D’altra parte, un’azione volta a ridurre il livello dei prezzi al dettaglio che non affronti la questione del livello dei costi all’ingrosso connessi alla fornitura di tali servizi rischierebbe di perturbare il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di roaming e non permetterebbe un rafforzamento della concorrenza.

(25)

L’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio in conformità del regolamento (UE) 2015/2120 era necessaria per realizzare e favorire il funzionamento di un mercato unico digitale in tutta l’Unione. Tuttavia tale regolamento non era, da solo, sufficiente a garantire il corretto funzionamento del mercato del roaming. Il presente regolamento dovrebbe contribuire a che l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio non incida sui modelli di determinazione dei prezzi nei mercati nazionali.

(26)

Il pertinente prezzo al dettaglio nazionale dovrebbe essere pari alla tariffa nazionale al dettaglio per unità. Tuttavia, in situazioni in cui non esistono specifici prezzi al dettaglio nazionali che possano servire da base per un servizio di roaming al dettaglio regolamentato (ad esempio in caso di piani tariffari nazionali illimitati, pacchetti o tariffe nazionali che non includono i dati), si dovrebbe ritenere che il prezzo al dettaglio nazionale sia lo stesso meccanismo di tariffazione applicabile al cliente che consumi il piano tariffario nazionale nello Stato membro di tale cliente.

(27)

In caso di roaming all’interno dell’Unione, i clienti in roaming dovrebbero poter utilizzare i servizi al dettaglio cui si abbonano e beneficiare dello stesso livello di qualità del servizio di cui beneficiano nel proprio paese. A tal fine, e in conformità agli obblighi di accesso all’ingrosso stabiliti dal presente regolamento, i fornitori di roaming e gli operatori di reti mobili dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che i servizi di roaming al dettaglio regolamentati siano forniti alle stesse condizioni che si applicherebbero qualora fossero consumati a livello nazionale. Ad esempio, se la velocità massima disponibile dei dati della rete ospitante è pari o superiore alla velocità massima disponibile offerta a livello nazionale dal fornitore di roaming, quest’ultimo non dovrebbe offrire una velocità inferiore alla velocità massima disponibile fornita a livello nazionale. Se la velocità massima disponibile dei dati della rete ospitante è inferiore alla velocità massima disponibile offerta a livello nazionale dal fornitore di roaming, quest’ultimo non dovrebbe offrire una velocità inferiore alla velocità massima disponibile della rete ospitante. Qualora sulla rete ospitante sia disponibile una nuova generazione di reti o tecnologia di rete, il fornitore di roaming non dovrebbe limitare il servizio di roaming a una generazione di reti o a una tecnologia di rete precedente a quella offerta a livello nazionale. Inoltre, in particolare durante la transizione verso le reti e le tecnologie di comunicazione mobile di prossima generazione, se l’attuazione di tali reti e tecnologie da parte del fornitore di roaming e dell’operatore della rete ospitante non sono comparabili, il fornitore di roaming può offrire il servizio di roaming al dettaglio regolamentato con la tecnologia di comunicazione mobile esistente. Le considerazioni commerciali che comportano una riduzione della qualità dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati, come la riduzione della larghezza di banda per ridurre i volumi di roaming, dovrebbero essere vietate. Gli operatori dovrebbero adottare misure ragionevoli per ridurre al minimo ogni indebito ritardo nei trasferimenti tra le reti di comunicazioni mobili, fatto salvo l’articolo 28 della direttiva (UE) 2018/1972. Le amministrazioni e gli operatori nazionali possono concludere accordi di coordinamento dello spettro e garantire la copertura, almeno lungo i corridoi 5G e gli assi di trasporto terrestre.

(28)

I fornitori di roaming dovrebbero poter applicare «politiche di utilizzo corretto» al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al prezzo al dettaglio nazionale applicabile. Le «politiche di utilizzo corretto» dovrebbero riguardare solo l’utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati da parte dei clienti in roaming, come l’utilizzo da parte dei clienti in roaming di tali servizi in uno Stato membro diverso da quello del loro fornitore nazionale per scopi diversi dal viaggio occasionale. Le misure di attuazione relative all’applicazione delle politiche di utilizzo corretto dovrebbero assicurare che tale obiettivo non sia eluso dai fornitori di roaming per perseguire altri scopi a scapito dei clienti in roaming che compiono viaggi occasionali. In casi di forza maggiore dovuti a circostanze quali pandemie, chiusura temporanea delle frontiere o catastrofi naturali che involontariamente prolungano il periodo di soggiorno temporaneo del cliente in roaming in un altro Stato membro, i fornitori di roaming dovrebbero innalzare il limite di utilizzo corretto applicabile per un periodo adeguato, su richiesta giustificata del cliente in roaming. Una politica di utilizzo corretto dovrebbe consentire ai clienti del fornitore di roaming di consumare volumi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, al prezzo al dettaglio nazionale applicabile, che sono coerenti con i rispettivi piani tariffari. Le misure di attuazione relative all’applicazione delle politiche di utilizzo corretto dovrebbero tenere conto dei numerosi e diversi modelli di viaggio occasionale dei clienti in roaming, al fine di garantire che le politiche di utilizzo corretto non costituiscano un ostacolo a un’effettiva esperienza di RLAH da parte di tali clienti.

(29)

Nel riesaminare i suoi atti di esecuzione la Commissione, previa consultazione del BEREC, dovrebbe valutare in che misura le condizioni di mercato, i modelli di consumo e di viaggio, l’evoluzione e la convergenza dei prezzi nonché il rischio rilevabile di distorsione della concorrenza consentirebbero una fornitura sostenibile di servizi di roaming a prezzi nazionali per i viaggi occasionali, e la possibilità di limitare l’applicazione e gli effetti delle misure nel quadro di una politica di utilizzo corretto a casi eccezionali.

(30)

In circostanze specifiche ed eccezionali, qualora un fornitore di roaming non sia in grado di recuperare i suoi costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati dalle sue entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di tali servizi, detto fornitore di roaming dovrebbe poter chiedere l’autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo al fine di assicurare la sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale. La valutazione della sostenibilità del modello di tariffazione nazionale dovrebbe essere basata sui pertinenti fattori oggettivi specifici per il fornitore di roaming, inclusi le variazioni oggettive tra fornitori di roaming nello Stato membro interessato e il livello dei prezzi e delle entrate nazionali. Questo può verificarsi ad esempio per i modelli nazionali di tariffazione forfettaria al dettaglio degli operatori che presentano importanti squilibri negativi del traffico, laddove il prezzo unitario nazionale implicito è basso e anche le entrate globali dell’operatore sono basse rispetto all’onere dei costi del roaming, o nei casi in cui il prezzo unitario implicito è basso e il consumo effettivo o previsto di servizi di roaming è alto. Per evitare che il modello di tariffazione nazionale dei fornitori di roaming sia reso insostenibile da tali problemi di recupero dei costi, con il rischio di incidere sensibilmente sull’evoluzione dei prezzi nazionali (il cosiddetto «effetto materasso»), i fornitori di roaming, previa autorizzazione dell’autorità nazionale di regolamentazione, dovrebbero in tali circostanze poter applicare un sovrapprezzo ai servizi di roaming al dettaglio regolamentati solo nella misura necessaria per recuperare tutti i pertinenti costi della fornitura di tali servizi.

(31)

A tal fine, i costi sostenuti per fornire servizi di roaming al dettaglio regolamentati dovrebbero essere determinati in riferimento alle tariffe effettive di roaming all’ingrosso applicate al traffico in roaming in uscita del fornitore di roaming interessato eccedente il traffico in roaming in entrata, nonché in riferimento a una riserva ragionevole per i costi congiunti e comuni. Le entrate generate dai servizi di roaming al dettaglio regolamentati dovrebbero essere determinate in riferimento alle entrate ai livelli di prezzi nazionali imputabili al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, in base ai prezzi unitari o come percentuale di una tariffa forfettaria, in modo da riflettere le rispettive percentuali effettive e previste del consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati da parte dei clienti all’interno dell’Unione e del consumo nazionale. Si dovrebbe tener conto anche del consumo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati e del consumo nazionale da parte dei clienti del fornitore di roaming, nonché del livello di concorrenza, prezzi ed entrate nel mercato nazionale e di qualsiasi rischio rilevabile che il roaming ai prezzi al dettaglio nazionali incida sensibilmente sull’evoluzione di tali prezzi.

(32)

Il regolamento (UE) n. 531/2012 stabilisce che, qualora un fornitore di roaming applichi un sovrapprezzo per il consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati eccedente qualsiasi limite previsto dalla politica di utilizzo corretto, la somma del prezzo al dettaglio nazionale e degli eventuali sovrapprezzi applicati per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate, per l’invio di SMS in roaming regolamentati o per servizi di dati in roaming regolamentati non deve superare l’importo di, rispettivamente, 0,19 EUR al minuto, 0,06 EUR per SMS e 0,20 EUR per megabyte utilizzato. Poiché le norme sul RLAH si applicano effettivamente dal 15 giugno 2017, tale disposizione non è più necessaria.

(33)

Conformemente al principio «chi chiama paga», i clienti delle reti mobili non pagano per la ricezione di chiamate nazionali sulla rete mobile e il costo della terminazione della chiamata nella rete della parte chiamata è coperto dalla tariffa al dettaglio della parte chiamante. La convergenza delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili tra gli Stati membri dovrebbe consentire l’applicazione dello stesso principio alle chiamate in roaming al dettaglio regolamentate. A norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, la Commissione ha stabilito, mediante il regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione (16), una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione per i servizi mobili al fine di ridurre l’onere normativo atto ad affrontare in modo coerente in tutta l’Unione i problemi di concorrenza per la terminazione delle chiamate vocali all’ingrosso. Il regolamento delegato (UE) 2021/654 prevede un percorso di riduzione delle tariffe (glide path) di tre anni: le tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione devono essere pari a 0,7 cent di EUR nel 2021, 0,55 cent di EUR nel 2022, 0,4 cent di EUR nel 2023 e devono raggiungere la tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione di 0,2 cent di EUR a partire dal 2024. Nelle situazioni di cui al presente regolamento in cui è consentito ai fornitori di roaming di applicare un sovrapprezzo per i servizi di roaming al dettaglio regolamentati, il sovrapprezzo applicato per le chiamate in roaming regolamentate ricevute non dovrebbe superare la tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione fissata dalla Commissione per l’anno corrispondente nel regolamento delegato (UE) 2021/654. Se la Commissione conclude successivamente che non è più necessario fissare una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione, qualsiasi sovrapprezzo applicato per le chiamate in roaming regolamentate ricevute non dovrebbe superare la tariffa fissata nell’ultimo atto delegato adottato a norma dell’articolo 75 della direttiva (UE) 2018/1972.

(34)

Qualora i fornitori di servizi di roaming regolamentati all’interno dell’Unione apportino modifiche alle tariffe di roaming al dettaglio e alle politiche di utilizzo del roaming che le accompagnano per conformarsi ai requisiti del presente regolamento, tali modifiche non dovrebbero creare un diritto di recesso dal contratto al dettaglio per i clienti delle reti mobili nell’ambito delle leggi nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972.

(35)

Un contratto al dettaglio che includa qualsiasi tipo di servizio di roaming al dettaglio regolamentato dovrebbe precisare, in modo chiaro e comprensibile, le caratteristiche di tale servizio, compreso il livello previsto di qualità del servizio. Sebbene i fornitori di roaming non esercitino un controllo sulle reti ospitanti, i servizi di roaming forniti sono soggetti all’accordo di roaming all’ingrosso con l’operatore della rete ospitante. Pertanto, al fine di rafforzare la posizione dei clienti in roaming, i fornitori di roaming dovrebbero comunicare in modo chiaro ai loro clienti nel contratto al dettaglio in che modo la qualità dei servizi di roaming può differire nella pratica dai servizi consumati a livello nazionale. I fornitori di roaming dovrebbero inoltre spiegare, nella misura del possibile, in che modo altri fattori pertinenti possono incidere sulla qualità del servizio, quali la velocità, la latenza e la disponibilità dei servizi di roaming o di altri servizi in roaming, a causa della disponibilità di determinate tecnologie, della copertura o della variazione dovuta a fattori esterni quali la topografia. Tale contratto al dettaglio dovrebbe altresì includere informazioni chiare e comprensibili sulla procedura di reclamo disponibile qualora la qualità del servizio non corrisponda ai termini del contratto al dettaglio. Il fornitore di roaming dovrebbe gestire eventuali reclami al riguardo in modo tempestivo ed efficace.

(36)

Al fine di garantire che i clienti in roaming siano adeguatamente informati in merito alla qualità del loro servizio di roaming, i fornitori di roaming dovrebbero pubblicare le informazioni pertinenti sulle loro pagine web. A tal fine dovrebbero includere informazioni sui motivi per cui il servizio di roaming può essere offerto a condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle offerte a livello nazionale. Tali informazioni dovrebbero contenere, in particolare, una spiegazione chiara e comprensibile delle possibili deviazioni significative dalle velocità massime di caricamento e scaricamento pubblicizzate o stimate offerte a livello nazionale e del modo in cui tali deviazioni possono incidere sul servizio di roaming cui il cliente si abbona. Le informazioni potrebbero inoltre comprendere una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui eventuali limitazioni del volume, la velocità, le generazioni di reti e le tecnologie di rete disponibili e altri parametri di qualità del servizio possono avere un impatto pratico sul servizio di dati in roaming, in particolare sull’utilizzo di contenuti, applicazioni e servizi in roaming.

(37)

Talvolta i clienti in roaming e gli operatori del paese d’origine si vedono addebitare costi elevati a causa della mancanza di trasparenza sui numeri utilizzati per i servizi a valore aggiunto in tutta l’Unione e sui prezzi all’ingrosso applicati per i servizi a valore aggiunto, fatto salvo l’articolo 97 della direttiva (UE) 2018/1972. Le comunicazioni a determinati numeri utilizzati per fornire servizi a valore aggiunto, ad esempio i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo, i numeri a chiamata gratuita o i numeri a costi condivisi, sono soggette a particolari condizioni tariffarie a livello nazionale. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla quota tariffaria addebitata per la fornitura di servizi a valore aggiunto, ma unicamente alle tariffe per il collegamento a detti servizi. Il principio del RLAH potrebbe creare nei clienti in roaming l’aspettativa che le comunicazioni verso tali numeri in roaming non comportino costi più elevati rispetto alla situazione nazionale. Per le comunicazioni in roaming non è tuttavia sempre così. I clienti in roaming devono far fronte a costi più elevati, anche quando effettuano chiamate a numeri che sono gratuiti quando le chiamate sono effettuate a livello nazionale. Ciò potrebbe minare la fiducia dei clienti nell’utilizzo del telefono in roaming e comportare costi imprevisti in bolletta, con un impatto negativo sull’effettiva esperienza di RLAH. A livello del mercato al dettaglio, ciò è dovuto principalmente all’insufficiente livello di trasparenza riguardo alle tariffe più elevate che possono essere applicate per le comunicazioni verso i numeri utilizzati per i servizi a valore aggiunto. È pertanto opportuno introdurre misure volte a sensibilizzare in merito al rischio di fatture elevate e ad accrescere la trasparenza riguardo alle condizioni concernenti le comunicazioni verso i numeri utilizzati per i servizi a valore aggiunto. A tal fine, i clienti in roaming dovrebbero essere informati nel contratto al dettaglio e ricevere notifiche e avvertimenti tempestivi, di facile comprensione e gratuiti in merito al fatto che le comunicazioni verso i numeri per i servizi a valore aggiunto in roaming possono comportare costi aggiuntivi. La procedura volta a disattivare la fatturazione di terzi di cui all’allegato VI della direttiva (UE) 2018/1972, se disponibile, può essere applicata a situazioni di roaming.

(38)

Il funzionamento dei mercati del roaming all’ingrosso dovrebbe consentire agli operatori di recuperare tutti i costi della fornitura di servizi di roaming all’ingrosso regolamentati, compresi i costi congiunti e comuni. Il modello di costo utilizzato ai fini del processo di riesame ha tenuto nella massima considerazione gli investimenti effettuati dagli operatori per fornire servizi mobili in roaming, quali il costo dello spettro, il costo delle attrezzature e gli investimenti in infrastrutture, come pure dell’infrastruttura sviluppata dagli operatori e della tecnologia che si prevede dominerà i consumi fino al prossimo riesame. Il riesame previsto per il 2025 si baserà su un nuovo modello di costi, che terrà nella massima considerazione gli sviluppi tecnologici osservati nel periodo transitorio. In questo modo si dovrebbero mantenere gli incentivi a investire nelle reti ospitanti ed evitare distorsioni della concorrenza interna nei mercati visitati dovute all’arbitraggio normativo degli operatori che sfruttano le misure correttive relative all’accesso all’ingrosso al roaming per competere nei mercati nazionali visitati.

(39)

Alla luce degli obiettivi del presente regolamento di garantire la continuità della concorrenza e la protezione degli utenti finali, il presente regolamento dovrebbe fissare massimali delle tariffe del roaming all’ingrosso che riflettano l’evoluzione dei costi sostenuti dagli operatori per la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso. Il modello di costo utilizzato ai fini del processo di riesame, cui si fa riferimento nella valutazione d’impatto effettuata ai fini del presente regolamento, dimostra che i costi sostenuti dagli operatori sono gradualmente diminuiti e continuano a diminuire. In considerazione del calendario previsto per il riesame dei massimali all’ingrosso sulla base delle due relazioni che la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2029, le tariffe massime all’ingrosso dovrebbero diminuire sulla base di un percorso di riduzione delle tariffe (glide path), tenendo conto delle pertinenti stime dei costi e dei probabili sviluppi del mercato nel periodo compreso tra il 2022 e il 2027.

(40)

I costi per la fornitura dei servizi di roaming all’ingrosso, compresi i costi congiunti e comuni, sono stati stimati sulla base di diverse fonti: la prima è un modello generale di costi per i servizi di roaming all’ingrosso utilizzato ai fini del processo di riesame, che ha stimato i costi sostenuti da un operatore efficiente nella fornitura di servizi di roaming all’ingrosso. Il risultato del modello di costi consente di analizzare i costi, per ogni anno in ciascuno Stato membro, in base a diversi scenari e ipotesi negli anni in cui stima i costi. Il modello di costi si è basato sui dati trasmessi dagli operatori ed è stato successivamente confermato dalle autorità nazionali di regolamentazione competenti. Anche la stagionalità è stata presa in considerazione per gli Stati membri in grado di dimostrare che essa ha inciso sul dimensionamento della rete degli operatori. Durante tutto il periodo in cui è stato sviluppato il modello di costi sono stati consultati gli operatori, il BEREC e le autorità nazionali di regolamentazione. La valutazione dei costi si è basata anche sulle attuali tariffe di roaming all’ingrosso nell’Unione e ha tenuto conto della prevista adozione futura di tecnologie di rete aggiornate, in linea con le indicazioni ricevute dal BEREC nei suoi pareri.

(41)

Per quanto riguarda le norme sulle tariffe all’ingrosso, gli obblighi normativi a livello dell’Unione dovrebbero essere mantenuti, in quanto qualsiasi misura che consenta il RLAH in tutta l’Unione senza affrontare la questione del livello dei costi all’ingrosso connessi alla fornitura di servizi di roaming all’ingrosso rischierebbe di perturbare il mercato interno dei servizi di roaming e non stimolerebbe la concorrenza. Tariffe all’ingrosso a un livello adeguato dovrebbero favorire una concorrenza sostenibile, anche da parte di nuovi operatori, piccole e medie imprese e start-up.

(42)

Le tariffe massime all’ingrosso dovrebbero fungere da livello di salvaguardia e dovrebbero garantire che gli operatori possano recuperare i costi, compresi i costi congiunti e comuni. Dovrebbero inoltre consentire la fornitura diffusa e sostenibile di RLAH e lasciare al tempo stesso un margine per le trattative commerciali tra gli operatori.

(43)

Il fatto che alcuni operatori di reti mobili fatturino le chiamate in roaming all’ingrosso sulla base di intervalli minimi di durata che vanno fino a 60 secondi, e non al secondo, come normalmente avviene per altre interconnessioni all’ingrosso, crea una distorsione della concorrenza tra tali operatori e gli operatori che applicano metodi di fatturazione diversi e pregiudica l’applicazione coerente delle tariffe massime all’ingrosso di cui al presente regolamento. Ciò comporta inoltre spese supplementari che, aumentando i costi all’ingrosso, influiscono negativamente sulle tariffe per i servizi di chiamata vocale in roaming al dettaglio. È quindi opportuno esigere che gli operatori di reti mobili fatturino al secondo le chiamate in roaming all’ingrosso regolamentate.

(44)

Per garantire che i clienti in roaming abbiano accesso ininterrotto, effettivo e gratuito ai servizi di emergenza, le reti ospitanti non dovrebbero applicare ai fornitori di roaming tariffe all’ingrosso connesse ad alcun tipo di comunicazioni di emergenza.

(45)

Per migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio dei servizi di roaming e per aiutare i clienti in roaming a decidere come usare le loro apparecchiature mobili mentre si trovano all’estero, è opportuno che i fornitori di servizi di comunicazioni mobili forniscano ai propri clienti in roaming informazioni gratuite sulle tariffe di roaming loro applicabili quando utilizzano servizi di roaming in uno Stato membro visitato. Dato che alcuni gruppi di clienti potrebbero essere ben informati sulle tariffe di roaming, i fornitori di roaming dovrebbero prevedere la possibilità di rinunciare facilmente a tale messaggio automatico. Ai clienti in roaming dovrebbe inoltre essere inviato un messaggio di testo contenente un link di accesso gratuito a una pagina web creata dal fornitore di roaming con informazioni dettagliate sui tipi di servizi, in particolare chiamate e SMS, che possono comportare costi più elevati, fatto salvo l’articolo 97 della direttiva (UE) 2018/1972. I clienti in roaming dovrebbero essere pienamente informati, in modo chiaro, di tutte le tariffe applicabili ai numeri a chiamata gratuita in roaming. Inoltre i fornitori di roaming dovrebbero offrire attivamente ai propri clienti, a condizione che questi ultimi si trovino nell’Unione, su richiesta e gratuitamente, informazioni supplementari sulle tariffe al minuto, per messaggio SMS o per megabyte di dati, IVA inclusa, per effettuare o ricevere chiamate vocali e per inviare e ricevere messaggi SMS e MMS e per altri servizi di trasmissione di dati nello Stato membro visitato.

(46)

Un cliente in roaming può connettersi a una rete pubblica non terrestre di comunicazioni mobili, ad esempio a bordo delle navi marittime (servizi MCV), di cui alla decisione 2010/166/UE della Commissione (17), o a bordo degli aeromobili (servizi MCA), di cui alla decisione 2008/294/CE della Commissione (18), e usufruire dei servizi forniti attraverso tipi di reti radio diverse dalle reti terrestri per mezzo di dispositivi specifici installati a bordo. Tali servizi sono spesso accessibili nelle acque internazionali o a bordo di aeromobili. Le tariffe addebitate ai clienti in roaming quando si collegano, intenzionalmente o involontariamente, a reti non terrestri sono significativamente più elevate rispetto alle tariffe per i servizi di roaming regolamentati. I clienti in roaming sono abituati a beneficiare del RLAH e a utilizzare servizi di roaming a prezzi nazionali. A causa dell’assenza di un approccio coerente in materia di trasparenza e di misure di salvaguardia per le connessioni alle reti non terrestri, i clienti in roaming sono maggiormente esposti al rischio di costi imprevisti in bolletta. È pertanto opportuno introdurre misure di trasparenza e di salvaguardia supplementari per le connessioni alle reti non terrestri, come quelle a bordo di navi marittime e aeromobili.

I fornitori di roaming dovrebbero adottare provvedimenti ragionevoli per applicare tali misure di trasparenza e di salvaguardia. Tali provvedimenti potrebbero comprendere misure di gestione della rete, limiti finanziari, un meccanismo di rinuncia al servizio o misure equivalenti. In particolare, dovrebbero includere misure volte a garantire che siano fornite informazioni adeguate in modo chiaro e comprensibile, onde consentire ai clienti in roaming di evitare attivamente tali casi di roaming involontario. I fornitori di roaming che offrono un meccanismo di rinuncia al servizio dovrebbero informare i clienti in roaming circa le limitazioni dell’adesione istantanea al servizio o della riattivazione istantanea dello stesso, come il rischio che, senza la loro connessione alla rete, non siano in grado di riattivare la connessione a una rete non terrestre. I fornitori di roaming dovrebbero informare i loro clienti in roaming della possibilità di rinunciare manualmente e istantaneamente al roaming sul loro dispositivo portatile attraverso le impostazioni o attivando la modalità «aereo». Nella misura del possibile, nel pianificare e gestire le loro reti, i fornitori di roaming dovrebbero mirare a dare priorità alle connessioni alle reti terrestri per ridurre al minimo il rischio di connessione involontaria a reti non terrestri. Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei clienti in roaming, quando questi si collegano a reti pubbliche di comunicazioni mobili non terrestri, i fornitori di servizi di comunicazioni mobili dovrebbero fornire ai loro clienti in roaming informazioni su eventuali costi aggiuntivi applicati, mediante messaggi di testo gratuiti, ogniqualvolta si stabilisca una connessione a una tale rete.

(47)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire, in relazione ai servizi di roaming al dettaglio regolamentati, requisiti specifici in materia di trasparenza allineati alle condizioni specifiche tariffarie e di volume applicabili in seguito all’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio. In particolare, è opportuno prevedere che ai clienti in roaming siano notificati, in modo tempestivo, facilmente comprensibile, e gratuito, la politica di utilizzo corretto applicabile, quando è consumato interamente il volume applicabile di chiamate vocali, SMS o servizi di dati in roaming regolamentati corrispondente a un utilizzo corretto, gli eventuali sovrapprezzi e il consumo accumulato dei servizi di dati in roaming regolamentati.

(48)

I clienti che vivono in regioni frontaliere non dovrebbero ricevere fatture inutilmente elevate a causa di un roaming involontario. I fornitori di roaming dovrebbero pertanto adottare tutti i provvedimenti ragionevoli per ridurre al minimo il rischio di roaming involontario e tutelare i propri clienti dal rischio di incorrere in spese di roaming mentre si trovano nel loro Stato membro. Tali provvedimenti dovrebbero includere limiti finanziari, meccanismi per rinunciare al roaming su una rete al di fuori dell’Unione, ove tecnicamente fattibile, o misure equivalenti. Tali provvedimenti dovrebbero includere in particolare misure volte a garantire che siano fornite informazioni adeguate in modo chiaro e comprensibile, per dare la possibilità ai clienti di impedire attivamente tali casi di roaming involontario. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti responsabili della salvaguardia e della promozione degli interessi dei clienti che risiedono abitualmente nel loro territorio vigilino sulle situazioni in cui i clienti sono confrontati a problemi di pagamento delle tariffe di roaming mentre si trovano ancora nel loro Stato membro e che adottino gli opportuni provvedimenti per attenuare il problema.

(49)

È inoltre opportuno stabilire misure volte a garantire la trasparenza delle tariffe al dettaglio per tutti i servizi di dati in roaming, anche per la connessione a reti pubbliche di comunicazioni mobili non terrestri, in particolare per eliminare il problema dei costi imprevisti in bolletta, che costituisce un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno, e per offrire ai clienti in roaming gli strumenti necessari a monitorare e controllare la spesa sostenuta per tali servizi. Analogamente, non dovrebbero esservi ostacoli allo sviluppo di applicazioni o tecnologie che possano sostituirsi o costituire un’alternativa ai servizi di roaming, compresa tra l’altro la tecnologia Wi-Fi.

(50)

Inoltre, per evitare costi imprevisti in bolletta, i fornitori di roaming dovrebbero stabilire uno o più limiti massimi finanziari o di volume per le spese da pagare per tutti i servizi di dati in roaming, espressi nella valuta in cui è emessa la fattura al cliente in roaming, che dovrebbero proporre gratuitamente a tutti i propri clienti in roaming, tramite apposita notifica in un formato mediatico che può essere nuovamente consultato in un momento successivo, quando stanno per raggiungere tale limite. Una volta raggiunto detto limite massimo tali servizi non dovrebbero essere più forniti o addebitati ai clienti, a meno che essi non richiedano esplicitamente la continuazione di tali servizi conformemente alle modalità e alle condizioni indicate nella notifica. In tal caso, i clienti dovrebbero ricevere gratuitamente una conferma in un formato mediatico che può essere nuovamente consultato in un momento successivo. Ai clienti in roaming dovrebbe essere offerta la possibilità di rinunciare ai precitati limiti massimi finanziari o di volume entro un ragionevole periodo di tempo o di scegliere di non averne nessuno. Salvo altrimenti indicato dai clienti, dovrebbe essere applicato loro un regime standard di limite massimo.

(51)

Queste misure mirate alla trasparenza dovrebbero essere considerate la tutela minima per i clienti in roaming e non dovrebbero precludere ai fornitori di roaming la possibilità di offrire una vasta gamma di altri strumenti per aiutare i clienti a prevedere e controllare la spesa per i servizi di dati in roaming.

(52)

Anche i clienti con schede ricaricabili possono vedersi addebitare costi imprevisti per l’utilizzo di servizi di dati in roaming. Per tale motivo, le disposizioni relative al limite d’interruzione del servizio dovrebbero applicarsi anche a tali clienti.

(53)

I consumatori non sempre distinguono tra l’accesso ai servizi di comunicazione elettronica in roaming, ossia quando gli utenti finali accedono a tali servizi negli Stati membri visitati, e le comunicazioni intra-UE, in particolare quando i consumatori situati nel proprio Stato membro d’origine effettuano chiamate o inviano SMS a un altro Stato membro. Sebbene il roaming e le comunicazioni intra-UE costituiscano due mercati distinti e separati, è possibile tracciare alcuni parallelismi tra di essi dal punto di vista dei consumatori. A decorrere dal 15 maggio 2019 ogni prezzo al dettaglio, IVA esclusa, applicato ai consumatori per le comunicazioni intra-UE regolamentate non supera l’importo massimo di 0,19 EUR al minuto per le chiamate e di 0,06 EUR per SMS. Con la proroga delle misure sul RLAH introdotte dal presente regolamento, che contrastano il rischio che i consumatori siano dissuasi dalle comunicazioni transfrontaliere e mirano a consentire la creazione di un mercato interno, risulterebbe opportuno esaminare lo sviluppo del mercato delle comunicazioni intra-UE. A tal fine, le misure esistenti andrebbero valutate alla luce dell’applicazione della direttiva (UE) 2018/1972, in particolare, delle norme sui servizi di comunicazione interpersonale, e dell’introduzione di tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione, che è una componente della struttura dei costi delle comunicazioni intra-UE. La Commissione, con il sostegno del BEREC, dovrebbe valutare gli effetti delle misure esistenti introdotte dal regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e determinare se e in quale misura permanga la necessità di ridurre i massimali al fine di proteggere i consumatori. Tale valutazione dovrebbe aver luogo almeno un anno prima della scadenza di tali misure, il 14 maggio 2024.

(54)

Esistono disparità considerevoli tra le tariffe di roaming regolamentate all’interno dell’Unione e le tariffe di roaming addebitate ai clienti quando si recano al di fuori dell’Unione, che sono significativamente più elevate dei prezzi all’interno dell’Unione, dove i sovrapprezzi del roaming sono applicati solo in via eccezionale in seguito all’abolizione delle tariffe di roaming al dettaglio. In assenza di un approccio coerente in materia di misure di trasparenza e di salvaguardia per quanto concerne il roaming al di fuori dell’Unione, i consumatori non sono certi dei propri diritti e sono quindi spesso disincentivati a utilizzare i servizi mobili quando si trovano all’estero. La comunicazione di informazioni trasparenti ai consumatori potrebbe non soltanto aiutarli a decidere in che modo utilizzare le loro apparecchiature mobili quando viaggiano all’estero (sia all’interno che all’esterno dell’Unione), ma anche aiutarli nella scelta tra i fornitori di roaming. È pertanto necessario affrontare il problema dell’assenza di trasparenza e della tutela dei consumatori applicando determinate misure di trasparenza e di salvaguardia anche ai servizi di roaming forniti al di fuori dell’Unione. Tali misure dovrebbero rendere più agevole la concorrenza e migliorare il funzionamento del mercato interno.

(55)

I cittadini dell’Unione sostengono tariffe di roaming molto elevate quando si servono di servizi di roaming al dettaglio in paesi terzi. È pertanto opportuno incoraggiare le iniziative volte a ridurre le tariffe di roaming per i servizi di roaming tra l’Unione e i paesi terzi su base di reciprocità. In particolare, gli utenti finali nelle regioni frontaliere esterne dell’Unione trarrebbero grande beneficio da tariffe di roaming più basse con i paesi terzi limitrofi.

(56)

Se l’operatore della rete ospitante nel paese terzo visitato non consente al fornitore di roaming di monitorare in tempo reale l’utilizzo da parte dei suoi clienti, il fornitore di roaming non dovrebbe essere tenuto a indicare i limiti massimi finanziari o di volume per tutelare i clienti.

(57)

I fornitori di roaming dovrebbero informare i clienti in roaming della possibilità di accedere gratuitamente ai servizi di emergenza chiamando il numero unico di emergenza europeo «112» e utilizzando modalità alternative di accesso tramite le comunicazioni di emergenza tecnicamente fattibili per essere utilizzate dai clienti in roaming, in particolare da quelli con disabilità. Le modalità alternative di accesso tramite le comunicazioni di emergenza consentono ai clienti in roaming, in particolare ai clienti in roaming con disabilità, di accedere ai servizi di emergenza tramite modalità diverse dalle chiamate. Modalità alternative di accesso possono ad esempio essere garantite tramite applicazioni di emergenza, messaggistica o servizi di ritrasmissione o tramite il testo in tempo reale o la conversazione globale attuati a norma dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/882. Le informazioni sulle modalità di accesso dovrebbero essere fornite mediante un SMS che informi il cliente in roaming della possibilità di accedere gratuitamente ai servizi di emergenza chiamando il numero unico di emergenza europeo «112» e che fornisca un link a una pagina web dedicata, accessibile gratuitamente e che sia conforme alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), descrivendo, in modo facilmente comprensibile, i mezzi alternativi di accesso ai servizi di emergenza nello Stato membro visitato e indicando solo i mezzi di accesso tecnicamente fattibili per l’uso da parte dei clienti in roaming. La pagina web dedicata dovrebbe contenere informazioni nella lingua in cui il fornitore di roaming comunica con il cliente in roaming.

(58)

L’articolo 110 della direttiva (UE) 2018/1972 impone agli Stati membri di provvedere affinché i loro sistemi di allarme pubblico trasmettano allarmi pubblici agli utenti finali interessati, vale a dire agli utenti finali situati nelle zone geografiche potenzialmente colpite da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso durante il periodo di allarme, compresi gli utenti finali in roaming. Le tecnologie attualmente disponibili consentono alle autorità nazionali di inviare allarmi pubblici ai clienti in roaming interessati senza che sia necessario un intervento preventivo da parte del cliente in roaming, come ad esempio scaricare un’applicazione. Tuttavia, in alcuni Stati membri sono utilizzate applicazioni mobili di allarme pubblico che consentono di inviare agli utenti finali informazioni esaurienti, talvolta in aggiunta alle tecnologie precedentemente menzionate. Negli Stati membri in cui il link a tale applicazione mobile nazionale di allarme pubblico è fornito nella banca dati dei mezzi di accesso ai servizi di emergenza obbligatori in ciascuno Stato membro, istituita a norma del presente regolamento, i fornitori di roaming dovrebbero comunicare ai clienti in roaming il link a tale applicazione. L’informazione dovrebbe essere fornita nella lingua in cui il fornitore di roaming comunica con il cliente in roaming. Con riferimento al preambolo della direttiva (UE) 2018/1972, la Commissione valuterà le possibilità atte a consentire ai clienti in roaming interessati di ricevere allarmi pubblici emessi dalle autorità nazionali competenti anche attraverso un’applicazione mobile quando viaggiano all’interno dell’Unione, attraverso un sistema di allarme pubblico unico a livello di Unione che integri i sistemi di allarme pubblico nazionali.

(59)

Le serie di numeri, comprese quelle utilizzate per i servizi a valore aggiunto, sono stabilite nei piani di numerazione nazionali e non sono armonizzate a livello dell’Unione. Gli operatori potrebbero pertanto non essere in grado di riconoscere anticipatamente le serie di numeri dei servizi a valore aggiunto in tutti i paesi. Le serie di numeri utilizzate per i servizi a valore aggiunto sono soggette a particolari condizioni tariffarie a livello nazionale e in molti casi le loro tariffe di terminazione non sono regolamentate. Sebbene i fornitori di roaming ne siano consapevoli, il livello delle tariffe all’ingrosso loro addebitato potrebbe essere comunque inaspettatamente elevato. In uno scenario di roaming, gli operatori non sono in grado di affrontare la questione perché non dispongono di informazioni sulle serie di numeri utilizzate per i servizi a valore aggiunto in tutta l’Unione. Per affrontare questo problema il BEREC dovrebbe istituire e mantenere una banca dati unica e sicura a livello dell’Unione per le serie di numeri dei servizi a valore aggiunto. La banca dati è concepita come uno strumento di trasparenza che consentirà alle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, ad altre autorità competenti, nonché agli operatori di avere un accesso diretto alle informazioni sulle serie di numeri che possono generare costi più elevati (tariffe di terminazione) in tutti gli Stati membri. Si tratta di un passo intermedio necessario per accrescere la trasparenza a livello del mercato al dettaglio, in quanto la banca dati potrebbe essere utilizzata per informare i clienti in roaming in merito ai tipi di servizi che possono essere soggetti a tariffe più elevate in roaming. Al fine di migliorare la protezione dei consumatori e la trasparenza, la banca dati dovrebbe poter contenere informazioni supplementari, ad esempio sulle tariffe associate alle serie di numeri per i servizi a valore aggiunto, ad esempio tariffe al minuto o per azione. Tali informazioni sulle tariffe potrebbero essere messe a disposizione sulla pagina web dedicata che fornisce informazioni sui servizi a valore aggiunto. Il BEREC dovrebbe stabilire le procedure tramite le quali le autorità competenti devono fornire e aggiornare le informazioni nella banca dati per le serie di numeri dei servizi a valore aggiunto istituita a norma del presente regolamento.

(60)

Il BEREC dovrebbe istituire e mantenere un’unica banca dati a livello dell’Unione dei mezzi di accesso ai servizi di emergenza che sono obbligatori e tecnicamente fattibili per essere utilizzati dagli utenti finali in roaming in ciascuno Stato membro. La banca dati ha lo scopo di aiutare gli operatori nazionali, le autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, altre autorità competenti a essere informati di tutti questi mezzi di accesso ai servizi di emergenza dispiegati nell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero poter aggiornare la banca dati con il link all’applicazione mobile di allarme pubblico nazionale, se del caso. Il BEREC dovrebbe stabilire le procedure tramite le quali le autorità competenti devono fornire e aggiornare le informazioni richieste a norma del presente regolamento.

(61)

Qualora gli Stati membri assegnino ad autorità competenti diverse dalle autorità nazionali di regolamentazione alcuni compiti relativi alla protezione degli utenti finali, ad esempio per quanto riguarda gli obblighi di informazione per i contratti al dettaglio, la trasparenza o la risoluzione del contratto, le prerogative di tali autorità competenti per i compiti in questione riguardano tutte le parti del contratto al dettaglio, compresi i diritti e gli obblighi relativi al roaming. Fatta salva l’assegnazione dei compiti ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972, è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, altre autorità competenti cui sono affidati i compiti previsti da detta direttiva dispongano dei poteri necessari per monitorare, sorvegliare e far rispettare nel proprio territorio gli obblighi previsti dal presente regolamento. Esse dovrebbero altresì monitorare l’evoluzione dei prezzi dei servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati per i clienti in roaming all’interno dell’Unione, inclusi, se del caso, i costi specifici connessi alle chiamate in roaming effettuate e ricevute nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione e la necessità di garantire che tali costi possano essere adeguatamente recuperati a livello del mercato all’ingrosso e che le tecniche di direzione del traffico non siano utilizzate per limitare la scelta a scapito dei clienti. Tali autorità dovrebbero anche garantire che le parti interessate dispongano di informazioni aggiornate sull’applicazione del presente regolamento e pubblicare i risultati di tale monitoraggio ogni sei mesi. Le informazioni dovrebbero essere fornite separatamente per quanto riguarda i clienti con contratto aziendale, i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili.

(62)

Il roaming all’interno di un paese nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione, in cui le licenze di telefonia mobile sono distinte da quelle rilasciate sul resto del territorio nazionale, potrebbe beneficiare di riduzioni tariffarie equivalenti a quelle praticate sul mercato interno dei servizi di roaming. L’attuazione del presente regolamento non dovrebbe dare luogo a un trattamento meno favorevole, in termini di prezzo, per i clienti che utilizzano servizi di roaming all’interno di un paese rispetto a quelli che utilizzano servizi di roaming all’interno dell’Unione. A tal fine, le autorità nazionali possono adottare misure supplementari coerenti con il diritto dell’Unione.

(63)

Pur sempre assicurando la riservatezza degli affari, per monitorare e sorvegliare l’applicazione del presente regolamento e gli sviluppi nei mercati del roaming all’ingrosso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere il diritto di richiedere informazioni sugli accordi di roaming all’ingrosso che non prevedono l’applicazione di tariffe massime di roaming all’ingrosso. Tali autorità dovrebbero inoltre essere autorizzate a richiedere informazioni sull’adozione e sull’applicazione di condizioni degli accordi di roaming all’ingrosso volte a impedire il roaming permanente e a prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming che viaggiano all’interno dell’Unione.

(64)

Qualora i fornitori di servizi mobili dell’Unione ritengano che i vantaggi dell’interoperabilità e della connettività da punto a punto (end-to-end) per i loro clienti siano pregiudicati dall’interruzione, o dal rischio di interruzione, degli accordi di roaming stipulati con operatori di reti mobili in un altro Stato membro, o non siano in grado di fornire ai loro clienti servizi in un altro Stato membro a causa della mancanza di un accordo con almeno un fornitore di servizi di rete all’ingrosso, le autorità nazionali di regolamentazione, o altre autorità competenti nelle situazioni di cui all’articolo 61, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva (UE) 2018/1972, dovrebbero avvalersi, se del caso, dei poteri di cui all’articolo 61 di detta direttiva per assicurare un accesso e un’interconnessione adeguati, tenendo conto degli obiettivi stabiliti all’articolo 3 di tale direttiva, in particolare contribuire allo sviluppo del mercato interno favorendo la fornitura, la disponibilità e l’interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da punto a punto.

(65)

La specifica regolamentazione dei prezzi applicabile ai servizi di roaming all’ingrosso comporta l’applicazione di un massimale generale dell’Unione a un prodotto composito che può comprendere anche altri tipi di input per l’accesso all’ingrosso al roaming e l’interconnessione, tra cui in particolare quelli soggetti a regolamentazione nazionale o, potenzialmente, transfrontaliera. In proposito, secondo le previsioni le divergenze nella regolamentazione di tali input a livello dell’Unione dovrebbero diminuire, in particolare a causa delle misure supplementari adottate in conformità della direttiva (UE) 2018/1972 ai fini di una maggiore coerenza degli approcci normativi. Nel frattempo, qualsiasi controversia tra operatori delle reti ospitanti e altri operatori sulle tariffe applicate a tali input regolamentati necessari per la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso dovrebbe essere affrontata tenendo conto del parere del BEREC, qualora sia stato consultato, in conformità degli specifici obblighi normativi applicabili al roaming e della direttiva (UE) 2018/1972.

(66)

È necessario monitorare e riesaminare periodicamente il funzionamento dei mercati del roaming all’ingrosso e la loro interrelazione con i mercati del roaming al dettaglio, tenendo conto del progresso tecnologico, degli sviluppi concorrenziali e dei flussi di traffico. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio due relazioni, seguite, se del caso, da una proposta legislativa. In tali relazioni la Commissione dovrebbe, in particolare, valutare se il RLAH abbia un impatto sull’evoluzione dei piani tariffari disponibili sui mercati al dettaglio. Tale valutazione dovrebbe riguardare, da un lato, l’introduzione di eventuali piani tariffari che includano solamente servizi nazionali ed escludano totalmente i servizi di roaming al dettaglio, pregiudicando in tal modo l’obiettivo stesso del RLAH, e, dall’altro, l’eventuale riduzione della disponibilità di piani tariffari forfettari, che potrebbe altresì rappresentare una perdita per i consumatori e compromettere gli obiettivi del mercato unico digitale.

Le relazioni della Commissione dovrebbero, in particolare, analizzare in che misura i sovrapprezzi eccezionali del roaming al dettaglio sono stati autorizzati dalle autorità nazionali di regolamentazione, la capacità degli operatori delle reti d’origine di mantenere la sostenibilità dei loro modelli di tariffazione nazionali e la capacità degli operatori delle reti ospitanti di recuperare i costi sostenuti secondo principi di efficienza per la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso regolamentati. Le relazioni della Commissione dovrebbero inoltre valutare quanto segue: come è garantito, a livello del mercato all’ingrosso, l’accesso alle diverse tecnologie di rete e generazioni di reti; le informazioni sulle tariffe all’ingrosso per i servizi di dati; il livello di utilizzo delle piattaforme di commercio e di strumenti analoghi per il commercio del traffico all’ingrosso; l’evoluzione del roaming da macchina a macchina; i problemi persistenti a livello del mercato al dettaglio per quanto riguarda i servizi a valore aggiunto; l’applicazione delle misure in materia di comunicazioni di emergenza; le misure di trasparenza in materia di roaming nei paesi terzi e sulle reti mobili pubbliche non terrestri volte a prevenire il roaming involontario; l’efficacia degli obblighi di qualità del servizio previsti dal presente regolamento; e la misura in cui i clienti sono correttamente informati nei loro contratti al dettaglio circa questi obblighi e possono beneficiare di una vera esperienza di RLAH. Inoltre, le relazioni della Commissione dovrebbero valutare l’impatto che l’introduzione e l’attuazione di nuove tecnologie, nonché le pandemie e le calamità naturali, hanno sul mercato del roaming. Al fine di consentire la presentazione di tali relazioni per valutare in che modo i mercati del roaming si adattano alle norme sul RLAH, è opportuno raccogliere dati sufficienti sul funzionamento di tali mercati successivamente all’attuazione delle suddette norme.

(67)

Al fine di valutare l’evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all’interno dell’Unione e di riferire periodicamente sulle variazioni delle tariffe effettive di roaming all’ingrosso per il traffico sbilanciato tra fornitori di servizi di roaming, il BEREC dovrebbe continuare a raccogliere dati presso le autorità nazionali di regolamentazione. Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di coordinarsi con altre autorità competenti. Tali dati dovrebbero includere le tariffe effettive applicate rispettivamente al traffico bilanciato e al traffico sbilanciato, unitamente ai volumi di traffico effettivi per i pertinenti servizi di roaming. La raccolta di dati atti a consentire il monitoraggio e la valutazione dell’impatto dei cambiamenti nei comportamenti di viaggio e nei modelli di consumo, come ad esempio i cambiamenti causati da pandemie, è fondamentale ai fini dell’analisi richiesta nelle relazioni previste dal presente regolamento. Il BEREC dovrebbe inoltre raccogliere dati sui casi in cui le parti di un accordo di roaming all’ingrosso hanno deciso di non applicare le tariffe massime di roaming all’ingrosso o hanno attuato, a livello del mercato all’ingrosso, misure volte a impedire il roaming permanente o a prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all’interno dell’Unione. Sulla base dei dati raccolti con un livello sufficiente di granularità, il BEREC dovrebbe riferire regolarmente sulla relazione tra i prezzi al dettaglio, le tariffe all’ingrosso e i costi all’ingrosso per i servizi di roaming. Entro il 30 giugno 2027 la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata su quanto riferito regolarmente dal BEREC, seguita, se del caso, da una proposta legislativa. Il BEREC dovrebbe inoltre raccogliere i dati necessari per consentire il monitoraggio degli elementi da valutare da parte della Commissione nelle relazioni a norma del presente regolamento.

(68)

Nel medio termine, l’agevolazione del roaming da macchina a macchina (M2M) e dell’Internet degli oggetti (IoT) dovrebbe essere riconosciuta quale fattore importante ai fini della digitalizzazione delle imprese dell’Unione e dovrebbe basarsi sulle politiche pertinenti dell’Unione in settori come la sanità, l’energia, l’ambiente e i trasporti. La Commissione dovrebbe valutare periodicamente il ruolo del roaming nel mercato della connettività M2M e nel mercato dell’IoT. Se del caso, la Commissione dovrebbe inoltre formulare raccomandazioni, previa consultazione del BEREC. Il BEREC dovrebbe altresì raccogliere i dati necessari per consentire il monitoraggio degli elementi da valutare nelle relazioni della Commissione sullo sviluppo del roaming M2M e dei dispositivi IoT di cui al presente regolamento, tenendo in considerazione le soluzioni di connettività cellulare basate su frequenze esenti da licenza.

(69)

La Commissione, il BEREC, le autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, le altre autorità competenti interessate dovrebbero assicurare pienamente la riservatezza degli affari nella condivisione di informazioni ai fini del riesame, del monitoraggio e della sorveglianza dell’applicazione del presente regolamento. Il rispetto dei requisiti in materia di riservatezza degli affari non dovrebbe pertanto impedire alle autorità nazionali di regolamentazione di condividere tempestivamente informazioni riservate a tali fini.

(70)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire stabilire un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili che viaggiano all’interno dell’Unione non paghino prezzi eccessivi rispetto alle tariffe competitive nazionali per i servizi di roaming all’interno dell’Unione, e accrescere la trasparenza e la protezione dei consumatori, come pure garantire la sostenibilità della fornitura di servizi di roaming al dettaglio a prezzi nazionali nonché un’effettiva esperienza di RLAH in termini di qualità del servizio e accesso ai servizi di emergenza in roaming, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(71)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(72)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 20 aprile 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili che viaggiano all’interno dell’Unione non paghino prezzi eccessivi rispetto alle tariffe competitive nazionali per i servizi di roaming all’interno dell’Unione quando effettuano e ricevono chiamate, inviano e ricevono SMS e utilizzano servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto.

Il presente regolamento contribuisce in tal modo al buon funzionamento del mercato interno, conseguendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori, protezione dei dati e della vita privata e fiducia, promuovendo la concorrenza, l’indipendenza e la trasparenza sul mercato e offrendo incentivi all’innovazione, possibilità di scelta ai consumatori e integrazione alle persone con disabilità, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Il presente regolamento fissa le condizioni di accesso all’ingrosso alle reti pubbliche di comunicazioni mobili al fine di fornire servizi di roaming regolamentati. Esso si applica sia alle tariffe praticate all’ingrosso dagli operatori di rete che alle tariffe praticate al dettaglio dai fornitori di roaming.

2.   Il presente regolamento stabilisce altresì norme volte ad accrescere la trasparenza e a migliorare l’erogazione di informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di roaming, ivi compresi gli utenti di servizi di roaming non regolamentati nei paesi terzi. Il regolamento accresce inoltre la trasparenza per gli utenti di servizi di roaming non regolamentati quando si connettono a una rete pubblica non terrestre di comunicazioni mobili, ad esempio a bordo di navi o di aeromobili, se del caso.

3.   Le tariffe massime di cui al presente regolamento sono espresse in euro.

4.   Ove le tariffe massime a norma degli articoli da 8 a 11 siano espresse in valute diverse dall’euro, i valori sono determinati in tali valute applicando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea il 15 gennaio, il 15 febbraio e il 15 marzo dell’anno civile di riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per le tariffe massime, i limiti in valute diverse dall’euro sono rivisti annualmente a decorrere dal 2023. I limiti rivisti annualmente in tali valute si applicano a decorrere dal 15 maggio.

5.   Il presente regolamento non pregiudica l’assegnazione di compiti alle autorità nazionali di regolamentazione e alle altre autorità competenti a norma della direttiva (UE) 2018/1972, comprese le responsabilità per l’attuazione della parte III, titolo III, di tale direttiva.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva (UE) 2018/1972.

2.   In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le definizioni seguenti:

a)

«fornitore di roaming»: un’impresa che fornisce a un cliente in roaming servizi di roaming al dettaglio regolamentati;

b)

«fornitore nazionale»: un’impresa che fornisce a un cliente in roaming servizi nazionali di comunicazioni mobili;

c)

«rete d’origine»: una rete pubblica di comunicazioni situata in uno Stato membro e utilizzata dal fornitore di roaming per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati a un cliente in roaming;

d)

«rete ospitante»: una rete pubblica terrestre di comunicazioni mobili situata in uno Stato membro diverso da quello del fornitore nazionale del cliente in roaming che consente a un cliente in roaming di effettuare o ricevere chiamate, di inviare o ricevere SMS o di utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto, in virtù di accordi con l’operatore della rete d’origine;

e)

«roaming all’interno dell’Unione»: l’utilizzo di un’apparecchiatura mobile da parte di un cliente in roaming per effettuare o ricevere chiamate intraunionali, per inviare o ricevere SMS intraunionali o per utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto mentre si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la rete del fornitore nazionale, in virtù di accordi tra l’operatore della rete d’origine e l’operatore della rete ospitante;

f)

«cliente in roaming»: un cliente di un fornitore di servizi di roaming regolamentati, attraverso una rete pubblica terrestre di comunicazioni mobili situata nell’Unione, il cui contratto al dettaglio o accordo con tale fornitore di roaming consenta il roaming all’interno dell’Unione;

g)

«chiamata in roaming regolamentata»: una chiamata vocale di telefonia mobile effettuata da un cliente in roaming a partire da una rete ospitante verso una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Unione o ricevuta da un cliente in roaming a partire da una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Unione e destinata a una rete ospitante;

h)

«SMS»: un breve messaggio di testo composto principalmente da caratteri alfabetici o numerici, o da entrambi, che può essere inviato tra numeri di telefonia mobile e/o fissa assegnati conformemente a un piano di numerazione nazionale;

i)

«SMS in roaming regolamentato»: un SMS inviato da un cliente in roaming a partire da una rete ospitante verso una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Unione o ricevuto da un cliente in roaming a partire da una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Unione e destinato a una rete ospitante;

j)

«servizio di dati in roaming regolamentato»: un servizio di roaming che consente a un cliente in roaming di utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto tramite la sua apparecchiatura mobile mentre è connesso a una rete ospitante, esclusa la trasmissione o la ricezione di chiamate o di SMS in roaming regolamentati, ma compresa la trasmissione e la ricezione di MMS;

k)

«accesso all’ingrosso al roaming»: l’accesso diretto all’ingrosso al roaming o l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming;

l)

«accesso diretto all’ingrosso al roaming»: la messa a disposizione di risorse o di servizi, o di entrambi, da parte di un operatore di reti mobili a favore di un’altra impresa, a condizioni definite, affinché detta impresa fornisca servizi di roaming regolamentati a clienti in roaming;

m)

«accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming»: la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso da parte di un operatore di reti mobili diverso dall’operatore della rete ospitante a favore di un’altra impresa affinché detta impresa fornisca servizi di roaming regolamentati a clienti in roaming;

n)

«prezzo al dettaglio nazionale»: una tariffa al dettaglio nazionale per unità del fornitore di roaming applicabile alle chiamate effettuate e agli SMS inviati (da e verso diverse reti pubbliche di comunicazioni all’interno dello stesso Stato membro) e ai dati consumati da un cliente.

Con riferimento alla lettera n) del primo comma, nel caso in cui non vi sia una specifica tariffa al dettaglio nazionale per unità, si considera che il prezzo al dettaglio nazionale corrisponda alla medesima tariffazione applicata al cliente per le chiamate effettuate e gli SMS inviati da e verso diverse reti pubbliche di comunicazioni all’interno dello stesso Stato membro e per i dati consumati nello Stato membro di tale cliente.

Articolo 3

Accesso all’ingrosso al roaming

1.   Gli operatori di reti mobili soddisfano tutte le richieste ragionevoli di accesso all’ingrosso al roaming, in particolare in modo tale da consentire al fornitore di roaming di replicare i servizi mobili al dettaglio offerti a livello nazionale, ove ciò sia tecnicamente fattibile sulla rete ospitante.

2.   Gli operatori di reti mobili possono respingere le richieste di accesso all’ingrosso al roaming esclusivamente sulla base di criteri obiettivi, quali ad esempio la fattibilità tecnica e l’integrità della rete. Le considerazioni commerciali non costituiscono motivi per respingere le richieste di accesso all’ingrosso al roaming in modo da limitare la fornitura di servizi di roaming concorrenti.

3.   L’accesso all’ingrosso al roaming comprende l’accesso a tutti gli elementi della rete e alle risorse correlate e ai pertinenti servizi, software e sistemi di informazione necessari per la fornitura di servizi di roaming regolamentati ai clienti, e comprende tutte le tecnologie di rete disponibili e tutte le generazioni di reti disponibili.

4.   Le norme relative alle tariffe di roaming all’ingrosso regolamentate di cui agli articoli 9, 10 e 11 si applicano alla fornitura di accesso a tutti gli elementi dell’accesso all’ingrosso al roaming di cui al paragrafo 3 del presente articolo, a meno che entrambe le parti dell’accordo di roaming all’ingrosso convengano esplicitamente che le tariffe medie di roaming all’ingrosso derivanti dall’applicazione dell’accordo non sono soggette alle tariffe massime di roaming all’ingrosso regolamentate durante il periodo di validità dell’accordo.

Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, in caso di accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming, gli operatori di reti mobili possono applicare prezzi equi e ragionevoli per gli elementi non contemplati dal paragrafo 3.

5.   Gli operatori di reti mobili pubblicano un’offerta di riferimento, tenendo conto degli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 8, e la mettono a disposizione di un’impresa che fa richiesta di accesso all’ingrosso al roaming. Gli operatori di reti mobili forniscono all’impresa che fa richiesta di accesso un progetto di accordo di roaming all’ingrosso, in conformità del presente articolo, relativo a detto accesso entro un mese dal ricevimento iniziale della richiesta da parte dell’operatore di reti mobili. L’accesso all’ingrosso al roaming è concesso entro un termine ragionevole non superiore a tre mesi dalla conclusione dell’accordo di roaming all’ingrosso. Gli operatori di reti mobili che ricevono una richiesta di accesso all’ingrosso al roaming e le imprese che fanno richiesta di accesso negoziano in buona fede.

6.   L’offerta di riferimento di cui al paragrafo 5 è sufficientemente dettagliata e include tutti gli elementi necessari per l’accesso all’ingrosso al roaming di cui al paragrafo 3, fornendo una descrizione delle offerte pertinenti per l’accesso diretto all’ingrosso al roaming e l’accesso alla rivendita all’ingrosso di servizi di roaming, nonché le condizioni correlate. L’offerta di riferimento contiene tutte le informazioni necessarie per consentire al fornitore di roaming di garantire ai propri clienti che utilizzano servizi di roaming l’accesso gratuito ai servizi di emergenza tramite le comunicazioni di emergenza allo PSAP più idoneo e per permettere la trasmissione gratuita delle informazioni sulla localizzazione del chiamante allo PSAP più idoneo.

Tale offerta di riferimento può includere condizioni per impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all’interno dell’Unione. Se specificate in un’offerta di riferimento, tali condizioni includono le misure specifiche che l’operatore della rete ospitante può adottare per impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, nonché i criteri obiettivi sulla base dei quali possono essere adottate tali misure. Tali criteri possono riferirsi a informazioni aggregate sul traffico in roaming. Essi non si riferiscono a informazioni specifiche relative al traffico individuale dei clienti del fornitore di roaming.

L’offerta di riferimento può, tra l’altro, prevedere che qualora l’operatore della rete ospitante abbia fondati motivi di ritenere che sussista un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore di roaming o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, detto operatore possa esigere che il fornitore di roaming fornisca, fatti salvi i requisiti dell’Unione e nazionali in materia di protezione dei dati, informazioni che permettano di determinare se una quota significativa dei clienti del fornitore di roaming si trovi in una situazione di roaming permanente o vi sia utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming sulla rete dell’operatore della rete ospitante, come le informazioni sulla quota di clienti per i quali è stato constatato, sulla base di indicatori oggettivi, un rischio di utilizzo anomalo o abusivo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al prezzo al dettaglio nazionale applicabile, conformemente agli atti di esecuzione concernenti l’attuazione delle politiche di utilizzo corretto adottate a norma dell’articolo 7.

L’offerta di riferimento può, in ultima istanza e laddove misure meno rigorose non siano riuscite ad affrontare la situazione, prevedere la possibilità di interruzione di un accordo di roaming all’ingrosso qualora l’operatore della rete ospitante abbia constatato, sulla base di criteri obiettivi, che sussiste un caso di roaming permanente da parte di una quota significativa di clienti del fornitore di roaming o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, e ne abbia informato l’operatore della rete d’origine.

L’operatore della rete ospitante può interrompere unilateralmente l’accordo di roaming all’ingrosso a motivo di roaming permanente o di utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming solo previa autorizzazione dell’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante.

Entro tre mesi dal ricevimento di una domanda di autorizzazione all’interruzione di un accordo di roaming all’ingrosso da parte dell’operatore della rete ospitante, l’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante decide, dopo aver consultato l’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete d’origine, se concedere o negare tale autorizzazione e ne informa la Commissione.

Le autorità nazionali di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante e dell’operatore della rete d’origine possono, separatamente, chiedere al BEREC di adottare un parere in merito alle misure da adottare conformemente al presente regolamento. Il BEREC adotta il suo parere entro un mese dal ricevimento di tale richiesta.

Qualora il BEREC sia stato consultato, l’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante attende e tiene nella massima considerazione il parere del BEREC prima di decidere, subordinatamente alla scadenza di tre mesi di cui al sesto comma, se concedere o negare l’autorizzazione all’interruzione dell’accordo di roaming all’ingrosso.

L’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante rende pubbliche le informazioni relative alle autorizzazioni all’interruzione degli accordi di roaming all’ingrosso, nel rispetto della riservatezza degli affari.

I commi dal quinto al nono del presente paragrafo fanno salvi la facoltà di un’autorità nazionale di regolamentazione di esigere l’immediata cessazione della violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, a norma dell’articolo 17, paragrafo 7, e il diritto dell’operatore della rete ospitante di applicare misure adeguate per combattere le frodi.

Se necessario, le autorità nazionali di regolamentazione impongono modifiche alle offerte di riferimento, anche per quanto riguarda le misure specifiche che l’operatore della rete ospitante può adottare per impedire il roaming permanente o prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming, nonché i criteri obiettivi sulla base dei quali l’operatore della rete ospitante può adottare tali misure, per dare effetto agli obblighi previsti dal presente articolo.

7.   Se l’impresa che fa richiesta di accesso desidera avviare trattative commerciali per includere elementi non contemplati dall’offerta di riferimento, gli operatori di reti mobili rispondono a tale richiesta entro un termine ragionevole non superiore a due mesi dal ricevimento iniziale. Ai fini del presente paragrafo non si applicano i paragrafi 2 e 5.

8.   Entro il 5 ottobre 2022, allo scopo di contribuire all’applicazione coerente del presente articolo, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, aggiorna gli orientamenti per l’accesso all’ingrosso al roaming elaborati in conformità dell’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 531/2012.

Articolo 4

Fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati

1.   I fornitori di roaming non applicano alcun sovrapprezzo in aggiunta ai prezzi al dettaglio nazionali nei confronti dei clienti in roaming in qualsiasi Stato membro per l’effettuazione o la ricezione di chiamate in roaming regolamentate, per l’invio di SMS in roaming regolamentati o per l’utilizzo di servizi di dati in roaming regolamentati, né applicano alcuna tariffa generale per consentire l’utilizzo all’estero di apparecchiature terminali o servizi, fatti salvi gli articoli 5 e 6.

2.   I fornitori di roaming non offrono servizi di roaming al dettaglio regolamentati a condizioni meno favorevoli di quelle offerte a livello nazionale, in particolare in termini di qualità del servizio fornito in base al contratto al dettaglio, se sulla rete ospitante è disponibile la stessa generazione di reti e di tecnologie di comunicazione mobile.

Gli operatori di comunicazione mobile evitano ritardi irragionevoli nel trasferimento fra le reti alle frontiere interne dell’Unione.

3.   Al fine di contribuire all’applicazione coerente del presente articolo, entro il 1o gennaio 2023, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, aggiorna i propri orientamenti per la vendita al dettaglio in merito all’attuazione delle misure sulla qualità del servizio.

Articolo 5

Utilizzo corretto

1.   I fornitori di roaming possono applicare, a norma del presente articolo e degli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 7, una «politica di utilizzo corretto» al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al livello di prezzo al dettaglio nazionale applicabile, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo o anomalo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati da parte dei clienti in roaming, come l’utilizzo da parte dei clienti in roaming di tali servizi in uno Stato membro diverso da quello del loro fornitore nazionale per scopi diversi dal viaggio occasionale.

Una politica di utilizzo corretto consente ai clienti del fornitore di roaming di consumare volumi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, al prezzo al dettaglio nazionale applicabile, che sono coerenti con i rispettivi piani tariffari.

2.   L’articolo 8 si applica ai servizi di roaming al dettaglio regolamentati che superano i limiti previsti da qualsiasi politica di utilizzo corretto.

Articolo 6

Meccanismo di sostenibilità

1.   In circostanze specifiche ed eccezionali, al fine di assicurare la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale, qualora un fornitore di roaming non sia in grado di recuperare i suoi costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming regolamentati a norma degli articoli 4 e 5 dalle sue entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di tali servizi, detto fornitore di roaming può chiedere l’autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo. Tale sovrapprezzo è applicato solo nella misura necessaria per recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, tenuto conto delle tariffe massime all’ingrosso applicabili.

2.   Qualora un fornitore di roaming decida di avvalersi del paragrafo 1 del presente articolo, presenta senza indugio una domanda all’autorità nazionale di regolamentazione e le fornisce tutte le informazioni necessarie a norma degli atti di esecuzione di cui all’articolo 7. Ogni 12 mesi il fornitore di roaming aggiorna tali informazioni e le sottopone all’autorità nazionale di regolamentazione.

3.   All’atto del ricevimento di una domanda a norma del paragrafo 2, l’autorità nazionale di regolamentazione valuta se il fornitore di roaming abbia stabilito di non essere in grado di recuperare i suoi costi a norma del paragrafo 1, con conseguente compromissione della sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale. La valutazione della sostenibilità del modello di tariffazione nazionale è basata sui pertinenti fattori oggettivi specifici per il fornitore di roaming, inclusi le variazioni oggettive tra fornitori di roaming nello Stato membro interessato e il livello dei prezzi e delle entrate nazionali. L’autorità nazionale di regolamentazione autorizza il sovrapprezzo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e al presente paragrafo.

4.   Entro un mese dal ricevimento di una domanda a norma del paragrafo 2, l’autorità nazionale di regolamentazione autorizza il sovrapprezzo a meno che la domanda sia manifestamente infondata o fornisca informazioni insufficienti. Qualora l’autorità nazionale di regolamentazione ritenga che la domanda sia manifestamente infondata o reputi insufficienti le informazioni fornite, adotta una decisione definitiva entro un ulteriore termine di due mesi, dopo aver dato al fornitore di roaming la possibilità di essere ascoltato, al fine di autorizzare, modificare o rifiutare il sovrapprezzo.

Articolo 7

Attuazione della politica di utilizzo corretto e del meccanismo di sostenibilità

1.   Per garantire l’applicazione coerente degli articoli 5 e 6, la Commissione, previa consultazione del BEREC, adotta atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti:

a)

l’applicazione delle politiche di utilizzo corretto;

b)

la metodologia per la valutazione della sostenibilità della fornitura di servizi di roaming al dettaglio a prezzi nazionali; nonché

c)

la domanda che deve essere presentata dal fornitore di roaming ai fini della valutazione di cui alla lettera b).

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 20, paragrafo 2.

La Commissione, previa consultazione del BEREC, rivede periodicamente, alla luce degli sviluppi del mercato, gli atti di esecuzione di cui al primo comma.

2.   Nell’adottare gli atti di esecuzione che fissano le norme dettagliate concernenti l’applicazione delle politiche di utilizzo corretto, la Commissione tiene conto di quanto segue:

a)

l’evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri;

b)

il grado di convergenza dei livelli dei prezzi nazionali nell’Unione;

c)

i modelli di viaggio nell’Unione;

d)

gli eventuali rischi rilevabili di distorsione della concorrenza e gli incentivi agli investimenti nei mercati nazionali e visitati.

3.   La Commissione basa gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sui seguenti elementi:

a)

la determinazione dei costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati in riferimento alle tariffe effettive di roaming all’ingrosso per il traffico sbilanciato e a una quota ragionevole dei costi congiunti e comuni necessari per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati;

b)

la determinazione delle entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati;

c)

il consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati e il consumo nazionale da parte dei clienti del fornitore di roaming;

d)

il livello di concorrenza, prezzi ed entrate nel mercato nazionale e qualsiasi rischio rilevabile che il roaming ai prezzi al dettaglio nazionali incida in maniera sensibile sull’evoluzione di tali prezzi.

4.   L’autorità nazionale di regolamentazione e, se applicabile ai fini dell’esercizio dei poteri conferiti loro dalla legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, altre autorità competenti monitorano e sorvegliano attentamente l’applicazione delle politiche di utilizzo corretto. L’autorità nazionale di regolamentazione monitora e sorveglia attentamente l’applicazione delle misure sulla sostenibilità della fornitura di servizi di roaming al dettaglio a prezzi nazionali, tenendo nella massima considerazione i pertinenti fattori oggettivi specifici per lo Stato membro interessato e le pertinenti variazioni oggettive tra fornitori di roaming. Fatta salva la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 3, l’autorità nazionale di regolamentazione applica tempestivamente i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 e gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. L’autorità nazionale di regolamentazione può, in qualsiasi momento, imporre al fornitore di roaming di modificare o sospendere il sovrapprezzo se questo non è conforme agli articoli 5 o 6.

Le altre autorità competenti applicano i requisiti di cui all’articolo 5 e agli atti di esecuzione pertinenti ai fini dell’esercizio dei poteri conferiti loro dalla legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, a seconda del caso.

L’autorità nazionale di regolamentazione e, se del caso, le altre autorità competenti informano ogni anno la Commissione circa l’applicazione degli articoli 5 e 6 e del presente articolo.

5.   Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 continua ad applicarsi fino alla data di applicazione di un nuovo atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 8

Applicazione in via eccezionale di sovrapprezzi al dettaglio per il consumo Di servizi di roaming al dettaglio regolamentati e offerta di tariffe alternative

1.   Fatto salvo il terzo comma, il fornitore di roaming che applichi un sovrapprezzo per il consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati eccedente qualsiasi limite previsto dalla politica di utilizzo corretto rispetta i seguenti requisiti, IVA esclusa:

a)

gli eventuali sovrapprezzi applicati per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate, per l’invio di SMS in roaming regolamentati e per servizi di dati in roaming regolamentati non superano le tariffe massime all’ingrosso previste rispettivamente all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafo 1;

b)

gli eventuali sovrapprezzi applicati per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate non superano la tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione fissata per l’anno in questione in conformità dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972.

Con riferimento al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, qualora la Commissione decida, in seguito al riesame dell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, che non è più necessario fissare una tariffa di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione e decida che non intende imporre una tariffa massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili, qualsiasi sovrapprezzo applicato per le chiamate in roaming regolamentate ricevute non supera la tariffa fissata nell’atto delegato più recente adottato a norma dell’articolo 75 di tale direttiva.

I fornitori di roaming non applicano alcun sovrapprezzo alla ricezione di un SMS in roaming regolamentato o alla ricezione di un messaggio vocale in roaming. Ciò non impedisce l’applicabilità di altri addebiti, come quelli per l’ascolto di tali messaggi.

I fornitori di roaming applicano una tariffa calcolata al secondo per l’effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming. I fornitori di roaming possono applicare alle chiamate effettuate un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore a 30 secondi. I fornitori di roaming fatturano ai loro clienti la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati sulla base dei kilobyte, a eccezione degli MMS, che possono essere fatturati per unità. In tal caso, la tariffa al dettaglio che un fornitore di roaming può applicare ai propri clienti in roaming per la trasmissione o la ricezione di un MMS in roaming non supera la tariffa massima al dettaglio per i servizi di dati in roaming regolamentati di cui al primo comma.

2.   I fornitori di roaming possono offrire, e i clienti in roaming possono scegliere deliberatamente, una tariffa di roaming diversa da quella fissata a norma degli articoli 4, 5 e 6 e del paragrafo 1 del presente articolo, in virtù della quale i clienti in roaming usufruiscono, per servizi di roaming regolamentati, di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti. Il fornitore di roaming rammenta a tali clienti in roaming la natura dei vantaggi di roaming a cui rinunciano.

Fatto salvo il primo comma, i fornitori di roaming applicano automaticamente una tariffa fissata a norma degli articoli 4 e 5 e del paragrafo 1 del presente articolo a tutti i clienti in roaming, nuovi ed esistenti.

Ogni cliente in roaming può chiedere in qualsiasi momento di passare a una tariffa fissata a norma degli articoli 4, 5 e 6 e del paragrafo 1 del presente articolo o di rinunciarvi. Quando i clienti in roaming scelgono deliberatamente di rinunciare o di tornare a una tariffa fissata a norma degli articoli 4, 5 e 6 e del paragrafo 1 del presente articolo, ogni cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, è gratuito e non comporta condizioni o restrizioni relative agli elementi dell’abbonamento diversi dal roaming. I fornitori di roaming possono ritardare tale cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo non superiore a due mesi.

3.   Fatta salva la parte III, titolo III, della direttiva (UE) 2018/1972, i fornitori di roaming provvedono affinché i contratti al dettaglio che includono qualsiasi tipo di servizio di roaming al dettaglio regolamentato precisino le caratteristiche di tale servizio di roaming al dettaglio regolamentato fornito, tra cui, in particolare:

a)

il piano o i piani tariffari specifici e, per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, inclusi i volumi delle comunicazioni;

b)

eventuali restrizioni imposte in relazione al consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti al livello di prezzo al dettaglio nazionale applicabile, in particolare informazioni quantificate sulle modalità di applicazione della politica di utilizzo corretto con riferimento ai principali parametri tariffari, di volume o ad altri parametri del servizio di roaming al dettaglio regolamentato fornito interessato;

c)

informazioni chiare e comprensibili sulle condizioni e sulla qualità del servizio di roaming in caso di roaming all’interno dell’Unione, conformemente agli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 6.

4.   I fornitori di roaming provvedono affinché un contratto al dettaglio che includa qualsiasi tipo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati fornisca informazioni sui tipi di servizi che possono essere soggetti a tariffe più elevate in roaming, fatto salvo l’articolo 97 della direttiva (UE) 2018/1972.

5.   I fornitori di roaming pubblicano le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

Inoltre, i fornitori di roaming pubblicano informazioni sui motivi per cui il servizio di roaming è potenzialmente offerto a condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle offerte a livello nazionale. Tali informazioni includono fattori suscettibili di avere un impatto sulla qualità del servizio di roaming cui il cliente in roaming si abbona, quali le generazioni e le tecnologie di rete a disposizione del cliente in roaming in uno Stato membro visitato.

6.   Onde garantire l’applicazione coerente del presente articolo, il BEREC, entro il 1o gennaio 2023, previa consultazione dei portatori di interessi e in stretta collaborazione con la Commissione, aggiorna i propri orientamenti sul roaming al dettaglio, in particolare per quanto riguarda l’attuazione del presente articolo e le misure di trasparenza di cui agli articoli 13, 14 e 15.

Articolo 9

Tariffe all’ingrosso per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate

1.   La tariffa media all’ingrosso che l’operatore della rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire dalla rete ospitante, compresi, tra l’altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di 0,022 EUR al minuto. Tale tariffa massima all’ingrosso è ridotta a 0,019 EUR al minuto il 1o gennaio 2025 e, fatto salvo l’articolo 21, rimane fissata a 0,019 EUR al minuto fino al 30 giugno 2032.

2.   La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di 12 mesi o su un qualsiasi periodo residuo di durata inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media massima all’ingrosso di cui al paragrafo 1 o prima del 30 giugno 2032.

3.   La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso derivanti dal roaming per il numero totale di minuti all’ingrosso in roaming effettivamente utilizzati per la fornitura di chiamate all’ingrosso in roaming nell’Unione dal relativo operatore durante il periodo di riferimento, aggregati al secondo e adeguati per tener conto della possibilità per l’operatore della rete ospitante di applicare un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore a 30 secondi.

Articolo 10

Tariffe all’ingrosso per gli SMS in roaming regolamentati

1.   La tariffa media all’ingrosso che l’operatore della rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire dalla rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di 0,004 EUR per SMS. Tale tariffa massima all’ingrosso è ridotta a 0,003 EUR per SMS il 1o gennaio 2025 e, fatto salvo l’articolo 21, rimane fissata a 0,003 EUR fino al 30 giugno 2032.

2.   La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di 12 mesi o su un qualsiasi periodo residuo di durata inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media massima all’ingrosso di cui al paragrafo 1 o prima del 30 giugno 2032.

3.   La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso percepiti dall’operatore della rete ospitante o dall’operatore della rete d’origine per la raccolta e la trasmissione di SMS in roaming regolamentati nell’Unione nel periodo di riferimento per il numero totale di tali SMS raccolti e trasmessi per conto del relativo fornitore di roaming o operatore della rete d’origine durante il periodo in questione.

4.   L’operatore della rete ospitante non applica al fornitore di roaming o all’operatore della rete d’origine del cliente in roaming alcun altro costo, oltre alla tariffa di cui al paragrafo 1, per la terminazione di un SMS in roaming regolamentato inviato ad un cliente in roaming sulla propria rete ospitante.

Articolo 11

Tariffe all’ingrosso per i servizi di dati in roaming regolamentati

1.   La tariffa media all’ingrosso che l’operatore della rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite la rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di 2,00 EUR per gigabyte di dati trasmessi. Tale tariffa massima all’ingrosso è ridotta a 1,80 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1o gennaio 2023, a 1,55 EUR per gigabyte il 1o gennaio 2024, a 1,30 EUR per gigabyte il 1o gennaio 2025, a 1,10 EUR per gigabyte il 1o gennaio 2026 e a 1,00 EUR per gigabyte il 1o gennaio 2027, dopodiché, fatto salvo l’articolo 21, rimane fissata a 1,00 EUR per gigabyte di dati trasmessi fino al 30 giugno 2032.

2.   La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di 12 mesi o su un qualsiasi periodo residuo di durata inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media massima all’ingrosso di cui al paragrafo 1 o prima del 30 giugno 2032.

3.   La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso percepiti dall’operatore della rete ospitante o dall’operatore della rete d’origine per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati nel periodo di riferimento per il numero totale di megabyte di dati effettivamente consumati per la fornitura di tali servizi durante il periodo in questione, aggregati per kilobyte per conto del relativo fornitore di roaming o operatore della rete d’origine durante tale periodo.

Articolo 12

Tariffe all’ingrosso per le comunicazioni di emergenza

Fatti salvi gli articoli 9, 10 e 11, l’operatore della rete ospitante non applica al fornitore di roaming alcun costo connesso ad alcun tipo di comunicazioni di emergenza avviate dal cliente in roaming o alla trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante.

Articolo 13

Trasparenza delle condizioni al dettaglio per le chiamate e gli SMS in roaming

1.   Onde avvertire i clienti in roaming del fatto che saranno loro applicate tariffe di roaming all’atto di effettuare o ricevere una chiamata o di inviare un SMS, ciascun fornitore di roaming, salvo qualora i clienti abbiano comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tale servizio, fornisce ai clienti, mediante un messaggio automatico, senza indebito ritardo e gratuitamente, quando i clienti entrano in uno Stato membro diverso da quello del loro fornitore nazionale, informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di roaming, IVA inclusa, che sono loro addebitate per l’effettuazione o la ricezione di chiamate e l’invio di SMS nello Stato membro visitato.

Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe sono espresse nella valuta della fattura emessa dal fornitore nazionale del cliente e includono informazioni su:

a)

qualsiasi politica di utilizzo corretto cui il cliente in roaming è soggetto all’interno dell’Unione e i sovrapprezzi che si applicano al di sopra dei limiti previsti da tale politica di utilizzo corretto; e

b)

eventuali sovrapprezzi applicati a norma dell’articolo 6.

Salvo qualora i clienti in roaming abbiano comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tale servizio, quando i clienti in roaming entrano in uno Stato membro diverso da quello del loro fornitore nazionale, i fornitori di roaming forniscono a tali clienti in roaming, mediante un messaggio automatico, senza indebito ritardo e gratuitamente, informazioni sul potenziale rischio di addebito di tariffe più elevate per l’uso di servizi a valore aggiunto. Tali informazioni includono un link per accedere gratuitamente a una pagina web dedicata che fornisca informazioni aggiornate sui tipi di servizi che possono comportare costi più elevati e, ove disponibili, informazioni sulle serie di numeri dei servizi a valore aggiunto o altre informazioni aggiuntive pertinenti contenute nella banca dati istituita a norma dell’articolo 16, primo comma, lettera a), conformemente all’articolo 16, terzo comma. La pagina web include informazioni sulle eventuali tariffe applicabili ai numeri a chiamata gratuita in roaming.

Le informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di cui al primo comma del presente paragrafo includono anche il numero gratuito di cui al paragrafo 2 per ottenere informazioni più dettagliate.

Con ciascun messaggio i clienti hanno la possibilità di comunicare al fornitore di roaming, gratuitamente e in modo agevole, che non desiderano il messaggio automatico. I clienti che abbiano rinunciato a ricevere il messaggio automatico hanno il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di richiedere al fornitore di roaming di ripristinare l’erogazione del servizio.

I fornitori di roaming forniscono automaticamente, mediante una chiamata vocale gratuita, ai clienti con disabilità, su loro eventuale richiesta, le informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di cui al primo comma.

Ad eccezione del riferimento a un’eventuale politica di utilizzo corretto e ai sovrapprezzi applicati a norma dell’articolo 6, il primo, secondo, quinto e sesto comma del presente paragrafo si applicano anche ai servizi di chiamata vocale e di SMS in roaming usati da clienti in roaming che si connettono a reti pubbliche di comunicazioni mobili non terrestri nazionali o internazionali e prestati da un fornitore di roaming e ai servizi di chiamata vocale e di SMS in roaming usati da clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell’Unione e prestati da un fornitore di roaming.

2.   In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente, a prescindere da dove si trovino nell’Unione, informazioni personalizzate più dettagliate sulle tariffe di roaming applicabili nella rete ospitante alle chiamate vocali e agli SMS, nonché informazioni sulle misure di trasparenza applicabili in conformità del presente regolamento, mediante una chiamata vocale su rete mobile o SMS. Per tale richiesta si avvalgono di un numero gratuito dedicato a tale scopo dal fornitore di roaming. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano alle apparecchiature che non supportano la funzionalità SMS.

3.   Il fornitore di roaming invia una notifica al cliente in roaming quando quest’ultimo ha consumato interamente il volume applicabile di servizi di chiamata vocale o di SMS in roaming regolamentati corrispondente a un utilizzo corretto, o ha raggiunto l’eventuale soglia di utilizzo applicata a norma dell’articolo 6. Tale notifica indica il sovrapprezzo che sarà applicato a un eventuale consumo supplementare, da parte del cliente in roaming, di servizi di chiamata vocale o di SMS in roaming regolamentati. Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l’invio di tali notifiche e di richiedere al fornitore di roaming, in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l’erogazione del servizio.

4.   I fornitori di roaming forniscono a tutti i clienti informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili al momento della sottoscrizione dell’abbonamento. Essi aggiornano inoltre senza indebito ritardo i propri clienti in roaming sulle tariffe di roaming applicabili a ogni variazione delle stesse.

Successivamente i fornitori di roaming inviano, a intervalli ragionevoli, un promemoria a tutti i clienti che abbiano optato per un’altra tariffa.

5.   I fornitori di roaming mettono a disposizione dei propri clienti informazioni sulle modalità per evitare efficacemente il roaming involontario nelle regioni frontaliere. I fornitori di roaming adottano tutte le misure ragionevoli per tutelare i propri clienti dal pagamento di spese di roaming per accesso involontario a servizi di roaming mentre si trovano nel proprio Stato membro d’origine.

6.   I fornitori di roaming adottano tutte le misure ragionevoli per tutelare i propri clienti dal pagamento di spese aggiuntive per chiamate vocali e SMS derivanti dalla connessione involontaria a reti mobili pubbliche non terrestri, ad esempio offrendo ai clienti in roaming la possibilità di rinunciare a connettersi a reti non terrestri. Laddove sia offerto un siffatto meccanismo di rinuncia, il cliente in roaming ha il diritto di rinunciare in qualsiasi momento, facilmente e gratuitamente, all’uso di reti non terrestri e di richiedere il ripristino della connessione a tali reti.

Articolo 14

Trasparenza e meccanismi di salvaguardia per i servizi di dati in roaming al dettaglio

1.   I fornitori di roaming provvedono affinché i clienti in roaming, sia prima che dopo la conclusione di un contratto al dettaglio, siano sempre adeguatamente informati in merito alle tariffe applicate all’uso dei servizi di dati in roaming regolamentati, in modo da aiutare i clienti a comprendere le conseguenze economiche di tale uso e consentire loro di monitorare e controllare la spesa legata ai servizi di dati in roaming regolamentati ai sensi dei paragrafi 2 e 4.

Se del caso, i fornitori di roaming informano i propri clienti, prima della conclusione di un contratto al dettaglio e successivamente a intervalli regolari, del rischio di connessioni dati e download di dati automatici e incontrollati in roaming. I fornitori di roaming notificano inoltre ai propri clienti, gratuitamente e in modo chiaro e facilmente comprensibile, le modalità per disattivare tali connessioni dati automatiche in roaming, onde evitare il consumo incontrollato di servizi di dati in roaming.

2.   Un messaggio automatico inviato dal fornitore di roaming informa il cliente in roaming del fatto che quest’ultimo sta utilizzando servizi di dati in roaming regolamentati e fornisce informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe, nella valuta della fattura emessa dal fornitore nazionale del cliente, applicabili alla fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati al cliente in roaming nello Stato membro interessato, salvo qualora il cliente abbia comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tali informazioni.

Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe comprendono informazioni su:

a)

qualsiasi politica di utilizzo corretto cui il cliente in roaming è soggetto all’interno dell’Unione e i sovrapprezzi che si applicano al di sopra dei limiti previsti da tale politica di utilizzo corretto; e

b)

eventuali sovrapprezzi applicati a norma dell’articolo 6.

Le informazioni sono inviate direttamente all’apparecchiatura mobile del cliente in roaming, ad esempio mediante un SMS, un messaggio di posta elettronica, un messaggio di testo o una finestra pop-up sulla sua apparecchiatura mobile, ogni volta che il cliente in roaming entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale e comincia a utilizzare, per la prima volta, un servizio di dati in roaming in tale Stato membro. Le informazioni sono fornite gratuitamente nel momento in cui il cliente in roaming inizia a utilizzare un servizio di dati in roaming regolamentato, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione.

Un cliente che abbia comunicato al fornitore di roaming di non voler ricevere informazioni tariffarie automatiche ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di richiedere al fornitore di roaming di ripristinare l’erogazione del servizio.

3.   Il fornitore di roaming invia una notifica quando il volume applicabile di servizi di dati in roaming regolamentati corrispondente a un utilizzo corretto è stato consumato interamente o è stata raggiunta l’eventuale soglia di utilizzo applicata a norma dell’articolo 6. Tale notifica indica il sovrapprezzo che sarà applicato a un eventuale consumo supplementare, da parte del cliente in roaming, di servizi di dati in roaming regolamentati. Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l’invio di tali notifiche e di richiedere al fornitore di roaming, in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l’erogazione del servizio.

4.   Ogni fornitore di roaming offre a tutti i propri clienti in roaming l’accesso gratuito a un servizio che fornisce tempestivamente informazioni sul consumo accumulato espresso in volume o nella valuta della fattura emessa al cliente in roaming per i servizi di dati in roaming regolamentati e che garantisce che, senza espresso consenso del cliente, la spesa cumulativa per i servizi di dati in roaming regolamentati su un certo periodo di uso, esclusi gli MMS fatturati per unità, non possa superare un determinato limite finanziario. I clienti possono comunicare al fornitore di roaming che non desiderano l’accesso a detto servizio.

A tal fine, il fornitore di roaming mette a disposizione uno o più limiti finanziari massimi per determinati periodi di uso, purché il cliente sia informato in anticipo dei volumi corrispondenti. Uno di tali limiti (limite finanziario standard) si avvicina, senza superarlo, all’importo di 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione, IVA esclusa.

In alternativa, il fornitore di roaming può fissare limiti espressi in volume, purché il cliente sia informato in anticipo degli importi finanziari corrispondenti. Uno di tali limiti (limite di volume standard) corrisponde ad un importo finanziario non superiore a 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione, IVA esclusa.

Inoltre il fornitore di roaming può offrire ai propri clienti in roaming altri limiti con limiti finanziari massimi mensili differenti, ossia superiori o inferiori.

I limiti standard di cui al secondo e al terzo comma si applicano a tutti i clienti che non hanno optato per un limite diverso.

Ciascun fornitore di roaming provvede inoltre affinché sia inviata un’adeguata notifica direttamente all’apparecchiatura mobile del cliente in roaming, ad esempio tramite un SMS, un messaggio di posta elettronica, un messaggio di testo o una finestra pop-up sul suo computer, quando i servizi di dati in roaming hanno raggiunto l’80 % del limite finanziario o di volume concordato. Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l’invio di tali notifiche e di richiedere al fornitore di roaming, in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l’erogazione del servizio.

Qualora il limite finanziario o di volume dovesse essere altrimenti superato, è inviata una notifica all’apparecchiatura mobile del cliente in roaming. Laddove un cliente in roaming soggetto a un limite finanziario standard o a un limite di volume standard a norma del quinto comma consuma più di 100 EUR in un periodo mensile di fatturazione, IVA esclusa, è inviata una notifica aggiuntiva all’apparecchiatura mobile del cliente in roaming. Tali notifiche indicano la procedura che il cliente deve seguire se desidera continuare a fruire di tali servizi e il costo associato a ciascuna ulteriore unità consumata. In caso di mancata risposta del cliente in roaming nelle modalità indicate nella notifica ricevuta, il fornitore di roaming cessa immediatamente di erogare i servizi di dati in roaming regolamentati al cliente in roaming e di addebitarglieli, a meno che o fino a quando quest’ultimo non richieda di continuare o rinnovare l’erogazione di tali servizi.

Se un cliente in roaming chiede la soppressione o il ripristino di un servizio relativo al limite finanziario o di volume, il cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, è gratuito e non comporta condizioni o restrizioni relative ad altri elementi dell’abbonamento.

5.   I paragrafi 2 e 4 non si applicano alle apparecchiature di tipo da macchina a macchina che utilizzano la trasmissione di dati mobili.

6.   I fornitori di roaming adottano tutte le misure ragionevoli per tutelare i propri clienti dal pagamento di spese di roaming per accesso involontario a servizi di roaming mentre si trovano nel proprio Stato membro d’origine. Ciò comprende le informazioni ai clienti sulle modalità per evitare efficacemente il roaming accidentale nelle regioni frontaliere.

7.   I fornitori di roaming adottano tutte le misure ragionevoli per tutelare i propri clienti dal pagamento di spese aggiuntive per servizi di dati derivanti dalla connessione involontaria a reti mobili pubbliche non terrestri, ad esempio offrendo ai clienti in roaming la possibilità di rinunciare a connettersi a reti non terrestri. Laddove sia offerto un siffatto meccanismo di rinuncia, il cliente ha il diritto di rinunciare in qualsiasi momento, facilmente e gratuitamente, all’uso di reti non terrestri e di richiedere il ripristino della connessione a tali reti.

8.   Ad eccezione del paragrafo 2, secondo comma, del paragrafo 3 e del paragrafo 6, e fatti salvi il secondo e terzo comma del presente paragrafo, il presente articolo si applica sia ai servizi di dati in roaming usati da clienti in roaming quando si connettono a reti pubbliche di comunicazioni mobili non terrestri nazionali o internazionali e prestati da un fornitore di roaming, sia ai servizi di dati in roaming usati da clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell’Unione e prestati da un fornitore di roaming.

Relativamente al servizio di cui al paragrafo 4, primo comma, i requisiti previsti al paragrafo 4 non si applicano se l’operatore della rete ospitante nel paese visitato al di fuori dell’Unione non consente al fornitore di roaming di monitorare in tempo reale l’utilizzo da parte dei propri clienti.

In tal caso, all’ingresso in tale paese il cliente è informato tramite SMS, senza indebito ritardo e gratuitamente, che non sono disponibili informazioni sul consumo accumulato e che non è garantito il non superamento di un determinato limite finanziario.

Articolo 15

Trasparenza riguardo alle modalità di accesso ai servizi di emergenza

I fornitori di roaming provvedono affinché i loro clienti in roaming siano sempre adeguatamente informati sulle modalità di accesso ai servizi di emergenza nello Stato membro visitato.

Il fornitore di roaming informa il cliente in roaming, mediante messaggio automatico, della possibilità di accedere gratuitamente ai servizi di emergenza chiamando il numero unico di emergenza europeo «112». Tale messaggio fornisce inoltre al cliente in roaming un link per accedere gratuitamente a una pagina web dedicata, accessibile alle persone con disabilità, che fornisce informazioni sulle modalità alternative di accesso ai servizi di emergenza tramite le comunicazioni di emergenza obbligatorie nello Stato membro visitato. Le informazioni sono trasmesse all’apparecchiatura mobile del cliente in roaming tramite un SMS o se del caso con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione ogni volta che un cliente in roaming entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale. Le informazioni sono fornite gratuitamente.

Negli Stati membri in cui sono diffuse applicazioni mobili di allarme pubblico, se lo Stato membro visitato segnala un collegamento a tale applicazione nella banca dati istituita a norma dell’articolo 16, primo comma, lettera b), i fornitori di roaming includono nel messaggio di cui al secondo comma del presente articolo informazioni che indicano la possibilità di ricevere avvisi pubblici da un’applicazione mobile di allarme pubblico. Un link all’applicazione di allarme pubblico e le istruzioni per il suo download sono forniti nella pagina web dedicata di cui al secondo comma del presente articolo.

Articolo 16

Banche dati delle serie di numeri dei servizi a valore aggiunto e modalità di accesso ai servizi di emergenza

Entro il 31 dicembre 2022, il BEREC istituisce e successivamente mantiene:

a)

una banca dati unica a livello dell’Unione delle serie di numeri per i servizi a valore aggiunto in ciascuno Stato membro, accessibili agli operatori, alle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, alle altre autorità competenti; e

b)

una banca dati unica a livello dell’Unione delle modalità di accesso ai servizi di emergenza che sono obbligatorie in ciascuno Stato membro e tecnicamente realizzabili per consentirne l’uso ai clienti in roaming e l’accesso agli operatori e alle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, alle altre autorità competenti.

Ai fini dell’istituzione e della gestione delle banche dati di cui al primo comma, le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti forniscono senza indebito ritardo al BEREC le informazioni necessarie e i pertinenti aggiornamenti in via elettronica.

Fatto salvo l’articolo 13, le banche dati di cui al primo comma consentono alle autorità nazionali di regolamentazione e alle altre autorità competenti, su base facoltativa, di fornire informazioni supplementari.

Articolo 17

Vigilanza e applicazione

1.   Le autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, le altre autorità competenti monitorano e sorvegliano l’applicazione del presente regolamento all’interno del proprio territorio.

Le autorità nazionali di regolamentazione monitorano e sorvegliano attentamente il ricorso, da parte dei fornitori di roaming, agli articoli 5 e 6.

Se del caso, le altre autorità competenti monitorano e sorvegliano il rispetto da parte degli operatori degli obblighi stabiliti dal presente regolamento che sono pertinenti per l’esercizio dei poteri loro conferiti dalla legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione e, se applicabile, le altre autorità competenti e il BEREC rendono pubbliche informazioni aggiornate sull’applicazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 4, 5, 6 e da 8 a 11, in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente.

3.   Le autorità nazionali di regolamentazione e, se applicabile, le altre autorità competenti secondo le loro rispettive competenze, in vista del riesame di cui all’articolo 21, assicurano il monitoraggio dell’evoluzione delle tariffe all’ingrosso e al dettaglio per la fornitura ai clienti in roaming di servizi di chiamata vocale e di trasmissione di dati, inclusi SMS e MMS, anche nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Le autorità nazionali di regolamentazione e, se applicabile, le altre autorità competenti vigilano altresì sulla particolare situazione di roaming involontario nelle regioni frontaliere degli Stati membri limitrofi e monitorano l’eventuale impiego di tecniche di direzione del traffico a scapito dei clienti.

Le autorità nazionali di regolamentazione e, se applicabile, le altre autorità competenti assicurano il monitoraggio e la raccolta di informazioni relative al roaming involontario e adottano misure adeguate.

4.   Le autorità nazionali di regolamentazione e, se applicabile, le altre autorità competenti hanno il potere di esigere che le imprese soggette agli obblighi di cui al presente regolamento forniscano tutte le informazioni pertinenti per l’attuazione e l’applicazione del presente regolamento. Su richiesta, tali imprese forniscono le informazioni prontamente e nel rispetto dei termini e del livello di dettaglio specificati dall’autorità nazionale di regolamentazione e, se applicabile, dalle altre autorità competenti.

5.   Qualora un’autorità nazionale di regolamentazione o le altre autorità competenti ritengano che le informazioni abbiano carattere riservato in conformità della normativa dell’Unione e nazionale sulla riservatezza degli affari, la Commissione, il BEREC e qualsiasi altra autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente interessata ne garantiscono la riservatezza. La riservatezza degli affari non impedisce la tempestiva condivisione di informazioni tra l’autorità nazionale di regolamentazione o le altre autorità competenti, la Commissione, il BEREC e qualsiasi altra autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente interessata, ai fini del riesame, del monitoraggio e della sorveglianza dell’applicazione del presente regolamento.

6.   Alle autorità nazionali di regolamentazione è conferito il potere di intervenire di propria iniziativa per garantire il rispetto del presente regolamento. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti che si trovano nelle situazioni di cui all’articolo 61, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva (UE) 2018/1972 si avvalgono, se del caso, dei poteri di cui all’articolo 61 di detta direttiva per assicurare un accesso e un’interconnessione adeguati al fine di garantire la connettività da punto a punto e l’interoperabilità dei servizi di roaming, ad esempio nel caso in cui i clienti non siano in grado di scambiare SMS in roaming regolamentati con clienti di una rete pubblica terrestre di comunicazioni mobili di un altro Stato membro a causa della mancanza di un accordo relativo alla consegna di tali messaggi.

7.   Nel caso in cui riscontrino una violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, l’autorità nazionale di regolamentazione o, se applicabile per l’esercizio dei poteri conferiti dalla legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, le altre autorità competenti, hanno la facoltà di esigere l’immediata cessazione della violazione.

Articolo 18

Risoluzione di controversie

1.   Eventuali controversie che dovessero insorgere fra imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro in relazione agli obblighi sanciti dal presente regolamento sono soggette alle procedure di risoluzione delle controversie di cui agli articoli 26 e 27 della direttiva (UE) 2018/1972.

Le controversie tra operatori delle reti ospitanti e altri operatori sulle tariffe applicate agli input necessari per la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso regolamentati possono essere sottoposte all’autorità nazionale o alle autorità nazionali di regolamentazione competenti a norma degli articoli 26 e 27 della direttiva (UE) 2018/1972. L’autorità nazionale o le autorità nazionali di regolamentazione competenti notificano qualsiasi controversia transfrontaliera al BEREC in modo da pervenire a una risoluzione coerente della controversia. Qualora il BEREC sia stato consultato, l’autorità nazionale o le autorità nazionali di regolamentazione competenti attendono il parere del BEREC prima di adottare provvedimenti per risolvere la controversia.

2.   In caso di controversie irrisolte in cui siano coinvolti consumatori o utenti finali in relazione a questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a garantire la possibilità di ricorso alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 25 della direttiva (UE) 2018/1972.

Articolo 19

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione tali norme e misure e le eventuali modifiche successive.

Articolo 20

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall’articolo 118, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 21

Riesame

1.   Previa consultazione del BEREC, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio due relazioni seguite, se del caso, da una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento.

La prima di tali relazioni è presentata entro il 30 giugno 2025 e la seconda entro il 30 giugno 2029.

Le relazioni contengono, tra l’altro, una valutazione:

a)

dell’impatto dell’introduzione e dell’attuazione delle reti e delle tecnologie di comunicazioni mobili di prossima generazione sul mercato del roaming;

b)

dell’efficacia degli obblighi di qualità del servizio per quanto riguarda i clienti in roaming, della disponibilità e della qualità dei servizi, tra cui quelli che rappresentano un’alternativa ai servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming al dettaglio regolamentati, in particolare alla luce dell’evoluzione tecnologica e dell’accesso alle diverse tecnologie di rete e generazioni di reti;

c)

del livello di concorrenza sul mercato del roaming all’ingrosso e su quello al dettaglio, in particolare delle tariffe effettive all’ingrosso pagate dagli operatori e della situazione concorrenziale degli operatori di piccole dimensioni, indipendenti o che hanno appena avviato la loro attività e degli MVNO, compresi gli effetti sulla concorrenza degli accordi commerciali di roaming all’ingrosso e del traffico scambiato su piattaforme di commercio e strumenti analoghi e il grado di interconnessione tra gli operatori;

d)

dell’evoluzione del roaming da macchina a macchina, compreso il roaming su apparecchiature IoT;

e)

della misura in cui l’attuazione delle misure previste all’articolo 3, in particolare, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione, della procedura di autorizzazione preventiva di cui all’articolo 3, paragrafo 6, abbia prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming regolamentati;

f)

dell’evoluzione dei piani tariffari al dettaglio disponibili;

g)

dei cambiamenti dei modelli di consumo dei dati per i servizi nazionali e di roaming, compresi i cambiamenti dei modelli di viaggio degli utenti finali europei causati da circostanze quali pandemie, ad esempio COVID-19, o catastrofi naturali;

h)

della capacità degli operatori delle reti d’origine di mantenere la sostenibilità dei loro modelli di tariffazione nazionali e della misura in cui i sovrapprezzi eccezionali del roaming al dettaglio sono stati autorizzati in conformità dell’articolo 6;

i)

della capacità degli operatori delle reti ospitanti di recuperare i costi sostenuti secondo principi di efficienza per la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso regolamentati, tenuto conto delle ultime informazioni sull’installazione delle reti nonché degli sviluppi delle capacità tecniche, dei modelli di determinazione dei prezzi e dei vincoli delle reti, ad esempio la possibilità di includere calcoli di modelli di costo basati sulla capacità piuttosto che sul consumo;

j)

dell’impatto dell’applicazione delle politiche di utilizzo corretto da parte degli operatori, anche per quanto riguarda il consumo da parte dei consumatori finali, conformemente agli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 7, compresa l’identificazione di eventuali incongruenze nell’applicazione e attuazione di tali politiche; nonché dell’efficacia e della proporzionalità dell’applicazione generale di tali politiche;

k)

della misura in cui gli operatori e i clienti in roaming incontrano problemi in relazione ai servizi a valore aggiunto e dell’attuazione della banca dati delle serie di numeri per i servizi a valore aggiunto istituita a norma dell’articolo 16, primo comma, lettera a);

l)

dell’applicazione delle misure del presente regolamento e dei reclami relativi all’uso delle comunicazioni di emergenza in roaming;

m)

dei reclami relativi al roaming involontario.

2.   Al fine di valutare l’evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all’interno dell’Unione, il BEREC raccoglie periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione dati sull’evoluzione delle tariffe al dettaglio e all’ingrosso per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming regolamentati, comprese le tariffe all’ingrosso applicate rispettivamente al traffico bilanciato e al traffico sbilanciato in roaming, sull’impatto dell’introduzione e dell’attuazione delle reti e delle tecnologie di comunicazioni mobili di prossima generazione, sull’utilizzo delle piattaforme di commercio e di strumenti analoghi, sullo sviluppo del roaming da macchina a macchina e delle apparecchiature IoT, nonché sulla misura in cui gli accordi di roaming all’ingrosso contemplano la qualità del servizio e danno accesso a diverse tecnologie di rete e generazioni di reti. Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione possono fornire tali dati in coordinamento con altre autorità competenti.

Il BEREC raccoglie inoltre periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione dati sull’applicazione della politica di utilizzo corretto da parte degli operatori, sull’evoluzione delle tariffe esclusivamente nazionali, sull’applicazione dei meccanismi di sostenibilità e sui reclami riguardanti il roaming e il rispetto degli obblighi sulla qualità del servizio. Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione competenti si coordinano con altre autorità competenti e raccolgono tali dati da dette autorità. Il BEREC raccoglie periodicamente e fornisce informazioni supplementari sulla trasparenza, sull’applicazione delle misure in materia di comunicazioni di emergenza, sui servizi a valore aggiunto e sul roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili non terrestri.

Il BEREC raccoglie dati anche sugli accordi di roaming all’ingrosso non soggetti alle tariffe massime di roaming all’ingrosso di cui agli articoli 9, 10 o 11 e sull’attuazione, a livello del mercato all’ingrosso, di misure contrattuali volte a impedire il roaming permanente o a prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all’interno dell’Unione.

I dati raccolti dal BEREC a norma del presente paragrafo sono trasmessi alla Commissione almeno una volta l’anno. La Commissione rende pubblici tali dati.

Entro il 30 giugno 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia basata sui dati raccolti dal BEREC a norma del presente paragrafo, seguita, se del caso, da una proposta legislativa relativa alla modifica del presente regolamento.

Sulla base dei dati raccolti a norma del presente paragrafo, il BEREC riferisce inoltre regolarmente sull’evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri sia per i servizi nazionali, sia per i servizi di roaming, nonché sull’evoluzione delle tariffe effettive di roaming all’ingrosso per il traffico sbilanciato tra fornitori di servizi di roaming e sulla relazione tra i prezzi al dettaglio, le tariffe all’ingrosso e i costi all’ingrosso per i servizi di roaming. Il BEREC determina in che misura tali elementi sono correlati.

Articolo 22

Obblighi di comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’identità delle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, delle altre autorità competenti responsabili dell’esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 23

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 531/2012 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 24

Entrata in vigore e scadenza

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2022.

Tuttavia, gli obblighi dei fornitori di roaming di fornire informazioni sulle serie di numeri per i servizi a valore aggiunto di cui all’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, e informazioni sui mezzi alternativi di accesso ai servizi di emergenza di cui all’articolo 15, secondo comma, per quanto riguarda le informazioni contenute nelle banche dati di cui all’articolo 16, si applicano a decorrere dal 1o giugno 2023.

Il presente regolamento non è più in vigore a decorrere dal 30 giugno 2032.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 6 aprile 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

C. BEAUNE


(1)  GU C 374 del 16.9.2021, pag. 28.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 aprile 2022.

(3)  Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).

(4)  Cfr. allegato I.

(5)  Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2017/920 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all’ingrosso (GU L 147 del 9.6.2017, pag. 1).

(7)  Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).

(8)  Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).

(9)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

(10)  Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

(11)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(12)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(13)  Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

(14)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 46).

(16)  Regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione (GU L 137 del 22.4.2021, pag. 1).

(17)  Decisione 2010/166/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, sulle condizioni d’uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell’Unione europea (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 38).

(18)  Decisione 2008/294/CE della Commissione, del 7 aprile 2008, sulle condizioni armonizzate dell’uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea (GU L 98 del 10.4.2008, pag. 19).

(19)  Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

(20)  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive

Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).

 

Regolamento (UE) 2015/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

unicamente per quanto riguarda i riferimenti all’articolo 7

Regolamento (UE) 2017/920 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 147 del 9.6.2017, pag. 1).

 


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (UE) n. 531/2012

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 6

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 7

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera j)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera k)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera i)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera m)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera j)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera o)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera k)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera p)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera l)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera q)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera m)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera r)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera n)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera s)

Articolo 3, paragrafi da 1 a 8

Articolo 3, paragrafi da 1 a 8

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 20

Articolo 6 bis

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 6 ter

Articolo 5

Articolo 6 quater

Articolo 6

Articolo 6 quinquies, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 6 quinquies, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 6 quinquies, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 6 sexies, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

Articolo 6 sexies, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6 sexies, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6 sexies, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6 sexies, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 6 sexies, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 8, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 6 sexies, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6 sexies, paragrafo 2

Articolo 6 sexies, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 6 sexies, paragrafo 4, primo comma, frase introduttiva

Articolo 8, paragrafo 3, frase introduttiva

Articolo 6 sexies, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b)

Articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 6 sexies, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 6 septies

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 14, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 13, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 14, paragrafo 1, terzo e quarto comma

Articolo 13, paragrafo 1, quarto e quinto comma

Articolo 14, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 1, quinto e sesto comma

Articolo 13, paragrafo 1, sesto e settimo comma

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2 bis

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

Articolo 15, paragrafo 2 bis

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafo 7

Articolo 15, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafo 8

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16, paragrafi da 1 a 4

Articolo 17, paragrafi da 1 a 4

Articolo 16, paragrafo 4 bis

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 17, paragrafo 6

Articolo 16, paragrafo 6

Articolo 17, paragrafo 7

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 3, primo comma

Articolo 21, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, lettera a)

Articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, lettere a) e b)

Articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, lettere b) e c)

Articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, lettera d)

Articolo 19, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 21, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 19, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 21, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 19, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 21, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 19, paragrafo 3, lettera f)

Articolo 21, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 19, paragrafo 3, lettera g)

Articolo 21, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 19, paragrafo 3, lettera h)

Articolo 21, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 21, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 21, paragrafo 1, lettera k)

Articolo 21, paragrafo 1, lettera l)

Articolo 21, paragrafo 1, lettera m)

Articolo 19, paragrafo 4, primo comma

Articolo 21, paragrafo 2, primo e terzo comma

Articolo 19, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 21, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 21, paragrafo 2, quinto comma

Articolo 19, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 21, paragrafo 2, sesto comma

Articolo 19, paragrafo 4, quarto comma

Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 20

Articolo 22

Articolo 21

Articolo 23

Articolo 22

Articolo 24

-

 

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II


13.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 115/38


REGOLAMENTO (UE) 2022/613 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 2022

recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU e l'istituzione di un costo unitario

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

La recente aggressione militare della Federazione russa contro l'Ucraina e il conflitto armato in corso hanno modificato radicalmente la situazione della sicurezza in Europa. In seguito a tale aggressione militare, l'Unione, in particolare nelle sue regioni orientali, si trova a far fronte a un afflusso imponente di persone. Ciò rappresenta un'ulteriore sfida per i bilanci pubblici in un momento in cui le economie degli Stati membri si stanno ancora riprendendo dall'impatto della pandemia di COVID-19 e rischia di compromettere la preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

(2)

Per far fronte alle sfide migratorie gli Stati membri sono già in grado di finanziare un'ampia gamma di investimenti nel quadro dei loro programmi operativi, attingendo al sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), come pure alle risorse aggiuntive rese disponibili quale assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (REACT-EU), per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e per preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

(3)

Il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha inoltre apportato una serie di modifiche mirate ai regolamenti (UE) n. 1303/2013 (3) e (UE) n. 223/2014 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di agevolare gli Stati membri nell'utilizzo delle loro dotazioni residue a valere su FESR, FSE e FEAD nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, nonché di utilizzare le risorse REACT-EU, per far fronte alle sfide migratorie nel modo più efficace e più rapido possibile.

(4)

Fatte salve le flessibilità offerte dal regolamento (UE) 2022/562, gli Stati membri continuano a subire una sostanziale pressione sui bilanci pubblici a causa delle sfide poste dall'elevatissimo numero di arrivi di persone in fuga dall'Ucraina. Tale pressione rischia di compromettere la capacità degli Stati membri di progredire verso una ripresa resiliente dell'economia dalla pandemia di COVID-19. Per assistere gli Stati membri nell'affrontare le sfide migratorie, è pertanto opportuno mobilitare rapidamente il sostegno a valere su FESR, FSE e FEAD aumentando per tutti gli Stati membri il tasso di prefinanziamento iniziale versato a titolo delle risorse REACT-EU. Allo stesso tempo alcuni Stati membri, che hanno dovuto gestire un elevato numero di arrivi di persone dall'Ucraina, necessitano di sostegno immediato. Tali Stati membri dovrebbero pertanto beneficiare di un aumento significativamente più elevato del tasso di prefinanziamento iniziale per compensare i costi di bilancio immediati e per sostenere il loro impegno nel preparare la ripresa delle rispettive economie.

(5)

Al fine di monitorare l'utilizzo di tale prefinanziamento aggiuntivo, le relazioni finali sull'attuazione dei programmi del FESR e del FSE che beneficiano del prefinanziamento aggiuntivo dovrebbero includere informazioni sull'utilizzo degli importi aggiuntivi ricevuti per far fronte alle sfide migratorie risultanti dall'aggressione militare da parte della Federazione russa e sul contributo di tali importi aggiuntivi alla ripresa dell'economia.

(6)

È opportuno istituire un costo unitario al fine di semplificare il ricorso ai Fondi strutturali e d'investimento europei e di ridurre l'onere amministrativo gravante sui beneficiari e sulle amministrazioni degli Stati membri nel contesto della risposta alle sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa. Il costo unitario dovrebbe facilitare, in tutti gli Stati membri, il finanziamento delle necessità di base e il sostegno alle persone che ricevono protezione temporanea o altra protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio (5) e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (6), per un periodo di 13 settimane a decorrere dall'arrivo delle persone nell'Unione. In conformità del regolamento (UE) 2022/562, gli Stati membri potrebbero applicare un costo unitario anche quando si avvalgono della possibilità prevista dall'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 di finanziare le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie dal FESR o dal FSE sulla base delle norme applicabili all'altro fondo, anche quando si tratta di risorse REACT-EU. Nel ricorrere al costo unitario gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che siano in vigore le disposizioni necessarie onde evitare il doppio finanziamento degli stessi costi.

(7)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire assistere gli Stati membri nel far fronte alle sfide generate dall'arrivo di un numero eccezionalmente elevato di persone in fuga dall'aggressione militare della Federazione russa contro l'Ucraina e sostenere gli Stati membri nella transizione verso una ripresa resiliente dell'economia dalla pandemia di COVID-19, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione proposta, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014.

(9)

Considerata l'urgenza di prevedere un rapido allegerimento dei bilanci pubblici per preservare la capacità degli Stati membri di sostenere la ripresa delle economie dalla pandemia di COVID-19 e di consentire che i pagamenti aggiuntivi a favore dei programmi operativi siano effettuati senza ritardi, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(10)

Considerata l'esigenza di prevedere un rapido allegerimento dei bilanci pubblici al fine di preservare la capacità degli Stati membri di sostenere il processo di ripresa economica e consentire che i pagamenti aggiuntivi a favore dei programmi operativi siano effettuati senza ritardi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 68 quater

Costo unitario delle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa

Ai fini dell'attuazione delle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa, gli Stati membri possono inserire tra le spese dichiarate nelle domande di pagamento un costo unitario collegato alle necessità di base e al sostegno alle persone che ricevono protezione temporanea o altra protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio (*1) e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (*2). Tale costo unitario è pari a 40 EUR per settimana per ogni settimana completa o parziale trascorsa da ciascuna di tali persone nello Stato membro interessato. Il costo unitario può essere utilizzato per la durata massima totale di 13 settimane, a decorrere dalla data di arrivo della persona nell'Unione.

Gli importi calcolati su tale base sono considerati sostegno pubblico versato a beneficiari e costituiscono spese ammissibili ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

(*1)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1)."

(*2)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).»;"

2)

l'articolo 92 ter, paragrafo 7, è così modificato:

a)

dopo il primo comma sono aggiunti i commi seguenti:

«In aggiunta al prefinanziamento iniziale di cui al primo comma, la Commissione versa, quale prefinanziamento iniziale aggiuntivo nel 2022, il 4 % delle risorse REACT-EU assegnate ai programmi per l'anno 2021. Per i programmi negli Stati membri che hanno registrato un livello di arrivi di persone dall'Ucraina superiore all'1 % rispetto alla loro popolazione nazionale tra il 24 febbraio 2022 e il 23 marzo 2022, detta percentuale è aumentata al 34 %.

Nel presentare la relazione finale di attuazione richiesta a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, e dell'articolo 111, gli Stati membri riferiscono in merito all'utilizzo del prefinanziamento iniziale aggiuntivo di cui al secondo comma del presente paragrafo per far fronte alle sfide migratorie risultanti dall'aggressione militare da parte della Federazione russa e al contributo di tale prefinanziamento iniziale aggiuntivo alla ripresa dell'economia.»;

b)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora la decisione della Commissione che approva il programma operativo o la modifica del programma operativo che assegna le risorse REACT-EU per il 2021 sia stata adottata dopo il 31 dicembre 2021 e il relativo prefinanziamento non sia stato versato, l'importo del prefinanziamento iniziale di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo è versato nel 2022.

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi alla data della chiusura del programma operativo.»;

3)

all'articolo 131, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), agli articoli 68, 68 bis, 68 ter e 68 quater, all'articolo 69, paragrafo 1, e all'articolo 109 del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.».

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) n. 223/2014

L'articolo 6 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014 è così modificato:

1)

dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«In aggiunta al prefinanziamento iniziale di cui al primo comma, la Commissione versa, quale prefinanziamento iniziale aggiuntivo nel 2022, il 4 % delle risorse REACT-EU assegnate ai programmi per l'anno 2021. Per i programmi negli Stati membri che hanno registrato un livello di arrivi di persone dall'Ucraina superiore all'1 % rispetto alla loro popolazione nazionale tra il 24 febbraio 2022 e il 23 marzo 2022, detta percentuale è aumentata al 34 %.»;

2)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale di cui al primo e al secondo comma è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma operativo.».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

C. BEAUNE


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 7 aprile 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2022.

(2)  Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) (GU L 109 dell'8.4.2022, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(4)  Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).

(6)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

13.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 115/42


Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di Timor Leste

L’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di Timor Leste entrerà in vigore il 1o maggio 2022, essendo stata espletata, in data 23 marzo 2022, la procedura prevista all’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo.


13.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 115/43


DECISIONE (UE) 2022/614 DEL CONSIGLIO

dell’11 febbraio 2022

riguardante la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (1) («accordo»), è stato approvato a nome dell’Unione con decisione (UE) 2014/146/UE (2) del Consiglio ed è entrato in vigore il 28 gennaio 2014.

(2)

L’applicazione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio («protocollo») (3) è iniziata l’8 dicembre 2017 per un periodo di quattro anni. Gli effetti del protocollo sono cessati il 7 dicembre 2021.

(3)

Il 28 settembre 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Repubblica di Maurizio per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo.

(4)

In attesa di finalizzare i negoziati per il rinnovo del protocollo, la Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione e la Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del protocollo per un periodo massimo di sei mesi. I negoziati per la proroga del protocollo si sono conclusi positivamente e l’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio («accordo in forma di scambio di lettere») è stato siglato il 6 dicembre 2021.

(5)

Gli obiettivi dell’accordo in forma di scambio di lettere sono di consentire all’Unione e alla Repubblica di Maurizio di continuare a collaborare al fine di promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di Maurizio nonché consentire ai pescherecci dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca in dette acque.

(6)

L’accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere firmato, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(7)

Al fine di limitare l’interruzione dell’attività di pesca delle navi dell’Unione nelle acque di Maurizio, l’accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere applicato in via provvisoria in attesa del completamento delle procedure necessarie alla sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio è autorizzato, con riserva della conclusione di detto accordo (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere a nome dell’Unione.

Articolo 3

L’accordo in forma di scambio di lettere si applica in via provvisoria, conformemente al punto (10) dell’accordo in forma di scambio di lettere, a decorrere dal 1o gennaio 2022 o da qualsiasi altra data successiva a partire dalla data della firma, in attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  GU L 79 del 18.3.2014, pag. 3.

(2)  Decisione 2014/146/UE del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 2).

(3)  GU L 279 del 28.10.2017, pag. 3.

(4)  Cfr. pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale.


13.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 115/45


ACCORDO in forma di scambio di lettere tra l'unione europea e la repubblica di maurizio relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'unione europea e la repubblica di maurizio

A.   Lettera dell'Unione europea

Signor/Signora,

Ho l'onore di confermare che l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio hanno convenuto il seguente regime provvisorio che proroga il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio («Protocollo»), applicato dall’8 dicembre 2017 al 7 dicembre 2021, in attesa di finalizzare i negoziati per il rinnovo del protocollo.

In tale contesto l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio hanno convenuto quanto segue:

1)

Dal 1o gennaio 2022 o da altra data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, il regime vigente durante l'ultimo anno del protocollo è prorogato alle stesse condizioni, per un periodo massimo di sei mesi, fino a quando non sia concordato e diventi applicabile un nuovo protocollo.

2)

La contropartita finanziaria dell'Unione europea per l'accesso delle navi alle acque di Maurizio nell'ambito del presente scambio di lettere corrisponde alla metà dell'importo annuo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del protocollo, pari a 110 000 EUR, equivalente a un quantitativo di riferimento di 2 000 tonnellate. Tale pagamento è effettuato in rata unica entro tre mesi dalla data dell'applicazione provvisoria del presente scambio di lettere. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del protocollo.

3)

Ai sensi del presente scambio di lettere il sostegno per la politica settoriale della pesca di Maurizio ammonta a 110 000 EUR e il sostegno per lo sviluppo della politica marittima e dell'economia degli oceani è pari a 67 500 EUR. La commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca approva la programmazione afferente a tale importo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo, entro tre mesi dalla data di applicazione del presente scambio di lettere. La contropartita finanziaria per il sostegno settoriale è versata in un'unica rata sulla base della programmazione concordata.

4)

Qualora i negoziati per il rinnovo del protocollo sfociassero nella firma di un nuovo protocollo e nella successiva applicazione (temporanea) prima della data di scadenza del periodo di sei mesi stabilita al punto 1), la contropartita finanziaria di cui ai punti 2) e 3) sarà ridotta proporzionalmente. Qualora sia stato già versato un importo corrispondente alla riduzione applicabile, tale importo è dedotto dalla prima contropartita finanziaria per il nuovo protocollo.

5)

Durante il periodo di applicazione del presente scambio di lettere, le autorizzazioni di pesca sono rilasciate conformemente al capo II dell'allegato del protocollo. Il pagamento anticipato del canone per le tonniere con reti a circuizione e le tonniere con palangari corrisponde alla metà dei canoni fissati e alla metà dei rispettivi quantitativi di tonnidi e specie affini di cui al capo II, punto 3), sottopunto 3, lettere da a) a c), dell'allegato del protocollo per l'ultimo anno di applicazione del protocollo. Il canone applicabile alle navi d'appoggio corrisponde alla metà del canone di cui al capo II, punto 4), dell'allegato del protocollo e ammonta pertanto a 2 000 EUR.

6)

Le autorizzazioni di pesca rilasciate a norma del presente scambio di lettere sono valide fino al termine del periodo di proroga.

7)

Per quanto riguarda la dichiarazione delle catture di cui al capo III dell'allegato del protocollo, prima della fine di ogni trimestre l'Unione fornisce a Maurizio i dati relativi alle catture per ciascuna nave dell'Unione autorizzata. Maurizio fornisce, su base trimestrale, i dati relativi alle catture delle navi dell'Unione autorizzate ricavati dai giornali di bordo.

8)

Per ciascuna tonniera con reti a circuizione e per ciascuna tonniera con palangari di superficie l'Unione invia il computo finale dei canoni dovuti dalla nave per le sue attività di pesca durante il periodo di proroga a Maurizio e al rispettivo armatore della nave entro tre mesi dal termine del periodo di proroga. Se l'importo del computo finale è superiore al pagamento anticipato del canone di cui al punto 5), l'armatore della nave versa il saldo restante entro tre mesi dal ricevimento del computo finale. Gli importi versati per il pagamento anticipato del canone eccedenti il computo finale non sono rimborsati. Per quanto riguarda l'elaborazione del computo finale, la procedura che Maurizio deve seguire al ricevimento di tale computo e le modalità di contestazione, si applica mutatis mutandis il capo III, punto 5).

9)

Per quanto riguarda l'imbarco di marittimi di cui al capo VIII dell'allegato del protocollo, nel periodo di attività nelle acque di Maurizio la flotta dell'Unione imbarca sei marittimi mauriziani.

10)

Il presente scambio di lettere si applica provvisoriamente a decorrere dal 1o gennaio 2022 o da qualsiasi data successiva a partire dalla data della firma del presente scambio di lettere, in attesa della sua entrata in vigore. Esso entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Vi prego di accusare ricevuta della presente e di confermare l'accordo della Repubblica di Maurizio sul tenore della medesima.

Vogliate accettare, Signor/Signora, l'espressione della mia profonda stima.

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B.   Lettera della Repubblica di Maurizio

Signor/Signora,

mi pregio di comunicarVi di aver ricevuto la Vostra lettera in data odierna, così redatta:

«Egregi Signori, Ho l'onore di confermare che l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio hanno convenuto il seguente regime provvisorio che proroga il protocollo in applicazione (8 dicembre 2017 – 7 dicembre 2021), di seguito il “protocollo”, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio, in attesa di finalizzare i negoziati per il rinnovo del protocollo.

In tale contesto l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio hanno convenuto quanto segue.

1)

Dal 1o gennaio 2022 o da altra data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, il regime vigente durante l'ultimo anno del protocollo è prorogato alle stesse condizioni, per un periodo massimo di sei mesi, fino a quando non sia concordato e diventi applicabile un nuovo protocollo.

2)

La contropartita finanziaria dell'Unione europea per l'accesso delle navi alle acque di Maurizio nell'ambito del presente scambio di lettere corrisponde alla metà dell'importo annuo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del protocollo, pari a 110 000 EUR, equivalente a un quantitativo di riferimento di 2 000 tonnellate. Tale pagamento è effettuato in rata unica entro tre mesi dalla data dell'applicazione provvisoria del presente scambio di lettere. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del protocollo.

3)

Ai sensi del presente scambio di lettere il sostegno per la politica settoriale della pesca di Maurizio ammonta a 110 000 EUR e il sostegno per lo sviluppo della politica marittima e dell'economia degli oceani è pari a 67 500 EUR. La commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca approva la programmazione afferente a tale importo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo, entro tre mesi dalla data di applicazione del presente scambio di lettere. La contropartita finanziaria per il sostegno settoriale è versata in un'unica rata sulla base della programmazione concordata.

4)

Qualora i negoziati per il rinnovo del protocollo sfociassero nella firma di un nuovo protocollo e nella successiva applicazione (temporanea) prima della data di scadenza del periodo di sei mesi stabilita al punto 1), la contropartita finanziaria di cui ai punti 2) e 3), sarà ridotta proporzionalmente. Qualora sia stato già versato un importo corrispondente alla riduzione applicabile, tale importo è dedotto dalla prima contropartita finanziaria per il nuovo protocollo.

5)

Durante il periodo di applicazione del presente scambio di lettere, le autorizzazioni di pesca sono rilasciate conformemente al capo II dell'allegato del protocollo. Il pagamento anticipato del canone per le tonniere con reti a circuizione e le tonniere con palangari corrisponde alla metà dei canoni fissati e alla metà dei rispettivi quantitativi di tonnidi e specie affini di cui al capo II, punto 3), sottopunto 3, lettere da a) a c), dell'allegato del protocollo per l'ultimo anno di applicazione del protocollo. Il canone applicabile alle navi d'appoggio corrisponde alla metà del canone di cui al capo II, punto 4), dell'allegato del protocollo e ammonta pertanto a 2 000 EUR.

6)

Le autorizzazioni di pesca rilasciate a norma del presente scambio di lettere sono valide fino al termine del periodo di proroga.

7)

Per quanto riguarda la dichiarazione delle catture di cui al capo III dell'allegato del protocollo, prima della fine di ogni trimestre l'Unione fornisce a Maurizio i dati relativi alle catture per ciascuna nave dell'Unione autorizzata. Maurizio fornisce, su base trimestrale, i dati relativi alle catture delle navi dell'Unione autorizzate ricavati dai giornali di bordo.

8)

Per ciascuna tonniera con reti a circuizione e per ciascuna tonniera con palangari di superficie l'Unione invia il computo finale dei canoni dovuti dalla nave per le sue attività di pesca durante il periodo di proroga a Maurizio e al rispettivo armatore della nave entro tre mesi dal termine del periodo di proroga. Se l'importo del computo finale è superiore al pagamento anticipato del canone di cui al punto 5), l'armatore della nave versa il saldo restante entro tre mesi dal ricevimento del computo finale. Gli importi versati per il pagamento anticipato del canone eccedenti il computo finale non sono rimborsati. Per quanto riguarda l'elaborazione del computo finale, la procedura che Maurizio deve seguire al ricevimento di tale computo e le modalità di contestazione, si applica mutatis mutandis il capo III, punto 5).

9)

Per quanto riguarda l'imbarco di marittimi di cui al capo VIII dell'allegato del protocollo, nel periodo di attività nelle acque di Maurizio la flotta dell'Unione imbarca sei marittimi mauriziani.

10)

Il presente scambio di lettere si applica provvisoriamente a decorrere dal 1o gennaio 2022 o da qualsiasi data successiva a partire dalla data della firma del presente scambio di lettere, in attesa della sua entrata in vigore. Esso entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Vi prego di accusare ricevuta della presente e di confermare l'accordo della Repubblica di Maurizio sul tenore della medesima.».

Mi pregio di confermare che quanto sopra è accettabile per la Repubblica di Maurizio e che la Vostra nonché la presente costituiscono un accordo conformemente alla Vostra proposta.

Voglia accettare, Signor/Signora, l'espressione della mia profonda stima.

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REGOLAMENTI

13.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 115/51


REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2022/615 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2022

che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 al fine di migliorare la prevedibilità per gli Stati membri e di chiarire le procedure di risoluzione delle controversie al momento della messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 322, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti (1),

considerando quanto segue:

(1)

Anche se il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (2) ha fornito un’ancora solida e stabile per i meccanismi di finanziamento dell’Unione, le disposizioni in materia di messa a disposizione delle risorse proprie devono essere migliorate al fine di aumentarne la prevedibilità per gli Stati membri e di chiarire le procedure di risoluzione delle controversie.

(2)

Attualmente solo gli Stati membri gestiscono conti per le risorse proprie aperti a nome della Commissione. Una riduzione del numero di conti bancari utilizzati per la riscossione delle risorse proprie sarebbe più efficiente e consentirebbe un approccio comune alla gestione della liquidità. Al fine di modernizzare la gestione dei conti per le risorse proprie, la Commissione dovrebbe essere in grado di istituire un conto centralizzato per le risorse proprie. Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri scegliere se utilizzare tale conto centralizzato per le risorse proprie o un conto aperto a nome della Commissione presso il Tesoro o la banca centrale nazionale. Per consentire agli Stati membri di operare una scelta informata, la Commissione dovrebbe presentare un’analisi costi/benefici dettagliata riguardo all’utilizzo del conto centralizzato per le risorse proprie.

(3)

Attualmente, il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 non consente agli Stati membri di effettuare versamenti anticipati. Tuttavia, in passato alcuni Stati membri hanno versato i propri contributi nazionali in anticipo, previo accordo della Commissione. Ai fini della certezza del diritto, detto regolamento dovrebbe prevedere che gli Stati membri abbiano la possibilità di effettuare versamenti anticipati caso per caso, a condizione che informino la Commissione in anticipo. Per ragioni di equità, se uno Stato membro si avvale di tale possibilità, gli altri Stati membri non dovrebbero sostenere costi relativi al versamento anticipato, quali gli interessi negativi.

(4)

La data di pagamento da parte degli Stati membri delle rettifiche delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL degli esercizi precedenti dovrebbe essere spostata al mese di marzo dell’anno successivo per migliorare la prevedibilità per le procedure di bilancio nazionali. La data di pagamento delle rettifiche da parte degli Stati membri dovrebbe applicarsi anche agli importi per i quali la Commissione ha fornito informazioni prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(5)

Al fine di garantire un bilancio stabile, necessario per finanziare gli obiettivi strategici dell’Unione, la procedura di calcolo degli interessi dovrebbe assicurare in particolare che la messa a disposizione delle risorse proprie avvenga in modo tempestivo e integrale.

(6)

L’attuale soglia al di sotto della quale si rinuncia agli interessi deve essere adeguata. È pertanto necessario aumentare l’importo al di sotto del quale si rinuncia al recupero degli interessi in modo da migliorare il rapporto costo/efficacia delle procedure di recupero.

(7)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 limita la maggiorazione degli interessi al di sopra del tasso di base a 16 punti percentuali. Tuttavia, tale «massimale» di 16 punti percentuali si applica unicamente ai casi di cui si è avuta conoscenza dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio (3). Di conseguenza, i casi di cui si aveva già conoscenza prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2016/804, in cui sono in gioco interessi particolarmente elevati, non possono beneficiare di tale limite a prescindere dal fatto che l’importo degli interessi sia già stato notificato agli Stati membri. In tali casi gli Stati membri sono ancora tenuti a pagare importi a titolo di interessi non proporzionali rispetto all’importo del capitale dovuto. Al fine di garantire la proporzionalità del sistema, mantenendo nel contempo l’effetto deterrente, la maggiorazione degli interessi al di sopra del tasso di base dovrebbe essere ulteriormente limitata a 14 punti percentuali. Al fine di chiarire e semplificare le pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, la limitazione della maggiorazione a 14 punti percentuali dovrebbe essere applicata a tutti gli importi a titolo di interessi non comunicati allo Stato membro prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(8)

Nell’ambito del vigente quadro giuridico, la prassi ha dimostrato che può essere difficile identificare la data di decorrenza degli interessi di mora a causa della difficoltà nell’individuare il momento esatto in cui gli sforzi di recupero possono essere ritenuti insufficienti. A fini di semplificazione, dovrebbe essere previsto un «periodo di tolleranza» di cinque anni a decorrere dalla data dell’accertamento dell’importo, a condizione che l’importo sia stato accertato, iscritto tempestivamente nella contabilità separata e tenuto nella contabilità separata a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. Di conseguenza, gli interessi dovrebbero iniziare a decorrere solo dopo cinque anni, mentre il debito per il capitale dovrebbe essere mantenuto.

(9)

Al fine di garantire un trattamento equo dei casi in cui gli importi corrispondenti ai diritti accertati delle risorse proprie tradizionali risultano irrecuperabili, gli Stati membri dovrebbero essere dispensati dall’obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati delle risorse proprie tradizionali, qualora lo Stato membro possa dimostrare che un errore commesso dallo Stato membro dopo l’accertamento dei diritti non abbia influito sull’irrecuperabilità dell’importo corrispondente a tali diritti. Esempi di tale errore potrebbero includere un’iscrizione tardiva nella contabilità separata o carenze nella procedura di recupero.

(10)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 contiene solo una scadenza che impone alla Commissione di comunicare le proprie osservazioni allo Stato membro interessato entro sei mesi dalla ricezione della relazione sui casi di cancellazione segnalati alla Commissione da parte di tale Stato membro. Al fine di dare un seguito tempestivo e più flessibile alle relazioni di inesigibilità e di sostenere una valutazione rapida e pienamente trasparente della decisione dello Stato membro di non rendere disponibile l’importo irrecuperabile delle risorse proprie tradizionali, è opportuno adeguare i termini procedurali per la Commissione e gli Stati membri.

(11)

Al fine di consentire l’interruzione del periodo per il quale maturano gli interessi, in caso di disaccordo tra gli Stati membri e la Commissione, è opportuno introdurre disposizioni che rispecchino la prassi attuale del pagamento con riserva in merito a importi di risorse proprie dovuti al bilancio dell’Unione e che aprano la possibilità di avviare un’azione per arricchimento senza causa nei confronti della Commissione a norma dell’articolo 268 e dell’articolo 340, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(12)

In caso di disaccordo tra gli Stati membri e la Commissione in merito alla messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali, dovrebbe essere prevista nel regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 una procedura di riesame per migliorare la trasparenza e chiarire i diritti di difesa degli Stati membri. Su richiesta dello Stato membro interessato, l’esito della procedura di riesame così come lo stato di avanzamento delle cause pendenti dovrebbero essere discussi con la Commissione in una riunione annuale. Tale riunione dovrebbe tenersi a un livello adeguato di rappresentanza dirigenziale al fine di riconsiderare le rispettive posizioni e cercare di evitare il ricorso a eventuali procedimenti di infrazione, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

(13)

La Commissione dovrebbe rivedere il funzionamento della procedura di riesame nell’ambito di un’eventuale revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 o al più tardi entro la fine del 2026 e, in particolare, valutare le opportunità di snellire detta procedura, che, se ritenuta appropriata, potrebbe essere conclusa con una decisione della Commissione.

(14)

Gli articoli 6 e 10 bis del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dovrebbero essere adeguati per sopprimere il riferimento alla correzione accordata al Regno Unito e per includere la Germania tra i beneficiari di correzioni forfettarie in linea con la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (4).

(15)

In linea con i principi del «Legiferare meglio», l’esistenza parallela di più regolamenti sulla messa a disposizione dovrebbe essere solo temporanea e tali atti giuridici dovrebbero essere accorpati quanto prima in un unico regolamento.

(16)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 è così modificato:

1)

all’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Tuttavia, tenuto conto dell’effetto che la riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all’Austria e alla Svezia ha sulla risorsa propria basata sull’IVA e sulla risorsa propria basata sull’RNL, tali risorse sono iscritte nella contabilità secondo quanto specificato al primo comma come segue:»;

2)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Secondo le modalità definite dagli articoli 10, 10 bis e 10 ter, le risorse proprie sono accreditate da ogni Stato membro su un conto liberamente scelto tra:

a)

un conto aperto a nome della Commissione presso il Tesoro dello Stato membro;

b)

un conto aperto a nome della Commissione presso la banca centrale nazionale; o

c)

un conto centrale aperto a tale scopo dalla Commissione presso un istituto finanziario pubblico di sua scelta.

Fatta salva l’applicazione degli interessi negativi di cui al terzo e quarto comma, in quanto applicabili, possono essere operati addebiti su tale conto soltanto dietro istruzione della Commissione.

I conti di cui al primo comma, lettere a) e b), sono espressi nella moneta nazionale e sono esenti da spese o interessi. Qualora a detti conti si applichino interessi negativi, lo Stato membro interessato accredita sul rispettivo conto un importo corrispondente agli interessi negativi applicati, al più tardi il primo giorno feriale del secondo mese successivo all’applicazione degli interessi negativi.

Gli Stati membri accreditano gli importi sul conto di cui al primo comma, lettera c), nella moneta nazionale. Qualora al conto centrale si applichino interessi negativi, lo Stato membro interessato accredita sul conto centrale un importo corrispondente alla rispettiva quota di risorse proprie accreditata su detto conto, al più tardi il primo giorno feriale del secondo mese successivo all’applicazione degli interessi negativi.

La Commissione effettua le sue operazioni di gestione della liquidità sui conti di cui al primo comma conformemente all’articolo 14, paragrafo 4, primo comma.

La Commissione presenta un’analisi costi/benefici dettagliata, senza indebito ritardo, riguardo all’utilizzo del conto di cui al primo comma, lettera c), e riferisce al Consiglio in merito all’attuazione del conto centrale entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Ogni mese la Commissione trasmette per via elettronica agli Stati membri una previsione dei fabbisogni di tesoreria per i quattro mesi successivi.»;

3)

l’articolo 10 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 10 bis

Messa a disposizione delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL

1.   L’iscrizione della risorsa propria basata sull’IVA e della risorsa propria basata sull’RNL, tenuto conto dell’effetto che ha su tali risorse la riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all’Austria e alla Svezia, è effettuata il primo giorno feriale di ogni mese. Gli importi da accreditare sono in ragione di un dodicesimo dei pertinenti importi del bilancio, convertito nelle rispettive monete nazionali ai tassi di cambio dell’ultimo giorno di quotazione dell’anno civile precedente l’esercizio, quali pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

2.   Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia nell’ambito del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e della successiva pertinente legislazione dell’Unione e in funzione delle esigenze di tesoreria dell’Unione, la Commissione può invitare gli Stati membri ad anticipare al massimo di due mesi, nel primo trimestre dell’esercizio, l’iscrizione di un dodicesimo, o frazione di esso, degli importi previsti in bilancio a titolo della risorsa propria basata sull’IVA e della risorsa propria basata sull’RNL, tenuto conto dell’effetto che ha su tali risorse la riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all’Austria e alla Svezia.

Fatto salvo il terzo comma, per le esigenze specifiche del pagamento delle spese dei fondi strutturali e di investimento europei nell’ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e della successiva pertinente legislazione dell’Unione e in funzione delle esigenze di tesoreria dell’Unione, la Commissione può invitare gli Stati membri ad anticipare, nel primo semestre dell’esercizio, l’iscrizione fino a una metà supplementare di un dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo della risorsa propria basata sull’IVA e della risorsa propria basata sull’RNL, tenuto conto dell’effetto che ha su tali risorse la riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all’Austria e alla Svezia.

L’importo totale che la Commissione può invitare gli Stati membri ad anticipare lo stesso mese a norma del primo e secondo comma non può, in alcun caso, superare un importo corrispondente a due dodicesimi supplementari.

Trascorso il primo semestre, l’iscrizione mensile richiesta non può superare un dodicesimo delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, sempre nei limiti degli importi iscritti in bilancio a questo titolo.

La Commissione ne informa preventivamente gli Stati membri, al più tardi due settimane prima dell’iscrizione richiesta a norma del primo e secondo comma.

La Commissione comunica agli Stati membri con largo anticipo, e al più tardi sei settimane prima dell’iscrizione richiesta a norma del secondo comma, la propria intenzione di richiedere tale iscrizione.

Alle iscrizioni anticipate si applicano il paragrafo 4 concernente le disposizioni relative all’iscrizione degli importi del mese di gennaio di ogni anno e il paragrafo 5 applicabile quando il bilancio non è stato definitivamente adottato prima dell’inizio dell’esercizio.

Gli Stati membri, in casi eccezionali e debitamente giustificati, possono chiedere alla Commissione l’autorizzazione ad anticipare la messa a disposizione delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, in particolare nel contesto dei bilanci rettificativi alla fine dell’esercizio, tenuto conto dell’effetto che ha su tali risorse proprie la riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all’Austria e alla Svezia. Qualsiasi versamento anticipato dev’essere preceduto da un preavviso di almeno sette giorni lavorativi e la sua richiesta deve essere debitamente motivata dallo Stato membro interessato. La Commissione valuta la richiesta tenendo conto della posizione di tesoreria e del fabbisogno di liquidità della Commissione. Lo Stato membro può effettuare il versamento anticipato solo previa autorizzazione della Commissione. Gli eventuali costi supplementari connessi alla messa a disposizione anticipata delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL sono a carico dello Stato membro che ne fa richiesta.

3.   Ogni modifica del tasso uniforme della risorsa propria basata sull’IVA, del tasso della risorsa propria basata sull’RNL, nonché del finanziamento della riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all’Austria e alla Svezia, deve essere motivata dall’adozione definitiva di un bilancio rettificativo e dà luogo a modifiche dei dodicesimi iscritti dopo l’inizio dell’esercizio.

Tali modifiche sono effettuate in occasione della prima iscrizione successiva all’adozione definitiva del bilancio rettificativo, se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, dette modifiche sono effettuate in occasione della seconda iscrizione successiva all’adozione definitiva di cui sopra. In deroga all’articolo 10 del regolamento finanziario, le suddette modifiche sono contabilizzate a titolo dell’esercizio del bilancio rettificativo in questione.

4.   I dodicesimi relativi all’iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio sono calcolati in base alle somme previste dal progetto di bilancio di cui all’articolo 314, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e sono convertiti in moneta nazionale ai tassi di cambio del primo giorno di quotazione dopo il 15 dicembre dell’anno civile precedente l’esercizio. La rettifica è effettuata in occasione dell’iscrizione relativa al mese successivo.

5.   Qualora l’adozione definitiva del bilancio non abbia avuto luogo entro le due settimane precedenti l’iscrizione relativa al mese di gennaio dell’esercizio successivo, gli Stati membri iscrivono un dodicesimo degli importi della risorsa propria basata sull’IVA e della risorsa propria basata sull’RNL il primo giorno feriale di ogni mese, compreso il mese di gennaio, tenuto conto dell’effetto che ha su tali risorse la riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all’Austria e alla Svezia, iscritta nell’ultimo bilancio definitivamente adottato. La rettifica è effettuata al momento della prima scadenza successiva all’adozione definitiva del bilancio se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, la rettifica è effettuata alla seconda scadenza successiva all’adozione definitiva del bilancio.

6.   Non è prevista alcuna revisione successiva del finanziamento della riduzione lorda concessa alla Danimarca, alla Germania, ai Paesi Bassi, all’Austria e alla Svezia in caso di modifiche dei dati relativi all’RNL a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

(*1)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608)."

(*2)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320)."

(*3)  Regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19).»;"

4)

all’articolo 10 ter, paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione comunica agli Stati membri gli importi risultanti da detto calcolo anteriormente al 1o febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati forniti i dati ai fini delle rettifiche. Ciascuno Stato membro iscrive l’importo netto sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, il primo giorno feriale del mese di marzo dell’anno successivo a quello in cui la Commissione ha comunicato agli Stati membri gli importi risultanti dal calcolo.

Il termine per il pagamento delle rettifiche da parte degli Stati membri si applica anche agli importi per i quali la Commissione ha fornito informazioni prima del 3 maggio 2022.»;

5)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«Per le risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (*4), gli interessi sono dovuti per il periodo che va dalla data in cui l’importo avrebbe dovuto essere messo a disposizione fino alla data in cui l’importo è stato effettivamente versato sul conto della Commissione di cui all’articolo 9.

Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 1, e a condizione che l’importo sia stato accertato a norma dell’articolo 2, iscritto tempestivamente nella contabilità separata a norma dell’articolo 6 e tenuto nella contabilità separata a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, non sono dovuti interessi per un periodo di cinque anni dalla data di accertamento dell’importo.

In caso di ricorso amministrativo o giudiziario, il periodo di cinque anni decorre dalla data della pronuncia, della notifica o della pubblicazione della decisione definitiva. In caso di ricezione di pagamenti parziali, il periodo di cinque anni inizia al più tardi a decorrere dalla data dell’ultimo pagamento effettuato nella misura in cui quest’ultimo non saldi il debito.

(*4)  Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).»;"

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Si rinuncia a recuperare interessi di importo inferiore a 1 000 EUR.»;

c)

al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La maggiorazione totale a norma del primo e secondo comma non supera 14 punti percentuali. La limitazione della maggiorazione a 14 punti percentuali si applica a tutti i casi per i quali l’importo degli interessi non sia stato comunicato a uno Stato membro prima del 3 maggio 2022. Il tasso maggiorato si applica all’intero periodo di mora di cui al paragrafo 1.»;

d)

al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La maggiorazione totale a norma del primo e secondo comma non supera 14 punti percentuali. La limitazione della maggiorazione a 14 punti percentuali si applica a tutti i casi per i quali l’importo degli interessi non sia stato comunicato allo Stato membro interessato prima del 3 maggio 2022. Il tasso maggiorato si applica all’intero periodo di mora di cui al paragrafo 1.»;

6)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è inserito il seguente comma, dopo il primo comma:

«Gli Stati membri sono analogamente dispensati dall’obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati a norma dell’articolo 2 qualora possano dimostrare che l’errore commesso dallo Stato membro dopo l’accertamento di tali diritti, per esempio, errori che comportino un’iscrizione tardiva nella contabilità separata, non ha influito sull’irrecuperabilità dell’importo corrispondente ai diritti di cui all’articolo 2.»;

b)

al paragrafo 2, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«In caso di ricezione di pagamenti parziali, il periodo di cinque anni inizia al più tardi a decorrere dalla data dell’ultimo pagamento effettuato, nella misura in cui quest’ultimo non saldi il debito.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Entro tre mesi a decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 3, la Commissione comunica le sue osservazioni allo Stato membro interessato. La Commissione può prorogare tale termine una volta sola di altri tre mesi e informare di conseguenza lo Stato membro interessato.

La Commissione può chiedere informazioni supplementari. In tal caso, il termine di cui al primo comma inizia a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni supplementari richieste. Lo Stato membro interessato dispone di tre mesi per fornire le informazioni supplementari. Su richiesta dello Stato membro interessato, tale termine è prorogato una volta sola di altri tre mesi.

Se lo Stato membro non è in grado di fornire le informazioni supplementari richieste dalla Commissione, può darne notifica a quest’ultima. La Commissione comunica pertanto le sue osservazioni finali entro tre mesi dalla data di ricezione di tale notifica sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione può prorogare tale termine una volta sola di altri tre mesi e informare di conseguenza lo Stato membro interessato.»;

d)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Se lo Stato membro e la Commissione non riescono ad accordarsi sui motivi di cui al paragrafo 2, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di rivedere le proprie osservazioni a norma dell’articolo 13 ter.»;

7)

è inserito il seguente capo:

«CAPO III bis

PAGAMENTO CON RISERVA E PROCEDURA DI RIESAME

Articolo 13 bis

Pagamento con riserva

1.   In caso di disaccordo tra uno Stato membro e la Commissione in merito a importi di risorse proprie tradizionali dovuti al bilancio dell’Unione o relativamente a importi IVA oggetto delle misure di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), lo Stato membro può, al momento del pagamento dell’importo contestato, esprimere riserve sulla posizione della Commissione.

Gli Stati membri forniscono informazioni in merito a tali riserve, per quanto riguarda gli importi relativi alle risorse proprie tradizionali, unitamente al loro estratto mensile di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e, per quanto riguarda gli importi relativi alle risorse proprie IVA, unitamente al loro estratto di cui all’articolo 10 ter, paragrafo 1. Gli Stati membri notificano quanto prima alla Commissione la revoca delle riserve.

2.   Se un disaccordo di cui al paragrafo 1 è risolto a favore dello Stato membro, quest’ultimo è autorizzato dalla Commissione a detrarre l’importo versato dal suo successivo o dai suoi successivi pagamenti a titolo di risorse proprie.

3.   L’iscrizione sul conto del pagamento con riserva a norma dell’articolo 9 interrompe il periodo per il quale maturano gli interessi di cui all’articolo 12.

4.   Entro la fine di settembre di ogni anno, la Commissione fornisce una nota informativa annuale recante il riepilogo dell’importo totale pagato con riserva e dell’importo totale delle riserve revocate nel corso dell’anno precedente.

Articolo 13 ter

Procedura di riesame

1.   In caso di disaccordo tra uno Stato membro e la Commissione in merito a importi di risorse proprie tradizionali dovuti al bilancio dell’Unione, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di rivedere la propria valutazione entro sei mesi dalla ricezione della stessa. Tale richiesta fornisce i motivi del riesame richiesto e comprende gli elementi di prova e i documenti giustificativi su cui si basa. La richiesta e la conseguente procedura non modificano l’obbligo degli Stati membri di mettere a disposizione risorse proprie quando sono dovute al bilancio dell’Unione.

2.   Entro tre mesi a decorrere dalla ricezione di una richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione notifica allo Stato membro interessato le sue osservazioni sui motivi indicati nella richiesta. In casi debitamente giustificati, la Commissione può prorogare tale termine una volta sola di altri tre mesi e informare di conseguenza lo Stato membro interessato.

3.   Quando la Commissione ritiene necessario chiedere informazioni supplementari, il termine di cui al paragrafo 2 inizia a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni supplementari richieste. Lo Stato membro interessato dispone di tre mesi dalla data di ricezione della richiesta della Commissione per fornire le informazioni supplementari. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione proroga tale termine una volta sola di altri tre mesi.

4.   Se lo Stato membro non è in grado di fornire informazioni supplementari, può darne notifica alla Commissione. La Commissione notifica pertanto le sue osservazioni sulla base delle informazioni disponibili. In tal caso il termine di cui al paragrafo 2 decorre dalla data di ricezione della notifica.

5.   La procedura di riesame si conclude al più tardi due anni dopo l’invio da parte dello Stato membro della propria richiesta di riesame di cui al paragrafo 1.

6.   Uno Stato membro può chiedere una volta all’anno una riunione ad alto livello con la Commissione per discutere lo stato di avanzamento dei casi che sono o sono stati oggetto della procedura di riesame e per analizzarli al fine di riconsiderare le rispettive posizioni e cercare di raggiungere un accordo.

7.   Nel quadro di un’eventuale revisione del presente regolamento, o al più tardi entro la fine del 2026, la Commissione effettua una valutazione del funzionamento della procedura di riesame di cui al presente articolo. Tale valutazione comprende consultazioni con gli Stati membri e tiene conto dei risultati di tali consultazioni nonché delle posizioni degli Stati membri. La Commissione presenta, se del caso, proposte volte a migliorare il funzionamento della procedura di riesame.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 5 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  GU C 402 I del 5.10.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio, del 17 maggio 2016, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 85).

(4)  Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).


13.4.2022   

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L 115/59


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/616 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2022

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Carne de Ávila» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Carne de Ávila», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2) modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2012 della Commissione (3).

(2)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Carne de Ávila» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carne de Ávila (IGP)] (GU L 302 del 31.10.2012, pag. 5).

(4)  GU C 514 del 21.12.2021, pag. 17.


13.4.2022   

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L 115/60


REGOLAMENTO (UE) 2022/617 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di mercurio nel pesce e nel sale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti, compreso il mercurio, nei prodotti alimentari.

(2)

Il 22 novembre 2012 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha adottato un parere sul mercurio e sul metilmercurio negli alimenti (3). In tale parere l’Autorità ha stabilito una dose settimanale tollerabile (tolerable weekly intake, «TWI») per il mercurio inorganico pari a 4 μg/kg di peso corporeo («p.c.») e per il metilmercurio pari a 1,3 μg/kg di p.c. (entrambi espressi in mercurio) e ha concluso che l’esposizione alimentare al 95o percentile è prossima o superiore alla TWI per tutte le fasce di età. I consumatori, tra cui potrebbero figurare anche le donne in gravidanza, che assumono elevate quantità di pesce possono superare fino a circa sei volte la TWI. I feti costituiscono il gruppo più vulnerabile. Nel parere si concludeva che l’esposizione al metilmercurio superiore alla TWI desta preoccupazione, ma si consigliava di tenere conto degli effetti benefici legati al consumo di pesce qualora fossero prese in considerazione misure per ridurre l’esposizione al metilmercurio.

(3)

Il 27 giugno 2014 l’Autorità ha adottato un parere sui benefici per la salute derivanti dal consumo di prodotti ittici in relazione ai rischi per la salute associati all’esposizione al metilmercurio (4). In tale parere l’Autorità ha riesaminato il ruolo dei prodotti ittici nelle diete europee e ha valutato gli effetti benefici legati al consumo di prodotti ittici in relazione ai risultati sanitari, compresi gli effetti del consumo di prodotti ittici durante la gravidanza sugli esiti funzionali dello sviluppo neurologico dei bambini e gli effetti del consumo di prodotti ittici sul rischio di malattie cardiovascolari negli adulti. L’Autorità ha concluso che il consumo di circa 1-2 porzioni di prodotti ittici alla settimana e di fino a 3-4 porzioni alla settimana durante la gravidanza è stato associato a migliori esiti funzionali dello sviluppo neurologico dei bambini rispetto al mancato consumo di prodotti ittici. Tali quantità sono state anche associate a una riduzione del tasso di mortalità per coronaropatie negli adulti.

(4)

Il 19 dicembre 2014 l’Autorità ha adottato una dichiarazione sui benefici del consumo di pesce/molluschi rispetto ai rischi del metilmercurio contenuto nel pesce/nei molluschi (5) nella quale ha concluso che, per fruire dei benefici del consumo di pesce associati a 1-4 porzioni di pesce alla settimana e proteggersi dalla tossicità per lo sviluppo neurologico del metilmercurio, il consumo di specie di pesci/molluschi con un elevato contenuto di mercurio dovrebbe essere limitato.

(5)

Alla luce dei risultati dei pareri scientifici e della dichiarazione dell’Autorità, è opportuno rivedere i tenori massimi di mercurio al fine di ridurre ulteriormente l’esposizione alimentare al mercurio negli alimenti.

(6)

Poiché i recenti dati sulle occorrenze indicano che vi sarebbe un margine per ridurre i tenori massimi di mercurio in diverse specie di pesci, è opportuno modificare di conseguenza i tenori massimi per tali specie di pesci.

(7)

Tenuto conto delle relative preoccupazioni per la salute, il tenore di mercurio per squalo e pesce spada dovrebbe essere mantenuto al livello attuale, in attesa di ulteriori raccolte di dati, valutazioni scientifiche e conoscenze sull’efficacia dei consigli di consumo nel ridurre l’esposizione.

(8)

Il Codex Alimentarius fissa un tenore massimo di 0,1 mg/kg di mercurio nel sale (6). È opportuno fissare lo stesso tenore massimo nella legislazione dell’Unione.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.

(10)

Tenendo conto del fatto che determinati prodotti alimentari oggetto del presente regolamento hanno una lunga durata di conservazione, è opportuno disporre un periodo transitorio durante il quale tali prodotti alimentari non conformi ai nuovi tenori massimi e legalmente commercializzati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possano rimanere sul mercato.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti alimentari elencati nell’allegato legalmente commercializzati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(3)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), «Parere scientifico sul rischio per la salute pubblica connesso alla presenza di mercurio e di metilmercurio negli alimenti», EFSA Journal 2012;10(12):2985.

(4)  EFSA NDA Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie), 2014, «Parere scientifico sui benefici per la salute derivanti dal consumo di prodotti ittici (pesce e molluschi) in relazione ai rischi per la salute associati all’esposizione al metilmercurio», EFSA Journal 2014;12(7):3761.

(5)  Comitato scientifico dell’EFSA, 2015, «Dichiarazione sui benefici del consumo di pesce/molluschi rispetto ai rischi del metilmercurio contenuto nel pesce/nei molluschi», EFSA Journal 2015;13(1):3982.

(6)  Codex General Standard for Contaminants and Toxin in Foods and Feeds – GSCTFF (CODEX STAN 193-1995).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è così modificato:

nella parte 3: Metalli, la sottoparte 3.3 (Mercurio) è sostituita dalla seguente:

«3.3

Mercurio

 

3.3.1

Prodotti della pesca (26) e muscolo di pesce (24) (25), escluse le specie elencate ai punti 3.3.2 e 3.3.3. Il tenore massimo nei crostacei si applica al muscolo delle appendici e dell’addome (44). Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura) si applica al muscolo delle appendici.

0,50

3.3.2

Muscolo di pesce dei seguenti pesci (24) (25):

pagello mafrone (Pagellus acarne)

pesce sciabola nero (Aphanopus carbo)

occhialone (Pagellus bogaraveo)

palamita (Sarda sarda)

pagello fragolino (Pagellus erythrinus)

tirsite (Lepidocybium flavobrunneum)

ippoglosso (Hippoglossus species)

abadeco del Sudafrica (Genypterus capensis)

marlin (Makaira species)

rombo del genere Lepidorhombus (Lepidorhombus species)

ruvetto (Ruvettus pretiosus)

pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus)

abadeco (Genypterus blacodes)

luccio (Esox species)

palamita bianca (Orcynopsis unicolor)

cappellano (Tricopterus species)

triglia di fango (Mullus barbatus barbatus)

granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris)

pesce vela del Pacifico (Istiophorus species)

pesce sciabola (Lepidopus caudatus)

sgombro serpente (Gempylus serpens)

storione (Acipenser species)

triglia di scoglio (Mullus surmuletus)

tonno e tonnetto (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

squali (tutte le specie)

pesce spada (Xiphias gladius)

1,0

3.3.3

Cefalopodi

Gasteropodi marini

Muscolo di pesce dei seguenti pesci (24) (25):

acciuga (Engraulis species)

merluzzo dell’Alaska (Theragra chalcogrammus)

merluzzo bianco (Gadus morhua)

aringa (Clupea harengus)

pangasio basa (Pangasius bocourti)

carpa (specie appartenenti alla famiglia Cyprinidae)

limanda (Limanda limanda)

sgombro (Scomber species)

passera pianuzza (Platichthys flesus)

passera di mare (Pleuronectes platessa)

spratto (Sprattus sprattus)

siluro gigante (Pangasianodon gigas)

merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

salmone e trota (Salmo species e Oncorhynchus species, ad eccezione di Salmo trutta)

sardina (Dussumieria species, Sardina species, Sardinella species e Sardinops species)

sogliola (Solea Solea)

pangasio ipoftalmo (Pangasianodon hypothalamus)

merlano (Merlangius merlangus)

0,30

3.3.4

Integratori alimentari (39)

0,10

3.3.5

Sale

0,10».


13.4.2022   

IT

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L 115/64


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/618 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2022

che rettifica la versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettera b), e l’articolo 90, primo comma, lettere a), c) ed f),

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 della Commissione (3) contiene un errore nell’articolo 1, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva, che modifica l’ambito di applicazione.

(2)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(Non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 della Commissione, del 17 settembre 2021, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 (GU L 330 del 20.9.2021, pag. 72).


13.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 115/66


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/619 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2022

che chiude i riesami relativi ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese per tre produttori esportatori cinesi, istituisce il dazio sulle importazioni di tali produttori e pone termine alla registrazione di dette importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   MISURE IN VIGORE

(1)

Nell'ottobre 2005 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1631/2005 (2) («il regolamento iniziale»), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico («TCCA») originario della Repubblica popolare cinese («RPC») e degli Stati Uniti d'America («USA»). I dazi antidumping sulle importazioni dalla RPC erano compresi tra il 7,3 % e il 40,5 % per le singole società, mentre il dazio su scala nazionale era fissato al 42,6 %.

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 855/2010 (3), il Consiglio ha ridotto l'aliquota del dazio antidumping per un produttore esportatore, portandola dal 14,1 % al 3,2 %.

(3)

In seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio (4), misure antidumping definitive, costituite da dazi individuali compresi tra il 3,2 % e il 40,5 %, con un dazio residuo del 42,6 %, sulle importazioni di TCCA originario della Repubblica popolare cinese.

(4)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 569/2014 (5), la Commissione ha istituito un'aliquota del dazio antidumping del 32,8 % per un nuovo produttore esportatore. Per un altro produttore esportatore la Commissione ha chiuso l'inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/392 della Commissione (6).

(5)

In seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione (7), misure antidumping definitive, costituite da dazi individuali compresi tra il 3,2 % e il 40,5 %, con un dazio residuo del 42,6 %, sulle importazioni di TCCA originario della Repubblica popolare cinese.

2.   INCHIESTA ATTUALE

2.1.   Domande di riesame

(6)

La Commissione ha ricevuto tre domande di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Le domande sono state presentate da Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd (Hebei Xingfei) il 13 luglio 2020, da Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd (Mongolia Likang) il 29 luglio 2019, aggiornata il 12 febbraio 2021, e da Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd (Shandong Lantian) il 13 aprile 2021 («i richiedenti»), le cui esportazioni nell'Unione sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 42,6 %.

(7)

I richiedenti hanno affermato di non aver esportato TCCA nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta iniziale, vale a dire dal 1o aprile 2003 al 31 marzo 2004 (il «PI»).

(8)

I richiedenti hanno inoltre dichiarato di non essere collegati a nessuno dei produttori esportatori di TCCA soggetti alle misure in vigore. I richiedenti hanno infine sostenuto di aver esportato TCCA nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

2.2.   Apertura di riesami relativi ai nuovi esportatori

(9)

La Commissione ha esaminato le prove disponibili ed ha concluso che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di riesami relativi ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver dato ai produttori dell'Unione l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 della Commissione (8), tre riesami del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 nei confronti dei richiedenti.

2.3.   Prodotto in esame

(10)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito dall'acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato con i codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933698070 e 3808942020) e originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame» o «TCCA»).

(11)

Il TCCA è un prodotto chimico utilizzato come disinfettante e candeggiante ad ampio spettro a base di cloro organico ed è impiegato in particolare per disinfettare l'acqua di piscine e centri termali. Altri usi includono il trattamento delle acque nelle fosse settiche o nelle torri di raffreddamento e la pulizia di elettrodomestici per la cucina. Il TCCA è venduto sotto forma di polvere, granuli, pastiglie o scaglie. Tutte le forme di TCCA e i suoi preparati presentano le stesse caratteristiche di base (disinfettante) e sono pertanto considerati come un unico prodotto.

2.4.   Parti interessate

(12)

La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura dei riesami i richiedenti, l'industria dell'Unione, nonché i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di essere sentite.

(13)

La Commissione ha inviato questionari ai tre richiedenti. I questionari erano stati messi a disposizione anche online il giorno dell'apertura dell'inchiesta.

(14)

In considerazione della pandemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della sua decisione, in linea con l'avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (9). La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza con i tre richiedenti e con una società nel paese di riferimento, vale a dire:

 

Richiedenti

Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd

Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd

Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd

 

Paese di riferimento

Società «A», Giappone.

2.5.   Periodo dell'inchiesta di riesame

(15)

L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 30 giugno 2021 («il periodo dell'inchiesta di riesame»).

2.6.   Divulgazione di informazioni

(16)

Il 25 febbraio 2022 la Commissione ha comunicato alle parti interessate la sua intenzione di chiudere le inchieste di riesame senza accertare i margini di dumping individuali nei confronti dei richiedenti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni.

(17)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, i richiedenti hanno sostenuto che i loro diritti di difesa erano stati violati a causa di una divulgazione inadeguata. In particolare, i richiedenti hanno sostenuto che la Commissione non aveva comunicato informazioni relative al valore normale, il che avrebbe consentito ai richiedenti di presentare ulteriori osservazioni sulla decisione della Commissione.

(18)

La Commissione ha ricordato che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione dovrebbe comunicare i principali fatti e considerazioni in base ai quali intende adottare una decisione. Alla luce dei risultati delle inchieste, le informazioni relative al valore normale non erano un elemento su cui la Commissione aveva basato le proprie risultanze. Non era quindi necessario divulgare tali informazioni per consentire ai richiedenti di esercitare i loro diritti procedurali. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

2.7.   Audizioni

(19)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, i richiedenti hanno chiesto e ottenuto un'audizione con i servizi della Commissione. I richiedenti hanno inoltre chiesto un'audizione con il consigliere-auditore, che si è svolta l'11 marzo 2022. Il consigliere-auditore ha constatato che i diritti procedurali dei richiedenti erano stati pienamente rispettati.

3.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

3.1.   Criteri relativi al «nuovo produttore esportatore»

(20)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, un nuovo produttore esportatore deve soddisfare i seguenti criteri:

a)

non aver effettuato esportazioni del prodotto in esame nell'Unione nel periodo dell'inchiesta in base al quale le misure antidumping sono state istituite;

b)

non essere collegato agli esportatori o ai produttori della RPC nei confronti dei quali sono state istituite le misure antidumping in vigore; e

c)

avere effettivamente eseguito esportazioni nell'Unione del prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta iniziale oppure aver assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione.

(21)

L'inchiesta ha confermato che i tre richiedenti non avevano effettuato esportazioni del prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta iniziale e che le loro esportazioni nell'Unione erano iniziate dopo tale periodo.

(22)

L'inchiesta ha inoltre confermato che i richiedenti non erano collegati ai produttori esportatori cinesi nei confronti dei quali erano state istituite le misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame.

(23)

Quanto al criterio secondo cui i richiedenti avevano iniziato ad esportare nell'Unione dopo il periodo dell'inchiesta iniziale, considerato che ogni richiedente aveva effettuato solo un'unica operazione di esportazione di volume limitato durante il periodo dell'inchiesta di riesame («PIR»), la Commissione ha esaminato se tale operazione di esportazione potesse essere considerata sufficiente a rispecchiare accuratamente il comportamento attuale e futuro delle esportazioni dei richiedenti. In particolare la Commissione ha ulteriormente analizzato, per ciascun richiedente: la quota della quantità esportata rispetto al totale delle esportazioni e della produzione; i prezzi di vendita nell'UE rispetto ai prezzi all'esportazione verso paesi terzi; i prezzi di vendita nell'UE rispetto ai prezzi medi di altri produttori esportatori cinesi che hanno esportato volumi significativi nell'UE durante il PIR.

3.1.1.   Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd.

(24)

Per quanto riguarda Hebei Xingfei, dall'inchiesta è emerso che durante il periodo dell'inchiesta è stata registrata solo un'unica operazione di vendita nell'UE, per un volume di 9 tonnellate. Tale operazione ha rappresentato, durante lo stesso periodo, lo 0,09 % del volume totale della produzione della società e lo 0,63 % del volume totale delle sue esportazioni.

(25)

Per quanto riguarda i prezzi, l'inchiesta ha dimostrato che, per i tipi di TCCA esportati nell'UE, il prezzo all'esportazione per l'unica operazione effettuata è stato del 115-140 % superiore al prezzo medio all'esportazione di Hebei Xingfei verso i paesi terzi durante il PIR.

(26)

La Commissione ha inoltre confrontato i prezzi all'esportazione nell'UE di Hebei Xingfei e di altri produttori esportatori cinesi che hanno rifornito il mercato specifico dell'UE (10) durante il PIR. Si è constatato che il prezzo a livello CIF dell'operazione di Hebei Xingfei era superiore del 53 % al prezzo medio delle altre esportazioni cinesi. Dopo l'aggiunta del dazio antidumping applicabile, il prezzo dell'operazione di Hebei Xingfei era superiore del 105 %.

(27)

Per i motivi di cui sopra, l'unica operazione di vendita all'esportazione di Hebei Xingfei verso l'UE durante il PIR non è stata considerata sufficientemente rappresentativa da rispecchiare accuratamente il comportamento attuale e futuro delle esportazioni di Hebei Xingfei.

3.1.2.   Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd.

(28)

Per quanto riguarda Shandong Lantian, dall'inchiesta è emerso che durante il periodo dell'inchiesta è stata registrata solo un'unica operazione di vendita nell'UE, per un volume di 29 tonnellate. Tale operazione ha rappresentato, durante lo stesso periodo, lo 0,07 % del volume totale della produzione della società e lo 0,02 % del volume totale delle sue esportazioni.

(29)

Per quanto riguarda i prezzi, l'inchiesta ha dimostrato che, per i tipi di TCCA venduti nell'UE, il prezzo all'esportazione per l'unica operazione effettuata è stato del 60-86 % superiore al prezzo medio all'esportazione di Shandong Lantian verso i paesi terzi durante il PIR.

(30)

La Commissione ha inoltre confrontato i prezzi all'esportazione nell'UE di Shandong Lantian e di altri produttori esportatori cinesi che hanno rifornito il mercato specifico dell'UE durante il PIR. Si è constatato che il prezzo a livello CIF dell'operazione di Shandong Lantian era superiore del 43 % al prezzo medio delle altre esportazioni cinesi. Dopo l'aggiunta dei dazi antidumping applicabili, il prezzo dell'operazione di Shandong Lantian era superiore dell'87 %.

(31)

Per i motivi di cui sopra, l'unica operazione di vendita all'esportazione di Shandong Lantian verso l'UE durante il PIR non è stata considerata sufficientemente rappresentativa da rispecchiare accuratamente il comportamento attuale e futuro delle esportazioni di Shandong Lantian.

3.1.3.   Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd.

(32)

Per quanto riguarda Mongolia Likang, dall'inchiesta è emerso che durante il periodo dell'inchiesta è stata registrata solo un'unica operazione di vendita nell'UE, per un volume di 9 tonnellate. Tale operazione ha rappresentato, durante lo stesso periodo, lo 0,10 % del volume totale della produzione della società e lo 0,71 % del volume totale delle sue esportazioni.

(33)

Per quanto riguarda i prezzi, l'inchiesta ha dimostrato che, per i tipi di TCCA venduti nell'UE, il prezzo all'esportazione per l'unica operazione effettuata è stato del 50 % superiore al prezzo medio all'esportazione di Mongolia Likang verso i paesi terzi durante il PIR.

(34)

La Commissione ha inoltre confrontato i prezzi all'esportazione nell'UE di Mongolia Likang e di altri produttori esportatori cinesi che hanno rifornito il mercato specifico dell'UE durante il PIR. Si è constatato che il prezzo a livello CIF dell'operazione di Mongolia Likang era superiore dell'11 % al prezzo medio delle altre esportazioni cinesi. Dopo l'aggiunta dei dazi antidumping applicabili, il prezzo dell'operazione di Mongolia Likang era superiore del 48 %.

(35)

Per i motivi di cui sopra, l'unica operazione di vendita all'esportazione di Mongolia Likang verso l'UE durante il PIR non è stata considerata sufficientemente rappresentativa da rispecchiare accuratamente il comportamento attuale e futuro delle esportazioni di Mongolia Likang.

3.2.   Conclusioni

(36)

Nel corso dell'inchiesta, in risposta alle domande della Commissione sul motivo per cui i prezzi variassero tra i mercati di esportazione, i richiedenti hanno fatto riferimento a differenze in termini di imballaggio, qualità e a un maggiore sovrapprezzo che erano stati in grado di ottenere sul mercato dell'Unione. Si era però già tenuto conto delle differenze di imballaggio e di qualità tramite il numero di controllo del prodotto assegnato ai prodotti al momento del confronto con le altre destinazioni di esportazione. Inoltre i confronti con le esportazioni di altri produttori cinesi durante il PIR hanno dimostrato che il mercato dell'Unione non ha comportato un sovrapprezzo tale da spiegare la differenza di prezzo osservata.

(37)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, i richiedenti hanno sostenuto che le risultanze della Commissione erano prive di base giuridica in quanto fondate su una valutazione della rappresentatività delle operazioni non prevista dall'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. I richiedenti hanno inoltre sostenuto che la valutazione della Commissione in merito alla rappresentatività delle operazioni non era conforme alla giurisprudenza dell'OMC. Essi hanno fatto riferimento al caso DS295 Mexico – Antidumping Measures on Rice, in cui l'istituzione di un requisito supplementare per l'apertura di un riesame, ossia un volume rappresentativo, è stata ritenuta incompatibile con l'articolo 9, paragrafo 5, dell'accordo antidumping. La stessa argomentazione è stata presentata da un importatore dell'Unione.

(38)

La Commissione ha ritenuto che le conclusioni dell'organo d'appello dell'OMC nel caso DS295 non fossero strettamente pertinenti per il presente caso. Tale conclusione riguardava circostanze diverse, ossia la questione della conformità all'accordo antidumping di una disposizione giuridica del diritto interno messicano, la quale limitava la possibilità di aprire un riesame relativo a un nuovo esportatore imponendo l'esistenza di volumi rappresentativi minimi. Nel presente caso la Commissione non ha applicato alcun criterio di questo tipo per decidere in merito all'apertura degli attuali riesami relativi agli esportatori.

(39)

Inoltre, per quanto riguarda la fase dell'inchiesta, la Commissione ha ricordato che la sua decisione di chiudere i riesami non si basava su una mancanza di volumi rappresentativi, bensì su una valutazione volta a stabilire se il prezzo all'esportazione dei richiedenti, tenuto conto dei volumi ridotti di un'unica operazione di vendita per ciascuno dei richiedenti, fosse sufficiente a rispecchiare accuratamente il comportamento attuale e futuro delle esportazioni degli esportatori. Come ricordato al considerando 23, ogni esportatore ha effettuato solo un'unica operazione di esportazione durante il PIR, il che ha indotto la Commissione a effettuare un'analisi approfondita dell'adeguatezza del prezzo di tale singola operazione di esportazione. Ciò è dovuto al fatto che, a differenza di quanto avviene in un'inchiesta iniziale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base, nell'ambito di un'inchiesta di riesame, e in particolare nel contesto di un riesame relativo ai nuovi esportatori, è l'esportatore che chiede l'avvio del riesame sulla base di operazioni che sa benissimo saranno normalmente usate come base per il calcolo del margine di dumping. La Commissione ricorda inoltre di essere tenuta a garantire l'efficacia dei dazi in vigore al fine di non vanificare l'obiettivo del regolamento di base di sostenere l'industria dell'Unione eliminando gli effetti pregiudizievoli delle importazioni che erano risultate oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta iniziale. Su tale base, la presenza di un'unica operazione durante il PIR nel contesto di un'inchiesta di riesame richiede ulteriori garanzie del fatto che tale prezzo all'esportazione sia sufficiente per formulare risultanze ragionevolmente precise relative all'esistenza di pratiche di dumping, evitando così il rischio di indebolimento dei dazi esistenti. La Commissione ha pertanto deciso di considerare ed esaminare tutti gli elementi di prova pertinenti trasmessi dai richiedenti, compresi i prezzi praticati in altri mercati di esportazione e le spiegazioni fornite riguardo all'evidente scostamento rispetto ai prezzi sul mercato dell'Unione di tali singole operazioni. In seguito a tale esame, per i motivi esposti, la Commissione ha ritenuto che i prezzi all'esportazione delle rispettive operazioni dei tre esportatori non fossero adeguati per formulare risultanze ragionevolmente precise relative all'esistenza di pratiche di dumping. Pertanto, sulla base di tutti gli elementi di prova raccolti nel corso dell'inchiesta e al fine di garantire l'efficacia dei dazi in vigore, la Commissione ha stabilito che l'applicazione del dazio residuo nei confronti dei richiedenti era appropriata nel presente caso. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(40)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, i richiedenti hanno inoltre contestato il punto di vista della Commissione secondo cui si era già tenuto conto delle differenze di qualità tramite i cosiddetti numeri di controllo del prodotto, utilizzati nei questionari, e i richiedenti hanno pertanto sostenuto che i confronti tra i loro prezzi all'esportazione e i prezzi degli altri esportatori cinesi erano irrilevanti.

(41)

La Commissione ha ricordato che i numeri di controllo del prodotto utilizzati nel presente caso erano gli stessi utilizzati nell'inchiesta iniziale e in tutte le successive inchieste relative al prodotto. La Commissione ha osservato che i numeri di controllo del prodotto classificano i diversi tipi di prodotto che rientrano nella definizione del prodotto in esame in base alle diverse caratteristiche tecniche. Tale classificazione consente il confronto tra prodotti comparabili, in quanto i prodotti sono confrontati in base alle loro caratteristiche distintive simili. I richiedenti non hanno dimostrato che le presunte differenze di qualità fossero state prese in considerazione al momento della fissazione dei prezzi, incidendo in tal modo sulla comparabilità dei prezzi. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(42)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, i richiedenti hanno sostenuto che il confronto tra i loro prezzi all'esportazione nell'UE e il prezzo medio di altri produttori esportatori cinesi non ha portato a conclusioni significative, poiché 1) tali prezzi sono il risultato di una combinazione di strategie di esportazione; 2) gli esportatori sono soggetti a dazi diversi che possono incidere sui prezzi; 3) il periodo in esame è troppo lungo e le fluttuazioni dei prezzi potevano falsare la valutazione. I richiedenti hanno inoltre presentato una serie di dati di Eurostat sulle importazioni, in base ai quali i prezzi medi all'importazione del prodotto in esame sarebbero superiori ai prezzi del richiedente, sostenendo in tal modo l'esistenza di un sovrapprezzo nell'Unione.

(43)

L'analisi dei prezzi all'importazione nell'Unione ha tuttavia consentito alla Commissione di stabilire un livello dei prezzi di riferimento al quale il prodotto in esame era stato commercializzato nell'Unione. Tale analisi ha anche consentito di valutare se i prezzi all'esportazione dei richiedenti verso l'Unione rispondessero alle condizioni del mercato dell'Unione. Dall'analisi dei dati sulle importazioni, a livello TARIC, è emerso che la maggior parte dei prezzi di altri produttori esportatori cinesi che hanno esportato durante il PIR, che potevano avere strategie di esportazione diverse, convergeva all'interno di una fascia precisa e limitata di prezzi a livello CIF e anche più ristretta dopo l'aggiunta del dazio. Come indicato sopra ai considerando 26, 30, e 34, i prezzi dei richiedenti si discostavano in modo significativo dal livello dei prezzi di riferimento così stabiliti, che sono stati considerati come i prezzi di mercato nell'Unione. Non si è potuta trovare una spiegazione ragionevole per tale scostamento. Infine, confrontando i prezzi del mese in cui ha avuto luogo l'operazione, il risultato dell'analisi è rimasto invariato (11).

(44)

Quanto ai dati di Eurostat sulle importazioni forniti dai richiedenti, la Commissione ha rilevato che tali statistiche erano a livello di codice NC a 8 cifre e riguardavano pertanto un paniere di prodotti più ampio. In questo paniere più ampio, il prodotto in esame rappresentava meno del 30 % in termini di volume e meno del 25 % in termini di valore. La valutazione della Commissione si è tuttavia basata su dati a livello di codice TARIC a 10 cifre, che riguardavano esclusivamente il prodotto in esame e costituivano pertanto una fonte di informazioni più accurata. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(45)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che le operazioni presentate dai richiedenti non costituissero una base sufficientemente rappresentativa e non rispecchiassero in maniera sufficientemente accurata il comportamento attuale e futuro dei loro prezzi all'esportazione per poter fungere da base per l'accertamento di un margine di dumping individuale. In tale contesto è opportuno chiudere le inchieste di riesame.

4.   RISCOSSIONE DI DAZI ANTIDUMPING

(46)

Alla luce delle risultanze sopraindicate la Commissione ha concluso che i riesami relativi alle importazioni di TCCA fabbricato dai richiedenti e originario della RPC dovrebbero essere chiusi. Il dazio applicabile a «tutte le altre società» a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 dovrebbe applicarsi ai prodotti fabbricati dai richiedenti. Di conseguenza è opportuno porre termine alla registrazione delle importazioni dei richiedenti e riscuotere su tali importazioni, a partire dalla data di apertura dei presenti riesami, il dazio su scala nazionale applicabile a tutte le altre società (42,6 %) istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230. Ciò non pregiudica la possibilità per gli importatori di chiedere una restituzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base.

(47)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I riesami relativi ai «nuovi esportatori» avviati dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 sono chiusi.

2.   Il dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese (codice addizionale TARIC A999) a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 si applica ai prodotti fabbricati da Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd, Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd (Likang) e Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd.

Articolo 2

1.   L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 è abrogato.

2.   Sulle importazioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 è istituito il dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese (codice addizionale TARIC A999) a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230.

3.   Il dazio antidumping di cui al paragrafo 2 è riscosso con effetto dal 24 luglio 2021 sui prodotti registrati a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209.

Articolo 3

1.   Le autorità doganali sono invitate a porre termine alla registrazione delle importazioni effettuata a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209.

2.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 261 del 7.10.2005, pag. 1.

(3)  GU L 254 del 29.9.2010, pag. 1.

(4)  GU L 346 del 30.12.2011, pag. 6.

(5)  GU L 157 del 27.5.2014, pag. 80.

(6)  GU L 65 del 10.3.2015, pag. 18.

(7)  GU L 319 del 5.12.2017, pag. 10.

(8)  GU L 263 del 23.7.2021, pag. 1.

(9)  Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(10)  Per «mercato specifico dell'UE» si intende lo Stato membro in cui il richiedente ha esportato il prodotto in esame e in cui aveva sede il cliente. Il confronto tra i prezzi del richiedente e degli altri produttori esportatori cinesi si è basato sulle informazioni contenute nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, relative alle importazioni a livello di Stati membri.

(11)  L'operazione di Mongolia Likang a livello CIF era superiore del 18 % rispetto al prezzo medio delle altre esportazioni cinesi verso l'UE nel mese in cui ha avuto luogo l'operazione. Dopo l'aggiunta dei dazi antidumping applicabili, il prezzo dell'operazione di Mongolia Likang era superiore del 58 %. Per quanto riguarda Shandong Lantian, i prezzi a livello CIF erano superiori del 70 % e del 126 % dopo l'aggiunta dei dazi. Per quanto riguarda Hebei Xingfei, i prezzi a livello CIF erano superiori del 78 % e del 138 % dopo l'aggiunta dei dazi.


DECISIONI

13.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 115/73


DECISIONE (UE) 2022/620 DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 2022

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta.

(2)

Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.

(3)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Mark WEINMEISTER.

(4)

Il governo tedesco ha proposto il sig. Uwe BECKER, rappresentante di una collettività regionale che è politicamente responsabile dinanzi ad un’assemblea eletta, Staatssekretär für Europaangelegenheiten, politische Verantwortung gegenüber dem Hessischen Landtag (sottosegretario di Stato per gli affari europei, politicamente responsabile dinanzi al parlamento del Land Assia), quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Uwe BECKER, rappresentante di una collettività regionale che è politicamente responsabile dinanzi ad un’assemblea eletta, Staatssekretär für Europaangelegenheiten, politische Verantwortung gegenüber dem Hessischen Landtag (sottosegretario di Stato per gli affari europei, politicamente responsabile dinanzi al parlamento del Land Assia), è nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 7 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. DENORMANDIE


(1)  GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

(2)  Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).


13.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 115/75


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/621 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda le norme armonizzate per le autobetoniere, gli apparecchi di sollevamento e altre macchine, redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.

(2)

Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (la «richiesta»).

(3)

Sulla base della richiesta il CEN ha redatto le nuove norme armonizzate EN 13852-3:2021 sulle gru per l’utilizzo in mare aperto leggere, EN 12385-5:2021 sulle funi a trefoli per ascensori, ed EN 12609:2021 sui requisiti di sicurezza per le autobetoniere.

(4)

Sulla base della richiesta il CEN e il Cenelec hanno altresì rivisto le norme armonizzate esistenti, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la comunicazione 2018/C 092/01 della Commissione (4), al fine di adeguarle al progresso tecnologico. Ciò ha portato all’adozione delle nuove norme armonizzate seguenti: EN 12312-5:2021 sui mezzi e le attrezzature per il rifornimento di carburante agli aeromobili; EN 13001-2:2021 sulla sicurezza degli apparecchi di sollevamento; EN 1501-1:2021 sui veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore; EN 1501-2:2021 sui veicoli raccolta rifiuti a caricamento laterale; EN 1501-3:2021 sui veicoli raccolta rifiuti a caricamento frontale; EN 1501-5:2021 sui dispositivi di sollevamento per veicoli raccolta rifiuti; EN 1829-1:2021 sulle macchine a getto d’acqua ad alta pressione; EN ISO 22868:2021 sul metodo tecnico progettuale per la prova del rumore delle macchine portatili manualmente con motore a combustione interna; EN 303-5:2021 sulle caldaie per combustibili solidi; EN ISO 11202:2010/A1:2021 sulla determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni; EN ISO 19085-1:2021 sui requisiti comuni per le macchine per la lavorazione del legno; EN 1756-1:2021 sui requisiti di sicurezza per le sponde caricatrici; e EN IEC 62061:2021 sulla sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo relativi alla sicurezza.

(5)

Il CEN e il Cenelec hanno inoltre modificato le norme armonizzate EN 13001-3-6:2018, EN 50636-2-107:2015/A1:2018 ed EN 60335-1:2012/A13:2017, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione (5).

(6)

Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec.

(7)

Le norme armonizzate redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta soddisfano i requisiti di sicurezza cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative.

(8)

Il riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 è stato pubblicato con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea mediante la decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione (6). Esso ha sostituito il riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 senza alcun periodo transitorio. Per concedere ai fabbricanti il tempo per prepararsi all’applicazione della nuova norma, è opportuno ripubblicare, in via eccezionale, il riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per un periodo di tempo limitato. Per motivi di certezza del diritto, la pubblicazione del riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 dovrebbe comprendere anche il periodo precedente l’entrata in vigore della presente decisione.

(9)

Il testo della limitazione per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 non è chiaro, in quanto confonde due carenze distinte individuate in relazione alla norma armonizzata.

(10)

La prima carenza riguarda l’inadeguato livello di visibilità constatato in relazione alla norma EN 474-1:2006+A6:2019 quando è applicata in combinazione con la norma EN 474-5:2006+A3:2013 sui requisiti per gli escavatori idraulici. Analogamente alla norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018, la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 non garantisce che il conducente possa far muovere la macchina e i suoi utensili nelle condizioni di impiego prevedibili, in tutta sicurezza per sé stesso e per le persone esposte. La limitazione prevista per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 in relazione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE dovrebbe pertanto essere mantenuta per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019.

(11)

La seconda carenza riguarda il fatto che il meccanismo di attacco rapido utilizzato per agganciare gli escavatori idraulici e le terne alle macchine di movimento terra non comprende un sistema di allarme attivo o di monitoraggio attivo che indichi agli operatori se macchina ed estensione non sono attaccate correttamente. Di per sé la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per l’integrazione della sicurezza e per la prevenzione dei rischi dovuti alla caduta di oggetti di cui al punto 1.1.2, lettere b) e c), e al punto 1.3.3 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE. Tali punti dovrebbero essere menzionati nella limitazione per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019.

(12)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, le carenze individuate dovrebbero essere espresse mediante due limitazioni distinte per la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019.

(13)

Il riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012 è stato pubblicato per la prima volta con la comunicazione 2012/C 159/1 della Commissione (7). Il riferimento di tale norma includeva il riferimento dell’errata corrige EN 60335-1:2012/AC:2014 a partire dalla pubblicazione di tale norma con la comunicazione 2016/C 14/1 della Commissione (8). Il riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012 è stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436 solo in merito alle modifiche EN 60335-1:2012/A11:2014 ed EN 60335-1:2012/A13:2017. Nella pubblicazione del riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012, nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436, è stato erroneamente omesso il riferimento dell’errata corrige EN 60335-1:2012/AC:2014. È pertanto opportuno sostituire il riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012 insieme ai riferimenti delle modifiche EN 60335-1:2012/A11:2014 ed EN 60335-1:2012/A13:2017 e includere il riferimento dell’errata corrige EN 60335-1:2012/AC:2014. Per motivi di certezza del diritto, il riferimento della norma armonizzata EN 60335-1:2012 modificata dalla presente decisione dovrebbe applicarsi retroattivamente.

(14)

Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE, mentre nell’allegato II della suddetta decisione di esecuzione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità con limitazioni. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436 i riferimenti delle norme sostituite, riviste o modificate dal CEN e dal Cenelec.

(15)

Nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a decorrere dalle date stabilite in tale allegato.

(16)

A seguito del lavoro svolto dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta, le norme armonizzate seguenti pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono state sostituite, riviste o modificate: EN 12312-5:2005+A1:2009; EN 13001-2:2014; EN 1501-1:2011+A1:2015; EN 1501-2:2005+A1:2009; EN 1501-3:2008; EN 1501-5:2011; EN 1829-1:2010; EN ISO 22868:2011; EN 303-5:2012; EN ISO 11202:2010; EN ISO 19085-1:2017; EN 1756-1:2001+A1:2008 ed EN 62061:2005/A2:2015. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea includendoli nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436.

(17)

È inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 13001-3-6:2018, EN 50636-2-107:2015/A2:2020 ed EN 60335-1:2012/A13:2017, pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436, poiché tali norme sono state modificate. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della suddetta decisione di esecuzione.

(18)

Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme nuove, riviste o modificate, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate seguenti: EN 12312-5:2005+A1:2009; EN 13001-2:2014; EN 1501-1:2011+A1:2015; EN 1501-2:2005+A1:2009; EN 1501-3:2008; EN 1501-5:2011; EN 1829-1:2010; EN ISO 22868:2011; EN 303-5:2012; EN ISO 11202:2010; EN ISO 19085-1:2017; EN 1756-1:2001+A1:2008; EN 62061:2005/A2:2015; EN 13001-3-6:2018, EN 50636-2-107:2015/A2:2020 ed EN 60335-1:2012/A13:2017.

(19)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/436.

(20)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è così modificata:

(1)

all’articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Il riferimento della norma armonizzata EN 474-1:2006+A5:2018 per le macchine movimento terra redatta a sostegno della direttiva 2006/42/CE, elencato nell’allegato II bis della presente decisione, è pubblicato con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il suddetto riferimento si considera pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per il periodo stabilito in tale allegato.»;

(2)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;

(3)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione;

(4)

è inserito l’allegato II bis di cui all’allegato III della presente decisione;

(5)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato IV della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti 1), 4) e 6) dell’allegato I si applicano a decorrere dall’11 ottobre 2023.

Il punto 3) dell’allegato I si applica a decorrere dal 19 marzo 2019.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

(3)  Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1).

(4)  Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 92 del 9.3.2018, pag. 1).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 108).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione, del 14 ottobre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda le norme armonizzate per le attrezzature per servizi aeroportuali di rampa, gli apparecchi di sollevamento, gli utensili estrattivi e altre macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/27 della Commissione (GU L 366 del 15.10.2021, pag. 109).

(7)  Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva) (GU C 159 del 5.6.2012, pag. 1).

(8)  Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 14 del 15.1.2016, pag. 1).


ALLEGATO I

L’allegato I è così modificato:

(1)

la riga 12 è soppressa;

(2)

è inserita la riga 12 bis seguente:

«12 bis.

EN 13001-3-6:2018+A1:2021

Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - parte 3-6: Stati limite e verifica dell’idoneità del macchinario - Cilindri idraulici

C»;

(3)

la riga 33 è sostituita dalla seguente:

«33.

EN 60335-1:2012

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Sicurezza - parte 1: Norme generali IEC 60335-1:2010 (modificata)

EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

C»;

(4)

la riga 33 è soppressa;

(5)

è inserita la riga 33 bis seguente:

«33 bis.

EN 60335-1:2012

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Sicurezza - parte 1: Norme generali IEC 60335-1:2010 (modificata)

EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-1:2012/A15:2021

C»;

(6)

la riga 90 è soppressa;

(7)

è inserita la riga 90 bis seguente:

«90 bis.

EN 50636-2-107:2015

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-107: Prescrizioni particolari per robot tosaerba elettrici alimentati a batteria IEC 60335-2-107:2012 (modificata)

EN 50636-2-107:2015/A1:2018

EN 50636-2-107:2015/A2:2020

EN 50636-2-107:2015/A3:2021

C»;

(8)

sono aggiunte le righe seguenti:

«119.

EN ISO 11202:2010

Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni applicando correzioni ambientali approssimate (ISO 11202:2010)

EN ISO 11202:2010/A1:2021

B

120.

EN 303-5:2021

Caldaie per riscaldamento - parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura

C

121.

EN 1501-1:2021

Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore

C

122.

EN 1501-2:2021

Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 2: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento laterale

C

123.

EN 1501-3:2021

Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 3: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento frontale

C

124.

EN 1501-5:2021

Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 5: Dispositivi di sollevamento per veicoli raccolta rifiuti

C

125.

EN 1756-1:2021

Sponde caricatrici - Piattaforme elevatrici per l’installazione su veicoli dotati di ruote - Requisiti di sicurezza - parte 1: Sponde caricatrici per merci

C

126.

EN 1829-1:2021

Macchine a getto d’acqua ad alta pressione - Requisiti di sicurezza - parte 1: Macchine

C

127.

EN 12312-5:2021

Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - parte 5: Mezzi e attrezzature per il rifornimento di carburante agli aeromobili

C

128.

EN 12385-5:2021

Funi di acciaio - Sicurezza - parte 5: Funi a trefoli per ascensori

C

129.

EN 12609:2021

Autobetoniere - Requisiti di sicurezza

C

130.

EN 13001-2:2021

Sicurezza degli apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - parte 2: Azioni dei carichi

C

131.

EN 13852-3:2021

Apparecchi di sollevamento - Gru per l’utilizzo in mare aperto - parte 3: Gru per l’utilizzo in mare aperto leggere

C

132.

EN ISO 19085-1:2021

Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - parte 1: Requisiti comuni (ISO 19085-1:2021)

C

133.

EN ISO 22868:2021

Macchine forestali e da giardinaggio - Codice di prova del rumore per macchine portatili manualmente con motore a combustione interna - Metodo tecnico progettuale (classe di precisione 2) (ISO 22868:2021)

C

134.

EN IEC 62061:2021

Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo relativi alla sicurezza IEC 62061:2021

B».


ALLEGATO II

Nell’allegato II, la riga 1 è sostituita dalla seguente:

«1.

EN 474-1:2006+A6:2019

Macchine movimento terra – Sicurezza – parte 1: Requisiti generali

Avvertenza 1: la presente pubblicazione non riguarda il punto 5.8.1 «Visibilità - Campo visivo dell’operatore» di questa norma se applicato in combinazione con la norma EN 474-5:2006+A3:2013 sui requisiti per gli escavatori idraulici; tale applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE.

Avvertenza 2: per quanto riguarda l’allegato B.2 – Attacchi rapidi, la norma armonizzata EN 474-1:2006+A6:2019 non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui al punto 1.1.2, lettere b) e c), e al punto 1.3.3 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE quando è applicata in combinazione con la norma EN 474-4:2006+A2:2012 sui requisiti per le terne e con la norma EN 474-5:2006+A3:2013 sui requisiti per gli escavatori idraulici.

C».


ALLEGATO III

««ALLEGATO II bis

N.

Riferimento della norma

Tipo

Dal

Al

1.

EN 474-1:2006+A5:2018

Macchine movimento terra – Sicurezza – parte 1: Requisiti generali

Avvertenza: la presente pubblicazione non riguarda il punto 5.8.1 «Visibilità - Campo visivo dell’operatore» di questa norma se applicato in combinazione con la norma EN 474-5:2006+A3:2013 sui requisiti per gli escavatori idraulici; tale applicazione non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.2.2 e 3.2.1 dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE.

C

15 ottobre 2021

11 ottobre 2022».

»

ALLEGATO IV

Nell’allegato III sono aggiunte le righe seguenti:

«114.

EN 12312-5:2005+A1:2009

Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - parte 5: Mezzi e attrezzature per il rifornimento di carburante agli aeromobili

11 ottobre 2023

C

115.

EN 13001-2:2014

Sicurezza degli apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - parte 2: Azioni dei carichi

11 ottobre 2023

C

116.

EN 1501-1:2011+A1:2015

Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 1: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore

11 ottobre 2023

C

117.

EN 1501-2:2005+A1:2009

Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento - Requisiti generali e di sicurezza - parte 2: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento laterale

11 ottobre 2023

C

118.

EN 1501-3:2008

Veicoli raccolta rifiuti e relativi dispositivi di sollevamento - Requisiti generali e di sicurezza - parte 3: Veicoli raccolta rifiuti a caricamento frontale

11 ottobre 2023

C

119.

EN 1501-5:2011

Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 5: Dispositivi di sollevamento per veicoli raccolta rifiuti

11 ottobre 2023

C

120.

EN 1756-1:2001+A1:2008

Sponde caricatrici - Piattaforme elevatrici per l’installazione su veicoli dotati di ruote - Requisiti di sicurezza - parte 1: Sponde caricatrici per merci

11 ottobre 2023

C

121.

EN 1829-1:2010

Macchine a getto d’acqua ad alta pressione - Requisiti di sicurezza - parte 1: Macchine

11 ottobre 2023

C

122.

EN 303-5:2012

Caldaie per riscaldamento - parte 5: Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW - Terminologia, requisiti, prove e marcatura

11 ottobre 2023

C

123.

EN 62061:2005

Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza IEC 62061:2005

EN 62061:2005/AC:2010

EN 62061:2005/A1:2013

EN 62061:2005/A2:2015

11 ottobre 2023

B

124.

EN ISO 11202:2010

Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni applicando correzioni ambientali approssimate (ISO 11202:2010)

11 ottobre 2023

B

125.

EN ISO 19085-1:2017

Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - parte 1: Requisiti comuni (ISO 19085-1:2017)

11 ottobre 2023

C

126.

EN ISO 22868:2011

Macchine forestali e da giardinaggio - Codice di prova del rumore per macchine portatili manualmente con motore a combustione interna - Metodo tecnico progettuale (classe di precisione 2) (ISO 22868:2011)

11 ottobre 2023

C».


13.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 115/85


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/622 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 per quanto riguarda le norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica degli apparati per la misura dell’energia elettrica e degli interruttori per installazioni domestiche e similari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 13 della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le apparecchiature elettriche che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato I di detta direttiva, contemplati da tali norme o parti di esse.

(2)

Con decisione di esecuzione C(2016) 7641 (3), la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica a sostegno della direttiva 2014/30/UE.

(3)

Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641, il CEN e il Cenelec hanno elaborato la norma armonizzata EN IEC 62053-24:2021 e la relativa modifica, EN IEC 62053-24:2021/A11:2021, per i contatori statici per la componente alla frequenza fondamentale dell’energia reattiva (classi 0,5S, 1S, 1, 2 e 3).

(4)

Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641, il CEN e il Cenelec hanno rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati con comunicazione della Commissione (GU C 173 del 13.5.2016(4): EN 62053-21:2003, EN 62053-22:2003, EN 62053-23:2003 e EN 61009-1:2012.

(5)

Ciò ha portato all’adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate e relative modifiche seguenti: EN IEC 62053-21:2021 e EN IEC 62053-21:2021/A11:2021 per i contatori statici di energia attiva (c.a.) (classi 0,5, 1 e 2); EN IEC 62053-22:2021 e EN IEC 62053-22:2021/A11:2021 per i contatori statici di energia attiva (c.a.) (classi 0,1S, 0,2S e 0,5S); EN IEC 62053-23:2021 e EN IEC 62053-23:2021/A11:2021 per i contatori statici di energia reattiva (classi 2 e 3); EN 61009-1:2012 e EN 61009-1:2012/A13:2021 per gli interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari.

(6)

Insieme a CEN e Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità delle norme armonizzate EN IEC 62053-24:2021, quale modificata dalla norma EN IEC 62053-24:2021/A11:2021, EN IEC 62053-21:2021, quale modificata dalla norma EN IEC 62053-21:2021/A11:2021, EN IEC 62053-22:2021, quale modificata dalla norma EN IEC 62053-22:2021/A11:2021, EN IEC 62053-23:2021, quale modificata dalla norma EN IEC 62053-23:2021/A11:2021 e EN 61009-1:2012, quale modificata dalla norma EN 61009-1:2012/A13:2021, alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641.

(7)

Le norme armonizzate EN IEC 62053-24:2021, quale modificata dalla norma EN IEC 62053-24:2021/A11:2021, EN IEC 62053-21:2021, quale modificata dalla norma EN IEC 62053-21:2021/A11:2021, EN IEC 62053-22:2021, quale modificata dalla norma EN IEC 62053-22:2021/A11:2021, EN IEC 62053-23:2021, quale modificata dalla norma EN IEC 62053-23:2021/A11:2021 e EN 61009-1:2012, quale modificata dalla norma EN 61009-1:2012/A13:2021, soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi, che sono stabiliti dalla direttiva 2014/30/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate e delle relative modifiche pertinenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 della Commissione (5) figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/30/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/30/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche pertinenti dovrebbero essere inclusi in detto allegato.

(9)

È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate riportate di seguito che sono stati pubblicati con comunicazione della Commissione (GU C 173 del 13.5.2016): EN 62053-21:2003, EN 62053-22:2003, EN 62053-23:2003 e EN 61009-1:2012.

(10)

Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/30/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno aggiungere tali riferimenti in detto allegato.

(11)

Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme armonizzate EN IEC 62053-21:2021, quale modificata dalla norma EN IEC 62053-21:2021/A11:2021, EN IEC 62053-22:2021, quale modificata dalla norma EN IEC 62053-22:2021/A11:2021, EN IEC 62053-23:2021, quale modificata dalla norma EN IEC 62053-23:2021/A11:2021, e EN 61009-1:2012, quale modificata dalla norma EN 61009-1:2012/A13:2021, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate seguenti: EN 62053-21:2003, EN 62053-22:2003, EN 62053-23:2003 e EN 61009-1:2012.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326.

(13)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(2)  Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79).

(3)  Decisione di esecuzione C(2016) 7641 della Commissione, del 30 novembre 2016, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione, al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione per quanto riguarda le norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

(4)  Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 246 del 13.7.2018, pag. 1).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 della Commissione, del 5 agosto 2019, relativa alle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica elaborate a sostegno della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 206 del 6.8.2019, pag. 27).


ALLEGATO I

Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 sono aggiunte le seguenti voci:

N.

Riferimento della norma

«16.

EN IEC 62053-21:2021

Apparati per la misura dell’energia elettrica - Prescrizioni particolari - parte 21: Contatori statici di energia attiva (c.a.) (classi 0,5, 1 e 2)

EN IEC 62053-21:2021/A11:2021

17.

EN IEC 62053-22:2021

Apparati per la misura dell’energia elettrica - Prescrizioni particolari - parte 22: Contatori statici di energia attiva (c.a.) (classi 0,1S, 0,2S e 0,5S)

EN IEC 62053-22:2022/A11:2021

18.

EN IEC 62053-23:2021

Apparati per la misura dell’energia elettrica - Prescrizioni particolari - parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3)

EN IEC 62053-23:2022/A11:2021

19.

EN IEC 62053-24:2021

Apparati per la misura dell’energia elettrica - Prescrizioni particolari - parte 24: Contatori statici per la componente alla frequenza fondamentale dell’energia reattiva (classi 0,5S, 1S, 1, 2 e 3)

EN IEC 62053-24:2022/A11:2021

20.

EN 61009-1:2012

Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari - parte 1: Prescrizioni generali

EN 61009-1:2012/A13:2021».


ALLEGATO II

Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 sono aggiunte le seguenti voci:

N.

Riferimento della norma

Data del ritiro

«14.

EN 62053-21:2003

Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari -

Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2)

13 ottobre 2023

15.

EN 62053-22:2003

Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari -

Parte 22: Contatori statici di energia attiva (classe 0,2 S e 0,5 S)

13 ottobre 2023

16.

EN 62053-23:2003

Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari -

Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3)

13 ottobre 2023

17.

EN 61009-1:2012

Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari -

Parte 1: Prescrizioni generali

13 ottobre 2023»


13.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 115/90


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/623 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2022) 2454]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell’HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

(2)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento, e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell’HPAI.

(3)

La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3), adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI.

(4)

Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

(5)

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2022/522 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Germania, Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Romania, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

(6)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/522 la Germania, la Francia, l’Italia e la Romania hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività all’interno o al di fuori delle aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

(7)

Anche il Belgio ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N1 in uno stabilimento in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situato nella provincia delle Fiandre occidentali di tale Stato membro.

(8)

Inoltre la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N1 in uno stabilimento in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situato nella provincia di Plovdiv di tale Stato membro.

(9)

La Danimarca ha anch’essa notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N1 in uno stabilimento in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situato nel comune di Langeland di tale Stato membro.

(10)

Le autorità competenti di Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Francia, Italia e Romania hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.

(11)

L’autorità competente della Francia ha inoltre deciso di istituire un’ulteriore zona soggetta a restrizioni in aggiunta alle zone di protezione e di sorveglianza istituite a causa di alcuni focolai nella regione Paesi della Loira di tale Stato membro.

(12)

La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Francia, Italia e Romania in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza, istituite in Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Francia, Italia e Romania dalle autorità competenti di tali Stati membri, e i confini dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dalla Francia si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i recenti focolai di HPAI.

(13)

Attualmente nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 non figurano aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per il Belgio e la Danimarca né aree elencate come zone di protezione per la Bulgaria.

(14)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Francia, Italia e Romania, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 come pure l’ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dalla Francia.

(15)

È pertanto opportuno modificare le aree relative a Bulgaria, Germania, Francia, Italia e Romania elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

(16)

È inoltre opportuno inserire nel medesimo allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 le zone di protezione e di sorveglianza relative al Belgio e alla Danimarca e una zona di protezione relativa alla Bulgaria.

(17)

Di conseguenza, l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Francia, Italia e Romania e dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni debitamente istituita dalla Francia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.

(18)

L’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2020/687 stabilisce inoltre che l’autorità competente può concedere deroghe alle misure da applicare nelle zone soggette a restrizioni, nella misura necessaria e dopo avere eseguito una valutazione del rischio. Di conseguenza le autorità competenti degli Stati membri interessati possono permettere movimenti di partite di pollame, volatili in cattività, uova da cova e uova esenti da organismi patogeni specifici da tali zone. Tali partite possono essere spostate in altri Stati membri se accompagnate dal pertinente certificato sanitario o certificato sanitario/ufficiale per tali prodotti di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (5). È pertanto opportuno aggiungere a detti certificati un attestato che dichiari la conformità delle partite alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

(19)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

(20)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.

(21)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è così modificata:

1.

all’articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«La presente decisione stabilisce norme concernenti i movimenti di partite di pollame, volatili in cattività, uova da cova e uova esenti da organismi patogeni specifici dalle ulteriori zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato, parte C, della presente decisione, qualora sia stata concessa una deroga che permette tali movimenti in conformità all’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2020/687.»;

2.

all’articolo 3 bis è aggiunta la lettera c) seguente:

«c)

quando, in seguito all’esito positivo di una valutazione del rischio, è stata concessa una deroga dall’autorità competente di uno Stato membro interessato, in conformità all’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2020/687, che consente il movimento verso altri Stati membri di partite di pollame, volatili in cattività, uova da cova e uova esenti da organismi patogeni specifici dalle ulteriori zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato, parte C, della presente decisione, tali partite siano accompagnate dal pertinente certificato sanitario o certificato sanitario/ufficiale di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (*1), che deve contenere il seguente attestato:

“La partita è conforme alle disposizioni dell’articolo 3 bis della decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2021/641.”

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).»;"

3.

l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/522 della Commissione, del 29 marzo 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 104 dell’1.4.2022, pag. 74).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Parte A

Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 2

Stato membro: Belgio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Province of West Flanders

Those parts of the municipalities Harelbeke, Ingelmunster, Meulebeke, Oostrozebeke and Wielsbeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,31182, lat 50, 92488.

19.4.2022

Stato membro: Bulgaria

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Region of Plovdiv

The folowing villages in Asenovgrad municipality: Asenovgrad, Boyantzi

The folowing village in Sadovo municipality: Mominsko

10.5.2022

Stato membro: Danimarca

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

The part of Langeland municipality that is contained within a circle of radius 3 kilometres, centred on GPS coordinates.

N 55,0910; E 10,8852

20.4.2022

Stato membro: Germania

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

BAYERN

 

Landkreis Main-Spessart

Das Gebiet umfasst

Birkenfeld und Billingshausen

8.4.2022

Landkreis Würzburg

Gemeinde Greußenheim mit der Gemarkung Greußenheim

Gemeinde Remlingen mit der Gemarkung Remlingen

Gemeinde Leinach mit den Gemarkungen Oberleinach und Unterleinach

8.4.2022

Mecklenburg-Vorpommern

Landkreis Rostock

Amt Krakow am See

Gemeinde Lalendorf mit den Ortsteilen Lalendorf, Wattmannshagen (inkl. Hohenfelde), Niegleve, Friedrichshagen, Raden und Roggow

Amt Mecklenburgische Schweiz

Gemeinde Große Roge mit dem Ortsteil Neu Rachow

16.4.2022

NIEDERSACHSEN

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt der Schutzzone ist der Schnittpunkt der Stadt-/Kreisgrenze Delmenhorst/Landkreis Oldenburg und der Straße Annen in der Gemeinde Groß Ippener

Der Straße Annen folgend, Ortholzer Weg bis Kreuzungspunkt Henstedter Weg

Weiter über die Straße Ortholz und Annenstraße ostwärts zum Dünsener Bach

Von dort dem Dünsener Bach Richtung BAB A 1 folgen bis zur Harpstedter Straße in Groß Ippener

Harpstedter Straße, Delmenhorster Landstraße (L 776) bis zur Querverbindung, die direkt am Waldrand Staatsforst Hasbruch zur Delme führt

Der Querverbindung folgen bis auf die Delme und der Gemeindegrenze Flecken Harpstedt und Prinzhöfte auf die Straße Stiftenhöfter Straße

Am Windpark, Kreuzung Oldenburger Weg, gedachte Querverbindung Richtung Eschenbach zum Wunderburger Weg

Anschließend auf die K 9 bis zur Straße Wunderburg; Straße Wunderburg folgen bis zur BAB A1

Weiter der BAB A 1 Richtung Bremen bis zur Flachsbäke

Entlang der Flachsbäke und dem Wirtschaftsweg unmittelbar zur Gemeindegrenze Prinzhöfte/Dötlingen

Weiter der Gemeindegrenze Prinzhöfte/Dötlingen nördlich bis zum Uhlhorner Zuggraben; Uhlhorner Zuggraben flussabwärts bis B 213

B 213 Richtung Delmenhorst bis Hengsterholz

Über dem Wirtschaftsweg am Rande von Hengsterholz auf den Bassumer Heerweg

Neustädter Straße, Heidloge, B 213/Wildeshauser Landstraße Richtung Sethe

Auf der Trahe, Sethe, Am Segelflugplatz entlang der Grenze des Standortübungsplatzes über die Wiggersloger Straße bis zur Kreis- bzw. Stadtgrenze

Abschließend der Stadt-/Kreisgrenze Delmenhorst/Landkreis Oldenburg im Uhrzeigersinn entlang zum Ausgangspunkt in der Gemeinde Groß Ippener

Die Grenze der Schutzzone verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für die Schutzzone die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.

28.4.2022

SACHSEN

Landkreis Bautzen

Gemarkungen/Teile von Gemarkungen:

Grünberg vollständig

Seifersdorf vollständig

Wachau vollständig

Lomnitz:

Waldgebiet Hölle; Wiesen und Felder südlich der Ortslage Lomnitz, östlich begrenzt durch die Dittmannsdorfer Straße hinreichend bis zur Gemarkungsgrenze Kleindittmannsdorf

Lotzdorf:

Silberberg mit angrenzenden Wiesen reichend bis an die nördliche Grenze der Ortslage Lotzdorf

Ottendorf:

Waldgebiet Schindertanne; Straße „Am Sande“; Rohrwiesen und Oberfelder, nördlich begrenzt durch das Teichwiesenbad und die Orla

19.4.2022

Landeshauptstadt Dresden

Ortschaft Schönborn bis:

Gemarkungsgrenze zu Liegau-Augustusbad Kreuzung An den Folgen – Kuhschwanz

Kuhschwanz – Dörnichtweg bis Verbindungsweg zur S 180 (Liegauer Straße)

20 m westlich des Verbindungsweges Liegauer Straße zur Schönborner Straße

Schönborner Straße geradlinig über das Feld bis Roter Grabenweg

Roter Grabenweg bis Gemarkungsgrenze Grünberg

19.4.2022

SCHLESWIG- HOLSTEIN

Kreis Dithmarschen

Um den Seuchenbestand wird eine Schutzzone (früher „Sperrbezirk“) mit einem Radius von mindestens drei Kilometern festgelegt. Die Schutzzone ist in dem in der Anlage beigefügten Kartenausschnitt als rote Linie mit folgenden Grenzen dargestellt:

Gemeinde Eddelak, Gemeinde Dingen

Gemeinde St. Michaelisdonn:

In Höhe Heisterbergstraße der Bahnlinie St. Michaelisdonn-Burg in südöstliche Richtung folgend bis zum Ende des Golfplatzes. Dann dem Marschweg bis zur Gemeinde Kuden folgend.

Gemeinde Kuden:

Entlang des Marschweges der Hauptstraße folgend bis zur Abzweigung Saalweg, von dort in südlich Richtung bis zur Einmündung Stallhof. Von dort ostwärts um die Bebauung der Gemeinde Kuden bis zur Einmündung in die Straße Neuer Weg. Dem neuen Weg in südliche Richtung bis zur Abzweigung Lockdamm folgend. Der Straße Lockdamm in südliche Richtung bis zum Nord-Ostsee-Kanal folgend. Dem Nord-Ostsee-Kanal am nördlichen Ufer in südlicher Richtung folgend.

Gemeinde Averlak:

nördlich des Nord-Ostsee-Kanals

Stadt Brunsbüttel:

nördlich des Nord-Ostsee-Kanals bis zur Fähre Ostermoor. Von dort der Fritz-Staiger-Straße folgend bis zur Einmündung Volsenweg. Dem Volsenweg in westlicher Richtung folgen bis zum Helser–Fleth. Dem Helser–Fleth in nördlicher Richtung folgend.

Gemeinde Volsemenhusen:

Dem Helser-Fleth bis zum Diekusener Geestweg folgend. Dem Diekhusener Geestweg ostwärts bis zur Einmündung in die Straße Rösthusen folgend. Der Straße Rösthusen nördlich bis Einmündung Siedenfelder Weg.

Gemeinde St. Michaelisdonn:

Dem Siedenfelder Weg ostwärts zur Einmündung Engenweg folgen. Dem Engenweg in östlicher Richtung bis zur Einmündung Eddelaker Straße folgen. Der Eddelaker Straße in nördliche Richtung folgend bis Kreuzung Marner Str./Kayenweg. Dem Kayenweg östlich bis zur Bahnlinie St. Michaelisdonn-Burg folgen.

13.4.2022

Kreis Steinburg

Amt Schenefeld:

Die Gemeinden

Besdorf

der nordwestlich der Gemeinde Nienbüttel gelegene Teil von Bokelrehm

Bokhorst

Gribbohm

Holstenniendorf

Wacken

Kreis Dithmarschen

südostwärtiger Teil der Gemeinde Schafstedt

16.4.2022

Stato membro: Spagna

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Olmedo and, in the province of Segovia of the comarca of Cuéllar, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,5334409, lat 41,3517177 (2022/3) and long -4,5320177, lat 41,3459358 (2022/12)

6.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (Campiña/Sierra Sur) and Écija (La Campiña), and in the province of Málaga of the comarca of Antequera contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9146003, lat 37,2439955 (2022/8); long -4,9364384, lat 37,2511113 (2022/11); long -5,0032525, lat 37,2584618 (2022/17); long -4,920941, lat 37,2274386 (2022/18); long -4,930773, lat 37,1518943 (2022/19); long -4,9251627, lat 37,2470687 (2022/20); long -5,0073646, lat 37,2685771 (2022/21); long -5,0010200, lat 37,3674733 (2022/22); long -4,9369199, lat 37,2232913 (2022/23); long -4,988847, lat 37,3322909 (2022/24); long -5,0065052, lat 37,3622118 (2022/25); long -4,9248099, lat 37,2235633 (2022/26); long -4,9929334, lat 37,3388061 (2022/28) and long -5,0037761, lat 37,3887229 (2022/29)

20.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Marchena (Serranía sudoeste) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,41365, lat 37,31488 (2022/27); long -5,4103316, lat 37,3148891(2022/30) and long -5,5219835, lat 37,2415319 (2022/31)

13.4.2022

Stato membro: Francia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Les communes suivantes dans le département: Cantal (15)

MAURS

QUEZAC

SAINT-ETIENNE-DE-MAURS

SAINT-JULIEN-DE-TOURSAC

11.4.2022

Les communes suivantes dans le département: Corrèze (19)

JUGEALS-NAZARETH

CHASTEAUX

BRIVE-LA-GAILLARDE

NESPOULS

NOAILLES

23.4.2022

Département: Côte d’Armor (22)

TREFFRIN

TREBIVAN

CARNOET - sud-ouest du ruisseau Kernabat

22.4.2022

Département: Finistère (29)

PLOUNEVEZEL - est D54

22.4.2022

Les communes suivantes dans le département: Gers (32)

AUJAN-MOURNEDE

BARS

CASTELNAU-D’ANGLES

CUELAS

DUFFORT

LAAS

LAGARDE-HACHAN

MARSEILLAN

MONCLAR-SUR-LOSSE

MONLAUR-BERNET

MONTESQUIOU

PALLANNE

PONSAN-SOUBIRAN

POUYLEBON

RIGUEPEU

SAINT CHRISTAUD

SAINT MAUR

SAINT-ARAILLES

SAINT-ELIX-THEUX

SAINT-OST

SAMARAN

SAUVIAC

TILLAC

VIOZAN

19.4.2022

AIGNAN

CASTELNAVET

MARGOUET-MEYMES

19.4.2022

Département: Ille-et-Vilaine (35)

ESSE

JANZE

LE THEIL-DE-BRETAGNE

10.4.2022

BAIN-DE-BRETAGNE

GUIPRY-MESSAC

LA NOE-BLANCHE

PLECHATEL

SAINT-MALO-DE-PHILY

18.4.2022

Département: Indre (36)

FLERE-LA-RIVIERE

nord du Ruban, Moulin-Renais, sud de la Piqueterie

15.4.2022

Département: Indre-et-Loire (37)

SAINT FLOVIER

nord-est de la Gauterie, des Grenouillères, des terres charles

VERNEUIL SUR INDRE

sud de la Bourdinière, sud-est de la forêt de Verneuil

15.4.2022

NOUANS-LES-FONTAINES

14.3.2022

Département: Loir-et-Cher (41)

COUR CHEVERNY

TOUR EN SOLOGNE - sud D923

18.4.2022

Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)

ABBARETZ

AIGREFEUILLE SUR MAINE

ANCENIS

BOUSSAY

CHAUMES EN RETZ

CHAUVE

CLISSON

CORCOUE SUR LORGNE

CORDEMAIS

FROSSAY

GENESTON

GETIGNE

JOUE-SUR-ERDRE

LA BERNERIE EN RETZ

LA BOISSIERE DE DORE

LA CHEVROLIERE

LA LIMOUZINIERE

LA MARNE

LA PLAINE SUR MER

LA PLANCHE

LA ROCHE-BLANCHE

LA REGRIPPIERE

LA REMAUDIERE

LE LANDREAU

LE TEMPLE DE BRETAGNE

LEGE

LES MOUTIERS EN RETZ

LOIREAUXENCE

MACHECOUL SAINT-MEME

MAUMUSSON

MONTBERT

NORT-SUR-ERDRE

NOZAY

PANNECE

PAULX

PORNIC

PREFAILLES

REMOUILLE

RIAILLE

SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU

SAINT COLOMBAN

SAINT ETIENNE DE MER MORTE

SAINT ETIENNE DE MONTLUC

SAINT HILAIRE DE CHALEONS

SAINT HILAIRE DE CLISSON

SAINT LUMINE DE CLISSON

SAINT LUMINE DE COUTAIS

SAINT MARS DE COUTAIS

SAINT MICHEL CHEF CHEF

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

SAINT VIAUD

SAINTE PAZANNE

TEILLE

TOUVOIS

TREFFIEUX

VAIR-SUR-LOIRE

VALLET

VIEILLEVIGNE

VIGNEUX DE BRETAGNE

VILLENEUVE EN RETZ

23.4.2022

Département: Lot (46)

SAINT-CIRGUES - Est du ruisseau La Garinie et au nord de la route D29

SAINT-HILAIRE

11.4.2022

BESSONIES

LABASTIDE-DU-HAUT-MONT

LATRONQUIERE: au nord de la D653 et de la D29

LAURESSES au nord de la D30

SAINT-HILAIRE: au nord de Liffernet

11.4.2022

CARDAILLAC

FOURMAGNAC

LABATHUDE

SAINT-BRESSOU

SAINTE-COLOMBE

11.4.2022

SOUSCEYRAC-EN-QUERCY

TEYSSIEU

11.4.2022

ASSIER

ISSEPTS

LIVERNON: au Nord de la D802

REYREVIGNES

16.4.2022

CRESSENSAC

CUZANCE

GIGNAC: au sud de la D87 et à l’est de la D15

SARRAZAC: à l’ouest de la D23

20.4.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

Beaupréau-en-Mauges

Bégrolles-en-Mauges

Bellevigne-en-Layon - Champ-sur-Layon

Bellevigne-en-Layon - Faveraye-Mâchelles

Bellevigne-en-Layon - Rablay-sur-Layon

Bellevigne-en-Layon - Thouarcé

Chalonnes-sur-Loire

Chanteloup-les-Bois

Chaudefonds-sur-Layon

Chemillé-en-Anjou

Cholet

Cléré-sur-Layon

La Romagne

La Séguinière

La Tessouale

Le May-sur-Evre

Le Puy-Saint-Bonnet

Les Cerqueux

Mauges-sur-Loire - Botz-en-Mauges

Mauges-sur-Loire - Bourgneuf en Mauges

Mauges-sur-Loire - La Chapelle-Saint-Florent

Mauges-sur-Loire - La Pommeraye

Mauges-sur-Loire - Le Marillais

Mauges-sur-Loire - Saint-Florent-le-Vieil

Mauges-sur-Loire - Saint-Laurent-de-la-Plaine

Maulévrier

Mazières-en-Mauges

Montilliers

Montrevault-sur-Evre

Nuaillé

Orée d’Anjou

Passavant-sur-Layon

Saint-Augustin-des-Bois

Saint-Christophe-du-Bois

Saint-Georges-sur-Loire

Saint-Germain-des-Prés

Saint-Léger-de-Linières

Saint-Léger-sous-Cholet

Saint-Martin-du-Fouilloux

Saint-Sigismond - Nord de l’axe virtuel Infernet – La Coulée

Sèvremoine

Toutlemonde

Trémentines

Val d’Erdre-Auxence

La Cornuaille

Est de l’axe virtuel La Grande Fosse – La Fourrerie – Le Hutan (Le Louroux Béconnais)

Val d’Erdre-Auxence - Le Louroux Béconnais - Ouest de l’axe virtuel Le Château de Chillon – Maubusson – Le Hutan

Val d’Erdre-Auxence - Villlemoisan - Nord de l’axe virtuel Le Château de Chillon – Maubusson – Le Hutan

Val-du-Layon

Vezins

Yzernay

20.4.2022

Département: Morbihan (56)

AMBON

BILLIERS

DAMGAN

MUZILLAC

5.4.2022

LES FOUGERETS

MALANSAC

PEILLAC

SAINT-CONGARD

SAINT-GRAVE

SAINT-MARTIN-SUR-OUST

18.4.2022

Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)

ANTIN

AUBAREDE

BERNADETS-DEBAT

BOUILH-DEVANT

BOUILH-PEREUILH

CABANAC

CAMPUZAN

CASTELVIEILH

CHELLE-DEBAT

COLLONGUES

COUSSAN

FONTRAILLES

GOUDON

GUIZERIX

HACHAN

HOURC

JACQUE

LALANNE-TRIE

LAMARQUE-RUSTAING

LAMEAC

LAPEYRE

LARROQUE

LOUIT

LUBRET-SAINT-LUC

LUBY-BETMONT

LUSTAR

MANSAN

MARQUERIE

MARSEILLAN

MAZEROLLES

MOUMOULOUS

MUN

OSMETS

PEYRIGUERE

PEYRUN

POUYASTRUC

PUNTOUS

PUYDARRIEUX

SADOURNIN

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN

SENAC

SERE-RUSTAING

THUY

TOURNOUS-DARRE

TRIE-SUR-BAISE

TROULEY-LABARTHE

VIDOU

VILLEMBITS

19.4.2022

Département: Seine-Maritime (76)

BLAINVILLE-CREVON

BOISSAY

CATENAY

SAINT-AIGNAN-SUR-RY

SAINT-GERMAIN-DES-ESSOURTS

25.4.2022

Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)

AIRVAULT - Nord délimitée au sud par la voie ferrée

ARDIN

ARGENTONNAY

AVAILLES-THOUARSAIS

BOUSSAIS

CHANTELOUP

COMBRAND

COULONGES-SUR-L’AUTIZE

COURLAY

GENNETON

GOURGE

GLENAY - SUD délimité par D170

LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE

L’ABSIE

LA FORET SUR SEVRE - est de la D938 ter

LAGEON

LARGEASSE

LE BREUIL-BERNARD

LOUIN

MAULEON

MONCOUTANT

MONTRAVERS

MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE

NUEIL-LES-AUBIERS

LA PETITE-BOISSIERE

SAINT-AMAND-SUR-SEVRE

SAINT-GENEROUX

SAINT-JOUIN-DE-MILLY

SAINT-LOUP-LAMAIRE

SAINT-PAUL-EN-GATINE

SAINT-PIERRE_DES-ECHAUBROGNES

SAINT-POMPAIN

SAINT-VARENT - Est délimitée à l’Ouest par la route de

Parthenay/Riblaire puis la route de Saumur

SCILLE

VAL EN VIGNES

VERNOUX-EN-GATINE

VILLIERS-EN-PLAINE

23.4.2022

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

AIZENAY

ANTIGNY

APREMONT

AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX

AUCHAY-SUR-VENDEE

BAZOGES-EN-PAILLERS

BAZOGES-EN-PAREDS

BEAUFOU

BEAULIEU-SOUS-LA ROCHE

BEAUREPAIRE

BEAUVOIR-SUR-MER

BELLEVIGNY

BENET

BESSAY

BOIS-DE-CENE

BOUFFERE

BOUIN

BOURNEAU

BOURNEZEAU

BREM-SUR-MER

CEZAIS

CHALLANS

CHAMBRETAUD

CHANTONNAY

CHATEAU D’OLONNE

CHATEAUGUIBERT

CHATEAUNEUF

CHAUCHE

CHAVAGNES-EN-PAILLERS

CHAVAGNES-LES-REDOUX

CHEFFOIS

COEX

COMMEQUIERS

CORPE

CUGAND

DOIX-LES-FONTAINES

DOMPIERRE-SUR-YON

ESSARTS-EN-BOCAGE

FALLERON

FONTENAY-LE-COMTE

FOUGERE

FROIDFOND

GRAND’LANDES

GROSBREUIL

L’HERBERGEMENT

LA BERNARDIERE

LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU

LA BRUFFIERE

LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE

LA CHAIZE-LE-VICOMTE

LA CHAPELLE-HERMIER

LA CHAPELLE-PALLUAU

LA CHAPELLE-THEMER

LA CHATAIGNERAIE

LA COPECHAGNIERE

LA FERRIERE

LA GARNACHE

LA GAUBRETIERE

LA GENETOUZE

LA GUYONNIERE

LA JAUDONNIERE

LA JONCHERE

LA MEILLERAIE-TILLAY

LA MERLATIERE

LA RABATELIERE

LA REORTHE

LA ROCHE-SUR-YON

LA TAILLEE

LA TARDIERE

LA VERRIE

L’AIGUILLON-SUR-VIE

LANDERONDE

LANDEVIEILLE

LE BOUPERE

LE GIROUARD

LE GIVRE

LE LANGON

LE POIRE-SUR-VIE

LE TABLIER

LES ACHARDS

LES BROUZILS

LES EPESSES

LES HERBIERS

LES LANDES-GENUSSON

LES LUCS-SUR-BOULOGNE

LES MAGNILS-REIGNIERS

LES PINEAUX

LES VELLUIRE-SUR-VENDEE

L’HERMENAULT

L’ILE D’OLONNE

LONGEVES

LUCON

MACHE

MALLIEVRE

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS

MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE

MARTINET

MERVENT

MESNARD-LA-BAROTIERE

MONSIREIGNE

MONTOURNAIS

MONTREUIL

MONTREVERD

MORTAGNE-SUR-SEVRE

MOUCHAMPS

MOUILLERON-LE-CAPTIF

MOUILLERON-SAINT-GERMAIN

MOUTIERS-LES-MAUXFAITS

MOUTIERS-SUR-LE-LAY

MOUZEUIL-SAINT-MARTIN

NALLIERS

NESMY

PALLUAU

PEAULT

PETOSSE

PISSOTTE

POUILLE

POUZAUGES

REAUMUR

RIVE-DE-L’YON

ROCHESERVIERE

ROCHETREJOUX

ROSNAY

SAINT-ANDRE-GOULE-D’OIE

SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX

SAINT-AUBIN-LA-PLAINE

SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES

SAINT-BENOIST-SUR-MER

SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON

SAINT-CYR-DES-GATS

SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS

SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE

SAINTE-CECILE

SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS

SAINTE-FOY

SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

SAINTE-HERMINE

SAINTE-PEXINE

SAINT-ETIENNE-DE-BRILLOUET

SAINT-ETIENNE-DU-BOIS

SAINT-FULGENT

SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX

SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY

SAINT-GERVAIS

SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY

SAINT-HILAIRE-DES-LOGES

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS

SAINT-JEAN-DE-BEUGNE

SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

SAINT-LAURENT-DE-LA-SALLE

SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE

SAINT-MAIXENT-SUR-VIE

SAINT-MALO-DU-BOIS

SAINT-MARS-LA REORTHE

SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU

SAINT-MARTIN-DES-FONTAINES

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS

SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS

SAINT-MARTIN-LARS-EN-SAINTE-HERMINE

SAINT-MATHURIN

SAINT-MAURICE-DES-NOUES

SAINT-MAURICE-LE-GIRARD

SAINT-MESMIN

SAINT-PAUL-EN-PAREDS

SAINT-PAUL-MONT-PENIT

SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN

SAINT PIERRE LE VIEUX

SAINT-PROUANT

SAINT-REVEREND

SAINT-SULPICE-EN-PAREDS

SAINT-URBAIN

SAINT-VALERIEN

SAINT-VINCENT-STERLANGES

SAINT-VINCENT-SUR-GRAON

SALLERTAINE

SERIGNE

SEVREMONT

SIGOURNAIS

SOULLANS

TALLUD-SAINTE-GEMME

TALMONT-SAINT-HILAIRE

THIRE

THORIGNY

THOUARSAIS-BOUILDROUX

TIFFAUGES

TREIZE SEPTIERS

TREIZE-VENTS

VAIRE

VENANSAULT

VENDRENNES

VIX

VOUILLE-LES-MARAIS

VOUVANT

22.4.2022

Stato membro: Italia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Regione: Toscana

L’area della regione Toscana situata entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00023 (coordinate decimali WGS84: N43.720196 E11.161802)

14.4.2022

Regione: Emilia Romagna

L’area della regione Emilia Romagna situata entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00024 (coordinate decimali WGS84: N44.55135 E11.87884)

26.4.2022

Stato membro: Portogallo

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

The part of Castro Marim municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 37.273632N, 7.493610 W

7.4.2022

Stato membro: Romania

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

County: Giurgiu

Braniștea

Comasca

Oinacu

19.4.2022

Parte B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3

Stato membro: Belgio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Province of West Flanders

Those parts of the municipalities Ardooie, Deerlijk, Deinze, Dentergem, Harelbeke, Ingelmunster, Izegem, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Tielt, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke and Zulte contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,31182, lat 50, 92488.

28.4.2022

Those parts of the municipalities Harelbeke, Ingelmunster, Meulebeke, Oostrozebeke and Wielsbeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,31182, lat 50, 92488.

Dal 20.4.2022 al 28.4.2022

Stato membro: Bulgaria

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Region of Ruse

Ruse municipality:

Sandrovo

Marten

28.4.2022

Region of Plovdiv

The following villages in Rodopi municipality: Krumovo, Yagodovo

The following villages in Sadovo municipality: Sadovo, Bolyartsi, Katunitsa, Karadzhovo, Kochevo

The following villages in Kuklen municipality: Kuklen, Ruen

The following villages in Asenovgrad municipality: Izbeglii, Kozanovo, Stoevo, Zlatovrah, Muldava, Lyaskovo

19.5.2022

The folowing villages in Asenovgrad municipality: Asenovgrad, Boyantzi

The folowing village in Sadovo municipality: Mominsko

Dall'11.5.2022 al 19.5.2022

Stato membro: Danimarca

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

The parts of Langeland and Svendborg municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates

N 55,0910; E 10,8852

29.4.2022

The part of Langeland municipality that is contained within a circle of radius 3 kilometres, centred on GPS coordinates.

N 55,0910; E 10,8852

Dal 21.4.2022 al 29.4.2022

Stato membro: Cechia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Central Bohemian Region

Babice (600601); Březí u Říčan (613886); Břežany II (614955); Záluží u Čelákovic (619230); Černíky (620220); Český Brod (622737); Liblice u Českého Brodu (622826); Štolmíř (622818); Dobročovice (627313); Doubek (631035); Horoušany (644803); Bylany u Českého Brodu (653985); Jevany (659312); Jirny (660922); Lstiboř (666653); Kostelec nad Černými lesy (670162); Svatbín (675237); Kounice (671142); Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy (671886); Krupá u Kostelce nad Černými Lesy (675229); Křenice u Prahy (675814); Kšely (782815); Květnice (747751); Louňovice (687359); Mochov (698067); Mukařov u Říčan (700321); Srbín (752967); Žernovka (700339); Nehvizdy (702404); Přehvozdí (771376); Přistoupim (736279); Nová Ves II (741434); Pacov u Říčan (717207); Říčany u Prahy (745456); Říčany-Radošovice (745511); Strašín u Říčan (756237); Sibřina (747769); Stupice (747785); Sluštice (750808); Svojetice (761176); Šestajovice u Prahy (762385); Třebohostice u Škvorce (762741); Štíhlice (631221); Tehov u Říčan (765309); Tehovec (765317); Tismice (767174); Tuchoraz (771384); Tlustovousy (771414); Chotýš (782807); Vrátkov (767182); Vykáň (787558); Kozovazy (788490); Vyšehořovice (788503); Vyžlovka (789046); Zlatá (793019);

Černé Voděrady (620084) – severní část KU Černé Voděrady ohraničené na jihovýchodní straně silnicí 11318;

Doubravčice (631205) – zbývající část KU Doubravčice mimo území stanovené jako ochranné pásmo;

Tuklaty (771422) – zbývající část KU Tuklaty mimo území stanovené jako ochranné pásmo;

Úvaly u Prahy (775738) – zbývající část KU Úvaly u Prahy mimo území stanovené jako ochranné pásmo.

8.4.2022

Hradešín (736287); Masojedy (631213); Mrzky (767166); Přišimasy (736295); Rostoklaty (741442); Škvorec (762733); Limuzy (767158);

Doubravčice (631205) – území jihovýchodní části KU Doubravčice vymezené hranicí s KU Mrzky, Hradešín a Masojedy a jihovýchodní hranicí tvořenou ulicí Úvalskou napojující se na ulici Českobrodskou ve směru obce Mrzky;

Tuklaty (771422) – jižní část KU Tuklaty vymezené hranicí KU Úvaly u Prahy, Přišimasy, Limuzy, Roztoklaty, železniční dráha Úvaly – Český Brod;

Úvaly u Prahy (775738) – území KU Úvaly u Prahy vymezené hranicí tvořenou silnicí I/12 přecházející do ulice Dobročovická a hranicí KU Dobročovice, Škvorec, Přišimasy a Tuklaty.

Dal 31.3.2022 all'8.4.2022

Capital City of Prague

Klánovice (665444); Koloděje (668508); Královice (672629); Nedvězí u Říčan (702323); Újezd nad Lesy (773778).

8.4.2022

Stato membro: Germania

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

BAYERN

Landkreis Bad Kissingen

Stadt Münnerstadt mit der Gemarkung Bildhausen-Nordost

Stadt Münnerstadt mit der Gemarkung Bildhausen-Südwest

Stadt Münnerstadt Gemarkung Fridritt

Stadt Münnerstadt Gemarkung Kleinwenkheim

Stadt Münnerstadt Gemarkung Großwenkheim

Stadt Münnerstadt Gemarkung Brünn

Stadt Münnerstadt Gemarkung Althausen

Stadt Münnerstadt komplettes Stadtgebiet und Gemarkung ohne Flurstück Katzenberg

Stadt Münnerstadt Gemarkung Wermerichshausen

Stadt Münnerstadt Gemarkung Seubrigshausen

Markt Maßbach Gemarkung Weichtungen

Markt Maßbach Gemarkung Poppenlauer

Markt Maßbach nördlicher Teil der Gemarkung Maßbach und bis zum südlichen Teil der Gemarkung Maßbach mit den Flurstücken Schalksberg und Ebertal

Markt Maßbach Gemarkung Volkershausen nur nördlich Volkershausen mit Flurstück Heidig

Gemeinde Thundorf i. UFr. Gemarkung Theinfeld

Gemeinde Thundorf i. UFr. Gemarkung Thundorf

Gemeinde Thundorf i. UFr. Gemarkung Rothhausen

9.4.2022

Landkreis Bad Kissingen

Stadt Münnerstadt Gemarkung Großwenkheim

Stadt Münnerstadt Gemarkung Kleinwenkheim mit Maria Bildhausen außer Flurstück Büttertsholz

Stadt Münnerstadt Gemarkung Seubrigshausen nur nördlich Seubrigshausen mit Flurstück Rockenbühl und entlang Wermerichshäuser Straße bis einschließlich Tannenhof

Stadt Münnerstadt Gemarkung Wermerichshausen nur Teil der Gemarkung östlich von Wermerichshausen

Dall'1.4.2022 al 9.4.2022

Landkreis Rhön-Grabfeld

Gemarkung Burglauer

Gemarkung Niederlauer

Gemeinde Strahlungen

Gemeinde Salz

Gemarkung Bad Neustadt

Gemarkung Herschfeld

Gemarkung Mühlbach

Gemarkung Bad Neuhaus

Gemarkung Lörieth

Gemarkung Dürrnhof

Gemeinde Rödelmaier

Gemeinde Wülfershausen

Gemeinde Heustreu

Gemeinde Hollstadt

Gemeinde Saal a. d. Saale

Gemeinde Großeibstadt

Gemarkung Bad Königshofen

Gemarkung Merkershausen

Gemarkung Althausen

Gemeinde Sulzfeld

Gemeinde Sulzfelder Forst

Gemeinde Bundorfer Forst

Gemeinde Großbardorf (ausgenommen westlicher Teil, welcher in der Schutzzone liegt)

in den amtlichen Gemarkungs- bzw. Gemeindegrenzen

9.4.2022

Landkreis Rhön-Grabfeld

Das Gebiet umfasst

Den westlichen Teil der Gemeinde Großbardorf. Die Schutzzonengrenze verläuft wie folgt:

Beginn im Norden an der Landkreisgrenze zu Bad Kissingen im Waldgebiet Unteres Holz, der Straße in Richtung süd-osten folgend bis Struthgraben, über den Sulzenhügel, die St 2282 querend, der Straße weiter folgend über den Dorfbach zur Kriegsleite. Am östlichen Waldrand der Waldgebiete Maulersteich sowie Wolfseiche entlang bis zur Landkreisgrenze zu Bad Kissingen.

Dall'1.4.2022 al 9.4.2022

Landkreis Schweinfurt

Gemarkung Oberlauringen

Gemarkung Stadtlauringen

Gemarkung Mailes

Gemarkung Wetzhausen

Gemarkung Birnfeld nordwestlich der Kreisstraße 32 sowie südlich der Kreisstraße 32 die Flurstücke der Lage Point jedoch ausgeschlossen des Ortsgebietes von Birnfeld

Gemarkung Sulzdorf

Gemarkung Altenmünster lediglich der nördliche Teil einschließlich des Ortsteils Reinhardshausen, der Flurstücke folgender Lagen: Erhardswiesen, Herbstwiesen, Mühlstadt, Furt, Reinlich, Weberberg und Kehrlach

Gemarkung Ballingshausen nordwestlich der Staatsstraße 2280 sowie nördlich der Kreisstraße 32, jedoch ausgeschlossen des Ortsgebietes von Ballingshausen

9.4.2022

Landshut Stadt:

Stadtgebiet Landshut mit den Ortsteilen Schloßberg, Siebensee, Löschenbrand, Bayerwaldsiedlung, Hascherkeller, Albinger Wehr, Lurzenhof, Schweinbach

Landkreis Landshut:

Gemeinde Ergolding, Gemarkung Ergolding, Ortsteil Stadt Ergolding

Gemeinde Kumhausen, Gemarkung Niederkam mit den Ortsteilen Kumhausen, Kumberg, Grillberg, Seitenberg, Niederkam, Eierkam, Preisenberg

Gemeinde Kumhausen, Gemarkung Götzdorf mit den Ortsteilen Eichelberg, Altenbach, Roßberg, Untergrub, Straßgrub, Obergrub, Berndorf

Gemeinde Kumhausen, Gemarkung Hoheneggelkofen mit den Ortsteilen Oberschönbach, Weihbüchl, Dettenkofen, Allmannsdorf, Stadl, Eck a.d. Straß, Gammel, Vogen

Gemeinde Tiefenbach, Gemarkung Tiefenbach mit den Ortsteilen Obergolding, Aign, Seepoint, Binsham

Dall'8.4.2022 al 16.4.2022

Landshut Stadt

gesamtes Stadtgebiet westlich und östlich der Schutzzone

Landkreis Landshut:

Gemeinde Altdorf,

Gemeinde Furth, Gemarkung Arth mit den Ortsteilen Kolmhub, Niederarth Täublmühle, Hetzenbach nach Süden an die Gemeindegrenze Altdorf

Gemeinde Ergolding

Gemeinde Hohenthann, Gemarkung Weihenstephan mit dem Ortsteil Weihenstephan nach Süden an die Gemeindegrenze Ergolding

Gemeinde Essenbach, Gemarkung Mirskofen, Altheim, Essenbach und Ohu, mit den Ortsteilen Gaunkofen, Ginglkofen, Artlkofen, Schinderbuckel, Holzberg, Essenbach nach Osten bis zur B15n, der A92 nach Osten folgend bis zum Kraftwerk Ohu, südlich an die Gemeindegrenze der Stadt Landshut und Niederaichbach

Gemeinde Niederaichbach, Gemarkung Wolfsbach östlich ab der Kreuzung Landshuterstraße – LA31 zur Gemarkung Oberaichbach mit den Ortsteilen Egl, Kollersöd, Furtmühle, Thannenbach, Haid, Oberaichbach, Ruhmannsdorf nach Süden an die Gemeindegrenze Adlkofen.

Gemeinde Adlkofen, Gemarkungen Wolfsbach, Oberaichbach, Frauenberg, Jenkofen, Adlkofen, Dietelskirchen mit den Ortsteilen Forst, Kampfrain, Göttlkofen, Kirmbach nach Osten an die Gemeindegrenze Kumhausen

Gemeinde Geisenhausen, Gemarkung Diemannskirchen, Bergham, Holzhausen, Geisenhausen, Salksdorf nach Osten mit den Ortsteilen Helmsau, Giglberg, Stopfen, Reit, Vorrach, Grabmühle, Rebensdorf, Johannesbergham, nach Norden mit den Ortsteilen Westerbergham, Schlott, Irlach, Geisenhausen, Riembauer, Haselbach, Oberhaselbach, Floiten an die Gemeindegrenze Altfraunhofen

Gemeinde Kumhausen südlich der genannten Schutzzone

Gemeinde Altfraunhofen, Gemarkung Altfraunhofen mit den Ortsteilen Lohbauer, Kaindlhölzel, Unterschneuberg, Oetz, Guggenberg, Speck nach Norden, nach Westen der Gemeindegrenze Altfraunhofen folgend

Gemeinde Tiefenbach südlich der genannten Schutzzone

Gemeinde Vilsheim

Gemeinde Eching

Gemeinde Bruckberg, Gemarkung Bruckbergerau, Gündlkofen, Tondorf, Altenhausen mit den Ortsteilen Bruckbergerau ohne den Ort Bruckberg, Ried, Tondorf, Beutelhausen, Langmaier, Hack zur Gemeindegrenze Furth nach Osten an die Gemeindegrenze Altdorf

16.4.2022

Landkreis Main-Spessart

Gemarkung Billingshausen

Gemarkung Birkenfeld

Dal 9.4.2022 al 17.4.2022

Landkreis Main-Spessart

Gemarkung Roden

Gemarkung Urspringen

Gemarkung Stadelhofen

Gemarkung Laudenbach

Gemarkung Himmelstadt

Gemarkung Markt Retzbach

Gemarkung Retzstadt

Gemarkung Zellingen

Gemarkung Duttenbrunn

Gemarkung Karbach

Gemarkung Marktheidenfeld

Gemarkung Lengfurt

Gemarkung Trennfeld

Gemarkung Erlenbach b. Marktheidenfeld

Gemarkung Tiefenthal

Gemarkung Homburg

17.4.2022

Landkreis Würzburg

Gemeinde Greußenheim mit der Gemarkung Greußenheim

Gemeinde Leinach mit den Gemarkungen Oberleinach und Unterleinach

Gemeinde Remlingen mit der Gemarkung Remlingen

Dal 9.4.2022 al 17.4.2022

Landkreis Würzburg

Gemeinde Eisingen mit der Gemarkung Eisingen

Gemeinde Erlabrunn mit der Gemarkung Erlabrunn

Gemeinde Güntersleben mit der Gemarkung Güntersleben

Gemeinde Helmstadt mit den Gemarkungen Helmstadt und Holzkirchhausen

Gemeinde Hettstadt mit der Gemarkung Hettstadt

Gemeinde Holzkirchen mit den Gemarkungen Holzkirchen und Wüstenzell

Gemeinde Kist mit der Gemarkung Irtenberger Wald

Gemeinde Margetshöchheim mit der Gemarkung Margetshöchheim

Gemeinde Thüngserheim mit der Gemarkung Thüngersheim

Gemeinde Uettingen mit der Gemarkung Uettingen

Gemeinde Veitshöchheim mit der Gemarkung Veitshöchheim

Gemeinde Waldbüttelbrunn mit den Gemarkungen Waldbüttelbrunn und Roßbrunn

Gemeinde Waldbrunn mit der Gemarkung Waldbrunn

Gemeinde Zell a. Main mit der Gemarkung Zell a. Main

17.4.2022

Mecklenburg-Vorpommern

Amt Krakow am See

Gemeinde Lalendorf mit den Ortsteilen und Ortschaften Schlieffenberg, Krassow, Tolzin, Dreieinigkeit, Neu Zierhagen, Neu Krassow, Teerofen, Nienhagen, Gremmelin, Reinshagen, Reinshagen Ausbau, Carlsdorf, Vietgest, Klaber, Vogelsang, Rothspalk, Lalendorf Ausbau, Nienhagener Hütte, Bansow, Dersentin, Grünenhof, Mamerow, Bergfeld und Lübsee

Gemeinde Hoppenrade mit den Ortsteilen und Ortschaften Hoppenrade, Schwiggerow, Striggow, Augustenberg (Striggow).

Gemeinde Kuchelmiß mit dem Ortsteil Hinzenhagen

Amt Güstrow-Land

Gemeinde Glasewitz mit den Ortsteilen Glasewitz, Dehmen und Kussow

Gemeinde Plaaz mit den Ortsteilen und Ortschaften Plaaz (inkl. Plaazer Bauern), Zapkendorf, Mierendorf, Neu Mierendorf, Neu Wendorf und Wendorf

Amt Mecklenburgische-Schweiz

Gemeinde Dalkendorf mit den Ortsteilen und Ortschaften Dalkendorf, Bartelshagen, Appelhagen und Amalienhof

Gemeinde Groß Roge mit den Ortsteilen und Ortschaften Zierstorf, Rachow, Mieckow, Klein Roge, Groß Roge und Wotrum

Gemeinde Groß Wokern mit den Ortsteilen und Ortschaften Waldschmidt, Abgegrabenfelde, Neu Wokern, Groß Wokern, Klein Wokern, Nienhagen und Uhlenhof

Gemeinde Hohen Demzin mit dem Ortsteil Klein Köthel

Gemeinde Warnkenhagen mit den Ortsteilen und Ortschaften Neu Tenze, Hessenstein, Warnkenhagen und Gottin

Amt Laage

Gemeinde Laage mit den Ortsteilen und Ortschaften Diekhof-Siedlung, Striesenow, Drölitz, Pölitzer Bauern, Lüningsdorf, Pölitz und Knegendorf

Barlachstadt Güstrow mit der Ortschaft Devwinkel (Beginn Höhe Ortsausgang Klueß in Fahrtrichtung Devwinkel)

Stadt Teterow mit dem Ortsteil Hohes Holz

25.4.2022

NIEDERSACHSEN

 

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt der Schutzzone ist der Schnittpunkt der Stadt-/Kreisgrenze Delmenhorst/Landkreis Oldenburg und der Straße Annen in der Gemeinde Groß Ippener

Der Straße Annen folgend, Ortholzer Weg bis Kreuzungspunkt Henstedter Weg

Weiter über die Straße Ortholz und Annenstraße ostwärts zum Dünsener Bach

Von dort dem Dünsener Bach Richtung BAB A 1 folgen bis zur Harpstedter Straße in Groß Ippener

Harpstedter Straße, Delmenhorster Landstraße (L 776) bis zur Querverbindung, die direkt am Waldrand Staatsforst Hasbruch zur Delme führt

Der Querverbindung folgen bis auf die Delme und der Gemeindegrenze Flecken Harpstedt und Prinzhöfte auf die Straße Stiftenhöfter Straße

Am Windpark, Kreuzung Oldenburger Weg, gedachte Querverbindung Richtung Eschenbach zum Wunderburger Weg

Anschließend auf die K 9 bis zur Straße Wunderburg; Straße Wunderburg folgen bis zur BAB A1

Weiter der BAB A 1 Richtung Bremen bis zur Flachsbäke

Entlang der Flachsbäke und dem Wirtschaftsweg unmittelbar zur Gemeindegrenze Prinzhöfte/Dötlingen

Weiter der Gemeindegrenze Prinzhöfte/Dötlingen nördlich bis zum Uhlhorner Zuggraben; Uhlhorner Zuggraben flussabwärts bis B 213

B 213 Richtung Delmenhorst bis Hengsterholz

Über dem Wirtschaftsweg am Rande von Hengsterholz auf den Bassumer Heerweg

Neustädter Straße, Heidloge, B 213/Wildeshauser Landstraße Richtung Sethe

Auf der Trahe, Sethe, Am Segelflugplatz entlang der Grenze des Standortübungsplatzes über die Wiggersloger Straße bis zur Kreis- bzw. Stadtgrenze

Abschließend der Stadt-/Kreisgrenze Delmenhorst/Landkreis Oldenburg im Uhrzeigersinn entlang zum Ausgangspunkt in der Gemeinde Groß Ippener

Die Grenze der Schutzzone verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für die Schutzzone die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.

Dal 29.4.2022 al 7.5.2022

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt der Überwachungszone im Süden ist der Kreuzungsbereich L 341 und K 6 (Wildeshauser Straße) in Beckeln

Von dort der K 6 Richtung Wildeshausen folgend durch Hackfeld nach Kellinghausen

In Kellinghausen über die Katenbäke (flussabwärts) und die K 5 auf die K 225 in Reckum

Weiter der K 225 Richtung Wildeshausen

Im Reckumer Kreuzungsbereich die Verbindung zur Katenbäker Straße folgend bis zum Hubertusweg in Wildeshausen

Weiter auf Marschweg bis Huntetor, Zwischenbrücken, entlang der Hunte flussabwärts Richtung Dötlingen über die BAB A1 bis zum Altarm der Hunte

Von dort aus der Querverbindung zum Heideweg/In den Badbergen folgen Richtung Dötlingen

Krummer Weg, Zum Sande bis zum Kreuzungspunkt Gerichtsstätte

Zu Aschenbeck auf die Aschenstedter Straße (K 237), Krim, An der Dackheide auf die Neerstedter Straße (K 237) nach Neerstedt

In Neerstedt auf die Hauptstraße (L 872), Ortsdurchfahrt auf die Kirchhatter Straße bis zum Rittrumer Mühlbach

Rittrumer Mühlbach flussaufwärts, Flusskreuz in Richtung Nuttel (Rhader Nebenzug) bis zur Straße Hinterm Feld nach Nuttel

In Nuttel auf den Stedinger Weg Richtung Dingstede bis Einmündung Dachsweg/Straße Hinterm Felde

Der Straße Hinterm Felde folgend bis Kreuzung Auf dem Varel/Alte Dorfstraße auf die Straße Tange

Am Ohlande, Orthstraße, Welsestraße, der Welse über Almsloh und Elmeloh folgen bis zur Kreis-/Stadtgrenze Landkreis Oldenburg/Stadt Delmenhorst

Von dort der Kreisgrenze im Uhrzeigersinn folgen bis zur Straße Zum Neuen Lande Richtung Beckeln

Auf dem Wirtschafsweg parallel zur Stromtrasse und der L 341 in Beckeln weiter bis zum Ausgangspunkt

Die Grenze der Überwachungszone verläuft hinsichtlich der genannten Straßen jeweils in der Straßenmitte, so dass die nachfolgend genannten Schutzmaßnahmen für die Überwachungszone die zentrumsseitig liegenden Betriebe innerhalb des Gebietes betreffen.

7.5.2022

Stadt Delmenhorst

Die westliche Begrenzung verläuft ab der Stadtgrenze zum Landkreis Oldenburg entlang der Oldenburger Landstraße in östliche Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Rudolf-Königer-Straße, entlang dieser in östliche Richtung bis zum Bismarckplatz und von diesem in südöstliche Richtung die Bismarckstraße entlang, von der Bismarckstraße weiter in die Düsternortstraße übergehend in südliche Richtung bis zur Kreuzung der Düsternortstraße mit der Straße Am Stadion, dann entlang der Straße Am Stadion bis zum Schnittpunkt mit dem Hasporter Damm, den Hasporter Damm entlang in südöstliche Richtung folgend bis zum Schnittpunkt mit der Autobahn A28, in südöstliche Richtung entlang der Autobahn A28 bis zu Stadtgrenze, weiter entlang der Stadtgrenze das gesamte südliche Stadtgebiet umfassend.

7.5.2022

Landkreis Diepholz

Die Überwachungszone umschreibt einen Teil der Gemeinden Stuhr und Bassum im nord-westlichen Kreisgebiet. Sie beginnt im Norden am Schnittpunkt der Kreisgrenze mit der Bundesstraße B 322 und verläuft von dort aus entlang der B 322 in südliche Richtung bis zur Einmündung der Bundesstraße B 439, von dort weiter südlich entlang der B 439 bis zum Schnittpunkt mit der Bundesstraße B 51. Die Grenze der Überwachungszone verläuft weiter in südliche Richtung entlang der B 51 bis zur Einmündung der Landesstraße L 340, dann weiter in westliche Richtung entlang der L 340 bis zur Kreuzung der L 340 mit dem Dünsener Bach. Von dort verläuft die Grenze der Überwachungszone weiter entlang des Dünsener Bachs in südwestliche Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Landesstraße L 776, von dort weiter in nordwestliche Richtung bis zur Kreisgrenze. Die westliche Grenze der Überwachungszone verläuft entlang der Kreisgrenze in nördlicher, später nordöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der Kreisgrenze mit der Bundesstraße B 322.

7.5.2022

SACHSEN

Landkreis Bautzen

Gemarkungen

Arnsdorf

Böhmisch Vollung

Cunnersdorf

Friedersdorf MS

Gräfenhain

Groß- und Kleinerkmannsdorf

Groß- und Kleinokrilla

Groß- und Kleinröhrsdorf

Großnaundorf

Hermsdorf

Höckendorf

Kleindittmannsdorf

Kleinwolmsdorf

Laußnitz mit Glauschwitz

Leppersdorf

Lichtenberg

Lomnitz

Lotzdorf

Medingen

Mittelbach

Moritzdorf

Niederlichtenau

Oberlichtenau

Ottendorf

Pulsnitz MS

Pulsnitz OS

Radeberg

Reichenbach MS

Seeligstadt

Thiemendorf MS

Ullersdorf

Wallroda

28.4.2022

Landkreis Bautzen

Gemarkungen/Teile von Gemarkungen:

Grünberg vollständig

Seifersdorf vollständig

Wachau vollständig

Lomnitz:

Waldgebiet Hölle; Wiesen und Felder südlich der Ortslage Lomnitz, östlich begrenzt durch die Dittmannsdorfer Straße hinreichend bis zur Gemarkungsgrenze Kleindittmannsdorf

Lotzdorf:

Silberberg mit angrenzenden Wiesen reichend bis an die nördliche Grenze der Ortslage Lotzdorf

Ottendorf:

Waldgebiet Schindertanne; Straße „Am Sande“; Rohrwiesen und Oberfelder, nördlich begrenzt durch das Teichwiesenbad und die Orla

Dal 20.4.2022 al 28.4.2022

Landeshauptstadt Dresden

Stadtbezirke/Ortschaften:

Weißig

Dresdner Heide (Loschwitz)

Langebrück

Klotzsche

Hellerberge

Weixdorf mit allen Ortsteilen

Hellerau, Rähnitz

Wilschdorf

28.4.2022

Landeshauptstadt Dresden

Ortschaft Schönborn bis:

Gemarkungsgrenze zu Liegau-Augustusbad Kreuzung An den Folgen – Kuhschwanz

Kuhschwanz – Dörnichtweg bis Verbindungsweg zur S 180 (Liegauer Straße)

20 m westlich des Verbindungsweges Liegauer Straße zur Schönborner Straße

Schönborner Straße geradlinig über das Feld bis Roter Grabenweg

Roter Grabenweg bis Gemarkungsgrenze Grünberg

Dal 20.4.2022 al 28.4.2022

Landkreis Meißen

Stadt Radeburg

Gemarkungen: Großdittmannsdorf, Berbisdorf, Bärnsdorf und Volkersdorf

Gemeinde Thiendorf

Gemarkung Würschnitz

28.4.2022

SCHLESWIG- HOLSTEIN

Kreis Ditmarschen

Die Überwachungszone umfasst die Gemeinden Barlt, Gudendorf, Windbergen, Frestedt, Großenrade, Brickeln, Quickborn, St. Michaelisdonn, Volsemenhusen, Trennewurth, Helse, Marne, Diekhusen-Fahrstedt, Schmedeswurth, Ramhusen, Dingen, Kuden, Buchholz, Burg, Brunsbüttel, Averlak, Eddelak und Neufeld.

Kreis Steinburg

Amt Wilstermarsch:

die Gemeinden:

Aebtissinwisch, Büttel, Ecklak, Kudensee, Landscheide,

Sankt Margarethen

Beginnend an der westlichen Kreisgrenze zum Kreis Dithmarschen am Übergang der Straße Vaalerfeld in die Straße Krugsdamm

Dem Krugsdamm in nordöstlicher Richtung entlang des Flurstückes Gemarkung Vaale, Gemarkungsnummer 2124 Flurstück 14/6 folgend

Weiter an der östlichen Grenze der Flurstücke 14/6 und 14/10 in südlicher Richtung folgend bis zur Gemeindegrenze Vaale/Vaalermoor

Der westlichen Gemeindegrenze von Vaalermoor in südöstlicher Richtung folgend bis zur Dorfstraße (L 134)

Der Dorfstraße in südlicher Richtung folgend bis zur Burger Straße.

Der Burger Straße in südöstlicher Richtung folgend

Weiter auf der Straße Krützfleth in südöstlicher, dann in südlicher Richtung folgend bis zur Straße Averfleth

Der Straße Averfleth in südlicher Richtung entlang dem Gewässer „Wilster Au“ folgend bis zur Einmündung in die Straße Schotten

Weiter entlang der Straße Schotten bis zum Gewässer „Schottener Wettern“

Der Schottener Wettern folgend bis zur Gemeindegrenze von Sankt Margarethen

Der Gemeindegrenze Sankt Margarethen bis zur Elbe folgend

22.4.2022

Kreis Dithmarschen

Die Überwachungszone umfasst die Gemeinden Barlt, Gudendorf, Windbergen, Frestedt, Großenrade, Brickeln, Quickborn, St. Michaelisdonn, Volsemenhusen, Trennewurth, Helse, Marne, Diekhusen-Fahrstedt, Schmedeswurth, Ramhusen, Dingen, Kuden, Buchholz, Burg, Brunsbüttel, Averlak, Eddelak und Neufeld.

Dal 14.4.2022 al 22.4.2022

Kreis Steinburg:

Amt Itzehoe Land:

Die Gemeinden

Drage

Hohenaspe

Huje

Oldendorf

Ottenbüttel

Kaaks

Kleve

Krummendiek

Mehlbek

Moorhusen

Amt Schenefeld:

Die Gemeinden

Aasbüttel

Agethorst

der nordöstlich der Gemeinde Nienbüttel gelegene Teil von Bokelrehm

Christinenthal

Hadenfeld

Kaisborstel

Looft

Nienbüttel

Nutteln

Oldenborstel

Pöschendorf

Puls

Schenefeld

Siezbüttel

Vaale

Vaalermoor

Warringholz

Amt Wilstermarsch:

Die Gemeinden

Aebtissinwisch

Ecklak

Neuendorf-Sachsenbande

Kreis Ditmarschen:

Teile der Gemeinden

Buchholz

Krumstedt

Wennbüttel

Tensbüttel-Röst

Albersdorf

Süderhastedt

Quickborn

Frestedt

Die Gemeinde

Großenrade

Eggstedt

Schafstedt

Hochdonn

Brickeln

Kreis Rendsburg-Eckernförde:

Gemeinden

Beldorf, Bendorf, Bornholt, Gokels, Hanerau-Hademarschen,

Steenfeld, Thaden

25.4.2022

Kreis Steinburg

Beschreibung/Bennung der Überwachungszone (vorher Schutzzone)

Amt Schenefeld:

Die Gemeinden

Besdorf

der nordwestlich der Gemeinde Nienbüttel gelegene Teil von Bokelrehm

Bokhorst

Gribbohm

Holstenniendorf

Wacken

Kreis Ditmarschen:

südostwärtiger Teil der Gemeinde Schafstedt

Dal 17.4.2022 al 25.4.2022

Landkreis Schweinfurt

Gemarkung Oberlauringen

Gemarkung Stadtlauringen

Gemarkung Mailes

Gemarkung Wetzhausen

Gemarkung Birnfeld nordwestlich der Kreisstraße 32 sowie südlich der Kreisstraße 32 die Flurstücke der Lage Point jedoch ausgeschlossen des Ortsgebietes von Birnfeld

Gemarkung Sulzdorf

Gemarkung Altenmünster lediglich der nördliche Teil einschließlich des Ortsteils Reinhardshausen, der Flurstücke folgender Lagen: Erhardswiesen, Herbstwiesen, Mühlstadt, Furt, Reinlich, Weberberg und Kehrlach

Gemarkung Ballingshausen nordwestlich der Staatsstraße 2280 sowie nördlich der Kreisstraße 32, jedoch ausgeschlossen des Ortsgebietes von Ballingshausen

9.4.2022

Landshut Stadt:

Stadtgebiet Landshut mit den Ortsteilen Schloßberg, Siebensee, Löschenbrand, Bayerwaldsiedlung, Hascherkeller, Albinger Wehr, Lurzenhof, Schweinbach

Landkreis Landshut:

Gemeinde Ergolding, Gemarkung Ergolding, Ortsteil Stadt Ergolding

Gemeinde Kumhausen, Gemarkung Niederkam mit den Ortsteilen Kumhausen, Kumberg, Grillberg, Seitenberg, Niederkam, Eierkam, Preisenberg

Gemeinde Kumhausen, Gemarkung Götzdorf mit den Ortsteilen Eichelberg, Altenbach, Roßberg, Untergrub, Straßgrub, Obergrub, Berndorf

Gemeinde Kumhausen, Gemarkung Hoheneggelkofen mit den Ortsteilen Oberschönbach, Weihbüchl, Dettenkofen, Allmannsdorf, Stadl, Eck a.d. Straß, Gammel, Vogen

Gemeinde Tiefenbach, Gemarkung Tiefenbach mit den Ortsteilen Obergolding, Aign, Seepoint, Binsham

Dall'8.4.2022 al 16.4.2022

Landshut Stadt

gesamtes Stadtgebiet westlich und östlich der Schutzzone

Landkreis Landshut:

Gemeinde Altdorf,

Gemeinde Furth, Gemarkung Arth mit den Ortsteilen Kolmhub, Niederarth Täublmühle, Hetzenbach nach Süden an die Gemeindegrenze Altdorf

Gemeinde Ergolding

Gemeinde Hohenthann, Gemarkung Weihenstephan mit dem Ortsteil Weihenstephan nach Süden an die Gemeindegrenze Ergolding

Gemeinde Essenbach, Gemarkung Mirskofen, Altheim, Essenbach und Ohu, mit den Ortsteilen Gaunkofen, Ginglkofen, Artlkofen, Schinderbuckel, Holzberg, Essenbach nach Osten bis zur B15n, der A92 nach Osten folgend bis zum Kraftwerk Ohu, südlich an die Gemeindegrenze der Stadt Landshut und Niederaichbach

Gemeinde Niederaichbach, Gemarkung Wolfsbach östlich ab der Kreuzung Landshuterstraße – LA31 zur Gemarkung Oberaichbach mit den Ortsteilen Egl, Kollersöd, Furtmühle, Thannenbach, Haid, Oberaichbach, Ruhmannsdorf nach Süden an die Gemeindegrenze Adlkofen.

Gemeinde Adlkofen, Gemarkungen Wolfsbach, Oberaichbach, Frauenberg, Jenkofen, Adlkofen, Dietelskirchen mit den Ortsteilen Forst, Kampfrain, Göttlkofen, Kirmbach nach Osten an die Gemeindegrenze Kumhausen

Gemeinde Geisenhausen, Gemarkung Diemannskirchen, Bergham, Holzhausen, Geisenhausen, Salksdorf nach Osten mit den Ortsteilen Helmsau, Giglberg, Stopfen, Reit, Vorrach, Grabmühle, Rebensdorf, Johannesbergham, nach Norden mit den Ortsteilen Westerbergham, Schlott, Irlach, Geisenhausen, Riembauer, Haselbach, Oberhaselbach, Floiten an die Gemeindegrenze Altfraunhofen

Gemeinde Kumhausen südlich der genannten Schutzzone

Gemeinde Altfraunhofen, Gemarkung Altfraunhofen mit den Ortsteilen Lohbauer, Kaindlhölzel, Unterschneuberg, Oetz, Guggenberg, Speck nach Norden, nach Westen der Gemeindegrenze Altfraunhofen folgend

Gemeinde Tiefenbach südlich der genannten Schutzzone

Gemeinde Vilsheim

Gemeinde Eching

Gemeinde Bruckberg, Gemarkung Bruckbergerau, Gündlkofen, Tondorf, Altenhausen mit den Ortsteilen Bruckbergerau ohne den Ort Bruckberg, Ried, Tondorf, Beutelhausen, Langmaier, Hack zur Gemeindegrenze Furth nach Osten an die Gemeindegrenze Altdorf

16.4.2022

Landkreis Main-Spessart

Gemarkung Billingshausen

Gemarkung Birkenfeld

Dal 9.4.2022 al 17.4.2022

Landkreis Main-Spessart

Gemarkung Roden

Gemarkung Urspringen

Gemarkung Stadelhofen

Gemarkung Laudenbach

Gemarkung Himmelstadt

Gemarkung Markt Retzbach

Gemarkung Retzstadt

Gemarkung Zellingen

Gemarkung Duttenbrunn

Gemarkung Karbach

Gemarkung Marktheidenfeld

Gemarkung Lengfurt

Gemarkung Trennfeld

Gemarkung Erlenbach b. Marktheidenfeld

Gemarkung Tiefenthal

Gemarkung Homburg

17.4.2022

Landkreis Würzburg

Gemeinde Greußenheim mit der Gemarkung Greußenheim

Gemeinde Leinach mit den Gemarkungen Oberleinach und Unterleinach

Gemeinde Remlingen mit der Gemarkung Remlingen

Dal 9.4.2022 al 17.4.2022

Landkreis Würzburg

Gemeinde Eisingen mit der Gemarkung Eisingen

Gemeinde Erlabrunn mit der Gemarkung Erlabrunn

Gemeinde Güntersleben mit der Gemarkung Güntersleben

Gemeinde Helmstadt mit den Gemarkungen Helmstadt und Holzkirchhausen

Gemeinde Hettstadt mit der Gemarkung Hettstadt

Gemeinde Holzkirchen mit den Gemarkungen Holzkirchen und Wüstenzell

Gemeinde Kist mit der Gemarkung Irtenberger Wald

Gemeinde Margetshöchheim mit der Gemarkung Margetshöchheim

Gemeinde Thüngserheim mit der Gemarkung Thüngersheim

Gemeinde Uettingen mit der Gemarkung Uettingen

Gemeinde Veitshöchheim mit der Gemarkung Veitshöchheim

Gemeinde Waldbüttelbrunn mit den Gemarkungen Waldbüttelbrunn und Roßbrunn

Gemeinde Waldbrunn mit der Gemarkung Waldbrunn

Gemeinde Zell a. Main mit der Gemarkung Zell a. Main

17.4.2022

NIEDERSACHSEN

 

Landkreis Ammerland

Ausgangspunkt ist die Kreisgrenze Overlaher Straße (K 353). Der Overlaher Straße (K 353) in nördlicher Richtung folgend bis Hansaweg. Dem Hansaweg folgend bis zur Breslauer Straße. Der Breslauer Straße in nördlicher Richtung dem Küstenkanal überquerend, übergehend in den Bachmannsweg (K 321), folgend. Den Bachmannsweg (K 321) folgend bis Setjeweg. Diesem folgend bis Erikaweg. Dem Erikaweg folgend bis Tetjeweg. Dem Tetjeweg folgend bis Jenseits der Vehne. Jenseits der Vehne in östlicher Richtung folgend bis Kiebitzweg. Dem Kiebitzweg folgend bis Feldweg. Dem Feldweg folgend bis Wischenstraße. Der Wischenstraße (K 142) in nördlicher Richtung folgend bis zur Straße Rüsseldorf. Dieser folgend bis Scharreler Damm (K 141). Dem Scharreler Damm (K 141) in südlicher Richtung folgend bis zur Küstenkanalstraße (B 401). Die Küstenkanalstraße (B 401) überquerend bis zur Kreisgrenze. Entlang der Kreisgrenze zurück zum Ausgangspunkt Kreisgrenze Overlaher Straße (K 353).

30.3.2022

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Emstek von der Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg der Bundesstraße 213 westlich folgend bis Kellerhöher Straße, entlang dieser bis Bether Tannen, dieser in westliche Richtung bis Kanalweg folgend, entlang diesem in nördliche Richtung bis Heidegrund, entlang diesem bis Heideweg, diesem südlich folgend bis zum Verbindungsweg zum Roggenkamp, diesem und Roggenkamp westlich folgend bis Garreler Weg, diesem südlich folgend bis Käseweg und entlang diesem in nordwestliche Richtung bis zur Waldgrenze. Dieser südwestlich in direkter Linie zur Friesoyther Straße folgend, entlang dieser in nordwestliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/Garrel, dieser westlich folgend und über die Gemeindegrenze Garrel/Molbergen bis Varrelbuscher Straße, dieser westlich folgend bis Resthauser Graben, dem Wasserverlauf westlich folgend bis Hüttekamp und diesem nordöstlich und an der Gabelung westlich folgend bis Petersfelder Weg. Entlang diesem in nördliche Richtung bis Neumühlen, dieser entlang der Waldgrenze westlich folgend, die Ferienhaussiedlung nördlich passierend, bis Große Tredde, dieser südlich folgend bis Neumühler Weg, diesem westlich folgend bis Kleine Tredde und dieser westlich folgend bis Wöstenweg. Entlang diesem in nördliche Richtung und an der Gabelung weiter in nordöstliche und sodann parallel zum Wöstenschloot nördliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Molbergen. Dieser in westliche Richtung folgend bis Dwergter Straße, entlang dieser in nördliche Richtung bis Bernhardsweg, entlang diesem bis Thülsfelder Straße, dieser westlich folgend bis Dorfstraße, dieser nördlich folgend und im weiteren Am Augustendorfer Weg bis Markhauser Weg, entlang diesem in westliche Richtung bis Igelriede, dem Wasserverlauf nördlich folgend und entlang dem Waldrand in westliche Richtung bis Morgenlandstraße, entlang dieser bis Markhauser Moorgraben, dem Wasserverlauf nördlich folgend, entlang der Waldgrenze und sodann dieser nordöstlich und nordwestlich folgend bis Vorderthüler Straße. Dieser nordöstlich durch den Wald folgend und im weiteren über Am Horstberg bis Bundesstraße 72, dieser nördlich folgend bis Ziegeldamm, entlang diesem bis Ziegelmoor, entlang dieser bis Friesoyther Straße, dieser in westlicher Richtung bis Hinter Schlingshöhe folgend, dieser nordwestlich und im Weiteren Cavens - an der Gabelung östlich - bis zum Verbindungsweg zum Kündelweg folgend, diesem und im Weiteren Kündelweg bis zum Waldrand folgend, diesem erst östlich, dann südlich und dann wieder östlich bis Am Kündelsberg und dem parallel verlaufenden Kündemoorgraben folgend, diesem beziehungsweise dem Wasserverlauf erst nördlich und dann nordwestlich bis Kündelweg folgend, diesem und im Weiteren zu den Jücken erst nordöstlich und dann nordwestlich bis Riege Wolfstange folgend, dieser in östlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Stadt Friesoythe/Gemeinde Bösel folgend, dieser in westlicher Richtung bis Vehnemoor Graben folgend, dem Wasserverlauf in östlicher bis Overlahe Graben folgend, dem Wasserverlauf in nördlicher und dann in östlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland folgend, dieser östlich folgend und über die Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg bis zum Ausgangspunkt.

30.3.2022

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Garrel von der Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg der Oldenburger Straße südwestlich folgend bis Beverbrucher Damm, entlang diesem bis Schuldamm, entlang diesem bis Weißdornweg, diesem nördlich folgend bis Letherfeldstraße, dieser westlich folgend bis Hinterm Esch und diesem nördlich folgend bis Hinterm Forde. Entlang dieser über Lindenweg und Grüner Weg bis Hauptstraße, Dieser östlich folgend bis Birkenmoor, entlang dieser in nördliche Richtung bis Korsorsstraße, dieser nordöstlich folgend bis Hülsberger Straße, dieser südlich entlang des Waldrandes folgend, sodann dem Waldrand – die Hülsberger Straße abknickend verlassend – südöstlich folgend und sodann in gerader Linie nordöstlich dem Waldrand bis zum Wirtschaftsweg folgend. Entlang diesem in nördliche Richtung bis Korsorsstraße, dieser nordöstlich folgend bis Lutzweg, diesem südöstlich folgend, das Restmoor Dreesberg passierend, bis zum Verbindungsweg zu An der Vehne, diesem nordöstlich folgend bis An der Vehne, dieser südlich folgend bis Wasserzug von Kartzfehn, dem Wasserverlauf östlich folgend bis Vehne, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis zum Höhe Renkenweg östlich abgehenden Wassergraben, diesem östlich folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg und dieser südlich folgend bis zum Ausgangspunkt.

Dal 22.3.2022 al 30.3.2022

Landkreis Friesland

Die Überwachungszone beginnt bei Schillighafen entlang der Schafhauser Leide Richtung Schillighörn, dann in südlicher Richtung der Jadestraße (K325) bis Horumersiel. In Horumersiel über die Goldstraße Richtung Wiardergroden über St. Joostergroden in den Feineburger Weg bis Altebrücke. Von dort in südlicher Richtung auf die L 810, vor Hooksiel auf die L 812 über Waddewarden bis Jever, dort auf die B 210. Die B210 in westlicher Richtung folgend bis zur Kreisgrenze Friesland/Wittmund. Der B 210 bis Wittmund folgend auf die B 461, anschließend auf die L10 Richtung Burhafe. Vor Stedesdorf über die Hauptstraße (K6) nach Thunum, weiter entlang der K6 auf Margens (L 6), in nördlicher Richtung bis Neuharlingersiel (Addenhausen) ent-lang dem Badestrand mündend in die Nordsee.

2.4.2022

Landkreis Friesland

Die Schutzzone befindet sich in der Gemeinde Wangerland und beginnt am nördlichen Küstenstreifen bei Elisabethgroden, in südlicher Richtung entlang der Tengshauser Leide durch Friederikensiel. Der Küstenstraße folgend über Mederns entlang der K87 Richtung Hohenkirchen, in Hohenkirchen über die Bahnhofstraße (L 809) bis Altgarmssiel, Richtung Oesterdeich. Entlang Oesterdeich über Groß und Klein Münchhausen bis zur Kreisgrenze des Landkreises Wittmund.

Dal 25.3.2022 al 2.4.2022

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/Landkreis Ammerland und die K 141 (Ammerländer Straße) am Küstenkanal in der Gemeinde Wardenburg

Von dort der K 141 durch Achternmeer & Westerholt nach Oberlethe folgen

In Oberlethe über Tungeler Damm – übergehend in Böseler Straße – bis Abbiegung Wassermühlenweg

Den Wassermühlenweg folgend über die Lethe auf Litteler Straße (L 847)

L 847 Richtung Littel bis Einmündung Fladderstraße

Weiter über Fladderstraße/Grüner Weg/Oldenburger Straße (L 870)/Wikinger Straße (K 242) auf Autobahn A 29 - Anschlussstelle Wardenburg

Der A 29 Richtung Ahlhorn bis Lammerweg folgen

Von Dort über Lammerweg/Am Schmeel/Petersburg/Voßbergweg/Zum Döhler Wehe bis Einmündung Straße Schmehl in Döhlen

Anschließend weiter über Schmehl/Krumlander Straße/Hasselbusch auf die Straße „Im Dorf“ (L 871)

Der L 871 Richtung Großenkneten folgend zur Bahntrasse

Weiter der Bahntrasse Richtung Osnabrück bis Sager Esch/Hauptstraße (L 871) in Großenkneten

Von dort der L 871 nach Sage; Sager Straße/Oldenburger Straße (L 870) folgend bis Abbiegung Feldmühlenweg in Ahlhorn

Weiter über Feldmühlenweg/Lether Schulweg auf Cloppenburger Straße

Anschließend der Cloppenburger Straße westlich folgen zur Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/Landkreis Cloppenburg

Abschließend der Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/Landkreis Cloppenburg im Uhrzeigersinn zum Ausgangspunkt am Küstenkanal in der Gemeinde Wardenburg

22.3.2022

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt der Kreis- bzw. Stadtgrenze Landkreis Oldenburg/Stadt Oldenburg und der Gemeindegrenze Wardenburg/Hatten in Klein Bümmerstede

Von dort der Gemeindegrenze Wardenburg/Hatten südlich bis zur Autobahn A 29 (ca. Höhe Anschlussstelle Sandkrug) folgen

Der A 29 Richtung Ahlhorn bis Lammerweg folgen

Von dort über Lammerweg/Am Schmeel/Petersburg/Voßbergweg/Zum Döhler Wehe bis Einmündung Straße Schmehl in Döhlen

Anschließend weiter über Schmehl auf die Krumlander Straße

Die Krumlander Straße Richtung Haschenbrok bis zum Kreuzungsbereich der Sager Straße (L 870) folgen

Von dort der L 870 durch Sage und Regente folgend bis Abbiegung Feldmühlenweg in Ahlhorn

Weiter über Feldmühlenweg/Lether Schulweg auf Cloppenburger Straße

Anschließend der Cloppenburger Straße westlich folgen zur Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/Landkreis Cloppenburg

Abschließend der Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/Landkreis Cloppenburg mit Übergang zur Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/Landkreis Ammerland und der Kreis- bzw. Stadtgrenze Landkreis Oldenburg/Stadt Oldenburg im Uhrzeigersinn entlang zum Ausgangspunkt in Klein Bümmerstede

30.3.2022

Landkreis Wittmund

Die Überwachungszone beginnt ab Kreisgrenze Friesland/Wittmund kommend von der B 210 bis Wittmund folgend auf die B 461, anschließend auf die L10 Richtung Burhafe. Vor Stedesdorf über die Hauptstraße (K6) nach Thunum, weiter entlang der K6 auf Margens (L 6), in nördlicher Richtung bis Neuharlingersiel (Addenhausen) entlang dem Badestrand mündend in die Nordsee.

2.4.2022

Landkreis Wittmund

Die Schutzzone verläuft im südlichen Bereich kommend aus der Gemeinde Wangerland (Landkreis Friesland) vom Berdumer Altendeich in nördliche Richtung bis Enno-Ludwigsgroden. Westlich bis zur B 461, dann in nördliche Richtung, entlang an Neufunnixsiel Richtung Carolinensiel. Vor Carolinensiel im Kreisverkehr der Umgehungsstraße Richtung Harlesiel in dessen Verlauf weiter bis zur Nordsee.

Dal 25.3.2022 al 2.4.2022

SACHSEN

Landkreis Bautzen

Gemarkungen

Arnsdorf

Böhmisch Vollung

Cunnersdorf

Friedersdorf MS

Gräfenhain

Groß- und Kleinerkmannsdorf

Groß- und Kleinokrilla

Groß- und Kleinröhrsdorf

Großnaundorf

Hermsdorf

Höckendorf

Kleindittmannsdorf

Kleinwolmsdorf

Laußnitz mit Glauschwitz

Leppersdorf

Lichtenberg

Lomnitz

Lotzdorf

Medingen

Mittelbach

Moritzdorf

Niederlichtenau

Oberlichtenau

Ottendorf

Pulsnitz MS

Pulsnitz OS

Radeberg

Reichenbach MS

Seeligstadt

Thiemendorf MS

Ullersdorf

Wallroda

28.4.2022

Landkreis Bautzen

Gemarkungen/Teile von Gemarkungen:

Grünberg vollständig

Seifersdorf vollständig

Wachau vollständig

Lomnitz:

Waldgebiet Hölle; Wiesen und Felder südlich der Ortslage Lomnitz, östlich begrenzt durch die Dittmannsdorfer Straße hinreichend bis zur Gemarkungsgrenze Kleindittmannsdorf

Lotzdorf:

Silberberg mit angrenzenden Wiesen reichend bis an die nördliche Grenze der Ortslage Lotzdorf

Ottendorf:

Waldgebiet Schindertanne; Straße „Am Sande“; Rohrwiesen und Oberfelder, nördlich begrenzt durch das Teichwiesenbad und die Orla

Dal 20.4.2022 al 28.4.2022

Landeshauptstadt Dresden

Stadtbezirke/Ortschaften:

Weißig

Dresdner Heide (Loschwitz)

Langebrück

Klotzsche

Hellerberge

Weixdorf mit allen Ortsteilen

Hellerau, Rähnitz

Wilschdorf

28.4.2022

Landeshauptstadt Dresden

Ortschaft Schönborn bis:

Gemarkungsgrenze zu Liegau-Augustusbad Kreuzung An den Folgen – Kuhschwanz

Kuhschwanz – Dörnichtweg bis Verbindungsweg zur S 180 (Liegauer Straße)

20 m westlich des Verbindungsweges Liegauer Straße zur Schönborner Straße

Schönborner Straße geradlinig über das Feld bis Roter Grabenweg

Roter Grabenweg bis Gemarkungsgrenze Grünberg

Dal 20.4.2022 al 28.4.2022

Landkreis Meißen

Stadt Radeburg

Gemarkungen: Großdittmannsdorf, Berbisdorf, Bärnsdorf und Volkersdorf

Gemeinde Thiendorf

Gemarkung Würschnitz

28.4.2022

SACHSEN - ANHALT

Salzlandkreis

Stadtgebiet Staßfurt mit Ortsteilen Löbnitz (Bode), Hohenerxleben, Neundorf, Rathmannsdorf

Ortsteil der Stadt Nienburg: Neugattersleben

Stadtgebiet Bernburg (ohne Stadtteile Dröbel und Friedenshall) mit Ortsteilen Aderstedt und Gröna

Ortschaft Hecklingen mit Gaensefurth

Giersleben mit Strummendorf

Ilberstedt mit Cölbigk und Bullenstedt

Plötzkau mit Großwirschleben und Bründel

Stadtgebiet Aschersleben mit Ortsteilen Schackstedt, Schackenthal, Drohndorf, Mehringen, Groß Schierstedt, Klein Schierstedt

Ortsteile der Gemeinde Könnern: Kustrena und Poplitz

28.3.2022

Stadtgebiet Güsten mit den Ortsteilen Amesdorf, Osmarsleben und Warmsdorf

Dal 20.3.2022 al 28.3.2022

Stato membro: Spagna

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Those parts in the province of Valladolid of the comarcas of Olmedo and Valladolid and, in the province of Segovia of the comarcas of Santa María la Real de Nieva and Cuéllar, beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,5334409, lat 41,3517177 (2022/3) and long -4,5320177, lat 41,3459358 (2022/12)

15.4.2022

Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Olmedo and, in the province of Segovia of the comarca of Cuéllar, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,5334409, lat 41,3517177 (2022/3) and long -4,5320177, lat 41,3459358 (2022/12)

Dal 7.4.2022 al 15.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (Campiña/Sierra Sur) and Écija (La Campiña), and in the province of Málaga of the comarca of Antequera beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9146003, lat 37,2439955 (2022/8); long -4,9364384, lat 37,2511113 (2022/11); long -5,0032525, lat 37,2584618 (2022/17); long -4,920941, lat 37,2274386 (2022/18); long -4,930773, lat 37,1518943 (2022/19); long -4,9251627, lat 37,2470687 (2022/20); long -5,0073646, lat 37,2685771 (2022/21); long -5,0010200, lat 37,3674733 (2022/22); long -4,9369199, lat 37,2232913 (2022/23); long -4,988847, lat 37,3322909 (2022/24); long -5,0065052, lat 37,3622118 (2022/25); long -4,9248099, lat 37,2235633 (2022/26); long -4,9929334, lat 37,3388061 (2022/28) and long -5,0037761, lat 37,3887229 (2022/29)

1.5.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (Campiña/Sierra Sur) and Écija (La Campiña), and in the province of Málaga of the comarca of Antequera contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9146003, lat 37,2439955 (2022/8); long -4,9364384, lat 37,2511113 (2022/11); long -5,0032525, lat 37,2584618 (2022/17); long -4,920941, lat 37,2274386 (2022/18); long -4,930773, lat 37,1518943 (2022/19); long -4,9251627, lat 37,2470687 (2022/20); long -5,0073646, lat 37,2685771 (2022/21); long -5,0010200, lat 37,3674733 (2022/22); long -4,9369199, lat 37,2232913 (2022/23); long -4,988847, lat 37,3322909 (2022/24); long -5,0065052, lat 37,3622118 (2022/25); long -4,9248099, lat 37,2235633 (2022/26); long -4,9929334, lat 37,3388061 (2022/28) and long -5,0037761, lat 37,3887229 (2022/29)

Dal 21.4.2022 all'1.5.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Almonte (entorno de Doñana) beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -7.493610, lat 37.273632 (Outbreak in Portugal)

16.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Marchena (Serranía sudoeste) and Carmona (Los Arcores) beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,41365, lat 37,31488 (2022/27); long -5,4103316, lat 37,3148891(2022/30) and long -5,5219835, lat 37,2415319 (2022/31)

22.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Marchena (Serranía sudoeste) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,41365, lat 37,31488 (2022/27); long -5,4103316, lat 37,3148891(2022/30) and long -5,5219835, lat 37,2415319 (2022/31)

Dal 14.4.2022 al 22.4.2022

Stato membro: Francia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Département: Cantal (15)

BOISSET

CAYROLS

GLENAT - coupé d’ouest en est entre St Saury et Roumegoux en suivant D220, D32, D33

LEYNHAC

PARLAN

ROUMEGOUX

ROUZIERS

SAINT-CONSTANT-FOURNOULES

SAINT-SANTIN-DE-MAURS

SAINT-SAURY

LE TRIOULOU

20.4.2022

SIRAN

23.4.2022

MAURS

QUEZAC

SAINT-ETIENNE-DE-MAURS

SAINT-JULIEN-DE-TOURSAC

Dal 12.4.2022 al 20.4.2022

Les communes suivantes dans le département: Charente (16)

LES ADJOTS

BERNAC

LA CHEVRERIE

LA FORET-DE-TESSE

LONDIGNY

MONTJEAN

RUFFEC

SAINT-MARTIN-DU-CLOCHER

TAIZE-AIZIE

VILLIERS-LE-ROUX

11.4.2022

Département: Charente Maritime (17)

Courçon

La Greve sur Mignon

La Ronde

Taugon

Marans

Saint-Jean-de-Liversay

Saint-Cyr-du-Doret

1.5.2022

Les communes suivantes dans le département: Corrèze (19)

MERCOEUR

CAMPS-SAINT-MATHURIN-LEOBAZEL

SAINT-JULIEN-LE-PELERIN

ALTILLAC

23.4.2022

SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE

COSNAC

LIGNEYRAC

CHARTRIER-FERRIERE

NOAILHAC

LARCHE

DAMPNIAT

ESTIVALS

MALEMORT

SAINT-CERNIN-DE-LARCHE

SAILLAC

USSAC

COLLONGES-LA-ROUGE

VARETZ

TURENNE

LANTEUIL

LISSAC-SUR-COUZE

SAINT-VIANCE

LA CHAPELLE-AUX-BROCS

2.5.2022

JUGEALS-NAZARETH

CHASTEAUX

BRIVE-LA-GAILLARDE

NESPOULS

NOAILLES

Dal 24.4.2022 al 2.5.2022

Département: Côte d’Armor (22)

LE MOUSTOIR

PLEVIN - nord ruisseau Sterlenn (route de Motreff) puis nord route Motreff et Paule

PAULE - nord route Plévin puis ouest ruisseau Paule

MAEL-CARHAIX

LOCARN

DUAULT

PLUSQUELLEC

PLOURAC’H

CARNOET - nord est ruisseau Kernabat

1.5.2022

TREFFRIN

TREBIVAN

CARNOET - sud-ouest du ruisseau Kernabat

Dal 23.4.2022 all'1.5.2022

Département: Finistère (29)

CARHAIX-PLOUGUER

KERGLOFF - est rivière Aulne, jusqùau croisement D48 (Restaulern)

MOTREFF - nord ruisseau Sterlenn

PLOUNEVEZEL - ouest D54

POULLAOUEN - est rivière Aulne

1.5.2022

PLOUNEVEZEL - est D54

Dal 23.4.2022 all'1.5.2022

Les communes suivantes dans le département: Gers (32)

ARBLADE-LE-BAS

ARBLADE-LE-HAUT

AURENSAN

BARCELONNE-DU-GERS

BERNEDE

BOUZON-GELLENAVE

CAHUZAC-SUR-ADOUR

CAUMONT

CAUPENNE-D’ARMAGNAC

CORNEILLAN

FUSTEROUAU

GEE-RIVIERE

GOUX

LE HOUGA

IZOTGES

LABARTHETE

LANNEMAIGNAN

LANNE-SOUBIRAN

LANNUX

LAUJUZAN

LELIN-LAPUJOLLE

LUPPE-VIOLLES

MAGNAN

MAULEON-D’ARMAGNAC

MAULICHERES

MAUMUSSON LAGUIAN

MONCLAR

MONLEZUN-D’ARMAGNAC

MORMES

NOGARO

PERCHEDE

POUYDRAGUIN

PROJAN

RISCLE

SAINT-GERME

SAINT-GRIEDE

SAINT-MARTIN-D’ARMAGNAC

SAINT-MONT

SARRAGACHIES

SEGOS

SORBETS

TARSAC

TASQUE

TERMES-D’ARMAGNAC

TOUJOUSE

URGOSSE

VERGOIGNAN

VERLUS

VIELLA

CASTEX-D’ARMAGNAC

MONGUILHEM

26.4.2022

AYZIEU

BEAUMONT

BEZOLLES

CAZAUBON

COURRENSAN

ESTANG

FOURCES

GALIAX

GONDRIN

JU-BELLOC

JUSTIAN

LADEVEZE-RIVIERE

LADEVEZE-VILLE

LAGARDERE

LANNEPAX

LAREE

LARRESSINGLE

LARROQUE-SUR-L’OSSE

LAURAET

LIAS-D’ARMAGNAC

MARAMBAT

MARGUESTAU

MAUPAS

MOUCHAN

MOUREDE

NOULENS

PANJAS

PLAISANCE

PRECHAC-SUR-ADOUR

RAMOUZENS

ROQUES

ROZES

SAINT-AUNIX-LENGROS

SAINT-JEAN-POUTGE

SAINT-PAUL-DE-BAISE

TIESTE-URAGNOUX

11.4.2022

BOURROUILLAN

BRETAGNE-D’ARMAGNAC

CAMPAGNE-D’ARMAGNAC

CASTELNAU D’AUZAN LABARRERE

CAZENEUVE

EAUZE

LAGRAULET-DU-GERS

MANCIET

MONTREAL

PRENERON

REANS

SAINTE-CHRISTIE-D’ARMAGNAC

SALLES-D’ARMAGNAC

VIC-FEZENSAC

11.4.2022

ARMOUS-ET-CAU

ARROUEDE

AUSSOS

AUX AUSSAT

AVERON-BERGELLE

BARCUGNAN

BARRAN

BASCOUS

BASSOUES

BAZIAN

BAZUGUES

BEAUMARCHES

BELLEGARDE

BELLOC-SAINT-CLAMENS

BELMONT

BERDOUES

BETOUS

BETPLAN

BEZUES-BAJON

BIRAN

BOUZON-GELLENAVE

CABAS-LOUMASSES

CAILLAVET

CALLIAN

CASTEX

CASTILLON-DEBATS

CAZAUX-D’ANGLES

CHELAN

CLERMONT-POUYGUILLES

COULOUME-MONDEBAT

CRAVENCERES

DEMU

ESCLASSAN-LABASTIDE

ESPAS

ESTAMPES

ESTIPOUY

FUSTEROUAU

GAZAX-ET-BACCARISSE

HAGET

IDRAC-RESPAILLES

L’ISLE-DE-NOE

LAGUIAN-MAZOUS

LAMAZERE

LASSERADE

LAVERAET

LE BROUILH-MONBERT

LOUBEDAT

LOURTIES-MONBRUN

LOUSLITGES

LOUSSOUS-DEBAT

LUPIAC

MANAS-BASTANOUS

MANENT-MONTANE

MASCARAS

MASSEUBE

MIELAN

MIRAMONT-D’ASTARAC

MIRANDE

MIRANNES

MONCASSIN

MONLEZUN

MONPARDIAC

MONT-D’ASTARAC

MONT-DE-MARRAST

MONTAUT

MONTEGUT-ARROS

MOUCHES

PANASSAC

PEYRUSSE-GRANDE

PEYRUSSE-VIEILLE

PONSAMPERE

POUYDRAGUIN

RICOURT

ROQUEBRUNE

SABAZAN

SADEILLAN

SAINT-ARROMAN

SAINT-MARTIN

SAINT-MEDARD

SAINT-MICHEL

SAINT-PIERRE-D’AUBEZIES

SAINTE-AURENCE-CAZAUX

SAINTE-DODE

SARRAGUZAN

SCIEURAC-ET-FLOURES

SEAILLES

SERE

SION

SORBETS

TASQUE

TERMES-D’ARMAGNAC

TRONCENS

TUDELLE

VILLECOMTAL-SUR-ARROS

28.4.2022

AIGNAN

CASTELNAVET

MARGOUET-MEYMES

AUJAN-MOURNEDE

BARS

CASTELNAU-D’ANGLES

CUELAS

DUFFORT

LAAS

LAGARDE-HACHAN

MARSEILLAN

MONCLAR-SUR-LOSSE

MONLAUR-BERNET

MONTESQUIOU

PALLANNE

PONSAN-SOUBIRAN

POUYLEBON

RIGUEPEU

SAINT CHRISTAUD

SAINT MAUR

SAINT-ARAILLES

SAINT-ELIX-THEUX

SAINT-OST

SAMARAN

SAUVIAC

TILLAC

VIOZAN

Dal 20.4.2022 al 28.4.2022

Département: Ille-et-Vilaine (35)

AMANLIS

BOISTRUDAN

LA BOSSE-DE-BRETAGNE

BRIE

CHANTELOUP

CHATEAUGIRON

COESMES

CORPS-NUDS

LA COUYERE

LALLEU

MARCILLE-ROBERT

MOULINS

NOUVOITOU

LE PETIT-FOUGERAY

PIRE-SUR-SEICHE

RETIERS

SAINT-ARMEL

SAINTE-COLOMBE

SAULNIERES

LE SEL-DE-BRETAGNE

THOURIE

TRESBOEUF

19.4.2022

ESSE

JANZE

LE THEIL-DE-BRETAGNE

Dall'11.4.2022 al 19.4.2022

BAINS-SUR-OUST

BOURG-DES-COMPTES

LA DOMINELAIS

GRAND-FOUGERAY

GUICHEN

GUIGNEN

LANGON

LIEURON

LOHEAC

PANCE

PIPRIAC

POLIGNE

SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

SAINT-GANTON

SAINT-SENOUX

SAINT SULPICE DES LANDES

ERCEE EN LAMEE

TEILLAY

27.4.2022

BAIN-DE-BRETAGNE

GUIPRY-MESSAC

LA NOE-BLANCHE

PLECHATEL

SAINT-MALO-DE-PHILY

Dal 19.4.2022 al 27.4.2022

Département: Indre (36)

CHATILLON SUR INDRE - ouest du bras est de la rivière Indre

CLERE-DU-BOIS

FLERE-LA-RIVIERE - hors ZP

OBTERRE - nord de l’Aigronne

SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT

24.4.2022

FLERE-LA-RIVIERE - nord du Ruban, Moulin-Renais, sud de la Piqueterie

Dal 16.4.2022 al 24.4.2022

Département: Indre-et-Loire (37)

BETZ LE CHÂTEAU

BRIDORE

PERRUSSON - sud rue des Glycines et D943

SAINT FLOVIER - hors ZP

SAINT HIPPOLYTE

SAINT JEAN SAINT GERMAIN - sud de l’Indre et sud D943

SAINT SENOCH - sud D12

VERNEUIL SUR INDRE - hors ZP

24.4.2022

SAINT FLOVIER - nord-est de la Gauterie, des Grenouillères, des terres charles

VERNEUIL SUR INDRE - sud de la Bourdinière, sud-est de la forêt de Verneuil

Dal 16.4.2022 al 24.4.2022

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)

Aire-sur-l’Adour

Amou

Arboucave

Argelos

Arsague

Artassenx

Arthez-d’Armagnac

Aubagnan

Audignon

Audon

Aurice

Bahus-Soubiran

Baigts

Banos

Bascons

Bas-Mauco

Bassercles

Bastennes

Bats

Bégaar

Benquet

Bergouey

Betbezer-d’Armagnac

Beylongue

Beyries

Bonnegarde

Bordères-et-Lamensans

Bougue

Bourdalat

Brassempouy

Bretagne-de-Marsan

Buanes

Campagne

Campet-et-Lamolère

Carcarès-Sainte-Croix

Carcen-Ponson

Cassen

Castaignos-Souslens

Castandet

Castelnau-Chalosse

Castelnau-Tursan

Castelner

Castel-Sarrazin

Cauna

Caupenne

Cazalis

Cazères-sur-l’Adour

Classun

Clèdes

Clermont

Coudures

Doazit

Donzacq

Duhort-Bachen

Dumes

Estibeaux

Eugénie-les-Bains

Eyres-Moncube

Fargues

Le Frêche

Gamarde-les-Bains

Garrey

Gaujacq

Geaune

Gibret

Goos

Gousse

Gouts

Grenade-sur-l’Adour

Habas

Hagetmau

Hauriet

Haut-Mauco

Hinx

Hontanx

Horsarrieu

Labastide-Chalosse

Labastide-d’Armagnac

Labatut

Lacajunte

Lacquy

Lacrabe

Laglorieuse

Lahosse

Lamothe

Larbey

Larrivière-Saint-Savin

Latrille

Laurède

Lauret

Le Leuy

Louer

Lourquen

Lussagnet

Mant

Marpaps

Mauries

Maurrin

Mauvezin-d’Armagnac

Maylis

Meilhan

Mimbaste

Miramont-Sensacq

Misson

Momuy

Monget

Monségur

Montaut

Montégut

Montfort-en-Chalosse

Montgaillard

Montsoué

Morganx

Mouscardès

Mugron

Nassiet

Nerbis

Nousse

Onard

Ossages

Ousse-Suzan

Ozourt

Payros-Cazautets

Pécorade

Perquie

Peyre

Philondenx

Pimbo

Pomarez

Poudenx

Pouillon

Poyanne

Poyartin

Préchacq-les-Bains

Pujo-le-Plan

Puyol-Cazalet

Renung

Saint-Agnet

Saint-Aubin

Sainte-Colombe

Saint-Cricq-Chalosse

Saint-Cricq-du-Gave

Saint-Cricq-Villeneuve

Saint-Gein

Saint-Geours-d’Auribat

Saint-Jean-de-Lier

Saint-Justin

Saint-Loubouer

Saint-Martin-d’Oney

Saint-Maurice-sur-Adour

Saint-Perdon

Saint-Sever

Saint-Yaguen

Samadet

Sarraziet

Sarron

Serres-Gaston

Serreslous-et-Arribans

Sorbets

Sort-en-Chalosse

Souprosse

Tartas

Tilh

Toulouzette

Urgons

Vicq-d’Auribat

Vielle-Tursan

Le Vignau

Villeneuve-de-Marsan

26.4.2022

Département: Loir-et-Cher (41)

BAUZY

BRACIEUX

CELLETTES - est de l’allée Seur

CHAMBORD - sud D33

CHEVERNY

CHITENAY

CONTRES - nord D122 et D7

CORMERAY

COURMENIN - ouest D63 jusqùà Courmenin et route de Courmenin à Vaulien

FEINGS - nord est de la route de Fresnes à Favras et nord de la commune lmité par D52 et route du Peu

FONTAINES-EN-SOLOGNE

FRESNES - nord est de la D7 jusqùà Fresnes et route entre Fresnes et Favras

HUISSEAU-SUR-COSSON - sud de la D33

MONT-PRES-CHAMBORD

MUR-DE-SOLOGNE - nord ouest de la commune entre D122 et D63

NEUVY

SAINT-GERVAIS-LA-FORET - est de l’allée de Seur et de la D956

SOINGS EN SOLOGNE - nord de la D122

VINEUIL - est de la D956 et au sud de la D33

27.4.2022

COUR CHEVERNY

TOUR EN SOLOGNE - sud D923

Dal 19.4.2022 al 27.4.2022

Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)

BASSE GOULAINE

BESNE

BLAIN

BOUAYE

BOUEE

BOUGUENAIS

BOUVRON

BRAINS

CAMPBON

CARQUEFOU

CASSON

CHATEAU THEBAUD

CHEIX EN RETZ

CONQUEREUIL

CORSEPT

COUERON

COUFFE

DERVAL

DIVATTE SUR LOIRE

DONGES

ERBRAY

FAY DE BRETAGNE

GORGES

GRAND AUVERNE

GRAND CHAMPS DES FONTAINES

GUEMENE PENFAO

HAUTE GOULAINE

HERIC

INDRE

ISSE

JANS

LA CHAPELLE HEULIN

LA CHAPELLE-GLAIN

LA CHAPELLE-LAUNAY

LA CHAPELLE SUR ERDRE

CHATEAUBRIAND

LA CHEVALERAIS

LA GRIGONNAIS

LA HAIE FOUASSIERE

LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE

MOISDON-LA-RIVIERE

LA MONTAGNE

LAVAU-SUR-LOIRE

LE BIGNON

LE CELLIER

LE GAVRE

LE LOROUX BOTTEREAU

LE PELLERIN

LE PIN

LES SORINIERES

LES TOUCHES

LIGNE

LOUISFERT

LUSANGER

MAISDON SUR SEVRE

MALVILLE

MARSAC-SUR-DON

MAUVES-SUR-LOIRE

MESANGER

MONNIERES

MONTOIR-DE-BRETAGNE

MONTRELAIS

MOUAIS

MOUZEIL

MOUZILLON

NANTES

NOTRE DAME DES LANDES

ORVAULT

OUDON

PAIMBOEUF

PALLET

PETIT-AUVERNE

PETIT MARS

PIERRIC

PONT SAINT MARTIN

PORT SAINT PERE

POUILLE-LES-COTEAUX

PRINQUIAU

PUCEUL

REZE

ROUANS

ROUGE

RUFFIGNE

SAFFRE

SAINT AUBIN LES CHATEAUX

SAINT BREVIN LES PINS

SAINT FIACRE SUR MAINE

SAINT JEAN DE BOISEAU

SAINT JULIEN DE CONCELLES

SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES

SAINT LEGER LES VIGNES

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

SAINT-GEREON

SAINT-HERBLAIN

SAINT-MARS-DU-DESERT

SAINT-NAZAIRE

SAINT PERE EN RETZ

SAINT-VINCENT-DES-LANDES

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

SAUTRON

SAVENAY

SION LES MINES

SUCE-SUR-ERDRE

THOUARE-SUR-LOIRE

TRANS-SUR-ERDRE

TRELLIERES

TRIGNAC

VALLONS DE L’ERDRE

VAY

VERTOU

VUE

2.5.2022

ABBARETZ

AIGREFEUILLE SUR MAINE

ANCENIS

BOUSSAY

CHAUMES EN RETZ

CHAUVE

CLISSON

CORCOUE SUR LORGNE

CORDEMAIS

FROSSAY

GENESTON

GETIGNE

JOUE-SUR-ERDRE

LA BERNERIE EN RETZ

LA BOISSIERE DE DORE

LA CHEVROLIERE

LA LIMOUZINIERE

LA MARNE

LA PLAINE SUR MER

LA PLANCHE

LA ROCHE-BLANCHE

LA REGRIPPIERE

LA REMAUDIERE

LE LANDREAU

LE TEMPLE DE BRETAGNE

LEGE

LES MOUTIERS EN RETZ

LOIREAUXENCE

MACHECOUL SAINT-MEME

MAUMUSSON

MONTBERT

NORT-SUR-ERDRE

NOZAY

PANNECE

PAULX

PORNIC

PREFAILLES

REMOUILLE

RIAILLE

SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU

SAINT COLOMBAN

SAINT ETIENNE DE MER MORTE

SAINT ETIENNE DE MONTLUC

SAINT HILAIRE DE CHALEONS

SAINT HILAIRE DE CLISSON

SAINT LUMINE DE CLISSON

SAINT LUMINE DE COUTAIS

SAINT MARS DE COUTAIS

SAINT MICHEL CHEF CHEF

SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

SAINT VIAUD

SAINTE PAZANNE

TEILLE

TOUVOIS

TREFFIEUX

VAIR-SUR-LOIRE

VALLET

VIEILLEVIGNE

VIGNEUX DE BRETAGNE

VILLENEUVE EN RETZ

Dal 24.4.2022 al 2.5.2022

Département: Lot (46)

BAGNAC-SUR-CELE - Nord de la N122

PRENDEIGNES

20.4.2022

SAINT-CIRGUES - Est du ruisseau La Garinie et au nord de la route D29

SAINT-HILAIRE

Dal 12.4.2022 al 20.4.2022

LAURESSES: sud de la D30

LINAC

MONTET-ET-BOUXAL

SABADEL-LATRONQUIERE

SAINT-CIRGUES - hors zp

SAINT-HILAIRE: au sud de Liffernet

SAINT-MEDARD-NICOURBY

SENAILLAC-LATRONQUIERE

20.4.2022

BESSONIES

LAURESSES au nord de la D30

SAINT-HILAIRE: au nord de Liffernet

Dal 12.4.2022 al 20.4.2022

ESPEYROUX

FIGEAC

FONS

MOLIERES

PLANIOLES

PRENDEIGNES

SAINT-PERDOUX

TERROU

VIAZAC

20.4.2022

CARDAILLAC

FOURMAGNAC

LABATHUDE

SAINT-BRESSOU

SAINTE-COLOMBE

Dal 12.4.2022 al 20.4.2022

BELMONT-BRETENOUX

BIARS SUR CERE

CAHUS

CORNAC

ESTAL

FRAYSSINHES

GAGNAC SUR CERE

GLANES

GORSES

LABASTIDE-DU-HAUT-MONT

LADIRAT

LATOUILLE-LENTILLAC

LATRONQUIERE

LAVAL-DE-CERE

SAINT-CERE

SAINT-LAURENT-LES-TOURS

SAINT-PAUL-DE-VERN

SAINT-VINCENT-DU-PENDIT

SENAILLAC-LATRONQUIERE

23.4.2022

SOUSCEYRAC-EN-QUERCY

TEYSSIEU

Dal 15.4.2022 al 23.4.2022

ANGLARS

BOUSSAC

BRENGUES

CAMBES

CAMBOULIT

CAMBURAT

CARDAILLAC

CORN

DURBANS

ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE

ESPEDAILLAC

FLAUJAC-GARE

FONS

GREZES

LACAPELLE-MARIVAL

LE BOURG

LE BOUYSSOU

LISSAC-ET-MOURET

LIVERNON: au sud de la D802

RUDELLE

RUEYRES

SAINT-MAURICE-EN-QUERCY

SAINT-SIMON

SONAC

THEMINES

THEMINETTES

25.4.2022

ASSIER

ISSEPTS

LIVERNON: au Nord de la D802

REYREVIGNES

Dal 17.4.2022 al 25.4.2022

BALADOU

CAVAGNAC

CAZILLAC

GIGNAC: au nord de la D87 et à l’ouest de la D15

LACHAPELLE-AUZAC

MARTEL

LES QUATRE-ROUTES-DU-LOT

SARRAZAC: à l’est de la D23

SOUILLAC

STRENQUELS

MAYRAC

29.4.2022

CRESSENSAC

CUZANCE

GIGNAC: au sud de la D87 et à l’est de la D15

SARRAZAC: à l’ouest de la D23

Dal 21.4.2022 al 29.4.2022

Les communes suivantes dans le département: Lot-et-Garonne (47)

SAINTE-MAURE-DE-PEYRAC

SAINT-PE-SAINT-SIMON

11.4.2022

MEZIN

POUDENAS

SOS

11.4.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

Angers

Angrie

Aubigné-sur-Layon

Avrillé

Beaucouzé

Beaulieu-sur-Layon

Bécon-les-Granits

Béhuard

Bellevigne-en-Layon - hors zp

Bouchemaine

Brissac-Loire-Aubance - Brissac-Quincé

Brissac-Loire-Aubance - Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance

Brissac Loire Aubance - Chemellier

Brissac-Loire-Aubance - Les Alleuds

Brissac-Loire-Aubance - Luigné

Brissac-Loire-Aubance - Saint-Saturnin-sur-Loire

Brissac-Loire-Aubance - Saulgé-l’Hôpital

Brissac-Loire-Aubance - Vauchrétien

Candé

Cantenay-Épinard

Cernusson

Challain-la-Potherie

Champtocé-sur-Loire

Chazé-sur-Argos

Coron

Denée

Doué-en-Anjou - Concourson-sur-Layon

Doué-en-Anjou - Doué-la-Fontaine

Doué-en-Anjou - Les Verchers-sur-Layon

Doué-en-Anjou - Saint-Georges-sur-Layon

Erdre-en-Anjou

Feneu

Gennes-Val-de-Loire - Grézillé

Grez-Neuville

Ingrandes-Le Fresne sur Loire

La Plaine

La Possonnière

La Séguinière

Le Lion-d’Angers

Le Puy-Notre-Dame

Les Garennes sur Loire

Les Ponts-de-Cé

Loiré

Longuenée-en-Anjou - La Meignanne

Louresse-Rochemenier

Lys-Haut-Layon

Mauges-sur-Loire - hors zp

Montreuil-Juigné

Mozé-sur-Louet

Mûrs-Erigné

Ombrée d’Anjou - Le Tremblay

Rochefort-sur-Loire

Saint-Barthélémy-d’Anjou

Saint-Christophe-du-Bois

Saint-Clément-de-la-Place

Saint-Jean-de-la-Croix

Saint-Lambert-la-Potherie

Saint-Macaire-du-Bois

Saint-Mélaine-sur-Aubance

Saint-Paul-du-Bois

Saint-Sigismond - hors zp

Sainte-Gemmes-sur-Loire

Savennières

Sceaux-d’Anjou

Segré-en-Anjou Bleu - La Chapelle-sur-Oudon

Segré-en-Anjou Bleu - Le Bourg d’Iré

Segré-en-Anjou Bleu - Marans

Segré-en-Anjou Bleu - Sainte-Gemmes-d’Andigné

Somloire

Soulaines-sur-Aubance

Terranjou

Trélazé

Tuffalun

Val d’Erdre-Auxence - hors zp

Vaudelnay

29.4.2022

Beaupréau-en-Mauges

Bégrolles-en-Mauges

Bellevigne-en-Layon - Champ-sur-Layon

Bellevigne-en-Layon - Faveraye-Mâchelles

Bellevigne-en-Layon - Rablay-sur-Layon

Bellevigne-en-Layon - Thouarcé

Chalonnes-sur-Loire

Chanteloup-les-Bois

Chaudefonds-sur-Layon

Chemillé-en-Anjou

Cholet

Cléré-sur-Layon

La Romagne

La Séguinière

La Tessouale

Le May-sur-Evre

Le Puy-Saint-Bonnet

Les Cerqueux

Mauges-sur-Loire - Botz-en-Mauges

Mauges-sur-Loire - Bourgneuf en Mauges

Mauges-sur-Loire - La Chapelle-Saint-Florent

Mauges-sur-Loire - La Pommeraye

Mauges-sur-Loire - Le Marillais

Mauges-sur-Loire - Saint-Florent-le-Vieil

Mauges-sur-Loire - Saint-Laurent-de-la-Plaine

Maulévrier

Mazières-en-Mauges

Montilliers

Montrevault-sur-Evre

Nuaillé

Orée d’Anjou

Passavant-sur-Layon

Saint-Augustin-des-Bois

Saint-Christophe-du-Bois

Saint-Georges-sur-Loire

Saint-Germain-des-Prés

Saint-Léger-de-Linières

Saint-Léger-sous-Cholet

Saint-Martin-du-Fouilloux

Saint-Sigismond - Nord de l’axe virtuel Infernet – La Coulée

Sèvremoine

Toutlemonde

Trémentines

Val d’Erdre-Auxence - La Cornuaille - Est de l’axe virtuel La Grande Fosse – La Fourrerie – Le Hutan (Le Louroux Béconnais)

Val d’Erdre-Auxence - Le Louroux Béconnais - Ouest de l’axe virtuel Le Château de Chillon – Maubusson – Le Hutan

Val d’Erdre-Auxence - Villlemoisan - Nord de l’axe virtuel Le Château de Chillon – Maubusson – Le Hutan

Val-du-Layon

Vezins

Yzernay

Dal 21.4.2022 al 29.4.2022

Département: Morbihan (56)

ARZAL

BERRIC

CAMOEL

LA TRINITE-SURZUR

LAUZACH

LE GUERNO

LE TOUR-DU-PARC

MARZAN

NOYAL-MUZILLAC

PENESTIN

SULNIAC

SURZUR

THEIX-NOYALO

14.4.2022

AMBON

BILLIERS

DAMGAN

MUZILLAC

Dal 6.4.2022 al 14.4.2022

ALLAIRE

CADEN

CARENTOIR

COURNON

LA GACILLY

LIMERZEL

PLEUCADEUC

PLUHERLIN

ROCHEFORT-EN-TERRE

RUFFIAC

SAINT-GORGON

SAINT-JACUT-LES-PINS

SAINT-LAURENT-SUR-OUST

SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE

SAINT-PERREUX

SAINT-VINCENT-SUR-OUST

TREAL

27.4.2022

LES FOUGERETS

MALANSAC

PEILLAC

SAINT-CONGARD

SAINT-GRAVE

SAINT-MARTIN-SUR-OUST

Dal 19.4.2022 al 27.4.2022

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

ARGET

ARZACQ-ARRAZIGUET

BAIGTS-DE-BEARN

BALIRACQ-MAUMUSSON

BONNUT

BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE

CABIDOS

CASTEIDE-CANDAU

CASTETPUGON

COUBLUCQ

DIUSSE

GARLIN

HAGETAUBIN

LABEYRIE

LACADÉE

LAHONTAN

MALAUSSANNE

MONCLA

MONTAGUT

MORLANNE

ORTHEZ

PIETS-PLASENCE-MOUSTROU

PORTET

POURSIUGUES-BOUCOUE

PUYOO

RAMOUS

RIBARROUY

SAINT-BOES

SAINT-GIRONS-EN-BEARN

SAINT-MEDARD

SALLESPISSE

SAULT-DE-NAVAILLES

TARON-SADIRAC-VIELLENAVE

26.4.2022

ANDREIN

ARAUJUZON

ARAUX

AUDAUX

BARRAUTE-CAMU

BASTANES

BUGNEIN

CASTETNAU-CAMBLONG

ESPIUTE

GESTAS

JASSES

LAAS

LAGOR

MERITEIN

MONTFORT

NABAS

NARP

NAVARRENX

ORION

ORRIULE

OSSENX

RIVEHAUTE

SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN

SAUVELADE

SUS

SUSMIOU

TABAILLE-USQUAIN

VIELLENAVE-DE-NAVARRENX

VIELLESEGURE

8.4.2022

ABITAIN

AICIRITS-CAMOU-SUHAST

ANOS

ARBOUET-SUSSAUTE

ARGELOS

ASTIS

ATHOS-ASPIS

AUGA

AURIAC

AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN

BARINQUE

BERNADETS

BURGARONNE

CARRERE

CARRESSE-CASSABER

CASTAGNEDE

CLARACQ

COSLEDAA-LUBE-BOAST

DOUMY

ESCOS

GABASTON

GABAT

GUINARTHE-PARENTIES

HIGUERES-SOUYE

ILHARRE

LABASTIDE-VILLEFRANCHE

LABETS-BISCAY

LALONQUETTE

LANNECAUBE

LASCLAVERIES

LEME

MIOSSENS-LANUSSE

MOUHOUS

NAVAILLES-ANGOS

ORAAS

OSSERAIN-RIVAREYTE

RIUPEYROUS

SAINT-ARMOU

SAINT-CASTIN

SAINT-JAMMES

SAINT-LAURENT-BRETAGNE

SALIES-DE-BEARN

SAUVETERRE-DE-BEARN

SEBY

SEVIGNACQ

THEZE

VIVEN

22.4.2022

ABERE

ABIDOS

AMENDEUIX-ONEIX

ANDOINS

ANGAIS

ANGOUS

ANOYE

ARANCOU

ARBERATS-SILLEGUE

AREN

ARESSY

ARGAGNON

ARRAST-LARREBIEU

ARRAUTE-CHARRITTE

ARRICAU-BORDES

ARRIEN

ARROS-DE-NAY

ARTHEZ-D’ASSON

ARTIGUELOUTAN

ASSAT

ASSON

AUBIN

AUTERRIVE

BALEIX

BALIROS

BARZUN

BAUDREIX

BEDEILLE

BEGUIOS

BEHASQUE-LAPISTE

BELLOCQ

BENEJACQ

BERENX

BERGOUEY-VIELLENAVE

BERROGAIN-LARUNS

BEUSTE

BEYRIE-SUR-JOYEUSE

BIRON

BIZANOS

BOEIL-BEZING

BORDERES

BORDES

BOSDARROS

BOURDETTES

BOURNOS

BRUGES-CAPBIS-MIFAGET

BUROS

BUROSSE-MENDOUSSE

CADILLON

CAME

CASTETBON

CASTETNER

CASTILLON (CANTON DE LEMBEYE)

CAUBIOS-LOOS

CHARRE

CHERAUTE

COARRAZE

CONCHEZ-DE-BEARN

DOGNEN

DOMEZAIN-BERRAUTE

ESCOUBES

ESLOURENTIES-DABAN

ESPECHEDE

ESPOEY

ETCHARRY

FICHOUS-RIUMAYOU

GAN

GARLEDE-MONDEBAT

GAROS

GARRIS

GAYON

GELOS

GER

GERDEREST

GEUS-D’OLORON

GOMER

GURS

HAUT-DE-BOSDARROS

HOURS

IDRON

IGON

L’HOPITAL-D’ORION

L’HOPITAL-SAINT-BLAISE

LAA-MONDRANS

LABATMALE

LAGOS

LAHOURCADE

LALONGUE

LANNEPLAA

LARREULE

LAY-LAMIDOU

LEE

LEREN

LESCAR

LESPIELLE

LESPOURCY

LESTELLE-BETHARRAM

LICHOS

LIMENDOUS

LIVRON

LOMBIA

LONCON

LONS

LOUBIENG

LOURENTIES

LOUVIE-JUZON

LOUVIGNY

LUCGARIER

LUSSAGNET-LUSSON

LUXE-SUMBERRAUTE

LYS

MASCARAAS-HARON

MASLACQ

MASPARRAUTE

MASPIE-LALONQUERE-JUILLACQ

MAUCOR

MAZERES-LEZONS

MAZEROLLES

MÉHARIN

MEILLON

MERACQ

MIALOS

MIREPEIX

MOMAS

MOMY

MONASSUT-AUDIRACQ

MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU

MONT

MONTARDON

MONTAUT

MORLAAS

MOURENX

NARCASTET

NAY

NOUSTY

OS-MARSILLON

OUILLON

OUSSE

OZENX-MONTESTRUCQ

PARDIES-PIETAT

PAU

PONTACQ

POULIACQ

PRECHACQ-JOSBAIG

PRECHACQ-NAVARRENX

REBENACQ

RONTIGNON

SAINT-ABIT

SAINT-DOS

SAINT-GOIN

SAINT-JEAN-POUDGE

SAINT-PALAIS

SAINT-PE-DE-LEREN

SAINT-VINCENT

SAINTE-COLOME

SALLES-MONGISCARD

SARPOURENX

SAUBOLE

SAUCEDE

SAUVAGNON

SEDZE-MAUBECQ

SEDZERE

SENDETS

SERRES-CASTET

SERRES-MORLAAS

SEVIGNACQ-MEYRACQ

SIMACOURBE

SOUMOULOU

TADOUSSE-USSAU

UROST

UZEIN

UZOS

VIALER

VIGNES

11.4.2022

Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

SAINT-LANNE

26.4.2022

ANGOS

ARIES-ESPENAN

AUREILHAN

AURENSAN

BARBAZAN-DEBAT

BARTHE

BAZET

BAZILLAC

BERNADETS-DESSUS

BETBEZE

BETPOUY

BONNEFONT

BORDERES-SUR-L’ECHEZ

BORDES

BOULIN

BOURS

BUGARD

BURG

CALAVANTE

CASTELNAU-MAGNOAC

CASTERA-LOU

CASTERETS

CAUBOUS

CHIS

CIZOS

CLARAC

DEVEZE

DOURS

ESCONDEAUX

ESTAMPURES

FRECHEDE

GALAN

GAUSSAN

GONEZ

LACASSAGNE

LANSAC

LARAN

LASLADES

LESCURRY

LESPOUEY

LHEZ

LIBAROS

LIZOS

MASCARAS

MINGOT

MONLEON-MAGNOAC

MONTASTRUC

MONTIGNAC

MOULEDOUS

OLEAC-DEBAT

ORGAN

ORIEUX

ORLEIX

PEYRAUBE

PEYRET-SAINT-ANDRE

RABASTENS-DE-BIGORRE

RECURT

SABALOS

SABARROS

SARIAC-MAGNOAC

SARNIGUET

SARRIAC-BIGORRE

SARROUILLES

SEGALAS

SEMEAC

SENTOUS

SINZOS

SOREAC

SOUYEAUX

TARBES

THERMES-MAGNOAC

TOSTAT

TOURNAY

TOURNOUS-DEVANT

UGNOUAS

VIEUZOS

VILLEMUR

28.4.2022

GARDERES

LUQUET

11.4.2022

ANTIN

AUBAREDE

BERNADETS-DEBAT

BOUILH-DEVANT

BOUILH-PEREUILH

CABANAC

CAMPUZAN

CASTELVIEILH

CHELLE-DEBAT

COLLONGUES

COUSSAN

FONTRAILLES

GOUDON

GUIZERIX

HACHAN

HOURC

JACQUE

LALANNE-TRIE

LAMARQUE-RUSTAING

LAMEAC

LAPEYRE

LARROQUE

LOUIT

LUBRET-SAINT-LUC

LUBY-BETMONT

LUSTAR

MANSAN

MARQUERIE

MARSEILLAN

MAZEROLLES

MOUMOULOUS

MUN

OSMETS

PEYRIGUERE

PEYRUN

POUYASTRUC

PUNTOUS

PUYDARRIEUX

SADOURNIN

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN

SENAC

SERE-RUSTAING

THUY

TOURNOUS-DARRE

TRIE-SUR-BAISE

TROULEY-LABARTHE

VIDOU

VILLEMBITS

Dal 20.4.2022 al 28.4.2022

Département: Seine-Maritime (76) + Eure (27)

LETTEGUIVES

PERRUEL

VASCŒUIL

4.5.2022

AUZOUVILLE-SUR-RY

BIERVILLE

BOIS-D’ENNEBOURG

BOIS-GUILLEBERT

BOIS-HÉROULT

BOIS-L’ÉVÊQUE

BUCHY

CAILLY

LA CHAPELLE-SAINT-OUEN

CROISY-SUR-ANDELLE

ELBEUF-SUR-ANDELLE

ERNEMONT-SUR-BUCHY

GRAINVILLE-SUR-RY

LE HÉRON

HÉRONCHELLES

LONGUERUE

MARTAINVILLE-ÉPREVILLE

MORGNY-LA-POMMERAYE

MORVILLE-SUR-ANDELLE

PIERREVAL

PRÉAUX

QUINCAMPOIX

REBETS

LA RUE-SAINT-PIERRE

RY

SAINT-ANDRÉ-SUR-CAILLY

SAINTE-CROIX-SUR-BUCHY

SAINT-DENIS-LE-THIBOULT

SAINT-GEORGES-SUR-FONTAINE

SAINT-GERMAIN-SOUS-CAILLY

SAINT-LUCIEN

SERVAVILLE-SALMONVILLE

VIEUX-MANOIR

LA VIEUX-RUE

YQUEBEUF

4.5.2022

BLAINVILLE-CREVON

BOISSAY

CATENAY

SAINT-AIGNAN-SUR-RY

SAINT-GERMAIN-DES-ESSOURTS

Dal 26.4.2022 al 4.5.2022

Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)

CAUNAY

LA CHAPELLE-POUILLOUX

LORIGNE

MAIRE-LEVESCAULT

PLIBOUX

SAUZE-VAUSSAIS

VANZAY

11.4.2022

LIMALONGES

MONTALEMBERT

Dal 29.3.2022 all'11.4.2022

ALLONE

ADILLY

AIFFRES

AIRVAULT - Sud

AMAILLOUX

AMURE

ARCAIS

ARGENTON-L’EGLISE

ASSAIS-LES-JUMEAUX

AUBIGNY

AUGE

AZAY-LE-BRULE

AZAY-SUR-THOUET

BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY

BECELEUF

BESSINES

BOISME

LA BOISSIERE-EN-GATINE

BOUILLE-LORETZ

BRESSUIRE

BRETIGNOLLES

BRIE

BRION-PRES-THOUET

CERIZAY

CHAMPDENIERS-SAINT-DENIS

CHANTECORPS

CHATILLON-SUR-THOUET

CHAURAY

CHERVEUX

CHICHE

CIRIERES

CLAVE

CLESSE

COULON

COULONGES-THOUARSAIS

COURS

ECHIRE

EPANNES

EXIREUIL

FAYE-L’ABBESSE

FAYE-SUR-ARDIN

FENERY

FENIOUX

FORS

FRANCOIS

FRONTENAY-ROHAN-ROHAN

GEAY

GERMOND-ROUVRE

GLENAY - Nord délimité par sud D170

IRAIS

LA CHAPELLE-BATON

LA CHAPELLE-BERTRAND

LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT

LA CHAPELLE-THIREUIL

LA CRECHE

LA FERRIERE-EN-PARTHENAY

LA FORET-SUR-SEVRE - ouest de la D938 ter

LES GROSEILLERS

LA PEYRATTE

LE CHILLOU

LHOUMOIS

LE BEUGNON

LE BOURDET

LE BUSSEAU

LE PIN

LE TALLUD

LE RETAIL

LE VANNEAU-IRLEAU

LOUZY

LUCHE-THOUARSAIS

LUZAY

MAGNE

MAISONTIERS

MARNES

MAUZE-THOUARSAIS

MAZIERES-EN-GATINE

MISSE

OIRON

OROUX

PAS-DE-JEU

SAINT-AMAND-SUR-SEVRE

NEUVY-BOUIN

NIORT

PAMPLIE

PARTHENAY

PIERREFITTE

POMPAIRE

POUGNE-HERISSON

PRESSIGNY

PRIN-DEYRANCON

PUGNY

PUIHARDY

REFFANNES

SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE

SAINT-AUBIN-DU-PLAIN

SAINT-AUBIN-LE-CLOUD

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC

SAINT-CYR-LA-LANDE

SAINT-GELAIS

SAINT-GEORGES-DE-NOISNE

SAINT-GEORGES-DE-REX

SAINT-GERMAIN-DE-LONGUE-CHAUME

SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

SAINT-JACQUES-DE-THOUARS

SAINT-JEAN-DE-THOUARS

SAINT-JOUIN-DE-MARNES

SAINT-LAURS

SAINT-LEGER-DE-MONTBRUN

SAINT-LIN

SAINT-MARC-LA-LANDE

SAINT-MAURICE-ETUSSON

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

SAINT-MAIXENT-L’ECOLE

SAINT-MARTIN-DE-MACON

SAINT-MARTIN-DE-SANZAY

SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX

SAINT-MAXIRE

SAINT-PARDOUX

SAINT-REMY

SAINT-SYMPHORIEN

SAINT-VARENT - ouest

SAINTE-GEMME

SAINTE-OUENNE

SAINTE-RADEGONDE

SAINTE-VERGE

SAIVRES

SANSAIS

SAURAIS

SCIECQ

SECONDIGNY

SOUTIERS

SURIN

TAIZE-MAULAIS

TESSONNIERE

THENEZAY

THOUARS

TOURTENAY

TRAYES

VALLANS

VAUSSEROUX

VAUTEBIS

VERRUYES

VIENNAY

VOUHE

VOUILLE

VOULMENTIN

XAINTRAY

2.5.2022

AIRVAULT - Nord délimitée au sud par la voie ferrée

ARDIN

ARGENTONNAY

AVAILLES-THOUARSAIS

BOUSSAIS

CHANTELOUP

COMBRAND

COULONGES-SUR-L’AUTIZE

COURLAY

GENNETON

GOURGE

GLENAY - SUD délimité par D170

LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE

L’ABSIE

LA FORET SUR SEVRE - est de la D938 ter

LAGEON

LARGEASSE

LE BREUIL-BERNARD

LOUIN

MAULEON

MONCOUTANT

MONTRAVERS

MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE

NUEIL-LES-AUBIERS

LA PETITE-BOISSIERE

SAINT-AMAND-SUR-SEVRE

SAINT-GENEROUX

SAINT-JOUIN-DE-MILLY

SAINT-LOUP-LAMAIRE

SAINT-PAUL-EN-GATINE

SAINT-PIERRE_DES-ECHAUBROGNES

SAINT-POMPAIN

SAINT-VARENT - Est délimitée à l’Ouest par la route de Parthenay/Riblaire puis la route de Saumur

SCILLE

VAL EN VIGNES

VERNOUX-EN-GATINE

VILLIERS-EN-PLAINE

Dal 24.4.2022 al 2.5.2022

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

All towns in Vendée which are not in ZP

1.5.2022

AIZENAY

ANTIGNY

APREMONT

AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX

AUCHAY-SUR-VENDEE

BAZOGES-EN-PAILLERS

BAZOGES-EN-PAREDS

BEAUFOU

BEAULIEU-SOUS-LA ROCHE

BEAUREPAIRE

BEAUVOIR-SUR-MER

BELLEVIGNY

BENET

BESSAY

BOIS-DE-CENE

BOUFFERE

BOUIN

BOURNEAU

BOURNEZEAU

BREM-SUR-MER

CEZAIS

CHALLANS

CHAMBRETAUD

CHANTONNAY

CHATEAU D’OLONNE

CHATEAUGUIBERT

CHATEAUNEUF

CHAUCHE

CHAVAGNES-EN-PAILLERS

CHAVAGNES-LES-REDOUX

CHEFFOIS

COEX

COMMEQUIERS

CORPE

CUGAND

DOIX-LES-FONTAINES

DOMPIERRE-SUR-YON

ESSARTS-EN-BOCAGE

FALLERON

FONTENAY-LE-COMTE

FOUGERE

FROIDFOND

GRAND’LANDES

GROSBREUIL

L’HERBERGEMENT

LA BERNARDIERE

LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU

LA BRUFFIERE

LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE

LA CHAIZE-LE-VICOMTE

LA CHAPELLE-HERMIER

LA CHAPELLE-PALLUAU

LA CHAPELLE-THEMER

LA CHATAIGNERAIE

LA COPECHAGNIERE

LA FERRIERE

LA GARNACHE

LA GAUBRETIERE

LA GENETOUZE

LA GUYONNIERE

LA JAUDONNIERE

LA JONCHERE

LA MEILLERAIE-TILLAY

LA MERLATIERE

LA RABATELIERE

LA REORTHE

LA ROCHE-SUR-YON

LA TAILLEE

LA TARDIERE

LA VERRIE

L’AIGUILLON-SUR-VIE

LANDERONDE

LANDEVIEILLE

LE BOUPERE

LE GIROUARD

LE GIVRE

LE LANGON

LE POIRE-SUR-VIE

LE TABLIER

LES ACHARDS

LES BROUZILS

LES EPESSES

LES HERBIERS

LES LANDES-GENUSSON

LES LUCS-SUR-BOULOGNE

LES MAGNILS-REIGNIERS

LES PINEAUX

LES VELLUIRE-SUR-VENDEE

L’HERMENAULT

L’ILE D’OLONNE

LONGEVES

LUCON

MACHE

MALLIEVRE

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS

MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE

MARTINET

MERVENT

MESNARD-LA-BAROTIERE

MONSIREIGNE

MONTOURNAIS

MONTREUIL

MONTREVERD

MORTAGNE-SUR-SEVRE

MOUCHAMPS

MOUILLERON-LE-CAPTIF

MOUILLERON-SAINT-GERMAIN

MOUTIERS-LES-MAUXFAITS

MOUTIERS-SUR-LE-LAY

MOUZEUIL-SAINT-MARTIN

NALLIERS

NESMY

PALLUAU

PEAULT

PETOSSE

PISSOTTE

POUILLE

POUZAUGES

REAUMUR

RIVE-DE-L’YON

ROCHESERVIERE

ROCHETREJOUX

ROSNAY

SAINT-ANDRE-GOULE-D’OIE

SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX

SAINT-AUBIN-LA-PLAINE

SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES

SAINT-BENOIST-SUR-MER

SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON

SAINT-CYR-DES-GATS

SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS

SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE

SAINTE-CECILE

SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS

SAINTE-FOY

SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

SAINTE-HERMINE

SAINTE-PEXINE

SAINT-ETIENNE-DE-BRILLOUET

SAINT-ETIENNE-DU-BOIS

SAINT-FULGENT

SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX

SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY

SAINT-GERVAIS

SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY

SAINT-HILAIRE-DES-LOGES

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS

SAINT-JEAN-DE-BEUGNE

SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

SAINT-LAURENT-DE-LA-SALLE

SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE

SAINT-MAIXENT-SUR-VIE

SAINT-MALO-DU-BOIS

SAINT-MARS-LA REORTHE

SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU

SAINT-MARTIN-DES-FONTAINES

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS

SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS

SAINT-MARTIN-LARS-EN-SAINTE-HERMINE

SAINT-MATHURIN

SAINT-MAURICE-DES-NOUES

SAINT-MAURICE-LE-GIRARD

SAINT-MESMIN

SAINT-PAUL-EN-PAREDS

SAINT-PAUL-MONT-PENIT

SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN

SAINT PIERRE LE VIEUX

SAINT-PROUANT

SAINT-REVEREND

SAINT-SULPICE-EN-PAREDS

SAINT-URBAIN

SAINT-VALERIEN

SAINT-VINCENT-STERLANGES

SAINT-VINCENT-SUR-GRAON

SALLERTAINE

SERIGNE

SEVREMONT

SIGOURNAIS

SOULLANS

TALLUD-SAINTE-GEMME

TALMONT-SAINT-HILAIRE

THIRE

THORIGNY

THOUARSAIS-BOUILDROUX

TIFFAUGES

TREIZE SEPTIERS

TREIZE-VENTS

VAIRE

VENANSAULT

VENDRENNES

VIX

VOUILLE-LES-MARAIS

VOUVANT

Dal 23.4.2022 all'1.5.2022

Les communes suivantes dans le département: Vienne (86)

LINAZAY

SAINT-MACOUX

SAINT-SAVIOL

Dal 29.3.2022 all'11.4.2022

CHAUNAY

SAINT-PIERRE-D’EXIDEUIL

SAVIGNE

LIZANT

VOULEME

SAINT-GAUDENT

BLANZAY

BRUX

CHAMPAGNE-LE-SEC

GENOUILLE

CIVRAY

11.4.2022

ANGLIERS

ARCAY

AULNAY

BERRIE

CHALAIS

CRAON

CURCAY-SUR-DIVE

GLENOUZE

LA CHAUSSEE

LA GRIMAUDIERE

MARTAIZE

MASSOGNES

MAZEUIL

MONCONTOUR

MOUTERRE-SILLY

RANTON

SAINT-CLAIR

SAINT-JEAN-DE-SAUVES

SAINT-LAON

TERNAY

CHALANDRAY

CHERVES

MAISONNEUVE

28.4.2022

Stato membro: Italia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Regione: Toscana

L’area della regione Toscana che si estende oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00023 (coordinate decimali WGS84: N43.720196 E11.161802)

23.4.2022

L’area della regione Toscana situata entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00023 (coordinate decimali WGS84: N43.720196 E11.161802)

Dal 15.4.2022 al 23.4.2022

Regione: Emilia Romagna

L’area della regione Toscana che si estende oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00024 (coordinate decimali WGS84: N44.55135 E11.87884)

5.5.2022

L’area della regione Emilia Romagna situata entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00024 (coordinate decimali WGS84: N44.55135 E11.87884)

Dal 27.4.2022 al 5.5.2022

Stato membro: Paesi Bassi

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Municipality Hekendorp, province Utrecht

1.

Vanaf de kruising van de N207 en de N11, de N11 volgend in oostzuidelijke richting tot aan de spoorlaan.

2.

De spoorlaan volgend in oostelijke richting tot aan de Rijksstraatweg.

3.

De Rijksstraatweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Kerklaan.

4.

De Kerklaan volgend in oostelijke richting overgaand in de Verloostraat tot aan Buitendijk.

5.

De Buitendijk volgen in zuidelijke richting tot aan Kerkweg.

6.

De Kerkweg volgend in oostelijke richting overgaand in Meije tot aan Hazekade.

7.

De Hazekade volgend in zuidelijke richting tot aan Hoofdweg

8.

Hoofdweg volgen in zuidelijke richting tot aan de ‘s-Gravensloot.

9.

De ‘s-Gravensloot volgend in oostelijke richting tot aan Oudelandseweg.

10.

De Oudelandseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Geestdorp.

11.

De Geestdorp volgend in oostelijke richting tot aan de N198.

12.

De N198 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Strijkviertel.

13.

De Strijkviertel volgend in zuidelijke richting tot aan de A12.

14.

De A12 volgend in oostelijke richting tot aan de A2.

15.

De A2 volgend in zuidelijke richting tot aan de N210.

16.

De N210 volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de S.L. van Alterenstraat.

17.

S.L. van Alterenstraat volgend in zuidelijke richting tot aan de rivier de Lek.

18.

De rivier de Lek volgend in westelijke richting tot aan de Bonevlietweg.

19.

De Bonevlietweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Melkweg.

20.

De Melkweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Peppelweg tot aan de Essenweg.

21.

De Essenweg volgend in noordelijke richting overgaand in de Graafland tot aan de Irenestraat.

22.

Irenestraat volgend in westelijke richting tot aan de Beatrixstraat.

23.

De Beatrixstraat volgend in noordelijke richting tot aan de Voorstraat.

24.

De Voorstraat volgend in westelijke richting overgaand in Sluis, overgaand in de Opperstok overgaand, in de Bergstoep tot aan de veerpont Bergambacht-Groot Ammers.

25.

De Veerpont volgend in noordelijke richting tot aan de Veerweg.

26.

De Veerweg volgend in noordelijke richting tot aan de N210.

27.

De N210 volgend in westelijke richting tot aan de Zuidbroekse Opweg.

28.

De Zuidbroekse Opweg volgend in noordelijke richting tot aan de Oosteinde.

29.

De Oosteinde volgend in westelijke richting tot aan de Kerkweg.

30.

De Kerkweg volgend in westelijke richting tot aan de Graafkade.

31.

De Graafkade volgend in oosteliijke richting tot aan de Wellepoort.

32.

De Wellepoort volgend in noordwestelijke richting overgaand in de Schaapjeshaven tot aan de Kattendijk.

33.

De Kattendijk volgend in oostelijke richting tot aan de veerpont over de Hollandsche IJssel.

34.

De veerpont volgend in noordelijke richting tot aan de Veerpad.

35.

Het Veerpad volgend in noordelijke richting overgaand in de Kerklaan overgaand in de Middelweg tot aan de N456

36.

De N456 volgend in noordelijke richting tot aan de N207.

37.

De N207 volgend in noordelijke richting tot aan de N11.

7.4.2022

Those parts of the municipality Oudewater contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.81873 lat 52.01719

Dal 29.3.2022 al 7.4.2022

Municipality Lunteren, province Gelderland

1.

Vanaf de kruising N226/Scherpenzeelseweg, Scherpenzeelseweg volgen in noordelijke richting A12 overstekend overgaand in Griftdijk tot aan Maarsbergseweg.

2.

Maarsbergseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Geeresteinlaan overgaand in Arnhemseweg tot aan Leusbroekerweg.

3.

Leusbroekerweg volgen in oostelijke richting tot aan Valleikanaal.

4.

Valleikanaal volgen in noordelijke richting tot aan Hessenweg.

5.

Hessenweg volgen in noordelijke richting overgaand in Emelaarsweg tot aan Barneveldsche Beek.

6.

Barneveldschebeek volgen in oostelijke richting tot aan Stoutenburgweg.

7.

Stoutenburgweg volgen in noordelijke richting tot aan Hoevelakenseweg.

8.

Hoevelakenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Leemweg.

9.

Leemweg volgen in noordelijke richting tot aan Westerveldseweg.

10.

Westerveldseweg volgen in oostelijke richting tot aan Rijksweg.

11.

Rijksweg volgen in oostelijke richting tot aan De Voortse Ring.

12.

De Voortste Ring volgen in zuidelijke richting overgaand in Baron van Nagelstraat tot aan A1.

13.

A1 volgen in oostelijke richting tot aan Garderbroekerweg.

14.

Garderbroekerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Drienhuizerweg.

15.

Drieenhuizerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Veluweweg.

16.

Veluweweg volgen in westelijke richting tot aan Essenerweg.

17.

Essenerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Dwarsgraafweg.

18.

Dwarsgraafweg volgen in westelijke richting tot aan Westerhuisweg.

19.

Westerhuisweg volgen in zuidelijke richting tot aan Westenengseweg.

20.

Westenengseweg volgen in westelijke richting tot aan Schiphorsterbeek.

21.

Schiphorsterbeek volgen in westelijke richting tot aan N801.

22.

N801 volgen in zuidelijke richting tot aan Laar of Werfbeek.

23.

Laar of Werfbeek volgen in oostelijke richting tot aan Willinkhuizersteeg.

24.

Willinkhuizersteeg volgen in westelijke richting tot aan Lage Valkseweg.

25.

Lage Valkseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Edeseweg.

26.

Edeseweg volgen in westelijke richting tot aan Beek en Bultpad.

27.

Beek en Bultpad volgen in zuidelijke richting tot aan Wekeromseweg.

28.

Wekeromseweg volgen in westelijke richting tot aan Roekelseweg.

29.

Roekelseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Apeldoornseweg.

30.

Apeldoornseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Planken Wambuisweg.

31.

Planken Wambuisweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kreelseweg.

32.

Kreelseweg volgen in westelijke richting tot aan Hessenweg.

33.

Hessenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Verlengde Arnhemseweg.

34.

Verlengde Arnhemseweg volgen in westelijke richting tot aan Nieuwe Kazernelaan.

35.

Nieuwe Kazernelaan volgen in zuidelijke richting tot aan Klinkenbergerweg.

36.

Klinkenbergerweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Edeseweg tot aan A12.

37.

A12 volgen in westelijke richting tot aan N781.

38.

N781 volgen in zuidelijke richting tot aan Krommesteeg.

39.

Krommesteeg volgen in westelijkeke richting tot aan Dijkgraaf.

40.

Dijkgraaf volgen in zuidelijke richting tot aan Dickenseweg.

41.

Dickenseweg volgen in westelijke richting tot aan Harsloweg.

42.

Harsloweg volgen in zuidelijke richting tot aan Weerdjesweg.

43.

Weerdjesweg volgen in westelijke richting tot aan Slagsteeg.

44.

Slagsteeg volgen in noordelijke richting tot aan Heuvelweg.

45.

Heuvelweg volgen in westeelijke richting tot aan Veensteeg.

46.

Veensteeg volgen in noordelijke richting tot aan Werftweg.

47.

Werftweg volgen in westelijke richting overgaand in ZuidelijkeMeentsweg tot aan Cuneraweg.

48.

Cuneraweg volgen in noordelijke richting tot aan Veenendaalsestraatweg.

49.

Veenendaalsestraatweg volgen in zuidelijke richting tot aan Rijksstraatweg(N225)

50.

N225 volgen in westelijke richting overgaand in N226 tot aan Scherpenzeelseweg.

11.4.2022

Those parts of the municipality Oudewater contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.81873 lat 52.01719

Dal 3.4.2022 all'11.4.2022

Stato membro: Polonia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Województwo wielkopolskie:

1)

w powiecie grodziskim, w gminie Rakoniewice, miejscowości: Błońsko, Komorówko, Kuźnica Zbąska, Głodno, Rostarzewo, Stodolsko, Cegielsko;

2)

w powiecie nowotomyskim,

a)

w gminie Zbąszyń, miejscowości: Perzyny, Zakrzewko, Stefanowo, Stefanowice;

3)

w powiecie wolsztyńskim,

a)

w gminie Wolsztyn, miejscowości: Wola Dąbrowiecka, Barłożnia Wolsztyńska, Barłożnia Gościeszyńska, Nowy Młyn, Nowe Tłoki, Wolsztyn, Adamowo, Karpicko, Berzyna, Niałek Wielki, Komorowo, Tłoki, Stary Widzim, Obra;

b)

w powiecie wolsztyńskim, w gminie Siedlec, miejscowości: Nowa Tuchorza, Boruja, Kiełkowo, Żodyń, Nieborza, Wojciechowo, Karna, Godziszewo, Zakrzewo, Belęcin, Mariankowo, Jażyniec, Jaromierz, Chobienice, Grójec Mały.

13.4.2022

1

w powiecie wolsztyńskim,

a)

w gminie Wolsztyn, miejscowości: Chorzemin, Powodowo;

b)

w powiecie wolsztyńskim, w gminie Siedlec, miejscowości: Tuchorza, Stara Tuchorza, Reklin, Reklinek, Kiełpiny, Siedlec.

Dal 5.4.2022 al 13.4.2022

Stato membro: Portogallo

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

The parts of Castro Marim, Tavira and Vila Real de Santo Anónio municipalities, that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 37.273632N, 7.493610 W

16.4.2022

The part of Castro Marim municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 37.273632N, 7.493610 W

Dall'8.4.2022 al 16.4.2022

Stato membro: Romania

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

County: Giurgiu

Braniștea

Comasca

Oinacu

Dal 20.4.2022 al 28.4.2022

Băneasa

Frasinu

Plopșoru

Daita

Bălănoaia

Sfântu Gheorghe

Daia

Frățești

Cetatea

Remuș

Giurgiu

Gostinu

28.4.2022

Parte C

Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3 bis

Stato membro: Italia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell’articolo 3 bis

Regione: Lombardia

comune di Acquafredda (BS)

comune di Alfianello (BS) a est dell’autostrada A21

comune di Bassano Bresciano (BS) a est dell’autostrada A21

comune di Calvisano (BS)

comune di Carpenedolo (BS)

comune di Cigole (BS)

comune di Desenzano del Garda (BS) a sud dell’autostrada A4

comune di Fiesse (BS)

comune di Gambara (BS)

comune di Ghedi (BS)

comune di Gottolengo (BS)

comune di Isorella (BS)

comune di Leno (BS) a est dell’autostrada A21

comune di Lonato del Garda (BS) a sud dell’autostrada A4

comune di Manerbio (BS) a est dell’autostrada A21

comune di Milzano (BS)

comune di Montichiari (BS)

comune di Pavone del Mella (BS)

comune di Pontevico (BS) a est dell’autostrada A21

comune di Pozzolengo (BS) a sud dell’autostrada A4

comune di Pralboino (BS)

comune di Remedello (BS)

comune di San Gervasio Bresciano (BS) a est dell’autostrada A21

comune di Seniga (BS)

comune di Visano (BS)

comune di Acquanegra sul Chiese (MN)

comune di Asola (MN)

comune di Canneto sull’Oglio (MN)

comune di Casalmoro (MN)

comune di Casaloldo (MN)

comune di Casalromano (MN)

comune di Castel Goffredo (MN)

comune di Castelbelforte (MN)

comune di Castellucchio (MN) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10

comune di Castiglione delle Stiviere (MN)

comune di Cavriana (MN)

comune di Ceresara (MN)

comune di Curtatone (MN) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10

comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN)

comune di Goito (MN)

comune di Guidizzolo (MN)

comune di Mantova (MN) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10

comune di Marcaria (MN) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10

comune di Mariana Mantovana (MN)

comune di Marmirolo (MN)

comune di Medole (MN)

comune di Monzambano (MN)

comune di Piubega (MN)

comune di Ponti sul Mincio (MN)

comune di Porto Mantovano (MN)

comune di Redondesco (MN)

comune di Rodigo (MN)

comune di Roverbella (MN)

comune di San Giorgio Bigarello (MN) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10

comune di Solferino (MN)

comune di Volta Mantovana (MN)

30.4.2022

Regione: Veneto

Comune di Arquà Petrarca (PD)

comune di Baone (PD)

comune di Barbona (PD)

comune di Borgo Veneto (PD)

comune di Carceri (PD)

comune di Casale di Scodosia (PD)

comune di Castelbaldo (PD)

comune di Cervarese Santa Croce (PD)

comune di Cinto Euganeo (PD)

comune di Este (PD)

comune di Galzignano Terme (PD)

comune di Granze (PD)

comune di Lozzo Atestino (PD)

comune di Masi (PD)

comune di Megliadino San Vitale (PD)

comune di Merlara (PD)

comune di Mestrino (PD) a sud dell’autostrada A4

comune di Monselice (PD) a ovest dell’autostrada A13

comune di Montagnana (PD)

comune di Ospedaletto Euganeo (PD)

comune di Piacenza d’Adige (PD)

comune di Ponso (PD)

comune di Pozzonovo (PD) a ovest dell’autostrada A13

comune di Rovolon (PD)

comune di Rubano (PD) a sud dell’autostrada A4

comune di Saccolongo (PD)

comune di Sant’Elena (PD)

comune di Sant’Urbano (PD)

comune di Solesino (PD) a ovest dell’autostrada A13

comune di Stanghella (PD) a ovest dell’autostrada A13

comune di Teolo (PD)

comune di Torreglia (PD)

comune di Urbana (PD)

comune di Veggiano (PD)

comune di Vescovana (PD) a ovest dell’autostrada A13

comune di Vighizzolo d’Este (PD)

comune di Villa Estense (PD)

comune di Villafranca Padovana (PD) a sud dell’autostrada A4

comune di Vo’ (PD)

comune di Albaredo d’Adige (VR)

comune di Angiari (VR)

comune di Arcole (VR)

comune di Belfiore (VR)

comune di Bevilacqua (VR)

comune di Bonavigo (VR)

comune di Boschi Sant’Anna (VR)

comune di Bovolone (VR)

comune di Buttapietra (VR)

comune di Caldiero (VR) a sud dell’autostrada A4

comune di Casaleone (VR)

comune di Castagnaro (VR)

comune di Castel d’Azzano (VR)

comune di Castelnuovo del Garda (VR) a sud dell’autostrada A4

comune di Cerea (VR)

comune di Cologna Veneta (VR)

comune di Colognola ai Colli (VR) a sud dell’autostrada A4

comune di Concamarise (VR)

comune di Erbè (VR)

comune di Gazzo Veronese (VR)

comune di Isola della Scala (VR)

comune di Isola Rizza (VR)

comune di Lavagno (VR) a sud dell’autostrada A4

comune di Legnago (VR)

comune di Minerbe (VR)

comune di Monteforte d’Alpone (VR) a sud dell’autostrada A4

comune di Mozzecane (VR)

comune di Nogara (VR)

comune di Nogarole Rocca (VR)

comune di Oppeano (VR)

comune di Palù (VR)

comune di Peschiera del Garda (VR) a sud dell’autostrada A4

comune di Povegliano Veronese (VR)

comune di Pressana (VR)

comune di Ronco all’Adige (VR)

comune di Roverchiara (VR)

comune di Roveredo di Guà (VR)

comune di Salizzole (VR)

comune di San Bonifacio (VR) a sud dell’autostrada A4

comune di San Giovanni Lupatoto (VR) a sud dell’autostrada A4

comune di San Martino Buon Albergo (VR) a sud dell’autostrada A4

comune di San Pietro di Morubio (VR)

comune di Sanguinetto (VR)

comune di Soave (VR) a sud dell’autostrada A4

comune di Sommacampagna (VR) a sud dell’autostrada A4

comune di Sona (VR) a sud dell’autostrada A4

comune di Sorgà (VR)

comune di Terrazzo (VR)

comune di Trevenzuolo (VR)

comune di Valeggio sul Mincio (VR)

comune di Verona (VR) a sud dell’autostrada A4

comune di Veronella (VR)

comune di Vigasio (VR)

comune di Villa Bartolomea (VR)

comune di Villafranca di Verona (VR)

comune di Zevio (VR)

comune di Zimella (VR)

comune di Agugliaro (VI)

comune di Albettone (VI)

comune di Alonte (VI)

comune di Altavilla Vicentina (VI) a sud dell’autostrada A4

comune di Arcugnano (VI) a sud dell’autostrada A4

comune di Asigliano Veneto (VI)

comune di Barbarano Mossano (VI)

comune di Brendola (VI) a est dell’autostrada A4

comune di Campiglia dei Berici (VI)

comune di Castegnero (VI)

comune di Gambellara (VI) a sud dell’autostrada A4

comune di Grisignano di Zocco (VI) a sud dell’autostrada A4

comune di Grumolo delle Abbadesse (VI) a sud dell’autostrada A4

comune di Longare (VI)

comune di Lonigo (VI)

comune di Montebello Vicentino (VI) a est dell’autostrada A4

comune di Montecchio Maggiore (VI) a est dell’autostrada A4

comune di Montegalda (VI)

comune di Montegaldella (VI)

comune di Nanto (VI)

comune di Noventa Vicentina (VI)

comune di Orgiano (VI)

comune di Pojana Maggiore (VI)

comune di Sarego (VI)

comune di Sossano (VI)

comune di Torri di Quartesolo (VI) a sud dell’autostrada A4

comune di Val Liona (VI)

comune di Vicenza (VI) a sud dell’autostrada A4

comune di Villaga (VI)

comune di Zovencedo (VI)

30.4.2022

Stato membro: Francia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell’articolo 3 bis

Les communes suivantes dans le département: Gers (32)

BECCAS

BETCAVE-AGUIN

BLOUSSON-SERIAN

CAZAUX-VILLECOMTAL

DURBAN

FAGET-ABBATIAL

LABARTHE

LABEJAN

LAMAGUERE

LOUBERSAN

MALABAT

MEILHAN

MONCORNEIL-GRAZAN

MONFERRAN-PLAVES

MONTIES

ORBESSAN

ORNEZAN

POUY-LOUBRIN

SAINT-JEAN-LE-COMTAL

SAINT-JUSTIN

SANSAN

SEISSAN

SEMBOUES

TACHOIRES

TRAVERSERES

5.4.2022

Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)

ASSERAC

AVESSAC

BATZ-SUR-MER

LA CHAPELLE-DES-MARAIS

CROSSAC

DREFFEAC

LA BAULE-ESCOUBLAC

FEGREAC

FERCE

GUENROUET

GUERANDE

HERBIGNAC

JUIGNE-DES-MOUTIERS

MASSERAC

MESQUER

MISSILLAC

NOYAL-SUR-BRUTZ

PIRIAC-SUR-MER

PLESSE

PONTCHATEAU

PORNICHET

LE POULIGUEN

QUILLY

SAINT-ANDRE-DES-EAUX

SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET

SAINT-GILDAS-DES-BOIS

SAINT-JOACHIM

SAINT-LYPHARD

SAINT-MALO-DE-GUERSAC

SAINT-MOLF

SAINT-NICOLAS-DE-REDON

SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE

SEVERAC

SOUDAN

SOULVACHE

LE TEMPLE-DE-BRETAGNE

LA TURBALLE

VILLEPOT

10.4.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

TUFFALUN

ARMAILLE

BLAISON-SAINT-SULPICE

BOUILLE-MENARD

BOURG-L’EVEQUE

BRIOLLAY

BRISSAC LOIRE AUBANCE

CANTENAY-EPINARD

CARBAY

CHAMBELLAY

CHENILLE-CHAMPTEUSSE

LES HAUTS-D’ANJOU

CHEFFES

CORZE

ECOUFLANT

ECUILLE

FENEU

LA JAILLE-YVON

JUVARDEIL

MONTREUIL-SUR-MAINE

LE PLESSIS-GRAMMOIRE

LES PONTS-DE-CE

OMBREE D’ANJOU

GENNES-VAL-DE-LOIRE

ROU-MARSON

LOIRE-AUTHION

VERRIERES-EN-ANJOU

SARRIGNE

SCEAUX-D’ANJOU

SEGRE-EN-ANJOU BLEU

SOULAIRE-ET-BOURG

THORIGNE-D’ANJOU

TIERCE

VERRIE

RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU

10.4.2022

*

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
».

13.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 115/185


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/624 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2022

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Russia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 (2) (il «regolamento iniziale») la Commissione europea (la «Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti originari, tra l’altro, della Russia (il «prodotto oggetto del riesame»).

1.2.   Domanda di riesame

(2)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 (il «regolamento di base»). La domanda di riesame è stata presentata da Eurofer (il «richiedente») per conto di produttori dell’Unione e si limitava alla verifica delle pratiche di dumping relativamente a un produttore esportatore russo, PAO Severstal («Severstal»).

(3)

Il dazio istituito dal regolamento iniziale è un dazio fisso compreso tra 17,6 EUR e 96,5 EUR per tonnellata applicabile alle importazioni provenienti da singoli produttori esportatori russi, con un dazio residuo di 96,5 EUR per tonnellata applicato alle importazioni da tutte le altre società in Russia. Il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni provenienti da Severstal è di 17,6 EUR per tonnellata.

1.3.   Apertura di un riesame intermedio parziale

(4)

La Commissione ha deciso di aprire un riesame intermedio parziale in conformità all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla verifica delle pratiche di dumping per quanto riguarda Severstal. Il 18 gennaio 2021 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3) (l’«avviso di apertura»).

(5)

Il periodo dell’inchiesta di riesame era compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2020.

1.4.   Parti interessate

(6)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato Severstal e le sue società collegate a trasmettere la risposta a un questionario entro un termine stabilito. Ha espressamente informato il richiedente e le autorità del paese esportatore in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare. La Commissione ha inoltre invitato altre parti a manifestarsi e a comunicare le loro osservazioni a condizione che vi fosse un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

2.   RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(7)

Il 18 marzo 2022 il richiedente ha informato la Commissione di aver ritirato la domanda di riesame intermedio parziale.

(8)

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della domanda, a meno che la chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.

(9)

Dall’inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che una chiusura dell’inchiesta di riesame sarebbe contraria all’interesse dell’Unione.

(10)

La Commissione ha concluso che è opportuno chiudere il riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle pratiche di dumping per quanto concerne Severstal senza modificare le misure in vigore.

3.   DIVULGAZIONE DELL’INFORMAZIONE

(11)

La Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di chiudere l’inchiesta in seguito al ritiro della domanda e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Nessuna delle parti interessate ha sollevato obiezioni contro la chiusura.

(12)

La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale del dazio antidumping applicabile alle importazioni di taluni prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, attualmente classificati con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codici TARIC 7226191091 e 7226191095), 7226 91 91 e 7226 91 99, originari della Russia è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell’Iran, della Russia e dell’Ucraina e che chiude l’inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24).

(3)  GU C 18 del 18.1.2021, pag. 36.


Rettifiche

13.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 115/187


Rettifica al regolamento delegato (UE) 2021/2268 della Commissione del 6 settembre 2021 recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) che offrono una serie di opzioni di investimento, nonché per quanto riguarda l’allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio come opzioni di investimento sottostante con l’accordo transitorio prorogato stabilito in tale articolo

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 455 I del 20 dicembre 2021 )

Pagina 1, il testo del regolamento delegato (UE) 2021/2268 è sostituito dal seguente:

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/… DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2021

recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) che offrono una serie di opzioni di investimento, nonché per quanto riguarda l’allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio come opzioni di investimento sottostante con l’accordo transitorio prorogato stabilito in tale articolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5, e l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’esperienza ottenuta durante i primi anni di applicazione del regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione (2) ha dimostrato la necessità di rivedere taluni elementi della presentazione e del contenuto dei documenti contenenti le informazioni chiave. Tale revisione è necessaria per garantire che gli investitori al dettaglio continuino a ottenere informazioni adeguate relative alla serie di diversi tipi di prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati («PRIIP»), a prescindere dalle particolari circostanze di mercato, soprattutto se si è verificato un periodo duraturo di performance di mercato positiva.

(2)

Per fornire agli investitori al dettaglio informazioni comprensibili, non fuorvianti e pertinenti in merito ai diversi tipi di PRIIP, non è opportuno che gli scenari di performance mostrati nel documento contenente le informazioni chiave forniscano una prospettiva troppo positiva in relazione ai potenziali rendimenti futuri. La performance degli investimenti sottostanti e la performance dei fondi d’investimento non strutturati e altri PRIIP analoghi sono direttamente correlate. Il metodo di base per la presentazione degli scenari di performance dovrebbe pertanto essere modificato così da evitare di affidarsi a un metodo statistico che genera scenari di performance che potrebbero amplificare i rendimenti osservati. È opportuno inoltre modificare il metodo di base per la presentazione degli scenari di performance, al fine di garantire che tali scenari si basino su un periodo più lungo di rendimenti osservati, contemplando i periodi sia di crescita positiva che negativa, forniscano scenari di performance più stabili nel tempo e riducano i risultati prociclici. La capacità del metodo di presentazione degli scenari di performance di fornire stime lungimiranti adeguate è stata dimostrata da un test retrospettivo che ha comparato i risultati di tale metodo con l’effettiva performance osservata dei PRIIP.

(3)

Al fine di evitare che gli scenari di performance siano ritenuti al pari delle migliori previsioni di stima, è necessario imporre avvertenze più evidenti rispetto a tali scenari. La comunicazione, in termini semplici, dei dettagli aggiuntivi sulle stime su cui si basano tali scenari dovrebbe inoltre ridurre il rischio di aspettative inopportune sui possibili rendimenti futuri.

(4)

Le informazioni sui costi sono importanti per gli investitori al dettaglio in fase di comparazione dei vari PRIIP. Per consentire agli investitori al dettaglio di comprendere meglio i diversi tipi di strutture dei costi dei vari PRIIP e la pertinenza di tali strutture rispetto alle loro circostanze individuali, le informazioni presenti nei documenti contenenti informazioni chiave sui costi dovrebbero includere una descrizione dei principali elementi di costo. Inoltre, per agevolare la fornitura di consulenza sui PRIIP e la relativa vendita, è opportuno che gli indicatori dei singoli elementi di costo siano allineati con le informazioni comunicate ai sensi della legislazione settoriale dell’Unione, in particolare della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Nel contempo è necessario garantire la comparabilità di tutti i tipi di PRIIP in riferimento ai costi totali. Il significato degli indicatori sintetici di costo presenti nei documenti contenenti le informazioni chiave dovrebbe essere chiarito in modo tale che gli investitori al dettaglio possano comprendere meglio tali indicatori.

(5)

Per meglio tenere conto degli elementi economici di talune classi di attività e di quei PRIIP che non generano abbastanza transazioni da eliminare i movimenti di mercato con una certezza statistica sufficiente, è opportuno che il metodo di calcolo dei costi di transazione rivisto si serva di un approccio più differenziato e proporzionato. Tale metodo dovrebbe inoltre eliminare gli eventuali costi di transazione negativi al fine di evitare il rischio di confondere gli investitori al dettaglio.

(6)

Per i PRIIP che offrono una serie di opzioni di investimento è opportuno stabilire una presentazione delle informazioni sui costi modificata, al fine di migliorare la comprensione da parte degli investitori al dettaglio delle implicazioni in termini di costi di tali diverse opzioni di investimento.

(7)

Per consentire agli investitori al dettaglio di osservare, comprendere e comparare i casi di volatilità dei rendimenti dei PRIIP lineari e delle opzioni di investimento sottostante lineari nonché della performance precedente in determinate circostanze di mercato, è necessario stabilire taluni requisiti sul contenuto e sulla presentazione standardizzati della performance passata nel regolamento delegato (UE) 2017/653, integrando e modificando determinate norme stabilite dal regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione (5). Il contenuto e la presentazione standardizzati della performance passata dovrebbero integrare le informazioni fornite dagli scenari di performance. È opportuno che i documenti contenenti le informazioni chiave per tali PRIIP lineari e per tali opzioni di investimento sottostante lineari contengano nella sezione «Altre informazioni rilevanti» rimandi ai singoli documenti o ai siti web che riportano le informazioni sulla performance passata.

(8)

Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, le società di gestione, le società d’investimento e le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM sono esentate dagli obblighi di cui al presente regolamento fino al 31 dicembre 2021. Quando uno Stato membro applica le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), a fondi diversi dagli OICVM offerti agli investitori al dettaglio, l’esenzione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 si applica alle società di gestione, alle società d’investimento e alle persone che vendono quote di tali fondi o forniscono consulenza su siffatte quote agli investitori al dettaglio. Per garantire a tali fondi un regime giuridico transitorio coerente, l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/653, che a norma dell'articolo 18 di questo stesso regolamento delegato si applica fino al 31 dicembre 2021, consente agli ideatori di prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati («ideatori di PRIIP») di continuare a utilizzare tali documenti contenenti le informazioni chiave redatti conformemente agli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE, qualora almeno una delle opzioni di investimento sottostante sia un OICVM o un fondo diverso da un OICVM. La proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (7) che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 propone di prorogare le disposizioni transitorie di cui all’articolo 32 fino al 30 giugno 2022. È necessario consentire agli ideatori di PRIIP di continuare a utilizzare i documenti redatti conformemente agli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE fintantoché tali disposizioni transitorie sono in vigore.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/653.

(10)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorità bancaria europea, dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in appresso «le autorità europee di vigilanza»).

(11)

Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, hanno analizzato i relativi costi e benefici potenziali e hanno chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(12)

Dato che le norme tecniche di regolamentazione sono strettamente correlate fra loro e al fine di garantire che i requisiti da esse introdotte siano pienamente coerenti, è opportuno adottare un unico atto giuridico recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653.

(13)

Al fine di dare agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o li vendono tempo sufficiente per prepararsi all’obbligo di redigere un documento contenente le informazioni chiave conforme ai nuovi requisiti, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o luglio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/653 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

al primo comma sono aggiunte le lettere da f) a i) seguenti:

«f)

se applicabile, nei casi in cui l’ideatore di PRIIP faccia parte di un gruppo di società a fini giuridici, amministrativi o commerciali, il nome di tale gruppo;

g)

se il PRIIP assume la forma di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un fondo di investimento alternativo (FIA), l’OICVM o il FIA, compresi la categoria di azioni o il comparto di investimento, sono chiaramente identificati;

h)

i dettagli relativi all’autorizzazione, se applicabile;

i)

se il PRIIP assume la forma di OICVM o di FIA e nei casi in cui un OICVM sia gestito da una società di gestione quale definita nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE o se si tratta di una società di investimento di cui all’articolo 27 della stessa direttiva (congiuntamente “società di gestione dell’OICVM”) che esercita in relazione a tale OICVM i diritti sanciti dall’articolo 16 della direttiva, o nei casi in cui un FIA sia gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che esercita in relazione a tale FIA i diritti di cui agli articoli 31, 32 e 33 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), un’ulteriore dichiarazione in merito a tale fatto.

(*1)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).»;"

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini del primo comma, lettera g), in caso di un comparto di investimento o di una categoria di azioni, la denominazione dell’OICVM o del FIA segue la denominazione del comparto o della categoria di azioni. Nel caso in cui figuri un numero di codice che identifichi l’OICVM o il FIA, il comparto di investimento o la categoria di azioni, esso fa parte dell’identificazione dell’OICVM o del FIA.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater:

«2 bis.   Se il PRIIP assume la forma di un OICVM o di un FIA, le informazioni di cui alla sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?” del documento contenente le informazioni chiave comprendono le caratteristiche essenziali di un OICVM o di un FIA che un investitore al dettaglio deve conoscere, anche laddove tali caratteristiche non facciano parte della descrizione degli obiettivi e della politica di investimento presente nel prospetto di un OICVM di cui all’articolo 68 della direttiva 2009/65/CE, oppure della descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, compreso quanto segue:

a)

le principali categorie di strumenti finanziari ammissibili che sono oggetto d’investimento;

b)

la possibilità per l’investitore al dettaglio di ottenere, su richiesta, il rimborso delle sue quote dell’OICVM o del FIA, precisando la frequenza delle operazioni di negoziazione di tali quote oppure, se applicabile, precisando l’impossibilità di ottenere il rimborso delle quote su richiesta;

c)

se l’OICVM o il FIA ha un obiettivo specifico in relazione ad un settore industriale, geografico o ad altro settore di mercato, o a specifiche categorie di attività;

d)

se l’OICVM o il FIA consente scelte discrezionali circa gli specifici investimenti da realizzare, e se questo approccio si richiama, implicitamente o esplicitamente, a un parametro di riferimento, e, in caso affermativo, a quale;

e)

se i proventi degli investimenti sono distribuiti sotto forma di dividendi o reinvestiti.

Ai fini del primo comma, lettera d), se ci si richiama a un parametro di riferimento, si indica il grado di discrezionalità in relazione a tale parametro, e se l’OICVM o il FIA ha per obiettivo la riproduzione di indici.

ter.   La comunicazione di cui al paragrafo 2 bis comprende in particolare le seguenti informazioni, se pertinenti:

a)

se l’OICVM o il FIA investe in obbligazioni, deve essere indicato se tali obbligazioni sono emesse da società, governi o altre entità, e, se del caso, i requisiti minimi di rating;

b)

se l’OICVM o il FIA è un fondo d’investimento strutturato, devono essere spiegati, in termini semplici, tutti gli elementi necessari a una corretta comprensione del pay-off e dei fattori che, secondo le previsioni, determinano la performance, compresi, ove necessario, i riferimenti alle informazioni dettagliate sull’algoritmo e sul suo funzionamento riportate nel prospetto dell’OICVM o la descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA;

c)

se la scelta delle attività è determinata da criteri specifici, deve essere riportata una spiegazione di tali criteri, quali ad esempio “crescita”, “valore” o “dividendi elevati”;

d)

se vengono utilizzate specifiche tecniche di gestione delle attività, che possono includere operazioni di copertura, arbitraggio o leva finanziaria, devono essere spiegati, in termini semplici, i fattori che, secondo le previsioni, possono determinare la performance dell’OICVM o del FIA.

quater.   Le informazioni di cui ai paragrafi 2 bis e 2 ter operano una distinzione tra, da una parte, le grandi categorie di investimenti di cui al paragrafo 2 bis, lettere a) e c), e al paragrafo 2 ter, lettera a), e, dall’altra, l’approccio che dovrà essere adottato in materia da una società di gestione dell’OICVM o da un GEFIA come indicato al paragrafo 2 bis, lettera d), e al paragrafo 2 ter, lettere b), c) e d).

La sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?” del documento contenente le informazioni chiave può comprendere elementi diversi da quelli elencati ai paragrafi 2 bis e 2 ter, tra cui la descrizione della strategia d’investimento dell’OICVM o del FIA, qualora tali elementi siano necessari per descrivere adeguatamente gli obiettivi e la politica d’investimento dell’OICVM o del FIA.»;

b)

sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti:

«6.   Se il PRIIP assume la forma di un OICVM o di un FIA, l’individuazione e la spiegazione dei rischi di cui agli allegati II e III del presente regolamento sono coerenti con la procedura interna di individuazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi adottata dalle società di gestione dell’OICVM in conformità della direttiva 2009/65/CE o dai GEFIA in conformità della direttiva 2011/61/UE. Qualora una società di gestione gestisca più di un OICVM o un GEFIA gestisca più di un FIA, i rischi vengono individuati e spiegati in maniera coerente.

7.   Se il PRIIP assume la forma di un OICVM o di un FIA, la sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?” del documento contenente le informazioni chiave include, per ogni Stato membro in cui l’OICVM o il FIA è commercializzato, le informazioni seguenti:

a)

il nome del depositario;

b)

dove e come ottenere ulteriori informazioni relative all’OICVM o al FIA, copie del prospetto dell’OICVM o copie della descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA, l’ultima relazione annuale e le relazioni semestrali successive dell’OICVM di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2009/65/CE, o l’ultima relazione annuale del FIA di cui all’articolo 22 della direttiva 2011/61/UE, con la menzione della/e lingua/e in cui tali documenti sono disponibili e del fatto che possono essere ottenuti gratuitamente;

c)

dove e come ottenere informazioni pratiche, compreso dove reperire i prezzi più recenti delle quote.»;

3)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Se del caso, è aggiunta un’avvertenza ben evidente relativa ai costi aggiuntivi che possono essere imposti da parte delle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o li vendono.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nella tabella “Composizione dei costi” nella sezione intitolata “Quali sono i costi?” del documento contenente le informazioni chiave, gli ideatori di PRIIP specificano gli indicatori sintetici per i tipi di costi seguenti:

a)

costi una tantum, come i costi di ingresso e di uscita;

b)

costi ricorrenti, separando i costi per le operazioni di portafoglio da altri costi ricorrenti;

c)

oneri accessori, come le commissioni di performance o il carried interest (commissione di overperformance).»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli ideatori di PRIIP descrivono ciascuno dei diversi costi indicati nella tabella “Composizione dei costi” nella sezione intitolata “Quali sono i costi?” del documento contenente le informazioni chiave, in conformità dell’allegato VII, specificando dove e come tali costi potrebbero essere diversi dai costi effettivamente sostenuti dall’investitore al dettaglio o potrebbero dipendere dalla scelta di quest’ultimo di esercitare o meno determinate opzioni.»;

4)

all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3.   Per gli OICVM quali definiti al punto 1, lettera a), dell’allegato VIII, per i FIA quali definiti al punto 1, lettera b), dello stesso allegato, o per i prodotti d’investimento assicurativi “unit-linked” quali definiti al punto 1, lettera c), dello stesso allegato, la sezione intitolata “Altre informazioni rilevanti” del documento contenente le informazioni chiave comprende:

a)

un link a un sito web o un riferimento a un documento in cui sono rese disponibili le informazioni sulla performance passata pubblicate dall’ideatore di PRIIP ai sensi dell’allegato VIII;

b)

il numero di anni per cui sono presentati i dati sulla performance passata.

Per i PRIIP di cui all’allegato II, parte 1, punto 5, che sono fondi aperti, o per altri PRIIP a sottoscrizione aperta, i calcoli dello scenario di performance precedente sono pubblicati mensilmente e la sezione intitolata “Altre informazioni rilevanti” specifica dove è possibile reperire tali calcoli.»;

5)

il titolo del capo II è sostituito dal seguente:

«CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER I PRIIP CHE OFFRONO UNA SERIE DI OPZIONI DI INVESTIMENTO»;

6)

all’articolo 10, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

un documento contenente le informazioni chiave per ciascuna opzione di investimento sottostante offerta dal PRIIP conformemente al capo I, comprese le informazioni sul PRIIP nel suo complesso, e ciascun documento contenente le informazioni chiave contempla il caso in cui un investitore al dettaglio investa in una sola opzione di investimento;

b)

un documento contenente le informazioni chiave generico che descrive il PRIIP conformemente al capo I, ove non diversamente previsto negli articoli da 11 a 14, compresa una descrizione in merito a dove poter reperire le informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante.»;

7)

all’articolo 11, la lettera c) è soppressa;

8)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera d) è soppressa;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

9)

gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 13

Sezione “Quali sono i costi?” nel documento contenente le informazioni chiave generico

Nella sezione intitolata “Quali sono i costi?”, in deroga all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

a)

se i costi del PRIIP diversi dai costi per l’opzione di investimento sottostante non possono essere indicati con un unico numero, compreso se tali costi variano a seconda dell’opzione di investimento sottostante selezionata:

i)

la serie dei costi del PRIIP nelle tabelle “Andamento dei costi nel tempo” e “Composizione dei costi” di cui all’allegato VII;

ii)

una dichiarazione da cui risulti che i costi per l’investitore al dettaglio variano a seconda delle opzioni di investimento sottostante;

b)

se i costi del PRIIP diversi dai costi delle opzioni di investimento sottostante possono essere indicati con un unico numero:

i)

tali costi indicati separatamente dalla serie dei costi per le opzioni di investimento sottostante offerte dal PRIIP nelle tabelle “Andamento dei costi nel tempo” e “Composizione dei costi” di cui all’allegato VII;

ii)

una dichiarazione da cui risulti che i costi totali per l’investitore al dettaglio consistono in una combinazione dei costi per le opzioni di investimento sottostante scelte e di altri costi del PRIIP e variano a seconda delle opzioni di investimento sottostante.

Articolo 14

Informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante

Le informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante di cui all’articolo 10, lettera b), sono fornite in un documento informativo specifico che integra il documento contenente le informazioni chiave generico. Gli ideatori di PRIIP includono per ciascuna opzione di investimento sottostante tutti i seguenti dati:

a)

una segnalazione relativa alla comprensibilità, se rilevante;

b)

gli obiettivi dell’investimento, i mezzi per conseguirli e il mercato cui il PRIIP è destinato, conformemente all’articolo 2, paragrafi 2 e 3;

c)

un indicatore sintetico di rischio, con la relativa spiegazione testuale, e scenari di performance, di cui all’articolo 3;

d)

una presentazione dei costi, conformemente all’articolo 5, compresa una dichiarazione relativa a se tali costi includono tutti i costi del PRIIP o meno, nel caso in cui l’investitore al dettaglio investa solo in tale opzione di investimento specifica;

e)

per le opzioni di investimento sottostante che sono OICVM quali definiti al punto 1, lettera a), dell’allegato VIII, FIA quali definiti al punto 1, lettera b), dello stesso allegato, o prodotti d’investimento assicurativi «unit-linked» quali definiti al punto 1, lettera c), dello stesso allegato, le informazioni relative alla performance passata come previsto dall’articolo 8, paragrafo 3.

Le informazioni di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo seguono la struttura delle parti pertinenti del modello stabilito dall’allegato I.»;

10)

è inserito il seguente capo II bis:

«CAPO II bis

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER TALUNI OICVM E FIA

Articolo 14 bis

Comparti di investimento degli OICVM o dei FIA

1.   Nel caso in cui un OICVM o un FIA si componga di due o più comparti di investimento, per ogni singolo comparto si produce un distinto documento contenente le informazioni chiave.

2.   Ciascun documento contenente le informazioni chiave di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti nella sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?”:

a)

una dichiarazione attestante che il documento contenente le informazioni chiave descrive un comparto di un OICVM o di un FIA, e, se del caso, che il prospetto dell’OICVM o la descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM o FIA menzionato all’inizio del documento stesso;

b)

una dichiarazione che precisi se le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge o meno, e le conseguenze che ciò può avere per l’investitore;

c)

una dichiarazione che precisi se l’investitore al dettaglio ha o meno il diritto di scambiare le quote che detiene in un comparto con quote di un altro comparto, e, se sì, dove ottenere informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto.

3.   Qualora la società di gestione dell’OICVM o il GEFIA applichi una commissione all’investitore al dettaglio che scambia le quote del proprio investimento ai sensi del paragrafo 2, lettera c), e tale commissione differisca dalla commissione standard per l’acquisto o la vendita di quote, questa commissione viene indicata separatamente nella sezione intitolata “Quali sono i costi?” del documento contenente le informazioni chiave.

Articolo 14 ter

Categorie di azioni degli OICVM o dei FIA

1.   Nel caso in cui un OICVM o un FIA si componga di più di una categoria di quote o di azioni, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori viene elaborato per ciascuna categoria di quote o di azioni.

2.   Il documento contenente le informazioni chiave relativo a due o più categorie di uno stesso OICVM o FIA può essere raggruppato in un unico documento contenente le informazioni chiave, a condizione che il documento finale risponda pienamente a tutti i requisiti relativi alla lunghezza, alla lingua e alla presentazione del documento contenente le informazioni chiave.

3.   La società di gestione dell’OICVM o il GEFIA può selezionare una categoria che rappresenti una o più categorie dell’OICVM o del FIA, a condizione che la scelta sia corretta, chiara e non fuorviante per gli investitori al dettaglio potenziali delle altre categorie rappresentate. In questi casi, la sezione intitolata “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?” del documento contenente le informazioni chiave contiene la spiegazione del rischio sostanziale applicabile a qualsiasi delle altre categorie rappresentate. Il documento contenente le informazioni chiave basato sulla categoria rappresentativa può essere fornito agli investitori al dettaglio delle altre categorie.

4.   In una categoria composita rappresentativa ai sensi del paragrafo 3 non possono confluire categorie diverse.

5.   La società di gestione dell’OICVM o il GEFIA conserva traccia di quali sono le altre categorie rappresentate dalla categoria rappresentativa di cui al paragrafo 3 e dei motivi che ne giustificano la scelta.

6.   Se applicabile, la sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?” del documento contenente le informazioni chiave viene integrata con l’indicazione della categoria selezionata come categoria rappresentativa, utilizzando il termine con il quale tale categoria è designata nel prospetto OICVM o nella descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA.

7.   Tale sezione precisa anche se gli investitori al dettaglio possono ottenere informazioni circa le altre categorie degli OICVM o dei FIA commercializzate nel proprio Stato membro.

Articolo 14 quater

OICVM o FIA come fondo di fondi

1.   Qualora l’OICVM investa una parte significativa delle sue attività in altri OICVM o altri organismi di investimento collettivo ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/65/CE, la descrizione degli obiettivi e della politica d’investimento dell’OICVM che figura nel documento contenente le informazioni chiave contiene una breve spiegazione del modo in cui gli altri organismi di investimento collettivo sono selezionati su base continua. Se l’OICVM è un fondo di fondi speculativi, il documento contenente le informazioni chiave comprende le informazioni relative all’acquisto di FIA non UE non sottoposti a vigilanza.

2.   Se il FIA investe una parte significativa delle sue attività in altri OICVM o FIA, i paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 14 quinquies

OICVM feeder

1.   Per gli OICVM feeder quali definiti all’articolo 58 della direttiva 2009/65/CE, il documento contenente le informazioni chiave riporta, nella sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?”, le informazioni seguenti specifiche per l’OICVM feeder:

a)

una dichiarazione che indichi che il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave e le relazioni e i conti periodici dell’OICVM master sono disponibili per gli investitori al dettaglio dell’OICVM feeder che ne facciano richiesta, e che spieghi come questi documenti possano essere ottenuti e in quale/i lingua/e;

b)

una dichiarazione che precisi se i documenti di cui alla lettera a) del presente paragrafo sono disponibili esclusivamente su copia cartacea o su un altro supporto durevole, e se per i documenti che non devono essere forniti gratuitamente ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 5, della direttiva 2009/65/CE è applicabile una commissione;

c)

una dichiarazione che precisi se l’OICVM master è stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stabilito l’OICVM feeder, e se ciò può incidere sul regime fiscale applicabile all’OICVM feeder;

d)

le informazioni sulla parte di attività dell’OICVM feeder investita nell’OICVM master;

e)

una descrizione degli obiettivi e della politica d’investimento dell’OICVM master, integrata, a seconda dei casi, da uno dei seguenti elementi:

i)

una dichiarazione che indichi che i rendimenti dell’investimento nell’OICVM feeder sono molto simili a quelli dell’investimento nell’OICVM master; oppure

ii)

una spiegazione che indichi come e perché i rendimenti dell’investimento nell’OICVM feeder e nell’OICVM master possono essere diversi.

2.   Nei casi in cui il profilo di rischio e di rendimento dell’OICVM feeder differisce per un aspetto sostanziale da quello dell’OICVM master, questo fatto e la ragione che lo spiega figurano nella sezione intitolata “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?” del documento contenente le informazioni chiave.

3.   I rischi di liquidità e la relazione tra le modalità di acquisto e di rimborso per l’OICVM master e l’OICVM feeder sono spiegati nella sezione intitolata “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?” del documento contenente le informazioni chiave.

Articolo 14 sexies

OICVM o FIA strutturati

I fondi di investimento strutturati sono OICVM o FIA che forniscono agli investitori al dettaglio, a certe date prestabilite, pay-off basati su un algoritmo e legati alla performance, all’evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o OICVM o FIA con caratteristiche simili.»;

11)

all’articolo 15, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

se gli scenari di performance si basano su parametri di riferimento o variabili proxy adeguati, la coerenza dei parametri di riferimento o delle variabili proxy con gli obiettivi del PRIIP.»;

12)

è inserito il seguente capo IV bis:

«CAPO IV bis

RIMANDI

Articolo 17 bis

Uso di rimandi ad altre fonti di informazione

Fatto salvo l’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1286/2014, nel documento contenente le informazioni chiave possono essere inclusi rimandi ad altre fonti di informazione, compresi il prospetto e le relazioni annuali o semestrali, a condizione che tutte le informazioni necessarie agli investitori al dettaglio per comprendere gli elementi essenziali del loro investimento figurino nel documento contenente le informazioni chiave.

Sono consentiti rimandi al sito web del PRIIP o dell’ideatore del PRIIP, anche alle parti di tali siti dove figurano i prospetti e le relazioni periodiche.

I rimandi di cui al primo comma orientano l’investitore al dettaglio verso la specifica sezione della fonte di informazione pertinente. Nel documento contenente le informazioni chiave possono essere usati diversi rimandi, ma il loro numero deve essere ridotto al minimo.»;

13)

all’articolo 18, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L’articolo 14, paragrafo 2, si applica fino al 30 giugno 2022.»;

14)

l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

15)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

16)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;

17)

l’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento;

18)

l’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento;

19)

l’allegato VI è modificato in conformità dell’allegato VI del presente regolamento;

20)

l’allegato VII è sostituito dal testo che figura nell’allegato VII del presente regolamento;

21)

il testo che figura nell’allegato VIII del presente regolamento è aggiunto come allegato VIII.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2022. L’articolo 1, punto 13, si applica tuttavia a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

MODELLO PER IL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Gli ideatori di PRIIP mantengono l’ordine delle sezioni e i titoli contenuti nel modello, che non stabilisce, tuttavia, parametri per la lunghezza delle singole sezioni né per la collocazione delle interruzioni di pagina. Una volta stampato, il modello non supera la lunghezza massima complessiva di tre facciate formato A4.

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto

[Nome del prodotto]

[Nome dell’ideatore del PRIIP]

(se applicabile) [ISIN o UPI]

[sito web dell’ideatore del PRIIP]

[Per ulteriori informazioni chiamare il numero [numero di telefono]]

[[Nome dell’autorità competente] è responsabile della vigilanza di [Nome dell’ideatore del PRIIP] in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.]

(se applicabile) [Il presente PRIIP è autorizzato in [nome dello Stato membro]]

(se applicabile) [[Nome della società di gestione di OICVM] è autorizzata in [nome dello Stato membro] e regolamentata da [identità dell’autorità competente]]

(se applicabile) [[Nome del GEFIA] è autorizzato in [nome dello Stato membro] e regolamentato da [identità dell’autorità competente]]

[data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave]

[Segnalazione (se applicabile) — State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione]

Cos’è questo prodotto?

Tipo

Termine

Obiettivi

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

[Prestazioni assicurative e costi]

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischio

Descrizione del profilo rischio-rendimento

Indicatore

Indicatore sintetico di rischio

Modello e spiegazioni testuali per l’indicatore sintetico di rischio, come indicato nell’allegato III, anche riguardo alla perdita massima possibile: si può perdere tutto il capitale investito? Esiste il rischio di dover sostenere impegni o obblighi finanziari aggiuntivi? Esiste una protezione del capitale contro il rischio di mercato?

Performance

Modelli e spiegazioni testuali per gli scenari di performance, come indicato nell’allegato V

Scenari

Scenari che comprendono, ove applicabile, informazioni sulle condizioni dei rendimenti agli investitori al dettaglio o sui limiti massimi delle prestazioni incorporate e la precisazione che la legislazione fiscale dello Stato membro di origine dell’investitore al dettaglio può incidere sui pagamenti effettivi

Cosa accade se [nome dell’ideatore del PRIIP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Informazioni sull’eventuale esistenza di un sistema di garanzia, il nome del garante o del gestore del sistema di indennizzo degli investitori, compresi i rischi coperti e i rischi non coperti.

Quali sono i costi?

Spiegazioni testuali sulle informazioni da includere relativamente ad altri costi di distribuzione

Andamento dei costi nel tempo

Modello e spiegazioni testuali conformemente all’allegato VII

Composizione dei costi

Modello e spiegazioni testuali conformemente all’allegato VI

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato [minimo richiesto]: [x]

Informazioni sulla possibilità di disinvestire prima della scadenza, sulle relative condizioni e sulle commissioni e penali applicabili, ove esistenti. Informazioni sulle conseguenze in caso di disinvestimento prima della scadenza del termine o prima della fine del periodo di detenzione raccomandato.

Come presentare reclami?

Altre informazioni pertinenti

Se del caso, una breve descrizione delle informazioni pubblicate relative alla performance passata

.

ALLEGATO II

L’allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/653 è così modificato:

1)

la parte 1 è così modificata:

a)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Il PRIIP è assegnato a una classe di MRM in base alla seguente tabella:

Classe di MRM

Volatilità equivalente al VaR (VEV)

1

< 0,5  %

2

≥ 0,5  % e < 5,0  %

3

≥ 5,0  % e < 12  %

4

≥ 12  % e < 20  %

5

≥ 20  % e < 30  %

6

≥ 30  % e < 80  %

7

≥ 80  %»;

b)

il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13.

La VEV è data da:

Image 3

dove T è la durata del periodo di detenzione raccomandato espressa in anni.»;

c)

il punto 17 è sostituito dal seguente:

«17.

La VEV è data da:

Image 4

dove T è la durata del periodo di detenzione raccomandato espressa in anni. Solo nei casi in cui il prodotto è richiamato o cancellato prima della fine del periodo di detenzione raccomandato conformemente alla simulazione, ai fini del calcolo si utilizza il periodo fino al richiamo o alla cancellazione espresso in anni.»;

d)

al punto 23, lettera a), il punto ix) è sostituito dal seguente:

«ix)

proiettando i rendimenti sui tre autovettori principali calcolati nella fase precedente moltiplicando la matrice dei rendimenti N × M ottenuta al punto v) per la matrice M × 3 degli autovettori ottenuta al punto viii);»

2)

nella parte 3 è inserito il seguente punto 52 bis:

«52 bis.

Se ritiene che il numero dell’indicatore sintetico di rischio assegnato a seguito dell’aggregazione del rischio di mercato e del rischio di credito conformemente al punto 52 non rifletta adeguatamente i rischi del PRIIP, l’ideatore del PRIIP può decidere di aumentare tale numero. Il processo decisionale relativo a tale aumento deve essere documentato.».

ALLEGATO III

L’allegato III del regolamento delegato (UE) 2017/653 è così modificato:

1)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Gli ideatori di PRIIP utilizzano il formato riportato di seguito per presentare l’indicatore sintetico di rischio nel documento contenente le informazioni chiave. Il numero pertinente è evidenziato come indicato, a seconda dell’indicatore sintetico di rischio del PRIIP.

Image 5
»

2)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Immediatamente sotto l’indicatore sintetico di rischio va riportato il riquadro temporale che indica il periodo di detenzione raccomandato. Inoltre, nei seguenti casi va inserito un avviso immediatamente sotto l’indicatore sintetico di rischio come stabilito nel modello di cui sopra:

a)

se si ritiene che il rischio del PRIIP sarebbe notevolmente superiore qualora il periodo di detenzione fosse differente;

b)

se si ritiene che il PRIIP comporti un rischio di liquidità particolarmente rilevante, a seconda che tale aspetto sia di natura contrattuale o meno;

c)

se si ritiene che il PRIIP sia illiquido, a seconda che tale aspetto sia di natura contrattuale o meno.»;

3)

è inserito il seguente punto 6 bis:

«6 bis.

Nel caso dei PRIIP di categoria 1 quali definiti all’allegato II, punto 4, lettera b), la terminologia utilizzata per le spiegazioni testuali che accompagnano l’indicatore sintetico di rischio viene adeguata, ove opportuno, per riflettere le caratteristiche specifiche del PRIIP, come l’assenza dell’importo dell’investimento iniziale.»

ALLEGATO IV

«ALLEGATO IV

SCENARI DI PERFORMANCE

Numero degli scenari

1.

Gli scenari di performance previsti dal presente regolamento presentano una serie di possibili rendimenti e sono i seguenti:

a)

uno scenario favorevole;

b)

uno scenario moderato;

c)

uno scenario sfavorevole;

d)

uno scenario di stress.

2.

Lo scenario di stress illustra effetti sfavorevoli rilevanti del PRIIP non considerati nello scenario sfavorevole di cui al punto 1, lettera c), del presente allegato. Lo scenario di stress presenta i periodi intermedi qualora essi siano indicati per gli scenari di performance di cui al punto 1, lettere da a) a c), del presente allegato.

3.

Lo scenario supplementare per i prodotti di investimento assicurativi è basato sullo scenario moderato di cui al punto 1, lettera b), del presente allegato, se la performance è pertinente per il rendimento dell’investimento.

4.

Il rendimento minimo dell’investimento è inoltre indicato senza tenere conto della situazione in cui l’ideatore del PRIIP o la parte tenuta a effettuare, direttamente o indirettamente, i pertinenti pagamenti all’investitore al dettaglio non è in grado di pagare.

Calcolo dei valori dello scenario sfavorevole, dello scenario moderato e dello scenario favorevole per il periodo di detenzione raccomandato per i PRIIP di categoria 2

Caso 1: PRIIP di cui all’allegato VIII, punto 1, con dati storici sufficienti

5.

Ai PRIIP di cui all’allegato VIII, punto 1, si applicano le seguenti regole se, al momento del calcolo, la durata dei valori storici consecutivi annuali del PRIIP soddisfa i seguenti criteri:

a)

è superiore a 10;

b)

è di cinque anni superiore alla durata del periodo di detenzione raccomandato del PRIIP.

6.

Se il periodo di detenzione raccomandato è pari o inferiore a cinque anni, lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole sono calcolati sugli ultimi dieci anni a decorrere dal momento in cui viene effettuato il calcolo. Se il periodo di detenzione raccomandato è superiore a cinque anni, lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole sono calcolati su un periodo di tempo pari al periodo di detenzione raccomandato più cinque anni a decorrere dal momento in cui viene effettuato il calcolo.

7.

Il calcolo dello scenario sfavorevole, dello scenario moderato e dello scenario favorevole comprende le seguenti fasi:

a)

entro il periodo di tempo specificato al punto 6 del presente allegato, l’identificazione di tutti i sub-intervalli sovrapposti, ciascuno di lunghezza pari alla durata del periodo di detenzione raccomandato, che iniziano o terminano in ciascuno dei mesi, o in ciascuna delle date di valutazione per i PRIIP con frequenza di valutazione mensile, che sono compresi in tale periodo;

b)

per i PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato superiore a un anno, l’identificazione di tutti i sub-intervalli sovrapposti, ciascuno di lunghezza pari o inferiore alla durata del periodo di detenzione raccomandato, ma pari o superiore a un anno, e che terminano alla fine del periodo di cui al punto 6 del presente allegato;

c)

per ciascun sub-intervallo di cui alle lettere a) e b), il calcolo della performance del PRIIP conformemente a quanto segue:

i)

sulla base della performance del PRIIP durante l’esatta durata di ciascun sub-intervallo;

ii)

al netto di tutti i costi applicabili;

iii)

sulla base del fatto che il reddito distribuibile del PRIIP è stato reinvestito;

iv)

utilizzando una trasformazione lineare per ottenere la performance a sub-intervalli inferiori al periodo di detenzione raccomandato, al fine di rendere tutti i sub-intervalli di lunghezza comparabile;

d)

la classificazione dei sub-intervalli identificati conformemente alla lettera a) in base alla performance calcolata conformemente alla lettera c), al fine di identificare, nell’ambito di tali sub-intervalli, il sub-intervallo mediano e il sub-intervallo migliore in termini di performance;

e)

la classificazione congiunta dei sub-intervalli identificati conformemente alle lettere a) e b) in base alla performance calcolata conformemente alla lettera c), al fine di identificare, nell’ambito di tali sub-intervalli, il sub-intervallo peggiore in termini di performance.

8.

Lo scenario sfavorevole rappresenta l’evoluzione peggiore del valore del PRIIP conformemente al punto 7, lettera e), del presente allegato.

9.

Lo scenario moderato rappresenta l’evoluzione mediana del valore del PRIIP conformemente al punto 7, lettera d), del presente allegato.

10.

Lo scenario favorevole rappresenta l’evoluzione migliore del valore del PRIIP conformemente al punto 7, lettera d), del presente allegato.

11.

Gli scenari sono calcolati almeno mensilmente.

Caso 2: PRIIP di cui all’allegato VIII, punto 1, senza dati storici sufficienti e con la possibilità di utilizzare un parametro di riferimento

12.

Nel caso dei PRIIP di cui all’allegato VIII, punto 1, lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole sono calcolati come specificato ai punti da 6 a 11 del presente allegato, utilizzando i dati di un parametro di riferimento per integrare i valori del PRIIP al netto di tutti i costi applicabili, se:

a)

la durata dei valori del PRIIP non soddisfa i criteri di cui al punto 5 del presente allegato;

b)

il parametro di riferimento è appropriato per stimare gli scenari di performance conformemente ai criteri di cui al punto 16 del presente allegato; e

c)

esistono dati storici per il parametro di riferimento che soddisfano i criteri di cui al punto 5 del presente allegato.

Se le informazioni sugli obiettivi del PRIIP fanno riferimento a un parametro di riferimento, è utilizzato tale parametro di riferimento, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma.

Caso 3: PRIIP di cui all’allegato VIII, punto 1, senza dati storici sufficienti e senza parametro di riferimento, o con un parametro di riferimento privo di dati storici sufficienti, o qualsiasi altro PRIIP di categoria 2

13.

Nel caso dei PRIIP di cui all’allegato VIII, punto 1, che non sono contemplati nel caso 1 o nel caso 2 di cui sopra o per qualsiasi altro PRIIP di categoria 2, lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole sono calcolati come specificato ai punti da 6 a 11 del presente allegato utilizzando indici di riferimento disciplinati dal regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11 *2 12). Tali indici di riferimento rappresentano le categorie di attività in cui il PRIIP investe o gli investimenti sottostanti ai quali il PRIIP è esposto, a integrazione dei valori del PRIIP o del parametro di riferimento di cui al punto 12 del presente allegato. Sono presi in considerazione tutte le categorie di attività in cui il PRIIP potrebbe investire più del 25 % delle sue attività o gli investimenti sottostanti che rappresentano più del 25 % dell’esposizione. Se tale indice di riferimento non esiste, si utilizza una variabile proxy adeguata.

14.

Se il PRIIP investe in diversi tipi di attività o è esposto a diversi tipi di investimenti sottostanti ed è stato identificato più di un indice di riferimento di cui al punto 13 del presente allegato, gli scenari sono calcolati utilizzando un “parametro di riferimento composito”, tenendo conto delle ponderazioni dell’investimento stimato in ciascun tipo di attività o investimento sottostante.

15.

Nel caso dei PRIIP di categoria 2 per i quali non esiste né un parametro di riferimento né una variabile proxy adeguati, con dati storici sufficienti che soddisfino i criteri di cui al punto 5 del presente allegato per il PRIIP, gli scenari di performance sono calcolati conformemente ai punti da 21 a 27 del presente allegato utilizzando 15 anni di rendimenti storici del PRIIP o un parametro di riferimento o una variabile proxy adeguati.

Casi 2 e 3: utilizzo di parametri di riferimento o variabili proxy adeguati

16.

Per valutare se l’uso di un particolare parametro di riferimento o di una particolare variabile proxy sia appropriato per stimare gli scenari di performance, gli ideatori di PRIIP utilizzano i seguenti criteri, purché tali criteri siano in linea con gli obiettivi del PRIIP e con il tipo di attività in cui il PRIIP investe o gli investimenti sottostanti ai quali il PRIIP è esposto e siano pertinenti per il PRIIP:

a)

il profilo di rischio/rendimento se il parametro di riferimento o la variabile proxy e il PRIIP rientrano nella stessa categoria di indicatore sintetico di rischio o volatilità e rendimento atteso o entrambi;

b)

il rendimento atteso;

c)

la composizione dell’asset allocation (se la composizione delle attività del PRIIP riflette un indice composito, il parametro di riferimento o la variabile proxy ai fini del calcolo degli scenari di performance riflette sistematicamente le ponderazioni dell’indice composito);

d)

le potenziali attività in cui il PRIIP investe, in linea con la politica di investimento;

e)

l’esposizione verso categorie di attività sottostanti;

f)

le esposizioni geografiche;

g)

le esposizioni settoriali;

h)

la distribuzione del reddito del PRIIP;

i)

le misure in materia di liquidità (ad esempio: i volumi delle negoziazioni giornaliere, differenziali bid-ask ecc.);

j)

la durata;

k)

la categoria di rating del credito;

l)

la volatilità o la volatilità storica o entrambe.

Gli ideatori di PRIIP possono utilizzare criteri aggiuntivi rispetto a quelli elencati al primo comma purché dimostrino che tali criteri aggiuntivi sono pertinenti in termini di obiettivi del PRIIP e di tipo di attività in cui il PRIIP investe o di tipo di investimenti sottostanti ai quali il PRIIP è esposto.

17.

Gli ideatori di PRIIP devono poter dimostrare che i parametri di riferimento sono in linea con gli obiettivi del PRIIP e documentare la loro decisione, giustificando in modo chiaro il parametro di riferimento utilizzato.

Calcolo dello scenario di stress per i PRIIP di categoria 2

18.

Per i PRIIP di categoria 2, la procedura per il calcolo dello scenario di stress è la seguente:

a)

identificare un sub-intervallo di lunghezza w corrispondente ai seguenti intervalli:

 

1 anno

> 1 anno

Prezzi giornalieri

21

63

Prezzi settimanali

8

16

Prezzi mensili

6

12

b)

identificare per ciascun sub-intervallo di lunghezza w i rendimenti lognormali storici rt, dove t = t1, t2, …, tw;

c)

misurare la volatilità sulla base della formula sottostante iniziando da ti = t1 e fino a ti = t H w +1 dove H è il numero delle osservazioni storiche nel periodo:

Image 6

dove Mw è il conteggio del numero di osservazioni nel sub-intervallo e

Image 7
è la media di tutti i rendimenti lognormali storici nel sub-intervallo corrispondente;

d)

inferire il valore corrispondente al 99o percentile per un anno e al 95o percentile per gli altri periodi di detenzione; tale valore è la volatilità in situazione di stress

Image 8

.

19.

Nel caso dei PRIIP di categoria 2, i valori attesi alla fine del periodo di detenzione raccomandato per lo scenario di stress sono:

Image 9

dove:

a)

N è il numero dei periodi di negoziazione compresi nel periodo di detenzione raccomandato e gli altri termini sono definiti nell’allegato II, punto 12;

b)

z α è un valore scelto adeguato del PRIIP al percentile estremo corrispondente all’1 % per un anno e al 5 % per gli altri periodi di detenzione.

20.

Il valore dello scenario di stress indicato non deve essere migliore del valore dello scenario sfavorevole.

Calcolo dei valori di scenario per il periodo di detenzione raccomandato per alcuni PRIIP di categoria 1, di categoria 3 e di categoria 4

21.

Lo scenario favorevole è il valore del PRIIP al 90o percentile di una distribuzione stimata dei risultati nel corso del periodo di detenzione raccomandato al netto di tutti i costi applicabili.

22.

Lo scenario moderato è il valore del PRIIP al 50o percentile di una distribuzione stimata dei risultati nel corso del periodo di detenzione raccomandato al netto di tutti i costi applicabili.

23.

Lo scenario sfavorevole è il valore del PRIIP al 10o percentile di una distribuzione stimata dei risultati nel corso del periodo di detenzione raccomandato al netto di tutti i costi applicabili.

24.

Se ritiene che vi sia un rischio sostanziale che tali scenari possano dare agli investitori al dettaglio aspettative non appropriate circa i possibili rendimenti che possono ottenere, l’ideatore del PRIIP può utilizzare percentili inferiori a quelli specificati ai punti 21, 22 e 23 del presente allegato.

25.

Per i PRIIP di categoria 3 il metodo per derivare la distribuzione stimata dei risultati del PRIIP nel corso del periodo di detenzione raccomandato è identico al metodo specificato ai punti da 19 a 23 dell’allegato II. Tuttavia il rendimento atteso di ciascuna attività è il rendimento osservato nel corso del periodo, calcolato senza attualizzare la performance attesa applicando il fattore di sconto privo di rischio atteso.

26.

Nel caso dei PRIIP di categoria 3, rispetto al calcolo per i PRIIP di categoria 2 il calcolo dello scenario di stress è modificato come segue:

a)

inferire la volatilità in situazione di stress

Image 10

sulla base della metodologia definita al punto 18, lettere a), b) e c), del presente allegato;

b)

riparametrare i rendimenti storici rt sulla base della formula seguente:

Image 11

c)

effettuare il bootstrapping su

Image 12

come descritto nell’allegato II, punto 22;

d)

calcolare il rendimento per ogni contratto sommando i rendimenti di periodi scelti e correggendoli per garantire che il rendimento atteso misurato dalla distribuzione simulata dei rendimenti sia come segue:

Image 13

dove E*[r bootstrapped ] è la nuova media simulata.

27.

Per i PRIIP di categoria 3 lo scenario di stress è il valore del PRIIP al percentile estremo zα come definito al punto 19 del presente allegato della distribuzione simulata di cui al punto 26 del presente allegato.

28.

Nel caso dei PRIIP di categoria 4 si utilizza il metodo illustrato nell’allegato II, punto 27, per quanto riguarda i fattori che non sono osservati sul mercato, se necessario in combinazione con il metodo applicato per i PRIIP di categoria 3. I metodi pertinenti per i PRIIP di categoria 2, illustrati ai punti da 5 a 20 del presente allegato, e i metodi pertinenti per i PRIIP di categoria 3, illustrati ai punti da 21 a 27 del presente allegato, sono utilizzati per le componenti pertinenti del PRIIP qualora esso sia formato da una combinazione di componenti differenti. Gli scenari di performance sono una media ponderata delle componenti pertinenti. I calcoli della performance tengono conto delle caratteristiche del prodotto e delle garanzie del capitale.

29.

Nel caso dei PRIIP di categoria 1 quali definiti all’allegato II, punto 4, lettera a), e nel caso dei PRIIP di categoria 1 quali definiti all’allegato II, punto 4, lettera b), che non sono negoziati su un mercato regolamentato o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, gli scenari di performance sono calcolati conformemente ai punti da 21 a 27 del presente allegato.

Calcolo dei valori di scenario per il periodo di detenzione raccomandato per altri tipi di PRIIP di categoria 1

30.

Nel caso dei PRIIP di categoria 1 che sono futures, opzioni call e opzioni put negoziati su un mercato regolamentato o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, gli scenari di performance sono presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff. Deve essere incluso un grafico che illustri la performance in tutti gli scenari per i diversi livelli del valore sottostante. Sull’asse orizzontale del grafico vanno riportati i diversi prezzi possibili del valore sottostante, mentre sull’asse verticale vanno riportati il profitto o la perdita in corrispondenza dei diversi prezzi del valore sottostante. Per ciascun prezzo del valore sottostante il grafico indica il profitto o la perdita risultanti e il prezzo del valore sottostante al quale il profitto o la perdita sono pari a zero.

31.

Nel caso dei PRIIP di categoria 1 quali definiti all’allegato II, punto 4, lettera c), è fornita una migliore stima ragionevole e prudente dei valori attesi per gli scenari di performance di cui al punto 1, lettere a), b) e c), del presente allegato alla fine del periodo di detenzione raccomandato.

Gli scenari selezionati e illustrati sono coerenti e complementari con le altre informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave, compreso il profilo di rischio complessivo del PRIIP. L’ideatore del PRIIP assicura la coerenza degli scenari con le conclusioni interne sulla governance del prodotto, compresi, tra l’altro, eventuali stress test eseguiti dall’ideatore del PRIIP per quest’ultimo e i dati e le analisi utilizzati per ottenere le altre informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave.

Gli scenari sono selezionati in modo tale da fornire una presentazione equilibrata dei possibili risultati del PRIIP sia in condizioni favorevoli sia in condizioni sfavorevoli, mostrando, però, soltanto gli scenari che hanno ragionevoli probabilità di avverarsi. Gli scenari non sono selezionati in modo tale da dare indebito rilievo ai risultati favorevoli a scapito di quelli sfavorevoli.

Calcolo dei valori di scenario per periodi di detenzione intermedi

32.

La performance dei PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato compreso tra uno e dieci anni è presentata in relazione a due periodi di detenzione differenti: alla fine del primo anno e alla fine del periodo di detenzione raccomandato.

33.

La performance dei PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato pari o superiore a dieci anni è presentata in relazione a tre periodi di detenzione: alla fine del primo anno, dopo la metà del periodo di detenzione raccomandato arrotondato alla fine dell’anno più vicino e alla fine del periodo di detenzione raccomandato.

34.

Nel caso dei PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato pari o inferiore a un anno non sono presentati scenari di performance per periodi di detenzione intermedi.

35.

Nel caso dei PRIIP di categoria 2, i valori da presentare per i periodi intermedi per lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole sono calcolati conformemente ai punti da 5 a 14 del presente allegato, utilizzando il periodo di tempo specificato al punto 6, ma in base ai risultati conseguiti nel corso del periodo di detenzione intermedio.

36.

Nel caso dei PRIIP di categoria 2, i valori da presentare per i periodi intermedi per lo scenario di stress sono calcolati applicando le formule di cui ai punti 18 e 19 del presente allegato, in cui N è il numero dei periodi di negoziazione dalla data d’inizio alla data di fine del periodo intermedio. Il punto 20 del presente allegato si applica anche ai periodi intermedi.

37.

Nel caso dei PRIIP di cui ai punti 15 e 29 del presente allegato, i PRIIP di categoria 3 e i PRIIP di categoria 4, eccetto il caso in cui si applichi il punto 38 del presente allegato, i valori di scenario da presentare per i periodi di detenzione intermedi sono stimati dall’ideatore del PRIIP in modo coerente con la stima alla fine del periodo di detenzione raccomandato.

38.

Nel caso dei PRIIP di categoria 1 che sono futures, opzioni call e opzioni put negoziati su un mercato regolamentato o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, o nel caso dei PRIIP di cui all’allegato VI, punto 90, lettera d), gli scenari di performance possono essere presentati soltanto alla fine del periodo di detenzione raccomandato.

Requisiti generali

39.

Gli scenari di performance del PRIIP sono calcolati al netto di tutti i costi applicabili conformemente all’allegato VI per lo scenario e per il periodo di detenzione presentati.

40.

Gli scenari di performance sono calcolati utilizzando importi coerenti con quelli utilizzati per il calcolo dei costi di cui all’allegato VI, punti 90 e 91.

41.

Per i PRIIP che sono contratti forward, contratti future, contratti per differenza o swap, gli scenari di performance sono calcolati presupponendo che l’importo specificato al punto 40 sia l’importo nozionale.

42.

Gli scenari di performance sono presentati in unità monetarie. Le cifre sono automaticamente arrotondate ai 10 EUR o valuta pertinente più vicini, a meno che vi siano condizioni specifiche di pagamento tali per cui potrebbe essere fuorviante arrotondare le cifre ai 10 EUR più vicini, nel qual caso l’ideatore del PRIIP può presentare i dati arrotondati all’unità di EUR più vicina. Fatto salvo il punto 7 del presente allegato, i dati monetari indicano la somma degli importi che l’investitore al dettaglio riceverebbe (al netto dei costi) durante il periodo di detenzione, che comprende:

a)

i pagamenti dovuti alla fine del periodo di detenzione, compreso il capitale rimborsato;

b)

le cedole o altri importi ricevuti prima della fine del periodo di detenzione, senza presupporre un reinvestimento di tali importi.

43.

Per i PRIIP che sono contratti forward, contratti future, contratti per differenza o swap, gli scenari di performance in unità monetarie indicano il profitto o la perdita conseguiti durante il periodo di detenzione.

44.

Gli scenari di performance sono presentati anche in termini percentuali come rendimento medio annuo dell’investimento. Tale cifra è calcolata utilizzando il valore di scenario come numeratore e l’importo dell’investimento iniziale o il prezzo pagato come denominatore, applicando la seguente formula:

(valore dello scenario/investimento iniziale) ^ (1/T) – 1, se T > 1, dove T è la durata del periodo di detenzione espressa in anni

45.

Per i periodi di detenzione raccomandati inferiori a un anno, gli scenari di performance in termini percentuali riflettono il rendimento previsto nel corso di tale periodo, non annualizzato.

46.

Per i PRIIP che sono contratti forward, contratti future, contratti per differenza o swap, il rendimento percentuale è calcolato tenendo conto del valore nozionale del contratto; il calcolo eseguito è spiegato in una nota aggiunta. La formula per il calcolo è la seguente:

(Utile o perdita netto/Importo nozionale) ^ (1/T) – 1, se T > 1.

La nota aggiunta indica che il rendimento potenziale è calcolato come percentuale dell’importo nozionale.

47.

Nel caso dei prodotti di investimento assicurativi, ai fini del calcolo degli scenari di performance per l’investimento si procede come indicato di seguito, oltre ad applicare i metodi menzionati in precedenza, anche al punto 28 del presente allegato:

a)

si tiene conto della partecipazione agli utili futuri;

b)

le ipotesi relative alla partecipazione agli utili futuri devono essere coerenti con l’ipotesi relativa ai tassi di rendimento annui delle attività sottostanti;

c)

le ipotesi relative alla distribuzione degli utili futuri tra l’ideatore del PRIIP e l’investitore al dettaglio e altre ipotesi relative alla distribuzione degli utili futuri devono essere realistiche e conformi alla prassi e alla strategia aziendali correnti dell’ideatore del PRIIP. Laddove esistano prove sufficienti dell’intenzione dell’impresa di modificare le proprie prassi o la propria strategia, le ipotesi relative alla distribuzione degli utili futuri devono essere coerenti con le prassi o la strategia modificate. Nel caso delle imprese di assicurazione vita cui si applica la direttiva 2009/138/CE, tali ipotesi devono essere coerenti con le ipotesi relative alle azioni di gestione future utilizzate per valutare le riserve tecniche nello stato patrimoniale redatto conformemente a Solvibilità II;

d)

se una componente della performance riguarda la partecipazione agli utili pagabile su base discrezionale, tale componente è ipotizzata soltanto negli scenari di performance favorevoli;

e)

gli scenari di performance sono calcolati sulla base degli importi degli investimenti di cui al punto 40 del presente allegato.

.

ALLEGATO V

«ALLEGATO V

METODO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI SCENARI DI PERFORMANCE

PARTE 1

Indicazioni generali di presentazione

1.

Gli scenari di performance sono presentati in modo accurato, corretto, chiaro e non fuorviante e tale da poter essere compreso dall’investitore al dettaglio medio.

2.

In tutti i casi devono essere incluse le seguenti spiegazioni testuali di cui alla parte 2 del presente allegato:

a)

l’elemento A;

b)

l’elemento B, che figura in modo visibile al di sopra della tabella o del grafico dello scenario di performance.

3.

Per tutti i PRIIP ad eccezione dei PRIIP di categoria 1 di cui all’allegato IV, punto 30:

a)

l’elemento C di cui alla parte 2 del presente allegato figura in modo visibile al di sopra della tabella dello scenario di performance;

b)

le informazioni sul rendimento minimo degli investimenti sono indicate nella tabella dello scenario di performance e, se del caso, è indicato l’elemento G di cui alla parte 2 del presente allegato. Se è garantito un rendimento minimo, tale rendimento minimo è indicato in importi monetari per i periodi di detenzione per i quali si applica la garanzia. Se non è garantito un rendimento minimo o se la garanzia è applicabile solo per alcuni periodi di detenzione ma non per tutti, è inclusa una spiegazione testuale per i periodi di detenzione pertinenti in cui si afferma che gli investitori al dettaglio possono perdere una parte o la totalità dell’importo investito o, se del caso, che gli investitori al dettaglio possono perdere più di quanto investito, come indicato nella parte 3 del presente allegato.

4.

Se è presentato uno scenario di stress, è incluso l’elemento descrittivo D di cui alla parte 2 del presente allegato.

5.

Per i PRIIP di categoria 2, ad eccezione di quelli di cui all’allegato IV, punto 15, sono incluse spiegazioni testuali per lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole utilizzando l’elemento E di cui alla parte 2 del presente allegato.

6.

Per i PRIIP di categoria 1, ad eccezione di quelli di cui all’allegato IV, punto 30, per i PRIIP di categoria 2 di cui all’allegato IV, punto 15, per i PRIIP di categoria 3 e per i PRIIP di categoria 4, è inclusa una breve spiegazione degli scenari presentati, in linguaggio semplice, di 300 caratteri al massimo.

7.

Gli elementi H, I, J e K di cui alla parte 2 del presente allegato sono inclusi anche nel caso dei PRIIP di categoria 1 di cui all’allegato IV, punto 30.

8.

I periodi di detenzione intermedi sono indicati conformemente all’allegato IV, punti 32, 33 e 34. I periodi intermedi possono variare a seconda della durata del periodo di detenzione raccomandato.

9.

Per i PRIIP che non presentano scenari di performance in relazione a periodi di detenzione intermedi, è incluso, ove pertinente, l’elemento descrittivo F di cui alla parte 2 del presente allegato.

10.

Salvo diversa indicazione, per tutti i PRIIP ad eccezione dei PRIIP di categoria 1 di cui all’allegato IV, punto 30, gli ideatori di PRIIP utilizzano i modelli di cui alla parte 3 del presente allegato per presentare gli scenari di performance, a seconda che si tratti di un PRIIP con investimento o premio unico, di un PRIIP con pagamenti o premi periodici o di un PRIIP di cui all’allegato VI, punto 76 quater.

11.

Il termine “uscita” è utilizzato nella tabella degli scenari di performance per rappresentare la fine dell’investimento, a meno che tale termine risulti fuorviante per tipi specifici di PRIIP, nel qual caso può essere utilizzato un termine alternativo, come “estinzione” o “riscatto”.

12.

Per i PRIIP di categoria 1 quali definiti nell’allegato II, punto 4, lettera b), la terminologia utilizzata viene adeguata, ove opportuno, per riflettere le caratteristiche specifiche del PRIIP, ad esempio per far riferimento all’importo nozionale del PRIIP.

13.

Nel caso dei prodotti di investimento assicurativi, sono previste righe aggiuntive per quanto riguarda il premio per il rischio biometrico e uno scenario relativo alle prestazioni assicurative, come illustrato nei modelli A e B di cui alla parte 3 del presente allegato. I rendimenti relativi a tale scenario sono presentati soltanto in termini monetari.

14.

Per i PRIIP che comportano pagamenti o premi periodici, i modelli includono anche informazioni sull’importo dell’investimento cumulato e, se del caso, sul premio per il rischio biometrico cumulato, come illustrato nel modello B di cui alla parte 3 del presente allegato.

15.

Per i PRIIP destinati ad essere detenuti per tutta la vita, il periodo di detenzione raccomandato riportato negli scenari di performance può indicare che il PRIIP è destinato a essere detenuto per tutta la vita e indicare il numero di anni che sono stati utilizzati come esempio di calcolo.

16.

Per i PRIIP che sono rendite immediate o altri PRIIP destinati esclusivamente a pagare al verificarsi dell’evento assicurato, la tabella dello scenario di performance riporta, a seconda dei casi, quanto segue:

a)

gli scenari di sopravvivenza in relazione al periodo di detenzione raccomandato riflettono l’importo cumulato dei pagamenti effettuati a favore all’investitore al dettaglio;

b)

se sono inclusi scenari di sopravvivenza intermedi, questi riflettono i valori di riscatto e l’importo cumulato dei pagamenti effettuati a favore dell’investitore al dettaglio in quel momento;

c)

gli scenari degli eventi assicurativi, come quelli in caso di decesso, indicano la somma forfettaria percepita dai beneficiari in quel momento.

17.

Se il PRIIP è richiamato o cancellato prima della fine del periodo di detenzione raccomandato conformemente alla simulazione, la presentazione degli scenari di performance è adeguata di conseguenza, come illustrato nel modello C di cui alla parte 3 del presente allegato, e sono aggiunte note esplicative in modo da chiarire se un determinato scenario include un richiamo anticipato o una cancellazione anticipata e che non è stata applicata alcuna ipotesi di reinvestimento. Negli scenari in cui il PRIIP è automaticamente richiamato o cancellato, le cifre sono indicate nella colonna “In caso di uscita per richiamo o alla scadenza” del modello C di cui alla parte 3 del presente allegato. I periodi di tempo indicati per i periodi di detenzione intermedi sono gli stessi per i diversi scenari di performance e si basano sul periodo di detenzione raccomandato che, se il PRIIP non è richiamato, dovrebbe essere allineato alla sua scadenza. I dati relativi ai periodi di detenzione intermedi sono indicati solo per gli scenari in cui il PRIIP non è ancora stato richiamato o cancellato prima o al termine di tale periodo di detenzione intermedio e includono gli eventuali costi di uscita applicabili in quel momento. Se, in base alla simulazione, il PRIIP sarà richiamato prima o alla fine di tale periodo di detenzione intermedio, non sono indicati dati in relazione a tale periodo.

PARTE 2

Elementi descrittivi prescritti

[Elemento A] Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale (se applicabile) [, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore/e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore]. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

[Elemento B] Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

[Elemento C] [Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore [del prodotto/di un parametro di riferimento idoneo] negli ultimi [x] anni.] (per i PRIIP di categoria 2, ad eccezione di quelli di cui all’allegato IV, punto 15) [Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi] (per gli altri tipi di PRIIP). Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

[Elemento D] Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

[Elemento E] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento [aggiungere l’indicazione del parametro di riferimento, se del caso] tra il [aggiungere le date espresse in anni].

[Elemento F] Questo prodotto non è [facilmente] liquidabile. In caso di uscita da un investimento prima del periodo di detenzione raccomandato [non vi è alcuna garanzia] (se vi è una garanzia solo in relazione al periodo di detenzione raccomandato) [e] [sarà necessario/potrebbe essere necessario sostenere costi supplementari] (se vi sono costi di uscita).

[Elemento G] Il rendimento è garantito solo se [descrivere le condizioni pertinenti o fare riferimento al punto del documento contenente le informazioni chiave in cui tali condizioni sono descritte, come le spiegazioni testuali fornite conformemente all’allegato III].

[Elemento H] Questo grafico mostra la possibile performance dell’investimento. Può essere confrontato con i grafici di payoff di altri derivati.

[Elemento I] Il grafico presentato mostra una serie di possibili risultati e non è un’indicazione esatta dell’importo del possibile rimborso. L’importo del rimborso varierà a seconda dell’andamento del sottostante. Per ciascun valore del sottostante il grafico mostra quale sarebbe il profitto o la perdita del prodotto. L’asse orizzontale mostra i diversi prezzi possibili del valore sottostante alla data di scadenza, mentre l’asse verticale mostra il profitto o la perdita.

[Elemento J] Se acquistate questo prodotto vuol dire che secondo voi il prezzo del sottostante [aumenterà/diminuirà].

[Elemento K] La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento (premio pagato).

PARTE 3

Modelli

Modello A — Pagamento di un unico investimento e/o premio

Periodo di detenzione raccomandato:

[]

Esempio di investimento:

[10 000 EUR]

(Se del caso) Premio assicurativo:

[importo monetario]

 

In caso di [uscita] dopo 1 anno

In caso di [uscita] dopo []

In caso di [uscita] dopo]

(se del caso)

(se del caso)

[periodo di detenzione raccomandato

Scenari [di sopravvivenza]

Minimo

[Importo monetario] o [Non esiste un rendimento minimo garantito [in caso di [uscita] prima di [... anni/mesi/giorni]] (se del caso) . Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso [o dover effettuare pagamenti supplementari per coprire le perdite]. (se del caso)]

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

 

Rendimento medio per ciascun anno

[] %

[] %

[] %

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

 

Rendimento medio per ciascun anno

[] %

[] %

[] %

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

 

Rendimento medio per ciascun anno

[] %

[] %

[] %

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

 

Rendimento medio per ciascun anno

[] %

[] %

[] %

(Se del caso) Scenario [di morte]

[Evento assicurato]

Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

Modello B — Pagamento di investimenti o premi periodici

Periodo di detenzione raccomandato:

[]

Esempio di investimento:

[1 000 EUR] all’anno

(Se del caso) Premio assicurativo:

[importo monetario] all’anno

 

In caso di [uscita] dopo 1 anno

In caso di [uscita] dopo

In caso di [uscita] dopo]

(se del caso)

(se del caso)

[periodo di detenzione raccomandato

Scenari [di sopravvivenza]

Minimo

[Importo monetario] o [Non esiste un rendimento minimo garantito [in caso di [uscita] prima di [... anni/mesi/giorni]] (se del caso) . Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso [o dover effettuare pagamenti supplementari per coprire le perdite]. (se del caso)]

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

 

Rendimento medio per ciascun anno

[] %

[] %

[] %

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

 

Rendimento medio per ciascun anno

[] %

[] %

[] %

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

 

Rendimento medio per ciascun anno

[] %

[] %

[] %

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

 

Rendimento medio per ciascun anno

[] %

[] %

[] %

Importo investito nel tempo

[] EUR

[] EUR

[] EUR

(Se del caso) Scenario [di morte]

[Evento assicurato]

Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

Premio assicurativo preso nel tempo

[] EUR

[] EUR

[] EUR

Modello C — PRIIP di cui all’allegato VI, punto 76 quater (con meccanismo di rimborso automatico)

Periodo di detenzione raccomandato:

Fino al richiamo o alla scadenza del prodotto

Può essere diverso in ciascuno scenario ed è indicato nella tabella.

Esempio di investimento:

[10 000 EUR]

 

In caso di [uscita] dopo 1 anno

In caso di [uscita] dopo []

In caso di [uscita] per richiamo o alla scadenza

(se del caso)

(se del caso)

 

Scenari

Minimo

[Importo monetario] o [Non esiste un rendimento minimo garantito [in caso di [uscita] prima di [... anni/mesi/giorni]] (se del caso) . Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso [o dover effettuare pagamenti supplementari per coprire le perdite]. (se del caso)]

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

(fine del prodotto dopo [])

Rendimento medio per ciascun anno

[] %

[] %

[] %

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

(fine del prodotto dopo [])

Rendimento medio per ciascun anno

[] %

[] %

[] %

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

(fine del prodotto dopo [])

Rendimento medio per ciascun anno

[] %

[] %

[] %

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

(fine del prodotto dopo [])

Rendimento medio per ciascun anno

[] %

[] %

[] %

.

ALLEGATO VI

L’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/653 è così modificato:

1)

al punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la commissione di distribuzione, a condizione che l’importo sia noto alla società di gestione dell’OICVM o al GEFIA; se l’importo effettivo non è noto alla società di gestione dell’OICVM o al GEFIA, è presentato l’ammontare massimo dei possibili costi di distribuzione noti per il PRIIP in questione;»;

2)

il punto 5 è così modificato:

a)

alla lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

La società di gestione dell’OICVM o il GEFIA;»;

b)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

eventuali costi di distribuzione o commercializzazione, a condizione che l’importo sia noto alla società di gestione dell’OICVM o al GEFIA; se l’importo effettivo non è noto alla società di gestione dell’OICVM o al GEFIA, è presentato l’ammontare massimo dei possibili costi di distribuzione noti per il PRIIP in questione;»;

c)

le lettere j) e k) sono sostituite dalle seguenti:

«j)

i pagamenti a favore di terzi per coprire i costi necessariamente sostenuti in relazione all’acquisizione o alla vendita di attività comprese nel portafoglio del fondo (inclusi i costi di transazione di cui ai punti da 7 a 23 quater), del presente allegato);

k)

il valore dei beni o dei servizi ricevuti dalla società di gestione dell’OICVM, dal GEFIA o da soggetti collegati in cambio del collocamento di ordini di negoziazione;»;

d)

alla lettera l), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

se il sottostante è un OICVM o un FIA, si utilizza il valore disponibile più recente del suo indicatore sintetico di costo, adeguato, se necessario, per evidenziare l’effettiva commissione di distribuzione sostenuta; tale valore si basa sul valore pubblicato dall’OICVM o dal FIA, dal suo gestore o dalla società di gestione dell’OICVM o dal GEFIA, o su un valore calcolato da una fonte terza affidabile se più recente del valore pubblicato;»;

e)

alla lettera m), il punto i) è sostituito dal testo seguente:

«i)

il valore disponibile più recente dell’indicatore sintetico di costo del PRIIP sottostante, adeguato, se necessario, per evidenziare l’effettiva commissione di ingresso sostenuta;»;

f)

la lettera q) è sostituita dalla seguente:

«q)

i costi impliciti sostenuti da fondi d’investimento strutturati quali indicati nella sezione II del presente allegato, in particolare nei punti da 36 a 46;»;

3)

al punto 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

una commissione commisurata alla performance da pagare alla società di gestione dell’OICVM o al GEFIA o a eventuali consulenti per gli investimenti, comprese le commissioni di performance di cui al punto 24 del presente allegato;»;

4)

i punti 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7.

I costi di transazione sono calcolati su base annualizzata utilizzando la media dei costi di transazione sostenuti dal PRIIP nei tre anni precedenti, se la media è calcolata sulla base di tutte le operazioni. Se il PRIIP è operativo da meno di tre anni, i costi di transazione sono calcolati applicando il metodo di cui ai punti 21, 22 e 23 del presente allegato.

8.

I costi di transazione aggregati di un PRIIP sono pari alla somma dei costi di transazione determinati a norma dei punti da 8 bis a 23 bis del presente allegato nella valuta base del PRIIP per tutte le singole transazioni eseguite dal PRIIP nel periodo specificato. Questa somma è convertita in percentuale dividendola per le attività nette medie del PRIIP nello stesso periodo.»;

5)

è inserito il seguente punto 8 bis:

«8 bis.

Deve essere indicato il valore minimo dei costi di transazione espliciti di cui al punto 11 bis del presente allegato.»;

6)

il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10.

Nel caso di investimenti in altri strumenti o altre attività si devono utilizzare stime dei costi di transazione applicando il metodo descritto più avanti nei punti 19 e 20 del presente allegato. I costi di transazione collegati ad attività non finanziarie sono calcolati a norma del punto 20 bis del presente allegato.»;

7)

al punto 11 è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

il profitto antidiluizione è preso in considerazione solo nella misura in cui non tenga conto dei costi di transazione totali al di sotto dei costi di transazione espliciti.»;

8)

sono inseriti i seguenti punti 11 bis e 11 ter:

«11 bis.

I costi espliciti comprendono i costi e gli oneri sostenuti dal PRIIP e pagati dall’investimento finanziario degli investitori al dettaglio nel PRIIP al fine di acquisire o cedere le attività sottostanti del PRIIP, quali, tra l’altro, le commissioni pagate ai broker o ad altri intermediari, le imposte di bollo o di mercato, le spese di contratto e le commissioni di esecuzione per i derivati OTC, se pertinenti.

11 ter.

I costi espliciti aggregati sono pari alla somma di tali costi sostenuti da tutte le operazioni effettuate dal PRIIP nei tre anni precedenti. Tale somma è convertita in percentuale dividendola per le attività nette medie del PRIIP nello stesso periodo. Il valore minimo dei costi espliciti da comunicare è calcolato su base annualizzata utilizzando la media dei costi espliciti sostenuti dal PRIIP nei tre anni precedenti; la media è calcolata sulla base di tutte le operazioni.»;

9)

i punti 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

«14.

Il prezzo di arrivo è il prezzo mid-market dell’investimento nel momento della trasmissione dell’ordine di transazione a un altro soggetto. Per gli ordini negoziati in un giorno diverso da quello della trasmissione originaria dell’ordine a un altro soggetto, il prezzo di arrivo è il prezzo di apertura dell’investimento nel giorno della transazione oppure, se il prezzo di apertura non è disponibile, il prezzo di chiusura precedente. Se un prezzo non è disponibile al momento della trasmissione dell’ordine di transazione a un altro soggetto, il prezzo di arrivo è il prezzo più recente disponibile oppure, se il prezzo più recente non è disponibile, un prezzo indipendente giustificabile oppure, se il prezzo indipendente giustificabile non è disponibile, il prezzo di apertura il giorno dell’operazione oppure, se il prezzo di apertura non è disponibile, il prezzo di chiusura precedente. Se un ordine è eseguito senza essere trasmesso a un altro soggetto, il prezzo di arrivo è il prezzo mid-market dell’investimento nel momento di esecuzione della transazione.

15.

Se il momento della trasmissione dell’ordine di transazione a un altro soggetto non è noto (o non è noto con un sufficiente grado di precisione), o se non è noto il prezzo di quel momento, è ammesso utilizzare come prezzo di arrivo un prezzo indipendente giustificabile, oppure, se il prezzo indipendente giustificabile non è disponibile, il prezzo di apertura dell’investimento nel giorno della transazione oppure, se il prezzo di apertura non è disponibile, il prezzo di chiusura precedente.»;

10)

il punto 18 è sostituito dal seguente:

«18.

Nel calcolo dei costi collegati a ordini inizialmente inseriti in un’asta, il prezzo di arrivo è il mid-price immediatamente precedente l’asta. Nel calcolo dei costi collegati a ordini eseguiti in un momento prestabilito, il prezzo di arrivo è calcolato in tale momento prestabilito, anche se l’ordine è stato trasmesso per esecuzione prima di tale momento.»;

11)

dopo il punto 18, è inserito il seguente punto 18 bis:

«Operazioni eseguite fuori borsa

18 bis.

In deroga ai punti da 12 a 16 del presente allegato, per le operazioni eseguite fuori borsa i costi effettivi dell’operazione sono calcolati come segue:

a)

se un’operazione è eseguita dopo che le quotazioni denaro e le quotazioni lettera sono state ottenute da più di una controparte potenziale, il prezzo di arrivo è determinato come segue:

i)

il punto intermedio tra la migliore quotazione denaro e la migliore quotazione lettera, se la migliore quotazione denaro è inferiore alla migliore quotazione lettera;

ii)

la migliore quotazione denaro in caso di vendita o la migliore quotazione lettera in caso di acquisto, se la migliore quotazione denaro è superiore alla migliore quotazione lettera;

b)

se un’operazione è eseguita senza aver ottenuto le quotazioni denaro e lettera, il costo dell’operazione è calcolato moltiplicando il numero di unità negoziate per la metà del valore del differenziale tra la quotazione denaro e la quotazione lettera dello strumento, mentre il valore di tale differenziale è calcolato sulla base seguente:

i)

da un insieme di quotazioni di mercato denaro/lettera live, se disponibili;

ii)

qualora non siano disponibili quotazioni di mercato denaro/lettera live, esse sono ottenute facendo riferimento, rispettivamente, ai differenziali tra:

precedenti operazioni inerenti ad attività con caratteristiche (durata, scadenza, cedola, call-/put-ability) e liquidità simili, utilizzando operazioni precedentemente eseguite dall’ideatore del PRIIP; oppure

dati verificati da un soggetto terzo indipendente o una valutazione delle attività effettuata da un soggetto terzo indipendente.»;

12)

è inserito il seguente punto 20 bis:

«20 bis.

Nel calcolare i costi collegati alle attività non finanziarie, i costi di transazione sono l’aggregato dei costi effettivi direttamente associati a tale transazione, compresi tutti gli oneri, le commissioni, le imposte e gli altri pagamenti (come i prelievi antidiluizione), se tali attività sono effettuate a partire dalle attività del PRIIP. In caso di ammortamento dei costi su un periodo specificato nelle politiche contabili del PRIIP, i costi effettivi sono pari agli importi dei costi ammortizzati negli ultimi tre anni.»;

13)

dopo il punto 23, sono inseriti il seguente titolo e il seguente punto 23 bis:

«Numero limitato di operazioni e altri casi analoghi

23 bis.

In deroga ai punti da 12 a 18 bis del presente allegato, i costi di transazione possono essere calcolati utilizzando la metodologia di cui al punto 21 ter del presente allegato se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a)

un PRIIP ha effettuato un numero molto limitato di operazioni nei tre anni precedenti;

b)

il valore totale di tutte le operazioni effettuate nei tre anni precedenti rappresenta una percentuale molto bassa del valore patrimoniale netto del PRIIP;

c)

la stima dei costi totali di transazione non è significativa rispetto alla stima dei costi totali.»;

14)

dopo il punto 23 bis sono inseriti il seguente titolo e i seguenti punti 23 ter e 23 quater:

«Uso dei dati precedente al 31 dicembre 2024

23 ter.

Fino al 31 dicembre 2024, i costi di transazione possono essere calcolati utilizzando la metodologia di cui al punto 21 del presente allegato per i PRIIP che sono OICVM o FIA per i quali uno Stato membro applicava, al 31 dicembre 2021, norme riguardanti il formato e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave di cui agli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE.

23 quater.

Fino al 31 dicembre 2024, se un prodotto di investimento assicurativo investe in un OICVM o un FIA di cui al punto 23 ter del presente allegato, i costi di transazione per tali investimenti possono essere calcolati utilizzando la metodologia di cui al punto 21 del presente allegato.»;

15)

il titolo I della parte 2 è sostituito dal testo seguente:

«I.

IMPORTI DEI COSTI AGGREGATI DA INCLUDERE NELLA TABELLA 1 “ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO”»;

16)

i punti 61 e 62 sono sostituiti dai seguenti:

«61.

I costi totali sono tutti i costi noti all’ideatore del PRIIP, compresi, se applicabili, i costi di uscita, per il pertinente periodo di detenzione, e sono calcolati come segue:

a)

nel caso dei fondi di investimento, la somma dei costi di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato, più la somma dei costi di cui ai punti 4 e 6 del presente allegato;

b)

nel caso dei PRIP diversi dai fondi di investimento, con l’eccezione dei PRIIP di cui all’allegato IV, punto 30, la somma dei costi di cui ai punti 27 e 28 del presente allegato, più la somma dei costi di cui ai punti 31 e 32 del presente allegato;

c)

nel caso dei PRIIP di cui al punto 30 dell’allegato IV, la somma dei costi di cui ai punti 34 e 35 del presente allegato;

d)

nel caso dei prodotti di investimento assicurativi, la somma dei costi di cui ai punti 47 e 48, più la somma dei costi di cui ai punti 50 e 51 del presente allegato.

62.

La tabella “Andamento dei costi nel tempo” deve includere anche gli indicatori sintetici dei costi aggregati del PRIIP, corrispondenti alla riduzione del rendimento dovuta ai costi totali calcolati a norma dei punti 70, 71 e 72 del presente allegato.»;

17)

il titolo dopo il punto 62 è soppresso;

18)

il punto 63 è sostituito dal seguente:

«63.

Quando è necessaria un’ipotesi sulla performance del PRIIP per il calcolo degli importi dei costi (per le cifre in termini monetari o percentuali), la performance del PRIIP utilizzata nel calcolo è determinata a norma del punto 71 del presente allegato.»;

19)

dopo il punto 63 sono inseriti il titolo II della parte 2 e il sottotitolo seguenti:

«II.

INDICATORI SINTETICI DI COSTO PER TIPO DI COSTO DA INCLUDERE NELLA TABELLA 2 “COMPOSIZIONE DEI COSTI”

Costi una tantum e indicatori dei costi una tantum»;

20)

il punto 64 è sostituito dal seguente:

«64.

Per il calcolo degli indicatori dei costi di ingresso e di uscita, i costi da considerare sono quelli identificati come costi di ingresso o di uscita a norma della parte 1 del presente allegato. Nel caso dei prodotti di investimento assicurativi, gli indicatori dei costi di ingresso e di uscita del PRIIP sono la riduzione del rendimento annuo dovuta ai costi di ingresso e di uscita considerando che il PRIIP è detenuto fino al periodo di detenzione raccomandato, calcolata a norma dei punti 70, 71 e 72 del presente allegato. Per i PRIP, gli indicatori dei costi di ingresso e di uscita sono i costi in unità monetarie se il prodotto è detenuto per un anno (o per il periodo di detenzione raccomandato se più breve), calcolati ipotizzando una performance netta dello 0 %.»;

21)

i l titolo dopo il punto 64 e i punti 65, 66 e 67 sono sostituiti dal testo seguente:

«Indicatori dei costi ricorrenti: costi di transazione e altri costi ricorrenti

65.

Gli indicatori dei costi ricorrenti del PRIIP sono calcolati come segue:

a)

nel caso dei prodotti di investimento assicurativi, come la riduzione del rendimento annuo dovuta a tali costi considerando che il PRIIP è mantenuto fino al periodo di detenzione raccomandato, calcolata a norma dei punti 70, 71 e 72 del presente allegato;

b)

per i PRIP, come importo dei costi correnti in unità monetarie se il prodotto è detenuto per un anno (o per il periodo di detenzione raccomandato se più breve), calcolato ipotizzando una performance netta dello 0 %.

66.

Per il calcolo dell’indicatore dei costi di transazione sono presi in considerazione i seguenti costi:

a)

per i fondi di investimento, i costi di transazione di cui ai punti da 7 a 23 quater del presente allegato;

b)

per i PRIP diversi dai fondi di investimento, ad eccezione dei PRIIP di cui all’allegato IV, punto 30, i costi di cui al punto 29, lettera c), del presente allegato;

c)

per i prodotti di investimento assicurativi, i costi di cui al punto 52, lettera h), del presente allegato.

67.

Per il calcolo dell’altro indicatore dei costi ricorrenti (indicato nell’allegato VII come “commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio”), i costi da considerare sono la differenza tra i costi totali di cui al punto 61 del presente allegato e la somma dell’indicatore dei costi una tantum di cui al punto 64 del presente allegato, più l’indicatore dei costi di transazione di cui al punto 66 del presente allegato, più gli indicatori degli oneri accessori, di cui ai punti 68 e 69 del presente allegato.»;

22)

il titolo dopo il punto 67 e i punti 68 e 69 sono sostituiti dal testo seguente:

«Oneri accessori e indicatori degli oneri accessori (commissioni di performance e carried interests)

68.

L’indicatore degli oneri accessori del PRIIP è calcolato come segue:

a)

per i prodotti di investimento assicurativi, come la riduzione del rendimento annuo dovuta a commissioni di performance o carried interest o entrambi considerando che il PRIIP è mantenuto fino al periodo di detenzione raccomandato, calcolata a norma dei punti 70, 71 e 72 del presente allegato;

b)

per i PRIP, come tali costi in unità monetarie se il PRIIP è detenuto per un anno (o per il periodo di detenzione raccomandato se più breve), calcolato ipotizzando una performance netta dello 0 %.

69.

Per il calcolo delle commissioni di performance per i fondi di investimento sono presi in considerazione i costi di cui al punto 6, lettera a), del presente allegato. Per il calcolo dei carried interests per i fondi di investimento, sono presi in considerazione i costi di cui al punto 6, lettera b), del presente allegato.»;

23)

dopo il punto 69 è inserito il titolo seguente:

«III.

CALCOLO DEGLI IMPORTI DEI COSTI»;

24)

i punti 70 e 71 sono sostituiti dai seguenti:

«70.

La diminuzione del rendimento di cui alle parti I e II del presente allegato è calcolata utilizzando importi coerenti con quelli specificati ai punti 90 e 91 del presente allegato. Essa è calcolata come differenza tra due percentuali, i e r, dove r è il tasso interno annuo di rendimento in relazione ai pagamenti lordi da parte dell’investitore al dettaglio e alla stima dei pagamenti di prestazioni a favore dell’investitore al dettaglio per il periodo di detenzione raccomandato, mentre i è il tasso interno annuo di rendimento nel rispettivo scenario privo di costi.

71.

La stima dei pagamenti di prestazioni future per il calcolo dei costi di cui al punto 70 del presente allegato si basa sulle seguenti ipotesi:

a)

per i PRIIP di cui all’allegato IV, punto 30, e per tutti i PRIIP per gli indicatori di costo che indicano che il PRIIP è detenuto per un anno o meno, si ipotizza una performance netta standardizzata dello 0 %;

b)

ad eccezione dei casi in cui si applica la lettera a), la performance del PRIIP è calcolata applicando il metodo e le ipotesi sottostanti utilizzati per la stima dello scenario moderato quale risulta dalla sezione degli scenari di performance del documento contenente le informazioni chiave;

c)

i pagamenti di prestazioni sono stimati ipotizzando che siano detratti tutti i costi compresi nei costi totali conformemente al punto 61 del presente allegato.»;

25)

dopo il punto 75 è inserito il titolo seguente:

«Requisiti specifici per i PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato inferiore a un anno»;

26)

dopo il punto 76, il titolo «Calcolo dei coefficienti» è soppresso;

27)

è inserito il seguente punto 76 bis:

«76 bis.

Gli indicatori di costo in termini percentuali sono calcolati prendendo in considerazione il costo aggregato nel periodo diviso per l’importo dell’investimento; è aggiunta una nota a piè di pagina per spiegare tale calcolo e segnalare la mancanza di comparabilità con gli indicatori di costo annuali in termini percentuali indicati per altri PRIIP.»;

28)

dopo il punto 76 bis, sono inseriti il titolo seguente e il punto 76 ter seguente:

«Requisiti specifici per i PRIIP che sono contratti forward, contratti future, contratti per differenza o swap

76 ter.

Gli indicatori di costo in termini percentuali sono calcolati prendendo in considerazione l’importo nozionale del contratto; è aggiunta una nota a piè di pagina per spiegare tale calcolo.»;

29)

dopo il punto 76 ter sono inseriti il titolo seguente e il punto 76 quater seguente:

«Requisiti specifici per i PRIIP che possono essere richiamati o cancellati automaticamente prima della fine del periodo di detenzione raccomandato se sono soddisfatte determinate condizioni predefinite

76 quater.

Gli importi dei costi sono indicati ipotizzando due diversi scenari:

a)

il PRIIP è richiamato alla prima data possibile;

b)

il PRIIP raggiunge la scadenza.

Gli importi dei costi sono calcolati ipotizzando performance coerenti con ogni scenario.»;

30)

i punti 78, 79 e 80 sono sostituiti dai seguenti:

«78.

Gli importi dei costi in importi monetari sono arrotondati all’euro più vicino. Gli indicatori di costo in termini percentuali sono espressi al primo decimale.

79.

Gli importi dei costi sono calcolati almeno una volta l’anno.

80.

Gli importi dei costi si basano sui calcoli dei costi più recenti determinati dall’ideatore del PRIIP. Fatto salvo il punto 77 del presente allegato, i costi sono valutati secondo il metodo “tutte le tasse incluse”.

Per i fondi di investimento si procede come segue:

a)

è eseguito un calcolo separato per ciascuna categoria di azioni; tuttavia, se le unità di due o più categorie sono di pari rango, è ammesso un unico calcolo;

b)

nel caso di un fondo che è un fondo multicomparto, ai fini del presente allegato ciascun comparto o sottofondo che lo costituiscono sono trattati separatamente, ma gli oneri attribuibili al fondo nel suo complesso sono ripartiti tra tutti i sottofondi secondo modalità eque per tutti gli investitori.»;

31)

il punto 82 è sostituito dal seguente:

«82.

I valori ex post si basano su calcoli recenti dei costi che l’ideatore del PRIIP, sulla base di motivazioni ragionevoli, ha stabilito essere adeguati a tal fine. I valori possono essere basati sui costi riportati nel conto profitti e perdite del PRIIP pubblicato nell’ultima relazione annuale o semestrale, purché tale conto sia sufficientemente recente. In caso contrario si utilizza un calcolo comparabile basato sui costi addebitati in un periodo della durata di dodici mesi più recente.»;

32)

il punto 84 è sostituito dal seguente:

«84.

Se si devono tenere in considerazione i costi addebitabili a un OICVM o a un FIA sottostante, si procede come segue:

a)

l’indicatore di costo di ciascun OICVM o FIA sottostante è calcolato pro rata in base alla proporzione del valore patrimoniale netto del PRIIP rappresentato dall’OICVM o dal FIA in questione alla data rilevante, che è la data di rilevazione dei valori del PRIIP;

b)

tutti gli importi calcolati pro rata sono sommati all’importo dei costi totali del PRIIP che investe, in modo da presentare un unico totale.»;

33)

il titolo II della parte 2 è soppresso;

34)

il punto 90 è sostituito dal seguente:

«90.

Le tabelle di cui all’articolo 5 contengono un’indicazione dei costi noti all’ideatore del PRIIP in termini monetari e percentuali nel caso in cui l’investitore al dettaglio investa, rispettivamente, 10 000 EUR nel PRIIP (per tutti i PRIIP tranne i prodotti a premio periodico o a pagamento regolare), o 1 000 EUR all’anno (per i PRIIP a premio periodico o a pagamento regolare). È necessario indicare gli importi dei costi per i diversi periodi di detenzione, compreso il periodo di detenzione raccomandato, come segue:

a)

per i PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato pari o inferiore a un anno, sono indicati solo i costi in caso di uscita prima del periodo di detenzione raccomandato;

b)

per i PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato superiore a un anno e inferiore a 10 anni, i costi sono indicati tenendo conto dell’uscita alla fine del primo anno e alla fine del periodo di detenzione raccomandato;

c)

per i PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato pari o superiore a 10 anni è indicato un periodo di detenzione supplementare, che riporta gli importi dei costi in caso di uscita a metà del periodo di detenzione raccomandato arrotondati alla fine dell’anno più prossimo;

d)

qualora un PRIIP non consenta l’uscita prima del periodo di detenzione raccomandato, o qualora si ritenga che un PRIIP non abbia una piattaforma di liquidità alternativa promossa dall’ideatore del PRIIP o da un soggetto terzo, o qualora manchino accordi in materia di liquidità, o nel caso dei PRIIP di cui all’allegato IV, punto 30, tale indicazione dei costi può essere presentata soltanto alla scadenza o alla fine del periodo di detenzione raccomandato.».

35)

i punti 92, 93 e 94 sono soppressi.

ALLEGATO VII

«ALLEGATO VII

PRESENTAZIONE DEI COSTI

Immediatamente dopo il titolo della sezione intitolata “Quali sono i costi?”, è inserita la seguente avvertenza, a meno che l’ideatore del PRIIP non sappia che la persona che fornisce consulenza sul PRIIP o lo vende non addebiti costi aggiuntivi:

“La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.”

Nelle tabelle di costo che seguono, il termine “uscita” è utilizzato per rappresentare la fine dell’investimento. Qualora tale termine possa essere fuorviante per tipi specifici di PRIIP, può essere utilizzato un termine alternativo, come “estinzione” o “riscatto”.

Tabella 1 per tutti i PRIIP ad eccezione di quelli di cui all’articolo 13, lettera b), e all’allegato VI, punto 76 quater (con meccanismo di rimborso automatico)

L’ideatore del PRIIP include i seguenti titoli, spiegazioni testuali e la tabella 1 che indica gli importi dei costi aggregati in termini monetari e percentuali di cui all’allegato VI, punti 61 e 62, con i periodi di detenzione di cui al punto 90 dello stesso allegato:

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto [e, se applicabile, dall’andamento del prodotto]. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

[Nel primo anno] recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). [Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato]

[10 000/1 000 EUR all’anno] di investimento”

 

In caso di [uscita] dopo 1 anno

(Se applicabile)

In caso di [uscita] dopo [1/2 periodo di detenzione raccomandato]

(Se applicabile)

In caso di [uscita] dopo [il periodo di detenzione raccomandato]

Costi totali

[] EUR

[] EUR

[] EUR

Incidenza annuale dei costi  (11 *2 12)

[] %

[] % ogni anno

[] % ogni anno

(Se applicabile):

“Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. (Se applicabile) [L’importo verrà comunicato].”

(Se applicabile):

“Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare ([] % dell’importo investito/[] EUR). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.”;

Tabella 1 per i PRIIP di cui all’articolo 13, lettera b)

L’ideatore del PRIIP include i seguenti titoli, spiegazioni testuali e la tabella 1 che indica gli importi dei costi aggregati in termini monetari e percentuali di cui all’allegato VI, punti 61 e 62, con i periodi di detenzione di cui al punto 90 di tale allegato e fornisce una ripartizione tra i costi del PRIIP diversi dai costi delle opzioni di investimento sottostanti (“contratto assicurativo”) e la gamma dei costi delle opzioni di investimento sottostanti (“opzioni di investimento”):

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto [e, se applicabile, dall’andamento del prodotto]. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.

[10 000/1 000 EUR all’anno] di investimento

[Dichiarazione indicante che i costi totali per l’investitore al dettaglio consistono in una combinazione dei costi del PRIIP diversi dai costi delle opzioni di investimento sottostanti e dai costi dell’opzione di investimento e variano in base alle opzioni di investimento sottostanti]”

 

In caso di [uscita] dopo 1 anno

(Se applicabile)

In caso di [uscita] dopo [1/2 periodo di detenzione raccomandato]

(Se applicabile)

In caso di [uscita] dopo [il periodo di detenzione raccomandato]

Costi totali

Contratto assicurativo

Opzioni di investimento

[] EUR

[] – [] EUR

[] EUR

[] – [] EUR

[] EUR

[] – [] EUR

Incidenza annuale dei costi  (*3)

Contratto assicurativo

Opzioni di investimento

[] %

[] – [] %

[] % ogni anno

[] – [] % ogni anno

[] % ogni anno

[] – [] % ogni anno

(Se applicabile):

“Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. (Se applicabile) [L’importo verrà comunicato in seguito.]”

(Se applicabile):

“Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare ([] % dell’importo investito/[] EUR). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.”

Tabella 1 nel caso dei PRIIP di cui al punto 76 quater dell’allegato VI (con meccanismo di rimborso automatico)

Per i PRIIP di cui all’allegato VI, punto 76 quater, il titolo, la spiegazione testuale e la tabella 1 “Andamento dei costi nel tempo” sono i seguenti:

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto [e, se applicabile, dall’andamento del prodotto]. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi periodi di investimento.

La durata di questo prodotto è incerta in quanto può estinguersi in momenti diversi a seconda dell’evoluzione del mercato. Gli importi qui indicati prendono in considerazione due diversi scenari (richiamo e scadenza anticipata). In caso di uscita prima della conclusione del prodotto, in aggiunta agli importi qui indicati possono essere addebitati costi di uscita.

Si è ipotizzato quanto segue:

[10 000/1 000 EUR all’anno] di investimento

performance del prodotto coerenti con ciascun periodo di detenzione indicato.”

 

Se il prodotto è richiamato alla prima data possibile []

Se il prodotto raggiunge la scadenza

Costi totali

[] EUR

[] EUR

Incidenza annuale dei costi  (*4)

[] %

[] % ogni anno

(Se applicabile):

‘Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. (Se applicabile) [L’importo vi verrà comunicato in seguito.]’

(Se applicabile):

‘Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare ([] % dell’importo investito/[] EUR). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.’”

Tabella 2 per tutti i PRIIP ad eccezione di quelli di cui all’articolo 13, lettera b)

L’ideatore del PRIIP include una ripartizione dei costi in base alla classificazione di cui ai punti da 64 a 69 dell’allegato VI, utilizzando i titoli e la seguente tabella 2.

Deve essere inclusa una descrizione molto succinta della natura di ciascun tipo di costo. Ciò include un indicatore numerico (importo monetario o percentuale) e la base utilizzata per il calcolo, se può essere presentato in termini semplici che potrebbero essere compresi dal tipo di investitore al dettaglio a cui il PRIIP è destinato a essere commercializzato. La descrizione si basa su uno o più degli esempi riportati nella tabella seguente, a meno che questi non siano applicabili.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita

(PRIP): In caso di [uscita] dopo [1 anno/il periodo di detenzione raccomandato (se inferiore a 1 anno)] (prodotti di investimento assicurativi): incidenza annuale dei costi in caso di [uscita] dopo [il periodo di detenzione raccomandato]

Costi di ingresso

[Descrivere la natura in non più di 300 caratteri. Esempi:

‘[] % dell’importo pagato al momento della sottoscrizione dell’investimento’

‘[] % dei primi []premi pagati’

‘Questi costi sono già inclusi nel [prezzo/premi] pagati’

‘Sono compresi i costi di distribuzione del [[] % dell’importo investito/[] EUR]. [Questa è la cifra massima che può essere addebitata]. [La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo]’

‘Non addebitiamo una commissione di ingresso’]

[Fino a] [] EUR (PRIP) o [] % (IBIP)

Costi di uscita

[Descrivere la natura in non più di 300 caratteri. Esempi:

‘[] % del vostro investimento prima che vi venga pagato’

‘Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto [ma la persona che vende il prodotto può farlo]’]

(Se i costi di uscita si applicano solo in circostanze specifiche) — ‘Questi costi si applicano solo se (spiegare le circostanze o fornire un esempio in non più di 200 caratteri)

Per i prodotti di investimento assicurativi per i quali i costi di uscita si applicano solo in caso di uscita prima del periodo di detenzione raccomandato, la colonna a destra indicaN/Aed è inserita in questa colonna in aggiunta alle descrizioni di cui sopra la seguente indicazione: ‘i costi di uscita sono indicati come ‘N/A’ nella colonna successiva in quanto non si applicano se il prodotto è conservato fino al periodo di detenzione raccomandato.’

[] EUR (PRIP) o [] % (IBIP)

Costi correnti [registrati ogni anno]

 

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio

[Descrivere la base in non più di 150 caratteri. Esempio:

‘[] % del valore dell’investimento all’anno’].

Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.

[] EUR (PRIP) o [] % (IBIP)

Costi di transazione

[] % del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

[] EUR (PRIP) o [] % (IBIP)

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

 

Commissioni di performance [e carried interest]

[[Descrivere in non più di 300 caratteri]. L’importo effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.] o [Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance].

[] EUR (PRIP) o [] % (IBIP)

(Se applicabile):

‘Si applicano costi diversi a seconda dell’importo dell’investimento [spiegare le circostanze o fornire un esempio in non più di 150 caratteri]’.”

Nel caso dei PRIIP che offrono una serie di opzioni di investimento, gli ideatori di PRIIP utilizzano le tabelle 1 e 2 del presente allegato che si applicano a tutti i PRIIP ad eccezione di quelli di cui all’articolo 13, lettera b), e all’allegato VI, punto 76 quater, per presentare i costi, mostrando, se rilevante, la serie dei costi per ciascuno degli importi indicati in ciascuna tabella.

Per i PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato inferiore a un anno, invece di “Incidenza annuale dei costi”, la dicitura del rapporto dei costi in termini percentuali nelle tabelle 1 e 2 è “Incidenza dei costi” e la nota sotto la tabella 1 riporta quanto segue: “Dimostra l’effetto dei costi su un periodo di detenzione inferiore a un anno. Questa percentuale non può essere direttamente confrontata con i dati relativi all’incidenza dei costi forniti per altri PRIIP”.

Per i PRIIP in cui i rapporti dei costi in percentuale sono calcolati utilizzando il valore nozionale, sotto la tabella è aggiunta la nota seguente: “Dimostra i costi in relazione al valore nozionale del PRIIP”.

Tabella 2 per i PRIIP di cui all’articolo 13, lettera b)

L’ideatore del PRIIP include una ripartizione dei costi in base alla classificazione di cui ai punti da 64 a 69 dell’allegato VI, utilizzando i titoli e la seguente tabella 2. Se applicabile al tipo di costo, è indicata una ripartizione dei costi tra i costi del PRIIP diversi dai costi delle opzioni di investimento sottostanti (“contratto assicurativo”) e la gamma dei costi delle opzioni di investimento (“opzioni di investimento”).

Deve essere inclusa una descrizione molto succinta della natura di ciascun tipo di costo. Ciò include un indicatore numerico (importo fisso o percentuale) e la base utilizzata per il calcolo, se può essere presentato in termini semplici che potrebbero essere compresi dal tipo di investitore al dettaglio a cui il PRIIP è destinato a essere commercializzato. La descrizione si basa su uno o più degli esempi riportati nella tabella seguente, a meno che questi non siano applicabili.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita

Incidenza annuale dei costi in caso di [uscita] dopo [il periodo di detenzione raccomandato]

Costi di ingresso

[Descrivere la natura in non più di 300 caratteri. Esempi:

‘[] % dell’importo pagato al momento della sottoscrizione dell’investimento’

‘[] % dei primi [] premi pagati’

‘Questi costi sono già inclusi nel [prezzo/premi] pagati’

‘Sono compresi i costi di distribuzione del [] % dell’importo investito/[] EUR]. [Questa è la cifra massima che può essere addebitata]. [La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo] ’

‘Non addebitiamo una commissione di ingresso’]

‘[] %’ o ‘Contratto assicurativo [] % opzione di investimento [] – [] %’

Costi di uscita

[Descrivere la natura in non più di 300 caratteri. Esempi:

‘[] % del vostro investimento prima che vi venga pagato’.

‘Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto [ma la persona che vende il prodotto può farlo]’].

(Se i costi di uscita si applicano solo in circostanze specifiche) — ‘Questi costi si applicano solo se (spiegare le circostanze o fornire un esempio in non più di 200 caratteri)

Per i prodotti di investimento assicurativi per i quali i costi di uscita si applicano solo in caso di uscita prima del periodo di detenzione raccomandato, la colonna a destra indicaN/Aed è inserita in questa colonna in aggiunta alle descrizioni di cui sopra la seguente indicazione: ‘I costi di uscita sono indicati come ‘N/A’ nella colonna successiva in quanto non si applicano se il prodotto è conservato fino al periodo di detenzione raccomandato.’

‘[] %’ o ‘Contratto assicurativo [] % opzione di investimento [] – [] %’

Costi correnti registrati ogni anno

 

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio

[Descrivere la base in non più di 150 caratteri. Esempio:

‘[] % del valore dell’investimento all’anno’].

Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.

‘[] %’ o ‘Contratto assicurativo [] % opzione di investimento [] – [] %’

Costi di transazione

[] % del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.

‘[] %’ o ‘Contratto assicurativo [] % opzione di investimento [] – [] %’

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

 

Commissioni di performance [e carried interest]

[[Descrivere in non più di 300 caratteri]. L’importo effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.] o [Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance].

‘[] %’ o ‘contratto assicurativo [] % opzione di investimento [] – [] %’

(Se applicabile):

‘Si applicano costi diversi a seconda dell’importo dell’investimento [spiegare le circostanze o fornire un esempio in non più di 150 caratteri]’.”

.

ALLEGATO VIII

«ALLEGATO VIII

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DELLE PERFORMANCE PASSATE

Definizioni

1.

Ai fini della presentazione delle informazioni delle performance passate si applicano le definizioni seguenti:

a)

“OICVM”: un OICVM autorizzato a norma dell’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE, che:

i)

è un PRIIP di categoria 2 di cui all’allegato II, punto 5; e

ii)

non fornisce agli investitori al dettaglio, a certe date prestabilite, pay-off basati su un algoritmo che sono legati alla performance, all’evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o che hanno caratteristiche simili;

b)

“FIA”: un FIA quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, che:

i)

è un PRIIP di categoria 2 di cui all’allegato II, punto 5;

ii)

è un FIA di tipo aperto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione (11 *2 12); e

iii)

non fornisce agli investitori al dettaglio, a certe date prestabilite, pay-off basati su un algoritmo che sono legati alla performance, all’evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o che hanno caratteristiche simili;

c)

“prodotto di investimento assicurativo unit-linked”: un prodotto di investimento assicurativo unit-linked che:

i)

è un PRIIP di categoria 2 di cui all’allegato II, punto 5;

ii)

ha possibilità di uscita o di rimborso prima del periodo di detenzione raccomandato, non soggette a importanti limitazioni;

iii)

eroga prestazioni direttamente collegate al valore delle attività suddivise in unità; e

iv)

non fornisce agli investitori al dettaglio, a certe date prestabilite, pay-off basati su un algoritmo che sono legati alla performance, all’evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o che hanno caratteristiche simili.

Calcolo delle performance passate per gli OICVM o i FIA

2.

Il calcolo dei dati delle performance passate si basa sul valore patrimoniale netto dell’OICVM o dei FIA, e tali risultati sono calcolati ipotizzando il reinvestimento del reddito distribuibile del fondo.

Uso di dati “simulati” per le performance passate per gli OICVM o i FIA

3.

per il periodo nel quale i dati non erano ancora disponibili è consentito soltanto nei seguenti casi, a condizione che se ne faccia un uso corretto, chiaro e non fuorviante:

a)

L’uso di risultati simulati relativi alla performance una nuova categoria di azioni di un OICVM, di un FIA o di un comparto di investimento esistenti può simulare la propria performance sulla base di quella di un’altra categoria, ammesso che essa non differisca in maniera sostanziale quanto alla partecipazione alle attività dell’OICVM o del FIA;

b)

un OICVM o un FIA feeder può simulare la propria performance sulla base di quella dell’OICVM o del FIA master corrispondente, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

i)

la strategia e gli obiettivi dell’OICVM o del FIA feeder non consentono di detenere attività diverse dalle quote dell’OICVM o del FIA master e dalle attività liquide detenute a titolo accessorio;

ii)

le caratteristiche dell’OICVM o del FIA feeder non differiscono in maniera sostanziale da quelle dell’OICVM o del FIA master.

Calcolo delle performance passate per i prodotti di investimento assicurativi unit-linked

4.

Il calcolo delle performance passate di cui al punto 2 del presente allegato si applica, mutatis mutandis, ai prodotti di investimento assicurativi unit-linked. Il calcolo è coerente con la spiegazione dell’impatto del premio per il rischio biometrico o della parte del costo del premio per il rischio biometrico sul rendimento dell’investimento di cui all’articolo 2, paragrafo 4.

Presentazione delle performance passate per gli OICVM o i FIA

5.

Le informazioni relative alle performance passate dell’OICVM o del FIA sono presentate in un diagramma a barre che comprende le performance dell’OICVM o del FIA negli ultimi 10 anni. Le dimensioni del diagramma a barre devono consentire la leggibilità.

6.

Gli OICVM o i FIA con performance inferiori a cinque anni civili completi usano una presentazione che copre solo gli ultimi cinque anni.

7.

Per ogni anno per il quale non sono disponibili dati, il diagramma risulta in bianco, e riporta esclusivamente la data.

8.

Per gli OICVM o i FIA che ancora non dispongono di dati sulla performance per un anno civile completo, è presente una dichiarazione che spiega che i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori al dettaglio un’indicazione utile per le performance passate.

9.

Il layout del diagramma a barre è integrato dalle seguenti indicazioni, che devono figurare in modo visibile:

a)

un’avvertenza sul valore limitato della performance passata come indicazione sulla performance futura, utilizzando la seguente dichiarazione in grassetto:

La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito”;

b)

al di sopra del diagramma a barre è inclusa una spiegazione testale di ciò che è indicato, che specifica in grassetto:

Il presente grafico mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi [x] anni.”;

c)

se applicabile, un’avvertenza specifica per prodotto relativa alla mancanza di rappresentatività del passato a norma del punto 15 del presente allegato o, se del caso, altre motivazioni in linguaggio semplice e in non più di 150 caratteri;

d)

una breve spiegazione in merito a quali sono le spese e le commissioni incluse nel o escluse dal calcolo delle performance passate, se rilevante. Ciò non si applica agli OICVM o ai FIA che non hanno commissioni di ingresso o di uscita. [Un esempio di spiegazione testuale:

Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso e di uscita sono escluse dal calcolo.”];

e)

indicazione dell’anno nel quale il fondo, il comparto o la categoria di azioni è stato/a creato/a;

f)

se pertinente, indicazione della valuta nella quale sono state calcolate le performance passate.

10.

Le informazioni non riportano i risultati delle performance passate relative a parti dell’anno civile in corso.

Uso di un parametro di riferimento accanto alle performance passate

11.

Se nella sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?” del documento contenente le informazioni chiave si rimanda a un parametro di riferimento, il diagramma contiene una barra indicante la performance di tale parametro, accanto a ciascuna delle barre che indicano le performance passate dell’OICVM o dei FIA. Ciò vale per gli OICVM o i FIA che tracciano un parametro di riferimento nonché per quelli gestiti in correlazione a un parametro di riferimento. Si ritiene che un OICVM o un FIA sia gestito in correlazione a un parametro di riferimento quando l’indice di riferimento svolge un ruolo nella gestione dell’OICVM o del FIA, ad esempio per quanto riguarda la composizione del portafoglio e/o la misurazione delle performance.

12.

Nel caso di OICVM o FIA che non dispongono di dati relativi alle performance passate per il periodo di cinque o dieci anni richiesto, i parametri di riferimento non sono riportati per gli anni nei quali l’OICVM o il FIA non esisteva.

13.

Se l’OICVM o il FIA è gestito in correlazione a un parametro di riferimento di cui al punto 11 del presente allegato, le spiegazioni testuali di cui al punto 9 del presente allegato sono integrate come segue in grassetto:

Il presente grafico mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi [] anni rispetto al suo parametro di riferimento.

I risultati passati possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito e a confrontarlo con il parametro di riferimento.

Presentazione del diagramma a barre

14.

Il diagramma a barre che presenta le performance passate è elaborato secondo i seguenti criteri:

a)

la scala dell’asse Y del diagramma è lineare, non logaritmica;

b)

la scala è adattata alla lunghezza delle barre riportate. Le barre non risultano compresse, cosa che renderebbe le fluttuazioni del rendimento più difficilmente leggibili;

c)

l’asse X parte da un livello di performance pari allo 0 %;

d)

ciascuna barra è accompagnata da una dicitura che indica il rendimento percentuale raggiunto;

e)

le cifre che indicano le performance passate sono arrotondate alla prima cifra decimale.

Impatto e gestione dei cambiamenti sostanziali

15.

Nel caso in cui nel corso del periodo menzionato nel diagramma a barre di cui ai punti da 5 a 10 del presente allegato gli obiettivi e la politica di investimento dell’OICVM o del FIA subiscano un cambiamento sostanziale, le performance dell’OICVM o del FIA precedenti tale cambiamento sono comunque indicate.

16.

Il periodo precedente il cambiamento sostanziale di cui al punto 15 del presente allegato è indicato nel diagramma a barre e accompagnato da un’avvertenza che spieghi chiaramente che la performance è stata ottenuta in circostanze non più valide.

Uso di dati “simulati” per le performance passate

17.

In tutti i casi per i quali le performance sono state simulate a norma del punto 3 del presente allegato, dal diagramma a barre deve risultare chiaro che si tratta di performance simulate.

18.

Un OICVM o un FIA che modifica il proprio status giuridico ma resta stabilito nello stesso Stato membro continua ad indicare i propri risultati passati solo qualora l’autorità competente dello Stato membro in questione ritenga ragionevolmente che la modifica di status non avrà un impatto sulle performance dell’OICVM o del FIA.

19.

Nel caso delle fusioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punti i), e iii), della direttiva 2009/65/CE, sono mantenute solo le performance passate dell’OICVM ricevente.

20.

Il punto 19 del presente allegato si applica mutatis mutandis alle fusioni dei FIA.

Presentazione delle performance passate degli OICVM o dei FIA feeder

21.

La presentazione delle performance passate dell’OICVM o del FIA feeder si riferisce specificamente a quest’ultimo, e non riporta le performance precedenti dell’OICVM o del FIA master.

22.

Il punto 21 del presente allegato non si applica:

a)

qualora l’OICVM o il FIA feeder riporti le performance passate del suo OICVM o FIA master a titolo di parametro di riferimento; oppure

b)

qualora il feeder sia stato lanciato come OICVM o FIA feeder ad una data successiva rispetto all’OICVM o al FIA master, le condizioni di cui al punto 3 del presente allegato siano soddisfatte, e per gli anni precedenti l’esistenza del feeder sia riportata una simulazione basata sulle performance passate dell’OICVM o del FIA master; oppure

c)

qualora per l’OICVM feeder siano disponibili le performance precedenti la data alla quale esso ha cominciato ad operare come feeder e i risultati per gli anni interessati siano stati conservati nel diagramma a barre, con l’indicazione del cambiamento sostanziale intervenuto come richiesto al punto 16 del presente allegato.

Presentazione delle performance passate dei prodotti di investimento assicurativi unit-linked

23.

I punti da 5 a 16 del presente allegato si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti di investimento assicurativi unit-linked. La presentazione è coerente con la descrizione dell’impatto del premio per il rischio biometrico o della parte del costo del premio per il rischio biometrico sul rendimento dell’investimento di cui all’articolo 2, paragrafo 4.

(1)  GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti (GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1).

(3)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(4)  Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

(5)  Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 1).

(6)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(7)  COM(2021)397 final.

(8)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(9)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(10)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(11)  Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

(*2)  “Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al [] % prima dei costi e al [] % al netto dei costi.”

(*3)  “Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al [] % prima dei costi e al [] % al netto dei costi.”

(*4)  ‘Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene alla scadenza, si prevede che il rendimento medio annuo sarà [] % prima dei costi e [] % al netto dei costi.’

(12)  Regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 18).